Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Augusta: Arciprete, scena muta davanti al Gip

    Augusta: Arciprete, scena muta davanti al Gip

    Augusta: Arciprete, scena muta davanti al Gip
    6 marzo 2013 – Don Gaetano Incardona, arciprete della chiesa Madre di Augusta,agli arresti domiciliari dallo scorso giovedi con l’accusa di molestie sessuali nei confronti di una giovane donna , si è avvalso della facoltà di non rispondere. Scena muta dunque nel corso dell’interrogatorio di garanzia. La posizione del sacerdote pare si sia ulteriormente aggravata a causa di un’altra denuncia presentata presso la Compagnia dei Carabinieri di Piazza Carmine nei giorni scorsi. Si è appreso che il sacerdote ha presentato le dimissioni da Arciprete, un atto dovuto che consentirà all’arcivescovo Salvatore Pappalardo di procedere in maniera più spedita alla nomina di un sostituto, in vista dell’intensa attività religiosa delle tradizionali celebrazioni della Santa Pasqua.

    Augusta : Una seconda denuncia contro l’arciprete
    1 marzo 2013 – Una seconda donna pare si sia presentata nella caserma di Piazza Carmine, dal tenente Vincenzo Alfano che coordina le indagini del caso Incardona, raccontando un episodio di presunte molestie sessuali. I fatti riferiti risalirebbero ad un anno e mezzo fa circa, stesse modalità di approccio da parte del prelato. I carabinieri stanno valutando la testimonianza resa spontaneamente. Se saranno accertati i riscontri potrebbe aggravarsi la già delicata posizione del prelato che ha trascorso presso la sua residenza le prime 24 ore di arresti, in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice con l’assistenza di un avvocato di fiducia. In città e sui social network la girandola di pettegolezzi e di particolari, come accade in simili casi, si è scatenata la gogna mediatica. C’é chi parla di antichi rancori e vendette trasversali contro un prete considerato “sopra le righe”, le voci circolano in un turbinio di sacro e profano, di fede e interessi. Inevitabilmente si spettacolarizza la vicenda, con possibili gravi ripercussioni per la stessa privacy delle vittime che dovrebbero, invece, essere più tutelate, da tutti. Volantinaggi e altre iniziative, magari in buona fede, non fanno altro che aumentare la curiosità morbosa dell’opinione pubblica che non ha volto ma che non usa mezzi termini e cautele per affondare la lama nella piaga. La città attualmente sembra prigioniera di un destino funesto, dove moralità e cultura sono al livello minimo.

    www.augustaonline.it/arresto_augusta_280213.html

    28 febbraio 2013 – Questo giorno sarà ricordato nel mondo come ultimo di pontificato di Papa Benedetto XVI, ad Augusta come il giorno dell’arresto eccellente dell’arciprete Gaetano Incardona con un’accusa grave : presunta violenza sessuale. Questa mattina presto il tenente Vincenzo Alfano, della Compagnia carabinieri di Augusta ,ha bussato alla porta dell’abitazione del sacerdote per notificare un’ordinanza di custodia cautelare , agli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Siracusa su richiesta del pubblico ministero Antonio Nicastro. Ad inchiodare il prelato “un quadro probatorio di assoluta gravità” come riferito dagli inquirenti che hanno portato avanti una delicata attività di indagine, con l’acquisizione di “riscontri” che vedono coinvolta una giovane donna di 21 anni. La notizia ha presto fatto il giro della città, anche per via di un volantinaggio nel centro storico che non ha risparmiato il portone centrale della chiesa Madre sulla quale, ignoti, hanno incollato un volantino che è stato poi rimosso da un cittadino che ha affermato :”trovo sconveniente questo volantinaggio che condanna una persona prima che siano confermate le accuse infamanti di cui è oggetto”. Presto fatto, come accade in questi casi, processo e condanna avvengono alla velocità della luce, in pubblica piazza e sui social network. La città si è subito divisa in innocentisti e colpevolisti, incredulità e certezze si miscelano in un vortice di pettegolezzi che per le prossime settimane occuperanno le giornate di molti augustani. Padre Incardona , originario di Buccheri, 74 anni, è molto conosciuto in città. E’ stato cappellano all’ospedale, parroco della chiesa del Sacro Cuore, da oltre sei anni è arciprete e rettore delle chiese Madre, San Domenico, Annunziata, San Giuseppe, Anime Sante e Carmine. L’indagine scaturisce dalla denuncia di una 21enne, la giovane donna ha raccontato ai Carabinieri che nel recarsi presso la chiesa Madre, per la confessione, in più circostanze e in maniera pressante, è stata oggetto delle attenzioni sessuali da parte del parroco, all’interno della sagrestia, con baci e palpeggi. A quanto pare i militari dell’Arma , con una successiva attività investigativa, hanno riscontrato quando affermato dalla giovane. Nei prossimi giorni l’arciprete sarà ascoltato, l’interrogatorio di garanzia assistito da un legale di fiducia davanti al giudice per le indagini preliminari. L’arciprete a novembre era già stato coinvolto in un altro fatto di cronaca, denunciato dai genitori di un adolescente per una presunta aggressione. Imbarazzo e sorpresa dalla curia arcivescovile, l’Arcivescovo di Siracusa, Monsignor Salvatore Pappalardo,tramite l’ufficio stampa ha rilasciato la seguente nota: “Informato dell’arresto di padre Incardona, sono rimasto sorpreso perché ho avuto modo di conoscere in questi anni l’arciprete e la sua opera pastorale nel territorio di Augusta. Lo accompagno nella preghiera, e sono fiducioso del lavoro della magistratura che chiarirà eventuali responsabilità”. Come nel caso del Pontefice , anche ad Augusta , si apre un periodo di “sede vacante” a cui la curia dovrà dare una risposta tramite un sostituto per l’ordinaria amministrazione pastorale, fino a quando la posizione giudiziaria del prelato sarà definita. – 2013 © www.augustaonline.it

