Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Cei, appello dei vescovi: “I preti pedofili non siano abbandonati a loro stessi”

    Cei, appello dei vescovi: “I preti pedofili non siano abbandonati a loro stessi”

    E’ l’auspicio espresso dalla Conferenza Episcopale Italiana al termine dell’assemblea generale che s è tenuta ad Assisi. Una posizione da leggere alla luce della politica della tolleranza zero che sta attuando Papa Francesco nel contrasto degli uomini di Chiesa che si sono macchiati del reato.

    “I preti pedofili non siano abbandonati a se stessi”. È l’appello dei vescovi italiani al termine dell’assemblea generale della Cei che si è tenuta ad Assisi. Nel comunicato finale i presuli scrivono che “se nella buona come nella cattiva sorte il presbiterio è la famiglia del sacerdote, si avverte l’importanza che anche quanti si sono resi colpevoli di delitti possano non sentirsi abbandonati a se stessi”. Una posizione da leggere alla luce della politica della tolleranza zero che sta attuando Papa Francesco nel contrasto dei sacerdoti e dei vescovi che si sono macchiati del reato della pedofilia. Bergoglio ha più volte dichiarato di considerare gli abusi del clero sui minori come un “culto sacrilego” e come una “messa nera“.

    In piena sintonia con il Papa, l’arcidiocesi di Chicago ha recentemente pubblicato sul suo sito ufficiale i nomi di 36 preti che hanno abusato di 350 minori dal 1950 a oggi. Un’operazione trasparenza, benedetta da Francesco, che però in Italia tarda ad arrivare con le linee guida della Cei sulla pedofilia nelle quali permane la mancanza dell’obbligo giuridico per i vescovi di denunciare all’autorità giudiziaria civile casi di abuso sui minori. Una posizione agli antipodi rispetto a quella di Bergoglio che ha istituito una Pontificia Commissione per la tutela dei minori coordinata dal cardinale cappuccino Sean Patrick O’Malley, arcivescovo di Boston, una delle diocesi Usa più colpite dallo scandalo, nella quale c’è anche la vittima irlandese Marie Collins.

    Ma il Papa, che ha anche incontrato nella sua residenza di Casa Santa Marta alcune persone che hanno subito abusi dai preti, sta rimuovendo e facendo processare i vescovi che si sono macchiati di questo grave reato, primo tra tutti l’ex nunzio nella Repubblica Dominicana, il polacco Jozef Wesolowski, agli arresti domiciliari in Vaticano in attesa del processo penale. Recentemente Francesco ha anche istituito all’interno della Congregazione per la dottrina della fede uno speciale collegio, formato da 7 cardinali e vescovi, per velocizzare i numerosi processi sui sacerdoti accusati di pedofilia.

    “Noi, vescovi e preti – si legge nel messaggio che i vescovi della Cei hanno voluto indirizzare al clero italiano – portiamo volentieri il peso del nostro servizio, ma sentiamo anche il timore di diventare un peso per le nostre comunità a motivo delle nostre inadeguatezze e dei nostri peccati. L’amore, cioè il desiderio di servire sempre meglio il Signore che ci ha chiamati e le persone che amiamo, ci convince a essere umili, attenti e disponibili per la conversione. Nessuna proposta formativa e nessuna forma di accompagnamento possono produrre un qualche frutto se non cresce in noi la persuasione di aver bisogno di essere aiutati, corretti, istruiti, formati”.

    Nel corso dell’assemblea generale, i presuli italiani hanno anche stabilito che in occasione della visita di Papa Francesco a Torino, il 21 giugno 2015, per l’ostensione della Sindone e il bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco, le offerte raccolte saranno destinate a realizzare un hospice per l’accoglienza dei malati terminali. Sono state anche esaminate e votate alcune proposte di modifica delle “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza episcopale italiana per i beni culturali ecclesiastici e per l’edilizia di culto”. Ed è stato eletto il nuovo vicepresidente della Cei per il Centro Italia, il vescovo di Fiesole Mario Meini, che succede al cardinale di Perugia Gualtiero Bassetti. Meini ha battuto al ballottaggio l’arcivescovo di Chieti-Vasto Bruno Forte, segretario speciale del Sinodo straordinario dei vescovi sulla famiglia che si è tenuto nell’ottobre 2014 in Vaticano. Confermato, invece, alla presidenza della Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute l’arcivescovo di Trento Luigi Bressan.

    Twitter: @FrancescoGrana

    http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/11/13/cei-appello-dei-vescovi-i-preti-pedofili-non-siano-abbandonati-se-stessi/1210245/

  • Due storie diverse. Le suore di #Trento e monsignor #Inzoli #BancoAlimentare #CL #Meeting14

    Due storie diverse. Le suore di #Trento e monsignor #Inzoli #BancoAlimentare #CL #Meeting14

     Dopo un anno di latitanza, riappare un nostro articolo sul sito diInternazionale.  Si intitola «Le suore di Trento».
    Nei commenti sotto, la polemica infuria: mentre scriviamo ci sono già 90 commenti ed è la fiera del «non è questo il punto». Non è mai quello, il punto. E poi l’URSS, la Germania Est, la Stasi…

    Ma scusateci se cogliamo l’occasione per scrivere due cosette su don Inzoli (#Inzoli). Non c’entra, sia chiaro. È una storia diversa. Non facciamo collegamenti a cazzo di cane, su… Però cogliamo l’occasione. Giusto un rapido riassunto della vicenda, per chi non l’ha seguita via Twitter.

    Il 27 giugno 2014 la stampa di Crema dà una notizia-bomba… che però rimane inesplosa: dopo una prima sentenza risalente al 2012, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha condannato in secondo grado per abusi su minori monsignor Mauro Inzoli, già presidente del Banco Alimentare e vicepresidente della Compagnia delle Opere, più volte mattatore al Meeting di Rimini nonché – si è scritto da più parti – confessore di Roberto Formigoni.
    Inzoli era soprannominato «don Mercedes» perché amante del lusso e dei macchinoni, nella più pura osservanza dello stile evangelico. Se oggi tornasse tra gli uomini, lo stesso Gesù si sposterebbe in Porsche.
    Particolare importante, a Crema don Inzoli aveva fondato l’associazione «Fraternità», per anni affidataria di molti minori soggetti a tutela.
    In rete, riferimenti a sue (presunte) molestie nei confronti di minoririsalgono almeno al 2007 e nessuno li ha mai rimossi.

    Da quella condanna è trascorso quasi un mese, e l’informazione su questa storia, che pure sarebbe di portata nazionale, l’hanno fatta quasi solo la stampa locale di Crema e Cremona (come se Inzoli fosse un qualunque prete di provincia e non uno dei più importanti capi di CL!) e i non molti giornalisti freelance che ne hanno scritto in rete (il primissimo è stato Mazzetta). Per quanto riguarda i giornali nazionali, è uscito prima un articolo – purtroppo poco attento ai veri nodi della questione, per questo lo abbiamo criticato – sul Fatto Quotidiano, poi uno sul Manifesto, a nostro avviso meritorio perché collegava la vicenda Inzoli ad altri sommovimenti nel mondo ciellino di cui i media non stanno rendendo conto.

    Sì, perché siamo di fronte a un silenzio agghiacciante dei grandi mezzi di informazione, che pure sono stati più e più volte sollecitati a occuparsene. Per settimane svariati lettori hanno mandato link su Inzoli e segnalato la vicenda a decine di opinion-maker e direttori di testate. Risultato? Altri mattoni nel muro di silenzio. Zero righe su Repubblica; un solo trafiletto sulle pagine cremonesi del Corriere, niente su quelle nazionali; niente sulla Stampa; zero minuti alla Rai.

    All’epoca della prima sentenza di condanna, i due big della stampa nazionale ne avevano scritto: ecco un articolo, ed eccone un altro. Stavolta nulla. Perché? Cos’è cambiato, nel frattempo?

    «Beh, ci sono state le Larghe Intese…», ha malignato qualcuno in rete. Formigoni, Lupi e l’intero mondo CL sono al governo col PD di Renzi. Non vorrai mica disturbare il manovratore?
    Qualcuno ha persino segnalato un’inchiesta dell’Espresso sul “braccio destro” e consigliere n.1 di Renzi, Marco Carrai. Vi si legge che la Compagnia delle Opere in Toscana «è presieduta da Paolo Carrai e da Leonardo Carrai, alla guida del Banco alimentare, altra opera ciellina: i cugini di Marco».
    Diversi hanno anche ricordato che le Coop ex-”rosse” e la CdO fanno affari insieme da anni, e sovente esponenti dei due blocchi di potere economico finiscono coinvolti nelle stesse inchieste…

    Mah, forse troppo “meccanicistica”, come spiegazione: il padronato ordina il silenzio, la stampa esegue.
    Il problema è che altre spiegazioni non se ne sono trovate. Persino quando i media han dedicato servizi alla condanna papale dei preti pedofili, non si è fatto alcun riferimento (nessuno, zero!) a un caso enorme come quello di don Inzoli. Eppure è il più recente e il più altolocato.

    Per chiunque altro – e ne siamo sicuri perché ci siamo occupati a lungo di questi temi – i media avrebbero tirato fuori pece e piume. C’è chi, con simili accuse (senza bisogno di sentenze) è stato crocifisso, massacrato, sbattuto su tutte le prime pagine come «mostro», per poi essere assolto, ma intanto aveva avuto la vita distrutta. Per Inzoli, invece, guanti bianchi e rumori ovattati. Questo è un caso di disuguaglianza di fronte alla gogna. Due pesi e due misure, corrispondenti a CL e non-CL?

    Più degli abusi stessi, a inquietare è proprio la compattezza nel silenzio. C’è un cordone sanitario mediatico intorno a Inzoli e CL? «Se questo cordone non c’è», scrivevamo su Twitter due settimane fa, «che lo si dimostri facendo inchiesta o almeno dando, seppure in ritardo, la notizia.» E invece niente.

