Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Arrestato prete pedofilo a Vercelli: adescava i minorenni su Facebook per portarli nella sua “stanza dei massaggi”

    Arrestato prete pedofilo a Vercelli: adescava i minorenni su Facebook per portarli nella sua “stanza dei massaggi”

    A Vercelli un parroco è stato arrestato perché approfittava dell’abito da sacerdote e della sua posizione di direttore dell’Istituto Don Bosco per abusare sessualmente di diversi minorenni. Tra le vittime accertate un ragazzino italiano quattordicenne e due diciassettenni stranieri; l’uomo adescava le sue vittime utilizzando Whatsapp e i principali social network.

    Il parroco del Sacro Cuore di Gesù di Vercelli, don Massimo Iuculano, è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale aggravata. Il sacerdote era direttore dell’istituto professionale Cnos-Fap di Vercelli, gestito dai Salesiani, ed è stato incastrato dalle denunce delle vittime. Si tratta dell’ultimo caso di pedofilia registrato di cui si macchia un rappresentante della Chiesa, ma la lista è molto lunga.

    Come racconta Repubblica Iuculano sceglieva le proprie vittime tra le mura dell’istituto che gestiva. Faceva uso delle moderne tecnologie per mettersi in contatto con i minorenni: sms, whatsapp e Facebook erano le sue armi principali.

    Era attivo anche fuori dalla scuola, ma in queste occasioni si faceva scudo di una falsa identità: diceva di essere impiegato in una fantomatica società non meglio specificata trovandosi attualmente in cassa integrazione.

    Così facendo, appena otteneva un incontro con le sue prede, proponeva loro incontri sessuali in cambio di piccoli regali come scarpe da calcio o ricariche telefoniche.

    Il parroco aveva addirittura dedicato ai suoi “giochi” una stanza apposita, fingendo di effettuare “sedute di massaggio” millantando competenze terapeutiche e sportive.

    Dopo la segnalazione di una delle vittime la polizia lo ha pedinato per settimane, fino al momento dell’arresto con l’accusa di abusi sessuali. L’uomo è stato in seguito portato nel carcere di Vercelli.

    L’arcivescovo di Vercelli, monsignor Marco Arnolfo, si è dichiarato sconvolto e ha sospeso Iuculano “in maniera cautelativa e a tutela del presbitero interessato e della comunità a lui affidata”. Monsignor Arnolfo ha inoltre espresso la propria vicinanza alle comunità di fedeli di Vercelli, dichiarandosi vicino alle vittime degli abusi.

    http://www.huffingtonpost.it/2015/04/24/prete-pedofilo-vercelli_n_7134838.html

  • Comunicato della Questura sull’arresto di don Massimo Iuculano

    Comunicato della Questura sull’arresto di don Massimo Iuculano

    Vercelli, 24 aprile 2015

    La Polizia di Stato di Vercelli ha eseguito nella mattinata del 24 aprile l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Massimo Iuculano, noto in città perché parroco della chiesa Sacro Cuore, dell’annesso oratorio salesiano “Belvedere”.

    Da qualche tempo, infatti, alcuni frequentatori dell’oratorio e dell’Istituto scolastico segnalavano comportamenti anomali posti in essere dal sacerdote: adescamenti con la motivazione di essere sottoposti a sedute di “massaggi”, dissimulando competenze terapeutiche e sportive.

    I successivi accertamenti esperiti dalla seconda sezione della Squadra mobile della Questura di Vercelli facevano emergere uno scenario inquietante: il sacerdote contattava giovani vittime attraverso gli abituali canali di comunicazione giovanile (SMS, WhatsApp o per mezzo di chiamate telefoniche) oppure mediante l’utilizzo del noto social-network “Facebook”. Il sacerdote risultava essere piuttosto attivo anche al di fuori della scuola: in quelle occasioni il prete mentiva sulla sua professione asserendo spesso di essere impiegato presso una non meglio precisata società e di essere attualmente in cassa integrazione per carenza di lavoro, così da indurli ad accettare incontri privati.

    Per tale motivo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Torino, iniziava attività consistente in investigazioni tecniche sia video che sonore, mediante apparecchiature audio-video idonee a catturare le conversazioni che avvenivano sia all’interno della autovettura utilizzata dal sacerdote sia nei locali della struttura salesiana, e più specificatamente all’interno dell’ufficio del parroco e della saletta attrezzata per i “massaggi”.

    L’attività in argomento consentiva di individuare quali vittime di reato 3 minori (un minore italiano di anni 14 e 2 minori di origine straniera di anni 17) i quali a vario titolo soggiacevano alle pressanti richieste sessuali avanzate dal parroco.

    Più nello specifico, per quanto riguarda i riscontri ottenuti grazieall’incessante attività di polizia giudiziaria, è emerso che il sacerdote intrattenevauna serie di rapporti con soggetti, maggiorenni e minorenni, con i quali organizzava incontri a scopo sessuale.

    Le risultanze emergevano anche mediante una incessante attività di osservazione, pedinamento e controllo, nonché dall’esame di persone informate sui fatti che hanno messo in lucecome l’indagato fossealla continua ricerca di partner.

    L’attività investigativa posta in essere consentiva altresì di appurare che gli incontri, né sporadici né occasionali, avvenivano non solo all’interno della struttura, ma anche nascosti all’interno dell’autovettura usata alla bisogna per il compimento degli atti sessuali.

    Il sacerdote riusciva a carpire la fiducia dei soggetti, dall’alto della sua carica e stimolava l’interesse dei minori–e dei soggettiin genere -offrendo a

    conclusione del rapporto sessuale dei “regalini”, considerati utili per giovani di quell’età (ricariche telefoniche, scarpe da calcio, denaro ecc…)

    Pertanto, l’attività di polizia giudiziaria che si è protratta nel tempo ha consentito di individuare chiari e incontrovertibili elementi di prova a carico di IUCULANO Massimo e di conseguenza veniva richiesta ed ottenuta ordinanza, eseguita in data odierna per i reati, commessi ai danni dei tre minori (un minore di anni 14 e 2 minori di anni 17), di cui agli artt. 609 bis comma 1° e 2° nr.1 C.P. 609 ter comma 1° nr.5 bis (violenza sessuale aggravata dall’aver commesso il fatto all’interno di un istituto di istruzione), e 600 bis comma 2 C.P (prostituzione minorile). Per tale motivo veniva associato alla Casa Circondariale di Vercelli, a disposizione dell’A.G. procedente.

    Comunicato della Questura sull’arresto di don Massimo Iuculano

  • Abusi sessuali su minorenni, parroco arrestato a Vercelli: li adescava anche su Whatsapp

    Abusi sessuali su minorenni, parroco arrestato a Vercelli: li adescava anche su Whatsapp

    di FLORIANA RULLO

    Ha abusato di tre ragazzi che frequentavano la scuola che dirigeva solo perché forte del potere dell’abito da sacerdote che indossava. Per questo don Massimo Iuculano, noto in città perché parroco della chiesa Sacro Cuore, dell’annesso oratorio salesiano “Belvedere” e direttore dell’istituto professionale Cnos-Fap di Vercelli, è stato arrestato questa mattina dalla polizia. A raccontare degli abusi sono stati gli stessi ragazzi, quattordicenni e diciassettenni che frequentavano l’istituto Don Bosco di Vercelli. Proprio in quell’istituto dedicato al sacerdote che aveva a cuore i ragazzi il prete abusava di loro e della loro adolescenza.

