Categoria: Informazioni
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AVVISO AZIONE – Lancio dell’invito all’azione dei sopravvissuti al G7 per porre fine alla violenza sessuale infantile
Domani, giovedì 24 febbraio 2022, i leader del G7 si incontreranno in un vertice virtuale come incontro di avvio per preparare il vertice principale del G7 il 26-28 giugno in Germania.La task force per la mobilitazione dei sopravvissuti del G7 ha approvato l’invito all’azione del G7 per porre fine alla violenza sessuale nell’infanzia ha approvato la scorsa settimana un invito all’azione del G7 dei sopravvissuti per porre fine alla violenza sessuale nell’infanzia e dozzine di organizzazioni e alleati di sopravvissuti si stanno unendo a questa campagna di advocacy.RICHIESTA DI AZIONE:Si prega di contattare gli sherpa del G7, i capi di Stato e i ministeri dei governi sono la nostra massima priorità oggi a causa della chiamata virtuale dei leader del G7 domani. Puoi trovare la presentazione con i dettagli degli sherpa G7 qui .Se hai ulteriori informazioni/informazioni di contatto sugli sherpa G7, ti preghiamo di condividerle in modo che possiamo aggiornare la presentazione.PUNTI DI DISCORSO per conversazioni o e-mail con gli sherpa del G7 qui .ELENCO OBIETTIVI G7 con una scheda per ogni paese G7 qui Se hai ulteriori informazioni/informazioni di contatto, condividilo in modo che possiamo aggiornare il foglio di calcolo. -

OSSERVAZIONI RAPPORTO CIASE – Mark-Vincent Healy – 5 Ottobre 2021
Dopo l’uscita del Rapporto CIASE, sono sicuro che le cifre sbalorditive provenienti dalla Francia avranno causato onde d’urto in tutto il mondo.
Sembrerebbe anche essere evidente la necessità di rivedere i dati prodotti in altri rapporti in Australia, Belgio, Cile, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti, in quanto irrealistici, sottostimati e persino come affari incompiuti.
La Francia ha svelato quella che è sempre stata suggerita come una scala molto più prolifica di abusi sui bambini dal clero cattolico, dove in un rapporto dopo l’altro, i numeri non sono mai stati più realistici ma hanno ancora molta strada da fare secondo alcuni esperti.
Degli abusi sessuali da parte del clero sui bambini riportati nel Rapporto CIASE, l’82,8% riguardava i ragazzi, come riportato in modo simile in altre giurisdizioni. Il 17,2% riguardava abusi sessuali su ragazze.
È necessario aumentare la consapevolezza dell’impatto specifico di genere dell’abuso sessuale di minori da parte del clero sui ragazzi, in particolare, che sono la maggior parte delle vittime a livello intergiurisdizionale.

Pope Francis meets Mark Vincent Healy, a survivor of clerical sexual abuse, at the Vatican July 7, 2014. Also pictured is Cardinal Sean P. O’Malley of Boston, president of the Pontifical Commission for the Protection of Minors. Healy said the pope made a mistake in his judgment about a Chilean bishop, but there is now an opportunity for positive change. (CNS photo/ L’Osservatore Romano via Mark Vincent Healy) See VATICAN-LETTER-ABUSE-SURVIVORS April 26, 2018. Lo chiedo da quando ho incontrato Papa Francesco nel 2014.
L’americano John Jay Report è stato uno dei primi rapporti della Chiesa cattolica a confermare che oltre l’80% degli abusi riguardava i ragazzi. Il rapporto ha continuato a registrare che: il 21,1% dei primi abusi riguardava bambini di età inferiore ai 9 anni; il 61,7% riguardava bambini di età compresa tra 10 e 13 anni; il 16,5% riguardava bambini di età compresa tra 14 e 17 anni e lo 0,7% è stato registrato tra i 18 e i 20 anni.
È un’ammissione sbalorditiva che il numero “vivente” di sopravvissuti ad abusi sessuali su minori da parte del clero in Francia sia 216.000. Sono molto turbato pensando a quanti sono morti, dove il loro giorno di riconoscimento è arrivato troppo tardi.
Tanto per chiarire, 3.000 preti pedofili dell’attuale numero di preti in Francia, 21.930 preti sarebbero oggi il 13,68% della popolazione di preti.
Tuttavia, la cifra di 3.000 preti pedofili rivelata nel Rapporto CIASE è indicata come il 3% del numero totale stimato di preti in Francia negli ultimi 70 anni.
Se le 216.000 vittime viventi rappresentano il 50% del numero totale di vittime di abusi sessuali su minori da parte del clero in Francia, emergono due fattori.
Uno, che circa l’8% dei preti francesi in un periodo di 70 anni erano pedofili che abusavano sessualmente di bambini.
Tuttavia, il lavoro di Richard Sipe implicherebbe che ci sia stato qualcosa fino a un totale di 750.000 vittime per una popolazione di 3.000 preti pedofili in Francia negli ultimi 70 anni. Le cifre devono essere esaminate ulteriormente per quanto scioccanti siano. Già i sopravvissuti in Francia riferiscono che i numeri sono prudenti.
In secondo luogo, le proiezioni di Richard Sipe sono tristemente più vicine alla realtà degli abusi sessuali su minori da parte del clero, in cui ogni pedofilo ha abusato in media di 250 bambini nel corso della sua vita.
Anche esaminando le cifre di 3.000 preti pedofili che hanno abusato di 216.000 vittime, significa che ogni sacerdote ha abusato in media di 72 vittime, 72 bambini. Queste cifre richiedono ulteriori chiarimenti ma sono monumentali come riportato.
Che una persona possa aver causato una tale distruzione sostenuta per la prima volta dal Rapporto CIASE è davvero terrificante quanto angosciante. Sottolinea inoltre il fatto che nessun tale livello di abuso sui bambini avrebbe potuto aver luogo se non per l’aiuto e la complicità di quegli autori con atti di cospirazione, collusione e impegno sia a livello nazionale che internazionale, e da parte della Chiesa e dello Stato.
Questo deve essere indagato ulteriormente.
Un fattore essenziale nella genesi del Rapporto CIASE è dato dall’evidenziazione di vari casi da parte dei media che potrebbero aver agito da catalizzatore nella richiesta di trasparenza in questo rapporto, ma senza gli sforzi dei sopravvissuti “la nostra società sarebbe ancora vivendo nell’ignoranza, o nella negazione, di ciò che è accaduto.”
Tuttavia, è necessario porsi delle domande sul perché i media abbiano potuto sbagliare così tanto nel riportare l’entità degli abusi quando c’erano così tante fonti affidabili che denunciavano le cifre basse riportate nei rapporti precedenti. Stavo citando le stime sottostimate fin dall’inizio nel mio dossier sugli abusi sessuali su minori da parte del clero quando mi è stata data un’udienza con Papa Francesco nel 2014.
Di grande vergogna per il Ministero della Pubblica Istruzione in Francia, forse, è il fatto che il 30% degli abusi sessuali su minori segnalati da parte del clero sia registrato come avvenuto nelle scuole e un altro 23% come avvenuto in attività regolamentate legate all’istruzione come scout o patrocinio scolastico. Pertanto, l’ambiente educativo di un bambino era l’opportunità principale di perpetrare abusi sessuali su minori da parte del clero. L’abuso parrocchiale che ruotava intorno alla parrocchia locale è stato registrato come il 32% degli abusi sessuali su minori da parte del clero che hanno avuto luogo.
In Irlanda, l’ingiustizia a carico dei bambini vittime di abusi sessuali nelle scuole nazionali, primarie e post-primarie, ha ricevuto il trattamento più duro da parte dello Stato irlandese, anche a seguito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) contro l’Irlanda nel gennaio 2014 ().
L’Irlanda ha ostacolato la giustizia nella sua incapacità di fornire un piano d’azione praticabile (http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2021)594E) con ulteriori promesse di non consegnarlo fino al 2022, otto anni dopo la sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
I sopravvissuti francesi potrebbero benissimo fare a meno di tale aggravamento e tormento. Forse quei bambini abusati nelle scuole francesi non solo simpatizzeranno con quelli abusati nelle scuole in Irlanda, ma potrebbero voler citare la sentenza della Corte EDU emessa contro l’Irlanda per chiedere un risarcimento per le loro violazioni subite nelle scuole in Francia.
In Irlanda, non c’erano prove di abusi sessuali sistemici su minori di ragazze, ma vi erano ripetuti abusi sessuali sistemici su minori di ragazzi, come affermato nel Rapporto Ryan o nel Rapporto della Commissione per le indagini sugli abusi sui minori (CICA) nel 2009. Come l’Irlanda, forse è tempo di una rapida Visita Apostolica in Francia.
