Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Cassazione. 3 anni di abusi. Condanna grave per il prete, la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo

    Cassazione. 3 anni di abusi. Condanna grave per il prete, la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo

    VIOLENZA SESSUALE | 27 Marzo 2014
    Tre anni di abusi. Condanna grave per il prete: la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo
    Vicenda assolutamente da incubo, quella vissuta da un minore, per giunta con alle spalle una situazione familiare complicata. Tre anni di abusi sessuali perpetrati nei suoi confronti da un prete. Proprio il ruolo, idealmente la ‘veste’ indossata, rende ancora più terribili e più gravi le orribili azioni compiute.

    (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14545/14; depositata il 27 marzo)

    Tre anni da incubo, vissuti con un ‘orco’ travestito da prete. Tre anni di inferno, per un ragazzino, che, con alle spalle una situazione familiare complessa, è costretto a subire rapporti sessuali, perdendo ogni stilla di gioia…


    27 Marzo 2014
    (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14545/14; depositata il 27 marzo)

    Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 – 27 marzo 2014, n. 14545 Presidente Brusco – Relatore Iannello Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/01/2012 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione..


    Corte di cassazione, sez. 4 Sentenza n. 40970 del 18 ottobre 2012
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. GENTILE Mario – Presidente –

    Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere –

    Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere –

    Dott. GAZZARA Santi – Consigliere –

    Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:

    1) P.D. N. IL (omesso) ;

    avverso la sentenza n. 3621/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/01/2012;

    visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

    udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

    Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per a) il dichiararsi non rilevante le dedotte questioni di legittimità constituzionale rigetto; b) rigetto del ricorso;

    Udito il difensore avv. Politano Domenico di Milano.

    RITENUTO IN FATTO

    1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27.1.2012, ha confermato la decisione in data 21.12.2010, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di quella città a seguito di giudizio abbreviato e con la quale D..P. era stato

    riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 81 cpv, art. 609 bis comma 2, n. 1, art. 609 ter n. 1, art. 61, n. 5, 9 e art. 11 cod. pen., concretatosi nell’aver indotto in più occasioni, nel periodo compreso tra il 2.9.2006 e l’ottobre 2009, un minore (nato nel 1992) a subire e praticare rapporti sessuali, consistiti in atti masturbatori, rapporti sessuali orali ed anali e penetrazione anali con oggetti, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica derivante dalla differenza di età (cinquantacinque anni) e del divario culturale, economico e sociale e della fragilità personologica della persona offesa, commettendo i fatti anche quando il minore non aveva ancora compiuto i quattordici anni, con le ulteriori aggravanti della minorata difesa, della violazione dei doveri inerenti alla sua qualità di ministro del culto cattolico e dell’abuso di ospitalità.

    Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione. 2. Premesse alcune considerazioni sul rapporto intercorrente con il minore, che si assume liberamente coltivato da quest’ultimo, deduce, con un primo motivo di ricorso,, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta capacità di testimoniare della persona offesa ed al rigetto della richiesta di perizia per accertarne la effettiva sussistenza.

    Rileva, a tale proposito, che, nonostante diversi elementi deponessero nel senso di una incapacità o, comunque, limitata capacità del minore a rendere testimonianza, i giudici del merito non hanno ordinato alcuna perizia ne’, tanto meno, hanno tenuto conto di tutte le relazioni versate in atti e concernenti lo stato della persona offesa.

    Viene a tale proposito richiamata l’attenzione su una relazione redatta dalla psichiatra del centro che assisteva il minore in epoca immediatamente antecedente alla sua escussione mediante incidente probatorio, nella quale era stata diagnosticata una “sindrome schizotipica” tale da inficiare la capacità di rendere testimonianza, nonché stigmatizzata la contraddittorietà della motivazione laddove le condizioni mentali del minore vengono esaltate o mitigate secondo necessità.

    Si rileva, poi, che la illegittimità dell’ordinanza di rigetto della richiesta perizia avrebbe determinato l’inutilizzabilità e la nullità di tutte le deposizioni rese dal minore abusato, osservando anche che la Corte territoriale avrebbe comunque travisato il senso delle relazioni di consulenza esaminate.

    1. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti contestati, lamentando che la Corte territoriale, procedendo sostanzialmente ad una reformatio in peius, avrebbe considerato come dimostrate circostanze riferite dal minore che il giudice di prime cure aveva ritenuto non pienamente attendibili, quali la penetrazione anale con oggetti ed i rapporti tra l’imputato e tale S..L. . Aggiunge che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente ed illogicamente considerato quali riscontri alle dichiarazioni della persona offesa elementi di per sè neutri, perché perfettamente compatibili anche con una condizione di estraneità ai fatti dell’imputato (descrizione del primo incontro tra imputato e minore, rinvenimento di preservativi in possesso del sacerdote, ammissione da parte di quest’ultimo di un rapporto affetto e contatti fisici con la persona offesa, dichiarazioni della madre del minore e racconto degli educatori cui lo stesso era affidato) ed erroneamente valutato la rilevanza di un incontro avuto dalla persona offesa, su una spiaggia, con un soggetto omosessuale, il quale dopo un breve colloquio, chiese

    il numero di telefono al minore e che dimostrerebbe come quest’ultimo non fosse credibile allorquando aveva riferito di essere eterosessuale e di non aver avuto rapporti sessuali con soggetti dello stesso sesso diversi dall’imputato.

    1. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., rilevando come la responsabilità per i fatti contestati non poteva ritenersi dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio, stante la diversa valutazione sull’attendibilità del minore effettuata nei due diversi gradi di giudizio. 5. Con un quarto, motivo di ricorso lamenta il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 609 ter cod. pen., comma 1, n. 1 lamentando che la scansione cronologica degli eventi da parte del minore non risulta certa, così come dubbia sarebbe la effettiva data di nascita dello stesso, ricavata da una dichiarazione di cittadinanza bengalese rilasciata dall’ambasciata di quella nazione al padre del minore in base alle indicazioni contenute sul suo passaporto.
    2. Con un quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condotta di induzione al compimento degli atti sessuali, che assume non accertata in considerazione della dimostrata volontarietà da parte del minore in tutti i contatti intercorsi.
    3. Con un sesto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio che la Corte territoriale si è limitata a giudicare congruo senza alcuna valutazione in ordine alla pena base ed all’aumento per la continuazione.

    Ulteriori censure vengono mosse con riferimento alla configurabilità delle aggravanti comuni contestate.

    In particolare, per quella della minorata difesa, la mancanza dei requisiti per l’applicabilità sarebbe dimostrata dalle stesse modalità di realizzazione della condotta, posto che gli atti sessuali erano stati consumati senza violenza, in un appartamento e senza la presenza di terzi, quindi nelle condizioni minime perché i fatti ipotizzati dall’accusa potessero realizzarsi e ben avendo potuto il minore agevolmente reagire sottraendosi alle attenzioni dell’imputato, certamente dotato di minore forza fisica. Quanto all’abuso di relazioni di ospitalità, osserva che la sussistenza di detta aggravante sarebbe esclusa dal fatto che il minore, dopo il primo incontro, si sarebbe sempre recato di propria iniziativa presso l’abitazione dell’imputato, mentre l’abuso della qualità di ministro di culto sarebbe esclusa dalla insussistenza di specifiche violazioni dei doveri sacerdotali tali da facilitare la commissione del reato.

    1. Con un settimo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 185 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al risarcimento del danno riconosciuto ed alla provvisionale liquidata, osservando che il “disturbo postraumatico da stress” riscontrato nel minore avrebbe potuto trarre origine anche dai ripetuti episodi di maltrattamento di cui il minore era stato oggetto in ambito familiare.

    Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. 9. In data 26 luglio 2012 ha inoltre depositato in cancelleria un nuovo motivo di ricorso, deducendo la illegittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter laddove esclude la detenzione domiciliare per l’ultrasettantenne condannato per abuso sessuale ai sensi dell’art. 609 bis cod. pen. e ciò in

    considerazione degli effetti immediati di una eventuale conferma della pronuncia impugnata.

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso è solo in parte fondato.

    Va preliminarmente osservato che le argomentazioni svolte in ricorso, frequentemente articolate anche in fatto, ripropongono, sostanzialmente, questioni già prospettate nell’atto di appello ed opportunamente affrontate dalla Corte territoriale. 11. Ciò posto, deve rilevarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso, come, in generale, non vi sia alcun obbligo per il giudice del merito di procedere a perizia in ordine alla capacità a testimoniare del minore vittima di abuso sessuale, trattandosi di accertamento che, sebbene utile in presenza di minori di età ridotta, non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione dell’attendibilità e come l’esigenza di un siffatto accertamento possa emergere in presenza di elementi patologici che pongano in dubbio tale capacità (v. Sez. 3^ n. 38211, 24 ottobre 2011; Sez. 3^ n. 27742, 8 luglio 2008; Sez. 3^ n. 44971, 4 dicembre 2007).

    Nella fattispecie, la Corte territoriale ha diffusamente motivato in ordine alla sussistenza, in capo alla persona offesa, della capacità di rendere testimonianza, non solo ricordando, in premessa, le conclusioni sul punto del giudice di prime cure, ma anche richiamando nel dettaglio le considerazioni svolte dall’ausiliaria che ha assistito all’audizione protetta in data 27.11.2009, prendendo in esame singoli aspetti delle dichiarazioni del minore in relazione a questioni specificamente evidenziate nei motivi di appello, dando atto delle osservazione formulate dai consulenti tecnici della difesa e delle ragioni per le quali le stesse non possono essere condivise. Altrettanto dettagliati risultano i riferimenti alla relazione del consulente del Pubblico Ministero, pervenendosi poi alla conclusione che non emergono dagli atti elementi tali da giustificare la richiesta perizia e che, anzi, le menzionate relazioni tecniche ed il contenuto dei verbali delle dichiarazioni del minore depongono in senso diametralmente opposto.

    Sul punto la decisione impugnata appare allineata ai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione delle risultanze peritali ed obbligo di motivazione del giudice di merito, applicabili anche con riferimento alle relazioni dei consulenti delle parti processuali o di altri soggetti esperti.

    Tale valutazione, si è affermato, costituisce giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità quando il giudice abbia dato compiutamente conto, in motivazione, delle ragioni per le quali abbia optato per la scelta ritenuta maggiormente condivisibile, del contenuto dell’opinione disattesa e delle eventuali deduzioni delle parti (Sez. 4^ n. 45126, 4 dicembre 2008; Sez. 4^ n. 11235, 9 dicembre 1997).

    Si è poi precisato che, in caso di adesione alle conclusioni del perito d’ufficio rispetto a quelle, difformi, del consulente di parte, il giudice non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, essendogli solamente richiesto di dimostrare di avere comunque valutato le conclusioni del primo senza ignorare quelle del secondo, con la conseguenza che rileva il vizio di motivazione solo nel caso in cui le conclusioni del consulente di parte siano tali da dimostrare inconfutabilmente la fallacità di quelle del perito (Sez. 1^ n. 25183, 17 giugno 2009; Sez. 4^ n. 34379, 11 agosto 2004; Sez. 1^ n. 6528, 3 giugnol998). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha dato compiutamente conto dell’analisi effettuata e del quadro complessivo ricavabile sulle condizioni della persona offesa, coerentemente riconoscendone la capacità di rendere testimonianza e fornendo ogni utile indicazione per ripercorrere l’iter logico seguito nell’apprezzamento delle diverse opinioni, il che rende non proponibile in questa sede, come si è già detto, la questione dedotta.

    Resta da osservare che nel discorso, del tutto lineare, dei giudici del gravame non si riscontrano salti logici o evidenti contraddizioni che consentano di ritenere travisato il senso delle osservazioni dei consulenti e, a fronte dell’ampia analisi di tali osservazioni, risulta implicitamente e fondatamente disattesa la sintetica diagnosi di “sindrome schizotipica”, allegata al ricorso, che non evidenzia in alcun modo, neppure in via ipotetica, la incapacità del minore a rendere testimonianza, cosicché le deduzioni sul punto contenute in ricorso, così come i riferimenti sull’incidenza dell’irregolarità del trattamento farmacologico conseguente, restano mere supposizioni prive di concreto riscontro, mentre le ulteriori considerazioni sui contenuti delle singole relazioni si risolvono nella inammissibile prospettazione di una lettura alternativa di elementi fattuali già valutati dal giudice del merito.

    1. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso.

    Anche in questo caso, infatti, le argomentazioni svolte dal ricorrente insistono su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che non possono aver ingresso in questa sede, essendo sottratta alla cognizione del giudice di legittimità ogni nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici del merito. Si insiste, infatti, sulle dichiarazioni del minore in ordine alla contestata penetrazione anale con oggetti attraverso la riproduzione di brani della deposizione e richiami a diverse valutazioni dei giudici del merito i quali, peraltro, hanno limitato le proprie osservazioni alla piena attendibilità del minore su tale specifica circostanza di fatto, indicata nel capo di imputazione tra i diversi atti sessuali compiuti, senza specificamente escluderne la sussistenza, ponendo in evidenza motivatamente, nel giudizio di appello, le ragioni per le quali la mancata indicazione degli oggetti utilizzati non inficia la credibilità del teste. Altre considerazioni vengono poi svolte su altre circostanze fattuali che i giudici del merito hanno individuato come riscontri alle dichiarazioni del minore (descrizione del primo incontro tra imputato e minore, rinvenimento di preservativi in possesso del sacerdote, ammissione da parte di quest’ultimo di un rapporto affettivo e contatti fisici con la persona offesa, dichiarazioni della madre del minore e racconto degli educatori cui lo stesso era affidato) ipotizzandone una valutazione in senso contrario.

    Tali considerazioni risultano, tuttavia, solo apparentemente finalizzate ad evidenziare il vizio di motivazione poiché, sia nel caso in cui sì vogliano ritenere quali elementi neutri e, come tali non funzionali al riscontro delle dichiarazioni del minore o, come esplicitamente prospettato in ricorso, quali dati perfettamente compatibili con una posizione di totale innocenza dell’imputato, un loro apprezzamento in questa sede sarebbe inevitabilmente inerente al merito. I giudici del gravame, peraltro, hanno specificamente analizzato i richiamati elementi fornendo, anche in questo caso, un apporto giustificativo del tutto adeguato ed immune da censure. Altrettanto è avvenuto con riferimento all’ulteriore elemento di fatto relativo all’incontro del minore con una persona conosciuta su una spiaggia frequentata da omosessuali, avendo i giudici, anche in questo caso, opportunamente valutato la rilevanza della circostanza dedotta e confutato le specifiche osservazioni della difesa, sottolineando il fatto che il mancato ricordo dell’occasionale e sporadico incontro è del tutto giustificato e non inficia la complessiva credibilità del teste, provvedendo ad opportuni richiami al contenuto delle dichiarazioni.

    1. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva che lo stesso è connotato da genericità e si limita ad ipotizzare, richiamando questioni già dedotte in precedenza e, segnatamente, l’attendibilità della persona offesa e la asserita divergenza di valutazione sulle dichiarazioni dalla stessa rese da parte dei giudici del merito in primo e secondo grado, ricavandone apoditticamente una violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. in realtà insussistente, potendosi affermare, come già fatto in precedenza, che i giudici del gravame abbiano seguito un percorso valutativo del tutto adeguato pervenendo, con argomentazioni logiche e coerenti, al grado di certezza processuale che la menzionata norma codicistica esige.
    • L’infondatezza del quarto motivo di ricorso è pure evidente. I giudici del gravame hanno infatti escluso ogni incertezza sulla data di nascita del minore, respingendo le contrarie osservazioni della difesa, ritenute confinabili nell’ambito delle mere congetture, in considerazione del fatto che nessuna questione sull’età del minore risulta mai sollevata in alcuna sede e che la stessa risultava comprovata dai documenti in suo possesso e dalle dichiarazioni dei familiari.

    <

    p>Anche la data del primo contatto di natura sessuale viene indicato dai giudici del merito con considerazioni in fatto del tutto coerenti e fondate sulle dichiarazioni del minore abusato.

    Anche in questo caso, ogni ulteriore considerazione attiene al merito ed alla valutazione del compendio probatorio.

    1. La sentenza impugnata risulta immune da censure anche per quanto attiene al quinto motivo di ricorso.

    Occorre preliminarmente ricordare quali siano i principi fissati da questa Corte in tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica.

    Tali principi sono stati esaurientemente descritti in più occasioni (Sez. 3^ n. 20766, 3 giugno 2010; Sez. 3^ n. 35878, 1 ottobre 2007;

    Sez. 4^ n. 14141, 5 aprile 2007; Sez. 3^ n. 32971, 7 settembre 2005;

    Sez. 3^ n. 2646, 27 gennaio 2004; Sez. 3^ n. 47453, 11 dicembre 2003;

    Sez. 3^ n. 11541, 11 ottobre 1999) e tengono conto del fatto che il legislatore ha voluto assicurare anche ai soggetti in condizioni di inferiorità psichica una sfera di estrinsecazione della loro individualità, anche sotto il profilo sessuale, purché manifestata in un clima di assoluta libertà e, conseguentemente, ha inteso punire soltanto le condotte consistenti nell’induzione all’atto sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità. L’induzione si realizza quando, con un’opera di persuasione spesso sottile o subdola, l’agente spinge o convince il “partner” a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto. L’abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. Da ciò consegue il dovere del giudice di espletare un’indagine adeguata per verificare se l’agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo, ma anche di abusarne per fini sessuali. Nella fattispecie, la Corte territoriale risulta aver correttamente inquadrato giuridicamente i fatti contestati al ricorrente, cosicché la dedotta violazione di legge appare del tutto insussistente.

    Con argomentazioni perfettamente coerenti ed immuni da vizi logici, che superano pertanto anche le doglianze formulate in ricorso in ordine alla motivazione, i giudici del gravame hanno dato compiutamente atto delle condizioni psicologiche in cui versava il minore e dallo stesso riferite nel corso della sua deposizione, dando altresì conto del contesto generale in cui i ripetuti episodi di abuso sessuale si sono consumati.

    Tale contesto emerge dal complessivo contenuto del provvedimento impugnato, laddove vengono evidenziate le modalità dell’approccio, la rilevantissima differenza di età, di cultura e di condizioni sociali tra il ricorrente ed il minore, con la conseguenza che del tutto corretta appare la conclusione cui perviene la Corte territoriale nell’escludere che il consenso agli incontri ed ai rapporti sessuali che ne seguivano fosse conseguenza di una autonoma e libera determinazione del giovane.

    Risulta infatti dalla sentenza impugnata che fu proprio il sacerdote ad avvicinare il ragazzo, allora infraquattordicenne e visibilmente in difficoltà (viene definito dallo stesso imputato “un po’ perso”) mentre era in un parco, avviando una conversazione e mostrando verso il minore un interesse che, a quanto pure risulta, lo stesso non riceveva in famiglia, accogliendolo in casa dopo averlo appena conosciuto e sottoponendolo immediatamente ai primi abusi sessuali reiterando poi tale condotta nel corso degli anni successivi. Inoltre, come chiaramente affermato dalla Corte territoriale, il fatto che il ragazzo si recasse di propria iniziativa in casa del sacerdote non sposta minimamente i termini della questione, altro non costituendo detti atteggiamenti se non il risultato della strumentalizzazione della evidente inferiorità psichica della vittima.

    1. Riguardo al sesto motivo di ricorso deve rilevarsi che, rispetto alla quantificazione della pena, la Corte territoriale non si è limitata ad affermarne la congruità, avendo al contrario richiamato ampiamente e del tutto legittimamente le considerazioni svolte sul punto dal primo giudice.

    Vi è infatti uno specifico riferimento alla gravità della condotta ed alla rilevante intensità del dolo, che segue l’indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure a negare la concessione delle attenuanti generiche, individuate nella rilevante differenza di età e nel divario culturale, nella reiterazione per circa tre anni dell’abuso nel delicato periodo dell’adolescenza della vittima, già provata da evidenti difficoltà familiari e di inserimento sociale, nonché nell’assenza di qualsivoglia atteggiamento collaborativo o di resipiscenza da parte dell’imputato.

    Si tratta di motivazione adeguata e del tutto sufficiente, avendo già avuto modo questa Corte di precisare non soltanto che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito, che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. 4^ n.41702, 26 ottobre 2004), ma anche, più specificamente, che il giudice d’appello può pure trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell’impugnazione riguardanti la concreta determinazione della pena, così come la mancata concessione delle attenuanti generiche, quando abbia individuato, tra i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell’imputato (Sez. 2^ n. 19907, 11 maggio 2009; v. Sez. 2^ n. 12749, 26 marzo 2008; Sez. 1^ n. 6200, 22 maggio 1992). Non incide inoltre sulla congruità della motivazione il mancato riferimento agli aumenti per la riconosciuta continuazione, non sussistendo un obbligo di specifica motivazione in tal senso, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena- base (Sez. 5^ n. 27382, 13 luglio 2011; Sez. 5^ n. 11945, 19 ottobre 1999; Sez. 3^ n. 3034, 10 novembre 1997).

    1. Quanto alla aggravante della minorata difesa, di cui all’art. 61 cod. pen., n. 5, va ricordato che la stessa ha carattere obiettivo, si configura in presenza di situazioni di fatto tali da facilitare l’impresa delittuosa (Sez. 1^ n. 1319, 19 gennaio 2011) e può riferirsi anche alla debolezza fisica o psichica del soggetto passivo (Sez. 2^ n. 24499, 16 luglio 2009; Sez. 1^ n. 6848, 21 giugno 1991). Con specifico riferimento alla violenza sessuale in danno di minori, detta circostanza è stata ritenuta compatibile con quella della minore età, poiché la prima attiene alle modalità concrete della condotta del reo e la seconda ad una condizione soggettiva della vittima legata ad un dato anagrafico (Sez. 3^ n. 19725, 16 maggio 2008; Sez. 3^ n. 8780, 7 marzo 2002). Nella fattispecie, la sussistenza della suddetta aggravante è stata correttamente rinvenuta dai giudici del merito nel fatto che gli incontri sessuali avvenivano in casa dell’imputato mentre il minore era sottratto al controllo dei familiari e di qualsiasi altro adulto di riferimento. Tale assunto appare pienamente in linea con i principi giurisprudenziali appena richiamati, ove la minorata difesa era stata ritenuta, nel primo caso, per il fatto che l’imputato aveva approfittato della circostanza che le minori abusate non si trovavamo sotto la vigilanza dei genitori e, nel secondo, per il fatto che il reo.

    aveva approfittato dell’assenza dell’altro genitore. 18. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di considerare anche la sussistenza dell’ulteriore aggravante contestata, contemplata dall’art. 61 cod. pen., n. 11, in relazione ad ipotesi di violenza sessuale, ricordando che essa si configura anche nel caso in cui autore del reato sia la persona ospitante e che la ragione dell’aggravante è rinvenibile nella violazione del sentimento di fiducia intercorrente tra le parti del rapporto di ospitalità e nell’agevolazione che da tale rapporto deriva alla commissione del reato (Sez. 3^ n. 1850, 21 gennaio 2011).

    Nel caso in esame la Corte territoriale ha posto in rilievo il rapporto instauratosi tra l’imputato e la vittima e la permanenza di quest’ultima in casa del primo anche durante la notte, cosicché risultava pienamente configurabile il rapporto di ospitalità come definito nel richiamato principio.

    Anche in questo caso, pertanto, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del gravame appaiono giuridicamente corrette ed assistite da idonea motivazione.

    1. Quanto, invece, all’aggravante del fatto commesso con abuso dei poteri o violazione di doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, va ricordato come, riguardo all’ipotesi, pure contemplata dall’art. 61 cod. pen., n. 9, dell’abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio si sia affermato, in generale, che l’aggravante in questione si configura quando la qualità del pubblico ufficiale, che abbia agito al di fuori delle sue funzioni, abbia comunque facilitato la commissione del reato (Sez. 6^ n, 9209, 13 settembre 1988; Sez. 3^ n. 128, 6 gennaio 1984; Sez. 6^ n. 2036, 3 marzo 1984) e che si prescinde dal nesso strettamente funzionale tra il fatto delittuoso e la pubblica funzione e ricorre ogni qualvolta l’attività del colpevole sia stata esplicata profittando comunque delle funzioni suddette (Sez. 2^ n. 13435, 12 ottobre 1989; Sez. 2^ n. 10458, 9 novembre 1985).

    Tale assunto è stato anche successivamente confermato (Sez. 1^ n. 24894, 16/06/2009), precisando tuttavia che non può però ravvisarsi un aggravamento della sanzione “ogni qualvolta le funzioni esercitate costituiscano un fattore agevolativo indiretto di espletazione, come ragione non immediata del fatto, ma come mero antefatto materiale”. Con specifico riferimento ad una ipotesi di violenza sessuale commessa da sacerdote, si è invece sostenuto che non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, essendo sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorità ed il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sè, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità (Sez. 3^ n. 37068, 23 settembre 2009; Sez. 2^ n. 9334, 21 settembre 1988).

    Nella fattispecie oggi in esame, i giudici del merito hanno evidenziato come la qualità rivestita dall’imputato avrebbe comunque facilitato la commissione del reato, da un lato per il fatto che lo stesso si era presentato alla sua vittima come missionario e, in quanto tale, conoscitore del paese di provenienza dello stesso e, dall’altro, per avere utilizzato la sua condizione nel presentarsi ai familiari del minore ed ai responsabili della comunità giustificando così la perdurante relazione con il ragazzo.

    Tale riferimento della Corte territoriale, in verità generico, può qualificarsi come “fattore agevolativo indiretto” alla commissione del reato, di per sè non sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante, in quanto evidenzia, al più, il mero abuso dello stato sacerdotale, ma non l’abuso di poteri o la violazione di doveri, inerenti a tale qualità, pure richiesti come specificato nei principi dianzi richiamati.

    La Corte del merito, infatti, non indica esattamente di quali poteri l’imputato abbia abusato o a quali doveri, ancorché generici, egli sia venuto meno nel commettere il reato, così da collocare il suo status al di là della mera correlazione con l’azione delittuosa commessa.

    Tale lacuna motivazionale dovrà essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.

    1. Inammissibile risulta, poi, il settimo motivo di ricorso, attraverso il quale il ricorrente pone in discussione l’assegnazione della provvisionale e la sua quantificazione, poiché, come si è ripetutamente affermato, il provvedimento di condanna generica al risarcimento del danno e di assegnazione alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto non suscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 4^ n. 34791, 27 settembre 2010;

    Sez. 5^ n. 5001, 7 febbraio 2007; Sez. 5^ n. 40410, 15 ottobre 2004;

    Sez. 4^ n. 36760, 17 settembre 2004; Sez. 5^ n. 4973, 31 gennaio 2000).

    1. Va infine osservato, riguardo al motivo nuovo, che esso difetta, ad avviso di questa Corte, di rilevanza.

    La disposizione che si assume essere in contrasto con la Costituzione (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, sull’ordinamento penitenziario) non dovrebbe, infatti, essere in nessun modo applicata da questa Corte e, di conseguenza, non ha alcuna diretta incidenza sull’esito del presente giudizio, trattandosi di disposizione la cui applicazione è prevista soltanto al momento dell’espiazione della pena.

    P.Q.M.

    Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 61 cod. pen. n. 9 e rinvia alla Corte di appello di Milano, altra Sezione.

    Rigetta nel resto il ricorso.

    Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.

    Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2012

    Corte di cassazione, sez. 4 Sentenza n. 40970 del 18 ottobre 2012

  • Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI

    Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI

    Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI
    Le nuove linee guida sugli abusi sessuali del clero sanciscono l’impunità dei preti criminali

     Denunciare un prete pedofilo?
    Cei: “I vescovi non sono obbligati”

    Le linee guida diffuse dalla Conferenza episcopale italiana guidata dal cardinal Bagnasco.

    I vescovi non hanno alcun obbligo di denunciare i casi di pedofilia di cui vengono a conoscenza. Questa la sostanza delle linee guida rese note dalla Cei, la Conferenza episcopale italiana presieduta dal cardinal Angelo Bagnasco e per la quale pochi giorni fa monsignor Nunzio Galantino è stato nominato segretario generale.

    “Il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale – si legge nel documento – non ha l’obbligo giuridico, salvo il dovere morale di contribuire al bene comune, di denunciare all’autorità giudiziaria” notizie riguardanti casi di abuso sessuale nei confronti di minore da parte dei sacerdoti.

    Le linee guida sono state diramate a due mesi dall’assemblea generale della Cei, che si terrà a maggio e verrà aperta da Papa Francesco.

    Venerdì 28 marzo 2014 13.27

    http://www.chiesacattolica.it/chiesa_cattolica_italiana/news_e_mediacenter/00055833_Abusi_sessuali__ecco_le_Linee_guida.html

    Venerdì 28 Marzo 2014
    Recepite le indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede
    Abusi sessuali, ecco le Linee guida

    All’esito dell’iter di elaborazione e valutazione delle Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, predisposte a approvate dalla CEI sulla base delle indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, venerdì 28 marzo viene pubblicato il testo definitivo (in allegato).

