Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Potente di Cl e confessore di Formigoni. I guai sessuali di Don Inzoli

    Potente di Cl e confessore di Formigoni. I guai sessuali di Don Inzoli

    L’INCHIESTA/ Presidente del Banco Alimentare, erede designato di Don Giussani e confessore di Formigoni. Don Mauro Inzoli è però anche invischiato in una brutta storia di abusi sessuali….

    Presidente del Banco Alimentare, erede designato di Don Giussani in Cl e, a quanto pare, confessore di Formigoni. E invischiato in una brutta vicenda di abusi sessuali su minori. È don Mauro Inzoli, conosciuto anche come “il prete in Mercedes”. Ratzinger l’aveva ridotto allo stato laicale, Bergoglio ha ridotto la pena a una “vita di preghiera e riservatezza”. Ma c’è chi vuole che anche la giustizia vada a fondo. L’associazione Rete l’Abuso Onlus presenta un esposto per ulteriori indagini alla Procura di Cremona e, sulla scia dell’ordinanza del gip di Savona (8 maggio 2012) sul caso Lanfranconi, chiede di accertare le eventuali coperture della curia.

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    IL PRETE IN MERCEDES – La vicenda di Don Mauro Inzoli non è la (purtroppo ricorrente) storia del prete di provincia accusato di abusi sessuali. Don Inzoli è di tutto un altro spessore. Per tre decenni è stato uno dei punti di riferimento di Comunione e Liberazione in Lombardia. Ha fondato il Banco alimentare, che si occupa della raccolta di generi alimentari destinati ai più bisognosi all’interno dei supermercati italiani. Non solo. Inzoli, animatore della onlus cremasca “Fraternità”, pare sia stato per anni il confessore di Roberto Formigoni, un altro che in Cl ha sempre avuto un certo peso. Negli anni si era anche guadagnato l’appellativo di “don Mercedes” per la sua (pare) passione per auto di lusso e ristoranti alla moda.

    LE ACCUSE – Nel 2010 si diffondono delle voci su suoi presunti abusi sessuali a danni di minori. Due anni più tardi, arriva la durissima decisione della Congregazione per la dottina della fede che lo riduce allo stato laicale. Don Inzoli avrebbe dunque dovuto abbandonare lo stato clericale. Ma lui non si rassegna e fa ricorso contro la decisione. E solo poche settimane fa, dopo il passaggio da Ratzinger a Bergoglio, la sua pena è stata commutata in una “vita di preghiera e di umile riservatezza”. Il Vaticano riconosce e ammette la gravità dei suoi (presunti) comportamenti, tanto che spiega nella decisione: n considerazione della gravità dei comportamenti e del conseguente scandalo, provocato da abusi su minori, don Inzoli è invitato a una vita di preghiera e di umile riservatezza, come segni di conversione e di penitenza. Gli è inoltre prescritto di sottostare ad alcune restrizioni, la cui inosservanza comporterà la dimissione dallo stato clericale”. Ma allo stesso tempo Don Inzoli potrà mantenere gli abiti sacerdotali.

    L’ESPOSTO – Nel frattempo però la giustizia italiana non ha mai aperto alcun procedimento a carico del prelato. Il sindaco di Crema ha chiesto che venga disposta un’indagine sull’associazione Fraternità, presieduta da Don Inzoli, e l’associazione Rete L’Abuso ha presentato un esposto presso la Procura della Repubblica di Cremona per chiedere ulteriori approfondimenti di indagine. L’esposto, firmato dal portavoce della Onlus Francesco Zanardi, chiede in particolare di approfondire “perché né il vescovo, né il Vaticano che è stato investito della vicenda, gli organi direttivi della Cei guidata dal cardinal Angelo Bagnasco, abbiano ritenuto di comunicare i fatti all’autorità giudiziaria”. La tesi è che i vertici della curia locale fossero a conoscenza dei presunti abusi. Si legge nell’esposto: “C’è stata una condanna dal punto di vista canonico, è verosimile pensare che la Diocesi sapesse, o che almeno oggi sia in possesso di materiale di indagine, lo stesso materiale che ha portato Inzoli alla condanna canonica, tenendo conto tra le altre cose, che il Canone del Codice di Diritto Canonico violato (n. 1720) riguarda gli abusi sessuali su minori”.

    IL NODO DELLE RESPONSABILITA’ – Nell’esposto si chiede anche, qualora emergesse che la diocesi e/o altre strutture responsabili dei minori rimasti vittime, fossero a conoscenza delle tendenze pedofile dell’Inzoli, di valutarne le responsabilità. Come previsto dal secondo comma dell’articolo 40 del Codice Penale che recita “Non evitare un evento che si ha l’obbligo giuridico di evitare, equivale a cagionarlo”. In presenza di un non semplice quadro giudiziario, nell’esposto si fa comunque menzione di un caso di giurisprudenza, vale a dire l’ordinanza del gip del Tribunale di Savona, datata 8 maggio 2012, che pur respingendo un esposto e archiviando la sua posizione per avvenuta prescrizione, riconosce le responsabilità del vescovo Dante Lanfranconi in merito a un’altra vicenda di abusi sessuali. Si legge nell’ordinanza: “La sola preoccupazione dei vertici della Curia era quella di salvaguardare l’immagine della diocesi piuttosto che la salute fisica e psichica dei minori che erano affidati ai sacerdoti”. È la durissima considerazione del gip di Savona (contenuta nell’ordinanza dell’8 maggio 2012) sulla curia locale”. Anche per questo l’esposto sulla vicenda di Inzoli mira anche a capire se ci sono state responsabilità ai piani più alti. Non solo, sulla scia di una sentenza del Tribunale di Bolzano “si chiede anche in nome delle vittime che si intervenga, facendo intanto luce sui loro nominativi e che si proceda anche nei loro confronti al fine di ottenere un adeguato sostegno psicologico ed un legittimo risarcimento”.

     LEGGI L’ORDINANZA DEL GIP DI SAVONA

    http://www.affaritaliani.it/cronache/don-inzoli150714.html?refresh_ce

  • Don Mauro Inzoli. Un esposto della Rete L’ABUSO chiede alla Procura della Repubblica approfondimenti di indagine

    Don Mauro Inzoli. Un esposto della Rete L’ABUSO chiede alla Procura della Repubblica approfondimenti di indagine

     E’ stato depositato oggi presso la Procura della Repubblica di Cremona un esposto di tre pagine contenente diversi allegati, nel quale l’associazione Rete L’ABUSO Onlus chiede in riferimento al caso di Mauro Inzoli ulteriori approfondimenti di indagine.

    Come si legge dall’esposto, si chiede di approfondire in particolare modo il “perché né il vescovo, né il Vaticano che è stato investito della vicenda, né gli organi direttivi della Cei guidata dal cardinal Angelo Bagnasco, abbiano ritenuto di dover comunicare i fatti all’autorità giudiziaria”.

    Si sottolinea che dal momento che c’è stata una condanna dal punto di vista canonico, è verosimile pensare che la Diocesi sapesse, o che almeno oggi sia in possesso di materiale di indagine, lo stesso materiale che ha portato Inzoli alla condanna canonica, tenendo conto tra le altre cose, che il Canone del Codice di Diritto Canonico violato (n. 1720) riguarda gli abusi sessuali su minori.

    Nell’esposto si chiede anche, qualora emergesse che la diocesi e/o altre strutture responsabili dei minori rimasti vittime, fossero a conoscenza delle tendenze pedofile dell’Inzoli, di valutarne le responsabilità. Come previsto dal secondo comma dell’articolo 40 del Codice Penale che recita “Non evitare un evento che si ha l’obbligo giuridico di evitare, equivale a cagionarlo”.

    Questo è quanto emerge dalla ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, che ha ravvisato la responsabilità di un vescovo, Dante Lafranconi, ironia della sorte oggi vescovo della vicina Cremona, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Si chiede anche in nome delle vittime che si intervenga, facendo intanto luce sui loro nominativi e che si proceda anche nei loro confronti al fine di ottenere un adeguato sostegno psicologico ed un legittimo risarcimento.

    Francesco Zanardi

    Portavoce Rete L’ABUSO

    Esposto Rete L’ABUSO Diocesi Crema caso Mauro Inzoli

  • Pedofilia, il caso Don Inzoli e le reticenze della Cei

    Pedofilia, il caso Don Inzoli e le reticenze della Cei

     FRANCESCO PELOSO

    Alcune norme contenute nel Concordato consentono ai vescovi italiani di evitare di collaborare con la magistratura in casi in cui siano coinvolti sacerdoti. E le nuove norme antipedofilia della Cei sono state giudicate insufficienti dalla Congregazione per la dottrina della fede. Il caso del religioso di Crema

    La ricerca della verità sugli abusi sui minori da parte del clero ha un ostacolo non indifferente nelle norme del Concordato che regola i rapporti fra Italia e Santa Sede. È in quei trattati che si può trovare qualche risposta in grado di spiegare la resistenza ecclesiale nel far chiarezza sulla lunga serie di sacerdoti accusati di pedofilia nel nostro paese. È anche vero, d’altro canto, che qualcosa sta cominciando a muoversi.

    L’ultimo caso riguarda don Mauro Inzoli, sacerdote di Crema, personalità storica di Comunione e Liberazione, fondatore e per diverso tempo presidente dell’Associazione Fraternità che si occupa appunto di sostegno ai minori. La vicenda ha fatto scalpore perché il Vaticano e la diocesi locale sono intervenuti aprendo un processo canonico che ha portato a provvedimenti fortemente restrittivi nei confronti di don Inzoli.

    Ma andiamo con ordine perché il piano locale, la diocesi di Crema, incrocia quello nazionale – cioè le misure prese dalla conferenza episcopale italiana per contrastare il fenomeno – e infine tocca in un punto decisivo dei rapporti fra Italia e Santa Sede.

    Da quando nel 2010 papa Ratzinger ha chiesto un’accelerazione sulla questione degli abusi sessuali, da parte dei vescovi italiani è stata messa in atto una strategia della lentezza in forza della quale la Cei ha faticato molto a mettere insieme le linee guida antipedofilia raccomandate a tutte le chiese locali del mondo dal Vaticano. La Congregazione per la dottrina della fede aveva inoltre espresso un invito deciso su un punto in particolare: quello della collaborazione con le autorità civili. In realtà l’ammonimento conteneva un appello di tipo etico generale a non nascondere, qualora vi fossero prove consistenti, i fatti, ad aprirsi insomma al rapporto con le autorità trovando le forme opportune.

