Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: germania

  • Papa Bergoglio minaccia: Sulla pedofilia stessa linea di Benedetto XVI, L’ordine non cambia. Proteggere i preti criminali e sottrarli alla giustizia

    Papa Bergoglio minaccia: Sulla pedofilia stessa linea di Benedetto XVI, L’ordine non cambia. Proteggere i preti criminali e sottrarli alla giustizia

    L’ordine non cambia. Proteggere i preti criminali e sottrarli alla giustizia

    Bergoglio si pronuncia per la prima volta sul dramma che ha scosso la chiesa negli ultimi anni, segnando anche il Conclave. E annuncia la scelta della tolleranza zero, nel segno delle scelte fatte da Benedetto XVI
    Papa Francesco: “Su lotta alla pedofilia, assoluta continuità con Ratzinger” (reuters)
    CITTA’ DEL VATICANO – Finora non si era pronunciato sulla pedofilia, uno dei problemi che più hanno scosso la chiesa negli ultimi anni e condizionato il conclave. Ora Francesco precisa che la linea del suo pontificato sarà la stessa di Ratzinger. Dunque, assoluto rigore. Tolleranza zero. Il Papa se ne occupato nell’udienza con monsignor Gerhard Ludwig Muller, prefetto della congregazione per la dottrina della fede. Papa Francesco intende “agire con decisione per quanto riguarda i casi di abusi sessuali, continuando nella linea voluta da Benedetto XVI”, afferma un comunicato della Congregazione. E questo “promuovendo anzitutto le misure di protezione dei minori, l’aiuto di quanti in passato abbiano sofferto tali violenze, i procedimenti dovuti nei confronti dei colpevoli, l’impegno delle Conferenze episcopali nella formulazione e attuazione delle direttive necessarie in questo campo tanto importante per la testimonianza della Chiesa e la sua credibilità”.

    Il Conclave che ha portato all’elezione di papa Francesco è stato segnato dalle polemiche sui casi di pedofilia. Innanzitutto con la defezione del cardinale Sean Brady, primate di Scozia, costretto a restare a casa dopo aver ammesso abusi su alcuni sacerdoti che risalgono agli anni Settanta. Ma anche dal caso del cardinale di Los Angeles, Roger Mahony, accusato di aver coperto oltre 120 casi di abusi.

    La lotta agli abusi sessuali compiuti dagli ecclesiastici è stato uno dei temi chiave del pontificato di Benedetto XVI. “Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a Lui”, erano state le parole di Ratzinger alla Via Crucis del 2005. E l’intero pontificato è stato punteggiato dagli incontri di Ratzinger con le vittime: in Vaticano, negli Usa, in Australia, a Malta, in Gran Bretagna e in Germania. “Possano la nostra tristezza e le nostre lacrime, il nostro sforzo sincero di raddrizzare gli errori del passato, e il nostro fermo proposito di correzione, portare abbondanti frutti di grazia”, ha scritto Benedetto XVI nella lettera ai cattolici dell’Irlanda del 19 marzo 2010.

    Benedetto XVI ha poi sostituito una decina di presuli irlandesi ed estromesso dalla gestione pastorale ed amministrativa il primate, cardinale Sean Brady. Sono almeno 80 quelli di tutto il mondo rimossi da Joseph Ratzinger in 8 anni di Pontificato.

    (05 aprile 2013)

    http://www.repubblica.it/esteri/2013/04/05…inger-56001225/

  • Tentata violenza sessuale. Oggi la sentenza per Don Caradonna? Chiesti danni per 75.000 euro

    Tentata violenza sessuale. Oggi la sentenza per Don Caradonna? Chiesti danni per 75.000 euro

    E’ attesa per oggi, salvo rinvii, la sentenza del processo a carico di Don Vito Caradonna, il prete di Marsala, oggi a Santa Ninfa, accusato di tentata violenza sessuale.

    Nell’ultima udienza ha discusso la parte civile, che ha chiesto un cospicuo risarcimento danni. L’avvocato Gianfranco Zarzana ha, infatti, chiesto che il prete venga condannato anche al pagamento di 75 mila in favore di chi ha sporto la denuncia. Il legale, naturalmente, si è anche associato alla richiesta di pena (3 anni e 2 mesi di reclusione) avanzata a fine novembre dal pubblico ministero Anna Cecilia Sessa.

    Dopo l’avvocato Zarzana, è stato il turno di uno dei due legali di don Vito, Stefano Pellegrino, che ha tentato di smontare l’accusa. Oggi interverrà l’altro difensore, Rosa Tumbarello. Poi, sarà emessa la sentenza..

