Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: Convenzione

  • 3.3% di preti pedofili grazie alla complicità dello Stato italiano che non interviene da decenni non solo sul clero – Video integrale della conferenza alla Stampa estera

    3.3% di preti pedofili grazie alla complicità dello Stato italiano che non interviene da decenni non solo sul clero – Video integrale della conferenza alla Stampa estera

    La totale omertà dello Stato italiano ha prodotto migliaia di vittime in Italia scaricando le colpe sulla chiesa cattolica e sullo stesso Papa.

    Questo è quanto è emerso ieri presso la Stampa estera, nella conferenza stampa promossa dalla Rete L’ABUSO.

    Le cifre parlano da sé e come rileva anche Federico Tulli, da anni impegnato in questa battaglia di civiltà verso i minori, cifre ben inferiori a un centinaio di preti pedofili che in altri paesi hanno però spinto la politica ad intervenire, mentre l’Italia che attualmente ne conta più di 1000, da decenni ignora il problema di fatto, scaricando tacitamente le colpe sulla chiesa.

    L’avvocato Mario Caligiuri dell’osservatorio permanente della Rete L’ABUSO, ne descrive le cause direttamente riconducibili allo Stato italiano che in materia ha fatto meno della chiesa.

    Il presidente della Rete L’ABUSO Francesco Zanardi, denuncia che siamo l’unico Stato (l’Italia) che in Europa non solo ha favorito e continua imperterrito, la pedofilia di Stato, che nel drammatico scenario unicamente italiano non tocca soltanto la chiesa, ma tutti i settori, dalle società sportive e associative arriva alla famiglia. Tutto ad unico danno dei più piccini.

    L’Italia fu denunciata dalla Rete L’ABUSO nel 2019 al Comitato ONU per i diritti dell’infanzia dalla Rete L’ABUSO, Comitato che ravvisate le gravi lacune espresse le sue preoccupazioni;

    “21. Accoglie favorevolmente il piano nazionale per la prevenzione e la lotta contro gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei bambini 2015-2017 e la rivitalizzazione dell’Osservatorio per contrastare la pedofilia e la pornografia infantile, il Comitato è preoccupato per i numerosi casi di bambini vittime di abusi sessuali da parte di personale religioso della Chiesa Cattolica nel territorio dello Stato Membro e per il basso numero di indagini criminali e azioni penali da parte della magistratura italiana. Con riferimento alle sue precedenti raccomandazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, par. 75) e al commento generale n. 13 (2011) sul diritto del bambino alla libertà e contro tutte le forme di violenza nei suoi confronti e prendendo atto dell’Obiettivo 16.2 per lo Sviluppo Sostenibile, il Comitato raccomanda all’Italia di:

    (a) Adottare, con il coinvolgimento attivo dei bambini, un nuovo piano nazionale per prevenire e combattere l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e assicurarne l’uniforme implementazione su tutto il suo territorio e a tutti i livelli di governo;

    (b) Istituire una commissione d’inchiesta indipendente e imparziale per esaminare tutti i casi di abuso sessuale di bambini da parte di personale religioso della Chiesa Cattolica;

    (c) Garantire l’indagine trasparente ed efficace di tutti i casi di violenza sessuale presumibilmente commessi da personale religioso della Chiesa Cattolica, il perseguimento dei presunti autori, l’adeguata punizione penale di coloro che sono stati giudicati colpevoli, e il risarcimento e la riabilitazione delle vittime minorenni, comprese coloro che sono diventate adulte;

    (d) Stabilire canali sensibili ai bambini, per i bambini e altri, per riferire sulle violenze subite;

    (e) Proteggere i bambini da ulteriori abusi, tra l’altro assicurando che alle persone condannate per abuso di minori sia impedito e dissuaso il contatto con i bambini, in particolare a livello professionale;

    (f) Intraprendere tutti gli sforzi nei confronti della Santa Sede per rimuovere gli ostacoli all’efficacia dei procedimenti penali contro il personale religioso della Chiesa Cattolica sospettato di violenza su minori, in particolare nei Patti Lateranensi rivisti nel 1985, per combattere l’impunità di tali atti;

    (g) Rendere obbligatorio per tutti, anche per il personale religioso della Chiesa Cattolica, la segnalazione di qualsiasi caso di presunta violenza su minori alle autorità competenti dello Stato Membro;

    (h) Modificare la legislazione che attua la Convenzione di Lanzarote in modo da garantire che non escluda il volontariato, compreso il personale religioso della Chiesa Cattolica, dai suoi strumenti di prevenzione e protezione.”

    Raccomandazioni ad oggi totalmente inevase dalla Repubblica italiana di cui ne fanno ancora oggi le spese bambine e bambini.

    F.

  • “Sono 1.031 i preti accusati di pedofilia”, la denuncia della Rete L’Abuso sugli incredibili “vuoti legislativi”

    “Sono 1.031 i preti accusati di pedofilia”, la denuncia della Rete L’Abuso sugli incredibili “vuoti legislativi”

    “Stiamo esponendo un problema che non è risolvibile con le sole forze della Santa Sede. Lo sforzo di chiunque sarà eletto Papa sarà quello di intervenire chiedendo agli Stati che hanno vuoti legislativi, come l’Italia, di colmarli per non rendere vano lo sforzo che anche la Chiesa sta cercando di fare in questo contesto”. Francesco Zanardi, presidente dell’associazione Rete L’Abuso, a un giorno dal conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco, risolleva il problema della gestione, della denuncia e delle leggi per i reati che coinvolgono sacerdoti e hanno come vittime ragazzine e ragazzini, soprattutto. Un numero sempre impressionante, se si considera spesso gli abusi non vengono denunciati oppure vengono ignorati o addirittura insabbiati.

    Secondo i dati raccolti dall’associazione nel database “Spotlight on Italian Survivors“, attualmente il 3,2% dei preti italiani è accusato di abusi sessuali su minori. Questo corrisponde a circa 1.031 sacerdoti, che avrebbero prodotto 4.262 vittime. Nel solo 2025, sono già stati registrati 10 nuovi casi. Tuttavia, Zanardi sottolinea che questi numeri sono sottostimati, poiché molti abusi non vengono denunciati o sono prescritti. Non si sa se tra questi ci sono il caso don Samuele Marelli, condannato in primo grado dal Tribunale ecclesiastico regionale della Lombardia e indagato dalla procura di Monza, o don Ciro Panigara finito agli arresti domiciliari nel Bresciano.

    Non c’è obbligo di denuncia – Zanardi evidenzia che in Italia manca l’obbligo di denuncia per i cittadini comuni, limitato solo ai pubblici ufficiali. Incredibilmente nessun obbligo di denuncia ricade sugli ecclesiastici perché i sacerdoti o i loro superiori non sono pubblici ufficiali per il diritto penale italiano. Paradossalmente insegnanti, medici, notai e anche segretari comunali, per esempio, che sono a conoscenza di abuso o una violenza, sono obbligati dalla legge a denunciare: un prete, pur officiando cerimonie, non è un pubblico ufficiale, come sancito da una sentenza della Cassazione del 2009.

    Ma le nuove linee guida della Cei, guidata dal cardinale Matteo Zuppi (anche lui tra i papabili), vale la pena ricordarlo, al punto 5.5 spiegano che “non può essere tollerato nessun clima di complice e omertoso silenzio in tema di abuso sessuale nei confronti di minori o persone vulnerabili: chiunque abbia notizia della presunta commissione in ambito ecclesiale di abusi sessuali nei confronti di minori o persone vulnerabili è tenuto a segnalare tempestivamente i fatti di sua conoscenza alla competente autorità ecclesiastica, a tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, della ricerca della verità e del ristabilimento della giustizia, se lesa”. Quand’è che è necessario soffocare l’omertà e denunciare per un ecclesiastico? Viene spiegato al punto 8.2: “L’autorità ecclesiastica ha l’obbligo morale di procedere all’inoltro dell’esposto all’autorità civile qualora, dopo il sollecito espletamento dell’indagine previa, sia accertata la sussistenza del fumus delicti. L’autorità ecclesiastica non procederà a presentare l’esposto nel caso di espressa opposizione, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata, da parte della vittima (se nel frattempo divenuta maggiorenne), dei suoi genitori o dei tutori legali, fatto salvo sempre il prioritario interesse del minorenne“.

    Il certificato antipedofilia – Inoltre, la legge italiana non prevede un sistema efficace di monitoraggio e prevenzione degli abusi. Il certificato antipedofilia, previsto dalla Convenzione di Lanzarote, non è applicato a tutte le categorie a rischio, come i volontari, lasciando ampi spazi di impunità. L’associazione Rete L’Abuso ha cercato di colmare questa lacuna raccogliendo dati e testimonianze direttamente dalle vittime. Tuttavia, Zanardi denuncia la mancanza di collaborazione da parte delle istituzioni ecclesiastiche e civili. “In Italia c’è un problema enorme di omertà”, afferma Zanardi, sottolineando che spesso le vittime vengono ignorate o addirittura minacciate quando cercano giustizia.

    Zanardi critica la risposta della Chiesa italiana agli scandali di abusi, accusando i vertici ecclesiastici di non aver rispettato gli appelli di Papa Francesco e di non aver istituito una commissione indipendente di inchiesta. “Stiamo esponendo un problema che non è risolvibile con le sole forze della Santa Sede”, afferma Zanardi, “lo sforzo di chiunque sarà eletto Papa sarà quello di intervenire chiedendo agli Stati che hanno vuoti legislativi, come l’Italia, di colmarli per non rendere vano lo sforzo che anche la Chiesa sta cercando di fare in questo contesto”. L’associazione Rete L’Abuso ha presentato istanze all’Unione Europea e alle Nazioni Unite per sollecitare un intervento internazionale e costringere l’Italia a adottare leggi più severe e a proteggere meglio le vittime. “Cosa intendono fare Ue e Onu per fermare gli abusi sessuali sui minori del clero in Italia?”, è la domanda posta da Zanardi in un esposto presentato a entrambe le istituzioni sovranazionali.

    https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/05/06/sono-1-031-i-preti-accusati-di-pedofilia-la-denuncia-della-rete-labuso-sugli-incredibili-vuoti-legislativi/7976674/

  • Il caso Spotlight italiano: cosa emerge dall’inchiesta sugli abusi sessuali nella Chiesa di Bolzano

    Il caso Spotlight italiano: cosa emerge dall’inchiesta sugli abusi sessuali nella Chiesa di Bolzano

    Anna (nome di fantasia) aveva 7 anni quando fu abusata per la prima volta dal suo insegnante di religione. Il sacerdote lo faceva sia con lei che con altre compagne di classe: se le accomodava sul grembo, le toccava nelle parti intime, le costringeva a sfiorargli il membro. Anna raccontò tutto alla madre, che andò subito a denunciare il prete alla direzione della scuola. Poi però, stranamente, la signora accettò di firmare una dichiarazione scritta in cui affermava che l’episodio non era grave e che non era stato commesso con cattivi intenti.

    Questi fatti risalgono ai primi anni Settanta. Oggi, mezzo secolo dopo, si viene a sapere che su quella madre, descritta come «una donna buona e credente», erano state esercitate «pressioni della Curia vescovile volte a indurla a relativizzare le molestie e non approfondire ulteriormente la questione».

    Il sacerdote, da parte sua, continuò a fare l’insegnante per altri vent’anni. Dopo il suo pensionamento, un’altra ragazza si presentò alla Diocesi accusandolo di aver molestato lei e altre bambine ai tempi delle scuole elementari. Il prete nel frattempo era andato ad abitare in una casa dove vivevano anche famiglie con figli piccoli. L’unico provvedimento che fu preso dalla Chiesa fu trasferirlo in un’altra struttura residenziale.

    La vicenda è tra quelle ricostruite nel Rapporto di 613 pagine, pubblicato lo scorso 20 gennaio, sugli abusi sessuali commessi da sacerdoti della Diocesi di Bolzano e Bressanone negli ultimi sessant’anni. Si tratta dell’indagine indipendente più approfondita promossa finora all’interno della Chiesa cattolica italiana.

    Commissionata dalla stessa Diocesi, la ricerca è stata condotta dallo studio legale Westpfahl-Spilker-Wastl di Monaco di Baviera – che dal 2010 si occupa di abusi sessuali interni alla Chiesa – con il contributo dello studio associato Kofler Baumgartner & Partner di Brunico.

    Gli avvocati hanno setacciato gli archivi della Curia, esaminando più di mille fascicoli e interrogando una ventina di testimoni. La Diocesi è stata informata delle risultanze solo al momento della pubblicazione finale. Ebbene, tra il 1964 (anno in cui la diocesi ha assunto il suo assetto attuale) e il 2023 (anno in cui il rapporto è stato commissionato) nel territorio clericale di Bolzano e Bressanone sono stati individuati 67 casi di presunti abusi sessuali commessi da 41 sacerdoti e sono state contate 75 possibili vittime. Ma, avvertono i relatori, questa è solo la punta dell’icerberg: nel sommerso potrebbe nascondersi «un numero ampiamente maggiore, forse addirittura esorbitante» di casi.

    Vite distrutte
    «Si sapeva, ma si taceva», ammette il vescovo Ivo Muser, in carica dal 2011, in un lungo comunicato di scuse, autocritica e propositi di cambiamento. «Per preservare la propria reputazione e quella della Chiesa – si batte il petto il monsignore – si è rinunciato a compiti e responsabilità. E può accadere di nuovo, se abbassiamo lo sguardo. Chiedo perdono ai soggetti coinvolti, alle comunità parrocchiali, ai sacerdoti accusati e ai fedeli della nostra diocesi per le mie mancanze come vescovo, assumendomene ogni responsabilità».

    Il rapporto è un viaggio indietro nel tempo dentro storie oscure. A metà degli anni Novanta, Marco (nome di fantasia) aveva 12 anni e faceva il chierichetto. Era il «coccolo» del parroco, ma presto le attenzioni del prelato nei suoi confronti si trasformarono in qualcosa di indicibile: prima palpeggiamenti nelle parti intime, poi anche rapporti sessuali con penetrazione. Marco si è tenuto tutto il dolore dentro per venti interminabili anni, poi ha trovato la forza di rivolgersi al Centro di ascolto della Diocesi e ha iniziato un percorso di terapia a spese della Curia che l’ha portato a stare meglio.

    Non è andata così per Carlo (nome di fantasia), abusato da quello stesso prete quando era già maggiorenne. Anche lui ha dovuto attendere anni prima di riuscire a confidare a qualcuno cosa aveva dovuto subire: a quel punto, la sua famiglia ha preso contatti con il sacerdote-orco per chiedergli un indennizzo, ma per Carlo è stato come rivivere il trauma. Il peso della sofferenza è diventato insopportabile, fino alla decisione estrema di togliersi la vita.

    Sono tre i suicidi tra le vittime di abusi documentati nel rapporto commissionato dalla Diocesi altoatesina.

    In controtendenza rispetto a quanto è stato scoperto in altre realtà indagate (ad esempio la Germania), nel territorio di Bolzano e Bressanone la maggioranza delle violenze dei preti (68%) si è concentrata su persone di genere femminile. O meglio, bambine: delle 51 femmine abusate, 50 erano minorenni al momento del primo abuso; cinque di loro avevano tra gli 0 e i 7 anni e 26 tra gli 8 e i 14.

