Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: assistenza

  • Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912

    Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912

    Per il prete e la suora chiamati a testimoniare in un processo penale per abuso sessuale sussiste il reato di falsa testimonianza quando vengano loro richieste notizie che non rientrano nel segreto confessionale avendo la vittima detto di aver ricevuto degli abusi e quindi non si trattava di peccati da confessare

    Suprema Corte di Cassazione

    sezione VI penale

    sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    SEZIONE SESTA PENALE

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

    Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

    Dott. DI STEFANO Pierluig – rel. Consigliere

    Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

    Dott. CORBO Antonio – Consigliere

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:

    (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

    (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

    avverso la sentenza del 8/3/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;

    visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

    udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dr. PIERLUIGI DI STEFANO;

    Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PAOLO CANEVELLI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

    Uditi gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS) e avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

    RITENUTO IN FATTO

    La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza dell’8 marzo 2016 ha confermato la sentenza del 10 dicembre 2012 con la quale il gup presso il Tribunale di Palmi condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di falsa testimonianza commessa da ciascuno dei due nell’ambito del processo in corso innanzi al Tribunale di Palmi per violenza sessuale di gruppo nei confronti di (OMISSIS).

    I fatti erano stati commessi dalla (OMISSIS) il (OMISSIS) e dallo (OMISSIS) il (OMISSIS).

    La Corte di Appello confermava la ricostruzione dei fatti nel processo innanzi al Tribunale di Palmi, avente ad oggetto le reiterate violenze di gruppo subite dalla (OMISSIS) a partire dagli anni 13, in particolare quanto alle dichiarazioni della ragazza che si era rivolta al prete della chiesa locale, (OMISSIS), per chiedergli aiuto e da questi era stata anche affidata alla suora (OMISSIS).

    La suora (OMISSIS), pur sapendo che la giovane (OMISSIS) le era stata affidata per aver subito violenza sessuale, riferiva invece che le era stata segnalata dal parroco in quanto passava troppo tempo in strada e non aveva voglia di continuare a studiare, negava che la ragazza le avesse mai parlato dei rapporti sessuali subiti o, comunque, di aver avuto rapporti intimi con ragazzi del paese, sosteneva di non esser stata lei a sottoporla di propria iniziativa ad un test di gravidanza ma che glielo aveva chiesto la ragazza, che la ragazza non aveva fatto i nomi dei violentatori, che la ragione per la quale poi l’aveva accompagnata in una casa famiglia non era, quindi, la vicenda delle violenze sessuali.

    Il sacerdote (OMISSIS) riferiva di non aver mai avuto le confidenze sulle violenze sessuali subite, che la ragazza non gli aveva riferito i nomi delle persone che l’avevano violentata, che (OMISSIS) Annamaria aveva un atteggiamento provocante e facile, che fu la ragazza a chiedere di fare un test di gravidanza e che egli si limito’ a far da tramite con la (OMISSIS).

    La Corte di Appello, confermati tale fatti, escludeva che si fosse in presenza di situazioni tutelate dal segreto di cui alla L. n. 121 del 1985, articolo 4. Non si trattava, difatti, di confidenze e comportamenti che avessero significato nell’ambito della fede religiosa. Inoltre riteneva non applicabile la scriminante dell’articolo 384 c.p., comma 2, non essendovi alcun obbligo di comunicare alle parti la possibilita’ di astenersi dal rispondere.

    I due imputati hanno proposto ricorso con atti a firma dei rispettivi difensori.

    Ricorso in favore di (OMISSIS):

    primo motivo: violazione di legge quanto all’omesso avvertimento della facolta’ di non rispondere su quanto conosciuto in ragione del proprio ministero.

    Richiama innanzitutto il principio fissato dall’articolo 4 citata Legge che prevede il diritto al segreto degli ecclesiastici per i fatti conosciuti per ragioni del proprio “ministero”. Rileva come il “ministero” non sia soltanto il compimento di atti sacramentali ma riguardi tutte le informazioni riservate conosciute in occasione dell’esercizio delle funzioni riconducibili all’attivita’ religiosa.

    Quindi “e’ evidente che i fatti oggetto delle problematiche inerenti la (OMISSIS)… siano di rilevanza e delicatezza per il percorso spirituale del fedele”.

    Osserva quindi che la testimone non e’ stata avvisata della facolta’ di avvalersi dell’esercizio del diritto al segreto e che alla propria domanda “non so se posso dire quello che ricordo” il pubblico ministero ha semplicemente risposto “si’, dica”. Lo stesso e’ avvenuto in occasione del confronto con la persona offesa. Richiama quindi la giurisprudenza che ha affermato l’obbligo di dare tale avviso.

    Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione.

    Rileva l’errore contenuto nella sentenza laddove si e’ affermato che il segreto professionale vada eccepito dalla persona chiamata a rispondere.

    Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Rileva che l’affermazione della sentenza secondo cui la ricorrente avrebbe conosciuto e taciuto due circostanze e’ basata su un ragionamento presuntivo e non su prove dirette. Quello che emerge non e’ il falso dichiarato ma semplici discrasie comprensibili in ragione del tempo trascorso.

    Riporta in sintesi le dichiarazioni rese per osservare che la (OMISSIS) e’ sempre stata coerente e non si puo’ affatto affermare che abbia negato alcunche’. Rileva, inoltre, che sia la (OMISSIS) che lo (OMISSIS) che la (OMISSIS) riferiscono le stesse circostanze, contrastate soltanto dalla ragazza che, tiene a precisare la difesa, “aveva una vita sbandata, aveva cioe’ una vita sregolata”. Svolge ulteriori argomenti per sostenere sia la erronea interpretazione di alcune dichiarazioni della ricorrente che, per il resto, la conformita’ al vero delle sue dichiarazioni.

    Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto disapplicazione della scriminante dell’articolo 384 c.p., comma 2.

    Rileva, poi, contro l’applicabilita’ della tesi che vuole che per i professionisti di cui all’articolo 200 c.p.p. non possa valere l’obbligo di avviso della facolta’ di astensione, che per i ministri del culto ricorre una similitudine con i congiunti dell’imputato sotto il profilo di non essere in grado, per carenza di cognizioni tecniche, di sapere di poter eccepire il segreto.

    Ricorsi in favore di (OMISSIS).

    Ricorso a favore di (OMISSIS) a firma dell’avvocato Napoli:

    primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per violazione dell’articolo 4 L. n. 121 del 1184, articolo 200 c.p.p., articolo 191 c.p.p., articolo 384 c.p.p..

    Innanzitutto rileva che erroneamente e’ stato ritenuto che il diritto al segreto sia limitato al solo ambito della confessione. L’ambito tutelato dal segreto riguarda, invece, il complessivo esercizio del ministero spirituale e, in conseguenza, tutte le informazioni acquisite nel corso dell’attivita’ del magistero. Si trattava, quindi, di offrire rispetto a problemi della coscienza della parte “ascolto, conforto, aiuto, guida…”. Rileva, in particolare, che le informazioni riservate “vengono riferite all’ecclesiastico non in un qualsiasi luogo, ma nella sagrestia della chiesa; non in un momento qualunque, ma nel periodo pasquale… Perche’ la stessa riconosce… l’autorevolezza morale che gli deriva dal suo status di guida spirituale”.

    Osserva, poi, che l’ammonimento del presidente del collegio del Tribunale di Palmi non consentiva al ricorrente di avvalersi del segreto professionale in quanto, con tale ammonimento, gli era stato detto che non ricorrevano le condizioni di un tale segreto, cosi’ anticipando il giudizio sulla infondatezza di un’eventuale astensione e la possibilita’ di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

    Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Rileva che vi e’ stato un giudizio preconcetto di affidabilita’ delle dichiarazioni della persona offesa e dei suoi familiari pur essendovi elementi logici che, invece, confermavano le dichiarazioni del ricorrente. Inoltre non si e’ tenuto conto delle contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa.

    Ricorso dell’avvocato (OMISSIS).

    Primo motivo: inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dal sacerdote, violazione dell’articolo 200 c.p.p. e L. n. 121 del 1985, articolo 4.

    Anche in questo caso si contesta l’erronea interpretazione restrittiva dell’ambito del ministero ai fini del segreto professionale.

    Secondo motivo: assenza di motivazione sull’attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa. Rileva come non si e’ dato atto della sussistenza delle condizioni minime di attendibilita’ di tali dichiarazioni e non si sono valorizzati gli elementi contraddittori delle stesse.

    Terzo motivo: violazione di legge in quanto non si e’ tenuto conto della irrilevanza delle presunte dichiarazioni false o reticenti ai fini dell’accertamento dei fatti rilevanti nel processo.

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    I ricorsi sono infondati.

    Entrambi propongono nuovamente questioni ampiamente valutate dai giudici di merito, soprattutto in riferimento ai profili relativi al presunto segreto “ministeriale”.

    Premesso che, ovviamente, essendo tale ultimo profilo posto anche sotto l’aspetto della corretta interpretazione delle norme relative, e’ ammissibile che i ricorsi propongano nuovamente il tema pur senza una espressa critica alle valutazioni giuridiche dei giudici di merito, va considerato come le risposte della Corte di Appello siano del tutto condivisibili ed in linea con la giurisprudenza di legittimita’.