    Ma le norme antipedofilia dei vescovi italiani proprio su questo punto inciampano. La loro faticosa elaborazione è cominciata nel 2011, sottoposte al giudizio del Vaticano, sono state respinte nel 2013 dell’ex Sant’Uffizio perché troppo evasive proprio sul punto relativo alla denuncia dei chierici alle autorità civili. La Cei le ha riscritte e ora attende una seconda valutazione da parte della Congregazione per la dottrina della fede. Nel frattempo però papa Francesco ha insediato un nuovo organismo la ‘pontificia commissione per la tutela dei minori’, la quale, secondo indiscrezioni, avrebbe già giudicato ancora “insufficienti” le linee guida della Chiesa italiana, un parere che peserà nel giudizio finale della Congregazione per la dottrina della fede.

    E qui s’inserisce il problema-Concordato che pone forti limiti alla collaborazione dei vescovi con la magistratura. Nel testo del 1984 firmato da Bettino Craxi e dal cardinal Casaroli, si legge infatti all’articolo 4: “Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero”. Formulazione tanto generica quanto estesa; non a caso alla norma concordataria si fa esplicito riferimento nelle famose linee guida antipedofilia della Cei per sostenere che: “I vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero”. Lo stesso codice di procedura penale italiano, infine, stabilisce che non ci può essere obbligo a deporre per “i ministri di confessioni religiosi”.

    A questo punto la Cei ha fatto però filotto e ha precisato, nel testo antipedofilia si badi, che “eventuali informazioni o atti concernenti un procedimento giudiziario canonico possono essere richiesti dall’autorità giudiziaria dello Stato, ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro”. Ancora si ricorda “l’inviolabilità dell’archivio del vescovo” infine si fa comunque presente che il vescovo, non essendo pubblico ufficiale, non ha l’obbligo di denuncia, salvo, si chiosa in un inciso, “il dovere morale di contribuire al bene comune”. Il tema del Concordato italiano, quale limite per le indagini di pedofilia che coinvolgo sacerdoti, è stato sollevato dall’Onu nelle recenti audizioni della Santa Sede davanti al comitato per la tutela dei diritti del fanciullo.

    Ma torniamo a Crema e al caso di don Inzoli. Il processo canonico aveva dato un primo risultato nel 2012: dimissione dallo stato clericale, cioè spretato. Don Inzoli però ha fatto ricorso alla Congregazione per la dottrina della fede e qui la sorpresa: la diocesi di Crema spiega infatti che la pena è stata commutata in una “vita di preghiera e riservatezza”; il sacerdote dovrà restare lontano da tutti, non potrà dire messa, predicare, svolgere attività pubblica, tantomeno di accompagnamento ai minori, non potrà entrare nella diocesi di Crema e dovrà sottoporsi a 5 anni di psicoterapia.

    Punizione e misericordia, spiega il vescovo Oscar Cantoni, tuttavia brutalmente dobbiamo osservare: dalla riduzione allo stato laicale voluta da Benedetto XVI si è passati a una ritirata perpetua in convento secondo quanto stabilito da papa Francesco. La Chiesa ovviamente è libera di adottare i suoi criteri, che possono avere un senso o essere criticati, tuttavia non è chiaro in questa vicenda perché né il vescovo, né il Vaticano che è stato investito della vicenda, né gli organi direttivi della Cei guidata dal cardinal Angelo Bagnasco, abbiano ritenuto di dover comunicare i fatti all’autorità giudiziaria.

    D’altro canto stupisce l’immobilismo dell’autorità giudiziaria che poteva aprire autonomamente un procedimento una volta appresa la notizia del reato. Fra le novità importanti, frutto del clima diverso che vive la Chiesa, c’è l’ammissione pubblica dei fatti; la pena, si spiega, è stata comminata in modo perpetuo “in considerazione della gravità dei comportamenti e del conseguente scandalo, provocato da abusi su minori”. E questa chiarezza messa on line è già di per sé una novità. A denunciare la vicenda alla Procura della Repubblica di Cremona ci ha pensato poi il deputato di Sel Franco Bordo mentre il sindaco, Stefania Bonaldi, ha avviato indagini sulle strutture gestite dal sacerdote che dovevano occuparsi di minori. Una volta tanto la politica è arrivata prima della magistratura.

    http://www.pagina99.it/news/societa/6281/Pedofilia–il-caso-Don-Inzoli.html

  • I 15 cardinali elettori italiani “impresentabili” che hanno eletto Papa Francesco

    I 15 cardinali elettori italiani “impresentabili” che hanno eletto Papa Francesco

    Innanzitutto il card. Agostino Vallini, vicario del papa per la diocesi di Roma. Quando era vescovo di Pomezia si recarono da lui alcune vittime del prete pedofilo don Marco Agostini (poi morto suicida in carcere). Vallini rispose che erano tutte chiacchiere e li mandò via. Don Agostini fu trasferito di parrocchia in parrocchia, fino all’arresto ad Assisi. Dopo l’arresto il suicidio.


     C’è poi il cardinale di Firenze Giuseppe Betori, accusato di aver protetto don Daniele Rialti, accusato di pedofilia, trasferito di parrocchia in parrocchia e mai denunciato. Ha detto che l’inchiesta interna non aveva portato a niente.

    Il vice di Betori, il vescovo Claudio Maniago è “accusato” di aver partecipato a orge gay sadomaso in parrocchia. Ma soprattutto ha protetto il più grande prete pedofilo italiano, don Cantini. Maniago è sempre al suo posto.

     Anche il predecessore di Betori, il card. Antonelli, entrerà in Conclave. Al prete pedofilo don Cantini comminò di non dire più messa e recitare le “litanie della Madonna”.

    Poco prima che Antonelli fosse sostituito don Cantini fu spretato dalla Congregazione per la dottrina della fede:



     Il cardinale Angelo Amato, nel 2006 segretario di mons.

    Levada alla Congregazione per la dottrina della fede, spedì in India un prete pedofilo del Minnesota.

    Il prete pedofilo dice tuttora messa in India.

    http://criminidelvaticano.blogspot.it/2010…-dagli-usa.html

     Il card. Angelo Sodano, ex Segretario di Stato, è quello che definì “chiacchiericcio” le critiche ricevute dalla chiesa cattolica sugli abusi sessuali nel 2010. Ma soprattutto è quello che nel 1996 insabbiò le accuse di abusi sessuali contro il cardinale austriaco Hans Herman Groer, violentatore di seminaristi

    www.ilgiornale.it/news/sodano-insab…i-pedofili.html 

    www.corriere.it/cronache/10_aprile_…44f02aabe.shtml

     Il cardinale di Bologna Carlo Caffarra trasferì di parrocchia in parrocchia il prete pedofilo don Andrea Agostini, molestatore di 10 bimbe in asilo.

    Il prete, mai denunciato, fu protetto fino all’ultimo 

    http://laici.forumcommunity.net/?t=14520660 

    http://retelaicabologna.wordpress.com/2010…ito-a-san-luca/

     Il card. Domenico Calcagno, (detto cardinale mitra, accanito collezionista di armi) di recente nominato a capo della commissione di vigilanza in Vaticano. La procura ha sequestrato nella Curia di Savona una sua lettera al card. Ratzinger del 2003 in cui chiedeva consiglio su come trattare il prete pedofilo don Nello Giraudo, compiacendosi che non ci fossero denunce né notizie di stampa. Il prete fu spostato di parrocchia in parrocchia:http://genova.repubblica.it/cronaca/2013/0…filia-53829604/ www.ivg.it/2012/02/pedofilia-rete-l…scovi-savonesi/ http://laici.forumcommunity.net/?t=36189716. Sotto il suo governo nella diocesi di Savona, ad Albisola superiore, fu nascosto il prete pedofilo anglo pakistan Youssef Dominc, che tranquillamente diceva messa ed era a contatto coi bambini, fino alla sua morte misteriosa nel 2010

     Il capo dei vescovi italiani,

    card. Angelo Bagnasco, ha emanato la direttiva dell’omertà mafiosa sui preti pedofili.

    Le sue parole, non siamo obbligati a denunciare e non denunceremo i preti pedofili e criminali: 

    www.ilmessaggero.it/primopiano/vati…ie/197841.shtml

     Il Segretario di stato del Vaticano card. Bertone è uno dei 3 firmatari delle istruzioni de delictis gravioribus del 2001 (gli altri due sono Wojtyla e Ratzinger).

    Esse impongono il segreto pontificio a pena di scomunica sugli abusi sessuali dei preti.

    www.fisicamente.net/SCI_FED/index-1508.htm

     Il card. Velasio De Paolis è l’attuale commissario dei Legionari Di Cristo.

    Non ha fatto spretare nessuno dei complici di Maciel.

    Sono al loro posto a comandare tutti i collaboratori di Maciel, con un potere fortissimo sui sottoposti. 


     Il card. Mauro Piacenza, prefetto della Congregazione per il Clero, che ha gestito tra il 2008 e il 2010 i dossier pedofilia, da spedire alla Congregazione per la dottrina della fede (ex Sant’Uffizio). Uomo della Curia romana, fortemente ostile ai preti gay, ritiene che siano la causa della pedofilia. Ritiene che i preti pedofili siano da spretare, ma non sembra che il suo operato abbia prodotto molti preti spretati. Ritiene che ci sia un complotto dei media per esaltare i casi di pedofilia: www.gaywave.it/articolo/papa-ratzin…-pedofili/5405/ www.lettera43.it/politica/661/e–mo…filia_breve.htmwww.vatican.va/news_services/or/or_…9/139q04b1.html

    Il cardinale di Torino Severino Poletti ritiene che c’è un “accanimento mediatico” sui casi di pedofilia e che ci sia un “gusto sadico e morboso” a parlarne.