    Anche tra i maschi il primo abuso è avvenuto generalmente negli anni dell’infanzia o dell’adolescenza: su 18 casi individuati dal team che ha svolto l’indagine, uno riguardava un bambino di età tra gli 0 e i 7 anni, cinque erano nella fascia tra gli 8 e i 14, due in quella tra i 15 e i 16 e nove erano ragazzini 17enni.

    Impuniti
    Nel rapporto realizzato su mandato della Diocesi di Bolzano e Bressanone non figurano mai le generalità dei sacerdoti accusati né quelle delle presunte vittime delle loro violenze. Si fanno solo i nomi dei vertici della Curia che nel corso degli anni hanno seguito le singole vicende. Quasi sempre con un approccio gravemente omertoso.

    Don Andrea (nome di fantasia) ha abusato di bambine tra i 7 e i 12 anni per mezzo secolo a partire dagli anni Sessanta. Ha svolto il suo sacerdozio presso dieci sedi diverse all’interno della diocesi e in sette di queste si sono levate accuse di molestie nei suoi confronti. Ma ogni volta i vertici della Chiesa locale si limitavano a intervenire trasferendolo in un’altra parrocchia. Negli anni Novanta l’allora vicario generale Josef Michaeler respinse gli addebiti rivolti al prete definendo il suo un «comportamento maldestro». Solo una decina d’anni fa il chierico è stato quantomeno costretto a ritirarsi a vita privata.

    L’impunità di cui spesso hanno goduto gli abusatori in abito talare è un altro tema centrale, in questa sconvolgente inchiesta. «Solo pochissimi casi di sospetto abuso – scrivono i relatori – sono stati effettivamente oggetto di interventi ai sensi del diritto canonico. Stando a quanto si evince dagli atti, nella stragrande maggioranza dei casi i dirigenti diocesani non hanno nemmeno fatto considerazioni teoriche su possibili sanzioni o sull’avvio di procedimenti canonici. In singoli casi, si sono meramente limitati ad annunciare conseguenze, nel senso di minacce a vuoto poi mai tradottesi in realtà».

    In particolare, sono documentate appena due pene canoniche, tre provvedimenti disciplinari e una formale indagine canonica, mentre in undici casi la Curia non è andata oltre superficiali colloqui col sacerdote accusato o con altre fonti. «Nella maggior parte dei casi – si legge nel report – il chierico in questione veniva semplicemente trasferito o mandato (provvisoriamente) in pensione, senza però escludere la possibilità di una successiva reintegrazione nella cura pastorale».

    L’ordinamento giuridico italiano non prevede nessun obbligo di denuncia a carico dei sacerdoti che vengano a conoscenza di abusi sessuali commessi da altri prelati (anche se in certe situazioni potrebbero configurarsi ipotesi di concorso in reato o di favoreggiamento). Le linee guida della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) stabiliscono un mero obbligo morale di segnalare questi casi alla competente Procura della Repubblica. Da circa un anno, tuttavia, in Alto Adige vigono regole più stringenti: la Diocesi di Bolzano e Bressanone, infatti, ha concordato con le autorità giudiziarie locali – inclusa la Procura dei minorenni – delle specifiche linee guida che impongono l’obbligo di denuncia.

    Italia vs Europa
    La Diocesi altoatesina, con il suo pur tardivo attivismo, è una mosca bianca nel panorama clericale italiano.

    Negli ultimi quindici anni la Chiesa cattolica di mezza Europa ha preso atto del problema degli abusi sessuali commessi da prelati. La Conferenza Episcopale Tedesca ha commissionato a un consorzio interdisciplinare di ricerca un rapporto che nel 2018 ha portato alla scoperta di almeno 1.670 sacerdoti abusatori per un totale di 3.677 vittime nell’arco di 68 anni.

    La Chiesa francese nel 2019 ha istituito una commissione indipendente che due anni dopo ha fatto emergere 216mila casi di violenze per mano di preti. A quel punto, si è attivata anche la Conferenza Episcopale Portoghese, che ha fatto svolgere un’indagine analoga da cui è uscita una stima di circa 4.300 vittime. Nel 2023 è stata la volta della Chiesa spagnola, che con uno studio indipendente è arrivata a un bilancio di 2.056 persone abusate da esponenti del clero.

    E la Cei? L’assemblea permanente dei vescovi italiani si sta muovendo più a rilento. Negli ultimi anni ha pubblicato due studi, condotti dall’Università Sacro Cuore sulla base dei dati della rete territoriale dei servizi diocesani, che sono relativi però ad archi temporali molto ristretti. Dalle indagini è emerso che tra il 2020 e il 2021 sono stati segnalati 68 sacerdoti che avrebbero abusato di 89 persone, mentre nel 2022 sono stati registrati 32 presunti abusatori e 54 presunte vittime.

    Tre anni fa, durante la conferenza stampa di presentazione del primo di questi due studi, la Cei aveva affermato che tra il 2000 e il 2022 erano giunte alla Chiesa 613 segnalazioni di violenze. La Conferenza Episcopale Italiana ha dato mandato all’Università di Bologna e all’Istituto degli Innocenti di Firenze di indagare sul periodo 2001-2021: i risultati dovrebbero essere pronti per l’inizio del prossimo anno.

    Vuoti legislativi
    Peraltro, un lavoro di tracciamento degli abusi commessi dai prelati italiani esiste già. Lo ha svolto la Rete l’Abuso, associazione che riunisce le vittime di preti pedofili. Basandosi su atti di procure e tribunali civili, l’associazione ha contato dal 2010 a oggi 332 sacerdoti presunti abusatori, di cui 164 condannati in via definitiva e 168 tra indagati e condannati in primo o secondo grado. Il totale delle vittime censite arriva invece a 1.576.

    Il fondatore della Rete l’Abuso è Francesco Zanardi, 55 anni, che si presenta come un «sopravvissuto» alle violenze sessuali di un prelato. Parlando con TPI, Zanardi definisce «apprezzabile» il lavoro svolto dalla Diocesi di Bolzano e Bressanone: «Ma è una goccia nel mare», osserva. E, comprensibilmente, è assai diffidente rispetto alle iniziativa di supporto prestate dalla Curia alle vittime di molestie: «Chiediamoci – riflette – come non sentiamo mai nessuna vittima ringraziare la Chiesa per il sostegno ricevuto».

    Ma il portavoce della Rete l’Abuso punta il dito anche contro lo Stato italiano, che, a suo dire, con le sue leggi non farebbe abbastanza per prevenire e contrastare gli abusi. «L’obbligo di denuncia – fa notare – nel nostro Paese è limitato solo ai pubblici ufficiali. Questo fa sì che il cittadino che denuncia un abuso di cui è a conoscenza, se non è in possesso di una prova certa o dimostrabile, assai difficile da produrre per il cittadino comune, rischia di andare incontro a una contro-querela per calunnia».

    Uno strumento utile per prevenire le violenze sessuali sui minori sarebbe il certificato anti-pedofilia previsto dalla Convenzione di Lanzarote del 2007, ratificata dall’Italia con la legge 172 del 2012, alla quale il Vaticano peraltro non ha aderito: questo documento attesta l’assenza di condanne definitive a proprio carico per reati legati allo sfruttamento sessuale dei minori ed è richiesto a chi lavora a contatto con bambini o adolescenti. Ma, rileva Zanardi, «il legislatore italiano ha sollevato dall’esibizione l’intera categoria del volontariato, oltre al clero», con la conseguenze che, ad esempio, chi presta servizio come istruttore volontario in una società sportiva giovanile può tenere nascosti eventuali precedenti giudiziari per reati come la violenza sessuale su minore.

    Come intervenire
    Come è evidente, non solo dal rapporto realizzato in Alto Adige ma anche dai fatti di cronaca venuti a galla in tutto il mondo negli ultimi vent’anni, non siamo davanti a casi isolati: quello delle violenze sessuali commesse da esponenti del clero è un fenomeno che riguarda un intero sistema nel suo complesso.

    Gli autori dell’indagine svolta nel territorio bolzanino hanno identificato una serie di «carenze sistemiche» che sarebbero alla radice di questi abusi. Viene citata, ad esempio, una diffusa immaturità sessuale tra i prelati, che deriverebbe a sua volta dalla formazione ricevuta in seminario, dove il processo di sviluppo della propria sessualità viene di fatto interrotto tra i 18 e i 20 anni, quando non si è ancora completato. Altri possibili fattori scatenanti sono individuati nell’isolamento dei sacerdoti, nelle strutture di alleanza maschile che si instaurano tra essi e nella carente cultura dell’errore negli ambienti della Chiesa.

    «Concordo pienamente con questa analisi», dice a TPI don Gottfried Ugolini, responsabile per la Diocesi di Bolzano e Bressanone del Servizio specialistico per la prevenzione e la tutela dei minori da abusi sessuali e da altre forme di violenza: «Noi sappiamo che solo il 15% delle persone che abusano sono pedofili secondo la classificazione delle patologie internazionali: ciò vuol dire che la stragrande parte di coloro che abusano sono persone immature a livello psico-affettivo sessuale, che non sanno gestire le proprie emozioni». E secondo don Ugolini incidono anche «l’immagine del sacerdote, che viene messo sul piedistallo rispetto ai laici»,«l’uso dell’autorità in modo inappropriato» e il «sistema chiuso della Chiesa, un sistema tra maschi che provoca talvolta atteggiamenti di omertà».

    Il Servizio di prevenzione guidato da don Ugolini è stato istituito dalla Diocesi bolzanina nel 2010, un anno spartiacque nella storia recente della Chiesa cattolica, specialmente in quella di lingua tedesca. Tra gennaio e marzo di quell’anno, infatti, esplose lo scandalo degli abusi perpetrati per decenni nel collegio religioso Canisius di Berlino: sull’onda di quelle rivelazioni, le denunce si moltiplicarono in tutta la Germania, in Austria, con un effetto domino poi in tutta Europa.

    La Curia di Bolzano e Bressanone decise di intervenire istituendo un centro di ascolto a cui le vittime di violenze sessuali possono rivolgersi via telefono o e-mail. Se queste lo desiderano, viene fissato anche un colloquio di persona. Le vittime vengono informate del loro diritto di segnalare alle autorità civili gli abusi e la Diocesi mette a loro disposizione cento ore di terapia psicologica.

    Dal 2010 a oggi oltre 100 persone si sono rivolte al centro. E la presentazione del recente Rapporto curato dagli avvocati di Monaco e Brunico ha spinto in sole due settimane un’altra decina di persone a farsi avanti.

    Alla luce dell’indagine che ha squarciato il velo su una parte degli orrori degli ultimi sessant’anni, il vescovo Muser ha disposto un’intensificazione delle misure di contrasto alle molestie. «Dobbiamo fare tutto il possibile per alleviare la sofferenza delle vittime, riconoscere le ingiustizie avvenute e prevenire nuove sofferenze», ha dichiarato il monsignore.

    Saranno istituiti due gruppi di esperti, interni ed esterni alla diocesi, incaricati l’uno di proporre al vescovo quali eventuali provvedimenti adottare nei confronti dei vescovi accusati ancora in vita e l’altro di elaborare nuove linee guida per le procedure interne da seguire in caso di segnalazioni di abusi. Verranno inoltre differenziati i rispettivi compiti del centro di ascolto, del servizio di intervento e del servizio di prevenzione. Infine, c’è il proposito di dare maggior spazio alle donne nelle posizioni dirigenziali della Curia (dove già oggi comunque quattro uffici su nove a guida femminile).

    «I bambini e i giovani vittime di abusi sono rimasti invisibili o sono stati resi tali», ammette il vescovo Muser: «I colpevoli sono stati trasferiti, come si dice, “lontano dagli occhi, lontano dal cuore”. Famiglie, parrocchie e comunità coinvolte nel dolore sono state semplicemente trascurate come vittime e lasciate a sé stesse. Anche nelle famiglie e nelle parrocchie ci si rifiutava di guardare». L’indagine sugli abusi, promette il monsignore, «non è un passo intermedio, né un obiettivo parziale che offre l’occasione per fare una pausa, ma un compito che ci impone di continuare a lavorare con tutte le nostre forze. Dobbiamo fare tutto il possibile per alleviare la sofferenza delle vittime, riconoscere le ingiustizie avvenute e prevenire nuove sofferenze».

    Dopo la pubblicazione del Rapporto sugli abusi sessuali nella Diocesi di Bolzano e Bressanone, TPI ha rivolto alcune domande alla Conferenza Episcopale Italiana. Risponde Chiara Griffini, presidente del Servizio nazionale per la tutela dei minori della Cei. 

    La Cei come commenta i risultati del Rapporto altoatesino, che mette in luce gravi omissioni da parte della Chiesa?
    «Anche un solo caso di abuso nella Chiesa sarà sempre troppo, sia che riguardi casi attuali sia che riguardi casi avvenuti nel passato. Vi è dolore, vergogna e consapevolezza delle conseguenze devastanti che gli abusi commessi da sacerdoti hanno sulle vittime, sui loro familiari e su tutta la Chiesa stessa. Ogni azione di chiarificazione deve essere considerata con attenzione per un reale rinnovamento ecclesiale in materia di tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, dalla prevenzione al perseguimento deciso degli abusi in tutte le loro forme». 

    Ad avviso della Cei, i casi di abusi sessuali ad opera di chierici vanno trattati come singoli episodi isolati o rientrano in un fenomeno di carattere sistemico?
    «Alla luce dei dati provenienti dallo studio del fenomeno a livello mondiale non si può parlare di singoli episodi isolati. Attenzione, però, a non creare confusione con tale affermazione: ciò non significa che tutti i chierici sono abusatori. Il singolo caso si inserisce all’interno di un quadro completo da analizzare. La Chiesa sta agendo con solerzia e ponendosi in rete con tutte le altre istituzioni della società civile. Le statistiche aiutano a capire che il problema è sistemico nella società. In questo senso va compresa anche la rete di tutela attivata nella Chiesa italiana: persegue a livello ecclesiale l’attuazione di modelli preventivi situazionali scientificamente riconosciuti che mirano a generare ambienti ecclesiali sicuri, mediante sensibilizzazione culturale, formazione specifica iniziale e permanente, vigilanza, percorsi chiari per la segnalazione presso i centri di ascolto diocesani o interdiocesani. Nel triennio 2020-22, anche in pandemia con il blocco delle attività pastorali, si sono formate quasi 23mila persone, sacerdoti, religiosi/e e laici/laiche. Per quanto attiene i centri di ascolto, chiunque può segnalare ad essi abusi in ambienti ecclesiali, venire accolto e accompagnato nell’individuare i bisogni di cui necessitano ad esempio circa le procedure e le prassi per la denuncia degli abusi e la tutela dei minori e le indicazioni circa i professionisti competenti in maniera (psicologi, medici, operatori del diritto…). A tutti coloro che segnalano un presunto abuso viene sempre ricordato che la segnalazione all’autorità ecclesiastica non si sostituisce né contrappone alla segnalazione alla competente autorità civile, che, anzi viene sempre incoraggiata».

