Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: Giorgio BARBACINI

  • SAVONA: Caso pedofilia, così due religiosi scoprirono gli abusi.

    SAVONA: Caso pedofilia, così due religiosi scoprirono gli abusi.

    SAVONA. La bacchettata del gip Fiorenza Giorgi alla Chiesa savonese riguardo alla presunta indifferenza nei confronti delle vittime di fronte a casi scottanti (pedofilia ed omosessualità) non sarebbe passata inosservata. E le reazioni nel mondo cattolico sono state immediate, vibranti, fino a raggiungere i piani alti. L’accurata indagine condotta dal pm Giovanni Battista Ferro e dalla squadra mobile ha infatti permesso di portare alla luce uno spaccato inquietante della vita in Seminario negli anni’70-’80 che si sarebbero poi riverberate anche in seguito con i casi scottanti che hanno portato alla condanna di don Giorgio Barbacini e don (ormai ex) Nello Giraudo sempre per pedofilia. Un fenomeno che negli ultimi decenni avrebbe subìto un rallentamento, ma che per molto, troppo, tempo, sarebbe stato ignorato se non addirittura “coperto” «per salvaguardare l’immagine della Diocesi». E servirebbe un gesto deciso, preciso,della Chiesa per porre fine a quel periodo di veleni. Don Pietro Pinetto ha comunque sempre rigettato al mittente le accuse di aver toccato le parti intime di due minorenni dei quali si doveva occupare, accusando soprattutto S. P. di mentire. Nella sua versione dei fatti, il prete cellese, ora in piazza Bologna, ha contestato anche la ricostruzione dei luoghi fatta dalla vittima e in particolare su una stanzetta a fianco della camerata principale dove si sarebbero consumati alcuni atti di libidine. Ma se i genitori della vittima – in particolare la madre – non sembrano avere dubbi sul comportamento dell’educatore nei confronti del figlio, uno squarcio di sereno e aria pura nel cielo plumbeo dei non so, non ricordo, assolutamente non ricordo nulla del genere, è arrivato dal vicario generale della diocesi, Antonio Ferri e dall’ex prete Eugenio Illarcio. Don Ferri, infatti nel corso dell’audizione davanti agli agenti di polizia ha in un primo momento sostenuto di non aver mai avuto notizia di comportamenti sospetti di don Pinetto, per poi aggiungere di aver appreso da un prete (ora deceduto) della richiesta d’aiuto della mamma di S. P. per una serie di problemi che avrebbe avuto il giovane seminarista con don Pinetto. Ma da un confronto con i superiori, sempre secondo il racconto derelato fatto a don Ferri, il prete negò gli addebiti. A conferma della tesi dell’accusa sulla conferma degli avvenuti abusi è arrivata la dichiarazione di Eugenio Illarcio nella quale – era il 2013 – sottolineava che don Pinetto si sarebbe giustificato delle accuse di un secondo seminarista limitandosi a un «gli ho insegnato a lavarsi». Un discorso che sarebbe avvenuto a Celle a commento delle notizie giornalistiche proprio sulla vicenda giudiziaria che aveva travolto don Pietro Pinetto.

    ciolina@ilsecoloxix.it

  • L’addio dell’uomo chiamato a gestire la diocesi nella bufera

    L’addio dell’uomo chiamato a gestire la diocesi nella bufera

    SAVONA. Otto anni alla guida di una chiesa dilaniata dagli scandali e dalle denunce per pedofilia di alcuni preti: l’ex Nello Giraudo, Giorgio Barbacini e don Pinetto su tutti, ma anche l’ex economo Carlo Rebagliati accusato di favoreggiamento della prostituzione. Una chiesa,quella savonese,spaccata da varie correnti e soprattutto accusata di non aver usato il pugno duro per risolvere le magagne. Vittorio Lupi aveva cominciato il suo mandato nel febbraio del 2008, facendo gli onori di casa a maggio di quello stesso anno alla visita di papa Ratzinger, ma la sua missione è stata costellata di ostacoli e difficoltà. La Rete l’Abuso è diventata una dei suoi principali accusatori per come ha trattato il caso pedofilia,ma le contestazioni sono arrivare anche dall’interno, da quel don Giovanni Lupino che dal pulpito della chiesa di Lavagnola non gliele ha mai mandate a dire. E il confronto spesso duro è proseguito anche a livello epistolare fino all’arrivo nei mesi scorsi del vescovo di Chiavari chiamato a far luce su quel prete ritenuto scomodo. Monsignor Lupi, però, una scusante,e grande, ce l’ha: tutte le grane sono state un’eredità del passato, dell’ultimo decennio del Novecento, quando sono scoppiati i casi di pedofilia di don Giraudo e don Barbacini. Un bagaglio di pasticci non di poco conto ma che Vittorio Lupi, secondo le principali contestazioni, non avrebbe gestito con il pugno fermo e deciso che richiede l’attuale linea di condotta dettata da papa Francesco. L’ultima trappola gli è arrivata dal caso di don Pietro Pinetto, il prete di Celle (ora a Villapiana) indagato dalla procura per pedofilia e la cui posizione è stata archiviata dal gip Giorgi per prescrizione. In quell’occasione, consigliato da non si sa chi, il vescovo fece una lunga lettera a favore di don Pinetto e della sua innocenza. Una presa di posizione a cui ha fatto seguito, pochi giorni dopo, un’obbligata e secca retromarcia del vescovo alla luce di una realtà degli atti apparsa totalmente opposta. Il mandato di Lupi, però, non è stato tutto da scartare. Anzi. Nominato da papa Ratzinger, è rimasto fedele ai suoi dettami di chiesa. Uomo chiuso, riservato, Vittorio Lupi ha cercato di istituire con la città e la comunità cristiana un rapporto solido e duraturo. Il dopo Lupi, però, sembra essere già cominciato. La caccia alle poltrone che contano in curia, anche.

    G. CIO. Il Secolo XIX

  • NOVE ANNI DOPO LA CONDANNA IN CASSAZIONE SI CHIUDE IL PRIMO SCANDALO DELLA DIOCESI DI SAVONA-NOLI

    NOVE ANNI DOPO LA CONDANNA IN CASSAZIONE SI CHIUDE IL PRIMO SCANDALO DELLA DIOCESI DI SAVONA-NOLI

    SAVONA. «Bravi mi avete trovato». Con un sorriso e poche parole Giorgio Barbacini, 79 anni, fino al 2004 parroco della diocesi di Savona-Noli, si è rivolto ai carabinieri del nucleo radiomobile di Albenga che l’altro pomeriggio lo hanno fermato mentre entrava nella sua casa di Lusignano.

    L’uomo era latitante da una decina d’anni per una condanna a tre anni e sei mesi passata in giudicato per pedofilia. Il primo caso conclamato di abusi sessuali nell’ambito clericale savonese che ha dato il via a una stagione caldissima culminata con le condanne di don Massaferro e Nello Giraudo.

    L’uomo era appena tornato dal Marocco dove aveva trovato rifugio (in precedenza sembra che il prete avesse trovato copertura nella vicina Svizzera) e dove aveva deciso di vivere la sua latitanza. Il passaporto in scadenza lo ha portato a tornare nel Savonese dove negli anni duemila aveva violentato decine di giovani extracomunitari di cui doveva prendersi cura.

    Una scelta obbligata per sistemare la faccenda burocratica, ma Barbacini confidava di farla franca anche stavolta. La rete dei controlli alle frontiere però ha fatto riaccendere la luce d’allarme per le forze dell’ordine. Violenza sessuale aggravata e continuata sono le ragioni che nel 2004 avevano spinto il sostituto procuratore Giovanni Battista Ferro a chiedere sei anni di carcere per l’allora prete, titolare della casa d’accoglienza Migrantes della diocesi.