    All’epoca dei fatti, il 2005, Caradonna era parroco della Chiesa Madre di Marsala.
    Caradonna, 38 anni, ex parroco della chiesa di contrada San Leonardo ed ex cappellano del carcere di piazza Castello è accusato dal 35enne P.L.C., che però, durante il processo, è andato qualche volta in contraddizione. Ciò rende incerto l’esito della sentenza. L’ultima volta che P.L.C. ha testimoniato è stato dalla Germania, in videoconferenza (la presunta vittima risiede in una città tedesca e ha detto di non avere i soldi per affrontare il viaggio in Italia per partecipare all’udienza) e ha ribadito il suo racconto: don Vito, sette anni fa, lo invitò in canonica, per prendere un caffè e che mentre era «stordito» (l’uomo ha sempre avuto il sospetto che nel caffè sia stato messo del sonnifero) avrebbe tentato di abusarne sessualmente. «Ad un tratto – ha detto P.L.C. – don Vito mi ha aggredito». Lui, però, è riuscito a divincolarsi e a fuggire. Accuse respinte sempre dalla difesa “non fosse altro – ha detto il legale di Caradonna – che è improbabile che in una sostanza eccitante come il caffè si metta del sonnifero. Piuttosto l’imputato era noto perchè chiedeva denaro ai preti…”.
    “Non è vero – ha ribattuto P.L.C. – che ho chiesto del denaro per non sporgere denuncia». Nel corso del processo, infatti, è stato ascoltato anche l’allora vescovo di Mazara Calogero La Piana, che in aula ha dichiarato: «Fui avvicinato da un uomo che mi disse di essere stato vittima di un tentativo di violenza sessuale da parte di don Vito Caradonna, ma che era disposto a chiudere la vicenda se indennizzato con una somma di denaro. Non diedi peso a quell’accusa e non feci denuncia». Epoca dei fatti contestati a don Vito – attualmente accusato anche per circonvenzione di incapace in un’inchiesta scaturita da una sua dipendenza da “Gratta e Vinci” – è il febbraio 2005.

    www.marsala.it/cronaca/giudiziaria/…75000-euro.html

     

  • Germania/ Prete pedofilo a sbarra: Bimbi mi sembravano d’accordo

    Germania/ Prete pedofilo a sbarra: Bimbi mi sembravano d’accordo

    Padre Andreas ammette 280 abusi dal 2004, tre le vittime.

    Roma, 13 gen. (TMNews) – “Non ho mai avuto l’impressione che i bambini non fossero d’accordo”. Lo ha ripetuto più volte ieri in aula Padre Andreas, sacerdote 46enne di Salzgitter, sotto processo a Braunschweig, Bassa Sassonia, con l’accusa di avere commesso 280 abusi sessuali su tre minori che preparavano la comunione.

    Il sacerdote, reo confesso e in custodia cautelare, ha ammesso i suoi reati, cominciati nel 2004, ma non ha mostrato segni di pentimento davanti al tribunale della Bassa Sassonia, Land nord-occidentale a cui fa capo Hannover. Il prete ha cominciato con un ragazzino di 9 anni. Lo invitava a dormire nel suo letto, lo riempiva di baci, carezze e altro. Poi gli offriva dei regali costosi, tra cui una macchina fotografica, un cellulare, un computer e un viaggio a Disneyland a Parigi. Il martirio del ragazzo è durato due anni, dopo di che la madre ha tagliato i ponti, perchè il prete voleva immischiarsi nell’educazione del figlio.

    Un anno dopo, Don Andreas, si lega ad un altro bimbo di 9 anni e poi anche al fratello, 13 anni. Una delle due vittime ha rivelato tutto alla madre e finalmente il prete è stato arrestato. “Non avevo intenzione di avvicinarmi a loro sessualmente. Ho perso la testa”, ha dichiarato in aula, sostenendo tuttavia di considerare i ragazzini come dei figli. “Pensate che un padre infliggerebbe ciò ai suoi figli?”, ha detto parlando con il procuratore. Silenzio. Sono circa 2.800 le foto pornografiche ritrovate nel suo computer e tra queste c’erano anche quelle delle sue vittime.

  • Germania. Vescovi bloccano ricercatori antipedofilia., La loro colpa è di voler pubblicare gli atti dell’inchiesta

    Germania. Vescovi bloccano ricercatori antipedofilia., La loro colpa è di voler pubblicare gli atti dell’inchiesta

    In un comunicato, i presuli spiegano la decisione con il venir meno del rapporto di fiducia con il prof. Christian Pfeiffer, direttore dell’ Istituto.

    Alessandro Speciale – Roma –

    Il percorso di trasparenza della Chiesa cattolica tedesca di fronte allo scandalo pedofilia ha subito oggi un duro colpo: la Conferenza episcopale tedesca ha infatti annunciato la cancellazione di uno studio scientifico a 360 gradi sulle cause degli abusi commessi dai preti, ed è stata accusata di aver distrutto documenti e cercato di censurare i risultati della ricerca.

    Quando all’ inizio del 2010 lo scandalo degli abusi sessuali su minori, dopo aver travolto la Chiesa negli Stati Uniti e in Irlanda, si allargò anche alla Germania, i vescovi tedeschi reagirono con una prontezza e una apertura che molti osservatori definirono esemplari.
    Oltre a creare un referente unico per i casi di abuso in tutto il Paese – monsignor Stephan Ackermann, vescovo di Treviri – era stato istituito un numero verde per le vittime, le linee guida per affrontare i casi di abuso erano state riviste e la Chiesa aveva collaborato alla ‘ Tavola rotonda’ istituita dal governo federale. Lo sforzo era culminato con il Simposio mondiale sugli abusi nella Chiesa organizzato dalla Pontificia Università Gregoriana a Roma dello scorso febbraio, sponsorizzato da varie diocesi tedesche.

