Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Chat control: la proposta europea per spiare i messaggi e stanare i pedofili

    Chat control: la proposta europea per spiare i messaggi e stanare i pedofili

    Un “Grande fratello” in grado di spiare tutte le chat, da WhatsApp a Telegram, per intercettare i contenuti pedopornografici e stanare i pedofili in Europa. Entro la giornata di oggi, venerdì 12 settembre, gli stati membri dell’Unione europea sono chiamati a votare il regolamento sul “Chat control”, la proposta che apre all’uso di un algoritmo sulle piattaforme di messaggistica.

    Cos’è il Chat control
    La proposta nasce dalla necessità di individuare in rete i contenuti legati a pedofilia e pedopornografia. Cosa prevede? In caso di via libera da parte di Parlamento e Commissione Ue, le società che forniscono software crittografati saranno obbligate a consentire una verifica preventiva sui contenuti alla ricerca di materiale dove si menzionano abusi su soggetti con meno di 18 anni di età. Sarà un algoritmo a occuparsi di bypassare la crittografia e intercettare l’eventuale illecito prima che il messaggio arrivi a destinazione.

    La misura mira a diventare un’arma “invisibile” per prevenire e contrastare gli abusi sui minori e la diffusione di materiale pedopornografico. Il Regolamento punta anche a creare un centro europeo sugli abusi, in cui far pervenire tutte le segnalazioni.

    Messaggi “bloccati”: come funziona
    Come dovrebbe funzionare questo sistema? In caso di messaggio intercettato dal Chat control, l’algoritmo verifica l’eventuale presenza di materiale illegale, analizzando tutti i contenuti audiovisivi, dalle immagini a video, note vocali e link esterni, delle tutte le chat più o meno note, WhatsApp, Telegram e Signal, anche in presenza di cifratura end-to-end. In caso di contenuto illegale, il sistema bloccherebbe in automatico la diffusione del messaggio, per poi segnalare il caso alle autorità.

    Europa divisa: dubbi sulla sicurezza
    Come riportato sul portale Fightchatcontrol, a promuovere l’iniziativa è stata la Danimarca, ma l’accoglienza non è stata la medesima per tutti i Paesi. A preoccupare gli esperti è soprattutto il grado di penetrazione dell’algoritmo nelle piattaforme di comunicazione, che potrebbe oltrepassare il velo della privacy che copre la corrispondenza tra messaggi privati.

    Otto Stati si sono opposti alla “stretta” sulle chat: Austria, Belgio, Germania, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Finlandia, Paesi Bassi e Polonia. La Germania invece, dopo alcune titubanze, ha dato la sua approvazione. Ad appoggiare la proposta sono invece 15 Paesi, tra cui Italia, Francia e Spagna, mentre Estonia, Grecia, Romania e Slovenia risultano ancora tra gli “indecisi”.

    Oltre alla potenziale erosione della crittografia end-to-end, della privacy e della sicurezza nelle comunicazioni digitali, il sistema rischia di avere un impatto negativo per l’elevato tasso di errore sul rilevamento degli abusi nei messaggi e nei file, a partire dai contenuti diffusi dagli utenti in modo consensuale.

    https://europa.today.it/attualita/chat-control-proposta-algoritmo-spia-messaggi-privati-ue.html

  • Sacerdote abusa sessualmente di una studentessa di teologia ma viene assolto: Stato colpevole

    Sacerdote abusa sessualmente di una studentessa di teologia ma viene assolto: Stato colpevole

    SEZIONE QUINTA

    CASO Z c. REPUBBLICA CECA

    (Richiesta n . 37782/21 )

    Art. 3 e Art. 8 • Obblighi positivi • Mancata applicazione da parte delle autorità nazionali di un sistema penale atto a reprimere gli atti sessuali non consensuali lamentati da una vittima vulnerabile che non si è opposta durante gli stessi • Applicazione dei principi generali enunciati nel caso MC c. Bulgaria • Approccio errato da parte delle autorità nell’interpretazione dei fatti e del quadro giuridico che non ha fornito una protezione adeguata al richiedente • Insufficiente considerazione da parte della giurisprudenza nazionale : situazioni di consenso non valido a causa di abuso di vulnerabilità ; e la reazione psicologica delle vittime di violenza sessuale • Interpretazione restrittiva degli elementi costitutivi del reato di stupro come definito dal codice penale che porta all’archiviazione del caso da parte della polizia • Rifiuto di effettuare una valutazione contestuale dei fatti tenendo conto lo stato psicologico del ricorrente in concreto che ha portato la polizia a concludere che non sussisteva alcun reato grave di abuso sessuale • Ricorso ad un’autorità giudiziaria non consentito dal diritto interno

    Preparato dal Registro. Non vincola la Corte.

    STRASBURGO

    20 giugno 2024

    Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Potrebbe subire aggiustamenti di forma.

    Nel caso Z c. Repubblica Ceca,

    La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sezione quinta), riunita in una camera composta da :

    Mattias Guyomar , presidente ,
    Lado Chanturia,
    Carlo Ranzoni,
    Martiņš Mits,
    Stéphanie Mourou-Vikström,
    Maria Elosegui,
    Kateřina Šimáčková , giudici ,
    e Victor Soloveytchik, segretario di sezione ,

    Visto :

    il ricorso (n . 37782/21 ) contro la Repubblica ceca e di cui una cittadina di tale Stato, la sig.ra Z (“ la ricorrente ”), ha proposto alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dei diritti fondamentali Libertà (“ la Convenzione ”) del 20 luglio 2021,

    la decisione di sottoporre la richiesta all’attenzione del governo ceco (” il Governo “),

    la decisione di non rivelare l’identità del richiedente,

    le osservazioni delle parti,

    Dopo aver deliberato in camera privata il 28 maggio 2024,

    Rende la seguente sentenza, adottata in data odierna :

    INTRODUZIONE

    1. Il caso riguarda la presunta mancanza di un quadro giuridico sufficiente per consentire l’incriminazione e la repressione degli atti sessuali non consensuali che il ricorrente afferma di aver subito per mano di un sacerdote, e la presunta mancanza di indagini efficaci sulle affermazioni del ricorrente. (Articoli 3 e 8 della Convenzione).

    IN REALTÀ

    2. Il ricorrente è nato nel 1981 e vive a Volyně. Lei era rappresentata dall’avvocato D. Bartoň.

    3. Il Governo era rappresentato dal suo agente, deputato Konůpka, del Ministero della Giustizia.

    4. I fatti della causa, come presentati dalle parti, possono essere riassunti come segue.

    5 . Nell’ambito di una denuncia presentata nel marzo 2019 da un terzo, è stato affermato che negli anni ’90, quando era ancora minorenne, la ricorrente avrebbe subito atti sessuali da parte di un prete, VZ. Secondo l’indagine della polizia condotta Tra marzo e settembre 2019, questi atti potevano costituire il reato di abuso sessuale (pohlavní zneužívání) , ma il loro autore non è stato perseguito a causa dei termini di prescrizione. Il ricorso dinanzi alla Corte non riguarda questi eventi.

    6 . Nel 2003 la ricorrente entrò alla Facoltà di Teologia a Praga dove seguì, tra l’altro, i corsi tenuti dal sacerdote VK. Egli, avendo conquistato la sua fiducia, gli raccontò la sua esperienza con VZ nonché le difficoltà che aveva vissuto dopo. La ricorrente sostiene che, tra il 2008 e il 2009, approfittando di un periodo in cui è stata colpita psicologicamente dalla morte del padre, ma anche dal suo peggioramento dello stato di salute a seguito di un’operazione al cuore e a causa di una reazione post-traumatica all’abuso commesso da VZ (paragrafo 5 supra), VK l’ha aggredita sessualmente in diverse occasioni.

    7 . Nel 2009, il ricorrente portò la questione all’attenzione delle competenti autorità ecclesiastiche. Questi ordinavano a VK di rinunciare alle funzioni che ricopriva presso la facoltà di teologia e di abbandonare la comunità monastica da lui guidata, per recarsi in un monastero in Italia, poi in missione nella Repubblica Centrafricana. Le richieste di VK per il permesso di ritornare nella Repubblica Ceca sono state respinte e attualmente vive in un monastero in Italia.

    8. Sulla base delle informazioni raccolte durante le indagini su VZ (paragrafo 5 sopra), nel novembre 2019 la polizia ha avviato un’indagine contro VK.

    9 . Interrogata dalla polizia nel febbraio 2020 nell’ambito di questa indagine, la ricorrente ha dichiarato che VK era stata sua insegnante e relatrice della tesi presso la facoltà di teologia e che inizialmente aveva percepito i suoi contatti fisici come un tentativo di aiutarla e guarirla dal suo passato esperienza con VZ Lei ha riferito che queste azioni si sono però intensificate dopo la morte di suo padre, che VK aveva detto di voler sostituire. La ricorrente sosteneva che VK l’aveva esposta per la prima volta al tocco durante la sua permanenza in un convento nel giugno 2008 ; poi, ha tentato di penetrarla nel luglio 2008. Lei ha dichiarato in queste condizioni che allora aveva avuto molta paura, che si era sentita sporca e si era sentita in colpa, ma ha aggiunto che, considerando VK un’autorità e un padre spirituale, lei aveva ritenuto di non avere il diritto di difendersi e aveva temuto di non riuscire a portare a termine gli studi. Lei ha affermato che VK successivamente le ha toccato ripetutamente i genitali e le ha chiesto di masturbarsi, anche se dopo questi atti gli ha detto più volte che non era d’accordo, ma che non era in grado di difendersi attivamente.

    10 . Tra gennaio e maggio 2020 la polizia ha interrogato due sacerdoti informati del caso ; uno di essi affermava che i superiori dell’ordine religioso interessato si erano scusati con la ricorrente e le avevano offerto un aiuto economico. Nell’aprile 2020 la polizia ha contattato una donna di nazionalità slovacca, la cui dichiarazione scritta redatta nel 2007, secondo la quale VK si era comportata in modo inappropriato nei suoi confronti in passato, era allegata al fascicolo.

    11 . Nel maggio 2020, la polizia ha contattato VK in Italia. A causa del contesto della pandemia di Covid-19, lo ha contattato telefonicamente ed e-mail. Nella dichiarazione scritta inviata alla polizia ha sottolineato di non essere stato informato dei dettagli del procedimento penale né della natura del reato di cui era sospettato. Tuttavia, ha ammesso di aver commesso violazioni morali, ma ha sostenuto che il ricorrente aveva acconsentito al loro contatto fisico ; si dice tuttavia pronto, in caso di suo errore e qualora il suo comportamento dovesse essere qualificato come illecito, ad assumersene la responsabilità giuridica. Egli ha inoltre indicato di essersi scusato con la ricorrente, durante un incontro con lei nel giugno 2016 nonché in due lettere che le aveva scritto nel 2019, e di averle offerto una soluzione amichevole.

    12 . Con decisione del 1 giugno 2020 , la polizia ha archiviato il caso senza ulteriori azioni. Sulla base del codice penale n. 140/1961 , in vigore all’epoca dei fatti denunciati dal ricorrente, la polizia ha concluso che le azioni di VK, sebbene incompatibili con i suoi doveri e con la moralità, non costituivano un reato. Riteneva che non potessero essere qualificati come abuso sessuale ai sensi dell’articolo 243 di detto codice, dato che la ricorrente non era minorenne all’epoca dei fatti e che VK non poteva aver abusato della sua dipendenza poiché non era sotto il suo controllo (dozor) ; secondo la polizia non si trattava nemmeno di stupro (znásilnění) ai sensi dell’articolo 241 § 1, dato che VK non aveva fatto ricorso alla violenza o alla minaccia di violenza e che la ricorrente aveva espresso il suo disaccordo solo dopo gli atti sessuali, ma non durante . La polizia ha osservato che le azioni di VK avrebbero potuto essere considerate coercizione sessuale (sexuální nátlak) ai sensi del nuovo Codice penale n. 40/2009 , ma che questo era entrato in vigore solo il 1 gennaio 2010 , o dopo i fatti in questione.

    13. La ricorrente ha presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo, in relazione al reato di stupro, che la polizia non aveva esaminato la questione della sua incapacità di difendersi e che VK aveva abusato della sua posizione di autorità ; affermava inoltre che non vi erano elementi per concludere che lei avesse acconsentito agli atti sessuali denunciati, non potendo intendere il silenzio come consenso. Per quanto riguarda il reato di abuso sessuale, ha affermato di essere stata sotto il controllo di VK, che era il ” padre spirituale ” a cui ha confessato, nonché il direttore della sua tesi, e che quindi era dipendente da lui.

