Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI

    Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI

    Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI
    Le nuove linee guida sugli abusi sessuali del clero sanciscono l’impunità dei preti criminali

     Denunciare un prete pedofilo?
    Cei: “I vescovi non sono obbligati”

    Le linee guida diffuse dalla Conferenza episcopale italiana guidata dal cardinal Bagnasco.

    I vescovi non hanno alcun obbligo di denunciare i casi di pedofilia di cui vengono a conoscenza. Questa la sostanza delle linee guida rese note dalla Cei, la Conferenza episcopale italiana presieduta dal cardinal Angelo Bagnasco e per la quale pochi giorni fa monsignor Nunzio Galantino è stato nominato segretario generale.

    “Il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale – si legge nel documento – non ha l’obbligo giuridico, salvo il dovere morale di contribuire al bene comune, di denunciare all’autorità giudiziaria” notizie riguardanti casi di abuso sessuale nei confronti di minore da parte dei sacerdoti.

    Le linee guida sono state diramate a due mesi dall’assemblea generale della Cei, che si terrà a maggio e verrà aperta da Papa Francesco.

    Venerdì 28 marzo 2014 13.27

    http://www.chiesacattolica.it/chiesa_cattolica_italiana/news_e_mediacenter/00055833_Abusi_sessuali__ecco_le_Linee_guida.html

    Venerdì 28 Marzo 2014
    Recepite le indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede
    Abusi sessuali, ecco le Linee guida

    All’esito dell’iter di elaborazione e valutazione delle Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, predisposte a approvate dalla CEI sulla base delle indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, venerdì 28 marzo viene pubblicato il testo definitivo (in allegato).

    L’iter delle Linee guida
    Con lettera circolare del maggio 2011 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha fornito alcune indicazioni per i casi di abusi sessuali perpetrati da chierici ai danni di minori e ha invitato le Conferenze episcopali a predisporre su questa base, entro maggio 2012, delle proprie «linee guida», che tenessero “in considerazione le situazioni concrete delle giurisdizioni appartenenti alla Conferenza Episcopale”.
    Facendo seguito a tali indicazioni è stato predisposto un testo di Linee guida della CEI, la cui prima bozza è stata presentata e discussa nel corso del Consiglio Permanente di settembre 2011; successivamente, tenuto conto delle indicazioni emerse nel dibattito, è stato preparato il testo delle Linee guida che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della CEI nella sessione di gennaio 2012 e dell’Assemblea Generale nel maggio 2012. Questo testo – che non presenta carattere giuridicamente vincolante e quindi non necessita della recognitio della Santa Sede – è stato trasmesso alla Congregazione per la Dottrina della Fede con lettera del 27 maggio 2012 .
    Con successiva comunicazione del 7 maggio 2013, la stessa Congregazione trasmetteva alla Conferenza episcopale italiana alcune osservazioni e suggerimenti circa il testo delle Linee guida predisposto dalla Conferenza.
    Recependo tali indicazioni e suggerimenti, la Conferenza Episcopale Italiana ha provveduto a rivedere le disposizioni del testo originario ed a riformulare i periodi segnalati così come richiesto; il testo così rivisto è stato presentato al Consiglio permanente della CEI del gennaio 2014 e quindi trasmesso alla Congregazione con comunicazione del 13 febbraio 2014.

    CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    LINEE GUIDA
    PER I CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI
    DA PARTE DI CHIERICI

    Gennaio 2014

    LINEE GUIDA PER I CASI DI ABUSO SESSUALE NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    SOMMARIO

    Premessa pag. 1

    I. Profili canonistici pag. 2

    II. Profili penalistici e rapporti con l’autorità civile pag. 5

    III. Il servizio della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana pag. 7

    ALLEGATI pag. 8

    Premessa

    Il triste e grave fenomeno degli abusi sessuali nei confronti di minori da parte di chierici sollecita un rinnovato impegno da parte della comunità ecclesiale, chiamata ad affrontare la questione con spirito di giustizia, in conformità alle presenti Linee guida.
    In quest’ottica, assume importanza fondamentale anzitutto la protezione dei minori, la premura verso le vittime degli abusi e la formazione dei futuri sacerdoti e religiosi.
    Il Vescovo che riceve la denuncia di un abuso deve essere sempre disponibile ad ascoltare la vittima e i suoi familiari, assicurando ogni cura nel trattare il caso secondo giustizia e impegnandosi a offrire sostegno spirituale e psicologico, nel rispetto della libertà della vittima di intraprendere le iniziative giudiziarie che riterrà più opportune.
    Una speciale cura deve essere posta nel discernimento vocazionale dei candidati al ministero ordinato e delle persone consacrate, nell’iter di preparazione al diaconato e al presbiterato. Piena osservanza deve essere assicurata alle previsioni contenute nel Decreto generale circa la ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose della Conferenza Episcopale Italiana (27 marzo 1999), riservando una rigorosa attenzione allo scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.
    Il Vescovo tratterà i suoi sacerdoti come un padre e un fratello, curandone la formazione permanente e facendo in modo che essi apprezzino e rispettino la castità e il celibato e approfondiscano la conoscenza della dottrina della Chiesa sull’argomento.
    In linea con quanto richiesto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici del 3 maggio 2011, il presente testo è diretto a facilitare la corretta applicazione della normativa canonica vigente in materia nonché a favorire un corretto inquadramento della problematica in relazione all’ordinamento dello Stato (1).

    I. PROFILI CANONISTICI

    1. Notizie di condotte illecite e giudizio di verosimiglianza

    Quando il Vescovo abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori ad opera di chierici sottoposti alla sua giurisdizione, deve innanzitutto procedere ad espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui al can. 1717 del codice di diritto canonico (2) [di seguito CIC] relativi alla verifica della verosimiglianza della notitia criminis, affidando il relativo incarico, qualora fosse ritenuto giusto ed opportuno, a persona idonea di provata prudenza ed esperienza e curando di tutelare al meglio la riservatezza di tutte le persone coinvolte.
    Restano fermi i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale.
    Durante tale fase spetta al prudente discernimento del Vescovo la scelta di informare o meno il chierico delle accuse e di adottare eventuali provvedimenti nei suoi confronti affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati si ripetano, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria (3).
    Qualora, espletati i summenzionati incombenti preliminari e stimata positivamente la verosimiglianza della notitia criminis, l’indagine previa appaia «assolutamente superflua», il Vescovo potrà deferire il chierico direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede per le determinazioni del caso (cf. can. 1717, § 1 CIC; art. 17 Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis).
    Nel caso in cui invece escluda motivatamente la verosimiglianza della notizia di delitto, il Vescovo potrà emettere un decreto di archiviazione conservando nel suo archivio segreto documentazione idonea a consentirgli di attestare, ove risultasse necessario, l’attività svolta e i motivi della decisione.

    1. Indagine previa

    Nel caso in cui, constatata la non manifesta infondatezza della notitia criminis, il Vescovo proceda allo svolgimento dell’indagine previa, dovrà essere osservato il disposto di cui al can. 1717 CIC. In particolare, qualora il Vescovo non ritenga di dovervi procedere personalmente, nomini a tal fine un presbitero investigatore esperto in materia processuale e prudente nel discernimento, nonché un presbitero con funzioni di Notaio. L’indagine dovrà ricostruire: i fatti della condotta delittuosa, il numero e il tempo degli atti delittuosi, le generalità e l’età delle vittime, il danno arrecato, l’eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non “graviora”. Nel corso dell’indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche rogando il Vescovo di altre diocesi ove l’indagato abbia dimorato; salvaguardata la fama attuale dell’accusato, dovranno essere ascoltati la/e vittima/e e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell’autorità civile, ove sussistenti; per quanto possibile, si dovrà trattare la questione del danno ex bono et aequo ex can. 1718, § 4 CIC.
    A meno di gravi ragioni in senso contrario, il chierico accusato sia informato delle accuse e abbia l’opportunità di rispondere alle medesime.
    Durante l’indagine previa il Vescovo ha il diritto di adottare, ove lo ritenga necessario affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi si ripetano, provvedimenti nei confronti del chierico accusato ex art. 19 delle Normae de delictis reservatis, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria. A tal fine, il semplice trasferimento del chierico risulta generalmente inadeguato, ove non comporti anche una sostanziale modifica del tipo di incarico.
    I provvedimenti eventualmente adottati, venendo meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano ipso iure al termine del processo penale (4).
    I provvedimenti andranno presi ricercando per quanto possibile la cooperazione del chierico interessato, ma senza detrimento della loro efficacia (5); in ogni caso, l’adozione dei provvedimenti non potrà essere subordinata al consenso del chierico (6).
    Specie ove l’addebito delle condotte in oggetto non sia notorio, dovrà essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama del chierico. I provvedimenti assunti potranno essere resi pubblici qualora sussistano valide ragioni. Delle attività svolte durante l’indagine previa dovrà essere conservata una completa documentazione, ai sensi del can. 1719 CIC. Terminata l’indagine il Vescovo la renderà nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede in base al disposto dell’art. 16 delle Normae de delictis reservatis, così che la stessa Congregazione possa assumere le decisioni conseguenti.

    1. Procedura a seguito dell’indagine previa

    Di norma i delicta graviora devono essere perseguiti «per via giudiziale» (art. 21, § 1, delle Normae de delictis reservatis).
    Agli Ordinari è affidato, salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di avocare a sé la causa ex art. 16 delle Normae de delictis reservatis, il primo grado del processo penale, da compiere secondo le indicazioni del predetto Dicastero, il quale costituisce in ogni caso il Tribunale di seconda istanza. Appare opportuno assicurare in ogni diocesi la presenza di chierici, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, che possano eventualmente essere chiamati a far parte di un Collegio giudicante. Salvo dispensa della Congregazione per la Dottrina della Fede, tutti i soggetti indicati devono essere sacerdoti provvisti di dottorato in diritto canonico.
    Nel caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede disponga di procedere per decreto extragiudiziale (7), il Vescovo dovrà nondimeno garantire in modo pieno al chierico accusato l’esercizio del diritto fondamentale alla difesa (8).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale.
    Le pene perpetue non possono essere inflitte o dichiarate attraverso decreto extragiudiziale (can. 1342, § 2 CIC), salvo il caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia previamente autorizzato in tal senso l’Autorità ecclesiastica incaricata tramite mandato ex art. 21, § 2, n. 1 delle Normae de delictis reservatis. In mancanza del predetto mandato, il Vescovo dovrà a tal fine rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che potrà anche far uso del potere di deferimento della decisione al Sommo Pontefice, secondo la previsione dell’art. 21, § 2, n. 2 delle Normae de delictis reservatis.
    La Congregazione per la Dottrina della Fede ha anche la facoltà di portare direttamente davanti al Santo Padre i casi più gravi per la dimissione ex officio.
    È opportuno che una documentazione del caso rimanga nell’archivio segreto della Curia (cf. cann. 489, 490, § 1 e 1719 CIC).
    In ogni momento delle procedure disciplinari o penali sarà assicurato al chierico un giusto sostentamento, nonché la possibilità di esercitare il fondamentale diritto alla difesa.
    Il chierico riconosciuto colpevole potrà attuare un percorso impegnativo di responsabilizzazione e di serio rinnovamento della sua vita, anche attraverso adeguati percorsi terapeutico-riabilitativi e la disponibilità a condotte riparative.

    II. PROFILI PENALISTICI E RAPPORTI CON L’AUTORITÀ CIVILE

    1. Autonomia del procedimento canonico

    Il procedimento canonico per gli illeciti in oggetto è autonomo da quello che si svolga per i medesimi illeciti secondo il diritto dello Stato.
    Di conseguenza, il Vescovo, da un lato, non può far riferimento ad atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale onde esimersi da una propria valutazione e/o per far valere presunzioni ai fini del procedimento canonico. Dall’altro lato, anche se non risulti in atto un procedimento penale nel diritto dello Stato (ricomprendendosi in esso anche la fase delle indagini preliminari), dovrà ugualmente procedere senza ritardo secondo quanto previsto al numero 1 delle presenti Linee guida, ove abbia avuto notizia di possibili abusi, al giudizio di verosimiglianza e, se necessario, all’indagine previa e all’adozione degli opportuni provvedimenti cautelari.

    1. Cooperazione con l’autorità civile

    Nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile.
    I Vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero (cfr. artt. 200 e 256 del codice di procedura penale; artt. 2, comma 1, e 4, comma 4, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede [L. 25 marzo 1985, n. 121]).
    Eventuali informazioni o atti concernenti un procedimento giudiziario canonico possono essere richiesti dall’autorità giudiziaria dello Stato, ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro.
    Rimane ferma l’inviolabilità dell’archivio segreto del Vescovo previsto dal can. 489 CIC, e devono ritenersi sottratti a ordine di esibizione o a sequestro anche registri e archivi comunque istituiti ai sensi del CIC, salva sempre la comunicazione volontaria di singole informazioni.
    Nell’ordinamento italiano il Vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico – salvo il dovere morale di contribuire al bene comune – di denunciare all’autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti oggetto delle presenti Linee guida. L’affermazione presente nella Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali e poi ripresa nella Lettera circolare della stessa Congregazione del 3 maggio 2011, secondo la quale «va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale», deve essere intesa in linea con quanto previsto dal diritto italiano.
    La presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente Autorità giudiziaria civile. Qualora il denunciante dovesse decidere di sporgere denuncia in sede civile, la competente Autorità ecclesiastica, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, provvederà a fornirgli tutto l’aiuto spirituale e psicologico necessario, con ogni premura verso le vittime.

    III. IL SERVIZIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    1. Nel quadro normativo brevemente richiamato, ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, la procedura relativa ai singoli casi spetta di regola all’Ordinario del luogo ove i fatti stessi sono stati commessi.
      Nessuna responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali abusi sussiste in capo alla Santa Sede o alla Conferenza Episcopale Italiana.
      La Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana assicura la sua disponibilità per ogni esigenza che sarà rappresentata, in spirito di servizio alle Chiese che sono in Italia e di condivisa sollecitudine per il bene comune.

    Il presente testo è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 27 – 29 gennaio 2014.

    ALLEGATI

    I. Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (21 maggio 2010)

    II. Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici (3 maggio 2011)

    III. Codice di diritto canonico [canoni citati]

    IV. Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (L. 25 marzo 1985, n. 121) [articoli citati]

    V. Codice di procedura penale [articoli citati]

    NORMAE DE DELICTIS CONGREGATIONI PRO DOCTRINA FIDEI RESERVATIS
    SEU NORMAE DE DELICTIS CONTRA FIDEM NECNON DE GRAVIORIBUS DELICTIS
    21 maggio 2010

    Parte Prima
    NORME SOSTANZIALI
    Art. 1
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor bonus, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la Agendi ratio in doctrinarum examine.
    § 2. Nei delitti di cui al § 1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.

    Art. 2
    § 1. I delitti contro la fede, di cui all’art. 1, sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all’Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica latae sententiae e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

    Art. 3
    § 1. I delitti più gravi contro la santità dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 § 2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale.
    § 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.
    Art. 4
    § 1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378 § 2, 2° del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;
    5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.

    Art. 5
    Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:
    1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica;
    2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;
    3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.

    Art. 6
    § 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:
    1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;
    2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.
    § 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

    Art. 7
    § 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l’azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent’anni.
    § 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all’art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

    Parte Seconda
    NORME PROCEDURALI

    TITOLO I
    Costituzione e competenza del Tribunale

    Art. 8
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.
    § 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.
    § 3. Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all’approvazione del Sommo Pontefice.

    Art. 9
    § 1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Presiede il collegio dei Padri, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l’ufficio il Segretario della Congregazione.
    § 3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici stabili o incaricati.

    Art. 10
    È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l’ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana.

    Art. 11
    Per presentare e sostenere l’accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.

    Art. 12
    Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questa Congregazione, sia esterni.

    Art. 13
    Funge da Avvocato e Procuratore un sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio.

    Art. 14
    Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.

    Art. 15
    Fermo restando il prescritto del can. 1421 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1087 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.

    Art. 16
    Ogni volta che l’Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l’indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all’Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.

    Art. 17
    Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l’indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa.

    Art. 18
    La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l’art. 16.

    Art. 19
    Fermo restando il diritto dell’Ordinario o del Gerarca, fin dall’inizio dell’indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.

    Art. 20
    Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:
    1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;
    2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.

    TITOLO II
    L’ordine giudiziario

    Art. 21
    § 1. I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.
    § 2. Tuttavia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito:
    1° nei singoli casi, d’ufficio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l’intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede;
    2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

    Art. 22
    Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici.

    Art. 23
    Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un’accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

    Art. 24
    § 1. Nelle cause per i delitti di cui all’art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all’accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.
    § 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.
    § 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

    Art. 25
    Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.

    Art. 26
    § 1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l’istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.

    Art. 27
    Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus.

    Art. 28
    La cosa passa in giudicato:
    1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;
    2° se l’appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;
    3° se, in grado di appello, l’istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;
    4° se fu emessa una sentenza a norma dell’art. 20.

    Art. 29
    § 1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.
    § 2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall’Ordinario o dal Gerarca della causa.

    Art. 30
    § 1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
    § 2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all’accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d’ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene.

    Art. 31
    In queste cause, insieme alle prescrizioni di questo norme, a cui sono tenuti tutti i Tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell’uno e dell’altro Codice.

    LETTERA CIRCOLARE DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
    PER AIUTARE LE CONFERENZE EPISCOPALI
    NEL PREPARARE LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO
    DEI CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    3 maggio 2011

    Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c’è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Tale risposta comporta l’istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere all’applicazione del diritto canonico in materia, e, allo stesso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili.

    I. Aspetti generali

    a) Le vittime dell’abuso sessuale
    La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica. Nel corso dei suoi viaggi apostolici, il Santo Padre Benedetto XVI ha dato un esempio particolarmente importante con la sua disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale. In occasione di questi incontri, il Santo Padre ha voluto rivolgersi alle vittime con parole di compassione e di sostegno, come quelle contenute nella sua Lettera Pastorale ai Cattolici d’Irlanda (n. 6): «Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata».

    b) La protezione dei minori
    In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare «ambienti sicuri» per i minori. Tali programmi cercano di aiutare i genitori, nonché gli operatori pastorali o scolastici, a riconoscere i segni dell’abuso sessuale e ad adottare le misure adeguate. I suddetti programmi spesso hanno meritato un riconoscimento come modelli nell’impegno per eliminare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori nelle società odierne.

    c) La formazione di futuri sacerdoti e religiosi
    Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: «Non c’è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani» (n. 3, Discorso ai Cardinali Americani, 23 aprile 2002). Queste parole richiamano alla specifica responsabilità dei Vescovi, dei Superiori Maggiori e di coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi. Le indicazioni fornite nell’Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, nonché le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede, acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati. In particolare si farà in modo che essi apprezzino la castità e il celibato e le responsabilità della paternità spirituale da parte del chierico e possano approfondire la conoscenza della disciplina della Chiesa sull’argomento. Indicazioni più specifiche possono essere integrate nei programmi formativi dei seminari e delle case di formazione previste nella rispettiva Ratio institutionis sacerdotalis di ciascuna nazione e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica.
    Inoltre, una diligenza particolare dev’essere riservata al doveroso scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.

    d) L’accompagnamento dei sacerdoti
    1. Il Vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello. Il Vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valorizzando l’importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla normativa canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori.

    1. I Vescovi assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel rispetto dei diritti di tutte le parti.
    2. Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova contraria, anche se il Vescovo può cautelativamente limitarne l’esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente.

    e) La cooperazione con le autorità civili
    L’abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall’autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell’ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.

    II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico

    Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela [SST], con il quale l’abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell’elenco dei delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La normativa del motu proprio vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero diocesano che per il clero religioso.
    Nel 2003, l’allora Prefetto della CDF, il Card. Ratzinger, ottenne da Giovanni Paolo II la concessione di alcune facoltà speciali per offrire maggiore flessibilità nelle procedure penali per i delicta graviora, fra cui l’uso del processo penale amministrativo e la richiesta della dimissione ex officio nei casi più gravi. Queste facoltà vennero integrate nella revisione del motu proprio approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010. Nelle nuove norme, la prescrizione è di 20 anni, che nel caso di abuso su minore, si calcolano a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La CDF può eventualmente derogare alla prescrizione in casi particolari. Venne anche specificato il delitto canonico dell’acquisto, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico.
    La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori. Se l’accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro delegato devono condurre un’indagine preliminare secondo il can. 1717 CIC, il can. 1468 CCEO e l’art. 16 SST.
    Se l’accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla CDF. Una volta studiato il caso, la CDF indicherà al Vescovo o al Superiore Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime. È utile ricordare che normalmente l’imposizione di una pena perpetua, come la dimissio dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il diritto canonico (cf. can. 1342 CIC) gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l’eventuale inidoneità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della pena perpetua (SST Art. 21, § 2).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissio dallo stato clericale.
    In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, può essere concessa pro bono Ecclesiae la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il celibato.
    L’indagine preliminare e l’intero processo debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione.
    A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell’accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all’accusato durante l’indagine preliminare.
    Compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al bene comune determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722 CIC e dal can. 1473 CCEO debbano essere imposte. Secondo l’art. 19 SST, ciò deve essere fatto una volta iniziata l’indagine preliminare.
    Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l’approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di quest’ultima. La normativa particolare deve perciò essere in armonia con il CIC / CCEO nonché con il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 aprile 2001) così come aggiornato il 21 maggio 2010. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la recognitio ai competenti Dicasteri della Curia Romana.

    III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere

    Le Linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tali Linee guida tengano comunque conto delle seguenti osservazioni:
    a) il concetto di «abuso sessuale su minori» deve coincidere con la definizione del motu proprio SST art. 6 («il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni»), nonché con la prassi interpretativa e la giurisprudenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenendo conto delle leggi civili del Paese;
    b) la persona che denuncia il delitto deve essere trattata con rispetto. Nei casi in cui l’abuso sessuale sia collegato con un altro delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (SST, art. 4), il denunciante ha diritto di esigere che il suo nome non sia comunicato al sacerdote denunciato (SST, art. 24);
    c) le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime;
    d) l’indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della privacy e della buona fama delle persone;
    e) a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l’opportunità di rispondere alle medesime;
    f) gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la potestas regiminis dei singoli vescovi;
    g) le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all’eventuale obbligo di avvisare le autorità civili;
    h) in ogni momento delle procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno;
    i) si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità.

    Conclusione
    Le Linee guida preparate dalle Conferenze Episcopali mirano a proteggere i minori e ad aiutare le vittime nel trovare assistenza e riconciliazione. Esse dovranno indicare che la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene in primo luogo al Vescovo diocesano. Infine, le Linee guida dovranno portare ad un orientamento comune all’interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori.

    William Cardinale Levada
    Prefetto
    + Luis F. Ladaria, S.I.
    Arcivescovo tit. di Thibica
    Segretario

    CODICE DI DIRITTO CANONICO

    Can. 489
    § 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell’archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.
    § 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.

    Can. 490
    § 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell’archivio segreto.
    § 2. Mentre la sede è vacante, l’archivio o l’armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.
    § 3. Non siano asportati documenti dall’archivio o armadio segreto.

    Can. 1342
    § 1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.
    § 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.
    § 3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.

    Can. 1425
    § 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:
    1° le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa connessi, b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688.
    2° le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica.
    § 2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.
    § 3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.
    § 4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore.
    § 5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.

    Can. 1717
    § 1. Ogniqualvolta l’Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull’imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.
    § 2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.
    § 3. Chi fa l’indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l’uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

    Can. 1719
    Gli atti dell’indagine e i decreti dell’Ordinario, con i quali l’indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l’indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell’archivio segreto della curia.

    Can. 1720
    Se l’Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:
    1° rende note all’imputato l’accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l’imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;
    2° valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;
    3° se consta con certezza del delitto e l’azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

    Can. 1722
    L’Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il decorso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l’accusato stesso, allontanare l’imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora i qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucarestia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

    ACCORDO DEL 18 FEBBRAIO 1984,
    CHE APPORTA MODIFICAZIONI
    AL CONCORDATO LATERANENSE DELL’11 FEBBRAIO 1929,
    TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE
    (L. 25 MARZO 1985, N. 121)

    Articolo 2
    1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

    Articolo 4
    4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

    CODICE DI PROCEDURA PENALE

    Art. 200 (Segreto professionale)

    1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:
      a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
      b) gli avvocati, i consulenti tecnici e i notai;
      c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
      d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
    2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

    Art. 256 (Dovere di esibizione e segreti)

    1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
    2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato.
    4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    5. Si applica la disposizione dell’articolo 204.
  • Abusi, a cosa serve la Commissione di Bergoglio?

    Abusi, a cosa serve la Commissione di Bergoglio?

    Finché la Chiesa continuerà a considerare l’abuso un’offesa a dio è difficile credere a una svolta concreta nella sua presunta battaglia contro i sacerdoti pedofili.

    di Federico Tulli

    In Irlanda tra il 1995 e il 2011, nonostante le resistenze e le pressioni della Chiesa cattolica locale e della Santa Sede, diversi magistrati sono riusciti a indagare e a dimostrare abusi compiuti da oltre mille religiosi su almeno 30mila bambini e adolescenti. Sgominando un radicato sistema di potere, “laico” e clericale, che per oltre 50 anni era riuscito a coprire le violenze e a garantire l’impunità ai responsabili. Uno dei Report governativi, quello redatto nel 2009 dalla Commissione Ryan, recita nella prefazione: «La pedofilia è un fenomeno endemico alla Chiesa d’Irlanda». Nel 2011, dopo la conclusione dell’ultima inchiesta – denominata Rapporto Cloney – il primo ministro irlandese Enda Kenny è andato di fronte al suo Parlamento riunito in seduta comune a denunciare che «per la prima volta un rapporto sugli abusi sessuali del clero ha messo in luce un tentativo della Santa Sede di frustrare un’inchiesta in una repubblica democratica e sovrana, e questo – sottolineò Kenny – tre anni fa soltanto, non tre decenni fa». Difficile, se non impossibile scovare tra i nostri presidenti del Consiglio, dal 1948 a oggi, uno capace di compiere, all’occorrenza, un gesto del genere. Eppure, fare i conti con il passato, indagando sugli abusi insabbiati, si può. È anzi doveroso, anche in Italia, e non solo per una questione di giustizia per le vittime. L’intervento di una commissione d’inchiesta che agisce alla luce del sole, coordinata tra Stato e Chiesa, lancia innanzi tutto una chiaro messaggio ai pedofili: la parrocchia non è più luogo di caccia e il vescovo non è più un fidato protettore. In secondo luogo consente a chi non ha avuto ancora la forza di denunciare il proprio aguzzino, di non sentirsi più solo.

    Si potrebbe obiettare che in Italia non si è indagato perché non c’era nulla su cui indagare. In effetti c’è stato anche chi mi ha risposto in questo modo. È accaduto al simposio internazionale sulla pedofilia nel clero organizzato nel 2012 a Roma dalla Pontifica università gregoriana. Il titolo era un apparentemente efficace slogan: “Verso la guarigione e il rinnovamento”. Guarigione di chi e rinnovamento di cosa? Della Chiesa cattolica e apostolica romana «ferita al cuore» dagli abusi sui bambini. A fine lavori provai a chiedere al portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi, se non ritenesse coerente – quanto meno con lo slogan del simposio – che la Conferenza episcopale italiana istituisse una commissione indipendente d’inchiesta per individuare e descrivere il contesto in cui sono avvenuti i numerosi casi che si contano anche nel nostro Paese, sgombrando così il campo dai dubbi relativi ad atteggiamenti ambigui di fronte alle denunce rimaste, per così dire, inascoltate da titolari di diocesi italiane. Posi la domanda a padre Lombardi anche perché quello italiano è l’unico capo dei vescovi al mondo scelto direttamente dal papa. E che quindi ha una concreta possibilità di incidere sulle decisioni della Cei da parte della Santa Sede. Ma secondo questa, come detto dal portavoce vaticano, “un caso Italia” non esiste.

    La realtà dei fatti su cui mi sono trovato a indagare nel mio primo libro sull’argomento, e sul prossimo in uscita tra un paio di mesi sempre per L’Asino d’oro edizioni, dice il contrario. E rivela l’esistenza di una scia di abusi che parte non da “ieri” ma dagli anni a ridosso della nascita del Regno d’Italia e prosegue fino a “oggi” senza soluzione di continuità. A titolo di esempio, basti citare, fermandoci ai tempi recenti, i casi di don Ruggero Conti a Roma, condannato nel 2013 in Appello a 14 anni e 2 mesi per violenza sessuale continuata ed aggravata compiuta tra il 1998 e il 2008 su sette bambini, del cui comportamento il suo vescovo Gino Reali era stato informato almeno dal 2006; oppure di don Seppia a Genova, con le denunce ignorate per quasi 20 anni dalla curia guidata per un certo periodo anche dal presidente della Cei monsignor Angelo Bagnasco; e dell’Istituto per sordomuti Provolo di Verona, dove dagli anni Cinquanta fino al 1984 si è consumata fin dentro le stanze dell’allora vescovo Giuseppe Carraro – oggi in odor di santità – un’agghiacciante vicenda criminale ai danni di oltre 40 giovanissimi ospiti, di cui ancora oggi troppo poco si parla nonostante l’ammissione di colpa da parte di tre sacerdoti avvenuta nel 2012. Due dei quali sono ancora al loro posto in quell’istituto.

