Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Premiati i “Testimoni del nostro Tempo”

    Premiati i “Testimoni del nostro Tempo”

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    re 9.00 – Intervento dell’On. Angela Napoli, Madrina del Premio, già Vice-Presidente
    Commissione Parlamentare Antimafia e di Marisa Garofalo

    • “Io sono Lea” – MONOLOGO di Paolo De Chiara
    • Consegna del Premio ai “Testimoni” del nostro tempo e consegna delle Menzioni Speciali

    Modera:

    • Mara Ferraro, socia associazione Dioghenes APS

    A Michelangela Barba, Presidente dell’Associazione Ebano Onlus, per l’impegno civile e umano nel contrasto alle violenze maschili contro le donne e alla tratta sessuale. Fondatrice e guida di un’Associazione che da anni opera con coraggio accanto a chi subisce soprusi e sfruttamento, Michelangela Barba ha trasformato la denuncia in azione, la parola in accoglienza, la solidarietà in prassi quotidiana. Ha dato voce e sostegno a tantissime donne, restituendo loro la possibilità di ricominciare. La sua è una testimonianza viva, coerente, che ha saputo coniugare attivismo, sensibilizzazione e informazione, diventando punto di riferimento anche per WordNews.it.

    Per la forza della sua testimonianza, per la costanza del suo impegno e per la sua azione quotidiana a difesa della dignità femminile, Michelangela Barba incarna lo spirito più autentico del Premio Nazionale Lea Garofalo: quello di chi non si arrende mai alla violenza e alla paura.

     


    A Marco Omizzolo, sociologo, saggista e attivista per i diritti umani e del lavoro, per la sua instancabile battaglia civile contro il caporalato, le agromafie e ogni forma di sfruttamento lavorativo e sociale. Ricercatore e docente, autore di studi fondamentali sul fenomeno del bracciantato migrante e sulla comunità sikh dell’Agro Pontino, Omizzolo ha unito il rigore scientifico alla militanza civile, pagando sulla propria pelle il prezzo della verità. Formatore e autore di saggi, articoli e libri come La Quinta Mafia, ha contribuito a far emergere la fitta rete di connivenze tra criminalità organizzata, imprenditoria e sfruttamento del lavoro agricolo.

    Per la sua testimonianza limpida e per il suo costante lavoro di denuncia, Marco Omizzolo rappresenta lo spirito del Premio Nazionale Lea Garofalo: quello di chi, con la forza della verità e della conoscenza, continua a sfidare l’indifferenza e la paura.


    A Giancarlo Costabile, ricercatore di Storia dell’educazione presso l’Università della Calabria, per il suo impegno nel coniugare educazione, memoria e legalità in una visione pedagogica che restituisce alla scuola il suo ruolo più alto. Fondatore e coordinatore del progetto scientifico-didattico di Pedagogia dell’Antimafia, Costabile ha portato l’antimafia fuori dai tribunali e dentro le aule. Nel marzo 2019 ha promosso, insieme a Edoardo Martinelli, allievo di don Lorenzo Milani e coautore di Lettera a una professoressa, il seminario permanente “Barbiana 2040”, un laboratorio di scrittura collettiva e di riflessione pedagogica che riprende e rinnova l’eredità milaniana per la scuola del XXI secolo.

    Per aver fatto dell’educazione un atto politico nel senso più alto e nobile del termine, per aver restituito alla scuola la sua funzione emancipatrice e per aver tracciato, con coerenza e coraggio, una pedagogia dell’impegno e della libertà, Giancarlo Costabile è riconosciuto come Testimone del nostro tempo.


    A Corrada Pomillo, Maresciallo Capo dei Carabinieri, per l’esemplare impegno, la dedizione e la competenza con cui, in territori ad altissima densità criminale, ha incarnato i valori più alti del servizio allo Stato e della lotta per la legalità. Con una straordinaria operazione investigativa, condotta tra il 2020 e il 2024 alla guida della Stazione Carabinieri di San Martino di Taurianova, ha smantellato una vasta rete di narcotraffico internazionale, documentando un giro d’affari illecito di oltre un milione di euro. Un risultato investigativo di eccezionale rilievo che ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dell’Arma con un encomio semplice conferito dal Comandante della Legione Carabinieri Calabria.

    Per aver difeso con onore la divisa e servito con dedizione la giustizia, per aver restituito alla comunità fiducia nello Stato e nella forza del bene comune, il Maresciallo Capo Corrada Pomillo riceve il titolo di Testimone del nostro tempo.


    A Giorgio Mottola, giornalista d’inchiesta della redazione di Report (Rai 3), per aver dedicato la propria vita professionale alla ricerca della verità e alla difesa del diritto di cronaca, cardine irrinunciabile di ogni democrazia. Con rigore, coraggio e lucidità, Mottola ha indagato le zone d’ombra del potere, svelando intrecci di corruzione, affari opachi e abusi istituzionali che minano la fiducia dei cittadini nello Stato e nelle sue istituzioni. Le sue inchieste hanno contribuito a restituire senso e dignità al giornalismo d’impegno civile, in un tempo in cui informare è diventato un atto di resistenza.

    Per la coerenza, la professionalità e il rischio personale con cui continua a onorare il mestiere di cronista, Giorgio Mottola rappresenta la voce scomoda e necessaria di un’Italia che non si rassegna al silenzio e continua a credere nella verità, nella giustizia e nella libertà.


    A Maurizio Landini, Segretario Generale della CGIL, per il suo costante impegno nella difesa dei diritti dei lavoratori, della Costituzione e della dignità del lavoro come fondamento della Repubblica. La sua voce, ferma e appassionata, ha saputo rappresentare non solo le istanze del mondo sindacale, ma anche quelle di un Paese che chiede giustizia sociale, sicurezza, parità e rispetto. In anni segnati da precarietà, disuguaglianze e smarrimento civile, ha mantenuto viva la tradizione del sindacalismo più autentico, quello che non si piega al potere ma lo interroga, lo sfida, lo richiama alla responsabilità verso i più deboli.

    Per la coerenza morale, la visione solidale e la tenacia con cui ha difeso il lavoro come valore umano e politico, Maurizio Landini è riconosciuto Testimone del nostro tempo, simbolo di una resistenza civile che continua a credere nel potere collettivo della solidarietà e nella forza etica della giustizia sociale.


    A Mauro Esposito, testimone di giustizia, per il coraggio e la forza morale con cui ha scelto di denunciare la ’ndrangheta, rompendo il muro dell’omertà e schierandosi, senza esitazioni, dalla parte dello Stato e della verità. La sua storia è quella di un uomo comune che, di fronte alla violenza e al sopruso, ha deciso di non voltarsi dall’altra parte, pagando sulla propria pelle le conseguenze di una scelta radicale e di giustizia. Con la sua denuncia, Mauro Esposito ha contribuito a smascherare un sistema criminale che affonda le radici nel potere e nella paura, dimostrando che la legalità non è un concetto astratto, ma un atto di responsabilità personale e collettiva.

    Per l’esempio di coerenza e dignità civile e per aver incarnato l’essenza stessa dell’antimafia dei cittadini, Mauro Esposito è riconosciuto Testimone del nostro tempo, simbolo di quella Italia onesta che non si arrende e continua a credere nella giustizia, nella verità e nella libertà.


    A Pellegrino Passariello, Brigadiere dei Carabinieri Forestali, in servizio presso la Stazione Carabinieri Forestali Parco di Ottaviano, per lo spiccato impegno, la dedizione e l’eccezionale professionalità dimostrati nel contrasto agli illeciti ambientali in un territorio notoriamente segnato da un alto indice di criminalità organizzata. Nel periodo compreso tra il 2024 e il 2025, ha condotto personalmente numerose indagini che hanno portato a risultati operativi di straordinario rilievo: 190 persone deferite all’Autorità Giudiziaria, 83 sequestri eseguiti e 415 controlli sul territorio – molti dei quali effettuati all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio.

    Per l’elevato senso del dovere e l’integrità morale con cui ha servito lo Stato e difeso il bene comune, il Brigadiere Pellegrino Passariello riceve il titolo di Testimone del nostro tempo, come simbolo di una divisa che protegge, indaga e difende la vita, la terra e la legalità.


    MENZIONI SPECIALI

    A Silvia Pinelli, figlia dell’anarchico e partigiano Giuseppe “Pino” Pinelli, per l’impegno silenzioso ma tenace con cui, da oltre cinquant’anni, custodisce e difende la memoria di una verità negata: quella di un uomo innocente, morto il 15 dicembre 1969 nella Questura di Milano, in una notte che cambiò per sempre la storia repubblicana. Silvia ha scelto la via della dignità e della perseveranza, opponendo alla menzogna di Stato la forza della memoria e del pensiero critico. Il suo impegno civile e culturale, svolto lontano dai riflettori, ha contribuito a tramandare alle nuove generazioni il senso autentico della giustizia, della libertà e della resistenza morale.