    Le indagini ora si stanno allargando ad altri casi: l’uomo contattava le sue vittime attraverso gli abituali canali di comunicazione giovanile come sms, Whatsapp e Facebook. Ma il sacerdote risultava infatti essere piuttosto attivo anche al di fuori della scuola: in quelle occasioni il prete mentiva sulla sua professione raccontando di essere impiegato in una non meglio precisata società e di essere attualmente in cassa integrazione. Così dopo aver ottenuto un incontro con le sue vittime proponeva loro incontri sessuali in cambio di piccoli regali come ricariche telefoniche o scarpe da calcio.
    Il sacerdote aveva addirittura adibito una stanza apposita per gli incontri sessuali, dove metteva in atto sedute di “massaggi particolari” simulando competenze terapeutiche e sportive.

    A far saltare l’organizzazione messa in piedi dal sacerdote, dopo la segnalazione delle vittime, un minore italiano di 14 anni e due diciassettenni di origine straniera, è stata la polizia che per settimane

    lo ha pedinato seguendo tutti i suoi movimenti e ascoltando le sue conversazioni. Iuculano è’ stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali e portato nel carcere di Vercelli. Una notizia che ha lasciato senza parole un’intera città. Sconvolto anche l’arcivescovo di Vercelli, monsignor Marco Arnolfo, che dicendosi vicino alle vittime ha disposto la sospensione del religioso da ogni potestà di ordine e di governo e dall’ufficio di parroco.

    http://torino.repubblica.it/cronaca/2015/04/24/news/abusi_sessuali_su_minorenni_parroco_arrestato_a_vercelli_li_adescava_anche_su_whatsapp-112727619/

  • Preti pedofili: Benedetto XVI e Bertone sotto accusa. Nel 2001 ordinarono ai vescovi di tacere sugli abusi

    Preti pedofili: Benedetto XVI e Bertone sotto accusa. Nel 2001 ordinarono ai vescovi di tacere sugli abusi

    Il Papa Benedetto XVI – Nel pieno delle polemiche per lo scandalo degli abusi sessuali commessi dai sacerdoti tedeschi e da quelli irlandesi, viene riesumata dal passato, esattamente dagli anni Novanta, una vicenda giudiziaria che lo riguarda direttamente il Papa, Benedetto XVI. Nessun giornale ne ha dato notizia, solo l’americano New York Times.

    In quegli anni, Benedetto XVI era prefetto per la Dottrina della fede, a Roma, ma, a migliaia di chilometri di distanza, in un tribunale del Texas, venne accusato di “cospirazione contro la giustizia” (da noi sarebbe favoreggiamento), per aver coperto alcuni sacerdoti cattolici accusati di abusi sessuali su minori.

    La posizione processuale di Ratzinger venne poi stralciata, quando fu eletto Papa, su richiesta del governo americano (il presidente era allora George Bush), in quanto, come Capo di Stato, godeva di tutte le protezioni e garanzie connesse con la carica.

    La storia ha inizio a metà degli anni Novanta a Houston, in Texas, quando tre ragazzini denunciarono di essere stati violentati da un seminarista colombiano assegnato alla chiesa San Francesco di Sales. Il suo nome è Juan Carlos Patino Arango, all’epoca insegnava loro orientamento psicopedagogico.

    All’inizio di quest’anno, 2010, il relativo processo è entrato nel vivo, con un clamoroso colpo di scena. L’avvocato delle giovani vittime, Daniel Shea (ex seminarista a sua volta) ha presentato alla Corte distrettuale di Harris County un documento, scoperto e pubblicato già nel 2003 dal quotidiano americano Worcester Telegram&Gazette. Si tratta di una lettera “strettamente confidenziale” inviata nel maggio 2001 da Ratzinger a tutti i vescovi cattolici, nella quale si affermava che la Chiesa non intendeva rendere pubbliche le proprie indagini sui preti pedofili per un periodo di 10 anni dal momento in cui le vittime avessero raggiunto l’età adulta.

    Essa prevedeva inoltre che i resoconti delle indagini preliminari su ogni singolo caso di abuso dovevano essere inviati all’ufficio di cui Ratzinger era a capo. Il quale si riservava l’opzione di riferirne a speciali tribunali “privati”, al cui interno le cariche di giudice, pubblico ministero, notaio e rappresentante legale venivano ricoperte esclusivamente da ecclesiastici. «Situazioni di questo tipo sono coperte dal segreto pontificio», concludeva la lettera del futuro papa.

    L’infrazione del segreto in qualsiasi momento del periodo dei dieci anni di giurisdizione della Chiesa veniva intesa come una grave azione, perseguibile anche attraverso la scomunica. Una tesi confermata anche dal cardinal Bertone, cofirmatario della lettera ratzingeriana, che affermò: «Secondo il mio punto di vista, la richiesta secondo cui un vescovo debba essere obbligato a denunciare agli organi di polizia gli atti di pedofilia commessi da un prete è completamente infondata».

    L’ordine impartito da Ratzinger e Bertone, che risulta ancora valido, era quindi di impedire ai legittimi organi investigativi di far luce: «Se si impone di mantenere il riserbo prima per diciotto anni poi per altri dieci – sottolinea l’avvoca ex seminarista Shea – i responsabili la faranno franca».

    Per questo gli avvocati hanno chiesto l’imputazione di Ratzinger per avere posto ostacolo al normale corso della giustizia. Si imputa all’ex prefetto, inoltre, di aver deliberatamente allungato i tempi di “secretazione” delle indagini, per guadagnare vantaggio sui termini di prescrizione in vigore negli Stati Uniti. Non a caso lo stesso processo di Houston è civile e non penale, proprio perché in svolgimento oltre dieci anni dopo i fatti.

    Il Vaticano non commenta. L’unica strategia di difesa è stata la richiesta ufficiale di immunità diplomatica per Benedetto XVI, appunto in quanto capo non della Chiesa ma dello Stato Vaticano. Nessun accenno anche all’ipotesi di un minimo risarcimento morale, che potrebbe essere il ritiro delle disposizioni contestate, che di fatto hanno salvato da una condanna penale oltre 4mila sacerdoti solo in America . Ma il punto è che tutta la politica di Ratzinger al Sant’Uffizio è stata improntata alla copertura dei crimini.

    Questi episodi però non sono affatto isolati. Basti ricordare l’insabbiamento del caso di padre Maciel, fondatore dei ‘Legionari di Cristo’, accusato da ben otto ex discepoli di abusi sessuali. Nel 1998 il dossier sulla scrivania di Ratzinger fu praticamente sepolto e al vescovo messicano Talavera Ramirez, che chiedeva conto di questo comportamento, il prefetto rispose che «si tratta di materia molto delicata, dato che padre Maciel ha fatto molto per la Chiesa e in più è molto amico del papa».