    A parlare di «ferita al cuore» al Simposio della Gregoriana era stata Marie Collins. Cittadina della non più cattolicissima Irlanda – tra il 2005 e il 2011 nel pieno degli scandali pedofili, i fedeli sono crollati dal 67 al 49% della popolazione – la Collins è stata ora chiamata da papa Francesco a rappresentare le vittime di tutto il mondo nella Commissione vaticana per la tutela dei minori. Annunciata nel 2012 durante il Simposio, ri-annunciata a dicembre 2013 dalla Santa Sede e presentata al mondo come un chiaro segnale dei buoni propositi di Bergoglio proprio nei giorni in cui saliva la tensione per l’inchiesta realizzata dall’Onu e si concretizzavano le accuse delle Commissione per i diritti del fanciullo riguardo i sistematici insabbiamenti adottati negli ultimi 20 anni dai gerarchi vaticani, papi compresi, la Commissione nemmeno oggi prende il via. Quando entrerà a regime questo organismo, contribuirà «alla missione del Papa di rispondere alla sacra responsabilità di assicurare la sicurezza ai giovani». In che modo non è chiaro – considerando anche la scomposta reazione della Santa Sede nel febbraio scorso alle circostanziate accuse di reticenza, favoreggiamento, collaborazione e complicità con i criminali pedofili in tonaca in tutto il mondo mosse dall’Onu – ma il gran parlare che se ne fa è dovuto al fatto che “finalmente”, dopo 25 mesi, sono stati annunciati i nomi dei primi otto componenti. Il cui compito, come ha spiegato padre Lombardi, consiste nell’«elaborare la struttura finale della Commissione, precisandone scopo e responsabilità e proponendo i nomi di ulteriori candidati, in particolare da altri continenti e Paesi, che possono essere chiamati al servizio della Commissione».

    Al momento il gruppo degli otto è in maggioranza rappresentato da europei «per agevolare gli incontri», ha precisato il portavoce vaticano. Si tratta di quattro uomini e quattro donne. Oltre alla Collins c’è il cardinale Sean O’Malley, arcivescovo di Boston, la psichiatra francese Catherine Bonnet e la collega inglese Sheila Hollins, l’italiano Claudio Papale, docente di Diritto canonico alla Pontifica Università urbaniana, l’ex-ambasciatrice polacca Hanna Suchocka, il gesuita argentino padre Humberto Miguel Yanez SJ, direttore del dipartimento di Teologia morale della Pontificia Università gregoriana, e il gesuita tedesco padre Hans Zollner, vicerettore accademico e preside dell’Istituto di Psicologia della Gregoriana. «Nella certezza che la Chiesa deve svolgere un ruolo cruciale in questo campo, e guardando al futuro senza dimenticare il passato, la Commissione – osserva Lombardi – adotterà un approccio molteplice per promuovere la protezione dei minori, che comprenderà l’educazione per prevenire lo sfruttamento dei bambini, le procedure penali contro le offese ai minori, doveri e responsabilità civili e canoniche, lo sviluppo delle “migliori pratiche” che si sono individuate e sviluppate nella società nel suo insieme». Lombardi ha quindi sottolineato che l’iniziativa del papa prosegue l’impegno dei predecessori: Bergoglio con questo nuovo atto «mette in chiaro che la Chiesa deve tenere la protezione dei minori fra le sue priorità».

    L’auspicio di chi scrive, ma anche dell’Onu, è che il gesuita argentino si comporti invece esattamente all’opposto dei suoi ultimi due predecessori: il santo Wojtyla e l’emerito papa Ratzinger. Ma per far questo Bergoglio dovrebbe cambiare immediatamente il Codice di diritto canonico e il Catechismo laddove l’abuso viene ancora definito un delitto contro la morale, cioè un’offesa a dio, e non un crimine contro le vittime più indifese. Finché rimane questa convinzione, non è chiaro che genere di prevenzione la Chiesa pretenda di organizzare. E soprattutto, è logico pensare che in sede di giudizio i tribunali ecclesiastici e la Congregazione per la dottrina della fede continueranno a comportarsi di conseguenza, come sempre hanno fatto. Vale a dire, senza fare nulla di concreto nella stragrande maggioranza dei casi: “condanna” del “peccatore” a un periodo di penitenza in un luogo segreto, al termine del quale costui può tornare tranquillamente a esercitare a contatto con i bambini, senza che i loro genitori sappiano nulla.

    Poiché è impossibile anche solo ipotizzare che la Chiesa cattolica sia disposta a modificare parte di ciò che è alla base della propria cultura e della propria politica, nonostante sia assodato che si annidi in queste convinzioni la matrice della diffusione della pedofilia nelle parrocchie di tutto il mondo, l’auspicio è che almeno a qualcuno della Commissione venga in mente prima o poi di suggerire l’apertura di un’inchiesta seria e indipendente anche in Italia. Levando così dal cono d’ombra in cui è stato messo a forza per decenni un argomento che è molto più di un tabù. Al resto, si spera, penserà il senso civico e di giustizia della parte sana della nostra società.

  • RELAZIONE ONU SU VATICANO E DIRITTI DEI BAMBINI. Testo integrale tradotto in italiano

    RELAZIONE ONU SU VATICANO E DIRITTI DEI BAMBINI. Testo integrale tradotto in italiano

     Di recente si è fatto un gran parlare di un documento dell’ONU che denuncia comportamenti colpevoli del Vaticano, che coprirebbe i responsabili di gravi delitti come abusi sessuali su bambini e riduzione in schiavitù di donne.

    La stampa si è scatenata ad accusare o a difendere estrapolando e argomentando in modo vario ma, sistematicamente, omettendo il riferimento integrale a ciò che il Comitato ONU ha effettivamente detto.

    Pertanto, per obbligo di serietà, sono andato a ricercare il documento originale (che si occupa anche della posizione del Vaticano sugli omosessuali) che è disponibile online in sola versione inglese, alla pagina: (CRC_C_VAT_CO_2_16302_E (1) e ho proceduto a tradurlo in Italiano. Leggere questo testo serve a capire come l’ONU non abbia alcun intento polemico ma si riferisca solo a fatti accertati e si capisce anche che in tempi recentissimi si comincia a registrare dal parte del Vaticano un atteggiamento più aperto e più trasparente. Non so se questa tendenza continuerà nel futuro ma è un dato di fatto (se si vuole dare a Cesare quello che è di Cesare), anche se trova sicuramente molti oppositori all’interno ella Chiesa stessa.

    Ecco allora, nella mia versione italiana, il testo completo del documento.

    COMITATO SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

    Osservazioni conclusive sulla seconda relazione periodica della Santa Sede

    1 . Il Comitato ha esaminato la seconda relazione periodica della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) nella sessione 1852 (vedi CRC/C/SR.1852), svoltasi il 16 gennaio 2013,  e ha adottato, nella riunione 1875, tenutasi il 31 gennaio 2014, le seguenti osservazioni conclusive.

    I. Introduzione

    2 . Il Comitato accoglie con favore la presentazione della seconda relazione periodica della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) e le risposte scritte alla lista di problemi segnalati (CRC/C/VAT/Q/2/Add.1) .

    Il Comitato tuttavia si rammarica che la seconda relazione periodica sia stata presentata con un notevole ritardo, che ha impedito al Comitato di esaminare l’attuazione della convenzione da parte della Santa Sede per 14 anni.

    3 . Il Comitato accoglie con favore il dialogo aperto e costruttivo con la delegazione multisettoriale della Santa Sede, nonché gli impegni positivi da parte della delegazione nel dialogo interattivo in numerosi settori.

    In particolare, il Comitato rileva come positiva la volontà espressa dalla delegazione della Santa Sede di cambiare gli atteggiamenti e pratiche e auspica l’adozione di misure tempestive e ferme per la concreta attuazione degli impegni assunti.

    4 . Il Comitato ricorda alla Santa Sede che le presenti osservazioni conclusive devono essere lette in combinato disposto con le osservazioni conclusive sulla relazione iniziale della Santa Sede ai sensi del Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC/OPAC/VAT/CO/1), così come con quelle sul rapporto iniziale ai sensi del Protocollo facoltativo sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile (CRC/C/OPSC/VAT/CO/1), adottati il 31 gennaio 2014 .

    II . Misure di follow-up intraprese e progressi raggiunti da parte dello Stato

    5 . Il Comitato accoglie con favore l’adozione dei seguenti provvedimenti legislativi :

    ( a) la legge dello Stato della Città del Vaticano n VIII Norme Complementari in materia penale, Titolo II: crimini contro i bambini, e

    ( b ) la legge dello Stato della Città del Vaticano n IX del 11 luglio 2013 recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

    6 . Il Comitato accoglie con favore l’avvenuta ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, il 25 gennaio 2012.

    7 . Il Comitato accoglie inoltre le seguenti misure istituzionali e politiche:

    ( a) La creazione di una Commissione pastorale per la protezione dei minori, con lo scopo di proporre nuove iniziative per lo sviluppo di programmi ambientali sicuri per bambini e migliorare gli sforzi per la pastorale per le vittime di abusi in tutto il mondo, il 5 Dicembre 2013; e

    ( b) L’istituzione di un Ufficio speciale all’interno del Governatorato dello Stato delle Città del Vaticano per sorvegliare l’attuazione degli accordi internazionali di cui il lo Stato della Città Vaticano è parte, il 10 agosto 2013.

    III . Specificità per l’attuazione della Convenzione

    8 . Il Comitato è consapevole della duplice natura della ratifica della Convenzione da parte della Santa Sede, sia come Governo dello Stato della Città del Vaticano che anche come soggetto sovrano di diritto internazionale con un originale personalità giuridica, non derivata e indipendente da qualsiasi autorità territoriale o giurisdizionale. Pur essendo pienamente consapevole che i vescovi e superiori maggiori degli istituti religiosi non agiscono come rappresentanti o delegati del romano Pontefice, il Comitato, tuttavia, rileva che i subordinati a ordini religiosi cattolici sono vincolati alla obbedienza al Papa in conformità ai Canoni 331 e 590.

    Il Comitato ricorda quindi alla Santa Sede che ratificando la Convenzione, si è impegnata all’attuazione della Convenzione non solo sul territorio dello Stato della Città del Vaticano, ma anche come potere supremo della Chiesa cattolica attraverso gli individui e le istituzioni poste sotto la sua autorità.

    IV . Le principali aree di preoccupazione e raccomandazioni

    1. A.      Misure generali di attuazione ( artt. 4 , 42 e 44 , par. 6 , della Convenzione)

    Precedenti raccomandazioni del Comitato

    9 . Il Comitato si rammarica che la maggior parte delle raccomandazioni contenute nel Osservazioni conclusive del Comitato del 1995 sulla relazione iniziale della Santa Sede (CRC/C/15/Add.46) non sono state pienamente affrontate.

    10 . Il Comitato esorta lo Stato parte a prendere tutte le misure necessarie per affrontare tali raccomandazioni contenute nelle osservazioni conclusive della relazione periodica iniziale ai sensi della Convenzione, che non sono state attuate o sufficientemente attuate, in particolare quelle relative alla non discriminazione e al diritto dei bambini di esprimere il loro punto di vista e le questioni familiari.

    Riserve

    11 . Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della delegazione della Santa Sede di un possibile ritiro delle sue riserve sulla Convenzione, attualmente in esame. CRC/C/VAT/CO/2

    Alla luce della sua precedente raccomandazione, il Comitato ribadisce la sua preoccupazione (CRC/C/15/Add.46 para.10) per le riserve della Santa Sede rispetto alla Convenzione che compromettono il pieno riconoscimento dei bambini come soggetti di diritti e condizionano l’applicazione della Convenzione per questioni legate alla sua compatibilità con le fonti del diritto dello Stato della Città del Vaticano.

    12 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda i passi necessari per ritirare tutte le sue riserve e per assicurare la precedenza della Convenzione rispetto alle leggi e ai regolamenti interni.

    Legislazione

    13 . Pur accogliendo con favore l’approccio della Santa Sede per garantire che la legislazione del Città del Vaticano sia conforme alla Convenzione, il Comitato si rammarica che la stesso approccio non sia stato seguito in relazione alle sue leggi interne, tra cui il Diritto Canonico.

    Il Comitato è anche preoccupato per il fatto che alcune delle norme del Diritto Canonico non sono conformi con le disposizioni della Convenzione, in particolare quelli relative ai diritti dei bambini ad essere protetti contro la discriminazione, la violenza e ogni forma di sfruttamento sessuale e di abuso sessuale.

    14 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda una vasta revisione del quadro normativo, in particolare del Diritto Canonico, al fine di garantire la sua piena conformità con la Convenzione.

    Coordinamento

    15 . Il Comitato accoglie positivamente la dichiarazione della delegazione nel corso del dialogo, che la Santa Sede prenderà in considerazione l’istituzione di un organismo con il mandato di coordinare l’attuazione della Convenzione, ma si rammarica che tale organismo non sia ancora in funzione.

    16 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede istituisca un organismo di alto livello con il mandato e la capacità di coordinare l’attuazione dei diritti dei bambini in tutti i Pontifici Consigli, nelle conferenze episcopali nonché in tutti i soggetti e in tutte le istituzioni di natura religiosa che funzionano sotto l’autorità della Santa Sede. Tale organismo dovrebbe essere dotato di adeguate risorse umane e finanziarie e di strumenti tecnici idonei ad adempiere al suo mandato.

    Ripartizione delle risorse

    17 . Il Comitato apprezza le numerose attività intraprese a livello di base e finanziato da chiese cattoliche, fondazioni e organizzazioni di tutto il mondo per sostenere e proteggere i bambini nelle situazioni più vulnerabili e fornire loro, tra l’altro, con l’opportunità di istruzione, anche la sanità, i diritti sociali, l’assistenza e altri servizi di sostegno alle famiglie.

    Il Comitato osserva tuttavia l’assenza di un approccio complessivo basato sui diritti del bambino per l’allocazione di risorse destinate ai bambini e la mancanza di un sistema per monitorare la spesa relativa ai bambini da parte della Santa Sede, nonché da parte di organizzazioni e istituzioni legate alla Chiesa in altri Stati parti della Convenzione in cui la Santa Sede ha influenza e prestigio.

    18 . Alla luce della giornata di discussione generale nel 2007 su “Risorse per i diritti del Bambino – Responsabilità degli Stati membri”, e con particolare attenzione sugli articoli 2 , 3 , 4 e 6 della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede :

    ( a) effettui una valutazione completa delle risorse di bilancio che sono necessarie per l’attuazione dei diritti dei bambini che vivono nello Stato Città del  Vaticano come pure per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini all’interno delle organizzazioni cattoliche di altri Stati parti, e

    ( b) istituisca un sistema di valutazione d’impatto per valutare se le risorse assegnate servono effettivamente i veri interessi del bambino con particolare attenzione ai bambini in situazioni vulnerabili.

    Monitoraggio indipendente

    19 . Il Comitato rileva che un Ufficio speciale è stato istituito nel mese di agosto 2013 per sorvegliare l’attuazione degli accordi internazionali di cui lo Stato della Città del Vaticano è parte e che la Commissione creata nel dicembre 2013 sarà abilitata a ricevere denunce di bambini per abusi sessuali. Il Comitato è tuttavia preoccupato che la Santa Sede non abbia istituito un organismo per monitorare il rispetto dei  diritti dei bambini da parte di soggetti e istituzioni di natura religiosa sotto l’autorità della Santa Sede, tra cui tutte le scuole cattoliche, anche nello Stato della Città del Vaticano.

    20 . Tenendo conto del commento  del Comitato generale No. 2 ( 2002) sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani, il Comitato raccomanda che la Santa Sede istituisca un organismo indipendente per il monitoraggio dei diritti dei bambini, con chiaro mandato a ricevere ed esaminare le denunce dei bambini in maniere di interesse dei bambini medesimi e con il dovuto rispetto per la privacy e la protezione delle vittime, e  assicuri che tale organismo sia reso accessibile a tutti i bambini che frequentano o che sono coinvolti in scuole, servizi e le istituzioni previste dalla Chiesa cattolica.

    Data la natura particolare della Santa Sede, le linee guida sul rapporto e la collaborazione tra questo organismo e le autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge dovrebbero essere stabiliti e resi accessibili a tutti.

    Diffusione e sensibilizzazione

    21 . Il Comitato accoglie con favore le iniziative di sensibilizzazione descritte nella relazione della Santa Sede, in particolare i corsi di formazione sui diritti umani organizzati nelle scuole cattoliche in India.

    Il Comitato è tuttavia preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha preso misure sufficienti per il periodo di segnalazione a promuovere un’ampia diffusione della Convenzione e delle sue traduzioni in lingue parlate in tutto il mondo, come raccomandato dal Comitato nel 1995 ( CRC/C/15/Add.46 , para.11).

    22 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per rendere tutte le disposizioni della Convenzione ampiamente conosciute, soprattutto dai i bambini e dalle loro famiglie, attraverso, tra l’altro, lo sviluppo e l’attuazione di specifici  programmi di sensibilizzazione di lungo periodo, e includa le disposizioni della Convenzione nei programmi scolastici a tutti i livelli del sistema di istruzione cattolica utilizzando appropriato materiale creato appositamente per i bambini.

    Formazione

    23 . Pur accogliendo favorevolmente progetti come l’iniziativa condotta dal 2007 in Austria di formare insegnanti di scuole cattoliche sui diritti dei minori, nonché il riconoscimento da parte della Santa Sede che la formazione è una buona pratica per la massima protezione dei minori, il Comitato rimane preoccupato che la Santa Sede non abbia adottato misure per fornire sistematicamente formazione sulla Convenzione per i soggetti e le istituzioni di natura religiosa che lavorano con e per i bambini, tra cui gli insegnanti delle scuole cattoliche, come pure i chierici nei seminari.

    24 . Il Comitato invita la Santa Sede a fornire una formazione sistematica sulle disposizioni della Convenzione a tutti i membri del clero e a tutti gli ordini religiosi cattolici e alle istituzioni che lavorano con e/o per i bambini, e ad includere moduli obbligatori sui diritti dei minori nei programmi di formazione degli insegnanti, nonché nei seminari.

    B. Principi generali ( artt. 2 , 3 , 6 e 12 della Convenzione )

    Non discriminazione

    25 . Il Comitato accoglie con favore le informazioni fornite dalla Santa Sede durante il dialogo interattivo, circa il fatto che la medesima ha avviato una revisione della propria legislazione al fine di ritirare l’espressione discriminatoria “figli illegittimi” che si può ancora trovare nel Diritto Canonico, in particolare nel Canone 1139 . Mentre, anche rilevando come positiva la dichiarazione rilasciata nel luglio 2013 da Papa Francesco, il Comitato è preoccupato per le pronunce e le dichiarazioni precedenti della Santa Sede sull’omosessualità, che contribuiscono alla stigmatizzazione sociale e alla violenza contro lesbiche, gay, bisessuali e transgender, adolescenti e bambini cresciuti da coppie dello stesso sesso.

    26 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede modifichi tutte le sue leggi e i suoi regolamenti, così come le sue politiche e pratiche, in conformità con l’articolo 2 della Convenzione e prontamente abolisca la classificazione discriminatoria dei bambini nati fuori dal matrimonio come figli illegittimi.

    Il Comitato invita anche la Santa Sede a fare pieno uso della sua autorità morale per condannare tutte le forme di molestia, discriminazione o violenza contro i bambini sulla base del loro orientamento sessuale o dell’orientamento sessuale dei loro genitori e a sostenere gli sforzi a livello internazionale per la depenalizzazione dell’omosessualità.

    27 . Con riferimento alla sua precedente preoccupazione relativa alla discriminazione basata sul genere (CRC/C/15/Add.46,par.8), il Comitato si rammarica che la Santa Sede continui a porre l’accento sulla promozione della complementarità e l’uguaglianza in dignità, due concetti che differiscono però dall’uguaglianza nel diritto e nella pratica di cui all’articolo 2 della Convenzione, e sono spesso usati per giustificare la legislazione e le politiche discriminatorie. Il Comitato si rammarica inoltre che la Santa Sede non abbia fornito informazioni precise sulle misure adottate per promuovere la parità tra ragazze e ragazzi e per eliminare gli stereotipi di genere dai libri di testo delle scuole cattoliche come richiesto dal Comitato nel 1995.

    28 . Il Comitato invita la Santa Sede ad adottare un approccio basato sui diritti per combattere le discriminazioni tra ragazze e ragazzi e ad evitare di utilizzare una terminologia che potrebbe far dubitare della parità tra ragazzi e ragazze. Il Comitato invita anche la Santa Sede a prendere misure attive per eliminare dai libri di testo delle scuole cattoliche gli stereotipi di  genere che possono limitare lo sviluppo dei talenti e delle capacità dei ragazzi e delle ragazze e minare le loro opportunità di istruzione e di vita.

    Interesse superiore del minore

    29 . Il Comitato è preoccupato dal fatto che  il diritto dei bambini ad avere i loro interessi fondamentali considerati come realmente primari sia stato affrontato in maniera inadeguata dalla Santa Sede nei procedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari, nonché in politiche, programmi e progetti che sono pertinenti o che hanno un impatto sui bambini.

    Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che nel trattare le accuse di abuso sessuale infantile, la Santa Sede ha sempre posto la salvaguardia della reputazione della Chiesa e la protezione degli autori degli abusi al di sopra dei fondamentali interessi dei bambini, come osservato da diverse commissioni di inchiesta nazionali.

    30 . Il Comitato richiama l’attenzione della Santa Sede sul il suo commento generale n 14 (2013) sul diritto del bambino ad avere i suoi interessi presi nella massima considerazione e raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per garantire che questo diritto sia adeguatamente integrato e costantemente applicato in tutti i procedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari, nonché in tutte le politiche, nei programmi e nei progetti che sono destinati e avere un impatto sui bambini. A questo proposito, La Santa Sede è incoraggiata a fornire una guida a tutte le persone competenti che ne hanno potere affinché facciano dell’interesse del bambino una considerazione primaria in ogni settore, anche quando si tratta i casi di abuso sessuale infantile, e a diffondere questo principio a tutte le chiese e le organizzazioni cattoliche ovunque nel mondo.

    Il rispetto per le opinioni del bambino

    31 . Il Comitato è preoccupato che la Santa Sede interpreti restrittivamente il diritto dei bambini di esprimere le loro opinioni su tutte le questioni che li riguardano, così come i loro diritti alla libertà di espressione, di associazione e di religione.

    Il Comitato è inoltre preoccupato che la Santa Sede continui a considerare i diritti sanciti dall’articolo 12 della Convenzione come lesivi dei diritti e doveri dei genitori.

    32 . Il Comitato ricorda alla Santa Sede che il diritto dei bambini di esprimere liberamente il loro punto di vista costituisce una delle componenti essenziali della dignità dei bambini e che garantire questo diritto è un obbligo giuridico ai sensi della Convenzione, che non lascia margine per la discrezionalità degli Stati parti. Il Comitato sottolinea inoltre che le famiglie in cui i bambini possono esprimere liberamente le proprie opinioni, cui viene dato il giusto peso, fin dai primi secoli forniscono un modello importante. In questo modo i bambini sono preparati ad esercitare il diritto di essere sentiti nella società più ampia.

    Riferendosi al suo commento generale No. 12 (2009 ) sul diritto del bambino di essere ascoltato, il Comitato invita la Santa Sede a :

    ( a) combattere contro gli atteggiamenti che negano la realizzazione del diritto di tutti i bambini ad essere ascoltati e  a promuovere il riconoscimento del bambino come titolare di diritti;

    ( b) prendere misure per garantire l’ effettiva attuazione della legislazione che riconosce il diritto del minore di essere ascoltato in importanti procedimenti giudiziari;

    ( c) incoraggiare, attraverso la legislazione e la politica, le opportunità per i genitori e i tutori di ascoltare i bambini e dare il giusto peso alle loro opinioni in questioni che li riguardano e promuovere programmi di educazione alla genitorialità, che si basino su comportamenti e atteggiamenti positivi, e a

    ( d ) promuovere il ruolo attivo dei bambini in tutti i servizi offerti alle famiglie e ai bambini da parte di organizzazioni e istituzioni cattoliche gestite dalla Chiesa, nonché nel pianificazione dei curricula e dei programmi scolastici, e nel garantire che, in materia disciplinare, il diritto del minore di essere ascoltato sia pienamente rispettato.

    Diritti civili e libertà  ( artt. 7 , 8 , e 13-17 della Convenzione )

    Diritto di conoscere i genitori e di essere curato da loro

    33 . Il Comitato è preoccupato per la situazione dei bambini nati da sacerdoti cattolici, che, in molti casi, non sono a conoscenza dell’identità dei loro padri . Il Comitato è altresì preoccupato dal fatto che le madri possono ottenere un piano di pagamento regolare dalla Chiesa fino alla indipendenza economica del bambino solo se firmano un accordo di riservatezza obbligandosi a non divulgare informazioni di nessun genere.

    34 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede valuti il numero di bambini nato da sacerdoti cattolici, scopra chi sono e prenda tutte le misure necessarie per garantire i diritti di questi bambini a conoscere i loro padri e ad essere curati da loro, come è giusto. Il Comitato raccomanda inoltre che la Santa Sede assicuri che le chiese non impongano più accordi di riservatezza quando forniscono assistenza finanziaria alle madri per sostenere i loro figli.

    Diritto all’identità

    35 . Pur accogliendo con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sul diritto dei bambini di vivere con i loro genitori e di conoscere la loro identità, il Comitato è preoccupato per la pratica continua di abbandono anonimo dei bambini attuata da organizzazioni cattoliche in diversi paesi attraverso l’uso delle cosiddette “scatole del bambino”.

    36 . Alla luce di articoli 6 , 7 , 8 e 19 della Convenzione, il Comitato chiede con forza alla Santa Sede di collaborare in studi per determinare le cause profonde della pratica dell’abbandono anonimo dei neonati e sollecitamente rafforzare e promuovere alternative, tenendo pienamente conto del diritto dei figli di conoscere i loro genitori biologici e  i fratelli, come sancito dall’articolo 7 della Convenzione.

    Il Comitato inoltre esorta la Santa Sede a contribuire ad affrontare l’abbandono dei bambini favorendo la pianificazione familiare, la salute riproduttiva, nonché adeguati livelli di consulenza e di sostegno sociale, per prevenire gravidanze indesiderate e assistere le famiglie in stato dibisogno, introducendo anche la possibilità partorire riservatamente negli ospedali, come misura di ultima istanza per prevenire l’abbandono e/o la morte di un bambino.

    D. La violenza contro i bambini ( artt. 19 , 24 , comma 3 , 28 , par. 2 , 34 , 37 (a) e 39 della Convenzione)

    Tortura e altri trattamenti crudeli o degradanti

    37 . Il Comitato è preoccupato dal fatto che la Santa Sede non ha adottato le misure necessarie per proteggere e garantire la giustizia per le ragazze arbitrariamente collocate dalle loro famiglie, dalle istituzioni dello Statoe dalle chiese nelle “lavanderie Magdalene” d’Irlanda gestiti da quattro congregazioni di suore cattoliche fino al 1996.

    Nota del traduttore: [le case Magdalene, o lavanderie Magdalene (Magdalene laundries) erano istituti femminili che accoglievano le ragazze orfane, o ritenute “immorali”, per via della loro condotta considerata peccaminosa o in contrasto con i pregiudizi della società benpensante. La maggior parte di questi istituti furono gestiti da suore che appartenevano ai vari ordini, per conto della Chiesa cattolica.  È stato calcolato che circa 30.000 donne vi furono ospitate nel corso dei 150 anni di storia di queste istituzioni. L’ultima Casa Magdalene in Irlanda è stata chiusa il 25 settembre del 1996. A tutt’oggi non esiste una statistica esatta di quante vite siano state irrimediabilmente danneggiate.]

    Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che :

    ( a) Le ragazze collocate in queste istituzioni erano costrette a lavorare in condizioni di schiavitù, ed erano spesso oggetto di trattamenti inumani, crudeli e degradanti nonché di abusi fisici e sessuali;

    ( b) le ragazze erano private ​​della loro identità, della formazione e spesso degli alimenti e dei farmaci essenziali ed era loro imposto l’obbligo del silenzio e il divieto di avere qualsiasi contatto con il mondo esterno;

    ( c ) le ragazze non sposate che hanno partorito prima di entrare o durante la detenzione nelle lavanderie erano separate dai loro bambini con la forza e

    ( d ) anche se le quattro congregazioni cattoliche interessate erano sotto l’autorità della Santa Sede, non è stata intrapresa alcuna azione per indagare il comportamento delle suore che gestivano le lavanderie e per collaborare con le forze dell’ordine per individuare i responsabili degli abusi, così come tutti coloro che hanno organizzato il lavoro non pagato delle ragazze e consapevolmente ne hanno tratto profitto.

    38 . Con riferimento alle raccomandazioni formulate dal Comitato contro le Torture nel 2011 per la Repubblica d’Irlanda ( CAT/C/IRL/CO/1para.11) per perseguire e punire i colpevoli con pene commisurate alla gravità del reati commessi, e per garantire che tutte le vittime ottengano un risarcimento e abbiano diritto ad una riparazione, il Comitato invita la Santa Sede a:

    ( a) condurre un’inchiesta interna sulla condotta del personale religioso che lavorava nelle lavanderie Magdalene in Irlanda, così come in tutti i paesi in cui questo sistema era in vigore, e ad assicurarsi che tutti i responsabili di quei reati siano sanzionati e segnalati alle autorità giudiziarie nazionali per i relativi procedimenti penali;

    ( b) garantire il pieno risarcimento da versare alle vittime e alle loro famiglie sia attraverso le congregazioni stesse sia tramite la Santa Sede come supremo potere della Chiesa e legalmente responsabile per i suoi subordinati collocati in ordini religiosi cattolici sotto la sua autorità;

    ( c ) prendere tutte le misure necessarie per assicurare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale delle vittime di tali reati e

    ( d ) valutare le circostanze e le ragioni che hanno portato a tali pratiche e prendere tutte le misure necessarie per garantire che nessuna donna e nessun bambino possono essere arbitrariamente reclusi in futuro per nessun motivo.

