Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Il caso del prete pedofilo di Como ed il silenzio delle istituzioni. L’appello delle vittime a Prometeo.

    Il caso del prete pedofilo di Como ed il silenzio delle istituzioni. L’appello delle vittime a Prometeo.

     “Il prete pedofilo di cui ci siamo fidati”….e la solita omertà
    Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di un gruppo di genitori.
    Ci impegniamo da oggi a seguire questo caso e tenervi aggiornati su ogni eventuale novità. Ma prima della lettera una breve cronistoria del caso, riportando un articolo de Il Giorno:

    Como, 29 maggio 2013 – I giudici della Corte d’Appello hanno confermato sentenza di colpevolezza e quantificazione della condanna. Con solo una leggera ridefinizione di uno dei capi di imputazione. Don Marco Mangiacasale, sacerdote di 49 anni ed ex economo della Diocesi di Como, è stato condannato anche in secondo grado a 3 anni e 5 mesi e 20 giorni di condanna, dieci giorni in meno dei 3 anni e 6 mesi di primo grado, in considerazione della ridefinizione di una delle accuse riguardanti una delle ragazze, che nel frattempo aveva compiuto i 16 anni di età. Le imputazioni infatti, riguardavano una serie di episodi di violenza sessuale, avvenuti a partire dal 2008. Adolescenti avvicinate in un contesto circoscritto e confidenziale, quando avevano tra i dodici e i tredici anni, e quasi sempre frequentate per almeno tre o quattro anni, quasi tutte gravitanti attorno al contesto della parrocchia di San Giuliano di Como, dove Mangiacasale era stato parroco prima di essere trasferito al ruolo di economo, e per le quali costituiva un punto di riferimento. Nelle imputazioni, comparivano i nomi di cinque ragazzine. A scatenare le indagini su di lui, e l’arresto avvenuto il 7 marzo dello scorso anno, era stata la denuncia di una di queste ragazzine, che si era confidata ai genitori. Da qui erano partiti gli accertamenti che avevano portato a configurare le accuse legate a cinque minorenni.

    In particolare, l’abuso sessuale contestato dal sostituto procuratore di Como Simona De Salvo, si configurava esattamente nel ruolo che lui ricopriva rispetto alle giovanissime frequentatrici della sua ex parrocchia, e quindi nell’aver approfittato del suo ruolo nel momento in cui ha portato a termine le condotte di cui è stato accusato. Dopo un periodo di alcune settimane trascorso in carcere al Bassone, a don Mangiacasale erano stati concessi gli arresti domiciliari in una struttura religiosa in Piemonte, dove si trova tuttora. Va da sé che i legali del sacerdote, ricorreranno ulteriormente in Cassazione, cercando così di allungare il più possibile i tempi di custodia cautelare che consentono all’imputato di consumare un periodo più lungo possibile agli arresti domiciliari, e scongiurando la possibilità di un nuovo ingresso in carcere in seguito alla pronuncia della sentenza definitiva. Infatti, per reati di questo genere, non è previsto l’affidamento in prova, e qualsiasi residuo di pena da scontare quando la condanna sarà definitiva, scorporata da quanto già scontato, lo porterebbe verso il periodo obbligatorio di osservazione della personalità, che avviene obbligatoriamente in carcere. Sollecitata circa il procedimento canonico, la Diocesi ricorda che, come da prassi, tale procedimento è già stato avviato «nei modi, nei tempi e nei termini previsti». Ricorda inoltre che «per la sua prosecuzione è comunque necessario attendere che il procedimento penale in atto esaurisca tutti i gradi di giudizio».

     Questa la lettera che abbiamo ricevuto:
    << Ecco un pezzo della nostra storia:
    siamo nel 2003: nella nostra parrocchia arriva un nuovo parroco, persona attiva,
    entusiasta che “affascina” soprattutto i ragazzi e i giovani.
    Noi siamo una famiglia che crede fortemente nella realtà dell’ oratorio e della
    parrocchia e, in più, non essendo neanche nativi di Como, ci avviciniamo
    volentieri a San Giuliano anche perchè desiderosi di entrare a far parte di un gruppo famiglia. Arriviamo a giugno 2008: la nostra figlia maggiore ha appena compiuto 13 anni e si sta preparando ad affrontare l’esame di Terza Media. Da un po’ di tempo, però, la vediamo un po’ strana, distratta, triste e poi felice…..Forse periodo tipico dell’età, ma quello che un po’ ci preoccupa è che pensiamo che si sia “infatuata”, “innamorata” del nuovo parroco. Insieme decidiamo che io , mamma , parlerò di questa cosa direttamente con lui, don Marco Mangiacasale anche perchè nostra figlia è poco più che una bambina e lui è un uomo maturo di 45 anni ; sicuramente potrà capire e ci potrà aiutare. Gli dico quello che penso e anche lui mi risponde di aver avuto un’ impressione simile, ma che è tipico dell’ adolescenza e del carattere egocentrico di nostra figlia. Ma, vista la mia preoccupazione, mi tranquillizza, mi rassicura dicendomi testualmente che ”ci avrebbe pensato lui”.
    Poi più nulla.
    Nostra figlia supera l’esame e si iscrive al Liceo.
    La scuola è difficile, impegnativa e “Simonetta” (nome fittizio messo da me! M.F.) trascorre il suo tempo sui libri a studiare. Unico sfogo l’oratorio, gli amici della parrocchia e il catechismo. Ma a don Marco non pensa più(o meglio cosi’ fa credere a noi genitori).
    Inoltre alla fine del 2009 don Marco viene nominato economo della diocesi e da noi arriva don Roberto. Tuttavia don Marco, non avendo una casa dove stare, viene invitato da don Roberto, che chiede il permesso al Vescovo, a rimanere ad abitare nella casa di San Giuliano, in oratorio. Il Vescovo concede il permesso , così don Marco può continuare ad occuparsi degli adolescenti a San Giuliano. L’anno successivo don Marco viene incaricato di seguire la pastorale giovanile a Lomazzo, paese limitrofo a Como, dove aveva svolto fino al 2003 il ministero di vicario. Arriviamo al 24 di febbraio 2012: “Simonetta” confessa al nuovo parroco (prima in confessione e poi fuori) quello che lei ritiene il “suo” peccato: dall’età di 13 anni tiene nascosto e sopporta da don Marco carezze sempre più insistenti che si spingono fino a far provare il piacere a “Simonetta” e a far si che anche “Simonetta” gli procuri piacere, sms spinti, fotografie delle parti intime, richieste morbose, celate da rassicurazioni, velate minacce rinchiuse dentro la parola “segreto” diventata una fortezza. L’ insistenza aveva un’ unico obiettivo chiaro: “ catechizzare” con la forza del proprio ruolo di potere, una ragazzina per convincerla ad avere rapporti sessuali
    completi e soddisfare le proprie perversioni senza scrupoli. Queste cose avevano avuto inizio nell’autunno 2008, nel dopo-catechismo, in casa di don Marco insieme agli altri amici dell’oratorio e continuavano anche durante i campi estivi. Ogni anno don Marco organizzava i campi estivi in una località piuttosto lontana da Como, in Piemonte a Sant’Anna di Vinadio in provincia di Cuneo. Più volte noi genitori dei ragazzi abbiamo chiesto a don Marco perchè non scegliesse posti più vicini e più comodi da raggiungere , ma lui rispondeva che quel posto era migliore di tutti.
    (Noi abbiamo fiducia che l’esperienza dei campi parrocchiali farà crescere i nostri figli e li farà maturare anche nella fede…..). Ma quando don Roberto ci chiama e insieme a “Simonetta” ci raccontano la verità di quegli anni, noi non riusciamo a credere che quel don Marco sia lo stesso che ha frequentato spesso casa nostra, con il quale abbiamo fatto i corsi per i fidanzati, che ha gioito con noi quando gli abbiamo annunciato di aspettare un altro figlio che poi ha battezzato…..
    Il tempo di renderci conto che tutto questo non è un incubo ma pura realtà, e, grazie all’aiuto di don Roberto, ci rivolgiamo all’autorità giudiziaria anche perchè, nel frattempo, incontriamo altri 2 genitori la cui figlia era stata molestata da don Marco nell’estate del 2008 e che si erano già rivolti al Vescovo nell’ autunno di quell’anno, denunciando verbalmente l’episodio e chiedendo al Vescovo di prendere dei provvedimenti. In pochi giorni don Marco finisce in carcere dove, oltre ad ammettere che è tutto vero, fa il nome di altre 4 ragazzine. Adesso, a più di un anno di tempo da ciò che è successo, la nostra sofferenza è ancora tanta, ma , soprattutto, quello che ci fa più male, è l’atteggiamento del nostro Vescovo, dal quale non abbiamo mai avuto un conforto diretto, neanche una telefonata, solo freddi comunicati stampa e parole vuote di vicinanza ufficiale. Anzi ha confuso le vittime con il carnefice , sono le ragazzine ad essere state violate e tradite nella loro apertura all’ amicizia accogliente verso il prete, verso il “padre” e “l’ educatore”. E’ la loro dignità di donne e di figlie di Dio ad essere stata calpestata e infangata, è la loro innocenza che è stata rubata e violata. Lui , che oggi continua a nascondere l’ evidenza dei fatti, a sminuire ciò che è successo, a dire che non è stato nulla di così grave, a far sentire in colpa noi genitori, nella speranza che tutto venga presto dimenticato. Ci sembra che noi di colpe proprio non ne abbiamo se non quella di esserci fidati di un suo uomo e da lui essere stati traditi. Ma noi non possiamo dimenticare e non riusciremo mai a dimenticare. Tutto questo non è giusto e noi vogliamo dire la nostra verità , quella vera, lo dobbiamo a “Simonetta” e agli altri nostri figli. Lo dobbiamo alla comunità, a tutta la Chiesa che non è nostra ,è di Dio che ce l’ ha affidata perchè la custodissimo. Non dobbiamo fare come si è sempre fatto, dobbiamo cambiare le cose e dobbiamo “salvare” la Chiesa. Un Vescovo non può continuare a farci ancora tanto male. Dice il Papa che il Vescovo deve difendere il suo gregge dai lupi, deve custodire, edificare e difendere il suo popolo. Come può un Vescovo essere così distante, come può predicare le parole di Gesù, come può “infangare” una cosa cosi’ grave e, in più, accusarci di colpe che, sinceramente, non pensiamo di meritare, come accaduto durante un’intervista trasmessa in una televisione locale e mandata in onda il giorno di Natale. Durante questa intervista il Vescovo ammette di essere stato avvisato delle “strane” inclinazioni di don Marco ma in merito ad un solo episodio, una “prima limitatissima segnalazione”. Poi aggiunge :” Ho convocato dopo la segnalazione don Marco e gli ho contestato quanto mi era stato riferito, e lui mi ha fornito le giustificazioni sufficienti”. Ma come possono esserci giustificazioni a questo ?
    Sempre durante la stessa intervista il Vescovo se la prende con la stampa:” il Vescovo sapeva, hanno scritto i giornali. Ma è seccante. Potrei dire a questi genitori: vi eravate accorti di altri episodi, come mai non siete venuti da me? E ci avete messo tre anni? “ Ci sembra che questo non lo meritiamo proprio!
    Noi non possiamo permettere che queste cose continuino a succedere e continueremo a far sentire la nostra voce perchè non vogliamo assolutamente che succeda mai più quello che è successo a San Giuliano.
    Vorremmo conoscere a che punto è arrivato lo svolgimento del processo
    canonico, se è vero che bisogna attendere la fine del processo civile ( che ha già
    espresso i primi due gradi, con la condanna a 3 anni 5 mesi e 20 giorni) .
    Con questo scritto noi genitori di “Simonetta” chiediamo di essere ascoltati e chiediamo che vengano presi provvedimenti seri nei confronti di un prete che ha infangato per anni il proprio abito e il volto della Chiesa stessa , rendendo 5 ragazzine oggetto delle proprie turpi pulsioni.
    E’ troppo? E’ troppo aspettarsi un po’ di umanità da parte di chi ricopre la più alta responsabilità nella nostra Diocesi? Era troppo aspettarsi meno superficialità in occasione della prima denuncia? E’ troppo restare sorpresi dal fatto che, pur avendo già ricevuto una denuncia, il Vescovo conceda il permesso di far risiedere don Marco ancora a san Giuliano continuando ad occuparsi degli adolescenti ? E ancora di più nominarlo responsabile della pastorale giovanile della Parrocchia di Lomazzo! E’ troppo attendersi dagli uomini di Chiesa un’ ammissione di responsabilità e una parola di scusa? Se tutto questo e’ troppo allora siamo in una brutta Chiesa. Attendiamo fiduciosi una Vostra risposta e alleghiamo la nostra “lettera aperta” pubblicata dal Corriere di Como dopo l’ intervista del nostro Vescovo:
    <<e’ passato=”” un=”” anno=”” dal=”” giorno=”” in=”” cui=”” abbiamo=”” conosciuto=”” da=”” nostra=”” figlia=”” la=”” verità=”” su=”” don=”” marco=”” mangiacasale.=”” parole=”” che=”” sono=”” entrate=”” nel=”” cuore=”” come=”” spade.=”” chi=”” consideravamo=”” riferimento=”” religioso=”” e=”” amico,=”” si=”” è=”” trasformato=”” incubo,=”” purtroppo=”” vero,=”” non=”” potevamo=”” fuggire.=”” davanti=”” ai=”” nostri=”” occhi=”” realtà=”” parlava=”” di=”” tre=”” anni=”” violenza=”” fisica=”” psicologica.<br=””> Nostra figlia, dall’età di tredici anni, aveva tenuto nascosto e sopportato
    “carezze” sempre più insistenti, sms spinti, richieste morbose, celate da
    rassicurazioni, da velate minacce, rinchiuse dentro la parola “segreto”,
    diventata una fortezza. L’insistenza aveva un obiettivo chiaro:
    “catechizzare”, con la forza del proprio ruolo di potere, una ragazzina per
    convincerla ad avere rapporti sessuali completi e soddisfare le proprie
    perversioni, senza scrupoli. Per noi, mamma e papà, il tempo trascorso non
    è stato medico. Ancora ci riecheggiano le parole tranquillizzanti di don
    Marco ai nostri dubbi sulla sua vicinanza e confidenza allegra. Lo shock di
    conoscere i particolari di una relazione per noi inimmaginabile non si
    affievolisce, anzi continua a scavare un tunnel verso il futuro, lastricato di
    sofferenza e di interrogativi inquietanti: quali saranno le conseguenze sulla
    affettività di nostra figlia? Quanto peserà nella sua vita di donna
    un’esperienza così terribile? Perché ingannare una ragazzina e non
    rivolgere le proprie attenzioni a persone adulte, consapevoli e padrone
    della propria esistenza? La lenta presa di coscienza del danno subìto
    alimenta la ferita, ancora infetta e viva. E’ il coraggio della denuncia, fatta
    da nostra figlia, l’unico bagliore nel buio della tristezza, l’appiglio che ci
    spinge a parlare ancora, a non fermare la nostra battaglia a favore della
    verità. Una lotta necessaria per dovere di trasparenza e per rispondere alle
    interpretazioni errate di una realtà, che ha un’unica faccia. Perché nutriamo
    una speranza: che non ci siano altre vittime, altre famiglie a pagare un
    prezzo così alto. Perché abbiamo una certezza: che la società non sia fatta
    solo di persone indifferenti e omertose, ma di individui onesti, con il
    coraggio di assumersi responsabilità. Perché ci è rimasta la fede, forza che
    risiede oltre i più alti campanili e non ha sempre corrispondenza con
    paramenti, abiti talari e stole di ogni ordine e grado.
    Dal Vescovo Diego Coletti non abbiamo avuto conforto diretto, se non
    freddi comunicati stampa e parole vuote di vicinanza ufficiale. Riceviamo,
    a distanza di tempo, colpe e mancanze inesistenti. Al Vescovo di Como
    chiediamo di prendere coscienza della gravità, ancora attuale, dei fatti, di
    lavorare nella direzione della verità, di condannare chi si macchia di un
    peccato così grave, di sostenerci con una presa di posizione netta. Non
    servono sorrisi o frasi di circostanza. Noi, che dal sorriso di un Suo uomo
    fidato, siamo stati traditi. A tutto il clero della Diocesi chiediamo di
    riflettere su quanto accaduto e di sostenere i deboli, le vittime, i poveri, chi
    non può pagare difese importanti, chi non ha voce, chi è minorenne.
    Chiediamo a tutti di non dimenticare. Siamo certi che insieme potremo
    lavorare per il bene dei giovani, della Chiesa, della nostra società.
    Attraverso un’ammissione di colpa, una condanna severa dei fatti accaduti,
    un’attenta vigilanza. Perché la nostra, insieme ad altre famiglie, possa
    uscire da questo angolo di dolore e riappropriarsi della serenità della vita
    che ci è stata rubata. Perché, ciò che è accaduto nella parrocchia di San
    Giuliano, non accada più.>>

