Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Abusi sessuali sui bimbi nelle missioni, sei anni di carcere per don Dessì

    Abusi sessuali sui bimbi nelle missioni, sei anni di carcere per don Dessì

     Dopo un processo durato otto anni, la Cassazione conferma la sentenza della Corte d’Appello del 2012. L’ex sacerdote di Villamassargia, cacciato dalla Chiesa da papa Benedetto XVI nel 2010, abusava dei bambini raccolti per strada in Nicaragua.

    Verdetto della Cassazione: sei anni per Marco Dessì, 67 anni, di Villamassargia, l’ex sacerdote sardo colpevole di aver abusato (almeno due volte) di alcuni bambini nella missione di Chinandega in Nicaragua. La sentenza arriva dopo un processo lungo 8 anni. Nasce a Correggio, dalla denuncia di alcuni ragazzini che l’amministrazione comunale locale, assieme alle associazioni di solidarietà “Rock no war” di Modena e “Solidando” di Cagliari (che aiutavano finanziariamente la missione di don Dessì) aveva raccolto e messo nero su bianco in un esposto spedito alla Procura di Parma. L’ex religioso (nel gennaio del 2010 Ratzinger lo aveva ridotto allo stato laicale) era stato condannato in primo grado a 12 anni, ridotti poi a 9. Dopo un annullamento della Corte Suprema divennero 7 al secondo processo d’appello. Sei, infine, al terzo Appello, nel 2012. Venerdì sera la conferma in Cassazione dell’ultima sentenza.

    Il processo ha accertato che gli abusi furono perpetrati ai danni di bimbi raccolti in strada e ospiti della missione di Chiandenga in Nicaragua, in particolare quelli che formavano il coro. A incastrare don Dessì anche oltre mille e 400 files pedopornografici trovati all’interno del suo pc personale. Soddisfatto, anche se sfinito, Gianluca Calabrese, presidente della onlus cagliaritana Solidando. L’associazione ha lottato per avere giustizia, spendendo di tasca migliaia di euro per ospitare (“anche per un anno intero”), e accompagnare dagli psicologi, i testimoni. Tutto senza aiuti dalle istituzioni. “Ci ha aiutato l’avvocato Marco Scarpati che ha operato ai limiti del volontariato”, spiega Gianluca Calabrese, presidente di Solidando, “difficilmente avremo un risarcimento, perché la caccia al patrimonio da aggredire è molto complicata. Tuttavia, “aggiunge, “questa è una sentenza molto importante che ha portato alla ribalta il problema della pedofilia nella Chiesa. anche in Nicaragua questa vicenda ha dato vita a un movimento di giovani, tutti vittime di abusi, che ora lotta contro la pedofilia e in generale per i diritti dei bambini”

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  • Nudo nella tendopoli con un bambino: condannato a 2 anni factotum della chiesa

    Nudo nella tendopoli con un bambino: condannato a 2 anni factotum della chiesa

    Salvatore Catozzi, 55 anni, venne scoperto nella doccia di un campo per terremotati nel modenese. Era assistente di Don Ivan, parroco di Rovereto morto durante il sisma. Dovrà scontare due anni e 8 mesi. Il 26 giugno 2012 accolse Papa Benedetto XVI

    MODENA – E’ stato condannato a due anni e otto mesi per abusi su minore Salvatore Catozzi (il ritratto), 55enne che nel luglio 2012 fu sorpreso dai carabinieri mentre si appartava con un ragazzino nella tendopoli realizzata per i terremotati a Rovereto di Novi, nel Modenese. L’uomo, che a lungo si era spacciato per il fratellastro di don Ivan Martini, parroco di Rovereto morto nel crollo della chiesa il 29 maggio 2012, ma che in realtà ne era solo l’aiutante, fu bloccato dai militari dell’Arma all’interno delle docce.

    Il pm di Modena Marco Imperato aveva chiesto per l’imputato una condanna a cinque anni. Catozzi è stato interdetto dai pubblici uffici per lo stesso tempo della condanna. Per lui sono stati disposti i domiciliari nella stessa comunità cui è stato affidato nell’ottobre scorso.

    Catozzi era una sorta di fratello adottivo di don Ivan Martini, il parroco morto nel crollo del tetto della chiesa sbriciolato da una scossa di terremoto. Almeno così diceva, ma era una condizione notoria in parrocchia dove Salvatore Catozzi era il factotum: “Don Ivan aveva un cuore d’oro, mi ha chiamato a lavorare con lui per aiutarlo nelle sue incombenze un anno fa quando ho perduto il lavoro”, diceva ai
    cronisti il 26 giugno quando papa Benedetto XVI venne in visita in questo piccolo paese di tremila anime distrutto dal sisma. E lui era in prima fila a riceverlo.

  • Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Aiutateci a scoprire chi è questo prete pedofilo protetto dall’anonimato. CASSAZIONE: CONDANNATO SACERDOTE DI COMUNITÀ CHE ABUSAVA DI MINORI DURANTE LA NOTTE… sabato 4 gennaio 2014 La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40610 del 2013, ha condannato al carcere un sacerdote che abusava ripetutamente di minori in comunità di atti sessuali durante la notte.

    Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 giugno – 1° ottobre 2013, n. 40610 – Presidente Teresi – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. F.G. , nato a (omissis) , era imputato: a) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) e in qualità di tutore come da nomina del Tribunale di Piacenza del 19.4.2001, abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità e di quella connessa al ruolo di tutore, costringeva ripetutamente G.D. , nato il (omissis), collocato presso la su indicata struttura, dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo e con minacce di ritorsioni in seno alla comunità, ed in una occasione approfittando dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. In (omissis) dal mese di (omissis) sino a fine XXXX, a (omissis) . b) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente il minore S.M. nato il (omissis), collocato presso la suindicata struttura dall’Azienda U.S.L. di XXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX, tanto da indurre il minore a dormire indossando i pantaloni jeans abbottonati al fine di dissuadere dall’intento sessuale. In (omissis) dal mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . c) del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva E.M. , nato il XXXXXXXX, pertanto minore di anni 16, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno ed approfittando del sonno, consistenti in toccamenti della gamba e del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava ed incrociava le gambe, o comunque compiendo con il minore infrasedicenne gli atti sessuali sopra indicati. In (omissis) in data anteriore e prossima al mese di (omissis) . e) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un. medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente SA.Ja. , nato il (omissis) , collocato presso la suindicata struttura, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava nel letto, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX. In (omissis) nel mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . f) del reato di cui agli artt. 609 bis, 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva L.Z. , nato il (omissis), pertanto minore di anni 16 al momento del fatto, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno, approfittando del sonno, consistente in toccamenti del pene, avendo inserito la mano al di sotto dei boxer, agendo nonostante il dissenso del ragazzo o comunque compiendo con il minore infrasedicenne l’atto sessuale sopra indicato. In (omissis) . 2. Il F. veniva condannato dal Tribunale di Piacenza, con sentenza del 21.10.2008, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione, oltre a pene accessorie ex art. 29 c.p., previa concessione delle attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione tra i reati a lui ascritti in rubrica ai capi a), b), c), e) ed f); l’imputato veniva invece assolto dal reato sub d) perché il fatto non sussiste. L’imputato è stato ritenuto colpevole di alcuni episodi di atti sessuali commessi ai danni di alcuni ragazzi ospiti della Comunità (omissis) di (omissis) , ivi collocati dai Servizi Sociali, della quale l’imputato, sacerdote, era all’epoca responsabile, nonché tutore di una delle parti lese, G.D. , nominato tale dal Tribunale di Piacenza in data 19.4.01. Secondo le contestazioni oggetto dell’imputazione, le violenze sessuali erano commesse, in tutti i casi, abusando dell’autorità rivestita dall’imputato all’interno della Comunità e nel caso del G. , anche di quella di tutore, costringendo i ragazzi, in alcuni casi infrasedicenni all’epoca dei fatti (capi e ed f), a subire atti sessuali in orari notturni, profittando del sonno, compiendo ripetute incursioni effettuate dal sacerdote nelle camere da letto dove dormivano i giovani ospiti, mediante toccamenti del pene e, riguardo ai casi di G. e S. , anche rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi, che si giravano nel letto al fine di dissuadere i propositi dell’imputato, nel caso di S. giungendo a dormire con i jeans indossati e abbottonati, e di E. girandosi e incrociando le gambe, nonché nel caso del G. , con minacce di ritorsioni in seno alla Comunità e approfittando, in una occasione, dello stato di ebbrezza del giovane conseguente al vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. 3. Il copioso materiale probatorio dettagliatamente analizzato nella sentenza di primo grado, dava conto di numerose testimonianze delle parti lese, di altri soggetti ospiti della Comunità e degli operatori che agivano in seno alla medesima. Inoltre è stata svolta una c.t. del PM sul computer in uso all’imputato che ha evidenziato nel sistema operativo la presenza di un profilo utente denominato (omissis) , e tra i Temporaney Internet Files di tale profilo utente, ha rinvenuto 263 files di immagini pornografiche o a carattere erotico a prevalente carattere omosessuale, nonché 6 files relativi alla visita di siti a contenuto pornografico omosessuale e cookies che documentavano la navigazione in altrettanti siti a carattere pornografico con contenuto omosessuale; la maggior parte degli accessi risultavano effettuati nella notte tra le ore 1,30 e 4,00 del mattino, quando nella comunità era presente il solo F. ; sono stati infine acquisiti al fascicolo del dibattimento, su accordo delle parti, alcuni atti quali la denuncia-querela e gli altri verbali di dichiarazioni di G.D. , nel frattempo deceduto per suicidio, e di S.M. , nonché le s.i. di A. , B. , Be. , L. , E.B. e V. . Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato in ordine a tutti i reati a lui ascritti – ad eccezione, come detto, del capo D) – in quanto le dichiarazioni delle parti lese sono state giudicate pienamente attendibili, coerenti, logiche, precise, dettagliate e riscontrate dalle altre testimonianze – degli operatori e degli operanti di PG – nonché dagli esiti delle verifiche da costoro compiute. Il Tribunale ha altresì valorizzato l’assenza di movente – ragioni di astio, vendetta o convenienza – idoneo ad ipotizzare un possibile intento calunniatorio dei cinque giovani accusatori del sacerdote, alcuni dei quali particolarmente remissivi e in sostanziali buoni rapporti con lo stesso. Il Tribunale ha infine sottolineato, che gli episodi sono stati vissuti separatamente, anche in tempi diversi, dai cinque ragazzi, che pure tratteggiavano lo stesso profilo criminale di un personaggio coerente e costante nell’ossessione volta a rubare contatti sessuali con i giovani affidati alle sue cure. Il Tribunale ha escluso, pertanto, che le singole denunce-querele potessero ipotizzarsi quale espressione di un preordinato geometrico castello accusatorio, deponendo nel senso della genuinità dei racconti anche le piccole imprecisioni e talune marginali contraddizioni tra le deposizioni e le precedenti dichiarazioni, fisiologica espressione di credibilità e di intrinseca veridicità degli stessi, corroborata altresì dal racconto di analoghi comportamenti osservati cinque anni prima in una diversa comunità da K.Y. , che senza nulla sapere di ciò che avevano riferito i ragazzi di (omissis) , ha descritto in udienza un’analoga incursione notturna del F. cui aveva assistito personalmente mentre si trovava ospite a XXXXXXX, dove l’imputato prestava al’epoca la propria opera. 4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la difesa dell’imputato deducendo plurimi motivi. Con sentenza del 20 gennaio 2012 – 18 aprile 2012 la Corte d’appello di Bologna – qualificati i fatti contestati rispettivamente: al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis. co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. 1 c.p., esclusa per i capi C) ed F) l’ipotesi ex art. 609 quater c.p. – ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza ed ha. 5. Nei confronti di questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con 14 motivi, oltre un motivo aggiunto, illustrati anche con successiva memoria.