     

    http://lavignadelsignore.blogspot.it/2010/…so-bisogna.html

    Il cardinale gesuita Gianfranco Ravasi ritiene poi che la vicenda della pedofilia

    “e’ diventata una sorta di vessillo” contro la chiesa cattolica.

    www.lagazzettadelmezzogiorno.it/GdM…41&IDCategotia=


     Il cardinale di Palermo Paolo Romeo è stato accusato dall’associazione “La Caramella Buona” di aver protetto il prete pedofilo don Carlo Chiarenza da Acireale. Nel 2000 una ragazza avrebbe denunciato con una lettera gli atteggiamenti di Chiarenza al vescovo di Ragusa.

    Urso, che avrebbe detto che Chiarenza era protetto da Romeo. 


     Il cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, era a conoscenza degli abusi commessi da don Franco De Vivo, successivamente oggetto di filmati televisivi de Le Iene che lo ritraggono mentre si denuda e molesta un parrocchiano in sacrestia.

    Non ha fatto niente finché il prete non è finito in TV.

  • Salta la visita di papa Francesco al Divino Amore. Motivazioni misteriose, Nessun rischio di incontrare preti pedofili dell’Oasi di Elim, vicino all’asilo

    Salta la visita di papa Francesco al Divino Amore. Motivazioni misteriose, Nessun rischio di incontrare preti pedofili dell’Oasi di Elim, vicino all’asilo

    15/05/2014
    Rimandata la visita del Papa al Divino Amore per il viaggio in Terra Santa

    Il Pontefice(©LaPresse)
    (©LAPRESSE) IL PONTEFICE
    Doveva recarvisi domenica. Lombardi: “Decisione per alleggerire gli impegni del Santo Padre nel corso della preparazione all’imminente viaggio”

    IACOPO SCARAMUZZI
    CITTÀ DEL VATICANO

    Papa Francesco non si recherà domenica prossima, come inizialmente previsto, al santuario del Divino Amore.

    “La visita del Papa al santuario-parrocchia del Divino Amore, che era stata prevista per domenica 18 maggio nel pomeriggio, non avrà luogo, al fine di alleggerire gli impegni del Santo Padre nel corso della preparazione all’imminente viaggio in Terra Santa”, ha detto il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi. “La visita è quindi rinviata a data ancora da stabilire, verosimilmente dopo l’estate”.



    Viaggio nella clinica dove curano i preti orchi
    19-04-201011:27

    PANORAMA IN EDICOLAPRETI-PEDOFILIURBI ET ORBI
    L’istituto Oasi di Elim si occupa della riabilitazione dei preti pedofili e sorge a breve distanza dall’asilo Madre del Divino Amore (foto più in basso)
    L’istituto Oasi di Elim si occupa della riabilitazione dei preti pedofili e sorge a breve distanza dall’asilo Madre del Divino Amore (foto più in basso)

    La «clinica» per i preti orchi della diocesi di Roma sorge ad appena 100 metri di distanza da una scuola materna (l’asilo Madre del Divino Amore sulla via Ardeatina). Ma le famiglie dei bimbi non lo hanno mai saputo. Panorama invece lo ha scoperto recandosi al Santuario del Divino Amore dove si trova l’Oasi di Elim: una struttura protetta con otto posti letto per sacerdoti e religiosi afflitti da problemi psichici, depressione, alcolismo, burn-out e pedofilia. Fondata 16 anni fa su iniziativa dell’Apostolato accademico salvatoriano, l’Oasi di Elim è sostenuta dalla diocesi di Roma e dalla Cei.

    Fino a oggi la sua esistenza era nota solo agli addetti ai lavori. La casa di cura per i preti orchi sorge a fianco del vecchio Santuario del Divino Amore. Però basta scendere le scale, attraversare il parcheggio del santuario, pochi passi, e ci si trova di fronte alla scuola materna. Una vicinanza certo non voluta, ma che può provocare sconcerto. Anche perché nell’Oasi di Elim si svolgono attività di ambulatorio e psicoterapia per sacerdoti e religiosi che quasi ogni giorno arrivano da Roma e dintorni.

    All’entrata della casa c’è solo una piccola targa anonima: «Opera salvatoriana per il clero e la vita consacrata. Oasi di Elim». Un piccolo cancello, con un vistoso cartello rosso («vietato l’ingresso»), dà su una scala che conduce alla porta di ingresso. Non c’è citofono, né campanello: per entrare occorre digitare la combinazione sulla tastiera. Finalmente dentro, la pace e il silenzio che si respirano contrastano con i rumori all’esterno e soprattutto con il clamore degli scandali che hanno travolto la Chiesa in queste settimane. Un piccolo corridoio conduce alle stanze, tutte singole e piuttosto spartane: letto, scrittoio, armadio, comodino e un piccolo bagno. Niente radio, tv o computer. In fondo al corridoio la statua della Madonna. Poco distante la cappellina per pregare e celebrare la messa lontano da occhi indiscreti. Quindi una sala per la comunità con qualche poltrona, un televisore, l’occorrente per preparare il caffè.

    Comincia da qui il percorso di risalita dall’orrore per i sacerdoti affidati alle cure di Marco Ermes Luparia, diacono permanente, psicologo e psicoterapeuta, insieme con la sua équipe integrata da confessori e direttori spirituali. La vita nell’Oasi di Elim, infatti, alterna la psicoterapia individuale e di gruppo ai tipici momenti della vita sacerdotale: celebrazione della messa, recita delle Lodi e dei Vespri, sempre all’interno della casa. Si tenta così di ricostruire personalità distrutte dall’ansia, dall’angoscia o dalla depressione; liberare pastori d’anime divenuti schiavi dell’alcol o del sesso; fermare orchi in tonaca in preda a disturbi compulsivi, come la pedofilia e l’efebofilia. Se necessario si ricorre anche a terapie farmacologiche. Ci sono poi le migliaia di ore di ascolto e terapia individuale per preti, religiosi e suore che l’équipe di Luparia garantisce presso l’Oasi di Elim e altri centri.

    La richiesta di aiuto è così vasta e crescente che l’anno scorso, su iniziativa del vescovo di Albano, Marcello Semeraro, in un vecchio casale immerso in un parco in via della Solfatara a Pomezia è sorta un’altra struttura con sei posti letto per accogliere i preti con disturbi psichici. È il Centro Monte Tabor, non distante dall’Oasi di Elim e affidato allo stesso gruppo di esperti.

    L’asilo Madre del divino Amore sorge a breve distanza dall’istituto per i preti pedofili
    L’asilo Madre del divino Amore sorge a breve distanza dall’istituto per i preti pedofili

    Ma dalla pedofilia si può guarire? Lo psichiatra Tonino Cantelmi, fondatore dell’Associazione italiana psicologi e psichiatri cattolici, è scettico: «Bisogna distinguere due tipi di pedofilia. Una è di tipo sociale, cioè segnata da profondi sensi di colpa. In questi casi il soggetto rivolge le sue attenzioni principalmente verso gli adolescenti e una corretta terapia può portare dei risultati nel tempo». L’altra, prosegue Cantelmi, «è la pedofilia antisociale, priva di sensi di colpa, caratterizzata da un narcisismo maligno che rivolge le sue attenzioni a bambini, pre-adolescenti, perché punta al dominio e alla manipolazione dei più deboli. Si tratta di soggetti molto abili a dissimulare e capaci di conquistare con facilità la fiducia dei bambini e l’apprezzamento degli adulti (maestri, pediatri, educatori). Sono personalità sdoppiate che, una volta compiuto il crimine, tendono a reiterarlo, compulsivamente. Giungono in terapia solo a seguito di una denuncia e sono poco motivati perché non avvertono alcuna remora etica. In questi casi si può puntare solo al contenimento sociale, difficilmente si ottiene un recupero».

    Per Cantelmi nella popolazione italiana sono ormai circa 100 mila gli adulti con fantasie pedofile, alimentate da un mercato pedopornografico sempre più diffuso su internet. Di questi, almeno 10 mila passano poi all’atto sessuale e la pericolosità sociale è altissima, perché «un singolo soggetto è in grado di fare centinaia e centinaia di vittime». Ma «l’incidenza del fenomeno nelle comunità religiose è pari al resto della società».

    Il cardinale Angelo Bagnasco, appena eletto presidente della Cei, ha incaricato il sottosegretario monsignor Mauro Rivella di occuparsi del problema. Così nell’ottobre del 2007, su spinta della Cei, è stata fondata a Roma l’associazione Ministri della Misericordia, alla quale hanno aderito sette congregazioni religiose maschili e femminili e sei comunità terapeutiche. L’obiettivo dell’associazione è favorire la nascita di una rete di strutture per l’accoglienza di sacerdoti e religiosi in difficoltà e l’adozione di protocolli comuni di terapia. Anche il cardinale Agostino Vallini, vicario della diocesi di Roma, sta dando un grande impulso in questa direzione. E i responsabili di diversi centri si sono riuniti lo scorso 12 aprile per fare il punto della situazione.

    Però tutto questo non basterà a far voltare pagina alla Chiesa se non si investirà nella prevenzione, osserva padre Franco Imoda, già rettore della Pontificia università gregoriana nonché psicologo e psichiatra. Quarant’anni fa Imoda ha fondato alla Gregoriana il primo istituto di psicologia e psicoterapia di un’università pontificia, mentre Sigmund Freud e la psicoanalisi erano ancora vietati dal Sant’Uffizio. «Già allora avvertivamo l’esigenza di investire nella formazione degli educatori dei futuri sacerdoti, offrendo loro competenze di tipo psicologico per accompagnare la crescita dei seminaristi» spiega Imoda. «Se la Chiesa avesse investito nella preparazione dei formatori appena una piccola parte di quello che poi ha speso in risarcimenti per le vittime dei preti pedofili, non ci troveremmo oggi in questa situazione, non solo per quanto riguarda gli abusi sessuali, che sono una piccola percentuale, ma anche per gli abbandoni e per le crisi dei sacerdoti».

    Per Imoda psicologia, teologia e spiritualità devono andare di pari passo: «In seminario arriva un 20 per cento di giovani già maturi dal punto di vista psicologico e affettivo. Un altro 10 per cento invece ha problemi tali da dover essere curato e non è detto che potrà diventare prete. Ma c’è un 70 per cento dei giovani seminaristi nella zona grigia che va aiutato a conoscersi e a crescere, anche con l’aiuto degli psicologi, se si vuole evitare che un giorno possa cadere vittima delle proprie fragilità». Per formare a livello psicologico gli educatori dei seminari la Gregoriana ha fondato 15 scuole in giro per il mondo. Gli stessi Cantelmi e Luparia hanno creato master per formatori di preti.

