Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: abuso sessuale

  • Sei anni di carcere per don Martin, il prete riconosciuto colpevole di abusi sessuali su due minorenni, poco più che bambine

    Sei anni di carcere per don Martin, il prete riconosciuto colpevole di abusi sessuali su due minorenni, poco più che bambine

    CRONACA | mercoledì 17 ottobre 2012, 14:53
    La sentenza di condanna pronunciata poco fa dal Tribunale di Mondovì

    Sei anni di reclusione. Era la pena che il Pubblico Ministero del Tribunale di Mondovì aveva chiesto per don Martin Varkey Parappillil, l’ex parroco di Murazzano (e prim’ancora di Carassone e di Mallare) per i reati di abuso sessuale nei confronti di due minorenni (per una delle due l’accusa si era spinta sino alla violenza) e di appropriazione indebita su alcuni beni dei quali don Martin avrebbe usufruito nel periodo in cui esercitava la sua funzione presso la parrocchia di Mallare, in provincia di Savona. Ed è stata la pena alla quale il sacerdote è stato condannato dal giudice Alessandra Coccoli.

    Finisce così, almeno per il momento, la squallida storia che vedeva don Martin Varkey Parappillil, nato in India nella regione del Kerala, entrare nelle case delle sue vittime con la scusa di insegnare loro il greco, il latino e anche un po’ di inglese. Ma non solo. Nel caso che ha visto coinvolte due minorenni, poco più che bambine, il sacerdote insegnava loro anche rabbrividenti giochini sessuali. A dare il via alle indagini era stata la segnalazione anonima ma con particolari davvero ben descritti inviata in Procura a Mondovì da un “padre preoccupato”.

    La polizia lo aveva fermato il 16 marzo scorso all’aeroporto milanese di Malpensa poco prima del decollo dell’aereo che lo avrebbe riportato – forse per sempre – in India.

    Don Martin Varkey Parappillil è stato invece assolto dall’accusa di violenza sessuale.

    http://www.targatocn.it/2012/10/17/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/sei-anni-di-carcere-per-don-martin-il-prete-riconosciuto-colpevole-di-abusi-sessuali-su-due-minoren.html

    13.57 – Don Martin Parapillil assolto dall’accusa di violenza sessuale, ma condannato a sei anni per atti sessuali su due ragazzine minorenni

    Mondovì – 17 10 2012. Accogliendo le richieste della Procura, il Tribunale di Mondovì ha condannato a sei anni di carcere Don martin Parapillil, l’ex viceparroco di Murazzano e Mallare accusato di atti sessuali su due ragazzine minorenni e di appropriazione indebita.

    Il Giudice Alessandra Coccoli ha tuttavia assolto Don Martin dall’accusa di violennza sessuale. Il processo, conclusosi la mattina di mercoledì 17 ottobre, si è svolto con il rito abbreviato.

  • Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (12G0192)

    (GU n. 235 del 8-10-2012)

    “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume.”

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

    1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Autorita’ nazionale

    1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’ nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.
      2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’ transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»; b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all’articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»; g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all’articolo 600-ter: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato; l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»; m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma d
      ell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l’articolo 602-bis e’ abrogato; o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della situazione di necessita’ del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
      «Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all’articolo 609-quater: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all’articolo 609-nonies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all’articolo 609-decies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei geni
      tori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

    Art. 5

    Modifiche al codice di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’ inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’ inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
      f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

    Art. 6

    Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

    1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

    Art. 7

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

    1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
      2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».
      3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

    Art. 8

    Confisca

    1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

    1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

    Art. 10

    Clausola di invarianza

    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

      NAPOLITANO

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

      Severino, Ministro della giustizia

      Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

      Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 2326): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre 2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio 2010. Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
    Senato della Repubblica (atto n. 1969): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010; il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21 ottobre 2010. Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Camera dei deputati (atto n. 2326-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con modificazioni, l’11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 1969-B): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011; il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012. Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011; l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 2326-D): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 1969-D): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17 luglio 2012. Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato, definitivamente, il 19 settembre 2012.


    Allegati

    …omissis…

    FONTE

  • La convenzione di Lanzarote è legge: la parola pedofilia entra nel codice penale

    La convenzione di Lanzarote è legge: la parola pedofilia entra nel codice penale

    Il Senato approva all’unanimità, con 262 sì, la ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, siglata a Lanzarote nel 2007. Dopo la sesta lettura è finalmente legge. Entra nel nostro codice penale (art.414-bis) la parola pedofilia.

    Le finalità della Convezione di Lanzarote
    La Convenzione di Lanzarote risponde alla necessità riscontrata dal Consiglio d’Europa di elaborare nuovi strumenti vincolanti per gli Stati parte del Coe per il contrasto allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori. La Convenzioneè stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 e aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Allo stato attuale, il testo é stato sottoscritto da 41 Stati, tutti membri del Coe, fra i quali l’Italia, che l’ha sottoscritta il 7 novembre 2007.

