Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Vaticano, “nel 2003 Ratzinger fu informato di un caso pedofilia ma non lo denunciò”

    Vaticano, “nel 2003 Ratzinger fu informato di un caso pedofilia ma non lo denunciò”

    Secondo quanto riportato dal quotidiano genovese ‘Il Secolo XIX’ e come ricostruito dal programma tv ‘Le Iene’ l’allora vescovo di Savona Domenico Calcagno scrisse al futuro Papa Benedetto XVI (al tempo prefetto per la congregazione della fede) per segnalare il caso di un prete pedofilo, don Nello Giraudo: “Se posso lo tengo lontano dai bambini”. La lettera però non ebbe alcun seguito.

    Nei giorni in cui la Chiesa deve fare i conti con il caso O’Brien, il cardinale autoesclusosi dal Conclave per “condotta sessuale inaccettabile”, nuove ombre si allungano sul Papa ormai emerito Joseph Ratzinger. Secondo quanto rivela Il Secolo XIX, l’ex Papa era a conoscenza di fatti di pedofilia avvenuti nella diocesi di Savona nel 2003 ma, nonostante fosse stato informato ufficialmente di quanto accaduto nella sua veste di prefetto per la congregazione della fede(l’organo deputato a vigilare sulla correttezza della dottrina cattolica, ndr), non lo denunciò. Il quotidiano di Genova pubblica una lettera inviata dall’ex vescovo di Savona, il cardinal Domenico Calcagno – uno dei partecipanti al Conclave di questi giorni – a Joseph Ratzinger. “Chiedo la cortesia di un consiglio circa l’atteggiamento da tenere , intendendo il sacerdote continuare con un impegno pastorale – scrive Calcagno a Ratzinger – Per quanto possibile intendo evitare che abbia comunque responsabilità che lo mettano a contatto con bambini o adolescenti”. Una richiesta che però rimane inascoltata.

    Una denuncia fin troppo pacata e comunque tardiva, come dimostra un’inchiesta condotta dal programma di Italia1 Le Iene dal titolo “Abusi nascosti dalla Chiesa”, andata in onda la sera del 3 marzo: a conoscenza dei comportamenti di don Giraudo non era solo il cardinal Calcagno, ma anche i vescovi Giulio Sanguineti e Dante Lanfranconi. Molti casi riguardanti don Giraudo, peraltro, nel frattempo sono caduti in prescrizione, avendo il sacerdote “agito” dalla fine degli anni ’80, spostandosi di parrocchia in parrocchia senza che la Chiesa facesse nulla. Nel 1992, dopo l’ennesimo trasferimento, gli fu concesso di aprire una comunità per bambini disagiati a Feglino. Un paradosso.

    L’unica preoccupazione del Curia era quella di salvaguardare l’immagine della diocesi. Nell’allegato alla lettera inviata da Calcagno a Ratzinger, infatti, l’ex vescovo precisa che “nulla è trapelato suigiornali e non ci sono denunce in corso”. Un tentativo di mantenere la situazione “sotto controllo”, evitando che il caso deflagrasse. E, una volta ricevuta la comunicazione, l’ex Papa non ritenne di prendere alcun provvedimento. Don Giraudo continuò ad “operare” fino alle denunce della procura che costrinsero la Chiesa a sollevarlo dall’incarico.

    http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/03/04/vaticano-nel-2003-ratzinger-fu-informato-di-caso-pedofilia-ma-non-denuncio/519293/

  • Keith O’Brien Cardinale scozzese accusato di «comportamenti inappropriati»

    Keith O’Brien Cardinale scozzese accusato di «comportamenti inappropriati»

    Gli accusatori sono tre sacerdoti e un ex religioso.
    Le loro storie pubblicate dal «Guardian»

    Il cardinale Keith O’BrienIl cardinale Keith O’Brien
    A pochi giorni dall’inizio del conclave nuove accuse e un nuovo potenziale scandalo, questa volta proveniente dalla chiesa cattolica in Gran Bretagna, rischia di scuotere ulteriormente il Vaticano in uno dei momenti più delicati della sua storia recente. Il cardinale scozzese Keith O’Brien, il più alto porporato britannico e tra quelli che hanno diritto di voto nell’elezione del prossimo papa, è accusato di «comportamento inappropriato» nei confronti di tre sacerdoti e un ex sacerdote.

