Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Il mistero dei misteri: “Crimen Sollicitationis”

    Il mistero dei misteri: “Crimen Sollicitationis”

    Nel 2006 la BBC trasmise in Inghilterra un documentario intitolato: “Sex Crimes and the Vatican” che affrontava il tema scabroso degli abusi sessuali sui minori nei quali erano coinvolti decine di sacerdoti cattolici responsabili di reati di pedofilia, accaduti nella diocesi di Ferns nella contea di Wexford in Irlanda, svelando particolari allarmanti e di come i reati, e i loro autori, vennero tutelati dalle autorità ecclesiastiche.

    È superfluo dire che in Italia non è mai andato in onda perché il Vaticano ne bloccò la proiezione programmata durante la trasmissione Anno Zero andata in onda il 20 maggio 2010 intitolata “Peccati e reati” dedicata a questo argomento. La redazione della serie giornalistica d’inchiesta della Rai dovette cedere alle motivazioni della Santa Sede preoccupatissima che la visione di tale documentario avrebbe creato equivoci e alzato una polemica pericolosa sull’argomento in tutto il Paese.

    Sin dagli anni ’80, alcuni avvocati statunitensi iniziarono ad assumere il patrocinio di minori che avevano subito violenza sessuale da parte di preti pedofili, in alcuni casi si trattava di bambini. All’inizio le gerarchie cattoliche gestirono le denunce addivenendo ad un accordo privato tra le parti che prevedeva la liquidazione di una somma a titolo risarcitorio, nel contempo la parte denunciante rinunciava alla causa con l’obbligo di sottoscrivere un patto di riservatezza.

    Alla fine degli anni ’90 il numero delle denunce era così consistente che attirò l’attenzione del Boston Globe che condusse un’inchiesta approfondita e documentata dimostrando quanto fosse diffuso il fenomeno della pedofilia negli Stati Uniti al contempo iniziavano ad emergere numerosi casi di pedofilia anche in Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Sud America, tale situazione spingeva il Vaticano ad intervenire con una lettera ad exsequendem denominata “De Delictis Gravioribus” a firma del Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede pro tempore cardinale Joseph Ratzinger controfirmata dall’arcivescovo Tarcisio Bertone datata 18 maggio 2001 che conteneva le istruzioni rivolte ad aggiornare quanto precedentemente definito in un altro documento denominato “CRIMEN SOLLICITATIONIS” emanato dal Santo Uffizio il 16 marzo 1962 in materia di delitti considerati particolarmente gravi che riguardano i rituali sacramentali e la morale.

    Il documentario della BBC “svelava” al grande pubblico l’esistenza di un atto scritto interno al Vaticano che era noto solo ai vescovi diocesani perché mantenuto nel più stretto segreto (pena la scomunica), tutt’ora in vigore, che contiene la procedura da seguire in caso di denuncia per abusi sessuali su minori consumati e denunciati nell’ambito clericale e reati contro il culto.  I patrocinatori americani nelle cause di reati di pedofilia con la pubblicazione della lettera ad exsequendem firmata dal cardinale Joseph Ratzinger poterono rintracciare l’atto originario e, in base ad esso, lo citarono in giudizio con l’accusa – in veste di prefetto vaticano – di aver dato “copertura” ai preti pedofili per 20 anni perché era non solo  a conoscenza dell’atto ma diretto responsabile dell’applicazione delle procedure contenute nel “Crimen Sollicitationis” dal 1981 – anno d’inizio del suo mandato – al 2001 – anno della pubblicazione delle modifiche.

    Occorre una corretta informazione per affrontare questo delicato argomento dapprima partendo da una lettura critica del documento del 1962, avendo cura di abbandonare sin dall’inizio ogni pregiudizio o riserva mentale riguardo il suo contenuto e i suoi autori e soprattutto rifuggire la tentazione di ricoprire con la dignitosa purezza dello spirito la miseria umana.

    Riporto il frontespizio del documento sopra citato in italiano datato 1962. L’ultimo periodo dedicato ai vescovi fa riferimento alla segretezza.

    1962  03  16   *   CRIMEN  SOLLICITATIONIS (ITA)   *   Alfredo Ottaviani

    DALLA SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL SANTO UFFIZIO

    A TUTTI I PATRIARCHI, ARCIVESCOVI, VESCOVI

    E ALTRI MENBRI DEL CLERO DEI LUOGHI

     “ANCHE DI RITO ORIENTALE”

     *****************

    ISTRUZIONE

     Sulla procedura nelle cause di molestia

       DA CONSERVARSI DILIGENTEMENTE NELL’ARCHIVIO SEGRETO DELLA CURIA IN RAPPORTO ALLA NORMA DA NON PUBBLICARE E DA NON ACCRESCERE CON ALCUN COMMENTO

    Il documento inizia con le disposizioni preliminari. Si ha molestia quando “un sacerdote o nell’atto del sacramento della confessione; o prima o immediatamente dopo la confessione; o in occasione o con il pretesto della confessione; o anche al di fuori dell’occasione della confessione nel confessionale o in altro luogo destinato ad ascoltare le confessioni o scelto con il pretesto di ascoltare la confessione proprio in quel luogo, abbia, tentato di incitare o invitare un penitente – qualsiasi persona sia – a comportamenti disonesti e vergognosi sia con parole, sia con segni, sia con cenni, sia con contatto fisico  o attraverso la scrittura da leggere al momento o in seguito o abbia tenuto con lui discorsi o pratiche illecite e disoneste  con audacia sconsiderata”.