    DOCUMENTI; 13517347

    112013-11-18_Convenzione-Lanzarote

    Sono 10 gli Stati ad averla ratificata: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna. Avendo raggiunto l’obiettivo di 5 ratifiche, la Convenzioneè entrata in vigore il 1 luglio 2010. Si tratta di un documento con il quale i paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime. L’obiettivoè contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso, vengono compiuti con l’ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo.

    Il recepimento italiano e l’introduzione dei nuovi articoli del codice penale

    Il disegno di legge italiano che recepisce le disposizioni della Convenzioneprevere l’introduzione nel codice penale dell’articolo 414-bis (‘Pedofilia e pedopornografia culturale’) che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore. Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi, ‘pubblicamente, fa apologia di questi delitti’.

    Viene, inoltre, introdotto l’articolo 609-undecies (‘Adescamento di minorenni – grooming’), che stabilisce che per «adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione« e che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni. Previste pene più severe per tutta una serie di reati: dai delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minori.

    È inoltre previsto un inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile. Infine non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa nel caso di commissione di uno dei delitti contro i minori.

    Le reazioni

    Save the children esprime ‘grande soddisfazione’ per l’approvazione da parte del Senato del testo di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori e contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale anche a mezzo internet, ferma in parlamento dal 2007. Con l’approvazione definitiva al Senato, al termine di un iter durato 5 anni, l’Italia rafforza il proprio sistema di protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso e si adegua agli altri paesi europei ‘.

    ‘Secondo una ricerca di Save the children «tra i giovani che utilizzano internet il 13% invia proprie foto o immagini di sé nudo ad adulti – dichiara Calerio Neri, direttore generale del’organizzazione in italia – con l’approvazione di oggi, l’ Italia potrà finalmente avvalersi di uno strumento fondamentale di protezione e di contrasto dai frequenti casi di abuso e sfruttamento sessuale che avvengono anche attraverso la rete’.
    Unicef Italia accoglie con favore la notizia dell’approvazione del Ddl di Ratifica della Convenzione di Lanzarote. ‘La Convenzione, infatti – dichiara Giacomo Guerrera, Presidente dell’Unicef Italia – rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei minorenni, da gravi violazioni come l’abuso e lo sfruttamento sessuale. Inoltre, sarà maggiormente efficace l’azione di contrasto a questi gravi reati, spesso portata avanti in collaborazione con altri Stati, grazie a mezzi ancora più incisivi’.

  • Australia, arrestato ex vicario che coprì casi di pedofilia

    Australia, arrestato ex vicario che coprì casi di pedofilia

    31/08/2012
    Australia, arrestato ex vicario che coprì casi di pedofilia
    Preti australiani

    Preti australiani
    Padre Tom Brennan è imputato di omissioni di denuncia di gravi reati, relativi ad abusi nei confronti di giovani da parte di un ex sacerdote John Denham

    L’ex vicario generale di una diocesi è il primo sacerdote cattolico in Australia arrestato e incriminato per aver tenuto nascoste le denunce di reati di pedofilia di un altro prete. Padre Tom Brennan, 74 anni, è imputato di omissione di denuncia di gravi reati, relativi ad abusi sessuali su due ragazzi da parte dell’ ex sacerdote John Denham.

    I reati sarebbero stati commessi verso la fine degli anni Settanta in una scuola di Newcastle, a nord di Sydney, in cui padre Denham era insegnante e padre Brennan il preside.

    Il sergente Kristi Faber, detective di una task force dedicata agli abusi di pedofilia in istituzioni religiose, ha accusato Brennan anche di otto episodi di abuso su un ragazzo di 8 anni in una chiesa, nel 1984 e 1985, e di due reati di
    aggressione fisica per aver infierito contro i due ragazzi dopo che avevano denunciato di aver subito abusi da Denham.

    Il dott. Bernard Barrett, del gruppo di supporto delle vittime di religiosi pedofili, ha descritto le incriminazioni come «una pietra miliare in Australia». «È la prima volta che un leader religioso di tale livello è incriminato per aver nascosto reati di pedofilia di un altro presunto trasgressore», ha detto.

    Il vescovo di Newcastle, Bill Wright, in un comunicato esprime «profonda tristezza». «Dobbiamo trovare la forza dentro di noi per sostenere coloro che guardano alla Chiesa perchè spieghi l’inspiegabile», dichiara fra l’altro.

