Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: ne bis in idem

  • Reati sessuali su minori, per il sacerdote doppio processo canonico e statale

    Reati sessuali su minori, per il sacerdote doppio processo canonico e statale

    Il sacerdote processato da un tribunale canonico per reati sessuali su minore, può essere giudicato per lo stesso fatto anche da un Tribunale italiano, senza che ci sia violazione del ne bis in idem. La Corte di cassazione, con la sentenza 34576, respinge il ricorso di un parroco, condannato dal vescovo in via extragiudiziale con un processo penale amministrativo. Un procedimento canonico, con un iter più rapido, che si era concluso con il divieto perpetuo di esercitare il ministero con minorenni, unito all’ obbligo di dimora per cinque anni nella residenza “Oasi di Elim”, una struttura dedicata alla cura dei preti pedofili. Pene afflittive dunque – anche se, ad avviso delle parti civili, non paragonabili a quelle previste dall’ordinamento italiano – in base alle quali il ricorrente aveva eccepito la violazione del ne bis in idem, dopo la condanna della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva confermato i tre anni e otto mesi di carcere, stabiliti dal Tribunale per atti sessuali compiuti con un minore di 16 anni. Secondo la tesi della difesa il principio del ne bis in idem sarebbe valido anche nei rapporti tra Italia e Santa sede, per la reciproca fiducia che contraddistingue i rapporti, in virtù di principi costituzionali di parità e anche per l’obbligo imposto allo Stato dall’articolo 10 della Carta, di conformarsi alle norme di diritto riconosciute a livello internazionale.

    Il carattere territoriale del ne bis in idem

    Ma la lettura è frutto di un errore giuridico, che la Cassazione sottolinea. Il ne bis in idem, non rientra nella sfera dei diritti umani inviolabili e non ha natura di principio di diritto internazionale in grado di prevalere su quello di territorialità. Può semmai essere applicato in presenza di convenzioni ratificate e rese esecutive tra Stati, vincolanti solo per i contraenti e nei limiti dell’accordo raggiunto. In generale lo Stato italiano, come la maggior parte degli Stati moderni, si ispira al principio della territorialità e della obbligatorietà generale della legge penale. Questo con la chiara giustificazione di assicurare una giustizia che tenga conto delle diverse valutazioni sociali e politiche delle condotte umane. E soprattutto in campo penale dove il peso attribuito ad alcuni reati è diverso anche nella coscienza popolare.

    L’assenza di accordi o convenzioni con la Santa Sede

    Né il principio del ne bis in idem si può ritenere applicabile per effetto di accordi tra Santa sede e Italia o di Convenzioni alle quali entrambe abbiano aderito. La Santa Sede è rimasta fuori dalla “Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen” avendo siglato solo la “Convenzione moneraria europea”. Nessun effetto, nel senso auspicato dalla difesa, può derivare neppure dal Trattato del ’29, che si è limitato a consentire la libera circolazione di merci verso lo Stato Vaticano o istituzioni o uffici della Santa Sede. Va escluso anche che la Santa Sede abbia aderito all’Unione europea, avendo solo una stabile rappresentanza a Bruxelles, ed essendo ininfluente, in assenza di una formale adesione, il fatto che il Vaticano sia una “enclave” dell’Italia. Per finire la Santa sede non è membro dell’Organizzazione delle Nazioni unite, dove ha il solo status di “Osservatore permanente”.

    Il Trattato e il Concordato del ’29

    Sbagliata la conclusione del ricorrente anche per quanto riguarda l’applicabilità dell’articolo 23 del Trattato tra Santa Sede e Italia del ’29, secondo il quale per l’esecuzione delle sentenze emanate dai tribunali della città del Vaticano si applicano le norme di diritto internazionale. La previsione riguarda, infatti, le sentenze dei Tribunali dello Stato del Vaticano e non delle autorità ecclesiastiche della Santa Sede, come nel caso esaminato. Neppure il tema del riconoscimento, affrontato sempre dall’articolo 23 secondo comma, può essere considerato equivalente al divieto di ne bis in idem. È utile piuttosto ad affermare che la sentenza, agli effetti civili, per quanto riguarda lo status non di chierico ma di cittadino, possa avere piena efficacia anche in Italia. Un riconoscimento non incompatibile con il nuovo giudizio e che non incide sull’autonomia delle due giurisdizioni.