    Le punizioni corporali

    39 . Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della delegazione, intervenuta durante il dialogo interattivo, secondo la quale la Santa Sede accetterà la proposta di vietare le punizioni corporali di bambini. Tuttavia, il Comitato è preoccupato che mentre le punizioni corporali, comprese le percosse rituali di bambini, sono state e rimangono diffuse in alcune istituzioni cattoliche e hanno raggiunto livelli endemici in alcuni paesi, come rivelato in particolare dalla Commissione Ryan in Irlanda, la Santa Sede ancora non ritiene che le punizioni corporali siano vietate dalla Convenzione e non ha pertanto emanato linee guida e regole che vietino chiaramente le punizioni corporali dei bambini nelle scuole cattoliche, in tutte le istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini, e anche in casa.

    40 . Il Comitato ricorda alla Santa Sede che tutte le forme di violenza contro bambini, anche se leggere, sono inaccettabili e che la Convenzione non lascia spazio a qualsiasi livello di violenza contro i bambini. Il Comitato ricorda anche alla Santa Sede del suo obbligo, di cui all’articolo 19 della Convenzione, di prendere tutte le misure appropriate per proteggere il fanciullo contro ogni forma di violenza fisica o mentale.

    Il Comitato invita la Santa Sede ad:

    ( a) opporsi esplicitamente alle punizioni corporali verso il bambini, nella stesso modo in cui si oppone alla tortura e ad altri trattamenti o punizioni inumani, degradanti o crudeli;

    ( b) modificare sia le norme di Diritto Canonico che le leggi dello Stato Città del Vaticano per proibire esplicitamente le punizioni corporali dei bambini, anche all’interno della famiglia;

    ( c) stabilire organismi per far rispettare efficacemente questo divieto da tutte le scuole e istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini, nonché sul territorio della lo Stato della Città del Vaticano e per assicurare la punibilità per la violenza contro i bambini, e ad

    ( d ) usare sua autorità per promuovere forme positive e non-violente e partecipative di crescita dei figli, e garantire che un’interpretazione della Scrittura come non compatibile con le punizioni corporali che si rifletta nell’insegnamento e in altre attività della Chiesa e sia incorporata in tutta l’istruzione e la formazione teologica.

    Abuso e incuria

    41 . Il Comitato è preoccupato per la posizione della Santa Sede secondo la quale le autorità civili dovrebbero intervenire nella pianificazione familiare solo nei casi in cui è stato commesso un abuso provato, al fine di non interferire con i doveri ei diritti dei genitori. Tale posizione mina seriamente gli sforzi e le misure per prevenire gli abusi e l’abbandono dei bambini.

    Il Comitato è inoltre preoccupato che, nonostante la sua notevole influenza sulle famiglie cattoliche, la Santa Sede non abbia ancora adottato una strategia globale per prevenire gli abusi e l’abbandono in casa.

    42 . Il Comitato sottolinea che la protezione dei bambini deve iniziare con la prevenzione di ogni forma di violenza e che le prerogative dei genitori non dovrebbero in nessun modo pregiudicare il diritto dei bambini di essere protetti da abusi e maltrattamenti.

    Il Comitato raccomanda pertanto che la Santa Sede :

    ( a) formuli una strategia globale di prevenzione e di lotta contro l’ abuso e abbandono e rafforzi ulteriormente la sensibilizzazione e i programmi di istruzione, tra cui le campagne con il coinvolgimento di bambini;

    ( b) incoraggi i programmi comunitari volti a prevenire e ad opporsi alla violenza domestica, all’abuso e all’abbandono di bambini, anche coinvolgendo ex-vittime, volontari e membri della comunità, e fornendo loro formazione e sostegno;

    ( c ) sviluppi strumenti si supporto per i bambini che siano sicuri, ben pubblicizzati, riservati e accessibili ai bambini medesimi, ai loro rappresentanti e agli altri al fine di denunciare la violenza contro i bambini , e

    ( d ) sviluppi una guida chiara e un progetto di formazione su quando e come denunciare alle autorità investigative l’abuso o l’abbandono.

    Sfruttamento e abuso sessuale

    43 . Il Comitato prende atto dell’impegno espresso dalla delegazione della Santa Sede a considerare inviolabile la dignità e tutta la persona di ogni bambino.

    il Comitato tuttavia esprime profonda preoccupazione per gli abusi sessuali su minori commessi da membri delle chiese cattoliche che operano sotto l’autorità della Santa Sede, e per i religiosi coinvolti in abusi sessuali su decine di migliaia di bambini in tutto il mondo.

    Il Comitato è seriamente preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha riconosciuto la portata dei reati commessi, non ha preso le misure necessarie per affrontare i casi di abuso sessuale sui bambini e per proteggere i bambini, e ha adottato politiche e pratiche che hanno portato alla prosecuzione degli abusi da parte dei colpevoli e alla loro impunità.

    Il Comitato è in particolare preoccupato del fatto che:

    ( a) Ben noti colpevoli di abusi sessuali su bambini sono stati trasferiti da parrocchia a parrocchia o in altri paesi nel tentativo di coprire tali crimini, una pratica documentata da numerose commissioni nazionali d’inchiesta. La pratica della “mobilità dei trasgressori”, che ha permesso a molti sacerdoti di restare in contatto con i bambini e di continuare ad abusare di loro, lascia tuttora i bambini, in molti paesi, esposti ad un alto rischio di abuso sessuale, perché è documentato che dozzine di responsabili di abusi sessuali su bambini sono ancora in contatto con i bambini;

    ( b) Anche se la Santa Sede ha stabilito la sua piena giurisdizione sui minori nei casi di abuso sessuale su minori nel 1962 e li ha posti nel 2001 sotto la competenza esclusiva della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) , si è rifiutata di fornire al Comitato i dati su tutti i casi di abusi sessuali su minori portati alla sua attenzione nel periodo indicato e sull’esito della procedura interna in questi casi;

    ( c) Gli abusi sessuali su bambini, quando sono stati affrontati, sono stati trattati come gravi delitti contro la morale attraverso una procedura riservata che prevede provvedimenti disciplinari che hanno permesso alla stragrande maggioranza dei colpevoli di abuso e a quasi tutti coloro che hanno nascosto abusi sessuali su bambini di evitare procedimenti giudiziari negli Stati in cui sono stati commessi gli abusi;

    ( d ) A causa di un codice di silenzio imposto a tutti i membri del clero sotto pena di scomunica, i casi di abusi sessuali sui minori non sono quasi mai stati segnalati alle legali autorità di controllo dei paesi in cui si sono verificati tali crimini. Al contrario, i casi delle suore e dei preti ostracizzati, retrocessi e licenziati per non aver rispettato l’obbligo di silenzio sono stati segnalati al Comitato, come i casi di sacerdoti che sono stati lodati per essersi rifiutati di denunciare i pedofili, come indicato nella lettera indirizzata dal cardinale Castrillon Hojos a Mons. Pierre Pican nel 2001;

    ( e) Non sono mai state fatte obbligatoriamente segnalazioni alle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge ed è stata esplicitamente respinta una lettera ufficiale indirizzata ai membri della Conferenza Episcopale Irlandese di Mons. Moreno e Nunzio Storero nel 1997. In molti casi le Autorità ecclesiastiche, anche ai livelli più alti della Santa Sede hanno mostrato riluttanza e in alcuni casi, hanno rifiutato di cooperare con le autorità giudiziarie e con le commissioni di inchiesta nazionali.

    ( f) Sono stati fatti sforzi limitati per mettere i bambini iscritti alle scuole e ad altre istituzioni cattoliche in grado di proteggersi dagli abusi sessuali.

    44 . Il Comitato riconosce la dichiarazione della Santa Sede circa l’importanza di stabilire la verità di ciò che è accaduto in passato, al fine di prendere le misure necessarie per impedire che fatti analoghi si ripetano, per garantire che i principi di giustizia siano pienamente rispettati e, soprattutto, per guarire le vittime e tutti coloro che sono colpiti da questi eclatanti crimini.

    In questa prospettiva, il Comitato esorta vivamente la Santa Sede a:

    ( a) verificare che la Commissione creata nel dicembre 2013 indaghi autonomamente tutti i casi di abusi sessuali su minori, nonché il comportamento della gerarchia cattolica nel trattare quelle situazioni.

    La Santa Sede dovrebbe considerare di invitare la società civile e le organizzazioni delle vittime di unirsi a questa Commissione e agli organismi internazionali che si occupano di diritti umani, per sostenere il loro lavoro. L’esito di questa indagine dovrebbe essere pubblico e dovrebbe servire a prevenire il ripetersi di abusi sessuali su minori all’interno della Chiesa Cattolica;

    ( b) rimuovere immediatamente dai loro incarichi tutti coloro che si si sono resi colpevoli di abusi sessuali su bambini e anche coloro che sono di questo sospettati e sottoporre i casi alle autorità preposte all’applicazione della legge ai fini delle indagini e dell’azione penale;

    ( c) garantire una condivisione trasparente di tutti gli archivi che possono essere utilizzati per individuare i responsabili nonché tutti coloro che hanno nascosto i loro crimini e hanno consapevolmente posto i trasgressori in contatto con i bambini;

    ( d ) modificare il Diritto Canonico, al fine di considerare gli abusi sessuali su minori come crimini e non come “delitti contro la morale” e abrogare tutte le disposizioni che possono imporre un obbligo di silenzio sulle vittime e su tutti quelli che diventano consapevoli di tali crimini;

    ( e) stabilire regole chiare, meccanismi e procedure per l’obbligatoria segnalazione di tutti i casi sospetti di abuso e sfruttamento sessuale all’autorità legale di controllo;

    ( f) assicurarsi che tutti i sacerdoti, il personale religioso e le persone che lavorano sotto l’autorità della Santa Sede siano resi consapevoli dei loro obblighi di comunicazione e del fatto che in caso di conflitto, tali obblighi prevalgono sulle disposizioni dei Canoni ;

    ( g ) sviluppare programmi e politiche per la prevenzione di tali reati e per il recupero e il reinserimento sociale delle vittime, secondo i documenti finali adottati dai Congressi Mondiali del 1996, 2001 e 2008 contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, tenutisi a Stoccolma , Yokohama e Rio de Janeiro;

    ( h ) sviluppare programmi di prevenzione ed educativi per aumentare la consapevolezza dei bambini in rapporto agli abusi sessuali e per insegnare loro le competenze necessarie con cui proteggere se stessi e

    ( i) prendere in considerazione la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.

    La libertà del fanciullo contro ogni forma di violenza

    45 . Il Comitato accoglie con favore l’indicazione che la Santa Sede presta particolare attenzione alla promozione della dignità delle donne e delle bambine. Tuttavia, data l’estensione e il devastante impatto della violenza domestica sui bambini e il fatto che la violenza domestica ha spesso una componente di genere, il Comitato è seriamente preoccupato del fatto che durante la Commissione 2013 sulla condizione della donna, la Santa Sede ha contestato un progetto di testo finale che proponeva che la religione, la consuetudine e la tradizione non possano servire come scusa per i paesi membri per sottrarsi ai loro obblighi di proteggere le donne e le bambine dalla violenza.

    46 . Ricordando le raccomandazioni dello studio delle Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini del 2006 (A/61/299), il Comitato raccomanda che la Santa Sede consideri prioritaria l’eliminazione di tutte le forme di violenza contro i bambini. Il comitato inoltre raccomanda che la Santa Sede tenga conto del Commento generale n ° 13 ( 2011) sul diritto del fanciullo alla libertà da ogni forma di violenza, ed in particolare:

    ( a) spenda la sua autorità e influenza per sostenere gli sforzi e le misure volte alla lotta contro tutte le forme di violenza domestica e di genere, tra cui misure

    contro atteggiamenti, orientamenti, tradizioni, costumi e pratiche comportamentali che spesso fungono da giustificazione per queste forme di violenza;

    ( b) elabori una strategia nazionale globale per prevenire e affrontare tutte le forme di violenza contro i bambini;

    ( c) adotti un quadro di coordinamento per affrontare tutte le forme di violenza contro i bambini;

    ( d ) presti particolare attenzione e affrontare la dimensione di genere della violenza e

    ( e) cooperi con il rappresentante speciale del Segretario generale per la violenza contro i bambini e altri organismi delle Nazioni Unite.

    Aiuto online

    47 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede promuova la creazione di linee telefoniche in Stati parti, favorisca la consapevolezza della loro esistenza e incoraggi i bambini ad usarli.

    E. ambiente familiare e assistenza alternativa ( artt. 5 , 9-11 , 18 ( par. 1 e 2 ) , 20-21 , 25 e 27 ( par. 4 ), della Convenzione )

    Ambiente familiare

    48 . Pur accogliendo con favore le informazioni fornite dalla delegazione della Santa Sede che si procederà con una revisione delle disposizioni relative alla famiglia nel Diritto Canonico nel prossimo futuro, il Comitato è preoccupato che la Santa Sede e la Chiesa spingano le istituzioni a non riconoscere l’esistenza di diverse forme di famiglie e spesso a discriminare i bambini in base alla loro situazione familiare.

    49 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede assicuri che il Diritto Canonico riconosco la diversità delle impostazioni familiari e non discrimini i bambini in base al tipo di famiglia in cui vivono.

    Bambini privi di un ambiente familiare

    50 . Il Comitato accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sull’importanza per lo sviluppo armonioso e completo della personalità dei bambini del crescere in un ambiente familiare. Il Comitato è comunque preoccupato per la situazione di adolescenti reclutati dalla Legione di Cristo e da altre istituzioni cattoliche che sono progressivamente separati dalle famiglie e isolati dal mondo esterno.

    Pur prendendo atto della risposta della Santa Sede che evidenzia diritti e doveri dei genitori, tra cui tra cui scegliere scuole e seminari per i loro figli , il Comitato rileva inoltre che nel novembre 2013, il presidente della Conferenza episcopale francese ha riconosciuto la manipolazione delle coscienze dei singoli in alcune istituzioni e congregazioni cattoliche.

    51 . Il Comitato invita la Santa Sede ad indagare correttamente tutte le accuse di bambini e adolescenti di essere separati dalle loro famiglie mediante manipolazione psicologica e a garantire che i responsabili per la manipolazione degli adolescenti possono essere ritenuti colpevoli e cessino le loro attività.

    52 . Il Comitato è preoccupato che l’istituzionalizzazione dei bambini sia ancora molto diffusa nelle organizzazioni gestite dalla Chiesa cattolica e che le alternative di tipo familiare non siano ancora una priorità come dimostra l’apertura di nuove istituzioni in molti paesi. Il Comitato è anche preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha adottato orientamenti sulla collocazione di bambini in Istituti di cura alternativa cattolici, per monitorare la loro situazione e ancora non ha una politica di de-istituzionalizzazione dei bambini collocati in organizzazioni condotte dalla Chiesa cattolica.

    53 . Il Comitato invita la Santa Sede ad adottare una politica di deistituzionalizzazione dei bambini collocati in istituti gestiti dalla Chiesa cattolica e per la riunificazione con le loro famiglie, ove possibile. Il Comitato raccomanda inoltre che la Santa Sede prenda tutte le misure necessarie per garantire, come una questione di assoluta priorità, che bambini al di sotto dei tre anni non siano collocati nelle istituzioni. La Santa Sede dovrebbe anche emanare linee guida per la collocazione, l’adeguata revisione periodica e il monitoraggio dei collocamenti dei bambini in tutti i contesti di cura alternativa cattolici per garantire l’applicazione delle norme e per prevenire gli abusi. In tal modo, la Santa Sede dovrebbe tenere conto delle Linee guida per la cura alternativa dei bambini allegate alla Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 64/142 del 20 dicembre 2009.

    F. Disabilità , salute e benessere di base ( artt. 6 , 18 ( par. 3 ) , 23 , 24 , 26 , 27 (par. 1-3 ), e 33 della Convenzione )

    Salute

    54 . Il Comitato esprime la sua più profonda preoccupazione per il caso di una bambina di nove anni, in Brasile, che ha subito un aborto salva-vita di emergenza nel 2009, dopo essere stata violentata dal patrigno. L’Arcivescovo di Pernambuco ha condannato la madre della ragazza , così come il medico che ha eseguito l’aborto,  e la condanna è stata successivamente approvata dal capo della Congregazione dei Vescovi della Chiesa cattolica romana.

    55 . Il Comitato invita la Santa Sede a rivedere la propria posizione sull’aborto che pone rischi evidenti sulla vita e la salute delle ragazze incinte e la invita a modificare Canone 1398 in materia di aborto, al fine di individuare le circostanze in cui l’accesso al servizio di aborto possono essere consentite.

    Salute degli adolescenti /HIV/AIDS

    56 . Il Comitato è seriamente preoccupato per le conseguenze negative della posizione della Santa Sede e la conseguente pratica di negare l’accesso degli adolescenti alla contraccezione, nonché all’informazione sulla salute sessuale e riproduttiva.

    57 . Con riferimento alle osservazioni generali No. 15 (2013 ) sul diritto del bambino al godimento del miglior stato di salute, No. 4 (2003) sulla salute degli adolescenti e No.3 (2003 ) su HIV/AIDS e diritti del bambino, il Comitato ricorda alla Santa Sede i pericoli di gravidanze precoci e indesiderate e di aborto clandestino che si traducono in particolare in alta morbilità e mortalità materna in ragazze adolescenti, così come il rischio particolare per le ragazze e ragazzi di essere infettati e affetti da malattie sessualmente trasmissibili, compreso l’HIV/AIDS .

    Il Comitato raccomanda che la Santa Sede di:

    ( a) valutare le gravi conseguenze della sua posizione sul godimento da parte degli adolescenti del più alto livello possibile di salute e di superare tutte le barriere e i tabù intorno alla sessualità degli adolescenti, che ostacolano il loro accesso alle informazioni sulla salute sessuale e riproduttiva, anche per quanto riguarda la pianificazione familiare e i contraccettivi, i pericoli delle prime gravidanze, la prevenzione dell’HIV/AIDS e la prevenzione e il trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili (MST);

    ( b ) porre gli interessi fondamentali degli adolescenti al centro di tutte le decisioni che riguardano la loro salute e il loro sviluppo e l’attuazione delle politiche e degli interventi che influenzano i fattori determinanti alla base della loro salute;

    ( c) garantire il diritto degli adolescenti ad avere accesso alle informazioni adeguate essenziali per la loro salute e il loro sviluppo e per la loro capacità di partecipare significativamente alla vita della società. A questo proposito, la Santa Sede dovrebbe garantire che l’educazione sessuale, l’educazione alla salute riproduttiva e la prevenzione dell’HIV/AIDS siano parte obbligatoria del curriculum delle scuole cattoliche e siano mirate alle ragazze adolescenti e ai ragazzi, con particolare attenzione alla prevenzione delle gravidanze e delle malattie sessualmente trasmissibili;

    ( d ) garantire gli interessi fondamentali delle adolescenti incinte e garantire che il punto di vista della adolescente incinta sia sempre ascoltato e rispettato nel campo della salute riproduttiva;

    ( e) contribuire attivamente alla diffusione di informazioni sul danno che il matrimonio precoce e la gravidanza precoce può causare e garantire che le organizzazioni cattoliche proteggano i diritti delle bambine in stato di gravidanza,  le madri adolescenti e i loro figli e combattano la discriminazione nei loro confronti, e

    ( f) adottare misure volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la paternità e il comportamento sessuale responsabile, con particolare attenzione ai ragazzi e agli uomini.

    G. Misure di protezione speciali ( artt. 22 , 30 , 32-33 , 35-36 , 37, ( b) – ( d) , 38 , 39 e 40 della Convenzione )

    Vendita e traffico di minori

    58 . Il Comitato è profondamente preoccupato del fatto che migliaia di bambini sono stati forzatamente strappati alle loro madri dai membri di congregazioni cattoliche in un certo numero di Paesi e successivamente sono stati immessi in orfanotrofi o dati a genitori adottivi all’estero,

    È il caso in particolare della Spagna e delle lavanderie Magdalene in Irlanda.

    Il Comitato è particolarmente preoccupato dal fatto che, sebbene le congregazioni responsabili siano poste sotto la sua autorità, la Santa Sede non ha effettuato un’indagine interna in questi casi e non è riuscita a prendere provvedimenti contro i responsabili.

    Il Comitato è inoltre preoccupato dal fatto che la Santa Sede non ha fornito informazioni sulle misure adottate per indagare sulla sorte di questi bambini e per riunirli , ove possibile, con le loro madri biologiche.

    59 . Il Comitato chiede alla Santa Sede di aprire un’inchiesta interna in tutti casi di allontanamento dei bambini dalle loro madri e pienamente cooperare con le autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge per individuare e processare i responsabili.

    Il Comitato invita anche la Santa Sede ad assicurare che le congregazioni religiose cattoliche coinvolte rivelino senza omissioni tutte le informazioni che hanno sulla sorte di questi bambini al fine, dove possibile, per ricongiungerli con le loro madri biologiche e di adottare tutte le misure necessarie per impedire il verificarsi di simili pratiche in futuro.

    I minori vittime e testimoni di reati

    60 . Il Comitato esprime seria preoccupazione che nel trattare con minori vittime di diverse forme di abuso, la Santa Sede abbia sistematicamente messo la tutela della reputazione della Chiesa e il presunto autore del reato al di sopra della protezione delle vittime.

    Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che, mentre la Santa Sede ha riconosciuto nel suo scritto di risposta e durante il dialogo interattivo la competenza primaria dell’autorità giudiziaria, ha continuato ad affrontare questi casi attraverso un procedimento Diritto Canonico che non contiene disposizioni per la protezione, il sostegno, la riabilitazione e il risarcimento dei bambini vittime.

    Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:

    ( a) i minori vittime e le loro famiglie sono stati spesso biasimati dalle autorità religiose, screditati e scoraggiati dal perseguire le loro denunce e, in alcuni

    casi umiliati, come rilevato in particolare dal Grand Jury nel Westchester, dalla Commissione Ryan in Irlanda e dalla Commissione Winter in Canada;

    ( b ) la riservatezza è stata imposta ai minori vittime e alle loro famiglie come un presupposto della compensazione finanziaria, e

    ( c) anche se ha esteso i propri termini di prescrizione in campo di abusi sessuali sui bambini, la Santa Sede in alcuni paesi ha ostacolato gli sforzi per estendere i termini di prescrizione per abusi sessuali su minori.

    61 . Il Comitato raccomanda che in questioni relative al trattamento dei bambini vittime e testimoni, la Santa Sede sia guidata dal rispetto per i primari interessi

    del bambino e delle linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (si veda la risoluzione del Consiglio Economico e Sociale 2005 /20, allegato).

    Il Comitato chiede alla Santa Sede di :

    ( a) sviluppare procedure complete per l’ identificazione precoce dei bambini vittime di violenza sessuale e di altre forme di abuso;

    ( b) assicurare canali informativi efficaci, accessibili e riservati per i bambini che sono vittime o testimoni di abusi sessuali e garantire che bambini vittime di abusi sessuali o di qualsiasi altro reato sono protetti da abusi futuri e da ritorsioni quando segnalano l’abuso. I genitori dovrebbero ottenere assistenza nel portare gli abusi subiti dai loro figli dinanzi ai tribunali;

    ( c) assicurare che i minori vittime e testimoni di reati sono dotati di sostegno psico-sociale per la loro riabilitazione e reintegrazione e che tali misure non siano subordinate ad accordi riservati, finalizzati ad evitare che i bambini si rivolgano alle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge;

    ( d ) fornire un risarcimento alle vittime di abusi sessuali commessi da individui e dalle istituzioni sotto l’autorità della Santa Sede, senza imporre alcun obbligo di riservatezza sulle vittime e stabilire un regime di compensazione per la vittime;

    ( e) promuovere la riforma della prescrizione nei paesi in cui è impedita ai minori vittime di abuso sessuale la ricerca della giustizia e il risarcimento, e

    ( f) condurre attività di sensibilizzazione per combattere la stigmatizzazione delle vittime dello sfruttamento e dell’abuso sessuale.

    H. Ratifica degli strumenti internazionali sui diritti umani

    62 . Il Comitato raccomanda che la Santa Sede, al fine di rafforzare ulteriormente il rispetto dei diritti dei bambini, ratifichi gli strumenti fondamentali sui diritti umani di cui essa non è ancora un parte, vale a dire il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del Bambino sulle procedure di comunicazione, il Patto sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto sui diritti civili e politici e il loro protocollo opzionale, così come la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e il suo Protocollo opzionale, la Convenzione sulla protezione del diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo opzionale, la Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

    I. Ricaduta e diffusione

    63 . Il Comitato auspica che la Santa Sede prenda tutte le misure appropriate per garantire che le attuali raccomandazioni siano pienamente attuate, tra l’altro, attraverso la loro trasmissione al Papa , alla Curia , alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, alle istituzioni sanitarie cattoliche, al Pontificio Consiglio per la Famiglia, nonché alle conferenze episcopali, agli individui e alle istituzioni funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede per l’adeguata considerazione e per ulteriori azioni.

    64 . Alla luce dell’articolo 45 a e b della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede consideri la consulenza di esperti, tra gli altri, dello speciale Relatore sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, del Rappresentante speciale del Segretario generale sulla violenza contro i bambini e del Relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti, per l’attuazione delle raccomandazioni del comitato relative all’abuso e allo sfruttamento sessuale.

    65 . Il Comitato raccomanda inoltre che la seconda relazione periodica e le risposte scritte da parte dello Stato e le relative raccomandazioni (a conclusione osservazioni) siano rese ampiamente disponibili, tra l’altro (ma non esclusivamente) attraverso Internet, al pubblico, alle grandi organizzazioni della società civile, ai  media, ai gruppi giovanili, ai gruppi di bambini e ai gruppi professionali, al fine di generare dibattito e la consapevolezza della Convenzione, della sua attuazione e del monitoraggio.

    J. Il prossimo rapporto

    66 . Il Comitato invita lo Stato membro a presentare la sua relazione combinata relativa ai peridi dal terzo al sesto dal 1 ° settembre 2017 e ad includere in essa informazioni sull’attuazione delle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato richiama l’attenzione sulle linee guida di rendicontazione specifica adottate il 1 ° ottobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2eCor.1) e ricorda allo Stato parte che le future relazioni dovrebbero essere in conformità con le linee guida e non superiore a 60 pagine. il Comitato esorta lo Stato parte a presentare la sua relazione in conformità con le linee guida.

    Conformemente alla risoluzione dell’Assemblea generale 67/167 del 20 dicembre 2012, nel caso sia presentata una relazione superiore ai limiti di pagine fissati, allo Stato parte sarà richiesto di rivedere e ripresentare la relazione ai sensi delle citate linee guida. Il Comitato ricorda allo Stato parte che se non è in grado di rivedere e ripresentare la relazione, la traduzione della relazione ai fini del monitoraggio dell’applicazione della Convenzione non può essere garantita.

    67 . Il Comitato invita inoltre lo Stato membro di presentare un documento avente una struttura in conformità con i requisiti del documento base comune definito nelle linee guida armonizzate in materia di rendicontazione, approvato al quinto incontro Inter-Comitato degli organismi di monitoraggio dei diritti umani nel giugno 2006 (HRI/MC/2006/3).

    http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/VAT/CRC_C_VAT_CO_2_16302_E.pdf

  • Comitato sui Diritti dell’infanzia. Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/c/vat/co/2)

    Comitato sui Diritti dell’infanzia. Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/c/vat/co/2)

    Comitato sui Diritti del Fanciullo  (CRC/c/vat/co/2) ENG

    Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede*

    * Adottata dal Comitato nella sua 65ª sessione (13 31 gennaio 2014).


    1. Il Comitato ha esaminato il secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) nella sua 1852ª seduta (vedi CRC/C/SR.1852), tenutasi il 16 gennaio 2013, e ha adottato, nella sua 1875ª seduta, tenutasi il 31 gennaio 2014, le seguenti osservazioni conclusive.
    2. Introduzione
    3. Il Comitato accoglie con favore la presentazione del secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) e le risposte scritte alla sua lista di questioni (CRC/C/VAT/Q/2/Add.1). Il Comitato tuttavia lamenta che il secondo rapporto periodico è stato presentato con un considerevole ritardo, il che ha impedito al Comitato di poter esaminare l’implementazione della Convenzione da parte della Santa Sede per 14 anni.
    4. Il Comitato accoglie con favore l’aperto e costruttivo dialogo con la delegazione multisettoriale della Santa Sede, così come i positivi impegni presi dalla sua delegazione durante i dialoghi interattivi in numerosi settori. In particolare, il Comitato nota come positiva la buona volontà espressa dalla delegazione della Santa Sede di cambiare atteggiamenti e pratiche e guarda con ansia all’adozione di sollecite e solide misure per la concreta implementazione dei suoi impegni.
    5. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che le presenti osservazioni conclusive dovrebbero essere lette in congiunzione con le osservazioni conclusive sul rapporto iniziale della Santa Sede in conformità al Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC/OPAC/VAT/CO/1) così come quelle sul rapporto iniziale in conformità al Protocollo Opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo (CRC/C/OPSC/VAT/CO/1), adottato il 31 gennaio del 2014.
    6. Ulteriori misure intraprese e progressi realizzati dallo Stato Parte
    7. Il Comitato accoglie con favore l’adozione delle seguenti misure legislative:

    (a) La Legge della Città Stato del Vaticano n. VIII sulle Norme Complementari in Materia Penale, Titolo II: Crimini Contro i Bambini; e

    (b) La Legge della Città Stato del Vaticano n. IX dell’11 luglio 2013 contenente emendamenti al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale.

