Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • MAGISTRATURA, AUTONOMIA E GARANZIE PER I CITTADINI

    MAGISTRATURA, AUTONOMIA E GARANZIE PER I CITTADINI

    “L’indipendenza della magistratura non è un privilegio dei magistrati, ma una garanzia per i cittadini.”

    (Giuseppe Dossetti)

    –O=O=O–

    Nel dibattito pubblico sul referendum attinente alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la questione viene spesso presentata come tecnica, quasi neutrale. In realtà, è una delle questioni più delicate dell’architettura costituzionale: riguarda il modo in cui una democrazia tutela i diritti dei cittadini e mantiene l’equilibrio tra i poteri dello Stato.

    La mia formazione di avvocato si colloca nella tradizione laica della cultura costituzionale repubblicana, segnata dal pensiero di Costantino Mortati, Piero Calamandrei e Giuseppe Dossetti, e successivamente approfondita da studiosi come Gustavo Zagrebelsky e Franco Bricola. Il contributo teorico di Bricola ha sottolineato con particolare rigore come il diritto penale debba essere letto alla luce dei principi costituzionali, configurandosi non come uno strumento di espansione del potere punitivo dello Stato, ma come un sistema di garanzie volto a limitarlo entro i confini tracciati dalla Costituzione.

    Essi hanno evidenziato come l’indipendenza della magistratura e la funzione del pubblico ministero non siano privilegi corporativi, ma strumenti essenziali per garantire l’effettività dei diritti fondamentali.

    Questa impostazione, che ha profondamente segnato la cultura giuridica italiana del secondo Novecento, richiama con forza il ruolo della giurisdizione come presidio dei diritti fondamentali e come argine istituzionale rispetto a ogni possibile squilibrio tra i poteri dello Stato.

    L’articolo 104 della Costituzione stabilisce che la magistratura costituisce «un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato». Questo principio nasce da una lezione storica precisa: durante il regime fascista, la subordinazione della giurisdizione al potere politico contribuì alla compressione delle libertà fondamentali. Il giudice e il pubblico ministero sono dunque presidi istituzionali, garanti dei diritti dei cittadini soprattutto quando l’esercizio del potere eccede i limiti costituzionali.

    All’interno di questo disegno costituzionale il Consiglio Superiore della Magistratura svolge una funzione decisiva perché rappresenta lo strumento attraverso cui l’indipendenza si realizza concretamente, sottraendo le carriere al controllo diretto dell’esecutivo.

    Per Dossetti, l’autogoverno era essenziale per prevenire interferenze politiche. Critiche sul funzionamento del CSM possono essere legittime, ma è fondamentale distinguere tra riforme utili a migliorare l’efficienza e interventi che rischiano di alterare l’equilibrio costituzionale.

    Nella disputa, tra i sostenitori della separazione delle carriere, viene spesso citato il peso delle correnti nella magistratura. Il tema esiste, ma va chiarito: le correnti non derivano dall’unità tra giudici e pubblici ministeri né dalla struttura delle carriere. Sono espressione del pluralismo culturale interno e delle dinamiche elettive dell’autogoverno. Anche in un sistema con carriere separate continuerebbero a esistere gruppi associativi e rappresentanza interna.

    Ridurre il problema delle correnti alla separazione delle carriere significa confondere piani differenti: la questione reale è trasparenza e responsabilità nell’autogoverno, non l’assetto costituzionale.

    Chi sostiene la separazione delle carriere, ritiene che rafforzerebbe la terzietà del giudice. La proposta merita attenzione, ma richiede verifica rigorosa sul piano costituzionale. L’unità tra giudici e pubblici ministeri non è una anomalia corporativa: riflette la funzione del PM, chiamato a ricercare la verità processuale nella sua interezza. L’articolo 112 della Costituzione stabilisce l’obbligatorietà dell’azione penale, che implica perseguire i reati senza discriminazioni e raccogliere prove sia a carico sia a favore dell’indagato.

    Separare le carriere potrebbe trasformare il pubblico ministero in una figura più simile al prosecutor anglosassone, orientata all’accusa e più esposta a possibili influenze politiche, con conseguente indebolimento delle garanzie per i cittadini. La collettività rischierebbe di perdere l’effettiva uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

    Spesso si sostiene che la separazione delle carriere possa ridurre i tempi dei processi. L’esperienza nelle aule di giustizia mostra che le cause della lentezza sono strutturali: carenze croniche di organico, disfunzioni organizzative, digitalizzazione insufficiente, sovraccarico delle cancellerie. La separazione delle carriere non incide su questi fattori.