    Le Linee guida della Conferenza episcopale e il Motu proprio

    A conferma della legittima concorrenza tra la due giurisdizioni ci sono le Linee guida della Conferenza episcopale italiana, aggiornate a giugno 2019, con le quali si ribadisce l’autonomia delle due vie e l’importanza della cooperazione tra vescovo e autorità civili.

    La Cassazione cita anche il Motu proprio “Ai nostri Tempi” di Papa Francesco del 2013 che, in materia penale, ha affiancato alla giurisdizione canonica la concorrente giurisdizione del Tribunale del Vaticano per i delitti più gravi, come quello esaminato, se commessi da pubblici ufficiali della Santa Sede. Condotte punibili sia come reati sia come “delicta graviora”, senza rischio di incorrere in una duplicazione dei giudizi. Una cosa sono, infatti, le sanzioni previste dalle leggi penali vaticane, derivanti nel caso specifico da trattati internazionali, e altro le sanzioni «attribuite iure nativo alla competenza della Congregazione per la dottrina della fede nei confronti dei chierici». Per le prime c’è «la giurisdizione dello Stato; per le seconde opera la giurisdizione sullo status».

    Nell’elenco delle fonti dalle quali trarre la conclusione raggiunta, ci sono anche il Protocollo addizionale al Concordato dell’84, nel quale si prevede che l’autorità giudiziaria italiana avvisi l’Ordinario della diocesi dell’imputato, dell’inizio di un procedimento penale nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso di culto cattolico.

    Mentre nello stesso Concordato del ’29 si prevedeva che, nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena fosse scontata in locali separati rispetto ad un laico.

    https://www.ilsole24ore.com/art/reati-sessuali-minori-il-sacerdote-doppio-processo-canonico-e-statale-AEUK5bj?refresh_ce=1

  • Otto domande su un mucchietto di ossa

    Otto domande su un mucchietto di ossa

    Sappiamo solo che sono di una donna. I ritardi nelle comunicazioni e l’irritazione del Vaticano per il collegamento con la scomparsa di Emanuela Orlandi

    By Maria Antonietta Calabrò

    Le ossa ritrovate lunedì sera, 29 ottobre sembrano gettare di nuovo nella tempesta il Vaticano. Appena acquietato il caso dell’ex nunzio negli USA Viganò, sulla pedofilia, ecco che una Halloween pagana si abbatte su Roma quasi voler ricacciare indietro la festa cristiana di Ognissanti, coinvolgendo un’altra nunziatura, quella in Italia, nel cuore di Roma.

    Quelle ossa scoperte durante una ristrutturazione in una pertinenza di Villa Giorgina pongono molte domande. Soprattutto adesso che il bacino dello scheletro si è rivelato essere quello di una donna.

    1) La prima: perché il Vaticano ha aspettato tanto a rendere noto il ritrovamento: da lunedì alle 22,20 di martedì, e solo dopo un’ora e dieci che la notizia era divenuta pubblica campeggiando su tutti i siti di informazione, che davano conto di un forte collegamento diretto tra le ossa scoperte e la vicenda di Emanuela Orlandi (innanzitutto) e di Mirella Gregori entrambe scomparse nel 1983. Sono passati quasi due giorni, dunque dal ritrovamento, perché la Sala Stampa potesse diramare un comunicato: nonostante fosse facilmente prevedibile l’impatto del caso, visto anche il coinvolgimento della Procura di Roma, che procede per omicidio.

    2) La seconda domanda strettamente collegata alla prima è: si è trattato del ritrovamento casuale di quattro operai, o qualcuno ha fatto ritrovare le ossa? O ancora: ci sono stati indizi che hanno portato a scoprire quelle ossa in Nunziatura? E solo allora, visto che la Nunziatura come è noto gode dell’extraterritorialità, la giustizia italiana è stata ‘chiamata’ dal Vaticano? Nei prossimi giorni e settimane le analisi biologiche cercheranno di stabilire a chi appartengono le ossa e a quando risale la morte e per quali cause. Squadra mobile e Procura daranno il loro verdetto e la Procura interrogherà i quattro operai.