    1. Il Comitato inoltre accoglie con favore la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale del 25 gennaio 2012.
    2. Il Comitato inoltre accoglie con favore le seguenti misure istituzionali e politiche:

    (a) La creazione di una Commissione pastorale per la Protezione dei Minori, con lo scopo di proporre nuove iniziative per lo sviluppo di programmi di ambienti sicuri per bambini e per aumentare gli sforzi per la cura pastorale per le vittime degli abusi in tutto il mondo il 5 dicembre 2013; e

    (b) L’istituzione di un Ufficio Speciale dentro il Governatorato della Città Stato del Vaticano per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è uno Stato Parte il 10 agosto 2013.

    III. Specificità nell’implementazione della Convenzione

    1. Il Comitato è consapevole della doppia natura della ratifica della Convenzione da parte della Santa Sede come Governo della Città Stato del Vaticano, e anche come soggetto sovrano di diritto internazionale avente una originale, non-derivata personalità giuridica indipendente da qualsiasi autorità o giurisdizione territoriale. Pur essendo pienamente consapevole che i vescovi e i superiori maggiori degli istituti religiosi non agiscono come rappresentanti o delegati del Pontefice Romano, il Comitato ciò nondimeno annota che i subordinati negli ordini religiosi cattolici sono legati da obbedienza al Papa in accordo con i Canoni 331 e 590. Il Comitato pertanto ricorda alla Santa Sede che ratificando la Convenzione, essa si è impegnata a implementare la Convenzione non solo sul territorio della Città Stato del Vaticano ma anche in qualità di potere supremo della Chiesa cattolica sugli individui e le istituzioni poste sotto la sua autorità.
    2. Aree principali di preoccupazione e raccomandazioni
    3. Misure generali di implementazione (articoli 4, 42 e 44, paragrafo 6 della Convenzione)

    Le precedenti raccomandazioni del Comitato

    1. Il Comitato si duole che la maggior parte delle raccomandazioni contenute nelle osservazioni conclusive del Comitato del 1995 sul rapporto iniziale della Santa Sede (CRC/C/15/Add.46) non sono state pienamente considerate.
    2. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a prendere tutte le misure necessarie ad affrontare quelle raccomandazioni, delle osservazioni conclusive del rapporto periodico iniziale in conformità alla Convenzione, che non sono state implementate o sufficientemente implementate, particolarmente quelle attinenti alla non-discriminazione, al diritto dei fanciulli a esprimere le loro opinioni e alle materie familiari.

    Riserve

    1. Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della delegazione della Santa Sede secondo la quale un possibile ritiro delle sue riserve alla Convenzione è attualmente sotto esame.

    Alla luce delle sue precedenti osservazioni, il Comitato reitera la sua preoccupazione (CRC/C/15/Add.46 para. 10) circa le riserve della Santa Sede alla Convenzione le quali indeboliscono il pieno riconoscimento dei fanciulli come soggetti di diritti e condizionano l’applicazione della Convenzione nella sua compatibilità con le fonti del diritto della Città Stato del Vaticano.

    1. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda i passi necessari per ritirare tutte le sue riserve e per assicurare la precedenza della Convenzione sulle leggi e i regolamenti interni.

    Legislazione

    1. Pur accogliendo con favore l’approccio della Santa Sede per assicurare che la legislazione della Città Stato del Vaticano aderisca alla Convenzione, il Comitato si duole del fatto che lo stesso approccio non sia stato seguito in relazione alle sue leggi interne, incluso il Codice canonico. Il Comitato è preoccupato anche per il fatto che alcune delle regole del Codice canonico non sono in conformità con le disposizioni della Convenzione, in particolare quelle relative ai diritti dei fanciulli di essere protetti contro le discriminazioni, le violenze e tutte le forme di sfruttamento sessuale e abuso sessuale.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda una revisione complessiva del suo ordinamento normativo, in particolare del Codice canonico, con la prospettiva di assicurare la sua piena conformità con la Convenzione.

    Coordinazione

    1. Il Comitato annota come positiva la dichiarazione della delegazione durante il dialogo che la Santa Sede considererà l’istituzione di un apparato con il mandato di coordinare l’implementazione della Convenzione ma si duole del fatto che un tale apparato non è ancora in funzione.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede instituisca un apparato ad alto livello con il mandato e la capacità di coordinare l’implementazione dei diritti dei fanciulli per tutti i concili pontifici, le conferenze episcopali dei vescovi così come gli individui e le istituzioni di natura religiosa che funzionano sotto l’autorità della Santa Sede. Questo apparato dovrà essere provvisto con adeguate risorse umane, finanziarie e tecniche per adempiere il suo mandato.

    Allocazione delle risorse

    1. Il Comitato apprezza le numerose attività intraprese al livello di comunità di base e fondate dai religiosi cattolici, dalle fondazioni e dalle organizzazioni a livello mondiale per aiutare e proteggere i fanciulli nelle situazioni più vulnerabili e per fornire loro, tra l’altro, opportunità di istruzione, salute, assistenza sociale e altri servizi di supporto alla famiglia. Il Comitato tuttavia annota l’assenza di un approccio complessivo basato sui diritti del fanciullo per l’assegnazione delle risorse ai bambini e la mancanza di un sistema per tracciare la spesa per i bambini da parte della Santa Sede, così come da parte delle organizzazioni e istituzioni collegate alla Chiesa, in altri Stati Parte dove la Santa Sede ha influenza e impatto.
    2. Alla luce della sua giornata di discussione generale del 2007 su “Risorse per i Diritti del Fanciullo – Responsabilità degli Stati” e con enfasi sugli articoli 2, 3, 4 e 6 della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede:

    (a) Conduca una valutazione complessiva delle risorse di bilancio che sono necessarie per l’implementazione dei diritti dei fanciulli che vivono nella Città Stato del Vaticano così come per la promozione e protezione dei diritti dei fanciulli all’interno delle correlate organizzazioni e istituzioni cattoliche in altri Stati Parte; e

    (b) Stabilisca un sistema di valutazione di impatto per misurare se le risorse allocate servono ai migliori interessi del fanciullo con speciale riguardo ai fanciulli in situazioni vulnerabili.

    Sorveglianza indipendente

    1. Il Comitato annota che un Ufficio Speciale è stato istituito nell’agosto 2013 per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è Parte contraente e che la Commissione creata nel dicembre del 2013 sarà autorizzata a ricevere le denunce dei fanciulli sugli abusi sessuali. Il Comitato tuttavia è preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha istituito un apparato per monitorare il rispetto dei, e la conformità con i, diritti dei fanciulli per gli individui e le istituzioni di natura religiosa funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede, incluse tutte le scuole cattoliche, così come nella Città Stato del Vaticano.
    2. Tenendo in conto il commento generale n. 2(2002) del Comitato sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani, il Comitato raccomanda che la Santa Sede istituisca un apparato indipendente per controllare i diritti dei fanciulli, con il chiaro mandato di ricevere e investigare le denuncie dei fanciulli in maniera sensibile verso il bambino e con il dovuto rispetto alla riservatezza e alla protezione delle vittime, e per assicurare che questo apparato sia accessibile a tutti i fanciulli che frequentano o sono coinvolti con le scuole, i servizi e le istituzioni forniti dalla Chiesa cattolica. Data la speciale natura della Santa Sede, delle linee guida sul rapporto e la collaborazione tra questo apparato e le autorità per l’applicazione del diritto nazionale dovrebbero inoltre essere stabilite e ampiamente disseminate.

    Disseminazione e innalzamento della consapevolezza

    1. Il Comitato accoglie con favore le iniziative per l’aumento della consapevolezza descritte nel rapporto della Santa Sede, in particolare i corsi educativi sui diritti umani organizzati nelle scuole cattoliche in India. Il Comitato è tuttavia preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha preso misure sufficienti durante tutto il periodo di rapporto per promuovere un’ampia disseminazione della Convenzione e la sua traduzione in lingue parlate in tutto il mondo, come raccomandato dal Comitato nel 1995 (CRC/C/15/Add.46, para.11).
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per rendere tutte le disposizioni della Convenzione ampiamente conosciute, particolarmente ai bambini e alle loro famiglie, attraverso, inter alia, lo sviluppo e l’implementazione di specifici programmi a lungo termine per l’innalzamento della consapevolezza, e includendo le disposizioni della Convenzione nei programmi scolastici a tutti i livelli del sistema educativo cattolico usando materiale appropriato creato specificamente per bambini.

    Addestramento

    1. Mentre accoglie con favore i progetti come per esempio l’iniziativa condotta dal 2007 in Austria per istruire gli insegnanti della scuola cattolica sui diritti dei fanciulli cosi come il riconoscimento da parte della Santa Sede che l’addestramento è una buona pratica per la massima protezione dei bambini, il Comitato rimane preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha preso misure per fornire sistematicamente la preparazione sulla Convenzione agli individui e alle istituzioni di natura religiosa che lavorano con e per i bambini includendo, gli insegnanti nelle scuole cattoliche, così come agli ecclesiastici nei seminari.
    2. Il Comitato sollecita la Santa Sede a fornire preparazione sistematica sulle disposizioni della Convenzione a tutti i membri del clero così come agli ordini cattolici e alle istituzioni che lavorano con e/o per i fanciulli, e a includere moduli obbligatori sui diritti dei fanciulli nei programmi di preparazione degli insegnanti così come nei seminari.
    3. Principi generali (articoli 2, 3, 6 e 12 della Convenzione)

    Non-discriminazione

    1. Il Comitato accoglie con favore le informazioni fornite dalla Santa Sede durante il dialogo interattivo sul fatto che la stessa ha iniziato una revisione della sua legislazione con la prospettiva di ritrattare l’espressione discriminatoria “figli illegittimi” che può ancora essere trovata nel Codice canonico, in particolare il Canone 1139. Mentre annota pure come positiva l’innovativa asserzione pronunciata nel luglio 2013 da Papa Francesco, il Comitato è preoccupato delle passate asserzioni e dichiarazioni della Santa Sede sull’omosessualità che contribuiscono alla stigmatizzazione sociale di, e alla violenza contro, le lesbiche, i gay, i bisessuali, e i transgender adolescenti e i bambini allevati da coppie dello stesso sesso.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede produca tutte le sue leggi e regolamenti, così come le sue politiche e prassi, in conformità con l’art. 2 della Convenzione e abolisca prontamente la discriminatoria classificazione dei bambini nati fuori dal matrimonio come figli illegittimi. Il Comitato inoltre esorta la Santa Sede a fare pieno uso della sua autorità morale per condannare tutte le forme di molestia, discriminazione o violenza contro i bambini basate sul loro orientamento sessuale o l’orientamento sessuale dei loro genitori e per appoggiare gli sforzi a livello internazionale per la decriminalizzazione dell’omosessualità.
    3. Con riferimento alla sua precedente preoccupazione sulle discriminazioni basate sul genere (CRC/C/15/Add.46, para. 8), il Comitato si duole che la Santa Sede continui a porre enfasi sulla promozione della complementarietà e uguaglianza in dignità, due concetti che differiscono da uguaglianza nel diritto e nella prassi stabilita nell’articolo 2 della Convenzione e sono spesso usati per giustificare leggi e linee di condotta discriminatorie. Il Comitato inoltre si duole del fatto che la Santa Sede non ha fornito precise informazioni sulle misure prese per promuovere l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi e per rimuovere gli stereotipi di genere dai libri di testo delle scuole cattoliche come richiesto dal Comitato nel 1995.
    4. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare un approccio basato sui diritti nel trattare di discriminazioni tra ragazze e ragazzi e a trattenersi dall’usare una terminologia che possa mettere in discussione l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede a prendere misure attive per rimuovere dai libri di testo delle scuole cattoliche tutte le trattazioni stereotipanti il genere che possono limitare lo sviluppo dei talenti e delle abilità dei ragazzi e delle ragazze e minare le loro opportunità educative e di vita.

    Migliori interessi del fanciullo

    1. Il Comitato è preoccupato per il fatto che il diritto dei fanciulli ad avere il loro migliori interessi tenuti in considerazione come fattore principale è stato insufficientemente considerato dalla Santa Sede nei processi legislativi, amministrativi e giudiziari, così come nelle politiche, nei programmi e nei progetti che sono rilevanti per, e che hanno un impatto su, i bambini. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che nel trattare con le asserzioni di abuso sessuale sul bambino, la Santa Sede ha coerentemente posto la preservazione della reputazione della Chiesa e la protezione dei perpetratori al di sopra dei migliori interessi dei fanciulli, come osservato da diverse commissioni nazionali d’inchiesta.
    2. Il Comitato richiama l’attenzione della Santa Sede al suo commento generale n. 14 (2013) sul diritto del fanciullo o della fanciulla ad avere i suoi migliori interessi considerati come un fattore principale e raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per assicurare che questo diritto sia appropriatamente integrato e coerentemente applicato in tutti i processi legislativi, amministrativi e giudiziari così come in tutte le politiche, i programmi e i progetti che sono pertinenti ai, e hanno un impatto sui, fanciulli. A questo riguardo, la Santa Sede è incoraggiata a prescrivere norme a tutte le persone pertinenti in posizione di comando per fare dei migliori interessi del fanciullo il fattore principale in ogni settore, incluso quando si ha a che fare con casi di abuso sessuale sul fanciullo, e a farle conoscere a tutti i religiosi, le organizzazioni e le istituzioni cattoliche di tutto il mondo.

    Rispetto per le opinioni del fanciullo

    1. Il Comitato è preoccupato per il fatto che la Santa Sede interpreta restrittivamente il diritto dei fanciulli di esprimere i loro punti di vista in tutte le questioni che li riguarda, così come i loro diritti di libertà di espressione, associazione e religione. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede continua a vedere i diritti gelosamente custoditi nell’articolo 12 della Convenzione come minanti i diritti e i doveri dei genitori.
    2. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che il diritto dei fanciulli di esprimere liberamente le loro opinioni costituisce uno dei componenti più essenziali della dignità dei fanciulli e che assicurare questo diritto e un obbligo di legge previsto dalla Convenzione, che non lascia margini per la discrezione degli Stati Parte. Il Comitato inoltre sottolinea il fatto che una famiglia in cui i fanciulli possono esprimere liberamente i loro punti di vista e viene dato loro il dovuto peso fin dalla più precoce età fornisce un importante modello, ed è per loro una preparazione per esercitare il diritto ad essere ascoltati nella più ampia società. Facendo riferimento al suo commento generale n. 12 (2009) sul diritto del fanciullo di essere ascoltato, il Comitato sollecita la Santa Sede a:

    (a) Combattere gli atteggiamenti negativi verso la realizzazione del diritto di tutti i bambini a essere ascoltati e promuovere il riconoscimento dei bambini come detentori di diritti;

    (b) Prendere misure per assicurare l’effettiva implementazione di legislazione che riconosce il diritto del fanciullo ad essere ascoltato nei procedimenti legali rilevanti;

    (c) Incoraggiare, attraverso legislazione e linee di condotta, opportunità per i genitori e i tutori di ascoltare i bambini e dare il dovuto peso ai loro punti di vista nelle questioni che li riguarda e promuovere programmi di educazione genitoriale, che edifichi sui comportamenti e gli atteggiamenti positivi esistenti; e

    (d) Promuovere il ruolo attivo dei bambini in tutti i servizi forniti alle famiglie e ai bambini dalle organizzazioni e istituzioni amministrate dalla Chiesa cattolica, così come nella pianificazione dei curricula e dei programmi scolastici, e assicurare che nelle questioni disciplinari, il diritto del bambino a essere ascoltato sia pienamente rispettato.

    1. Diritti civili e libertà (articoli 7, 8 e 13-17 della Convenzione)

    Diritto a conoscere e a essere curati dai genitori

    1. Il Comitato è preoccupato della situazione dei bambini nati dai preti cattolici, che, in molti casi, non sono consapevoli dell’identità dei loro padri. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che le madri possono ottenere un piano di metodici pagamenti da parte della Chiesa fino a quando il fanciullo è finanziariamente indipendente solo se esse firmano un accordo di riservatezza di non rivelare alcuna informazione.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede accerti il numero di bambini nati dai preti cattolici, scopra chi sono e prenda tutte le misure necessarie per garantire il diritto di questi bambini di conoscere ed essere curati dai loro padri, come appropriato. Il Comitato inoltre raccomanda che la Santa Sede garantisca che i religiosi non impongano più accordi di riservatezza quando dotano le madri con piani finanziari per mantenere i loro figli.

    Diritto all’identità

    1. Mentre accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sul diritto dei fanciulli di vivere con i loro genitori e di conoscere la loro identità, Il Comitato è preoccupato circa l’ininterrotta pratica dell’abbandono anonimo dei bambini resa possibile dalle organizzazioni cattoliche in diversi Paesi attraverso l’uso delle cosiddette “baby boxes”.
    2. alla luce degli articoli 6, 7, 8 e 19 della Convenzione, il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a cooperare negli studi per determinare le cause profonde della pratica dell’abbandono anonimo dei bambini e speditamente rafforzare e promuovere alternative, tenendo in pieno conto il diritto dei bambini di conoscere i loro genitori e fratelli biologici, come gelosamente custodito nell’art. 7 della Convenzione. Il Comitato sollecita inoltre la Santa Sede a contribuire ad affrontare l’abbandono dei bambini fornendo pianificazione familiare, sanità riproduttiva, così come adeguata consulenza e sostegno sociale, per prevenire gravidanze non pianificate così come assistenza alle famiglie bisognose, quantunque introducendo la possibilità di parti confidenziali negli ospedali come misura di ultima istanza per prevenire l’abbandono e/o la morte di un bambino.
    3. Violenza contro i bambini (articoli 19, 24, paragrafo 3, 28, paragrafo 2, 34, 37 (a) e 39 della Convenzione) Tortura e altro trattamento o punizione crudele o degradante
    4. Il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha adottato le misure necessarie per proteggere e assicurare giustizia per le ragazze rinchiuse dalle loro famiglie, dalle istituzioni statali e dai religiosi nelle lavanderie Magdalene in Irlanda gestite da quattro congregazioni di suore cattoliche fino al 1996. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:

    (a) Le ragazze rinchiuse in quelle istituzioni erano forzate a lavorare in condizioni simili alla schiavitù ed erano spesso soggette a trattamenti inumani, crudeli e degradanti così come ad abusi fisici e sessuali;

    (b) Le ragazze erano private della loro identità, dell’istruzione e spesso del cibo e delle medicine essenziali e gli era imposto l’obbligo del silenzio e gli era impedito di avere qualsiasi contatto con il mondo esterno;

    (c) Le ragazze non sposate che partorivano prima dell’ingresso o mentre erano rinchiuse nelle lavanderie avevano il loro bambini forzatamente allontanati da esse; e

    (d) Ancorché le quattro congregazioni cattoliche implicate funzionano sotto l’autorità della Santa Sede, nessuna azione è stata adottata per investigare la condotta delle suore che gestivano le lavanderie e per cooperare con le autorità che devono applicare la legge nel ritenere responsabili quelli che erano responsabili per gli abusi così come tutti quelli che organizzarono e scaltramente approfittarono del lavoro non pagato delle ragazze.

    1. Con riferimento alle raccomandazioni fatte dal Comitato contro la tortura nel 2011 alla Repubblica di Irlanda (CAT/C/IRL/CO/1 para. 11) di perseguire e punire i perpetratori con pene commensurate con la gravità dei reati commessi, e di assicurare che le vittime ottengano soddisfazione ed abbiano il diritto esecutorio al risarcimento, Il Comitato sollecita la Santa Sede a:

    (a) Condurre un’investigazione interna contro la condotta del personale religioso che lavora nelle lavanderie Magdalene in Irlanda così come in tutti i Paesi dove questo sistema è stato in funzione, e assicurare che tutti i responsabili dei reati siano sanzionati e denunciati all’autorità giudiziaria nazionale per fini di azione giudiziaria;

    (b) Assicurare che piena compensazione sia pagata alle vittime e alle loro famiglie o attraverso le congregazioni o attraverso la Santa Sede come potere supremo della Chiesa e legalmente responsabile per i suoi subordinati negli ordini religiosi cattolici posti sotto la sua autorità;

    (c) Prendere tutte le misure appropriate per assicurare il ristabilimento fisico e psichico e la reintegrazione sociale delle vittime delle offese; e

    (d) Accertare le circostanze e le ragioni che hanno condotto a tali pratiche e prendere tutte le misure necessarie per assicurare che nessuna donna e bambino o bambina possa essere arbitrariamente ristretta per qualsiasi ragione in istituzioni cattoliche nel futuro.

    Punizione corporale

    1. Il Comitato accoglie con soddisfazione la dichiarazione durante il dialogo interattivo che la delegazione della Santa Sede porterà la proposta di bandire la punizione corporale dei bambini in tutti gli ambienti indietro per esaminarla. Tuttavia, il Comitato è preoccupato del fatto che mentre la punizione corporale, inclusa la fustigazione rituale dei bambini, è stata e rimane assai diffusa in alcune istituzioni cattoliche e ha raggiunto livelli endemici

    in alcuni Paesi, come considerevolmente rivelato dalla Commissione Ryan in Irlanda, la Santa Sede ancora non considera la punizione corporale come proibita dalla Convenzione e perciò non ha emanato linee guida e regole che bandiscano chiaramente la punizione corporale dei bambini nelle scuole cattoliche, in tutte le istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini, così come nelle abitazioni.

    1. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che tutte le forme di violenza contro i bambini, per quanto lievi, sono inaccettabili e che la Convenzione non lascia spazio per nessun livello di violenza contro i bambini. Il Comitato ricorda inoltre alla Santa Sede il suo obbligo in conformità all’articolo 19 della Convenzione di prendere tutte le appropriate misure per proteggere il fanciullo da tutte le forme di violenza fisica o mentale. Il Comitato sollecita la Santa Sede a:

    (a) Opporsi esplicitamente a tutte le punizioni corporali nell’educare il bambino, allo stesso modo con cui si contrasta la tortura e altri trattamenti o  punizioni crudeli, inumani e degradanti;

    (b) Emendare entrambi il Codice canonico e le leggi della Città Stato del Vaticano per proibire esplicitamente tutte le punizioni corporali dei bambini, incluso all’interno della famiglia;

    (c) Instituire apparati per fare rispettare effettivamente questa proibizione in tutte le scuole e istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini così come sul territorio della Città Stato del Vaticano e per garantire la responsabilità per la violenza contro i bambini; e

    (d) Fare uso della sua autorità per promuovere forme di educazione del fanciullo positive, non-violente e partecipative, e assicurare che una interpretazione delle Scritture che non condoni la punizione corporale sia riflessa nell’insegnamento e nelle altre attività della Chiesa e incorporata in tutta l’educazione teologica e l’addestramento.

    Abuso e incuria

    1. Il Comitato è preoccupato circa la posizione della Santa Sede sul fatto che le autorità civili dovrebbero intervenire nell’ambiente familiare solo nei casi in cui un abuso provato è stato commesso, per non interferire con i doveri e i diritti dei genitori. Tale posizione mina gravemente gli sforzi e le misure per prevenire l’abuso e l’incuria dei bambini. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che a dispetto della sua considerevole influenza sulle famiglie cattoliche, la Santa Sede non ha ancora adottato una strategia complessiva per prevenire l’abuso e l’incuria in ambiente domestico.
    2. Il Comitato mette in evidenza che la protezione del fanciullo deve iniziare con la prevenzione proattiva di tutte le forme di violenza e che le prerogative dei genitori non devono minare in nessun modo il diritto dei bambini di essere protetti dall’abuso e l’incuria. Il Comitato pertanto raccomanda che la Santa Sede:

    (a) Formuli una strategia complessiva per prevenire e combattere l’abuso e l’incuria del fanciullo e intensifichi ulteriormente l’innalzamento della consapevolezza e i programmi educativi incluse le campagne con il coinvolgimento dei fanciulli;

    (b) Incoraggi programmi basati sulla comunità miranti a prevenire e affrontare le violenze domestiche, l’abuso e l’incuria del fanciullo, incluso il coinvolgimento di precedenti vittime, volontari e membri della comunità, e offrendo loro sostegno all’addestramento;

    (c) Sviluppi sicuri, ben pubblicizzati, riservati e accessibili apparati di supporto per bambini, le loro associazioni e altri, per denunciare le violenze contro i bambini; e

    (d) Sviluppi chiare guide e istruzioni su quando e come riferire l’abuso e l’incuria alle autorità investigative.

    Sfruttamento e abuso sessuale

    1. Il Comitato prende nota dell’impegno espresso dalla delegazione della Santa Sede di ritenere inviolabile la dignità e l’intera persona di ogni fanciullo. Il Comitato cionondimeno esprime la sua più profonda preoccupazione circa l’abuso sessuale sul bambino commesso dai membri degli ordini cattolici che operano sotto l’autorità della Santa Sede, con chierici che sono stati coinvolti nell’abuso sessuale di decine di migliaia di bambini in tutto il mondo. Il Comitato è gravemente preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha riconosciuto l’entità dei crimini commessi, non ha preso le misure necessarie per affrontare i casi di abuso sessuale sul bambino e per proteggere i bambini, e ha adottato politiche e pratiche che hanno condotto alla continuazione dell’abuso da parte dei perpetratori e all’impunità degli stessi. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:

    (a) Ben noti autori di abusi sessuali su bambino sono stati trasferiti di parrocchia in parrocchia o in altri Paesi nel tentativo di tenere nascosti tali crimini, una pratica documentata da numerose commissioni nazionali d’inchiesta. La pratica della mobilità dei criminali, che ha permesso a molti preti di rimanere in contatto con i fanciulli e di continuare ad abusare di loro, tuttora pone i fanciulli di molti Paesi ad alto rischio di abuso sessuale, poiché dozzine di autori di abusi sessuali su bambino sono segnalati essere tuttora in contatto con fanciulli;

    (b)  Ancorché la Santa Sede ha stabilito la sua piena giurisdizione sui casi di abuso sessuale su bambino nel 1962 e li ha posti nel 2001 sotto l’esclusiva competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF), ha deciso di fornire al Comitato i dati su tutti i casi di abuso sessuale su bambino portati alla sua attenzione nel corso del periodo del rapporto e le risultanze dei procedimenti interni in tali casi;

    (c) I casi di abuso sessuale su bambino, quando affrontati, sono stati trattati come gravi delitti contro la morale tramite procedimenti riservati previsti per misure disciplinari che hanno permesso a un’ampia maggioranza di autori di abuso e a quasi tutti quelli che hanno nascosto l’abuso sessuale su bambino di sfuggire ai procedimenti giudiziari negli Stati dove gli abusi sono stati commessi;

    (d) A causa del codice del silenzio imposto a tutti i membri del clero sotto pena di scomunica, i casi di abuso sessuale su bambino non sono quasi mai stati denunciati alle autorità per l’applicazione della legge nei Paesi dove tali crimini sono stati commessi. Al contrario, casi di suore e preti ostracizzati, degradati e licenziati per non aver rispettato l’obbligo del silenzio sono stati denunciati al Comitato così come casi di preti che hanno ricevuto congratulazioni per essersi rifiutati di denunciare gli autori di abuso su bambino, come dimostrato nella lettera indirizzata dal Cardinale Castrillon Hojos al Vescovo Pierre Pican nel 2001;

    (e) Denunciare alle autorità nazionali per l’applicazione della legge non è mai stato reso obbligatorio e ciò è stato esplicitamente rifiutato in una lettera ufficiale indirizzata ai membri della Conferenza Episcopale Irlandese dal Vescovo Moreno e dal Nunzio Storero nel 1997. In molti casi, le autorità della Chiesa, incluso al più alto livello della Santa Sede hanno mostrato riluttanza e in alcuni casi, hanno rifiutato di cooperare con le autorità giudiziarie e le commissioni nazionali d’inchiesta.

    (f) Limitati sforzi sono stati fatti per mettere in grado i fanciulli iscritti nelle scuole e istituzioni cattoliche di proteggere se stessi dall’abuso sessuale.

    1. Il Comitato accetta la dichiarazione della Santa Sede circa l’importanza di stabilire la verità di ciò che è accaduto nel passato, per adottare i necessari provvedimenti per impedire che ciò accada ancora, per assicurare che i principi di giustizia siano pienamente rispettati e, soprattutto, per portare riparazione alle vittime e a tutti quelli colpiti da questi enormi crimini. In questa prospettiva, Il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a:

    (a) Assicurare che la Commissione creata nel dicembre del 2013 investigherà in maniera indipendente tutti i casi di abuso sessuale su bambino così come le condotte della gerarchia cattolica nell’occuparsi di essi. La Santa Sede dovrebbe considerare di invitare la società civile e le organizzazioni delle vittime a unirsi a questa Commissione e gli apparati internazionali per i diritti umani a supportare il suo lavoro. Le risultanze di questa investigazione dovrebbero essere rese pubbliche e servire a prevenire il ripetersi dell’abuso sessuale su bambino all’interno della Chiesa cattolica;

    (b) Rimuovere immediatamente tutti coloro che sono noti e sospetti autori di abuso sessuale su bambino dai loro incarichi e rinviare la questione alle pertinenti autorità per l’applicazione della legge per le investigazioni e i fini di azione giudiziaria;

    (c) Assicurare una trasparente condivisione di tutti gli archivi che possono essere usati per tenere gli autori degli abusi responsabili così come quelli che hanno nascosto i loro crimini e scaltramente hanno posto gli offensori in contatto con i fanciulli;

    (d) Emendare il Codice canonico affinché l’abuso sessuale su bambino sia considerato come i crimini e non come “delitto contro la morale” e abrogare tutte le disposizioni che possono imporre un obbligo di silenzio sulle vittime e su tutti quelli che vengono a conoscenza di tali crimini:

    (e) Stabilire chiare regole, apparati e procedure per la denuncia obbligatoria di tutti i casi sospetti di abuso e sfruttamento sessuale del bambino alle autorità per l’applicazione della legge;

    (f) Assicurare che tutti i preti, il personale religioso e gli individui che lavorano sotto l’autorità della Santa Sede siano resi edotti dei loro obblighi di denuncia e del fatto che in caso di conflitto, questi obblighi prevalgono sulle disposizioni del codice canonico;

    (g) Sviluppare programmi e politiche per la prevenzione di tali crimini e per il ristabilimento e la reintegrazione sociale delle vittime bambino, in accordo con i documenti conclusivi adottati dai Congressi Mondiali contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini del 1996, 2001 e 2008, tenuti a Stoccolma, Yokohama e Rio de Janeiro, rispettivamente;

    (h) Sviluppare programmi di educazione preventiva per innalzare la consapevolezza dei fanciulli sull’abuso sessuale e per insegnare loro le necessarie capacità tramite le quali proteggere se stessi; e

    (i) Considerare di ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Protezione dei Bambini contro lo Sfruttamento Sessuale e l’Abuso Sessuale.