    E al termine del processo (avviato dal pm Danilo Ceccarelli e che per certi versi è passato anche per le mani di Chiara Venturi) con rito abbreviato Giorgio Barbacini è stato condannato atre anni e sei mesi, sentenza passata in giudicato in Cassazione nel 2006. E da quel giorno Giorgio Barbacini, sulla cui uscita dalla chiesa non si hanno certezze, ha fatto perdere le proprie tracce. Ma le immagini di quei poveri migranti costretti a subire le morbose attenzioni del prete all’ombra delle imbarcazioni capovolte sulla spiaggia delle Fornaci, non si sono attenuate. Anzi.

    E a cancellarle non è servito neppure l’atteggiamento omertoso dell’allora vescovo Dante Lafranconi, come ha sottolineato lo stesso gip Fiorenza Giorgi nell’ordinanza di archiviazione per prescrizione nei confronti dell’alto prelato, ora in pensione dopo la missione a Cremona.

    Il caso di don Barbacini era tornato nelle aule di palazzo di giustizia fino al 2011, quando alla sbarra si è trovata Gabriella Maglio, stretta collaboratrice di Barbacini e prosciolta per intervenuta prescrizione dalla falsa testimonianza. La donna aveva tentato di coprire i terribili comportamenti del prete, anche conosciutissimo insegnante di religione nelle scuole cittadine, dichiarando che tra don Giorgio e le sue giovani vittime non sarebbe mai successo nulla.

    Con l’arresto di Barbacini e il suo trasferimento in carcere (a meno che il giudice di sorveglianza non lo scarceri per via dell’età) si chiude la pagina forse più brutta degli ultimi vent’anni in fatto di pedofilia nell’ambito della chiesa savonese.

    Giovanni Ciolina IL SECOLO XIX Savona

     

  • LA PIAGA DELLA PEDOFILIA NELLA CHIESA Dopo quel processo-choc  i casi Massaferro e Giraudo, l’exprete di Finale sotto accusa per minacce alle vittime.

    LA PIAGA DELLA PEDOFILIA NELLA CHIESA Dopo quel processo-choc i casi Massaferro e Giraudo, l’exprete di Finale sotto accusa per minacce alle vittime.

    SAVONA. Giorgio Barbacini è stato il primo caso,ma le cronache degli anni Duemila sono arricchite da altri due preti condannati per pedofilia. Si tratta di Luciano Massaferro, alassino, nei guai per aver abusato di una parrocchiana dodicenne e Nello Giraudo, che ha chiesto di tornare allo stato laicale e che ha patteggiato un anno di carcere per aver molestato un quindicenne durante un campo scout nel finalese. Entrambi, come peraltro Barbacini, avevano contatti diretti con i parrocchiani minorenni. Don Lu era il parroco di San Vincenzo ad Alassio, don Nello gestiva una comunità per minori. E per entrambi i vertici della curia non erano intervenuti per allontanarli dalle potenziali vittime. Don Luciano Massaferro, però, il carcere lo ha fatto. Prima a Chiavari, poi a Villa Andreini dove fino a qualche settimana fa stava scontando la condannaa7annie8mesiper avere molestato sessualmente una chierichetta della parrocchia di San Giovanni ad Alassio. Il Tribunale ha infatti accolto la richiesta dei legali per l’affidamento in prova ai servizi socialidiImperia e don Massaferro ha trovato ospitalità alla Casa della Carità. Massaferro deve rimanere in casa nelle ore notturne, di giorno assolve ai compiti difare il giro di consegna dei pasti. Nello Giraudo ha invece trovato ospitalità in varie strutture del ponente e nonostante la pena patteggiata ha trovato anche il modo per molestare le sue vittime durante gli incontri casuali che erano avvenuti per strada. Al punto che il pm Giovanni Battista Ferro ha avviato nei suoi confronti un’inchiesta (giunta a conclusione) per minacce.

    Savona Il Secolo XIX

  • Atti sessuali con minorenni, l’ex sacerdote Barbacini in manette ad Albenga

    Atti sessuali con minorenni, l’ex sacerdote Barbacini in manette ad Albenga

    Albenga. Atti sessuali con minorenni. E’ questa l’accusa per la quale ieri, nella frazione Lusignano di Albenga, un ex sacerdote di 79 anni, Giorgio Barbacini, è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo doveva infatti scontare una condanna a tre anni e mezzo di reclusione, passata in giudicato nel 2010 (dopo che il procedimento era arrivato in Cassazione), ma da cinque anni era all’estero e, di fatto, irreperibile.

    Non appena Barbacini è tornato nella sua casa di Albenga quindi i militari lo hanno immediatamente arrestato per fargli scontare la condanna. I fatti per i quali l’uomo è stato condannato risalgono alla primavera del 2000 ed erano avvenuti a Savona.

    Secondo l’accusa, l’allora Don Giorgio aveva compiuto atti sessuali nei confronti di un minorenne extracomunitario. In quel periodo l’ex sacerdote era infatti responsabile della comunità “Migrantes” di Savona, istituita dalla Curia per tutelare i giovani extracomunitari con problemi di ambientamento.

    http://www.ivg.it/2015/06/atti-sessuali-con-minorenni-ex-sacerdote-in-manette-ad-albenga-deve-scontare-condanna-a-3-anni-e-mezzo/

  • Arrestato don Giorgio Barbacini, latitante dal 2010. Ora dovrà scontare una condanna a tre anni e mezzo.

    Arrestato don Giorgio Barbacini, latitante dal 2010. Ora dovrà scontare una condanna a tre anni e mezzo.

    La giustizia italiana non si era dimenticata di lui, ed è così che quando ieri don Giorgio Barbacini è rientrato nella sua casa di Lusignano (Albenga) i militari lo hanno tratto in arresto.

    Quella di Barbacini è una storia analoga, anzi identica a quella di don Nello Giraudo, tanto da meritarsi il titolo di “compagni di merende”. In entrambe i casi infatti ci sono inquietanti analogie, per esempio entrambi  gestivano una comunità per minori in difficoltà e a entrambi, fu il vescovo Dante Lafranconi che pur sapendo delle loro tendenze pedofile, lasciò che i due sacerdoti aprissero delle comunità per minori. L’unica cosa che cambia, si fa per dire, sono le vittime, italiane quelle di Giraudo e extracomunitari quelle di Barbacini.

    Don Barbacini fu arrestato in flagranza di reato nel 2004, mentre sodomizzava un ragazzino sulla spiaggia di Varazze. Condannato in primo grado nel 2006 a tre anni e sei mesi fa perdere le sue tracce nascondendosi in Svizzera. Rientrerà ad Albenga per un breve periodo nel settembre del 2009, pochi mesi prima della sua condanna definitiva in cassazione, nel 2010, quando di lui si perderanno nuovamente le tracce, almeno fino ad oggi.

    Poche le vittime che hanno potuto ricevere giustizia in quanto erano tutti extracomunitari affidati alle sue cure dai servizi sociali, di molti di loro si è persa ogni traccia da anni.

    Ci complimentiamo con la magistratura savonese sempre molto attenta e sensibile a questi reati e con le forze dell’ordine che hanno condotto l’arresto.

    L’Ufficio di Presidenza

  • A Savona pedofili coperti dalla Curia

    A Savona pedofili coperti dalla Curia

    “I vertici della Curia di Savona hanno coperto casi di preti pedofili“. Proprio nei giorni in cui emerge con tutta la sua forza lo scandalo della pedofilia nella Chiesa, si apre un nuovo inquietante fronte con le dure parole di Don Lupino, parroco di Lavagnola, al funerale di Luisa Bonello. La donna, nota per le sue denunce contro gli abusi sessuali in diocesi, si è tolta la vita. E viene aperto un fascicolo in Procura per istigazione al suicidio. “Chi deve vada in galera”.