Papa Francesco non può restare ai margini degli scandali nazionali con dimensioni internazionali di abusi sessuali su minori che si sono estesi ben oltre i confini della Francia. Perché il CEF e la CORREF hanno impiegato così tanti anni per indagare sugli abusi sessuali su minori del clero in Francia?
Il rapporto CIASE (https://www.ciase.fr) richiederà un’analisi per esaminare l’entità degli abusi sui bambini in Francia e all’estero. Quanto velocemente la Francia impone obblighi e obblighi chiari e legalmente vincolanti ai religiosi in Francia e resta da vedere?
Ci deve essere anche la piena partecipazione dei sopravvissuti non solo come testimoni, ma anche come contributori nella progettazione e attuazione delle politiche, delle procedure e delle pratiche necessarie per affrontare le questioni della protezione dei bambini e quelle dei bisogni dei sopravvissuti attraverso una serie di misure compensative.
Ciò che i vescovi e le congregazioni francesi faranno in risposta deve ancora concretizzarsi. I precedenti rapporti di compensazione sono stati riportati ai contributi. È una questione molto più complessa di una controversia da accertare. È necessario valutare le congregazioni della CORREF che senza dubbio hanno utilizzato una “politica di trasferimento” per “gestire” i loro membri pedofili che abusano criminalmente.
Un’analisi del più grande rapporto in Irlanda, il Rapporto CICA 2009 ha mostrato che c’era un diffuso trasferimento di religiosi per evitare l’individuazione e lo scandalo. La “politica di trasferimento” è stata una chiara dimostrazione del fatto che i religiosi cattolici trattavano i bambini con disprezzo per preservare una reputazione e un interesse personale illeciti.
Sono certo che le congregazioni della CORREF hanno impiegato la stessa aberrante “politica di trasferimento”, aiutando e favorendo gli autori in atti di cospirazione, collusione e impegno sia a livello nazionale che internazionale.
Spero che questo possa essere esaminato in Francia dopo la pubblicazione del Rapporto CIASE.
A titolo personale, sono stato abusato dai 9 ai 12 anni, tra il 1969 e il 1973, nella scuola primaria e post-primaria, al St Mary’s College, Rathmines, Dublino. I miei due aguzzini provenivano dalla Congregazione francese chiamata Spiritains in Francia (https://www.spiritains.org) e Spiritans in Irlanda (https://spiritan.ie) con un Ufficio della Casa Generalizia a Roma (https://spiritanroma.org). I due abusatori erano padre Arthur Carragher CSSp e padre Henry Moloney CSSp (da quando laicizzati nel gennaio 2015), entrambi ora morti. Padre Carragher il 10 gennaio 2011 e il signor Moloney il 28 agosto 2021.Ho passato gli ultimi 15 anni a fare ricerche sulla congregazione. Entrambi i miei aggressori sono stati denunciati alle autorità scolastiche rispettivamente nel 1971 e nel 1973. Entrambi sono stati trasferiti in seguito a tali segnalazioni di predazione sessuale di ragazzi in Irlanda. Il primo è stato inviato in Canada dove hanno continuato a maltrattare i ragazzi, fatto scoperto nell’agosto 2018 durante la visita di Papa Francesco in Irlanda.
Il secondo è stato inviato in Sierra Leone dove anche loro hanno continuato a maltrattare i ragazzi. Al suo ritorno in Irlanda nel 1980, quest’ultimo aggressore doveva continuare i suoi abusi criminali sui ragazzi, dove solo il mese scorso si sono fatte avanti altre vittime. Congregazioni di tale portata internazionale, in oltre 63 paesi, hanno causato un affronto alla comunità internazionale. Tutti gli ordini missionari avevano e hanno una portata simile per disperdere i loro abusatori a livello globale e dobbiamo indagare sull’entità di tale disprezzo per i bambini in tutto il mondo.
Evidentemente, c’è ancora un’enorme assenza di voce e partecipazione dei sopravvissuti inclusa in qualsiasi processo di responsabilità tranne che nel fornire una testimonianza dolorosa. Essere parte del trattamento dei dati e delle politiche deve essere inclusivo.
Questo deve cambiare in modo da includere vari interessi dei sopravvissuti specifici per genere, razza, religione e non, disabilità, privazione economica, bisogni educativi, salute mentale, gruppi minoritari, dipendenza, incarcerazione, autolesionismo, suicidio e considerazioni intergenerazionali.
L’annullamento della condanna penale di Barbarin ha diminuito la fiducia nella legge e la fede nei doveri e negli obblighi di coloro che detengono l’autorità sia nella Chiesa che nello Stato in Francia. Potrebbe non essere stato criminale agli occhi dei tribunali francesi, ma è sempre stata moralmente ed eticamente responsabilità di Barbarin aver denunciato, aver agito.
Chiaramente c’è bisogno di dimostrare i colpevoli fallimenti sia della Chiesa che dello Stato nella parodia e nello scandalo degli abusi sessuali su minori in generale e sugli abusi sessuali su minori del clero in particolare. Dopo il Rapporto CIASE è chiaramente un momento in cui c’è più bisogno di azione che di scuse. Il riconoscimento del coinvolgimento implicito ed esplicito della Chiesa e dello Stato nel modo in cui tale abuso sui bambini avrebbe potuto persistere deve essere emesso nelle dichiarazioni della Chiesa e dello Stato affinché tutti possano ascoltarlo.
C’è bisogno di lavorare ancora più da vicino per vedere che tali questioni sono esposte nei meccanismi sistemici che non solo hanno permesso questi livelli di abuso sui minori di operare in passato, ma per imparare come interromperlo in modo più efficace nel futuro a livello globale nella nostra volontà di affrontarlo. Forse dovremmo vedere come forzare il cambiamento avviando tali indagini contemporaneamente piuttosto che consecutivamente. L’Italia sarebbe un buon inizio dove il numero delle vittime farebbe impallidire quello della Francia con una stima di un milione di vittime.
Tabella che stima l’entità degli abusi sui minori nella Chiesa cattolica per paese esempio
Padre Andrew M. Greeley, professore di sociologia all’Università di Chicago, secondo cui ci sono 50 vittime per sacerdote.
A.W. Richard Sipe era uno psicoterapeuta e assistente psichiatra nello stato del Maryland.
Se leggi il Rapporto Sipe (http://archives.weirdload.com/sipe.html) ha affermato: “Studi ben consolidati mostrano che il pedofilo medio ha 250 o più vittime nel corso della sua vita”.
Il Rapporto CIASE è un cambiamento nella giusta direzione nel riportare la portata degli abusi nella Chiesa cattolica. Tuttavia, la cifra di 216.000 sopravvissuti (vivi?) o vittime (vivi e morti?), di 3.000 sacerdoti, con una media di 72 vittime per sacerdote, mi sembra conservatrice.
Ho difficoltà con l’utilizzo del 3% dei sacerdoti in Francia in oltre 70 anni è una percentuale che mi aspetto essere più alta, almeno due o tre volte quella. Sta sostenendo che c’erano solo pochi o una percentuale molto bassa di preti pedofili nel clero o nei religiosi francesi.
Le fonti che sostengono la percentuale di sacerdoti religiosi pedofili è la seguente:
a. 2% come sostenuto da Papa Francesco (intervista a Eugenio Scalfari [IT – EN]) in sintonia con il Dr. Richard Sipe nel 1990, John Jay Report atpagina 216.
b. 4% come affermato da Bryan T. Froehle nel 1997, John Jay Report, a pagina 27, –.
c. 6% come affermato da Spotlight () in linea con i riferimenti del Dr. Richard Sipe fatti nel film dove 90 sacerdoti sono la stima su una popolazione di 1.500
d. 7% come affermato dall’Australian Royal Commission Report http://jrnl.ie/3224627 basato su accuse tra il 1950 e il 2010.. e.
Si notano anche variazioni sulla percentuale in cui NSAC afferma che Boston in realtà ha l’8,9% dei religiosi cattolici sono pedofili Infine, ho scritto a un amico in Italia, Francesco Zanardi, fondatore di Rete L’Abuso, per incoraggiarlo e fargli sapere che dovremmo sostenere un appello per un’indagine simile sulla Chiesa cattolica in Italia.
Francesco non si è mai arreso, come non dovevamo lui.
Se il problema in Italia è l’inerzia politica, basata su qualche falsa nozione di orgoglio o reputazione, allora c’è bisogno di cambiare ciò di cui essere orgogliosi in Italia.
Le persone sono fondamentalmente orgogliose di ciò che è buono. Facciamo del fare bene ai bambini qualcosa che sia sinonimo di tutto ciò che c’è di meglio nell’essere italiani, di tutto ciò che c’è di meglio in tutte le nazioni.
