Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Giudice impone alla Chiesa di rivelare i nomi dei sacerdoti accusati di abusi

    Giudice impone alla Chiesa di rivelare i nomi dei sacerdoti accusati di abusi

    L’Arcidiocesi di Los Angeles, ha sottolineato che gli adempimenti sono stati effettuati e “gran parte delle informazioni in questione sono già state rese pubbliche”

    REDAZIONE
    ROMA

    Saranno presto pubbliche gran parte delle 30.000 pagine di documenti che raccontano, nomi, luoghi, date, e orrori dei casi di pedofilia e abusi sessuali a carico di sacerdoti e prelati della Arcidiocesi cattolica di Los Angeles.

    Si tratta di una delle più gravi storie di pedofilia della Chiesa cattolica americana che portò nel 2007 ad un mega-rimborso alle vittime pari a 660 milioni di dollari. Nonostante l’accordo, l’identità dei sacerdoti coinvolti è sempre stata protetta dall’anonimato: ora, però, su appello dell’associazione delle vittime e di alcune organizzazioni di media Usa, il giudice della Corte suprema dell California, Emilie Elias, ne ha ordinato la pubblicazione.

    La sentenza rovescia un verdetto del 2011, in cui si dava ragione alla richiesta di 20 sacerdoti, concedendo alla Chiesa di `cancellare´ dai documenti i nomi degli ecclesiastici coinvolti. Le migliaia di pagine di denunce, confessioni, atti giudiziari contengono tra l’altro `documenti interni´ alla Chiesa che rivelerebbero corrispondenze scritte tra il Vaticano e preti accusati o colpevoli di abusi.

    «Non credete che i fedeli abbiano il diritto di sapere cosa è acaduto nella loro chiesa locale?», ha chiesto retoricamente il giudice Elias prima di pronunciare il verdetto. I tempi della pubblicazione non sono ancora stati definiti, ma l’avvocato dell’Arcidocesi, Michael Hennigan, ha dichiarato: «L’obiettivo diei miei clienti è arrivare ad una chiusura al più presto della vicenda».

  • Il prete è di una parrocchia della provincia di Ferrara, ma nella diocesi di Ravenna

    Il prete è di una parrocchia della provincia di Ferrara, ma nella diocesi di Ravenna

    Giovane denuncia un sacerdote per abusi

    Il religioso è della diocesi di Ravenna. Gli atti trasmessi alla procura di Ferrara

    Presunti abusi sessuali subiti dal prete che da poco tempo lo stava seguendo in quanto lui è un laico consacrato. È il contenuto della denuncia che un giovane ha sporto contro un parroco della provincia di Ferrara attraverso l’avvocato Nicola Casadio di Ravenna. Quello che il giovane racconta è scritto nero su bianco nella denuncia presentata poche settimane fa dal suo avvocato.

    L’atto, depositato alla Procura della città romagnola, risale a metà ottobre. Ma dopo lo sfogo del ragazzo, la notizia si è diffusa suscitando scalpore negli ambienti della diocesi di Ravenna, nelle cui competenze si trova la parrocchia del sacerdote denunciato. Secondo quanto riferito dal ragazzo nel documento, gli episodi sarebbero almeno quattro, tutti collocati all’inizio di settembre.

    Il parroco, a suo dire, sin dal suo arrivo in canonica si sarebbe proposto con frasi e gesti inequivocabili, in taluni casi palpeggiandolo. E in un caso abusando di lui. Il giovane ha anche aggiunto che in un’occasione, mentre accompagnava il sacerdote a Bologna, sarebbe stato malmenato. Avrebbe inoltre assistito – ha raccontato – a vari accessi del prete a siti hard attraverso un nickname specifico. Da parte sua il religioso lo avrebbe zittito, minacciandolo di ostacolargli il cammino della vocazione.

    A riscontro delle sue affermazioni, il ragazzo ha indicato il nome di un altro uomo che avrebbe avuto una relazione duratura con il prete. Il giovane ha anche precisato di avere ricevuto da ambienti vicini a un alto prelato pressioni per non divulgare la cosa. E di avere già denunciato i fatti a settembre, salvo poi ritirare la querela.