    Per aver trasformato il dolore in testimonianza e la memoria in impegno, Silvia Pinelli riceve la Menzione Speciale del Premio Nazionale Lea Garofalo, come esempio di coerenza civile e di amore incrollabile per la verità e per la democrazia.


    A Claudia Pinelli, figlia dell’anarchico e partigiano Giuseppe “Pino” Pinelli, per la determinazione con cui ha continuato a chiedere verità e giustizia per una delle pagine più oscure della storia italiana: la morte del padre, simbolo della strategia della tensione e delle sue vittime innocenti. Claudia ha saputo coniugare la memoria familiare con un impegno pubblico lucido e coraggioso, mantenendo viva la lezione di libertà, solidarietà e umanità che Pino Pinelli ha incarnato fino all’ultimo istante. La sua voce, ferma e limpida, è oggi quella di chi non dimentica, di chi pretende verità non per vendetta ma per riconciliare il Paese con la propria coscienza civile.

    Per aver reso la memoria un atto politico e morale, e per aver difeso il nome del padre con la forza mite della verità, Claudia Pinelli riceve la Menzione Speciale del Premio Nazionale Lea Garofalo, come simbolo di resistenza civile e di amore per la giustizia.


    A Pasquale Chirichella, presidente dell’Associazione Internazionale Joe Petrosino ETS, per il suo instancabile impegno nella diffusione della cultura della legalità e nella valorizzazione della memoria storica di uno dei più grandi simboli della lotta alle mafie: Joe Petrosino. Con passione e rigore, Chirichella ha trasformato un’eredità storica in un progetto culturale e civile di respiro internazionale, capace di unire le due sponde dell’Atlantico nel nome della giustizia, della verità e del coraggio. Sotto la sua guida, l’Associazione Petrosino è diventata un punto di riferimento per scuole, istituzioni e cittadini.

    Per la costanza del suo impegno, per la dedizione nel difendere i valori della legalità e per aver saputo trasformare la figura di Joe Petrosino in un simbolo contemporaneo di etica pubblica e responsabilità civile, Pasquale Chirichella riceve la Menzione Speciale del Premio Nazionale Lea Garofalo.

    A Elia Minari, avvocato e fondatore dell’associazione Cortocircuito, per la lucidità e la determinazione con cui ha scelto di contrastare la ‘ndrangheta al Nord, raccontandone l’espansione in Emilia-Romagna. Con inchieste, documentari, conferenze e percorsi formativi nelle scuole e nelle università, Minari ha costruito un modello di antimafia civile e culturale, capace di unire conoscenza, etica e partecipazione. Il suo impegno testimonia che la mafia non è un problema del Sud, ma una questione nazionale.

    Per aver dato voce a una nuova generazione di cittadini consapevoli, per aver dimostrato che la verità non teme il potere e che la legalità è un atto di libertà, Elia Minari riceve la Menzione Speciale del Premio Nazionale Lea Garofalo.


    A Francesco Zanardi, fondatore della rete nazionale Rete L’Abuso, per il suo coraggioso e instancabile impegno nel denunciare gli abusi sessuali commessi all’interno della Chiesa e nel dare voce alle vittime di una delle più gravi ferite morali e civili del nostro tempo. Sopravvissuto a quegli stessi abusi, Zanardi ha trasformato il dolore in battaglia, l’esperienza personale in missione collettiva, costruendo un movimento che ha rotto il silenzio e imposto il tema della responsabilità ecclesiastica e istituzionale nel dibattito pubblico. Ha documentato casi, raccolto testimonianze, avviato azioni legali e informato l’opinione pubblica, nel nome della verità e della dignità.

    Per la forza morale con cui ha affrontato poteri forti e resistenze secolari, per l’impegno civile e umano che da anni porta avanti senza arretrare, Francesco Zanardi riceve la Menzione Speciale del Premio Nazionale Lea Garofalo.


    A Vincenzo Infantino, attivista per i diritti umani, per l’impegno costante con cui, da molti anni, si dedica alle missioni umanitarie internazionali e alla difesa dei diritti dei popoli oppressi. Durante la guerra nei Balcani, nel 1999, ha operato come volontario nel campo profughi di Valona, in Albania, offrendo aiuto e sostegno ai rifugiati. Dal 2003 aderisce al Comitato per non dimenticare Sabra & Chatila, abbracciando la causa del popolo palestinese e del Diritto al Ritorno. Ha denunciato le gravi condizioni di vita dei rifugiati. A Palmi, la sua città, è promotore di numerose iniziative civili e culturali contro la violenza e la subcultura mafiosa. Nel 2013 ha fondato un coordinamento dedicato alla memoria di Rossella Casini, uccisa dalla ’ndrangheta nel 1981.

    Per la sua dedizione alla causa dei diritti umani e per l’impegno nel promuovere la legalità come forma di resistenza morale, Enzo Infantino riceve la Menzione Speciale del Premio Nazionale Lea Garofalo, come esempio di cittadinanza attiva, coraggio civile e memoria viva.


    Alla memoria di Mario Coppetti, partigiano e cittadino esemplare, per l’alto valore morale e civile della sua vita, interamente dedicata alla libertà, alla giustizia e alla dignità umana. Combattente nella Resistenza, Mario Coppetti ha rappresentato una generazione che ha riscattato l’Italia dal buio della dittatura e dell’oppressione, restituendo al Paese la speranza di una democrazia fondata sul coraggio, sulla solidarietà e sull’uguaglianza. Dopo la guerra, ha continuato a testimoniare con la parola e con l’esempio i valori antifascisti e costituzionali, trasmettendo ai giovani l’eredità più preziosa: la consapevolezza che la libertà non è mai conquistata una volta per tutte, ma va difesa ogni giorno. La sua memoria rimane viva come simbolo di coerenza, umanità e impegno civile, esempio luminoso di quella Italia migliore che ha saputo scegliere da che parte stare.

    Per aver incarnato con la propria vita il significato più alto della Resistenza e per aver lasciato un segno profondo nella storia civile del nostro Paese, Mario Coppetti riceve il Premio Nazionale Lea Garofalo, come testimone eterno della libertà e della dignità repubblicana.


    A Marisa Garofalo, sorella di Lea Garofalo, per il coraggio, la dignità e la forza con cui ha custodito e tramandato la memoria di Lea, simbolo eterno di libertà e di ribellione contro la ’ndrangheta. Con il suo impegno Marisa ha difeso la verità e l’onore di una donna che scelse di spezzare le catene dell’omertà, affrontando la solitudine e il dolore con la forza della giustizia. La sua voce, ferma e autentica, ha continuato a testimoniare la storia di Lea, restituendole umanità, verità e giustizia, contro ogni tentativo di oblio o strumentalizzazione.

    Per aver reso la memoria familiare un atto pubblico di resistenza, per aver difeso con amore e fermezza il nome di Lea e per averne proseguito la battaglia civile.


    A Angela Napoli, già Vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia e madrina del Premio Nazionale Lea Garofalo, per il coraggio, la coerenza e l’integrità con cui, in decenni di vita pubblica, ha difeso i valori della legalità, della giustizia e della libertà. Parlamentare di raro rigore morale, Angela Napoli ha combattuto con determinazione le infiltrazioni mafiose, denunciando con nome e cognome complicità, silenzi e connivenze che hanno avvelenato la democrazia. La sua voce, libera e intransigente, ha rappresentato un presidio di verità nel cuore delle istituzioni, anche quando la solitudine e le minacce avrebbero potuto spegnerla. Da sempre accanto ai testimoni di giustizia, alle donne che resistono e ai cittadini che non si arrendono, ha reso la politica un atto di servizio e non di potere.

    Per la limpidezza del suo impegno, per la forza con cui ha scelto la parte più difficile e per la costanza con cui continua a educare alla legalità e alla memoria.

     

    Premiati i “Testimoni del nostro Tempo”

  • L’ultimo Servizio/ L’altra storia di Ugo Poletti. Una porpora “nera” nel caso Orlandi (prima parte)

    L’ultimo Servizio/ L’altra storia di Ugo Poletti. Una porpora “nera” nel caso Orlandi (prima parte)

    di Alessandro Ambrosini – E’ la notte dell’11 settembre del 1978 quando, in una stamperia a Città di Castello, un tipografo con le dita sporche di inchiostro nero sfoglia il numero di un giornale che sta per essere impacchettato e spedito a Roma. Lo guarda con attenzione, per cercare errori o sbavature ed evitare le lamentele dell’editore che, ad ogni uscita, procura scossoni politici e finanziari in tutto il Paese. Vaticano compreso. La mattina successiva in molte edicole, la copertina rossa con l’immagine di un cardinale con un cappuccio massonico, campeggiava sul numero di settembre del settimanale Op, diretto da Mino Pecorelli. Il titolo non lasciava dubbi e prometteva rivelazioni che avrebbero creato chiacchiericcio, e qualche urlo, dentro le stanze e gli alti corridoi della Santa sede: La gran Loggia Vaticana.