Come si potrebbe dire, “vieni nel nostro Paese dove i bambini sono amati, protetti e amati”. Ci sono anche altre iniziative da considerare, come quella proposta al Simposio di Berna dove usciamo dai nostri confini nazionali per cercare sostegno e assistenza dall’UE o dal Consiglio d’Europa.
Ci sono anche opportunità da considerare che potrebbero aiutare a incoraggiare il clero e i politici ad abbracciare la necessità di rivedere il passato ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, in cui tutti i firmatari dovrebbero dimostrare la conformità come firmatari di tali convenzioni e l’adesione delle stimate Nazioni Unite.
L’orgoglio, la dignità e la decenza possono essere utili segni d’onore per ricordare a tutti i paesi l’importanza dei diritti umani della sua gente, dei suoi figli. Il rapporto CIASE è chiaramente un punto di partenza nella segnalazione di abusi sessuali su minori da parte del clero, che finalmente si avvicina a dichiarare la sua reale portata degli abusi inflitti ai bambini in tutto il mondo.
Mark-Vincent Healy 211006-CIASE-REPORT-OBSERVATION-Mark-Vincent-Healy-1 © 2021
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Reati sessuali su minori, per il sacerdote doppio processo canonico e statale
Il sacerdote processato da un tribunale canonico per reati sessuali su minore, può essere giudicato per lo stesso fatto anche da un Tribunale italiano, senza che ci sia violazione del ne bis in idem. La Corte di cassazione, con la sentenza 34576, respinge il ricorso di un parroco, condannato dal vescovo in via extragiudiziale con un processo penale amministrativo. Un procedimento canonico, con un iter più rapido, che si era concluso con il divieto perpetuo di esercitare il ministero con minorenni, unito all’ obbligo di dimora per cinque anni nella residenza “Oasi di Elim”, una struttura dedicata alla cura dei preti pedofili. Pene afflittive dunque – anche se, ad avviso delle parti civili, non paragonabili a quelle previste dall’ordinamento italiano – in base alle quali il ricorrente aveva eccepito la violazione del ne bis in idem, dopo la condanna della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva confermato i tre anni e otto mesi di carcere, stabiliti dal Tribunale per atti sessuali compiuti con un minore di 16 anni. Secondo la tesi della difesa il principio del ne bis in idem sarebbe valido anche nei rapporti tra Italia e Santa sede, per la reciproca fiducia che contraddistingue i rapporti, in virtù di principi costituzionali di parità e anche per l’obbligo imposto allo Stato dall’articolo 10 della Carta, di conformarsi alle norme di diritto riconosciute a livello internazionale.
Il carattere territoriale del ne bis in idem
Ma la lettura è frutto di un errore giuridico, che la Cassazione sottolinea. Il ne bis in idem, non rientra nella sfera dei diritti umani inviolabili e non ha natura di principio di diritto internazionale in grado di prevalere su quello di territorialità. Può semmai essere applicato in presenza di convenzioni ratificate e rese esecutive tra Stati, vincolanti solo per i contraenti e nei limiti dell’accordo raggiunto. In generale lo Stato italiano, come la maggior parte degli Stati moderni, si ispira al principio della territorialità e della obbligatorietà generale della legge penale. Questo con la chiara giustificazione di assicurare una giustizia che tenga conto delle diverse valutazioni sociali e politiche delle condotte umane. E soprattutto in campo penale dove il peso attribuito ad alcuni reati è diverso anche nella coscienza popolare.
L’assenza di accordi o convenzioni con la Santa Sede
Né il principio del ne bis in idem si può ritenere applicabile per effetto di accordi tra Santa sede e Italia o di Convenzioni alle quali entrambe abbiano aderito. La Santa Sede è rimasta fuori dalla “Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen” avendo siglato solo la “Convenzione moneraria europea”. Nessun effetto, nel senso auspicato dalla difesa, può derivare neppure dal Trattato del ’29, che si è limitato a consentire la libera circolazione di merci verso lo Stato Vaticano o istituzioni o uffici della Santa Sede. Va escluso anche che la Santa Sede abbia aderito all’Unione europea, avendo solo una stabile rappresentanza a Bruxelles, ed essendo ininfluente, in assenza di una formale adesione, il fatto che il Vaticano sia una “enclave” dell’Italia. Per finire la Santa sede non è membro dell’Organizzazione delle Nazioni unite, dove ha il solo status di “Osservatore permanente”.
Il Trattato e il Concordato del ’29
Sbagliata la conclusione del ricorrente anche per quanto riguarda l’applicabilità dell’articolo 23 del Trattato tra Santa Sede e Italia del ’29, secondo il quale per l’esecuzione delle sentenze emanate dai tribunali della città del Vaticano si applicano le norme di diritto internazionale. La previsione riguarda, infatti, le sentenze dei Tribunali dello Stato del Vaticano e non delle autorità ecclesiastiche della Santa Sede, come nel caso esaminato. Neppure il tema del riconoscimento, affrontato sempre dall’articolo 23 secondo comma, può essere considerato equivalente al divieto di ne bis in idem. È utile piuttosto ad affermare che la sentenza, agli effetti civili, per quanto riguarda lo status non di chierico ma di cittadino, possa avere piena efficacia anche in Italia. Un riconoscimento non incompatibile con il nuovo giudizio e che non incide sull’autonomia delle due giurisdizioni.
Le Linee guida della Conferenza episcopale e il Motu proprio
A conferma della legittima concorrenza tra la due giurisdizioni ci sono le Linee guida della Conferenza episcopale italiana, aggiornate a giugno 2019, con le quali si ribadisce l’autonomia delle due vie e l’importanza della cooperazione tra vescovo e autorità civili.
La Cassazione cita anche il Motu proprio “Ai nostri Tempi” di Papa Francesco del 2013 che, in materia penale, ha affiancato alla giurisdizione canonica la concorrente giurisdizione del Tribunale del Vaticano per i delitti più gravi, come quello esaminato, se commessi da pubblici ufficiali della Santa Sede. Condotte punibili sia come reati sia come “delicta graviora”, senza rischio di incorrere in una duplicazione dei giudizi. Una cosa sono, infatti, le sanzioni previste dalle leggi penali vaticane, derivanti nel caso specifico da trattati internazionali, e altro le sanzioni «attribuite iure nativo alla competenza della Congregazione per la dottrina della fede nei confronti dei chierici». Per le prime c’è «la giurisdizione dello Stato; per le seconde opera la giurisdizione sullo status».
Nell’elenco delle fonti dalle quali trarre la conclusione raggiunta, ci sono anche il Protocollo addizionale al Concordato dell’84, nel quale si prevede che l’autorità giudiziaria italiana avvisi l’Ordinario della diocesi dell’imputato, dell’inizio di un procedimento penale nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso di culto cattolico.
Mentre nello stesso Concordato del ’29 si prevedeva che, nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena fosse scontata in locali separati rispetto ad un laico.
https://www.ilsole24ore.com/art/reati-sessuali-minori-il-sacerdote-doppio-processo-canonico-e-statale-AEUK5bj?refresh_ce=1
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AUTOMATICA AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO PER LE VITTIME
a cura dell’avv. Elena Peruzzini
In generale, è possibile accedere al gratuito patrocinio, sia per agire che per difendersi – mediante la nomina di un avvocato iscritto in apposite liste e la sua assistenza a spese dello Stato –, nell’ambito di un processo civile, penale ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione, se si è titolari di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall’ultima dichiarazione, pari ad euro 11.746,68 (Decreto del ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021).
Se l’interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Nel caso in cui, oggetto della causa siano diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, si terrà conto del solo reddito personale del richiedente.
- Dove si presenta la domanda
- A) in ambito civile, la domanda di ammissione al G.P. si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
– luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
– luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
– luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
- B) in ambito penale, la domanda di ammissione si presenta presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
– alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
– alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
– alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
- Automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Ai sensi dell’art. 76, comma 4-ter (1) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, la persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere automaticamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito e senza riservare alcuno spazio di apprezzamento a discrezionalità valutativa al giudice.
In particolare, rientrano tra i reati sempre coperti dal gratuito patrocinio:
- i maltrattamenti in famiglia o da parte di convivente (art. 572 del Codice penale);
- la mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis);
- la violenza sessuale (art. 609-bis);
- gli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater);
- lo stalking (art. 612-bis).
Possono inoltre sempre accedere al gratuito patrocinio, se minorenni, le vittime dei reati :
- di riduzione in schiavitù (art. 600);
- di prostituzione minorile (art. 600-bis);
- di pornografia minorile (art. 600-ter);
- di tratta di persone e acquisto di schiavi (artt. 601 e 602);
- di atti sessuali in presenza di minori (609-quinquies).