    14 . Il 15 luglio 2020, il procuratore distrettuale di Praga 6 ha respinto il ricorso del ricorrente, pur sottolineando di non aver minimizzato né le azioni di VK né la sofferenza del ricorrente. Egli riteneva che il ricorrente non fosse stato sotto il controllo di VK nel senso in cui questo termine è stato interpretato dalla giurisprudenza (vale a dire come il rapporto di un genitore nei confronti di un figlio, di un tutore nei confronti di un persona privata della capacità giuridica o un insegnante nei confronti di uno studente), e di non aver potuto difendersi (questo termine comprende stati di incoscienza, ebbrezza, sonno profondo, incapacità fisica, malattia mentale o maturità insufficiente che impediscono uno dalla comprensione del significato degli atti in questione).

    15 . Il 2 ottobre 2020, pronunciandosi sul ricorso presentato dal ricorrente contro la decisione del procuratore distrettuale di Praga 6, la procura municipale ha confermato le conclusioni di quest’ultimo, che riteneva debitamente motivate. Ammettendo che la ricorrente si sentiva dipendente da VK, egli sottolineava che ella era maggiorenne, dotata di piena capacità giuridica e non affetta da alcuna malattia che le impedisse di esprimere i suoi desideri ; concluse che quindi ella in quel momento non era stata incapace di difendersi (di modo che VK non avrebbe potuto abusare di alcuna incapacità) e che il suo libero arbitrio non era stato limitato a causa di alcun controllo esercitato da VK

    16 . Il ricorrente ha presentato ricorso costituzionale, invocando gli obblighi dello Stato ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione di punire la commissione di atti sessuali non consensuali e di svolgere un’indagine efficace su tali atti. Sosteneva che le autorità penali non avevano qualificato correttamente le azioni di VK né stabilito tutte le circostanze rilevanti e che la mancanza di una qualificazione adeguata del comportamento patologico di VK le aveva impedito di andare avanti e di accedere alla guarigione interiore.

    17. Con decisione n. I. ÚS 3363/20 del 18 maggio 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato il ricorso in questione irricevibile in quanto manifestamente infondato, ritenendo che la ricorrente esprimesse principalmente la sua insoddisfazione per le conclusioni delle autorità penali e che ha chiesto un risarcimento sotto forma di procedimento penale contro VK. La corte ha ricordato a questo proposito che non tutti i comportamenti non etici o socialmente inaccettabili costituiscono un reato e che una soluzione penale è un mezzo di ultima istanza riservato alle violazioni più gravi.

    IL QUADRO GIURIDICO RILEVANTE E LA PRASSI INTERNA

    IL QUADRO GIURIDICO INTERNO
    Il Codice Penale (L. n. 140/1961) in vigore fino al 31 dicembre 2009 e la relativa giurisprudenza
    18 . L’articolo 241 § 1 fornisce la seguente definizione di stupro :

    “ Qualsiasi persona che usa la violenza o la minaccia di violenza imminente per costringere (donutí) un’altra persona a un rapporto sessuale o ad un atto sessuale simile, o abusa dell’incapacità altrui di difendersi ( bezbrannost ) per commettere tale atto. »

    19 . Nella sua decisione n. 7 Tdo 995/2010 del 1 settembre 2010 , la Corte Suprema ha osservato che la violenza o la minaccia di violenza imminente caratterizzava solo la prima delle due modalità di stupro definite nell’articolo 241 § 1, e che, in primo luogo, Nella seconda modalità, questo elemento è stato sostituito dall’abuso dell’incapacità altrui di difendersi.

    20 . Nella decisione n. 3 Tdo 929/2011 del 24 agosto 2011, la Corte Suprema ha indicato che vi era abuso dell’incapacità di difendersi quando la vittima si trovava – senza che questo stato fosse stato indotto dall’aggressore – nell’incapacità di esprimersi. la propria volontà riguardo ad un rapporto sessuale con l’aggressore, o di resistere alle azioni di quest’ultimo. Ciò è avvenuto in particolare quando la vittima era incosciente a causa di svenimento, consumo di alcol o malattia, quando dormiva profondamente o quando era incapace, sotto l’influenza di alcol o sostanze psicotrope, di valutare la situazione e il comportamento della persona aggressore. Una persona la cui condizione fisica non gli permetteva di difendersi o la cui malattia mentale gli impediva di comprendere il significato delle azioni dell’aggressore, o una persona la cui mancanza di maturità era considerata incapace di difendersi non gli permetteva di comprenderne l’importanza di resistenza al rapporto sessuale forzato.

    21 . Nella sezione 243, l’abuso sessuale è stato definito come segue :

    “ Chiunque, abusando della dipendenza di persona minore di anni 18 o di persona sottoposta alla sua autorità, conduce (prima) tale persona, è punito con la reclusione nel massimo di due anni ad avere rapporti sessuali extraconiugali o commette altri abusi di natura sessuale contro questa persona. »

    22. Nella sua decisione n. 8 Tdo 1494/2009 del 29 settembre 2010, la Corte Suprema ha indicato che una persona era sotto il controllo del suo aggressore quando quest’ultimo avrebbe dovuto controllarla e vegliare su di lei, come un genitore sul proprio figlio , un tutore su una persona incapace di agire, un educatore o insegnante su uno studente, ecc.

    Il Codice Penale (Legge n. 40/2009 ) entrato in vigore il 1° gennaio 2010 e la relativa giurisprudenza
    23 . Lo stupro è definito nell’articolo 185 nei seguenti termini :

    ” 1. Chiunque ricorre alla violenza, alla minaccia di violenza o alla minaccia di altro grave danno per costringere un altro a compiere un atto sessuale, o abusa allo stesso fine dell’incapacità di difendersi dagli altri.

    2. Chiunque commette il fatto previsto dal comma 1 è punito con la reclusione da due a dieci anni.

    (a) costringere un’altra persona ad avere un rapporto sessuale o un altro atto sessuale paragonabile al rapporto sessuale ;

    (…) »

    Il termine di prescrizione è fissato in dieci anni, e in quindici anni quando lo stupro è stato commesso per costringere un’altra persona ad un rapporto sessuale o ad un atto sessuale analogo o se ha cagionato grave danno alla salute della vittima.

    24 . Emerge dalle sentenze della Suprema Corte (n . 11 Tdo 294/2014 del 26 marzo 2014, n . 6 Tdo 603/2018 del 30 maggio 2018, n . 8 Tdo 699/2021 del 4 agosto 2021 e n. 7 Tdo 1023 /2021 del 10 novembre 2021) che perché sussista “ violenza ” ai sensi dell’articolo 185 comma 1 del codice penale, non è necessario che la vittima opponga evidente resistenza fisica, ad esempio se se l’aggressore non gli ha dato la possibilità, o se la vittima si è arresa per stanchezza, paura o angoscia ( beznadějnost ). È sufficiente che l’aggressore abbia avuto la possibilità di percepire il mancato consenso della vittima ; infatti, quando la persona è paralizzata dallo stress o un blocco psicologico non le permette di parlare, il suo disaccordo può essere espresso in modo non verbale, attraverso il suo atteggiamento o la posizione (passiva, difensiva) del suo corpo.

    25 . Il reato di coercizione sessuale è definito dall’articolo 186 nei seguenti termini :

    ” 1. Chiunque ricorre alla violenza, alla minaccia di violenza o di altro reato grave, per costringere altri a masturbarsi, a spogliarsi o ad adottare altri comportamenti analoghi, o che induce altri a tali comportamenti approfittando della propria incapacità di difendersi.

    2. Chiunque abusa della dipendenza altrui o della propria posizione e credibilità o dell’influenza che ne deriva per indurre altri ad avere rapporti sessuali, a masturbarsi, a spogliarsi o ad adottare altri comportamenti analoghi.

    (…)

    5. (…) Chiunque

    a) commette l’atto di cui al paragrafo 1 nei confronti di un minore di età inferiore a 15 anni, oppure

    b) con tale atto arreca grave danno alla salute. »

    Il termine di prescrizione è fissato in cinque anni per gli atti definiti dai commi 1 e 2, e in quindici anni in presenza delle circostanze di cui al comma 5.

    26 . Nella decisione n. 3 Tdo 1296/2013 del 29 gennaio 2014, la Corte Suprema ha distinto la nozione di “incapacità di difendersi “, che caratterizza lo stupro e viene definita come la situazione in cui la vittima non è in grado di esprimere la propria volontà. riguardante un rapporto sessuale con l’aggressore o non è in grado di resistere alle sue azioni, della nozione di ” dipendenza “, che caratterizza la coercizione sessuale ed è definita come la situazione in cui la vittima non può decidere liberamente e si sottomette all’aggressore perché dipende da lui in una certa misura. L’abuso di posizione e la conseguente credibilità o influenza è un concetto più ampio poiché comprende anche i rapporti tra l’aggressore e la vittima che non si basano su una situazione di controllo e in cui l’aggressore, per il solo fatto della sua posizione rispetto a -nei confronti della vittima, ne suscita la fiducia o esercita autorità su di lei e ne abusa per ottenere contatti sessuali.

    Sono stati considerati tali i rapporti tra il guaritore e il suo paziente, il primario clinico e il suo assistente personale (decisione n . 8 Tdo 1415/2013 del 17 luglio 2014), l’allenatore di atletica leggera e l’allenato (decisione n. 8 Tdo 783/2017 del 20 settembre 2017), un prete cattolico e un parrocchiano o sagrestano (decisione n. 6 Tdo 450/2017 del 27 settembre 2017).

    Il progetto di riforma del diritto penale
    27 . Attualmente, le autorità nazionali stanno valutando la possibilità di modificare il codice penale e di adottare una nuova definizione di stupro. A tal fine, il Ministero della Giustizia ha presentato al Governo, nell’autunno 2023, un disegno di legge che abbandona il concetto di stupro come rapporto sessuale forzato e che lo intende come rapporto sessuale non consensuale (secondo l’approccio “ non consensuale”). . è no “). Questo disegno di legge propone inoltre di introdurre un nuovo reato di violenza sessuale che copra i reati sessuali senza penetrazione.

    28 . È inoltre prevista la modifica del codice di procedura penale. Tra le modifiche proposte c’è la possibilità per la vittima di un reato di chiedere che la decisione con cui è stato archiviato il caso venga riesaminata dal Procuratore Supremo e poi, se necessario, da un giudice. Quest’ultimo potrebbe annullare la decisione di archiviare il caso senza ulteriori provvedimenti e ordinare la prosecuzione delle indagini, lo svolgimento di determinati atti investigativi o il chiarimento di determinati fatti.

    DIRITTO INTERNAZIONALE PERTINENTE
    29 . La Corte fa riferimento ai testi citati nella JL c. Italia ( n. 5671/16 , §§ 63-69, 27 maggio 2021), in particolare alla Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2014 nei confronti dei primi dieci Stati che l’hanno ratificato . La Repubblica Ceca ha firmato la Convenzione di Istanbul il 2 maggio 2016 ma finora non l’ha ratificata.

    30 . Il 21 settembre 2023, il GREVIO (Gruppo di esperti sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica), organismo specializzato indipendente incaricato di garantire l’attuazione, da parte delle Parti, della Convenzione di Istanbul, ha pubblicato il 4° rapporto generale sulle sue attività, che copre il periodo da gennaio a dicembre 2022. I passaggi rilevanti di questo rapporto recitano come segue :

    “ Diversi approcci alla criminalizzazione della violenza sessuale, compreso lo stupro

    La criminalizzazione della violenza sessuale, compreso lo stupro, da parte degli Stati parti della convenzione è caratterizzata da numerose differenze nelle definizioni, nell’ambito della protezione, nel comportamento criminalizzato, nelle sanzioni applicate e nelle circostanze aggravanti e attenuanti. Le attività di monitoraggio del GREVIO mostrano che ad oggi esistono quattro diversi approcci alla criminalizzazione della violenza sessuale, compreso lo stupro. Uno di questi richiede l’uso della forza, della coercizione o dello sfruttamento di una vulnerabilità. Osserviamo anche un approccio a due livelli, che da un lato richiede l’uso della forza, della minaccia o della coercizione, ma che riconosce anche un altro reato basato interamente sull’assenza di consenso. Un terzo approccio, noto anche come “no significa no !” », non richiede l’uso della forza, minacce o coercizione, ma richiede la prova che l’atto sessuale è stato commesso contro la volontà della persona. Nel quarto approccio, informalmente descritto come ” solo sì significa sì”, ma noto anche come modello del “consenso affermativo”, è necessaria la partecipazione volontaria di entrambe o di tutte le parti affinché un atto sessuale non venga incriminato.