    Su Inzoli e sulla sentenza dell’ex-Sant’Uffizio, silenzio addiritturatombale da parte degli enti e fondazioni che ha diretto per anni. Non abbiamo trovato nessun comunicato del Banco Alimentare, di cui «don Mercedes» è stato presidente dal 1997 al 2012, anno dell’istruttoria e della prima sentenza. Non un rigo, che fosse di chiarimento, di rammarico, di presa di distanze o di solidarietà umana… Zero. Ricordiamo che nel 2007, quando un’inchiesta per abusi su minori coinvolse don Pierino Gelmini, Inzoli e tutto il Banco Alimentare solidarizzarono con lui:

    «Milano, 3 ago. 2007 – (Adnkronos) – Dopo la notizia dell’avvio di un’indagine, condotta dalla magistratura di Terni, che vede coinvolto don Pierino Gelmini fondatore della “Comunità Incontro”, il presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus, monsignor Mauro Inzoli, manifesta la sua solidarietà e vicinanza al religioso. “A nome di tutta la Rete Banco Alimentare -dichiara Inzoli- ci sentiamo addolorati ma certi della vittoria del bene. Con immutata stima, vogliamo condividere questa prova fino alla fine, sicuri che nulla va perduto.”»

    Eppure, quando il suo stesso presidente è stato coinvolto in un’inchiesta per abusi su minori (ancorché condotta dalle autorità ecclesiastiche e non dallo Stato), il Banco Alimentare non si è dichiarato «addolorato», né «certo della vittoria del bene», né ha espresso «immutata stima». Davvero strano.
    Stesso silenzio da parte della Compagnia delle Opere tutta, come se questo Inzoli nessuno lo avesse mai sentito nominare. E neppure una riga sulle riviste di area CL, come Tempi, diretta da Luigi Amicone(sed magis amicus…?) Una riflessione col cuore in mano, una dolorosa autocritica, un dibattito su com’è stata vissuta la vicenda nel mondo ciellino… Nulla di tutto questo. Una casa dai vetri oscurati, come quelli delle limousine.

    Altro silenzio che solleva interrogativi è quello della magistratura: dopo che nel 2012 la stampa (cremasca e, allora, nazionale) diede la notizia della prima indagine interna e condanna da parte della Chiesa, non risulta che la Procura di Crema abbia indagato su quali abusi fossero stati compiuti, con quali complicità e su quali minori. Nelle ultime settimane, due esposti – uno del parlamentare di SELFranco Bordo e l’altro della rete L’Abuso – dovrebbero avere smosso qualcosa su quel fronte. Tardivamente, perché – come si dimostrava all’inizio – era dal 2007 che su Inzoli giravano certe storie. In città diverse voci hanno parlato di un clima omertoso intorno alla faccenda,lo stesso sindaco ha chiesto ulteriori indagini.

    Ora, fermatevi un momento a pensare, mentre vi ripetiamo questo dato di fatto: di tutto ciò che abbiamo appena raccontato, i più importanti media nazionali non hanno scritto as-so-lu-ta-men-te nien-te.

    Buona notte, e buona fortuna.

    Due storie diverse. Le suore di #Trento e monsignor #Inzoli #BancoAlimentare #CL #Meeting14

  • «Abusi su 2 fratelli ai ritiri spirituali»

    «Abusi su 2 fratelli ai ritiri spirituali»

    Era il loro custode, di lui si fidavano ciecamente. Li portava ai ritiri spirituali, ai quali lui stesso partecipava, entrava in casa loro, poteva appartarsi in camera, o in solaio, con i due ragazzi, entrambi minorenni. Ma una volta maggiorenni hanno deciso di denunciarlo e chiedere giustizia per i ripetuti abusi sessuali che sostengono di aver subìto, per circa tre anni. La drammatica storia è quella di due fratelli di una famiglia benestante di Bergamo, che oggi hanno più di vent’anni. Nel pomeriggio di ieri – assistiti dall’avvocato Francesca Longhi – sono entrati entrambi in tribunale, per la prima udienza del processo a G.F., 38 anni, anche lui abitante in città, il loro presunto aguzzino accusato di atti sessuali con minorenni.

    Anche lui, difeso dall’avvocato Roberto Bruni, era presente in aula. L’imputato, almeno fino a quando la denuncia nei suoi confronti non è arrivata in procura, partecipava al cammino neocatecumenale, ovvero a quel particolare percorso cattolico fondato negli anni ‘60 in Spagna, «per la riscoperta della fede», che coinvolge anche molte famiglie di Bergamo, con ritiri spirituali, raduni nazionali e internazionali. In quel contesto il trentottenne aveva conosciuto i due ragazzi, perché anche loro, con i genitori, partecipavano al cammino religioso. Si erano incontrati per la prima volta nell’estate del 2002, 12 anni fa: G. F., allora fidanzato, oggi sposato (di cui non pubblichiamo il nome a tutela delle parti offese), aveva spesso il compito di trasportare i ragazzi del gruppo neocatecumenale ai momenti di preghiera, ai ritiri. Era la loro guida, ne era responsabile: i due fratelli, che allora avevano 13 e 16 anni, erano stati affidati a lui dai genitori. Sia la difesa sia la procura osservano uno stretto riserbo su tutta la vicenda e anche il collegio dei giudici ha disposto che la prima udienza, quella di ieri, fosse celebrata a porte chiuse. Risulta che già nell’autunno del 2002, G.F. avrebbe approfittato ripetutamente del più giovane dei fratelli: episodi frequenti, nella sua auto, in zone piuttosto isolate, o nelle stanze d’albergo durante i ritiri spirituali: palpeggiamenti e rapporti consumati.

    Da allora, per circa tre anni, i due ragazzini hanno vissuto un incubo del quale hanno voluto parlare solo molto tempo dopo, grazie a un percorso familiare che li ha aiutati a presentarsi in procura, a ricordare tutto, a denunciare. In una prima fase gli abusi sarebbero avvenuti in luoghi di fortuna: il maggiore dei due fratelli ha ricordato alcuni atti subiti all’aperto, in uno spiazzo dietro un condominio piuttosto appartato, in città. Oppure, il minore, ha parlato di quel che avveniva nella vettura del «custode», e ha ricordato un viaggio del 2004, quando l’aveva raggiunto sui sedili posteriori di un pullman che li portava a Ginevra, per approfittare di lui. La ricerca dei momenti di incontro era poi diventata sempre più pressante. I genitori dei due ragazzi si fidavano di G.F. e lui era entrato più volte in casa loro. Proprio lì, nell’abitazione di famiglia, era riuscito ad appartarsi con il più piccolo dei due fratelli, diventato quasi la vittima preferita, mentre il primo si avviava verso i 18 anni. In camera o in solaio: momenti drammatici e ripetuti. Fino agli inviti a raggiungerlo a casa sua, con la scusa di farsi aiutare per alcuni mestieri di casa. È ciò che dice l’accusa. È quanto hanno sostenuto anche i due fratelli ieri pomeriggio, per tre ore, di fronte ai giudici, costituendosi parte civile.

    http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/14_febbraio_19/abusi-2-fratelli-ritiri-spirituali-bbf3dd40-9945-11e3-89bf-8cd8af0e5a04.shtml

  • SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    Si invitano le vittime non censite nei procedimenti penali nei confronti di don Nello Giraudo, don Giorgio Barbacini, Franco Briano, a contattare entro e non oltre 20 giorni Rete L’ABUSO all’indirizzo legale@retelabuso.org .

    Questo appello è diretto a tutte le vittime dei procedimenti di cui sopra, che non sono mai entrate in contatto con le autorità civili o con la Rete L’ABUSO.

    Nelle prossime settimane depositeremo presso il Tribunale di Savona le richieste di risarcimento danni alla Diocesi di Savona-Noli.

    L’ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, ha ravvisato la responsabilità di un vescovo,  Dante Lanfranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Per quanto attiene al Lanfranconi non è stato possibile rinviarlo a giudizio perché il tempo trascorso dagli abusi commessi ha fatto maturare la prescrizione.

    In quella ordinanza però il GIP sottolinea la responsabilità della Diocesi, stabilita dal secondo comma dell’art.40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    Dalla data dell’8 maggio 2012 le vittime di questo procedimento penale possono costituirsi parte civile, anche se prescritte in quanto l’ordinanza stabilisce una nuova data di prescrizione per tutte quelle vittime, quella del 8-5-2012. Da questa data le vittime hanno diritto per cinque anni a costituirsi parte civile.

    Annunciamo già da ora che la Rete L’ABUSO si costituirà parte civile in questo procedimento. La costituzione di parte civile potrà essere presentata anche dai comuni i quali, attraverso i propri servizi sociali, affidarono minori alle comunità gestite da preti pedofili della Diocesi di Savona-Noli.

    Vi invitiamo a contattarci al fine di stabilire quale possa essere la linea documentale che verrà usata nella richiesta di risarcimenti, in quanto nell’incontro a Genova del 10-2-2014 con il pool di avvocati che seguiranno questa causa si è stabilito che verrà utilizzata come linea di risarcimento, la personale vicenda, sarà di conseguenza obbligatorio produrre in tempi molto brevi tutta la documentazione necessaria. Per contatti legale@retelabuso.org .

    Francesco Zanardi

    Portavoce Nazionale.

    -Note legali su come verrà articolata la richiesta di danni alla Diocesi savonese. A cura di Stefano Rossi.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

    La sentenza in commento, pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21.08.2013 (n. 679/2013), rappresenta – almeno per l’Italia – un leading case avendo sancito, nell’ambito di un processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di una minorenne.

    La questione più spinosa e controversa, sotto il profilo giuridico, sta appunto nella qualificazione del rapporto che si viene ad instaurare tra il prete e la Diocesi rappresentata dal Vescovo, in particolare nella possibilità di sussumere tale rapporto nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 2049 c.c.

    Prima di entrare nel merito della questione, è tuttavia utile ripercorrere la sentenza, molto ben argomentata, che risolve anche alcuni nodi preliminari, non certi esclusivi della vicenda in commento, ma che potrebbero trovare svolgimento e attenzione anche in altri casi analoghi.

    È bene rammentare che il prete, che chiameremo Giulio, dopo essere stato consacrato chierico, era stato assegnato ad una parrocchia di Bolzano, in qualità di vicario cooperatore e di responsabile della pastorale giovanile.

    In questa funzione, approfittando della sua posizione di sacerdote, aveva carpito la fiducia di una bambina in occasione (e con la scusa) della preparazione prima della prima comunione e successivamente della cresima, imponendole il vincolo della promessa di mantenere segreti i loro incontri e inducendola, in un crescendo di ‘attenzioni’ e di minacce, a subire violenze sessuali ripetute.

