Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: Lanzarote

  • Comunicato stampa: Opposizione all’archiviazione e messa in mora degli istituti per sordi Provolo e Gresner di Verona

    Comunicato stampa: Opposizione all’archiviazione e messa in mora degli istituti per sordi Provolo e Gresner di Verona

    E’ stata depositata lunedì 5 gennaio 2015 presso l’ufficio del GIP di Verona, l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione e richiesta di prosecuzione delle indagini, per don Agostino Micheloni, accusato di aver abusato sessualmente di bambini sordi presso gli istituti Antonio Provolo e Fortunata Gresner.

    Il 15 dicembre scorso il Pubblico Ministero Giuseppe Pighi aveva chiesto al GIP l’archiviazione del fascicolo riguardante don Micheloni, accusato da alcuni ex allievi dell’istituto veronese per sordomuti Fortunata Gresner. Per alcune delle presunte vittime del Micheloni, sarebbero intervenuti i termini di prescrizione tranne che per G. C. che oggi ha solo 25 anni.

    La giovane vittima denunciò gli abusi subiti nell’istituto lo scorso maggio, abusi che l’uomo, sordo dalla nascita subì a partire dall’età di 5 anni fino ai 15 quando lasciò l’istituto. A sostegno delle accuse dell’uomo, gli avvocati della Rete L’ABUSO hanno prodotto diversa documentazione non sottoposta fino ad ora all’attenzione degli inquirenti. Tra questa anche la relazione prodotta dalla commissione di inchiesta indipendente inviata dalla Diocesi di Verona nel novembre 2012 alle vittime dei due istituti. Nella relazione, insieme ad una sostanziosa lista di nomi di sacerdoti accusati di abusi su minori appare anche quello di Agostino Micheloni.

    Secondo i legali della Rete L’ABUSO il Pubblico Ministero dovrà vagliare il materiale accusatorio valutando anche il trattato di Lanzarote, ratificato anche in Italia nell’ottobre del 2013. I due scenari che si dovrebbero aprire sono la prosecuzione delle indagini nei confronti di don Agostino Micheloni, per quello che riguarda la sede penale, ed il risarcimento del danno per quanto riguarda la sede civile.

    Proprio a questo proposito, la Rete L’ABUSO fa sapere che ha provveduto lo scorso 23 dicembre a recapitare la richiesta di messa in mora nei confronti degli istituti Fortunata Gresner e Antonio Provolo, la stessa Diocesi di Verona e il sacerdote Agostino Micheloni.

    Il Presidente Francesco Zanardi

  • Papa Francesco incontra le vittime. Intervista al portavoce della Rete L’ABUSO su Radio 105

    Papa Francesco incontra le vittime. Intervista al portavoce della Rete L’ABUSO su Radio 105

    Da “Il Tempo” del 7 luglio 2014

    Il Papa incontra le vittime di preti pedofili. Francesco Zanardi: «È un’operazione di facciata»

    «L’incontro di Papa Bergoglio con le vittime degli abusi? Ne ero a conoscenza, ma non ci interessa. Allo stato attuale, è una farsa mediatica».

    Francesco Zanardi è stato una delle centinaia di minori vittime accertate di violenza sessuale perpetrata da sacerdoti, ed è presidente della Rete L’Abuso Onlus, che si occupa di dare sostegno e assistenza, legale e psicologica, a chi denuncia molestie o abusi. Zanardi non crede a una «svolta» da parte del Vaticano, nemmeno di fronte ai duri intendimenti esternati da Papa Francesco. L’assenza di strumenti giuridici per il contrasto del fenomeno, anche da parte dello Stato italiano, il non obbligo di denuncia da parte dei vescovi e, a suo dire, una vera e propria rete di copertura internazionale, farebbero dell’Italia una sorta di «paradiso legale dei pedofili».

    Zanardi, lei non è convinto degli intendimenti di Papa Francesco, vero?

    «Ad oggi no. Abbiamo delle vittime che non sono risarcite né seguite, e i sacerdoti non vengono nemmeno più spretati. Localmente le diocesi continuano a insabbiare questi casi, a fare il solito lavoro di stalking nei confronti delle vittime. Per i vescovi portare brutte notizie in Vaticano non è una bella cosa».

    Forse bisogna far pervenire le segnalazioni direttamente al Pontefice?

    «Giada Vitale, una ragazzina di 19 anni di Termoli, c’era riuscita: ha consegnato una lettera in mano a Francesco durante l’Angelus. Ma non ha risposto neanche a lei. Non ha risposto a nessuno. Le vittime arrivano da noi dopo aver già scritto a tutti».

    Al momento quante presunte vittime seguite?

    «Abbiamo fra i 340 e i 350 casi allo stato attuale, con diversi procedimenti aperti in tutta Italia. La differenza fra l’Italia e l’estero è drammatica, perché anche a causa dei Patti Lateranensi ci sono diverse difficoltà ad agire quando il pedofilo è un prete».

    In che senso?

    «C’è una clausola sul protocollo addizionale, all’accordo del 1986, dove la magistratura si impegna a segnalare al Vescovo l’apertura di un fascicolo su uno dei suoi chierici. Questo vuol dire che il bidello, o l’allenatore di calcio, se è indagato non lo sa finché non riceve apposito avviso di garanzia. Se invece il prete è indagato, la magistratura prima di aprire un fascicolo comunica tutto al vescovo, quindi fornendogli gli strumenti per difendersi, recuperare le prove o insabbiare».

    In chiave pedofilia, però, c’è la Convenzione di Lanzarote che mette molti paletti.

    «Certo. Ma cosa ha fatto lo Stato italiano? Ha tolto l’obbligo di produrre il casellario giudiziario alle categorie che appartengono al volontariato: non solo preti, ma anche allenatori di calcio o baby sitter, nonostante siano le figure più rischiose. E poi l’Italia è l’unico Paese che non ha mai fatto una Commissione d’inchiesta sui preti pedofili, quindi non esiste una quantificazione».

    Cosa dovrebbe fare Papa Francesco?

    «Innanzitutto, una cosa banale: introdurre l’obbligo di denuncia per i vescovi. Se copri un abuso, paghi. Banale, ma fondamentale».

    Si è scontrato con Bagnasco proprio per questo motivo, lo sa?

    «Non deve scontrarsi, deve agire. Lui è il monarca di una monarchia assoluta. Può fare quello che vuole. Invece tanti preti oggi sono ancora dove sono. Certo, vengono sospesi dalla Messa: ma cosa vuole che importi?».