    Leggi basate sull’uso della forza, della coercizione o della minaccia

    Il tradizionale approccio criminale alla violenza sessuale si basava su definizioni basate esclusivamente sull’uso della forza, delle minacce, della coercizione o dell’intimidazione. Non mirava a tutelare l’autonomia sessuale, ma piuttosto si ispirava a regole religiose e/o morali di condotta sessuale. (…) Poiché le leggi basate sull’uso della forza o della coercizione rivelano una maggiore preoccupazione per l’accusato che per la vittima e tradiscono la convinzione persistente che le false accuse di stupro siano facili da formulare, ma difficili da confutare, hanno avuto un impatto negativo impatto negativo sulla definizione di norme per l’amministrazione delle prove e delle procedure. (…)

    La maggior parte delle definizioni basate sulla forza si riferiscono all’uso della violenza o alla minaccia di violenza (come in Francia, Italia e Paesi Bassi) o all’andare contro la volontà della persona che utilizza la forza (come in Estonia) o la coercizione (Romania). Ciò premesso, va osservato che in tutte le giurisdizioni, comprese quelle in cui la definizione giuridica di violenza è basata sulla forza, le situazioni che invalidano il consenso sono riconosciute anche nel diritto penale o prese in considerazione dalla giurisprudenza. Alcune forme di invalidazione del consenso si riferiscono allo stato di impotenza della vittima, della cui vulnerabilità è stata “approfittata” o “abusata”. Questo stato di impotenza è legato nella maggior parte dei casi a una forma di incoscienza dovuta all’alcol, alle droghe o alla situazione particolare della vittima (malattia mentale o disabilità, detenzione in una forma o nell’altra). (…) Pertanto, i riferimenti all’incapacità delle vittime di dare il consenso sono presenti in tutte le definizioni, sia basate sulla forza che sul consenso, risparmiando loro così di dover dimostrare di aver opposto resistenza. Tuttavia, gli esperti nazionali hanno notato che i tribunali non hanno interpretato la questione della mancanza di consenso in modo coerente e che il livello delle prove richieste è rimasto elevato, portando spesso a vittimizzazione secondaria.

    L’approccio a due livelli

    Nell’approccio a due livelli, una disposizione che richiede l’uso della forza e una disposizione che richiede l’elemento della mancanza di consenso coesistono in parallelo. La prima prevede però una pena detentiva più severa della seconda. Tuttavia, in un modello che riconosce solo “un unico reato”, le minacce o la violenza rafforzano la gravità dell’atto illecito come elementi aggiuntivi, ma non sono costitutivi dell’atto come nel caso dell’approccio dualistico. Nei suoi rapporti di valutazione di base, il GREVIO ha ritenuto che il fatto che l’atto sia avvenuto senza il consenso della vittima dovrebbe determinare la sanzione, indipendentemente dal fatto che l’atto sia stato commesso da qualcuno che ha usato violenza o abusato della propria autorità sulla persona vittima, per esempio. Tuttavia, quando al fatto si accompagnavano violenze e abusi o altre circostanze particolarmente traumatiche, occorreva considerare le circostanze aggravanti affinché la sanzione fosse proporzionata alla gravità del fatto. (…)

    L’approccio “ No significa No ! ” »

    L’approccio “ no significa no ! ”. » si basa sul postulato che il rapporto sessuale è consensuale finché nessuna delle parti ha detto “ no ”. Questo approccio criminalizza gli atti sessuali commessi “ contro la volontà di una persona ”. Il grado di resistenza, verbale o non verbale, viene utilizzato per determinare se la vittima ha acconsentito agli atti sessuali. L’approccio “no significa no ! ”. » presuppone il consenso, a meno che questo non sia revocato – esplicitamente o implicitamente – dalla vittima. Spetta quindi all’accusa dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che l’atto è avvenuto contro la volontà del denunciante. In altre parole, l’accusa deve convincere gli inquirenti (il giudice o la giuria) che il denunciante ha informato l’accusato di non voler prendere parte ad atti sessuali. Può trattarsi di resistenza espressa verbalmente o attraverso gesti o comportamenti inequivocabili come allontanarsi, piangere, cercare di allontanarsi, ecc. In altri termini, quando l’accusa non riesce a dimostrare che la vittima ha espresso, verbalmente o non verbalmente, un “no”, la prova dell’elemento costitutivo del reato sarà considerata mancante, e l’imputato non sarà quindi ritenuto penalmente responsabile. . (…) Sul piano pratico, gli esperti hanno attirato l’attenzione sul fatto che, nell’ambito di questo approccio, il rischio era che la vittima si caricasse il peso di aver rifiutato proposte sessuali verbali o non verbali o di aver evitato violenza sessuale, piuttosto che attribuire all’autore del reato l’onere di garantire che l’altra persona abbia accettato di prendere parte all’atto sessuale. In particolare, vi era il rischio che il procedimento penale si concentrasse principalmente sulla vittima e prestasse eccessiva attenzione al suo comportamento. (…)

    L’ approccio “ solo sì significa sì ”.

    L’approccio “solo sì significa sì”, noto anche come “standard del consenso affermativo”, equipara il consenso a un atto sessuale al “ consenso affermativo e liberamente prestato”. Enfatizza l’espressione affermativa, sia verbale che non verbale. Il consenso è considerato un “accordo”, espresso tra le parti sulla base della libera volontà. Secondo i suoi sostenitori, la differenza tra rapporto sessuale e stupro è semplicemente se una persona vuole o meno fare sesso. Ritengono inoltre che non spetti alla persona dire di no, ma spetta all’altra persona ascoltare se dice di sì. Questo approccio è stato incorporato nelle leggi che criminalizzano i rapporti sessuali con una persona “ che non partecipa volontariamente ” o “ che non ha dato il consenso ”. I suoi sostenitori ritengono in particolare che la passività, il silenzio, l’assenza di protesta o l’assenza di resistenza non possano essere assimilati al consenso. In questo approccio, il consenso affermativo deve essere coerente durante tutta l’attività sessuale e può essere revocato in qualsiasi momento. In definitiva, il passaggio da “no significa no !” » a “solo sì significa sì”, corrisponde a un’evoluzione nel modo in cui la società, e in particolare l’ordinamento giuridico, concepisce il processo di consenso agli atti sessuali. In questo sviluppo, il sesso è visto come un atto al quale entrambe le parti devono acconsentire volontariamente. Gli approcci al consenso affermativo forniscono regole più chiare per le parti che corrono il rischio di commettere o essere vittime di violenza sessuale, nonché per coloro che sono responsabili delle indagini e dei procedimenti giudiziari su tali questioni. (…)

    (…) per il GREVIO, l’approccio del consenso affermativo è più in linea con lo spirito della convenzione nel suo insieme e con l’obiettivo generale di migliorare la prevenzione, la protezione e l’azione penale. In effetti, l’approccio “solo sì significa sì” ha maggiori probabilità di avere un impatto sulla prevenzione e di sensibilizzare la società sui pregiudizi e sugli stereotipi di genere, che spesso vengono espressi quando si tratta di stupro e violenza sessuale. »

    31. Nella sua Raccomandazione generale n. 33 sull’accesso delle donne alla giustizia (pubblicata il 3 agosto 2015), il Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) ha ricordato che, ai sensi degli articoli 2 e 15 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le donne Forme di discriminazione contro le donne, gli Stati parti hanno l’obbligo di garantire alle donne l’accesso alla protezione e ai rimedi offerti dal diritto penale e di garantire che non siano discriminate nell’ambito di questi sistemi, né come vittime né come autori (paragrafo 47).

    32. Nella sua Raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere contro le donne (pubblicata il 26 luglio 2017), la CEDAW ha raccomandato agli Stati parti di garantire che la definizione dei crimini di natura sessuale, compreso lo stupro coniugale e lo stupro amoroso, sia basata sulla l’assenza di consenso volontario e tiene conto delle circostanze coercitive (paragrafo 29).

    DIRITTO PERTINENTE DELL’UNIONE EUROPEA
    33. Il 1° giugno 2023, a seguito di un voto del Consiglio, l’Unione europea ha aderito alla Convenzione di Istanbul (paragrafo 29 supra), che è entrata in vigore per l’Unione europea il 1° ottobre 2023.

    34 . L’8 marzo 2022 la Commissione europea ha proposto una nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, volta a garantire un livello minimo di protezione in tutta l’Unione europea contro tale violenza.

    Il 6 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico su questa proposta della Commissione europea. Il testo approvato prevede prescrizioni di prevenzione che mirano, in primo luogo, a sensibilizzare sul ruolo essenziale del consenso nei rapporti sessuali e, in secondo luogo, a favorire l’adozione di misure mirate di prevenzione dello stupro.

    POSTO

    SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 8 DELLA CONVENZIONE
    35. La ricorrente lamenta un’interpretazione restrittiva da parte delle autorità degli elementi costitutivi dei reati di stupro e abuso sessuale previsti dal codice penale n. 140/1961 e che tale quadro giuridico era insufficiente per punire efficacemente i reati di cui ella sostiene è stata la vittima, così come la mancanza di indagini efficaci sulle sue discutibili accuse di violenza sessuale.

    36. Ella invoca gli articoli 3 e 8 della Convenzione, che nelle parti pertinenti sono così formulati :

    Articolo 3

    “ Nessuno può essere sottoposto a tortura o a… trattamenti inumani o degradanti. »

    Articolo 8

    “ 1. Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata (…). »

    Sulla ammissibilità
    37. Ritenendo che il ricorso non sia manifestamente infondato o irricevibile per qualsiasi altro motivo previsto dall’articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.

    Sullo sfondo
    Argomenti delle parti
    ha) Il candidato

    38 . La ricorrente ritiene che l’indagine condotta in questo caso sia stata viziata da numerose lacune e che le autorità non abbiano fatto luce su tutti gli elementi rilevanti. In particolare la polizia non ha cercato di stabilire se lei avesse acconsentito ai contatti sessuali in questione e si è accontentata di una dichiarazione scritta di VK, senza tentare di interrogarla durante le sue visite nella Repubblica ceca o in videoconferenza. Né la polizia avrebbe cercato di identificare altre “ figlie spirituali ” di VK, che avrebbero potuto testimoniare o addirittura diventare vittime, né di ottenere le informazioni raccolte dalle autorità ecclesiastiche.

    39 . La ricorrente sottolinea inoltre che, sebbene potessero esserci ragioni di natura psicologica, legate alle sue esperienze passate (paragrafo 5 supra), in grado di spiegare perché non ha opposto resistenza attiva alle azioni di VK, le autorità non hanno effettuato alcuna valutazione del suo stato psichico o della sua capacità di esprimere la propria volontà al momento dei fatti (si riferisce a questo riguardo a C. c. Romania , n . 47358/20 , § 82, 30 agosto 2022). Allo stesso modo, le autorità non hanno esaminato se avesse subito gravi danni alla salute a causa delle azioni di VK.

    40 . Secondo la ricorrente, le autorità non hanno tenuto conto dei vari fattori che la rendevano vulnerabile, vale a dire : la sua fragile salute e la morte di suo padre (paragrafo 6 supra), la sua passata esperienza con VZ, nonché il suo rapporto di dipendenza e sottomissione nei confronti di VK, che era il suo direttore della memoria, la sua guida spirituale e il suo confessore, e da cui, secondo lei, risultava uno squilibrio di poteri tra loro. Ritiene inoltre che non vi fosse nulla nel fascicolo che suggerisse che fosse attratta da VK, né interessata ad una relazione sessuale, e nemmeno consenziente, contrariamente a quanto insinuava la polizia ; sostiene al riguardo che la legge non impone alla vittima di un reato sessuale di esprimere il proprio dissenso in modo continuativo.

    41. Il ricorrente non condivide l’opinione del Governo secondo cui alcune constatazioni delle autorità avrebbero potuto dargli parziale soddisfazione (paragrafo 48 sopra). Rileva a questo proposito che le autorità penali hanno concluso che il comportamento di VK non era sufficientemente grave da costituire un reato, e che le autorità religiose non hanno ritenuto che i fatti fossero contrari alle leggi nazionali o alle norme ecclesiastiche.

    42 . Infine, la ricorrente contesta l’argomento del Governo secondo cui la giurisprudenza esistente non permetteva alle autorità di concludere che VK avesse abusato della sua incapacità di difendersi o che fosse stata sotto il suo controllo (paragrafo 48 sopra). Secondo lei, le autorità non potevano esimersi dalla loro responsabilità con il pretesto che la giurisprudenza si limitava a fornire definizioni generali degli elementi costitutivi del reato e non si era pronunciata su un caso sostanzialmente identico al suo. Ritiene che, anche ammettendo che la pratica interna esistente nel 2008 fosse restrittiva al punto da non consentire che le azioni di VK fossero qualificate come stupro o abuso sessuale (il che secondo lei significherebbe che lo Stato non ha adempiuto al proprio obbligo di criminalizzare tutti coloro che non sono -atti sessuali consensuali), le autorità avrebbero dovuto giungere a una tale interpretazione in applicazione della giurisprudenza della Corte, e in particolare del caso MC c. Bulgaria ( n. 39272/98 , CEDU 2003 – XII).

