Osservatorio della Rete L'ABUSO

Categoria: Il punto della Rete L’ABUSO

  • Papa Francesco sbugiardato dalle vittime italiane. Le loro dichiarazioni a breve in un video.

    Papa Francesco sbugiardato dalle vittime italiane. Le loro dichiarazioni a breve in un video.

    Una campagna mediatica disonesta e profondamente offensiva nei confronti delle vittime che reca loro ulteriori pesanti traumi. Questo è l’orrore avviato dal Vaticano dietro la scia mediatica di Papa Francesco.

    Le vittime di preti pedofili sono per il 99% tutte cattoliche, anche perchè sarebbe piuttosto improbabile essere abusati da un prete quando non si frequenta la chiesa.

    Milioni di vittime e le loro famiglie in tutto il mondo hanno dovuto affrontare la triste esperienza dell’abuso sessuale. Molti purtroppo non hanno mai trovato il coraggio di parlare, altri invece lo hanno fatto, da cattolici si sono rivolti prima ai vescovi, ma come dicono le statistiche in tutto il mondo, mai nessuno di loro  ha sporto denuncia alle autorità civili.

    Pensando che il poco interesse fosse circoscritto a quel vescovo hanno fatto il passo successivo rivolgendosi direttamente al Vaticano.

    Un passo pieno di aspettative, soprattutto per un cattolico che scrive in Vaticano, mettendo nero su bianco il suo dolore e il trauma che ha cambiato irreparabilmente la sua vita e quella dei suoi cari. Un cattolico che apre il suo cuore e si aspetta una risposta dalla chiesa ed un intervento, pari almeno a quelli che sono i principi di carità, responsabilità e valore per la vita umana che la chiesa predica.

    Purtroppo nessuna vittima (come documentano le associazioni di tutto il mondo) ha mai visto un intervento e ancora meno ha mai avuto una risposta dal Vaticano. I più fortunati hanno ottenuto la ricevuta di ritorno della raccomandata, con il timbro della Segreteria di Stato Vaticana. Quelli invece meno fortunati, neppure quella.

    Per questo motivo le vittime non hanno più la minima fiducia nell’operato della chiesa, d’altra parte come potrebbero dal momento che la chiesa rifiuta da sempre il dialogo con loro ma pubblicamente invece dichiara almeno dal 2000 che sta intervenendo?

    E’ normale e comprensibile il disgusto da parte delle vittime vedendo questa farsa che ferisce la loro dignità illudendo di menzogne chi si affida alla chiesa.

    In un video girato proprio dalle vittime italiane che sarà prodotto a breve, la testimonianza di chi si è rivolto a Papa Francesco, qualcuno consegnandogli in mano di persona una lettera, sfatando così la leggenda metropolitana che il Papa non risponde perché la Segreteria non l’ha consegnata. Neppure questa vittima ha ottenuto mai una risposta.

    Rete L’ABUSO

  • Il caso di don Marino Genova arriva al Santo Uffizio. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

    Il caso di don Marino Genova arriva al Santo Uffizio. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

     Dopo il processo canonico svolto a Pescara nei confronti di don Marino Genova, dove è stata ascoltata anche la vittima, Giada Vitale la quale ha confermato gli abusi subiti e ha chiesto la riduzione allo stato laicale per il sacerdote, ora la parola passa all’ex Santo Uffizio, oggi chiamato Congregazione per la Dottrina della Fede.

    Questa è la notizia che pochi giorni fa il Vescovo Gianfranco De Luca ha dato alla vittima, annunciando che adesso sarà l’organo interno vaticano a dover effettuare la revisione del processo e a dover esprimere il suo giudizio.

    Non si parla di tempi, anche perché il processo canonico non ha alcuna attinenza con quello civile; infatti la massima pena è la riduzione allo stato laicale, dopo di che non esiste nessuna procedura o regolamento che si occupi di curare e sostenere la vittima e il sacerdote.

    Al momento non vi è certezza neppure del fatto che Giada ottenga giustizia dalla chiesa. Infatti non è scontato che don Marino verrà ridotto allo stato laicale dalla Congregazione per la Dottrina della Fede Santo, come già accaduto lo scorso anno in un altro caso seguito dalla Rete L’ABUSO, quello di don Luigi Tosi di Ferrara, il quale, malgrado avesse abusato di una ragazzina di 13 anni rimasta poi incinta, non è mai stato ridotto allo stato laico.

    In occasione della prossima visita di papa Francesco in Molise, la Rete l’ABUSO annuncia una iniziativa per la verità e la giustizia sui numerosi casi di preti pedofili in Molise.

    Francesco Zanardi

  • La Curia di Ravenna nel mirino della Rete L’ABUSO denunciati i vescovi. Altissimo rischio di inquinamento prove, la Procura intervenga!

    La Curia di Ravenna nel mirino della Rete L’ABUSO denunciati i vescovi. Altissimo rischio di inquinamento prove, la Procura intervenga!

     La Conferenza Episcopale Italiana e il suo Presidente Angelo Bagnasco hanno adottato le linee guida sugli abusi sessuali perpetrati da preti sui minori.

    Per i vescovi non ci sarà obbligo di denuncia perché non sono pubblici ufficiali, e trincerandosi dietro questo dettaglio procedurale, i vescovi si stanno sottraendo alla responsabilità della vigilanza dei minori affidati ancora oggi alle cure del clero.

    Ma per i vescovi che verranno a conoscenza dei crimini commessi dai sacerdoti appartenenti alle loro diocesi, dovrà valere pur sempre la responsabilità stabilita dal secondo comma dell’art. 40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    E’ quanto emerge dalla ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, che ha ravvisato la responsabilità di un vescovo, Dante Lafranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Nel caso di don Giovanni Desio al momento emergono 5 vittime, diverse denunce anche pubbliche, alcune addirittura a mezzo stampa che però sembra siano rimaste in’ascoltate. A mettere fine, anche questa volta c’è voluta la magistratura, altrimenti chissà per quanto altro tempo in curia non se ne sarebbero accorti, chissà quante altre vittime.

