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  • Comitato sui Diritti dell’infanzia. Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/c/vat/co/2)

    Comitato sui Diritti dell’infanzia. Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/c/vat/co/2)

    Comitato sui Diritti del Fanciullo  (CRC/c/vat/co/2) ENG

    Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede*

    * Adottata dal Comitato nella sua 65ª sessione (13 31 gennaio 2014).


    1. Il Comitato ha esaminato il secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) nella sua 1852ª seduta (vedi CRC/C/SR.1852), tenutasi il 16 gennaio 2013, e ha adottato, nella sua 1875ª seduta, tenutasi il 31 gennaio 2014, le seguenti osservazioni conclusive.
    2. Introduzione
    3. Il Comitato accoglie con favore la presentazione del secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) e le risposte scritte alla sua lista di questioni (CRC/C/VAT/Q/2/Add.1). Il Comitato tuttavia lamenta che il secondo rapporto periodico è stato presentato con un considerevole ritardo, il che ha impedito al Comitato di poter esaminare l’implementazione della Convenzione da parte della Santa Sede per 14 anni.
    4. Il Comitato accoglie con favore l’aperto e costruttivo dialogo con la delegazione multisettoriale della Santa Sede, così come i positivi impegni presi dalla sua delegazione durante i dialoghi interattivi in numerosi settori. In particolare, il Comitato nota come positiva la buona volontà espressa dalla delegazione della Santa Sede di cambiare atteggiamenti e pratiche e guarda con ansia all’adozione di sollecite e solide misure per la concreta implementazione dei suoi impegni.
    5. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che le presenti osservazioni conclusive dovrebbero essere lette in congiunzione con le osservazioni conclusive sul rapporto iniziale della Santa Sede in conformità al Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC/OPAC/VAT/CO/1) così come quelle sul rapporto iniziale in conformità al Protocollo Opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo (CRC/C/OPSC/VAT/CO/1), adottato il 31 gennaio del 2014.
    6. Ulteriori misure intraprese e progressi realizzati dallo Stato Parte
    7. Il Comitato accoglie con favore l’adozione delle seguenti misure legislative:

    (a) La Legge della Città Stato del Vaticano n. VIII sulle Norme Complementari in Materia Penale, Titolo II: Crimini Contro i Bambini; e

    (b) La Legge della Città Stato del Vaticano n. IX dell’11 luglio 2013 contenente emendamenti al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale.

    1. Il Comitato inoltre accoglie con favore la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale del 25 gennaio 2012.
    2. Il Comitato inoltre accoglie con favore le seguenti misure istituzionali e politiche:

    (a) La creazione di una Commissione pastorale per la Protezione dei Minori, con lo scopo di proporre nuove iniziative per lo sviluppo di programmi di ambienti sicuri per bambini e per aumentare gli sforzi per la cura pastorale per le vittime degli abusi in tutto il mondo il 5 dicembre 2013; e

    (b) L’istituzione di un Ufficio Speciale dentro il Governatorato della Città Stato del Vaticano per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è uno Stato Parte il 10 agosto 2013.

    III. Specificità nell’implementazione della Convenzione

    1. Il Comitato è consapevole della doppia natura della ratifica della Convenzione da parte della Santa Sede come Governo della Città Stato del Vaticano, e anche come soggetto sovrano di diritto internazionale avente una originale, non-derivata personalità giuridica indipendente da qualsiasi autorità o giurisdizione territoriale. Pur essendo pienamente consapevole che i vescovi e i superiori maggiori degli istituti religiosi non agiscono come rappresentanti o delegati del Pontefice Romano, il Comitato ciò nondimeno annota che i subordinati negli ordini religiosi cattolici sono legati da obbedienza al Papa in accordo con i Canoni 331 e 590. Il Comitato pertanto ricorda alla Santa Sede che ratificando la Convenzione, essa si è impegnata a implementare la Convenzione non solo sul territorio della Città Stato del Vaticano ma anche in qualità di potere supremo della Chiesa cattolica sugli individui e le istituzioni poste sotto la sua autorità.
    2. Aree principali di preoccupazione e raccomandazioni
    3. Misure generali di implementazione (articoli 4, 42 e 44, paragrafo 6 della Convenzione)

    Le precedenti raccomandazioni del Comitato

    1. Il Comitato si duole che la maggior parte delle raccomandazioni contenute nelle osservazioni conclusive del Comitato del 1995 sul rapporto iniziale della Santa Sede (CRC/C/15/Add.46) non sono state pienamente considerate.
    2. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a prendere tutte le misure necessarie ad affrontare quelle raccomandazioni, delle osservazioni conclusive del rapporto periodico iniziale in conformità alla Convenzione, che non sono state implementate o sufficientemente implementate, particolarmente quelle attinenti alla non-discriminazione, al diritto dei fanciulli a esprimere le loro opinioni e alle materie familiari.

    Riserve

    1. Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della delegazione della Santa Sede secondo la quale un possibile ritiro delle sue riserve alla Convenzione è attualmente sotto esame.

    Alla luce delle sue precedenti osservazioni, il Comitato reitera la sua preoccupazione (CRC/C/15/Add.46 para. 10) circa le riserve della Santa Sede alla Convenzione le quali indeboliscono il pieno riconoscimento dei fanciulli come soggetti di diritti e condizionano l’applicazione della Convenzione nella sua compatibilità con le fonti del diritto della Città Stato del Vaticano.

    1. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda i passi necessari per ritirare tutte le sue riserve e per assicurare la precedenza della Convenzione sulle leggi e i regolamenti interni.

    Legislazione

    1. Pur accogliendo con favore l’approccio della Santa Sede per assicurare che la legislazione della Città Stato del Vaticano aderisca alla Convenzione, il Comitato si duole del fatto che lo stesso approccio non sia stato seguito in relazione alle sue leggi interne, incluso il Codice canonico. Il Comitato è preoccupato anche per il fatto che alcune delle regole del Codice canonico non sono in conformità con le disposizioni della Convenzione, in particolare quelle relative ai diritti dei fanciulli di essere protetti contro le discriminazioni, le violenze e tutte le forme di sfruttamento sessuale e abuso sessuale.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda una revisione complessiva del suo ordinamento normativo, in particolare del Codice canonico, con la prospettiva di assicurare la sua piena conformità con la Convenzione.

    Coordinazione

    1. Il Comitato annota come positiva la dichiarazione della delegazione durante il dialogo che la Santa Sede considererà l’istituzione di un apparato con il mandato di coordinare l’implementazione della Convenzione ma si duole del fatto che un tale apparato non è ancora in funzione.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede instituisca un apparato ad alto livello con il mandato e la capacità di coordinare l’implementazione dei diritti dei fanciulli per tutti i concili pontifici, le conferenze episcopali dei vescovi così come gli individui e le istituzioni di natura religiosa che funzionano sotto l’autorità della Santa Sede. Questo apparato dovrà essere provvisto con adeguate risorse umane, finanziarie e tecniche per adempiere il suo mandato.

    Allocazione delle risorse

    1. Il Comitato apprezza le numerose attività intraprese al livello di comunità di base e fondate dai religiosi cattolici, dalle fondazioni e dalle organizzazioni a livello mondiale per aiutare e proteggere i fanciulli nelle situazioni più vulnerabili e per fornire loro, tra l’altro, opportunità di istruzione, salute, assistenza sociale e altri servizi di supporto alla famiglia. Il Comitato tuttavia annota l’assenza di un approccio complessivo basato sui diritti del fanciullo per l’assegnazione delle risorse ai bambini e la mancanza di un sistema per tracciare la spesa per i bambini da parte della Santa Sede, così come da parte delle organizzazioni e istituzioni collegate alla Chiesa, in altri Stati Parte dove la Santa Sede ha influenza e impatto.
    2. Alla luce della sua giornata di discussione generale del 2007 su “Risorse per i Diritti del Fanciullo – Responsabilità degli Stati” e con enfasi sugli articoli 2, 3, 4 e 6 della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede:

    (a) Conduca una valutazione complessiva delle risorse di bilancio che sono necessarie per l’implementazione dei diritti dei fanciulli che vivono nella Città Stato del Vaticano così come per la promozione e protezione dei diritti dei fanciulli all’interno delle correlate organizzazioni e istituzioni cattoliche in altri Stati Parte; e

    (b) Stabilisca un sistema di valutazione di impatto per misurare se le risorse allocate servono ai migliori interessi del fanciullo con speciale riguardo ai fanciulli in situazioni vulnerabili.

    Sorveglianza indipendente

    1. Il Comitato annota che un Ufficio Speciale è stato istituito nell’agosto 2013 per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è Parte contraente e che la Commissione creata nel dicembre del 2013 sarà autorizzata a ricevere le denunce dei fanciulli sugli abusi sessuali. Il Comitato tuttavia è preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha istituito un apparato per monitorare il rispetto dei, e la conformità con i, diritti dei fanciulli per gli individui e le istituzioni di natura religiosa funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede, incluse tutte le scuole cattoliche, così come nella Città Stato del Vaticano.
    2. Tenendo in conto il commento generale n. 2(2002) del Comitato sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani, il Comitato raccomanda che la Santa Sede istituisca un apparato indipendente per controllare i diritti dei fanciulli, con il chiaro mandato di ricevere e investigare le denuncie dei fanciulli in maniera sensibile verso il bambino e con il dovuto rispetto alla riservatezza e alla protezione delle vittime, e per assicurare che questo apparato sia accessibile a tutti i fanciulli che frequentano o sono coinvolti con le scuole, i servizi e le istituzioni forniti dalla Chiesa cattolica. Data la speciale natura della Santa Sede, delle linee guida sul rapporto e la collaborazione tra questo apparato e le autorità per l’applicazione del diritto nazionale dovrebbero inoltre essere stabilite e ampiamente disseminate.

    Disseminazione e innalzamento della consapevolezza

    1. Il Comitato accoglie con favore le iniziative per l’aumento della consapevolezza descritte nel rapporto della Santa Sede, in particolare i corsi educativi sui diritti umani organizzati nelle scuole cattoliche in India. Il Comitato è tuttavia preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha preso misure sufficienti durante tutto il periodo di rapporto per promuovere un’ampia disseminazione della Convenzione e la sua traduzione in lingue parlate in tutto il mondo, come raccomandato dal Comitato nel 1995 (CRC/C/15/Add.46, para.11).
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per rendere tutte le disposizioni della Convenzione ampiamente conosciute, particolarmente ai bambini e alle loro famiglie, attraverso, inter alia, lo sviluppo e l’implementazione di specifici programmi a lungo termine per l’innalzamento della consapevolezza, e includendo le disposizioni della Convenzione nei programmi scolastici a tutti i livelli del sistema educativo cattolico usando materiale appropriato creato specificamente per bambini.

    Addestramento

    1. Mentre accoglie con favore i progetti come per esempio l’iniziativa condotta dal 2007 in Austria per istruire gli insegnanti della scuola cattolica sui diritti dei fanciulli cosi come il riconoscimento da parte della Santa Sede che l’addestramento è una buona pratica per la massima protezione dei bambini, il Comitato rimane preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha preso misure per fornire sistematicamente la preparazione sulla Convenzione agli individui e alle istituzioni di natura religiosa che lavorano con e per i bambini includendo, gli insegnanti nelle scuole cattoliche, così come agli ecclesiastici nei seminari.
    2. Il Comitato sollecita la Santa Sede a fornire preparazione sistematica sulle disposizioni della Convenzione a tutti i membri del clero così come agli ordini cattolici e alle istituzioni che lavorano con e/o per i fanciulli, e a includere moduli obbligatori sui diritti dei fanciulli nei programmi di preparazione degli insegnanti così come nei seminari.
    3. Principi generali (articoli 2, 3, 6 e 12 della Convenzione)

    Non-discriminazione

    1. Il Comitato accoglie con favore le informazioni fornite dalla Santa Sede durante il dialogo interattivo sul fatto che la stessa ha iniziato una revisione della sua legislazione con la prospettiva di ritrattare l’espressione discriminatoria “figli illegittimi” che può ancora essere trovata nel Codice canonico, in particolare il Canone 1139. Mentre annota pure come positiva l’innovativa asserzione pronunciata nel luglio 2013 da Papa Francesco, il Comitato è preoccupato delle passate asserzioni e dichiarazioni della Santa Sede sull’omosessualità che contribuiscono alla stigmatizzazione sociale di, e alla violenza contro, le lesbiche, i gay, i bisessuali, e i transgender adolescenti e i bambini allevati da coppie dello stesso sesso.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede produca tutte le sue leggi e regolamenti, così come le sue politiche e prassi, in conformità con l’art. 2 della Convenzione e abolisca prontamente la discriminatoria classificazione dei bambini nati fuori dal matrimonio come figli illegittimi. Il Comitato inoltre esorta la Santa Sede a fare pieno uso della sua autorità morale per condannare tutte le forme di molestia, discriminazione o violenza contro i bambini basate sul loro orientamento sessuale o l’orientamento sessuale dei loro genitori e per appoggiare gli sforzi a livello internazionale per la decriminalizzazione dell’omosessualità.
    3. Con riferimento alla sua precedente preoccupazione sulle discriminazioni basate sul genere (CRC/C/15/Add.46, para. 8), il Comitato si duole che la Santa Sede continui a porre enfasi sulla promozione della complementarietà e uguaglianza in dignità, due concetti che differiscono da uguaglianza nel diritto e nella prassi stabilita nell’articolo 2 della Convenzione e sono spesso usati per giustificare leggi e linee di condotta discriminatorie. Il Comitato inoltre si duole del fatto che la Santa Sede non ha fornito precise informazioni sulle misure prese per promuovere l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi e per rimuovere gli stereotipi di genere dai libri di testo delle scuole cattoliche come richiesto dal Comitato nel 1995.
    4. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare un approccio basato sui diritti nel trattare di discriminazioni tra ragazze e ragazzi e a trattenersi dall’usare una terminologia che possa mettere in discussione l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede a prendere misure attive per rimuovere dai libri di testo delle scuole cattoliche tutte le trattazioni stereotipanti il genere che possono limitare lo sviluppo dei talenti e delle abilità dei ragazzi e delle ragazze e minare le loro opportunità educative e di vita.

    Migliori interessi del fanciullo

    1. Il Comitato è preoccupato per il fatto che il diritto dei fanciulli ad avere il loro migliori interessi tenuti in considerazione come fattore principale è stato insufficientemente considerato dalla Santa Sede nei processi legislativi, amministrativi e giudiziari, così come nelle politiche, nei programmi e nei progetti che sono rilevanti per, e che hanno un impatto su, i bambini. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che nel trattare con le asserzioni di abuso sessuale sul bambino, la Santa Sede ha coerentemente posto la preservazione della reputazione della Chiesa e la protezione dei perpetratori al di sopra dei migliori interessi dei fanciulli, come osservato da diverse commissioni nazionali d’inchiesta.
    2. Il Comitato richiama l’attenzione della Santa Sede al suo commento generale n. 14 (2013) sul diritto del fanciullo o della fanciulla ad avere i suoi migliori interessi considerati come un fattore principale e raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per assicurare che questo diritto sia appropriatamente integrato e coerentemente applicato in tutti i processi legislativi, amministrativi e giudiziari così come in tutte le politiche, i programmi e i progetti che sono pertinenti ai, e hanno un impatto sui, fanciulli. A questo riguardo, la Santa Sede è incoraggiata a prescrivere norme a tutte le persone pertinenti in posizione di comando per fare dei migliori interessi del fanciullo il fattore principale in ogni settore, incluso quando si ha a che fare con casi di abuso sessuale sul fanciullo, e a farle conoscere a tutti i religiosi, le organizzazioni e le istituzioni cattoliche di tutto il mondo.

    Rispetto per le opinioni del fanciullo

    1. Il Comitato è preoccupato per il fatto che la Santa Sede interpreta restrittivamente il diritto dei fanciulli di esprimere i loro punti di vista in tutte le questioni che li riguarda, così come i loro diritti di libertà di espressione, associazione e religione. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede continua a vedere i diritti gelosamente custoditi nell’articolo 12 della Convenzione come minanti i diritti e i doveri dei genitori.
    2. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che il diritto dei fanciulli di esprimere liberamente le loro opinioni costituisce uno dei componenti più essenziali della dignità dei fanciulli e che assicurare questo diritto e un obbligo di legge previsto dalla Convenzione, che non lascia margini per la discrezione degli Stati Parte. Il Comitato inoltre sottolinea il fatto che una famiglia in cui i fanciulli possono esprimere liberamente i loro punti di vista e viene dato loro il dovuto peso fin dalla più precoce età fornisce un importante modello, ed è per loro una preparazione per esercitare il diritto ad essere ascoltati nella più ampia società. Facendo riferimento al suo commento generale n. 12 (2009) sul diritto del fanciullo di essere ascoltato, il Comitato sollecita la Santa Sede a:

    (a) Combattere gli atteggiamenti negativi verso la realizzazione del diritto di tutti i bambini a essere ascoltati e promuovere il riconoscimento dei bambini come detentori di diritti;

    (b) Prendere misure per assicurare l’effettiva implementazione di legislazione che riconosce il diritto del fanciullo ad essere ascoltato nei procedimenti legali rilevanti;

    (c) Incoraggiare, attraverso legislazione e linee di condotta, opportunità per i genitori e i tutori di ascoltare i bambini e dare il dovuto peso ai loro punti di vista nelle questioni che li riguarda e promuovere programmi di educazione genitoriale, che edifichi sui comportamenti e gli atteggiamenti positivi esistenti; e

    (d) Promuovere il ruolo attivo dei bambini in tutti i servizi forniti alle famiglie e ai bambini dalle organizzazioni e istituzioni amministrate dalla Chiesa cattolica, così come nella pianificazione dei curricula e dei programmi scolastici, e assicurare che nelle questioni disciplinari, il diritto del bambino a essere ascoltato sia pienamente rispettato.

    1. Diritti civili e libertà (articoli 7, 8 e 13-17 della Convenzione)

    Diritto a conoscere e a essere curati dai genitori

    1. Il Comitato è preoccupato della situazione dei bambini nati dai preti cattolici, che, in molti casi, non sono consapevoli dell’identità dei loro padri. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che le madri possono ottenere un piano di metodici pagamenti da parte della Chiesa fino a quando il fanciullo è finanziariamente indipendente solo se esse firmano un accordo di riservatezza di non rivelare alcuna informazione.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede accerti il numero di bambini nati dai preti cattolici, scopra chi sono e prenda tutte le misure necessarie per garantire il diritto di questi bambini di conoscere ed essere curati dai loro padri, come appropriato. Il Comitato inoltre raccomanda che la Santa Sede garantisca che i religiosi non impongano più accordi di riservatezza quando dotano le madri con piani finanziari per mantenere i loro figli.

    Diritto all’identità

    1. Mentre accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sul diritto dei fanciulli di vivere con i loro genitori e di conoscere la loro identità, Il Comitato è preoccupato circa l’ininterrotta pratica dell’abbandono anonimo dei bambini resa possibile dalle organizzazioni cattoliche in diversi Paesi attraverso l’uso delle cosiddette “baby boxes”.
    2. alla luce degli articoli 6, 7, 8 e 19 della Convenzione, il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a cooperare negli studi per determinare le cause profonde della pratica dell’abbandono anonimo dei bambini e speditamente rafforzare e promuovere alternative, tenendo in pieno conto il diritto dei bambini di conoscere i loro genitori e fratelli biologici, come gelosamente custodito nell’art. 7 della Convenzione. Il Comitato sollecita inoltre la Santa Sede a contribuire ad affrontare l’abbandono dei bambini fornendo pianificazione familiare, sanità riproduttiva, così come adeguata consulenza e sostegno sociale, per prevenire gravidanze non pianificate così come assistenza alle famiglie bisognose, quantunque introducendo la possibilità di parti confidenziali negli ospedali come misura di ultima istanza per prevenire l’abbandono e/o la morte di un bambino.
    3. Violenza contro i bambini (articoli 19, 24, paragrafo 3, 28, paragrafo 2, 34, 37 (a) e 39 della Convenzione) Tortura e altro trattamento o punizione crudele o degradante
    4. Il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha adottato le misure necessarie per proteggere e assicurare giustizia per le ragazze rinchiuse dalle loro famiglie, dalle istituzioni statali e dai religiosi nelle lavanderie Magdalene in Irlanda gestite da quattro congregazioni di suore cattoliche fino al 1996. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:

    (a) Le ragazze rinchiuse in quelle istituzioni erano forzate a lavorare in condizioni simili alla schiavitù ed erano spesso soggette a trattamenti inumani, crudeli e degradanti così come ad abusi fisici e sessuali;

    (b) Le ragazze erano private della loro identità, dell’istruzione e spesso del cibo e delle medicine essenziali e gli era imposto l’obbligo del silenzio e gli era impedito di avere qualsiasi contatto con il mondo esterno;

    (c) Le ragazze non sposate che partorivano prima dell’ingresso o mentre erano rinchiuse nelle lavanderie avevano il loro bambini forzatamente allontanati da esse; e

    (d) Ancorché le quattro congregazioni cattoliche implicate funzionano sotto l’autorità della Santa Sede, nessuna azione è stata adottata per investigare la condotta delle suore che gestivano le lavanderie e per cooperare con le autorità che devono applicare la legge nel ritenere responsabili quelli che erano responsabili per gli abusi così come tutti quelli che organizzarono e scaltramente approfittarono del lavoro non pagato delle ragazze.