    Dopo i due rapporti pubblicati nel 2022 (relativo al biennio 2020-21) e nel 2023 (relativo al 2022), la Cei intende realizzare un più approfondito lavoro di indagine sugli abusi nella Chiesa, andando a “scavare” più indietro nel tempo?
    «Anzitutto vorrei precisare che le rilevazioni attuate sulla rete territoriale dei servizi diocesani e regionali e dei centri di ascolto non sono e non saranno mai lo studio storico sugli abusi nella Chiesa italiana. Le rilevazioni sono il monitoraggio della Safeguarding Policy di cui la Chiesa italiana si è dotata con le Linee Guida del 2019 e che trova concretizzazione nelle attività di servizi per la tutela regionali e diocesani e dei Centri di ascolto. Lo studio sul fenomeno degli abusi nella Chiesa italiana sta avvenendo attraverso un altro percorso metodologico e scientificamente rigoroso. È lo studio pilota sui casi di abuso sessuali commessi da chierici e trattati in sede istituzionale ecclesiale nel periodo 2001-2021. È stato affidato a due enti terzi e indipendenti, il Centro per la vittimologia e la sicurezza dell’Università di Bologna e l’Istituto degli Innocenti di Firenze. La scelta dell’anno non è casuale: dal 2001, infatti, la normativa canonica ha avuto importanti innovazioni che hanno reso più organico il trattamento dei casi. Si è appena conclusa la fase sperimentale in cui è stato testato lo strumento di ricerca, si sta aprendo la fase analitica estesa a tutte le diocesi italiane. Si concluderà con la fase sapienziale, di assunzione ecclesiale delle risultanze della fase analitica condotta dagli enti terzi e indipendenti, prevista per la fine del 2025, inizio 2026. È l’inizio di un percorso, studio pilota appunto, che partendo dai dati emersi in sede ecclesiale mira ad affinare criteri per ulteriori ricerche, estese nel tempo e nel metodo, fino ad arrivare ad intercettare il sommerso. Non sarà lasciato nulla di intentato per conoscere la fenomenologia, apprestare strumenti di verità e giustizia e affinare sempre meglio la prevenzione e la promozione di ambienti ecclesiali sicuri».

    https://www.tpi.it/cronaca/abusi-sessuali-chiesa-bolzano-bressanone-inchiesta-202502211166348/

  • 18 novembre 2023 – Giornata europea per la protezione dei minorenni contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale

    18 novembre 2023 – Giornata europea per la protezione dei minorenni contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale

    Il 18 novembre 2023 si celebra l’ottava Giornata europea per la protezione dei minorenni contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale, istituita nel 2015 dal Consiglio d’Europa allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica circa la prevenzione del fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale delle persone di minore età.

    La Giornata promuove l’attuazione della Convenzione di Lanzarote, il cui obiettivo è quello di preservare la salute e lo sviluppo psico-sociale delle ragazze e dei ragazzi vittime di sfruttamento sessuale sotto forma di pornografia e prostituzione minorile, anche alla luce – come riportato nel preambolo della Convenzione – dell’utilizzo sempre maggiore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte dei minori e degli autori di reato.

    Nell’occasione di questa significativa celebrazione, il Dipartimento per le politiche della famiglia rende disponibile il Piano nazionale di contrasto alla pedofilia e alla pornografia infantile, adottato nel 2022 dall’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, in una versione appositamente realizzata per i ragazzi, che hanno anche partecipato alla sua elaborazione.

    L’edizione child-friendly del Piano, predisposta col supporto dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, costituirà, altresì, un allegato alla Relazione al Parlamento sull’attività prevista dalla legge n. 269 del 1998 in materia di contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia che il Dipartimento redige ogni anno, e sarà distribuito in versione cartacea il prossimo 20 novembre in occasione dell’evento celebrativo della Giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nella ricorrenza della firma della Convenzione delle Nazioni Unite del 1989. Il documento rimanda, inoltre, alla versione per ragazzi della Strategia del Consiglio d’Europa 2022/27 sui diritti dell’infanzia (che ha tra gli obiettivi anche il contrasto alla violenza, inclusa la violenza sessuale), la cui versione in lingua italiana è stata elaborata col supporto di un processo di consultazione dei minorenni attivato dal Dipartimento.

    “La lotta al fenomeno dell’abuso dei minori ci riguarda tutti”, dichiara la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella. “La redazione del Piano nazionale di contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia in un formato immediato e più vicino al linguaggio dei ragazzi – afferma la Ministra – può aiutarli ad acquisire una maggiore consapevolezza. Abbiamo infatti il dovere non solo di difendere e tutelare i nostri giovani e giovanissimi, ma anche di informarli e mettere a loro disposizione tutti gli strumenti per vivere la realtà digitale nel modo più corretto, cogliendone le opportunità ed evitando insidie e pericoli”.

    Maggiori informazioni riguardanti gli obiettivi e i principi della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale sono disponibili nella brochure dedicata del Consiglio d’Europa.

    https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/18-novembre-2023-giornata-europea-per-la-protezione-dei-minorenni-contro-lo-sfruttamento-e-l-abuso-sessuale/#:~:text=Il%2018%20novembre%202023%20si,sfruttamento%20sessuale%20delle%20persone%20di

  • Quei ladri d’innocenza e l’indifferenza mortale dell’Italia laica

    Quei ladri d’innocenza e l’indifferenza mortale dell’Italia laica

    Da circa 20 anni mi occupo da giornalista di violenze su bambini e bambine (e donne) compiute in ambiente ecclesiastico e non solo. Da oltre dieci anni collaboro con Rete L’Abuso. Oltre ad aver molto studiato, ho intervistato avvocati, storici, filosofi, magistrati, sociologi, psichiatri e psicoterapeuti che hanno fatto ricerca scientifica su questi temi o che hanno avuto vittime tra i loro pazienti. Mi sono avvalso del loro contributo nei miei libri e nelle inchieste che ho scritto per 17 anni sul settimanale Left. Ma ho anche intervistato centinaia di vittime di Paesi diversi, ho visto l’orrore e la disperazione nei loro occhi.

    Quasi tutte avevano impiegato anche decine di anni a elaborare, per quanto possibile, e denunciare la violenza subita da bambini. Secondo uno studio australiano passano in media 33 anni prima che ci riescano. Molte vittime di preti pedofili hanno pesantissime disabilità congenite (sordità, cecità etc) che le hanno rese ancor più vulnerabili tra gli esseri umani più vulnerabili. Moltissime di quelle che ho incontrato sono cresciute senza uno o entrambi i genitori, oppure in ambiente familiare assente e anaffettivo, e di questa carenza affettiva aveva approfittato lucidamente il pedofilo per avvicinarsi al bambino o alla bambina sapendo che difficilmente un adulto li avrebbe protetti.

     

    Ricordo il racconto di una ragazza. Era stata stuprata per 4 anni, sin da bambina, da un sacerdote di oltre 40 anni più grande di lei. Non aveva praticamente mai avuto il padre, la mamma era la collaboratrice domestica del suo stupratore. Le chiesi: “Ma quando il parroco ti mise le mani addosso non dicesti nulla a tua madre? “Certo” mi rispose. E come reagì? “Mi dette uno schiaffo, mi accusò di aver inventato tutto e non ne parlò mai più”. Lei aveva 13 anni. Nessuno la aiutò e denunciò tutto appena divenuta maggiorenne. Ad accompagnarla in caserma, in un’altra città, fu una zia. L’indifferenza mortale della madre è la stessa che riscontro da 20 anni a livello istituzionale.

    In Italia Stato e Chiesa non hanno mai preso in considerazione l’idea di realizzare un’indagine su scala nazionale o di delegare una commissione indipendente a farlo. Tempo fa chiesi a una ministra per le Pari opportunità e al portavoce della Santa Sede (mons. Lombardi) come mai l’Italia non prendesse esempio da altri Paesi molto simili al nostro per tradizione cattolica, che hanno deciso di affrontare, indagando a fondo, il fenomeno criminale della pedofilia nella Chiesa cattolica. La ministra mi rispose che la questione non era nel programma di governo. Mons. Lombardi mi disse che da noi il problema non sussiste. Un inciso: rivolsi questa domanda alla ministra in occasione della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione di Lanzarote sulla tutela dei minori; seduto accanto a lei c’era un vescovo sebbene la Santa Sede non aderisca alla Convenzione.

     

    Non molto convinto di queste risposte mi sono messo a indagare e nel 2014 ho scritto il mio secondo libro “Chiesa e pedofilia, il caso italiano”. Dopo oltre 200 pagine di inchiesta, fonti verificate, documenti e testimonianze alla mano, sono giunto alla conclusione opposta rispetto a quella del monsignore, avendo scoperto che dall’Unità d’Italia in poi la pedofilia di matrice clericale attraversa senza soluzione di continuità tutta la storia del nostro Paese.

    In Italia non esistono statistiche ufficiali sulla diffusione della pedofilia in generale, men che meno su quella di matrice clericale.

    Il ministero per le Pari opportunità non rende pubblici i dati dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile contribuendo a far passare l’idea falsa, nell’opinione pubblica, che si tratti di un fenomeno occasionale, circoscritto a determinati ambiti o specifiche realtà di degrado sociale.

    Tra il 2022 e l’inizio del 2023, in assenza di statistiche ufficiali ho realizzato per Left una lunga inchiesta – lavorando su fonti giornalistiche, documenti, testimonianze, sentenze passate in giudicato etc – dalla quale è emerso che in Italia in 23 anni, dal 2000, sono stati denunciati 146 sacerdoti, 113 sono state le condanne definitive per reati di natura pedofila, le vittime accertate minori di 14 anni sono state almeno 516. Dico almeno perché è impossibile anche solo stimare il numero delle vittime di pedopornografia online. Nessuna delle 146 denunce alla magistratura è partita da un vescovo.

     

    E ancora, il 17 dicembre del 2022 mons. Baturi, segretario generale della Conferenza episcopale, ha rivelato che dal 2010 al 2020 sono stati «613 i fascicoli trasmessi dalle diocesi italiane al dicastero per la Dottrina della fede», cioè alla Santa sede. Altri 100 fascicoli erano stati trasmessi tra il 2000 e il 2010. Sommando questi numeri viene fuori che tra il 2000 e il 2023 in Italia sono stati denunciati almeno 146+613+100 (cioè 859) casi di pedofilia nella Chiesa. Nemmeno i 713 fascicoli della Cei sono mai stati condivisi con la magistratura, sempre in virtù del “diritto” a non collaborare sancito dall’articolo 4 del Concordato.

    Solo per fare un paragone veloce: Spotlight del Boston Globe nel 2001 ha dato il via alle inchieste negli Usa che hanno portato alla bancarotta 15 diocesi, partendo da 89 casi; la commissione Ciase in Francia, di cui tanto si è parlato qui da noi nel 2021, ha scoperchiato un’orrenda situazione molto simile a quella statunitense partendo dalla denuncia di 70 casi. Qui da noi, dopo 859 casi e chissà quante migliaia di vittime ancora non si muove nulla.

     

    La mia indagine giornalistica conferma quanto scoperto e accertato dall’associazione Rete L’abuso, una onlus che è anche l’unica realtà della società civile nel nostro Paese che si occupa di tutela dei diritti delle vittime di preti violentatori.

     

     

    È bene ribadire a questo punto che la cosiddetta “giustizia” ecclesiastica si fonda sulla convinzione che il più violento dei crimini nei confronti di un bambino o una bambina sia prima di tutto un peccato, un delitto contro la morale. E come tale viene trattato: il punto non è tanto evitare che un pedofilo ghermisca la sua preda ma che un prete e la sua vittima facciano del «male» a Dio. È l’offesa alla divinità che è intollerabile, sta qui la «tolleranza zero» di papa Francesco, tanto esaltata anche dalla stampa laica. Si tratta di una visione umanamente e scientificamente inaccettabile (come si evince anche dalle slide appena mostrate), di cui l’Italia – uno Stato laico per Costituzione – non tiene conto nel tenere in vita il Concordato e l’articolo 4 in particolare. Ma anche nel disapplicare la Convenzione di Lanzarote.

    Cosa comporta questa situazione? Comporta che il pedofilo prete – che come tutti i pedofili è una persona gravemente malata di mente ma non di quelle che danno in escandescenza – sia lucidamente consapevole di poter agire pressoché indisturbato, potendo contare sulla “copertura” delle proprie istituzioni, e su un credito socialmente e politicamente riconosciuto molto più alto di qualsiasi altro membro della società civile.

    Questo significa che la vittima durante la sua vita non dovrà combattere solo contro le conseguenze della violenza in sé, ma anche contro tutto ciò che un sacerdote rappresenta ancora oggi – spesso inspiegabilmente – nell’immaginario comune. E dovrà combattere contro l’istituzione religiosa, di cui il pedofilo fa parte, capace di condizionare in maniera profonda sia l’opinione pubblica che la politica con suoi onnipresenti organi di propaganda e informazione, al fine di preservare in primis l’immagine pubblica del papa. E poco importa a costoro se questo atteggiamento abbia come diretta conseguenza la lesione di un diritto umano fondamentale: la salute psicofisica della persona.

    https://federicotulli.substack.com/p/quei-ladri-dinnocenza-e-lindifferenza

     

     

     

     

     

  • In Germania il Parlamento valuta la richiesta di considerare la pedofilia un’identità di genere

    In Germania il Parlamento valuta la richiesta di considerare la pedofilia un’identità di genere

    Il parlamento tedesco ha votato giovedì 26 settembre per prendere in esame la petizione proposta da un gruppo pro-pedofilia, suscitando preoccupazioni tra chi si batte per la tutela dei minori. Ne dà notizia Genevieve Gluck su Reduxx.  A proporre l’emendamento è Krumme-13, un gruppo di pressione che sostiene l’abbassamento dell’età del consenso e la legalizzazione della pornografia infantile. Se la misura proposta passasse la “pedosessualità” diventerebbe un’identità sessuale protetta nella Costituzione tedesca.

    Dieter Gieseking (nella foto), fondatore di Krumme-13, ha annunciato l’imminente voto parlamentare ai suoi sostenitori in un post pubblicato sul sito web del gruppo la scorsa settimana.

    “K13online chiede il divieto di discriminazione contro gay e lesbiche e pedofili nella costituzione – si legge nella dichiarazione – Il voto… sarà trasmesso in diretta sulla TV parlamentare”.

    Nel post si sottolinea che Krumme-13 intende continuare a fare pressione sul governo affinché normalizzi la pedofilia tramite lo strumento delle petizioni del Bundestag, una strategia che gli attivisti pedofili hanno intrapreso per diversi anni. Ma il fatto incredibile è che la petizione che il Bundestag ha deciso di inviare alla commissione competente era stata firmata soltanto da 37 persone.

    “Stiamo già annunciando ulteriori petizioni su argomenti rilevanti. Il tema della pedofilia/pedosessualità deve essere costantemente al centro del dibattito politico. I diritti umani di questa minoranza sessuale stanno diventando sempre più limitati. La lotta politica per l’accettazione e il riconoscimento non finirà mai. La nuova generazione di persone amanti dei pedofili sta solo crescendo”, ha scritto Gieseking.