    Don Giulio veniva tratto a giudizio, ma arrivati in Cassazione veniva assolto per intervenuta prescrizione dei reati, con conferma delle statuizioni civili della sentenza di merito (Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2009, n. 17846), ovvero la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal reato, liquidato equitativamente in €. 500.000,00= a favore della minore ed €. 100.000,00= cada uno per i genitori di costei.

    Con il processo instaurato avanti il Tribunale di Bolzano, i genitori della minorenne, hanno citato in giudizio don Giulio, la Parrocchia presso cui era stato assegnato e la Diocesi di Bolzano e Bressanone per sentirli condannare: a) il convenuto, ai sensi degli art. 2043 c.c. e 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali non coperti da giudicato in quanto successivi alla sentenza della Corte d’Appello di Trento – sez. dist. di Bolzano – con cui era stata affermata la responsabilità civile dello stesso per il fatto-reato commesso, quantificando in €. 7.000,00= i danni patrimoniali risarcibili; b) la Diocesi di Bolzano e Bressanone e la Parrocchia, a titolo di responsabilità solidale con il sacerdote, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2049 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali già definitivamente accertati con la sentenza del Tribunale trentino, oltre alle spese per la costituzione di parte civile e ai danni patrimoniali sorti successivamente.

    La difesa di don Giulio contestava (inutilmente) la ricostruzione dei fatti di causa emergente dalla sentenza della Corte d’Appello e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità della domanda risarcitoria per contrasto con il principio del ne bis in idem. In particolare si eccepiva che gli attori, costituitisi parte civile, avevano già ottenuto ristoro per il danno subito a mezzo della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, liquidati in via definitiva ed equitativa nel giudizio penale.

    Il Tribunale di Bolzano rigetta tale interpretazione, notando come la domanda degli attori, proposta in sede di costituzione di parte civile, si differenziasse per petitum da quella oggetto del processo, non comprendendo il risarcimento dei danni patrimoniali futuri, ma limitandosi a rivendicare esclusivamente le spese sostenute sino ad allora per le cure e la psicoterapia a cui era stata sottoposta la minore.

    A loro volta la Diocesi e la Parrocchia eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, oltre alla carenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 e/o 2049 c.c.

    Sul punto della legittimazione passiva, il giudice trentino se la cava rapidamente, rilevando come la stessa attenga “alla correlazione tra soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall’attore” (pg. 17; in dottrina C. Mandrioli,  Diritto processuale civile, I, Giappichelli, Torino, 2007, 55).

    Peraltro la contestazione della titolarità passiva, investendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un’eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. civ.  n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2012, n. 17701).

    Anche per tale motivo, l’accertamento, che deve essere operato dal giudice riguardo la predetta correlazione, si svolge agendo sulla stessa norma di diritto da applicarsi per la decisione del merito della causa, assumendo quindi come vera la ricostruzione dei fatti proposta dall’attore e conseguentemente identificando nel convenuto il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale (Cass. civ., sez, I, 6 aprile 2006, 8040)

    Una seconda eccezione prospettata dalle difese degli enti ecclesiastici atteneva all’avvenuta prescrizione della domanda. Se infatti è vero che l’art. 2947, 3° co., c.c. sancisce che, in caso di reato, il termine di prescrizione del risarcimento è pari a quello prescritto per il reato connesso, tuttavia “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)” [Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713].

    Vi è però da rilevare che la proposizione di domanda giudiziale (ovvero, nella specie, la costituzione di parte civile nel procedimento penale) nei confronti di uno dei coobbligati in solido determina  l’interruzione della prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati, senza necessità che in quel processo venga accertata l’esistenza del vincolo di solidarietà (Cass. civ., 23 aprile 1982, n. 2534).

    Meno convincente, in linea generale, appare un terzo principio enunciato sul punto dal giudice in sentenza, secondo cui il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione sarebbe da individuare nel momento in cui l’attore ha acquisito una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337). Volendo essere pratici, tuttavia, esso appare ragionevole, soprattutto se, operando un’analogia, si rapporta l’ipotesi in relazione alla quale il principio è stato sancito (ovvero i danni provocati da emotrasfuzioni infette) con il caso di specie (laddove il ricordo delle violenze, rimosso, è emerso dal subconscio della minore solo dopo alcuni anni).

    A conferma poi il giudice rileva come le parti ecclesiastiche, pur avendone l’onere, non avessero contestato l’individuazione temporale operata dagli attori del dies a quo del calcolo della prescrizione. Sicchè anche questa eccezione veniva rigettata.

    Un’ultima eccezione sollevata dalla Diocesi e dalla Parrocchia sottolineava come l’accertamento reso nel giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto di reato fosse ad essi inopponibile, in quanto non intervenuti, né chiamati in tale processo in qualità di responsabili civili (in precedenza si veda Trib. Lecce, sez. I pen., ord. 8 ottobre 2012, inwww.penalecontemporaneo.it).

    Detta eccezione è stata disattesa.

    Si deve rammentare che la cosa giudicata rappresenta la forza vincolante che il provvedimento giurisdizionale spiega in quanto decide irrevocabilmente circa la sussistenza della ragione fatta valere in giudizio. Essa consiste nel valore normativo che la decisione assume sia come regola ormai indiscutibile per le parti nei rapporti tra loro, sia come criterio obbligatorio per il giudice in qualunque giudizio futuro sul medesimo oggetto.

    A differenza di quanto si dispone per la materia civile, suol dirsi valere nel diritto penale il principio per cui il giudicato ha efficacia erga omnes. Ciò appare esatto, in quanto, per esempio, la parte lesa, ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, non può mettere nuovamente in questione il fatto escluso dal giudicato penale, neppure in sede separata, e ai limitati effetti del risarcimento (art. 25 cod. proc. pen.).

    Tuttavia più complesso appare estendere tali effetti a soggetti terzi che non abbiano partecipato a tale giudizio.

    Per superare tale ostacolo il giudice rileva come la sentenza emessa dalla Corte d’Appello trentina sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, in quanto il reato si era nel frattempo prescritto, pur facendo salve le statuizioni civili. Ciò comporta quindi che l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato diano luogo ad effetti analoghi a quelli del giudicato civile.

    “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione “ (Cass. civ., 21 giugno 2010, n. 14921; Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 1484).

    Sul punto, premesso che il giudicato a norma dell’art. 2909 cod. civ. “fa stato” tra le parti ed i loro aventi causa, è bene rammentare che il relativo vincolo preclusivo opera in una duplice direzione: in via immediata esplica effetti in ordine al rapporto accertato, impedendo la proposizione di nuove domande relative ad esso (c.d. efficacia diretta); in secondo luogo, ed in via mediata, la sentenza vale rispetto ad altri aspetti dello stesso rapporto (ovvero altri rapporti giuridici) diversi da quelli accertati a questo legati da un nesso si pregiudizialità-dipendenza; la precedente pronuncia non regola direttamente tali rapporti, ma ne condiziona in parte qua il contenuto (c.d. efficacia riflessa o indiretta).

    Con l’espressione efficacia riflessa, peraltro, non si intende una diversa qualità degli effetti ed un diverso vincolo per il giudice e per le parti del secondo giudizio in ordine al rapporto deciso, perché l’accertamento di questo non è né più né meno immutabile di quanto avviene in caso di efficacia diretta, solo che si vuol solo evidenziare che taluni effetti investono un aspetto distinto del rapporto (o addirittura un rapporto distinto da quello oggetto del giudicato) ma giuridicamente collegato ad esso, e gli effetti coinvolgono dunque un diritto sostanziale (dipendente) in ragione dell’efficacia prodottasi in ordine ad una differente situazione soggettiva (pregiudiziale).

    È soltanto il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente) rendendo possibile che esso spieghi i suoi effetti nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa; sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa  (Cass. civ., sez. un, 12 marzo 2008, n. 6523).

    Il giudice ha pertanto riqualificato il giudicato da penale a civile e poi ha valutato la sussistenza di un nesso di condizionamento tra quanto accertato nel giudicato e quanto da accertare (ovvero la responsabilità civile dei convenuti) nel processo in corso.

    In tal senso più di recente si è affermato “ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia proposta separatamente da quella diretta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, contro l’assicuratore, quest’ultimo non è parte necessaria del processo. Pertanto, il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore non era parte non può essere ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso di rendere non più controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza quale è il vincolo di solidarietà che sussiste tra il debito dell’assicurato ex delicto, di natura aquiliana, e quello dell’assicuratore ex lege, di natura indennitaria. A tal fine è necessaria, però, – non esistente nel caso de quo – una condanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi come statuizione che non solo investa la questione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa” (Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241).

    Il Tribunale ha rilevato tale rapporto di condizionamento-dipendenza  sulla base della relazione tra l’illecito commesso dal sacerdote e il titolo di responsabilità a cui sono stati chiamati gli enti ecclesiastici ex art. 2049 c.c., che si traduce in “un rapporto di solidarietà-dipendenza, ove invece la responsabilità del coobbligato-responsabile indiretto può essere invocata solo previo positivo accertamento della sussistenza di responsabilità del coobligato-autore del fatto illecito” (pag. 24 sentenza).

    Si può giungere dunque all’analisi del punto centrale della sentenza, ovvero la qualificazione del rapporto tra sacerdote e Diocesi entro le coordinate dell’art. 2049 c.c.

    Appare incontestato che don Giulio era stato incaricato vicario parrocchiale presso una parrocchia di Bolzano, essendogli affidate le mansioni relative all’educazione pastorale dei bambini e dei giovani e l’organizzazione della catechesi. Ora esclusa la possibilità di configurare una responsabilità diretta degli enti ecclesiatici, mancando un rapporto di immedesimazione organica tra il vicario parrocchiale e la Diocesi/Parrocchia, il giudice ha ritenuto sussistente un rapporto disciplinabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.

    Si rammenta che il principio espresso dall’art. 2049 c.c., secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti», ha costituito e costituisce tutt’ora una delle disposizioni più discusse a livello dottrinale in tema di responsabilità, connettendosi strettamente alla più ampia tematica della configurazione di una teoria generale della liabilitydivisa tra le varie concezioni dei relativi criteri di imputazione.