    Abusi sessuali, l’arciprete tace
    Arciprete Gaetano Incardona L’arciprete Gaetano Incardona

    Si è svolto questa mattina l’interrogatorio di garanzia dell’arciprete Gaetano Incardona, 74 anni, parroco della Chiesa Madre di Augusta, finito ai domiciliari poichè accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 21 anni, reato aggravato dall’essere l’indagato ministro del culto. L’anziano sacerdote, assistito dagli avvocati Puccio Piccione e Ettore Randazzo, si è avvalso della facoltà di non rispondere, lasciando con il suo pur legittimo comportamento irrisolti tutti gli interrogativi sollevati dal suo arresto eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Augusta a seguito della denuncia presentata dalla parte offesa che ha riferito di essersi recata alla Chiesa Madre per confessarsi e che l’anziano prete, uscendo dal confessionale, si è avvicinato a lei e, quando è giunto a non più di un metro da lei, ha allungato entrambe le mani, le ha palpeggiato i seni e subito dopo ha tentato di abbracciarla e di baciarla. La ragazza, pur rimanendo sconcertata dall’atteggiamento del sacerdote, ha fatto un passo indietro e, dopo aver vanificato i tentativi del suo molestatore, si è data a precipitosa fuga, rifugiandosi nella sua abitazione dove ha raccontato quanto accaduto ai propri genitori, che l’hanno accompagnata al comando della Compagnia dei Carabinieri per presentare la denuncia. Alla domanda rivoltagli dal Gip Michele Consiglio, se intendeva protestarsi innocente o colpevole dell’infamante reato contestagli nell’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari, l’anziano arciprete non ha risposto nè con un sì nè con un no, ma si si è premurato a far scrivere nel verbale la classica frase di circostanza: “Mi avvalgo della facoltà di non rispondere”. Il Gip Consiglio ha confermato la misura cautelare agli arresti domiciliari e ha restituito il fascicolo al Pubblico Ministero Antonino Nicastro affinchè svolga le ulteriori indagini non solo sulla violenza sessuale ai danni della ventunenne ma anche su eventuali altri casi verificatisi all’interno della Chiesa Madre ad opera del parroco augustano, che, alla luce del suo coinvolgimento nella vicenda sessuale. potrebbe anche anticipare il pensionamento. I difensori di don Gaetano Incardona stanno svolgendo investigazioni difensive per capire bene cosa sia successo il 20 febbraio scorso all’interno della Chiesa Madre. Dopodichè decideranno se rivolgersi al Riesame oppure no.

  • Molestie, cardinale O’Brien ammette: “Mia condotta sessuale inadeguata”

    Molestie, cardinale O’Brien ammette: “Mia condotta sessuale inadeguata”

    Il prelato scozzese diffonde una nota in cui chiede scusa e perdono a quanti sono stati “offesi” dal suo comportamento: “è stato al di sotto degli standard a me richiesti”. Pochi giorni fa, le dimissioni dopo le accuse da parte di tre preti ed un ex sacerdote
    dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI

    Molestie, cardinale O’Brien ammette: “Mia condotta sessuale inadeguata” Il cardinale Keith O’Brien (ansa)
    LONDRA – All’inizio aveva contestato le accuse e si era rivolto a un avvocato per difendersi. Poi ha a malincuore accettato di dimettersi dall’incarico e di rinunciare al viaggio a Roma a cui tanto teneva, in cui avrebbe dovuto partecipare al Conclave: “Così ha deciso il Santo Padre”, ha fatto sapere a denti stretti. Ora il cardinale Keith O’Brien ammette fino in fondo le sue colpe e chiede scusa per le molestie sessuali compiute nell’arco di trent’anni. “La mia condotta sessuale è scesa al di sotto degli standard che ci si doveva aspettare da me come prete, arcivescovo e cardinale”, ha dichiarato oggi l’ex-capo della Chiesa cattolica britannica. “Chiedo scusa a quanti ho offeso”, ha aggiunto, “alla Chiesa e agli scozzesi”, che lo avevano a lungo conosciuto come il potente e severo arcivescovo di Edimburgo. Parole pesanti come pietre, che lasciano una grave ombra su un mondo cattolico sempre più sconvolto da scandali sessuali ed abusi negli ultimi tempi.

    Il caso di O’Brien è scoppiato all’improvviso un paio di settimane fa con la denuncia da parte di tre preti e di un ex-sacerdote che lo accusavano di “comportamenti inappropriati” nei loro confronti. I fatti risalivano a molti anni prima, quando l’alto prelato era ai vertici del seminario in cui i giovani studiavano e poi dopo la sua prima nomina a vescovo.
    I sacerdoti erano stati sessualmente molestati da O’Brien durante preghiere serali o altri momenti di intimità spirituale. Uno di essi in particolare ne era rimasto traumatizzato al punto da dover lasciare i voti e richiedere per anni assistenza psicologica. La denuncia è stata inviata al nunzio apostolico a Londra, l’ambasciatore del Vaticano in Gran Bretagna, che ha prontamente informato la Santa Sede. Nonostante le iniziali resistenze di O’Brien, e i timori dei quattro preti che la Chiesa volesse insabbiare tutto, la decisione è stata rapida: nel giro di due giorni O’Brien è stato costretto ad anticipare le sue dimissioni, già previste per ragioni di età per la fine di marzo, e ad annunciare che non avrebbe preso parte al conclave, “per non distrarre attirando attenzione su di me quando l’attenzione dovrà essere sul successore di Benedetto XVI”.

