Osservatorio della Rete L'ABUSO

Categoria: ONU – C.R.C

  • Uno Stato spurio alle Nazioni Unite

    Uno Stato spurio alle Nazioni Unite

    È stato riferito, tempo fa, che il Papa voleva che i diplomatici vaticani intervenissero con più vigore negli affari del mondo, per assicurare che l’insegnamento cattolico avesse un peso maggiore nelle decisioni relative a diritti umani, programmi d’aiuto e controllo della popolazione. Durante la stessa settimana, funzionari dell’ONU si sono lamentati per una campagna intrapresa dal Vaticano che ostacolava i loro sforzi tesi alla realizzazione degli impegni presi al Cairo cinque anni prima: ridurre il numero delle donne che morivano durante il parto ed aumentare la capacità riproduttiva dei giovani.

    La coincidenza delle due notizie mi ha fatto riflettere sul fatto che la Chiesa Cattolica ha i suoi diplomatici accreditati in vari Paesi ed è rappresentata sia all’ONU, oltre che in un gran numero di enti internazionali. Dopo tutto, essa è una chiesa, non una nazione, e nessun’altra religione è coinvolta in questo modo nella politica globale. È opinione comune che questa doppia autorità derivi dal fatto che la Città del Vaticano è uno Stato, ma non è così semplice: ciò che ha a che fare con la religione, non è mai cosa semplice. Infatti, non è la Città del Vaticano ad essere riconosciuta dall’ONU e nelle Cancellerie del mondo, ma la Santa Sede, cosa piuttosto strana a prima vista. La Città del Vaticano può essere considerata uno Stato, sebbene di dimensioni microscopiche – un’area di meno di mezzo chilometro quadrato e con meno di 500 cittadini – ma la «questione» Santa Sede è, nell’insieme, un affare molto nebuloso.

    Il rango di Stato della Città del Vaticano deriva dai Patti Lateranensi del 1929, negoziati tra Pio XI e Mussolini con lo scopo di difendere la proprietà e l’amministrazione centrale della Chiesa dalle leggi secolari della società civile. La Santa Sede, d’altro canto, si definisce come «l’organo supremo sia della Chiesa Cattolica sia dello Stato Vaticano» e la si può immaginare all’apice di una «trinità», essendo gli altri due elementi il micro-Stato e la Chiesa istituzionale, senza avere alcun tipo d’esistenza temporale o territoriale. Tuttavia, la Santa Sede ha il mandato di condurre relazioni internazionali come «personificazione giuridica della Chiesa».

    Questo fatto, di per sé, non fa meraviglia. Il trattare costruzioni astratte, come realtà materiali, è la professione di tutte le religioni. Quello che è meraviglioso è che quest’intesa sembra essere accettata in pieno da governi e agenzie internazionali. La Santa Sede è rappresentata all’ONU e mantiene relazioni diplomatiche con ben 157 paesi.

    La Santa Sede ha un seggio all’ONU come Osservatore Permanente di uno Stato non Membro (NMSPO). Ma nella Carta dell’ONU non esiste alcuna norma per una tale qualifica. La designazione ha avuto origine, ad hoc, nel periodo iniziale dell’organizzazione, nel 1946, per consentire alla Svizzera – che era affiliata a diversi enti internazionali che stavano per entrare nel corpo dell’ONU, ma che ne era impedita dalla propria costituzione a diventarne membro a pieno titolo – di aderire. Cinque anni più tardi, nel 1951, Pio XII, citando l’affiliazione della Città del Vaticano a due enti internazionali, l’Unione Universale della Posta e l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (la città-stato aveva un proprio servizio postale e stazione radio), chiedeva un diritto simile e delegava un vescovo ausiliario di New York a frequentare l’ONU su una base «part-time». Lo status del vescovo era incerto, ma documenti ONU del periodo fanno riferimento a lui come al rappresentante dello «Stato della Città del Vaticano». Già nel 1964, la presenza dell’uomo del Papa all’UN-Plaza era accettata come una consuetudine e norma, tanto che Papa Paolo VI scrisse al Segretario Generale dell’ONU, U Thant, dichiarando che «la Santa Sede» desiderava nominare un Osservatore Permanente sul modello della Svizzera. La proposta non fu discussa né nell’Assemblea Generale né in qualsiasi alto Foro dell’ONU; e nel giro di tre settimane U Thant rispose, dando il benvenuto alla «Santa Sede» come al secondo NMSPO dell’organizzazione. Da allora, le persone nominate dal Papa hanno il diritto di assistere e parlare, ma non di votare nell’Assemblea Generale e di partecipare a pieno titolo nelle attività degli Enti internazionali sponsorizzati dall’ONU.