    La tipologia di reato esposta tuttavia non permette remissioni. In tutti i casi, la Procura di Ravenna, per competenza, dovrà trasmettere la denuncia a quella di Ferrara.

  • Un prete di Ferrara è stato denunciato per abusi sessuali.

    Un prete di Ferrara è stato denunciato per abusi sessuali.

    Un altro caso di abusi sessuali rischia di coinvolgere la Chiesa. A denunciarlo è stato un laico consacrato, che sarebbe stato vittima del prete che da poco tempo lo stava seguendo.
    Il giovane ha sporto querela contro un parroco della provincia di Ferrara attraverso l’avvocato Nicola Casadio di Ravenna. L’atto, depositato alla procura della città romagnola, risale a metà ottobre.
    LO SFOGO CON LA STAMPA. Ma dopo lo sfogo del ragazzo pubblicato dal Corriere di Romagna, la notizia si è diffusa suscitando scalpore negli ambienti diocesani. Secondo quanto riferito dal ragazzo nel documento, gli episodi sarebbero almeno quattro, tutti collocati all’inizio di settembre.
    Il parroco, a suo dire, sin dal suo arrivo in canonica si sarebbe proposto con frasi e gesti inequivocabili, in taluni casi palpeggiandolo. E in un caso abusando di lui. Il giovane ha anche aggiunto che in un’occasione, mentre accompagnava il ‘don’ a Bologna, sarebbe stato malmenato.
    Avrebbe inoltre assistito a vari accessi del prete a siti hard attraverso un nickname specifico. Da parte sua il religioso lo avrebbe zittito, minacciandolo di ostacolargli il cammino della vocazione.
    PRESSIONI SUBITE PERCHÉ NON PARLASSE. A riscontro delle sue affermazioni, il ragazzo ha indicato il nome di un altro uomo che avrebbe avuto una relazione duratura con il prete. Il giovane ha anche precisato di avere ricevuto da ambienti vicini a un alto prelato pressioni per non divulgare la cosa.
    E di avere già denunciato i fatti a settembre, salvo poi ritirare la querela. La tipologia di reato esposta tuttavia non permette remissioni. In tutti i casi, la procura di Ravenna, per competenza, deve trasmettere la denuncia a quella di Ferrara.

    Venerdì, 28 Dicembre 2012

  • LA TESTIMONIANZA CHOC «Sono stato violentato da un prete»

    LA TESTIMONIANZA CHOC «Sono stato violentato da un prete»

    Il racconto di un ventenne che, tramite il suo legale, ha presentato una denuncia in procura «Ero suo ospite e sono stato narcotizzato, ma ho visto anche festini con travestiti»

    di Carmelo Domini
    RAVENNA. «Sono stato violentato dal prete che si era offerto di ospitarmi nella sua parrocchia. E’ successo tre volte, lo scorso settembre, forse sono stato anche narcotizzato. E ora che ho avuto il coraggio di denunciarlo in procura, ho trovato anche la forza di raccontare quello che mi è successo. Anzi, forse credo che sia mio dovere farlo, per evitare che succeda anche ad altri».
    Mario (nome di fantasia), 21 anni, accento meridionale, fisico minuto e modi gentili si presenta in redazione dopo aver parlato a lungo con il suo legale, l’avvocato Nicola Casadio. Ha un borsello pieno di fogli stropicciati con appunti presi a penna e una storia molto poco natalizia che vorrebbe raccontare a qualcuno. «Lo faccio anche per sfogarmi – specifica – ma senza rancori o voglia di vendette. Nonostante tutto sono e resto cattolico e credo nella non violenza, anche quella verbale». Eppure di violenza, nella storia che racconta, ce n’è eccome. Una storia che sconvolge, indipendentemente dalla rilevanza penale che potrà avere, perché quello che colpisce è lo spaccato impietoso che Mario tratteggia – da dentro – di un mondo che in pochi conoscono. Dove l’omosessualità, per quanto condannata dai pulpiti ufficiali, viene praticata in maniera tanto diffusa quanto coperta.