    Mario De Maio, sacerdote e psicoanalista, impegnato a conciliare psicologia e spiritualità con l’associazione Ore undici, accusa con forza: «Nonostante gli scandali, continuiamo a formare i futuri preti prevalentemente sui libri, basandoci sugli esami che sostengono, senza fare caso ai percorsi di maturazione umana e affettiva. Non dobbiamo avere paura degli psicologi nei seminari perché la psicologia aiuta a purificare la spiritualità». Ma don De Maio invita a guardare al futuro: «È inutile recriminare sugli errori del passato: la comunità cristiana deve inventare soluzioni nuove per formare i presbiteri. Perciò sono convinto che anche il ripensamento del celibato obbligatorio potrebbe contribuire a una migliore qualità umana dei preti». Dalle ceneri degli scandali, insomma, si affaccia una Chiesa che ha voglia di pulizia e rinnovamento.

  • La Curia di Ravenna nel mirino della Rete L’ABUSO denunciati i vescovi. Altissimo rischio di inquinamento prove, la Procura intervenga!

    La Curia di Ravenna nel mirino della Rete L’ABUSO denunciati i vescovi. Altissimo rischio di inquinamento prove, la Procura intervenga!

     La Conferenza Episcopale Italiana e il suo Presidente Angelo Bagnasco hanno adottato le linee guida sugli abusi sessuali perpetrati da preti sui minori.

    Per i vescovi non ci sarà obbligo di denuncia perché non sono pubblici ufficiali, e trincerandosi dietro questo dettaglio procedurale, i vescovi si stanno sottraendo alla responsabilità della vigilanza dei minori affidati ancora oggi alle cure del clero.

    Ma per i vescovi che verranno a conoscenza dei crimini commessi dai sacerdoti appartenenti alle loro diocesi, dovrà valere pur sempre la responsabilità stabilita dal secondo comma dell’art. 40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    E’ quanto emerge dalla ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, che ha ravvisato la responsabilità di un vescovo, Dante Lafranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Nel caso di don Giovanni Desio al momento emergono 5 vittime, diverse denunce anche pubbliche, alcune addirittura a mezzo stampa che però sembra siano rimaste in’ascoltate. A mettere fine, anche questa volta c’è voluta la magistratura, altrimenti chissà per quanto altro tempo in curia non se ne sarebbero accorti, chissà quante altre vittime.

    Eppure di Desio non emerge un profilo così rassicurante, da chi aveva ritirato i figli vietando di avvicinarsi alla parrocchia a chi aveva invece comunicato anche alla curia i suoi “sospetti” sul sacerdote, il ragazzino veneto fuggito di casa e ritrovato dai servizi sociali affidato a Desio, nonché le sue “bizzarrie” denunciate persino a suon di articoli di stampa.

    Ma possibile che la curia non abbia mai avuto sospetti? O forse hanno agito con troppa leggerezza omettendo la vigilanza di cui per l’articolo 40 comma 2 sarebbero responsabili e penalmente perseguibili?

    La curia i sospetti li ha avuti eccome infatti corre ai ripari, non a caso arriva una squadra di tre avvocati tra cui un civilista per proteggere i beni della Diocesi, la quale istituisce anche una al quanto sospetta «equipe per la tutela dei minori» composta dal vicario generale e da un parroco, da una dottoressa psicologa psicoterapeuta, da una dottoressa neuropsichiatra infantile, da una giurista che esercita nel foro ecclesiastico, da un civilista e da un canonista.

    Ci auguriamo che la magistratura intervenga immediatamente impedendo che la Diocesi possa avere contatti con i minori coinvolti e non, almeno fino alla chiusura delle indagini.

    Il rischio di inquinamento delle prove è altissimo e non si può permettere che questo accada soprattutto in questa vicenda dai contorni ancora molto torbidi.

    Questa la denuncia inoltrata oggi dalla Rete L’ABUSO alla Procura della Repubblica di Ravenna nella quale si chiede che l’indagine sulle molestie commesse da don Desio venga allargata anche alle responsabilità dei Vescovi che negli ultimi 10 anni (prescrizione) sono stati a capo della Diocesi di Ravenna – Cervia.

    Il Portavoce Francesco Zanardi

  • #Preti pedofili;  siamo davvero al sicuro?

    #Preti pedofili; siamo davvero al sicuro?

     Alla luce degli ultimi avvenimenti ci sentiamo in dovere di denunciare quello che è di fatto accaduto con le “riforme” attuate da papa Francesco. Riforme che nelle dichiarazioni a mezzo stampa danno l’idea di essere positive, ma vedendo l’applicazione pratica di quelle norme, ovvero come giuridicamente vengono applicate esce una realtà parecchio diversa.

    Rete L’ABUSO dal 2009 si occupa quasi unicamente di pedofilia clericale. Attualmente conta in Italia diverse centinaia di iscritti/vittime, e segue diversi casi sparsi sul territorio. Abbiamo quindi una panoramica piuttosto completa, precisa e aggiornata di quella che oggi è l’effettiva situazione.

    Cercheremo di spiegare per prima cosa il perché secondo noi oggi, con le leggi canoniche e le direttive attuali, nel caso in cui un minore venga molestato in parrocchia, la possibilità che il crimine venga sistematicamente insabbiato o addirittura ignorato è oggi è maggiore del 90%.

    La finestra di tempo di cui parliamo comincia dal pontificato di Papa Francesco nel quadro giuridico e canonico attuale, con le leggi che lui stesso ha creato, partendo dall’ultimo atto, le linee guida divulgate dalla CEI pochi giorni fa.

    Valutazione:

    -La Conferenza Episcopale Italiana, non inserendo l’obbligo di denuncia per i vescovi e riconfermando di voler gestire internamente questi casi, conferma anche che l’obbiettivo principale da tutelare resta l’istituzione, il buon nome e l’immagine della chiesa.

    Ovvia conseguenza, la tutela dei minori affidati quotidianamente alle cure del clero viene messa per i motivi di cui sopra in secondo piano. D’altra parte quando mai è accaduto che uno scandalo di pedofilia non abbia compromesso l’immagine della chiesa?

    Il Presidente della CEI Angelo Bagnasco “rassicura” dicendo che il “non obbligo di denuncia” è per tutelare la privacy delle vittime. Conferma quindi che non vi sarà mai, da parte della chiesa, una denuncia all’autorità giudiziaria: sarebbe, infatti, un atto contraddittorio, perché toglierebbe qualunque senso logico alla norma inserita.

    -La decisione della CEI e le affermazioni del presidente Angelo Bagnasco, a detta di alcuni, sembrano contraddire le dichiarazioni e la linea mediatica, assunta pubblicamente da Papa Francesco. In realtà vedremo che non è proprio così.

    La CEI sta seguendo la linea avviata proprio da Papa Francesco lo scorso a Agosto, quando abilmente nascosta dietro una norma vaticana che avrebbe dovuto inasprire le pene per i preti pedofili, veniva inserita anche una norma che di fatto ha reso illegale la denuncia per tutti i membri del clero e anche per i laici. Questa volta le pene per i “traditori dell’omertà” si sono inasprite e vanno ben oltre la semplice scomunica. Rivelare o ricevere informazioni vaticane riservate è ora perseguibile con una pena fino a due anni di carcere.

    Come vedete in realtà tra la CEI e il Papa la posizione giuridica, cioè la legge che viene di fatto applicata, non il teatrino delle dichiarazioni a mezzo stampa, che peraltro non sono normativa, non sono molto lontane ma viaggiano praticamente parallele. In realtà il non obbligo di denuncia per i vescovi e la norma di papa Francesco sono di fatto “obbligo di non denuncia!”

    Potremmo più semplicemente dire che Francesco ha reso legge una norma che impedisce di rivelare informazioni vaticane riservate, la CEI l’ha semplicemente confermata ai vescovi italiani. La posizione della CEI è perfettamente coerente con la norma di Papa Francesco, l’anomalia sarebbe stata se la CEI, avesse inserito l’obbligo di denuncia!

    -Facciamo quindi un po’ di chiarezza e vediamo in due esempi cosa accade quando all’interno di un luogo dove la chiesa ha autorità si verifica un abuso su un minore?

    1 – Nel caso in cui il minore denunci di aver subito molestie al parroco o agli educatori, per loro scatta immediatamente la norma di cui sopra, la quale di fatto impedisce anche da parte delle persone informate la segnalazione del reato, sia alla famiglia della vittima che all’autorità giudiziaria. Non impedisce però la denuncia alle autorità ecclesiastiche, che la gestiranno a loro piacimento e che sempre secondo la stessa norma hanno comunque l’obbligo di segretezza, quindi non potranno denunciare all’autorità giudiziaria.

    2 – Nel caso invece sia una terza persona, estranea ai fatti venga a conoscenza di un abuso, anche se decide di non parlarne con nessuno, nemmeno con l’autorità ecclesiastica, viene comunque sottoposta al vincolo, che in quel caso, si attiverà nel momento in cui (per esempio) viene chiamato a testimoniare per quei fatti.

    Teniamo conto che questa norma si applica anche ai laici, a tutti coloro che operano nelle attività parrocchiali come doposcuola campo solare ecc. i quali si riferiscono direttamente al clero per quelle attività. Quindi sono pienamente vincolati alla norma dell’omertà.

    Le varie modifiche apportate da Papa Francesco in sostanza garantiscono tutt’altro che il regolare corso della giustizia civile, anzi nel concreto portano ad un’altissima probabilità che avvenga l’esatto opposto.

    Papa Francesco vuol far credere di realizzare una commissione vaticana che vigilerà e interverrà in favore delle vittime gestita dal Vaticano, la quale non dovrà rendere conto a nessuno tranne all’ organo di vigilanza che è sempre il Vaticano.

    A questo punto è doveroso ricordare anche che la chiesa in Italia sta parlando pubblicamente di provvedimenti in soccorso e a tutela delle potenziali vittime dal 2006, attraversando lo scandalo del 2009 e arrivando al 2014, senza mai avere mantenuto nulla di ciò che ha pubblicamente promesso e aggiungendo nel Febbraio 2014 una pesantissima relazione dell’ONU che imputa al Vaticano la responsabilità non solo di decine di migliaia di abusi, ma anche di aver attuato procedure volontarie ai fini di insabbiare i casi producendo così nuove vittime. A seguito della relazione l’ONU ha avanzato al Vaticano una serie di richieste legittime, in quanto sottoscrittore della convenzione ONU per i diritti e la tutela del fanciullo.