    Ma intanto l’inchiesta da parte della Chiesa scozzese e del Vaticano è andata avanti. E deve essere proseguita anch’essa velocemente, se già ieri sera O’Brien ha fatto il suo “mea culpa”, certo non casualmente prima che il conclave abbia inizio, per sgomberare il terreno da una vicenda scabrosa e imbarazzante. “negli ultimi giorni le accuse nei miei confronti sono state rese pubbliche”, dice ora il cardinale. “In un primo momento, la loro natura non specifica e anonima mi ha indotto a contestarle. Ora tuttavia voglio cogliere questa opportunità per ammettere che ci sono stati momenti in cui la mia condotta sessuale è caduta al di sotto degli standard da me richiesti, in quanto prete, arcivescovo e cardinale. Porgo le mie scuse e domando il perdono a coloro che ho offeso, e chiedo scusa anche alla Chiesa cattolica e al popolo di Scozia”. Resta da vedere se ora verranno fuori nuove accuse al cardinale. I quattro preti avevano a lungo avuto paura a parlare per timore di non essere creduti e che il potere di O’Brien fosse in grado di condizionare qualsiasi richiesta di giustizia.

    Non è escluso, adesso che l’ex-arcivescovo ha perso l’incarico e perso pure il sostegno di Roma, che vengano alla luce nuove denunce dello stesso genere nei suoi confronti. O’Brien era noto per le sue severe posizioni sull’omosessualità, che giudicava “immorale”. Le rivelazioni dimostrano che nel privato abusava sessualmente di preti che per di più erano alle sue dipendenze, ai suoi ordini e facevano ancora più fatica a ribellarsi. Il “bigotto” dell’anno, come lo ha chiamato un’associazione per i diritti dei gay, era un individuo turpe. Chissà se il fatto che il Vaticano lo ha costretto a gettare così in fretta la maschera è il sintomo di uno spirito nuovo e di un desiderio di riforme che potrebbe influenzare il conclave e la scelta del nuovo papa.

    (03 marzo 2013)

    http://www.repubblica.it/esteri/2013/03/03/news/cardinale_o_brien_ammette_accuse_molestie_sessuali-53801347/

  • Keith O’Brien Cardinale scozzese accusato di «comportamenti inappropriati»

    Keith O’Brien Cardinale scozzese accusato di «comportamenti inappropriati»

    Gli accusatori sono tre sacerdoti e un ex religioso.
    Le loro storie pubblicate dal «Guardian»

    Il cardinale Keith O’BrienIl cardinale Keith O’Brien
    A pochi giorni dall’inizio del conclave nuove accuse e un nuovo potenziale scandalo, questa volta proveniente dalla chiesa cattolica in Gran Bretagna, rischia di scuotere ulteriormente il Vaticano in uno dei momenti più delicati della sua storia recente. Il cardinale scozzese Keith O’Brien, il più alto porporato britannico e tra quelli che hanno diritto di voto nell’elezione del prossimo papa, è accusato di «comportamento inappropriato» nei confronti di tre sacerdoti e un ex sacerdote.

    EPISODI DI 33 ANNI FA – Le accuse, provenienti dai diretti interessati, sono state fatte pervenire al nunzio apostolico in Gran Bretagna, Antonio Mennini, stando a quanto riferisce il Guardian in un lungo articolo pubblicato sabato sera sul suo sito online e, in prima pagina del suo domenicale, The Observer. Si riferiscono ad episodi che risalgono a fino 33 anni fa. In un caso al 1980. All’epoca, la persona che oggi punta il dito contro il comportamento di O’Brien, aveva 18 anni ed era un seminarista al St.Andrew’s College (a Drygrange, in Scozia) dove l’attuale cardinale era il suo «direttore spirituale». A quanto si apprende, ha parlato di un «approccio inappropriato» dopo le preghiere della sera. L’allora seminarista sarebbe stato in quel momento troppo spaventato per riportare l’accaduto, ma da allora la sua personalità sarebbe cambiata, e anche i suoi insegnanti avrebbero notato che appariva spesso depresso. L’allora seminarista è stato poi ordinato sacerdote, ma, si legge, avrebbe riferito al nunzio che avrebbe abbandonato il sacerdozio nel momento in cui O’Brien fu nominato cardinale (da Giovanni Paolo II nel 2005). Si è poi sposato. «Sapevo che avrebbe sempre esercitato un certo potere su di me. Si pensava che io avessi lasciato il sacerdozio per sposarmi. Non fu così. Lo feci per preservare la mia integrità».

    «PRETE B» E «PRETE C» – Quello che viene indicato dal giornale come «prete B» riferisce di un episodio, sempre negli anni 80, e parla di un «comportamento», da parte del cardinale nei suoi confronti, «non cercato» – precisa – e avvenuto a tarda serata, dopo una «sessione di bevute». «Prete C» accusa O’Brien di aver usato il momento della preghiera serale come una scusa per «contatti inappropriati», riferisce ancora il Guardian. A quanto emerge, inoltre, il cardinale avrebbe mantenuto i contatti con «Prete C» per un certo periodo e – questo dettaglio sarebbe stato fatto pervenire all’ufficio del Nunzio – almeno in un’altra occasione O’Brien, descritto da «Prete C» come «molto carismatico», avrebbe fatto in modo di trovarsi in una situazione definita come intima. «Bisogna comprendere qual è il rapporto tra un vescovo e un prete. Gli si deve obbedienza – spiega l’ex sacerdote – è più di un capo, di un amministratore delegato di un’azienda. Esercita su di te un potere immenso». Le accuse sarebbero state riportate prima dell’annuncio delle dimissioni da parte di Benedetto XVI.

    L’INTERVISTA INASPETTATA – O’Brien ha suscitato clamore l’intervista che ha rilasciato venerdì al servizio scozzese della Bbc in cui il cardinale affermava che a suo avviso i preti dovrebbero potersi sposare, se lo volessero. Un’apertura inedita e sorprendente anche perché il porporato è considerato un ferreo tradizionalista. Uno strenuo conservatore soprattutto in materia di omosessualità, che aveva condannato come immorale, e contro i matrimoni gay che aveva definito «dannosi per il benessere fisico, mentale e spirituale».