    Un mondo, dirà Mario, fatto di festini, di parroci adescatori, di chat per incontri omosessuali, di saune bolognesi e locali gay dove i parroci non solo sono di casa, ma sono persino conosciutissimi in quanto tali. Quello che Mario racconta è scritto nero su bianco nella denuncia presentata poche settimane fa dal suo avvocato ed è una storia che comincia a fine estate quando il 21enne, allora con lo status religioso di “consacrato laico” («in pratica facevo vita da prete senza essere prete»), arriva nel Ravennate e viene ospitato da un parroco all’interno della canonica.La prima (fondamentale) premessa Mario la fa pochi minuti dopo essersi presentato: «Sono gay – dichiara – ne sono consapevole da quando avevo 14 anni. Ma non credo che la mia sessualità abbia influito sulla mia sensibilità religiosa e spirituale. Quel cammino l’ho intrapreso in maniera indipendente, senza dover espiare nulla e dopo un’infanzia felice.

    Qualche mese fa – continua – mi avvicinai a un ordine religioso per un periodo di preghiera e tramite vari contatti ebbi l’opportunità di arrivare qui, nel Ravennate (Mario fornisce dati dettagliati che però evitiamo di pubblicare). In un primo tempo il parroco fu subito molto gentile e disponibile, ma poi capii che la sua era una gentilezza interessata. Dopo pochi giorni, parlando con un altro ragazzo omosessuale che frequentava la parrocchia, capii che per restare ospite di quella canonica avrei dovuto transitare prima o poi dal suo letto. Un giorno mi fece le prime avances che rifiutai, poi una sera successe quello che non avrei mai immaginato: eravamo in cucina, mi preparò una tisana e dopo pochi minuti mi sentivo diverso, avevo perso ogni inibizione e in quell’occasione avvenne il primo episodio di violenza. Episodi che, in circostanze simili, si sono ripetuti altre due sere nei successivi quindici giorni. L’ultima volta, però, decisi di reagire, mi sentivo umiliato, violentato. E così il giorno dopo decisi di affrontarlo.

    Eravamo insieme nella sua auto, senza nessuno che potesse sentirci. Lui rispose in maniera violenta, mi aggredì e anche io lo colpii. Mi scaricò sulla statale e poi venne a riprendermi. Ma per me, ormai, era troppo; così scappai dalla canonica, ma non sapevo cosa fare e dove andare. Vagai per qualche ora e il giorno successivo, con il volto ancora tumefatto, feci denuncia ai carabinieri di Bologna. Ma quella querela, pochi giorni dopo, la ritirai. Perché? Perché non volevo fare del male a nessuno, perché mi sarebbero bastate delle scuse, e perché ricevetti anche sms come questo (dice mostrando il testo sullo schermo del cellulare) in cui lui, e persone vicine a lui, mi chiedevano di non sollevare “polveroni”».

    Ma sono proprio certe pressioni a fare su Mario un effetto contrario. «Io potevo anche perdonare – racconta – ma restare in silenzio mi avrebbe fatto sentire complice di tutto quello che accadeva (e forse accade ancora) in certi ambienti religiosi, e posso assicurare che si tratta di cose inimmaginabili da fuori». E mentre la sua voce cambia tono, il suo racconto cambia passo: «Conosco almeno cinque o sei religiosi della provincia notoriamente gay e conosciuti negli ambienti omosessuali del Bolognese. E’ qui che gravitano – racconta Mario – ma non fanno nulla per nascondere di essere religiosi. Uno di loro ad esempio è conosciuto con il soprannome di “sacerdotessa” e io stesso ho visto festini in cui partecipava con travestiti e ventenni adescati chissà dove. Altri ancora preferiscono le saune di Bologna e molti di loro fanno presenza fissa in un locale gay che si chiama Red, anche se ormai il luogo di incontri preferito è diventato la rete e in particolare un sito che si chiama “Gayromeo”. Alcuni dei loro nickname (soprannomi, ndr) sono noti a tutti e in tanti sanno che dietro si celano dei sacerdoti. Se ho mai raccontato tutto questo ai vertici ecclesiastici?