    1. Con riferimento alle raccomandazioni fatte dal Comitato contro la tortura nel 2011 alla Repubblica di Irlanda (CAT/C/IRL/CO/1 para. 11) di perseguire e punire i perpetratori con pene commensurate con la gravità dei reati commessi, e di assicurare che le vittime ottengano soddisfazione ed abbiano il diritto esecutorio al risarcimento, Il Comitato sollecita la Santa Sede a:

    (a) Condurre un’investigazione interna contro la condotta del personale religioso che lavora nelle lavanderie Magdalene in Irlanda così come in tutti i Paesi dove questo sistema è stato in funzione, e assicurare che tutti i responsabili dei reati siano sanzionati e denunciati all’autorità giudiziaria nazionale per fini di azione giudiziaria;

    (b) Assicurare che piena compensazione sia pagata alle vittime e alle loro famiglie o attraverso le congregazioni o attraverso la Santa Sede come potere supremo della Chiesa e legalmente responsabile per i suoi subordinati negli ordini religiosi cattolici posti sotto la sua autorità;

    (c) Prendere tutte le misure appropriate per assicurare il ristabilimento fisico e psichico e la reintegrazione sociale delle vittime delle offese; e

    (d) Accertare le circostanze e le ragioni che hanno condotto a tali pratiche e prendere tutte le misure necessarie per assicurare che nessuna donna e bambino o bambina possa essere arbitrariamente ristretta per qualsiasi ragione in istituzioni cattoliche nel futuro.

    Punizione corporale

    1. Il Comitato accoglie con soddisfazione la dichiarazione durante il dialogo interattivo che la delegazione della Santa Sede porterà la proposta di bandire la punizione corporale dei bambini in tutti gli ambienti indietro per esaminarla. Tuttavia, il Comitato è preoccupato del fatto che mentre la punizione corporale, inclusa la fustigazione rituale dei bambini, è stata e rimane assai diffusa in alcune istituzioni cattoliche e ha raggiunto livelli endemici

    in alcuni Paesi, come considerevolmente rivelato dalla Commissione Ryan in Irlanda, la Santa Sede ancora non considera la punizione corporale come proibita dalla Convenzione e perciò non ha emanato linee guida e regole che bandiscano chiaramente la punizione corporale dei bambini nelle scuole cattoliche, in tutte le istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini, così come nelle abitazioni.

    1. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che tutte le forme di violenza contro i bambini, per quanto lievi, sono inaccettabili e che la Convenzione non lascia spazio per nessun livello di violenza contro i bambini. Il Comitato ricorda inoltre alla Santa Sede il suo obbligo in conformità all’articolo 19 della Convenzione di prendere tutte le appropriate misure per proteggere il fanciullo da tutte le forme di violenza fisica o mentale. Il Comitato sollecita la Santa Sede a:

    (a) Opporsi esplicitamente a tutte le punizioni corporali nell’educare il bambino, allo stesso modo con cui si contrasta la tortura e altri trattamenti o  punizioni crudeli, inumani e degradanti;

    (b) Emendare entrambi il Codice canonico e le leggi della Città Stato del Vaticano per proibire esplicitamente tutte le punizioni corporali dei bambini, incluso all’interno della famiglia;

    (c) Instituire apparati per fare rispettare effettivamente questa proibizione in tutte le scuole e istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini così come sul territorio della Città Stato del Vaticano e per garantire la responsabilità per la violenza contro i bambini; e

    (d) Fare uso della sua autorità per promuovere forme di educazione del fanciullo positive, non-violente e partecipative, e assicurare che una interpretazione delle Scritture che non condoni la punizione corporale sia riflessa nell’insegnamento e nelle altre attività della Chiesa e incorporata in tutta l’educazione teologica e l’addestramento.

    Abuso e incuria

    1. Il Comitato è preoccupato circa la posizione della Santa Sede sul fatto che le autorità civili dovrebbero intervenire nell’ambiente familiare solo nei casi in cui un abuso provato è stato commesso, per non interferire con i doveri e i diritti dei genitori. Tale posizione mina gravemente gli sforzi e le misure per prevenire l’abuso e l’incuria dei bambini. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che a dispetto della sua considerevole influenza sulle famiglie cattoliche, la Santa Sede non ha ancora adottato una strategia complessiva per prevenire l’abuso e l’incuria in ambiente domestico.
    2. Il Comitato mette in evidenza che la protezione del fanciullo deve iniziare con la prevenzione proattiva di tutte le forme di violenza e che le prerogative dei genitori non devono minare in nessun modo il diritto dei bambini di essere protetti dall’abuso e l’incuria. Il Comitato pertanto raccomanda che la Santa Sede:

    (a) Formuli una strategia complessiva per prevenire e combattere l’abuso e l’incuria del fanciullo e intensifichi ulteriormente l’innalzamento della consapevolezza e i programmi educativi incluse le campagne con il coinvolgimento dei fanciulli;

    (b) Incoraggi programmi basati sulla comunità miranti a prevenire e affrontare le violenze domestiche, l’abuso e l’incuria del fanciullo, incluso il coinvolgimento di precedenti vittime, volontari e membri della comunità, e offrendo loro sostegno all’addestramento;

    (c) Sviluppi sicuri, ben pubblicizzati, riservati e accessibili apparati di supporto per bambini, le loro associazioni e altri, per denunciare le violenze contro i bambini; e

    (d) Sviluppi chiare guide e istruzioni su quando e come riferire l’abuso e l’incuria alle autorità investigative.

    Sfruttamento e abuso sessuale

    1. Il Comitato prende nota dell’impegno espresso dalla delegazione della Santa Sede di ritenere inviolabile la dignità e l’intera persona di ogni fanciullo. Il Comitato cionondimeno esprime la sua più profonda preoccupazione circa l’abuso sessuale sul bambino commesso dai membri degli ordini cattolici che operano sotto l’autorità della Santa Sede, con chierici che sono stati coinvolti nell’abuso sessuale di decine di migliaia di bambini in tutto il mondo. Il Comitato è gravemente preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha riconosciuto l’entità dei crimini commessi, non ha preso le misure necessarie per affrontare i casi di abuso sessuale sul bambino e per proteggere i bambini, e ha adottato politiche e pratiche che hanno condotto alla continuazione dell’abuso da parte dei perpetratori e all’impunità degli stessi. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:

    (a) Ben noti autori di abusi sessuali su bambino sono stati trasferiti di parrocchia in parrocchia o in altri Paesi nel tentativo di tenere nascosti tali crimini, una pratica documentata da numerose commissioni nazionali d’inchiesta. La pratica della mobilità dei criminali, che ha permesso a molti preti di rimanere in contatto con i fanciulli e di continuare ad abusare di loro, tuttora pone i fanciulli di molti Paesi ad alto rischio di abuso sessuale, poiché dozzine di autori di abusi sessuali su bambino sono segnalati essere tuttora in contatto con fanciulli;

    (b)  Ancorché la Santa Sede ha stabilito la sua piena giurisdizione sui casi di abuso sessuale su bambino nel 1962 e li ha posti nel 2001 sotto l’esclusiva competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF), ha deciso di fornire al Comitato i dati su tutti i casi di abuso sessuale su bambino portati alla sua attenzione nel corso del periodo del rapporto e le risultanze dei procedimenti interni in tali casi;

    (c) I casi di abuso sessuale su bambino, quando affrontati, sono stati trattati come gravi delitti contro la morale tramite procedimenti riservati previsti per misure disciplinari che hanno permesso a un’ampia maggioranza di autori di abuso e a quasi tutti quelli che hanno nascosto l’abuso sessuale su bambino di sfuggire ai procedimenti giudiziari negli Stati dove gli abusi sono stati commessi;

    (d) A causa del codice del silenzio imposto a tutti i membri del clero sotto pena di scomunica, i casi di abuso sessuale su bambino non sono quasi mai stati denunciati alle autorità per l’applicazione della legge nei Paesi dove tali crimini sono stati commessi. Al contrario, casi di suore e preti ostracizzati, degradati e licenziati per non aver rispettato l’obbligo del silenzio sono stati denunciati al Comitato così come casi di preti che hanno ricevuto congratulazioni per essersi rifiutati di denunciare gli autori di abuso su bambino, come dimostrato nella lettera indirizzata dal Cardinale Castrillon Hojos al Vescovo Pierre Pican nel 2001;

    (e) Denunciare alle autorità nazionali per l’applicazione della legge non è mai stato reso obbligatorio e ciò è stato esplicitamente rifiutato in una lettera ufficiale indirizzata ai membri della Conferenza Episcopale Irlandese dal Vescovo Moreno e dal Nunzio Storero nel 1997. In molti casi, le autorità della Chiesa, incluso al più alto livello della Santa Sede hanno mostrato riluttanza e in alcuni casi, hanno rifiutato di cooperare con le autorità giudiziarie e le commissioni nazionali d’inchiesta.

    (f) Limitati sforzi sono stati fatti per mettere in grado i fanciulli iscritti nelle scuole e istituzioni cattoliche di proteggere se stessi dall’abuso sessuale.

    1. Il Comitato accetta la dichiarazione della Santa Sede circa l’importanza di stabilire la verità di ciò che è accaduto nel passato, per adottare i necessari provvedimenti per impedire che ciò accada ancora, per assicurare che i principi di giustizia siano pienamente rispettati e, soprattutto, per portare riparazione alle vittime e a tutti quelli colpiti da questi enormi crimini. In questa prospettiva, Il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a:

    (a) Assicurare che la Commissione creata nel dicembre del 2013 investigherà in maniera indipendente tutti i casi di abuso sessuale su bambino così come le condotte della gerarchia cattolica nell’occuparsi di essi. La Santa Sede dovrebbe considerare di invitare la società civile e le organizzazioni delle vittime a unirsi a questa Commissione e gli apparati internazionali per i diritti umani a supportare il suo lavoro. Le risultanze di questa investigazione dovrebbero essere rese pubbliche e servire a prevenire il ripetersi dell’abuso sessuale su bambino all’interno della Chiesa cattolica;

    (b) Rimuovere immediatamente tutti coloro che sono noti e sospetti autori di abuso sessuale su bambino dai loro incarichi e rinviare la questione alle pertinenti autorità per l’applicazione della legge per le investigazioni e i fini di azione giudiziaria;

    (c) Assicurare una trasparente condivisione di tutti gli archivi che possono essere usati per tenere gli autori degli abusi responsabili così come quelli che hanno nascosto i loro crimini e scaltramente hanno posto gli offensori in contatto con i fanciulli;

    (d) Emendare il Codice canonico affinché l’abuso sessuale su bambino sia considerato come i crimini e non come “delitto contro la morale” e abrogare tutte le disposizioni che possono imporre un obbligo di silenzio sulle vittime e su tutti quelli che vengono a conoscenza di tali crimini:

    (e) Stabilire chiare regole, apparati e procedure per la denuncia obbligatoria di tutti i casi sospetti di abuso e sfruttamento sessuale del bambino alle autorità per l’applicazione della legge;

    (f) Assicurare che tutti i preti, il personale religioso e gli individui che lavorano sotto l’autorità della Santa Sede siano resi edotti dei loro obblighi di denuncia e del fatto che in caso di conflitto, questi obblighi prevalgono sulle disposizioni del codice canonico;

    (g) Sviluppare programmi e politiche per la prevenzione di tali crimini e per il ristabilimento e la reintegrazione sociale delle vittime bambino, in accordo con i documenti conclusivi adottati dai Congressi Mondiali contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini del 1996, 2001 e 2008, tenuti a Stoccolma, Yokohama e Rio de Janeiro, rispettivamente;

    (h) Sviluppare programmi di educazione preventiva per innalzare la consapevolezza dei fanciulli sull’abuso sessuale e per insegnare loro le necessarie capacità tramite le quali proteggere se stessi; e

    (i) Considerare di ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Protezione dei Bambini contro lo Sfruttamento Sessuale e l’Abuso Sessuale.

    Libertà del fanciullo da tutte le forme di violenza

    1. Il Comitato accoglie con soddisfazione l’indicazione che la Santa Sede pone particolare attenzione a promuovere la dignità delle donne e delle ragazze. Tuttavia, data l’estensione e il devastante impatto della violenza domestica sui fanciulli e il fatto che la violenza domestica spesso ha una componente basata sul genere, il Comitato è gravemente preoccupato del fatto che durante la Commissione del 2013 sullo Status delle Donne, la Santa Sede si è opposta alla bozza di testo finale che proponeva che la religione, il costume o la tradizione non dovrebbero servire come scusa per gli Stati per eludere i loro obblighi di proteggere le donne e le ragazze dalla violenza.
    2. Richiamando le raccomandazioni dello studio delle Nazioni Unite sulla violenza contro i fanciulli del 2006 (A/61/299), il Comitato raccomanda che la Santa Sede dia la priorità all’eliminazione di tutte le forme di violenza contro i fanciulli. Il Comitato raccomanda inoltre che la Santa Sede prenda in considerazione il commento generale n. 13 (2011) sul diritto del fanciullo alla libertà da tutte le forme di violenza, e in particolare:

    (a) Usi la sua autorità e influenza per supportare gli sforzi e le misure dirette a combattere tutte le forme di violenza domestica e basata sul genere includendo le misure che affrontano gli atteggiamenti, le tradizioni, i costumi e le pratiche comportamentali che spesso servono come giustificazione per queste forme di violenza;

    (b) Sviluppi una strategia nazionale complessiva per prevenire e affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;

    (c) Adotti un ordinamento di coordinamento per affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;

    (d) Ponga particolare attenzione alla, e affronti la, dimensione della violenza riferita al genere; e

    (e) Cooperi con il Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e gli altri pertinenti enti delle Nazioni Unite.

    Telefono amico

    1. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede promuova la creazione di numeri telefonici tipo “telefono amico” negli Stati Parte, diffonda l’informazione della loro esistenza e incoraggi i fanciulli a usarli.
    2. Ambiente familiare e custodia alternativa (articoli 5, 9-11, 18 (paragrafi 1 e 2), 20-21, 25 e 27 (paragrafo 4) della Convenzione)

    Ambiente familiare

    1. Mentre accoglie con favore l’informazione fornita dalla delegazione della Santa Sede che essa procederà con una revisione delle disposizioni relative alla famiglia del Codice canonico nel prossimo futuro, il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede e le istituzioni gestite dalla Chiesa non riconoscono l’esistenza di diverse forme di famiglia e spesso discriminano i fanciulli sulla base della loro situazione familiare.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede faccia in modo che le disposizioni del Codice canonico riconoscano la diversità degli ambienti familiari e non discriminino i fanciulli sulla base del tipo di famiglia in cui vivono.

    Fanciulli deprivati di un ambiente familiare

    1. Il Comitato accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sull’importanza per il pieno e armonioso sviluppo della personalità dei fanciulli di crescere in una famiglia. Il Comitato è tuttavia preoccupato circa la situazione degli adolescenti reclutati dai Legionari di Cristo e altre istituzioni cattoliche che sono progressivamente separati dalle loro famiglie e isolati dal mondo esterno. Mentre prende nota della risposta della Santa Sede che evidenzia i diritti e i doveri dei genitori di scegliere le scuole e i seminari per i loro figli, il Comitato annota anche che nel novembre del 2013, il Presidente della Conferenza dei vescovi francese ha riconosciuto la manipolazione delle coscienze individuali in alcune istituzioni e congregazioni cattoliche.
    2. Il Comitato sollecita la Santa Sede a investigare in modo appropriato tutte le testimonianze dei fanciulli e degli adolescenti che sono stati separati dalle loro famiglie per mezzo della manipolazione psicologica e ad assicurare che i responsabili per la manipolazione degli adolescenti siano tenuti responsabili e cessino le loro attività.
    3. Il Comitato è preoccupato per il fatto che l’istituzionalizzazione dei fanciulli è tuttora molto estesa nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica e per il fatto che alle alternative tipo famiglia non viene ancora data la priorità, come mostrato dall’apertura di nuove istituzioni in molti Paesi. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha adottato linee guida sulla collocazione dei fanciulli in istituzioni cattoliche di custodia alternativa e per sorvegliare la loro situazione e per il fatto che non ha ancora una politica di de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica.
    4. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare una politica per la de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle istituzioni dirette dalla Chiesa cattolica e per la riunificazione con le loro famiglie, dove possibile. Il Comitato raccomanda anche che la Santa Sede prenda tutte le necessarie misure per assicurare in via prioritaria che i fanciulli minori di tre anni non siano collocati nelle istituzioni. La Santa Sede dovrebbe anche emanare linee guida per la collocazione, per l’adeguata revisione periodica e il controllo della collocazione dei fanciulli in tutti gli ambienti cattolici di custodia alternativa per garantire l’applicazione delle norme e per prevenire l’abuso. Nel fare ciò, la Santa Sede dovrebbe tenere in considerazione le Linee guida per la Custodia Alternativa dei Fanciulli annesse alla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 64/142 del 20 dicembre 2009.
    5. Disabilità, salute essenziale e assistenza (articoli 6, 18 (paragrafo 3), 23, 24, 26, 27 (paragrafi 1-3) e 33 della Convenzione)

    Salute

    1. Il Comitato esprime la sua più profonda preoccupazione per il fatto che nel caso di una ragazza di nove anni in Brasile che fu sottoposta ad aborto salvavita di emergenza nel 2009 dopo essere stata violentata dal suo patrigno, un Arcivescovo di Pernambuco sanzionò la madre della ragazza così come il dottore che eseguì l’aborto, una sanzione che venne poi approvata dal capo della Congregazione dei vescovi della Chiesa cattolica romana.
    2. Il Comitato sollecita la Santa Sede a rivedere la sua posizione sull’aborto che pone ovvi rischi sulla vita e sulla salute delle ragazze incinta e a emendare il Canone 1398 relativo all’aborto con lo scopo di identificare le circostanze in base alle quali l’accesso all’aborto può essere permesso.

    Salute dell’adolescente / HIV / AIDS

    1. Il Comitato è gravemente preoccupato circa le conseguenze negative della posizione della Santa Sede e delle prassi di negare l’accesso degli adolescenti alla contraccezione, così come alla salute sessuale e riproduttiva e all’informazione.
    2. Con riferimento ai suoi commenti generali n. 15 (2013) sul diritto del fanciullo al godimento del più alto livello di salute raggiungibile, n. 4 (2003) sulla salute dell’adolescente e n. 3 (2003) sull’HIV/AIDS e i diritti del fanciullo, il Comitato ricorda alla Santa Sede i pericoli delle gravidanze premature e non desiderate e dell’aborto clandestino i quali finiscono in modo evidente in alta morbilità e mortalità materna nelle ragazze adolescenti, così come il particolare rischio per le ragazze e i ragazzi adolescenti di essere infettati con, e affetti da, malattie trasmesse sessualmente, inclusi HIV/AIDS. Il Comitato Raccomanda che la Santa Sede:

    (a) Valuti le gravi implicazioni delle sua posizione sul godimento da parte dell’adolescente del più alto livello di salute raggiungibile e superi tutte le barriere e i tabù che circondano la sessualità dell’adolescente che impediscono il loro accesso all’informazione sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare e i contraccettivi, i pericoli della gravidanza prematura, la prevenzione dell’HIV/AIDS e la prevenzione e il trattamento delle malattie trasmesse sessualmente (STDs);

    (b)  Ponga i migliori interessi degli adolescenti al centro di tutte le decisioni riguardanti la loro salute e il loro sviluppo e dell’implementazione delle politiche e degli interventi che riguardano i fattori fondamentali della loro salute;

    (c) Assicuri il diritto degli adolescenti ad avere accesso ad informazioni adeguate essenziali per la loro salute e il loro sviluppo e per la loro abilità di partecipare significativamente nella società. A tal riguardo, la Santa Sede dovrebbe assicurare che l’educazione alla salute sessuale e riproduttiva e la prevenzione dell’HIV/AIDS sia parte del curriculum obbligatorio delle scuole cattoliche e rivolto alle ragazze e ai ragazzi adolescenti, con speciale attenzione a impedire le gravidanze premature e le infezioni trasmesse sessualmente;

    (d) Garantisca il migliore interesse delle adolescenti incinte e assicuri che i punti di vista delle adolescenti incinte siano sempre ascoltati e rispettati nel campo della salute riproduttiva;

    (e) Contribuisca attivamente alla diffusione delle informazioni sul danno che il matrimonio prematuro e la gravidanza prematura possono causare e ad assicurare che le organizzazioni cattoliche proteggano i diritti delle fanciulle incinte, delle madri adolescenti e dei loro figli e combattano le discriminazioni contro di loro; e

    (f) Prenda misure per elevare la consapevolezza di, e favorisca la genitorialità e i comportamenti sessuali responsabili, con particolare attenzione ai ragazzi e agli uomini.

    1. Misure di protezione speciale (articoli 22, 30, 32-33, 35-36, 37 (b)-(d), 38, 39 e 40 della Convenzione)

    Vendita, traffico e sequestro di persona

    1. Il Comitato è profondamente preoccupato del fatto che migliaia di bambini siano stati prelevati con la forza dalle loro madri da membri delle congregazioni cattoliche in diversi Paesi e successivamente collocati in orfanatrofi o dati a genitori adottivi all’estero, come fu il caso specialmente in Spagna e nelle lavanderie

    Magdalene in Irlanda. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che ancorché le congregazioni responsabili erano poste sotto la sua autorità, la Santa Sede non ha condotto un’investigazione interna su questi casi e ha tralasciato di agire contro i responsabili. Il Comitato è altresì preoccupato del fatto che la Santa Sede non abbia fornito informazioni sulle misure prese per rintracciare dove si trovino questi bambini e per riunirli, dove possibile, con le loro madri biologiche.

    1. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad aprire un’investigazione interna su tutti i casi di asportazione dei bambini dalle loro madri e a cooperare pienamente con le pertinenti autorità nazionali per l’applicazione della legge nel tenere i colpevoli responsabili. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede ad assicurare che le congregazioni religiose cattoliche coinvolte rivelino pienamente tutte le informazioni che hanno sul dove si trovano questi fanciulli affinché, dove possibile, siano riuniti con le loro madri biologiche e ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire l’accadere di simili pratiche nel futuro.