    “Credo che il vescovo, il vicario e il rettore del Seminario debbano fare un esame di coscienza”, ha detto don Giovanni Lupino durante la sua dura omelia. “Chi deve andare in pensione ci vada, chi deve pagare sconti la pena con un bel ritiro spirituale a Sant’Agostino dove ci sono le celle per pregare. Bisogna chiedersi perché la Curia decida di punire le amicizie pulite tra un sacerdote e una donna, mentre tollera che un sacerdote dorma con il suo fidanzato in canonica”, dice ancora don Lupino riferendosi ad altri casi denunciati a Savona.

    Luisa Bonello era da tempo attiva, insieme al portavoce della Rete L’Abuso, Francesco Zanardi, in inchieste e docu-film per portare alla luce le vicende di abusi sessuali all’interno della Chiesa. Zanardi, tra l’altro, proprio una decina di giorni fa ha presentato il docu-film “Parole, opere e omissioni” che, attraverso documenti della Procura di Savona, testimonianze, ma anche colloqui riservati, registrati e riprodotti, racconta anni bui in cui le violenze sui minori sono state perpetrate da parte di sacerdoti, due dei quali, don Nello Giraudo e don Giorgio Barbacini, sono stati condannati, mentre un terzo, don Pietro Pinetto, risultato colpevole, è stato salvato dalla prescrizione.

    Ora la Procura indaga sulla morte di Luisa, dopo aver aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, per ora contro ignoti. Il sospetto è venuto leggendo la lettera lasciata da Luisa, nel quale riferendosi al marito lo chiama per nome e non col soprannome che, a sentire il coniuge, ha sempre utilizzato in qualsiasi occasione. Ma non solo, tra le righe lasciate dalla donna, 53enne medico, molte cose non tornano e il sospetto è che siano state scritte da qualcun altro.

    http://www.affaritaliani.it/cronache/a-savona-pedofili-coperti-dalla-curia260914.html

  • “Processo in piazza” contro i preti pedofili. Sotto tiro Nello Giraudo i suoi familiari e i vesovi

    “Processo in piazza” contro i preti pedofili. Sotto tiro Nello Giraudo i suoi familiari e i vesovi

    SAVONA. Il cuore della città, ieri pomeriggio, tra corso Italia e piazza Sisto, ha fatto da scenario a una sorta di processo pubblico nel corso del quale l’associazione Rete l’Abuso ha denunciato il dramma della pedofilia nella diocesi di Savona.

    Un processo, di fatto, senza contraddittorio, perché non era presente nessuno della curia o in sua rappresentanza. Si è così assistito a un lungo “j’accuse” del coordinatore della Rete, Francesco Zanardi, affiancato da Christian Abbondanza della Casa della Legalità. I due hanno presentato il docu-film “Parole, opere e omissioni” che, attraverso documenti della Procura di Savona, testimonianze, ma anche colloqui riservati, registrati e riprodotti, racconta anni bui in cui le violenze sui minori sono state perpetrate da parte di sacerdoti, due dei quali, don Nello Giraudo e don Giorgio Barbacini, sono stati condannati, mentre un terzo, don Pietro Pinetto, è risultato colpevole, salvato dalla prescrizione.

    Oltre alle responsabilità dei sacerdoti pedofili, Zanardi e Abbondanza hanno puntato il dito contro il vero imputato della giornata: l’omertà.

    Il docu-film, infatti, è percorso da un leitmotiv che ritorna in modo costante in entrambe le due parti di narrazione, della durata complessiva di un’ ora: la chiesa, i superiori dei sacerdoti, sapevano e hanno coperto. Un’accusa, peraltro, non nuova visto che la Procura di Savona, nel febbraio 2012, prelevò dalla cassaforte della Curia savonese documenti che dimostrano come il papa emerito Benedetto XVI, nel 2003, prima dell’elezione a pontefice, fosse stato informato dei casi savonesi. Direttamente dall’allora vescovo monsignor Domenico Calcagno che, come il suo predecessore, monsignor Dante Lafranconi, sapeva ma ha taciuto. Lafranconi, tra l’altro, è stato indagato per questo motivo ma salvato dalla prescrizione.

    Il documentario, tuttavia, va oltre chiamando in causa anche l’attuale vescovo don Vittorio Lupi. Per lui l’accusa sarebbe la stessa Zanardi utilizza colloqui tra lui e il vescovo, riservati, quindi “rubati”, registrati e qui ripresentati. I colloqui sarebbero riferiti ad anni prima dell’esplosione pubblica del caso di don Nello Giraudo. Dai dialoghi emerge che il vescovo Lupi era effettivamente a conoscenza dei casi denunciati da Zanardi, nonostante avesse dichiarato il contrario nelle successive interviste rilasciate al Secolo XIX e alla trasmissione “Le Iene” che, il 18 marzo del 2012, il giorno della festa patronale di Savona, aveva effettuato una incursione intervistando Lupi.

    Anche in quel caso il vescovo aveva assicurato di essere venuto a conoscenza dei fatti soltanto a seguito delle azioni della Procura. Nell’ occasione aveva anche garantito “tolleranza zero” nei confronti della pedofilia, oltre all’avvio di un processo canonico nei confronti di don Pietro Pinetto. Nel docu-film si chiede direttamente alla curia perché tale processo, non sia stato avviato e perché le vittime non siano state contattate dal vescovo.

    Altre figure vengono citate nel documentario, come soggetti a conoscenza dei fatti. Tra queste compare l’assessore Isabella Sorgini, cognata di don Giraudo, chiamata in causa per una vicenda per cui, è bene precisarlo, non è stato ravvisato, ad oggi, alcun reato. Interpellata dal Secolo XIX, la stèssa Sorgini, si è dichiarata estranea ai fatti e ha ribadito di non essere mai stata convocata dalla magistratura. L’entourage dell’assessore ha letto le parole di Zanardi come «un chiaro attacco politico». Il documentario porta in scena alcune vittime: molte chiedono di parlare celate nella voce e nel volto.

    Il concetto che ritorna è sempre lo stesso. Il perpetrarsi delle violenze, l’arrivo alla denuncia, dopo lunghi anni di sofferenza silenziosa, infine quelle che dalle vittime stesse vengono definite, senza mezzi termini, vere e proprie ritorsioni. Nel docu-film, a questo punto, viene inserito lo spezzone di un ampio lavoro . di documentazione, girato e trasmesso alcuni anni fa dalla BBC, “Sex crimes and Vaticans”, dove si dimostrerebbe come la tecnica utilizzata dal Vaticano, nei confronti degli abusi sessuali compiuti da presti pedofili in tutto il mondo, sarebbe lo stessa: negare, nascondere e punire le vittime.

    Due vittime savonesi, nel documentario prodotto dalla Rete L’Abuso, denunciano di avere subito lo stesso trattamento: dopo una travagliata denuncia, invece dell’appoggio, dalla curia, soltanto ritorsioni.

    Quindi Zanardi; in particolare, porta avanti una vicenda personale, legata allo sfratto dalla casa di proprietà della diocesi in cui viveva, subito, secondo quanto da lui denunciato, ingiustamente. Durissime anche le parole di Abbondanza che ha definito i fatti, “semplicemente vergognosi”.

    Ieri, di fronte alla libreria Ubik dove è stato proiettato il film, erano una trentina i savonesi seduti, mentre altrettanti, passando, si sono fermati. Chi stupito, chi perplesso, chi già era a conoscenza dei fatti. Ma l’evento non è passato inosservato: i fatti, molti dei quali già noti, sono stati per la prima volta letteralmente messi in piazza.

    Silvia Campese per Il Secolo XIX

     

  • Savona: Vittime di preti pedofili, class action contro la Diocesi

    Savona: Vittime di preti pedofili, class action contro la Diocesi

    In 12 chiedono i danni per gli abusi di Giraudo e Barbacini.