    3) In Vaticano si è registrata una sensibile irritazione per il collegamento diretto tra il ritrovamento e la scomparsa di Emanuela Orlandi (dopo che nel 2016 una nuova inchiesta giudiziaria che coinvolgeva anche il rettore della Chiesa di Sant’Apollinare, don Vergari, era stata archiviata dalla Cassazione). E’ stato fatto filtrare che nel giardino della Villa c’era in antichità un cimitero e altri reperti erano affiorati già in precedenza. Perché non dirlo subito?

    4 ) Proprio lunedì 29 c’è da registrare un’intervista della sorella di Mirella Gregori a Radio Cusano Campus. Un’ intervista in cui affermava che avrebbe lottato strenuamente per conoscere la verità sulla sorella, invitando chi sa a parlare, anche in forma anonima, in modo da accertare la verità. Già nello scorso settembre la famiglia Gregori è tornata a chiedere chiarezza, sottolineando la convinzione che il destino delle due ragazze non è stato comune. Fu l’attentatore del Papa Giovanni Paolo II Ali Agca a stabilire un nesso tra i due casi. Qualcuno in questi due mesi si è fatto vivo, rispondendo all’appello della famiglia Gregori, e dando qualche indicazione?

    5) Il nesso tra la Nunziatura italiana e il caso Orlandi, è a livello giornalistico una vecchia suggestione e risale già al 2012 cioè ai tempi dell’arresto di Don Vergari. Si scrisse allora che don Vergari che diede sepoltura nella Chiesa di Sant’Apollinare al boss della banda della Magliana De Pedis, nel ’91 sarebbe stato trasferito alla Nunziatura apostolica presso l’Italia, al seguito di un presunto Nunzio reggente, con cui era in contatto in quanto quest’ultimo era stato il cappellano del carcere romano di Regina Coeli. Nulla di tutto ciò invece è avvenuto. Come ha accertato Huffpost, Don Vergari ha lavorato nella Segnatura (non Nunziatura) apostolica dal 1970 fino all’anno 2000. C’era in quella indicazione sbagliata, un segnale già allora? Oppure si è trattato di un grossolano errore? Ce lo dirà la Polizia scientifica se sapremo che le ossa sono della Orlandi.

    6) Visto che Don Vergari ha sempre sostenuto di aver conosciuto De Pedis in carcere, quando andava ad aiutare l’allora cappellano del carcere romano, si può ritenere che fu in carcere che si instaurò una specie di trattativa per ‘risolvere’ il caso Orlandi, in modo che non si creasse un enorme scandalo?

    7) Se ci sarà una svolta nella vicenda Orlandi, essa ha a che fare con il fatto che i protagonisti dell’inchiesta archiviata nel 2016 non potranno più essere perseguiti in base al principio giuridico del “ne bis in idem” (non si può essere sottoposti a processo due volte per gli stessi fatti)? Come se ci fosse stata una maggiore libertà di fornire dichiarazioni, magari in altre inchieste diverse aperte dalla Procura di Roma?

    8) Rompendo per la prima volta una tradizione consolidata Papa Francesco ha scelto di non inviare un suo nunzio italiano in Italia. Il nuovo nunzio è uno svizzero, forse per allentare legami troppo stretti con le vicende italiane. Anche questo ha aumentato la libertà di trattare vicende oscure legate all’Italia?

    https://www.huffingtonpost.it/2018/10/31/otto-domande-su-un-mucchietto-di-ossa_a_23577220/

  • Perché la storia del prete condannato e assolto per lo stesso reato non si ripeta

    Perché la storia del prete condannato e assolto per lo stesso reato non si ripeta

    Don Massaferro è stato condannato in via definitiva per pedofilia dallo Stato italiano e assolto perché innocente dal tribunale ecclesiastico

    Il prete di Alassio don Luciano Massaferro passerà alla storia per essere stato condannato dallo Stato italiano per pedofilia in via definitiva a sette anni e otto mesi e per essere stato giudicato completamente innocente, per lo stesso reato, dal tribunale ecclesiastico.

    Se prendiamo sul serio questo fatto gravissimo e non lasciamo che rimanga solo un episodio clamoroso tra tanti, don Luciano ha l’occasione di essere ricordato però non solo per essere stato o no un “prete pedofilo”, ma per aver reso evidente l’urgente necessità di negoziare un accordo tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica a riguardo del delitto di pedofilia dei preti.