    Libertà del fanciullo da tutte le forme di violenza

    1. Il Comitato accoglie con soddisfazione l’indicazione che la Santa Sede pone particolare attenzione a promuovere la dignità delle donne e delle ragazze. Tuttavia, data l’estensione e il devastante impatto della violenza domestica sui fanciulli e il fatto che la violenza domestica spesso ha una componente basata sul genere, il Comitato è gravemente preoccupato del fatto che durante la Commissione del 2013 sullo Status delle Donne, la Santa Sede si è opposta alla bozza di testo finale che proponeva che la religione, il costume o la tradizione non dovrebbero servire come scusa per gli Stati per eludere i loro obblighi di proteggere le donne e le ragazze dalla violenza.
    2. Richiamando le raccomandazioni dello studio delle Nazioni Unite sulla violenza contro i fanciulli del 2006 (A/61/299), il Comitato raccomanda che la Santa Sede dia la priorità all’eliminazione di tutte le forme di violenza contro i fanciulli. Il Comitato raccomanda inoltre che la Santa Sede prenda in considerazione il commento generale n. 13 (2011) sul diritto del fanciullo alla libertà da tutte le forme di violenza, e in particolare:

    (a) Usi la sua autorità e influenza per supportare gli sforzi e le misure dirette a combattere tutte le forme di violenza domestica e basata sul genere includendo le misure che affrontano gli atteggiamenti, le tradizioni, i costumi e le pratiche comportamentali che spesso servono come giustificazione per queste forme di violenza;

    (b) Sviluppi una strategia nazionale complessiva per prevenire e affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;

    (c) Adotti un ordinamento di coordinamento per affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;

    (d) Ponga particolare attenzione alla, e affronti la, dimensione della violenza riferita al genere; e

    (e) Cooperi con il Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e gli altri pertinenti enti delle Nazioni Unite.

    Telefono amico

    1. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede promuova la creazione di numeri telefonici tipo “telefono amico” negli Stati Parte, diffonda l’informazione della loro esistenza e incoraggi i fanciulli a usarli.
    2. Ambiente familiare e custodia alternativa (articoli 5, 9-11, 18 (paragrafi 1 e 2), 20-21, 25 e 27 (paragrafo 4) della Convenzione)

    Ambiente familiare

    1. Mentre accoglie con favore l’informazione fornita dalla delegazione della Santa Sede che essa procederà con una revisione delle disposizioni relative alla famiglia del Codice canonico nel prossimo futuro, il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede e le istituzioni gestite dalla Chiesa non riconoscono l’esistenza di diverse forme di famiglia e spesso discriminano i fanciulli sulla base della loro situazione familiare.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede faccia in modo che le disposizioni del Codice canonico riconoscano la diversità degli ambienti familiari e non discriminino i fanciulli sulla base del tipo di famiglia in cui vivono.

    Fanciulli deprivati di un ambiente familiare

    1. Il Comitato accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sull’importanza per il pieno e armonioso sviluppo della personalità dei fanciulli di crescere in una famiglia. Il Comitato è tuttavia preoccupato circa la situazione degli adolescenti reclutati dai Legionari di Cristo e altre istituzioni cattoliche che sono progressivamente separati dalle loro famiglie e isolati dal mondo esterno. Mentre prende nota della risposta della Santa Sede che evidenzia i diritti e i doveri dei genitori di scegliere le scuole e i seminari per i loro figli, il Comitato annota anche che nel novembre del 2013, il Presidente della Conferenza dei vescovi francese ha riconosciuto la manipolazione delle coscienze individuali in alcune istituzioni e congregazioni cattoliche.
    2. Il Comitato sollecita la Santa Sede a investigare in modo appropriato tutte le testimonianze dei fanciulli e degli adolescenti che sono stati separati dalle loro famiglie per mezzo della manipolazione psicologica e ad assicurare che i responsabili per la manipolazione degli adolescenti siano tenuti responsabili e cessino le loro attività.
    3. Il Comitato è preoccupato per il fatto che l’istituzionalizzazione dei fanciulli è tuttora molto estesa nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica e per il fatto che alle alternative tipo famiglia non viene ancora data la priorità, come mostrato dall’apertura di nuove istituzioni in molti Paesi. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha adottato linee guida sulla collocazione dei fanciulli in istituzioni cattoliche di custodia alternativa e per sorvegliare la loro situazione e per il fatto che non ha ancora una politica di de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica.
    4. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare una politica per la de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle istituzioni dirette dalla Chiesa cattolica e per la riunificazione con le loro famiglie, dove possibile. Il Comitato raccomanda anche che la Santa Sede prenda tutte le necessarie misure per assicurare in via prioritaria che i fanciulli minori di tre anni non siano collocati nelle istituzioni. La Santa Sede dovrebbe anche emanare linee guida per la collocazione, per l’adeguata revisione periodica e il controllo della collocazione dei fanciulli in tutti gli ambienti cattolici di custodia alternativa per garantire l’applicazione delle norme e per prevenire l’abuso. Nel fare ciò, la Santa Sede dovrebbe tenere in considerazione le Linee guida per la Custodia Alternativa dei Fanciulli annesse alla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 64/142 del 20 dicembre 2009.
    5. Disabilità, salute essenziale e assistenza (articoli 6, 18 (paragrafo 3), 23, 24, 26, 27 (paragrafi 1-3) e 33 della Convenzione)

    Salute

    1. Il Comitato esprime la sua più profonda preoccupazione per il fatto che nel caso di una ragazza di nove anni in Brasile che fu sottoposta ad aborto salvavita di emergenza nel 2009 dopo essere stata violentata dal suo patrigno, un Arcivescovo di Pernambuco sanzionò la madre della ragazza così come il dottore che eseguì l’aborto, una sanzione che venne poi approvata dal capo della Congregazione dei vescovi della Chiesa cattolica romana.
    2. Il Comitato sollecita la Santa Sede a rivedere la sua posizione sull’aborto che pone ovvi rischi sulla vita e sulla salute delle ragazze incinta e a emendare il Canone 1398 relativo all’aborto con lo scopo di identificare le circostanze in base alle quali l’accesso all’aborto può essere permesso.

    Salute dell’adolescente / HIV / AIDS

    1. Il Comitato è gravemente preoccupato circa le conseguenze negative della posizione della Santa Sede e delle prassi di negare l’accesso degli adolescenti alla contraccezione, così come alla salute sessuale e riproduttiva e all’informazione.
    2. Con riferimento ai suoi commenti generali n. 15 (2013) sul diritto del fanciullo al godimento del più alto livello di salute raggiungibile, n. 4 (2003) sulla salute dell’adolescente e n. 3 (2003) sull’HIV/AIDS e i diritti del fanciullo, il Comitato ricorda alla Santa Sede i pericoli delle gravidanze premature e non desiderate e dell’aborto clandestino i quali finiscono in modo evidente in alta morbilità e mortalità materna nelle ragazze adolescenti, così come il particolare rischio per le ragazze e i ragazzi adolescenti di essere infettati con, e affetti da, malattie trasmesse sessualmente, inclusi HIV/AIDS. Il Comitato Raccomanda che la Santa Sede:

    (a) Valuti le gravi implicazioni delle sua posizione sul godimento da parte dell’adolescente del più alto livello di salute raggiungibile e superi tutte le barriere e i tabù che circondano la sessualità dell’adolescente che impediscono il loro accesso all’informazione sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare e i contraccettivi, i pericoli della gravidanza prematura, la prevenzione dell’HIV/AIDS e la prevenzione e il trattamento delle malattie trasmesse sessualmente (STDs);

    (b)  Ponga i migliori interessi degli adolescenti al centro di tutte le decisioni riguardanti la loro salute e il loro sviluppo e dell’implementazione delle politiche e degli interventi che riguardano i fattori fondamentali della loro salute;

    (c) Assicuri il diritto degli adolescenti ad avere accesso ad informazioni adeguate essenziali per la loro salute e il loro sviluppo e per la loro abilità di partecipare significativamente nella società. A tal riguardo, la Santa Sede dovrebbe assicurare che l’educazione alla salute sessuale e riproduttiva e la prevenzione dell’HIV/AIDS sia parte del curriculum obbligatorio delle scuole cattoliche e rivolto alle ragazze e ai ragazzi adolescenti, con speciale attenzione a impedire le gravidanze premature e le infezioni trasmesse sessualmente;

    (d) Garantisca il migliore interesse delle adolescenti incinte e assicuri che i punti di vista delle adolescenti incinte siano sempre ascoltati e rispettati nel campo della salute riproduttiva;

    (e) Contribuisca attivamente alla diffusione delle informazioni sul danno che il matrimonio prematuro e la gravidanza prematura possono causare e ad assicurare che le organizzazioni cattoliche proteggano i diritti delle fanciulle incinte, delle madri adolescenti e dei loro figli e combattano le discriminazioni contro di loro; e

    (f) Prenda misure per elevare la consapevolezza di, e favorisca la genitorialità e i comportamenti sessuali responsabili, con particolare attenzione ai ragazzi e agli uomini.

    1. Misure di protezione speciale (articoli 22, 30, 32-33, 35-36, 37 (b)-(d), 38, 39 e 40 della Convenzione)

    Vendita, traffico e sequestro di persona

    1. Il Comitato è profondamente preoccupato del fatto che migliaia di bambini siano stati prelevati con la forza dalle loro madri da membri delle congregazioni cattoliche in diversi Paesi e successivamente collocati in orfanatrofi o dati a genitori adottivi all’estero, come fu il caso specialmente in Spagna e nelle lavanderie

    Magdalene in Irlanda. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che ancorché le congregazioni responsabili erano poste sotto la sua autorità, la Santa Sede non ha condotto un’investigazione interna su questi casi e ha tralasciato di agire contro i responsabili. Il Comitato è altresì preoccupato del fatto che la Santa Sede non abbia fornito informazioni sulle misure prese per rintracciare dove si trovino questi bambini e per riunirli, dove possibile, con le loro madri biologiche.

    1. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad aprire un’investigazione interna su tutti i casi di asportazione dei bambini dalle loro madri e a cooperare pienamente con le pertinenti autorità nazionali per l’applicazione della legge nel tenere i colpevoli responsabili. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede ad assicurare che le congregazioni religiose cattoliche coinvolte rivelino pienamente tutte le informazioni che hanno sul dove si trovano questi fanciulli affinché, dove possibile, siano riuniti con le loro madri biologiche e ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire l’accadere di simili pratiche nel futuro.

    Vittime e testimoni di crimini minorenni

    1. Il Comitato esprime grave preoccupazione per il fatto che nel trattare con le vittime minorenni di differenti forme di abuso, la Santa Sede ha posto sistematicamente la preservazione della reputazione della Chiesa e dei presunti offensori al disopra della protezione delle vittime minorenni. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che mentre la Santa Sede ha riconosciuto nelle sue risposte scritte e durante i dialoghi interattivi la fondamentale competenza dell’autorità giudiziaria, essa ha continuato ad affrontare questi casi per mezzo di processi basati sul Codice canonico che non contiene disposizioni per la protezione, il supporto, la riabilitazione e il risarcimento delle vittime minorenni. Il Comitato è inoltre particolarmente preoccupato del fatto che:

    (a) Le vittime minorenni e le loro famiglie siano state spesso biasimate dalle autorità religiose, discreditate e scoraggiate dal portare avanti le loro denuncie e in certi casi umiliate, come annotato soprattutto dal Grand Jury in Westchester, dalla commissione Ryan in Irlanda e dalla Commissione Winter in Canada;

    (b) La segretezza sia stata imposta sulle vittime minorenni e sulle loro famiglie come una precondizione della compensazione finanziaria; e

    (c) Ancorché essa ha esteso i propri limiti per la prescrizione, la Santa Sede ha in certi casi intralciato gli sforzi compiuti in certi Paesi per estendere i loro limiti per la prescrizione dei reati di abuso sessuale su minore.

    1. Il Comitato raccomanda che in questioni riguardanti il trattamento di vittime e testimoni minorenni, la Santa Sede dovrebbe essere guidata dal rispetto per i migliori interessi del fanciullo e dalle linee guida sulla giustizia in questioni che coinvolgono vittime e testimoni di crimini minorenni (si veda la risoluzione 2005/20 del Consiglio Economico e Sociale, allegata). Il Comitato sollecita la Santa Sede a:

    (a) Sviluppare procedure complessive per l’identificazione precoce delle vittime minorenni di abusi sessuali e di altre forme di abuso;

    (b) Assicurare accessibili, confidenziali, amichevoli verso il bambino ed efficaci canali di denuncia per fanciulli che sono vittime o testimoni di abusi sessuali e assicurare che le vittime minorenni di abuso sessuale o qualsiasi altro crimine siano protetti da futuri abusi e da rappresaglia quando denunciano gli abusi. I genitori dovrebbero ottenere assistenza nel portare gli abusi sofferti dai loro fanciulli di fronte ai tribunali.

    (c) Assicurare che le vittime e i testimoni di crimini minorenni siano provvisti di supporto psico-sociale per la loro riabilitazione e reintegrazione e che tali misure non divengano clausole condizionali su un accordo confidenziale che impedisca ai fanciulli di fare denuncia alle autorità nazionali per l’applicazione della legge;

    (d) Fornire risarcimento alle vittime di abuso sessuale commesso da individui e istituzioni sotto l’autorità della Santa Sede senza imporre nessun obbligo di riservatezza sulle vittime e stabilire uno schema di risarcimento per le vittime secondo questo punto di vista;

    (e) Promuovere la riforma delle norme sulla prescrizione nei Paesi dove esse ostacolano le vittime di abuso sessuale su minorenne dal chiedere giustizia e risarcimento; e

    (f) Condurre attività di innalzamento della consapevolezza per combattere la stigmatizzazione delle vittime di sfruttamento e abuso sessuale.

    1. Ratifica degli strumenti internazionali sui diritti umani
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede, allo scopo di rafforzare ulteriormente la realizzazione dei diritti dei fanciulli, ratifichi gli essenziali strumenti sui diritti umani dei quali non è ancora Parte contraente, cioè il Protocollo Opzionale alla Convenzione su Diritti del Fanciullo su una procedura per le comunicazioni, la Convenzione sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e la Convenzione sui Diritti Civili e Politici e i loro Protocolli Opzionali così come la Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione sulla protezione dei diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e i Membri delle loro Famiglie, la Convenzione sui Diritti delle Persone portatrici di Disabilità e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione per la Protezione di Tutte le Persone dalla Sparizione Forzata e il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura e gli altri Trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumane o Degradanti.
    3. Ulteriori osservazioni e diffusione
    4. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede prenda tutte le appropriate misure per assicurare che le presenti raccomandazioni siano pienamente implementate tramite, inter alia, la loro trasmissione al Papa, alla Curia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, alle Istituzioni Sanitarie Cattoliche, al Concilio Pontificio per la Famiglia così come alle conferenze episcopali dei vescovi, agli individui e alle istituzioni funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede per le appropriate considerazioni e ulteriori azioni.
    5. Alla luce dell’articolo 45 (a) e (b) della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede consideri di cercare il parere esperto, tra gli altri, dal Relatore Speciale sulla vendita dei fanciulli, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo, dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e dal Relatore Speciale sulla tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti nell’implementazione delle raccomandazioni del Comitato relative all’abuso sessuale e allo sfruttamento.
    6. Il Comitato inoltre raccomanda che il secondo rapporto periodico e le risposte scritte dello Stato Parte e le relative raccomandazioni (osservazioni conclusive) siano rese ampliamente disponibili, incluso (ma non esclusivamente) attraverso Internet, al più vasto pubblico, alle organizzazioni della società civile, ai mezzi di informazione, alle associazioni giovanili, alle

    associazioni professionali e ai fanciulli, allo scopo di generare dibattito e consapevolezza della Convenzione e della sua implementazione e controllo.

    1. Prossimo rapporto
    2. Il Comitato invita la Santa Sede a presentare il suo rapporto periodico combinato dal terzo al sesto entro il primo settembre 2017 e ad includere in esso le informazioni sull’implementazione delle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato richiama l’attenzione al suo trattato-specifico armonizzato di linee guida per il rapporto adottato il primo ottobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1) e ricorda allo Stato Parte che i futuri rapporti dovrebbero essere in conformità con le linee guida e non eccedere le 60 pagine. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a presentare il suo rapporto in accordo con le linee guida. In accordo con la risoluzione dell’Assemblea Generale 67/167 del 20 dicembre 2012, nel caso che un rapporto eccedente la limitazione del numero massimo di pagine sia presentato, allo Stato Parte sarà richiesto di rivedere e ripresentare il rapporto in conformità con le sopra menzionate linee guida. Il Comitato ricorda allo Stato Parte che se esso non è nella condizione di rivedere e ripresentare il rapporto, la traduzione del rapporto ai fini della verifica del corpo del trattato non può essere garantita.
    3. Il Comitato inoltre invita lo Stato Parte a presentare un aggiornato documento essenziale in accordo con i requisiti dei documenti essenziali comuni nelle linee guida armonizzate sui rapporti, approvate durante il quinto Incontro Inter-Comitati dei corpi del trattato dei diritti umani del giugno 2006 (HRI/MC/2006/3).
  • Francesco Zanardi: «Bergoglio ignavo coi preti pedofili»

    Francesco Zanardi: «Bergoglio ignavo coi preti pedofili»

    Cosa fa il papa contro gli abusi dei prelati ? «Nulla». La denuncia di Francesco Zanardi, molestato da un parroco quando aveva 11 anni. «La Chiesa non denuncia i carnefici, ma li ricolloca».

    di Giovanna Faggionato

    Chissà se durante la funzione liturgica, quando la litania del Confiteor si alza fino alle volte vaticane, i cardinali mettono l’accento sull’ultima parola: «Confesso a Dio padre e voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni».
    E di omissioni, secondo il rapporto del Comitato Onu sui diritti dei bambini presentato il 5 febbraio a Ginevra, il Vaticano ne ha compiute molte: «Non ha riconosciuto la portata dei crimini commessi, non ha adottato le misure necessarie per affrontare i casi di abusi sessuali su minori e per proteggere i bambini». Ha invece usato «politiche e pratiche» che hanno permesso la prosecuzione delle violenze e favorito l’impunità degli autori.
    LA CHIESA, UN MURO DI GOMMA. «Chi denuncia i crimini dei sacerdoti si trova di fronte a un muro di gomma», si è sfogato con Lettera43.it Francesco Zanardi, vittima di un prete pedofilo all’inizio degli Anni 80, oggi attivista gay e fondatore dell’associazione L’abuso.
    La sua organizzazione raccoglie le denunce, assiste chi ha subito violenze e mantiene i contatti con le all’organizzazioni all’estero.
    «Quando abbiamo iniziato a confrontarci a livello internazionale», racconta, «è emerso che il metodo utilizzato dalla Chiesa in molti casi era lo stesso: spostare i sacerdoti, e addirittura affidare loro comunità di ragazzi in difficoltà, magari orfani».
    MOLESTATO IN PARROCCHIA. La sua storia è esemplare. Nel 1982 fu molestato da un prete, Nello Giraudo, quando aveva 12 anni, ma trovò la forza di denunciarlo solo nel 2008.
    Si rivolse ai responsabili della diocesi, scoprendo che la pericolosità del suo carnefice era già nota dal 1980. Il sacerdote si era persino autodenunciato nel 2002, ma la sua riduzione allo Stato laicale è stata chiesta solo nel 2010, dopo che contro di lui era intervenuta la magistratura.
    Zanardi si dovuto scontrare con l’omertà di tre vescovi che si sono succeduti alla guida dell’episcopato di Savona: da Dante Lanfranconi, oggi a Cremona e vicepresidente della conferenza episcopale lombarda, a quello attuale, Vittorio Lupi, passando per il potentissimo Domenico Calcagno, oggi cardinale, che papa Francesco ha appena licenziato dalla commissione di vigilanza sullo Ior dopo appena un anno di servizio.
    Proprio Calcagno segnalò il caso di Giraudo alla Congregazione per la dottrina della fede nel 2003. A ricevere il dossier c’era Joseph Ratzinger, pronto di lì a due anni a diventare papa Benedetto XVI.
    LA RESPONSABILITÀ DEI VESCOVI. Anche Zanardi gli scrisse, nella sua continua lotta contro l’ignavia del clero. E si è persino  presentato in Vaticano indossando una t-shirt con la faccia del prete che lo ha violentato.
    Sulle intenzioni del pontefice argentino si illude poco: «Ha coperto criminali con lo stesso atteggiamento dei suoi precursori». Ma crede comunque nella giustizia. È grazie alla sua denuncia che è scattata la prima indagine in Italia contro un vescovo, Lanfranconi, accusato di aver coperto gli abusi sessuali del molestatore di Zanardi. Ora vorrebbe esportare il modello in tutta Italia: «Stiamo provando a far passare il principio per cui i vescovi devono rispondere di ciò che avviene nella loro diocesi».

    DOMANDA. La sua è una battaglia difficilissima.
    RISPOSTA.
     La nostra associazione si appoggia su 15 avvocati. Stiamo usando la sentenza su Lafranconi come riferimento nelle altre cause che assistiamo in giro per l’Italia.
    D. Papa Francesco par aver portato una rivoluzione in Vaticano. Pensa che vi possa aiutare nella vostra lotta?
    R. Jorge Bergoglio è simpatico, ma per ora non ha cambiato niente. Anzi, anche lui sta proteggendo i colpevoli.
    D. Come fa a dirlo?
    R. Le faccio un esempio. Ha rimosso il nunzio apostolico in Repubblica Domenicana, Josef Wesolowski, accusato di pedofilia e di abusi su minori. Però lo ha riportato a Roma. Perché non ha lasciato agire la giustizia? La stessa cosa si può dire per il prete ricercato dall’Interpol che si è rifugiato a Parma.
    D. Insomma nessun passo avanti?
    R. Finché il Vaticano vuole giudicare da sé questi casi sfuggendo al diritto nazionale non si risolverà nulla.
    D. Ci può spiegare la sua storia?
    R. Fui molestato da un prete, Nello Giraudo, quando avevo 11 anni. Le violenze sono continuate per altri cinque anni, fino a quando ho smesso di frequentare la parrocchia. Il bello è che aveva già abusato di un bambino in un altra parrocchia, a Valleggia (frazione di Quiliano, nel Savonese,ndr). Ed era stato anche denunciato. Ma l’allora vescovo di Savona, Dante Lafranconi, si limitò a trasferirlo a Spotorno, dove la vittima fui io.
    D. Poi cosa è successo?
    R. Ho avuto una lunga storia di tossicodipendenza.
    D. Un modo per fuggire da quella brutta esperienza?
    R. Ognuno reagisce a suo modo. Ho avuto aiuto da un altro prete, don Carlo Rebagliati. Era economo della curia: mi diede una mano col lavoro.
    D. Di cosa si occupava?
    R. Avevo una ditta di impianti elettrici e informatici. E gestivo anche i servizi per la diocesi. Così mi ritrovai a frequentare gli ambienti della Chiesa.
    D. E così ha scoperto che quello che era accaduto a lei continuava a perpetuarsi.
    R. Nell’estate del 2005 ero davanti al duomo di Savona. Passò di lì don Giraudo e un ragazzo, vedendolo, commentò: «Quel porco di merda».
    D. Capì subito il perché di quella reazione?
    R. Sì, infatti andai immediatamente a chiedere al ragazzo la ragione di quell’insulto.
    D. E cosa scoprì?
    R. Che la curia aveva permesso a don Giraudo di andare in un campo scout della parrocchia.
    D. Incredibile.
    R. Abusò di quel ragazzo in cucina, mentre lavava i piatti. Lo prese da dietro, toccandolo. Il ragazzo riuscì a scappare e si nascose per ore. Alla fine si confidò con un capo scout.
    D. E furono presi provvedimenti?
    R. Non accadde nulla. In seguito ho scoperto che due dei responsabili scout erano il fratello e la cognata di Giraudo.
    D. Perché il ragazzino non ha urlato mentre subiva la violenza?
    R. Non urlavo nemmeno io. Alcune molestie avvenivano quando c’erano altre persone. Un motivo in più per non gridare, perché poi chi la gestisce la vergogna?
    D. Cosa ha fatto una volta scoperta l’ennesima violenza di Giraudo?
    R. Decisi di parlarne con la curia. E l’allora vescovo di Savona, Domenico Calcagno, mi disse: «Guarda che lo puoi avere sulla coscienza».
    D. Un modo per dirle di tacere.
    R. E io invece continuai a parlare e a fare rumore. Per tutta risposta non mi pagarono per 15 mesi.
    D. Da quanto era nota la condizione di Giraudo?
    R. C’è una lettera inviata nel marzo del 2010 dal segretario della Congregazione, Luis Ladari, al successore di Calcagno, il vescovo Vittorio Lupi, che dice tutto (leggi la lettera)
    D. Tutto cosa?
    R. Ladari scrisse: «Mi riferisco al caso del reverendo Giraudo, che fu denunciato nel 1980 per abuso di minori e che nel 2002 manifestava al vicario generale la propria tendenza pedofila». E specificò anche che Calcagno aveva segnalato il caso alla congregazione nel 2003.
    D. Quindi la Congregazione sapeva dal 2003 e il vescovo da molto prima. Almeno vent’anni?
    R. C’è tutto scritto negli atti del processo contro Giraudo e Lafranconi. Il vicario della diocesi ha dichiarato con parole terribili che il primo «serio incoveniente» si era avuto nei primi Anni 80, quando una mamma aveva denunciato il prete per aver palpato il suo bambino (leggi gli atti della sentenza).
    D. E cosa successe allora?
    R. Il vescovo Dante Lafranconi gli permise di gestire una casa famiglia a Orco Feglino. Di quei ragazzi nessuno avrebbe preso le difese. Succede spesso che ai preti pedofili vengano affidate tali strutture: a Verona è successo con l’istituto dei sordomuti Provolo.
    D. Ma come è stato possibile?
    R. Il vicario della diocesi di allora disse che don Nello decise di aprire la comunità «per vincere la sua dolorosa solitudine». E che Lafranconi non sapeva se «ammirare la generosità di questo sacerdote o se riprovare un’iniziativa gravida di incognite».
    D. E quanto è rimasto in quella comunità?
    R. Fino a quando Calcagno gli chiese di lasciare lasciarla nel 2003. «Ti sono vicino con la preghiera», gli scriveva. Però gli diede la responsabilità di una parrocchia, togliendogli solo la catechesi ai bambini.
    D. Che ruolo ebbe Calcagno in questa storia?
    R. Quando Giraudo parlò apertamente della sua pedofilia, Calcagno scrisse a Ratzinger per sapere cosa fare e poi più volte a monisgnore Charles Scicluna, il promotore di giustizia della Congregazione per la dottrina della fede. Lo incontrò anche a Roma nell’aprile del 2006.
    D. Per dirgli cosa?
    R. La Congregazione voleva che Giraudo chiedesse la dispensa da sacerdote. Calcagno, invece, chiese a nome del prete che la congregazione rivedesse il giudizio «troppo severo»(leggi la lettera).
    D. Dopo Calcagno arrivò un altro vescovo Lupi: sapeva anche lui?
    R. Lo ha ammesso in un’altra lettera: ha scritto che Calcagno lo aveva informato nel 2009. E poi anche io l’ho avvertito chiedendogli di assumersi le sue responsabilità (leggi).
    D. Ma non cambiò nulla.
    R. Ancora nel 2010 la Congregazione scrisse a Lupi chiedendo di Calcagno nel 2006: «Essendo ormai trascorsi quattro anni le invito cortesemente a informare questo dicastero sull’evoluzione del caso» (leggi il documento).
    D. Insomma, alla fine è dovuta intervenire la magistratura.
    R. Sì, tanto che Lupi avvertì la Congregazione delle indagini e chiese come avviare la procedura per far tornare Giraudo allo stato laicale.
    D. E tutti questi documenti sono agli atti del processo?
    R. Sì, perché sono riuscito a far perquisire la sede della diocesi. Non è semplice che una procura entri in una parrocchia. Convinsi il magistrato perché sapevo perfettamente dove il vescovo teneva i documenti. Mi avevano anche dato un appartamento in parrocchia.
    D. Addirittura?
    R. Era un modo per tenermi vicino a loro.
    D. E come è finita?
    R. Giraudo ha patteggiato ed è stato condannato a un anno di reclusione. Però per la prima volta il magistrato ha deciso di accertare la responsabilità di omissione di un vescovo, Lafranconi, con riferimento all’ex articolo 40 del codice penale. Anche se poi tutto è caduto in prescrizione.
    D. Quindi ha ammesso la responsabilità del superiore?
    R. Il magistrato ha scritto che Lafranconi «risponde penalmente dei fatti commessi dai soggetti nei confronti dei quali è garante». Significa che il vescovo ha il dovere di sorvegliare sulle azioni dei preti della sua diocesi, come se fosse un datore di lavoro.
    D. Questo potrebbe cambiare le cause per pedofilia?
    R. Ora i vescovi potrebbero essere finalmente obbligati a denunciare. Una rivoluzione. In questo senso nel 2012 c’è stato un altro documento giudiziario importante.
    D. Quale?
    R. La sentenza contro don Luigi Gatti, un altro prete che ha patteggiato, indicava le responsabilità dei superiori che hanno invitato le vittime a non presentare denuncia.
    D. Il muro di gomma, quindi, potrebbe cadere?
    R.
     Ci proviamo, stiamo citando le due sentenze nelle cause che stiamo seguendo in tutta Italia. Ma non è facile andare contro il Vaticano.
    D. Lei pensa che il problema sia solo nella Chiesa?
    R.
     A volte sembra essere più preoccupata per la salute psico-fisica del pedofilo e il suo buon nome che verso le vittime degli abusi.
    D. Addirittura.
    R.
     Nel 2010 in Liguria hanno organizzato una fiaccolata in favore di un parocco Luciano Massaferro, condannato per pedofilia. E sono passati di fronte alla casa della vittima.
    R. Quale è la responsabilità della Santa Sede?
    D.
     Il Vaticano impone il segreto e invita al silenzio. Questi casi – delitti contro la morale li chiamano – sono regolati dalla direttiva Crimen sollecitationis del ’62. Benedetto XVI l’ha aggiornata nel 2001 con De delictis gravioribus ma ha mantenuto l’impegno alla segretezza.
    D. Il sistema continuerà a proteggere i colpevoli?
    R. Lo fa ancora con gli stessi metodi. Qualche mese fa uno dei nostri avvocati ha portato per una visita suo figlio all’ospedale pediatrico Cardarelli di Napoli. E sa cosa ha scoperto?
    D. Cosa?
    R. Che il capellano dell’ospedale è Giovanni Palmieri, prete accusato di pedofilia e prosciolto perché ritenuto dal tribunale incapace di intendere e di volere. L’hanno mandato tra i bambini malati. Noi abbiamo denunciato questo scandalo, ma a nessuno sembra interessare.