    La lentezza della giustizia ha effetti concreti. In un processo per stalking seguito dallo scrivente, la querela risale al 2020, con fatti protrattisi per tre anni. Nella recente udienza fissata alle 12, l’esame della vittima è iniziato alle 17.40, dopo oltre trenta procedimenti trattati senza pausa. Nonostante il rischio di prescrizione, l’udienza successiva è stata fissata a sei mesi di distanza per carico di lavoro.

    Questa prassi evidenzia che il problema non è l’assetto delle carriere, ma la disponibilità concreta delle risorse: analogamente a quanto accade nei pronto soccorso o nella sanità pubblica, dove ritardi di ore o mesi incidono sulla tutela della salute. La disponibilità economica può fare la differenza: chi può rivolgersi al privato accede a cure o indagini più rapide, chi non può resta svantaggiato, rischiando di aggravare la malattia.

    Il principio di uguaglianza davanti alla legge non vive solo nelle norme, ma nella capacità dello Stato di accertare i fatti attraverso indagini approfondite e imparziali. Non tutti i cittadini partono dallo stesso punto: chi dispone di risorse economiche può avvalersi di difese private, consulenze tecniche e investigatori. Chi appartiene a contesti fragili — donne vittime di violenza, minori, migranti, persone economicamente marginalizzate — dipende molto più dall’efficacia dell’indagine pubblica.

    In questo senso, il pubblico ministero svolge una funzione di riequilibrio: non solo sostenere l’accusa, ma verificare i fatti nella loro interezza. Nei procedimenti di violenza sessuale, soprattutto quando le vittime sono minorenni, è spesso necessario dimostrare l’effetto del trauma psicologico, del disturbo post-traumatico da stress e dei fenomeni dissociativi conseguenti. Ciò, soprattutto nella sede civile risarcitoria, richiede consulenze tecniche specializzate, che per molte vittime costituiscono un ostacolo economico insormontabile. Anche con il patrocinio a spese dello Stato, le risorse disponibili possono risultare insufficienti.

    Proprio per questo, l’efficacia della tutela dipende dalla qualità dell’attività investigativa pubblica. Saper riconoscere le manifestazioni del trauma, cogliere segnali di rischio e agire tempestivamente può fare la differenza tra prevenzione e tragedia. L’episodio di Messina, in cui una donna vittima di maltrattamenti è stata uccisa dal partner che aveva evaso dagli arresti domiciliari, evidenzia quanto sia cruciale l’impiego effettivo delle misure preventive — dal braccialetto elettronico alla custodia cautelare — e la tempestività nell’attuazione delle stesse. Il caso è diventato un simbolo delle criticità nel sistema di prevenzione della violenza di genere.

    In questo contesto, l’avvocato che assiste persone vulnerabili diventa un presidio essenziale di tutela dei diritti fondamentali. La sua attività non si limita alla difesa tecnica: media tra la persona fragile che assiste e il sistema giudiziario, aiuta a comprendere i diritti, a superare la paura di denunciare e a orientarsi in procedure spesso complesse. Tuttavia, la funzione difensiva non può sostituirsi affatto all’attività investigativa pubblica: se questa perde profondità, il rischio seriamente incombente è che le vittime più vulnerabili non vedano riconosciute le proprie ragioni.

     Il referendum sulla separazione delle carriere non riguarda soltanto l’organizzazione interna della magistratura. Riguarda il modello di giustizia che vogliamo per la nostra democrazia costituzionale. Il monito di Dossetti conserva straordinaria attualità: l’indipendenza della magistratura non è un privilegio corporativo, ma una garanzia per la libertà dei cittadini.

    Ogni riforma va valutata sulla base della sua capacità di preservare l’equilibrio tra i poteri dello Stato e di assicurare una tutela effettiva dei diritti, principalmente per le persone più vulnerabili.  E l’uguaglianza non si misura solo nelle norme scritte, ma nella concreta possibilità di ogni cittadino — anche il più fragile — di vedere riconosciuta la verità dei fatti.