    Considerato in diritto 1. Il ricorso – articolato in quattordici motivi – è infondato. 2. Tali sono innanzi tutto i primi due motivi con cui il ricorrente denuncia il mancato accoglimento dell’eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell’art. 429, c.p.p. in ragione della contraddittorietà, indeterminatezza e/o assoluta genericità dei capi d’imputazione; nonché inosservanza del disposto dell’art. 521 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p.. Si tratta di una riproposizione di censure svolte dall’imputato e alle quali la Corte d’appello ha già puntualmente e correttamente risposto: la contestazione in fatto – sopra riportata in narrativa – è tutt’altro che generica, descrivendo condotte dell’imputato in termini precisi, dettagliati e con espliciti riferimenti alla costrizione delle vittime a subire atti sessuali in orari notturni, approfittando del sonno, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi e abusando dell’autorità rivestita all’interno della Comunità. È vero – come rileva il ricorrente – che la Corte d’ Appello, nel confermare la sentenza di primo grado ha proceduto a (ri)qualificare in modo più puntuale i fatti contestati, e d’altra parte ad escludere la qualificazione alternativa. Infatti la Corte d’appello: ha qualificato i fatti contestati al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ha qualificato i fatti contestati ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. I c.p.; ha escluso per i capi C) ed F) l’ipotesi alternativa ex art. 609 quater c.p.. L’art. 521 c.p.p. consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ossia una diversa qualificazione dei fatti contestati all’imputato senza che perciò vi sia alcuna compromissione del diritto di difesa. Infatti l’imputato conosce i fatti che gli vengono contestati ed in ordine ad essi può difendersi senza che la eventuale modifica della loro qualificazione giuridica incida apprezzabilmente sulla sua possibilità di difesa secondo una scelta discrezionale del legislatore compatibile con l’art. 24 Cost. e l’art. 6 CEDU; cfr. C. cost. n. 103 del 2010 ha parlato di “materia riservata alla discrezionalità del legislatore” nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale in particolare degli art. 424, 429 e 521, 1 comma, c.p.p., nella parte in cui consentono al g.u.p. di disporre il rinvio a giudizio dell’imputato in relazione ad un fatto qualificato, di ufficio, giuridicamente in maniera diversa, senza consentire il previo ed effettivo sviluppo del contraddittorio sul punto. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2012, n. 32840) ha affermato in generale che la “diversa qualificazione del fatto” operata ex officio dal giudice d’appello, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., deve riguardarsi come legittima anche con riferimento ai principi affermati dall’art. 6, 1 e 3 comma, lett. a) e b), della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, quali interpretati dalla Corte Europea con la sentenza 11 dicembre 2007 nel caso Drassich c. Italia. Cfr. anche C. cost. n. 103 del 2010 cit. che ha affermato che l’art. 521 cod. proc. pen. ha codificato il principio della necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, in base al quale il giudice può attribuire al fatto una definizione giuridica diversa, senza incorrere nella violazione del suddetto principio, quando l’accadimento storico addebitato rimanga identico negli elementi costitutivi tipici, cioè quando risultano immutati l’elemento psicologico, la condotta, l’evento e il nesso di causalità. Solo se il giudice accerta che il “fatto” – non quindi la sua qualificazione giuridica – è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, può esserci difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza ove il giudice non abbia invece provveduto con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero. Tale vizio peraltro sussiste sempre che vi sia stato un’effettiva lesione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Cfr. Cass., sez. un., 15 luglio 2010 – 13 ottobre 2010, n. 36551, che ha affermato che quanto alla necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. 3. Nella specie i fatti di abuso sessuale in danno di giovani, alcuni minori infrasedicenni – come indicati nei plurimi capi di imputazione – sono rimasti invariati: l’imputato ha sempre conosciuto bene l’accusa, in punto di fatti addebitatigli, da cui doveva difendersi. La Corte d’appello in realtà non ha modificato, in senso stretto, la qualificazione giuridica dei fatti, come comunque pure avrebbe potuto fare ai sensi del primo comma dell’art. 521 c.p.p. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata; l’ha solo puntualizzata. Essa infatti – come appena rilevato – ha innanzi tutto precisato la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione sub A), B) ed E): non già art. 609 bis c.p. tout court, ma per il capo A) art. 609 bis, primo comma e secondo comma, n. 1), c.p. (quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX) e per i capi B) ed E) art. 609 bis, primo comma, c.p.. Ha poi precisato la qualificazione giuridica delle imputazioni sub C) ed F): non già art. 609 bis oppure 609 quater c.p., ma art. 609 bis, primo comma, n. 1), c.p.. Sotto il profilo processuale non c’è la violazione denunciata dal ricorrente con i primi due motivi di ricorso: se la Corte d’appello poteva dare ai fatti una diversa qualificazione giuridica, a maggior ragione poteva precisare meglio la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione in riferimento ai quali il giudice primo grado aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato. E parimenti, ancora sotto l’aspetto processuale, ben poteva sciogliere l’alternatività della qualificazione (art. 609 bis versus art. 609 quater c.p.) quanto ai capi d’imputazione sub C) ed F). La giurisprudenza di questa Corte (Cass., 22 novembre 2007 – 15 gennaio 2008 n. 2112) ammette l’imputazione alternativa. È quindi legittima, a maggior ragione, la qualificazione alternativa sicché legittimamente il giudice, oltre a poter dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ex art. 521, comma 1, c.p.p., può anche sciogliere l’alternatività della qualificazione del capo d’imputazione che contenga una contestazione alternativa. 4. In particolare, quanto ai capi di imputazione C) ed F) – abusi sessuali in danno di minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – la contestazione dell’abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità è ben presente in entrambe le imputazioni. Su questo elemento di fatto si fondava l’alternatività della contestazione – art. 609 bis, primo comma, oppure art. 609 quater, primo comma, n. 2 – alternatività sciolta dalla Corte d’appello riferendo (correttamente) il fatto alla prima norma. Si tratta quindi di vera e propria riqualificazione giuridica del fatto consentita dall’art. 521, comma 1, c.p.p.. Certo il principio dell’equo processo ex art. 6 CEDU induce ad una lettura restrittiva di tale disposizione (art. 521, comma 1, c.p.p.) che testualmente vede solo un limite quanto alla competenza al potere di riqualificazione dei fatti ad opera del giudice: la riqualificazione non è possibile quando il reato eccede la sua competenza o risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. In realtà c’è anche un limite che discende dal rispetto del principio dell’equo processo nel senso che occorre predicare altresì una generale riserva in termini di effettività della difesa dell’imputato che è frustrata non solo in caso di mancata correlazione tra “fatto” di cui all’imputazione contestata e “fatto” di cui alla sentenza; ma che potrebbe anche essere in concreto lesa dalla mera riqualificazione del “fatto” ex art. 521, comma 1, c.p.p.. Diversa infatti può essere l’ipotesi di quella riqualificazione del “fatto” che il giudice operi in sentenza “a sorpresa”, senza un diretto e chiaro raccordo con il dibattito processuale ed il thema decidendum; riqualifcazione che, in tale evenienza, può di fatto “spiazzare” la difesa ove questa sia stata privata di iniziative processuali che altrimenti avrebbe potuto promuovere. Nella specie però ciò non si è verificato perché la contestata modalità della condotta con cui l’imputato ha posto in essere gli atti sessuali in danno delle giovani parti offese – ossia il contestato abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità – apparteneva al contraddittorio processuale e la qualificazione di tale modalità in termini di vero e proprio “abuso di autorità” ex art. 609 bis, primo comma, c.p. piuttosto che di mero approfittamento di una relazione che vedeva il minore infrasedicenne, ma ultraquattordicenne, affidato al’imputato “per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia” ex art. 609 quater, primo comma, n. 2, c.p., costituiva un esito che si raccordava, direttamente ed in termini di congruità, a quanto dibattuto nel processo; ossia un esito prevedibile ed anzi prefigurato proprio dall’originaria contestazione alternativa. 5. Altra questione – non più processuale, ma di diritto sostanziale – è se sia corretta, o no, la qualificazione giuridica che la Corte d’appello ha dato ai fatti di abuso sessuale contestati all’imputato. Pur mancando una puntuale censura del ricorrente in ricorso, però nel motivo aggiunto il tema è trattato. Il motivo è comunque infondato. Può infatti riconoscersi la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti dalla Corte d’appello che li ha ricondotti – tutti, quindi anche le condotte in danno dei minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – al primo comma dell’art. 609 bis c.p.. Di tale disposizione ricorrono infatti tutti i presupposti: ci sono gli atti sessuali (toccamenti del pene, masturbazioni e rapporti sessuali orali); c’è il dissenso delle giovani parti offese, che hanno tentato in vario modo di sfuggire alle attenzioni abusive dell’imputato; c’è stato l’abuso dell’autorità rivestita in seno alla comunità (OMISSIS) dall’imputato, non disgiunta dal metus dei giovani abusati verso la figura del sacerdote. Ha accertato la Corte d’appello che i giovani abusati, stranieri, non avevano il coraggio di denunciare il F. perché privi di permesso di soggiorno e comunque di autonomia economica; temevano di essere gravemente danneggiati e non creduti, proprio perché F. era il responsabile della struttura e rivestiva un ruolo apicale non solo nella gestione finanziaria, ma anche sotto il profilo educativo e del percorso di recupero. Anche in questa parte la pronuncia impugnata è corretta atteso per “abuso di autorità” – che costituisce, unitamente alla “violenza” o alla “minaccia”, una delle modalità alternative di consumazione del reato previsto dall’art. 609 bis cod. pen. – deve intendersi una situazione di supremazia derivante da autorità, indifferentemente pubblica o privata, dell’agente che pone il soggetto passivo, sul quale sono compiuti atti sessuali, in una posizione di debolezza e di incapacità di resistere all’abuso in ragione del metus indotto da tale posizione di supremazia dell’agente (Cass., 19 aprile 2012 – 22 maggio 2012, n. 19419). La circostanza poi che in alcuni casi il compimento di atti sessuali con abuso di autorità sia iniziato quando la parte offesa dormiva o era in una situazione di assopimento non inficia la qualificazione giuridica data dalla Corte d’appello alla condotta dell’imputato. Questa Corte – seppur con riferimento al previgente art. 519 c.p. – ha affermato che il sonno da luogo ad un ottundimento dei poteri sensori a causa del quale il soggetto, sia pure non totalmente, perde momentaneamente la capacità di percepire il mondo fenomenico che lo circonda e tale stato d’incapacità fisica è idonea a porre il soggetto passivo del delitto di violenza carnale in condizione di non resistere all’agente (Cass., 17 gennaio 1969 – 28 marzo 1969, n. 61). Nella specie l’abuso, ove anche inizialmente fosse riferibile alla condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa perché dormiva o era in una situazione di assopimento, si è poi conclamato come “abuso di autorità”, per la posizione rivestita dall’imputato all’interno della Comunità ed il rapporto intercorrente con i giovani abusati. Sicché anche sotto questo profilo è corretta la qualificazione del “fatto” come rientrante nella fattispecie del primo comma dell’art. 609 bis c.p.. 6. Infondati sono poi il terzo, il quarto ed il quinto motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 609 bis e 609 septies c.p. sulla procedibilità a querela di parte dei reati contestati a carico dell’imputato. Erroneamente – sostiene il ricorrente – la sentenza impugnata ha ritenuto per tutti i reati contestati la procedibilità d’ufficio invece che su querela di parte. È sufficiente considerare – come correttamente rilevato dalla Corte d’appello – che i reati commessi ai danni di soggetti minorenni sono tutti procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma, n. 2) c.p., quando il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza. Nella specie i giovani minori erano nella comunità suddetta e, per il ruolo svolto dall’imputato in quest’ultima, dovevano considerarsi affidati al medesimo per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. La circostanza poi che, nella specie, la relazione tra l’imputato ed i minori abusati si qualifichi (anche) come “abuso di autorità”, talché il reato commesso è quello dell’art. 609 bis, primo comma, c.p. e non già quello dell’art. 609 quater, primo comma, n. 2), c.p. non fa certo venir meno il presupposto di cui all’art. 609 septies, quarto comma, n. 2, c.p. che assicura la procedibilità d’ufficio anche senza querela di parte. Consegue che anche i reati in danno dei maggiorenni sono procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma n.4) c.p. in quanto connessi con gli altri procedibili d’ufficio. Questa Corte (Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2008, n. 27068, Bonfondi) ha infetti affermato che la perseguibilità d’ufficio dei reati in materia sessuale nel caso contemplato dall’art. 609 septies, quarto comma, n. 4 c.p., sussiste anche quando trattisi di connessione investigativa, quale prevista dall’art. 371, secondo comma, c.p.p., senza che sia all’uopo neppure necessario che vi sia contestualità di indagini o di procedimenti, operando detta connessione tutte le volte in cui il p.m., indagando comunque su altri fatti perseguibili d’ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela. 7. Infondato è il sesto motivo con cui il ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nel punto in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento di 1^ grado mediante l’acquisizione della consulenza informatica della difesa e l’espletamento della perizia informatica d’ufficio richiesta nel motivo d’appello aggiunto. Il giudice di appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 04-11-2003, Marzullo) ha più volte affermato – e qui ribadisce – che il giudice d’appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado; in tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite. In ogni caso la perizia informatica richiesta in appello dall’imputato – in ragione del rinvenimento di materiale pornografico in un personal computer nella disponibilità dell’imputato – non appare decisiva, nel senso che nei motivi di ricorso non è compiutamente indicata la possibile incidenza della consulenza a smontare in particolare l’insieme delle deposizioni testimoniali delle parti offese. 8. Inammissibili sono poi tutti i motivi dal settimo al tredicesimo che attengono a censure di fatto, le quali esprimono un mero dissenso valutativo in ordine all’apprezzamento delle risultanze probatorie del processo e segnatamente alla credibilità degli imputati. La Corte d’appello ha esaminato in dettaglio la narrazione dei fatti ad opera delle parti offese che hanno confermato gli abusi sessuali subiti. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. IV, 18-10-2011, n. 44644) ha più volte affermato che nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa. Cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 21-06-2005, che parimenti ha affermato che ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata; ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l’accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi. Né la difesa allega concrete ed evidenti contraddittorietà nel percorso argomentativo della Corte d’appello. Deve ribadirsi che il vizio di motivazione di una sentenza ex art. 606, lett. e), c.p.p. sussiste solo allorché essa mostri, nel suo insieme, un’intrinseca contraddittorietà ed un’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; ossia presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della e l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata. La denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica – in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nella specie la sentenza impugnata ha dato sufficiente e non illogica motivazione del convincimento dei giudici di merito in ordine alla penale responsabilità dell’imputato. Si tratta di una valutazione in fatto, ampiamente motivata nella sentenza impugnata, non censurabile in sede di giudizio di legittimità; mentre la difesa del ricorrente invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel giudizio di cassazione non ricorrendo l’ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta illogicità, non senza considerare tra l’altro che la difesa del ricorrente non ha neppure specificamente e testualmente denunciato i punti della motivazione che si porrebbero in insanabile contrasto con altri punti della medesima pronuncia. 9. Inammissibile è anche il quattordicesimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità. La Corte d’appello ha puntualmente motivato sul punto rilevando che si è trattato di fatti di particolare allarme sociale e riprovevolezza. La difesa non ha indicato elementi di fatto di segno contrario, trascurati dalla Corte d’appello nella sua valutazione di merito. 10. Il ricorso quindi è nel suo complesso infondato e pertanto va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Pedofilia: 7 anni a don Dessì in appello