    22/09/2012
    Australia, rapporto choc: 600 bimbi abusati da preti tra il 1930 e il 1980
    La piaga della pedofilia

    La denuncia arriva della chiesa cattolica. L’arcivescovo di Melbourne: “Episodi vergognosi”

    Oltre 600 bambini hanno subito violenze da sacerdoti a partire dagli anni ’30 del secolo scorso in Australia. Lo afferma la chiesa cattolica dello Stato di Vittoria, in un rapporto presentato a una commissione parlamentare, ripreso dai media nazionali. Secondo il documento, almeno 620 adolescenti sono stati vittime di abusi sessuali con una maggioranza di casi registrati tra gli anni ’60 e ’80.

    L’arcivescovo di Melbourne, Denis Hart, in una nota diffusa alla stampa, parla di episodi “orribili” e “vergognosi”, mentre le associazioni delle vittime sostengono che i giovani abusati potrebbe essere oltre 10.000.

    Durante la visita in Australia nel luglio 2008, papa Benedetto XVI ha incontrato alcune delle vittime e ha chiesto pubblicamente scusa per gli abusi.

    16/11/2012
    In Australia aperta un’inchiesta federale sugli abusi sessuali
    Melbourne

    Melbourne
    La premier Julia Gillard è intenzionata a far luce alle centinaia di accuse
    Maria Teresa Pontara Pederiva
    Roma

    Un mese fa aveva destato scalpore l’affermazione di un docente presso il Royal Institute of Technology di Melbourne, Des Cahill, secondo il quale, stando ai dati, in Australia , precisamente fra quanti avevano studiato al Corpus Christi Colleg (il seminario), quasi 1 sacerdote su 20 avrebbe compiuto atti di abuso sessuale su minori tra il 1940 e il 1966 (14 su 378 preti condannati).

    “Cristiani ossessionati dal sesso” era stata la risposta di Zac Alstin, ricercatore di bioetica ad Adelaide: dentro la Chiesa esistono persone con un approccio “malsano” nei confronti della morale sessuale.

    Ed è di questi giorni la notizia dell’apertura di un’inchiesta federale sugli abusi all’interno di istituzioni statali o religiose con centinaia di accuse a partire dalla metà degli anni ‘90: non è sotto torchio solo la Chiesa, ma centinaia scuole e comunità, circoli sportivi e attività ricreative. La premier australiana Julia Gillard ha dichiarato alla stampa: “troppi bambini hanno subito abusi in questi anni, ma hanno visto anche adulti deluderli perché è stata tradita la loro fiducia in chi ha compiuto l’abuso e contemporaneamente nei confronti di quelli che avrebbero potuto aiutarli e non l’hanno fatto”.

    Il cardinale George Pell, arcivescovo di Sidney e presidente della conferenza episcopale australiana, dapprima, parlando dalla Cattedrale di St. Mary, ha definito “sproporzionata” un’inchiesta federale, poi è tornato sui suoi passi dichiarando che la Chiesa è disposta a collaborare per far emergere la verità. Le accuse sono diversificate e giungono anche alla persona del cardinale Pell accusato, insieme ad altri, di aver coperto casi di abuso versando direttamente i risarcimenti alle vittime, ma torna di nuovo sul tappeto il tema del segreto confessionale che avrebbe impedito le denunce.

    L’indagine giunge a pochi giorni dall’apertura di un’indagine nel Nuovo Galles del Sud sulle accuse mosse nei confronti di religiosi e preti. Nel frattempo nello stato di Victoria sono stati ascritti alla responsabilità di membri della Chiesa ben 620 abusi perpetuati dagli anni ’30 in qua.

  • Scandalo Don Lucio: “Volevo picchiare quel prete”

    Scandalo Don Lucio: “Volevo picchiare quel prete”

    “Dopo le avances ho chiesto di tornare in cella”

    Perugia, 12 agosto 2012 – «IL SIGNOR Don Lucio ha posto la sua mano destra sopra i miei organi genitali logicamente ricoperti dai jeans che indossavo, ha trattenuto la mano per circa 5 secondi per poi, dopo un mio sguardo attonito toglierla….a quel punto ho avuto il primo impulso di colpirlo al volto con un pugno ma fortunatamente ho subito realizzato che dopo un anno di detenzione sarei passato direttamente dalla parte del torto».

    E’ uno stralcio della denuncia presentata da un 33emme di Umbertide il 22 ottobre 2010, quattro giorni dopo le presunte avances di Don Lucio Gatti, l’ex direttore della Caritas indagato per abuso sessuale e dei mezzi di correzione nell’ambito di un’indagine condotta dalla polizia penitenziaria e coordinata dal pm Massimo Casucci. Dopo l’episodio in auto, mentre il religioso stava portando il giovane dal carcere di Capanne alla Comunità di San Fatucchio (il 18 ottobre 2011 in seguito all’udienza in Corte d’appello a Perugia), il denunciante ha chiesto di essere riportato in cella. E così è stato.