    Mino Pecorelli era famoso negli ambienti che contano del potere romano, aveva entrature a tutti i livelli nei palazzi che contano. Usava e veniva usato dagli stessi in un gioco che divenne per lui mortale. In questo articolo lui non usò solo fonti coperte, spifferi di “uomini ombra” o di lobbisti. Riportò in modo preciso due lanci d’agenzia fatti da Euroitalia che svelarono nomi, cognomi, matricola e data di iniziazione alla massoneria di quattro cardinali.  Lui completò la lista con altri 117 nomi passati discretamente da una sua conoscenza, probabilmente nell’ambito dei conservatori cattolici. Fu un numero, quello del 12 settembre del 1978, che fece rumore ma che venne silenziato dall’opinione pubblica. Come da tradizione dei media capitolini.

    In quella lunga lista di porporati, spiccano uomini che nel corso del tempo, direttamente o indirettamente hanno trovato spazio nel caso del rapimento di Emanuela Orlandi. Si riconoscono nomi e cognomi che nei fatti, e nelle narrazioni di criminali e inquirenti, sono stati vicini e conoscenti dei più pericolosi elementi che la malavita romana del tempo, potesse esprimere.

    Agostino Casaroli matricola 41/076 diminutivo Casa, Pio Laghi matricola 0/538 diminutivo Lapi, Paul Marcinkus matricola 43/649 diminutivo Marpa, Virgilio Levi matricola 241/3, Ugo Poletti matricola 32/1425 diminutivo Upo, Piero Vergari matricola 3241/6 diminutivo Pive, De Bonis Donato matricola 321/02 diminutivo Don-debo. Sette nomi sotto la stessa presunta loggia massonica, sette nomi che sono stati protagonisti di una guerra di correnti di pensiero, di loggia di riferimento ( una parte seguiva il Grande Oriente d’Inghilterra e una parte il Grande Oriente di Francia) con dissesti economici importanti, sia per il Vaticano che per la Repubblica italiana. Scontri non troppo velati tra l’ala di Marcinkus e quella di Casaroli ( detta anche Mafia di Faenza). Scontri tra l’ala atlantista filoamericana e quella che predicava l’Ostpolitik. Una “guerra fredda” color porpora.

    Tra questi nomi, quello su cui vogliamo aprire un focus è il cardinale Ugo Poletti, uno dei personaggi più controversi della Santa Sede. Quello che ha avuto una “carriera”, nei retroscena, più simile a un romanzo criminale che al percorso di un ministro di Dio. Da sempre, scriviamo e ripetiamo che la Chiesa è formata da uomini, che il Vaticano è uno Stato, che il Vaticano ha una storia controversa. Con luci e ombre annesse. Non stupisce e non deve stupire nulla.

    Da Novara a Milano, due storie che si incrociano

    Sta per iniziare la prima guerra mondiale, la “Grande guerra”, quando Ugo Poletti nasce in un paese del Piemonte. Prima dell’inizio del secondo conflitto mondiale, diventa sacerdote e successivamente ausiliare del vescovo di Novara, Monsignor Vincenzo Gilla Gremigni, persona molto stimata ed ascoltata da Pio XII.

    E’ il 1954, a Milano, in sostituzione del deceduto arcivescovo Ildebrando Schuster, il Papa decide di affidare il ruolo vacante al pro-segretario di Stato Giovanni Battista Montini. Una netta retrocessione nella carriera per chi, nove anni dopo diventerà Pontefice con il nome di Paolo VI.  Una retrocessione senza titolo cardinalizio, che gli negava la possibilità di diventare Papa. Una retrocessione, che nascondeva dei retroscena raccontati in un libro che per la Chiesa, successivamente, diventò una pubblicazione eretica: Via col vento in Vaticano, edizioni Kaos. Scritto da un gruppo di prelati del Vaticano, “I Millenari”.  E’ in questo libro, mai smentito sui fatti narrati, che la figura di Montini si interseca con il giovane Ugo Poletti.

    Milano è “stretta” per Monsignor Montini. Non viene considerato da Roma, nemmeno in termini di ausiliari messi a disposizione. Anche il vescovo di Novara ne ha più di lui. La verità è che ha pagato a caro prezzo i suoi rapporti con alcuni personaggi in Unione Sovietica, che perseguivano i cattolici russi. Il Papa, riscontrata questa ambiguità, lo ha voluto mettere ai margini, lasciandolo sotto i riflettori nella seconda città d’Italia. Ora, sebbene vicino alla Madonnina del Duomo, è lontano dai corridoi del potere della Santa Sede. Dietro ai suoi silenzi, Montini cova probabilmente un sottile rancore che sfoga in una lotta di screzi e dispetti su Monsignor Vincenzo Gilla Gremigni, il preferito dal Papa. Così, senza interpellare l’episcopato lombardo, decide di spostare “Il Popolo d’Italia”, un giornale cattolico ben affermato in Lombardia, nonostante le proteste del vescovo novarese.

    Il silenzio per la porpora cardinalizia

    E’ il gennaio del 1963 quando Montini, dopo la morte di Pio XII, diventa cardinale con la consacrazione di Giovanni XXIII. La sua “fatwa” sembra essere finita e fa recapitare una lettera al vescovo di Novara. Una lettera dai toni durissimi. Fatali, per chi come Monsignor Vincenzo Villa Gremigni già soffre di problemi cardiaci.

    Alle 23 del 7 gennaio, l’alto prelato muore d’infarto. Montini corre subito in episcopio a Novara, ha un presagio. Forse la sua missiva è il motivo di quell’infarto. Forse è meglio recuperare quella lettera prima che si addebiti a lui, indirettamente, quella morte. Ad accoglierlo c’è un giovane ausiliare: Ugo Poletti. La camera in cui è morto il vescovo è già sigillata e il giovane ausiliare usa termini che fanno capire che sono state proprio le sue parole, messe nero su bianco, a far cedere il cuore di Gremigni. Montini entra in uno stato di panico, chiede, fa pressione a quell’ausiliare dallo sguardo furbo e dai toni bassi. Deve recuperare quella lettera stanotte, non domani. I sigilli possono essere un dettaglio.

    I toni persuasivi funzionano e, dopo due ore, Poletti si presenta con la lettera incriminata, stringendo e costringendo Montini a un patto nel nome del silenzio.

    Sei mesi dopo, Giovanni XXIII morì. Alcuni conclavisti, in una villa a Grottaferrata ( il proprietario era il piduista Umberto Ortolani) decisero che il successore del “Papa buono” doveva essere Monsignor Montini, con il nome di Paolo VI. Così fu.

    Pochi mesi dopo, Ugo Poletti venne promosso arcivescovo di Spoleto e dopo due anni,  si aprirono le porte della Santa Sede come vicegerente del cardinale Vicario Angelo Dell’Acqua.

    N.d.R

    Monsignor Angelo Dell’Acqua fu citato anche da Marcello Neroni, quando mi disse che era lui a riciclare i soldi dei sequestri alla Chase Manhattan Bank di Piazza Marconi, all’Eur. Un “lavaggio” del denaro che costava il 50% della somma.

    L’oro nero macchia

    A Roma,  il cardinale Poletti non perde tempo. Tesse rapporti, incontra personaggi politici di spessore che diventeranno “amici”. E’ il mondo a cui ambiva, è il potere che cercava. Il 29 Luglio del 1972, scrive a Giulio Andreotti, allora presidente del Consiglio: “Mi trovo a Novara per qualche giorno di ferie. Persone amiche mi pregano di segnalare personalmente a Lei il Generale di Corpo d’armata Raffaele Giudice: egli sarebbe nella terna per la nomina a Generale comandante della Guardia di Finanza. Lei stesso lo conoscerà: se Le è possibile, veda se può favorire la sua candidatura.  Mi assicurano che è una persona molto degna. Dio l’assista tra “tutti gli scogli”.” ( Tratto da “Il Boss della Banda della Magliana” Raffaella Notariale, Newton Compton editori).

    Una raccomandazione in piena regola. Una lettera che diventerà una delle tante “pietre dello scandalo” nella sua vita. Andreotti, cinque giorni dopo rispose:  “ Eccellenza reverendissima, ho ricevuto la sua viva e calda segnalazione a favore del Generale Raffaele Giudice. Non mancherò di vedere che cosa si possa fare in ordine alla di lui aspirazione”. Raffaele Giudice sarà nominato comandante della Guardia di Finanza, come da copione.