    Pedofilia: 7 anni a don Dessì in appello

    Nuova condanna (7 anni di reclusione) e rischio prescrizione più lontano per padre Marco Dessì, il sacerdote accusato di violenza sessuale su tre ragazzi della comunità di Chinandega,i n Nicaragua, di cui era responsabile.

    Don Dessì era già stato dichiarato colpevole dalla corte d’appello di Bologna nel novembre 2008, ma la terza sezione penale della Cassazione, nel giugno 2009, aveva annullato senza rinvio per vizi di forma la sentenza per quanto concerneva le imputazioni relative ai fatti precedenti l’agosto 1998, e stabilito invece la necessità di rifare il processo (che si è celebrato oggi) per gli altri episodi più recenti al centro del procedimento.

    In primo grado, il 23 maggio 2007, il sacerdote sardo era stato invece condannato dal Tribunale di Parma a 12 anni, condanna ridotta in appello a otto anni. Oltre agli episodi di violenza, Dessì era stato trovato in possesso anche di materiale pedopornografico: nel suo computer gli inquirenti avevano recuperato 1.440 file di immagini proibite, materiale che il prete, stando alle imputazioni, continuò a scaricare fino a due giorni prima dell’arresto, il 4 dicembre 2006. Le indagini partirono dopo le denunce, raccolte da alcuni volontariitaliani, da parte di sei ragazzi nicaraguensi che poi sia ppoggiarono ad alcune associazioni, come ‘Rock no war’ di Modena e ‘Solidando’ di Cagliari.