    EPISODI DI 33 ANNI FA – Le accuse, provenienti dai diretti interessati, sono state fatte pervenire al nunzio apostolico in Gran Bretagna, Antonio Mennini, stando a quanto riferisce il Guardian in un lungo articolo pubblicato sabato sera sul suo sito online e, in prima pagina del suo domenicale, The Observer. Si riferiscono ad episodi che risalgono a fino 33 anni fa. In un caso al 1980. All’epoca, la persona che oggi punta il dito contro il comportamento di O’Brien, aveva 18 anni ed era un seminarista al St.Andrew’s College (a Drygrange, in Scozia) dove l’attuale cardinale era il suo «direttore spirituale». A quanto si apprende, ha parlato di un «approccio inappropriato» dopo le preghiere della sera. L’allora seminarista sarebbe stato in quel momento troppo spaventato per riportare l’accaduto, ma da allora la sua personalità sarebbe cambiata, e anche i suoi insegnanti avrebbero notato che appariva spesso depresso. L’allora seminarista è stato poi ordinato sacerdote, ma, si legge, avrebbe riferito al nunzio che avrebbe abbandonato il sacerdozio nel momento in cui O’Brien fu nominato cardinale (da Giovanni Paolo II nel 2005). Si è poi sposato. «Sapevo che avrebbe sempre esercitato un certo potere su di me. Si pensava che io avessi lasciato il sacerdozio per sposarmi. Non fu così. Lo feci per preservare la mia integrità».

    «PRETE B» E «PRETE C» – Quello che viene indicato dal giornale come «prete B» riferisce di un episodio, sempre negli anni 80, e parla di un «comportamento», da parte del cardinale nei suoi confronti, «non cercato» – precisa – e avvenuto a tarda serata, dopo una «sessione di bevute». «Prete C» accusa O’Brien di aver usato il momento della preghiera serale come una scusa per «contatti inappropriati», riferisce ancora il Guardian. A quanto emerge, inoltre, il cardinale avrebbe mantenuto i contatti con «Prete C» per un certo periodo e – questo dettaglio sarebbe stato fatto pervenire all’ufficio del Nunzio – almeno in un’altra occasione O’Brien, descritto da «Prete C» come «molto carismatico», avrebbe fatto in modo di trovarsi in una situazione definita come intima. «Bisogna comprendere qual è il rapporto tra un vescovo e un prete. Gli si deve obbedienza – spiega l’ex sacerdote – è più di un capo, di un amministratore delegato di un’azienda. Esercita su di te un potere immenso». Le accuse sarebbero state riportate prima dell’annuncio delle dimissioni da parte di Benedetto XVI.

    L’INTERVISTA INASPETTATA – O’Brien ha suscitato clamore l’intervista che ha rilasciato venerdì al servizio scozzese della Bbc in cui il cardinale affermava che a suo avviso i preti dovrebbero potersi sposare, se lo volessero. Un’apertura inedita e sorprendente anche perché il porporato è considerato un ferreo tradizionalista. Uno strenuo conservatore soprattutto in materia di omosessualità, che aveva condannato come immorale, e contro i matrimoni gay che aveva definito «dannosi per il benessere fisico, mentale e spirituale».

    Redazione Online24 febbraio 2013 | 1:08

    http://www.corriere.it/cronache/13_febbraio_24/cardinale-scozzese_27112274-7e15-11e2-af5b-7a4139da51bb.shtml

     

    Conclave, nuova grana in arrivo dalla Scozia: cardinale accusato di rapporti ‘inappropriati’

    L’alto prelato scozzese, in partenza per Roma in vista dell’elezione del nuovo Papa, messo sotto accusa per ‘molestie’ dall’esposto di quattro sacerdoti al Nunzio apostolico in Gran Bretagna: “Si deve dimettere, la Chiesa non lo faccia votare”

    Conclave, nuova grana in arrivo dalla Scozia: cardinale accusato di rapporti ‘inappropriati’ Il cardinale Keith O’Brien (ansa)

    LONDRA – Non bastava il caso Mahony, sul conclave che dovrà eleggere il nuovo Papa piove un’altra grana che stavolta arriva dal Regno Unito. Uno degli “elettori” del pontefice, il cardinale scozzese Keith O’Brian, è stato accusato di “comportamento inappropriato” da tre sacerdoti e un ex sacerdote in Scozia. A svelare la notizia sono il Guardian e l’Observer.

    Secondo il Guardian, i quattro hanno sottoposto la loro segnalazione, con riferimento a un periodo che risale a fino 33 anni fa, al Nunzio apostolico in Gran Bretagna, Antonello Mennini, chiedendo le dimissioni immediate del porporato. Un portavoce del cardinale ha fatto sapere che le affermazioni degli ‘accusatori’ sono state contestate. O’Brien ha 74 anni e si dovrebbe ritirare il mese prossimo.

    A quanto emerge, uno dei denuncianti ritiene che O’Brian avesse sviluppato nei suoi confronti un rapporto definito “inappropriato” e che ciò lo abbia costretto ad anni di assistenza psicologica. I quattro, si legge ancora sulla versione online del quotidiano, affermano di essersi rivolti al Nunzio già prima dell’annuncio delle dimissioni di Benedetto XVI, l’11 febbraio scorso. L’Observer riferisce che i quattro farebbero parte della diocesi di St Andrews e di Edimburgo di cui è titolare O’Brien. Inoltre, i denuncianti temono che una partecipazione del primate scozzese all’elezione del Papa vorrebbe dire che la Chiesa ha ignorato le loro rivendicazioni.

