Osservatorio della Rete L'ABUSO

Autore: Avv. Mario Caligiuri

  • MAGISTRATURA, AUTONOMIA E GARANZIE PER I CITTADINI

    MAGISTRATURA, AUTONOMIA E GARANZIE PER I CITTADINI

    “L’indipendenza della magistratura non è un privilegio dei magistrati, ma una garanzia per i cittadini.”

    (Giuseppe Dossetti)

    –O=O=O–

    Nel dibattito pubblico sul referendum attinente alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la questione viene spesso presentata come tecnica, quasi neutrale. In realtà, è una delle questioni più delicate dell’architettura costituzionale: riguarda il modo in cui una democrazia tutela i diritti dei cittadini e mantiene l’equilibrio tra i poteri dello Stato.

    La mia formazione di avvocato si colloca nella tradizione laica della cultura costituzionale repubblicana, segnata dal pensiero di Costantino Mortati, Piero Calamandrei e Giuseppe Dossetti, e successivamente approfondita da studiosi come Gustavo Zagrebelsky e Franco Bricola. Il contributo teorico di Bricola ha sottolineato con particolare rigore come il diritto penale debba essere letto alla luce dei principi costituzionali, configurandosi non come uno strumento di espansione del potere punitivo dello Stato, ma come un sistema di garanzie volto a limitarlo entro i confini tracciati dalla Costituzione.

    Essi hanno evidenziato come l’indipendenza della magistratura e la funzione del pubblico ministero non siano privilegi corporativi, ma strumenti essenziali per garantire l’effettività dei diritti fondamentali.

    Questa impostazione, che ha profondamente segnato la cultura giuridica italiana del secondo Novecento, richiama con forza il ruolo della giurisdizione come presidio dei diritti fondamentali e come argine istituzionale rispetto a ogni possibile squilibrio tra i poteri dello Stato.

    L’articolo 104 della Costituzione stabilisce che la magistratura costituisce «un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato». Questo principio nasce da una lezione storica precisa: durante il regime fascista, la subordinazione della giurisdizione al potere politico contribuì alla compressione delle libertà fondamentali. Il giudice e il pubblico ministero sono dunque presidi istituzionali, garanti dei diritti dei cittadini soprattutto quando l’esercizio del potere eccede i limiti costituzionali.

    All’interno di questo disegno costituzionale il Consiglio Superiore della Magistratura svolge una funzione decisiva perché rappresenta lo strumento attraverso cui l’indipendenza si realizza concretamente, sottraendo le carriere al controllo diretto dell’esecutivo.

    Per Dossetti, l’autogoverno era essenziale per prevenire interferenze politiche. Critiche sul funzionamento del CSM possono essere legittime, ma è fondamentale distinguere tra riforme utili a migliorare l’efficienza e interventi che rischiano di alterare l’equilibrio costituzionale.

    Nella disputa, tra i sostenitori della separazione delle carriere, viene spesso citato il peso delle correnti nella magistratura. Il tema esiste, ma va chiarito: le correnti non derivano dall’unità tra giudici e pubblici ministeri né dalla struttura delle carriere. Sono espressione del pluralismo culturale interno e delle dinamiche elettive dell’autogoverno. Anche in un sistema con carriere separate continuerebbero a esistere gruppi associativi e rappresentanza interna.

    Ridurre il problema delle correnti alla separazione delle carriere significa confondere piani differenti: la questione reale è trasparenza e responsabilità nell’autogoverno, non l’assetto costituzionale.

    Chi sostiene la separazione delle carriere, ritiene che rafforzerebbe la terzietà del giudice. La proposta merita attenzione, ma richiede verifica rigorosa sul piano costituzionale. L’unità tra giudici e pubblici ministeri non è una anomalia corporativa: riflette la funzione del PM, chiamato a ricercare la verità processuale nella sua interezza. L’articolo 112 della Costituzione stabilisce l’obbligatorietà dell’azione penale, che implica perseguire i reati senza discriminazioni e raccogliere prove sia a carico sia a favore dell’indagato.

    Separare le carriere potrebbe trasformare il pubblico ministero in una figura più simile al prosecutor anglosassone, orientata all’accusa e più esposta a possibili influenze politiche, con conseguente indebolimento delle garanzie per i cittadini. La collettività rischierebbe di perdere l’effettiva uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

    Spesso si sostiene che la separazione delle carriere possa ridurre i tempi dei processi. L’esperienza nelle aule di giustizia mostra che le cause della lentezza sono strutturali: carenze croniche di organico, disfunzioni organizzative, digitalizzazione insufficiente, sovraccarico delle cancellerie. La separazione delle carriere non incide su questi fattori.

    La lentezza della giustizia ha effetti concreti. In un processo per stalking seguito dallo scrivente, la querela risale al 2020, con fatti protrattisi per tre anni. Nella recente udienza fissata alle 12, l’esame della vittima è iniziato alle 17.40, dopo oltre trenta procedimenti trattati senza pausa. Nonostante il rischio di prescrizione, l’udienza successiva è stata fissata a sei mesi di distanza per carico di lavoro.

    Questa prassi evidenzia che il problema non è l’assetto delle carriere, ma la disponibilità concreta delle risorse: analogamente a quanto accade nei pronto soccorso o nella sanità pubblica, dove ritardi di ore o mesi incidono sulla tutela della salute. La disponibilità economica può fare la differenza: chi può rivolgersi al privato accede a cure o indagini più rapide, chi non può resta svantaggiato, rischiando di aggravare la malattia.