    Krumme-13 sembra essere stato incoraggiato dal successo di una precedente petizione redatta sempre dal suo fondatore sui “diritti dei bambini”.

    Lo scorso ottobre, il Bundestag ha accettato, infatti, un emendamento presentato da Gieseking per modificare l’articolo 6, paragrafo 2 della Carta Costituzionale ed  affermare che “il benessere del bambino è fondamentale”. Un principio su cui nessuno avrebbe da eccepire se non fosse che lo scopo è sostenere che i bambini dovrebbero essere trattati come “soggetti giuridici” e avere il diritto di avere “voce in capitolo in tutte le questioni riguardanti il ​​loro benessere spirituale, mentale e fisico, nonché il diritto di sviluppare liberamente la loro personalità”.

    Gieseking si è assicurato di sottolineare ai suoi follower sul suo sito web che lo scopo è creare un quadro giuridico per stabilire che la sessualità è un diritto dei bambini. La frase “autodeterminazione sessuale” è inclusa nell’articolo 2 della Costituzione nell’ambito del “libero sviluppo della personalità”.

    “L’autodeterminazione sessuale (anche per i bambini) deriva dal libero sviluppo della personalità nell’articolo 2″, aveva scritto Gieseking nel 2021. Su questo punto sia la petizione che il Bundestag tedesco citano la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia.

    L’emendamento di Krumme-13 è stato sostenuto dai Socialdemocratici, dal Partito Liberale Democratico e dai Verdi.

    Elena Bandiera

    In Germania il Parlamento valuta la richiesta di considerare la pedofilia un’identità di genere

  • «Sono 1.200 i preti pedofili»: il report sulle violenze nascoste nella chiesa

    «Sono 1.200 i preti pedofili»: il report sulle violenze nascoste nella chiesa

    Francesco Peloso DOMANI – Il sistema di protezione dei minori dagli abusi sessuali in Italia è particolarmente fragile. Le leggi sulla carta in parte ci sono, ma certo la volontà di fare sul serio fino a ora non è emersa.
    Secondo uno studio di Rete l’abuso che verrà presentato oggi, dal 2000 ad oggi si contano circa 1.200 preti che sono stati coinvolti in molestie sessuali sui minori, ma è un dato ottimistico. Il problema è che finora non è mai stata condotta un’indagine nazionale con criteri scientifici e statistici adeguati tale per disegnare un quadro generale su una tematica che, per sua stessa natura, tende a rimanere sommersa.
    Si pensi solo a quanto è difficile per un minore, bambino o ragazzo, denunciare un abuso subito o semplicemente parlarne con qualcuno. Per questo la conoscenza della realtà è fondamentale, anche per capire la reale entità dei reati commessi.
    È questo uno dei punti, fra gli altri, sui quali batte da tempo l’associazione Rete l’abuso, impegnata da anni nella denuncia dei reati di abuso commessi dai preti e nella messa a punto di una aggiornata banca dati degli abusatori e delle vittime dei pedofili in ambito ecclesiale. Ora, però, l’associazione guidata da Francesco Zanardi ha deciso di andare oltre e ha lavorato a un “report” che affronta il tema non limitandosi allo scandalo nella chiesa.

    Numeri da rivedere
    La vulgata vuole che la maggior parte degli abusi avvenga in famiglia, ma mancano i numeri per un raffronto reale con quanto avviene nelle scuole, nelle associazioni sportive e ricreative, nelle parrocchie. Certo, in Italia è stato istituito dal 2006 (anche se la legge cui fa riferimento è del 1998) un Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.
    Attualmente si trova sotto il ministero delle Politiche per la famiglia e, ciclicamente, viene ricostituito nella sua composizione. L’ultima a farlo è stata la ministra Eugenia Roccella nel giugno scorso. Ma, guardando da vicino la storia quasi ventennale di questo organismo, si ha l’impressione di una struttura che vive soprattutto sulla carta.
    Fra i compiti dell’Osservatorio c’è anche quello di redigere una relazione annuale sul fenomeno pedofilia nel suo complesso e presentarla al parlamento. Nella relazione del 2021 i dati raccolti si basano essenzialmente sulle denunce arrivate alle forze di sicurezza, cioè la punta dell’iceberg del problema. Ma, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità risalenti a qualche anno fa, in Europa, il 9,6 per cento dei bambini subisce abusi sessuali. Cioè circa 18 milioni di minori.

    L’Italia e la chiesa
    C’è comunque, in questa storia, un punto di svolta. Nel 2019 il comitato delle Nazioni unite per i diritti dell’infanzia ha pubblicato le sue raccomandazioni all’Italia dopo aver svolto una serie di audizioni con istituzioni e realtà associative, fra le quali Rete l’abuso.
    Fra le varie indicazioni ve n’era una assai significativa, con la quale si chiedeva al nostro paese di «modificare la legislazione che attua la Convenzione di Lanzarote in modo da garantire che non escluda il volontariato, compreso il personale religioso della chiesa cattolica, dai suoi strumenti di prevenzione e protezione».
    L’Italia, pur avendo recepito la Convenzione per la protezione dei minori nel 2012, aveva poi “aggiustato” la legge nel 2014, escludendo il volontariato e la chiesa dall’obbligo di presentare il certificato antipedofilia per chi lavorava a stretto contatto con i minori. La norma restava in vigore solo per chi era dipendente in senso formale.
    Ancora, il comitato dell’Onu indicava la necessità di «istituire una Commissione d’inchiesta indipendente e imparziale per esaminare tutti i casi di abuso sessuale di bambini da parte di personale religioso della chiesa cattolica». Raccomandazione che conserva la sua validità e che potrebbe essere estesa al fenomeno nel suo complesso.

    D’altro canto, il comitato rilevava come, a fronte di «numerosi casi di bambini vittime di abusi sessuali da parte di personale religioso della chiesa cattolica nel territorio dello stato membro», fosse particolarmente «basso il numero di indagini criminali e azioni penali da parte della magistratura italiana».
    Ancora, si chiedeva di rendere obbligatoria per tutti la denuncia «di qualsiasi caso di presunta violenza su minori alle autorità competenti», superando il limite imposto dalla legge attuale che prevede l’obbligo solo per un pubblico ufficiale. Ma, se certamente la chiesa, con le sue omissioni, resta il grande convitato di pietra istituzionale di questa vicenda, è evidente che il problema ha una consistenza assai più ampia e, semmai, quanto avviene in rapporto alla chiesa, è la spia di un modo di agire più generale che investe la società italiana nel suo complesso.
    Ne è riprova la clamorosa protesta messa in scena dai fedeli di Enna, in Sicilia, presso due chiese: la parrocchia di San Giuseppe e il santuario di Valverde, dove, lo scorso 23 agosto, officiavano prelati coinvolti nella vicenda di don Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato a 4 anni e mezzo di carcere per violenza sessuale aggravata a danno di minori.

    Una protesta silenziosa si è svolta anche davanti alla cattedrale di Piazza Armerina, la diocesi guidata da don Rosario Gisana che sarebbe stato a conoscenza degli abusi di don Rugolo e lo avrebbe coperto. Intanto ieri il papa ha allontanato, in Germania, il vescovo ausiliare della diocesi di Hildesheim, Heinz-Günter Bongartz, 69 anni. Era accusato da un parroco di aver coperto gli abusi su minori da parte di un sacerdote.

    https://www.editorialedomani.it/fatti/chiesa-italiana-abusi-sessuali-pedofilia-report-rete-abuso-violenze-nascoste-v7zsbnlw

  • Introduzione al Report regionale dei sopravvissuti in Italia – Presentazione 12 settembre 2024 ore 10

    Introduzione al Report regionale dei sopravvissuti in Italia – Presentazione 12 settembre 2024 ore 10

    L’Osservatorio permanente della Rete L’ABUSO ha promosso questa indagine nel contesto in cui opera l’associazione, utilizzando i dati a nostra disposizione, quelli relativi all’ambito del clero.

    In realtà il raggio di analisi del nostro report – che sarà in aggiornamento perpetuo – vuole andare oltre al limitato contesto del clero, se pur sia questo il dato analizzato.

    Volutamente e per nostra stessa tutela, tranne nei casi di condanna definitiva o in qualche eccezione, i presunti autori sono stati oscurati (tutelati da un numero di protocollo non pubblico) in quanto spesso rimasti senza un giudizio definitivo o condanna, a causa del fallimento della giustizia e dei suoi lacunosi meccanismi. Questo tuttavia non toglie, anzi aggrava il fatto che lasci delle vittime o presunte tali, senza un giudizio e spesso senza una giustizia.

    Per questo non sono importanti i volti o i nomi in questa statistica ma i numeri, per capirne il potenziale; quanto lo Stato è vincente nella prevenzione e tutela di minori e persone vulnerabili; quanto sia il livello di sicurezza e di giustizia sul territorio.

    Il contesto in analisi è il volontariato, al quale è vero appartiene anche il clero, ma non solo anche associazioni, circoli sportivi e via dicendo, tutto ciò che in Italia fa parte dell’associazionismo. La chiesa cattolica (tranne vescovi all’art. 4 dei patti Lateranensi) non gode di particolari privilegi in materia, sono gli stessi di cui godono tutte le realtà che fanno parte dell’associazionismo.

    Come spiego in questo articolo, le dinamiche che si manifestano nel caso di un abuso sessuale su un minore o una persona vulnerabile sono le stesse, sia nel clero, sia tra i laici. Certo a causa delle tante denunce pubbliche la Chiesa è molto più chiaccherata delle associazioni, ha anche un’audience mondiale e si è da anni organizzata internamente come vedremo. In Italia non si è fatta remora neppure di dichiarare che insabbierà i casi in quanto, non li denuncerà all’Autorità giudiziaria italiana, che vale a dire li insabbio.

    Stessa cosa che accade nel contesto laico, a riprova che la chiesa non ha alcun particolare privilegio in materia, al massimo è solo più sfacciata.

    Nei fatti la domanda è; quanti casi non sono mai stati denunciati?
    L’Italia al momento non ha leggi adeguate oltre a nessuna strategia preventiva efficace in materia di tutela dei minori e delle persone vulnerabili. È l’unico Stato membro in Europa a non aver mai fatto commissioni d’inchiesta o studi per quantificare il fenomeno, tanto che cerchiamo di farlo noi con questo report.

     Quindi dove sta il problema e perché parlo del volontariato?
    La ratifica della convenzione europea di Lanzarote (L.1° ottobre 2012 n.172) (alla quale il Vaticano non ha aderito) ha introdotto importanti strumenti preventivi, tra cui il c.d. Certificato anti pedofilia che va detto, pur essendo un ottimo strumento per impedire che chi condannato per questi reati torni a contatto con minori, ha un limite preventivo che dipende da una precedente condanna, ma un effetto potenzialmente valido che è quello che i soggetti limitati dal certificato, indubbiamente stupratori, non tornino a contatto con minori. Diciamo quindi che nel suo limite – che limite in realtà non è – ha effetto positivo verosimilmente nel 100% dei casi, perché blocca il pedofilo precedentemente accertato.

    Qui sorge però il primo ciclopico problema italiano, l’applicazione snaturata del certificato di cui il legislatore ha sollevato dall’esibizione l’intera categoria del volontariato e non solo il clero. L’effetto collaterale di questo vuoto ha concentrato di conseguenza in questa categoria – per via dell’esenzione – chi pregiudicato e diversamente non potrebbe inserirsi altrove. Questo non ci sembra un problemuccio ma un effetto boomerang che nessuno vede o vuole, ma che produce vittime i cui carnefici, come vedremo nel report, non saranno denunciati.

    Ecco perché consideriamo più ampia la proiezione che andremo a sviscerare nel report.

    C’è un secondo problema tuttavia. Come abbiamo detto, se pur il certificato sia utile ad impedire che chi pregiudicato torni al contatto con i minori, manca la fase preventiva che impedisca la realizzazione dell’abuso, salvando il minore.

    L’obbligo di denuncia da parte di tutti i cittadini (in Italia limitato oggi solo ai pubblici ufficiali) sarebbe un ottimo strumento preventivo perché permette ed impone agli aduli a conoscenza o nel dubbio che in quell’ambiente accada un reato, di denunciarlo. Cosa che oggi non è obbligatoria e spesso fa desistere in quanto in assenza di prova certa o dimostrabile (che in questi casi difficilmente il cittadino comune può produrre, servono gli inquirenti), il rischio di subire controquerela o altre ripercussioni è elevato.

    La ripercussione assurda di questo vuoto legislativo finisce immediatamente sulla vittima, non solo perché non viene salvata o almeno sottratta, ma perché la stessa condizione di minore – che lo stesso Stato riconosce non autonoma fino ai 14 anni, delegando le responsabilità nell’interesse del minore agli adulti – è proprio quella gli impedisce di essere in grado di riconoscere una violenza autonomamente, quindi di difendersi o reagire.

    Siamo di fronte ad un evidente cortocircuito in cui lo Stato pur riconoscendo l’inalienabilità dell’interesse superiore del minore, si schianta nel vuoto legislativo che nel più dei casi lo renderà vittima.

    Collateralmente l’abusatore non verrà fermato da nessuno e continuerà a produrre vittime. La maturazione del trauma infantile ha tempi che arrivano anche a 25 – 30 anni, quindi difficilmente la vittima iniziale denuncerà il predatore per tempo anzi, lei stessa si troverà prescritta al momento della denuncia che in questi casi, qualora lo stupratore non sia già pregiudicato, lo lascerà col certificato immacolato.

    Questa è la giostra della pedofilia in Italia, dove ogni anno contiamo i sopravvissuti, senza però cercare di attuare misure concrete ed efficaci per impedirlo.

    Eppure sarebbe semplice.

    Esistendo già le leggi, basterebbe, nel caso del certificato antipedofilia modificarlo (come chiede all’Italia anche l’ONU) colmando il vuoto dell’anomalia italiana.

    Stessa cosa per l’esistente obbligo di denuncia, ora limitato solo ai pubblici ufficiali, che basterebbe estendere a TUTTI I CITTADINI.

           Nulla di più semplice.

     

  • Esperti internazionali sui diritti dei bambini mettono in guardia contro le regressioni nelle proposte di riforma penale minorile in Argentina e America Latina

    Esperti internazionali sui diritti dei bambini mettono in guardia contro le regressioni nelle proposte di riforma penale minorile in Argentina e America Latina

    7 luglio 2024. – Ci rivolgiamo alla comunità internazionale con profonda preoccupazione per l’impulso che riappare nella regione dell’America Latina e dei Caraibi a cercare di ridurre l’età della responsabilità penale dei bambini in risposta ai problemi di sicurezza dei cittadini, essendo il più Un esempio recente è la proposta del governo argentino di ridurre l’età della responsabilità penale a 13 anni. Negli ultimi anni i tentativi di alcuni paesi di muoversi in questa direzione (ad esempio Brasile, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama e Uruguay) si sono verificati in contesti di crescente insicurezza e di appelli da parte di diverse correnti di opinione giudicare la risposta ai problemi sociali acuti, concentrandosi in particolare sui bambini poveri che appaiono come “delinquenti”.

    Questa misura costituisce una grave violazione dei diritti dell’infanzia sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, nonché di altri principi fondamentali del diritto internazionale sui diritti umani.