    B) Il governo

    43. Per quanto riguarda il quadro giuridico, il Governo è del parere che, dato che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento in questa materia, non sono necessariamente tenuti ad adempiere al loro obbligo positivo di criminalizzare tutti gli atti sessuali non consensuali sotto un unico reato. (tipicamente stupro). Sottolinea che nel caso di specie i fatti denunciati dal ricorrente rientravano nel codice penale in vigore fino al 31 dicembre 2009 (legge n. 140/1961 ), che definiva diversi reati sessuali, tra cui lo stupro e l’abuso sessuale. Egli sostiene che nessuno di questi reati richiedeva necessariamente che l’ autore avesse usato violenza o minaccia di violenza o che la vittima avesse opposto resistenza fisica ; secondo lui, infatti, lo stupro poteva essere commesso anche approfittando dell’incapacità della vittima di difendersi, e la definizione di abuso sessuale era addirittura priva di qualsiasi riferimento ad un elemento di violenza (paragrafi 18-19 supra).

    44. Il Governo sostiene inoltre che nella Repubblica ceca la situazione si sta evolvendo verso la criminalizzazione di uno spettro più ampio di reati sessuali, con termini di prescrizione più lunghi, vale a dire verso un miglioramento della capacità delle autorità di rispondere adeguatamente a questi reati attacchi. Osserva in particolare che, dall’entrata in vigore del nuovo codice penale nel 2010, la definizione di stupro comprende la minaccia di violenza, anche se non imminente, nonché la minaccia di un altro attacco grave, e comprende qualsiasi atto sessuale (e non solo rapporti sessuali non consensuali o atti simili ai rapporti sessuali). Aggiunge che è stato introdotto un nuovo reato di coercizione sessuale che, essendo definito anche da un abuso, da parte dell’autore, della sua posizione e dalla conseguente credibilità o influenza, può riguardare il rapporto tra un sacerdote e un parrocchiano (commi 25-26 sopra). Secondo il Governo, dalla giurisprudenza della Corte Suprema risulta anche che, per concludere che vi sia stata violenza ai sensi dell’articolo 185 § 1 del nuovo codice penale, non è necessario che la vittima mostri un’evidente resistenza fisica ma è sufficiente che l’autore del reato abbia potuto percepire la mancanza di consenso della vittima (paragrafo 24 supra).

    45. Per quanto riguarda l’indagine svolta nel caso di specie, il Governo sostiene che è stata aperta tempestivamente e condotta con diligenza e serietà. Ritiene che sia stata raccolta una grande quantità di prove, compresa la dichiarazione del ricorrente (paragrafo 9 supra) e una dichiarazione scritta di VK, che secondo il Governo non poteva essere interrogato a causa della pandemia (paragrafo 11 supra), e ritiene che che tali prove stabilivano tutte le circostanze rilevanti.

    46. ​​​​Il Governo ritiene inoltre che, non essendo né minorenne né molto giovane, non affetto da malattie mentali e non essendo collocato in un istituto, il ricorrente non si trovava in una situazione di particolare vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza della Corte . Ritiene che in ogni caso le autorità abbiano tenuto sufficientemente conto della sua situazione individuale e abbiano mostrato sensibilità e rispetto nei suoi confronti, evitando qualsiasi stigmatizzazione o vittimizzazione secondaria.

    47. Per quanto riguarda l’esistenza di elementi di coercizione nel caso di specie, il Governo sostiene che alcune dichiarazioni della ricorrente suggerivano, almeno in una certa misura, che i suoi contatti sessuali con VK fossero consensuali. Inoltre, il Governo invita la Corte a prendere in considerazione la natura molto specifica del rapporto tra VK e il ricorrente, vale a dire tra un sacerdote e un credente, che distingue il caso di specie da quelli esaminati dalla Corte ad oggi. Ritiene infatti che il fatto che la ricorrente si sentisse sotto l’influenza di VK come autorità spirituale fosse la manifestazione della sua libertà di religione, che esercitava di sua spontanea volontà, e ritiene che ciò non avvenga né per la né alle autorità nazionali né alla Corte di valutare se e in quale misura la ricorrente fosse realmente soggetta, nel senso religioso del termine, al suo “ padre spirituale ” (sul punto il Governo si riferisce alla sentenza Skugar e altri c. Russia (dec. ), n . 40010/04 , 3 dicembre 2009). Aggiunge che taluni argomenti avanzati dal ricorrente riguardo allo squilibrio di poteri nella loro relazione farebbero pensare che qualsiasi atto sessuale tra un sacerdote e una persona credente sarebbe necessariamente non consensuale e dovrebbe quindi costituire un reato, cosa che egli non può accettare.

    48 . Il Governo osserva infine che al termine dell’indagine, le autorità nazionali hanno concluso che le azioni di VK non costituivano abuso sessuale o stupro, considerando che il ricorrente non si trovava in una situazione di incapacità di difendersi (di cui VK avrebbe abusato), né sotto il controllo di VK, come interpretati dalla giurisprudenza. Egli ritiene che una conclusione opposta sarebbe stata incompatibile con l’articolo 7 della Convenzione e con l’esigenza di prevedibilità del diritto penale. Il Governo rileva inoltre che nelle motivazioni delle loro decisioni, le autorità hanno descritto il comportamento di VK come non etico ed immorale, che secondo esso era atto ad accogliere in parte le richieste presentate dalla ricorrente nel suo ricorso costituzionale (paragrafo 16 sopra). In questo contesto, il Governo ritiene che non sia senza importanza che siano state adottate misure nei confronti di VK da parte delle autorità ecclesiastiche, che alla ricorrente sia stato offerto un accordo amichevole e che abbia ricevuto delle scuse (paragrafi 7, 10 e 11 sopra). Il Governo osserva infine (riferendosi al caso DK c. Italia , n. 14260/17 , § 88, 1 dicembre 2022 ) che il ricorrente non ha adito i tribunali civili.

    Valutazione della Corte
    49. La Corte ricorda innanzitutto che lo stupro e la violenza sessuale grave costituiscono trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione e che coinvolgono anche valori fondamentali e aspetti essenziali della ” vita privata ” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione ( Y c. Bulgaria , n. 41990/18 , §§ 63-64, 20 febbraio 2020 e i casi ivi citati). Conformemente a tale giurisprudenza, ritiene che gli atti di violenza sessuale lamentati dalla ricorrente siano sufficientemente gravi da rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione e che le denunce da lei sollevate possano essere esaminate congiuntamente sulla base degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

    ha) Principi generali

    50 . La Corte rileva che i principi generali applicabili in materia sono stati enunciati, in particolare, nella causa M.C. Bulgaria ( n. 39272/98 , §§ 149-152, CEDU 2003 – XII). Ricorda in particolare che tra gli obblighi positivi che gravano sugli Stati ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione figura l’obbligo di adottare disposizioni penali che criminalizzino e puniscano efficacemente qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche quando la vittima non oppone resistenza fisica ( MGC c. Romania , n . 61495/11 , § 59, 15 marzo 2016, Z c. Bulgaria , n . 39257/17 , § 67, 28 maggio 2020, e JL c. Italia , n . 5671/16 , § 117 , 27 maggio 2021), e di applicare effettivamente tali disposizioni attraverso indagini e procedimenti penali efficaci ( MC c. Bulgaria , sopra citata, §§ 153 e 166, e BV c. Belgio , n. 61030/08 , § 55, 2 maggio , 2017).

    51. Infatti, gli obblighi positivi inerenti agli articoli 3 e 8 della Convenzione richiedono, innanzitutto, la creazione di un quadro legislativo e regolamentare che consenta di tutelare adeguatamente gli individui contro gli attacchi alla loro integrità fisica e morale, in particolare, per atti gravi quanto lo stupro, attraverso l’adozione di disposizioni penali effettive e la loro effettiva applicazione nella pratica ( MC c. Bulgaria , sopra citata, § 150, e JL c. Italia , sopra citata, § 118).

    52 . Riguardo a tale obbligo materiale, la Corte ha ammesso nella sentenza MC c. Bulgaria (sopra citata, § 154) che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento per quanto riguarda i mezzi per garantire un’adeguata protezione contro lo stupro. Ha osservato in questo contesto che il requisito secondo cui la vittima deve resistere fisicamente non è più valido nella legislazione dei paesi europei e che sebbene, in molti di questi paesi, la definizione di stupro menzioni ancora l’uso della violenza o la minaccia di violenza da parte aggressore, giurisprudenza e dottrina hanno piuttosto considerato l’assenza del consenso, e non l’uso della forza, come elemento costitutivo del reato di stupro. La Corte si è quindi detta convinta che qualsiasi approccio rigido alla repressione dei reati di natura sessuale, che consista, ad esempio, nel richiedere in tutti i casi la prova dell’esistenza di resistenza fisica, rischierebbe di portare all’impunità degli autori di alcuni tipi di reati stupro e quindi compromettere l’effettiva tutela dell’autonomia sessuale dell’individuo. In conformità con le norme e le tendenze contemporanee in materia, inclusa quella di considerare l’assenza di consenso come elemento costitutivo essenziale dello stupro e della violenza sessuale, la Corte ha quindi concluso che gli Stati hanno l’obbligo di criminalizzare e di reprimere efficacemente qualsiasi atto sessuale non consensuale. atto, anche quando la vittima non ha opposto resistenza fisica ( ibid. , §§ 157-166).

    53 . La Corte ricorda poi che gli articoli 3 e 8 della Convenzione impongono anche agli Stati un obbligo procedurale positivo. Pertanto, quando una persona sostiene in modo giustificabile di essere stata vittima di atti contrari a tali disposizioni, le autorità nazionali devono svolgere un’indagine ufficiale efficace in grado di consentire l’accertamento dei fatti nonché l’identificazione e, se del caso, la punizione di tali persone. responsabile. Si tratta di un obbligo di mezzi e non di risultati. Se tale esigenza non richiede che tutti i procedimenti penali si concludano con una condanna, o anche con l’imposizione di una pena specifica, le autorità giudiziarie nazionali non devono in nessun caso essere disposte a consentire attacchi all’integrità fisica e alla moralità degli individui, per preservare la fiducia del pubblico nella rispetto del principio di legalità e di evitare qualsiasi apparenza di complicità o di tolleranza di atti illeciti (si vedano, tra gli altri, JL c. Italia , sopra citata, § 118, e N.Ç. c. Turchia , n . 40591/11 , § 96, 9 febbraio 2021).

    B) Applicazione di questi principi al caso di specie

    54 . La Corte osserva innanzitutto che all’epoca in cui furono commessi gli atti denunciati dal ricorrente, vale a dire nel 2008-2009, i reati erano definiti dalla legge n. 140/1961 (il codice penale). Secondo l’articolo 241 di questo codice, lo stupro può essere commesso sia mediante l’uso della violenza sia con la minaccia di violenza imminente, utilizzata per costringere la vittima ad un rapporto sessuale o ad un atto sessuale simile, oppure abusando dell’incapacità della vittima di difendersi. (paragrafo 18 supra ) . Inoltre, questo codice ha definito all’articolo 243 il reato di abuso sessuale, punito meno severamente e suscettibile di essere commesso, attraverso l’abuso di una situazione di dipendenza, sia su una persona minore di 18 anni sia su una persona sotto controllo dell’aggressore (paragrafo 21 sopra).

    55. Nel caso di specie, la polizia ha concluso che non vi era stato alcuno stupro sulla base del fatto che VK non aveva fatto ricorso alla violenza o alla minaccia di violenza e che la ricorrente aveva espresso il suo disaccordo solo dopo atti sessuali, ma non durante (paragrafo 12 Sopra). La ricorrente non contesta tali motivi, ma sostiene, invece, che le autorità nazionali avrebbero comunque dovuto qualificare gli atti commessi da VK come stupro poiché, secondo lei, egli aveva abusato della sua incapacità di difendersi, o, in mancanza quello, di abuso sessuale, poiché lei era presumibilmente sotto il suo controllo e lui ha abusato della sua dipendenza (paragrafo 42 supra). Ella afferma a questo proposito che le autorità avrebbero dovuto tenere conto delle circostanze specifiche del caso – in particolare la sua precedente esperienza di abuso, la fragilità del suo stato di salute, colpito tra l’altro dalla morte del padre, e la particolarità del suo rapporto con VK, che era stato il suo direttore della tesi e che considerava la sua guida spirituale -, cosa che secondo lei la rendeva incapace di opporsi attivamente alle azioni di VK. Sottolinea a questo proposito che le autorità non hanno effettuato alcuna valutazione del suo comportamento stato psicologico o la sua capacità di esprimere la propria volontà al momento dei fatti (punti 39 e 40 supra) .