    Meno clemenza il Sant’Uffizio ha dimostrato nel caso di don Franco Barbero, sacerdote piemontese animatore di una comunità di base, favorevole al matrimonio dei preti e persino alle unioni gay. Per lui, naturalmente, la cacciata dalla Chiesa è stata immediata e inappellabile, senza neanche un’audizione dell’imputato.

    Ecco il testo integrale tradotto dal latino dell’ordine impartito per iscritto da Ratzinger e Bertone:

    «LETTERA inviata dalla Congregazione per la dottrina della fede ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e prelati interessati, circa I DELITTI PIU’ GRAVI riservati alla medesima Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001 Per l’applicazione della legge ecclesiastica, che all’art. 52 della Costituzione apostolica sulla curia romana dice: “[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all’occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio”, era necessario prima di tutto definire il modo di procedere circa i delitti contro la fede: questo è stato fatto con le norme che vanno sotto il titolo di Regolamento per l’esame delle dottrine, ratificate e confermate dal sommo pontefice Giovanni Paolo II, con gli articoli 28-29 approvati insieme in forma specifica.

    Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la dottrina della fede con una Commissione costituita a tale scopo si applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice di diritto canonico sia del Codice dei canoni delle Chiese orientali, per determinare “i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti”, per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere “a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche”, poiché l’istruzione Crimen sollicitationis finora in vigore, edita dalla Suprema sacra Congregazione del Sant’Offizio il 16 marzo 1962, doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi codici canonici. Dopo un attento esame dei pareri e svolte le opportune consultazioni, il lavoro della Commissione è finalmente giunto al termine; i padri della Congregazione per la dottrina della fede l’hanno esaminato più a fondo, sottoponendo al sommo pontefice le conclusioni circa la determinazione dei delitti più gravi e circa il modo di procedere nel dichiarare o nell’infliggere le sanzioni, ferma restando in ciò la competenza esclusiva della medesima Congregazione come Tribunale apostolico.

    Tutte queste cose sono state dal sommo pontefice approvate, confermate e promulgate con la lettera apostolica emanata come motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela. I delitti più gravi sia nella celebrazione dei sacramenti sia contro la morale, riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, sono: – I delitti contro la santità dell’augustissimo sacramento e sacrificio dell’eucaristia, cioè: 1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate: 2° l’attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima; 3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale; 4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica; – Delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè: 1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo; 2° la sollecitazione, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso; 3° la violazione diretta del sigillo sacramentale; – Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età.

    Al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede sono riservati soltanto questi delitti, che sono sopra elencati con la propria definizione. Ogni volta che l’ordinario o il prelato avesse notizia almeno verosimile di un delitto riservato, dopo avere svolte un’indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la dottrina della fede, la quale, a meno che per le particolari circostanze non avocasse a sé la causa, comanda all’ordinario o al prelato, dettando opportune norme, di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio tribunale. Contro la sentenza di primo grado, sia da parte del reo o del suo patrono sia da parte del promotore di giustizia, resta validamente e unicamente soltanto il diritto di appello al supremo Tribunale della medesima Congregazione. Si deve notare che l’azione criminale circa i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede si estingue per prescrizione in dieci anni.

    La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune: ma in un delitto con un minore commesso da un chierico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di età. Nei tribunali costituiti presso gli ordinari o i prelati possono ricoprire validamente per tali cause l’ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono soltanto dei sacerdoti. Quando l’istanza nel tribunale in qualunque modo è conclusa, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la dottrina della fede. Tutti i tribunali della Chiesa latina e delle Chiese orientali cattoliche sono tenuti a osservare i canoni sui delitti e le pene come pure sul processo penale rispettivamente dell’uno e dell’altro Codice, assieme alle norme speciali che saranno date caso per caso dalla Congregazione per la dottrina della fede e da applicare in tutto. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.

    Con la presente lettera, inviata per mandato del sommo pontefice a tutti i vescovi della Chiesa cattolica, ai superiori generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio e agli altri ordinari e prelati interessati, si auspica che non solo siano evitati del tutto i delitti più gravi, ma soprattutto che, per la santità dei chierici e dei fedeli da procurarsi anche mediante necessarie sanzioni, da parte degli ordinari e dei prelati sia una sollecita cura pastorale. Roma, dalla sede della Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001. Joseph card. Ratzinger, prefetto. Tarcisio Bertone, SDB, arc. em. di Vercelli, segretario»

    http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-mondo/preti-pedofili-benedetto-xvi-bertone-accusa-vescovi-abusi-289444/

  • Preti pedofili. Il Vaticano è contro la legge

    Preti pedofili. Il Vaticano è contro la legge

    Extra ecclesiam nulla salus: il diritto sospeso tra potere e sovranita’

    Le dichiarazioni dell’avvocato Shea, primo promotore delle cause istruite dalla giustizia americana contro Ratzinger. L’inchiesta parte dai presunti casi di pedofilia avvenuti negli Stati Uniti. Cosa fa l’Unione Europea, cosa ne pensa don Di Noto.
    4/5/2007

    inchiesta di Silvio Nocera

    Continua la via crucis della Chiesa cattolica: un attacco mediatico di portata rilevante ha investito nelle scorse settimane i più alti porporati vaticani ed è culminato nelle intimidazioni subite da Mons. Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cui sarebbe stata recapitata un busta contenente un proiettile.
    Lo scorso 30 aprile Giorgio Napolitano ha dichiarato al Corriere della Sera che “l’Italia non lascerà solo monsignor Angelo Bagnasco di fronte alle inammissibili, vili minacce di oscura provenienza di cui è stato fatto oggetto”.
    Le minacce restano, l’attacco frontale altrettanto. E, se la miccia che ha acceso la polveriera potrebbe essere la querelle sui DICO e le bagarres parlamentari che ne sono seguite, le posizioni oltranziste su cui si è arroccato il nuovo papato non rendono facile il dialogo in un momento in cui l’Italia avrebbe bisogno di quel clima di concordia auspicato qualche tempo addietro dal Presidente della Repubblica.
    Così, se gli attacchi laici si moltiplicano, l’Osservatore Romano tuona, in merito alle dichiarazioni fatte da Andrea Rivera durante il concerto del primo maggio, che “è terrorismo lanciare attacchi alla Chiesa. È terrorismo alimentare furori ciechi e irrazionali contro chi parla sempre in nome dell’amore, l’amore per la vita e l’amore per l’uomo. È vile e terroristico lanciare sassi questa volta addirittura contro il Papa, sentendosi coperti dalle grida di approvazione di una folla facilmente eccitabile. Ed usando argomenti risibili, manifestando la solita sconcertante ignoranza sui temi nei quali si pretende di intervenire pur facendo tutt’altro mestiere”.