    Sabato, 08 Febbraio 2014

    http://www.lettera43.it/cronaca/francesco-zanardi-bergoglio-ignavo-coi-preti-pedofili_43675121646.htm

  • Il Vaticano strigliato dall’Onu per aver violato la convenzione sui diritti dei minori

    Il Vaticano strigliato dall’Onu per aver violato la convenzione sui diritti dei minori

    La scorsa estate la commissione per i diritti del fanciullo dell’Onu aveva chiesto alla Santa Sededi presentare un dettagliato rapporto sugli abusi sessuali commessi da religiosi in tutto il mondo. Il Vaticano, invece di fornirlo, ha glissato, mentre papa Francesco annunciava l’istituzione di una commissione interna per contrastare l’endemico scandalo della pedofilia ecclesiastica. Ora è arrivata la relazione Onu. E contesta al Vaticano punto per punto una serie di violazioni della convenzione.

    La relazione della commissione

    La commissione riconosce la volontà della Santa Sede di prendere misure per contrastare il fenomeno della pedofilia e tutelare meglio i diritti dei bambini, citando le iniziative degli ultimi anni di Benedetto XVI e Francesco. Si è consapevoli che i vescovi e religiosi di spicco “non agiscano come rappresentanti o delegati del pontefice romano”, ma si ricorda che nonostante ciò questi sono “legati a vincolo di obbedienza al papa”. E che la Santa Sede, nel ratificare la convenzione, si è impegnata a implementarla non solo nel territorio di Città del Vaticano, ma anche “in qualità di potere supremo della Chiesa cattolica attraverso gli individui e le istituzioni poste sotto la sua autorità”.

    Ci si rammarica che le raccomandazioni già fatte nel report del 1995 non sono state pienamente attuate. Manca un adeguamento del diritto canonico, che funge da legge interna, alla convenzione Onu soprattutto per la tutela dei diritti dei minori contro discriminazione, violenza e abusi sessuali. Si riconoscono le tante iniziative umanitarie a favore dei bambini nel mondo da parte di organizzazioni cattoliche, ma si aggiunge che manca un “approccio comprensibile centrato sui diritti dei bambini” e un meccanismo indipendente per la tutela dei loro diritti.

    La commissione vede positivamente la possibilità di modificare l’espressione discriminatoria “figli illegittimi” usata nel canone 1139 e le dichiarazioni di Bergoglio, ma è preoccupata dalle passate affermazioni sull’omosessualità, “che contribuiscono alla stigmatizzazione sociale e alla violenza contro gay, lesbiche, bisessuali, transgender e bambini cresciuti in coppie dello stesso sesso”. Invita il Vaticano a usare la propria “autorità morale” per combattere stereotipi e discriminazioni, anche modificando espressioni usate nei testi di scuola cattolici.

    Serve attenzione anche per i figli nati da sacerdoti, che non vengono in molti casi riconosciuti, e per le madri, verso cui è prassi strappare accordi che impongono riservatezza in cambio di denaro. Preoccupazione è espressa anche per la pratica, promossa da organizzazioni cattoliche, delle cosiddette “ruote degli esposti” in cui si possono abbandonare bambini: si invita a trovare alternative come le nascite “riservate” negli ospedali, a permettere ai bambini di scoprire la famiglia di provenienza e soprattutto ad arginare il fenomeno fornendo adeguato family planning e impedire gravidanze indesiderate.

    Violenza, tortura, pedofilia

    Sul fronte della violenza e la tortura, il commitee lamenta la mancanza di misure necessarie per la difesa dei diritti delle ragazze rinchiuse in strutture come le lavanderie Magdalene in Irlanda, gestite da quattro congregazioni di suore fino al 1996. Luoghi dove le giovani erano “obbligate a forme di lavoro in condizioni simili alla schiavitù”, subivano “trattamento inumano, crudele e degradante” e anche abusi sessuali, erano private della propria identità e segregate, eventuali figli venivano allontanati. Nonostante ciò la Chiesa non ha preso iniziative per investigare e rintracciare le responsabilità (come tristemente raccontato anche nel toccante film Philomenadi Stephen Frears, la cui protagonista è stata ricevuta proprio ieri dal papa), cosa ora auspicata sulla base delle raccomandazioni rivolte nel 2011 dal Committee against Torture all’Irlanda. Analogamente si chiede che venga esplicitamente bandita la punizione corporale su bambini, in modo che le linee guida di scuole e istituzioni cattoliche siano chiare e in linea con la convenzione. Viene contestata anche la posizione secondo cui le autorità civili debbano intervenire solo in caso di “abusi provati”, per non interferire nelle famiglie: ciò “mina seriamente gli sforzi e le misure per prevenire gli abusi e l’abbandono di bambini”

    Lo scandalo pedofilia clericale ha colpito “decine di migliaia di bambini in tutto il mondo” e il comitato è “seriamente preoccupato” per il lassismo della Santa Sede. Non solo, ma anche per aver coperto preti noti per gli abusi, trasferendoli di parrocchia in parrocchia o in altri paesi, una “pratica documentata da numerose commissioni nazionali d’inchiesta” che ha consentito loro di rimanere a contatto con bambini, permettendo così ulteriori violenze. Fenomeno tutt’altro che archiviato, se si considera che qualche giorno fa Le Iene hanno portato alla ribalta l’ennesimo caso di prete condannato per abuso su minori, ma che è tuttora catechista, nonostante la presunta rivoluzione di papa Bergoglio. Perché il vescovo di Verona don Giuseppe Zenti e il Vaticano — “dopo approfondite indagini compiute in sede diocesana e presso la Santa Sede”, come si perita di chiarire lo stesso vescovo in una lettera affissa nelle parrocchie — hanno giudicato che potesse ancora stare a contatto con bambini e ragazzi, limitandosi a spostarlo in un’altra parrocchia. Un modo tutt’altro che trasparente e rispettoso delle leggi e della dignità delle vittime di gestire questi casi, che conferma come il Vaticano sia portato a conoscenza di questi episodi e abbia potere decisionale in merito, ma tenda tuttavia a insabbiare, arrivando a rispondere alle recenti richieste dell’Onu che la Chiesa è entità “distinta e separata” e la responsabilità è dei singoli ordinamenti degli stati dove avvengono gli abusi.

    Anche se il Vaticano ha la piena giurisdizione sugli abusi sessuali almeno dal 1962 e questi casi siano gestiti dalla Congregazione per la dottrina della fede dal 2001, non sono stati forniti alla commissione i dati richiesti. Le misure disciplinarie interne hanno permesso alla “maggior parte” dei preti coinvolti di sfuggire ai tribunali. Il “codice del silenzio” imposto a tutto il clero “sotto pena di scomunica” ha permesso di insabbiare i casi, con suore e preti scomunicati per aver violato il segreto, cui faceva da contraltare l’incoraggiamento a mantenere il silenzio (come la lettera del 2001, resa pubblica solo nel 2010, del cardinale Castrillon Hoyos che si congratulava con il vescovo Pierre Pican, rifiutatosi di denunciare un prete poi condannato a 18 anni di carcere per stupri vari). Per lungo tempo la Chiesa ha negato collaborazione o ha posto ostacoli alle autorità civili e alle commissioni istituite per scoprire gli abusi.

    Si chiede quindi che la commissione istituita nel dicembre del 2013 da Francesco investighi e che vengano rimossi tutti i religiosi coinvolti, nonché trasparenza nella condivisione degli archivi. Si propone che il Codice canonico consideri gli abusi sessuali su minori non semplici “delitti contro la morale”, ma crimini. Durante la discussione della bozza finale della Commission on the Status of Women del 2013 la Santa Sede, di concerto con la Conferenza delle organizzazioni islamiche, caldeggiava che religione, costumi e tradizioni fornissero agli stati la base per aggirare i propri obblighi nella difesa della dignità femminile e contro la violenza.

    Discriminazione delle famiglie

    Preoccupazione viene espressa anche per le disposizioni canoniche che non riconoscono le “diverse forme di famiglia” e “spesso discriminano i bambini sulla base della loro situazione familiare”. Anche se il Vaticano con enfasi promuove l’importanza di uno sviluppo armonioso della personalità del bambino, come riconosciuto positivamente dalla commissione, suscitano dubbi situazioni come quelle dei Legionari di Cristo, in cui ragazzi vengono “progressivamente separati dalle loro famiglie e isolati dal mondo esterno”. Si ricorda che persino il presidente della conferenza episcopale francese, monsignor George Pontier, ha ammesso lo scorso novembre la manipolazione delle coscienze individuali in alcune congregazioni e istituzioni cattoliche.

    L’accesso all’aborto in caso di pericolo di vita è un tema caldo evidenziato in sede Onu. Si cita il caso avvenuto nel 2009 in Brasile di una bambina di nove anni stuprata e messa incinta dal patrigno, in cui l’arcivescovo di Pernambuco e la conferenza episcopale hanno condannato la madre e il dottore che aveva effettuato l’interruzione di gravidanza. Per questo l’ente Onu chiede al Vaticano di “rivedere la sua posizione sull’aborto che pone rischi evidenti per la vita e la salute delle ragazze incinte”, nonché di emendare il canone 1398 in modo da “identificare circostanze in base alle quali possa essere consentito l’accesso ai servizi di aborto”. La posizione chiusa della Chiesa sulla contraccezione ha “conseguenze negative” per la diffusione di malattie e la mancanza di adeguata informazione sessuale: per questo si ricordano i pericoli delle gravidanze “precoci e indesiderate” e dell’aborto clandestino, con picchi di malattie e mortalità tra le adolescenti incinte e ragazzi. Anche le scuole cattoliche dovrebbero assicurare una educazione sessuale e riproduttiva adeguata per prevenire la diffusione dell’AIDS e altre malattie sessualmente trasmissibili e le gravidanze indesiderate, viene suggerito.

    Altra questione è la separazione di migliaia di bambini dalle madri, specialmente in strutture gestite da congregazioni cattoliche di Spagna e Irlanda. Questi bambini furono mandati in orfanotrofi o assegnati a famiglie adottive all’estero e il Vaticano non ha agito. In generale, di fronte ad abusi su bambini, la Santa Sede “ha sistematicamente messo al primo posto la reputazione della Chiesa e del presunto reo rispetto alla protezione delle piccole vittime”, nonché osteggiato le famiglie e “imposto la riservatezza” come “precondizione per una compensazione finanziaria”. Dopo aver snocciolato i punti critici e le violazioni vaticane, riconoscendo quanto intanto fatto e incoraggiandone sforzi ulteriori, la commissione raccomanda alla Santa Sede di ratificare altri documenti che ancora non ha sottoscritto, sempre sul tema della tutela dei bambini. Quindi si annuncia il prossimo appuntamento al primo settembre 2017, per il prossimo report.

    Confessione religiosa o stato sovrano?

    Il Vaticano si è detto sorpreso dalle osservazioni della commissione. Padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa, in una nota ha contraccato parlando di attentato alla libertà religiosa, di “intrusione” in “posizioni dottrinali e morali”, nonché influenza di lobby gay e laiche “pregiudizialmente contrarie alla Chiesa cattolica e alla Santa Sede” e mancanza di attenzione “alle posizioni della Santa Sede stessa”.

    Ma è difficile sostenere che quella dell’Onu sia un’ingerenza arbitraria su affari unicamente spirituali. Il Vaticano infatti è prima di tutto uno stato (e a tutti gli effetti: grazie, vale la pena di ricordarlo, al concordato con il regime fascista nel 1929), la Santa Sede fa parte delle Nazioni Unite in qualità di osservatore e ha voluto di propria iniziativa sottoscrivere, seppure con vistose riserve motivate dalla dottrina, la convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

    Invitato il Vaticano a modificare specifici canoni del suo codice

    La Commissione per i diritti dell’infanzia non fa altro che monitorare periodicamente i sottoscrittori di questa convenzione affinché la applichino in concreto, li avverte se vi sono violazioni, li invita a sanarle. Quindi, visto che il Vaticano è uno stato sovrano e si è dotato di un corpus di leggi (il codice di diritto canonico), la commissione è legittimata e ha anzi il dovere (come tutte le altre commissioni Onu incaricate di far applicare le convenzioni internazionali) di evidenziare, come fa anche con altri stati, i punti della legislazione che cozzano con la convenzione. Ed è proprio ciò che ha fatto la commissione nelle considerazioni finali al suo secondo rapporto sulla Santa Sede: ha elencato le varie violazioni della convenzione e invitato il Vaticano a modificare specifici canoni del suo codice. Questa è una prassi normale se si pretende di far parte dell’Onu e di sottoscriverne le convenzioni.

    Durante la 65esima sessione della commissione a Ginevra, conclusasi il 31 gennaio, anche altri paesi sono stati oggetto di monitoraggio. Ma il Vaticano chiede un trattamento speciale, contando sul fatto di poter mettere il piede in due staffe: considerandosi un ente spirituale per rivendicare la propria libertà religiosa e non essere toccato dalle contestazioni di natura legale, ma tornando ad essere stato sovrano e istituzione quando si tratta di rivendicare una posizione nel consesso internazionale ed esercitare la sua ingerenza a livello politico. Se vuole evitare di essere messo sotto osservazione, non ha che una strada: rinunciare a ogni pretesa temporale, quantomeno in sede Onu. Nessuno lo obbliga a farne parte.

    La redazione

    Il Vaticano strigliato dall’Onu per aver violato la convenzione sui diritti dei minori

  • Una catena di comando ha occultato tutto. Di Marco Politi

    Una catena di comando ha occultato tutto. Di Marco Politi

    di Marco Politi in “il Fatto Quotidiano” del 6 febbraio 2014 –

    La folgore dell’Onu cade sul Vaticano e illumina violentemente colpe, omissioni, ritardi nel contrastare gli abusi sessuali del clero. Al tempo stesso costringe la Santa Sede a rendere conto di quanto ancora non sta facendo per portare alla luce i crimini commessi e assicurare alla giustizia i preti delinquenti.

    Ci sono passaggi nel rapporto del Comitato per i diritti dell’infanzia, che sembrano scritti prima del 2010 quando Benedetto XVI fece pubblicamente mea culpa (nella sua lettera ai cattolici d’Irlanda) per i silenzi della Chiesa, il mancato ascolto delle vittime, la disapplicazione delle norme canoniche che punivano il crimine, l’assenza di intervento dei vescovi e – testualmente – la “preoccupazione fuori luogo per il buon nome della Chiesa e per evitare gli scandali”. Allora e in seguito Benedetto XVI ribadì più volte che i preti colpevoli dovevano sottoporsi alla giustizia civile.

    Sia Ratzinger che Bergoglio hanno inasprito la normativa del codice canonico e – a differenza della giustizia civile – i delitti cadono ora in prescrizione solo vent’anni Della stagione precedente fa parte una catena di comando che non ha funzionato. La gran massa dei vescovi ha trattato il problema proteggendo generalmente i colpevoli. Esemplare il caso del cardinale Bernard Francis Law, arcivescovo di Boston, trasferito a Roma alla basilica di Santa Maria Maggiore da Giovanni Paolo II per evitargli disavventure con la giustizia americana.

    Non ha funzionato il controllo della Congregazione del Clero. Vergognosa la lettera che il prefetto della congregazione, cardinale Castrillon Hoyos, scrive nel 2001 al vescovo francese Pican per complimentarsi di non aver denunciato alla magistratura un prete, poi condannato per abuso di undici minori. Non ha funzionato, negli anni del pontificato di Giovanni Paolo II, la Congregazione per la dottrina della fede guidata dall’allora cardinale Ratzinger: congregazione troppo lenta, troppo legalistica nel reagire ad una serie di casi gravissimi venuti poi alla luce sulla stampa internazionale, troppo silenziosa sui crimini del fondatore dei Legionari di Cristo.

    Non ha funzionato la segreteria di Stato, retta dal cardinale Sodano, proprio nel caso eclatante di Marcial Maciel Degollado: il governo centrale della Chiesa non ha dato nessun seguito a lettere ufficiali pervenute tramite i nunzi e a denunce pubbliche sulla stampa. Papa Francesco nel suo primo incontro con l’attuale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede ha ribadito l’impegno della Chiesa a combattere la pedofilia nelle proprie file. Il rapporto Onu, rifacendo tutta la storia, mette però in luce tutto ciò che oggi ancora non funziona.

    Vale poco l’obiezione di parte ecclesiastica che la Chiesa non è una multinazionale e il Vaticano non ne sarebbe il quartiere generale. Perchè certo il pontefice non può sapere cosa fa un prete in Amazzonia, tocca al vescovo vigilare. Ma spetta ai papi e al loro governo vigilare che tutto l’organismo rispetti e applichi le leggi, che la Chiesa stessa si è data. Tanto più che il cattolicesimo gode – unico fra le religioni – di una fisionomia statuale. E allora il centro deve rendere conto del funzionamento delle sue norme in periferia.

    C’è da fare moltissimo.
    Benedetto XVI incaricò le conferenze episcopali di dotarsi di Linee-guida per contrastare il fenomeno. Ci sono conferenze episcopali, che si sono dotate di strutture nazionali e diocesane serie, e ci sono conferenze episcopali – fra cui brilla la Cei – che finora si sono rifiutate in tutti i modi di assumersi responsabilità nel fare applicare le norme ecclesiastiche. È un atteggiamento di fuga, che non può continuare. Dopo il rapporto del comitato Onu per i diritti dell’infanzia è evidente che dal Vaticano devono arrivare indicazioni cogenti per tutti – con la creazione di strutture ecclesiali locali e nazionali per scoprire i crimini – se la Santa Sede non vorrà trovarsi di nuovo fra tre anni sul banco, inoltre non è tollerabile restare a metà del guado rispetto al dovere di denuncia alla magistratura.

    In coerenza con gli auspici di Benedetto XVI, il Vaticano la deve dichiarare obbligatoria. Se la pedofilia è un crimine, come ha ricordato papa Francesco ai giornalisti tornando dal Brasile, l’omertà di un vescovo non è sostenibile. Dire ad esempio, come fa la Cei, che in Italia il vescovo non è un pubblico ufficiale, è ridicolo. Perché? Se io privato cittadino vedo che per strada massacrano una vecchietta, che faccio? Tiro avanti zitto perché non sono un pubblico ufficiale?

    Il lavoro del comitato di Ginevra si sta rivelando prezioso. Grazie alle audizioni, cui sono stati chiamati i rappresentanti vaticani, è emerso che Benedetto XVI in due anni ha espulso 384 preti indegni. Bene. Il rispetto delle vittime esige che siano aperte inchieste in tutti i Paesi perché vengano alla luce i crimini nascosti e avvolti nel silenzio. Papa Francesco lo sa dall’esperienza che hanno fatto i suoi connazionali in Argentina. Quando è in gioco la violazione dei diritti umani non esiste una trasparenza a metà. Non si fa pace con il passato, se prima non si porta alla luce tutta la verità. Chiarendo chi è stato colpevole e chi complice. Il comitato ha toccato anche un punto delicato, che finora era stato sempre rimosso: il destino dei figli dei preti. Non c’è dubbio che tutto ciò rappresenti una sfida per il pontificato di Francesco. Ma la Chiesa non può eluderla.

    http://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/Stampa201402/140206politi.pdf

  • LA LEGNATA CHE L’ONU HA INFLITTO ALLA CHIESA DI ROMA SUI PRETI PEDOFILI, È UN BRUTTO SEGNALE PER BERGOGLIO: È FINITA LA TREGUA COL MONDO ANGLO-PROTESTANTE – GLI OCCULTAMENTI BY RATZINGER E SCOLA

    LA LEGNATA CHE L’ONU HA INFLITTO ALLA CHIESA DI ROMA SUI PRETI PEDOFILI, È UN BRUTTO SEGNALE PER BERGOGLIO: È FINITA LA TREGUA COL MONDO ANGLO-PROTESTANTE – GLI OCCULTAMENTI BY RATZINGER E SCOLA

    Ciò non toglie che la gran massa dei vescovi ha davvero trattato il problema dei preti pedofili proteggendo i colpevoli – Come nel caso del cardinale Bernard Francis Law, arcivescovo di Boston, trasferito a Roma da Giovanni Paolo II per evitargli disavventure con la giustizia americana…

    1. UNA CATENA DI COMANDO HA OCCULTATO TUTTO
    Marco Politi per ‘Il Fatto Quotidiano‘

     HOLLANDE IN VATICANO INCONTRA PAPA FRANCESCO BERGOGLIO

    La folgore dell’Onu cade sul Vaticano e illumina violentemente colpe, omissioni, ritardi nel contrastare gli abusi sessuali del clero. Al tempo stesso costringe la Santa Sede a rendere conto di quanto ancora non sta facendo per portare alla luce i crimini commessi e assicurare alla giustizia i preti delinquenti.

    Ci sono passaggi nel rapporto del Comitato per i diritti dell’infanzia, che sembrano scritti prima del 2010 quando Benedetto XVI fece pubblicamente mea culpa (nella sua lettera ai cattolici d’Irlanda) per i silenzi della Chiesa, il mancato ascolto delle vittime, la disapplicazione delle norme canoniche che punivano il crimine, l’assenza di intervento dei vescovi e – testualmente – la “preoccupazione fuori luogo per il buon nome della Chiesa e per evitare gli scandali”.

    Allora e in seguito Benedetto XVI ribadì più volte che i preti colpevoli dovevano sottoporsi alla giustizia civile. Sia Ratzinger che Bergoglio hanno inasprito la normativa del codice canonico e – a differenza della giustizia civile – i delitti cadono ora in prescrizione solo vent’anni dopo il raggiungimento della maggiore età della vittima. C’è quindi un prima e un dopo.

    Della stagione precedente fa parte una catena di comando che non ha funzionato. La gran massa dei vescovi ha trattato il problema proteggendo generalmente i colpevoli. Esemplare il caso del cardinale Bernard Francis Law, arcivescovo di Boston, trasferito a Roma alla basilica di Santa Maria Maggiore da Giovanni Paolo II per evitargli disavventure con la giustizia americana. Non ha funzionato il controllo della Congregazione del Clero.

    Vergognosa la lettera che il prefetto della congregazione, cardinale Castrillon Hoyos, scrive nel 2001 al vescovo francese Pican per complimentarsi di non aver denunciato alla magistratura un prete, poi condannato per abuso di undici minori. Non ha funzionato, negli anni del pontificato di Giovanni Paolo II, la Congregazione per la dottrina della fede guidata dall’allora cardinale Ratzinger: congregazione troppo lenta, troppo legalistica nel reagire ad una serie di casi gravissimi venuti poi alla luce sulla stampa internazionale, troppo silenziosa sui crimini del fondatore dei Legionari di Cristo.

    Non ha funzionato la segreteria di Stato, retta dal cardinale Sodano, proprio nel caso eclatante di Marcial Maciel Degollado: il governo centrale della Chiesa non ha dato nessun seguito a lettere ufficiali pervenute tramite i nunzi e a denunce pubbliche sulla stampa. Papa Francesco nel suo primo incontro con l’attuale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede ha ribadito l’impegno della Chiesa a combattere la pedofilia nelle proprie file. Il rapporto Onu, rifacendo tutta la storia, mette però in luce tutto ciò che oggi ancora non funziona.

    Vale poco l’obiezione di parte ecclesiastica che la Chiesa non è una multinazionale e il Vaticano non ne sarebbe il quartiere generale. Perchè certo il pontefice non può sapere cosa fa cosa fa un prete in Amazzonia, tocca al vescovo vigilare. Ma spetta ai papi e al loro governo vigilare che tutto l’organismo rispetti e applichi le leggi, che la Chiesa stessa si è data. Tanto più che il cattolicesimo gode – unico fra le religioni – di una fisionomia statuale. E allora il centro deve rendere conto del funzionamento delle sue norme in periferia. C’è da fare moltissimo.

    Benedetto XVI incaricò le conferenze episcopali di dotarsi di Linee-guida per contrastare il fenomeno. Ci sono conferenze episcopali, che si sono dotate di strutture nazionali e diocesane serie, e ci sono conferenze episcopali – fra cui brilla la Cei – che finora si sono rifiutate in tutti i modi di assumersi responsabilità nel fare applicare le norme ecclesiastiche.

    È un atteggiamento di fuga, che non può continuare. Dopo il rapporto del comitato Onu per i diritti dell’infanzia è evidente che dal Vaticano devono arrivare indicazioni cogenti per tutti – con la creazione di strutture ecclesiali locali e nazionali per scoprire i crimini – se la Santa Sede non vorrà trovarsi di nuovo fra tre anni sul banco degli accusati.

    Inoltre non è tollerabile restare a metà del guado rispetto al dovere di denuncia alla magistratura. In coerenza con gli auspici di Benedetto XVI, il Vaticano la deve dichiarare obbligatoria. Se la pedofilia è un crimine, come ha ricordato papa Francesco ai giornalisti tornando dal Brasile, l’omertà di un vescovo non è sostenibile. Dire ad esempio, come fa la Cei, che in Italia il vescovo non è un pubblico ufficiale, è ridicolo. Perché? Se io privato cittadino vedo che per strada massacrano una vecchietta, che faccio? Tiro avanti zitto perché non sono un pubblico ufficiale? Il lavoro del comitato di Ginevra si sta rivelando prezioso.

    Grazie alle audizioni, cui sono stati chiamati i rappresentanti vaticani, è emerso che Benedetto XVI in due anni ha espulso 384 preti indegni. Bene. Il rispetto delle vittime esige che siano aperte inchieste in tutti i Paesi perché vengano alla luce i crimini nascosti e avvolti nel silenzio. Papa Francesco lo sa dall’esperienza che hanno fatto i suoi connazionali in Argentina.

    Quando è in gioco la violazione dei diritti umani non esiste una trasparenza a metà. Non si fa pace con il passato, se prima non si porta alla luce tutta la verità. Chiarendo chi è stato colpevole e chi complice. Il comitato ha toccato anche un punto delicato, che finora era stato sempre rimosso: il destino dei figli dei preti. Non c’è dubbio che tutto ciò rappresenti una sfida per il pontificato di Francesco. Ma la Chiesa non può eluderla.

    2. FINITA LA TREGUA TRA MONDO E FRANCESCO
    Da ‘Il Foglio‘

    Dicono che il comitato Onu che ha sferrato un feroce attacco alla chiesa cattolica è composto di esperti indipendenti. Non esistono in queste materie affrontate dal comitato, pedofilia aborto contraccezione omosessualità, esperti indipendenti.

    L’Onu è un pozzo di dipendenza ideologica, perfino tossica, dall’ideologia del contemporaneo: le accuse indiscriminate di pedofilia e di protezione canonica della pedofilia del clero sono una bugia statistica, che converte in comportamenti pandemici le devianze sessuali abusive dei bambini di una infima frazione del medesimo.

    Sono sopra tutto l’altra faccia del progetto di modificazione identitaria e strutturale del cattolicesimo, perseguita attraverso l’aggressione al Vaticano come Santa Sede della chiesa, ai vertici della gerarchia episcopale in tutto il mondo.

    Gli esperti indipendenti Onu si riuniscono a Ginevra, magnifica e colta città ma per eccellenza anticattolica, o nella città più modernamente bella e moralmente corrotta del mondo, New York, e sermoneggiano corteggiando le paure e i pregiudizi anticattolici della bella gente che conta, in particolare nel nord americano ed europeo segnati dalla Riforma protestante, allo scopo di demolire ciò che è percepito, il cattolicesimo, come l’ultimo ostacolo sulla via della redenzione dalla religione (che è una cosa diversa dallo spiritualismo new age).

