Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • All’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite il report “Italia” del marzo 2018 di “National Secular Society” che include anche i report della Rete L’ABUSO

    All’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite il report “Italia” del marzo 2018 di “National Secular Society” che include anche i report della Rete L’ABUSO

    Nella sezione del 22 e 23 gennaio 2019, salirà sul “banco degli imputati” la Repubblica Italiana, la cui posizione sarà esaminata dal Comitato Onu per la Tutela del Fanciullo.

    Anche secondo le accuse recentemente formulate dal poll legale della Rete L’ABUSO (Diffida del 19.2.18 e esposto denuncia del 18.10.18), lo Stato italiano, oltre ad essere inadempiente di fronte a trattati internazionali e convenzioni di vario genere, attuerebbe nei confronti del fenomeno, politiche omissive che come diretta conseguenza produrrebbero un favoreggiamento al fenomeno stesso.

    Di seguito, uno dei report sull’Italia agli atti delle Nazioni Unite, report che sarà incluso nella consultazione del prossimo 22 e 23 gennaio 2019, un report che contiene anche la documentazione e le ricerche della Rete L’ABUSO.
    Di seguito il documento di “National Secular Society” Report in lingua originale


    CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DEL BAMBINO

    RELAZIONE ALTERNATIVA SULL’ITALIA

    (report sul caso Italia)

    PREPARATO DALLA National Secular Society (UK)

    PRE-SESSIONE ALLA 80ª SESSIONE

    MARZO 2018

    NON ESISTE L’INDICE IN QUANTO IL MATERIALE SI RIFERISCE AL CLUSTER 4.

    4 Diritti civili e libertà (articolo 19)

    Autori

    1. Questo report è stato preparato dalla UK National Secular Society (“NSS”)

    Il presidente, Keith Porteous Wood e membro del Consiglio NSS Josephine Macintosh che ha parlato per l’NSS al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (“UNHRC”). Sig Porteous Wood ha lavorato presso il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e presso il Comitato per il Diritti del fanciullo, per assicurare che la Santa Sede sia stata esaminata dal Comitato, come non lo era stato per molti anni, e che il Comitato avesse tutto le informazioni necessarie per aiutarlo a compilare le sue osservazioni conclusive (1)

    Metodologia e approccio generale

    1. La National Secular Society lavora per la separazione tra religione e stato, e per uguale rispetto per i diritti umani di tutti, in modo che nessuno sia avvantaggiato o svantaggiato a causa delle proprie convinzioni. Dal 2016 siamo considerate un organismo consultivo speciale presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
    2. Il nostro lavoro menzionato sopra, relativo alla Santa Sede e altrove, per esempio con la Chiesa anglicana, ci ha portato a concludere che l’abuso del clero è molto più diffuso di quanto non ci si accorga, e spesso nascosto da decenni. Questo occultamento è spesso dovuto a voti di segretezza e azioni legali aggressive adottate dal clero. Cerchiamo quindi di sensibilizzare e suggerire i modi in cui può essere ridotto al minimo.
    3. Abbiamo cercato le informazioni più affidabili e disponibili e, pur riconoscendo che ciò potrebbe non essere completo, abbiamo incluso informazioni validate da fonti diverse. Evidentemente l’assenza di informazioni ufficiali non significa l’assenza di un problema, anzi è probabile che sia il contrario, specialmente in Italia dove la cultura del clericalismo e il potere della Chiesa cattolica filtra la società civile, rendendo insensibile la capacità di quest’ultima di ritenere la Chiesa la causa.
    4. Riconosciamo che molti abusi (violenze sessuali e di altra natura da parte di adulti) nei confronti di minori avvengono in famiglia e molti si verificano anche in ambienti istituzionali non ecclesiastici. Chiaramente, le accuse credibili dovrebbero essere perseguite con tutta la forza della legge.
    5. Riconosciamo anche che l’abuso nelle organizzazioni ecclesiastiche non è limitato al cattolicesimo o ad organizzazioni cristiane, ma si estende a tutte le confessioni e le religioni a vari livelli. L’enfasi sugli abusi nelle organizzazioni cattoliche, in questo rapport, è in funzione del gran numero di istituzioni sotto l’egida della Chiesa cattolica e da parte degli Stati sono state riscontrate prove di abusi su scala significativa.
    6. Le organizzazioni ecclesiastiche sono suscettibili di attrarre in modo sproporzionato coloro che sono dediti a tali abusi; la dinamica del potere religioso/spirituale offre maggiori opportunità per perpetratori di abusare e nasconderlo; inoltre, tali organizzazioni possono più facilmente nascondere questo abuso, ad esempio attraverso la negoziazione di concordati (cfr in basso) che consentono espressamente la non divulgazione.
    7. Lo scopo di questa presentazione è di creare, nell’interesse delle vittime di tali abusi, una maggior parità di condizioni affinché tali istituzioni non godano dei privilegi che infatti permettono che molti abusi restino impuniti.

    LE NOSTRE PREOCCUPAZIONI

     

    A – Il livello di abuso clericale dei minori

    1. Non esistono informazioni ufficiali definitive sulla portata dell’abuso clericale dei minori in Italia, tuttavia, tre fonti di informazione sono contenute nell’appendice che fornisce un tentativo di evidenziarne la portata.
    2. L’Esempio 1 (vedi Appendice) mostra un estratto da un rapporto di RMIT University (Melbourne, Australia) Abuso sessuale infantile nella Chiesa cattolica: una rassegna interpretative della letteratura e dei rapporti di inchieste pubbliche scritti da due cattolici accademici. Concludono che “c’è stata la costante sottovalutazione del flagello dell’abuso clericale infantile da parte della Chiesa cattolica in Italia”.
    3. Questo rapporto attira l’attenzione su seri problemi di comportamento del Vaticano che è ragionevole presumere debba prevalere anche in Italia. Un esempio è “se un sacerdote è accusato dovrebbe pentirsi, e se si pentisse dovrebbe essere perdonato e ricollocato nella sua posizione. […] La preoccupazione dei funzionari della Curia Romana presenti all’incontro era di proteggere l’innocente sacerdote, per la loro convinzione che molte delle accuse erano false. […] Né potevano considerare l’idea che il ritorno i preti abusatori al ministero ha comportato un “rischio inaccettabile” per i bambini. Per colpa del loro approccio totalmente legalistico, non consideravano gli obblighi della Chiesa verso le vittime. […] per la Congregazione per la Dottrina della Fede, per esempio, gli abusi sessuali su minori sono classificati sotto l’etichetta “dei reati più gravi”, che includono reati come dissacrare un ostia, celebrare la messa con solo pane o solo vino, e concelebrare la Messa con sacerdoti non cattolici [apparentemente per quanto riguarda il primo come di uguale gravità per gli ultimi due]. Il sacerdote era una persona privilegiata sotto la legge canonica; la vittima non lo era.”
    4. L’Esempio 2 (Appendice) proviene da un’organizzazione italiana che cerca di sottoporre alla giustizia i preti cattolici pedofili in Italia. Mostra 120 condanne definitive per sacerdoti che hanno abusato di bambini negli ultimi 10 anni. Sono contrassegnati su una mappa dell’Italia, indicata da spilli rossi.
    5. L’Esempio 3 (Appendice) utilizza le informazioni statistiche sull’incidenza dell’abuso del clero prodotto nel 2009 dalla Santa Sede in evidenza al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite(2). Si stima che tra l’1,5% e il 5% del clero cattolico è stato coinvolto nei casi di abuso sessuale. Se questo è estrapolato in Italia, sasrebbe pari a ben 3.400 casi, e non meno di 1.000.
    6. Permettendo all’abuso endemico negli ambienti ecclesiastici di continuare indefinitamente e su scala così ampia, è inconcepibile che ciò non sia noto nelle istituzioni. Il Comitato sui diritti dell’infanzia ha scritto, nel 2014, sugli abusi su larga scala nelle istituzioni della Chiesa cattolica, molte delle quali presenti in Belgio. Ha affermato, nelle sue osservazioni conclusive alla Santa Sede, che “è ben noto che chi ha compiuto abusi sessuali su minori è stato trasferito di parrocchia in parrocchia o in altri paesi nel tentativo di coprire tali crimini, una pratica documentata da numerosi cittadini, commissioni d’inchiesta “e che” pone ancora i bambini in molti paesi ad alto rischio di abusi sessuali” (l’intero paragrafo si trova nell’Esempio 3 nell’Appendice).
    7. Restiamo convinti che la segnalazione obbligatoria – se organizzata e fatta in modo appropriato – è uno strumento prezioso, anzi essenziale, per aiutare a ridurre questo endemico abuso. Secondo Mandate Now, un’organizzazione rispettabile con sede nel Regno Unito: (4) “Un recente sondaggio su 62 nazioni ha coinvolto 33 nazioni sviluppate e 29 Nazioni in via di sviluppo. L’indagine ha rilevato, in generale, che, secondo Daro, D, (ed), World Perspectives on Child Abuse, 7 ed, International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect, Chicago, 2006, p 26 .: L’81,8% delle nazioni sviluppate aveva una qualche forma di segnalazione obbligatoria; Il 78,6% delle nazioni in via di sviluppo aveva una qualche forma di segnalazione obbligatoria; mediamente, l’80,3% delle nazioni partecipanti aveva una qualche forma di obbligatorietà nella segnalazione.”
    8. Pur riconoscendo che nessuna delle informazioni di cui sopra è conclusiva, prese congiuntamente forniscono sufficienti motivi di preoccupazione affinché il Comitato cerchi di richiedere allo Stato coinvolto di raccogliere informazioni per formulare raccomandazioni sulle “migliori pratiche” citate di seguito.

    B – Non c’è alcun obbligo per la Chiesa cattolica di denunciare gli abusi

    1. L’articolo 4 del Concordato Lateranense, come modificato nel 1984, afferma che “gli ecclesiastici non sono tenuti a divulgarli informazioni con i magistrati o con altri funzionari dell’autorità su persone o cose a loro rese note attraverso l’esercizio delle loro ministero”. Maggiori dettagli sono riportati nella Sezione B dell’Appendice, tra cui un articolo di conferma da Catholic News.

    LE NOSTRE RACCOMANDAZIONI

    1. Viene richiesto allo Stato coinvolto:
    2. di fornire informazioni supplementari e attuali sul livello di abuso del clero nello Stato;
    3. di stabilire un meccanismo per monitorare il livello delle accuse degli abusi clericali in futuro, compresa la registrazione degli anni in cui il presunto abuso ha avuto luogo;
    4. di stabilire quali misure sta prendendo lo Stato per garantire che il numero di sacerdoti contro i quali erano state mosse plausibili accuse di abuso di minori, sono stati consegnati alla giustizia;
    5. di dichiarare quali misure procedurali sta prendendo lo Stato per aumentare la futura incidenza di procedimenti giudiziari vincenti per abuso del clero.
    1. Il Comitato raccomanda allo Stato coinvolto:
    2. dove un individuo ha una posizione di fiducia personale verso i bambini e mentre questi bambini sono affidati alle sue cure, l’individuo ha ragionevoli motivi per conoscere o sospettare che sia stato commesso un abuso, o abuso fisico o sessuale, per negligenza intenzionale verso tali bambini, si rende obbligatorio denunciare questo alle autorità designate per proteggere i bambini entro sette giorni. Se, tuttavia, il bambino è considerato in pericolo di danno o danno significativo, la questione dovrebbe essere immediatamente segnalata alla polizia. Il mancato rispetto di tale rapporto costituisce un reato per il quale dovrebbe essere prevista un’appropriata sanzione.
    3. agire per rendere obbligatorio, anche in ambienti clericali, per tutti gli accusati di abusi sessuali su minori, noti e sospetti, di essere rimossi dai luoghi o da contatti con i bambini, e la questione segnalata con urgenza a livello regionale o statale all’autorità come descritto in a. sopra.
    4. Adottare misure appropriate per promuovere il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di un bambino vittima di: qualsiasi forma di negligenza, sfruttamento, o abuso; tortura o qualsiasi altra forma di trattamento crudele, inumano o degradante o punizione, come previsto dall’articolo 39 della Convenzione sui diritti dell’infanzia. Noi raccomandare che ciò includa un adeguato risarcimento.

    APPENDICE

    Questa appendice contiene fonti di informazioni che suggeriscono un problema significativo di abusi sessuali del clero contro minori.