    L’articolo 4 citata Legge prevede che l’ambito di segretezza riconosciuto agli ecclesiastici riguardi quanto abbiano conosciuto “per ragioni del loro ministero”. Puo’ ritenersi indubbio che si vada ben oltre il concetto di “segreto confessionale”, sia perche’ una specificazione di un tale maggiore limite sarebbe stata ovvia in una legge che disciplina i rapporti con la Chiesa cattolica romana – utilizzando quindi espressioni chiare e riferibili alle regole di tale confessione religiosa – e sia perche’ vi corrisponde la dizione dell’articolo 200 c.p.p.. Quest’ultimo prevede l’ambito di segreto del “ministero” in generale per tutti i ministri di confessioni religiose, anche quelle che non hanno il “segreto confessionale”; quindi sarebbe ingiustificata una lettura nel senso che per le altre religioni valga il piu’ ampio segreto a protezione dell’esercizio del piu’ ampio ministero e, per la religione cattolica, quella del piu’ limitato ambito della confessione.

    Cio’, ovviamente, non significa che il segreto possa investire qualsiasi conoscenza dell’ecclesiastico bensi’ riguarda solo quella acquisita dell’ambito di attivita’ connesse all’esercizio del ministero religioso. Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto che si tratti tutelare comportamenti od atti conosciuti dall’ecclesiastico con riferimento all’esercizio di “fede religiosa” e non anche, fra l’altro, nell’ambito di attivita’ “sociale”, anch’essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici. Ad esempio, l’attivita’ di assistenza a soggetti deboli, pur rientrante nella generica “missione” dell’ecclesiastico (tanto da esistere specifici enti a cio’ deputati nell’ambito della religione di appartenenza dei ricorrenti) non rientra certamente nell’esercizio diretto di “fede religiosa”.

    Cio’ premesso, si passa alla valutazione dei singoli motivi:

    ricorso di (OMISSIS):

    il pur ampio primo motivo, che affronta l’argomento sopra citato, invero non risolve il tema fondamentale di quale tipo di dialogo vi sia stato tra la persona offesa e la ricorrente, basandosi sulla erronea premessa che la Corte di Appello abbia circoscritto “l’operativita’ del ministero al solo esercizio della confessione e del peccato”. Non distingue in concreto e sembra affermare che ogni cosa che abbiano ascoltato i due religiosi dalla vittima rientri nel “ruolo ministeriale”, risolvendo ogni dubbio sulla questione con la sbrigativa osservazione che “e’ evidente che i fatti oggetto le problematiche inerenti la (OMISSIS)… siano di rilevanza e delicatezza per il percorso spirituale del fedele”.

    Quindi il motivo e’ infondato laddove non smentisce espressamente che la Corte di Appello abbia individuato un ambito di “confidenze” che non rientravano nell’esercizio della religione ovvero sembra quasi presupporre che il diritto al segreto finisca per confondersi con una sorta di incapacita’ a testimoniare del religioso cattolico.

    In definitiva, in assenza di specifiche contestazioni, non puo’ che considerarsi acquisito che parte delle attivita’ erano certamente al di fuori dell’esercizio spirituale.

    Il secondo ed il quarto motivo vanno rigettati in conseguenza della decisione sul primo: il segreto professionale non ricorreva e, quindi, non si pone il problema dell’avviso o meno da parte del giudice.

    Il terzo motivo e’ infondato laddove afferma che sia stato un ragionamento presuntivo quello che ha condotto a ritenere la falsita’ delle dichiarazioni del ricorrente; al contrario, vi e’ stata ampia prova diretta di tale falsita’, rappresentata dalle dichiarazioni di segno contrario della (OMISSIS).

    Il resto del motivo consiste in valutazioni che riguardano profili di merito, richiedendosi un nuovo apprezzamento dello stesso materiale probatorio senza individuare carenze od errori logici della motivazione della sentenza impugnata.

    Ricorso di (OMISSIS) – avv. Napoli. Il primo motivo, nella prima parte e’ manifestamente infondato. La Corte di Appello non ha affatto limitato il diritto al segreto dell’ecclesiastico al “segreto confessionale”, avendo, in un ben piu’ ampio discorso, escluso innanzitutto che si fosse trattato di una “confessione” da parte della vittima che, appunto, era vittima e non aveva peccati da confessare. La seconda parte e’ infondata, per quanto gia’ detto, laddove amplia il segreto “ministeriale” sino a ricomprendervi una qualsiasi forma di confidenza con l’ecclesiastico.

    Che, poi, sia corretta la valutazione della Corte di Appello, risulta implicitamente dallo stesso ricorso laddove conferma che la ricostruzione sia nel senso che la ragazza si sia rivolta al prete quale “autorita’ morale”, che e’ il riconoscimento proprio di quella funzione “sociale” che, nel caso di specie, aveva svolto il ricorrente. E risulta ancor di piu’ laddove nel ricorso si valorizzano circostanze di assoluta inconsistenza quali aver parlato al prete in sagrestia (come se fosse diverso parlargli delle stesse cose in una strada pubblica) o averlo fatto nel periodo pasquale dando, evidentemente, per scontato e per significativo che la ragazza avesse evitato di parlarne durante la Quaresima.

    In definitiva, nonostante la ampiezza di argomenti, e’ eluso il tema principale, ovvero che la Corte di Appello ha chiaramente ricostruito i fatti nel senso che la ragazza si rivolse al ricorrente in contesto e per ragioni diverse da quelle dell’esercizio di attivita’ religiosa, e che quest’ultima certamente non e’ attivita’ ministeriale. Sul punto, la sentenza impugnata non e’ sottoposta ad alcuna critica specifica.

    Cio’ posto, diviene irrilevante la seconda parte del motivo quanto ad essere stata impedita la opposizione del segreto professionale.

    Il secondo motivo non rientra tra quelli proponibili in sede di legittimita’ in quanto, senza contestare errori o carenze della motivazione, propone una diversa ricostruzione dei fatti.

    Ricorso di (OMISSIS) – avv. (OMISSIS).

    Il primo motivo e’ infondato. Al di la’ della ripetizione delle regole in materia di segreto ministeriale, la sua applicabilita’ nel caso concreto e’ affidata ad una generica affermazione che il dialogo con la ragazza non vi sarebbe stato “ove lo stesso non avesse rivestito la funzione sacerdotale e di guida spirituale”. Anche in questo caso, si fraintende fra segreto ministeriale ed immunita’ dalla testimonianza dell’ecclesiastico, che non e’ prevista ne’ dall’articolo 200 c.p.p. ne’ dai patti Stato – Chiesa.

    Il secondo motivo e’ infondato laddove contesta la valutazione da parte dei giudici di merito della attendibilita’ delle dichiarazioni della ragazza con argomentazioni generiche e, comunque, mirate al nuovo apprezzamento delle prove, al di fuori, quindi, dei limiti del giudizio di legittimita’.

    Il terzo motivo e’ manifestamente infondato in quanto sostiene la tesi della irrilevanza delle dichiarazioni false o reticenti sul generico presupposto che i fatti siano diversi da quelli rappresentati nella sentenza.

    P.Q.M.

    Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

  • Speciale pedofilia – PEDOFILIA CLERICALE: IMPOSSIBILE TACERE

    di Raffaella Mauceri
    Allineandosi all’orientamento della stampa nazionale ed oltre, anche “Il Corriere delle Donne” spezza il silenzio sul devastante fenomeno della pedofilia clericale e mette in campo le sue specialiste. Quello che segue, infatti, è uno speciale a più voci che si conclude con un’intervista a Francesco Zanardi, fondatore della Rete L’Abuso.
    “La pedofilia nella Chiesa è opera del diavolo – dice Bergoglio – è una malattia diabolica… dobbiamo esserne convinti per curarla. I pedofili vanno capiti e perdonati”.
    Ma davanti al dato statistico che la pratica della pedofilia clericale è diffusa in tutto il mondo ed ha proporzioni spaventose, l’opinione pubblica è ormai profondamente indignata e non condivide queste affermazioni assolutorie, al contrario, le ritiene i soliti inflazionati escamotage per continuare a coprire i pedofili e aiutarli a sottrarsi alla giustizia.
    La chiesa cattolica si ritrova dunque come non mai, sotto il fuoco incrociato delle vittime che non sono più disposte a subire in silenzio, della stampa che sbatte i pedofili in prima pagina, dei tribunali che li processano, degli specialisti che smentiscono il presunto disturbo mentale, e perfino di una parte della stessa chiesa cattolica che, tramite i suoi studiosi/teologi/filosofi, prende le distanze dalla morbida e generica definizione di “atti impuri” riferita al gravissimo reato della pedofilia, e inchioda il Vaticano alle sue responsabilità.
    “La pedofilia – scrive Federico Tulli, giornalista e autore di “Chiesa e pedofilia, il caso italiano” – non è un vizio, la pedofilia non è un atto di lussuria, la pedofilia non è un peccato e tanto meno un delitto contro la morale o un’offesa alla castità come dice il Catechismo. La pedofilia è un crimine violentissimo contro persone inermi”. E cominciamo con l’avvocata Elena Salemi.
    La parola pedofilia, termine derivante dal tema greco παῖς (bambino) e φιλία (amicizia, affetto), indica un torbido interesse erotico di bambini e neonati. Per gli adolescenti si parla invece di pederastia. L’una e l’altra non sono certamente un male dei giorni nostri, al contrario sono nate con l’uomo. Si pensi che nell’antica Grecia, e in particolare ad Atene, le relazioni omosessuali con gli adolescenti facevano parte degli usi e costumi della società. In particolare Atene si distingueva per le norme sulla pederastia. Così come oggi molti padri incestuosi sostengono che “insegnano alle figlie come si fa”, analogamente gli ateniesi sostenevano che l’amore, anche fisico, che poteva legare un adulto a un giovinetto, favorisse la trasmissione del sapere e delle leggi della città nonché la saggezza del pederasta acquisita con l’età. Ciò che interessava del ragazzo, si diceva, non era la sessualità in sé, quanto la sua formazione e lo sviluppo della sua personalità, così che la pederastia non soltanto era accettata ma, addirittura, considerata una componente utile e plausibile del rapporto docente-discente.
    Oggi la pederastia è un tipo di rapporto estraneo alla nostra mentalità e si differenzia sia dall’omosessualità che dalla pedofilia così come noi le intendiamo, in quanto gli ateniesi di allora rivolgevano la loro attenzione soltanto ai ragazzi puberi, che, però, dovevano essere consenzienti.
    Il sesso con soggetti pre-puberi, (pedofilia), era punito con condanne severe, fino alla pena di morte.
    Tuttavia, in questo contesto culturale, crescere ad Atene significava spesso, anche per i più piccoli, essere esposti alle aggressioni dei maschi adulti tanto che il legislatore fu costretto a promulgare una legge che vietava agli insegnanti e agli allenatori di aprire aule e palestre prima dell’alba e che imponeva di chiuderle prima del tramonto onde evitare che si trovassero al buio con i loro piccoli alunni.  Ma in barba a tutte le misure di prevenzione, la pedofilia non ha mai smesso di essere praticata in tutti i luoghi dove sono presenti bambini: famiglie, centri religiosi, oratori, scuole d’infanzia, associazioni giovanili.
    Considerato inoltre che la pedofilia non implica necessariamente il contatto fisico col bambino e che può manifestarsi con atti di esibizionismo o mediante la riproduzione di materiale pedopornografico, ecc., la diffusione dei reati ad essa collegati è considerata elevatissima: addirittura dal 10 al 30% circa dei bambini subisce molestie sessuali entro i 18 anni. Pressoché superfluo aggiungere che le vittime più numerose sono le bambine che costituiscono ben l’88% del totale! E poiché dovunque la società è dominata dagli uomini, gli stati (governati fino a ieri interamente al maschile) hanno preso coscienza del problema sotto il profilo giuridico solo in tempi relativamente recenti. Si pensi che nel 1874, negli Stati Uniti, per proteggere una bambina dai maltrattamenti che subiva in famiglia, non si trovò alcun altro strumento che rivolgersi alla Società per la protezione degli animali. Solo nel 1924 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò la dichiarazione dei diritti del bambino, i cui principi furono aggiornati nel 1959 per poi giungere nel 1989 la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Ma sebbene, le femminucce siano sempre state le principali vittime di abusi sessuali, soltanto nel 1997 nasce finalmente la Carta dei diritti della bambina e della ragazza.
    Va detto che in Italia, il tema dell’abuso sessuale nei confronti dei minori, e della pedofilia on line, ha sempre suscitato particolare attenzione da parte del legislatore, tant’è che in poco più di un decennio sono stati emanati diversi provvedimenti normativi.
    La legge 15 febbraio 1996 n. 66, intitolata “Norme contro la violenza sessuale”, ha disciplinato per la prima volta anche il fenomeno della pedofilia introducendo nel codice penale varie fattispecie di reato relative proprio alla violenza sessuale. La successiva legge 3 agosto 1998 n. 269, intitolata “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, è stato onorato l’impegno assunto dall’Italia in sede di adesione alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989.
    Sono state introdotte nel capo del codice penale dedicato ai “delitti contro la libertà individuale” ed, in particolare, fra i “delitti contro la personalità individuale”, le nuove fattispecie di reato di cui agli artt. 600 bis (“prostituzione minorile”), 600 ter e 600 quater (“pornografia minorile”) e 600 quinquies (“iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”).
    Al Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, organo tecnico del Ministero dell’Interno per la regolarità e per la sicurezza delle comunicazioni, è stata conferita dalla legge competenza esclusiva a compiere indagini “sotto-copertura” al fine di contrastare i reati attinenti la pornografia infantile commessi mediante sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica.

    La legge 6 febbraio 2006 n. 38, entrata in vigore il 2 marzo successivo, intitolata “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.