    La lettera episcopale e il Crimen Sollicitationis
    Extra ecclesiam nulla salus: eppure, oggi più che mai, sotto la pressione di un laicismo dilagante, dell’avanzata musulmana, dell’allontanamento progressivo della società civile dai precetti dottrinali, il suo ecumenismo vacilla. E riemergono le vecchie ferite aperte nel grembo di Santa Madre Chiesa.
    Una recente inchiesta di Pino Nicotri, apparsa su Blog di Repubblica l’8 aprile scorso, ha denunciato in un lungo articolo il comportamento del Vaticano riguardo i presunti casi di pedofilia avvenuti negli Stati Uniti da parte di sacerdoti che, secondo la magistratura texana, sarebbero stati coperti, direttamente o indirettamente, dall’allora cardinale Ratzinger. A margine, tra l’altro, dello scandalo sull’epidemia di Aids che ha coinvolto un gran numero di prelati americani.
    La lettera episcopale “De Delictis Gravioribus” inviata il 18 maggio 2001 dall’allora capo della Congregazione per la Dottrina della fede, Joseph Ratzinger, per dettare il procedimento da seguire nel caso in cui si appurino crimini di natura sessuale perpetrati da un prelato, e in base a cui i giudici texani hanno chiesto la sua incriminazione, richiamava il Crimen Sollicitationis del 1962.
    Tale istruzione, rimasta segreta fino al 6 agosto 2003, data in cui la rete americana CBS la ha reso nota, veniva indirizzata a tutti i Patriarchi, gli Arcivescovi, i Vescovi e Ordinari di altre sedi, anche di Rito Orientale, sul modo di procedere nelle cause di sollecitazione, fornisce tassative istruzioni da adottare in materia di crimini sessuali commessi da membri del clero nei confronti di fedeli.

    Commissione Europea: non interferiamo con gli affari nazionali.
    Nella sua interrogazione al Parlamento Europeo del 20 agosto 2003, l’on. Maurizio Turco dichiarava che da tale documento emerge che la Santa Sede ha prescritto, adottato e fatto adottare, proposto ed imposto alle suddette autorità ecclesiastiche comportamenti volti a sottrarre ad ogni pubblica conoscenza e alla giustizia gli abusi sessuali compiuti da membri del clero, pena la scomunica.
    Con la lettera apostolica del 30 aprile 2001 “Motu Proprio Datae Quibus Normae De Gravioribus Delictis” a firma di Giovanni Paolo II e con l’epistola citata, risultavache la “Crimen Sollicitationis è stata, almeno in queste recenti occasioni, richiamata e ribadita a fronte dell’estendersi ed aggravarsi nei decenni di questa vera e propria piaga del mondo ecclesiastico cattolico e degli scandali conseguenti”.
    E concludeva che, “a riprova, anche se non necessaria, da molte parti vengono denunciati il rifiuto di collaborare con la giustizia e con le indagini di polizia, nonché l’ostruzione della giustizia”.
    E se, da una parte, la Commissione rispondeva di non avere “la competenza per adottare i provvedimenti suggeriti dagli onorevoli parlamentari, né di intervenire nelle relazioni diplomatiche degli Stati membri”, l’avvocato Shea, primo promotore delle cause istruite dalla giustizia americana contro Ratzinger in seguito ai fatti di pedofilia in seno alla chiesa cattolica statunitense, ha affermato che “la reale esistenza di tale documento rivela gli enormi problemi che ha la Chiesa in relazione all’integrità del confessionale in cui spesso e volentieri, ad esempio, i fedeli vengono sollecitati a conversazioni sessuali. In secondo luogo, il Crimen costituisce un manuale che indica come costruire un processo fasullo e segreto per i preti colpevoli di detti reati di modo da farli uscire puliti”.

    Sovranità e diritto: le parole di Bertone
    Una questione di diritto. E di sovranità. Perché proprio in occasione di una seconda interrogazione parlamentare del 25 luglio 2006, questa volta al Parlamento Italiano, lo stesso on. Turco ricorda che il cardinale Tarcisio Bertone, all’epoca dei fatti Segretario della «Congregazione per la dottrina della Fede, in una intervista rilasciata nel febbraio 2002 al mensile «30 giorni», diretto dal sen. Giulio Andreotti, ebbe a dire che «Le Norme di cui stiamo parlando si trovano all’interno di un ordinamento giuridico proprio, che ha un’autonomia garantita, e non solo nei Paesi concordatari. Non escludo che in particolari casi ci possa essere una forma di collaborazione, qualche scambio di informazioni, tra autorità ecclesiastiche e magistratura. Ma, a mio parere, non ha fondamento la pretesa che un vescovo, ad esempio, sia obbligato a rivolgersi alla magistratura civile per denunciare il sacerdote che gli ha confidato di aver commesso il delitto di pedofilia. Naturalmente la società civile ha l’obbligo di difendere i propri cittadini. Ma deve rispettare anche il «segreto professionale» dei sacerdoti, come si rispetta il segreto professionale di ogni categoria, rispetto che non può essere ridotto al sigillo confessionale, che è inviolabile».

    Tra documenti segreti e verita’ taciute
    E dato che il Crimen fu allora segretato per molto tempo e mai pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Santa Sede in conformità con il canone 8 § 1 del Titolo I del «Codice di diritto canonico» («Le leggi ecclesiastiche universali sono promulgate con l’edizione nella Gazzetta ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis, a meno che in casi particolari non sia stato stabilito un modo diverso di promulgare …»), i dubbi si infittiscono. Tanto più che l’Istruzione era destinata ad essere «diligentemente conservato nell’archivio segreto della curia», con la quale si impone il silenzio perpetuo, pena la sospensione «a divinis», a tutte le persone coinvolte in processi in materia di crimini sessuali commessi da membri del clero.
    La Chiesa intanto resta cauta da quando la questione è tornata alla ribalta con i fatti recenti che hanno scatenato una bufera sulla Curia di Firenze. Ma, se, secondo Shea, “è vero che la lettera episcopale del 2001 richiama il Crimen e la sua nota 3, e’ importante sottolineare come, nella formula E dell’Istruzione, il processo di interrogazione e’ manipolato in modo da condurre la vittima ad affermare che il motivo per cui sta smascherando il prete e’ quello di liberare la propria coscienza”.

    Mecacci: la questione dell’immunità papale
    Qualora fosse vero due piani distinti verrebbero a sovrapporsi pericolosamente: quello morale e quello giudiziario. Un prete che si macchia di pedofilia si rende due volte colpevole: prima di fronte a Dio e poi di fronte agli uomini. E se la morale è di competenza della Chiesa, i crimini pertengono alla giustizia laica. Matteo Mecacci, osservatore del partito radicale transnazionale alle Nazioni Unite, afferma in proposito che “il fatto che la Chiesa Cattolica e i suoi atti siano, in alcuni casi, equiparati a quelli di uno Stato, fa si’ che gli esponenti politici che rappresentano questo Stato-Chiesa godano di privilegi ed immunità che sono negati a tutte le altre confessioni religiose. La vicenda dall’immunità garantita dal Governo statunitense a Papa Ratzinger, in quanto Capo di Stato del Vaticano, dal processo avviato dall’avvocato Shea in Texas con l’accusa di aver ostruito la giustizia dal poter perseguire le violenze sessuali commesse da esponenti della Chiesa, ne è la prova manifesta”.