    Il principio di uguaglianza davanti alla legge non vive solo nelle norme, ma nella capacità dello Stato di accertare i fatti attraverso indagini approfondite e imparziali. Non tutti i cittadini partono dallo stesso punto: chi dispone di risorse economiche può avvalersi di difese private, consulenze tecniche e investigatori. Chi appartiene a contesti fragili — donne vittime di violenza, minori, migranti, persone economicamente marginalizzate — dipende molto più dall’efficacia dell’indagine pubblica.

    In questo senso, il pubblico ministero svolge una funzione di riequilibrio: non solo sostenere l’accusa, ma verificare i fatti nella loro interezza. Nei procedimenti di violenza sessuale, soprattutto quando le vittime sono minorenni, è spesso necessario dimostrare l’effetto del trauma psicologico, del disturbo post-traumatico da stress e dei fenomeni dissociativi conseguenti. Ciò, soprattutto nella sede civile risarcitoria, richiede consulenze tecniche specializzate, che per molte vittime costituiscono un ostacolo economico insormontabile. Anche con il patrocinio a spese dello Stato, le risorse disponibili possono risultare insufficienti.

    Proprio per questo, l’efficacia della tutela dipende dalla qualità dell’attività investigativa pubblica. Saper riconoscere le manifestazioni del trauma, cogliere segnali di rischio e agire tempestivamente può fare la differenza tra prevenzione e tragedia. L’episodio di Messina, in cui una donna vittima di maltrattamenti è stata uccisa dal partner che aveva evaso dagli arresti domiciliari, evidenzia quanto sia cruciale l’impiego effettivo delle misure preventive — dal braccialetto elettronico alla custodia cautelare — e la tempestività nell’attuazione delle stesse. Il caso è diventato un simbolo delle criticità nel sistema di prevenzione della violenza di genere.

    In questo contesto, l’avvocato che assiste persone vulnerabili diventa un presidio essenziale di tutela dei diritti fondamentali. La sua attività non si limita alla difesa tecnica: media tra la persona fragile che assiste e il sistema giudiziario, aiuta a comprendere i diritti, a superare la paura di denunciare e a orientarsi in procedure spesso complesse. Tuttavia, la funzione difensiva non può sostituirsi affatto all’attività investigativa pubblica: se questa perde profondità, il rischio seriamente incombente è che le vittime più vulnerabili non vedano riconosciute le proprie ragioni.

     Il referendum sulla separazione delle carriere non riguarda soltanto l’organizzazione interna della magistratura. Riguarda il modello di giustizia che vogliamo per la nostra democrazia costituzionale. Il monito di Dossetti conserva straordinaria attualità: l’indipendenza della magistratura non è un privilegio corporativo, ma una garanzia per la libertà dei cittadini.

    Ogni riforma va valutata sulla base della sua capacità di preservare l’equilibrio tra i poteri dello Stato e di assicurare una tutela effettiva dei diritti, principalmente per le persone più vulnerabili.  E l’uguaglianza non si misura solo nelle norme scritte, ma nella concreta possibilità di ogni cittadino — anche il più fragile — di vedere riconosciuta la verità dei fatti.

    Roma, 14/03/2026

    Avv. Mario Caligiuri

    (RESP. DELL’OSSERVATORIO PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI RETE L’ABUSO)

  • Quando un sì non è un sì. Il confine tra libertà, dignità e diritto

    Quando un sì non è un sì. Il confine tra libertà, dignità e diritto

    Nel dibattito sulla violenza sessuale si continua troppo spesso a confondere la semplificazione con la chiarezza. Ma quando il diritto rinuncia alla complessità della realtà umana, smette di proteggere e inizia a esporre. È in questo spazio che si colloca la proposta della senatrice Bongiorno della Lega: non come intervento tecnico neutro, ma come scelta culturale che incide direttamente sulla possibilità stessa delle vittime di accedere alla giustizia.

    Nel diritto penale il consenso sessuale non è una parola pronunciata nel vuoto, ma l’espressione effettiva dell’autodeterminazione della persona. Per essere giuridicamente valido, il consenso deve essere libero, attuale e consapevole, come impongono la Convenzione di Istanbul, la giurisprudenza della Corte EDU e la costante elaborazione della Cassazione, in linea con i più avanzati ordinamenti europei, come Francia e Germania, che hanno fatto del rispetto della volontà della persona e della protezione contro ogni forma di coercizione il vero indice di civiltà giuridica. Basti pensare al caso Gisèle Pelicot in Francia, in cui la vittima fu narcotizzata dal marito e ripetutamente esposta a rapporti sessuali senza poter acconsentire, evento che ha determinato una riforma legislativa inserendo esplicitamente il consenso libero come elemento essenziale dei reati sessuali.

    In Germania, il §177 del Codice penale tutela in maniera altrettanto avanzata la volontà discernibile della vittima, punendo gli atti sessuali anche in assenza di violenza fisica quando la persona non è in grado di esprimere un dissenso effettivo, ad esempio per shock, intossicazione o soggezione. Rispetto a questo modello europeo, la proposta Bongiorno rischia di riportare l’Italia a un approccio arretrato: il reato si fonda sul dissenso e non sulla presenza di un consenso libero e attuale, imponendo alla vittima l’onere di dimostrare la propria opposizione.