  • PARLA LO PSICOLOGO: “I PEDOFILI NON GUARISCONO.”

    PARLA LO PSICOLOGO: “I PEDOFILI NON GUARISCONO.”

    ALESSANDRO CALDERONI

    Lo afferma lo psicologo che cura, fra gli altri, anche i preti che abusano di minorenni. Per questo, spiega, non è prudente lasciarli al loro incarico. A mezzo chilometro dalla Basilica di San Pietro, in Vaticano, lavora un professionista che conosce i più cupi segreti di alcuni membri del clero. Non è un confessore ma un clinico. Poco meno di sesant’anni, origini pugliesi, uomo di scienza prima che uomo di fede, Aureliano Pacciolla insegna psicologia della personalità alla Lumsa ed è psicoterapeuta orientato verso l’ipnosi e il cognitivismo. Dirige la collana Psicologia e interdisciplinarità dell’editore Laurus Robuffo ed è consulente tecnico del tribunale di Roma e della Sacra rota. Il suo campo d’azione specifico riguarda l’abuso sessuale: in particolare l’abuso su minorenni e la pedofilia.

    In qualità di terapeuta tenta il recupero di pazienti che si sono macchiati di questi reati anche all’interno del clero. In veste di studioso e ricercatore, è chiamato a tenere corsi di aggiornamento per superiori del clero, su questi temi. «Il primo caso di cui mi sono occupato riguardava un laico e mi ha insegnato che riconoscere un pedofilo non è cosa semplice, anche se sei un esperto» spiega Pacciolla.
    «Bruno aveva 35 anni e veniva da me per curare i suoi stati d’ansia dovuti alla separazione dalla moglie e alla disoccupazione. Dopo 2 anni di trattamento, di punto in bianco, mi rivelò che molto tempo prima aveva abusato di sua figlia, quando lei aveva 4 anni. La toccava mentre dormiva». Come andò a finire? La ragazza a 16 anni soffriva di stati dissociativi che non le permettevano di studiare con profitto. Il padre sparì poco dopo avermi rivelato il suo segreto.

    Quando vide il primo pedofilo in abito talare?
    Era il 1995 e mi trovavo fuori Roma. Un viceparroco di 29 anni trovò un pretesto per avvicinarmi e mi confidò che allenava la squadra di calcio dell’oratorio e al termine delle partite si improvvisava massaggiatore per toccare i bambini di 8-9 anni. Dopo il racconto, non si fece più vivo. Ricordo anche il caso di un frate straniero 55enne: da un lato aveva un’autentica ossessione per l’orario delle messe e per alcune sequenze di preghiere; dall’altro metteva in pratica fantasie masturbatorie con bambini, con la scusa che «anche loro sorridevano. Messo di fronte al fatto che un bambino non può scegliere liberamente di partecipare a un atto sessuale, dopo tre sedute si volatilizzò pure lui. In entrambi i casi segnalai i soggetti al vescovo di riferimento e all’autorità giudiziaria.

    Lei denuncia i suoi pazienti?
    L’obbligo di referto prevale sul segreto professionale quando è a rischio un bene comune. Poiché arrestare le tendenze pedofile di un soggetto è impossibile, occorre impedirgli di delinquere ulteriormente.

    Le sue segnalazioni hanno sempre effetto?
    Intervenni ripetutamente contro un prete che aveva abusato di sette adolescenti e pretendeva addirittura di farsi nominare superiore. Non finì in galera ma restò al suo posto. A poco a poco le famiglie coinvolte ritirarono le denunce e il caso si spense. Ma di certo quel frate non è guarito.

    Un pedofilo è incurabile?
    Curabile ma inguaribile, a mio parere. Primo, è veramente difficile che un pedofilo venga a chiedere aiuto da solo: arriva in terapia per altri disturbi o se viene implicato in vicende giudiziarie. Secondo, un pedofilo non riconosce la propria inclinazione, oppure non ritiene che abbia una connotazione negativa. Terzo, trattandosi di una preferenza sessuale, è pressoché impossibile variarla clinicamente. Quarto, messo davanti ai dati di fatto, in poche sedute il pedofilo abbandona il trattamento.

    Cosa pensa dell’ipotesi di castrazione chimica?
    Elimina solo l’erezione ma il pedofilo resta tale e sfoga le proprie pulsioni con altre parti del corpo, anche con maggiore veemenza a causa della frustrazione.

    Come si interviene allora su un paziente affetto da pedofilia?
    Somministrandogli antidepressivi Ssri a basso dosaggio lo si rende più permeabile al colloquio psicoterapeutico. In quella sede è possibile abituarlo a riconoscere in anticipo le immagini mentali che lo portano all’eccitazione, aumentando quindi le sue possibilità di autocontrollo. Ma anche quando il soggetto è collaborativo resta come un vulcano spento che può esplodere improvvisamente. Per questa ragione non credo sia prudente che i sacerdoti pedofili tornino ai loro incarichi.