    La Chiesa di Germania aveva anche avviato due progetti scientifici. Il primo, in collaborazione con l’Istituto di ricerca criminologica della Bassa Sassonia (Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, KFN), uno dei più rispettati del Paese, doveva comprendere un’ inchiesta sulle vittime di abusi dal 1945 a oggi, un’ analisi di come i casi erano stati gestiti nella Chiesa e una serie di interviste approfondite con vittime e molestatori.

    Dopo un anno e mezzo di lavoro (il progetto era partito nel 2011), monsignor Ackermann ha annunciato oggi in un comunicato la decisione di sospendere l’ accordo con il Kfn. I vescovi sono ra alla ricerca di un nuovo partner per completare la ricerca.

    “Ci siamo trovati oggi costretti – si legge nella nota – a recedere con effetto immediato dall’accordo con il Kfn per gravi motivi, e a chiedere la restituzione di fondi per la ricerca già erogati”. Secondo il rappresentate dei vescovi tedeschi, si è rotto il “rapporto di fiducia” con il direttore dell’Istituto, Christian Pfeiffer.

    “La fiducia – sottolinea il comunicato – è un elemento irrinunciabile in un progetto così ampio e delicato. Su questo, i partner del progetto si erano trovati d’accordo fin dall’inizio. Il comportamento del professor Pfeiffer nel campo della comunicazione nei riguardi dei responsabili ecclesiali ha purtroppo causato la perdita di quella base di fiducia necessaria ad una ulteriore collaborazione costruttiva. Siamo spiacenti di non aver potuto trovare una soluzione consensuale, nonostante i nostri sforzi”.

    Secondo il KFN, che ha risposto con un suo comunicato all’ annuncio dei vescovi, dopo alcuni mesi di lavoro il progetto aveva iniziato a incontrare una “opposizione crescente” in seno alla Conferenza episcopale. Ad esempio, i vescovi avevano chiesto di poter mettere il veto alla pubblicazione dei risultati della ricerca – una richiesta respinta dall’ Istituto perché “non compatibile con la libertà di ricerca scientifica”.

    Inoltre, il KFN accusa la Chiesa tedesca di non aver mantenuto la promessa di fornire pieno accesso ai propri archivi sui casi di preti accusati di abuso. “Nell’ ultimo anno alcune persone all’ interno della Chiesa ci hanno informato in modo credibile che alcune diocesi avevano distrutto alcuni documenti”, spiega l’ Istituto. Si tratta di un atto condotto sulla base del canone 489 paragrafo 2 del Codice di Diritto Canonico, che recita: “Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva”. Il KFN ha chiesto alle diocesi quali e quanti documenti fossero stati distrutti in base a questa norma – ma senza ricevere risposta.

    La rottura della collaborazione con l’ Istituto è stato accolta con preoccupazione del movimento cattolico di riforma “Noi Siamo Chiesa”: “Il modo in cui i vescovi hanno gestito questa faccenda fa temere una nuova ondata di abbandoni della Chiesa, come quella che nel 2010 (anno di esplosione dello scandalo pedofilia, ndr) ha portato 181mila persona ad annunciare la loro uscita dalla comunità ecclesiale”.

  • I vescovi bloccano le indagini sui preti pedofili

    I vescovi bloccano le indagini sui preti pedofili

    I vescovi cattolici tedeschi hanno fermato le indagini sugli abusi sessuali commessi da alcuni sacerdoti su minorenni tra gli anni cinquanta e gli anni ottanta. Lo rivelaun’inchiesta del quotidiano Süddeutsche Zeitung.

    Stando al giornale, i vescovi tedeschi avrebbero chiesto all’Istituto di ricerche criminologiche della Bassa Sassonia, un organo indipendente guidato dal professor Christian Pfeiffer, di interrompere le ricerche cominciate nel 2011. La diocesi ha fatto sapere che l’inchiesta sarà affidata a un altro istituto, conferma la Bbc.

    La ricerca è stata avviata nel 2011, dopo che i vescovi avevano ricevuto centinaia di denunce riguardo a presunti abusi sessuali commessi tra gli anni cinquanta e ottanta in Germania da sacerdoti della diocesi. Il papa Benedetto XVI nei mesi successivi ha incontrato le vittime e ha offerto un risarcimento finanziario.

    Il professor Christian Pfeiffer ha accusato i vescovi tedeschi di “censura”. “Tutto quello che facevamo doveva essere approvato dai vescovi”, ha aggiunto.

    La fine della collaborazione con Pfeiffer è stata confermata dalla stessa Conferenza episcopale tedesca. “Il rapporto di fiducia reciproca tra i vescovi e il capo dell’istituto si è rotto”, ha commentato il vescovo di Treviri, Stephan Ackermann.

    http://www.internazionale.it/news/germania/2013/01/09/i-vescovi-bloccano-le-indagini-sui-preti-pedofili/

  • Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (12G0192)

    (GU n. 235 del 8-10-2012)

    “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume.”