    L’iter delle Linee guida
    Con lettera circolare del maggio 2011 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha fornito alcune indicazioni per i casi di abusi sessuali perpetrati da chierici ai danni di minori e ha invitato le Conferenze episcopali a predisporre su questa base, entro maggio 2012, delle proprie «linee guida», che tenessero “in considerazione le situazioni concrete delle giurisdizioni appartenenti alla Conferenza Episcopale”.
    Facendo seguito a tali indicazioni è stato predisposto un testo di Linee guida della CEI, la cui prima bozza è stata presentata e discussa nel corso del Consiglio Permanente di settembre 2011; successivamente, tenuto conto delle indicazioni emerse nel dibattito, è stato preparato il testo delle Linee guida che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della CEI nella sessione di gennaio 2012 e dell’Assemblea Generale nel maggio 2012. Questo testo – che non presenta carattere giuridicamente vincolante e quindi non necessita della recognitio della Santa Sede – è stato trasmesso alla Congregazione per la Dottrina della Fede con lettera del 27 maggio 2012 .
    Con successiva comunicazione del 7 maggio 2013, la stessa Congregazione trasmetteva alla Conferenza episcopale italiana alcune osservazioni e suggerimenti circa il testo delle Linee guida predisposto dalla Conferenza.
    Recependo tali indicazioni e suggerimenti, la Conferenza Episcopale Italiana ha provveduto a rivedere le disposizioni del testo originario ed a riformulare i periodi segnalati così come richiesto; il testo così rivisto è stato presentato al Consiglio permanente della CEI del gennaio 2014 e quindi trasmesso alla Congregazione con comunicazione del 13 febbraio 2014.

    CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    LINEE GUIDA
    PER I CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI
    DA PARTE DI CHIERICI

    Gennaio 2014

    LINEE GUIDA PER I CASI DI ABUSO SESSUALE NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    SOMMARIO

    Premessa pag. 1

    I. Profili canonistici pag. 2

    II. Profili penalistici e rapporti con l’autorità civile pag. 5

    III. Il servizio della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana pag. 7

    ALLEGATI pag. 8

    Premessa

    Il triste e grave fenomeno degli abusi sessuali nei confronti di minori da parte di chierici sollecita un rinnovato impegno da parte della comunità ecclesiale, chiamata ad affrontare la questione con spirito di giustizia, in conformità alle presenti Linee guida.
    In quest’ottica, assume importanza fondamentale anzitutto la protezione dei minori, la premura verso le vittime degli abusi e la formazione dei futuri sacerdoti e religiosi.
    Il Vescovo che riceve la denuncia di un abuso deve essere sempre disponibile ad ascoltare la vittima e i suoi familiari, assicurando ogni cura nel trattare il caso secondo giustizia e impegnandosi a offrire sostegno spirituale e psicologico, nel rispetto della libertà della vittima di intraprendere le iniziative giudiziarie che riterrà più opportune.
    Una speciale cura deve essere posta nel discernimento vocazionale dei candidati al ministero ordinato e delle persone consacrate, nell’iter di preparazione al diaconato e al presbiterato. Piena osservanza deve essere assicurata alle previsioni contenute nel Decreto generale circa la ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose della Conferenza Episcopale Italiana (27 marzo 1999), riservando una rigorosa attenzione allo scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.
    Il Vescovo tratterà i suoi sacerdoti come un padre e un fratello, curandone la formazione permanente e facendo in modo che essi apprezzino e rispettino la castità e il celibato e approfondiscano la conoscenza della dottrina della Chiesa sull’argomento.
    In linea con quanto richiesto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici del 3 maggio 2011, il presente testo è diretto a facilitare la corretta applicazione della normativa canonica vigente in materia nonché a favorire un corretto inquadramento della problematica in relazione all’ordinamento dello Stato (1).

    I. PROFILI CANONISTICI

    1. Notizie di condotte illecite e giudizio di verosimiglianza

    Quando il Vescovo abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori ad opera di chierici sottoposti alla sua giurisdizione, deve innanzitutto procedere ad espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui al can. 1717 del codice di diritto canonico (2) [di seguito CIC] relativi alla verifica della verosimiglianza della notitia criminis, affidando il relativo incarico, qualora fosse ritenuto giusto ed opportuno, a persona idonea di provata prudenza ed esperienza e curando di tutelare al meglio la riservatezza di tutte le persone coinvolte.
    Restano fermi i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale.
    Durante tale fase spetta al prudente discernimento del Vescovo la scelta di informare o meno il chierico delle accuse e di adottare eventuali provvedimenti nei suoi confronti affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati si ripetano, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria (3).
    Qualora, espletati i summenzionati incombenti preliminari e stimata positivamente la verosimiglianza della notitia criminis, l’indagine previa appaia «assolutamente superflua», il Vescovo potrà deferire il chierico direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede per le determinazioni del caso (cf. can. 1717, § 1 CIC; art. 17 Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis).
    Nel caso in cui invece escluda motivatamente la verosimiglianza della notizia di delitto, il Vescovo potrà emettere un decreto di archiviazione conservando nel suo archivio segreto documentazione idonea a consentirgli di attestare, ove risultasse necessario, l’attività svolta e i motivi della decisione.

    1. Indagine previa

    Nel caso in cui, constatata la non manifesta infondatezza della notitia criminis, il Vescovo proceda allo svolgimento dell’indagine previa, dovrà essere osservato il disposto di cui al can. 1717 CIC. In particolare, qualora il Vescovo non ritenga di dovervi procedere personalmente, nomini a tal fine un presbitero investigatore esperto in materia processuale e prudente nel discernimento, nonché un presbitero con funzioni di Notaio. L’indagine dovrà ricostruire: i fatti della condotta delittuosa, il numero e il tempo degli atti delittuosi, le generalità e l’età delle vittime, il danno arrecato, l’eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non “graviora”. Nel corso dell’indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche rogando il Vescovo di altre diocesi ove l’indagato abbia dimorato; salvaguardata la fama attuale dell’accusato, dovranno essere ascoltati la/e vittima/e e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell’autorità civile, ove sussistenti; per quanto possibile, si dovrà trattare la questione del danno ex bono et aequo ex can. 1718, § 4 CIC.
    A meno di gravi ragioni in senso contrario, il chierico accusato sia informato delle accuse e abbia l’opportunità di rispondere alle medesime.
    Durante l’indagine previa il Vescovo ha il diritto di adottare, ove lo ritenga necessario affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi si ripetano, provvedimenti nei confronti del chierico accusato ex art. 19 delle Normae de delictis reservatis, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria. A tal fine, il semplice trasferimento del chierico risulta generalmente inadeguato, ove non comporti anche una sostanziale modifica del tipo di incarico.
    I provvedimenti eventualmente adottati, venendo meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano ipso iure al termine del processo penale (4).
    I provvedimenti andranno presi ricercando per quanto possibile la cooperazione del chierico interessato, ma senza detrimento della loro efficacia (5); in ogni caso, l’adozione dei provvedimenti non potrà essere subordinata al consenso del chierico (6).
    Specie ove l’addebito delle condotte in oggetto non sia notorio, dovrà essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama del chierico. I provvedimenti assunti potranno essere resi pubblici qualora sussistano valide ragioni. Delle attività svolte durante l’indagine previa dovrà essere conservata una completa documentazione, ai sensi del can. 1719 CIC. Terminata l’indagine il Vescovo la renderà nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede in base al disposto dell’art. 16 delle Normae de delictis reservatis, così che la stessa Congregazione possa assumere le decisioni conseguenti.

    1. Procedura a seguito dell’indagine previa

    Di norma i delicta graviora devono essere perseguiti «per via giudiziale» (art. 21, § 1, delle Normae de delictis reservatis).
    Agli Ordinari è affidato, salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di avocare a sé la causa ex art. 16 delle Normae de delictis reservatis, il primo grado del processo penale, da compiere secondo le indicazioni del predetto Dicastero, il quale costituisce in ogni caso il Tribunale di seconda istanza. Appare opportuno assicurare in ogni diocesi la presenza di chierici, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, che possano eventualmente essere chiamati a far parte di un Collegio giudicante. Salvo dispensa della Congregazione per la Dottrina della Fede, tutti i soggetti indicati devono essere sacerdoti provvisti di dottorato in diritto canonico.
    Nel caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede disponga di procedere per decreto extragiudiziale (7), il Vescovo dovrà nondimeno garantire in modo pieno al chierico accusato l’esercizio del diritto fondamentale alla difesa (8).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale.
    Le pene perpetue non possono essere inflitte o dichiarate attraverso decreto extragiudiziale (can. 1342, § 2 CIC), salvo il caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia previamente autorizzato in tal senso l’Autorità ecclesiastica incaricata tramite mandato ex art. 21, § 2, n. 1 delle Normae de delictis reservatis. In mancanza del predetto mandato, il Vescovo dovrà a tal fine rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che potrà anche far uso del potere di deferimento della decisione al Sommo Pontefice, secondo la previsione dell’art. 21, § 2, n. 2 delle Normae de delictis reservatis.
    La Congregazione per la Dottrina della Fede ha anche la facoltà di portare direttamente davanti al Santo Padre i casi più gravi per la dimissione ex officio.
    È opportuno che una documentazione del caso rimanga nell’archivio segreto della Curia (cf. cann. 489, 490, § 1 e 1719 CIC).
    In ogni momento delle procedure disciplinari o penali sarà assicurato al chierico un giusto sostentamento, nonché la possibilità di esercitare il fondamentale diritto alla difesa.
    Il chierico riconosciuto colpevole potrà attuare un percorso impegnativo di responsabilizzazione e di serio rinnovamento della sua vita, anche attraverso adeguati percorsi terapeutico-riabilitativi e la disponibilità a condotte riparative.

    II. PROFILI PENALISTICI E RAPPORTI CON L’AUTORITÀ CIVILE

    1. Autonomia del procedimento canonico

    Il procedimento canonico per gli illeciti in oggetto è autonomo da quello che si svolga per i medesimi illeciti secondo il diritto dello Stato.
    Di conseguenza, il Vescovo, da un lato, non può far riferimento ad atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale onde esimersi da una propria valutazione e/o per far valere presunzioni ai fini del procedimento canonico. Dall’altro lato, anche se non risulti in atto un procedimento penale nel diritto dello Stato (ricomprendendosi in esso anche la fase delle indagini preliminari), dovrà ugualmente procedere senza ritardo secondo quanto previsto al numero 1 delle presenti Linee guida, ove abbia avuto notizia di possibili abusi, al giudizio di verosimiglianza e, se necessario, all’indagine previa e all’adozione degli opportuni provvedimenti cautelari.

    1. Cooperazione con l’autorità civile

    Nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile.
    I Vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero (cfr. artt. 200 e 256 del codice di procedura penale; artt. 2, comma 1, e 4, comma 4, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede [L. 25 marzo 1985, n. 121]).
    Eventuali informazioni o atti concernenti un procedimento giudiziario canonico possono essere richiesti dall’autorità giudiziaria dello Stato, ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro.
    Rimane ferma l’inviolabilità dell’archivio segreto del Vescovo previsto dal can. 489 CIC, e devono ritenersi sottratti a ordine di esibizione o a sequestro anche registri e archivi comunque istituiti ai sensi del CIC, salva sempre la comunicazione volontaria di singole informazioni.
    Nell’ordinamento italiano il Vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico – salvo il dovere morale di contribuire al bene comune – di denunciare all’autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti oggetto delle presenti Linee guida. L’affermazione presente nella Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali e poi ripresa nella Lettera circolare della stessa Congregazione del 3 maggio 2011, secondo la quale «va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale», deve essere intesa in linea con quanto previsto dal diritto italiano.
    La presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente Autorità giudiziaria civile. Qualora il denunciante dovesse decidere di sporgere denuncia in sede civile, la competente Autorità ecclesiastica, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, provvederà a fornirgli tutto l’aiuto spirituale e psicologico necessario, con ogni premura verso le vittime.

    III. IL SERVIZIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    1. Nel quadro normativo brevemente richiamato, ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, la procedura relativa ai singoli casi spetta di regola all’Ordinario del luogo ove i fatti stessi sono stati commessi.
      Nessuna responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali abusi sussiste in capo alla Santa Sede o alla Conferenza Episcopale Italiana.
      La Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana assicura la sua disponibilità per ogni esigenza che sarà rappresentata, in spirito di servizio alle Chiese che sono in Italia e di condivisa sollecitudine per il bene comune.

    Il presente testo è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 27 – 29 gennaio 2014.

    ALLEGATI

    I. Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (21 maggio 2010)

    II. Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici (3 maggio 2011)

    III. Codice di diritto canonico [canoni citati]

    IV. Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (L. 25 marzo 1985, n. 121) [articoli citati]

    V. Codice di procedura penale [articoli citati]

    NORMAE DE DELICTIS CONGREGATIONI PRO DOCTRINA FIDEI RESERVATIS
    SEU NORMAE DE DELICTIS CONTRA FIDEM NECNON DE GRAVIORIBUS DELICTIS
    21 maggio 2010

    Parte Prima
    NORME SOSTANZIALI
    Art. 1
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor bonus, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la Agendi ratio in doctrinarum examine.
    § 2. Nei delitti di cui al § 1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.

    Art. 2
    § 1. I delitti contro la fede, di cui all’art. 1, sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all’Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica latae sententiae e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

    Art. 3
    § 1. I delitti più gravi contro la santità dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 § 2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale.
    § 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.
    Art. 4
    § 1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378 § 2, 2° del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;
    5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.

    Art. 5
    Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:
    1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica;
    2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;
    3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.

    Art. 6
    § 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:
    1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;
    2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.
    § 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

    Art. 7
    § 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l’azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent’anni.
    § 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all’art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

    Parte Seconda
    NORME PROCEDURALI

    TITOLO I
    Costituzione e competenza del Tribunale

    Art. 8
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.
    § 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.
    § 3. Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all’approvazione del Sommo Pontefice.

    Art. 9
    § 1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Presiede il collegio dei Padri, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l’ufficio il Segretario della Congregazione.
    § 3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici stabili o incaricati.

    Art. 10
    È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l’ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana.

    Art. 11
    Per presentare e sostenere l’accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.

    Art. 12
    Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questa Congregazione, sia esterni.

    Art. 13
    Funge da Avvocato e Procuratore un sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio.

    Art. 14
    Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.

    Art. 15
    Fermo restando il prescritto del can. 1421 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1087 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.

    Art. 16
    Ogni volta che l’Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l’indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all’Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.

    Art. 17
    Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l’indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa.

    Art. 18
    La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l’art. 16.

    Art. 19
    Fermo restando il diritto dell’Ordinario o del Gerarca, fin dall’inizio dell’indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.

    Art. 20
    Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:
    1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;
    2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.

    TITOLO II
    L’ordine giudiziario

    Art. 21
    § 1. I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.
    § 2. Tuttavia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito:
    1° nei singoli casi, d’ufficio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l’intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede;
    2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

    Art. 22
    Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici.

    Art. 23
    Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un’accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

    Art. 24
    § 1. Nelle cause per i delitti di cui all’art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all’accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.
    § 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.
    § 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

    Art. 25
    Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.

    Art. 26
    § 1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l’istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.

    Art. 27
    Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus.

    Art. 28
    La cosa passa in giudicato:
    1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;
    2° se l’appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;
    3° se, in grado di appello, l’istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;
    4° se fu emessa una sentenza a norma dell’art. 20.

    Art. 29
    § 1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.
    § 2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall’Ordinario o dal Gerarca della causa.

    Art. 30
    § 1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
    § 2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all’accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d’ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene.

    Art. 31
    In queste cause, insieme alle prescrizioni di questo norme, a cui sono tenuti tutti i Tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell’uno e dell’altro Codice.

    LETTERA CIRCOLARE DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
    PER AIUTARE LE CONFERENZE EPISCOPALI
    NEL PREPARARE LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO
    DEI CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    3 maggio 2011

    Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c’è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Tale risposta comporta l’istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere all’applicazione del diritto canonico in materia, e, allo stesso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili.

    I. Aspetti generali

    a) Le vittime dell’abuso sessuale
    La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica. Nel corso dei suoi viaggi apostolici, il Santo Padre Benedetto XVI ha dato un esempio particolarmente importante con la sua disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale. In occasione di questi incontri, il Santo Padre ha voluto rivolgersi alle vittime con parole di compassione e di sostegno, come quelle contenute nella sua Lettera Pastorale ai Cattolici d’Irlanda (n. 6): «Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata».

    b) La protezione dei minori
    In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare «ambienti sicuri» per i minori. Tali programmi cercano di aiutare i genitori, nonché gli operatori pastorali o scolastici, a riconoscere i segni dell’abuso sessuale e ad adottare le misure adeguate. I suddetti programmi spesso hanno meritato un riconoscimento come modelli nell’impegno per eliminare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori nelle società odierne.

    c) La formazione di futuri sacerdoti e religiosi
    Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: «Non c’è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani» (n. 3, Discorso ai Cardinali Americani, 23 aprile 2002). Queste parole richiamano alla specifica responsabilità dei Vescovi, dei Superiori Maggiori e di coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi. Le indicazioni fornite nell’Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, nonché le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede, acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati. In particolare si farà in modo che essi apprezzino la castità e il celibato e le responsabilità della paternità spirituale da parte del chierico e possano approfondire la conoscenza della disciplina della Chiesa sull’argomento. Indicazioni più specifiche possono essere integrate nei programmi formativi dei seminari e delle case di formazione previste nella rispettiva Ratio institutionis sacerdotalis di ciascuna nazione e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica.
    Inoltre, una diligenza particolare dev’essere riservata al doveroso scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.

    d) L’accompagnamento dei sacerdoti
    1. Il Vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello. Il Vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valorizzando l’importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla normativa canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori.

    1. I Vescovi assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel rispetto dei diritti di tutte le parti.
    2. Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova contraria, anche se il Vescovo può cautelativamente limitarne l’esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente.

    e) La cooperazione con le autorità civili
    L’abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall’autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell’ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.

    II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico

    Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela [SST], con il quale l’abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell’elenco dei delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La normativa del motu proprio vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero diocesano che per il clero religioso.
    Nel 2003, l’allora Prefetto della CDF, il Card. Ratzinger, ottenne da Giovanni Paolo II la concessione di alcune facoltà speciali per offrire maggiore flessibilità nelle procedure penali per i delicta graviora, fra cui l’uso del processo penale amministrativo e la richiesta della dimissione ex officio nei casi più gravi. Queste facoltà vennero integrate nella revisione del motu proprio approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010. Nelle nuove norme, la prescrizione è di 20 anni, che nel caso di abuso su minore, si calcolano a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La CDF può eventualmente derogare alla prescrizione in casi particolari. Venne anche specificato il delitto canonico dell’acquisto, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico.
    La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori. Se l’accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro delegato devono condurre un’indagine preliminare secondo il can. 1717 CIC, il can. 1468 CCEO e l’art. 16 SST.
    Se l’accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla CDF. Una volta studiato il caso, la CDF indicherà al Vescovo o al Superiore Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime. È utile ricordare che normalmente l’imposizione di una pena perpetua, come la dimissio dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il diritto canonico (cf. can. 1342 CIC) gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l’eventuale inidoneità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della pena perpetua (SST Art. 21, § 2).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissio dallo stato clericale.
    In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, può essere concessa pro bono Ecclesiae la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il celibato.
    L’indagine preliminare e l’intero processo debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione.
    A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell’accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all’accusato durante l’indagine preliminare.
    Compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al bene comune determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722 CIC e dal can. 1473 CCEO debbano essere imposte. Secondo l’art. 19 SST, ciò deve essere fatto una volta iniziata l’indagine preliminare.
    Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l’approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di quest’ultima. La normativa particolare deve perciò essere in armonia con il CIC / CCEO nonché con il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 aprile 2001) così come aggiornato il 21 maggio 2010. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la recognitio ai competenti Dicasteri della Curia Romana.

    III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere

    Le Linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tali Linee guida tengano comunque conto delle seguenti osservazioni:
    a) il concetto di «abuso sessuale su minori» deve coincidere con la definizione del motu proprio SST art. 6 («il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni»), nonché con la prassi interpretativa e la giurisprudenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenendo conto delle leggi civili del Paese;
    b) la persona che denuncia il delitto deve essere trattata con rispetto. Nei casi in cui l’abuso sessuale sia collegato con un altro delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (SST, art. 4), il denunciante ha diritto di esigere che il suo nome non sia comunicato al sacerdote denunciato (SST, art. 24);
    c) le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime;
    d) l’indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della privacy e della buona fama delle persone;
    e) a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l’opportunità di rispondere alle medesime;
    f) gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la potestas regiminis dei singoli vescovi;
    g) le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all’eventuale obbligo di avvisare le autorità civili;
    h) in ogni momento delle procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno;
    i) si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità.

    Conclusione
    Le Linee guida preparate dalle Conferenze Episcopali mirano a proteggere i minori e ad aiutare le vittime nel trovare assistenza e riconciliazione. Esse dovranno indicare che la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene in primo luogo al Vescovo diocesano. Infine, le Linee guida dovranno portare ad un orientamento comune all’interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori.

    William Cardinale Levada
    Prefetto
    + Luis F. Ladaria, S.I.
    Arcivescovo tit. di Thibica
    Segretario

    CODICE DI DIRITTO CANONICO

    Can. 489
    § 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell’archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.
    § 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.

    Can. 490
    § 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell’archivio segreto.
    § 2. Mentre la sede è vacante, l’archivio o l’armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.
    § 3. Non siano asportati documenti dall’archivio o armadio segreto.

    Can. 1342
    § 1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.
    § 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.
    § 3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.

    Can. 1425
    § 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:
    1° le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa connessi, b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688.
    2° le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica.
    § 2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.
    § 3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.
    § 4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore.
    § 5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.

    Can. 1717
    § 1. Ogniqualvolta l’Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull’imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.
    § 2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.
    § 3. Chi fa l’indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l’uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

    Can. 1719
    Gli atti dell’indagine e i decreti dell’Ordinario, con i quali l’indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l’indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell’archivio segreto della curia.

    Can. 1720
    Se l’Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:
    1° rende note all’imputato l’accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l’imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;
    2° valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;
    3° se consta con certezza del delitto e l’azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

    Can. 1722
    L’Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il decorso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l’accusato stesso, allontanare l’imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora i qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucarestia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

    ACCORDO DEL 18 FEBBRAIO 1984,
    CHE APPORTA MODIFICAZIONI
    AL CONCORDATO LATERANENSE DELL’11 FEBBRAIO 1929,
    TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE
    (L. 25 MARZO 1985, N. 121)

    Articolo 2
    1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

    Articolo 4
    4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

    CODICE DI PROCEDURA PENALE

    Art. 200 (Segreto professionale)

    1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:
      a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
      b) gli avvocati, i consulenti tecnici e i notai;
      c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
      d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
    2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

    Art. 256 (Dovere di esibizione e segreti)

    1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
    2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato.
    4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    5. Si applica la disposizione dell’articolo 204.
  • #PRETIPEDOFILI, Caro Bergoglio, sulla pedofilia proprio non ci siamo

    #PRETIPEDOFILI, Caro Bergoglio, sulla pedofilia proprio non ci siamo

    Ludovica Eugenio – Caro papa Francesco, siamo molto toccati, come tutti nel mondo, dal tuo approccio pastorale e umano e dall’attenzione nei confronti di coloro che stanno ai margini della società, ma sul tema degli abusi non ci siamo proprio. Questo il succo di una lunga lettera aperta al papa che lo staff del settimanale cattolico statunitense National Catholic Reporter] ha pubblicato a mo’ di editoriale il 6 marzo. Di fronte alle altissime aspettative che il papa ha suscitato nel suo primo anno di pontificato, «per un senso di urgenza estrema» occorre sollevare, afferma il settimanale, la questione degli abusi sessuali.

    Verità nascoste Nell’intervista a Ferruccio De Bortoli, pubblicata sulCorriere della Sera il 5 marzo scorso, il papa afferma che gli abusi sessuali lasciano «ferite profondissime» e che «le statistiche sul fenomeno della violenza sui bambini sono impressionanti, ma mostrano anche con chiarezza che la grande maggioranza degli abusi avviene in ambiente familiare e di vicinato». «La Chiesa cattolica – è ancora papa Francesco a parlare – è forse l’unica istituzione pubblica ad essersi mossa con trasparenza e responsabilità. Nessun altro ha fatto di più. Eppure la Chiesa è la sola ad essere attaccata».
    «Queste affermazioni – sostiene il settimanale americano, che ha cominciato a parlare di abusi dal 1985 – contengono una certa verità, ma nascondono anche verità più difficili». L’altra faccia della medaglia è che «nessun’altra istituzione sulla Terra ha avuto i mezzi o la volontà di nascondere questi crimini tanto a lungo. La realtà è che, mentre i casi di abusi su minori sono orrendi, lo scandalo più ampio e più persistente consiste nel numero di vescovi e cardinali che hanno nascosto questo peccato, hanno pagato alle vittime somme enormi di denaro perché tacessero e hanno rifiutato di riferire persino ai loro colleghi vescovi e preti i problemi potenziali derivanti dal trasferimento dei preti problematici». Insomma, se la Chiesa ha messo in atto misure che, sì, probabilmente funzioneranno per prevenire abusi nel futuro, «per decenni le gerarchie della Chiesa hanno negato l’esistenza del problema, hanno mentito sul numero delle persone coinvolte e hanno lottato, a un costo elevatissimo, perché non emergessero le dimensioni del problema». E nessuno di costoro sta pagando. Se oggi la Chiesa sta facendo di più di qualsiasi altra istituzione per proteggere i bambini, scrive l’National Catholic Reporter, «è solo grazie all’enorme pressione pubblica esercitata dalle vittime e da altri nella Chiesa che chiedono verità».

    Le oscure “periferie” della Chiesa In questo senso, le persone che stanno ai margini di cui parla il papa sono proprio le vittime degli abusi, persone ferite profondamente nella loro vita e dalla Chiesa, la comunità che avrebbe dovuto offrire loro il massimo bene spirituale. E allora, «di tutte le periferie del mondo che hanno bisogno di attenzione, nessuno ha più bisogno della sua attenzione più urgentemente di coloro le cui vite sono state sconvolte da preti pedofili», scrive la direzione del National Catholic Reporter. Alla luce di questo, «papa Francesco, la esortiamo a incontrare le vittime degli abusi», il prossimo Giovedì Santo, con una celebrazione di riconciliazione dedicata alle vittime degli abusi sessuali perpetrati da membri del clero: «Ascolti le loro storie. Lavi i loro piedi».

    Un film già visto Analoghe riflessioni, con un tono molto duro, quelle del canonista statunitense p. Tom Doyle – difensore delle vittime della violanza sessuale e co-autore del primo rapporto sugli abusi nel 1986 – ospitate sullo stesso Ncr il 6 marzo scorso: papa Francesco ha stupito e incoraggiato, ma riguardo alle sfide più gravi e ai problemi più profondi della Chiesa, «non ha fatto quasi nulla». I suoi commenti nell’intervista del Corriere della Sera evidenziano «che sta usando lo stesso copione stanco e irrilevante che i vescovi hanno consumato negli ultimi anni». Lo scandalo degli abusi, scrive Doyle, è di una tale gravità che fa impallidire tutti gli altri, compresi quelli, pure sensazionali, legati alla finanza e al riciclaggio di denaro: questi sono poca cosa di fronte «alla menzogna, alla manipolazione e alla risposta senza pietà alle vittime che hanno contraddistinto la questione degli abusi fin da quando è diventata di pubblico dominio». Adesso, dall’elezione di Francesco «un anno è passato e i suoi passi sono stati minimi»: ha reso l’abuso sessuale un crimine nello Stato del Vaticano, «un passo così insignificante da renderlo quasi comico». Non ha fatto dichiarazioni solenni o informali sul tema e ha fatto ben poco contro i vescovi che hanno coperto i loro preti: se ha laicizzato il vescovo ausiliare mons. Gabino Miranda di Ayacucho, Perù, accusato di pedofilia, «che ne è dei vescovi che hanno continuato a proteggere i colpevoli e a punire vittime innocenti incoraggiando tattiche brutali nei tribunali?», si chiede p. Doyle.

    Solo fiumi di parole? Certo, c’è il recente annuncio della prossima creazione di una commissione di esperti sugli abusi, «ma finora non è stato fatto nulla»: «Il papa non ha bisogno di un’altra commissione e di più esperti che elaborino ancora più rapporti con espressioni di condanna ancora più forti. Commissioni del genere affronterebbero lo scandalo degli abusi nella prospettiva delle esigenze della Chiesa istituzionale, con lo scopo primario del recupero della sua credibilità»: «Finora è stato sempre così, e continuare a farlo in questo modo è una regressione». Ciò di cui c’è autentica necessità è invece la cura pastorale, il benessere spirituale delle vittime e, alla luce di questo, «l’unica categoria di risposta accettabile è l’azione. Basta coi segreti. Basta con le negazioni. Basta con gli autoelogi e soprattutto con la tolleranza di vescovi che hanno speso milioni di dollari e di euro donati per tutelarsi a spese delle vittime». E riprendendo la frase dell’intervista in cui il papa attribuisce alla Chiesa trasparenza e responsabilità, afferma che si tratta di un copione «che andava abbandonato anni fa»: «Purtroppo, Santo Padre, la Chiesa cattolica non si è mossa con trasparenza e responsabilità, ha fatto esattamente il contrario». E anche il «coraggio» dimostrato da papa Benedetto XVI nell’affrontare la questione, non è altro che un insieme di «misure burocratiche, ma nessuna azione decisiva è stata intrapresa per dare speranza alle vittime».