    In risposta il Vaticano si è rifiutato di adempiere a quelle richieste e si è difeso rilanciando all’ONU l’accusa di aver snaturato la Santa Sede e non solo: per il portavoce del papa padre Lombardi, le osservazioni del Comitato Onu sull’infanzia «interferiscono nelle posizioni dottrinali e morali della chiesa cattolica».

    Sembra che in Vaticano non condividano il fatto che i diritti umani non variano in base ai propri comodi o a seconda dell’esigenza. Vengono definiti inalienabili apposta!

    La situazione che denunciamo a nostro avviso è grave e notevolmente peggiorata nell’ultimo anno, al punto tale da ritenere pericoloso affidare minori alle cure clero, in quanto la possibilità di non venirne a conoscenza di quello che gli accade oggi non è così flebile. Visitando la sezione del nostro sito chiamata DIOCESI ITALIANE NON SICURE potrete farvi una panoramica di quella che è la reale situazione suddivisa per diocesi italiane. Non troverete le schede di  tutti i casi ma solo una parte, quelli che vanno dal 2005 a oggi, con un massimo di risultati per diocesi che al momento si limita a restituire 100 documenti per diocesi. Il panorama che emerge è inquietante.

    Con questo non vogliamo dire che tutti i preti siano pedofili, oggi però con la norma di papa Francesco possiamo dire che tutto l’ambiente che dipende dal Vaticano è obbligato all’omertà e al silenzio.

    Francesco Zanardi

  • Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI

    Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI

    Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI
    Le nuove linee guida sugli abusi sessuali del clero sanciscono l’impunità dei preti criminali

     Denunciare un prete pedofilo?
    Cei: “I vescovi non sono obbligati”

    Le linee guida diffuse dalla Conferenza episcopale italiana guidata dal cardinal Bagnasco.

    I vescovi non hanno alcun obbligo di denunciare i casi di pedofilia di cui vengono a conoscenza. Questa la sostanza delle linee guida rese note dalla Cei, la Conferenza episcopale italiana presieduta dal cardinal Angelo Bagnasco e per la quale pochi giorni fa monsignor Nunzio Galantino è stato nominato segretario generale.

    “Il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale – si legge nel documento – non ha l’obbligo giuridico, salvo il dovere morale di contribuire al bene comune, di denunciare all’autorità giudiziaria” notizie riguardanti casi di abuso sessuale nei confronti di minore da parte dei sacerdoti.

    Le linee guida sono state diramate a due mesi dall’assemblea generale della Cei, che si terrà a maggio e verrà aperta da Papa Francesco.

    Venerdì 28 marzo 2014 13.27

    http://www.chiesacattolica.it/chiesa_cattolica_italiana/news_e_mediacenter/00055833_Abusi_sessuali__ecco_le_Linee_guida.html

    Venerdì 28 Marzo 2014
    Recepite le indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede
    Abusi sessuali, ecco le Linee guida

    All’esito dell’iter di elaborazione e valutazione delle Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, predisposte a approvate dalla CEI sulla base delle indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, venerdì 28 marzo viene pubblicato il testo definitivo (in allegato).

    L’iter delle Linee guida
    Con lettera circolare del maggio 2011 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha fornito alcune indicazioni per i casi di abusi sessuali perpetrati da chierici ai danni di minori e ha invitato le Conferenze episcopali a predisporre su questa base, entro maggio 2012, delle proprie «linee guida», che tenessero “in considerazione le situazioni concrete delle giurisdizioni appartenenti alla Conferenza Episcopale”.
    Facendo seguito a tali indicazioni è stato predisposto un testo di Linee guida della CEI, la cui prima bozza è stata presentata e discussa nel corso del Consiglio Permanente di settembre 2011; successivamente, tenuto conto delle indicazioni emerse nel dibattito, è stato preparato il testo delle Linee guida che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della CEI nella sessione di gennaio 2012 e dell’Assemblea Generale nel maggio 2012. Questo testo – che non presenta carattere giuridicamente vincolante e quindi non necessita della recognitio della Santa Sede – è stato trasmesso alla Congregazione per la Dottrina della Fede con lettera del 27 maggio 2012 .
    Con successiva comunicazione del 7 maggio 2013, la stessa Congregazione trasmetteva alla Conferenza episcopale italiana alcune osservazioni e suggerimenti circa il testo delle Linee guida predisposto dalla Conferenza.
    Recependo tali indicazioni e suggerimenti, la Conferenza Episcopale Italiana ha provveduto a rivedere le disposizioni del testo originario ed a riformulare i periodi segnalati così come richiesto; il testo così rivisto è stato presentato al Consiglio permanente della CEI del gennaio 2014 e quindi trasmesso alla Congregazione con comunicazione del 13 febbraio 2014.

    CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    LINEE GUIDA
    PER I CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI
    DA PARTE DI CHIERICI

    Gennaio 2014

    LINEE GUIDA PER I CASI DI ABUSO SESSUALE NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    SOMMARIO

    Premessa pag. 1

    I. Profili canonistici pag. 2

    II. Profili penalistici e rapporti con l’autorità civile pag. 5

    III. Il servizio della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana pag. 7

    ALLEGATI pag. 8

    Premessa

    Il triste e grave fenomeno degli abusi sessuali nei confronti di minori da parte di chierici sollecita un rinnovato impegno da parte della comunità ecclesiale, chiamata ad affrontare la questione con spirito di giustizia, in conformità alle presenti Linee guida.
    In quest’ottica, assume importanza fondamentale anzitutto la protezione dei minori, la premura verso le vittime degli abusi e la formazione dei futuri sacerdoti e religiosi.
    Il Vescovo che riceve la denuncia di un abuso deve essere sempre disponibile ad ascoltare la vittima e i suoi familiari, assicurando ogni cura nel trattare il caso secondo giustizia e impegnandosi a offrire sostegno spirituale e psicologico, nel rispetto della libertà della vittima di intraprendere le iniziative giudiziarie che riterrà più opportune.
    Una speciale cura deve essere posta nel discernimento vocazionale dei candidati al ministero ordinato e delle persone consacrate, nell’iter di preparazione al diaconato e al presbiterato. Piena osservanza deve essere assicurata alle previsioni contenute nel Decreto generale circa la ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose della Conferenza Episcopale Italiana (27 marzo 1999), riservando una rigorosa attenzione allo scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.
    Il Vescovo tratterà i suoi sacerdoti come un padre e un fratello, curandone la formazione permanente e facendo in modo che essi apprezzino e rispettino la castità e il celibato e approfondiscano la conoscenza della dottrina della Chiesa sull’argomento.
    In linea con quanto richiesto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici del 3 maggio 2011, il presente testo è diretto a facilitare la corretta applicazione della normativa canonica vigente in materia nonché a favorire un corretto inquadramento della problematica in relazione all’ordinamento dello Stato (1).

    I. PROFILI CANONISTICI

    1. Notizie di condotte illecite e giudizio di verosimiglianza

    Quando il Vescovo abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori ad opera di chierici sottoposti alla sua giurisdizione, deve innanzitutto procedere ad espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui al can. 1717 del codice di diritto canonico (2) [di seguito CIC] relativi alla verifica della verosimiglianza della notitia criminis, affidando il relativo incarico, qualora fosse ritenuto giusto ed opportuno, a persona idonea di provata prudenza ed esperienza e curando di tutelare al meglio la riservatezza di tutte le persone coinvolte.
    Restano fermi i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale.
    Durante tale fase spetta al prudente discernimento del Vescovo la scelta di informare o meno il chierico delle accuse e di adottare eventuali provvedimenti nei suoi confronti affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati si ripetano, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria (3).
    Qualora, espletati i summenzionati incombenti preliminari e stimata positivamente la verosimiglianza della notitia criminis, l’indagine previa appaia «assolutamente superflua», il Vescovo potrà deferire il chierico direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede per le determinazioni del caso (cf. can. 1717, § 1 CIC; art. 17 Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis).
    Nel caso in cui invece escluda motivatamente la verosimiglianza della notizia di delitto, il Vescovo potrà emettere un decreto di archiviazione conservando nel suo archivio segreto documentazione idonea a consentirgli di attestare, ove risultasse necessario, l’attività svolta e i motivi della decisione.

    1. Indagine previa

    Nel caso in cui, constatata la non manifesta infondatezza della notitia criminis, il Vescovo proceda allo svolgimento dell’indagine previa, dovrà essere osservato il disposto di cui al can. 1717 CIC. In particolare, qualora il Vescovo non ritenga di dovervi procedere personalmente, nomini a tal fine un presbitero investigatore esperto in materia processuale e prudente nel discernimento, nonché un presbitero con funzioni di Notaio. L’indagine dovrà ricostruire: i fatti della condotta delittuosa, il numero e il tempo degli atti delittuosi, le generalità e l’età delle vittime, il danno arrecato, l’eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non “graviora”. Nel corso dell’indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche rogando il Vescovo di altre diocesi ove l’indagato abbia dimorato; salvaguardata la fama attuale dell’accusato, dovranno essere ascoltati la/e vittima/e e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell’autorità civile, ove sussistenti; per quanto possibile, si dovrà trattare la questione del danno ex bono et aequo ex can. 1718, § 4 CIC.
    A meno di gravi ragioni in senso contrario, il chierico accusato sia informato delle accuse e abbia l’opportunità di rispondere alle medesime.
    Durante l’indagine previa il Vescovo ha il diritto di adottare, ove lo ritenga necessario affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi si ripetano, provvedimenti nei confronti del chierico accusato ex art. 19 delle Normae de delictis reservatis, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria. A tal fine, il semplice trasferimento del chierico risulta generalmente inadeguato, ove non comporti anche una sostanziale modifica del tipo di incarico.
    I provvedimenti eventualmente adottati, venendo meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano ipso iure al termine del processo penale (4).
    I provvedimenti andranno presi ricercando per quanto possibile la cooperazione del chierico interessato, ma senza detrimento della loro efficacia (5); in ogni caso, l’adozione dei provvedimenti non potrà essere subordinata al consenso del chierico (6).
    Specie ove l’addebito delle condotte in oggetto non sia notorio, dovrà essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama del chierico. I provvedimenti assunti potranno essere resi pubblici qualora sussistano valide ragioni. Delle attività svolte durante l’indagine previa dovrà essere conservata una completa documentazione, ai sensi del can. 1719 CIC. Terminata l’indagine il Vescovo la renderà nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede in base al disposto dell’art. 16 delle Normae de delictis reservatis, così che la stessa Congregazione possa assumere le decisioni conseguenti.