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

    1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Autorita’ nazionale

    1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’ nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.
      2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’ transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»; b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all’articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»; g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all’articolo 600-ter: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato; l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»; m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma d
      ell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l’articolo 602-bis e’ abrogato; o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della situazione di necessita’ del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
      «Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all’articolo 609-quater: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all’articolo 609-nonies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all’articolo 609-decies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei geni
      tori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

    Art. 5

    Modifiche al codice di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’ inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’ inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
      f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

    Art. 6

    Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

    1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

    Art. 7

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

    1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
      2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».
      3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

    Art. 8

    Confisca

    1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

    1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

    Art. 10

    Clausola di invarianza

    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

      NAPOLITANO

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

      Severino, Ministro della giustizia

      Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

      Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 2326): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre 2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio 2010. Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
    Senato della Repubblica (atto n. 1969): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010; il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21 ottobre 2010. Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Camera dei deputati (atto n. 2326-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con modificazioni, l’11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 1969-B): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011; il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012. Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011; l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 2326-D): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 1969-D): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17 luglio 2012. Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato, definitivamente, il 19 settembre 2012.


    Allegati

    …omissis…

    FONTE

  • Perché il Papa ha rimosso il vescovo anti preti pedofili?

    Perché il Papa ha rimosso il vescovo anti preti pedofili?

    Charles J. Scicluna era il funzionario della Santa Sede che perseguiva i preti pedofili. E lo ha fatto – a differenza di altri – con determinazione, denunciando anche la cultura del silenzio italiana. Ieri è stato rimosso, senza spiegazioni, e spedito a Malta come funzionario di basso rango. Una …

    “Amoveatur sine promoveatur”. Si è conclusa così la carriera vaticana di monsignor Charles J. Scicluna, 53 anni, fino a ieri “promotore di giustizia” della congregazione per la Dottrina della fede, una sorta di procuratore generale dell’ex Santo Uffizio. Cordiale, una statura proverbialmente piccola, il prelato maltese si è dimostrato, in tutti questi anni, un grand’uomo. Era il funzionario della Santa Sede che perseguiva i preti pedofili. E lo ha fatto – a differenza di altri, in Vaticano e fuori – con determinazione, umanità e senza tentennamenti diplomatici. È stato lui a gestire il dossier del sacerdote messicano Marcial Maciel, il defunto fondatore dei Legionari di Cristo. Pedofilo seriale, tossicomane, padre di tre figli illegittimamente avuti da due donne diverse, abusò – è l’accusa – anche dei figli. In Vaticano, all’epoca di Giovanni Paolo II, era benvenuto e riverito. Portava vocazioni e donazioni. Solo un cardinale – lo ha rivelato il giornalista americano Jason Berry in una straordinaria inchiesta giornalistica – rifiutò la mazzetta.

    Joseph Ratzinger. Salito sul trono petrino, Benedetto XVI riuscì finalmente ad aprire l’indagine canonica che era stata insabbiata negli anni precedenti. E la affidò a mons. Scicluna. Alla fine padre Maciel fu estromesso, i Legionari di Cristo commissariati. Questo e molto altro ha fatto il prelato maltese. Nel 2010 si trovò in prima linea di fronte allo scandalo degli abusi sessuali sui minori scoppiato, a macchia d’olio, nelle chiese dei Paesi più disparati, Irlanda, Germania, Belgio, Olanda, Austria, di nuovo Stati Uniti, dove il caso era già esploso nel 2002, Australia, America Latina… e Italia. Scicluna, di nuovo, non le mandò a dire. Spalleggiato da Ratzinger, chiese agli episcopati più renitenti di collaborare con la giustizia civile per denunciare i preti pedofili. Lo fece anche, con veemenza, in un incontro a porte chiuse del bel convegno alla Pontificia università Gregoriana di cui ho riferito nel mio blog. Fu sempre Scicluna a mettere la faccia, insieme al portavoce vaticano Federico Lombardi, in un’affollatissima conferenza stampa in Vaticano per presentare il giro di vite della normativa canonica voluto dal Papa per contrastare la piaga della pedofilia. Partita nella tensione, la conferenza stampa si sciolse grazie alle risposte puntuali di Lombardi e Scicluna.

    Monsignor Charles J. Scicluna, 53 anni

    In Vaticano – fu l’impressione pressoché unanime dei giornalisti accreditati – c’è chi ha finalmente preso sul serio il dramma. Il procuratore generale della Santa Sede non schivò le polemiche. In una arcinota intervista concessa nel 2010 al quotidiano della Cei Avvenire, senza mezzi termini, affermò: «Ciò che mi preoccupa è una certa cultura del silenzio che vedo ancora troppo diffusa nella Penisola». Apriti cielo. Il Vaticano attacca la Cei. Passa qualche mese, la Santa Sede chiede a tutti gli episcopati del mondo di compilare nuove linee-guida anti-pedofilia e consegnarle entro maggio scorso. La Cei nicchia, pubblica un documento minimale, e Scicluna, di nuovo lui, alza la voce. Lo fa in una coraggiosa intervista al mensile Jesus di cui ho riferito nel mio blog. Non se la prende solo con l’Italia. Dice che molte linee-guida ancora mancano all’appello. Spiega che alcuni dei documenti recapitati in Vaticano sono insufficienti. Ieri, sommersa dal rumore della conclusione del processo al maggiordomo del Papa, la notizia clamorosa (anticipata il giorno prima da Vatican Insider). Mons. Scicluna è stato nominato vescovo “ausiliare” di Malta. Non promosso in Curia, non vescovo titolare, neppure coadiutore con il diritto alla successione. Da responsabile del team anti-pedofili della Chiesa cattolica mondiale e funzionario di basso rango a La Valletta. Rimosso senza essere stato neppure promosso.