    Contro l’Onu solo arroganza L’ultimo capitolo della riflessione di Doyle riguarda la denuncia da parte delle Nazioni Unite sulla colpevolezza del Vaticano nello scandalo. «Il Vaticano ha reagito con la sua solita arroganza ottusa, accusando il comitato dell’Onu di non capire come funziona la Chiesa e di interferire con sacre questioni dottrinali. Il punto è, invece, che il comitato aveva proprio capito come funziona il sistema vaticano». A far parte della commissione vaticana neocostituita, perciò, dovrebbero essere proprio le vittime e le conclusioni del rapporto del comitato Onu dovrebbe esserne l’oggetto; «non vescovi e cardinali che sono stati parte del problema e che non possono essere parte della soluzione». In conclusione, in questa fase, la cosa migliore che la gerarchia istituzionale può fare è seguire un sempre valido consiglio tattico militare: «O fai da guida, o segui, o ti togli di mezzo».

    Ludovica Eugenio, Adista

  • Abusi sessuali, quando la Cei farà mea culpa e cambierà politica?

    Abusi sessuali, quando la Cei farà mea culpa e cambierà politica?

     La domanda è d’obbligo dopo la relazione della Commissione Onu per i diritti del fanciullo circa le responsabilità del Vaticano per gli abusi sessuali commessi dal clero. La Santa Sede ha forse alcune ragioni nel ricordare che negli ultimi due anni qualcosa ha fatto, di certo però questo non vale per l’Italia. Infatti, mentre le Conferenze episcopali di Germania, Olanda, Francia, Belgio, Svizzera, Austria, Irlanda sono intervenute con azioni dirette – sebbene dopo l’esplodere nell’opinione pubblica di indicibili tragedie – in Italia la Cei ha sempre perseguito una politica di opacità e di autotutela corporativa. Non si è voluta costituire una Commissione speciale sugli abusi commessi da ecclesiastici, considerati “fenomeno marginale”. Negata persino la figura di un vescovo responsabile a livello nazionale perché, parole del segretario generale Cei, ”in Italia non c’è bisogno di un’autorità terza per seguire questi casi, il vescovo è responsabile di tutto nella propria diocesi anche in questo campo”. Possibile allora che solo in Italia nessun Vescovo abbia ritenuto di dover rassegnare le dimissioni o fare mea culpa per l’omessa vigilanza nei casi accertati di abusi sessuali? Eppure di casi ce ne sono purtroppo stati, ne posso riportare due di cui sono testimone diretto. Quello di don Ruggero Conti, parroco a Roma condannato a 14 anni in Appello per reiterati abusi su minori e rispetto al quale mi costituì in giudizio a nome del Comune visto che il sindaco Alemanno non voleva. Durante il processo il Vescovo Gino Reali, responsabile della Diocesi cui faceva capo don Conti, ammise di aver ricevuto per tempo notizie e segnalazioni di quanto poi accertato dai tribunali: non gli credette e così gli abusi proseguirono. Ebbene, non solo al momento non mi risultano siano stati presi provvedimenti canonici rispetto a don Conti, ma neanche rispetto al vescovo che rimane nel pieno esercizio delle sue funzioni.
    Caso analogo quello relativo a don Luigi Gatti, già numero uno della Caritas di Perugia che ha appena patteggiato due anni di reclusione rispetto alle accuse di molestie sessuali nei confronti di soggetti deboli affidati alla sua comunità. Anche in questo caso, il Vescovo fu informato che qualcosa non andava ma si limitò a fare “da paciere” tra vittima e predatore. Allo stesso modo, non ho notizia di reazioni nei vescovi italiani che hanno visto i tribunali accertare violenze sessuali da parte di sacerdoti sotto la loro giurisdizione: almeno 135 casi dal 2000 al 2011 secondo la stessa Cei. E allora, come può la Conferenza episcopale italiana pensare che a gestire una fase nuova possano essere gli stessi vescovi che hanno dimostrato per anni di essere incapaci di vigilare e di ammettere i loro errori? La verità è che la Cei andrebbe commissariata, essendo un organismo che riunisce i vescovi italiani e che ha mostrato di muoversi in maniera corporativa. Prova ne è che le “Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici”, adottate in pompa magna dalla Cei nel 2012, siano state respinte dallo stesso Vaticano perché fondate sul “tutto va bene madama la marchesa”. L’ultima assemblea generale della Cei del 25 gennaio scorso ne ha dovuto prendere atto ed elaborarne di nuove, ma come diceva san Tommaso “se non vedo non credo”. Sia chiaro, se la Cei vuole davvero cambiare pagina, deve prevedere: – l’obbligo di denuncia alle autorità civili da parte del clero informato di abusi; – meccanismi concreti per portare alla luce i crimini di pedofilia commessi dal clero attraverso i decenni, anche attraverso commissioni indipendenti cui aprire gli archivi; – strumenti di sostegno alle vittime degli abusi. A differenza che negli Usa o in altri Paesi europei, infatti, l’unico vero attivismo delle nostre Diocesi è stato quello degli avvocati che hanno presidiato i tribunali affinché le vittime di abusi non potessero rivalersi su di loro per i risarcimenti danni. Ecco, se la Cei vuole fare davvero chiarezza, tutelando le vittime anziché le sue gerarchie, cominci con il creare un fondo per i minori abusati, ad esempio con una parte del miliardo di euro che ogni anno ottiene in maniera truffaldina dall’8 per mille dell’Irpef degli italiani.

    Il Fatto Quotidiano

  • RELAZIONE ONU SU VATICANO E DIRITTI DEI BAMBINI. Testo integrale tradotto in italiano

    RELAZIONE ONU SU VATICANO E DIRITTI DEI BAMBINI. Testo integrale tradotto in italiano

     Di recente si è fatto un gran parlare di un documento dell’ONU che denuncia comportamenti colpevoli del Vaticano, che coprirebbe i responsabili di gravi delitti come abusi sessuali su bambini e riduzione in schiavitù di donne.

    La stampa si è scatenata ad accusare o a difendere estrapolando e argomentando in modo vario ma, sistematicamente, omettendo il riferimento integrale a ciò che il Comitato ONU ha effettivamente detto.

    Pertanto, per obbligo di serietà, sono andato a ricercare il documento originale (che si occupa anche della posizione del Vaticano sugli omosessuali) che è disponibile online in sola versione inglese, alla pagina: (CRC_C_VAT_CO_2_16302_E (1) e ho proceduto a tradurlo in Italiano. Leggere questo testo serve a capire come l’ONU non abbia alcun intento polemico ma si riferisca solo a fatti accertati e si capisce anche che in tempi recentissimi si comincia a registrare dal parte del Vaticano un atteggiamento più aperto e più trasparente. Non so se questa tendenza continuerà nel futuro ma è un dato di fatto (se si vuole dare a Cesare quello che è di Cesare), anche se trova sicuramente molti oppositori all’interno ella Chiesa stessa.

    Ecco allora, nella mia versione italiana, il testo completo del documento.

    COMITATO SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

    Osservazioni conclusive sulla seconda relazione periodica della Santa Sede

    1 . Il Comitato ha esaminato la seconda relazione periodica della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) nella sessione 1852 (vedi CRC/C/SR.1852), svoltasi il 16 gennaio 2013,  e ha adottato, nella riunione 1875, tenutasi il 31 gennaio 2014, le seguenti osservazioni conclusive.

    I. Introduzione

    2 . Il Comitato accoglie con favore la presentazione della seconda relazione periodica della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) e le risposte scritte alla lista di problemi segnalati (CRC/C/VAT/Q/2/Add.1) .

    Il Comitato tuttavia si rammarica che la seconda relazione periodica sia stata presentata con un notevole ritardo, che ha impedito al Comitato di esaminare l’attuazione della convenzione da parte della Santa Sede per 14 anni.

    3 . Il Comitato accoglie con favore il dialogo aperto e costruttivo con la delegazione multisettoriale della Santa Sede, nonché gli impegni positivi da parte della delegazione nel dialogo interattivo in numerosi settori.

    In particolare, il Comitato rileva come positiva la volontà espressa dalla delegazione della Santa Sede di cambiare gli atteggiamenti e pratiche e auspica l’adozione di misure tempestive e ferme per la concreta attuazione degli impegni assunti.

    4 . Il Comitato ricorda alla Santa Sede che le presenti osservazioni conclusive devono essere lette in combinato disposto con le osservazioni conclusive sulla relazione iniziale della Santa Sede ai sensi del Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC/OPAC/VAT/CO/1), così come con quelle sul rapporto iniziale ai sensi del Protocollo facoltativo sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile (CRC/C/OPSC/VAT/CO/1), adottati il 31 gennaio 2014 .

    II . Misure di follow-up intraprese e progressi raggiunti da parte dello Stato

    5 . Il Comitato accoglie con favore l’adozione dei seguenti provvedimenti legislativi :

    ( a) la legge dello Stato della Città del Vaticano n VIII Norme Complementari in materia penale, Titolo II: crimini contro i bambini, e

    ( b ) la legge dello Stato della Città del Vaticano n IX del 11 luglio 2013 recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

    6 . Il Comitato accoglie con favore l’avvenuta ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, il 25 gennaio 2012.

    7 . Il Comitato accoglie inoltre le seguenti misure istituzionali e politiche:

    ( a) La creazione di una Commissione pastorale per la protezione dei minori, con lo scopo di proporre nuove iniziative per lo sviluppo di programmi ambientali sicuri per bambini e migliorare gli sforzi per la pastorale per le vittime di abusi in tutto il mondo, il 5 Dicembre 2013; e

    ( b) L’istituzione di un Ufficio speciale all’interno del Governatorato dello Stato delle Città del Vaticano per sorvegliare l’attuazione degli accordi internazionali di cui il lo Stato della Città Vaticano è parte, il 10 agosto 2013.

    III . Specificità per l’attuazione della Convenzione

    8 . Il Comitato è consapevole della duplice natura della ratifica della Convenzione da parte della Santa Sede, sia come Governo dello Stato della Città del Vaticano che anche come soggetto sovrano di diritto internazionale con un originale personalità giuridica, non derivata e indipendente da qualsiasi autorità territoriale o giurisdizionale. Pur essendo pienamente consapevole che i vescovi e superiori maggiori degli istituti religiosi non agiscono come rappresentanti o delegati del romano Pontefice, il Comitato, tuttavia, rileva che i subordinati a ordini religiosi cattolici sono vincolati alla obbedienza al Papa in conformità ai Canoni 331 e 590.

    Il Comitato ricorda quindi alla Santa Sede che ratificando la Convenzione, si è impegnata all’attuazione della Convenzione non solo sul territorio dello Stato della Città del Vaticano, ma anche come potere supremo della Chiesa cattolica attraverso gli individui e le istituzioni poste sotto la sua autorità.

    IV . Le principali aree di preoccupazione e raccomandazioni

    1. A.      Misure generali di attuazione ( artt. 4 , 42 e 44 , par. 6 , della Convenzione)

    Precedenti raccomandazioni del Comitato

    9 . Il Comitato si rammarica che la maggior parte delle raccomandazioni contenute nel Osservazioni conclusive del Comitato del 1995 sulla relazione iniziale della Santa Sede (CRC/C/15/Add.46) non sono state pienamente affrontate.

    10 . Il Comitato esorta lo Stato parte a prendere tutte le misure necessarie per affrontare tali raccomandazioni contenute nelle osservazioni conclusive della relazione periodica iniziale ai sensi della Convenzione, che non sono state attuate o sufficientemente attuate, in particolare quelle relative alla non discriminazione e al diritto dei bambini di esprimere il loro punto di vista e le questioni familiari.

    Riserve

    11 . Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della delegazione della Santa Sede di un possibile ritiro delle sue riserve sulla Convenzione, attualmente in esame. CRC/C/VAT/CO/2

    Alla luce della sua precedente raccomandazione, il Comitato ribadisce la sua preoccupazione (CRC/C/15/Add.46 para.10) per le riserve della Santa Sede rispetto alla Convenzione che compromettono il pieno riconoscimento dei bambini come soggetti di diritti e condizionano l’applicazione della Convenzione per questioni legate alla sua compatibilità con le fonti del diritto dello Stato della Città del Vaticano.

    12 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda i passi necessari per ritirare tutte le sue riserve e per assicurare la precedenza della Convenzione rispetto alle leggi e ai regolamenti interni.

    Legislazione

    13 . Pur accogliendo con favore l’approccio della Santa Sede per garantire che la legislazione del Città del Vaticano sia conforme alla Convenzione, il Comitato si rammarica che la stesso approccio non sia stato seguito in relazione alle sue leggi interne, tra cui il Diritto Canonico.

    Il Comitato è anche preoccupato per il fatto che alcune delle norme del Diritto Canonico non sono conformi con le disposizioni della Convenzione, in particolare quelli relative ai diritti dei bambini ad essere protetti contro la discriminazione, la violenza e ogni forma di sfruttamento sessuale e di abuso sessuale.

    14 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda una vasta revisione del quadro normativo, in particolare del Diritto Canonico, al fine di garantire la sua piena conformità con la Convenzione.

    Coordinamento

    15 . Il Comitato accoglie positivamente la dichiarazione della delegazione nel corso del dialogo, che la Santa Sede prenderà in considerazione l’istituzione di un organismo con il mandato di coordinare l’attuazione della Convenzione, ma si rammarica che tale organismo non sia ancora in funzione.

    16 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede istituisca un organismo di alto livello con il mandato e la capacità di coordinare l’attuazione dei diritti dei bambini in tutti i Pontifici Consigli, nelle conferenze episcopali nonché in tutti i soggetti e in tutte le istituzioni di natura religiosa che funzionano sotto l’autorità della Santa Sede. Tale organismo dovrebbe essere dotato di adeguate risorse umane e finanziarie e di strumenti tecnici idonei ad adempiere al suo mandato.

    Ripartizione delle risorse

    17 . Il Comitato apprezza le numerose attività intraprese a livello di base e finanziato da chiese cattoliche, fondazioni e organizzazioni di tutto il mondo per sostenere e proteggere i bambini nelle situazioni più vulnerabili e fornire loro, tra l’altro, con l’opportunità di istruzione, anche la sanità, i diritti sociali, l’assistenza e altri servizi di sostegno alle famiglie.

    Il Comitato osserva tuttavia l’assenza di un approccio complessivo basato sui diritti del bambino per l’allocazione di risorse destinate ai bambini e la mancanza di un sistema per monitorare la spesa relativa ai bambini da parte della Santa Sede, nonché da parte di organizzazioni e istituzioni legate alla Chiesa in altri Stati parti della Convenzione in cui la Santa Sede ha influenza e prestigio.

    18 . Alla luce della giornata di discussione generale nel 2007 su “Risorse per i diritti del Bambino – Responsabilità degli Stati membri”, e con particolare attenzione sugli articoli 2 , 3 , 4 e 6 della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede :

    ( a) effettui una valutazione completa delle risorse di bilancio che sono necessarie per l’attuazione dei diritti dei bambini che vivono nello Stato Città del  Vaticano come pure per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini all’interno delle organizzazioni cattoliche di altri Stati parti, e

    ( b) istituisca un sistema di valutazione d’impatto per valutare se le risorse assegnate servono effettivamente i veri interessi del bambino con particolare attenzione ai bambini in situazioni vulnerabili.

    Monitoraggio indipendente

    19 . Il Comitato rileva che un Ufficio speciale è stato istituito nel mese di agosto 2013 per sorvegliare l’attuazione degli accordi internazionali di cui lo Stato della Città del Vaticano è parte e che la Commissione creata nel dicembre 2013 sarà abilitata a ricevere denunce di bambini per abusi sessuali. Il Comitato è tuttavia preoccupato che la Santa Sede non abbia istituito un organismo per monitorare il rispetto dei  diritti dei bambini da parte di soggetti e istituzioni di natura religiosa sotto l’autorità della Santa Sede, tra cui tutte le scuole cattoliche, anche nello Stato della Città del Vaticano.

    20 . Tenendo conto del commento  del Comitato generale No. 2 ( 2002) sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani, il Comitato raccomanda che la Santa Sede istituisca un organismo indipendente per il monitoraggio dei diritti dei bambini, con chiaro mandato a ricevere ed esaminare le denunce dei bambini in maniere di interesse dei bambini medesimi e con il dovuto rispetto per la privacy e la protezione delle vittime, e  assicuri che tale organismo sia reso accessibile a tutti i bambini che frequentano o che sono coinvolti in scuole, servizi e le istituzioni previste dalla Chiesa cattolica.

    Data la natura particolare della Santa Sede, le linee guida sul rapporto e la collaborazione tra questo organismo e le autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge dovrebbero essere stabiliti e resi accessibili a tutti.

    Diffusione e sensibilizzazione

    21 . Il Comitato accoglie con favore le iniziative di sensibilizzazione descritte nella relazione della Santa Sede, in particolare i corsi di formazione sui diritti umani organizzati nelle scuole cattoliche in India.

    Il Comitato è tuttavia preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha preso misure sufficienti per il periodo di segnalazione a promuovere un’ampia diffusione della Convenzione e delle sue traduzioni in lingue parlate in tutto il mondo, come raccomandato dal Comitato nel 1995 ( CRC/C/15/Add.46 , para.11).

    22 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per rendere tutte le disposizioni della Convenzione ampiamente conosciute, soprattutto dai i bambini e dalle loro famiglie, attraverso, tra l’altro, lo sviluppo e l’attuazione di specifici  programmi di sensibilizzazione di lungo periodo, e includa le disposizioni della Convenzione nei programmi scolastici a tutti i livelli del sistema di istruzione cattolica utilizzando appropriato materiale creato appositamente per i bambini.

    Formazione

    23 . Pur accogliendo favorevolmente progetti come l’iniziativa condotta dal 2007 in Austria di formare insegnanti di scuole cattoliche sui diritti dei minori, nonché il riconoscimento da parte della Santa Sede che la formazione è una buona pratica per la massima protezione dei minori, il Comitato rimane preoccupato che la Santa Sede non abbia adottato misure per fornire sistematicamente formazione sulla Convenzione per i soggetti e le istituzioni di natura religiosa che lavorano con e per i bambini, tra cui gli insegnanti delle scuole cattoliche, come pure i chierici nei seminari.

    24 . Il Comitato invita la Santa Sede a fornire una formazione sistematica sulle disposizioni della Convenzione a tutti i membri del clero e a tutti gli ordini religiosi cattolici e alle istituzioni che lavorano con e/o per i bambini, e ad includere moduli obbligatori sui diritti dei minori nei programmi di formazione degli insegnanti, nonché nei seminari.

    B. Principi generali ( artt. 2 , 3 , 6 e 12 della Convenzione )

    Non discriminazione

    25 . Il Comitato accoglie con favore le informazioni fornite dalla Santa Sede durante il dialogo interattivo, circa il fatto che la medesima ha avviato una revisione della propria legislazione al fine di ritirare l’espressione discriminatoria “figli illegittimi” che si può ancora trovare nel Diritto Canonico, in particolare nel Canone 1139 . Mentre, anche rilevando come positiva la dichiarazione rilasciata nel luglio 2013 da Papa Francesco, il Comitato è preoccupato per le pronunce e le dichiarazioni precedenti della Santa Sede sull’omosessualità, che contribuiscono alla stigmatizzazione sociale e alla violenza contro lesbiche, gay, bisessuali e transgender, adolescenti e bambini cresciuti da coppie dello stesso sesso.

    26 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede modifichi tutte le sue leggi e i suoi regolamenti, così come le sue politiche e pratiche, in conformità con l’articolo 2 della Convenzione e prontamente abolisca la classificazione discriminatoria dei bambini nati fuori dal matrimonio come figli illegittimi.

    Il Comitato invita anche la Santa Sede a fare pieno uso della sua autorità morale per condannare tutte le forme di molestia, discriminazione o violenza contro i bambini sulla base del loro orientamento sessuale o dell’orientamento sessuale dei loro genitori e a sostenere gli sforzi a livello internazionale per la depenalizzazione dell’omosessualità.

    27 . Con riferimento alla sua precedente preoccupazione relativa alla discriminazione basata sul genere (CRC/C/15/Add.46,par.8), il Comitato si rammarica che la Santa Sede continui a porre l’accento sulla promozione della complementarità e l’uguaglianza in dignità, due concetti che differiscono però dall’uguaglianza nel diritto e nella pratica di cui all’articolo 2 della Convenzione, e sono spesso usati per giustificare la legislazione e le politiche discriminatorie. Il Comitato si rammarica inoltre che la Santa Sede non abbia fornito informazioni precise sulle misure adottate per promuovere la parità tra ragazze e ragazzi e per eliminare gli stereotipi di genere dai libri di testo delle scuole cattoliche come richiesto dal Comitato nel 1995.

    28 . Il Comitato invita la Santa Sede ad adottare un approccio basato sui diritti per combattere le discriminazioni tra ragazze e ragazzi e ad evitare di utilizzare una terminologia che potrebbe far dubitare della parità tra ragazzi e ragazze. Il Comitato invita anche la Santa Sede a prendere misure attive per eliminare dai libri di testo delle scuole cattoliche gli stereotipi di  genere che possono limitare lo sviluppo dei talenti e delle capacità dei ragazzi e delle ragazze e minare le loro opportunità di istruzione e di vita.

    Interesse superiore del minore

    29 . Il Comitato è preoccupato dal fatto che  il diritto dei bambini ad avere i loro interessi fondamentali considerati come realmente primari sia stato affrontato in maniera inadeguata dalla Santa Sede nei procedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari, nonché in politiche, programmi e progetti che sono pertinenti o che hanno un impatto sui bambini.

    Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che nel trattare le accuse di abuso sessuale infantile, la Santa Sede ha sempre posto la salvaguardia della reputazione della Chiesa e la protezione degli autori degli abusi al di sopra dei fondamentali interessi dei bambini, come osservato da diverse commissioni di inchiesta nazionali.

    30 . Il Comitato richiama l’attenzione della Santa Sede sul il suo commento generale n 14 (2013) sul diritto del bambino ad avere i suoi interessi presi nella massima considerazione e raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per garantire che questo diritto sia adeguatamente integrato e costantemente applicato in tutti i procedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari, nonché in tutte le politiche, nei programmi e nei progetti che sono destinati e avere un impatto sui bambini. A questo proposito, La Santa Sede è incoraggiata a fornire una guida a tutte le persone competenti che ne hanno potere affinché facciano dell’interesse del bambino una considerazione primaria in ogni settore, anche quando si tratta i casi di abuso sessuale infantile, e a diffondere questo principio a tutte le chiese e le organizzazioni cattoliche ovunque nel mondo.

    Il rispetto per le opinioni del bambino

    31 . Il Comitato è preoccupato che la Santa Sede interpreti restrittivamente il diritto dei bambini di esprimere le loro opinioni su tutte le questioni che li riguardano, così come i loro diritti alla libertà di espressione, di associazione e di religione.

    Il Comitato è inoltre preoccupato che la Santa Sede continui a considerare i diritti sanciti dall’articolo 12 della Convenzione come lesivi dei diritti e doveri dei genitori.

    32 . Il Comitato ricorda alla Santa Sede che il diritto dei bambini di esprimere liberamente il loro punto di vista costituisce una delle componenti essenziali della dignità dei bambini e che garantire questo diritto è un obbligo giuridico ai sensi della Convenzione, che non lascia margine per la discrezionalità degli Stati parti. Il Comitato sottolinea inoltre che le famiglie in cui i bambini possono esprimere liberamente le proprie opinioni, cui viene dato il giusto peso, fin dai primi secoli forniscono un modello importante. In questo modo i bambini sono preparati ad esercitare il diritto di essere sentiti nella società più ampia.

    Riferendosi al suo commento generale No. 12 (2009 ) sul diritto del bambino di essere ascoltato, il Comitato invita la Santa Sede a :

    ( a) combattere contro gli atteggiamenti che negano la realizzazione del diritto di tutti i bambini ad essere ascoltati e  a promuovere il riconoscimento del bambino come titolare di diritti;

    ( b) prendere misure per garantire l’ effettiva attuazione della legislazione che riconosce il diritto del minore di essere ascoltato in importanti procedimenti giudiziari;

    ( c) incoraggiare, attraverso la legislazione e la politica, le opportunità per i genitori e i tutori di ascoltare i bambini e dare il giusto peso alle loro opinioni in questioni che li riguardano e promuovere programmi di educazione alla genitorialità, che si basino su comportamenti e atteggiamenti positivi, e a

    ( d ) promuovere il ruolo attivo dei bambini in tutti i servizi offerti alle famiglie e ai bambini da parte di organizzazioni e istituzioni cattoliche gestite dalla Chiesa, nonché nel pianificazione dei curricula e dei programmi scolastici, e nel garantire che, in materia disciplinare, il diritto del minore di essere ascoltato sia pienamente rispettato.

    Diritti civili e libertà  ( artt. 7 , 8 , e 13-17 della Convenzione )

    Diritto di conoscere i genitori e di essere curato da loro

    33 . Il Comitato è preoccupato per la situazione dei bambini nati da sacerdoti cattolici, che, in molti casi, non sono a conoscenza dell’identità dei loro padri . Il Comitato è altresì preoccupato dal fatto che le madri possono ottenere un piano di pagamento regolare dalla Chiesa fino alla indipendenza economica del bambino solo se firmano un accordo di riservatezza obbligandosi a non divulgare informazioni di nessun genere.

    34 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede valuti il numero di bambini nato da sacerdoti cattolici, scopra chi sono e prenda tutte le misure necessarie per garantire i diritti di questi bambini a conoscere i loro padri e ad essere curati da loro, come è giusto. Il Comitato raccomanda inoltre che la Santa Sede assicuri che le chiese non impongano più accordi di riservatezza quando forniscono assistenza finanziaria alle madri per sostenere i loro figli.

    Diritto all’identità

    35 . Pur accogliendo con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sul diritto dei bambini di vivere con i loro genitori e di conoscere la loro identità, il Comitato è preoccupato per la pratica continua di abbandono anonimo dei bambini attuata da organizzazioni cattoliche in diversi paesi attraverso l’uso delle cosiddette “scatole del bambino”.

    36 . Alla luce di articoli 6 , 7 , 8 e 19 della Convenzione, il Comitato chiede con forza alla Santa Sede di collaborare in studi per determinare le cause profonde della pratica dell’abbandono anonimo dei neonati e sollecitamente rafforzare e promuovere alternative, tenendo pienamente conto del diritto dei figli di conoscere i loro genitori biologici e  i fratelli, come sancito dall’articolo 7 della Convenzione.

    Il Comitato inoltre esorta la Santa Sede a contribuire ad affrontare l’abbandono dei bambini favorendo la pianificazione familiare, la salute riproduttiva, nonché adeguati livelli di consulenza e di sostegno sociale, per prevenire gravidanze indesiderate e assistere le famiglie in stato dibisogno, introducendo anche la possibilità partorire riservatamente negli ospedali, come misura di ultima istanza per prevenire l’abbandono e/o la morte di un bambino.

    D. La violenza contro i bambini ( artt. 19 , 24 , comma 3 , 28 , par. 2 , 34 , 37 (a) e 39 della Convenzione)

    Tortura e altri trattamenti crudeli o degradanti

    37 . Il Comitato è preoccupato dal fatto che la Santa Sede non ha adottato le misure necessarie per proteggere e garantire la giustizia per le ragazze arbitrariamente collocate dalle loro famiglie, dalle istituzioni dello Statoe dalle chiese nelle “lavanderie Magdalene” d’Irlanda gestiti da quattro congregazioni di suore cattoliche fino al 1996.

    Nota del traduttore: [le case Magdalene, o lavanderie Magdalene (Magdalene laundries) erano istituti femminili che accoglievano le ragazze orfane, o ritenute “immorali”, per via della loro condotta considerata peccaminosa o in contrasto con i pregiudizi della società benpensante. La maggior parte di questi istituti furono gestiti da suore che appartenevano ai vari ordini, per conto della Chiesa cattolica.  È stato calcolato che circa 30.000 donne vi furono ospitate nel corso dei 150 anni di storia di queste istituzioni. L’ultima Casa Magdalene in Irlanda è stata chiusa il 25 settembre del 1996. A tutt’oggi non esiste una statistica esatta di quante vite siano state irrimediabilmente danneggiate.]

    Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che :

    ( a) Le ragazze collocate in queste istituzioni erano costrette a lavorare in condizioni di schiavitù, ed erano spesso oggetto di trattamenti inumani, crudeli e degradanti nonché di abusi fisici e sessuali;

    ( b) le ragazze erano private ​​della loro identità, della formazione e spesso degli alimenti e dei farmaci essenziali ed era loro imposto l’obbligo del silenzio e il divieto di avere qualsiasi contatto con il mondo esterno;

    ( c ) le ragazze non sposate che hanno partorito prima di entrare o durante la detenzione nelle lavanderie erano separate dai loro bambini con la forza e

    ( d ) anche se le quattro congregazioni cattoliche interessate erano sotto l’autorità della Santa Sede, non è stata intrapresa alcuna azione per indagare il comportamento delle suore che gestivano le lavanderie e per collaborare con le forze dell’ordine per individuare i responsabili degli abusi, così come tutti coloro che hanno organizzato il lavoro non pagato delle ragazze e consapevolmente ne hanno tratto profitto.