    Roma, 14/03/2026

    Avv. Mario Caligiuri

    (RESP. DELL’OSSERVATORIO PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI RETE L’ABUSO)

  • Gratuito patrocinio, avvocati non pagati

    Gratuito patrocinio, avvocati non pagati

    Patrocinio gratuito, ma per lo stato. Da mesi, infatti, gli avvocati attendono di essere pagati per l’assistenza legale offerta ai cittadini beneficiari del patrocinio a spese dello stato. I fondi destinati a questi compensi sono esauriti da ottobre e «in molti fori la crisi era già evidente da tempo». È quanto denunciato ieri dall’Organismo congressuale forense.

    Gratuito patrocinio senza fondi

    «Questa situazione», spiegano dall’Ocf, «non è solo il risultato di uno stanziamento insufficiente, ma l’ennesima dimostrazione di una gestione politica e amministrativa non responsabile. Il ministero della giustizia continua a ignorare un problema strutturale, mescolando i fondi destinati al patrocinio gratuito all’interno della voce di bilancio 1360, insieme a spese completamente diverse e non rinunciabili, come trasferte di funzionari, indennità per periti e testimoni, costi di estradizione e notifiche di atti esenti. Un vero e proprio caos contabile che impedisce di garantire il diritto alla difesa per chi non ha mezzi economici, violando l’articolo 24 della Costituzione», si legge ancora nella nota Ocf.

    Avvocati non pagati

    L’Organismo congressuale parla di avvocati «che hanno emesso fattura in autunno confidando in un pagamento dovuto per legge e sono ancora in attesa, senza alcuna certezza su quando e se riceveranno il compenso».

    Sempre meno legali disponibili

    Non si tratta di una novità, ma di un’amara consuetudine, che sta avendo pesanti effetti sul numero di legali disposti a prestare questo servizio: «sempre più avvocati, esasperati da questa situazione, si stanno cancellando dagli elenchi dei difensori per i non abbienti e perfino dalle liste dei difensori d’ufficio. Questo vuoto rischia di privare le persone più vulnerabili della tutela legale a cui hanno diritto, con conseguenze gravissime per l’intero sistema giudiziario», il commento del coordinatore dell’Organismo congressuale forense Mario Scialla. La richiesta è quella di «un intervento celere: il pagamento immediato degli arretrati, la separazione dei fondi destinati al patrocinio da altre voci di bilancio e un’adeguata previsione di risorse nel bilancio del ministero della giustizia».

    Michele Damiani

    https://www.italiaoggi.it/diritto-e-fisco/giustizia/gratuito-patrocinio-avvocati-non-pagati-lyb3bs92

  • Cancellare LA MEMORIA dei sopravvissuti agli abusi del clero, le anime, l’impegno civile e i loro risultati

    Cancellare LA MEMORIA dei sopravvissuti agli abusi del clero, le anime, l’impegno civile e i loro risultati

    Un doveroso minuto di silenzio, per riflettere come società civile se è mai possibile che in Italia chi ha subìto abusi e oggi ha una missione nella vita: quella di dare trasparenza, debba essere anche usato dal sistema e poi lasciato solo e senza giustizia dallo Stato.

    A questo punto siamo arrivati?!  A chiedere alle vittime di sostituirsi allo Stato, alla società?!  Vi rendete conto come è straziante?

    Ma noi come comunità, il Vaticano e soprattutto il Governo italiano: non c’è un vago senso di vergogna rispetto a questo? per i bambini, i sopravvissuti e anche per chi, in Italia, non ce l’ha fatta, i non sopravvissuti?

    Sono tante le occasioni in cui si commemorano gli avvenimenti del passato, di quella storia che ha segnato in particolare il popolo italiano ma non solo.

    C’è però una MEMORIA scomoda in Italia che nessuno vuole, forse perché il principale responsabile è lo Stato e certo, ricordare che con la sua inerzia ha lasciato per decenni – e continua a lasciare – migliaia di minori italiani senza alcuna tutela neppure preventiva, in virtù di uno Stato estero, non fa un grande onore allo stesso Stato, ma forse sarebbe utile ricordarlo ugualmente, solo per la peculiarità del caso, così da poter vedere qualora ci siano anche i progressi.