    Il primo caso – secondo quanto riporta l’Observer – risale al
    1980 quando uno degli accusatori era “un seminarista 18enne al Drygrange college a St Andrews, dove O’Brien era il suo direttore spirituale”, e dove, secondo il domenicale, l’attuale cardinale gli avrebbe fatto delle “avance inappropriate dopo la preghiera della notte”. All’epoca, l’uomo, ha spiegato di essere “troppo terrorizzato per denunciare il caso”. Venne ordinato sacerdote, ma si spogliò dell’abito talare quando seppe che O’Brien era stata nominato vescovo.

    Per quanto riguarda gli altri tre ‘denunciati’, tutti ancora sacerdoti, il primo ha riferito di di essere stato oggetto di “un contatto inopportuno” da parte di O’Brien nella sua prima parrocchia; il secondo ha spiegato che nel 1980 fu invitato a passare un settimana con l’attuale cardinale nella sua residenza e qui, ha detto, di essere stato vittima di un comportamento inadeguato dopo una bevuta a notte fonda; l’ultimo sacerdote ha dichiarato che quando era un giovane prete O’Brien utilizzava la vicinanza durante le preghiere serali per “contatti inappropriati”.

    Ieri il cardinale scozzese, in un’intervista alla Bbc, aveva confermato la sua intenzione di partire per Roma il prossimo martedì per partecipare al conclave. L’intervista aveva suscitato clamore per alcune sue dichiarazioni sulla opportunità per i preti di sposarsi: “Se lo vogliono dovrebbero poterlo fare”, aveva detto il cardinale. In passato invece, O’Brian aveva manifestato posizioni molto conservatrici, in particolare rispetto all’omosessualità che aveva condannato come immorale e contro i matrimoni gay che aveva definito “dannosi”.

    (23 febbraio 2013)

    http://www.repubblica.it/esteri/2013/02/23/news/il_cardinale_o_brien_nuova_grana_sul_conclave-53279245/

  • Parla il ragazzo di 21anni ch eha raccontato l’abuso: “Un uomo vide tutto”

    Parla il ragazzo di 21anni ch eha raccontato l’abuso: “Un uomo vide tutto”

    Ferrara, 30 dicembre 2012 – FARE chiarezza, e farla subito perché di tempo ne è già trascorso abbastanza. Questa la volontà dell’avvocato Nicola Casadio, difensore di Valerio, il ragazzo di 21 anni che ha denunciato i presunti abusi sessuali subìti da un sacerdote di un paese del medio ferrarese, al confine con il Ravennate. Il giovane si presentò la prima volta a settembre in Questura a Bologna per sporgere denuncia ma poi tentò di ritirarla «perché non volevo fare del male ad alcuno», inconsapevole però che le querele per violenza sessuale non sono rimettibili proprio per non cedere a ricatti. Dopo essersi rivolto al legale, a ottobre una seconda denuncia, maggiormente dettagliata, è stata presentata in Procura a Ravenna (gli atti poi, per competenza territoriali, in quanto le presunte violenze sarebbero avvenute in una chiesa della nostra provincia, sono stati mandati a Ferrara). Ma ad oggi, a quanto pare, nulla è ancora stato fatto e Valerio non è mai stato sentito dagli inquirenti.

    IL 21ENNE racconta di essersi scoperto gay fin da ragazzino e di avere contemporaneamente sentito dentro di sé la necessità di svolgere un percorso religioso avvicinandosi a una comunità di preghiera. «Poi su internet sono venuto in contatto con un religioso del Ravennate che mi ha invitato».
    Così si è rivolto alla parrocchia estense, ai confini con il Lughese, appartenente alla Diocesi di Ravenna. «Una sera — è scritto nell’atto — il religioso mi diede da bere una tisana, mi sentii strano, compresi di aver perso ogni inibizione». E, continua l’accusa, fra i due ci fu un rapporto sessuale. «Ma io non volevo». Ne seguirono altri due, nei giorni successivi.

    «A QUEL punto, il giorno dopo all’ultimo episodio, in auto, lo affrontai, ma lui reagì violentemente, ci colpimmo. Di lì a poche ore ho fatto le valige e ho lasciato la canonica». Successivamente, racconta ancora il 21enne, qualcuno vicino al sacerdote gli avrebbe inviato un messaggio invitandolo a lasciare perdere e a ritirare le accuse. Stando sempre alle stesse, vi sarebbe almeno un testimone pronto a confermare la versione di Valerio. Un uomo che avrebbe assistito alle presunte violenze sessuali subìte. «Bisogna fare luce sulla vicenda — è l’appello lanciato dall’avvocato ravennate —, è già trascorso fin troppo tempo dai fatti». Nessuno degli inquirenti ha voluto dire nulla sulla vicenda.

    http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/2012/12/30/823303-violentato-prete-testimone.shtml