    Silvia Campese Il Secolo XIX- Le vittime di Don Nello Giraudo, Don Giorgio Barbacini e del sacrestano laico Franco Briano  si costituiscono parte civile nei confronti della diocesi di Savona Noli. L’ha annunciato ieri la rete nazionale “L’abuso” che, entro una ventina di giorni, depositerà il procedimento alla Procura di Savona, grazie all’assistenza legale di un pool di avvocati genovesi che ha avviato le procedure. Una svolta significativa che sposta la disputa dalla sede penale, dove le vicende dei tre protagonisti sono già state affrontate vedendo per alcuni casi sopraggiungere la prescrizione, passando invece sul piano civile e, quindi, aprendo alle vittime di pedofilia una nuova via: quella del risarcimento. E, se gli esiti processuali dessero ragione ai ricorrenti, a versare i risarcimenti, in questo caso, sarebbe proprio la Diocesi facendo riferimento al secondo comma dell’articolo 40 del Codice Penale, secondo cui “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Meglio detta: la Diocesi avrebbe dovuto vigilare sull’operato di chi agiva nell’ambito delle mansioni ricevute all’interno delle parrocchie e delle strutture istituite dalla Diocesi stesse.

    Se a qualcuno il procedimento sembrasse fantascienza, dalla giurisprudenza arriva il conforto: una sentenza del Tribunale di Bolzano, datata 21 agosto 2013, ha sancito, nell’ambito del processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di un minore che ha ricevuto un risarcimento di 500 mila euro e 100 mila a ciascun genitore. Una cifra importante che, se paragonabile al numero delle vittime savonesi, equivarrebbe a un risarcimento enorme che metterebbe in ginocchio la Diocesi. «La sentenza di Bolzano – dice Francesco Zanardi, portavoce della Rete – ci dà ampie speranze anche perché si avvicina molto a un’altra sentenza storica emessa dal Tribunale di Savona: il giudice Giorgi, l’8 maggio del 2012, ha ravvisato le responsabilità di un vescovo savonese, Dante Lafranconi, che ha fatto nulla per impedire che potessero essere perpetrati gli abusi sui minori. Una sentenza che sembra fornire già una risposta al procedimento di costituzione di parte civile».

    Il lavoro da fare adesso, secondo la Rete, dovrà essere estremamente rapido per raccogliere, entro una quindicina di giorni, i nomi, con le rispettive prove, delle vittime non censite nei procedimenti penali svolti (info legale@retelabuso.org). «Gli avvocati – dice Zanardi – hanno deciso di partire in contemporanea con tre procedimenti distinti, anche se quello più completo e che potrà procedere in modo più spedito è quello di Giraudo». Da definire il numero delle vittime. «Ad oggi – dice – le vittime che si sono costituite parte civile e di cui possediamo la documentazione completa che definisce la veridicità dei fatti, sono dodici. Sono, però, ancora una cinquantina i ragazzi che, in tempi non sospetti, avevano contattato la Rete per raccontare il proprio dramma personale. Per questo facciamo un appello alle vittime di Giraudo, ma anche di don Barbacini e di Briano: contattateci entro breve fornendo certificati medici e i materiali documentari che gli avvocati hanno specificamente indicato». I numeri, purtroppo, sono destinati a crescere visto il perpetrarsi negli anni delle violenze compiute sui minori in ambito parrocchiale. «Gli avvocati – conclude Zanardi – hanno individuato, come linea di risarcimento, la personale vicenda. Non un forfait, quindi, bensì una richiesta di risarcimento specifica in base all’esperienza di ciascuno. L’associazione stessa Rete L’Abuso si costituirà parte civile».

    Un nuovo colpo di scena, quindi, che potrebbe porre in serie difficoltà la Diocesi savonese. Dovrebbe essere proprio la diocesi, infatti, a versare il risarcimento, come avvenuto nella sentenza di Bolzano che individua un rapporto di “dipendenza lavorativa” tra il sacerdote e la propria Diocesi. Per il resto, il copione sembra lo stesso di quelli savonesi: il sacerdote di Bolzano, in occasione della preparazione alla Comunione, aveva carpito le attenzioni di una bambina, vincolandola da lui al segreto, compiendo ripetute violenze. Assolto per intervenuta prescrizione del reato, ha dovuto risarcire la vittima insieme a Parrocchia e Diocesi, a titolo di responsabilità solidale.

    Silvia Campese Il Secolo XIX

  • SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    Si invitano le vittime non censite nei procedimenti penali nei confronti di don Nello Giraudo, don Giorgio Barbacini, Franco Briano, a contattare entro e non oltre 20 giorni Rete L’ABUSO all’indirizzo legale@retelabuso.org .

    Questo appello è diretto a tutte le vittime dei procedimenti di cui sopra, che non sono mai entrate in contatto con le autorità civili o con la Rete L’ABUSO.

    Nelle prossime settimane depositeremo presso il Tribunale di Savona le richieste di risarcimento danni alla Diocesi di Savona-Noli.

    L’ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, ha ravvisato la responsabilità di un vescovo,  Dante Lanfranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Per quanto attiene al Lanfranconi non è stato possibile rinviarlo a giudizio perché il tempo trascorso dagli abusi commessi ha fatto maturare la prescrizione.

    In quella ordinanza però il GIP sottolinea la responsabilità della Diocesi, stabilita dal secondo comma dell’art.40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    Dalla data dell’8 maggio 2012 le vittime di questo procedimento penale possono costituirsi parte civile, anche se prescritte in quanto l’ordinanza stabilisce una nuova data di prescrizione per tutte quelle vittime, quella del 8-5-2012. Da questa data le vittime hanno diritto per cinque anni a costituirsi parte civile.

    Annunciamo già da ora che la Rete L’ABUSO si costituirà parte civile in questo procedimento. La costituzione di parte civile potrà essere presentata anche dai comuni i quali, attraverso i propri servizi sociali, affidarono minori alle comunità gestite da preti pedofili della Diocesi di Savona-Noli.

    Vi invitiamo a contattarci al fine di stabilire quale possa essere la linea documentale che verrà usata nella richiesta di risarcimenti, in quanto nell’incontro a Genova del 10-2-2014 con il pool di avvocati che seguiranno questa causa si è stabilito che verrà utilizzata come linea di risarcimento, la personale vicenda, sarà di conseguenza obbligatorio produrre in tempi molto brevi tutta la documentazione necessaria. Per contatti legale@retelabuso.org .

    Francesco Zanardi

    Portavoce Nazionale.

    -Note legali su come verrà articolata la richiesta di danni alla Diocesi savonese. A cura di Stefano Rossi.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

    La sentenza in commento, pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21.08.2013 (n. 679/2013), rappresenta – almeno per l’Italia – un leading case avendo sancito, nell’ambito di un processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di una minorenne.

    La questione più spinosa e controversa, sotto il profilo giuridico, sta appunto nella qualificazione del rapporto che si viene ad instaurare tra il prete e la Diocesi rappresentata dal Vescovo, in particolare nella possibilità di sussumere tale rapporto nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 2049 c.c.

    Prima di entrare nel merito della questione, è tuttavia utile ripercorrere la sentenza, molto ben argomentata, che risolve anche alcuni nodi preliminari, non certi esclusivi della vicenda in commento, ma che potrebbero trovare svolgimento e attenzione anche in altri casi analoghi.

    È bene rammentare che il prete, che chiameremo Giulio, dopo essere stato consacrato chierico, era stato assegnato ad una parrocchia di Bolzano, in qualità di vicario cooperatore e di responsabile della pastorale giovanile.

