Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: abuso sessuale

  • Pedofilia, Comitato tortura Onu: Vaticano deve garantire risarcimento a vittime

    Pedofilia, Comitato tortura Onu: Vaticano deve garantire risarcimento a vittime

     Il Comitato Onu sulla tortura a termine dell’esame del primo rapporto consegnato della Santa Sede all’Onu sul caso di pedofilia ha scritto che la Santa Sede deve garantire risarcimento e piena riabilitazione alle vittime di abusi sessuali commessi da o con il consenso di funzionari dello Stato.

    Secondo la conclusione del comitato Onu, la Santa Sede non ha infranto la Convenzione contro la tortura. Il comitato tuttavia ammonisce il Vaticano di non aver reso obbligatorie le denunce alla polizia dei reati di pedofilia e di avere trasferito preti evitando loro sanzioni giudiziarie.

    Secondo quanto riporta la Santa Sede in un comunicato, la Commissione apprezza “il dialogo costruttivo e aperto con la delegazione di alto livello”, guidata dall’osservatore permanente della Santa Sede presso l’Onu, monsignor Silvano Maria Tomasi sottolineando come la Commissione riconosce inoltre “che la Santa Sede, le diocesi cattoliche e gli ordini religiosi hanno compiuto sforzi importanti per prevenire gli abusi sessuali contro i minori”-

    Tuttavia, il Vaticano ribadisce quanto ha già espresso davanti alle Nazioni Unite, ovvero che la pedofilia, non rientra sotto la voce tortura e che la Santa Sede non può rispondere dell’agire di tutto il clero.
    “Pur non concludendo in modo esplicito che lo stupro o l’abuso sessuale da parte di individui costituisce un atto di tortura, molte delle osservazioni finali fanno riferimento all’abuso sessuale” e anche se vi potrebbe essere “un assunto di fondo che indica l’abuso sessuale come una forma di tortura secondo la definizione della Cat”, questo assunto, precisa il Vaticano, “non è né sostenuto dal testo della Cat né è stato in alcun modo accettato dalle autorità sui diritti umani”.
    Per il vaticano, l’assunto è “fallace, fuorviante e controproducente”.

    Infine, nella nota di commento alle conclusioni dell’Onu, la Santa Sede scrive che vi è il tentativo “di dare l’impressione che tutti i sacerdoti nel mondo siano indirettamente e giuridicamente legati al Vaticano”, mentre ciascuno “è cittadino giuridicamente dipendente dal paese in cui vive e che ha diritto di esercitare la sua sovranità senza interferenze esterne”.
    Inoltre, la Santa Sede assicura che “considererà molto seriamente” le accuse rivolte per “non aver richiesto che le accuse di abusi vengano riportate alla polizia”.

    Nel rapporto conclusivo dell’Onu vi è anche un capitolo che riguarda l’aborto per cui l’Onu ha spiegato che gli sforzi della Chiesa sono volti alla protezione dei nascituri e rientrano nel diritto alla libertà religiosa e che pertanto non configurano quindi una violazione della convenzione.

    A febbraio scorso la commissione Onu per i diritti dei minori avave reso noto le conclusioni di un rapporto in cui accusava il Vaticano di non aver fatto nulla contro la pedofilia, e chiedeva pertanto “l’immediata rimozione” dei responsabili di quegli atti.

    Mentre a marzo, la conferenza episcopale aveva diffuso le “linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici” citata appunto dall’Onu per i progressi messi in atto e criticate nella parte che suscitò polemiche anche in Italia e che riguardava il fatto che “i vescovi italiani ribadivano la differenza di ruoli tra autorità ecclesiastica e civile”.

    Redazione

    http://www.direttanews.it/2014/05/23/pedofilia-comitato-tortura-onu-vaticano-deve-garantire-risarcimento-a-vittime/

  • Preti pedofili: quasi 3500 casi in dieci anni, 884 sacerdoti allontanati

    Preti pedofili: quasi 3500 casi in dieci anni, 884 sacerdoti allontanati

    Tra il 2004 ed il 2013, il Vaticano ha «cacciato» 884 preti accusati di pedofilia, svestendoli dell’abito talare e riducendoli allo stato di laici, cioè di comuni cittadini. Lo ha detto martedì a Ginevra il nunzio apostolico presso la sede delle Nazioni Unite a Ginevra, Silvano Tomasi, nel corso della seconda giornata di esame del rapporto della Santa Sede davanti ai dieci esperti del 52esimo Comitato Onu contro la tortura. Negli ultimi nove anni, sono stati 3.420 i casi giunti alla Congregazione per la Dottrina della fede, fondati su accuse credibili di abusi sessuali commessi da membri del clero contro minorenni. La maggioranza dei casi si riferisce agli anni ‘50, ‘60, 70’ e ‘80.Per stare ai provvedimenti presi solo negli ultimi due anni, Benedetto XVI aveva sospeso 384 sacerdoti negli ultimi due anni del suo pontificato.

    «La Chiesa sta affrontando il problema»

    Dal 2004, più di 3.400 casi credibili di abusi sono stati denunciati al Vaticano, di cui 401 nel solo 2013. Altre misure disciplinari sono state prese nei confronti di 2.572 sacerdoti. Tra le sanzioni minori ai 2.572 sacerdoti c’è anche l’imposizione a vivere il resto della vita in penitenza e preghiera, misura spesso usata quando il prete accusato è anziano o infermo. Non sono pochi, ma, precisa Tomasi, si tratta di sacerdoti che vengono «messi in un luogo in cui non hanno alcun contatto con bambini». Del resto, ricorda monsignore, la «Santa Sede non ha la competenza o i mezzi di avviare procedure per crimini fuori dalla Città del Vaticano». Tuttavia «compie ogni sforzo per condurre procedure ecclesiastiche nei confronti di membri del clero contro i quali sono state mosse accuse credibili di abusi sessuali contro minori, ma senza pregiudizio per le procedure giudiziarie nel Paese di residenza». «Direi che il punto più importante da fare entrare nella convinzione degli esperti – afferma Tomasi – è che la Chiesa, da una parte la Santa Sede, nel suo campo, e le Conferenze episcopali e la Chiesa in generale, da 10 anni sono sul fronte per combattere contro ogni abuso sessuale sui minori, per prevenire questo crimine, per aiutare le vittime e per punire anche chi è colpevole. Quindi, non vogliamo che rimanga fossilizzata la percezione che la Chiesa non abbia fatto abbastanza o che la Chiesa abbia cercato di evitare o che stia ancora evitando di affrontare il problema».

    Il primo rapporto davanti al comitato Onu contro la tortura

    Le conclusioni del Comitato sull’esame del rapporto della Santa Sede sono attese il 23 maggio. Si tratta del primo rapporto della Santa Sede davanti al Comitato Onu contro la tortura. Il Comitato esamina i rapporti di tutti i 155 Paesi aderenti alla Convenzione del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. La Santa Sede ha aderito al Trattato nel 2002. Intanto, un commento del Wall Street Journal afferma che se il Comitato Onu preposto al rispetto della Convenzione contro la Tortura «dovesse accogliere la richiesta» di alcune associazioni e gruppi e «concludere che il Vaticano ha violato la Convenzione» per i casi di abusi sui minori, «questo rappresenterebbe un’interpretazione giuridicamente insostenibile e perversa del trattato» che potrebbe indebolire la sua efficacia e soprattutto «rappresenterebbe un attacco palese alla libertà religiosa». Nell’analisi firmata da David B. Rivkin Jr. e Lee A. Casey – ex funzionari del Dipartimento di Giustizia a Washington durante le presidenze Reagan e George W. Bush – si ricorda che nel passato la Chiesa non si è mossa in maniera adeguata nella lotta alla pedofilia ma «più recentemente ha invece ammesso i propri errori e ha messo in campo riforme fondamentali per risolvere il problema».Per gli editorialisti di Wsj nessuno ha dubbi nel condannare la pedofilia «ma inserire la questione nella Convenzione contro la tortura è legalmente scorretto».

    http://www.corriere.it/cronache/14_maggio_06/preti-pedofili-quasi-3500-casi-dieci-anni-884-sacerdoti-allontanati-b93d09f4-d54b-11e3-b55e-35440997414c.shtml

  • Esce in Messico il film sugli abusi di Maciel

    Esce in Messico il film sugli abusi di Maciel

     Il film messicano Obbedienza perfetta, ispirato al caso del sacerdote pedofilo Marcial Maciel “non cerca la provocazione ma vuole commuovere e provocare una riflessione”, secondo le intenzioni del regista Luis Urquiza. Il film, che arriva nelle sale messicane, porta sul grande schermo il tema degli abusi sessuali che ha scosso la congregazione dei Legionari di Cristo, fondata da Maciel. Il sacerdote messicano, considerato vicino a Giovanni Paolo II,  è morto nel 2008 a 87 anni, dopo essere stato rimosso dal suo ministero per ordine del Vaticano in seguito alle accuse di abusi, ma senza mai essere sottoposto a processo. Dopo la sua morte si venne a sapere anche che aveva avuto tre figli con due donne. La pellicola arriverà in 500 sale di tutto il Messico, pochi giorni dopo la canonizzazione di Giovanni Paolo II e dopo che Papa Francesco ha chiesto perdono per i casi di abuso sessuale commessi dal clero sui bambini. Il regista Urquiza ha detto cheObbedienza perfetta è adatto agli adolescenti come agli adulti e che non contiene scene di sesso esplicite. “Speriamo che lo vedano i padri di famiglia come i giovani”, ha detto il cineasta. “Non cerco la provocazione per la provocazione, non abbiamo scommesso sullo scandalo né criticato la Chiesa. Abbiamo cercato di entrare nella mente del pederasta”, ha aggiunto. Sulla vicinanza tra l’uscita nei cinema e la canonizzazione dei due Papi, Urquiza ha detto che si tratta di una “mera coincidenza” visto che la preparazione della pellicola è durata 5 anni. La lavorazione di Obbedienza perfetta ha potuto contare sull’appoggio e la consulenza di vari ex membri della Legione di Cristo che furono vittime di Maciel, oltre che della Fondazione PAS, impegnata nella prevenzione degli abusi sui minori.

    http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/6822/esce-in-messico-il-film-sugli-abusi-di-maciel.aspx

  • Papa Francesco sbugiardato dalle vittime italiane. Le loro dichiarazioni a breve in un video.

    Papa Francesco sbugiardato dalle vittime italiane. Le loro dichiarazioni a breve in un video.

    Una campagna mediatica disonesta e profondamente offensiva nei confronti delle vittime che reca loro ulteriori pesanti traumi. Questo è l’orrore avviato dal Vaticano dietro la scia mediatica di Papa Francesco.