    Redazione Online24 febbraio 2013 | 1:08

    http://www.corriere.it/cronache/13_febbraio_24/cardinale-scozzese_27112274-7e15-11e2-af5b-7a4139da51bb.shtml

     

    Conclave, nuova grana in arrivo dalla Scozia: cardinale accusato di rapporti ‘inappropriati’

    L’alto prelato scozzese, in partenza per Roma in vista dell’elezione del nuovo Papa, messo sotto accusa per ‘molestie’ dall’esposto di quattro sacerdoti al Nunzio apostolico in Gran Bretagna: “Si deve dimettere, la Chiesa non lo faccia votare”

    Conclave, nuova grana in arrivo dalla Scozia: cardinale accusato di rapporti ‘inappropriati’ Il cardinale Keith O’Brien (ansa)

    LONDRA – Non bastava il caso Mahony, sul conclave che dovrà eleggere il nuovo Papa piove un’altra grana che stavolta arriva dal Regno Unito. Uno degli “elettori” del pontefice, il cardinale scozzese Keith O’Brian, è stato accusato di “comportamento inappropriato” da tre sacerdoti e un ex sacerdote in Scozia. A svelare la notizia sono il Guardian e l’Observer.

    Secondo il Guardian, i quattro hanno sottoposto la loro segnalazione, con riferimento a un periodo che risale a fino 33 anni fa, al Nunzio apostolico in Gran Bretagna, Antonello Mennini, chiedendo le dimissioni immediate del porporato. Un portavoce del cardinale ha fatto sapere che le affermazioni degli ‘accusatori’ sono state contestate. O’Brien ha 74 anni e si dovrebbe ritirare il mese prossimo.

    A quanto emerge, uno dei denuncianti ritiene che O’Brian avesse sviluppato nei suoi confronti un rapporto definito “inappropriato” e che ciò lo abbia costretto ad anni di assistenza psicologica. I quattro, si legge ancora sulla versione online del quotidiano, affermano di essersi rivolti al Nunzio già prima dell’annuncio delle dimissioni di Benedetto XVI, l’11 febbraio scorso. L’Observer riferisce che i quattro farebbero parte della diocesi di St Andrews e di Edimburgo di cui è titolare O’Brien. Inoltre, i denuncianti temono che una partecipazione del primate scozzese all’elezione del Papa vorrebbe dire che la Chiesa ha ignorato le loro rivendicazioni.

    Il primo caso – secondo quanto riporta l’Observer – risale al
    1980 quando uno degli accusatori era “un seminarista 18enne al Drygrange college a St Andrews, dove O’Brien era il suo direttore spirituale”, e dove, secondo il domenicale, l’attuale cardinale gli avrebbe fatto delle “avance inappropriate dopo la preghiera della notte”. All’epoca, l’uomo, ha spiegato di essere “troppo terrorizzato per denunciare il caso”. Venne ordinato sacerdote, ma si spogliò dell’abito talare quando seppe che O’Brien era stata nominato vescovo.

    Per quanto riguarda gli altri tre ‘denunciati’, tutti ancora sacerdoti, il primo ha riferito di di essere stato oggetto di “un contatto inopportuno” da parte di O’Brien nella sua prima parrocchia; il secondo ha spiegato che nel 1980 fu invitato a passare un settimana con l’attuale cardinale nella sua residenza e qui, ha detto, di essere stato vittima di un comportamento inadeguato dopo una bevuta a notte fonda; l’ultimo sacerdote ha dichiarato che quando era un giovane prete O’Brien utilizzava la vicinanza durante le preghiere serali per “contatti inappropriati”.

    Ieri il cardinale scozzese, in un’intervista alla Bbc, aveva confermato la sua intenzione di partire per Roma il prossimo martedì per partecipare al conclave. L’intervista aveva suscitato clamore per alcune sue dichiarazioni sulla opportunità per i preti di sposarsi: “Se lo vogliono dovrebbero poterlo fare”, aveva detto il cardinale. In passato invece, O’Brian aveva manifestato posizioni molto conservatrici, in particolare rispetto all’omosessualità che aveva condannato come immorale e contro i matrimoni gay che aveva definito “dannosi”.

    (23 febbraio 2013)

    http://www.repubblica.it/esteri/2013/02/23/news/il_cardinale_o_brien_nuova_grana_sul_conclave-53279245/

  • E’ legge la convenzione europea di Lanzarote (L.1° ottobre 2012 n.172). di Sabina Schifano

    E’ legge la convenzione europea di Lanzarote (L.1° ottobre 2012 n.172). di Sabina Schifano

    E’ legge la convenzione europea di Lanzarote (L.1° ottobre 2012 n.172).

    Con la ratifica della Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, siglata in quella località dal Consiglio d’Europa, avente ad oggetto la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, oltre ad importanti modifiche che hanno riguardato direttamente i reati di pedofilia e prostituzione minorile, si è intervenuti in altri correlati settori dell’ordinamento penale, rafforzando la disciplina di tutela nei confronti di soggetti “deboli” – non necessariamente minori – contro le aggressioni altrui: emblematico è l’intervento ampliativo dell’ambito di operatività del reato di maltrattamenti anche ai rapporti di “convivenza” non ricomprendibili nella tradizionale nozione di famiglia.

    Tra i nuovi fatti reato introdotti dalla legge di ratifica, una innovativa fattispecie incriminatrice delle condotte di istigazione a delinquere. Con il nuovo articolo 414 bis del c.p. sono previste e punite l’istigazione e l’apologia delle pratiche di pedofilia e di pedopornografia.