    La Santa Sede non ha spiegato la decisione. Che è – beninteso – una decisione del Papa. Ovviamente non sappiamo se aveva buoni motivi per rimandare Scicluna a Malta. Ma la mossa sconcerta. Così come lascia interdetti l’epilogo di una vicenda completamente diversa. La trattativa con i Lefebvriani. Lungi da me rammaricarmi del fatto che, alla fine, gli ultratradizionalisti non rientreranno in seno alla chiesa cattolica. Non si può non rilevare, però, che a questo obiettivo Ratzinger, negli anni scorsi, ha lavorato strenuamente. Era – come il contrasto alla pedofilia – uno dei tratti caratterizzanti di questo pontificato. Strategia sovrana. Linea di governo. Parte di un disegno più complesso, a cui Benedetto XVI si è dedicato sin dall’inizio, teso a reinterpretare il Concilio vaticano II e la sua eredità. Anche qui, come nel caso della pedofilia – e per motivi affatto diversi – Ratzinger è stato contestato, da personalità di Curia e episcopati nazionali, funzionari vaticani e osservatori esterni. Alla fine, i Lefebvriani non entreranno. Il nuovo prefetto della Dottrina della fede, mons. Gerhard Ludwig Mueller, ha annunciato, alla vigilia del cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio, che non ci saranno ulteriori trattative. Punto, finito, tempo scaduto. Mons. Guido Pozzo, triestino, uomo di fiducia di Ratzinger nel negoziato durato anni, è già destinato a lasciare il posto di segretario della pontificia commissione Ecclesia dei per divenire cerimoniere pontificio. Un altro capitolo del pontificato Ratzinger si chiude.

    E si chiude mentre viene condannato, con pena “mite” di diciotto mesi di reclusione che verranno presto condonati dalla grazia papale, il maggiordomo Paolo Gabriele. Personalità complessa, mosso dall’intento delirante di aiutare il Papa tradendone la fiducia. Facendo filtrare ai giornalisti italiani – e in particolare a Gianluigi Nuzzi, che ne ha fatto il bestseller Sua Santità – documenti riservati della Santa Sede e dossier personali del Papa. Colpisce, di tutta la vicenda, il movente addotto dall’ex assistente di camera del Pontefice. «Vedendo male e corruzione dappertutto nella Chiesa, sono arrivato negli ultimi tempi, quelli della degenerazione, ad un punto di non ritorno. Ero sicuro che uno choc, anche mediatico, avrebbe potuto essere salutare per riportare la Chiesa nel suo giusto binario», ha detto nell’istruttoria. Poi, nella deposizione durante il processo: «A volte, quando sedevamo a tavola, il Papa faceva domande su cose di cui doveva essere informato». Ancora: «Ho maturato la convinzione che è facile manipolare la persona che ha un potere decisionale così importante». E infine, nella testimonianza conclusiva che ha reso ieri prima della sentenza: «La cosa che sento forte dentro di me è la convinzione di aver agito per esclusivo amore, viscerale direi, per la Chiesa di Cristo e per il suo capo visibile. È questo che mi sento. E se lo devo ripetere, non mi sento un ladro». Propositi deliranti. Evocati, suggeriti, inculcati, molto probabilmente, dalle tante persone con cui Paolo Gabriele parlava ogni giorno. Uscieri, cittadini vaticani, monsignori, cardinali. Nessuno si è spinto tanto in là da trafugare documenti e rivelare segreti di Stato. Ma tutti convinti della stessa cosa. Che il Papa è rimasto solo.

    http://www.linkiesta.it/it/article/2012/10/07/perche-il-papa-ha-rimosso-il-vescovo-anti-preti-pedofili/9613/

  • Perché il Papa ha rimosso il mons. anti preti pedofili?

    Perché il Papa ha rimosso il mons. anti preti pedofili?

    Charles J. Scicluna era il funzionario della Santa Sede che perseguiva i preti pedofili. E lo ha fatto – a differenza di altri – con determinazione, denunciando anche la cultura del silenzio italiana. Ieri è stato rimosso, senza spiegazioni, e spedito a Malta come funzionario di basso rango. Una mossa che sconcerta.

