Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • “Quel prete ci baciava in sacrestia e prima del catechismo”

    “Quel prete ci baciava in sacrestia e prima del catechismo”

    BRINDISI – “Quel prete mi abbracciava e baciava sulla guancia quando era in corso il catechismo e il sacerdote entrava nell’aula destinata a quell’attività e la interrompeva. Con me, invece, succedeva anche in sacrestia”: le dichiarazioni rese da due ex chierichetti della chiesa di Santa Lucia sono state ritenute attendibili dai giudici della Corte d’Appello di Lecce che, per questo, hanno confermato la condanna a tre anni e otto mesi per don Giampiero Peschiulli, con l’accusa di atti sessuali su ragazzini sotto i 14 anni.

    Le motivazioni della sentenza a carico del sacerdote, arrestato il 15 maggio 2015, sono state depositate alla scadenza del termine di novanta giorni, indicato dal presidente della Corte il giorno della lettura del dispositivo. I giudici hanno confermato quanto sostenuto dal gup del Tribunale di Brindisi nella sentenza del 28 gennaio 2016, sostenendo come siano evidenti le prove di colpevolezza dell’ex parroco, 75 anni, attualmente in regime di arresti domiciliari in una comunità terapeutica. E’ stato, quindi, riscontrato anche in secondo grado l’impianto accusatorio sostenuto dal pm Giuseppe De Nozza.

    Stando a quanto si legge nelle motivazioni della sentenza, gli “atti sessuali sono consistiti nel dare al ragazzo baci sulle guance, nel farsi baciare lui stesso sulla guancia, nell’abbraccio dopo averlo tirato a sé con la forza, nel dargli la mano incrociando le sue dita con quelle della mano del ragazzo, nell’accarezzargli le braccia e le gambe, nell’infilare la sua mano nei pantaloni”.Il parroco ha sempre respinto le accuse, anche davanti alle immagini registrate dalle telecamere de Le Iene, la trasmissione di Mediaset. Il servizio venne firmato dall’inviato Giulio Golia che a Brindisi arrivò con alcuni attori per incontrare il sacerdote dopo aver ricevuto una mail tra aprile e maggio 2014, nella quale una “persona residente in città riferiva di essere stata vittima di avance sessuali di Peschiulli”. Quando tornarono per chiedere spiegazioni lui si chiuse in sacrestia e chiamò il 112, mentre su Facebook si registrò una valanga di commenti. Anche in udienza, davanti al gup, il parroco spiegò di aver dimostrato solo il proprio affetto.

    A giudizio della Corte d’Appello di Lecce, l’imputato ha tenuto “un comportamento processuale non collaborativo” e per questo motivo non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. L’ex sacerdote attende la pronuncia della Cassazione. La difesa ha depositato ricorso sostenendo che la “motivazione sia monca, con una parcellizzazione del materiale probatorio” riconducibile  a una “valutazione parziale della parola del dichiarante”.  Nei motivi, inoltre, è stato precisato che l’imputato “si è sottoposto a interrogatorio e ha risposto a tutte le domande poste dal pm e dalla parte civile, tenendo un comportamento processuale idoneo ad arricchire il materiale probatorio offerto all’attenzione del giudice”.

    http://www.brindisireport.it/cronaca/depositate-le-motivazioni-della-sentenza-di-condanna-in-appello-per-don-Peschiulli-ex-parroco-di-Brindisi.html
  • Asisium, la scuola dove “insegnava” il prete pedofilo Ruggero Conti condannato a 11 anni di reclusione con sentenza definitiva

    Asisium, la scuola dove “insegnava” il prete pedofilo Ruggero Conti condannato a 11 anni di reclusione con sentenza definitiva

    Sono sette gli episodi di pedofilia accertati dalla Corte di Cassazione, mentre per gli altri è scattata la prescrizione. Ma perché nessuno si è mai preso la briga di indagare all’interno dell’Asisium? All’epoca, il prete frequentava circa seicento alunni, tuttora ignorati.

    Si sono finalmente aperte le porte del carcere per don Ruggero Conti — “don” in senso mafioso, dato che ormai è stato sospeso a divinis — dopo che la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 11 anni e 10 mesi di reclusione per il reato di pedofilia. Conti, che per lo stato italiano è ormai ufficialmente un pedofilo, ha pure beneficiato di notevoli sconti di pena, sfruttando lo sciagurato meccanismo della prescrizione. Alcuni dei reati contestati, infatti, risalivano addirittura agli anni ’80, quando l’ex sacerdote — originario di Legnano — insegnava educazione sessuale in una scuola media della provincia di Milano. Tuttavia, come se non bastasse, ulteriori prescrizioni sono scattate per altri reati di pedofilia contestati nell’area nord di Roma, la zona dove Ruggero Conti si era, purtroppo, successivamente trasferito per fare il parroco a Selva Candida. In sostanza, Conti è riuscito a trasformare più di 30 anni di reclusione in una pena a 11 anni: un vero affare, sicuramente migliore della trasformazione dell’acqua in vino.

    Dal canto suo, don Ruggero Conti continua a proclamarsi innocente e dice di essere come Gesù Cristo, che fu crocifisso ingiustamente. Peccato però che Conti dimentichi due particolari:

    • Gesù Cristo non è stato condannato dopo tre regolari gradi di giudizio caratterizzati da lunghi iter processuali in cui si sono svolte indagini complesse e approfondite, per lo meno sui casi trattati in giudizio (e, come vedremo a breve, non è neppure detto che siano tutti);
    • né Cristo è stato mai sospettato di pedofilia — anzi…

    Ruggero Conti: le opinioni sui suoi rapporti con l’Istituto Asisium

    In questa sezione vogliamo occuparci di un aspetto che è stato ignorato dalle cronache giudiziarie, ovvero il rapporto tra Conti — negli anni in cui esercitava le attività di pedofilo per cui è stato condannato dalla Suprema Corte — e l’Istituto Asisium, scuola romana situata nella stessa zona dell’ex parrocchia di Conti, ben nota ai residenti dell’area Cassia-Tomba di Nerone per i costi non proprio popolari della retta di frequenza.