    Il Tribunale diocesano territorialmente competente è quello di residenza dell’accusato ma, in casi di particolare gravità, la causa può essere deferita al S. Uffizio o, quest’ultimo avocarla a sé inoltre è diritto dell’accusato chiedere il trasferimento della causa dinanzi alla Congregazione.

    La Congregazione del S. Uffizio è meglio conosciuta come “La Santa Inquisizione” ed è tutt’ora operativa (seppure con un altro nome, ndr).

    La vittima deve denunciare il fatto durante la confessione entro dieci giorni dall’accadimento e solo per gravi impedimenti può essere scritta o delegata a persona di fiducia del denunciante. Deve indicare il nome, la data e le circostanze dell’episodio ed eventuali testimoni.

    La procedura viene gestita totalmente da soggetti clericali: giudice, difesa, consulenti per le indagini e notaio (che presenzia alle udienze e sottoscrive tutti gli atti che invierà al Vaticano dove verranno archiviati e secretati).

    L’organo giudicante è composto dagli Ordinari del luogo – Vescovo residenziale, l’Abate o, in carenza dei primi due, il prelato nullius (cioè con popolo e territorio separati ed esenti), l’Amministratore, il Vicario e il Prefetto Apostolico. Normalmente vi è un solo giudice a causa del segreto che investe l’intero procedimento in tutte le sue parti, può accadere che la complessità della situazione richieda la cooperazione di assessori consulenti scelti tra i sinodali – al massimo due – tale numero ristretto di cooperanti è giustificato dalla segretezza imposta nell’esercizio dei propri incarichi.   E’ la segretezza che domina incontrastata tutta la procedura fino ad estendersi inesorabilmente oltre.

    Preliminari – punto 11 – cita: “Quello che nel trattare queste cause deve essere curato e osservato in misura più grande è che le medesime si svolgano segretissimamente e che, dopo che siano state determinate e ormai affidate ad esecuzione siano vincolate da un perpetuo silenzio (Instr. Del Santo Uffizio, 20 febbraio 1867, n. 14); tutti anche presi singolarmente, in qualsiasi modo appartenenti al tribunale, o ammessi a causa del loro incarico alla conoscenza degli avvenimenti sono tenuti a conservare inviolabilmente il segreto strettissimo, che è comunemente definito segreto pontificio, sotto pena di incorrere nella scomunica “latae sententiae” immediatamente e senza ulteriore dichiarazione (automaticamente solo per aver commesso il fatto) e riservata alla sola persona del Sommo Pontefice, ad esclusione della Sacra Penitenziaria. Gli Ordinari sono vincolati da questa legge ipso iure o dall’importanza del proprio incarico; gli altri aiutanti ex iuramento che sempre debbono prestare prima di cominciare il proprio compito; e sono vincolati anche coloro che sono delegati, interpellati informati in contumacia, ex praecepto nelle lettere di delega, di citazione, di istruzione imponendo loro con l’espressa menzione del segreto pontificio”.

    Perché viene imposto tale segreto?  «In alcune questioni di maggior rilevanza viene richiesto un particolare segreto, detto segreto pontificio, e che deve essere custodito con grave obbligo, poiché si tratta della sfera pubblica, che riguarda il bene di tutta la comunità religiosa, non spetta a chiunque, secondo ciò che detta la propria coscienza, ma a chi legittimamente ha la cura della comunità decidere come, quando o con quale gravità tale segreto debba essere imposto».Continuando:«Coloro che hanno l’obbligo di custodire tale segreto» dovrebbero considerarsi come «legati non da una legge esteriore, ma invece da un’esigenza che scaturisce dalla loro stessa dignità umana, dovrebbero perciò ritenere un onore essere chiamati a custodire tali segreti per tutelare il bene pubblico».Si evince che la “facciata” della comunità religiosa è un bene pubblico da tutelare ad ogni costo.

    Nell’analisi delle disposizioni preliminari emerge la necessità per il Vaticano di silenziare tutti coloro che partecipano al procedimento per tutelare l’immagine della comunità religiosa; di far trattare direttamente ed esclusivamente il delitto da un tribunale ecclesiastico sottraendolo alla giustizia secolare; vincolare il denunciante (vittima) al segreto del Santo Uffizio e, nel testimoniare davanti al giudice (Vescovo) – senza l’assistenza di un legale – dire la verità pena la scomunica. Nel Titolo quinto – IL DELITTO PEGGIORE – punto 73.  “Con il nome di “peggiori dei delitti” si intende qui qualsiasi atto osceno gravemente peccaminoso compiuto o tentato in qualsiasi modo da un membro del clero con una persona del proprio sesso e con animali bruti”. (Bestialitas)

    Qui si condanna esplicitamente l’omosessualità come uno dei delitti peggiori. Proprio ieri papa Francesco ha dichiarato che l’omosessualità non va criminalizzata dando una spallata ad un principio contenuto in un documento ufficiale del Santo Uffizio.  Per me il problema consiste nel tollerare, invece la soluzione sta nell’accettare,  beninteso se ciò non reca danno ad alcuno.  Ancora oggi purtroppo si può venire uccisi per le divergenze di idee.

    E cosa dire della “bestialitas”?  Penso alla povera gallina che prima di finire in pentola deve subire violenze sessuali e non può neanche recarsi in un confessionale a denunciare il suo violentatore – se è un prete – o dalla polizia se non lo è. Però anche gli animali hanno una dignità!

    Nella formula si usa “con” e non “contro” un minore – che può essere un bambino o una bambina pari o al di sotto dei 10 anni – imponendo alla vittima il ruolo di complice.  Questo particolare è a mio avviso estremamente grave: imporre a un minore vittima di abusi sessuali il ruolo di complice pregiudica tutto il processo, ne devia all’origine la finalità di tutelare i diritti di una vittima di abusi sessuali qualsiasi età abbia. Non vi è una vittima e un “carnefice” ma due complici. Forse per questo la procedura vaticana permette di porre domande tendenziose e autoincriminanti alla vittima.

