Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Caso Rugolo. Il Vescovo Gisana intercettato al telefono con l’imputato: «Ho insabbiato questa storia». La CEI fornisca i dati italiani degli abusi sessuali del clero su minori e adulti vulnerabili

    Caso Rugolo. Il Vescovo Gisana intercettato al telefono con l’imputato: «Ho insabbiato questa storia». La CEI fornisca i dati italiani degli abusi sessuali del clero su minori e adulti vulnerabili

    Articolo tratto da korazym.org – di Ivo Pincara – Giovedì 18 novembre 2021. Bollettino N. 758 della Sala Stampa della Sana Sede, a mezzogiorno: «Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza S.E. Mons. Rosario Gisana [*], Vescovo di Piazza Armerina (Italia)» [QUI]. Buona giornata Eccellenza Reverendissima. Bye. Bye.

    Sei giorni prima dell’Udienza con il Papa, il 12 novembre 2021 Ragusa News [QUI] ha fatto un aggiornamento sul Caso Rugolo, il processo penale a Don Giuseppe Rugolo, il prete di Piazza Armerina accusato di abusi sessuali. Poi, il carteggio con la Santa Sede: d’accordo con la Congregazione per il Clero, nel 2019 il trasferimento del sacerdote in Emilia, perché la «condotta dell’allora seminarista è sottratta alla giurisdizione canonica». Nelle duemila e passa pagine di documenti processuali – tra cui le conversazioni telefoniche – emerge uno spaccato sociale e religioso sconfortante. Dice il Vescovo Rosario Gisana [foto in copertina] all’imputato: «Ora il problema non è solo tuo. Il problema è anche mio perché io ho insabbiato questa storia. Per cui stanno cercando in tutti i modi di accusarmi. Adesso vedremo come poterne uscire». I suoi legali replicano che ha collaborato con i pm fin dal principio, che è una spiegazione ma non una giustificazione.

    Ragusa News ha pubblicato anche alcuni documenti (che riportiamo di seguito), dal faldone penale di cui sopra, che fanno da cornice al processo in corso a porte chiuse al Tribunale penale di Enna, con la terza udienza fissato per il 23 dicembre 2021 (la prima udienza si è svolta il 7 ottobre e la seconda il 21 ottobre 2021).

    Trascrizione della conversazione telefonica tra il Vescovo Rosario Gisana e Don Giuseppe Rugolo del 18 gennaio 2021. “La conversazione, che si riporta integralmente, non necessita di particolari interpretazioni”.

    Il Sostituto della Segreteria di Stato, l’Arcivescovo Edgar Peña Parra a Mons. Gisana, 16 marzo 2020 – RISERVATA: “(…) Vostra Eccellenza non è tenuta a dar seguito all’istanza del legale (…) la condotta dell’allora seminarista è sottratta alla giurisdizione canonica”.

    CONGREGAZIONE CLERO A GISANA La Congregazione per il Clero a Mons. Gisana, 19 dicembre 2020 – RISERVATA-PERSONALE: “(…) questa Congregazione è a conoscenza che la Congregazione per la Dottrina della Fede ha dichiarato la sua non competenza, in quanto i possibili “abusi su minori” sarebbero stati commessi quando il sacerdote in parola era ancora un seminarista e l’accusatore un minorenne, dunque una fattispecie non giudicabile nel foro canonico. Tuttavia, a detto del [omissis] il comportamento non adeguato del Rev. Rugolo si sarebbe protratto dopo aver ricevuto gli Ordini Sacri, periodo in cui il denunciante era già divenuto maggiorenne. (…) Come Vostra Eccellenza certamente comprenderà, questi temi meritano attenzione, al fine di evitare nuovi scandali. (…)”.

    Poi, Ragusa News fa seguire un breve riassunto del Caso Rugolo, il 40enne sacerdote di Enna, attivissimo nella parrocchia frequentata da adolescenti e bambini, che è stato arrestato il 27 aprile scorso a Ferrara, dov’era stato “spostato” da Monsignor Gisana, dopo le violenze sessuali denunciate da un ragazzo oggi maggiorenne, continuando però a entrare in contatto con i giovani nella sua attività pastorale. Prima del processo in Italia, la vittima ha tentato senza successo la strada del processo canonico. Nelle foto pubblicate c’è anche la corrispondenza e la rassicurante replica della Santa Sede. Quindi si fa coraggio e nel 2020, supportato dalla famiglia, presenta un esposto alla polizia e scrive perfino una lettera al Papa.

    Il caso di Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote ennese a processo e attualmente agli arresti domiciliari in Emilia per violenza sessuale e atti sessuali con minori

    “Denunciare ti rimette in pace con te stesso”. “La mia dolorosa storia sia la testimonianza che anche dopo dodici anni dalle violenze si può denunciare”. Sette testimoni: “Ci toccava spesso le parti intime”. La Procura di Enna non esclude che possano esserci altre potenziali vittime e le invita a denunciare le violenze [Arresti domiciliari per Don Rugolo. Gip Bruno: “Agire caratteristico del pedofilo”. Vescovo Gisana: “Fatti gravi, se accertati”. Presunzione di innocenza. Difesa di minori e persone fragili – 3 maggio 2021].

    Alla luce dell’esito di indagine della Procura di Enna, che ha condotto all’arresto di Don Giuseppe Rugolo, inevitabilmente viene analizzato anche il discutibile atteggiamento, a riguardo, di Mons. Rosario Gisana. Abbiamo posto sotto la nostra lente le azioni e le presunte omissioni del Vescovo di Piazza Armerina poiché appare che abbia trattato il Caso Rugolo con apparente leggerezza [QUI e Petizione di “Solidarietà al Vescovo Gisana”. “L’ipocrisia di una Chiesa che, ad Enna, crolla a pezzi”. Chi sta accanto alle vittime si appella a Papa Francesco di intervenire – 5 maggio 2021].

    Piazza Armerina, 12 maggio 2021
    CASO RUGOLO CHIARIMENTI DA PARTE DELLA DIOCESI DI PIAZZA ARMERINA E DEI LEGALI DI MONS. ROSARIO GISANA

    A seguito della restrizione agli arresti domiciliari del sacerdote Giuseppe Rugolo e delle numerose ricostruzioni giornalistiche e d’opinione diffuse in questi giorni, nella maggior parte dei casi distorte da elementi non rispondenti al vero riguardanti il ruolo e la condotta del Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, Mons. Rosario Gisana, è la stessa Diocesi a voler fornire elementi di chiarezza all’opinione pubblica, dopo averli già forniti alla Magistratura: elementi che, in un contesto di così profondo turbamento collettivo per una vicenda tanto dolorosa, sono necessari non solo a evitare rappresentazioni mediatiche dei fatti pericolosamente distorte, ma innanzitutto a ribadire che la ricerca della verità e della giustizia, la tutela delle vittime di ogni eventuale reato e la custodia della comunità dei credenti che ne stanno condividendo la sofferenza sono sempre state e restano le priorità di Mons. Gisana, animato dal desiderio che la Chiesa assicuri sempre la massima trasparenza sul proprio operato.Nel ricordare che Mons. Gisana ha collaborato con gli organi inquirenti sin dal primo momento in cui la giovane vittima e la sua famiglia hanno preso la decisione di sporgere all’Autorità giudiziaria la denuncia sugli abusi, decisione che – è bene precisarlo – apparteneva insindacabilmente solo al diretto interessato, i legali del Vescovo – avvocati Maria Teresa Montalbano e Gabriele Cantaro – precisano che per quanto di sua competenza il Vescovo stesso ha compiuto tempestivamente ognuno dei passi che le circostanze di volta in volta hanno reso necessario. «Sin dalla prima richiesta di colloquio da parte della famiglia, fatta pervenire al Vescovo da parte di un sacerdote della Diocesi nell’agosto 2016, Mons. Gisana si è immediatamente dichiarato disponibile ad ogni forma di ascolto e valutazione», spiegano i legali: «È bene ricordare che solo due anni dopo, nell’ottobre 2018, il giovane interessato, già maggiorenne, ha effettivamente deciso di raccontare al Vescovo la delicata vicenda che aveva vissuto, consentendo a Mons. Gisana di dare immediato avvio all’Investigatio Praevia, secondo le regole del diritto canonico. Essa è stata condotta da Giudici Rotali esterni alla Diocesi, in assoluta indipendenza e con l’audizione dei testi indicati dalle parti. Nonostante la decisione di archiviazione presa dai Giudici in quella sede, Mons. Gisana ha ritenuto comunque di operare un provvedimento di allontanamento nei confronti di Rugolo, con apposito decreto, contenente precise prescrizioni sottoposte alla vigilanza delle autorità ecclesiastiche preposte al suo caso». Gli avvocati Montalbano e Cantaro ribadiscono inoltre con fermezza che «nessuna offerta di denaro è stata effettuata dal Vescovo al giovane coinvolto, così come ancora falsamente si continua ad insinuare, mentre numerose sono state al contrario le pressioni ricevute da Mons. Gisana da parte dell’avvocato della famiglia per ottenere del denaro. Ovviamente, l’unica disponibilità ad assicurare un sostegno economico da parte della Diocesi sarebbe stata collegata all’eventuale necessità, inizialmente fatta presente dai genitori, di assicurare al giovane il proseguimento di un percorso terapeutico, non certo con carattere risarcitorio e soprattutto con modalità assolutamente trasparenti». «Mons. Gisana – concludono gli avvocati – ha operato sempre in modo chiaro e per il bene delle persone coinvolte, prima rispettando l’espressa richiesta di massima riservatezza della famiglia per la tutela del giovane e poi, una volta avviata l’indagine della magistratura ordinaria, consegnando immediatamente tutti i documenti alla Procura della Repubblica di Enna, nel cui operato il Vescovo continua a confidare, esprimendo la propria massima fiducia nei percorsi della giustizia».

    Le dichiarazioni di Mons. Rosario Gisana in un’intervista esclusiva sul caso Rugolo, pubblicate il 22 maggio 2021 da EnnaOra.it: “Non c’erano i termini per sospenderlo… Non spettava a me denunciare alla giustizia ordinaria, tenuto conto che mi era stata espressamente richiesta la massima riservatezza da parte della famiglia, la quale peraltro era perfettamente in grado di conoscere i meccanismi di avvio di un’indagine da parte della magistratura” [QUI].

    Il 24 maggio 2021, lo stesso sito EnnaOra.it ha pubblicato una replica dell’Avvocato Eleanna Parasiliti Molica, che assiste il giovane dalla cui denuncia è partito il cosiddetto Caso Rugolo, all’intervista del Vescovo Gisana: “Dichiarazioni gravi e infondate, la Diocesi smetta di processare la vittima” [QUI]: «A seguito dell’intervista “esclusiva” rilasciata dal vescovo Rosario Gisana il 22 Maggio al giornale on Line” Enna Ora” mi trovo costretta a ribadire con forza, spero per l’ultima volta, l’assoluta infondatezza e gravità delle dichiarazioni di Mons. Rosario Gisana».

    Il 25 maggio 2021 abbiamo scritto [“Eccellenza questi sono fatti gravi”. Abusi sui minori, la CEI faccia chiarezza sui dati italiani]:

    «Non abbiamo interesse a coltivare il processo alla vittima che la Diocesi ha inteso avviare sui media, secondo un modello da Santa Inquisizione. Tuttavia al fine di porre fine agli effetti di vittimizzazione secondaria che tale condotta sta producendo devo segnalare che dalla documentazione già depositata agli inquirenti emerge la piena consapevolezza del vescovo circa le condotte di Rugolo, per espressa ammissione di quest’ultimo e perché oggetto di altre dettagliate segnalazioni addirittura antecedenti a quelle che poi hanno dato origine al procedimento penale in corso.
    Ebbene, dai predetti atti emerge chiaramente come l’unica interessata alla non tracciabilità dell’offerta risarcitoria era esclusivamente la Diocesi e che espressa richiesta della giovane vittima era quella di avere giustizia mediante l’attivazione di provvedimenti disciplinari a carico del Sacerdote.
    Emerge ancora il tentativo della Diocesi di minimizzare e gestire la grave vicenda secondo gli schemi tipici di queste penose questioni.
    Auspichiamo un più responsabile silenzio da parte della diocesi nel rispetto delle vittime, oggetto di inaccettabili attacchi anche di natura semplicemente voyeuristica provenienti proprio da ambienti ecclesiastici trasformati in centri di propaganda».

    L’aggiornamento dell’11 giugno 2021: Gip di Enna ha disposto il giudizio immediato per Don Giuseppe Rugolo, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di minori, ai domiciliari dal 27 aprile.