    Vittime e testimoni di crimini minorenni

    1. Il Comitato esprime grave preoccupazione per il fatto che nel trattare con le vittime minorenni di differenti forme di abuso, la Santa Sede ha posto sistematicamente la preservazione della reputazione della Chiesa e dei presunti offensori al disopra della protezione delle vittime minorenni. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che mentre la Santa Sede ha riconosciuto nelle sue risposte scritte e durante i dialoghi interattivi la fondamentale competenza dell’autorità giudiziaria, essa ha continuato ad affrontare questi casi per mezzo di processi basati sul Codice canonico che non contiene disposizioni per la protezione, il supporto, la riabilitazione e il risarcimento delle vittime minorenni. Il Comitato è inoltre particolarmente preoccupato del fatto che:

    (a) Le vittime minorenni e le loro famiglie siano state spesso biasimate dalle autorità religiose, discreditate e scoraggiate dal portare avanti le loro denuncie e in certi casi umiliate, come annotato soprattutto dal Grand Jury in Westchester, dalla commissione Ryan in Irlanda e dalla Commissione Winter in Canada;

    (b) La segretezza sia stata imposta sulle vittime minorenni e sulle loro famiglie come una precondizione della compensazione finanziaria; e

    (c) Ancorché essa ha esteso i propri limiti per la prescrizione, la Santa Sede ha in certi casi intralciato gli sforzi compiuti in certi Paesi per estendere i loro limiti per la prescrizione dei reati di abuso sessuale su minore.

    1. Il Comitato raccomanda che in questioni riguardanti il trattamento di vittime e testimoni minorenni, la Santa Sede dovrebbe essere guidata dal rispetto per i migliori interessi del fanciullo e dalle linee guida sulla giustizia in questioni che coinvolgono vittime e testimoni di crimini minorenni (si veda la risoluzione 2005/20 del Consiglio Economico e Sociale, allegata). Il Comitato sollecita la Santa Sede a:

    (a) Sviluppare procedure complessive per l’identificazione precoce delle vittime minorenni di abusi sessuali e di altre forme di abuso;

    (b) Assicurare accessibili, confidenziali, amichevoli verso il bambino ed efficaci canali di denuncia per fanciulli che sono vittime o testimoni di abusi sessuali e assicurare che le vittime minorenni di abuso sessuale o qualsiasi altro crimine siano protetti da futuri abusi e da rappresaglia quando denunciano gli abusi. I genitori dovrebbero ottenere assistenza nel portare gli abusi sofferti dai loro fanciulli di fronte ai tribunali.

    (c) Assicurare che le vittime e i testimoni di crimini minorenni siano provvisti di supporto psico-sociale per la loro riabilitazione e reintegrazione e che tali misure non divengano clausole condizionali su un accordo confidenziale che impedisca ai fanciulli di fare denuncia alle autorità nazionali per l’applicazione della legge;

    (d) Fornire risarcimento alle vittime di abuso sessuale commesso da individui e istituzioni sotto l’autorità della Santa Sede senza imporre nessun obbligo di riservatezza sulle vittime e stabilire uno schema di risarcimento per le vittime secondo questo punto di vista;

    (e) Promuovere la riforma delle norme sulla prescrizione nei Paesi dove esse ostacolano le vittime di abuso sessuale su minorenne dal chiedere giustizia e risarcimento; e

    (f) Condurre attività di innalzamento della consapevolezza per combattere la stigmatizzazione delle vittime di sfruttamento e abuso sessuale.

    1. Ratifica degli strumenti internazionali sui diritti umani
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede, allo scopo di rafforzare ulteriormente la realizzazione dei diritti dei fanciulli, ratifichi gli essenziali strumenti sui diritti umani dei quali non è ancora Parte contraente, cioè il Protocollo Opzionale alla Convenzione su Diritti del Fanciullo su una procedura per le comunicazioni, la Convenzione sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e la Convenzione sui Diritti Civili e Politici e i loro Protocolli Opzionali così come la Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione sulla protezione dei diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e i Membri delle loro Famiglie, la Convenzione sui Diritti delle Persone portatrici di Disabilità e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione per la Protezione di Tutte le Persone dalla Sparizione Forzata e il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura e gli altri Trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumane o Degradanti.
    3. Ulteriori osservazioni e diffusione
    4. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede prenda tutte le appropriate misure per assicurare che le presenti raccomandazioni siano pienamente implementate tramite, inter alia, la loro trasmissione al Papa, alla Curia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, alle Istituzioni Sanitarie Cattoliche, al Concilio Pontificio per la Famiglia così come alle conferenze episcopali dei vescovi, agli individui e alle istituzioni funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede per le appropriate considerazioni e ulteriori azioni.
    5. Alla luce dell’articolo 45 (a) e (b) della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede consideri di cercare il parere esperto, tra gli altri, dal Relatore Speciale sulla vendita dei fanciulli, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo, dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e dal Relatore Speciale sulla tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti nell’implementazione delle raccomandazioni del Comitato relative all’abuso sessuale e allo sfruttamento.
    6. Il Comitato inoltre raccomanda che il secondo rapporto periodico e le risposte scritte dello Stato Parte e le relative raccomandazioni (osservazioni conclusive) siano rese ampliamente disponibili, incluso (ma non esclusivamente) attraverso Internet, al più vasto pubblico, alle organizzazioni della società civile, ai mezzi di informazione, alle associazioni giovanili, alle

    associazioni professionali e ai fanciulli, allo scopo di generare dibattito e consapevolezza della Convenzione e della sua implementazione e controllo.

    1. Prossimo rapporto
    2. Il Comitato invita la Santa Sede a presentare il suo rapporto periodico combinato dal terzo al sesto entro il primo settembre 2017 e ad includere in esso le informazioni sull’implementazione delle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato richiama l’attenzione al suo trattato-specifico armonizzato di linee guida per il rapporto adottato il primo ottobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1) e ricorda allo Stato Parte che i futuri rapporti dovrebbero essere in conformità con le linee guida e non eccedere le 60 pagine. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a presentare il suo rapporto in accordo con le linee guida. In accordo con la risoluzione dell’Assemblea Generale 67/167 del 20 dicembre 2012, nel caso che un rapporto eccedente la limitazione del numero massimo di pagine sia presentato, allo Stato Parte sarà richiesto di rivedere e ripresentare il rapporto in conformità con le sopra menzionate linee guida. Il Comitato ricorda allo Stato Parte che se esso non è nella condizione di rivedere e ripresentare il rapporto, la traduzione del rapporto ai fini della verifica del corpo del trattato non può essere garantita.
    3. Il Comitato inoltre invita lo Stato Parte a presentare un aggiornato documento essenziale in accordo con i requisiti dei documenti essenziali comuni nelle linee guida armonizzate sui rapporti, approvate durante il quinto Incontro Inter-Comitati dei corpi del trattato dei diritti umani del giugno 2006 (HRI/MC/2006/3).
  • «Abusi su 2 fratelli ai ritiri spirituali»

    «Abusi su 2 fratelli ai ritiri spirituali»

    Era il loro custode, di lui si fidavano ciecamente. Li portava ai ritiri spirituali, ai quali lui stesso partecipava, entrava in casa loro, poteva appartarsi in camera, o in solaio, con i due ragazzi, entrambi minorenni. Ma una volta maggiorenni hanno deciso di denunciarlo e chiedere giustizia per i ripetuti abusi sessuali che sostengono di aver subìto, per circa tre anni. La drammatica storia è quella di due fratelli di una famiglia benestante di Bergamo, che oggi hanno più di vent’anni. Nel pomeriggio di ieri – assistiti dall’avvocato Francesca Longhi – sono entrati entrambi in tribunale, per la prima udienza del processo a G.F., 38 anni, anche lui abitante in città, il loro presunto aguzzino accusato di atti sessuali con minorenni.

    Anche lui, difeso dall’avvocato Roberto Bruni, era presente in aula. L’imputato, almeno fino a quando la denuncia nei suoi confronti non è arrivata in procura, partecipava al cammino neocatecumenale, ovvero a quel particolare percorso cattolico fondato negli anni ‘60 in Spagna, «per la riscoperta della fede», che coinvolge anche molte famiglie di Bergamo, con ritiri spirituali, raduni nazionali e internazionali. In quel contesto il trentottenne aveva conosciuto i due ragazzi, perché anche loro, con i genitori, partecipavano al cammino religioso. Si erano incontrati per la prima volta nell’estate del 2002, 12 anni fa: G. F., allora fidanzato, oggi sposato (di cui non pubblichiamo il nome a tutela delle parti offese), aveva spesso il compito di trasportare i ragazzi del gruppo neocatecumenale ai momenti di preghiera, ai ritiri. Era la loro guida, ne era responsabile: i due fratelli, che allora avevano 13 e 16 anni, erano stati affidati a lui dai genitori. Sia la difesa sia la procura osservano uno stretto riserbo su tutta la vicenda e anche il collegio dei giudici ha disposto che la prima udienza, quella di ieri, fosse celebrata a porte chiuse. Risulta che già nell’autunno del 2002, G.F. avrebbe approfittato ripetutamente del più giovane dei fratelli: episodi frequenti, nella sua auto, in zone piuttosto isolate, o nelle stanze d’albergo durante i ritiri spirituali: palpeggiamenti e rapporti consumati.

    Da allora, per circa tre anni, i due ragazzini hanno vissuto un incubo del quale hanno voluto parlare solo molto tempo dopo, grazie a un percorso familiare che li ha aiutati a presentarsi in procura, a ricordare tutto, a denunciare. In una prima fase gli abusi sarebbero avvenuti in luoghi di fortuna: il maggiore dei due fratelli ha ricordato alcuni atti subiti all’aperto, in uno spiazzo dietro un condominio piuttosto appartato, in città. Oppure, il minore, ha parlato di quel che avveniva nella vettura del «custode», e ha ricordato un viaggio del 2004, quando l’aveva raggiunto sui sedili posteriori di un pullman che li portava a Ginevra, per approfittare di lui. La ricerca dei momenti di incontro era poi diventata sempre più pressante. I genitori dei due ragazzi si fidavano di G.F. e lui era entrato più volte in casa loro. Proprio lì, nell’abitazione di famiglia, era riuscito ad appartarsi con il più piccolo dei due fratelli, diventato quasi la vittima preferita, mentre il primo si avviava verso i 18 anni. In camera o in solaio: momenti drammatici e ripetuti. Fino agli inviti a raggiungerlo a casa sua, con la scusa di farsi aiutare per alcuni mestieri di casa. È ciò che dice l’accusa. È quanto hanno sostenuto anche i due fratelli ieri pomeriggio, per tre ore, di fronte ai giudici, costituendosi parte civile.

    http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/14_febbraio_19/abusi-2-fratelli-ritiri-spirituali-bbf3dd40-9945-11e3-89bf-8cd8af0e5a04.shtml

  • Il Vaticano strigliato dall’Onu per aver violato la convenzione sui diritti dei minori

    Il Vaticano strigliato dall’Onu per aver violato la convenzione sui diritti dei minori

    La scorsa estate la commissione per i diritti del fanciullo dell’Onu aveva chiesto alla Santa Sededi presentare un dettagliato rapporto sugli abusi sessuali commessi da religiosi in tutto il mondo. Il Vaticano, invece di fornirlo, ha glissato, mentre papa Francesco annunciava l’istituzione di una commissione interna per contrastare l’endemico scandalo della pedofilia ecclesiastica. Ora è arrivata la relazione Onu. E contesta al Vaticano punto per punto una serie di violazioni della convenzione.

    La relazione della commissione

    La commissione riconosce la volontà della Santa Sede di prendere misure per contrastare il fenomeno della pedofilia e tutelare meglio i diritti dei bambini, citando le iniziative degli ultimi anni di Benedetto XVI e Francesco. Si è consapevoli che i vescovi e religiosi di spicco “non agiscano come rappresentanti o delegati del pontefice romano”, ma si ricorda che nonostante ciò questi sono “legati a vincolo di obbedienza al papa”. E che la Santa Sede, nel ratificare la convenzione, si è impegnata a implementarla non solo nel territorio di Città del Vaticano, ma anche “in qualità di potere supremo della Chiesa cattolica attraverso gli individui e le istituzioni poste sotto la sua autorità”.

    Ci si rammarica che le raccomandazioni già fatte nel report del 1995 non sono state pienamente attuate. Manca un adeguamento del diritto canonico, che funge da legge interna, alla convenzione Onu soprattutto per la tutela dei diritti dei minori contro discriminazione, violenza e abusi sessuali. Si riconoscono le tante iniziative umanitarie a favore dei bambini nel mondo da parte di organizzazioni cattoliche, ma si aggiunge che manca un “approccio comprensibile centrato sui diritti dei bambini” e un meccanismo indipendente per la tutela dei loro diritti.

    La commissione vede positivamente la possibilità di modificare l’espressione discriminatoria “figli illegittimi” usata nel canone 1139 e le dichiarazioni di Bergoglio, ma è preoccupata dalle passate affermazioni sull’omosessualità, “che contribuiscono alla stigmatizzazione sociale e alla violenza contro gay, lesbiche, bisessuali, transgender e bambini cresciuti in coppie dello stesso sesso”. Invita il Vaticano a usare la propria “autorità morale” per combattere stereotipi e discriminazioni, anche modificando espressioni usate nei testi di scuola cattolici.

    Serve attenzione anche per i figli nati da sacerdoti, che non vengono in molti casi riconosciuti, e per le madri, verso cui è prassi strappare accordi che impongono riservatezza in cambio di denaro. Preoccupazione è espressa anche per la pratica, promossa da organizzazioni cattoliche, delle cosiddette “ruote degli esposti” in cui si possono abbandonare bambini: si invita a trovare alternative come le nascite “riservate” negli ospedali, a permettere ai bambini di scoprire la famiglia di provenienza e soprattutto ad arginare il fenomeno fornendo adeguato family planning e impedire gravidanze indesiderate.

    Violenza, tortura, pedofilia

    Sul fronte della violenza e la tortura, il commitee lamenta la mancanza di misure necessarie per la difesa dei diritti delle ragazze rinchiuse in strutture come le lavanderie Magdalene in Irlanda, gestite da quattro congregazioni di suore fino al 1996. Luoghi dove le giovani erano “obbligate a forme di lavoro in condizioni simili alla schiavitù”, subivano “trattamento inumano, crudele e degradante” e anche abusi sessuali, erano private della propria identità e segregate, eventuali figli venivano allontanati. Nonostante ciò la Chiesa non ha preso iniziative per investigare e rintracciare le responsabilità (come tristemente raccontato anche nel toccante film Philomenadi Stephen Frears, la cui protagonista è stata ricevuta proprio ieri dal papa), cosa ora auspicata sulla base delle raccomandazioni rivolte nel 2011 dal Committee against Torture all’Irlanda. Analogamente si chiede che venga esplicitamente bandita la punizione corporale su bambini, in modo che le linee guida di scuole e istituzioni cattoliche siano chiare e in linea con la convenzione. Viene contestata anche la posizione secondo cui le autorità civili debbano intervenire solo in caso di “abusi provati”, per non interferire nelle famiglie: ciò “mina seriamente gli sforzi e le misure per prevenire gli abusi e l’abbandono di bambini”

    Lo scandalo pedofilia clericale ha colpito “decine di migliaia di bambini in tutto il mondo” e il comitato è “seriamente preoccupato” per il lassismo della Santa Sede. Non solo, ma anche per aver coperto preti noti per gli abusi, trasferendoli di parrocchia in parrocchia o in altri paesi, una “pratica documentata da numerose commissioni nazionali d’inchiesta” che ha consentito loro di rimanere a contatto con bambini, permettendo così ulteriori violenze. Fenomeno tutt’altro che archiviato, se si considera che qualche giorno fa Le Iene hanno portato alla ribalta l’ennesimo caso di prete condannato per abuso su minori, ma che è tuttora catechista, nonostante la presunta rivoluzione di papa Bergoglio. Perché il vescovo di Verona don Giuseppe Zenti e il Vaticano — “dopo approfondite indagini compiute in sede diocesana e presso la Santa Sede”, come si perita di chiarire lo stesso vescovo in una lettera affissa nelle parrocchie — hanno giudicato che potesse ancora stare a contatto con bambini e ragazzi, limitandosi a spostarlo in un’altra parrocchia. Un modo tutt’altro che trasparente e rispettoso delle leggi e della dignità delle vittime di gestire questi casi, che conferma come il Vaticano sia portato a conoscenza di questi episodi e abbia potere decisionale in merito, ma tenda tuttavia a insabbiare, arrivando a rispondere alle recenti richieste dell’Onu che la Chiesa è entità “distinta e separata” e la responsabilità è dei singoli ordinamenti degli stati dove avvengono gli abusi.

    Anche se il Vaticano ha la piena giurisdizione sugli abusi sessuali almeno dal 1962 e questi casi siano gestiti dalla Congregazione per la dottrina della fede dal 2001, non sono stati forniti alla commissione i dati richiesti. Le misure disciplinarie interne hanno permesso alla “maggior parte” dei preti coinvolti di sfuggire ai tribunali. Il “codice del silenzio” imposto a tutto il clero “sotto pena di scomunica” ha permesso di insabbiare i casi, con suore e preti scomunicati per aver violato il segreto, cui faceva da contraltare l’incoraggiamento a mantenere il silenzio (come la lettera del 2001, resa pubblica solo nel 2010, del cardinale Castrillon Hoyos che si congratulava con il vescovo Pierre Pican, rifiutatosi di denunciare un prete poi condannato a 18 anni di carcere per stupri vari). Per lungo tempo la Chiesa ha negato collaborazione o ha posto ostacoli alle autorità civili e alle commissioni istituite per scoprire gli abusi.

    Si chiede quindi che la commissione istituita nel dicembre del 2013 da Francesco investighi e che vengano rimossi tutti i religiosi coinvolti, nonché trasparenza nella condivisione degli archivi. Si propone che il Codice canonico consideri gli abusi sessuali su minori non semplici “delitti contro la morale”, ma crimini. Durante la discussione della bozza finale della Commission on the Status of Women del 2013 la Santa Sede, di concerto con la Conferenza delle organizzazioni islamiche, caldeggiava che religione, costumi e tradizioni fornissero agli stati la base per aggirare i propri obblighi nella difesa della dignità femminile e contro la violenza.

    Discriminazione delle famiglie

    Preoccupazione viene espressa anche per le disposizioni canoniche che non riconoscono le “diverse forme di famiglia” e “spesso discriminano i bambini sulla base della loro situazione familiare”. Anche se il Vaticano con enfasi promuove l’importanza di uno sviluppo armonioso della personalità del bambino, come riconosciuto positivamente dalla commissione, suscitano dubbi situazioni come quelle dei Legionari di Cristo, in cui ragazzi vengono “progressivamente separati dalle loro famiglie e isolati dal mondo esterno”. Si ricorda che persino il presidente della conferenza episcopale francese, monsignor George Pontier, ha ammesso lo scorso novembre la manipolazione delle coscienze individuali in alcune congregazioni e istituzioni cattoliche.

    L’accesso all’aborto in caso di pericolo di vita è un tema caldo evidenziato in sede Onu. Si cita il caso avvenuto nel 2009 in Brasile di una bambina di nove anni stuprata e messa incinta dal patrigno, in cui l’arcivescovo di Pernambuco e la conferenza episcopale hanno condannato la madre e il dottore che aveva effettuato l’interruzione di gravidanza. Per questo l’ente Onu chiede al Vaticano di “rivedere la sua posizione sull’aborto che pone rischi evidenti per la vita e la salute delle ragazze incinte”, nonché di emendare il canone 1398 in modo da “identificare circostanze in base alle quali possa essere consentito l’accesso ai servizi di aborto”. La posizione chiusa della Chiesa sulla contraccezione ha “conseguenze negative” per la diffusione di malattie e la mancanza di adeguata informazione sessuale: per questo si ricordano i pericoli delle gravidanze “precoci e indesiderate” e dell’aborto clandestino, con picchi di malattie e mortalità tra le adolescenti incinte e ragazzi. Anche le scuole cattoliche dovrebbero assicurare una educazione sessuale e riproduttiva adeguata per prevenire la diffusione dell’AIDS e altre malattie sessualmente trasmissibili e le gravidanze indesiderate, viene suggerito.

    Altra questione è la separazione di migliaia di bambini dalle madri, specialmente in strutture gestite da congregazioni cattoliche di Spagna e Irlanda. Questi bambini furono mandati in orfanotrofi o assegnati a famiglie adottive all’estero e il Vaticano non ha agito. In generale, di fronte ad abusi su bambini, la Santa Sede “ha sistematicamente messo al primo posto la reputazione della Chiesa e del presunto reo rispetto alla protezione delle piccole vittime”, nonché osteggiato le famiglie e “imposto la riservatezza” come “precondizione per una compensazione finanziaria”. Dopo aver snocciolato i punti critici e le violazioni vaticane, riconoscendo quanto intanto fatto e incoraggiandone sforzi ulteriori, la commissione raccomanda alla Santa Sede di ratificare altri documenti che ancora non ha sottoscritto, sempre sul tema della tutela dei bambini. Quindi si annuncia il prossimo appuntamento al primo settembre 2017, per il prossimo report.

    Confessione religiosa o stato sovrano?

    Il Vaticano si è detto sorpreso dalle osservazioni della commissione. Padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa, in una nota ha contraccato parlando di attentato alla libertà religiosa, di “intrusione” in “posizioni dottrinali e morali”, nonché influenza di lobby gay e laiche “pregiudizialmente contrarie alla Chiesa cattolica e alla Santa Sede” e mancanza di attenzione “alle posizioni della Santa Sede stessa”.