    Perseguono l’affermazione di un puritanesimo religioso che riscatta con le campagne antifumo e quelle antipedofili, parte integrante della ricca piattaforma politicamente corretta, il patto con il diavolo contratto in tema di aborto, divorzio, eutanasia, contraccezione come bandiera anti-natalista invece che come prassi in certi casi obbligata, ed eugenetica dispiegata.

    Un’ideologia di morte, affine alle pratiche naziste e totalitarie degli anni Trenta europei del Novecento (eutanasia dei deboli, superomismo come segno della libertà femminile riproduttiva), opportunamente targata Nazioni Unite, si fa premura per l’incorruttibile identità dell’infanzia, in un gioco a mentire, deformare, ingigantire, giuridicizzare che è in sé pericoloso, violento, invasivo e distruttivo del pluralismo dello spazio pubblico sociale.

    Quello spazio in cui i cattolici in quanto cattolici, e i preti e i vescovi nella loro funzione sacramentale e apostolica, hanno il diritto di vivere senza che gli esperti indipendenti allevati nel salotto di Kofi Annan e dei suoi compari della pseudo “liberal society” metropolitana si sentano autorizzati a dettare le regole del diritto canonico e dell’umanità e paternità del sacerdozio agli eredi di Gesù Cristo, di san Paolo, sant’Agostino, san Tommaso, Ignazio di Loyola e molti altri santi laici, razionalisti o mistici.

    La chiesa ha forgiato l’individuo moderno come persona, ha emancipato il mondo dalla superstizione alimentando un legame sponsale tra fede e ragione, dando ragione della fede cristiana e allargando l’orizzonte della ragione umana, ciò che è il suo patrimonio più prezioso, oggi a rischio di impoverimento per una serie di equivoci spiritualisti.

    Le pratiche degli esperti indipendenti hanno portato alla rinuncia di Ratzinger, altro che l’attendente di camera e i leaks di quattro fregnacce finanziarie, e ora dopo una tregua determinata da verità ed equivoci nutriti dal nuovo Papa Francesco si rimettono all’offensiva, scommettono sull’emarginazione della chiesa da sé stessa, sulla sua remissiva incapacità di risposta, e rilanciano il loro progettino in vista del Vaticano III sinodale su famiglia, gender, sessualità, matrimonio e vita nell’ambito comunionale cattolico e nel mondo laico esterno alla chiesa.

    La nostra speranza laica, razionale, di sostenitori gratuiti di una verità che riguarda il nostro modo liberale di vivere, che comprende la libertà della chiesa, è che il Vaticano di Francesco sappia dare risposte a tono. Vedremo per il futuro. Il primo passo è decisamente timido, ed è stato fatto ieri in serata. Si affida a un comunicato interno alla logica istituzionale del comitato che ha sferrato l’attacco e a una dichiarazione di monsignor Silvano Maria Tomasi, con funzioni diplomatiche all’Onu di Ginevra.

    Si attribuisce correttamente all’organismo Onu la volontà di interferire con l’insegnamento cattolico in materia di vita umana, ma senza l’enfasi necessaria; si insinua che il testo, come da altre fonti è confermato al Foglio, era pronto già da moltissimo tempo e non è stato riscritto alla luce delle modificazioni che la chiesa stessa ha introdotto nelle procedure per la sanzione degli abusi da parte di chierici; e si suggerisce, infine, che l’attacco è frutto delle pressioni lobbistiche di ong proabortiste, che scambiano volentieri la libertà della chiesa cattolica con la battaglia per il diritto di aborto.

    Ma sono proteste nella migliore tradizione diplomatica della Santa Sede, laddove secondo noi è improcrastinabile una risposta di cultura e di libertà imperniata su ciò che la libertà morale e religiosa dei cattolici significa nel mondo moderno. Qui siamo all’intimazione onusiana di mollare sull’aborto e sul resto del non negoziabile, in perfetta continuità con lo sventramento delle tombe dei padri del Concilio effettuato dalla polizia belga mentre i vescovi di quel paese erano ristretti nelle loro sedi. Non è tempo di reazioni solo diplomatiche

     http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/la-legnata-che-lonu-ha-inflitto-alla-chiesa-di-roma-sui-preti-pedofili-un-71443.htm

  • Pedofilia, l’Onu contro il Vaticano. Ora che farà Papa Francesco?

    Pedofilia, l’Onu contro il Vaticano. Ora che farà Papa Francesco?

    Alla fine, s’è pronunciata anche la Commissione dell’Onu sui diritti dei bambini. Una pronuncia che arriva con qualche decennio di ritardo, ma dura, pesante. Riguarda lo scandalo dei preti pedofili e il modo in cui la Chiesa cattolica lo ha gestito.

    La prassi adottata dai vescovi, infatti, consisteva nel coprire e trasferire, come previsto nel Crimen sollicitationis, una direttiva emessa dall’allora Sant’Uffizio e redatto dal cardinale Ottaviani.  Solo che, trasferito in altra sede, spesso senza informare neppure i superiori del motivo del trasferimento, i pedofili ricominciavano da capo, indisturbati, fino a nuovi trasferimenti.

    Il comitato dell’Onu avanza richieste precise: che vengano“immediatamente rimossi” e consegnati alle autorità civili tutti i prelati che siano coinvolti in abusi su minori o sospettati di esserlo e che siano resi accessibili gli archivi del Vaticano in modo che chi ha abusato e “quanti ne hanno coperto i crimini” possano essere chiamati a risponderne davanti alla giustizia.

    Richieste che, presumibilmente resteranno senza risposta, come qualunque altra richiesta avanzata dalle più varie commissioni nazionali in questi anni. Negli Stati Uniti sono stati necessari ordini emanati dai tribunali, per accedere agli archivi delle diocesi.Le richieste della commissione Murphy e della commissione Ryan, che indagarono sugli abusi, gli orrori e le sevizie commessi nelle scuole gestite dagli ordini religiosi in Irlanda, restarono inesorabilmente senza risposta.

    Senza contare il numero di sacerdoti accusati di abusi o condannati che hanno trovato riparo entro le mura vaticane o a Roma, primo fra tutti il cardinale Law, che ha coperto decenni di abusi a Boston e poi “promosso” da Giovanni Paolo II arciprete emerito nella basilica romana di Santa Maria Maggiore. E per quanto il nuovo pontefice, recatosi all’indomani della sua elezione nella basilica, abbia chiesto di non voler nemmeno vedere l’arciprete, si è ben guardato dall’aprire un procedimento canonico per la riduzione allo stato laicale.

    Senza contare che, allo stato attuale, neppure un ordine del tribunale può riuscire a far aprire gli archivi della Santa Sede. All’epoca dello scandalo negli Stati Uniti, infatti, la competenza dei processi canonici a carico dei sacerdoti accusati di abusi sessuali spettava ai tribunali diocesani. Erano il vescovo e i suoi vicari ad accertare (con procedimenti che si rivelavano delle farse nella quasi totalità dei casi) se il sacerdote accusato avesse commesso abusi o meno. Poi arrivò una direttiva dall’allora cardinale Joseph Ratzinger, prefetto per la Congregazione per la Dottrina della Fede.

    La direttiva, nota come De delictis gravioribus, non solo rinnova l’imposizione del “segreto pontificio”, ma avoca alla Congregazione stessa il diritto di giudicare i casi di abusi sessuali su minori. Nella prassi, sono sempre i tribunali diocesani a istituire il processo (quando ci si arriva) ma esso avviene sotto il controllo dell’ex Sant’Uffizio. Una volta concluso il procedimento, qualunque sia l’esito, i tribunali diocesani non devono conservare copia del procedimento o delle denunce ma tutti gli incartamenti devono essere conservati in Vaticano presso la Congregazione per la Dottrina della Fede. E il Vaticano è uno Stato autonomo, che opera presso le Nazioni Unite con lo status di Osservatore Permanente di Stato non membro. In questa veste può partecipare attivamente alle conferenze organizzate dall’Onu e alzare la propria voce durante i lavori, ma essendo uno Stato non membro non è vero il contrario.

    Per accedere agli archivi della Santa Sede occorre una procedura particolare, la rogatoria internazionale. Le rogatorie sono atti attraverso i quali si chiede a un ente con giurisdizione autonoma (per esempio il Vaticano) di collaborare con un altro ente (per esempio una corte italiana o di altra nazionalità) per il compimento di atti relativi a un processo (per esempio rendere disponibili determinati documenti). In Italia, per giunta, il tutto è filtrato dal Ministro della Giustizia, che decide se dare seguito o no ad una rogatoria, anche di quelle del tribunale italiano verso l’estero.

    Chiaramente, lo Stato che riceve questa “richiesta di collaborazione”è liberissimo anche di rifiutare di collaborare. Esattamente come ha fatto il Vaticano nella totalità dei casi avanzati fino ad oggi. E, onestamente, è difficile pensare che non continui così.

    http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/02/05/pedofilia-lonu-contro-il-vaticano-ora-che-fara-papa-francesco/869887/

  • Relazione ONU – VATICANO – Comitato per i diritti dell’infanzia 2014

    Relazione ONU – VATICANO – Comitato per i diritti dell’infanzia 2014

    United Nations Convention on the Rights of the Child CRC/C/VAT/CO/2

    Distr.: General 31 January 2014 Original: English ADVANCE UNEDITED VERSION
    Comitato sui Diritti del Fanciullo
    Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede*
    * Adottata dal Comitato nella sua 65ª sessione (13 31 gennaio 2014).

    1. Il Comitato ha esaminato il secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) nella sua 1852ª seduta (vedi CRC/C/SR.1852), tenutasi il 16 gennaio 2013, e ha adottato, nella sua 1875ª seduta, tenutasi il 31 gennaio 2014, le seguenti osservazioni conclusive.

    I. Introduzione
    2. Il Comitato accoglie con favore la presentazione del secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) e le risposte scritte alla sua lista di questioni (CRC/C/VAT/Q/2/Add.1). Il Comitato tuttavia lamenta che il secondo rapporto periodico è stato presentato con un considerevole ritardo, il che ha impedito al Comitato di poter esaminare l’implementazione della Convenzione da parte della Santa Sede per 14 anni.
    3. Il Comitato accoglie con favore l’aperto e costruttivo dialogo con la delegazione multisettoriale della Santa Sede, così come i positivi impegni presi dalla sua delegazione durante i dialoghi interattivi in numerosi settori. In particolare, il Comitato nota come positiva la buona volontà espressa dalla delegazione della Santa Sede di cambiare atteggiamenti e pratiche e guarda con ansia all’adozione di sollecite e solide misure per la concreta implementazione dei suoi impegni.
    4. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che le presenti osservazioni conclusive dovrebbero essere lette in congiunzione con le osservazioni conclusive sul rapporto iniziale della Santa Sede in conformità al Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC/OPAC/VAT/CO/1) così come quelle sul rapporto iniziale in conformità al Protocollo Opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo (CRC/C/OPSC/VAT/CO/1), adottato il 31 gennaio del 2014.
    II. Ulteriori misure intraprese e progressi realizzati dallo Stato Parte
    5. Il Comitato accoglie con favore l’adozione delle seguenti misure legislative:
    (a) La Legge della Città Stato del Vaticano n. VIII sulle Norme Complementari in Materia Penale, Titolo II: Crimini Contro i Bambini; e
    (b) La Legge della Città Stato del Vaticano n. IX dell’11 luglio 2013 contenente emendamenti al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale.
    6. Il Comitato inoltre accoglie con favore la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale del 25 gennaio 2012.
    7. Il Comitato inoltre accoglie con favore le seguenti misure istituzionali e politiche:
    (a) La creazione di una Commissione pastorale per la Protezione dei Minori, con lo scopo di proporre nuove iniziative per lo sviluppo di programmi di ambienti sicuri per bambini e per aumentare gli sforzi per la cura pastorale per le vittime degli abusi in tutto il mondo il 5 dicembre 2013; e
    (b) L’istituzione di un Ufficio Speciale dentro il Governatorato della Città Stato del Vaticano per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è uno Stato Parte il 10 agosto 2013.
    III. Specificità nell’implementazione della Convenzione
    8. Il Comitato è consapevole della doppia natura della ratifica della Convenzione da parte della Santa Sede come Governo della Città Stato del Vaticano, e anche come soggetto sovrano di diritto internazionale avente una originale, non-derivata personalità giuridica indipendente da qualsiasi autorità o giurisdizione territoriale. Pur essendo pienamente consapevole che i vescovi e i superiori maggiori degli istituti religiosi non agiscono come rappresentanti o delegati del Pontefice Romano, il Comitato ciò nondimeno annota che i subordinati negli ordini religiosi cattolici sono legati da obbedienza al Papa in accordo con i Canoni 331 e 590. Il Comitato pertanto ricorda alla Santa Sede che ratificando la Convenzione, essa si è impegnata a implementare la Convenzione non solo sul territorio della Città Stato del Vaticano ma anche in qualità di potere supremo della Chiesa cattolica sugli individui e le istituzioni poste sotto la sua autorità.
    IV. Aree principali di preoccupazione e raccomandazioni
    A. Misure generali di implementazione (articoli 4, 42 e 44, paragrafo 6 della Convenzione)
    Le precedenti raccomandazioni del Comitato
    9. Il Comitato si duole che la maggior parte delle raccomandazioni contenute nelle osservazioni conclusive del Comitato del 1995 sul rapporto iniziale della Santa Sede (CRC/C/15/Add.46) non sono state pienamente considerate.
    10. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a prendere tutte le misure necessarie ad affrontare quelle raccomandazioni, delle osservazioni conclusive del rapporto periodico iniziale in conformità alla Convenzione, che non sono state implementate o sufficientemente implementate, particolarmente quelle attinenti alla non-discriminazione, al diritto dei fanciulli a esprimere le loro opinioni e alle materie familiari.

    Riserve
    11. Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della delegazione della Santa Sede secondo la quale un possibile ritiro delle sue riserve alla Convenzione è attualmente sotto esame.
    Alla luce delle sue precedenti osservazioni, il Comitato reitera la sua preoccupazione (CRC/C/15/Add.46 para. 10) circa le riserve della Santa Sede alla Convenzione le quali indeboliscono il pieno riconoscimento dei fanciulli come soggetti di diritti e condizionano l’applicazione della Convenzione nella sua compatibilità con le fonti del diritto della Città Stato del Vaticano.
    12. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda i passi necessari per ritirare tutte le sue riserve e per assicurare la precedenza della Convenzione sulle leggi e i regolamenti interni.

    Legislazione
    13. Pur accogliendo con favore l’approccio della Santa Sede per assicurare che la legislazione della Città Stato del Vaticano aderisca alla Convenzione, il Comitato si duole del fatto che lo stesso approccio non sia stato seguito in relazione alle sue leggi interne, incluso il Codice canonico. Il Comitato è preoccupato anche per il fatto che alcune delle regole del Codice canonico non sono in conformità con le disposizioni della Convenzione, in particolare quelle relative ai diritti dei fanciulli di essere protetti contro le discriminazioni, le violenze e tutte le forme di sfruttamento sessuale e abuso sessuale.
    14. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda una revisione complessiva del suo ordinamento normativo, in particolare del Codice canonico, con la prospettiva di assicurare la sua piena conformità con la Convenzione.

    Coordinazione
    15. Il Comitato annota come positiva la dichiarazione della delegazione durante il dialogo che la Santa Sede considererà l’istituzione di un apparato con il mandato di coordinare l’implementazione della Convenzione ma si duole del fatto che un tale apparato non è ancora in funzione.
    16. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede instituisca un apparato ad alto livello con il mandato e la capacità di coordinare l’implementazione dei diritti dei fanciulli per tutti i concili pontifici, le conferenze episcopali dei vescovi così come gli individui e le istituzioni di natura religiosa che funzionano sotto l’autorità della Santa Sede. Questo apparato
    dovrà essere provvisto con adeguate risorse umane, finanziarie e tecniche per adempiere il suo mandato.

    Allocazione delle risorse
    17. Il Comitato apprezza le numerose attività intraprese al livello di comunità di base e fondate dai religiosi cattolici, dalle fondazioni e dalle organizzazioni a livello mondiale per aiutare e proteggere i fanciulli nelle situazioni più vulnerabili e per fornire loro, tra l’altro, opportunità di istruzione, salute, assistenza sociale e altri servizi di supporto alla famiglia. Il Comitato tuttavia annota l’assenza di un approccio complessivo basato sui diritti del fanciullo per l’assegnazione delle risorse ai bambini e la mancanza di un sistema per tracciare la spesa per i bambini da parte della Santa Sede, così come da parte delle organizzazioni e istituzioni collegate alla Chiesa, in altri Stati Parte dove la Santa Sede ha influenza e impatto.
    18. Alla luce della sua giornata di discussione generale del 2007 su “Risorse per i Diritti del Fanciullo – Responsabilità degli Stati” e con enfasi sugli articoli 2, 3, 4 e 6 della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede:
    (a) Conduca una valutazione complessiva delle risorse di bilancio che sono necessarie per l’implementazione dei diritti dei fanciulli che vivono nella Città Stato del Vaticano così come per la promozione e protezione dei diritti dei fanciulli all’interno delle correlate organizzazioni e istituzioni cattoliche in altri Stati Parte; e
    (b) Stabilisca un sistema di valutazione di impatto per misurare se le risorse allocate servono ai migliori interessi del fanciullo con speciale riguardo ai fanciulli in situazioni vulnerabili.

    Sorveglianza indipendente
    19. Il Comitato annota che un Ufficio Speciale è stato istituito nell’agosto 2013 per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è Parte contraente e che la Commissione creata nel dicembre del 2013 sarà autorizzata a ricevere le denunce dei fanciulli sugli abusi sessuali. Il Comitato tuttavia è preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha istituito un apparato per monitorare il rispetto dei, e la conformità con i, diritti dei fanciulli per gli individui e le istituzioni di natura religiosa funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede, incluse tutte le scuole cattoliche, così come nella Città Stato del Vaticano.
    20. Tenendo in conto il commento generale n. 2(2002) del Comitato sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani, il Comitato raccomanda che la Santa Sede istituisca un apparato indipendente per controllare i diritti dei fanciulli, con il chiaro mandato di ricevere e investigare le denuncie dei fanciulli in maniera sensibile verso il bambino e con il dovuto rispetto alla riservatezza e alla protezione delle vittime, e per assicurare che questo apparato sia accessibile a tutti i fanciulli che frequentano o sono coinvolti con le scuole, i servizi e le istituzioni forniti dalla Chiesa cattolica. Data la speciale natura della Santa Sede, delle linee guida sul rapporto e la collaborazione tra questo apparato e le autorità per l’applicazione del diritto nazionale dovrebbero inoltre essere stabilite e ampiamente disseminate.

    Disseminazione e innalzamento della consapevolezza
    21. Il Comitato accoglie con favore le iniziative per l’aumento della consapevolezza descritte nel rapporto della Santa Sede, in particolare i corsi educativi sui diritti umani organizzati nelle scuole cattoliche in India. Il Comitato è tuttavia preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha
    preso misure sufficienti durante tutto il periodo di rapporto per promuovere un’ampia disseminazione della Convenzione e la sua traduzione in lingue parlate in tutto il mondo, come raccomandato dal Comitato nel 1995 (CRC/C/15/Add.46, para.11).
    22. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per rendere tutte le disposizioni della Convenzione ampiamente conosciute, particolarmente ai bambini e alle loro famiglie, attraverso, inter alia, lo sviluppo e l’implementazione di specifici programmi a lungo termine per l’innalzamento della consapevolezza, e includendo le disposizioni della Convenzione nei programmi scolastici a tutti i livelli del sistema educativo cattolico usando materiale appropriato creato specificamente per bambini.

    Addestramento
    23. Mentre accoglie con favore i progetti come per esempio l’iniziativa condotta dal 2007 in Austria per istruire gli insegnanti della scuola cattolica sui diritti dei fanciulli cosi come il riconoscimento da parte della Santa Sede che l’addestramento è una buona pratica per la massima protezione dei bambini, il Comitato rimane preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha preso misure per fornire sistematicamente la preparazione sulla Convenzione agli individui e alle istituzioni di natura religiosa che lavorano con e per i bambini includendo, gli insegnanti nelle scuole cattoliche, così come agli ecclesiastici nei seminari.
    24. Il Comitato sollecita la Santa Sede a fornire preparazione sistematica sulle disposizioni della Convenzione a tutti i membri del clero così come agli ordini cattolici e alle istituzioni che lavorano con e/o per i fanciulli, e a includere moduli obbligatori sui diritti dei fanciulli nei programmi di preparazione degli insegnanti così come nei seminari.
    B. Principi generali (articoli 2, 3, 6 e 12 della Convenzione)

    Non-discriminazione
    25. Il Comitato accoglie con favore le informazioni fornite dalla Santa Sede durante il dialogo interattivo sul fatto che la stessa ha iniziato una revisione della sua legislazione con la prospettiva di ritrattare l’espressione discriminatoria “figli illegittimi” che può ancora essere trovata nel Codice canonico, in particolare il Canone 1139. Mentre annota pure come positiva l’innovativa asserzione pronunciata nel luglio 2013 da Papa Francesco, il Comitato è preoccupato delle passate asserzioni e dichiarazioni della Santa Sede sull’omosessualità che contribuiscono alla stigmatizzazione sociale di, e alla violenza contro, le lesbiche, i gay, i bisessuali, e i transgender adolescenti e i bambini allevati da coppie dello stesso sesso.
    26. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede produca tutte le sue leggi e regolamenti, così come le sue politiche e prassi, in conformità con l’art. 2 della Convenzione e abolisca prontamente la discriminatoria classificazione dei bambini nati fuori dal matrimonio come figli illegittimi. Il Comitato inoltre esorta la Santa Sede a fare pieno uso della sua autorità morale per condannare tutte le forme di molestia, discriminazione o violenza contro i bambini basate sul loro orientamento sessuale o l’orientamento sessuale dei loro genitori e per appoggiare gli sforzi a livello internazionale per la decriminalizzazione dell’omosessualità.
    27. Con riferimento alla sua precedente preoccupazione sulle discriminazioni basate sul genere (CRC/C/15/Add.46, para. 8), il Comitato si duole che la Santa Sede continui a porre enfasi sulla promozione della complementarietà e uguaglianza in dignità, due concetti che differiscono da uguaglianza nel diritto e nella prassi stabilita nell’articolo 2 della Convenzione e sono spesso usati per giustificare leggi e linee di
    condotta discriminatorie. Il Comitato inoltre si duole del fatto che la Santa Sede non ha fornito precise informazioni sulle misure prese per promuovere l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi e per rimuovere gli stereotipi di genere dai libri di testo delle scuole cattoliche come richiesto dal Comitato nel 1995.
    28. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare un approccio basato sui diritti nel trattare di discriminazioni tra ragazze e ragazzi e a trattenersi dall’usare una terminologia che possa mettere in discussione l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede a prendere misure attive per rimuovere dai libri di testo delle scuole cattoliche tutte le trattazioni stereotipanti il genere che possono limitare lo sviluppo dei talenti e delle abilità dei ragazzi e delle ragazze e minare le loro opportunità educative e di vita.

    Migliori interessi del fanciullo
    29. Il Comitato è preoccupato per il fatto che il diritto dei fanciulli ad avere il loro migliori interessi tenuti in considerazione come fattore principale è stato insufficientemente considerato dalla Santa Sede nei processi legislativi, amministrativi e giudiziari, così come nelle politiche, nei programmi e nei progetti che sono rilevanti per, e che hanno un impatto su, i bambini. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che nel trattare con le asserzioni di abuso sessuale sul bambino, la Santa Sede ha coerentemente posto la preservazione della reputazione della Chiesa e la protezione dei perpetratori al di sopra dei migliori interessi dei fanciulli, come osservato da diverse commissioni nazionali d’inchiesta.
    30. Il Comitato richiama l’attenzione della Santa Sede al suo commento generale n. 14 (2013) sul diritto del fanciullo o della fanciulla ad avere i suoi migliori interessi considerati come un fattore principale e raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per assicurare che questo diritto sia appropriatamente integrato e coerentemente applicato in tutti i processi legislativi, amministrativi e giudiziari così come in tutte le politiche, i programmi e i progetti che sono pertinenti ai, e hanno un impatto sui, fanciulli. A questo riguardo, la Santa Sede è incoraggiata a prescrivere norme a tutte le persone pertinenti in posizione di comando per fare dei migliori interessi del fanciullo il fattore principale in ogni settore, incluso quando si ha a che fare con casi di abuso sessuale sul fanciullo, e a farle conoscere a tutti i religiosi, le organizzazioni e le istituzioni cattoliche di tutto il mondo.

    Rispetto per le opinioni del fanciullo
    31. Il Comitato è preoccupato per il fatto che la Santa Sede interpreta restrittivamente il diritto dei fanciulli di esprimere i loro punti di vista in tutte le questioni che li riguarda, così come i loro diritti di libertà di espressione, associazione e religione. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede continua a vedere i diritti gelosamente custoditi nell’articolo 12 della Convenzione come minanti i diritti e i doveri dei genitori.
    32. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che il diritto dei fanciulli di esprimere liberamente le loro opinioni costituisce uno dei componenti più essenziali della dignità dei fanciulli e che assicurare questo diritto e un obbligo di legge previsto dalla Convenzione, che non lascia margini per la discrezione degli Stati Parte. Il Comitato inoltre sottolinea il fatto che una famiglia in cui i fanciulli possono esprimere liberamente i loro punti di vista e viene dato loro il dovuto peso fin dalla più precoce età fornisce un importante modello, ed è per loro una preparazione per esercitare il diritto ad essere ascoltati nella più ampia società. Facendo riferimento al suo commento generale n. 12 (2009) sul diritto del fanciullo di essere ascoltato, il Comitato sollecita la Santa Sede a:
    (a) Combattere gli atteggiamenti negativi verso la realizzazione del diritto di tutti i bambini a
    essere ascoltati e promuovere il riconoscimento dei bambini come detentori di diritti;
    (b) Prendere misure per assicurare l’effettiva implementazione di legislazione che riconosce il diritto del fanciullo ad essere ascoltato nei procedimenti legali rilevanti;
    (c) Incoraggiare, attraverso legislazione e linee di condotta, opportunità per i genitori e i tutori di ascoltare i bambini e dare il dovuto peso ai loro punti di vista nelle questioni che li riguarda e promuovere programmi di educazione genitoriale, che edifichi sui comportamenti e gli atteggiamenti positivi esistenti; e
    (d) Promuovere il ruolo attivo dei bambini in tutti i servizi forniti alle famiglie e ai bambini dalle organizzazioni e istituzioni amministrate dalla Chiesa cattolica, così come nella pianificazione dei curricula e dei programmi scolastici, e assicurare che nelle questioni disciplinari, il diritto del bambino a essere ascoltato sia pienamente rispettato.
    C. Diritti civili e libertà (articoli 7, 8 e 13-17 della Convenzione)

    Diritto a conoscere e a essere curati dai genitori
    33. Il Comitato è preoccupato della situazione dei bambini nati dai preti cattolici, che, in molti casi, non sono consapevoli dell’identità dei loro padri. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che le madri possono ottenere un piano di metodici pagamenti da parte della Chiesa fino a quando il fanciullo è finanziariamente indipendente solo se esse firmano un accordo di riservatezza di non rivelare alcuna informazione.
    34. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede accerti il numero di bambini nati dai preti cattolici, scopra chi sono e prenda tutte le misure necessarie per garantire il diritto di questi bambini di conoscere ed essere curati dai loro padri, come appropriato. Il Comitato inoltre raccomanda che la Santa Sede garantisca che i religiosi non impongano più accordi di riservatezza quando dotano le madri con piani finanziari per mantenere i loro figli.