    Dobbiamo subito specificare che l’Istituto Asisium delle Suore francescane missionarie, costituito da asilo, scuola primaria (elementare) paritaria, scuola secondaria di primo grado (media) e secondo grado (liceo scientifico), non è mai entrato all’interno del procedimento penale che ha coinvolto Ruggero Conti. Tuttavia, ci poniamo la seguente domanda: come mai nessuno si è preso la briga di indagare nell’Asisium dell’epoca?

    Non si può ignorare il fatto che Conti sia stato ospite fisso, per circa quindici anni — esattamente nel periodo in cui si sono verificati gli episodi di pedofilia per i quali è attualmente detenuto — all’interno dell’istituto Asisium, in qualità di consigliere e assistente spirituale unico degli studenti. In altre parole, c’erano ben seicento alunni, tutti nelle divise “a disposizione” di Conti sia in teatro che in chiesa.

    Considerando che gli episodi su cui non si è indagato risalgono a quasi trent’anni fa, anche in questo caso è da tempo sopravvenuta la prescrizione.

    D’altra parte, tanta omertà non ci sorprende. L’Asisium era una sorta di setta — che di “cristiano” aveva ben poco, considerano l’enorme giro di denaro non certo alla portata di un povero Gesù di Nazareth qualunque — dove alcuni personaggi di scarso valore venivano letteralmente venerati come ras di quartiere. Tra questi, oltre al già citato pedofilo Ruggero Conti, non possiamo non ricordare Pino, un neolaureato che nel ’91 fu catapultato, su segnalazione di suor Luciana, nel ruolo di professore di storia, geografia e filosofia, senza avere alcuna preparazione di tipo pedagogico. In sostanza, bisognava imparare a memoria alcune pagine del libro e ripeterle a macchinetta. Le attività sportive erano ridicole — nonostante la presenza di vari campi da gioco in ottime condizioni, siti in un parco simile a Villa Borghese — e nessuno capiva nulla di informatica, al punto da vietare l’uso di un’aula d’informatica del valore di almeno 100 milioni di lire dell’epoca — pagati ovviamente con le rette degli studenti — costituita da trenta computer Apple nuovi di zecca. È vero che a quei tempi non esisteva il registro elettronico online, ma l’ignoranza dei sedicenti docenti era tale da non sapere neppure cosa fosse un sito internet — di cui l’istituto Asisium si sarebbe ufficialmente dotato solo molti anni dopo, per obbligo di legge. In particolare, il cosiddetto prof. Pino sentenziò: «Questa Internet mi pare una cavolata che nessuno userà mai». Allo stesso tempo, quei pochissimi studenti intelligenti che utilizzavano un computer — rigorosamente a casa propria, perché abbiamo già chiarito che gli Apple della scuola erano conservati in una stanza chiusa — venivano trattati da malati mentali da inviare in centri di cura. Vent’anni dopo, possiamo affermare con certezza che la profezia di Pino non fu particolarmente azzeccata, ma, per premiare cotanta perspicacia, Pino avrebbe iniziato a fare carriera all’interno della scuola stessa, fino ad arrivare al massimo livello. Fin qui, però, non siamo sorpresi più di tanto. Ciò che invece diede molto fastidio ai malcapitati studenti dell’epoca fu la richiesta di denaro per pagare il regalo di matrimonio a tale personaggio. Venne perfino distribuita la lista nozze agli alunni, indicando la quota da versare. Nessuno riuscì a sottrarsi al pizzo di questa estorsione mafiosa, e di conseguenza lo scroccone Pino raccattò un bel po’ di regali per sé e per la moglie Claudia — con la benedizione di suor Luciana e del venerabile assistente spirituale “don” Ruggero Conti, oggi rinchiuso per pedofilia nella cella di un carcere. Complimenti.

  • L’ex parroco in Tribunale: “Non ho mai sfiorato i ragazzini”

    L’ex parroco in Tribunale: “Non ho mai sfiorato i ragazzini”

    Don Francesco Caramia, ex padre spirituale del quartiere Bozzano di Brindisi, ha respinto l’accusa di atti sessuali su un chierichetto. Nuova perizia: trovate foto sul suo pc. Per i giudici non necessario l’ascolto del vescovo Caliandro e dei predecessori Talucci e Todisco. Già nel fascicolo le intercettazioni di don Peschiulli, condannato per fatti identici

    BRINDISI – “Non ho mai sfiorato i ragazzini che venivano in chiesa, non ho fatto del male a nessuno dei chierichetti: sono innocente”. Ha scelto di sottoporsi all’esame da imputato, don Francesco Caramia, ex parroco della chiesa di San Giustino de’ Jacobis, quartiere Bozzano di Brindisi, sotto processo con l’accusa di atti sessuali su un chierichetto di nove anni tra il 2007 e il 2008. Ha parlato a lungo, oltre un’ora, nell’ultima udienza del dibattimento che si svolge a porte chiuse davanti al collegio presieduto da Gienantonio Chiarelli, per rispondere al fuoco di domande del sostituto procuratore Milto Stefano De Nozza, titolare del fascicolo d’inchiesta aperto dopo la denuncia del medico pediatra della famiglia, al quale si era rivolta la mamma del ragazzino.