    Lì ha scritto la denuncia di suo pugno. Successivamente — difeso dall’avvocato David Zaganelli — ha ottenuto gli arresti domiciliari in casa. Lui, come gli altri quattro denuncianti, dovranno ora (ma la decisione spetta al giudice per le indagini preliminari del tribunale) ripetere le accuse (alcune molto forti e presentate dopo molti anni dai fatti ndr) in aula.
    L’incidente probatorio chiesto dalla procura per ‘cristallizzare’ le denunce infatti si svolgerà in contraddittorie e alle presunte persone offese potrà fare domande anche il difensore del religioso, l’avvocato Nicola Di Mario.

    NELL’INCHIESTA compare anche un altro indagato, un laico, Agostino Cruciani di Foligno, all’epoca dei fatti viceresponsabile della struttura di Massa Martana, difeso dall’avvocato Alessia Riommi. Quest’ultimo è stato tirato in ballo da un detenuto africano che aveva ottenuto i domiciliari nella comunità dopo una condanna per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti. Inizialmente non ha denunciato le avances sessuali che gli sarebbero state fatte sia da don Lucio che da Cruciani. Poi tra marzo e aprile del 2012 quando l’indagine aveva già infiammato la città è stato convocato dalla polizia penitenziaria che ha sentito a tappeto gli ospiti delle comunità gestite dal religioso.
    A loro ha quindi raccontato di essere stato oggetto delle attenzioni dei due nell’ottobre del 2011. Lo straniero è difeso dall’avvocato Massimo Brazzi.

    GLI ALTRI EPISODI contestati all’ex parroco di Cenerente — sospeso per cinque anni dal vescovo Gualtiero Bassetti in seguito all’indagine diocesana — riguardano invece fatti che sarebbero avvenuti negli anni scorsi e portati alla luce dalle Iene ma mai denunciati dagli interessati se non dopo la trasmissione televisiva. Avances particolarmente violente, stando al solo racconto dei denuncianti e su cui sono in corso verifiche da parte dell’autorità giudiziaria.
    Don Gatti era stato sentito direttamente dal pm ma aveva rigettato le accuse.

    http://www.lanazione.it/umbria/cronaca/2012/08/12/757374-don-lucio-gatti-accuse-violenza-sessuale-abusi-testimonianze-detenuto.shtml

  • Orchi in talare VATICANISTA DE LA STAMPA

    Orchi in talare VATICANISTA DE LA STAMPA

    La Chiesa cattolica australiana ha avviato una nuova inchiesta sui casi di abuso sessuale nei confronti di minori in due parrocchie del Nuovo Galles del sud nei primi anni ’80, dopo che è emerso un dettagliato documento secondo il quale tre fra i più alti prelati d’Australia non hanno denunciato alle autorità i gravi casi di pedofilia che aveva ammesso davanti a loro un sacerdote, identificato solo come padre F per ragioni legali. Intanto la polizia dello Stato indaga sulla vicenda per verificare se i tre prelati abbiano commesso un reato, punibile fino a due anni di carcere, per non aver denunciato gli abusi alla polizia. Arrestato nel 1987 per reati di pedofilia commessi nella parrocchia di Moree, padre F fu processato ma il giudice accantonò il caso prima di sottoporlo all’esame della giuria, sostenendo che la credibilità di una delle vittime, allora 15/enne, non potesse essere messa a confronto con quella di un prete. Padre F continuò quindi la sua ‘missionè nella parrocchia di Parramatta presso Sydney, dove molestò sessualmente altri chierichetti. A seguito delle continue voci di abusi nella parrocchia stessa, padre F fu convocato presso la cattedrale di Sydney dal segretario della Conferenza Episcopale padre Brian Lucas, dal direttore della Commissione cattolica di assistenza padre John Usher, e dal vicario generale della diocesi di Armidale, padre Wayne Peters. Pochi giorni dopo padre Peters scriveva al suo vescovo, mons. Kevin Manning, che padre F aveva fatto delle ammissioni sugli abusi nei confronti di cinque ragazzini di 10 e 11 anni, fra il 1982 e il 1984. Lo scandalo ha investito anche l’arcivescovo di Sydney Card. George Pell, che ha difeso in Tv i tre prelati, negando che vi fosse stata alcuna ammissione da parte di padre F, ignaro dell’esistenza della documentazione che indicava come questi avevano chiuso un occhio sull’intera storia. La vicenda, emersa in dettaglio in un servizio giornalistico della Tv nazionale Abc, ha provocato un nuovo coro di richieste di una commissione giudiziaria d’inchiesta per far luce sui casi di abusi sessuali nella chiesa cattolica d’Australia. Intanto una portavoce della polizia ha confermato che i detective stanno esaminando i contenuti del programma Tv e invitano tutte le presunte vittime, o chiunque sia in possesso di informazioni, di contattare la più vicina stazione di polizia.