    Quando il Vicario di Roma Monsignor Dell’Acqua, muore improvvisamente a Lourdes, sulla stampa appaiono dei trafiletti che ricordano l’esistenza della lettera di Montini a Gremigni. E’ il 27 agosto del 1972 quando, tra lo stupore generale, il cardinale Ugo Poletti, diventa Pro-vicario Generale di Sua Santità Giovanni Battista Montini. La scalata è terminata per quel ragazzo nato e vissuto tra le due guerre mondiali. E’ esattamente dove voleva stare, dietro le luci del palcoscenico, dove vivono le ombre che gestiscono il potere del più piccolo, ma più potente Stato al mondo.

    Un vecchio detto dice: il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Una regola a cui non sfugge il cardinale Poletti. E’ il 1980, lo scandalo dei petroli  scoppia fragoroso tra le pagine dei giornali. A finire sulla graticola c’è il comandante della Guardia di Finanza, proprio quel Raffaele Giudice raccomandato dal cardinale. L’accusa è di truffa petrolifera all’Erario per oltre duemila miliardi di lire. Il 17 marzo dell’81, a Castiglion Fibocchi, nella lista sequestrata a Licio Gelli, c’è anche il nome del generale. L’inchiesta sulla truffa dei petroli ha strascichi nel tempo e segue filoni diversi. Uno di questi, porta all’arresto il 23 novembre 1982, di un prete di Novara, Don Francesco Quaglia. E’ accusato di corruzione, collusione e concorso in contrabbando. Reati gravi che emergono dal pentimento di alcuni “petrolieri”, che raccontano una strana colletta per permettere la promozione di Raffaele Giudice a comandante della Guardia di Finanza. Un collegamento che porta subito gli inquirenti a chiedersi che ruolo avesse avuto il cardinale Poletti nella vicenda. Una domanda lecita, visto la sua decennale conoscenza con Giudice.

    La reazione di Poletti è scomposta. E’ la reazione di chi pensa di essere intoccabile e, nonostante tutto, viene scoperto. Diffonde alla stampa una serie di comunicati in cui prende le “distanze” da Giudice. Cerca di intimorire inquirenti e giornalisti mandando il suo curriculum, sciorinando tutti i ruoli avuti. Precisa anche ciò che nessuno gli chiede. I giudici torinesi non si fanno impressionare. Il 16 dicembre del 1982 lo convocano per avere delle spiegazioni, delle informazioni. Dopo averlo sentito per due ore, mandano una relazione alla commissione parlamentare che tratta la P2 e alla presidente della Camera Nilde Jotti: a favorire Giudice furono Poletti, il ministro delle Finanze Mario Tanassi e il ministro della Difesa Giulio Andreotti.  L’accusa parla di un carteggio tra Poletti e Andreotti.

    Il cardinale non vuole sentire ragione, tramite il Vicariato manda l’ennesima smentita dove conferma la sua estraneità ai fatti. Una mossa che non lo salverà. Il 14 gennaio del 1983, il giudice Cuva scende da Torino a Roma per riascoltarlo. In tarda serata la notizia rimbalza ogni redazione: il cardinale Poletti ha confessato. Cuva, davanti all’ennesima smentita del porporato, ha estratto dalla sua borsa la “famosa” lettera di raccomandazione, con relativa risposta dell’onorevole Giulio Andreotti. Il bluff, a quel punto, non poteva più reggere. Il “gambler” porporato è stato scoperto. L’eco è nazionale, non tanto per la raccomandazione che, in quegli anni era una brutta abitudine diventata quasi un clichè di guareschiana memoria. La gravità, per gli italiani, è che un cardinale abbia mentito all’autorità giudiziaria, in modo reiterato. Per coprire un rapporto fiduciario con una persona che aveva commesso dei gravi reati.

    In un mondo normale, il dirigente di un’azienda che viene scoperto a mentire a dei giudici, provocando un grosso danno d’immagine alla stessa, viene rimosso. Così non fu per il cardinale Poletti. Giovanni Paolo II gli confermò “piena fiducia”. Due mesi dopo la sua “confessione”, fece uscire un libro: “Fede e politica”, con prefazione di Giulio Andreotti.

    Sarebbe interessante capire se Giovanni Paolo II, “abbia perdonato” ripetutamente il cardinale Poletti per non acuire lo scontro interno con la fazione che supportava la Ostpolitik di Casaroli, o perché il cardinale era in possesso di segreti che lo rendevano più potente del ruolo che ricopriva. Il nome di Poletti, successivamente, uscì anche per altri fatti. Alcuni interessati dall’autorità giudiziaria di Palmi (RC), come il traffico di titoli rubati provenienti dal Banco di Santo Spirito. Compagni di inchiesta, Licio Gelli, Giulio Andreotti, un finanziere e dei criminali calabresi. Risultato? Tutto archiviato.

    (Segue)

    L’ultimo Servizio/ L’altra storia di Ugo Poletti. Una porpora “nera” nel caso Orlandi (prima parte)

  • Diocesi di Oppido-Palmi affronta le denunce di abusi commessi dal sacerdote in passato: i dettagli dell’inchiesta

    Diocesi di Oppido-Palmi affronta le denunce di abusi commessi dal sacerdote in passato: i dettagli dell’inchiesta

    Nelle ultime settimane si sono diffuse notizie riguardanti accuse di abusi risalenti a molti anni fa da parte di un sacerdote della diocesi di Oppido-Palmi. Le denunce provengono da un’ex suora e un laico che affermano di aver subito violenze in adolescenza in una parrocchia di Polistena. Questi fatti hanno scosso la comunità locale e indotto la diocesi a prendere una posizione ufficiale, promettendo un esame approfondito e collaborazione con le autorità. La vicenda resta aperta e al centro dell’attenzione, con un appello alla verità e alla tutela delle persone coinvolte.

    Le accuse mosse da chiara scarfò e da un laico contro un sacerdote di polistena

    Le denunce pubbliche sono state avanzate da Chiara Scarfò, ex suora oggi impegnata a raccontare la sua esperienza attraverso il libro “Mi svelo”, e da un uomo laico. Entrambi hanno dichiarato di essere stati vittime, durante l’adolescenza, di abusi da parte di un sacerdote operante in una parrocchia di Polistena, appartenente alla diocesi di Oppido-Palmi. Le violenze sarebbero avvenute diversi decenni fa, in un periodo in cui il sacerdote era ancora attivo. Adesso l’uomo ha circa 80 anni e non esercita più il ruolo di parroco.

    Testimonianze e impatto sulla comunità

    Le testimonianze includono ricordi che hanno segnato profondamente le vittime, costrette a confrontarsi con un passato doloroso e rimosso. Il racconto della ex suora ha acceso i riflettori su una situazione che, benché risalente a molti anni fa, permane ancora come un tema sensibile per la comunità religiosa e civile. Le denunce sono state rese pubbliche attraverso i media locali e nazionali, accompagnate dalla volontà dei denuncianti di far emergere la verità a tutela di chi ha subito quei fatti.

    La posizione del vescovo mons. giuseppe alberti sulle accuse e l’impegno della diocesi

    Il vescovo di Oppido-Palmi, mons. Giuseppe Alberti, ha diffuso una nota ufficiale nella quale commenta le denunce. Il monsignore ha sottolineato che, qualora i fatti venissero accertati come veri, provocherebbero “profondo turbamento e rinnovata responsabilità” da parte della diocesi. Mons. Alberti ha condannato senza riserve qualsiasi abuso, dichiarando che la diocesi intende collaborare con le autorità per la ricerca della verità.

    Invito alla denuncia e trasparenza

    Il presule ha invitato a denunciare il prima possibile agli organi competenti per permettere di ricostruire i fatti, anche se risalenti a molti anni addietro. In questa vicenda, la diocesi ha scelto uno spirito di giustizia e trasparenza, assicurando che non si farà sconto a nessuno nel chiarire responsabilità ed eventi. Sotto la sua guida, la diocesi affronta il caso come una ferita profonda che coinvolge tutta la comunità cattolica locale.

    Scopo dell’impegno di mons. Alberti è fornire ai fedeli la certezza che la Chiesa di Oppido-Palmi vuole rendere i propri spazi più sicuri, specialmente per i minori e le persone più vulnerabili, e superare la vergogna e il dolore legati a questi fatti.

    Le azioni intraprese dalla diocesi per la protezione dei minori e la prevenzione degli abusi

    Da tempo la diocesi di Oppido-Palmi ha avviato attività specifiche per la tutela dei minori e di persone vulnerabili. Sulla base delle linee guida stabilite dalla Conferenza episcopale italiana , la diocesi ha promosso iniziative di formazione rivolte a educatori, operatori pastorali e volontari coinvolti nelle comunità cristiane. Questi corsi puntano a migliorare la conoscenza sui segnali di abuso e a far crescere una cultura che metta al centro il rispetto dei soggetti più fragili.