    Secondo Scognamiglio il criterio del rischio-profitto (imposto da Trimarchi) costituisce tutt’al più una ragione mediata della fattispecie di responsabilità, «il cui fondamento deve ricercarsi invece negli elementi e dati assunti dal disposto normativo»: questi elementi risiederebbero nella circostanza di avvalersi di altri per realizzare un fine o un interesse proprio, ossia il cd. rapporto di preposizione.

    È pur vero che  «una moderna interpretazione della norma non può non commisurarsi tanto ai criteri di organizzazione produttiva della grande impresa contemporanea, quanto al principio, desumibile dall’art. 41, 2° co., Cost., che subordina la legittimazione delle attività economiche all’attitudine ad accollarsi i danni prodotti, secondo canoni di efficienza sociale e non solo economica» (C. Salvi, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 1988, 1241), per cui, in quest’ottica, assodata la natura oggettiva di tale responsabilità, poco importa se la ratio della responsabilità dipenda dal rischio, dalla esposizione al pericolo, dalla preposizione o dalla vicarietà, in quanto il preponente è chiamato a rispondere nei confronti di un terzo del danno cagionato da un soggetto per effetto dello speciale vincolo che lo lega, dal quale nasce il titolo dell’imputazione.

    Notoriamente la responsabilità ex art. 2049 c.c. si configura alla ricorrenza di tre requisiti: a) il fatto illecito commesso dal preposto o commesso; b) il rapporto di preposizione; c) il nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente.

    Se il primo requisito risulta, nel caso di specie, definitivamente accertato in sede penale, è sul rapporto di preposizione che si incentra l’analisi del giudice.

    La terminologia usata dal legislatore, come si desume immediatamente dall’impiego del termine «padrone», appare arcaica, ma, più in generale, leggendo l’articolo «si direbbe che il legislatore sia fermo all’idea dell’azienda domestica, alla fase artigianale dello sviluppo economico: sembra cioè che la civiltà e la tecnica industriale ed i loro problemi siano rimasti estranei al codice». (P. Rescigno, Persona e comunità, Il Mulino, Bologna, 1966, 419)

    Oltre che desueto, il lessico utilizzato nell’art. 2049 c.c. è generico, quanto all’impiego dei termini «committenti», «domestici»  e «commessi»: il primo sostantivo è impiegato solo in tale articolo, gli altri vengono adoperati con significati differenti, così il vocabolo «committente» è utilizzato quale sinonimo di appaltante o di chi si incarica di eseguire una commissione, il termine «domestico» si riferisce a colui che svolge lavori domestici ai sensi della disciplina di cui al Libro V, Titolo IV, Capo II del codice civile, infine «commesso» è il lavoratore subordinato fornito di poteri di rappresentanza dell’imprenditore ai sensi degli artt. 2210-2213 c.c.

    Tuttavia si deve sottolineare come una rigida determinazione degli elementi del rapporto rappresenterebbe «un ostacolo alla rilevazione di una realtà fluttuante e in continua evoluzione» (C. Scognamiglio, Responsabilità civile, in Noviss.DI, XV, 1968, 699), così l’identificazione di tale responsabilità attraverso il termine «institutoria» vuole indicare riassuntivamente la fonte del rapporto dal quale nasce l’obbligazione e la giustificazione del trasferimento del costo del danno in capo al gestore.

    È comunque pacifico che la portata dell’art. 2049 c.c. non possa risolversi esclusivamente nell’individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, dato che il rapporto di preposizione identifica anche le nuove forme di rapporto tra due soggetti posti in posizione asimmetrica.

    «La responsabilità del committente o padrone per il fatto del commesso è subordinata al concorso di due requisiti, cioè che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente, indipendentemente dalla permanenza dell’incarico e dalla continuità della prestazione, e che lo stesso sia legato da un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza da parte di costui sull’operato del primo. Occorre, inoltre, che, tra l’esecuzione dell’incarico e la consumazione dell’illecito, esista, se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’evento lesivo sia stato reso possibile o comunque, agevolato, dall’adempimento dell’incarico» (Cass. 7 luglio 1976, n. 2548, MGC, 1976; Cass. 18 maggio 1976, n. 1748, MGC, 1976; Cass. 27 maggio 1976, n. 1111, MGC, 1976; Cass. 10 gennaio 1975, n. 99, MGC, 1975; Cass. 11 luglio 1975, n. 2766, MGC, 1975; Cass. 10 maggio 1974, n. 1354, MGC, 1974; Cass. 29 marzo 1972, n. 965, MGC, 1972; Cass. 30 dicembre 1971, n. 3776, MGC, 1971).

    Così tra le figure che impegnano la responsabilità del preponente vanno annoverati gli apprendisti (Cass. 10 maggio 2000, n. 5957, GCM, 2000, 980; Cass. 9 novembre 1978, n. 5135, MFI, 1978; Cass. 22 dicembre 1970, n. 2732, RC, 1971, 369), i lavoratori domestici (Cass. 8 agosto 1961, n. 1918, MGI, 1961; Trib. Genova 28 marzo 1961, RGL, 1961, 307; App. Milano 23 ottobre 1958, RGL, 1958, II, 563), la guardia giurata (Cass. pen. 17 marzo 1988, RP, 1989, 394), il catechista di una parrocchia (Trib. Pescara 19 marzo 1998, PQM, 1998, 1, 46), l’elettricista (App. Palermo 27 novembre 2000, GM, 2001, 920), l’istruttore di un circolo sportivo (Trib. Roma 24 marzo 2000, GRom, 2000, 455) ed infine l’istruttore di un’associazione scout (Cass. 26 luglio 2001, n. 10213, MFI, 2001).

    Si può affermare che in definitiva sia l’intensità della subordinazione (da valutare caso per caso) a determinare la sussistenza del rapporto prepositorio, andando oltre l’area del lavoro subordinato in senso proprio, per cui è sufficiente  ad integrare tale rapporto che le sue caratteristiche siano tali da configurare l’attività del preposto come strumentale rispetto all’utilizzazione che ne fa il preponente. (C. Salvi, La responsabilità civile, cit., 1242)

    Il rapporto di preposizione, dunque, non si collega necessariamente con un vincolo formale di subordinazione, configurandosi invece come situazione materiale nella quale si viene a trovare un soggetto nei confronti di un altro. Ne è una prova evidente il fatto che ogni volta che i giudici si sono trovati di fronte a forme di dissociazione tra datore formale e sostanziale, quali il prestito di dipendente o il distacco del lavoratore, hanno sempre individuato il preponente nel soggetto che, anche solo temporaneamente, ha effettivamente e liberamente utilizzato il lavoro altrui.

    Sicchè si è giunti alla conclusione per cui l’art. 2049 c.c. risulta applicabile ogni volta che sussista una relazione qualificata tra l’attività del padrone o del committente e il comportamento dell’ausiliario, come indubbiamente avviene nel contratto di mandato o di agenzia.

    In particolare, per la pronuncia della responsabilità per fatto altrui del mandante – secondo la giurisprudenza consolidata – è necessario che vi sia, oltre alla relazione di occasionalità con l’esecuzione del mandato, la spendita del nome del mandatario e l’apparenza della rappresentanza.

    Così «questa Corte suprema ha ritenuto, nell’ambito dei principi vigenti in materia anzidetta, che il mandante può rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., del fatto illecito commesso dal mandatario nell’esecuzione del mandato. Per altro, affinché possa sussistere la responsabilità indiretta del mandante per il fatto illecito compiuta dal mandatario è indispensabile che l’attività del mandatario, generatrice di responsabilità, possa mettersi in relazione di occasione oggettiva con il mandato, nel senso che il mandatario si sia avvalso della sua qualità e della sua posizione di rappresentante come mezzo per consumare l’illecito, e che, inoltre, la sua attività appaia verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato (Cass. 23 luglio 1976 n. 2013; conf. Cass. 27 giugno 1984 n. 3776)» (Cass. 13 giugno 1986, n. 3937, GCM, 1986, 6; Cass. 23 luglio 1966, n. 2013, GC, 1967, I, 571).

    La disposizione contenuta all’art. 2049 c.c. configura quindi una tipica ipotesi di responsabilità canalizzata sul preponente, ma, per poter essere affermata, postula nel preposto la qualità di rappresentante. Pertanto, non è l’attività di mandatario a poter essere assunta, ai sensi della citata disposizione, come fonte di responsabilità extracontrattuale del mandante, bensì l’utilizzazione della qualità di rappresentante per la consumazione dell’illecito nelle ipotesi in cui il danneggiante abbia agito, oltre che come mandatario, anche nella distinta e non sempre compresente veste di rappresentante, ossia nel caso che atecnicamente continua ad essere indicato nella pratica come mandato con rappresentanza (Cass. 19 dicembre 1995, n. 12945,GCM, 1995, 12).

    Ora determinato che il rapporto di preposizione è ben più ampio del solo rapporto di lavoro subordinato (M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009, 79), si deve verificare se sia possibile configurare una relazione di subordinazione gerarchica (che comporta poteri-doveri di direzione, vigilanza e controllo) tra il Vescovo, a capo della Diocesi, il parroco, quale referente della Parrocchia, e i chierici che svolgono la loro opera in tal ambito.

    Il fatto che quello tra Diocesi/ Parrocchia e chierici non sia un rapporto di lavoro in senso stretto non esclude tuttavia la chiara sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra il chierico e il suo vescovo, fondato sulla tipicità stessa della relazione canonistica, che non può non avere effetti sulla conseguente qualificazione civilistica.

    In base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l’idoneità all’incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di autorità religiosa e morale sui suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla, revocarne e sostituirne il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod. can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2; 519; 520 par. 2).

    Questa specialissima relazione gerarchica fra il vescovo e i suoi sacerdoti, ribadita dal DecretoPresbyterorum ordinis e concretizzata nello specifico dovere di obbedienza stabilito nei cann. 273 Cjc e 370 Cceo, si riflette nel dovere del vescovo diocesano di seguire con particolare sollecitudine i presbiteri curando che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato (cann. 384 Cjc e 192, § 4, Cceo). Vale a dire il complesso dei diritti e dei doveri che concretizzano il loro essere presbiteri al servizio della diocesi, senza limitazioni di sorta (in senso restrittivo però G. Feliciani, Il popolo di Dio, Bologna, il Mulino, 1995, 65).