    Certo che l’ho fatto, sono stato sentito anche per due ore e mezza da persone molto in alto. Io non volevo vendette, non volevo fare del male a nessuno, ma volevo almeno ascolto e comprensione. E se oggi sono qui è perché non ho trovato nulla di tutto questo, ma solo una Chiesa che mi umilia come omosessuale e mi abbandona come cristiano».

    www.corriereromagna.it/ravenna/2012…-un-prete%C2%BB

  • Parla l’avvocato di una vittima del parroco romano condannato per abusi. Un libro racconta l’intera vicenda

    Parla l’avvocato di una vittima del parroco romano condannato per abusi. Un libro racconta l’intera vicenda

    GIACOMO GALEAZZI – CITTA’DEL VATICANO

    Appello al Papa delle vittime del prete pedofilo don Ruggero Conti, il parroco della periferia romana condannato in primo grado a 15 anni e 4 mesi per aver abusato di almeno sette minorenni. “E’ forse poco professionale nonché imbarazzante rivolgermi a Lei ma non so più cosa dovrei fare per un ragazzo che difendo e che giustamente sta cercando giustizia nei confronti di un prete Don Ruggero Conti che tanto male gli ha fatto nel corso degli anni da quando era ancora minore degli anni 14”, scrive a Benedetto VI, l’avvocato Fabrizio Gallo. “Finalmente dopo molti anni nel 2011 il prete è stato condannato perché riconosciuto colpevole dei numerosi abusi sessuali commessi e conseguentemente condannato a 15 anni di reclusione oltre al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti del mio assistito”, prosegue il legale. “Ebbene nonostante abbiamo ripetutamente scritto sia al prete sia alla Curia Vescovile per avere ragione di una sentenza che andrebbe rispettata oltre ad aver adito il Tribunale Civile di Roma, nessuno si è mai fatto sentire, mai nessuno nel corso del processo ha osato tendere una mano di aiuto a questo ragazzo, mai nessuno ha osato dare allo stesso una parola di conforto, ma tutti hanno ignorato ciò che è accaduto provvedendo ad isolarlo e deriderlo per ciò che aveva fatto”, puntualizza l’avvocato.

    “Ultimamente ho citato in giudizio sia il Prete sia La Curia Vescovile di appartenenza ( a perfetta conoscenza di ciò che succedeva), ma nonostante ciò, silenzio assoluto- evidenzia Gallo -.Il ragazzo D.D.N. stanco di tale situazione ha deciso di uscire allo scoperto e raccontare quello che è successo per avere ragione di una indifferenza che sta superando ogni limite. Chiedo che lo stesso venga da Sua Santità ricevuto perché penso che soltanto Lei possa giustificare in qualche modo questo assordante silenzio inaccettabile che incombe su tale gravissima situazione. Attendiamo con fiducia”.

    Per le vittime del sacerdote oltre alla lacerazione psicologica e alle ricadute sulla sessualità, al sentirsi sporchi e colpevoli, al pensare che gli altri stiano sempre «per fregarti», c’è anche la perdita di fede, se non in Dio, almeno nella Chiesa. «Ho sognato la mia vita senza questo schifo, perché ormai è l’unico mio desiderio, il desiderio mio più grande: riuscire ad andare avanti come se tutto non fosse mai successo». È la testimonianza di uno dei ragazzi che accusa di violenza don Ruggero Conti, il parroco di Selva Candida, alla periferia della capitale, condannato dal tribunale penale di Roma.

    «Che fa suo figlio, signora?, può venire a pranzo da me oggi?», chiedeva il sacerdote alla mamma ignara dell’inferno nel quale l’adolescente stava sprofondando. «Era molto cattolica. Non volevo deluderla», spiega il giovane alla cronista Angela Camuso, che per l’editore Castelvecchi ne ha raccolto i tormenti nel libro «La preda, le confessioni di una vittima», presentato oggi alla Sala stampa estera di Roma dal cappellano del carcere minorile “Beccaria” don Gino Rigoldi e dal giornalista Gianluigi Nuzzi. «Questo non è un libro contro la Chiesa Cattolica. È piuttosto un libro dedicato soprattutto ai cattolici di tutta Italia e di tutto il mondo, alle famiglie, ai ragazzi, ai preti e  alle suore, ai vescovi e ai cardinali. Se mi è permesso, al Sommo Pontefice», confida nella premessa Angela Camusso, che con il suo scritto vuole «rendere giustizia a quei preti, la stragrande maggioranza, che i bambini li amano come figli e basta».