    Vigilanza e sensibilizzazione comunitaria

    L’impegno si manifesta anche in una vigilanza attenta verso le realtà ecclesiali che accolgono bambini e giovani, con controlli più rigorosi e una attenzione costante all’ambiente in cui si sviluppano le attività parrocchiali. La diocesi propone momenti informativi per genitori e responsabili, affinché si diffonda una consapevolezza più solida e condivisa.Mons. Alberti ha ribadito che queste azioni non si limitano solo alla reazione a denunce, ma sono parte di un percorso di educazione e prevenzione che mira a scongiurare nuovi episodi di abuso. L’obiettivo è che le comunità religiose si trasformino in luoghi di accoglienza sicura, tutela e sostegno, valorizzando un’attenzione concreta all’infanzia e al mondo della vulnerabilità.

    Disponibilità della diocesi alla collaborazione con le autorità e iniziative future

    La diocesi ha confermato la propria disponibilità a collaborare con le forze dell’ordine e gli enti giudiziari per l’accertamento dei fatti. Mons. Alberti ha ribadito che, pur trattandosi di episodi che risalgono a molti anni fa, le indagini devono svolgersi con rigore e tempestività, per fare luce su ogni dettaglio possibile. Questa apertura segna una svolta rispetto a un passato in cui spesso simili vicende venivano gestite solo internamente.

    Rigore e trasparenza nelle indagini

    Le verifiche interne sono in corso e procederanno con rigore, nell’ottica di trasparenza e responsabilità totale. La diocesi intende non solo rispondere ai fatti denunciati, ma anche rafforzare il proprio sistema di controllo e prevenzione. Le iniziative saranno aggiornate e potenziate, come ha sottolineato il vescovo, per assicurare ambienti più sicuri per tutte le persone coinvolte nelle attività ecclesiali.Questa vicenda è segno di un nodo difficile per la comunità di Oppido-Palmi, ma anche di una volontà chiara di affrontare il problema senza nascondersi. Le azioni intraprese diventeranno un punto di riferimento per altre diocesi e comunità cercando di evitare che fatti simili si ripetano in futuro.

  • SEMINARA (Reggio Calabria) — Poche decine di persone (quasi tutte donne), per dire «no alla violenza sulle donne». I fedeli la evitano ed escono dalla porta secondaria

    SEMINARA (Reggio Calabria) — Poche decine di persone (quasi tutte donne), per dire «no alla violenza sulle donne». I fedeli la evitano ed escono dalla porta secondaria

    Dopo gli stupri di gruppo che hanno coinvolto due ragazzine di Seminara, ci si aspettava che il paese rispondesse in massa alla manifestazione organizzata dall’associazione «E tu splendi» di Palmi, per ribadire la vicinanza alle vittime delle violenze e alle loro famiglie. All’appuntamento di domenica mattina, davanti lo spiazzo antistante la chiesa del paese, c’erano solo associazioni di donne venute dai paesi vicini.

    Gli organizzatori avevano pensato di riunirsi proprio davanti la chiesa, il giorno delle Palme, per attirare i fedeli che — si pensava — dopo il rito religioso potessero, con la loro presenza, testimoniare la solidarietà alle vittime e ai loro familiari. Invece, dopo la fine della messa, i fedeli hanno preferito uscire da una porta secondaria, in modo da non essere coinvolti nella manifestazione. «È un fatto di cultura che lambisce l’omertà» dice una signora di mezza età che vuole restare anonima. Il sindaco del paese, Giovanni Piccolo, intervenuto in veste ufficiale con tanto di fascia tricolore, ha ricordato come in questa vicenda l’Amministrazione comunale si è costituita parte civile nel processo che, nel primo troncone, ha inflitto pene pesanti (dai cinque ai 13 anni), a sei dei ragazzi coinvolti nello stupro di massa.

    Il primo cittadino di Seminara ha inoltre affermato di essere stato «vicino» alla famiglia ed ha elencato le «scelte coraggiose» fatte dalla sua amministrazione. Il parroco don Domenico Caruso nel suo breve discorso ha condannato gli atti di violenza: «Spero che vengano puniti con severità». Alla manifestazione non hanno partecipato le famiglie delle due minorenni abusate. La mamma di una delle due ragazzine ha, comunque, ringraziato per la solidarietà avuta dalle associazioni che si battono per la «libertà delle donne».

    Da il Corriere della sera del 13/04/25

  • Messina, 37enne violentata da un sacerdote: la donna conferma tutte le accuse di abusi

    Messina, 37enne violentata da un sacerdote: la donna conferma tutte le accuse di abusi

    La donna ha confermato tutto in aula. Durante una drammatica testimonianza, interrotta più volte per la tensione, durata oltre cinque ore. Ed effettuata ad un certo punto a porte chiuse per la delicatezza del caso. È stata una lunga udienza quella di ieri davanti al collegio della prima sezione penale presieduto dalla giudice Monica Marino.

    Un processo che vede imputato il 49enne sacerdote rogazionista Claudio Marino, originario di Torino, che per lungo tempo in città ha diretto l’Istituto antoniano “Cristo Re” dei padri rogazionisti. È lì, in una di quelle stanze della struttura d’accoglienza, che secondo quanto ha ricostruito la Procura nell’estate del 2022 avrebbe violentato una migrante tunisina, all’epoca 37enne.

    La donna ieri ha risposto ad una lunga serie di domande che le hanno rivolto la pm Roberta la Speme e gli avvocati, sul fronte della difesa e della parte civile.

    La Procura a suo tempo aveva chiesto l’arresto in carcere per don Marino, lui adesso si trova agli arresti domiciliari a Napoli in un convento di suore, così come ha deciso un paio di mesi addietro la gip Monia De Francesco. In questi ultimi mesi era infatti responsabile di una comunità alloggio per minori e di una casa famiglia a Napoli, dove evidentemente era stato trasferito nei mesi scorsi da Messina.

    Ad assisterlo sono gli avvocati Salvatore Silvestro e la collega romana Delia Urbani. La vittima degli abusi è invece assistita dall’avvocata Maria Grazia Corio di Palmi.

    Si tratta di un’inchiesta gestita dalla pm Stefania La Rosa e dal procuratore aggiunto Marco Colamonici, che ad ottobre scorso sfociò nella richiesta d’arresto del sacerdote.

    Il sacerdote, all’interrogatorio di garanzia, dal canto suo ha sempre totalmente respinto tutte le accuse, affermando chiaramente davanti alla gip De Francesco di non aver mai abusato della donna, come del resto confermarono i suoi legali al termine dell’interrogatorio: «Il nostro assistito non si è sottratto al confronto ed ha risposto a tutte le domande – affermarono -, dichiarandosi completamente innocente rispetto alle accuse che gli vengono contestate».

    https://messina.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2025/03/06/messina-37enne-violentata-da-un-sacerdote-la-donna-conferma-tutte-le-accuse-di-abusi-68d9ba24-041e-4c2c-b583-b0f56da5b43e/

  • Ineleggibilità Padre Amante a Garante per l’Infanzia, Più Europa chiede l’intervento del presidente del Consiglio

    Ineleggibilità Padre Amante a Garante per l’Infanzia, Più Europa chiede l’intervento del presidente del Consiglio

    Chiede l’intervento del presidente del Consiglio Nello Pergolizzi la coordinatrice Regionale di Più Europa, sulla nomina del Garante per l’Infanzia, il sacerdote ortodosso Giovanni Amante.

    Palmira Mancuso, fa riferimento alla nota della segretaria generale Rossana Carrubba che contesta al dirigente le motivazioni che lo hanno portato a dare parere favorevole alla delibera poi votata in consiglio comunale.

    “In merito alla delicata vicenda di Padre Amante – scrive Mancuso –  riscontriamo con preoccupazione il silenzio totale da parte dell’amministrazione. Questo atteggiamento lascia trasparire la volontà di attendere che il caso si sgonfi da solo, una strategia che come Più Europa ci impegniamo a contrastare con fermezza. Non permetteremo che questa vicenda venga ignorata o minimizzata, sebbene anche in questa occasione ci sentiamo amministrati dalle tre scimmiette, che non vedono, non sentono e non parlano.

    Chiediamo l’intervento immediato di Nello Pergolizzi, in qualità di presidente del Consiglio, affinché si esprima su una questione su cui l’Aula ha esitato una delibera con parere favorevole del dirigente, ma che alla luce del documento della Carrubba è altamente probabile che sia irregolare. È necessario che il presidente del Consiglio si esponga pubblicamente e prenda posizione: una situazione di questa gravità non può essere lasciata in sospeso”.