La giurisprudenza di legittimità (1) ha affermato il diritto della persona offesa da uno dei reati sopra indicati a fruire del patrocinio a spese dello Stato per il solo fatto di rivestire detta qualifica, a prescindere dalle proprie condizioni di reddito che, quindi, non devono nemmeno essere oggetto di dichiarazione sostitutive, attestazione o certificazioni formali di nessun tipo.
La disposizione in esame introdotta dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, nella legge n. 38 del 2009 richiama «la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati». Non diverse sono le considerazioni sviluppate nel preambolo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge n. 119 del 2013.
Risulta evidente, pertanto, che la ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità.
Per tali motivi, la Corte Costituzione (3) ha ritenuto la disposizione di cui all’art. 76, comma 4-ter d.p.r. n.115/2002, che riconosce il beneficio del patrocinio a spese dello Stato sganciandolo dal presupposto della non abbienza del soggetto richiedente, non lesiva del principio di parità di trattamento (in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, Cost.).
(1) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, e, successivamente, sostituito dall’ art. 9, comma 1, L. 1° ottobre 2012, n. 172. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 2, comma 3, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
(2) Cassazione penale, sez. IV, sentenza 08 giugno 2018 n° 26302, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 18 aprile 2018 n° 17426, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 20 marzo 2017 n° 13497
(3) Corte costituzionale, sentenza 11 gennaio 2021, n. 1
Elena Peruzzini – Vice Presidente Rete L’ABUSO
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Sportelli diocesani per le vittime di abusi; un pericoloso inganno? Rete L’ABUSO si rivolge al Garante
Da diversi mesi la Rete L’ABUSO ha avviato un’indagine sull’introduzione nelle diocesi dei c.d. Sportelli diocesani per le vittime di abusi, introdotti dall’ultimo Motu proprio di papa Francesco Vos lus extis mundi.
Quello che abbiamo scoperto è tutt’altro che un progresso nella lotta ai preti pedofili, ma un ulteriore scappatoia per l’impunità della chiesa e del pedofilo, a discapito della vittima che come sempre ci casca, in virtù della fede.
Faccio intanto notare che quando ci si rivolge a uno di questi sportelli, non trova al loro interno alcuna regolamentazione in materia di protezione dei dati personali, non viene informato se quei dati verranno usati per altre cose, se verranno mandati ad altre persone, chi è il responsabile della loro conservazione, quali garanzie dell’uso che potrà essere fatto vengono date a chi depone ecc.
Abbiamo così indagato delle diocesi a campione, una per ogni Regione italiana, chiedendo la composizione del Servizio diocesano per la tutela dei minori scoprendo che in molte, viene inserito in quella commissione anche un avvocato. Cercando meglio abbiamo scoperto che quell’avvocato, è generalmente quello della diocesi. Situazione che non cambia in quelle diocesi dove è ufficialmente assente l’avvocato, in quanto l’incognita resta sempre; quale uso e chi può accedere a quei dati ingenuamente forniti dalla vittima?
Ora facciamo un esempio molto comune che vediamo accadere ogni volta che una vittima si rivolge a un tribunale canonico, ne avete mai sentita una che dopo il processo abbia ringraziato la chiesa per averle reso giustizia?
Appunto!
In compenso ne abbiamo sentite tante scontente e deluse, che successivamente si sono rivolte alla giustizia italiana. Il caso di don Giuseppe Rugolo a Enna che la Rete sta seguendo, vede dopo la denuncia della vittima il vescovo spostare immediatamente il prete, integrato in un’altra parrocchia del ferrarese, senza dare seguito alla denuncia della presunta vittima che dopo aver perso del tempo si è rivolta alla polizia. Questo è solo l’ultimo di una lunga lista che testimonia, dopo l’introduzione del Vos lus extis mundi più di prima, l’inaffidabilità dell’enorme castello di carte creato a doc dal Vaticano con un solo obbiettivo; salvare il prete e non risarcire la vittima !
Ed è qui che nasce il vero problema perché la vittima che uscirà dal processo canonico per passare a quello italiano, in realtà, in forma cartacea e con tanto di firma lascerà alla diocesi quelle che furono le deposizioni per il rito canonico, di fatto adesso agli atti della chiesa e di sua proprietà. Atti che non restituirà e che firmati precedentemente dalla vittima, da quella data, hanno iniziato a far decorrere i termini prescrittivi per il rito civile in un tribunale italiano, ma questo la vittima non lo sa. Una doppia fregatura.
Informazioni nei fatti in possesso di quello che in precedenza era l’avvocato affiancato alla vittima e ora diventa l’avvocato in difesa della diocesi e questo, a prescindere dal fatto che la vittima abbia deposto direttamente a lui o a un delegato, perché in quanto membro del comitato ne ha libero accesso e comunque, in quanto dati raccolti senza una regolamentazione in materia di tutela, oggi di proprietà della chiesa che ne potrà disporre liberamente, anche a danno della vittima, anche utilizzandoli come prove contro lei in un tribunale italiano, dove come puntualmente vediamo non si sono mai fatti scrupoli.
Un altro trabocchetto per la vittima lo troviamo proprio nell’art. 2 par. §3 del Motu proprio; “l’Ordinario che ha ricevuto la segnalazione la trasmette senza indugio all’Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all’Ordinario proprio della persona segnalata, i quali procedono a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico.”
Nella sostanza, quando la vittima si presenta allo sportello diocesano – a differenza di quanto accade per la segnalazione all’autorità giudiziaria italiana – qui, in automatico e “senza indugio” vengono avvisati gli ordinari (che sono i vescovi) responsabili del luogo dove sono accaduti i fatti, sia quelli del luogo dove attualmente opera il sacerdote denunciato. Un articolo che nella sostanza da modo alla chiesa di tutelarsi, magari spostando il prete o magari facendo pressioni su altre eventuali vittime o testimoni venute nella conoscenza della chiesa, proprio grazie alla vittima.
Una questione moto grave e ulteriormente penalizzante per quello che riguarda le garanzie costituzionali del cittadino che ingenuamente si rivolge a questi sportelli dove a sua insaputa, di fatto sono congelate. Questione che abbiamo sollevato al Garante per il trattamento dei dati personali perché è pur vero che la chiesa ha diritto a una sua autonomia interna e quindi in quella sede è legittimata a muoversi come vuole in base alle leggi del Vaticano.
Tuttavia le diocesi non godono di extraterritorialità e nel nostro caso sono sul suolo italiano, come i cittadini che vi si recano per la denuncia e, se è pur vero che la gestione interna spetta di diritto alla chiesa, ovvero colei che in un processo italiano dovrà tutelarsi dalle accuse della vittima, a maggior ragione il cittadino deve essere sollecitamente informato e reso ben consapevole del rischio che corre.
A quel punto ha la consapevolezza per esercitare in sicurezza il diritto di scelta, mentre al momento le possibilità che venga ingannato sono davvero elevate e lo Stato non può non intervenire o ne diventa nuovamente complice.
Molte di loro hanno subito e stanno subendo abusi a causa del Governo che non non è mai intervenuto in Italia, almeno gli dia la possibilità di vivere una vita più dignitosa possibile.
Francesco Zanardi
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La Rete L’ABUSO incontra la Stampa Estera in Italia. (video)
Si è svolto ieri presso la sede romana della Stampa Estera l’incontro tra i corrispondenti delle maggiori testate giornalistiche nel mondo e Francesco Zanardi, portavoce dell’Associazione Rete L’ABUSO.
Il tema era quello dei preti pedofili, ma nel lungo incontro si sono potute approfondire meglio e comprendere le responsabilità, non solo della chiesa, anche quelle delle Istituzioni Italiane e quali siano le condizioni che ancora oggi in Italia impediscono di fatto la prevenzione ed il contrasto a questo fenomeno.
Un riconoscimento importante per l’Associazione e per tutti coloro che in questi otto anni di lavoro hanno contribuito a realizzare questa realtà.
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Consiglio d’Europa/Pedofilia-Italia:”Al Paese mancano programmi specifici”.
“L’Italia e numerosi altri Stati europei non hanno programmi specifici per assistere chi teme di commettere abusi sessuali su minori, una misura necessaria per valutare e prevenire il rischio che queste persone passino all’atto”.
Ciò è quanto emerge dall’ultimo Rapporto del Consiglio d’Europa sull’attuazione, da parte degli Stati, degli obblighi contenuti nella Convenzione di Lanzarote, il Trattato per la Protezione dei Minori dallo sfruttamento e l’abuso sessuale, ratificata dall’Italia nel 2013.
Tratto da: Ansa Europa.