    Il libro  ricorda la circostanza sconcertante che «le indagini su don Ruggero Conti sono iniziate grazie alla denuncia di un sacerdote (il vicario parrocchiale), il quale, incredibilmente, per aver osato tanto, verrà, piuttosto che premiato, punito dai suoi superiori con un decreto di allontanamento dalla parrocchia teatro dello scandalo».

    A convincere «in alto» della propria innocenza era stato lo stesso don Conti, «capace di mentire per anni spudoratamente, anche di fronte all’evidenza e di accusare le sue vittime attraverso riuscite manipolazioni della realtà». Una capacità mistificatoria che ha favorito la creazione di un vero e proprio movimento di opinione a favore di don Conti. Secondo la Camuso, del resto, proprio grazie a questa sua particolare abilità nel convincere gli altri, per ottenere la propria soddisfazione sessuale, «don Ruggero non ha mai usato la forza fisica», e nonostante tutto, «pur sapendo che tornando sarebbero state violentate di nuovo, quasi tutte le sue prede sono tornate da lui».

    Le storie dei preti pedofili (e le tragedie delle loro vittime) hanno quasi sempre un punto in comune: «L’omertà a copertura del comportamento del corruttore», scrive Dario Fo nella prefazione del volume. «Da noi – scrive il Premio Nobel per letteratura – il clero, ce lo testimonia questo libro, ha ancora l’ardire e i mezzi per abbattere e rendere vana la gran parte delle denunce e inchieste su atti di pedofilia». Secondo Dario Fo, che paragona i crimini consumati nella parrocchia di Selva Candida, nella periferia romana, a quanto accaduto in una favela brasiliana, dove l’estrema povertà delle vittime favoriva l’abuso, «l’unico problema che realmente interessa a una certa Chiesa è salvare la rispettabilità delle curie, come a dire salvare la “faccia” e non il povero disgraziato dall’angoscia che lo accompagnerà per tutta la vita.

    Alternando resoconti da atti giudiziari alla narrazione in prima delle vittime, Camuso racconta una vicenda grave, sia perché ha diviso una comunità tra innocentisti e colpevolisti, coinvolgendo un sacerdote carismatico ritenuto capace di portare tanti giovani a Dio e considerato anche «con appoggi potenti in curia», sia in quanto consulente del sindaco di Roma Gianni Alemanno per problematiche e disagi, amico di don Giovanni D’Ercole ai tempi in cui questi prestava servizio in segreteria di Stato. E sia perché, dando voce alle vittime e a quanti credettero a queste, in particolare i catechisti di Selva Candida, formatisi alla scuola salesiana, racconta i meccanismi di rimozione, insabbiamenti per timore di ledere il buon nome della istituzione che frenarono anche chi avrebbe dovuto vigilare e proteggere i piccoli. In primis il vescovo di don Ruggero, monsignor Gino Reali, e il suo predecessore a Santa Rufina, monsignor Diego Bona, informato in confessione dalla zia di una delle vittime. O l’anziano prelato che tanti anni fa, quando Ruggero non era ancora prete ma abusò di un ragazzo a Legnano, ignoro’ la denuncia, o una serie di preti collaboratori dei vescovi sempre pronti a non credere alle vittime, magari cestinando le loro denunce dopo aver detto che le avrebbero consegnate al vescovo. L’abuso, soprattutto se da parte di un sacerdote, che consideri un padre, è una violenza indelebile, in particolare in ragazzi già fragili o soli, e scelti per questo come prede ideali. La vita ne rimane sconvolta, spesso irrimediabilmente compromessa, come raccontano le vittime a Angela Camuso e come emerge dalle indagini, basate su intercettazioni telefoniche, analisi dei computer, raccolta di testimonianze.

    La difesa dei piccoli e la giustizia alle vittime – hanno chiesto Benedetto XVI e prima di lui Giovanni Paolo II – devono essere al primo posto, e non è degno di essere prete chi fa male ai bambini. Stanare i colpevoli, impedirgli di nuocere, compiere la giustizia e difendere i piccoli sono le priorità. Questo libro dunque, crudo e atroce, potrebbe far bene alla Chiesa italiana.

  • Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (12G0192)

    (GU n. 235 del 8-10-2012)

    “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume.”

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

    1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Autorita’ nazionale

    1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’ nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.
      2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’ transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»; b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all’articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»; g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all’articolo 600-ter: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato; l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»; m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma d
      ell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l’articolo 602-bis e’ abrogato; o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della situazione di necessita’ del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
      «Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all’articolo 609-quater: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all’articolo 609-nonies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all’articolo 609-decies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei geni
      tori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

    Art. 5

    Modifiche al codice di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’ inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’ inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
      f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

    Art. 6

    Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

    1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

    Art. 7

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

    1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
      2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».
      3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

    Art. 8

    Confisca

    1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

    1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

    Art. 10

    Clausola di invarianza

    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

      NAPOLITANO

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

      Severino, Ministro della giustizia

      Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

      Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 2326): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre 2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio 2010. Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
    Senato della Repubblica (atto n. 1969): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010; il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21 ottobre 2010. Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Camera dei deputati (atto n. 2326-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con modificazioni, l’11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 1969-B): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011; il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012. Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011; l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 2326-D): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 1969-D): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17 luglio 2012. Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato, definitivamente, il 19 settembre 2012.


    Allegati

    …omissis…

    FONTE

  • Cile, un vescovo sotto inchiesta per abusi di minori

    Cile, un vescovo sotto inchiesta per abusi di minori

    4/10/2012
    Cile, un vescovo sotto inchiesta per abusi di minori
    La Santa Sede ha avviato un’indagine nei confronti di Marco Antonio Órdenes Fernández. Il prelato “a riposo” in Perù, è tornato nel Paese
    Andrés Beltramo Álvarez
    Città del Vaticano

    La Chiesa cattolica del Cile ha dovuto affrontare, questa settimana, una notizia inattesa. La Santa Sede ha aperto un’inchiesta nei confronti del vescovo della diocesi di Iquique, nella regione di Tarapacá, Marco Antonio Órdenes Fernández, per denunce di abusi sessuali nei confronti di minori. La nunziatura apostolica di Santiago ha confermato la notizia. Mentre i suoi fedeli si trovano in stato di shock, il religioso li avrebbe abbandonati sin da settembre, quando si è recato in Perù per seguire una presunta terapia medica.

    La situazione è grave e ci sono pochi precedenti. Quello più famoso è lo scandalo dell’ex vescovo di Bruges (nel Belgio), Roger Vangheluwe, che ha presentato le sue dimissioni nell’aprile del 2011 dopo aver ammesso in pubblico l’abuso di un suo nipote. Il caso cileno, però, è un po’ diverso, perché l’imputato non ha mai ammesso la colpa né ha presentato le dimissioni, nonostante l’inchiesta nei suoi confronti sia cominciata più di cinque mesi fa.

    In Cile come a Roma si attendono un intervento della Congregazione per i Vescovi del Vaticano, per chiedere le dimissioni del religioso “per cause di forze maggiori” o per proporre la sua destituzione al Pontefice, come avvenuto in altri casi simili. Soprattutto perché, secondo la testimonianza di una delle vittime, le accuse avrebbero un alto grado di affidabilità.

    Lo scorso 2 ottobre, l’ambasciata vaticana in Cile ha steso un breve comunicato nel quale riconosceva gli sviluppi dell’inchiesta dallo scorso aprile e chiariva anche che, trattandosi di un vescovo, la procedura è in mano alla Santa Sede, tramite il nunzio apostolico Ivo Scapolo, che ha gestito con assoluta serietà tutta la vicenda.

    «Sin dall’inizio di questo caso, la nunziatura ha cercato di offrire supporto psicologico e accompagnamento per le persone colpite, ed è anche stata in contatto con monsigniore Órdenes, che ha chiesto un permesso medico», si legge nella nota.

    Lo stesso giorno, il dipartimento di comunicazioni della diocesi di Iquique ha confermato che il religioso «soffre di una vecchia complicazione al fegato, che ha finito per diventare uno scompenso enzimatico e un acuto stato di stress». Sarebbe questo, dunque, il motivo del suo viaggio in Perù: a riposo su consiglio dei medici.