    A – Il livello di abuso clericale dei minori

     

    ESEMPIO 1

    Desmond Cahill e Peter Wilkinson, “Abuso sessuale infantile nella Chiesa cattolica: una rassegna interpretative della letteratura e dei rapporti di inchieste pubbliche”, Center for Global Scuola di Ricerca di Studi Globali, Urbani e Sociali, RMIT University, Melbourne, Agosto 2017. (5)

    Estratto da pp. 92-93

    Pagina 92

    “[…] Elemento costitutivo dei numerosi malintesi con autorità della Santa Sede è stata la costante sottovalutazione del flagello dell’abuso clericale dei bambini da parte della Chiesa cattolica in Italia anche se diversi libri hanno documentato la questione in una certa misura (Agnoli 2011; Andreoli 2010; Cucci & Zollner 2010; Introvigne 2010, Introvigne e Marchesini 2014), di cui uno di un autore anonimo nel 2010 intitolato Il Peccato Nascosto: Lo Scandalo dei Preti Pedofili e I Silenzi della Chiesa (The Hidden Sin: The Scandal of Preti pedofili e i silenzi della Chiesa) (Anonimo 2010). […] Quanto è grave il problema in Italia è impossibile da dire, perché non ci sono fonti affidabili. Gli articoli sui giornali continuano a diffondersi, come documentato sul sito web di bishops.accountability (6) ma non è ancora stato definito un insieme di eventi per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica italiana sulla questione. La popolazione cattolica italiana è sempre stata consapevole dei peccati sessuali dei suoi sacerdoti.

    [pagina 93]

    L’autore anonimo suggerisce che il problema dell’abuso sessuale da parte del clero è “tanto numeroso quanto è sconosciuto”. Dopo aver documentato cinque casi studio irlandesi di preti, l’anonimo ne documenta cinque Casi italiani: don Ruggero Conti, sacerdote di 56 anni dell’arcidiocesi di Roma; Don Giorgio Carli, un prete della diocesi di Bolzano; Don Mauro Stefanoni della Diocesi di Como; don Pierino Gelmini, noto prete per aver fondato una comunità per combattere la droga; e don Luciano Alloisio, amministratore di un istituto salesiano a Torino. Per quanto riguarda l’assistenza residenziale, non ci sono informazioni. “

    ESEMPIO 2

    The Local, “Centinaia di preti pedofili italiani emergono in una mappa scioccante”, 3 marzo 2016 (7)

    “Un’organizzazione italiana che cerca di assicurare alla giustizia i preti cattolici pedofili in Italia ha sviluppato una mappa dettagliata che mostra tutti i casi segnalati negli ultimi 10 anni. La mappa dell’Italia sottostante dipinge un’immagine molto inquietante. Solo nell’ultimo decennio, ci sono state 120 condanne definitive, segnate sulla mappa da spilli rossi, contro i pedofili tra il clero. Spille gialle indicano casi di abuso che sono stati confermati da un tribunale, ma il perpetratore non è stato condannato, più comunemente a causa di cause giudiziarie cadute in prescrizione. Spille nere segnano casi in cui sacerdoti stranieri in Italia, che sono sotto inchiesta all’estero, e sono protetti dal Vaticano. I casi possono essere trovati in tutte le aree del paese.

    Foto: L’Abuso

    L’Abuso, un’associazione italiana per le vittime della pedofilia da parte di sacerdoti, ha raccolto le cifre dai dati dai tribunali. Ma i casi mostrati sulla mappa sono solo la punta dell’iceberg, ha dichiarato a The Local il Presidente dell’Associazione, Francesco Zanardi. “L’effettiva portata del problema è sconosciuta e abbiamo solo dati per l’ultimo decennio – ma dà un’idea di quanto sia diffuso.”

    Zanardi spera che la mappa aiuti a convincere gli italiani della necessità di condurre finalmente i chierici che abusano di bambini ad essere giudicati dal sistema di giustizia civile. “Il governo italiano ha un trattato con il Vaticano, il che significa che i preti non sono obbligati a segnalare abusi sessuali su minori. In altri paesi questo è un crimine grave di per sé – ma in Italia è solo la norma.”

    La maggior parte delle indagini sull’abuso di bambini da parte della Chiesa in Italia si svolgono quindi dietro a un muro di segretezza nei tribunali ecclesiastici vaticani.

    Una volta giudicato colpevole da una corte vaticana, i preti abusatori non vengono ridotti allo stato laicale e incarcerato. Vengono invece inviati in una nuova diocesi dove l’abuso può ripetersi.

    Questo processo fu persino incoraggiato attivamente dall’istituzione stessa quando il cardinale Joseph Ratzinger inviò una lettera a tutti i vescovi, nel 2001, incoraggiandoli solo a segnalare I casi sospetti di abusi ai tribunali ecclesiastici, a pena di scomunica. Ratzinger divenne Papa Benedetto XVI quattro anni più tardi prima di dimettersi nel 2013.

    Ma gli italiani stanno diventando più critici rispetto agli sforzi della Chiesa per affrontare la pedofilia dal suo interno, grazie alla notevole copertura mediatica del problema.

    In primo luogo, le indagini in corso sul capo della finanza del Vaticano George Pell, che sta ancora lavorando per la Chiesa nonostante ci siano molte prove che suggeriscono che egli ha  coperto anni di abusi mentre operava come sacerdote nello stato australiano di Victoria.

    In secondo luogo, il successo degli Oscar di domenica del film “Spotlight”, che ha ottenuto due riconoscimenti come miglior film e miglior sceneggiatura. Il film racconta la storia di una squadra di giornalisti che lavorando per il Boston Globe ha denunciato per la prima volta l’abuso a livello endemico di bambini in America nel 2003.

    “Sono lieto che le indagini in corso sul cardinale Pell e il recente successo di Spotlight hanno fatto sì che i media italiani parlino di più del problema, ma c’è ancora molto da fare”, ha ditto Zanardi, aggiungendo che dubitava che papa Francesco avrebbe fatto qualcosa per cambiare le leggi rispetto alla segnalazione di abuso.

    Da quando è diventato pontefice nel 2013, Jorge Mario Bergoglio ha cercato di migliorare l’immagine della Chiesa cattolica, ma i critici dicono che non ha affrontato sufficientemente il problema degli abusi sui minori e non ha fatto abbastanza per creare un dialogo con le vittime.

    “È davvero ridicolo,” aggiunse Zanardi.

    “Conosciamo gli abusi sui minori nella Chiesa cattolica da 15 anni ed è ora di affrontarli. La Chiesa deve essere costretta a portare nei tribunal civili coloro che abusano dei bambini  – ma se ciò accade sarà un miracolo, nessun gioco di parole.”

    ESEMPIO 3

    Alla dodicesima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (8), l’ International Humanist and Ethical Union ha attirato l’attenzione sulla diffusione degli abusi di minori da parte di religiosi cattolici e ha accusato la Santa Sede di “diffusi tentativi di coprire casi di presunti abusi sui minori perpetrati da membri del suo clero e ordini religiosi” (9).

    L’oratore era Keith Porteous Wood, un coautore di questo rapporto.

    Il rappresentante della Santa Sede presso le Nazioni Unite a Ginevra ha rilasciato una dichiarazione come un diritto di replica a quanto sopra che leggi, in parte:

    “Dalle ricerche disponibili ora sappiamo che negli ultimi cinquanta anni tra l’1,5% e il 5% del clero cattolico è stato coinvolto in casi di abuso sessuale.” (10)

    Secondo una fonte ci sono circa 68.000 sacerdoti e religiosi di sesso maschile in Italia. 5% di questo equivale a 3.400. Anche l’1,5% di esso equivale a oltre 1.000.

    B – Non c’è alcun obbligo per la Chiesa cattolica di denunciare gli abusi

    Concordat Watch (fonti note sulla pagina Web(11))

    Nel maggio 2012, la Conferenza episcopale italiana (CEI) ha dichiarato nelle sue linee guida sulla protezione dei minori (12) che ai sensi degli articoli 2.1 e 4.4 di questo concordato i suoi preti non hanno alcun obbligo di riferire sospetti abusi alla polizia.

    Per il Concordato Lateranense modificato nel 1984:

    “Articolo 4.

    Gli ecclesiastici non sono tenuti a divulgare ai magistrate, o a qualsiasi altro funzionario competente, alcuna informazione su persone o fatti a loro noti attraverso l’esercizio del loro ministero”

    Quanto sopra è confermato qui sotto:

    Carol Glatz, “Nessuna segnalazione obbligatoria nelle norme italiane per la gestione delle accuse di abuso”, Catholic News Service, 4 aprile 2014 (13)

    “ROMA (CNS) – La conferenza episcopale italiana ha incoraggiato i suoi membri a collaborare con autorità civili in caso di abusi sessuali da parte del clero, ma ha affermato che i vescovi non hanno alcun obbligo legale di segnalare denunce di abusi alla polizia o ad altre autorità civili. [grassetto aggiunto]

    Inoltre, le nuove norme della chiesa italiana dicono che i vescovi “sono esonerati” dal rilasciare documenti statali in loro possesso o informazioni connesse a casi di abuso..

    Le Linee Guida prevedono che poiché un vescovo non è un pubblico ufficiale e non è incaricato di “pubblico servizio”, non ha l’obbligo giuridico – salvo per un dovere morale di contribuire al bene comune – di riferire alle autorità giudiziarie civili notizie che ha ricevuto in merito questioni illecite” di abuso sessuale.

    Le linee guida sono le prime norme nazionali pubblicate dalla conferenza episcopale italiana per trattare gli abusi sessuali sui minori da parte dei sacerdoti. Le linee guida sono state pubblicate sul sito web della conferenza il 28 marzo dopo essere state approvate dai vescovi a gennaio.

    Le direttive, di circa cinque pagine, affermano che “il triste e serio fenomeno degli abusi sessuali sui minori da parte dei sacerdoti richiede un rinnovato impegno da parte della chiesa, chiamata ad affrontare la questione con spirito di giustizia, in linea con il presente linee guida”.

    “Il vescovo che riceve una denuncia di abuso deve essere sempre disponibile ad ascoltare la vittima e i suoi familiari”, hanno detto le norme, assicurando loro che il caso sarà trattato in modo giusto, offrendo loro sostegno spirituale e psicologico e rispettando la libertà della vittima di intraprendere “azioni giudiziarie”.

    I vescovi hanno promesso che sarebbe stata data maggiore attenzione allo scambio di informazioni quando i candidati alla vita sacerdotale o religiosa sono trasferiti da un seminario all’altro o da una diocesi o istituto religioso a un altro. Non ha suggerito lo stesso tipo di scambio di informazioni nel caso del trasferimento di uomini già ordinati.

    “Il vescovo tratterà i suoi sacerdoti come un padre e un fratello”, hanno detto le norme, “prendendosi cura della loro formazione permanente e in modo tale che possano apprezzare e rispettare la castità e il celibato”.

    Le linee guida dicevano che durante ogni indagine canonica, il vescovo ha il diritto di fare tutto ciò che ritiene necessario per evitare il rischio di possibili ulteriori abusi. “Il semplice trasferimento del sacerdote in genere finisce per essere inadeguato” come risposta, affermano le norme, a meno cheil trasferimento non comporti “il sostanziale cambiamento delle sue funzioni”.

    “È importante che il vescovo collabori con le autorità civili” quando sono in procinto di condurre un’indagine o un processo penale, affermano le norme. Tuttavia, “i vescovi sono esonerati dall’obbligo di consegnare o mostrare documenti riguardanti ciò che sapevano o che sono in loro possesso” a causa delle disposizioni dei Patti Lateranensi, un trattato formale tra l’Italia e la Santa Sede.

    L’accordo tra i due stati, firmato nel 1929 e modificato nel 1984, afferma che l’Italia riconosce la “piena libertà della Chiesa cattolica di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritatevole” e il ministero, e rispetta la sua giurisdizione nelle questioni ecclesiastiche. Il patto stabilisce inoltre che, a causa della natura particolare del loro ministero, i ministri della chiesa non devono fornire alcuna informazione ai giudici o alle autorità statali.

    Le autorità giudiziarie possono chiedere informazioni su quali procedure canoniche sono state eseguite, ma non possono disporre che tali documenti o gli archivi completi dei vescovi siano  “mostrati o sequestrati”. Tuttavia, secondo le norme, i vescovi possono volontariamente comunicare singole parti di informazione.

    Le linee guida stabilivano anche che la Santa Sede e la conferenza episcopale italiana nel suo complesso “respingevano ogni responsabilità, diretta o indiretta, per eventuali casi di abuso”.

    Le linee guida sono state redatte dopo che la Congregazione per la Dottrina della Fede del Vaticano ha ordinato che i vescovi di ogni nazione e regione abbiano procedure chiare e coordinate per proteggere i bambini, assistere le vittime di abusi, occuparsi di preti accusati, formare il clero e cooperare con le autorità civili.