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Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912
Per il prete e la suora chiamati a testimoniare in un processo penale per abuso sessuale sussiste il reato di falsa testimonianza quando vengano loro richieste notizie che non rientrano nel segreto confessionale avendo la vittima detto di aver ricevuto degli abusi e quindi non si trattava di peccati da confessare
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluig – rel. Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 8/3/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dr. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PAOLO CANEVELLI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS) e avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza dell’8 marzo 2016 ha confermato la sentenza del 10 dicembre 2012 con la quale il gup presso il Tribunale di Palmi condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di falsa testimonianza commessa da ciascuno dei due nell’ambito del processo in corso innanzi al Tribunale di Palmi per violenza sessuale di gruppo nei confronti di (OMISSIS).
I fatti erano stati commessi dalla (OMISSIS) il (OMISSIS) e dallo (OMISSIS) il (OMISSIS).
La Corte di Appello confermava la ricostruzione dei fatti nel processo innanzi al Tribunale di Palmi, avente ad oggetto le reiterate violenze di gruppo subite dalla (OMISSIS) a partire dagli anni 13, in particolare quanto alle dichiarazioni della ragazza che si era rivolta al prete della chiesa locale, (OMISSIS), per chiedergli aiuto e da questi era stata anche affidata alla suora (OMISSIS).
La suora (OMISSIS), pur sapendo che la giovane (OMISSIS) le era stata affidata per aver subito violenza sessuale, riferiva invece che le era stata segnalata dal parroco in quanto passava troppo tempo in strada e non aveva voglia di continuare a studiare, negava che la ragazza le avesse mai parlato dei rapporti sessuali subiti o, comunque, di aver avuto rapporti intimi con ragazzi del paese, sosteneva di non esser stata lei a sottoporla di propria iniziativa ad un test di gravidanza ma che glielo aveva chiesto la ragazza, che la ragazza non aveva fatto i nomi dei violentatori, che la ragione per la quale poi l’aveva accompagnata in una casa famiglia non era, quindi, la vicenda delle violenze sessuali.
Il sacerdote (OMISSIS) riferiva di non aver mai avuto le confidenze sulle violenze sessuali subite, che la ragazza non gli aveva riferito i nomi delle persone che l’avevano violentata, che (OMISSIS) Annamaria aveva un atteggiamento provocante e facile, che fu la ragazza a chiedere di fare un test di gravidanza e che egli si limito’ a far da tramite con la (OMISSIS).
La Corte di Appello, confermati tale fatti, escludeva che si fosse in presenza di situazioni tutelate dal segreto di cui alla L. n. 121 del 1985, articolo 4. Non si trattava, difatti, di confidenze e comportamenti che avessero significato nell’ambito della fede religiosa. Inoltre riteneva non applicabile la scriminante dell’articolo 384 c.p., comma 2, non essendovi alcun obbligo di comunicare alle parti la possibilita’ di astenersi dal rispondere.
I due imputati hanno proposto ricorso con atti a firma dei rispettivi difensori.
Ricorso in favore di (OMISSIS):
primo motivo: violazione di legge quanto all’omesso avvertimento della facolta’ di non rispondere su quanto conosciuto in ragione del proprio ministero.
Richiama innanzitutto il principio fissato dall’articolo 4 citata Legge che prevede il diritto al segreto degli ecclesiastici per i fatti conosciuti per ragioni del proprio “ministero”. Rileva come il “ministero” non sia soltanto il compimento di atti sacramentali ma riguardi tutte le informazioni riservate conosciute in occasione dell’esercizio delle funzioni riconducibili all’attivita’ religiosa.
Quindi “e’ evidente che i fatti oggetto delle problematiche inerenti la (OMISSIS)… siano di rilevanza e delicatezza per il percorso spirituale del fedele”.
Osserva quindi che la testimone non e’ stata avvisata della facolta’ di avvalersi dell’esercizio del diritto al segreto e che alla propria domanda “non so se posso dire quello che ricordo” il pubblico ministero ha semplicemente risposto “si’, dica”. Lo stesso e’ avvenuto in occasione del confronto con la persona offesa. Richiama quindi la giurisprudenza che ha affermato l’obbligo di dare tale avviso.
Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione.
Rileva l’errore contenuto nella sentenza laddove si e’ affermato che il segreto professionale vada eccepito dalla persona chiamata a rispondere.
Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Rileva che l’affermazione della sentenza secondo cui la ricorrente avrebbe conosciuto e taciuto due circostanze e’ basata su un ragionamento presuntivo e non su prove dirette. Quello che emerge non e’ il falso dichiarato ma semplici discrasie comprensibili in ragione del tempo trascorso.
Riporta in sintesi le dichiarazioni rese per osservare che la (OMISSIS) e’ sempre stata coerente e non si puo’ affatto affermare che abbia negato alcunche’. Rileva, inoltre, che sia la (OMISSIS) che lo (OMISSIS) che la (OMISSIS) riferiscono le stesse circostanze, contrastate soltanto dalla ragazza che, tiene a precisare la difesa, “aveva una vita sbandata, aveva cioe’ una vita sregolata”. Svolge ulteriori argomenti per sostenere sia la erronea interpretazione di alcune dichiarazioni della ricorrente che, per il resto, la conformita’ al vero delle sue dichiarazioni.
Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto disapplicazione della scriminante dell’articolo 384 c.p., comma 2.
Rileva, poi, contro l’applicabilita’ della tesi che vuole che per i professionisti di cui all’articolo 200 c.p.p. non possa valere l’obbligo di avviso della facolta’ di astensione, che per i ministri del culto ricorre una similitudine con i congiunti dell’imputato sotto il profilo di non essere in grado, per carenza di cognizioni tecniche, di sapere di poter eccepire il segreto.
Ricorsi in favore di (OMISSIS).
Ricorso a favore di (OMISSIS) a firma dell’avvocato Napoli:
primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per violazione dell’articolo 4 L. n. 121 del 1184, articolo 200 c.p.p., articolo 191 c.p.p., articolo 384 c.p.p..
Innanzitutto rileva che erroneamente e’ stato ritenuto che il diritto al segreto sia limitato al solo ambito della confessione. L’ambito tutelato dal segreto riguarda, invece, il complessivo esercizio del ministero spirituale e, in conseguenza, tutte le informazioni acquisite nel corso dell’attivita’ del magistero. Si trattava, quindi, di offrire rispetto a problemi della coscienza della parte “ascolto, conforto, aiuto, guida…”. Rileva, in particolare, che le informazioni riservate “vengono riferite all’ecclesiastico non in un qualsiasi luogo, ma nella sagrestia della chiesa; non in un momento qualunque, ma nel periodo pasquale… Perche’ la stessa riconosce… l’autorevolezza morale che gli deriva dal suo status di guida spirituale”.
Osserva, poi, che l’ammonimento del presidente del collegio del Tribunale di Palmi non consentiva al ricorrente di avvalersi del segreto professionale in quanto, con tale ammonimento, gli era stato detto che non ricorrevano le condizioni di un tale segreto, cosi’ anticipando il giudizio sulla infondatezza di un’eventuale astensione e la possibilita’ di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Rileva che vi e’ stato un giudizio preconcetto di affidabilita’ delle dichiarazioni della persona offesa e dei suoi familiari pur essendovi elementi logici che, invece, confermavano le dichiarazioni del ricorrente. Inoltre non si e’ tenuto conto delle contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa.
Ricorso dell’avvocato (OMISSIS).
Primo motivo: inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dal sacerdote, violazione dell’articolo 200 c.p.p. e L. n. 121 del 1985, articolo 4.
Anche in questo caso si contesta l’erronea interpretazione restrittiva dell’ambito del ministero ai fini del segreto professionale.
Secondo motivo: assenza di motivazione sull’attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa. Rileva come non si e’ dato atto della sussistenza delle condizioni minime di attendibilita’ di tali dichiarazioni e non si sono valorizzati gli elementi contraddittori delle stesse.
Terzo motivo: violazione di legge in quanto non si e’ tenuto conto della irrilevanza delle presunte dichiarazioni false o reticenti ai fini dell’accertamento dei fatti rilevanti nel processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Entrambi propongono nuovamente questioni ampiamente valutate dai giudici di merito, soprattutto in riferimento ai profili relativi al presunto segreto “ministeriale”.
Premesso che, ovviamente, essendo tale ultimo profilo posto anche sotto l’aspetto della corretta interpretazione delle norme relative, e’ ammissibile che i ricorsi propongano nuovamente il tema pur senza una espressa critica alle valutazioni giuridiche dei giudici di merito, va considerato come le risposte della Corte di Appello siano del tutto condivisibili ed in linea con la giurisprudenza di legittimita’.