    La violenza sessuale può dunque sussistere anche in assenza di violenza fisica o di minacce esplicite, quando l’agente approfitti di una condizione di inferiorità psichica o di un contesto idoneo a comprimere la libertà di autodeterminazione della vittima.

    In presenza di stati di shock, dissociazione, freezing, soggezione o intimidazione ambientale, anche un apparente “sì” è giuridicamente privo di valore, perché non esprime una volontà libera ma una risposta traumatica di adattamento o di sopravvivenza. Il trauma dissociativo che imperversa sulle vittime incide profondamente sulla memoria rievocativa: la frammentazione del ricordo, le amnesie selettive, le discontinuità narrative che possono emergere dalle indagini preliminari all’incidente probatorio fino al controesame dibattimentale non sono segni di inattendibilità, ma l’impronta stessa della violenza subita. Pretendere, in tali condizioni, un dissenso esplicito e una narrazione lineare significa imporre alla vittima un modello normativo di “reazione corretta”, già respinto dalla giurisprudenza, e trasformare il processo in un dispositivo di esposizione anziché di tutela.

    In questo squilibrio strutturale, l’autore si muove come chi agisce in piena luce mentre la vittima resta confinata in uno spazio privo di vie d’uscita: scambiare quella paralisi o quella acquiescenza per consenso equivale a confondere la costrizione con la scelta. È proprio questo impianto di civiltà giuridica che la proposta Bongiorno tenta di scardinare, reintroducendo un paradigma culturale che alimenta la sfiducia nella giustizia e amplifica il rischio di vittimizzazione secondaria, fatta di interrogatori insinuanti e colpevolizzanti — perché non è scappata, perché non ha urlato, perché non ha chiesto aiuto, ma perché si è vestita in quel modo… — riportando il processo a essere un giudizio sulla condotta della vittima più che sull’abuso dell’autore.

    Si tratta di un arretramento culturale grave e pericoloso, che vanifica le conquiste delle donne sul terreno dell’autodeterminazione e della dignità, ma che investe l’intera comunità democratica, uomini compresi, perché indebolisce i presìdi dello Stato di diritto e normalizza l’idea che la libertà personale possa essere compressa senza responsabilità. Dove il consenso smette di essere il confine invalicabile, non arretrano solo i diritti delle donne: arretra la democrazia.

    Difendere il consenso sessuale come limite inviolabile non è solo una questione giuridica: è un atto di responsabilità civile e politica. È urgente alimentare il dibattito pubblico e la mobilitazione civile, chiedendoci se questo attacco ai diritti delle vittime — alla loro parola, libertà e dignità — non sia collegato alle stesse logiche del referendum sulla divisione delle carriere dei magistrati, che rischiano di comprimere l’indipendenza della giustizia e la tutela effettiva dei diritti. Difendere il sì che protegge significa difendere lo Stato di diritto, dire chiaramente che la giustizia deve stare dalla parte di chi subisce violenza e non di chi la perpetra. È il momento di far sentire la nostra voce, di interrogarsi, di mobilitarsi: perché la libertà, la dignità e la tutela delle vittime non siano mai sacrifici negoziabili nel gioco della politica.

    Roma, 25/01/2026

    Avv. Mario Caligiuri

    (RESP. DELL’OSSERVATORIO PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI RETE L’ABUSO)

  • Dalla retorica della “vita” alla realtà dei diritti: la legge 194/78 è una  conquista femminista e democratica. Va applicata e difesa

    Dalla retorica della “vita” alla realtà dei diritti: la legge 194/78 è una conquista femminista e democratica. Va applicata e difesa

    Fanno riflettere le risposte del comitato Prolife al flash mob della “Campana”, apparse sull’articolo pubblicato su Savona News il 9 gennaio 2026.

    A ben vedere, nel dibattito pubblico sull’aborto e sulla legge 194/1978, uno degli ostacoli principali a un confronto serio e democratico non è il dissenso etico, che in una società pluralista è legittimo, ma la disinformazione sistematica che ne altera il significato, la finalità e la portata giuridica. Una disinformazione che non è neutra, perché produce effetti materiali: restringe l’accesso ai servizi, legittima disuguaglianze territoriali, normalizza la compressione dei diritti.

    La retorica antiabortista di cui sono intrise le posizioni di Prolife delinea una gerarchia discriminatoria delle vittime: alcuni bambini meritano protezione perché funzionali a una narrazione morale, altri – quelli abusati, traumatizzati, segnati a vita – diventano un tema scomodo, da enfatizzare solo quando serve a negare o attenuare le responsabilità della Chiesa istituzione che in Italia non riesce o non vuole intervenire concretamente sulla piaga innegabile della pedofilia.

    In questo quadro, la legge 194/78 viene descritta come una legge “ingiusta” o “contro il diritto naturale”. È una rappresentazione falsa. Essa è all’opposto una delle più importanti conquiste del movimento femminista italiano perché ha inciso nel cuore dello Stato, trasformando una pratica clandestina in una responsabilità pubblica. Ma proprio per questo non può essere lasciata all’erosione silenziosa dell’inattuazione.

    La legge 194/1978 è una legge femminista, costituzionale, di sanità pubblica e di tutela dei diritti umani. Non promuove l’aborto, non lo banalizza, non lo esalta come valore in sé.

    Nasce da una constatazione storica: l’aborto esisteva anche quando era illegale, ma era clandestino, pericoloso e profondamente diseguale. Le donne con risorse abortivano in sicurezza, le altre rischiavano la vita. La criminalizzazione non proteggeva la vita: proteggeva l’ipocrisia.