  • Chiesa, segretario Cei: “Vescovo non ha obbligo di denunciare abusi”

    Chiesa, segretario Cei: “Vescovo non ha obbligo di denunciare abusi”

    Chiesa, segretario Cei: “Vescovo non ha obbligo di denunciare abusi”

    Durante la presentazione delle linee guida per i casi di violenza sessuale da parte del clero messe a punto dalla conferenza episcopale, monsignor Mariano Crociata ha anche spiegato che il prelato “può incoraggiare le vittime a rivolgersi alla magistratura”
    “Non possiamo chiedere al vescovo di diventare un pubblico ufficiale: formalizzare la richiesta al vescovo di denunciare i casi di abuso vuol dire andare contro l’ordinamento, del resto su questo problema la cooperazione con la magistratura è un fatto ordinario”. Parola del segretario generale della Cei, monsignor Mariano Crociata, che stamattina, presentando in Vaticano le linee guida per i casi di abuso sessuale da parte del clero messe a punto dalla conferenza episcopale, ha spiegato l’orientamento della chiesa sul tema in questione. E dato il là a una polemica che si preannuncia aspra. ”E’ chiaro a tutti noi vescovi – ha aggiunto Crociata – che bisogna collaborare con le autorità civili, ciò non vuol dire che noi si possa operare in modo difforme da quanto prevede la legislazione”. Secondo il pensiero della Cei, invece, il vescovo, laddove si riconosca la fondatezza delle accuse, “può incoraggiare le vittime a rivolgersi alla magistratura”.

    Nelle linee guida presentate, inoltre, non è prevista l’istituzione di un vescovo responsabile a livello nazionale per il dossier abusi, figura presente in moltissimi altri paesi. “In Italia non c’è bisogno di un’autorità terza per seguire questi casi, il vescovo è responsabile di tutto nella propria diocesi anche in questo campo” ha detto monsignor Crociata, che ha poi messo in luce il particolare rapporto che esiste in Italia fra i singoli vescovi e la Congregazione per la dottrina della fede, sottolineando che i vescovi spesso si rivolgono direttamente al Vaticano agli organismi competenti per la questione pedofilia.

    Scendendo nel particolare, invece, all’interno del documento presentato stamattina dal segretario Cei si legge che, secondo quanto previsto dall’attuale legislazione italiana e dagli accordi concordatari, “i vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragioni del proprio ministero”. Questo perché “nell’ordinamento italiano – è scritto – il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico di denunciare all’autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti” di abuso sessuale da parte del clero.

    Quindi le postille: “Eventuali informazioni o atti concernenti un procedimento giudiziario canonico possono essere richiesti dall’autorità giudiziaria dello Stato, ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro”. Oltre a questo, inoltre, è specificato che “rimane ferma l’inviolabilità dell’archivio segreto del vescovo” e che “devono ritenersi sottratti a ordine di esibizione o sequestro anche registri e archivi salva la comunicazione volontaria di singole informazioni”. Non solo. Nel documento è anche precisato che “nessuna responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali abusi sussiste in capo alla Santa Sede o alla Conferenza episcopale italiana” e che “risulterà importante la cooperazione del vescovo con le autorità civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile”.

    Il Segretario generale della Cei, inoltre, ha spiegato che in Italia i casi di pedofilia da parte di chierici fino ad ora registrati sono 135 nel periodo che va dal 2000 al 2011. Per quanto riguarda i procedimenti oggetto dell’intervento della congregazione per la dottrina della fede, “ci sono state – ha detto monsignor Crociata – 53 condanne, 4 assolti e altri casi in istruttoria”. Sono invece “77 le denunce alla magistratura: di queste due le condanne in primo grado, 17 in secondo, 21 sono i patteggiamenti, 5 gli assolti e 12 i casi archiviati”.

    www.ilfattoquotidiano.it/2012/05/22…e-abusi/238084/

  • Pedofilia: Cei, reinserimento preti molestatori ma no contatto minori

    Pedofilia: Cei, reinserimento preti molestatori ma no contatto minori

    22 Maggio 2012 – 15:05

    (ASCA) – Citta’ del Vaticano, 22 mag – Un prete che ha commesso abusi su minori viene ”come prima misura” ”allontanato dal servizio pastorale diretto” e, se possibile, avviato a un percorso di ”recupero di se stesso, della propria umanita’ e della propria vocazione”: lo ha detto il segretario generale della Cei, mons. Mariano Crociata, presentando le Linee guida anti-pedofilia dei vescovi, in vigore da oggi. Mons. Crociata ha comunque sottolineato che ”non e’ mai un ritorno a pastorale ordinaria, un prete che avuto questi problemi non torna in nessun modo ad avere alcuna possibilita’ di contatto con i minori”.