    Intanto ha avviato una Commissione, dove partecipa anche una vittima irlandese.

    «Sappiamo già che quella persona non ha buone credenziali. E poi, messa da chi? L’hanno nominata le vittime? A che servono le commissioni, se c’è la magistratura?».

    Al Governo italiano, invece, cosa chiedete?

    «Intanto di rivedere i Patti Laternanesi. E poi di dimostrare volontà d’azione. Napolitano, nel 2009 è stato l’unico Presidente della Repubblica che ha dato solidarietà non ai cittadini italiani ma al Papa. Questo la dice lunga su quali sono i rapporti fra lo Stato Italiano e il Vaticano. E poi…».

    E poi?

    «E poi c’è una rete di protezione internazionale. Cardinali indagati che sono stati fatti venire in Italia da Papa Francesco, oggi protetti con l’immunità. C’è il cardinale polacco Wesolowski ricercato dall’Interpol. Poi a Parma il prete italiano Padre Reverberi, che aveva aperto un orfanotrofio in Brasile dove in realtà vendeva questi bambini per sesso. Oppure la storia dell’Istituto per sordomuti Antonio Provolo, con sede a Verona e La Plata (Argentina, ndr) con una lista di preti e fratelli laici ricercati che si sono scambiati di sede. Questo, perché in Italia non c’è l’estradizione obbligatoria per reati del genere. Una sorta di paradiso legale».

    Vincenzo Bisbiglia

    http://www.iltempo.it/cronache/2014/07/07/francesco-zanardi-violentato-e-un-operazione-di-facciata-1.1268690

  • Francesco Zanardi, violentato: «È un’operazione di facciata»

    Francesco Zanardi, violentato: «È un’operazione di facciata»

    «L’incontro di Papa Bergoglio con le vittime degli abusi? Ne ero a conoscenza, ma non ci interessa. Allo stato attuale, è una farsa mediatica». Francesco Zanardi è stato una delle centinaia di minori vittime accertate di violenza sessuale perpetrata da sacerdoti, ed è presidente della Rete L’Abuso Onlus, che si occupa di dare sostegno e assistenza, legale e psicologica, a chi denuncia molestie o abusi. Zanardi non crede a una «svolta» da parte del Vaticano, nemmeno di fronte ai duri intendimenti esternati da Papa Francesco. L’assenza di strumenti giuridici per il contrasto del fenomeno, anche da parte dello Stato italiano, il non obbligo di denuncia da parte dei vescovi e, a suo dire, una vera e propria rete di copertura internazionale, farebbero dell’Italia una sorta di «paradiso legale dei pedofili».

    Zanardi, lei non è convinto degli intendimenti di Papa Francesco, vero?

    «Ad oggi no. Abbiamo delle vittime che non sono risarcite né seguite, e i sacerdoti non vengono nemmeno più spretati. Localmente le diocesi continuano a insabbiare questi casi, a fare il solito lavoro di stalking nei confronti delle vittime. Per i vescovi portare brutte notizie in Vaticano non è una bella cosa».

    Forse bisogna far pervenire le segnalazioni direttamente al Pontefice?

    «Giada Vitale, una ragazzina di 19 anni di Termoli, c’era riuscita: ha consegnato una lettera in mano a Francesco durante l’Angelus. Ma non ha risposto neanche a lei. Non ha risposto a nessuno. Le vittime arrivano da noi dopo aver già scritto a tutti».

    Al momento quante presunte vittime seguite?

    «Abbiamo fra i 340 e i 350 casi allo stato attuale, con diversi procedimenti aperti in tutta Italia. La differenza fra l’Italia e l’estero è drammatica, perché anche a causa dei Patti Lateranensi ci sono diverse difficoltà ad agire quando il pedofilo è un prete».

    In che senso?

    «C’è una clausola sul protocollo addizionale, all’accordo del 1986, dove la magistratura si impegna a segnalare al Vescovo l’apertura di un fascicolo su uno dei suoi chierici. Questo vuol dire che il bidello, o l’allenatore di calcio, se è indagato non lo sa finché non riceve apposito avviso di garanzia. Se invece il prete è indagato, la magistratura prima di aprire un fascicolo comunica tutto al vescovo, quindi fornendogli gli strumenti per difendersi, recuperare le prove o insabbiare».

    In chiave pedofilia, però, c’è la Convenzione di Lanzarote che mette molti paletti.

    «Certo. Ma cosa ha fatto lo Stato italiano? Ha tolto l’obbligo di produrre il casellario giudiziario alle categorie che appartengono al volontariato: non solo preti, ma anche allenatori di calcio o baby sitter, nonostante siano le figure più rischiose. E poi l’Italia è l’unico Paese che non ha mai fatto una Commissione d’inchiesta sui preti pedofili, quindi non esiste una quantificazione».

    Cosa dovrebbe fare Papa Francesco?

    «Innanzitutto, una cosa banale: introdurre l’obbligo di denuncia per i vescovi. Se copri un abuso, paghi. Banale, ma fondamentale».

    Si è scontrato con Bagnasco proprio per questo motivo, lo sa?

    «Non deve scontrarsi, deve agire. Lui è il monarca di una monarchia assoluta. Può fare quello che vuole. Invece tanti preti oggi sono ancora dove sono. Certo, vengono sospesi dalla Messa: ma cosa vuole che importi?».

    Intanto ha avviato una Commissione, dove partecipa anche una vittima irlandese.

    «Sappiamo già che quella persona non ha buone credenziali. E poi, messa da chi? L’hanno nominata le vittime? A che servono le commissioni, se c’è la magistratura?».

    Al Governo italiano, invece, cosa chiedete?

    «Intanto di rivedere i Patti Laternanesi. E poi di dimostrare volontà d’azione. Napolitano, nel 2009 è stato l’unico Presidente della Repubblica che ha dato solidarietà non ai cittadini italiani ma al Papa. Questo la dice lunga su quali sono i rapporti fra lo Stato Italiano e il Vaticano. E poi…».

    E poi?