    Il movimento femminista italiano, giunto a un alto grado di maturità politica e culturale, ha avuto il merito storico di porre al centro la salute fisica e psicologica delle donne, la loro dignità e la loro libertà, in piena armonia con la Costituzione italiana e con i trattati internazionali sui diritti umani.

    La maternità trattata non come destino biologico imposto, ma tutelata come scelta libera; il corpo non come territorio di controllo, ma come spazio di autodeterminazione; la salute non come concessione morale, ma come diritto fondamentale.

    La legge 194/78 traduce questi principi in diritto positivo. Colloca l’interruzione volontaria di gravidanza dentro un percorso sanitario regolato, fondato sul consenso informato, sulla tutela della salute fisica e psichica, sulla prevenzione e sull’accompagnamento.

    Separare l’aborto dalla salute significa finanche negare gli insegnamenti della medicina moderna: la gravidanza è un evento biologico complesso, con rischi, implicazioni psicologiche, conseguenze sociali ed economiche. Forzarne la prosecuzione contro la volontà della donna è una forma di coercizione incompatibile con lo Stato di diritto.

    Un elemento centrale – troppo spesso ignorato o svuotato – è la qualità della rete territoriale dei consultori familiari. La legge 194/78 all’art. 2 affida a questi presidi già istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, un ruolo cruciale: informare correttamente, prevenire le gravidanze indesiderate, garantire l’accesso alla contraccezione, sostenere la maternità quando è liberamente scelta, accompagnare senza giudicare.

    Oggi, però, la maggior parte dei consultori sono sottofinanziati, carenti di personale qualificato, disomogenei sul territorio. Questa inefficienza non è neutra: trasforma un diritto universale in un diritto selettivo, legato al luogo di residenza, al contesto culturale, alla disponibilità dei servizi.

    Migliorare la legge 194/78 significa dunque potenziare i consultori, investirvi risorse pubbliche, garantire équipe multidisciplinari competenti e laiche, rafforzarne la funzione preventiva e di sostegno. Significa rendere la legge coerente con le sue finalità originarie, non snaturarla.

    Chi invoca l’abolizione o lo svuotamento della L.194/78, spesso attraverso l’abuso dell’obiezione di coscienza o la pressione morale nei servizi, non difende la vita: produce disuguaglianze, sofferenza evitabile e per l’effetto violazione del principio di uguaglianza sostanziale e del diritto alla salute sanciti dagli articoli 3 e 32 della Costituzione.

    Ed è qui il punto politico decisivo: il miglioramento della legge 194 non riguarda solo le donne. Riguarda anche gli uomini, i bambini e le bambine, la qualità delle relazioni, la responsabilità genitoriale, la credibilità delle istituzioni pubbliche, la democrazia.

    La democrazia e la libertà non sono diritti parziali: o valgono per tutti, o non valgono per nessuno. Uno Stato che accetta che l’accesso alla salute e all’autodeterminazione dipenda dal territorio, dallo stigma o dalla pressione ideologica rinuncia alla propria funzione costituzionale.

    Difendere e migliorare la legge 194/78 significa affermare che i diritti umani non sono negoziabili, che la salute fisica e psicologica è un bene pubblico, che l’uguaglianza non è uno slogan ma una responsabilità concreta.

    Significa scegliere uno Stato che tutela, informa, previene e si assume il peso e la responsabilità delle decisioni difficili, invece di scaricarle sulla colpa individuale o silenziandole.

    La legge 194/78 in realtà non è il problema. Il problema è la disinformazione che la circonda e l’inattuazione che la indebolisce. Restituirle piena efficacia è oggi una misura della maturità democratica del Paese.

        Roma, 11/01/2026
    Avv. Mario Caligiuri

    (RESP. DELL’OSSERVATORIO PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI RETE L’ABUSO)

  • Separazione delle carriere e giustizia fragile: conseguenze su donne e minori

    Separazione delle carriere e giustizia fragile: conseguenze su donne e minori

    La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri viene presentata come riforma tecnica e garantista. In realtà incide sul nucleo costituzionale dell’ordinamento giudiziario: l’unità della magistratura delineata dall’art. 104 Cost.. Tale unitarietà assicura che giudici e PM condividano cultura professionale, limiti comuni e un unico CSM, che opera quale presidio di indipendenza esterna, bilanciamento e controllo interno.

    Creare due ordini distinti significherebbe organi di autogoverno separati e possibili differenze nell’approccio alle indagini e ai processi. Il rischio concreto sarebbe un indebolimento del pubblico ministero, più esposto a pressioni politiche o a priorità governative contingenti, soprattutto in una fase storica segnata da un’evidente espansione del diritto penale. Si assiste all’ introduzione di nuovi reati, all’inasprimento generalizzato delle pene, all’emanazione di misure restrittive alla libertà di manifestazione e di norme che gravano in modo selettivo su gruppi socialmente marginalizzati.

    A ciò si affiancano proposte ulteriori — dalla non punibilità dell’omicidio del ladro alla cauzione per manifestare fino agli sgomberi accelerati — che pare confermino una strategia politico-criminale orientata al controllo sociale più che alla proporzionalità e alla prevenzione.