    Il Comitato sui diritti dell’infanzia, nel suo Commento generale n. 24, riconosce che il mantenimento della sicurezza pubblica è un obiettivo legittimo del sistema giudiziario, compreso il sistema della giustizia minorile. Tuttavia, gli Stati parti devono raggiungere questo obiettivo nel rispetto dei loro obblighi di rispettare e attuare i principi della giustizia minorile sanciti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia. In particolare, sulla base dei progressi scientifici nello sviluppo infantile e della stessa giurisprudenza, si sostiene che “I bambini differiscono dagli adulti nel loro sviluppo fisico e psicologico. In virtù di queste differenze, vengono riconosciuti come meno colpevoli e nei loro confronti viene applicato un sistema diverso con un approccio differenziato e individualizzato. È stato dimostrato che il contatto con il sistema della giustizia penale danneggia i bambini limitando le loro possibilità di diventare adulti responsabili”.

    Le neuroscienze hanno dimostrato che il cervello umano continua a svilupparsi anche durante la giovinezza. Trattare gli adolescenti come adulti nel sistema di giustizia penale ignora queste differenze cruciali nello sviluppo del cervello, il che va contro le prove scientifiche e l’uguaglianza della giustizia. La corteccia prefrontale, responsabile di funzioni come il controllo degli impulsi, il processo decisionale e la pianificazione a lungo termine, non raggiunge la piena maturità fino all’età di circa 25 anni. Ignorare questa realtà è una grave ingiustizia e una cattiva politica pubblica.

    La criminalizzazione degli adolescenti, soprattutto quelli in condizioni di esclusione sociale, perpetua false narrazioni che associano automaticamente la gioventù e la povertà alla criminalità. Gli adolescenti in condizioni di esclusione sociale hanno bisogno di sostegno e di programmi socio-educativi che li aiutino a costruire un futuro lontano dalla criminalità, senza essere puniti in modo sproporzionato.

    Abbassare l’età di imputabilità contraddice direttamente i principi stabiliti nella Convenzione sui diritti dell’infanzia, che sottolinea che l’interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente in tutte le misure che lo riguardano. Inoltre, si afferma che la detenzione e l’imprigionamento di un minore dovrebbero essere l’ultima risorsa e per il periodo più breve possibile. L’attenzione dovrebbe essere posta sulla riabilitazione e sul reinserimento, non sulle sanzioni punitive.

    Esortiamo il governo argentino a ritirare immediatamente la proposta di abbassare l’età della responsabilità penale e ad aderire agli standard internazionali sui diritti umani.

    Raccomandiamo l’attuazione di un sistema di giustizia minorile che concentri i suoi sforzi sulla riabilitazione e sul reinserimento dei giovani, fornendo alternative all’istituzionalizzazione e garantendo che qualsiasi intervento giudiziario miri allo sviluppo globale del bambino.

    Proponiamo di formare i membri del potere legislativo sui diritti dei bambini e sullo sviluppo dei giovani, nonché di sensibilizzare la società sull’importanza di un approccio alla giustizia minorile basato sui diritti umani.

    La giustizia per i giovani deve essere giusta e umana, basata sulla comprensione del loro sviluppo e delle loro circostanze specifiche. Le politiche regressive e punitive non solo sono inefficaci, ma sono anche contrarie ai principi e agli impegni internazionali assunti dall’Argentina.

    Esortiamo il governo e il Congresso a riconsiderare questa proposta e a lavorare su soluzioni che promuovano veramente il benessere e lo sviluppo di tutti i bambini e gli adolescenti nel Paese.

    Marta Santos Pais
    Ex membro della CRC delle Nazioni Unite ed ex Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini
    Rosa María Ortiz
    Ex membro della CRC delle Nazioni Unite ed ex Commissario e relatrice sui diritti dei bambini della IACHR
    Sara Oviedo
    Ex vicepresidente della CRC ONU,
    Marta Maurás
    Ex vice presidente della CRC ONU,
    Norberto Liwski
    Ex vice presidente della CRC ONU,
    Jorge Cardona
    Ex membro della CRC ONU
    Yanghee Lee,
    ex presidente della CRC ONU
    José Ángel Rodríguez
    Ex membro della CRC ONU

    Alertan expertxs internacionales regresiones reforma juvenil Argentina y LAC

  • Sacerdote abusa sessualmente di una studentessa di teologia ma viene assolto: Stato colpevole

    Sacerdote abusa sessualmente di una studentessa di teologia ma viene assolto: Stato colpevole

    SEZIONE QUINTA

    CASO Z c. REPUBBLICA CECA

    (Richiesta n . 37782/21 )

    Art. 3 e Art. 8 • Obblighi positivi • Mancata applicazione da parte delle autorità nazionali di un sistema penale atto a reprimere gli atti sessuali non consensuali lamentati da una vittima vulnerabile che non si è opposta durante gli stessi • Applicazione dei principi generali enunciati nel caso MC c. Bulgaria • Approccio errato da parte delle autorità nell’interpretazione dei fatti e del quadro giuridico che non ha fornito una protezione adeguata al richiedente • Insufficiente considerazione da parte della giurisprudenza nazionale : situazioni di consenso non valido a causa di abuso di vulnerabilità ; e la reazione psicologica delle vittime di violenza sessuale • Interpretazione restrittiva degli elementi costitutivi del reato di stupro come definito dal codice penale che porta all’archiviazione del caso da parte della polizia • Rifiuto di effettuare una valutazione contestuale dei fatti tenendo conto lo stato psicologico del ricorrente in concreto che ha portato la polizia a concludere che non sussisteva alcun reato grave di abuso sessuale • Ricorso ad un’autorità giudiziaria non consentito dal diritto interno

    Preparato dal Registro. Non vincola la Corte.

    STRASBURGO

    20 giugno 2024

    Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Potrebbe subire aggiustamenti di forma.

    Nel caso Z c. Repubblica Ceca,

    La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sezione quinta), riunita in una camera composta da :

    Mattias Guyomar , presidente ,
    Lado Chanturia,
    Carlo Ranzoni,
    Martiņš Mits,
    Stéphanie Mourou-Vikström,
    Maria Elosegui,
    Kateřina Šimáčková , giudici ,
    e Victor Soloveytchik, segretario di sezione ,

    Visto :

    il ricorso (n . 37782/21 ) contro la Repubblica ceca e di cui una cittadina di tale Stato, la sig.ra Z (“ la ricorrente ”), ha proposto alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dei diritti fondamentali Libertà (“ la Convenzione ”) del 20 luglio 2021,

    la decisione di sottoporre la richiesta all’attenzione del governo ceco (” il Governo “),

    la decisione di non rivelare l’identità del richiedente,

    le osservazioni delle parti,

    Dopo aver deliberato in camera privata il 28 maggio 2024,

    Rende la seguente sentenza, adottata in data odierna :

    INTRODUZIONE

    1. Il caso riguarda la presunta mancanza di un quadro giuridico sufficiente per consentire l’incriminazione e la repressione degli atti sessuali non consensuali che il ricorrente afferma di aver subito per mano di un sacerdote, e la presunta mancanza di indagini efficaci sulle affermazioni del ricorrente. (Articoli 3 e 8 della Convenzione).

    IN REALTÀ

    2. Il ricorrente è nato nel 1981 e vive a Volyně. Lei era rappresentata dall’avvocato D. Bartoň.

    3. Il Governo era rappresentato dal suo agente, deputato Konůpka, del Ministero della Giustizia.

    4. I fatti della causa, come presentati dalle parti, possono essere riassunti come segue.

    5 . Nell’ambito di una denuncia presentata nel marzo 2019 da un terzo, è stato affermato che negli anni ’90, quando era ancora minorenne, la ricorrente avrebbe subito atti sessuali da parte di un prete, VZ. Secondo l’indagine della polizia condotta Tra marzo e settembre 2019, questi atti potevano costituire il reato di abuso sessuale (pohlavní zneužívání) , ma il loro autore non è stato perseguito a causa dei termini di prescrizione. Il ricorso dinanzi alla Corte non riguarda questi eventi.

    6 . Nel 2003 la ricorrente entrò alla Facoltà di Teologia a Praga dove seguì, tra l’altro, i corsi tenuti dal sacerdote VK. Egli, avendo conquistato la sua fiducia, gli raccontò la sua esperienza con VZ nonché le difficoltà che aveva vissuto dopo. La ricorrente sostiene che, tra il 2008 e il 2009, approfittando di un periodo in cui è stata colpita psicologicamente dalla morte del padre, ma anche dal suo peggioramento dello stato di salute a seguito di un’operazione al cuore e a causa di una reazione post-traumatica all’abuso commesso da VZ (paragrafo 5 supra), VK l’ha aggredita sessualmente in diverse occasioni.

    7 . Nel 2009, il ricorrente portò la questione all’attenzione delle competenti autorità ecclesiastiche. Questi ordinavano a VK di rinunciare alle funzioni che ricopriva presso la facoltà di teologia e di abbandonare la comunità monastica da lui guidata, per recarsi in un monastero in Italia, poi in missione nella Repubblica Centrafricana. Le richieste di VK per il permesso di ritornare nella Repubblica Ceca sono state respinte e attualmente vive in un monastero in Italia.

    8. Sulla base delle informazioni raccolte durante le indagini su VZ (paragrafo 5 sopra), nel novembre 2019 la polizia ha avviato un’indagine contro VK.

    9 . Interrogata dalla polizia nel febbraio 2020 nell’ambito di questa indagine, la ricorrente ha dichiarato che VK era stata sua insegnante e relatrice della tesi presso la facoltà di teologia e che inizialmente aveva percepito i suoi contatti fisici come un tentativo di aiutarla e guarirla dal suo passato esperienza con VZ Lei ha riferito che queste azioni si sono però intensificate dopo la morte di suo padre, che VK aveva detto di voler sostituire. La ricorrente sosteneva che VK l’aveva esposta per la prima volta al tocco durante la sua permanenza in un convento nel giugno 2008 ; poi, ha tentato di penetrarla nel luglio 2008. Lei ha dichiarato in queste condizioni che allora aveva avuto molta paura, che si era sentita sporca e si era sentita in colpa, ma ha aggiunto che, considerando VK un’autorità e un padre spirituale, lei aveva ritenuto di non avere il diritto di difendersi e aveva temuto di non riuscire a portare a termine gli studi. Lei ha affermato che VK successivamente le ha toccato ripetutamente i genitali e le ha chiesto di masturbarsi, anche se dopo questi atti gli ha detto più volte che non era d’accordo, ma che non era in grado di difendersi attivamente.

    10 . Tra gennaio e maggio 2020 la polizia ha interrogato due sacerdoti informati del caso ; uno di essi affermava che i superiori dell’ordine religioso interessato si erano scusati con la ricorrente e le avevano offerto un aiuto economico. Nell’aprile 2020 la polizia ha contattato una donna di nazionalità slovacca, la cui dichiarazione scritta redatta nel 2007, secondo la quale VK si era comportata in modo inappropriato nei suoi confronti in passato, era allegata al fascicolo.

    11 . Nel maggio 2020, la polizia ha contattato VK in Italia. A causa del contesto della pandemia di Covid-19, lo ha contattato telefonicamente ed e-mail. Nella dichiarazione scritta inviata alla polizia ha sottolineato di non essere stato informato dei dettagli del procedimento penale né della natura del reato di cui era sospettato. Tuttavia, ha ammesso di aver commesso violazioni morali, ma ha sostenuto che il ricorrente aveva acconsentito al loro contatto fisico ; si dice tuttavia pronto, in caso di suo errore e qualora il suo comportamento dovesse essere qualificato come illecito, ad assumersene la responsabilità giuridica. Egli ha inoltre indicato di essersi scusato con la ricorrente, durante un incontro con lei nel giugno 2016 nonché in due lettere che le aveva scritto nel 2019, e di averle offerto una soluzione amichevole.

    12 . Con decisione del 1 giugno 2020 , la polizia ha archiviato il caso senza ulteriori azioni. Sulla base del codice penale n. 140/1961 , in vigore all’epoca dei fatti denunciati dal ricorrente, la polizia ha concluso che le azioni di VK, sebbene incompatibili con i suoi doveri e con la moralità, non costituivano un reato. Riteneva che non potessero essere qualificati come abuso sessuale ai sensi dell’articolo 243 di detto codice, dato che la ricorrente non era minorenne all’epoca dei fatti e che VK non poteva aver abusato della sua dipendenza poiché non era sotto il suo controllo (dozor) ; secondo la polizia non si trattava nemmeno di stupro (znásilnění) ai sensi dell’articolo 241 § 1, dato che VK non aveva fatto ricorso alla violenza o alla minaccia di violenza e che la ricorrente aveva espresso il suo disaccordo solo dopo gli atti sessuali, ma non durante . La polizia ha osservato che le azioni di VK avrebbero potuto essere considerate coercizione sessuale (sexuální nátlak) ai sensi del nuovo Codice penale n. 40/2009 , ma che questo era entrato in vigore solo il 1 gennaio 2010 , o dopo i fatti in questione.

    13. La ricorrente ha presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo, in relazione al reato di stupro, che la polizia non aveva esaminato la questione della sua incapacità di difendersi e che VK aveva abusato della sua posizione di autorità ; affermava inoltre che non vi erano elementi per concludere che lei avesse acconsentito agli atti sessuali denunciati, non potendo intendere il silenzio come consenso. Per quanto riguarda il reato di abuso sessuale, ha affermato di essere stata sotto il controllo di VK, che era il ” padre spirituale ” a cui ha confessato, nonché il direttore della sua tesi, e che quindi era dipendente da lui.

    14 . Il 15 luglio 2020, il procuratore distrettuale di Praga 6 ha respinto il ricorso del ricorrente, pur sottolineando di non aver minimizzato né le azioni di VK né la sofferenza del ricorrente. Egli riteneva che il ricorrente non fosse stato sotto il controllo di VK nel senso in cui questo termine è stato interpretato dalla giurisprudenza (vale a dire come il rapporto di un genitore nei confronti di un figlio, di un tutore nei confronti di un persona privata della capacità giuridica o un insegnante nei confronti di uno studente), e di non aver potuto difendersi (questo termine comprende stati di incoscienza, ebbrezza, sonno profondo, incapacità fisica, malattia mentale o maturità insufficiente che impediscono uno dalla comprensione del significato degli atti in questione).

    15 . Il 2 ottobre 2020, pronunciandosi sul ricorso presentato dal ricorrente contro la decisione del procuratore distrettuale di Praga 6, la procura municipale ha confermato le conclusioni di quest’ultimo, che riteneva debitamente motivate. Ammettendo che la ricorrente si sentiva dipendente da VK, egli sottolineava che ella era maggiorenne, dotata di piena capacità giuridica e non affetta da alcuna malattia che le impedisse di esprimere i suoi desideri ; concluse che quindi ella in quel momento non era stata incapace di difendersi (di modo che VK non avrebbe potuto abusare di alcuna incapacità) e che il suo libero arbitrio non era stato limitato a causa di alcun controllo esercitato da VK

    16 . Il ricorrente ha presentato ricorso costituzionale, invocando gli obblighi dello Stato ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione di punire la commissione di atti sessuali non consensuali e di svolgere un’indagine efficace su tali atti. Sosteneva che le autorità penali non avevano qualificato correttamente le azioni di VK né stabilito tutte le circostanze rilevanti e che la mancanza di una qualificazione adeguata del comportamento patologico di VK le aveva impedito di andare avanti e di accedere alla guarigione interiore.