    Le vittime di preti pedofili sono per il 99% tutte cattoliche, anche perchè sarebbe piuttosto improbabile essere abusati da un prete quando non si frequenta la chiesa.

    Milioni di vittime e le loro famiglie in tutto il mondo hanno dovuto affrontare la triste esperienza dell’abuso sessuale. Molti purtroppo non hanno mai trovato il coraggio di parlare, altri invece lo hanno fatto, da cattolici si sono rivolti prima ai vescovi, ma come dicono le statistiche in tutto il mondo, mai nessuno di loro  ha sporto denuncia alle autorità civili.

    Pensando che il poco interesse fosse circoscritto a quel vescovo hanno fatto il passo successivo rivolgendosi direttamente al Vaticano.

    Un passo pieno di aspettative, soprattutto per un cattolico che scrive in Vaticano, mettendo nero su bianco il suo dolore e il trauma che ha cambiato irreparabilmente la sua vita e quella dei suoi cari. Un cattolico che apre il suo cuore e si aspetta una risposta dalla chiesa ed un intervento, pari almeno a quelli che sono i principi di carità, responsabilità e valore per la vita umana che la chiesa predica.

    Purtroppo nessuna vittima (come documentano le associazioni di tutto il mondo) ha mai visto un intervento e ancora meno ha mai avuto una risposta dal Vaticano. I più fortunati hanno ottenuto la ricevuta di ritorno della raccomandata, con il timbro della Segreteria di Stato Vaticana. Quelli invece meno fortunati, neppure quella.

    Per questo motivo le vittime non hanno più la minima fiducia nell’operato della chiesa, d’altra parte come potrebbero dal momento che la chiesa rifiuta da sempre il dialogo con loro ma pubblicamente invece dichiara almeno dal 2000 che sta intervenendo?

    E’ normale e comprensibile il disgusto da parte delle vittime vedendo questa farsa che ferisce la loro dignità illudendo di menzogne chi si affida alla chiesa.

    In un video girato proprio dalle vittime italiane che sarà prodotto a breve, la testimonianza di chi si è rivolto a Papa Francesco, qualcuno consegnandogli in mano di persona una lettera, sfatando così la leggenda metropolitana che il Papa non risponde perché la Segreteria non l’ha consegnata. Neppure questa vittima ha ottenuto mai una risposta.

    Rete L’ABUSO

  • Vincono pedofili e pervertiti: passo indietro nell’obbligo del certificato penale del casellario giudiziale per chi lavora a contatto con i minori.

    Vincono pedofili e pervertiti: passo indietro nell’obbligo del certificato penale del casellario giudiziale per chi lavora a contatto con i minori.

    Una circolare diramata ieri dal Ministero della Giustizia e due note interpretative dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia sostengono che l’obbligo del certificato penale vale solo per i neo assunti e per rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato. Se poi il datore di lavoro è un privato basta un’autocertificazione da parte del lavoratore. Esclusi da ogni obbligo coloro che già lavorano, gli occasionali e i collaboratori e tutto il mondo del volontariato. Nell’attesa di disposizioni definitive che arriveranno in sede di conversione in legge qualche consiglio per essere in regola.

    Se il Parlamento confermerà nella conversione in legge l’interpretazione dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia diffuso questa notte a proposito del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, avrà fatto un grosso favore a pedofili e pervertiti e avrà dato un calcio in faccia ai bambini che hanno subito violenze e molestie e a quei genitori che con coraggio denunciano alla magistratura tali orrendi abusi.

    Tale interpretazione sostiene infatti che a dover consegnare il proprio certificato penale al datore di lavoro devono essere solo e soltanto coloro che saranno assunti a partire dal 7 aprile 2014 con regolare contratto di rapporto di lavoro con l’esclusione di enti e associazioni di volontariato. Esclusi anche tutti i lavoratori autonomi e gli occasionali, insomma tutti coloro la cui collaborazione non sia strutturata all’interno di un definito rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. Se poi il datore di lavoro è un privato basta che il neo assunto produca un’autocertificazione.

    Se tale interpretazione verrà confermata in via Parlamentare in sede di conversione in legge, catechisti e volontari, bidelli e addetti alle mense assunti grazie a convenzioni con privati, potranno continuare ad operare liberamente vicino a minori anche se sul loro capo pendono condanne definitive per pedofilia dato che nessun responsabile di tale attività potrà chiedere loro un certificato penale che ne attesti la moralità. E in generale potranno agire liberamente tutti i pedofili in qualunque settore a patto che non sottoscrivano rapporti di lavoro subordinati o parasubordinati con enti pubblici.

    Insomma se l’interpretazione fornita ieri dall’ufficio legislativo del Ministero della giustizia verrà confermata, sembra proprio che non cambierà nulla e il provvedimento sarà solo un nuovo balzello per i lavoratori a tempo determinato e per i neo assunti nel pubblico impiego.

    Ma è proprio così? E’ questa un’altra pagliacciata tutta Italiana che dimostra come siamo fondamentalmente incapaci di tutelare i nostri bambini? E’ questo un ennesimo caso di come in Italia più delle leggi valgono le interpretazioni delle leggi anche se queste disattendono completamente le intenzioni del legislatore? Sembra proprio di sì.

    Di seguito evidenziamo cosa affermano i tre documenti prodotti ieri dal Ministero della Giustizia ossia la Circolare 3 aprile 2014 e le due distinte “note di chiarimento” dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia: la prima riferita alla portata applicativa della norma e la seconda al rilascio dei certificati del Casellario giudiziale.

    1.  “Circolare 3 aprile 2014 – Attuazione direttiva contro l’abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro” (la circolare è disponibile come allegato al presente articolo).

    Il Ministero ha emanato ieri 3 aprile 2014 una circolare indirizzata ai Procuratori della Repubblica e ai Dirigenti delle Procure della Repubblica presso i Tribunali. Nella circolare il Ministero informa che dal 6 aprile “i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza di condanne che impediscono al lavoratore di esercitare attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori e in particolare che su lui non pendono condanne per i reati degli articoli del codice penale 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico – pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minorenni).

    Il Ministero informa inoltre che “in aderenza ai principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, l’ufficio del casellario centrale sta operando sul sistema informativo gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il certificato di cui al richiamato articolo 25, che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell’articolo 25 bis”. In sostanza il Ministero informa che si sta lavorando affinché gli uffici del casellario possano produrre certificati nei quali sia scritto solo e soltanto se il “lavoratore” abbia a suo carico condanne definitive in materia di pedofilia escludendo dunque dal certificato penale altri tipi di condanne che nulla c’entrano con reati connessi con i minori (come ad esempio la guida in stato d’ebbrezza) e che non è necessario che il “datore di lavoro” conosca in quanto coperti da privacy.

    1. Nota dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia con “Oggetto: nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”. (la nota è disponibile come allegato al presente articolo)

    La nota, diffusa ieri 3 aprile 2014, “chiarisce” che l’obbligo a consegnare il proprio certificato penale sussiste solo e soltanto per quei soggetti che si apprestano a firmare un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato dopo il 7 aprile 2014. Non sono obbligati invece tutti coloro che già hanno sottoscritto un contratto di lavoro prima del 6 aprile 2014. Esclusi dall’obbligo anche i lavoratori autonomi, i collaboratori e tutto il mondo del volontariato.

    Nella nota infatti è scritto: “L’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro. Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell’articolo 25-bis di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al “datore di lavoro”, espressione questa che non lascia margini di dubbio nell’individuazione dell’ambito di operatività delle nuove disposizioni. Esse – si ribadisce – valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”. Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro”.

    1. Nota dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia con “Oggetto: nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. (la nota è disponibile come allegato al presente articolo)

    Con questa nota, diffusa sempre ieri 3 aprile 2014, il Ministero informa che, considerando il fatto che spesso ci vuole qualche giorno per ottenere il certificato penale, il datore di lavoro può assumere un lavoratore anche senza tale certificato facendo sottoscrivere dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva della certificazione nella quale il lavoratore dichiara sotto sua responsabilità che sul suo capo non pendono sanzioni che gli impediscono di esercitare attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori e in particolare che su lui non pendono condanne per i reati degli articoli del codice penale 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies.

    Tale autocertificazione è valida comunque se il datore di lavoro è un privato.

    Cosa fare per essere certi di essere in regola?

    Dato che stiamo parlando di interpretazioni di un decreto legislativo in via di conversione in legge, per cui è possibile (e personalmente me lo auguro) che quando sarà emanato in via definitiva tali interpretazioni possano essere rivisitate, consiglio a tutte le scuole di danza, a prescindere della loro forma costitutiva e a prescindere dalla loro ragione sociale, di operare nel seguente modo:

    1. I “datori di lavoro” (Presidenti di associazione o legali rappresentanti di società o altro) devono far firmare per presa visione a tutti coloro che lavorano con i minori (docenti, allenatori, istruttori, segretarie ecc.) una circolare interna nella quale il “lavoratore” attesta di essere stato informato delle norme contenute  nel Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014 titolato “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”.
    2. Consiglio inoltre ai “datori di lavoro” di richiedere inoltre a tutti i lavoratori che sono in contatto con i minori (a prescindere dalle mansioni, dal tipo di contratto e dal ricevimento di un corrispettivo per la loro opera) di produrre un’autocertificazione nella quale il lavoratore dichiara sotto sua responsabilità che sul suo capo non pendono sanzioni che gli impediscono di esercitare attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori e in particolare che su lui non pendono condanne per i reati degli articoli del codice penale 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico – pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minorenni).

    Con queste autocertificazioni il “datore di lavoro”, alias il legale rappresentante della scuola di danza, dovrebbe essere completamente sollevato da qualunque tipo responsabilità diretta qualora scattasse una denuncia da parte di un genitore di un minore per uno dei succitati reati nei confronti  di un collaboratore della struttura.

    Francesca Bernabini

    Scheda allegati

    Vincono pedofili e pervertiti: passo indietro nell’obbligo del certificato penale del casellario giudiziale per chi lavora a contatto con i minori.

  • Cassazione Pedofilia. LA Qualita Di Prete E Un’aggravante

    Cassazione Pedofilia. LA Qualita Di Prete E Un’aggravante

    Prete abusa di un minore per tre anni: la qualita rivestita dall’imputato ha facilitato la commissione del reato e, pertanto, la pena va commisurata alla gravita.

    la qualita rivestita dall’imputato ha facilitato la commissione del reato.

    Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 – 27 marzo 2014, n. 14545

    Presidente Brusco – Relatore Iannello

    Ritenuto in fatto

    Con sentenza del 27/01/2012 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione in data 21/12/2010, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Milano a seguito di giudizio abbreviato, con la quale P.D. era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, comma 2 n. 1, 609-ter n. 1, 61 nn. 5, 9 e 11 cod. pen., per aver indotto in piu occasioni, nel periodo compreso tra il 2/9/2006 e l’ottobre 2009, un minore (nato nel 1992) a subire e praticare rapporti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorita fisica e psichica derivanti dalla differenza di eta (quarantacinque anni) e dal divario culturale, economico e sociale nonche della fragilita personologica della persona offesa, commettendo i fatti anche quando il minore non aveva ancora compiuto i quattordici anni, con le ulteriori aggravanti della minorata difesa, della violazione dei doveri inerenti alla sua qualita di ministro del culto cattolico e dell’abuso di ospitalita.

    Su ricorso dell’imputato, la terza sezione di questa Suprema Corte con sentenza del 27/09/2012 annullava tale decisione con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, limitatamente all’aggravante prevista dall’art. 61 n. 9 cod. pen..

    Premesso che, al riguardo, i giudici di merito avevano evidenziato come la qualita rivestita dall’imputato avesse facilitato la commissione del reato, da un lato per il fatto che lo stesso si era presentato alla vittima come missionario e, in quanto tale, conoscitore del paese di provenienza del medesimo e, dall’ altro, per avere utilizzato la sua condizione nel presentarsi ai familiari del minore ed ai responsabili della comunita giustificando cosi la perdurante relazione con il ragazzo, rilevava la Cassazione che tale allegazione, peraltro generica, poteva qualificarsi come «fattore agevolativo indiretto» alla commissione del reato, di per se non sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante, in quanto evidenziava al piu il mero abuso dello stato sacerdotale ma non l’abuso di potere o la violazione dei doveri inerenti a tale qualita, pure richiesti dalla giurisprudenza, risultando invece mancante la necessaria indicazione dei poteri dei quali l’imputato avesse abusato o dei doveri, ancorche generici, ai quali egli fosse venuto meno nel commettere il reato, cosi da collocare il suo status al di la della mera correlazione con l’azione delittuosa commessa.

    Pronunciando in sede di rinvio, con sentenza del 30/01/2013 la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado relativamente all’aggravante in questione e al correlato trattamento sanzionatorio.

    Ripercorsi gli aspetti salienti della vicenda, rilevava la corte territoriale che lo scenario descritto basta ad individuare che lo stato sacerdotale di Don P. ha in essa avuto rilievo, rimarcando in particolare in tal senso che:

    il P., presentandosi al ragazzo come missionario, faceva riferimento alla sua veste religiosa, ruolo con cui era conosciuto e si era presentato anche ai familiari e agli operatori e tale da agevolare la frequentazione, allontanando i sospetti dalla sua natura di soggetto dedito a pratiche sessuali proibite;

    egli inoltre convinceva il minore a seguirlo presso l’abitazione e a soggiacere alle richieste sessuali, approfittando dell’autorita e del prestigio connessi alla qualita di sacerdote, tradendo la fiducia di chi aveva fatto affidamento sul ministero da lui svolto e sull’osservanza, da parte sua, dei doveri correlati alla condizione di sacerdote, tenuto al voto di castita;

    i rapporti, anche di natura sessuale, instaurati col minore, si erano a lungo protratti anche in occasione delle visite che il ragazzo faceva al prete di domenica (giorno dedicato nella credenza religiosa alle pratiche del culto);

    indipendentemente dalla fede religiosa del minore, «il sacerdote era comunque tenuto ad osservare, per quanto lo riguardava, i doveri spettanti ad un ministro del culto»;

    il P. come tale era «rispettato e considerato sia dalla vittima della condotta di abuso, sia dal contesto familiare del minore e dagli operatori della comunita che avevano avuto occasione di incontrarlo e di proporgli l’affido temporaneo»;

    dalle stesse dichiarazioni della vittima, emergeva che il prete lo aveva indotto alle pratiche sessuali dicendogli che «era una cosa normale», espressione tanto piu convincente in quanto indirizzata ad un minore, di fragile personalita e minato dalle esperienze vissute; all’interno della sua abitazione erano stati inoltre rinvenuti e sequestrati, fra gli altri materiali, anche un raccoglitore contenente ritagli di giornali sui rapporti tra Chiesa ed omosessualita e due libri sull’argomento.

    In ordine alle conseguenze del reato, evidenziava inoltre il giudice a quo che, nei colloqui con il consulente specialista in neuropsichiatria infantile, il ragazzo era apparso confuso, disorganizzato e angosciato e tendeva a tornare sul tema degli abusi, rappresentandosi come vittima di un raggiro, di un inganno perpetrato da una persona malevola: fatti in conseguenza dei quali aveva sviluppato un disturbo post-traumatico da stress di entita severa ad andamento cronico.

    Riteneva pertanto che, «in tale condizione, la violazione dei doveri sacerdotali da parte dell’imputato ha qualificato la condotta in termini di maggiore pericolosita, come tale meritevole di aggravamento di pena».

    2.1. Con riferimento inoltre al dubbio di incostituzionalita sollevato dalla parte con riguardo all’art. 47 legge 26/07/1975, n. 354, circa il trattamento penitenziario incombente, rilevava la Corte d’appello che si trattava di questione «sfornita di rilevanza ai fini del decidere non essendo compito dei giudici di merito quello di individuare le modalita del trattamento penitenziario, rimesse alla magistratura di sorveglianza una volta approdata la sentenza allo stato di irrevocabilita».

    Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per ministero dei propri difensori di fiducia, articolando tre motivi.

    3.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione rilevando che, nel ravvisare l’aggravante in contestazione nella violazione del voto di castita fatto all’atto dell’assunzione del sacerdozio, la corte territoriale erroneamente identifica tout court la violazione dei doveri inerenti alla qualita di ministro di culto nel compimento di atti sessuali, gia di per se integrante il fatto tipico del reato contestato, laddove invece la circostanza aggravante dovrebbe come tale distinguersi da questo e accedere allo stesso onde fondare il giudizio di maggior gravita.

    Soggiunge che, a tal fine, nessun rilievo in particolare puo assegnarsi al dato temporale rimarcato in sentenza secondo cui i rapporti di natura sessuale avevano luogo anche in occasione delle visite domenicali.

    3.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura dell’aumento di pena.

    Rileva che, dando rilievo all’arco temporale e alla reiterazione dei comportamenti, ai fini della quantificazione dell’aumento di pena, la corte milanese e incorsa in errore di diritto atteso che la reiterazione di comportamenti da luogo a un reato continuato, e non ha invece alcun rilievo nella commisurazione della pena base, da commisurarsi con riferimento all’episodio ritenuto piu grave.

    3.3. Con un terzo motivo, in via ulteriormente gradata, il ricorrente infine reitera la questione di legittimita costituzionale, dedotta nel giudizio di appello ma disattesa con la sentenza impugnata, per violazione degli art. 3 e 27 Cost., con riferimento agli art. 47-ter, comma 1, e 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui tali disposizioni, che prevedono rispettivamente l’esclusione della possibilita di detenzione domiciliare per l’ultrasettantenne condannato per abuso sessuale ai sensi dell’art. 609-bis cod. pen. e la necessita che, nel caso di condanna per tale delitto, la concessione di misure alternative alla detenzione sia subordinata alla osservazione scientifica della personalita condotta in carcere per almeno un anno, si applicano anche nel caso in cui il condannato sia agli arresti domiciliari sulla base di una positiva valutazione giudiziale di sufficienza di tale misura.

    In punto di rilevanza della questione, osserva che, in caso di rigetto dei precedenti motivi di ricorso, l’applicazione delle disposizioni suindicate dell’ordinamento penitenziario, sebbene non direttamente fatta dalla Corte di cassazione, risulterebbe comunque effetto immediato e non evitabile nella fase esecutiva aperta dal giudizio di ultima istanza, sicche non vi sarebbe alcuna differenza fra la situazione in questione e i casi in cui si discuta della legittimita costituzionale di disposizioni sanzionatorie da applicare direttamente nel giudizio di cognizione.

    Quanto al fumus di fondatezza rileva in buona sintesi che, con riferimento alle disposizioni di ordinamento penitenziario segnalate, la questione sollevata e sostanzialmente sovrapponibile a quella che e stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 265 del 7 luglio 2010 che ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen. «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, e applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresi, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelare possono essere soddisfatte con altre misure».

    Analogo profilo di incostituzionalita deve secondo il ricorrente rilevarsi con riferimento alle norme segnalate, nella parte in cui – in deroga alla regola generale della detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni – impongono rigidamente il carcere, sulla base di una presunzione di pericolosita in ragione del tipo di delitto (abuso sessuale) per cui sia stata pronunciata condanna, e non fanno salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dei quali risulti che le esigenze di prevenzione speciale possono essere soddisfatte con le misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario.

    Considerato in diritto

    E infondato il primo motivo di ricorso.

    Secondo principio incontrastato nella giurisprudenza di legittimita, in tema di aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualita di ministro di un culto, non e necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri dei ministero sacerdotale, ma e sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorita ed il prestigio che la qualita sacerdotale, di per se, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualita (cfr., ex aliis, Sez. 3, n. 37068 del 24/06/2009, Abbiati, Rv. 244963; Sez. 2, n. 9334 del 26/02/1988, Raspini, Rv. 179204).

    Non e dunque necessaria, per ritenere sussistente l’aggravante in questione, la ricerca di un nesso strettamente funzionale fra fatto delittuoso e ministero di culto esercitato dall’autore del delitto, occorrendo soltanto che fra abuso dei poteri o violazione dei doveri a questo connessi ed evento esista un nesso di mezzo a fine, cioe un nesso strumentale, che, se non e ravvisabile in ipotesi di rapporto di mera occasionalita, puo certamente ritenersi sussistente qualora il ministero religioso esercitato dall’autore abbia facilitato ovvero reso piu agevole la commissione del reato.

    La sentenza impugnata si conforma a tale principio, dando ragione, in modo ampio e logicamente coerente, degli elementi che inducono a ritenere sussistente tale rapporto di strumentalita tra il ministero sacerdotale esercitato dall’imputato e la perpetrazione degli abusi sessuali ai danni del minore, laddove in particolare evidenzia, sulla base di indiscussi elementi fattuali emergenti dall’istruttoria e in termini che risultano perfettamente pertinenti alla questione posta al suo esame, che da un lato la veste religiosa nella quale l’imputato si e presentato al ragazzo nonche ai suoi familiari e agli operatori ha avuto un ruolo rilevante nell’agevolarne la frequentazione, fondando un rapporto fiduciario tale da non far apparire in alcun modo sospetta la frequentazione con il minore e l’ospitalita allo stesso riservata anche presso la propria abitazione e, dall’altro, al tempo stesso cio e stato condotto con abuso dei poteri e dei doveri inerenti al proprio ministero sacerdotale, piegato ai propri scopi illeciti e devianti.