    “Amoveatur sine promoveatur”. Si è conclusa così la carriera vaticana di monsignor Charles J. Scicluna, 53 anni, fino a ieri “promotore di giustizia” della congregazione per la Dottrina della fede, una sorta di procuratore generale dell’ex Santo Uffizio. Cordiale, una statura proverbialmente piccola, il prelato maltese si è dimostrato, in tutti questi anni, un grand’uomo. Era il funzionario della Santa Sede che perseguiva i preti
    pedofili. E lo ha fatto – a differenza di altri, in Vaticano e fuori – con determinazione, umanità e senza tentennamenti diplomatici. È stato lui a gestire il dossier del sacerdote messicano Marcial Maciel, il defunto fondatore dei Legionari di Cristo. Pedofilo seriale, tossicomane, padre di tre figli illegittimamente avuti da due donne diverse, abusò – è l’accusa – anche dei figli. In Vaticano, all’epoca di Giovanni Paolo II, era benvenuto e riverito. Portava vocazioni e donazioni. Solo un cardinale – lo ha rivelato il giornalista americano Jason Berry in una straordinaria inchiesta giornalistica – rifiutò la mazzetta.
    Joseph Ratzinger. Salito sul trono petrino, Benedetto XVI riuscì finalmente ad aprire l’indagine canonica che era stata insabbiata negli anni precedenti. E la affidò a mons. Scicluna. Alla fine padre Maciel fu estromesso, i Legionari di Cristo commissariati. Questo e molto altro ha fatto il prelato maltese. Nel 2010 si trovò in prima linea di fronte allo scandalo degli abusi sessuali sui minori scoppiato, a macchia d’olio, nelle chiese dei Paesi più disparati, Irlanda, Germania, Belgio, Olanda, Austria, di nuovo Stati Uniti, dove il caso era già esploso nel 2002, Australia, America Latina… e Italia. Scicluna, di nuovo, non le mandò a dire. Spalleggiato da Ratzinger, chiese agli episcopati più renitenti di collaborare con la giustizia civile per denunciare i preti pedofili. Lo fece anche, con veemenza, in un incontro a porte chiuse del bel convegno alla Pontificia università Gregoriana di cui ho riferito nel mio blog. Fu sempre Scicluna a mettere la faccia, insieme al portavoce vaticano Federico Lombardi, in un’affollatissima conferenza stampa in Vaticano per presentare il giro di vite della normativa canonica voluto dal Papa per contrastare la piaga della pedofilia. Partita nella tensione, la conferenza stampa si sciolse grazie alle risposte puntuali di Lombardi e Scicluna.
    Monsignor Charles J. Scicluna, 53 anni
    In Vaticano – fu l’impressione pressoché unanime dei giornalisti accreditati – c’è chi ha finalmente preso sul serio il dramma. Il procuratore generale della Santa Sede non schivò le polemiche. In una arcinota intervista concessa nel 2010 al quotidiano della Cei Avvenire, senza mezzi termini, affermò: «Ciò che mi preoccupa è una certa cultura del silenzio che vedo ancora troppo diffusa nella Penisola». Apriti cielo. Il Vaticano attacca la Cei. Passa qualche mese, la Santa Sede chiede a tutti gli episcopati del mondo di compilare nuove linee-guida anti-pedofilia e consegnarle entro maggio scorso. La Cei nicchia, pubblica un documento minimale, e Scicluna, di nuovo lui, alza la voce. Lo fa in una coraggiosa intervista al mensile Jesus di cui ho riferito nel mio blog. Non se la prende solo con l’Italia. Dice che molte linee-guida ancora mancano all’appello. Spiega che alcuni dei documenti recapitati in Vaticano sono insufficienti. Ieri, sommersa dal rumore della conclusione del processo al maggiordomo del Papa, la notizia clamorosa (anticipata il giorno prima da Vatican Insider). Mons. Scicluna è stato nominato vescovo “ausiliare” di Malta. Non promosso in Curia, non vescovo titolare, neppure coadiutore con il diritto alla successione. Da responsabile del team anti-pedofili della Chiesa cattolica mondiale e funzionario di basso rango a La Valletta. Rimosso senza essere stato neppure promosso.
    La Santa Sede non ha spiegato la decisione. Che è – beninteso – una decisione del Papa. Ovviamente non sappiamo se aveva buoni motivi per rimandare Scicluna a Malta. Ma la mossa sconcerta. Così come lascia interdetti l’epilogo di una vicenda completamente diversa. La trattativa con i Lefebvriani. Lungi da me rammaricarmi del fatto che, alla fine, gli ultratradizionalisti non rientreranno in seno alla chiesa cattolica. Non si può non rilevare, però, che a questo obiettivo Ratzinger, negli anni scorsi, ha lavorato strenuamente. Era – come il contrasto alla pedofilia – uno dei tratti caratterizzanti di questo pontificato. Strategia sovrana. Linea di governo. Parte di un disegno più complesso, a cui Benedetto XVI si è dedicato sin dall’inizio, teso a reinterpretare il Concilio vaticano II e la sua eredità. Anche qui, come nel caso della pedofilia – e per motivi affatto diversi – Ratzinger è stato contestato, da personalità di Curia e episcopati nazionali, funzionari vaticani e osservatori esterni. Alla fine, i Lefebvriani non entreranno. Il nuovo prefetto della Dottrina della fede, mons. Gerhard Ludwig Mueller, ha annunciato, alla vigilia del cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio, che non ci saranno ulteriori trattative. Punto, finito, tempo scaduto. Mons. Guido Pozzo, triestino, uomo di fiducia di Ratzinger nel negoziato durato anni, è già destinato a lasciare il posto di segretario della pontificia commissione Ecclesia dei per divenire cerimoniere pontificio. Un altro capitolo del pontificato Ratzinger si chiude.
    E si chiude mentre viene condannato, con pena “mite” di diciotto mesi di reclusione che verranno presto condonati dalla grazia papale, il maggiordomo Paolo Gabriele. Personalità complessa, mosso dall’intento delirante di aiutare il Papa tradendone la fiducia. Facendo filtrare ai giornalisti italiani – e in particolare a Gianluigi Nuzzi, che ne ha fatto il bestseller Sua Santità – documenti riservati della Santa Sede e dossier personali del Papa. Colpisce, di tutta la vicenda, il movente addotto dall’ex assistente di camera del Pontefice. «Vedendo male e corruzione dappertutto nella Chiesa, sono arrivato negli ultimi tempi, quelli della degenerazione, ad un punto di non ritorno. Ero sicuro che uno choc, anche mediatico, avrebbe potuto essere salutare per riportare la Chiesa nel suo giusto binario», ha detto nell’istruttoria. Poi, nella deposizione durante il processo: «A volte, quando sedevamo a tavola, il Papa faceva domande su cose di cui doveva essere informato». Ancora: «Ho maturato la convinzione che è facile manipolare la persona che ha un potere decisionale così importante». E infine, nella testimonianza conclusiva che ha reso ieri prima della sentenza: «La cosa che sento forte dentro di me è la convinzione di aver agito per esclusivo amore, viscerale direi, per la Chiesa di Cristo e per il suo capo visibile. È questo che mi sento. E se lo devo ripetere, non mi sento un ladro». Propositi deliranti. Evocati, suggeriti, inculcati, molto probabilmente, dalle tante persone con cui Paolo Gabriele parlava ogni giorno. Uscieri, cittadini vaticani, monsignori, cardinali. Nessuno si è spinto tanto in là da trafugare documenti e rivelare segreti di Stato. Ma tutti convinti della stessa cosa. Che il Papa è rimasto solo.
    *Originariamente pubblicato, oggi, sul suo blog su Linkiesta