    «Siamo molto soddisfatti di quanto successo oggi a Bologna -ha commentato l’avv.Mario Scarpati, legale di parte civile dell’associazione sarda – Si tratta infatti di una sentenza più severa della precedente, perchè l’imputato è stato condannato solo per tre dei quattro capi d’accusa su cui verteva il primo procedimento». Soddisfazione da parte dei rappresentanti dell’associazione ‘Solidando’ soprattutto per lo scongiurato pericolo che il procedimento non si concludesse prima della prescrizione dei reati, fissata per il febbraio 2011. «Qui non si è trattato solo di fare giustizia – scrivono in una nota diffusa su Youtube – Si tratta di salvaguardare la sicurezza di una comunità che, in Nicaragua, si è sottratta alla morsa del terrore e che, lontana dalle leggi italiane, potrebbe tornare nelle mani di una persona condannata per crimini abietti e poi prosciolta solo perchè la giustizia è stata troppo lenta per colpire». Oggi invece è arrivata la nuova sentenza d’appello.

    https://www.gazzettadiparma.it/news/parma/37628/Pedofilia–7-anni-a-don.html

  • Pedofilia, “L’ex sacerdote non deve essere scarcerato”

    Pedofilia, “L’ex sacerdote non deve essere scarcerato”

    Il religioso, condannato a 12 anni per abusi sessuali su bambini è stato espulso dalla chiesa, ma secondo l’associazione che fece aprire l’indagine si rischia la scarcerazione per cavilli giudiziari. “Potrebbe tornare in Nicaragua per regolare i conti con i testimoni”

    Pedofilia, “L’ex sacerdote non deve essere scarcerato”

    L’Associazione Solidando Onlus di Cagliari ha diffuso una nota nella quale esprime il timore che Marco Dessì, ex sacerdote missionario in Nicaragua, torni in libertà. Il religioso, dopo una lunga inchiesta partita proprio da Parma, era stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione, con rito abbreviato, per abusi sessuali su minori accolti nella missione sudamericana affidata alla sua responsabilità. Recentemente era stato espulso dalla Chiesa con un decreto di Benedetto XVI (la vicenda). L’associazione, dalla quale era partita la denuncia degli abusi, teme che Dessì possa essere rimesso in libertà per una serie di cavilli giudiziari e possa, quindi, ritornare in Nicaragua per ”regolare” i conti con quanti hanno testimoniato contro di lui e con i loro familiari.

    http://parma.repubblica.it/cronaca/2010/03/18/news/condannato_per_pedofilia-2750238/

    Don Marco: nessun perdono
    Trasparenza e rapidità per il preete

    Don Marco: nessun perdono Trasparenza e rapidità per il preete DON MARCO DESSI’
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    Il caso del prete pedofilo di Villamassargia ha fatto da apripista alla lettera di Benedetto XVI sugli abusi sessuali del clero. Una nota ufficiale inviata dal Vaticano anche a quelli che denunciarono la vicenda.

    di LUCIO SALIS

    Domani il Papa divulgherà una lettera sulla pedofilia. È destinata a tranquillizzare i fedeli della Chiesa d’Irlanda, dopo lo scandalo, illustrato nel Murphy commission report , per il quale lo stesso Ratzinger aveva pubblicamente espresso «vergogna». Ma, indirettamente, riguarderà tutti gli altri Paesi nei quali è esploso il fenomeno dei preti pedofili. Compresa la Germania, dove schizzi di fango hanno sfiorato la stessa figura del Pontefice, (o meglio, il fratello Georg, direttore del coro di Ratisbona).

    TRASPARENZA Ormai è un’onda montante che la Chiesa affronta mostrandosi aperta, pronta a discutere pubblicamente, per arginare l’accusa di aver fatto finta di non vedere anche i casi più scabrosi e di averne insabbiati altrettanti. È in corso una strategia della trasparenza che, insieme a Ratzinger, ha visto scendere in campo cardinali (ultimo monsignor Rino Fisichella) e dignitari della Chiesa abituati a operare in silenzio. Come monsignor Charles J. Chicluna, severo Promotore di giustizia (Pm) della Congregazione per la dottrina della fede (l’ex Sant’Uffizio), capo degli 007 in tonaca, custode dei più scabrosi segreti della Santa sede. Il quale ha addirittura rilasciato un’intervista (tradotta in quattro lingue, la prima e unica che si ricordi) al quotidiano L’Avvenire , in cui ha citato 3000 casi, fra efebofilia, attrazione per adolescenti dello stesso sesso, rapporti eterosessuali e vera e propria pedofilia.

    IL CASO SARDO Con una franchezza un tempo impensabile, oggi indispensabile per difendere l’immagine della Chiesa cattolica nel mondo. Per coincidenza di tempi, l’operazione non abbiamo niente da nascondere investe anche la Sardegna. Uno degli ultimi casi di cui si è dovuta occupare la Congregazione per la dottrina della fede riguarda infatti Marco Dessì, l’ex missionario di Villamassargia ridotto dal Papa allo stato laicale dopo aver abusato, per anni, dei bambini del Coro del Getsemani (ancora una volta un coro) nell’Hogar del nino (orfanotrofio) di Chinandega (Nicaragua). Nei giorni scorsi, la Congregazione ha comunicato, con una lettera ai volontari sardi ed emiliani che lo avevano denunciato, di aver cacciato Dessì dalla Chiesa. Una nota ufficiale, intestata Congregatio pro doctrina fidei , sormontata dallo stemma vaticano, numero di protocollo 239/2006-31234, inviata alle associazioni Solidando, di Cagliari e Rock no war di Modena.

    IL MESSAGGIO Firmata dal segretario della Congregazione, Luis F. Ladaria, arcivescovo titolare di Thibica, spedita per posta, come quelle che partono dai palazzi di giustizia di tutta Italia. E, a parte un tocco di solennità tipico del mittente (accanto al protocollo: in responsione fiat mentio huius numeri) si nota lo stile burocratico «A riscontro della Sua pregiata…» e sbrigativo col quale si liquida «il signor Marco Dessì, una volta sacerdote della Pia Associazione Gesù divino operaio , condannato per abuso di minori dalla competente autorità italiana». Ma è il significato più profondo della missiva a colpire. Mentre in tutte le parti del mondo la Chiesa cattolica viene accusata di occultare e sopire gli scandali, in questo caso dà testimonianza di aver ricevuto da un gruppo di cittadini una denuncia contro un suo ministro, di aver svolto le opportune indagini e di aver fatto giustizia.

    LA CONDANNA Tutto alla luce del sole. Con la necessaria prudenza, ma in tempi accettabili: meno di cinque anni, fra la denuncia e la sentenza. Intanto la magistratura italiana arranca, fra Cassazione e appelli. Dalla lettera emerge inoltre la severissima procedura applicata nei confronti di Dessì, “dimesso dallo stato clericale ex officio et in poenam” con un decreto della Congregazione autorizzato dal Pontefice in persona. Come lo stesso Chicluna dichiarò al cronista (e poi ha confermato nell’intervista ad Avvenire) «nel 10 per cento dei casi, quelli particolarmente gravi e con prove schiaccianti, il Santo Padre si è assunto la dolorosa responsabilità di autorizzare un decreto di dimissione dallo stato clericale». Non si è ritenuto opportuno neppure celebrare un processo penale o amministrativo, com’è avvenuto nel 20 per cento delle vicende su preti pedofili. Per accertare le responsabilità di Dessì, infatti, nel 2005 Chicluna inviò in Nicaragua il suo vice, padre Pedro Funes Miguel Diaz. Al suo rientro, emise un precetto che intimava al prete sardo di tornare immediatamente in Italia, ritirarsi in una casa di preghiera e di astenersi dalla celebrazione dei sacramenti.