    56. Per la Corte, la questione nella presente causa è determinare se le autorità hanno agito in conformità con i loro obblighi positivi, quali derivanti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione, di garantire una protezione effettiva al ricorrente contro i comportamenti non consensuali atti sessuali che afferma di aver subito. Rilevando che la ricorrente non mette esplicitamente in discussione, nelle sue osservazioni (paragrafi 38-42 supra), il testo della legge esistente all’epoca dei fatti, la Corte deve esaminare se, come sostiene la ricorrente, l’approccio delle autorità in l’interpretazione dei fatti e del contesto giuridico nel caso di specie è stata carente al punto da violare gli obblighi positivi incombenti sullo Stato convenuto.

    57. La Corte rileva a questo riguardo che, nel caso di specie, la polizia sembra aver ritenuto che, affinché le azioni di VK fossero riprovevoli, la ricorrente avrebbe dovuto esprimere la sua opposizione durante tali atti. Il fatto che lei lo abbia espresso successivamente , anche a più riprese (paragrafi 9 e 12 supra), così come l’ipotesi che VK potesse essersi sbagliata e ritenere che lei avesse acconsentito (paragrafo 11 supra), non sembrano essere stati di alcuna importanza agli occhi delle autorità, così come il fatto che la ricorrente possa aver avuto motivi per rimanere passiva, o per non opporsi a VK a causa della sua posizione di autorità, senza acconsentire agli atti subiti. In effetti, nonostante le affermazioni del ricorrente in tal senso, le autorità non hanno ritenuto necessario effettuare una valutazione contestuale della credibilità delle dichiarazioni rese e una verifica di tutte le circostanze circostanti (si veda MC c. Bulgaria , sopra citata, § 177 ). In particolare, sarebbe stato senza dubbio importante prendere in considerazione lo stato psicologico della ricorrente, se non altro per determinare se soffrisse di una possibile reazione post-traumatica all’abuso che afferma di aver subito in precedenza ; poi, le autorità non hanno esaminato sufficientemente la questione se e, in caso affermativo, in quale misura, il ricorrente si trovasse in una situazione di particolare vulnerabilità e dipendenza da VK. Le autorità del pubblico ministero si accontentano di concludere che il ricorrente non era stato in grado di farlo difendersi ai sensi del diritto interno e della giurisprudenza (paragrafi 14 e 15 supra).

    58. La Corte è consapevole che questa giurisprudenza, così come esisteva all’epoca dei fatti, riconosceva che, in determinate situazioni, a causa di uno stato di impotenza dovuto ad esempio all’alcol, alle droghe, alla malattia o alla disabilità, la vittima non è in grado di esprimere la propria volontà o difendersi (paragrafo 20 supra). Ad avviso della Corte, tale approccio riflette tuttavia un’insufficiente considerazione delle situazioni di consenso invalido dovuto ad abuso di vulnerabilità e, più in generale, della reazione psicologica delle vittime di violenza sessuale. È alla luce di questa interpretazione restrittiva degli elementi costitutivi del reato di stupro come definito dalla legge n. 140/1961 che le autorità inquirenti hanno deciso di archiviare il caso senza ulteriori azioni (cfr. MC c. Bulgaria , sopra citata, §§ 170 -174). Pertanto, la decisione finale in questo caso è avvenuta durante la fase preparatoria del procedimento penale, senza che il caso fosse sottoposto ad un tribunale, poiché il diritto interno non consente al ricorrente di presentare ricorso dinanzi ad un’autorità giudiziaria.

    59. A questo proposito, la Corte rileva che la più recente giurisprudenza della Corte Suprema, relativa al nuovo codice penale, sembra fornire una risposta più adeguata al riguardo (paragrafo 24 supra).

    60. Per quanto riguarda il reato di abuso sessuale, come definito nel codice penale in vigore all’epoca dei fatti (paragrafi 21 e 54 supra), la Corte osserva che le autorità nel caso di specie hanno concluso che il ricorrente non era stato sotto il controllo di VK, nel senso in cui tale termine è stato interpretato dalla giurisprudenza, e che la sua libera volontà non era stata limitata, poiché era una persona maggiorenne, dotata di piena capacità giuridica e non affetta da alcuna malattia che gli impedisse di esprimere la sua volontà (paragrafi 14-15 sopra). La constatazione delle autorità secondo cui la ricorrente poteva aver sentito una certa dipendenza da VK (paragrafo 15 supra) non le ha indotte ad approfondire la loro analisi. Secondo la Corte, tale approccio, che consiste, in sostanza, nel rifiutare la valutazione contestuale dei fatti tenendo conto dello stato psicologico della ricorrente in concreto , e non solo del fatto che era una persona adulta, era fallendo.

    61. La Corte rileva inoltre che le autorità hanno ritenuto nel caso di specie che, sulla base del nuovo codice penale entrato in vigore successivamente ai fatti in questione, le azioni di VK avrebbero potuto essere considerate coercizione sessuale (paragrafo 12 in fine supra) ; ciò sembra confermato dalla giurisprudenza in materia (punto 26 in fine ).

    62. Ne consegue che l’approccio delle autorità nel caso di specie non era idoneo a garantire al ricorrente una protezione adeguata. Di conseguenza, la Corte ritiene che lo Stato convenuto sia venuto meno agli obblighi positivi che gli erano imposti, almeno a partire dall’adozione nel 2003 della sentenza MC c. Bulgaria (sopra citata), di applicare effettivamente un sistema penale idoneo a reprimere gli atti sessuali non consensuali lamentati dal ricorrente. Essa ricorda a questo proposito che non è chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità penale del presunto aggressore (si veda MC c. Bulgaria , sopra citata, § 168) e che la sua constatazione di cui sopra non può quindi essere interpretata come un giudizio sulla colpevolezza di VK o come invito alla riapertura delle indagini in questo caso.

    63. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per consentire alla Corte di concludere che vi è stata, nel caso di specie, una violazione degli obblighi positivi che incombono allo Stato convenuto ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

    SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
    64. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione :

    “ Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente consente di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di tale violazione, la Corte concede alla parte lesa, se del caso, , solo soddisfazione. »

    Peccato
    65. La ricorrente chiede 30.000 euro (EUR) per il danno morale che ritiene di aver subito in particolare a causa del fatto che le azioni di VK non sono state adeguatamente classificate e perseguite dalle autorità.

    66. Il Governo sostiene che, per essere giusti, l’importo stanziato sotto questa voce dovrebbe riflettere sia la gravità delle violazioni constatate sia la giurisprudenza pertinente.

    67. La Corte ritiene che la ricorrente abbia subito un certo danno morale a causa delle violazioni constatate dei suoi diritti garantiti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione. Ritiene che gli dovrebbero essere riconosciuti 25.000 euro per il danno morale.

    Commissioni e spese
    68. La ricorrente chiede EUR 7.058 per costi e spese da lei sostenuti, che corrisponderebbero a 305 ore di lavoro svolte dal suo avvocato nell’ambito del procedimento dinanzi ai tribunali nazionali e del procedimento dinanzi alla Corte, previa detrazione delle somme che le sarebbero state riconosciute internamente a titolo di costi e spese.

    69. Il Governo ha osservato che la ricorrente non aveva dettagliato né corroborato la sua richiesta con i relativi documenti giustificativi, come richiesto dall’articolo 60 § 2 del Regolamento della Corte, e che non aveva nemmeno presentato un documento attestante di aver pagato la somma in questione al suo avvocato o che era tenuta a pagarglielo.

    70. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso dei suoi costi e spese solo nella misura in cui siano stabilite la loro realtà, la loro necessità e la natura ragionevole del loro importo.

    71. Nella fattispecie, vista l’assenza di qualsiasi prova di pagamento per quanto riguarda le spese asseritamente sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, la Corte non le accorda alcuna somma a questo riguardo.

    Per quanto riguarda le spese sostenute per il procedimento dinanzi ad essa, la Corte ritiene ragionevole riconoscere alla ricorrente la somma di 1.000 euro, che corrisponde alla somma fatturata dal suo avvocato per la preparazione della risposta alle osservazioni del Governo.

    PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

    Dichiara la richiesta ricevibile ;
    Ritiene che vi sia stata violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione ;
    Dice
    ha) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data di regolamento :

    Euro 25.000 (venticinquemila euro), oltre l’eventuale importo che su tale somma dovesse essere dovuto a titolo d’imposta, per danno morale ;
    1.000 EUR (mille euro), più qualsiasi importo che possa essere dovuto su tale somma dal richiedente a titolo di imposta, per costi e spese ;
    B) che dalla scadenza di detto periodo e fino al pagamento, tali importi saranno maggiorati degli interessi semplici ad un tasso pari a quello dell’operazione di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali ;

    Respinge la richiesta di eccedenza per equa soddisfazione.
    Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 20 giugno 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

    Victor Soloveytchik Mattias Guyomar
    Impiegato Presidente

    https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%2237782/21%22]}

  • Inchiesta sulla Famiglia di Maria: le ragioni del commissariamento e della rimozione di p. Sigl

    Inchiesta sulla Famiglia di Maria: le ragioni del commissariamento e della rimozione di p. Sigl

    ROMA-ADISTA. Confusione tra foro interno e foro esterno, tra ruolo spirituale e amministrativo; culto cieco e incondizionato del fondatore; manipolazione mentale, annullamento delle personalità e delle coscienze; mistificazione della narrazione spirituale; emarginazione di chi dissente, potere assoluto sui singoli individui: sarebbero soprattutto queste le ragioni che hanno originato il provvedimento vaticano di commissariamento della comunità Pro Deo et Fratribus – Famiglia di Maria e del suo braccio sacerdotale, l’associazione pubblica clericale Opera di Gesù Sommo Sacerdote (v. Adista Notizie n. 44/22 e Adista online 31/12/22), e la rimozione dal suo ruolo del presidente e direttore spirituale p. Gebhard Paul Maria Sigl, sul quale peserebbe la responsabilità della situazione. La Comunità oggi conta oltre 60 sacerdoti, 30 tra seminaristi e “fratelli laici”, 200 “sorelle apostoliche” e famiglie di 11 Paesi: Italia, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Olanda, Slovacchia, Repubblica Ceca, Russia, Kazakistan e Uruguay (dati del sito della comunità). La sua spiritualità, si legge sempre sul sito, si fonda su «amore per Maria, spirito eucaristico-sacerdotale e fedeltà al papa».

    Il commissariamento pro tempore ha fatto seguito alla visita apostolica condotta nel 2021 dal vescovo emerito di Bari mons. Francesco Cacucci, ed è stato affidato il 1 giugno 2022 al vescovo ausiliare di Roma mons. Daniele Libanori e, per la parte femminile, alla religiosa suor Katarina Kristofová, nell’attesa di comprendere quale sarà il futuro della comunità e dei suoi membri. Una vicenda su cui vige il massimo riserbo, data anche l’alta protezione di cui gode la comunità in Vaticano, ma i cui contorni si stanno delineando con più precisione, grazie al contributo fondamentale di testimoni e vittime con cui siamo venuti in contatto. Una vicenda le cui radici risalgono lontano nel tempo, all’origine stessa della comunità, già pervasa di aberrazioni settarie e illeciti canonici perpetrati da personalità controverse o devianti. Una vicenda di cui occorre raccontare la storia perché fa luce sui contesti e le dinamiche delle derive settarie e degli abusi di potere, spirituali e psicologici, quando non anche sessuali, in tanti movimenti e nuove comunità: sarebbero circa 40 le realtà ecclesiali sotto la lente d’ingrandimento del Vaticano in questo periodo.