    «E poi c’è una rete di protezione internazionale. Cardinali indagati che sono stati fatti venire in Italia da Papa Francesco, oggi protetti con l’immunità. C’è il cardinale polacco Wesolowski ricercato dall’Interpol. Poi a Parma il prete italiano Padre Verberi, che aveva aperto un orfanotrofio in Brasile dove in realtà vendeva questi bambini per sesso. Oppure la storia dell’Istituto per sordomuti Antonio Provolo, con sede a Verona e La Plata (Argentina, ndr) con una lista di preti e fratelli laici ricercati che si sono scambiati di sede. Questo, perché in Italia non c’è l’estradizione obbligatoria per reati del genere. Una sorta di paradiso legale».

    http://www.iltempo.it/politica/2014/07/07/news/francesco-zanardi-violentato-e-unoperazione-di-facciata-946616/

  • Il Papa incontra le vittime di preti pedofili. Francesco Zanardi: «È un’operazione di facciata»

    Il Papa incontra le vittime di preti pedofili. Francesco Zanardi: «È un’operazione di facciata»

    Francesco Zanardi è stato una delle centinaia di minori vittime accertate di violenza sessuale perpetrata da sacerdoti, ed è presidente della Rete L’Abuso Onlus, che si occupa di dare sostegno e assistenza, legale e psicologica, a chi denuncia molestie o abusi. Zanardi non crede a una «svolta» da parte del Vaticano, nemmeno di fronte ai duri intendimenti esternati da Papa Francesco. L’assenza di strumenti giuridici per il contrasto del fenomeno, anche da parte dello Stato italiano, il non obbligo di denuncia da parte dei vescovi e, a suo dire, una vera e propria rete di copertura internazionale, farebbero dell’Italia una sorta di «paradiso legale dei pedofili».

    Zanardi, lei non è convinto degli intendimenti di Papa Francesco, vero?

    «Ad oggi no. Abbiamo delle vittime che non sono risarcite né seguite, e i sacerdoti non vengono nemmeno più spretati. Localmente le diocesi continuano a insabbiare questi casi, a fare il solito lavoro di stalking nei confronti delle vittime. Per i vescovi portare brutte notizie in Vaticano non è una bella cosa».

    Forse bisogna far pervenire le segnalazioni direttamente al Pontefice?

    «Giada Vitale, una ragazzina di 19 anni di Termoli, c’era riuscita: ha consegnato una lettera in mano a Francesco durante l’Angelus. Ma non ha risposto neanche a lei. Non ha risposto a nessuno. Le vittime arrivano da noi dopo aver già scritto a tutti».

    Al momento quante presunte vittime seguite?

    «Abbiamo fra i 340 e i 350 casi allo stato attuale, con diversi procedimenti aperti in tutta Italia. La differenza fra l’Italia e l’estero è drammatica, perché anche a causa dei Patti Lateranensi ci sono diverse difficoltà ad agire quando il pedofilo è un prete».

    In che senso?

    «C’è una clausola sul protocollo addizionale, all’accordo del 1986, dove la magistratura si impegna a segnalare al Vescovo l’apertura di un fascicolo su uno dei suoi chierici. Questo vuol dire che il bidello, o l’allenatore di calcio, se è indagato non lo sa finché non riceve apposito avviso di garanzia. Se invece il prete è indagato, la magistratura prima di aprire un fascicolo comunica tutto al vescovo, quindi fornendogli gli strumenti per difendersi, recuperare le prove o insabbiare».

    In chiave pedofilia, però, c’è la Convenzione di Lanzarote che mette molti paletti.

    «Certo. Ma cosa ha fatto lo Stato italiano? Ha tolto l’obbligo di produrre il casellario giudiziario alle categorie che appartengono al volontariato: non solo preti, ma anche allenatori di calcio o baby sitter, nonostante siano le figure più rischiose. E poi l’Italia è l’unico Paese che non ha mai fatto una Commissione d’inchiesta sui preti pedofili, quindi non esiste una quantificazione».

    Cosa dovrebbe fare Papa Francesco?

    «Innanzitutto, una cosa banale: introdurre l’obbligo di denuncia per i vescovi. Se copri un abuso, paghi. Banale, ma fondamentale».

    Si è scontrato con Bagnasco proprio per questo motivo, lo sa?

    «Non deve scontrarsi, deve agire. Lui è il monarca di una monarchia assoluta. Può fare quello che vuole. Invece tanti preti oggi sono ancora dove sono. Certo, vengono sospesi dalla Messa: ma cosa vuole che importi?».

    Intanto ha avviato una Commissione, dove partecipa anche una vittima irlandese.

    «Sappiamo già che quella persona non ha buone credenziali. E poi, messa da chi? L’hanno nominata le vittime? A che servono le commissioni, se c’è la magistratura?».

    Al Governo italiano, invece, cosa chiedete?

    «Intanto di rivedere i Patti Lateranensi. E poi di dimostrare volontà d’azione. Napolitano, nel 2009 è stato l’unico Presidente della Repubblica che ha dato solidarietà non ai cittadini italiani ma al Papa. Questo la dice lunga su quali sono i rapporti fra lo Stato Italiano e il Vaticano. E poi…».

    E poi?

    «E poi c’è una rete di protezione internazionale. Cardinali indagati che sono stati fatti venire in Italia da Papa Francesco, oggi protetti con l’immunità. C’è il cardinale polacco Wesolowski ricercato dall’Interpol. Poi a Parma il prete italiano Padre Reverberi, che aveva aperto un orfanotrofio in Brasile dove in realtà vendeva questi bambini per sesso. Oppure la storia dell’Istituto per sordomuti Antonio Provolo, con sede a Verona e La Plata (Argentina, ndr) con una lista di preti e fratelli laici ricercati che si sono scambiati di sede. Questo, perché in Italia non c’è l’estradizione obbligatoria per reati del genere. Una sorta di paradiso legale».

    Vincenzo Bisbiglia

    http://www.iltempo.it/cronache/2014/07/07/francesco-zanardi-violentato-e-un-operazione-di-facciata-1.1268690

  • “Ho tentato di denunciare quel prete ma dopo 20 anni il reato è prescritto”

    “Ho tentato di denunciare quel prete ma dopo 20 anni il reato è prescritto”

    La storia di Diego, vittima del viceparroco della chiesa nel cui oratorio andava a giocare. Un’infanzia cancellata, gli incubi che si rincorrono, fino alla decisione di raccontare tutto alla madre. Poi la terapia da uno psichiatra che ha solo lenito il dolore. “Sono andato dal sacerdote e gli ho ricordato quello che era successo. Ma lui è stato impassibile. Non ha mai ammesso. Mi ha invitato a pregare. Come un povero malato di mente”. Inutile il ricorso alla magistratura. Un’assurdità che riguarda centinaia di vittime private della giustizia per un reato odioso

    NAPOLI – “Faceva molto caldo quel pomeriggio, la scuola era quasi finita. Ricordo ancora come ero vestito: un paio di pantaloncini e una canottiera di spugnetta blu. Il prete mi invitò a casa sua. Io accettai. In camera da letto mi chiese di sedermi vicino a lui, poi cominciò a toccarmi. Non capivo cosa mi stava facendo: ero solo un bambino, per me lui era come un Dio. Mentre mi baciava, diceva che mi amava. Lo accontentai”.