    La Santa Sede, quindi, opera come membro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dell’Organizzazione ONU per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, e così via. È stata presente ed ha avuto un ruolo prominente in riunioni quali la Conferenza sull’Ambiente e lo Sviluppo a Rio nel 1992, la Conferenza Internazionale sulle Popolazioni e lo Sviluppo al Cairo nel 1994, la Conferenza Mondiale sulle Donne a Pechino nel 1995, eccetera. Data l’inclinazione dell’ONU a cercare un consenso unanime, piuttosto che decisioni di maggioranza, la Santa Sede è riuscita in riunioni di questo tipo, spesso in alleanza con delegazioni conservatrici latino-americane e musulmane, a bloccare iniziative considerate non in linea con l’insegnamento cattolico. Quando ha fallito, ha organizzato delle campagne internazionali contro i programmi e le iniziative che non era riuscita a sconfiggere.

    La conferenza del Cairo, per esempio, davanti all’opposizione capeggiata dalla Santa Sede, ha lanciato un Programma di Azione per affrontare «le sfide critiche d’interdipendenza tra popolazione e crescita economica sostenuta nel contesto di uno sviluppo sostenibile». I cinque anni successivi sono stati caratterizzati dallo sforzo ispirato dal Vaticano per impedire che il programma entrasse in funzione. La Santa Sede era particolarmente turbata dall’enfasi data dal Programma al «diritto di tutte le coppie ed individui di decidere liberamente e con responsabilità il numero, lo scaglionamento ed il momento opportuno della nascita dei loro figli e di avere l’informazione ed i mezzi per fare ciò» e dalla richiesta ancora più esplicita della Conferenza per misure che «assicurino che donne e uomini abbiano informazione ed accesso alla gamma più vasta possibile di mezzi sicuri ed efficienti per programmare la loro famiglia».

    In un recente documento d’aggiornamento, il gruppo dissidente dei Cattolici per la Libera Scelta, ha illustrato dettagliatamente, e come segue, la «campagna d’ostruzionismo» della Chiesa contro le raccomandazioni del Cairo.

    La campagna era il contesto per la pubblicazione dell’enciclica del marzo 1995 di Giovanni Paolo II Evangelium Vitae (Vangelo di vita) che ha condannato non solo la contraccezione, ma anche il trattamento dell’infertilità. L’enciclica affermava che istituzioni internazionali, non meglio precisate, erano impegnate in una «cospirazione contro la vita».

    Nel giugno dello stesso anno, vescovi dell’Asia e del Medio Oriente hanno apertamente condannato l’educazione al «sesso sicuro», dichiarando che «Noi insistiamo che l’unico rimedio attendibile contro la diffusione dell’AIDS è la fedeltà nel matrimonio e la castità fuori del matrimonio». Hanno aggiunto che «l’astinenza periodica» era l’unico metodo accettabile per programmare la famiglia.

    Tre mesi più tardi, i vescovi brasiliani hanno attaccato un programma governativo per la salute che prevedeva l’uso di preservativi: «Non si combatte la malattia con la degradazione della morale e scagliando le persone all’inferno».

    Nel settembre 1995, il Vaticano ha denunciato qualsiasi riferimento delle Agenzie ONU alla salute sessuale e riproduttiva delle donne ed ha chiesto che, nei documenti del Cairo, i governi interpretassero tutti i riferimenti alla sessualità come sesso all’interno del matrimonio.

    Nel marzo 1996 la chiesa, in Brasile, ha respinto una domanda di matrimonio perché l’uomo era paraplegico e quindi impotente.