    Don Di Noto: la lotta alla pedofilia e la posizione della Chiesa
    Per parte sua Don Fortunato Di Noto, sacerdote impegnato sul problema pedofilia e presidente dell’associazione Meter, per parte sua afferma di “non essere convinto che la Chiesa non si sia esposta: le diocesi americane si son dissanguate per risarcire le vittime di abusi sessuali e le loro famiglie. Se la Chiesa ha una colpa, questa risiede nel fatto che non e’ stata in grado di gestire il caso”. Anche perché “i nomi dei 4962 preti pedofili statunitensi sono stati pubblicati in un elenco a disposizione su internet (?)”. E sulla questione della competenza giuridica e giudiziaria sottolinea che “noi preti siamo cittadini degli stati sovrani in cui risiediamo. Non facciamo parte di uno stato a se stante. Per cui siamo soggetti alla giurisdizione della procura civile laddove il Tribunale ecclesiastico si occupa di questioni religiose”. Ci tiene a sottolineare, Don Di Noto, che la posizione della Chiesa a riguardo è sempre stata netta fin dal IV sec. d.C. quando “fu stabilita con il Concilio di Elvira l’espulsione dei prelati che abusano dei bambini”. Ma aggiunge che “un vescovo che venga a sapere di un ipotetico crimine di pedofilia commesso da un suo sacerdote ha il dovere di disporre accertamenti per quanto è in suo potere e a partire da una presunzione di innocenza. Che poi quel vescovo non sia in grado di gestire la faccenda, è un altro paio di maniche”.

    Diritto, dogma e fede
    Eppure la posta in gioco è molto più alta dell’accusa o della punizione di un singolo sacerdote. Perché si tratta di una questione di sovranità: è vero che un prete è cittadino dello stato sovrano di cui ha la cittadinanza, ma è altrettanto vero che un cardinale risponde solo al Vaticano. Ed è vero che quest’ultimo ha un ordinamento giuridico proprio, riconosciuto non solamente dai paesi concordatari, che, in quanto tale, si fonda sul principio di autonomia. Ed in maniera indiretta su quello di non ingerenza. Ora, il fatto che un vescovo non sia tenuto ad informare le autorità civili competenti rispetto ad un caso di presunta pedofilia di un parroco, è assolutamente coerente con i principi giuridici esposti dal cardinale Bertone: è, per dirla in gergo, una questione di primarietà di fonti del diritto. Un diritto che, se da una parte si scontra con la magistratura civile, dall’altra si trincera dietro il segreto inviolabile del confessionale. Segreto, quest’ultimo, che aggiunge la morale alla naturale deontologia richiesta da qualsiasi altra categoria professionale.
    E quando il dogma si insinua nei fatti umani le possibilità sono solo due: accettarlo o rifiutarlo in toto. Perché Dio vede e provvede per ieri, oggi e domani. A divinis. Ma se Lui perdona, gli uomini no.

    Silvio Nocera

    Fonti

    http://associazionemeter.it
    http://corriere.it
    http://nicotri.blogautore.espresso.repubbl…ovinereste-mai/

    Approfondimenti

    Per il testo integrale dell’istruzione Crimen Sollicitationis:

    Allegato

    Il testo integrale della lettea episcopale.

    «LETTERA inviata dalla Congregazione per la dottrina della fede ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e prelati interessati, circa I DELITTI PIU’ GRAVI riservati alla medesima Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001

    Per l’applicazione della legge ecclesiastica, che all’art. 52 della Costituzione apostolica sulla curia romana dice: “[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all’occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio”, era necessario prima di tutto definire il modo di procedere circa i delitti contro la fede: questo è stato fatto con le norme che vanno sotto il titolo di Regolamento per l’esame delle dottrine, ratificate e confermate dal sommo pontefice Giovanni Paolo II, con gli articoli 28-29 approvati insieme in forma specifica.

    Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la dottrina della fede con una Commissione costituita a tale scopo si applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice di diritto canonico sia del Codice dei canoni delle Chiese orientali, per determinare “i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti”, per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere “a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche”, poiché l’istruzione Crimen sollicitationis finora in vigore, edita dalla Suprema sacra Congregazione del Sant’Offizio il 16 marzo 1962, doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi codici canonici.

    Dopo un attento esame dei pareri e svolte le opportune consultazioni, il lavoro della Commissione è finalmente giunto al termine; i padri della Congregazione per la dottrina della fede l’hanno esaminato più a fondo, sottoponendo al sommo pontefice le conclusioni circa la determinazione dei delitti più gravi e circa il modo di procedere nel dichiarare o nell’infliggere le sanzioni, ferma restando in ciò la competenza esclusiva della medesima Congregazione come Tribunale apostolico. Tutte queste cose sono state dal sommo pontefice approvate, confermate e promulgate con la lettera apostolica data in forma di motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.
    I delitti più gravi sia nella celebrazione dei sacramenti sia contro la morale, riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, sono:

    • I delitti contro la santità dell’augustissimo sacramento e sacrificio dell’eucaristia, cioè:
      1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate:
      2° l’attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima;
      3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale;
      4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica;
    • Delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè:
      1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo;
      2° la sollecitazione, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso;
      3° la violazione diretta del sigillo sacramentale;
    • Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età.

    Al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede sono riservati soltanto questi delitti, che sono sopra elencati con la propria definizione.

    Ogni volta che l’ordinario o il prelato avesse notizia almeno verosimile di un delitto riservato, dopo avere svolte un’indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la dottrina della fede, la quale, a meno che per le particolari circostanze non avocasse a sé la causa, comanda all’ordinario o al prelato, dettando opportune norme, di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio tribunale. Contro la sentenza di primo grado, sia da parte del reo o del suo patrono sia da parte del promotore di giustizia, resta validamente e unicamente soltanto il diritto di appello al supremo Tribunale della medesima Congregazione.

    Si deve notare che l’azione criminale circa i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede si estingue per prescrizione in dieci anni. La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune: ma in un delitto con un minore commesso da un chierico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di età.

    Nei tribunali costituiti presso gli ordinari o i prelati possono ricoprire validamente per tali cause l’ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono soltanto dei sacerdoti. Quando l’istanza nel tribunale in qualunque modo è conclusa, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la dottrina della fede.

    Tutti i tribunali della Chiesa latina e delle Chiese orientali cattoliche sono tenuti a osservare i canoni sui delitti e le pene come pure sul processo penale rispettivamente dell’uno e dell’altro Codice, assieme alle norme speciali che saranno date caso per caso dalla Congregazione per la dottrina della fede e da applicare in tutto.
    Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.

    Con la presente lettera, inviata per mandato del sommo pontefice a tutti i vescovi della Chiesa cattolica, ai superiori generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio e agli altri ordinari e prelati interessati, si auspica che non solo siano evitati del tutto i delitti più gravi, ma soprattutto che, per la santità dei chierici e dei fedeli da procurarsi anche mediante necessarie sanzioni, da parte degli ordinari e dei prelati prelci sia una sollecita cura pastorale.

    Roma, dalla sede della Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001.