    In un tribunale secolare queste premesse sono inaccettabili: come può un bambino essere complice per abusi sessuali da lui subiti!

    Oggi vengono denunciati preti pedofili che molestano bambini, adolescenti e maggiorenni che versano in particolari condizioni di fragilità sociale o psicologica che frequentano scuole private cattoliche, oratori cattolici e parrocchie.

    Durante il dibattimento in una causa per pedofilia, l’avvocato Daniel Shea si è visto accusare di complicità da un vescovo diocesano perché difensore del minore che aveva subito abusi sessuali da un prete pedofilo.

    Delle modifiche apportate dalla Congregazione della Dottrina della Fede al documento del 1962 e della vicenda giudiziaria del cardinale Joseph Ratzinger strettamente connesse ne parlerò nel successivo approfondimento.

  • Statue indegne? Non siamo ipocriti parliamo anche di quella del Santo protettore dei preti pedofili

    Statue indegne? Non siamo ipocriti parliamo anche di quella del Santo protettore dei preti pedofili

    In questi giorni non si parla d’altro che di statue e monumenti indegni, da quella Edward Colston in Inghilterra, di Cristoforo Colombo negli USA, a quella di Indro Montanelli imbrattata pochi giorni fa a Milano.

    Stranamente però, nessuno parla di quella di Karol Wojtyla, Santo protettore di sacerdoti pedofili che grazie a lui e alle sue politiche criminali, hanno potuto stuprare migliaia di bambini innocenti in tutto il pianeta.

    la statua di Papa Ratzinger a Sulmona
    la statua di Papa Ratzinger a Sulmona

    La storia di Wojtyla inizia nel 2001 quando da papa, a seguito degli scandali che iniziavano a scoppiare in tutto il mondo, in particolare in America, ordinò all’allora cardinale Joseph Ratzinger (all’epoca prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede) e al suo segretario, il cardinale Tarcisio Bertone, di ricordare ai vescovi di tutto il mondo, con una lettera (De delictis gravioribus) che il documento del 1962 era ancora valido.

    Stiamo parlando di un documento segreto su un problema già ben noto alla chiesa nel 1962, la Crimen Sollicitationis, commissionato dal predecessore di Wojtyla, papa Roncalli e scritto da monsignor Alfredo Ottaviani. Un documento con più di 20 allegati nel quale spiegava come gestire internamente i crimini di pedofilia, redimere i sacerdoti criminali che li avevano commessi, zittendo vittime e testimoni con la minaccia della scomunica.

    A causa di quella lettera del 2001, nel 2005 il cardinale Ratzinger fu incriminato per intralcio alla giustizia grazie ad un avvocato di Houston, Daniel Sheehan e di certo non sarebbe finita bene se di li a poco, il cardinale Ratzinger non fosse stato eletto papa, potendo così usufruire, in quanto capo di stato, dell’immunità.

    Quella di Wojtyla è una statua che vedo puntualmente ogni volta che vado a Roma, è posta proprio fuori dalla stazione Termini e come vittima di un sacerdote mi ha sempre inquietato perché guardando quella veste che pare voler accogliere sotto di se qualcosa, mi ha sempre trasmesso l’idea di tutti quei preti criminali che Wojtyla ha protetto, a discapito di bambini come me che, grazie alle sue scelte, con ripercussioni notevoli nella vita ci hanno rimesso l’adolescenza, alcuni addirittura la vita stessa.

    Una statua che non vorrei mai fosse rimossa, basterebbe una targa che ricordi le scelte criminali che San Wojtyla ha fatto, in favore dell’istituzione e in sfregio di tutti quei bambini che, in tutto il mondo, ci avrebbero rimesso.

    Francesco Zanardi

  • Motu proprio; Troppe PAROLE, nessuna OPERA utile alle vittime e un mare di OMISSIONI

    Motu proprio; Troppe PAROLE, nessuna OPERA utile alle vittime e un mare di OMISSIONI

    Di Francesco Zanardi – Poche righe di premessa per poter comprendere, tenendo sempre presente come chiave di lettura, che le leggi emesse da qualunque paese, compreso lo Stato della Città del Vaticano, hanno validità solamente all’interno dello Stato e nelle rispettive extraterritorialità.

    La Crimen Sollicitationis, è un documento segreto (mai abrogato) stilato nel 1962  da Alfredo Ottaviani (per conto del Vaticano).

    Quel documento, regolamentava, cioè spiegava alle gerarchie, come gestire internamente i casi di pedofilia, come redimere i sacerdoti che si macchiavano di tale crimine, che però, per la chiesa, ancora oggi non è un crimine contro la persona ma un crimine contro Dio.

    I preti pedofili sono un problema già ben noto alla chiesa nel 1962, al punto tale da richiederne già all’ora una norma interna.

    Quella norma restò segreta fino al 2001, quando dopo lo scandalo di Boston, l’allora cardinale Joseph Ratzinger, che all’epoca era a capo dell’ex Santa Inquisizione, oggi ammodernata nel nome e nota come Congregazione della Dottrina della Fede, sotto il pontificato del papa polacco Giovanni Paolo II, ricordò ai vescovi di tutto il mondo – tramite un secondo documento, una lettera, la De Delictis Grvioribus – che il documento del 1962, era tutt’ora in vigore e lo inasprì, inserendovi il segreto pontificio.