    Analoga tendenza emerge nella gestione dei fenomeni migratori, tra cui: l’esternalizzazione delle procedure tramite deportazioni, contrasti con i giudici che dichiarano illegittime alcune detenzioni, misure punitive contro le ONG impegnate nei soccorsi in mare. In settori tanto politicizzati, l’azione del PM è decisiva. Un PM isolato in un ordine separato rischierebbe — anche solo per struttura istituzionale — di divenire più permeabile alle priorità governative, perdendo quel contrappeso culturale e organizzativo che deriva dalla comune appartenenza alla giurisdizione. L’attuale assetto, seppur con molteplici limiti, assicura invece maggiore coerenza nei procedimenti, omogeneità nelle strategie investigative e un contrappeso culturale interno che salvaguarda l’autonomia dell’azione requirente.

    Il profilo forse più delicato riguarda la tutela delle vittime esposte a condizioni di particolare svantaggio, anzitutto economico e/o culturale. In primis donne vittime di violenza di genere e minori vittime sopravvissute ad abusi sessuali e maltrattamenti — specialmente quando i reati avvengono in contesti istituzionali di vita comunitaria chiusi, come talune realtà ecclesiastiche. Qui il PM opera accanto a ostacoli rilevanti, dove si distingue: il condizionamento del Concordato, la gestione interna e secretata del fatto di violenza – non solo sessuale – da parte dell’ente religioso, aggravata: dall’assenza dell’obbligo di denuncia nei casi di vittima minorenne, dall’omertà diffusa, dalla disinformazione, oltre che dalla pressione sociale esercitata sulla stessa e i famigliari.

    L’unità della magistratura rappresenta un presidio essenziale perché evita l’isolamento del singolo PM, assicura un controllo interno omogeneo e rafforza l’indipendenza necessaria per indagare su poteri forti e tutelare chi non ha strumenti autonomi di difesa e di informazione.

     Occorre riconoscere che i veri problemi della giustizia non risiedono nella separazione delle carriere, ma nella durata irragionevole dei processi, nella cronica carenza di personale amministrativo e di magistrati, nella mancanza di risorse materiali — talvolta persino della carta per le fotocopie e degli strumenti essenziali di cancelleria — e nelle disfunzioni organizzative che rallentano il lavoro quotidiano di procure e tribunali. A fronte di queste criticità strutturali, è evidente che ciò di cui il sistema ha bisogno non è una riforma simbolica che frammenta l’ordinamento, ma investimenti stabili e non burocratizzati: potenziamento degli organici, formazione tecnica culturale solida e continua, digitalizzazione realmente funzionante e semplificazione dei flussi operativi nelle cancellerie. Come accade per sanità, istruzione e lavoro, anche la giustizia richiede risorse adeguate e una visione sistemica, non interventi di facciata privi di incidenza sui problemi reali. L’incondivisibile ottica ad investire in armamenti conferma le priorità.

      La logica economicista che riduce giustizia, sanità e istruzione a sistemi produttivi a basso costo accresce disuguaglianze e precarietà, minacciando non solo i servizi, ma l’equilibrio democratico complessivo. In questo contesto, la separazione delle carriere rischia di indebolire uno dei pilastri fondamentali della Costituzione: una giurisdizione forte, unitaria e realmente indipendente, capace di tutelare efficacemente le vittime più fragili, esposte a violenza, abuso e silenzio omertoso.

    La conseguenza sarebbe un disequilibrio strutturale che compromette non solo l’assetto costituzionale, ma la capacità dello Stato di proteggere efficacemente le vittime più esposte alla violenza di genere, agli abusi sessuali e al maltrattamento minorile.

    Roma, 14/11/2025

    Avv. Mario Caligiuri

    (RESP. DELL’OSSERVATORIO PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI RETE L’ABUSO)

  • SAVONA – Il GIP del Tribunale di Savona archivia la querela di don Giuseppe Rugolo alla Rete L’ABUSO

    SAVONA – Il GIP del Tribunale di Savona archivia la querela di don Giuseppe Rugolo alla Rete L’ABUSO

    Il Giudice per le indagini preliminari Dott. Emilio Fois ha archiviato con un ragionamento lineare e coerente il procedimento penale instaurato  a seguito della querela sporta dal sacerdote Giuseppe Rugolo nei confronti del presidente della Rete L’ABUSO.

    Va premesso che il religioso è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Enna lo scorso marzo, a 4 anni e 6 mesi, per violenza sessuale su minorenni in cui si è costituita parte civile l’associazione Rete l’abuso.

    Il Giudice, ha sciolto la riserva assunta all’udienza del 4.10.2023 tenuta nel contraddittorio delle parti   sull’opposizione interposta dal religioso alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. nel procedimento penale contro Francesco ZANARDI per il reato di diffamazione e di pubblicazione arbitraria di atti.

    L’organo di controllo delle indagini preliminari ha analiticamente demolito le argomentazioni strumentalmente interposte dal sacerdote confermando la fondatezza della richiesta del P.M. circa l’insostenibilità dell’imputazione richiesta dallo stesso Rugolo rendendo vana la prosecuzione delle indagini.

    Deve farsi notare che il principio che la difesa di Rugolo ha inteso far accedere in senso anticostituzionale avrebbe se accolto implicato una compressione inaccettabile della libertà di informazione una sorta di censura a prescindere perché nella sostanza il principio invocato se accolto avrebbe impedito ai cronisti di poter informare la collettività dei fatti di violenza sessuale se non dopo la sentenza definitiva e sempre modulato dall’accertamento processuale.