L’articolo 4 citata Legge prevede che l’ambito di segretezza riconosciuto agli ecclesiastici riguardi quanto abbiano conosciuto “per ragioni del loro ministero”. Puo’ ritenersi indubbio che si vada ben oltre il concetto di “segreto confessionale”, sia perche’ una specificazione di un tale maggiore limite sarebbe stata ovvia in una legge che disciplina i rapporti con la Chiesa cattolica romana – utilizzando quindi espressioni chiare e riferibili alle regole di tale confessione religiosa – e sia perche’ vi corrisponde la dizione dell’articolo 200 c.p.p.. Quest’ultimo prevede l’ambito di segreto del “ministero” in generale per tutti i ministri di confessioni religiose, anche quelle che non hanno il “segreto confessionale”; quindi sarebbe ingiustificata una lettura nel senso che per le altre religioni valga il piu’ ampio segreto a protezione dell’esercizio del piu’ ampio ministero e, per la religione cattolica, quella del piu’ limitato ambito della confessione.
Cio’, ovviamente, non significa che il segreto possa investire qualsiasi conoscenza dell’ecclesiastico bensi’ riguarda solo quella acquisita dell’ambito di attivita’ connesse all’esercizio del ministero religioso. Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto che si tratti tutelare comportamenti od atti conosciuti dall’ecclesiastico con riferimento all’esercizio di “fede religiosa” e non anche, fra l’altro, nell’ambito di attivita’ “sociale”, anch’essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici. Ad esempio, l’attivita’ di assistenza a soggetti deboli, pur rientrante nella generica “missione” dell’ecclesiastico (tanto da esistere specifici enti a cio’ deputati nell’ambito della religione di appartenenza dei ricorrenti) non rientra certamente nell’esercizio diretto di “fede religiosa”.
Cio’ premesso, si passa alla valutazione dei singoli motivi:
ricorso di (OMISSIS):
il pur ampio primo motivo, che affronta l’argomento sopra citato, invero non risolve il tema fondamentale di quale tipo di dialogo vi sia stato tra la persona offesa e la ricorrente, basandosi sulla erronea premessa che la Corte di Appello abbia circoscritto “l’operativita’ del ministero al solo esercizio della confessione e del peccato”. Non distingue in concreto e sembra affermare che ogni cosa che abbiano ascoltato i due religiosi dalla vittima rientri nel “ruolo ministeriale”, risolvendo ogni dubbio sulla questione con la sbrigativa osservazione che “e’ evidente che i fatti oggetto le problematiche inerenti la (OMISSIS)… siano di rilevanza e delicatezza per il percorso spirituale del fedele”.
Quindi il motivo e’ infondato laddove non smentisce espressamente che la Corte di Appello abbia individuato un ambito di “confidenze” che non rientravano nell’esercizio della religione ovvero sembra quasi presupporre che il diritto al segreto finisca per confondersi con una sorta di incapacita’ a testimoniare del religioso cattolico.
In definitiva, in assenza di specifiche contestazioni, non puo’ che considerarsi acquisito che parte delle attivita’ erano certamente al di fuori dell’esercizio spirituale.
Il secondo ed il quarto motivo vanno rigettati in conseguenza della decisione sul primo: il segreto professionale non ricorreva e, quindi, non si pone il problema dell’avviso o meno da parte del giudice.
Il terzo motivo e’ infondato laddove afferma che sia stato un ragionamento presuntivo quello che ha condotto a ritenere la falsita’ delle dichiarazioni del ricorrente; al contrario, vi e’ stata ampia prova diretta di tale falsita’, rappresentata dalle dichiarazioni di segno contrario della (OMISSIS).
Il resto del motivo consiste in valutazioni che riguardano profili di merito, richiedendosi un nuovo apprezzamento dello stesso materiale probatorio senza individuare carenze od errori logici della motivazione della sentenza impugnata.
Ricorso di (OMISSIS) – avv. Napoli. Il primo motivo, nella prima parte e’ manifestamente infondato. La Corte di Appello non ha affatto limitato il diritto al segreto dell’ecclesiastico al “segreto confessionale”, avendo, in un ben piu’ ampio discorso, escluso innanzitutto che si fosse trattato di una “confessione” da parte della vittima che, appunto, era vittima e non aveva peccati da confessare. La seconda parte e’ infondata, per quanto gia’ detto, laddove amplia il segreto “ministeriale” sino a ricomprendervi una qualsiasi forma di confidenza con l’ecclesiastico.
Che, poi, sia corretta la valutazione della Corte di Appello, risulta implicitamente dallo stesso ricorso laddove conferma che la ricostruzione sia nel senso che la ragazza si sia rivolta al prete quale “autorita’ morale”, che e’ il riconoscimento proprio di quella funzione “sociale” che, nel caso di specie, aveva svolto il ricorrente. E risulta ancor di piu’ laddove nel ricorso si valorizzano circostanze di assoluta inconsistenza quali aver parlato al prete in sagrestia (come se fosse diverso parlargli delle stesse cose in una strada pubblica) o averlo fatto nel periodo pasquale dando, evidentemente, per scontato e per significativo che la ragazza avesse evitato di parlarne durante la Quaresima.
In definitiva, nonostante la ampiezza di argomenti, e’ eluso il tema principale, ovvero che la Corte di Appello ha chiaramente ricostruito i fatti nel senso che la ragazza si rivolse al ricorrente in contesto e per ragioni diverse da quelle dell’esercizio di attivita’ religiosa, e che quest’ultima certamente non e’ attivita’ ministeriale. Sul punto, la sentenza impugnata non e’ sottoposta ad alcuna critica specifica.
Cio’ posto, diviene irrilevante la seconda parte del motivo quanto ad essere stata impedita la opposizione del segreto professionale.
Il secondo motivo non rientra tra quelli proponibili in sede di legittimita’ in quanto, senza contestare errori o carenze della motivazione, propone una diversa ricostruzione dei fatti.
Ricorso di (OMISSIS) – avv. (OMISSIS).
Il primo motivo e’ infondato. Al di la’ della ripetizione delle regole in materia di segreto ministeriale, la sua applicabilita’ nel caso concreto e’ affidata ad una generica affermazione che il dialogo con la ragazza non vi sarebbe stato “ove lo stesso non avesse rivestito la funzione sacerdotale e di guida spirituale”. Anche in questo caso, si fraintende fra segreto ministeriale ed immunita’ dalla testimonianza dell’ecclesiastico, che non e’ prevista ne’ dall’articolo 200 c.p.p. ne’ dai patti Stato – Chiesa.
Il secondo motivo e’ infondato laddove contesta la valutazione da parte dei giudici di merito della attendibilita’ delle dichiarazioni della ragazza con argomentazioni generiche e, comunque, mirate al nuovo apprezzamento delle prove, al di fuori, quindi, dei limiti del giudizio di legittimita’.
Il terzo motivo e’ manifestamente infondato in quanto sostiene la tesi della irrilevanza delle dichiarazioni false o reticenti sul generico presupposto che i fatti siano diversi da quelli rappresentati nella sentenza.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
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Vicenza, prete accusato di abusi «La Curia risarcisca le vittime»
La decisione del tribunale scatterà in caso di condanna definitiva di un sacerdote che avrebbe molestato due ragazze. «Vale il legame tra dipendente e datore di lavoro»
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Cassazione Pedofilia. LA Qualita Di Prete E Un’aggravante
Prete abusa di un minore per tre anni: la qualita rivestita dall’imputato ha facilitato la commissione del reato e, pertanto, la pena va commisurata alla gravita.
la qualita rivestita dall’imputato ha facilitato la commissione del reato.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 – 27 marzo 2014, n. 14545
Presidente Brusco – Relatore Iannello
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 27/01/2012 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione in data 21/12/2010, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Milano a seguito di giudizio abbreviato, con la quale P.D. era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, comma 2 n. 1, 609-ter n. 1, 61 nn. 5, 9 e 11 cod. pen., per aver indotto in piu occasioni, nel periodo compreso tra il 2/9/2006 e l’ottobre 2009, un minore (nato nel 1992) a subire e praticare rapporti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorita fisica e psichica derivanti dalla differenza di eta (quarantacinque anni) e dal divario culturale, economico e sociale nonche della fragilita personologica della persona offesa, commettendo i fatti anche quando il minore non aveva ancora compiuto i quattordici anni, con le ulteriori aggravanti della minorata difesa, della violazione dei doveri inerenti alla sua qualita di ministro del culto cattolico e dell’abuso di ospitalita.
Su ricorso dell’imputato, la terza sezione di questa Suprema Corte con sentenza del 27/09/2012 annullava tale decisione con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, limitatamente all’aggravante prevista dall’art. 61 n. 9 cod. pen..