    1. Procedura a seguito dell’indagine previa

    Di norma i delicta graviora devono essere perseguiti «per via giudiziale» (art. 21, § 1, delle Normae de delictis reservatis).
    Agli Ordinari è affidato, salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di avocare a sé la causa ex art. 16 delle Normae de delictis reservatis, il primo grado del processo penale, da compiere secondo le indicazioni del predetto Dicastero, il quale costituisce in ogni caso il Tribunale di seconda istanza. Appare opportuno assicurare in ogni diocesi la presenza di chierici, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, che possano eventualmente essere chiamati a far parte di un Collegio giudicante. Salvo dispensa della Congregazione per la Dottrina della Fede, tutti i soggetti indicati devono essere sacerdoti provvisti di dottorato in diritto canonico.
    Nel caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede disponga di procedere per decreto extragiudiziale (7), il Vescovo dovrà nondimeno garantire in modo pieno al chierico accusato l’esercizio del diritto fondamentale alla difesa (8).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale.
    Le pene perpetue non possono essere inflitte o dichiarate attraverso decreto extragiudiziale (can. 1342, § 2 CIC), salvo il caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia previamente autorizzato in tal senso l’Autorità ecclesiastica incaricata tramite mandato ex art. 21, § 2, n. 1 delle Normae de delictis reservatis. In mancanza del predetto mandato, il Vescovo dovrà a tal fine rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che potrà anche far uso del potere di deferimento della decisione al Sommo Pontefice, secondo la previsione dell’art. 21, § 2, n. 2 delle Normae de delictis reservatis.
    La Congregazione per la Dottrina della Fede ha anche la facoltà di portare direttamente davanti al Santo Padre i casi più gravi per la dimissione ex officio.
    È opportuno che una documentazione del caso rimanga nell’archivio segreto della Curia (cf. cann. 489, 490, § 1 e 1719 CIC).
    In ogni momento delle procedure disciplinari o penali sarà assicurato al chierico un giusto sostentamento, nonché la possibilità di esercitare il fondamentale diritto alla difesa.
    Il chierico riconosciuto colpevole potrà attuare un percorso impegnativo di responsabilizzazione e di serio rinnovamento della sua vita, anche attraverso adeguati percorsi terapeutico-riabilitativi e la disponibilità a condotte riparative.

    II. PROFILI PENALISTICI E RAPPORTI CON L’AUTORITÀ CIVILE

    1. Autonomia del procedimento canonico

    Il procedimento canonico per gli illeciti in oggetto è autonomo da quello che si svolga per i medesimi illeciti secondo il diritto dello Stato.
    Di conseguenza, il Vescovo, da un lato, non può far riferimento ad atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale onde esimersi da una propria valutazione e/o per far valere presunzioni ai fini del procedimento canonico. Dall’altro lato, anche se non risulti in atto un procedimento penale nel diritto dello Stato (ricomprendendosi in esso anche la fase delle indagini preliminari), dovrà ugualmente procedere senza ritardo secondo quanto previsto al numero 1 delle presenti Linee guida, ove abbia avuto notizia di possibili abusi, al giudizio di verosimiglianza e, se necessario, all’indagine previa e all’adozione degli opportuni provvedimenti cautelari.

    1. Cooperazione con l’autorità civile

    Nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile.
    I Vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero (cfr. artt. 200 e 256 del codice di procedura penale; artt. 2, comma 1, e 4, comma 4, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede [L. 25 marzo 1985, n. 121]).
    Eventuali informazioni o atti concernenti un procedimento giudiziario canonico possono essere richiesti dall’autorità giudiziaria dello Stato, ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro.
    Rimane ferma l’inviolabilità dell’archivio segreto del Vescovo previsto dal can. 489 CIC, e devono ritenersi sottratti a ordine di esibizione o a sequestro anche registri e archivi comunque istituiti ai sensi del CIC, salva sempre la comunicazione volontaria di singole informazioni.
    Nell’ordinamento italiano il Vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico – salvo il dovere morale di contribuire al bene comune – di denunciare all’autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti oggetto delle presenti Linee guida. L’affermazione presente nella Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali e poi ripresa nella Lettera circolare della stessa Congregazione del 3 maggio 2011, secondo la quale «va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale», deve essere intesa in linea con quanto previsto dal diritto italiano.
    La presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente Autorità giudiziaria civile. Qualora il denunciante dovesse decidere di sporgere denuncia in sede civile, la competente Autorità ecclesiastica, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, provvederà a fornirgli tutto l’aiuto spirituale e psicologico necessario, con ogni premura verso le vittime.

    III. IL SERVIZIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    1. Nel quadro normativo brevemente richiamato, ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, la procedura relativa ai singoli casi spetta di regola all’Ordinario del luogo ove i fatti stessi sono stati commessi.
      Nessuna responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali abusi sussiste in capo alla Santa Sede o alla Conferenza Episcopale Italiana.
      La Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana assicura la sua disponibilità per ogni esigenza che sarà rappresentata, in spirito di servizio alle Chiese che sono in Italia e di condivisa sollecitudine per il bene comune.

    Il presente testo è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 27 – 29 gennaio 2014.

    ALLEGATI

    I. Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (21 maggio 2010)

    II. Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici (3 maggio 2011)

    III. Codice di diritto canonico [canoni citati]

    IV. Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (L. 25 marzo 1985, n. 121) [articoli citati]

    V. Codice di procedura penale [articoli citati]

    NORMAE DE DELICTIS CONGREGATIONI PRO DOCTRINA FIDEI RESERVATIS
    SEU NORMAE DE DELICTIS CONTRA FIDEM NECNON DE GRAVIORIBUS DELICTIS
    21 maggio 2010

    Parte Prima
    NORME SOSTANZIALI
    Art. 1
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor bonus, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la Agendi ratio in doctrinarum examine.
    § 2. Nei delitti di cui al § 1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.

    Art. 2
    § 1. I delitti contro la fede, di cui all’art. 1, sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all’Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica latae sententiae e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

    Art. 3
    § 1. I delitti più gravi contro la santità dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 § 2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale.
    § 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.
    Art. 4
    § 1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378 § 2, 2° del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;
    5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.

    Art. 5
    Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:
    1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica;
    2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;
    3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.

    Art. 6
    § 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:
    1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;
    2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.
    § 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

    Art. 7
    § 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l’azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent’anni.
    § 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all’art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

    Parte Seconda
    NORME PROCEDURALI

    TITOLO I
    Costituzione e competenza del Tribunale

    Art. 8
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.
    § 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.
    § 3. Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all’approvazione del Sommo Pontefice.

    Art. 9
    § 1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Presiede il collegio dei Padri, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l’ufficio il Segretario della Congregazione.
    § 3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici stabili o incaricati.

    Art. 10
    È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l’ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana.

    Art. 11
    Per presentare e sostenere l’accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.

    Art. 12
    Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questa Congregazione, sia esterni.

    Art. 13
    Funge da Avvocato e Procuratore un sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio.

    Art. 14
    Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.

    Art. 15
    Fermo restando il prescritto del can. 1421 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1087 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.

    Art. 16
    Ogni volta che l’Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l’indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all’Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.

    Art. 17
    Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l’indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa.

    Art. 18
    La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l’art. 16.

    Art. 19
    Fermo restando il diritto dell’Ordinario o del Gerarca, fin dall’inizio dell’indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.

    Art. 20
    Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:
    1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;
    2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.

    TITOLO II
    L’ordine giudiziario

    Art. 21
    § 1. I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.
    § 2. Tuttavia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito:
    1° nei singoli casi, d’ufficio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l’intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede;
    2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

    Art. 22
    Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici.

    Art. 23
    Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un’accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

    Art. 24
    § 1. Nelle cause per i delitti di cui all’art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all’accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.
    § 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.
    § 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

    Art. 25
    Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.

    Art. 26
    § 1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l’istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.

    Art. 27
    Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus.

    Art. 28
    La cosa passa in giudicato:
    1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;
    2° se l’appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;
    3° se, in grado di appello, l’istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;
    4° se fu emessa una sentenza a norma dell’art. 20.

    Art. 29
    § 1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.
    § 2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall’Ordinario o dal Gerarca della causa.

    Art. 30
    § 1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
    § 2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all’accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d’ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene.

    Art. 31
    In queste cause, insieme alle prescrizioni di questo norme, a cui sono tenuti tutti i Tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell’uno e dell’altro Codice.

    LETTERA CIRCOLARE DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
    PER AIUTARE LE CONFERENZE EPISCOPALI
    NEL PREPARARE LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO
    DEI CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    3 maggio 2011

    Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c’è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Tale risposta comporta l’istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere all’applicazione del diritto canonico in materia, e, allo stesso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili.