    I vescovi italiani hanno presentato brevi orientamenti alla Congregazione per la Dottrina della Fede nel 2012. La Congregazione ha dato una serie di suggerimenti e cambiamenti, che si riflettono nelle norme finali, hanno detto i vescovi italiani.

    Descrivendo l’abuso sessuale dei minori come “un crimine perseguito dalla legge civile”, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha detto che i vescovi dovrebbero seguire le leggi locali quando richiedono di denunciare casi di abusi sessuali alla polizia..

    Il Vaticano ha insistito sul fatto che la legge ecclesiastica impone ai vescovi e ai superiori religiosi di obbedire leggi locali sulla segnalazione di crimini sospetti; tuttavia, ha anche detto che dove la segnalazione non è obbligatorio e la vittima non vuole andare alla polizia, i desideri della vittima devono essere rispettati.

    Alcuni paesi hanno norme più severe, per esempio “nei casi in cui vi è un sospetto giustificato” di abuso, i vescovi della Svizzera hanno detto che la chiesa dovrebbe andare alla polizia, “a meno che la vittima o il suo rappresentante non si oppongano”.

    Tuttavia, hanno aggiunto, se sembra che ci sia un “pericolo immediato” di un funzionario della chiesa che abusa sessualmente di un bambino, la polizia deve essere informata.

    Il cardinale Sean P. O’Malley di Boston, membro della nuova Pontificia Commissione per La Tutela dei Minori, istituita da Papa Francesco, ha detto che uno dei compiti della commissione è formulare raccomandazioni sulla cooperazione dei funzionari della chiesa con le autorità civili “.

    FINE RAPPORTO

    https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRC%2fNGO%2fITA%2f31110&Lang=en

  • Pedofilia del clero in Italia: il vero problema sono I vescovi. Documento del movimento Noi Siamo Chiesa

    Pedofilia del clero in Italia: il vero problema sono I vescovi. Documento del movimento Noi Siamo Chiesa

    “Noi Siamo Chiesa”, con l’allegato documento, dà un contributo, dalla base della Chiesa cattolica, sul problema della pedofilia del clero nel nostro paese, rispondendo alla richiesta di papa Francesco di attivarsi contenuta nella sua  “Lettera al Popolo di Dio” del 20 agosto.

    “Noi Siamo Chiesa” ritiene che i vescovi italiani siano gravemente responsabili per una situazione diversa da tutte le altre dove il problema è esploso e dove delle iniziative sono state prese nella Chiesa. I vescovi in Italia infatti non riconoscono il fenomeno nella sua gravità e non organizzano quanto dovrebbero fare da subito (monitoraggio della situazione, interventi a favore delle vittime ed autorità indipendenti per il loro ascolto, atti penitenziali collettivi, modifiche alle regole che si sono date che tengono a proteggere il sistema ecclesiastico e a non prevedono l’obbligo di denuncia alla magistratura).

    Il Consiglio Episcopale Permanente della CEI , che si riunisce lunedì,dovrebbe prendere decisioni urgenti per dare una svolta radicale alla linea tenuta fino ad ora. Un gruppo di lavoro sul problema, interno alla CEI e costituito un anno fa, non può essere considerato in alcun modo un intervento significativo e sufficiente.

    “Noi Siamo Chiesa” propone che in ognuna delle forme di intervento auspicate sia garantita una presenza femminile paritetica a quella maschile.

    Roma, 21 settembre 2018                                                                          NOI SIAMO CHIESA

    1. Oggi don Mauro Galli, della diocesi di Milano, è stato condannato a sei anni e quattro mesi

     

    Rispondiamo alla “Lettera al Popolo di Dio” di papa Francesco:  il vero problema sono i vescovi per quello che pervicacemente si ostinano a non fare.

    Siamo in ritardo nelle azioni e sanzioni necessarie sulla questione della pedofilia del clero, ha detto papa Francesco nella sua “Lettera al Popolo di Dio” del 20 agosto. Ora “ciascun battezzato si senta coinvolto nella trasformazione ecclesiale e sociale  di cui abbiamo tanto bisogno”. Prendiamo in parola questo insolito appello e cerchiamo di dire pane al pane e vino al vino su una  questione sulla quale la base cattolica non può che interloquire con le  strutture del potere ecclesiastico, perché sono esse, ed esse sole, le responsabili della situazione. Ci sembra che quanto ha detto Gesù sullo scandalo ai  piccoli (Mt 18,6)  è ancora  scritto  nel Vangelo!

    Diamo per  ben conosciute le informazioni e gli interventi di ogni tipo che hanno percorso e scosso l’universo cattolico da tempo, ma particolarmente in queste ultime settimane.

    Quello che i vescovi italiani non hanno fatto fino ad ora:

    • non hanno voluto riconoscere la gravità  della situazione anche nel nostro paese ed hanno continuato a prendere tempo, usando in troppe occasioni solo belle parole. Nel 2002 la CEI definiva il fenomeno “talmente minoritario da non meritare un’attenzione specifica”. Poi si parlò anche di “complotto laicista”! Da allora ogni decisione è stata presa al traino degli input del Vaticano, a partire dalle “Linee Guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici” del 2012 (1). Tutto ciò ha portato alla logica de “il problema non è grave come altrove” e, comunque, “il vescovo è il supremo responsabile in ogni diocesi” scaricando così la questione o sul Vaticano o sul singolo  Tra le campagne organizzate dalla CEI in questi anni su tante questioni (unioni civili, testamento biologico, legge 40 ecc…) è mancata quella nei confronti dei preti pedofili; è sempre passata la linea di un facile giustificazionismo intrecciato con la logica, non evangelica, della difesa  dell’istituzione.
    • non hanno organizzato un monitoraggio continuativo e sistematico della situazione, caso unico in tutta Europa. A domanda Mons. Galantino ha candidamente confessato che la CEI non ha dati generali e ha invitato a documentarsi dalla stampa d’informazione.
    • non hanno mai pensato ad alcun intervento a favore delle vittime. Ad esse tutti i testi della CEI dedicano solo poche generiche parole. A scanso di possibili rischi (per timore della magistratura) il comma 2 del punto 6 delle citate Linee Guida recita “Nessuna responsabilità diretta od indiretta per gli eventuali abusi sussiste in capo alla S. Sede o alla CEI”. Ci si riferisce  con tutta evidenza a possibili rivendicazioni di tipo patrimoniale (2). Neanche lontanamente si è pensato ad interventi di tipo economico  e neppure ad aiuti, nelle forme opportune,  di tipo psicologico o di assistenza spirituale a favore di soggetti che hanno subito danni gravi le cui conseguenze, in genere, durano per decenni.   
    • non si rendono conto che le Linee Guida da loro approvate nel 2012 (e corrette nel 2014 dopo le osservazioni critiche del Vaticano) sostanzialmente difendono solo la loro casta clericale perché: non prevedono l’istituzione di strutture di accoglienza e di ascolto delle vittime che interagiscano col vescovo e con la magistratura. L’hanno fatto solo la diocesi di Bolzano nel 2010 e, in questi giorni, i vescovi dell’Emilia Romagna (3) ; non prevedono alcun intervento per controllare (od aiutare se del caso) il comportamento dei   226 vescovi; si appellano a  discutibili  norme di tutela  (codice di procedura penale, Concordato del 1984 e diritto canonico) (4) per blindare qualsiasi intervento esterno per ottenere dai vescovi e  dagli uffici dei vescovi informazioni o documenti (negli altri paesi la situazione è ben diversa); ricordano che il vescovo non ha l’obbligo giuridico di denuncia alla magistratura del prete pedofilo “salvo il dovere morale di contribuire al bene comune” (5). Una tale espressione appare risibile in sé per la sua genericità e  per la sua  inconsistenza ma soprattutto se confrontata col generale disinteresse per gli interessi generali della collettività (e per le vittime) dimostrato fino ad ora dalla scelta di dare sempre priorità alla copertura del prete pedofilo praticata in modo generalizzato dai vescovi italiani (6). L’assenza dell’obbligo giuridico dovrebbe essere sostituito da una, non ambigua, decisione dell’assemblea della CEI che obblighi i vescovi alla denuncia alla magistratura.
    • Non hanno mai preso in considerazione la necessità “dell’esercizio penitenziale della preghiera e del digiuno” come ha chiesto papa Francesco per espiare come “santo Popolo di Dio” il peccato di alcuni dei suoi membri in modo comunitario. In altri paesi ciò è stato già fatto in molte sedi ed occasioni (7).

    Quello che i vescovi potrebbero fare subito,  entro tre mesi

    Di fronte al riemergere ed all’aggravarsi del problema e dopo la “Lettera”  del papa del 20 agosto, dopo le informazioni dalla Pennsylvania, dalla Germania, dall’Olanda (e altre sono preannunciate) i vescovi dovrebbero condividere quello che ha suggerito il Padre Hans Zollner S.J. (responsabile del “Centro per la protezione dei minori” dell’Università Gregoriana) nell’intervista al “Corriere della Sera” del 22 agosto: “la Chiesa italiana capisca che rischiare una brutta figura adesso è meglio che farla tra qualche anno ed essere travolti dagli scandali” (8). Di conseguenza riteniamo doveroso che la CEI (a partire dal suo Consiglio Episcopale Permanente che si riunisce settimana prossima) faccia scelte operative sulla base dei punti sopraesposti in modo che gli interventi concreti ( monitoraggio, atti penitenziali, referenti per le vittime, riscrittura completa della Linee Guida ecc… ) possano essere tutti realizzati o in fase di realizzazione entro un anno. All’avvio della  sua presidenza della CEI il Card. Bassetti usò espressioni nuove, parlò di una Chiesa “un po’ pigra”, dalla “mentalità clericale”, “di laici cattolici che hanno molto da dire e da offrire al paese”. Le sue buone intenzioni sono state già neutralizzate od assorbite?

    Cosa si fa nel mondo

    I vescovi  dovrebbero  conoscere tutti i tentativi, in genere meritori, che tanti episcopati hanno organizzato negli ultimi  anni sul problema della pedofilia. Non c’è da vergognarsi nel fare tesoro delle esperienze altrui in situazioni simili o identiche perché –ce ne  accorgiamo ora- è stato generalizzato nella struttura ecclesiastica nel mondo  il sistema della copertura della pedofilia del clero (quasi una procedura standard, un atto dovuto). Esiste poi  il già citato “Centre for Child Protection” dell’Università Gregoriana, è quanto di meglio si possa trovare, ha già fatto incontri di riflessione e proposte al massimo livello italiano e internazionale. Bisogna poi sapere che le vittime sono riuscite ad organizzarsi. Da anni, a partire dagli USA, esiste il Survivor’s Network of Abused by Priests (SNAP). Si è  costituito l’anno scorso in giugno l’ Ending Clergy Abuse (ECA), coordinamento mondiale delle vittime, che ha concluso un incontro a Berlino questo 16 settembre e che interloquisce con l’Alto Commissariato dell’ONU per i diritti umani, che, a sua volta, ha aperto un’inchiesta sulla situazione italiana che sarà resa pubblica in gennaio. In Italia il sito www.reteabuso.org ha una forte caratterizzazione antagonistica; la sua documentazione e le sue denunce non possono però essere ignorate od archiviate sulla base del fatto che esso è fortemente  anticlericale.

    Basta un gruppo di lavoro che non si occupa del problema principale ed urgente?

    I vescovi non dovrebbero considerare in alcun modo soddisfatto il loro impegno sulla  questione della pedofilia del clero  con una ovvia e generica adesione alla “Lettera” del papa di agosto e con quanto sta facendo il Gruppo di lavoro istituito nel settembre 2017 dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI e presieduto dal vescovo di Ravenna Mons.  Lorenzo Ghizzoni . Esso, per i pochi nomi conosciuti (9), è costituito da membri degli uffici centrali della CEI e  da esperti non indicati; non si ha notizie della presenza di vittime degli abusi (Galantino aveva assicurato che ci sarebbero state). Il gruppo di lavoro deve occuparsi solo di formazione e di  prevenzione, fornendo supporto alle diocesi. Ghizzoni (Avvenire del 23 agosto) ha parlato di una bozza di documento già elaborata da sottoporre poi a diverse fasi di discussione e di deliberazione (10). A prescindere dal modo di procedere (tutto interno, quasi clandestino) l’impegno nella formazione  è di lungo periodo, va fatto ovviamente ma presuppone, per essere credibile, una precedente radicale scelta di pulizia e di purificazione che riguardi il passato e che allontani il sospetto che questo Gruppo di lavoro sia soprattutto un modo informale  per prendere tempo, per darsi una qualche immagine (anche presso il Vaticano) senza mettere- come si usa dire- i piedi nel piatto. Non si pensi e non si dica che la CEI fa il suo dovere perché esiste questo nebuloso gruppo di lavoro! La prima formazione da fare, il primo vero ed efficace messaggio per seminaristi, educatori, preti e vescovi è quello di scoperchiare il mondo clericale di cui ha parlato il papa con azioni concrete riconoscendo che il problema, dopo quello degli abusi concreti  da parte dei preti, è costituito dall’ignavia e dal silenzio dai vescovi.