    Nell’agosto 1996, il Presidente del Kenya, Daniel Arap Moi, ha risposto positivamente alle richieste dei capi della chiesa ed ha cancellato l’educazione sessuale nelle scuole primarie. Ha spiegato che «Le nostre religioni sono contrarie a quest’immoralità».

    Nello stesso mese, i vescovi del Nicaragua hanno dichiarato che il paese soffriva di un «colonialismo anti-riproduttivo» e che le clausole «diritti riproduttivi», «salute riproduttiva» e «sesso sicuro» in realtà volevano dire «aborto, promiscuità e uso arbitrario del sesso».

    Nel luglio 1997, il giornale del Vaticano, L’Osservatore Romano, ha evidenziato e gradito un rapporto fatto da un consulente in bioetica che dichiarava che persone con un’invalidità fisica o mentale non dovevano copulare. I disabili dovrebbero «collaborare con Dio per evitare di creare ulteriore dolore e tristezza».

    Nel novembre 1997, la delegazione della Santa Sede all’ONU ha protestato contro la distribuzione di contraccettivi nei campi ONU per rifugiati.

    Nell’aprile 1998 le Conferenze Cattoliche degli Stati di New York e Connecticut hanno lanciato una campagna per dissuadere le compagnie assicurative dal coprire programmi di assistenza medica che includevano medicine e mezzi contraccettivi.

    Nel giugno 1998, il Vaticano ha condannato le proposte di includere «la gravidanza forzata» nell’elenco dei crimini di guerra della Corte Criminale Internazionale, per paura che questo potesse offrire una base, alle donne violentate in tempo di guerra, per ottenere aborti legali.

    Gli esempi, scelti da un catalogo almeno 20 volte più lungo, hanno questo in comune: che non erano sfoghi casuali di religiosi reazionari in risposta a questo o quello sviluppo; ognuno era un elemento mirato ad uno sforzo coordinato per combattere i tentativi di mettere in atto le raccomandazioni del Cairo. La Santa Sede opera nei Fori mondiali come uno Stato, ma quando non riesce ad imporre il suo punto di vista si auto-transustanzia in una religione e mobilita i suoi agenti ed aderenti in tutto il mondo per accantonare quelle decisioni di maggioranza che essa non approva.

    Tutta quest’attività influisce sulla vita ed i diritti legali non solo dei cattolici, ma anche di milioni di persone di religioni differenti o di nessuna religione. Ciò che è in gioco, qui, sono la salute, l’essere pago (la soddisfazione, la felicità) e le aspettative di vita di un’intera generazione. Ogni giorno, 7.000 persone al di sotto dei 24 anni sono infettati dall’AIDS; metà di tutte le violenze ed aggressioni sessuali sono inflitte su quindicenni e più giovani; complicazioni durante la gravidanza ed il parto sono le cause più comuni di morte tra le ragazze adolescenti.

    Questi sono problemi mondiali che la Chiesa Cattolica non vuole siano affrontati, se non con la devozione ed il rosario. Il cinismo e la disonestà dell’inganno non ci dovrebbero scandalizzare, ma dobbiamo essere scandalizzati del fatto che sia stato consentito di farla franca per così troppo tempo. È ora che questi illusionisti malevoli siano espulsi dagli Enti mondiali nei quali si sono intrufolati.

    da The Freethinker, Secular Humanist monthly
    vol 119. Nr. 8, agosto 1999
    (traduzione dall’inglese di Sarah Whitman)


    IL DOCUMENTO INTERNAZIONALE

    APPELLO della NSS all’ONU perché il Vaticano perda il suo status privilegiato

    La National Secular Society (NSS), Associazione Laica Nazionale di Londra, ha chiesto che il Vaticano perda la sua posizione di privilegio quale Osservatore permanente (permanent observer) presso le Nazioni Unite, in conseguenza del fatto che la Chiesa cattolica, in diversi convegni delle N.U., si è sforzata di impedire l’educazione sessuale e la diffusione di metodi contraccettivi nei Paesi in via di sviluppo.

    In una nota inviata il mese scorso [estate 1999], la Società NSS ha espresso il suo sostegno a Clare Short, Segretaria di Stato per lo Sviluppo Internazionale, per la sua importante iniziativa presso le Nazioni Unite, intesa ad aiutare la crescita controllata della popolazione in tutto il mondo.