    Sembrerebbe non sussistere, quindi, alcun ostacolo a considerare il vescovo come “committente” del parroco, ai sensi della norma in esame: al parroco sarebbero, infatti, affidate competenze e compiti propri dell’autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal vescovo.

    Peraltro il ricorso, in ambito ecclesiasticistico, alla peculiare forma di responsabilità indiretta exart. 2049 c.c. vanta qualche precedente, nella nostra giurisprudenza, a proposito dei danni causati da un religioso in un incidente stradale occasionato da incombenze espletate con il consenso del direttore della casa di appartenenza, ma fuori dalle mansioni di economo specificamente disimpegnate (Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, in Dir. eccl., 1985, II, 133 ss.; App. Roma, 18 gennaio 1982, ivi, 1984, II, 476 ss.).

    Vi è da segnalare tuttavia che in dottrina non sono mancate voci che hanno giudicato abnorme tale omologazione del rapporto ecclesiale al nesso tra committente e preposto in quanto assolutamente inconciliabili con la natura delle relazioni esistenti all’interno della Chiesa. Il rapporto del ministro di culto con la confessione prescinde da qualsiasi scopo di carattere immediatamente utilitaristico o strumentale ed evoca piuttosto il ruolo di servizio che tutti i membri dell’organizzazione ecclesiastica ricoprono, nei riguardi della relativa base comunitaria, al fine di perseguire una “utilitas communis”, non propria (A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 2005, 286). Nello stesso senso si è osservato che è sbagliato rapportare la relazione di servizio intercorrente fra il chierico diocesano e la diocesi alle figure tipiche del rapporto di lavoro per attribuire responsabilità patrimoniale al Vescovo per fatti illeciti civili e penali commessi da un chierico diocesano ed imputabili a questi come persona (P. Consorti, La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento, Giappichelli, Torino, 2000, specie 161-171). Va comunque segnalato che nella relazione in parola esistono molti elementi oggettivi che la rendono in parte assimilabile ad una prestazione sinallagmatica, tanto che il facere del presbitero è remunerato in proporzione alla spendita di energie (sul punto cfr. N. Fiorita,Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Milano, Giuffrè, 2003).

    Al tempo stesso, quanto al rapporto, vi è da considerare “l’ipotesi connessa con la missio canonica che il Vescovo conferisce ai chierici incardinati per l’esercizio del ministero”, ove sussiste un dovere canonistico di vigilanza che imputa al vescovo la duplice responsabilità di riparare i danni commessi dal chierico, pro quota (corresponsabilità), e, ai sensi del can. 128, per quanto rapportabile alla negligenza episcopale in materia di supervisione, vigilanza e selezione dei chierici o dei parroci. (M. Cozzolino, Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti, in G. Dalla Torre, P. Lillo (a cura di), Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato, Giappichelli, Torino, 2008, 318-322).

    Se si ha riguardo al tenore della normativa di diritto canonico, non vi è dubbio quindi che faccia capo al Vescovo un particolare «dovere di vigilanza» sull’attività ministeriale del presbitero, il cui negligente o abusivo adempimento può indubbiamente essere fonte di responsabilità secondo il diritto della Chiesa. Anzi, l’esperienza sembra avere dimostrato l’importanza di un corretto esercizio da parte del Vescovo, anche durante la fase antecedente l’ordinazione del sacerdote e il conferimento dell’incarico pastorale, di tutta una serie di specifici obblighi di controllo, previsti dal diritto canonico, e finalizzati proprio ad accertare l’idoneità del candidato ad essere ammesso al percorso di formazione e alla sua proficua prosecuzione.

    Inoltre, già sulla base delle previsioni codicistiche, il Vescovo che abbia conoscenza (diretta o a seguito di denuncia) di fatti rientranti nella previsione del § 2 del can. 1395, c.j.c. – secondo cui il chierico che abbia commesso un delitto contro il sesto precetto del Decalogo, abusando di un minore al di sotto dei 16 anni, deve essere punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti – in quanto titolare della potestà giudiziaria, anche relativamente alla materia penale, ha precisi obblighi finalizzati all’accertamento dei fatti, e quindi alla punizione del colpevole, nonché alla tutela dei soggetti coinvolti attraverso l’adozione di idonee misure cautelari e disciplinari.

    In tali termini se anche si può forse eccepire sulla corretta utilizzazione del termine “sottoposti” riferito ai chierici rispetto al vescovo, ma non anche ai religiosi ed alle religiose rispetto ai propri “superiori”, comunque, al di là di elementi linguistici formali, non è facilmente contestabile che tra chierici e vescovi sussiste una relazione gerarchica che “sottopone” i primi all’altro (L. Navarro (a cura di),  L’istituto dell’incardinazione:natura e prospettive, Giuffrè, Milano, 2006).

    Si rinvia per ulteriori riferimenti alle pagg. 29-30 della sentenza in commento.

    Il giudice, svolta tale analisi, conclude per la sussistenza di un rapporto di preposizione fra vicario parrocchiale e Parrocchia, nonché tra vicario e Diocesi, in quanto attraverso l’attività di quest’ultimo l’ente ecclesiastico raggiunge i fedeli, così realizzando gli scopi pastorali immanenti all’ente stesso; dunque l’attività dei sacerdoti non può che rivelarsi  come latamente strumentale rispetto alle finalità dell’ente di appartenenza.

    Quanto al requisito del nesso di occasionalità fra incombenze e fatto dannoso, si deve rilevare come il panorama giurisprudenziale non offra, almeno nell’ultimo periodo, particolari spunti di riflessione, nella misura in cui il principio dell’occasionalità necessaria appare pienamente consolidato, nel senso di darne una lettura piuttosto ampia. L’accertamento del rapporto di causalità tra l’illecito e l’esercizio delle incombenze è svolto infatti con regole elastiche in base alle quali non è richiesta alcuna formalizzazione del rapporto di preposizione sotto il profilo eziologico: in questo senso non è necessario l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità in senso stretto, essendo sufficiente la sussistenza di una condizione di occasionalità necessaria, che abbia reso possibile o agevolato la condotta illecita del preposto.

    «La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 c.c., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. è infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria., nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro» (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, GCM, 2008, 3; Cass. 24 gennaio 2007 n. 1516, GCM, 2007, 1; Cass. 29 settembre 2005 n. 19167, GCM, 2005, 9; Cass. 7 gennaio 2002 n. 89, GCM, 2002, 1; Cass. 17 maggio 2001 n. 6756, GCM, 2001, 5; Cass.  13 novembre 2001 n. 14096, GCM, 2001, 11; Cass. 20 marzo 1999 n. 2574, GCM, 1999, 3; Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, GCM, 1998, 12; Cass. 7 agosto 1997 n. 7331, GCM, 1997, 7-8; Cass.  9 giugno 1995 n. 6506, GCM, 1995, 6).

    La formula dell’occasionalità necessaria si compone di due elementi: l’occasione e la necessarietà. Da un lato, tramite il riferimento al concetto di occasione si vuole evidenziare come non sia necessario che l’esercizio delle mansioni assurga al ruolo di causa dell’illecito, secondo le regole generali dettate dagli articoli 40 e 41 del codice penale. D’altra parte, il richiamo alla nozione di necessità significa che l’espletamento delle incombenze affidate al commesso deve inserirsi quale componente, appunto, necessaria nella situazione dalla quale l’evento è scaturito, nel senso di averlo favorito o averlo reso almeno possibile.

    Tuttavia, posto che anche l’arbitraria tracimazione dai compiti propri del preposto realizza un comportamento abusivo o comunque illegittimo, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto, invece, insufficienti, per escludere il rapporto di occasionalità necessaria, l’eventuale abuso del preposto o la illegittimità del suo operato se l’attività si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente e, conseguentemente, ritiene che il riferimento della condotta all’ente stesso può venire meno solo quando il preposto agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, e che quindi il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri dell’ente, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il soggetto autore dell’illecito è inserito.

    Nel caso di specie l’incontro tra don Giulio e la minore è stato agevolato, se non addirittura reso possibile, dalle mansioni che questi svolgeva presso la Parrocchia. Poiché, poi, preposto all’organizzazione della pastorale giovanile era proprio l’autore del reato (che, come emerge anche dalla lettura della sentenza della Cassazione penale, risulta sia stato coperto dal suo parroco che non voleva scandali stante la sua imminente nomina a vicario del Vescovo)  risulta evidente il nesso di occasionalità necessaria fra le incombenze da questi esercitate (istruzione religiosa dei minori e cura dei corsi) ed il fatto-reato, nel senso che le prime hanno occasionato, o meglio agevolato, la commissione del secondo (cf. pagg. 31-33 sentenza).

    Ritenuta sussistente la responsabilità solidale dei convenuti enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice li ha condannati in uno con don Giulio al risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli attori come liquidato nella sentenza della Corte d’Appello, rinviando all’istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale futuro.

    Alla fine anche l’Italia ha il suo “leading cases” in materia di risarcimento del danno da pedofilia a carico della Chiesa-Istituzione; ciò è dovuto al coraggio di una ragazza, alla tenacia dei suoi genitori, unita alla capacità e all’impegno del loro avvocato e all’indipendenza intellettuale di un bravo giudice, i quali ci ha fatto dono, senza dubbio con un pesante prezzo personale, di uno di quei casi che, passo dopo passo, punteggiano la storia del diritto di un paese e ne consentono l’avanzamento. Casi che chiamano gli studiosi a riflettere sull’essenza stessa del diritto e sulle sue connessioni con l’evoluzione della società, in tutte le sue sfaccettature: la garanzia dei diritti, la separazione dei poteri, il principio di laicità, il rapporto tra il diritto e la legge, tra il diritto e la morale.