    La presenza femminile

    Infine, la questione dei preti pedofili non può essere posta come tutta interna a uomini maschi ed adulti, siano essi quelli che costituiscono il problema siano, invece, quelli che lo vogliono affrontare  correttamente. I soggetti deboli, anche per la minore età , sottoposti, non solo agli abusi sessuali ma anche a quelli “di potere e di coscienza” di cui ha parlato il papa dovrebbero incontrare  il volto femminile della Chiesa. In ogni forma di intervento tra quelle ipotizzate ci sia una presenza femminile, almeno paritetica con quella maschile, selezionata non in modo clericale ma in base alla capacità  di affrontare  queste  questioni  con la sapienza del cuore, come diceva papa Giovanni, e senza le preoccupazioni di tutelare il sistema ecclesiastico.

    Sentendoci, nel nostro piccolo, espressione di quel Popolo di Dio a cui si è rivolto papa Francesco invitando a farsi carico della grave questione perché “se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme (I Cor. 12,26)” pensiamo che le nostre considerazioni e proposte debbano fare  parte   degli orientamenti che la nostra Chiesa  dovrebbe assumere senza indugi.

    Roma,  21 settembre 2018                                                   NOI SIAMO CHIESA

    (1) Mons. Charles J. Scicluna, uomo di fiducia del papa sul problema della pedofilia, dal 2010 in poi è intervenuto più volte dicendo “Vedo ancora troppo diffusa nella chiesa italiana la cultura del silenzio”.

    (2) Altrove la situazione è ben diversa sotto molti aspetti. Per esempio, proprio in questi giorni la Conferenza episcopale svizzera ha stanziato 800.000 franchi  a favore delle vittime di abusi prescritti.

    (3) Essi istituiranno in ognuna  delle quindici diocesi una équipe, composta prevalentemente da professionisti laici, appositamente formati, che si occuperà della prevenzione degli abusi e dell’educazione necessaria ad arginare una piaga che mina la credibilità delle istituzioni ecclesiali. Queste équipes raccoglieranno anche denunce su casi sospetti di pedofilia perpetrati da preti, religiosi e laici impegnati nella pastorale.

    (4) Il comma 4 dell’art. 4 del Concordato del 1984  riprende  integralmente il testo dell’art. 7 del  Concordato del 1929,  che dice: «gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.” In questo modo si garantisce la completa  separazione ed indipendenza dell’ordinamento canonico.

    (5) Questa frase,  insignificante da una parte e “furba” dall’altra, fu aggiunta dalla CEI  alle Linee Guida nel marzo 2014 a seguito delle osservazioni critiche su questo punto espresse dal Vaticano che però chiedevano ben altro.

    (6) In una famosa intervista al “Giornale” dell’1-4-2010 il p.m. di Milano Pietro Forno, competente sui reati sessuali,  ha detto : “«Nei tanti anni in cui ho trattato l’argomento non mi è mai arrivata una sola denuncia, né da parte dei vescovi né da parte dei singoli preti e questo è un po’ strano». Forno aveva spiegato che «la lista dei sacerdoti inquisiti per reati sessuali non è corta», ma in nessun caso la denuncia è partita dall’ambiente ecclesiastico, bensì dai familiari delle vittime «dopo che si sono rivolti all’autorità religiosa e questa non ha fatto assolutamente niente». Una tale affermazione, mai contraddetta, è una vera e propria condanna senza appello della struttura ecclesiastica.

    (7) Tra quanto a nostra conoscenza: la Giornata di digiuno e preghiera dei vescovi francesi il 7 novembre 2016 a Lourdes, un triduo simile dei vescovi del Sud Africa nel dicembre 2016 e, particolarmente toccante, la funzione penitenziale dei vescovi svizzeri a Sion, sempre nel dicembre dello stesso anno.

    (8) Zollner continua “Mi preme di dire che l’Italia non ha ancora vissuto un momento di verità riguardo l’abuso sessuale e lo sfruttamento del potere per quanto riguarda il passato” e ancora “Mi auguro che le ultime settimane , con tante notizie sconvolgenti, abbiano aperto gli occhi e  il cuore anche alla Chiesa italiana e ai suoi responsabili per impegnarsi senza esitazione e in modo consistente in questa chiamata del Signore a tutto il Popolo di Dio”.

    (9) Tra chi partecipa al gruppo di lavoro l’unico nome di donna segnalatoci è quello di Anna Deodato. Da quello che sappiamo, sarà importante il suo contributo per il suo approfondimento del problema delle violenze nei confronti delle donne, soprattutto di quelle consacrate.

    (10) Se testi devono essere scritti, dopo aver rifatto le Linee Guida in vigore, suggeriamo un testo vincolante in cui ci si occupi solo delle vittime e in cui si preveda che esse siano riconosciute, ascoltate, difese, assistite e anche indennizzate (per quanto ciò possa servire).

    Roma,  21 settembre 2018                                                   NOI SIAMO CHIESA

  • SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    Si invitano le vittime non censite nei procedimenti penali nei confronti di don Nello Giraudo, don Giorgio Barbacini, Franco Briano, a contattare entro e non oltre 20 giorni Rete L’ABUSO all’indirizzo legale@retelabuso.org .

    Questo appello è diretto a tutte le vittime dei procedimenti di cui sopra, che non sono mai entrate in contatto con le autorità civili o con la Rete L’ABUSO.

    Nelle prossime settimane depositeremo presso il Tribunale di Savona le richieste di risarcimento danni alla Diocesi di Savona-Noli.

    L’ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, ha ravvisato la responsabilità di un vescovo,  Dante Lanfranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Per quanto attiene al Lanfranconi non è stato possibile rinviarlo a giudizio perché il tempo trascorso dagli abusi commessi ha fatto maturare la prescrizione.

    In quella ordinanza però il GIP sottolinea la responsabilità della Diocesi, stabilita dal secondo comma dell’art.40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    Dalla data dell’8 maggio 2012 le vittime di questo procedimento penale possono costituirsi parte civile, anche se prescritte in quanto l’ordinanza stabilisce una nuova data di prescrizione per tutte quelle vittime, quella del 8-5-2012. Da questa data le vittime hanno diritto per cinque anni a costituirsi parte civile.

    Annunciamo già da ora che la Rete L’ABUSO si costituirà parte civile in questo procedimento. La costituzione di parte civile potrà essere presentata anche dai comuni i quali, attraverso i propri servizi sociali, affidarono minori alle comunità gestite da preti pedofili della Diocesi di Savona-Noli.

    Vi invitiamo a contattarci al fine di stabilire quale possa essere la linea documentale che verrà usata nella richiesta di risarcimenti, in quanto nell’incontro a Genova del 10-2-2014 con il pool di avvocati che seguiranno questa causa si è stabilito che verrà utilizzata come linea di risarcimento, la personale vicenda, sarà di conseguenza obbligatorio produrre in tempi molto brevi tutta la documentazione necessaria. Per contatti legale@retelabuso.org .

    Francesco Zanardi

    Portavoce Nazionale.

    -Note legali su come verrà articolata la richiesta di danni alla Diocesi savonese. A cura di Stefano Rossi.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

    La sentenza in commento, pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21.08.2013 (n. 679/2013), rappresenta – almeno per l’Italia – un leading case avendo sancito, nell’ambito di un processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di una minorenne.

    La questione più spinosa e controversa, sotto il profilo giuridico, sta appunto nella qualificazione del rapporto che si viene ad instaurare tra il prete e la Diocesi rappresentata dal Vescovo, in particolare nella possibilità di sussumere tale rapporto nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 2049 c.c.

    Prima di entrare nel merito della questione, è tuttavia utile ripercorrere la sentenza, molto ben argomentata, che risolve anche alcuni nodi preliminari, non certi esclusivi della vicenda in commento, ma che potrebbero trovare svolgimento e attenzione anche in altri casi analoghi.

    È bene rammentare che il prete, che chiameremo Giulio, dopo essere stato consacrato chierico, era stato assegnato ad una parrocchia di Bolzano, in qualità di vicario cooperatore e di responsabile della pastorale giovanile.

    In questa funzione, approfittando della sua posizione di sacerdote, aveva carpito la fiducia di una bambina in occasione (e con la scusa) della preparazione prima della prima comunione e successivamente della cresima, imponendole il vincolo della promessa di mantenere segreti i loro incontri e inducendola, in un crescendo di ‘attenzioni’ e di minacce, a subire violenze sessuali ripetute.

    Don Giulio veniva tratto a giudizio, ma arrivati in Cassazione veniva assolto per intervenuta prescrizione dei reati, con conferma delle statuizioni civili della sentenza di merito (Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2009, n. 17846), ovvero la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal reato, liquidato equitativamente in €. 500.000,00= a favore della minore ed €. 100.000,00= cada uno per i genitori di costei.

    Con il processo instaurato avanti il Tribunale di Bolzano, i genitori della minorenne, hanno citato in giudizio don Giulio, la Parrocchia presso cui era stato assegnato e la Diocesi di Bolzano e Bressanone per sentirli condannare: a) il convenuto, ai sensi degli art. 2043 c.c. e 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali non coperti da giudicato in quanto successivi alla sentenza della Corte d’Appello di Trento – sez. dist. di Bolzano – con cui era stata affermata la responsabilità civile dello stesso per il fatto-reato commesso, quantificando in €. 7.000,00= i danni patrimoniali risarcibili; b) la Diocesi di Bolzano e Bressanone e la Parrocchia, a titolo di responsabilità solidale con il sacerdote, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2049 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali già definitivamente accertati con la sentenza del Tribunale trentino, oltre alle spese per la costituzione di parte civile e ai danni patrimoniali sorti successivamente.

    La difesa di don Giulio contestava (inutilmente) la ricostruzione dei fatti di causa emergente dalla sentenza della Corte d’Appello e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità della domanda risarcitoria per contrasto con il principio del ne bis in idem. In particolare si eccepiva che gli attori, costituitisi parte civile, avevano già ottenuto ristoro per il danno subito a mezzo della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, liquidati in via definitiva ed equitativa nel giudizio penale.

    Il Tribunale di Bolzano rigetta tale interpretazione, notando come la domanda degli attori, proposta in sede di costituzione di parte civile, si differenziasse per petitum da quella oggetto del processo, non comprendendo il risarcimento dei danni patrimoniali futuri, ma limitandosi a rivendicare esclusivamente le spese sostenute sino ad allora per le cure e la psicoterapia a cui era stata sottoposta la minore.

    A loro volta la Diocesi e la Parrocchia eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, oltre alla carenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 e/o 2049 c.c.

    Sul punto della legittimazione passiva, il giudice trentino se la cava rapidamente, rilevando come la stessa attenga “alla correlazione tra soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall’attore” (pg. 17; in dottrina C. Mandrioli,  Diritto processuale civile, I, Giappichelli, Torino, 2007, 55).

    Peraltro la contestazione della titolarità passiva, investendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un’eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. civ.  n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2012, n. 17701).

    Anche per tale motivo, l’accertamento, che deve essere operato dal giudice riguardo la predetta correlazione, si svolge agendo sulla stessa norma di diritto da applicarsi per la decisione del merito della causa, assumendo quindi come vera la ricostruzione dei fatti proposta dall’attore e conseguentemente identificando nel convenuto il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale (Cass. civ., sez, I, 6 aprile 2006, 8040)

    Una seconda eccezione prospettata dalle difese degli enti ecclesiastici atteneva all’avvenuta prescrizione della domanda. Se infatti è vero che l’art. 2947, 3° co., c.c. sancisce che, in caso di reato, il termine di prescrizione del risarcimento è pari a quello prescritto per il reato connesso, tuttavia “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)” [Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713].

    Vi è però da rilevare che la proposizione di domanda giudiziale (ovvero, nella specie, la costituzione di parte civile nel procedimento penale) nei confronti di uno dei coobbligati in solido determina  l’interruzione della prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati, senza necessità che in quel processo venga accertata l’esistenza del vincolo di solidarietà (Cass. civ., 23 aprile 1982, n. 2534).

    Meno convincente, in linea generale, appare un terzo principio enunciato sul punto dal giudice in sentenza, secondo cui il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione sarebbe da individuare nel momento in cui l’attore ha acquisito una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337). Volendo essere pratici, tuttavia, esso appare ragionevole, soprattutto se, operando un’analogia, si rapporta l’ipotesi in relazione alla quale il principio è stato sancito (ovvero i danni provocati da emotrasfuzioni infette) con il caso di specie (laddove il ricordo delle violenze, rimosso, è emerso dal subconscio della minore solo dopo alcuni anni).