  • La diocesi “assolve” un vescovo pedofilo morto da 31 anni

    La diocesi “assolve” un vescovo pedofilo morto da 31 anni

    14.12.2012
    Preti pedofili, assolto ex vescovo
    Sotto sorveglianza due religiosi

    SCANDALO. Svolta nell’inchiesta per gli abusi perpetrati per trent’anni ad ex allievi sordomuti dell’istituto Provolo. La Santa Sede: «Senza fondamento le accuse a monsignor Carraro». Precetto penale e ammonizione canonica nei confronti dei sacerdoti

    Verona. In 67 denunciarono di aver patito abusi sessuali e umiliazioni. Accusarono, a trent’anni di distanza, i religiosi del Provolo, in vita ne restano quattro (fratel Lino Gugole è deceduto nell’agosto 2011) e per due di loro la Santa Sede ha preso provvedimenti. Le violenze, denunciarono le vittime, avvennero tra la fine degli anni Cinquanta e il 1984 nell’istituto che si occupa dell’educazione dei bambini sordi, nella tenuta Cervi a San Zeno di Montagna e nella sede del Chievo ed emersero tre anni fa. L’istituzione di una commissione presieduta da Mario Sannite, magistrato in pensione, già presidente del Tribunale di Verona e della Corte d’Appello di Brescia, che aveva il compito di ascoltare le vittime di quegli abusi, rappresentò il primo segnale ufficiale dell’interessamento della Santa Sede per accertare la verità. E la Congregazione per la dottrina della fede, al termine dell’indagine e alla luce della relazione del presidente Sannite, ha emanato i provvedimenti a carico di don Eligio Piccoli e don Danilo Corradi. Sono state invece ritenute «affette da incoerenze e contraddizioni» le denunce che riguardavano gli abusi compiuti dall’allora vescovo di Verona monsignor Giuseppe Carraro: «la congregazione che aveva disposto di sospendere il processo di beatificazione giunge a concludere che “non ritenendo fondate le predette accuse invita il dicastero (per le cause dei santi a procedere al completamento della positio in questione”». Per quel che riguarda don Piccoli, la Santa Sede, «tenuto conto anche dell’età avanzata e della salute precaria» lo ha sanzionato con precetto penale che comporta innanzitutto una vita dedita alla preghiera e alla penitenza, il divieto di qualsiasi contatto con minori e l’assidua sorveglianza da parte di persone individuate dal Vescovo di Verona. Ammonizione canonica invece per don Danilo Corradi: «le accuse non risultano provate ma, stante il dubbio, è stata disposta la stretta sorveglianza da parte dei responsabili sui suoi comportamenti».Don Agostino Micheloni «afferma che all’epoca degli abusi non risiedeva al Chievo ma nella Casa madre». E la Santa Sede attende la documentazione per verificare le sue affermazioni mentre don Rino Corradi «dichiara che all’epoca non risiedeva a Verona ma a Gorizia», richiesta di documentazione anche per lui. «Le pene sono estremamente edulcorate», il commento di Marco Lodi Rizzini, portavoce dell’associazione sordi Provolo, «proprio in considerazione di una vicenda che ha rovesciato la vita a bambini che poi hanno avuto problemi enormi. Quello che mi pare importante», evidenzia, «è il fatto che il Vaticano ha accettato che ci fosse una commissione senza preti e l’ammissione che abusi ci sono stati».

  • Preti pedofili, assolto ex vescovo Sotto sorveglianza due religiosi

    Preti pedofili, assolto ex vescovo Sotto sorveglianza due religiosi

    SCANDALO. Svolta nell’inchiesta per gli abusi perpetrati per trent’anni ad ex allievi sordomuti dell’istituto Provolo. La Santa Sede: «Senza fondamento le accuse a monsignor Carraro». Precetto penale e ammonizione canonica nei confronti dei sacerdoti.

    Verona. In 67 denunciarono di aver patito abusi sessuali e umiliazioni. Accusarono, a trent’anni di distanza, i religiosi del Provolo, in vita ne restano quattro (fratel Lino Gugole è deceduto nell’agosto 2011) e per due di loro la Santa Sede ha preso provvedimenti. Le violenze, denunciarono le vittime, avvennero tra la fine degli anni Cinquanta e il 1984 nell’istituto che si occupa dell’educazione dei bambini sordi, nella tenuta Cervi a San Zeno di Montagna e nella sede del Chievo ed emersero tre anni fa. L’istituzione di una commissione presieduta da Mario Sannite, magistrato in pensione, già presidente del Tribunale di Verona e della Corte d’Appello di Brescia, che aveva il compito di ascoltare le vittime di quegli abusi, rappresentò il primo segnale ufficiale dell’interessamento della Santa Sede per accertare la verità.