    La coordinatrice di Più Europa fa riferimento anche alla Legge 30 luglio 2012, n. 126, che regola i rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

    “Tale legge -precisa –  definisce chiaramente l’incompatibilità dell’incarico di Padre Amante, il quale ricopre anche il ruolo di ministro del culto per la Chiesa Ortodossa. In particolare, l’articolo 3 stabilisce che i chierici dell’Arcidiocesi sono ministri di culto e godono del libero esercizio del loro ministero, ponendo limiti specifici sulla possibilità di ricoprire incarichi che confliggano con tale ruolo. Ci domandiamo, quindi: non è forse il caso che il presidente del Consiglio intervenga e chiarisca le posizioni? Si tratta di una questione non solo legale, ma anche di trasparenza istituzionale. Sull’inopportunità politica di una simile strategia del silenzio, crediamo che questo imbarazzo venga superato dalle immediate dimissioni di Padre Amante”.

    Ineleggibilità Padre Amante a Garante per l’Infanzia, Più Europa chiede l’intervento del presidente del Consiglio

  • Hanno torturato più di 60 bambini, arrestate due suore in Colombia

    Hanno torturato più di 60 bambini, arrestate due suore in Colombia

    Suor Perez e Suor Elvira bruciavano i palmi delle mani dei bambini e tenevano loro la testa nel water, come ‘punizione’

    Arresto shock in Colombia: due suore sono accusate di aver torturato più di 60 bambini di cui avrebbero dovuto prendersi cura, in quello che dai vicini e testimoni viene descritto come un incubo infernale.

    Suor Iner Perez e Suor Rosa Elvira gestiscono la Santa Clarita Rebirth Home nella città colombiana di Popayan: secondo le autorità giudiziarie, i bambini erano ripetutamente ustionati sulle mani e le loro teste venivano tenute dentro i wc come forma di punizione. Le indagini sono partite dopo le continue denuncie di urla di bambini che venivano udite nel quartiere.

    Entrambe le suore hanno negato le accuse, ma intanto i bambini sono stati allontanati dalla Casa. Secondo quanto riporta il quotidiano El Tiempo, l’organizzazione delle due suore era già stata chiusa in passato, ma le era poi stato permesso di riaprire.

    http://www.globalist.it/world/articolo/2018/05/12/hanno-torturato-piu-di-60-bambini-arrestate-due-suore-in-colombia-2024159.html

  • Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912

    Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912

    Per il prete e la suora chiamati a testimoniare in un processo penale per abuso sessuale sussiste il reato di falsa testimonianza quando vengano loro richieste notizie che non rientrano nel segreto confessionale avendo la vittima detto di aver ricevuto degli abusi e quindi non si trattava di peccati da confessare

    Suprema Corte di Cassazione

    sezione VI penale

    sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    SEZIONE SESTA PENALE

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

    Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

    Dott. DI STEFANO Pierluig – rel. Consigliere

    Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

    Dott. CORBO Antonio – Consigliere

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:

    (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

    (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

    avverso la sentenza del 8/3/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;

    visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

    udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dr. PIERLUIGI DI STEFANO;

    Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PAOLO CANEVELLI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

    Uditi gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS) e avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

    RITENUTO IN FATTO

    La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza dell’8 marzo 2016 ha confermato la sentenza del 10 dicembre 2012 con la quale il gup presso il Tribunale di Palmi condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di falsa testimonianza commessa da ciascuno dei due nell’ambito del processo in corso innanzi al Tribunale di Palmi per violenza sessuale di gruppo nei confronti di (OMISSIS).

    I fatti erano stati commessi dalla (OMISSIS) il (OMISSIS) e dallo (OMISSIS) il (OMISSIS).

    La Corte di Appello confermava la ricostruzione dei fatti nel processo innanzi al Tribunale di Palmi, avente ad oggetto le reiterate violenze di gruppo subite dalla (OMISSIS) a partire dagli anni 13, in particolare quanto alle dichiarazioni della ragazza che si era rivolta al prete della chiesa locale, (OMISSIS), per chiedergli aiuto e da questi era stata anche affidata alla suora (OMISSIS).

    La suora (OMISSIS), pur sapendo che la giovane (OMISSIS) le era stata affidata per aver subito violenza sessuale, riferiva invece che le era stata segnalata dal parroco in quanto passava troppo tempo in strada e non aveva voglia di continuare a studiare, negava che la ragazza le avesse mai parlato dei rapporti sessuali subiti o, comunque, di aver avuto rapporti intimi con ragazzi del paese, sosteneva di non esser stata lei a sottoporla di propria iniziativa ad un test di gravidanza ma che glielo aveva chiesto la ragazza, che la ragazza non aveva fatto i nomi dei violentatori, che la ragione per la quale poi l’aveva accompagnata in una casa famiglia non era, quindi, la vicenda delle violenze sessuali.

    Il sacerdote (OMISSIS) riferiva di non aver mai avuto le confidenze sulle violenze sessuali subite, che la ragazza non gli aveva riferito i nomi delle persone che l’avevano violentata, che (OMISSIS) Annamaria aveva un atteggiamento provocante e facile, che fu la ragazza a chiedere di fare un test di gravidanza e che egli si limito’ a far da tramite con la (OMISSIS).

    La Corte di Appello, confermati tale fatti, escludeva che si fosse in presenza di situazioni tutelate dal segreto di cui alla L. n. 121 del 1985, articolo 4. Non si trattava, difatti, di confidenze e comportamenti che avessero significato nell’ambito della fede religiosa. Inoltre riteneva non applicabile la scriminante dell’articolo 384 c.p., comma 2, non essendovi alcun obbligo di comunicare alle parti la possibilita’ di astenersi dal rispondere.

    I due imputati hanno proposto ricorso con atti a firma dei rispettivi difensori.

    Ricorso in favore di (OMISSIS):

    primo motivo: violazione di legge quanto all’omesso avvertimento della facolta’ di non rispondere su quanto conosciuto in ragione del proprio ministero.

    Richiama innanzitutto il principio fissato dall’articolo 4 citata Legge che prevede il diritto al segreto degli ecclesiastici per i fatti conosciuti per ragioni del proprio “ministero”. Rileva come il “ministero” non sia soltanto il compimento di atti sacramentali ma riguardi tutte le informazioni riservate conosciute in occasione dell’esercizio delle funzioni riconducibili all’attivita’ religiosa.

    Quindi “e’ evidente che i fatti oggetto delle problematiche inerenti la (OMISSIS)… siano di rilevanza e delicatezza per il percorso spirituale del fedele”.

    Osserva quindi che la testimone non e’ stata avvisata della facolta’ di avvalersi dell’esercizio del diritto al segreto e che alla propria domanda “non so se posso dire quello che ricordo” il pubblico ministero ha semplicemente risposto “si’, dica”. Lo stesso e’ avvenuto in occasione del confronto con la persona offesa. Richiama quindi la giurisprudenza che ha affermato l’obbligo di dare tale avviso.

    Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione.

    Rileva l’errore contenuto nella sentenza laddove si e’ affermato che il segreto professionale vada eccepito dalla persona chiamata a rispondere.

    Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Rileva che l’affermazione della sentenza secondo cui la ricorrente avrebbe conosciuto e taciuto due circostanze e’ basata su un ragionamento presuntivo e non su prove dirette. Quello che emerge non e’ il falso dichiarato ma semplici discrasie comprensibili in ragione del tempo trascorso.

    Riporta in sintesi le dichiarazioni rese per osservare che la (OMISSIS) e’ sempre stata coerente e non si puo’ affatto affermare che abbia negato alcunche’. Rileva, inoltre, che sia la (OMISSIS) che lo (OMISSIS) che la (OMISSIS) riferiscono le stesse circostanze, contrastate soltanto dalla ragazza che, tiene a precisare la difesa, “aveva una vita sbandata, aveva cioe’ una vita sregolata”. Svolge ulteriori argomenti per sostenere sia la erronea interpretazione di alcune dichiarazioni della ricorrente che, per il resto, la conformita’ al vero delle sue dichiarazioni.

    Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto disapplicazione della scriminante dell’articolo 384 c.p., comma 2.

    Rileva, poi, contro l’applicabilita’ della tesi che vuole che per i professionisti di cui all’articolo 200 c.p.p. non possa valere l’obbligo di avviso della facolta’ di astensione, che per i ministri del culto ricorre una similitudine con i congiunti dell’imputato sotto il profilo di non essere in grado, per carenza di cognizioni tecniche, di sapere di poter eccepire il segreto.

    Ricorsi in favore di (OMISSIS).

    Ricorso a favore di (OMISSIS) a firma dell’avvocato Napoli:

    primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per violazione dell’articolo 4 L. n. 121 del 1184, articolo 200 c.p.p., articolo 191 c.p.p., articolo 384 c.p.p..