    Per riferimenti ulteriori in dottrina si veda:

    D.G. ASTIGUETA, La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali, in Periodica de re canonica, 2004,  623-691:

    N. BARTONE, Il conflitto d’obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale, in Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, LEV, 2012, 149-198; 

    P. CONSORTI, La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013;

    A. LICASTRO, Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2010;

    A. LICASTRO, Riappare un “deja vu” nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

     

  • «Io, bambina abusata dal prete per 7 anni» Indagato l’ex vice parroco di Serina

    «Io, bambina abusata dal prete per 7 anni» Indagato l’ex vice parroco di Serina

    Lo ha ripetuto più e più volte a se stessa: «Quando divento maggiorenne lo faccio, giuro che lo faccio». E lo ha fatto, quel passo. Ha denunciato per abusi sessuali l’ex vice parroco del suo paese. Serina, da dove don Marco Ghilardi se n’è andato lo scorso anno. È ritirato nel silenzio di un convento di frati, in provincia di Trento. Ora il suo nome è in un fascicolo aperto dal pubblico ministero Gianluigi Dettori, che ha chiesto gli arresti domiciliari nei confronti del sacerdote. Ma l’istanza è rimbalzata contro la decisione del giudice delle indagini preliminari, Giovanni Petillo, secondo il quale non sussistono le esigenze cautelari per l’arresto.

    La storia. È la versione della ragazza. La sola al momento, perché il sacerdote non è stato interrogato. Precisa e credibile, secondo il pm, che l’ha voluta sentire personalmente dopo che già i carabinieri della stazione locale l’avevano ascoltata. Due ore in lacrime. Ha riferito di più episodi, a partire dal 2001, un anno dopo che il prete, classe 1975, novello di ordinazione, era arrivato a Serina. Lei allora ne aveva 6 di anni. E secondo quando ha denunciato, i fatti si sono ripetuti anche negli anni successivi, fino al 2008. Lo incontrava spesso. A scuola, perché era l’insegnante di religione alle elementari. Così come all’oratorio e anche in chiesa. Lei era una bambina devota, anche per tradizione familiare. Poi, però, dalla chiesa si è allontanata. Perché solo ora la denuncia? Lei lo ha spiegato: «Avevo paura di non essere creduta», lo sfogo. Serina, poco più di 2.000 anime, dove tutti si conoscono, dove il sacerdote era amatissimo, anche dalla famiglia di lei, dove è difficile essere una voce fuori dal coro e mettere sottosopra gli equilibri. Allora – sempre che la sua versione trovi conferma nel procedimento giudiziario – lei si è tenuta tutto dentro. Si è confidata solo con un’amica. A papà e mamma non ha rivelato nulla.

    Se è vero quello che dice, perché non è successo più niente dopo il 2008, anche se il prete era ancora in paese? Anche a questo interrogativo la ragazza ha dato una giustificazione. Dice che è stata lei a ribellarsi e a prendere le distanze. E, ancora, un altro dubbio in una vicenda che è destinata a sconvolgere il piccolo comune: che cosa è scattato dentro di lei per farsi avanti a distanza di 5 anni dall’ultimo presunto episodio? Altra spiegazione. L’idea, già maturata in passato, si è rafforzata dopo che lui se n’è andato dal paese. Così la ragazza non se l’è più visto in giro.

    Quindi la denuncia, le indagini dei carabinieri che hanno sentito amici e compagni di scuola della giovane. Testimonianze messe sulla carta. Poi il magistrato ha voluto vedere in faccia la ragazza, appena diventata maggiorenne, osservare le sue espressioni e soppesare le sue parole. Due ore di domande su domande e richieste di precisazioni. Alla fine il magistrato si è convinto che lei dice la verità e ha chiesto gli arresti domiciliari per il sacerdote: potrebbe farlo ancora, in termini giuridici è il pericolo di reiterazione del reato, e potrebbe inquinare le prove rispetto ad altri eventuali casi, che però allo stato delle indagini non sono emersi. Ma il gip non la pensa così. Anche se non esclude i gravi indizi di colpevolezza, sui quali comunque non si è soffermato più di tanto nel motivare il rigetto della richiesta, ritiene che non sussistano le esigenze cautelari.

    Tre i motivi, nella sostanza. Il primo: l’ultimo fatto presunto risale al 2008, poi non è successo più nulla, quindi non c’è il pericolo di reiterazione del reato. Il secondo: il religioso è lontano, chiuso in un convento, come potrebbe inquinare le prove in Bergamasca? Inoltre, rispetto a quali altri casi, se non sono emersi? Ma la vicenda non si prospetta chiusa. A giudicare da casi passati, è logico pensare che il pm farà ricorso contro la decisione del gip. Anche se in ferie, si è costantemente informato sulla vicenda.

    Rispetto alla quale, a specifica richiesta, per il momento la Curia di Bergamo non si esprime. Questo perché il vescovo è in Africa e rientrerà in Italia oggi. Il sacerdote, contattato telefonicamente, è rimasto raggelato. Non sapeva nulla. In effetti non è stato sentito e non era informato del fatto di essere indagato. «Ma no, impossibile. È una cosa assurda», reagisce di getto. Poi, nel merito, si trincera dietro a un «no, non voglio aggiungere nulla».

    http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_luglio_27/bimba-abusata-prete-serina-negati-domiciliari-indagato-bergamo-2222359361857.shtml

  • Prima era considerata una prigione oggi è solo una casa per dimenticare

    Prima era considerata una prigione oggi è solo una casa per dimenticare

    Villa Iride dispone di 18 camere, tutte con bagno privato, di spazi comuni, di una cappella e di una serra dove gli ospiti possono coltivare ortaggi e erbe aromatiche. “Qui non curiamo casi gravi”, spiega padre Paolo, “Accogliamo religiosi con problematiche lievi che hanno bisogno solo di riposo”. Gli arrivi sono spontanei. Anche preti pedofili ma mai ricercati o latitanti. “Non possiamo abbandonare nessuno, sono sempre nostri confratelli”

    VERBANIA – Dopo la casa madre di Trento, il centro più importante dei Venturini in Italia è Villa Iride a Verbania. Per salire alla villa si costeggia il lago Maggiore verso Nord uscendo da Intra e dopo un paio di tornanti si arriva ad un cancello chiuso. Un’alta siepe protegge lo splendido parco che si affaccia sul lago. Al citofono risponde padre Paolo, referente della comunità che ci accoglie aprendo il cancello; ci fermiamo a parlare appena dopo l’ingresso. Padre Paolo racconta che la struttura di Verbania dispone di 18 camere, tutte con bagno privato, di spazi comuni, di una cappella e di una serra, dove gli ospiti coltivano ortaggi ed erbe aromatiche. Una donna delle pulizie, tra le poche laiche ammesse ad entrare nell’edificio, aiuta ogni mattina a tenere pulito. “In questa comunità non curiamo casi gravi come succede a Trento” spiega Padre Paolo aggiungendo: “Qui accogliamo religiosi con problematiche lievi, che hanno bisogno di un periodo di riposo, durante l’estate ad esempio verrà in ritiro per un paio di settimane un vescovo olandese, ci ha appena telefonato”. Negli anni 50 Villa Iride era considerata dagli ecclesiastici e dalla popolazione locale, una casa – prigione, dove i vescovi del Nord Italia spedivano i religiosi che mostravano problemi con il celibato. Oggi la mentalità è un po’ cambiata: i preti vengono aiutati a riabilitarsi. Padre Paolo cerca di ridimensionare l’immagine della comunità: “Da noi a Verbania i preti vengono spontaneamente. Ad esempio arrivano sacerdoti al cambio di ministero, che magari dopo dieci anni nella stessa parrocchia, rimangono con noi qualche settimana prima di iniziare la nuova esperienza”.

    Alla fine, nonostante la volontà di riservatezza, padre Paolo ammette che la congregazione è aperta anche a sacerdoti colpevoli di abusi sessuali: “Nelle comunità capita anche di accogliere preti pedofili, ma mai ricercati o latitanti. Se un prete arriva senza annunciarsi, lo ospitiamo, ma poi lo sottoponiamo comunque alla fase di accoglienza. Non possiamo abbandonare nessuno, sono sempre nostri fratelli. Solitamente chi ha avuto problemi di pedofilia, al momento della dimissione, viene sottoposto al parere di uno psicologo; se il prete non è pronto per riprendere la sua attività pastorale viene proposto al vescovo di affidargli un altro incarico, magari amministrativo. È sempre l’autorità ecclesiastica a decidere”.

    Un uomo in tuta da lavoro esce dalla serra e ci saluta, mentre padre Paolo ci sta congedando. Prima di andare via chiediamo se a Verbania accettino anche preti agli arresti domiciliari. L’avvocato di don Riccardo Seppia, parroco di Sestri Ponente, condannato per violenza sessuale, tentata induzione alla prostituzione e cessione di cocaina, ha richiesto per lui gli arresti domiciliari presso la comunità terapeutica di Villa Iride. “Avevamo dato la nostra disponibilità ad accogliere don Seppia”, risponde padre Paolo un po’ imbarazzato “L’idea era quello di fargli trascorrere qui il resto della pena, la nostra porta è sempre aperta, noi accogliamo tutti. Poiché da noi a Intra non è previsto un trattamento psicologico, ma soltanto una dimensione di vita comunitaria e spirituale, don Seppia sarebbe stato seguito da uno psicologo esterno”. E sulla possibilità di accogliere il cardinale O’Brien, arcivescovo di Edimburgo obbligato dal Papa ad un ritiro penitenziale in una comunità religiosa perché reo confesso di molestie sessuali, il padre venturino risponde sorridendo “Chi lo sa, potrebbero mandarcelo”.

    http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/07/23/news/preti_pedofili_3_verbania_domiciliari_in_villa_curiamo_i_fratelli_lontano_dal_clamore-63535647/

  • “Così curiamo i nostri confratelli”

    “Così curiamo i nostri confratelli”

    Siamo entrati nella Casa madre di Trento gestita dai Padri Venturini e in quella di Verbania. Ogni ospite è avvolto dal più assoluto riserbo e nessuno degli stessi sacerdoti della comunità conosce i motivi dei ricoveri. L’accoglienza è il primo passo. “Vogliamo conoscere la persona e poi vedere se siamo in grado di aiutarla”, spiega padre Pastò, il Superiore generale. Poi si passa alla terapia. Gli ospiti afflitti da disordini alimentari, dipendenze da gioco e da sostanze stupefacenti, fino alle tendenze pedofile. Ma è anche una possibile sede per gli arresti domiciliari

    http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/07/22/news/le_cliniche_dei_preti_pedofili-63475772/