    Si aperto il 7 ottobre 2021 dinanzi al Tribunale di Enna presieduto da Francesco Pittaresi il processo con il rito ordinario a carico di Don Giuseppe Rugolo, accusato di violenza sessuale aggravata su minori [Caso Don Rugolo, iniziato il processo penale con l’accusa di violenza sessuale aggravata a danno di minorenni. «Eccellenza questi sono fatti gravi». «Non è scontato che ci si interessi delle vittime» – 13 ottobre 2021]. È la prima udienza di un processo che si celebra a porte chiuse, dedicata all’ammissione di testi e prove, costituzioni di parti civili, eccezioni preliminari. È iniziata con la richiesta di rinvio, avanzata dai difensori di Rugolo, Avvocati Denis Lovison e Antonino Lizio, che hanno presentato un certificato medico per il loro assistito. Il tribunale ha rigettato la richiesta. Oltre alla richiesta di rinvio dell’udienza, il tribunale ha rigettato tutte le eccezioni preliminari dei legali di Rugolo mentre sono state ammesse come parte civile, oltre alla vittima difesa dall’Avvocato Eleanna Parasiliti Molica, i genitori del giovane assistiti dall’Avvocato Giovanni Di Giovanni, l’Associazione Co. Tu. Le. VI con l’Avvocato Prima Cammarata e “Rete l’abuso” con l’Avvocato Mario Caligiuri. Non si è costituito parte civile il Vescovo di Piazza Armerina, Mons. Rosario Gisana, che figurava tra le parti lese individuate nel corso delle indagini. Il legale del giovane che per anni avrebbe subito le morbose attenzioni del sacerdote ha chiesto la chiamata come responsabile civile della diocesi di Piazza Armerina e della parrocchia dove il prete celebrava.

    Nella seconda udienza del 21 ottobre 2021, il Tribunale di Enna ha autorizzato la citazione alla responsabilità civile della Diocesi di Piazza Armerina e della Parrocchia di San Giovanni Battista nel Processo a Don Giuseppe Rugolo. La richiesta era stata avanzata dagli avvocati delle parti civili, l’Avvocato Eleana Parasiliti Molica per la vittima degli abusi, minore all’epoca dei fatti; l’Avvocato Giovanni Di Giovanni per la famiglia del giovane abusato; l’Avvocato Mario Caligiuri per l’Associazione Rete l’Abuso; e l’Avvocato Irina Mendolia per l’Associazione Co.Tu.Le.Vi. La prossima udienza è stata fissata al 23 dicembre 2021.

    Mentre si svolge il procedimento penale del Caso Rugolo – ormai diventato Caso Rugolo-Gisana (non dimenticando chi scrive al Vescovo Gisana dalla Congregazione per il Clero, che “questi temi meritano attenzione, al fine di evitare nuovi scandali” (una frase che sembra uscita da raccomandazioni di tempi antichi, non ancora passati, pare – andiamo subito al sodo per quanto riguarda la Conferenza Episcopale Italiana, senza tanti giri di (belle) parole, che in questi giorni abbiamo sentito nuovamente, in quantità industriali.

    Dove sono i dati riguardo gli abusi sessuali sui minori e adulti vulnerabili perpetrati dal clero in Italia? La Conferenza Episcopale Italiana faccia chiarezza.

    Il Vescovo Mariano Crociata con Papa Francesco.

    Mons. Mariano Crociata, Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, già Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, dal 25 settembre 2008 al 19 novembre 2013: “In Italia 100 processi canonici in 10 anni”.

    Il Vescovo Lorenzo Ghizzoni con Papa Francesco.

    Mons. Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo metropolita di Ravenna-Cervia, Vicepresidente della Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna, Presidente del Servizio nazionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nella Chiesa e Referente della Conferenza Episcopale Italiana per la Pontificia Commissione per la tutela dei minori: “I dati degli abusi sono il vero problema non c’è nessun organismo che li abbia”.

    Il contrasto alla pedofilia e al crimine delle violenze perpetrate sui minori e sulle persone vulnerabili intende salvaguardare “in primis” le vittime delle violenze. Siamo convinti che non può esistere un’adeguata salvaguardia per le vittime se mancano trasparenza e verità. Da cristiani e da cattolici, non possiamo cercare la salvezza della nostra anima senza ambire alla verità in modo trasparente.

    Il Vescovo Ghizzoni, nell’intervista del 18 novembre 2021 a Vatican News [QUI], in occasione della Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, affronta molti aspetti della questione. Non c’è una sola parola sui dati degli abusi sessuali, perpetrati da preti predatori, di nazionalità italiani o straniera, incardinati in diocesi sul territorio nazionale italiano. Prendiamo atto che sul delicato punto, al prelato, non viene fatta alcuna domanda da parte dell’house organ della comunicazione ufficiale della Santa Sede. Il Vescovo Ghizzoni dovrebbe riferire quello che è a sua conoscenza in merito ai dati italiani. Se esistono e soprattutto se vengono cercati e catalogati, e come. Alla luce delle affermazioni fatte dallo stesso Vescovo Ghizzoni il 23 gennaio 2020, al SIR, l’agenzia stampa della Conferenza Episcopale Italiana: “I dati degli abusi sono il vero problema, non c’è nessun organismo che li abbia” [QUI].

    Questo alla luce degli scandali sessuali sia livello globale che europeo, vedi i casi critici tra gli altri di Francia, Germania e Spagna, con i risultati inquietanti delle relative inchieste indipendenti. Nell’attesa dell’autorizzazione delle superiori autorità della gerarchia italiana all’avvio di un’inchiesta indipendente sul territorio nazionale italiano, dovrebbero essere fatte domande su questo delicato punto alle autorità competenti della Conferenza Episcopale Italiana.

    Dispiace, ma dobbiamo purtroppo constatare – ancora una volta – una informazione incompleta riguardo alla delicata e discussa questione degli abusi sessuali compiuti dal clero incardinato nelle diocesi italiane, sul territorio di uno stato sovrano, l’Italia.

    Gli unici dati che Mons. Ghizzoni finora ha fornito sono i dati dei Coordinatori regionali del Servizio CEI per la tutela dei minori. Ghizzoni ha reso noto che si tratta di 11 presbiteri e 5 donne, distribuite nelle 16 regioni ecclesiastiche italiane [QUI].

    Valentina Alazraki, corrispondente a Roma dell’emittente messicana Televisia: “Noi abbiamo scelto da quale parte stare. Voi, lo avete fatto davvero, o solo a parole? Se voi non vi decidete in modo radicale di stare dalla parte dei bambini, delle mamme, delle famiglie, della società civile, avete ragione ad avere paura di noi, perché saremo i vostri peggiori nemici” [QUI].

    Il 25 maggio 2010 in un’intervista al Corriere della Sera, il Vescovo Crociata sul tema della pedofilia ha comunicato le cifre in possesso della CEI: «In Italia 100 processi canonici in 10 anni» [QUI]. Sono passati ben dieci anni e il 23 gennaio 2020 il Vescovo Ghizzoni afferma: “I dati degli abusi sono il vero problema, non c’è nessun organismo che li abbia” [QUI].

    Padre Hans Zollner, S.I.

    Padre Hans Zollner, S.I., Professore presso la Pontificia Università Gregoriana, Preside dell’Istituto di Antropologia (Studi interdisciplinari sulla dignità umana e sulla cura delle persone vulnerabili), uno dei maggiori esperti mondiali nel campo della salvaguardia e della prevenzione degli abusi sessuali, dopo la pubblicazione del Rapporto francese, il 5 ottobre 2021 in un’intervista alla Repubblica esorta: “Ora tocca ai vescovi italiani indagare sulla pedofilia” [QUI]. “Rinforziamo la prevenzione”, ha detto Zollner il 16 settembre 2021 a Vatican News [QUI] alla vigilia della Conferenza internazionale sulla salvaguardia dei bambini e degli adulti vulnerabili per le Chiese dell’Europa centrorientale, organizzata dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei minori e dalla Conferenza Episcopale Polacca dal 19 al 22 settembre a Varsavia, che ha visto la partecipazione di rappresentanti degli episcopati, ordini religiosi e professionisti laici da 20 Paesi. Zollner ha spiegato: “Abbiamo in mente di chiedere a tutte le Chiese locali, romano-cattoliche, ma anche le greco-cattoliche e le cosiddette uniate, di produrre ogni anno un rapporto sullo stato del lavoro di prevenzione, sul numero di accuse ed anche, per quanto possibile, sulle condanne eventualmente pronunciate. Quindi – aggiunge – vogliamo chiedere una collaborazione anche a medio-lungo termine affinché sappiamo come si presenta la situazione e così accompagnare attivamente questo lavoro”.

    In occasione della Giornata europea per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, istituita dal Consiglio d’Europa – sul tema dell’edizione di quest’anno: “Making the circle of trust truly safe for children” (Rendere il cerchio della fiducia veramente sicuro per i bambini) – del 18 novembre 2021, esperti nazionali ed internazionali sono stati chiamati a confrontarsi, nell’ambito di incontri finalizzati ad elaborare azioni concrete, linee guida e protocolli, per la tutela di bambini e adolescenti vulnerabili. A Roma in particolare il Convegno internazionale organizzato da Telefono Azzurro sul tema “Il diritto di fidarsi” [QUI].

    Il Cardinale Seán Patrick O’Malley.

    Il Cardinale Seán Patrick O’Malley, Presidente della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, si è rivolto con un messaggio a quanti hanno preso parte alla Giornata europea, incoraggiando la Chiesa Cattolica Romana a conoscere a fondo il sistema degli abusi sessuali, attraverso un esame indipendente e un’azione informata, aperta ad imparare dai progressi della società e del mondo accademico. Solo con delle indagini oneste, la protezione dei minori sarà prioritaria e potrà essere ripristinata la fiducia infranta [QUI].

    Rispondendo alla sollecitazione di Papa Francesco – che già nel 2016 aveva rivolto alle Conferenze Episcopali di tutto il mondo – la Conferenza Episcopale Italiana, in corrispondenza della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, ha indetto la sua prima Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi. I vescovi italiani, in occasione di questa Giornata diffusa su tutto il territorio nazionale e diocesano per sostenere le vittime di abusi, per sollecitare un cammino di cambiamento profondo nelle comunità dove il tema non può più essere sottaciuto e dove deve crescere la consapevolezza e l’impegno a tutti i livelli, hanno espresso il loro impegno ad ascoltare, proteggere e curare. L’obiettivo prioritario è la prevenzione degli abusi, oltre che la formazione, e molto si sta già facendo, ha spiegato il Vescovo Ghizzoni il 18 novembre 2021 in un’intervista a Vatican News: “Non contrasteremo mai la questione se non interverremo prima che l’abuso sia commesso” [QUI].

    L’annuncio della Conferenza Episcopale Italiana di adesione alla Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, con la Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi di domani, domenica 21 novembre, non è stato accolto con favore dall’Associazione Rete L’Abuso, che ha diffidato la Diocesi di Savona dal farlo con un Pec: “Con la presente comunicazione, l’Associazione, a nome degli allora minori, rimasti vittima dei sacerdoti savonesi Giorgio Barbacini, Nello Giraudo, Pietro Pinetto nonché del coadiutore parrocchiale Franco Briano, respingono sollecitamente le preghiere di un vescovo e di una comunità cattolica che non ha mai neppure accennato al pentimento, offerto riparazione o qualunque sorta di aiuto o sostegno, mostrandosi ogni volta invece irritata dalle richieste di giustizia delle vittime che con coraggio si sono mostrate». Le vittime savonese citano un passo del Vangelo, osservando che “dimenticano però che la fede senza le opere è morta” e ripetono la richiesta a Papa Francesco e alla Santa Sede di fare pressioni affinché anche in Italia i vescovi scelgano di aprire una indagine a livello nazionale sul fenomeno degli abusi e affidarlo ad una commissione indipendente, come ha fatto la Francia e come si appresta a fare il Portogallo.

    Poi, è seguito anche una lettera aperta alla CEI che riportiamo, insieme alla diffida alla Diocesi di Savona.

    Non pregate per noi!
    Atto di diffida a diocesi e parrocchie savonesi dell’Associazione Rete L’Abuso
    18 novembre 2021

    Mentre la chiesa di Francia ammette in soli 70 anni lo stupro di 330.000 bambini e si appresta per unanime decisione dei vescovi ad indennizzare le vittime, seguita dal Portogallo, che pochi giorni fa ha annunciato la creazione di una commissione di inchiesta, in Italia tutto tace e papa Francesco, anziché invitare la Conferenza Episcopale italiana ad accelerare la realizzazione di una commissione di inchiesta che riconosca e indennizzi umanamente le vittime, invita i vescovi italiani, per l’ennesima volta a pregare per le vittime, alle quali si continua a negare verità e giustizia.