    E’ dunque confermato dall’importanza culturale insita nella pronuncia del Tribunale di Savona la quale, riconosciuta la continenza della notizia,  pone al centro l’interesse dei cittadini e delle cittadine all’informazione dei fatti di violenza o di abuso realizzati in ogni spazio della vita sociale e dunque non solo in quelli gestiti dalle istituzioni religiose.

  • REPLICA DELL’AVV. MARIO CALIGIURI AL COMUNICATO DEL SACERDOTE LIVIO GRAZIANO RESO ATTRAVERSO IL SUO DIFENSORE

    REPLICA DELL’AVV. MARIO CALIGIURI AL COMUNICATO DEL SACERDOTE LIVIO GRAZIANO RESO ATTRAVERSO IL SUO DIFENSORE

    Lascia basiti la sfrontatezza delle parole che il religioso ha affidato al suo difensore con cui, poco dopo la sentenza definitiva, si autoproclami innocente, rimettendosi con fiducia alla Giustizia Divina.

    A riguardo sono d’obbligo, senza alcuna pretesa di completezza, le seguenti osservazioni.

    La denuncia, tempestivamente presentata dal padre del tredicenne, ha consentito ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, l’avvio di indagini dall’esisto granitico in grado di resistere nel prosieguo del procedimento ad ogni successivo tentativo di confutazione in fatto ed in diritto.

    Basti considerare la sequela di segnali emotivi colti sul figlio, comprovati dal numero impressionante di messaggi inviati dal sacerdote sul cellulare del ragazzino.

    Ciò ha consentito agli inquirenti, oltre che approdare ad importanti elementi di prova, di poter desumere quei tratti di personalità del sacerdote inclini al controllo compulsivo ossessivo permanente.

    Il minore è stato ascoltato in ambiente protetto e ritenuto attendibile.
    A questo punto si rivolgono due domande.

    La prima è su quale sia stato il movente che ha animato un’intera famiglia a sostenere il falso.

    La seconda se sia il caso di appellarsi alla Giustizia Divina in considerazione dell’alta rischiosità di ottenere questa volta una pena perenne.

  • Enna: Sentenza Rugolo, dichiarazioni dell’avvocato della Rete L’ABUSO Mario Caligiuri

    Enna: Sentenza Rugolo, dichiarazioni dell’avvocato della Rete L’ABUSO Mario Caligiuri

    Restando in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza si può già affermare che questo risultato è importante e soddisfacente  perché dimostra che per ottenere verità e giustizia, per le vittime è necessario denunciare, ma alle autorità civili. Senza esitare. Il tentativo della difesa e dei responsabili civili di spostare il focus insinuando dubbi sulla credibilità di Antonio Messina e delle altre prede di don Rugolo è andato in frantumi.

    Antonio è stato creduto, prima dalla procura, poi dal Tribunale. A lui va riconosciuto il merito di aver avviato con il coraggio di denunciare una controtendenza in un territorio difficile dove le asimmetrie, generate dal potere e dall’omertà, soppiantano la legge. Antonio con determinazione lo ha fatto  sostenuto dalla sua famiglia. Il risultato è come se fosse stato piantato uno scalpello di frassino  nel cuore dell’ipocrisia e dell’omertà, nei luoghi che avrebbero dovuto garantire la massima protezione possibile ai ragazzini divenuti preda delle aggressioni di un uomo che dalle prove raccolte è risultato sicuramente problematico e assai pericoloso.

    La comunità dei fedeli, le cittadine e i cittadini di Enna, devono prendere atto della verità processuale, che coincide con la  verità storica. Il Tribunale di Enna con la sua pronunzia ha disvelato che sotto i paramenti di colori o foggia diversi indossati da don Rugolo in realtà si celava un abusante sessuale che predilige i ragazzini.

    Il dato sistemico e diffuso di questo fenomeno,  soprattutto nel nostro Paese, deve indurre seriamente l’esecutivo a rendere per questi casi obbligatoria la denuncia: “ erga omnes “

  • Il punto dell’avvocato Mario Caligiuri – Conferenza Milano 3 novembre

    Il punto dell’avvocato Mario Caligiuri – Conferenza Milano 3 novembre

    L’avvocato Mario Caligiuri responsabile dell’osservatorio permanente della Rete L’ABUSO, fa il punto sulla situazione italiana

  • Tutela dei minori; la semplice soluzione dell’avvocato della Rete, Mario Caligiuri

    Tutela dei minori; la semplice soluzione dell’avvocato della Rete, Mario Caligiuri

    Come di seguito spiega il nostro avvocato Mario Caligiuri, la soluzione è al quanto semplice, basta solo la buona volontà di fare una semplice modifica legislativa, ad una norma già esistente.

    “La soluzione capirete bene che In pratica la norma ex art. 364 c.p., limitata ai delitti contro la personalità dello Stato, andrebbe solo integrata inserendo per le ragioni enunciate i reati indicati nei 10 articoli così come denominati, riportati in corsivo ed evidenziati in grassetto. Non si determinerebbe alcuna antinomia né con le altre norme del codice penale né conflitto con le disposizioni dell’intero sistema.

    Art. 364 c.p. OMESSA DENUNCIA DI REATO DA PARTE DEL CITTADINO

    Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato (241-313) per il quale la legge stabilisce l’ergastolo, nonché dei delitti di violenza sessuale in danno di minore (artt. 609 bis, 609 ter, 609 octies) di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater) quando procedibili d’ufficio, di corruzione di minorenne (art.609 quinquies),di adescamento di minorenni (art.609 undicies), di prostituzione minorile (art. 600 bis), di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico (art. 600 ter, 600 quater e 600 quater1) non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’articolo 361 è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 103 a euro 1032.