    Ma è difficile sostenere che quella dell’Onu sia un’ingerenza arbitraria su affari unicamente spirituali. Il Vaticano infatti è prima di tutto uno stato (e a tutti gli effetti: grazie, vale la pena di ricordarlo, al concordato con il regime fascista nel 1929), la Santa Sede fa parte delle Nazioni Unite in qualità di osservatore e ha voluto di propria iniziativa sottoscrivere, seppure con vistose riserve motivate dalla dottrina, la convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

    Invitato il Vaticano a modificare specifici canoni del suo codice

    La Commissione per i diritti dell’infanzia non fa altro che monitorare periodicamente i sottoscrittori di questa convenzione affinché la applichino in concreto, li avverte se vi sono violazioni, li invita a sanarle. Quindi, visto che il Vaticano è uno stato sovrano e si è dotato di un corpus di leggi (il codice di diritto canonico), la commissione è legittimata e ha anzi il dovere (come tutte le altre commissioni Onu incaricate di far applicare le convenzioni internazionali) di evidenziare, come fa anche con altri stati, i punti della legislazione che cozzano con la convenzione. Ed è proprio ciò che ha fatto la commissione nelle considerazioni finali al suo secondo rapporto sulla Santa Sede: ha elencato le varie violazioni della convenzione e invitato il Vaticano a modificare specifici canoni del suo codice. Questa è una prassi normale se si pretende di far parte dell’Onu e di sottoscriverne le convenzioni.

    Durante la 65esima sessione della commissione a Ginevra, conclusasi il 31 gennaio, anche altri paesi sono stati oggetto di monitoraggio. Ma il Vaticano chiede un trattamento speciale, contando sul fatto di poter mettere il piede in due staffe: considerandosi un ente spirituale per rivendicare la propria libertà religiosa e non essere toccato dalle contestazioni di natura legale, ma tornando ad essere stato sovrano e istituzione quando si tratta di rivendicare una posizione nel consesso internazionale ed esercitare la sua ingerenza a livello politico. Se vuole evitare di essere messo sotto osservazione, non ha che una strada: rinunciare a ogni pretesa temporale, quantomeno in sede Onu. Nessuno lo obbliga a farne parte.

    La redazione

    Il Vaticano strigliato dall’Onu per aver violato la convenzione sui diritti dei minori

  • Relazione ONU – VATICANO – Comitato per i diritti dell’infanzia 2014

    Relazione ONU – VATICANO – Comitato per i diritti dell’infanzia 2014

    United Nations Convention on the Rights of the Child CRC/C/VAT/CO/2

    Distr.: General 31 January 2014 Original: English ADVANCE UNEDITED VERSION
    Comitato sui Diritti del Fanciullo
    Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede*
    * Adottata dal Comitato nella sua 65ª sessione (13 31 gennaio 2014).

    1. Il Comitato ha esaminato il secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) nella sua 1852ª seduta (vedi CRC/C/SR.1852), tenutasi il 16 gennaio 2013, e ha adottato, nella sua 1875ª seduta, tenutasi il 31 gennaio 2014, le seguenti osservazioni conclusive.

    I. Introduzione
    2. Il Comitato accoglie con favore la presentazione del secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) e le risposte scritte alla sua lista di questioni (CRC/C/VAT/Q/2/Add.1). Il Comitato tuttavia lamenta che il secondo rapporto periodico è stato presentato con un considerevole ritardo, il che ha impedito al Comitato di poter esaminare l’implementazione della Convenzione da parte della Santa Sede per 14 anni.
    3. Il Comitato accoglie con favore l’aperto e costruttivo dialogo con la delegazione multisettoriale della Santa Sede, così come i positivi impegni presi dalla sua delegazione durante i dialoghi interattivi in numerosi settori. In particolare, il Comitato nota come positiva la buona volontà espressa dalla delegazione della Santa Sede di cambiare atteggiamenti e pratiche e guarda con ansia all’adozione di sollecite e solide misure per la concreta implementazione dei suoi impegni.
    4. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che le presenti osservazioni conclusive dovrebbero essere lette in congiunzione con le osservazioni conclusive sul rapporto iniziale della Santa Sede in conformità al Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC/OPAC/VAT/CO/1) così come quelle sul rapporto iniziale in conformità al Protocollo Opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo (CRC/C/OPSC/VAT/CO/1), adottato il 31 gennaio del 2014.
    II. Ulteriori misure intraprese e progressi realizzati dallo Stato Parte
    5. Il Comitato accoglie con favore l’adozione delle seguenti misure legislative:
    (a) La Legge della Città Stato del Vaticano n. VIII sulle Norme Complementari in Materia Penale, Titolo II: Crimini Contro i Bambini; e
    (b) La Legge della Città Stato del Vaticano n. IX dell’11 luglio 2013 contenente emendamenti al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale.
    6. Il Comitato inoltre accoglie con favore la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale del 25 gennaio 2012.
    7. Il Comitato inoltre accoglie con favore le seguenti misure istituzionali e politiche:
    (a) La creazione di una Commissione pastorale per la Protezione dei Minori, con lo scopo di proporre nuove iniziative per lo sviluppo di programmi di ambienti sicuri per bambini e per aumentare gli sforzi per la cura pastorale per le vittime degli abusi in tutto il mondo il 5 dicembre 2013; e
    (b) L’istituzione di un Ufficio Speciale dentro il Governatorato della Città Stato del Vaticano per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è uno Stato Parte il 10 agosto 2013.
    III. Specificità nell’implementazione della Convenzione
    8. Il Comitato è consapevole della doppia natura della ratifica della Convenzione da parte della Santa Sede come Governo della Città Stato del Vaticano, e anche come soggetto sovrano di diritto internazionale avente una originale, non-derivata personalità giuridica indipendente da qualsiasi autorità o giurisdizione territoriale. Pur essendo pienamente consapevole che i vescovi e i superiori maggiori degli istituti religiosi non agiscono come rappresentanti o delegati del Pontefice Romano, il Comitato ciò nondimeno annota che i subordinati negli ordini religiosi cattolici sono legati da obbedienza al Papa in accordo con i Canoni 331 e 590. Il Comitato pertanto ricorda alla Santa Sede che ratificando la Convenzione, essa si è impegnata a implementare la Convenzione non solo sul territorio della Città Stato del Vaticano ma anche in qualità di potere supremo della Chiesa cattolica sugli individui e le istituzioni poste sotto la sua autorità.
    IV. Aree principali di preoccupazione e raccomandazioni
    A. Misure generali di implementazione (articoli 4, 42 e 44, paragrafo 6 della Convenzione)
    Le precedenti raccomandazioni del Comitato
    9. Il Comitato si duole che la maggior parte delle raccomandazioni contenute nelle osservazioni conclusive del Comitato del 1995 sul rapporto iniziale della Santa Sede (CRC/C/15/Add.46) non sono state pienamente considerate.
    10. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a prendere tutte le misure necessarie ad affrontare quelle raccomandazioni, delle osservazioni conclusive del rapporto periodico iniziale in conformità alla Convenzione, che non sono state implementate o sufficientemente implementate, particolarmente quelle attinenti alla non-discriminazione, al diritto dei fanciulli a esprimere le loro opinioni e alle materie familiari.

    Riserve
    11. Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della delegazione della Santa Sede secondo la quale un possibile ritiro delle sue riserve alla Convenzione è attualmente sotto esame.
    Alla luce delle sue precedenti osservazioni, il Comitato reitera la sua preoccupazione (CRC/C/15/Add.46 para. 10) circa le riserve della Santa Sede alla Convenzione le quali indeboliscono il pieno riconoscimento dei fanciulli come soggetti di diritti e condizionano l’applicazione della Convenzione nella sua compatibilità con le fonti del diritto della Città Stato del Vaticano.
    12. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda i passi necessari per ritirare tutte le sue riserve e per assicurare la precedenza della Convenzione sulle leggi e i regolamenti interni.

    Legislazione
    13. Pur accogliendo con favore l’approccio della Santa Sede per assicurare che la legislazione della Città Stato del Vaticano aderisca alla Convenzione, il Comitato si duole del fatto che lo stesso approccio non sia stato seguito in relazione alle sue leggi interne, incluso il Codice canonico. Il Comitato è preoccupato anche per il fatto che alcune delle regole del Codice canonico non sono in conformità con le disposizioni della Convenzione, in particolare quelle relative ai diritti dei fanciulli di essere protetti contro le discriminazioni, le violenze e tutte le forme di sfruttamento sessuale e abuso sessuale.
    14. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda una revisione complessiva del suo ordinamento normativo, in particolare del Codice canonico, con la prospettiva di assicurare la sua piena conformità con la Convenzione.

    Coordinazione
    15. Il Comitato annota come positiva la dichiarazione della delegazione durante il dialogo che la Santa Sede considererà l’istituzione di un apparato con il mandato di coordinare l’implementazione della Convenzione ma si duole del fatto che un tale apparato non è ancora in funzione.
    16. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede instituisca un apparato ad alto livello con il mandato e la capacità di coordinare l’implementazione dei diritti dei fanciulli per tutti i concili pontifici, le conferenze episcopali dei vescovi così come gli individui e le istituzioni di natura religiosa che funzionano sotto l’autorità della Santa Sede. Questo apparato
    dovrà essere provvisto con adeguate risorse umane, finanziarie e tecniche per adempiere il suo mandato.

    Allocazione delle risorse
    17. Il Comitato apprezza le numerose attività intraprese al livello di comunità di base e fondate dai religiosi cattolici, dalle fondazioni e dalle organizzazioni a livello mondiale per aiutare e proteggere i fanciulli nelle situazioni più vulnerabili e per fornire loro, tra l’altro, opportunità di istruzione, salute, assistenza sociale e altri servizi di supporto alla famiglia. Il Comitato tuttavia annota l’assenza di un approccio complessivo basato sui diritti del fanciullo per l’assegnazione delle risorse ai bambini e la mancanza di un sistema per tracciare la spesa per i bambini da parte della Santa Sede, così come da parte delle organizzazioni e istituzioni collegate alla Chiesa, in altri Stati Parte dove la Santa Sede ha influenza e impatto.
    18. Alla luce della sua giornata di discussione generale del 2007 su “Risorse per i Diritti del Fanciullo – Responsabilità degli Stati” e con enfasi sugli articoli 2, 3, 4 e 6 della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede:
    (a) Conduca una valutazione complessiva delle risorse di bilancio che sono necessarie per l’implementazione dei diritti dei fanciulli che vivono nella Città Stato del Vaticano così come per la promozione e protezione dei diritti dei fanciulli all’interno delle correlate organizzazioni e istituzioni cattoliche in altri Stati Parte; e
    (b) Stabilisca un sistema di valutazione di impatto per misurare se le risorse allocate servono ai migliori interessi del fanciullo con speciale riguardo ai fanciulli in situazioni vulnerabili.

    Sorveglianza indipendente
    19. Il Comitato annota che un Ufficio Speciale è stato istituito nell’agosto 2013 per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è Parte contraente e che la Commissione creata nel dicembre del 2013 sarà autorizzata a ricevere le denunce dei fanciulli sugli abusi sessuali. Il Comitato tuttavia è preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha istituito un apparato per monitorare il rispetto dei, e la conformità con i, diritti dei fanciulli per gli individui e le istituzioni di natura religiosa funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede, incluse tutte le scuole cattoliche, così come nella Città Stato del Vaticano.
    20. Tenendo in conto il commento generale n. 2(2002) del Comitato sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani, il Comitato raccomanda che la Santa Sede istituisca un apparato indipendente per controllare i diritti dei fanciulli, con il chiaro mandato di ricevere e investigare le denuncie dei fanciulli in maniera sensibile verso il bambino e con il dovuto rispetto alla riservatezza e alla protezione delle vittime, e per assicurare che questo apparato sia accessibile a tutti i fanciulli che frequentano o sono coinvolti con le scuole, i servizi e le istituzioni forniti dalla Chiesa cattolica. Data la speciale natura della Santa Sede, delle linee guida sul rapporto e la collaborazione tra questo apparato e le autorità per l’applicazione del diritto nazionale dovrebbero inoltre essere stabilite e ampiamente disseminate.

    Disseminazione e innalzamento della consapevolezza
    21. Il Comitato accoglie con favore le iniziative per l’aumento della consapevolezza descritte nel rapporto della Santa Sede, in particolare i corsi educativi sui diritti umani organizzati nelle scuole cattoliche in India. Il Comitato è tuttavia preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha
    preso misure sufficienti durante tutto il periodo di rapporto per promuovere un’ampia disseminazione della Convenzione e la sua traduzione in lingue parlate in tutto il mondo, come raccomandato dal Comitato nel 1995 (CRC/C/15/Add.46, para.11).
    22. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per rendere tutte le disposizioni della Convenzione ampiamente conosciute, particolarmente ai bambini e alle loro famiglie, attraverso, inter alia, lo sviluppo e l’implementazione di specifici programmi a lungo termine per l’innalzamento della consapevolezza, e includendo le disposizioni della Convenzione nei programmi scolastici a tutti i livelli del sistema educativo cattolico usando materiale appropriato creato specificamente per bambini.

    Addestramento
    23. Mentre accoglie con favore i progetti come per esempio l’iniziativa condotta dal 2007 in Austria per istruire gli insegnanti della scuola cattolica sui diritti dei fanciulli cosi come il riconoscimento da parte della Santa Sede che l’addestramento è una buona pratica per la massima protezione dei bambini, il Comitato rimane preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha preso misure per fornire sistematicamente la preparazione sulla Convenzione agli individui e alle istituzioni di natura religiosa che lavorano con e per i bambini includendo, gli insegnanti nelle scuole cattoliche, così come agli ecclesiastici nei seminari.
    24. Il Comitato sollecita la Santa Sede a fornire preparazione sistematica sulle disposizioni della Convenzione a tutti i membri del clero così come agli ordini cattolici e alle istituzioni che lavorano con e/o per i fanciulli, e a includere moduli obbligatori sui diritti dei fanciulli nei programmi di preparazione degli insegnanti così come nei seminari.
    B. Principi generali (articoli 2, 3, 6 e 12 della Convenzione)

    Non-discriminazione
    25. Il Comitato accoglie con favore le informazioni fornite dalla Santa Sede durante il dialogo interattivo sul fatto che la stessa ha iniziato una revisione della sua legislazione con la prospettiva di ritrattare l’espressione discriminatoria “figli illegittimi” che può ancora essere trovata nel Codice canonico, in particolare il Canone 1139. Mentre annota pure come positiva l’innovativa asserzione pronunciata nel luglio 2013 da Papa Francesco, il Comitato è preoccupato delle passate asserzioni e dichiarazioni della Santa Sede sull’omosessualità che contribuiscono alla stigmatizzazione sociale di, e alla violenza contro, le lesbiche, i gay, i bisessuali, e i transgender adolescenti e i bambini allevati da coppie dello stesso sesso.
    26. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede produca tutte le sue leggi e regolamenti, così come le sue politiche e prassi, in conformità con l’art. 2 della Convenzione e abolisca prontamente la discriminatoria classificazione dei bambini nati fuori dal matrimonio come figli illegittimi. Il Comitato inoltre esorta la Santa Sede a fare pieno uso della sua autorità morale per condannare tutte le forme di molestia, discriminazione o violenza contro i bambini basate sul loro orientamento sessuale o l’orientamento sessuale dei loro genitori e per appoggiare gli sforzi a livello internazionale per la decriminalizzazione dell’omosessualità.
    27. Con riferimento alla sua precedente preoccupazione sulle discriminazioni basate sul genere (CRC/C/15/Add.46, para. 8), il Comitato si duole che la Santa Sede continui a porre enfasi sulla promozione della complementarietà e uguaglianza in dignità, due concetti che differiscono da uguaglianza nel diritto e nella prassi stabilita nell’articolo 2 della Convenzione e sono spesso usati per giustificare leggi e linee di
    condotta discriminatorie. Il Comitato inoltre si duole del fatto che la Santa Sede non ha fornito precise informazioni sulle misure prese per promuovere l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi e per rimuovere gli stereotipi di genere dai libri di testo delle scuole cattoliche come richiesto dal Comitato nel 1995.
    28. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare un approccio basato sui diritti nel trattare di discriminazioni tra ragazze e ragazzi e a trattenersi dall’usare una terminologia che possa mettere in discussione l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede a prendere misure attive per rimuovere dai libri di testo delle scuole cattoliche tutte le trattazioni stereotipanti il genere che possono limitare lo sviluppo dei talenti e delle abilità dei ragazzi e delle ragazze e minare le loro opportunità educative e di vita.

    Migliori interessi del fanciullo
    29. Il Comitato è preoccupato per il fatto che il diritto dei fanciulli ad avere il loro migliori interessi tenuti in considerazione come fattore principale è stato insufficientemente considerato dalla Santa Sede nei processi legislativi, amministrativi e giudiziari, così come nelle politiche, nei programmi e nei progetti che sono rilevanti per, e che hanno un impatto su, i bambini. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che nel trattare con le asserzioni di abuso sessuale sul bambino, la Santa Sede ha coerentemente posto la preservazione della reputazione della Chiesa e la protezione dei perpetratori al di sopra dei migliori interessi dei fanciulli, come osservato da diverse commissioni nazionali d’inchiesta.
    30. Il Comitato richiama l’attenzione della Santa Sede al suo commento generale n. 14 (2013) sul diritto del fanciullo o della fanciulla ad avere i suoi migliori interessi considerati come un fattore principale e raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per assicurare che questo diritto sia appropriatamente integrato e coerentemente applicato in tutti i processi legislativi, amministrativi e giudiziari così come in tutte le politiche, i programmi e i progetti che sono pertinenti ai, e hanno un impatto sui, fanciulli. A questo riguardo, la Santa Sede è incoraggiata a prescrivere norme a tutte le persone pertinenti in posizione di comando per fare dei migliori interessi del fanciullo il fattore principale in ogni settore, incluso quando si ha a che fare con casi di abuso sessuale sul fanciullo, e a farle conoscere a tutti i religiosi, le organizzazioni e le istituzioni cattoliche di tutto il mondo.

    Rispetto per le opinioni del fanciullo
    31. Il Comitato è preoccupato per il fatto che la Santa Sede interpreta restrittivamente il diritto dei fanciulli di esprimere i loro punti di vista in tutte le questioni che li riguarda, così come i loro diritti di libertà di espressione, associazione e religione. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede continua a vedere i diritti gelosamente custoditi nell’articolo 12 della Convenzione come minanti i diritti e i doveri dei genitori.
    32. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che il diritto dei fanciulli di esprimere liberamente le loro opinioni costituisce uno dei componenti più essenziali della dignità dei fanciulli e che assicurare questo diritto e un obbligo di legge previsto dalla Convenzione, che non lascia margini per la discrezione degli Stati Parte. Il Comitato inoltre sottolinea il fatto che una famiglia in cui i fanciulli possono esprimere liberamente i loro punti di vista e viene dato loro il dovuto peso fin dalla più precoce età fornisce un importante modello, ed è per loro una preparazione per esercitare il diritto ad essere ascoltati nella più ampia società. Facendo riferimento al suo commento generale n. 12 (2009) sul diritto del fanciullo di essere ascoltato, il Comitato sollecita la Santa Sede a:
    (a) Combattere gli atteggiamenti negativi verso la realizzazione del diritto di tutti i bambini a
    essere ascoltati e promuovere il riconoscimento dei bambini come detentori di diritti;
    (b) Prendere misure per assicurare l’effettiva implementazione di legislazione che riconosce il diritto del fanciullo ad essere ascoltato nei procedimenti legali rilevanti;
    (c) Incoraggiare, attraverso legislazione e linee di condotta, opportunità per i genitori e i tutori di ascoltare i bambini e dare il dovuto peso ai loro punti di vista nelle questioni che li riguarda e promuovere programmi di educazione genitoriale, che edifichi sui comportamenti e gli atteggiamenti positivi esistenti; e
    (d) Promuovere il ruolo attivo dei bambini in tutti i servizi forniti alle famiglie e ai bambini dalle organizzazioni e istituzioni amministrate dalla Chiesa cattolica, così come nella pianificazione dei curricula e dei programmi scolastici, e assicurare che nelle questioni disciplinari, il diritto del bambino a essere ascoltato sia pienamente rispettato.
    C. Diritti civili e libertà (articoli 7, 8 e 13-17 della Convenzione)

    Diritto a conoscere e a essere curati dai genitori
    33. Il Comitato è preoccupato della situazione dei bambini nati dai preti cattolici, che, in molti casi, non sono consapevoli dell’identità dei loro padri. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che le madri possono ottenere un piano di metodici pagamenti da parte della Chiesa fino a quando il fanciullo è finanziariamente indipendente solo se esse firmano un accordo di riservatezza di non rivelare alcuna informazione.
    34. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede accerti il numero di bambini nati dai preti cattolici, scopra chi sono e prenda tutte le misure necessarie per garantire il diritto di questi bambini di conoscere ed essere curati dai loro padri, come appropriato. Il Comitato inoltre raccomanda che la Santa Sede garantisca che i religiosi non impongano più accordi di riservatezza quando dotano le madri con piani finanziari per mantenere i loro figli.