    Ma è significativo il fatto che, nel mezzo dell’inchiesta, il prelato abbia avuto il permesso di uscire dal paese. In ogni caso, se la richiesta delle sue dimissioni non procedesse, per mancanza di prove, andrebbe avanti in ogni caso per motivi di salute, perché risulta evidente che le sue condizioni mediche gli hanno impedito di compiere i suoi doveri di vescovo.

    Perciò il Nunzio Scapolo si è recato ieri alla città cilena di Arica nella quale si trova il religioso, dopo il suo ritorno dalla vicina località di Tacna in Perù.

    L’inchiesta canonica, comunque, non è la prima nei confronti del pastore di Iquique. Un giudice di Tarapacá ha riconosciuto che era stato indagato nel 2009 per una denuncia di abusi sessuali presentata dai genitori di una vittima maggiorenne.

    «Io non chiedo soldi: chiedo giustizia e serenità per me […] Vorrei soltanto vederlo lontano dal sacerdozio, e chiedo da lui il riconoscimento e l’assunzione delle sue responsabilità», aveva affermato in un’intervista con CNN Rodrigo Pino, il quale accusa il religioso di aver abusato di lui quando aveva 15 anni ed era il suo chierichetto. Ha anche aggiunto che «nella via di Dio c’è gente buona e gente cattiva. Io ho sperimentato la cattiveria con tutto il male che mi ha fatto, perché in quel momento io ho messo in questione anche la mia identità sessuale». Lo scorso 3 ottobre, lo stesso Pino ha rivelato di aver ricevuto «una risposta molto positiva dal Vaticano, una risposta che ci ha rallegrati». Ma Pino non ha voluto fornire più dettagli.

  • CASO CHIARENZA – PEDOFILIA: IL VESCOVO RASPANTI INCONTRA TEO PULVIRENTI

    CASO CHIARENZA – PEDOFILIA: IL VESCOVO RASPANTI INCONTRA TEO PULVIRENTI

    CASO CHIARENZA – PEDOFILIA: IL VESCOVO RASPANTI INCONTRA TEO PULVIRENTI

    New York, qualche fermata di metro, un bus..è la distanza che separa Mons Nino Raspanti da Teo Pulvirenti. Finalmente, dopo mesi dallo scandalo pedofilia che ha scosso la comunità di Acireale, il Vescovo della diocesi è pronto ad incontrare Teo, la vittima, una delle tante, il primo, speriamo non l’unico, ad aver rotto il silenzio omertoso che generalmente si caldeggia tra le mura ecclesiali quando si tratta di pedofilia.

    Un incontro moderato, assolutamente coerente con la linea tenuta fino ad ora dal Vescovo Raspanti: allontanamento del sacerdote, massima collaborazione, raggiungimento della verità.

    Non ha timore Teo perché lui non racconta semplicemente la sua verità, lui È la verità, è la prova vivente dell’abuso e alla domanda ” Mons. Lei mi crede? ” uno sguardo rassicurante quasi lo accarezza: ” Perché non dovrei crederle ? ” .

    In mano la dichiarazione scritta raccolta da La Caramella Buona e fornita al Vescovo già a suo tempo, Teo la rivive, di nuovo, la digerisce e firma mettendo nero su bianco tutta la sua dignità di uomo e non di vittima perchè oggi Teo non si sente più tale. Ci si guarda negli occhi, ci si capisce. Ci si saluta. ” Mi sento sereno ” – mi dice – e sorride, come suo solito. Questo è Teo, questa la verità.

    Acireale, Roma, New York, quante tappe per una sola vicenda del resto, lontano dagli occhi, lontano dal cuore.. Ma è ad Acireale che si deve far ritorno, nella giusta sede, per la giusta causa.