    38 . Con riferimento alle raccomandazioni formulate dal Comitato contro le Torture nel 2011 per la Repubblica d’Irlanda ( CAT/C/IRL/CO/1para.11) per perseguire e punire i colpevoli con pene commisurate alla gravità del reati commessi, e per garantire che tutte le vittime ottengano un risarcimento e abbiano diritto ad una riparazione, il Comitato invita la Santa Sede a:

    ( a) condurre un’inchiesta interna sulla condotta del personale religioso che lavorava nelle lavanderie Magdalene in Irlanda, così come in tutti i paesi in cui questo sistema era in vigore, e ad assicurarsi che tutti i responsabili di quei reati siano sanzionati e segnalati alle autorità giudiziarie nazionali per i relativi procedimenti penali;

    ( b) garantire il pieno risarcimento da versare alle vittime e alle loro famiglie sia attraverso le congregazioni stesse sia tramite la Santa Sede come supremo potere della Chiesa e legalmente responsabile per i suoi subordinati collocati in ordini religiosi cattolici sotto la sua autorità;

    ( c ) prendere tutte le misure necessarie per assicurare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale delle vittime di tali reati e

    ( d ) valutare le circostanze e le ragioni che hanno portato a tali pratiche e prendere tutte le misure necessarie per garantire che nessuna donna e nessun bambino possono essere arbitrariamente reclusi in futuro per nessun motivo.

    Le punizioni corporali

    39 . Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della delegazione, intervenuta durante il dialogo interattivo, secondo la quale la Santa Sede accetterà la proposta di vietare le punizioni corporali di bambini. Tuttavia, il Comitato è preoccupato che mentre le punizioni corporali, comprese le percosse rituali di bambini, sono state e rimangono diffuse in alcune istituzioni cattoliche e hanno raggiunto livelli endemici in alcuni paesi, come rivelato in particolare dalla Commissione Ryan in Irlanda, la Santa Sede ancora non ritiene che le punizioni corporali siano vietate dalla Convenzione e non ha pertanto emanato linee guida e regole che vietino chiaramente le punizioni corporali dei bambini nelle scuole cattoliche, in tutte le istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini, e anche in casa.

    40 . Il Comitato ricorda alla Santa Sede che tutte le forme di violenza contro bambini, anche se leggere, sono inaccettabili e che la Convenzione non lascia spazio a qualsiasi livello di violenza contro i bambini. Il Comitato ricorda anche alla Santa Sede del suo obbligo, di cui all’articolo 19 della Convenzione, di prendere tutte le misure appropriate per proteggere il fanciullo contro ogni forma di violenza fisica o mentale.

    Il Comitato invita la Santa Sede ad:

    ( a) opporsi esplicitamente alle punizioni corporali verso il bambini, nella stesso modo in cui si oppone alla tortura e ad altri trattamenti o punizioni inumani, degradanti o crudeli;

    ( b) modificare sia le norme di Diritto Canonico che le leggi dello Stato Città del Vaticano per proibire esplicitamente le punizioni corporali dei bambini, anche all’interno della famiglia;

    ( c) stabilire organismi per far rispettare efficacemente questo divieto da tutte le scuole e istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini, nonché sul territorio della lo Stato della Città del Vaticano e per assicurare la punibilità per la violenza contro i bambini, e ad

    ( d ) usare sua autorità per promuovere forme positive e non-violente e partecipative di crescita dei figli, e garantire che un’interpretazione della Scrittura come non compatibile con le punizioni corporali che si rifletta nell’insegnamento e in altre attività della Chiesa e sia incorporata in tutta l’istruzione e la formazione teologica.

    Abuso e incuria

    41 . Il Comitato è preoccupato per la posizione della Santa Sede secondo la quale le autorità civili dovrebbero intervenire nella pianificazione familiare solo nei casi in cui è stato commesso un abuso provato, al fine di non interferire con i doveri ei diritti dei genitori. Tale posizione mina seriamente gli sforzi e le misure per prevenire gli abusi e l’abbandono dei bambini.

    Il Comitato è inoltre preoccupato che, nonostante la sua notevole influenza sulle famiglie cattoliche, la Santa Sede non abbia ancora adottato una strategia globale per prevenire gli abusi e l’abbandono in casa.

    42 . Il Comitato sottolinea che la protezione dei bambini deve iniziare con la prevenzione di ogni forma di violenza e che le prerogative dei genitori non dovrebbero in nessun modo pregiudicare il diritto dei bambini di essere protetti da abusi e maltrattamenti.

    Il Comitato raccomanda pertanto che la Santa Sede :

    ( a) formuli una strategia globale di prevenzione e di lotta contro l’ abuso e abbandono e rafforzi ulteriormente la sensibilizzazione e i programmi di istruzione, tra cui le campagne con il coinvolgimento di bambini;

    ( b) incoraggi i programmi comunitari volti a prevenire e ad opporsi alla violenza domestica, all’abuso e all’abbandono di bambini, anche coinvolgendo ex-vittime, volontari e membri della comunità, e fornendo loro formazione e sostegno;

    ( c ) sviluppi strumenti si supporto per i bambini che siano sicuri, ben pubblicizzati, riservati e accessibili ai bambini medesimi, ai loro rappresentanti e agli altri al fine di denunciare la violenza contro i bambini , e

    ( d ) sviluppi una guida chiara e un progetto di formazione su quando e come denunciare alle autorità investigative l’abuso o l’abbandono.

    Sfruttamento e abuso sessuale

    43 . Il Comitato prende atto dell’impegno espresso dalla delegazione della Santa Sede a considerare inviolabile la dignità e tutta la persona di ogni bambino.

    il Comitato tuttavia esprime profonda preoccupazione per gli abusi sessuali su minori commessi da membri delle chiese cattoliche che operano sotto l’autorità della Santa Sede, e per i religiosi coinvolti in abusi sessuali su decine di migliaia di bambini in tutto il mondo.

    Il Comitato è seriamente preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha riconosciuto la portata dei reati commessi, non ha preso le misure necessarie per affrontare i casi di abuso sessuale sui bambini e per proteggere i bambini, e ha adottato politiche e pratiche che hanno portato alla prosecuzione degli abusi da parte dei colpevoli e alla loro impunità.

    Il Comitato è in particolare preoccupato del fatto che:

    ( a) Ben noti colpevoli di abusi sessuali su bambini sono stati trasferiti da parrocchia a parrocchia o in altri paesi nel tentativo di coprire tali crimini, una pratica documentata da numerose commissioni nazionali d’inchiesta. La pratica della “mobilità dei trasgressori”, che ha permesso a molti sacerdoti di restare in contatto con i bambini e di continuare ad abusare di loro, lascia tuttora i bambini, in molti paesi, esposti ad un alto rischio di abuso sessuale, perché è documentato che dozzine di responsabili di abusi sessuali su bambini sono ancora in contatto con i bambini;

    ( b) Anche se la Santa Sede ha stabilito la sua piena giurisdizione sui minori nei casi di abuso sessuale su minori nel 1962 e li ha posti nel 2001 sotto la competenza esclusiva della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) , si è rifiutata di fornire al Comitato i dati su tutti i casi di abusi sessuali su minori portati alla sua attenzione nel periodo indicato e sull’esito della procedura interna in questi casi;

    ( c) Gli abusi sessuali su bambini, quando sono stati affrontati, sono stati trattati come gravi delitti contro la morale attraverso una procedura riservata che prevede provvedimenti disciplinari che hanno permesso alla stragrande maggioranza dei colpevoli di abuso e a quasi tutti coloro che hanno nascosto abusi sessuali su bambini di evitare procedimenti giudiziari negli Stati in cui sono stati commessi gli abusi;

    ( d ) A causa di un codice di silenzio imposto a tutti i membri del clero sotto pena di scomunica, i casi di abusi sessuali sui minori non sono quasi mai stati segnalati alle legali autorità di controllo dei paesi in cui si sono verificati tali crimini. Al contrario, i casi delle suore e dei preti ostracizzati, retrocessi e licenziati per non aver rispettato l’obbligo di silenzio sono stati segnalati al Comitato, come i casi di sacerdoti che sono stati lodati per essersi rifiutati di denunciare i pedofili, come indicato nella lettera indirizzata dal cardinale Castrillon Hojos a Mons. Pierre Pican nel 2001;

    ( e) Non sono mai state fatte obbligatoriamente segnalazioni alle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge ed è stata esplicitamente respinta una lettera ufficiale indirizzata ai membri della Conferenza Episcopale Irlandese di Mons. Moreno e Nunzio Storero nel 1997. In molti casi le Autorità ecclesiastiche, anche ai livelli più alti della Santa Sede hanno mostrato riluttanza e in alcuni casi, hanno rifiutato di cooperare con le autorità giudiziarie e con le commissioni di inchiesta nazionali.

    ( f) Sono stati fatti sforzi limitati per mettere i bambini iscritti alle scuole e ad altre istituzioni cattoliche in grado di proteggersi dagli abusi sessuali.

    44 . Il Comitato riconosce la dichiarazione della Santa Sede circa l’importanza di stabilire la verità di ciò che è accaduto in passato, al fine di prendere le misure necessarie per impedire che fatti analoghi si ripetano, per garantire che i principi di giustizia siano pienamente rispettati e, soprattutto, per guarire le vittime e tutti coloro che sono colpiti da questi eclatanti crimini.

    In questa prospettiva, il Comitato esorta vivamente la Santa Sede a:

    ( a) verificare che la Commissione creata nel dicembre 2013 indaghi autonomamente tutti i casi di abusi sessuali su minori, nonché il comportamento della gerarchia cattolica nel trattare quelle situazioni.

    La Santa Sede dovrebbe considerare di invitare la società civile e le organizzazioni delle vittime di unirsi a questa Commissione e agli organismi internazionali che si occupano di diritti umani, per sostenere il loro lavoro. L’esito di questa indagine dovrebbe essere pubblico e dovrebbe servire a prevenire il ripetersi di abusi sessuali su minori all’interno della Chiesa Cattolica;

    ( b) rimuovere immediatamente dai loro incarichi tutti coloro che si si sono resi colpevoli di abusi sessuali su bambini e anche coloro che sono di questo sospettati e sottoporre i casi alle autorità preposte all’applicazione della legge ai fini delle indagini e dell’azione penale;

    ( c) garantire una condivisione trasparente di tutti gli archivi che possono essere utilizzati per individuare i responsabili nonché tutti coloro che hanno nascosto i loro crimini e hanno consapevolmente posto i trasgressori in contatto con i bambini;

    ( d ) modificare il Diritto Canonico, al fine di considerare gli abusi sessuali su minori come crimini e non come “delitti contro la morale” e abrogare tutte le disposizioni che possono imporre un obbligo di silenzio sulle vittime e su tutti quelli che diventano consapevoli di tali crimini;

    ( e) stabilire regole chiare, meccanismi e procedure per l’obbligatoria segnalazione di tutti i casi sospetti di abuso e sfruttamento sessuale all’autorità legale di controllo;

    ( f) assicurarsi che tutti i sacerdoti, il personale religioso e le persone che lavorano sotto l’autorità della Santa Sede siano resi consapevoli dei loro obblighi di comunicazione e del fatto che in caso di conflitto, tali obblighi prevalgono sulle disposizioni dei Canoni ;

    ( g ) sviluppare programmi e politiche per la prevenzione di tali reati e per il recupero e il reinserimento sociale delle vittime, secondo i documenti finali adottati dai Congressi Mondiali del 1996, 2001 e 2008 contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, tenutisi a Stoccolma , Yokohama e Rio de Janeiro;

    ( h ) sviluppare programmi di prevenzione ed educativi per aumentare la consapevolezza dei bambini in rapporto agli abusi sessuali e per insegnare loro le competenze necessarie con cui proteggere se stessi e

    ( i) prendere in considerazione la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.

    La libertà del fanciullo contro ogni forma di violenza

    45 . Il Comitato accoglie con favore l’indicazione che la Santa Sede presta particolare attenzione alla promozione della dignità delle donne e delle bambine. Tuttavia, data l’estensione e il devastante impatto della violenza domestica sui bambini e il fatto che la violenza domestica ha spesso una componente di genere, il Comitato è seriamente preoccupato del fatto che durante la Commissione 2013 sulla condizione della donna, la Santa Sede ha contestato un progetto di testo finale che proponeva che la religione, la consuetudine e la tradizione non possano servire come scusa per i paesi membri per sottrarsi ai loro obblighi di proteggere le donne e le bambine dalla violenza.

    46 . Ricordando le raccomandazioni dello studio delle Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini del 2006 (A/61/299), il Comitato raccomanda che la Santa Sede consideri prioritaria l’eliminazione di tutte le forme di violenza contro i bambini. Il comitato inoltre raccomanda che la Santa Sede tenga conto del Commento generale n ° 13 ( 2011) sul diritto del fanciullo alla libertà da ogni forma di violenza, ed in particolare:

    ( a) spenda la sua autorità e influenza per sostenere gli sforzi e le misure volte alla lotta contro tutte le forme di violenza domestica e di genere, tra cui misure

    contro atteggiamenti, orientamenti, tradizioni, costumi e pratiche comportamentali che spesso fungono da giustificazione per queste forme di violenza;

    ( b) elabori una strategia nazionale globale per prevenire e affrontare tutte le forme di violenza contro i bambini;

    ( c) adotti un quadro di coordinamento per affrontare tutte le forme di violenza contro i bambini;

    ( d ) presti particolare attenzione e affrontare la dimensione di genere della violenza e

    ( e) cooperi con il rappresentante speciale del Segretario generale per la violenza contro i bambini e altri organismi delle Nazioni Unite.

    Aiuto online

    47 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede promuova la creazione di linee telefoniche in Stati parti, favorisca la consapevolezza della loro esistenza e incoraggi i bambini ad usarli.

    E. ambiente familiare e assistenza alternativa ( artt. 5 , 9-11 , 18 ( par. 1 e 2 ) , 20-21 , 25 e 27 ( par. 4 ), della Convenzione )

    Ambiente familiare

    48 . Pur accogliendo con favore le informazioni fornite dalla delegazione della Santa Sede che si procederà con una revisione delle disposizioni relative alla famiglia nel Diritto Canonico nel prossimo futuro, il Comitato è preoccupato che la Santa Sede e la Chiesa spingano le istituzioni a non riconoscere l’esistenza di diverse forme di famiglie e spesso a discriminare i bambini in base alla loro situazione familiare.

    49 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede assicuri che il Diritto Canonico riconosco la diversità delle impostazioni familiari e non discrimini i bambini in base al tipo di famiglia in cui vivono.

    Bambini privi di un ambiente familiare

    50 . Il Comitato accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sull’importanza per lo sviluppo armonioso e completo della personalità dei bambini del crescere in un ambiente familiare. Il Comitato è comunque preoccupato per la situazione di adolescenti reclutati dalla Legione di Cristo e da altre istituzioni cattoliche che sono progressivamente separati dalle famiglie e isolati dal mondo esterno.

    Pur prendendo atto della risposta della Santa Sede che evidenzia diritti e doveri dei genitori, tra cui tra cui scegliere scuole e seminari per i loro figli , il Comitato rileva inoltre che nel novembre 2013, il presidente della Conferenza episcopale francese ha riconosciuto la manipolazione delle coscienze dei singoli in alcune istituzioni e congregazioni cattoliche.

    51 . Il Comitato invita la Santa Sede ad indagare correttamente tutte le accuse di bambini e adolescenti di essere separati dalle loro famiglie mediante manipolazione psicologica e a garantire che i responsabili per la manipolazione degli adolescenti possono essere ritenuti colpevoli e cessino le loro attività.

    52 . Il Comitato è preoccupato che l’istituzionalizzazione dei bambini sia ancora molto diffusa nelle organizzazioni gestite dalla Chiesa cattolica e che le alternative di tipo familiare non siano ancora una priorità come dimostra l’apertura di nuove istituzioni in molti paesi. Il Comitato è anche preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha adottato orientamenti sulla collocazione di bambini in Istituti di cura alternativa cattolici, per monitorare la loro situazione e ancora non ha una politica di de-istituzionalizzazione dei bambini collocati in organizzazioni condotte dalla Chiesa cattolica.

    53 . Il Comitato invita la Santa Sede ad adottare una politica di deistituzionalizzazione dei bambini collocati in istituti gestiti dalla Chiesa cattolica e per la riunificazione con le loro famiglie, ove possibile. Il Comitato raccomanda inoltre che la Santa Sede prenda tutte le misure necessarie per garantire, come una questione di assoluta priorità, che bambini al di sotto dei tre anni non siano collocati nelle istituzioni. La Santa Sede dovrebbe anche emanare linee guida per la collocazione, l’adeguata revisione periodica e il monitoraggio dei collocamenti dei bambini in tutti i contesti di cura alternativa cattolici per garantire l’applicazione delle norme e per prevenire gli abusi. In tal modo, la Santa Sede dovrebbe tenere conto delle Linee guida per la cura alternativa dei bambini allegate alla Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 64/142 del 20 dicembre 2009.

    F. Disabilità , salute e benessere di base ( artt. 6 , 18 ( par. 3 ) , 23 , 24 , 26 , 27 (par. 1-3 ), e 33 della Convenzione )

    Salute

    54 . Il Comitato esprime la sua più profonda preoccupazione per il caso di una bambina di nove anni, in Brasile, che ha subito un aborto salva-vita di emergenza nel 2009, dopo essere stata violentata dal patrigno. L’Arcivescovo di Pernambuco ha condannato la madre della ragazza , così come il medico che ha eseguito l’aborto,  e la condanna è stata successivamente approvata dal capo della Congregazione dei Vescovi della Chiesa cattolica romana.

    55 . Il Comitato invita la Santa Sede a rivedere la propria posizione sull’aborto che pone rischi evidenti sulla vita e la salute delle ragazze incinte e la invita a modificare Canone 1398 in materia di aborto, al fine di individuare le circostanze in cui l’accesso al servizio di aborto possono essere consentite.

    Salute degli adolescenti /HIV/AIDS

    56 . Il Comitato è seriamente preoccupato per le conseguenze negative della posizione della Santa Sede e la conseguente pratica di negare l’accesso degli adolescenti alla contraccezione, nonché all’informazione sulla salute sessuale e riproduttiva.

    57 . Con riferimento alle osservazioni generali No. 15 (2013 ) sul diritto del bambino al godimento del miglior stato di salute, No. 4 (2003) sulla salute degli adolescenti e No.3 (2003 ) su HIV/AIDS e diritti del bambino, il Comitato ricorda alla Santa Sede i pericoli di gravidanze precoci e indesiderate e di aborto clandestino che si traducono in particolare in alta morbilità e mortalità materna in ragazze adolescenti, così come il rischio particolare per le ragazze e ragazzi di essere infettati e affetti da malattie sessualmente trasmissibili, compreso l’HIV/AIDS .

    Il Comitato raccomanda che la Santa Sede di:

    ( a) valutare le gravi conseguenze della sua posizione sul godimento da parte degli adolescenti del più alto livello possibile di salute e di superare tutte le barriere e i tabù intorno alla sessualità degli adolescenti, che ostacolano il loro accesso alle informazioni sulla salute sessuale e riproduttiva, anche per quanto riguarda la pianificazione familiare e i contraccettivi, i pericoli delle prime gravidanze, la prevenzione dell’HIV/AIDS e la prevenzione e il trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili (MST);

    ( b ) porre gli interessi fondamentali degli adolescenti al centro di tutte le decisioni che riguardano la loro salute e il loro sviluppo e l’attuazione delle politiche e degli interventi che influenzano i fattori determinanti alla base della loro salute;

    ( c) garantire il diritto degli adolescenti ad avere accesso alle informazioni adeguate essenziali per la loro salute e il loro sviluppo e per la loro capacità di partecipare significativamente alla vita della società. A questo proposito, la Santa Sede dovrebbe garantire che l’educazione sessuale, l’educazione alla salute riproduttiva e la prevenzione dell’HIV/AIDS siano parte obbligatoria del curriculum delle scuole cattoliche e siano mirate alle ragazze adolescenti e ai ragazzi, con particolare attenzione alla prevenzione delle gravidanze e delle malattie sessualmente trasmissibili;

    ( d ) garantire gli interessi fondamentali delle adolescenti incinte e garantire che il punto di vista della adolescente incinta sia sempre ascoltato e rispettato nel campo della salute riproduttiva;

    ( e) contribuire attivamente alla diffusione di informazioni sul danno che il matrimonio precoce e la gravidanza precoce può causare e garantire che le organizzazioni cattoliche proteggano i diritti delle bambine in stato di gravidanza,  le madri adolescenti e i loro figli e combattano la discriminazione nei loro confronti, e

    ( f) adottare misure volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la paternità e il comportamento sessuale responsabile, con particolare attenzione ai ragazzi e agli uomini.

    G. Misure di protezione speciali ( artt. 22 , 30 , 32-33 , 35-36 , 37, ( b) – ( d) , 38 , 39 e 40 della Convenzione )

    Vendita e traffico di minori

    58 . Il Comitato è profondamente preoccupato del fatto che migliaia di bambini sono stati forzatamente strappati alle loro madri dai membri di congregazioni cattoliche in un certo numero di Paesi e successivamente sono stati immessi in orfanotrofi o dati a genitori adottivi all’estero,

    È il caso in particolare della Spagna e delle lavanderie Magdalene in Irlanda.

    Il Comitato è particolarmente preoccupato dal fatto che, sebbene le congregazioni responsabili siano poste sotto la sua autorità, la Santa Sede non ha effettuato un’indagine interna in questi casi e non è riuscita a prendere provvedimenti contro i responsabili.

    Il Comitato è inoltre preoccupato dal fatto che la Santa Sede non ha fornito informazioni sulle misure adottate per indagare sulla sorte di questi bambini e per riunirli , ove possibile, con le loro madri biologiche.

    59 . Il Comitato chiede alla Santa Sede di aprire un’inchiesta interna in tutti casi di allontanamento dei bambini dalle loro madri e pienamente cooperare con le autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge per individuare e processare i responsabili.

    Il Comitato invita anche la Santa Sede ad assicurare che le congregazioni religiose cattoliche coinvolte rivelino senza omissioni tutte le informazioni che hanno sulla sorte di questi bambini al fine, dove possibile, per ricongiungerli con le loro madri biologiche e di adottare tutte le misure necessarie per impedire il verificarsi di simili pratiche in futuro.

    I minori vittime e testimoni di reati

    60 . Il Comitato esprime seria preoccupazione che nel trattare con minori vittime di diverse forme di abuso, la Santa Sede abbia sistematicamente messo la tutela della reputazione della Chiesa e il presunto autore del reato al di sopra della protezione delle vittime.

    Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che, mentre la Santa Sede ha riconosciuto nel suo scritto di risposta e durante il dialogo interattivo la competenza primaria dell’autorità giudiziaria, ha continuato ad affrontare questi casi attraverso un procedimento Diritto Canonico che non contiene disposizioni per la protezione, il sostegno, la riabilitazione e il risarcimento dei bambini vittime.

    Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:

    ( a) i minori vittime e le loro famiglie sono stati spesso biasimati dalle autorità religiose, screditati e scoraggiati dal perseguire le loro denunce e, in alcuni

    casi umiliati, come rilevato in particolare dal Grand Jury nel Westchester, dalla Commissione Ryan in Irlanda e dalla Commissione Winter in Canada;

    ( b ) la riservatezza è stata imposta ai minori vittime e alle loro famiglie come un presupposto della compensazione finanziaria, e

    ( c) anche se ha esteso i propri termini di prescrizione in campo di abusi sessuali sui bambini, la Santa Sede in alcuni paesi ha ostacolato gli sforzi per estendere i termini di prescrizione per abusi sessuali su minori.

    61 . Il Comitato raccomanda che in questioni relative al trattamento dei bambini vittime e testimoni, la Santa Sede sia guidata dal rispetto per i primari interessi

    del bambino e delle linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (si veda la risoluzione del Consiglio Economico e Sociale 2005 /20, allegato).

    Il Comitato chiede alla Santa Sede di :

    ( a) sviluppare procedure complete per l’ identificazione precoce dei bambini vittime di violenza sessuale e di altre forme di abuso;

    ( b) assicurare canali informativi efficaci, accessibili e riservati per i bambini che sono vittime o testimoni di abusi sessuali e garantire che bambini vittime di abusi sessuali o di qualsiasi altro reato sono protetti da abusi futuri e da ritorsioni quando segnalano l’abuso. I genitori dovrebbero ottenere assistenza nel portare gli abusi subiti dai loro figli dinanzi ai tribunali;

    ( c) assicurare che i minori vittime e testimoni di reati sono dotati di sostegno psico-sociale per la loro riabilitazione e reintegrazione e che tali misure non siano subordinate ad accordi riservati, finalizzati ad evitare che i bambini si rivolgano alle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge;

    ( d ) fornire un risarcimento alle vittime di abusi sessuali commessi da individui e dalle istituzioni sotto l’autorità della Santa Sede, senza imporre alcun obbligo di riservatezza sulle vittime e stabilire un regime di compensazione per la vittime;

    ( e) promuovere la riforma della prescrizione nei paesi in cui è impedita ai minori vittime di abuso sessuale la ricerca della giustizia e il risarcimento, e

    ( f) condurre attività di sensibilizzazione per combattere la stigmatizzazione delle vittime dello sfruttamento e dell’abuso sessuale.

    H. Ratifica degli strumenti internazionali sui diritti umani

    62 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede, al fine di rafforzare ulteriormente il rispetto dei diritti dei bambini, ratifichi gli strumenti fondamentali sui diritti umani di cui essa non è ancora un parte, vale a dire il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del Bambino sulle procedure di comunicazione, il Patto sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto sui diritti civili e politici e il loro protocollo opzionale, così come la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e il suo Protocollo opzionale, la Convenzione sulla protezione del diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo opzionale, la Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

    I. Ricaduta e diffusione

    63 . Il Comitato auspica che la Santa Sede prenda tutte le misure appropriate per garantire che le attuali raccomandazioni siano pienamente attuate, tra l’altro, attraverso la loro trasmissione al Papa , alla Curia , alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, alle istituzioni sanitarie cattoliche, al Pontificio Consiglio per la Famiglia, nonché alle conferenze episcopali, agli individui e alle istituzioni funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede per l’adeguata considerazione e per ulteriori azioni.

    64 . Alla luce dell’articolo 45 a e b della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede consideri la consulenza di esperti, tra gli altri, dello speciale Relatore sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, del Rappresentante speciale del Segretario generale sulla violenza contro i bambini e del Relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti, per l’attuazione delle raccomandazioni del comitato relative all’abuso e allo sfruttamento sessuale.

    65 . Il Comitato raccomanda inoltre che la seconda relazione periodica e le risposte scritte da parte dello Stato e le relative raccomandazioni (a conclusione osservazioni) siano rese ampiamente disponibili, tra l’altro (ma non esclusivamente) attraverso Internet, al pubblico, alle grandi organizzazioni della società civile, ai  media, ai gruppi giovanili, ai gruppi di bambini e ai gruppi professionali, al fine di generare dibattito e la consapevolezza della Convenzione, della sua attuazione e del monitoraggio.

    J. Il prossimo rapporto

    66 . Il Comitato invita lo Stato membro a presentare la sua relazione combinata relativa ai peridi dal terzo al sesto dal 1 ° settembre 2017 e ad includere in essa informazioni sull’attuazione delle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato richiama l’attenzione sulle linee guida di rendicontazione specifica adottate il 1 ° ottobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2eCor.1) e ricorda allo Stato parte che le future relazioni dovrebbero essere in conformità con le linee guida e non superiore a 60 pagine. il Comitato esorta lo Stato parte a presentare la sua relazione in conformità con le linee guida.

    Conformemente alla risoluzione dell’Assemblea generale 67/167 del 20 dicembre 2012, nel caso sia presentata una relazione superiore ai limiti di pagine fissati, allo Stato parte sarà richiesto di rivedere e ripresentare la relazione ai sensi delle citate linee guida. Il Comitato ricorda allo Stato parte che se non è in grado di rivedere e ripresentare la relazione, la traduzione della relazione ai fini del monitoraggio dell’applicazione della Convenzione non può essere garantita.

    67 . Il Comitato invita inoltre lo Stato membro di presentare un documento avente una struttura in conformità con i requisiti del documento base comune definito nelle linee guida armonizzate in materia di rendicontazione, approvato al quinto incontro Inter-Comitato degli organismi di monitoraggio dei diritti umani nel giugno 2006 (HRI/MC/2006/3).

    http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/VAT/CRC_C_VAT_CO_2_16302_E.pdf

  • SAVONA; le accuse in Mozambico e l’archiviazione che incrimina don Ilario Verri (calunniò la Rete L’ABUSO) e don Luciano Cominotti

    SAVONA; le accuse in Mozambico e l’archiviazione che incrimina don Ilario Verri (calunniò la Rete L’ABUSO) e don Luciano Cominotti

    N. 2408/2013 R.G.N.R. Mod.21

    Procura della Repubblica

    presso il Tribunale di Bergamo

    RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

    – artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 –

    Al Sig. Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo

    Si trasmettono, con richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p. – gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nei confronti di VERRI Ilario per il reato previsto e punito dall’art. 609 c.p .. Con nota 225/A/2013/68990/3462/Ufil-l”(punt) del 15.1.2013, il Servizio Centrale Operativo del Ministero dell’Interno Italiano comunicava a questo Ufficio che l’Unità Nazionale Europol aveva raccolto una segnalazione relativa ad abusi sessuali commessi da due sacerdoti italiani missionari in Mozambico nei confronti di minori.