    L’imputato, 42 anni, arrestato dai carabinieri il 15 giugno 2016, è ai domiciliari in una comunità religiosa. I suoi difensori, gli avvocati Giancarlo Camassa e Rosanna Saracino, avevano chiesto l’ascolto di 55 persone, tra i quali l’attuale vescovo Caliandro e i predecessori, Talucci e Todisco, mentre l’avvocato della parte civile, Carmela Roma, che in giudizio rappresenta la madre del chierichetto, aveva chiesto l’esame di don Giampiero Peschiulli, l’ex parroco della chiesa della Pietà, a Brindisi, arrestato e condannato con accusa identica a quella mossa nei confronti di don Francesco Caramia. L’impostazione della Procura nei confronti di don Peschiulli è stata riconosciuta anche in appello con pena a tre anni e otto mesi.

    Il Tribunale ha ritenuto non necessario l’ascolto dei vescovi e ha disposto un taglio alla lista testi inizialmente depositata della difesa. Non necessario anche l’ascolto di don Peschiulli, colto da malore in occasione dell’ultima udienza. Nel fascicolo del dibattimento sono state già acquisite le conversazioni ambientali intercettate nell’inchiesta sull’ex parroco della chiesa del Centro nelle quali si faceva riferimento a situazioni particolari all’interno di alcune chiese e si faceva espresso riferimento alla parrocchia del rione Bozzano. Don Peschiulli era uno degli interlocutori. L’anziano sacerdote ha sempre respinto l’accusa e il suo difensore, Roberto Cavalera, intende ricorrere in Cassazione.

    Il pubblico ministero, in vista della prossima udienza, ha depositato le conclusioni di una nuova perizia informatica sul computer in uso a don Francesco Caramia. Il consulente ha trovato file contenenti foto che per l’accusa costituiscono un’ulteriore fonte di prova a sostegno dell’accusa, in aggiunta alle conversazioni intercettate nel periodo dell’inchiesta, quando don Caramia era indagato a piede libero essendoci stato il sequestro del computer, del tablet e dei telefonini, e ai messaggi scambiati in chat. Sui dialoghi e sulla messaggistica il Tribunale ha già disposto una perizia.

    http://www.brindisireport.it/cronaca/l-ex-parroco-in-tribunale-non-ho-mai-sfiorato-i-ragazzini.html

  • Tutti assolti nel caso Suor Soledad: attesa Cassazione su ricorso contro sentenza di appello

    Tutti assolti nel caso Suor Soledad: attesa Cassazione su ricorso contro sentenza di appello

    A breve – nella giornata di lunedì 10 aprile – la decisione della Cassazione sul ricorso delle parti civili contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno che ha assolto tutti gli imputati coinvolti nel processo di Suor Soledad. I genitori dei bambini credono alle violenze sessuali nell’asilo gestito dalle suore a Vallo della Lucania. E su questa ipotesi è stato formulato il ricorso in Cassazione dalle parti civili contro l’assoluzione degli imputati da parte dei giudici per insussistenza del fatto.

    La vicenda risale al 2006 quando l’asilo ‘Paolo VI’ venne travolto da un’inchiesta per pedofilia. Coinvolta Suor Soledad, la novizia peruviana Carmen Soledad Bazan Verde, il muratore Aniello La Bruna (presunto fidanzato di Soledad) e il fotografo Antonio Rinaldi, accusato di foto pedopornografiche. Poi accusate anche le consorelle Agnese Cafasso e Giuseppina De Paola, per favoreggiamento. La Bruna e Rinaldi sono stati assolti già in primo grado dal tribunale di Vallo della Lucania, che ha invece condannato a 8 anni suor Soledad per pedofilia e a 16 mesi le consorelle.

    A marzo scorso la sentenza d’appello ha, invece, assolto tutti perchè «il fatto non sussiste».  Ma nelle motivazioni arrivate dopo 90 giorni, gli stessi giudici sospettano che i bambini abbiano potuto subire dei maltrattamenti.

    http://www.giornaledelcilento.it/it/10_04_2017_tutti_assolti_nel_caso_suor_soledad_attesa_cassazione_su_ricorso_contro_sentenza_di_appello_38708.html#.WOufoojyi71

  • Suor Soledad: Cassazione accoglie ricorsi solo contro la novizia e le suore

    Suor Soledad: Cassazione accoglie ricorsi solo contro la novizia e le suore

    La Corte d’appello di Salerno deve riesaminare la questione, sollevata dalla difesa delle parti civili, sul processo relativo al caso di Suor Soledad. Lo ha stabilito la Corte suprema, che, dopo una camera di consiglio svolta lunedì, ha annullato con rinvio alla Corte d’appello per gli interessi civili limitatamente ai reati di violenza sessuale contestati a Suor Soledad e favoreggiamento alle due consorelle. Rigettati invece i ricorsi contro La Bruna e Rinaldi, fuori definitivamente dal processo già assolti con formula piena in Appello.