    Il Vaticano cosa le dice?
    Personalmente non ho mai subito alcuna censura, anche se so che in non pochi casi è stata messa in atto una vera e propria «cover up policy» da parte di soggetti ecclesiastici. Non sempre le autorità ecclesiastiche hanno collaborato con le indagini delle autorità giudiziarie. Ora sembra che vi sia maggiore disponibilità, ma le resistenze sono ancora eccessive. In tribunale i casi di pedofilia in seno al clero sono sempre più frequenti.

    Il fenomeno è in crescita?
    È solo una questione di visibilità. Il clero dei paesi anglosassoni ha una maggiore percentuale di casi di pedofilia conclamata perché i loro sistemi giudiziari vantano certezza e immediatezza della pena. Al contrario, dove la pena è solo probabile e lontana nel tempo, la denuncia diventa una fonte di stress per la vittima e i suoi familiari. Alcuni poi ritengono che nelle culture latine, a prevalenza cattolica, sia più facile per la Chiesa tenere nascosta un’infamia.

    Ci sono differenze tra pedofili laici ed ecclesiastici?
    No. Le cause sono comuni: traumi subiti in infanzia o desiderio di provare nuove esperienze. Per tutti e due la pedofilia può essere una patologia, se la tendenza è stabile nel tempo, o soltanto un reato, per il quale basta un unico atto sessuale.

    Chi è la vittima tipo del prete pedofilo?
    I sacerdoti abusanti di orientamento eterosessuale molestano di solito le fedeli adulte e, meno frequentemente, suore e bambine. I sacerdoti pedofili con orientamento omosessuale, invece, statisticamente prediligono i bambini, specialmente prepuberi.

    Cosa succede a questi bambini quando diventano grandi?
    Difficile dirlo. Molti accusano un grave disturbo di personalità, detto borderline. Spesso i maschi esternalizzano la sofferenza diventando a loro volta abusanti, mentre le femmine soffrono in modo più intimo.

    Si è mai lasciato sopraffare dall’orrore di un racconto?
    Non posso dimenticare la storia di un quarantenne che dopo aver abusato della figlia primogenita, ormai diciassettenne, si era dedicato ai due gemelli secondogeniti, dodicenni: un maschio e una femmina. Violentava entrambi e, quando la bimba rimase incinta, la portò ad abortire firmando perché uscisse in anticipo dall’ospedale per poterla subito violentare di nuovo. Al termine dell’incidente probatorio andai nel bagno del tribunale a piangere.

    Panorama n. 50

  • Le misure anti-pedofilia dei Legionari di Cristo? Nulla è cambiato

    Le misure anti-pedofilia dei Legionari di Cristo? Nulla è cambiato

    Il sistema della potente congregazione ancora oggi si regge sul segreto, sul sospetto, sul culto delle personalità, sul controllo e la manipolazione delle persone.

    Era tra i più papabili a diventare il direttore generale dei Legionari di Cristo – congregazione religiosa ultraconservatrice fondata in Messico – p. Deomar De Guedes, numero due della congregazione, in occasione del prossimo Capitolo generale, in programma a Roma a partire dall’8 gennaio. E invece ha preso una decisione drastica: quella di abbandonarla. Si è reso conto, infatti, che essa è tuttora permeata da un «sistema marcialista», legato cioè alla figura, ormai completamente screditata, del fondatore ed ex leader Marcial Maciel Degollado, pedofilo e responsabile di abusi, sessuali ma anche finanziari. Un sistema quindi che ancora oggi si reggerebbe sul segreto, sul sospetto, sul culto delle personalità, sul controllo e la manipolazione delle persone. Sono accuse pesanti che p. De Guedes ha messo per iscritto in una lettera al superiore generale, p. Sylvester Heereman, datata 8 novembre (e resa nota in via esclusiva da Religión Digital il 26/12) che spiega le motivazioni della sua scelta e offre la propria collaborazione e la propria esperienza. Ingegnere brasiliano, manager in una multinazionale, nel 2000 fu il primo prete brasiliano a entrare nella Legione. Diventò poi responsabile territoriale in Spagna, poi in Argentina e in Brasile finché, nel novembre 2012, fu nominato consigliere aggiunto della congregazione.

    Il passo compiuto da De Guedes è una doccia fredda per la congregazione che si trova in una fase molto difficile, commissariata e supervisionata dal card. Velasio De Paolis, che sta tentando di farla rinascere su basi radicalmente diverse. Lo dimostra una lettera dello stesso Heereman ai membri della congregazione, in cui dà conto dell’impegno profuso nella prevenzione degli abusi su minori – piaga diffusa nella congregazione a partire dallo stesso fondatore Maciel – fondata su una politica di tolleranza zero. «Affrontare la realtà dell’abuso sessuale aiuta a tenere in considerazione valori diversi ma complementari: la responsabilità della protezione delle persone che sono affidate alle nostre cure, la promozione e la difesa della giustizia, la compassione e la solidarietà con le vittime, il diritto degli imputati ad un giusto processo e – fermo restando che l’abuso sessuale è una condotta che non sarà mai tollerata – la misericordia e il sostegno dei nostri fratelli colpevoli di questo crimine».

    P. Heereman descrive poi i principi che guidano l’azione della Legione contro gli abusi: prima di tutto, la collaborazione con le autorità civili e ecclesiali, l’implementazione di un codice di condotta e di severe misure nella selezione dei candidati all’ingresso nella congregazione, l’elaborazione di procedure chiare per affrontare le denunce, rispettando tanto le necessità delle vittime quanto degli accusati. In tutto ciò, la priorità massima è, afferma Heereman, «il bene e la guarigione della vittima, così come la prevenzione di ulteriori incidenti». Ogni persona, aggiunge, ha diritto alla presunzione di innocenza, ma ciò non prescinde dalla piena collaborazione con le autorità e con l’attenzione delle vittime». Quanto al capitolo doloroso e infamante delle vittime di Maciel, Heereman afferma che tutte quelle che si sono presentate «sono state visitate, ascoltate e curate. La Commissione (istituita dal card. Velasio, ndr) ha valutato in ognuno dei casi come aiutarle a curare le loro ferite e ad affrontare le difficoltà della loro vita attuale, e ha presentato proposte al delegato pontificio e alla direzione generale. Abbiamo agito coerentemente e in questo momento non vi è alcun caso in sospeso». In tutto, 35 sono i preti accusati di abusi sessuali su minori; in 14 di questi casi non si è proceduto per accuse infondate o comportamento imprudente; nove sono stati trovati colpevoli (ivi compreso Maciel); due di essi non erano in grado di sostenere un’investigazione quando è stata presentata la denuncia; dieci hanno subito un processo. A parte Maciel, cinque sono i superiori accusati di comportamenti sessuali inappropriati; in tre casi non si è proceduto, due sono stati trovati colpevoli.

    Dalla fondazione, la Legione di Cristo ha ordinato 1.133 sacerdoti. Attualmente essa conta quattro vescovi, 961 sacerdoti e 1.877 tra religiosi, novizi, candidati e studenti, secondo quanto riporta, in un’intervista a Vatican Insider (30/12) p. Benjamin Clariond, direttore dell’ufficio internazionale della comunicazione istituzionale dei Legionari, nonché segretario della commissione per la riforma delle costituzioni. Oggi, la congregazione si trova in un momento cruciale: entro la fine di febbraio, infatti il Capitolo voterà il nuovo testo costituzionale, che verrà poi consegnato a papa Francesco per la ratifica definitiva. La scoperta degli scandali relativi a Maciel ha inferto una ferita gravissima alla Legione, che è stata sottoposta, nel 2010, due anni dopo la morte del fondatore, per volontà di papa Benedetto XVI, a una visita apostolica al termine della quale, spiega Clariond, «la Santa Sede ha riconosciuto che la maggioranza dei Legionari agivano correttamente ma che c’erano alcuni aspetti della vita della Legione da riformare».

    Di qui la necessità di rivedere le Costituzioni e la creazione di una commissione ad hoc: «Abbiamo riflettuto su ciò che siamo, sulla nostra identità, sul nostro modo di vivere», afferma Clariond, spiegando che a questo processo, durato tre anni, hanno partecipato tutti i legionari. La commissione ha presentato materiale per la discussione e una proposta di rinnovamento. Ogni comunità territoriale ha prodotto una sintesi e la commissione centrale le ha presentate alla commissione presieduta dal card. De Paolis con la partecipazione dei canonisti p. Gianfranco Ghirlanda e p. Agostino Montan. Oltre alla revisione degli statuti, però, si è reso necessario anche un cambiamento nella formazione dei seminaristi: «Ancora è da approfondire il percorso», ha detto Clariond. «Adesso si garantisce maggiore distinzione fra foro esterno e foro interno. Si sono effettuati cambiamenti anche nella struttura del nostro seminario a Roma». Se prima si privilegiava l’attività apostolica rispetto agli studi, ora c’è anche un «maggior senso di partecipazione alla Chiesa locale e viene data al seminarista più responsabilità nel proprio percorso vocazionale. Abbiamo acquisito un maggior senso di realismo sui nostri limiti e sulle nostre capacità».

    Ludovica Eugenio, Adista

  • Don Lucio Gatti: l’uomo della Caritas condannato a 2 anni per molestie sessuali

    Don Lucio Gatti: l’uomo della Caritas condannato a 2 anni per molestie sessuali

    DON LUCIO GATTI, LA STORIA – I fatti che hanno portato il sacerdote davanti ai giudici si sono consumati nella casa della Caritas a San Fatucchio, una frazione del comune di Castiglione del Lago (PG), le vittime o presunte tali sono tutte maggiorenni e i giudici hanno ritenuto evidentemente che l’uomo non sia giunto a commettere violenze sessuali, ma semplicemente avances e molestie sgradite agli ospiti affidati alle sue cure. La relativa gravità del reato spiega il consenso dell’’accusa al rito alternativo insieme  richiesta di archiviazione che riguarda alcune accuse che sarebbero state mosse oltre i termini di legge per presentare querela, in particolare dopo che una puntata de Le Iene aveva scavato nella vita del sacerdote e diffuso le prime accuse a suo carico.

    DON LUCIO GATTI, LE DENUNCE – Le cinque persone che accusano il sacerdote e un suo collaboratore hanno parlato di tentativi di approcci sessuali, di toccamenti, della dura vita in comunità, della doccia calda a giorni alterni e di vestiti da usare in comune, compreso l’’intimo. Il presunto abuso sessuale che è arrivato fino all’attenzione dei giudici nei modi e nei termini appropriati si sarebbe verificato il 27 dicembre del 2009 .

    DON LUCIO GATTI, LA TESTIMONIANZA – Il trentaciquenne protagonista della vicenda ha raccontato che:  «Mi chiedono al termine della cena, se mi preparo in camera la borsa, perché vado a casa di don Lucio a Cenerente. Mi dissero che avrei aiutato alcuni ragazzi a preparare la casa per i giorni dopo. Mi preparai e andai in macchina con don Lucio. Ha percorso quel tragitto in poco più di mezz’ora, toccando a volte la velocità di 180 chilometri all’ora in strade di paesini … Saliti in casa don Lucio lava i denti e in pochi minuti si spoglia … si infila nel letto dicendomi di fare una doccia e andare nel letto con lui … visto che non potevo dormire in altri posti, ero costretto ad entrare nel letto…con molta calma poggia la sua gamba su di me, io spostandomi speravo di trasmettere una certa repulsione a tali atti, ma don Lucio continuava, mettendo da parte il computer e salendomi addosso mi bloccava. Io dissi che si stava sbagliando con me … che io non ero gay, lui si girò nel letto … mi diede un colpo col suo fondoschiena e, spingendomi verso terra fino a farmi cadere dal letto … per andare a casa dalla mia famiglia ho dovuto aspettare che don Lucio andasse in Perù, così non poteva bloccarmi».