    Diritto all’identità
    35. Mentre accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sul diritto dei fanciulli di vivere con i loro genitori e di conoscere la loro identità, Il Comitato è preoccupato circa l’ininterrotta pratica dell’abbandono anonimo dei bambini resa possibile dalle organizzazioni cattoliche in diversi Paesi attraverso l’uso delle cosiddette “baby boxes”.
    36. alla luce degli articoli 6, 7, 8 e 19 della Convenzione, il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a cooperare negli studi per determinare le cause profonde della pratica dell’abbandono anonimo dei bambini e speditamente rafforzare e promuovere alternative, tenendo in pieno conto il diritto dei bambini di conoscere i loro genitori e fratelli biologici, come gelosamente custodito nell’art. 7 della Convenzione. Il Comitato sollecita inoltre la Santa Sede a contribuire ad affrontare l’abbandono dei bambini fornendo pianificazione familiare, sanità riproduttiva, così come adeguata consulenza e sostegno sociale, per prevenire gravidanze non pianificate così come assistenza alle famiglie bisognose, quantunque introducendo la possibilità di parti confidenziali negli ospedali come misura di ultima istanza per prevenire l’abbandono e/o la morte di un bambino.
    D. Violenza contro i bambini (articoli 19, 24, paragrafo 3, 28, paragrafo 2, 34, 37 (a) e 39 della Convenzione)
    Tortura e altro trattamento o punizione crudele o degradante
    37. Il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha adottato le misure necessarie per proteggere e assicurare giustizia per le ragazze rinchiuse dalle loro famiglie, dalle istituzioni statali e dai religiosi nelle lavanderie Magdalene in Irlanda gestite da quattro congregazioni di suore cattoliche fino al 1996. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:
    (a) Le ragazze rinchiuse in quelle istituzioni erano forzate a lavorare in condizioni simili alla schiavitù ed erano spesso soggette a trattamenti inumani, crudeli e degradanti così come ad abusi fisici e sessuali;
    (b) Le ragazze erano private della loro identità, dell’istruzione e spesso del cibo e delle medicine essenziali e gli era imposto l’obbligo del silenzio e gli era impedito di avere qualsiasi contatto con il mondo esterno;
    (c) Le ragazze non sposate che partorivano prima dell’ingresso o mentre erano rinchiuse nelle lavanderie avevano il loro bambini forzatamente allontanati da esse; e
    (d) Ancorché le quattro congregazioni cattoliche implicate funzionano sotto l’autorità della Santa Sede, nessuna azione è stata adottata per investigare la condotta delle suore che gestivano le lavanderie e per cooperare con le autorità che devono applicare la legge nel ritenere responsabili quelli che erano responsabili per gli abusi così come tutti quelli che organizzarono e scaltramente approfittarono del lavoro non pagato delle ragazze.
    38. Con riferimento alle raccomandazioni fatte dal Comitato contro la tortura nel 2011 alla Repubblica di Irlanda (CAT/C/IRL/CO/1 para. 11) di perseguire e punire i perpetratori con pene commensurate con la
    commessi, e di assicurare che le vittime ottengano soddisfazione ed abbiano il diritto esecutorio al risarcimento, Il Comitato sollecita la Santa Sede a:
    (a) Condurre un’investigazione interna contro la condotta del personale religioso che lavora nelle lavanderie Magdalene in Irlanda così come in tutti i Paesi dove questo sistema è stato in funzione, e assicurare che tutti i responsabili dei reati siano sanzionati e denunciati all’autorità giudiziaria nazionale per fini di azione giudiziaria;
    (b) Assicurare che piena compensazione sia pagata alle vittime e alle loro famiglie o attraverso le congregazioni o attraverso la Santa Sede come potere supremo della Chiesa e legalmente responsabile per i suoi subordinati negli ordini religiosi cattolici posti sotto la sua autorità;
    (c) Prendere tutte le misure appropriate per assicurare il ristabilimento fisico e psichico e la reintegrazione sociale delle vittime delle offese; e
    (d) Accertare le circostanze e le ragioni che hanno condotto a tali pratiche e prendere tutte le misure necessarie per assicurare che nessuna donna e bambino o bambina possa essere arbitrariamente ristretta per qualsiasi ragione in istituzioni cattoliche nel futuro.

    Punizione corporale
    39. Il Comitato accoglie con soddisfazione la dichiarazione durante il dialogo interattivo che la delegazione della Santa Sede porterà la proposta di bandire la punizione corporale dei bambini in tutti gli ambienti indietro per esaminarla. Tuttavia, il Comitato è preoccupato del fatto che mentre la punizione corporale, inclusa la fustigazione rituale dei bambini, è stata e rimane assai diffusa in alcune istituzioni cattoliche e ha raggiunto livelli endemici
    in alcuni Paesi, come considerevolmente rivelato dalla Commissione Ryan in Irlanda, la Santa Sede ancora non considera la punizione corporale come proibita dalla Convenzione e perciò non ha emanato linee guida e regole che bandiscano chiaramente la punizione corporale dei bambini nelle scuole cattoliche, in tutte le istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini, così come nelle abitazioni.
    40. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che tutte le forme di violenza contro i bambini, per quanto lievi, sono inaccettabili e che la Convenzione non lascia spazio per nessun livello di violenza contro i bambini. Il Comitato ricorda inoltre alla Santa Sede il suo obbligo in conformità all’articolo 19 della Convenzione di prendere tutte le appropriate misure per proteggere il fanciullo da tutte le forme di violenza fisica o mentale. Il Comitato sollecita la Santa Sede a:
    (a) Opporsi esplicitamente a tutte le punizioni corporali nell’educare il bambino, allo stesso modo con cui si contrasta la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti;
    (b) Emendare entrambi il Codice canonico e le leggi della Città Stato del Vaticano per proibire esplicitamente tutte le punizioni corporali dei bambini, incluso all’interno della famiglia;
    (c) Instituire apparati per fare rispettare effettivamente questa proibizione in tutte le scuole e istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini così come sul territorio della Città Stato del Vaticano e per garantire la responsabilità per la violenza contro i bambini; e
    (d) Fare uso della sua autorità per promuovere forme di educazione del fanciullo positive, non-violente e partecipative, e assicurare che una interpretazione delle Scritture che non condoni la punizione corporale sia riflessa nell’insegnamento e nelle altre attività della Chiesa e incorporata in tutta l’educazione teologica e l’addestramento.

    Abuso e incuria
    41. Il Comitato è preoccupato circa la posizione della Santa Sede sul fatto che le autorità civili dovrebbero intervenire nell’ambiente familiare solo nei casi in cui un abuso provato è stato commesso, per non interferire con i doveri e i diritti dei genitori. Tale posizione mina gravemente gli sforzi e le misure per prevenire l’abuso e l’incuria dei bambini. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che a dispetto della sua considerevole influenza sulle famiglie cattoliche, la Santa Sede non ha ancora adottato una strategia complessiva per prevenire l’abuso e l’incuria in ambiente domestico.
    42. Il Comitato mette in evidenza che la protezione del fanciullo deve iniziare con la prevenzione proattiva di tutte le forme di violenza e che le prerogative dei genitori non devono minare in nessun modo il diritto dei bambini di essere protetti dall’abuso e l’incuria. Il Comitato pertanto raccomanda che la Santa Sede:
    (a) Formuli una strategia complessiva per prevenire e combattere l’abuso e l’incuria del fanciullo e intensifichi ulteriormente l’innalzamento della consapevolezza e i programmi educativi incluse le campagne con il coinvolgimento dei fanciulli;
    (b) Incoraggi programmi basati sulla comunità miranti a prevenire e affrontare le violenze domestiche, l’abuso e l’incuria del fanciullo, incluso il coinvolgimento di precedenti vittime, volontari e membri della comunità, e offrendo loro sostegno all’addestramento;
    (c) Sviluppi sicuri, ben pubblicizzati, riservati e accessibili apparati di supporto per bambini, le loro associazioni e altri, per denunciare le violenze contro i bambini; e
    (d) Sviluppi chiare guide e istruzioni su quando e come riferire l’abuso e l’incuria alle autorità investigative.

    Sfruttamento e abuso sessuale
    43. Il Comitato prende nota dell’impegno espresso dalla delegazione della Santa Sede di ritenere inviolabile la dignità e l’intera persona di ogni fanciullo. Il Comitato cionondimeno esprime la sua più profonda preoccupazione circa l’abuso sessuale sul bambino commesso dai membri degli ordini cattolici che operano sotto l’autorità della Santa Sede, con chierici che sono stati coinvolti nell’abuso sessuale di decine di migliaia di bambini in tutto il mondo. Il Comitato è gravemente preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha riconosciuto l’entità dei crimini commessi, non ha preso le misure necessarie per affrontare i casi di abuso sessuale sul bambino e per proteggere i bambini, e ha adottato politiche e pratiche che hanno condotto alla continuazione dell’abuso da parte dei perpetratori e all’impunità degli stessi. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:
    (a) Ben noti autori di abusi sessuali su bambino sono stati trasferiti di parrocchia in parrocchia o in altri Paesi nel tentativo di tenere nascosti tali crimini, una pratica documentata da numerose commissioni nazionali d’inchiesta. La pratica della mobilità dei criminali, che ha permesso a molti preti di rimanere in contatto con i fanciulli e di continuare ad abusare di loro, tuttora pone i fanciulli di molti Paesi ad alto rischio di abuso sessuale, poiché dozzine di autori di abusi sessuali su bambino sono segnalati essere tuttora in contatto con fanciulli;
    (b) Ancorché la Santa Sede ha stabilito la sua piena giurisdizione sui casi di abuso sessuale su bambino nel 1962 e li ha posti nel 2001 sotto l’esclusiva competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF), ha deciso di fornire al Comitato i dati su tutti i casi di abuso sessuale su bambino portati alla sua attenzione nel corso del periodo del rapporto e le risultanze dei procedimenti interni in tali casi;
    (c) I casi di abuso sessuale su bambino, quando affrontati, sono stati trattati come gravi delitti contro la morale tramite procedimenti riservati previsti per misure disciplinari che hanno permesso a un’ampia maggioranza di autori di abuso e a quasi tutti quelli che hanno nascosto l’abuso sessuale su bambino di sfuggire ai procedimenti giudiziari negli Stati dove gli abusi sono stati commessi;
    (d) A causa del codice del silenzio imposto a tutti i membri del clero sotto pena di scomunica, i casi di abuso sessuale su bambino non sono quasi mai stati denunciati alle autorità per l’applicazione della legge nei Paesi dove tali crimini sono stati commessi. Al contrario, casi di suore e preti ostracizzati, degradati e licenziati per non aver rispettato l’obbligo del silenzio sono stati denunciati al Comitato così come casi di preti che hanno ricevuto congratulazioni per essersi rifiutati di denunciare gli autori di abuso su bambino, come dimostrato nella lettera indirizzata dal Cardinale Castrillon Hojos al Vescovo Pierre Pican nel 2001;
    (e) Denunciare alle autorità nazionali per l’applicazione della legge non è mai stato reso obbligatorio e ciò è stato esplicitamente rifiutato in una lettera ufficiale indirizzata ai membri della Conferenza Episcopale Irlandese dal Vescovo Moreno e dal Nunzio Storero nel 1997. In molti casi, le autorità della Chiesa, incluso al più alto livello della Santa Sede hanno mostrato riluttanza e in alcuni casi, hanno rifiutato di cooperare con le autorità giudiziarie e le commissioni nazionali d’inchiesta.
    (f) Limitati sforzi sono stati fatti per mettere in grado i fanciulli iscritti nelle scuole e istituzioni cattoliche di proteggere se stessi dall’abuso sessuale.
    44. Il Comitato accetta la dichiarazione della Santa Sede circa l’importanza di stabilire la verità di ciò che è accaduto nel passato, per adottare i necessari provvedimenti per impedire che ciò accada ancora, per assicurare che i principi di giustizia siano pienamente rispettati e, soprattutto, per portare riparazione alle vittime e a tutti quelli colpiti da questi enormi crimini. In questa prospettiva, Il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a:
    (a) Assicurare che la Commissione creata nel dicembre del 2013 investigherà in maniera indipendente tutti i casi di abuso sessuale su bambino così come le condotte della gerarchia cattolica nell’occuparsi di essi. La Santa Sede dovrebbe considerare di invitare la società civile e le organizzazioni delle vittime a unirsi a questa Commissione e gli apparati internazionali per i diritti umani a supportare il suo lavoro. Le risultanze di questa investigazione dovrebbero essere rese pubbliche e servire a prevenire il ripetersi dell’abuso sessuale su bambino all’interno della Chiesa cattolica;
    (b) Rimuovere immediatamente tutti coloro che sono noti e sospetti autori di abuso sessuale su bambino dai loro incarichi e rinviare la questione alle pertinenti autorità per l’applicazione della legge per le investigazioni e i fini di azione giudiziaria;
    (c) Assicurare una trasparente condivisione di tutti gli archivi che possono essere usati per tenere gli autori degli abusi responsabili così come quelli che hanno nascosto i loro crimini e scaltramente hanno posto gli offensori in contatto con i fanciulli;
    (d) Emendare il Codice canonico affinché l’abuso sessuale su bambino sia considerato come i crimini e non come “delitto contro la morale” e abrogare tutte le disposizioni che possono imporre un obbligo di silenzio sulle vittime e su tutti quelli che vengono a conoscenza di tali crimini:
    (e) Stabilire chiare regole, apparati e procedure per la denuncia obbligatoria di tutti i casi sospetti di abuso e sfruttamento sessuale del bambino alle autorità per l’applicazione della legge;
    (f) Assicurare che tutti i preti, il personale religioso e gli individui che lavorano sotto l’autorità della Santa Sede siano resi edotti dei loro obblighi di denuncia e del fatto che in caso di conflitto, questi obblighi prevalgono sulle disposizioni del codice canonico;
    (g) Sviluppare programmi e politiche per la prevenzione di tali crimini e per il ristabilimento e la reintegrazione sociale delle vittime bambino, in accordo con i documenti conclusivi adottati dai Congressi Mondiali contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini del 1996, 2001 e 2008, tenuti a Stoccolma, Yokohama e Rio de Janeiro, rispettivamente;
    (h) Sviluppare programmi di educazione preventiva per innalzare la consapevolezza dei fanciulli sull’abuso sessuale e per insegnare loro le necessarie capacità tramite le quali proteggere se stessi; e
    (i) Considerare di ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Protezione dei Bambini contro lo Sfruttamento Sessuale e l’Abuso Sessuale.

    Libertà del fanciullo da tutte le forme di violenza
    45. Il Comitato accoglie con soddisfazione l’indicazione che la Santa Sede pone particolare attenzione a promuovere la dignità delle donne e delle ragazze. Tuttavia, data l’estensione e il devastante impatto della violenza domestica sui fanciulli e il fatto che la violenza domestica spesso ha una componente basata sul genere, il Comitato è gravemente preoccupato del fatto che durante la Commissione del 2013 sullo Status delle Donne, la Santa Sede si è opposta alla bozza di testo finale che proponeva che la religione, il costume o la tradizione non dovrebbero servire come scusa per gli Stati per eludere i loro obblighi di proteggere le donne e le ragazze dalla violenza.
    46. Richiamando le raccomandazioni dello studio delle Nazioni Unite sulla violenza contro i fanciulli del 2006 (A/61/299), il Comitato raccomanda che la Santa Sede dia la priorità all’eliminazione di tutte le forme di violenza contro i fanciulli. Il Comitato raccomanda inoltre che la Santa Sede prenda in considerazione il commento generale n. 13 (2011) sul diritto del fanciullo alla libertà da tutte le forme di violenza, e in particolare:
    (a) Usi la sua autorità e influenza per supportare gli sforzi e le misure dirette a combattere tutte le forme di violenza domestica e basata sul genere includendo le misure che affrontano gli atteggiamenti, le tradizioni, i costumi e le pratiche comportamentali che spesso servono come giustificazione per queste forme di violenza;
    (b) Sviluppi una strategia nazionale complessiva per prevenire e affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;
    (c) Adotti un ordinamento di coordinamento per affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;
    (d) Ponga particolare attenzione alla, e affronti la, dimensione della violenza riferita al genere; e
    (e) Cooperi con il Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e gli altri pertinenti enti delle Nazioni Unite.

    Telefono amico
    47. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede promuova la creazione di numeri telefonici tipo “telefono amico” negli Stati Parte, diffonda l’informazione della loro esistenza e incoraggi i fanciulli a usarli.
    E. Ambiente familiare e custodia alternativa (articoli 5, 9-11, 18 (paragrafi 1 e 2), 20-21, 25 e 27 (paragrafo 4) della Convenzione)

    Ambiente familiare
    48. Mentre accoglie con favore l’informazione fornita dalla delegazione della Santa Sede che essa procederà con una revisione delle disposizioni relative alla famiglia del Codice canonico nel prossimo futuro, il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede e le istituzioni gestite dalla Chiesa non riconoscono l’esistenza di diverse forme di famiglia e spesso discriminano i fanciulli sulla base della loro situazione familiare.
    49. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede faccia in modo che le disposizioni del Codice canonico riconoscano la diversità degli ambienti
    familiari e non discriminino i fanciulli sulla base del tipo di famiglia in cui vivono.

    Fanciulli deprivati di un ambiente familiare
    50. Il Comitato accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sull’importanza per il pieno e armonioso sviluppo della personalità dei fanciulli di crescere in una famiglia. Il Comitato è tuttavia preoccupato circa la situazione degli adolescenti reclutati dai Legionari di Cristo e altre istituzioni cattoliche che sono progressivamente separati dalle loro famiglie e isolati dal mondo esterno. Mentre prende nota della risposta della Santa Sede che evidenzia i diritti e i doveri dei genitori di scegliere le scuole e i seminari per i loro figli, il Comitato annota anche che nel novembre del 2013, il Presidente della Conferenza dei vescovi francese ha riconosciuto la manipolazione delle coscienze individuali in alcune istituzioni e congregazioni cattoliche.
    51. Il Comitato sollecita la Santa Sede a investigare in modo appropriato tutte le testimonianze dei fanciulli e degli adolescenti che sono stati separati dalle loro famiglie per mezzo della manipolazione psicologica e ad assicurare che i responsabili per la manipolazione degli adolescenti siano tenuti responsabili e cessino le loro attività.
    52. Il Comitato è preoccupato per il fatto che l’istituzionalizzazione dei fanciulli è tuttora molto estesa nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica e per il fatto che alle alternative tipo famiglia non viene ancora data la priorità, come mostrato dall’apertura di nuove istituzioni in molti Paesi. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha adottato linee guida sulla collocazione dei fanciulli in istituzioni cattoliche di custodia alternativa e per sorvegliare la loro situazione e per il fatto che non ha ancora una politica di de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica.
    53. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare una politica per la de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle istituzioni dirette dalla Chiesa cattolica e per la riunificazione con le loro famiglie, dove possibile. Il Comitato raccomanda anche che la Santa Sede prenda tutte le necessarie misure per assicurare in via prioritaria che i fanciulli minori di tre anni non siano collocati nelle istituzioni. La Santa Sede dovrebbe anche emanare linee guida per la collocazione, per l’adeguata revisione periodica e il controllo della collocazione dei fanciulli in tutti gli ambienti cattolici di custodia alternativa per garantire l’applicazione delle norme e per prevenire l’abuso. Nel fare ciò, la Santa Sede dovrebbe tenere in considerazione le Linee guida per la Custodia Alternativa dei Fanciulli annesse alla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 64/142 del 20 dicembre 2009.
    F. Disabilità, salute essenziale e assistenza (articoli 6, 18 (paragrafo 3), 23, 24, 26, 27 (paragrafi 1-3) e 33 della Convenzione)

    Salute
    54. Il Comitato esprime la sua più profonda preoccupazione per il fatto che nel caso di una ragazza di nove anni in Brasile che fu sottoposta ad aborto salvavita di emergenza nel 2009 dopo essere stata violentata dal suo patrigno, un Arcivescovo di Pernambuco sanzionò la madre della ragazza così come il dottore che eseguì l’aborto, una sanzione che venne poi approvata dal capo della Congregazione dei vescovi della Chiesa cattolica romana.
    55. Il Comitato sollecita la Santa Sede a rivedere la sua posizione sull’aborto che pone ovvi rischi sulla vita e sulla salute delle ragazze incinta e a emendare il Canone 1398 relativo all’aborto con lo scopo di identificare le circostanze in base alle quali l’accesso all’aborto può essere permesso.

    Salute dell’adolescente / HIV / AIDS
    56. Il Comitato è gravemente preoccupato circa le conseguenze negative della posizione della Santa Sede e delle prassi di negare l’accesso degli adolescenti alla contraccezione, così come alla salute sessuale e riproduttiva e all’informazione.
    57. Con riferimento ai suoi commenti generali n. 15 (2013) sul diritto del fanciullo al godimento del più alto livello di salute raggiungibile, n. 4 (2003) sulla salute dell’adolescente e n. 3 (2003) sull’HIV/AIDS e i diritti del fanciullo, il Comitato ricorda alla Santa Sede i pericoli delle gravidanze premature e non desiderate e dell’aborto clandestino i quali finiscono in modo evidente in alta morbilità e mortalità materna nelle ragazze adolescenti, così come il particolare rischio per le ragazze e i ragazzi adolescenti di essere infettati con, e affetti da, malattie trasmesse sessualmente, inclusi HIV/AIDS. Il Comitato Raccomanda che la Santa Sede:
    (a) Valuti le gravi implicazioni delle sua posizione sul godimento da parte dell’adolescente del più alto livello di salute raggiungibile e superi tutte le barriere e i tabù che circondano la sessualità dell’adolescente che impediscono il loro accesso all’informazione sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare e i contraccettivi, i pericoli della gravidanza prematura, la prevenzione dell’HIV/AIDS e la prevenzione e il trattamento delle malattie trasmesse sessualmente (STDs);
    (b) Ponga i migliori interessi degli adolescenti al centro di tutte le decisioni riguardanti la loro salute e il loro sviluppo e dell’implementazione delle politiche e degli interventi che riguardano i fattori fondamentali della loro salute;
    (c) Assicuri il diritto degli adolescenti ad avere accesso ad informazioni adeguate essenziali per la loro salute e il loro sviluppo e per la loro abilità di partecipare significativamente nella società. A tal riguardo, la Santa Sede dovrebbe assicurare che l’educazione alla salute sessuale e riproduttiva e la prevenzione dell’HIV/AIDS sia parte del curriculum obbligatorio delle scuole cattoliche e rivolto alle ragazze e ai ragazzi adolescenti, con speciale attenzione a impedire le gravidanze premature e le infezioni trasmesse sessualmente;
    (d) Garantisca il migliore interesse delle adolescenti incinte e assicuri che i punti di vista delle adolescenti incinte siano sempre ascoltati e rispettati nel campo della salute riproduttiva;
    (e) Contribuisca attivamente alla diffusione delle informazioni sul danno che il matrimonio prematuro e la gravidanza prematura possono causare e ad assicurare che le organizzazioni cattoliche proteggano i diritti delle fanciulle incinte, delle madri adolescenti e dei loro figli e combattano le discriminazioni contro di loro; e
    (f) Prenda misure per elevare la consapevolezza di, e favorisca la genitorialità e i comportamenti sessuali responsabili, con particolare attenzione ai ragazzi e agli uomini.
    G. Misure di protezione speciale (articoli 22, 30, 32-33, 35-36, 37 (b)-(d), 38, 39 e 40 della Convenzione)

    Vendita, traffico e sequestro di persona
    58. Il Comitato è profondamente preoccupato del fatto che migliaia di bambini siano stati prelevati con la forza dalle loro madri da membri delle congregazioni cattoliche in diversi Paesi e successivamente collocati in orfanatrofi o dati a genitori adottivi all’estero, come fu il caso specialmente in Spagna e nelle lavanderie
    Magdalene in Irlanda. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che ancorché le congregazioni responsabili erano poste sotto la sua autorità, la Santa Sede non ha condotto un’investigazione interna su questi casi e ha tralasciato di agire contro i responsabili. Il Comitato è altresì preoccupato del fatto che la Santa Sede non abbia fornito informazioni sulle misure prese per rintracciare dove si trovino questi bambini e per riunirli, dove possibile, con le loro madri biologiche.
    59. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad aprire un’investigazione interna su tutti i casi di asportazione dei bambini dalle loro madri e a cooperare pienamente con le pertinenti autorità nazionali per l’applicazione della legge nel tenere i colpevoli responsabili. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede ad assicurare che le congregazioni religiose cattoliche coinvolte rivelino pienamente tutte le informazioni che hanno sul dove si trovano questi fanciulli affinché, dove possibile, siano riuniti con le loro madri biologiche e ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire l’accadere di simili pratiche nel futuro.