    Bisognerà attendere il deposito delle motivazioni per capire quali siano i perché che hanno convinto la Suprema Corte ad accogliere i ricorsi delle parti civili e quali siano dunque i punti da chiarire. I fatti risalgono al 2006 quando l’asilo ‘Paolo VI’ venne travolto da un’inchiesta per pedofilia. Coinvolta Suor Soledad, la novizia peruviana, il muratore Aniello La Bruna (presunto fidanzato di Soledad) e il fotografo Antonio Rinaldi, accusato di foto pedopornografiche. Poi accusate anche le consorelle Agnese Cafasso e Giuseppina De Paola, per favoreggiamento. La Bruna e Rinaldi sono stati assolti già in primo grado dal tribunale di Vallo della Lucania, in Appello, e ora in via definitiva, mentre in primo grado erano state condannate a 8 anni suor Soledad per pedofilia e a 16 mesi le consorelle, poi assolte dalla corte d’appello.

    L’annullamento con rinvio della Cassazione ora riapre il caso. Per saperne di più, occorre attendere il deposito delle motivazioni del verdetto emesso nel pomeriggio di oggi. Il caso si chiude definitivamente solo per La Bruna e Rinaldi. «La Corte Suprema ha rigettato i ricorsi contro un umile lavoratore, Aniello La Bruna, proposti sebbene nei suoi confronti fosse già stata pronunciata una doppia sentenza di assoluzione dei giudici di merito – ha commentato il legale, l’avvocato Franco Maldonato – Si chiude così una vicenda che non avrebbe dovuto mai aprirsi e che ha provocato dolori insanabili e danni non ristorabili, anche per effetto della risonanza assicurata da un sistema d’informazione non consapevole del proprio ruolo».

    http://www.giornaledelcilento.it/it/10_04_2017_suor_soledad_cassazione_accoglie_ricorsi_solo_contro_la_novizia_e_le_suore_38729.html#.WOvXSIjyi71

  • La Cassazione ha annullato l’assoluzione di don Temporin

    La Cassazione ha annullato l’assoluzione di don Temporin

    di Carlo Bellotto

    PADOVA. Doveva essere l’ultimo atto che metteva la parola fine ad anni di accuse infamanti per l’allora rettore del Seminario di Rubano: violenza sessuale verso un suo allievo. Non è stato così.

    La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello che assolveva don Gino Temporin, rinviandola ad una nuova sezione della Corte d’Appello. Sia la procura generale che l’avvocato Emanuele Fragasso Jr (che tutela la parte offesa, un ragazzo veneziano ora maggiorenne) avevano sostenuto c’era stata una mancanza di motivazioni nella sentenza della Corte d’Appello e che c’era una motivazione manifestamente illogica: ossia veniva riportato che c’erano dubbi sulle accuse mosse dal ragazzo all’epoca tredicenne perchè raccolte quando lo stesso era ricoverato in ospedale e quindi in condizioni psocofisiche provate. Pare non essere vero, le aveva rese due anni prima. Il procuratore generale della Cassazione scrive «di una sentenza di Appello sviluppata lungo una linea di ipocrisia».

    Parole pesanti che potrebbero riaprire scenari che sembravano ormai chiusi. Le accuse che gli venivano rivolte, pesantissime, sono state ritenute false, formulate solo per screditare il sacerdote. Non la pensava così la pubblica accusa nei due diversi gradi di giudizio, visto che il pubblico ministero Maria D’Arpa aveva chiesto la condanna a 7 anni di reclusione. Per il magistrato la vittima era credibile: un mese di collegio gli era costato un trauma che il ragazzo, da tempo in terapia, stava scontando con seri problemi di salute di tipo psichiatrico, dopo aver tentato in più occasioni il suicidio.

    L’indagine era stata avviata in seguito alla denuncia del ragazzo presentata dopo essersi confidato, nel 2009, con una psicologa della clinica “Le betulle” di Como dov’era ricoverato. Nessun testimone di quella (presunta per ora) violenza: in aula un paio di ex compagni hanno raccontato che lo studente era stato coinvolto da altri seminaristi in pratiche sessuali.

    I periti nominati dal tribunale (il medico legale Claudio Rago, la psicologa Magda Tura e il neuropsichiatra Marziano Cerisoli) avevano concluso per un’alta improbabilità circa la certezza storica dell’accaduto, pur riconoscendo capacità di testimoniare nel giovane, affetto da un disturbo psicotico, da un disturbo di personalità e di identità di genere.

    Fatto sta che il 18 dicembre 2013 arriva l’assoluzione perchè il fatto non sussiste, decisa dal collegio presieduto dal giudice Claudio Marassi. C’era stato il ricorso all’Appello che si era espresso il 21 luglio del 2016: la terza sezione dei giudici lagunari ha assolto il sacerdote confermando che il fatto non sussiste. Il conseguente appello alla Cassazione ha riportato all’annullamento anzidetto.

    Questa vicenda inizia nel 2009 quando il ragazzino racconta dei fatti che a suo dire sarebbero accaduti 5 anni prima. Parla di carezza sulle parti intime e di un rapporto sessuale. Viene decisa la perquisizione dell’abitazione del sacerdote, il sequestro del suo personal computer, scattano delle intercettazioni telefoniche e ambientali (anche nel suo ufficio al Seminario minore) e vengono interrogati quasi trenta ex allievi del Seminario. Pare non emergere nulla di che. Ci sono solo le accuse di quel ragazzo.

    Dal gennaio del 2014 don Gino è diventato monsignore della parrocchia del Duomo di San Martino a Piove di Sacco. Il sacerdote è originario di Conselve, e nei suoi 46 anni di servizio religioso non c’è mai stata una macchia o un’ombra.

    http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2017/04/01/news/la-cassazione-ha-annullato-l-assoluzione-di-don-temporin-1.15126428

  • Pedofilia, sacerdote novarese condannato per violenza sessuale su minori

    Pedofilia, sacerdote novarese condannato per violenza sessuale su minori

    Per don Marco Rasia, ex coadiutore nelle parrocchie di Omegna e Castelletto, è arrivata la condanna definitiva: sconterà 3 anni e 10 mesi di carcere per abusi sessuali, anche su minori.