    DON LUCIO GATTI, LUI NEGA TUTTO – Il sacerdote, che la curia ha anche sospeso dalle attività pastorali per un periodo di 5 anni, nega tutto e afferma anzi che: «Erano loro che mi chiedevano baci, abbracci e carezze. Erano loro che mi chiedevano di dormire insieme. E io acconsentivo. Ma mai con nessuno di loro è accaduto qualcosa con caratteristiche anche lontanamente sessuali. Mai nessuno di loro è stato spinto a fare qualcosa da me contro la loro volontà».

    http://www.giornalettismo.com/archives/1292877/don-lucio-gatti-luomo-della-caritas-condannato-a-2-anni-per-molestie-sessuali/

  • Sesso con bambini, condannato prete insegnante di ginnastica

    Sesso con bambini, condannato prete insegnante di ginnastica

     Don William Hodgson Marshall ha visto revocata la sua licenza di insegnate dopo avere abusato sessualmente di ragazzini di sesso maschile, suoi allievi. Il Collegio dei Docenti ha annunciato il provvedimento lo scorso dicembre con ben due anni di ritardo visto che il prete in questione fu condannato nel 2011 per sedici casi di abuso sessuale sui bambini accaduti negli anni in cui don Marshall insegnava negli istituti “Maria Assunta” e “Santi Nomi” più altre scuole cattoliche di Windsor, Toronto e Sudbury.

    Successivamente il prete Marshall fu dichiarato colpevole anche per altri due casi di aggressione su due ragazzini nella cittadina di Saskatoon. I procedimenti giudiziari che hanno visto colpevole don Marshall si sono svolti nel tribunale di Windsor tra il 2011 ed il 2013. La Corte ha riscontrato che don Marshall durante gli anni di insegnamento come professore di ginnastica, ha iniziato le sue morbose attenzioni sui ragazzini toccandoli con libidine e ripetutamente con la scusa di sondare la crescita dei loro muscoli fino a toccare e palpeggiare i genitali dei bambini. Il tribunale ha inoltre stabilito che questo prete ha abusato sessualmente di bambini nel suo ufficio, nelle docce della scuola, nei dormitori ed addirittura nella canonica della chiesa. Altri sacerdoti sapevano I bambini hanno riferito che “altri sacerdoti hanno visto ma nessuno ha fatto niente o denunciato niente, tutti facevano finta di nulla”. in dormitori e la canonica della chiesa . Violenze su un bimbo di 7 anni Alcune delle vittime di Marshall erano i figli di coppie da lui sposate e con cui il sacerdote aveva una forma di amicizia, questo consentiva al prete di frequentare le loro case. Il più giovane dei bambini abusati aveva 7 anni. Le vittime raccontano che, il vizio di toccare morbosamente i bimbi era conosciuto all’interno delle strutture religiose dove il prete insegnava ginnastica.

    Don Marshall è stato condannato a due anni e sei mesi da scontare in un penitenziario federale. Attualmente è in libertà vigilata per motivi di salute. Il reverendo Timothy Scott, portavoce della Congregazione di San Basilio, più comunemente nota come i “Padri Basiliani”, ha detto che don Marshall continua a risiedere al “Cardinal Flahiff Centre” di Toronto, una casa per sacerdoti anziani e infermi. Dal Vaticano fanno sapere che don Marshall ha avuto la revoca dei voti sacerdotali in seguito alla condanna, resta però da chiedersi perchè continui a permanere in una struttura di riposo per preti. Marco Dimitri
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  • Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Aiutateci a scoprire chi è questo prete pedofilo protetto dall’anonimato. CASSAZIONE: CONDANNATO SACERDOTE DI COMUNITÀ CHE ABUSAVA DI MINORI DURANTE LA NOTTE… sabato 4 gennaio 2014 La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40610 del 2013, ha condannato al carcere un sacerdote che abusava ripetutamente di minori in comunità di atti sessuali durante la notte.

    Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 giugno – 1° ottobre 2013, n. 40610 – Presidente Teresi – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. F.G. , nato a (omissis) , era imputato: a) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) e in qualità di tutore come da nomina del Tribunale di Piacenza del 19.4.2001, abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità e di quella connessa al ruolo di tutore, costringeva ripetutamente G.D. , nato il (omissis), collocato presso la su indicata struttura, dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo e con minacce di ritorsioni in seno alla comunità, ed in una occasione approfittando dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. In (omissis) dal mese di (omissis) sino a fine XXXX, a (omissis) . b) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente il minore S.M. nato il (omissis), collocato presso la suindicata struttura dall’Azienda U.S.L. di XXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX, tanto da indurre il minore a dormire indossando i pantaloni jeans abbottonati al fine di dissuadere dall’intento sessuale. In (omissis) dal mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . c) del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva E.M. , nato il XXXXXXXX, pertanto minore di anni 16, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno ed approfittando del sonno, consistenti in toccamenti della gamba e del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava ed incrociava le gambe, o comunque compiendo con il minore infrasedicenne gli atti sessuali sopra indicati. In (omissis) in data anteriore e prossima al mese di (omissis) . e) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un. medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente SA.Ja. , nato il (omissis) , collocato presso la suindicata struttura, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava nel letto, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX. In (omissis) nel mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . f) del reato di cui agli artt. 609 bis, 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva L.Z. , nato il (omissis), pertanto minore di anni 16 al momento del fatto, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno, approfittando del sonno, consistente in toccamenti del pene, avendo inserito la mano al di sotto dei boxer, agendo nonostante il dissenso del ragazzo o comunque compiendo con il minore infrasedicenne l’atto sessuale sopra indicato. In (omissis) . 2. Il F. veniva condannato dal Tribunale di Piacenza, con sentenza del 21.10.2008, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione, oltre a pene accessorie ex art. 29 c.p., previa concessione delle attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione tra i reati a lui ascritti in rubrica ai capi a), b), c), e) ed f); l’imputato veniva invece assolto dal reato sub d) perché il fatto non sussiste. L’imputato è stato ritenuto colpevole di alcuni episodi di atti sessuali commessi ai danni di alcuni ragazzi ospiti della Comunità (omissis) di (omissis) , ivi collocati dai Servizi Sociali, della quale l’imputato, sacerdote, era all’epoca responsabile, nonché tutore di una delle parti lese, G.D. , nominato tale dal Tribunale di Piacenza in data 19.4.01. Secondo le contestazioni oggetto dell’imputazione, le violenze sessuali erano commesse, in tutti i casi, abusando dell’autorità rivestita dall’imputato all’interno della Comunità e nel caso del G. , anche di quella di tutore, costringendo i ragazzi, in alcuni casi infrasedicenni all’epoca dei fatti (capi e ed f), a subire atti sessuali in orari notturni, profittando del sonno, compiendo ripetute incursioni effettuate dal sacerdote nelle camere da letto dove dormivano i giovani ospiti, mediante toccamenti del pene e, riguardo ai casi di G. e S. , anche rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi, che si giravano nel letto al fine di dissuadere i propositi dell’imputato, nel caso di S. giungendo a dormire con i jeans indossati e abbottonati, e di E. girandosi e incrociando le gambe, nonché nel caso del G. , con minacce di ritorsioni in seno alla Comunità e approfittando, in una occasione, dello stato di ebbrezza del giovane conseguente al vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. 3. Il copioso materiale probatorio dettagliatamente analizzato nella sentenza di primo grado, dava conto di numerose testimonianze delle parti lese, di altri soggetti ospiti della Comunità e degli operatori che agivano in seno alla medesima. Inoltre è stata svolta una c.t. del PM sul computer in uso all’imputato che ha evidenziato nel sistema operativo la presenza di un profilo utente denominato (omissis) , e tra i Temporaney Internet Files di tale profilo utente, ha rinvenuto 263 files di immagini pornografiche o a carattere erotico a prevalente carattere omosessuale, nonché 6 files relativi alla visita di siti a contenuto pornografico omosessuale e cookies che documentavano la navigazione in altrettanti siti a carattere pornografico con contenuto omosessuale; la maggior parte degli accessi risultavano effettuati nella notte tra le ore 1,30 e 4,00 del mattino, quando nella comunità era presente il solo F. ; sono stati infine acquisiti al fascicolo del dibattimento, su accordo delle parti, alcuni atti quali la denuncia-querela e gli altri verbali di dichiarazioni di G.D. , nel frattempo deceduto per suicidio, e di S.M. , nonché le s.i. di A. , B. , Be. , L. , E.B. e V. . Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato in ordine a tutti i reati a lui ascritti – ad eccezione, come detto, del capo D) – in quanto le dichiarazioni delle parti lese sono state giudicate pienamente attendibili, coerenti, logiche, precise, dettagliate e riscontrate dalle altre testimonianze – degli operatori e degli operanti di PG – nonché dagli esiti delle verifiche da costoro compiute. Il Tribunale ha altresì valorizzato l’assenza di movente – ragioni di astio, vendetta o convenienza – idoneo ad ipotizzare un possibile intento calunniatorio dei cinque giovani accusatori del sacerdote, alcuni dei quali particolarmente remissivi e in sostanziali buoni rapporti con lo stesso. Il Tribunale ha infine sottolineato, che gli episodi sono stati vissuti separatamente, anche in tempi diversi, dai cinque ragazzi, che pure tratteggiavano lo stesso profilo criminale di un personaggio coerente e costante nell’ossessione volta a rubare contatti sessuali con i giovani affidati alle sue cure. Il Tribunale ha escluso, pertanto, che le singole denunce-querele potessero ipotizzarsi quale espressione di un preordinato geometrico castello accusatorio, deponendo nel senso della genuinità dei racconti anche le piccole imprecisioni e talune marginali contraddizioni tra le deposizioni e le precedenti dichiarazioni, fisiologica espressione di credibilità e di intrinseca veridicità degli stessi, corroborata altresì dal racconto di analoghi comportamenti osservati cinque anni prima in una diversa comunità da K.Y. , che senza nulla sapere di ciò che avevano riferito i ragazzi di (omissis) , ha descritto in udienza un’analoga incursione notturna del F. cui aveva assistito personalmente mentre si trovava ospite a XXXXXXX, dove l’imputato prestava al’epoca la propria opera. 4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la difesa dell’imputato deducendo plurimi motivi. Con sentenza del 20 gennaio 2012 – 18 aprile 2012 la Corte d’appello di Bologna – qualificati i fatti contestati rispettivamente: al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis. co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. 1 c.p., esclusa per i capi C) ed F) l’ipotesi ex art. 609 quater c.p. – ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza ed ha. 5. Nei confronti di questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con 14 motivi, oltre un motivo aggiunto, illustrati anche con successiva memoria.