    Diego (così lo chiameremo con un nome ovviamente di fantasia, ndr ) nasce nel 1975 in un quartiere alla periferia di Napoli. Cresce frequentando l’oratorio del suo quartiere, come tanti altri bambini della sua età. I suoi genitori sono molto cattolici. Nel 1986 si iscrive alla scuola media del suo rione. Di lì a pochi mesi, per cinque lunghi anni, diventerà l’oggetto delle attenzioni  sessuali di don S. M., suo insegnante di religione. Del sacerdote useremo solo le iniziali, come sono indicate su un video pubblicato su Youtube. Il dolore ha impresso nella memoria di questo ragazzo ogni dettaglio di quei momenti. La sua infanzia è stata cancellata. Ogni ricordo precedente rimosso e lui condannato a una vita di angoscia. La sua storia è nota ed è stata diffusa dalla rete “L’Abuso”, una struttura impegnata contro le violenze sessuali degli uomini di chiesa. Ci ha voluto contattare ancora una volta per ribadire e rilanciare non tanto quell’incubo che lo assilla ormai da oltre vent’anni ma per sollevare un problema che riguarda decine se non centinaia di vittime come lui: la prescrizione del reato di pedofilia dopo 15 anni per il codice civile e 20 per quello penale. Un’assurdità se si pensa che chi subisce violenze sessuali di solito è un bambino, non ha la forza, la lucidità, la forza di denunciare l’abuso e chi lo ha commesso. Soprattutto se si tratta di un sacerdote, di un uomo di chiesa, a cui ci si confida e ci si affida. “Avrei voluto farlo anni dopo”, ci racconta il nostro testimone. “Ma i carabinieri hanno potuto solo raccogliere la mia testimonianza senza procedere ad una vera denuncia. Mancavano le prove. Ma il reato, anche se fosse stato dimostrato, era comunque caduto in prescrizione. Non avevo altra scelta: continuare a convivere con i miei fantasmi e rinunciare ad ogni più piccola forma di giustizia”.

    In quegli anni cruciali, il viceparroco diventa amico di famiglia e inizia a frequentare la casa di Diego. “Arrivava e scherzava con mia madre e i miei fratelli mentre io rimanevo in un angolo”, ricorda. Il prete convince il ragazzino a non confessare a nessuno il loro segreto. Ma negli anni il silenzio diventa insostenibile: “Stavo sempre peggio. Una sera mi sentii malissimo e fui portato in ospedale. Vomitavo, non riuscivo a respirare. Ero convinto che stavo per morire. Ero disperato e decisi di confessare tutto a mia madre”.
    La donna si allarma. Conosce suo figlio. Come ogni madre. saa che non sta mentendo, che non è un mitomane. Non si tratta di un pessimo scherzo, di una vendetta, di una fantasia morbosa di un ragazzino troppo sveglio. Diego dice il vero. Ha bisogno di aiuto. Su consiglio della madre, il ragazzo contatta lo psichiatra Alfonso Rossi, un primario in pensione con una grande esperienza “sul campo”.

    Ricorda oggi il professionista: “Arrivò da me nell’ottobre del 2009 in un profondissimo stato di angoscia, con un’aggressività mal gestita, ripetendo continuamente di voler parlare ma non riuscendovi mai. Ogni tanto si alzava e andava a vomitare nel bagno”. Passano i mesi, le sedute continuano tra sforzi sfibranti, progressi e nuove regressioni. Lo psichiatra insiste. Ottiene i primi risultati. Fino alla svolta decisiva. Mesi dopo. Diego riesce finalmente a raccontare gli abusi subiti da bambino. Su consiglio dello psichiatra nel giugno 2010 il ragazzo presenta una denuncia presso la caserma più vicina ma riceve la prima delusione: il reato è ormai prescritto. Per lo Stato quel prete non ha mai compiuto gli abusi e non può essere sottoposto alla giustizia ordinaria.

    Il giovane non si dà pace. E’ convinto che almeno la Chiesa possa risarcirlo. Non dal punto di vista economico ma spirituale, psicologico. Si rivolge anche al vescovo ausiliare di Napoli, Lucio Lemmo. Senza successo. Con una telecamera nascosta cerca il suo carnefice con l’intento di farlo confessare, ma inutilmente. “Andai là anche per fargli capire come mi aveva ridotto, lui mi trattò con fastidio come se non fosse un problema suo, riuscì anche a farmi recitare l’”Ave Maria” insieme a lui”, racconta Diego.

    Nel 2011, con non poche difficoltà, il medico riesce a farsi ricevere dal vescovo in persona. Redige una breve relazione sulle condizioni del ragazzo che così si conclude: “Ho segnalato questo drammatico caso umano alla Chiesa perché lo ritenevo soprattutto utile per le strategie terapeutiche, oltre che un mio obbligo morale di cittadino e cattolico. […] Gradirei molto che il giovane venisse sottoposto a una valutazione clinica da un professionista di Loro fiducia che possa valutare i rapporti causali tra gli eventi delittuosi e lo stato attuale di Diego, augurandomi che possiate acquisire gli elementi necessari per intraprendere un percorso di giustizia e garanzia per le altre fragili e future vittime”.

    Di lì a poco anche il giovane verrà ricevuto in Curia, racconta i fatti al vescovo che li annota promettendogli che quanto da lui denunciato verrà inviato a Roma. Poi i contatti con la diocesi si interrompono. Nel 2012, popo ripetute richieste di spiegazioni da parte anche della famiglia di Diego, la Curia, a firma della segreteria del vicariato, risponde che il vescovo non ha più tempo per ricevere il giovane. Si legge nella missiva: “Gentile Sig.[…] in merito alla sua richiesta di poter incontrare il Vescovo, Le comunico che sarà molto difficile poterla accontentare perché i suoi impegni di Curia ed altro gli impediscono di poter continuare gli incontri con lei”. Diego sente di vivere un secondo tradimento: “Non sono stato creduto nonostante anche il mio psichiatra abbia spiegato i fatti molto chiaramente, quell’uomo pericoloso sta ancora in mezzo ai ragazzi mentre io non ho ricevuto il minimo sostegno spirituale”.