    Leggi il resto: http://www.linkiesta.it/preti-pedofili#ixzz28d5gmWQY

  • Preti pedofili. Vaticano propaganda stretta giudiziaria, Come ammettere che per decenni hanno fatto finta di niente

    Preti pedofili. Vaticano propaganda stretta giudiziaria, Come ammettere che per decenni hanno fatto finta di niente

    da Adista Notizie n. 31 del 08/09/2012

    CITTÀ DEL VATICANO-ADISTA. Ogni anno la Libreria Editrice Vaticana pubblica un volume, intitolato L’attività della Santa Sede, che riepiloga tutti gli atti compiuti dal papa, dalla Curia romana e dagli altri organismi vaticani. Pur essendo compilata a cura della Segreteria di Stato, si tratta (lo chiarisce lo stesso frontespizio del volume) di una «pubblicazione non ufficiale», ma contiene una notevole mole di informazioni, statistiche e dati. Solitamente destinato agli “addetti ai lavori”, quest’anno il volume è stato invece lanciato in grande stile dal Vaticano, desideroso di dare un’immagine positiva di sé, legata alla “trasparenza” con cui rende note le informazioni circa la propria attività, ma anche alla fermezza con cui starebbe perseguendo i crimini commessi dal clero, specie quelli legati alla pedofilia.

    Ed in effetti esattamente in questa direzione va il “lancio” fatto dall’Ansa il 28 agosto: «La linea della trasparenza avviata da Benedetto XVI sul tema della pedofilia ha portato a un “considerevole’’ aumento delle denunce dei casi di abusi su minori», scrive la più autorevole agenzia di stampa italiana. La notizia, pubblicata in questa stessa prospettiva anche da diversi quotidiani e siti internet (il blog di Sandro Magister e Vatican Insider su tutti), ha avuto così una certa eco.

    In sostanza, dalle circa 1.300 pagine di testo emerge che nell’anno trascorso l’ufficio disciplinare della Congregazione per la Dottrina della Fede, diretto dal promotore di giustizia mons. Charles J. Scicluna, ha aperto 599 nuove pratiche, 440 delle quali riguardanti i «delicta graviora», e che tra quessti la stragrande maggioranza (404) sono casi di abusi perpetrati da chierici a danno di minori. Anche se, come afferma il volume, «nell’anno 2011, rispetto all’anno 2010, sono pervenute all’ufficio disciplinare meno segnalazioni», «rispetto agli anni precedenti (ad esempio il quinquennio 2005-2009) il numero dei casi è aumentato considerevolmente».

    Insomma meno denunce, ma più indagini aperte. E più provvedimenti disciplinari: nel 2011 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha sottoposto al papa la richiesta di laicizzazione «ex officio» di 125 soggetti e per altri 135 la richiesta di dispensa dagli obblighi sacerdotali. Un segno di efficienza e di ferma volontà di attuare il motu proprio promulgato dal papa il 21 maggio 2010 che integrava il De delictis gravioribus del 2001, lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede che dava indicazione agli episcopati mondiali su come trattare i «delitti più gravi commessi contro la morale e nella celebrazione dei sacramenti», e quindi anche la pedofilia tra il clero, prevedendo la dimissione dallo stato clericale dei preti colpevoli, quando non vi sono margini di dubbio sulle loro responsabilità. I dati pubblicati nel volume edito dalla Santa Sede, hanno detto un po’ tutti gli organi di stampa, sarebbero quindi un segno evidente che la “cura” contro la pedofilia avviata da papa Benedetto XVI sta ottenendo i suoi effetti.