    Con tale legge sono stati posti nuovi strumenti a disposizione delle forze di polizia e dell’autorità giudiziaria impegnati nell’attività di prevenzione e di repressione dello sfruttamento sessuale dei minori e della pedopornografia anche a mezzo Internet, con il diretto coinvolgimento di tutti quei soggetti, pubblici e privati, che possono svolgere un ruolo prezioso nell’azione d’individuazione e di blocco dei siti telematici che diffondono materiale pedopornografico e in quella di contrasto della commercializzazione on line del materiale stesso.
    La legge 18 marzo 2008 n. 48 di ratifica alla “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica” adottata a Budapest il 23 novembre 2001, ha introdotto nella materia significative novità a livello processuale attraverso l’inserimento, nell’art. 51 del codice di procedura penale, del comma 3 quinquies che attribuisce all’Ufficio del pubblico ministero presso il capoluogo del distretto (procure distrettuali) la competenza in ordine ai reati informatici e in materia di pedopornografia. Una competenza che riguarda non solo le fattispecie di reato dei computer-crime in senso stretto, ma anche quelle disciplinate dagli artt. 600 bis, ter, quater e quinquies.
    Va infine segnalato che della linee guida sul comportamento degli operatori professionali nei casi di abusi sessuali sui minori ci vengono fornite dalla Carta di Noto, un documento prodotto nel 1996 e aggiornato nel 2002 in un convegno a Noto sul processo penale nei casi di abuso sessuale sui minori. La Carta di Noto è stata scritta in collaborazione tra diverse figure professionali: avvocati, magistrati e psicologi.
    Per tutto quanto detto fin qui, sostenere che la pedofilia è un disturbo mentale serve soltanto a chi spera di scagionare i pedofili, ma per fortuna in Italia e probabilmente in tutti i paesi del mondo, la  copiosa produzione di leggi sta a testimoniare che pedofilia è ritenuta esattamente quello che è: un reato fra i più gravi e ripugnanti commessi dall’uomo.
    Le denunce ormai marciano al ritmo di 600 all’anno, cioè quasi due al giorno. I risarcimenti alle vittime parlano di cifre stellari. La sola Chiesa degli Stati Uniti ha pagato nell’ultimo decennio, quasi 3 miliardi di dollari. In Australia il 7% dei preti cattolici è accusato di aver commesso abusi sessuali su minori. Queste cifre ufficiali si riferiscono all’emerso. Impossibile sondare il sommerso…
    I pedofili non guariscono. Lo afferma lo psicologo che cura, fra gli altri, anche i preti che abusano di minorenni. Per questo, spiega, non è prudente lasciarli al loro incarico. A mezzo chilometro dalla Basilica di San Pietro, in Vaticano, lavora un professionista che conosce i più cupi segreti di alcuni membri del clero. Non è un confessore ma un clinico. Poco meno di sessant’anni, origini pugliesi, uomo di scienza prima che uomo di fede, Aureliano Pacciolla insegna psicologia della personalità alla Lumsa ed è psicoterapeuta orientato verso l’ipnosi e il cognitivismo. Dirige la collana Psicologia e interdisciplinarità dell’editore Laurus Robuffo ed è consulente tecnico del tribunale di Roma e della Sacra rota. Il suo campo d’azione specifico riguarda l’abuso sessuale: in particolare l’abuso su minorenni e la pedofilia.
    Ma se vero è che in questi ultimi anni sono tanti e sempre di più gli italiani che si allontanano dalla chiesa cattolica (si stimano intorno agli 8 milioni), è altrettanto vero che lo zoccolo duro dei cattolici ultrà continuano imperterriti a darle credito e fiducia …per non parlare dei tanti politici genuflessi davanti all’enorme e goloso bacino di voti di cui dispone il Vaticano.
    E adesso la parola alla psicologa Dott.ssa Fabiana Forte
    Una delle ferite più atroci inflitta all’infanzia è senza alcun dubbio l’abuso sessuale. Si tratta di un trauma che purtroppo, per chi lo ha subito, è sempre molto difficile da superare e che può essere il coinvolgimento in atti sessuali con un adulto, ma anche sfruttamento sessuale tramite la prostituzione oppure la pedopornografia (Organizzazione Mondiale della Sanità, 1999).
    Quando si parla di atti sessuali, infatti, si fa riferimento non solo al rapporto fisico diretto ma anche a tutto ciò che a che fare con la sfera della sessualità e che non prevede il contatto fisico come ad esempio l’esposizione ad immagini e discorsi osceni e inappropriati. La gravità del fenomeno risiede inoltre nel fatto che in nessun caso un bambino può essere consenziente a causa della differenza di età e del ruolo rispetto all’adulto che lo abusa. Un adulto che ne viola i diritti e ne ostacola o interrompe una crescita sana e armonica (Caffo et al. 2004).
    I dati ISTAT più recenti ci dicono che in Italia nel 2015 le denunce all’Autorità Giudiziaria sono state: 505 per atti sessuali con minorenne (+11 rispetto al 2014), 148 per corruzione di minorenne, 614 per pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico (+70 rispetto al 2014), e che il fenomeno rischia di essere più ampio e pervasivo delle cifre ufficiali.
    Le conseguenze dell’abuso sessuale infantile sono rilevanti; le ricerche parlano di problemi di tipo depressivo e ansioso, disturbi del comportamento e problemi nella vita sentimentale e sessuale. Gli studi hanno anche registrato veri e propri cambiamenti a livello cerebrale perché per la vittima è difficile dare un significato personale agli eventi vissuti e integrare all’interno della propria identità in sviluppo le esperienze dolorose del passato (Van der Kolk, 2004).
    La tematica dell’abuso sessuale infantile si interseca con un’altra altrettanto ampia e complessa, ovvero quella di chi viola i diritti del minore e che con il proprio comportamento ne ostacola lo sviluppo armonico.
    Accade molto frequentemente, soprattutto nel linguaggio comune, ma anche in quello giornalistico, definire “pedofilo” l’adulto abusante. In realtà, secondo la criminologia, il soggetto che agisce comportamenti sessuali nei confronti di un bambino o adolescente si definisce innanzitutto “child molester”. Occorrerebbe stare molto attenti e non confondere le due definizioni, perché anche se per molti versi possono sovrapporsi, implicano importanti differenze.
    Un individuo infatti può agire comportamenti sessuali nei confronti di un minore anche solo per curiosità o perché gli si presenta l’opportunità ma questo non significa che sia necessariamente un pedofilo nel senso clinico del termine. Per comprendere il senso clinico del termine “pedofilo” possiamo fare riferimento al manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM 5) – un sistema di classificazione dei disturbi mentali e relativi criteri – che all’interno del capitolo denominato “disturbi parafilici” descrive, tra gli altri, il “disturbo pedofilico” (American Psychiatric Association, 2014).
    Questo disturbo si contraddistingue essenzialmente per la presenza di due aspetti essenziali:
    – eccitazione sessuale ricorrente ed intensa che si manifesta attraverso desideri, fantasie e comportamenti (per almeno sei mesi) e che comportano attività sessuale con un bambino;
    – l’individuo ha agito questi desideri sessuali, oppure desideri e fantasie causano disagio o difficoltà nei rapporti interpersonali.
    Sulla base di questi criteri diagnostici appare evidente che un “pedofilo” in senso clinico, ovvero un soggetto con disturbo pedofilico, potrebbe non mettere mai in atto le fantasie e desideri sessuali nei confronti di un bambino e quindi non diventare mai un child molester, nonostante nella realtà questo accada di frequente (Casale et al. 2014). Spesso questi soggetti giustificano i propri comportamenti abusanti con la convinzione distorta secondo la quale avrebbero valore educativo, o che il bambino ne ricava piacere, oppure che il bambino era sessualmente provocante. In alcuni casi limitano le loro attività ai propri figli, figliastri e comunque nella cerchia parentale, altre volte preferiscono scegliere le loro vittime fuori dal contesto familiare. Alcuni minacciano il bambino affinché non parli, altri giungono a sviluppare complesse e contorte strategie per avere accesso ai bambini.
    Con il passare degli anni il disturbo pedofilico può aumentare o diminuire, sulla base della presenza di alcuni elementi come la vergogna, il senso di colpa, l’isolamento, la frustrazione sessuale, la compromissione psicosociale o la propensione ad interagire sessualmente con i bambini (APA, 2014).
    E’ chiaro che quando si parla di disturbo inevitabilmente ci si interroga sulle possibilità di trattamento. Da molto tempo tuttavia è noto che il trattamento di questa condizione è estremamente difficile (Adams, 1980) in quanto nella maggior parte dei casi l’individuo si percepisce in sintonia con i propri comportamenti, sentimenti e idee e quindi non ne prova alcun disagio. Questo è il motivo principale per il quale i soggetti che chiedono volontariamente un trattamento sono molto pochi (Lorand, 1968). In alcuni casi può accadere perfino che l’intervento sia richiesto al fine di confermare a sé stessi e agli altri di essere “malati” oppure quando, sotto pressioni esterne, quali ad esempio crisi coniugali o cause giudiziarie, il soggetto considera le conseguenze sociali delle proprie attività più gravi della rinuncia ai suoi istinti (Gabbard, 1995).
    Occorre a questo punto fare una riflessione sul testo a cui si è fatto riferimento per la descrizione del disturbo pedofilico – il DSM – un testo che è stato progettato principalmente per essere utilizzato da clinici e ricercatori. Ciò nonostante, se utilizzato in modo appropriato, questo manuale può essere di aiuto a coloro i quali prendono decisioni legali, in quanto fornisce un compendio ampio e articolato basato sulla letteratura clinica e scientifica. Gli autori mettono tuttavia in guardia sul rischio di utilizzare in modo improprio le informazioni diagnostiche in ambito forense, cioè di strumentalizzarle per una facile assoluzione.
    Nella maggior parte dei casi infatti la diagnosi clinica di un disturbo mentale, da sola, non può dimostrare in alcun modo che l’individuo è o era incapace di controllare il proprio comportamento in uno specifico momento, anche se la diminuzione del controllo degli impulsi è una caratteristica propria del disturbo. Dal punto di vista penalistico quindi, il fatto che l’eventuale presenza di disturbo pedofilico possa ridurre temporaneamente la capacità di inibire la pulsione sessuale verso un bambino, non esclude la responsabilità del soggetto che non ha intrapreso per tempo opportune contromisure verso una condizione, che, nella definizione clinica del DSM e in base a quanto riportato dalla letteratura, è preceduto da un crescendo di sintomi eccitatori che, a causa della loro intensità e durata nel tempo, il soggetto ha perfettamente avvertito.
    In conclusione la valutazione della condotta di chi commette un abuso sessuale su un minore, trattandosi di un crimine odioso, richiede estrema attenzione. E’ infatti fuorviante e distorta la convinzione e affermazione che chi si macchi di un siffatto crimine sia necessariamente un soggetto “malato”. Non solo perché essere un child molester non implica inequivocabilmente l’avere un disturbo pedofilico ma anche perché l’eventuale presenza di una condizione psicopatologica non dimostra mai a priori l’impossibilità per quel soggetto di controllare la propria condotta abusante in un dato momento.
    Se ci soffermiamo solo per un attimo a riflettere, potremmo forse affermare in maniera analoga e altrettanto semplicistica che chi ruba è sempre un cleptomane?
    Francesco Zanardi l’uomo che fa tremare il Vaticano
    Francesco Zanardi è il fondatore e presidente dell’associazione onlus Rete l’abuso, ha 47 anni, vive a Savona e ha una voglia inarrestabile di dire la verità. Una verità che colpisce, spiazza e imbarazza. Da 15 anni, infatti, si occupa di denunciare i sacerdoti pedofili. La sua Onlus offre assistenza legale e psicologica alle vittime e i suoi familiari. E offre anche tanti dati troppo poco divulgati. L’associazione è composta unicamente da persone che hanno subito violenze da sacerdoti. I casi in Italia accertati sono tanti, incredibilmente e drammaticamente tanti. E sebbene la mappa non sia completa, rende l’idea.
    Tra i pedofili condannati, ci sono molti preti? Se sì, di che percentuali parliamo?
    La percentuale è certo alta. Dati certi non esistono ad oggi. In una recente intervista che Papa Bergoglio ha rilasciato a Eugenio Scalfari, la pedofilia in seno alla chiesa cattolica si dovrebbe aggirare attorno a 2%. Ma il fatto più grave non è questo.
    E qual è allora?
    Il fatto che un pedofilo “normale” molesta durante la sua “attività” circa 5, 6 bambini. Un prete può fare 70 vittime…o 200 come pare sia “riuscito” Padre Murphy in una scuola del Wisconsin.
    Come mai avviene questo?
    Molto spesso i casi che riguardano i sacerdoti pedofili sono insabbiati. Le vittime se hanno la forza di denunciare, lo fanno in età adulta.
    Anche a lei è successo questo: perché si è deciso a denunciare?
    Dopo anni ho raccontato ad un’amica quello che avevo vissuto. Lei mi ha convinto a denunciare.
    E’ riuscito a superare il trauma?
    No, ho imparato a conviverci, a 40 anni diventa difficile superare il trauma.
    Se si denuncia la violenza fin da subito cosa cambia?
    Prima, si interviene, migliori saranno le possibilità di recupero.
    Come agisce il pedofilo?
    Intanto sfatiamo un mito. Il pedofilo non è una persona malata. Ha una grave deviazione della personalità, certo, ma non è uno sciocco o uno sprovveduto. Lavora in modo astuto e circoscritto. Quando non è un familiare, lavora prima sulla fiducia e la stima dei familiari.
    Chi sono le sue vittime?
    Spesso bambine, ma anche bambini. Molto spesso il pedofilo colpisce famiglie povere.
    Perché quelle povere?
    Perché sono più facilmente manovrabili, o per ignoranza o perché, più facilmente, se ne può comprare il silenzio. Anche con mille euro.
    Perché ci sono tanti casi insabbiati tra i preti pedofili?
    Per più motivi, anche per motivi legali.
    Come mai legali?
    Oggi grazie ai patti Lateranensi, quando la magistratura indaga su un sacerdote, deve prima avvisare il vescovo. Molto spesso il Vescovo avverte o trasferisce il presunto colpevole e così stronca le indagini.
    No, mi faccia capire bene: se parte una denuncia su un educatore la magistratura indaga in un modo, se la denuncia riguarda un prete indaga in un altro modo?
    Esattamente.
    Ed è legale?
    Certo, grazie al protocollo, la magistratura prima deve segnalare il caso al vescovo. E il vescovo non ha alcun obbligo di denunciare. Questo succede spesso in Italia.
    L’Italia allora è un paradiso per i sacerdoti pedofili?
    Sì. Nella nostra mappa i puntini neri sono i preti condannati all’estero e nascosti in Italia.
    Ci sono altre carenze nel nostro paese?
    Molte. Mancano dati e informazioni. Nel 2007 durante il Governo Prodi si stanziarono svariati milioni di Euro per adeguare il nostro paese con un database sugli abusi sessuali a danno dei minori. Ma non esiste ancora oggi. Non è mai stata creata una commissione parlamentare d’inchiesta che quantifichi il fenomeno. Infine manca una cultura della prevenzione. Con una buona prevenzione faremmo passi da gigante.
    Prevenzione per chi? Per i genitori?
    Anche ai bambini. Se si informano i bambini su quali tipi di discorsi e comportamenti dovrebbero segnalare alla mamma, al papà o ad un adulto di riferimento, si potrebbe fare molto.
    Perché tanti pedofili tra i sacerdoti?
    Tanti bambini entrano in seminario all’età di dieci, undici anni, nel pieno dello sviluppo fisico e sessuale. In seminario l’erezione si condanna e viene punita come qualcosa di mostruoso, per non parlare della masturbazione. Quando il normale è fatto vivere come una colpa continua e come qualcosa di mostruoso, poi le devianze diventano tante.
    Tra i protestanti ci sono meno pedofili?
    Si e non perché i protestanti si sposano ma perché in generale c’è una cultura sessuale non repressiva.
    C’è differenza tra un pedofilo e un pedofilo prete?
    Si, rispetto alla tutela legale, come abbiamo già detto, ma anche dal punto di vista sociale.
    In che senso sociale?
    Quando si accerta un prete pedofilo, molto spesso, la comunità lo difende. Questo non accade quando il pedofilo fa un altro lavoro, anzi frequentemente viene lapidato.
    Non si accetta socialmente che un prete faccia del male ai bambini?
    Si, ci sono molto condizionamenti anche tra le vittime. Vittime che facevano o fanno parte della comunità cattolica.
    Papa Francesco ha avviato un dialogo e un’indagine interna rispetto ai pedofili interni alla chiesa. Cosa ne pensa?
    Penso che al momento siano solo parole, nei fatti non sta facendo nulla. Le vittime che noi seguiamo, che sono oltre 500, hanno scritto al papa. Tutti quanti. Non c’è stata risposta. Ciononostante in tanti continuano a sperare. E’ difficile da accettare, ma è ora che l’Italia cambi e si adegui al resto d’Europa.
    (Tratto da Rete l’abuso)
     Per avere un’idea delle dimensioni del fenomeno, consigliamo questo film
  • Vaticano, vittima di pedofilia lascia commissione contro abusi: “Vergognosa mancanza di cooperazione della curia romana”