    A conferma poi il giudice rileva come le parti ecclesiastiche, pur avendone l’onere, non avessero contestato l’individuazione temporale operata dagli attori del dies a quo del calcolo della prescrizione. Sicchè anche questa eccezione veniva rigettata.

    Un’ultima eccezione sollevata dalla Diocesi e dalla Parrocchia sottolineava come l’accertamento reso nel giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto di reato fosse ad essi inopponibile, in quanto non intervenuti, né chiamati in tale processo in qualità di responsabili civili (in precedenza si veda Trib. Lecce, sez. I pen., ord. 8 ottobre 2012, inwww.penalecontemporaneo.it).

    Detta eccezione è stata disattesa.

    Si deve rammentare che la cosa giudicata rappresenta la forza vincolante che il provvedimento giurisdizionale spiega in quanto decide irrevocabilmente circa la sussistenza della ragione fatta valere in giudizio. Essa consiste nel valore normativo che la decisione assume sia come regola ormai indiscutibile per le parti nei rapporti tra loro, sia come criterio obbligatorio per il giudice in qualunque giudizio futuro sul medesimo oggetto.

    A differenza di quanto si dispone per la materia civile, suol dirsi valere nel diritto penale il principio per cui il giudicato ha efficacia erga omnes. Ciò appare esatto, in quanto, per esempio, la parte lesa, ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, non può mettere nuovamente in questione il fatto escluso dal giudicato penale, neppure in sede separata, e ai limitati effetti del risarcimento (art. 25 cod. proc. pen.).

    Tuttavia più complesso appare estendere tali effetti a soggetti terzi che non abbiano partecipato a tale giudizio.

    Per superare tale ostacolo il giudice rileva come la sentenza emessa dalla Corte d’Appello trentina sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, in quanto il reato si era nel frattempo prescritto, pur facendo salve le statuizioni civili. Ciò comporta quindi che l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato diano luogo ad effetti analoghi a quelli del giudicato civile.

    “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione “ (Cass. civ., 21 giugno 2010, n. 14921; Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 1484).

    Sul punto, premesso che il giudicato a norma dell’art. 2909 cod. civ. “fa stato” tra le parti ed i loro aventi causa, è bene rammentare che il relativo vincolo preclusivo opera in una duplice direzione: in via immediata esplica effetti in ordine al rapporto accertato, impedendo la proposizione di nuove domande relative ad esso (c.d. efficacia diretta); in secondo luogo, ed in via mediata, la sentenza vale rispetto ad altri aspetti dello stesso rapporto (ovvero altri rapporti giuridici) diversi da quelli accertati a questo legati da un nesso si pregiudizialità-dipendenza; la precedente pronuncia non regola direttamente tali rapporti, ma ne condiziona in parte qua il contenuto (c.d. efficacia riflessa o indiretta).

    Con l’espressione efficacia riflessa, peraltro, non si intende una diversa qualità degli effetti ed un diverso vincolo per il giudice e per le parti del secondo giudizio in ordine al rapporto deciso, perché l’accertamento di questo non è né più né meno immutabile di quanto avviene in caso di efficacia diretta, solo che si vuol solo evidenziare che taluni effetti investono un aspetto distinto del rapporto (o addirittura un rapporto distinto da quello oggetto del giudicato) ma giuridicamente collegato ad esso, e gli effetti coinvolgono dunque un diritto sostanziale (dipendente) in ragione dell’efficacia prodottasi in ordine ad una differente situazione soggettiva (pregiudiziale).

    È soltanto il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente) rendendo possibile che esso spieghi i suoi effetti nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa; sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa  (Cass. civ., sez. un, 12 marzo 2008, n. 6523).

    Il giudice ha pertanto riqualificato il giudicato da penale a civile e poi ha valutato la sussistenza di un nesso di condizionamento tra quanto accertato nel giudicato e quanto da accertare (ovvero la responsabilità civile dei convenuti) nel processo in corso.

    In tal senso più di recente si è affermato “ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia proposta separatamente da quella diretta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, contro l’assicuratore, quest’ultimo non è parte necessaria del processo. Pertanto, il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore non era parte non può essere ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso di rendere non più controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza quale è il vincolo di solidarietà che sussiste tra il debito dell’assicurato ex delicto, di natura aquiliana, e quello dell’assicuratore ex lege, di natura indennitaria. A tal fine è necessaria, però, – non esistente nel caso de quo – una condanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi come statuizione che non solo investa la questione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa” (Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241).

    Il Tribunale ha rilevato tale rapporto di condizionamento-dipendenza  sulla base della relazione tra l’illecito commesso dal sacerdote e il titolo di responsabilità a cui sono stati chiamati gli enti ecclesiastici ex art. 2049 c.c., che si traduce in “un rapporto di solidarietà-dipendenza, ove invece la responsabilità del coobbligato-responsabile indiretto può essere invocata solo previo positivo accertamento della sussistenza di responsabilità del coobligato-autore del fatto illecito” (pag. 24 sentenza).

    Si può giungere dunque all’analisi del punto centrale della sentenza, ovvero la qualificazione del rapporto tra sacerdote e Diocesi entro le coordinate dell’art. 2049 c.c.

    Appare incontestato che don Giulio era stato incaricato vicario parrocchiale presso una parrocchia di Bolzano, essendogli affidate le mansioni relative all’educazione pastorale dei bambini e dei giovani e l’organizzazione della catechesi. Ora esclusa la possibilità di configurare una responsabilità diretta degli enti ecclesiatici, mancando un rapporto di immedesimazione organica tra il vicario parrocchiale e la Diocesi/Parrocchia, il giudice ha ritenuto sussistente un rapporto disciplinabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.

    Si rammenta che il principio espresso dall’art. 2049 c.c., secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti», ha costituito e costituisce tutt’ora una delle disposizioni più discusse a livello dottrinale in tema di responsabilità, connettendosi strettamente alla più ampia tematica della configurazione di una teoria generale della liabilitydivisa tra le varie concezioni dei relativi criteri di imputazione.

    Secondo Scognamiglio il criterio del rischio-profitto (imposto da Trimarchi) costituisce tutt’al più una ragione mediata della fattispecie di responsabilità, «il cui fondamento deve ricercarsi invece negli elementi e dati assunti dal disposto normativo»: questi elementi risiederebbero nella circostanza di avvalersi di altri per realizzare un fine o un interesse proprio, ossia il cd. rapporto di preposizione.

    È pur vero che  «una moderna interpretazione della norma non può non commisurarsi tanto ai criteri di organizzazione produttiva della grande impresa contemporanea, quanto al principio, desumibile dall’art. 41, 2° co., Cost., che subordina la legittimazione delle attività economiche all’attitudine ad accollarsi i danni prodotti, secondo canoni di efficienza sociale e non solo economica» (C. Salvi, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 1988, 1241), per cui, in quest’ottica, assodata la natura oggettiva di tale responsabilità, poco importa se la ratio della responsabilità dipenda dal rischio, dalla esposizione al pericolo, dalla preposizione o dalla vicarietà, in quanto il preponente è chiamato a rispondere nei confronti di un terzo del danno cagionato da un soggetto per effetto dello speciale vincolo che lo lega, dal quale nasce il titolo dell’imputazione.

    Notoriamente la responsabilità ex art. 2049 c.c. si configura alla ricorrenza di tre requisiti: a) il fatto illecito commesso dal preposto o commesso; b) il rapporto di preposizione; c) il nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente.

    Se il primo requisito risulta, nel caso di specie, definitivamente accertato in sede penale, è sul rapporto di preposizione che si incentra l’analisi del giudice.

    La terminologia usata dal legislatore, come si desume immediatamente dall’impiego del termine «padrone», appare arcaica, ma, più in generale, leggendo l’articolo «si direbbe che il legislatore sia fermo all’idea dell’azienda domestica, alla fase artigianale dello sviluppo economico: sembra cioè che la civiltà e la tecnica industriale ed i loro problemi siano rimasti estranei al codice». (P. Rescigno, Persona e comunità, Il Mulino, Bologna, 1966, 419)

    Oltre che desueto, il lessico utilizzato nell’art. 2049 c.c. è generico, quanto all’impiego dei termini «committenti», «domestici»  e «commessi»: il primo sostantivo è impiegato solo in tale articolo, gli altri vengono adoperati con significati differenti, così il vocabolo «committente» è utilizzato quale sinonimo di appaltante o di chi si incarica di eseguire una commissione, il termine «domestico» si riferisce a colui che svolge lavori domestici ai sensi della disciplina di cui al Libro V, Titolo IV, Capo II del codice civile, infine «commesso» è il lavoratore subordinato fornito di poteri di rappresentanza dell’imprenditore ai sensi degli artt. 2210-2213 c.c.

    Tuttavia si deve sottolineare come una rigida determinazione degli elementi del rapporto rappresenterebbe «un ostacolo alla rilevazione di una realtà fluttuante e in continua evoluzione» (C. Scognamiglio, Responsabilità civile, in Noviss.DI, XV, 1968, 699), così l’identificazione di tale responsabilità attraverso il termine «institutoria» vuole indicare riassuntivamente la fonte del rapporto dal quale nasce l’obbligazione e la giustificazione del trasferimento del costo del danno in capo al gestore.

    È comunque pacifico che la portata dell’art. 2049 c.c. non possa risolversi esclusivamente nell’individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, dato che il rapporto di preposizione identifica anche le nuove forme di rapporto tra due soggetti posti in posizione asimmetrica.

    «La responsabilità del committente o padrone per il fatto del commesso è subordinata al concorso di due requisiti, cioè che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente, indipendentemente dalla permanenza dell’incarico e dalla continuità della prestazione, e che lo stesso sia legato da un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza da parte di costui sull’operato del primo. Occorre, inoltre, che, tra l’esecuzione dell’incarico e la consumazione dell’illecito, esista, se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’evento lesivo sia stato reso possibile o comunque, agevolato, dall’adempimento dell’incarico» (Cass. 7 luglio 1976, n. 2548, MGC, 1976; Cass. 18 maggio 1976, n. 1748, MGC, 1976; Cass. 27 maggio 1976, n. 1111, MGC, 1976; Cass. 10 gennaio 1975, n. 99, MGC, 1975; Cass. 11 luglio 1975, n. 2766, MGC, 1975; Cass. 10 maggio 1974, n. 1354, MGC, 1974; Cass. 29 marzo 1972, n. 965, MGC, 1972; Cass. 30 dicembre 1971, n. 3776, MGC, 1971).

    Così tra le figure che impegnano la responsabilità del preponente vanno annoverati gli apprendisti (Cass. 10 maggio 2000, n. 5957, GCM, 2000, 980; Cass. 9 novembre 1978, n. 5135, MFI, 1978; Cass. 22 dicembre 1970, n. 2732, RC, 1971, 369), i lavoratori domestici (Cass. 8 agosto 1961, n. 1918, MGI, 1961; Trib. Genova 28 marzo 1961, RGL, 1961, 307; App. Milano 23 ottobre 1958, RGL, 1958, II, 563), la guardia giurata (Cass. pen. 17 marzo 1988, RP, 1989, 394), il catechista di una parrocchia (Trib. Pescara 19 marzo 1998, PQM, 1998, 1, 46), l’elettricista (App. Palermo 27 novembre 2000, GM, 2001, 920), l’istruttore di un circolo sportivo (Trib. Roma 24 marzo 2000, GRom, 2000, 455) ed infine l’istruttore di un’associazione scout (Cass. 26 luglio 2001, n. 10213, MFI, 2001).

    Si può affermare che in definitiva sia l’intensità della subordinazione (da valutare caso per caso) a determinare la sussistenza del rapporto prepositorio, andando oltre l’area del lavoro subordinato in senso proprio, per cui è sufficiente  ad integrare tale rapporto che le sue caratteristiche siano tali da configurare l’attività del preposto come strumentale rispetto all’utilizzazione che ne fa il preponente. (C. Salvi, La responsabilità civile, cit., 1242)

    Il rapporto di preposizione, dunque, non si collega necessariamente con un vincolo formale di subordinazione, configurandosi invece come situazione materiale nella quale si viene a trovare un soggetto nei confronti di un altro. Ne è una prova evidente il fatto che ogni volta che i giudici si sono trovati di fronte a forme di dissociazione tra datore formale e sostanziale, quali il prestito di dipendente o il distacco del lavoratore, hanno sempre individuato il preponente nel soggetto che, anche solo temporaneamente, ha effettivamente e liberamente utilizzato il lavoro altrui.