    17. Con decisione n. I. ÚS 3363/20 del 18 maggio 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato il ricorso in questione irricevibile in quanto manifestamente infondato, ritenendo che la ricorrente esprimesse principalmente la sua insoddisfazione per le conclusioni delle autorità penali e che ha chiesto un risarcimento sotto forma di procedimento penale contro VK. La corte ha ricordato a questo proposito che non tutti i comportamenti non etici o socialmente inaccettabili costituiscono un reato e che una soluzione penale è un mezzo di ultima istanza riservato alle violazioni più gravi.

    IL QUADRO GIURIDICO RILEVANTE E LA PRASSI INTERNA

    IL QUADRO GIURIDICO INTERNO
    Il Codice Penale (L. n. 140/1961) in vigore fino al 31 dicembre 2009 e la relativa giurisprudenza
    18 . L’articolo 241 § 1 fornisce la seguente definizione di stupro :

    “ Qualsiasi persona che usa la violenza o la minaccia di violenza imminente per costringere (donutí) un’altra persona a un rapporto sessuale o ad un atto sessuale simile, o abusa dell’incapacità altrui di difendersi ( bezbrannost ) per commettere tale atto. »

    19 . Nella sua decisione n. 7 Tdo 995/2010 del 1 settembre 2010 , la Corte Suprema ha osservato che la violenza o la minaccia di violenza imminente caratterizzava solo la prima delle due modalità di stupro definite nell’articolo 241 § 1, e che, in primo luogo, Nella seconda modalità, questo elemento è stato sostituito dall’abuso dell’incapacità altrui di difendersi.

    20 . Nella decisione n. 3 Tdo 929/2011 del 24 agosto 2011, la Corte Suprema ha indicato che vi era abuso dell’incapacità di difendersi quando la vittima si trovava – senza che questo stato fosse stato indotto dall’aggressore – nell’incapacità di esprimersi. la propria volontà riguardo ad un rapporto sessuale con l’aggressore, o di resistere alle azioni di quest’ultimo. Ciò è avvenuto in particolare quando la vittima era incosciente a causa di svenimento, consumo di alcol o malattia, quando dormiva profondamente o quando era incapace, sotto l’influenza di alcol o sostanze psicotrope, di valutare la situazione e il comportamento della persona aggressore. Una persona la cui condizione fisica non gli permetteva di difendersi o la cui malattia mentale gli impediva di comprendere il significato delle azioni dell’aggressore, o una persona la cui mancanza di maturità era considerata incapace di difendersi non gli permetteva di comprenderne l’importanza di resistenza al rapporto sessuale forzato.

    21 . Nella sezione 243, l’abuso sessuale è stato definito come segue :

    “ Chiunque, abusando della dipendenza di persona minore di anni 18 o di persona sottoposta alla sua autorità, conduce (prima) tale persona, è punito con la reclusione nel massimo di due anni ad avere rapporti sessuali extraconiugali o commette altri abusi di natura sessuale contro questa persona. »

    22. Nella sua decisione n. 8 Tdo 1494/2009 del 29 settembre 2010, la Corte Suprema ha indicato che una persona era sotto il controllo del suo aggressore quando quest’ultimo avrebbe dovuto controllarla e vegliare su di lei, come un genitore sul proprio figlio , un tutore su una persona incapace di agire, un educatore o insegnante su uno studente, ecc.

    Il Codice Penale (Legge n. 40/2009 ) entrato in vigore il 1° gennaio 2010 e la relativa giurisprudenza
    23 . Lo stupro è definito nell’articolo 185 nei seguenti termini :

    ” 1. Chiunque ricorre alla violenza, alla minaccia di violenza o alla minaccia di altro grave danno per costringere un altro a compiere un atto sessuale, o abusa allo stesso fine dell’incapacità di difendersi dagli altri.

    2. Chiunque commette il fatto previsto dal comma 1 è punito con la reclusione da due a dieci anni.

    (a) costringere un’altra persona ad avere un rapporto sessuale o un altro atto sessuale paragonabile al rapporto sessuale ;

    (…) »

    Il termine di prescrizione è fissato in dieci anni, e in quindici anni quando lo stupro è stato commesso per costringere un’altra persona ad un rapporto sessuale o ad un atto sessuale analogo o se ha cagionato grave danno alla salute della vittima.

    24 . Emerge dalle sentenze della Suprema Corte (n . 11 Tdo 294/2014 del 26 marzo 2014, n . 6 Tdo 603/2018 del 30 maggio 2018, n . 8 Tdo 699/2021 del 4 agosto 2021 e n. 7 Tdo 1023 /2021 del 10 novembre 2021) che perché sussista “ violenza ” ai sensi dell’articolo 185 comma 1 del codice penale, non è necessario che la vittima opponga evidente resistenza fisica, ad esempio se se l’aggressore non gli ha dato la possibilità, o se la vittima si è arresa per stanchezza, paura o angoscia ( beznadějnost ). È sufficiente che l’aggressore abbia avuto la possibilità di percepire il mancato consenso della vittima ; infatti, quando la persona è paralizzata dallo stress o un blocco psicologico non le permette di parlare, il suo disaccordo può essere espresso in modo non verbale, attraverso il suo atteggiamento o la posizione (passiva, difensiva) del suo corpo.

    25 . Il reato di coercizione sessuale è definito dall’articolo 186 nei seguenti termini :

    ” 1. Chiunque ricorre alla violenza, alla minaccia di violenza o di altro reato grave, per costringere altri a masturbarsi, a spogliarsi o ad adottare altri comportamenti analoghi, o che induce altri a tali comportamenti approfittando della propria incapacità di difendersi.

    2. Chiunque abusa della dipendenza altrui o della propria posizione e credibilità o dell’influenza che ne deriva per indurre altri ad avere rapporti sessuali, a masturbarsi, a spogliarsi o ad adottare altri comportamenti analoghi.

    (…)

    5. (…) Chiunque

    a) commette l’atto di cui al paragrafo 1 nei confronti di un minore di età inferiore a 15 anni, oppure

    b) con tale atto arreca grave danno alla salute. »

    Il termine di prescrizione è fissato in cinque anni per gli atti definiti dai commi 1 e 2, e in quindici anni in presenza delle circostanze di cui al comma 5.

    26 . Nella decisione n. 3 Tdo 1296/2013 del 29 gennaio 2014, la Corte Suprema ha distinto la nozione di “incapacità di difendersi “, che caratterizza lo stupro e viene definita come la situazione in cui la vittima non è in grado di esprimere la propria volontà. riguardante un rapporto sessuale con l’aggressore o non è in grado di resistere alle sue azioni, della nozione di ” dipendenza “, che caratterizza la coercizione sessuale ed è definita come la situazione in cui la vittima non può decidere liberamente e si sottomette all’aggressore perché dipende da lui in una certa misura. L’abuso di posizione e la conseguente credibilità o influenza è un concetto più ampio poiché comprende anche i rapporti tra l’aggressore e la vittima che non si basano su una situazione di controllo e in cui l’aggressore, per il solo fatto della sua posizione rispetto a -nei confronti della vittima, ne suscita la fiducia o esercita autorità su di lei e ne abusa per ottenere contatti sessuali.

    Sono stati considerati tali i rapporti tra il guaritore e il suo paziente, il primario clinico e il suo assistente personale (decisione n . 8 Tdo 1415/2013 del 17 luglio 2014), l’allenatore di atletica leggera e l’allenato (decisione n. 8 Tdo 783/2017 del 20 settembre 2017), un prete cattolico e un parrocchiano o sagrestano (decisione n. 6 Tdo 450/2017 del 27 settembre 2017).

    Il progetto di riforma del diritto penale
    27 . Attualmente, le autorità nazionali stanno valutando la possibilità di modificare il codice penale e di adottare una nuova definizione di stupro. A tal fine, il Ministero della Giustizia ha presentato al Governo, nell’autunno 2023, un disegno di legge che abbandona il concetto di stupro come rapporto sessuale forzato e che lo intende come rapporto sessuale non consensuale (secondo l’approccio “ non consensuale”). . è no “). Questo disegno di legge propone inoltre di introdurre un nuovo reato di violenza sessuale che copra i reati sessuali senza penetrazione.

    28 . È inoltre prevista la modifica del codice di procedura penale. Tra le modifiche proposte c’è la possibilità per la vittima di un reato di chiedere che la decisione con cui è stato archiviato il caso venga riesaminata dal Procuratore Supremo e poi, se necessario, da un giudice. Quest’ultimo potrebbe annullare la decisione di archiviare il caso senza ulteriori provvedimenti e ordinare la prosecuzione delle indagini, lo svolgimento di determinati atti investigativi o il chiarimento di determinati fatti.

    DIRITTO INTERNAZIONALE PERTINENTE
    29 . La Corte fa riferimento ai testi citati nella JL c. Italia ( n. 5671/16 , §§ 63-69, 27 maggio 2021), in particolare alla Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2014 nei confronti dei primi dieci Stati che l’hanno ratificato . La Repubblica Ceca ha firmato la Convenzione di Istanbul il 2 maggio 2016 ma finora non l’ha ratificata.

    30 . Il 21 settembre 2023, il GREVIO (Gruppo di esperti sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica), organismo specializzato indipendente incaricato di garantire l’attuazione, da parte delle Parti, della Convenzione di Istanbul, ha pubblicato il 4° rapporto generale sulle sue attività, che copre il periodo da gennaio a dicembre 2022. I passaggi rilevanti di questo rapporto recitano come segue :

    “ Diversi approcci alla criminalizzazione della violenza sessuale, compreso lo stupro

    La criminalizzazione della violenza sessuale, compreso lo stupro, da parte degli Stati parti della convenzione è caratterizzata da numerose differenze nelle definizioni, nell’ambito della protezione, nel comportamento criminalizzato, nelle sanzioni applicate e nelle circostanze aggravanti e attenuanti. Le attività di monitoraggio del GREVIO mostrano che ad oggi esistono quattro diversi approcci alla criminalizzazione della violenza sessuale, compreso lo stupro. Uno di questi richiede l’uso della forza, della coercizione o dello sfruttamento di una vulnerabilità. Osserviamo anche un approccio a due livelli, che da un lato richiede l’uso della forza, della minaccia o della coercizione, ma che riconosce anche un altro reato basato interamente sull’assenza di consenso. Un terzo approccio, noto anche come “no significa no !” », non richiede l’uso della forza, minacce o coercizione, ma richiede la prova che l’atto sessuale è stato commesso contro la volontà della persona. Nel quarto approccio, informalmente descritto come ” solo sì significa sì”, ma noto anche come modello del “consenso affermativo”, è necessaria la partecipazione volontaria di entrambe o di tutte le parti affinché un atto sessuale non venga incriminato.

    Leggi basate sull’uso della forza, della coercizione o della minaccia

    Il tradizionale approccio criminale alla violenza sessuale si basava su definizioni basate esclusivamente sull’uso della forza, delle minacce, della coercizione o dell’intimidazione. Non mirava a tutelare l’autonomia sessuale, ma piuttosto si ispirava a regole religiose e/o morali di condotta sessuale. (…) Poiché le leggi basate sull’uso della forza o della coercizione rivelano una maggiore preoccupazione per l’accusato che per la vittima e tradiscono la convinzione persistente che le false accuse di stupro siano facili da formulare, ma difficili da confutare, hanno avuto un impatto negativo impatto negativo sulla definizione di norme per l’amministrazione delle prove e delle procedure. (…)

    La maggior parte delle definizioni basate sulla forza si riferiscono all’uso della violenza o alla minaccia di violenza (come in Francia, Italia e Paesi Bassi) o all’andare contro la volontà della persona che utilizza la forza (come in Estonia) o la coercizione (Romania). Ciò premesso, va osservato che in tutte le giurisdizioni, comprese quelle in cui la definizione giuridica di violenza è basata sulla forza, le situazioni che invalidano il consenso sono riconosciute anche nel diritto penale o prese in considerazione dalla giurisprudenza. Alcune forme di invalidazione del consenso si riferiscono allo stato di impotenza della vittima, della cui vulnerabilità è stata “approfittata” o “abusata”. Questo stato di impotenza è legato nella maggior parte dei casi a una forma di incoscienza dovuta all’alcol, alle droghe o alla situazione particolare della vittima (malattia mentale o disabilità, detenzione in una forma o nell’altra). (…) Pertanto, i riferimenti all’incapacità delle vittime di dare il consenso sono presenti in tutte le definizioni, sia basate sulla forza che sul consenso, risparmiando loro così di dover dimostrare di aver opposto resistenza. Tuttavia, gli esperti nazionali hanno notato che i tribunali non hanno interpretato la questione della mancanza di consenso in modo coerente e che il livello delle prove richieste è rimasto elevato, portando spesso a vittimizzazione secondaria.

    L’approccio a due livelli

    Nell’approccio a due livelli, una disposizione che richiede l’uso della forza e una disposizione che richiede l’elemento della mancanza di consenso coesistono in parallelo. La prima prevede però una pena detentiva più severa della seconda. Tuttavia, in un modello che riconosce solo “un unico reato”, le minacce o la violenza rafforzano la gravità dell’atto illecito come elementi aggiuntivi, ma non sono costitutivi dell’atto come nel caso dell’approccio dualistico. Nei suoi rapporti di valutazione di base, il GREVIO ha ritenuto che il fatto che l’atto sia avvenuto senza il consenso della vittima dovrebbe determinare la sanzione, indipendentemente dal fatto che l’atto sia stato commesso da qualcuno che ha usato violenza o abusato della propria autorità sulla persona vittima, per esempio. Tuttavia, quando al fatto si accompagnavano violenze e abusi o altre circostanze particolarmente traumatiche, occorreva considerare le circostanze aggravanti affinché la sanzione fosse proporzionata alla gravità del fatto. (…)

    L’approccio “ No significa No ! ” »

    L’approccio “ no significa no ! ”. » si basa sul postulato che il rapporto sessuale è consensuale finché nessuna delle parti ha detto “ no ”. Questo approccio criminalizza gli atti sessuali commessi “ contro la volontà di una persona ”. Il grado di resistenza, verbale o non verbale, viene utilizzato per determinare se la vittima ha acconsentito agli atti sessuali. L’approccio “no significa no ! ”. » presuppone il consenso, a meno che questo non sia revocato – esplicitamente o implicitamente – dalla vittima. Spetta quindi all’accusa dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che l’atto è avvenuto contro la volontà del denunciante. In altre parole, l’accusa deve convincere gli inquirenti (il giudice o la giuria) che il denunciante ha informato l’accusato di non voler prendere parte ad atti sessuali. Può trattarsi di resistenza espressa verbalmente o attraverso gesti o comportamenti inequivocabili come allontanarsi, piangere, cercare di allontanarsi, ecc. In altri termini, quando l’accusa non riesce a dimostrare che la vittima ha espresso, verbalmente o non verbalmente, un “no”, la prova dell’elemento costitutivo del reato sarà considerata mancante, e l’imputato non sarà quindi ritenuto penalmente responsabile. . (…) Sul piano pratico, gli esperti hanno attirato l’attenzione sul fatto che, nell’ambito di questo approccio, il rischio era che la vittima si caricasse il peso di aver rifiutato proposte sessuali verbali o non verbali o di aver evitato violenza sessuale, piuttosto che attribuire all’autore del reato l’onere di garantire che l’altra persona abbia accettato di prendere parte all’atto sessuale. In particolare, vi era il rischio che il procedimento penale si concentrasse principalmente sulla vittima e prestasse eccessiva attenzione al suo comportamento. (…)

    L’ approccio “ solo sì significa sì ”.