    In tal senso particolarmente significativo si rivela il riferimento:

    a) al rispetto, alla considerazione e alla incondizionata fiducia che proprio la veste sacerdotale ha consentito all’imputato di acquisire, nei rapporti con il minore, i suoi familiari e i responsabili della comunita ove lo stesso era inserito, indipendentemente dall’adesione o meno al suo credo religioso: piena fiducia che altrimenti non gli sarebbe stata riconosciuta con altrettanta facilita e immediatezza ed evidentemente ottenuta attraverso una sorta di facile ed efficace “mimetizzazione” della diversa natura del rapporto instaurato dietro la verosimile apparenza di un interesse legato al proprio ministero pastorale;

    b) alla presentazione al minore delle pratiche sessuali come «una cosa normale», tanto piu efficace e convincente in quanto inserita nel contesto di un rapporto personale ammantato da propositi di istruzione ed educazione, a loro volta rafforzati dalla propria qualita sacerdotale;

    c) all’azione di persuasione in particolare mirata a far si che il minore lo seguisse presso la propria abitazione, anch’essa condotta in forza dell’autorita e del prestigio connesso alla condizione di sacerdote.

    La sentenza impugnata dunque, ben mettendo in evidenza i detti aspetti della vicenda, resiste alle iterate censure dell’imputato, anche indipendentemente dal riferimento, oggetto di specifica critica, alla violazione del dovere di castita e al dato temporale costituito dalla perpetrazione degli illeciti rapporti sessuali anche in occasione delle visite domenicali effettuate dal ragazzo all’imputato.

    Quanto alla prima, per vero, se da un lato, essa e certamente implicita nella stessa condotta integrante la fattispecie di reato, dall’altro, di per se non assume una distinguibile valenza aggravante nei sensi predetti, se non nella misura in cui il dovere violato possa ritenersi contribuire all’immagine di totale e disinteressata dedizione al prossimo a priori comunemente riconosciuta in capo a chi ha consacrato la propria vita al ministero di sacerdote dei culto cattolico e dalla quale nella specie e accertato che l’imputato ha tratto vantaggio nei sensi predetti; in tal senso, pero, e evidente che il rilievo di tale dovere violato in se non si distingue ai fini in parola da quello attribuibile piu in generale alla veste sacerdotale ed al piu ampio complesso dei doveri e dei valori da essa rappresentati e nella specie certamente violati.

    Quanto al secondo, analogamente, non sembra che la circostanza temporale della perpetrazione dei reati anche nella giornata di domenica, peraltro solo incidentalmente rimarcata dal giudice d’appello, possa assumere – avuto anche riguardo alla diversa fede religiosa del ragazzo e al luogo in cui erano commessi – autonomo rilievo nel senso predetto e distinguersi dal piu generale contesto di duraturo tradimento della condizione sacerdotale, comunque ampiamente desumibile dagli altri elementi sopra considerati, valendo semmai solo a confermarne ulteriormente il profondo radicamento nella coscienza e nella determinazione volitiva dell’imputato.

    E infondato anche il secondo motivo di ricorso.

    E evidente infatti che, al di la del riferimento alla reiterazione delle condotte, la giustificazione del peso attribuito nella determinazione del trattamento sanzionatorio all’aggravante in questione poggia comunque del tutto adeguatamente sul riferimento alle modalita della condotta e al ruolo fortemente agevolativo della stessa nella consumazione del reato, oltre che sull’effetto moltiplicativo che l’essere il reato commesso da sacerdote nel contesto del descritto rapporto ha avuto in termini di pregiudizio sulla psiche del ragazzo.

    A conforto di tale valutazione – in se incontestata e fondata su consulenza specialistica condotta sulla persona della vittima – puo peraltro rammentarsi che, come la letteratura criminologica in argomento ha evidenziato, le conseguenze sui minori dell’abuso sessuale esercitato da un prete sono particolarmente gravi e di lunga durata perche il rapporto esistente tra un prete e un minore e condizionato da una posizione di superiorita rinforzata da una visione falsata del suo prestigio pastorale, da un influsso morale, dal fatto di essere considerato dalla vittima una vera e propria “guida spirituale”. «Questo tipo di abuso – e stato osservato – non distrugge solo l’integrita fisica e psicologica del bambino, ma annienta anche la sua dimensione spirituale e il rapporto con la religione: il peso da sopportare e troppo grande, il dolore troppo profondo per riconoscere la causa … ».

    E infine palesemente inammissibile il terzo motivo di ricorso con il quale la difesa dell’imputato sostanzialmente ripropone la questione di legittimita costituzionale gia motivatamente disattesa dalla corte territoriale.

    E al riguardo sufficiente rilevare che tale riproposizione non si confronta con le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata che hanno condotto la corte territoriale a giudicare irrilevante la questione in quanto proposta nel presente giudizio di cognizione.

    Tale valutazione peraltro appare corretta e insuperabile, essendo del tutto evidente che le norme additate a sospetto di incostituzionalita non vengono in rilievo nel presente giudizio di cognizione e che le statuizioni adottate dal giudice di merito in punto di natura ed entita della pena detentiva applicata non potrebbero comunque mutare in dipendenza dell’eventuale accoglimento della questione di legittimita costituzionale sollecitata.

    Difetta, pertanto, con ogni evidenza, il requisito di rilevanza della questione prospettata, quale richiesto dall’art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, a mente del quale – giova rammentare – perche l’autorita giurisdizionale possa investire la Corte costituzionale di questione incidentale di legittimita costituzionale e necessario, anzitutto, che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita costituzionale …»: l’iniziativa incidentale puo dunque riguardare solo le norme di legge che influiscono sulla decisione del giudizio, le norme di legge che sono dunque, in qualche modo, applicabili in tale decisione.

    Ne e immaginabile che in sede di cognizione possa farsi governo alcuno delle norme censurate ai fini dell’applicazione, nel caso concreto, all’imputato di misure alternative alla detenzione, trattandosi di funzione per legge riservata alla magistratura di sorveglianza (art. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354).

    A diversa conclusione non puo condurre la considerazione che la conferma della pronuncia impugnata avrebbe effetti immediati non altrimenti rimediabili attuativi della norma sospetta di incostituzionalita.

    Tale considerazione non muta ma anzi conferma il dato suddetto e che e l’unico cui occorre aver riguardo ai fini del giudizio di rilevanza della questione proposta: si tratta infatti di effetti successivi alla sentenza di condanna alla pena della reclusione per il reato de quo, che come tali presuppongono la sentenza e non sono da essa governati, ossia dipendono da leggi che non hanno alcuna rilevanza applicativa ai fini del giudizio a quo.

    E appena il caso di rammentare in proposito che il tentativo di interpretare in senso ampio il riferimento al «giudizio in corso» contenuto nell’art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, come indicazione puramente spaziale e temporale, avente il significato non di subordinare la proposizione della questione a un’esigenza processuale, ma semplicemente di individuare una sede nella quale un soggetto particolarmente qualificato (il giudice) possa svolgere quella valutazione preliminare sulla non pretestuosita dell’iniziativa che si esprime nella deliberazione del secondo carattere della questione, la non manifesta infondatezza – interpretazione invero sottoposta al vaglio della corte delle leggi attraverso q.l.c. dell’art. 23 l. n. 87, cit. in quanto, in tale prospettiva, limitativo del meccanismo previsto nella legge costituzionale – e stato respinto dalla Corte costituzionale (con ordinanza n. 130 del 1971), la quale ha ribadito cosi l’opinione corrente della perfetta corrispondenza tra la norma della legge costituzionale e quella della legge ordinaria, successivamente ribadita nella giurisprudenza costituzionale che si e andata orientando verso una concezione sempre piu stretta ed esigente del requisito della rilevanza.

    Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Ai sensi dell’art. 52, comma 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno essere omessi le generalita e gli altri dati identificativi delle parti.

    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

  • Don Domenico Pezzini; la cassazione conferma la condanna a10 anni

    Don Domenico Pezzini; la cassazione conferma la condanna a10 anni

    Pedofilia, confermati dalla Cassazione i 10 anni di reclusione

    VERONA – Nessuno sconto a don Domenico Pezzini, il prete-professore impegnato per un ventennio a tenere lezioni all’università di Verona e travolto da un’inghiacciante inchiesta-choc per pedofilia condotta dalla procura di Milano.

    Dieci gli anni di reclusione che il religioso originario di Borghetto Lodigiano e appartenente alla diocesi di Lodi si era visto infliggere sia in primo che in secondo grado e che, adesso, gli sono stati confermati in toto dalla Corte di Cassazione. «Le conseguenze sui minori dell’abuso sessuale esercitato da un prete sono particolarmente gravi e di lunga durata perché il rapporto esistente tra un prete e un minore – hanno rimarcato nero su bianco i magistrati della quarta sezione della Suprema corte motivando la sentenza numero 14545 (6-27 marzo, presidente Brusco, relatore Iannello) – è condizionato da una posizione di superiorità rinforzata da una visione falsata del suo prestigio pastorale, da un influsso morale, dal fatto di essere considerato dalla vittima una vera e propria “guida spirituale”».

    Nell’interpretazione dei giudici romani, dunque, «la qualità rivestita dall’imputato ha facilitato la commissione del reato e, pertanto, la pena va commisurata alla gravità». Di qui l’impossibilità di accogliere il triplice motivo di ricorso con cui l’avvocato Mario Zanchetti aveva sollecitato la riapertura del caso di don Pezzini, accusato di violenza sessuale nei confronti di un ragazzino del Bangladesh. Secondo la procura milanese (dell’inchiesta si occupò il pm Cristiana Roveda), il sacerdote avrebbe abusato del giovane tra il 2006 e il 2009, approfittando di lui persino quando aveva meno di 14 anni. Molto conosciuto nella comunità omosessuale, dagli anni ’80 animatore di un gruppo di gay credenti che approfondiscono le tematiche relative all’omosessualità e ai suoi rapporti con il Cristianesimo, l’ormai 77enne don Pezzini nel 2010 ha subito anche l’onta delle manette mentre, adesso, si trova agli arresti domiciliari in una comunità monastica sul lago Maggiore. Fin da subito, il sacerdote si era proclamato innocente affermando di non sapere ancora «il perché di tutto questo, ma il racconto fatto dal ragazzo non corrisponde alla verità».