    LE PAURE Anche oggi il Vaticano teme che, una volta scontata la pena (8 anni), l’ex prete possa rientrare in Nicaragua dove, coi soldi dei benefattori, ha realizzato scuole, ospedali, e istituti di ricovero. Patrimonio di valore che, mentre era confinato in Italia, si premurava di far intestare a parenti. Da qui, l’emissione, il 13 gennaio scorso, di un decreto penale, a pena di interdetto, col quale «per il bene delle anime e per impedire la reiterazione dei delitti denunciati», si inibisce a Dessì di rimettere piede in Nicaragua senza il permesso scritto della Congregazione. Anche l’associazione Solidando, in un comunicato, esprime la preoccupazione che «Marco Dessì possa tornare in Nicaragua per regolare i conti con quanti hanno testimoniato contro di lui e con i loro familiari, già pesantemente minacciati», ma soprattutto «che possa riprendere le sue pratiche illecite ai danni dei minori».

    LA MORALE Dopo aver richiamato i termini della triste vicenda, Solidando scrive: «La Santa Sede ci ha incoraggiato nel nostro proposito di denunciare il fatto alla magistratura italiana». Successivamente, la stessa Congregazione per la dottrina della fede ha contribuito all’assistenza dei giovani arrivati in Italia dal Nicaragua per deporre in Tribunale e si è preoccupata di tutelarli al rientro nel loro Paese. Riguardo alla dolorosa esperienza nel paese del centro America, Solidando precisa di aver agito contro Marco Dessì «con il solo scopo di pervenire alla verità e come responsabilità morale nei confronti di tutte le persone che hanno sostenuto e sostengono i nostri progetti».

    Giovedì 18 marzo 2010 08.25

  • Umbria/ Molesta quattro ragazzine: prete condannato

    Umbria/ Molesta quattro ragazzine: prete condannato

    Umbria/ Molesta quattro ragazzine: prete condannato
    La decisione del Tribunale di Spoletto su fatti del 2005

    Un sacerdote di 47 anni, che operava in alcune parrocchie di Spoleto, è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale locale di molestie sessuali nei confronti di quattro minorenni che all’epoca dei fatti avevano tra i 14 e i 15 anni di età. Reati che sono valsi una condanna a 1 anno e 5 mesi. L’ex parroco dovrà risarcire anche con 10mila euro le quattro minorenni. Le molestie sono avvenute tra il 2005 e il 2006, e furono direttamente denunciate dai genitori dopo le rivelazioni delle figlie. Ha annunciato ricorso in Appello l’avvocato, Laura Modena, del sacerdote che da tre anni non vive più in Umbria. Il condannato si è sempre definito innocente e di aver tenuto un comportamento rispettoso.

    Spoleto, prete veneto molestava ragazzine
    Condannato a un anno e cinque mesi

    12/02/2010

    Il giudice ha condannato il sacerdote veneto accusato di molestie sessuali su 4 adolescenti

    Spoleto. Il tribunale di Spoleto ha condannato a un anno e cinque mesi di reclusione un sacerdote di 47 anni, ex parroco in uno dei centri della zona, per avere molestato sessualmente quattro ragazze che all’epoca dei fatti avevano 14-15 anni. Il religioso ha comunque sempre respinto l’accusa, rivendicando la correttezza del proprio comportamento. Il processo – del quale si legge oggi sui giornali locali – si è svolto a porte chiuse.

    L’ex parroco dovrà anche risarcire con 10 mila euro ciascuna due delle quattro ragazze che si sono costituite parte civile. Il tribunale ha comunque disposto la sospensione e la non menzione della condanna. Le presunte molestie avvennero – secondo l’accusa – dal dicembre 2005 al marzo del 2006 nell’oratorio della chiesa. L’indagine venne avviata dopo che le adolescenti avevano riferito quanto successo ai genitori.

    Il sacerdote è originario del Veneto e da tempo non vive più in Umbria. Secondo il suo difensore, l’avvocato Laura Modena, al religioso è stata riconosciuta l’attenuante della lieve entità del fatto. Il legale ha comunque annunciato appello contro la sentenza.

    abusi su minori
    Condannato sacerdote veneto,
    accuse di molestie sessuali su adolescenti
    Il parroco dovrà risarcire con 10 mila euro due delle quattro ragazze (al tempo avevano 14-15 anni). Gli abusi sarebbero avvenuti nell’oratorio della chiesa

    SPOLETO (Perugia) – Il tribunale di Spoleto ha condannato a un anno e cinque mesi di reclusione un sacerdote di 47 anni, ex parroco in uno dei centri della zona, per avere molestato sessualmente quattro ragazze che all’epoca dei fatti avevano 14-15 anni. Il religioso ha comunque sempre respinto l’accusa, rivendicando la correttezza del proprio comportamento. Il processo – del quale si legge sui giornali locali – si è svolto a porte chiuse. L’ex parroco dovrà anche risarcire con 10 mila euro ciascuna due delle quattro ragazze che si sono costituite parte civile. Il tribunale ha comunque disposto la sospensione e la non menzione della condanna.

    Le presunte molestie avvennero – secondo l’accusa – dal dicembre 2005 al marzo del 2006 nell’oratorio della chiesa. L’indagine venne avviata dopo che le adolescenti avevano riferito quanto successo ai genitori. Il sacerdote è originario del Veneto e da tempo non vive più in Umbria. Secondo il suo difensore, l’avvocato Laura Modena, al religioso è stata riconosciuta l’attenuante della lieve entità del fatto. Il legale ha comunque annunciato appello contro la sentenza.

    12 febbraio 2010

    http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2010/12-febbraio-2010/condannato-sacerdote-veneto-accuse-molestie-sessuali-adolescenti-1602452291491.shtml

    ABUSI SESSUALI SU MINORI, SACERDOTE CONDANNATO 
    Scritto da Diego Aguiari
    Venerdì 12 Febbraio 2010 15:00
    Questo articolo è stato letto: 8 volte
    stuproDopo oltre 4 anni dal reato, il tribunale di Spoleto (Perugia) ha condannato a un anno e cinque mesi di reclusione un sacerdote di 47 anni, originario del Veneto, con l’accusa di aver molestato sessualmente quattro minorenni che all’epoca dei fatti avevano tra i 14 e i 15 anni.

    Il sacerdote nonostante le pesanti accuse si è sempre professato innocente rivendicando con … … forza la propria correttezza di comportamento.

    La sentenza del tribunale condanna inoltre il religioso a dover risarcire con 10 mila euro ciascuna, due delle quattro ragazze costituitesi parte civile. Il tribunale ha disposto la sospensione e la non menzione della condanna.

    Secondo l’accusa le molestie delle ragazze avvennero dal Dicembre del 2005 al Marzo del 2006 nell’oratorio della chiesa. Le indagini vennero avviate dopo la segnalazione dell’accaduto da parte delle ragazze ai propri genitori.

    Secondo il legale difensore del parroco, l’avvocato Laura Modena, è stata riconosciuta al religioso l’attenuante per la lieve entità del fatto, è stato comunque annunciato l’appello contro la sentenza del tribunale.