    Sicchè si è giunti alla conclusione per cui l’art. 2049 c.c. risulta applicabile ogni volta che sussista una relazione qualificata tra l’attività del padrone o del committente e il comportamento dell’ausiliario, come indubbiamente avviene nel contratto di mandato o di agenzia.

    In particolare, per la pronuncia della responsabilità per fatto altrui del mandante – secondo la giurisprudenza consolidata – è necessario che vi sia, oltre alla relazione di occasionalità con l’esecuzione del mandato, la spendita del nome del mandatario e l’apparenza della rappresentanza.

    Così «questa Corte suprema ha ritenuto, nell’ambito dei principi vigenti in materia anzidetta, che il mandante può rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., del fatto illecito commesso dal mandatario nell’esecuzione del mandato. Per altro, affinché possa sussistere la responsabilità indiretta del mandante per il fatto illecito compiuta dal mandatario è indispensabile che l’attività del mandatario, generatrice di responsabilità, possa mettersi in relazione di occasione oggettiva con il mandato, nel senso che il mandatario si sia avvalso della sua qualità e della sua posizione di rappresentante come mezzo per consumare l’illecito, e che, inoltre, la sua attività appaia verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato (Cass. 23 luglio 1976 n. 2013; conf. Cass. 27 giugno 1984 n. 3776)» (Cass. 13 giugno 1986, n. 3937, GCM, 1986, 6; Cass. 23 luglio 1966, n. 2013, GC, 1967, I, 571).

    La disposizione contenuta all’art. 2049 c.c. configura quindi una tipica ipotesi di responsabilità canalizzata sul preponente, ma, per poter essere affermata, postula nel preposto la qualità di rappresentante. Pertanto, non è l’attività di mandatario a poter essere assunta, ai sensi della citata disposizione, come fonte di responsabilità extracontrattuale del mandante, bensì l’utilizzazione della qualità di rappresentante per la consumazione dell’illecito nelle ipotesi in cui il danneggiante abbia agito, oltre che come mandatario, anche nella distinta e non sempre compresente veste di rappresentante, ossia nel caso che atecnicamente continua ad essere indicato nella pratica come mandato con rappresentanza (Cass. 19 dicembre 1995, n. 12945,GCM, 1995, 12).

    Ora determinato che il rapporto di preposizione è ben più ampio del solo rapporto di lavoro subordinato (M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009, 79), si deve verificare se sia possibile configurare una relazione di subordinazione gerarchica (che comporta poteri-doveri di direzione, vigilanza e controllo) tra il Vescovo, a capo della Diocesi, il parroco, quale referente della Parrocchia, e i chierici che svolgono la loro opera in tal ambito.

    Il fatto che quello tra Diocesi/ Parrocchia e chierici non sia un rapporto di lavoro in senso stretto non esclude tuttavia la chiara sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra il chierico e il suo vescovo, fondato sulla tipicità stessa della relazione canonistica, che non può non avere effetti sulla conseguente qualificazione civilistica.

    In base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l’idoneità all’incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di autorità religiosa e morale sui suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla, revocarne e sostituirne il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod. can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2; 519; 520 par. 2).

    Questa specialissima relazione gerarchica fra il vescovo e i suoi sacerdoti, ribadita dal DecretoPresbyterorum ordinis e concretizzata nello specifico dovere di obbedienza stabilito nei cann. 273 Cjc e 370 Cceo, si riflette nel dovere del vescovo diocesano di seguire con particolare sollecitudine i presbiteri curando che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato (cann. 384 Cjc e 192, § 4, Cceo). Vale a dire il complesso dei diritti e dei doveri che concretizzano il loro essere presbiteri al servizio della diocesi, senza limitazioni di sorta (in senso restrittivo però G. Feliciani, Il popolo di Dio, Bologna, il Mulino, 1995, 65).

    Sembrerebbe non sussistere, quindi, alcun ostacolo a considerare il vescovo come “committente” del parroco, ai sensi della norma in esame: al parroco sarebbero, infatti, affidate competenze e compiti propri dell’autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal vescovo.

    Peraltro il ricorso, in ambito ecclesiasticistico, alla peculiare forma di responsabilità indiretta exart. 2049 c.c. vanta qualche precedente, nella nostra giurisprudenza, a proposito dei danni causati da un religioso in un incidente stradale occasionato da incombenze espletate con il consenso del direttore della casa di appartenenza, ma fuori dalle mansioni di economo specificamente disimpegnate (Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, in Dir. eccl., 1985, II, 133 ss.; App. Roma, 18 gennaio 1982, ivi, 1984, II, 476 ss.).

    Vi è da segnalare tuttavia che in dottrina non sono mancate voci che hanno giudicato abnorme tale omologazione del rapporto ecclesiale al nesso tra committente e preposto in quanto assolutamente inconciliabili con la natura delle relazioni esistenti all’interno della Chiesa. Il rapporto del ministro di culto con la confessione prescinde da qualsiasi scopo di carattere immediatamente utilitaristico o strumentale ed evoca piuttosto il ruolo di servizio che tutti i membri dell’organizzazione ecclesiastica ricoprono, nei riguardi della relativa base comunitaria, al fine di perseguire una “utilitas communis”, non propria (A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 2005, 286). Nello stesso senso si è osservato che è sbagliato rapportare la relazione di servizio intercorrente fra il chierico diocesano e la diocesi alle figure tipiche del rapporto di lavoro per attribuire responsabilità patrimoniale al Vescovo per fatti illeciti civili e penali commessi da un chierico diocesano ed imputabili a questi come persona (P. Consorti, La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento, Giappichelli, Torino, 2000, specie 161-171). Va comunque segnalato che nella relazione in parola esistono molti elementi oggettivi che la rendono in parte assimilabile ad una prestazione sinallagmatica, tanto che il facere del presbitero è remunerato in proporzione alla spendita di energie (sul punto cfr. N. Fiorita,Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Milano, Giuffrè, 2003).

    Al tempo stesso, quanto al rapporto, vi è da considerare “l’ipotesi connessa con la missio canonica che il Vescovo conferisce ai chierici incardinati per l’esercizio del ministero”, ove sussiste un dovere canonistico di vigilanza che imputa al vescovo la duplice responsabilità di riparare i danni commessi dal chierico, pro quota (corresponsabilità), e, ai sensi del can. 128, per quanto rapportabile alla negligenza episcopale in materia di supervisione, vigilanza e selezione dei chierici o dei parroci. (M. Cozzolino, Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti, in G. Dalla Torre, P. Lillo (a cura di), Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato, Giappichelli, Torino, 2008, 318-322).

    Se si ha riguardo al tenore della normativa di diritto canonico, non vi è dubbio quindi che faccia capo al Vescovo un particolare «dovere di vigilanza» sull’attività ministeriale del presbitero, il cui negligente o abusivo adempimento può indubbiamente essere fonte di responsabilità secondo il diritto della Chiesa. Anzi, l’esperienza sembra avere dimostrato l’importanza di un corretto esercizio da parte del Vescovo, anche durante la fase antecedente l’ordinazione del sacerdote e il conferimento dell’incarico pastorale, di tutta una serie di specifici obblighi di controllo, previsti dal diritto canonico, e finalizzati proprio ad accertare l’idoneità del candidato ad essere ammesso al percorso di formazione e alla sua proficua prosecuzione.

    Inoltre, già sulla base delle previsioni codicistiche, il Vescovo che abbia conoscenza (diretta o a seguito di denuncia) di fatti rientranti nella previsione del § 2 del can. 1395, c.j.c. – secondo cui il chierico che abbia commesso un delitto contro il sesto precetto del Decalogo, abusando di un minore al di sotto dei 16 anni, deve essere punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti – in quanto titolare della potestà giudiziaria, anche relativamente alla materia penale, ha precisi obblighi finalizzati all’accertamento dei fatti, e quindi alla punizione del colpevole, nonché alla tutela dei soggetti coinvolti attraverso l’adozione di idonee misure cautelari e disciplinari.

    In tali termini se anche si può forse eccepire sulla corretta utilizzazione del termine “sottoposti” riferito ai chierici rispetto al vescovo, ma non anche ai religiosi ed alle religiose rispetto ai propri “superiori”, comunque, al di là di elementi linguistici formali, non è facilmente contestabile che tra chierici e vescovi sussiste una relazione gerarchica che “sottopone” i primi all’altro (L. Navarro (a cura di),  L’istituto dell’incardinazione:natura e prospettive, Giuffrè, Milano, 2006).

    Si rinvia per ulteriori riferimenti alle pagg. 29-30 della sentenza in commento.

    Il giudice, svolta tale analisi, conclude per la sussistenza di un rapporto di preposizione fra vicario parrocchiale e Parrocchia, nonché tra vicario e Diocesi, in quanto attraverso l’attività di quest’ultimo l’ente ecclesiastico raggiunge i fedeli, così realizzando gli scopi pastorali immanenti all’ente stesso; dunque l’attività dei sacerdoti non può che rivelarsi  come latamente strumentale rispetto alle finalità dell’ente di appartenenza.

    Quanto al requisito del nesso di occasionalità fra incombenze e fatto dannoso, si deve rilevare come il panorama giurisprudenziale non offra, almeno nell’ultimo periodo, particolari spunti di riflessione, nella misura in cui il principio dell’occasionalità necessaria appare pienamente consolidato, nel senso di darne una lettura piuttosto ampia. L’accertamento del rapporto di causalità tra l’illecito e l’esercizio delle incombenze è svolto infatti con regole elastiche in base alle quali non è richiesta alcuna formalizzazione del rapporto di preposizione sotto il profilo eziologico: in questo senso non è necessario l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità in senso stretto, essendo sufficiente la sussistenza di una condizione di occasionalità necessaria, che abbia reso possibile o agevolato la condotta illecita del preposto.

    «La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 c.c., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. è infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria., nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro» (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, GCM, 2008, 3; Cass. 24 gennaio 2007 n. 1516, GCM, 2007, 1; Cass. 29 settembre 2005 n. 19167, GCM, 2005, 9; Cass. 7 gennaio 2002 n. 89, GCM, 2002, 1; Cass. 17 maggio 2001 n. 6756, GCM, 2001, 5; Cass.  13 novembre 2001 n. 14096, GCM, 2001, 11; Cass. 20 marzo 1999 n. 2574, GCM, 1999, 3; Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, GCM, 1998, 12; Cass. 7 agosto 1997 n. 7331, GCM, 1997, 7-8; Cass.  9 giugno 1995 n. 6506, GCM, 1995, 6).

    La formula dell’occasionalità necessaria si compone di due elementi: l’occasione e la necessarietà. Da un lato, tramite il riferimento al concetto di occasione si vuole evidenziare come non sia necessario che l’esercizio delle mansioni assurga al ruolo di causa dell’illecito, secondo le regole generali dettate dagli articoli 40 e 41 del codice penale. D’altra parte, il richiamo alla nozione di necessità significa che l’espletamento delle incombenze affidate al commesso deve inserirsi quale componente, appunto, necessaria nella situazione dalla quale l’evento è scaturito, nel senso di averlo favorito o averlo reso almeno possibile.

    Tuttavia, posto che anche l’arbitraria tracimazione dai compiti propri del preposto realizza un comportamento abusivo o comunque illegittimo, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto, invece, insufficienti, per escludere il rapporto di occasionalità necessaria, l’eventuale abuso del preposto o la illegittimità del suo operato se l’attività si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente e, conseguentemente, ritiene che il riferimento della condotta all’ente stesso può venire meno solo quando il preposto agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, e che quindi il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri dell’ente, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il soggetto autore dell’illecito è inserito.

    Nel caso di specie l’incontro tra don Giulio e la minore è stato agevolato, se non addirittura reso possibile, dalle mansioni che questi svolgeva presso la Parrocchia. Poiché, poi, preposto all’organizzazione della pastorale giovanile era proprio l’autore del reato (che, come emerge anche dalla lettura della sentenza della Cassazione penale, risulta sia stato coperto dal suo parroco che non voleva scandali stante la sua imminente nomina a vicario del Vescovo)  risulta evidente il nesso di occasionalità necessaria fra le incombenze da questi esercitate (istruzione religiosa dei minori e cura dei corsi) ed il fatto-reato, nel senso che le prime hanno occasionato, o meglio agevolato, la commissione del secondo (cf. pagg. 31-33 sentenza).

    Ritenuta sussistente la responsabilità solidale dei convenuti enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice li ha condannati in uno con don Giulio al risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli attori come liquidato nella sentenza della Corte d’Appello, rinviando all’istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale futuro.