    La potenza oscura del controverso mons. Hnilica

    A fondare la comunità Pro Deo et fratribus (solo in seguito chiamata Famiglia di Maria) è, nel 1968, il gesuita mons. Pavel Hnilica, ordinato e consacrato vescovo in clandestinità nell’allora Cecoslovacchia comunista, poi, dopo il Concilio Vaticano II, sollecitato da Paolo VI a occuparsi dei cattolici nell’Est Europa e braccio destro di Giovanni Paolo II per tutto ciò che riguardava il sostegno (anche economico) alle quelle Chiese: su suo mandato, nel 1984 consacrò la Russia al cuore immacolato di Maria, su “dettato” delle apparizioni di Fatima. Hnilica è un personaggio controverso. Nel libro di Ferruccio Pinotti e Giacomo Galeazzi Wojtyla segreto, del 2011, vengono ricostruiti in modo minuzioso i passaggi delle ingenti quantità di denaro che dallo Ior e dal Banco Ambrosiano, proprio attraverso organizzazioni come la Pro Deo et Fratribus (utilizzata dal Vaticano e dalle intelligence occidentali), venivano trasferite in Polonia o verso le organizzazioni anticomuniste del Centro e Sudamerica. Proprio in relazione al caso banca vaticana (IOR)/Banco Ambrosiano e alla vicenda della valigetta di Roberto Calvi Hnilica è stato un personaggio centrale: fu condannato in primo grado nel 1993 a tre anni e sei mesi per ricettazione: aveva emesso due assegni in bianco in cambio di documenti che avrebbero potuto dimostrare l’innocenza del Vaticano nel fallimento del Banco Ambrosiano; fu poi assolto in Cassazione nel 2000, avendo agito, secondo quanto asserito dalla pm Maria Monteleone, per non compromettere l’onore del papa e del Vaticano. Nel 1989, era stato trovato in possesso di documenti dei servizi segreti italiani (Sismi) riguardanti gli ultimi giorni di Calvi. Fu amico stretto di Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei Focolari, di madre Teresa di Calcutta e di Werenfried van Straaten, che nel 1947 aveva dato vita alla fondazione pontificia internazionale “Aiuto alla Chiesa che Soffre”, e che fu candidato alla beatificazione fino all’emergere di un’accusa di abusi sessuali (v. Adista online, 11/2/21). Hnilica fu anche al centro di vari movimenti controversi (come l’Opus Angelorum, v. Adista Notizie n. 90/2010 e l’Armata bianca di p. Andrea D’Ascanio), e il suo nome compare spesso legato ad apparizioni mariane di dubbia natura: nel pieno della guerra bosniaca, con il calare dei proventi del santuario di Medjugorje, tentò di creare una realtà analoga negli Stati Uniti, in Colorado, sponsorizzando le visioni della veggente Theresa Lopez e organizzando con lei dei tour che inizialmente fruttarono 50 milioni di dollari all’anno. Durò poco: nel 1991 l’arcivescovo di Denver James Stafford dichiarò le visioni non sovrannaturali.

    Torniamo alla Comunità.

    Dopo il crollo dei regimi comunisti, all’inizio degli anni ‘90, Hnilica “rifonda” la Pro Deo et Fratribus sulle ceneri dell’Opera dello Spirito Santo (OSS), una comunità fondata nel 1972 dal prete austriaco, all’epoca 52enne, Josef Seidnitzer – personaggio tragico e complesso, condannato al carcere tre volte tra gli anni ‘50 e ‘60 dai tribunali austriaci per abusi sessuali seriali su ragazzi adolescenti – e dal suo “pupillo”, il 23enne Gebhard Paul Maria Sigl, suo braccio destro fino alla morte (Seidnitzer muore nel 1993) nonostante fosse al corrente del suo passato. Quando l’Opera dello Spirito Santo fu dissolta nel 1990 per gravi problemi (v. più avanti), Hnilica raduna attorno a sé i 21 “sopravvissuti” offrendo loro la prospettiva di una nuova vita comunitaria a Roma: la “nuova” Famiglia di Maria.

    Le radici della Famiglia di Maria: Josef Seidnitzer e l’Opera dello Spirito Santo

    Torniamo al 1972. L’Opera dello Spirito Santo di Seidnitzer e Sigl rientra tra i movimenti mariani, nati all’interno della spinta postconciliare di matrice carismatica orientati al rinnovamento della Chiesa. Alla guida e al centro di questo microcosmo, tendenzialmente innovativo, la personalità complessa di Seidnitzer e un sistema comunitario fondato sulla tirannia psicologica.

    Alcuni testimoni con i quali abbiamo parlato lo descrivono come un narcisista che interpretava la storia in funzione di se stesso, e che si considerava il papa dei nuovi tempi, il «nuovo Pietro» che avrebbe edificato una Chiesa rinnovata, circondato dai suoi “apostoli” (a ognuno dei membri veniva attribuito infatti il nome di un apostolo: Gebhard Sigl, da lui designato come il suo successore, si sarebbe chiamato “Paul”, Paolo, nuovo apostolo delle genti). Questa dimensione assunse toni deliranti: a Natale del 1974, racconta una nostra fonte, Seidnitzer profetizzò che avrebbe dovuto realizzarsi l’atteso intervento divino nella storia, e che papa Paolo VI avrebbe dovuto dimettersi per lasciare il suo posto a lui, il Pietro della nuova Chiesa. Un megalomane millantatore, insomma, che affermava di essere depositario di rivelazioni divine personali, di avere dolorose stimmate invisibili, che manipolava i giovani, cercando di convincerli di avere una vocazione con una pressione morale e spirituale, esercitata grazie a un impressionante «potere di incantamento», con il quale li esortava a «incarnare il sogno di una Chiesa nuova, del quale dovevano sentirsi responsabili»; un uomo capace di impedire a uno dei membri della comunità di allontanarsi per visitare un genitore morente, affermando con sicurezza, presto smentito, di sapere che Dio non l’avrebbe fatto morire; di impedire a un altro di adempiere agli obblighi militari, causando il suo arresto alla frontiera; di scrivere a una madre che “Dio gli aveva rivelato” che il figlio era destinato al sacerdozio; un imbroglione che simulava estasi mistiche con una «sapiente recitazione». Un mistificatore apocalittico, che faceva dell’“imminente” intervento divino nella storia l’elemento che teneva insieme la comunità bloccandola in un perenne crescendo di aspettative, soggiogandone e intrappolandone i membri. Membri che erano uomini e donne sinceramente desiderosi di votare la propria vita a Dio, ma che venivano privati di ogni tratto personale, del tutto omologati e resi incapaci di aprire gli occhi, cristallizzati in una sorta di “limbo” fisso, immutabile e disincarnato rispetto alla vita reale. E poi, non dimentichiamolo, Seidnitzer negli anni ’50 aveva trascorso in totale quasi tre anni in carcere per abusi sessuali su numerosi ragazzi, che ubriacava per poi stuprarli. Il che non gli aveva impedito, in seguito, di continuare la sua attività pastorale in Francia, coperto dal sistema di omertà della Chiesa.

    La fine rovinosa dell’Opera dello Spirito Santo

    Nel 1972 la neonata Opera si insediò a Castelgandolfo, nella diocesi di Albano (Roma), inizialmente come comunità priva di inquadramento canonico. Fu nel 1977 che il card. Gabriel-Marie Garrone, a quel tempo prefetto della Congregazione per l’Educazione cattolica, inviò una visita, affidata a mons. Andrea Pangrazio, visitatore dei seminari italiani, in seguito alla quale concesse l’approvazione ad experimentum dell’Opera. Garrone conosceva Seidnitzer dal 1961, quando era vescovo a Tolosa, perché lo aveva accolto in diocesi, trasferito dall’Austria, e gli aveva affidato un lavoro in parrocchia. La luna di miele durò poco, perché nel 1978 il prelato, probabilmente informato del passato criminale di Seidnitzer, ritirò improvvisamente la concessione, invitando quest’ultimo a «ritirarsi per un tempo di riflessione e preghiera, lontano da Roma, se possibile fuori dall’Italia» (lettera 8 febbraio 1978); il vescovo di Albano, mons. Gaetano Bonicelli, a sua volta, espulse la comunità dalla diocesi con l’ingiunzione di scioglierla. Seidnitzer, ci racconta il nostro testimone, si sarebbe piegato all’ordine dell’istituzione, ma Sigl provò a resistere.

    L’anno successivo Seidnitzer, Gebhard Paul Maria Sigl e la comunità tornano in Austria, a Innsbruck, dove Seidnitzer, invece di disperdere i suoi sodali come gli era stato imposto, dà vita allo “Studienheim International Villa Salvatoris”, la nuova sede della comunità che appariva come una sorta di seminario parallelo di dubbia ortodossia; il vescovo di Graz-Seckau (la sua diocesi di origine), Johann Weber, lo rimuove dal servizio sacerdotale per disobbedienza (19/11/1979). Anche il vescovo di Innsbruck Reinhold Stecher si esprime più volte contro la comunità e nell’autunno 1985, sulla scorta di un documento della Congregazione per l’Educazione cattolica firmato dal prefetto card. William Baum (15/7/1985), dichiara che tale “seminario parallelo” non ha legittimazione alcuna: «Non è nient’altro che l’invenzione privata di una singola persona – si legge nel documento vaticano – che si è arrogato purtroppo il diritto di imboccare una strada di propria scelta, e che fino a oggi ha ignorato la disciplina più elementare delle norme ecclesiastiche e continua a ignorarle». «È escluso – avverte a commento il vescovo Stecher nella sua lettera – che i membri di questo “seminario” possano mai essere autorizzati a una consacrazione ecclesiastica», e afferma che lì vengono svolte attività pastorali «sotto il pretesto che si tratti di una realtà cattolica e fedele alla Chiesa». Un nuovo avvertimento arriva nel 1988. Seidnitzer si ritira completamente e definitivamente dalla comunità nel 1990, morendo tre anni dopo. Ma c’è chi ne continua l’opera.

    Sigl e le prime ordinazioni controverse nella Famiglia di Maria

    È in questa fase, alla fine del 1989, che si inserisce nella storia mons. Hnilica, tramite uno dei membri, p. Rolf Philipp Schönenberger, che lo porta a Innsbruck: «Ho incontrato questo gruppo di giovani guidati da p. Joseph Seidnitzer e Paul Maria Sigl», ricorderà in seguito il vescovo, apprezzandone la forte devozione mariana e proponendo tornare a Roma in cerca di futuro; «io sono un vescovo senza una comunità, e voi siete una comunità senza vescovo», dirà loro. Una nuova comunità in effetti, ci spiega un testimone, era utile tanto a Hnilica quanto a Paul Maria Sigl: per il primo significava poter contare sul radicamento di una comunità in Italia, della quale essere il mentore; per Sigl, disporre di un luogo istituzionalmente riconosciuto dalla Chiesa in cui poter crescere nel potere personale, “ripulendo” la nuova comunità dalla scomoda eredità di Seidnitzer. Molti, constatate le premesse, abbandonano, sfiduciati e scettici sul nuovo corso, come lo svizzero Marian Eleganti, oggi vescovo emerito di Coira, in Svizzera, che era entrato nell’OSS nel 1978.

    Ottenuta una prima approvazione della comunità nell’estate del 1992, dal vescovo della diocesi slovacca di Roznava mons. Eduard Kojnok, Hnilica ordina in fretta e furia a Fatima, l’8 dicembre di quell’anno, cinque dei membri che, provenendo dall’OSS (il cui seminario era stato condannato dalla Chiesa come “invenzione personale”), erano privi dei requisiti formativi per accedere al presbiterato in seminario: oltre allo stesso Sigl, Luciano Alimandi (oggi officiale in Segreteria di Stato vaticano), Aleandro Cervellini, Rolf Schönemberger, Johannes Stoop. Hnilica d’altronde, nel prendere questa scorciatoia, poteva contare su amicizie nella Curia romana. Scorciatoia che, peraltro, contraddice il Codice di Diritto Canonico, che al can. 250 impone un ciclo di studi di sei anni, prima dell’ordinazione presbiterale. Qui, il tempo intercorso tra lo sbandamento dell’OSS e l’ordinazione è di due anni a dire tanto. Ma Hnilica garantisce per tutti, senza apparentemente rendersi conto della grave eredità che quegli uomini si portavano dietro, senza esercitare alcun discernimento che potesse “raddrizzare” una costruzione nata già storta, e contribuendo, dunque, al perpetuarsi di un contesto nutrito da una narrazione già fortemente deviata.

    Gebhard “Paul Maria” Sigl prende le redini

    Uscito di scena Seidnitzer, è dunque Paul Maria Sigl, il suo “pupillo”, a prendere in mano le redini della “nuova “Pro Deo et fratribus – Famiglia di Maria”, dandole decisamente un’identità improntata ai culti mariani e alle apparizioni. Sigl, raccontano i nostri testimoni, è un uomo affabile, affascinante, magnetico, che ama la pittura e la musica. Ma la storia della “nuova” Famiglia di Maria sembra ricalcare il passato: Sigl è assetato di potere, riesce persino a far credere ai suoi seguaci di essere un figlio spirituale di Padre Pio, del quale afferma di indossare i guanti, imponendo le mani. Pretende di avere il carisma della lettura nel cuore delle persone, grazie al quale avrebbe indicato a ognuna la propria vocazione e il proprio santo protettore. Nel 1995 il Pontificio Consiglio per i Laici eleva la Famiglia di Maria ad associazione di diritto pontificio, gli statuti vengono approvati definitivamente nel 2004. Nel 2008 Sigl ottiene dal Vaticano l’approvazione del ramo presbiterale della comunità, l’“Opera di Gesù Sommo sacerdote”, fondata il giorno della sua ordinazione del 1992, e ora riconosciuta dal Dicastero per il Clero come “associazione pubblica presbiterale con facoltà di incardinare i preti”.