    Parlando all’Assemblea Generale dell’ONU, la signora Short ha criticato aspramente il Vaticano per quello che ella ha definito «interferenza reazionaria» nella promozione di informazioni che dovrebbero aiutare le donne nei Paesi in via di sviluppo, al fine di proteggere la loro salute e di limitare il numero dei componenti delle loro famiglie.

    Per tale sua dichiarazione, la signora Short fu immediatamente attaccata da Gary Streeter, portavoce del Partito Conservatore, il quale pretese che la signora Short si scusasse con il Vaticano per le sue critiche.

    Questo duro attacco di Gary Streeter è stato condannato dalla NSS come un «irriflessivo appoggio dato alla religione nel modo e nel momento peggiori».

    Keith Porteous Wood, Segretario Generale della NSS, ha dichiarato al riguardo:

    «L’inumano divieto del Papa di permettere il controllo artificiale delle nascite non fa che aumentare povertà, miseria e sovrapopolazione; il divieto dell’uso dei preservativi favorisce inoltre il dilagare di malattie, in particolare dell’epidemia di AIDS.

    Ancora negli ultimi mesi il Vaticano ha tentato di fermare la distribuzione della “pillola del giorno dopo” alle donne albanesi del Kosovo violentate dai soldati serbi. Sembra che non ci sia un limite alle crudeltà che la Chiesa Cattolica è pronta ad infliggere – in nome dei suoi dogmi – alla gente che soffre.

    Molte delle persone colpite da queste decisioni non solo non appartengono alla Chiesa Romana, ma non sono neppure cristiane, e molte sono perfino non credenti. Per questa ragione non deve essere più permesso che una istituzione, che persegue tali politiche, interferisca con l’urgente necessità di contenere la massiccia crescita demografica del mondo.

    Al Vaticano, dunque, dovrebbe essere immediatamente abrogata la posizione di privilegio che occupa presso le Nazioni Unite, prima che esso infligga ulteriori danni ad un’attività di vitale importanza qual è quella dell’ONU. Il Cattolicesimo Romano è infatti la sola religione che goda di questo status».

     

    da The Freethinker, Secular Humanist monthly
    vol 119. Nr. 8, agosto 1999
    (traduzione dall’inglese di Biancamaria Mantovani Donadello)

    https://www.uaar.it/uaar/archivio/archivio1999/attualita26.html

  • Convenzione sui diritti dei fanciulli dell’ONU (New York 20 novembre 1989), che la chiesa cattolica non ha mai firmato.

    Convenzione sui diritti dei fanciulli dell’ONU (New York 20 novembre 1989), che la chiesa cattolica non ha mai firmato.

    Convenzione sui diritti dei fanciulli dell’ONU (New York 20 novembre 1989), che la chiesa cattolica non ha mai firmato.

    … convinti che la famiglia, come gruppo fondamentale della società é l’ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri e in particolarmente dei bambini, deve ricevere la protezione e l’assistenza necessaria così che possa assumere la sua piena responsabilità all’interno della comunità; riconoscendo che il bambino, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente di famiglia, in un’atmosfera di felicità, amore e comprensione…

    Perché lo stato italiano tollera il reclutamento dei bambini dei seminari minori (2.743 nell’anno scolastico 2005/6 in Italia), in aperta violazione di una Convenzione che ha sottoscritto? La Convenzione sui diritti dei fanciulli è legge dello stato, attraverso la ratifica avvenuta con l. L. 27 maggio 1991, n. 176 

    Nel mondo ci sono circa 101.000 bambini e ragazzini dai 6 ai 18 anni rinchiusi dai preti nei seminari minori

    Gli studi sui preti pedofili pedofilia ci confermano quello che già è intuibile:

    Psicoanalisti e psicologi hanno riscontrato che i preti pedofili sono, per la maggior parte, persone “sessualmente immature” e psicologicamente malate, essendo rimaste bloccate in tenera età nella trappola del narcisismo sessuale, distorsione dei sentimenti e deviazione delle pulsioni. Questo risulta evidente specialmente in coloro che sono entrati in seminario in tenera età. 