    Vittime e testimoni di crimini minorenni
    60. Il Comitato esprime grave preoccupazione per il fatto che nel trattare con le vittime minorenni di differenti forme di abuso, la Santa Sede ha posto sistematicamente la preservazione della reputazione della Chiesa e dei presunti offensori al disopra della protezione delle vittime minorenni. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che mentre la Santa Sede ha riconosciuto nelle sue risposte scritte e durante i dialoghi interattivi la fondamentale competenza dell’autorità giudiziaria, essa ha continuato ad affrontare questi casi per mezzo di processi basati sul Codice canonico che non contiene disposizioni per la protezione, il supporto, la riabilitazione e il risarcimento delle vittime minorenni. Il Comitato è inoltre particolarmente preoccupato del fatto che:
    (a) Le vittime minorenni e le loro famiglie siano state spesso biasimate dalle autorità religiose, discreditate e scoraggiate dal portare avanti le loro denuncie e in certi casi umiliate, come annotato soprattutto dal Grand Jury in Westchester, dalla commissione Ryan in Irlanda e dalla Commissione Winter in Canada;
    (b) La segretezza sia stata imposta sulle vittime minorenni e sulle loro famiglie come una precondizione della compensazione finanziaria; e
    (c) Ancorché essa ha esteso i propri limiti per la prescrizione, la Santa Sede ha in certi casi intralciato gli sforzi compiuti in certi Paesi per estendere i loro limiti per la prescrizione dei reati di abuso sessuale su minore.
    61. Il Comitato raccomanda che in questioni riguardanti il trattamento di vittime e testimoni minorenni, la Santa Sede dovrebbe essere guidata dal rispetto per i migliori interessi del fanciullo e dalle linee guida sulla giustizia in questioni che coinvolgono vittime e testimoni di crimini minorenni (si veda la risoluzione 2005/20 del Consiglio Economico e Sociale, allegata). Il Comitato sollecita la Santa Sede a:
    (a) Sviluppare procedure complessive per l’identificazione precoce delle vittime minorenni di abusi sessuali e di altre forme di abuso;
    (b) Assicurare accessibili, confidenziali, amichevoli verso il bambino ed efficaci canali di denuncia per fanciulli che sono vittime o testimoni di abusi sessuali e assicurare che le vittime minorenni di abuso sessuale o qualsiasi altro crimine siano protetti da futuri abusi e da rappresaglia quando denunciano gli abusi. I genitori dovrebbero ottenere assistenza nel portare gli abusi sofferti dai loro fanciulli di fronte ai tribunali.
    (c) Assicurare che le vittime e i testimoni di crimini minorenni siano provvisti di supporto psico-sociale per la loro riabilitazione e reintegrazione e che tali misure non divengano clausole condizionali su un accordo confidenziale che impedisca ai fanciulli di fare denuncia alle autorità nazionali per l’applicazione della legge;
    (d) Fornire risarcimento alle vittime di abuso sessuale commesso da individui e istituzioni sotto l’autorità della Santa Sede senza imporre nessun obbligo di riservatezza sulle vittime e stabilire uno schema di risarcimento per le vittime secondo questo punto di vista;
    (e) Promuovere la riforma delle norme sulla prescrizione nei Paesi dove esse ostacolano le vittime di abuso sessuale su minorenne dal chiedere giustizia e risarcimento; e
    (f) Condurre attività di innalzamento della consapevolezza per combattere la stigmatizzazione delle vittime di sfruttamento e abuso sessuale.
    H. Ratifica degli strumenti internazionali sui diritti umani
    62. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede, allo scopo di rafforzare ulteriormente la realizzazione dei diritti dei fanciulli, ratifichi gli essenziali strumenti sui diritti umani dei quali non è ancora Parte contraente, cioè il Protocollo Opzionale alla Convenzione su Diritti del Fanciullo su una procedura per le comunicazioni, la Convenzione sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e la Convenzione sui Diritti Civili e Politici e i loro Protocolli Opzionali così come la Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione sulla protezione dei diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e i Membri delle loro Famiglie, la Convenzione sui Diritti delle Persone portatrici di Disabilità e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione per la Protezione di Tutte le Persone dalla Sparizione Forzata e il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura e gli altri Trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumane o Degradanti.

    I. Ulteriori osservazioni e diffusione
    63. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede prenda tutte le appropriate misure per assicurare che le presenti raccomandazioni siano pienamente implementate tramite, inter alia, la loro trasmissione al Papa, alla Curia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, alle Istituzioni Sanitarie Cattoliche, al Concilio Pontificio per la Famiglia così come alle conferenze episcopali dei vescovi, agli individui e alle istituzioni funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede per le appropriate considerazioni e ulteriori azioni.
    64. Alla luce dell’articolo 45 (a) e (b) della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede consideri di cercare il parere esperto, tra gli altri, dal Relatore Speciale sulla vendita dei fanciulli, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo, dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e dal Relatore Speciale sulla tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti nell’implementazione delle raccomandazioni del Comitato relative all’abuso sessuale e allo sfruttamento.
    65. Il Comitato inoltre raccomanda che il secondo rapporto periodico e le risposte scritte dello Stato Parte e le relative raccomandazioni (osservazioni conclusive) siano rese ampliamente disponibili, incluso (ma non esclusivamente) attraverso Internet, al più vasto pubblico, alle organizzazioni della società civile, ai mezzi di informazione, alle associazioni giovanili, alle
    associazioni professionali e ai fanciulli, allo scopo di generare dibattito e consapevolezza della Convenzione e della sua implementazione e controllo.

    J. Prossimo rapporto
    66. Il Comitato invita la Santa Sede a presentare il suo rapporto periodico combinato dal terzo al sesto entro il primo settembre 2017 e ad includere in esso le informazioni sull’implementazione delle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato richiama l’attenzione al suo trattato-specifico armonizzato di linee guida per il rapporto adottato il primo ottobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1) e ricorda allo Stato Parte che i futuri rapporti dovrebbero essere in conformità con le linee guida e non eccedere le 60 pagine. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a presentare il suo rapporto in accordo con le linee guida. In accordo con la risoluzione dell’Assemblea Generale 67/167 del 20 dicembre 2012, nel caso che un rapporto eccedente la limitazione del numero massimo di pagine sia presentato, allo Stato Parte sarà richiesto di rivedere e ripresentare il rapporto in conformità con le sopra menzionate linee guida. Il Comitato ricorda allo Stato Parte che se esso non è nella condizione di rivedere e ripresentare il rapporto, la traduzione del rapporto ai fini della verifica del corpo del trattato non può essere garantita.
    67. Il Comitato inoltre invita lo Stato Parte a presentare un aggiornato documento essenziale in accordo con i requisiti dei documenti essenziali comuni nelle linee guida armonizzate sui rapporti, approvate durante il quinto Incontro Inter-Comitati dei corpi del trattato dei diritti umani del giugno 2006 (HRI/MC/2006/3).

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  • Le misure anti-pedofilia dei Legionari di Cristo? Nulla è cambiato

    Le misure anti-pedofilia dei Legionari di Cristo? Nulla è cambiato

    Il sistema della potente congregazione ancora oggi si regge sul segreto, sul sospetto, sul culto delle personalità, sul controllo e la manipolazione delle persone.

    Era tra i più papabili a diventare il direttore generale dei Legionari di Cristo – congregazione religiosa ultraconservatrice fondata in Messico – p. Deomar De Guedes, numero due della congregazione, in occasione del prossimo Capitolo generale, in programma a Roma a partire dall’8 gennaio. E invece ha preso una decisione drastica: quella di abbandonarla. Si è reso conto, infatti, che essa è tuttora permeata da un «sistema marcialista», legato cioè alla figura, ormai completamente screditata, del fondatore ed ex leader Marcial Maciel Degollado, pedofilo e responsabile di abusi, sessuali ma anche finanziari. Un sistema quindi che ancora oggi si reggerebbe sul segreto, sul sospetto, sul culto delle personalità, sul controllo e la manipolazione delle persone. Sono accuse pesanti che p. De Guedes ha messo per iscritto in una lettera al superiore generale, p. Sylvester Heereman, datata 8 novembre (e resa nota in via esclusiva da Religión Digital il 26/12) che spiega le motivazioni della sua scelta e offre la propria collaborazione e la propria esperienza. Ingegnere brasiliano, manager in una multinazionale, nel 2000 fu il primo prete brasiliano a entrare nella Legione. Diventò poi responsabile territoriale in Spagna, poi in Argentina e in Brasile finché, nel novembre 2012, fu nominato consigliere aggiunto della congregazione.

    Il passo compiuto da De Guedes è una doccia fredda per la congregazione che si trova in una fase molto difficile, commissariata e supervisionata dal card. Velasio De Paolis, che sta tentando di farla rinascere su basi radicalmente diverse. Lo dimostra una lettera dello stesso Heereman ai membri della congregazione, in cui dà conto dell’impegno profuso nella prevenzione degli abusi su minori – piaga diffusa nella congregazione a partire dallo stesso fondatore Maciel – fondata su una politica di tolleranza zero. «Affrontare la realtà dell’abuso sessuale aiuta a tenere in considerazione valori diversi ma complementari: la responsabilità della protezione delle persone che sono affidate alle nostre cure, la promozione e la difesa della giustizia, la compassione e la solidarietà con le vittime, il diritto degli imputati ad un giusto processo e – fermo restando che l’abuso sessuale è una condotta che non sarà mai tollerata – la misericordia e il sostegno dei nostri fratelli colpevoli di questo crimine».

    P. Heereman descrive poi i principi che guidano l’azione della Legione contro gli abusi: prima di tutto, la collaborazione con le autorità civili e ecclesiali, l’implementazione di un codice di condotta e di severe misure nella selezione dei candidati all’ingresso nella congregazione, l’elaborazione di procedure chiare per affrontare le denunce, rispettando tanto le necessità delle vittime quanto degli accusati. In tutto ciò, la priorità massima è, afferma Heereman, «il bene e la guarigione della vittima, così come la prevenzione di ulteriori incidenti». Ogni persona, aggiunge, ha diritto alla presunzione di innocenza, ma ciò non prescinde dalla piena collaborazione con le autorità e con l’attenzione delle vittime». Quanto al capitolo doloroso e infamante delle vittime di Maciel, Heereman afferma che tutte quelle che si sono presentate «sono state visitate, ascoltate e curate. La Commissione (istituita dal card. Velasio, ndr) ha valutato in ognuno dei casi come aiutarle a curare le loro ferite e ad affrontare le difficoltà della loro vita attuale, e ha presentato proposte al delegato pontificio e alla direzione generale. Abbiamo agito coerentemente e in questo momento non vi è alcun caso in sospeso». In tutto, 35 sono i preti accusati di abusi sessuali su minori; in 14 di questi casi non si è proceduto per accuse infondate o comportamento imprudente; nove sono stati trovati colpevoli (ivi compreso Maciel); due di essi non erano in grado di sostenere un’investigazione quando è stata presentata la denuncia; dieci hanno subito un processo. A parte Maciel, cinque sono i superiori accusati di comportamenti sessuali inappropriati; in tre casi non si è proceduto, due sono stati trovati colpevoli.

    Dalla fondazione, la Legione di Cristo ha ordinato 1.133 sacerdoti. Attualmente essa conta quattro vescovi, 961 sacerdoti e 1.877 tra religiosi, novizi, candidati e studenti, secondo quanto riporta, in un’intervista a Vatican Insider (30/12) p. Benjamin Clariond, direttore dell’ufficio internazionale della comunicazione istituzionale dei Legionari, nonché segretario della commissione per la riforma delle costituzioni. Oggi, la congregazione si trova in un momento cruciale: entro la fine di febbraio, infatti il Capitolo voterà il nuovo testo costituzionale, che verrà poi consegnato a papa Francesco per la ratifica definitiva. La scoperta degli scandali relativi a Maciel ha inferto una ferita gravissima alla Legione, che è stata sottoposta, nel 2010, due anni dopo la morte del fondatore, per volontà di papa Benedetto XVI, a una visita apostolica al termine della quale, spiega Clariond, «la Santa Sede ha riconosciuto che la maggioranza dei Legionari agivano correttamente ma che c’erano alcuni aspetti della vita della Legione da riformare».

    Di qui la necessità di rivedere le Costituzioni e la creazione di una commissione ad hoc: «Abbiamo riflettuto su ciò che siamo, sulla nostra identità, sul nostro modo di vivere», afferma Clariond, spiegando che a questo processo, durato tre anni, hanno partecipato tutti i legionari. La commissione ha presentato materiale per la discussione e una proposta di rinnovamento. Ogni comunità territoriale ha prodotto una sintesi e la commissione centrale le ha presentate alla commissione presieduta dal card. De Paolis con la partecipazione dei canonisti p. Gianfranco Ghirlanda e p. Agostino Montan. Oltre alla revisione degli statuti, però, si è reso necessario anche un cambiamento nella formazione dei seminaristi: «Ancora è da approfondire il percorso», ha detto Clariond. «Adesso si garantisce maggiore distinzione fra foro esterno e foro interno. Si sono effettuati cambiamenti anche nella struttura del nostro seminario a Roma». Se prima si privilegiava l’attività apostolica rispetto agli studi, ora c’è anche un «maggior senso di partecipazione alla Chiesa locale e viene data al seminarista più responsabilità nel proprio percorso vocazionale. Abbiamo acquisito un maggior senso di realismo sui nostri limiti e sulle nostre capacità».

    Ludovica Eugenio, Adista

  • Oltre 50 anni di storia di insabbiamento

    Oltre 50 anni di storia di insabbiamento

    La diocesi di Ratisbona è lontana chilometri da un chiaro chiarimento dei casi di abusi sessuali. Ciò è esemplificato dagli oltre 50 anni di storia di insabbiamento dell’ex direttore dei Domspatzen Georg Friedrich Zimmermann.

    A metà aprile 2013, il nuovo vescovo di Ratisbona, Rudolf Voderholzer, ha parlato per la prima volta di casi di abusi nelle istituzioni cattoliche nella sua diocesi. Quando gli è stato chiesto se vedeva la necessità di ulteriori azioni dopo aver esaminato i file pertinenti, ha risposto in modo cortese ma vago. Lo vergogna, lo preoccupa, “ciò che è venuto alla luce.” Tutto deve essere chiarito.

    Ma chi è il destinatario di questo ricorso? La sua stessa cattedra, che finora è stata coinvolta meno nel chiarimento che nell’occultamento dei collegamenti? Il suo predecessore Gerhard Ludwig Müller, che nel frattempo è stato promosso prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e deve quindi chiarire la propria inadeguatezza come ex vescovo di Ratisbona? O la corporazione dei giornalisti che il vescovo Müller ha voluto spazzare nell’angolo nazista insieme a Joseph Goebbels nel 2010?

    Chi ricapitola i precedenti annunci della cattedra di Ratisbona in relazione alle indagini sui casi di abuso scoprirà presto che il bel parlare non corrisponde all’azione concreta. Questa è una delle principali fonti della continua perdita di credibilità della Chiesa cattolica romana.

    Quanto lontano si sia realmente nella diocesi di Ratisbona da un trasparente chiarimento degli episodi di abuso annunciati nel marzo 2010 tramite tutti i media si può ben mostrare in una storia di insabbiamenti che dura da più di 50 anni: nella storia dell’ex direttore dell’orchestra diocesana di musica e cattedrale Georg Zimmermann, che è stato più volte notato per “fornicazione con tossicodipendenti”.

    Georg Zimmermann: allievo del seminario maschile di St. Wolfgang

    Nato nel 1916 a Pfrentsch vicino a Eslarn, Georg Zimmermann non ha avuto un inizio di vita facile. Dopo aver perso il padre all’età di tre anni, il secondo marito di sua madre non voleva avere niente a che fare con lui. Mentre frequentava le scuole elementari, il musicalmente talentuoso Georg aveva già annunciato di voler diventare prete.

    A quel tempo, i ragazzi provenienti da ambienti poveri vi arrivavano tramite il seminario maschile episcopale a St. Wolfgang. Dal 1883 il suo scopo principale è stato l’educazione scolastica dei giovani sacerdoti, che mancavano ovunque. Questo è finanziato fino ad oggi dal birrificio della fondazione vescovile “Bischofshof”, tra gli altri. Gli alunni sono stati alloggiati negli edifici dell’Obermünsterstift, durante il giorno hanno frequentato l’”Altes Gymnasium” in Ägidienplatz.

    Dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore nel 1937, Zimmermann entrò in seminario e studiò teologia all’Università di Ratisbona. Con l’inizio della seconda guerra mondiale, le università statali filosofiche e teologiche della Baviera furono chiuse.

    Come la maggior parte degli altri seminaristi, Zimmermann fu arruolato nel servizio militare – nessuno rifiutò. Più di 30 dei 167 seminaristi della diocesi di Ratisbona sono morti “una morte eroica per la patria”, secondo una dichiarazione. La sua morte probabilmente non fu dolce, tuttavia, poiché la targa commemorativa degli “Eroi della prima guerra mondiale” presso l’”Alten Gymnasium” giura: “Dulce et decorum est pro patria mori” (in inglese: It is sweet and honorable to morire per la patria). Zimmermann è sopravvissuto ma ha perso una gamba a causa di un grave infortunio.

    Zimmermann diventa sacerdote, prefetto di musica e direttore dei Domspatzen

    Dopo il suo ritorno da un breve periodo come prigioniero di guerra, Zimmermann terminò il seminario clericale e fu ordinato sacerdote dal vescovo Buchberger a metà del 1949. Un anno dopo assunse la carica di prefetto nel seminario vescovile di Straubing, dove divenne prefetto di musica. Tuttavia, è stato liberato da questo obbligo dal vescovo Buchberger, che lo ha costantemente patrocinato, per lo studio tanto atteso della musica. Per fare questo, Zimmermann si recò prima a Monaco, poi a Colonia e Vienna.

    Presumibilmente c’erano piani concreti per sostituire Theobald Schrems, che era già malato, come direttore della cattedrale. Anche qui Zimmermann ha avuto l’appoggio del vescovo Buchberger. Ma gli eventi al collegio di Domspatzen si intensificarono e Zimmermann non sostituì il Domkapellmeister, ma sostituì Friedrich Zeitler come direttore del collegio di Domspatzen dal gennaio 1959. Contestualmente , secondo un comunicato della cattedra del 5 marzo 2010 , è stato nominato direttore del liceo musicale. Tuttavia, queste informazioni contraddicono le relazioni annuali del Gymnasium.

    La carriera dei Domspatzen, all’epoca molto apprezzata, terminò dopo soli otto mesi, da quando il direttore Zimmermann abusò dei suoi allievi del collegio, come il suo predecessore Friedrich Zeitler. La storia di Zeitler è strettamente legata a quella di Zimmermann.

    alla maniera di Zeitler

    Friedrich Zeitler, nato nel 1918, era l’unico figlio di una famiglia di mastri fabbri a Mitterteich. Anche se avrebbe dovuto rilevare l’azienda di famiglia, decise di diventare sacerdote. Presumibilmente, il fatto che Zeitler, come affermano gli atti del tribunale di Ratisbona, da bambino di otto anni sia stato ripetutamente “abusato sessualmente” da un fabbro operaio ha giocato un ruolo non trascurabile qui.

    Il percorso di Zeitler per realizzare il suo desiderio di diventare di nuovo sacerdote ha attraversato l’Episcopal Boys’ Seminary di St. Wolfgang. Theobald Schrems, anch’egli originario di Mitterteich, potrebbe aver collocato il ragazzo Friedrich nell’Obermünsterstift. Per inciso, Schrems frequentò anche il Seminario Episcopale da ragazzo, e in seguito vi lavorò come prefetto (1920-1924).

    Nel seminario per ragazzi, Zeitler ha poi incontrato Georg Zimmermann. Entrambi si diplomarono nello stesso anno ed entrarono insieme in seminario, dove frequentarono lo stesso corso. Entrambi furono ordinati sacerdoti dal vescovo Buchberger nel 1949. Da studente, Zeitler era ancora coinvolto nel collegio Domspatzen. Nel 1939, come prefetto, visse sotto lo stesso tetto del Domkapellmeister Theobald Schrems in Orleansstrasse.

    Questi intrecci sociali a volte duraturi e le molteplici sovrapposizioni in termini di luoghi di origine e seminari cristiani sembrano essere tipici dell’intero ambiente del collegio. L’odore stabile di un seminario per ragazzi aiuta a poter sorgere nella diocesi, in particolare in quella dell’Obermünsterstift.