    Considerato in diritto 1. Il ricorso – articolato in quattordici motivi – è infondato. 2. Tali sono innanzi tutto i primi due motivi con cui il ricorrente denuncia il mancato accoglimento dell’eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell’art. 429, c.p.p. in ragione della contraddittorietà, indeterminatezza e/o assoluta genericità dei capi d’imputazione; nonché inosservanza del disposto dell’art. 521 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p.. Si tratta di una riproposizione di censure svolte dall’imputato e alle quali la Corte d’appello ha già puntualmente e correttamente risposto: la contestazione in fatto – sopra riportata in narrativa – è tutt’altro che generica, descrivendo condotte dell’imputato in termini precisi, dettagliati e con espliciti riferimenti alla costrizione delle vittime a subire atti sessuali in orari notturni, approfittando del sonno, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi e abusando dell’autorità rivestita all’interno della Comunità. È vero – come rileva il ricorrente – che la Corte d’ Appello, nel confermare la sentenza di primo grado ha proceduto a (ri)qualificare in modo più puntuale i fatti contestati, e d’altra parte ad escludere la qualificazione alternativa. Infatti la Corte d’appello: ha qualificato i fatti contestati al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ha qualificato i fatti contestati ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. I c.p.; ha escluso per i capi C) ed F) l’ipotesi alternativa ex art. 609 quater c.p.. L’art. 521 c.p.p. consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ossia una diversa qualificazione dei fatti contestati all’imputato senza che perciò vi sia alcuna compromissione del diritto di difesa. Infatti l’imputato conosce i fatti che gli vengono contestati ed in ordine ad essi può difendersi senza che la eventuale modifica della loro qualificazione giuridica incida apprezzabilmente sulla sua possibilità di difesa secondo una scelta discrezionale del legislatore compatibile con l’art. 24 Cost. e l’art. 6 CEDU; cfr. C. cost. n. 103 del 2010 ha parlato di “materia riservata alla discrezionalità del legislatore” nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale in particolare degli art. 424, 429 e 521, 1 comma, c.p.p., nella parte in cui consentono al g.u.p. di disporre il rinvio a giudizio dell’imputato in relazione ad un fatto qualificato, di ufficio, giuridicamente in maniera diversa, senza consentire il previo ed effettivo sviluppo del contraddittorio sul punto. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2012, n. 32840) ha affermato in generale che la “diversa qualificazione del fatto” operata ex officio dal giudice d’appello, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., deve riguardarsi come legittima anche con riferimento ai principi affermati dall’art. 6, 1 e 3 comma, lett. a) e b), della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, quali interpretati dalla Corte Europea con la sentenza 11 dicembre 2007 nel caso Drassich c. Italia. Cfr. anche C. cost. n. 103 del 2010 cit. che ha affermato che l’art. 521 cod. proc. pen. ha codificato il principio della necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, in base al quale il giudice può attribuire al fatto una definizione giuridica diversa, senza incorrere nella violazione del suddetto principio, quando l’accadimento storico addebitato rimanga identico negli elementi costitutivi tipici, cioè quando risultano immutati l’elemento psicologico, la condotta, l’evento e il nesso di causalità. Solo se il giudice accerta che il “fatto” – non quindi la sua qualificazione giuridica – è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, può esserci difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza ove il giudice non abbia invece provveduto con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero. Tale vizio peraltro sussiste sempre che vi sia stato un’effettiva lesione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Cfr. Cass., sez. un., 15 luglio 2010 – 13 ottobre 2010, n. 36551, che ha affermato che quanto alla necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. 3. Nella specie i fatti di abuso sessuale in danno di giovani, alcuni minori infrasedicenni – come indicati nei plurimi capi di imputazione – sono rimasti invariati: l’imputato ha sempre conosciuto bene l’accusa, in punto di fatti addebitatigli, da cui doveva difendersi. La Corte d’appello in realtà non ha modificato, in senso stretto, la qualificazione giuridica dei fatti, come comunque pure avrebbe potuto fare ai sensi del primo comma dell’art. 521 c.p.p. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata; l’ha solo puntualizzata. Essa infatti – come appena rilevato – ha innanzi tutto precisato la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione sub A), B) ed E): non già art. 609 bis c.p. tout court, ma per il capo A) art. 609 bis, primo comma e secondo comma, n. 1), c.p. (quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX) e per i capi B) ed E) art. 609 bis, primo comma, c.p.. Ha poi precisato la qualificazione giuridica delle imputazioni sub C) ed F): non già art. 609 bis oppure 609 quater c.p., ma art. 609 bis, primo comma, n. 1), c.p.. Sotto il profilo processuale non c’è la violazione denunciata dal ricorrente con i primi due motivi di ricorso: se la Corte d’appello poteva dare ai fatti una diversa qualificazione giuridica, a maggior ragione poteva precisare meglio la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione in riferimento ai quali il giudice primo grado aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato. E parimenti, ancora sotto l’aspetto processuale, ben poteva sciogliere l’alternatività della qualificazione (art. 609 bis versus art. 609 quater c.p.) quanto ai capi d’imputazione sub C) ed F). La giurisprudenza di questa Corte (Cass., 22 novembre 2007 – 15 gennaio 2008 n. 2112) ammette l’imputazione alternativa. È quindi legittima, a maggior ragione, la qualificazione alternativa sicché legittimamente il giudice, oltre a poter dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ex art. 521, comma 1, c.p.p., può anche sciogliere l’alternatività della qualificazione del capo d’imputazione che contenga una contestazione alternativa. 4. In particolare, quanto ai capi di imputazione C) ed F) – abusi sessuali in danno di minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – la contestazione dell’abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità è ben presente in entrambe le imputazioni. Su questo elemento di fatto si fondava l’alternatività della contestazione – art. 609 bis, primo comma, oppure art. 609 quater, primo comma, n. 2 – alternatività sciolta dalla Corte d’appello riferendo (correttamente) il fatto alla prima norma. Si tratta quindi di vera e propria riqualificazione giuridica del fatto consentita dall’art. 521, comma 1, c.p.p.. Certo il principio dell’equo processo ex art. 6 CEDU induce ad una lettura restrittiva di tale disposizione (art. 521, comma 1, c.p.p.) che testualmente vede solo un limite quanto alla competenza al potere di riqualificazione dei fatti ad opera del giudice: la riqualificazione non è possibile quando il reato eccede la sua competenza o risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. In realtà c’è anche un limite che discende dal rispetto del principio dell’equo processo nel senso che occorre predicare altresì una generale riserva in termini di effettività della difesa dell’imputato che è frustrata non solo in caso di mancata correlazione tra “fatto” di cui all’imputazione contestata e “fatto” di cui alla sentenza; ma che potrebbe anche essere in concreto lesa dalla mera riqualificazione del “fatto” ex art. 521, comma 1, c.p.p.. Diversa infatti può essere l’ipotesi di quella riqualificazione del “fatto” che il giudice operi in sentenza “a sorpresa”, senza un diretto e chiaro raccordo con il dibattito processuale ed il thema decidendum; riqualifcazione che, in tale evenienza, può di fatto “spiazzare” la difesa ove questa sia stata privata di iniziative processuali che altrimenti avrebbe potuto promuovere. Nella specie però ciò non si è verificato perché la contestata modalità della condotta con cui l’imputato ha posto in essere gli atti sessuali in danno delle giovani parti offese – ossia il contestato abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità – apparteneva al contraddittorio processuale e la qualificazione di tale modalità in termini di vero e proprio “abuso di autorità” ex art. 609 bis, primo comma, c.p. piuttosto che di mero approfittamento di una relazione che vedeva il minore infrasedicenne, ma ultraquattordicenne, affidato al’imputato “per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia” ex art. 609 quater, primo comma, n. 2, c.p., costituiva un esito che si raccordava, direttamente ed in termini di congruità, a quanto dibattuto nel processo; ossia un esito prevedibile ed anzi prefigurato proprio dall’originaria contestazione alternativa. 5. Altra questione – non più processuale, ma di diritto sostanziale – è se sia corretta, o no, la qualificazione giuridica che la Corte d’appello ha dato ai fatti di abuso sessuale contestati all’imputato. Pur mancando una puntuale censura del ricorrente in ricorso, però nel motivo aggiunto il tema è trattato. Il motivo è comunque infondato. Può infatti riconoscersi la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti dalla Corte d’appello che li ha ricondotti – tutti, quindi anche le condotte in danno dei minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – al primo comma dell’art. 609 bis c.p.. Di tale disposizione ricorrono infatti tutti i presupposti: ci sono gli atti sessuali (toccamenti del pene, masturbazioni e rapporti sessuali orali); c’è il dissenso delle giovani parti offese, che hanno tentato in vario modo di sfuggire alle attenzioni abusive dell’imputato; c’è stato l’abuso dell’autorità rivestita in seno alla comunità (OMISSIS) dall’imputato, non disgiunta dal metus dei giovani abusati verso la figura del sacerdote. Ha accertato la Corte d’appello che i giovani abusati, stranieri, non avevano il coraggio di denunciare il F. perché privi di permesso di soggiorno e comunque di autonomia economica; temevano di essere gravemente danneggiati e non creduti, proprio perché F. era il responsabile della struttura e rivestiva un ruolo apicale non solo nella gestione finanziaria, ma anche sotto il profilo educativo e del percorso di recupero. Anche in questa parte la pronuncia impugnata è corretta atteso per “abuso di autorità” – che costituisce, unitamente alla “violenza” o alla “minaccia”, una delle modalità alternative di consumazione del reato previsto dall’art. 609 bis cod. pen. – deve intendersi una situazione di supremazia derivante da autorità, indifferentemente pubblica o privata, dell’agente che pone il soggetto passivo, sul quale sono compiuti atti sessuali, in una posizione di debolezza e di incapacità di resistere all’abuso in ragione del metus indotto da tale posizione di supremazia dell’agente (Cass., 19 aprile 2012 – 22 maggio 2012, n. 19419). La circostanza poi che in alcuni casi il compimento di atti sessuali con abuso di autorità sia iniziato quando la parte offesa dormiva o era in una situazione di assopimento non inficia la qualificazione giuridica data dalla Corte d’appello alla condotta dell’imputato. Questa Corte – seppur con riferimento al previgente art. 519 c.p. – ha affermato che il sonno da luogo ad un ottundimento dei poteri sensori a causa del quale il soggetto, sia pure non totalmente, perde momentaneamente la capacità di percepire il mondo fenomenico che lo circonda e tale stato d’incapacità fisica è idonea a porre il soggetto passivo del delitto di violenza carnale in condizione di non resistere all’agente (Cass., 17 gennaio 1969 – 28 marzo 1969, n. 61). Nella specie l’abuso, ove anche inizialmente fosse riferibile alla condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa perché dormiva o era in una situazione di assopimento, si è poi conclamato come “abuso di autorità”, per la posizione rivestita dall’imputato all’interno della Comunità ed il rapporto intercorrente con i giovani abusati. Sicché anche sotto questo profilo è corretta la qualificazione del “fatto” come rientrante nella fattispecie del primo comma dell’art. 609 bis c.p.. 6. Infondati sono poi il terzo, il quarto ed il quinto motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 609 bis e 609 septies c.p. sulla procedibilità a querela di parte dei reati contestati a carico dell’imputato. Erroneamente – sostiene il ricorrente – la sentenza impugnata ha ritenuto per tutti i reati contestati la procedibilità d’ufficio invece che su querela di parte. È sufficiente considerare – come correttamente rilevato dalla Corte d’appello – che i reati commessi ai danni di soggetti minorenni sono tutti procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma, n. 2) c.p., quando il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza. Nella specie i giovani minori erano nella comunità suddetta e, per il ruolo svolto dall’imputato in quest’ultima, dovevano considerarsi affidati al medesimo per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. La circostanza poi che, nella specie, la relazione tra l’imputato ed i minori abusati si qualifichi (anche) come “abuso di autorità”, talché il reato commesso è quello dell’art. 609 bis, primo comma, c.p. e non già quello dell’art. 609 quater, primo comma, n. 2), c.p. non fa certo venir meno il presupposto di cui all’art. 609 septies, quarto comma, n. 2, c.p. che assicura la procedibilità d’ufficio anche senza querela di parte. Consegue che anche i reati in danno dei maggiorenni sono procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma n.4) c.p. in quanto connessi con gli altri procedibili d’ufficio. Questa Corte (Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2008, n. 27068, Bonfondi) ha infetti affermato che la perseguibilità d’ufficio dei reati in materia sessuale nel caso contemplato dall’art. 609 septies, quarto comma, n. 4 c.p., sussiste anche quando trattisi di connessione investigativa, quale prevista dall’art. 371, secondo comma, c.p.p., senza che sia all’uopo neppure necessario che vi sia contestualità di indagini o di procedimenti, operando detta connessione tutte le volte in cui il p.m., indagando comunque su altri fatti perseguibili d’ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela. 7. Infondato è il sesto motivo con cui il ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nel punto in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento di 1^ grado mediante l’acquisizione della consulenza informatica della difesa e l’espletamento della perizia informatica d’ufficio richiesta nel motivo d’appello aggiunto. Il giudice di appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 04-11-2003, Marzullo) ha più volte affermato – e qui ribadisce – che il giudice d’appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado; in tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite. In ogni caso la perizia informatica richiesta in appello dall’imputato – in ragione del rinvenimento di materiale pornografico in un personal computer nella disponibilità dell’imputato – non appare decisiva, nel senso che nei motivi di ricorso non è compiutamente indicata la possibile incidenza della consulenza a smontare in particolare l’insieme delle deposizioni testimoniali delle parti offese. 8. Inammissibili sono poi tutti i motivi dal settimo al tredicesimo che attengono a censure di fatto, le quali esprimono un mero dissenso valutativo in ordine all’apprezzamento delle risultanze probatorie del processo e segnatamente alla credibilità degli imputati. La Corte d’appello ha esaminato in dettaglio la narrazione dei fatti ad opera delle parti offese che hanno confermato gli abusi sessuali subiti. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. IV, 18-10-2011, n. 44644) ha più volte affermato che nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa. Cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 21-06-2005, che parimenti ha affermato che ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata; ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l’accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi. Né la difesa allega concrete ed evidenti contraddittorietà nel percorso argomentativo della Corte d’appello. Deve ribadirsi che il vizio di motivazione di una sentenza ex art. 606, lett. e), c.p.p. sussiste solo allorché essa mostri, nel suo insieme, un’intrinseca contraddittorietà ed un’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; ossia presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della e l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata. La denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica – in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nella specie la sentenza impugnata ha dato sufficiente e non illogica motivazione del convincimento dei giudici di merito in ordine alla penale responsabilità dell’imputato. Si tratta di una valutazione in fatto, ampiamente motivata nella sentenza impugnata, non censurabile in sede di giudizio di legittimità; mentre la difesa del ricorrente invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel giudizio di cassazione non ricorrendo l’ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta illogicità, non senza considerare tra l’altro che la difesa del ricorrente non ha neppure specificamente e testualmente denunciato i punti della motivazione che si porrebbero in insanabile contrasto con altri punti della medesima pronuncia. 9. Inammissibile è anche il quattordicesimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità. La Corte d’appello ha puntualmente motivato sul punto rilevando che si è trattato di fatti di particolare allarme sociale e riprovevolezza. La difesa non ha indicato elementi di fatto di segno contrario, trascurati dalla Corte d’appello nella sua valutazione di merito. 10. Il ricorso quindi è nel suo complesso infondato e pertanto va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Pedofilia, Legionari di Cristo ammettono gli abusi sui minorenni