  • Viaggio nelle comunità di recupero “Così curiamo i nostri confratelli”

    Viaggio nelle comunità di recupero “Così curiamo i nostri confratelli”

    A Trento sorge la casa madre gestita dai Padri Venturini. Ogni ospite è avvolto dal più assoluto riserbo e nessuno degli stessi sacerdoti della comunità conosce i motivi dei ricoveri. L’altro centro è Villa Iride, a Verbania: è ancora più chiuso all’esterno. L’accoglienza è il primo passo. “Vogliamo conoscere la persona e poi vedere se siamo in grado di aiutarla”, spiega padre Pastò, il Superiore generale. Poi si passa alla terapia. I problemi che portano qui i condannati sono i più vari: dai disordini alimentari alle dipendenze da gioco e da sostanze stupefacenti alla disinibizione sessuale, fino alle tendenze pedofile. Ma è anche un punto di riferimento per gli avvocati che indicano la villa come possibile sede per gli arresti domiciliari dei religiosi condannati

    NON E’ STATO FACILE, da laici, varcare i cancelli delle comunità terapeutiche dei padri Venturini; in quella oasi di pace e di recupero spirituale di solito le porte si aprono soltanto per accogliere religiosi in crisi. Ogni ospite è gestito nel più assoluto riserbo e neanche i confratelli sanno i motivi dei ricoveri. Superando non pochi ostacoli siamo riusciti a entrare in due centri gestiti dalla congregazione: Villa Iride a Verbania e la casa madre di Trento. Il Superiore Generale, padre Gianluigi Pastò, ci tiene a sottolineare: “Non dite per favore che siamo una clinica per pedofili, della pedofilia si occupa la Santa Sede. Come si sentirebbero quelli che sono accolti da noi con problemi meno gravi a dover vivere in una struttura etichettata in questo modo?”.

    Il nostro viaggio comincia dalla città di Trento. Arriviamo alla casa madre appena dopo l’ora di pranzo; la comunità non è molto lontana dalla stazione, si sale per alcuni tornanti mentre la città si allontana come un miraggio. Fuori dalla casa, nel giardino e nel vigneto non si vede nessuno. Incontriamo Pastò, un uomo sui settant’anni con un forte accento veneto. È gentile ma non nasconde la sua diffidenza verso i giornalisti: “Sui giornali sono comparse notizie sbagliate, che nessuno di noi aveva dato. Noi come congregazione nasciamo per la santità del prete, ci occupiamo di formazione spirituale, non neghiamo conforto a nessuno, ma non vogliamo etichette né abbiamo specializzazioni particolari; siamo religiosi che accolgono altri religiosi”.

    Il momento fondamentale per i Venturini è l’accoglienza, primo passo della terapia: “Noi solitamente vogliamo conoscere prima la persona, poi vediamo se siamo in grado di aiutarla ma non abbiamo preclusioni particolari”, spiega Pastò. È evidente come in questo caso il modello della comunità religiosa si sovrapponga perfettamente a quello della comunità terapeutica. Trento è l’unica realtà ecclesiastica in Italia che si occupa di seguire i preti offrendo loro un importante sostegno psicologico oltre che spirituale: il terapeuta di riferimento è padre Franco Fornari che offre la sua competenza per curare i fratelli in crisi. I problemi che portano un religioso a Trento possono essere dei più vari: dai disordini alimentari alle dipendenze da gioco e da sostanze stupefacenti alla disinibizione sessuale, fino alle tendenze pedofile.

    A differenza della casa di Trento, il centro venturino di Verbania è molto più chiuso. Il tassista che ci porta a Villa Iride ci racconta che gli è capitato spesso di trasportare religiosi: “Alla villa arrivano diversi preti, li vado a prendere in stazione, tutti hanno almeno una valigia. Dentro non sono mai entrato, li lascio al cancello e me ne vado”. Tra gli abitanti della zona pochissimi hanno sentito parlare della villa, il cancello è sempre chiuso e la casa è ben nascosta, lontana dal centro, immersa in un parco da cui domina il lago Maggiore. Come a Trento, anche qui l’atmosfera da poesia dell’Arcadia con i suoi scenari bucolici e i giardini ben curati si accosta al rigore della vita conventuale. A Villa Iride ci riceve padre Paolo, responsabile della comunità; ci avverte subito che  al  momento non ci sono ospiti: “Arriveranno a estate inoltrata”.

    Il centro di Verbania svolge una duplice funzione: da una parte accoglie religiosi che spontaneamente chiedono di essere ospitati qualche settimana per una pausa rigenerante, dall’altra è un punto di riferimento per gli avvocati di alcuni religiosi condannati per abusi sessuali, che indicano la villa come possibile sede per gli arresti domiciliari. Qui ha chiesto di essere trasferito don Riccardo Seppia, il parroco di Sestri Ponente, condannato a nove anni e sei mesi per violenza sessuale, induzione alla prostituzione e cessione di cocaina; il giudice per ora ha negato il trasferimento. Dal maggio del 2012 è recluso a Villa Iride don Marco Mangiacasale, condannato per abusi sessuali su parrocchiane minorenni e in attesa della sentenza di Cassazione. Tramite i suoi avvocati Renato Papa e Mario Zanchetti abbiamo chiesto a Mangiacasale un commento sul suo percorso perché ci sembrava importante raccontare un’esperienza terapeutica di questo tipo, ma ciò non è stato possibile. Digitando il nome e cognome del sacerdote sui motori di ricerca di internet si trova il dominio www. marcomangiacasale. it. Sulla homepage compare il nome del prete a caratteri cubitali e una foto panoramica: si può riconoscere il parco e il campanile di Villa Iride con il lago sullo sfondo. Sulle pagine del sito registrato su un provider tedesco si trovano, oltre ad alcune ricette di cucina e ad alcune pagine dell’antologia di Spoon River, citazioni evangeliche. Divise in gallerie, molte fotografie ritraggono oggetti e scenari della vita quotidiana nella comunità. Dopo aver contattato i legali del sacerdote per un incontro, l’homepage del sito è stata rimossa.

    A Verbania la congregazione si avvale della collaborazione di uno specialista laico che, dopo aver tracciato il profilo dei soggetti ospiti, in accordo con l’avvocato difensore e la comunità religiosa promuove terapie mirate al recupero comportamentale. I preti agli arresti sono seguiti da un’equipe esterna guidata dalla criminologa Gessica Marica Marengo e sono inseriti in un programma di recupero studiato su misura. La dottoressa Marengo è una criminologa forense che ha ricevuto diversi incarichi dalla curia milanese come perito di parte in alcuni processi per pedofilia. Spesso si affida alle sue competenze l’avvocato Mario Zanchetti, legale della Curia milanese e difensore di diversi preti accusati di abusi su minori. Il lavoro della Marengo è stato raccolto nello studio “Narciso smarrito e il mostro dell’oratorio accanto“, nel quale viene analizzato il profilo di sei preti pedofili da lei periziati.

    La Marengo spiega che in tutti questi casi i preti erano stati spostati di diocesi in diocesi prima di essere fermati dalla giustizia ordinaria; solo allora i preti venivano mandati nelle comunità in attesa di sentenza: “Non c’era la necessaria attenzione al problema, si spostavano i colpevoli senza ammettere che era necessario un massiccio intervento clinico”. Con i suoi protocolli di cura che integrano alla regola di vita della comunità religiosa scuole terapeutiche diverse, come quella psicodinamica e comportamentista, la dottoressa Marengo sta ottenendo buoni risultati: “È un percorso difficile e doloroso, ti metti davanti a uno specchio e vedi delle cose orribili che non avresti mai voluto vedere. Il rischio suicidario quando le vedi è altissimo. All’inizio i preti arrivano qui come pacchi postali, rifiutano le terapie, non ammettono le loro tendenze. Poi con un percorso molto duro, segnato anche da tappe drammatiche, la consapevolezza incomincia a emergere”. Isolati dal mondo esterno, i sacerdoti iniziano la terapia imparando a integrarsi nella comunità. Parlando di questi centri la dottoressa mette in rilievo l’importanza ambientale nel recupero dei soggetti: “Il concetto di comunità clinica ha i suoi vantaggi perché il contesto relazionale è parte integrante della terapia psicologica e farmacologica”.

    Alcuni psichiatri sono tuttavia scettici sulle possibilità di recupero dei soggetti pedofili, soprattutto se trattati dopo una certa età. Maurizio Marasco, docente di psicopatologia forense all’università “La Sapienza” di Roma, spiega: “Stiamo parlando di un disturbo del comportamento sessuale che, se scoperto precocemente in età adolescenziale, può anche essere trattato con successo; ma quando il soggetto è un adulto con una personalità già strutturata in quella maniera, la possibilità di risolvere questo problema, di curare e debellare definitivamente questa anomalia del comportamento è minima per non dire nulla”. Marasco è d’accordo sulla costituzione di comunità per il recupero di soggetti pedofili, ma lo è meno sul fatto che questi centri siano gestiti da religiosi: “Mi domando se un ambiente così chiuso come quello ecclesiastico possa essere utile ad attivare quelle risorse interne che possono spingere il soggetto verso il reinserimento sociale”.

    Abbiamo cercato di capire cosa succeda ai sacerdoti pedofili una volta usciti dalle comunità. Del loro destino decide l’autorità ecclesiastica, in primis il vescovo.