    Tra le varie diocesi italiane, tra vanti e sviolinate di pura auto acclamazione, risponde all’appello anche quella di Savona, che conta nel suo organico ben tre sacerdoti ritenuti responsabili di abusi dalla giustizia civile, un laico e lo stesso vescovo di Savona Dante Lafranconi, riconosciuto responsabile di insabbiamenti a danno di minori, e se pur salvato dalla prescrizione, non lo è stato dalle pesantissime parole del gip di Savona Fiorenza Giorgi.

    Monsignor Caloggero Marino, per il prossimo 21, in occasione della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale istituita dal Consiglio d’Europa (di cui il Vaticano non fa parte e nemmeno riconosce la Convenzione di Istanbul sulle violenze femminili), invita i suoi sacerdoti ad introdurre la messa con le parole “In questa domenica, celebriamo, assieme a tutta la Chiesa italiana, una Giornata di preghiera per i minori vittime di sfruttamento e di abuso sessuale. Chiediamo la grazia della conversione, ricordando le parole di Gesù: Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite; a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio”.

    Il vescovo dimentica però non solo che “la fede, senza le opere è morta” (Gc 2,26), ma che “Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare“ (Matteo 18,6).

    Con la presente l’Associazione, a nome degli allora minori rimasti vittima dei sacerdoti savonesi Giorgio Barbacini, Nello Giraudo, Pietro Pinetto non ché del coadiutore parrocchiale Franco Briano, respingono sollecitamente le preghiere di un vescovo e di una comunità cattolica che non ha mai neppure accennato al pentimento, offerto riparazione o qualunque sorta di aiuto o sostegno, mostrandosi ogni volta invece irritata dalle richieste di giustizia delle vittime che con coraggio si sono mostrate.

    Vittime che con umiltà e intento riappacificativo si sono presentate a Lei appena insediato a Savona nell’intento di un accordo che come nelle Sue parole, chiudesse finalmente questo triste e deplorevole capitolo savonese e desse la possibilità di voltare pagina e nuova vita ai sopravvissuti.

    Umiliante ed indecente la Sua risposta che proponeva a titolo di indennizzo per i sopravvissuti, uno sfottò, consistente l’istituzione di un numero verde gestito dalla stessa diocesi e al quale gli indennizzati non avrebbero neppure potuto trarre un posto di lavoro.

    Neppure la commissione diocesana ancora a solo “uso mediatico” sembra non fare grandi progressi, non risulta almeno, che nessuno dei nominativi delle vittime in possesso alla diocesi, sia mai stato avvicinato o contattato per dare seguito alle funzioni in soccorso e assistenza per le vittime tanto sbandierate ai media.

    Una situazione sinceramente in cui la chiesa savonese ha davvero poco da vantarsi a nostro avviso, molto di più per provare la dovuta vergogna dato l’indiscutibile fallimento morale e umano della stessa e dei suoi vescovi.

    P.Q.S.
    DIFFIDA

    rigettando nuovamente qualunque iniziativa folcloristica o di preghiera così chiaramente disonesta nel pentimento, come quella in oggetto per il giorno 21 p.v. e teniamo a sottolineare che non tollereremo l’insistenza di essere citati pretendendo, ad ogni modo di essere espressamente esclusi da qualsivoglia coinvolgimento, anche di preghiera legata all’iniziativa, che non possiamo che recepire unicamente come falsa, strumentale ed a uso improprio non concesso della nostra immagine.
    Sarebbe pertanto preferibile che la diocesi, umilmente ed unitamente alle altre sue realtà, istituisse una commissione di inchiesta indipendente che dia un reale e concreto senso di verità e giustizia.
    Il presente atto di diffida ha anche il valore di messa in mora.
    Il Presidente
    Francesco Zanardi

    Pregare costa meno e cinque minuti ti lavi il crimine di dosso
    Lettera aperta dell’Associazione Rete L’Abuso al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
    20 novembre 2021

    Eccellenza Reverendissima,

    3000 sacerdoti cattolici in Francia hanno stuprato 216.000 bambini, se poi aggiungiamo l’indotto intorno alle parrocchie, arriviamo a circa 330.000.

    Restiamo pure ai soli 3000 sacerdoti ritenuti colpevoli di 216.000 stupri ai danni di bambini, se facciamo una media la matematica dice che ogni sacerdote ha stuprato 72 bambini. Ignoriamo per quante volte.

    Tutto ciò in Francia, su una base media di soli 22.000 sacerdoti, 3000 sono risultati stupratori di minori.

    Come Lei ben sa, in Italia la media dei sacerdoti è di circa 50.000 e, se la situazione è come in tutte le altre nazioni, troviamo sulla base dei religiosi, dati in linea come riconferma la commissione CIASE, Le chiedo: Lei crede di poter affermare che in Italia non serve una commissione di inchiesta perché il fenomeno è irrisorio?

    Rispettosi per la giornata di preghiera dedicata alle vittime, le rammento che “la fede, senza le opere è morta” (Gc 2,26) e che “Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare“ (Matteo 18/6).

    Qui non serve pregare Eccellenza, si deve indagare e si deve pagare, non solo economicamente con  l’indennizzo a chi ha subito, ma anche la pena per chi ha commesso. Non può bastare qualche minuto in una banale preghiera di scuse, e neppure una confessione, almeno che questa non sia davanti ad un Magistrato.

    Pertanto, se pur apprezziamo l’ennesima preghiera, rispettosamente, a nome dell’intera organizzazione italiana delle vittime sopravvissute agli abusi sessuali del clero Rete L’ABUSO, vittime dei più di 160 sacerdoti ritenuti responsabili in via definitiva in Italia, e degli altri più di 150 attualmente denunciati (naturalmente tra i soli noti in Italia, oltre ai Vescovi insabbiatori) non Le nascondiamo che avremmo preferito la proposta  di un atto concreto e responsabile, che risarcisse umanamente i sopravvissuti ed anche la Chiesa nel suo concreto pentimento, come accade negli altri paesi. Non ci sentiamo in coscienza di poter accettare il vostro omaggio, proprio mentre all’estero, anziché piantare la testa sotto la sabbia come sta facendo la Conferenza Episcopale Italiana, le conferenze episcopali indagano e vendono i loro immobili per indennizzare le vittime.

    Per cui Monsignor Gualtiero Bassetti, Ci comprenda del perché non possiamo accettare da Voi un simile, ennesimo atto di vigliaccheria, come qualcosa di positivo e non ipocrita, totalmente inutile sia per la prevenzione che la causa, sia per una possibile rivalutazione della Chiesa italiana.

    Con ossequio
    Il Portavoce
    Francesco Zanardi

    A margine della Giornata europea per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale del Consiglio d’Europa e della Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi della Conferenza Episcopale Italiana, ribadiamo che gli abusi sessuali sono reati, con rilevanza penale, per i quali i responsabili dovrebbero essere denunciati all’autorità civile e se imputati, processati. Quindi, se giudicati colpevoli dal tribunale di competenza, condannati ad una pena adeguata al reato commesso. Purtroppo, appare che la linea della responsabilità del clero debba transitare per una corsia preferenziale “più morbida”, rispetto a dove transitano tutti i responsabili di tali crimini efferati che vengono assicurati alla giustizia.

    Ricordiamo che il rispetto e la cura per la guarigione delle vittime passa soprattutto per la giustizia. Affiché le vittime siano realmente rispettate nella verità e nella trasparenza, i preti abusatori, responsabili di tali crimini, devono essere assicurati alla giustizia, scontando la pena detentiva nei luoghi opportuni. I preti abusatori riconosciuti tali dalle competenti autorità, devono essere considerati criminali e come tali devono essere assicurati alla giustizia. Senza corsie preferenziali, scudi penali o scappatoie clericali d’altri tempi.

    Ci sorprende a riguardo quanto suggerito da Padre Hans Zollner, S.I. in tema di detenzione dei religiosi responsabili penalmente di reati sessuali perpetrati sui minori e su adulti vulnerabili. Nelle dichiarazioni rilasciate a The Tablet del 10 agosto 2021, Zollner sottolinea la necessità di assistere i preti pedofili, fino a recluderli a vita, ma sottolinea anche “volontariamente e in case gestite dalla chiesa” 2021 [QUI]: “Secondo Padre Hans Zollner, S.I., Presidente del Centro per la protezione dell’infanzia (PCC) presso l’Università Gregoriana, la detenzione volontaria a vita nelle case gestite dalla chiesa potrebbe essere il modo migliore per trattare con i preti abusatori”.

    A nostro modo di vedere, tutto ciò è in contraddizione con un comportamento dell’istituzione ecclesiastica che tiene alla tutela delle vittime.

    Il 20 settembre 2021, in conclusione della sua premessa a braccio alla Conferenza che si è svolta con i rappresentanti delle Chiese dell’Europa centrorientale a Varsavia – in spiritu humilitatis et in animo contrito (suonano molto bene in latino, queste parole da Daniel 3, 39-40 dell’Antifona dal Messale Vetus Ordo, che non si può più usare per celebrare, ma citare in latino sembra ancora permesso [“Potessimo esser accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c’è confusione per coloro che confidano in te”]) – per riflettere e studiare linee d’azione contro “una delle ferite più dolorose della Chiesa” (di riflessione e di studio si è fatto tanto negli ultimi anni ed è ora che dalle parole si arrivi ai fatti: res non verba) – il Cardinal O’Malley ha detto: “Tutto il dolore che abbiamo sofferto è una grande fonte di guarigione. Ci sta portando ad affrontare il problema degli abusi sessuali, e a mettere i bambini e gli adulti vulnerabili come priorità nella nostra Chiesa. Così come dovrebbe essere” [QUI]. Se dalle parole, vogliamo passare ai fatti, dobbiamo necessariamente concretizzare le parole del Cardinal O’Malley. Se davvero i bambini e gli adulti vulnerabili devono essere priorità nella nostra Chiesa, il modo migliore di considerare le responsabilità dei preti abusatori è assicurare la detenzione degli stessi in istituti di pena adeguati.

    Non condividiamo la linea della “detenzione morbida” suggerita da Padre Hans Zollner, S.I.. Questa linea è una “linea vecchia” e che la gerarchia (clericale) della nostra Santa Romana Chiesa ha già adottato in passato. Se dobbiamo imparare dagli sbagli del passato, non possiamo prendere in seria considerazione questa linea.

    In merito a questo tema, abbiamo già affrontato l’argomento dei preti abusatori (riconosciuti tali anche dalla gerarchia della nostra Chiesa Cattolica Romana), che vivono tranquillamente la loro “detenzione morbida” in posizioni di privilegio anche con vista Colosseo [QUI]. Se nel frattempo non è cambiato niente – non ne abbiamo contezza – Padre John Baptist Ormechea, C.P. sfugge alla giustizia nella Curia generalizia della Congregazione dei passionisti a Roma. Padre Joseph Moons, C.P., superiore della Provincia dei passionisti di Park Ridge, Chicago, ha detto che Ormechea è a Roma per un “piano di sicurezza”. Secondo quanto affermato dal reporter investigativo Robert Herguth sul Chicago Sun Times del 26 marzo 2021 (“Si ritiene che abbia molestato bambini nella parrocchia di NW Side, quindi perché non è nelle liste ecclesiastiche dei preti predatori?”) [QUI] il sacerdote pedofilo John Baptist Ormechea, C.P., detto Padre B.J., non è mai stato dimesso dallo stato clericale. Da sempre rimasto impunito, per i crimini commessi, si gode la grande bellezza della città eterna, all’interno della curia generalizia dei padri passionisti. Il “quartier generale” della Congregatio Passionis Iesu Christi.

    Il Vescovo Ghizzoni non risponde a nessuna domanda sui dati italiani. Anche perché tale quesito non viene fatto da nessuno. Tutto ciò è davvero singolare. Come andare al mare senza domandarsi se l’acqua dove ci facciamo il bagno è pulita o no e se ci sono dati sullo stato delle acque.

    Ci soffermiamo sui termini utilizzati, perché i termini utilizzati sono importanti (pensando alla “newspeak”, la neolingua descritta da George Orwell, per indicare il linguaggio eufemistico ambiguo usato principalmente nella propaganda politica, ma non solo, come osserviamo). Stranamente la parola “sessuali” non viene quasi mai affiancata alla parola “abusi”, che riguardano il clero et simili. A noi la questione è chiarissima: un “abuso” può anche non essere di rilevanza penale, ma un “abuso sessuale” è un reato. Punto.