Premesso che, al riguardo, i giudici di merito avevano evidenziato come la qualita rivestita dall’imputato avesse facilitato la commissione del reato, da un lato per il fatto che lo stesso si era presentato alla vittima come missionario e, in quanto tale, conoscitore del paese di provenienza del medesimo e, dall’ altro, per avere utilizzato la sua condizione nel presentarsi ai familiari del minore ed ai responsabili della comunita giustificando cosi la perdurante relazione con il ragazzo, rilevava la Cassazione che tale allegazione, peraltro generica, poteva qualificarsi come «fattore agevolativo indiretto» alla commissione del reato, di per se non sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante, in quanto evidenziava al piu il mero abuso dello stato sacerdotale ma non l’abuso di potere o la violazione dei doveri inerenti a tale qualita, pure richiesti dalla giurisprudenza, risultando invece mancante la necessaria indicazione dei poteri dei quali l’imputato avesse abusato o dei doveri, ancorche generici, ai quali egli fosse venuto meno nel commettere il reato, cosi da collocare il suo status al di la della mera correlazione con l’azione delittuosa commessa.
Pronunciando in sede di rinvio, con sentenza del 30/01/2013 la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado relativamente all’aggravante in questione e al correlato trattamento sanzionatorio.
Ripercorsi gli aspetti salienti della vicenda, rilevava la corte territoriale che lo scenario descritto basta ad individuare che lo stato sacerdotale di Don P. ha in essa avuto rilievo, rimarcando in particolare in tal senso che:
il P., presentandosi al ragazzo come missionario, faceva riferimento alla sua veste religiosa, ruolo con cui era conosciuto e si era presentato anche ai familiari e agli operatori e tale da agevolare la frequentazione, allontanando i sospetti dalla sua natura di soggetto dedito a pratiche sessuali proibite;
egli inoltre convinceva il minore a seguirlo presso l’abitazione e a soggiacere alle richieste sessuali, approfittando dell’autorita e del prestigio connessi alla qualita di sacerdote, tradendo la fiducia di chi aveva fatto affidamento sul ministero da lui svolto e sull’osservanza, da parte sua, dei doveri correlati alla condizione di sacerdote, tenuto al voto di castita;
i rapporti, anche di natura sessuale, instaurati col minore, si erano a lungo protratti anche in occasione delle visite che il ragazzo faceva al prete di domenica (giorno dedicato nella credenza religiosa alle pratiche del culto);
indipendentemente dalla fede religiosa del minore, «il sacerdote era comunque tenuto ad osservare, per quanto lo riguardava, i doveri spettanti ad un ministro del culto»;
il P. come tale era «rispettato e considerato sia dalla vittima della condotta di abuso, sia dal contesto familiare del minore e dagli operatori della comunita che avevano avuto occasione di incontrarlo e di proporgli l’affido temporaneo»;
dalle stesse dichiarazioni della vittima, emergeva che il prete lo aveva indotto alle pratiche sessuali dicendogli che «era una cosa normale», espressione tanto piu convincente in quanto indirizzata ad un minore, di fragile personalita e minato dalle esperienze vissute; all’interno della sua abitazione erano stati inoltre rinvenuti e sequestrati, fra gli altri materiali, anche un raccoglitore contenente ritagli di giornali sui rapporti tra Chiesa ed omosessualita e due libri sull’argomento.
In ordine alle conseguenze del reato, evidenziava inoltre il giudice a quo che, nei colloqui con il consulente specialista in neuropsichiatria infantile, il ragazzo era apparso confuso, disorganizzato e angosciato e tendeva a tornare sul tema degli abusi, rappresentandosi come vittima di un raggiro, di un inganno perpetrato da una persona malevola: fatti in conseguenza dei quali aveva sviluppato un disturbo post-traumatico da stress di entita severa ad andamento cronico.
Riteneva pertanto che, «in tale condizione, la violazione dei doveri sacerdotali da parte dell’imputato ha qualificato la condotta in termini di maggiore pericolosita, come tale meritevole di aggravamento di pena».
2.1. Con riferimento inoltre al dubbio di incostituzionalita sollevato dalla parte con riguardo all’art. 47 legge 26/07/1975, n. 354, circa il trattamento penitenziario incombente, rilevava la Corte d’appello che si trattava di questione «sfornita di rilevanza ai fini del decidere non essendo compito dei giudici di merito quello di individuare le modalita del trattamento penitenziario, rimesse alla magistratura di sorveglianza una volta approdata la sentenza allo stato di irrevocabilita».
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per ministero dei propri difensori di fiducia, articolando tre motivi.
3.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione rilevando che, nel ravvisare l’aggravante in contestazione nella violazione del voto di castita fatto all’atto dell’assunzione del sacerdozio, la corte territoriale erroneamente identifica tout court la violazione dei doveri inerenti alla qualita di ministro di culto nel compimento di atti sessuali, gia di per se integrante il fatto tipico del reato contestato, laddove invece la circostanza aggravante dovrebbe come tale distinguersi da questo e accedere allo stesso onde fondare il giudizio di maggior gravita.
Soggiunge che, a tal fine, nessun rilievo in particolare puo assegnarsi al dato temporale rimarcato in sentenza secondo cui i rapporti di natura sessuale avevano luogo anche in occasione delle visite domenicali.
3.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura dell’aumento di pena.
Rileva che, dando rilievo all’arco temporale e alla reiterazione dei comportamenti, ai fini della quantificazione dell’aumento di pena, la corte milanese e incorsa in errore di diritto atteso che la reiterazione di comportamenti da luogo a un reato continuato, e non ha invece alcun rilievo nella commisurazione della pena base, da commisurarsi con riferimento all’episodio ritenuto piu grave.
3.3. Con un terzo motivo, in via ulteriormente gradata, il ricorrente infine reitera la questione di legittimita costituzionale, dedotta nel giudizio di appello ma disattesa con la sentenza impugnata, per violazione degli art. 3 e 27 Cost., con riferimento agli art. 47-ter, comma 1, e 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui tali disposizioni, che prevedono rispettivamente l’esclusione della possibilita di detenzione domiciliare per l’ultrasettantenne condannato per abuso sessuale ai sensi dell’art. 609-bis cod. pen. e la necessita che, nel caso di condanna per tale delitto, la concessione di misure alternative alla detenzione sia subordinata alla osservazione scientifica della personalita condotta in carcere per almeno un anno, si applicano anche nel caso in cui il condannato sia agli arresti domiciliari sulla base di una positiva valutazione giudiziale di sufficienza di tale misura.
In punto di rilevanza della questione, osserva che, in caso di rigetto dei precedenti motivi di ricorso, l’applicazione delle disposizioni suindicate dell’ordinamento penitenziario, sebbene non direttamente fatta dalla Corte di cassazione, risulterebbe comunque effetto immediato e non evitabile nella fase esecutiva aperta dal giudizio di ultima istanza, sicche non vi sarebbe alcuna differenza fra la situazione in questione e i casi in cui si discuta della legittimita costituzionale di disposizioni sanzionatorie da applicare direttamente nel giudizio di cognizione.
Quanto al fumus di fondatezza rileva in buona sintesi che, con riferimento alle disposizioni di ordinamento penitenziario segnalate, la questione sollevata e sostanzialmente sovrapponibile a quella che e stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 265 del 7 luglio 2010 che ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen. «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, e applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresi, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelare possono essere soddisfatte con altre misure».
Analogo profilo di incostituzionalita deve secondo il ricorrente rilevarsi con riferimento alle norme segnalate, nella parte in cui – in deroga alla regola generale della detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni – impongono rigidamente il carcere, sulla base di una presunzione di pericolosita in ragione del tipo di delitto (abuso sessuale) per cui sia stata pronunciata condanna, e non fanno salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dei quali risulti che le esigenze di prevenzione speciale possono essere soddisfatte con le misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario.
Considerato in diritto
E infondato il primo motivo di ricorso.
Secondo principio incontrastato nella giurisprudenza di legittimita, in tema di aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualita di ministro di un culto, non e necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri dei ministero sacerdotale, ma e sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorita ed il prestigio che la qualita sacerdotale, di per se, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualita (cfr., ex aliis, Sez. 3, n. 37068 del 24/06/2009, Abbiati, Rv. 244963; Sez. 2, n. 9334 del 26/02/1988, Raspini, Rv. 179204).
Non e dunque necessaria, per ritenere sussistente l’aggravante in questione, la ricerca di un nesso strettamente funzionale fra fatto delittuoso e ministero di culto esercitato dall’autore del delitto, occorrendo soltanto che fra abuso dei poteri o violazione dei doveri a questo connessi ed evento esista un nesso di mezzo a fine, cioe un nesso strumentale, che, se non e ravvisabile in ipotesi di rapporto di mera occasionalita, puo certamente ritenersi sussistente qualora il ministero religioso esercitato dall’autore abbia facilitato ovvero reso piu agevole la commissione del reato.