    Al contrario, però, i giudici non arretrano di un passo perché quella offerta da don Pezzini, scrivono ancora i magistrati della Cassazione, è «un’immagine di totale e disinteressata dedizione al prossimo a priori comunemente riconosciuta in capo a chi ha consacrato la propria vita al ministero di sacerdote dei culto cattolico e dalla quale nella specie è accertato che l’imputato ha tratto vantaggio». Per non parlare del «generale contesto di duraturo tradimento della condizione sacerdotale», rincarano i magistrati della Suprema Corte che puntano, inoltre, il dito sul fatto che «questo tipo di abuso non distrugge solo l’integrità fisica e psicologica del bambino, ma annienta anche la sua dimensione spirituale e il rapporto con la religione: il peso da sopportare è troppo grande, il dolore troppo profondo per riconoscere la causa». Il caso, dunque è chiuso. Senza sconti.
    La. Ted.

  • “RAPPORTO SULLA PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO GLI ECCESSI DELLE SETTE”

    “RAPPORTO SULLA PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO GLI ECCESSI DELLE SETTE”

    Madame Anne Brasseur

    President of the Parliamentary Assembly

    of the Council of Europe

    Mr. Wojciech Sawicki

    Secretary General of PACE

    Members of PACE

    Palais de l’Europe

    67075       Strasbourg Cedex

    Report  Mr. Rudy SALLES “The protection of minors against excesses of sects”

    ITALY, the 2nd of April 2014

    Preg.mi Signori,

    in data 3 marzo 2014 è stato adottato dalla Commissione Affari Giuridici e dei Diritti dell’Uomo dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, un importante Rapporto sulla protezione dei bambini dagli eccessi delle cosiddette derive settarie, frutto del lungo e accurato impegno del relatore francese Rudy Salles.

    Gli studiosi, le associazioni italiane di tutela dei diritti dei bambini, i centri e le associazioni di ricerca, informazione e difesa dell’individuo e delle famiglie da gruppi ad alto rischio che unitamente sottoscrivono questa lettera, desiderano esprimere sentita gratitudine e apprezzamento per il contenuto del Rapporto, che, nella fattispecie, individua e suggerisce indispensabili programmi e politiche d’intervento e/o il loro rafforzamento, col fine di fronteggiare con efficacia il pericolo rappresentato delle cosiddette derive settarie e tutelare concretamente l’interesse superiore del bambino da ogni forma di brutalità, maltrattamento e negligenza.

    Non possiamo che auspicarne l’approvazione, certi che l’Assemblea Parlamentare e il Consiglio d’Europa rivestono un ruolo fondamentale per il contrasto a un inquietante fenomeno sociale che risulta in costante crescita e coinvolge, anche attraverso l’accresciuto utilizzo della rete internet, un numero sempre maggiore di adolescenti e minorenni.

    Contributi scientifici internazionali, riferiscono concordemente che minori inseriti in contesti settari abusanti subiscono sovente la sistematica violazione di tutti i loro diritti fondamentali (Paul Martin, Michael D. Langone e Gary Eisenberg, Markowits e Halperin, Susan Landa, Stephen A. Kent e Doni Whitsett, Singer e Lalich, etc. ), così come la recente ricerca di Jill Mytton pubblicata dalla The British Psycological Society (1), ha rilevato che bambini nati o cresciuti in gruppi ad alto rischio presenteranno significativi problemi di natura psicologica e psico-sociale non solo dopo l’uscita dal gruppo ma anche in età adulta. Inoltre, sulla base dei risultati dell’accurato studio condotto dall’Università di Toronto (2), i bambini vittime di realtà coercitive presenteranno tempi di remissione prolungati delle sindromi depressive, rispetto coloro che non hanno subito tale tipo di traumi. Per quanto di conoscenza, è inoltre in corso un altro importante progetto di ricerca approvato dalla  Human Subjects in Research Committee at California State University,  titolato “On Our Own: How Children of Cults Manage to Survive in the ‘Outside’ World” a cura della dott.ssa Jania Lalich, riconosciuta esperta internazionale di culti e gruppi estremisti.

    Nella nostra attività sul campo siamo quotidianamente a contatto con persone vittime di organizzazioni totalitarie e dinamiche relazionali manipolative, nonché con individui nati o cresciuti in gruppi ad alto rischio che hanno sperimentato abusi e violenze non di rado raccapriccianti. D’altra parte le stesse cronache giudiziarie ci informano di casi agghiaccianti avvenuti nell’alveo di movimenti cultistici abusanti. Un esempio balzato alle cronache internazionali è quello del gruppo omicida denominato Le Bestie di Satana, i cui adepti si sono macchiati del macabro assassinio di alcuni giovani, anche affiliati alla stessa organizzazione, tra cui il minore Fabio Tollis (3)

    Nello stesso momento in cui redigiamo questa lettera, è in corso un procedimento penale contro il fondatore della comunità il Forteto, Rodolfo Fiesoli più altri, accusati di maltrattamenti e abusi sessuali su minori. Il Forteto è una comunità di affido minori, ma, come  inequivocabilmente evidenziato nella recente e corposa indagine svolta dalla Commissione d’inchiesta della Regione Toscana (4), si caratterizzava come una vera e propria setta abusante. Il fondatore, soprannominato “il Profeta”, ha potuto agire indisturbato per oltre quarant’anni nonostante già nel lontano 1976 l’uomo fosse stato arrestato su richiesta del giudice Carlo Casini che aveva aperto un procedimento per abusi sessuali avvenuti nella comunità. Negli anni ’80 alcune interrogazione consiliari e parlamentari ponevano già in luce l’azione di indebita influenza posta in essere verso i piccoli ospiti della comunità. Successivamente, nel 1985 la Corte di Appello di Firenze aveva emesso contro Fiesoli sentenza di condanna, -confermata in Cassazione-, a due anni di reclusione per maltrattamenti, atti di libidine violenta e corruzione di minorenne. (Sentenza che evidenziò, tra l’altro,  “l’istigazione da parte dei responsabili del Forteto alla rottura dei rapporti tra i bambini che erano loro affidati e i genitori biologici”, e l’istigazione a “una pratica diffusa di omosessualità”).  Ancora in data 13 luglio 2000 la Corte europea dei diritti dell’uomo condannò l’Italia al pagamento di una multa di 200 milioni di lire come risarcimento dei danni morali a seguito dell’affidamento alla comunità Forteto di due bambini. Nella sentenza (caso Scozzari e Giunta contro Italia – ricorso n. 39221/98 et 41963/98), la Corte ritenne opportuno commentare che suscitava serie riserve il fatto che persone condannate per maltrattamenti e abusi su minori potessero ancora svolgere un ruolo attivo nella comunità. Nel dicembre 2011 Rodolfo Fiesoli è stato infine nuovamente arrestato con l’accusa di maltrattamenti e abusi su bambini affidati al Forteto e il 4 ottobre 2013 si è aperto a Firenze il processo contro il leader di questa “comunità-setta” e altri 22 indagati.

    In Italia, a seguito di un’eccezione di incostituzionalità, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 96 dell’8 giugno 1981,  ha opportunamente cassato il reato di plagio dall’ordinamento giuridico penale perché in contrasto «con il principio di tassatività della fattispecie, contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell’articolo 25 della Costituzione ». La Corte Costituzionale ha pertanto sancito l’indeterminatezza della formulazione della fattispecie criminosa del reato di plagio <<adducendo essenzialmente l’inverificabilità del fatto contemplato dalla fattispecie, l’impossibilità comunque del suo accertamento con criteri logico-razionali, l’intollerabile rischio di arbìtri dell’organo>>.

    A oltre trent’anni dall’abrogazione del reato di plagio è tuttavia sempre più avvertita, nella comunità sociale, l’esigenza di una protezione della personalità individuale dell’uomo e della sua integrità psico-fisica: in sintesi, la necessità di una tutela dell’identità di essere pensante, unico e irripetibile dell’individuo. Ciò vuol dire, in primis, proteggere l’essere umano, nel momento di formazione e sviluppo della sua personalità  da ingerenze “ossessive” e inoltre tutelarlo dai vari comportamenti che ne possano compromettere la sua integrità, quella della sua psiche oltre alla sua funzionalità sociale. Peraltro, tutte queste esigenze, oltre a trovare implicito riconoscimento negli artt. 2 e 3 della Costituzione, costituiscono il presupposto di base perché possano essere effettivamente fruiti quei diritti di libertà e consapevolmente adempiuti i doveri di solidarietà che la Costituzione garantisce e impone (*). Come del resto rilevato anche da insigni giuristi, dopo l’abrogazione del reato si è dunque venuto a creare un pericoloso vuoto di tutela della personalità nei riguardi delle dinamiche plagiarie, né le norme contemplate nel vigente codice penale, quali la circonvenzione di incapaci (art.643 c.p.) risultano di fatto applicabili a situazioni comportanti il condizionamento psicologico, comportamentale e fisiologico degli adepti di movimenti a carattere settario. (**) Lo stesso Segretariato Generale della presidenza della Repubblica -Ufficio Affari Giuridici e Relazioni costituzionali- (Protocollo SGPR 13/6/2007 0066076 P UAG),  ha così  riferito “..si condivide che l’abrogazione del reato di plagio per difetto di determinatezza abbia comportato un pericoloso vuoto normativo che avrebbe dovuto essere colmato da adeguate e sollecite iniziative legislative”.

    Una delle più importanti realtà associative italiane per la tutela dei minori, il Telefono Azzurro, che dal 2003 gestisce per conto del Ministero delle Comunicazioni, Ministero per le Pari Opportunità e Ministero del Lavoro, il Servizio emergenza infanzia, già nel suo 5° Rapporto Nazionale sulla Condizione dei Minori e degli Adolescenti (2005), realizzato con Eurispes, (prestigioso istituto italiano che opera nel campo della ricerca), rilevava che “Il coinvolgimento di minori nelle sette è fenomeno alquanto complesso e difficile da descrivere: per questo non va trascurato, poiché, anche se in modo poco visibile, i minori vi sono coinvolti sia come vittime (attraverso abusi psicologici e sessuali), sia come autori di reato (con l’uso di alcol e droghe fino a forme estreme di crimine). L’abuso sessuale sui minori è una realtà tangibile, come denunciano i numeri forniti dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale “

    Altresì nel 9° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza (5) pubblicato nel 2009, i relatori del documento hanno drammaticamente sottolineato come “i bambini vittime delle sette sono bambini che “non esistono”, vittime dimenticate, ignorate e perfino negate”, e altresì constatato che “ i bambini che sono riusciti ad uscire da sette nelle quali hanno subìto abusi e violenze possono avere livelli di sviluppo fisico, psicologico, relazionale, emotivo, cognitivo e comportamentale che si discostano molto dalla norma: sembrano più piccoli di quello che effettivamente sono per ciò che concerne le capacità decisionali, di giudizio, la memoria e il linguaggio. Innumerevoli sono le conseguenze cui un bambino vittima di queste sette può andare incontro, a vari livelli: fisico, cognitivo, emotivo, relazionale, di costruzione della propria identità..”