    Abbiamo spesso affrontato questo argomento delicato, e negli ultimi anni abbiamo costatato l’inspiegabile contraddizione dei dati che riguardano il clero italiano in merito agli abusi sessuali perpetrati sui minori e su adulti vulnerabili. Il Vescovo Ghizzoni affronta molti argomenti nell’intervista a Vatican News, ma all’appello manca una risposta sui data mancanti degli abusi sessuali commessi in Italia da parte del clero.

    “Creare un ambiente nuovo, capace di denunciare”, afferma il Vescovo Ghizzoni nell’intervista all’agenzia SIR del 18 novembre 2021 [QUI]. Come si possa creare questo “ambiente” se alla base non vengono poste le statistiche del crimine atroce? Dove sono i dati italiani sugli abusi sessuali del clero perpetrati sui bambini e gli adulti vulnerabili? Eccellenza Reverendissima, dove sono i dati? Per favore, non prova di insultare la nostra intelligenza, continuando a dire che non esistono. Non è possibile che non esistono. Quindi, i dati devono emergere e devono essere di pubblico dominio, come lo sono da molti anni in molti altri Nazioni. Australia e Usa su tutti, ma non solo.

    Nella nostra esperienza investigativa-comunicativa a livello globale, quando un Paese non comunica i dati su reati specifici come i crimini sessuali sui bambini (che non sono commessi dalla “Chiesa” o dal “Popolo di Dio” per cui chiedere collettivamente perdono e fare penitenza, ma sono e continuano ad essere commessi da persone concrete, per essere chiaro), non significa che il reato in quel Paese non viene perpetrato e quindi non esiste. Significa che “per qualche strano motivo” non viene considerato, ma soprattutto non viene fatto emergere e comunicato. Sembra di vedere lo specchio della comunicazione sui reati mafiosi: non è che la Verità non si può conoscere, ma non va resa nota).

    In Europa stanno emergendo dati inquietanti in riferimenti agli abusi sessuali in ambiente ecclesiastico (non è che non vengono commessi in altri ambienti, in primo luogo in ambiento domestico, ma stiamo guardano a casa nostra, la Santa Romana Chiesa). Però, l’Italia pare essere esclusa da questa vergogna ai livelli europei e occidentali. Di certo questo è un fatto. E di certo è un fatto che va analizzato e approfondito.

    Ovvero, la Conferenza Episcopale Italiana chiarisca e comunica. Visto che il tempo è scaduto, pure in tempi abbastanza brevi e non ad kalendas græcas.

    Lo dico con l’espressione attribuita all’Imperatore Augusto, quindi in latino, una lingua che ai vescovi della Chiesa latina non piace, ma che certamente comprendono meglio dell’italiano.

    [*] Rosario Gisana (Modica, 14 aprile 1959), Vescovo di Piazza Armerina dal 27 febbraio 2014.

    Dopo aver ricevuto l’istruzione primaria, nell’ottobre 1970 è entrato nel seminario minore di Noto per frequentare la scuola media ed in seguito il liceo classico. Ottenuto il diploma è entrato nel seminario maggiore di Acireale ed ha seguito il biennio di studi in filosofia allo Studio teologico “San Paolo” di Catania. Nel 1980, su invito del suo vescovo, si è trasferito a Roma come studente dell’Almo collegio Capranica, per proseguire gli studi in teologia alla Pontificia Università Gregoriana, dove ha conseguito il baccellierato nel 1983. In seguito ha cominciato a frequentare il Pontificio Istituto Biblico e l’Istituto Patristico Augustinianum. Il 20 febbraio 1986 ha conseguito la licenza in scienze bibliche all’Istituto Biblico

    Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 4 ottobre 1986, incardinato ventisettenne, come presbitero della Diocesi di Noto. Il giorno seguente è stato nominato canonico del Capitolo della cattedrale.

    Nel giugno 1987 ha conseguito anche la licenza in teologia e scienze patristiche all’Augustinianum. Durante il periodo di studi la domenica si recava nella comunità delle Missionarie della carità per il servizio alla mensa dei poveri e per animare la liturgia. Il 13 giugno 1988 è stato nominato Vice assistente dell’Azione Cattolica diocesana nel settore giovani e responsabile del servizio per la pastorale giovanile, mentre il 1º ottobre successivo ha ricevuto anche l’incarico di animatore degli alunni del seminario maggiore residenti a Catania e docente invitato di scienze patristiche presso lo Studio teologico “San Paolo” di Catania e di scienze bibliche all’Istituto di scienze religiose “G. Blandini” di Noto. Nel maggio 1990 è divenuto assistente ecclesiastico dell’Istituto secolare delle Missionarie della regalità di Cristo, incarico mantenuto fino al 2008, mentre il 1º ottobre seguente è stato nominato Rettore del seminario vescovile di Noto, svolgendo tale ufficio fino al giugno 2009, e membro del Consiglio presbiterale. Nel febbraio 1999 è stato nominato anche membro del Collegio dei consultori e della Commissione per il clero. In dicembre 2010 ha conseguito il dottorato in teologia e scienze patristiche all’Augustinianum. Poco prima, in ottobre 2010 era stato nominato Vicario episcopale per la pastorale e Direttore dell’Ufficio catechistico della Diocesi di Noto, nonché Vicerettore della cattedrale. Lo stesso anno è divenuto anche docente incaricato di esegesi biblica e patristica allo Studio teologico “San Paolo” di Catania, di cui nel 2012 è divenuto poi Vicepreside, e docente di Sacra scrittura alla Scuola teologica di base della Diocesi di Noto.

    Il 27 febbraio 2014 Papa Francesco lo ha nominato Vescovo di Piazza Armerina. Ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 5 aprile seguente, nella basilica cattedrale di Maria Santissima delle Vittorie di Piazza Armerina, per imposizione delle mani di Mons. Antonio Staglianò, Vescovo di Noto, assistito dai co-consacranti Mons. Michele Pennisi, suo predecessore e Mons. Paolo De Nicolò, Vescovo titolare di Mariana e Reggente emerito della Prefettura della Casa Pontificia. Ha preso possesso della Diocesi durante la stessa cerimonia. Come suo motto episcopale ha scelto Mitis humilis corde (Mite e umile di cuore).

    Nel 2017 ha riformato la Caritas diocesana assumendone la direzione e dedicando esclusivamente ad essa i diaconi di ogni vicariato della diocesi.

    http://www.korazym.org/67961/caso-rugolo-il-vescovo-gisana-intercettato-al-telefono-con-limputato-ho-insabbiato-questa-storia-la-cei-fornisca-i-dati-italiani-degli-abusi-sessuali-del-clero-su-minori-e-adulti-vuln/ 

  • NON PREGATE PER NOI ! – Contiene atto di diffida a diocesi e parrocchie

    NON PREGATE PER NOI ! – Contiene atto di diffida a diocesi e parrocchie

    Mentre la chiesa di Francia ammette in soli 70 anni lo stupro di 330.000 bambini e si appresta per unanime decisione dei vescovi ad indennizzare le vittime, seguita dal Portogallo, che pochi giorni fa ha annunciato la creazione di una commissione di inchiesta, in Italia tutto tace e papa Francesco, anziché invitare la Conferenza Episcopale italiana ad accelerare la realizzazione di una commissione di inchiesta che riconosca e indennizzi umanamente le vittime, invita i vescovi italiani, per l’ennesima volta a pregare per le vittime, alle quali si continua a negare verità e giustizia.

    Tra le varie diocesi italiane, tra vanti e sviolinate di pura auto acclamazione, risponde all’appello anche quella di Savona, che conta nel suo organico ben tre sacerdoti ritenuti responsabili di abusi dalla giustizia civile, un laico e lo stesso vescovo di Savona Dante Lafranconi, riconosciuto responsabile di insabbiamenti a danno di minori, e se pur salvato dalla prescrizione, non lo è stato dalle pesantissime parole del gip di Savona Fiorenza Giorgi.

    Diverse decine di vittime prodotte negli anni. Più di una suicida.

    Monsignor Caloggero Marino, per il prossimo 21, in occasione della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale istituita dal Consiglio d’Europa (di cui il Vaticano non fa parte e nemmeno riconosce la Convenzione di Istanbul sulle violenze femminili), invita i suoi sacerdoti ad introdurre la messa con le parole “In questa domenica, celebriamo, assieme a tutta la Chiesa italiana, una Giornata di preghiera per i minori vittime di sfruttamento e di abuso sessuale. Chiediamo la grazia della conversione, ricordando le parole di Gesù: Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite; a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio”.

    Il vescovo dimentica però non solo che “la fede, senza le opere è morta” (Gc 2,26), ma che “Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare“ (Matteo 18/6).

    Con la presente l’Associazione, a nome degli allora minori rimasti vittima dei sacerdoti savonesi Giorgio Barbacini, Nello Giraudo, Pietro Pinetto non ché del coadiutore parrocchiale Franco Briano, respingono sollecitamente le preghiere di un vescovo e di una comunità cattolica che non ha mai neppure accennato al pentimento, offerto riparazione o qualunque sorta di aiuto o sostegno, mostrandosi ogni volta invece irritata dalle richieste di giustizia delle vittime che con coraggio si sono mostrate.

    Vittime che con umiltà e intento riappacificativo si sono presentate a Lei appena insediato a Savona nell’intento di un accordo che come nelle Sue parole, chiudesse finalmente questo triste e deplorevole capitolo savonese e desse la possibilità di voltare pagina e nuova vita ai sopravvissuti.

    Umiliante ed indecente la Sua risposta che proponeva a titolo di indennizzo per i sopravvissuti, uno sfottò, consistente l’istituzione di un numero verde gestito dalla stessa diocesi e al quale gli indennizzati non avrebbero neppure potuto trarre un posto di lavoro.

    Neppure la commissione diocesana ancora a solo “uso mediatico” sembra non fare grandi progressi, non risulta almeno, che nessuno dei nominativi delle vittime in possesso alla diocesi, sia mai stato avvicinato o contattato per dare seguito alle proclamate funzioni in soccorso e assistenza per le vittime tanto sbandierate ai media.

    Una situazione sinceramente in cui la chiesa savonese ha davvero poco da vantarsi a nostro avviso, molto di più per provare la dovuta vergogna dato l’indiscutibile fallimento morale e umano della stessa e dei suoi vescovi.

    P.Q.S.

    DIFFIDA

    rigettando nuovamente qualunque iniziativa folcloristica o di preghiera così chiaramente disonesta nel pentimento, come quella in oggetto per il giorno 21 p.v. e teniamo a sottolineare che non tollereremo l’insistenza di essere citati pretendendo, ad ogni modo di essere espressamente esclusi da qualsivoglia coinvolgimento, anche di preghiera legata all’iniziativa, che non possiamo che recepire unicamente come falsa, strumentale ed a uso improprio non concesso della nostra immagine.

    Sarebbe pertanto preferibile che la diocesi, umilmente ed unitamente alle altre sue realtà, istituisse una commissione di inchiesta indipendente che dia un reale e concreto senso di verità e giustizia.

    Il presente atto di diffida ha anche il valore di messa in mora.

    Il Presidente

    Francesco Zanardi

  • SAVONA: abusi in parrocchia su un bimbo di 8 anni. Quando la cultura del silenzio rende le parrocchie fertile terreno di caccia per i pedofili.

    SAVONA: abusi in parrocchia su un bimbo di 8 anni. Quando la cultura del silenzio rende le parrocchie fertile terreno di caccia per i pedofili.

    Si sono concluse poche settimane fa le indagini della Polizia Giudiziaria di Savona che ha consegnato il fascicolo in Procura, titolare il Sostituto Procuratore Elisa Milocco.

    I fatti si sarebbero svolti nella parrocchia di San Dalmazio in Savona dove, già nel 2011, la Rete L’ABUSO, a seguito di una segnalazione di una presunta vittima, portò all’arresto di Franco Briano, ex postino e coadiutore parrocchiale. In quella occasione le indagini della Procura non portarono a ravvisare reati commessi dal Briano nelle sue funzioni di coadiutore all’interno della parrocchia. La fece franca anche per quanto riguarda i presunti abusi nei confronti di Alessandro Pennestri, che all’epoca lo accusava, in quanto erano intervenuti i termini di prescrizione.