La sentenza impugnata si conforma a tale principio, dando ragione, in modo ampio e logicamente coerente, degli elementi che inducono a ritenere sussistente tale rapporto di strumentalita tra il ministero sacerdotale esercitato dall’imputato e la perpetrazione degli abusi sessuali ai danni del minore, laddove in particolare evidenzia, sulla base di indiscussi elementi fattuali emergenti dall’istruttoria e in termini che risultano perfettamente pertinenti alla questione posta al suo esame, che da un lato la veste religiosa nella quale l’imputato si e presentato al ragazzo nonche ai suoi familiari e agli operatori ha avuto un ruolo rilevante nell’agevolarne la frequentazione, fondando un rapporto fiduciario tale da non far apparire in alcun modo sospetta la frequentazione con il minore e l’ospitalita allo stesso riservata anche presso la propria abitazione e, dall’altro, al tempo stesso cio e stato condotto con abuso dei poteri e dei doveri inerenti al proprio ministero sacerdotale, piegato ai propri scopi illeciti e devianti.
In tal senso particolarmente significativo si rivela il riferimento:
a) al rispetto, alla considerazione e alla incondizionata fiducia che proprio la veste sacerdotale ha consentito all’imputato di acquisire, nei rapporti con il minore, i suoi familiari e i responsabili della comunita ove lo stesso era inserito, indipendentemente dall’adesione o meno al suo credo religioso: piena fiducia che altrimenti non gli sarebbe stata riconosciuta con altrettanta facilita e immediatezza ed evidentemente ottenuta attraverso una sorta di facile ed efficace “mimetizzazione” della diversa natura del rapporto instaurato dietro la verosimile apparenza di un interesse legato al proprio ministero pastorale;
b) alla presentazione al minore delle pratiche sessuali come «una cosa normale», tanto piu efficace e convincente in quanto inserita nel contesto di un rapporto personale ammantato da propositi di istruzione ed educazione, a loro volta rafforzati dalla propria qualita sacerdotale;
c) all’azione di persuasione in particolare mirata a far si che il minore lo seguisse presso la propria abitazione, anch’essa condotta in forza dell’autorita e del prestigio connesso alla condizione di sacerdote.
La sentenza impugnata dunque, ben mettendo in evidenza i detti aspetti della vicenda, resiste alle iterate censure dell’imputato, anche indipendentemente dal riferimento, oggetto di specifica critica, alla violazione del dovere di castita e al dato temporale costituito dalla perpetrazione degli illeciti rapporti sessuali anche in occasione delle visite domenicali effettuate dal ragazzo all’imputato.
Quanto alla prima, per vero, se da un lato, essa e certamente implicita nella stessa condotta integrante la fattispecie di reato, dall’altro, di per se non assume una distinguibile valenza aggravante nei sensi predetti, se non nella misura in cui il dovere violato possa ritenersi contribuire all’immagine di totale e disinteressata dedizione al prossimo a priori comunemente riconosciuta in capo a chi ha consacrato la propria vita al ministero di sacerdote dei culto cattolico e dalla quale nella specie e accertato che l’imputato ha tratto vantaggio nei sensi predetti; in tal senso, pero, e evidente che il rilievo di tale dovere violato in se non si distingue ai fini in parola da quello attribuibile piu in generale alla veste sacerdotale ed al piu ampio complesso dei doveri e dei valori da essa rappresentati e nella specie certamente violati.
Quanto al secondo, analogamente, non sembra che la circostanza temporale della perpetrazione dei reati anche nella giornata di domenica, peraltro solo incidentalmente rimarcata dal giudice d’appello, possa assumere – avuto anche riguardo alla diversa fede religiosa del ragazzo e al luogo in cui erano commessi – autonomo rilievo nel senso predetto e distinguersi dal piu generale contesto di duraturo tradimento della condizione sacerdotale, comunque ampiamente desumibile dagli altri elementi sopra considerati, valendo semmai solo a confermarne ulteriormente il profondo radicamento nella coscienza e nella determinazione volitiva dell’imputato.
E infondato anche il secondo motivo di ricorso.
E evidente infatti che, al di la del riferimento alla reiterazione delle condotte, la giustificazione del peso attribuito nella determinazione del trattamento sanzionatorio all’aggravante in questione poggia comunque del tutto adeguatamente sul riferimento alle modalita della condotta e al ruolo fortemente agevolativo della stessa nella consumazione del reato, oltre che sull’effetto moltiplicativo che l’essere il reato commesso da sacerdote nel contesto del descritto rapporto ha avuto in termini di pregiudizio sulla psiche del ragazzo.
A conforto di tale valutazione – in se incontestata e fondata su consulenza specialistica condotta sulla persona della vittima – puo peraltro rammentarsi che, come la letteratura criminologica in argomento ha evidenziato, le conseguenze sui minori dell’abuso sessuale esercitato da un prete sono particolarmente gravi e di lunga durata perche il rapporto esistente tra un prete e un minore e condizionato da una posizione di superiorita rinforzata da una visione falsata del suo prestigio pastorale, da un influsso morale, dal fatto di essere considerato dalla vittima una vera e propria “guida spirituale”. «Questo tipo di abuso – e stato osservato – non distrugge solo l’integrita fisica e psicologica del bambino, ma annienta anche la sua dimensione spirituale e il rapporto con la religione: il peso da sopportare e troppo grande, il dolore troppo profondo per riconoscere la causa … ».
E infine palesemente inammissibile il terzo motivo di ricorso con il quale la difesa dell’imputato sostanzialmente ripropone la questione di legittimita costituzionale gia motivatamente disattesa dalla corte territoriale.
E al riguardo sufficiente rilevare che tale riproposizione non si confronta con le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata che hanno condotto la corte territoriale a giudicare irrilevante la questione in quanto proposta nel presente giudizio di cognizione.
Tale valutazione peraltro appare corretta e insuperabile, essendo del tutto evidente che le norme additate a sospetto di incostituzionalita non vengono in rilievo nel presente giudizio di cognizione e che le statuizioni adottate dal giudice di merito in punto di natura ed entita della pena detentiva applicata non potrebbero comunque mutare in dipendenza dell’eventuale accoglimento della questione di legittimita costituzionale sollecitata.
Difetta, pertanto, con ogni evidenza, il requisito di rilevanza della questione prospettata, quale richiesto dall’art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, a mente del quale – giova rammentare – perche l’autorita giurisdizionale possa investire la Corte costituzionale di questione incidentale di legittimita costituzionale e necessario, anzitutto, che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita costituzionale …»: l’iniziativa incidentale puo dunque riguardare solo le norme di legge che influiscono sulla decisione del giudizio, le norme di legge che sono dunque, in qualche modo, applicabili in tale decisione.
Ne e immaginabile che in sede di cognizione possa farsi governo alcuno delle norme censurate ai fini dell’applicazione, nel caso concreto, all’imputato di misure alternative alla detenzione, trattandosi di funzione per legge riservata alla magistratura di sorveglianza (art. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354).
A diversa conclusione non puo condurre la considerazione che la conferma della pronuncia impugnata avrebbe effetti immediati non altrimenti rimediabili attuativi della norma sospetta di incostituzionalita.
Tale considerazione non muta ma anzi conferma il dato suddetto e che e l’unico cui occorre aver riguardo ai fini del giudizio di rilevanza della questione proposta: si tratta infatti di effetti successivi alla sentenza di condanna alla pena della reclusione per il reato de quo, che come tali presuppongono la sentenza e non sono da essa governati, ossia dipendono da leggi che non hanno alcuna rilevanza applicativa ai fini del giudizio a quo.
E appena il caso di rammentare in proposito che il tentativo di interpretare in senso ampio il riferimento al «giudizio in corso» contenuto nell’art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, come indicazione puramente spaziale e temporale, avente il significato non di subordinare la proposizione della questione a un’esigenza processuale, ma semplicemente di individuare una sede nella quale un soggetto particolarmente qualificato (il giudice) possa svolgere quella valutazione preliminare sulla non pretestuosita dell’iniziativa che si esprime nella deliberazione del secondo carattere della questione, la non manifesta infondatezza – interpretazione invero sottoposta al vaglio della corte delle leggi attraverso q.l.c. dell’art. 23 l. n. 87, cit. in quanto, in tale prospettiva, limitativo del meccanismo previsto nella legge costituzionale – e stato respinto dalla Corte costituzionale (con ordinanza n. 130 del 1971), la quale ha ribadito cosi l’opinione corrente della perfetta corrispondenza tra la norma della legge costituzionale e quella della legge ordinaria, successivamente ribadita nella giurisprudenza costituzionale che si e andata orientando verso una concezione sempre piu stretta ed esigente del requisito della rilevanza.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell’art. 52, comma 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno essere omessi le generalita e gli altri dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.