    La denuncia proveniva da un soggetto che aveva svolto attività di insegnamento in Mozambico; il denunciante avrebbe altresì effettuato analoga comunicazione all’Ambasciatore del Mozambico a Bruxelles, al Commissario per gli Affari interni, nonché alla Polizia Criminale e all’Autorità Giudiziaria Portoghese.

    I denunciati abusi sarebbero stati commessi da Padre Ilario VERRI e Padre Luciano COMINOTTI, appartenenti alla Congregazione dei Padri Dehoniani, impegnati in un orfanotrofio sito in Guruè Zambezia c.p. 109, Centro Polivalente Leao Dehon, gestito e/o sotto il controllo dell’autorità ecclesiastica.

    Le condotte quindi integravano la violazione dell’art. 609 bis e quater del codice penale italiano (puniti con una pena edittale da cinque a dieci anni di reclusione); sussisteva pertanto la competenza di questa A. G. ai sensi dell’art. 10 c.p.p. e dell’art. 9 c.p. italiano che “il cittadino che commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato”.

    Sussiste altresì la competenza italiana ai sensi dell’art. 604 c.p. secondo cui “le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies si applicano altresì quando il fatto è commesso ali’ estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano”.

    L’acquisizione della documentazione relativa all’indagine effettuata dal Dipartimento di Investigazione di Lisbona ( attesa la nazionalità del denunciante), non ha apportato elementi di novità rispetto a quanto già dichiarato da Joao Gomes de Oliveira, ma ha consentito di riscontrare almeno parzialmente le sue dichiarazioni, rendendo verosimile la ricostruzione dei fatti e conferendo iniziale credibilità anche alle dichiarazioni relative ai sospetti di abuso sessuali.

     

    pag. 2 di 2 
    PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bergamo

    Il denunciante – sentito a SIT in Barcellona (E) con commissione rogatoria alla presenza del P .M. italiano – ha confermato le dichiarazioni rese a suo tempo a tutte le Autorità Giurisidizionali con le quali aveva avuto modo di interloquire.

    In particolare, rimandando alla completa lettura delle sue dichiarazioni, Joao Oliveira affermava di aver ricevuto confidenze da un ragazzo di nome xxxx che gli avrebbe confidato di aver subito abusi sessuali non meglio descritti da Padre Cominotti, e che il ruolo dell’indagato VERRI sarebbe limitato a tolleranza di tali abusi.

    Al di là della scarsa descrizione delle condotte, e quindi dell’impossibilità di valutare se le medesime costituiscano violazione della norma penale ipotizzata, deve evidenziarsi che non è neppure chiara l’età della persona offesa, in modo che non può neppure apprezzarsi se e in quali termini possa configurarsi una qualche condotta di violenza o minaccia ovvero di abuso sessuale aggravato dalla qualità dell’indagato.

    Del resto, le eventuali condotte addebitabili al VERRI – anche nella versione accusatoria resa dal denunciante – sarebbero qualificabili come omissive ex art. 40 cpv. c.p.; può in tale direzione dubitarsi che il VERRI avesse un qualche obbligo giuridico di impedire l’evento contemplato dalla norma ipotizzata, e che pertanto costituisca reato a suo carico.

    Infine, nessun elementi sufficiente è emerso neppure in merito a presunti viaggi organizzati da Padre VERRI con finalità “sessuali”; al di là infatti della competenza funzionale della Procura Distrettuale di Brescia ex art. 51 c.p.p., i testi escussi xxxxx, xxxxxx e xxxxxx ( e altresì lo stesso indagato) hanno escluso qualunque finalità diversa dal mero volontariato missionario, e in tale direzione non riscontrano le dichiarazioni del denunciante.

    Peraltro, i testi contestano di avere ricevuto le confidenze (riferite invece da Joao Gomes de Oliveira) in merito a condotte criminali di P. VERRI.

    La difficoltà di reperire gli ulteriori testimoni indicati dal denunciante, e la nazionalità delle persone informate sui fatti (spesso non italiane, come del resto lo stesso denunciante), unitamente alla mancata collaborazione delle Autorità Giudizarie del Mozambico che non hanno ritenuto di dare seguito alla rogatoria, non consentono a questo Pubblico Ministero di proseguire nelle indagini.

    Bergamo, 27 febbraio 2014

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  • Comitato sui Diritti dell’infanzia. Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/c/vat/co/2)

    Comitato sui Diritti dell’infanzia. Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/c/vat/co/2)

    Comitato sui Diritti del Fanciullo  (CRC/c/vat/co/2) ENG

    Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede*

    * Adottata dal Comitato nella sua 65ª sessione (13 31 gennaio 2014).


    1. Il Comitato ha esaminato il secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) nella sua 1852ª seduta (vedi CRC/C/SR.1852), tenutasi il 16 gennaio 2013, e ha adottato, nella sua 1875ª seduta, tenutasi il 31 gennaio 2014, le seguenti osservazioni conclusive.
    2. Introduzione
    3. Il Comitato accoglie con favore la presentazione del secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) e le risposte scritte alla sua lista di questioni (CRC/C/VAT/Q/2/Add.1). Il Comitato tuttavia lamenta che il secondo rapporto periodico è stato presentato con un considerevole ritardo, il che ha impedito al Comitato di poter esaminare l’implementazione della Convenzione da parte della Santa Sede per 14 anni.
    4. Il Comitato accoglie con favore l’aperto e costruttivo dialogo con la delegazione multisettoriale della Santa Sede, così come i positivi impegni presi dalla sua delegazione durante i dialoghi interattivi in numerosi settori. In particolare, il Comitato nota come positiva la buona volontà espressa dalla delegazione della Santa Sede di cambiare atteggiamenti e pratiche e guarda con ansia all’adozione di sollecite e solide misure per la concreta implementazione dei suoi impegni.
    5. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che le presenti osservazioni conclusive dovrebbero essere lette in congiunzione con le osservazioni conclusive sul rapporto iniziale della Santa Sede in conformità al Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC/OPAC/VAT/CO/1) così come quelle sul rapporto iniziale in conformità al Protocollo Opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo (CRC/C/OPSC/VAT/CO/1), adottato il 31 gennaio del 2014.
    6. Ulteriori misure intraprese e progressi realizzati dallo Stato Parte
    7. Il Comitato accoglie con favore l’adozione delle seguenti misure legislative:

    (a) La Legge della Città Stato del Vaticano n. VIII sulle Norme Complementari in Materia Penale, Titolo II: Crimini Contro i Bambini; e

    (b) La Legge della Città Stato del Vaticano n. IX dell’11 luglio 2013 contenente emendamenti al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale.

    1. Il Comitato inoltre accoglie con favore la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale del 25 gennaio 2012.
    2. Il Comitato inoltre accoglie con favore le seguenti misure istituzionali e politiche:

    (a) La creazione di una Commissione pastorale per la Protezione dei Minori, con lo scopo di proporre nuove iniziative per lo sviluppo di programmi di ambienti sicuri per bambini e per aumentare gli sforzi per la cura pastorale per le vittime degli abusi in tutto il mondo il 5 dicembre 2013; e

    (b) L’istituzione di un Ufficio Speciale dentro il Governatorato della Città Stato del Vaticano per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è uno Stato Parte il 10 agosto 2013.

    III. Specificità nell’implementazione della Convenzione

    1. Il Comitato è consapevole della doppia natura della ratifica della Convenzione da parte della Santa Sede come Governo della Città Stato del Vaticano, e anche come soggetto sovrano di diritto internazionale avente una originale, non-derivata personalità giuridica indipendente da qualsiasi autorità o giurisdizione territoriale. Pur essendo pienamente consapevole che i vescovi e i superiori maggiori degli istituti religiosi non agiscono come rappresentanti o delegati del Pontefice Romano, il Comitato ciò nondimeno annota che i subordinati negli ordini religiosi cattolici sono legati da obbedienza al Papa in accordo con i Canoni 331 e 590. Il Comitato pertanto ricorda alla Santa Sede che ratificando la Convenzione, essa si è impegnata a implementare la Convenzione non solo sul territorio della Città Stato del Vaticano ma anche in qualità di potere supremo della Chiesa cattolica sugli individui e le istituzioni poste sotto la sua autorità.
    2. Aree principali di preoccupazione e raccomandazioni
    3. Misure generali di implementazione (articoli 4, 42 e 44, paragrafo 6 della Convenzione)

    Le precedenti raccomandazioni del Comitato

    1. Il Comitato si duole che la maggior parte delle raccomandazioni contenute nelle osservazioni conclusive del Comitato del 1995 sul rapporto iniziale della Santa Sede (CRC/C/15/Add.46) non sono state pienamente considerate.
    2. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a prendere tutte le misure necessarie ad affrontare quelle raccomandazioni, delle osservazioni conclusive del rapporto periodico iniziale in conformità alla Convenzione, che non sono state implementate o sufficientemente implementate, particolarmente quelle attinenti alla non-discriminazione, al diritto dei fanciulli a esprimere le loro opinioni e alle materie familiari.

    Riserve

    1. Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della delegazione della Santa Sede secondo la quale un possibile ritiro delle sue riserve alla Convenzione è attualmente sotto esame.

    Alla luce delle sue precedenti osservazioni, il Comitato reitera la sua preoccupazione (CRC/C/15/Add.46 para. 10) circa le riserve della Santa Sede alla Convenzione le quali indeboliscono il pieno riconoscimento dei fanciulli come soggetti di diritti e condizionano l’applicazione della Convenzione nella sua compatibilità con le fonti del diritto della Città Stato del Vaticano.

    1. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda i passi necessari per ritirare tutte le sue riserve e per assicurare la precedenza della Convenzione sulle leggi e i regolamenti interni.

    Legislazione

    1. Pur accogliendo con favore l’approccio della Santa Sede per assicurare che la legislazione della Città Stato del Vaticano aderisca alla Convenzione, il Comitato si duole del fatto che lo stesso approccio non sia stato seguito in relazione alle sue leggi interne, incluso il Codice canonico. Il Comitato è preoccupato anche per il fatto che alcune delle regole del Codice canonico non sono in conformità con le disposizioni della Convenzione, in particolare quelle relative ai diritti dei fanciulli di essere protetti contro le discriminazioni, le violenze e tutte le forme di sfruttamento sessuale e abuso sessuale.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda una revisione complessiva del suo ordinamento normativo, in particolare del Codice canonico, con la prospettiva di assicurare la sua piena conformità con la Convenzione.

    Coordinazione

    1. Il Comitato annota come positiva la dichiarazione della delegazione durante il dialogo che la Santa Sede considererà l’istituzione di un apparato con il mandato di coordinare l’implementazione della Convenzione ma si duole del fatto che un tale apparato non è ancora in funzione.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede instituisca un apparato ad alto livello con il mandato e la capacità di coordinare l’implementazione dei diritti dei fanciulli per tutti i concili pontifici, le conferenze episcopali dei vescovi così come gli individui e le istituzioni di natura religiosa che funzionano sotto l’autorità della Santa Sede. Questo apparato dovrà essere provvisto con adeguate risorse umane, finanziarie e tecniche per adempiere il suo mandato.

    Allocazione delle risorse

    1. Il Comitato apprezza le numerose attività intraprese al livello di comunità di base e fondate dai religiosi cattolici, dalle fondazioni e dalle organizzazioni a livello mondiale per aiutare e proteggere i fanciulli nelle situazioni più vulnerabili e per fornire loro, tra l’altro, opportunità di istruzione, salute, assistenza sociale e altri servizi di supporto alla famiglia. Il Comitato tuttavia annota l’assenza di un approccio complessivo basato sui diritti del fanciullo per l’assegnazione delle risorse ai bambini e la mancanza di un sistema per tracciare la spesa per i bambini da parte della Santa Sede, così come da parte delle organizzazioni e istituzioni collegate alla Chiesa, in altri Stati Parte dove la Santa Sede ha influenza e impatto.
    2. Alla luce della sua giornata di discussione generale del 2007 su “Risorse per i Diritti del Fanciullo – Responsabilità degli Stati” e con enfasi sugli articoli 2, 3, 4 e 6 della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede:

    (a) Conduca una valutazione complessiva delle risorse di bilancio che sono necessarie per l’implementazione dei diritti dei fanciulli che vivono nella Città Stato del Vaticano così come per la promozione e protezione dei diritti dei fanciulli all’interno delle correlate organizzazioni e istituzioni cattoliche in altri Stati Parte; e

    (b) Stabilisca un sistema di valutazione di impatto per misurare se le risorse allocate servono ai migliori interessi del fanciullo con speciale riguardo ai fanciulli in situazioni vulnerabili.

    Sorveglianza indipendente

    1. Il Comitato annota che un Ufficio Speciale è stato istituito nell’agosto 2013 per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è Parte contraente e che la Commissione creata nel dicembre del 2013 sarà autorizzata a ricevere le denunce dei fanciulli sugli abusi sessuali. Il Comitato tuttavia è preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha istituito un apparato per monitorare il rispetto dei, e la conformità con i, diritti dei fanciulli per gli individui e le istituzioni di natura religiosa funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede, incluse tutte le scuole cattoliche, così come nella Città Stato del Vaticano.
    2. Tenendo in conto il commento generale n. 2(2002) del Comitato sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani, il Comitato raccomanda che la Santa Sede istituisca un apparato indipendente per controllare i diritti dei fanciulli, con il chiaro mandato di ricevere e investigare le denuncie dei fanciulli in maniera sensibile verso il bambino e con il dovuto rispetto alla riservatezza e alla protezione delle vittime, e per assicurare che questo apparato sia accessibile a tutti i fanciulli che frequentano o sono coinvolti con le scuole, i servizi e le istituzioni forniti dalla Chiesa cattolica. Data la speciale natura della Santa Sede, delle linee guida sul rapporto e la collaborazione tra questo apparato e le autorità per l’applicazione del diritto nazionale dovrebbero inoltre essere stabilite e ampiamente disseminate.

    Disseminazione e innalzamento della consapevolezza

    1. Il Comitato accoglie con favore le iniziative per l’aumento della consapevolezza descritte nel rapporto della Santa Sede, in particolare i corsi educativi sui diritti umani organizzati nelle scuole cattoliche in India. Il Comitato è tuttavia preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha preso misure sufficienti durante tutto il periodo di rapporto per promuovere un’ampia disseminazione della Convenzione e la sua traduzione in lingue parlate in tutto il mondo, come raccomandato dal Comitato nel 1995 (CRC/C/15/Add.46, para.11).
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per rendere tutte le disposizioni della Convenzione ampiamente conosciute, particolarmente ai bambini e alle loro famiglie, attraverso, inter alia, lo sviluppo e l’implementazione di specifici programmi a lungo termine per l’innalzamento della consapevolezza, e includendo le disposizioni della Convenzione nei programmi scolastici a tutti i livelli del sistema educativo cattolico usando materiale appropriato creato specificamente per bambini.

    Addestramento

    1. Mentre accoglie con favore i progetti come per esempio l’iniziativa condotta dal 2007 in Austria per istruire gli insegnanti della scuola cattolica sui diritti dei fanciulli cosi come il riconoscimento da parte della Santa Sede che l’addestramento è una buona pratica per la massima protezione dei bambini, il Comitato rimane preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha preso misure per fornire sistematicamente la preparazione sulla Convenzione agli individui e alle istituzioni di natura religiosa che lavorano con e per i bambini includendo, gli insegnanti nelle scuole cattoliche, così come agli ecclesiastici nei seminari.
    2. Il Comitato sollecita la Santa Sede a fornire preparazione sistematica sulle disposizioni della Convenzione a tutti i membri del clero così come agli ordini cattolici e alle istituzioni che lavorano con e/o per i fanciulli, e a includere moduli obbligatori sui diritti dei fanciulli nei programmi di preparazione degli insegnanti così come nei seminari.
    3. Principi generali (articoli 2, 3, 6 e 12 della Convenzione)

    Non-discriminazione

    1. Il Comitato accoglie con favore le informazioni fornite dalla Santa Sede durante il dialogo interattivo sul fatto che la stessa ha iniziato una revisione della sua legislazione con la prospettiva di ritrattare l’espressione discriminatoria “figli illegittimi” che può ancora essere trovata nel Codice canonico, in particolare il Canone 1139. Mentre annota pure come positiva l’innovativa asserzione pronunciata nel luglio 2013 da Papa Francesco, il Comitato è preoccupato delle passate asserzioni e dichiarazioni della Santa Sede sull’omosessualità che contribuiscono alla stigmatizzazione sociale di, e alla violenza contro, le lesbiche, i gay, i bisessuali, e i transgender adolescenti e i bambini allevati da coppie dello stesso sesso.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede produca tutte le sue leggi e regolamenti, così come le sue politiche e prassi, in conformità con l’art. 2 della Convenzione e abolisca prontamente la discriminatoria classificazione dei bambini nati fuori dal matrimonio come figli illegittimi. Il Comitato inoltre esorta la Santa Sede a fare pieno uso della sua autorità morale per condannare tutte le forme di molestia, discriminazione o violenza contro i bambini basate sul loro orientamento sessuale o l’orientamento sessuale dei loro genitori e per appoggiare gli sforzi a livello internazionale per la decriminalizzazione dell’omosessualità.
    3. Con riferimento alla sua precedente preoccupazione sulle discriminazioni basate sul genere (CRC/C/15/Add.46, para. 8), il Comitato si duole che la Santa Sede continui a porre enfasi sulla promozione della complementarietà e uguaglianza in dignità, due concetti che differiscono da uguaglianza nel diritto e nella prassi stabilita nell’articolo 2 della Convenzione e sono spesso usati per giustificare leggi e linee di condotta discriminatorie. Il Comitato inoltre si duole del fatto che la Santa Sede non ha fornito precise informazioni sulle misure prese per promuovere l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi e per rimuovere gli stereotipi di genere dai libri di testo delle scuole cattoliche come richiesto dal Comitato nel 1995.
    4. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare un approccio basato sui diritti nel trattare di discriminazioni tra ragazze e ragazzi e a trattenersi dall’usare una terminologia che possa mettere in discussione l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede a prendere misure attive per rimuovere dai libri di testo delle scuole cattoliche tutte le trattazioni stereotipanti il genere che possono limitare lo sviluppo dei talenti e delle abilità dei ragazzi e delle ragazze e minare le loro opportunità educative e di vita.

    Migliori interessi del fanciullo

    1. Il Comitato è preoccupato per il fatto che il diritto dei fanciulli ad avere il loro migliori interessi tenuti in considerazione come fattore principale è stato insufficientemente considerato dalla Santa Sede nei processi legislativi, amministrativi e giudiziari, così come nelle politiche, nei programmi e nei progetti che sono rilevanti per, e che hanno un impatto su, i bambini. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che nel trattare con le asserzioni di abuso sessuale sul bambino, la Santa Sede ha coerentemente posto la preservazione della reputazione della Chiesa e la protezione dei perpetratori al di sopra dei migliori interessi dei fanciulli, come osservato da diverse commissioni nazionali d’inchiesta.
    2. Il Comitato richiama l’attenzione della Santa Sede al suo commento generale n. 14 (2013) sul diritto del fanciullo o della fanciulla ad avere i suoi migliori interessi considerati come un fattore principale e raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per assicurare che questo diritto sia appropriatamente integrato e coerentemente applicato in tutti i processi legislativi, amministrativi e giudiziari così come in tutte le politiche, i programmi e i progetti che sono pertinenti ai, e hanno un impatto sui, fanciulli. A questo riguardo, la Santa Sede è incoraggiata a prescrivere norme a tutte le persone pertinenti in posizione di comando per fare dei migliori interessi del fanciullo il fattore principale in ogni settore, incluso quando si ha a che fare con casi di abuso sessuale sul fanciullo, e a farle conoscere a tutti i religiosi, le organizzazioni e le istituzioni cattoliche di tutto il mondo.

    Rispetto per le opinioni del fanciullo

    1. Il Comitato è preoccupato per il fatto che la Santa Sede interpreta restrittivamente il diritto dei fanciulli di esprimere i loro punti di vista in tutte le questioni che li riguarda, così come i loro diritti di libertà di espressione, associazione e religione. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede continua a vedere i diritti gelosamente custoditi nell’articolo 12 della Convenzione come minanti i diritti e i doveri dei genitori.
    2. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che il diritto dei fanciulli di esprimere liberamente le loro opinioni costituisce uno dei componenti più essenziali della dignità dei fanciulli e che assicurare questo diritto e un obbligo di legge previsto dalla Convenzione, che non lascia margini per la discrezione degli Stati Parte. Il Comitato inoltre sottolinea il fatto che una famiglia in cui i fanciulli possono esprimere liberamente i loro punti di vista e viene dato loro il dovuto peso fin dalla più precoce età fornisce un importante modello, ed è per loro una preparazione per esercitare il diritto ad essere ascoltati nella più ampia società. Facendo riferimento al suo commento generale n. 12 (2009) sul diritto del fanciullo di essere ascoltato, il Comitato sollecita la Santa Sede a:

    (a) Combattere gli atteggiamenti negativi verso la realizzazione del diritto di tutti i bambini a essere ascoltati e promuovere il riconoscimento dei bambini come detentori di diritti;

    (b) Prendere misure per assicurare l’effettiva implementazione di legislazione che riconosce il diritto del fanciullo ad essere ascoltato nei procedimenti legali rilevanti;

    (c) Incoraggiare, attraverso legislazione e linee di condotta, opportunità per i genitori e i tutori di ascoltare i bambini e dare il dovuto peso ai loro punti di vista nelle questioni che li riguarda e promuovere programmi di educazione genitoriale, che edifichi sui comportamenti e gli atteggiamenti positivi esistenti; e

    (d) Promuovere il ruolo attivo dei bambini in tutti i servizi forniti alle famiglie e ai bambini dalle organizzazioni e istituzioni amministrate dalla Chiesa cattolica, così come nella pianificazione dei curricula e dei programmi scolastici, e assicurare che nelle questioni disciplinari, il diritto del bambino a essere ascoltato sia pienamente rispettato.

    1. Diritti civili e libertà (articoli 7, 8 e 13-17 della Convenzione)

    Diritto a conoscere e a essere curati dai genitori

    1. Il Comitato è preoccupato della situazione dei bambini nati dai preti cattolici, che, in molti casi, non sono consapevoli dell’identità dei loro padri. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che le madri possono ottenere un piano di metodici pagamenti da parte della Chiesa fino a quando il fanciullo è finanziariamente indipendente solo se esse firmano un accordo di riservatezza di non rivelare alcuna informazione.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede accerti il numero di bambini nati dai preti cattolici, scopra chi sono e prenda tutte le misure necessarie per garantire il diritto di questi bambini di conoscere ed essere curati dai loro padri, come appropriato. Il Comitato inoltre raccomanda che la Santa Sede garantisca che i religiosi non impongano più accordi di riservatezza quando dotano le madri con piani finanziari per mantenere i loro figli.

    Diritto all’identità

    1. Mentre accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sul diritto dei fanciulli di vivere con i loro genitori e di conoscere la loro identità, Il Comitato è preoccupato circa l’ininterrotta pratica dell’abbandono anonimo dei bambini resa possibile dalle organizzazioni cattoliche in diversi Paesi attraverso l’uso delle cosiddette “baby boxes”.
    2. alla luce degli articoli 6, 7, 8 e 19 della Convenzione, il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a cooperare negli studi per determinare le cause profonde della pratica dell’abbandono anonimo dei bambini e speditamente rafforzare e promuovere alternative, tenendo in pieno conto il diritto dei bambini di conoscere i loro genitori e fratelli biologici, come gelosamente custodito nell’art. 7 della Convenzione. Il Comitato sollecita inoltre la Santa Sede a contribuire ad affrontare l’abbandono dei bambini fornendo pianificazione familiare, sanità riproduttiva, così come adeguata consulenza e sostegno sociale, per prevenire gravidanze non pianificate così come assistenza alle famiglie bisognose, quantunque introducendo la possibilità di parti confidenziali negli ospedali come misura di ultima istanza per prevenire l’abbandono e/o la morte di un bambino.
    3. Violenza contro i bambini (articoli 19, 24, paragrafo 3, 28, paragrafo 2, 34, 37 (a) e 39 della Convenzione) Tortura e altro trattamento o punizione crudele o degradante
    4. Il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha adottato le misure necessarie per proteggere e assicurare giustizia per le ragazze rinchiuse dalle loro famiglie, dalle istituzioni statali e dai religiosi nelle lavanderie Magdalene in Irlanda gestite da quattro congregazioni di suore cattoliche fino al 1996. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:

    (a) Le ragazze rinchiuse in quelle istituzioni erano forzate a lavorare in condizioni simili alla schiavitù ed erano spesso soggette a trattamenti inumani, crudeli e degradanti così come ad abusi fisici e sessuali;

    (b) Le ragazze erano private della loro identità, dell’istruzione e spesso del cibo e delle medicine essenziali e gli era imposto l’obbligo del silenzio e gli era impedito di avere qualsiasi contatto con il mondo esterno;

    (c) Le ragazze non sposate che partorivano prima dell’ingresso o mentre erano rinchiuse nelle lavanderie avevano il loro bambini forzatamente allontanati da esse; e

    (d) Ancorché le quattro congregazioni cattoliche implicate funzionano sotto l’autorità della Santa Sede, nessuna azione è stata adottata per investigare la condotta delle suore che gestivano le lavanderie e per cooperare con le autorità che devono applicare la legge nel ritenere responsabili quelli che erano responsabili per gli abusi così come tutti quelli che organizzarono e scaltramente approfittarono del lavoro non pagato delle ragazze.

    1. Con riferimento alle raccomandazioni fatte dal Comitato contro la tortura nel 2011 alla Repubblica di Irlanda (CAT/C/IRL/CO/1 para. 11) di perseguire e punire i perpetratori con pene commensurate con la gravità dei reati commessi, e di assicurare che le vittime ottengano soddisfazione ed abbiano il diritto esecutorio al risarcimento, Il Comitato sollecita la Santa Sede a:

    (a) Condurre un’investigazione interna contro la condotta del personale religioso che lavora nelle lavanderie Magdalene in Irlanda così come in tutti i Paesi dove questo sistema è stato in funzione, e assicurare che tutti i responsabili dei reati siano sanzionati e denunciati all’autorità giudiziaria nazionale per fini di azione giudiziaria;

    (b) Assicurare che piena compensazione sia pagata alle vittime e alle loro famiglie o attraverso le congregazioni o attraverso la Santa Sede come potere supremo della Chiesa e legalmente responsabile per i suoi subordinati negli ordini religiosi cattolici posti sotto la sua autorità;

    (c) Prendere tutte le misure appropriate per assicurare il ristabilimento fisico e psichico e la reintegrazione sociale delle vittime delle offese; e

    (d) Accertare le circostanze e le ragioni che hanno condotto a tali pratiche e prendere tutte le misure necessarie per assicurare che nessuna donna e bambino o bambina possa essere arbitrariamente ristretta per qualsiasi ragione in istituzioni cattoliche nel futuro.

    Punizione corporale

    1. Il Comitato accoglie con soddisfazione la dichiarazione durante il dialogo interattivo che la delegazione della Santa Sede porterà la proposta di bandire la punizione corporale dei bambini in tutti gli ambienti indietro per esaminarla. Tuttavia, il Comitato è preoccupato del fatto che mentre la punizione corporale, inclusa la fustigazione rituale dei bambini, è stata e rimane assai diffusa in alcune istituzioni cattoliche e ha raggiunto livelli endemici

    in alcuni Paesi, come considerevolmente rivelato dalla Commissione Ryan in Irlanda, la Santa Sede ancora non considera la punizione corporale come proibita dalla Convenzione e perciò non ha emanato linee guida e regole che bandiscano chiaramente la punizione corporale dei bambini nelle scuole cattoliche, in tutte le istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini, così come nelle abitazioni.

    1. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che tutte le forme di violenza contro i bambini, per quanto lievi, sono inaccettabili e che la Convenzione non lascia spazio per nessun livello di violenza contro i bambini. Il Comitato ricorda inoltre alla Santa Sede il suo obbligo in conformità all’articolo 19 della Convenzione di prendere tutte le appropriate misure per proteggere il fanciullo da tutte le forme di violenza fisica o mentale. Il Comitato sollecita la Santa Sede a:

    (a) Opporsi esplicitamente a tutte le punizioni corporali nell’educare il bambino, allo stesso modo con cui si contrasta la tortura e altri trattamenti o  punizioni crudeli, inumani e degradanti;

    (b) Emendare entrambi il Codice canonico e le leggi della Città Stato del Vaticano per proibire esplicitamente tutte le punizioni corporali dei bambini, incluso all’interno della famiglia;

    (c) Instituire apparati per fare rispettare effettivamente questa proibizione in tutte le scuole e istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini così come sul territorio della Città Stato del Vaticano e per garantire la responsabilità per la violenza contro i bambini; e

    (d) Fare uso della sua autorità per promuovere forme di educazione del fanciullo positive, non-violente e partecipative, e assicurare che una interpretazione delle Scritture che non condoni la punizione corporale sia riflessa nell’insegnamento e nelle altre attività della Chiesa e incorporata in tutta l’educazione teologica e l’addestramento.