    Questa volta però le cose potrebbero andare diversamente. I reati ai danni di un bimbo che all’epoca dei fatti aveva 8 anni, di cui è accusato Franco Briano e un altro collaboratore della parrocchia di S. Dalmazio, risalirebbero ai campi solari dell’estate del 2009 e, al momento, non sarebbero ancora raggiunti dalla prescrizione.

    La presunta vittima, seguita dalla Rete L’ABUSO e, per competenza territoriale, vede la sua difesa assegnata per quanto concerne la parte penale, all’avvocato Riccardo Di Rella, del Foro di Genova, Segretario dell’Associazione. Per quanto riguarda invece la parte civile, alla dottoressa Elena Peruzzini, vice Presidente dell’Associazione, che si costituirà parte civile nel procedimento.

    Questa ennesima triste vicenda, solleva una problematica nota e grave, che la Rete L’ABUSO denuncia da anni e che, grazie alla disponibilità del Senatore Savonese Matteo Mantero, era già stata sollevata in una interrogazione parlamentare del novembre 2017. Nei mesi scorsi, la Rete L’ABUSO ha ampiamente documentato anche questa lacuna al Comitato ONU per la tutela del fanciullo, che attraverso il membro del Comitato, il professor Jorge Cardona, è stata sollevata nelle sedute del 22 e 23 gennaio scorsi.

    Il problema in questo caso nasce dal certificato anti pedofilia, che il legislatore non ha applicato all’intera categoria del volontariato, quella da sempre più a rischio e, guarda caso, quella alla quale appartengono anche i sacerdoti.

    Paradossalmente, questa mancanza genera l’effetto opposto a quello che sarebbe lo scopo preventivo del certificato, ovvero indica ai predatori il terreno di caccia dove non vi sono controlli. Ora, se proviamo ad entrare nella mente di un pedofilo, la prima cosa evidente è che costui cerca ragazzini, e le parrocchie sono ben popolate. La seconda cosa, è tentare di cacciare in un terreno più sicuro possibile ed ecco qui che intervengono altri due fattori, il fatto che il certificato non è da esibire nell’ambito del volontariato, e la cultura del silenzio che la chiesa mantiene come costante, una garanzia per il pedofilo che, qualora venga scoperto, sa che il parroco non lo denuncerà per evitare lo scandalo.

    L’Ufficio di Presidenza

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  • SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    Si invitano le vittime non censite nei procedimenti penali nei confronti di don Nello Giraudo, don Giorgio Barbacini, Franco Briano, a contattare entro e non oltre 20 giorni Rete L’ABUSO all’indirizzo legale@retelabuso.org .

    Questo appello è diretto a tutte le vittime dei procedimenti di cui sopra, che non sono mai entrate in contatto con le autorità civili o con la Rete L’ABUSO.

    Nelle prossime settimane depositeremo presso il Tribunale di Savona le richieste di risarcimento danni alla Diocesi di Savona-Noli.

    L’ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, ha ravvisato la responsabilità di un vescovo,  Dante Lanfranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Per quanto attiene al Lanfranconi non è stato possibile rinviarlo a giudizio perché il tempo trascorso dagli abusi commessi ha fatto maturare la prescrizione.

    In quella ordinanza però il GIP sottolinea la responsabilità della Diocesi, stabilita dal secondo comma dell’art.40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    Dalla data dell’8 maggio 2012 le vittime di questo procedimento penale possono costituirsi parte civile, anche se prescritte in quanto l’ordinanza stabilisce una nuova data di prescrizione per tutte quelle vittime, quella del 8-5-2012. Da questa data le vittime hanno diritto per cinque anni a costituirsi parte civile.

    Annunciamo già da ora che la Rete L’ABUSO si costituirà parte civile in questo procedimento. La costituzione di parte civile potrà essere presentata anche dai comuni i quali, attraverso i propri servizi sociali, affidarono minori alle comunità gestite da preti pedofili della Diocesi di Savona-Noli.

    Vi invitiamo a contattarci al fine di stabilire quale possa essere la linea documentale che verrà usata nella richiesta di risarcimenti, in quanto nell’incontro a Genova del 10-2-2014 con il pool di avvocati che seguiranno questa causa si è stabilito che verrà utilizzata come linea di risarcimento, la personale vicenda, sarà di conseguenza obbligatorio produrre in tempi molto brevi tutta la documentazione necessaria. Per contatti legale@retelabuso.org .

    Francesco Zanardi

    Portavoce Nazionale.

    -Note legali su come verrà articolata la richiesta di danni alla Diocesi savonese. A cura di Stefano Rossi.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

    La sentenza in commento, pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21.08.2013 (n. 679/2013), rappresenta – almeno per l’Italia – un leading case avendo sancito, nell’ambito di un processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di una minorenne.

    La questione più spinosa e controversa, sotto il profilo giuridico, sta appunto nella qualificazione del rapporto che si viene ad instaurare tra il prete e la Diocesi rappresentata dal Vescovo, in particolare nella possibilità di sussumere tale rapporto nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 2049 c.c.

    Prima di entrare nel merito della questione, è tuttavia utile ripercorrere la sentenza, molto ben argomentata, che risolve anche alcuni nodi preliminari, non certi esclusivi della vicenda in commento, ma che potrebbero trovare svolgimento e attenzione anche in altri casi analoghi.

    È bene rammentare che il prete, che chiameremo Giulio, dopo essere stato consacrato chierico, era stato assegnato ad una parrocchia di Bolzano, in qualità di vicario cooperatore e di responsabile della pastorale giovanile.

    In questa funzione, approfittando della sua posizione di sacerdote, aveva carpito la fiducia di una bambina in occasione (e con la scusa) della preparazione prima della prima comunione e successivamente della cresima, imponendole il vincolo della promessa di mantenere segreti i loro incontri e inducendola, in un crescendo di ‘attenzioni’ e di minacce, a subire violenze sessuali ripetute.

    Don Giulio veniva tratto a giudizio, ma arrivati in Cassazione veniva assolto per intervenuta prescrizione dei reati, con conferma delle statuizioni civili della sentenza di merito (Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2009, n. 17846), ovvero la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal reato, liquidato equitativamente in €. 500.000,00= a favore della minore ed €. 100.000,00= cada uno per i genitori di costei.

    Con il processo instaurato avanti il Tribunale di Bolzano, i genitori della minorenne, hanno citato in giudizio don Giulio, la Parrocchia presso cui era stato assegnato e la Diocesi di Bolzano e Bressanone per sentirli condannare: a) il convenuto, ai sensi degli art. 2043 c.c. e 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali non coperti da giudicato in quanto successivi alla sentenza della Corte d’Appello di Trento – sez. dist. di Bolzano – con cui era stata affermata la responsabilità civile dello stesso per il fatto-reato commesso, quantificando in €. 7.000,00= i danni patrimoniali risarcibili; b) la Diocesi di Bolzano e Bressanone e la Parrocchia, a titolo di responsabilità solidale con il sacerdote, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2049 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali già definitivamente accertati con la sentenza del Tribunale trentino, oltre alle spese per la costituzione di parte civile e ai danni patrimoniali sorti successivamente.

    La difesa di don Giulio contestava (inutilmente) la ricostruzione dei fatti di causa emergente dalla sentenza della Corte d’Appello e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità della domanda risarcitoria per contrasto con il principio del ne bis in idem. In particolare si eccepiva che gli attori, costituitisi parte civile, avevano già ottenuto ristoro per il danno subito a mezzo della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, liquidati in via definitiva ed equitativa nel giudizio penale.

    Il Tribunale di Bolzano rigetta tale interpretazione, notando come la domanda degli attori, proposta in sede di costituzione di parte civile, si differenziasse per petitum da quella oggetto del processo, non comprendendo il risarcimento dei danni patrimoniali futuri, ma limitandosi a rivendicare esclusivamente le spese sostenute sino ad allora per le cure e la psicoterapia a cui era stata sottoposta la minore.

    A loro volta la Diocesi e la Parrocchia eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, oltre alla carenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 e/o 2049 c.c.

    Sul punto della legittimazione passiva, il giudice trentino se la cava rapidamente, rilevando come la stessa attenga “alla correlazione tra soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall’attore” (pg. 17; in dottrina C. Mandrioli,  Diritto processuale civile, I, Giappichelli, Torino, 2007, 55).

    Peraltro la contestazione della titolarità passiva, investendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un’eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. civ.  n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2012, n. 17701).

    Anche per tale motivo, l’accertamento, che deve essere operato dal giudice riguardo la predetta correlazione, si svolge agendo sulla stessa norma di diritto da applicarsi per la decisione del merito della causa, assumendo quindi come vera la ricostruzione dei fatti proposta dall’attore e conseguentemente identificando nel convenuto il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale (Cass. civ., sez, I, 6 aprile 2006, 8040)

    Una seconda eccezione prospettata dalle difese degli enti ecclesiastici atteneva all’avvenuta prescrizione della domanda. Se infatti è vero che l’art. 2947, 3° co., c.c. sancisce che, in caso di reato, il termine di prescrizione del risarcimento è pari a quello prescritto per il reato connesso, tuttavia “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)” [Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713].

    Vi è però da rilevare che la proposizione di domanda giudiziale (ovvero, nella specie, la costituzione di parte civile nel procedimento penale) nei confronti di uno dei coobbligati in solido determina  l’interruzione della prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati, senza necessità che in quel processo venga accertata l’esistenza del vincolo di solidarietà (Cass. civ., 23 aprile 1982, n. 2534).

    Meno convincente, in linea generale, appare un terzo principio enunciato sul punto dal giudice in sentenza, secondo cui il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione sarebbe da individuare nel momento in cui l’attore ha acquisito una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337). Volendo essere pratici, tuttavia, esso appare ragionevole, soprattutto se, operando un’analogia, si rapporta l’ipotesi in relazione alla quale il principio è stato sancito (ovvero i danni provocati da emotrasfuzioni infette) con il caso di specie (laddove il ricordo delle violenze, rimosso, è emerso dal subconscio della minore solo dopo alcuni anni).

    A conferma poi il giudice rileva come le parti ecclesiastiche, pur avendone l’onere, non avessero contestato l’individuazione temporale operata dagli attori del dies a quo del calcolo della prescrizione. Sicchè anche questa eccezione veniva rigettata.

    Un’ultima eccezione sollevata dalla Diocesi e dalla Parrocchia sottolineava come l’accertamento reso nel giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto di reato fosse ad essi inopponibile, in quanto non intervenuti, né chiamati in tale processo in qualità di responsabili civili (in precedenza si veda Trib. Lecce, sez. I pen., ord. 8 ottobre 2012, inwww.penalecontemporaneo.it).

    Detta eccezione è stata disattesa.

    Si deve rammentare che la cosa giudicata rappresenta la forza vincolante che il provvedimento giurisdizionale spiega in quanto decide irrevocabilmente circa la sussistenza della ragione fatta valere in giudizio. Essa consiste nel valore normativo che la decisione assume sia come regola ormai indiscutibile per le parti nei rapporti tra loro, sia come criterio obbligatorio per il giudice in qualunque giudizio futuro sul medesimo oggetto.

    A differenza di quanto si dispone per la materia civile, suol dirsi valere nel diritto penale il principio per cui il giudicato ha efficacia erga omnes. Ciò appare esatto, in quanto, per esempio, la parte lesa, ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, non può mettere nuovamente in questione il fatto escluso dal giudicato penale, neppure in sede separata, e ai limitati effetti del risarcimento (art. 25 cod. proc. pen.).

    Tuttavia più complesso appare estendere tali effetti a soggetti terzi che non abbiano partecipato a tale giudizio.

    Per superare tale ostacolo il giudice rileva come la sentenza emessa dalla Corte d’Appello trentina sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, in quanto il reato si era nel frattempo prescritto, pur facendo salve le statuizioni civili. Ciò comporta quindi che l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato diano luogo ad effetti analoghi a quelli del giudicato civile.

    “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione “ (Cass. civ., 21 giugno 2010, n. 14921; Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 1484).

    Sul punto, premesso che il giudicato a norma dell’art. 2909 cod. civ. “fa stato” tra le parti ed i loro aventi causa, è bene rammentare che il relativo vincolo preclusivo opera in una duplice direzione: in via immediata esplica effetti in ordine al rapporto accertato, impedendo la proposizione di nuove domande relative ad esso (c.d. efficacia diretta); in secondo luogo, ed in via mediata, la sentenza vale rispetto ad altri aspetti dello stesso rapporto (ovvero altri rapporti giuridici) diversi da quelli accertati a questo legati da un nesso si pregiudizialità-dipendenza; la precedente pronuncia non regola direttamente tali rapporti, ma ne condiziona in parte qua il contenuto (c.d. efficacia riflessa o indiretta).