    Il “nuovo apostolo Paolo” imprime sulla sua “creatura” il sigillo del suo potere assoluto: divide rigidamente ramo maschile e femminile, emargina chi esprime una voce dissenziente, svaluta la personalità dei membri (soprattutto delle donne consacrate, votate alla “santificazione dei preti”), instilla un concetto di obbedienza assoluta e sensi di colpa, viola la libertà individuale, in primo luogo psicologica, in cambio dell’offerta di una vita agiata, grazie alle grandi quantità di denaro che confluiscono nelle casse della comunità; sovrappone i ruoli di presidente e direttore spirituale, sommando in sé due dimensioni che vanno in corto circuito, quella spirituale e quella di superiore gerarchico, confondendo così foro interno ed esterno, coscienza e autorità: la radice di ogni abuso di potere. La vita spirituale viene incentrata per lo più sul culto delle visioni private della veggente olandese Ida Peerdeman, di cui Sigl era amico (le cosiddette apparizioni di Amsterdam, dove la comunità gestisce un santuario), che riguardano “Nostra Signora di tutti i popoli”, una Maria che chiederebbe per sé il dogma di Corredentrice. Tanto le visioni quanto il titolo di “corredentrice” sono state condannate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, ma p. Sigl ha continuato a diffonderne il culto, a promuovere e animarne i pellegrinaggi, a scrivere libri sul tema.

    Tuttavia, a quanto sembra, non sarebbero tanto queste deviazioni dottrinali a preoccupare il Vaticano, quanto piuttosto le derive settarie, quello che una nostra fonte definisce «soggiogamento mentale, potere assoluto sul singolo individuo, “creazione” di persone tutte uguali, cloni l’una dell’altra, senza una opinione personale»; il fatto che venga impedita una formazione intellettuale seria e un confronto con la vita reale; la costruzione, in definitiva, di una narrazione spirituale che si pretende divina ma che si innesta a sua volta su una precedente narrazione gravemente deviante. Lo dimostra anche, sul versante femminile, la storia della “superiora” delle consacrate, “madre Agnès”, al secolo Franziska Kerschbaumer, feticcio plasmato da Sigl come detentrice di un carisma ancora nascosto. Anche qui, un’attesa messianica funzionale alla conservazione del potere.

    Le amicizie importanti, i ruoli in Vaticano

    La Famiglia di Maria, presente in Italia con due comunità, a Civitella del Tronto (Teramo) e ad Ariccia (Roma), ha sempre potuto contare – grazie anche a mons. Hnilica – su amicizie importanti, sia in Vaticano, sia tra i vescovi diocesani. Fa parte della comunità, come detto sopra, mons. Luciano Alimandi, già segretario di mons. Hnilica (dal quale, lo ricordiamo, fu ordinato a Fatima nel 1992), in seguito segretario del prefetto della Congregazione per il Clero card. Dario Castrillón Hoyos a cavallo degli anni 2000, e dal 2009 officiale della Segreteria di Stato vaticano, sezione Rapporti con gli Stati. Ne è un membro anche lo slovacco p. Martin Barta, dal 2011 assistente ecclesiastico internazionale della fondazione di diritto pontificio “Aiuto alla Chiesa che Soffre”, presieduta dal 2011 dal card. Mauro Piacenza, già prefetto della Congregazione per il clero e dal 2013 penitenziere maggiore del Tribunale della Penitenzieria apostolica (il tribunale supremo vaticano). Anche l’assistente ecclesiastico della sezione italiana della Fondazione, il colombiano p. Martino Serrano, appartiene all’Opera di Gesù Sommo Sacerdote. Il card. Piacenza è molto vicino alla comunità: oltre ad avere celebrato l’ordinazione sacerdotale di alcuni membri, il suo segretario alla Penitenzieria è lo slovacco p. Lubomir Welnitz, membro dell’Opera di Gesù Sommo Sacerdote e dal 2020 anche cerimoniere pontificio.

    Il futuro della comunità

    Il commissariamento pro tempore della Famiglia di Maria prelude a una decisione vaticana sul destino della comunità; nel suo futuro potrebbe esserci la dissoluzione o una riforma, ma secondo il vescovo di Amsterdam mons. Jan Hendriks, intervistato dal quotidiano olandese Nederlands Dagblad (17/1), l’ipotesi più probabile è che si proceda a una sorta di ricambio ai vertici; l’attuale responsabile straordinario mons. Libanori avrebbe informato Hendriks che, per quanto riguarda la comunità di Amsterdam, «c’è la possibilità che venga ampliata con qualche persona». Una misura soft, per concedere alle persone che fanno parte della comunità tutto il tempo necessario per acquisire consapevolezza ed elaborare il “lutto” arrecato dallo svelamento del reale stato di cose, passato e presente. Vari tentativi da noi fatti per contattare telefonicamente e via mail la comunità sono andati a vuoto.

    https://www.adista.it/articolo/69371

  • Collaborazione senza pregiudizi e divisioni verso un unico obbiettivo, che unisce razze, pensieri e scelte personali

    Collaborazione senza pregiudizi e divisioni verso un unico obbiettivo, che unisce razze, pensieri e scelte personali

    Oggi, ho ricevuto presso la sede della Rete l’ABUSO Jan Rozek, un ex Giudice del tribunale ecclesiastico di Brno, Repubblica Ceca e il prof. Petr Zivny venuti in Italia per parlare espressamente con me, per raccontarmi la loro esperienza, sopratutto per trovare una soluzione.

    Qui la sua storia di Jan, sintetizzata in una lettera a Padre Hans Zollner che mi ha autorizzato a pubblicare, fatene tesoro.

    Zanardi


    19-03-2019

    Stimatissimo Padre Hans Zollner,

                                                            in vista del nostro colloquio, le riassumo qui, se riuscisse a trovare il tempo di leggere, alcuni punti della vicenda che mi riguarda. E che ha portato, dopo sei anni di lavoro nel Tribunale Ecclesiastico di Brno, Repubblica Ceca, di cui gli ultimi 3 come Giudice, al mio improvviso licenziamento. Unico motivo, aver aperto, con tutte le indispensabili cautele del caso, un sito per aiutare le vittime di abusi pedofili.

    Il sito è a questo indirizzo: www.procistoucirkev.cz

    Se vuole, con la traduzione automatica dei siti offerta da Google all’apertura, può, anche se in traduzione sommaria, leggerlo. E rendersi conto che è fatto unicamente con l’intenzione di aiutare le vittime, proteggerle, secondo le indicazioni dettate con insistenza da Padre Francesco, che ha seguito la strada aperta da Papa benedetto XVI, e dalla Chiesa

    Il vescovo di Brno, Monsignor Cikrle, ha scritto nella sua dichiarazione come motivo della mia rimozione dall’ufficio di Giudice del Tribunale Ecclesiastico di Brno:

    “In relazione alle Sue attività private e in seguito alla dichiarazione del Segretario generale della ČBK (Conferenza Episcopale ceca) del 6.2.2019, riguardante la Sua attività pubblica, quando è diventato evidente che non ha i prerequisiti necessari per l’ufficio di Giudice, ha perso la buona reputazione (cfr CIC 1421, 3) e non ha mantenuto il giuramento fatto, in base a 184 §1 e 149 § 1 CIC, con effetto dal 15 febbraio 2019, la depongo dall’ufficio di Giudice del Tribunale diocesano di Brno. “

    Il Vescovo Cikrle fa riferimento alla dichiarazione del Segretario Generale del ČBK Stanislav Přibyl, datata 6 febbraio 2019, che dice: “Recentemente sui media sono apparse informazioni sul lancio del sito web di Jan Rozek (www.procistoucirkev.cz), il cui scopo è di aiutare le vittime di abusi sessuali da parte di “dignitari ecclesiastici” (NdR: In realtà non ho usato questo termine). A nome della Conferenza episcopale ceca, vorrei dire che si tratta di un’iniziativa privata del sig. Rozek e raccomandiamo  di non cercare aiuto attraverso i contatti su questo sito“.

    Siccome non ho svolto altre attività se non la creazione di questo sito, è chiaro che il vescovo parla di questo servizio.

    Prima di lanciare il sito, io ero molto desideroso di ottenere la benedizione e la comprensione dei superiori. Il 2 gennaio, ho pregato il segretariato del cardinale Duka di farmi avere un appuntamento con lui, e l’ho fatto usando lo stesso canale di comunicazione con il quale io e il Cardinale avevamo comunicato per un anno con l’obiettivo di fare causa contro lo spettacolo teatrale blasfemo diffuso nella Repubblica Ceca del regista Frlić. Ho inviato varie e-mail, che contenevano sia la visualizzazione del sito web che file di testo che descrivevano come avrebbe funzionato il servizio di aiuto alle vittime.

    Ho costruito l’intero servizio e il sito web insieme a esperti seguendo le raccomandazioni al riguardo date da Papa Francesco, le dichiarazioni di monsignor Charles Scicluna e di Padre Hans Zollner. Nel sito sono disponibili documenti magisteriali e di esperti tratti dal sito web della Santa Sede e delle Conferenze episcopali che trattano questi temi.

    Poiché il servizio è stato concepito unicamente come un servizio alla Chiesa, il nostro sforzo è stato quello di fare tutto all’interno della Chiesa, lontano dai media, ma allo stesso tempo indipendentemente dall’Ordinario del luogo. Il 7 gennaio 2019 ho scritto anche al Nunzio Apostolico in Repubblica Ceca.

    Successivamente ho discusso del web e del nostro servizio con il vicario del Tribunale ecclesiastico di Brno, Monsignor Orlita. Lui, dopo una discussione di quattro ore a Roma, ha concesso che potevo aprire il sito, ma solo a condizione che lui o il vescovo potessero decidere quali erano i casi di cui mi potevo occupare: gli altri dovevo ignorarli. Una condizione che, secondo coscienza, non potevo accettare. Dal momento che la conversazione era personale, non ho prove di questo. Tuttavia, potrei parlare di altri fatti per i quali ho prove.

    Poiché il Cardinale Duka e il Nunzio non mi hanno mai risposto, sono stato costretto ad aprire il sito anche senza la loro approvazione. Subito dopo ho scritto a tutti i vescovi diocesani e li ho pregati di incontrarmi. Senza ottenere risposta da nessuno.

    Paradossalmente, il 5 febbraio il Cardinale mi ha ringraziato per il lavoro compiuto su sua richiesta fino ad allora nell’aiutarlo nella denuncia per lo spettacolo blasfemo di cui le dicevo sopra, e il giorno dopo, il 6 febbraio, l’intera CBK (la Conferenza episcopale ceca) si è opposta a me e al sito senza interrogarmi. La Chiesa del paese ha poi lanciato ripetutamente e su larga scala una campagna infamante contro la mia persona in tutti i media cattolici (giornali cattolici, televisione e radio, Acta curiae, ecc.) Tra l’altro proprio l’anno scorso avevo ricevuto anche un’onorificenza per il lavoro svolto nel Tribunale ecclesiastico di Brno.

    L’atteggiamento della Chiesa nel nostro paese è illustrata da dichiarazioni dei nostri vescovi. Il Cardinale ha detto che sugli abusi su minori nella Chiesa c’è una attenzione spropositata, che c’è un po’ di isteria al riguardo, e che abbiamo avuto solo 10 casi di abusi nel nostro paese in 30 anni: cosa che proprio il Cardinale, in quanto membro dell’Ordine Domenicano, sa che è falso.

    Sulle pagine del Vescovado di Ceske Budejovice è stato pubblicato un articolo che, secondo quanto unanimemente percepito dall’opinione pubblica, deride le vittime. Il vescovo locale Monsignor Kročil in realtà ha coperto gli autori di abusi per diversi anni e non è intervenuto fino a che la Santa Sede ha iniziato ad affrontare il problema all’inizio di quest’anno.

    Il Cardinale Duka, attraverso il suo avvocato, mi ha recentemente fatto pervenire anche una lettera di denuncia dove mi minaccia e precisa che, dopo il 25 marzo 2019, verrò accusato per le mie attività. Un tentativo di farci tacere.