    Contattando il vescovo, spiega lo psichiatra, Diego chiedeva di essere riabbracciato dalla sua Chiesa, che però non sembra disponibile a farlo. Nell’estate del 2012 il ragazzo scopre che il sacerdote è stato allontanato dalla parrocchia e ne è profondamente sollevato: “Il mio interesse era soprattutto quello di evitare che quell’uomo facesse del male ad altri ragazzini”. Un mese fa, grazie a Francesco Zanardi e alla rete “L’Abuso”, Diego viene a sapere che don S. M. nell’anno scolastico 2012-2013 ha regolarmente insegnato in una scuola professionale pochi chilometri fuori Napoli: “Mi è crollato il mondo addosso, niente di quello che avevo fatto era servito. Avevo l’impressione che la Chiesa in questo modo autorizzasse non solo gli abusi fatti a me da quel sacerdote, ma la pedofilia in generale” spiega Diego.

    Il prete, è stato per molti anni animatore spirituale di un importante movimento ecclesiale per la diocesi di Napoli e nel 2012, poco prima di essere “allontanato” ha accolto nella sua parrocchia per l’ultima stazione di Quaresima un importante esponente del mondo ecclesiastico, accompagnandolo durante la processione penitenziale e concelebrando con lui la messa. Diego nel frattempo si è sposato, ha avuto due bambini. Ha tentato di riprendere una vita normale. “Ma è servito a poco”, ammette adesso. “Quella violenza mi perseguiterà per sempre”.

    In Italia dall’ottobre 2012 a seguito delle ratifica della convenzione del consiglio d’Europa per la protezione dei minori, cosiddetta di Lanzarote, si è proceduto alla modifica di alcuni articoli del codice di procedura penale e il termine della prescrizione per questo tipo di reati è stato innalzato da 10 a 20 anni. Ma lo psichiatra Alfonso Rossi spiega che reati del genere dovrebbero rimanere imprescrittibili, perché la possibilità di maturare un senso di giustizia per il danno subito arriva moltissimi anni dopo la violenza. La prescrizione non cancella soltanto il reato ma qualsiasi possibilità per la vittima di riconciliarsi con le istituzioni che non l’hanno saputa proteggere. “Il ragazzo, per stare meglio oggi, avrebbe bisogno di un atto di giustizia riparatore” spiega lo psichiatra che lo ha avuto in cura.

    La storia di Diego parla di una Chiesa impreparata a gestire il caso, apparentemente attenta a proteggere esclusivamente il proprio sacerdote. Don S. M. è stato allontanato dalla sua parrocchia, ma il suo nome continua ad essere proposto agli istituti scolastici, nonostante la possibilità per il vescovo, in base alle norme concordatarie, di revocarne eventualmente l’idoneità all’insegnamento della religione. Oggi il ragazzo, soffre di violenti attacchi di panico e diverse malattie psicosomatiche: “Non c’è un giorno che io non pensi a quello che mi è capitato, nè una notte in cui non sogni quei terribili momenti. Continuo a chiedermi perché proprio io? Purtroppo nel mio cuore so che non sono stato l’unico e che ci sono altre vittime”.

    Negli Stati Uniti, il governatore democratico della California Gray Davis firmò nel 2002 una legge che sospendeva per un anno tutti i termini di prescrizione per i reati di abuso sessuale. La legge permise di avviare diversi procedimenti contro l’arcidiocesi di Los Angeles consentendo alle vittime già prescritte da molti anni, di ottenere risarcimenti milionari. In Italia, una volta iniziato il processo in primo grado, il termine di prescrizione non decade . Secondo l’avvocato Sergio Cavaliere che collabora con la rete “L’Abuso”, l’imprescrittibilità del reato su minori sembra essere l’unica soluzione alla richiesta di giustizia delle vittime che troppo tardi maturano la coscienza del male ricevuto. “E’ tempo che la società si faccia carico anche delle vittime e non solo del reo, in questa vicenda sono loro ad essere condannate ad anni di oblio. Che differenza c’è tra chi uccide una persona e chi ne uccide la sua mente, condannandola a una vita di sofferenza estrema?”, gli fa eco lo psichiatra Alfonso Rossi. Da questo punto di vista la prescrizione appare come una barbarie e abolirla un atto inevitabile di civiltà.

    http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/07/23/news/preti_pedofili-63549187/

  • E’ legge la convenzione europea di Lanzarote (L.1° ottobre 2012 n.172). di Sabina Schifano

    E’ legge la convenzione europea di Lanzarote (L.1° ottobre 2012 n.172). di Sabina Schifano

    E’ legge la convenzione europea di Lanzarote (L.1° ottobre 2012 n.172).

    Con la ratifica della Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, siglata in quella località dal Consiglio d’Europa, avente ad oggetto la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, oltre ad importanti modifiche che hanno riguardato direttamente i reati di pedofilia e prostituzione minorile, si è intervenuti in altri correlati settori dell’ordinamento penale, rafforzando la disciplina di tutela nei confronti di soggetti “deboli” – non necessariamente minori – contro le aggressioni altrui: emblematico è l’intervento ampliativo dell’ambito di operatività del reato di maltrattamenti anche ai rapporti di “convivenza” non ricomprendibili nella tradizionale nozione di famiglia.

    Tra i nuovi fatti reato introdotti dalla legge di ratifica, una innovativa fattispecie incriminatrice delle condotte di istigazione a delinquere. Con il nuovo articolo 414 bis del c.p. sono previste e punite l’istigazione e l’apologia delle pratiche di pedofilia e di pedopornografia.

    Atra importante novità: la modifica dell’art.572 del c.p. laddove, il reato di maltrattamenti è esteso anche ai fatti commessi in danno del “convivente”. Si prefigura così , normativamente, lo spazio per una tutela della “famiglia di fatto”, in linea peraltro con un percorso interpretativo che già da tempo è stato intrapreso dal giurisprudenza della Cassazione. “Famiglia” da intendersi quale consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la “famiglia di fatto”. Ne deriva che oramai, l’oggetto della tutela rappresentata dall’art.572 del c.p. non è (solo) l’interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia, intesa in senso lato, ma è anche, più specificamente, l’interesse del soggetto passivo al rispetto della sua personalità nello svolgimento dei rapporti – familiari, ma non solo – che lo legano – affettivamente, ma non solo – con altra persona con la quale ha instaurato un rapporto stabile di convivenza/frequentazione, dalla quale può e deve pretendere rispetto assoluto verso condotte ( consistenti in aggressioni fisiche o vessazioni o manifestazioni di disprezzo) che risultino “abitualmente” lesive della proprio integrità fisica e/o morale.