    Con l’espressione efficacia riflessa, peraltro, non si intende una diversa qualità degli effetti ed un diverso vincolo per il giudice e per le parti del secondo giudizio in ordine al rapporto deciso, perché l’accertamento di questo non è né più né meno immutabile di quanto avviene in caso di efficacia diretta, solo che si vuol solo evidenziare che taluni effetti investono un aspetto distinto del rapporto (o addirittura un rapporto distinto da quello oggetto del giudicato) ma giuridicamente collegato ad esso, e gli effetti coinvolgono dunque un diritto sostanziale (dipendente) in ragione dell’efficacia prodottasi in ordine ad una differente situazione soggettiva (pregiudiziale).

    È soltanto il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente) rendendo possibile che esso spieghi i suoi effetti nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa; sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa  (Cass. civ., sez. un, 12 marzo 2008, n. 6523).

    Il giudice ha pertanto riqualificato il giudicato da penale a civile e poi ha valutato la sussistenza di un nesso di condizionamento tra quanto accertato nel giudicato e quanto da accertare (ovvero la responsabilità civile dei convenuti) nel processo in corso.

    In tal senso più di recente si è affermato “ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia proposta separatamente da quella diretta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, contro l’assicuratore, quest’ultimo non è parte necessaria del processo. Pertanto, il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore non era parte non può essere ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso di rendere non più controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza quale è il vincolo di solidarietà che sussiste tra il debito dell’assicurato ex delicto, di natura aquiliana, e quello dell’assicuratore ex lege, di natura indennitaria. A tal fine è necessaria, però, – non esistente nel caso de quo – una condanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi come statuizione che non solo investa la questione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa” (Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241).

    Il Tribunale ha rilevato tale rapporto di condizionamento-dipendenza  sulla base della relazione tra l’illecito commesso dal sacerdote e il titolo di responsabilità a cui sono stati chiamati gli enti ecclesiastici ex art. 2049 c.c., che si traduce in “un rapporto di solidarietà-dipendenza, ove invece la responsabilità del coobbligato-responsabile indiretto può essere invocata solo previo positivo accertamento della sussistenza di responsabilità del coobligato-autore del fatto illecito” (pag. 24 sentenza).

    Si può giungere dunque all’analisi del punto centrale della sentenza, ovvero la qualificazione del rapporto tra sacerdote e Diocesi entro le coordinate dell’art. 2049 c.c.

    Appare incontestato che don Giulio era stato incaricato vicario parrocchiale presso una parrocchia di Bolzano, essendogli affidate le mansioni relative all’educazione pastorale dei bambini e dei giovani e l’organizzazione della catechesi. Ora esclusa la possibilità di configurare una responsabilità diretta degli enti ecclesiatici, mancando un rapporto di immedesimazione organica tra il vicario parrocchiale e la Diocesi/Parrocchia, il giudice ha ritenuto sussistente un rapporto disciplinabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.

    Si rammenta che il principio espresso dall’art. 2049 c.c., secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti», ha costituito e costituisce tutt’ora una delle disposizioni più discusse a livello dottrinale in tema di responsabilità, connettendosi strettamente alla più ampia tematica della configurazione di una teoria generale della liabilitydivisa tra le varie concezioni dei relativi criteri di imputazione.

    Secondo Scognamiglio il criterio del rischio-profitto (imposto da Trimarchi) costituisce tutt’al più una ragione mediata della fattispecie di responsabilità, «il cui fondamento deve ricercarsi invece negli elementi e dati assunti dal disposto normativo»: questi elementi risiederebbero nella circostanza di avvalersi di altri per realizzare un fine o un interesse proprio, ossia il cd. rapporto di preposizione.

    È pur vero che  «una moderna interpretazione della norma non può non commisurarsi tanto ai criteri di organizzazione produttiva della grande impresa contemporanea, quanto al principio, desumibile dall’art. 41, 2° co., Cost., che subordina la legittimazione delle attività economiche all’attitudine ad accollarsi i danni prodotti, secondo canoni di efficienza sociale e non solo economica» (C. Salvi, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 1988, 1241), per cui, in quest’ottica, assodata la natura oggettiva di tale responsabilità, poco importa se la ratio della responsabilità dipenda dal rischio, dalla esposizione al pericolo, dalla preposizione o dalla vicarietà, in quanto il preponente è chiamato a rispondere nei confronti di un terzo del danno cagionato da un soggetto per effetto dello speciale vincolo che lo lega, dal quale nasce il titolo dell’imputazione.

    Notoriamente la responsabilità ex art. 2049 c.c. si configura alla ricorrenza di tre requisiti: a) il fatto illecito commesso dal preposto o commesso; b) il rapporto di preposizione; c) il nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente.

    Se il primo requisito risulta, nel caso di specie, definitivamente accertato in sede penale, è sul rapporto di preposizione che si incentra l’analisi del giudice.

    La terminologia usata dal legislatore, come si desume immediatamente dall’impiego del termine «padrone», appare arcaica, ma, più in generale, leggendo l’articolo «si direbbe che il legislatore sia fermo all’idea dell’azienda domestica, alla fase artigianale dello sviluppo economico: sembra cioè che la civiltà e la tecnica industriale ed i loro problemi siano rimasti estranei al codice». (P. Rescigno, Persona e comunità, Il Mulino, Bologna, 1966, 419)

    Oltre che desueto, il lessico utilizzato nell’art. 2049 c.c. è generico, quanto all’impiego dei termini «committenti», «domestici»  e «commessi»: il primo sostantivo è impiegato solo in tale articolo, gli altri vengono adoperati con significati differenti, così il vocabolo «committente» è utilizzato quale sinonimo di appaltante o di chi si incarica di eseguire una commissione, il termine «domestico» si riferisce a colui che svolge lavori domestici ai sensi della disciplina di cui al Libro V, Titolo IV, Capo II del codice civile, infine «commesso» è il lavoratore subordinato fornito di poteri di rappresentanza dell’imprenditore ai sensi degli artt. 2210-2213 c.c.

    Tuttavia si deve sottolineare come una rigida determinazione degli elementi del rapporto rappresenterebbe «un ostacolo alla rilevazione di una realtà fluttuante e in continua evoluzione» (C. Scognamiglio, Responsabilità civile, in Noviss.DI, XV, 1968, 699), così l’identificazione di tale responsabilità attraverso il termine «institutoria» vuole indicare riassuntivamente la fonte del rapporto dal quale nasce l’obbligazione e la giustificazione del trasferimento del costo del danno in capo al gestore.

    È comunque pacifico che la portata dell’art. 2049 c.c. non possa risolversi esclusivamente nell’individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, dato che il rapporto di preposizione identifica anche le nuove forme di rapporto tra due soggetti posti in posizione asimmetrica.

    «La responsabilità del committente o padrone per il fatto del commesso è subordinata al concorso di due requisiti, cioè che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente, indipendentemente dalla permanenza dell’incarico e dalla continuità della prestazione, e che lo stesso sia legato da un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza da parte di costui sull’operato del primo. Occorre, inoltre, che, tra l’esecuzione dell’incarico e la consumazione dell’illecito, esista, se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’evento lesivo sia stato reso possibile o comunque, agevolato, dall’adempimento dell’incarico» (Cass. 7 luglio 1976, n. 2548, MGC, 1976; Cass. 18 maggio 1976, n. 1748, MGC, 1976; Cass. 27 maggio 1976, n. 1111, MGC, 1976; Cass. 10 gennaio 1975, n. 99, MGC, 1975; Cass. 11 luglio 1975, n. 2766, MGC, 1975; Cass. 10 maggio 1974, n. 1354, MGC, 1974; Cass. 29 marzo 1972, n. 965, MGC, 1972; Cass. 30 dicembre 1971, n. 3776, MGC, 1971).

    Così tra le figure che impegnano la responsabilità del preponente vanno annoverati gli apprendisti (Cass. 10 maggio 2000, n. 5957, GCM, 2000, 980; Cass. 9 novembre 1978, n. 5135, MFI, 1978; Cass. 22 dicembre 1970, n. 2732, RC, 1971, 369), i lavoratori domestici (Cass. 8 agosto 1961, n. 1918, MGI, 1961; Trib. Genova 28 marzo 1961, RGL, 1961, 307; App. Milano 23 ottobre 1958, RGL, 1958, II, 563), la guardia giurata (Cass. pen. 17 marzo 1988, RP, 1989, 394), il catechista di una parrocchia (Trib. Pescara 19 marzo 1998, PQM, 1998, 1, 46), l’elettricista (App. Palermo 27 novembre 2000, GM, 2001, 920), l’istruttore di un circolo sportivo (Trib. Roma 24 marzo 2000, GRom, 2000, 455) ed infine l’istruttore di un’associazione scout (Cass. 26 luglio 2001, n. 10213, MFI, 2001).

    Si può affermare che in definitiva sia l’intensità della subordinazione (da valutare caso per caso) a determinare la sussistenza del rapporto prepositorio, andando oltre l’area del lavoro subordinato in senso proprio, per cui è sufficiente  ad integrare tale rapporto che le sue caratteristiche siano tali da configurare l’attività del preposto come strumentale rispetto all’utilizzazione che ne fa il preponente. (C. Salvi, La responsabilità civile, cit., 1242)

    Il rapporto di preposizione, dunque, non si collega necessariamente con un vincolo formale di subordinazione, configurandosi invece come situazione materiale nella quale si viene a trovare un soggetto nei confronti di un altro. Ne è una prova evidente il fatto che ogni volta che i giudici si sono trovati di fronte a forme di dissociazione tra datore formale e sostanziale, quali il prestito di dipendente o il distacco del lavoratore, hanno sempre individuato il preponente nel soggetto che, anche solo temporaneamente, ha effettivamente e liberamente utilizzato il lavoro altrui.

    Sicchè si è giunti alla conclusione per cui l’art. 2049 c.c. risulta applicabile ogni volta che sussista una relazione qualificata tra l’attività del padrone o del committente e il comportamento dell’ausiliario, come indubbiamente avviene nel contratto di mandato o di agenzia.

    In particolare, per la pronuncia della responsabilità per fatto altrui del mandante – secondo la giurisprudenza consolidata – è necessario che vi sia, oltre alla relazione di occasionalità con l’esecuzione del mandato, la spendita del nome del mandatario e l’apparenza della rappresentanza.

    Così «questa Corte suprema ha ritenuto, nell’ambito dei principi vigenti in materia anzidetta, che il mandante può rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., del fatto illecito commesso dal mandatario nell’esecuzione del mandato. Per altro, affinché possa sussistere la responsabilità indiretta del mandante per il fatto illecito compiuta dal mandatario è indispensabile che l’attività del mandatario, generatrice di responsabilità, possa mettersi in relazione di occasione oggettiva con il mandato, nel senso che il mandatario si sia avvalso della sua qualità e della sua posizione di rappresentante come mezzo per consumare l’illecito, e che, inoltre, la sua attività appaia verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato (Cass. 23 luglio 1976 n. 2013; conf. Cass. 27 giugno 1984 n. 3776)» (Cass. 13 giugno 1986, n. 3937, GCM, 1986, 6; Cass. 23 luglio 1966, n. 2013, GC, 1967, I, 571).

    La disposizione contenuta all’art. 2049 c.c. configura quindi una tipica ipotesi di responsabilità canalizzata sul preponente, ma, per poter essere affermata, postula nel preposto la qualità di rappresentante. Pertanto, non è l’attività di mandatario a poter essere assunta, ai sensi della citata disposizione, come fonte di responsabilità extracontrattuale del mandante, bensì l’utilizzazione della qualità di rappresentante per la consumazione dell’illecito nelle ipotesi in cui il danneggiante abbia agito, oltre che come mandatario, anche nella distinta e non sempre compresente veste di rappresentante, ossia nel caso che atecnicamente continua ad essere indicato nella pratica come mandato con rappresentanza (Cass. 19 dicembre 1995, n. 12945,GCM, 1995, 12).

    Ora determinato che il rapporto di preposizione è ben più ampio del solo rapporto di lavoro subordinato (M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009, 79), si deve verificare se sia possibile configurare una relazione di subordinazione gerarchica (che comporta poteri-doveri di direzione, vigilanza e controllo) tra il Vescovo, a capo della Diocesi, il parroco, quale referente della Parrocchia, e i chierici che svolgono la loro opera in tal ambito.