    I. Aspetti generali

    a) Le vittime dell’abuso sessuale
    La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica. Nel corso dei suoi viaggi apostolici, il Santo Padre Benedetto XVI ha dato un esempio particolarmente importante con la sua disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale. In occasione di questi incontri, il Santo Padre ha voluto rivolgersi alle vittime con parole di compassione e di sostegno, come quelle contenute nella sua Lettera Pastorale ai Cattolici d’Irlanda (n. 6): «Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata».

    b) La protezione dei minori
    In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare «ambienti sicuri» per i minori. Tali programmi cercano di aiutare i genitori, nonché gli operatori pastorali o scolastici, a riconoscere i segni dell’abuso sessuale e ad adottare le misure adeguate. I suddetti programmi spesso hanno meritato un riconoscimento come modelli nell’impegno per eliminare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori nelle società odierne.

    c) La formazione di futuri sacerdoti e religiosi
    Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: «Non c’è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani» (n. 3, Discorso ai Cardinali Americani, 23 aprile 2002). Queste parole richiamano alla specifica responsabilità dei Vescovi, dei Superiori Maggiori e di coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi. Le indicazioni fornite nell’Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, nonché le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede, acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati. In particolare si farà in modo che essi apprezzino la castità e il celibato e le responsabilità della paternità spirituale da parte del chierico e possano approfondire la conoscenza della disciplina della Chiesa sull’argomento. Indicazioni più specifiche possono essere integrate nei programmi formativi dei seminari e delle case di formazione previste nella rispettiva Ratio institutionis sacerdotalis di ciascuna nazione e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica.
    Inoltre, una diligenza particolare dev’essere riservata al doveroso scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.

    d) L’accompagnamento dei sacerdoti
    1. Il Vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello. Il Vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valorizzando l’importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla normativa canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori.

    1. I Vescovi assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel rispetto dei diritti di tutte le parti.
    2. Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova contraria, anche se il Vescovo può cautelativamente limitarne l’esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente.

    e) La cooperazione con le autorità civili
    L’abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall’autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell’ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.

    II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico

    Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela [SST], con il quale l’abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell’elenco dei delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La normativa del motu proprio vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero diocesano che per il clero religioso.
    Nel 2003, l’allora Prefetto della CDF, il Card. Ratzinger, ottenne da Giovanni Paolo II la concessione di alcune facoltà speciali per offrire maggiore flessibilità nelle procedure penali per i delicta graviora, fra cui l’uso del processo penale amministrativo e la richiesta della dimissione ex officio nei casi più gravi. Queste facoltà vennero integrate nella revisione del motu proprio approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010. Nelle nuove norme, la prescrizione è di 20 anni, che nel caso di abuso su minore, si calcolano a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La CDF può eventualmente derogare alla prescrizione in casi particolari. Venne anche specificato il delitto canonico dell’acquisto, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico.
    La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori. Se l’accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro delegato devono condurre un’indagine preliminare secondo il can. 1717 CIC, il can. 1468 CCEO e l’art. 16 SST.
    Se l’accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla CDF. Una volta studiato il caso, la CDF indicherà al Vescovo o al Superiore Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime. È utile ricordare che normalmente l’imposizione di una pena perpetua, come la dimissio dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il diritto canonico (cf. can. 1342 CIC) gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l’eventuale inidoneità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della pena perpetua (SST Art. 21, § 2).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissio dallo stato clericale.
    In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, può essere concessa pro bono Ecclesiae la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il celibato.
    L’indagine preliminare e l’intero processo debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione.
    A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell’accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all’accusato durante l’indagine preliminare.
    Compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al bene comune determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722 CIC e dal can. 1473 CCEO debbano essere imposte. Secondo l’art. 19 SST, ciò deve essere fatto una volta iniziata l’indagine preliminare.
    Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l’approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di quest’ultima. La normativa particolare deve perciò essere in armonia con il CIC / CCEO nonché con il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 aprile 2001) così come aggiornato il 21 maggio 2010. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la recognitio ai competenti Dicasteri della Curia Romana.

    III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere

    Le Linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tali Linee guida tengano comunque conto delle seguenti osservazioni:
    a) il concetto di «abuso sessuale su minori» deve coincidere con la definizione del motu proprio SST art. 6 («il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni»), nonché con la prassi interpretativa e la giurisprudenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenendo conto delle leggi civili del Paese;
    b) la persona che denuncia il delitto deve essere trattata con rispetto. Nei casi in cui l’abuso sessuale sia collegato con un altro delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (SST, art. 4), il denunciante ha diritto di esigere che il suo nome non sia comunicato al sacerdote denunciato (SST, art. 24);
    c) le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime;
    d) l’indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della privacy e della buona fama delle persone;
    e) a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l’opportunità di rispondere alle medesime;
    f) gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la potestas regiminis dei singoli vescovi;
    g) le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all’eventuale obbligo di avvisare le autorità civili;
    h) in ogni momento delle procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno;
    i) si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità.

    Conclusione
    Le Linee guida preparate dalle Conferenze Episcopali mirano a proteggere i minori e ad aiutare le vittime nel trovare assistenza e riconciliazione. Esse dovranno indicare che la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene in primo luogo al Vescovo diocesano. Infine, le Linee guida dovranno portare ad un orientamento comune all’interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori.

    William Cardinale Levada
    Prefetto
    + Luis F. Ladaria, S.I.
    Arcivescovo tit. di Thibica
    Segretario

    CODICE DI DIRITTO CANONICO

    Can. 489
    § 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell’archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.
    § 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.

    Can. 490
    § 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell’archivio segreto.
    § 2. Mentre la sede è vacante, l’archivio o l’armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.
    § 3. Non siano asportati documenti dall’archivio o armadio segreto.

    Can. 1342
    § 1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.
    § 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.
    § 3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.

    Can. 1425
    § 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:
    1° le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa connessi, b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688.
    2° le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica.
    § 2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.
    § 3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.
    § 4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore.
    § 5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.

    Can. 1717
    § 1. Ogniqualvolta l’Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull’imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.
    § 2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.
    § 3. Chi fa l’indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l’uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

    Can. 1719
    Gli atti dell’indagine e i decreti dell’Ordinario, con i quali l’indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l’indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell’archivio segreto della curia.

    Can. 1720
    Se l’Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:
    1° rende note all’imputato l’accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l’imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;
    2° valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;
    3° se consta con certezza del delitto e l’azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

    Can. 1722
    L’Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il decorso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l’accusato stesso, allontanare l’imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora i qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucarestia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

    ACCORDO DEL 18 FEBBRAIO 1984,
    CHE APPORTA MODIFICAZIONI
    AL CONCORDATO LATERANENSE DELL’11 FEBBRAIO 1929,
    TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE
    (L. 25 MARZO 1985, N. 121)

    Articolo 2
    1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

    Articolo 4
    4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

    CODICE DI PROCEDURA PENALE

    Art. 200 (Segreto professionale)

    1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:
      a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
      b) gli avvocati, i consulenti tecnici e i notai;
      c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
      d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
    2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

    Art. 256 (Dovere di esibizione e segreti)

    1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
    2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato.
    4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    5. Si applica la disposizione dell’articolo 204.
  • Abusi, a cosa serve la Commissione di Bergoglio?

    Abusi, a cosa serve la Commissione di Bergoglio?

    Finché la Chiesa continuerà a considerare l’abuso un’offesa a dio è difficile credere a una svolta concreta nella sua presunta battaglia contro i sacerdoti pedofili.

    di Federico Tulli

    In Irlanda tra il 1995 e il 2011, nonostante le resistenze e le pressioni della Chiesa cattolica locale e della Santa Sede, diversi magistrati sono riusciti a indagare e a dimostrare abusi compiuti da oltre mille religiosi su almeno 30mila bambini e adolescenti. Sgominando un radicato sistema di potere, “laico” e clericale, che per oltre 50 anni era riuscito a coprire le violenze e a garantire l’impunità ai responsabili. Uno dei Report governativi, quello redatto nel 2009 dalla Commissione Ryan, recita nella prefazione: «La pedofilia è un fenomeno endemico alla Chiesa d’Irlanda». Nel 2011, dopo la conclusione dell’ultima inchiesta – denominata Rapporto Cloney – il primo ministro irlandese Enda Kenny è andato di fronte al suo Parlamento riunito in seduta comune a denunciare che «per la prima volta un rapporto sugli abusi sessuali del clero ha messo in luce un tentativo della Santa Sede di frustrare un’inchiesta in una repubblica democratica e sovrana, e questo – sottolineò Kenny – tre anni fa soltanto, non tre decenni fa». Difficile, se non impossibile scovare tra i nostri presidenti del Consiglio, dal 1948 a oggi, uno capace di compiere, all’occorrenza, un gesto del genere. Eppure, fare i conti con il passato, indagando sugli abusi insabbiati, si può. È anzi doveroso, anche in Italia, e non solo per una questione di giustizia per le vittime. L’intervento di una commissione d’inchiesta che agisce alla luce del sole, coordinata tra Stato e Chiesa, lancia innanzi tutto una chiaro messaggio ai pedofili: la parrocchia non è più luogo di caccia e il vescovo non è più un fidato protettore. In secondo luogo consente a chi non ha avuto ancora la forza di denunciare il proprio aguzzino, di non sentirsi più solo.

    Si potrebbe obiettare che in Italia non si è indagato perché non c’era nulla su cui indagare. In effetti c’è stato anche chi mi ha risposto in questo modo. È accaduto al simposio internazionale sulla pedofilia nel clero organizzato nel 2012 a Roma dalla Pontifica università gregoriana. Il titolo era un apparentemente efficace slogan: “Verso la guarigione e il rinnovamento”. Guarigione di chi e rinnovamento di cosa? Della Chiesa cattolica e apostolica romana «ferita al cuore» dagli abusi sui bambini. A fine lavori provai a chiedere al portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi, se non ritenesse coerente – quanto meno con lo slogan del simposio – che la Conferenza episcopale italiana istituisse una commissione indipendente d’inchiesta per individuare e descrivere il contesto in cui sono avvenuti i numerosi casi che si contano anche nel nostro Paese, sgombrando così il campo dai dubbi relativi ad atteggiamenti ambigui di fronte alle denunce rimaste, per così dire, inascoltate da titolari di diocesi italiane. Posi la domanda a padre Lombardi anche perché quello italiano è l’unico capo dei vescovi al mondo scelto direttamente dal papa. E che quindi ha una concreta possibilità di incidere sulle decisioni della Cei da parte della Santa Sede. Ma secondo questa, come detto dal portavoce vaticano, “un caso Italia” non esiste.