    A stabilirlo è stata la Cassazione: in primo grado il sacerdote, oggi 47enne, era stato condannato a 6 anni , mentre era stato assolto per alcuni capi d’imputazione. La Corte d’Appello aveva poi ridotto la pena a 4 anni, che in ultimo grado sono diventati 3 anni e 10 mesi perchè uno degli episodi è andato in prescrizione.

    Don Rasia era stato arrestato il 13 aprile del 2013 dalla Squadra Mobile di Novara per abusi sessuali su minori commessi mentre prestava servizio nella parrocchia di Castelletto Ticino. Ordinato sacerdote nel 1997, il prete aveva lavorato a Castelletto Ticino sino al 2009 e poi era stato coadiutore dell’oratorio di Omegna fino a pochi giorni prima dell’arresto. A inchiodarlo le intercettazioni telefoniche e le testimonianza di alcuni ragazzi.

    http://www.novaratoday.it/cronaca/don-rasia-condanna-pedofilia.html

     

  • Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912

    Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912

    Per il prete e la suora chiamati a testimoniare in un processo penale per abuso sessuale sussiste il reato di falsa testimonianza quando vengano loro richieste notizie che non rientrano nel segreto confessionale avendo la vittima detto di aver ricevuto degli abusi e quindi non si trattava di peccati da confessare

    Suprema Corte di Cassazione

    sezione VI penale

    sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    SEZIONE SESTA PENALE

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

    Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

    Dott. DI STEFANO Pierluig – rel. Consigliere

    Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

    Dott. CORBO Antonio – Consigliere

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:

    (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

    (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

    avverso la sentenza del 8/3/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;

    visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

    udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dr. PIERLUIGI DI STEFANO;

    Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PAOLO CANEVELLI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

    Uditi gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS) e avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

    RITENUTO IN FATTO

    La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza dell’8 marzo 2016 ha confermato la sentenza del 10 dicembre 2012 con la quale il gup presso il Tribunale di Palmi condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di falsa testimonianza commessa da ciascuno dei due nell’ambito del processo in corso innanzi al Tribunale di Palmi per violenza sessuale di gruppo nei confronti di (OMISSIS).

    I fatti erano stati commessi dalla (OMISSIS) il (OMISSIS) e dallo (OMISSIS) il (OMISSIS).

    La Corte di Appello confermava la ricostruzione dei fatti nel processo innanzi al Tribunale di Palmi, avente ad oggetto le reiterate violenze di gruppo subite dalla (OMISSIS) a partire dagli anni 13, in particolare quanto alle dichiarazioni della ragazza che si era rivolta al prete della chiesa locale, (OMISSIS), per chiedergli aiuto e da questi era stata anche affidata alla suora (OMISSIS).

    La suora (OMISSIS), pur sapendo che la giovane (OMISSIS) le era stata affidata per aver subito violenza sessuale, riferiva invece che le era stata segnalata dal parroco in quanto passava troppo tempo in strada e non aveva voglia di continuare a studiare, negava che la ragazza le avesse mai parlato dei rapporti sessuali subiti o, comunque, di aver avuto rapporti intimi con ragazzi del paese, sosteneva di non esser stata lei a sottoporla di propria iniziativa ad un test di gravidanza ma che glielo aveva chiesto la ragazza, che la ragazza non aveva fatto i nomi dei violentatori, che la ragione per la quale poi l’aveva accompagnata in una casa famiglia non era, quindi, la vicenda delle violenze sessuali.

    Il sacerdote (OMISSIS) riferiva di non aver mai avuto le confidenze sulle violenze sessuali subite, che la ragazza non gli aveva riferito i nomi delle persone che l’avevano violentata, che (OMISSIS) Annamaria aveva un atteggiamento provocante e facile, che fu la ragazza a chiedere di fare un test di gravidanza e che egli si limito’ a far da tramite con la (OMISSIS).

    La Corte di Appello, confermati tale fatti, escludeva che si fosse in presenza di situazioni tutelate dal segreto di cui alla L. n. 121 del 1985, articolo 4. Non si trattava, difatti, di confidenze e comportamenti che avessero significato nell’ambito della fede religiosa. Inoltre riteneva non applicabile la scriminante dell’articolo 384 c.p., comma 2, non essendovi alcun obbligo di comunicare alle parti la possibilita’ di astenersi dal rispondere.

    I due imputati hanno proposto ricorso con atti a firma dei rispettivi difensori.

    Ricorso in favore di (OMISSIS):

    primo motivo: violazione di legge quanto all’omesso avvertimento della facolta’ di non rispondere su quanto conosciuto in ragione del proprio ministero.

    Richiama innanzitutto il principio fissato dall’articolo 4 citata Legge che prevede il diritto al segreto degli ecclesiastici per i fatti conosciuti per ragioni del proprio “ministero”. Rileva come il “ministero” non sia soltanto il compimento di atti sacramentali ma riguardi tutte le informazioni riservate conosciute in occasione dell’esercizio delle funzioni riconducibili all’attivita’ religiosa.

    Quindi “e’ evidente che i fatti oggetto delle problematiche inerenti la (OMISSIS)… siano di rilevanza e delicatezza per il percorso spirituale del fedele”.