    Il fatto che quello tra Diocesi/ Parrocchia e chierici non sia un rapporto di lavoro in senso stretto non esclude tuttavia la chiara sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra il chierico e il suo vescovo, fondato sulla tipicità stessa della relazione canonistica, che non può non avere effetti sulla conseguente qualificazione civilistica.

    In base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l’idoneità all’incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di autorità religiosa e morale sui suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla, revocarne e sostituirne il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod. can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2; 519; 520 par. 2).

    Questa specialissima relazione gerarchica fra il vescovo e i suoi sacerdoti, ribadita dal DecretoPresbyterorum ordinis e concretizzata nello specifico dovere di obbedienza stabilito nei cann. 273 Cjc e 370 Cceo, si riflette nel dovere del vescovo diocesano di seguire con particolare sollecitudine i presbiteri curando che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato (cann. 384 Cjc e 192, § 4, Cceo). Vale a dire il complesso dei diritti e dei doveri che concretizzano il loro essere presbiteri al servizio della diocesi, senza limitazioni di sorta (in senso restrittivo però G. Feliciani, Il popolo di Dio, Bologna, il Mulino, 1995, 65).

    Sembrerebbe non sussistere, quindi, alcun ostacolo a considerare il vescovo come “committente” del parroco, ai sensi della norma in esame: al parroco sarebbero, infatti, affidate competenze e compiti propri dell’autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal vescovo.

    Peraltro il ricorso, in ambito ecclesiasticistico, alla peculiare forma di responsabilità indiretta exart. 2049 c.c. vanta qualche precedente, nella nostra giurisprudenza, a proposito dei danni causati da un religioso in un incidente stradale occasionato da incombenze espletate con il consenso del direttore della casa di appartenenza, ma fuori dalle mansioni di economo specificamente disimpegnate (Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, in Dir. eccl., 1985, II, 133 ss.; App. Roma, 18 gennaio 1982, ivi, 1984, II, 476 ss.).

    Vi è da segnalare tuttavia che in dottrina non sono mancate voci che hanno giudicato abnorme tale omologazione del rapporto ecclesiale al nesso tra committente e preposto in quanto assolutamente inconciliabili con la natura delle relazioni esistenti all’interno della Chiesa. Il rapporto del ministro di culto con la confessione prescinde da qualsiasi scopo di carattere immediatamente utilitaristico o strumentale ed evoca piuttosto il ruolo di servizio che tutti i membri dell’organizzazione ecclesiastica ricoprono, nei riguardi della relativa base comunitaria, al fine di perseguire una “utilitas communis”, non propria (A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 2005, 286). Nello stesso senso si è osservato che è sbagliato rapportare la relazione di servizio intercorrente fra il chierico diocesano e la diocesi alle figure tipiche del rapporto di lavoro per attribuire responsabilità patrimoniale al Vescovo per fatti illeciti civili e penali commessi da un chierico diocesano ed imputabili a questi come persona (P. Consorti, La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento, Giappichelli, Torino, 2000, specie 161-171). Va comunque segnalato che nella relazione in parola esistono molti elementi oggettivi che la rendono in parte assimilabile ad una prestazione sinallagmatica, tanto che il facere del presbitero è remunerato in proporzione alla spendita di energie (sul punto cfr. N. Fiorita,Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Milano, Giuffrè, 2003).

    Al tempo stesso, quanto al rapporto, vi è da considerare “l’ipotesi connessa con la missio canonica che il Vescovo conferisce ai chierici incardinati per l’esercizio del ministero”, ove sussiste un dovere canonistico di vigilanza che imputa al vescovo la duplice responsabilità di riparare i danni commessi dal chierico, pro quota (corresponsabilità), e, ai sensi del can. 128, per quanto rapportabile alla negligenza episcopale in materia di supervisione, vigilanza e selezione dei chierici o dei parroci. (M. Cozzolino, Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti, in G. Dalla Torre, P. Lillo (a cura di), Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato, Giappichelli, Torino, 2008, 318-322).

    Se si ha riguardo al tenore della normativa di diritto canonico, non vi è dubbio quindi che faccia capo al Vescovo un particolare «dovere di vigilanza» sull’attività ministeriale del presbitero, il cui negligente o abusivo adempimento può indubbiamente essere fonte di responsabilità secondo il diritto della Chiesa. Anzi, l’esperienza sembra avere dimostrato l’importanza di un corretto esercizio da parte del Vescovo, anche durante la fase antecedente l’ordinazione del sacerdote e il conferimento dell’incarico pastorale, di tutta una serie di specifici obblighi di controllo, previsti dal diritto canonico, e finalizzati proprio ad accertare l’idoneità del candidato ad essere ammesso al percorso di formazione e alla sua proficua prosecuzione.

    Inoltre, già sulla base delle previsioni codicistiche, il Vescovo che abbia conoscenza (diretta o a seguito di denuncia) di fatti rientranti nella previsione del § 2 del can. 1395, c.j.c. – secondo cui il chierico che abbia commesso un delitto contro il sesto precetto del Decalogo, abusando di un minore al di sotto dei 16 anni, deve essere punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti – in quanto titolare della potestà giudiziaria, anche relativamente alla materia penale, ha precisi obblighi finalizzati all’accertamento dei fatti, e quindi alla punizione del colpevole, nonché alla tutela dei soggetti coinvolti attraverso l’adozione di idonee misure cautelari e disciplinari.

    In tali termini se anche si può forse eccepire sulla corretta utilizzazione del termine “sottoposti” riferito ai chierici rispetto al vescovo, ma non anche ai religiosi ed alle religiose rispetto ai propri “superiori”, comunque, al di là di elementi linguistici formali, non è facilmente contestabile che tra chierici e vescovi sussiste una relazione gerarchica che “sottopone” i primi all’altro (L. Navarro (a cura di),  L’istituto dell’incardinazione:natura e prospettive, Giuffrè, Milano, 2006).

    Si rinvia per ulteriori riferimenti alle pagg. 29-30 della sentenza in commento.

    Il giudice, svolta tale analisi, conclude per la sussistenza di un rapporto di preposizione fra vicario parrocchiale e Parrocchia, nonché tra vicario e Diocesi, in quanto attraverso l’attività di quest’ultimo l’ente ecclesiastico raggiunge i fedeli, così realizzando gli scopi pastorali immanenti all’ente stesso; dunque l’attività dei sacerdoti non può che rivelarsi  come latamente strumentale rispetto alle finalità dell’ente di appartenenza.

    Quanto al requisito del nesso di occasionalità fra incombenze e fatto dannoso, si deve rilevare come il panorama giurisprudenziale non offra, almeno nell’ultimo periodo, particolari spunti di riflessione, nella misura in cui il principio dell’occasionalità necessaria appare pienamente consolidato, nel senso di darne una lettura piuttosto ampia. L’accertamento del rapporto di causalità tra l’illecito e l’esercizio delle incombenze è svolto infatti con regole elastiche in base alle quali non è richiesta alcuna formalizzazione del rapporto di preposizione sotto il profilo eziologico: in questo senso non è necessario l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità in senso stretto, essendo sufficiente la sussistenza di una condizione di occasionalità necessaria, che abbia reso possibile o agevolato la condotta illecita del preposto.

    «La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 c.c., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. è infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria., nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro» (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, GCM, 2008, 3; Cass. 24 gennaio 2007 n. 1516, GCM, 2007, 1; Cass. 29 settembre 2005 n. 19167, GCM, 2005, 9; Cass. 7 gennaio 2002 n. 89, GCM, 2002, 1; Cass. 17 maggio 2001 n. 6756, GCM, 2001, 5; Cass.  13 novembre 2001 n. 14096, GCM, 2001, 11; Cass. 20 marzo 1999 n. 2574, GCM, 1999, 3; Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, GCM, 1998, 12; Cass. 7 agosto 1997 n. 7331, GCM, 1997, 7-8; Cass.  9 giugno 1995 n. 6506, GCM, 1995, 6).

    La formula dell’occasionalità necessaria si compone di due elementi: l’occasione e la necessarietà. Da un lato, tramite il riferimento al concetto di occasione si vuole evidenziare come non sia necessario che l’esercizio delle mansioni assurga al ruolo di causa dell’illecito, secondo le regole generali dettate dagli articoli 40 e 41 del codice penale. D’altra parte, il richiamo alla nozione di necessità significa che l’espletamento delle incombenze affidate al commesso deve inserirsi quale componente, appunto, necessaria nella situazione dalla quale l’evento è scaturito, nel senso di averlo favorito o averlo reso almeno possibile.

    Tuttavia, posto che anche l’arbitraria tracimazione dai compiti propri del preposto realizza un comportamento abusivo o comunque illegittimo, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto, invece, insufficienti, per escludere il rapporto di occasionalità necessaria, l’eventuale abuso del preposto o la illegittimità del suo operato se l’attività si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente e, conseguentemente, ritiene che il riferimento della condotta all’ente stesso può venire meno solo quando il preposto agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, e che quindi il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri dell’ente, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il soggetto autore dell’illecito è inserito.

    Nel caso di specie l’incontro tra don Giulio e la minore è stato agevolato, se non addirittura reso possibile, dalle mansioni che questi svolgeva presso la Parrocchia. Poiché, poi, preposto all’organizzazione della pastorale giovanile era proprio l’autore del reato (che, come emerge anche dalla lettura della sentenza della Cassazione penale, risulta sia stato coperto dal suo parroco che non voleva scandali stante la sua imminente nomina a vicario del Vescovo)  risulta evidente il nesso di occasionalità necessaria fra le incombenze da questi esercitate (istruzione religiosa dei minori e cura dei corsi) ed il fatto-reato, nel senso che le prime hanno occasionato, o meglio agevolato, la commissione del secondo (cf. pagg. 31-33 sentenza).

    Ritenuta sussistente la responsabilità solidale dei convenuti enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice li ha condannati in uno con don Giulio al risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli attori come liquidato nella sentenza della Corte d’Appello, rinviando all’istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale futuro.

    Alla fine anche l’Italia ha il suo “leading cases” in materia di risarcimento del danno da pedofilia a carico della Chiesa-Istituzione; ciò è dovuto al coraggio di una ragazza, alla tenacia dei suoi genitori, unita alla capacità e all’impegno del loro avvocato e all’indipendenza intellettuale di un bravo giudice, i quali ci ha fatto dono, senza dubbio con un pesante prezzo personale, di uno di quei casi che, passo dopo passo, punteggiano la storia del diritto di un paese e ne consentono l’avanzamento. Casi che chiamano gli studiosi a riflettere sull’essenza stessa del diritto e sulle sue connessioni con l’evoluzione della società, in tutte le sue sfaccettature: la garanzia dei diritti, la separazione dei poteri, il principio di laicità, il rapporto tra il diritto e la legge, tra il diritto e la morale.

    Per riferimenti ulteriori in dottrina si veda:

    D.G. ASTIGUETA, La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali, in Periodica de re canonica, 2004,  623-691:

    N. BARTONE, Il conflitto d’obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale, in Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, LEV, 2012, 149-198; 

    P. CONSORTI, La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013;

    A. LICASTRO, Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2010;

    A. LICASTRO, Riappare un “deja vu” nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

     

  • L’unico obbiettivo della chiesa è stato quello di raggiungere la prescrizione.

    L’unico obbiettivo della chiesa è stato quello di raggiungere la prescrizione.

    SAVONA. Don Giraudo, don Pinetto, don Barbacini, don Massaferro, l’ex assistente nella parrocchia di Lavagnola Franco Briano: sono sicuramente i casi più delicati e spinosi che hanno turbato la serenità della chiesa savonese sul tema della pedofilia. Se Briano ha fatto apertamente outing sulle sue malefatte,.ma solo a prescrizione intervenuta, per altri due casi è stata la magistratura a indagare e far luce in seguito alle denunce di Francesco Zanardi.

    Il sostituto procuratore Giovanni Battista Ferro ha lavorato per anni al fenomeno pedofilia nel mondo della chiesa, con coinvolgimenti sia nella diocesi di Savona-Noli che in quella di Albenga, scoperchiando una realtà rimasta a lungo nascosta e temuta. Un lavoro che ha trovato parecchi ostacoli e impedimenti, ma che ha portato alla condanna di Nello Giraudo, l’ex parroco di Noli, per abusi sessuali nei confronti di un ragazzino in un campo scout. L’episodio, risalente al 2005, è costato caro al prete che era stato messo persino alla guida di una comunità di giovani nell’intento di sottrarlo all’eco dello scandalo. Un anno: è la condanna patteggiata da Giraudo. Ma l’inchiesta della magistratura aveva messo di mezzo anche l’allora vescovo Dante Lafranconi indagato dalla procura in concorso nella pedofilia e che il gip Fiorenza Giorgi ha bacchettato nella motivazione che aveva portato alla sua richiesta di archiviazione.