    Nel marzo 2006  veniva discussa e approvata dall’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia, una importante relazione realizzata in forma di bozza dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza per conto dello stesso Osservatorio nazionale e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali titolata “Rapporto sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”. Nell’ampio capitolo dedicato alla situazione dei minori coinvolti nelle cosiddette “sette”, si evidenziava, da un lato, come il fenomeno fosse  presente in larga misura nel nostro paese e le gravi implicazioni per gli stessi minori, dall’altro, come occorresse pervenire all’attuazione di adeguate politiche preventive informative a fattiva tutela dei bambini. Nel testo si sottolineava inoltre come dopo la diffusione del  Rapporto denominato “Sette Religiose e nuovi movimenti magici in Italia” predisposto dal Comitato esecutivo dei servizi di informazione di sicurezza del Ministero dell’Interno nel febbraio 1998, si fossero “moltiplicate le iniziative a “difesa” dei nuovi culti, i quali, con intraprendente aggressività hanno iniziato una controffensiva in nome delle libertà religiose… Oltre alla strategia di difesa palese, alcuni culti hanno messo in atto tattiche per rendere più rigorosi i segreti nei vari circuiti di iniziazione e mentre svolgono campagne pubbliche a favore della libertà religiosa sulla stampa e in TV, nei circoli interni “privati” degli iniziati, i giuramenti di segretezza e gli obblighi al silenzio si fanno più pressanti” e come analoghe “reazioni si ebbero anche in seguito alla pubblicazione nel 1999 del rapporto in materia di sette predisposto dal Consiglio d’Europa” (6)

    Inoltre secondo il Report realizzato nel 2010 dal gruppo di lavoro presieduto dal dott. Luca Bernardo, (direttore dell’Ambulatorio per il Disagio degli Adolescenti presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Milano e all’epoca presidente della Commissione bullismo del Ministero dell’Istruzione, Ricerca e Università), ben 240mila minori e adolescenti sarebbero entrati in contatto, solo in quell’anno, con  “sette” e gruppi legati al satanismo (7).

    In una recente intervista rilasciata al noto periodico italiano Panorama, la stessa dott.ssa Maria Carla Bocchino, I° dirigente Responsabile Divisione Analisi dello Sco, Servizio Centrale Operativo, della Polizia di Stato, ha riferito del preoccupante aumento nel nostro paese, di giovani attirati, in particolare attraverso la rete web, da gruppi di satanismo acido; dati che trovano peraltro conferma anche dall’attività di Polizia Postale. La fascia di rischio individuata tra i nuovi “simpatizzanti” risulta quella compresa  tra i 12 e 22 anni. (8)

    Ciò nonostante, come riferito dal deputato Rudy Salles, purtroppo solo alcuni Stati membri risultano aver recepito, a oggi, le indicazioni contenute nelle molteplici Raccomandazioni dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa sul fenomeno settario e in particolare quelle previste nella Raccomandazione n.1412 (1999), e con amarezza dobbiamo confermare che anche il nostro Paese non ha purtroppo adottato misure volte, in particolare, alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e dei bambini inseriti in movimenti a carattere settario.

    In Italia non sono mai state attivate commissioni parlamentari aventi a oggetto i minori vittime di derive settarie, ma unicamente una Indagine conoscitiva sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette sette (9),  purtroppo non pervenuta a conclusione. Proprio l’audizione tenutasi presso l’Aula della 2a Commissione permanente Giustizia del Senato, di una giovane che aveva fatto parte da bambina, insieme alla madre e alla sorella anch’ella minore, di un piccolo gruppo sincretico a carattere settario capeggiato da una leader carismatica, ha indubitabilmente costituito il momento più intenso e drammatico dell’indagine svolta dalla commissione parlamentare. Nel caso accennato,  la Corte di Cassazione VI Sezione penale (10),  aveva evidenziato che “la sentenza di secondo grado ha ricostruito i fatti di causa ed evidenziato la condotta antigiuridica tenuta per un lungo periodo di tempo (circa tre anni) dell’imputata nei confronti delle parti lese (fra le quali, due minorenni), attraverso la forzata imposizione del cibo nei confronti di una minore, anche mediante un atto di violenza fisica, quale la chiusura del naso, nonostante l’evidente intolleranza alla sua assunzione, la costrizione a mangiare di nuovo quanto da lai veniva vomitato, i continui risvegli notturni o l’assoluto impedimento al riposo per partecipare a rituali salvifici, il condizionamento delle più elementari manifestazioni di vita, nonché le minacce di punizioni divine o di gravi accadimenti in caso di disobbedienza alle sue direttive”

    Sconvolgenti vicende, analoghe a quelle descritte, ovvero inerenti il coinvolgimento di soggetti minori in gruppi od organizzazioni a carattere settario, sono state richiamate  nell’Atto di Sindacato Ispettivo  n. 4-08890  seduta n. 855 del 18 dicembre 2012, (16° Legislatura),  presentato dalle senatrici Gallone e Allegrini. Tuttavia l’interrogazione in questione è rimasta lettera morta (11)

    Al momento  non sono state fornite risposte da parte dei dicasteri interpellati neanche alle nuove interrogazioni presentate da altri parlamentari italiani che più volte hanno inteso sollecitare i nostri governanti alla dovuta attenzione verso il fenomeno in oggetto, osservando inoltre, come si legge nei testi degli atti di sindacato ispettivo in questione (12 e 13), che unicamente le associazioni di volontariato e i centri di informazione e ricerca attivi sul territorio nazionale svolgono “una preziosa e continuativa opera informativa sul fenomeno e di supporto alle vittime e alle famiglie e in tal senso realizzano un’azione di integrazione nonché, spesso, di vera e propria supplenza dell’azione pubblica, in maniera del tutto gratuita e avvalendosi della consulenza e collaborazione di esperti del settore della salute mentale, della criminologia e della giurisprudenza”.

    Per di più, come si evince dal seguente estratto dai medesimi testi, è in corso “una pressante e reiterata campagna dai toni marcatamente diffamatori attraverso cui alcuni soggetti, oltre a minimizzare il suddetto fenomeno sociale, screditano sistematicamente con argomentazioni tendenziose e palesemente mendaci i rappresentanti del mondo del volontariato, delle forze dell’ordine e delle istituzioni impegnati in questo specifico e delicato settore, nonché le stesse vittime di realtà controverse e/o abusanti “;

    Non è nostro intento entrare nel merito di considerazioni inerenti le varie missive di critica al Rapporto del deputato Rudy Salles, inoltrate alla vostra attenzione e di cui apprendiamo dalla rete internet, consapevoli che le opportune valutazioni competono esclusivamente ai destinatari, tuttavia, in riferimento a quanto si può leggere nella lettera della studiosa italiana dott.ssa Raffaella Di Marzio, che, nello specifico, riferisce di  fenomeni di discriminazione che si verificherebbero da un trentennio nel nostro paese nei confronti delle  minoranze religiose e/o spirituali e verso i bambini appartenenti a tali minoranze, non possiamo certamente esimerci dall’evidenziare che si tratta di asserzioni prive di qualunque fondamento e riscontro oggettivo. Nessun rapporto nazionale né europeo così come lo stesso rapporto americano sulla libertà religiosa, hanno mai denunciato l’esistenza di atti discriminatori verificatisi in Italia nei confronti delle minoranze religiose e/o spirituali e dei minori appartenenti a gruppi minoritari; sono stati invero segnalati rari episodi di intolleranza in particolare nei confronti di fedeli affiliati a confessioni maggioritarie. La promozione e la tutela degli appartenenti a minoranze religiose e spirituali e la difesa della libertà religiosa e di culto costituiscono, per contro, una delle grandi priorità della politica interna ed estera italiana. Sostenere pubblicamente fatti del tutto infondati non solo sconcerta gli scriventi ma può ingenerare, a livello di pubblica opinione, perniciosi allarmismi.

    Crediamo che le preoccupate parole di uno dei massimi esperti mondiali del fenomeno, il dott. Michael Langone, Direttore Esecutivo dell’International Cultic Studies Association (ICSA), possano riassumere la grave situazione in cui si trovano tanti bambini vittime di gruppi ad alto rischio “L’Indagine in questo campo è stata talora sconvolgente. Gli abusi cui i bambini sono stati sottoposti possono essere orrendi … E la mancanza di preoccupazione e di azione rispetto a questo problema è vergognoso” (14)

    Certi di interpretare, anche e soprattutto, il sentire di coloro che con la nostra attività siamo impegnati ad assistere e tutelare, auspichiamo che il lavoro encomiabile svolto dal relatore Rudy Salles in tema di protezione dei minori dagli eccessi delle derive settarie, trovi favorevole accoglimento affinché ogni individuo possa concretamente godere del diritto di esistere come bambino e di crescere come uomo libero.

    Con rispetto,

    FA.VI.S.  Associazione Familiari delle vittime delle sette, Onlus – Rimini

    Maurizio ALESSANDRINI, Presidente

    Ce.SAP Centro Studi sugli Abusi psicologici, Onlus – Noci (BA)

    D.ssa Lorita TINELLI, Presidente

    Osservatorio sui diritti dei Minori – Milano

    Dr. Antonio MARZIALE, Presidente

    O.N.A.P. Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici – Firenze

    D.ssa Patrizia SANTOVECCHI, Presidente

    Associazione Prometeo Onlus,  Lotta alla pedofilia e tutela infanzia violata – Bergamo

    Massimiliano FRASSI, Presidente

    Centro Studi Giù Le Mani Dai Bambini – San Benedetto del Tronto (AP)

    Aldo VERDECCHIA , Presidente

    Associazione SOS Antiplagio Novara

    Giovanni RISTUCCIA, Presidente

    Associazione Tutor onlus – Potenza

    Dino POTENZA, Presidente

    Associazione Arciragazzi Bologna – Prevenzione e tutela contro gli abusi sui minori -Prevenzione del disagio giovanile

    Serena FRASCAROLI, Presidente

    Gruppo Educhiamoci alla Pace – Bari

    Gianpaolo PETRUCCI, Presidente

    ANSFO Associazione Nazionale “Sostenitori delle Forze dell’Ordine”  – Roma

    Massimo MARTINI, Presidente

    Associazione Genitori Separati per la Tutela dei minori – Città di Castello (PG)

    Prof. Ugo VALENTINI,  Presidente

    Prof. Giovanni PANUNZIO, idr, fondatore dell’Osservatorio Antiplagio – Cagliari

    Dr. Giampiero MARCATO, presidente Associazione Menti Libere di Nichelino (To)

    Prof.ssa  Anna Maria GIANNINI – Psicoterapeuta, ordinario al Dipartimento di Psicologia – Facoltà di Medicina e Psicologia –  Direttore dell’Osservatorio di Psicologa della Legalità e della Sicurezza  della Università  “La Sapienza” di  Roma.  Responsabile dei Corsi CEPOL (Accademia di Polizia Europea) per quanto riguarda i moduli Dealing with Victims of Crime.