    Pedofilia: Cei,vescovo non e’ pubblico ufficiale,non ha obbligo denuncia
    22 Maggio 2012 – 14:51

    (ASCA) – Citta’ del Vaticano, 22 mag – ”Non possiamo chiedere al vescovo di diventare un pubblico ufficiale, non possiamo chiedergli di prendere l’iniziativa” di denunciare un caso di abusi su minore commesso da uno dei suoi preti di cui fosse venuto a conoscenza perche’ ”contrasta con l’ordinamento”, anche se naturalmente ”non gli viene impedito”. Lo ha detto mons. Mariano Crociata, segretario generale della Cei, illustrando ai giornalisti le ”Linee Guida” della Cei ”per i casi di abuso sessuale nei confronti di minore da parte di chierici”, in vigore da oggi. Il documento e’ stato presentato ai vescovi italiani nell’ambito dell’Assemblea Generale dell’episcopato in corso in Vaticano.

    Mons. Crociata ha spiegato che il documento ha avuto ”un passaggio informale ma autorevole” dalla Congregazione per la Dottrina della fede, che ”ha preso atto che la Conferenza episcopale italiana ha recepito debitamente” quanto richiesto dal Vaticano nel 2010, quando una Lettera Circolare dell’ex-Sant’Uffizio aveva chiesto a tutte le conferenze episcopali del mondo di dotarsi di ”linee guida” per affrontare in modo adeguato i casi di abuso.

    Al punto 5, dedicato alla ”Cooperazione con l’autorita’ civile”, le linee guida stabiliscono che ”il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale ne’ di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico di denunciare all’autorita’ giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto” in merito a abusi sessuali compiuti da sacerdoti su minori. Tuttavia, il testo sottolinea che e’ ”importante la cooperazione del vescovo con le autorita’ civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria civile”.

    Pedofilia: Cei, dal 2000 denunciati a Vaticano 135 preti, 77 a giudici
    22 Maggio 2012 – 14:43

    (ASCA) – Citta’ del Vaticano, 22 mag – Sono stati 135 i casi di preti pedofili denunciati dalle diocesi italiani alla Congregazione per la dottrina della fede – il dicastero vaticano responsabile per gli abusi su minori commessi dai preti – tra il 2000 e il 2011. E’ il dato fornito questa mattina da mons. Mariano Crociata, segretario generale della Cei, durante una conferenza stampa nell’ambito dei lavori dell’Assemblea Generale dei vescovi in corso in Vaticano.

    In particolare, di questi 135 casi, mons. Crociata ha riferito che 53 sacerdoti sono stati ”condannati”, senza specificare i provvedimenti presi nei loro confronti dall’autorita’ ecclesiastica, 4 ”assolti”, mentre gli altri casi sono ancora in fase di istruttoria.

    Quanto ai rapporti con la magistratura italiana, 77 dei 135 sacerdoti sono stati denunciati all’autorita’ giudiziaria, con l’esito di 22 condanne in primo grado, 17 in secondo grado, 21 patteggiamenti, 5 assoluzioni mentre 12 casi sono stati archiviati.

    Mons. Crociata ha sottolineato che si tratta di casi commessi anche prima del 2000 ma che sono emersi tra quell’anno e il 2011. I dati sono frutto di una ricongnizione condotta dalla segreteria generale della Cei in vista dell’approvazione delle norme dei vescovi italiani per affrontare e prevenire gli abusi, in vigore da oggi.


    Vescovo imbroglione!

    Denunciare i preti criminali non è contro la legge italiana!

    22/5/2012
    Cei e pedofilia: il documento
    Secondo quanto previsto dall’attuale legislazione italiana e dagli accordi concordatari, ”i vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragioni del proprio ministero”. E’ quanto si legge nelle ”Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici” presentate oggi in Vaticano dal segretario generale della Cei, monsignor Mariano Crociata.

    Secondo quanto previsto dall’attuale legislazione italiana e dagli accordi concordatari, ”i vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragioni del proprio ministero”. E’ quanto si legge nelle ”Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici” presentate oggi in Vaticano dal segretario generale della Cei, monsignor Mariano Crociata. ”Nell’ordinamento italiano – si spiega – il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale ne’ di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico di denunciare all’autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti” di abuso sessuale da parte del clero.

    Quindi si specifica: ”eventuali informazioni o atti concernenti un procedimento giudiziario canonico possono essere richiesti dall’autorità giudiziaria dello Stato, ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro”. Ancora si precisa che ”rimane ferma l’inviolabilità dell’archivio segreto del vescovo”, anche in questo caso ”devono ritenersi sottratti a ordine di esibizione o sequestro anche registri e archivi salva la comunicazione volontaria di singole informazioni”. Si afferma inoltre che ”nessuna responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali abusi sussiste in capo alla Santa Sede o alla Conferenza episcopale italiana”. Infine si mette in luce che, comunque, ”risulterà importante la cooperazione del vescovo con le autorità civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile”.