    Eppure di Desio non emerge un profilo così rassicurante, da chi aveva ritirato i figli vietando di avvicinarsi alla parrocchia a chi aveva invece comunicato anche alla curia i suoi “sospetti” sul sacerdote, il ragazzino veneto fuggito di casa e ritrovato dai servizi sociali affidato a Desio, nonché le sue “bizzarrie” denunciate persino a suon di articoli di stampa.

    Ma possibile che la curia non abbia mai avuto sospetti? O forse hanno agito con troppa leggerezza omettendo la vigilanza di cui per l’articolo 40 comma 2 sarebbero responsabili e penalmente perseguibili?

    La curia i sospetti li ha avuti eccome infatti corre ai ripari, non a caso arriva una squadra di tre avvocati tra cui un civilista per proteggere i beni della Diocesi, la quale istituisce anche una al quanto sospetta «equipe per la tutela dei minori» composta dal vicario generale e da un parroco, da una dottoressa psicologa psicoterapeuta, da una dottoressa neuropsichiatra infantile, da una giurista che esercita nel foro ecclesiastico, da un civilista e da un canonista.

    Ci auguriamo che la magistratura intervenga immediatamente impedendo che la Diocesi possa avere contatti con i minori coinvolti e non, almeno fino alla chiusura delle indagini.

    Il rischio di inquinamento delle prove è altissimo e non si può permettere che questo accada soprattutto in questa vicenda dai contorni ancora molto torbidi.

    Questa la denuncia inoltrata oggi dalla Rete L’ABUSO alla Procura della Repubblica di Ravenna nella quale si chiede che l’indagine sulle molestie commesse da don Desio venga allargata anche alle responsabilità dei Vescovi che negli ultimi 10 anni (prescrizione) sono stati a capo della Diocesi di Ravenna – Cervia.

    Il Portavoce Francesco Zanardi

  • #PRETIPEDOFILI ne parleremo lunedì a TERRA il programma di Toni Capuozzo.

    #PRETIPEDOFILI ne parleremo lunedì a TERRA il programma di Toni Capuozzo.

     Si affronta ancora una volta il tema della pedofilia nella chiesa, un tema sul quale fino ad oggi abbiamo sentito dichiarazioni molto forti da parte del Papa, ma che nel concreto ad oggi non ha visto ancora nessun provvedimento pratico, soprattutto nei confronti delle migliaia di vittime italiane che aspettano ancora giustizia.

    Nel servizio di Anna Migotto girato a Savona, Verona e Bologna l’intervista al portavoce della Rete L’ABUSO Francesco Zanardi anche lui vittima, Roberto Nicolick fratello di un seminarista abusato e poi deceduto e don Giovanni Lupino un sacerdote che non sottostà al silenzio che spesso la chiesa impone.

  • Il Vaticano risponde a una vittima; state tranquilli ci pensa Francesco a don Silverio Mura

    Il Vaticano risponde a una vittima; state tranquilli ci pensa Francesco a don Silverio Mura

     Quasi un modulo prestampato, generico dal significato non troppo definito, se non si conosce il contenuto della missiva inviata. Questa la lettera che ha ricevuto nei giorni scorsi dalla Segreteria di Stato Vaticana uno degli assistiti della Rete L’ABUSO.

    Circa un mese fa l’uomo aveva scritto in Vaticano raccontando gli abusi subiti dal suo insegnante di religione nella scuola di Ponticelli. Don Silverio Mura all’epoca dei fatti oltre ad insegnare religione era anche vice parroco nella parrocchia di Porchiano nel quartiere di Napoli Ponticelli frequentata dalla vittima. Successivamente il sacerdote fu trasferito come parroco a Pollena Trocchia, ma le violenze continuarono. Paolo (nome di fantasia) che oggi ha 38 anni era riuscito a denunciare, ma purtroppo come accade al 90% delle vittime, scopre che il reato è caduto in prescrizione. Si era allora rivolto alla diocesi di Napoli e anche al cardinale Crescenzio Sepe ma senza successo. Anche il medico che ha in cura Paolo preoccupato per lo stato psicofisico dell’uomo e dei continui peggioramenti dovuti anche alla delusione di non essere considerato, aveva scritto alla curia, ma anche in quel caso nessuna risposta.

     Nel 2012 Paolo si rivolge alla Rete L’ABUSO e scopriamo che don Silverio Mura, malgrado le denunce continua insegnare come se nulla fosse in una scuola, l’IPSAR C. Russo di Cicciano.  Segnaliamo i fatti a chi di competenza ma il prete sparisce, per ora non abbiamo più traccia.

    Come potete leggere nella lettera, in modo molto generico si scrive che “quanto da lei comunicato è stato portato all’attenzione del Dicastero competente”.

    Ora è normale che la vittima si sia fatta delle domande, ce le siamo fatte anche noi che sappiamo che questa non è l’unica vittima che si è rivolta al Vaticano; molti altri nostri assistiti lo hanno fatto; alcuni sono addirittura riusciti a dare in mano direttamente al papa una lettera. Ma a loro, malgrado sia passato molto tempo, nessuno ha risposto.

    Viene anche da chiedersi se a seguito di questa risposta la vittima riceverà dal Vaticano un risarcimento e se si, perché le altre vittime non lo riceveranno?

    Restiamo in attesa, sperando che il sacerdote venga denunciato e spretato e che questa, ma anche tutte le altre vittime, vengano risarcite. Risarcite anche nella dignità che l’abuso gli ha tolto, insieme a tutte le promesse fatte fino ad oggi, di cui però non si è mai vista realizzazione rendendo nuovamente violenza alle vittime e non la giustizia di cui hanno diritto.

    Rete L’ABUSO

  • Il Vescovo Roberto Amadei sapeva già nel 2004 che don Aristide Belingheri era un molestatore. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

    Il Vescovo Roberto Amadei sapeva già nel 2004 che don Aristide Belingheri era un molestatore. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

    La cronaca di pochi giorni fa ci racconta la vicenda di don Alessandro Raccagni il sacerdote del bergamasco che dopo la messa, parlando ai fedeli ha annunciato di voler abbandonare la tonaca e confessa di essere stato abusato da piccolo nel seminario di Bergamo.

    Alessandro Raccagni non svela il nome del suo molestatore, la diocesi si guarda bene dal fare dichiarazioni, ma come dice il proverbio il diavolo fa le pentole ma non i coperchi.