    Nulla di più o di diverso.”

    https://test.retelabuso.org/wp-content/uploads/2025/09/il-documentario-sugli-abusi-nelle-chiese-di-new-orleans-basato-su-un-reportage-del-guardian-vince-il-premio-piu-importante.webpwp-content/uploads/2025/12/3-3-di-preti-pedofili-grazie-alla-complicita-dello-stato-italiano-che-non-interviene-da-decenni-non-solo-sul-clero-video-integrale-della-conferenza-alla-stampa-estera.webpwp-content/uploads/2026/05/la-coppia-che-si-suicida-come-la-figlia-molestata-da-bambina-da-un-parente-lultima-intervista-al-papa-quelluomo-un-assassino.webpwp-content/uploads/2025/12/parte-da-savona-sabato-24-la-panchina-viola-liniziativa-italiana-di-sensibilizzazione-contro-gli-abusi-su-minori-e-persone-vulnerabili.webpwp-content/uploads/2026/01/il-vescovo-di-bilbao-riconosce-il-lavoro-di-el-pais-per-indagare-sulla-pedofilia-e-gli-sforzi-delle-vittime-per-denunciare.webp2021/02/20/webinar-eca-global-avv-mario-caligiuri/

  • ENG – Webinar ECA Global – avv. Mario Caligiuri

    ENG – Webinar ECA Global – avv. Mario Caligiuri

    First of all, I would like to greet and thank all those who, with their participation, have made possible the realization of this important occasion of confrontation and expansion of knowledge. From those who have been involved in the numerous contacts, to those who will continue to take care of the translation of the speeches.

    A special greeting and thank you goes to the victims, the survivors and their families who, with the courage that I have witnessed, continue to contribute to ensuring that what they have suffered will never be repeated.

    o=O=o

    The first reflection on which I would like to involve you concerns the emphasis with which it was propagandized at the end of 2019 by news agencies close to the Vatican the decision of Pope Bergoglio to abolish, after a good forty-five years, the pontifical secret on serious crimes committed by Catholic religious, including the rape of minors.

    In fact, it has been since 1974, with the pontificate of Paul VI, that absolute secrecy was imposed on all members of ecclesiastical authority regarding particular pontifical documents, including the unconditional prohibition of access to evidence concerning cases of sexual abuse of priests kept in the archives of Vatican departments and dioceses. However, since this is actually an order updated in 2001 by the will of Pope Wojtyla, signed by the then Monsignors Joseph Ratzinger and Tarcisio Bertone, I think it is interesting to learn from accredited sources on this ugly subject what exactly the mysterious “papal secret” is: that wall made of compulsory silence about religious pedophiles and/or lureers in the confessional, as we read in the appendix of the book “Emanuela Orlandi – La Verità: dai Lupi Grigi alla banda della Magliana”, published in 2008 by Baldini-Castoldi-Dalai, written by the acute journalist Pino Nicotri, published in full on micromega-online.

    It must be acknowledged that today’s rescriptum, at least in the abstract, represents the possibility of being able to free oneself from the wall of obligatory silence for all those involved, or who can be involved, in canonical criminal proceedings – complainants, victims, witnesses, etc. – and that this is the only way to be able to do so. It would seem that this reform, and I repeat, it would seem, could even concretize that transparency that too many times in the past has failed to conceal the repetition of violence against children with the criminal participation of the hierarchies and in particular of the bishops.

    Few people will have failed to notice that the Catholic media, in announcing the beginning of a new era, were concerned to repeatedly reassure the community of the Catholic faithful and its pastors around the world that, by the express will of the Pope, the new rules would never, ever be able to undermine the secret learned during confession and that the mandatory silence would remain absolute and unassailable.

    Moreover, shortly before, in May 2019, Pope Francis with the Motu proprio Vos estis lux mundi had introduced into the canonical order new procedural norms to combat sexual abuse and ensure that bishops and religious superiors would be held accountable for their actions by making it mandatory for clerics, religious men and women to promptly report (denounce) to the ecclesiastical authority all news of abuse of which they become aware, as well as any omissions and cover-ups in the handling of cases, but, again, with effect only within the Vatican’s territorial jurisdiction.

    Since these are laws, norms and instructions that concern a very circumscribed territorial sphere, conceived for a unique reality in the world composed of priests and religious, with very few children, it is impossible to be convinced that, despite the good intentions of its legislator, the objectives set can be reached, despite the fact that the lack of collaboration between civil and ecclesiastical authorities has been globally ascertained.

    On closer inspection, it is not only a question of this, because with his reform the Pontiff implicitly addresses to all foreign states the legitimate claim of autonomy of the right of the governing state to commit itself to healing the domestic scourge of pedophilia.

    It must be acknowledged that the purpose of the concern with which the protection of the secret learnt during confession was intended was clearly political because, in order to safeguard the image of the Church in the world, it was necessary to dissuade those forces sensitive to human rights within other States that could have made operative in their respective legal systems norms to ensure the identification of priests and their protectors responsible for the solicitation and sexual violence perpetrated on children.