    Alla fine anche l’Italia ha il suo “leading cases” in materia di risarcimento del danno da pedofilia a carico della Chiesa-Istituzione; ciò è dovuto al coraggio di una ragazza, alla tenacia dei suoi genitori, unita alla capacità e all’impegno del loro avvocato e all’indipendenza intellettuale di un bravo giudice, i quali ci ha fatto dono, senza dubbio con un pesante prezzo personale, di uno di quei casi che, passo dopo passo, punteggiano la storia del diritto di un paese e ne consentono l’avanzamento. Casi che chiamano gli studiosi a riflettere sull’essenza stessa del diritto e sulle sue connessioni con l’evoluzione della società, in tutte le sue sfaccettature: la garanzia dei diritti, la separazione dei poteri, il principio di laicità, il rapporto tra il diritto e la legge, tra il diritto e la morale.

    Per riferimenti ulteriori in dottrina si veda:

    D.G. ASTIGUETA, La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali, in Periodica de re canonica, 2004,  623-691:

    N. BARTONE, Il conflitto d’obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale, in Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, LEV, 2012, 149-198; 

    P. CONSORTI, La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013;

    A. LICASTRO, Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2010;

    A. LICASTRO, Riappare un “deja vu” nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

     

  • Diocesi Bolzano. Pedofilia e abusi, 54 denunce in 2 anni, 6 negli ultimi 2 mesi, Ma il vescovo non fa i nomi dei preti accusati

    Diocesi Bolzano. Pedofilia e abusi, 54 denunce in 2 anni, 6 negli ultimi 2 mesi, Ma il vescovo non fa i nomi dei preti accusati

    NELLA CHIESA ALTOATESINA SEGNALATI SEI NUOVI CASI DI ABUSI SESSUALI

    In Alto Adige nel 2010 la diocesi altoatesina ha attivato un servizio di segnalazione, anche anonima, di presunti abusi sessuali perpetrati da sacerdoti o loro collaboratori nell’ambito dell’attività ecclesiastica. Il vescovo di Bolzano e Bressanone Ivo Muser (nella foto) ha rivelato che i casi sino ad oggi segnalati sono stati 54, di cui sei negli ultimi mesi. Delle nuove segnalazioni sarà ovviamente notiziata la Procura della Repubblica che dovrà verificare lam possibilità di aprire u7n’inchiesta sulla base degli elementi segnalati. Sino ad oggi gli episodi di violenza segnalati riguardano presunti casi di violenza sessuale con alcuni casi anche di violenza fisica e psicologica.

    Preti pedofili/ La Diocesi di Bolzano comunica i primi numeri: 54 segnalazioni in due
    Sabato, 6 ottobre 2012 – 16:08:00

    Un passo avanti e uno indietro nell’impegno della Chiesa cattolica nella lotta all’abuso dei religiosi nei confronti dei bambini. Con una conferenza stampa tenutasi ieri a Nalles (Bz), il vescovo della Diocesi di Bolzano-Bressanone Ivo Muser ha annunciato i primi risultati dell’azione di,trasparenza iniziata nel maggio 2010 con l’attivazione di un’apposita pagina sul sito web della Diocesi attraverso la quale è possibile inviare segnalazioni al Vicario Generale Joseph Matzneller, oppure anche alla Procura della Repubblica di Bolzano.

    Secondo i dati diffusi da monsignor Muser, le segnalazioni sono state 54 in quasi due anni, con un incremento negli ultimi mesi, quando da 48 si è passati in poco tempo a 54. Muser ha sempre preso posizione per la difesa delle vittime e la chiarezza su questi casi, rivolgendo – sottolinea il Corriere della Sera – un forte pensiero alla sofferenza degli abusati.

    Dopo le parole di Muser «Mai soli con i bambini»

    Don Mario Gretter, parroco del Duomo: «Il vescovo ci ha invitato a trovare soluzioni pratiche per evitare fraintendimenti con i piccoli ed i loro genitori»

    di Valeria Frangipane

    BOLZANO. La Diocesi sposa la linea della massima trasparenza e presenta gli ultimi dati che parlano di 54 abusi sessuali segnalati alla Curia da quando è scattata l’operazione trasparenza nel 2010. La Chiesa torna così a parlare di pedofilia ed a scusarsi con i fedeli per il comportamento di alcuni sacerdoti e collaboratori laici mentre il vescovo Ivo Muser invita i religiosi a trovare soluzioni pratiche per evitare ogni possibile fraintendimento. on Mario Gretter, parroco del Duomo, traduce in pratica l’invito: «Nessuno di noi sta mai solo con un bambino».

    «Il tema dell’abuso – ha ricordato il vescovo in un discorso pronunciato l’altro giorno a Nalles – richiede un’attenzione particolare non soltanto per le accuse e i fatti avvenuti. La tutela e la difesa dell’integrità fisica e psichica del bambino sono, insieme al bene del piccolo e del suo ambiente familiare e sociale, un valore supremo sia in conformità a una visione dell’uomo nella fede cristiana sia in base ai diritti umani e quelli internazionali del bambino. Come Chiesa siamo chiamati a confrontarci con la realtà dell’abuso avvenuto nelle nostre istituzioni pastorali, educative e sociali che per altro erano riconosciute come ambiente sicuro, protettivo e formativo. E’ compito nostro provvedere che la verità sugli abusi avvenuti nelle proprie realtà emerga per tutti che sono stati coinvolti. Il mio pensiero va alle vittime, alle ferite e le sofferenze delle persone, allora ancora minori, per il trauma subito; penso all’umiliazione vissuta, alla sfiducia ed alla rabbia. Mi auguro che i bambini possano vivere in un mondo e futuro dove la loro dignità e la loro integrità psichica e fisica vengano garantite e protette, come ha fatto ed insegnato Gesù che più volte ha messo i bambini al centro della sua predicazione per istruire gli adulti». Chiediamo a don Gretter come è cambiato il rapporto tra religiosi e minori e cosa chiede a loro il vescovo.

    I casi di pedofilia che hanno scosso anche la Diocesi altoatesina, hanno cambiato in parte la vostra vita quotidiana e se sì, come ?

    «Sì, l’hanno cambiata. Il vescovo Muser ci ha invitato a trovare delle soluzioni pratiche per evitare ogni tipo di fraintendimento».

    Ci può spiegare nel concreto di cosa si tratta?

    «Vogliamo evitare in tutti i modi che certi situazioni vengano mal interpretate. Per questo nessuno di noi sta mai solo con un bambino, ci deve essere sempre un secondo adulto».

    Come fate, per esempio, con i chierichetti?

    «Stiamo tutti insieme in sacrestia, nessun bimbo, ripeto, resta mai da solo con un adulto. E in sacrestia è un viavai continuo di gente».

    Quali indicazioni non scritte vi siete dati?

    «Cerchiamo di organizzare sempre dei gruppi numerosi di bambini e di avere anche una relazione aperta e tranquilla con i loro genitori».

    I genitori si sono fatti più sospettosi o meno?

    «No, nessuno di loro ci ha mai fatto strane domande. Diciamo che, per esempio, la parrocchia del Duomo è aperta. I genitori vengono, vedono con che persone hanno a che fare i loro figli e decidono autonomamente che fare. Ricordo che, se vogliono, possono per esempio partecipare anche alla catechesi con i loro piccoli».

    I sospetti e le accuse di pedofilia, determinati da casi che non vi riguardano, in che modo vi hanno trasformato?

    «Diciamo che ogni tipo di relazione porta anche ad una vicinanza fisica sulla quale adesso occorre fare molta attenzione senza però esagerare. Se giochiamo all’aperto con i piccoli a “rubabandiera” può capitare, per esempio, di toccare l’avversario… ecco in questo caso mi verrebbe da sorridere se qualcuno obiettasse qualcosa. Altra cosa… se un bimbo mi viene incontro di corsa e mi butta le braccia al collo non posso certo staccarmelo di dosso e dirgli di stare lontano! Va anche detto che se andiamo in campeggio dobbiamo adottare degli accorgimenti precisi. Credo che occorra, come sempre, intelligenza, sensibilità e capacità di valutare le singole situazioni».

    Lei come vive questa condizione?

    «Mi crea dolore sapere che qualcuno abbia abusato di chi non poteva difendersi e provo rabbia a pensare che ci siano vittime e carnefici ma dico anche che se c’è qualcuno che continua a pensare male di tutti noi proprio non so che farci».

    07 ottobre 2012

  • Vescovo di Bolzano: “Segnalati 50 casi di pedofilia, ma noi non denunciamo”, E non fa i nomi dei preti

    Vescovo di Bolzano: “Segnalati 50 casi di pedofilia, ma noi non denunciamo”, E non fa i nomi dei preti

    Monsignor Ivo Muser: “Affrontiamo la pedofilia”
    Progetto pilota della curia altoatesina per vicinanza alle vittime

    Il vescovo Ivo Muser, classe 1962, l’ordinario più giovane d’Italia, si smarca e prende le distanze da quei confratelli che lamentano un assedio dei mass media sul fronte degli abusi. “L’integrità e la dignità del bambino sono inviolabili”. Così via a uno sportello indipendente dove è possibile ricevere ascolto e aiuto

    Bolzano, 1 maggio 2012 – “L’ORRORE della violenza sessuale sui minori non va ridimensionato, ma affrontato in modo offensivo e preventivo”. Alla vigilia dell’assemblea della Conferenza episcopale italiana, che a maggio approverà le linee guida contro la pedofilia, da Bolzano arriva un messaggio forte e chiaro. Il vescovo Ivo Muser, classe 1962 – attualmente è l’ordinario più giovane d’Italia –, si smarca e prende le distanze da quei confratelli, da ultimo il pastore di Imola, monsignor Tommaso Ghirelli, che lamentano un assedio dei mass media sul fronte degli abusi. Sul punto Muser è cristallino: “L’integrità e la dignità del bambino sono inviolabili e perciò da proteggere, salvaguardare e ristabilire, se danneggiate”. Passando dalla teoria alla pratica, la diocesi di Bolzano-Bressanone presenta un progetto pilota in Italia per dimostrare in concreto la vicinanza alle vittime. Si tratta di uno sportello indipendente dove è possibile ricevere ascolto e aiuto.

    Quattromila casi di abusi su minori, commessi da chierici e segnalati alla Santa sede, tra il 2000 e il 2010. Monsignor Muser, è una cifra impressionante?

    “Ogni persona, che ha subito una violenza, è troppo. È uno scandalo, una piaga, una ferita aperta nella Chiesa. Sono reati commessi da sacerdoti, religiosi e da operatori pastorali ai danni di bambini e ragazzi all’interno delle istituzioni ecclesiali. Dietro queste cifre ci sono uomini, donne, persone, famiglie, comunità ed altri colpiti direttamente o indirettamente”.

    Eppure non mancano vescovi, anche italiani, che continuano a parlare di un attacco mediatico ai danni della comunità ecclesiale.

    “I mass media, nonostante perseguano i loro interessi, hanno contribuito a fare in modo che la Chiesa si schierasse apertamente dalla parte delle vittime e hanno contribuito a contrastare apertamente e con coraggio la problematica della pedofilia, una realtà dolente e sensibile”.

    Ma perché, in certi ambienti ecclesiali, per decenni si è preferito difendere l’istituzione più che le vittime?

    “La Chiesa è un’istituzione basata su valori rivelati e perciò garante di questi principi. Il rischio è quello di voler salvare l’immagine della Chiesa e purtroppo è avvenuto proprio questo. Come conseguenza, è mancata l’indicazione evangelica di prendersi cura delle vittime che, invece, avrebbero dovuto avere la priorità assoluta”.

    Come diocesi avete individuato la figura di un laico a cui è possibile denunciare casi di abusi. Perché non un prete?

    “Da circa dieci anni il vicario generale agisce come responsabile diocesano per presunte molestie. Da due anni in aggiunta abbiamo uno sportello affidato ad una persona laica, conosciuta e apprezzata come difensore civico, ora in pensione. Ci sono diverse ragioni che ci hanno portati a questa scelta: un laico non è di parte e garantisce l’anonimato; inoltre, se, per esempio, una persona ha subito un abuso da parte di un sacerdote, fa sicuramente fatica a confrontarsi con un altro prete”.

    Finora quanti casi sono stati segnalati al vostro sportello?

    “Cinquanta, dei quali venticinque inerenti la nostra diocesi, gli altri riguardano istituti religiosi o provengono da altre diocesi. I casi segnalati riportano trasgressioni o abusi avvenuti anche più di venti anni fa”.

    Che fine hanno fatto i preti/religiosi accusati?

    “La maggior parte è morta. Con alcuni c’è stato un incontro, in cui le parti si sono confrontate. Un sacerdote ultrasettantenne è stato sospeso dal servizio sacerdotale”.