    Ancora l’art.572 c.p. al comma 2 è stato oggetto di modifica con l’introduzione di una ipotesi aggravata di maltrattamenti per il caso in cui il fatto sia commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
    Una ulteriore modifica ha incluso il reato di maltrattamenti, seguito dalla morte della vittima, tra i reati che comportano la pena dell’ergastolo in caso di omicidio.

    Di rilievo l’intervento sul trattamento sanzionatorio riservato alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583 bis c.p.)

    Altre ancora sono le novità introdotte dalla Legge 172/2012 in materia di prescrizione, di confisca, di applicazione di circostanze attenuanti e di pene accessorie relativamente ai delitti contro la libertà personale e tutto ciò in un quadro di cooperazione internazionale con la piena consapevolezza dei Paesi sottoscrittori della Convenzione di Lanzerote, del fatto che “ogni bambino ha diritto, da parte della propria famiglia, della società e dello Stato alle misure di protezione richieste dalla sua condizione di minore”.
    (Avv.Sabina Schifano)

  • Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (12G0192)

    (GU n. 235 del 8-10-2012)

    “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume.”

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

    1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Autorita’ nazionale

    1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’ nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.
      2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’ transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»; b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all’articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»; g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all’articolo 600-ter: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato; l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»; m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma d
      ell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l’articolo 602-bis e’ abrogato; o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della situazione di necessita’ del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
      «Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all’articolo 609-quater: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all’articolo 609-nonies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all’articolo 609-decies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei geni
      tori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

    Art. 5

    Modifiche al codice di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’ inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’ inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
      f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

    Art. 6

    Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

    1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

    Art. 7

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

    1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
      2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».
      3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

    Art. 8

    Confisca

    1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

    1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

    Art. 10

    Clausola di invarianza

    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

      NAPOLITANO

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

      Severino, Ministro della giustizia

      Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

      Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 2326): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre 2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio 2010. Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
    Senato della Repubblica (atto n. 1969): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010; il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21 ottobre 2010. Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Camera dei deputati (atto n. 2326-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con modificazioni, l’11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 1969-B): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011; il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012. Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011; l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 2326-D): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 1969-D): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17 luglio 2012. Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato, definitivamente, il 19 settembre 2012.


    Allegati

    …omissis…

    FONTE

  • La convenzione di Lanzarote è legge: la parola pedofilia entra nel codice penale

    La convenzione di Lanzarote è legge: la parola pedofilia entra nel codice penale

    Il Senato approva all’unanimità, con 262 sì, la ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, siglata a Lanzarote nel 2007. Dopo la sesta lettura è finalmente legge. Entra nel nostro codice penale (art.414-bis) la parola pedofilia.

    Le finalità della Convezione di Lanzarote
    La Convenzione di Lanzarote risponde alla necessità riscontrata dal Consiglio d’Europa di elaborare nuovi strumenti vincolanti per gli Stati parte del Coe per il contrasto allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori. La Convenzioneè stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 e aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Allo stato attuale, il testo é stato sottoscritto da 41 Stati, tutti membri del Coe, fra i quali l’Italia, che l’ha sottoscritta il 7 novembre 2007.

    DOCUMENTI; 13517347

    112013-11-18_Convenzione-Lanzarote

    Sono 10 gli Stati ad averla ratificata: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna. Avendo raggiunto l’obiettivo di 5 ratifiche, la Convenzioneè entrata in vigore il 1 luglio 2010. Si tratta di un documento con il quale i paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime. L’obiettivoè contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso, vengono compiuti con l’ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo.

    Il recepimento italiano e l’introduzione dei nuovi articoli del codice penale

    Il disegno di legge italiano che recepisce le disposizioni della Convenzioneprevere l’introduzione nel codice penale dell’articolo 414-bis (‘Pedofilia e pedopornografia culturale’) che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore. Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi, ‘pubblicamente, fa apologia di questi delitti’.

    Viene, inoltre, introdotto l’articolo 609-undecies (‘Adescamento di minorenni – grooming’), che stabilisce che per «adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione« e che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni. Previste pene più severe per tutta una serie di reati: dai delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minori.

    È inoltre previsto un inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile. Infine non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa nel caso di commissione di uno dei delitti contro i minori.

    Le reazioni

    Save the children esprime ‘grande soddisfazione’ per l’approvazione da parte del Senato del testo di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori e contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale anche a mezzo internet, ferma in parlamento dal 2007. Con l’approvazione definitiva al Senato, al termine di un iter durato 5 anni, l’Italia rafforza il proprio sistema di protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso e si adegua agli altri paesi europei ‘.

    ‘Secondo una ricerca di Save the children «tra i giovani che utilizzano internet il 13% invia proprie foto o immagini di sé nudo ad adulti – dichiara Calerio Neri, direttore generale del’organizzazione in italia – con l’approvazione di oggi, l’ Italia potrà finalmente avvalersi di uno strumento fondamentale di protezione e di contrasto dai frequenti casi di abuso e sfruttamento sessuale che avvengono anche attraverso la rete’.
    Unicef Italia accoglie con favore la notizia dell’approvazione del Ddl di Ratifica della Convenzione di Lanzarote. ‘La Convenzione, infatti – dichiara Giacomo Guerrera, Presidente dell’Unicef Italia – rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei minorenni, da gravi violazioni come l’abuso e lo sfruttamento sessuale. Inoltre, sarà maggiormente efficace l’azione di contrasto a questi gravi reati, spesso portata avanti in collaborazione con altri Stati, grazie a mezzi ancora più incisivi’.