    Alla Rete L’ABUSO arrivano centinaia di vittime ogni anno le quali ci mettono a conoscenza di fatti, li documentano e nel caso di Bergamo possiamo dirvi non solo che il prete molestatore è don Aristide Belingheri morto nel 2007, ma possiamo anche dirvi che la diocesi e il seminario erano ben informati sulle tendenze pedofile di don Aristide almeno dal 2004 al punto tale che lo spostarono a Roma.

    Ad aggiungere un pezzo a questa storia è un’altra vittima di don Aristide Belingheri anche lui come Raccagni si chiama Alessandro, un suo compagno di corso.

    Parliamo di Alessandro V. che a differenza di Raccagni non prese mai i voti e lasciò il seminario con un trauma che anni dopo gli rovinerà la vita.

    Alessandro V. si rivolse alla Rete L’ABUSO nel 2010 chiedendo di essere aiutato, in quanto ha dietro le spalle una storia drammatica fatta di traumi ma anche di porte chiuse in faccia dai vari vescovi che si sono susseguiti.

    Alessandro ci fornisce lettere dei primi anni 2000 che aveva inviato alla diocesi, lettere alle quali l’allora vescovo Roberto Amadei rispose. Le lettere manoscritte in questione sono una del 24 agosto 2004, l’altra del 15 marzo 2005 nelle quali Amadei si scusa per la tarda risposta e rassicura Alessandro “Le garantisco che da diversi anni, cioè da quando si è conosciuto qualcosa, la persona da lei indicata è stata messa in condizione di non aver più contatti con i ragazzi”.

    Nella successiva lettera, quella del 15 marzo 2005 Amadei concede ad Alessandro V. un incontro e gli chiede di rivolgersi a don Alessandro Locatelli, suo segretario per fissare una data.

    Ci sono diversi incontri tra Amadei e Alessandro V. nei quali la vittima racconta degli abusi subiti in seminario e del muro di gomma che anche lui si trovò ad affrontare quando denunciò. Parlarono della situazione in cui si trova, delle cure mediche alle quali è sottoposto a causa di quegli abusi. Amadei non si mostra ostile, anzi cerca di venire incontro ad Alessandro e gli promette giustizia e un risarcimento che lo aiuti ad affrontare almeno le spese mediche.

    La cosa però va per le lunghe e nel 2007 il prete abusatore don Aristide Belingheri muore e forse con lui anche un pò dell’interesse della curia a fare silenzio sulla vicenda. Amadei si allontana sempre più da ciò che erano gli impegni presi con Alessandro. Nel 2009 anche il vescovo Roberto Amadei muore.

    Alessandro. V. si rivolge al suo successore, mons. Francesco Beschi nel maggio del 2010 il quale però chiuderà bruscamente il dialogo. Arrivò solo una comunicazione da parte di un assistente legale dell’arcivescovado di Milano (Avv. Mario Zanchetti) nella quale si diceva che a seguito di indagini, nella Diocesi e nel Seminario di Bergamo non era emerso nulla, nessuno ricordava nulla di queste vicende.

    Alessandro non si arrende e denuncia al tribunale di Bergamo ma il 07-06-2013 il fascicolo viene achiviato.

    Chiede anche più volte udienza al rettore del seminario don Pasquale Pezzoli arrivando fino ad incatenarsi nel giugno del 2012, senza ottenere nessuna risposta.

    Nel marzo del 2014 un’altra vittima di quel seminario, un sacerdote Alessandro Raccagni, conferma non solo i fatti, ma nelle sue dimissioni lamenta l’omertà che la chiesa ha avuto anche questa volta, si dissocia con un gesto clamoroso da una chiesa che non condivide.

    Rendiamo noto che giorni scorsi la Rete L’ABUSO ha formalizzato una denuncia sulla vicenda alla Procura della Repubblica di Bergamo inviando anche il materiale in nostro possesso.  Da quello che abbiamo potuto apprendere esisterebbero altre vittime alle quali facciamo un appello, quello di rivolgersi direttamente alla Procura della Repubblica di Bergamo o in qualunque stazione di polizia o carabinieri denunciando.

    Comprendiamo la difficoltà a compiere questo passo, soprattutto se sono passati degli anni e se si deve informare una famiglia che magari ancora oggi è allo scuro di tutto, ma riteniamo sia importante almeno rifletterci.

    La Rete L’ABUSO è a disposizione qualora sceglieste di denunciare anche attraverso l’associazione o per qualunque altra esigenza potete scrivere a lombardia@retelabuso.org .

    Francesco Zanardi

    Rete L’ABUSO

  • Cassazione Pedofilia. LA Qualita Di Prete E Un’aggravante

    Cassazione Pedofilia. LA Qualita Di Prete E Un’aggravante

    Prete abusa di un minore per tre anni: la qualita rivestita dall’imputato ha facilitato la commissione del reato e, pertanto, la pena va commisurata alla gravita.

    la qualita rivestita dall’imputato ha facilitato la commissione del reato.

    Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 – 27 marzo 2014, n. 14545

    Presidente Brusco – Relatore Iannello

    Ritenuto in fatto

    Con sentenza del 27/01/2012 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione in data 21/12/2010, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Milano a seguito di giudizio abbreviato, con la quale P.D. era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, comma 2 n. 1, 609-ter n. 1, 61 nn. 5, 9 e 11 cod. pen., per aver indotto in piu occasioni, nel periodo compreso tra il 2/9/2006 e l’ottobre 2009, un minore (nato nel 1992) a subire e praticare rapporti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorita fisica e psichica derivanti dalla differenza di eta (quarantacinque anni) e dal divario culturale, economico e sociale nonche della fragilita personologica della persona offesa, commettendo i fatti anche quando il minore non aveva ancora compiuto i quattordici anni, con le ulteriori aggravanti della minorata difesa, della violazione dei doveri inerenti alla sua qualita di ministro del culto cattolico e dell’abuso di ospitalita.

    Su ricorso dell’imputato, la terza sezione di questa Suprema Corte con sentenza del 27/09/2012 annullava tale decisione con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, limitatamente all’aggravante prevista dall’art. 61 n. 9 cod. pen..

    Premesso che, al riguardo, i giudici di merito avevano evidenziato come la qualita rivestita dall’imputato avesse facilitato la commissione del reato, da un lato per il fatto che lo stesso si era presentato alla vittima come missionario e, in quanto tale, conoscitore del paese di provenienza del medesimo e, dall’ altro, per avere utilizzato la sua condizione nel presentarsi ai familiari del minore ed ai responsabili della comunita giustificando cosi la perdurante relazione con il ragazzo, rilevava la Cassazione che tale allegazione, peraltro generica, poteva qualificarsi come «fattore agevolativo indiretto» alla commissione del reato, di per se non sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante, in quanto evidenziava al piu il mero abuso dello stato sacerdotale ma non l’abuso di potere o la violazione dei doveri inerenti a tale qualita, pure richiesti dalla giurisprudenza, risultando invece mancante la necessaria indicazione dei poteri dei quali l’imputato avesse abusato o dei doveri, ancorche generici, ai quali egli fosse venuto meno nel commettere il reato, cosi da collocare il suo status al di la della mera correlazione con l’azione delittuosa commessa.

    Pronunciando in sede di rinvio, con sentenza del 30/01/2013 la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado relativamente all’aggravante in questione e al correlato trattamento sanzionatorio.

    Ripercorsi gli aspetti salienti della vicenda, rilevava la corte territoriale che lo scenario descritto basta ad individuare che lo stato sacerdotale di Don P. ha in essa avuto rilievo, rimarcando in particolare in tal senso che:

    il P., presentandosi al ragazzo come missionario, faceva riferimento alla sua veste religiosa, ruolo con cui era conosciuto e si era presentato anche ai familiari e agli operatori e tale da agevolare la frequentazione, allontanando i sospetti dalla sua natura di soggetto dedito a pratiche sessuali proibite;

    egli inoltre convinceva il minore a seguirlo presso l’abitazione e a soggiacere alle richieste sessuali, approfittando dell’autorita e del prestigio connessi alla qualita di sacerdote, tradendo la fiducia di chi aveva fatto affidamento sul ministero da lui svolto e sull’osservanza, da parte sua, dei doveri correlati alla condizione di sacerdote, tenuto al voto di castita;

    i rapporti, anche di natura sessuale, instaurati col minore, si erano a lungo protratti anche in occasione delle visite che il ragazzo faceva al prete di domenica (giorno dedicato nella credenza religiosa alle pratiche del culto);

    indipendentemente dalla fede religiosa del minore, «il sacerdote era comunque tenuto ad osservare, per quanto lo riguardava, i doveri spettanti ad un ministro del culto»;

    il P. come tale era «rispettato e considerato sia dalla vittima della condotta di abuso, sia dal contesto familiare del minore e dagli operatori della comunita che avevano avuto occasione di incontrarlo e di proporgli l’affido temporaneo»;

    dalle stesse dichiarazioni della vittima, emergeva che il prete lo aveva indotto alle pratiche sessuali dicendogli che «era una cosa normale», espressione tanto piu convincente in quanto indirizzata ad un minore, di fragile personalita e minato dalle esperienze vissute; all’interno della sua abitazione erano stati inoltre rinvenuti e sequestrati, fra gli altri materiali, anche un raccoglitore contenente ritagli di giornali sui rapporti tra Chiesa ed omosessualita e due libri sull’argomento.

    In ordine alle conseguenze del reato, evidenziava inoltre il giudice a quo che, nei colloqui con il consulente specialista in neuropsichiatria infantile, il ragazzo era apparso confuso, disorganizzato e angosciato e tendeva a tornare sul tema degli abusi, rappresentandosi come vittima di un raggiro, di un inganno perpetrato da una persona malevola: fatti in conseguenza dei quali aveva sviluppato un disturbo post-traumatico da stress di entita severa ad andamento cronico.

    Riteneva pertanto che, «in tale condizione, la violazione dei doveri sacerdotali da parte dell’imputato ha qualificato la condotta in termini di maggiore pericolosita, come tale meritevole di aggravamento di pena».

    2.1. Con riferimento inoltre al dubbio di incostituzionalita sollevato dalla parte con riguardo all’art. 47 legge 26/07/1975, n. 354, circa il trattamento penitenziario incombente, rilevava la Corte d’appello che si trattava di questione «sfornita di rilevanza ai fini del decidere non essendo compito dei giudici di merito quello di individuare le modalita del trattamento penitenziario, rimesse alla magistratura di sorveglianza una volta approdata la sentenza allo stato di irrevocabilita».

    Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per ministero dei propri difensori di fiducia, articolando tre motivi.

    3.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione rilevando che, nel ravvisare l’aggravante in contestazione nella violazione del voto di castita fatto all’atto dell’assunzione del sacerdozio, la corte territoriale erroneamente identifica tout court la violazione dei doveri inerenti alla qualita di ministro di culto nel compimento di atti sessuali, gia di per se integrante il fatto tipico del reato contestato, laddove invece la circostanza aggravante dovrebbe come tale distinguersi da questo e accedere allo stesso onde fondare il giudizio di maggior gravita.

    Soggiunge che, a tal fine, nessun rilievo in particolare puo assegnarsi al dato temporale rimarcato in sentenza secondo cui i rapporti di natura sessuale avevano luogo anche in occasione delle visite domenicali.

    3.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura dell’aumento di pena.

    Rileva che, dando rilievo all’arco temporale e alla reiterazione dei comportamenti, ai fini della quantificazione dell’aumento di pena, la corte milanese e incorsa in errore di diritto atteso che la reiterazione di comportamenti da luogo a un reato continuato, e non ha invece alcun rilievo nella commisurazione della pena base, da commisurarsi con riferimento all’episodio ritenuto piu grave.

    3.3. Con un terzo motivo, in via ulteriormente gradata, il ricorrente infine reitera la questione di legittimita costituzionale, dedotta nel giudizio di appello ma disattesa con la sentenza impugnata, per violazione degli art. 3 e 27 Cost., con riferimento agli art. 47-ter, comma 1, e 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui tali disposizioni, che prevedono rispettivamente l’esclusione della possibilita di detenzione domiciliare per l’ultrasettantenne condannato per abuso sessuale ai sensi dell’art. 609-bis cod. pen. e la necessita che, nel caso di condanna per tale delitto, la concessione di misure alternative alla detenzione sia subordinata alla osservazione scientifica della personalita condotta in carcere per almeno un anno, si applicano anche nel caso in cui il condannato sia agli arresti domiciliari sulla base di una positiva valutazione giudiziale di sufficienza di tale misura.

    In punto di rilevanza della questione, osserva che, in caso di rigetto dei precedenti motivi di ricorso, l’applicazione delle disposizioni suindicate dell’ordinamento penitenziario, sebbene non direttamente fatta dalla Corte di cassazione, risulterebbe comunque effetto immediato e non evitabile nella fase esecutiva aperta dal giudizio di ultima istanza, sicche non vi sarebbe alcuna differenza fra la situazione in questione e i casi in cui si discuta della legittimita costituzionale di disposizioni sanzionatorie da applicare direttamente nel giudizio di cognizione.

    Quanto al fumus di fondatezza rileva in buona sintesi che, con riferimento alle disposizioni di ordinamento penitenziario segnalate, la questione sollevata e sostanzialmente sovrapponibile a quella che e stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 265 del 7 luglio 2010 che ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen. «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, e applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresi, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelare possono essere soddisfatte con altre misure».

    Analogo profilo di incostituzionalita deve secondo il ricorrente rilevarsi con riferimento alle norme segnalate, nella parte in cui – in deroga alla regola generale della detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni – impongono rigidamente il carcere, sulla base di una presunzione di pericolosita in ragione del tipo di delitto (abuso sessuale) per cui sia stata pronunciata condanna, e non fanno salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dei quali risulti che le esigenze di prevenzione speciale possono essere soddisfatte con le misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario.

    Considerato in diritto

    E infondato il primo motivo di ricorso.

    Secondo principio incontrastato nella giurisprudenza di legittimita, in tema di aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualita di ministro di un culto, non e necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri dei ministero sacerdotale, ma e sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorita ed il prestigio che la qualita sacerdotale, di per se, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualita (cfr., ex aliis, Sez. 3, n. 37068 del 24/06/2009, Abbiati, Rv. 244963; Sez. 2, n. 9334 del 26/02/1988, Raspini, Rv. 179204).

    Non e dunque necessaria, per ritenere sussistente l’aggravante in questione, la ricerca di un nesso strettamente funzionale fra fatto delittuoso e ministero di culto esercitato dall’autore del delitto, occorrendo soltanto che fra abuso dei poteri o violazione dei doveri a questo connessi ed evento esista un nesso di mezzo a fine, cioe un nesso strumentale, che, se non e ravvisabile in ipotesi di rapporto di mera occasionalita, puo certamente ritenersi sussistente qualora il ministero religioso esercitato dall’autore abbia facilitato ovvero reso piu agevole la commissione del reato.

    La sentenza impugnata si conforma a tale principio, dando ragione, in modo ampio e logicamente coerente, degli elementi che inducono a ritenere sussistente tale rapporto di strumentalita tra il ministero sacerdotale esercitato dall’imputato e la perpetrazione degli abusi sessuali ai danni del minore, laddove in particolare evidenzia, sulla base di indiscussi elementi fattuali emergenti dall’istruttoria e in termini che risultano perfettamente pertinenti alla questione posta al suo esame, che da un lato la veste religiosa nella quale l’imputato si e presentato al ragazzo nonche ai suoi familiari e agli operatori ha avuto un ruolo rilevante nell’agevolarne la frequentazione, fondando un rapporto fiduciario tale da non far apparire in alcun modo sospetta la frequentazione con il minore e l’ospitalita allo stesso riservata anche presso la propria abitazione e, dall’altro, al tempo stesso cio e stato condotto con abuso dei poteri e dei doveri inerenti al proprio ministero sacerdotale, piegato ai propri scopi illeciti e devianti.

    In tal senso particolarmente significativo si rivela il riferimento:

    a) al rispetto, alla considerazione e alla incondizionata fiducia che proprio la veste sacerdotale ha consentito all’imputato di acquisire, nei rapporti con il minore, i suoi familiari e i responsabili della comunita ove lo stesso era inserito, indipendentemente dall’adesione o meno al suo credo religioso: piena fiducia che altrimenti non gli sarebbe stata riconosciuta con altrettanta facilita e immediatezza ed evidentemente ottenuta attraverso una sorta di facile ed efficace “mimetizzazione” della diversa natura del rapporto instaurato dietro la verosimile apparenza di un interesse legato al proprio ministero pastorale;

    b) alla presentazione al minore delle pratiche sessuali come «una cosa normale», tanto piu efficace e convincente in quanto inserita nel contesto di un rapporto personale ammantato da propositi di istruzione ed educazione, a loro volta rafforzati dalla propria qualita sacerdotale;

    c) all’azione di persuasione in particolare mirata a far si che il minore lo seguisse presso la propria abitazione, anch’essa condotta in forza dell’autorita e del prestigio connesso alla condizione di sacerdote.

    La sentenza impugnata dunque, ben mettendo in evidenza i detti aspetti della vicenda, resiste alle iterate censure dell’imputato, anche indipendentemente dal riferimento, oggetto di specifica critica, alla violazione del dovere di castita e al dato temporale costituito dalla perpetrazione degli illeciti rapporti sessuali anche in occasione delle visite domenicali effettuate dal ragazzo all’imputato.

    Quanto alla prima, per vero, se da un lato, essa e certamente implicita nella stessa condotta integrante la fattispecie di reato, dall’altro, di per se non assume una distinguibile valenza aggravante nei sensi predetti, se non nella misura in cui il dovere violato possa ritenersi contribuire all’immagine di totale e disinteressata dedizione al prossimo a priori comunemente riconosciuta in capo a chi ha consacrato la propria vita al ministero di sacerdote dei culto cattolico e dalla quale nella specie e accertato che l’imputato ha tratto vantaggio nei sensi predetti; in tal senso, pero, e evidente che il rilievo di tale dovere violato in se non si distingue ai fini in parola da quello attribuibile piu in generale alla veste sacerdotale ed al piu ampio complesso dei doveri e dei valori da essa rappresentati e nella specie certamente violati.

    Quanto al secondo, analogamente, non sembra che la circostanza temporale della perpetrazione dei reati anche nella giornata di domenica, peraltro solo incidentalmente rimarcata dal giudice d’appello, possa assumere – avuto anche riguardo alla diversa fede religiosa del ragazzo e al luogo in cui erano commessi – autonomo rilievo nel senso predetto e distinguersi dal piu generale contesto di duraturo tradimento della condizione sacerdotale, comunque ampiamente desumibile dagli altri elementi sopra considerati, valendo semmai solo a confermarne ulteriormente il profondo radicamento nella coscienza e nella determinazione volitiva dell’imputato.

    E infondato anche il secondo motivo di ricorso.

    E evidente infatti che, al di la del riferimento alla reiterazione delle condotte, la giustificazione del peso attribuito nella determinazione del trattamento sanzionatorio all’aggravante in questione poggia comunque del tutto adeguatamente sul riferimento alle modalita della condotta e al ruolo fortemente agevolativo della stessa nella consumazione del reato, oltre che sull’effetto moltiplicativo che l’essere il reato commesso da sacerdote nel contesto del descritto rapporto ha avuto in termini di pregiudizio sulla psiche del ragazzo.

    A conforto di tale valutazione – in se incontestata e fondata su consulenza specialistica condotta sulla persona della vittima – puo peraltro rammentarsi che, come la letteratura criminologica in argomento ha evidenziato, le conseguenze sui minori dell’abuso sessuale esercitato da un prete sono particolarmente gravi e di lunga durata perche il rapporto esistente tra un prete e un minore e condizionato da una posizione di superiorita rinforzata da una visione falsata del suo prestigio pastorale, da un influsso morale, dal fatto di essere considerato dalla vittima una vera e propria “guida spirituale”. «Questo tipo di abuso – e stato osservato – non distrugge solo l’integrita fisica e psicologica del bambino, ma annienta anche la sua dimensione spirituale e il rapporto con la religione: il peso da sopportare e troppo grande, il dolore troppo profondo per riconoscere la causa … ».

    E infine palesemente inammissibile il terzo motivo di ricorso con il quale la difesa dell’imputato sostanzialmente ripropone la questione di legittimita costituzionale gia motivatamente disattesa dalla corte territoriale.

    E al riguardo sufficiente rilevare che tale riproposizione non si confronta con le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata che hanno condotto la corte territoriale a giudicare irrilevante la questione in quanto proposta nel presente giudizio di cognizione.

    Tale valutazione peraltro appare corretta e insuperabile, essendo del tutto evidente che le norme additate a sospetto di incostituzionalita non vengono in rilievo nel presente giudizio di cognizione e che le statuizioni adottate dal giudice di merito in punto di natura ed entita della pena detentiva applicata non potrebbero comunque mutare in dipendenza dell’eventuale accoglimento della questione di legittimita costituzionale sollecitata.

    Difetta, pertanto, con ogni evidenza, il requisito di rilevanza della questione prospettata, quale richiesto dall’art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, a mente del quale – giova rammentare – perche l’autorita giurisdizionale possa investire la Corte costituzionale di questione incidentale di legittimita costituzionale e necessario, anzitutto, che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita costituzionale …»: l’iniziativa incidentale puo dunque riguardare solo le norme di legge che influiscono sulla decisione del giudizio, le norme di legge che sono dunque, in qualche modo, applicabili in tale decisione.

    Ne e immaginabile che in sede di cognizione possa farsi governo alcuno delle norme censurate ai fini dell’applicazione, nel caso concreto, all’imputato di misure alternative alla detenzione, trattandosi di funzione per legge riservata alla magistratura di sorveglianza (art. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354).

    A diversa conclusione non puo condurre la considerazione che la conferma della pronuncia impugnata avrebbe effetti immediati non altrimenti rimediabili attuativi della norma sospetta di incostituzionalita.

    Tale considerazione non muta ma anzi conferma il dato suddetto e che e l’unico cui occorre aver riguardo ai fini del giudizio di rilevanza della questione proposta: si tratta infatti di effetti successivi alla sentenza di condanna alla pena della reclusione per il reato de quo, che come tali presuppongono la sentenza e non sono da essa governati, ossia dipendono da leggi che non hanno alcuna rilevanza applicativa ai fini del giudizio a quo.

    E appena il caso di rammentare in proposito che il tentativo di interpretare in senso ampio il riferimento al «giudizio in corso» contenuto nell’art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, come indicazione puramente spaziale e temporale, avente il significato non di subordinare la proposizione della questione a un’esigenza processuale, ma semplicemente di individuare una sede nella quale un soggetto particolarmente qualificato (il giudice) possa svolgere quella valutazione preliminare sulla non pretestuosita dell’iniziativa che si esprime nella deliberazione del secondo carattere della questione, la non manifesta infondatezza – interpretazione invero sottoposta al vaglio della corte delle leggi attraverso q.l.c. dell’art. 23 l. n. 87, cit. in quanto, in tale prospettiva, limitativo del meccanismo previsto nella legge costituzionale – e stato respinto dalla Corte costituzionale (con ordinanza n. 130 del 1971), la quale ha ribadito cosi l’opinione corrente della perfetta corrispondenza tra la norma della legge costituzionale e quella della legge ordinaria, successivamente ribadita nella giurisprudenza costituzionale che si e andata orientando verso una concezione sempre piu stretta ed esigente del requisito della rilevanza.

    Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Ai sensi dell’art. 52, comma 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno essere omessi le generalita e gli altri dati identificativi delle parti.

    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

  • #Preti pedofili;  siamo davvero al sicuro?

    #Preti pedofili; siamo davvero al sicuro?

     Alla luce degli ultimi avvenimenti ci sentiamo in dovere di denunciare quello che è di fatto accaduto con le “riforme” attuate da papa Francesco. Riforme che nelle dichiarazioni a mezzo stampa danno l’idea di essere positive, ma vedendo l’applicazione pratica di quelle norme, ovvero come giuridicamente vengono applicate esce una realtà parecchio diversa.

    Rete L’ABUSO dal 2009 si occupa quasi unicamente di pedofilia clericale. Attualmente conta in Italia diverse centinaia di iscritti/vittime, e segue diversi casi sparsi sul territorio. Abbiamo quindi una panoramica piuttosto completa, precisa e aggiornata di quella che oggi è l’effettiva situazione.

    Cercheremo di spiegare per prima cosa il perché secondo noi oggi, con le leggi canoniche e le direttive attuali, nel caso in cui un minore venga molestato in parrocchia, la possibilità che il crimine venga sistematicamente insabbiato o addirittura ignorato è oggi è maggiore del 90%.

    La finestra di tempo di cui parliamo comincia dal pontificato di Papa Francesco nel quadro giuridico e canonico attuale, con le leggi che lui stesso ha creato, partendo dall’ultimo atto, le linee guida divulgate dalla CEI pochi giorni fa.

    Valutazione:

    -La Conferenza Episcopale Italiana, non inserendo l’obbligo di denuncia per i vescovi e riconfermando di voler gestire internamente questi casi, conferma anche che l’obbiettivo principale da tutelare resta l’istituzione, il buon nome e l’immagine della chiesa.

    Ovvia conseguenza, la tutela dei minori affidati quotidianamente alle cure del clero viene messa per i motivi di cui sopra in secondo piano. D’altra parte quando mai è accaduto che uno scandalo di pedofilia non abbia compromesso l’immagine della chiesa?

    Il Presidente della CEI Angelo Bagnasco “rassicura” dicendo che il “non obbligo di denuncia” è per tutelare la privacy delle vittime. Conferma quindi che non vi sarà mai, da parte della chiesa, una denuncia all’autorità giudiziaria: sarebbe, infatti, un atto contraddittorio, perché toglierebbe qualunque senso logico alla norma inserita.

    -La decisione della CEI e le affermazioni del presidente Angelo Bagnasco, a detta di alcuni, sembrano contraddire le dichiarazioni e la linea mediatica, assunta pubblicamente da Papa Francesco. In realtà vedremo che non è proprio così.

    La CEI sta seguendo la linea avviata proprio da Papa Francesco lo scorso a Agosto, quando abilmente nascosta dietro una norma vaticana che avrebbe dovuto inasprire le pene per i preti pedofili, veniva inserita anche una norma che di fatto ha reso illegale la denuncia per tutti i membri del clero e anche per i laici. Questa volta le pene per i “traditori dell’omertà” si sono inasprite e vanno ben oltre la semplice scomunica. Rivelare o ricevere informazioni vaticane riservate è ora perseguibile con una pena fino a due anni di carcere.

    Come vedete in realtà tra la CEI e il Papa la posizione giuridica, cioè la legge che viene di fatto applicata, non il teatrino delle dichiarazioni a mezzo stampa, che peraltro non sono normativa, non sono molto lontane ma viaggiano praticamente parallele. In realtà il non obbligo di denuncia per i vescovi e la norma di papa Francesco sono di fatto “obbligo di non denuncia!”

    Potremmo più semplicemente dire che Francesco ha reso legge una norma che impedisce di rivelare informazioni vaticane riservate, la CEI l’ha semplicemente confermata ai vescovi italiani. La posizione della CEI è perfettamente coerente con la norma di Papa Francesco, l’anomalia sarebbe stata se la CEI, avesse inserito l’obbligo di denuncia!

    -Facciamo quindi un po’ di chiarezza e vediamo in due esempi cosa accade quando all’interno di un luogo dove la chiesa ha autorità si verifica un abuso su un minore?

    1 – Nel caso in cui il minore denunci di aver subito molestie al parroco o agli educatori, per loro scatta immediatamente la norma di cui sopra, la quale di fatto impedisce anche da parte delle persone informate la segnalazione del reato, sia alla famiglia della vittima che all’autorità giudiziaria. Non impedisce però la denuncia alle autorità ecclesiastiche, che la gestiranno a loro piacimento e che sempre secondo la stessa norma hanno comunque l’obbligo di segretezza, quindi non potranno denunciare all’autorità giudiziaria.

    2 – Nel caso invece sia una terza persona, estranea ai fatti venga a conoscenza di un abuso, anche se decide di non parlarne con nessuno, nemmeno con l’autorità ecclesiastica, viene comunque sottoposta al vincolo, che in quel caso, si attiverà nel momento in cui (per esempio) viene chiamato a testimoniare per quei fatti.

    Teniamo conto che questa norma si applica anche ai laici, a tutti coloro che operano nelle attività parrocchiali come doposcuola campo solare ecc. i quali si riferiscono direttamente al clero per quelle attività. Quindi sono pienamente vincolati alla norma dell’omertà.

    Le varie modifiche apportate da Papa Francesco in sostanza garantiscono tutt’altro che il regolare corso della giustizia civile, anzi nel concreto portano ad un’altissima probabilità che avvenga l’esatto opposto.

    Papa Francesco vuol far credere di realizzare una commissione vaticana che vigilerà e interverrà in favore delle vittime gestita dal Vaticano, la quale non dovrà rendere conto a nessuno tranne all’ organo di vigilanza che è sempre il Vaticano.

    A questo punto è doveroso ricordare anche che la chiesa in Italia sta parlando pubblicamente di provvedimenti in soccorso e a tutela delle potenziali vittime dal 2006, attraversando lo scandalo del 2009 e arrivando al 2014, senza mai avere mantenuto nulla di ciò che ha pubblicamente promesso e aggiungendo nel Febbraio 2014 una pesantissima relazione dell’ONU che imputa al Vaticano la responsabilità non solo di decine di migliaia di abusi, ma anche di aver attuato procedure volontarie ai fini di insabbiare i casi producendo così nuove vittime. A seguito della relazione l’ONU ha avanzato al Vaticano una serie di richieste legittime, in quanto sottoscrittore della convenzione ONU per i diritti e la tutela del fanciullo.

    In risposta il Vaticano si è rifiutato di adempiere a quelle richieste e si è difeso rilanciando all’ONU l’accusa di aver snaturato la Santa Sede e non solo: per il portavoce del papa padre Lombardi, le osservazioni del Comitato Onu sull’infanzia «interferiscono nelle posizioni dottrinali e morali della chiesa cattolica».

    Sembra che in Vaticano non condividano il fatto che i diritti umani non variano in base ai propri comodi o a seconda dell’esigenza. Vengono definiti inalienabili apposta!

    La situazione che denunciamo a nostro avviso è grave e notevolmente peggiorata nell’ultimo anno, al punto tale da ritenere pericoloso affidare minori alle cure clero, in quanto la possibilità di non venirne a conoscenza di quello che gli accade oggi non è così flebile. Visitando la sezione del nostro sito chiamata DIOCESI ITALIANE NON SICURE potrete farvi una panoramica di quella che è la reale situazione suddivisa per diocesi italiane. Non troverete le schede di  tutti i casi ma solo una parte, quelli che vanno dal 2005 a oggi, con un massimo di risultati per diocesi che al momento si limita a restituire 100 documenti per diocesi. Il panorama che emerge è inquietante.

    Con questo non vogliamo dire che tutti i preti siano pedofili, oggi però con la norma di papa Francesco possiamo dire che tutto l’ambiente che dipende dal Vaticano è obbligato all’omertà e al silenzio.

    Francesco Zanardi

  • Il primo film sui preti pedofili girato a Savona e Verona sarà al Bari international film festival domenica 6 aprile.

    Il primo film sui preti pedofili girato a Savona e Verona sarà al Bari international film festival domenica 6 aprile.

    LA PREDA. SILENZIO IN NOME DI DIO in Documentari fuori concorso, ItaliaFilmFest

    I cunicoli bui di una fortezza. La Caduta dei Giganti. Luce sinistra a illuminare storie soffocate.

    La Preda rompe decenni di silenzi sulla colpa più grande della Chiesa Cattolica, aver taciuto o insabbiato gli episodi di pedofilia praticati da sacerdoti.

    Un pellegrinaggio intimo e scioccante che porta alla luce vicende occultate e testimonianze scioccanti, come quelle degli ospiti dell’Istituto Provolo di Verona.

    Centinaia di bambini sordi abusati sistematicamente da sacerdoti e laici nell’arco degli ultimi 50 anni. Una mattanza che oggi non ha ancora colpevoli.

    La Preda racconta del muro issato dalla Chiesa Cattolica, di documenti sconosciuti, di sacerdoti e Vescovi che scelgono di tacere, e di un luogo tenuto segreto, dove il Vaticano cura e protegge i suoi mostri.

    Nel Paese che è la casa del Cattolicesimo il silenzio è assordante.

    – di Luca Bellino, Silvia Luzi con Francesco Zanardi, Don Giovanni Lupino, Monsignor Domenico Sigalini, Robert Mickens. Iran-Italia 2013, 53’  v.o. sott. it.

    Produzione Press TV Documentaries
    Sceneggiatura Luca Bellino, Silvia Luzi
    Musiche Nicolò Mulas
    Montaggio Luca Bellino
    Fotografia Adriano Mestichella

    pressbook
    presskit

    In programmazione
    06/04 ore 22.30 Galleria 4

    http://www.bifest.it/film/la-preda-silenzio-in-nome-di-dio

  • Sul pedofilo don Nello Giraudo, la Sorgini vuole spiegare o permane il silenzio?

    Sul pedofilo don Nello Giraudo, la Sorgini vuole spiegare o permane il silenzio?

     Il ruolo pubblico di Isabella Sorgini (assessore alle Politiche Sociali ed Educative del Comune di Savona) avrebbe imposto un’immediata spiegazione dopo quanto emerso nel procedimento penale a carico di Don Nello GIRAUDO, ma a Savona, invece, vi è stata una sorta di congiura del silenzio in cui tutti tacciono. Noi invece chiediamo che la questione si affronti e la si chiarisca…

    Oltre al fatto che Isabella Sorgini veniva indicata chiaramente nella memoria difensiva di Don GIRAUDO come uno dei responsabili del gruppo scout in cui il Don GIRAUDO abusa dei ragazzini, dagli atti dell’inchiesta della Procura di Savona è emerso anche che una delle vittime di Don GIRAUDO – F.F. – presso il campo scout venne ritrovato ore dopo gli abusi subiti vicino ad un fiume. Chi lo ritrovò piangente era una degli assistenti del campo scout a cui il ragazzino, F.F., raccontò quanto gli era accaduto. Nessuna denuncia da parte dei responsabili scout venne però presentata alle Forze dell’Ordine o alla Magistratura, così come nessun soccorso e supporto medico o psicologico venne promosso con intervento dai responsabili al ragazzino in stato di shock…

    La Sorgini, tra l’altro, sapeva, come sapeva suo marito Livio Giraudo – fratello di Don Nello GIRAUDO – degli abusi sui minori, alias pedofilia, del Don GIRAUDO. Lo sapevano perché familiari e lo sapevano per certo anche perché informati dallo stesso Don GIRAUDO. D.D’A., un’altra vittima del prete pedofilo per anni protetto dai Vescovi savonesi, era presente presso la comunità per i minori che era stata affidata dalla Diocesi a Don GIRAUDO (nonostante fossero a conoscenza, in Diocesi, gli affidarono quell’incarico!), quando con presenti anche la Sorgini e Livio Giraudo, Don GIRAUDO si confessò pubblicamente per i suoi abusi sessuali su ragazzini.

    A questo punto la domanda: perché la Sorgini (così come suo marito, a lungo Presidente della società pubblica del Comune di Savona, ATA) non ha mai denunciato Don GIRAUDO? E poi un’altra: ci si può fidare di un Assessore alle Politiche Sociali ed Educative che, sapendo da anni cosa faceva Don GIRAUDO evitò di denunciare, e con tale silenzio contribuì a far sì che Don GIRAUDO venisse protetto dalla Diocesi savonese e potesse continuare a frequentare minori nei campi scout, così come anche vedersi affidare la gestione di una comunità di minori in difficoltà?

    Attendiamo risposta.

    http://www.casadellalegalita.info/archivio-storico/2014/11283-sul-pedofilo-don-nello-giraudo-la-sorgini-vuole-spiegare-o-permane-il-silenzio.html

    In un breve filmato della Rete L’Abuso si vede un ragazzo di spalle che racconta di quando don “Nello Giraudo una sera a tavola, presente il fratello e la cognata Sorgini ha confessato certe sue tendenze pedofile e tutto quello che ha fatto (il Giraudo) nelle varie strutture case famiglia e scout”.