    Osserva quindi che la testimone non e’ stata avvisata della facolta’ di avvalersi dell’esercizio del diritto al segreto e che alla propria domanda “non so se posso dire quello che ricordo” il pubblico ministero ha semplicemente risposto “si’, dica”. Lo stesso e’ avvenuto in occasione del confronto con la persona offesa. Richiama quindi la giurisprudenza che ha affermato l’obbligo di dare tale avviso.

    Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione.

    Rileva l’errore contenuto nella sentenza laddove si e’ affermato che il segreto professionale vada eccepito dalla persona chiamata a rispondere.

    Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Rileva che l’affermazione della sentenza secondo cui la ricorrente avrebbe conosciuto e taciuto due circostanze e’ basata su un ragionamento presuntivo e non su prove dirette. Quello che emerge non e’ il falso dichiarato ma semplici discrasie comprensibili in ragione del tempo trascorso.

    Riporta in sintesi le dichiarazioni rese per osservare che la (OMISSIS) e’ sempre stata coerente e non si puo’ affatto affermare che abbia negato alcunche’. Rileva, inoltre, che sia la (OMISSIS) che lo (OMISSIS) che la (OMISSIS) riferiscono le stesse circostanze, contrastate soltanto dalla ragazza che, tiene a precisare la difesa, “aveva una vita sbandata, aveva cioe’ una vita sregolata”. Svolge ulteriori argomenti per sostenere sia la erronea interpretazione di alcune dichiarazioni della ricorrente che, per il resto, la conformita’ al vero delle sue dichiarazioni.

    Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto disapplicazione della scriminante dell’articolo 384 c.p., comma 2.

    Rileva, poi, contro l’applicabilita’ della tesi che vuole che per i professionisti di cui all’articolo 200 c.p.p. non possa valere l’obbligo di avviso della facolta’ di astensione, che per i ministri del culto ricorre una similitudine con i congiunti dell’imputato sotto il profilo di non essere in grado, per carenza di cognizioni tecniche, di sapere di poter eccepire il segreto.

    Ricorsi in favore di (OMISSIS).

    Ricorso a favore di (OMISSIS) a firma dell’avvocato Napoli:

    primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per violazione dell’articolo 4 L. n. 121 del 1184, articolo 200 c.p.p., articolo 191 c.p.p., articolo 384 c.p.p..

    Innanzitutto rileva che erroneamente e’ stato ritenuto che il diritto al segreto sia limitato al solo ambito della confessione. L’ambito tutelato dal segreto riguarda, invece, il complessivo esercizio del ministero spirituale e, in conseguenza, tutte le informazioni acquisite nel corso dell’attivita’ del magistero. Si trattava, quindi, di offrire rispetto a problemi della coscienza della parte “ascolto, conforto, aiuto, guida…”. Rileva, in particolare, che le informazioni riservate “vengono riferite all’ecclesiastico non in un qualsiasi luogo, ma nella sagrestia della chiesa; non in un momento qualunque, ma nel periodo pasquale… Perche’ la stessa riconosce… l’autorevolezza morale che gli deriva dal suo status di guida spirituale”.

    Osserva, poi, che l’ammonimento del presidente del collegio del Tribunale di Palmi non consentiva al ricorrente di avvalersi del segreto professionale in quanto, con tale ammonimento, gli era stato detto che non ricorrevano le condizioni di un tale segreto, cosi’ anticipando il giudizio sulla infondatezza di un’eventuale astensione e la possibilita’ di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

    Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Rileva che vi e’ stato un giudizio preconcetto di affidabilita’ delle dichiarazioni della persona offesa e dei suoi familiari pur essendovi elementi logici che, invece, confermavano le dichiarazioni del ricorrente. Inoltre non si e’ tenuto conto delle contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa.

    Ricorso dell’avvocato (OMISSIS).

    Primo motivo: inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dal sacerdote, violazione dell’articolo 200 c.p.p. e L. n. 121 del 1985, articolo 4.

    Anche in questo caso si contesta l’erronea interpretazione restrittiva dell’ambito del ministero ai fini del segreto professionale.

    Secondo motivo: assenza di motivazione sull’attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa. Rileva come non si e’ dato atto della sussistenza delle condizioni minime di attendibilita’ di tali dichiarazioni e non si sono valorizzati gli elementi contraddittori delle stesse.

    Terzo motivo: violazione di legge in quanto non si e’ tenuto conto della irrilevanza delle presunte dichiarazioni false o reticenti ai fini dell’accertamento dei fatti rilevanti nel processo.

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    I ricorsi sono infondati.

    Entrambi propongono nuovamente questioni ampiamente valutate dai giudici di merito, soprattutto in riferimento ai profili relativi al presunto segreto “ministeriale”.

    Premesso che, ovviamente, essendo tale ultimo profilo posto anche sotto l’aspetto della corretta interpretazione delle norme relative, e’ ammissibile che i ricorsi propongano nuovamente il tema pur senza una espressa critica alle valutazioni giuridiche dei giudici di merito, va considerato come le risposte della Corte di Appello siano del tutto condivisibili ed in linea con la giurisprudenza di legittimita’.

    L’articolo 4 citata Legge prevede che l’ambito di segretezza riconosciuto agli ecclesiastici riguardi quanto abbiano conosciuto “per ragioni del loro ministero”. Puo’ ritenersi indubbio che si vada ben oltre il concetto di “segreto confessionale”, sia perche’ una specificazione di un tale maggiore limite sarebbe stata ovvia in una legge che disciplina i rapporti con la Chiesa cattolica romana – utilizzando quindi espressioni chiare e riferibili alle regole di tale confessione religiosa – e sia perche’ vi corrisponde la dizione dell’articolo 200 c.p.p.. Quest’ultimo prevede l’ambito di segreto del “ministero” in generale per tutti i ministri di confessioni religiose, anche quelle che non hanno il “segreto confessionale”; quindi sarebbe ingiustificata una lettura nel senso che per le altre religioni valga il piu’ ampio segreto a protezione dell’esercizio del piu’ ampio ministero e, per la religione cattolica, quella del piu’ limitato ambito della confessione.