    Joseph card. Ratzinger, prefetto.
    Tarcisio Bertone, SDB, arc. em. di Vercelli, segretario»

    autore: Silvio Nocera

  • Quella lettera del 18 maggio 2001 che portò il cardinale Ratzinger alla sbarra, lo salvò l’immunità

    Quella lettera del 18 maggio 2001 che portò il cardinale Ratzinger alla sbarra, lo salvò l’immunità

    Ecco il testo integrale tradotto dal latino dell’ordine impartito per iscritto da Ratzinger e Bertone:

    «LETTERA inviata dalla Congregazione per la dottrina della fede ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e prelati interessati, circa I DELITTI PIU’ GRAVI riservati alla medesima Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001 

    Per l’applicazione della legge ecclesiastica, che all’art. 52 della Costituzione apostolica sulla curia romana dice: “[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all’occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio”, era necessario prima di tutto definire il modo di procedere circa i delitti contro la fede: questo è stato fatto con le norme che vanno sotto il titolo di Regolamento per l’esame delle dottrine, ratificate e confermate dal sommo pontefice Giovanni Paolo II, con gli articoli 28-29 approvati insieme in forma specifica.

    Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la dottrina della fede con una Commissione costituita a tale scopo si applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice di diritto canonico sia del Codice dei canoni delle Chiese orientali, per determinare “i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti”, per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere “a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche”, poiché l’istruzione Crimen sollicitationis finora in vigore, edita dalla Suprema sacra Congregazione del Sant’Offizio il 16 marzo 1962, doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi codici canonici.

    Dopo un attento esame dei pareri e svolte le opportune consultazioni, il lavoro della Commissione è finalmente giunto al termine; i padri della Congregazione per la dottrina della fede l’hanno esaminato più a fondo, sottoponendo al sommo pontefice le conclusioni circa la determinazione dei delitti più gravi e circa il modo di procedere nel dichiarare o nell’infliggere le sanzioni, ferma restando in ciò la competenza esclusiva della medesima Congregazione come Tribunale apostolico. Tutte queste cose sono state dal sommo pontefice approvate, confermate e promulgate con la lettera apostolica data in forma di motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.

    I delitti più gravi sia nella celebrazione dei sacramenti sia contro la morale, riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, sono:

    • I delitti contro la santità dell’augustissimo sacramento e sacrificio dell’eucaristia, cioè:

    1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate:

    2° l’attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima;

    3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale;

    4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica;

    • Delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè:

    1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo;

    2° la sollecitazione, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso;

    3° la violazione diretta del sigillo sacramentale;

    • Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età.

    Al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede sono riservati soltanto questi delitti, che sono sopra elencati con la propria definizione.

    Ogni volta che l’ordinario o il prelato avesse notizia almeno verosimile di un delitto riservato, dopo avere svolte un’indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la dottrina della fede, la quale, a meno che per le particolari circostanze non avocasse a sé la causa, comanda all’ordinario o al prelato, dettando opportune norme, di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio tribunale. Contro la sentenza di primo grado, sia da parte del reo o del suo patrono sia da parte del promotore di giustizia, resta validamente e unicamente soltanto il diritto di appello al supremo Tribunale della medesima Congregazione.

    Si deve notare che l’azione criminale circa i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede si estingue per prescrizione in dieci anni. La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune: ma in un delitto con un minore commesso da un chierico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di età.

    Nei tribunali costituiti presso gli ordinari o i prelati possono ricoprire validamente per tali cause l’ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono soltanto dei sacerdoti. Quando l’istanza nel tribunale in qualunque modo è conclusa, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la dottrina della fede.

    Tutti i tribunali della Chiesa latina e delle Chiese orientali cattoliche sono tenuti a osservare i canoni sui delitti e le pene come pure sul processo penale rispettivamente dell’uno e dell’altro Codice, assieme alle norme speciali che saranno date caso per caso dalla Congregazione per la dottrina della fede e da applicare in tutto.

    Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.

    Con la presente lettera, inviata per mandato del sommo pontefice a tutti i vescovi della Chiesa cattolica, ai superiori generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio e agli altri ordinari e prelati interessati, si auspica che non solo siano evitati del tutto i delitti più gravi, ma soprattutto che, per la santità dei chierici e dei fedeli da procurarsi anche mediante necessarie sanzioni, da parte degli ordinari e dei prelati prelci sia una sollecita cura pastorale.

    Roma, dalla sede della Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001.

    Joseph card. Ratzinger, prefetto.

    Tarcisio Bertone, SDB, arc. em. di Vercelli, segretario» 

    nicotri.blogautore.espresso.repubblica.it/2007/04/08/sorpresa-ecc… me-e-quando-ha-deciso-in-vaticano-di-sottrarre-i-preti-pedofili-alla-magistratura-non-lo-indovinereste-mai/

  • Ecco chi, come e quando ha deciso in Vaticano di sottrarre i preti pedofili alla magistratura

    Ecco chi, come e quando ha deciso in Vaticano di sottrarre i preti pedofili alla magistratura

    Prima si sono rivolti con fiducia alla Chiesa, anziché ad avvocati e tribunali, inviando fin dal gennaio 2004 alla curia di Firenze esposti e memoriali sulle violenze sessuali ai danni di minori consumate per anni dal parroco Lelio Cantini, titolare della parrocchia Regina della Pace.

    Con la complicità di una donna, la solita “veggente” di turno le cui visioni di Gesù servivano alla selezione degli “eletti”, Cantini ha imperversato per anni e anni imponendo violenze, psicologiche e fisiche, fra cui quella sistematicamente rivolta a ragazzine di dieci, quindici, diciassette anni, di avere rapporti sessuali con lui, come forma, diceva, di “adesione totale a Dio”, facendo credere a ognuno e a ognuna di essere il prescelto e intimando il segreto assoluto pena il “castigo divino”.

    A furia di insistere, le vittime di Cantini hanno ottenuto qualche incontro con l’allora arcivescovo Silvano Piovanelli, con l’arcivescovo Ennio Antonelli e con l’ausiliare Claudio Maniago. Ma tutto quello che sono riusciti a ottenere è stato il trasferimento del parroco mascalzone in un’altra parrocchia della stessa diocesi nel settembre 2005, cioè ben 20 mesi dopo gli esposti, motivato ufficialmente “per motivi di salute”, vale a dire senza che venisse né denunciato alla magistratura né svergognato in altro modo né privato dell’abito talare con la sospensione “a divinis”.

    Deluse, le vittime e i loro familiari si sono allora rivolti al papa, con una lettera del 20 marzo 2006 recante in allegato i dettagliati memoriali di dieci tra le almeno venti vittime di abusi. “Non vogliamo sentirci domani chiedere conto di un colpevole silenzio”, hanno spiegato al papa il 13 ottobre 2006 con una nuova, nella quale parlano di “iniquo progetto di dominio sulle anime e sulle esistenze quotidiane” e lamentano come a “quasi due anni” dall’inizio delle denunce dalla Chiesa fiorentina non fosse ancora arrivata né “una decisa presa di distanza” dai personaggi coinvolti nella vicenda né “una scusa ufficiale” e neppure “un atto riparatore autorevole e credibile”.

    Alla loro missiva ha risposto il cardinale Camillo Ruini, ma in un modo francamente incredibile, di inaudita ipocrisia e mancanza di senso della responsabilità. Il famoso cardinale, tanto impegnato nella lotta incessante contro la laicità dello Stato italiano, a fronte alle porcherie del suo sottoposto si rivela quanto mai imbelle, omertoso e di fatto complice: tutta la sua azione si riduce a una lettera agli stuprati per ricordare loro che il parroco criminale il 31 marzo ha lasciato anche la diocesi e per augurare che il trasferimento “infonda serenità nei fedeli coinvolti a vario titolo nei fatti”.