    E la Congregazione per la dottrina della fede, al termine dell’indagine e alla luce della relazione del presidente Sannite, ha emanato i provvedimenti a carico di don Eligio Piccoli e don Danilo Corradi. Sono state invece ritenute «affette da incoerenze e contraddizioni» le denunce che riguardavano gli abusi compiuti dall’allora vescovo di Verona monsignor Giuseppe Carraro: «la congregazione che aveva disposto di sospendere il processo di beatificazione giunge a concludere che “non ritenendo fondate le predette accuse invita il dicastero (per le cause dei santi a procedere al completamento della positio in questione”». Per quel che riguarda don Piccoli, la Santa Sede, «tenuto conto anche dell’età avanzata e della salute precaria» lo ha sanzionato con precetto penale che comporta innanzitutto una vita dedita alla preghiera e alla penitenza, il divieto di qualsiasi contatto con minori e l’assidua sorveglianza da parte di persone individuate dal Vescovo di Verona. Ammonizione canonica invece per don Danilo Corradi: «le accuse non risultano provate ma, stante il dubbio, è stata disposta la stretta sorveglianza da parte dei responsabili sui suoi comportamenti».

    Don Agostino Micheloni «afferma che all’epoca degli abusi non risiedeva al Chievo ma nella Casa madre». E la Santa Sede attende la documentazione per verificare le sue affermazioni mentre don Rino Corradi «dichiara che all’epoca non risiedeva a Verona ma a Gorizia», richiesta di documentazione anche per lui. «Le pene sono estremamente edulcorate», il commento di Marco Lodi Rizzini, portavoce dell’associazione sordi Provolo, «proprio in considerazione di una vicenda che ha rovesciato la vita a bambini che poi hanno avuto problemi enormi. Quello che mi pare importante», evidenzia, «è il fatto che il Vaticano ha accettato che ci fosse una commissione senza preti e l’ammissione che abusi ci sono stati».

    http://www.larena.it/stories/Home/443195_preti_pedofili_assolto_ex_vescovosotto_sorveglianza_due_religiosi/?refresh_ce#scroll=600

  • Il primo approccio a tredici anni Il racconto della ragazza che denunciò Don Marco.

    Il primo approccio a tredici anni Il racconto della ragazza che denunciò Don Marco.

    Don Marco condannato a 3 anni e 6 mesi

    Quando è stata avvicinata la prima volta era il 2008: dopo quattro anni di incontri iniziati in quel periodo, questa stessa ragazzina ha deciso di denunciare il sacerdote

    Como, 17 novembre 2012 – Faceva solo la terza media quando fu avvicinata da don Marco Mangiacasale per la prima volta. Era una delle prima uscite serali che le venivano concesse dai genitori, rigorosamente all’oratorio e con orario di rientro tassativo. Era il 2008: dopo quattro anni di incontri iniziati in quel periodo, questa stessa ragazzina ha deciso di denunciare il sacerdote, raccontando quale rapporto aveva stabilito con lui ormai stabilmente. Il primo approccio era avvenuto mentre i due erano seduti sul divano, a guardare un film a casa di don Marco che, all’epoca, era parroco di San Giuliano. C’erano più persone ma l’uomo, seduto accanto alla ragazzina, aveva steso una coperta sopra di loro, che gli ha consentito quel primissimo contatto avvenuto tra loro. Colta di sorpresa, nemmeno certa del significato di quel comportamento, la tredicenne non aveva reagito.

    Per mesi, lo scenario si era ripetuto, accorciando progressivamente le distanze, ma con cautela: ogni volta, il suo parroco le ribadiva che loro due non avevano una relazione, che non la considerava la sua ragazza o la sua amante. Tutte circostanze e dettagli, che sono finiti nella denuncia presentata in Procura a inizio marzo scorso, premessa dell’arresto del sacerdote condannato in primo grado a tre anni e sei mesi di carcere, per questa e per altre quattro vicende simili. La ragazza spiega la confusione che le generava quella frequentazione, l’impossibilità di comprendere a quell’età cosa significasse quello che stava vivendo. Tuttavia, con già qualche consapevolezza: le sensazione di vivere una cosa sbagliata.

    di Pa.Pi.

    http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/2012/11/17/803601-como-don-marco-racconto-ragazza.shtml

  • Busto Arsizio Suor Mariangela sceglie di non parlare

    Busto Arsizio Suor Mariangela sceglie di non parlare

    La religiosa accusata di aver abusato per anni di una giovane educatrice della parrocchia di Sant’Edoardo, poi suicidatasi, si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al gip e al magistrato

    Suor Mariangela Farè ha scelto la via del silenzio, la religiosa accusata di aver violentato per anni e perseguitato una giovane catechista della parrocchia di Sant’Edoardo poi suicidatasi nel giugno dello scorso anno. La donna si è presentata questa mattina al secondo piano del palazzo del Tribunale di Busto Arsizio insieme al suo avvocato Raffaella Servidio e ad attenderla fuori c’erano alcuni parenti e una suora. L’interrogatorio è durato pochi minuti in quanto la linea difensiva scelta non ha permesso di porre le domande che da giorni il magistrato titolare dell’indagine Roberta Colangelo e il giudice per le indagini preliminari vorrebbero porgli in merito al rapporto con la ragazza di 27 anni.