    Ufficio stampa La Caramella Buona

  • Pedofilia. Primo vescovo condannato per non aver bloccato prete pedofilo, Migliaia di vescovi meritano la galera

    Pedofilia. Primo vescovo condannato per non aver bloccato prete pedofilo, Migliaia di vescovi meritano la galera

    WASHINGTON – È il primo vescovo cattolico a venire condannato per reati legati ad atti di pedofilia negli Stati Uniti. Robert W. Finn, 59 anni, vescovo dell’arcidiocesi di Kansas City, è stato riconosciuto colpevole di aver protetto il prelato a lui sottoposto, padre Shawn Ratigan, che per anni ha scattato foto porno di bambini della parrocchia.

    In un processo lampo durato meno di un’ora, John Torrence, giudice della contea, ha accettato parte della tesi dell’accusa ed ha condannato Finn a due anni di libertà vigilata, a una multa di 1.000 dollari e all’obbligo di costituire un fondo di 10.000 dollari per le spese di assistenza psicologica alle famiglie delle piccole vittime degli atti di pedofilia commessi da padre Ratigan.

    Prima che venisse letta la sentenza, il vescovo ha detto: «Sono profondamente dispiaciuto per il dolore causato, ma sono grato che l’accusa e la Corte di giustizia abbiano chiuso questa storia».

    Il vescovo era stato messo in guardia sin dal dicembre 2010 delle tendenze pedofile di padre Ratigan: un tecnico che stava riparando il computer del prete aveva scoperto centinaia di foto di genitali di bambini e lo avevo riferito alla diocesi.

    Finn aveva relegato il prete all’interno del convento e gli aveva proibito di avere contatti con i ragazzini. Ma padre Ratigan aveva continuato a frequentare picnic con bambini, prime comunioni ed altre riunioni sociali. E le foto porno continuarono a venire scattate sino al maggio 2011.

    Nuovi rapporti fecero intervenire la polizia: padre Ratigan tentò il suicidio ma fu salvato. Ora attende il suo processo. Non è chiaro se il vescovo Finn resterà o pressioni dal Vaticano lo spingeranno alle dimissioni: «Bisognerebbe chiamare Roma per conoscere il suo futuro», ha commento secco Peter Baker, il procuratore.
    Venerdì 07 Settembre 2012 – 20:09 Ultimo aggiornamento: 20:11

  • Ma possibile che ci vogliano 3 anni per chiudere un’indagine???

    Ma possibile che ci vogliano 3 anni per chiudere un’indagine???

    Il prof delle molestie rimane in carcere Nervi, frate degli Emiliani nei guai per pedofilia

    Genova – Dieci anni di orrori, di abusi inflitti a un bambino divenuto adulto e oggi incapace di cancellare quell’incubo, di rimarginare quella ferita dell’anima. È l’accusa per cui la procura della Repubblica di Roma intende chiedere il processo nei confronti di padre Vito Beatrice, frate ex fondatore e responsabile del centro culturale all’interno del Collegio degli Emiliani di Nervi dove, secondo l’accusa, all’insaputa dei vertici della struttura, si sarebbero ripetute le violenze su un ragazzino romano cominciate anni prima nella Capitale.

    Violenza sessuale continuata e aggravata, compiuta «abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima»: questa l’ipotesi formulata dal pm Silvia Santucci a conclusione delle indagini preliminari iniziate nel 2010, dopo che il ragazzo molestato tentò di togliersi la vita gettandosi in un fiume.

    Nei giorni scorsi il magistrato romano ha notificato l’avviso di chiusura dell’inchiesta al religioso che oggi vive a Torino, ospite dei padri somaschi, in una stanza già perquisita dai carabinieri e nella quale gli inquirenti trovarono foto e video riguardanti un ragazzino in atteggiamenti osceni. «Filmò e documentò molti dei nostri incontri» ha rivelato il giovane vittima dei presunti abusi che oramai ha 27 anni ma non riesce a dimenticare quel che gli è stato fatto.

    Tanto che la storia è venuta alla luce dopo un tentativo di suicidio, un anno fa, quando il giovane, 26 anni, tentò il suicidio gettandosi in un fiume per poi raccontare la storia al suo salvatore. «La prima volta che padre Beatrice mi toccò avevo solo 8 anni. Lui 41. Ho subìto per dieci anni. Poi è finita, ma non ho mai avuto il coraggio di parlare di questa storia con nessuno, almeno fino a quando quel carabiniere non mi a riportato a galla e mi ha salvato la vita».