    La fuga di Zeitler

    Dopo la sua ordinazione sacerdotale, Friedrich Zeitler ha lavorato come collaboratore a Deggendorf, dove si è occupato anche dei boy scout locali come “leader spirituale”. Quando nel 1953 fu aperto il nuovo edificio del collegio Domspatzen in Reichsstrasse, Zeitler fu incaricato. Tuttavia, la posizione di direttore del collegio divenne vacante nell’aprile 1958 perché sfuggito all’accusa fuggendo in Svizzera.

    Zeitler è stato inizialmente ricercato a livello internazionale per mesi con l’accusa di “fornicazione con tossicodipendenti”. Dopo il suo ritorno dal suo nascondiglio svizzero a St. Johannes-Stift Zizers, si è consegnato alla giustizia. Nel maggio 1959, dopo una confessione su larga scala, fu infine condannato a tre anni di carcere dal tribunale distrettuale di Ratisbona.

    Ciò che colpisce della confessione di Zeitler è un dettaglio che non ha conseguenze, cioè non aumenta la pena. Di conseguenza, aveva già commesso “atti di indecenza” nel 1941 durante il viaggio di propaganda nazista dei “Domspatzen” in Spagna. Tra l’altro, ha confessato di aver sentito i genitali di uno studente di cattedrale di 13 anni “con intenzioni lussuriose”. Intanto: i suoi stupri di ragazzi del coro nella cappella della casa in Orleansstrasse intorno al 1940, denunciati nel 2010 dalle persone colpite al cosiddetto “commissario agli abusi della diocesi” dott. Birgit Böhm fu denunciata e divenne nota nell’ambiente Domspatzen, Zeitler all’epoca aveva taciuto durante il processo. Il professore lo tiene ancora segreto fino ad oggi.

    Dopo la sua scarcerazione anticipata, Zeitler tornò in Svizzera e, nonostante fosse stato bandito dal lavoro, dall’ottobre 1961 lavorò come direttore spirituale al Constantinaeum, un collegio femminile di Coira. Secondo le informazioni della diocesi di Coira, non vi invadeva più.

    Digressione: prima fornicazione oggi abuso

    Secondo la situazione legale dell’epoca, i rapporti sessuali di Zeitler con gli studenti erano classificati come crimini continuati di “fornicazione con persone a carico” o di “bambino” e “fornicazione tra uomini”. Notevole: Dopo che gli studenti interessati avevano superato l’età di 14 anni, avrebbero potuto essere perseguiti anche secondo il “§ 175 – fornicazione tra uomini”, cosa che non è avvenuta.

    Lo sfortunato §175 è stato rimosso dal diritto penale nel 1994 dopo diversi tentativi di riforma. Tuttavia, i rapporti sessuali con alunni o alunni (fino all’età di 16 anni e in casi speciali 18 anni) sono ancora puniti come reati gravi ai sensi del § 174, “Abuso sessuale dei reparti”.

    Nonostante l’applicazione del §175, la condanna di Zimmermann e Zeitler non riguardava gli omosessuali che sono stati purtroppo perseguitati, ma i molestatori sessuali. Si tratta di sacerdoti immaturi che vivevano le loro preferenze sessuali in modo asociale con reparti dipendenti. Questa preferenza sessuale non era evidentemente rivolta ai bambini ma agli adolescenti – la classificazione scientifica: efebofilia – dello stesso sesso. Quindi, per quanto si può vedere, non è un pedofilo, ma un modello efebofilo.

    Il fatto che gli autori abbiano prestato poca attenzione alle leggi statali è dovuto, tra l’altro, al fatto che le autorità ecclesiastiche non hanno quasi mai denunciato di propria iniziativa i preti abusivi alle autorità giudiziarie statali fino al 2010. E, ultimo ma non meno importante: si tratta di autori di atti spirituali che hanno ricevuto parti essenziali della loro dubbia socializzazione in istituzioni cattoliche d’élite per la creazione di giovani sacerdoti.

    Velo sul caso Zimmermann

    Da quando la cattedra di Ratisbona ha preso il volo nel marzo 2010 nel caso di Georg Zimmermann con una conferenza stampa, sono circolate molte informazioni sbagliate e incoerenti.

    Uno dei motivi della conferenza stampa era che l’ex Domspatz Franz Wittenbrink aveva annunciato che sarebbe apparso in un talk show. Wittenbrink riferì all’epoca che il direttore del collegio dell’epoca, Zimmermann, si masturbava con gli studenti davanti al vino rosso e che anche tra gli studenti erano avvenute aggressioni sessuali.Le dichiarazioni di Wittenbrink non furono successivamente né ufficialmente smentite né confermate.

    La politica di informazione diocesana nel caso Zimmermann rientra maggiormente nella categoria del “mimetizzazione e inganno”. Le informazioni ufficiali sulla data del processo e sulla durata della detenzione sono semplicemente errate. Inoltre, la cattedra afferma che a Zimmermann fu concesso inutilmente un congedo dal lavoro nell’agosto 1959 per studiare musica. Questa manovra diversiva è smentita dal fatto che l’uomo sfrattato ha fondato e diretto la “Sing- und Musikschule Eslarn” nella sua città natale nel 1961 dopo il suo intermezzo con i Domspatzen. Che discesa! Da direttore di Domspatzen a insegnante privato di musica nel “villaggio sulla striscia della morte” (come il titolo di un programma BR).

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    Ma l’ordinariato non rimase inattivo. Dopo che Georg Zimmermann è stato presentato come un criminale condannato e deceduto alla conferenza stampa del marzo 2010, il personale diocesano ha determinato “abuso sessuale” sul posto e ha portato tutte le informazioni disponibili sull’ex direttore musicale a Ratisbona. In cambio, tuttavia, a Eslarn sono state lasciate informazioni fuorvianti. Da allora, le persone non hanno solo aspettato lì nel municipio un rapporto significativo sul caso Zimmermann.

    Sono state respinte le richieste scritte all’Archivio Centrale Episcopale e al Vicariato Generale per le ragioni del suo licenziamento e per la verifica dei dati biografici di Zimmermann. La falsa informazione viene così cementata. Dall’archivio c’era almeno il bellissimo necrologio colorato del giornale della diocesi “Chi Dio dà la croce – in memoria del direttore musicale Georg Zimmermann” in occasione della morte di Zimmermann il 17 gennaio 1984. In esso, Zimmermann è ritratto come un esistenza sofferente. Non una parola sui suoi abusi e “cattiva condotta”.

    Zimmermann (non) un “molestatore di ragazzi”

    I dettagli dell’ambiente familiare di Zimmermann, d’altra parte, possono essere riconciliati con la descrizione di Wittenbrink. Alla domanda sui motivi della sostituzione di Zimmermann come direttore dei Domspatzen nel 1959, è stato detto che aveva “avuto a che fare con i ragazzi” in un modo speciale. Proprio come “gli antichi greci”. Ma per non essere accusato di essere un “molestatore di ragazzi”, rinunciò volontariamente alla sua posizione con i passeri della cattedrale.

    Le circostanze del licenziamento di Zimmermann dal “Domspatzen” non sono ancora note. Ciò che può essere considerato certo, tuttavia, è che si è reso intollerabile come regista che coltivava “l’amore dei ragazzi” e non ha impedito abusi sessuali nella sua casa e nemmeno li ha commessi lui stesso. Soprattutto perché il suo predecessore Zeitler è fuggito e poi è andato in prigione proprio per questi crimini. Poiché anche gli attacchi di Zeitler furono pubblicamente lamentati, la reputazione della giovane scuola di musica minacciò di affondare ulteriormente sotto Zimmermann.

    Direttori Domspatzen come abusatori

    Ma la serie di direttori sessualmente abusanti del collegio di Domspatzen non si è conclusa con la sostituzione di Zimmermann. Il suo successore Siegfried Lintl, a sua volta ex allievo del seminario episcopale di St. Wolfgang e sacerdote del seminario di Ratisbona, è sospettato di aver abusato sessualmente di studenti della cattedrale.

    Sorgono delle domande: come erano le condizioni sociali nel seminario di studio episcopale di Obermünster, noto come fucina di sacerdoti e che godeva della massima reputazione fino alla sua chiusura nel 1998? È una pura coincidenza che i primi tre direttori di collegio, Friedrich Zeitler, Georg Zimmermann e Siegfried Lintl – tutti ex sacerdoti e seminaristi di St. Wolfgang impiegati da Theobald Schrems – siano diventati sessualmente aggressivi nel collegio di Domspatzen? Difficilmente probabile.

    Piuttosto, è probabile che si tratti di problemi strutturali, come quelli che si sono fatti conoscere, ad esempio, nel seminario vescovile per ragazzi di Bamberga. L’arcivescovo Ludwig Schick si è quindi scusato con le vittime.

    Il breve episodio di Zimmermann con i “Domspatzen” sarebbe stato probabilmente dimenticato molto tempo fa se ex pensionanti come Wittenbrink e altri non avessero sottolineato le azioni del regista in quel momento. Nelle pubblicazioni commemorative e nei rapporti annuali dei Domspatzen, Zimmermann viene soppresso a buon mercato. Questi insabbiamenti ricordano i membri di una famiglia violenta che mentono a se stessi ea coloro che li circondano piuttosto che affrontare le realtà violente.

    Ma come si è comportato Georg Zimmermann a Eslarn dopo essere stato sostituito come direttore del Domspatzen?

    Da insegnante privato di musica a direttore musicale diocesano

    Apparentemente come una sorta di reminiscenza del posto precedentemente previsto di direttore della cattedrale, Zimmermann iniziò inizialmente ad addestrare i ragazzi a Eslarn “per il sacro servizio nel canto corale”. È così che la cronaca parrocchiale di Eslarner del 1965 riportava teologicamente esagerata. Nel 1961 fondò e diresse la “Sing- und Spielschule Eslarn”, da cui si sviluppò la “Knaben-Kapelle Eslarn” e dalla quale Zimmermann reclutò le sue prossime vittime, per così dire.

    Seguì presto un certo successo e la cappella raggiunse la stima nazionale. Zimmermann era considerato da molti dei suoi contemporanei un insegnante di musica molto dotato. Ma Eslarn era solo una soluzione di emergenza per lui.

    Quando a Zimmermann fu offerto un ritorno a una posizione di alto livello nella diocesi, accettò immediatamente. A metà del 1964 è stato nominato primo direttore musicale diocesano di Ratisbona sotto il vescovo Rudolf Graber. Diresse così il neocostituito dipartimento diocesano per la musica sacra. Insieme al maestro di cappella della cattedrale, dall’inizio del 1964 Georg Ratzinger, e al direttore della musica sacra di Ratisbona, Ferdinand Haberl, il direttore musicale diocesano Zimmermann è stato uno dei tre principali musicisti di chiesa della diocesi. Che splendida rimonta. Tuttavia, il prossimo incidente non si è fatto attendere.

    Già nel gennaio 1968, il suo secondo incarico di regista terminò bruscamente. Questa volta la sostituzione non è avvenuta in background, ma con una certa attenzione pubblica. Questa volta è stato anche arrestato per un breve periodo dopo che una madre a Eslarne lo ha denunciato con mandato d’arresto. Il sospetto di “fornicazione con persone a carico” venne processato. Nel febbraio 1969 Zimmermann fu condannato a 20 mesi di carcere e rilasciato nuovamente nel maggio 1969 dalla cattedra di Ratisbona.

    La punta dell’iceberg di Eslarn

    In un servizio giornalistico del NEUE TAG del 22 febbraio 1969, il giorno dopo il processo, sotto il titolo “Bevendo fuori strada”, viene tracciata l’immagine di un uomo pietoso che purtroppo cadde vittima di fornicazione. In base a ciò, Zimmermann, in quanto invalido di guerra, non è stato in grado di raggiungere il suo (non specificato) obiettivo professionale elevato, nonostante le “promesse di un anno fatte dai suoi superiori”. Di conseguenza, “è iniziato a bere”, ha preso antidolorifici, è stato respinto dalle donne e alla fine “è finito nelle grinfie di un omosessuale sposato”. È così che è arrivato a “sentire la mancanza dei suoi studenti di musica.” Gli “errori” sono andati avanti per alcuni anni. Spesso incontrava “resistenza violenta da parte dei ragazzi” “quando voleva toccarli indecentemente.” Poi si lasciò andare,

    Poiché l’imputato ha confessato e si è pentito, i ragazzi interessati non hanno dovuto testimoniare. Il direttore sanitario di Ratisbona Sebastian Maier ha approvato la ridotta sanità mentale di Zimmermann, il che significa che di tutta la serie di reati penali “rimane solo una piccola mancia per la condanna”, secondo il pubblico ministero citato nel rapporto del quotidiano. Dei tre anni richiesti, sono rimasti 20 mesi di carcere.

    Quello che il giornale non menziona è la posizione di Zimmermann come sacerdote e direttore del “Domspatzen”. Apparentemente anche la corte non sapeva che lì aveva già “trattato con ragazzi”, poiché gli incidenti del 1959 erano stati gestiti con discrezione. Visto il gran numero di attacchi rimasti comunque impuniti, probabilmente non volevano più sapere tutto questo con precisione. Dopo il suo rilascio dalla prigione, il consiglio parrocchiale di Eslarner, tra gli altri, ha discusso la situazione e ha sostenuto di dare a Zimmermann un’altra possibilità. Gli fu poi permesso di dare di nuovo lezioni di musica per i giovani.

    La terza possibilità di Zimmermann

    Dopo circa un anno e mezzo come insegnante di musica a Eslarn, Zimmermann è stato autorizzato a lavorare per la terza volta per la cattedra di Ratisbona all’inizio di settembre 1972. Questa volta Zimmermann ricevette la carica di prefetto di musica nel seminario di studio episcopale a Weiden, guidato dal pastore Heinrich Hiebl come direttore. Hiebl, che ha ricoperto una posizione dirigenziale nel seminario di Obermünster dal 1941 al 1955, potrebbe aver saputo delle aggressioni sessuali di Zimmermann. In ogni caso, c’era la condizione che Zimmermann non potesse pernottare al seminario, ma che dovesse tornare a Eslarn, a quasi 40 chilometri di distanza, ogni sera, quando la “tentazione” è nota per essere più forte.

    Dopo circa un anno da prefetto ci fu un altro contenzioso. Di conseguenza, Zimmermann fu licenziato per la terza volta nel novembre 1973 o andò in pensione anticipata all’età di 57 anni. Ciò non è stato fatto dal regista Hiebl, ma dal suo successore. Sorprendentemente, anche Heinrich Hiebl, all’età di 62 anni, è stato messo in pensione anticipata in questa occasione. Cosa sia successo esattamente non è ancora noto.

    Come valutare questo rinnovato impiego di Zimmermann o la “precauzione” di non consentire il pernottamento nel seminario? Ingenui, negligenti o inerenti alle strutture di abuso? Dal punto di vista odierno, l’edizione sembra aver perso il nocciolo del problema. Sarebbe stato facile per Zimmermann incontrare i rioni in città o fuggire a Eslarn. Il collega Zeitler fece lo stesso e abusò per un po’ di uno dei suoi allievi Domspatzen nella sua nativa Mitterteich.

    Chiunque chieda i motivi della sostituzione di Zimmermann si imbatterà in un cartello del silenzio o “persone ignoranti”.

    Un “Obermünsterer” non sa nulla

    Tuttavia, ci sono ex dirigenti del seminario Weiden che potrebbero contribuire all’illuminazione.

    L’ultimo direttore di Weiden, Joseph König, che ha frequentato il seminario di Obermünster (Abitur 1964) e ha lavorato prima come prefetto con i Domspatzen e poi nel seminario di Weiden, quando gli è stato chiesto del caso si è ricordato immediatamente del caso Zimmermann. Alla domanda sui motivi del licenziamento di Zimmermann, König ha detto che “non deve lavare i panni sporchi, vero?” Devi capirlo. No, “non è successo niente” nel seminario per quanto riguarda le aggressioni sessuali, non sapeva nulla degli incidenti a Eslarn. Joseph König, attualmente “Direttore della Fondazione Pielenhofen dei passeri del duomo di Ratisbona”, ha conservato ciò che è realmente accaduto, la cui sporcizia è ancora attaccata alla biancheria della cui biancheria.

    In una relazione finale sul seminario di studio episcopale di Weiden, scritta quando l’istituto fu sciolto nel 1989, si cerca invano eventuali incidenti o un prefetto di musica di nome Georg Zimmermann. Josef Ammer, allora prefetto a Weiden, fu incaricato della stesura di questo documento. Dal 2006 Ammer è canonico e funzionario (vicario di corte) di Ratisbona. Rappresenta il vescovo nel suo ambito di giurisdizione ed è a capo dell’autorità del tribunale ecclesiastico, che è responsabile, tra l’altro, dei cosiddetti delitti morali.

    Ammer è un tipico discendente diocesano auto-allevato, un “Obermünsterer”, come dice lui: A Regensburger di undici anni venne nel 1965 al seminario di studio St. Wolfgang Obermünster (Abitur 1975), lavorò nell’istituto successore come Sottoprefetto, ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale nel 1980, e poi dal 1984 al 1989 ha lavorato come prefetto nel seminario maschile di Weiden. Alla domanda sui motivi del licenziamento di Zimmermann, Ammer ha immediatamente rassicurato che all’epoca non sapeva nulla di Zimmermann, un prefetto della musica, o del sottofondo, quindi il fatto che non fosse menzionato nel rapporto non significava nulla. Inoltre non sa nulla di una chiesa o di un’indagine penale contro Zimmermann. Di fronte a una via Zimmermann a Eslarn, invece, rimarrebbe sorpreso: “Pensate che una via porti il ​​nome di un

    Da Eslarn a Moosbach

    Dopo che Zimmermann dovette lasciare il seminario di Weiden nell’autunno del 1973, tornò a Eslarn come pensionato. Poiché ora c’erano delle riserve su di lui, non gli era permesso dare lezioni di musica individuali, solo lezioni di gruppo. L’allora scuola di canto e di recitazione ancora esistente era pragmaticamente chiamata “Grenzlandmusikschule Eslarn e. V.” ehm. Secondo il registro municipale delle associazioni, un tale gruppo esiste ancora a Eslarn.

    Cosa accadde esattamente negli anni seguenti, nessuno vuole o può dare informazioni. In ogni caso Zimmermann fu infine giudicato intollerabile e, su insistenza del parroco locale, non fu più autorizzato a dare lezioni di musica. Nel 1978 si è poi trasferito nella vicina città mercato di Moosbach. Fu ricevuto lì con un bacio sulla mano e lasciato a lui per dirigere e addestrare la neonata “Jugendmusikcorps Moosbach”. Zimmermann mantenne questa posizione fino alla sua grave malattia a metà del 1983.

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    Un ex studente di Moosbacher Zimmermann (e seminarista di Obermünster) non ha nulla di negativo da dire sul suo insegnante all’epoca: “Non era invadente con me o con gli altri.” Il suo insegnante di musica, aveva l’impressione, fosse stato cacciato da Eslarn. Zimmermann aveva le lacrime agli occhi quando ha detto che non gli era più permesso insegnare il coro dei suoi ragazzi. Tuttavia, secondo l’ex studente, in una certa identificazione con l’autore, il crimine compiuto di Zimmermann non dovrebbe oscurare i suoi meriti e il lavoro di una vita. Si dice che quasi tutti i musicisti attivi delle generazioni rilevanti a Eslarn, Moosbach e dintorni provengano dalle scuole di Zimmermann.

    Aggressione contro le persone colpite e onorare l’autore

    Diversi Moosbacher ed Eslarner – per lo più ex studenti del sacerdote – hanno subito espresso il loro dispiacere o hanno parlato di “casino” per il fatto che le gesta di 40 anni sarebbero state riesumate dopo la pena detentiva. L’oggetto di questo oltraggio aggressivo non è però la cattedra di Ratisbona, che nel marzo 2010 ha alimentato i media con la causa Zimmermann (o Zeitler) per ragioni tattiche, ma un nipote e vittima di abusi di Zimmermann: Gottlieb Hochwart.

    Quasi sempre era (ed è) presunto un motivo finanziario, dal momento che ha usato le prime segnalazioni di abusi al Domspatzen nel marzo 2010 come un’opportunità per denunciare il proprio (ripetuto) stupro a nove anni da parte di suo zio nel 1959 . Hochwart riuscì a superare il vergognoso silenzio solo dopo 50 anni.

    Il rapporto di Hochwart suona credibile e tipico di coloro che vogliono vedere condannata l’aggressione sessuale subita e che vogliono che gli autori siano identificati come autori. Tuttavia, nessuno di coloro che sono stati colpiti dall’ex banda di ragazzi degli anni ’60 ha parlato finora. Che sia per vergogna o disinteresse.

    D’altra parte, le reazioni tendenzialmente aggressive degli ex studenti di Zimmermann nei confronti di Hochwart dopo aver accusato suo zio di abusi possono essere spiegate solo con la mancanza di empatia della vittima e/o di identificazione con l’autore del reato. Si adatta all’immagine inquietante quando senti da un’anziana signora di Eslarn che Zimmermann ha regolarmente infilato denaro nei ragazzi maltrattati della band maschile negli anni ’60 quando sono tornati a casa dopo le prove musicali. In privato si parla anche del termine “silenzio denaro”.

    Ultimo ma non meno importante, l’identificazione con l’autore del reato ha portato a un’iniziativa a Eslarn 20 anni fa da parte di diversi club e gruppi musicali che volevano onorare Zimmermann con il nome di una strada. Di conseguenza, il consiglio comunale del mercato ha deciso alla fine del 1993 di creare una “Gg.-Zimmermann-Straße”.

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    Un ex studente di Moosbacher Zimmermann (e seminarista di Obermünster) non ha nulla di negativo da dire sul suo insegnante all’epoca: “Non era invadente con me o con gli altri.” Il suo insegnante di musica, aveva l’impressione, fosse stato cacciato da Eslarn. Zimmermann aveva le lacrime agli occhi quando ha detto che non gli era più permesso insegnare il coro dei suoi ragazzi. Tuttavia, secondo l’ex studente, in una certa identificazione con l’autore, il crimine compiuto di Zimmermann non dovrebbe oscurare i suoi meriti e il lavoro di una vita. Si dice che quasi tutti i musicisti attivi delle generazioni rilevanti a Eslarn, Moosbach e dintorni provengano dalle scuole di Zimmermann.