    “La sola preoccupazione dei vertici della Curia era quella di salvaguardare !’immagine della Diocesi piuttosto che la salute fisica e psichica dei minori che erano affidati ai sacerdoti della medesima e come principalmente (per non dire unicamen-te) per tale ragione l’allora Vescovo di Savona non avesse esercitato il suo potere-dovere di controllo sui sacerdoti e di protezione dei fedeli “ era stato uno dei passaggi forti della motivazione.

    Molti altri episodi hanno invece goduto del salvagente della prescrizione. Intervallo di tempo che recentemente ha salvato pure don Pinetto, anche lui parroco nel ponente e da qualche anno trasferito nella chiesa di San Michele Arcangelo a Celle. L’inchiesta sollevata dall’intervista concessa al Secolo XIX da parte di una delle vittime, ha spalancato una seconda terribile finestra sul mondo degli abusi in seminario. Erano gli anni ’70 quando alcuni ragazzini vennero molestati dal prete, allora responsabile del seminario. Il pm Ferro la scorsa estate si è recato addirittura in Sardegna, in un paesino nel centro dell’isola, dove vivono ancora gli anziani genitori di una delle vittime. Sono saltati fuori, lettere, testimonianze e drammi personali immani per quelle morbose atten-zioni di don Pinetto verso i giovani seminaristi.

    Tutto prescritto, ma non la calunnia. Don Pinetto aveva infatti denunciato la vittima, i giornalisti che raccolsero il suo sfogo e Francesco Zanardi per diffamazione. E non contento aveva scritto al Vescovo Lupi gridando la sua estraneità ai fatti. Le indagini hanno dimostrato l’esatto contrario e il pm Ferro ha chiesto il rinvio a giudizio del prete per calunnia.

    Ma c’è anche chi, come don Giorgio Barbacini e più recentemente don Luciano Massaferro, il conto con la’ giustizialo ha pagato pesantemente: rispettivamente tre anni e sette anni, mentre don Luigi Fusta, parroco in pensione di san Nicolò a Pietra deve rispondere di favoreggiamento verso un frequentatore della parrocchia che aveva riservato attenzioni ad una dodicenne.

    Di Giovanni Ciolina – Secolo XIX

  • Rete L’Abuso, Zanardi: “Pronti nuovi documenti, a Savona 10% di preti pedofili”

    Rete L’Abuso, Zanardi: “Pronti nuovi documenti, a Savona 10% di preti pedofili”

    Savona. Al suo arrivo da Roma, dopo la consegna della petizione contro il cardinal Calcagno, Francesco Zanardi vuole mantenere i riflettori accesi sui singoli casi savonesi. Prosegue così la battaglia anti-pedofilia della rete “L’Abuso”, con lo stesso Zanardi che sottolinea: “Gli episodi che abbiamo catalogato su Savona includono don Giorgio Barbacini, il prete fuggitivo Youssef Dominic di cui divulgheremo anche articoli stranieri, nascosto da Calcagno prima ad Albisola poi nel convento di Finalpia, poi don Nello Giraudo con nuovi documenti, il sacrestano Franco Briano e infine il nuovo caso, quello di don Pietro Pinetto”.

    “Su don Pinetto – prosegue Zanardi – la diocesi si sta vantando dell’immediata sospensione; in realtà esiste un esposto alla Procura del 2010, ma prima ancora dell’esposto avevamo contattato il vescovo Lupi che, però, non aveva né sospeso il sacerdote né lo aveva allontanato dai bambini”.

    “Dalla curia non ci sono risposte, ma solo comunicazioni fatte quando non si può più star zitti. Noi portiamo all’attenzione cinque casi, che abbiamo documentato e accertato, ma molti altri sono al centro di sospetti. Quanto dichiarato da padre Lombardi, portavoce vaticano, è la statistica di un 2% di preti pedofili. Ma a Savona la percentuale è del 10″ afferma Zanardi.

    “Il vescovo Lupi è più che consapevole che a Savona c’è un grave problema. La gran parte dei documenti che abbiamo in mano provengono dalla diocesi di Savona, quindi non si può dire che non sapevano” conclude il portavoce della rete anti-pedofilia.

    Ieri Zanardi ha consegnato 20 mila firme della petizione “Via Calcagno dal conclave”. Zanardi ha anche rafforzato il sodalizio con altre organizzazioni internazionali contro la pedofilia, come la statunitense Survivors Network di Abusati dai Sacerdoti (Snap), annunciando di stare per lanciare una nuova petizione per l’estromissione dalla chiesa di chi ha insabbiato casi di pedofilia.

    Redazione

    http://www.ivg.it/2013/03/rete-labuso-zanardi-pronti-nuovi-documenti-a-savona-10-di-preti-pedofili/

  • Pedofilia in parrocchia, arriva il “colpo di spugna”

    Pedofilia in parrocchia, arriva il “colpo di spugna”

    Giovanni Ciolina – Il Gip del tribunale costretto ad archiviare il fascicolo perchè i reati sono ormai prescritti. Il diacono Briano non pagherà per gli abusi dei quali era accusato

    Savona. Archiviato per sopraggiunta prescrizione dei reati. Una pietra tombale, un “colpo di spugna” sulle accuse di pedofilia nei confronti di Franco Briano, 63 anni, diacono e assistente di don Lupino nella parrocchia di San Dalmazio a Lavagnola.

    Il giudice delle indagini preliminari Fiorenza Giorgi ieri non ha potuto far altro che ratificare le conclusioni a cui era giunto il sostituto procuratore della Repubblica Alessandra Coccoli a seguito dell’inchiesta avviata in seguito alle denunce di Francesco Zanardi, una delle vittime della pedofilia che alla fine degli anni ’90 ha infestato la curia savonese.

    «Si tratta di fatti accertati e ammessi da Briano che risalgono al ’76. È tutto prescritto, anche l’ultimo episodio che ha coinvolto un maggiorenne nel 1996» ha spiegato il gip. Briano in un drammatico interrogatorio di un anno fa in procura ha ammesso gli addebiti, ha raccontato di aver toccato i ragazzini che frequentavano la parrocchie, i campi scout, i campi estivi, infilandosi nelle brande al momento di andare a dormire. E per convincere le sue giovani potenziali vittime a partecipare all’attività esterna non esitava a fare regali.

    Per poi entrare in azione con i suoi squallidi giochini al momento dell’adunata per andare a letto. E quei terribili momenti sono stati raccontai da Briano, ma anche dalle vittime dell’epoca che ora sono quarantenni di successo. Briano che non sembra essere sfuggito allam terribile “legge” che «gli abusanti di oggi sono gli abusati di ieri»,

    La prescrizione ha cancellato quei reati, non assolto Franco Briano che invece dovrà rispondere di possesso di materiale pedopornografico, reati di competenza della procura di Genova. Sul pc di Briano, infatti, sono state ritrovate immagini di bambini nudi che l’assistente della parrocchia di san Dalmazio ha scaricato da internet. E per quel reato sarà processato.

    Ma il buco nero della curia savonese nel campo della pedofilia ha coinvolto anche altri parroci: don Nello Giraudo, don Achille, don Rebagliati, quest’ultimo sotto inchiesta per favoreggiamento della prostituzione.

    E i destini giudiziari di molti di loro pauiono destinati tutti alla stessa conclusione: prescrizione. Al momento il sostituto procuratore Giovanni Battista Ferro non ha ancora adottato provvedimento ufficiali, ma nonostante la gravità dei fatti contestati anche le accuse nei confronti di don Nello Giraudo, ora fuori dalla Curia, sono prescritte. Al pari di quelle per don Achille. Violenze datate nel tempo che se penalmente non avranno ripercussioni, dal punto di vista sociale mettono in luce uno spaccato preoccupante all’interno della chiesa savonese negli anni ’80 e ’90.

    Don Rebagliati, infine. Sarà interrogato forse la settimana prossima dal pm.

  • Diocesi sul caso Briano: è un laico

    Diocesi sul caso Briano: è un laico

    Relativamente all’articolo, a firma Giovanni Ciolina, comparso sull’edizione savonese de Il Secolo XIX di oggi 8 novembre 2011 e al richiamo in prima pagina del medesimo, la Diocesi di Savona-Noli, sentiti i propri legali, intende precisare quanto segue:

    in primis Franco Briano non è un diacono, come erroneamente riportato nell’articolo di Ciolina a pagina 22 (e ribadito nella titolazione e nella locandina) né tantomeno un prete come lascia chiaramente intendere il titolo del richiamo in prima “Prete pedofilo a Lavagnola arriva il colpo di spugna”. Si tratta di una gravissima inesattezza poiché il citato Franco Briano, che ha in passato collaborato con la parrocchia di Lavagnola, è semplicemente un laico che non fa parte a nessun titolo del clero savonese.

    In seconda battuta l’autore dell’articolo scrive altre gravi e inaccettabili inesattezze quando afferma testualmente: “Ma il buco nero della curia savonese nel campo della pedofilia ha coinvolto anche altri parroci: don Nello Giraudo, don Achille, don Rebagliati, quest’ultimo sotto inchiesta per favoreggiamento della prostituzione”.

    Ci preme invece ricordare che don Achille Tronconi – di cui viene omesso il cognome, ma è chiaro il riferimento essendo l’unico don Achille in diocesi – non risulta coinvolto in alcuna inchiesta legata alla pedofilia, così come lo stesso don Carlo Rebagliati che deve rispondere esclusivamente di altre accuse, come ammesso dallo stesso redattore dell’articolo.

    Infine, la Diocesi intende ribadire con forza che, sempre nel rispetto dell’azione della Magistratura e dei procedimenti civili e penali, per la chiesa non esiste alcuna prescrizione relativamente a reati commessi all’interno del clero, che sono perseguiti dai tribunali ecclesiastici. Nessuna azione in tal senso è invece possibile nei confronti di Franco Briano poiché, come precisato, non appartiene al clero.

    La Diocesi di Savona-Noli chiede pertanto a tutti i media savonesi di dare ampia rilevanza a questo comunicato per evitare il diffondersi di informazioni non corrette e non rispondenti alla verità.

    In particolare, in conformità alle vigenti leggi sulla stampa, CHIEDE alla testata Il Secolo XIX di pubblicare queste precisazioni – nella loro interezza e con stessa rilevanza dell’articolo citato – come doverosa smentita, riservandosi comunque di agire a tutela dei propri diritti in ogni sede competente.

    https://www.savonanews.it/2011/11/08/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/diocesi-su-caso-briano-e-un-laico.html

  • Don Antonio Ferri nuovo pro-vicario, Zanardi: “Personalità ‘ambigua’”

    Don Antonio Ferri nuovo pro-vicario, Zanardi: “Personalità ‘ambigua’”

    Apprendiamo sinceramente con un po’ di stupore, la notizia che Antonio Ferri è stato nominato pro vicario della Diocesi di Savona-Noli: un’altra delle tante imprudenze di monsignor Lupi”: a dirlo è Francesco Zanardi in rappresentanza dell’associazione delle vittime di pedofilia savonese.

    “Forse, secondo la diocesi, al sacerdote non manca l’esperienza nel settore, essendo stato vicario generale con tre vescovi: monsignor Giulio Sanguineti (che lo scelse), monsignor Roberto Amadei e monsignor Dante Lafranconi (che lo sostituì poi con don Giusto) – prosegue Zanardi – La diocesi dimentica il curriculum di Ferri, che era in seminario all’epoca di Alessandro Nicolick e dell’ex seminarista, abusati entrambi da P.P.. Poi fu parroco di Lavagnola dove si trasferì il Savona 7 e con lui Franco Briano, molte persone che hanno contattato il numero delle vittime sostengono di avere segnalato anche a lui Briano e gli abusi commessi: io personalmente ho parlato con lui quando era parroco di San Francesco, sapeva già di Giraudo anche se ora sostiene di non aver mai ‘avuto sentore’. Lo stesso Ferri trovò le famose foto pornografiche che attribuirono a me e che mi fecero definitivamente allontanare dalla Curia, episodio poco chiaro e denunciato alla magistratura, non ancora archiviato. Ci meraviglia molto che il vescovo Lupi abbia affidato questo incarico a Ferri, il quale non ha ancora dato risposte convincenti atte a chiarire queste ed altre vicende”.

    http://www.ivg.it/2011/03/don-antonio-ferri-nuovo-pro-vicario-zanardi-personalita-ambigua/