    La suora, a detta del suo legale, è apparsa comunque tranquilla e lucida ma la scelta di non parlare sarebbe dovuta a quella che l’avvocato ha definito “lacune nelle indagini che non chiariscono molti aspetti di questa vicenda”. Nel frattempo c’è preoccupazione anche tra i genitori dei ragazzi e delle ragazze che hanno frequentato la parrocchia negli anni in cui la suora ha prestato servizio al centro Primavera di Sant’Edoardo. Una mamma, infatti, ha scritto una lettera a Varesenews chiedendo di far luce sulla vicenda e dicendosi preoccupata per quanto possa essere accaduto anche a suo figlio.

    LA LETTERA – “Come è stato possibile che una donna così disturbata gestisse il Centro Primavera, pre e post scuola del quartiere di Sant’Edoardo, in quegli anni affollatissimo di bambini di 3 scuole elementari e una media. Sembrerebbe che sia stata scoperta e cacciata da un giorno all’altro, ma se così è perchè nessuno ha fatto nulla? Perché si sarebbero limitati a spostarla in un altro luogo sempre a contatto con adolescenti? Tutte le mattine mettevo lo zainetto sulle spalle di mio figlio che nel 1998 frequentava la prima elementare e lo accompagnavo direttamente nella tana dell’orco! Abbiamo dovuto aspettare quasi 15 anni per sapere che portavamo i nostri figli non in un ambiente sicuro e protetto, ma in un luogo di abusi!” – scrive la donna in una lettera di fuoco.

    Le domande sono tante e le risposte poche, anche dalle gerarchie ecclesiastiche. Ora si sa che il parroco di allora aveva informato i suoi superiori dei suoi sospetti sulla donna e aveva ottenuto il trasferimento della suora a Catania, poi tornata a a Milano meno di un anno dopo. Un particolare emerso dagli scritti della giovane vittima degli abusi, però, farebbe pensare alla possibilità che si trattasse di un caso isolato: “Vuole me e non le altre” – scriveva sul suo diario quasi a far pensare che in quel rapporto la vittima si fosse sacrificata per salvare altre ragazze. Ora gli inquirenti stanno lavorando sui materiali informatici sequestrati a suor Mariangela, forse da quel computer potrebbero emergere novità interessanti.
    16/11/2012
    or.ma.orlando.mastrillo@varesenews.it

    http://www3.varesenews.it/busto/articolo.php?id=248263

    Busto Arsizio
    Suora arrestata, i parrocchiani: “Sparì all’improvviso”
    Per le vie del rione nessuno vuole commentare la notizia dell’arresto della religiosa accusata di violenze e abusi su una ragazza che poi si è suicidata. In pochi la ricordano e c’è anche chi non crede alle accuse
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    Nessuno ha voglia di parlare lungo le vie del quartiere Sant’Edoardo. La notizia della suora arrestata a seguito degli abusi perpetrati dal 1997 al 2011 nei confronti di una ragazza che si è suicidata nel giugno dello scorso anno, ha colto tutti alla sprovvista. Oggi nessuno lo ammette ma ciò che tutti pensavano all’epoca era che il suicidio fosse stato causato dal presunto rapporto tra la ragazza e un Vicario Parrocchiale, Don Alessandro, che pochi mesi dopo era stato trasferito a Sesto San Giovanni. In molti parlavano anche di una presunta gravidanza della giovane (mai dimostrata, ndr) che, con il suo estremo gesto, avrebbe deciso di porre fine alla vicenda tanto mormorata nel quartiere. «La gente che deve parlare per niente, tanto per parlare, e senza preoccuparsi delle conseguenze che possono avere le stronzate dette, mi fa veramente incazzare!», scriveva la ragazza sul proprio profilo Facebook un mese prima di impiccarsi.
    E con questa ricostruzione dei fatti la comunità aveva archiviato la storia, almeno fino ad oggi. Camminando per le strade del rione, infatti, in molti rimangono senza parole davanti alla nuova storia che la magistratura bustocca sta scrivendo. Gli abusi, il trasferimento della suora, le persecuzioni, il suicidio e le manette. «Quando era arrivata questa suora tutti eravamo contenti» ricorda una signora la cui figlia proprio in quegli anni frequentava l’oratorio «perchè era una ventata di giovinezza nel quartiere». E lo stupore è stato tanto quando «durante una domenica, a messa, ci avevano comunicato che sarebbe stata trasferita». La motivazione? «Era una questione legata a studi non ancora terminati», aveva detto il parroco dal pulpito.
    Sono tanti, comunque, quelli che non hanno nessuna voglia di parlare ma, tra i tanti, c’è anche qualcuno che proprio non ci crede. «La storia che so io è diversa» racconta un anziano signore che abita proprio dietro alla chiesa e incalza: «Voi come credete di conoscere la verità? E come fate a sapere che che quelle provesono vere? Quella suora aveva un’intelligenza fuori dalla norma».
    14/11/2012
    Marco Corsoredazione@varesenews.it

    http://www3.varesenews.it/busto/suora-arrestata-i-parrocchiani-spari-all-improvviso-248082.html

  • Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (12G0192)

    (GU n. 235 del 8-10-2012)

    “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume.”