    Verrebbe però da chiedersi come mai tanta solerzia da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede si sia manifestata solo nel 2011, quando lo scandalo mondiale seguito alle clamorose rivelazioni sugli abusi perpetrati da esponenti del clero in Paesi come Stati Uniti, Irlanda, Germania, Belgio stava gettando ombre e discredito anche sul Vaticano, e non invece negli anni precedenti, dal momento che i primi casi eclatanti di pedofilia emersero già nel 2001, negli Stati Uniti, e che Benedetto XVI, il papa che il mantra della stampa main stream descrive come quello che si è battuto con più vigore per debellare questa piaga, è in carica ormai da più di 7 anni.

    Inoltre, nel De Delictis Gravioribus voluto nel 2001 proprio da Ratzinger, allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, l’ex Sant’Uffizio avocava a sé il controllo sui “crimini più gravi”, compresi gli abusi sui minori. Come a dire che l’attuale papa possedeva tutti i dossier sui preti pedofili in ogni parte del mondo. Nonostante ciò, fino ad anni recenti il dicastero che Ratzinger ha diretto fino al 2005 non ha agito con grande tempestività e rigore nei confronti di questi ecclesiastici. Quel documento (all’art. 11) ribadiva inoltre l’importanza del vincolo della segretezza. Tutti coloro, vittime, testimoni, ordinario diocesano, personale del tribunale ecclesiastico, che erano implicati in una vicenda di abusi sessuali da parte di un ecclesiastico erano «tenuti al più stretto segreto (il cosiddetto ‘segreto del Sant’Uffizio’), su ogni cosa appresa e con chiunque, pena la scomunica latae sententiae, per il fatto stesso di aver violato il segreto».

    Un modo con cui oggettivamente l’autorità ecclesiastica ha impedito che i casi di pedofilia tra il clero fossero conosciuti dall’opinione pubblica. E denunciati all’autorità civile. Tanto che per i contenuti di questa lettera riservata, Ratzinger fu denunciato per «intralcio alla giustizia» dall’avvocato Daniel Shea di Houston (il 20 settembre 2005 il Dipartimento di Stato statunitense concesse al papa l’immunità diplomatica, in quanto capo in carica di uno Stato sovrano).

    Ancora una chiosa sulla pretesa “severità” con cui la Chiesa starebbe fronteggiando i casi di pedofilia tra il clero. La condanna massima da parte della giustizia ecclesiastica nei confronti di un prete pedofilo resta, anche dopo la “riforma” di Ratzinger, la dimissione dallo stato clericale. Una circostanza che stride fortemente con il fatto che altri tra “i più gravi delitti” sottoposti al giudizio della CdF come l’eresia, l’apostasia e lo scisma, i reati contro l’eucaristia, l’attentata ordinazione sacra della donna prevedano invece la pena della scomunica. (valerio gigante)

    Articolo tratto da
    ADISTA
    La redazione di ADISTA si trova in via Acciaioli n.7 – 00186 Roma Telefono +39 06 686.86.92 +39 06 688.019.24 Fax +39 06 686.58.98 E-mail info@adista.it Sito www.adista.it

  • Polonia/ Ritrovato carbonizzato sacerdote accusato di pedofilia

    Polonia/ Ritrovato carbonizzato sacerdote accusato di pedofilia

    Polonia/ Ritrovato carbonizzato sacerdote accusato di pedofilia
    Boguslaw P. fermato e poi rilasciato qualche giorno fa
    AFP

    Varsavia, 10 ago. (TMNews) – I corpo di un sacerdote cattolico polacco di 53 anni accusato di pedofilia è stato ritrovato carbonizzato davanti alla tomba di famiglia nel cimitero del villaggio di Lopiennik Nadrzeczny, nel sud della Polonia. Lo ha reso noto la locale procura di di Zamosc. Il sacerdote, identificato solo con il nome di Boguslaw P., era imputato in un processo per molestie sessuali commesse negli anni 2004-2005 ai danni di un suo chierichetto a Pocking, in Germania, dove era parroco. Il religioso era sospettato di aver commesso lo stesso reato nei confronti di altri due ragazzi dieci anni fa a Turka, nel sudest della Polonia.

    “L’identità del cadavere è stata confermata da un amico” ha detto all’Afp Miroslaw Buczek, procuratore aggiunto di Zamosc. Secondo il sito gazeta.pl, un coltello e una bottiglia di liquido infiammabile sono stati ritrovati accanto al corpo parzialmente carbonizzato. Il sacerdote era stato fermato martedì dalla polizia in seguito all’indagine sui fatti di Turka, ma rilasciato la mattina seguente a condizione di non lasciare il luogo di soggiorno abituale e di non avvicinare la sue presunte vittime. Boguslaw P., che si dichiarava non colpevole, rischiava 12 anni di prigione. Nonostante qualche caso isolato negli anni scorsi, in Polonia non è mai scoppiato un vero e proprio scandalo pedofilia nei ranghi della chiesa cattolica, in un Paese in cui il 90% degli abitanti si professa cattolico.