    Innanzitutto rileva che erroneamente e’ stato ritenuto che il diritto al segreto sia limitato al solo ambito della confessione. L’ambito tutelato dal segreto riguarda, invece, il complessivo esercizio del ministero spirituale e, in conseguenza, tutte le informazioni acquisite nel corso dell’attivita’ del magistero. Si trattava, quindi, di offrire rispetto a problemi della coscienza della parte “ascolto, conforto, aiuto, guida…”. Rileva, in particolare, che le informazioni riservate “vengono riferite all’ecclesiastico non in un qualsiasi luogo, ma nella sagrestia della chiesa; non in un momento qualunque, ma nel periodo pasquale… Perche’ la stessa riconosce… l’autorevolezza morale che gli deriva dal suo status di guida spirituale”.

    Osserva, poi, che l’ammonimento del presidente del collegio del Tribunale di Palmi non consentiva al ricorrente di avvalersi del segreto professionale in quanto, con tale ammonimento, gli era stato detto che non ricorrevano le condizioni di un tale segreto, cosi’ anticipando il giudizio sulla infondatezza di un’eventuale astensione e la possibilita’ di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

    Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Rileva che vi e’ stato un giudizio preconcetto di affidabilita’ delle dichiarazioni della persona offesa e dei suoi familiari pur essendovi elementi logici che, invece, confermavano le dichiarazioni del ricorrente. Inoltre non si e’ tenuto conto delle contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa.

    Ricorso dell’avvocato (OMISSIS).

    Primo motivo: inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dal sacerdote, violazione dell’articolo 200 c.p.p. e L. n. 121 del 1985, articolo 4.

    Anche in questo caso si contesta l’erronea interpretazione restrittiva dell’ambito del ministero ai fini del segreto professionale.

    Secondo motivo: assenza di motivazione sull’attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa. Rileva come non si e’ dato atto della sussistenza delle condizioni minime di attendibilita’ di tali dichiarazioni e non si sono valorizzati gli elementi contraddittori delle stesse.

    Terzo motivo: violazione di legge in quanto non si e’ tenuto conto della irrilevanza delle presunte dichiarazioni false o reticenti ai fini dell’accertamento dei fatti rilevanti nel processo.

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    I ricorsi sono infondati.

    Entrambi propongono nuovamente questioni ampiamente valutate dai giudici di merito, soprattutto in riferimento ai profili relativi al presunto segreto “ministeriale”.

    Premesso che, ovviamente, essendo tale ultimo profilo posto anche sotto l’aspetto della corretta interpretazione delle norme relative, e’ ammissibile che i ricorsi propongano nuovamente il tema pur senza una espressa critica alle valutazioni giuridiche dei giudici di merito, va considerato come le risposte della Corte di Appello siano del tutto condivisibili ed in linea con la giurisprudenza di legittimita’.

    L’articolo 4 citata Legge prevede che l’ambito di segretezza riconosciuto agli ecclesiastici riguardi quanto abbiano conosciuto “per ragioni del loro ministero”. Puo’ ritenersi indubbio che si vada ben oltre il concetto di “segreto confessionale”, sia perche’ una specificazione di un tale maggiore limite sarebbe stata ovvia in una legge che disciplina i rapporti con la Chiesa cattolica romana – utilizzando quindi espressioni chiare e riferibili alle regole di tale confessione religiosa – e sia perche’ vi corrisponde la dizione dell’articolo 200 c.p.p.. Quest’ultimo prevede l’ambito di segreto del “ministero” in generale per tutti i ministri di confessioni religiose, anche quelle che non hanno il “segreto confessionale”; quindi sarebbe ingiustificata una lettura nel senso che per le altre religioni valga il piu’ ampio segreto a protezione dell’esercizio del piu’ ampio ministero e, per la religione cattolica, quella del piu’ limitato ambito della confessione.

    Cio’, ovviamente, non significa che il segreto possa investire qualsiasi conoscenza dell’ecclesiastico bensi’ riguarda solo quella acquisita dell’ambito di attivita’ connesse all’esercizio del ministero religioso. Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto che si tratti tutelare comportamenti od atti conosciuti dall’ecclesiastico con riferimento all’esercizio di “fede religiosa” e non anche, fra l’altro, nell’ambito di attivita’ “sociale”, anch’essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici. Ad esempio, l’attivita’ di assistenza a soggetti deboli, pur rientrante nella generica “missione” dell’ecclesiastico (tanto da esistere specifici enti a cio’ deputati nell’ambito della religione di appartenenza dei ricorrenti) non rientra certamente nell’esercizio diretto di “fede religiosa”.

    Cio’ premesso, si passa alla valutazione dei singoli motivi:

    ricorso di (OMISSIS):

    il pur ampio primo motivo, che affronta l’argomento sopra citato, invero non risolve il tema fondamentale di quale tipo di dialogo vi sia stato tra la persona offesa e la ricorrente, basandosi sulla erronea premessa che la Corte di Appello abbia circoscritto “l’operativita’ del ministero al solo esercizio della confessione e del peccato”. Non distingue in concreto e sembra affermare che ogni cosa che abbiano ascoltato i due religiosi dalla vittima rientri nel “ruolo ministeriale”, risolvendo ogni dubbio sulla questione con la sbrigativa osservazione che “e’ evidente che i fatti oggetto le problematiche inerenti la (OMISSIS)… siano di rilevanza e delicatezza per il percorso spirituale del fedele”.

    Quindi il motivo e’ infondato laddove non smentisce espressamente che la Corte di Appello abbia individuato un ambito di “confidenze” che non rientravano nell’esercizio della religione ovvero sembra quasi presupporre che il diritto al segreto finisca per confondersi con una sorta di incapacita’ a testimoniare del religioso cattolico.

    In definitiva, in assenza di specifiche contestazioni, non puo’ che considerarsi acquisito che parte delle attivita’ erano certamente al di fuori dell’esercizio spirituale.

    Il secondo ed il quarto motivo vanno rigettati in conseguenza della decisione sul primo: il segreto professionale non ricorreva e, quindi, non si pone il problema dell’avviso o meno da parte del giudice.

    Il terzo motivo e’ infondato laddove afferma che sia stato un ragionamento presuntivo quello che ha condotto a ritenere la falsita’ delle dichiarazioni del ricorrente; al contrario, vi e’ stata ampia prova diretta di tale falsita’, rappresentata dalle dichiarazioni di segno contrario della (OMISSIS).

    Il resto del motivo consiste in valutazioni che riguardano profili di merito, richiedendosi un nuovo apprezzamento dello stesso materiale probatorio senza individuare carenze od errori logici della motivazione della sentenza impugnata.

    Ricorso di (OMISSIS) – avv. Napoli. Il primo motivo, nella prima parte e’ manifestamente infondato. La Corte di Appello non ha affatto limitato il diritto al segreto dell’ecclesiastico al “segreto confessionale”, avendo, in un ben piu’ ampio discorso, escluso innanzitutto che si fosse trattato di una “confessione” da parte della vittima che, appunto, era vittima e non aveva peccati da confessare. La seconda parte e’ infondata, per quanto gia’ detto, laddove amplia il segreto “ministeriale” sino a ricomprendervi una qualsiasi forma di confidenza con l’ecclesiastico.

    Che, poi, sia corretta la valutazione della Corte di Appello, risulta implicitamente dallo stesso ricorso laddove conferma che la ricostruzione sia nel senso che la ragazza si sia rivolta al prete quale “autorita’ morale”, che e’ il riconoscimento proprio di quella funzione “sociale” che, nel caso di specie, aveva svolto il ricorrente. E risulta ancor di piu’ laddove nel ricorso si valorizzano circostanze di assoluta inconsistenza quali aver parlato al prete in sagrestia (come se fosse diverso parlargli delle stesse cose in una strada pubblica) o averlo fatto nel periodo pasquale dando, evidentemente, per scontato e per significativo che la ragazza avesse evitato di parlarne durante la Quaresima.

    In definitiva, nonostante la ampiezza di argomenti, e’ eluso il tema principale, ovvero che la Corte di Appello ha chiaramente ricostruito i fatti nel senso che la ragazza si rivolse al ricorrente in contesto e per ragioni diverse da quelle dell’esercizio di attivita’ religiosa, e che quest’ultima certamente non e’ attivita’ ministeriale. Sul punto, la sentenza impugnata non e’ sottoposta ad alcuna critica specifica.

    Cio’ posto, diviene irrilevante la seconda parte del motivo quanto ad essere stata impedita la opposizione del segreto professionale.

    Il secondo motivo non rientra tra quelli proponibili in sede di legittimita’ in quanto, senza contestare errori o carenze della motivazione, propone una diversa ricostruzione dei fatti.

    Ricorso di (OMISSIS) – avv. (OMISSIS).