    In questa funzione, approfittando della sua posizione di sacerdote, aveva carpito la fiducia di una bambina in occasione (e con la scusa) della preparazione prima della prima comunione e successivamente della cresima, imponendole il vincolo della promessa di mantenere segreti i loro incontri e inducendola, in un crescendo di ‘attenzioni’ e di minacce, a subire violenze sessuali ripetute.

    Don Giulio veniva tratto a giudizio, ma arrivati in Cassazione veniva assolto per intervenuta prescrizione dei reati, con conferma delle statuizioni civili della sentenza di merito (Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2009, n. 17846), ovvero la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal reato, liquidato equitativamente in €. 500.000,00= a favore della minore ed €. 100.000,00= cada uno per i genitori di costei.

    Con il processo instaurato avanti il Tribunale di Bolzano, i genitori della minorenne, hanno citato in giudizio don Giulio, la Parrocchia presso cui era stato assegnato e la Diocesi di Bolzano e Bressanone per sentirli condannare: a) il convenuto, ai sensi degli art. 2043 c.c. e 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali non coperti da giudicato in quanto successivi alla sentenza della Corte d’Appello di Trento – sez. dist. di Bolzano – con cui era stata affermata la responsabilità civile dello stesso per il fatto-reato commesso, quantificando in €. 7.000,00= i danni patrimoniali risarcibili; b) la Diocesi di Bolzano e Bressanone e la Parrocchia, a titolo di responsabilità solidale con il sacerdote, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2049 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali già definitivamente accertati con la sentenza del Tribunale trentino, oltre alle spese per la costituzione di parte civile e ai danni patrimoniali sorti successivamente.

    La difesa di don Giulio contestava (inutilmente) la ricostruzione dei fatti di causa emergente dalla sentenza della Corte d’Appello e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità della domanda risarcitoria per contrasto con il principio del ne bis in idem. In particolare si eccepiva che gli attori, costituitisi parte civile, avevano già ottenuto ristoro per il danno subito a mezzo della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, liquidati in via definitiva ed equitativa nel giudizio penale.

    Il Tribunale di Bolzano rigetta tale interpretazione, notando come la domanda degli attori, proposta in sede di costituzione di parte civile, si differenziasse per petitum da quella oggetto del processo, non comprendendo il risarcimento dei danni patrimoniali futuri, ma limitandosi a rivendicare esclusivamente le spese sostenute sino ad allora per le cure e la psicoterapia a cui era stata sottoposta la minore.

    A loro volta la Diocesi e la Parrocchia eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, oltre alla carenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 e/o 2049 c.c.

    Sul punto della legittimazione passiva, il giudice trentino se la cava rapidamente, rilevando come la stessa attenga “alla correlazione tra soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall’attore” (pg. 17; in dottrina C. Mandrioli,  Diritto processuale civile, I, Giappichelli, Torino, 2007, 55).

    Peraltro la contestazione della titolarità passiva, investendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un’eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. civ.  n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2012, n. 17701).

    Anche per tale motivo, l’accertamento, che deve essere operato dal giudice riguardo la predetta correlazione, si svolge agendo sulla stessa norma di diritto da applicarsi per la decisione del merito della causa, assumendo quindi come vera la ricostruzione dei fatti proposta dall’attore e conseguentemente identificando nel convenuto il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale (Cass. civ., sez, I, 6 aprile 2006, 8040)

    Una seconda eccezione prospettata dalle difese degli enti ecclesiastici atteneva all’avvenuta prescrizione della domanda. Se infatti è vero che l’art. 2947, 3° co., c.c. sancisce che, in caso di reato, il termine di prescrizione del risarcimento è pari a quello prescritto per il reato connesso, tuttavia “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)” [Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713].

    Vi è però da rilevare che la proposizione di domanda giudiziale (ovvero, nella specie, la costituzione di parte civile nel procedimento penale) nei confronti di uno dei coobbligati in solido determina  l’interruzione della prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati, senza necessità che in quel processo venga accertata l’esistenza del vincolo di solidarietà (Cass. civ., 23 aprile 1982, n. 2534).

    Meno convincente, in linea generale, appare un terzo principio enunciato sul punto dal giudice in sentenza, secondo cui il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione sarebbe da individuare nel momento in cui l’attore ha acquisito una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337). Volendo essere pratici, tuttavia, esso appare ragionevole, soprattutto se, operando un’analogia, si rapporta l’ipotesi in relazione alla quale il principio è stato sancito (ovvero i danni provocati da emotrasfuzioni infette) con il caso di specie (laddove il ricordo delle violenze, rimosso, è emerso dal subconscio della minore solo dopo alcuni anni).

    A conferma poi il giudice rileva come le parti ecclesiastiche, pur avendone l’onere, non avessero contestato l’individuazione temporale operata dagli attori del dies a quo del calcolo della prescrizione. Sicchè anche questa eccezione veniva rigettata.

    Un’ultima eccezione sollevata dalla Diocesi e dalla Parrocchia sottolineava come l’accertamento reso nel giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto di reato fosse ad essi inopponibile, in quanto non intervenuti, né chiamati in tale processo in qualità di responsabili civili (in precedenza si veda Trib. Lecce, sez. I pen., ord. 8 ottobre 2012, inwww.penalecontemporaneo.it).

    Detta eccezione è stata disattesa.

    Si deve rammentare che la cosa giudicata rappresenta la forza vincolante che il provvedimento giurisdizionale spiega in quanto decide irrevocabilmente circa la sussistenza della ragione fatta valere in giudizio. Essa consiste nel valore normativo che la decisione assume sia come regola ormai indiscutibile per le parti nei rapporti tra loro, sia come criterio obbligatorio per il giudice in qualunque giudizio futuro sul medesimo oggetto.

    A differenza di quanto si dispone per la materia civile, suol dirsi valere nel diritto penale il principio per cui il giudicato ha efficacia erga omnes. Ciò appare esatto, in quanto, per esempio, la parte lesa, ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, non può mettere nuovamente in questione il fatto escluso dal giudicato penale, neppure in sede separata, e ai limitati effetti del risarcimento (art. 25 cod. proc. pen.).

    Tuttavia più complesso appare estendere tali effetti a soggetti terzi che non abbiano partecipato a tale giudizio.

    Per superare tale ostacolo il giudice rileva come la sentenza emessa dalla Corte d’Appello trentina sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, in quanto il reato si era nel frattempo prescritto, pur facendo salve le statuizioni civili. Ciò comporta quindi che l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato diano luogo ad effetti analoghi a quelli del giudicato civile.

    “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione “ (Cass. civ., 21 giugno 2010, n. 14921; Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 1484).

    Sul punto, premesso che il giudicato a norma dell’art. 2909 cod. civ. “fa stato” tra le parti ed i loro aventi causa, è bene rammentare che il relativo vincolo preclusivo opera in una duplice direzione: in via immediata esplica effetti in ordine al rapporto accertato, impedendo la proposizione di nuove domande relative ad esso (c.d. efficacia diretta); in secondo luogo, ed in via mediata, la sentenza vale rispetto ad altri aspetti dello stesso rapporto (ovvero altri rapporti giuridici) diversi da quelli accertati a questo legati da un nesso si pregiudizialità-dipendenza; la precedente pronuncia non regola direttamente tali rapporti, ma ne condiziona in parte qua il contenuto (c.d. efficacia riflessa o indiretta).

    Con l’espressione efficacia riflessa, peraltro, non si intende una diversa qualità degli effetti ed un diverso vincolo per il giudice e per le parti del secondo giudizio in ordine al rapporto deciso, perché l’accertamento di questo non è né più né meno immutabile di quanto avviene in caso di efficacia diretta, solo che si vuol solo evidenziare che taluni effetti investono un aspetto distinto del rapporto (o addirittura un rapporto distinto da quello oggetto del giudicato) ma giuridicamente collegato ad esso, e gli effetti coinvolgono dunque un diritto sostanziale (dipendente) in ragione dell’efficacia prodottasi in ordine ad una differente situazione soggettiva (pregiudiziale).