    Diritto all’identità
    35. Mentre accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sul diritto dei fanciulli di vivere con i loro genitori e di conoscere la loro identità, Il Comitato è preoccupato circa l’ininterrotta pratica dell’abbandono anonimo dei bambini resa possibile dalle organizzazioni cattoliche in diversi Paesi attraverso l’uso delle cosiddette “baby boxes”.
    36. alla luce degli articoli 6, 7, 8 e 19 della Convenzione, il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a cooperare negli studi per determinare le cause profonde della pratica dell’abbandono anonimo dei bambini e speditamente rafforzare e promuovere alternative, tenendo in pieno conto il diritto dei bambini di conoscere i loro genitori e fratelli biologici, come gelosamente custodito nell’art. 7 della Convenzione. Il Comitato sollecita inoltre la Santa Sede a contribuire ad affrontare l’abbandono dei bambini fornendo pianificazione familiare, sanità riproduttiva, così come adeguata consulenza e sostegno sociale, per prevenire gravidanze non pianificate così come assistenza alle famiglie bisognose, quantunque introducendo la possibilità di parti confidenziali negli ospedali come misura di ultima istanza per prevenire l’abbandono e/o la morte di un bambino.
    D. Violenza contro i bambini (articoli 19, 24, paragrafo 3, 28, paragrafo 2, 34, 37 (a) e 39 della Convenzione)
    Tortura e altro trattamento o punizione crudele o degradante
    37. Il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha adottato le misure necessarie per proteggere e assicurare giustizia per le ragazze rinchiuse dalle loro famiglie, dalle istituzioni statali e dai religiosi nelle lavanderie Magdalene in Irlanda gestite da quattro congregazioni di suore cattoliche fino al 1996. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:
    (a) Le ragazze rinchiuse in quelle istituzioni erano forzate a lavorare in condizioni simili alla schiavitù ed erano spesso soggette a trattamenti inumani, crudeli e degradanti così come ad abusi fisici e sessuali;
    (b) Le ragazze erano private della loro identità, dell’istruzione e spesso del cibo e delle medicine essenziali e gli era imposto l’obbligo del silenzio e gli era impedito di avere qualsiasi contatto con il mondo esterno;
    (c) Le ragazze non sposate che partorivano prima dell’ingresso o mentre erano rinchiuse nelle lavanderie avevano il loro bambini forzatamente allontanati da esse; e
    (d) Ancorché le quattro congregazioni cattoliche implicate funzionano sotto l’autorità della Santa Sede, nessuna azione è stata adottata per investigare la condotta delle suore che gestivano le lavanderie e per cooperare con le autorità che devono applicare la legge nel ritenere responsabili quelli che erano responsabili per gli abusi così come tutti quelli che organizzarono e scaltramente approfittarono del lavoro non pagato delle ragazze.
    38. Con riferimento alle raccomandazioni fatte dal Comitato contro la tortura nel 2011 alla Repubblica di Irlanda (CAT/C/IRL/CO/1 para. 11) di perseguire e punire i perpetratori con pene commensurate con la
    commessi, e di assicurare che le vittime ottengano soddisfazione ed abbiano il diritto esecutorio al risarcimento, Il Comitato sollecita la Santa Sede a:
    (a) Condurre un’investigazione interna contro la condotta del personale religioso che lavora nelle lavanderie Magdalene in Irlanda così come in tutti i Paesi dove questo sistema è stato in funzione, e assicurare che tutti i responsabili dei reati siano sanzionati e denunciati all’autorità giudiziaria nazionale per fini di azione giudiziaria;
    (b) Assicurare che piena compensazione sia pagata alle vittime e alle loro famiglie o attraverso le congregazioni o attraverso la Santa Sede come potere supremo della Chiesa e legalmente responsabile per i suoi subordinati negli ordini religiosi cattolici posti sotto la sua autorità;
    (c) Prendere tutte le misure appropriate per assicurare il ristabilimento fisico e psichico e la reintegrazione sociale delle vittime delle offese; e
    (d) Accertare le circostanze e le ragioni che hanno condotto a tali pratiche e prendere tutte le misure necessarie per assicurare che nessuna donna e bambino o bambina possa essere arbitrariamente ristretta per qualsiasi ragione in istituzioni cattoliche nel futuro.

    Punizione corporale
    39. Il Comitato accoglie con soddisfazione la dichiarazione durante il dialogo interattivo che la delegazione della Santa Sede porterà la proposta di bandire la punizione corporale dei bambini in tutti gli ambienti indietro per esaminarla. Tuttavia, il Comitato è preoccupato del fatto che mentre la punizione corporale, inclusa la fustigazione rituale dei bambini, è stata e rimane assai diffusa in alcune istituzioni cattoliche e ha raggiunto livelli endemici
    in alcuni Paesi, come considerevolmente rivelato dalla Commissione Ryan in Irlanda, la Santa Sede ancora non considera la punizione corporale come proibita dalla Convenzione e perciò non ha emanato linee guida e regole che bandiscano chiaramente la punizione corporale dei bambini nelle scuole cattoliche, in tutte le istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini, così come nelle abitazioni.
    40. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che tutte le forme di violenza contro i bambini, per quanto lievi, sono inaccettabili e che la Convenzione non lascia spazio per nessun livello di violenza contro i bambini. Il Comitato ricorda inoltre alla Santa Sede il suo obbligo in conformità all’articolo 19 della Convenzione di prendere tutte le appropriate misure per proteggere il fanciullo da tutte le forme di violenza fisica o mentale. Il Comitato sollecita la Santa Sede a:
    (a) Opporsi esplicitamente a tutte le punizioni corporali nell’educare il bambino, allo stesso modo con cui si contrasta la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti;
    (b) Emendare entrambi il Codice canonico e le leggi della Città Stato del Vaticano per proibire esplicitamente tutte le punizioni corporali dei bambini, incluso all’interno della famiglia;
    (c) Instituire apparati per fare rispettare effettivamente questa proibizione in tutte le scuole e istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini così come sul territorio della Città Stato del Vaticano e per garantire la responsabilità per la violenza contro i bambini; e
    (d) Fare uso della sua autorità per promuovere forme di educazione del fanciullo positive, non-violente e partecipative, e assicurare che una interpretazione delle Scritture che non condoni la punizione corporale sia riflessa nell’insegnamento e nelle altre attività della Chiesa e incorporata in tutta l’educazione teologica e l’addestramento.

    Abuso e incuria
    41. Il Comitato è preoccupato circa la posizione della Santa Sede sul fatto che le autorità civili dovrebbero intervenire nell’ambiente familiare solo nei casi in cui un abuso provato è stato commesso, per non interferire con i doveri e i diritti dei genitori. Tale posizione mina gravemente gli sforzi e le misure per prevenire l’abuso e l’incuria dei bambini. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che a dispetto della sua considerevole influenza sulle famiglie cattoliche, la Santa Sede non ha ancora adottato una strategia complessiva per prevenire l’abuso e l’incuria in ambiente domestico.
    42. Il Comitato mette in evidenza che la protezione del fanciullo deve iniziare con la prevenzione proattiva di tutte le forme di violenza e che le prerogative dei genitori non devono minare in nessun modo il diritto dei bambini di essere protetti dall’abuso e l’incuria. Il Comitato pertanto raccomanda che la Santa Sede:
    (a) Formuli una strategia complessiva per prevenire e combattere l’abuso e l’incuria del fanciullo e intensifichi ulteriormente l’innalzamento della consapevolezza e i programmi educativi incluse le campagne con il coinvolgimento dei fanciulli;
    (b) Incoraggi programmi basati sulla comunità miranti a prevenire e affrontare le violenze domestiche, l’abuso e l’incuria del fanciullo, incluso il coinvolgimento di precedenti vittime, volontari e membri della comunità, e offrendo loro sostegno all’addestramento;
    (c) Sviluppi sicuri, ben pubblicizzati, riservati e accessibili apparati di supporto per bambini, le loro associazioni e altri, per denunciare le violenze contro i bambini; e
    (d) Sviluppi chiare guide e istruzioni su quando e come riferire l’abuso e l’incuria alle autorità investigative.

    Sfruttamento e abuso sessuale
    43. Il Comitato prende nota dell’impegno espresso dalla delegazione della Santa Sede di ritenere inviolabile la dignità e l’intera persona di ogni fanciullo. Il Comitato cionondimeno esprime la sua più profonda preoccupazione circa l’abuso sessuale sul bambino commesso dai membri degli ordini cattolici che operano sotto l’autorità della Santa Sede, con chierici che sono stati coinvolti nell’abuso sessuale di decine di migliaia di bambini in tutto il mondo. Il Comitato è gravemente preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha riconosciuto l’entità dei crimini commessi, non ha preso le misure necessarie per affrontare i casi di abuso sessuale sul bambino e per proteggere i bambini, e ha adottato politiche e pratiche che hanno condotto alla continuazione dell’abuso da parte dei perpetratori e all’impunità degli stessi. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:
    (a) Ben noti autori di abusi sessuali su bambino sono stati trasferiti di parrocchia in parrocchia o in altri Paesi nel tentativo di tenere nascosti tali crimini, una pratica documentata da numerose commissioni nazionali d’inchiesta. La pratica della mobilità dei criminali, che ha permesso a molti preti di rimanere in contatto con i fanciulli e di continuare ad abusare di loro, tuttora pone i fanciulli di molti Paesi ad alto rischio di abuso sessuale, poiché dozzine di autori di abusi sessuali su bambino sono segnalati essere tuttora in contatto con fanciulli;
    (b) Ancorché la Santa Sede ha stabilito la sua piena giurisdizione sui casi di abuso sessuale su bambino nel 1962 e li ha posti nel 2001 sotto l’esclusiva competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF), ha deciso di fornire al Comitato i dati su tutti i casi di abuso sessuale su bambino portati alla sua attenzione nel corso del periodo del rapporto e le risultanze dei procedimenti interni in tali casi;
    (c) I casi di abuso sessuale su bambino, quando affrontati, sono stati trattati come gravi delitti contro la morale tramite procedimenti riservati previsti per misure disciplinari che hanno permesso a un’ampia maggioranza di autori di abuso e a quasi tutti quelli che hanno nascosto l’abuso sessuale su bambino di sfuggire ai procedimenti giudiziari negli Stati dove gli abusi sono stati commessi;
    (d) A causa del codice del silenzio imposto a tutti i membri del clero sotto pena di scomunica, i casi di abuso sessuale su bambino non sono quasi mai stati denunciati alle autorità per l’applicazione della legge nei Paesi dove tali crimini sono stati commessi. Al contrario, casi di suore e preti ostracizzati, degradati e licenziati per non aver rispettato l’obbligo del silenzio sono stati denunciati al Comitato così come casi di preti che hanno ricevuto congratulazioni per essersi rifiutati di denunciare gli autori di abuso su bambino, come dimostrato nella lettera indirizzata dal Cardinale Castrillon Hojos al Vescovo Pierre Pican nel 2001;
    (e) Denunciare alle autorità nazionali per l’applicazione della legge non è mai stato reso obbligatorio e ciò è stato esplicitamente rifiutato in una lettera ufficiale indirizzata ai membri della Conferenza Episcopale Irlandese dal Vescovo Moreno e dal Nunzio Storero nel 1997. In molti casi, le autorità della Chiesa, incluso al più alto livello della Santa Sede hanno mostrato riluttanza e in alcuni casi, hanno rifiutato di cooperare con le autorità giudiziarie e le commissioni nazionali d’inchiesta.
    (f) Limitati sforzi sono stati fatti per mettere in grado i fanciulli iscritti nelle scuole e istituzioni cattoliche di proteggere se stessi dall’abuso sessuale.
    44. Il Comitato accetta la dichiarazione della Santa Sede circa l’importanza di stabilire la verità di ciò che è accaduto nel passato, per adottare i necessari provvedimenti per impedire che ciò accada ancora, per assicurare che i principi di giustizia siano pienamente rispettati e, soprattutto, per portare riparazione alle vittime e a tutti quelli colpiti da questi enormi crimini. In questa prospettiva, Il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a:
    (a) Assicurare che la Commissione creata nel dicembre del 2013 investigherà in maniera indipendente tutti i casi di abuso sessuale su bambino così come le condotte della gerarchia cattolica nell’occuparsi di essi. La Santa Sede dovrebbe considerare di invitare la società civile e le organizzazioni delle vittime a unirsi a questa Commissione e gli apparati internazionali per i diritti umani a supportare il suo lavoro. Le risultanze di questa investigazione dovrebbero essere rese pubbliche e servire a prevenire il ripetersi dell’abuso sessuale su bambino all’interno della Chiesa cattolica;
    (b) Rimuovere immediatamente tutti coloro che sono noti e sospetti autori di abuso sessuale su bambino dai loro incarichi e rinviare la questione alle pertinenti autorità per l’applicazione della legge per le investigazioni e i fini di azione giudiziaria;
    (c) Assicurare una trasparente condivisione di tutti gli archivi che possono essere usati per tenere gli autori degli abusi responsabili così come quelli che hanno nascosto i loro crimini e scaltramente hanno posto gli offensori in contatto con i fanciulli;
    (d) Emendare il Codice canonico affinché l’abuso sessuale su bambino sia considerato come i crimini e non come “delitto contro la morale” e abrogare tutte le disposizioni che possono imporre un obbligo di silenzio sulle vittime e su tutti quelli che vengono a conoscenza di tali crimini:
    (e) Stabilire chiare regole, apparati e procedure per la denuncia obbligatoria di tutti i casi sospetti di abuso e sfruttamento sessuale del bambino alle autorità per l’applicazione della legge;
    (f) Assicurare che tutti i preti, il personale religioso e gli individui che lavorano sotto l’autorità della Santa Sede siano resi edotti dei loro obblighi di denuncia e del fatto che in caso di conflitto, questi obblighi prevalgono sulle disposizioni del codice canonico;
    (g) Sviluppare programmi e politiche per la prevenzione di tali crimini e per il ristabilimento e la reintegrazione sociale delle vittime bambino, in accordo con i documenti conclusivi adottati dai Congressi Mondiali contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini del 1996, 2001 e 2008, tenuti a Stoccolma, Yokohama e Rio de Janeiro, rispettivamente;
    (h) Sviluppare programmi di educazione preventiva per innalzare la consapevolezza dei fanciulli sull’abuso sessuale e per insegnare loro le necessarie capacità tramite le quali proteggere se stessi; e
    (i) Considerare di ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Protezione dei Bambini contro lo Sfruttamento Sessuale e l’Abuso Sessuale.

    Libertà del fanciullo da tutte le forme di violenza
    45. Il Comitato accoglie con soddisfazione l’indicazione che la Santa Sede pone particolare attenzione a promuovere la dignità delle donne e delle ragazze. Tuttavia, data l’estensione e il devastante impatto della violenza domestica sui fanciulli e il fatto che la violenza domestica spesso ha una componente basata sul genere, il Comitato è gravemente preoccupato del fatto che durante la Commissione del 2013 sullo Status delle Donne, la Santa Sede si è opposta alla bozza di testo finale che proponeva che la religione, il costume o la tradizione non dovrebbero servire come scusa per gli Stati per eludere i loro obblighi di proteggere le donne e le ragazze dalla violenza.
    46. Richiamando le raccomandazioni dello studio delle Nazioni Unite sulla violenza contro i fanciulli del 2006 (A/61/299), il Comitato raccomanda che la Santa Sede dia la priorità all’eliminazione di tutte le forme di violenza contro i fanciulli. Il Comitato raccomanda inoltre che la Santa Sede prenda in considerazione il commento generale n. 13 (2011) sul diritto del fanciullo alla libertà da tutte le forme di violenza, e in particolare:
    (a) Usi la sua autorità e influenza per supportare gli sforzi e le misure dirette a combattere tutte le forme di violenza domestica e basata sul genere includendo le misure che affrontano gli atteggiamenti, le tradizioni, i costumi e le pratiche comportamentali che spesso servono come giustificazione per queste forme di violenza;
    (b) Sviluppi una strategia nazionale complessiva per prevenire e affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;
    (c) Adotti un ordinamento di coordinamento per affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;
    (d) Ponga particolare attenzione alla, e affronti la, dimensione della violenza riferita al genere; e
    (e) Cooperi con il Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e gli altri pertinenti enti delle Nazioni Unite.

    Telefono amico
    47. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede promuova la creazione di numeri telefonici tipo “telefono amico” negli Stati Parte, diffonda l’informazione della loro esistenza e incoraggi i fanciulli a usarli.
    E. Ambiente familiare e custodia alternativa (articoli 5, 9-11, 18 (paragrafi 1 e 2), 20-21, 25 e 27 (paragrafo 4) della Convenzione)

    Ambiente familiare
    48. Mentre accoglie con favore l’informazione fornita dalla delegazione della Santa Sede che essa procederà con una revisione delle disposizioni relative alla famiglia del Codice canonico nel prossimo futuro, il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede e le istituzioni gestite dalla Chiesa non riconoscono l’esistenza di diverse forme di famiglia e spesso discriminano i fanciulli sulla base della loro situazione familiare.
    49. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede faccia in modo che le disposizioni del Codice canonico riconoscano la diversità degli ambienti
    familiari e non discriminino i fanciulli sulla base del tipo di famiglia in cui vivono.

    Fanciulli deprivati di un ambiente familiare
    50. Il Comitato accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sull’importanza per il pieno e armonioso sviluppo della personalità dei fanciulli di crescere in una famiglia. Il Comitato è tuttavia preoccupato circa la situazione degli adolescenti reclutati dai Legionari di Cristo e altre istituzioni cattoliche che sono progressivamente separati dalle loro famiglie e isolati dal mondo esterno. Mentre prende nota della risposta della Santa Sede che evidenzia i diritti e i doveri dei genitori di scegliere le scuole e i seminari per i loro figli, il Comitato annota anche che nel novembre del 2013, il Presidente della Conferenza dei vescovi francese ha riconosciuto la manipolazione delle coscienze individuali in alcune istituzioni e congregazioni cattoliche.
    51. Il Comitato sollecita la Santa Sede a investigare in modo appropriato tutte le testimonianze dei fanciulli e degli adolescenti che sono stati separati dalle loro famiglie per mezzo della manipolazione psicologica e ad assicurare che i responsabili per la manipolazione degli adolescenti siano tenuti responsabili e cessino le loro attività.
    52. Il Comitato è preoccupato per il fatto che l’istituzionalizzazione dei fanciulli è tuttora molto estesa nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica e per il fatto che alle alternative tipo famiglia non viene ancora data la priorità, come mostrato dall’apertura di nuove istituzioni in molti Paesi. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha adottato linee guida sulla collocazione dei fanciulli in istituzioni cattoliche di custodia alternativa e per sorvegliare la loro situazione e per il fatto che non ha ancora una politica di de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica.
    53. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare una politica per la de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle istituzioni dirette dalla Chiesa cattolica e per la riunificazione con le loro famiglie, dove possibile. Il Comitato raccomanda anche che la Santa Sede prenda tutte le necessarie misure per assicurare in via prioritaria che i fanciulli minori di tre anni non siano collocati nelle istituzioni. La Santa Sede dovrebbe anche emanare linee guida per la collocazione, per l’adeguata revisione periodica e il controllo della collocazione dei fanciulli in tutti gli ambienti cattolici di custodia alternativa per garantire l’applicazione delle norme e per prevenire l’abuso. Nel fare ciò, la Santa Sede dovrebbe tenere in considerazione le Linee guida per la Custodia Alternativa dei Fanciulli annesse alla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 64/142 del 20 dicembre 2009.
    F. Disabilità, salute essenziale e assistenza (articoli 6, 18 (paragrafo 3), 23, 24, 26, 27 (paragrafi 1-3) e 33 della Convenzione)

    Salute
    54. Il Comitato esprime la sua più profonda preoccupazione per il fatto che nel caso di una ragazza di nove anni in Brasile che fu sottoposta ad aborto salvavita di emergenza nel 2009 dopo essere stata violentata dal suo patrigno, un Arcivescovo di Pernambuco sanzionò la madre della ragazza così come il dottore che eseguì l’aborto, una sanzione che venne poi approvata dal capo della Congregazione dei vescovi della Chiesa cattolica romana.
    55. Il Comitato sollecita la Santa Sede a rivedere la sua posizione sull’aborto che pone ovvi rischi sulla vita e sulla salute delle ragazze incinta e a emendare il Canone 1398 relativo all’aborto con lo scopo di identificare le circostanze in base alle quali l’accesso all’aborto può essere permesso.

    Salute dell’adolescente / HIV / AIDS
    56. Il Comitato è gravemente preoccupato circa le conseguenze negative della posizione della Santa Sede e delle prassi di negare l’accesso degli adolescenti alla contraccezione, così come alla salute sessuale e riproduttiva e all’informazione.
    57. Con riferimento ai suoi commenti generali n. 15 (2013) sul diritto del fanciullo al godimento del più alto livello di salute raggiungibile, n. 4 (2003) sulla salute dell’adolescente e n. 3 (2003) sull’HIV/AIDS e i diritti del fanciullo, il Comitato ricorda alla Santa Sede i pericoli delle gravidanze premature e non desiderate e dell’aborto clandestino i quali finiscono in modo evidente in alta morbilità e mortalità materna nelle ragazze adolescenti, così come il particolare rischio per le ragazze e i ragazzi adolescenti di essere infettati con, e affetti da, malattie trasmesse sessualmente, inclusi HIV/AIDS. Il Comitato Raccomanda che la Santa Sede:
    (a) Valuti le gravi implicazioni delle sua posizione sul godimento da parte dell’adolescente del più alto livello di salute raggiungibile e superi tutte le barriere e i tabù che circondano la sessualità dell’adolescente che impediscono il loro accesso all’informazione sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare e i contraccettivi, i pericoli della gravidanza prematura, la prevenzione dell’HIV/AIDS e la prevenzione e il trattamento delle malattie trasmesse sessualmente (STDs);
    (b) Ponga i migliori interessi degli adolescenti al centro di tutte le decisioni riguardanti la loro salute e il loro sviluppo e dell’implementazione delle politiche e degli interventi che riguardano i fattori fondamentali della loro salute;
    (c) Assicuri il diritto degli adolescenti ad avere accesso ad informazioni adeguate essenziali per la loro salute e il loro sviluppo e per la loro abilità di partecipare significativamente nella società. A tal riguardo, la Santa Sede dovrebbe assicurare che l’educazione alla salute sessuale e riproduttiva e la prevenzione dell’HIV/AIDS sia parte del curriculum obbligatorio delle scuole cattoliche e rivolto alle ragazze e ai ragazzi adolescenti, con speciale attenzione a impedire le gravidanze premature e le infezioni trasmesse sessualmente;
    (d) Garantisca il migliore interesse delle adolescenti incinte e assicuri che i punti di vista delle adolescenti incinte siano sempre ascoltati e rispettati nel campo della salute riproduttiva;
    (e) Contribuisca attivamente alla diffusione delle informazioni sul danno che il matrimonio prematuro e la gravidanza prematura possono causare e ad assicurare che le organizzazioni cattoliche proteggano i diritti delle fanciulle incinte, delle madri adolescenti e dei loro figli e combattano le discriminazioni contro di loro; e
    (f) Prenda misure per elevare la consapevolezza di, e favorisca la genitorialità e i comportamenti sessuali responsabili, con particolare attenzione ai ragazzi e agli uomini.
    G. Misure di protezione speciale (articoli 22, 30, 32-33, 35-36, 37 (b)-(d), 38, 39 e 40 della Convenzione)

    Vendita, traffico e sequestro di persona
    58. Il Comitato è profondamente preoccupato del fatto che migliaia di bambini siano stati prelevati con la forza dalle loro madri da membri delle congregazioni cattoliche in diversi Paesi e successivamente collocati in orfanatrofi o dati a genitori adottivi all’estero, come fu il caso specialmente in Spagna e nelle lavanderie
    Magdalene in Irlanda. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che ancorché le congregazioni responsabili erano poste sotto la sua autorità, la Santa Sede non ha condotto un’investigazione interna su questi casi e ha tralasciato di agire contro i responsabili. Il Comitato è altresì preoccupato del fatto che la Santa Sede non abbia fornito informazioni sulle misure prese per rintracciare dove si trovino questi bambini e per riunirli, dove possibile, con le loro madri biologiche.
    59. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad aprire un’investigazione interna su tutti i casi di asportazione dei bambini dalle loro madri e a cooperare pienamente con le pertinenti autorità nazionali per l’applicazione della legge nel tenere i colpevoli responsabili. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede ad assicurare che le congregazioni religiose cattoliche coinvolte rivelino pienamente tutte le informazioni che hanno sul dove si trovano questi fanciulli affinché, dove possibile, siano riuniti con le loro madri biologiche e ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire l’accadere di simili pratiche nel futuro.

    Vittime e testimoni di crimini minorenni
    60. Il Comitato esprime grave preoccupazione per il fatto che nel trattare con le vittime minorenni di differenti forme di abuso, la Santa Sede ha posto sistematicamente la preservazione della reputazione della Chiesa e dei presunti offensori al disopra della protezione delle vittime minorenni. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che mentre la Santa Sede ha riconosciuto nelle sue risposte scritte e durante i dialoghi interattivi la fondamentale competenza dell’autorità giudiziaria, essa ha continuato ad affrontare questi casi per mezzo di processi basati sul Codice canonico che non contiene disposizioni per la protezione, il supporto, la riabilitazione e il risarcimento delle vittime minorenni. Il Comitato è inoltre particolarmente preoccupato del fatto che:
    (a) Le vittime minorenni e le loro famiglie siano state spesso biasimate dalle autorità religiose, discreditate e scoraggiate dal portare avanti le loro denuncie e in certi casi umiliate, come annotato soprattutto dal Grand Jury in Westchester, dalla commissione Ryan in Irlanda e dalla Commissione Winter in Canada;
    (b) La segretezza sia stata imposta sulle vittime minorenni e sulle loro famiglie come una precondizione della compensazione finanziaria; e
    (c) Ancorché essa ha esteso i propri limiti per la prescrizione, la Santa Sede ha in certi casi intralciato gli sforzi compiuti in certi Paesi per estendere i loro limiti per la prescrizione dei reati di abuso sessuale su minore.
    61. Il Comitato raccomanda che in questioni riguardanti il trattamento di vittime e testimoni minorenni, la Santa Sede dovrebbe essere guidata dal rispetto per i migliori interessi del fanciullo e dalle linee guida sulla giustizia in questioni che coinvolgono vittime e testimoni di crimini minorenni (si veda la risoluzione 2005/20 del Consiglio Economico e Sociale, allegata). Il Comitato sollecita la Santa Sede a:
    (a) Sviluppare procedure complessive per l’identificazione precoce delle vittime minorenni di abusi sessuali e di altre forme di abuso;
    (b) Assicurare accessibili, confidenziali, amichevoli verso il bambino ed efficaci canali di denuncia per fanciulli che sono vittime o testimoni di abusi sessuali e assicurare che le vittime minorenni di abuso sessuale o qualsiasi altro crimine siano protetti da futuri abusi e da rappresaglia quando denunciano gli abusi. I genitori dovrebbero ottenere assistenza nel portare gli abusi sofferti dai loro fanciulli di fronte ai tribunali.
    (c) Assicurare che le vittime e i testimoni di crimini minorenni siano provvisti di supporto psico-sociale per la loro riabilitazione e reintegrazione e che tali misure non divengano clausole condizionali su un accordo confidenziale che impedisca ai fanciulli di fare denuncia alle autorità nazionali per l’applicazione della legge;
    (d) Fornire risarcimento alle vittime di abuso sessuale commesso da individui e istituzioni sotto l’autorità della Santa Sede senza imporre nessun obbligo di riservatezza sulle vittime e stabilire uno schema di risarcimento per le vittime secondo questo punto di vista;
    (e) Promuovere la riforma delle norme sulla prescrizione nei Paesi dove esse ostacolano le vittime di abuso sessuale su minorenne dal chiedere giustizia e risarcimento; e
    (f) Condurre attività di innalzamento della consapevolezza per combattere la stigmatizzazione delle vittime di sfruttamento e abuso sessuale.
    H. Ratifica degli strumenti internazionali sui diritti umani
    62. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede, allo scopo di rafforzare ulteriormente la realizzazione dei diritti dei fanciulli, ratifichi gli essenziali strumenti sui diritti umani dei quali non è ancora Parte contraente, cioè il Protocollo Opzionale alla Convenzione su Diritti del Fanciullo su una procedura per le comunicazioni, la Convenzione sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e la Convenzione sui Diritti Civili e Politici e i loro Protocolli Opzionali così come la Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione sulla protezione dei diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e i Membri delle loro Famiglie, la Convenzione sui Diritti delle Persone portatrici di Disabilità e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione per la Protezione di Tutte le Persone dalla Sparizione Forzata e il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura e gli altri Trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumane o Degradanti.

    I. Ulteriori osservazioni e diffusione
    63. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede prenda tutte le appropriate misure per assicurare che le presenti raccomandazioni siano pienamente implementate tramite, inter alia, la loro trasmissione al Papa, alla Curia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, alle Istituzioni Sanitarie Cattoliche, al Concilio Pontificio per la Famiglia così come alle conferenze episcopali dei vescovi, agli individui e alle istituzioni funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede per le appropriate considerazioni e ulteriori azioni.
    64. Alla luce dell’articolo 45 (a) e (b) della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede consideri di cercare il parere esperto, tra gli altri, dal Relatore Speciale sulla vendita dei fanciulli, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo, dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e dal Relatore Speciale sulla tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti nell’implementazione delle raccomandazioni del Comitato relative all’abuso sessuale e allo sfruttamento.
    65. Il Comitato inoltre raccomanda che il secondo rapporto periodico e le risposte scritte dello Stato Parte e le relative raccomandazioni (osservazioni conclusive) siano rese ampliamente disponibili, incluso (ma non esclusivamente) attraverso Internet, al più vasto pubblico, alle organizzazioni della società civile, ai mezzi di informazione, alle associazioni giovanili, alle
    associazioni professionali e ai fanciulli, allo scopo di generare dibattito e consapevolezza della Convenzione e della sua implementazione e controllo.

    J. Prossimo rapporto
    66. Il Comitato invita la Santa Sede a presentare il suo rapporto periodico combinato dal terzo al sesto entro il primo settembre 2017 e ad includere in esso le informazioni sull’implementazione delle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato richiama l’attenzione al suo trattato-specifico armonizzato di linee guida per il rapporto adottato il primo ottobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1) e ricorda allo Stato Parte che i futuri rapporti dovrebbero essere in conformità con le linee guida e non eccedere le 60 pagine. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a presentare il suo rapporto in accordo con le linee guida. In accordo con la risoluzione dell’Assemblea Generale 67/167 del 20 dicembre 2012, nel caso che un rapporto eccedente la limitazione del numero massimo di pagine sia presentato, allo Stato Parte sarà richiesto di rivedere e ripresentare il rapporto in conformità con le sopra menzionate linee guida. Il Comitato ricorda allo Stato Parte che se esso non è nella condizione di rivedere e ripresentare il rapporto, la traduzione del rapporto ai fini della verifica del corpo del trattato non può essere garantita.
    67. Il Comitato inoltre invita lo Stato Parte a presentare un aggiornato documento essenziale in accordo con i requisiti dei documenti essenziali comuni nelle linee guida armonizzate sui rapporti, approvate durante il quinto Incontro Inter-Comitati dei corpi del trattato dei diritti umani del giugno 2006 (HRI/MC/2006/3).

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