    Insomma, fuor dalle chiacchiere e dall’ipocrisia, Ruini si limita a raccomandare che tutti si accontentino della rimozione di Cantini e se ne stiano pertanto d’ora in poi zitti e buoni, paghi del fatto che il prete pedofilo e stupratore sia stato spedito a soddisfare le sue brame carnali altrove. Come a dire che i parenti delle vittime della strage di piazza Fontana o del treno Italicus si sentano rispondere dal Capo dello Stato non con il dovuto processo ai colpevoli, bensì con una letterina buffetto sulle guance che annuncia, magno cum gaudio, che i colpevoli anziché andare in galera sono stati trasferiti in altri uffici e che pertanto augura, cioè di fatto ordina, “serenità” tra i superstiti e i parenti delle vittime.

    Un simile comportamento oggi non ce l’hanno neppure gli Stati Uniti: è vero che non permettono a nessuno Stato estero di giudicare i propri soldati quali che siano i crimini da loro commessi, da Mai Lay al Cermis, da Abu Graib a Guantanamo e Okinawa, ma è anche vero che gli Usa anziché stendere il velo omertoso del segreto li processa pubblicamente in patria e non sempre in modo compiacente.

    Come sempre la Chiesa si comporta in tutto il mondo come uno Stato nello Stato, con la pretesa non solo di intervenire – come è particolarmente evidente in Italia – contro l’autonomia della politica, ma per giunta di sottrarre il proprio personale alla magistratura competente. Il dramma però è che Ruini ai fedeli fiorentini che hanno subìto quello che hanno subìto non poteva rispondere altrimenti, perché – per quanto possa parere incredibile – a voler imporre il silenzio, anzi il “segreto pontificio” sui reati gravi commessi dai religiosi, compresi gli stupri di minori, è stato proprio l’attuale papa, Ratzinger. Con una ben precisa circolare inviata ai vescovi di tutto il mondo il 18 maggio 2001 e che più avanti riproduciamo per intero, l’allora capo della Congregazione per la dottrina della fede, come si chiama oggi ciò che una volta era la “Santa” (!) Inquisizione e poi il Sant’Ufficio, non solo imponeva il segreto su questi orribili argomenti, ma avvertiva anche che a volere una tale sciagurata direttiva era il papa di allora in persona. Vale a dire, quel Wojtyla che più si ha la coda di paglia e più si vuole sia fatto “santo subito”, in modo da sottrarlo il più possibile alle critiche per i suoi non pochi errori.

    Da notare che per quell’ordine scritto diramato a tutti i vescovi assieme all’allora suo vice, cardinale Tarcisio Bertone (oggi ancor più potente perché scelto dal papa tedesco come nuovo Segretario di Stato, cioè ministro degli Esteri del Vaticano), Ratzinger nel 2005 è stato incriminato negli Stati Uniti per cospirazione contro la giustizia in un processo contro preti pedofili in quel di Houston, nel Texas. Per l’esattezza, presso la Corte distrettuale di Harris County figurano imputati il responsabile della diocesi di Galveston Houston, arcivescovo Joseph Fiorenza, i sacerdoti pedofili Juan Carlos Patino Arango e William Pickand, infine anche l’attuale pontefice. Questi è accusato di avere coscientemente coperto, quando era prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, i sacerdoti colpevoli di abusi sessuali su minori. Da notare che l’omertà e la complicità di fatto garantita dalla circolare Ratzinger-Bertone ha danneggiato non solo la giustizia di quel processo, ma anche dei molti altri che hanno scosso il mondo intero scoperchiando la pentola verminosa dei religiosi pedofili negli Stati Uniti (dove la Chiesa ha dovuto pagare centinaia di milioni di dollari in una marea di risarcimenti) e in altre parti del mondo. Un porporato che si è visto denunciare dalle vittime un folto gruppo di preti, anziché punire i colpevoli li ha protetti facendoli addirittura espatriare nelle Filippine, in modo da sottrarli per sempre alla giustizia.

    Sono emersi casi imbarazzanti anche in Austria e Polonia, con l’aggravante che si trattava delle massime cariche ecclesiastiche, tra le quali l’arcivescovo di Cracovia pedofilo Julius Paetz, la cui pedofilia era nota fin da quando lavorava in Vaticano nell’anticamera del papa suo connazionale, Wojtyla, e proprio negli anni in cui è “misteriosamente” scomparsa la ragazzina cittadina vaticana Emanuela Orlandi. Ma a scorrere le cronache dei giornali locali si scopre che anche in Italia le condanne di religiosi per pedofilia abbondano, solo che – pur essendo gli stupratori scoperti solo la punta dell’iceberg – vengono tenute accuratamente nascoste. E perché vengano nascoste lo si capisce finalmente bene, e in modo dimostrato, leggendo il testo della circolare emanata dall’ex Sant’Ufficio.

    A muovere l’accusa contro l’attuale pontefice, documenti vaticani alla mano, è l’agguerritissimo avvocato Daniel Shea, difensore di tre vittime della pedofilia dei religiosi di Galveston Houston. E Ratzinger sarebbe stato trascinato in tribunale, forse in manette data la gravità del reato, se non fosse nel frattempo diventato papa. Nel settembre 2005 infatti il ministero della Giustizia, su indicazione di Bush e Condolezza Rice, ha bloccato il processo contro Ratzinger accogliendo la richiesta dell’allora segretario di Stato del Vaticano, Angelo Sodano, di riconoscere anche al papa, in quanto capo dello Stato pontificio, il diritto all’immunità riconosciuto non solo dagli Stati Uniti per tutti i capi di Stato. A questo punto è doveroso e niente affatto scandalistico porsi una domanda, decisamente scomoda: quanto ha pesato nella scelta di eleggere papa proprio Ratzinger la necessità di sottrarlo alla giustizia americana e di difenderlo per avere in definitiva eseguito la volontà del pontefice precedente? C’è anche un altro particolare: di solito non si riesce a portare in tribunale anche i superiori dei preti stupratori perché in un modo o nell’altro evitano di ricevere l’atto di accusa, specie se risiedono sia pure solo ufficialmente in Vaticano. Ratzinger invece l’atto di citazione ha accettato di riceverlo: si può escludere lo abbia fatto per obbligare i suoi colleghi cardinali ad eleggerlo papa quando Wojtyla – sempre più malato – fosse venuto a mancare?

    Come che sia, Shea però non demorde. Due anni fa è venuto a Roma per protestare in piazza S. Pietro assieme ai radicali in occasione della Giornata mondiale contro la pedofilia. E oggi si dice pronto a ricorrere fino alla Suprema Corte di Giustizia degli Stati Uniti per evitare che i firmatari della circolare vaticana che protegge i sacerdoti pedofili la facciano del tutto franca. Intanto dobbiamo constatare con sbigottimento che i tre nomi più impegnati nella lotta contro la laicità dello Stato italiano e del suo parlamento, vale a dire Ratzinger, Ruini e Bertone, sono stati colti con le mani nel sacco della sottrazione alla magistratura dei preti pedofili e strupratori di minori.