    Fu proprio dietro quella lettera del 2001, che l’allora cardinale Ratzinger, nel 2005, dopo lo scandalo di Boston, fu portato alla sbarra da un avvocato di Houston, Daniel Shea. C’eravamo quasi nel 2005, ma di li a poco il cardinale Ratzinger viene eletto papa, ed immediatamente chiede al Presidente Georg Bush l’immunità, che le viene prontamente concessa.

    La chiave di lettura dei vari motu propri, è che vanno ad aggiungersi alle precedenti direttive che non sono mai state abrogate e ai medesimi riferimenti del codice canonico.

    Il Motu proprio pubblicato il 9-5-2019 dal nome “Vos estis lux mundi” è un testo eccezionalmente “criminale” sotto certi aspetti, che persevera nel non rendere alcuna giustizia alla vittima, ma solamente a Dio. Ovviamente anche la chiesa ci guadagna qualcosa oltre a non risarcire la vittima, l’immagine dell’istituzione.

    Nel documento è completamente sparita qualunque forma di collaborazione o indicazione di denuncia all’autorità civile del paese dove i crimini vengono commessi, l’unica soluzione tra le altre cose che renderebbe effettiva giustizia, oltre che a Dio, una volta tanto anche alla vittima, ma è più che evidente che quest’ultime non siano l’interesse della chiesa.

    Il Motu proprio, unito ai primi due documenti; il primo del 1962 che regolamentava la gestione dei casi e, il secondo del 2001 che sul primo inseriva l’obbligo per le gerarchie del Segreto Pontificio, non lasciano spazio che ad un’unica chiave di lettura; OMERTA’ assoluta per i tutti membri del clero.

    Sulla base di quanto premesso, analizziamo il documento partendo dalla sua natura ovvero, l’ambito di applicazione Art.1, par. a) si legge “delitti contro il sesto comandamento del Decalogo” – “Non commettere atti impuri”.

    Come detto in precedenza, l’oggetto del Motu proprio è Dio e non il minore vittima del sacerdote, anch’esso attore insieme al prete dell’atto impuro contro Dio.

    All’Art. 2 – Ricezione delle segnalazioni e protezione dei dati.

    • 1. Tenendo conto delle indicazioni eventualmente adottate dalle rispettive Conferenze Episcopali, dai Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e delle Chiese Arcivescovili Maggiori, o dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Metropolitane sui iuris, le Diocesi o le Eparchie, singolarmente o insieme, devono stabilire, entro un anno dall’entrata in vigore delle presenti norme, uno o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni, anche attraverso l’istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico. Le Diocesi e le Eparchie informano il rappresentante Pontificio dell’istituzione dei sistemi di cui al presente paragrafo.

    Al primo paragrafo vediamo regolamentato un vero e proprio servizio di intelligence che istruisce l’acquisizione attraverso sportelli diocesani, delle segnalazioni delle sciagurate vittime che si presenteranno a quegli sportelli, regolamentandone quella che chiamano la “protezione dei dati” acquisiti dalle vittime, ma che non è in tutela delle stesse vittime, ma della chiesa.

    Sarebbe infatti importante vedere – nel caso la vittima, insoddisfatta delle procedure della chiesa decidesse di rivolgesi successivamente all’autorità civile – che uso verrebbe fatto delle informazioni fornite fino a quel momento allo sportello diocesano?

    Teniamo ben presente che la diocesi, è quella che in caso di un processo in un tribunale civile, fornirà la difesa al prete, la domanda è quindi d’obbligo.

    Nel Motu proprio, a riguardo non c’è nulla e l’articolo 2, se è pur vero che ha come titolo – Ricezione delle segnalazioni e protezione dei dati, è anche vero che non è rivolto alla vittima, ma ai dati acquisiti dalla chiesa e alla loro protezione affinchè non fuoriescano.

    Vediamo infatti ai successivi tre paragrafi;

    • 2. Le informazioni di cui al presente articolo sono tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 §2, 2 CCEO.
    • 3. Salvo quanto stabilito dall’articolo 3 §3, l’Ordinario che ha ricevuto la segnalazione la trasmette senza indugio all’Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all’Ordinario proprio della persona segnalata, i quali procedono a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico.
    • 4. Agli effetti del presente titolo, alle Diocesi sono equiparate le Eparchie e all’Ordinario è equiparato il Gerarca.

    Le informazioni sono sottoposte a segretezza (verso l’esterno) , ma internamente invece, vengono inviate a più soggetti oltre al ricevente; (§3) all’ordinario  del luogo (in genere il vescovo), all’ordinario della persona segnalata, ovvero chi attualmente la ha in carico.

    Un devoto cattolico, Giulio Andreotti, diceva che “a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca” e qui, c’è davvero poco da pensare male perché da quel famoso documento del 1962 tutt’ora in vigore, la chiesa ha sempre insabbiato e nascosto – a danno delle vittime e producendone delle nuove – sempre sulla base delle informazioni acquisite da chi denunciava i preti criminali e all’Art. 2, per chi non se ne fosse ancora accorto, viene addirittura regolamentata l’intera procedura, come in passato utile ad allertare, insabbiare, fare sparire il più possibile le prove e se è il caso anche il prete, che troverà rifugio sicuro in una delle c.d. “comunità per preti pedofili” – di cui si parla approfonditamente nel libro Giustizia Divina, di Emanuela Provera e Federico Tulli (Chiarelettere).

    La “Vos estis lux mundi”, nella sostanza riconferma come i precedenti documenti, la stessa procedura che in questi anni ha permesso ai preti pedofili di abusare di minori e sfuggire alla giustizia civile.