  • Umbria/ Molesta quattro ragazzine: prete condannato La decisione del Tribunale di Spoletto su fatti del 2005

    Umbria/ Molesta quattro ragazzine: prete condannato La decisione del Tribunale di Spoletto su fatti del 2005

    Umbria/ Molesta quattro ragazzine: prete condannato
    La decisione del Tribunale di Spoletto su fatti del 2005

    Un sacerdote di 47 anni, che operava in alcune parrocchie di Spoleto, è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale locale di molestie sessuali nei confronti di quattro minorenni che all’epoca dei fatti avevano tra i 14 e i 15 anni di età. Reati che sono valsi una condanna a 1 anno e 5 mesi. L’ex parroco dovrà risarcire anche con 10mila euro le quattro minorenni. Le molestie sono avvenute tra il 2005 e il 2006, e furono direttamente denunciate dai genitori dopo le rivelazioni delle figlie. Ha annunciato ricorso in Appello l’avvocato, Laura Modena, del sacerdote che da tre anni non vive più in Umbria. Il condannato si è sempre definito innocente e di aver tenuto un comportamento rispettoso.

    Spoleto, prete veneto molestava ragazzine
    Condannato a un anno e cinque mesi

    • 12/02/2010

    Il giudice ha condannato il sacerdote veneto accusato di molestie sessuali su 4 adolescenti

    Spoleto. Il tribunale di Spoleto ha condannato a un anno e cinque mesi di reclusione un sacerdote di 47 anni, ex parroco in uno dei centri della zona, per avere molestato sessualmente quattro ragazze che all’epoca dei fatti avevano 14-15 anni. Il religioso ha comunque sempre respinto l’accusa, rivendicando la correttezza del proprio comportamento. Il processo – del quale si legge oggi sui giornali locali – si è svolto a porte chiuse.

    L’ex parroco dovrà anche risarcire con 10 mila euro ciascuna due delle quattro ragazze che si sono costituite parte civile. Il tribunale ha comunque disposto la sospensione e la non menzione della condanna. Le presunte molestie avvennero – secondo l’accusa – dal dicembre 2005 al marzo del 2006 nell’oratorio della chiesa. L’indagine venne avviata dopo che le adolescenti avevano riferito quanto successo ai genitori.

    Il sacerdote è originario del Veneto e da tempo non vive più in Umbria. Secondo il suo difensore, l’avvocato Laura Modena, al religioso è stata riconosciuta l’attenuante della lieve entità del fatto. Il legale ha comunque annunciato appello contro la sentenza.

    Condannato sacerdote veneto,
    accuse di molestie sessuali su adolescenti
    Il parroco dovrà risarcire con 10 mila euro due delle quattro ragazze (al tempo avevano 14-15 anni). Gli abusi sarebbero avvenuti nell’oratorio della chiesa

    SPOLETO (Perugia) – Il tribunale di Spoleto ha condannato a un anno e cinque mesi di reclusione un sacerdote di 47 anni, ex parroco in uno dei centri della zona, per avere molestato sessualmente quattro ragazze che all’epoca dei fatti avevano 14-15 anni. Il religioso ha comunque sempre respinto l’accusa, rivendicando la correttezza del proprio comportamento. Il processo – del quale si legge sui giornali locali – si è svolto a porte chiuse. L’ex parroco dovrà anche risarcire con 10 mila euro ciascuna due delle quattro ragazze che si sono costituite parte civile. Il tribunale ha comunque disposto la sospensione e la non menzione della condanna.

    Le presunte molestie avvennero – secondo l’accusa – dal dicembre 2005 al marzo del 2006 nell’oratorio della chiesa. L’indagine venne avviata dopo che le adolescenti avevano riferito quanto successo ai genitori. Il sacerdote è originario del Veneto e da tempo non vive più in Umbria. Secondo il suo difensore, l’avvocato Laura Modena, al religioso è stata riconosciuta l’attenuante della lieve entità del fatto. Il legale ha comunque annunciato appello contro la sentenza.

    12 febbraio 2010

    http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2010/12-febbraio-2010/condannato-sacerdote-veneto-accuse-molestie-sessuali-adolescenti-1602452291491.shtml

    ABUSI SESSUALI SU MINORI, SACERDOTE CONDANNATO 

    Scritto da Diego Aguiari
    Venerdì 12 Febbraio 2010 15:00
    Questo articolo è stato letto: 8 volte
    stuproDopo oltre 4 anni dal reato, il tribunale di Spoleto (Perugia) ha condannato a un anno e cinque mesi di reclusione un sacerdote di 47 anni, originario del Veneto, con l’accusa di aver molestato sessualmente quattro minorenni che all’epoca dei fatti avevano tra i 14 e i 15 anni.

    Il sacerdote nonostante le pesanti accuse si è sempre professato innocente rivendicando con … … forza la propria correttezza di comportamento.

    La sentenza del tribunale condanna inoltre il religioso a dover risarcire con 10 mila euro ciascuna, due delle quattro ragazze costituitesi parte civile. Il tribunale ha disposto la sospensione e la non menzione della condanna.

    Secondo l’accusa le molestie delle ragazze avvennero dal Dicembre del 2005 al Marzo del 2006 nell’oratorio della chiesa. Le indagini vennero avviate dopo la segnalazione dell’accaduto da parte delle ragazze ai propri genitori.

    Secondo il legale difensore del parroco, l’avvocato Laura Modena, è stata riconosciuta al religioso l’attenuante per la lieve entità del fatto, è stato comunque annunciato l’appello contro la sentenza del tribunale.

  • PALPEGGIO’ 4 BAMBINE: CONDANNATO EX PARROCO DI SPOLETO

    PALPEGGIO’ 4 BAMBINE: CONDANNATO EX PARROCO DI SPOLETO

    PALPEGGIO’ 4 BAMBINE: CONDANNATO EX PARROCO DI SPOLETO
    Il sacerdote era presente in aula al momento della lettura. Difesa annuncia ricorso in appello. 20mila € alle parti civili

    Spoleto – 11/02/2010 22:21
    PALPEGGIO’ 4 BAMBINE: CONDANNATO EX PARROCO DI SPOLETO

    Colpevole di aver molestato 4 bambine. E’ questa la decisione a cui sono arrivati i giudici del Tribunale di Spoleto (Avenoso, Fornaci e Laudenzi) che hanno condannato l’ex parroco di Castel Ritaldi accusato di aver molestato le bimbette a 5 mesi di reclusione. Si chiude così il processo avviato il 26 giugno del 2008 a seguito delle denunce presentate dai genitori delle quattro ragazzine. La vicenda risale al 2005, quando le vittime confidarono ai rispettivi genitori delle particolari attenzioni ricevute dal sacerdote, P.B., appartenente alla diocesi di Verona ma inviato presso quella di Spoleto per reggere la parrocchia di Castel Ritaldi. Il parroco le avrebbe palpeggiate almeno in due occasioni, una delle quali il giorno di Natale, quando le 4 bimbette si erano recate in Chiesa.

    Un processo delicato, svolto sempre a porte chiuse, durante il quale sono state ascoltate anche le ragazzine (all’epoca dei fatti minori di 14 anni). Alla notizia delle denunce la diocesi di Spoleto intervenne immediatamente allontanando il parroco da Castel Ritaldi.