  • Santa Sede presso l’ONU (Stato non membro)

    Santa Sede presso l’ONU (Stato non membro)

    Gli Stati “amanti della pace” sono liberi di presentare una petizione per unirsi come membro a loro discrezione. La petizione viene poi valutata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dall’Assemblea generale. Ad esempio, la Svizzera è stato un paese osservatore permanente dal 1948 al 2002, fino a diventare membro a tutti gli effetti, il 10 settembre 2002. Attualmente, ci sono due Stati-non membri, osservatori: la Santa Sede (che rappresenta l’autorità di governo sulla Città del Vaticano) e la Palestina (rappresentata dall’Autorità nazionale palestinese, suo ente di governo). Sono entrambi osservatori permanenti, descritti come “Stati non membri che hanno ricevuto un invito permanente a partecipare come osservatori alle sessioni e ai lavori dell’Assemblea generale ed al mantenimento di missioni di osservatori permanenti presso la sede“.[6]


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    • La ratifica dei trattati internazionali sui diritti umani
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  • Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – Italiano

    Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – Italiano

    Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l’Assemblea delle Nazioni Unite diede al Segretario Generale di provvedere a un testo diffuso non organizzazione questa e, a tale organizzazione, di pubblicarne e distribuirne il nelle cinque lingue ufficiali dell’internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

    Preambolo

    Considerato che i diritti sono il riconoscimento della dignità membri inerente a tutti i della famiglia umana e dei loro, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

    Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;

    Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;

    Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

    Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

    Considerato che gli Stati membri sono impegnati a uniti, rispetto alla cooperazione con le Nazioni e l’osservanza universale dei diritti umani e libertà fondamentali;

    Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

    L’ASSEMBLEA GENERALE

    Proclamare la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l ‘educazione, il rispetto di questi diritti e di libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro educazione giurisdizione.

    Articolo 1

    Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

    Articolo 2

    Ad ogni individuo spettano i diritti e Dichiarazione le libertà enunciate nella presente, senza distinzione di tutte le ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale , di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna differenza sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

    Articolo 3

    Ogni individuo ha diritto alla sicurezza vita, alla libertà ed alla propria persona.

    Articolo 4

    Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi proibiti sotto qualsiasi forma.

    Articolo 5

    Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura oa trattamento oa punizione crudeli, inumani o degradanti.

    Articolo 6

    Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

    Articolo 7

    Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che viola la presente come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

    Articolo 8

    Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui derivanti dalla costituzione o dalla legge.

    Articolo 9

    Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

    Articolo 10

    Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli viene rivolta.

    Articolo 11

    1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
    2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta nessuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

    Articolo 12

    Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

    Articolo 13

    1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
    2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di tornare nel proprio paese.

    Articolo 14

    1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
    2. Questo diritto non può essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

    Articolo 15

    1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
    2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

    Articolo 16

    1. Uomini e donne in età si adattano al diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
    2. Il matrimonio potrà essere concluso solo con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
    3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetto dalla società e dallo Stato.

    Articolo 17

    1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una sua proprietà personale o in comune con altri.
    2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

    Articolo 18

    Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell ‘osservanza dei riti.

    Articolo 19

    Ogni individuo ha diritto di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a proprie frontiere.

    Articolo 20

    1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
    2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

    Articolo 21

    1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
    2. Ogni individuo ha diritto di accedere alle condizioni di eguaglianza ai pubblici del proprio paese.
    3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, compie a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

    Articolo 22

    Ogni individuo, in quanto membro della sicurezza della società, ha diritto alla sociale nazionale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

    Articolo 23

    1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
    2. Ogni individuo, senza distinzione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
    3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
    4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

    Articolo 24

    Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

    Articolo 25

    1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
    2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

    Articolo 26

    1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti base del merito.
    2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
    3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

    Articolo 27

    1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
    2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

    Articolo 28

    Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa possono essere pienamente realizzati.

    Articolo 29

    1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
    2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, deve essere soggetto soltanto a quelle libertà che sono stabilite dalla per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
    3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

    Articolo 30

    Nulla nella presente può essere interpretato nel senso di dichiarazione implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di atto un’attività o compiere un mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

    https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/italian