    L’approccio “solo sì significa sì”, noto anche come “standard del consenso affermativo”, equipara il consenso a un atto sessuale al “ consenso affermativo e liberamente prestato”. Enfatizza l’espressione affermativa, sia verbale che non verbale. Il consenso è considerato un “accordo”, espresso tra le parti sulla base della libera volontà. Secondo i suoi sostenitori, la differenza tra rapporto sessuale e stupro è semplicemente se una persona vuole o meno fare sesso. Ritengono inoltre che non spetti alla persona dire di no, ma spetta all’altra persona ascoltare se dice di sì. Questo approccio è stato incorporato nelle leggi che criminalizzano i rapporti sessuali con una persona “ che non partecipa volontariamente ” o “ che non ha dato il consenso ”. I suoi sostenitori ritengono in particolare che la passività, il silenzio, l’assenza di protesta o l’assenza di resistenza non possano essere assimilati al consenso. In questo approccio, il consenso affermativo deve essere coerente durante tutta l’attività sessuale e può essere revocato in qualsiasi momento. In definitiva, il passaggio da “no significa no !” » a “solo sì significa sì”, corrisponde a un’evoluzione nel modo in cui la società, e in particolare l’ordinamento giuridico, concepisce il processo di consenso agli atti sessuali. In questo sviluppo, il sesso è visto come un atto al quale entrambe le parti devono acconsentire volontariamente. Gli approcci al consenso affermativo forniscono regole più chiare per le parti che corrono il rischio di commettere o essere vittime di violenza sessuale, nonché per coloro che sono responsabili delle indagini e dei procedimenti giudiziari su tali questioni. (…)

    (…) per il GREVIO, l’approccio del consenso affermativo è più in linea con lo spirito della convenzione nel suo insieme e con l’obiettivo generale di migliorare la prevenzione, la protezione e l’azione penale. In effetti, l’approccio “solo sì significa sì” ha maggiori probabilità di avere un impatto sulla prevenzione e di sensibilizzare la società sui pregiudizi e sugli stereotipi di genere, che spesso vengono espressi quando si tratta di stupro e violenza sessuale. »

    31. Nella sua Raccomandazione generale n. 33 sull’accesso delle donne alla giustizia (pubblicata il 3 agosto 2015), il Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) ha ricordato che, ai sensi degli articoli 2 e 15 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le donne Forme di discriminazione contro le donne, gli Stati parti hanno l’obbligo di garantire alle donne l’accesso alla protezione e ai rimedi offerti dal diritto penale e di garantire che non siano discriminate nell’ambito di questi sistemi, né come vittime né come autori (paragrafo 47).

    32. Nella sua Raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere contro le donne (pubblicata il 26 luglio 2017), la CEDAW ha raccomandato agli Stati parti di garantire che la definizione dei crimini di natura sessuale, compreso lo stupro coniugale e lo stupro amoroso, sia basata sulla l’assenza di consenso volontario e tiene conto delle circostanze coercitive (paragrafo 29).

    DIRITTO PERTINENTE DELL’UNIONE EUROPEA
    33. Il 1° giugno 2023, a seguito di un voto del Consiglio, l’Unione europea ha aderito alla Convenzione di Istanbul (paragrafo 29 supra), che è entrata in vigore per l’Unione europea il 1° ottobre 2023.

    34 . L’8 marzo 2022 la Commissione europea ha proposto una nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, volta a garantire un livello minimo di protezione in tutta l’Unione europea contro tale violenza.

    Il 6 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico su questa proposta della Commissione europea. Il testo approvato prevede prescrizioni di prevenzione che mirano, in primo luogo, a sensibilizzare sul ruolo essenziale del consenso nei rapporti sessuali e, in secondo luogo, a favorire l’adozione di misure mirate di prevenzione dello stupro.

    POSTO

    SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 8 DELLA CONVENZIONE
    35. La ricorrente lamenta un’interpretazione restrittiva da parte delle autorità degli elementi costitutivi dei reati di stupro e abuso sessuale previsti dal codice penale n. 140/1961 e che tale quadro giuridico era insufficiente per punire efficacemente i reati di cui ella sostiene è stata la vittima, così come la mancanza di indagini efficaci sulle sue discutibili accuse di violenza sessuale.

    36. Ella invoca gli articoli 3 e 8 della Convenzione, che nelle parti pertinenti sono così formulati :

    Articolo 3

    “ Nessuno può essere sottoposto a tortura o a… trattamenti inumani o degradanti. »

    Articolo 8

    “ 1. Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata (…). »

    Sulla ammissibilità
    37. Ritenendo che il ricorso non sia manifestamente infondato o irricevibile per qualsiasi altro motivo previsto dall’articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.

    Sullo sfondo
    Argomenti delle parti
    ha) Il candidato

    38 . La ricorrente ritiene che l’indagine condotta in questo caso sia stata viziata da numerose lacune e che le autorità non abbiano fatto luce su tutti gli elementi rilevanti. In particolare la polizia non ha cercato di stabilire se lei avesse acconsentito ai contatti sessuali in questione e si è accontentata di una dichiarazione scritta di VK, senza tentare di interrogarla durante le sue visite nella Repubblica ceca o in videoconferenza. Né la polizia avrebbe cercato di identificare altre “ figlie spirituali ” di VK, che avrebbero potuto testimoniare o addirittura diventare vittime, né di ottenere le informazioni raccolte dalle autorità ecclesiastiche.

    39 . La ricorrente sottolinea inoltre che, sebbene potessero esserci ragioni di natura psicologica, legate alle sue esperienze passate (paragrafo 5 supra), in grado di spiegare perché non ha opposto resistenza attiva alle azioni di VK, le autorità non hanno effettuato alcuna valutazione del suo stato psichico o della sua capacità di esprimere la propria volontà al momento dei fatti (si riferisce a questo riguardo a C. c. Romania , n . 47358/20 , § 82, 30 agosto 2022). Allo stesso modo, le autorità non hanno esaminato se avesse subito gravi danni alla salute a causa delle azioni di VK.

    40 . Secondo la ricorrente, le autorità non hanno tenuto conto dei vari fattori che la rendevano vulnerabile, vale a dire : la sua fragile salute e la morte di suo padre (paragrafo 6 supra), la sua passata esperienza con VZ, nonché il suo rapporto di dipendenza e sottomissione nei confronti di VK, che era il suo direttore della memoria, la sua guida spirituale e il suo confessore, e da cui, secondo lei, risultava uno squilibrio di poteri tra loro. Ritiene inoltre che non vi fosse nulla nel fascicolo che suggerisse che fosse attratta da VK, né interessata ad una relazione sessuale, e nemmeno consenziente, contrariamente a quanto insinuava la polizia ; sostiene al riguardo che la legge non impone alla vittima di un reato sessuale di esprimere il proprio dissenso in modo continuativo.

    41. Il ricorrente non condivide l’opinione del Governo secondo cui alcune constatazioni delle autorità avrebbero potuto dargli parziale soddisfazione (paragrafo 48 sopra). Rileva a questo proposito che le autorità penali hanno concluso che il comportamento di VK non era sufficientemente grave da costituire un reato, e che le autorità religiose non hanno ritenuto che i fatti fossero contrari alle leggi nazionali o alle norme ecclesiastiche.

    42 . Infine, la ricorrente contesta l’argomento del Governo secondo cui la giurisprudenza esistente non permetteva alle autorità di concludere che VK avesse abusato della sua incapacità di difendersi o che fosse stata sotto il suo controllo (paragrafo 48 sopra). Secondo lei, le autorità non potevano esimersi dalla loro responsabilità con il pretesto che la giurisprudenza si limitava a fornire definizioni generali degli elementi costitutivi del reato e non si era pronunciata su un caso sostanzialmente identico al suo. Ritiene che, anche ammettendo che la pratica interna esistente nel 2008 fosse restrittiva al punto da non consentire che le azioni di VK fossero qualificate come stupro o abuso sessuale (il che secondo lei significherebbe che lo Stato non ha adempiuto al proprio obbligo di criminalizzare tutti coloro che non sono -atti sessuali consensuali), le autorità avrebbero dovuto giungere a una tale interpretazione in applicazione della giurisprudenza della Corte, e in particolare del caso MC c. Bulgaria ( n. 39272/98 , CEDU 2003 – XII).

    B) Il governo

    43. Per quanto riguarda il quadro giuridico, il Governo è del parere che, dato che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento in questa materia, non sono necessariamente tenuti ad adempiere al loro obbligo positivo di criminalizzare tutti gli atti sessuali non consensuali sotto un unico reato. (tipicamente stupro). Sottolinea che nel caso di specie i fatti denunciati dal ricorrente rientravano nel codice penale in vigore fino al 31 dicembre 2009 (legge n. 140/1961 ), che definiva diversi reati sessuali, tra cui lo stupro e l’abuso sessuale. Egli sostiene che nessuno di questi reati richiedeva necessariamente che l’ autore avesse usato violenza o minaccia di violenza o che la vittima avesse opposto resistenza fisica ; secondo lui, infatti, lo stupro poteva essere commesso anche approfittando dell’incapacità della vittima di difendersi, e la definizione di abuso sessuale era addirittura priva di qualsiasi riferimento ad un elemento di violenza (paragrafi 18-19 supra).

    44. Il Governo sostiene inoltre che nella Repubblica ceca la situazione si sta evolvendo verso la criminalizzazione di uno spettro più ampio di reati sessuali, con termini di prescrizione più lunghi, vale a dire verso un miglioramento della capacità delle autorità di rispondere adeguatamente a questi reati attacchi. Osserva in particolare che, dall’entrata in vigore del nuovo codice penale nel 2010, la definizione di stupro comprende la minaccia di violenza, anche se non imminente, nonché la minaccia di un altro attacco grave, e comprende qualsiasi atto sessuale (e non solo rapporti sessuali non consensuali o atti simili ai rapporti sessuali). Aggiunge che è stato introdotto un nuovo reato di coercizione sessuale che, essendo definito anche da un abuso, da parte dell’autore, della sua posizione e dalla conseguente credibilità o influenza, può riguardare il rapporto tra un sacerdote e un parrocchiano (commi 25-26 sopra). Secondo il Governo, dalla giurisprudenza della Corte Suprema risulta anche che, per concludere che vi sia stata violenza ai sensi dell’articolo 185 § 1 del nuovo codice penale, non è necessario che la vittima mostri un’evidente resistenza fisica ma è sufficiente che l’autore del reato abbia potuto percepire la mancanza di consenso della vittima (paragrafo 24 supra).

    45. Per quanto riguarda l’indagine svolta nel caso di specie, il Governo sostiene che è stata aperta tempestivamente e condotta con diligenza e serietà. Ritiene che sia stata raccolta una grande quantità di prove, compresa la dichiarazione del ricorrente (paragrafo 9 supra) e una dichiarazione scritta di VK, che secondo il Governo non poteva essere interrogato a causa della pandemia (paragrafo 11 supra), e ritiene che che tali prove stabilivano tutte le circostanze rilevanti.

    46. ​​​​Il Governo ritiene inoltre che, non essendo né minorenne né molto giovane, non affetto da malattie mentali e non essendo collocato in un istituto, il ricorrente non si trovava in una situazione di particolare vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza della Corte . Ritiene che in ogni caso le autorità abbiano tenuto sufficientemente conto della sua situazione individuale e abbiano mostrato sensibilità e rispetto nei suoi confronti, evitando qualsiasi stigmatizzazione o vittimizzazione secondaria.

    47. Per quanto riguarda l’esistenza di elementi di coercizione nel caso di specie, il Governo sostiene che alcune dichiarazioni della ricorrente suggerivano, almeno in una certa misura, che i suoi contatti sessuali con VK fossero consensuali. Inoltre, il Governo invita la Corte a prendere in considerazione la natura molto specifica del rapporto tra VK e il ricorrente, vale a dire tra un sacerdote e un credente, che distingue il caso di specie da quelli esaminati dalla Corte ad oggi. Ritiene infatti che il fatto che la ricorrente si sentisse sotto l’influenza di VK come autorità spirituale fosse la manifestazione della sua libertà di religione, che esercitava di sua spontanea volontà, e ritiene che ciò non avvenga né per la né alle autorità nazionali né alla Corte di valutare se e in quale misura la ricorrente fosse realmente soggetta, nel senso religioso del termine, al suo “ padre spirituale ” (sul punto il Governo si riferisce alla sentenza Skugar e altri c. Russia (dec. ), n . 40010/04 , 3 dicembre 2009). Aggiunge che taluni argomenti avanzati dal ricorrente riguardo allo squilibrio di poteri nella loro relazione farebbero pensare che qualsiasi atto sessuale tra un sacerdote e una persona credente sarebbe necessariamente non consensuale e dovrebbe quindi costituire un reato, cosa che egli non può accettare.

    48 . Il Governo osserva infine che al termine dell’indagine, le autorità nazionali hanno concluso che le azioni di VK non costituivano abuso sessuale o stupro, considerando che il ricorrente non si trovava in una situazione di incapacità di difendersi (di cui VK avrebbe abusato), né sotto il controllo di VK, come interpretati dalla giurisprudenza. Egli ritiene che una conclusione opposta sarebbe stata incompatibile con l’articolo 7 della Convenzione e con l’esigenza di prevedibilità del diritto penale. Il Governo rileva inoltre che nelle motivazioni delle loro decisioni, le autorità hanno descritto il comportamento di VK come non etico ed immorale, che secondo esso era atto ad accogliere in parte le richieste presentate dalla ricorrente nel suo ricorso costituzionale (paragrafo 16 sopra). In questo contesto, il Governo ritiene che non sia senza importanza che siano state adottate misure nei confronti di VK da parte delle autorità ecclesiastiche, che alla ricorrente sia stato offerto un accordo amichevole e che abbia ricevuto delle scuse (paragrafi 7, 10 e 11 sopra). Il Governo osserva infine (riferendosi al caso DK c. Italia , n. 14260/17 , § 88, 1 dicembre 2022 ) che il ricorrente non ha adito i tribunali civili.