    È soltanto il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente) rendendo possibile che esso spieghi i suoi effetti nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa; sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa  (Cass. civ., sez. un, 12 marzo 2008, n. 6523).

    Il giudice ha pertanto riqualificato il giudicato da penale a civile e poi ha valutato la sussistenza di un nesso di condizionamento tra quanto accertato nel giudicato e quanto da accertare (ovvero la responsabilità civile dei convenuti) nel processo in corso.

    In tal senso più di recente si è affermato “ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia proposta separatamente da quella diretta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, contro l’assicuratore, quest’ultimo non è parte necessaria del processo. Pertanto, il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore non era parte non può essere ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso di rendere non più controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza quale è il vincolo di solidarietà che sussiste tra il debito dell’assicurato ex delicto, di natura aquiliana, e quello dell’assicuratore ex lege, di natura indennitaria. A tal fine è necessaria, però, – non esistente nel caso de quo – una condanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi come statuizione che non solo investa la questione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa” (Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241).

    Il Tribunale ha rilevato tale rapporto di condizionamento-dipendenza  sulla base della relazione tra l’illecito commesso dal sacerdote e il titolo di responsabilità a cui sono stati chiamati gli enti ecclesiastici ex art. 2049 c.c., che si traduce in “un rapporto di solidarietà-dipendenza, ove invece la responsabilità del coobbligato-responsabile indiretto può essere invocata solo previo positivo accertamento della sussistenza di responsabilità del coobligato-autore del fatto illecito” (pag. 24 sentenza).

    Si può giungere dunque all’analisi del punto centrale della sentenza, ovvero la qualificazione del rapporto tra sacerdote e Diocesi entro le coordinate dell’art. 2049 c.c.

    Appare incontestato che don Giulio era stato incaricato vicario parrocchiale presso una parrocchia di Bolzano, essendogli affidate le mansioni relative all’educazione pastorale dei bambini e dei giovani e l’organizzazione della catechesi. Ora esclusa la possibilità di configurare una responsabilità diretta degli enti ecclesiatici, mancando un rapporto di immedesimazione organica tra il vicario parrocchiale e la Diocesi/Parrocchia, il giudice ha ritenuto sussistente un rapporto disciplinabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.

    Si rammenta che il principio espresso dall’art. 2049 c.c., secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti», ha costituito e costituisce tutt’ora una delle disposizioni più discusse a livello dottrinale in tema di responsabilità, connettendosi strettamente alla più ampia tematica della configurazione di una teoria generale della liabilitydivisa tra le varie concezioni dei relativi criteri di imputazione.

    Secondo Scognamiglio il criterio del rischio-profitto (imposto da Trimarchi) costituisce tutt’al più una ragione mediata della fattispecie di responsabilità, «il cui fondamento deve ricercarsi invece negli elementi e dati assunti dal disposto normativo»: questi elementi risiederebbero nella circostanza di avvalersi di altri per realizzare un fine o un interesse proprio, ossia il cd. rapporto di preposizione.

    È pur vero che  «una moderna interpretazione della norma non può non commisurarsi tanto ai criteri di organizzazione produttiva della grande impresa contemporanea, quanto al principio, desumibile dall’art. 41, 2° co., Cost., che subordina la legittimazione delle attività economiche all’attitudine ad accollarsi i danni prodotti, secondo canoni di efficienza sociale e non solo economica» (C. Salvi, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 1988, 1241), per cui, in quest’ottica, assodata la natura oggettiva di tale responsabilità, poco importa se la ratio della responsabilità dipenda dal rischio, dalla esposizione al pericolo, dalla preposizione o dalla vicarietà, in quanto il preponente è chiamato a rispondere nei confronti di un terzo del danno cagionato da un soggetto per effetto dello speciale vincolo che lo lega, dal quale nasce il titolo dell’imputazione.

    Notoriamente la responsabilità ex art. 2049 c.c. si configura alla ricorrenza di tre requisiti: a) il fatto illecito commesso dal preposto o commesso; b) il rapporto di preposizione; c) il nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente.

    Se il primo requisito risulta, nel caso di specie, definitivamente accertato in sede penale, è sul rapporto di preposizione che si incentra l’analisi del giudice.

    La terminologia usata dal legislatore, come si desume immediatamente dall’impiego del termine «padrone», appare arcaica, ma, più in generale, leggendo l’articolo «si direbbe che il legislatore sia fermo all’idea dell’azienda domestica, alla fase artigianale dello sviluppo economico: sembra cioè che la civiltà e la tecnica industriale ed i loro problemi siano rimasti estranei al codice». (P. Rescigno, Persona e comunità, Il Mulino, Bologna, 1966, 419)

    Oltre che desueto, il lessico utilizzato nell’art. 2049 c.c. è generico, quanto all’impiego dei termini «committenti», «domestici»  e «commessi»: il primo sostantivo è impiegato solo in tale articolo, gli altri vengono adoperati con significati differenti, così il vocabolo «committente» è utilizzato quale sinonimo di appaltante o di chi si incarica di eseguire una commissione, il termine «domestico» si riferisce a colui che svolge lavori domestici ai sensi della disciplina di cui al Libro V, Titolo IV, Capo II del codice civile, infine «commesso» è il lavoratore subordinato fornito di poteri di rappresentanza dell’imprenditore ai sensi degli artt. 2210-2213 c.c.

    Tuttavia si deve sottolineare come una rigida determinazione degli elementi del rapporto rappresenterebbe «un ostacolo alla rilevazione di una realtà fluttuante e in continua evoluzione» (C. Scognamiglio, Responsabilità civile, in Noviss.DI, XV, 1968, 699), così l’identificazione di tale responsabilità attraverso il termine «institutoria» vuole indicare riassuntivamente la fonte del rapporto dal quale nasce l’obbligazione e la giustificazione del trasferimento del costo del danno in capo al gestore.

    È comunque pacifico che la portata dell’art. 2049 c.c. non possa risolversi esclusivamente nell’individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, dato che il rapporto di preposizione identifica anche le nuove forme di rapporto tra due soggetti posti in posizione asimmetrica.

    «La responsabilità del committente o padrone per il fatto del commesso è subordinata al concorso di due requisiti, cioè che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente, indipendentemente dalla permanenza dell’incarico e dalla continuità della prestazione, e che lo stesso sia legato da un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza da parte di costui sull’operato del primo. Occorre, inoltre, che, tra l’esecuzione dell’incarico e la consumazione dell’illecito, esista, se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’evento lesivo sia stato reso possibile o comunque, agevolato, dall’adempimento dell’incarico» (Cass. 7 luglio 1976, n. 2548, MGC, 1976; Cass. 18 maggio 1976, n. 1748, MGC, 1976; Cass. 27 maggio 1976, n. 1111, MGC, 1976; Cass. 10 gennaio 1975, n. 99, MGC, 1975; Cass. 11 luglio 1975, n. 2766, MGC, 1975; Cass. 10 maggio 1974, n. 1354, MGC, 1974; Cass. 29 marzo 1972, n. 965, MGC, 1972; Cass. 30 dicembre 1971, n. 3776, MGC, 1971).