    Certo, con tale procedura, qualora la vittima decidesse di rivolgersi successivamente all’autorità civile, questi troverebbero solo un tale inquinamento di prove, da rendere nulla qualunque indagine e insostenibile qualunque accusa.

    Come sempre, nessun cenno di indennizzi per le vittime e le proprie famiglie, tranne la solita assistenza spirituale, l’ascolto e l’indirizzamento presso centri medici e psicologici di terze parti, (sanità pubblica o convenzionati).

    A girare il coltello nella piaga allo Stato italiano però, ci ha subito pensato Charles Scicluna che dopo il Motu proprio “beffardo”, ribadisce che a far arrivare alla magistratura le denunce, ci deve pensare lo Stato.

    E qui, il problema è enorme, perché proprio lo Stato italiano, giusto lo scorso 28 febbraio, è stato pesantemente accusato dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia, che al punto 21 della Relazione conclusiva, lamenta l’inerzia dello Stato ai danni dei propri cittadini e la connivenza con la chiesa in materia di pedofilia;

    “il Comitato è preoccupato per i numerosi casi di bambini vittime di abusi sessuali da parte di personale religioso della Chiesa Cattolica nel territorio dello Stato Membro e per il basso numero di indagini criminali e azioni penali da parte della magistratura italiana. Con riferimento alle sue precedenti raccomandazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, par. 75) e al commento generale n. 13 (2011) sul diritto del bambino alla libertà e contro tutte le forme di violenza nei suoi confronti e prendendo atto dell’Obiettivo 16.2 per lo Sviluppo Sostenibile, il Comitato raccomanda all’Italia di:

    (a) Adottare, con il coinvolgimento attivo dei bambini, un nuovo piano nazionale per prevenire e combattere l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e assicurarne l’uniforme implementazione su tutto il suo territorio e a tutti i livelli di governo;

    (b) Istituire una commissione d’inchiesta indipendente e imparziale per esaminare tutti i casi di abuso sessuale di bambini da parte di personale religioso della Chiesa Cattolica;

    (c) Garantire l’indagine trasparente ed efficace di tutti i casi di violenza sessuale presumibilmente commessi da personale religioso della Chiesa Cattolica, il perseguimento dei presunti autori, l’adeguata punizione penale di coloro che sono stati giudicati colpevoli, e il risarcimento e la riabilitazione delle vittime minorenni, comprese coloro che sono diventate adulte;

    (d) Stabilire canali sensibili ai bambini, per i bambini e altri, per riferire sulle violenze subite;

    (e) Proteggere i bambini da ulteriori abusi, tra l’altro assicurando che alle persone condannate per abuso di minori sia impedito e dissuaso il contatto con i bambini, in particolare a livello professionale;

    (f) Intraprendere tutti gli sforzi nei confronti della Santa Sede per rimuovere gli ostacoli all’efficacia dei procedimenti penali contro il personale religioso della Chiesa Cattolica sospettato di violenza su minori, in particolare nei Patti Lateranensi rivisti nel 1985, per combattere l’impunità di tali atti;

    (g) Rendere obbligatorio per tutti, anche per il personale religioso della Chiesa Cattolica, la segnalazione di qualsiasi caso di presunta violenza su minori alle autorità competenti dello Stato Membro;

    (h) Modificare la legislazione che attua la Convenzione di Lanzarote in modo da garantire che non escluda il volontariato, compreso il personale religioso della Chiesa Cattolica, dai suoi strumenti di prevenzione e protezione.”

    La chiesa cattolica ha un grande problema.

    No, non è la pedofilia, ma il Vaticano che anziché emettere un semplice decreto risolutivo come ordinare ai vescovi la denuncia all’autorità civile, diabolicamente persevera nell’attuare quelle politiche che da sempre hanno garantito l’ingiustizia alle vittime e l’impunità ai colpevoli.

    di Francesco Zanardi

  • La grande burla di papa Francesco sui provvedimenti anti pedofilia. La consapevole menzogna

    La grande burla di papa Francesco sui provvedimenti anti pedofilia. La consapevole menzogna

    Se ci fate caso, la chiesa ormai, sulla pedofilia dei preti, non si difende nemmeno più entrando nel merito, cioè non spende neppure più tempo per dimostrare che non è vero, ma fa di tutto per dimostrare, minimizzando, che anche altrove esistono i pedofili

    …quasi come se un pedofilo prete più un pedofilo laico, anziché fare due pedofili, si annullassero a vicenda.

    Di Francesco Zanardi

    Il 26 marzo 2019 papa Francesco ha emanato un Motu Proprio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Il documento papale è stato redatto dopo il sinodo che si è tenuto in Vaticano dal 21 al 24 febbraio scorsi, al quale hanno partecipato i Presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo.

    Ma è tra lo sbigottimento generale che arriva la grande delusione. Tutti si accorgono di aver sottovalutato la più ovvia ed elementare questione giuridico-legislativa: l’applicabilità di una legge fatta da un qualunque Stato, ha validità solo in quello Stato e nelle rispettive extraterritorialità, le Ambasciate.

    Se si fosse dato più ascolto alle vittime! Da anni sottolineano il macroscopico problema sulla base del quale sostengono che ci sia un’unica via, ovvero quella di aprire gli archivi sottoposti al segreto pontificio e ordinare ai vescovi di denunciare all’autorità giudiziaria del paese dove vengono commessi i crimini.