    Atra importante novità: la modifica dell’art.572 del c.p. laddove, il reato di maltrattamenti è esteso anche ai fatti commessi in danno del “convivente”. Si prefigura così , normativamente, lo spazio per una tutela della “famiglia di fatto”, in linea peraltro con un percorso interpretativo che già da tempo è stato intrapreso dal giurisprudenza della Cassazione. “Famiglia” da intendersi quale consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la “famiglia di fatto”. Ne deriva che oramai, l’oggetto della tutela rappresentata dall’art.572 del c.p. non è (solo) l’interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia, intesa in senso lato, ma è anche, più specificamente, l’interesse del soggetto passivo al rispetto della sua personalità nello svolgimento dei rapporti – familiari, ma non solo – che lo legano – affettivamente, ma non solo – con altra persona con la quale ha instaurato un rapporto stabile di convivenza/frequentazione, dalla quale può e deve pretendere rispetto assoluto verso condotte ( consistenti in aggressioni fisiche o vessazioni o manifestazioni di disprezzo) che risultino “abitualmente” lesive della proprio integrità fisica e/o morale.

    Ancora l’art.572 c.p. al comma 2 è stato oggetto di modifica con l’introduzione di una ipotesi aggravata di maltrattamenti per il caso in cui il fatto sia commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
    Una ulteriore modifica ha incluso il reato di maltrattamenti, seguito dalla morte della vittima, tra i reati che comportano la pena dell’ergastolo in caso di omicidio.

    Di rilievo l’intervento sul trattamento sanzionatorio riservato alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583 bis c.p.)

    Altre ancora sono le novità introdotte dalla Legge 172/2012 in materia di prescrizione, di confisca, di applicazione di circostanze attenuanti e di pene accessorie relativamente ai delitti contro la libertà personale e tutto ciò in un quadro di cooperazione internazionale con la piena consapevolezza dei Paesi sottoscrittori della Convenzione di Lanzerote, del fatto che “ogni bambino ha diritto, da parte della propria famiglia, della società e dello Stato alle misure di protezione richieste dalla sua condizione di minore”.
    (Avv.Sabina Schifano)

  • Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (12G0192)

    (GU n. 235 del 8-10-2012)

    “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume.”

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

    1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Autorita’ nazionale

    1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’ nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.
      2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’ transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»; b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all’articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»; g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all’articolo 600-ter: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato; l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»; m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma d
      ell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l’articolo 602-bis e’ abrogato; o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della situazione di necessita’ del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
      «Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all’articolo 609-quater: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all’articolo 609-nonies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all’articolo 609-decies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei geni
      tori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

    Art. 5

    Modifiche al codice di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’ inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’ inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
      f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

    Art. 6

    Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

    1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

    Art. 7

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

    1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
      2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».
      3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

    Art. 8

    Confisca

    1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

    1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

    Art. 10

    Clausola di invarianza

    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

      NAPOLITANO

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

      Severino, Ministro della giustizia

      Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

      Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 2326): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre 2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio 2010. Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
    Senato della Repubblica (atto n. 1969): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010; il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21 ottobre 2010. Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Camera dei deputati (atto n. 2326-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con modificazioni, l’11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 1969-B): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011; il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012. Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011; l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 2326-D): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 1969-D): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17 luglio 2012. Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato, definitivamente, il 19 settembre 2012.


    Allegati

    …omissis…

    FONTE

  • Pedofilia. Primo vescovo condannato per non aver bloccato prete pedofilo, Migliaia di vescovi meritano la galera

    Pedofilia. Primo vescovo condannato per non aver bloccato prete pedofilo, Migliaia di vescovi meritano la galera

    WASHINGTON – È il primo vescovo cattolico a venire condannato per reati legati ad atti di pedofilia negli Stati Uniti. Robert W. Finn, 59 anni, vescovo dell’arcidiocesi di Kansas City, è stato riconosciuto colpevole di aver protetto il prelato a lui sottoposto, padre Shawn Ratigan, che per anni ha scattato foto porno di bambini della parrocchia.

    In un processo lampo durato meno di un’ora, John Torrence, giudice della contea, ha accettato parte della tesi dell’accusa ed ha condannato Finn a due anni di libertà vigilata, a una multa di 1.000 dollari e all’obbligo di costituire un fondo di 10.000 dollari per le spese di assistenza psicologica alle famiglie delle piccole vittime degli atti di pedofilia commessi da padre Ratigan.

    Prima che venisse letta la sentenza, il vescovo ha detto: «Sono profondamente dispiaciuto per il dolore causato, ma sono grato che l’accusa e la Corte di giustizia abbiano chiuso questa storia».

    Il vescovo era stato messo in guardia sin dal dicembre 2010 delle tendenze pedofile di padre Ratigan: un tecnico che stava riparando il computer del prete aveva scoperto centinaia di foto di genitali di bambini e lo avevo riferito alla diocesi.

    Finn aveva relegato il prete all’interno del convento e gli aveva proibito di avere contatti con i ragazzini. Ma padre Ratigan aveva continuato a frequentare picnic con bambini, prime comunioni ed altre riunioni sociali. E le foto porno continuarono a venire scattate sino al maggio 2011.

    Nuovi rapporti fecero intervenire la polizia: padre Ratigan tentò il suicidio ma fu salvato. Ora attende il suo processo. Non è chiaro se il vescovo Finn resterà o pressioni dal Vaticano lo spingeranno alle dimissioni: «Bisognerebbe chiamare Roma per conoscere il suo futuro», ha commento secco Peter Baker, il procuratore.
    Venerdì 07 Settembre 2012 – 20:09 Ultimo aggiornamento: 20:11