    Abuso e incuria

    1. Il Comitato è preoccupato circa la posizione della Santa Sede sul fatto che le autorità civili dovrebbero intervenire nell’ambiente familiare solo nei casi in cui un abuso provato è stato commesso, per non interferire con i doveri e i diritti dei genitori. Tale posizione mina gravemente gli sforzi e le misure per prevenire l’abuso e l’incuria dei bambini. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che a dispetto della sua considerevole influenza sulle famiglie cattoliche, la Santa Sede non ha ancora adottato una strategia complessiva per prevenire l’abuso e l’incuria in ambiente domestico.
    2. Il Comitato mette in evidenza che la protezione del fanciullo deve iniziare con la prevenzione proattiva di tutte le forme di violenza e che le prerogative dei genitori non devono minare in nessun modo il diritto dei bambini di essere protetti dall’abuso e l’incuria. Il Comitato pertanto raccomanda che la Santa Sede:

    (a) Formuli una strategia complessiva per prevenire e combattere l’abuso e l’incuria del fanciullo e intensifichi ulteriormente l’innalzamento della consapevolezza e i programmi educativi incluse le campagne con il coinvolgimento dei fanciulli;

    (b) Incoraggi programmi basati sulla comunità miranti a prevenire e affrontare le violenze domestiche, l’abuso e l’incuria del fanciullo, incluso il coinvolgimento di precedenti vittime, volontari e membri della comunità, e offrendo loro sostegno all’addestramento;

    (c) Sviluppi sicuri, ben pubblicizzati, riservati e accessibili apparati di supporto per bambini, le loro associazioni e altri, per denunciare le violenze contro i bambini; e

    (d) Sviluppi chiare guide e istruzioni su quando e come riferire l’abuso e l’incuria alle autorità investigative.

    Sfruttamento e abuso sessuale

    1. Il Comitato prende nota dell’impegno espresso dalla delegazione della Santa Sede di ritenere inviolabile la dignità e l’intera persona di ogni fanciullo. Il Comitato cionondimeno esprime la sua più profonda preoccupazione circa l’abuso sessuale sul bambino commesso dai membri degli ordini cattolici che operano sotto l’autorità della Santa Sede, con chierici che sono stati coinvolti nell’abuso sessuale di decine di migliaia di bambini in tutto il mondo. Il Comitato è gravemente preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha riconosciuto l’entità dei crimini commessi, non ha preso le misure necessarie per affrontare i casi di abuso sessuale sul bambino e per proteggere i bambini, e ha adottato politiche e pratiche che hanno condotto alla continuazione dell’abuso da parte dei perpetratori e all’impunità degli stessi. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:

    (a) Ben noti autori di abusi sessuali su bambino sono stati trasferiti di parrocchia in parrocchia o in altri Paesi nel tentativo di tenere nascosti tali crimini, una pratica documentata da numerose commissioni nazionali d’inchiesta. La pratica della mobilità dei criminali, che ha permesso a molti preti di rimanere in contatto con i fanciulli e di continuare ad abusare di loro, tuttora pone i fanciulli di molti Paesi ad alto rischio di abuso sessuale, poiché dozzine di autori di abusi sessuali su bambino sono segnalati essere tuttora in contatto con fanciulli;

    (b)  Ancorché la Santa Sede ha stabilito la sua piena giurisdizione sui casi di abuso sessuale su bambino nel 1962 e li ha posti nel 2001 sotto l’esclusiva competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF), ha deciso di fornire al Comitato i dati su tutti i casi di abuso sessuale su bambino portati alla sua attenzione nel corso del periodo del rapporto e le risultanze dei procedimenti interni in tali casi;

    (c) I casi di abuso sessuale su bambino, quando affrontati, sono stati trattati come gravi delitti contro la morale tramite procedimenti riservati previsti per misure disciplinari che hanno permesso a un’ampia maggioranza di autori di abuso e a quasi tutti quelli che hanno nascosto l’abuso sessuale su bambino di sfuggire ai procedimenti giudiziari negli Stati dove gli abusi sono stati commessi;

    (d) A causa del codice del silenzio imposto a tutti i membri del clero sotto pena di scomunica, i casi di abuso sessuale su bambino non sono quasi mai stati denunciati alle autorità per l’applicazione della legge nei Paesi dove tali crimini sono stati commessi. Al contrario, casi di suore e preti ostracizzati, degradati e licenziati per non aver rispettato l’obbligo del silenzio sono stati denunciati al Comitato così come casi di preti che hanno ricevuto congratulazioni per essersi rifiutati di denunciare gli autori di abuso su bambino, come dimostrato nella lettera indirizzata dal Cardinale Castrillon Hojos al Vescovo Pierre Pican nel 2001;

    (e) Denunciare alle autorità nazionali per l’applicazione della legge non è mai stato reso obbligatorio e ciò è stato esplicitamente rifiutato in una lettera ufficiale indirizzata ai membri della Conferenza Episcopale Irlandese dal Vescovo Moreno e dal Nunzio Storero nel 1997. In molti casi, le autorità della Chiesa, incluso al più alto livello della Santa Sede hanno mostrato riluttanza e in alcuni casi, hanno rifiutato di cooperare con le autorità giudiziarie e le commissioni nazionali d’inchiesta.

    (f) Limitati sforzi sono stati fatti per mettere in grado i fanciulli iscritti nelle scuole e istituzioni cattoliche di proteggere se stessi dall’abuso sessuale.

    1. Il Comitato accetta la dichiarazione della Santa Sede circa l’importanza di stabilire la verità di ciò che è accaduto nel passato, per adottare i necessari provvedimenti per impedire che ciò accada ancora, per assicurare che i principi di giustizia siano pienamente rispettati e, soprattutto, per portare riparazione alle vittime e a tutti quelli colpiti da questi enormi crimini. In questa prospettiva, Il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a:

    (a) Assicurare che la Commissione creata nel dicembre del 2013 investigherà in maniera indipendente tutti i casi di abuso sessuale su bambino così come le condotte della gerarchia cattolica nell’occuparsi di essi. La Santa Sede dovrebbe considerare di invitare la società civile e le organizzazioni delle vittime a unirsi a questa Commissione e gli apparati internazionali per i diritti umani a supportare il suo lavoro. Le risultanze di questa investigazione dovrebbero essere rese pubbliche e servire a prevenire il ripetersi dell’abuso sessuale su bambino all’interno della Chiesa cattolica;

    (b) Rimuovere immediatamente tutti coloro che sono noti e sospetti autori di abuso sessuale su bambino dai loro incarichi e rinviare la questione alle pertinenti autorità per l’applicazione della legge per le investigazioni e i fini di azione giudiziaria;

    (c) Assicurare una trasparente condivisione di tutti gli archivi che possono essere usati per tenere gli autori degli abusi responsabili così come quelli che hanno nascosto i loro crimini e scaltramente hanno posto gli offensori in contatto con i fanciulli;

    (d) Emendare il Codice canonico affinché l’abuso sessuale su bambino sia considerato come i crimini e non come “delitto contro la morale” e abrogare tutte le disposizioni che possono imporre un obbligo di silenzio sulle vittime e su tutti quelli che vengono a conoscenza di tali crimini:

    (e) Stabilire chiare regole, apparati e procedure per la denuncia obbligatoria di tutti i casi sospetti di abuso e sfruttamento sessuale del bambino alle autorità per l’applicazione della legge;

    (f) Assicurare che tutti i preti, il personale religioso e gli individui che lavorano sotto l’autorità della Santa Sede siano resi edotti dei loro obblighi di denuncia e del fatto che in caso di conflitto, questi obblighi prevalgono sulle disposizioni del codice canonico;

    (g) Sviluppare programmi e politiche per la prevenzione di tali crimini e per il ristabilimento e la reintegrazione sociale delle vittime bambino, in accordo con i documenti conclusivi adottati dai Congressi Mondiali contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini del 1996, 2001 e 2008, tenuti a Stoccolma, Yokohama e Rio de Janeiro, rispettivamente;

    (h) Sviluppare programmi di educazione preventiva per innalzare la consapevolezza dei fanciulli sull’abuso sessuale e per insegnare loro le necessarie capacità tramite le quali proteggere se stessi; e

    (i) Considerare di ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Protezione dei Bambini contro lo Sfruttamento Sessuale e l’Abuso Sessuale.

    Libertà del fanciullo da tutte le forme di violenza

    1. Il Comitato accoglie con soddisfazione l’indicazione che la Santa Sede pone particolare attenzione a promuovere la dignità delle donne e delle ragazze. Tuttavia, data l’estensione e il devastante impatto della violenza domestica sui fanciulli e il fatto che la violenza domestica spesso ha una componente basata sul genere, il Comitato è gravemente preoccupato del fatto che durante la Commissione del 2013 sullo Status delle Donne, la Santa Sede si è opposta alla bozza di testo finale che proponeva che la religione, il costume o la tradizione non dovrebbero servire come scusa per gli Stati per eludere i loro obblighi di proteggere le donne e le ragazze dalla violenza.
    2. Richiamando le raccomandazioni dello studio delle Nazioni Unite sulla violenza contro i fanciulli del 2006 (A/61/299), il Comitato raccomanda che la Santa Sede dia la priorità all’eliminazione di tutte le forme di violenza contro i fanciulli. Il Comitato raccomanda inoltre che la Santa Sede prenda in considerazione il commento generale n. 13 (2011) sul diritto del fanciullo alla libertà da tutte le forme di violenza, e in particolare:

    (a) Usi la sua autorità e influenza per supportare gli sforzi e le misure dirette a combattere tutte le forme di violenza domestica e basata sul genere includendo le misure che affrontano gli atteggiamenti, le tradizioni, i costumi e le pratiche comportamentali che spesso servono come giustificazione per queste forme di violenza;

    (b) Sviluppi una strategia nazionale complessiva per prevenire e affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;

    (c) Adotti un ordinamento di coordinamento per affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;

    (d) Ponga particolare attenzione alla, e affronti la, dimensione della violenza riferita al genere; e

    (e) Cooperi con il Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e gli altri pertinenti enti delle Nazioni Unite.

    Telefono amico

    1. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede promuova la creazione di numeri telefonici tipo “telefono amico” negli Stati Parte, diffonda l’informazione della loro esistenza e incoraggi i fanciulli a usarli.
    2. Ambiente familiare e custodia alternativa (articoli 5, 9-11, 18 (paragrafi 1 e 2), 20-21, 25 e 27 (paragrafo 4) della Convenzione)

    Ambiente familiare

    1. Mentre accoglie con favore l’informazione fornita dalla delegazione della Santa Sede che essa procederà con una revisione delle disposizioni relative alla famiglia del Codice canonico nel prossimo futuro, il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede e le istituzioni gestite dalla Chiesa non riconoscono l’esistenza di diverse forme di famiglia e spesso discriminano i fanciulli sulla base della loro situazione familiare.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede faccia in modo che le disposizioni del Codice canonico riconoscano la diversità degli ambienti familiari e non discriminino i fanciulli sulla base del tipo di famiglia in cui vivono.

    Fanciulli deprivati di un ambiente familiare

    1. Il Comitato accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sull’importanza per il pieno e armonioso sviluppo della personalità dei fanciulli di crescere in una famiglia. Il Comitato è tuttavia preoccupato circa la situazione degli adolescenti reclutati dai Legionari di Cristo e altre istituzioni cattoliche che sono progressivamente separati dalle loro famiglie e isolati dal mondo esterno. Mentre prende nota della risposta della Santa Sede che evidenzia i diritti e i doveri dei genitori di scegliere le scuole e i seminari per i loro figli, il Comitato annota anche che nel novembre del 2013, il Presidente della Conferenza dei vescovi francese ha riconosciuto la manipolazione delle coscienze individuali in alcune istituzioni e congregazioni cattoliche.
    2. Il Comitato sollecita la Santa Sede a investigare in modo appropriato tutte le testimonianze dei fanciulli e degli adolescenti che sono stati separati dalle loro famiglie per mezzo della manipolazione psicologica e ad assicurare che i responsabili per la manipolazione degli adolescenti siano tenuti responsabili e cessino le loro attività.
    3. Il Comitato è preoccupato per il fatto che l’istituzionalizzazione dei fanciulli è tuttora molto estesa nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica e per il fatto che alle alternative tipo famiglia non viene ancora data la priorità, come mostrato dall’apertura di nuove istituzioni in molti Paesi. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha adottato linee guida sulla collocazione dei fanciulli in istituzioni cattoliche di custodia alternativa e per sorvegliare la loro situazione e per il fatto che non ha ancora una politica di de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica.
    4. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare una politica per la de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle istituzioni dirette dalla Chiesa cattolica e per la riunificazione con le loro famiglie, dove possibile. Il Comitato raccomanda anche che la Santa Sede prenda tutte le necessarie misure per assicurare in via prioritaria che i fanciulli minori di tre anni non siano collocati nelle istituzioni. La Santa Sede dovrebbe anche emanare linee guida per la collocazione, per l’adeguata revisione periodica e il controllo della collocazione dei fanciulli in tutti gli ambienti cattolici di custodia alternativa per garantire l’applicazione delle norme e per prevenire l’abuso. Nel fare ciò, la Santa Sede dovrebbe tenere in considerazione le Linee guida per la Custodia Alternativa dei Fanciulli annesse alla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 64/142 del 20 dicembre 2009.
    5. Disabilità, salute essenziale e assistenza (articoli 6, 18 (paragrafo 3), 23, 24, 26, 27 (paragrafi 1-3) e 33 della Convenzione)

    Salute

    1. Il Comitato esprime la sua più profonda preoccupazione per il fatto che nel caso di una ragazza di nove anni in Brasile che fu sottoposta ad aborto salvavita di emergenza nel 2009 dopo essere stata violentata dal suo patrigno, un Arcivescovo di Pernambuco sanzionò la madre della ragazza così come il dottore che eseguì l’aborto, una sanzione che venne poi approvata dal capo della Congregazione dei vescovi della Chiesa cattolica romana.
    2. Il Comitato sollecita la Santa Sede a rivedere la sua posizione sull’aborto che pone ovvi rischi sulla vita e sulla salute delle ragazze incinta e a emendare il Canone 1398 relativo all’aborto con lo scopo di identificare le circostanze in base alle quali l’accesso all’aborto può essere permesso.

    Salute dell’adolescente / HIV / AIDS

    1. Il Comitato è gravemente preoccupato circa le conseguenze negative della posizione della Santa Sede e delle prassi di negare l’accesso degli adolescenti alla contraccezione, così come alla salute sessuale e riproduttiva e all’informazione.
    2. Con riferimento ai suoi commenti generali n. 15 (2013) sul diritto del fanciullo al godimento del più alto livello di salute raggiungibile, n. 4 (2003) sulla salute dell’adolescente e n. 3 (2003) sull’HIV/AIDS e i diritti del fanciullo, il Comitato ricorda alla Santa Sede i pericoli delle gravidanze premature e non desiderate e dell’aborto clandestino i quali finiscono in modo evidente in alta morbilità e mortalità materna nelle ragazze adolescenti, così come il particolare rischio per le ragazze e i ragazzi adolescenti di essere infettati con, e affetti da, malattie trasmesse sessualmente, inclusi HIV/AIDS. Il Comitato Raccomanda che la Santa Sede:

    (a) Valuti le gravi implicazioni delle sua posizione sul godimento da parte dell’adolescente del più alto livello di salute raggiungibile e superi tutte le barriere e i tabù che circondano la sessualità dell’adolescente che impediscono il loro accesso all’informazione sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare e i contraccettivi, i pericoli della gravidanza prematura, la prevenzione dell’HIV/AIDS e la prevenzione e il trattamento delle malattie trasmesse sessualmente (STDs);

    (b)  Ponga i migliori interessi degli adolescenti al centro di tutte le decisioni riguardanti la loro salute e il loro sviluppo e dell’implementazione delle politiche e degli interventi che riguardano i fattori fondamentali della loro salute;

    (c) Assicuri il diritto degli adolescenti ad avere accesso ad informazioni adeguate essenziali per la loro salute e il loro sviluppo e per la loro abilità di partecipare significativamente nella società. A tal riguardo, la Santa Sede dovrebbe assicurare che l’educazione alla salute sessuale e riproduttiva e la prevenzione dell’HIV/AIDS sia parte del curriculum obbligatorio delle scuole cattoliche e rivolto alle ragazze e ai ragazzi adolescenti, con speciale attenzione a impedire le gravidanze premature e le infezioni trasmesse sessualmente;

    (d) Garantisca il migliore interesse delle adolescenti incinte e assicuri che i punti di vista delle adolescenti incinte siano sempre ascoltati e rispettati nel campo della salute riproduttiva;

    (e) Contribuisca attivamente alla diffusione delle informazioni sul danno che il matrimonio prematuro e la gravidanza prematura possono causare e ad assicurare che le organizzazioni cattoliche proteggano i diritti delle fanciulle incinte, delle madri adolescenti e dei loro figli e combattano le discriminazioni contro di loro; e

    (f) Prenda misure per elevare la consapevolezza di, e favorisca la genitorialità e i comportamenti sessuali responsabili, con particolare attenzione ai ragazzi e agli uomini.

    1. Misure di protezione speciale (articoli 22, 30, 32-33, 35-36, 37 (b)-(d), 38, 39 e 40 della Convenzione)

    Vendita, traffico e sequestro di persona

    1. Il Comitato è profondamente preoccupato del fatto che migliaia di bambini siano stati prelevati con la forza dalle loro madri da membri delle congregazioni cattoliche in diversi Paesi e successivamente collocati in orfanatrofi o dati a genitori adottivi all’estero, come fu il caso specialmente in Spagna e nelle lavanderie

    Magdalene in Irlanda. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che ancorché le congregazioni responsabili erano poste sotto la sua autorità, la Santa Sede non ha condotto un’investigazione interna su questi casi e ha tralasciato di agire contro i responsabili. Il Comitato è altresì preoccupato del fatto che la Santa Sede non abbia fornito informazioni sulle misure prese per rintracciare dove si trovino questi bambini e per riunirli, dove possibile, con le loro madri biologiche.

    1. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad aprire un’investigazione interna su tutti i casi di asportazione dei bambini dalle loro madri e a cooperare pienamente con le pertinenti autorità nazionali per l’applicazione della legge nel tenere i colpevoli responsabili. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede ad assicurare che le congregazioni religiose cattoliche coinvolte rivelino pienamente tutte le informazioni che hanno sul dove si trovano questi fanciulli affinché, dove possibile, siano riuniti con le loro madri biologiche e ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire l’accadere di simili pratiche nel futuro.

    Vittime e testimoni di crimini minorenni

    1. Il Comitato esprime grave preoccupazione per il fatto che nel trattare con le vittime minorenni di differenti forme di abuso, la Santa Sede ha posto sistematicamente la preservazione della reputazione della Chiesa e dei presunti offensori al disopra della protezione delle vittime minorenni. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che mentre la Santa Sede ha riconosciuto nelle sue risposte scritte e durante i dialoghi interattivi la fondamentale competenza dell’autorità giudiziaria, essa ha continuato ad affrontare questi casi per mezzo di processi basati sul Codice canonico che non contiene disposizioni per la protezione, il supporto, la riabilitazione e il risarcimento delle vittime minorenni. Il Comitato è inoltre particolarmente preoccupato del fatto che:

    (a) Le vittime minorenni e le loro famiglie siano state spesso biasimate dalle autorità religiose, discreditate e scoraggiate dal portare avanti le loro denuncie e in certi casi umiliate, come annotato soprattutto dal Grand Jury in Westchester, dalla commissione Ryan in Irlanda e dalla Commissione Winter in Canada;

    (b) La segretezza sia stata imposta sulle vittime minorenni e sulle loro famiglie come una precondizione della compensazione finanziaria; e

    (c) Ancorché essa ha esteso i propri limiti per la prescrizione, la Santa Sede ha in certi casi intralciato gli sforzi compiuti in certi Paesi per estendere i loro limiti per la prescrizione dei reati di abuso sessuale su minore.

    1. Il Comitato raccomanda che in questioni riguardanti il trattamento di vittime e testimoni minorenni, la Santa Sede dovrebbe essere guidata dal rispetto per i migliori interessi del fanciullo e dalle linee guida sulla giustizia in questioni che coinvolgono vittime e testimoni di crimini minorenni (si veda la risoluzione 2005/20 del Consiglio Economico e Sociale, allegata). Il Comitato sollecita la Santa Sede a:

    (a) Sviluppare procedure complessive per l’identificazione precoce delle vittime minorenni di abusi sessuali e di altre forme di abuso;

    (b) Assicurare accessibili, confidenziali, amichevoli verso il bambino ed efficaci canali di denuncia per fanciulli che sono vittime o testimoni di abusi sessuali e assicurare che le vittime minorenni di abuso sessuale o qualsiasi altro crimine siano protetti da futuri abusi e da rappresaglia quando denunciano gli abusi. I genitori dovrebbero ottenere assistenza nel portare gli abusi sofferti dai loro fanciulli di fronte ai tribunali.

    (c) Assicurare che le vittime e i testimoni di crimini minorenni siano provvisti di supporto psico-sociale per la loro riabilitazione e reintegrazione e che tali misure non divengano clausole condizionali su un accordo confidenziale che impedisca ai fanciulli di fare denuncia alle autorità nazionali per l’applicazione della legge;

    (d) Fornire risarcimento alle vittime di abuso sessuale commesso da individui e istituzioni sotto l’autorità della Santa Sede senza imporre nessun obbligo di riservatezza sulle vittime e stabilire uno schema di risarcimento per le vittime secondo questo punto di vista;

    (e) Promuovere la riforma delle norme sulla prescrizione nei Paesi dove esse ostacolano le vittime di abuso sessuale su minorenne dal chiedere giustizia e risarcimento; e

    (f) Condurre attività di innalzamento della consapevolezza per combattere la stigmatizzazione delle vittime di sfruttamento e abuso sessuale.

    1. Ratifica degli strumenti internazionali sui diritti umani
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede, allo scopo di rafforzare ulteriormente la realizzazione dei diritti dei fanciulli, ratifichi gli essenziali strumenti sui diritti umani dei quali non è ancora Parte contraente, cioè il Protocollo Opzionale alla Convenzione su Diritti del Fanciullo su una procedura per le comunicazioni, la Convenzione sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e la Convenzione sui Diritti Civili e Politici e i loro Protocolli Opzionali così come la Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione sulla protezione dei diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e i Membri delle loro Famiglie, la Convenzione sui Diritti delle Persone portatrici di Disabilità e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione per la Protezione di Tutte le Persone dalla Sparizione Forzata e il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura e gli altri Trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumane o Degradanti.
    3. Ulteriori osservazioni e diffusione
    4. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede prenda tutte le appropriate misure per assicurare che le presenti raccomandazioni siano pienamente implementate tramite, inter alia, la loro trasmissione al Papa, alla Curia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, alle Istituzioni Sanitarie Cattoliche, al Concilio Pontificio per la Famiglia così come alle conferenze episcopali dei vescovi, agli individui e alle istituzioni funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede per le appropriate considerazioni e ulteriori azioni.
    5. Alla luce dell’articolo 45 (a) e (b) della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede consideri di cercare il parere esperto, tra gli altri, dal Relatore Speciale sulla vendita dei fanciulli, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo, dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e dal Relatore Speciale sulla tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti nell’implementazione delle raccomandazioni del Comitato relative all’abuso sessuale e allo sfruttamento.
    6. Il Comitato inoltre raccomanda che il secondo rapporto periodico e le risposte scritte dello Stato Parte e le relative raccomandazioni (osservazioni conclusive) siano rese ampliamente disponibili, incluso (ma non esclusivamente) attraverso Internet, al più vasto pubblico, alle organizzazioni della società civile, ai mezzi di informazione, alle associazioni giovanili, alle

    associazioni professionali e ai fanciulli, allo scopo di generare dibattito e consapevolezza della Convenzione e della sua implementazione e controllo.

    1. Prossimo rapporto
    2. Il Comitato invita la Santa Sede a presentare il suo rapporto periodico combinato dal terzo al sesto entro il primo settembre 2017 e ad includere in esso le informazioni sull’implementazione delle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato richiama l’attenzione al suo trattato-specifico armonizzato di linee guida per il rapporto adottato il primo ottobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1) e ricorda allo Stato Parte che i futuri rapporti dovrebbero essere in conformità con le linee guida e non eccedere le 60 pagine. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a presentare il suo rapporto in accordo con le linee guida. In accordo con la risoluzione dell’Assemblea Generale 67/167 del 20 dicembre 2012, nel caso che un rapporto eccedente la limitazione del numero massimo di pagine sia presentato, allo Stato Parte sarà richiesto di rivedere e ripresentare il rapporto in conformità con le sopra menzionate linee guida. Il Comitato ricorda allo Stato Parte che se esso non è nella condizione di rivedere e ripresentare il rapporto, la traduzione del rapporto ai fini della verifica del corpo del trattato non può essere garantita.
    3. Il Comitato inoltre invita lo Stato Parte a presentare un aggiornato documento essenziale in accordo con i requisiti dei documenti essenziali comuni nelle linee guida armonizzate sui rapporti, approvate durante il quinto Incontro Inter-Comitati dei corpi del trattato dei diritti umani del giugno 2006 (HRI/MC/2006/3).
  • Preti pedofili, Santa Sede sotto accusa.

    Preti pedofili, Santa Sede sotto accusa.

    Preti pedofili, Santa Sede sotto accusa.

    Le scelte del Vaticano hanno permesso abusi sessuali su decine di migliaia di bambini, violando la convenzione per i diritti dei minori.
    Lo ha detto l’Onu in un rapporto in cui sottolinea le responsabilità della Chiesa nello scandalo dei preti pedofili (leggi il pdf).
    Il pesante atto d’accusa è arrivato dalla commissione delle Nazioni Unite per i diritti dei minori, che ha denunciato le politiche della Santa Sede che hanno permesso a religiosi di abusare sessualmente di decine di migliaia di bambini e ragazzi. Nel mirino sono finite anche le posizioni del Vaticano su omosessualità e aborto.
    La Santa Sede ha replicato vedendo in alcune di queste critiche un «tentativo di interferire nell’insegnamento della Chiesa cattolica sulla dignità della persona umana e nell’esercizio della libertà religiosa».
    «RIMUOVERE I RESPONSABILI». L’organismo dell’Onu ha chiesto «l’immediata rimozione» dei responsabili di abusi sui minori, che dovrebbero essere «consegnati» alle autorità civili, oltre all’apertura degli archivi sui pedofili e sugli uomini di Chiesa che hanno coperto i loro crimini.
    «LA CHIESA NON HA RICONOSCIUTO I CRIMINI». Il Comitato si è detto «seriamente preoccupato» dal fatto che la Santa Sede «non abbia riconosciuto la portata dei crimini commessi e non abbia adottato le misure necessarie per affrontare i casi di abusi sessuali su minori e per proteggere i bambini».
    POLITICHE E PRATICHE SOTTO ACCUSA. Inoltre il Vaticano «ha adottato politiche e pratiche» che hanno portato alla prosecuzione di abusi e all’impunità degli autori.
    Le osservazioni finali sono state stilate in seguito all’esame del rapporto della Santa Sede dello scorso gennaio sul rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo.
    SANTA SEDE: «LINEA IDEOLOGICA». La replica del Vaticano è stata piccata. «L’aspetto negativo del documento che l’Onu ha prodotto è che sembra quasi che fosse già stato preparato prima dell’incontro del Comitato con la delegazione della Santa Sede», ha detto monsignor Tomasi, osservatore vaticano all’Onu di Ginevra, che ha parlato di «linea ideologica».
    Successivamente il segretario di Stato Pietro Parolin ha fatto sapere che «la Santa Sede si riserva di rispondere dopo aver preso conoscenza e aver approfondito i rilievi fatti» dal rapporto.