    E’ un po’ come se l’Italia, oppure l’Iran o un’altra nazione, facessero delle leggi che poi trovano applicazione in tutti gli stati: ma non funziona così. Le leggi vengo fatte dai rispettivi paesi ed è inutile che si continui ad ingannare l’opinione pubblica e le vittime facendo credere – ormai da più di venti anni, producendo altre vittime – che la chiesa possa trovare nei suoi tribunali una soluzione al problema.

    Questo è falso, e indica non solo la malafede di chi lo propina, ma anche l’inaffidabilità delle dichiarazioni di Bergoglio, comprovata dalle gerarchie che, in barba alle promesse pubbliche di Tolleranza Zero, continua a lasciare la gestione nelle diocesi o in posti inadatti a loro. Qui la lista degli insabbiatori italiani.

    Certo bella lunga… Da Delpini, Bagnasco, Sepe ecc. quasi tutti pizzicati con la marmellata fino ai gomiti, alcuni anche oltre… come ad esempio l’allora Cardinale Joseph Ratzinger, oggi papa Emerito, ma, come vedremo, essere attore protagonista molto importante in questo teatrino che vede Bergoglio come il grande burattinaio.

    La domanda ovvia, è elementare: perché papa Francesco non caccia i vescovi insabbiatori?

    …Ma è proprio la risposta a svelare un’altra grande bugia, oltre al motivo per il quale, al di la delle dichiarazioni pubbliche, papa Francesco non li rimuove e mai lo farà, si limita all’ormai simbolico rito di accettare o più spesso a rifiutare, la loro richiesta di dimissioni.

    Tutto ha inizio nel 1962 (la prima stesura voluta da Pio XI risale al 1922) quando il cardinale Alfredo Ottaviani redige un documento: si chiama Crimen Sollicitationis (in latino crimine di “provocazione” o “adescamento”), che papa Giovanni XXIII approverà.

    La premessa è di per se inquietante;

    “DALLA SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL SANTO UFFIZIO A TUTTI I PATRIARCHI, ARCIVESCOVI, VESCOVI E ALTRI MEMBRI DEL CLERO DEI LUOGHI «ANCHE DI RITO ORIENTALE» ISTRUZIONE SULLA PROCEDURA NELLE CAUSE DI MOLESTIA
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    ISTRUZIONE Sulla procedura nelle cause di molestia
    DA CONSERVARSI DILIGENTEMENTE NELL’ARCHIVIO SEGRETO DELLA CURIA IN RAPPORTO ALLA NORMA INTERNA DA NON PUBBLICARE E DA NON ACCRESCERE CON ALCUN COMMENTO”. Crimen.pdf

    Negli anni successivi, le gerarchie si dimenticheranno in un certo senso di quel documento segreto in quanto verrà applicato, oramai per la sistematicità maturata negli anni, una cosa così abituale che era scontata, uno tra i tanti doveri per un gerarca della chiesa cattolica.

    Ma è nel 2001 – a seguito dello scandalo sollevato non solo dal team del Boston Globe “Spotlight” – che il cardinale Joseph Ratzinger – che conosceva molto bene il problema dei preti pedofili nel mondo, in quanto era stato a capo dell’ufficio che ne ha gestito i crimini per 25 anni – decide insieme all’allora suo segretario, il cardinale Tarcisio Bertone, di ricordare con una lettera “De delictis gravioribus”, ai vescovi di tutto il mondo, che la direttiva “segreta” del 1962 era ancora in vigore. Ma non si limiterà a questo: in un suo passaggio introdurrà la norma che i casi di delitti più gravi, tra cui gli abusi sui minori, “sono soggetti al segreto pontificio”.

    Ed è cosi che si viene a scoprire dell’esistenza di un documento segreto, curato nei minimi particolari e contenente più di 20 allegati, grazie ai quali i pedofili potevano redimersi.

    Ma è solo nel gennaio del 2005 che in Texas, un avvocato di Houston, Daniel Shea, proprio dietro quella lettera del 2001, trascinò il cardinale Ratzinger, sul banco degli imputati, per rispondere dell’accusa di intralcio alla giustizia, su tre casi di abusi su minori commessi da un seminarista colombiano.

    Leggi anche: Crimen Sollicitationis. L’avv. Shea sbugiarda l’Avvenire

    Ma nell’aprile dello stesso anno, prima la provvidenziale morte di Wojtyla, poi il provvidenziale conclave che lo portò al soglio pontificio, permisero a Ratzinger di sottrarsi al processo. In quanto capo di stato, invocò l’immunità.

    Sia il documento del 1962, sia l’implementazione fatta da Ratzinger del 2001, non sono mai state abrogate e restano tutt’ora in vigore. E’ contenuta qui la spiegazione del perché non un solo vescovo sul pianeta, abbia mai denunciato all’autorità civile, molto semplice: violerebbe quella norma che impone la denuncia all’autorità interna, ed anche il segreto pontificio. Vale a dire che sarebbe scomunicato.

    A questo punto si spiega anche il perchè il papa non dimetta alcun gerarca (tranne qualche pensionato senza più incarichi), ma attenda che siano loro a chiedere le dimissioni.

    Semplice, come si può punire un funzionario che ha rispettato una legge interna? Sarebbe un’aberrazione giuridica, e questo l’astuto Bergoglio lo sa bene.