    Così tra le figure che impegnano la responsabilità del preponente vanno annoverati gli apprendisti (Cass. 10 maggio 2000, n. 5957, GCM, 2000, 980; Cass. 9 novembre 1978, n. 5135, MFI, 1978; Cass. 22 dicembre 1970, n. 2732, RC, 1971, 369), i lavoratori domestici (Cass. 8 agosto 1961, n. 1918, MGI, 1961; Trib. Genova 28 marzo 1961, RGL, 1961, 307; App. Milano 23 ottobre 1958, RGL, 1958, II, 563), la guardia giurata (Cass. pen. 17 marzo 1988, RP, 1989, 394), il catechista di una parrocchia (Trib. Pescara 19 marzo 1998, PQM, 1998, 1, 46), l’elettricista (App. Palermo 27 novembre 2000, GM, 2001, 920), l’istruttore di un circolo sportivo (Trib. Roma 24 marzo 2000, GRom, 2000, 455) ed infine l’istruttore di un’associazione scout (Cass. 26 luglio 2001, n. 10213, MFI, 2001).

    Si può affermare che in definitiva sia l’intensità della subordinazione (da valutare caso per caso) a determinare la sussistenza del rapporto prepositorio, andando oltre l’area del lavoro subordinato in senso proprio, per cui è sufficiente  ad integrare tale rapporto che le sue caratteristiche siano tali da configurare l’attività del preposto come strumentale rispetto all’utilizzazione che ne fa il preponente. (C. Salvi, La responsabilità civile, cit., 1242)

    Il rapporto di preposizione, dunque, non si collega necessariamente con un vincolo formale di subordinazione, configurandosi invece come situazione materiale nella quale si viene a trovare un soggetto nei confronti di un altro. Ne è una prova evidente il fatto che ogni volta che i giudici si sono trovati di fronte a forme di dissociazione tra datore formale e sostanziale, quali il prestito di dipendente o il distacco del lavoratore, hanno sempre individuato il preponente nel soggetto che, anche solo temporaneamente, ha effettivamente e liberamente utilizzato il lavoro altrui.

    Sicchè si è giunti alla conclusione per cui l’art. 2049 c.c. risulta applicabile ogni volta che sussista una relazione qualificata tra l’attività del padrone o del committente e il comportamento dell’ausiliario, come indubbiamente avviene nel contratto di mandato o di agenzia.

    In particolare, per la pronuncia della responsabilità per fatto altrui del mandante – secondo la giurisprudenza consolidata – è necessario che vi sia, oltre alla relazione di occasionalità con l’esecuzione del mandato, la spendita del nome del mandatario e l’apparenza della rappresentanza.

    Così «questa Corte suprema ha ritenuto, nell’ambito dei principi vigenti in materia anzidetta, che il mandante può rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., del fatto illecito commesso dal mandatario nell’esecuzione del mandato. Per altro, affinché possa sussistere la responsabilità indiretta del mandante per il fatto illecito compiuta dal mandatario è indispensabile che l’attività del mandatario, generatrice di responsabilità, possa mettersi in relazione di occasione oggettiva con il mandato, nel senso che il mandatario si sia avvalso della sua qualità e della sua posizione di rappresentante come mezzo per consumare l’illecito, e che, inoltre, la sua attività appaia verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato (Cass. 23 luglio 1976 n. 2013; conf. Cass. 27 giugno 1984 n. 3776)» (Cass. 13 giugno 1986, n. 3937, GCM, 1986, 6; Cass. 23 luglio 1966, n. 2013, GC, 1967, I, 571).

    La disposizione contenuta all’art. 2049 c.c. configura quindi una tipica ipotesi di responsabilità canalizzata sul preponente, ma, per poter essere affermata, postula nel preposto la qualità di rappresentante. Pertanto, non è l’attività di mandatario a poter essere assunta, ai sensi della citata disposizione, come fonte di responsabilità extracontrattuale del mandante, bensì l’utilizzazione della qualità di rappresentante per la consumazione dell’illecito nelle ipotesi in cui il danneggiante abbia agito, oltre che come mandatario, anche nella distinta e non sempre compresente veste di rappresentante, ossia nel caso che atecnicamente continua ad essere indicato nella pratica come mandato con rappresentanza (Cass. 19 dicembre 1995, n. 12945,GCM, 1995, 12).

    Ora determinato che il rapporto di preposizione è ben più ampio del solo rapporto di lavoro subordinato (M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009, 79), si deve verificare se sia possibile configurare una relazione di subordinazione gerarchica (che comporta poteri-doveri di direzione, vigilanza e controllo) tra il Vescovo, a capo della Diocesi, il parroco, quale referente della Parrocchia, e i chierici che svolgono la loro opera in tal ambito.

    Il fatto che quello tra Diocesi/ Parrocchia e chierici non sia un rapporto di lavoro in senso stretto non esclude tuttavia la chiara sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra il chierico e il suo vescovo, fondato sulla tipicità stessa della relazione canonistica, che non può non avere effetti sulla conseguente qualificazione civilistica.

    In base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l’idoneità all’incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di autorità religiosa e morale sui suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla, revocarne e sostituirne il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod. can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2; 519; 520 par. 2).

    Questa specialissima relazione gerarchica fra il vescovo e i suoi sacerdoti, ribadita dal DecretoPresbyterorum ordinis e concretizzata nello specifico dovere di obbedienza stabilito nei cann. 273 Cjc e 370 Cceo, si riflette nel dovere del vescovo diocesano di seguire con particolare sollecitudine i presbiteri curando che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato (cann. 384 Cjc e 192, § 4, Cceo). Vale a dire il complesso dei diritti e dei doveri che concretizzano il loro essere presbiteri al servizio della diocesi, senza limitazioni di sorta (in senso restrittivo però G. Feliciani, Il popolo di Dio, Bologna, il Mulino, 1995, 65).

    Sembrerebbe non sussistere, quindi, alcun ostacolo a considerare il vescovo come “committente” del parroco, ai sensi della norma in esame: al parroco sarebbero, infatti, affidate competenze e compiti propri dell’autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal vescovo.

    Peraltro il ricorso, in ambito ecclesiasticistico, alla peculiare forma di responsabilità indiretta exart. 2049 c.c. vanta qualche precedente, nella nostra giurisprudenza, a proposito dei danni causati da un religioso in un incidente stradale occasionato da incombenze espletate con il consenso del direttore della casa di appartenenza, ma fuori dalle mansioni di economo specificamente disimpegnate (Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, in Dir. eccl., 1985, II, 133 ss.; App. Roma, 18 gennaio 1982, ivi, 1984, II, 476 ss.).

    Vi è da segnalare tuttavia che in dottrina non sono mancate voci che hanno giudicato abnorme tale omologazione del rapporto ecclesiale al nesso tra committente e preposto in quanto assolutamente inconciliabili con la natura delle relazioni esistenti all’interno della Chiesa. Il rapporto del ministro di culto con la confessione prescinde da qualsiasi scopo di carattere immediatamente utilitaristico o strumentale ed evoca piuttosto il ruolo di servizio che tutti i membri dell’organizzazione ecclesiastica ricoprono, nei riguardi della relativa base comunitaria, al fine di perseguire una “utilitas communis”, non propria (A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 2005, 286). Nello stesso senso si è osservato che è sbagliato rapportare la relazione di servizio intercorrente fra il chierico diocesano e la diocesi alle figure tipiche del rapporto di lavoro per attribuire responsabilità patrimoniale al Vescovo per fatti illeciti civili e penali commessi da un chierico diocesano ed imputabili a questi come persona (P. Consorti, La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento, Giappichelli, Torino, 2000, specie 161-171). Va comunque segnalato che nella relazione in parola esistono molti elementi oggettivi che la rendono in parte assimilabile ad una prestazione sinallagmatica, tanto che il facere del presbitero è remunerato in proporzione alla spendita di energie (sul punto cfr. N. Fiorita,Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Milano, Giuffrè, 2003).