    Malgrado l’assenza dell’obbligo di denuncia per i preti pedofili da parte dei vescovi, affermata nelle ”Linee guida” della Cei sui casi di abusi su minori, il segretario generale dei vescovi, mons. Mariano Crociata, presentando il documento ai giornalisti ha rassicurato che, su questo tema, ”la cooperazione con la magistratura è un fatto ordinario”. ”E’ chiaro a tutti noi vescovi – ha spiegato con mons. Crociata – che bisogna collaborare con le autorità civili” ma, ha aggiunto, ”ciò non vuol dire che noi si possa operare in modo difforme da quanto prevede la legislazione”. ”I vescovi – ha detto il presule – hanno sviluppato una cooperazione davvero ordinaria con i magistrati italiani. Auspico che si sviluppi a tutti i livelli nelle nostre collettività, perché casi di abuso sui minori purtroppo sono numerosi in tanti ambienti”. ”Da parte nostra – ha assicurato – è in atto e c’è la massima collaborazione con i giudici”. Quando viene a sapere di un caso di abuso, ha spiegato il segretario della Cei, il vescovo ”può incoraggiare le vittime a rivolgersi alla magistratura”. La Cei ha scelto di non creare, come avvenuto in altri Paesi, la figura di un vescovo responsabile a livello nazionale per il dossier abusi. Per mons. Crociata, ”in Italia non c’è bisogno di un’autorità terza per seguire questi casi, il vescovo è responsabile di tutto nella propria diocesi anche in questo campo”.
    Presentando le linee guida per i casi di abuso da parte del clero, il Segretario generale della Cei, monsignor Mariano Crociata, ha spiegato stamattina, durante una conferenza stampa in Vaticano, che in Italia i casi di pedofilia da parte di chierici fino ad ora registrati sono 135 nel periodo che va dal 2000 al 2011. Per quanto riguarda i procedimenti oggetto dell’intervento della congregazione per la dottrina della fede, ”ci sono state – ha detto monsignor Crociata – 53 condanne, 4 assolti e altri casi in istruttoria”. Sono invece ”77 le denunce alla magistratura: di queste due le condanne in primo grado, 17 in secondo, 21 sono i patteggiamenti, 5 gli assolti e 12 i casi archiviati”.

     

    www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubr…&ID_sezione=396

     

  • Pedofilia, nella direttiva Cei niente obbligo di denuncia (Marco Ansaldo)

    Pedofilia, nella direttiva Cei niente obbligo di denuncia (Marco Ansaldo)

    19 maggio 2012

    Le linee guida dei vescovi per evitare abusi sessuali. “Collaborate con i giudici”
    “I vescovi non sono obbligati a denunciare i preti pedofili”

    PIENA collaborazione della Chiesa italiana con la giustizia civile sugli abusi sessuali di sacerdoti nei confronti di minori. Ma nessuna denuncia diretta da parte dei vescovi, perché l´obbligo non è previsto dall´ordinamento nazionale. Sono questi alcuni tra i punti fondamentali delle “Linee guida” della Cei sulla pedofilia 1.
    Ecco le linee guida della Cei: i prelati collaborino con i giudici
    La scelta è stata di non scavalcare la legge nazionale che costringe solo i pubblici ufficiali
    Le nuove norme accolgono le richieste del Papa: saranno diffuse la settimana prossima