    Vaticano, vittima di pedofilia lascia commissione contro abusi: “Vergognosa mancanza di cooperazione della curia romana”

    Marie Collins faceva parte dell’organismo internazionale istituito da papa Francesco dal 2014, anno della fondazione. Qualche mese fa si era dimesso anche un altro membro, sempre abusato da un sacerdote

    CITTA’ DEL VATICANO – Dimissioni con protesta. Marie Collins, irlandese e vittima da giovane di abusi ripetuti da parte di un sacerdote, si è dimessa da membro della commissione internazionale contro gli abusi del clero istituita da papa Francesco. Ne faceva parte dalla fondazione, nel 2014. Collins lamenta “resistenza da alcuni membri della curia vaticana” a collaborare con la commissione di prevenzione della pedofilia guidata dal cardinale di Boston Sean O’Malley” scrive la stessa donna in un comunicato, e, in particolare, per la “vergognosa” mancanza di cooperazione “da parte del dicastero coinvolto più da vicino nell’affrontare i casi di abuso”.

    Il Papa, rende noto la pontificia commissione, “ha accettato le dimissioni con profondo apprezzamento per il suo lavoro a nome delle vittime e dei sopravvisuti degli abusi del clero”.
    Su richiesta del cardinale O’Malley, “continuerà a lavorare in ruolo educativo”. Nei mesi scorsi già l’altro membro della commissione vittima anch’egli, da minorenne, di abusi sessuali di un sacerdote, Peter Saunders, si era dimesso.

    “Da quando la commissione ha iniziato i suoi lavori a marzo del 2014 sono stata impressionata dall’impegno dei miei colleghi e dal genuino desiderio di papa Francesco di avere assistenza nell’affrontare il tema degli abusi sessuali del clero. Credo che costituire la commissione e coinvolgere esperti esterni per consigliarlo su cosa fosse necessario per rendere più sicuri i minori sia stata una mossa sincera” ha scritto la dimissionaria. “Tuttavia, nonostante il Santo Padre abbia approvato tutte le raccomandazioni fattegli dalla commissione, vi sono stati costanti ostacoli. Ciò è stata la causa diretta della resistenza da alcuni membri della curia vaticana al lavoro della commissione. La mancanza di cooperazione, in particolare da parte del dicastero più direttamente coinvolto nell’affrontare i casi di abuso è stata vergognosa”, afferma Collins in trasparente riferimento alla congregazione per la dottrina della fede, il dicastero incaricato dei dossier sui preti pedofili.

    “Alla fine dell’anno scorso, una semplice raccomandazione, approvata da papa Francesco, è andata a questo dicastero per un piccolo cambiamento di procedura nel contesto della cura delle vittime e dei sopravvissuti. Al tempo stesso è stata rifiutata anche una richiesta di cooperazione su un tema fondamentale del lavoro della commissione in merito alla salvaguardia. Mentre penso che la commissione riuscirà a superare questa resistenza, per quanto mi riguarda è la goccia che fa traboccare il vaso”.

    http://www.repubblica.it/vaticano/2017/03/01/news/vaticano_pedofilia_si_dimette_vittima_commissione-159507037/

  • Quando il pedofilo è un prete. Francesco Zanardi racconta

    Quando il pedofilo è un prete. Francesco Zanardi racconta

    Alla mia corposa agenda di contatti aggiungo il nome di Franceso Zanardi. Non si tratta, come ovvio, del mitico sindaco di Bologna del “Pane e Alfabeto”. Questo Francesco Zanardi ha 47 anni, vive a Savona e ha una voglia inarrestabile di dire la verità. Una verità che colpisce, spiazza e a volte imbarazza. Da anni, circa 15, si occupa con la sua associazione Rete L’abuso di denunciare i sacerdoti pedofili. La Onlus offre assistenza legale e psicologica alle vittime e i suoi famigliari. E offre anche tanti dati, dati poco noti e troppo poco divulgati. L’associazione è composta da sole persone che hanno subito violenze da sacerdoti. I casi in Italia accertati sono tanti, incredibilmente e drammaticamente tanti. E sebbene la mappa non sia completa, rende l’idea. Ad ogni puntino corrisponde alla storia di uno, e più facilmente tanti bambini che hanno subito violenza. Oggi incontriamo Zanardi per farci raccontare il suo lavoro e dare molte informazioni utili.
    Tra i pedofili condannati, ce ne sono molti preti? Se si, di che percentuali parliamo?
    La percentuale è certo alta. Dati certi non esistono ad oggi. In una recente intervista che Papa Bergoglio ha rilasciato a Eugenio Scalfari, la pedofilia in seno alla chiesa cattolica si dovrebbe aggirare attorno a 2%. Ma il fatto più grave non è questo.
    E qual’è allora?
    Il fatto  che un pedofilo “normale” molesta durante la sua “attività” circa 5, 6 bambini. Un prete può fare 70 vittime…o 200 come pare sia “riuscito” Padre Murphy in una scuola del Wisconsin.
    Come mai avviene questo?
    Molto spesso i casi che riguardano i sacerdoti pedofili sono insabbiati. Le vittime se hanno la forza di denunciare, lo fanno in età adulta.
    Anche a lei è successo questo: perché si è deciso a denunciare?
    Dopo anni ho raccontato ad un’amica quello che avevo vissuto. Lei mi ha convinta a denunciare.
    E’ riuscito a superare il trauma?
    No, ho imparato a conviverci, a 40 anni diventa difficile superare il trauma.
    Se si denuncia la violenza fin da subito cosa cambia?
    Prima, si interviene migliori saranno le possibilità di recupero.
    Come agisce il pedofilo?
    Intanto sfatiamo un mito. Il pedofilo non è una persona malata. Ha una grave deviazione della personalità, certo, ma non è uno sciocco o uno sprovveduto. Lavora in modo astuto e circoscritto. Quando non è un familiare lavora prima sulla fiducia e la stima dei familiari.
    Chi sono le sue vittime?
    Spesso bambine, ma anche bambini. Molto spesso il pedofilo colpisce famiglie povere.
    Perché povere?
    Perché sono più facilmente manovrabili, o per ignoranza, o perché, più facilmente, se ne può comprare il silenzio. Anche con mille euro.
    Perché ci sono tanti casi insabbiati tra i preti pedofili?
    Per più motivi, anche per motivi legali.
    Perché legali?
    Oggi grazie ai patti Laternensi, quando la magistratura indaga su un sacerdote, deve prima avvisare il vescovo. Molto spesso il Vescovo avverte o trasferisce il presunto colpevole, stroncando le indagini.
    No, mi faccia capire bene: se parte una denuncia su un educatore la magistratura indaga in un modo, se la denuncia riguarda un prete in un altro?
    Esattamente così.
    Ed è legale?
    Certo, grazie al protocollo, Addizionale punto 2 paragrafo b. La magistratura segnala prima al vescovo. E il vescovo non ha obbligo di denunciare. Questo succede spesso in Italia.
    L’Italia è un paradiso per i sacerdoti pedofili?
    Si. Nella nostra mappa i puntini neri sono i preti condannati all’estero e nascosti in Italia.
    Ci sono altre carenze nel nostro paese?
    Si, molte. Mancano dati e informazioni. Nel 2007 durante il Governo Prodi si stanziarono svariati MLN di Euro per adeguare il nostro paese con un database sugli abusi sessuali a danno dei minori. Non esiste ancora oggi. Non è mai stata creata una commissione parlamentare d’inchiesta che quantifichi il fenomeno. Infine manca una cultura della prevenzione. Con una buona prevenzione faremmo passi da gigante.
    Prevenzione per chi? I genitori?
    Anche ai bambini. Se si informano i bambini a quali tipi di discorsi e comportamenti dovrebbero segnalare alla mamma, al papà o ad un adulto di riferimento, si potrebbe fare molto.
    Secondo lei i pedofili scelgono volontariamente di farsi preti, visti i privilegi di cui godono?
    No, non lo penso.
    Allora perché tanti pedofili tra i sacerdoti?
    Tanti bambini entrano in seminario all’età di dieci, undici anni, nel pieno dello sviluppo fisico e sessuale. In seminario l’erezione si condanna e viene punita come qualcosa di mostruoso, per non parlare della masturbazione. Quando il normale è fatto vivere come una colpa continua e come qualcosa di mostruoso, poi le devianze diventano tante.
    Tra i protestanti ci sono meno pedofili?
    Si e non perché i protestanti si sposano ma perché in generale c’è una cultura sessuale non repressiva.
    C’è differenza tra un pedofilo e un pedofilo prete?
    Si, rispetto alla tutela legale, come abbiamo già detto, ma anche dal punto di vista sociale.
    Perché sociale?
    Quando si accerta un prete pedofilo, molto spesso, la comunità lo difende. Questo non accade quando il pedofilo fa un altro lavoro, anzi frequentemente viene lapidato.
    Non si accetta socialmente che un prete faccia del male ai bambini?
    Si, ci sono molto condizionamenti anche tra le vittime. Vittime che facevano o fanno parte della comunità cattolica.
    Papa Francesco ha avviato un dialogo e un’indagine interna rispetto ai pedofili interni alla chiesa. Cosa ne pensa?
    Penso che al momento siano solo parole, nei fatti non sta facendo nulla. Le vittime che noi seguiamo, che sono oltre 500, hanno scritto al papa. Tutti quanti. Non c’è stata risposta. Ciò nonostante in tanti continuano a sperare. E’ difficile da accettare, ma è ora che l’Italia cambi e si adegui al resto d’Europa.
    http://bolognanidi.blogspot.it/2017/02/quando-il-pedofilo-e-un-prete-francesco.html
  • “Le scuse non ci bastano. E la Chiesa non ha punito 130 sacerdoti pedofili”