    Come avrete notato in Europa, Francia, Spagna, Portogallo e Germania si parla per l’ennesima volta della pedofilia nel clero cattolico. Sarebbe bene parlare di pedofilia anche in Italia, in quanto i vuoti legislativi – vero problema dietro al quale si nasconde anche la chiesa – sono gli stessi dietro i quali si nascondono anche i pedofili laici e questi certo non li potrà mai colmare la chiesa, dovrà per forza, come accade altrove, farlo lo Stato.

    Grandi assenti nel panorama Italiano, come di consueto, i sopravvissuti, così imbarazzanti da spingere a un genuino atto di masochismo persino Fabio Fazio e la RAI, che pur di cancellarci DALLA MEMORIA e tirandosi addosso le scontate critiche della Stampa Estera, si sono prestati nell’intervista al Papa a tacere proprio l’argomento che da settimane scuote – tranne in Italia – la chiesa cattolica e la stampa di tutta Europa, quasi a intendere che qui sia una penisola felice.

    Certo, all’occorrenza i sopravvissuti “della penisola” anche in Italia sono protagonisti di interviste e testimonianze, però quasi come attrazioni utili più che altro all’occhio dello spettatore. La Rete L’ABUSO che non è Francesco Zanardi ma i sopravvissuti italiani, più di 1.400 persone che fanno squadra da dodici anni, malgrado sia l’unica in Italia ad occuparsi della materia, in questi giorni è la grande esclusa dal dibattito pubblico, almeno quello italiano. Differente la situazione all’estero dove invece l’opinione dei sopravvissuti italiani, i rilievi dell’Associazione e dei suoi avvocati stimolano curiosità e non vengono sostituiti da chi fa cronaca o dall’opinionista di turno.

    Un paese il nostro dove in qualche modo, anziché pensare al problema e a come risolverlo, non si è mai andati oltre al solo scrivere storie sui sopravvissuti e giustificazioni delle gerarchie senza mai citare, per esempio, la connessione tra i casi, o i vuoti legislativi che ne disegnano chiaramente il sistema italiano. Si è scritto per vendere, giornali, libri, sciacallando l’anima, il lavoro di chi, superando il dolore e la vergogna, si è fatto avanti, ci ha messo la faccia ed è stato a sua volta spesso querelato dai suoi stessi carnefici per aver denunciato il fatto.

    L’annullamento della memoria che ha più volte visto depredare il lavoro decennale prodotto dai sopravvissuti, che spesso neppure vengono citati, riproponendo gli esiti di quelle loro sudate battaglie; quasi a volerne negare non solo l’operato immenso, soprattutto alla luce delle carenze italiane, ma quasi persino a negarne l’esistenza. Dall’altro lato gli opinionisti che rispondono a volte per il Governo, altre volte per il Papa, altre ancora per pubblicizzarsi o pubblicizzare i propri libri, ma mai per chi è poi vittima del problema. Mai una volta anche solo dicendo al Governo quello che i sopravvissuti chiedono, tirandolo in causa e magari esigere risposte. Invece no, in Italia oggi non si fanno più inchieste serie da anni, si chiedono risposte e soluzioni al problema allo stesso imputato, alla chiesa, alle sue gerarchie e a chi ha tutto l’interesse a rassicurare “che in Italia non c’è un problema”. Non si chiede mai ai sopravvissuti come realmente vadano le cose, ecco perché il problema non esiste.

    L’Italia, quel bel paese dove politica, nella sua totale assenza, è riuscita a farsi sostituire dai giornali e a produrre il business umanamente più squallido d’Europa, direttamente sulla pelle bambini italiani sopravvissuti agli abusi sessuali commessi dal clero e non, persino sui loro stessi figli e nipoti.

    Un business, che vede sulla pelle dei sopravvissuti quello di molti studi legali che però in Italia, a differenza degli altri paesi, fanno a gara non per difendere le vittime, ma le diocesi ed i preti accusati. Per fortuna, se pur pochi, altri si accontentano del patrocinio a spese dello Stato e si fanno carico delle vittime e di molte spese che il patrocinio in Italia non copre.

    L’editoria, che oramai è ridotta a monologhi privi di contraddittorio alle dichiarazioni delle gerarchie accusate che invece dovrebbero dare risposte, ma non glielo contesta nessuno.