    La Conferenza episcopale italiana le diramerà la prossima settimana durante la sua Assemblea generale, preceduta da una prolusione del presidente, il cardinale arcivescovo di Genova, Angelo Bagnasco. Una decisione che non mancherà di suscitare l´attenzione dell´opinione pubblica, e forse qualche polemica. Perché con l´annuncio delle “Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici”, la Chiesa italiana viene in ogni caso incontro alle richieste fatte lo scorso anno da Benedetto XVI, e poi raccomandate nel maggio 2011 dalla Congregazione per la Dottrina della fede. Ma le denunce dovranno partire dalle vittime stesse, e non dalle diocesi.
    Vediamo i punti principali delle disposizioni in materia. Nella sostanza, il documento della Chiesa italiana è in buona parte l´applicazione della Lettera circolare della Congregazione, l´ex Sant´Uffizio, per tanti anni guidato da Joseph Ratzinger prima di diventare Papa. Quando nel 2010 scoppiò il caso della pedofilia nella Chiesa, il Pontefice chiese alle Conferenze episcopali di tutto il mondo di redigere un regolamento che affrontasse con spirito nuovo e “tolleranza zero” il fenomeno. Le nuove norme sono state quindi elaborate e approvate nel gennaio scorso, ma si è deciso di presentarle e pubblicarle nella settimana in cui si svolge l´Assemblea generale della Cei.
    Uno dei primi punti è quello dell´ascolto delle vittime o dei loro familiari da parte del vescovo o di un suo delegato. Determinante sotto questo profilo l´assistenza psicologica e spirituale dei minori. E vale per tutti l´esempio dato dallo stesso Benedetto in più viaggi all´estero: a Malta, in Germania, in Gran Bretagna il Papa ha voluto ricevere e parlare con le vittime. Dura in proposito la sua Lettera pastorale ai cattolici d´Irlanda, con ferme accuse ai prelati e parole di vicinanza agli abusati.
    Un secondo pilastro riguarda la protezione dei bambini e dei giovani da parte del vescovo. Viene sentita come doverosa l´esigenza di fornire una risposta adeguata ai casi di abuso sessuale commesso dai chierici. E sono previsti programmi educativi di prevenzione, sia per aiutare i giovani sia per sostenere i genitori.
    Terzo punto forte, la formazione dei religiosi. Un aspetto che concerne il «corretto discernimento vocazionale» e una «sana formazione umana e spirituale dei candidati». I futuri sacerdoti dovranno infatti apprezzare «la castità e il celibato», rispettando così «la disciplina della Chiesa».
    Il vescovo dovrà quindi, e questo è un ulteriore cardine, accompagnare i suoi religiosi, soprattutto nei primi anni del loro sacerdozio, avvertendoli circa il «danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale» e della «propria responsabilità di fronte alla normativa canonica e civile».
    Il punto in ultimo decisivo è quello della cooperazione con la giustizia civile. La Lettera circolare del Sant´Uffizio lo scorso anno raccomandava così: «Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi Paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell´ambito delle rispettive competenze». E poiché si prescriveva che le Linee guida tenessero conto delle legislazioni dei singoli Paesi, la scelta infine è stata quella di non scavalcare la normativa nazionale che, per l´Italia, prevede l´obbligo di denuncia all´autorità giudiziaria solo per i pubblici ufficiali e non lo prevede dunque per i casi di abuso di cui venissero a conoscenza i vescovi. L´eventuale denuncia starà alle vittime, che troveranno in questo piena collaborazione da parte dei ministri religiosi. (larepubblica)

  • Pedofilia. Convenzione di Lanzarote, ancora una modifica, Il testo passa alla Camera per la quinta lettura

    Pedofilia. Convenzione di Lanzarote, ancora una modifica, Il testo passa alla Camera per la quinta lettura

    Pedofilia, ok del Senato a convenzione di Lanzarote
    Li Gotti (IdV): Dopo le mie urla è cambiata la norma sulla pedofilia. Carfagna: Bene il Senato, ora Camera ratifichi norme

    ROMA – Il Senato ha approvato oggi pomeriggio a larghissima maggioranza (un solo voto contrario) la ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale siglata a Lanzarote il 25 ottobre 2007. Il provvedimento, in quarta lettura, è stato ancora modificato e tornerà di nuovo alla Camera; l’iter del ddl è cominciato alla fine del 2009,e introduce nel nostro codice penale la parola pedofilia.

    Le «urla» del Senatore Li Gotti – A causare le modifiche che rimandano il testo a Montecitorio le «urla» del senatore dell’Idv Luigi Li Gotti, come lui stesso ha sottolineato: «abbiamo dovuto urlare per segnalare l’enorme errore commesso: per i reati di pedofilia, reati sessuali con minorenni o prostituzione minorile, anche se il colpevole fosse condannato ad una pena superiore a cinque anni, ora come ora conseguirebbe non l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, come per tutti i reati, ma l’interdizione massima di cinque anni. Insomma – ha fatto notare Li Gotti – per i reati più odiosi, il reo avrebbe un trattamento di favore».
    «Alla fine il Governo e tutti i gruppi hanno condiviso la critica urlata, per cui il testo verrà inquadrato nella normativa generale prevista dal codice: chi fosse condannato ad una pena superiore a cinque anni, sarà interdetto per sempre dai pubblici uffici. Tutti, anche se dovesse chiamarsi Silvio Berlusconi. Il riferimento – ha concluso Li Gotti – non è casuale, perché a pensar male, spesso ci si prende».

    Carfagna: Bene il Senato, ora Camera ratifichi norme – «L’approvazione da parte del Senato della legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote è una notizia che attendevamo da tempo. Le nuove norme renderanno ancora più completo il nostro ordinamento, severe le pene, certa l’individuazione dei colpevoli». Lo ha affermato l’ex ministro Pdl per le Pari Opportunità Mara Carfagna. «Del provvedimento si è discusso a lungo, anche migliorandolo. Adesso, però, basta «navette» tra le camere: Montecitorio deve approvare quanto prima il ddl, lo deve fare per il bene dei bambini italiani», ha ammonito Carfagna.