    Zanardi
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  • Preti pedofili: cosa prevedono i testi ufficiali della Chiesa

    Preti pedofili: cosa prevedono i testi ufficiali della Chiesa

     Un documento pontificio del 1517, la Taxa Camerae, fissava un tariffario per i preti che volessero ottenere il perdono di alcuni peccati. Ecco quello che prevedeva per i preti pedofili: “Se l’ecclesiastico, oltre al peccato di fornicazione, chiedesse d’essere assolto dal peccato contro natura o di bestialità, dovrà pagare 219 libbre, 15 soldi. Ma se avesse commesso peccato contro natura con bambini o bestie e non con una donna, pagherà solamente 131 libbre, 15 soldi”.
    Nella seconda metà del Novecento è stato redatto un nuovo testo per normare i casi in cui un sacerdote incorre in abusi sessuali su minori. Si tratta della Crimen Sollicitationis, scritto nel 1962 da Alfredo Ottaviani, segretario del Sant’Uffizio.
    Questo documento stabilisce che il processo canonico al prete accusato è un processo diocesano e a condurlo deve essere il vescovo della diocesi cui il sacerdote appartiene. Ma soprattutto si ribadisce continuamente l’esigenza di mantenere la segretezza sui fatti delittuosi.
    L’articolo 4 recita inoltre che non c’è nulla che impedisca ai vescovi, “se per caso capiti loro di scoprire uno dei loro sottoposti delinquere nell’amministrazione del sacramento della Penitenza, di poter e dover diligentemente monitorare questa persona, ammonirlo e correggerlo e, se il caso lo richiede, sollevarlo da alcune incombenze. Avranno anche la possibilità di trasferirlo, a meno che il vescovo del posto non lo abbia proibito perché ha già accettato la denuncia e ha cominciato l’indagine”.

    Cosa deve fare un vescovo se viene a sapere che un prete è pedofilo:

    Quindi, se si viene a sapere che un prete è pedofilo, ma nei suoi confronti non è stato aperto alcun processo canonico, nulla vieta al vescovo  di trasferirlo in un’altra parrocchia. E così per decenni è stato fatto. Non per la superficialità o la connivenza di qualche prelato, ma perché così prescrive la norma. E se si arriva ad istruire il processo canonico, viene fatto giurare a tutti di mantenere il segreto, sotto pena di scomunica. “Il giuramento di segretezza deve essere in questi casi fatto fare anche all’accusatore o a quelli che hanno denunciato il prete o ai testimoni”.

    Al prete pedofilo eventualmente trovato colpevole la cosa peggiore che può capitare è la riduzione allo stato laicale. Alle persone abusate che parlino di quanto gli è successo tocca invece la scomunica. Una volta concluso il processo diocesano, se ci sono prove sufficienti a condannare il prete pedofilo, gli atti devono essere trasmessi, sempre in totale segretezza, al Sant’Uffizio. In caso non ci siano prove sufficienti, gli atti devono invece essere distrutti.
    Se questi sono i testi ufficiali del magistero pontificio perché il papa e gli eminenti uomini di Curia reagiscono con tanta veemenza alle critiche giunte dalla stampa e dall’opinione pubblica per i nuovi casi di pedofilia esplosi in Germania, Irlanda, Austria ed Olanda, e alle accuse di connivenza o complicità, che ha caratterizzato l’azione dei vertici della Chiesa cattolica nel fronteggiare lo scandalo degli ecclesiastici pedofili?
    Camillo Ruini ha parlato addirittura di “campagna diffamatoria contro la Chiesa cattolica e il papa messa in campo dai media” ed ha puntato il dito, senza alcun senso del ridicolo, contro la “rivoluzione sessuale”. Dimentica di dire l’esimio presule che, ben prima della rivoluzione sessuale, al prete pedofilo la Chiesa condonava il suo peccato con sole 131 libbre a fronte delle 219 pretese qualora avesse infranto la norma con un adulto.

    Fonte 

  • Un dossier segreto su Don Desio? E l’amico: «Nel 2012 avvisai la Curia…»

    Un dossier segreto su Don Desio? E l’amico: «Nel 2012 avvisai la Curia…»

     di Andrea Alberizia – Alla diocesi di Ravenna esisterebbe un archivio, accessibile al vescovo e alle alte sfere ecclesiastiche, dove starebbe un fascicolo riservato che porta sopra il nome di Giovanni Desio e raccoglierebbe tutte le informazioni personali, comprese eventuali segnalazioni su atteggiamenti dubbi e comportamenti sospetti, catalogate dalla curia sulla figura del 52enne nato a Milano e parroco di Casalborsetti dal 2000 fino allo scorso 5 aprile quando è stato arrestato per adescamento e atti sessuali con minorenni.

    Dell’esistenza di questo fascicolo è convinto Francesco Zanardi, portavoce dell’associazione nazionale Rete l’Abuso, un gruppo di attivisti, vittime e professionisti volontar (altro…)

  • “Ecco perché non si può processare il Pontefice”

    “Ecco perché non si può processare il Pontefice”

    18/5/2010 – LO SCANDALO PEDOFILIA
    Il difensore americano: la Santa Sede non è un’azienda
    CORRISPONDENTE DA NEW YORK
    Papa Benedetto XVI La cooperazione religiosa non è un rapporto di lavoro dipendente»: è attorno a questo principio che ruotano le argomentazioni dell’avvocato difensore del Papa, Jeffrey Lena, che ieri ha depositato presso il Tribunale distrettuale del Kentucky a Louisville le carte legali tese a respingere la richiesta dell’accusa di coinvolgere i vertici del Vaticano nella causa intentata da tre vittime di abusi commessi da preti della diocesi locale.