    P.B., che ha sempre respinto le accuse, ha preso parte a tutte le udienze. Era in aula anche oggi, quando i giudici hanno letto la sentenza. La pubblica accusa (Albano) aveva chiesto 18 mesi di reclusione. Disposto anche il risarcimento di 20.000 euro complessivi a 2 delle quattro famiglie che si erano costituite parte civile. La difesa del sacerdote, affidata all’avvocato Laura Modena del foro di Perugia, ha annunciato ricorso in appello.

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    L’identità del prete è facilmente ricostruibile

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    11 Gennaio 2007 alle 17:48:01
    Trasferimenti di parroci per le necessità della Chiesa diocesana

    Il primo dell’anno don Artemio Bastianini, parroco di Montefalco, ha lasciato definitivamente la parrocchia per andare missionario in Brasile, nell’arcidiocesi di Porto Velho, capitale della Rondonia. Al suo posto è stato nominato don Alessandro Lucentini, sinora Rettore del seminario diocesano e parroco di S. Sabino in Spoleto. L’ultima tranche del ripristino degli edifici sacri danneggiati dal terremoto, che nella sua fase finale richiede particolare attenzione e cura, e le scadenze cogenti che sono state poste dalle autorità civili, hanno fatto ritenere necessario che mons. Giampiero Ceccarelli, Vicario Episcopale per la ricostruzione, fosse sollevato dai suoi incarichi pastorali presso la parrocchia dell’Abbazia di S. Eutizio in Preci, dove, invece, si è destinato don Paolo Biasi, sinora parroco di S. Gregorio in Nido in Castel Ritaldi. E’, infatti, necessario che in quella assai grande parrocchia, collegata al più insigne monumento della tradizione monastica del nostro territorio, sia presente almeno un sacerdote di nazionalità italiana, per offrire collaborazione all’Arcivescovo, insieme ai sacerdoti non italiani che già lodevolmente operano in Abbazia. La grave malattia di mons. Tommaso Chianella, parroco dei Santi Domenico e Francesco in Spoleto, e lo stato di salute di altri sacerdoti ancor più avanzati d’età e assai malandati, richiedono speciale attenzione da parte della Curia Arcivescovile e la unanime preghiera di tutti i fedeli cattolici che hanno a cuore la loro Chiesa diocesana.

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  • Palpeggiamenti a minorenni: condannato a cinque mesi ex parroco di Castel Ritaldi

    Palpeggiamenti a minorenni: condannato a cinque mesi ex parroco di Castel Ritaldi

    11 Febbraio 2010 alle 23:25:05
    Palpeggiamenti a minorenni: condannato a cinque mesi ex parroco di Castel Ritaldi
    Avrebbe abbracciato e toccato quattro ragazzine sotto i 14 anni di età

    di Daniele Ubaldi

    Cinque mesi di reclusione e 20mila euro di risarcimento a due delle quattro famiglie delle sue vittime. Ha avuto termine oggi, in udienza collegiale al tribunale di Spoleto, il processo all’ex parroco 47enne di Castel Ritaldi, accusato e infine riconosciuto colpevole di aver palpeggiato

    quattro minorenni, fra marzo del 2005 e dicembre 2006. In particolare, la sera della vigilia di Natale di quattro anni fa il parroco – nel frattempo allontanato dal piccolo comune Umbro – dopo aver celebrato la messa avrebbe abbracciato una minorenne all’interno della sagrestia, palpeggiandole il seno. L’uomo, originario di Verona, avrebbe ripetuto il gesto qualche giorno dopo, a Norcia, dove si stava svolgendo un campus. Il collegio giudicate, composto dai giudici Laudenzi, Avenoso e Fornaci, ha condannato il prete accogliendo solo in parte le richieste del pubblico ministero Albano, che voleva 18 mesi di reclusione. L’avvocato difensore Laura Modena ha annunciato ricorso in appello non appena ascoltata la lettura della sentenza. Presente in aula, come per tutta la durata del processo, anche il diretto interessato.

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  • Dessì espulso dalla Chiesa Decreto di Benedetto XVI

    Dessì espulso dalla Chiesa Decreto di Benedetto XVI

    Marco Dessì era stato condannato per abusi sessuali su bambini del Nicaragua. Ora non è più prete: un decreto inappellabile del Sommo Pontefice lo ha dimesso dallo stato clericale. Nel maggio scorso la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna per le imputazioni antecendenti l’agosto 1998
    Padre Marco Dessì è stato espulso dalla Chiesa. Il missionario di Villamassargia condannato per abusi sessuali su bambini del Nicaragua è stato estromesso con un decreto promulgato l’otto gennaio da Papa Benedetto XVI, che lo ha “dimesso dallo stato clericale” e ridotto allo stato laicale. Per Dessì divieto assoluto di celebrare messa e altri sacramenti, di portare l’abito talare e “insegnare alcuna disciplina teologica”, perfino “negli istituti anche non dipendenti dall’Autorità ecclesiastica”. Si tratta di un provvedimento inappellabile promulgato dalla più alta autorità di Santa Romana Chiesa a seguito di indagini compiute direttamente dagli ispettori dalla Congregazione per la dottrina della fede (ex Sant’Uffizio). Un verdetto, quello del Vaticano, che arriva prima della fine dei vari gradi di giudizio dei tribunali italiani, segno che le gerarchie ecclesiastiche non hanno dubbi sulla colpevolezza di Dessì.

    La vicenda. Il sacerdote sardo era stato condannato il 23 maggio del 2007 dal gup Roberto Spanò a 12 anni per violenza sessuale su tre ragazzi della comunità di Chinandega, in Nicaragua, di cui era responsabile. Dessì sta scontando la pena nel carcere di Saluzzo in un reparto riservato ai detenuti per reati a sfondo sessuale. Il processo d’appello si era chiuso con uno sconto di pena, dopo che il procuratore generale aveva chiesto la conferma del verdetto di primo grado. A Bologna il sacerdote aveva tentato, attraverso i propri legali, di dimostrare che nulla aveva a che vedere con quelle pesantissime accuse. Avendo scelto il rito abbreviato aveva avuto diritto, come in primo grado, a uno sconto di un terzo della pena. Un’inchiesta complessa, quella condotta dal pm Lucia Russo, che delineò l’immagine di un sacerdote che raccoglieva fondi in tutto il mondo per assistere quei ragazzi di cui poi, secondo l’accusa, abusava. Nel computer di don Dessì furono trovati 1.440 file con immagini pedopornografiche. Materiale che il prete, stando alle imputazioni, continuò a scaricare fino a due giorni prima dell’arresto, avenuto il 4 dicembre 2006. Le indagini partirono dopo le denunce, raccolte da alcuni volontari italiani, da parte di sei ragazzi nicaraguensi che poi si appoggiarono ad alcune associazioni, come Rock no war di Modena e Solidando di Cagliari.

    Dessì può tuttavia sperare in una nuova riduzione della pena dopo che la Corte di Cassazione ha giudicato prescritti alcuni episodi che gli venivano addebitati e ha disposto la celebrazione di un nuovo processo in Appello il prossimo autunno. Nel maggio 2009 la terza sezione penale della Cassazione ha infatti annullato senza rinvio la sentenza di condanna per quanto riguarda tutte le imputazioni relative ai fatti precedenti l’agosto 1998. Processo da rifare, invece (annullamento con rinvio alla corte d’appello di Bologna) per gli altri episodi al centro del processo.
    (04 febbraio 2010)

    http://parma.repubblica.it/dettaglio/dessi-espulso-dalla-chiesa-decreto-di-benedetto-xvi/1849581