    In fact, already in the summer of 2017, the absolute obligation was called into question and made known by the laws of countries such as India and Australia, which would have liked to impose on priests confessors to report to public authority cases of abuse revealed by penitents. The results were very poor and the coactive effect of the new rules, promulgated with enormous delay, despite the fact that the spread of child abuse in the world had exposed the responsibility of the diocesan curia where the same authority has too often taken the direction, or offered cover to concealment and deception, helping to encourage the irrepressible urge of pedophile priests to replicate the violence.

    In any case, for them, especially for the bishops, who are concerned to present the facade of good governance of the diocese where they are installed, they put in the background to get away with the safety of boys and girls, unlike in the past, at least in theory they can no longer count on the obligation of subordinates – priests, nuns, brothers, etc.. – to have to keep their mouths shut, whatever the predictable devastating consequences of abuse.

    But, in fact, despite the efforts made by the Vatican legislature, the obscene representation of this situation remains threateningly active and in many ways still unchecked, thanks to the consolidated influence of the function assumed over the centuries by the bishops both in the hierarchy of the Church and in the community of the faithful.

    In addition to this situation, all dioceses have started to set up diocesan help-desks to assist victims of sexual abuse by clergy, not only in terms of listening to them, but also to protect their rights and provide psychological support. There remain, therefore, many perplexities and grey areas, and therefore Rete l’Abuso has deemed it necessary to investigate the effective observance of constitutional guarantees and international conventions for the protection of victims and their families.

    However, it should be kept in due consideration that, despite the good intentions of Pope Francis and the promulgators, these initiatives do not have the requirements of efficiency to stem the abuses of criminal parish priests, unlike how the ordinary judiciary could do it both on the operational side, of technical specialization and means of investigation and coordination that can be used by police personnel. The most critical problems for the civil authorities and for the police forces arise from the scarce or non-existent collaboration, at the limits of the concurrent hypothesis of reticence or personal aiding and abetting, in the reconstruction of the abusive conduct on the part of the persons informed about the facts, who, availing themselves of the right not to testify or to make available documents regarding what is held or known by reason of their ministry, do not contribute to the identification of the presumed culprits.

    Certainly with better formulated or integrated norms, far more satisfactory results could be achieved, especially in terms of prevention. In any case, the distinction in the efficiency and qualitative reliability of civil justice, with all the known limits, is indisputable if compared to the culture and customs of the Church-institution and to the absurd claim that it should be left free to deal with problems in its own way, especially because in this framework is inscribed pedophilia as its obscene secret appendix, considered – and it could not be otherwise – a sin against morality in violation of the sixth commandment of the Decalogue, rather than a serious crime against the person.

    In this regard, I cannot help but recall the reflection made by Slavoj Zizek, in response to the reluctance of the Church, not having to limit itself to the fact that we are faced with horrendous crimes and that, by not cooperating fully with the investigations initiated by the prosecutors, it becomes an accomplice.

    “The Church as such, as an institution, must also be investigated with regard to the way in which it systematically creates the conditions for such crimes to occur. To argue that it should be the only one to deal with the crimes of pedophilia that occur within its ranks is problematic not only from a legal point of view, since this would imply a kind of extraterritorial right on its part even for common crimes that fall under criminal law; as if the very fact that these scandals have broken out is not proof that it is incapable of solving them.”

    The Italian State, with the persistent inertia of the executive and politics, seems to pretend not to know, despite the raging of the phenomenon and the warnings addressed to it by the UN in the sessions of January 2019 with the participation of Rete L’Abuso and its complaint, having instead to react promptly and prevent, with the introduction of new rules, that the criminal and civil judiciary would be robbed by a foreign state what the Constitution requires it to guarantee: the psychophysical protection of boys and girls.

    Our penal system suffers heavily from the intolerable denial of the state’s right to effectively repress crimes of pedophilia, especially ecclesiastical. Strictly speaking, the executive branch could be held responsible even for the violation of international conventions and provisions regarding the protection of the rights of minors. Consequently, legislative initiatives must be taken with extreme urgency to adapt Italian legislation to the pressing demand for intervention, because a structural element of justice, especially when the victims are boys and girls, is like a time-dependent disease that attacks their lives that must be eradicated soon and definitively.

    Following is the simple and clear proposal, perhaps preceded by a parliamentary commission of inquiry on the subject, but without any need to put hands on the Concordat between the Italian State and the Catholic Church, keeping intact the sacramental seal.

    In practice, the norm ex art. 364 c.p., limited to crimes against the personality of the State, should only be integrated for the reasons stated by inserting the crimes indicated in the 10 articles as named, shown in italics and highlighted in bold. There would be no antinomy either with the other norms of the penal code or conflict with the provisions of the entire system.

    Art. 364 c.p. FAILURE TO REPORT A CRIME BY THE CITIZEN

    The citizen, who, having had notice of a crime against the personality of the State (241-313) for which the law establishes life imprisonment, as well as the crimes of sexual violence against a minor (art. 609 bis, 609 ter, 609 octies), sexual acts with a minor (art. 609 quater) when prosecuted ex officio, corruption of minors (art.609 quinquies), solicitation of minors (art.609 undicies), child prostitution (art.600 bis), child pornography and possession of pornographic material (art.600 ter, 600 quater and 600 quater1) does not immediately report it to the Authority indicated in article 361 is punished with imprisonment of up to one year and a fine of between €103 and €1032.

    Nothing more or different.

    I remain available for any questions.

    Many thanks for your attention and good continuation

    Mario Caligiuri