    La S.Sede rimuova “immediatamente” dal loro incarico chi ha commesso abusi sessuali sui bambini, o che ne è sospettato, perché finora ha “adottato politiche e pratiche” che hanno portato a continuare abusi su decine di migliaia di bambini e all’impunità degli autori. Lo si legge nel rapporto del Comitato Onu sui diritti dei bambini. Le denunce di abuso sessuale giunte in Vaticano dal 2000 al 2011 e, in particolre, i casi di pedofilia

    «Codice del silenzio per coprire i crimini»

    L’organismo Onu garante dei diritti dei minori ha ricordato in particolare lo scandalo irlandese delle ‘case Magdalene’, istituti gestiti da suore in cui le ragazze facevano le lavandaie, in condizioni di semi-schiavitù.
    Nel rapporto si ricorda che i responsabili degli abusi sono stati spostati di parrocchia in parrocchia «in un tentativo di coprire questi crimini», difficilmente riferibili alle autorità giudiziarie nei Paesi in cui sono stati commessi «a causa di un codice del silenzio imposto su tutti i membri del clero sotto la pena della scomunica».
    «QUANTI SONO I FIGLI DEI PRETI?». Il Comitato dell’Onu ha esortato la Santa Sede a «valutare il numero di bambini nati da preti cattolici, scoprire chi sono e prendere tutte le misure necessarie per garantire i diritti di questi bambini a conoscere e ad essere curati dai loro padri», ponendo fine alla pratica degli «accordi di riservatezza» nell’ambito dei piani di sostegno finanziario per le madri.
    «DEPENALIZZARE L’OMOSESSUALITÀ». Al Vaticano è stato chiesto poi di «condannare tutte le forme di molestia, discriminazione o violenza contro bambini sulla base del loro orientamento sessuale o quello dei loro genitori e di sostenere gli sforzi a livello internazionale per la depenalizzazione dell’omosessualità».
    CRITICHE SULL’ABORTO. Infine l’Onu ha invitato la Chiesa a «rivedere la propria posizione sull’aborto» quando è a rischio la vita e la salute delle donne incinte e a «identificare circostanze in cui l’accesso ai servizi di aborto possa essere ammesso» modificando il canone 1398 in materia. Il Comitato ha citato con «profonda preoccupazione» le sanzioni decise dalla Chiesa nel 2009 in Brasile contro una madre e un medico che praticò l’aborto per salvare la vita a una bimba di nove anni, rimasta incinta dopo essere stata violentata dal patrigno.

    http://www.lettera43.it/cronaca/l-onu-vaticano-responsabile-degli-abusi-sessuali-sui-bambini_43675121598.htm

  • Relazione ONU – VATICANO – Comitato per i diritti dell’infanzia 2014

    Relazione ONU – VATICANO – Comitato per i diritti dell’infanzia 2014

    United Nations Convention on the Rights of the Child CRC/C/VAT/CO/2

    Distr.: General 31 January 2014 Original: English ADVANCE UNEDITED VERSION
    Comitato sui Diritti del Fanciullo
    Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede*
    * Adottata dal Comitato nella sua 65ª sessione (13 31 gennaio 2014).

    1. Il Comitato ha esaminato il secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) nella sua 1852ª seduta (vedi CRC/C/SR.1852), tenutasi il 16 gennaio 2013, e ha adottato, nella sua 1875ª seduta, tenutasi il 31 gennaio 2014, le seguenti osservazioni conclusive.

    I. Introduzione
    2. Il Comitato accoglie con favore la presentazione del secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) e le risposte scritte alla sua lista di questioni (CRC/C/VAT/Q/2/Add.1). Il Comitato tuttavia lamenta che il secondo rapporto periodico è stato presentato con un considerevole ritardo, il che ha impedito al Comitato di poter esaminare l’implementazione della Convenzione da parte della Santa Sede per 14 anni.
    3. Il Comitato accoglie con favore l’aperto e costruttivo dialogo con la delegazione multisettoriale della Santa Sede, così come i positivi impegni presi dalla sua delegazione durante i dialoghi interattivi in numerosi settori. In particolare, il Comitato nota come positiva la buona volontà espressa dalla delegazione della Santa Sede di cambiare atteggiamenti e pratiche e guarda con ansia all’adozione di sollecite e solide misure per la concreta implementazione dei suoi impegni.
    4. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che le presenti osservazioni conclusive dovrebbero essere lette in congiunzione con le osservazioni conclusive sul rapporto iniziale della Santa Sede in conformità al Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC/OPAC/VAT/CO/1) così come quelle sul rapporto iniziale in conformità al Protocollo Opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo (CRC/C/OPSC/VAT/CO/1), adottato il 31 gennaio del 2014.
    II. Ulteriori misure intraprese e progressi realizzati dallo Stato Parte
    5. Il Comitato accoglie con favore l’adozione delle seguenti misure legislative:
    (a) La Legge della Città Stato del Vaticano n. VIII sulle Norme Complementari in Materia Penale, Titolo II: Crimini Contro i Bambini; e
    (b) La Legge della Città Stato del Vaticano n. IX dell’11 luglio 2013 contenente emendamenti al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale.
    6. Il Comitato inoltre accoglie con favore la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale del 25 gennaio 2012.
    7. Il Comitato inoltre accoglie con favore le seguenti misure istituzionali e politiche:
    (a) La creazione di una Commissione pastorale per la Protezione dei Minori, con lo scopo di proporre nuove iniziative per lo sviluppo di programmi di ambienti sicuri per bambini e per aumentare gli sforzi per la cura pastorale per le vittime degli abusi in tutto il mondo il 5 dicembre 2013; e
    (b) L’istituzione di un Ufficio Speciale dentro il Governatorato della Città Stato del Vaticano per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è uno Stato Parte il 10 agosto 2013.
    III. Specificità nell’implementazione della Convenzione
    8. Il Comitato è consapevole della doppia natura della ratifica della Convenzione da parte della Santa Sede come Governo della Città Stato del Vaticano, e anche come soggetto sovrano di diritto internazionale avente una originale, non-derivata personalità giuridica indipendente da qualsiasi autorità o giurisdizione territoriale. Pur essendo pienamente consapevole che i vescovi e i superiori maggiori degli istituti religiosi non agiscono come rappresentanti o delegati del Pontefice Romano, il Comitato ciò nondimeno annota che i subordinati negli ordini religiosi cattolici sono legati da obbedienza al Papa in accordo con i Canoni 331 e 590. Il Comitato pertanto ricorda alla Santa Sede che ratificando la Convenzione, essa si è impegnata a implementare la Convenzione non solo sul territorio della Città Stato del Vaticano ma anche in qualità di potere supremo della Chiesa cattolica sugli individui e le istituzioni poste sotto la sua autorità.
    IV. Aree principali di preoccupazione e raccomandazioni
    A. Misure generali di implementazione (articoli 4, 42 e 44, paragrafo 6 della Convenzione)
    Le precedenti raccomandazioni del Comitato
    9. Il Comitato si duole che la maggior parte delle raccomandazioni contenute nelle osservazioni conclusive del Comitato del 1995 sul rapporto iniziale della Santa Sede (CRC/C/15/Add.46) non sono state pienamente considerate.
    10. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a prendere tutte le misure necessarie ad affrontare quelle raccomandazioni, delle osservazioni conclusive del rapporto periodico iniziale in conformità alla Convenzione, che non sono state implementate o sufficientemente implementate, particolarmente quelle attinenti alla non-discriminazione, al diritto dei fanciulli a esprimere le loro opinioni e alle materie familiari.

    Riserve
    11. Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della delegazione della Santa Sede secondo la quale un possibile ritiro delle sue riserve alla Convenzione è attualmente sotto esame.
    Alla luce delle sue precedenti osservazioni, il Comitato reitera la sua preoccupazione (CRC/C/15/Add.46 para. 10) circa le riserve della Santa Sede alla Convenzione le quali indeboliscono il pieno riconoscimento dei fanciulli come soggetti di diritti e condizionano l’applicazione della Convenzione nella sua compatibilità con le fonti del diritto della Città Stato del Vaticano.
    12. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda i passi necessari per ritirare tutte le sue riserve e per assicurare la precedenza della Convenzione sulle leggi e i regolamenti interni.

    Legislazione
    13. Pur accogliendo con favore l’approccio della Santa Sede per assicurare che la legislazione della Città Stato del Vaticano aderisca alla Convenzione, il Comitato si duole del fatto che lo stesso approccio non sia stato seguito in relazione alle sue leggi interne, incluso il Codice canonico. Il Comitato è preoccupato anche per il fatto che alcune delle regole del Codice canonico non sono in conformità con le disposizioni della Convenzione, in particolare quelle relative ai diritti dei fanciulli di essere protetti contro le discriminazioni, le violenze e tutte le forme di sfruttamento sessuale e abuso sessuale.
    14. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda una revisione complessiva del suo ordinamento normativo, in particolare del Codice canonico, con la prospettiva di assicurare la sua piena conformità con la Convenzione.

    Coordinazione
    15. Il Comitato annota come positiva la dichiarazione della delegazione durante il dialogo che la Santa Sede considererà l’istituzione di un apparato con il mandato di coordinare l’implementazione della Convenzione ma si duole del fatto che un tale apparato non è ancora in funzione.
    16. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede instituisca un apparato ad alto livello con il mandato e la capacità di coordinare l’implementazione dei diritti dei fanciulli per tutti i concili pontifici, le conferenze episcopali dei vescovi così come gli individui e le istituzioni di natura religiosa che funzionano sotto l’autorità della Santa Sede. Questo apparato
    dovrà essere provvisto con adeguate risorse umane, finanziarie e tecniche per adempiere il suo mandato.

    Allocazione delle risorse
    17. Il Comitato apprezza le numerose attività intraprese al livello di comunità di base e fondate dai religiosi cattolici, dalle fondazioni e dalle organizzazioni a livello mondiale per aiutare e proteggere i fanciulli nelle situazioni più vulnerabili e per fornire loro, tra l’altro, opportunità di istruzione, salute, assistenza sociale e altri servizi di supporto alla famiglia. Il Comitato tuttavia annota l’assenza di un approccio complessivo basato sui diritti del fanciullo per l’assegnazione delle risorse ai bambini e la mancanza di un sistema per tracciare la spesa per i bambini da parte della Santa Sede, così come da parte delle organizzazioni e istituzioni collegate alla Chiesa, in altri Stati Parte dove la Santa Sede ha influenza e impatto.
    18. Alla luce della sua giornata di discussione generale del 2007 su “Risorse per i Diritti del Fanciullo – Responsabilità degli Stati” e con enfasi sugli articoli 2, 3, 4 e 6 della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede:
    (a) Conduca una valutazione complessiva delle risorse di bilancio che sono necessarie per l’implementazione dei diritti dei fanciulli che vivono nella Città Stato del Vaticano così come per la promozione e protezione dei diritti dei fanciulli all’interno delle correlate organizzazioni e istituzioni cattoliche in altri Stati Parte; e
    (b) Stabilisca un sistema di valutazione di impatto per misurare se le risorse allocate servono ai migliori interessi del fanciullo con speciale riguardo ai fanciulli in situazioni vulnerabili.

    Sorveglianza indipendente
    19. Il Comitato annota che un Ufficio Speciale è stato istituito nell’agosto 2013 per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è Parte contraente e che la Commissione creata nel dicembre del 2013 sarà autorizzata a ricevere le denunce dei fanciulli sugli abusi sessuali. Il Comitato tuttavia è preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha istituito un apparato per monitorare il rispetto dei, e la conformità con i, diritti dei fanciulli per gli individui e le istituzioni di natura religiosa funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede, incluse tutte le scuole cattoliche, così come nella Città Stato del Vaticano.
    20. Tenendo in conto il commento generale n. 2(2002) del Comitato sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani, il Comitato raccomanda che la Santa Sede istituisca un apparato indipendente per controllare i diritti dei fanciulli, con il chiaro mandato di ricevere e investigare le denuncie dei fanciulli in maniera sensibile verso il bambino e con il dovuto rispetto alla riservatezza e alla protezione delle vittime, e per assicurare che questo apparato sia accessibile a tutti i fanciulli che frequentano o sono coinvolti con le scuole, i servizi e le istituzioni forniti dalla Chiesa cattolica. Data la speciale natura della Santa Sede, delle linee guida sul rapporto e la collaborazione tra questo apparato e le autorità per l’applicazione del diritto nazionale dovrebbero inoltre essere stabilite e ampiamente disseminate.

    Disseminazione e innalzamento della consapevolezza
    21. Il Comitato accoglie con favore le iniziative per l’aumento della consapevolezza descritte nel rapporto della Santa Sede, in particolare i corsi educativi sui diritti umani organizzati nelle scuole cattoliche in India. Il Comitato è tuttavia preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha
    preso misure sufficienti durante tutto il periodo di rapporto per promuovere un’ampia disseminazione della Convenzione e la sua traduzione in lingue parlate in tutto il mondo, come raccomandato dal Comitato nel 1995 (CRC/C/15/Add.46, para.11).
    22. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per rendere tutte le disposizioni della Convenzione ampiamente conosciute, particolarmente ai bambini e alle loro famiglie, attraverso, inter alia, lo sviluppo e l’implementazione di specifici programmi a lungo termine per l’innalzamento della consapevolezza, e includendo le disposizioni della Convenzione nei programmi scolastici a tutti i livelli del sistema educativo cattolico usando materiale appropriato creato specificamente per bambini.

    Addestramento
    23. Mentre accoglie con favore i progetti come per esempio l’iniziativa condotta dal 2007 in Austria per istruire gli insegnanti della scuola cattolica sui diritti dei fanciulli cosi come il riconoscimento da parte della Santa Sede che l’addestramento è una buona pratica per la massima protezione dei bambini, il Comitato rimane preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha preso misure per fornire sistematicamente la preparazione sulla Convenzione agli individui e alle istituzioni di natura religiosa che lavorano con e per i bambini includendo, gli insegnanti nelle scuole cattoliche, così come agli ecclesiastici nei seminari.
    24. Il Comitato sollecita la Santa Sede a fornire preparazione sistematica sulle disposizioni della Convenzione a tutti i membri del clero così come agli ordini cattolici e alle istituzioni che lavorano con e/o per i fanciulli, e a includere moduli obbligatori sui diritti dei fanciulli nei programmi di preparazione degli insegnanti così come nei seminari.
    B. Principi generali (articoli 2, 3, 6 e 12 della Convenzione)

    Non-discriminazione
    25. Il Comitato accoglie con favore le informazioni fornite dalla Santa Sede durante il dialogo interattivo sul fatto che la stessa ha iniziato una revisione della sua legislazione con la prospettiva di ritrattare l’espressione discriminatoria “figli illegittimi” che può ancora essere trovata nel Codice canonico, in particolare il Canone 1139. Mentre annota pure come positiva l’innovativa asserzione pronunciata nel luglio 2013 da Papa Francesco, il Comitato è preoccupato delle passate asserzioni e dichiarazioni della Santa Sede sull’omosessualità che contribuiscono alla stigmatizzazione sociale di, e alla violenza contro, le lesbiche, i gay, i bisessuali, e i transgender adolescenti e i bambini allevati da coppie dello stesso sesso.
    26. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede produca tutte le sue leggi e regolamenti, così come le sue politiche e prassi, in conformità con l’art. 2 della Convenzione e abolisca prontamente la discriminatoria classificazione dei bambini nati fuori dal matrimonio come figli illegittimi. Il Comitato inoltre esorta la Santa Sede a fare pieno uso della sua autorità morale per condannare tutte le forme di molestia, discriminazione o violenza contro i bambini basate sul loro orientamento sessuale o l’orientamento sessuale dei loro genitori e per appoggiare gli sforzi a livello internazionale per la decriminalizzazione dell’omosessualità.
    27. Con riferimento alla sua precedente preoccupazione sulle discriminazioni basate sul genere (CRC/C/15/Add.46, para. 8), il Comitato si duole che la Santa Sede continui a porre enfasi sulla promozione della complementarietà e uguaglianza in dignità, due concetti che differiscono da uguaglianza nel diritto e nella prassi stabilita nell’articolo 2 della Convenzione e sono spesso usati per giustificare leggi e linee di
    condotta discriminatorie. Il Comitato inoltre si duole del fatto che la Santa Sede non ha fornito precise informazioni sulle misure prese per promuovere l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi e per rimuovere gli stereotipi di genere dai libri di testo delle scuole cattoliche come richiesto dal Comitato nel 1995.
    28. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare un approccio basato sui diritti nel trattare di discriminazioni tra ragazze e ragazzi e a trattenersi dall’usare una terminologia che possa mettere in discussione l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede a prendere misure attive per rimuovere dai libri di testo delle scuole cattoliche tutte le trattazioni stereotipanti il genere che possono limitare lo sviluppo dei talenti e delle abilità dei ragazzi e delle ragazze e minare le loro opportunità educative e di vita.

    Migliori interessi del fanciullo
    29. Il Comitato è preoccupato per il fatto che il diritto dei fanciulli ad avere il loro migliori interessi tenuti in considerazione come fattore principale è stato insufficientemente considerato dalla Santa Sede nei processi legislativi, amministrativi e giudiziari, così come nelle politiche, nei programmi e nei progetti che sono rilevanti per, e che hanno un impatto su, i bambini. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che nel trattare con le asserzioni di abuso sessuale sul bambino, la Santa Sede ha coerentemente posto la preservazione della reputazione della Chiesa e la protezione dei perpetratori al di sopra dei migliori interessi dei fanciulli, come osservato da diverse commissioni nazionali d’inchiesta.
    30. Il Comitato richiama l’attenzione della Santa Sede al suo commento generale n. 14 (2013) sul diritto del fanciullo o della fanciulla ad avere i suoi migliori interessi considerati come un fattore principale e raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per assicurare che questo diritto sia appropriatamente integrato e coerentemente applicato in tutti i processi legislativi, amministrativi e giudiziari così come in tutte le politiche, i programmi e i progetti che sono pertinenti ai, e hanno un impatto sui, fanciulli. A questo riguardo, la Santa Sede è incoraggiata a prescrivere norme a tutte le persone pertinenti in posizione di comando per fare dei migliori interessi del fanciullo il fattore principale in ogni settore, incluso quando si ha a che fare con casi di abuso sessuale sul fanciullo, e a farle conoscere a tutti i religiosi, le organizzazioni e le istituzioni cattoliche di tutto il mondo.

    Rispetto per le opinioni del fanciullo
    31. Il Comitato è preoccupato per il fatto che la Santa Sede interpreta restrittivamente il diritto dei fanciulli di esprimere i loro punti di vista in tutte le questioni che li riguarda, così come i loro diritti di libertà di espressione, associazione e religione. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede continua a vedere i diritti gelosamente custoditi nell’articolo 12 della Convenzione come minanti i diritti e i doveri dei genitori.
    32. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che il diritto dei fanciulli di esprimere liberamente le loro opinioni costituisce uno dei componenti più essenziali della dignità dei fanciulli e che assicurare questo diritto e un obbligo di legge previsto dalla Convenzione, che non lascia margini per la discrezione degli Stati Parte. Il Comitato inoltre sottolinea il fatto che una famiglia in cui i fanciulli possono esprimere liberamente i loro punti di vista e viene dato loro il dovuto peso fin dalla più precoce età fornisce un importante modello, ed è per loro una preparazione per esercitare il diritto ad essere ascoltati nella più ampia società. Facendo riferimento al suo commento generale n. 12 (2009) sul diritto del fanciullo di essere ascoltato, il Comitato sollecita la Santa Sede a:
    (a) Combattere gli atteggiamenti negativi verso la realizzazione del diritto di tutti i bambini a
    essere ascoltati e promuovere il riconoscimento dei bambini come detentori di diritti;
    (b) Prendere misure per assicurare l’effettiva implementazione di legislazione che riconosce il diritto del fanciullo ad essere ascoltato nei procedimenti legali rilevanti;
    (c) Incoraggiare, attraverso legislazione e linee di condotta, opportunità per i genitori e i tutori di ascoltare i bambini e dare il dovuto peso ai loro punti di vista nelle questioni che li riguarda e promuovere programmi di educazione genitoriale, che edifichi sui comportamenti e gli atteggiamenti positivi esistenti; e
    (d) Promuovere il ruolo attivo dei bambini in tutti i servizi forniti alle famiglie e ai bambini dalle organizzazioni e istituzioni amministrate dalla Chiesa cattolica, così come nella pianificazione dei curricula e dei programmi scolastici, e assicurare che nelle questioni disciplinari, il diritto del bambino a essere ascoltato sia pienamente rispettato.
    C. Diritti civili e libertà (articoli 7, 8 e 13-17 della Convenzione)

    Diritto a conoscere e a essere curati dai genitori
    33. Il Comitato è preoccupato della situazione dei bambini nati dai preti cattolici, che, in molti casi, non sono consapevoli dell’identità dei loro padri. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che le madri possono ottenere un piano di metodici pagamenti da parte della Chiesa fino a quando il fanciullo è finanziariamente indipendente solo se esse firmano un accordo di riservatezza di non rivelare alcuna informazione.
    34. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede accerti il numero di bambini nati dai preti cattolici, scopra chi sono e prenda tutte le misure necessarie per garantire il diritto di questi bambini di conoscere ed essere curati dai loro padri, come appropriato. Il Comitato inoltre raccomanda che la Santa Sede garantisca che i religiosi non impongano più accordi di riservatezza quando dotano le madri con piani finanziari per mantenere i loro figli.

    Diritto all’identità
    35. Mentre accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sul diritto dei fanciulli di vivere con i loro genitori e di conoscere la loro identità, Il Comitato è preoccupato circa l’ininterrotta pratica dell’abbandono anonimo dei bambini resa possibile dalle organizzazioni cattoliche in diversi Paesi attraverso l’uso delle cosiddette “baby boxes”.
    36. alla luce degli articoli 6, 7, 8 e 19 della Convenzione, il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a cooperare negli studi per determinare le cause profonde della pratica dell’abbandono anonimo dei bambini e speditamente rafforzare e promuovere alternative, tenendo in pieno conto il diritto dei bambini di conoscere i loro genitori e fratelli biologici, come gelosamente custodito nell’art. 7 della Convenzione. Il Comitato sollecita inoltre la Santa Sede a contribuire ad affrontare l’abbandono dei bambini fornendo pianificazione familiare, sanità riproduttiva, così come adeguata consulenza e sostegno sociale, per prevenire gravidanze non pianificate così come assistenza alle famiglie bisognose, quantunque introducendo la possibilità di parti confidenziali negli ospedali come misura di ultima istanza per prevenire l’abbandono e/o la morte di un bambino.
    D. Violenza contro i bambini (articoli 19, 24, paragrafo 3, 28, paragrafo 2, 34, 37 (a) e 39 della Convenzione)
    Tortura e altro trattamento o punizione crudele o degradante
    37. Il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha adottato le misure necessarie per proteggere e assicurare giustizia per le ragazze rinchiuse dalle loro famiglie, dalle istituzioni statali e dai religiosi nelle lavanderie Magdalene in Irlanda gestite da quattro congregazioni di suore cattoliche fino al 1996. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:
    (a) Le ragazze rinchiuse in quelle istituzioni erano forzate a lavorare in condizioni simili alla schiavitù ed erano spesso soggette a trattamenti inumani, crudeli e degradanti così come ad abusi fisici e sessuali;
    (b) Le ragazze erano private della loro identità, dell’istruzione e spesso del cibo e delle medicine essenziali e gli era imposto l’obbligo del silenzio e gli era impedito di avere qualsiasi contatto con il mondo esterno;
    (c) Le ragazze non sposate che partorivano prima dell’ingresso o mentre erano rinchiuse nelle lavanderie avevano il loro bambini forzatamente allontanati da esse; e
    (d) Ancorché le quattro congregazioni cattoliche implicate funzionano sotto l’autorità della Santa Sede, nessuna azione è stata adottata per investigare la condotta delle suore che gestivano le lavanderie e per cooperare con le autorità che devono applicare la legge nel ritenere responsabili quelli che erano responsabili per gli abusi così come tutti quelli che organizzarono e scaltramente approfittarono del lavoro non pagato delle ragazze.
    38. Con riferimento alle raccomandazioni fatte dal Comitato contro la tortura nel 2011 alla Repubblica di Irlanda (CAT/C/IRL/CO/1 para. 11) di perseguire e punire i perpetratori con pene commensurate con la
    commessi, e di assicurare che le vittime ottengano soddisfazione ed abbiano il diritto esecutorio al risarcimento, Il Comitato sollecita la Santa Sede a:
    (a) Condurre un’investigazione interna contro la condotta del personale religioso che lavora nelle lavanderie Magdalene in Irlanda così come in tutti i Paesi dove questo sistema è stato in funzione, e assicurare che tutti i responsabili dei reati siano sanzionati e denunciati all’autorità giudiziaria nazionale per fini di azione giudiziaria;
    (b) Assicurare che piena compensazione sia pagata alle vittime e alle loro famiglie o attraverso le congregazioni o attraverso la Santa Sede come potere supremo della Chiesa e legalmente responsabile per i suoi subordinati negli ordini religiosi cattolici posti sotto la sua autorità;
    (c) Prendere tutte le misure appropriate per assicurare il ristabilimento fisico e psichico e la reintegrazione sociale delle vittime delle offese; e
    (d) Accertare le circostanze e le ragioni che hanno condotto a tali pratiche e prendere tutte le misure necessarie per assicurare che nessuna donna e bambino o bambina possa essere arbitrariamente ristretta per qualsiasi ragione in istituzioni cattoliche nel futuro.

    Punizione corporale
    39. Il Comitato accoglie con soddisfazione la dichiarazione durante il dialogo interattivo che la delegazione della Santa Sede porterà la proposta di bandire la punizione corporale dei bambini in tutti gli ambienti indietro per esaminarla. Tuttavia, il Comitato è preoccupato del fatto che mentre la punizione corporale, inclusa la fustigazione rituale dei bambini, è stata e rimane assai diffusa in alcune istituzioni cattoliche e ha raggiunto livelli endemici
    in alcuni Paesi, come considerevolmente rivelato dalla Commissione Ryan in Irlanda, la Santa Sede ancora non considera la punizione corporale come proibita dalla Convenzione e perciò non ha emanato linee guida e regole che bandiscano chiaramente la punizione corporale dei bambini nelle scuole cattoliche, in tutte le istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini, così come nelle abitazioni.
    40. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che tutte le forme di violenza contro i bambini, per quanto lievi, sono inaccettabili e che la Convenzione non lascia spazio per nessun livello di violenza contro i bambini. Il Comitato ricorda inoltre alla Santa Sede il suo obbligo in conformità all’articolo 19 della Convenzione di prendere tutte le appropriate misure per proteggere il fanciullo da tutte le forme di violenza fisica o mentale. Il Comitato sollecita la Santa Sede a:
    (a) Opporsi esplicitamente a tutte le punizioni corporali nell’educare il bambino, allo stesso modo con cui si contrasta la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti;
    (b) Emendare entrambi il Codice canonico e le leggi della Città Stato del Vaticano per proibire esplicitamente tutte le punizioni corporali dei bambini, incluso all’interno della famiglia;
    (c) Instituire apparati per fare rispettare effettivamente questa proibizione in tutte le scuole e istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini così come sul territorio della Città Stato del Vaticano e per garantire la responsabilità per la violenza contro i bambini; e
    (d) Fare uso della sua autorità per promuovere forme di educazione del fanciullo positive, non-violente e partecipative, e assicurare che una interpretazione delle Scritture che non condoni la punizione corporale sia riflessa nell’insegnamento e nelle altre attività della Chiesa e incorporata in tutta l’educazione teologica e l’addestramento.

    Abuso e incuria
    41. Il Comitato è preoccupato circa la posizione della Santa Sede sul fatto che le autorità civili dovrebbero intervenire nell’ambiente familiare solo nei casi in cui un abuso provato è stato commesso, per non interferire con i doveri e i diritti dei genitori. Tale posizione mina gravemente gli sforzi e le misure per prevenire l’abuso e l’incuria dei bambini. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che a dispetto della sua considerevole influenza sulle famiglie cattoliche, la Santa Sede non ha ancora adottato una strategia complessiva per prevenire l’abuso e l’incuria in ambiente domestico.
    42. Il Comitato mette in evidenza che la protezione del fanciullo deve iniziare con la prevenzione proattiva di tutte le forme di violenza e che le prerogative dei genitori non devono minare in nessun modo il diritto dei bambini di essere protetti dall’abuso e l’incuria. Il Comitato pertanto raccomanda che la Santa Sede:
    (a) Formuli una strategia complessiva per prevenire e combattere l’abuso e l’incuria del fanciullo e intensifichi ulteriormente l’innalzamento della consapevolezza e i programmi educativi incluse le campagne con il coinvolgimento dei fanciulli;
    (b) Incoraggi programmi basati sulla comunità miranti a prevenire e affrontare le violenze domestiche, l’abuso e l’incuria del fanciullo, incluso il coinvolgimento di precedenti vittime, volontari e membri della comunità, e offrendo loro sostegno all’addestramento;
    (c) Sviluppi sicuri, ben pubblicizzati, riservati e accessibili apparati di supporto per bambini, le loro associazioni e altri, per denunciare le violenze contro i bambini; e
    (d) Sviluppi chiare guide e istruzioni su quando e come riferire l’abuso e l’incuria alle autorità investigative.