    Al tempo stesso, quanto al rapporto, vi è da considerare “l’ipotesi connessa con la missio canonica che il Vescovo conferisce ai chierici incardinati per l’esercizio del ministero”, ove sussiste un dovere canonistico di vigilanza che imputa al vescovo la duplice responsabilità di riparare i danni commessi dal chierico, pro quota (corresponsabilità), e, ai sensi del can. 128, per quanto rapportabile alla negligenza episcopale in materia di supervisione, vigilanza e selezione dei chierici o dei parroci. (M. Cozzolino, Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti, in G. Dalla Torre, P. Lillo (a cura di), Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato, Giappichelli, Torino, 2008, 318-322).

    Se si ha riguardo al tenore della normativa di diritto canonico, non vi è dubbio quindi che faccia capo al Vescovo un particolare «dovere di vigilanza» sull’attività ministeriale del presbitero, il cui negligente o abusivo adempimento può indubbiamente essere fonte di responsabilità secondo il diritto della Chiesa. Anzi, l’esperienza sembra avere dimostrato l’importanza di un corretto esercizio da parte del Vescovo, anche durante la fase antecedente l’ordinazione del sacerdote e il conferimento dell’incarico pastorale, di tutta una serie di specifici obblighi di controllo, previsti dal diritto canonico, e finalizzati proprio ad accertare l’idoneità del candidato ad essere ammesso al percorso di formazione e alla sua proficua prosecuzione.

    Inoltre, già sulla base delle previsioni codicistiche, il Vescovo che abbia conoscenza (diretta o a seguito di denuncia) di fatti rientranti nella previsione del § 2 del can. 1395, c.j.c. – secondo cui il chierico che abbia commesso un delitto contro il sesto precetto del Decalogo, abusando di un minore al di sotto dei 16 anni, deve essere punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti – in quanto titolare della potestà giudiziaria, anche relativamente alla materia penale, ha precisi obblighi finalizzati all’accertamento dei fatti, e quindi alla punizione del colpevole, nonché alla tutela dei soggetti coinvolti attraverso l’adozione di idonee misure cautelari e disciplinari.

    In tali termini se anche si può forse eccepire sulla corretta utilizzazione del termine “sottoposti” riferito ai chierici rispetto al vescovo, ma non anche ai religiosi ed alle religiose rispetto ai propri “superiori”, comunque, al di là di elementi linguistici formali, non è facilmente contestabile che tra chierici e vescovi sussiste una relazione gerarchica che “sottopone” i primi all’altro (L. Navarro (a cura di),  L’istituto dell’incardinazione:natura e prospettive, Giuffrè, Milano, 2006).

    Si rinvia per ulteriori riferimenti alle pagg. 29-30 della sentenza in commento.

    Il giudice, svolta tale analisi, conclude per la sussistenza di un rapporto di preposizione fra vicario parrocchiale e Parrocchia, nonché tra vicario e Diocesi, in quanto attraverso l’attività di quest’ultimo l’ente ecclesiastico raggiunge i fedeli, così realizzando gli scopi pastorali immanenti all’ente stesso; dunque l’attività dei sacerdoti non può che rivelarsi  come latamente strumentale rispetto alle finalità dell’ente di appartenenza.

    Quanto al requisito del nesso di occasionalità fra incombenze e fatto dannoso, si deve rilevare come il panorama giurisprudenziale non offra, almeno nell’ultimo periodo, particolari spunti di riflessione, nella misura in cui il principio dell’occasionalità necessaria appare pienamente consolidato, nel senso di darne una lettura piuttosto ampia. L’accertamento del rapporto di causalità tra l’illecito e l’esercizio delle incombenze è svolto infatti con regole elastiche in base alle quali non è richiesta alcuna formalizzazione del rapporto di preposizione sotto il profilo eziologico: in questo senso non è necessario l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità in senso stretto, essendo sufficiente la sussistenza di una condizione di occasionalità necessaria, che abbia reso possibile o agevolato la condotta illecita del preposto.

    «La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 c.c., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. è infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria., nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro» (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, GCM, 2008, 3; Cass. 24 gennaio 2007 n. 1516, GCM, 2007, 1; Cass. 29 settembre 2005 n. 19167, GCM, 2005, 9; Cass. 7 gennaio 2002 n. 89, GCM, 2002, 1; Cass. 17 maggio 2001 n. 6756, GCM, 2001, 5; Cass.  13 novembre 2001 n. 14096, GCM, 2001, 11; Cass. 20 marzo 1999 n. 2574, GCM, 1999, 3; Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, GCM, 1998, 12; Cass. 7 agosto 1997 n. 7331, GCM, 1997, 7-8; Cass.  9 giugno 1995 n. 6506, GCM, 1995, 6).

    La formula dell’occasionalità necessaria si compone di due elementi: l’occasione e la necessarietà. Da un lato, tramite il riferimento al concetto di occasione si vuole evidenziare come non sia necessario che l’esercizio delle mansioni assurga al ruolo di causa dell’illecito, secondo le regole generali dettate dagli articoli 40 e 41 del codice penale. D’altra parte, il richiamo alla nozione di necessità significa che l’espletamento delle incombenze affidate al commesso deve inserirsi quale componente, appunto, necessaria nella situazione dalla quale l’evento è scaturito, nel senso di averlo favorito o averlo reso almeno possibile.

    Tuttavia, posto che anche l’arbitraria tracimazione dai compiti propri del preposto realizza un comportamento abusivo o comunque illegittimo, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto, invece, insufficienti, per escludere il rapporto di occasionalità necessaria, l’eventuale abuso del preposto o la illegittimità del suo operato se l’attività si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente e, conseguentemente, ritiene che il riferimento della condotta all’ente stesso può venire meno solo quando il preposto agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, e che quindi il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri dell’ente, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il soggetto autore dell’illecito è inserito.

    Nel caso di specie l’incontro tra don Giulio e la minore è stato agevolato, se non addirittura reso possibile, dalle mansioni che questi svolgeva presso la Parrocchia. Poiché, poi, preposto all’organizzazione della pastorale giovanile era proprio l’autore del reato (che, come emerge anche dalla lettura della sentenza della Cassazione penale, risulta sia stato coperto dal suo parroco che non voleva scandali stante la sua imminente nomina a vicario del Vescovo)  risulta evidente il nesso di occasionalità necessaria fra le incombenze da questi esercitate (istruzione religiosa dei minori e cura dei corsi) ed il fatto-reato, nel senso che le prime hanno occasionato, o meglio agevolato, la commissione del secondo (cf. pagg. 31-33 sentenza).

    Ritenuta sussistente la responsabilità solidale dei convenuti enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice li ha condannati in uno con don Giulio al risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli attori come liquidato nella sentenza della Corte d’Appello, rinviando all’istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale futuro.

    Alla fine anche l’Italia ha il suo “leading cases” in materia di risarcimento del danno da pedofilia a carico della Chiesa-Istituzione; ciò è dovuto al coraggio di una ragazza, alla tenacia dei suoi genitori, unita alla capacità e all’impegno del loro avvocato e all’indipendenza intellettuale di un bravo giudice, i quali ci ha fatto dono, senza dubbio con un pesante prezzo personale, di uno di quei casi che, passo dopo passo, punteggiano la storia del diritto di un paese e ne consentono l’avanzamento. Casi che chiamano gli studiosi a riflettere sull’essenza stessa del diritto e sulle sue connessioni con l’evoluzione della società, in tutte le sue sfaccettature: la garanzia dei diritti, la separazione dei poteri, il principio di laicità, il rapporto tra il diritto e la legge, tra il diritto e la morale.

    Per riferimenti ulteriori in dottrina si veda:

    D.G. ASTIGUETA, La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali, in Periodica de re canonica, 2004,  623-691:

    N. BARTONE, Il conflitto d’obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale, in Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, LEV, 2012, 149-198; 

    P. CONSORTI, La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013;

    A. LICASTRO, Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2010;

    A. LICASTRO, Riappare un “deja vu” nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza