Osservatorio della Rete L'ABUSO

Categoria: ONU – C.R.C

  • Gli esperti delle Nazioni Unite esortano la Chiesa cattolica ad agire contro gli abusi sessuali, fornire riparazioni

    Gli esperti delle Nazioni Unite esortano la Chiesa cattolica ad agire contro gli abusi sessuali, fornire riparazioni

    GINEVRA (21 giugno 2021) – Gli esperti dei diritti umani delle Nazioni Unite* hanno esortato la Santa Sede a prendere tutte le misure necessarie per fermare e prevenire il ripetersi di violenze e abusi sessuali contro i bambini nelle istituzioni cattoliche, e per garantire che i responsabili siano chiamati a rispondere e che le riparazioni siano pagate alle vittime.

    In una lettera alla Santa Sede dell’aprile 2021, gli esperti hanno espresso “la massima preoccupazione per le numerose accuse in tutto il mondo di abusi e violenze sessuali commesse da membri della Chiesa cattolica contro i bambini e per le misure adottate dalla Chiesa cattolica per proteggere presunti abusatori, insabbiare i crimini, ostacolare la responsabilità dei presunti abusatori ed eludere i risarcimenti dovuti alle vittime”.

    Gli esperti hanno notato le persistenti accuse di ostruzione e mancanza di cooperazione da parte della Chiesa cattolica con i procedimenti legali interni per prevenire la responsabilità dei colpevoli e le riparazioni alle vittime. Hanno anche preso atto dei concordati e di altri accordi negoziati dalla Santa Sede con gli Stati che limitano la capacità delle autorità civili di interrogare, obbligare alla produzione di documenti o perseguire persone legate alla Chiesa cattolica.

    “Esortiamo le autorità della Santa Sede ad astenersi da pratiche ostruttive e a cooperare pienamente con le autorità giudiziarie civili e di polizia dei paesi interessati, nonché ad astenersi dal firmare o utilizzare gli accordi esistenti per eludere la responsabilità dei membri della Chiesa accusati di abusi», hanno detto.

    Hanno anche espresso preoccupazione per i continui tentativi da parte dei membri della Chiesa cattolica di minare gli sforzi legislativi per perseguire i molestatori sessuali su minori nelle giurisdizioni nazionali, nonché per esercitare pressioni per preservare la prescrizione che impedisce alle vittime di raggiungere l’età adulta – quando sono più in grado di denunciare il danno che hanno subito in tribunale – dalla denuncia di questi crimini.

    “Esortiamo i membri della Chiesa cattolica ad astenersi dall’attuare pratiche che riducono l’accesso delle vittime alla giustizia per le violazioni che hanno subito”, hanno aggiunto.

    Gli esperti delle Nazioni Unite hanno accolto con favore le recenti norme stabilite dalla Santa Sede per abolire il segreto pontificio nei casi di abuso sessuale e per consentire la segnalazione di tali casi e la presentazione di documenti alle autorità civili delle giurisdizioni coinvolte. Tuttavia, hanno rilevato con rammarico che la richiesta di denunciare i crimini alle autorità civili non era ancora obbligatoria e li hanno esortati a farlo il prima possibile.

    Gli esperti hanno notato i primi procedimenti giudiziari davanti al Tribunale penale vaticano per abusi sessuali e insabbiamento in un seminario vaticano. “Esortiamo le autorità competenti a perseguire penalmente tutti i presunti casi di abuso sessuale e/o insabbiamento su minori, inviando così un chiaro segnale a tutti i membri della Chiesa cattolica che tali violazioni non saranno mai più tollerate”, hanno affermato.

    “Dato che queste violazioni e il loro insabbiamento sarebbero stati commessi per decenni in un gran numero di paesi in tutto il mondo, così come le decine di migliaia di presunte vittime, notiamo con grande preoccupazione l’apparente pervasività della sessualità infantile casi di abuso e l’apparente pratica sistematica di insabbiare e ostacolare la responsabilità di presunti abusatori appartenenti alla Chiesa cattolica”.

    A questo proposito, hanno ricordato l’obbligo degli Stati, sancito dalle norme internazionali sui diritti umani, di assicurare giustizia, verità, riparazione e garanzie di non ripetizione in risposta a gravi violazioni dei diritti umani.

    La lettera ha seguito una precedente comunicazione inviata dal Relatore speciale sulla vendita e lo sfruttamento sessuale dei bambini nell’aprile 2019 e un comunicato stampa emesso dallo stesso mandato nel dicembre 2019 che esortava il Vaticano a intensificare le misure per porre fine agli abusi sui minori.

    FINE

    (*) Gli esperti dell’ONU: Sig. Fabián Salvioli , Relatore Speciale sulla promozione della verità, giustizia, riparazione e garanzie di non reiterazione ; la Sig.ra Mama Fatima Singhateh , Relatrice Speciale sulla vendita e lo sfruttamento sessuale dei bambini ; il Sig. Nils Melzer, Relatore Speciale sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti ;e Gerard Quinn Relatore Speciale sui diritti delle persone con disabilità .

    I Relatori Speciali fanno parte delle cosiddette Procedure Speciali del Consiglio dei Diritti Umani. Procedure speciali, il più grande corpo di esperti indipendenti nel sistema delle Nazioni Unite per i diritti umani, è il nome generico dei meccanismi indipendenti di indagine e monitoraggio dei fatti del Consiglio che affrontano situazioni specifiche del paese o questioni tematiche in tutte le parti del mondo. Gli esperti di procedure speciali lavorano su base volontaria; non sono dipendenti delle Nazioni Unite e non ricevono uno stipendio per il loro lavoro. Sono indipendenti da qualsiasi governo o organizzazione e servono a titolo individuale.

    Per ulteriori informazioni e richieste dei media, si prega di contattare Brenda Vukovic (+41 22 917 9635 / bvukovic@ohchr.org )

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  • Relazione ONU – ITA – Comitato per i diritti dell’infanzia 2019 – 80° sessione

    Relazione ONU – ITA – Comitato per i diritti dell’infanzia 2019 – 80° sessione

    Osservazioni conclusive sulla quinta e sesta relazione combinata periodica dell’Italia – CRC oss. conclusive ITA

    1. Introduzione
    2. 1. Il Comitato ha esaminato la quinta e la sesta relazione periodica dell’Italia (CRC/C/ITA/5-6) nelle sue riunioni 2354 e 2355 (CRC/C/SR. 2354 e 2355), tenutesi il 22 e 23 gennaio 2019 e ha adottato le presenti osservazioni conclusive nella sua 2370a riunione, svoltasi il 1° febbraio 2019.
    3. 2. Il Comitato accoglie con favore la presentazione della quinta e sesta relazione combinata dello Stato Membro2 e le risposte scritte all’elenco di preoccupazioni (CRC/C/ITA/Q/5-6/Add.1), che hanno permesso una migliore comprensione della situazione dei diritti dei bambini nello Stato Membro. Il Comitato esprime apprezzamento per il dialogo costruttivo svolto con una delegazione di alto livello e multisettoriale dello Stato Membro.
    4. Misure di follow-up adottate e progressi realizzati dallo Stato Membro
    5. 3. Il Comitato si compiace dei progressi compiuti dallo Stato Membro in vari settori, tra cui la ratifica o l’adesione agli strumenti internazionali, in particolare la ratifica del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti dell’infanzia in una procedura di comunicazione (3), nel 2016; la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (4), nel 2015; il Protocollo Opzionale al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (5), nel 2015; il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (6), nel 2013; e la Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote) (7), nel 2013. Il Comitato prende atto con apprezzamento anche delle misure legislative, istituzionali e politiche adottate per attuare la Convenzione, in particolare l’adozione della Legge 71 del 29 maggio 2017 sulla protezione dei bambini nella prevenzione e lotta contro il cyberbullismo; la Legge n. 47 del 7 aprile 2017 sulle misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati; il Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 sulle norme per la promozione dell’inclusione degli studenti con disabilità (8); e il Quarto piano nazionale di azione e interventi per la protezione dei diritti e lo sviluppo di bambini e adolescenti (9) del 2016.

    1* Adottato dal Comitato nella sua ottantesima sessione (14 gennaio – 1° febbraio 2019).

    2 In questo documento si fa riferimento allo Stato italiano

    3 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPICCRC.aspx
    4 https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/ch_iv_16.pdf
    5 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opcescr.aspx
    6 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opcat.aspx
    7 https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/2013-11-18_Convenzione%20Lanzarote.pdf
    8 http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170517/decreto-legislativo-66-del-13-aprile-2017-inclusione-scolastica-studenti-con-disabilita.pdf
    9 http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/Piano-di-azione/Documents/IV-Piano-%20Azione-infanzia.pdf
    1. Principali aree di preoccupazione e raccomandazioni
    2. 4. Il Comitato ricorda allo Stato Membro l’indivisibilità e l’interdipendenza di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione e sottolinea l’importanza di tutte le raccomandazioni contenute nelle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato desidera richiamare l’attenzione dello Stato Membro sulle raccomandazioni riguardanti i seguenti settori, per i quali devono essere adottate misure urgenti: assegnazione delle risorse (paragrafo 8); non discriminazione (paragrafo 15); istruzione (paragrafo 32); bambini in cerca di asilo e rifugiati (paragrafo 34); e bambini in situazioni di migrazione (paragrafo 36).
    3. 5. Il Comitato raccomanda allo Stato Membro di garantire la realizzazione dei diritti dei bambini in conformità con la Convenzione e i suoi Protocolli Opzionali durante tutto il processo di attuazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (10). Invita inoltre lo Stato Membro a garantire la partecipazione significativa dei bambini alla progettazione e all’attuazione di politiche e programmi volti a raggiungere i 17 Obiettivi (11) per quanto riguarda i bambini.
    4. Misure generali di attuazione (articoli 4, 42 e 44 (6))

    -Coordinazione

    1. 6. Il Comitato esorta lo Stato Membro a definire un mandato chiaro e un’autorità sufficiente in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche Familiari) per coordinare tutte le attività connesse all’attuazione della Convenzione a livello intersettoriale, nazionale, regionale e livelli locali e rafforzare il ruolo dell’Osservatorio Nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza nell’ambito di un tale organismo di coordinamento interministeriale. Lo Stato Membro dovrebbe garantire che l’Osservatorio Nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza disponga delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per il suo effettivo funzionamento.

    -Allocazione di risorse

    1. 7. Il Comitato apprezza gli sforzi intrapresi dallo Stato Membro dal 2012 per mitigare gli impatti negativi e in particolare gli alti livelli di disoccupazione e povertà, inclusa la povertà infantile, che sono il risultato delle misure di austerità attuate dal governo dal 2010. Tuttavia, il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che le misure di austerità continuano a minare l’effettiva tutela dei diritti dei minori nello Stato Membro e che la preparazione, l’approvazione, l’esecuzione e il monitoraggio dei bilanci sono carenti di una prospettiva sui diritti dei minori.
    2. 8. Con riferimento al suo Commento Generale n. 19 (2016) sul bilancio pubblico per la realizzazione dei diritti dei bambini, il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:

    (a) Condurre, con la piena partecipazione dei bambini, una valutazione completa dell’impatto delle misure di austerità sulla realizzazione dei diritti dei bambini e, sulla base dei risultati di tale valutazione, elaborare una strategia per affrontare più efficacemente tali impatti e garantire che i diritti dei bambini, in particolare dei bambini appartenenti a comunità svantaggiate ed emarginate, non vengano ulteriormente influenzati negativamente;

    10 https://www.unric.org/it/agenda-2030
    11 https://www.unric.org/it/images/2016/April/UN_DPI_SDG_presentation_ITA_PDF.pdf

    (b) Assegnare adeguate risorse umane, finanziarie e tecniche a tutti i livelli di governo per l’attuazione di tutte le politiche, i piani, i programmi e le misure legislative rivolte ai bambini, in particolare ai bambini nelle comunità svantaggiate ed emarginate;

    (c) Stabilire meccanismi appropriati e processi inclusivi attraverso i quali la società civile, il pubblico e i bambini possano partecipare a tutte le fasi del processo di bilancio, compresa la formulazione, l’implementazione e la valutazione;

     (d) Condurre valutazioni regolari dell’impatto delle dotazioni di bilancio sui minori per garantire che siano efficaci, efficienti, sostenibili e coerenti con il principio di non discriminazione;

    (e) Utilizzare un approccio volto ai diritti dei minori nel processo di bilancio, includendo indicatori specifici e un sistema di tracciamento per l’assegnazione e l’uso delle risorse per i bambini in tutto il bilancio e nei settori e agenzie pertinenti, e utilizzare questo sistema di monitoraggio per le valutazioni d’impatto su come gli investimenti in qualsiasi settore possano servire il miglior interesse del minore, garantendo che venga misurato il diverso impatto di tali investimenti su ragazze e ragazzi;

    (f) definire le linee di bilancio per tutti i bambini, con un’attenzione particolare a quelli in situazioni svantaggiate o vulnerabili che possono richiedere misure sociali costruttive e assicurarsi che tali linee di bilancio siano protetti, anche in situazioni di crisi economica, disastri naturali o altre emergenze;

    (g) Rafforzare le capacità istituzionali per individuare, indagare e perseguire penalmente la corruzione e assicurare, anche attraverso l’eradicazione della corruzione nelle procedure di appalto pubblico e il sovrapprezzo dei contratti per la fornitura di beni e servizi pubblici, che i fondi assegnati a tutti i programmi a sostegno del la realizzazione dei diritti dei bambini a livello nazionale, regionale e locale siano spesi in modo completo ed efficiente.

    Raccolta dati

    1. 9. Con riferimento al suo Commento Generale n. 5 (2003) sulle misure generali di attuazione, il Comitato raccomanda allo Stato Membro di continuare a migliorare il proprio sistema di raccolta dati, in particolare il Sistema informativo dei servizi sociali, anche estendendo continuamente il proprio set di dati, per coprire tutti i settori della Convenzione e suddividere i dati per età, sesso, disabilità, ubicazione geografica, origine etnica e nazionale e background socioeconomico, al fine di facilitare l’analisi della situazione di tutti i bambini, in particolare quelli in situazioni di vulnerabilità.

    Monitoraggio indipendente

    1. 10. Il Comitato ricorda la sua precedente raccomandazione (CRC / C / ITA / CO / 3-4, paragrafo 13) e raccomanda allo Stato Membro di:

     (a) Fornire piena indipendenza e autonomia all’Autorità Italiana per l’Infanzia e l’Adolescenza;

     (b) aumentare le risorse umane, tecniche e finanziarie dell’Autorità;

     (c) Istituire un’Istituzione Nazionale per i Diritti Umani in conformità con i Principi di Parigi (12).

    12 http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Principi-relativi-allo-status-delle-istituzioni-nazionali-per-i-diritti-umani-1993/73

    Disseminazione, sensibilizzazione e formazione

    1. 11. Riconoscendo gli sforzi dello Stato Membro, includendo la compilazione di alcuni documenti ufficiali accessibili in ETR (Easy To Read- Facile da leggere), il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:

     (a) Intensificare i suoi sforzi per diffondere informazioni sulla Convenzione e sui suoi Protocolli Opzionali, anche attraverso programmi di sensibilizzazione, ai genitori, al più ampio pubblico e ai bambini in un modo a misura di bambino, alle organizzazioni basate sulla fede, e ai legislatori e ai giudici per assicurare la loro applicazione in ambito legislativo e nei processi giudiziari;

    (b) Rafforzare i suoi programmi di formazione per tutti i professionisti che lavorano con e per i bambini, anche implementando un programma per i diritti dei bambini con un approccio volto alla formazione del formatore.

    Società civile

    1. 12. Il Comitato è profondamente preoccupato dalle continue campagne diffamatorie contro alcune organizzazioni della società civile impegnate in operazioni di ricerca e soccorso per migranti, compresi i bambini, nel Mediterraneo. Il Comitato esorta lo Stato membro a garantire i diritti e la libertà di azione della società civile e ad assicurare che il salvataggio dei migranti non sia considerato un crimine.
    2. Definizione di bambino (articolo 1)

    Età minima per il matrimonio

    1. 13. Il Comitato raccomanda allo Stato Membro di modificare il Codice Civile per rimuovere tutte le eccezioni che consentono il matrimonio al di sotto dei 18 anni.
    2. Principi generali (articoli 2, 3, 6 e 12)

    Non discriminazione

    (CRC/C/ITA/CO/3-4, para. 24), in particolare:

    1. 14. Il Comitato ribadisce le sue precedenti preoccupazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, paragrafo 24), in particolare:
    2. a) disparità tra le regioni nell’accesso ai servizi di assistenza sanitaria, il tenore minimo di vita e l’istruzione per tutti i bambini in tutto il paese;

    (b) La prevalenza di atteggiamenti negativi nei confronti dei minori in base al loro status, origine, orientamento sessuale o identità di genere.

    1. 15. Prendendo atto degli Obiettivi 5.1 e 10.3 per lo Sviluppo Sostenibile, il Comitato raccomanda che lo Stato Membro garantisca piena protezione contro tutte le forme di discriminazione, inclusa la prevenzione dell’odio nazionale, razziale o religioso:
    2. a) Adottando misure urgenti per affrontare le disparità tra le regioni all’accesso ai servizi sanitari, il tenore di vita minimo, l’alloggio adeguato, compresa la prevenzione degli sfratti forzati, lo sviluppo sostenibile e l’istruzione di tutti i bambini in tutto il paese;

    (b) Rafforzare le misure per combattere gli atteggiamenti negativi tra i rappresentanti dello Stato e il pubblico;

    (c) Rafforzare altre attività preventive contro la discriminazione e, se necessario, intraprendere azioni positive a beneficio dei bambini e in particolare dei bambini in situazioni marginali e svantaggiate, come i richiedenti asilo, i rifugiati e i bambini migranti; i bambini apolidi; i bambini appartenenti a minoranze, compresi i bambini Rom, Sinti e Caminanti; i bambini nati da genitori non sposati; i bambini LBGT e i bambini che vivono in famiglie LGBT; i bambini intersessuali; i bambini con disabilità; e i bambini che vivono per strada.

    Il miglior interesse del bambino

    1. 16. Riconoscendo gli sforzi compiuti dallo Stato Membro per integrare il principio dell’interesse superiore del minore nella sua legislazione e in riferimento al Commento Generale n. 1413 (2013) del Comitato sul diritto del minore a far valere i suoi interessi migliori come considerazione primaria, il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:
    2. a) Rafforzare i suoi sforzi per garantire che il principio dell’interesse superiore del minore sia adeguatamente integrato e interpretato coerentemente e applicato in tutte le regioni del paese in tutti i procedimenti e le decisioni legislative, amministrative e giudiziarie e in tutte le politiche, i programmi e i progetti che sono rilevanti e hanno un impatto sui bambini, in particolare in relazione ai minori non accompagnati o separati;

    (b) Sviluppare procedure e criteri per fornire indicazioni a tutti i professionisti competenti per determinare l’interesse superiore del minore in ogni area e per dare al miglior interesse del bambino il giusto peso in quanto considerazione primaria, in particolare in relazione ai minori non accompagnati o separati arrivati nello Stato;

    (c) Diffondere tra i professionisti che lavorano con e per i bambini e al pubblico in generale, in particolare ai bambini in una modalità adatta ai bambini, il Commento Generale n. 14 (2013) del Comitato sul diritto del minore di avere il proprio interesse preso in considerazione come considerazione primaria.

    Rispetto per le opinioni del bambino

    1. 17. Accogliendo con favore l’introduzione nella legislazione sul diritto del bambino di essere ascoltato in contesti selezionati, e ribadendo le sue precedenti raccomandazioni (CRC/C/ITA/CO/3-4, paragrafo 27), con riferimento al suo Commento Generale n. 12 (2009) sul diritto del bambino di essere ascoltato, il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:

    (a) Introdurre una disposizione legislativa completa che stabilisca il diritto del bambino di essere ascoltato senza alcuna discriminazione dovuta all’età, invalidità o qualsiasi altra circostanza, sia nell’ambiente familiare che in qualsiasi procedura amministrativa, giudiziaria o di mediazione in cui il minore sia coinvolto e di garantire che l’opinione del minore sia presa in considerazione in base all’età e alla maturità del bambino e di adottare di conseguenza norme e regolamenti di applicazione uniformi nazionali, in particolare in relazione a tutte le decisioni concernenti minori non accompagnati o separati arrivati nello Stato Membro;

    13 http://gruppocrc.net/il-comitato-onu-sui-diritti-dell/

    (b) Condurre ricerche per identificare le questioni più importanti per i bambini e il modo in cui le loro voci siano ascoltate nelle decisioni familiari che riguardano la loro vita, nelle comunità e nelle scuole, e i canali attraverso i quali attualmente e potenzialmente abbiano la maggiore influenza sul processo decisionale nazionale e locale;

    (c) Promuovere la partecipazione significativa e autorizzata di tutti i bambini all’interno della famiglia, delle comunità e delle scuole e includere i bambini nel processo decisionale in tutte le questioni relative ai bambini, anche in materia ambientale;

    (d) Sviluppare kit di strumenti per la consultazione pubblica sullo sviluppo della politica nazionale per standardizzare tale consultazione ad un livello elevato di inclusività e partecipazione, compresa la consultazione con i minori su questioni che li riguardano;

    (e) Istituzionalizzare i “Consigli Comunitari per i Minori” (14) come evento regolare, e garantire che essi ricevano un mandato significativo e risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, al fine di facilitare l’effettivo impegno dei bambini nei processi legislativi nazionali su questioni che li riguardano.

    1. Diritti civili e libertà (articoli 7, 8 e 13-17)

    Registrazione delle nascite/nome e nazionalità

    1. 18. In vista dell’Obiettivo 16.9 per lo Sviluppo Sostenibile e in riferimento alle precedenti raccomandazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, paragrafo 29), il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:

    (a) Adottare misure per prevenire l’apolidia e assicurare l’effettiva attuazione della legge che regola l’acquisizione della cittadinanza italiana alla nascita per i bambini altrimenti apolidi;

    (b) Adottare una legislazione per migliorare le procedure di determinazione dell’apolidia in linea con gli standard internazionali;

    (c) riprendere le riunioni del gruppo di lavoro sullo status giuridico di Rom, Sinti e Caminanti e adottare misure per migliorare la situazione dei bambini privi di documenti o apolidi appartenenti a queste comunità;

    (d) Prendere in considerazione la ratifica della Convenzione europea sulla nazionalità del 1997.

    1. Violenza contro i bambini (articoli 19, 24 (3), 28 (2), 34, 37 (a) e 39)

    Violenza contro i bambini, compreso l’abuso e il trascurare i bambini

    1. 19. Pur rilevando iniziative positive, tra cui la sensibilizzazione sulla violenza di genere e sessuale nei confronti dei minori, il Comitato si rammarica che un sistema nazionale di raccolta, analisi e diffusione dei dati e un’agenda di ricerca sulla violenza e i maltrattamenti dei bambini non siano stati istituiti. Prendendo atto dell’Obiettivo 16.2 per lo Sviluppo Sostenibile e con riferimento al Commento Generale n. 13 (2011) sul diritto del minore alla libertà da ogni forma di violenza e alle sue precedenti raccomandazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, paragrafo 44), il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:
    14 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fITA%2f5-6&Lang=en Relazione congiunta quinta e sesta relazione periodica presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 44 della Convenzione, previsto per il 2017 – 73. La partecipazione delle giovani generazioni ad attività legislative e politiche è promossa a scuola, nelle associazioni e nei partiti politici, offrendo il diritto di votare Ai rappresentanti a scuola, nel consiglio dei bambini e così via. I Consigli degli adolescenti sono organismi istituiti dalle autorità locali e dai comuni per sostenere il processo decisionale. Sono presenti anche a livello regionale, con l’assistenza e il coordinamento del difensore civico regionale (ad esempio il progetto “Partecipare, Infinito Presente” realizzato dalla rete PIDIDA, dal NACA e da diverse Regioni). Esempio a Trento https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Consulta-Provinciale-degli-Studenti

    (a) Utilizzando l’indagine nazionale 2015 sui maltrattamenti dei bambini come punto di partenza, creare un sistema nazionale per monitorare e raccogliere dati sulla violenza contro i bambini, in particolare su tutti i casi di violenza domestica contro i bambini e sulla violenza contro i bambini in situazioni emarginate e svantaggiate, e intraprendere una valutazione globale della portata, delle cause e della natura di tale violenza;

    (b) Rafforzare ulteriormente i programmi di sensibilizzazione e di educazione – comprese campagne – con il coinvolgimento dei bambini, al fine di formulare una strategia globale per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, compresi l’abuso e l’abbandono dei minori;

    (c) Introdurre una definizione completa e precisa di violenza contro i bambini nella legislazione;

    (d) Incoraggiare programmi basati sulla comunità volti a prevenire e contrastare la violenza domestica, l’abuso e l’abbandono dei minori, anche coinvolgendo vittime, volontari e membri della comunità e fornendo loro supporto formativo;

    (e) Garantire che i bambini vittime di violenza ricevano cure specializzate, sostegno e riparazione appropriata.

    Punizione corporale

    1. 20. Prendendo atto dell’Obiettivo 16.2 per lo Sviluppo Sostenibile, il Comitato, con riferimento al suo Commento Generale n. 8 (2006) sul diritto del minore alla protezione dalle punizioni corporali e da altre forme di punizione crudeli o degradanti, ribadisce le sue precedenti raccomandazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, paragrafo 35) e sollecita lo Stato Membro a:

    (a) Proibire esplicitamente le punizioni corporali, per quanto lievi, per legge in tutti i contesti;

    (b) Sensibilizzare i genitori e il pubblico in generale sugli effetti nocivi delle punizioni corporali per il benessere dei bambini;

    (c) Promuovere forme alternative positive di educazione dei figli e disciplinari, non violente e partecipative.

    Sfruttamento e abuso sessuale

    1. 21. Accoglie favorevolmente il piano nazionale per la prevenzione e la lotta contro gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei bambini 2015-2017 e la rivitalizzazione dell’Osservatorio per contrastare la pedofilia e la pornografia infantile, il Comitato è preoccupato per i numerosi casi di bambini vittime di abusi sessuali da parte di personale religioso della Chiesa Cattolica nel territorio dello Stato Membro e per il basso numero di indagini criminali e azioni penali da parte della magistratura italiana. Con riferimento alle sue precedenti raccomandazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, par. 75) e al commento generale n. 13 (2011) sul diritto del bambino alla libertà e contro tutte le forme di violenza nei suoi confronti e prendendo atto dell’Obiettivo 16.2 per lo Sviluppo Sostenibile, il Comitato raccomanda all’Italia di:

    (a) Adottare, con il coinvolgimento attivo dei bambini, un nuovo piano nazionale per prevenire e combattere l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e assicurarne l’uniforme implementazione su tutto il suo territorio e a tutti i livelli di governo;

    (b) Istituire una commissione d’inchiesta indipendente e imparziale per esaminare tutti i casi di abuso sessuale di bambini da parte di personale religioso della Chiesa Cattolica;

    (c) Garantire l’indagine trasparente ed efficace di tutti i casi di violenza sessuale presumibilmente commessi da personale religioso della Chiesa Cattolica, il perseguimento dei presunti autori, l’adeguata punizione penale di coloro che sono stati giudicati colpevoli, e il risarcimento e la riabilitazione delle vittime minorenni, comprese coloro che sono diventate adulte;

    (d) Stabilire canali sensibili ai bambini, per i bambini e altri, per riferire sulle violenze subite;

    (e) Proteggere i bambini da ulteriori abusi, tra l’altro assicurando che alle persone condannate per abuso di minori sia impedito e dissuaso il contatto con i bambini, in particolare a livello professionale;

    (f) Intraprendere tutti gli sforzi nei confronti della Santa Sede per rimuovere gli ostacoli all’efficacia dei procedimenti penali contro il personale religioso della Chiesa Cattolica sospettato di violenza su minori, in particolare nei Patti Lateranensi rivisti nel 1985, per combattere l’impunità di tali atti;

    (g) Rendere obbligatorio per tutti, anche per il personale religioso della Chiesa Cattolica, la segnalazione di qualsiasi caso di presunta violenza su minori alle autorità competenti dello Stato Membro;

    (h) Modificare la legislazione che attua la Convenzione di Lanzarote in modo da garantire che non escluda il volontariato, compreso il personale religioso della Chiesa Cattolica, dai suoi strumenti di prevenzione e protezione.

    In merito alla violenza di genere

    1. 22. Il Comitato attira l’attenzione dello Stato Membro sull’Obiettivo 5.2 per lo Sviluppo Sostenibile e lo sollecita a:

    (a) Garantire che le accuse di crimini legati alla violenza di genere, compresa la tratta di bambini stranieri, in particolare le ragazze, siano accuratamente indagate e che i responsabili siano consegnati alla giustizia;

    (b) Fornire regolari corsi di formazione per giudici, avvocati, procuratori, polizia e altri gruppi professionali competenti su procedure standardizzate, di genere e di allerta per i minori per quanto riguarda le vittime e su come gli stereotipi di genere da parte del sistema giudiziario influiscano negativamente sulla rigorosa applicazione della legge;

    (c) Garantire la riabilitazione dei minori vittime di violenze di genere.

    1. 23. Il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:

    (a) Sviluppare e attuare un protocollo di assistenza sanitaria basato sui diritti dell’infanzia per i bambini intersessuali, stabilendo le procedure e le misure che i gruppi sanitari devono seguire, assicurando che nessuno sia sottoposto a cure mediche o chirurgiche non necessarie durante l’infanzia o la fanciullezza, garantire l’integrità, autonomia e autodeterminazione dei bambini interessati, e fornire alle famiglie con bambini intersessuali un’adeguata consulenza e sostegno;

    (b) Educare e formare professionisti medici e psicologici sulla gamma delle diversità sessuali e biologiche e fisiche, sulla diversità e sulle conseguenze di interventi chirurgici e di altro tipo non necessari per i bambini intersessuali.

    1. Ambiente familiare e assistenza alternativa

    (articoli 5, 9-11, 18 (1) e (2), 20-21, 25 e 27 (4))

    1. 24. Il Comitato accoglie con favore l’adozione della Legge n. 173/2015, che modifica la Legge 184/1983 sul diritto del minore ad una famiglia e relativa al diritto del minore in affidamento di mantenere un rapporto affettivo con il genitore affidatario anche dopo la fine dell’affidamento, e di varie linee guida nazionali in questo settore, e per le indagini condotte su bambini privati di un ambiente familiare. Ricordando le sue raccomandazioni precedenti (CRC / C / ITA / CO / 3-4, paragrafo 40) e richiamando l’attenzione dello Stato Membro sulle Linee guida per la Cura Alternativa dei Bambini (15) (Risoluzione 64/142 dell’Assemblea Generale, allegato), il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:

    (a) Continuare a rivedere le sue politiche sull’assistenza alternativa per i bambini privati di un ambiente familiare per ridurre l’affidamento alle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni religiose, al fine di sviluppare un sistema più integrato, basato sui diritti dei minori e responsabile, che integri l’assistenza tradizionale fornita dalla famiglia allargata con particolare attenzione all’interesse superiore del minore;

    (b) Garantire che gli orientamenti nazionali siano applicati in modo efficace e appropriato su base di parità e nella stessa misura in diverse regioni del paese, tenendo conto del fatto che esistono diverse forme di collocamento familiare di tipo familiare in diverse regioni;

    (c) Garantire che la rimozione di bambini dalla famiglia, compresi quelli con disabilità, sia consentita in ogni singolo caso solo dopo un’attenta valutazione del migliore interesse, e che sia efficacemente monitorata; (

    (d) Adottare misure per ampliare il sistema di affido per i bambini che non possono stare con le loro famiglie, al fine di andare oltre l’istituzionalizzazione dei bambini;

    (e) Istituire un registro nazionale dei minori privati di un ambiente familiare, sulla base di criteri uniformi e chiari su tutto il territorio dello Stato Membro

    1. 25. In riferimento alle sue precedenti raccomandazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, paragrafo 42), il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:

    (a) Raccogliere, in modo sistematico e continuo, dati statistici disaggregati e informazioni pertinenti sulle adozioni nazionali e internazionali, al fine di comprendere meglio e affrontare il fenomeno;

    (b) Creare una base dati nazionale dei bambini, compresi i bambini con disabilità, idonei per l’adozione e le famiglie dichiarate idonee all’adozione pienamente operative;

    (c) Garantire nella pratica che le opinioni del bambino siano ascoltate nei processi di adozione in conformità con le capacità in evoluzione del bambino. Illicit transfer and non-return Trasferimento illecito e mancata restituzione

    1. 26. Il Comitato raccomanda allo Stato Membro, al fine di garantire il diritto del minore a mantenere relazioni personali con entrambi i genitori e alla luce della Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e il ritorno dei bambini rapiti allo Stato, di considerare la possibilità di rivedere le disposizioni del codice penale che criminalizzano il rapimento internazionale di minori, al fine di rendere più facile per un genitore che ha rapito un figlio il ritorno nello Stato Membro insieme al bambino rapito.
    2. Disabilità, salute e benessere di base (articoli 6, 18 (3), 23, 24, 26, 27 (1) – (3) e 33)

    Bambini con disabilità

    15
    1. 27. Pur accogliendo con favore i progressi compiuti in merito all’attuazione dei diritti dei bambini con disabilità e con riferimento al Commento Generale n. 9 (2006) sui diritti dei minori con disabilità, il Comitato raccomanda che lo Stato membro istituisca una strategia globale per l’inclusione dei bambini con disabilità e:

    (a) Migliorare la raccolta di dati sui bambini con disabilità, in particolare bambini molto piccoli e bambini con disabilità intellettive e psicosociali, e sviluppare un sistema efficiente per diagnosticare la disabilità, che è necessario per mettere in atto politiche e programmi appropriati, in consultazione con i bambini con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative;

    (b) Adottare standard minimi nazionali in materia di servizi di qualità per l’educazione della prima infanzia e qualifiche e formazione del personale educativo adeguate ai bisogni educativi speciali dei bambini con disabilità, nonché l’uso di metodi adattati sin dalla prima infanzia;

    (c) Formare insegnanti e professionisti specializzati aggiuntivi in classi inclusive per fornire supporto individuale e tutta la dovuta attenzione ai bambini con difficoltà di apprendimento;

    (d) intraprendere campagne di sensibilizzazione al fine di combattere la stigmatizzazione e il pregiudizio contro i bambini con disabilità e promuovere un’immagine positiva di tali bambini;

    (e) Affrontare le esigenze specifiche dei bambini con disturbi dello spettro autistico e in particolare garantire che siano pienamente integrati in tutti gli ambiti della vita sociale, comprese le attività ricreative e culturali, assicurare che l’educazione inclusiva sia adeguata alle loro esigenze, istituire meccanismi di individuazione, fornire una formazione adeguata ai professionisti e assicurare che questi bambini traggano efficacemente beneficio dai programmi di sviluppo della prima infanzia basati sulla conoscenza scientifica. Health and health services Salute e servizi sanitari

    1. 28. Il Comitato accoglie con favore i significativi progressi nella riduzione della mortalità infantile e una serie di iniziative in materia di salute dei bambini, compresa la definizione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) e la fornitura di fondi adeguati per uno Screening Esteso obbligatorio dei Neonati (SNE) che fa parte dei LEA. Con riferimento al suo Commento Generale n. 15 (2013) sul diritto del bambino al godimento del più alto standard di salute raggiungibile e prendendo atto del target 3.8 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:
    2. a) Sensibilizzare sull’importanza delle vaccinazioni e assicurare una copertura immunitaria completa contro le malattie infantili;

    (b) Prendere misure per migliorare la pratica dell’allattamento esclusivo al seno per i primi 6 mesi di età dei bambini attraverso misure di sensibilizzazione.

    Salute mentale

    1. 29. Rilevando la continua assenza di un sistema completo per monitorare lo stato di salute mentale dei bambini, l’accesso limitato a un’adeguata assistenza sanitaria mentale per i bambini con disturbi neuropsichiatrici, l’aumento del numero di bambini con problemi comportamentali e bambini con diagnosi di ADD/ADHD, e l’aumento della prescrizione di psicotropi o psicostimolanti e antidepressivi, e prendendo nota del target 3.4 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:

    (a) Garantire un sistema uniforme e integrato di servizi di assistenza neuropsichiatrica infantile e adolescenziale in tutto lo Stato Membro, dotati di sufficienti risorse umane, tecniche e finanziarie;

    (b) Istituire un efficace sistema di monitoraggio per la salute mentale dei bambini e degli adolescenti e condurre uno studio sulle cause profonde dell’aumento delle diagnosi di ADD/ADHD e delle prescrizioni di farmaci;

    (c) Assicurare che le diagnosi di bambini con ADD/ADHD siano attentamente esaminate e che la prescrizione di farmaci sia utilizzata come misura di ultima istanza e solo dopo una valutazione individualizzata dell’interesse superiore di quel bambino;

    (d) Assicurarsi che i bambini e i loro genitori siano adeguatamente informati sui possibili effetti collaterali della prescrizione di farmaci e sulle alternative non mediche.

    Standard di vita

    1. 30. Il Comitato prende atto delle riforme del sistema di protezione sociale, in particolare della sostituzione del “reddito da inclusione” (REI) con il “reddito di cittadinanza”, che può tuttavia escludere progressivamente le persone maggiormente a rischio di povertà, come quelle in posti di lavoro temporanei e a bassa retribuzione, così come le minoranze, le donne e i bambini, attraverso un’ulteriore disuguaglianza del mercato del lavoro. Il Comitato raccomanda allo Stato Membro di adottare una risposta globale alla povertà infantile che garantisca l’accesso dei bambini a risorse adeguate attraverso il sostegno alla partecipazione dei genitori al mercato del lavoro, garantisca l’accesso dei bambini a servizi di qualità a prezzi accessibili e garantisca la partecipazione dei bambini.
    2. Istruzione, tempo libero e attività culturali (articoli 28, 29, 30 e 31)

    Istruzione, compresa la formazione professionale e l’orientamento

    1. 31. Il Comitato apprezza gli sforzi dello Stato Membro per assicurare che tutte le ragazze e i ragazzi completino un’istruzione primaria e secondaria gratuita, equa e di qualità che porti a risultati di apprendimento pertinenti ed efficaci. Il Comitato è, tuttavia, preoccupato per:

    (a) Alti tassi di abbandono scolastico, anche dalla scuola dell’obbligo, di bambini Rom, Sinti e Caminanti, anche in conseguenza di sgomberi forzati;

    (b) Lo stato fatiscente di numerosi edifici scolastici che hanno portato, ad esempio, al crollo dei soffitti in 112 occasioni tra il 2014 e il 2016, e alla mancanza di forniture di base per le scuole;

    (c) Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, che si verifica principalmente nell’ambiente scolastico;

    (d) Il basso tasso di assistenza e istruzione per la prima infanzia nella parte meridionale dello Stato Membro.

    1. 32. Prendendo atto dell’Obiettivo 4.A per lo Sviluppo Sostenibile, e in riferimento alle sue precedenti raccomandazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, paragrafo 61), il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:
    2. a) Accelerare l’integrazione del registro nazionale degli studenti e dei registri regionali per identificare tutti i bambini in età scolare obbligatoria che non vanno a scuola, che non frequentano attività di formazione professionale e non fanno nessun apprendistato, e di sviluppare e promuovere una formazione professionale di qualità per migliorare le capacità dei bambini e dei giovani, specialmente di quelli che abbandonano la scuola; attuare un approccio ai diritti umani all’intero sistema educativo che sia più inclusivo nei confronti dei bambini appartenenti a gruppi di minoranza e dei bambini migranti e sostenga le loro aspirazioni; e attuare efficacemente la strategia nazionale per l’inclusione di Rom, Sinti e Caminanti 2012-2020;

    (b) Accelerare la creazione di un registro degli edifici scolastici, garantire che i cittadini abbiano accesso al registro e che gli ambienti scolastici siano accoglienti e sicuri, e realizzare ristrutturazioni sistematiche degli edifici scolastici fatiscenti;

    (c) Rafforzare la sensibilizzazione sugli effetti negativi del bullismo e del cyberbullismo e applicare le linee guida contenute nel Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola 2016/2017 e adottare e attuare un piano d’azione integrato come previsto dalla Legge n. 71/2017 (16);

    (d) Creare un organismo di coordinamento presso il Ministero dell’Istruzione per la collaborazione con le regioni e le amministrazioni locali e introdurre standard strutturali, organizzativi e qualitativi uniformi per i servizi di assistenza e istruzione per l’infanzia basati su una politica globale e olistica di cura e sviluppo della prima infanzia in tutte le regioni.

    1. Misure speciali di protezione (articoli 22, 30, 32-33, 35-36, 37 (b) – (d), 38, 39 e 40)

    Bambini in cerca di asilo e rifugiati

    1. 33. Il Comitato accoglie con favore l’adozione della Legge 47/2017 sulle misure di protezione per i minori stranieri non accompagnati che rafforzano la protezione dei minori non accompagnati per quanto riguarda l’accesso ai servizi, le garanzie contro l’espulsione, il divieto di ritorno dei minori non accompagnati alla frontiera, delle procedure più appropriate di valutazione dell’età medica e l’accesso accelerato alle procedure di asilo. Il Comitato, tuttavia, deplora profondamente il ritardo nell’adozione dei decreti attuativi per la loro effettiva applicazione. Il Comitato è inoltre preoccupato per:

    (a) La Legge n. 132/2018 sulle misure urgenti in materia di protezione internazionale, migrazione e sicurezza pubblica, che include misure per sospendere il processo di asilo per le persone, compresi i bambini, considerati “socialmente pericolosi” o condannati per un crimine, per abolire la protezione umanitaria a favore di un sistema di permessi speciali in circostanze strettamente prescritte e per l’aumento dei periodi di detenzione degli immigrati da 90 a 180 giorni e per il ridimensionamento del sistema dell’accoglienza e dell’integrazione locali ai solo rifugiati riconosciuti e alle persone vulnerabili, compresi i minori non accompagnati;

    (b) Le carenze nei centri di accoglienza, di primo e di secondo livello per i minori non accompagnati concernenti la procedura di valutazione dell’età, la mancanza di informazioni e di attività sociali adeguate per i bambini, la durata del soggiorno dei bambini nei centri di emergenza o di primo livello, le nomine in ritardo dei tutori;

    16 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg

    (c) La mancanza di opzioni permanenti e adeguate di reinsediamento per i rifugiati, in particolare i bambini e le loro famiglie.

    1. 34. Con riferimento al Commento Generale n. 6 (2005) sul trattamento dei minori non accompagnati e separati al di fuori del loro paese di origine, il Comitato esorta lo Stato Membro a:

    (a) Attuare misure specifiche di salvaguardia affinché i minori siano esentati dalle misure previste dalla Legge n. 132/2018;

    (b) Facilitare l’accesso al sistema di asilo per i bambini bisognosi di protezione internazionale;

    (c) Stabilire adeguati meccanismi di accoglienza e protezione per i minori non accompagnati e separati, compresi quelli che potrebbero aver bisogno di protezione internazionale, assicurando adeguate capacità di accoglienza per loro nello Stato Membro secondo un approccio basato sui bisogni, e assicurando che i sistemi di accoglienza siano fatti su misura per rispondere alle mutevoli tendenze degli arrivi, soprattutto via mare;

    (d) Implementare un protocollo uniforme sui metodi di determinazione dell’età che sia multidisciplinare, basato sulla scienza, rispettoso dei diritti dei bambini e utilizzato solo in caso di seri dubbi sull’età dichiarata e in considerazione di prove documentate o di altro tipo disponibili, e di garantire l’accesso a meccanismi di ricorso efficaci;

    (e) Implementare efficacemente la fornitura di tutori volontari per minori non accompagnati e separati, assicurando la nomina tempestiva di un tutore competente che abbia le competenze e la disponibilità necessarie e sia libero da qualsiasi potenziale conflitto di interessi;

    (f) Trattare i casi che coinvolgono minori non accompagnati e separati in modo positivo, umano e rapido al fine di individuare soluzioni durature;

    (g) Dare priorità al trasferimento immediato dei bambini in cerca di asilo e delle loro famiglie fuori dai centri di trattamento regionali e adottare opzioni permanenti e sostenibili di reinsediamento per i rifugiati, in particolare i bambini e le loro famiglie, per garantire loro un soggiorno legale e un accesso ragionevole all’occupazione e altre opportunità;

    (h) Migliorare l’attuale sistema di dati per i minori non accompagnati o separati armonizzando le banche dati attualmente esistenti e assicurando che siano incluse tutte le informazioni relative a ciascun bambino.

    Bambini in situazioni di migrazione

    1. 35. Il Comitato è profondamente preoccupato per la situazione dei bambini migranti nello Stato Membro e che la Legge 47/2017 non sia stata ancora attuata.
    2. 36. Con riferimento ai Commenti Generali Congiunti n. 3 e n. 4 (2017) del Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie / n. 22 e n. 23 (2017) del Comitato sui Diritti dell’Infanzia sui diritti umani dei bambini nel contesto della migrazione internazionale, il Comitato esorta lo Stato Membro a:

    (a) Sostenere il miglior interesse del bambino in ogni momento, come considerazione primaria in tutte le situazioni riguardanti i bambini nel contesto della migrazione internazionale, compresi i minori non accompagnati e separati;

    (b) Rendere disponibili informazioni e guida legale sui loro diritti e doveri ai bambini migranti, inclusi i diritti umani e libertà fondamentali, protezione e assistenza appropriate, opzioni e percorsi per la migrazione regolare e possibilità di rimpatrio, in una lingua che comprendono;

    (c) Rafforzare le misure per ridurre l’apolidia dei bambini migranti;

    (d) Sviluppare o basarsi su pratiche nazionali e regionali esistenti per l’ammissione e il soggiorno della durata appropriata sulla base di considerazioni compassionevoli e umanitarie per i bambini migranti costretti a lasciare i loro paesi di origine, compreso l’accesso all’istruzione;

    (e) Facilitare l’accesso alle procedure per il ricongiungimento dei bambini migranti con le loro famiglie;

    (f) Riesaminare le politiche e le pratiche rilevanti per garantire che non creino, aggravino o aumentino involontariamente le vulnerabilità dei bambini migranti, anche applicando una risposta sensibile ai diritti umani, di genere e disabilità, nonché un approccio sensibile all’età e ai minori, stabilire politiche globali e sviluppare partenariati che si occupino dei bambini migranti in una situazione di vulnerabilità, a prescindere dal loro status migratorio, con il supporto necessario in tutte le fasi della migrazione e tengano conto dei bambini migranti nei sistemi nazionali di protezione dei minori;

    (g) Sviluppare le pratiche esistenti per facilitare l’accesso per i bambini migranti in uno stato irregolare a una valutazione individuale che possa portare a uno status regolare, caso per caso e con criteri chiari e trasparenti;

    (h) Garantire che le autorità per la protezione dei minori siano tempestivamente informate e incaricate di partecipare alle procedure per la determinazione dell’interesse superiore del minore una volta che un minore non accompagnato o separato attraversa una frontiera internazionale, conformemente al diritto internazionale, anche formando funzionari di frontiera sui diritti del bambino e sulle procedure sensibili ai minori, come quelle che impediscono la separazione familiare e riuniscono le famiglie quando si verifica la separazione familiare;

    (i) Rafforzare i meccanismi di riferimento sensibili al genere e sensibili ai minori, comprese migliori misure di screening e valutazioni individuali alle frontiere e nei luoghi di primo arrivo;

    (j) Garantire che i bambini migranti siano prontamente identificati nei luoghi di primo arrivo nello Stato Membro e, se non accompagnati o separati, siano tempestivamente indirizzati alle autorità di protezione dei minori e ad altri servizi pertinenti e venga nominato un tutore legale competente e imparziale, che l’unità della famiglia sia protetta e chiunque sostenga legittimamente di essere un minore venga trattato come tale, a meno che non sia diversamente stabilito attraverso una valutazione completa e a misura di bambino;

    (k) Rafforzare le misure per fornire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa ai bambini migranti, nonché facilitare l’accesso alle opportunità di apprendimento permanente, anche rafforzando le capacità dei sistemi di istruzione e facilitando l’accesso non discriminatorio allo sviluppo e all’assistenza nella prima infanzia, a programmi educativi non formali di istruzione formale per i bambini per i quali il sistema formale è inaccessibile, alla formazione sul posto di lavoro e professionale, all’istruzione tecnica e alla formazione linguistica, nonché promuovendo partnership con tutte le parti interessate che possano sostenere questo sforzo;

    (l) Prendere in considerazione la firma del Global Compact delle Nazioni Unite per la migrazione sicura, ordinata e regolare.

    Seguito delle precedenti osservazioni conclusive del Comitato sul protocollo facoltativo sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile

    1. 37. Il Comitato accoglie con favore le informazioni fornite sull’attuazione delle sue osservazioni conclusive del 21 giugno 2006 nella relazione iniziale dello Stato Membro nell’ambito del Protocollo Opzionale alla Convenzione sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile (CRC / C / OPSC / ITA / CO / 1), e con riferimento alle sue precedenti raccomandazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, paragrafo 71) raccomanda allo Stato Membro di:

    (a) Proseguire gli sforzi per armonizzare pienamente la propria legislazione nazionale con il protocollo facoltativo sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile;

    (b) Rafforzare le campagne di sensibilizzazione con l’industria del turismo e il pubblico in generale sulla prevenzione dello sfruttamento sessuale dei bambini nel contesto dei viaggi e del turism,o e diffondere ampiamente il codice etico globale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo per il turismo tra gli agenti di viaggio e l’industria del turismo;

    (c) Rafforzare la sua cooperazione internazionale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini nel contesto dei viaggi e del turismo attraverso accordi multilaterali, regionali e bilaterali per la sua prevenzione ed eliminazione.

    Seguito delle precedenti osservazioni conclusive del Comitato sul protocollo opzionale sui bambini nei conflitti armati

    1. 38. Il Comitato accoglie con favore il divieto e la criminalizzazione della vendita di armi leggere e di piccolo calibro nei paesi in cui i bambini sono coinvolti in conflitti armati e la ratifica della Convenzione sulle munizioni a grappolo del dicembre 2011 e la sua attuazione con la Legge n. 95/2011. Tuttavia, si rammarica che lo Stato Membro non abbia modificato la sua dichiarazione ai sensi del Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, e in particolare non abbia incluso il reclutamento e l’uso di bambini nei conflitti armati come motivo per lo status di rifugiato nella legislazione nazionale. Ricordando le precedenti osservazioni conclusive (CRC / C / ITA / CO / 3-4, paragrafo 72 e CRC / C / OPAC / ITA / CO / 1), il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:

    (a) Modificare la sua dichiarazione ai sensi del Protocollo Opzionale sull’età minima per il reclutamento al fine di conformarsi alla legislazione nazionale di un’età minima di 18 anni;

    (b) Includere specificamente il reclutamento e l’uso di bambini nei conflitti armati come motivo per lo status di rifugiato nella legislazione nazionale;

    (c) Garantire che i principi e le disposizioni della Convenzione e il Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati siano ben presenti nel programma per studenti delle scuole militari, coscritti e persone in servizio militare attivo;

    (d) Estendere il mandato dell’Autorità italiana per l’infanzia e l’adolescenza per monitorare le scuole militari, anche al fine di poter ricevere e occuparsi di reclami da parte di bambini ammessi nelle scuole militari.

    1. Ratifica degli strumenti internazionali sui diritti umani
    2. 39. Il Comitato raccomanda che lo Stato Membro, al fine di rafforzare ulteriormente l’adempimento dei diritti dei bambini, valuti la ratifica della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.
    3. Implementazione e reporting
    4. Follow-up e diffusione
    5. 40. Il Comitato raccomanda allo Stato Membro di prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le raccomandazioni contenute nelle presenti osservazioni conclusive siano pienamente attuate. Il Comitato raccomanda inoltre che il quinto e il sesto rapporto periodico combinato, le risposte scritte all’elenco delle questioni e le presenti osservazioni conclusive siano rese ampiamente disponibili nelle lingue del paese.
    6. Meccanismo nazionale per la segnalazione e il follow-up
    7. 41. Il Comitato accoglie con favore l’istituzione e il relativo mandato del Comitato interministeriale per i diritti umani17 guidato dal Ministero degli affari esteri e raccomanda allo Stato Membro di stanziare le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie affinché il Comitato interministeriale per i diritti umani18 funzioni come struttura governativa permanente incaricata di coordinare e preparare relazioni e di impegnarsi con i meccanismi internazionali e regionali in materia di diritti umani, nonché di coordinare e tener traccia delle azioni di follow-up nazionale e di attuare gli obblighi derivanti dal trattato e le raccomandazioni e le decisioni emanate da tali meccanismi . Il Comitato sottolinea che il Comitato interministeriale per i diritti umani dovrebbe avere la capacità di consultarsi sistematicamente con la società civile e con l’istituto nazionale per i diritti umani una volta costituito. C. Next report C. Prossimo Rapporto
    8. 42. Il Comitato invita lo Stato Membro a presentare il suo settimo rapporto periodico entro il 4 ottobre 2023 e ad includere in esso informazioni sul follow-up delle presenti osservazioni conclusive. La relazione deve essere conforme alle specifiche linee guida armonizzate di rendicontazione del trattato adottate dal Comitato il 31 gennaio 2014 (CRC / C / 58 / Rev.3) e non deve superare le 21.200 parole (cfr. Risoluzione 68/268 dell’Assemblea Generale, paragrafo 16). . Nel caso in cui venisse presentato un rapporto che supera il limite di parole stabilito, allo Stato Membro verrà chiesto di abbreviare la relazione in conformità con la risoluzione sopra menzionata. Se lo Stato Membro non è in grado di esaminare e ripresentare il rapporto, la traduzione dello stesso ai fini della considerazione da parte dell’organismo del trattato non può essere garantita.
    9. 43. Il Comitato invita inoltre lo Stato Membro a presentare un documento di base aggiornato, non superiore a 42.400 parole, in conformità con i requisiti sul documento di base comune contenuti nelle linee guida armonizzate sulla rendicontazione ai sensi dei trattati internazionali sui diritti umani, comprese le linee guida sul documento di base comune e sui documenti specifici del trattato (vedi HRI / GEN / 2 / Rev.6, cap. I) e paragrafo 16 della Risoluzione 68/268 dell’Assemblea Generale.
    17 https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it
    18 https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it/ambasciata/contatti

    Traduzione amatoriale

    CRC oss. conclusive ITA
    Di seguito il report italiano prodotto dalla Rete L’ABUSO che ha portato il comitato alle conclusioni del capitolo 21 Report Rete L’ABUSO EN FR
    Versione in italiano Report Rete L’ABUSO IT
    https://test.retelabuso.org/wp-content/uploads/2025/09/il-documentario-sugli-abusi-nelle-chiese-di-new-orleans-basato-su-un-reportage-del-guardian-vince-il-premio-piu-importante.webpwp-content/uploads/2025/12/3-3-di-preti-pedofili-grazie-alla-complicita-dello-stato-italiano-che-non-interviene-da-decenni-non-solo-sul-clero-video-integrale-della-conferenza-alla-stampa-estera.webpwp-content/uploads/2026/05/la-coppia-che-si-suicida-come-la-figlia-molestata-da-bambina-da-un-parente-lultima-intervista-al-papa-quelluomo-un-assassino.webpwp-content/uploads/2025/12/parte-da-savona-sabato-24-la-panchina-viola-liniziativa-italiana-di-sensibilizzazione-contro-gli-abusi-su-minori-e-persone-vulnerabili.webpwp-content/uploads/2026/01/il-vescovo-di-bilbao-riconosce-il-lavoro-di-el-pais-per-indagare-sulla-pedofilia-e-gli-sforzi-delle-vittime-per-denunciare.webpwp-content/uploads/2025/02/chiesa-e-pedofilia-la-condanna-del-card-pell-in-australia-lalto-prelato-mai-sfiorato-dalla-magistratura-ecclesiastica.webp2019/01/24/esamina-dellitalia-alle-nazioni-unite-crc-sedute-integrali-del-22-e-23-gennaio-2019-audio-ita/

  • Comitato per la tutela dell’infanzia – 80° sezione – Video integrali

    Comitato per la tutela dell’infanzia – 80° sezione – Video integrali

    Il Comitato per i diritti dell’infanzia, ha prodotto un report, rilasciato nel febbraio scorso. Basta leggerlo per comprendere che il “problema Italia” va ben oltre la ciesa.

    Senza commentare ulteriormente, proponiamo il report Onu , tradotto in italiano e per chi volesse, le rispettive 2 sedute del gennaio scorso.

     

  • ONU 80 sessione, Comitato per i diritti dell’infanzia, esamina Italia preti pedofili

    ONU 80 sessione, Comitato per i diritti dell’infanzia, esamina Italia preti pedofili

    Osservazioni conclusive sulla quinta e sesta relazione combinata periodica dell’Italia – CRC oss. conclusive ITA

    1. Introduzione
    2. 1. Il Comitato ha esaminato la quinta e la sesta relazione periodica dell’Italia (CRC/C/ITA/5-6) nelle sue riunioni 2354 e 2355 (CRC/C/SR. 2354 e 2355), tenutesi il 22 e 23 gennaio 2019 e ha adottato le presenti osservazioni conclusive nella sua 2370a riunione, svoltasi il 1° febbraio 2019.
    3. 2. Il Comitato accoglie con favore la presentazione della quinta e sesta relazione combinata dello Stato Membro2 e le risposte scritte all’elenco di preoccupazioni (CRC/C/ITA/Q/5-6/Add.1), che hanno permesso una migliore comprensione della situazione dei diritti dei bambini nello Stato Membro. Il Comitato esprime apprezzamento per il dialogo costruttivo svolto con una delegazione di alto livello e multisettoriale dello Stato Membro.
    4. Misure di follow-up adottate e progressi realizzati dallo Stato Membro
    5. 3. Il Comitato si compiace dei progressi compiuti dallo Stato Membro in vari settori, tra cui la ratifica o l’adesione agli strumenti internazionali, in particolare la ratifica del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti dell’infanzia in una procedura di comunicazione (3), nel 2016; la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (4), nel 2015; il Protocollo Opzionale al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (5), nel 2015; il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (6), nel 2013; e la Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote) (7), nel 2013. Il Comitato prende atto con apprezzamento anche delle misure legislative, istituzionali e politiche adottate per attuare la Convenzione, in particolare l’adozione della Legge 71 del 29 maggio 2017 sulla protezione dei bambini nella prevenzione e lotta contro il cyberbullismo; la Legge n. 47 del 7 aprile 2017 sulle misure di protezione dei minori….. Continua a leggere il testo integrale
  • 70 anni dalla Dichiarazione dei diritti umani – La videoscheda

    70 anni dalla Dichiarazione dei diritti umani – La videoscheda

    Sono passati 70 anni dal 10 dicembre 1948 quando l’Assemblea delle Nazioni Uniti votò a favore della Dichiarazione universale dei diritti umani. Un testo formato da un preambolo e 30 articoli che ha messo nero su bianco gli ideali di libertà e uguaglianza diventato poi punto di riferimento per i testi normativi dei singoli stati. Ad oggi è il testo tradotto in più lingue al mondo.
    A redigere il documento fu la Commissione Diritti umani delle Nazioni Unite presieduto da Eleanor Roosevelt e composta da rappresentanti di diverse aree del mondo.
    a cura di Chiara Nardinocchi

    Montaggio di Leonardo Serrogotti


  • Cosa sono i diritti umani?

    Cosa sono i diritti umani?

    I diritti umani sono diritti che abbiamo semplicemente perché esistiamo come esseri umani – non sono garantiti da nessuno stato. Questi diritti universali sono inerenti a tutti noi, indipendentemente dalla nazionalità, sesso, origine nazionale o etnica, colore, religione, lingua o qualsiasi altro status. Si va dal più fondamentale – il diritto alla vita – a quelli che rendono la vita degna di essere vissuta, come i diritti al cibo, all’istruzione, al lavoro, alla salute e alla libertà.

    La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR) leggi QUI , adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, è stato il primo documento legale a stabilire i diritti umani fondamentali da tutelare universalmente. La UDHR, che ha compiuto 70 anni nel 2018, continua a essere il fondamento di tutto il diritto internazionale sui diritti umani. I suoi 30 articoli forniscono i principi e gli elementi costitutivi delle convenzioni, dei trattati e di altri strumenti legali attuali e futuri sui diritti umani.

    L’UDHR, insieme alle 2 alleanze – il Patto internazionale per i diritti civili e politici e il Patto internazionale per i diritti economici, sociali e culturali – costituisce la Carta dei diritti internazionale .

    Universale e inalienabile

    Il principio di universalità dei diritti umani è la pietra angolare del diritto internazionale dei diritti umani. Ciò significa che abbiamo tutti ugualmente diritto ai nostri diritti umani. Questo principio, come sottolineato per la prima volta nella UDHR, è ripetuto in molte convenzioni, dichiarazioni e risoluzioni internazionali sui diritti umani.

    I diritti umani sono inalienabili . Non dovrebbero essere portati via, se non in situazioni specifiche e secondo il giusto processo. Ad esempio, il diritto alla libertà può essere limitato se una persona viene dichiarata colpevole di un crimine da un tribunale.

    Indivisibile e interdipendente

    Tutti i diritti umani sono indivisibili e interdipendenti . Ciò significa che un insieme di diritti non può essere goduto pienamente senza l’altro. Ad esempio, compiere progressi nel campo dei diritti civili e politici facilita l’esercizio dei diritti economici, sociali e culturali. Allo stesso modo, la violazione dei diritti economici, sociali e culturali può influire negativamente su molti altri diritti.

    Uguale e non discriminatorio

    L’articolo 1 della UDHR afferma: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. La libertà dalla discriminazione, di cui all’articolo 2, è ciò che garantisce questa uguaglianza.

    La non discriminazione è trasversale a tutte le leggi internazionali sui diritti umani. Questo principio è presente in tutti i principali trattati sui diritti umani. Fornisce inoltre il tema centrale di 2 strumenti fondamentali: la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne.

    Sia i diritti che gli obblighi

    Tutti gli Stati hanno ratificato almeno 1 dei 9 trattati fondamentali sui diritti umani , nonché 1 dei 9 protocolli opzionali. L’80% degli Stati ne ha ratificati 4 o più. Ciò significa che gli Stati hanno obblighi e doveri ai sensi del diritto internazionale per il rispetto, la protezione e il rispetto dei diritti umani.

    • L’obbligo di rispetto significa che gli Stati devono astenersi dall’interferire o limitare il godimento dei diritti umani.
    • L’obbligo di protezione richiede agli Stati di proteggere gli individui e i gruppi dalle violazioni dei diritti umani.
    • L’obbligo di adempiere significa che gli Stati devono intraprendere azioni positive per facilitare il godimento dei diritti umani fondamentali.

    Nel frattempo, come individui, mentre abbiamo diritto ai nostri diritti umani, ma dovremmo anche rispettare e difendere i diritti umani degli altri.

    https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx

  • Comitato contro la tortura  Osservazioni conclusive 2014 sul rapporto iniziale della Santa Sede

    Comitato contro la tortura Osservazioni conclusive 2014 sul rapporto iniziale della Santa Sede

    Comitato contro la tortura Osservazioni conclusive sul rapporto iniziale della Santa Sede *

    Osservazioni conclusive sul rapporto iniziale della Santa Sede *

    Il Comitato contro la tortura ha esaminato il rapporto iniziale della Santa Sede (CAT / C / VAT / 1) alle riunioni 1220 e 1223, tenutesi il 5 e 6 maggio 2014 (CAT / C / SR.1220 e CAT / C / SR.1223 ) e ha adottato le seguenti osservazioni conclusive in occasione delle riunioni 1245, 1246 e 1247 (CAT / C / SR.1245, CAT / C / SR.1246 e CAT / C / SR.1247) tenutesi il 21 e 22 maggio 2014.

    A. Introduzione

    Il Comitato accoglie con favore il rapporto iniziale della Santa Sede (CAT / C / VAT / 1), che segue le Linee guida del Comitato sulla forma e il contenuto dei rapporti iniziali (CAT / C / 4 / Rev.3) richiesti dall’articolo 19 sul misure adottate per dare attuazione alle loro iniziative ai sensi della Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ma deplora che il rapporto sia stato presentato con nove anni di ritardo.

    Il Comitato apprezza inoltre il dialogo aperto e costruttivo con la delegazione di alto livello dello Stato parte e le informazioni supplementari fornite durante l’esame del rapporto.

    B. Aspetti positivi

    Il Comitato accoglie con favore il fatto che, a seguito della ratifica della Convenzione, lo Stato parte abbia aderito alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, il 25 gennaio 2012.

    Il Comitato accoglie inoltre con favore gli sforzi dello Stato parte per rivedere la propria legislazione in aree di rilevanza per la Convenzione, tra cui:

    (a) L’emissione motu p ropriodi Papa Francesco di una Lettera Apostolica “Sulla Giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano in materia penale”, in data 11 luglio 2013. La lettera è stata promulgata ed entrata in vigore il 1 ° settembre 2013, stabilendo l’esercizio della giurisdizione penale da parte della Autorità dello Stato della Città del Vaticano per reati la cui persecuzione è richiesta da accordi internazionali ratificati dalla Santa Sede. Questa legislazione modificata della Santa Sede, in particolare la legge n. VIII sulle norme supplementari in materia di diritto penale, entrata in vigore il 1 settembre 2013, e che incorpora nel sistema legale il crimine di tortura, i crimini contro l’umanità e una definizione di crimini contro i minori; e Legge N.

    (b) L’emissione da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede di una Lettera Circolare per assistere le Conferenze Episcopali nello sviluppo di linee guida per trattare i casi di abusi sessuali su minori perpetrati da chierici, il 3 maggio 2011, che conferma, come stabilito nel 2001 Motu P ro prio Sacramentorum Sanctit atis T utela , secondo cui i Vescovi e i Superiori Maggiori devono deferire alla Congregazione per la Dottrina della Fede tutte le accuse credibili di abusi sessuali su minori da parte di chierici. La Circolare stabilisce inoltre, con parole proprie, che “si debbano sempre seguire le prescrizioni di diritto civile in merito alla denuncia di tali reati all’autorità preposta”.

    Il Comitato accoglie inoltre con favore gli sforzi dello Stato parte per modificare le sue politiche, programmi e misure amministrative per dare effetto alla Convenzione, tra cui:

    (a) La chiara condanna, nel rapporto della Santa Sede, dell’uso della tortura e di altri atti di trattamento o punizione crudeli, inumani o degradanti in quanto contrari alla dignità, integrità e identità della persona umana e ai suoi riferimenti alle dichiarazioni di diversi Papi contro la tortura e contro la pena di morte, compreso il promemoria di Papa Benedetto XVI, nel 2007, ai membri della Commissione internazionale per la pastorale carceraria cattolica, che rappresenta i cappellani delle carceri di 62 paesi, affermando: “Ribadisco che il divieto contro la tortura contravvenuta in qualsiasi circostanza ”;

    (b) l’istituzione di un Ufficio speciale all’interno del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per sovrintendere all’attuazione degli accordi internazionali di cui la Santa Sede è parte, il 10 agosto 2013;

    (c) La creazione della Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori, il 5 dicembre 2013, per fungere da comitato consultivo del Papa, e la dichiarazione dei suoi membri il 3 maggio 2014 che considerano particolarmente importante garantire la responsabilità;

    (d) La dichiarazione di Papa Francesco, durante un incontro con l’International Catholic Child Bureau l’11 aprile 2014, riconoscendo i danni causati dagli abusi sessuali sui bambini da parte di alcuni sacerdoti, in cui il Pontefice ha affermato che “non faremo un passo a ritroso per quanto riguarda il modo in cui affronteremo questo problema e le sanzioni che devono essere imposte. Al contrario, dobbiamo essere ancora più forti “.

    L’affermazione del capo della delegazione che i trattati internazionali, inclusa la Convenzione, ratificata dalla Santa Sede, e gli accordi presi dalla Santa Sede con altri soggetti internazionali o altri Statuti hanno la precedenza sul diritto interno della Santa Sede.

    C. Principali argomenti di preoccupazione e raccomandazioni

    Campo di applicazione della Convenzione

    Il Comitato prende atto della Dichiarazione interpretativa resa dalla Santa Sede in occasione dell’adesione alla Convenzione e delle dichiarazioni nel rapporto dello Stato parte rafforzate dalla delegazione durante il dialogo, esprimendo l’opinione che la Convenzione si applichi esclusivamente alla Santa Sede. gli emendamenti del 2013 alle leggi della Santa Sede, di cui sopra, stabiliscono che i funzionari pubblici della Santa Sede comprendono, tra le altre persone, (a) membri, funzionari e personale dei vari organi della Curia romana e delle Istituzioni collegate a esso; e (b) i legati papali e il personale diplomatico della Santa Sede. Il Commento generale n. 2 del Comitato ricorda che gli Stati hanno la responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dei loro funzionari e di altri che agiscono in veste ufficiale o che agiscono per conto dello Stato, in collaborazione con lo Stato, sotto la sua direzione o controllo, o comunque in base alla legge. Questa responsabilità si estende alle azioni e alle omissioni dei dipendenti pubblici di uno Stato parte schierati in operazioni all’estero.Il Comitato ricorda agli Stati parti della Convenzione che sono obbligati ad adottare misure efficaci per impedire che i loro funzionari e altri che agiscono in veste ufficiale perpetrino o istigare la commissione di torture o maltrattamenti e di acconsentire o acconsentire alla commissione di tali violazioni da parte di altri, compresi attori non statali, in qualsiasi situazione in cui esercitano giurisdizione o controllo effettivo.

    Il Comitato rileva che la Dichiarazione interpretativa resa dallo Stato parte non è coerente con le norme summenzionate ai sensi della propria legge e della Convenzione. Il Comitato invita lo Stato parte a prendere visione della Dichiarazione interpretativa alla luce delle considerazioni sopra esposte, non escludendo la possibilità di reinterpretazione o ritiro. Il Comitato ricorda che gli obblighi dello Stato parte ai sensi della Convenzione riguardano tutti i funzionari pubblici dello Stato parte e altre persone che agiscono in modo ufficiale o ai sensi della legge. Tali obblighi riguardano le azioni e le omissioni di tali persone ovunque esercitino un effettivo controllo sulle persone o sul territorio.

    Definizione torture

    Il Comitato accoglie con favore l’adozione della Legge n. VIII dell’11 luglio 2013 che contiene una definizione di tortura e altri elementi stabiliti nella Convenzione. Il Comitato rileva che questa legge si riferisce a “il pubblico ufficiale con funzioni giudiziarie, di polizia giudiziaria o delle forze dell’ordine, nonché chiunque svolga a titolo ufficiale un ruolo simile o analogo, e chiunque, sotto la loro istigazione o con il loro consenso e acquiescenza … “La Lettera Apostolica afferma al paragrafo 3 che le seguenti persone sono considerate funzionari pubblici:” (a) membri, funzionari e personale dei vari organi della Curia romana e delle istituzioni ad essa collegate. (B) Legati pontifici e personale diplomatico della Santa Sede. (c) Quelle persone che servono come rappresentanti, dirigenti o direttori, nonché le persone che, anche di fatto, gestiscono o esercitano il controllo sugli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede e iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. (d) Qualsiasi altro soggetto che eserciti una funzione amministrativa o giudiziaria mandato presso la Santa Sede, permanente o temporaneo, retribuito o non retribuito, indipendentemente dall’anzianità di quella persona “. Il Comitato ricorda inoltre che l’articolo 4 della Convenzione richiede agli Stati parti di garantire che” un tentativo di commettere tortura e … un atto di qualsiasi persona che costituisce complicità o partecipazione alla tortura ”è un reato ai sensi del suo diritto penale. Il Comitato ha espresso nel suo Commento Generale n. 3 che i termini di prescrizione non dovrebbero essere applicabili al crimine di tortura (artt. 1 e 4).

    Il Comitato chiede conferma che lo Stato parte rispetti pienamente i requisiti della Convenzione secondo cui “tutti i funzionari pubblici o le persone che agiscono in veste ufficiale” sono coperti in linea con l’articolo 1 della Convenzione. Invita lo Stato parte ad adottare misure efficaci per garantire che la sua definizione di tortura si applichi a tutti i funzionari pubblici, come stabilito nella Convenzione, e che lo Stato parte adempia a tutti i suoi obblighi ai sensi della Convenzione. Il Comitato cerca inoltre di chiarire che “un tentativo di commettere tortura e … un atto da parte di qualsiasi persona che costituisce complicità o partecipazione alla tortura” è proibito dal suo diritto penale. Il Comitato ricorda allo Stato parte che il Commento generale n.

    Prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti

    Il Comitato rileva che dal 2001 i funzionari della Santa Sede hanno richiesto la denuncia obbligatoria di tutte le accuse credibili di abusi sessuali su minori da parte del clero alla Congregazione per la dottrina della fede nello Stato della Città del Vaticano. Il Comitato apprezza i dati forniti dalla delegazione che indicano che la Congregazione per la Dottrina della Fede ha confermato 3.420 accuse credibili di abusi sessuali da parte di sacerdoti tra il 2004-2013, con conseguente attuazione di numerose pene canoniche inflitte attraverso un processo penale ecclesiastico, tra cui l’abbandono di 848 sacerdoti e la disciplina di altri 2.572, come l’imposizione di una vita di preghiera o di penitenza. Nel suo Commento Generale n. 2,

    A questo proposito, il Comitato deplora che lo Stato parte non abbia fornito i dati richiesti sul numero di casi in cui lo Stato parte ha fornito informazioni alle autorità civili nei luoghi in cui si sono verificati i casi e nei luoghi in cui si trovano attualmente i sacerdoti interessati. Il Comitato accoglie con favore l’assicurazione fatta dalla delegazione che il clero cattolico è incaricato di denunciare le accuse di abusi sessuali su minori perpetrati da membri del clero alle autorità civili e alla Congregazione per la dottrina della fede. Tuttavia, il Comitato è preoccupato per i rapporti secondo cui i funzionari dello Stato parte resistono al principio della segnalazione obbligatoria di tali accuse alle autorità civili.

    Il Comitato è inoltre preoccupato per le numerose segnalazioni di casi in cui il clero accusato o condannato dalle autorità civili di tali reati è stato trasferito ad altre diocesi e istituzioni dove sono rimasti in contatto con minori e altri che sono vulnerabili, e in alcuni casi hanno commesso abusi nei loro posizionamenti successivi. Tali accuse compaiono nei rapporti di commissioni e indagini intraprese in diversi paesi. Durante il dialogo con lo Stato parte, il Comitato ha sollevato il caso di padre Joseph Jeyapaul, il caso di padre Peter Kramer e le conclusioni raggiunte da un gran giurì a Philadelphia, Stati Uniti, nel 2005, come esemplificativi di queste preoccupazioni (art. 2).

    Lo Stato parte dovrebbe garantire che i funzionari della Santa Sede e altri funzionari pubblici della Santa Sede adottino misure efficaci per monitorare la condotta delle persone sotto il loro effettivo controllo, per fermare e sanzionare tale condotta in ogni caso in cui vengano a conoscenza di accuse credibili di violazioni di la Convenzione, e ad adottare altre misure sotto il loro controllo per prevenire la commissione di successive violazioni da parte delle persone interessate, tra cui:

    (a) Continuare a sviluppare e attuare programmi e politiche per prevenire violazioni della Convenzione;

    (b) Garantire che le persone che sono soggette a un’accusa di abuso portato all’attenzione della Congregazione per la Dottrina della Fede o altri funzionari dello Stato parte siano immediatamente sospese dalle loro funzioni in attesa delle indagini sulla denuncia, per proteggersi la possibilità di successivi abusi o intimidazioni delle vittime;

    (c) Garantire un monitoraggio efficace dei collocamenti di tutto il clero che sono oggetto di indagine da parte della Congregazione per la dottrina della fede e impedire il trasferimento del clero che è stato credibilmente accusato di abuso allo scopo di evitare un’adeguata indagine e punizione della ir crimini. Per i responsabili, applicare le sanzioni, compresa la dimissione dal servizio d’ufficio;

    (d) Garantire che tutti i funzionari dello Stato parte esercitino la dovuta diligenza e reagiscano adeguatamente alle accuse credibili di abuso, sottoponendo qualsiasi funzionario che non lo faccia a sanzioni significative;

    (e) Adottare misure efficaci per garantire che le accuse ricevute dai suoi funzionari in merito a violazioni della Convenzione siano comunicate alle autorità civili competenti per facilitare le loro indagini e il perseguimento dei presunti autori. Lo Stato parte dovrebbe fornire dati al Comitato nel suo prossimo rapporto periodico sul numero di casi in cui ha fornito informazioni alle autorità civili sia nei luoghi in cui si sono verificati i casi che nei luoghi in cui si trovano attualmente le persone interessate.

    Impunità

    Il Comitato apprezza la conferma fornita in merito alle indagini in corso ai sensi del Codice penale dello Stato della Città del Vaticano sulle accuse di abusi sessuali su minori da parte dell’arcivescovo Josef Wesolowski, ex nunzio papale nella Repubblica Dominicana. Il Comitato rileva che la Repubblica di Polonia avrebbe richiesto l’estradizione dell’arcivescovo Wesolowski. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che lo Stato parte non abbia individuato fino ad oggi alcun caso in cui abbia perseguito un individuo responsabile della commissione o complicità o partecipazione a una violazione della Convenzione (artt.4, 5, 6, 7 e 8). ).

    Lo Stato parte dovrebbe garantire che le sue autorità competenti procedano a un’indagine tempestiva e imparziale sull’Arcivescovo Wesolowski e qualsiasi altra persona accusata di aver perpetrato o complice di violazioni della Convenzione che abbia la nazionalità dello Stato parte o sia presente sul territorio dello Stato parte. Stato parte. Se giustificato, lo Stato parte dovrebbe garantire che tali persone siano perseguite penalmente o estradate per essere perseguite dalle autorità civili di un altro Stato parte. Il Comitato chiede allo Stato parte di fornirgli informazioni sull’esito delle indagini riguardanti l’arcivescovo Wesolowski.

    Cooperazione con procedimenti civili e penali

    Il Comitato è preoccupato per le segnalazioni ricevute di casi in cui lo Stato parte ha rifiutato di fornire informazioni alle autorità civili in relazione a procedimenti relativi ad accuse secondo cui membri del clero hanno commesso violazioni della Convenzione, nonostante il fatto che dal 2001 la Congregazione per la Dottrina della Fede nello Stato della Città del Vaticano ha avuto la responsabilità di ricevere e indagare su tutte le accuse di abusi sessuali su minori da parte del clero cattolico. Il Comitato esprime preoccupazione per le accuse secondo cui nel 2013 il nunzio papale in Australia avrebbe invocato l’immunità diplomatica rifiutandosi di fornire la documentazione d’archivio per assistere la Commissione speciale d’inchiesta del New South Wales sugli abusi sessuali.

    Lo Stato parte dovrebbe adottare misure efficaci per garantire la fornitura di informazioni alle autorità civili nei casi in cui stanno svolgendo indagini penali su accuse di violazioni della Convenzione perpetrate dal clero cattolico o da loro acconsentite. Lo Stato parte dovrebbe garantire che le procedure per richiedere tale cooperazione siano chiare e ben note alle autorità civili e che le richieste di cooperazione ricevano una risposta tempestiva.

    Garanzie legali di base

    Il Comitato apprezza le informazioni fornite dallo Stato parte nel suo rapporto e al dialogo sulle protezioni legali per le persone private della libertà nello Stato parte previste dal Codice penale, dal Codice di procedura penale e dai progetti di regolamento del 2012 del Dipartimento della sicurezza. Servizi e Protezione Civile. Il Comitato si rammarica che non siano state fornite informazioni sul fatto che questi documenti incorporino le particolari garanzie legali contro la tortura che il Comitato ha invitato tutti gli Stati parti a garantire a tutte le persone private della libertà (artt. 2, 13, 15 e 16).

    Lo Stato parte dovrebbe garantire che le sue leggi e regolamenti prevedano il diritto di tutte le persone private della libertà di godere delle garanzie legali contro la tortura enumerate nel Commento generale n. 2 del Comitato, compreso il diritto di tutti i detenuti a ricevere assistenza legale, assistenza medica indipendente e per contattare i parenti della madre di privazione della libertà. Lo Stato parte dovrebbe monitorare la fornitura di tali salvaguardie da parte dei suoi funzionari pubblici e garantire che qualsiasi inadempienza nel fornire tali garanzie come richiesto si traduca in sanzioni disciplinari o di altro tipo.

    Reclami e indagini tempestive, approfondite e imparziali

    Il Comitato accoglie con favore gli emendamenti al Codice penale e al Codice di procedura penale dello Stato della Città del Vaticano che chiariscono che le autorità dovrebbero perseguire le accuse di violazioni della Convenzione da parte di cittadini e funzionari. Il Comitato accoglie inoltre con favore le informazioni a condizione che la Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori, istituita da Papa Francesco, cercherà di garantire la responsabilità ei suoi membri hanno annunciato che intendono fare proposte specifiche sulla sensibilizzazione “riguardo alle tragiche conseguenze degli abusi sessuali e delle conseguenze devastanti del mancato ascolto, della mancata segnalazione di sospetti di abuso e del mancato sostegno alle vittime / sopravvissute e alle loro famiglie ”. Ad oggi non sono state fornite informazioni al Comitato in merito al mandato della Pontificia Commissione, poteri investigativi,

    Lo Stato parte dovrebbe:

    (a) Stabilire un meccanismo di reclamo indipendente a cui le vittime di presunte violazioni della Convenzione possano riferire in modo confidenziale le accuse di abuso e che abbia il potere di cooperare con le autorità dello Stato parte e con le autorità civili del luogo in cui si è verificato il presunto abuso;

    (b) Garantire che gli organi incaricati di svolgere indagini su accuse di violazioni della Convenzione da parte di pubblici ufficiali della Santa Sede, compreso l’Ufficio del Promotore di Giustizia, siano indipendenti senza alcun collegamento gerarchico tra gli investigatori ei presunti autori. Garantire che tali organismi svolgano le indagini in modo rapido, completo e imparziale;

    (c) Chiarire se la Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori istituita nel dicembre 2013 debba avere pieni poteri per indagare sui casi di presunte violazioni della Convenzione, assicurare che i risultati di ogni sua indagine siano resi pubblici e che siano prontamente agito da funzionari con funzione di procura, entro un determinato termine.

    Concordati e altri accordi

    Il Comitato è preoccupato per le accuse secondo cui concordati e altri accordi negoziati dalla Santa Sede con altri Stati potrebbero impedire efficacemente il perseguimento di presunti autori limitando la capacità delle autorità civili di mettere in dubbio, costringere la produzione di documentazione o perseguire persone associate al cattolico. Chiesa (artt. 2, 12, 13 e 16).

    Lo Stato parte dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di rivedere i suoi accordi bilaterali conclusi con altri Stati, come i concordati, al fine di adempiere ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione e impedire che gli accordi servano a fornire individui che si presume abbiano violato la Convenzione o che si ritiene siano in possesso di informazioni relative a violazioni. della Convenzione con la protezione da indagini o azioni penali da parte delle autorità civili a causa del loro status o affiliazione con la Chiesa cattolica.

    Riparazione

    Pur rilevando che molte diocesi e ordini religiosi hanno fornito risarcimenti finanziari alle vittime di abusi, il Comitato rimane profondamente preoccupato per l’impossibilità di ottenere un risarcimento sperimentato da molte presunte vittime di violazioni della Convenzione perpetrate da o con l’acquiescenza di persone che agiscono in veste ufficiale per lo Stato parte. Il Comitato è particolarmente preoccupato per le accuse di casi passati in cui lo Stato parte ha acconsentito o ha autorizzato azioni intraprese da alcuni funzionari della chiesa per proteggere i beni dal sequestro da parte delle autorità civili allo scopo di fornire risarcimento alle vittime. Il Comitato è anche preoccupato per la risposta dello Stato parte al continuo rifiuto da parte dei quattro ordini religiosi che gestivano le lavanderie Magdalene in Irlanda di contribuire a un fondo di risarcimento per le persone vittime di abusi in quelle strutture. Il Comitato ricorda che, in conformità con il Commento generale n. 3, il concetto di riparazione include la restituzione, il risarcimento, la riabilitazione, la soddisfazione e il diritto alla verità e le garanzie di non ripetizione (artt. 12, 13, 14 e 16).

    Lo Stato parte dovrebbe:

    (a) In conformità con l’articolo 14 della Convenzione e il Commento generale n. 3, adottare misure per garantire che le vittime di abusi sessuali commessi da o con l’acquiescenza dei funzionari dello Stato parte ricevano un risarcimento, compreso un diritto al risarcimento equo, adeguato ed applicabile. e la più completa riabilitazione possibile, indipendentemente dal fatto che gli autori di tali atti siano stati assicurati alla giustizia. Dovrebbero essere adottate misure adeguate per garantire il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale delle vittime di abusi;

    (b) Incoraggiare la fornitura di risarcimento da parte di singoli ordini religiosi alle vittime di violazioni della Convenzione da loro effettuate e adottare ulteriori misure per garantire che le vittime ottengano il risarcimento secondo necessità, anche nel caso delle Lavanderie Magdalene.

    Vendita e sottrazione di bambini

    Il Comitato è preoccupato per i numerosi casi di sottrazione di bambini appena nati alle loro madri biologiche da parte di membri di congregazioni cattoliche in diversi paesi, che sono stati successivamente collocati in orfanotrofi o dati a genitori adottivi all’estero. Come nel caso delle lavanderie Magdalene, il Comitato è preoccupato per la mancanza di informazioni su eventuali misure prese per trovare tali bambini e restituirli alle loro madri biologiche.

    Lo Stato parte dovrebbe:

    (a) Richiedere alle congregazioni interessate di fornire le informazioni pertinenti in loro possesso sul destino dei bambini in questione al fine di restituirli alle loro madri biologiche;

    b) Adottare tutte le misure necessarie per combattere e prevenire il ripetersi di tali pratiche in futuro.

    Non respingimento e asilo

    Il Comitato prende atto con apprezzamento della conferma dello Stato parte che la Santa Sede non avrebbe espulso, restituito o estradato una persona in uno Stato in cui la persona potrebbe essere torturata e che gli emendamenti al codice penale e al codice di procedura penale allegati al 13 luglio 2013 La Lettera Apostolica di Papa Francesco approfondisce questo argomento. Il Comitato si rammarica, tuttavia, che non siano stati forniti dati in risposta alle indagini sul numero di richieste di asilo ricevute e accolte, in particolare in considerazione della dichiarazione che le domande di asilo sono trattate e giudicate dalle autorità del governo italiano (art. 3) .

    Il Comitato raccomanda che lo Stato parte fornisca nel suo prossimo rapporto i dati sul numero di richieste di asilo ricevute dalle autorità dello Stato parte situate nel suo territorio o all’estero dal 2002, così come il numero concesso, e se un richiedente asilo è stato rimpatriato o ha rifiutato l’asilo e in quali paesi. Lo Stato parte dovrebbe garantire che le sue autorità controllino il trattamento di qualsiasi persona richiedente asilo che viene inviata in Italia per accertarsi che non venga successivamente espulsa in un luogo in cui potrebbe essere in pericolo di essere sottoposta a tortura o maltrattamenti.

    Addestramento del Corpo di Gendarmeria

    Pur rilevando che il Corpo della Gendarmeria riceve una formazione in materia di diritti umani, il Comitato è preoccupato che non sia fornito loro una formazione specifica sulle disposizioni della Convenzione, incluso il divieto assoluto di tortura, e che i professionisti medici che si occupano di persone private di libertà e asilo -I richiedenti non ricevono una formazione sul Manuale per un’efficace indagine e documentazione sulla tortura e altri trattamenti di punizione crudeli, inumani o degradanti (protocollo di Istanbul) (art. 10).

    Lo Stato parte dovrebbe garantire che l’addestramento del Corpo di Gendarmeria includa il divieto assoluto di tortura, altre disposizioni della Convenzione e le conclusioni, decisioni e Commenti generali del Comitato. Dovrebbe anche garantire che il Corpo della Gendarmeria, i professionisti medici e gli ufficiali di polizia competenti nello Stato parte ricevano una formazione nel Manuale sull’efficace indagine e documentazione della tortura e di altri trattamenti di punizione crudeli, inumani o degradanti (il Protocollo di Istanbul).

    Dati statistici

    Il Comitato deplora l’assenza di dati esaurienti e disaggregati su denunce e indagini su casi che costituiscono violazioni della Convenzione.

    Lo Stato parte dovrebbe compilare dati statistici rilevanti per il monitoraggio dell’attuazione della Convenzione, compresi i dati sui reclami e le indagini sui casi che costituiscono violazioni della Convenzione, nonché sui mezzi di ricorso, inclusi il risarcimento e la riabilitazione, forniti alle vittime.

    Il Comitato invita lo Stato parte a considerare la ratifica dei principali strumenti internazionali sui diritti umani di cui non è ancora parte, vale a dire il Patto sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto sui diritti civili e politici e i loro protocolli opzionali, nonché la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e il suo protocollo opzionale, la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo opzionale, e la Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate.

    Lo Stato parte è invitato a diffondere ampiamente il rapporto presentato al Comitato e le osservazioni conclusive del Comitato, nelle lingue appropriate, attraverso i siti web ufficiali, i media e le organizzazioni non governative.

    Lo Stato parte è invitato a presentare il suo documento di base comune, in conformità con i requisiti contenuti nelle linee guida armonizzate sulla rendicontazione ai sensi dei trattati internazionali sui diritti umani (HRI / GEN.2 / Rev.6).

    Il Comitato chiede allo Stato parte di fornire, entro il 23 maggio 2015, informazioni di follow-up in risposta alle raccomandazioni del Comitato relative alla prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti, e sull’impunità, come contenuto nei paragrafi 10 e 11 del presente documento. Inoltre, il Comitato richiede informazioni di follow-up su reclami e indagini e mezzi di ricorso, come contenuto nei paragrafi 14 e 16 del presente documento.

    Lo Stato parte è invitato a presentare il suo prossimo rapporto, che sarà il secondo rapporto periodico, entro il 23 maggio 2018. A tal fine, il Comitato invita lo Stato parte ad accettare, entro il 23 maggio 2015, di riferire secondo la sua procedura di segnalazione facoltativa, consistente nella trasmissione, da parte del Comitato allo Stato parte, di un elenco di questioni prima della presentazione del rapporto. La risposta dello Stato parte a questo elenco di questioni costituirà, ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione, il suo prossimo rapporto periodico.

    Comitato contro la tortura Osservazioni conclusive sul rapporto iniziale della Santa Sede *

  • Relazione ONU – VATICANO – Comitato per i diritti dell’infanzia 2014

    Relazione ONU – VATICANO – Comitato per i diritti dell’infanzia 2014

    United Nations Convention on the Rights of the Child CRC/C/VAT/CO/2

    Distr.: General 31 January 2014 Original: English ADVANCE UNEDITED VERSION
    Comitato sui Diritti del Fanciullo
    Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede*
    * Adottata dal Comitato nella sua 65ª sessione (13 31 gennaio 2014).

    1. Il Comitato ha esaminato il secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) nella sua 1852ª seduta (vedi CRC/C/SR.1852), tenutasi il 16 gennaio 2013, e ha adottato, nella sua 1875ª seduta, tenutasi il 31 gennaio 2014, le seguenti osservazioni conclusive.

    I. Introduzione
    2. Il Comitato accoglie con favore la presentazione del secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) e le risposte scritte alla sua lista di questioni (CRC/C/VAT/Q/2/Add.1). Il Comitato tuttavia lamenta che il secondo rapporto periodico è stato presentato con un considerevole ritardo, il che ha impedito al Comitato di poter esaminare l’implementazione della Convenzione da parte della Santa Sede per 14 anni.
    3. Il Comitato accoglie con favore l’aperto e costruttivo dialogo con la delegazione multisettoriale della Santa Sede, così come i positivi impegni presi dalla sua delegazione durante i dialoghi interattivi in numerosi settori. In particolare, il Comitato nota come positiva la buona volontà espressa dalla delegazione della Santa Sede di cambiare atteggiamenti e pratiche e guarda con ansia all’adozione di sollecite e solide misure per la concreta implementazione dei suoi impegni.
    4. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che le presenti osservazioni conclusive dovrebbero essere lette in congiunzione con le osservazioni conclusive sul rapporto iniziale della Santa Sede in conformità al Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC/OPAC/VAT/CO/1) così come quelle sul rapporto iniziale in conformità al Protocollo Opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo (CRC/C/OPSC/VAT/CO/1), adottato il 31 gennaio del 2014.
    II. Ulteriori misure intraprese e progressi realizzati dallo Stato Parte
    5. Il Comitato accoglie con favore l’adozione delle seguenti misure legislative:
    (a) La Legge della Città Stato del Vaticano n. VIII sulle Norme Complementari in Materia Penale, Titolo II: Crimini Contro i Bambini; e
    (b) La Legge della Città Stato del Vaticano n. IX dell’11 luglio 2013 contenente emendamenti al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale.
    6. Il Comitato inoltre accoglie con favore la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale del 25 gennaio 2012.
    7. Il Comitato inoltre accoglie con favore le seguenti misure istituzionali e politiche:
    (a) La creazione di una Commissione pastorale per la Protezione dei Minori, con lo scopo di proporre nuove iniziative per lo sviluppo di programmi di ambienti sicuri per bambini e per aumentare gli sforzi per la cura pastorale per le vittime degli abusi in tutto il mondo il 5 dicembre 2013; e
    (b) L’istituzione di un Ufficio Speciale dentro il Governatorato della Città Stato del Vaticano per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è uno Stato Parte il 10 agosto 2013.
    III. Specificità nell’implementazione della Convenzione
    8. Il Comitato è consapevole della doppia natura della ratifica della Convenzione da parte della Santa Sede come Governo della Città Stato del Vaticano, e anche come soggetto sovrano di diritto internazionale avente una originale, non-derivata personalità giuridica indipendente da qualsiasi autorità o giurisdizione territoriale. Pur essendo pienamente consapevole che i vescovi e i superiori maggiori degli istituti religiosi non agiscono come rappresentanti o delegati del Pontefice Romano, il Comitato ciò nondimeno annota che i subordinati negli ordini religiosi cattolici sono legati da obbedienza al Papa in accordo con i Canoni 331 e 590. Il Comitato pertanto ricorda alla Santa Sede che ratificando la Convenzione, essa si è impegnata a implementare la Convenzione non solo sul territorio della Città Stato del Vaticano ma anche in qualità di potere supremo della Chiesa cattolica sugli individui e le istituzioni poste sotto la sua autorità.
    IV. Aree principali di preoccupazione e raccomandazioni
    A. Misure generali di implementazione (articoli 4, 42 e 44, paragrafo 6 della Convenzione)
    Le precedenti raccomandazioni del Comitato
    9. Il Comitato si duole che la maggior parte delle raccomandazioni contenute nelle osservazioni conclusive del Comitato del 1995 sul rapporto iniziale della Santa Sede (CRC/C/15/Add.46) non sono state pienamente considerate.
    10. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a prendere tutte le misure necessarie ad affrontare quelle raccomandazioni, delle osservazioni conclusive del rapporto periodico iniziale in conformità alla Convenzione, che non sono state implementate o sufficientemente implementate, particolarmente quelle attinenti alla non-discriminazione, al diritto dei fanciulli a esprimere le loro opinioni e alle materie familiari.

    Riserve
    11. Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della delegazione della Santa Sede secondo la quale un possibile ritiro delle sue riserve alla Convenzione è attualmente sotto esame.
    Alla luce delle sue precedenti osservazioni, il Comitato reitera la sua preoccupazione (CRC/C/15/Add.46 para. 10) circa le riserve della Santa Sede alla Convenzione le quali indeboliscono il pieno riconoscimento dei fanciulli come soggetti di diritti e condizionano l’applicazione della Convenzione nella sua compatibilità con le fonti del diritto della Città Stato del Vaticano.
    12. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda i passi necessari per ritirare tutte le sue riserve e per assicurare la precedenza della Convenzione sulle leggi e i regolamenti interni.

    Legislazione
    13. Pur accogliendo con favore l’approccio della Santa Sede per assicurare che la legislazione della Città Stato del Vaticano aderisca alla Convenzione, il Comitato si duole del fatto che lo stesso approccio non sia stato seguito in relazione alle sue leggi interne, incluso il Codice canonico. Il Comitato è preoccupato anche per il fatto che alcune delle regole del Codice canonico non sono in conformità con le disposizioni della Convenzione, in particolare quelle relative ai diritti dei fanciulli di essere protetti contro le discriminazioni, le violenze e tutte le forme di sfruttamento sessuale e abuso sessuale.
    14. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda una revisione complessiva del suo ordinamento normativo, in particolare del Codice canonico, con la prospettiva di assicurare la sua piena conformità con la Convenzione.

    Coordinazione
    15. Il Comitato annota come positiva la dichiarazione della delegazione durante il dialogo che la Santa Sede considererà l’istituzione di un apparato con il mandato di coordinare l’implementazione della Convenzione ma si duole del fatto che un tale apparato non è ancora in funzione.
    16. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede instituisca un apparato ad alto livello con il mandato e la capacità di coordinare l’implementazione dei diritti dei fanciulli per tutti i concili pontifici, le conferenze episcopali dei vescovi così come gli individui e le istituzioni di natura religiosa che funzionano sotto l’autorità della Santa Sede. Questo apparato
    dovrà essere provvisto con adeguate risorse umane, finanziarie e tecniche per adempiere il suo mandato.

    Allocazione delle risorse
    17. Il Comitato apprezza le numerose attività intraprese al livello di comunità di base e fondate dai religiosi cattolici, dalle fondazioni e dalle organizzazioni a livello mondiale per aiutare e proteggere i fanciulli nelle situazioni più vulnerabili e per fornire loro, tra l’altro, opportunità di istruzione, salute, assistenza sociale e altri servizi di supporto alla famiglia. Il Comitato tuttavia annota l’assenza di un approccio complessivo basato sui diritti del fanciullo per l’assegnazione delle risorse ai bambini e la mancanza di un sistema per tracciare la spesa per i bambini da parte della Santa Sede, così come da parte delle organizzazioni e istituzioni collegate alla Chiesa, in altri Stati Parte dove la Santa Sede ha influenza e impatto.
    18. Alla luce della sua giornata di discussione generale del 2007 su “Risorse per i Diritti del Fanciullo – Responsabilità degli Stati” e con enfasi sugli articoli 2, 3, 4 e 6 della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede:
    (a) Conduca una valutazione complessiva delle risorse di bilancio che sono necessarie per l’implementazione dei diritti dei fanciulli che vivono nella Città Stato del Vaticano così come per la promozione e protezione dei diritti dei fanciulli all’interno delle correlate organizzazioni e istituzioni cattoliche in altri Stati Parte; e
    (b) Stabilisca un sistema di valutazione di impatto per misurare se le risorse allocate servono ai migliori interessi del fanciullo con speciale riguardo ai fanciulli in situazioni vulnerabili.

    Sorveglianza indipendente
    19. Il Comitato annota che un Ufficio Speciale è stato istituito nell’agosto 2013 per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è Parte contraente e che la Commissione creata nel dicembre del 2013 sarà autorizzata a ricevere le denunce dei fanciulli sugli abusi sessuali. Il Comitato tuttavia è preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha istituito un apparato per monitorare il rispetto dei, e la conformità con i, diritti dei fanciulli per gli individui e le istituzioni di natura religiosa funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede, incluse tutte le scuole cattoliche, così come nella Città Stato del Vaticano.
    20. Tenendo in conto il commento generale n. 2(2002) del Comitato sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani, il Comitato raccomanda che la Santa Sede istituisca un apparato indipendente per controllare i diritti dei fanciulli, con il chiaro mandato di ricevere e investigare le denuncie dei fanciulli in maniera sensibile verso il bambino e con il dovuto rispetto alla riservatezza e alla protezione delle vittime, e per assicurare che questo apparato sia accessibile a tutti i fanciulli che frequentano o sono coinvolti con le scuole, i servizi e le istituzioni forniti dalla Chiesa cattolica. Data la speciale natura della Santa Sede, delle linee guida sul rapporto e la collaborazione tra questo apparato e le autorità per l’applicazione del diritto nazionale dovrebbero inoltre essere stabilite e ampiamente disseminate.

    Disseminazione e innalzamento della consapevolezza
    21. Il Comitato accoglie con favore le iniziative per l’aumento della consapevolezza descritte nel rapporto della Santa Sede, in particolare i corsi educativi sui diritti umani organizzati nelle scuole cattoliche in India. Il Comitato è tuttavia preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha
    preso misure sufficienti durante tutto il periodo di rapporto per promuovere un’ampia disseminazione della Convenzione e la sua traduzione in lingue parlate in tutto il mondo, come raccomandato dal Comitato nel 1995 (CRC/C/15/Add.46, para.11).
    22. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per rendere tutte le disposizioni della Convenzione ampiamente conosciute, particolarmente ai bambini e alle loro famiglie, attraverso, inter alia, lo sviluppo e l’implementazione di specifici programmi a lungo termine per l’innalzamento della consapevolezza, e includendo le disposizioni della Convenzione nei programmi scolastici a tutti i livelli del sistema educativo cattolico usando materiale appropriato creato specificamente per bambini.

    Addestramento
    23. Mentre accoglie con favore i progetti come per esempio l’iniziativa condotta dal 2007 in Austria per istruire gli insegnanti della scuola cattolica sui diritti dei fanciulli cosi come il riconoscimento da parte della Santa Sede che l’addestramento è una buona pratica per la massima protezione dei bambini, il Comitato rimane preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha preso misure per fornire sistematicamente la preparazione sulla Convenzione agli individui e alle istituzioni di natura religiosa che lavorano con e per i bambini includendo, gli insegnanti nelle scuole cattoliche, così come agli ecclesiastici nei seminari.
    24. Il Comitato sollecita la Santa Sede a fornire preparazione sistematica sulle disposizioni della Convenzione a tutti i membri del clero così come agli ordini cattolici e alle istituzioni che lavorano con e/o per i fanciulli, e a includere moduli obbligatori sui diritti dei fanciulli nei programmi di preparazione degli insegnanti così come nei seminari.
    B. Principi generali (articoli 2, 3, 6 e 12 della Convenzione)

    Non-discriminazione
    25. Il Comitato accoglie con favore le informazioni fornite dalla Santa Sede durante il dialogo interattivo sul fatto che la stessa ha iniziato una revisione della sua legislazione con la prospettiva di ritrattare l’espressione discriminatoria “figli illegittimi” che può ancora essere trovata nel Codice canonico, in particolare il Canone 1139. Mentre annota pure come positiva l’innovativa asserzione pronunciata nel luglio 2013 da Papa Francesco, il Comitato è preoccupato delle passate asserzioni e dichiarazioni della Santa Sede sull’omosessualità che contribuiscono alla stigmatizzazione sociale di, e alla violenza contro, le lesbiche, i gay, i bisessuali, e i transgender adolescenti e i bambini allevati da coppie dello stesso sesso.
    26. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede produca tutte le sue leggi e regolamenti, così come le sue politiche e prassi, in conformità con l’art. 2 della Convenzione e abolisca prontamente la discriminatoria classificazione dei bambini nati fuori dal matrimonio come figli illegittimi. Il Comitato inoltre esorta la Santa Sede a fare pieno uso della sua autorità morale per condannare tutte le forme di molestia, discriminazione o violenza contro i bambini basate sul loro orientamento sessuale o l’orientamento sessuale dei loro genitori e per appoggiare gli sforzi a livello internazionale per la decriminalizzazione dell’omosessualità.
    27. Con riferimento alla sua precedente preoccupazione sulle discriminazioni basate sul genere (CRC/C/15/Add.46, para. 8), il Comitato si duole che la Santa Sede continui a porre enfasi sulla promozione della complementarietà e uguaglianza in dignità, due concetti che differiscono da uguaglianza nel diritto e nella prassi stabilita nell’articolo 2 della Convenzione e sono spesso usati per giustificare leggi e linee di
    condotta discriminatorie. Il Comitato inoltre si duole del fatto che la Santa Sede non ha fornito precise informazioni sulle misure prese per promuovere l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi e per rimuovere gli stereotipi di genere dai libri di testo delle scuole cattoliche come richiesto dal Comitato nel 1995.
    28. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare un approccio basato sui diritti nel trattare di discriminazioni tra ragazze e ragazzi e a trattenersi dall’usare una terminologia che possa mettere in discussione l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede a prendere misure attive per rimuovere dai libri di testo delle scuole cattoliche tutte le trattazioni stereotipanti il genere che possono limitare lo sviluppo dei talenti e delle abilità dei ragazzi e delle ragazze e minare le loro opportunità educative e di vita.

    Migliori interessi del fanciullo
    29. Il Comitato è preoccupato per il fatto che il diritto dei fanciulli ad avere il loro migliori interessi tenuti in considerazione come fattore principale è stato insufficientemente considerato dalla Santa Sede nei processi legislativi, amministrativi e giudiziari, così come nelle politiche, nei programmi e nei progetti che sono rilevanti per, e che hanno un impatto su, i bambini. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che nel trattare con le asserzioni di abuso sessuale sul bambino, la Santa Sede ha coerentemente posto la preservazione della reputazione della Chiesa e la protezione dei perpetratori al di sopra dei migliori interessi dei fanciulli, come osservato da diverse commissioni nazionali d’inchiesta.
    30. Il Comitato richiama l’attenzione della Santa Sede al suo commento generale n. 14 (2013) sul diritto del fanciullo o della fanciulla ad avere i suoi migliori interessi considerati come un fattore principale e raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per assicurare che questo diritto sia appropriatamente integrato e coerentemente applicato in tutti i processi legislativi, amministrativi e giudiziari così come in tutte le politiche, i programmi e i progetti che sono pertinenti ai, e hanno un impatto sui, fanciulli. A questo riguardo, la Santa Sede è incoraggiata a prescrivere norme a tutte le persone pertinenti in posizione di comando per fare dei migliori interessi del fanciullo il fattore principale in ogni settore, incluso quando si ha a che fare con casi di abuso sessuale sul fanciullo, e a farle conoscere a tutti i religiosi, le organizzazioni e le istituzioni cattoliche di tutto il mondo.

    Rispetto per le opinioni del fanciullo
    31. Il Comitato è preoccupato per il fatto che la Santa Sede interpreta restrittivamente il diritto dei fanciulli di esprimere i loro punti di vista in tutte le questioni che li riguarda, così come i loro diritti di libertà di espressione, associazione e religione. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede continua a vedere i diritti gelosamente custoditi nell’articolo 12 della Convenzione come minanti i diritti e i doveri dei genitori.
    32. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che il diritto dei fanciulli di esprimere liberamente le loro opinioni costituisce uno dei componenti più essenziali della dignità dei fanciulli e che assicurare questo diritto e un obbligo di legge previsto dalla Convenzione, che non lascia margini per la discrezione degli Stati Parte. Il Comitato inoltre sottolinea il fatto che una famiglia in cui i fanciulli possono esprimere liberamente i loro punti di vista e viene dato loro il dovuto peso fin dalla più precoce età fornisce un importante modello, ed è per loro una preparazione per esercitare il diritto ad essere ascoltati nella più ampia società. Facendo riferimento al suo commento generale n. 12 (2009) sul diritto del fanciullo di essere ascoltato, il Comitato sollecita la Santa Sede a:
    (a) Combattere gli atteggiamenti negativi verso la realizzazione del diritto di tutti i bambini a
    essere ascoltati e promuovere il riconoscimento dei bambini come detentori di diritti;
    (b) Prendere misure per assicurare l’effettiva implementazione di legislazione che riconosce il diritto del fanciullo ad essere ascoltato nei procedimenti legali rilevanti;
    (c) Incoraggiare, attraverso legislazione e linee di condotta, opportunità per i genitori e i tutori di ascoltare i bambini e dare il dovuto peso ai loro punti di vista nelle questioni che li riguarda e promuovere programmi di educazione genitoriale, che edifichi sui comportamenti e gli atteggiamenti positivi esistenti; e
    (d) Promuovere il ruolo attivo dei bambini in tutti i servizi forniti alle famiglie e ai bambini dalle organizzazioni e istituzioni amministrate dalla Chiesa cattolica, così come nella pianificazione dei curricula e dei programmi scolastici, e assicurare che nelle questioni disciplinari, il diritto del bambino a essere ascoltato sia pienamente rispettato.
    C. Diritti civili e libertà (articoli 7, 8 e 13-17 della Convenzione)

    Diritto a conoscere e a essere curati dai genitori
    33. Il Comitato è preoccupato della situazione dei bambini nati dai preti cattolici, che, in molti casi, non sono consapevoli dell’identità dei loro padri. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che le madri possono ottenere un piano di metodici pagamenti da parte della Chiesa fino a quando il fanciullo è finanziariamente indipendente solo se esse firmano un accordo di riservatezza di non rivelare alcuna informazione.
    34. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede accerti il numero di bambini nati dai preti cattolici, scopra chi sono e prenda tutte le misure necessarie per garantire il diritto di questi bambini di conoscere ed essere curati dai loro padri, come appropriato. Il Comitato inoltre raccomanda che la Santa Sede garantisca che i religiosi non impongano più accordi di riservatezza quando dotano le madri con piani finanziari per mantenere i loro figli.

    Diritto all’identità
    35. Mentre accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sul diritto dei fanciulli di vivere con i loro genitori e di conoscere la loro identità, Il Comitato è preoccupato circa l’ininterrotta pratica dell’abbandono anonimo dei bambini resa possibile dalle organizzazioni cattoliche in diversi Paesi attraverso l’uso delle cosiddette “baby boxes”.
    36. alla luce degli articoli 6, 7, 8 e 19 della Convenzione, il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a cooperare negli studi per determinare le cause profonde della pratica dell’abbandono anonimo dei bambini e speditamente rafforzare e promuovere alternative, tenendo in pieno conto il diritto dei bambini di conoscere i loro genitori e fratelli biologici, come gelosamente custodito nell’art. 7 della Convenzione. Il Comitato sollecita inoltre la Santa Sede a contribuire ad affrontare l’abbandono dei bambini fornendo pianificazione familiare, sanità riproduttiva, così come adeguata consulenza e sostegno sociale, per prevenire gravidanze non pianificate così come assistenza alle famiglie bisognose, quantunque introducendo la possibilità di parti confidenziali negli ospedali come misura di ultima istanza per prevenire l’abbandono e/o la morte di un bambino.
    D. Violenza contro i bambini (articoli 19, 24, paragrafo 3, 28, paragrafo 2, 34, 37 (a) e 39 della Convenzione)
    Tortura e altro trattamento o punizione crudele o degradante
    37. Il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha adottato le misure necessarie per proteggere e assicurare giustizia per le ragazze rinchiuse dalle loro famiglie, dalle istituzioni statali e dai religiosi nelle lavanderie Magdalene in Irlanda gestite da quattro congregazioni di suore cattoliche fino al 1996. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:
    (a) Le ragazze rinchiuse in quelle istituzioni erano forzate a lavorare in condizioni simili alla schiavitù ed erano spesso soggette a trattamenti inumani, crudeli e degradanti così come ad abusi fisici e sessuali;
    (b) Le ragazze erano private della loro identità, dell’istruzione e spesso del cibo e delle medicine essenziali e gli era imposto l’obbligo del silenzio e gli era impedito di avere qualsiasi contatto con il mondo esterno;
    (c) Le ragazze non sposate che partorivano prima dell’ingresso o mentre erano rinchiuse nelle lavanderie avevano il loro bambini forzatamente allontanati da esse; e
    (d) Ancorché le quattro congregazioni cattoliche implicate funzionano sotto l’autorità della Santa Sede, nessuna azione è stata adottata per investigare la condotta delle suore che gestivano le lavanderie e per cooperare con le autorità che devono applicare la legge nel ritenere responsabili quelli che erano responsabili per gli abusi così come tutti quelli che organizzarono e scaltramente approfittarono del lavoro non pagato delle ragazze.
    38. Con riferimento alle raccomandazioni fatte dal Comitato contro la tortura nel 2011 alla Repubblica di Irlanda (CAT/C/IRL/CO/1 para. 11) di perseguire e punire i perpetratori con pene commensurate con la
    commessi, e di assicurare che le vittime ottengano soddisfazione ed abbiano il diritto esecutorio al risarcimento, Il Comitato sollecita la Santa Sede a:
    (a) Condurre un’investigazione interna contro la condotta del personale religioso che lavora nelle lavanderie Magdalene in Irlanda così come in tutti i Paesi dove questo sistema è stato in funzione, e assicurare che tutti i responsabili dei reati siano sanzionati e denunciati all’autorità giudiziaria nazionale per fini di azione giudiziaria;
    (b) Assicurare che piena compensazione sia pagata alle vittime e alle loro famiglie o attraverso le congregazioni o attraverso la Santa Sede come potere supremo della Chiesa e legalmente responsabile per i suoi subordinati negli ordini religiosi cattolici posti sotto la sua autorità;
    (c) Prendere tutte le misure appropriate per assicurare il ristabilimento fisico e psichico e la reintegrazione sociale delle vittime delle offese; e
    (d) Accertare le circostanze e le ragioni che hanno condotto a tali pratiche e prendere tutte le misure necessarie per assicurare che nessuna donna e bambino o bambina possa essere arbitrariamente ristretta per qualsiasi ragione in istituzioni cattoliche nel futuro.

    Punizione corporale
    39. Il Comitato accoglie con soddisfazione la dichiarazione durante il dialogo interattivo che la delegazione della Santa Sede porterà la proposta di bandire la punizione corporale dei bambini in tutti gli ambienti indietro per esaminarla. Tuttavia, il Comitato è preoccupato del fatto che mentre la punizione corporale, inclusa la fustigazione rituale dei bambini, è stata e rimane assai diffusa in alcune istituzioni cattoliche e ha raggiunto livelli endemici
    in alcuni Paesi, come considerevolmente rivelato dalla Commissione Ryan in Irlanda, la Santa Sede ancora non considera la punizione corporale come proibita dalla Convenzione e perciò non ha emanato linee guida e regole che bandiscano chiaramente la punizione corporale dei bambini nelle scuole cattoliche, in tutte le istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini, così come nelle abitazioni.
    40. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che tutte le forme di violenza contro i bambini, per quanto lievi, sono inaccettabili e che la Convenzione non lascia spazio per nessun livello di violenza contro i bambini. Il Comitato ricorda inoltre alla Santa Sede il suo obbligo in conformità all’articolo 19 della Convenzione di prendere tutte le appropriate misure per proteggere il fanciullo da tutte le forme di violenza fisica o mentale. Il Comitato sollecita la Santa Sede a:
    (a) Opporsi esplicitamente a tutte le punizioni corporali nell’educare il bambino, allo stesso modo con cui si contrasta la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti;
    (b) Emendare entrambi il Codice canonico e le leggi della Città Stato del Vaticano per proibire esplicitamente tutte le punizioni corporali dei bambini, incluso all’interno della famiglia;
    (c) Instituire apparati per fare rispettare effettivamente questa proibizione in tutte le scuole e istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini così come sul territorio della Città Stato del Vaticano e per garantire la responsabilità per la violenza contro i bambini; e
    (d) Fare uso della sua autorità per promuovere forme di educazione del fanciullo positive, non-violente e partecipative, e assicurare che una interpretazione delle Scritture che non condoni la punizione corporale sia riflessa nell’insegnamento e nelle altre attività della Chiesa e incorporata in tutta l’educazione teologica e l’addestramento.

    Abuso e incuria
    41. Il Comitato è preoccupato circa la posizione della Santa Sede sul fatto che le autorità civili dovrebbero intervenire nell’ambiente familiare solo nei casi in cui un abuso provato è stato commesso, per non interferire con i doveri e i diritti dei genitori. Tale posizione mina gravemente gli sforzi e le misure per prevenire l’abuso e l’incuria dei bambini. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che a dispetto della sua considerevole influenza sulle famiglie cattoliche, la Santa Sede non ha ancora adottato una strategia complessiva per prevenire l’abuso e l’incuria in ambiente domestico.
    42. Il Comitato mette in evidenza che la protezione del fanciullo deve iniziare con la prevenzione proattiva di tutte le forme di violenza e che le prerogative dei genitori non devono minare in nessun modo il diritto dei bambini di essere protetti dall’abuso e l’incuria. Il Comitato pertanto raccomanda che la Santa Sede:
    (a) Formuli una strategia complessiva per prevenire e combattere l’abuso e l’incuria del fanciullo e intensifichi ulteriormente l’innalzamento della consapevolezza e i programmi educativi incluse le campagne con il coinvolgimento dei fanciulli;
    (b) Incoraggi programmi basati sulla comunità miranti a prevenire e affrontare le violenze domestiche, l’abuso e l’incuria del fanciullo, incluso il coinvolgimento di precedenti vittime, volontari e membri della comunità, e offrendo loro sostegno all’addestramento;
    (c) Sviluppi sicuri, ben pubblicizzati, riservati e accessibili apparati di supporto per bambini, le loro associazioni e altri, per denunciare le violenze contro i bambini; e
    (d) Sviluppi chiare guide e istruzioni su quando e come riferire l’abuso e l’incuria alle autorità investigative.

    Sfruttamento e abuso sessuale
    43. Il Comitato prende nota dell’impegno espresso dalla delegazione della Santa Sede di ritenere inviolabile la dignità e l’intera persona di ogni fanciullo. Il Comitato cionondimeno esprime la sua più profonda preoccupazione circa l’abuso sessuale sul bambino commesso dai membri degli ordini cattolici che operano sotto l’autorità della Santa Sede, con chierici che sono stati coinvolti nell’abuso sessuale di decine di migliaia di bambini in tutto il mondo. Il Comitato è gravemente preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha riconosciuto l’entità dei crimini commessi, non ha preso le misure necessarie per affrontare i casi di abuso sessuale sul bambino e per proteggere i bambini, e ha adottato politiche e pratiche che hanno condotto alla continuazione dell’abuso da parte dei perpetratori e all’impunità degli stessi. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:
    (a) Ben noti autori di abusi sessuali su bambino sono stati trasferiti di parrocchia in parrocchia o in altri Paesi nel tentativo di tenere nascosti tali crimini, una pratica documentata da numerose commissioni nazionali d’inchiesta. La pratica della mobilità dei criminali, che ha permesso a molti preti di rimanere in contatto con i fanciulli e di continuare ad abusare di loro, tuttora pone i fanciulli di molti Paesi ad alto rischio di abuso sessuale, poiché dozzine di autori di abusi sessuali su bambino sono segnalati essere tuttora in contatto con fanciulli;
    (b) Ancorché la Santa Sede ha stabilito la sua piena giurisdizione sui casi di abuso sessuale su bambino nel 1962 e li ha posti nel 2001 sotto l’esclusiva competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF), ha deciso di fornire al Comitato i dati su tutti i casi di abuso sessuale su bambino portati alla sua attenzione nel corso del periodo del rapporto e le risultanze dei procedimenti interni in tali casi;
    (c) I casi di abuso sessuale su bambino, quando affrontati, sono stati trattati come gravi delitti contro la morale tramite procedimenti riservati previsti per misure disciplinari che hanno permesso a un’ampia maggioranza di autori di abuso e a quasi tutti quelli che hanno nascosto l’abuso sessuale su bambino di sfuggire ai procedimenti giudiziari negli Stati dove gli abusi sono stati commessi;
    (d) A causa del codice del silenzio imposto a tutti i membri del clero sotto pena di scomunica, i casi di abuso sessuale su bambino non sono quasi mai stati denunciati alle autorità per l’applicazione della legge nei Paesi dove tali crimini sono stati commessi. Al contrario, casi di suore e preti ostracizzati, degradati e licenziati per non aver rispettato l’obbligo del silenzio sono stati denunciati al Comitato così come casi di preti che hanno ricevuto congratulazioni per essersi rifiutati di denunciare gli autori di abuso su bambino, come dimostrato nella lettera indirizzata dal Cardinale Castrillon Hojos al Vescovo Pierre Pican nel 2001;
    (e) Denunciare alle autorità nazionali per l’applicazione della legge non è mai stato reso obbligatorio e ciò è stato esplicitamente rifiutato in una lettera ufficiale indirizzata ai membri della Conferenza Episcopale Irlandese dal Vescovo Moreno e dal Nunzio Storero nel 1997. In molti casi, le autorità della Chiesa, incluso al più alto livello della Santa Sede hanno mostrato riluttanza e in alcuni casi, hanno rifiutato di cooperare con le autorità giudiziarie e le commissioni nazionali d’inchiesta.
    (f) Limitati sforzi sono stati fatti per mettere in grado i fanciulli iscritti nelle scuole e istituzioni cattoliche di proteggere se stessi dall’abuso sessuale.
    44. Il Comitato accetta la dichiarazione della Santa Sede circa l’importanza di stabilire la verità di ciò che è accaduto nel passato, per adottare i necessari provvedimenti per impedire che ciò accada ancora, per assicurare che i principi di giustizia siano pienamente rispettati e, soprattutto, per portare riparazione alle vittime e a tutti quelli colpiti da questi enormi crimini. In questa prospettiva, Il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a:
    (a) Assicurare che la Commissione creata nel dicembre del 2013 investigherà in maniera indipendente tutti i casi di abuso sessuale su bambino così come le condotte della gerarchia cattolica nell’occuparsi di essi. La Santa Sede dovrebbe considerare di invitare la società civile e le organizzazioni delle vittime a unirsi a questa Commissione e gli apparati internazionali per i diritti umani a supportare il suo lavoro. Le risultanze di questa investigazione dovrebbero essere rese pubbliche e servire a prevenire il ripetersi dell’abuso sessuale su bambino all’interno della Chiesa cattolica;
    (b) Rimuovere immediatamente tutti coloro che sono noti e sospetti autori di abuso sessuale su bambino dai loro incarichi e rinviare la questione alle pertinenti autorità per l’applicazione della legge per le investigazioni e i fini di azione giudiziaria;
    (c) Assicurare una trasparente condivisione di tutti gli archivi che possono essere usati per tenere gli autori degli abusi responsabili così come quelli che hanno nascosto i loro crimini e scaltramente hanno posto gli offensori in contatto con i fanciulli;
    (d) Emendare il Codice canonico affinché l’abuso sessuale su bambino sia considerato come i crimini e non come “delitto contro la morale” e abrogare tutte le disposizioni che possono imporre un obbligo di silenzio sulle vittime e su tutti quelli che vengono a conoscenza di tali crimini:
    (e) Stabilire chiare regole, apparati e procedure per la denuncia obbligatoria di tutti i casi sospetti di abuso e sfruttamento sessuale del bambino alle autorità per l’applicazione della legge;
    (f) Assicurare che tutti i preti, il personale religioso e gli individui che lavorano sotto l’autorità della Santa Sede siano resi edotti dei loro obblighi di denuncia e del fatto che in caso di conflitto, questi obblighi prevalgono sulle disposizioni del codice canonico;
    (g) Sviluppare programmi e politiche per la prevenzione di tali crimini e per il ristabilimento e la reintegrazione sociale delle vittime bambino, in accordo con i documenti conclusivi adottati dai Congressi Mondiali contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini del 1996, 2001 e 2008, tenuti a Stoccolma, Yokohama e Rio de Janeiro, rispettivamente;
    (h) Sviluppare programmi di educazione preventiva per innalzare la consapevolezza dei fanciulli sull’abuso sessuale e per insegnare loro le necessarie capacità tramite le quali proteggere se stessi; e
    (i) Considerare di ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Protezione dei Bambini contro lo Sfruttamento Sessuale e l’Abuso Sessuale.

    Libertà del fanciullo da tutte le forme di violenza
    45. Il Comitato accoglie con soddisfazione l’indicazione che la Santa Sede pone particolare attenzione a promuovere la dignità delle donne e delle ragazze. Tuttavia, data l’estensione e il devastante impatto della violenza domestica sui fanciulli e il fatto che la violenza domestica spesso ha una componente basata sul genere, il Comitato è gravemente preoccupato del fatto che durante la Commissione del 2013 sullo Status delle Donne, la Santa Sede si è opposta alla bozza di testo finale che proponeva che la religione, il costume o la tradizione non dovrebbero servire come scusa per gli Stati per eludere i loro obblighi di proteggere le donne e le ragazze dalla violenza.
    46. Richiamando le raccomandazioni dello studio delle Nazioni Unite sulla violenza contro i fanciulli del 2006 (A/61/299), il Comitato raccomanda che la Santa Sede dia la priorità all’eliminazione di tutte le forme di violenza contro i fanciulli. Il Comitato raccomanda inoltre che la Santa Sede prenda in considerazione il commento generale n. 13 (2011) sul diritto del fanciullo alla libertà da tutte le forme di violenza, e in particolare:
    (a) Usi la sua autorità e influenza per supportare gli sforzi e le misure dirette a combattere tutte le forme di violenza domestica e basata sul genere includendo le misure che affrontano gli atteggiamenti, le tradizioni, i costumi e le pratiche comportamentali che spesso servono come giustificazione per queste forme di violenza;
    (b) Sviluppi una strategia nazionale complessiva per prevenire e affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;
    (c) Adotti un ordinamento di coordinamento per affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;
    (d) Ponga particolare attenzione alla, e affronti la, dimensione della violenza riferita al genere; e
    (e) Cooperi con il Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e gli altri pertinenti enti delle Nazioni Unite.

    Telefono amico
    47. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede promuova la creazione di numeri telefonici tipo “telefono amico” negli Stati Parte, diffonda l’informazione della loro esistenza e incoraggi i fanciulli a usarli.
    E. Ambiente familiare e custodia alternativa (articoli 5, 9-11, 18 (paragrafi 1 e 2), 20-21, 25 e 27 (paragrafo 4) della Convenzione)

    Ambiente familiare
    48. Mentre accoglie con favore l’informazione fornita dalla delegazione della Santa Sede che essa procederà con una revisione delle disposizioni relative alla famiglia del Codice canonico nel prossimo futuro, il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede e le istituzioni gestite dalla Chiesa non riconoscono l’esistenza di diverse forme di famiglia e spesso discriminano i fanciulli sulla base della loro situazione familiare.
    49. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede faccia in modo che le disposizioni del Codice canonico riconoscano la diversità degli ambienti
    familiari e non discriminino i fanciulli sulla base del tipo di famiglia in cui vivono.

    Fanciulli deprivati di un ambiente familiare
    50. Il Comitato accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sull’importanza per il pieno e armonioso sviluppo della personalità dei fanciulli di crescere in una famiglia. Il Comitato è tuttavia preoccupato circa la situazione degli adolescenti reclutati dai Legionari di Cristo e altre istituzioni cattoliche che sono progressivamente separati dalle loro famiglie e isolati dal mondo esterno. Mentre prende nota della risposta della Santa Sede che evidenzia i diritti e i doveri dei genitori di scegliere le scuole e i seminari per i loro figli, il Comitato annota anche che nel novembre del 2013, il Presidente della Conferenza dei vescovi francese ha riconosciuto la manipolazione delle coscienze individuali in alcune istituzioni e congregazioni cattoliche.
    51. Il Comitato sollecita la Santa Sede a investigare in modo appropriato tutte le testimonianze dei fanciulli e degli adolescenti che sono stati separati dalle loro famiglie per mezzo della manipolazione psicologica e ad assicurare che i responsabili per la manipolazione degli adolescenti siano tenuti responsabili e cessino le loro attività.
    52. Il Comitato è preoccupato per il fatto che l’istituzionalizzazione dei fanciulli è tuttora molto estesa nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica e per il fatto che alle alternative tipo famiglia non viene ancora data la priorità, come mostrato dall’apertura di nuove istituzioni in molti Paesi. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha adottato linee guida sulla collocazione dei fanciulli in istituzioni cattoliche di custodia alternativa e per sorvegliare la loro situazione e per il fatto che non ha ancora una politica di de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica.
    53. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare una politica per la de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle istituzioni dirette dalla Chiesa cattolica e per la riunificazione con le loro famiglie, dove possibile. Il Comitato raccomanda anche che la Santa Sede prenda tutte le necessarie misure per assicurare in via prioritaria che i fanciulli minori di tre anni non siano collocati nelle istituzioni. La Santa Sede dovrebbe anche emanare linee guida per la collocazione, per l’adeguata revisione periodica e il controllo della collocazione dei fanciulli in tutti gli ambienti cattolici di custodia alternativa per garantire l’applicazione delle norme e per prevenire l’abuso. Nel fare ciò, la Santa Sede dovrebbe tenere in considerazione le Linee guida per la Custodia Alternativa dei Fanciulli annesse alla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 64/142 del 20 dicembre 2009.
    F. Disabilità, salute essenziale e assistenza (articoli 6, 18 (paragrafo 3), 23, 24, 26, 27 (paragrafi 1-3) e 33 della Convenzione)

    Salute
    54. Il Comitato esprime la sua più profonda preoccupazione per il fatto che nel caso di una ragazza di nove anni in Brasile che fu sottoposta ad aborto salvavita di emergenza nel 2009 dopo essere stata violentata dal suo patrigno, un Arcivescovo di Pernambuco sanzionò la madre della ragazza così come il dottore che eseguì l’aborto, una sanzione che venne poi approvata dal capo della Congregazione dei vescovi della Chiesa cattolica romana.
    55. Il Comitato sollecita la Santa Sede a rivedere la sua posizione sull’aborto che pone ovvi rischi sulla vita e sulla salute delle ragazze incinta e a emendare il Canone 1398 relativo all’aborto con lo scopo di identificare le circostanze in base alle quali l’accesso all’aborto può essere permesso.

    Salute dell’adolescente / HIV / AIDS
    56. Il Comitato è gravemente preoccupato circa le conseguenze negative della posizione della Santa Sede e delle prassi di negare l’accesso degli adolescenti alla contraccezione, così come alla salute sessuale e riproduttiva e all’informazione.
    57. Con riferimento ai suoi commenti generali n. 15 (2013) sul diritto del fanciullo al godimento del più alto livello di salute raggiungibile, n. 4 (2003) sulla salute dell’adolescente e n. 3 (2003) sull’HIV/AIDS e i diritti del fanciullo, il Comitato ricorda alla Santa Sede i pericoli delle gravidanze premature e non desiderate e dell’aborto clandestino i quali finiscono in modo evidente in alta morbilità e mortalità materna nelle ragazze adolescenti, così come il particolare rischio per le ragazze e i ragazzi adolescenti di essere infettati con, e affetti da, malattie trasmesse sessualmente, inclusi HIV/AIDS. Il Comitato Raccomanda che la Santa Sede:
    (a) Valuti le gravi implicazioni delle sua posizione sul godimento da parte dell’adolescente del più alto livello di salute raggiungibile e superi tutte le barriere e i tabù che circondano la sessualità dell’adolescente che impediscono il loro accesso all’informazione sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare e i contraccettivi, i pericoli della gravidanza prematura, la prevenzione dell’HIV/AIDS e la prevenzione e il trattamento delle malattie trasmesse sessualmente (STDs);
    (b) Ponga i migliori interessi degli adolescenti al centro di tutte le decisioni riguardanti la loro salute e il loro sviluppo e dell’implementazione delle politiche e degli interventi che riguardano i fattori fondamentali della loro salute;
    (c) Assicuri il diritto degli adolescenti ad avere accesso ad informazioni adeguate essenziali per la loro salute e il loro sviluppo e per la loro abilità di partecipare significativamente nella società. A tal riguardo, la Santa Sede dovrebbe assicurare che l’educazione alla salute sessuale e riproduttiva e la prevenzione dell’HIV/AIDS sia parte del curriculum obbligatorio delle scuole cattoliche e rivolto alle ragazze e ai ragazzi adolescenti, con speciale attenzione a impedire le gravidanze premature e le infezioni trasmesse sessualmente;
    (d) Garantisca il migliore interesse delle adolescenti incinte e assicuri che i punti di vista delle adolescenti incinte siano sempre ascoltati e rispettati nel campo della salute riproduttiva;
    (e) Contribuisca attivamente alla diffusione delle informazioni sul danno che il matrimonio prematuro e la gravidanza prematura possono causare e ad assicurare che le organizzazioni cattoliche proteggano i diritti delle fanciulle incinte, delle madri adolescenti e dei loro figli e combattano le discriminazioni contro di loro; e
    (f) Prenda misure per elevare la consapevolezza di, e favorisca la genitorialità e i comportamenti sessuali responsabili, con particolare attenzione ai ragazzi e agli uomini.
    G. Misure di protezione speciale (articoli 22, 30, 32-33, 35-36, 37 (b)-(d), 38, 39 e 40 della Convenzione)

    Vendita, traffico e sequestro di persona
    58. Il Comitato è profondamente preoccupato del fatto che migliaia di bambini siano stati prelevati con la forza dalle loro madri da membri delle congregazioni cattoliche in diversi Paesi e successivamente collocati in orfanatrofi o dati a genitori adottivi all’estero, come fu il caso specialmente in Spagna e nelle lavanderie
    Magdalene in Irlanda. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che ancorché le congregazioni responsabili erano poste sotto la sua autorità, la Santa Sede non ha condotto un’investigazione interna su questi casi e ha tralasciato di agire contro i responsabili. Il Comitato è altresì preoccupato del fatto che la Santa Sede non abbia fornito informazioni sulle misure prese per rintracciare dove si trovino questi bambini e per riunirli, dove possibile, con le loro madri biologiche.
    59. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad aprire un’investigazione interna su tutti i casi di asportazione dei bambini dalle loro madri e a cooperare pienamente con le pertinenti autorità nazionali per l’applicazione della legge nel tenere i colpevoli responsabili. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede ad assicurare che le congregazioni religiose cattoliche coinvolte rivelino pienamente tutte le informazioni che hanno sul dove si trovano questi fanciulli affinché, dove possibile, siano riuniti con le loro madri biologiche e ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire l’accadere di simili pratiche nel futuro.

    Vittime e testimoni di crimini minorenni
    60. Il Comitato esprime grave preoccupazione per il fatto che nel trattare con le vittime minorenni di differenti forme di abuso, la Santa Sede ha posto sistematicamente la preservazione della reputazione della Chiesa e dei presunti offensori al disopra della protezione delle vittime minorenni. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che mentre la Santa Sede ha riconosciuto nelle sue risposte scritte e durante i dialoghi interattivi la fondamentale competenza dell’autorità giudiziaria, essa ha continuato ad affrontare questi casi per mezzo di processi basati sul Codice canonico che non contiene disposizioni per la protezione, il supporto, la riabilitazione e il risarcimento delle vittime minorenni. Il Comitato è inoltre particolarmente preoccupato del fatto che:
    (a) Le vittime minorenni e le loro famiglie siano state spesso biasimate dalle autorità religiose, discreditate e scoraggiate dal portare avanti le loro denuncie e in certi casi umiliate, come annotato soprattutto dal Grand Jury in Westchester, dalla commissione Ryan in Irlanda e dalla Commissione Winter in Canada;
    (b) La segretezza sia stata imposta sulle vittime minorenni e sulle loro famiglie come una precondizione della compensazione finanziaria; e
    (c) Ancorché essa ha esteso i propri limiti per la prescrizione, la Santa Sede ha in certi casi intralciato gli sforzi compiuti in certi Paesi per estendere i loro limiti per la prescrizione dei reati di abuso sessuale su minore.
    61. Il Comitato raccomanda che in questioni riguardanti il trattamento di vittime e testimoni minorenni, la Santa Sede dovrebbe essere guidata dal rispetto per i migliori interessi del fanciullo e dalle linee guida sulla giustizia in questioni che coinvolgono vittime e testimoni di crimini minorenni (si veda la risoluzione 2005/20 del Consiglio Economico e Sociale, allegata). Il Comitato sollecita la Santa Sede a:
    (a) Sviluppare procedure complessive per l’identificazione precoce delle vittime minorenni di abusi sessuali e di altre forme di abuso;
    (b) Assicurare accessibili, confidenziali, amichevoli verso il bambino ed efficaci canali di denuncia per fanciulli che sono vittime o testimoni di abusi sessuali e assicurare che le vittime minorenni di abuso sessuale o qualsiasi altro crimine siano protetti da futuri abusi e da rappresaglia quando denunciano gli abusi. I genitori dovrebbero ottenere assistenza nel portare gli abusi sofferti dai loro fanciulli di fronte ai tribunali.
    (c) Assicurare che le vittime e i testimoni di crimini minorenni siano provvisti di supporto psico-sociale per la loro riabilitazione e reintegrazione e che tali misure non divengano clausole condizionali su un accordo confidenziale che impedisca ai fanciulli di fare denuncia alle autorità nazionali per l’applicazione della legge;
    (d) Fornire risarcimento alle vittime di abuso sessuale commesso da individui e istituzioni sotto l’autorità della Santa Sede senza imporre nessun obbligo di riservatezza sulle vittime e stabilire uno schema di risarcimento per le vittime secondo questo punto di vista;
    (e) Promuovere la riforma delle norme sulla prescrizione nei Paesi dove esse ostacolano le vittime di abuso sessuale su minorenne dal chiedere giustizia e risarcimento; e
    (f) Condurre attività di innalzamento della consapevolezza per combattere la stigmatizzazione delle vittime di sfruttamento e abuso sessuale.
    H. Ratifica degli strumenti internazionali sui diritti umani
    62. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede, allo scopo di rafforzare ulteriormente la realizzazione dei diritti dei fanciulli, ratifichi gli essenziali strumenti sui diritti umani dei quali non è ancora Parte contraente, cioè il Protocollo Opzionale alla Convenzione su Diritti del Fanciullo su una procedura per le comunicazioni, la Convenzione sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e la Convenzione sui Diritti Civili e Politici e i loro Protocolli Opzionali così come la Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione sulla protezione dei diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e i Membri delle loro Famiglie, la Convenzione sui Diritti delle Persone portatrici di Disabilità e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione per la Protezione di Tutte le Persone dalla Sparizione Forzata e il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura e gli altri Trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumane o Degradanti.

    I. Ulteriori osservazioni e diffusione
    63. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede prenda tutte le appropriate misure per assicurare che le presenti raccomandazioni siano pienamente implementate tramite, inter alia, la loro trasmissione al Papa, alla Curia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, alle Istituzioni Sanitarie Cattoliche, al Concilio Pontificio per la Famiglia così come alle conferenze episcopali dei vescovi, agli individui e alle istituzioni funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede per le appropriate considerazioni e ulteriori azioni.
    64. Alla luce dell’articolo 45 (a) e (b) della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede consideri di cercare il parere esperto, tra gli altri, dal Relatore Speciale sulla vendita dei fanciulli, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo, dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e dal Relatore Speciale sulla tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti nell’implementazione delle raccomandazioni del Comitato relative all’abuso sessuale e allo sfruttamento.
    65. Il Comitato inoltre raccomanda che il secondo rapporto periodico e le risposte scritte dello Stato Parte e le relative raccomandazioni (osservazioni conclusive) siano rese ampliamente disponibili, incluso (ma non esclusivamente) attraverso Internet, al più vasto pubblico, alle organizzazioni della società civile, ai mezzi di informazione, alle associazioni giovanili, alle
    associazioni professionali e ai fanciulli, allo scopo di generare dibattito e consapevolezza della Convenzione e della sua implementazione e controllo.

    J. Prossimo rapporto
    66. Il Comitato invita la Santa Sede a presentare il suo rapporto periodico combinato dal terzo al sesto entro il primo settembre 2017 e ad includere in esso le informazioni sull’implementazione delle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato richiama l’attenzione al suo trattato-specifico armonizzato di linee guida per il rapporto adottato il primo ottobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1) e ricorda allo Stato Parte che i futuri rapporti dovrebbero essere in conformità con le linee guida e non eccedere le 60 pagine. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a presentare il suo rapporto in accordo con le linee guida. In accordo con la risoluzione dell’Assemblea Generale 67/167 del 20 dicembre 2012, nel caso che un rapporto eccedente la limitazione del numero massimo di pagine sia presentato, allo Stato Parte sarà richiesto di rivedere e ripresentare il rapporto in conformità con le sopra menzionate linee guida. Il Comitato ricorda allo Stato Parte che se esso non è nella condizione di rivedere e ripresentare il rapporto, la traduzione del rapporto ai fini della verifica del corpo del trattato non può essere garantita.
    67. Il Comitato inoltre invita lo Stato Parte a presentare un aggiornato documento essenziale in accordo con i requisiti dei documenti essenziali comuni nelle linee guida armonizzate sui rapporti, approvate durante il quinto Incontro Inter-Comitati dei corpi del trattato dei diritti umani del giugno 2006 (HRI/MC/2006/3).

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  • ONU: lo status del Vaticano

    ONU: lo status del Vaticano

    CHE STATUS HA IL VATICANO PRESSO L’ONU?

    La cosiddetta “Santa Sede” (l’organo di comando della chiesa mondiale) opera presso le Nazioni Unite con lo status di Osservatore Permanente di Stato non membro. In questa veste può partecipare attivamente alle conferenze organizzate dall’ONU e alzare la propria voce durante i lavori. Non è quindi rappresentato uno Stato (quello del Vaticano non avrebbe peraltro nemmeno i requisiti relativi alla “popolazione permanente”), bensì un ente religioso (la Chiesa Cattolica), che si trova così avvantaggiata rispetto ad altre religioni o correnti di pensiero non religioso che non hanno un territorio a propria disposizione. Nei fatti il Vaticano è un insieme di palazzi della superficie totale di 0,44 kmq, retto da una monarchia assoluta elettiva, con una popolazione che prescinde da donne e bambini e che non ammette cittadini di confessione diversa da quella cattolica. Lo stesso Vaticano ha affermato più volte di non agire in veste politica, quanto in veste religiosa.

    CHE VANTAGGI HA TRATTO DA QUESTO STATUS?

    Quale membro votante nelle conferenze ONU, il Vaticano ha avuto modo di influenzare direttamente i documenti delle assemblee, pilotando alcuni voti attraverso energiche pressioni sui governi “amici” e, contemporaneamente, spostando le discussioni sui temi più cari alla Chiesa, quali il divieto di aborto, contraccezione e pianificazione familiare.

    Nel 1992 a Rio De Janeiro, Brasile (sull’argomento Ambiente e sviluppo), il responsabile della delegazione vaticana Martino attaccò violentemente la tesi dominante della conferenza per cui la crescita demografica è la ragione principale dei problemi ambientali nel pianeta. Successivamente, a rimarcare l’opposizione, arrivò addirittura il segretario di Stato Sodano, secondo il quale gli Stati più forti subordinano gli aiuti alle politiche di riduzione della popolazione.

    Nel 1994 al Cairo, Egitto (conferenza su Popolazione e sviluppo), la delegazione vaticana creò un’alleanza di Stati cattolici e islamici in opposizione alle politiche di contenimento demografico e pianificazione familiare, includendo tra queste anche la sterilizzazione e l’interruzione di gravidanza. Secondo il papa i documenti della conferenza erano troppo permissivi sui diritti degli omosessuali e lasciavano eccessiva libertà individuale in materia di sessualità. Questa visione medioevale e integralista non riuscì comunque a far breccia nel documento finale.

    Nel 1995 a Pechino, Cina (forum mondiale sulle donne), il Vaticano si scontrò con l’Unione Europea per la decisione di quest’ultima di non supportare un paragrafo sul ruolo positivo della religione nella vita delle donne. Il dissidio si allargò rapidamente a matrimonio e maternità, secondo l’UE non necessari alla donna per realizzarsi, secondo il Vaticano invece fondamentali. La dichiarazione finale, nonostante l’inserimento di un riferimento alla libertà di culto, è stata approvata con le riserve scritte del Vaticano e di altre 26 nazioni.

    Per maggiori dettagli sui lavori delle conferenze, sul sito ONU sono disponibili per il download i documenti (in inglese).

    Un ampio articolo sull’argomento, tratto da The Freethinker, è stato tradotto e pubblicato sul nostro sito.

    COSA SI PUÒ FARE PER MODIFICARLO?

    Sostanzialmente, fare pressioni affinché le Nazioni Unite, nell’ambito del loro processo di riorganizzazione e di riforma, rivedano lo status del Vaticano, equiparandolo a quello di una qualsiasi religione o ente non governativo.

    CHI COMBATTE QUESTA BATTAGLIA?

    Da un appello lanciato nel 1995 da alcune organizzazioni, è nata nel 1999 una campagna internazionale, che sta mobilitando molte energie e raccogliendo ampi consensi, anche all’interno del mondo cattolico.

    Tra i più importanti, Clare Short, Segretaria di Stato inglese per lo Sviluppo Internazionale, nel corso di una conferenza del luglio 2000 al palazzo dell’ONU di New York ha definito «interferenza reazionaria» l’invadenza vaticana sui temi sociali.

    Il sito ufficiale della campagna è catholicsforchoice.org (in inglese): oltre 400 associazioni da tutto il mondo vi hanno già aderito, tra cui l’UAAR. In diverse occasioni la nostra rivista l’Ateo ha pubblicato articoli sull’argomento: vedi ad esempio l’interessante Santa Sede e Nazioni Unite: in quale modo il Vaticano è riuscito a intrufolarsi nelle Nazioni Unite, di Eamon McCann, apparso sul numero 4/1999.

    https://www.uaar.it/laicita/vaticano-onu/

  • Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell’articolo 44 della Convenzione

    Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell’articolo 44 della Convenzione

    crc_c_ita_co_trad_riv_apr_2012

    Osservazioni conclusive: Italia*
    1. Il Comitato ha esaminato il terzo e quarto rapporto periodico consolidato dell’Italia (CRC/C/ITA/3-4) durante le riunioni 1642 e 1643 (vedere CRC/C/SR.1642 e1643) tenutesi il 20 settembre 2011 e ha formulato, durante la riunione 1668 tenutasi il 7 ottobre 2011, le seguenti osservazioni conclusive.

    I. Introduzione
    2. Il Comitato ha accolto con favore la presentazione da parte dello Stato parte del rapporto periodico (CRC/C/ITA/3-4) e della risposta scritta al proprio elenco di problematiche (CRC/C/ITA/Q/3-4/Add.1), che forniscono chiarimenti in merito alla situazione dello Stato stesso. Esprime inoltre il proprio apprezzamento per il dialogo aperto e costruttivo avuto con la delegazione interistituzionale di alto livello dello Stato parte.

    II. Misure di follow-up adottate e progressi ottenuti dallo Stato parte
    3. Il Comitato accoglie come positiva l’adozione delle seguenti misure legislative:

    (a) legge n. 62/2011 sulla tutela del rapporto tra le madri in carcere e i figli minori, aprile 2011;
    (b) legge 112/2011 sull’istituzione dell‘Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, luglio 2011;
    (c) legge 38/2006 sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pedopornografia anche su Internet, febbraio 2006;
    (d) legge n. 54/2006 sulle disposizioni riguardanti la separazione dei genitori e la custodia condivisa dei minori, febbraio 2006;
    (e) legge n. 296/2006 sull’obbligo scolastico della durata di almeno 10 anni e sull’aumento dell’età minima per il lavoro da 15 a 16 anni, dicembre 2006;
    (f) legge n. 7/2006 sulle disposizioni riguardanti la prevenzione e il divieto della pratica della mutilazione genitale femminile, gennaio 2006.
    4. Il Comitato accoglie inoltre con favore la ratifica o l’adesione a quanto segue:
    (a) Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, 2010;
    (b) Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità e relativo protocollo opzionale, 2009;
    (c) Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, 2006;
    (d) Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, 2007.

    * Nazioni Unite. Comitato sui diritti dell’infanzia. Cinquantottesima sessione, 19 settembre – 7 ottobre 2011. CRC/C/ITA/CO/3-4.
    Originale: inglese.
    5. Il Comitato accoglie con favore anche le seguenti misure istituzionali e di indirizzo:
    (a) il rinnovo del mandato dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, nel 2010;
    (b) Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (2010-2011);
    (c) Piano straordinario di intervento per lo sviluppo di un sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia (2007-2009);
    (d) istituzione del Comitato dei Ministri per l’indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2007;
    (e) istituzione del Comitato di coordinamento delle azioni di governo contro la tratta di esseri umani (2007), della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento (2007) e dell’Osservatorio nazionale sulla tratta di esseri umani (2007);
    (f) Piano di azione nazionale contro la povertà e l’esclusione sociale (2006- 2008).

    III. Principali aree di preoccupazione e raccomandazioni
    A. Misure generali di implementazione (artt. 4, 42 e 44, par. 6 della Convenzione) Raccomandazioni precedenti del Comitato
    6. Il Comitato accoglie con favore l’impegno dello Stato parte per l’implementazione delle osservazioni conclusive espresse in merito al precedente rapporto dello Stato parte (CRC/C/15/Add.198, 2003) e sui rapporti iniziali, come previsto dal Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minori (CRC/C/OPSC/ITA/CO/1, 2006) e dal Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1 e Corr. 1, 2006). Il Comitato, tuttavia, si rammarica che molte delle sue preoccupazioni e raccomandazioni non siano state affrontate o siano state affrontate in modo insufficiente.
    7. Il Comitato invita lo Stato parte ad adottare tutte le misure necessarie per affrontare le raccomandazioni non ancora implementate o implementate in modo insufficiente, comprese quelle riguardanti il coordinamento, l’assegnazione delle risorse, la formazione sistematica sulla Convenzione, la non discriminazione, l’interesse superiore del fanciullo, il diritto all’identità, l’adozione, la giustizia minorile e i minori rifugiati e richiedenti asilo, nonché a fornire un follow-up adeguato alle raccomandazioni contenute nelle presenti osservazioni conclusive.
    Coordinamento
    8. Il Comitato è preoccupato che il trasferimento dei poteri dagli enti di governo centrali a quelli regionali, fino agli organi più decentrati, abbia portato a un’applicazione non uniforme della Convenzione a livello locale. In questo contesto, infatti, teme che si trovino a coesistere diversi meccanismi di coordinamento, tra cui l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, che potrebbe non disporre del mandato appropriato per coordinare in modo efficace gli indirizzi e i programmi dei molti organismi che operano per
    l’applicazione dei diritti dei minori. Il Comitato è preoccupato inoltre per la mancanza presso la Conferenza stato-regioni di un gruppo di lavoro per il coordinamento della pianificazione e dell’applicazione delle politiche riguardanti i diritti dei minori.
    9. Nel ribadire che il governo centrale è responsabile dell’applicazione della Convenzione, dell’esercizio di una funzione guida e del supporto necessario ai governi regionali in questa materia, il Comitato raccomanda che lo Stato parte:
    (a) Riveda e chiarisca il ruolo dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, al fine di coordinare l’applicazione degli indirizzi e dei programmi riguardanti i diritti dei minori tra tutti i ministeri e le istituzioni interessate e a ogni livello. Nel far ciò, lo Stato parte è invitato a rafforzare e ad assicurarsi tutte le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per implementare politiche riguardanti i diritti dei minori che siano complete, coerenti e uniformi a livello nazionale, regionale e locale.
    (b) Sviluppi meccanismi efficaci per garantire un’applicazione coerente della Convenzione in tutte le regioni, rafforzando il coordinamento tra il livello nazionale e regionale e adottando standard nazionali quali ad esempio i livelli essenziali per l’erogazione dei servizi sociali (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali- LIVEAS).
    Piano di azione nazionale
    10. Pur prendendo atto dell’adozione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2010-2011, il Comitato esprime preoccupazione rispetto alla mancata implementazione del Piano, non essendo state assegnate risorse, oltre al fatto che il processo di assegnazione dei fondi a livello regionale può ritardare ulteriormente la sua attuazione. Il Comitato è inoltre preoccupato perché il Piano di azione non prevede un sistema specifico di monitoraggio e valutazione.
    11. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di assegnare senza ulteriori ritardi i fondi necessari per la realizzazione del Piano di azione a livello nazionale e di incoraggiare il più possibile le regioni a stanziare le somme necessarie per le attività previste a livello regionale. Il Comitato chiede che lo Stato parte riesamini il Piano di azione nazionale, includendovi un sistema specifico di monitoraggio e valutazione. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato parte si faccia carico dell’integrazione, nel Piano di azione nazionale attuale e in quelli successivi, delle misure di follow-up contenute nelle presenti osservazioni conclusive.
    Monitoraggio indipendente
    12. Il Comitato apprezza l’istituzione, con legge del luglio 2011, del Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Pur accogliendo con favore l’istituzione del Garante per l’infanzia in molte regioni, teme tuttavia che queste istituzioni differiscano considerevolmente in termini di mandato, composizione, struttura, risorse e nomina e che non tutti i Garanti regionali ricevano il mandato necessario per accogliere ed esaminare le istanze individuali. Il Comitato si rammarica inoltre che la creazione di un organismo indipendente nazionale per i diritti umani abbia richiesto tanto tempo.
    13. Il Comitato raccomanda allo Stato parte che il nuovo ufficio del Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza venga rapidamente reso funzionante, , e sia dotato di risorse umane, tecniche e finanziarie sufficienti per assicurarne l’indipendenza e l’efficacia, come previsto dal commento generale del Comitato n. 2 (2002) sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani per la promozione e la tutela dei diritti dei minori. Raccomanda inoltre che lo Stato parte garantisca uniformi ed efficienti di protezione e promozione dei diritti dei minori in tutte le regioni, compresa l’assistenza e il coordinamento degli esistenti Garanti regionali per i minori da parte del Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Il Comitato esorta lo Stato parte ad accelerare il processo di creazione e attivazione di un meccanismo nazionale indipendente per i diritti umani pienamente conforme a quanto previsto dai Principi di Parigi, al fine di garantire un monitoraggio completo e sistematico dei diritti umani, compresi quelli dei minori.

    Assegnazione delle risorse
    14. Il Comitato lamenta, nel Rapporto presentato dallo Stato parte, la mancanza di informazioni relative all’implementazione della sua precedente raccomandazione (CRC/C/15/add.198, par. 9), concernente la richiesta di un’analisi specifica di tutti i fondi statali e regionali destinati all’infanzia. In particolare, il Comitato teme i recenti tagli di bilancio che hanno interessato il settore dell’istruzione e il mancato finanziamento del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi 2010, nonché la riduzione dei fondi per la Politica per la famiglia, per il Fondo nazionale per le politiche sociali e per il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Il Comitato esprime la sua preoccupazione per le disparità a livello regionale nell’assegnazione e nella spesa dei fondi destinati ai minori, compresi i settori della prima infanzia, istruzione e salute. Teme inoltre per il recente deterioramento della valutazione dello Stato parte nelle classifiche internazionali riguardanti la corruzione e per le eventuali conseguenze sui diritti dei minori. Alla luce della situazione finanziaria in cui si trova attualmente l’Italia, il Comitato sottolinea il rischio che i servizi destinati ai minori possano mancare della tutela e del sostegno necessari.
    15. Il Comitato ribadisce la sua precedente raccomandazione (CRC/C/15/add.198, par. 9) al fine di effettuare un’analisi completa sull’allocazione delle risorse per le politiche a favore dei minori a livello nazionale e regionale. Sulla base dei risultati di tale analisi, lo Stato parte dovrà assicurare stanziamenti di bilancio equi per i minori in tutte le 20 regioni, con particolare attenzione alla prima infanzia, ai servizi sociali, all’istruzione e ai programmi di integrazione per i figli dei migranti e delle altre comunità straniere. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte affronti con efficacia il problema della corruzione e garantisca che, pur nell’attuale situazione finanziaria, tutti i servizi per i minori siano protetti dai tagli.
    Raccolta dei dati
    16. Il Comitato prende atto della creazione di un sistema informativo nazionale sull’assistenza e la tutela dei minori e delle loro famiglie che sarà completato nel 2012.
    Nonostante ciò, conferma i propri timori per la scarsità dei dati disponibili sul rispetto dei diritti dei minori, in particolare le statistiche sui bambini vittime di violenza, privati dell’ambiente familiare (compresi i minori in affidamento), vittime di sfruttamento economico, affetti da disabilità, adottati, rifugiati e richiedenti asilo. Esprime inoltre preoccupazione per le notevoli differenze esistenti nella capacità e nell’efficacia dei meccanismi di raccolta dei dati a livello regionale.
    17. Il Comitato sollecita lo Stato parte a garantire che il sistema informativo nazionale sull’assistenza e la tutela dei minori e delle loro famiglie raggiunga la piena operatività e disponga delle necessarie risorse umane, tecniche e finanziarie per essere efficace nella raccolta delle informazioni pertinenti in tutto il Paese, rafforzando così la capacità dello Stato parte di promuovere e tutelare i diritti dei minori. In particolare, raccomanda allo Stato parte l’adozione di un approccio pienamente coerente in tutte le regioni, per misurare e affrontare efficacemente le disparità regionali.
    Formazione
    18. Nonostante le informazioni riguardanti alcuni corsi di formazione offerti ai funzionari di polizia e dei carabinieri, il Comitato lamenta che lo Stato parte non abbia ancora applicato la raccomandazione precedente (CRC/C/15/Add.198, par. 19 (d) e 31) sulla formazione sistematica relativa ai diritti dei minori e alla Convenzione rivolta a tutti i gruppi professionali che lavorano con i bambini, compresi funzionari di polizia, carabinieri, inquirenti, giudici, avvocati, custodi legali dei minori (curatori), funzionari pubblici, operatori sociali e assistenziali, funzionari degli enti pubblici locali, insegnanti e personale sanitario.
    19. Il Comitato ribadisce la sua raccomandazione di istituire un sistema di formazione regolare, obbligatorio e continuo sui diritti dei minori per tutte le figure  professionali che lavorano con i minori, in particolare funzionari di polizia, carabinieri, giudici e personale penitenziario.
    Diritti dei minori e aziende
    20. Il Comitato sottolinea con favore l’obbligo generale per le aziende di rispettare i principi costituzionali e nota come la responsabilità sociale aziendale venga promossa, regolata e applicata nell’ambito di iniziative decise autonomamente dalle società. Rileva inoltre che ulteriori misure legislative sulla responsabilità sociale aziendale, comprese le esenzioni fiscali per le società che soddisfano determinati parametri, sono attualmente alla discussione del Senato e della Camera dei deputati (rispettivamente legge n. 386 e legge n.
    59). Il Comitato ribadisce tuttavia il suo timore che tale legislazione non abbia sufficientemente considerato i diritti dei minori. Esprime inoltre la sua preoccupazione per i sospetti sul ricorso al lavoro minorile forzato nella raccolta di cotone importato dai Paesi europei, tra cui l’Italia, che in tal modo potrebbe favorire lo sfruttamento del lavoro minorile nei Paesi esportatori. Il Comitato sottolinea che questo aspetto è attualmente oggetto di indagini da parte dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e che il Parlamento Europeo sta discutendo una bozza di risoluzione che richiede, tra l’altro, al Consiglio e alla Commissione la creazione di un Comitato di indagine e il ritiro temporaneo del sistema generalizzato di preferenze del settore cotoniero, finché l’ILO non presenterà le sue conclusioni.
    21. Considerato che la responsabilità primaria di protezione e di rispetto dei diritti dei minori da parte degli operatori pubblici e privati è riconducibile agli Stati, il Comitato raccomanda l’inclusione di misure specifiche sui diritti dei minori nella legislazione attualmente all’esame del Senato e della Camera dei deputati, al fine di introdurre parametri di responsabilità aziendale anche in relazione ai diritti umani, con specifico riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Sarebbe inoltre importante per la legge prevedere la possibilità, da parte degli organismi di supervisione, di rivolgersi all’autorità giudiziaria per i casi di abuso dei diritti umani e dei minori, comprese le attività delle aziende con sede legale in Italia e società partner all’estero. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte assuma le sue responsabilità nell’Unione Europea per fare in modo che il cotone ottenuto con lavoro minorile (prodotto in Europa o altrove) non possa avere accesso al mercato europeo, avvalendosi della propria influenza per garantire che gli accordi commerciali europei rispettino i diritti dei minori. Lo Stato parte potrebbe inoltre elaborare una struttura chiara riconducibile alla legislazione proposta per implementare un monitoraggio efficace che assicuri che le aziende con sede legale in Italia non si avvalgano di manodopera minorile nemmeno tramite i fornitori o i partner aziendali stranieri.
    Cooperazione internazionale
    22. Il Comitato prende atto che nel 2006 lo Stato parte ha destinato circa lo 0,20% del reddito nazionale lordo (RNL) all’assistenza internazionale e che si è impegnata a raggiungere l’obiettivo concordato a livello internazionale dello 0,7 % del prodotto interno lordo (PIL) entro il 2015. Nota tuttavia con preoccupazione che i livelli degli aiuti pubblici allo sviluppo, compreso il contributo a favore del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF), dopo il picco del 2006 sono diminuiti costantemente, giungendo a meno della
    metà di tale importo nel 2010.
    23. Alla luce dei vincoli finanziari imposti a molti Paesi, il Comitato incoraggia lo Stato parte ad adoperarsi per correggere il calo degli aiuti pubblici allo sviluppo e a riconfermare una tendenza alla crescita, al fine di raggiungere l’obiettivo concordato internazionalmente dello 0,7 % del Pil entro il 2015. Incoraggia inoltre lo Stato parte a fare del rispetto dei diritti dei minori un’alta priorità per gli accordi di cooperazione internazionale sottoscritti con i Paesi in via di sviluppo e a impegnarsi per aumentare il supporto fornito alle organizzazioni internazionali che li tutelano, in particolare l’Unicef. A questo scopo, il Comitato invita a tenere presenti le Osservazioni conclusive del Comitato sui diritti dell’infanzia per il Paese destinatario.

    B. Principi generali (artt. 2, 3, 6 e 12 della Convenzione)
    Divieto di discriminazione
    24. Il Comitato nutre serie preoccupazioni per gli indirizzi, le leggi e le prassi che discriminano i minori in situazioni di vulnerabilità nello Stato parte. In particolare, le aree di preoccupazione sono quelle indicate di seguito:
    (a) Discriminazione contro minori di etnia Rom, Sinti e Caminanti (di seguito denominati minori Rom) in relazione alla garanzia, tra l’altro, del loro diritto alla salute, all’istruzione, ad adeguate condizioni di vita, alla sicurezza sociale.
    (b) Emendamenti del codice penale che riducono le pene previste per i reati di propaganda a favore della superiorità razziale o etnica, in violazione della precedente raccomandazione del Comitato (CRC/C/15/Add.198.par. 21(b)).
    (c) Residue disparità di trattamento tra minori legittimi, legittimati, figli biologici e nati al di fuori del matrimonio. A questo proposito, il Comitato lamenta che lo Stato parte non ha ancora ratificato la Convenzione europea sullo status giuridico dei minori nati al di fuori del matrimonio. La Commissione prende atto e accoglie con favore le informazioni fornite durante l’incontro sulle proposte di legge a questo proposito.
    25. Alla luce dell’articolo 2 della Convenzione, il Comitato esorta lo Stato parte a garantire che tutti i minori godano di pari diritti come previsto dalla Convenzione, senza discriminazione di alcun tipo e a questo fine lo invita a:
    (a) adottare rapidamente tutte le misure necessarie per assicurare l’eliminazione effettiva di qualsiasi forma di discriminazione dei minori di origine Rom, in particolare nel sistema educativo e nell’erogazione dei servizi essenziali, in linea con le raccomandazioni del Comitato sull’eliminazione della discriminazione razziale (CERD/C/ITA/CO/15, par 20);
    (b) elaborare un efficace piano di azione nazionale per la prevenzione di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza, accogliendo pienamente tutte le disposizioni in materia della Dichiarazione e del Programma di azione di Durban, con particolare attenzione all’articolo 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo;
    (c) rafforzare il mandato dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, in particolare per quanto riguarda la raccolta sistematica dei dati sugli atti razzisti e xenofobi contro i bambini;
    (d) includere le circostanze aggravanti della motivazione di odio nell’articolo 61 del Codice penale;
    (e) adottare misure legislative appropriate per eliminare qualsiasi residua discriminazione tra i figli nati all’interno e i figli nati al di fuori del matrimonio;
    (f) accelerare la ratifica della Convenzione europea sullo status giuridico dei minori nati al di fuori del matrimonio.
    Rispetto per le opinioni dei minori
    26. Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della Corte Costituzionale sull’articolo 12 della Convenzione che conferma la sua applicabilità diretta nel sistema giuridico nazionale e la considerazione dei minori come parti interessate nei procedimenti giudiziari. Nota inoltre con favore la legge n. 54/2006, che stabilisce di ascoltare i minori nei casi di separazione dei genitori, divorzio e custodia, prevede norme sull’obbligo di nominare un curatore del minore nelle procedure di adozione e nella determinazione dei diritti genitoriali e il Decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008, che riconosce il diritto dei minori non accompagnati di essere ascoltati. Il Comitato, tuttavia, conferma i suoi timori in merito a:
    (a) l’assenza di un diritto esplicito dei minori di essere ascoltati in tutti i procedimenti civili, penali e amministrativi;
    (b) l’assenza di direttive per l’implementazione della legge n. 149/2001 riguardante la nomina di curatori speciali per i minori nei casi di adozione;
    (c) la mancanza di una consultazione sistematica dei minori durante la procedura di formazione delle leggi e delle decisioni che li riguardano, a livello nazionale, regionale o locale e l’assenza di direttive più specifiche sulla partecipazione dei minori allo sviluppo dei futuri piani di azione che li riguardano.
    27. Alla luce dell’articolo 12 della Convenzione e del Commento generale del Comitato n. 12 (2009) sul diritto dei minori di essere ascoltati, il Comitato raccomanda che lo Stato parte esegua quanto indicato di seguito:
    (a) adotti una normativa organica che stabilisca il diritto dei minori di essere ascoltati nelle questioni che li riguardano, applicabile in tutti i tribunali, enti amministrativi, istituzioni, scuole, enti di assistenza all’infanzia e famiglie, adottando le misure necessarie per consentire l’ascolto diretto delle opinioni dei minori e, contemporaneamente, prevedendo tutele e meccanismi adeguati per garantire che tale partecipazione possa svolgersi in modo efficace e in assenza di manipolazioni o intimidazioni, con il supporto di opinioni di esperti dei servizi interessati nei casi opportuni;
    (b) formuli direttive per la nomina di curatori speciali dei minori nei casi di adozione;
    (c) implementi misure atte a garantire che i minori partecipino alla formazione delle leggi e delle decisioni politiche che li riguardano, compreso il rafforzamento dei Consigli dei ragazzi, mediante strutture di supporto regionali o nazionali;

    C. Diritti civili e libertà (artt. 7, 8, 13-17, 19 e 37 (a) della Convenzione) Registrazione e nazionalità
    28. Il Comitato è preoccupato per le limitazioni legali e pratiche che riguardano il diritto dei bambini di origine straniera di essere registrati. In particolare, il Comitato teme che la legge n. 94/2009 sulla pubblica sicurezza renda obbligatorio per tutti i non italiani l’esibizione del permesso di soggiorno per ottenere documenti sullo stato civile. Il Comitato è preoccupato inoltre per la situazione “de facto” dei minori senza cittadinanza, compresi, secondo i dati, alcune centinaia di bambini Rom.
    29. Il Comitato, alla luce dell’accettazione dello Stato parte della Raccomandazione n. 40 della Universal Periodic Review di implementare la legge n. 91/1992 sulla cittadinanza italiana in modo da tutelare i diritti di tutti i minori che vivono in Italia (A/HRC/14/4/Add.1, p. 5), raccomanda che lo Stato parte:
    (a) garantisca per legge l’obbligo e agevoli nella pratica la registrazione alla nascita di tutti i bambini che nascono e vivono in Italia;
    (b) intraprenda campagne per accrescere la consapevolezza sul diritto di tutti i bambini di essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’origine sociale ed etnica e dalla condizione di residenza dei genitori;
    (c) agevoli l’accesso alla cittadinanza per i minori che diversamente ne sarebbero privi.
    Libertà di pensiero, coscienza e religione
    30. Il Comitato teme che la libertà dei minori di ricevere o meno un’istruzione religiosa nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie possa essere compromessa nella pratica dalla mancanza di valide alternative di insegnamento e dall’assenza di informazioni sulla disponibilità e la diffusione del modulo di scelta per gli allievi che decidono di non frequentare l’istruzione religiosa cattolica.
    31. Il Comitato chiede allo Stato parte di intensificare gli sforzi per garantire nella pratica l’effettivo carattere facoltativo dell’istruzione religiosa e:
    (a) di garantire che tutti i genitori degli allievi che frequentano le scuole pubbliche siano pienamente consapevoli della natura facoltativa dell’istruzione religiosa, rendendo disponibili le informazioni nelle lingue straniere più diffuse;
    (b) di studiare, identificare e documentare le prassi ottimali riguardanti le alternative all’istruzione religiosa cattolica e, in base ai risultati ottenuti, di esaminare le alternative didattiche da offrire nell’ambito dei curricula nazionali.
    Accesso alle informazioni appropriate
    32. Pur notando con favore i vari codici di autoregolamentazione che regolano le trasmissioni e i mezzi di comunicazione diffusi a mezzo stampa, nonché l’istituzione del Comitato Media e Minori, il Comitato teme la mancanza di un quadro giuridico ed educativo completo che favorisca la tutela dei diritti dei minori ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione. Il Comitato condivide le preoccupazioni del Comitato sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne in merito al ruolo dei media e della pubblicità italiani nella rappresentazione delle donne e delle ragazze come oggetti sessuali, che comporta una influenza negativa sullo sviluppo dei minori e dei rapporti con i loro pari.
    In particolare, il Comitato è preoccupato per quanto segue:
    (a) la natura volontaria del Codice di autoregolamentazione Internet e Minori e il fatto che il comitato istituito per monitorarne l’implementazione non sia ancora stato rinnovato dalla scadenza del mandato avvenuta nel 2007;
    (b) l’esigenza espressa dai minori di una maggiore protezione del loro diritto alla privacy e la necessità di informare sull’uso di Internet in un linguaggio e una forma comprensibili ai bambini;
    (c) gli stereotipi di genere che possono influire sulle scelte delle bambine per quanto riguarda i loro studi e le loro aspirazioni e il ruolo dei media e della pubblicità italiana nel presentare le donne e le ragazze come oggetti sessuali;
    (d) la rappresentazione negativa degli immigrati e delle minoranze nei media, con conseguenze sulla integrazione sociale e sul reale godimento dei diritti dei minori di queste comunità;
    (e) il contenuto della pubblicità che può indurre consumi potenzialmente dannosi per quanto riguarda cibo, medicinali, giocattoli e altri elementi.

    33. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte:
    (a) promuova e supporti lo sviluppo di un Codice sui minori e i media che accolga pienamente le disposizioni e lo spirito dell’articolo 17 della Convenzione, compreso l’incoraggiamento alla diffusione di materiale positivo dal punto di vista sociale e culturale;
    (b) ripristini il Comitato di monitoraggio sul Codice di autoregolamentazione Internet e Minori e garantisca che le violazioni al Codice siano sottoposte a sanzioni amministrative e legali efficaci;
    (c) adotti le misure necessarie per avere media responsabili e proattivi, in grado di combattere razzismo e intolleranza, e implementi un sistema di monitoraggio che ne garantisca l’effettiva realizzazione.
    Punizioni corporali
    34. Il Comitato è preoccupato per la diffusione delle punizioni corporali in ambito familiare, in particolare per il fatto che molti genitori continuano a ritenere appropriato schiaffeggiare i figli come strumento di disciplina. È inoltre preoccupato per il fatto che lo Stato parte non ha ancora approvato una legislazione che proibisca esplicitamente qualsiasi forma di punizione corporale in tutti gli ambiti, compreso quello domestico (CRC/C/15/Add.41, para. 20) nonostante la Suprema corte abbia deliberato sulla proibizione di questi atti.
    35. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte riformi la legislazione nazionale in modo da garantire la proibizione esplicita di tutte le forme di punizione corporale in tutti gli ambiti, anche domestici, sulla scorta del commento generale del Comitato n. 8 (2006) sul diritto dei minori alla protezione dalle punizioni corporali e da altre forme di punizione crudeli o degradanti e del commento generale n. 13 (2011) sul diritto dei minori di non subire violenza in qualsiasi forma. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato parte diffonda la consapevolezza tra i genitori e l’opinione pubblica sull’impatto delle punizioni corporali sul benessere dei minori e sui validi metodi di disciplina alternativi, conformi ai diritti dei minori.

    D. Ambiente familiare e assistenza alternativa (artt. 5, 18 (parr. 1-2), 9-11,19-21, 25, 27 (par. 4) e 39 della Convenzione)
    Ambiente familiare
    36. Pur accogliendo con favore i progressi compiuti nell’adozione del primo Piano nazionale di politiche per la famiglia e di varie misure, tra cui le deduzioni fiscali e gli assegni per i figli a carico previsti per le famiglie numerose e a basso reddito al fine di supportare, rispettivamente, i genitori e i tutori legali nelle loro responsabilità di cura, il Comitato teme che tali risultati siano di natura principalmente economica e non affrontino l’esigenza dei genitori di migliorare le proprie capacità genitoriali, attraverso la conoscenza delle esigenze di sviluppo dei figli e dei modi migliori per allevarli ed educarli. Il Comitato esprime particolare preoccupazione per le limitate opportunità di assistenza pubblica all’infanzia e per i costi elevati dell’assistenza privata.
    37. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte garantisca un sostegno alle famiglie numerose e a basso reddito basato su un approccio olistico, che includa il sostegno al reddito e una specifica attenzione al ruolo e alla formazione dei genitori. In particolare, il Comitato raccomanda che lo Stato parte migliori l’accesso, l’accessibilità economica e la qualità dei programmi didattici e di assistenza alla prima infanzia, come previsto dalla Strategia 2020 dell’Unione Europea e dalla Comunicazione del 2011 della Commissione Europea su “Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori”, nonché le attività extrascolastiche.
    Minori privati di un ambiente familiare
    38. Il Comitato accoglie con favore i progressi compiuti nella direzione della deistituzionalizzazione dell’assistenza dei minori privati di un ambiente familiare in conformità con la legge n. 149/2001. Il Comitato, tuttavia, nutre preoccupazione in merito alla mancanza di standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti da comunità o istituzioni alternative di tipo familiare e dall’insoddisfacente applicazione della legge n. 149/2001 riguardante il monitoraggio indipendente e la registrazione di tali comunità. Il Comitato nutre, in particolare, preoccupazione in merito alla mancanza di valutazione della qualità dei servizi forniti e di responsabilità riguardo al finanziamento pubblico ricevuto per ospitare i bambini. Inoltre, constata con preoccupazione le disparità regionali nell’utilizzo dell’istituto dell’affidamento e la mancata adozione e osservanza di linee guida e di una legislazione comuni in merito all’affidamento.
    39. Riguardo al diritto di ricongiungimento familiare dei bambini stranieri con le famiglie che risiedono in Italia, il Comitato nutre preoccupazione in merito alla durata eccessiva delle procedure e teme che la legislazione di recepimento della direttiva 2003/86/CE possa escludere le famiglie nucleari che risiedono nello Stato parte.
    40. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte, nell’ambito delle sue competenze, garantisca un’applicazione efficace ed equa della legge n. 149/2001 in tutte le regioni e che:
    (a) adotti criteri e standard minimi concordati a livello nazionale per i servizi e l’assistenza relativi a tutte le istituzioni di assistenza alternative per i bambini privati di un ambiente familiare, incluse le “strutture residenziali” quali le comunità di tipo familiare;
    (b) garantisca il monitoraggio indipendente, a opera di istituzioni pertinenti, del collocamento di tutti i bambini privati di un ambiente familiare e definisca procedure di responsabilità per le persone che ricevono sovvenzioni pubbliche per ospitare tali bambini;
    (c) proceda a un’indagine generale su tutti i bambini privati di un ambiente familiare e crei un registro nazionale di tali bambini;
    (d) modifichi il Testo Unico sull’immigrazione per specificare esplicitamente il diritto al ricongiungimento familiare e la relativa applicazione a tutti gli stranieri aventi tale diritto, incluse le famiglie che si sono formate in Italia;
    (e) garantisca in maniera appropriata la scelta, la formazione e la supervisione delle famiglie affidatarie e fornisca loro sostegno e condizioni finanziarie adeguate;
    (f) tenga conto delle Linee Guida in materia di accoglienza etero-familiare allegate alla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 64/142.
    Adozione
    41. Il Comitato accoglie con favore le disposizioni obbligatorie sulla necessità di ascoltare i punti di vista e le opinioni del bambino nelle adozioni nazionali e internazionali.
    Il Comitato, tuttavia, prendendo atto della prassi dell’“adozione aperta” attuata dal 2003, esprime preoccupazione in merito alla mancanza di una base giuridica stabile e coerente per tali adozioni e ai rischi di una collocazione a tempo indeterminato del minore presso le famiglie affidatarie. Il Comitato ribadisce, inoltre, la sua preoccupazione riguardo al fatto che proseguano le adozioni internazionali con Stati non parte della Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale nonostante l’assenza di accordi bilaterali. Pur prendendo atto delle misure intraprese dalla Commissione in materia di adozione internazionale, il Comitato continua a esprimere preoccupazione in merito all’elevato numero di agenzie per l’adozione private, all’inadeguatezza del sistema di monitoraggio e alle denunce di profitto ottenuto da alcune parti nella procedura di adozione.
    42. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte:
    (a) introduca il principio dell’interesse superiore del bambino come considerazione essenziale nella legislazione, incluse la legge n. 184/1983 e la legge n. 149/2001, e nelle procedure che disciplinano l’adozione;
    (b) concluda accordi bilaterali con tutti i Paesi di origine dei minori adottati che non hanno ancora ratificato la Convenzione dell’Aia del 1993;
    (c) in conformità con la Convenzione dell’Aia e con l’articolo 21(d) della Convenzione sui diritti del fanciullo, garantisca un monitoraggio efficace e sistematico di tutte le agenzie di adozione private, valuti la possibilità di gestire o limitare l’elevato numero di queste ultime e garantisca che le procedure di adozione non siano fonte di profitto per alcuna parte;
    (d) garantisca un follow-up sistematico sul benessere dei bambini adottati durante gli anni precedenti e sulle cause e le conseguenze del fallimento adottivo.
    Violenza contro i bambini, inclusi l’abuso e l’incuria
    43. Il Comitato nutre serie preoccupazioni per l’assenza di un sistema e di un quadro comuni sul piano nazionale per la protezione e la prevenzione di tutte le forme di violenza fisica e psicologica contro i bambini e di un corrispondente ente di monitoraggio e coordinamento per l’applicazione. A tale proposito, prende atto con notevole preoccupazione dei risultati di un sondaggio da cui emerge che la maggior parte dei minori di età compresa tra 14 e 17 anni, residenti prevalentemente nelle regioni settentrionali e centrali dell’Italia, abbia subito in prima persona o assistito a maltrattamenti di bambini. In particolare, seppure incoraggiato dalle esperienze positive di alcune regioni in relazione alla raccolta di dati (Piemonte e Veneto) e alla prevenzione (Emilia Romagna), il Comitato nutre preoccupazione in merito ai seguenti aspetti:
    (a) mancanza, a livello nazionale, di un sistema completo di raccolta dati e di rilevazione di tutte le forme di violenza contro i bambini;
    (b) disparità regionali in termini di esistenza e applicazione di linee guida sulla violenza contro i bambini nonché di prevenzione, cura ed eliminazione della violenza;
    (c) abbandono dei bambini da parte di madri che versano in situazioni di difficoltà.
    44. Il Comitato ribadisce le sue precedenti preoccupazioni e le osservazioni conclusive (CRC/C/15/Add. 198, parr. 37 e 38) e, richiamando l’attenzione al Commento generale n. 13 (2011), raccomanda che lo Stato parte:
    (a) consideri prioritaria l’eliminazione di tutte le forme di violenza contro i bambini, anche attraverso l’applicazione delle raccomandazioni dello studio ONU sulla violenza contro i bambini (A/61/299), tenendo conto del risultato e delle raccomandazioni della Consultazione regionale per l’Europa e l’Asia Centrale (svoltasi a Lubiana, in Slovenia, nei giorni 5-7 luglio 2005), e prestando particolare attenzione agli aspetti legati al genere;
    (b) fornisca informazioni in merito all’applicazione da parte dello Stato parte delle raccomandazioni del succitato studio nel prossimo rapporto periodico, in particolare quelle messe in evidenza dal Rappresentante speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i bambini, nello specifico:
    (i) lo sviluppo di una strategia generale nazionale per impedire e affrontare tutte le forme di violenza e di maltrattamento contro i bambini;
    (ii) l’introduzione di un esplicito divieto giuridico nazionale di tutte le forme di violenza contro i bambini in tutte le situazioni;
    (iii) il consolidamento di un sistema nazionale di raccolta, analisi e distribuzione dei dati e di un’agenda di ricerca sulla violenza e il maltrattamento contro i bambini.

    E. Disabilità, requisiti essenziali di salute e benessere (artt. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (parr. 1-3) e 33 della Convenzione)
    Bambini con disabilità
    45. Il Comitato si rammarica della limitatezza delle informazioni fornite nel rapporto dello Stato parte sui bambini con disabilità. Pur apprezzando l’impegno volto a integrare i bambini con disabilità nel sistema scolastico, il Comitato teme che la disabilità sia ancora considerata in termini di “handicap” invece di essere affrontata con lo scopo di assicurare l’inclusione sociale dei bambini con disabilità, e che siano presenti disparità regionali nella presenza di insegnanti specializzati nella scuola. Il Comitato nutre, inoltre, preoccupazione in merito alle inadeguatezze e ai ritardi relativi all’assistenza speciale per i bambini con disabilità nella prima infanzia e alla mancanza di dati statistici relativi ai bambini con disabilità nella fascia di età compresa tra 0 e 6 anni.
    46. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte riveda le politiche e i programmi esistenti per garantire un approccio basato sui diritti in relazione ai bambini con disabilità e valuti iniziative di informazione e formazione volte a garantire un’elevata sensibilizzazione dei funzionari governativi competenti e della collettività in merito a questo tema. Il Comitato raccomanda, anche, che lo Stato parte provveda a fornire un numero sufficiente di insegnanti specializzati a tutte le scuole affinché tutti i bambini con disabilità possano accedere a un’istruzione completa e di elevata qualità. Inoltre, il Comitato raccomanda che lo Stato parte effettui la raccolta di dati specifici e disaggregati sui bambini con disabilità, inclusi quelli di età compresa tra 0 e 6 anni, per adattare politiche e programmi in base a tali esigenze. A tale proposito, il Comitato invita lo Stato parte a tenere conto del Commento generale n. 9 (2006) del Comitato sui diritti dei bambini con disabilità.
    Salute e servizi sanitari
    47. Il Comitato constata con preoccupazione l’assenza di livelli essenziali di assistenza sanitaria (Livelli Essenziali di Assistenza – LEA) definiti congiuntamente alla devoluzione della competenza sanitaria alle regioni, che ha determinato discrepanze nella qualità e nell’efficienza del sistema sanitario tra regioni meridionali e regioni settentrionali dello Stato parte, con ripercussioni sul diritto dei bambini ai massimi livelli di salute possibili.
    Costituiscono fonte di preoccupazione per la Commissione anche il tasso elevato e crescente di obesità infantile nonché l’alto numero di bambini affetti da malattie allergiche e/o respiratorie. Il Comitato, inoltre, è preoccupato del fatto che, rispetto alle omologhe italiane, tra le madri straniere siano presenti tassi di natimortalità e di mortalità perinatale più alti e sia frequente il ricorso alle cure di reparti od ospedali di emergenza: ciò è causato, in parte, dal fatto che le madri straniere senza documenti non si sottopongono alle necessarie cure ostetriche e ai test prima e durante la gravidanza in conseguenza della criminalizzazione degli stranieri senza documenti.
    48. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte prenda provvedimenti immediati per promuovere standard comuni nei servizi di assistenza sanitaria per tutti i bambini in tutte le regioni e che:
    (a) proceda a un’analisi dell’applicazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008 con riferimento al diritto dei bambini alla salute e assegni pertanto un’adeguata spesa di assistenza sanitaria per i bambini;
    (b) definisca senza indugio i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA);
    (c) migliori i programmi di formazione per tutti i professionisti che operano in ambito sanitario in conformità con i diritti dell’infanzia;
    (d) intraprenda programmi di difesa e sensibilizzazione destinati a scuole e famiglie, che sottolineino l’importanza dell’attività fisica, di abitudini alimentari e stili di vita sani, incluso il Piano di prevenzione nazionale 2010-2012, e aumenti il numero di ore e la qualità dell’educazione fisica nei curriculi delle scuole primarie e secondarie;
    (e) sviluppi e metta in atto una campagna di informazione e di sensibilizzazione sul diritto all’assistenza sanitaria di tutti i bambini, inclusi quelli di origine straniera, con particolare attenzione alle strutture di assistenza sanitaria utilizzate dalle comunità straniere; tale campagna deve includere la correzione degli elevati tassi di natimortalità e di mortalità prenatale tra le madri straniere.
    Allattamento materno
    49. Il Comitato nutre preoccupazione in merito al basso tasso di allattamento materno esclusivo per i primi sei mesi e alla prassi di somministrare ai bambini alimenti complementari dall’età di quattro mesi. Il Comitato nutre, inoltre, preoccupazione in merito alla commercializzazione non regolamentata di alimenti per l’infanzia, per i bambini e per gli adolescenti e alle inadeguatezze nel monitoraggio della commercializzazione dei sostituti del latte materno.
    50. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte prenda provvedimenti per migliorare le prassi dell’allattamento materno esclusivo per i primi sei mesi, attraverso misure di sensibilizzazione che includano campagne, informazioni e formazione per i funzionari governativi competenti e in particolare per il personale che opera nei reparti di maternità e per i genitori. Il Comitato raccomanda, inoltre, che lo Stato parte rafforzi il monitoraggio delle norme di commercializzazione esistenti correlate agli alimenti per i bambini e le norme correlate alla commercializzazione dei sostituti del latte materno, inclusi biberon e tettarelle, e garantisca il monitoraggio periodico di tali norme e l’azione nei confronti di coloro
    che violano il codice.
    Salute mentale
    51. Il Comitato nutre preoccupazione in merito all’assenza di una strategia o di un sistema nazionale generale per la valutazione e il monitoraggio della situazione della salute mentale tra i minori, in particolare gli adolescenti. A tale proposito, deplora il fatto che le Linee guida nazionali per la salute mentale del 2008 non abbiano ancora trovato applicazione. Il Comitato teme, inoltre, che l’inadeguatezza delle risorse abbia impedito alle autorità sanitarie locali e ai servizi di neuropsichiatria infantile e adolescenziale di porre in essere team multidisciplinari per affrontare le problematiche di salute mentale tra i minori attraverso un approccio socio-psicologico. Costituisce fonte di preoccupazione per il Comitato anche il fatto che alcuni psicofarmaci usati dai minori presentino come effetto collaterale un aumento delle tendenze suicide. Il Comitato nutre, inoltre, preoccupazione in merito alla larga diffusione della depressione che può essere causa di suicidio tra i minori.
    52. Il Comitato, riferendosi al proprio Commento generale n. 4 (2003) sulla salute e lo sviluppo degli adolescenti, raccomanda che lo Stato parte rafforzi servizi e programmi disponibili e di qualità per la salute mentale e in particolare che:
    (a) applichi ed effettui senza indugio il monitoraggio delle Linee guida nazionali sulla salute mentale;
    (b) sviluppi una politica generale nazionale sulla salute mentale chiaramente incentrata sulla salute mentale degli adolescenti e ne garantisca l’applicazione efficace attraverso l’attribuzione di finanziamenti, risorse pubbliche adeguate, sviluppo e applicazione di un sistema di monitoraggio;
    (c) applichi un approccio multidisciplinare al trattamento dei disturbi psicologici e psicosociali tra i minori attraverso la definizione di un sistema integrato di assistenza sanitaria per la salute mentale dei minori che coinvolga, a seconda dei casi, genitori, famiglia e scuola.
    Abuso di droghe e sostanze psicotrope
    53. Il Comitato nutre serie preoccupazioni in merito all’aumento dell’uso di droghe illecite, in particolare anfetamine, tra gli adolescenti nello Stato parte. Il Comitato constata con preoccupazione che tali droghe sono spesso usate per migliorare le prestazioni scolastiche e combattere la depressione. Inoltre, il Comitato è preoccupato dei livelli elevati di consumo di alcol e di uso di tabacco tra i minori e dell’influenza negativa della pubblicità, sia diretta sia veicolata dai mass media in generale.
    54. Il Comitato, riferendosi al proprio Commento generale n. 4, raccomanda che lo Stato parte adotti le opportune misure per eliminare l’uso di droghe illecite da parte dei minori, attraverso programmi e campagne di comunicazione, attività didattiche volte a sviluppare le cd. life-skills (abilità per la vita) e la formazione di insegnanti, operatori sociali e altre figure rilevanti. Devono essere inclusi programmi sulla promozione di stili di vita sani tra gli adolescenti per impedire l’uso di alcol e tabacco e sull’applicazione di norme sulla pubblicizzazione di tali prodotti presso i minori. Il Comitato invita lo Stato parte a presentare le informazioni su tali attività e dati sull’uso di droghe illecite da parte dei minori nel prossimo rapporto periodico al Comitato.
    Figli di genitori detenuti
    55. Il Comitato, pur accogliendo con favore l’adozione dell’atto n. 62/2011 sulla protezione della relazione tra madri detenute e i propri figli minori, nutre preoccupazioni in merito all’elevato numero di figli che sono separati da uno o da entrambi i genitori a causa dello stato di detenzione di questi ultimi, e di neonati che vivono nelle carceri insieme alle proprie madri e che rischiano di venire separati dalle stesse salvo il caso in cui queste soddisfino i requisiti necessari per gli arresti domiciliari.
    56. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte proceda a uno studio sulla situazione relativa ai diritti dei bambini con genitori detenuti a vivere in un ambiente familiare al fine di garantire relazioni personali, servizi adeguati e un sostegno appropriato in linea con quanto previsto all’articolo 9 della Convenzione.
    Standard di vita
    57. Il Comitato nutre profonde preoccupazioni in merito all’elevato numero di bambini che vivono in povertà nello Stato parte e alla concentrazione sproporzionata della povertà infantile nell’Italia meridionale. Prendendo atto del fatto che lo Stato parte è al secondo posto nell’Unione europea come tasso di occupazione femminile più basso (inferiore al 50%), il Comitato teme che la povertà infantile sia strettamente correlata alla disoccupazione femminile. Pur apprezzando i recenti interventi politici effettuati negli anni 2008-2009 a favore delle famiglie a basso reddito (Bonus Famiglia e Social Card), il Comitato teme che tali programmi riducano solo marginalmente le ineguaglianze e la povertà. Il Comitato osserva con preoccupazione che i programmi dello Stato parte sembrano concentrarsi sulle misure sul reddito e prendano in considerazione solo limitatamente i fattori sociali, culturali, geografici e altri fattori strutturali della riduzione della povertà.
    58. Il Comitato sollecita lo Stato parte a intensificare gli sforzi per risolvere e sradicare la povertà e le ineguaglianze, in particolar modo dei bambini, e a:
    (a) considerare la riforma sistematica delle politiche e dei programmi correnti per risolvere efficacemente la povertà infantile in modo sostenibile attraverso un approccio multidisciplinare che tenga conto dei fattori sociali, culturali e geografici della riduzione della povertà;
    (b) valutare il risultato dei programmi correnti sulla lotta contro la povertà e garantire che le politiche e i piani successivi contengano indicatori rilevanti e un quadro di monitoraggio;
    (c) aumentare la partecipazione femminile al mercato del lavoro e promuovere modalità di lavoro flessibili per entrambi i genitori, anche attraverso l’aumento dei servizi di custodia dei bambini;
    (d) aumentare e favorire il sostegno al reddito per le famiglie a basso reddito con figli e garantire che tale sostegno venga esteso alle famiglie di origine straniera.