  • Pedofilia. Convenzione di Lanzarote, ancora una modifica, Il testo passa alla Camera per la quinta lettura

    Pedofilia. Convenzione di Lanzarote, ancora una modifica, Il testo passa alla Camera per la quinta lettura

    Pedofilia, ok del Senato a convenzione di Lanzarote
    Li Gotti (IdV): Dopo le mie urla è cambiata la norma sulla pedofilia. Carfagna: Bene il Senato, ora Camera ratifichi norme

    ROMA – Il Senato ha approvato oggi pomeriggio a larghissima maggioranza (un solo voto contrario) la ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale siglata a Lanzarote il 25 ottobre 2007. Il provvedimento, in quarta lettura, è stato ancora modificato e tornerà di nuovo alla Camera; l’iter del ddl è cominciato alla fine del 2009,e introduce nel nostro codice penale la parola pedofilia.

    Le «urla» del Senatore Li Gotti – A causare le modifiche che rimandano il testo a Montecitorio le «urla» del senatore dell’Idv Luigi Li Gotti, come lui stesso ha sottolineato: «abbiamo dovuto urlare per segnalare l’enorme errore commesso: per i reati di pedofilia, reati sessuali con minorenni o prostituzione minorile, anche se il colpevole fosse condannato ad una pena superiore a cinque anni, ora come ora conseguirebbe non l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, come per tutti i reati, ma l’interdizione massima di cinque anni. Insomma – ha fatto notare Li Gotti – per i reati più odiosi, il reo avrebbe un trattamento di favore».
    «Alla fine il Governo e tutti i gruppi hanno condiviso la critica urlata, per cui il testo verrà inquadrato nella normativa generale prevista dal codice: chi fosse condannato ad una pena superiore a cinque anni, sarà interdetto per sempre dai pubblici uffici. Tutti, anche se dovesse chiamarsi Silvio Berlusconi. Il riferimento – ha concluso Li Gotti – non è casuale, perché a pensar male, spesso ci si prende».

    Carfagna: Bene il Senato, ora Camera ratifichi norme – «L’approvazione da parte del Senato della legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote è una notizia che attendevamo da tempo. Le nuove norme renderanno ancora più completo il nostro ordinamento, severe le pene, certa l’individuazione dei colpevoli». Lo ha affermato l’ex ministro Pdl per le Pari Opportunità Mara Carfagna. «Del provvedimento si è discusso a lungo, anche migliorandolo. Adesso, però, basta «navette» tra le camere: Montecitorio deve approvare quanto prima il ddl, lo deve fare per il bene dei bambini italiani», ha ammonito Carfagna.

  • Sit-in vittime abusi preti vicino S.Sede

    Sit-in vittime abusi preti vicino S.Sede

    29 Ottobre 2011 19:37 CRONACHE e POLITICA

    (ANSA) – ROMA – Una cinquantina di persone provenienti da diversi paesi d’Europa, presunte vittime di violenze da parte di preti pedofili, si sono riunite in un sit-in di protesta vicino a Castel Sant’Angelo, nei pressi del Vaticano. Con cartelli, striscioni e piccole lanterne lanciate verso il cielo, i survivors – così si autodefiniscono – chiedono al Vaticano di “assumersi le sue responsabilità e fare emergere la verità sugli abusi perpetrati da preti cattolici”.

    LA NUOVA DIRETTIVA
    L’Europa compatta contro i pedofili
    Abusi sessuali online, il voto del Parlamento
    Disposizioni per una unificazione delle leggi che regolano il contrasto al fenomeno della pedopornografia su internet. La relatrice e vice presidente dell’Assemblea di Strasburgo, Roberta Angelilli: “E’ stato un lungo lavoro che ha dovuto tener conto delle diverse sensibilità culturali e giuridiche”
    di CARLO CIAVONI

    L’Europa compatta contro i pedofili Abusi sessuali online, il voto del Parlamento La vice presidente del Parlamento Europeo, Roberta Angelilli
    STRASBURGO – Nell’oscuro mondo dei pedofili che su internet in cerca di bambini e adolescenti da adescare, e dove la violenza non è affatto virtuale, perché le offese che arreca alla psiche e all’anima delle decine di migliaia di vittime sono incancellabili, il Parlamento europeo compie una mossa decisa, votando una direttiva quasi all’unanimità, che allinea le legislazioni penali dei 27 paesi membri rispetto alla pedopornografia online. Si tratta del primo strumento legislativo per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale, gli abusi e la produzione e la diffusione di immagini e video a conteuto sessuale, protagonisti bambini e adolescenti.

    Le diverse sensibilità a confronto. “Un lavoro lungo e faticoso che ha dovuto tener conto di culture e sensibilità diversissime, ma che però abbiamo concluso con successo e adesso siamo davvero molto soddisfatti”, dice Roberta Angelilli, deputato del gruppo PPE-Pdl, oltre che vice presidente dell’Assemblea di Strasburgo, relatrice e tra le sostenitrici più tenaci di questa direttiva. Un impegno assiduo condiviso con la commissaria europea per gli affari interni Cecilia Malmström, del partito liberale svedese e con una solida esperienza nel campo dei diritti umani. Questa sulla pedofilia su internet è la seconda direttiva che incide in modo diretto sul diritto penale delle legislazioni degli stati dell’Unione, dopo quella sul traffico di esseri umani.

    Le principali novità. La legislazione italiana in materia (la più recente è del marzo 2006) è considerata già notevolmente avanzata, sia sul piano della definizione del reato sull’impianto sansonatorio. Tre le principali novità:

    *** Il grooming – L’introduzione del concetto di reato di adescamento online di minorenni (il grooming) sviluppato in ben 5 articoli

    *** I confini del reato – La dettagliata individuazione dei confini del reato di pedopornografia, termine che in Europa non era ancora entrato nel vocabolario giuridico. “Un lavoro, questo – ha aggiunto Roberta Angelilli – che abbiamo svolto tra chi, in altri paesi dell’Unione, ha tenuto infondatamente l’introduzione di norme che limitassero la navigazione in Rete. Noi invece – ha aggiunto la vice presidente del Parlamento – abbiamo tenuto la barra ben salda sui principi sanciti dalla Convenzione di Lanzarote”.

    *** L’extaterritorialità – Arricchimenti della nozione di competenza extraterritoriale, considerato il crescente fenomeno del turismo sessuale

    *** Le aggravanti – L’introduzione di sanzioni penali uniformi in tutta l’Unione Europea, con la scrittura di molte fattispecie legate alle circostanze aggravanti (l’articolo 9), come la particolare vulnerabilità, dovuta magari alla disabilità fisica o psichica; o all’altra aggravante dell’abuso nell’ambito familiare.