    Il primo motivo e’ infondato. Al di la’ della ripetizione delle regole in materia di segreto ministeriale, la sua applicabilita’ nel caso concreto e’ affidata ad una generica affermazione che il dialogo con la ragazza non vi sarebbe stato “ove lo stesso non avesse rivestito la funzione sacerdotale e di guida spirituale”. Anche in questo caso, si fraintende fra segreto ministeriale ed immunita’ dalla testimonianza dell’ecclesiastico, che non e’ prevista ne’ dall’articolo 200 c.p.p. ne’ dai patti Stato – Chiesa.

    Il secondo motivo e’ infondato laddove contesta la valutazione da parte dei giudici di merito della attendibilita’ delle dichiarazioni della ragazza con argomentazioni generiche e, comunque, mirate al nuovo apprezzamento delle prove, al di fuori, quindi, dei limiti del giudizio di legittimita’.

    Il terzo motivo e’ manifestamente infondato in quanto sostiene la tesi della irrilevanza delle dichiarazioni false o reticenti sul generico presupposto che i fatti siano diversi da quelli rappresentati nella sentenza.

    P.Q.M.

    Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

  • Cassazione: «Preti e suore non possono tacere su stupri»

    Cassazione: «Preti e suore non possono tacere su stupri»

    Le motivazioni delle condanne afflitte al parroco e alla suora che negarono di aver saputo delle violenze sessuali subite da Annamaria Scarfò (all’epoca 13enne), che si era affidata alla loro “protezione”, ad opera di un branco di ragazzi.

    Preti e suore non possono tacere o dire il falso quando sono interrogati dai magistrati, invocando il segreto ‘professionale’, se sono venuti a conoscenza di fatti penalmente rilevanti nell’ambito della loro attività sociale di assistenza ai soggetti deboli che, sebbene rientri nella generica “missione” degli ecclesiastici, “non rientra certamente nell’esercizio diretto della fede religiosa”, unico ambito per il quale e’ concesso, per le norme concordatarie del 1985, di evitare di rispondere.

    Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni, depositate oggi, in base alle quali lo scorso 15 dicembre la Suprema Corte ha confermato le condanne a un anno di reclusione ciascuno con pena sospesa, per falsa testimonianza, nei confronti del parroco Antonio Scordo e della suora Cosima Rizzo che negarono di aver saputo delle violenze sessuali subite da Annamaria Scarfò, che si era affidata alla loro ‘protezione’, ad opera di un branco di ragazzi – dei quali tacquero i nomi – in Calabria, a San Martino di Taurianova, quando la donna che oggi ha 31 anni, e vive sotto protezione, era appena tredicenne.

    Il segreto confessionale – afferma la Cassazione contestando la tesi difensiva dei due imputati condannati alla stessa pena sia in primo grado dal Tribunale di Palmi che in secondo dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nel 2016 – non può “investire qualsiasi conoscenza dell’ecclesiastico bensì riguarda solo quella acquisita nell’ambito di attività connesse all’esercizio del ministero religioso”, e dunque non ‘copre’ tutte le “confidenze” delle quali viene a conoscenza.

    Ad avviso dei supremi giudici, “correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto che si tratti di tutelare comportamenti od atti conosciuti dall’ecclesiastico con riferimento all’esercizio della ‘fede religiosa’ e non anche, fra l’altro, nell’ambito di attività ‘sociale’, anche essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici”. “Ad esempio – spiega il verdetto 6912 – l’attivita’ di assistenza a soggetti deboli, pur rientrante nella generica ‘missione’ dell’ecclesiastico (tanto da esistere specifici enti a cio’ deputati nell’ambito della religione di appartenenza dei ricorrenti) non rientra certamente nell’esercizio diretto di ‘fede religiosa’”. La Cassazione ha totalmente condiviso la ricostruzione della vicenda fatta dalla Corte di Appello che ha accertato che Annamaria si era rivolta al parroco “per ragioni diverse da quelle dell’esercizio dell’attivita’ religiosa”, perche’ in lui vedeva una “autorita’ morale” che e’ “il riconoscimento proprio di quella funzione ‘sociale’ che, nel caso in questione, aveva svolto” don Antonio Scordo.

    I supremi giudici escludono che le sentenze sulla responsabilita’ penale di questi due religiosi abbiano “limitato” il diritto al segreto dell’ecclesiastico relegandolo al solo “segreto confessionale” dal momento che la Corte di Appello “in un più ben ampio discorso” ha escluso innanzitutto “che si fosse trattato di una ‘confessione’ da parte della vittima che, appunto, era vittima e non aveva peccati da confessare”.

    Ed e’ escluso che il segreto “ministeriale” possa essere ampliato “sino a ricomprendervi una qualsiasi forma di confidenza” fatta a chi veste la tonaca mente incarna un ruolo ‘sociale’. Annamaria e’ stata costretta a lasciare il suo paese dopo le condanne dei violentatori per le intimidazioni ricevute dai familiari del ‘branco’ al quale si ribellò, cercando aiuto dal parroco, quando temette che anche la sorellina minore potesse finire vittima delle stesse violenze. (Ansa)

  • Stupro di gruppo in Calabria, la Cassazione: “Suore e preti non possono tacere”

    Stupro di gruppo in Calabria, la Cassazione: “Suore e preti non possono tacere”

    Un anno di reclusione per suora e prete ‘complici’. Dura condanna al mondo della Chiesa per il silenzio mantenuto sul branco che violentò la ragazzina.

    ROMA – Per tre anni è stata costretta, a volte con una pistola infilata in bocca, a farsi violentare da ragazzi del paese. Alcuni di loro erano sposati, fidanzati e ‘rispettati’ per i rapporti con la criminalità organizzata. La Chiesa a cui la giovane si era rivolta chiedendo aiuto l’ha tradita. Coprendo i suoi aguzzini. La Corte di Cassazione dopo diciotto anni le restituisce giustizia. Preti e suore non possono tacere o dire il falso quando sono interrogati dai magistrati, invocando il segreto ‘professionale’, se sono venuti a conoscenza di fatti penalmente rilevanti nell’ambito della loro attività sociale di assistenza ai soggetti deboli che, sebbene rientri nella generica “missione” degli ecclesiastici, “non rientra certamente nell’esercizio diretto della fede religiosa”, unico ambito per il quale è concesso, per le norme concordatarie del 1985, di evitare di rispondere. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni, depositate oggi, in base alle quali lo scorso 15 dicembre la Suprema Corte ha confermato le condanne a un anno di reclusione ciascuno con pena sospesa.

    Pena inflitta per il reato di falsa testimonianza, nei confronti del parroco Antonio Scordo e della suora Cosima Rizzo che negarono di aver saputo delle violenze sessuali subite da Annamaia Scarfò, che si era affidata alla loro ‘protezione’, ad opera di un branco di ragazzi – dei quali tacquero i nomi – in Calabria, a San Martino di Taurianova, quando la donna che oggi ha 31 anni, e vive sotto protezione, era appena tredicenne. Il segreto confessionale – afferma la Cassazione contestando la tesi difensiva dei due imputati condannati alla stessa pena sia in primo grado dal Tribunale di Palmi che in secondo dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nel 2016 – non può “investire qualsiasi conoscenza dell’ecclesiastico bensì riguarda solo quella acquisita nell’ambito di attività connesse all’esercizio del ministero religioso”, e dunque non ‘copre’ tutte le “confidenze” delle quali viene a conoscenza.

    La Cassazione ha totalmente condiviso la ricostruzione della vicenda fatta dalla Corte di Appello che ha accertato che Annamaria si era rivolta al parroco “per ragioni diverse da quelle dell’esercizio dell’attività religiosa“, perché in lui vedeva una “autorità morale” che è “il riconoscimento proprio di quella funzione ‘sociale’ che, nel caso in questione, aveva svolto” don Antonio Scordo. I supremi giudici escludono che le sentenze sulla responsabilità penale di questi due religiosi abbiano “limitato” il diritto al segreto dell’ecclesiastico relegandolo al solo “segreto confessionale” dal momento che la Corte di Appello “in un più ben ampio discorso” ha escluso innanzitutto “che si fosse trattato di una ‘confessione’ da parte della vittima che, appunto, era vittima e non aveva peccati da confessare”. Ed è escluso che il segreto “ministeriale” possa essere ampliato “sino a ricomprendervi una qualsiasi forma di confidenza” fatta a chi veste la tonaca mente incarna un ruolo ‘sociale’. Annamaria è stata costretta a lasciare il suo paese dopo le condanne dei violentatori per le intimidazioni ricevute dai familiari del ‘branco’ al quale si ribellò, cercando aiuto dal parroco, quando temette che anche la sorellina minore potesse finire vittima delle stesse violenze.

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