    Pedofilia, Legionari di Cristo ammettono gli abusi sui minorenni

    La congregazione cattolica ha ammesso che nove dei suoi sacerdoti, incluso il fondatore Marcial Maciel, si sono macchiati di abusi su minorenni in particolare negli Stati Uniti

    ROMA – Pedofilia: la congregazione cattolica deiLegionari di Cristo ha riconosciuto le sue colpe.

    Scrive l’agenzia Asca che i Legionari di Cristo hanno ammesso che:

    “nove dei suoi sacerdoti, incluso il fondatoreMarcial Maciel, si sono macchiati di abusi su minorenni in particolare negli Stati Uniti. La reputazione della congregazione era stata già oscurata nei mesi scorsi dopo le rivelazioni su Maciel, che fondò il gruppo in Messico nel 1941, accusato di aver violentato otto giovani seminaristi e di essere anche padre di un figlio. Padre Sylvester Heereman, direttore generale del gruppo, ha detto che le indagini hanno mostrato “una realtà dolorosa e orribile” e ha promesso tutto il suo impegno per contrastare ogni genere di abuso. Due dei preti sono stati sospesi dall’esercizio sacerdotale e ad altri sette sono state imposte delle “sanzioni personali e riguardanti il loro ministero”.

    Nell’inchiesta condotta secondo la legge canonica erano stati messi sotto esame i comportamenti dei 35 sacerdoti. In 14 casi non si sono riscontrati abusi, mentre altri 10 sono ancora sotto indagine. Uno di quelli verificati è quello di padre William Izquierdo, ex insegnante di una scuola della Legione in Connecticut, fra il 1982 e il 1994, periodo in cui “ha abusato sessualmente di un novizio”. Izquierdo non riceverà alcuna punizione: ha 85 anni, si trova in un “avanzato stato di demenza” e in ogni caso non esercita più il suo ministero dal 2008.

    Una vicenda descritta in modo più approfondito da Vatican Insider su La Stampa:

    In una lettera a tutti i membri dei Legionari di Cristo, padre Sylvester Heerman ha spiegato, dopo l’annuncio del cardinale O’Malley sulla creazione di una commissione speciale per la tutela dei minori nella Santa Sede, i progressi e le linee guide adottate dalla congregazione riguardo alla trasparenza nei casi di abuso sessuale da parte dei suoi membri e anche nella prevenzione di questi drammatici episodi.

    Senza dimenticare di avere presente la figura del loro fondatore, Marcial Maciel Degollado, come avvertimento sulla sofferenza e le ferite provocate da questa piaga, i legionari si preparano al prossimo Capitolo generale, in programma per gennaio prossimo. Per questo motivo, il vicario generale ha spiegato le azioni intraprese dalle autorità della congregazione per la prevenzione degli abusi e nella collaborazione con le autorità civili in assoluta trasparenza. «Il governo generale della Legione – scrive padre Heereman – ha prescritto che in tutti i luoghi nei quali siano presenti mezzi per proteggere l’integrità dei minori affidati alla nostra cura pastorale e per rispondere prontamente e con professionalità ad ogni denuncia».

    La congregazione sta facendo tutto il possibile per rispondere al richiamo della Santa Sede a lottare con più decisione contro i crimini degli abusi sessuali. Padre Heereman ha anche spiegato che nel corso degli ultimi anni si sono creati dei programmi molto precisi per garantire la sicurezza negli ambienti e adottare un ferreo codice di condotta, ma, ha ribadito «la prevenzione di futuri incidenti e la guarigione delle vittime (note e ignote che ci siano) costituiscono la nostra prima priorità. Per ciò, a volte sarà anche necessario che i superiori della congregazione siano collaborativi sulle denunce ricevute e anche sugli esiti delle inchieste».

    Ed è proprio quello che ha fatto oggi il direttore territoriale della Legione in America del Nord, padre Luis Garza, che ha informato sul caso che vede coinvolto padre Guillermo Izquierdo, 85 anni, autore di abusi su un novizio durante gli anni Novanta in Cheshire, negli Stati Uniti. Oltre aver informato le autorità locali, la Legione ha anche chiesto un’indagine indipendente alla società Praesidium Inc., terminata nell’agosto 2013. Le conclusioni sono state presentate e poi esaminate, in ottobre, dal consiglio che si occupano dei casi di abusi nella Legione negli Stati Uniti.

    «Dopo aver controllato quest’informazione, non abbiamo motivi per dubitare che ci sia stato un abuso sessuale contro un minore», ha detto padre Garza, che ha anche informato l’accaduto alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Alla fine, il pedofilo ultraottantenne, cui è stata diagnostico dai medici uno stato avanzato di demenza senile, ha smesso di esercitare il suo ministero nel 2008 ed è stato trasferito in una casa di riposo.

    «Nonostante il dolore che provocano queste notizie – ha concluso Garza –, sappiamo che condividerle adeguatamente costituisce un paso necessario nel processo di guarigione e nella protezione di coloro che sono sotto la nostra cura pastorale», e per questo motivo «voglio assicurare nuovamente tutti i membri della nostra congregazione, i loro genitori e i suoi familliari, che la Legione di Cristo è fermamente impegnata nel offrire ambienti sicuri nei nostri collegi, seminari e nelle attività giovanile che organizziamo»

    http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-mondo/pedofilia-legionari-di-cristo-ammettono-abusi-minorenni-1740446/

  • Gli psichiatri Usa sdoganano la pedofilia, da malattia a “orientamento”

    Gli psichiatri Usa sdoganano la pedofilia, da malattia a “orientamento”

    La stampa conservatrice parla già di “mainstreaming della pedofilia”, della sua definitiva normalizzazione. I liberal più militanti esultano per la “destigmatizzazione della pedofilia”. E’ successo che l’Associazione degli psichiatri americani, una delle più importanti associazioni scientifiche del mondo, ha modificato nel suo ultimo manuale la linea sulla pedofilia: non più “disordine” ma “orientamento” come gli altri. In sostanza, le “attenzioni” degli adulti nei confronti dei bambini non sono più considerate un “disturbo”. La decisione è stata subito denunciata dall’Associazione della famiglia americana e va a completare un ciclo di ripensamenti della pedofilia cominciato negli anni Cinquanta.