    F. Istruzione e attività ricreative e culturali (artt. 28, 29 e 31 della Convenzione)
    Istruzione, inclusa la formazione e l’orientamento professionale
    59. Pur riconoscendo gli sforzi fatti per l’applicazione di precedenti raccomandazioni (CRC/C/15/Add. 198, par. 43), il Comitato è preoccupato per quanto segue:
    (a) il persistere di tassi di abbandono scolastico elevati, soprattutto al sud e tra i bambini di famiglie in difficoltà socio-economiche;
    (b) le condizioni fatiscenti in cui versano gli edifici e le strutture delle scuole, che in alcune occasioni hanno causato morti accidentali dovute alla mancanza di sicurezza;
    (c) l’ampia diffusione della violenza e del bullismo nelle scuole, combattuti principalmente con misure disciplinari anziché psicosociali ed educative, e i bassi tassi di denuncia da parte delle vittime;
    (d) la mancanza di omogeneità tra le regioni e il differimento dell’approvazione di una normativa, che ritarda l’accesso alla formazione professionale;
    (e) l’incapacità di assicurare la piena integrazione di bambini stranieri e di bambini appartenenti a minoranze nel sistema scolastico;
    (f) la mancata partecipazione, o la partecipazione in misura minima, dei bambini ai processi decisionali che li riguardano nell’ambito del sistema di istruzione.
    60. Inoltre, il Comitato nutre preoccupazione in merito alla sospensione del Decreto Legislativo n. 226 (2005) che regola i livelli essenziali di servizio nell’istruzione e nella formazione professionale che le regioni devono garantire e all’assenza di un quadro standardizzato a livello nazionale per le misure di sostegno all’istruzione. Il Comitato constata con preoccupazione i tagli significativi al finanziamento pubblico nel settore dell’istruzione a seguito della riforma scolastica del 2009, che include una notevole riduzione del numero degli insegnanti, laddove i finanziamenti per le scuole private sono raddoppiati negli ultimi dieci anni. Il Comitato osserva, inoltre, la diversificazione delle fonti di finanziamento per l’istruzione, provenienti sia dall’Unione europea sia da fondazioni locali.
    61. Il Comitato raccomanda vivamente che lo Stato parte:
    (a) si astenga dall’operare ulteriori tagli al settore della formazione e garantisca che alle scuole vengano fornite risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate per fornire un’istruzione di qualità a tutti i bambini;
    (b) introduca meccanismi di sostegno all’istruzione per i bambini provenienti da famiglie economicamente svantaggiate;
    (c) affronti efficacemente la violenza e il bullismo nelle scuole attraverso misure socio-educative quali il counseling, la sensibilizzazione sulle regole scolastiche e lo statuto degli studenti, i forum per il dialogo e la possibilità per i bambini di denunciare tali incidenti, invece di limitare l’azione alle misure disciplinari e punitive;
    (d) trasponga in norme il Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro in relazione alle scuole;
    (e) intraprenda azioni volte all’adozione di una normativa sull’accesso alla formazione professionale;
    (f) sviluppi programmi per migliorare l’integrazione scolastica di stranieri e bambini appartenenti a minoranze.

    G. Misure speciali di protezione (artt. 22, 30, 38, 39, 40, 37 (b)-(d), 32-36 della Convenzione)
    Minori in contesti migratori
    62. Il Comitato riconosce la particolare posizione geografica dello Stato parte e i vincoli a essa associati ed esprime apprezzamento per gli sforzi e le misure recentemente adottate, in una situazione di emergenza e senza alcuna assistenza, al fine di far fronte all’arrivo massivo e inatteso di migliaia di rifugiati provenienti da Paesi colpiti da guerre, instabilità politica e povertà. Manifesta tuttavia la propria preoccupazione in merito alle potenziali ripercussioni di tale situazione sui minori, siano essi rifugiati, minori non accompagnati o migranti, in considerazione dei diritti garantiti a tali soggetti ai sensi della Convenzione.

    Minori richiedenti asilo e rifugiati
    63. Il Comitato accoglie con favore il divieto di espulsione o rimpatrio di individui sotto i 18 anni di età e donne in gravidanza previsto ai sensi delle leggi in materia di  immigrazione dello Stato parte, tuttavia prende atto con preoccupazione che i minori di origine straniera possono essere espulsi dal Paese per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e che, nell’ambito dell’applicazione della politica per l’intercettazione dei migranti del 2009 (politica di “respingimento”), lo Stato parte ha proceduto al rimpatrio di minori, ivi compresi minori non accompagnati, senza esaminare la situazione individuale di ciascuno o fornire loro la possibilità di richiedere asilo. Il Comitato esprime profonda preoccupazione in merito al respingimento di alcuni migranti riconosciuti idonei a ricevere la protezione internazionale, in violazione degli obblighi di non-refoulement cui è soggetto lo Stato parte. Si dichiara inoltre seriamente preoccupato riguardo alla detenzione di alcuni minori e delle rispettive famiglie durante le operazioni di rimpatrio forzato dei migranti messe in atto dallo Stato parte senza aver prima fornito agli individui in questione la
    possibilità di richiedere asilo.
    64. Pur prendendo atto del Decreto Legislativo 25/2008, il Comitato esprime preoccupazione per l’assenza di una legge in materia di asilo politico. Si dichiara inoltre preoccupato in merito alla limitata capacità, al sovraffollamento e alle condizioni insufficienti dei centri di accoglienza per minori, da cui deriva il collocamento di questi ultimi presso centri di accoglienza non destinati a individui sotto i 18 anni di età. Rileva inoltre con particolare apprensione, condizioni di accoglienza e soggiorno dei migranti non conformi agli standard previsti, in particolare in relazione ai minori giunti a Lampedusa e presso altre località durante la primavera e l’estate del 2011.
    65. Alla luce di quanto sopra, il Comitato raccomanda che lo Stato parte:
    (a) garantisca a ciascun minore che tenti di entrare in Italia e che si trovi sotto la propria giurisdizione, sia in alto mare che all’interno del territorio nazionale, il diritto a un esame del proprio caso individuale e l’accesso immediato alle procedure di asilo politico e ad altre procedure rilevanti di protezione, sia nazionali che internazionali;
    (b) riveda le leggi nazionali e garantisca che, nel caso in cui sussistano motivi fondati per ritenere che il minore sia esposto a un rischio reale di danni irreparabili, tali leggi vietino l’espulsione di individui minori di 18 anni, anche qualora tale misura sia giustificata da motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;
    (c) ponga immediatamente in essere un sistema efficiente di raccolta dati e memorizzazione di informazioni di tutti i minori, inclusi i richiedenti asilo e i rifugiati bisognosi di protezione;
    (d) faccia riferimento, nell’applicazione delle precedenti raccomandazioni, al commento generale n. 6 (2005) sul trattamento dei minori non accompagnati e separati dalle loro famiglie al di fuori del Paese di origine.
    Minori non accompagnati
    66. Il Comitato esprime preoccupazione per la mancanza, all’interno dello Stato parte, di un approccio comune e unitario nei confronti dei minori non accompagnati, tra cui l’assenza di linee guida complete e di un quadro legislativo in materia. Teme inoltre che le misure di protezione legale esistenti e le procedure in materia di nomina di tutori e concessione di permessi di residenza per minori non accompagnati non siano applicate in maniera uniforme nelle diverse regioni dello Stato parte. Pur prendendo atto degli sforzi compiuti da parte del Comitato per i minori stranieri al fine di migliorare le condizioni dei minori temporaneamente ospitati in Italia, il Comitato rileva che la competenza di tale organo è limitata ai minori che non fanno richiesta di asilo. Ulteriore fonte di preoccupazione è il ricorso crescente alla pratica medica per l’accertamento dell’età dei minori non accompagnati, che mette a rischio l’applicazione del principio del beneficio del dubbio.
    67. Il Comitato raccomanda che, in riferimento al commento generale n. 6, lo Stato parte introduca una legislazione completa che garantisca assistenza e protezione a tali minori. In particolare, raccomanda che lo Stato parte istituisca un’autorità nazionale specifica e permanente per il monitoraggio delle condizioni dei minori non accompagnati, che ne identifichi le esigenze, faccia fronte ai problemi dell’attuale sistema ed elabori linee guida in materia, ivi comprese misure di accoglienza, identificazione, valutazione delle esigenze e strategia di protezione. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato parte adotti una procedura unificata per l’accertamento dell’età dei minori non accompagnati che si basi su un approccio multidisciplinare e che rispetti il principio del beneficio del dubbio.
    Minori appartenenti a famiglie migranti
    68. Il Comitato esprime profonda preoccupazione in merito alle limitazioni in termini di accesso ai servizi di assistenza sanitaria e ad altri servizi sociali da parte dei minori figli di migranti irregolari, rilevando che le famiglie prive di permesso di residenza non hanno diritto a tali servizi. A tale proposito, si dichiara particolarmente preoccupato in merito alla promulgazione della legge n. 94/2009 in materia di pubblica sicurezza, la quale persegue l’ingresso e il soggiorno illegale in Italia e che influisce in maniera estremamente negativa sul godimento di diritti economici e sociali da parte dei minori e delle famiglie residenti illegalmente presso lo Stato parte. In considerazione del notevole aumento del numero di minori appartenenti a famiglie migranti all’interno dello Stato parte, lamenta il taglio dei finanziamenti al “Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati” nel 2008 e nel 2009. Il Comitato rileva inoltre con seria preoccupazione che i minori appartenenti a famiglie residenti illegalmente presso lo Stato parte possono essere trattenuti presso Centri di identificazione ed espulsione e che le leggi nazionali non disciplinano la presenza di minori all’interno di tali centri.
    69. Il Comitato rammenta allo Stato parte che i diritti sanciti ai sensi della Convenzione non si limitano ai minori cittadini dello Stato in questione e che devono essere estesi a tutti i minori, indipendentemente dalla condizione di migranti e raccomanda che lo Stato parte:
    (a) riveda le proprie leggi in materia di immigrazione in modo da garantire ai minori migranti pari diritti in termini di istruzione, salute e accesso ad altri servizi sociali, in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nel luglio del 2010;
    (b) garantisca nella legislazione e nella pratica che le decisioni riguardanti la concessione di permessi di residenza ai cittadini stranieri considerino sempre di primaria importanza il superiore interesse del minore.
    Minori coinvolti in conflitti armati
    70. Il Comitato esprime preoccupazione in merito alla mancata applicazione delle precedenti raccomandazioni che prevedevano: (a) l’esplicita persecuzione, ai sensi delle leggi nazionali, del reclutamento e dell’utilizzo di individui sotto i 15 anni di età da parte di forze e gruppi armati (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1, par. 12); e (b) la definizione del concetto di “partecipazione diretta” da parte delle leggi nazionali (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1, par. 11), in linea con gli articoli da 1 a 4 del Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.
    71. Pur apprezzando l’allineamento con l’articolo 29 della Convezione, il Comitato lamenta l’assenza, nei programmi delle quattro scuole militari operanti nello Stato parte, di materie specifiche che abbiano come oggetto i diritti umani, la Convenzione e il Protocollo opzionale. Il Comitato lamenta inoltre la mancata applicazione della precedente raccomandazione relativa all’introduzione del divieto e della perseguibilità penale della vendita di armi di piccolo calibro e armi leggere a Paesi in cui i minori sono coinvolti in conflitti armati (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1, par. 17). Il Comitato si rammarica inoltre per la mancanza, nel rapporto elaborato dallo Stato parte, di informazioni sulla riabilitazione e la reintegrazione sociale dei minori vittime dei crimini oggetto del Protocollo opzionale.
    72. Ribadendo le proprie raccomandazioni precedenti, il Comitato sollecita lo Stato parte affinché intensifichi l’impegno nell’applicazione del Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e:
    (a) emendi la propria dichiarazione ai sensi del Protocollo opzionale sull’età minima per il reclutamento al fine di conformarsi alla legislazione nazionale che prevede un’età minima di 18 anni;
    (b) emendi il Codice Penale vietando e perseguendo in maniera esplicita il reclutamento e l’utilizzo, da parte di forze e gruppi armati, di individui al di sotto di 18 anni di età in conflitti armati;
    (c) vieti e persegua ai sensi della legislazione nazionale la vendita di armi di piccolo calibro e armi leggere a Paesi in cui i minori sono coinvolti in conflitti armati;
    (d) includa il reclutamento e l’utilizzo di minori in conflitti armati tra i motivi previsti dalla legislazione nazionale per la concessione dello status di rifugiato;
    (e) ratifichi la Convenzione sulle munizioni a grappolo.
    Sfruttamento sessuale
    73. Il Comitato accoglie con favore la creazione dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile, del Centro nazionale per il monitoraggio della pornografia minorile su Internet e dell’Osservatorio sulla prostituzione e sui crimini ad essa connessi, nonché l’adozione della legge n. 11/2009, che prevede quale aggravante i reati sessuali perpetrati contro i minori. Esprime tuttavia la propria preoccupazione in merito alla mancanza di risorse e piani di coordinamento e finanziamento di tali attività. A tale proposito e in considerazione dell’aumento della prostituzione sulle strade delle principali città dello Stato parte, il Comitato si dichiara particolarmente preoccupato per l’insufficienza dei dati riguardanti le attività volte a eliminare la prostituzione minorile.
    Nonostante accolga con favore il potenziamento della legislazione nazionale in materia di sfruttamento sessuale, pornografia e prostituzione minorile (legge n. 38/2006), il Comitato lamenta la mancata definizione del concetto di pornografia minorile secondo quanto richiesto ai sensi del Protocollo opzionale.
    74. Il Comitato manifesta la propria preoccupazione in merito alla riduzione del 50%, rispetto al 2000, del finanziamento per l’implementazione del Protocollo opzionale e al fatto che l’accento sia posto principalmente sull’aspetto della tratta. Il Comitato si dichiara inoltre preoccupato per l’insufficienza dei programmi volti a prevenire gli abusi sessuali e lo sfruttamento di gruppi di minori particolarmente vulnerabili e per la difficoltà nell’identificazione delle vittime della pornografia e della prostituzione minorile.
    75. Il Comitato raccomanda vivamente che lo Stato parte:
    (a) armonizzi la legislazione nazionale con il Protocollo opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, introducendo, in particolare, una definizione del concetto di pornografia minorile all’interno del proprio Codice Penale;
    (b) elabori e implementi una strategia per la prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sessuali, ponendo l’accento sui gruppi di minori più vulnerabili, tra cui i minori Rom;
    (c) provveda all’identificazione e alla protezione delle vittime, anche attraverso la formazione specialistica e il potenziamento delle risorse assegnate all’Unità di analisi del materiale pedopornografico;
    (d) garantisca il funzionamento efficace dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile nominando i rispettivi membri e rendendo funzionale il database volto al monitoraggio di tali reati;
    (e) riorganizzi l’Osservatorio sulla prostituzione e sui crimini ad essa connessi o ne affidi il mandato e le attività a un organismo esistente al fine di garantire il monitoraggio della prostituzione infantile e dell’abuso di minori.
    Amministrazione della giustizia minorile
    76. Il Comitato accoglie in maniera positiva l’enfasi posta sulle misure alternative e la reintegrazione nel sistema di giustizia minorile dello Stato parte. Ciononostante, il Comitato si dichiara preoccupato in merito alla mancata adozione del disegno di legge sul sistema carcerario minorile volto a diversificare ulteriormente la risposta da parte del sistema di giustizia minorile ai tagli di natura finanziaria che minacciano l’attuale sistema. A tale proposito, il Comitato esprime particolare preoccupazione in merito alle segnalazioni relative all’eccessivo ricorso a misure detentive, alla prolungata custodia cautelare di minori e all’accesso inadeguato a istruzione e formazione da parte dei minori detenuti presso gli Istituti Penali Minorili (IPM).
    77. Il Comitato esprime inoltre profonda preoccupazione in merito alle segnalazioni riguardanti il collocamento di minori presso Istituti Penali Minorili e centri di accoglienza sulla sola base della mancanza di documenti. L’aumento del numero di minori stranieri e Rom fermati dalle autorità giudiziarie durante il periodo di riferimento costituisce un ulteriore motivo di preoccupazione, così come il fatto che tali minori godano delle pene sostitutive e delle misure alternative previste dalla legge in misura minore rispetto ai coetanei di nazionalità italiana.
    78. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte conformi pienamente il proprio sistema di giustizia minorile a quanto stabilito dalla Convenzione e, in particolare, dagli articoli 37, 39 e 40 e ad altri standard rilevanti, ivi comprese le Regole sugli standard minimi per l’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), le Linee guida per la prevenzione della delinquenza minorile (Linee guida di Riyadh), le Regole per la protezione dei minori privati della loro libertà (Regole dell’Avana), le Linee guida per i bambini coinvolti nel sistema giudiziario penale e il commento generale n. 10 (2007) del Comitato sui diritti dell’infanzia in materia di giustizia minorile. In particolare, il Comitato sollecita lo Stato parte affinché:
    (a) adotti il disegno di legge sul sistema carcerario minorile senza ingiustificate proroghe;
    (b) destini al sistema di giustizia minorile risorse umane, tecniche efinanziarie adeguate, al fine di garantire pene sostitutive e altre misure alternative alla privazione della libertà, secondo quanto raccomandato dal Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (A/HRC/10/21/Add. 5, par. 116 e 122);
    (c) conduca un’analisi approfondita sulla numerosa presenza di minori stranieri e Rom nel sistema di giustizia minorile;
    (d) istituisca un sistema di monitoraggio indipendente al fine di effettuare visite regolari ai luoghi in cui i minori sono detenuti.
    Minori appartenenti a minoranze
    79. Il Comitato nutre serie preoccupazioni in merito alle scarse condizioni di salute dei minori Rom, come dimostrano l’alto tasso di mortalità infantile, la maggiore incidenza di malattie croniche e infettive e il basso tasso di vaccinazione, e riguardo al fatto che il limitato accesso all’assistenza sanitaria e ad altri servizi sociali sia, in certa misura, considerato come autoimposto. Il Comitato esprime inoltre la propria preoccupazione in merito al limitato numero di minori Rom che frequentano le scuole primarie e, in particolar modo, secondarie. In considerazione delle deplorabili condizioni economiche e dell’esclusione sociale della comunità Rom, il Comitato teme che lo Stato parte stia affrontando la questione dal punto di vista della sicurezza (Patti di sicurezza del 2006, decreto di emergenza del 2008) piuttosto che concentrarsi su misure di inclusione basate sulla partecipazione. A tale proposito, il Comitato esprime profonda preoccupazione per l’ulteriore peggioramento delle condizioni di vita della comunità Rom in seguito alle misure adottate ai sensi dei decreti di emergenza, le quali hanno, di fatto, esacerbato la segregazione attraverso la costruzione di “container per l’alloggio temporaneo”. Il Comitato rileva inoltre, con la massima preoccupazione, il decesso di sei bambini presso campi Rom “illegali” caratterizzati da condizioni estremamente disagiate, così come gli sgomberi, le  espulsioni e gli sforzi, da parte del governo, di separare i minori Rom dai rispettivi genitori a scopo di protezione. Si dichiara inoltre preoccupato per l’aumento dell’accattonaggio, in particolare tra i minori Rom, e al legame tra tale pratica e il crimine organizzato. Ulteriore motivo di preoccupazione da parte del Comitato sono le segnalazioni in merito alla maggiore incidenza di matrimoni precoci all’interno della comunità Rom residente in Italia e la mancanza di informazione e di interventi al riguardo da parte dello Stato.
    80. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte:
    (a) sospenda lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti delle comunità nomadi e le ordinanze del 30 maggio 2008;
    (b) elabori e adotti, con la partecipazione delle comunità interessate, un piano di azione a livello nazionale che promuova la reale integrazione sociale della comunità Rom in Italia, tenendo conto della delicata situazione dei minori, in particolare in termini di salute e istruzione;
    (c) destini risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, al fine di garantire il miglioramento sostenibile delle condizioni socio-economiche dei minori Rom;
    (d) adotti misure adeguate per contrastare pratiche dannose quali i matrimoni precoci;
    (e) elabori linee guida incisive e fornisca ai funzionari pubblici la formazione adeguata al fine di migliorare la comprensione della cultura Rom e prevenire una percezione stereotipata e discriminatoria dei minori appartenenti a tale etnia;
    (f) ratifichi la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.

    H. Ratifica degli strumenti internazionale in materia di diritti umani
    81. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte ratifichi i principali trattati delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e i Protocolli opzionali di cui non è ancora membro, ossia la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, il Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e la Convenzione del 1961 sulla riduzione dell’apolidia.

    I. Cooperazione con organismi regionali e internazionali
    82. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte collabori con il Consiglio d’Europa nell’applicazione della Convenzione e di altri strumenti in materia di diritti umani, sia all’interno del territorio nazionale che in altri Stati membri del Consiglio d’Europa.

    J. Follow-up e distribuzione
    83. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte adotti tutte le misure necessarie a garantire che le presenti raccomandazioni siano applicate, inter alia, attraverso la trasmissione al Capo dello Stato, al Parlamento, ai ministri competenti, alla Corte Suprema e alle autorità regionali e locali affinché possano prestarvi la giusta attenzione e intraprendere le azioni necessarie.
    84. Il Comitato raccomanda inoltre che il terzo e quarto rapporto periodico e le risposte scritte dello Stato parte, così come le relative raccomandazioni (osservazioni conclusive) siano resi ampiamente disponibili nelle lingue del Paese, attraverso Internet (ma non esclusivamente) e diffusi presso il grande pubblico, la società civile, le organizzazioni, i media, i gruppi giovanili e professionali e i minori, al fine di creare dibattiti e consapevolezza in merito alla Convenzione, ai rispettivi Protocolli opzionali e al loro monitoraggio e implementazione.
    Rapporto successivo
    85. Il Comitato invita lo Stato parte a presentare il quinto e il sesto Rapporto periodico entro il 4 aprile del 2017, includendovi le informazioni relative all’implementazione delle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato richiama l’attenzione sulle linee guida specifiche e armonizzate in materia di comunicazione adottate il 1° ottobre del 2010 (CRC/C/58/Rev.2 e Corr. 1) e ricorda allo Stato parte che i futuri Rapporti dovranno essere conformi a tali linee guida e non superare le 60 pagine. Sollecita inoltre lo Stato parte a presentare il proprio Rapporto in conformità a quanto stabilito dalle suddette linee guida. In caso di superamento del limite di pagine prestabilito, lo Stato parte dovrà rivedere e presentare nuovamente il Rapporto in conformità a tali linee guida. Il Comitato ricorda allo Stato parte che, qualora non sia in grado di rivedere e presentare nuovamente il Rapporto, non sarà possibile garantirne la traduzione a scopo di esame da parte degli organi del trattato.
    86. Il Comitato invita inoltre lo Stato parte a presentare un documento essenziale aggiornato conforme ai requisiti del documento essenziale comune incluso nelle linee guida condivise per l’attività di reporting, approvate nel giugno 2006, nel corso del quinto Inter-Committee Meeting of the human rights treaty bodies (HRI/MC/2006/3).

    crc_c_ita_co_trad_riv_apr_2012