    La realtà dei fatti su cui mi sono trovato a indagare nel mio primo libro sull’argomento, e sul prossimo in uscita tra un paio di mesi sempre per L’Asino d’oro edizioni, dice il contrario. E rivela l’esistenza di una scia di abusi che parte non da “ieri” ma dagli anni a ridosso della nascita del Regno d’Italia e prosegue fino a “oggi” senza soluzione di continuità. A titolo di esempio, basti citare, fermandoci ai tempi recenti, i casi di don Ruggero Conti a Roma, condannato nel 2013 in Appello a 14 anni e 2 mesi per violenza sessuale continuata ed aggravata compiuta tra il 1998 e il 2008 su sette bambini, del cui comportamento il suo vescovo Gino Reali era stato informato almeno dal 2006; oppure di don Seppia a Genova, con le denunce ignorate per quasi 20 anni dalla curia guidata per un certo periodo anche dal presidente della Cei monsignor Angelo Bagnasco; e dell’Istituto per sordomuti Provolo di Verona, dove dagli anni Cinquanta fino al 1984 si è consumata fin dentro le stanze dell’allora vescovo Giuseppe Carraro – oggi in odor di santità – un’agghiacciante vicenda criminale ai danni di oltre 40 giovanissimi ospiti, di cui ancora oggi troppo poco si parla nonostante l’ammissione di colpa da parte di tre sacerdoti avvenuta nel 2012. Due dei quali sono ancora al loro posto in quell’istituto.

    A parlare di «ferita al cuore» al Simposio della Gregoriana era stata Marie Collins. Cittadina della non più cattolicissima Irlanda – tra il 2005 e il 2011 nel pieno degli scandali pedofili, i fedeli sono crollati dal 67 al 49% della popolazione – la Collins è stata ora chiamata da papa Francesco a rappresentare le vittime di tutto il mondo nella Commissione vaticana per la tutela dei minori. Annunciata nel 2012 durante il Simposio, ri-annunciata a dicembre 2013 dalla Santa Sede e presentata al mondo come un chiaro segnale dei buoni propositi di Bergoglio proprio nei giorni in cui saliva la tensione per l’inchiesta realizzata dall’Onu e si concretizzavano le accuse delle Commissione per i diritti del fanciullo riguardo i sistematici insabbiamenti adottati negli ultimi 20 anni dai gerarchi vaticani, papi compresi, la Commissione nemmeno oggi prende il via. Quando entrerà a regime questo organismo, contribuirà «alla missione del Papa di rispondere alla sacra responsabilità di assicurare la sicurezza ai giovani». In che modo non è chiaro – considerando anche la scomposta reazione della Santa Sede nel febbraio scorso alle circostanziate accuse di reticenza, favoreggiamento, collaborazione e complicità con i criminali pedofili in tonaca in tutto il mondo mosse dall’Onu – ma il gran parlare che se ne fa è dovuto al fatto che “finalmente”, dopo 25 mesi, sono stati annunciati i nomi dei primi otto componenti. Il cui compito, come ha spiegato padre Lombardi, consiste nell’«elaborare la struttura finale della Commissione, precisandone scopo e responsabilità e proponendo i nomi di ulteriori candidati, in particolare da altri continenti e Paesi, che possono essere chiamati al servizio della Commissione».

    Al momento il gruppo degli otto è in maggioranza rappresentato da europei «per agevolare gli incontri», ha precisato il portavoce vaticano. Si tratta di quattro uomini e quattro donne. Oltre alla Collins c’è il cardinale Sean O’Malley, arcivescovo di Boston, la psichiatra francese Catherine Bonnet e la collega inglese Sheila Hollins, l’italiano Claudio Papale, docente di Diritto canonico alla Pontifica Università urbaniana, l’ex-ambasciatrice polacca Hanna Suchocka, il gesuita argentino padre Humberto Miguel Yanez SJ, direttore del dipartimento di Teologia morale della Pontificia Università gregoriana, e il gesuita tedesco padre Hans Zollner, vicerettore accademico e preside dell’Istituto di Psicologia della Gregoriana. «Nella certezza che la Chiesa deve svolgere un ruolo cruciale in questo campo, e guardando al futuro senza dimenticare il passato, la Commissione – osserva Lombardi – adotterà un approccio molteplice per promuovere la protezione dei minori, che comprenderà l’educazione per prevenire lo sfruttamento dei bambini, le procedure penali contro le offese ai minori, doveri e responsabilità civili e canoniche, lo sviluppo delle “migliori pratiche” che si sono individuate e sviluppate nella società nel suo insieme». Lombardi ha quindi sottolineato che l’iniziativa del papa prosegue l’impegno dei predecessori: Bergoglio con questo nuovo atto «mette in chiaro che la Chiesa deve tenere la protezione dei minori fra le sue priorità».

    L’auspicio di chi scrive, ma anche dell’Onu, è che il gesuita argentino si comporti invece esattamente all’opposto dei suoi ultimi due predecessori: il santo Wojtyla e l’emerito papa Ratzinger. Ma per far questo Bergoglio dovrebbe cambiare immediatamente il Codice di diritto canonico e il Catechismo laddove l’abuso viene ancora definito un delitto contro la morale, cioè un’offesa a dio, e non un crimine contro le vittime più indifese. Finché rimane questa convinzione, non è chiaro che genere di prevenzione la Chiesa pretenda di organizzare. E soprattutto, è logico pensare che in sede di giudizio i tribunali ecclesiastici e la Congregazione per la dottrina della fede continueranno a comportarsi di conseguenza, come sempre hanno fatto. Vale a dire, senza fare nulla di concreto nella stragrande maggioranza dei casi: “condanna” del “peccatore” a un periodo di penitenza in un luogo segreto, al termine del quale costui può tornare tranquillamente a esercitare a contatto con i bambini, senza che i loro genitori sappiano nulla.

    Poiché è impossibile anche solo ipotizzare che la Chiesa cattolica sia disposta a modificare parte di ciò che è alla base della propria cultura e della propria politica, nonostante sia assodato che si annidi in queste convinzioni la matrice della diffusione della pedofilia nelle parrocchie di tutto il mondo, l’auspicio è che almeno a qualcuno della Commissione venga in mente prima o poi di suggerire l’apertura di un’inchiesta seria e indipendente anche in Italia. Levando così dal cono d’ombra in cui è stato messo a forza per decenni un argomento che è molto più di un tabù. Al resto, si spera, penserà il senso civico e di giustizia della parte sana della nostra società.

  • Solo belle parole quelle di Papa Francesco, o anche l’intenzione di concretizzarle?

    Solo belle parole quelle di Papa Francesco, o anche l’intenzione di concretizzarle?

    Città del Vaticano; giace da 5 giorni alle Poste Vaticane la lettera inviata a Papa Francesco.

    Solo belle parole quelle di Papa Francesco per risanare l’indiscutibile crollo della Chiesa Romana, o esiste anche la volontà di concretizzare le sue dichiarazioni pubbliche?
    Questa è la domanda che in molti cominciano a farsi nelle ultime ore. Per l’esattezza, in data 2 luglio 2013 se lo chiedono almeno 7500 persone, quelle che credendo ancora nelle parole di Papa, hanno firmato una petizione su www.change.org/Francesco nella quale non chiedono nulla di speciale, ma solo che Papa Francesco sia coerente con una delle tante promesse, che di sua spontanea volontà ha fatto durante il suo breve pontificato.
    Migliaia di italiani, sono stati vittime negli ultimi decenni delle attenzioni perverse dei preti pedofili. Nel marzo scorso le varie Conferenze Episcopali in tutto il mondo hanno divulgato nuove linee guida contro la pedofilia, purtroppo però quella italiana, la CEI, presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco è stata l’unica dove sostanzialmente le linee guida sono rimaste invariate, cioè non prevedono ancora oggi, alcun obbligo di denuncia da parte dei Vescovi, non prevedono alcun sostegno alle vittime e neppure alcun risarcimento, in sostanza si promette una collaborazione con la magistratura, promessa non nuova ma mai applicata che comunque resta a discrezione dei Vescovi.
    Le recenti inchieste giornalistiche come “Orge gay con minorenni” Inchiesta su dossier e ricatti in Vaticano, apparsa sulle pagine del Fatto Quotidiano il 13 giugno scorso e poi approfondita dallo speciale di Michele Santoro nella puntata Gialloin Vaticano di Servizio Pubblico su LA7, non solo non hanno ricevuto commenti da parte della Santa Sede, ma neppure smentite. Nulla a che fare con un’altra inchiesta, quella avviata da don Patrizio Poggi e controfirmata da Monsignor Luca Lorusso, “a nostro avviso una vera e propria bufala” studiata a dock per spostare l’attenzione prima, dall’interno del Vaticano e poi con l’arresto di Poggi, farla diventare agli occhi del pubblico, un tentativo di vendetta da parte del sacerdote, sospeso in precedenza a divinis dopo una condanna per pedofilia.

    Tornando a noi e ai più di 7500 firmatari della petizioneavviata su Change.org, il 24 giugno Rete L’ABUSO, autrice dell’inchiesta che coinvolgerebbe alti prelati della Santa Sede ha colto l’appello di Papa Francesco “andate controcorrente” e ha inviato una letteraraccomandata al Papa, per non correre il rischio che la Segreteria di Stato Vaticana “smarrisse” la lettera, ha inviato anche un telegramma, diretto proprio al Papa e contenente il numero di tracciabilità della lettera. Il telegramma (come potete vedere nella foto) risulta regolarmente consegnato e ricevuto dal Papa o al massimo da un suo delegato, mentre la raccomandata al momento risulta in giacenza presso le poste, non quelle italiane, le quali la hanno consegnata il 27 di giugno a quelle vaticane, ma giace da 5 giorni a poche decine di metri dal Portone di Bronzo, senza che nessuno la ritiri. Naturalmente non vogliamo pensare e neppure insinuare che Papa Francesco sia in malafede, certo che il mancato ritiro del testo a lui inviato sta sollevando parecchie polemiche e anche una certa delusione, soprattutto da parte dei credenti che hanno preso molto sul serio gli appelli del pontefice e confidano che questi si concretizzino e non restino solamente belle parole.  Da qualche giorno, molte persone ci scrivono sia per mail che sulla piattaforma di Change.org per avere notizie sul ritiro della lettera, ma per ora ancora nulla. Pubblichiamo quindi il numero dalla raccomandata (145990903759 ) in modo tale che chiunque possa controllare dal sito delle Poste Italiane l’avvenuto ritiro, evitando così l’ingente numero di richieste che arrivano a Rete L’abuso.

    Il portavoce di Rete L’abuso