    Una sorta di evoluzione linguistica che indica però una trasformazione culturale. Nel precedente “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, una specie di “bibbia” occidentale per gli psichiatri, il manuale usato per i trattamenti psichiatrici e che si prefigge l’obiettivo di “fornire alla comunità psichiatrica internazionale un linguaggio comune sui disturbi mentali basato sull’evidenza scientifica”, la pedofilia era stata declassata da “malattia” a “disordine”, a un “orientamento sessuale o dichiarazione di preferenza sessuale senza consumazione”. Adesso l’Apa, a tredici anni di distanza dall’ultima revisione del testo, fa un passo ulteriore: “Come l’Apa dichiarò negli anni Settanta che l’omosessualità era un orientamento sotto la forte pressione degli attivisti omosessuali, così ora sotto la pressione degli attivisti pedofili ha dichiarato che il desiderio sessuale verso i bambini è un orientamento”, denuncia l’Associazione cattolica.

    Nel precedente manuale, a cui hanno lavorato oltre mille esperti in psichiatria, psicologia, assistenza sociale, pediatria e neurologia, si considerava “disordine mentale” quello di un molestatore di bambini, se la sua azione “causa sofferenze clinicamente significative o disagi nelle aree sociali, occupazionali o in altri importanti campi”. La pedofilia viene definita “amore intergenerazionale”. Una trasformazione avvenuta sotto la spinta degli studi di Alfred Kinsey, il guru della rivoluzione sessuale occidentale che ha ispirato molti studi psichiatrici in campo sessuale. Nel suo secondo “Rapporto” c’è un paragrafo intitolato “Contatti nell’età prepubere con maschi adulti”, nel quale vengono descritti rapporti sessuali tra adulti e bambini: “E’ difficile capire per quale ragione una bambina, a meno che non sia condizionata dall’educazione, dovrebbe turbarsi quando le vengono toccati i genitali, oppure turbarsi vedendo i genitali di altre persone, o nell’avere contatti sessuali ancora più specifici”.

    Già nel 1998 il prestigioso Bollettino di psichiatria aveva pubblicato uno studio di tre professori (Bruce Rand della Temple University, Philip Tromovitch della Università della Pennsylvania e Robert Bauserman della Università del Michigan) che per la prima volta ridefinivano l’espressione e il significato di “abuso sessuale sui bambini”. Si legge nel volume che “questi studi dimostrano che le esperienze sofferte da bambini, sia maschi che femmine, che hanno avuto abusi sessuali sembrano abbastanza moderate. Essi asseriscono inoltre che l’abuso sessuale su un bambino non necessariamente produce conseguenze negative di lunga durata”.

    Dopo le accuse questa settimana di aver normalizzato la pedofilia, l’Associazione degli psichiatri ha detto che rettificherà il nuovo manuale, distinguendo stavolta fra “pedofilia e disordine pedofiliaco”. Se la seconda resta una patologia psichiatrica, la prima diventerà “un orientamento normale della sessualità umana”. Il discrimine è nella mano che accarezza? Sofismi da parte di chi per anni, nelle aule dei tribunali americani e sui media, ha scatenato la caccia alla chiesa cattolica a suon di psichiatri-testimoni e che adesso considera la pedofilia al pari di ogni altro comportamento sessuale. D’altronde questa è la forza di chi scrive i manuali scientifici: un disturbo psichiatrico non esiste se non c’è nel manuale degli psichiatri americani. E’ il potere di scrivere, letteralmente, la realtà.

    http://www.ilfoglio.it/articoli/2013/11/05/gli-psichiatri-usa-sdoganano-la-pedofilia-da-malattia-a-orientamento___1-v-99671-rubriche_c297.htm

  • “Ho tentato di denunciare quel prete ma dopo 20 anni il reato è prescritto”

    “Ho tentato di denunciare quel prete ma dopo 20 anni il reato è prescritto”

    La storia di Diego, vittima del viceparroco della chiesa nel cui oratorio andava a giocare. Un’infanzia cancellata, gli incubi che si rincorrono, fino alla decisione di raccontare tutto alla madre. Poi la terapia da uno psichiatra che ha solo lenito il dolore. “Sono andato dal sacerdote e gli ho ricordato quello che era successo. Ma lui è stato impassibile. Non ha mai ammesso. Mi ha invitato a pregare. Come un povero malato di mente”. Inutile il ricorso alla magistratura. Un’assurdità che riguarda centinaia di vittime private della giustizia per un reato odioso

    NAPOLI – “Faceva molto caldo quel pomeriggio, la scuola era quasi finita. Ricordo ancora come ero vestito: un paio di pantaloncini e una canottiera di spugnetta blu. Il prete mi invitò a casa sua. Io accettai. In camera da letto mi chiese di sedermi vicino a lui, poi cominciò a toccarmi. Non capivo cosa mi stava facendo: ero solo un bambino, per me lui era come un Dio. Mentre mi baciava, diceva che mi amava. Lo accontentai”.

    Diego (così lo chiameremo con un nome ovviamente di fantasia, ndr ) nasce nel 1975 in un quartiere alla periferia di Napoli. Cresce frequentando l’oratorio del suo quartiere, come tanti altri bambini della sua età. I suoi genitori sono molto cattolici. Nel 1986 si iscrive alla scuola media del suo rione. Di lì a pochi mesi, per cinque lunghi anni, diventerà l’oggetto delle attenzioni  sessuali di don S. M., suo insegnante di religione. Del sacerdote useremo solo le iniziali, come sono indicate su un video pubblicato su Youtube. Il dolore ha impresso nella memoria di questo ragazzo ogni dettaglio di quei momenti. La sua infanzia è stata cancellata. Ogni ricordo precedente rimosso e lui condannato a una vita di angoscia. La sua storia è nota ed è stata diffusa dalla rete “L’Abuso”, una struttura impegnata contro le violenze sessuali degli uomini di chiesa. Ci ha voluto contattare ancora una volta per ribadire e rilanciare non tanto quell’incubo che lo assilla ormai da oltre vent’anni ma per sollevare un problema che riguarda decine se non centinaia di vittime come lui: la prescrizione del reato di pedofilia dopo 15 anni per il codice civile e 20 per quello penale. Un’assurdità se si pensa che chi subisce violenze sessuali di solito è un bambino, non ha la forza, la lucidità, la forza di denunciare l’abuso e chi lo ha commesso. Soprattutto se si tratta di un sacerdote, di un uomo di chiesa, a cui ci si confida e ci si affida. “Avrei voluto farlo anni dopo”, ci racconta il nostro testimone. “Ma i carabinieri hanno potuto solo raccogliere la mia testimonianza senza procedere ad una vera denuncia. Mancavano le prove. Ma il reato, anche se fosse stato dimostrato, era comunque caduto in prescrizione. Non avevo altra scelta: continuare a convivere con i miei fantasmi e rinunciare ad ogni più piccola forma di giustizia”.

    In quegli anni cruciali, il viceparroco diventa amico di famiglia e inizia a frequentare la casa di Diego. “Arrivava e scherzava con mia madre e i miei fratelli mentre io rimanevo in un angolo”, ricorda. Il prete convince il ragazzino a non confessare a nessuno il loro segreto. Ma negli anni il silenzio diventa insostenibile: “Stavo sempre peggio. Una sera mi sentii malissimo e fui portato in ospedale. Vomitavo, non riuscivo a respirare. Ero convinto che stavo per morire. Ero disperato e decisi di confessare tutto a mia madre”.
    La donna si allarma. Conosce suo figlio. Come ogni madre. saa che non sta mentendo, che non è un mitomane. Non si tratta di un pessimo scherzo, di una vendetta, di una fantasia morbosa di un ragazzino troppo sveglio. Diego dice il vero. Ha bisogno di aiuto. Su consiglio della madre, il ragazzo contatta lo psichiatra Alfonso Rossi, un primario in pensione con una grande esperienza “sul campo”.

    Ricorda oggi il professionista: “Arrivò da me nell’ottobre del 2009 in un profondissimo stato di angoscia, con un’aggressività mal gestita, ripetendo continuamente di voler parlare ma non riuscendovi mai. Ogni tanto si alzava e andava a vomitare nel bagno”. Passano i mesi, le sedute continuano tra sforzi sfibranti, progressi e nuove regressioni. Lo psichiatra insiste. Ottiene i primi risultati. Fino alla svolta decisiva. Mesi dopo. Diego riesce finalmente a raccontare gli abusi subiti da bambino. Su consiglio dello psichiatra nel giugno 2010 il ragazzo presenta una denuncia presso la caserma più vicina ma riceve la prima delusione: il reato è ormai prescritto. Per lo Stato quel prete non ha mai compiuto gli abusi e non può essere sottoposto alla giustizia ordinaria.

    Il giovane non si dà pace. E’ convinto che almeno la Chiesa possa risarcirlo. Non dal punto di vista economico ma spirituale, psicologico. Si rivolge anche al vescovo ausiliare di Napoli, Lucio Lemmo. Senza successo. Con una telecamera nascosta cerca il suo carnefice con l’intento di farlo confessare, ma inutilmente. “Andai là anche per fargli capire come mi aveva ridotto, lui mi trattò con fastidio come se non fosse un problema suo, riuscì anche a farmi recitare l’”Ave Maria” insieme a lui”, racconta Diego.

    Nel 2011, con non poche difficoltà, il medico riesce a farsi ricevere dal vescovo in persona. Redige una breve relazione sulle condizioni del ragazzo che così si conclude: “Ho segnalato questo drammatico caso umano alla Chiesa perché lo ritenevo soprattutto utile per le strategie terapeutiche, oltre che un mio obbligo morale di cittadino e cattolico. […] Gradirei molto che il giovane venisse sottoposto a una valutazione clinica da un professionista di Loro fiducia che possa valutare i rapporti causali tra gli eventi delittuosi e lo stato attuale di Diego, augurandomi che possiate acquisire gli elementi necessari per intraprendere un percorso di giustizia e garanzia per le altre fragili e future vittime”.

    Di lì a poco anche il giovane verrà ricevuto in Curia, racconta i fatti al vescovo che li annota promettendogli che quanto da lui denunciato verrà inviato a Roma. Poi i contatti con la diocesi si interrompono. Nel 2012, popo ripetute richieste di spiegazioni da parte anche della famiglia di Diego, la Curia, a firma della segreteria del vicariato, risponde che il vescovo non ha più tempo per ricevere il giovane. Si legge nella missiva: “Gentile Sig.[…] in merito alla sua richiesta di poter incontrare il Vescovo, Le comunico che sarà molto difficile poterla accontentare perché i suoi impegni di Curia ed altro gli impediscono di poter continuare gli incontri con lei”. Diego sente di vivere un secondo tradimento: “Non sono stato creduto nonostante anche il mio psichiatra abbia spiegato i fatti molto chiaramente, quell’uomo pericoloso sta ancora in mezzo ai ragazzi mentre io non ho ricevuto il minimo sostegno spirituale”.