    Aggressione contro le persone colpite e onorare l’autore

    Diversi Moosbacher ed Eslarner – per lo più ex studenti del sacerdote – hanno subito espresso il loro dispiacere o hanno parlato di “casino” per il fatto che le gesta di 40 anni sarebbero state riesumate dopo la pena detentiva. L’oggetto di questo oltraggio aggressivo non è però la cattedra di Ratisbona, che nel marzo 2010 ha alimentato i media con la causa Zimmermann (o Zeitler) per ragioni tattiche, ma un nipote e vittima di abusi di Zimmermann: Gottlieb Hochwart.

    Quasi sempre era (ed è) presunto un motivo finanziario, dal momento che ha usato le prime segnalazioni di abusi al Domspatzen nel marzo 2010 come un’opportunità per denunciare il proprio (ripetuto) stupro a nove anni da parte di suo zio nel 1959 . Hochwart riuscì a superare il vergognoso silenzio solo dopo 50 anni.

    Il rapporto di Hochwart suona credibile e tipico di coloro che vogliono vedere condannata l’aggressione sessuale subita e che vogliono che gli autori siano identificati come autori. Tuttavia, nessuno di coloro che sono stati colpiti dall’ex banda di ragazzi degli anni ’60 ha parlato finora. Che sia per vergogna o disinteresse.

    D’altra parte, le reazioni tendenzialmente aggressive degli ex studenti di Zimmermann nei confronti di Hochwart dopo aver accusato suo zio di abusi possono essere spiegate solo con la mancanza di empatia della vittima e/o di identificazione con l’autore del reato. Si adatta all’immagine inquietante quando senti da un’anziana signora di Eslarn che Zimmermann ha regolarmente infilato denaro nei ragazzi maltrattati della band maschile negli anni ’60 quando sono tornati a casa dopo le prove musicali. In privato si parla anche del termine “silenzio denaro”.

    Ultimo ma non meno importante, l’identificazione con l’autore del reato ha portato a un’iniziativa a Eslarn 20 anni fa da parte di diversi club e gruppi musicali che volevano onorare Zimmermann con il nome di una strada. Di conseguenza, il consiglio comunale del mercato ha deciso alla fine del 1993 di creare una “Gg.-Zimmermann-Straße”.

    La prima Messa è il culmine altamente carico e sfaccettato di una comunità parrocchiale, l’obiettivo raramente raggiunto di coloro che lavorano per riprodurre il clero cattolico all’interno della propria comunità. Sebbene la benedizione di Zimmermann si sia rivelata una maledizione per molti, Eslarn onora il suo sacerdote.

    Illuminazione concreta invece di parole vuote

    Nel 2004, l’avvocato canonico di Bamberg Alfred E. Hierold ha presentato un inventario coerente a una conferenza di diritto canonico sul tema “Pedofilia ed efebofilia: protezione legale per vittime e accusati”: “Le vittime tacciono perché si vergognano”, i responsabili della comunità perché “temono effetti negativi sulla reputazione della comunità”. Anche le istanze di giustizia secolare tengono la luce agli occhi del pubblico. Al campanile non vengono appesi i risultati delle indagini e le sentenze dei tribunali per non “danneggiare l’immagine della chiesa”. Le pene detentive sono gestite con discrezione, le informazioni vengono fornite solo in silenzio. “Anche molti vescovi hanno taciuto per non smascherare i sacerdoti”.

    Tutte queste osservazioni valgono anche per il caso Zimmermann. Ma Hierold si sbagliava su una cosa. Ha detto che i tempi sono cambiati radicalmente e che la Chiesa cattolica romana ha detto addio alla mentalità del carro e “ha professato una cultura di trasparenza e autocritica”. Questo non è affatto il caso della diocesi di Ratisbona, dove le frasi vuote e il freddo rifiuto delle persone colpite sono state finora l’unica cosa che è accaduta. Sarebbe una grande sorpresa se il vescovo Voderholzer rompesse in modo specifico con la precedente gestione degli abusi sessuali da parte del clero da parte dell’Ordinariato di Ratisbona.

    Über 50 Jahre Vertuschungsgeschichte

  • Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (12G0192)

    (GU n. 235 del 8-10-2012)

    “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume.”

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

    1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Autorita’ nazionale

    1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’ nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.
      2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’ transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»; b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all’articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»; g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all’articolo 600-ter: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato; l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»; m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma d
      ell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l’articolo 602-bis e’ abrogato; o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della situazione di necessita’ del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
      «Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all’articolo 609-quater: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all’articolo 609-nonies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all’articolo 609-decies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei geni
      tori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

    Art. 5

    Modifiche al codice di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’ inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’ inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
      f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

    Art. 6

    Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

    1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

    Art. 7

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

    1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
      2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».
      3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

    Art. 8

    Confisca

    1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

    1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

    Art. 10

    Clausola di invarianza

    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

      NAPOLITANO

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

      Severino, Ministro della giustizia

      Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

      Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 2326): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre 2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio 2010. Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
    Senato della Repubblica (atto n. 1969): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010; il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21 ottobre 2010. Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Camera dei deputati (atto n. 2326-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con modificazioni, l’11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 1969-B): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011; il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012. Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011; l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 2326-D): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 1969-D): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17 luglio 2012. Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato, definitivamente, il 19 settembre 2012.


    Allegati

    …omissis…

    FONTE

  • La convenzione di Lanzarote è legge: la parola pedofilia entra nel codice penale

    La convenzione di Lanzarote è legge: la parola pedofilia entra nel codice penale

    Il Senato approva all’unanimità, con 262 sì, la ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, siglata a Lanzarote nel 2007. Dopo la sesta lettura è finalmente legge. Entra nel nostro codice penale (art.414-bis) la parola pedofilia.

    Le finalità della Convezione di Lanzarote
    La Convenzione di Lanzarote risponde alla necessità riscontrata dal Consiglio d’Europa di elaborare nuovi strumenti vincolanti per gli Stati parte del Coe per il contrasto allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori. La Convenzioneè stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 e aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Allo stato attuale, il testo é stato sottoscritto da 41 Stati, tutti membri del Coe, fra i quali l’Italia, che l’ha sottoscritta il 7 novembre 2007.

    DOCUMENTI; 13517347

    112013-11-18_Convenzione-Lanzarote

    Sono 10 gli Stati ad averla ratificata: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna. Avendo raggiunto l’obiettivo di 5 ratifiche, la Convenzioneè entrata in vigore il 1 luglio 2010. Si tratta di un documento con il quale i paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime. L’obiettivoè contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso, vengono compiuti con l’ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo.

    Il recepimento italiano e l’introduzione dei nuovi articoli del codice penale

    Il disegno di legge italiano che recepisce le disposizioni della Convenzioneprevere l’introduzione nel codice penale dell’articolo 414-bis (‘Pedofilia e pedopornografia culturale’) che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore. Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi, ‘pubblicamente, fa apologia di questi delitti’.

    Viene, inoltre, introdotto l’articolo 609-undecies (‘Adescamento di minorenni – grooming’), che stabilisce che per «adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione« e che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni. Previste pene più severe per tutta una serie di reati: dai delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minori.

    È inoltre previsto un inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile. Infine non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa nel caso di commissione di uno dei delitti contro i minori.

    Le reazioni

    Save the children esprime ‘grande soddisfazione’ per l’approvazione da parte del Senato del testo di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori e contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale anche a mezzo internet, ferma in parlamento dal 2007. Con l’approvazione definitiva al Senato, al termine di un iter durato 5 anni, l’Italia rafforza il proprio sistema di protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso e si adegua agli altri paesi europei ‘.

    ‘Secondo una ricerca di Save the children «tra i giovani che utilizzano internet il 13% invia proprie foto o immagini di sé nudo ad adulti – dichiara Calerio Neri, direttore generale del’organizzazione in italia – con l’approvazione di oggi, l’ Italia potrà finalmente avvalersi di uno strumento fondamentale di protezione e di contrasto dai frequenti casi di abuso e sfruttamento sessuale che avvengono anche attraverso la rete’.
    Unicef Italia accoglie con favore la notizia dell’approvazione del Ddl di Ratifica della Convenzione di Lanzarote. ‘La Convenzione, infatti – dichiara Giacomo Guerrera, Presidente dell’Unicef Italia – rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei minorenni, da gravi violazioni come l’abuso e lo sfruttamento sessuale. Inoltre, sarà maggiormente efficace l’azione di contrasto a questi gravi reati, spesso portata avanti in collaborazione con altri Stati, grazie a mezzi ancora più incisivi’.

  • Molestie da parte della suora «Cercate altre vittime»

    Molestie da parte della suora «Cercate altre vittime»

    Il prete invece di denunciare la suora la fece trasferire

    Molestie da parte della suora «Cercate altre vittime»

    16 novembre 2012

    Busto, venerdì la verità della suora accusata di molestie

    Busto Arsizio Sarà interrogata questa mattina in Procura a Busto Arsizio suor Mariangela Farè, la religiosa di 52 anni accusata di aver abusato per quasi 15 anni di una giovane bustese poi suicidatasi l’anno scorso all’età di 26 anni. Mentre la polizia sta passando al setaccio i contatti della suora sul suo pc e sul suo cellulare, don Giovanni Mariano, parroco di Sant’Edoardo dal 1992 al 2000, alza il velo su un drammatico sospetto: «Mi accorsi di quanto stava succedendo e chiesi alla superiora di allontanare suor Mariangela, cosa che puntualmente avvenne – racconta oggi il sacerdote – Il mio sospetto è che possa aver fatto del male anche ad altri giovani».

    http://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/2012…iche-choc.shtml

    L’ora dell’interrogatorio con il gip nella casa di cura e custodia Amiche della religiosa sotto choc
    Molestie sessuali, suora sotto accusa
    Commenti

    Busto Arsizio, accusata di violenze sessuali a una ragazza. Le parole delle conoscenti della religiosa: “Ricordiamo la sofferenza nelle sue parole quando raccontò della giovane che si era suicidata. Fummo colpite da quel dolore. Ci disse che aveva cercato di aiutarla. Adesso si è aperto questo abisso”

    di Rosella Formenti
    Una suora (De Pascale)
    Una suora (De Pascale)

    Busto Arsizio, 16 novembre 2012 – Sarà interrogata stamane alle 11 dal gip Alessandro Chionna a Busto Arsizio la suora salesiana di 52 anni indagata con l’accusa di abusi sessuali e atti persecutori ai danni di una ragazza suicidatasi l’anno scorso a 26 anni. La suora alla fine degli anni ’90 per alcuni mesi aveva prestato servizio nella parrocchia di Sant’Edoardo e lì aveva conosciuto la ragazzina, allora tredicenne che, secondo l’accusa, fino al momento del suicidio sarebbe stata vittima di perverse attenzioni. La religiosa, assistita dall’avvocato Raffaella Servidio, di fronte al gip fornirà la sua versione della scabrosa vicenda. Gli inquirenti stanno ancora lavorando sul materiale, lettere, diari, video, acquisito dopo il suicidio. Altri elementi utili potrebbero emergere dagli effetti personali della religiosa sottoposta a misura di sicurezza in ospedale psichiatrico giudiziario a Castiglione dello Stiviere.

    Sotto choc non è solo Sant’Edoardo ma l’intera città. Sconvolte dalla terribile vicenda alcune amiche della religiosa. «Siamo un gruppo affiatato – raccontavano ieri – Ci conosciamo dall’asilo, poi siamo state compagne di scuola e l’amicizia è continuata rafforzandosi negli anni.Ha sempre partecipato agli eventi importanti delle nostre vite, matrimoni, nascite dei figli. Per noi era come una sorella. E noi a lei avremmo affidato con tranquillità i nostri bambini. Aveva sempre le parole giuste per aiutarti. Siamo sconvolte. È un incubo». Il gruppo ha seguito l’amica in tutto il percorso che l’ha portata alla consacrazione. Andava anche a trovarla nei luoghi dove svolgeva il suo servizio.

    Quando poteva non mancava alle cene che durante l’anno le amiche organizzavano. «Ricordiamo la sofferenza nelle sue parole quando raccontò della giovane che si era suicidata – dicono – Fummo colpite da quel dolore. Ci disse che aveva cercato di aiutarla. Adesso si è aperto questo abisso». Sul telefonino un’amica ha conservato le parole di conforto ricevute per la morte del padre, avvenuta di recente. «Com’è possibile – dice – che sia accaduto tutto quello che abbiamo sentito? La nostra amica, religiosa dalla fede sicura, mai vacillante, una persona capace di fare tanto male?».

    di Rosella Formenti

    http://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/2012…a-suicida.shtml

    Molestie sessuali, suora sotto accusa Nel 2009 i primi sospetti sulla “sister”

    Il termine inglese «sorella» è nei diari della ragazza suicida

    Busto Arsizio, 15 novembre 2012 -Sarà interrogata domani nella casa di cura e custodia di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, dove è ricoverata da martedì pomeriggio la suora di 52 anni accusata di aver molestato sessualmente per 13 anni una ragazza che poi si tolse la vita l’anno scorso. Gli addebiti nei suoi confronti sono pesantissimi: dalla violenza sessuale agli atti persecutori, passando per la violenza privata. La religiosa, che fino all’esecuzione dell’ordinanza del gip del tribunale di Busto Arsizio era in servizio in una struttura educativa di Cinisello Balsamo, nel Milanese, dovrà provare a chiarire la sua posizione con l’assistenza dell’avvocato Raffaella Servidio. Intanto, seppur nel riserbo dovuto a una vicenda tanto delicata, filtrano altri particolari.

    L’indagine partì a fine del 2009 (anche se i presunti abusi sarebbero scattati ben prima, addirittura nel ’98, quando la giovane aveva solo 13 anni) quando la famiglia della ragazza, notate alcune stranezze nel suo comportamento, si rivolsero alla Polizia. La ragazza – che viveva sola – fu interrogata, ma negò di aver subìto abusi, allontanando qualsiasi ombra dalla religiosa.

    Essendo maggiorenne le forze dell’ordine si limitarono a garantire la loro disponibilità in caso di «ripensamenti». Poi nel 2011 il tragico epilogo con il suicidio. A quel punto, anche sulla scorta dei diari della giovane, in cui sarebbero illustrati anche gli incontri a luci rosse e i tentativi di liberarsi di queste attenzioni («vorrei avere il coraggio di denunciarla e dire basta», scrive in un passaggio), gli investigatori hanno ricostruito la vicenda. Fra il ’98 e il 2000 la suora, trasferita a Catania, avrebbe comunque effettuato vari viaggi a Busto Arsizio per incontrare la giovane nel suo appartamento. Poi, con il ritorno al Nord, a Cinisello Balsamo, per la suora – che nel diario la presunta vittima chiama «sister» – sarebbe stato facile intensificare l’ipotetico rapporto morboso.

    Fra botte e colpi proibiti (in un’occasione avrebbe addirittura rischiato di soffocarla), umiliazioni e approcci sessuali che sarebbero andati oltre palpeggiamenti e carezze pesanti, l’equilibrio psichico della ragazza si sarebbe via via minato. Il tutto mentre la presunta aguzzina continuava a sostenere come tutto quello che sarebbe accaduto nel chiuso di quelle stanze fosse assolutamente normale. Di ordinario, purtroppo, a quanto pare non ci sarebbe stato nulla. Gli investigatori, intanto, intendono approfondire l’eventualità di altri episodi.

    di E.C.

    www.nadirpress.net/suorapedofila1.html

    PEDOFILIA: OGGI GIUDICE INTERROGA ‘SISTER PORK’ BUSTO ARSIZIO
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    “Vorrei avere il coraggio di denunciarla e dire basta”. Purtroppo quel coraggio non lo trovò e nel luglio dello scorso anno scelse la via del suicidio dopo aver subito per 13 anni, stando alle accuse che lei stessa scrive nei sui diari, le morbose attenzioni di una suora che aveva conosciuto quand’era 13enne e frequentava l’oratorio della parrocchia di Sant’Edoardo di Busto Arsizio. Fino a 23 anni ha tenuto dentro se quel terribile segreto. Poi, nel 2009 cominciò a manifestare i primi segnali colti dai genitori che corsero dalla Polizia. La ragazza fu convocata ma non disse nulla. Essendo maggiorenne non si poteva fare nulla se lei non avesse fatto una regolare denuncia. Tuttavia da quel momento qualcosa si è mosso. In via precauzionale la suora fu trasferita al Centro di formazione professionale di Cinisello Balsamo dove era ancora in servizio l’altro giorno quando i poliziotti sono andati a prelevarla per portarla in regime di custodia cautelare all’ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere (Mantova) dove oggi sarà sentita dal Giudice preliminare in sede di interrogatorio di garanzia. Intanto emergono nuovi dettagli sulla sconcertante vicenda che ancora una volta vede un rappresentante della chiesa al centro di presunti episodi di abusi e violenze sessuali ai danni di minorenni.
    Giusto ieri a Como è stato condannato a soli tre anni e mezzo l’ex economo della Diocesi lariana, don Marco Mangiacasale, reo confesso di aver molestato per alcuni anni cinque ragazzine che frequentavano l’oratorio di San Giuliano quando lui era parroco di quel rione della città ma anche dopo il suo cambio di incarico voluto dal Vescovo non appena avuto il sentore che qualcosa non andava. Assistita dall’avvocatessa Raffaella Servidio, la religiosa 52enne dovrà convincere il Gip che mai si è macchiata di quelle porcate descritte nei diari della ragazza. Che mai dal 1998 ha rivolto attenzioni morbose, che mai da quell’anno al 2000, mentre era in servizio a Catania, è periodicamente tornata a Busto Arsizio per molestare la ragazza. Nei diari di quest’ultima però sono descritti incontri a luci rosse, pressioni psicologiche, una serie di atteggiamenti tali da indurre la Procura bustocca a contestare alla suora non solo le violenze sessuali ma anche atti persecutori, una sorta di stalking per costringere la sua presunta preda a sottostare a laidi desideri. ‘Sister’, viene chiamata in quei diari nei quali si racconta di botte, umiliazioni, approcci sessuali andati ben oltre a palpeggiamenti e carezze nelle parti intime. Si racconta di un episodio nel corso del quale la ragazzina avrebbe rischiato addirittura di soffocare per un colpo che le avrebbe inferto la presunta ‘Sister Pork’. Il tutto giocato approfittando, sostiene l’accusa, della fragilità psicologica della giovane che giorno dopo giorno sarebbe stata costretta a soccombere mentre la presunta aguzzina continuava a sostenere come tutto quello che sarebbe accaduto nel chiuso di quelle stanze fosse assolutamente normale.

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    RAGAZZINA SUICIDA DOPO ABUSI, SUORA INDAGATA BUSTO ARSIZIO
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    Solitamente le cronache consegnano squallide vicende di pedofilia con un prete nelle vesti di porco. In questo caso ad essersi macchiata del reato di abusi sessuali nei confronti di una ragazzina sarebbe stata una suora originaria di Busto Arsizio, da oggi sottoposta a regime di ‘sicurezza’ attraverso il ricovero in una casa di cura su disposizione del Gip di Busto Arsizio. La religiosa, attualmente domiciliata nel Milanese e che dirige un Centro di Formazione professionale, è indagata anche per violenze private ed atti persecutori. I fatti contestati sarebbero iniziati nel 1997 quando, secondo quanto emerso dalle delicatissime indagini, la 52enne avrebbe avuto modo di incontrare in un oratorio bustocco, dove prestava la sua missione di fede e carità, una ragazzina all’epoca minorenne e con difficoltà a relazionarsi.

    Il Pm Roberta Colangelo
    Da una prima semplice amicizia, la suora avrebbe ben presto travalicato nei suoi comportamenti fino a giungere ad atti persecutori con un crescendo di violenze per indurre la ragazzina a sottostare alle sue morbose attenzioni. Un incubo per la minorenne che la portò nel giugno dell’anno scorso a togliersi la vita, all’età di 26 anni, ormai in preda ad una profonda crisi esistenziale acuita dalla sua fragilità psicologica. Le indagini sono scattate proprio alla luce di questo suicidio. Condotte dalla Polizia del Commissariato cittadino e dirette dal Sostituto Roberta Colangelo (nella foto) della Procura di Busto, hanno avuto negli ultimi tempi una notevole accelerazione grazie anche al ritrovamento fra i suoi effetti personali di diari e lettere, nonché materiale informatico, video e foto. La suora è stata sottoposta ad una perizia dalla quale risulterebbe affetta da disturbo bordeline di personalità incidente parzialmente sulla capacità di volere e socialmente pericolosa. Da qui la decisione di applicare la misura di custodia cautelare attraverso il ricovero in una casa di cura dove è stata accompagnata dai poliziotti del Commissariato di Busto e della Squadra Mobile di Varese prelevandola dal centro di formazione professionale del Milanese dove ancora prestava servizio.

    www.laprovinciadivarese.it/stories/Cronaca/740420/

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    Busto, suor Mariangela
    si trincera nel silenzio

    16 novembre 2012
    Cronaca
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    Suor Mariangela Farè in Procura a Busto (Foto by daniele belosio/varese press srl)

    Molestie da parte della suora «Cercate altre vittime»

    Busto Arsizio Si è avvalsa della facoltà di non rispondere suor Mariangela Farè, la religiosa di 52 anni accusata di aver abusato di una ragazza di sant’Edoardo per quasi 15 anni. Arrivata questa mattina in Procura a Busto Arsizio per essere interrogata dal gip, suor Mariangela si è invece trincerata nel silenzio. Dopo pochi minuti è uscita dall’ufficio del magistrato scortata dagli agenti di polizia penitenziaria.

  • Francesco Zanardi consegna un dossier a Bagnasco ecco i preti pedofili

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    E’ questo il database consegnato oggi a Genova dall’attivista Francesco Zanardi, portavoce della rete l’Abuso, al cardinale Angelo Bagnasco.