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

    1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Autorita’ nazionale

    1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’ nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.
      2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’ transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»; b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all’articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»; g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all’articolo 600-ter: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato; l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»; m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma d
      ell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l’articolo 602-bis e’ abrogato; o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della situazione di necessita’ del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
      «Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all’articolo 609-quater: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all’articolo 609-nonies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all’articolo 609-decies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei geni
      tori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

    Art. 5

    Modifiche al codice di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’ inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’ inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
      f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

    Art. 6

    Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

    1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

    Art. 7

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

    1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
      2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».
      3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

    Art. 8

    Confisca

    1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

    1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

    Art. 10

    Clausola di invarianza

    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

      NAPOLITANO

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

      Severino, Ministro della giustizia

      Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

      Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 2326): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre 2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio 2010. Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
    Senato della Repubblica (atto n. 1969): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010; il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21 ottobre 2010. Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Camera dei deputati (atto n. 2326-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con modificazioni, l’11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 1969-B): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011; il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012. Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011; l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 2326-D): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 1969-D): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17 luglio 2012. Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato, definitivamente, il 19 settembre 2012.


    Allegati

    …omissis…

    FONTE

  • Cile, un vescovo sotto inchiesta per abusi di minori

    Cile, un vescovo sotto inchiesta per abusi di minori

    4/10/2012
    Cile, un vescovo sotto inchiesta per abusi di minori
    La Santa Sede ha avviato un’indagine nei confronti di Marco Antonio Órdenes Fernández. Il prelato “a riposo” in Perù, è tornato nel Paese
    Andrés Beltramo Álvarez
    Città del Vaticano

    La Chiesa cattolica del Cile ha dovuto affrontare, questa settimana, una notizia inattesa. La Santa Sede ha aperto un’inchiesta nei confronti del vescovo della diocesi di Iquique, nella regione di Tarapacá, Marco Antonio Órdenes Fernández, per denunce di abusi sessuali nei confronti di minori. La nunziatura apostolica di Santiago ha confermato la notizia. Mentre i suoi fedeli si trovano in stato di shock, il religioso li avrebbe abbandonati sin da settembre, quando si è recato in Perù per seguire una presunta terapia medica.

    La situazione è grave e ci sono pochi precedenti. Quello più famoso è lo scandalo dell’ex vescovo di Bruges (nel Belgio), Roger Vangheluwe, che ha presentato le sue dimissioni nell’aprile del 2011 dopo aver ammesso in pubblico l’abuso di un suo nipote. Il caso cileno, però, è un po’ diverso, perché l’imputato non ha mai ammesso la colpa né ha presentato le dimissioni, nonostante l’inchiesta nei suoi confronti sia cominciata più di cinque mesi fa.

    In Cile come a Roma si attendono un intervento della Congregazione per i Vescovi del Vaticano, per chiedere le dimissioni del religioso “per cause di forze maggiori” o per proporre la sua destituzione al Pontefice, come avvenuto in altri casi simili. Soprattutto perché, secondo la testimonianza di una delle vittime, le accuse avrebbero un alto grado di affidabilità.

    Lo scorso 2 ottobre, l’ambasciata vaticana in Cile ha steso un breve comunicato nel quale riconosceva gli sviluppi dell’inchiesta dallo scorso aprile e chiariva anche che, trattandosi di un vescovo, la procedura è in mano alla Santa Sede, tramite il nunzio apostolico Ivo Scapolo, che ha gestito con assoluta serietà tutta la vicenda.

    «Sin dall’inizio di questo caso, la nunziatura ha cercato di offrire supporto psicologico e accompagnamento per le persone colpite, ed è anche stata in contatto con monsigniore Órdenes, che ha chiesto un permesso medico», si legge nella nota.

    Lo stesso giorno, il dipartimento di comunicazioni della diocesi di Iquique ha confermato che il religioso «soffre di una vecchia complicazione al fegato, che ha finito per diventare uno scompenso enzimatico e un acuto stato di stress». Sarebbe questo, dunque, il motivo del suo viaggio in Perù: a riposo su consiglio dei medici.

    Ma è significativo il fatto che, nel mezzo dell’inchiesta, il prelato abbia avuto il permesso di uscire dal paese. In ogni caso, se la richiesta delle sue dimissioni non procedesse, per mancanza di prove, andrebbe avanti in ogni caso per motivi di salute, perché risulta evidente che le sue condizioni mediche gli hanno impedito di compiere i suoi doveri di vescovo.

    Perciò il Nunzio Scapolo si è recato ieri alla città cilena di Arica nella quale si trova il religioso, dopo il suo ritorno dalla vicina località di Tacna in Perù.

    L’inchiesta canonica, comunque, non è la prima nei confronti del pastore di Iquique. Un giudice di Tarapacá ha riconosciuto che era stato indagato nel 2009 per una denuncia di abusi sessuali presentata dai genitori di una vittima maggiorenne.