    *** Il casellario giudiziario – La nuova direttiva europa, per evitare la recidività, dispone un controllo del Casellario Giudiziario da parte dei datori di lavoro per coloro i quali svolgono attività professionali diretti e regolari a contatto con bambini.

    *** La confisca dei beni – Nelle stesse norme c’è anche la sanzione della confisca dei beni

    Il raduno delle vittime. La direttiva votata dal Parlamento Europeo cade, tra l’altro, a ridosso di un appuntamento speciale, quello di un raduno delle vittime della pedofilia clericale, che ci sarà domani nella sede del Partito Radicale, in via di Torre Argentina e che verrà arricchito anche dalla esposizione delle foto di Silvia Amodio, autrice di immagini di persone adulte con un passato di bambini costretti a subire violenze e abusi sessuali da sacerdoti e suore. Oggi pomeriggio alla Camera, c’è stata una conferenza stampa legata a questa iniziativa, cui partecipano, tra gli altri, il deputato radicale Maurizio Turco, Sue Cox e Ton Leerschool, fondatori di Survivor Voice Europe 1, i sopravvissuti alle violenze sessuali del clero.

    I numeri del traffico online. Gli abusi sui minori hanno una storia lunga, ma da diversi anni, complice la Rete, hanno subìto un aumento vertiginoso e preoccupante. Centinaia di migliaia sono i file pedopornografici in giro sui siti internet, che nei primi nove mesi del 2011 sono aumentati del 47%. Nello stesso arco di tempo Telefono Arcobaleno 2 ha individuato e segnalato più di 54mila siti, arrivando a superare il totale segnalato nell’intero anno precedente. La maggior parte della pedopornografia parte dall’Europa, in particolare dai Paesi Bassi che, oltre ad ospitare più del 35% dei siti pedofili segnalati da gennaio a settembre (19.107), è lo Stato che registra l’aumento più significativo di questi materiali, rispetto all’anno precedente. A fruire di un’offerta così vasta sono pedofili tecnologicamente attrezzati ed evoluti: dall’analisi di un campione degli accessi a uno dei numerosi siti illegali individuati dagli operatori di Telefono Arcobaleno emerge che circa un terzo degli utenti fa uso di smartphone oppure utilizza hardware e sistemi operativi di ultima generazione.

    Un affare colossale. La rapidità dei contatti e degli scambi di foto e video, ha messo in moto un affare colossale di dimensioni planetarie, valutato in centinaia di milioni di euro. Il Ministero dell’Interno, solo in Italia, calcola che si aggiri attorno ai 3 milioni di euro ogni anno: un mercato animato da dallo scambio di foto e video che ritraggono bambini indotti a rapporti sessuali precoci, o violenze e ad adolescenti ritratti in scene di sesso. Lo scenario di fondo è comunque quello che vede oltre 2 milioni di bambini in tutto il mondo vittime di abusi e sfruttamento sessuale. Piccoli ridotti in schiavitù, sottratti del loro diritto di essere bambini, senza libertà né dignità, ma solo oggetti per soddisfacimenti sessuali o sfruttati per produrre denaro.

    Il consenso sessuale. Il confine del consenso sessuale è sottoposto ad una disciplina contenuta nel Codice penale. In generale, si acquista a quattordici anni. Il limite scende a tredici anni, se il partner sessuale non ne ha più di sedici. Sale invece a sedici anni quando il partner ha con il minore un rapporto di parentela (non abbastanza stretto da configurare un incesto) o di tutela. Se però il minore presta il suo consenso nell’ambito di un’attività di prostituzione minorile, il limite risale nuovamente a diciott’anni.

    (28 ottobre 2011)

    http://www.repubblica.it/solidarieta/coope…mento-24054040/

    Pene più severe contro pedofilia e pedopornografia, ma la Lega chiede la castrazione chimica
    27/10/2011, 21:33 a cura di Sara Marci 0 commenti Visualizza commenti

    Pene più severe contro pedofilia e pedopornografia, ma la Lega chiede la castrazione chimica

    BRUXELLES, 27 OTTOBRE 2011 – Grazie alle nuove regole approvate oggi dal Parlamento Europeo si avranno pene più severe contro la pedofilia e la pedopornografia. La direttiva approvata quasi all’unanimità (con 541 voti a favore, 2 contrari e 31 astensioni) stabilisce sanzioni penali minime per circa 20 tipologie di crimini.

    La direttiva, già concordata con gli eurodeputati e i ministri degli affari interni, introduce disposizioni valide in tutta Europa, per rafforzare la prevenzione, i procedimenti a carico dei trasgressori e la protezione delle vittime a cui i 27 Stati membri dovranno adeguare la loro legislazione nazionale entro due anni.

    La direttiva è stata preparata dall’italiana Roberta Angelilli, eurodeputata Pdl e vicepresidente del Parlamento europeo, che ha spiegato: “permetterà di combattere gli abusi sui minori, lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia. Rappresenta uno strumento legislativo innovatore e un passo avanti per la protezione dei nostri bambini. Il testo servirà ad assicurare la tolleranza zero per tutti i crimini contro i bambini”.

    L’Unione europea si dota così di un pacchetto di norme chiare ed efficaci volte al contrasto di tutti i reati commessi nei confronti dei minori, è prevista, ad esempio, una pena di almeno dieci anni di carcere per chi costringe un bambino a compiere atti sessuali o a prostituirsi, rischieranno non meno di tre anni di prigione i produttori di pornografia ed almeno un anno per chi utilizzerà il materiale pornografico sul web. Gli Stati membri avranno inoltre l’obbligo di eliminare le pagine web che contengono materiale pedopornografico ospitate sul proprio territorio, ma dovranno anche, qualora questi siti siano ospitati su server al di fuori dell’UE, cooperare con gli altri stati per ottenerne la rimozione. Oltre all’inasprimento delle pene, sono introdotte nuove categorie di reati, l’adescamento online diventerà un crimine, così come il turismo sessuale.

    Le associazioni a tutela dei bambini hanno accolto positivamente le nuove disposizioni, mentre Claudio Morganti, eurodeputato della Lega Nord, ha proposto di rendere obbligatoria la castrazione chimica. ”In Italia – ha rilevato Morganti – non si discute di castrazione chimica, ma in alcuni paesi europei, dove è già in vigore, ha dato risultati soddisfacenti”.

    Sara Marci

    http://www.infooggi.it/articolo/pene-piu-s…-chimica/19578/