  • Orchi in talare VATICANISTA DE LA STAMPA

    Orchi in talare VATICANISTA DE LA STAMPA

    La Chiesa cattolica australiana ha avviato una nuova inchiesta sui casi di abuso sessuale nei confronti di minori in due parrocchie del Nuovo Galles del sud nei primi anni ’80, dopo che è emerso un dettagliato documento secondo il quale tre fra i più alti prelati d’Australia non hanno denunciato alle autorità i gravi casi di pedofilia che aveva ammesso davanti a loro un sacerdote, identificato solo come padre F per ragioni legali. Intanto la polizia dello Stato indaga sulla vicenda per verificare se i tre prelati abbiano commesso un reato, punibile fino a due anni di carcere, per non aver denunciato gli abusi alla polizia. Arrestato nel 1987 per reati di pedofilia commessi nella parrocchia di Moree, padre F fu processato ma il giudice accantonò il caso prima di sottoporlo all’esame della giuria, sostenendo che la credibilità di una delle vittime, allora 15/enne, non potesse essere messa a confronto con quella di un prete. Padre F continuò quindi la sua ‘missionè nella parrocchia di Parramatta presso Sydney, dove molestò sessualmente altri chierichetti. A seguito delle continue voci di abusi nella parrocchia stessa, padre F fu convocato presso la cattedrale di Sydney dal segretario della Conferenza Episcopale padre Brian Lucas, dal direttore della Commissione cattolica di assistenza padre John Usher, e dal vicario generale della diocesi di Armidale, padre Wayne Peters. Pochi giorni dopo padre Peters scriveva al suo vescovo, mons. Kevin Manning, che padre F aveva fatto delle ammissioni sugli abusi nei confronti di cinque ragazzini di 10 e 11 anni, fra il 1982 e il 1984. Lo scandalo ha investito anche l’arcivescovo di Sydney Card. George Pell, che ha difeso in Tv i tre prelati, negando che vi fosse stata alcuna ammissione da parte di padre F, ignaro dell’esistenza della documentazione che indicava come questi avevano chiuso un occhio sull’intera storia. La vicenda, emersa in dettaglio in un servizio giornalistico della Tv nazionale Abc, ha provocato un nuovo coro di richieste di una commissione giudiziaria d’inchiesta per far luce sui casi di abusi sessuali nella chiesa cattolica d’Australia. Intanto una portavoce della polizia ha confermato che i detective stanno esaminando i contenuti del programma Tv e invitano tutte le presunte vittime, o chiunque sia in possesso di informazioni, di contattare la più vicina stazione di polizia.

  • La diocesi che protegge i preti pedofili

    La diocesi che protegge i preti pedofili

    Mantenere i segreti e insabbiare lo scandalo invece che rivelare le molestie dei preti pedofili. Sembra questa la vera missione della diocesi diretta dal vescovo Stephan Ackermann, il responsabile della Cei tedesca per lo scandalo degli abusi commessi dai sacerdoti cattolici.  Nella diocesi di Treviri alcuni sacerdoti accusati di molestie sessuali sono stati coperti dal porporato secondo le rivelazioni di Der Spiegel, che evidenzia come anche i religiosi che vogliono chiarire questo scandalo siano condannati al silenzio dai vertici ecclesiastici, e perseguitati con metodi paramafiosi.

    IL PRETE CONTRO LA CHIESA – Padre Klauss Gorges è un prete di cinquantasei anni che ha servito la Chiesa per moltissimi anni. Una volta svolgeva la sua missione con gioia ed entusiasmo, mentre oggi è sconvolto ed intimidito dall’atteggiamento dei suoi superiori. Il motivo di questo stato emotivo è molto chiaro: padre Klaus ha provato a chiarire tre casi di pedofilia avvenuti nella sua parrocchia a St. Martin a Köllerbach, ma gli è stato praticamente impedito di farlo. Il sacerdote è indignato per il comportamento dei decani e dei suoi superiori, indignato per le azioni del vescovo di Treviri Stephan Ackermann e per quelle dell’ordinariato. Padre Gorges, che ha un’impostazione conservatrice, ha sfogato tutta la sua delusione in una lettera scritta ai vertici della Chiesa cattolica. In questa missiva  il sacerdote rimprovera alle gerarchie ecclasiastiche di non voler insabbiare e non chiarire lo scandalo della pedofilia, e chiede di fare pulizia all’interno della diocesi di Treviri. Nella Chiesa è piuttosto inusuale che un prete critichi così aspramente i suoi superiori in modo pubblico. Ma padre Gorges non è solo nella sua critica. Da quando  Der Spiegel ha riportato i ripetuti casi di sacerdoti noti pedofili impiegati come se nulla fosse all’interno della diocesi retta da Stephan Ackermann, il vescovo di Treviri ha subito molte accuse a livello mediatico e non. La Chiesa cattolica continua a non trovare la pace auspicata, perché nel rapporto con lo scandalo degli abusi sessuali ha imparato molto meno di quanto dice di aver fatto all’esterno. E non solo a Köllerbach. In una lettera aperta i fedeli di un’altra parrocchia si sono lamentati per il comportamento di Ackermann, che “finora non ha effettuato nessun chiarimento sui casi” né nei confronti dei cattolici né nei confronti delle vittime. Colloqui individuali sono stati negati, collaboratori della Chiesa intimiditi, così come misure di chiarimento procrastinate nel tempo oppure del tutto impedite. “Questi modi di agire scandalosi e profondamente non cristiani devono finire una volte per tutte”, protestano i fedeli cattolici.

    LA CONFESSIONE PER MOLESTARE – Padre Gorges è stato nominato parroco della comunità di S. Martin nel 2007. Il sacerdote appartiene alla fratellanza di Pietro, un ordine molto conservatore, ed ovviamente le sue posizioni non dispiacevano alla diocesi per il suo nuovo incarico. Nella primavera del 2010 il religioso ha appreso fatti concreti su tre suoi colleghi responsabili di terrificanti molestie sessuali. Uno di questi aveva abusato di una bambina di cinque anni, un altro invece si era approfittato ripetutamente di una ragazzina minorenne. La giovane aveva detto durante la confessione che il proprio padre la molestava sessualmente, e il religioso l’aveva abusata ricattandola su questa rivelazione. Gorges aveva immediatamente informato la direzione della diocesi di Treviri su questi misfatti compiuti da sacerdoti. Proprio in quel periodo il vescovo Ackermann era stato nominato dalla Cei tedesca responsabile per i casi di abusi sessuali compiuti da preti cattolici.  Un chiarimento sugli episodi denunciati da padre Gorges però non c’è mai stato, e il religioso è stato sollevato dal suo incarico dallo stesso Ackermann. Al posto di inchieste sulle sue scoperte solo silenzio. La stessa cosa è capitata ad un altro sacerdote di una parrocchia vicina dello stesso comune, Guido Ittmann. Il religioso era stato informato da padre Gorges sugli abusi compiuti da loro colleghi, e si era messo all’opera per cercare prove per una denuncia formale. Un fratello di una vittima aveva confermato gli abusi subiti dalla sorella e  la versione di padre Gorges. Padre Ittmann ha così presentato un esposto alla magistratura nell’estate del 2010, ma la diocesi di Treviri ha preferito non aiutarlo, coprendo il caso.

    METODI MAFIOSI CONTRO CHI LOTTA CONTRO I PEDOFILI – Anche la ragazza vittima delle attenzioni sessuali dei sacerdoti ha denunciato i due religiosi insieme a suo padre, ma il vescovo di Treviri ha preferito affidarsi alla prescrizione dei reati, evitando qualsiasi chiarimento sul caso, e pure una difesa della vittima. Al contrario la diocesi ha messo sempre più sotto pressione i preti che tentavano di portare alla luce vicende sconvolgenti commesse da veri e propri mostri in tonaca. Padre Ittmann ha ricevuto lettere anonime, nelle quali era minacciato di violenza fisica. Sconosciuti hanno depositato davanti alla sua porta un sacco colmo di animali morti, mentre cadaveri di pipistrelli sono stati collocati nell’acquasantiera della sua chiesa. Nella parrocchia da lui guidata sono pure state messe in giro voci per le quali il religioso avrebbe dovuto chiedere scusa per misfatti compiuti in passato. Niente di vero, ma la diffamazione anonima ha colpito come si era prefissata di fare. Dopo un anno e mezzo di mobbing e di inutili richieste d’aiuto alla diocesi il sacerdote si è dato per vinto, e a Pasqua del 2011 padre Ittmann ha lasciato Köllerbach. Il vice vicario generale lo ha informato in forma scritta che le sue rivelazioni avrebbero dovuto essere formalizzate alla luce del suo congedo.

    LA DIOCESI PREFERISCE I MOLESTATORI – Già a marzo del 2010, così ha riportato il sacerdote, l’allora responsabile del personale della diocesi di Treviri, e incaricato dello scandalo degli abusi, Rainer Scherschel, aveva telefonato a Guido Ittmann per informarlo che “è stato deciso di tenere fuori dalla diocesi le storie di molestie sessuali di Köllerbach. Per questo il sacerdote avrebbe dovuto attenersi alla decisione dei vertici ecclesiastici e smettere ulteriori indagini sui casi. Padre Ittmann racconta a Der Spiegel, che gli era praticamente caduto il telefono dalla mano.” Non potevo assolutamente comprendere, che questa era davvero la reazione della diocesi ai sospetti di abusi sessuali compiuti dai sacerdoti.” Il “Noi” espresso dal vice vicario Rainer Scherschel si riferiva ovviamente alla decisione del vescovo di Treviri Ackermann.  Il vescovo avrebbe  smentito un suo interessamento nei casi di Köllerbach in un colloquio personale avuto con padre Ittmann. Stephan Ackermann gli avrebbe detto che si era comportato nel modo giusto, ma il vescovo di Treviri si è apparentemente dimenticato che ha un obbligo di assistenza anche nei confronti delle vittime dei preti pedofili della sua diocesi, che sono state da lui completamente ignorate. La diocesi di Treviri ha preferito non commentare queste rivelazioni. Dopo che le vittime e i preti che tentavano di aiutarle sono stati intimiditi, i rappresentati dei vertici ecclesiastici di Treviri hanno minimizzato i misfatti della parrocchia di Köllerbach, definendoli come semplici dicerie, per le quali non ci sarebbero stati indizi concreti. In verità uno dei presunti colpevoli di abusi avrebbe ammesso le molestie in un’inchiesta interna tenuta finora segreta e svoltasi in presenza dell’arcivescovo Robert Brahm nel 2011. Ma questo religioso è ancora attivo nella parrocchia dove ha compiuto le molestie tenute nascoste. Anche questa informazione non è stata né confermata né smentita dalla diocesi di Treviri.

    PONZIO PILATO VIVE A TREVIRI – La reazione del porporato è piuttosto burocratica, perché la diocesi di Treviri si dichiara semplicemente non competente per i fatti successi a Köllerbach. “All’epoca dei fatti né i preti accusati né le vittime degli abusi erano in qualche modo collegabili al vescovo di Treviri, e siccome nessuna richiesta d’aiuto formale è stata fatta, non era possibile “ per la direzione della diocesi effettuare colloqui o offerte d’aiuto”. Padre Ittmann e padre Gorges si trovano ora sotto pressione. Il presunto autore delle molestie influenza in modo molto importante la vita nella comunità di Köllerbach. Uno dei sacerdoti accusati è stato già condannato nel 200 a Friburgo e nel 2011 in Svizzera per abusi sessuali. L’altro prete invece dice ancora Messa a Treviri nonostante  il divieto comminatogli per un precedente caso di molestie. In un colloquio telefonico con Der Spiegel ha preferito non fare commenti sulle accuse nei suoi confronti, rimarcando solo che sui fatti di Köllerbach non è mai stato interrogato dalla diocesi, con la quale non ha più rapporti dal 2007.I preti che hanno scoperchiato il caso invece si sono scoperti impotenti di fronte al vescovo Ackermann. Padre Ittmann si è ritirato nella sua diocesi natale, come parroco ausiliario, e soffre per la pressione della sua Chiesa. “Non può essere vero, che l’incaricato per i casi di pedofilia nasconde sotto il tappeto gli abusi che si verificano a casa sua”. Anche padre Gorges è scoraggiato dalla vicenda. “Le circostanze emerse sono mostruose e infangano la Chiesa”. In realtà Stephan Ackermann è competente per il suo potere pastorale. Infatti i due sacerdoti accusati non avrebbero un superiore chiaramente definito, e di conseguenza le loro azioni cadono sotto la responsabilità del vescovo sotto al quale operano al momento, ovvero nella diocesi all’interno della quale lavorano. Anche il terzo prete accusato ricade sotto la competenza di Ackermann, poiché svolge il suo incarico in una comunità della diocesi. Ma un giorno dopo la pubblicazione della lettera di padre Gorges è arrivata una telefonata, che gli ha comunicato il divieto di esprimersi sugli abusi di Köllerbach. E’ questo il chiarimento della Chiesa cattolica secondo Der Spiegel.

    http://www.giornalettismo.com/archives/238150/la-diocesi-che-protegge-i-preti-pedofili/

  • Pedofilia, perquisiti ordini e comunità religiose in Belgio

    Pedofilia, perquisiti ordini e comunità religiose in Belgio

    ROMA – Proseguono in Belgio le perquisizioni compiute dalle autorita’ inquirenti nell’ambito di quella che ormai viene chiamata ”l’Operazione Calice-bis”, l’indagine sui casi di abuso sessuale compiuti nell’ambito della Chiesa. L’agenzia della Conferenza episcopale belga (catho.be), citata dal Sir, riferisce che, dopo le ispezioni avvenute la scorsa settimana negli uffici di praticamente tutte le diocesi belghe (Malines-Bruxelles, Hasselt, Gand, Bruges, Tournai e Namur), le perquisizioni sono proseguite negli ordini, nelle congregazioni e comunita’ religiose del Paese.

    Gli inquirenti – secondo l’agenzia dei vescovi belgi – stanno indagando ”su eventuali casi di negligenza e non assistenza alle persone in pericolo in seno alla Chiesa”.
    25 gennaio 2012 | 13:02

    http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-euro…belgio-1093934/

  • Esposto dei Radicali Italiani sulla regolarità delle comunità

    Esposto dei Radicali Italiani sulla regolarità delle comunità

    Presunti abusi sessuali di un sacerdote, depositata la prima denuncia in procura
    Esposto dei Radicali Italiani sulla regolarità delle comunità

    di Francesca Marruco

    Forse dopo averne parlato una volta in televisione, la vergogna e il trauma per quello che dicono di aver subito potrebbe aver lasciato il passo alla sete di giustizia. Forse hanno deciso che è finito il tempo del silenzio e che per mettere fine a quanto dicono di aver subito non hanno altro modo che rivolgersi alla magistratura. Quale che sia il motivo, un ragazzo camerunense, tramite i suoi legali Alessandro Fratini e Federico Mazzi, ha depositato mercoledì mattina una denuncia contro il prete perugino da cui dice di aver subito degli abusi sessuali.

    La nota dei legali A renderlo noto sono gli stessi legali in una nota che recita: «Lo studio legale comunica che su mandato di uno dei ragazzi apparsi nei servizi delle ‘Iene Show’, hanno depositato denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Perugia, al fine di esperire l’azione penale sui fatti e circostanze narrate nel servizio televisivo». Ebbene nei due servizi televisivi quattro ragazzi, due italiani e due africani parlavano di come questo sacerdote perugino che gestisce numerose comunità di recupero, li avesse molestati sessualmente mentre erano ospiti delle sue strutture.

    Abusi e punizioni Racconti raccapriccianti che se veri devono aver lasciato un segno indelebile nelle fragili vite di persone in cerca di aiuto, di un paese in cui vivere o di una seconda possibilità di vita. In quei racconti i ragazzi avevano riferito con dovizia di particolari quanto avrebbero subito. E la stessa meticolosa ricostruzione sarebbe contenuta nella denuncia appena depositata. Una denuncia che non tirerebbe in ballo solo il sacerdote per i presunti abusi sessuali, ma anche altre figure che avrebbero usato violenze di altro tipo contro alcuni ospiti delle comunità. Come punizioni fisiche. O psicologiche. Come lasciare qualcuno senza magiare. Come chiudere qualcun altro in una stanza solo.

    Altre denunce in arrivo Questa sarebbe solo la prima delle denunce che arriveranno all’attenzione della procura della Repubblica di Perugia, che fino ad ora non aveva avuto alcun ruolo nella spinosa vicenda. La prossima dovrebbe arrivare entro pochissimo tempo. E oltre alle molestie sessuali, parlerebbe di un ragazzo italiano con un tatuaggio su un braccio, cancellato con delle piccole forbici roventi. Mentre viveva in una delle comunità del sacerdote.

    L’esposto dei Radicali Italiani Le stesse comunità di cui i Radicali Italiani, sempre tramite gli avvocati Fratini e Mazzi, parlano nel loro esposto depositato nei giorni scorsi alla procura perugina. In particolare sono il segretario nazionale Mario Staderini e la segretaria di Perugia Liliana Chiaramello a chiedere alla magistratura perugina di verificare quanto loro sostengono. E cioè che le comunità della Caritas in cui questo sacerdote opera presentano una serie di irregolarità non secondarie. Per gli esponenti radicali infatti, alcune comunità della diocesi di Perugia – Città della Pieve della Caritas gestite dal sacerdote, non godrebbero del necessario accreditamento presso la Regione Umbria per esercitare assistenza sanitaria e socio sanitaria. Nel documento si chiede anche se il personale abbia le necessarie specializzazioni per assistere qualcuno in un percorso di recupero. Si fa notare infine che alcuni immobili non sarebbero neanche adatti per i fini per cui vengono usati. Tutte informazioni che insieme alle denunce appena depositate finiranno al vaglio dei magistrati.

    http://www.umbria24.it/presunti-abusi-sess…ugia/68784.html