    Come sa, prima di parlare con lei, Padre Zollner, ho avuto un colloquio con Monsignor Charles Scicluna, che era già parzialmente informato del caso e gli ho esposto tutte le nostre attività: lui non ha trovato nulla di male che io possa aver fatto e che possa aver danneggiato la mia reputazione di Giudice del Tribunale ecclesiastico. Reputazione che ora è stata infangata, compromettendo in Repubblica ceca ogni mio lavoro in difesa delle vittime e al servizio della Chiesa

    Con grande stima

    Jan Rozek

  • Il cardinale ceco Dominik Duka nella bufera per avere insabbiato un caso di pedofilia

    Il cardinale ceco Dominik Duka nella bufera per avere insabbiato un caso di pedofilia

    Città del Vaticano –  Il cardinale ceco Dominik Duka è sospettato di aver coperto e insabbiato un caso di abuso sessuale avvenuto all’interno dell’ordine domenicano. Lo rivela il portale informativo “Seznam.cz”. La presunta vittima, che è rimasta anonima, dichiara di aver subito abusi per molti anni durante la sua formazione per diventare sacerdote, e di averne informato a suo tempo il cardinale Duka.

    Duka fu il superiore dell’ordine domenicano nella Repubblica Ceca dal 1986 al 1998. A quel tempo, un sedicenne fu presumibilmente abusato da un sacerdote nel monastero domenicano di Praga, verso i primi anni ’90.  La vittima informò il superiore in quel momento.

    Duka – in precedenza – aveva confermato ai giornali di conoscere quel caso ma di averlo risolto  25 anni fa. Secondo una presunta vittima, un sacerdote è stato processato nel 2006 da un tribunale ecclesiastico dopo che altre persone erano state accusate di abusi sessuali. Il verdetto finale non è mai arrivato perchè il sacerdote è morto nel 2007.

    Il cardinale Dukaha ammesso di ricordare l’evento ma giustifica la sua mancata reazione perché il prete all’epoca avrebbe giurato sul Vangelo che la giovane vittima stava mentendo. Duka dice di essere pronto a collaborare con le forze dell’ordine.

    https://www.ilmessaggero.it/vaticano/pedofilia_vaticano_abusi_papa_francesco_duka_cardinale_domenicani_vittime-4769942.html#

  • La Rete L’ABUSO consegna all’ONU il Report Giustizia sul “Caso Italia”

    La Rete L’ABUSO consegna all’ONU il Report Giustizia sul “Caso Italia”

    A partire dal 14 gennaio fino al 1° febbraio 2019 , si riunirà l’80° sezione del Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, che esaminerà le posizioni di alcuni Stati che hanno sottoscritto la Convenzione, per  verificarne il reale rispetto. Si tratta di Guinea, Siria, Giappone, Bahrain, Repubblica Ceca, Belgio e anche l’Italia, che sarà “interrogata” il pomeriggio del 22 e la mattina del 23 gennaio prossimi presso Palais Wilson, nella sede dell’Alto Commissariato per i diritti umani di Ginevra.

    L’Associazione Rete L’ABUSO, che fa parte di Eca Global, l’Associazione internazionale che riunisce più di 18 paesi nel mondo, ha inviato nei giorni scorsi all’ufficio dell’OHCHR di Ginevra, il suo report sul “Caso Italia”. Un report incentrato su quello che sembra il punto cardine, la giustizia.

    Nel report si approfondisce quanto già era contenuto nella diffida al Governo italiano dello scorso 18 febbraio, ancora prima nell’interrogazione parlamentare voluta dalla Rete L’ABUSO, dove si sottolinea la gravità del fatto che le diverse istituzioni interessate, non hanno dato a oggi alcuna risposta. Una serie di lacune che si contestano all’Italia, nella ratifica di trattati convenzioni ecc., oltre che ad alcune basilari introduzioni alle quali il Governo deve immediatamente provvedere, per esempio, l’estensione del c.d. certificato anti pedofilia, in Italia non richiesto a diverse categorie, tra cui quella alla quale appartengono i sacerdoti, il volontariato, che ne è totalmente esente.

    L’associazione ha sottolineato ulteriormente che per fare si che in quel certificato – che produce l’Autorità Giudiziaria – sia attendibile, occorre che questa, quanto meno venga a conoscenza dei reati, e per questo i vescovi, nel cui report sottolineiamo la responsabilità – in riferimento al controllo che hanno per quanto riguarda il territorio – e che per ciò, non possono essere esenti dall’obbligo della denuncia.

    Si parla anche di diversi casi campione, tra cui la controversa vicenda di Giada Vitale  e, più di un riferimento alla lunga indagine giornalistica raccolta nel libro “Giustizia divina” di Emanuela Provera e Federico Tulli (Chiarelettere), alla quale – soprattutto nella parte iniziale – la Rete L’ABUSO ha fornito il primo materiale.

    Un libro segnalato anche all’Autorità Giudiziaria di Savona, che al momento è titolare del fascicolo e che verrà integrato in un prossimo deposito, non come materiale di indagine, ma elemento probatorio, confermato da tre diverse fonti, quindi decisamente attendibile “fino a prova contraria”.

    Nella parte finale del report, le raccomandazioni che l’Associazione  vuole avanzare al Governo italiano, nel rispetto delle nostre leggi e soprattutto nella loro applicazione.

    Francesco Zanardi

    https://test.retelabuso.org/wp-content/uploads/2025/09/il-documentario-sugli-abusi-nelle-chiese-di-new-orleans-basato-su-un-reportage-del-guardian-vince-il-premio-piu-importante.webpwp-content/uploads/2025/12/3-3-di-preti-pedofili-grazie-alla-complicita-dello-stato-italiano-che-non-interviene-da-decenni-non-solo-sul-clero-video-integrale-della-conferenza-alla-stampa-estera.webpwp-content/uploads/2026/05/la-coppia-che-si-suicida-come-la-figlia-molestata-da-bambina-da-un-parente-lultima-intervista-al-papa-quelluomo-un-assassino.webpwp-content/uploads/2025/12/parte-da-savona-sabato-24-la-panchina-viola-liniziativa-italiana-di-sensibilizzazione-contro-gli-abusi-su-minori-e-persone-vulnerabili.webpwp-content/uploads/2026/01/il-vescovo-di-bilbao-riconosce-il-lavoro-di-el-pais-per-indagare-sulla-pedofilia-e-gli-sforzi-delle-vittime-per-denunciare.webpwp-content/uploads/2025/02/chiesa-e-pedofilia-la-condanna-del-card-pell-in-australia-lalto-prelato-mai-sfiorato-dalla-magistratura-ecclesiastica.webpwp-content/uploads/2025/02/domenica-15-a-celle-ligure-gianluigi-nuzzi-presenta-il-suo-ultimo-libro-inchiesta-peccato-originale-interverra-francesco-zanardi-presidente-della-rete-labuso.webp2019/02/28/relazione-onu-ita-comitato-per-i-diritti-del-fanciullo-2019/

  • Scandalo abusi, il Papa accetta la rinuncia di un abate austriaco

    Scandalo abusi, il Papa accetta la rinuncia di un abate austriaco

    L’abate di Wettingen-Mehrerau è responsabile di un totale di 21 monasteri cistercensi in Austria, Germania, Svizzera, Italia, Stati Uniti, Repubblica Ceca e Slovenia

    CITTÀ DEL VATICANO – Papa Francesco ha accettato oggi la rinuncia all’ufficio di Abate Ordinario dell’Abbazia territoriale di Wettingen-Mehrerau (Voralberg, Austria) presentata dal padre cistercense Anselm van der Linde.

    L’abate di Wettingen-Mehrerau, che ha anche un seggio nella Conferenza episcopale austriaca, è inoltre responsabile di un totale di 21 monasteri cistercensi in Austria, Germania, Svizzera, Italia, Stati Uniti, Repubblica Ceca e Slovenia.

    Padre Van der Linde, 47 anni, nato in Sudafrica e naturalizzato austriaco, era diventato abate di Wettingen-Mehrerau (a Bregenz, sul Lago di Costanza) nel 2009, nominato da Benedetto XVI, in un momento in cui il monastero era travolto da uno scandalo per abusi sessuali al suo interno, verso studenti del collegio, e anche bersagliato dalle richieste di risarcimento di vittime di crimini sessuali compiuti da chierici e risalenti agli anni ’60 e seguenti.

    Nel corso del suo mandato, Van der Linde ha dovuto gestire la vicenda, scusandosi con le vittime ed esprimendo «vergogna» per quanto accaduto nei decenni precedenti, ma ponendo comunque – nel contenzioso legale con gli abusati – una limitazione delle richieste di risarcimento danni. Dopo la sconfitta davanti alla Corte Suprema, è arrivato a un accordo extragiudiziale con due vittime del vecchio collegio.

    Il 12 luglio scorso, dopo quasi dieci anni di servizio, con un comunicato Van del Linde ha annunciato di aver presentato le sue dimissioni a papa Francesco, che oggi le ha accolte. Rimarrà comunque in carica “de jure” fino alla nomina di un nuovo abate, che di norma viene confermata dal Papa con un decreto.

    «Nel 2009 ho rilevato il compartimento di Wettingen-Mehrerau in un periodo molto difficile. Uno dei miei compiti era quello di creare una base economicamente sostenibile per la comunità monastica», ha spiegato Van der Linde nella sua nota del 12 luglio, commentando che lo scandalo degli abusi sessuali nel monastero le aveva personalmente scosso nel profondo.

    «L’elaborazione di questi eventi vergognosi e imperdonabili mi è costata un’incredibile forza ed energia», ha anche detto, motivando la sua rinuncia, rispetto alla quale ha ricordato inoltre l’esempio del Papa emerito Benedetto XVI.

    Tra i successi del suo mandato all’abbazia di Bregenz, l’abate ha rammentato tra l’altro «il riallineamento della nostra scuola, l’apertura per le ragazze, la creazione di una scuola elementare e la grande collaborazione con l’Accademia del Calcio».

    https://www.tio.ch/estero/cronaca/1312444/scandalo-abusi–il-papa-accetta-la-rinuncia-di-un-abate-austriaco

  • SUORA FERISCE UN ALUNNO DI 7 ANNI: “DOVEVA SOFFRIRE COME GESÙ”

    SUORA FERISCE UN ALUNNO DI 7 ANNI: “DOVEVA SOFFRIRE COME GESÙ”

    Una suora ha ferito uno dei suoi alunni per fargli avvertire le stesse sofferenze patite da Gesù durante la Passione. E’ successo in Repubblica Ceca, all’interno di una scuola…

    Una suora ha ferito uno dei suoi alunni per fargli avvertire le stesse sofferenze patite daGesù durante la Passione. E’ successo inRepubblica Ceca, all’interno di una scuola cattolica di Nove Mesto. La religiosa, è la 30enne sorella Ludovita, che in vista dell’arrivo di Pasqua, ha pensato di dedicare un’intera lezione allo studio della Passione di Cristo.

    Così, la suora avrebbe convocato alla cattedra uno dei suoi studenti, Adam Celko di 7 anni appena, in modo che tutta la classe potesse vedere quanto stava per accadere. A quel punto Ludovita ha estratto un ago, ed ha iniziato a colpire il bambino provocandogli delle ferite sul braccio e sulla mano, minacciandolo poi di tornare a fargli del male qualora non si fosse comportato bene. La mamma del piccolo ha così ricostruito l’accaduto: “Quando Adam è tornato a casa, aveva diverse ferite sul dorso della mano e sull’ avambraccio, e quando gli ho chiesto cosa fosse successo, mi ha detto che era stata la suora a ferirlo in quel modo. Ero completamente scioccata, ho pensato ‘che cosa le è saltato in mente?’”. “D’altronde – continua la mamma di Adam – Se qualche giorno prima della Pasqua fa questo, domenica cosa farà?Crocifiggerà uno degli studenti e gli pianterà dei chiodi nelle mani?”.

    Immediatamente la vicenda è stata denunciata al rettore dell’istituto, che ha spiegato: “Quando l’abbiamo contattata, la sorella ci ha detto che la classe stava svolgendo una lezione sul peccato e sulla Passione di Cristo, aggiungendo che i bambini erano stati invitati a sperimentare volontariamente un dolore lieve in modo da poter entrare maggiormente in sintonia con il tema trattato“. Dunque, secondo la versione tenuta dalla suora, il piccolo Adam si sarebbe ferito volontariamente, tuttavia, sorella Ludovita è stata comunque rimossa dall’insegnamento.

    http://www.thesocialpost.it/2015/04/07/suora-ferisce-alunno-di-7-anni-doveva-soffrire-come-gesu/