    Cio’, ovviamente, non significa che il segreto possa investire qualsiasi conoscenza dell’ecclesiastico bensi’ riguarda solo quella acquisita dell’ambito di attivita’ connesse all’esercizio del ministero religioso. Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto che si tratti tutelare comportamenti od atti conosciuti dall’ecclesiastico con riferimento all’esercizio di “fede religiosa” e non anche, fra l’altro, nell’ambito di attivita’ “sociale”, anch’essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici. Ad esempio, l’attivita’ di assistenza a soggetti deboli, pur rientrante nella generica “missione” dell’ecclesiastico (tanto da esistere specifici enti a cio’ deputati nell’ambito della religione di appartenenza dei ricorrenti) non rientra certamente nell’esercizio diretto di “fede religiosa”.

    Cio’ premesso, si passa alla valutazione dei singoli motivi:

    ricorso di (OMISSIS):

    il pur ampio primo motivo, che affronta l’argomento sopra citato, invero non risolve il tema fondamentale di quale tipo di dialogo vi sia stato tra la persona offesa e la ricorrente, basandosi sulla erronea premessa che la Corte di Appello abbia circoscritto “l’operativita’ del ministero al solo esercizio della confessione e del peccato”. Non distingue in concreto e sembra affermare che ogni cosa che abbiano ascoltato i due religiosi dalla vittima rientri nel “ruolo ministeriale”, risolvendo ogni dubbio sulla questione con la sbrigativa osservazione che “e’ evidente che i fatti oggetto le problematiche inerenti la (OMISSIS)… siano di rilevanza e delicatezza per il percorso spirituale del fedele”.

    Quindi il motivo e’ infondato laddove non smentisce espressamente che la Corte di Appello abbia individuato un ambito di “confidenze” che non rientravano nell’esercizio della religione ovvero sembra quasi presupporre che il diritto al segreto finisca per confondersi con una sorta di incapacita’ a testimoniare del religioso cattolico.

    In definitiva, in assenza di specifiche contestazioni, non puo’ che considerarsi acquisito che parte delle attivita’ erano certamente al di fuori dell’esercizio spirituale.

    Il secondo ed il quarto motivo vanno rigettati in conseguenza della decisione sul primo: il segreto professionale non ricorreva e, quindi, non si pone il problema dell’avviso o meno da parte del giudice.

    Il terzo motivo e’ infondato laddove afferma che sia stato un ragionamento presuntivo quello che ha condotto a ritenere la falsita’ delle dichiarazioni del ricorrente; al contrario, vi e’ stata ampia prova diretta di tale falsita’, rappresentata dalle dichiarazioni di segno contrario della (OMISSIS).

    Il resto del motivo consiste in valutazioni che riguardano profili di merito, richiedendosi un nuovo apprezzamento dello stesso materiale probatorio senza individuare carenze od errori logici della motivazione della sentenza impugnata.

    Ricorso di (OMISSIS) – avv. Napoli. Il primo motivo, nella prima parte e’ manifestamente infondato. La Corte di Appello non ha affatto limitato il diritto al segreto dell’ecclesiastico al “segreto confessionale”, avendo, in un ben piu’ ampio discorso, escluso innanzitutto che si fosse trattato di una “confessione” da parte della vittima che, appunto, era vittima e non aveva peccati da confessare. La seconda parte e’ infondata, per quanto gia’ detto, laddove amplia il segreto “ministeriale” sino a ricomprendervi una qualsiasi forma di confidenza con l’ecclesiastico.

    Che, poi, sia corretta la valutazione della Corte di Appello, risulta implicitamente dallo stesso ricorso laddove conferma che la ricostruzione sia nel senso che la ragazza si sia rivolta al prete quale “autorita’ morale”, che e’ il riconoscimento proprio di quella funzione “sociale” che, nel caso di specie, aveva svolto il ricorrente. E risulta ancor di piu’ laddove nel ricorso si valorizzano circostanze di assoluta inconsistenza quali aver parlato al prete in sagrestia (come se fosse diverso parlargli delle stesse cose in una strada pubblica) o averlo fatto nel periodo pasquale dando, evidentemente, per scontato e per significativo che la ragazza avesse evitato di parlarne durante la Quaresima.

    In definitiva, nonostante la ampiezza di argomenti, e’ eluso il tema principale, ovvero che la Corte di Appello ha chiaramente ricostruito i fatti nel senso che la ragazza si rivolse al ricorrente in contesto e per ragioni diverse da quelle dell’esercizio di attivita’ religiosa, e che quest’ultima certamente non e’ attivita’ ministeriale. Sul punto, la sentenza impugnata non e’ sottoposta ad alcuna critica specifica.

    Cio’ posto, diviene irrilevante la seconda parte del motivo quanto ad essere stata impedita la opposizione del segreto professionale.

    Il secondo motivo non rientra tra quelli proponibili in sede di legittimita’ in quanto, senza contestare errori o carenze della motivazione, propone una diversa ricostruzione dei fatti.

    Ricorso di (OMISSIS) – avv. (OMISSIS).