    Valutazione della Corte
    49. La Corte ricorda innanzitutto che lo stupro e la violenza sessuale grave costituiscono trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione e che coinvolgono anche valori fondamentali e aspetti essenziali della ” vita privata ” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione ( Y c. Bulgaria , n. 41990/18 , §§ 63-64, 20 febbraio 2020 e i casi ivi citati). Conformemente a tale giurisprudenza, ritiene che gli atti di violenza sessuale lamentati dalla ricorrente siano sufficientemente gravi da rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione e che le denunce da lei sollevate possano essere esaminate congiuntamente sulla base degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

    ha) Principi generali

    50 . La Corte rileva che i principi generali applicabili in materia sono stati enunciati, in particolare, nella causa M.C. Bulgaria ( n. 39272/98 , §§ 149-152, CEDU 2003 – XII). Ricorda in particolare che tra gli obblighi positivi che gravano sugli Stati ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione figura l’obbligo di adottare disposizioni penali che criminalizzino e puniscano efficacemente qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche quando la vittima non oppone resistenza fisica ( MGC c. Romania , n . 61495/11 , § 59, 15 marzo 2016, Z c. Bulgaria , n . 39257/17 , § 67, 28 maggio 2020, e JL c. Italia , n . 5671/16 , § 117 , 27 maggio 2021), e di applicare effettivamente tali disposizioni attraverso indagini e procedimenti penali efficaci ( MC c. Bulgaria , sopra citata, §§ 153 e 166, e BV c. Belgio , n. 61030/08 , § 55, 2 maggio , 2017).

    51. Infatti, gli obblighi positivi inerenti agli articoli 3 e 8 della Convenzione richiedono, innanzitutto, la creazione di un quadro legislativo e regolamentare che consenta di tutelare adeguatamente gli individui contro gli attacchi alla loro integrità fisica e morale, in particolare, per atti gravi quanto lo stupro, attraverso l’adozione di disposizioni penali effettive e la loro effettiva applicazione nella pratica ( MC c. Bulgaria , sopra citata, § 150, e JL c. Italia , sopra citata, § 118).

    52 . Riguardo a tale obbligo materiale, la Corte ha ammesso nella sentenza MC c. Bulgaria (sopra citata, § 154) che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento per quanto riguarda i mezzi per garantire un’adeguata protezione contro lo stupro. Ha osservato in questo contesto che il requisito secondo cui la vittima deve resistere fisicamente non è più valido nella legislazione dei paesi europei e che sebbene, in molti di questi paesi, la definizione di stupro menzioni ancora l’uso della violenza o la minaccia di violenza da parte aggressore, giurisprudenza e dottrina hanno piuttosto considerato l’assenza del consenso, e non l’uso della forza, come elemento costitutivo del reato di stupro. La Corte si è quindi detta convinta che qualsiasi approccio rigido alla repressione dei reati di natura sessuale, che consista, ad esempio, nel richiedere in tutti i casi la prova dell’esistenza di resistenza fisica, rischierebbe di portare all’impunità degli autori di alcuni tipi di reati stupro e quindi compromettere l’effettiva tutela dell’autonomia sessuale dell’individuo. In conformità con le norme e le tendenze contemporanee in materia, inclusa quella di considerare l’assenza di consenso come elemento costitutivo essenziale dello stupro e della violenza sessuale, la Corte ha quindi concluso che gli Stati hanno l’obbligo di criminalizzare e di reprimere efficacemente qualsiasi atto sessuale non consensuale. atto, anche quando la vittima non ha opposto resistenza fisica ( ibid. , §§ 157-166).

    53 . La Corte ricorda poi che gli articoli 3 e 8 della Convenzione impongono anche agli Stati un obbligo procedurale positivo. Pertanto, quando una persona sostiene in modo giustificabile di essere stata vittima di atti contrari a tali disposizioni, le autorità nazionali devono svolgere un’indagine ufficiale efficace in grado di consentire l’accertamento dei fatti nonché l’identificazione e, se del caso, la punizione di tali persone. responsabile. Si tratta di un obbligo di mezzi e non di risultati. Se tale esigenza non richiede che tutti i procedimenti penali si concludano con una condanna, o anche con l’imposizione di una pena specifica, le autorità giudiziarie nazionali non devono in nessun caso essere disposte a consentire attacchi all’integrità fisica e alla moralità degli individui, per preservare la fiducia del pubblico nella rispetto del principio di legalità e di evitare qualsiasi apparenza di complicità o di tolleranza di atti illeciti (si vedano, tra gli altri, JL c. Italia , sopra citata, § 118, e N.Ç. c. Turchia , n . 40591/11 , § 96, 9 febbraio 2021).

    B) Applicazione di questi principi al caso di specie

    54 . La Corte osserva innanzitutto che all’epoca in cui furono commessi gli atti denunciati dal ricorrente, vale a dire nel 2008-2009, i reati erano definiti dalla legge n. 140/1961 (il codice penale). Secondo l’articolo 241 di questo codice, lo stupro può essere commesso sia mediante l’uso della violenza sia con la minaccia di violenza imminente, utilizzata per costringere la vittima ad un rapporto sessuale o ad un atto sessuale simile, oppure abusando dell’incapacità della vittima di difendersi. (paragrafo 18 supra ) . Inoltre, questo codice ha definito all’articolo 243 il reato di abuso sessuale, punito meno severamente e suscettibile di essere commesso, attraverso l’abuso di una situazione di dipendenza, sia su una persona minore di 18 anni sia su una persona sotto controllo dell’aggressore (paragrafo 21 sopra).

    55. Nel caso di specie, la polizia ha concluso che non vi era stato alcuno stupro sulla base del fatto che VK non aveva fatto ricorso alla violenza o alla minaccia di violenza e che la ricorrente aveva espresso il suo disaccordo solo dopo atti sessuali, ma non durante (paragrafo 12 Sopra). La ricorrente non contesta tali motivi, ma sostiene, invece, che le autorità nazionali avrebbero comunque dovuto qualificare gli atti commessi da VK come stupro poiché, secondo lei, egli aveva abusato della sua incapacità di difendersi, o, in mancanza quello, di abuso sessuale, poiché lei era presumibilmente sotto il suo controllo e lui ha abusato della sua dipendenza (paragrafo 42 supra). Ella afferma a questo proposito che le autorità avrebbero dovuto tenere conto delle circostanze specifiche del caso – in particolare la sua precedente esperienza di abuso, la fragilità del suo stato di salute, colpito tra l’altro dalla morte del padre, e la particolarità del suo rapporto con VK, che era stato il suo direttore della tesi e che considerava la sua guida spirituale -, cosa che secondo lei la rendeva incapace di opporsi attivamente alle azioni di VK. Sottolinea a questo proposito che le autorità non hanno effettuato alcuna valutazione del suo comportamento stato psicologico o la sua capacità di esprimere la propria volontà al momento dei fatti (punti 39 e 40 supra) .

    56. Per la Corte, la questione nella presente causa è determinare se le autorità hanno agito in conformità con i loro obblighi positivi, quali derivanti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione, di garantire una protezione effettiva al ricorrente contro i comportamenti non consensuali atti sessuali che afferma di aver subito. Rilevando che la ricorrente non mette esplicitamente in discussione, nelle sue osservazioni (paragrafi 38-42 supra), il testo della legge esistente all’epoca dei fatti, la Corte deve esaminare se, come sostiene la ricorrente, l’approccio delle autorità in l’interpretazione dei fatti e del contesto giuridico nel caso di specie è stata carente al punto da violare gli obblighi positivi incombenti sullo Stato convenuto.

    57. La Corte rileva a questo riguardo che, nel caso di specie, la polizia sembra aver ritenuto che, affinché le azioni di VK fossero riprovevoli, la ricorrente avrebbe dovuto esprimere la sua opposizione durante tali atti. Il fatto che lei lo abbia espresso successivamente , anche a più riprese (paragrafi 9 e 12 supra), così come l’ipotesi che VK potesse essersi sbagliata e ritenere che lei avesse acconsentito (paragrafo 11 supra), non sembrano essere stati di alcuna importanza agli occhi delle autorità, così come il fatto che la ricorrente possa aver avuto motivi per rimanere passiva, o per non opporsi a VK a causa della sua posizione di autorità, senza acconsentire agli atti subiti. In effetti, nonostante le affermazioni del ricorrente in tal senso, le autorità non hanno ritenuto necessario effettuare una valutazione contestuale della credibilità delle dichiarazioni rese e una verifica di tutte le circostanze circostanti (si veda MC c. Bulgaria , sopra citata, § 177 ). In particolare, sarebbe stato senza dubbio importante prendere in considerazione lo stato psicologico della ricorrente, se non altro per determinare se soffrisse di una possibile reazione post-traumatica all’abuso che afferma di aver subito in precedenza ; poi, le autorità non hanno esaminato sufficientemente la questione se e, in caso affermativo, in quale misura, il ricorrente si trovasse in una situazione di particolare vulnerabilità e dipendenza da VK. Le autorità del pubblico ministero si accontentano di concludere che il ricorrente non era stato in grado di farlo difendersi ai sensi del diritto interno e della giurisprudenza (paragrafi 14 e 15 supra).

    58. La Corte è consapevole che questa giurisprudenza, così come esisteva all’epoca dei fatti, riconosceva che, in determinate situazioni, a causa di uno stato di impotenza dovuto ad esempio all’alcol, alle droghe, alla malattia o alla disabilità, la vittima non è in grado di esprimere la propria volontà o difendersi (paragrafo 20 supra). Ad avviso della Corte, tale approccio riflette tuttavia un’insufficiente considerazione delle situazioni di consenso invalido dovuto ad abuso di vulnerabilità e, più in generale, della reazione psicologica delle vittime di violenza sessuale. È alla luce di questa interpretazione restrittiva degli elementi costitutivi del reato di stupro come definito dalla legge n. 140/1961 che le autorità inquirenti hanno deciso di archiviare il caso senza ulteriori azioni (cfr. MC c. Bulgaria , sopra citata, §§ 170 -174). Pertanto, la decisione finale in questo caso è avvenuta durante la fase preparatoria del procedimento penale, senza che il caso fosse sottoposto ad un tribunale, poiché il diritto interno non consente al ricorrente di presentare ricorso dinanzi ad un’autorità giudiziaria.

    59. A questo proposito, la Corte rileva che la più recente giurisprudenza della Corte Suprema, relativa al nuovo codice penale, sembra fornire una risposta più adeguata al riguardo (paragrafo 24 supra).

    60. Per quanto riguarda il reato di abuso sessuale, come definito nel codice penale in vigore all’epoca dei fatti (paragrafi 21 e 54 supra), la Corte osserva che le autorità nel caso di specie hanno concluso che il ricorrente non era stato sotto il controllo di VK, nel senso in cui tale termine è stato interpretato dalla giurisprudenza, e che la sua libera volontà non era stata limitata, poiché era una persona maggiorenne, dotata di piena capacità giuridica e non affetta da alcuna malattia che gli impedisse di esprimere la sua volontà (paragrafi 14-15 sopra). La constatazione delle autorità secondo cui la ricorrente poteva aver sentito una certa dipendenza da VK (paragrafo 15 supra) non le ha indotte ad approfondire la loro analisi. Secondo la Corte, tale approccio, che consiste, in sostanza, nel rifiutare la valutazione contestuale dei fatti tenendo conto dello stato psicologico della ricorrente in concreto , e non solo del fatto che era una persona adulta, era fallendo.

    61. La Corte rileva inoltre che le autorità hanno ritenuto nel caso di specie che, sulla base del nuovo codice penale entrato in vigore successivamente ai fatti in questione, le azioni di VK avrebbero potuto essere considerate coercizione sessuale (paragrafo 12 in fine supra) ; ciò sembra confermato dalla giurisprudenza in materia (punto 26 in fine ).

    62. Ne consegue che l’approccio delle autorità nel caso di specie non era idoneo a garantire al ricorrente una protezione adeguata. Di conseguenza, la Corte ritiene che lo Stato convenuto sia venuto meno agli obblighi positivi che gli erano imposti, almeno a partire dall’adozione nel 2003 della sentenza MC c. Bulgaria (sopra citata), di applicare effettivamente un sistema penale idoneo a reprimere gli atti sessuali non consensuali lamentati dal ricorrente. Essa ricorda a questo proposito che non è chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità penale del presunto aggressore (si veda MC c. Bulgaria , sopra citata, § 168) e che la sua constatazione di cui sopra non può quindi essere interpretata come un giudizio sulla colpevolezza di VK o come invito alla riapertura delle indagini in questo caso.

    63. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per consentire alla Corte di concludere che vi è stata, nel caso di specie, una violazione degli obblighi positivi che incombono allo Stato convenuto ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

    SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
    64. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione :

    “ Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente consente di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di tale violazione, la Corte concede alla parte lesa, se del caso, , solo soddisfazione. »

    Peccato
    65. La ricorrente chiede 30.000 euro (EUR) per il danno morale che ritiene di aver subito in particolare a causa del fatto che le azioni di VK non sono state adeguatamente classificate e perseguite dalle autorità.

    66. Il Governo sostiene che, per essere giusti, l’importo stanziato sotto questa voce dovrebbe riflettere sia la gravità delle violazioni constatate sia la giurisprudenza pertinente.

    67. La Corte ritiene che la ricorrente abbia subito un certo danno morale a causa delle violazioni constatate dei suoi diritti garantiti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione. Ritiene che gli dovrebbero essere riconosciuti 25.000 euro per il danno morale.

    Commissioni e spese
    68. La ricorrente chiede EUR 7.058 per costi e spese da lei sostenuti, che corrisponderebbero a 305 ore di lavoro svolte dal suo avvocato nell’ambito del procedimento dinanzi ai tribunali nazionali e del procedimento dinanzi alla Corte, previa detrazione delle somme che le sarebbero state riconosciute internamente a titolo di costi e spese.

    69. Il Governo ha osservato che la ricorrente non aveva dettagliato né corroborato la sua richiesta con i relativi documenti giustificativi, come richiesto dall’articolo 60 § 2 del Regolamento della Corte, e che non aveva nemmeno presentato un documento attestante di aver pagato la somma in questione al suo avvocato o che era tenuta a pagarglielo.

    70. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso dei suoi costi e spese solo nella misura in cui siano stabilite la loro realtà, la loro necessità e la natura ragionevole del loro importo.

    71. Nella fattispecie, vista l’assenza di qualsiasi prova di pagamento per quanto riguarda le spese asseritamente sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, la Corte non le accorda alcuna somma a questo riguardo.

    Per quanto riguarda le spese sostenute per il procedimento dinanzi ad essa, la Corte ritiene ragionevole riconoscere alla ricorrente la somma di 1.000 euro, che corrisponde alla somma fatturata dal suo avvocato per la preparazione della risposta alle osservazioni del Governo.

    PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

    Dichiara la richiesta ricevibile ;
    Ritiene che vi sia stata violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione ;
    Dice
    ha) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data di regolamento :

    Euro 25.000 (venticinquemila euro), oltre l’eventuale importo che su tale somma dovesse essere dovuto a titolo d’imposta, per danno morale ;
    1.000 EUR (mille euro), più qualsiasi importo che possa essere dovuto su tale somma dal richiedente a titolo di imposta, per costi e spese ;
    B) che dalla scadenza di detto periodo e fino al pagamento, tali importi saranno maggiorati degli interessi semplici ad un tasso pari a quello dell’operazione di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali ;

    Respinge la richiesta di eccedenza per equa soddisfazione.
    Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 20 giugno 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

    Victor Soloveytchik Mattias Guyomar
    Impiegato Presidente

    https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%2237782/21%22]}