    Contattando il vescovo, spiega lo psichiatra, Diego chiedeva di essere riabbracciato dalla sua Chiesa, che però non sembra disponibile a farlo. Nell’estate del 2012 il ragazzo scopre che il sacerdote è stato allontanato dalla parrocchia e ne è profondamente sollevato: “Il mio interesse era soprattutto quello di evitare che quell’uomo facesse del male ad altri ragazzini”. Un mese fa, grazie a Francesco Zanardi e alla rete “L’Abuso”, Diego viene a sapere che don S. M. nell’anno scolastico 2012-2013 ha regolarmente insegnato in una scuola professionale pochi chilometri fuori Napoli: “Mi è crollato il mondo addosso, niente di quello che avevo fatto era servito. Avevo l’impressione che la Chiesa in questo modo autorizzasse non solo gli abusi fatti a me da quel sacerdote, ma la pedofilia in generale” spiega Diego.

    Il prete, è stato per molti anni animatore spirituale di un importante movimento ecclesiale per la diocesi di Napoli e nel 2012, poco prima di essere “allontanato” ha accolto nella sua parrocchia per l’ultima stazione di Quaresima un importante esponente del mondo ecclesiastico, accompagnandolo durante la processione penitenziale e concelebrando con lui la messa. Diego nel frattempo si è sposato, ha avuto due bambini. Ha tentato di riprendere una vita normale. “Ma è servito a poco”, ammette adesso. “Quella violenza mi perseguiterà per sempre”.

    In Italia dall’ottobre 2012 a seguito delle ratifica della convenzione del consiglio d’Europa per la protezione dei minori, cosiddetta di Lanzarote, si è proceduto alla modifica di alcuni articoli del codice di procedura penale e il termine della prescrizione per questo tipo di reati è stato innalzato da 10 a 20 anni. Ma lo psichiatra Alfonso Rossi spiega che reati del genere dovrebbero rimanere imprescrittibili, perché la possibilità di maturare un senso di giustizia per il danno subito arriva moltissimi anni dopo la violenza. La prescrizione non cancella soltanto il reato ma qualsiasi possibilità per la vittima di riconciliarsi con le istituzioni che non l’hanno saputa proteggere. “Il ragazzo, per stare meglio oggi, avrebbe bisogno di un atto di giustizia riparatore” spiega lo psichiatra che lo ha avuto in cura.

    La storia di Diego parla di una Chiesa impreparata a gestire il caso, apparentemente attenta a proteggere esclusivamente il proprio sacerdote. Don S. M. è stato allontanato dalla sua parrocchia, ma il suo nome continua ad essere proposto agli istituti scolastici, nonostante la possibilità per il vescovo, in base alle norme concordatarie, di revocarne eventualmente l’idoneità all’insegnamento della religione. Oggi il ragazzo, soffre di violenti attacchi di panico e diverse malattie psicosomatiche: “Non c’è un giorno che io non pensi a quello che mi è capitato, nè una notte in cui non sogni quei terribili momenti. Continuo a chiedermi perché proprio io? Purtroppo nel mio cuore so che non sono stato l’unico e che ci sono altre vittime”.

    Negli Stati Uniti, il governatore democratico della California Gray Davis firmò nel 2002 una legge che sospendeva per un anno tutti i termini di prescrizione per i reati di abuso sessuale. La legge permise di avviare diversi procedimenti contro l’arcidiocesi di Los Angeles consentendo alle vittime già prescritte da molti anni, di ottenere risarcimenti milionari. In Italia, una volta iniziato il processo in primo grado, il termine di prescrizione non decade . Secondo l’avvocato Sergio Cavaliere che collabora con la rete “L’Abuso”, l’imprescrittibilità del reato su minori sembra essere l’unica soluzione alla richiesta di giustizia delle vittime che troppo tardi maturano la coscienza del male ricevuto. “E’ tempo che la società si faccia carico anche delle vittime e non solo del reo, in questa vicenda sono loro ad essere condannate ad anni di oblio. Che differenza c’è tra chi uccide una persona e chi ne uccide la sua mente, condannandola a una vita di sofferenza estrema?”, gli fa eco lo psichiatra Alfonso Rossi. Da questo punto di vista la prescrizione appare come una barbarie e abolirla un atto inevitabile di civiltà.

    http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/07/23/news/preti_pedofili-63549187/

  • DA 15 ANNI, IL VATICANO NON RISPONDE ALLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DEI BAMBINI

    DA 15 ANNI, IL VATICANO NON RISPONDE ALLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DEI BAMBINI

    Questa settimana a Ginevra, il Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino sta ascoltando una testimonianza a porte chiuse sul compimento ufficiale del cattolicesimo della Convenzione del 1989 sui Diritti del Bambino. Uno dei circa 200 sottoscrittori della convenzione, la Santa Sede (il nome formale dello Stato del Vaticano), ha quindici anni di ritardo nel consegnare un rapporto che racconti se ha attuato per “proteggere il bambino contro ogni forma di violenza fisica o mentale”, come esige la convenzione. Le vittime di preti sessualmente attivi, i loro difensori, vari Grandi Giurati statunitensi, gli investigatori del governo irlandese e i loro omologhi negli altri paesi, hanno consegnato numerose prove che non é cosí.
    Lo scandalo internazionale di decadi di abuso sessuale e di copertura da parte delle autoritá superiori ecclesiastiche é tanto familiare che, oggi, non necessitano molti sforzi per evidenziarlo. É sufficiente dire che migliaia di sacerdoti sono stati giudicati in maniera credibile, accusati dalla loro stessa chiesa che ha pagato migliaia di dollari per risolvere le denunce giudiziarie imposte dalle vittime. Negli Stati Uniti, circa cinquecento sacerdoti sono stati condannati per delitti contro i bambini. In Irlanda, lo scandalo é tanto grande che é stato rotto il vincolo, storicamente molto stretto, tra lo stato e la chiesa. In Australia il parlamento ha cominciato un’ ampia indagine sui crimini sessuali commessi dal clero cattolico e il cardinale George Pell di Sydney recentemente ha qualificato gli stessi come “un terribile disordine generalizzato.”
    Un problema mondiale, il disastro ha eluso molti sforzi per ripulirlo, in parte a causa della strana situazione della chiesa. Diffusa in tutto il mondo e diretta da una gerarchia verticale, dall’alto al basso, che si compone di migliaia di entitá corporative, dalle parrocchie individuali alla banca del Vaticano. All’essere denunciati di abuso infantile, i funzionari della chiesa preferiscono che l’istituzione sia trattata come un’entitá locale, cosa che significa che le autoritá superiori, e la maggiore quantitá di denaro posseduta dalla varia burocrazia cattolica, sono protette. Tuttavia i vescovi accusati di copertura hanno a volte trovato conveniente segnalare (alcuni casi) alle autoritá nella lontana Roma, trasferendo il carico morale a loro, quando sembrava che i sacerdoti abusatori avessero il permesso o venissero addirittura aiutati a evadere le responsabilitá dei loro atti. (Di fatto, il Vaticano in generale ha l’ultima parola sulle risposte istituzionali alle denunce contro i sacerdoti.)
    Per complicare ulteriormente le cose, la chiesa cattolica é stata molto beneficiata dal fatto che, tra le religioni del mondo, é l’unica che gode della protezione legale – includendo l’immunitá diplomatica – che offre alle nazioni piú comuni. La sovranitá ha permesso alle autoritá cattoliche di scappare da processi e denunce civili relazionate all’abuso sessuale. Ha anche permesso il trasferimento dei documenti sensibili da un paese all’altro, mediante gli invii diplomatici chiusi ed inviolabili.
    Riconosciuto per la prima volta in un trattato con l’Italia di Mussolini, lo stato che é la Santa Sede puó vantare molto pochi cittadini e residenti, e il suo territorio si limita ai pochi ettari che compongono il Vaticano. Nonostante questo, mantiene un ruolo importante nei fatti mondiali. In questo scenario dove tanto la Chiesa Cattolica che lo Stato del Vaticano sono sotto un’intensa pressione. Due anni dopo le vittime dei sacerdoti abusatori hanno sollecitato alla Corte Penale Internazionale di aprire un’indagine sul problema mondiale degli abusi sessuali del clero. Questa richiesta é stata negata recentemente. Tuttavia, le deliberazioni del Comitato Internazionale dell’Infanzia offrono un nuovo foro al mondo per considerare il modello dei crimini delle  coperture.
    I difensori statunitensi che sono stati invitati a testimoniare in Ginevra sono Barbara Blaine e David Clohessy della Rete di Sopravvissuti agli Abusi dei Sacerdoti (SNAP per le sue sigle in inglese), che é la piú grande e piú antica organizzazione di appoggio alle vittime di abuso sessuale da parte del clero. In un rapporto scritto al Comitato, sviluppato in collaborazione con il Centro per i Diritti Costituzionali situato in New York, lo SNAP si riferisce alle migliaia di casi di abuso che coinvolgono fino a 100.000 vittime in tutto il mondo. Blaine e Clohessy possono dare testimonianza del persistente quadro di ritardi ed evasioni contro cui ci si scontra quando le accuse vengono alla luce. Nelle diocesi in tutto il mondo, le istruzioni sono di trasferire i sacerdoti accusati, trattative a porta chiusa con le vittime ed i padri, e accordi segreti. Altre risposte, viste nel mondo, hanno incluso misure aggressive per evitare le autoritá civili e la distruzione di documenti compromettenti.
    I due statunitensi possono anche dire al Comitato che, a prescindere dalle affermazioni ufficiali sul fatto che la chiesa ha riformato le sue pratiche, nuove accuse di abuso e copertura sorgono frequentemente. Nel 2011 un gran giurado in Filadelfia ha informato che anni dopo queste supposte riforme, decine di abusatori accusati in maniera credibile sono rimasti nel ministero. I fatti presentati nel Rapporto Philadelphia, prima impugnato ma piú tardi confermato da funzionari della chiesa, consistono nei casi piú recenti in Newark, Nuova Jersey e Australia.
    Infine, Clohessy e Blaine possono spiegare, in termini chiari, perché un’organizzazione che te gestisce migliaia di abusatori puó essere complice di ció che equivale a crimini contro l’umanitá. Nonostante alcuni funzionari della chiesa, e i loro difensori, minimizzino la natura di questi attacchi usando termini come “toccando” e “palpando”, molti (di questi attacchi) implicano atti di violenza e tutti costituiscono profonde violazioni dell’integritá fisica, emozionale e spirituale dei bambini. Simile all’ incesto, i sacerdoti vengono chiamati “padre”, l’abuso sessuale infantile puó essere un fattore importante in problemi di abuso di sostanze, depressione, isolamento sociale e altri, per tutta la vita.
    La distruzione causata dagli abusi sui bambini commessi da membri del clero é stata identificata. Fino adesso coloro che stanno nei livelli piú alti della gerarchia hanno evaso le responsabilitá, nonostante siano le autoritá decisionali della chiesa istituzionale. Con la firma apposta per rimanere alla convenzione sui diritti del bambino, la Santa Sede eserce la sua prerogativa come Stato – Nazione. Nella ricerca della veritá sulla risposta del Vaticano agli abusi sui minori commessi da sacerdoti, le Nazioni Unite hanno l’opportunitá di rendere la Santa Sede responsabile davanti alle norme accettate da tutti i firmatari.