    Il primo motivo e’ infondato. Al di la’ della ripetizione delle regole in materia di segreto ministeriale, la sua applicabilita’ nel caso concreto e’ affidata ad una generica affermazione che il dialogo con la ragazza non vi sarebbe stato “ove lo stesso non avesse rivestito la funzione sacerdotale e di guida spirituale”. Anche in questo caso, si fraintende fra segreto ministeriale ed immunita’ dalla testimonianza dell’ecclesiastico, che non e’ prevista ne’ dall’articolo 200 c.p.p. ne’ dai patti Stato – Chiesa.

    Il secondo motivo e’ infondato laddove contesta la valutazione da parte dei giudici di merito della attendibilita’ delle dichiarazioni della ragazza con argomentazioni generiche e, comunque, mirate al nuovo apprezzamento delle prove, al di fuori, quindi, dei limiti del giudizio di legittimita’.

    Il terzo motivo e’ manifestamente infondato in quanto sostiene la tesi della irrilevanza delle dichiarazioni false o reticenti sul generico presupposto che i fatti siano diversi da quelli rappresentati nella sentenza.

    P.Q.M.

    Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

  • Abusi su due minori, condanna definitiva per un sacerdote

    Abusi su due minori, condanna definitiva per un sacerdote

    Pronuncia Cassazione, confermati i 5 anni e 3 mesi stabiliti in appello per don Jesus Vasquez

    Diventa definitiva, dopo la pronuncia della Cassazione sull’inammissibilità del ricorso della difesa, la condanna a 5 anni e 3 mesi stabilita dalla Corte di appello per don Jesus Vasquez (avvocato Marcello D’Auria), ex parroco di San Nicola Manfredi, accusato di abusi sessuali ai danni di due minori. Un’accusa emersa da un’indagine avviata dalla Squadra mobile dopo le querele presentate dai genitori dei ragazzi, parti civili con gli avvocati Angelo Leone e Sergio Rando.

    Nel mirino della Procura erano finiti  due distinti episodi che si sarebbero verificati nel settembre 2008 e nell’aprile 2009.  Quando il prete, che ha sempre sostenuto la sua estraneità ad ogni contestazione, avrebbe costretto un 13enne ed un 14enne a subire atti sessuali. Nel marzo 2010 il rinvio a giudizio e il via al processo di primo grado, concluso l’8 giugno del 2011: il pm Marilia Capitanio aveva proposto la condanna a 7 anni, mentre la difesa aveva chiesto l’assoluzione del sacerdote  per non aver commesso il fatto o, in subordine, perchè il fatto non sussiste. Il Tribunale aveva accolto le conclusioni del rappresentante della pubblica accusa, decidendo anche il pagamento di una provvisionale di 7.500 euro in favore di ciascuna delle parti civili (oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede) e l’interdizione dai pubblici uffici.

    La sentenza era stata riformata nell’ottobre 2014, quando i giudici dela Corte di appello, dopo il riconoscimento dell’attenuante speciale della lievità del fatto, avevano ridotto la pena: da 7 anni a 5 anni e 3 mesi. Una condanna che adesso è diventata definitiva.

    http://www.ottopagine.it/bn/cronaca/117548/abusi-su-due-minori-condanna-definitiva-per-un-sacerdote.shtml

  • Pescara: prete accusato di violenza su minore, rinviato il processo

    Pescara: prete accusato di violenza su minore, rinviato il processo

    Pescara: prete accusato di violenza su minore, rinviato il processo.  Non ha avuto inizio il processo a carico di don Vito Canto’, l’ex parroco di Spoltore rinviato a giudizio con l’accusa di abusi sessuali a seguito dei rapporti che avrebbe avuto negli ultimi anni con un ragazzino di 15 anni.

    Oggi era prevista la prima udienza davanti al Tribunale collegiale di Pescara, presieduto dal giudice Maria Michela Di Fine, ma il processo e’ stato rinviato al prossimo 8 giugno, in attesa del pronunciamento della Cassazione, previsto per il 10 aprile, sulla questione del “ne bis in idem” sollevata dal difensore del prete, l’avvocato Giuliano Milia. Secondo la difesa, poiche’ don Vito Canto’ e’ gia’ stato condannato dal tribunale ecclesiastico per la stessa vicenda e, sta gia’ scontando la pena, non puo’ essere giudicato una seconda volta da un tribunale penale. Vincenzo Di Girolamo, avvocato della famiglia del ragazzo, ha presentato una memoria, chiedendo invece che il processo penale vada avanti. Il processo canonico, iniziato nel 2013, si e’ concluso con una sentenza di condanna che prevede l’interdizione perpetua dallo svolgimento di attivita’ parrocchiali a contatto con i minorenni, la sospensione per tre anni dal ministero sacerdotale, l’obbligo di dimora per cinque anni, all’interno di un monastero di Roma, al fine di condurre “una vita di preghiera e di penitenza”, e la prescrizione di “un percorso psicoterapeutico”. Il sacerdote ha comunque evitato la pena massima prevista dal tribunale ecclesiastico, ovvero la perdita dello stato clericale. A denunciare i fatti, prima alla Curia e poi alla squadra Mobile di Pescara, diretta da Pierfrancesco Muriana, che si e’ occupata delle indagini, sono stati i genitori del ragazzo, che frequentava la chiesa di San Camillo de Lellis a Villa Raspa di Spoltore e che si sarebbe confidato con i genitori solo a distanza di tempo, mentre i rapporti ci sarebbero stati tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012. Stando agli atti dell’indagine, i rapporti sarebbero avvenuti senza costrizione fisica ma, a distanza di mesi, avrebbero provocato una crisi di identità sessuale al ragazzino.

    Pescara: prete accusato di violenza su minore, rinviato il processo