    Ecco il testo integrale tradotto dal latino dell’ordine impartito per iscritto da Ratzinger e Bertone:

    «LETTERA inviata dalla Congregazione per la dottrina della fede ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e prelati interessati, circa I DELITTI PIU’ GRAVI riservati alla medesima Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001 

    Per l’applicazione della legge ecclesiastica, che all’art. 52 della Costituzione apostolica sulla curia romana dice: “[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all’occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio”, era necessario prima di tutto definire il modo di procedere circa i delitti contro la fede: questo è stato fatto con le norme che vanno sotto il titolo di Regolamento per l’esame delle dottrine, ratificate e confermate dal sommo pontefice Giovanni Paolo II, con gli articoli 28-29 approvati insieme in forma specifica.

    Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la dottrina della fede con una Commissione costituita a tale scopo si applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice di diritto canonico sia del Codice dei canoni delle Chiese orientali, per determinare “i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti”, per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere “a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche”, poiché l’istruzione Crimen sollicitationis finora in vigore, edita dalla Suprema sacra Congregazione del Sant’Offizio il 16 marzo 1962, doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi codici canonici.

    Dopo un attento esame dei pareri e svolte le opportune consultazioni, il lavoro della Commissione è finalmente giunto al termine; i padri della Congregazione per la dottrina della fede l’hanno esaminato più a fondo, sottoponendo al sommo pontefice le conclusioni circa la determinazione dei delitti più gravi e circa il modo di procedere nel dichiarare o nell’infliggere le sanzioni, ferma restando in ciò la competenza esclusiva della medesima Congregazione come Tribunale apostolico. Tutte queste cose sono state dal sommo pontefice approvate, confermate e promulgate con la lettera apostolica data in forma di motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.

    I delitti più gravi sia nella celebrazione dei sacramenti sia contro la morale, riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, sono:

    • I delitti contro la santità dell’augustissimo sacramento e sacrificio dell’eucaristia, cioè:

    1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate:

    2° l’attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima;

    3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale;

    4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica;

    • Delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè:

    1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo;

    2° la sollecitazione, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso;

    3° la violazione diretta del sigillo sacramentale;

    • Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età.

    Al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede sono riservati soltanto questi delitti, che sono sopra elencati con la propria definizione.

    Ogni volta che l’ordinario o il prelato avesse notizia almeno verosimile di un delitto riservato, dopo avere svolte un’indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la dottrina della fede, la quale, a meno che per le particolari circostanze non avocasse a sé la causa, comanda all’ordinario o al prelato, dettando opportune norme, di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio tribunale. Contro la sentenza di primo grado, sia da parte del reo o del suo patrono sia da parte del promotore di giustizia, resta validamente e unicamente soltanto il diritto di appello al supremo Tribunale della medesima Congregazione.

    Si deve notare che l’azione criminale circa i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede si estingue per prescrizione in dieci anni. La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune: ma in un delitto con un minore commesso da un chierico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di età.

    Nei tribunali costituiti presso gli ordinari o i prelati possono ricoprire validamente per tali cause l’ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono soltanto dei sacerdoti. Quando l’istanza nel tribunale in qualunque modo è conclusa, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la dottrina della fede.

    Tutti i tribunali della Chiesa latina e delle Chiese orientali cattoliche sono tenuti a osservare i canoni sui delitti e le pene come pure sul processo penale rispettivamente dell’uno e dell’altro Codice, assieme alle norme speciali che saranno date caso per caso dalla Congregazione per la dottrina della fede e da applicare in tutto.

    Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.

    Con la presente lettera, inviata per mandato del sommo pontefice a tutti i vescovi della Chiesa cattolica, ai superiori generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio e agli altri ordinari e prelati interessati, si auspica che non solo siano evitati del tutto i delitti più gravi, ma soprattutto che, per la santità dei chierici e dei fedeli da procurarsi anche mediante necessarie sanzioni, da parte degli ordinari e dei prelati prelci sia una sollecita cura pastorale.

    Roma, dalla sede della Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001.

    Joseph card. Ratzinger, prefetto.

    Tarcisio Bertone, SDB, arc. em. di Vercelli, segretario»

    nicotri.blogautore.espresso.repubblica.it/2007/04/08/sorpresa-ecc… me-e-quando-ha-deciso-in-vaticano-di-sottrarre-i-preti-pedofili-alla-magistratura-non-lo-indovinereste-mai/

  • Suor Pompea e il monaco. Gli scandali dell’Abbazia di Montevergine (AV)

    Suor Pompea e il monaco. Gli scandali dell’Abbazia di Montevergine (AV)

    Mercogliano (Avellino), 40 anni lei, 30 lui, entrambi benedettini
    La diocesi non commenta. Le consorelle: “Crisi vocazionale”
    Una suora e un monaco fuggono dal convento per amore

    AVELLINO – Conferme ufficiali nessuna. Ma l’intelligenza collettiva di un paese di 12 mila anime era già arrivata all’unica conclusione possibile: fuga d’amore. Non una qualsiasi, ma un colpo di fulmine tra una suora e un monaco. Di loro non vi è traccia da qualche giorno. Spariti, i loro rispettivi conventi abbandonati.

    Accade nella diocesi di Montevergine, comune di Mercogliano, provincia di Avellino. La vicenda ha come sfondo l’abbazia fondata mille anni fa da san Guglielmo da Vercelli, sede dei padri virginiani, e quella della Madonna del Loreto, nel cui complesso si trova il convento delle suore benedettine.

    Questa mattina il quotidiano locale “Ottopagine” pubblica e dà il crisma dell’ufficialità al sospetto che con sempre maggiore insistenza circolava da giorni a Mercogliano, il centro turistico ai piedi del Partenio nel cui territorio è incardinata la diocesi di Montevergine.

    La religiosa si chiama suor Pompea, 40 anni, insegnava alla scuola materna di Mercogliano ed era molto conosciuta ed apprezzata dai genitori dei bambini. Del monaco, anche lui benedettino, si conosce soltanto l’età, trent’anni. La fuga d’amore risalirebbe a dieci giorni fa.

    La superiora del convento, così come l’abate di Montevergine, monsignor Tarcisio Nazzaro, si sottrae dal commentare la vicenda così come riportato dal giornale, anche se dal convento delle religiose viene confermata la circostanza che suor Pompea ha lasciato le consorelle per raggiungere la propria famiglia. La suora, spiegano al convento del Loreto, avrebbe avuto un ripensamento vocazionale.

    Ma in paese sono pochi quanti credono alla crisi mistica e ricordano le sempre più frequenti occasioni nelle quali i due religiosi sarebbero stati visti insieme.

    Il fatto poi che il giovane monaco abbia lasciato l’abbazia di “Mamma Schiavona” lo stesso giorno in cui suor Pompea si è allontanata, costituirebbe l’imbarazzante ma certa prova della fuga d’amore dei due religiosi. O almeno così ha decretato la comunità.

    (11 settembre 2004)

    https://www.repubblica.it/2004/i/sezioni/cronaca/suora/suora/suora.html