    “Le scuse non ci bastano. E la Chiesa non ha punito 130 sacerdoti pedofili”

    Il presidente di Rete Abuso: “I vescovi devono avere l’obbligo di denunciare i casi di abusi”

    di 

    Le parole, seppure forti, non bastano. «Purtroppo mancano i fatti, manca la concretezza.

    Chiediamo al Papa di ordinare ai suoi vescovi di denunciare i crimini di pedofilia commessi dai sacerdoti, cosicché intervenga la giustizia». È duro il commento di Francesco Zanardi, abusato da un sacerdote quando era ragazzino e ora presidente della Rete l’Abuso, associazione che assiste le vittime dei preti pedofili. Un appello che arriva all’indomani del discorso del Papa pubblicato nel libro-testimonianza di Daniel Pittet, vittima di abusi da parte di sacerdoti, in cui Francesco ha chiesto «perdono per i preti pedofili» e ha assicurato: «Saremo severissimi».

    Cosa pensa dell’intervento di Bergoglio?

    «Frasi inoppugnabili. Ma non ci bastano. Purtroppo mancano i fatti. C’è molta sfiducia. Abbiamo scritto tante volte al Papa, sia come singole vittime che come associazione, ma non abbiamo mai ricevuto risposte. Il 29 gennaio abbiamo inviato un video-appello chiedendo un intervento deciso e concreto al Pontefice, ma non c’è alcun dialogo. Non riceviamo risposte e questo non fa altro che aumentare il dolore delle vittime».

    Cosa vi aspettate da Bergoglio? Cosa dovrebbe fare?

    «Una cosa sola, ma un atto concreto forte: ordinare ai vescovi di denunciare i crimini alle autorità giudiziarie di ciascun Paese. E che i vescovi attuino queste disposizioni. Sono 15 anni che non ci si sposta da questa situazione».

    Ma dipende dalle singole conferenze episcopali?

    «Certamente, ma il Papa come massimo esponente della Santa Sede potrebbe dare questa indicazione. In Italia, al momento, non c’è l’obbligo di denuncia da parte dei vescovi. Ma su questo è intervenuta anche la Commissione Onu per i diritti dei minori, denunciando le politiche del Vaticano che ha permesso a religiosi di abusare sessualmente di decine di migliaia di bambini e ragazzi. Lo Stato non legifera, ma il Vaticano se ne approfitta. Non c’è nessuna apertura, e l’obbligo di denuncia dei vescovi li responsabilizzerebbe».

    Bergoglio ha creato una commissione ad hoc per trattare il fenomeno della pedofilia nella chiesa.

    «Peter Sanders, uno dei componenti, se n’è andato sbattendo la porta. Il motivo? La Commissione non sta facendo nulla, non esiste un provvedimento concreto a sostegno delle vittime. Non c’è nemmeno assistenza psicologica, oltre al tentativo di fermare gli abusatori».

    La situazione è cambiata con Papa Francesco?

    «Niente affatto. Non è stato processato alcun vescovo. Solo per citarne alcuni, ricordo mons. Dante Lafranconi, ex vescovo di Savona, pesantemente ammonito dall’autorità giudiziaria; se l’è cavata con la prescrizione; poi il cardinale Calcagno, che ha coperto diversi casi di preti pedofili, attualmente all’Apsa (Amministrazione del patrimonio della sede apostolica, ndr) e il cardinale Pell, accusato di pedofilia in Australia e ancora ministro delle finanze vaticane».

    Quanti casi vi vengono segnalati?

    «La Rete l’Abuso è nata nel 2009. Siamo circa 620 vittime; negli ultimi 15 anni, solamente in Italia, circa 130 preti sono stati condannati in terzo grado e altri 150 indagati. Non è un problema da poco. Ma la chiesa non ne ha rimosso nemmeno uno».

    http://www.ilgiornale.it/news/politica/scuse-non-ci-bastano-e-chiesa-non-ha-punito-130-sacerdoti-1364304.html

  • Cassazione: «Preti e suore non possono tacere su stupri»

    Cassazione: «Preti e suore non possono tacere su stupri»

    Le motivazioni delle condanne afflitte al parroco e alla suora che negarono di aver saputo delle violenze sessuali subite da Annamaria Scarfò (all’epoca 13enne), che si era affidata alla loro “protezione”, ad opera di un branco di ragazzi.

    Preti e suore non possono tacere o dire il falso quando sono interrogati dai magistrati, invocando il segreto ‘professionale’, se sono venuti a conoscenza di fatti penalmente rilevanti nell’ambito della loro attività sociale di assistenza ai soggetti deboli che, sebbene rientri nella generica “missione” degli ecclesiastici, “non rientra certamente nell’esercizio diretto della fede religiosa”, unico ambito per il quale e’ concesso, per le norme concordatarie del 1985, di evitare di rispondere.

    Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni, depositate oggi, in base alle quali lo scorso 15 dicembre la Suprema Corte ha confermato le condanne a un anno di reclusione ciascuno con pena sospesa, per falsa testimonianza, nei confronti del parroco Antonio Scordo e della suora Cosima Rizzo che negarono di aver saputo delle violenze sessuali subite da Annamaria Scarfò, che si era affidata alla loro ‘protezione’, ad opera di un branco di ragazzi – dei quali tacquero i nomi – in Calabria, a San Martino di Taurianova, quando la donna che oggi ha 31 anni, e vive sotto protezione, era appena tredicenne.

    Il segreto confessionale – afferma la Cassazione contestando la tesi difensiva dei due imputati condannati alla stessa pena sia in primo grado dal Tribunale di Palmi che in secondo dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nel 2016 – non può “investire qualsiasi conoscenza dell’ecclesiastico bensì riguarda solo quella acquisita nell’ambito di attività connesse all’esercizio del ministero religioso”, e dunque non ‘copre’ tutte le “confidenze” delle quali viene a conoscenza.