    Prof.ssa Anna OLIVERIO FERRARIS, professore ordinario di Psicologia dello sviluppo presso Università degli Studi La Sapienza di Roma – Psicologa, psicoterapeuta, scrittrice – Già membro della Consulta Qualità della Rai e del Comitato Nazionale di Bioetica. Direttore della rivista degli psicologi italiani “Psicologia Contemporanea”

    Dr. Prof. Alessandro MELUZZI,  medico chirurgo, specialista in psichiatra. Psicologo, psicoterapeuta – Torino. Docente Incaricato di Psichiatria – Università Cattolica Sacro Cuore di Roma sede di Moncrivello (VC). Professore a Contratto in Genetica del Comportamento Umano Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della Università di Siena

    Prof. Alberto FORTI, Specialista in Neuropsichiatria Infantile, Neurologia e Medicina Interna.

    Docente alla Università degli Studi di Urbino “Carlo Bò”

    Prof. Francesco BRUNO – Criminologo, docente di Pedagogia Speciale, Dipartimento di Lingue straniere e Scienza dell’Educazione – Università della Calabria

    Prof. Natale FUSARO – Specialista in Diritto Penale e Criminologia – esperto nella Formazione Post-Univeritaria presso l’Università degli Studi La Sapienza –  Roma

    Gen. B. dei Carabinieri  Avv. Ernesto DI SERIO, docente di “Criminologia” presso l’ Università Internazionale Scienze Sociali – Roma

    Prof. Vincenzo MASTRONARDI, psichiatra – Titolare della Cattedra di Psicopatologia forense e Direttore dell’Osservatorio dei comportamenti e della devianza Facoltà di Medicina e Odontoiatria -Università La Sapienza di Roma

    Prof.ssa Simonetta Costanzo –  Criminologa, psicoanalista, psicologa. Ricercatore e Docente di Psicopedagogia all’Università degli Studi della Calabria (Unical)

    Prof. Nunzio di NUNNO, medico legale, docente di Criminologia presso l’Università del Salento

    Prof. Matteo VILLANOVA, titolare di Neuropsichiatria infantile, Criminologia , Medicina preventiva e psicopatologia forense – Presidente di “OLTREE” Osservatorio Laboratorio Tutela e Rispetto Emozionale dell’Età Evolutiva dell’ Università ROMA 3 Roma – Didatta nazionale Centro Italiano Ipnosi Clinica sperimentale di Torino

    Dr. Luigi CORVAGLIA, dirigente psicologo presso il DDP ASL Bari, saggista, cultore d.m. di Criminologia e Psichiatria presso l’Università del Salento – Lecce

    Prof. Roberto MONGARDINI, docente di “Principi filosofici dei diritti umani” Facoltà di Giurisprudenza – Università telematica “Niccolò Cusano” di Roma;   Docente di “Diritti umani” in Master 2° liv

    Dr.ssa Beatrice UGOLINI, Criminologa – Bologna

    Dr. Giorgio GAGLIARDI, medico psicoterapeuta – Como

    Dr. Armando DE VINCENTIIS,  Psicologo e Psicoterapeuta –  consulente CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) e coordinatore del Gruppo Cicap Puglia

    Dr.ssa Alessandra LUMACHELLI  Presidente di  ETTAsos,  collaboratrice della FONDAZIONE MOVIMENTO BAMBINO onlus

    U.P.R.C. Unità Prevenzione Rischio Criminologico – Roma

    Dott.ssa Imma GIULIANI, Responsabile Nazionale

    Sindacato Autonomo della Polizia di Stato SAP – Roma

    Gianni TONELLI, Presidente

    Dr.ssa Barbara DE SERIO co-responsabile Laboratorio di Studi e Ricerche per l’Infanzia

    presso l’Università di Foggia

    Dr.ssa Olimpia QUATTROMINI, psicologa clinica, dello sviluppo e delle relazioni, Human Resources, esperta in Criminologia generale, minorile e penitenziaria, presidente Associazione Malattie Rare Alta Murgia

    Dr. Sergio CARUSO, Psicopedagogista, Criminologo Clinico esperto in minori profiling e prevenzione – Cosenza

    Dr.ssa Sonia MELGIOVANNI, Psicologa, Specialista in Psicologia Clinica e  Psicoterapia Psicoanalitica, PhD in Psicologia Clinica – Bari

    Dott. Paolo POZZETTI, Psicologo clinico, specialista in Disturbi della condotta e dell’umore – Ordine Lazio

    Dr.ssa Mary GROSSI, Psicologa e psicoterapeuta – Fermo (FM)

    Dr. Fabio NESTOLA, Presidente della Fe.N.Bi. (Federazione Italiana per la Bigenitorialità), ricercatore, studioso di separazioni e minori contesi, curatore del Centro Studi per la Fe.N.Bi

    Dr.ssa Lillia D’OTTAVI, Farmacista, ex Consigliere Regione Lazio

    Sen. Avv. Antonino CARUSO, Presidente della Commissione Giustizia del Senato Italiano dal 2001 al 2006  nella XIV Legislatura

    Avv. Giselda CIANCIOLA,  dottore di ricerca in Criminologia devianza e mutamento sociale, autrice del libro  “I reati contro le donne e i minori” ( Giuffrè ed.)

    Avv. Vincenzo GALLO del Foro di Sala Consilina (SA)

    (legale della famiglia di Chiara Marino, la giovane assassinata dalle Bestie di Satana)

    Avv. Tania RIZZO penalista, Coordinatore A.I.G.A. Regione Puglia

    e Presidente di “La.P.E.C. e Giusto Processo” sezione territoriale di Lecce

    Avv. Nicola PILEGGI del Foro di Brindisi

    Avv. Carla RUFINI del Foro di Roma

    Avv. Eloisa MINOLFI del Foro di Milano

    Avv. Lia STAROPOLI del  Foro di Vibo Valentia

    Avv. Marco MARZARI del Foro di Milano

    Avv. Lorenzo IACOBBI del Foro di Taranto

    Dr.ssa Claudia VINCENZI – autrice del libro “Plagiata” (Mondadori  ed.)

    Dr.ssa Rossana PESSIONE, giornalista professionale, scrittrice, Direttore responsabile dell’agenzia stampa Omnia Group

    Ivano GAIONI, scrittore, autore del libro “Ladri di Anime” (abusi sui minori)

    —-

    POSTILLA del 3 Aprile 2014

    I promotori della lettera per la Presidente e il Segretario Generale dell’APCE, chiedono cortesemente di voler considerare  inseriti tra i firmatari del documento i seguenti nominativi:

    Associazione Nazionale  ConDivisa Sicurezza e Giustizia

    On. Tiziano ARLOTTI,  Deputato XVII Legislatura Camera dei Deputati

    —-

    References:

    1)                  The British Psycological Society http://www.bps.org.uk/news/children-cults-face-later-problems

    2)                  “Bouncing back: remission from depression in a 12-year panel study of a representative  Canadian community sample” Esme Fuller-Thomson, Marla Battiston, Tahany M. Gadalla, Sarah Brennenstuhl http://link.springer.com/article/10.1007/s00127-013-0814-8

    3)                  BESTIE DI SATANA. SENTENZA CORTE D’APPELLO

    http://www.scribd.com/doc/82108848/Bestie-Di-Satana-Sentenza-Appello-Parte-1

    http://www.scribd.com/doc/82109068/Bestie-Di-Satana-Sentenza-Appello-Parte-2

    http://www.scribd.com/doc/82109249/Bestie-Di-Satana-Sentenza-Appello-Parte-3

    4)                  RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA DELLA REGIONE TOSCANA SULL’AFFIDO MINORI ALLA LUCE DELLA VICENDA FORTETO. SECONDA PARTE DA PAG. 11

    http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/9/CM28/evidenze/evi214.pdf

    5)                  9° RAPPORTO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA (Telefono  Azzurro ed EURISPES)http://www.osservatorionazionalefamiglie.it/osservatorioprova/images/altrepubb/rapporto_nazionale_infanzia_adolescenza.pdf

    6)                  RAPPORTO SULLA CONDIZIONE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA IN ITALIA

    7)                  Articolo giornalistico tratto dal quotidiano nazionale IL GIORNO

    http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/2011/11/20/622927-allarme_satanismo.shtml

    8)                  Articolo giornalistico con intervista alla dott.ssa Maria Carla Bocchino 

    9)                  SENATO DELLA REPUBBLICA. Audizioni in seno all’ INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLA MANIPOLAZIONE MENTALE DEI SOGGETTI DEBOLI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL FENOMENO DELLE COSIDDETTE “SETTE”

    http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/284768.pdf

    10)               Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale 25701/12 Sentenza n. 631 Registro Generale n. 33260/ 2011  http://www.favis.org/favis2/images/valmaggi%20sentenza%20cassazione

    11)               SENATO DELLA REPUBBLICA Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08890

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=695872

    12)               SENATO DELLA REPUBBLICA Legislatura 17 Atto n. 4-01758 26 febbraio 2014 ;  SENATE OF THE  ITALIAN REPUBLIC Legislature 17 Judicial Inspection Act n. 4-01758 published on 26th February 2014, assembly n.198 ;   SENAT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Légisature 17me Acte de Sindacat Inspectif n . 4-01758   publiqué le 26 Février 2014 dans la  réunion n. 198

    https://favisonlus.wordpress.com/2014/03/09/fenomeno-settario-legislatura-17-atto-di-sindacato-ispettivo-n-4-01758/

    13)               SENATO DELLA REPUBBLICA. Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-08835