    Francesco Zanardi

    Portavoce Rete L’ABUSO – ECA Global Italy

  • AUTOMATICA  AMMISSIONE  AL  GRATUITO  PATROCINIO  PER  LE  VITTIME

    AUTOMATICA AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO PER LE VITTIME

    a cura dell’avv. Elena Peruzzini

    In generale, è possibile accedere al gratuito patrocinio, sia per agire che per difendersi – mediante la nomina di un avvocato iscritto in apposite liste e la sua assistenza a spese dello Stato –, nell’ambito di un processo civile, penale ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione,  se si è titolari di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall’ultima dichiarazione, pari ad euro 11.746,68 (Decreto del ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021).

    Se l’interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

    Nel caso in cui, oggetto della causa siano diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, si terrà conto del solo reddito personale del richiedente.

    • Dove si presenta la domanda
    1. A) in ambito civile, la domanda di ammissione al G.P. si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

    – luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;

    – luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;

    – luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

    1. B) in ambito penale, la domanda di ammissione si presenta presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

    – alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;

    – alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;

    – alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

    • Automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato

    Ai sensi dell’art. 76, comma 4-ter (1) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, la persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere automaticamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito e senza riservare alcuno spazio di apprezzamento a discrezionalità valutativa al giudice.

    In particolare, rientrano tra i reati sempre coperti dal gratuito patrocinio:

    • i maltrattamenti in famiglia o da parte di convivente (art. 572 del Codice penale);
    • la mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis);
    • la violenza sessuale (art. 609-bis);
    • gli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater);
    • lo stalking (art. 612-bis).

    Possono inoltre sempre accedere al gratuito patrocinio, se minorenni, le vittime dei reati :

    • di riduzione in schiavitù (art. 600);
    • di prostituzione minorile (art. 600-bis);
    • di pornografia minorile (art. 600-ter);
    • di tratta di persone e acquisto di schiavi (artt. 601 e 602);
    • di atti sessuali in presenza di minori (609-quinquies).

    La giurisprudenza di legittimità (1) ha affermato il diritto della persona offesa da uno dei reati sopra indicati a fruire del patrocinio a spese dello Stato per il solo fatto di rivestire detta qualifica, a prescindere dalle proprie condizioni di reddito che, quindi, non devono nemmeno essere oggetto di dichiarazione sostitutive, attestazione o certificazioni formali di nessun tipo.

    La disposizione in esame introdotta dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, nella legge n. 38 del 2009 richiama «la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati». Non diverse sono le considerazioni sviluppate nel preambolo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge n. 119 del 2013.

    Risulta evidente, pertanto, che la ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità.

    Per tali motivi, la Corte Costituzione (3) ha ritenuto la disposizione di cui all’art. 76, comma 4-ter    d.p.r. n.115/2002, che riconosce il beneficio del patrocinio a spese dello Stato sganciandolo dal presupposto della non abbienza del soggetto richiedente, non lesiva del principio di parità di trattamento (in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, Cost.).

    (1) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, e, successivamente, sostituito dall’ art. 9, comma 1, L. 1° ottobre 2012, n. 172. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 2, comma 3, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

    (2) Cassazione penale, sez. IV, sentenza 08 giugno 2018 n° 26302, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 18 aprile 2018 n° 17426, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 20 marzo 2017 n° 13497

    (3) Corte costituzionale, sentenza 11 gennaio 2021, n. 1

    Elena Peruzzini – Vice Presidente Rete L’ABUSO

  • Condanna su don Marino, le motivazioni: «Chiederemo nuove indagini al Pm per i fatti archiviati»

    Condanna su don Marino, le motivazioni: «Chiederemo nuove indagini al Pm per i fatti archiviati»

    ROMA. Potrebbe riaprirsi ancora una volta la vicenda degli atti sessuali commessi da don Marino Genova ai danni di Giada Vitale. Sono state depositate le motivazioni della sentenza della Suprema corte di Cassazione che ha confermato la condanna per don Marino Genova a 4 anni e 10 mesi, già decretata in corte d’Appello a Campobasso.

    A illustrarci i tratti salienti è stato l’avvocato Francesco Stefani, del foro di Firenze. Lo scorso 18 settembre era stato questo il dispositivo reso noto dagli ermellini: «La terza sezione della Cassazione penale (altro…)