    Secondo le nuove rigorose linee guida del Vaticano sulla pedofilia, volute da  Benedetto XVI e raccolte da Papa Francesco, i vescovi sono obbligati a denunciare i casi a Roma. La Congregazione per la Dottrina della Fede valuta se aprire un processo canonico che in caso di condanna ridurrà il prelato allo stato laicale. Padre Pastò si è detto personalmente contrario alla laicizzazione dei preti pedofili, convinto che la Chiesa non possa abbandonare a loro stessi questi fratelli smarriti. Da un punto di vista clinico anche la dottoressa  Marengo è contraria alla riduzione allo stato laicale perché questa decisione mette a rischio i faticosi risultati della riabilitazione. E’ rilevante come il Vaticano, dopo decenni di silenzio, abbia scelto una linea tanto radicale sul destino di questi preti. Ma l’idea di cacciare i pedofili fuori dalla Chiesa non è comunque nuova. La sosteneva già negli anni quaranta padre Gerald Fitzgerald, fondatore del primo ordine religioso che si occupò espressamente di preti con problemi comportamentali. In quegli anni Fitzgerald denunciava l’atteggiamento collusivo dei vescovi nei confronti di questi religiosi. Il fondatore dei Servi del Paraclito creò numerosi centri nel mondo che si sono poi specializzati nel trattamento di sacerdoti pedofili, ma era convinto che la soluzione al problema fosse la laicizzazione dei colpevoli o in alternativa la loro segregazione in un monastero o su un’isola gestita dall’ordine dalla quale questi “criminali” non potessero più uscire.

    http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/07/22/news/preti_pedofili_1_pezzo_principale_riscritto-63453242/

  • Abusi, già 5 anni fa lettera di accuse contro don Gabriele

    Abusi, già 5 anni fa lettera di accuse contro don Gabriele

    di Maria Fiore

    PAVIA. Le presunte molestie nel collegio “Don Bosco”, su cui sta indagando la procura di Pavia, furono segnalate già cinque anni fa, nel 2008. A denunciarle, con una lettera, uno studente universitario di Medicina a Pavia che era ospite in quel periodo del collegio pavese. La lettera non si trova più. Ma il ragazzo, che oggi ha 31 anni ed è originario di Trento, ne parla con la polizia giudiziaria, che lo scorso febbraio mette nero su bianco il suo racconto, ora nelle mani della procura pavese, a cui il tribunale di Rimini ha trasmesso gli atti. Il verbale contiene nuove accuse per il sacerdote salesiano ed ex economo del collegio “Don Bosco”, Gabriele Corsani, già condannato tre giorni fa a Rimini per le presunte molestie su un ex allievo che sarebbero avvenute in un albergo in Romagna. Le nuove contestazioni sono relative a presunte molestie di cui sarebbe rimasto vittima lo stesso studente ma, secondo quanto riferito dal ragazzo, anche altri giovani che frequentavano la struttura pavese. Accuse che l’inchiesta, appena all’inizio, dovrà verificare.

    Ma il ragazzo parla anche di una missiva, da lui firmata, indirizzata all’allora rettore del collegio, don Ernesto Grignani. Una lettera in cui il giovane racconta al rettore quello che, a suo avviso, sta succedendo all’interno del collegio. La lettera viene inviata anche all’ispettore salesiano della Lombardia, di cui il giovane non ricorda il nome.

    Don Gabriele Corsani viene convocato e sentito, ma resta al suo posto. La vicenda, però, ha comunque i suoi effetti: nei giorni della convocazione del sacerdote, il ragazzo viene prima sospeso e poi espulso dal collegio. Alla fine del 2009, anche don Ernesto Grignani lascia l’incarico a Pavia per trasferirsi a Torino. Oggi l’ex rettore del collegio Don Bosco, che guidò la struttura proprio negli anni in cui si sarebbero verificati i presunti abusi, è rettore dell’istituto salesiano San Lorenzo di Novara. «Sì, ricordo bene quella lettera – conferma il sacerdote –. Il ragazzo raccontava di alcuni comportamenti di don Gabriele Corsani e io ritenni opportuno segnalare la questione all’ispettore salesiano». Don Ernesto Grignani respinge quindi con forza i sospetti di avere nascosto la denuncia o di essere intervenuto tardi. «Non solo, ma feci anche fare alcune verifiche interne al collegio», aggiunge. Il sacerdote non rivela cosa emerse dalla verifiche e non entra nel merito delle accuse a don Gabriele Corsani, ma ammette di non sapere «come andò a finire l’inchiesta degli ispettori».

    Ci tiene a precisare, comunque, che l’espulsione del ragazzo dal collegio non fu legata alla lettera di denuncia, ma a un episodio che anche lo studente confessa alla polizia giudiziaria. «Un bravo ragazzo, ma fu espulso perché si comportò male – dice don Ernesto Grignani –. Un giorno inveì contro don Gabriele, urlandogli che non era degno di stare lì e lanciandosi in insulti. Tutto questo era inaccettabile. Don Gabriele avrà anche avuto le sue colpe, ma uno studente che inveisce contro un superiore non si poteva tollerare». E invece il trasferimento di don Ernesto Grignani da Pavia? «Lo chiesi io – dice il sacerdote salesiano –. Perché le cose non andavano come sarebbero dovute andare. Sì, mi riferisco alla vicenda di don Gabriele e al clima che si era venuto a creare all’interno della struttura».

    @mariafiore3

    18 luglio 2013

  • Verona, marcia per non dimenticare gli abusi dei preti pedofili “Vescovo si dimetta”

    Verona, marcia per non dimenticare gli abusi dei preti pedofili “Vescovo si dimetta”

    A Trento quattro uomini hanno trovato la forza dopo trent’anni di raccontare gli abusi che sono stati costretti a subire nell’Istituto per sordi “de Tschiderer” da parte degli uomini di chiesa che li avevano in custodia. Mentre nel capoluogo veneto, decine di manifestanti sono scesi in piazza per chiedere le dimissioni del responsabile della diocesi cittadina, che non ha mai fatto nulla contro i sacerdoti molestatori

    Un’altra pagina nera della pedofilia nella Chiesa. Il nuovo caso emerge dal passato di quattro trentini, ora cinquantenni, che hanno denunciato gli abusi sessuali all’Istituto per sordi de Tschiderer di Trento, fra gli anni Sessanta e Settanta. Le loro storie riemergono dai cupi tormenti di quegli anni e l’accusa è stata sottoscritta con nomi e cognomi. I reati sono cancellati dal tempo, tuttavia si portano dentro il dramma di quegli anni. In quell’istituto che avrebbe dovuto rappresentare il loro inserimento nella vita sociale e il loro futuro, intitolato al beato Giovanni Nepomuceno de Tschiderer.

    Che qualcosa di strano succedesse in quell’istituto dietro la Curia trentina lo sapevano in molti. “C’era un andirivieni di soldati dall’ufficio del direttore, don L.D., a volte anche cinque o sei per volta e stavano dentro per ore”. Non sono solo i ragazzi che ricordano quegli episodi, pure le persone che lavoravano lì lo confermano. La caserma era poco distante e i militari, tutti ventenni, venivano in divisa e prima di uscire dall’istituto ricevevano un compenso. Sarebbe stata anche presentata una denuncia al Tribunale di Trento per i comportamenti del direttore, forse da un militare, ricorda un sordo, che ha preso visione del fascicolo processuale. La Procura di Trento avrebbe infatti condotto le indagini, ma non avrebbe riscontrato reati e la denuncia fu poi archiviata. Ma non era solo il direttore che molestava i ragazzini. Flavio ricorda: “Ho frequentato l’istituto sordomuti di Trento dal 1966 al 1973. Il pomeriggio, durante la scuola, don A.S. mi toccava il culo, tutto il corpo a me e al mio compagno. Quasi tutti i giorni, io avevo sei anni”. I racconti sono abbastanza simili: abusi e violenze di vario genere da tre preti su circa cinque presenti in quegli anni, tra il ’60 e ’70. Allora l’istituto trentino era frequentato da circa 40 ragazzi, c’erano poi quattro assistenti, cinque preti, un maestro e una maestra. I ragazzini erano spesso figli di gente povera e per loro avere un figlio sordo era un ulteriore aggravio di una vita già difficile. L’istituto rappresentava per queste famiglie la speranza che il loro figlio riuscisse a imparare a farsi capire e a trovare un lavoro. Era quello che desiderava la famiglia di Sergio, diventato sordo a tre anni: “Io avevo quattro anni la prima volta che entrai all’istituto. Le difficoltà erano enormi e fra noi bambini cercavamo di farci capire con le mani, con i segni”. Ma anche per lui arriva l’orco: “In prima elementare don A.S. mi toccava il pisello. Tutti i giorni, anche quando facevo la doccia, ogni sabato, don G.B. veniva da me e da altri bambini. Questo è successo fino agli otto anni. Ho visto spesso i militari andare nell’ufficio del direttore. Sono uscito dall’istituto nel 1979 e ho avuto problemi psicologici e difficoltà di rapporti con le donne. Il mio primo rapporto è stato a 23 anni con una prostituta”.

    I ragazzini dormivano nell’istituto e nelle loro camere arrivavano di notte alcuni preti, che s’infilavano fra le lenzuola. Anche nel letto di Renzo: “Don L.D. è venuto nel mio letto, mi sono spaventato e non sono più riuscito a dormire”. Tolta la tonaca, i preti a volte accontentavano le loro perverse voglie con palpeggiamenti, ma a volte non si fermavano. Non c’erano luoghi sacri da rispettare. Paolo racconta quello che gli succedeva durante la confessione. “Dopo tre o quattro anni ho preso la Prima Comunione e sono andato a confessarmi da don A.S., mi sono inginocchiato e lui è venuto quasi sopra di me. Io recitavo le preghiere e lui mi toccava e pretendeva che lo toccassi e gli facessi altre cose. È successo ogni settimana, quando andavo a confessarmi, per tre anni”. Uomini che ora, a distanza di molti anni e dopo lunghe sofferenze, hanno trovato il coraggio di ritrovarsi e raccontare gli abusi subiti in un istituto che pensavano fosse la loro speranza e la loro salvezza. E a Verona ieri hanno marciato in centinaia contro gli abusi sessuali su ragazzini sordi all’istituto Provolo, accaduti circa trent’anni fa. Slogan e manifesti, soprattutto contro il vescovo di Verona, Giuseppe Zenti, che finora non ha fatto nulla contro i preti colpevoli degli abusi, benché la commissione presieduta dall’ex magistrato Mario Sannite abbia accertato le violenze e i preti abbiano confessato. Nel corteo anche gli onorevoli Maurizio Turco e Maria Antonietta Coscioni che presenteranno due iniziative: la richiesta al Parlamento di istituire una commissione d’inchiesta sugli abusi nella Chiesa e alla Cei di promuovere una commissione indipendente per l’apertura degli archivi diocesani, com’è accaduto negli Stati Uniti, in Irlanda e in Belgio.

    di Paolo Tessadri

    Da Il Fatto quotidiano del 1 luglio 2012

    http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/01/verona-marcia-per-non-dimenticare-abusi-dei-preti-pedofili-vescovo-si-dimetta/280521/