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=691624

    SENATO DELLA REPUBBLICA. Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n.4-00374 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=70375

    14)              CHILDREN AND CULTS excerpt from Recovery From Cults Help for Victims of Psychological and    Spiritual Abuse. Edited by Michael D. Langone.  W. W. Norton, NY 

    NOTA (*)   Brano liberamente tratto da GNOSIS, rivista ufficiale dei Servizi di intelligence italiani

    NOTA (**) Relazione documentale di Antonio Pagliaro (Professore emerito di Diritto Penale dell’Università di  Palermo) depositata presso la 2a Commissione permanente  Giustizia del Senato,  in seno all’Indagine conoscitiva   sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli, con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette “sette” (anni 2011-2012) http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm02/documenti_acquisiti/569%20professor%20Pagliaro.pdf

  • Chiesa e pedofilia, Bagnasco: “Il no alle denunce? E’ per la privacy delle vittime”

    Chiesa e pedofilia, Bagnasco: “Il no alle denunce? E’ per la privacy delle vittime”

    Il presidente della Cei torna sul tema dopo le polemiche sul documento che negava l’obbligo, per i porporati, di denunciare i casi di abusi su minori a loro conoscenza. E la frattura con papa Bergoglio si allarga

    Il cardinale Angelo Bagnasco non ci sta a passare per colui che vuole coprire i casi di pedofilia. “Quello della Cei – ha affermato il porporato – non è un no alla denuncia alla magistratura civile, ma un’attenzione verso le vittime e risponde a ciò che i genitori ritengono meglio per il bene dei propri figli. Per noi l’obbligo morale è ben più forte dell’obbligo giuridico, e impegna la Chiesa a fare tutto il possibile per le vittime”. Così il presidente della Conferenza episcopale italiana ha replicato alle pesanti critiche al nuovo testo delle “Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici”, pubblicato ieri, nel quale la Cei sostiene che i vescovi italiani non hanno l’obbligo giuridico di denunciare all’autorità giudiziaria civile casi di pedofilia, ma soltanto “il dovere morale di contribuire al bene comune”.

    Bagnasco dunque non accetta di apparire come l’oppositore della lotta alla pedofilia di Papa Francesco che tra i membri della neonata Commissione per la tutela dei minori ha nominato persino una vittima degli abusi, l’irlandese Marie Collins. E già da solo questo gesto di Bergoglio basterebbe a comprendere quanto sia abissale la distanza tra la Cei e il Papa sulla lotta alla pedofilia, al di là delle dichiarazioni di Bagnasco o della frase beffa sul “dovere morale” inserita nella nuova versione delle linee guida dopo la clamorosa bocciatura ricevuta dalla Congregazione per la dottrina della fede al testo precedente datato 2012. Anche qui la Conferenza episcopale italiana ha cercato di gettare fumo negli occhi parlando di “osservazioni e suggerimenti” dell’ex Sant’Uffizio e non di bocciatura.

    Per il presidente della Cei la mancanza per i presuli italiani dell’obbligo giuridico di denunciare all’autorità giudiziaria civile casi di pedofilia deriva dal fatto che nel nostro Paese i vescovi non sono “pubblici ufficiali”. ”Questa questione – ha spiegato Bagnasco – rientra in un contesto più ampio in cui il punto fondamentale è la cooperazione con l’autorità giudiziaria”. “Il Vaticano – ha aggiunto il porporato – prescrive di rispettare le leggi nazionali e sappiamo che la legge italiana non riconosce questo dovere di denuncia. Ma ciò che è più importante – ha proseguito il presidente della Cei – è il rispetto delle vittime e dei loro familiari che non è detto vogliano presentare denuncia, per ragioni personali. Bisogna essere molto attenti affinché noi sacerdoti, noi vescovi non andiamo a mancare gravemente di rispetto alla privacy, alla discrezione alla riservatezza e anche ai drammi di eventuali vittime che non vogliano essere ‘messe in piazza’, brutalmente parlando. Questo – ha concluso Bagnasco – è un aspetto su cui dobbiamo riflettere. Noi pastori abbiamo molto riflettuto e questa ragione ci è parsa importantissima. A seconda di quello che può essere la posizione dei familiari delle vittime si può decidere nei casi concreti”.

    Le affermazioni del presidente della Conferenza episcopale italiana contraddicono completamente il magistero e i gesti a dir poco eloquenti sulla lotta alla pedofilia di Francesco, e prima ancora diBenedetto XVI che tra il 2011 e il 2012 ha “spretato” quattrocento sacerdoti accusati di abusi su minori. Poco più di un mese fa, infatti, la Santa Sede ha ridotto allo stato laicale un sacerdote accusato di pedofilia senza attendere la sentenza definitiva dello Stato italiano. E ciò che appare ancor più grave è che la posizione di Bagnasco sembra dar ragione al Comitato Onu sui diritti dell’infanzia che, due mesi fa, ha accusato il Vaticano di aver permesso decine di migliaia di abusi su minori e ha chiesto che vengano immediatamente rimossi e consegnati alle autorità civili tutti i preti pedofili.

    Ma a destare sconcerto è anche un altro passaggio del nuovo testo delle linee guida della Cei sulla pedofilia: “La presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente autorità giudiziaria civile. Qualora il denunciante dovesse decidere di sporgere denuncia in sede civile, la competente autorità ecclesiastica, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, provvederà a fornirgli tutto l’aiuto spirituale e psicologico necessario, con ogni premura verso le vittime”. Affermazioni che suonano come un magistero totalmente opposto a quello di Papa Francesco. Che Bagnasco ne abbia consapevolezza o no.

    Francesco Antonio Grana
    twitter: @FrancescoGrana

    http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/29/chiesa-e-pedofilia-bagnasco-no-alle-denunce-e-per-la-privacy-delle-vittime/930902/

  • Con l’orco in salotto: dopo i processi per pedofilia il 50% dei colpevoli va a casa

    Con l’orco in salotto: dopo i processi per pedofilia il 50% dei colpevoli va a casa

    La metà dei condannati ha la pena sospesa e torna vicino alle vittime. 8 pedofili su dieci sono parenti e amici, il 31% delle mamme non crede ai racconti dei figli se accusano il padre. E gli esperti chiedono di cambiare la legge per difendere i bambini

    di CATERINA PASOLINI

    Anna è stata violentata per anni dal padre sotto gli occhi della mamma che ha finto di non vedere, di non capire. E non le ha creduto neppure quando ha trovato il coraggio di parlare. Maria gli ha incubi tutte le notti da quando l’amico di famiglia l’ha obbligata per mesi a “giocare” con lui mentre Silvia non vuole più andare a catechismo e per settimane non ha trovato la voce per dire cosa le faceva il sacerdote, per raccontare l’indicibile.

    Anna e altre, vittime quotidiane di pedofili, soprattutto di parenti (29%), aggredite da amici di famiglia, conoscenti e vicini di casa (39%). Da persone che avrebbero dovuto accudirle, proteggerle come insegnanti e religiosi (10%). Adulti che, nella metà dei casi, grazie al rito abbreviato e alla legge che lo prevede, hanno avuto condanne miti, due anni di media e soprattutto la pena sospesa. Uno su due fuori dal carcere (51,7%). Liberi di tornare alle loro case, vicino, accanto ai minorenni, agli adolescenti che li hanno denunciati vincendo minacce, paure, pressioni psicologiche e vergogna. E per i piccoli, ricomincia l’inferno. Con l’orco accanto.

    A fotografare la drammatica situazione in cui vivono le vittime dei pedofili in Italia, Giuliana Olzai, esperta in statistica, che ha spulciato tre anni di carte e 180 processi e sentenze del tribunale di Roma che hanno visto 196 imputati accusati di violenze sessuali, il 77% condannati per abusi su 238 vittime, di cui 185 bambine e 53 maschi. Numeri, statistiche, storie e racconti agghiaccianti raccolti in un volume, “Abuso sessuale sui minori, scenati dinamiche e testimonianze”, edizioni Antigone.

    “Spero serva a far cambiare la legge. Ora si concedono i benefici di legge e la sospensione della pena con la presunzione che nel futuro il condannato si astenga dal ripetere le violenze, ma è un assurdo: quando vengono scoperte durano in media da un anno, se compiute ad una persona esterna alla famiglia, più di tre se è un parente che abusa”. Così dice la studiosa e concorda il professor Luigi Cancrini, psichiatrata e psicoterapeuta. “Difficile pensare che non ripetano la violenza soprattutto contando che, nella maggior parte dei casi nulla a livello psicologico è cambiato, in Italia quello che manca è un adeguato intervento terapeutico. L’Europa ha addirittura fondi desinati alle cure per pedofili, eppure noi siamo tra i pochi paesi che non li hanno mai usati”. In Italia infatti non è previsto, come accade invece in Francia per chi è accusato di abusi su minori, la possibilità di seguire un percorso di cura psicologica, un legame tra pena e riabilitazione.

    Non solo, racconta la professoressa Olzai. Molto spesso a chi abusa, se compie atti diversi dallo stupro, viene riconosciuta l’attenuante speciale del caso di minor gravita. Così capita che un padre, un amico di famiglia che ha violato per anni e anni di un bambino o di una ragazzina abbia una condanna più mite di un molestatore di autobus”.

    E sono tanti. Perché l’orco purtroppo abita qui, accanto alle sue vittime, ha il volto che i bambini conoscono, amano. Dal quale non sanno difendersi quando li invita al “gioco”, quando li minaccia obbligandoli al silenzio, Hanno media 9 anni quando subiscono la prima violenza, raccontano gli atti processuali, 11,3 quando scatta la denuncia. Ma questa è la media, guardando i singoli casi passano anche dai 5 ai dieci anni prima che la vittima trovi il coraggio di parlare, di denunciare parenti o amici di famiglia. Perché sono i processi a dirlo: il nemico è in casa, non è uno sconosciuto: il 14,3 abusato da genitore, il 14,7 da altro familiare, amico di famiglia 19,7 amico, conoscente 9,3 vicino di casa 10,5, insegnante, bidello, religioso, 10,1. Solo nel 19,7 % dei casi a compiere l’aggressione è uno sconosciuto.

    E anche quando trova la forza di vincere minacce e vergogna troppo spesso non viene creduto. Soprattutto se l’aguzzino è un familiare. Il 31% delle madri non crede infatti al racconto di figli o bambine se accusano di violenza il padre o il suo compagno, mentre il piccolo trova fiducia nel 64% dei parenti e nel 90 % degli estranei.

    http://www.repubblica.it/cronaca/2014/03/30/news/pedofilia_dopo_processi_colpevoli_a_casa-82335900/