    Ad avviso dei supremi giudici, “correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto che si tratti di tutelare comportamenti od atti conosciuti dall’ecclesiastico con riferimento all’esercizio della ‘fede religiosa’ e non anche, fra l’altro, nell’ambito di attività ‘sociale’, anche essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici”. “Ad esempio – spiega il verdetto 6912 – l’attivita’ di assistenza a soggetti deboli, pur rientrante nella generica ‘missione’ dell’ecclesiastico (tanto da esistere specifici enti a cio’ deputati nell’ambito della religione di appartenenza dei ricorrenti) non rientra certamente nell’esercizio diretto di ‘fede religiosa’”. La Cassazione ha totalmente condiviso la ricostruzione della vicenda fatta dalla Corte di Appello che ha accertato che Annamaria si era rivolta al parroco “per ragioni diverse da quelle dell’esercizio dell’attivita’ religiosa”, perche’ in lui vedeva una “autorita’ morale” che e’ “il riconoscimento proprio di quella funzione ‘sociale’ che, nel caso in questione, aveva svolto” don Antonio Scordo.

    I supremi giudici escludono che le sentenze sulla responsabilita’ penale di questi due religiosi abbiano “limitato” il diritto al segreto dell’ecclesiastico relegandolo al solo “segreto confessionale” dal momento che la Corte di Appello “in un più ben ampio discorso” ha escluso innanzitutto “che si fosse trattato di una ‘confessione’ da parte della vittima che, appunto, era vittima e non aveva peccati da confessare”.

    Ed e’ escluso che il segreto “ministeriale” possa essere ampliato “sino a ricomprendervi una qualsiasi forma di confidenza” fatta a chi veste la tonaca mente incarna un ruolo ‘sociale’. Annamaria e’ stata costretta a lasciare il suo paese dopo le condanne dei violentatori per le intimidazioni ricevute dai familiari del ‘branco’ al quale si ribellò, cercando aiuto dal parroco, quando temette che anche la sorellina minore potesse finire vittima delle stesse violenze. (Ansa)

  • Stupro di gruppo in Calabria, la Cassazione: “Suore e preti non possono tacere”

    Stupro di gruppo in Calabria, la Cassazione: “Suore e preti non possono tacere”

    Un anno di reclusione per suora e prete ‘complici’. Dura condanna al mondo della Chiesa per il silenzio mantenuto sul branco che violentò la ragazzina.

    ROMA – Per tre anni è stata costretta, a volte con una pistola infilata in bocca, a farsi violentare da ragazzi del paese. Alcuni di loro erano sposati, fidanzati e ‘rispettati’ per i rapporti con la criminalità organizzata. La Chiesa a cui la giovane si era rivolta chiedendo aiuto l’ha tradita. Coprendo i suoi aguzzini. La Corte di Cassazione dopo diciotto anni le restituisce giustizia. Preti e suore non possono tacere o dire il falso quando sono interrogati dai magistrati, invocando il segreto ‘professionale’, se sono venuti a conoscenza di fatti penalmente rilevanti nell’ambito della loro attività sociale di assistenza ai soggetti deboli che, sebbene rientri nella generica “missione” degli ecclesiastici, “non rientra certamente nell’esercizio diretto della fede religiosa”, unico ambito per il quale è concesso, per le norme concordatarie del 1985, di evitare di rispondere. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni, depositate oggi, in base alle quali lo scorso 15 dicembre la Suprema Corte ha confermato le condanne a un anno di reclusione ciascuno con pena sospesa.

    Pena inflitta per il reato di falsa testimonianza, nei confronti del parroco Antonio Scordo e della suora Cosima Rizzo che negarono di aver saputo delle violenze sessuali subite da Annamaia Scarfò, che si era affidata alla loro ‘protezione’, ad opera di un branco di ragazzi – dei quali tacquero i nomi – in Calabria, a San Martino di Taurianova, quando la donna che oggi ha 31 anni, e vive sotto protezione, era appena tredicenne. Il segreto confessionale – afferma la Cassazione contestando la tesi difensiva dei due imputati condannati alla stessa pena sia in primo grado dal Tribunale di Palmi che in secondo dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nel 2016 – non può “investire qualsiasi conoscenza dell’ecclesiastico bensì riguarda solo quella acquisita nell’ambito di attività connesse all’esercizio del ministero religioso”, e dunque non ‘copre’ tutte le “confidenze” delle quali viene a conoscenza.

    La Cassazione ha totalmente condiviso la ricostruzione della vicenda fatta dalla Corte di Appello che ha accertato che Annamaria si era rivolta al parroco “per ragioni diverse da quelle dell’esercizio dell’attività religiosa“, perché in lui vedeva una “autorità morale” che è “il riconoscimento proprio di quella funzione ‘sociale’ che, nel caso in questione, aveva svolto” don Antonio Scordo. I supremi giudici escludono che le sentenze sulla responsabilità penale di questi due religiosi abbiano “limitato” il diritto al segreto dell’ecclesiastico relegandolo al solo “segreto confessionale” dal momento che la Corte di Appello “in un più ben ampio discorso” ha escluso innanzitutto “che si fosse trattato di una ‘confessione’ da parte della vittima che, appunto, era vittima e non aveva peccati da confessare”. Ed è escluso che il segreto “ministeriale” possa essere ampliato “sino a ricomprendervi una qualsiasi forma di confidenza” fatta a chi veste la tonaca mente incarna un ruolo ‘sociale’. Annamaria è stata costretta a lasciare il suo paese dopo le condanne dei violentatori per le intimidazioni ricevute dai familiari del ‘branco’ al quale si ribellò, cercando aiuto dal parroco, quando temette che anche la sorellina minore potesse finire vittima delle stesse violenze.

    https://www.quicosenza.it/news/in-evidenza/137359-stupro-di-branco-in-calabria-la-cassazione-suore-e-preti-non-possono-tacere

  • Anche un sacerdote di Civita Castellana coinvolto nello scandalo dell’Istituto Provolo

    Anche un sacerdote di Civita Castellana coinvolto nello scandalo dell’Istituto Provolo

    NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Si sarebbe trasferito a Civita Castellana circa venti anni fa, uno degli ecclesiastici coinvolti nell’inchiesta sull’istituto religioso Provolo di Verona. In tutto, sarebbero ben sessantasette bambini sordomuti ad aver subito violenza sessuale fino agli anni ’80.

    Il sacerdote è stato accusato di violenza sessuale da parte dei suoi ex alunni: a svelare i fatti, la trasmissione della 7 “Piazza pulita”. Il nome del prete in questione non viene svelato, ma sappiamo che è presidente della Federazione Italiana Assistenza Sacerdoti: durante la trasmissione infatti, il sacerdote accusato di violenza viene contattato da un finto prete, che gli chiede aiuto in un presunto caso di abuso su un minore. A questo punto il sacerdote, sminuendo il fatto e chiamandolo “incidente” e “difficoltà”, comincia a dare dei consigli su come uscire dalla situazione.

    In Italia in reato in questione è ormai prescritto, ma gli allievi del Provolo hanno chiesto giustizia al Vaticano.
    Alcune testimonianze delle vittime dell’Istituto Provolo di Verona sono visibili al link: http://www.la7.it/piazzapulita/video/pedofilia-le-vittime-dellistituto-provolo-raccontano-gli-abusi-03-02-2017-203495

    Anche un sacerdote di Civita Castellana coinvolto nello scandalo dell’Istituto Provolo

     

  • Sacerdoti pedofili: scatta l’aggravante di abuso di potere

    Sacerdoti pedofili: scatta l’aggravante di abuso di potere

    L’AUTORE: Annamaria Zarrelli

    I preti pedofili non hanno diritto ad alcuno sconto di pena, nemmeno quando agiscono «al di fuori del sacerdozio».

    Se gli abusi su un minore sono commessi da un sacerdote, la pena sarà aggravata e ciò vale anche quando la violenza sia perpetrata al di fuori della funzioni del ministero e del cultosacerdotale o in ambiti che esulino da quelli propri della realtà parrocchiale. A confermarlo è stata la Corte di Cassazione che, con una recentissima sentenza, [1] ha fatto ulteriore chiarezza sul punto.

    La pedofilia è un abominio. È vero, il pedofilo può non essere un assassino e, a dirla tutta, si tratta spesso di personalità apparentemente “pie”, soggetti “dall’aria buona”, che non farebbero male ad una mosca. Il pedofilo il più delle volte non è un omicida, ma uccide comunque. Uccide ciò che di più vulnerabile ed innocente ci sia al mondo: l’animo di un bambino. Anche il più spietato degli “Avvocati del diavolo” avrebbe serie difficoltà a difendere un pedofilo, figuriamoci un pedofilo che sia anche un prete.

    Per queste ragioni, quanto meno “confortante” è da ritenersi la citata sentenza depositata dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione il 17 gennaio scorso.

    Detta sentenza ha il “merito” di inasprire la punizione per il prete pedofilo, il quale non potrà più tentare di “alleggerire” la sua posizione asserendo che al momento dell’abuso non stava agendo in quanto prete, ma in quanto “comune mortale cittadino”.

    Ma facciamo un passo indietro per comprendere.

    Il nostro codice penale prevede, tra le circostanze che aggravano la pena, quella del c.d. “abuso di potere”[2]. Se un soggetto, dunque, nel compiere un reato abusa e, quindi, si approfitta dei propri poteri, della figura che rappresenta o della qualifica che ricopre, la sua pena sarà aumentata.

    La predetta circostanza aggravante, precisamente sussiste quando il fatto è stato commesso «con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero nella qualità di ministro di un culto».

    Ciò detto, ci si potrebbe porre le seguenti domande.

    Cosa succede se un prete abusa di un ragazzino nel momento in cui non sta esercitando le funzioni ed i servizi del suo ministero? Si applicherà lo stesso l’aggravante, o il sacerdote potrà sperare in una pena “più mite”?