    L’avvocato dell’accusa William McMurry rappresenta le tre vittime James O’Bryan, Donald Poppe e Michael Turner che hanno testimoniato di essere state rispettivamente molestate – in forme e circostanze diverse fra gli anni Cinquanta e Settanta, con alcuni episodi risalenti al 1920 – dai sacerdoti Laurence Kuntz, Arthur Wood e Louis Miller. McMurry ritiene che il Vaticano sia direttamente responsabile di quanto avvenuto in ragione di due motivi: il «chiaro e diretto controllo che esercita sui vescovi» e la «politica di segretezza» contenuta nel «Crimen Sollicitationis» che fu promulgato dal 1962 dalla Santa Sede, durante il pontificato di Giovanni XXIII e venne firmato dal cardinale del Santo Uffizio Alfredo Ottaviani, obbligando ogni sacerdote e non denunciare eventuali abusi in quanto equiparati ai segreti appresi nel confessionale. Se il Tribunale del Kentucky dovesse accettare questa impostazione aprirebbe la strada ad una «class action» delle vittime degli abusi contro il Vaticano simile a quelle che hanno visto le associazioni di consumatori strappare miliardi di risarcimenti ai produttori di tabacco, senza contare la possibilità di chiamare in causa il Papa e i vertici della Santa Sede.

    Da qui l’importanza della contromossa della difesa che punta a smantellare entrambe le accuse con dettagliate motivazioni, richiamandosi tanto ai principi del diritto americano quanto ai testi di quello canonico. «Riguardo al presunto rapporto di dipendenza fra la Santa Sede e i vescovi – spiega Lena a “La Stampa” – questo non sussiste» perché ne mancano i presupposti in quanto «la Santa Sede non controlla giorno per giorno l’operato del vescovo, non gli paga lo stipendio nè l’assicurazione sanitaria nè i benefici previdenziali, non gli fa avere gli strumenti con cui lavora, non controlla il suo orario di lavoro» e inoltre «il vescovo può assumere e licenziare chi vuole». Ciò che unisce il Vaticano alla diocesi del Kentucky, come a tutte le altre in America e nel mondo, «non è un rapporto di dipendenza lavorativa ma di cooperazione religiosa».

    Di conseguenza l’unico responsabile di quanto avviene nella diocesi è il vescovo e i vertici del Vaticano non possono essere chiamati in causa per quanto avviene sul territorio della diocesi. Se c’è una forma di «controllo» della Santa Sede sulle diocesi questo ha a che vedere con la teologia e il governo della Chiesa e dunque ciò comporta per il tribunale l’impossibilità di addentrarsi nell’esame della dottrina religiosa perché non rientra nei suoi compiti. «Trasformare la relazione fra il papa e i vescovi in un rapporto di lavoro dipendente significherebbe intervenire nelle politiche interne alla Chiesa ma ad impedire un simile intervento da parte di un tribunale civile è il Primo Emendamento della Costituzione americana» sottolinea Lena. Si tratta di una tesi che punta a smontare legalmente la definizione del Vaticano come di una corporation internazionale direttamente responsabile per ogni singola azione di tutti i preti, limitando il rapporto con le diocesi all’ambito esclusivo della fede e non dell’amministrazione. «Ad essere una corporation è piuttosto la diocesi del Kentucky con i suoi oltre 4000 dipendenti e le sue 110 parrocchie» aggiunge Lena, che entra inoltre nei particolari dei tre casi di abusi contestati, ricostruendo come quello nei confronti di Kuntz ha basi di prova molto deboli mentre negli altri due Wood e Miller vennero allontanati dal vescovo dell’epoca a seguito delle denunce fatte, a molti anni di distanza dai fatti contestati.

    Riguardo al secondo pilastro dell’accusa, l’avvocato del Papa ribatte facendo ricorso all’analisi del diritto canonico per affermare che «il “Crimen Sollicitationis” non impone affatto il silenzio sulle vicende di presunti abusi ma, anzi, comporta per il vescovo l’obbligo di far prevalere in questi casi la legge civile» collaborando con le inchieste proprio come Papa Benedetto XVI ha più volte chiesto di fare ai sacerdoti negli ultimi mesi. E’ sulla base di queste valutazioni che è stata formulata la richiesta al tribunale di respingere la causa intentata da O’Bryan, Poppe e Turner per «carenza di giurisdizione».

  • 16/03/1962  * Crimen Sollicitationis (ITA) * Alfredo Ottaviani

    16/03/1962 * Crimen Sollicitationis (ITA) * Alfredo Ottaviani

    DALLA SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL SANTO UFFIZIO A TUTTI I PATRIARCHI, ARCIVESCOVI, VESCOVI E ALTRI MEMBRI DEL CLERO DEI LUOGHI «ANCHE DI RITO ORIENTALE» ISTRUZIONE SULLA PROCEDURA NELLE CAUSE DI MOLESTIA

    * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    ISTRUZIONE Sulla procedura nelle cause di molestia
    DA CONSERVARSI DILIGENTEMENTE NELL’ARCHIVIO SEGRETO DELLA CURIA IN RAPPORTO ALLA NORMA INTERNA DA NON PUBBLICARE E DA NON ACCRESCERE CON ALCUN COMMENTO

    Crimen.pdf

    PRELIMINARI

    1.Il reato di molestia si ha quando un sacerdote o nell’atto del sacramento della confessione; o prima o immediatamente dopo la confessione; o in occasione o con il pretesto della confessione; o anche al di fuori dell’occasione della confessione nel confessionale o in altro luogo destinato ad ascoltare le confessioni o scelto con il pretesto di ascoltare la confessione proprio in quel luogo, abbia, tentato di incitare o invitare un penitente – qualsiasi persona sia – a comportamenti disonesti e vergognosi sia con parole, sia con segni, sia con cenni, sia con contatto fisico o attraverso la scrittura da leggere al momento o in seguito o abbia tenuto con lui discorsi o pratiche illecite e disoneste con audacia sconsiderata (Const. Sacramentum Poenitentiae, §1). (altro…)