    «Io non chiedo soldi: chiedo giustizia e serenità per me […] Vorrei soltanto vederlo lontano dal sacerdozio, e chiedo da lui il riconoscimento e l’assunzione delle sue responsabilità», aveva affermato in un’intervista con CNN Rodrigo Pino, il quale accusa il religioso di aver abusato di lui quando aveva 15 anni ed era il suo chierichetto. Ha anche aggiunto che «nella via di Dio c’è gente buona e gente cattiva. Io ho sperimentato la cattiveria con tutto il male che mi ha fatto, perché in quel momento io ho messo in questione anche la mia identità sessuale». Lo scorso 3 ottobre, lo stesso Pino ha rivelato di aver ricevuto «una risposta molto positiva dal Vaticano, una risposta che ci ha rallegrati». Ma Pino non ha voluto fornire più dettagli.

  • Sesso? “No, solo baci e carezze” Per il gip invece c’era violenza

    Sesso? “No, solo baci e carezze” Per il gip invece c’era violenza

    Tutti i retroscena degli atti depositati per il caso don Ruggeri

    di Alessandro Mazzanti

    Fano (Pesaro-Urbino), 4 settembre 2012 – DON RUGGERI, l’ex sacerdote di Orciano, arrestato il 13 luglio scorso per atti sessuali su una minorenne, prosegue abbastanza tranquillo la sua detenzione domiciliare nel convento di Monte Fano, a Fabriano. Ma chi avesse voglia di capire un po’ meglio come e perchè il don sia arrivato fin lì, in viaggio dal carcere di Villa Fastiggi, legga qui sotto. Perchè, come si ricorderà, Lorena Mussoni, il gip che ha firmato nel luglio scorso il suo arresto su richiesta del pm Sante Bascucci, si era opposta alla richiesta di scarcerazione del don, inoltrata il giorno (il 3 agosto) dopo l’incidente probatorio in cui era stata sentita la ragazzina 13enne, nell’aula protetta, alla presenza anche di una psicologa. Ma perchè il gip si era opposta alla scarcerazione o ai domiciliari? I motivi erano fondamentalmente due. Primo, il fatto che la stessa ragazzina aveva dichiarato nell’audizione di essere stata costretta, dal don, a fare certe cose. Insomma, il gip, seguendo logicamente il filo del racconto della minore, non vedeva nessuna forma di consenso, in quei due episodi. Anzi, vedeva «intimidazione». Tanto da avanzare esplicitamente la possibilità, poi emersa anche sul fronte dell’accusa, che al don venga più pesantemente contestato non il reato di atti sessuali con una minore di 14 anni, ma la violenza sessuale. In più, era ipotizzata a carico del don la pericolosità sia della reiterazione del reato sia dell’inquinamento probatorio, tanto da escludere la possibilità degli arresti domicliari. Non solo nella sua casa, a Orciano, ma anche nei conventi, ritenuti dal gip «luoghi non idonei» a permettere che il don non avesse contatti con altre persone informati sui fatti.

    IL LEGALE del sacerdote, Gianluca Sposito, impugna l’atto del gip e alla fine convince i giudici del Riesame che il don può avere i domiciliari, in convento, definendolo luogo «adeguatamente lontano dai luoghi frequentati dall’indagato e dalla persona offesa, nonché privi di occasioni di contatto con estranei». E ricostruisce un quadro accusatorio ovviamente diverso rispetto a quello delineato dal gip. Soprattutto, scrive il legale, «parlare di costrizione, anche solo psicologica, appare particolarmente illogico: come fa la minore a sostenere “non potevo far niente”, con fatti svoltisi in un luogo più che pubblico (una spiaggia già frequentata), in orari comunissimi, con più persone presenti, reiterando comunque (al di là degli atti sessuali eventualmente subiti) le uscite con il sacerdote, frequentando la spiaggia addirittura con la sorella maggiore?».

    «GLI ATTI sessuali poi —_ prosegue il legale — sono solo baci e carezze, nessuna sollecitazione della zona pubica». E sul concetto di “senso di colpa”: «La minore non ne parla espressamente, ma il concetto le viene affibbiato semplicemente perché dichiara che lei in verità non voleva quelle “attenzioni” (ma nel video è evidente la bilateralità degli atteggiamenti)».
    La ragazzina, argomenta anche il legale, è sì intimidita, ma in un altro senso. «Le sue risposte a molte domande appaiono evidentemente frutto della necessità di compiacere non solo e non tanto il giudice, quanto tutti coloro che sono ben oltre il vetro. In primis i genitori…». E ancora: «La visione del filmato agli atti può aiutare: non si tratta della rappresentazione di un amore rubato o di un soggetto in preda ad un raptus, bensì di un contesto ludico e affettivo, dove due “adolescenti” appaiono scambiarsi affettività. Proprio quel “bene” che l’indagato stigmatizza come “sbagliato”».

    Alessandro Mazzanti

    http://www.ilrestodelcarlino.it/fano/cronaca/2012/09/04/767259-pedofilia-don-ruggeri-retroscena.shtml