    Sfruttamento e abuso sessuale
    43. Il Comitato prende nota dell’impegno espresso dalla delegazione della Santa Sede di ritenere inviolabile la dignità e l’intera persona di ogni fanciullo. Il Comitato cionondimeno esprime la sua più profonda preoccupazione circa l’abuso sessuale sul bambino commesso dai membri degli ordini cattolici che operano sotto l’autorità della Santa Sede, con chierici che sono stati coinvolti nell’abuso sessuale di decine di migliaia di bambini in tutto il mondo. Il Comitato è gravemente preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha riconosciuto l’entità dei crimini commessi, non ha preso le misure necessarie per affrontare i casi di abuso sessuale sul bambino e per proteggere i bambini, e ha adottato politiche e pratiche che hanno condotto alla continuazione dell’abuso da parte dei perpetratori e all’impunità degli stessi. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:
    (a) Ben noti autori di abusi sessuali su bambino sono stati trasferiti di parrocchia in parrocchia o in altri Paesi nel tentativo di tenere nascosti tali crimini, una pratica documentata da numerose commissioni nazionali d’inchiesta. La pratica della mobilità dei criminali, che ha permesso a molti preti di rimanere in contatto con i fanciulli e di continuare ad abusare di loro, tuttora pone i fanciulli di molti Paesi ad alto rischio di abuso sessuale, poiché dozzine di autori di abusi sessuali su bambino sono segnalati essere tuttora in contatto con fanciulli;
    (b) Ancorché la Santa Sede ha stabilito la sua piena giurisdizione sui casi di abuso sessuale su bambino nel 1962 e li ha posti nel 2001 sotto l’esclusiva competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF), ha deciso di fornire al Comitato i dati su tutti i casi di abuso sessuale su bambino portati alla sua attenzione nel corso del periodo del rapporto e le risultanze dei procedimenti interni in tali casi;
    (c) I casi di abuso sessuale su bambino, quando affrontati, sono stati trattati come gravi delitti contro la morale tramite procedimenti riservati previsti per misure disciplinari che hanno permesso a un’ampia maggioranza di autori di abuso e a quasi tutti quelli che hanno nascosto l’abuso sessuale su bambino di sfuggire ai procedimenti giudiziari negli Stati dove gli abusi sono stati commessi;
    (d) A causa del codice del silenzio imposto a tutti i membri del clero sotto pena di scomunica, i casi di abuso sessuale su bambino non sono quasi mai stati denunciati alle autorità per l’applicazione della legge nei Paesi dove tali crimini sono stati commessi. Al contrario, casi di suore e preti ostracizzati, degradati e licenziati per non aver rispettato l’obbligo del silenzio sono stati denunciati al Comitato così come casi di preti che hanno ricevuto congratulazioni per essersi rifiutati di denunciare gli autori di abuso su bambino, come dimostrato nella lettera indirizzata dal Cardinale Castrillon Hojos al Vescovo Pierre Pican nel 2001;
    (e) Denunciare alle autorità nazionali per l’applicazione della legge non è mai stato reso obbligatorio e ciò è stato esplicitamente rifiutato in una lettera ufficiale indirizzata ai membri della Conferenza Episcopale Irlandese dal Vescovo Moreno e dal Nunzio Storero nel 1997. In molti casi, le autorità della Chiesa, incluso al più alto livello della Santa Sede hanno mostrato riluttanza e in alcuni casi, hanno rifiutato di cooperare con le autorità giudiziarie e le commissioni nazionali d’inchiesta.
    (f) Limitati sforzi sono stati fatti per mettere in grado i fanciulli iscritti nelle scuole e istituzioni cattoliche di proteggere se stessi dall’abuso sessuale.
    44. Il Comitato accetta la dichiarazione della Santa Sede circa l’importanza di stabilire la verità di ciò che è accaduto nel passato, per adottare i necessari provvedimenti per impedire che ciò accada ancora, per assicurare che i principi di giustizia siano pienamente rispettati e, soprattutto, per portare riparazione alle vittime e a tutti quelli colpiti da questi enormi crimini. In questa prospettiva, Il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a:
    (a) Assicurare che la Commissione creata nel dicembre del 2013 investigherà in maniera indipendente tutti i casi di abuso sessuale su bambino così come le condotte della gerarchia cattolica nell’occuparsi di essi. La Santa Sede dovrebbe considerare di invitare la società civile e le organizzazioni delle vittime a unirsi a questa Commissione e gli apparati internazionali per i diritti umani a supportare il suo lavoro. Le risultanze di questa investigazione dovrebbero essere rese pubbliche e servire a prevenire il ripetersi dell’abuso sessuale su bambino all’interno della Chiesa cattolica;
    (b) Rimuovere immediatamente tutti coloro che sono noti e sospetti autori di abuso sessuale su bambino dai loro incarichi e rinviare la questione alle pertinenti autorità per l’applicazione della legge per le investigazioni e i fini di azione giudiziaria;
    (c) Assicurare una trasparente condivisione di tutti gli archivi che possono essere usati per tenere gli autori degli abusi responsabili così come quelli che hanno nascosto i loro crimini e scaltramente hanno posto gli offensori in contatto con i fanciulli;
    (d) Emendare il Codice canonico affinché l’abuso sessuale su bambino sia considerato come i crimini e non come “delitto contro la morale” e abrogare tutte le disposizioni che possono imporre un obbligo di silenzio sulle vittime e su tutti quelli che vengono a conoscenza di tali crimini:
    (e) Stabilire chiare regole, apparati e procedure per la denuncia obbligatoria di tutti i casi sospetti di abuso e sfruttamento sessuale del bambino alle autorità per l’applicazione della legge;
    (f) Assicurare che tutti i preti, il personale religioso e gli individui che lavorano sotto l’autorità della Santa Sede siano resi edotti dei loro obblighi di denuncia e del fatto che in caso di conflitto, questi obblighi prevalgono sulle disposizioni del codice canonico;
    (g) Sviluppare programmi e politiche per la prevenzione di tali crimini e per il ristabilimento e la reintegrazione sociale delle vittime bambino, in accordo con i documenti conclusivi adottati dai Congressi Mondiali contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini del 1996, 2001 e 2008, tenuti a Stoccolma, Yokohama e Rio de Janeiro, rispettivamente;
    (h) Sviluppare programmi di educazione preventiva per innalzare la consapevolezza dei fanciulli sull’abuso sessuale e per insegnare loro le necessarie capacità tramite le quali proteggere se stessi; e
    (i) Considerare di ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Protezione dei Bambini contro lo Sfruttamento Sessuale e l’Abuso Sessuale.

    Libertà del fanciullo da tutte le forme di violenza
    45. Il Comitato accoglie con soddisfazione l’indicazione che la Santa Sede pone particolare attenzione a promuovere la dignità delle donne e delle ragazze. Tuttavia, data l’estensione e il devastante impatto della violenza domestica sui fanciulli e il fatto che la violenza domestica spesso ha una componente basata sul genere, il Comitato è gravemente preoccupato del fatto che durante la Commissione del 2013 sullo Status delle Donne, la Santa Sede si è opposta alla bozza di testo finale che proponeva che la religione, il costume o la tradizione non dovrebbero servire come scusa per gli Stati per eludere i loro obblighi di proteggere le donne e le ragazze dalla violenza.
    46. Richiamando le raccomandazioni dello studio delle Nazioni Unite sulla violenza contro i fanciulli del 2006 (A/61/299), il Comitato raccomanda che la Santa Sede dia la priorità all’eliminazione di tutte le forme di violenza contro i fanciulli. Il Comitato raccomanda inoltre che la Santa Sede prenda in considerazione il commento generale n. 13 (2011) sul diritto del fanciullo alla libertà da tutte le forme di violenza, e in particolare:
    (a) Usi la sua autorità e influenza per supportare gli sforzi e le misure dirette a combattere tutte le forme di violenza domestica e basata sul genere includendo le misure che affrontano gli atteggiamenti, le tradizioni, i costumi e le pratiche comportamentali che spesso servono come giustificazione per queste forme di violenza;
    (b) Sviluppi una strategia nazionale complessiva per prevenire e affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;
    (c) Adotti un ordinamento di coordinamento per affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;
    (d) Ponga particolare attenzione alla, e affronti la, dimensione della violenza riferita al genere; e
    (e) Cooperi con il Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e gli altri pertinenti enti delle Nazioni Unite.

    Telefono amico
    47. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede promuova la creazione di numeri telefonici tipo “telefono amico” negli Stati Parte, diffonda l’informazione della loro esistenza e incoraggi i fanciulli a usarli.
    E. Ambiente familiare e custodia alternativa (articoli 5, 9-11, 18 (paragrafi 1 e 2), 20-21, 25 e 27 (paragrafo 4) della Convenzione)

    Ambiente familiare
    48. Mentre accoglie con favore l’informazione fornita dalla delegazione della Santa Sede che essa procederà con una revisione delle disposizioni relative alla famiglia del Codice canonico nel prossimo futuro, il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede e le istituzioni gestite dalla Chiesa non riconoscono l’esistenza di diverse forme di famiglia e spesso discriminano i fanciulli sulla base della loro situazione familiare.
    49. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede faccia in modo che le disposizioni del Codice canonico riconoscano la diversità degli ambienti
    familiari e non discriminino i fanciulli sulla base del tipo di famiglia in cui vivono.

    Fanciulli deprivati di un ambiente familiare
    50. Il Comitato accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sull’importanza per il pieno e armonioso sviluppo della personalità dei fanciulli di crescere in una famiglia. Il Comitato è tuttavia preoccupato circa la situazione degli adolescenti reclutati dai Legionari di Cristo e altre istituzioni cattoliche che sono progressivamente separati dalle loro famiglie e isolati dal mondo esterno. Mentre prende nota della risposta della Santa Sede che evidenzia i diritti e i doveri dei genitori di scegliere le scuole e i seminari per i loro figli, il Comitato annota anche che nel novembre del 2013, il Presidente della Conferenza dei vescovi francese ha riconosciuto la manipolazione delle coscienze individuali in alcune istituzioni e congregazioni cattoliche.
    51. Il Comitato sollecita la Santa Sede a investigare in modo appropriato tutte le testimonianze dei fanciulli e degli adolescenti che sono stati separati dalle loro famiglie per mezzo della manipolazione psicologica e ad assicurare che i responsabili per la manipolazione degli adolescenti siano tenuti responsabili e cessino le loro attività.
    52. Il Comitato è preoccupato per il fatto che l’istituzionalizzazione dei fanciulli è tuttora molto estesa nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica e per il fatto che alle alternative tipo famiglia non viene ancora data la priorità, come mostrato dall’apertura di nuove istituzioni in molti Paesi. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha adottato linee guida sulla collocazione dei fanciulli in istituzioni cattoliche di custodia alternativa e per sorvegliare la loro situazione e per il fatto che non ha ancora una politica di de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica.
    53. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare una politica per la de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle istituzioni dirette dalla Chiesa cattolica e per la riunificazione con le loro famiglie, dove possibile. Il Comitato raccomanda anche che la Santa Sede prenda tutte le necessarie misure per assicurare in via prioritaria che i fanciulli minori di tre anni non siano collocati nelle istituzioni. La Santa Sede dovrebbe anche emanare linee guida per la collocazione, per l’adeguata revisione periodica e il controllo della collocazione dei fanciulli in tutti gli ambienti cattolici di custodia alternativa per garantire l’applicazione delle norme e per prevenire l’abuso. Nel fare ciò, la Santa Sede dovrebbe tenere in considerazione le Linee guida per la Custodia Alternativa dei Fanciulli annesse alla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 64/142 del 20 dicembre 2009.
    F. Disabilità, salute essenziale e assistenza (articoli 6, 18 (paragrafo 3), 23, 24, 26, 27 (paragrafi 1-3) e 33 della Convenzione)

    Salute
    54. Il Comitato esprime la sua più profonda preoccupazione per il fatto che nel caso di una ragazza di nove anni in Brasile che fu sottoposta ad aborto salvavita di emergenza nel 2009 dopo essere stata violentata dal suo patrigno, un Arcivescovo di Pernambuco sanzionò la madre della ragazza così come il dottore che eseguì l’aborto, una sanzione che venne poi approvata dal capo della Congregazione dei vescovi della Chiesa cattolica romana.
    55. Il Comitato sollecita la Santa Sede a rivedere la sua posizione sull’aborto che pone ovvi rischi sulla vita e sulla salute delle ragazze incinta e a emendare il Canone 1398 relativo all’aborto con lo scopo di identificare le circostanze in base alle quali l’accesso all’aborto può essere permesso.

    Salute dell’adolescente / HIV / AIDS
    56. Il Comitato è gravemente preoccupato circa le conseguenze negative della posizione della Santa Sede e delle prassi di negare l’accesso degli adolescenti alla contraccezione, così come alla salute sessuale e riproduttiva e all’informazione.
    57. Con riferimento ai suoi commenti generali n. 15 (2013) sul diritto del fanciullo al godimento del più alto livello di salute raggiungibile, n. 4 (2003) sulla salute dell’adolescente e n. 3 (2003) sull’HIV/AIDS e i diritti del fanciullo, il Comitato ricorda alla Santa Sede i pericoli delle gravidanze premature e non desiderate e dell’aborto clandestino i quali finiscono in modo evidente in alta morbilità e mortalità materna nelle ragazze adolescenti, così come il particolare rischio per le ragazze e i ragazzi adolescenti di essere infettati con, e affetti da, malattie trasmesse sessualmente, inclusi HIV/AIDS. Il Comitato Raccomanda che la Santa Sede:
    (a) Valuti le gravi implicazioni delle sua posizione sul godimento da parte dell’adolescente del più alto livello di salute raggiungibile e superi tutte le barriere e i tabù che circondano la sessualità dell’adolescente che impediscono il loro accesso all’informazione sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare e i contraccettivi, i pericoli della gravidanza prematura, la prevenzione dell’HIV/AIDS e la prevenzione e il trattamento delle malattie trasmesse sessualmente (STDs);
    (b) Ponga i migliori interessi degli adolescenti al centro di tutte le decisioni riguardanti la loro salute e il loro sviluppo e dell’implementazione delle politiche e degli interventi che riguardano i fattori fondamentali della loro salute;
    (c) Assicuri il diritto degli adolescenti ad avere accesso ad informazioni adeguate essenziali per la loro salute e il loro sviluppo e per la loro abilità di partecipare significativamente nella società. A tal riguardo, la Santa Sede dovrebbe assicurare che l’educazione alla salute sessuale e riproduttiva e la prevenzione dell’HIV/AIDS sia parte del curriculum obbligatorio delle scuole cattoliche e rivolto alle ragazze e ai ragazzi adolescenti, con speciale attenzione a impedire le gravidanze premature e le infezioni trasmesse sessualmente;
    (d) Garantisca il migliore interesse delle adolescenti incinte e assicuri che i punti di vista delle adolescenti incinte siano sempre ascoltati e rispettati nel campo della salute riproduttiva;
    (e) Contribuisca attivamente alla diffusione delle informazioni sul danno che il matrimonio prematuro e la gravidanza prematura possono causare e ad assicurare che le organizzazioni cattoliche proteggano i diritti delle fanciulle incinte, delle madri adolescenti e dei loro figli e combattano le discriminazioni contro di loro; e
    (f) Prenda misure per elevare la consapevolezza di, e favorisca la genitorialità e i comportamenti sessuali responsabili, con particolare attenzione ai ragazzi e agli uomini.
    G. Misure di protezione speciale (articoli 22, 30, 32-33, 35-36, 37 (b)-(d), 38, 39 e 40 della Convenzione)

    Vendita, traffico e sequestro di persona
    58. Il Comitato è profondamente preoccupato del fatto che migliaia di bambini siano stati prelevati con la forza dalle loro madri da membri delle congregazioni cattoliche in diversi Paesi e successivamente collocati in orfanatrofi o dati a genitori adottivi all’estero, come fu il caso specialmente in Spagna e nelle lavanderie
    Magdalene in Irlanda. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che ancorché le congregazioni responsabili erano poste sotto la sua autorità, la Santa Sede non ha condotto un’investigazione interna su questi casi e ha tralasciato di agire contro i responsabili. Il Comitato è altresì preoccupato del fatto che la Santa Sede non abbia fornito informazioni sulle misure prese per rintracciare dove si trovino questi bambini e per riunirli, dove possibile, con le loro madri biologiche.
    59. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad aprire un’investigazione interna su tutti i casi di asportazione dei bambini dalle loro madri e a cooperare pienamente con le pertinenti autorità nazionali per l’applicazione della legge nel tenere i colpevoli responsabili. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede ad assicurare che le congregazioni religiose cattoliche coinvolte rivelino pienamente tutte le informazioni che hanno sul dove si trovano questi fanciulli affinché, dove possibile, siano riuniti con le loro madri biologiche e ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire l’accadere di simili pratiche nel futuro.

    Vittime e testimoni di crimini minorenni
    60. Il Comitato esprime grave preoccupazione per il fatto che nel trattare con le vittime minorenni di differenti forme di abuso, la Santa Sede ha posto sistematicamente la preservazione della reputazione della Chiesa e dei presunti offensori al disopra della protezione delle vittime minorenni. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che mentre la Santa Sede ha riconosciuto nelle sue risposte scritte e durante i dialoghi interattivi la fondamentale competenza dell’autorità giudiziaria, essa ha continuato ad affrontare questi casi per mezzo di processi basati sul Codice canonico che non contiene disposizioni per la protezione, il supporto, la riabilitazione e il risarcimento delle vittime minorenni. Il Comitato è inoltre particolarmente preoccupato del fatto che:
    (a) Le vittime minorenni e le loro famiglie siano state spesso biasimate dalle autorità religiose, discreditate e scoraggiate dal portare avanti le loro denuncie e in certi casi umiliate, come annotato soprattutto dal Grand Jury in Westchester, dalla commissione Ryan in Irlanda e dalla Commissione Winter in Canada;
    (b) La segretezza sia stata imposta sulle vittime minorenni e sulle loro famiglie come una precondizione della compensazione finanziaria; e
    (c) Ancorché essa ha esteso i propri limiti per la prescrizione, la Santa Sede ha in certi casi intralciato gli sforzi compiuti in certi Paesi per estendere i loro limiti per la prescrizione dei reati di abuso sessuale su minore.
    61. Il Comitato raccomanda che in questioni riguardanti il trattamento di vittime e testimoni minorenni, la Santa Sede dovrebbe essere guidata dal rispetto per i migliori interessi del fanciullo e dalle linee guida sulla giustizia in questioni che coinvolgono vittime e testimoni di crimini minorenni (si veda la risoluzione 2005/20 del Consiglio Economico e Sociale, allegata). Il Comitato sollecita la Santa Sede a:
    (a) Sviluppare procedure complessive per l’identificazione precoce delle vittime minorenni di abusi sessuali e di altre forme di abuso;
    (b) Assicurare accessibili, confidenziali, amichevoli verso il bambino ed efficaci canali di denuncia per fanciulli che sono vittime o testimoni di abusi sessuali e assicurare che le vittime minorenni di abuso sessuale o qualsiasi altro crimine siano protetti da futuri abusi e da rappresaglia quando denunciano gli abusi. I genitori dovrebbero ottenere assistenza nel portare gli abusi sofferti dai loro fanciulli di fronte ai tribunali.
    (c) Assicurare che le vittime e i testimoni di crimini minorenni siano provvisti di supporto psico-sociale per la loro riabilitazione e reintegrazione e che tali misure non divengano clausole condizionali su un accordo confidenziale che impedisca ai fanciulli di fare denuncia alle autorità nazionali per l’applicazione della legge;
    (d) Fornire risarcimento alle vittime di abuso sessuale commesso da individui e istituzioni sotto l’autorità della Santa Sede senza imporre nessun obbligo di riservatezza sulle vittime e stabilire uno schema di risarcimento per le vittime secondo questo punto di vista;
    (e) Promuovere la riforma delle norme sulla prescrizione nei Paesi dove esse ostacolano le vittime di abuso sessuale su minorenne dal chiedere giustizia e risarcimento; e
    (f) Condurre attività di innalzamento della consapevolezza per combattere la stigmatizzazione delle vittime di sfruttamento e abuso sessuale.
    H. Ratifica degli strumenti internazionali sui diritti umani
    62. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede, allo scopo di rafforzare ulteriormente la realizzazione dei diritti dei fanciulli, ratifichi gli essenziali strumenti sui diritti umani dei quali non è ancora Parte contraente, cioè il Protocollo Opzionale alla Convenzione su Diritti del Fanciullo su una procedura per le comunicazioni, la Convenzione sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e la Convenzione sui Diritti Civili e Politici e i loro Protocolli Opzionali così come la Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione sulla protezione dei diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e i Membri delle loro Famiglie, la Convenzione sui Diritti delle Persone portatrici di Disabilità e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione per la Protezione di Tutte le Persone dalla Sparizione Forzata e il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura e gli altri Trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumane o Degradanti.

    I. Ulteriori osservazioni e diffusione
    63. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede prenda tutte le appropriate misure per assicurare che le presenti raccomandazioni siano pienamente implementate tramite, inter alia, la loro trasmissione al Papa, alla Curia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, alle Istituzioni Sanitarie Cattoliche, al Concilio Pontificio per la Famiglia così come alle conferenze episcopali dei vescovi, agli individui e alle istituzioni funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede per le appropriate considerazioni e ulteriori azioni.
    64. Alla luce dell’articolo 45 (a) e (b) della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede consideri di cercare il parere esperto, tra gli altri, dal Relatore Speciale sulla vendita dei fanciulli, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo, dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e dal Relatore Speciale sulla tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti nell’implementazione delle raccomandazioni del Comitato relative all’abuso sessuale e allo sfruttamento.
    65. Il Comitato inoltre raccomanda che il secondo rapporto periodico e le risposte scritte dello Stato Parte e le relative raccomandazioni (osservazioni conclusive) siano rese ampliamente disponibili, incluso (ma non esclusivamente) attraverso Internet, al più vasto pubblico, alle organizzazioni della società civile, ai mezzi di informazione, alle associazioni giovanili, alle
    associazioni professionali e ai fanciulli, allo scopo di generare dibattito e consapevolezza della Convenzione e della sua implementazione e controllo.

    J. Prossimo rapporto
    66. Il Comitato invita la Santa Sede a presentare il suo rapporto periodico combinato dal terzo al sesto entro il primo settembre 2017 e ad includere in esso le informazioni sull’implementazione delle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato richiama l’attenzione al suo trattato-specifico armonizzato di linee guida per il rapporto adottato il primo ottobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1) e ricorda allo Stato Parte che i futuri rapporti dovrebbero essere in conformità con le linee guida e non eccedere le 60 pagine. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a presentare il suo rapporto in accordo con le linee guida. In accordo con la risoluzione dell’Assemblea Generale 67/167 del 20 dicembre 2012, nel caso che un rapporto eccedente la limitazione del numero massimo di pagine sia presentato, allo Stato Parte sarà richiesto di rivedere e ripresentare il rapporto in conformità con le sopra menzionate linee guida. Il Comitato ricorda allo Stato Parte che se esso non è nella condizione di rivedere e ripresentare il rapporto, la traduzione del rapporto ai fini della verifica del corpo del trattato non può essere garantita.
    67. Il Comitato inoltre invita lo Stato Parte a presentare un aggiornato documento essenziale in accordo con i requisiti dei documenti essenziali comuni nelle linee guida armonizzate sui rapporti, approvate durante il quinto Incontro Inter-Comitati dei corpi del trattato dei diritti umani del giugno 2006 (HRI/MC/2006/3).

    Testo Relazione pdf

  • “Io, violentata a 13 anni, così ho trovato il coraggio di denunciare quel prete”. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

    “Io, violentata a 13 anni, così ho trovato il coraggio di denunciare quel prete”. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

     Il dramma di Francesca inizia da ragazzina in una parrocchia in Molise, quando don Marino la abbraccia per la prima volta in sagrestia. Seguono quattro anni di rapporti e di silenzi, poi la decisione di rivolgersi al vescovo, che sospende il sacerdote, e ai magistrati. “Ma in paese difendono quell’uomo. E io sogno di fuggire”

    di LUIGI NOCENTI

    PORTOCANNONE – UNA sera, dopo le prove del coro, don Marino mi ha chiamata in sagrestia: ha chiuso la porta a chiave e ha iniziato ad abbracciarmi forte e a toccarmi. Sono rimasta senza fiato e non ho avuto la forza di evitare quei contatti”. È solo l’inizio di un racconto dell’orrore, di un’adolescenza rubata a una ragazzina di 13 anni.

    FRANCESCA (il nome è di fantasia), oggi maggiorenne, è cresciuta a pochi chilometri da Termoli, nel comune molisano di Portocannone. Quattro anni di silenzio fino alla querela per ipotesi di abuso sessuale su minore di anni 14, due tentati suicidi e il suo presunto carnefice, don Marino Genova, 58 anni, sospeso in via cautelativa a divinis dal vescovo della diocesi Termoli-Larino. Una vicenda inquietante dove alberga l’ombra della pedofilia, ma anche la storia del coraggio di Francesca nell’esporsi in prima linea e uscire dal silenzio.

    È vero che don Marino voleva un figlio da lei?
    “Sì, mi diceva che ai miei 18 anni avrebbe voluto un rapporto completo. Io non volevo rimanere incinta, ma lui insisteva. Non ha mai preso precauzioni durante i nostri rapporti sessuali”.

    Come si sente oggi?
    “Aver raccontato tutto mi fa sentire sollevata, soprattutto dallo scorso 3 aprile, quando ho denunciato don Marino. Non lo faccio per soldi, ma per il male che mi è stato fatto. Oggi provo tanto schifo: per lui, per ciò che mi ha fatto, ma anche disprezzo verso me stessa, per non essere stata capace di difendermi. Spero almeno che la mia storia dia il coraggio di ribellarsi a chi vive vicende simili, in particolare eventuali altre vittime di don Marino: potrei non essere stata l’unica ad aver ricevuto le sue attenzioni sessuali”.

    Come ha conosciuto don Marino Genova?
    “Sono orfana di padre dall’età di 3 anni, mi hanno cresciuto mia madre e la nonna paterna. Fu lei a regalarmi un pianoforte quando ero bambina, ed è così che è nata la mia passione per la musica. Ho iniziato il conservatorio a 7 anni e a 12 mi fu chiesto di suonare l’organo per il coro della chiesa del paese. È qui che ho conosciuto don Marino”.

    Come sono nati i vostri incontri privati?
    “Mi mandava messaggi chiedendomi di andare in chiesa per aiutarlo. La prima volta che ha approfittato di me era da poco morta mia nonna ed ero molto fragile. Da quel momento è stato un susseguirsi di incontri intimi in sagrestia e anche a casa sua. Ci vedevamo un paio di volte a settimana”.

    Lei aveva 13 anni, lui 53 ed era pure un prete: non le sembrava strano?
    “Ciò che oggi non riesco a perdonarmi è proprio questo: non essermi resa conto di ciò che stava succedendo. Oggi è come se mi voltassi indietro e vedessi una bambina impaurita e sperduta che si fida del lupo cattivo, che confonde le lusinghe lussuriose di un prete di mezza età per dichiarazioni di vero amore”.

    Come è riuscita a porre fine a questa storia?
    “Una corista del gruppo parrocchiale aveva notato qualcosa di strano e un giorno sono crollata con questa signora. Avevo 17 anni e fino ad allora nessuno sapeva ciò che stava accadendo da quattro anni. Perfino mia madre: pensava che i miei disagi fisici  –  vomito, isteria, insonnia  –  fossero dovuti all’ansia per i troppi impegni tra il liceo, il conservatorio e il coro. Con questa signora sono anche andata dal vescovo Gianfranco De Luca”.

    E cosa accadde?
    “Era il novembre del 2012: don Marino è stato mandato in una comunità vicino a Roma. Poi sono entrata in contatto con Rete l’abuso e con il supporto legale di questa associazione ho deciso di querelarlo. A quel punto don Marino è stato sospeso: non può amministrare i sacramenti, celebrare messa né confessare. Ora sono in corso le indagini: spero si apra il processo e vengano appurate le sue responsabilità. In ogni caso, lui oggi può contare sul supporto della comunità in cui vive, a differenza di me”.

    Come mai?
    “Dopo che ho presentato la denuncia, mi sono ritrovata abbandonata a me stessa, anche economicamente. Il vescovo, che in passato mi aveva aiutato, dopo il mio diciottesimo compleanno ha dichiarato che stava diventando troppo costoso. L’ho scritto anche a Papa Francesco in una lettera in cui gli ho raccontato la mia storia e ciò che sto vivendo, il profondo disagio interiore in cui vivo: il malessere è esploso, tanto che ho pensato di farla finita”.

    E ha tentato il suicidio due volte.
    “Sì, per tutta l’estate sono stata ricoverata. Da allora mi segue uno psichiatra, assumo psicofarmaci, ma sto male. Ripensarmi in quegli atti sessuali è un incubo ad occhi aperti. Rivedo la bambina che ero e vorrei gridarle: fuggi, urla, ribellati. Ma nei ricordi non c’è una sola volta in cui sia riuscita a farlo, rimanevo lì, pietrificata, a subire di tutto. Ho ancora viva la sensazione di profondo stordimento dopo le sue carezze e i suoi baci, e il sentirmi mancare dopo il primo rapporto sessuale, senza neanche capire cosa fosse davvero accaduto. Mi chiedo a volte se si è reso conto di quanto male mi ha fatto”.

    E non è stato l’unico…
    “A ferirmi oggi sono anche tutte quelle persone che in qualche modo lo difendono o sostengono che in fondo non sono una vittima anche se avevo solo 13 anni e lui oltre quattro volte la mia età. In paese capita che mi ridano dietro o che su Facebook si formi un gruppo in suo favore. È incredibile, chissà se uscirò mai da questo tunnel di violenza psicologica. Persino la donna che all’inizio mi aiutò, mi portò dal prete esorcista del paese”.

    Cosa sogna per il suo futuro?
    “Dopo quello che è successo, ho lasciato il coro, la scuola, il conservatorio. Qui in paese sto davvero male. Sogno di andarmene, se qualcuno mi offrisse un lavoro, qualsiasi lavoro, fuggirei anche domani. A questo posto mi legano solo terribili, incancellabili ricordi”.

    http://www.repubblica.it/cronaca/2014/01/15/news/io_violentata_a_13_anni_cos_ho_trovato_il_coraggio_di_denunciare_quel_prete-75972402/