    Ebbene, la Cassazione è stata molto chiara al riguardo. Il prete che si rende colpevole di reati sessuali risponde in maniera aggravata sempre e comunque.

    L’aggravante, infatti, si applicherà sia quando il sacerdote abbia agito nell’espletamento delle funzioni del culto (si pensi agli abusi commessi durante la confessione di un bambino) sia quando la qualità sacerdotale abbia solo agevolato la commissione del delitto.

    Più precisamente, a detta dei giudici «nei reati sessuali, è configurabile l’aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto, non solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma anche quando la qualità sacerdotale abbia facilitato il reato stesso, essendo il ministero sacerdotale non limitato alle funzioni strettamente connesse alla realtà parrocchiale, ma comprensivo di tutti quei compiti riconducibili al mandato evangelico costitutivo dell’ordine sacerdotale».

    Va di fatti sottolineato – come afferma la giurisprudenza unitaria – che, considerata anche la dottrina cattolica contemporanea, il ministero sacerdotale non si estrinseca solo nell’ambito delle funzioni strettamente connesse alla realtà parrocchiale, ma è comprensivo di tutti quei compiti riconducibili al mandato evangelico connotante l’ordine sacerdotale. Sono quindi ricomprese, per esempio, anche le attività svolte a servizio della comunità, quelle ricreative, di assistenza, di missione e di aiuto psicologico ai fedeli, «ivi comprese le relazioni interpersonali che il sacerdote intraprenda in occasione dello svolgimento di tali attività».

    In conclusione, afferma la Cassazione, «in tema di aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto, non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma è sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorità ed il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sé, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità».

    D’altronde, un prete resta pur sempre un prete e quando agisce contro un bambino non ci può essere giustificazione legale che regga (quasi verrebbe da dire, «non c’è Santo che tenga …»).

    Un prete pedofilo non ha diritto ad alcuno sconto di pena, nemmeno se la violenza avvenga «fuori dal sacerdozio».

    Sacerdoti pedofili: scatta l’aggravante di abuso di potere

  • Chiesa e pedofilia: tolleranza zero, favola o realtà?

    Chiesa e pedofilia: tolleranza zero, favola o realtà?

    L’associazione Il piccolo Davide scrive a papa Francesco e chiede: Lei è indignato per le barbarie commesse dai preti o per il danno d’immagine giustamente subito dalla Chiesa?

    di Alberto Senatore*

    Spett.Le Pontefice,

    sono Alberto Senatore, presidente de ” il piccolo Davide ” di Giffoni Valle Piana (SA), un’associazione nata nel 2010, a seguito dello scandalo sulla pedofilia clericale, un dramma esistente da sempre, emerso o, peggio ancora, esploso in tutta la sua brutalità, alla fine dell’ultimo decennio. Ho letto con molta attenzione la Sua ultima lettera inviata ai vescovi in occasione della Festa dei Santi Innocenti.

    Alcune delle Sue affermazione hanno attirato la mia attenzione:

    –    La Chiesa “piange non solo davanti al dolore procurato nei suoi figli più piccoli, ma anche perché conosce il peccato di alcuni dei suoi membri: la sofferenza, la storia e il dolore dei minori che furono abusati sessualmente da sacerdoti. Peccato che ci fa vergognare”.

    –    “Persone che avevano la responsabilità della cura di questi bambini hanno distrutto la loro dignità. Deploriamo questo profondamente e chiediamo perdono. Ci uniamo al dolore delle vittime e a nostra volta piangiamo il peccato. Il peccato per quanto è successo, il peccato di omissione di assistenza, il peccato di nascondere e negare, il peccato di abuso di potere.

    –   Bisogna quindi trovare “il coraggio necessario per promuovere tutti i mezzi necessari e proteggere in tutto la vita dei nostri bambini perché tali crimini non si ripetano più. Facciamo nostra chiaramente e lealmente la consegna ‘tolleranza zero’ in questo ambito”.

    A tale riguardo, Le presento alcune perplessità maturate all’interno dell’associazione, a seguito di un’attenta riflessione ed una profonda analisi delle dichiarazioni sopra riportate. Lei scrive: “la Chiesa piange… perché conosce il peccato di alcuni dei suoi membri”, ma, dopo aver ascoltato le testimonianze delle vittime e dopo aver preso visione degli atti giudiziari, in cui veniva sistematicamente accertata, denunciata e condannata, la decennale omertà delle gerarchie cattoliche, non sarebbe più appropriato e giusto, che Lei invitasse la Chiesa a piangere perché “nonostante conoscesse i peccati che venivano commessi da alcuni dei suoi membri”, invece di fermarli, e denunciarli alle autorità competenti, li ha coperti e protetti?

    Lei giustamente afferma: “Questo peccato ci fa vergognare”. Ma la vergogna a cui Lei fa riferimento, è una conseguenza delle barbarie commesse dai sacerdoti o deriva dal danno d’immagine che la Chiesa ha giustamente subito ? Lei continua dicendo: “Chiediamo perdono e piangiamo il peccato di omissione di assistenza, il peccato di nascondere e negare, il peccato di abuso di potere”. Con queste semplici parole, dall’alto dell’autorità che Le appartiene, Lei ha confermato e legittimato le sentenze dei giudici che, sia in Italia che nel mondo, hanno indagato e condannato l’omertà dei vertici della Chiesa cattolica. Lei conclude scrivendo: Bisogna quindi trovare “il coraggio necessario per promuovere tutti i mezzi necessari e proteggere in tutto la vita dei nostri bambini perché tali crimini non si ripetano più. Facciamo nostra chiaramente e lealmente la consegna ‘tolleranza zero’ in questo ambito”.

    Queste parole mi hanno ricordato un’affermazione del Suo predecessore, Papa Benedetto XVI all’indomani della diffusione in Irlanda del rapporto Murphy, un’indagine sugli abusi sessuali, fisici ed emotivi, all’interno della Chiesa irlandese. Dopo nove anni l’inchiesta accertò oltre 14.000 vittime di abusi e violenze sui minori, praticati da sacerdoti ed esponenti del clero cattolico. In quella tragica circostanza, Papa Ratzinger dichiarò: ” la Chiesa continuerà a seguire la grave questione con la massima attenzione, al fine di meglio comprendere come tali vergognosi eventi siano accaduti e il modo migliore per sviluppare strategie efficaci così da evitare il loro ripetersi”. Correva l’anno 2010, quando Benedetto XVI, travolto dallo scandalo, prometteva strategie efficaci contro la pedofilia clericale, affinché tali vergognosi eventi non si ripetessero. Sono passati sei anni da quelle promesse e le cronache continuano a dar notizie di bambini che vengono abusati dai sacerdoti, ultima in ordine di tempo, la denuncia presentata da Francesco Zanardi, presidente della Rete L’Abuso, alla Procura della Repubblica di Verona, riguardante Don Nicola Corradi, un pedofilo recidivo che, sia in Italia che all’estero, abusava di bambini sordomuti. La situazione è si migliorata, ma non di molto, i bambini continuano ad essere violentati dai cosiddetti uomini di Dio. Questo significa che la Chiesa ancora non è riuscita a trovare quelle strategie efficaci per contrastare e debellare la pedofilia clericale, e se le ha trovate, non è riuscita ad applicarle.

    Come è possibile questo? Che cosa non ha funzionato? Perché gli abusi continuano ? Queste erano le domande che si affollavano nella mia mente, domande che hanno trovato risposta quando ho confrontato le Sue recenti dichiarazioni con quelle del Suo emerito predecessore. Papa Ratzinger definì gli abusi “tali vergognosi eventi”, minimizzando in questo modo l’atrocità di quelle violenze, forse non realizzò appieno la gravità di quegli atti bestiali, probabilmente non percepì l’entità del dramma che si stava consumando. Lei invece, ha dato la giusta definizione della pedofilia clericale, “tali crimini”. Crimini, questa è la definizione precisa degli abusi sessuali sui minori, commessi dai sacerdoti. Lei non avrebbe potuto utilizzare una parola più appropriata, che potesse esprimere appieno la crudeltà, la cattiveria, la disumanità, la meschinità, la malvagità, che l’abuso sessuale comporta. Ma a questo punto la riflessione nasce spontanea: se l’abuso sessuale sui minori è un crimine, di conseguenza chi lo commette è un criminale, a prescindere dalla sua professione, dal colore della pelle, dalla nazionalità, dalla posizione sociale o dalla sua religione. Se chi abusa dei bambini è un criminale, bisogna perseguirlo come un criminale. Per fermare i crimini bisogna individuare ed arrestare i criminali e i loro complici; per debellare la pedofilia all’interno della Chiesa, bisogna usare la stessa strategia, individuare ed arrestare i preti pedofili e i loro complici.

    Per farlo è indispensabile la piena collaborazione con gli organi inquirenti, anche a costo di cambiare o modificare qualche ordinamento interno. A mio modesto parere questa è l’unica tolleranza zero; qualsiasi altra strategia, che non preveda la perseguibilità del sacerdote pedofilo in quanto criminale, non è altro che la solita tolleranza. Nella speranza di aver, anche se in piccola parte, contribuito alla battaglia contro la pedofilia, cordialmente La saluto

    *Presidente associazione Il piccolo Davide

    http://www.globalist.it/news/articolo/210955/chiesa-e-pedofilia-tolleranza-zero-favola-o-realt.html