    Ne bis in idem è un principio fondamentale del diritto e significa che non può esserci doppio giudizio per lo stesso reato. Ma per don Luciano le cose non sono andate così. È un criterio fondamentale di giustizia tanto che in paesi come gli Stati Uniti, il Canada, il Messico, l’Argentina e l’India è considerato un principio costituzionale. Nel diritto italiano questo principio è pienamente accolto ma, come si è reso clamorosamente evidente nella vicenda del prete ligure, non vige nei rapporti tra Stato e Chiesa.

    Per i giudici italiani Massaferro è colpevole. Nel febbraio 2011 il Tribunale di Savona lo condanna a sette anni e otto mesi di carcere e, nel novembre dello stesso anno, la pena viene confermata dalla Corte di Appello di Genova; nel 2012 poi la Cassazione emette il proprio giudizio respingendo il ricorso presentato dal noto avvocato Franco Coppi. Diventa così definitiva la sentenza per cui il sacerdote ha «costretto in più occasioni la minore, approfittando dell’autorità conferitagli dal suo ruolo di parroco della chiesa di San Vincenzo di Alassio, a compiere o subire atti sessuali».

    Fra arresti domiciliari e cella don Luciano sconta sei anni e due mesi di reclusione. A febbraio scorso però il vescovo Borghetti rendo noto che per la Chiesa don Luciano è innocente: c’è stato un processo canonico durato più di quattro anni al termine del quale il tribunale ecclesiastico emana una sentenza per cui il sacerdote deve essere riabilitato in quanto “non consta che abbia commesso i delitti a lui ascritti”. Nel rendere nota la decisione il vescovo cita l’articolo 7 della Costituzione italiana secondo il quale lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. E proprio questo è il problema. Il problema, cioè, non è tanto che Stato e Chiesa siano indipendenti e sovrani ma che non ci sia tra essi un accordo tale da impedire che venga infranto il principio universale del “Ne bis in idem” quello per il quale in nessun luogo al mondo può accadere di essere giudicati due volte per la stessa cosa.

    Se è giusto che Stato e Chiesa godano della più totale autonomia è altresì doveroso che si trovi un accordo perché non accada più di essere giudicati due volte per lo stesso delitto. È ora che, dopo il Concordato firmato da Craxi e Casaroli nel 1984, Chiesa e Stato siedano di nuovo attorno a un tavolo per regolare situazioni come quelle di don Luciano: con quale diritto la Chiesa ha fatto un secondo processo su un delitto per il quale già c’era una sentenza definitiva? Proprio perché le sentenze umane sono fallibili non si può permettere che ce ne siano due per lo stesso delitto. Può avvenire infatti – come accaduto per don Luciano – che una dia esito di colpevolezza e l’altra d’innocenza e così l’unico risultato finale è far capire che la giustizia non esiste e che la legge non ha nessun valore.

    Se partiamo dalla convinzione che Chiesa e Stato abbiano la loro indipendenza si tratta semplicemente di armonizzare i rispettivi ambiti di competenza così come avviene tra diversi stati sovrani. Cesare Battisti, per esempio, è stato condannato in Italia all’ergastolo, è evaso, ora si trova in Brasile ma nessuno lì si sogna di fargli un nuovo processo per i delitti commessi: tema del contendere non è che sia innocente ma se e come operare l’estradizione. Si agisce così perché il Brasile riconosce all’Italia la capacità di condurre in porto un giusto processo e la stessa cosa riconosce l’Italia al Brasile: pare del tutto logico pertanto che un analogo ordine di argomentazioni debba governare i rapporti tra Stato italiano e Chiesa. Perché non si è affrontata la spinosa questione di come trattare la pedofilia dei preti nel Concordato del 1939 (i Patti Lateranensi) e in quella successivo del 1984? Forse perché allora allora la sensibilità per questo terribile delitto era veramente minima: basti pensare che nel Catechismo della Chiesa Cattolica promulgato nel 1992 la parola pedofilia non esiste. E anche questa cosa andrebbe davvero cambiata al più presto.

     https://www.agi.it/blog-italia/idee/pedofilia_don_luciano_massaferro_storia-3648070/post/2018-03-20/