    Gli episodi verificati dal ‘commissario’ vengono denunciati all’autorità giudiziaria?

    “Nel nostro caso non ci sono state denunce, perché quasi tutti i casi erano prescritti. Comunque, la denuncia deve essere fatta dalla vittima, l’incaricato dello sportello può solo informare sull’eventuale procedere, oppure indicare un esperto che possa spiegare e consigliare la prassi da seguire”.

    É giusto che la magistratura indaghi e, se del caso punisca, non solo i preti sospettati di abusi, ma anche i vescovi accusati di aver coperto i sacerdoti sui quali pendevano voci insistenti di violenze?

    “Se un vescovo copre un sacerdote sospettato, si rende complice e contemporaneamente impedisce alla verità di emergere. Questo è moralmente inaccettabile. Fa parte dei compiti del vescovo vigilare, come supervisore, sull’incolumità dei bambini, dei ragazzi e di tutti, secondo il messaggio del Vangelo e dei diritti umani”.

    di Giovanni Panettiere

    http://qn.quotidiano.net/cronaca/2012/05/01/705743-monsignor_muser_affrontiamo_pedofilia.shtml

  • Abusi sui minori: il Vaticano va al rendiconto

    Abusi sui minori: il Vaticano va al rendiconto

    Per la prima volta un convegno sulla pedofilia

    Il simposio della Gregoriana dovrà sciogliere due nodi fondamentali: il vescovo deve denunciare sempre i crimini alle autorità di polizia o deve farlo solo nei paesi dove lo obbliga la legge? E poi: si dovranno aprire indagini per scoprire i casi insabbiati del passato? Su questo punto molti sono contrari
    E’ la sfida del Vaticano dinanzi alle responsabilità della Chiesa per gli scandali di pedofilia. Confrontarsi con le vittime e riformare l’atteggiamento delle gerarchie ecclesiastiche rispetto a decenni (e secoli) di abusi. L’ambizioso progetto, che sarà lanciato in un simposio di quattro giorni all’università Gregoriana e che proseguirà con un programma di formazione continua sul web per la durata di tre anni, rivela la consapevolezza di papa Ratzinger della necessità di dare una scossa alla Chiesa universale perché nessuno si illuda che sia ‘passata’ la tempesta provocata dalle violenze ai minori.

    “Verso la guarigione e il rinnovamento” è il titolo dato all’iniziativa, sostenuta dalla Segreteria di Stato, dalla Congregazione per la Dottrina della fede e da altri dicasteri vaticani, che lunedì riunirà per la prima volta a Roma – a discutere con psicologi ed altri esperti – vescovi e religiosi di tutto il mondo, delegati di oltre cento episcopati e una trentina di ordini religiosi. A suo modo è un evento storico, che va al di là dell’emanazione di norme più severe da parte del Sant’Uffizio. L’obiettivo è quello di mobilitare tutta la Chiesa sul dramma (e le responsabilità) dell’abuso sessuale all’interno delle proprie file, gettando le basi di una strategia globale. Imperniata su tre punti: 1. attrezzare diocesi e parrocchie nella vigilanza, nella scoperta e nella denuncia del fenomeno; 2. coinvolgere concretamente nel contrasto alla pedofilia tutta la comunità ecclesiale; 3. portare in primo piano la sorte delle vittime, ascoltarle, prendersi cura di loro, accompagnarle in un percorso di guarigione dai traumi.

    Motori dell’iniziativa sono due personalità particolari. Un maltese e un tedesco. L’uno “promotore di giustizia” (procuratore generale) del Sant’Uffizio, l’altro cardinale di Monaco di Baviera. Il maltese Charles Scicluna, uomo di fiducia di Benedetto XVI, è il prelato che l’allora cardinale Ratzinger, in qualità di prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, spedì negli Stati Uniti e nel Messico durante l’agonia di Giovanni Paolo II per indagare sui crimini di Marcel Macial, fondatore dei Legionari di Cristo. In una dozzina di giorni, prima ancora che si aprisse il conclave che elesse Benedetto XVI, Scicluna tornò in Vaticano con prove schiaccianti che inchiodarono Macial e portarono alla sua rimozione e poi alla sua damnatio memoriae. Sull’Avvenire il maltese ha criticato nel 2010 la “cultura del silenzio”, che aleggia nella Chiesa italiana a proposito degli abusi. Oggi insiste sulla necessità di “prevenire altri crimini”, sostenendo che non bisogna “partire dall’omertà” ma bisogna avere di mira la guarigione delle vittime. Che anzitutto vanno ascoltate. Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco di Baviera, è il cardinale che nella sua diocesi ha data carta bianca ad una donna, l’avvocato Marion Westpfahl, per un’inchiesta indipendente sugli abusi del clero.

    Il risultato, comunicato pubblicamente, è che dal dopoguerra ad oggi si sono verificati nella diocesi monacense circa trecento casi di abuso, ignorando sistematicamente le vittime e con una diffusa manipolazione e distruzione della relativa documentazione. Domanda: come mai nessun cardinale italiano ha promosso una simile inchiesta? Perché non è stata aperta un’inchiesta ecclesiastica in nessuna parte d’Italia con la sola eccezione della diocesi di Bolzano-Bressanone? Sul sito della diocesi di Monaco appare ben chiaro l’indirizzo di due avvocati a cui le vittime possono rivolgersi per segnalare abusi. E anche il programma di rimborso delle terapie psicologiche e di risarcimento danni per i minori violati. Al convegno – cui seguirà a cura dell’università Gregoriana la creazione di una banca dati – interverrà una vittima celebre, l’irlandese Marie Collins. Nel 2009 denunciò “con orrore” il palleggio di responsabilità sul suo abuso tra le autorità di polizia e il suo vescovo. “Ero sorpresa di quanto fosse noto sul mio abusatore”, raccontò. Il vescovo ausiliare della sua diocesi avrebbe voluto denunciare il crimine, ma l’arcivescovo McQuaid non fece nulla. “Fui mobbizzata e minacciata”. Il simposio della Gregoriana dovrà sciogliere due nodi fondamentali. Dovrà o no il vescovo denunciare sempre i crimini alle autorità di polizia? O deve farlo solo nei paesi dove lo obbliga la legge? Papa Ratzinger finora non ha dato l’ordine di denunciare immediatamente. Tutte le associazioni a tutela delle vittime invece lo esigono. Il secondo nodo riguarda l’apertura di indagini per scoprire i crimini insabbiati del passato. Molti episcopati, fra cui l’italiano, non vorrebbero imboccare la strada della trasparenza a 360 gradi.

    da Il Fatto Quotidiano del 4 febbraio 2012

    http://ilfattoquotidiano.it/2012/02/04/abu…diconto/188975/

  • Bolzano: Pedofilia, Curia denuncia parroco Martin Steiner. La Procura: è innocente, PM chiedono archiviazione

    Bolzano: Pedofilia, Curia denuncia parroco Martin Steiner. La Procura: è innocente, PM chiedono archiviazione

    Padre Martin Steiner, prete dell’Ordine Teutonico, a due manifestazioni degli ultranazionalisti altoatesini (Schutzen) del 2006 e 2009:

    La diocesi di Bolzano in passato si è distinta per aver protetto e difeso alcuni preti pedofili

    1) don Giorgio Carli (condannato in Cassazione al risarcimento civile, reato prescritto), dice ancora messa, essendo stato reintegrato:http://laici.forumcommunity.net/?t=25579021

    2) don Hansjoerg Rigger, teologo condannato in primo grado e in appello per pedopornografia: http://laici.forumcommunity.net/?t=10663858

    3) don Peter Gschnitzer, che ha patteggiato per pedopornografia: http://laici.forumcommunity.net/?t=20509098

    4) Nel caso di don Alois Kranebitter, protetto dal vescovo Gargitter, è intervenuta la sospensione da parte del vescovo Golser:http://laici.forumcommunity.net/?t=38608151

    5) nel caso di una suora pedofila l’istituto in provincia di Bolzano ha risarcito la vittima con …. 1.500 €: http://laici.forumcommunity.net/?t=39571525

    Da notare che la diocesi ha da tempo invitato le v ittime a denunciare i preti alla diocesi (anziché alla magistratura): http://laici.forumcommunity.net/?t=36060993


    Pedofilia: curia sospende prete e lo denuncia alla procura
    La Diocesi: ”Decisamente dalla parte dei minori’
    30 marzo, 10:45

    (ANSA) – BOLZANO, 30 MAR – Un parroco altoatesino sospettato di ”inopportuni contatti” con alcuni bambini e’ stato sospeso dall’incarico e la curia stessa ne ha dato segnalazione alla procura. Il religioso sarebbe stato segnalato dai genitori di Vilpiano, un paesino nella valle dell’Adige fra Bolzano e Merano. ”Queste decisioni – sottolinea la curia – non sono anticipazioni di giudizio, ma vanno nella direzione intrapresa dalla Diocesi che e’ decisamente dalla parte dei minori”.

    www.ansa.it/web/notizie/regioni/tre…1529445522.html

    30-03-2011
    BOLZANO: DIOCESI SOSPENDE PARROCO VILPIANO, ANCHE DALL’INSEGNAMENTO

    (ASCA) – Bolzano, 30 mar – ”La Diocesi auspica che la questione si chiarisca al piu’ presto”. Cosi’ in una nota la curia diocesana di Bolzano e Bressanone, in merito lla notizia – ”appresa con grande rammarico” – di una segnalazione da parte di alcuni genitori nei confronti di p.

    Martin Steiner OT, parroco di Vilpiano. Nei giorni scorsi alcuni genitori hanno notificato per iscritto i timori che da parte del religioso ci siano stati inopportuni contatti con alcuni bambini, sia durante le lezioni di religione presso la scuola elementare di Nalles, che in parrocchia. ”La Diocesi, prendendo sul serio questa segnalazione e avendo come compito primario il bene dei minori, ha parlato con il religioso, con la Sovrintendenza scolastica e con il Superiore dell’ordine religioso; anche la Procura e’ stata informata”, si legge nella nota. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Vilpiano e’ stato informato dalla Diocesi che la Sovrintendenza scolastica ha sospeso p. Martin Steiner dall’insegnamento della religione, e che e’ stato temporaneamente esonerato dall’incarico di parroco. ”Per il momento sara’ il decano di Terlano, don Josef Leiter, a guidare la parrocchia di Vilpiano in qualita’ di amministratore parrocchiale. Queste decisioni non sono anticipazioni di giudizio, ma vanno nella direzione intrapresa dalla Diocesi che e’ decisamente dalla parte dei minori”, afferma ancora la nota della curia. ”La Diocesi si impegna per una cultura attenta a promuovere una pedagogia che favorisca la crescita della personalita’ di ogni bambino e giovane. C’e’ comunque da tener in considerazione il fatto che nei quotidiani rapporti non si deve arrivare a colpevolizzare qualsiasi contatto fisico e occorre il giusto equilibrio tra vicinanza e distanza”.

    www.asca.it/regioni-BOLZANO__DIOCES…O-594352–.html

    Abusi,prete sospeso e denunciato dalla diocesi

    Un parroco altoatesino sospettato di «inopportuni contatti» con alcuni bambini è stato sospeso dall’incarico e la curia stessa ne ha dato segnalazione alla procura.

    VATICANISTA DE LA STAMPA

    ”la diocesi auspica che la questione si chiarisca al piu’ presto”. cosi’ in una nota la curia diocesana di bolzano e bressanone, in merito lla notizia – ”appresa con grande rammarico” – di una segnalazione da parte di alcuni genitori nei confronti di p. martin steiner ot, parroco di vilpiano. nei giorni scorsi alcuni genitori hanno notificato per iscritto i timori che da parte del religioso ci siano stati inopportuni contatti con alcuni bambini, sia durante le lezioni di religione presso la scuola elementare di nalles, che in parrocchia. ”la diocesi, prendendo sul serio questa segnalazione e avendo come compito primario il bene dei minori, ha parlato con il religioso, con la sovrintendenza scolastica e con il superiore dell’ordine religioso; anche la procura e’ stata informata”, si legge nella nota. il consiglio pastorale parrocchiale di vilpiano e’ stato informato dalla diocesi che la sovrintendenza scolastica ha sospeso p. martin steiner dall’insegnamento della religione, e che e’ stato temporaneamente esonerato dall’incarico di parroco. ”per il momento sara’ il decano di terlano, don josef leiter, a guidare la parrocchia di vilpiano in qualita’ di amministratore parrocchiale. queste decisioni non sono anticipazioni di giudizio, ma vanno nella direzione intrapresa dalla diocesi che e’ decisamente dalla parte dei minori”, afferma ancora la nota della curia. ”la diocesi si impegna per una cultura attenta a promuovere una pedagogia che favorisca la crescita della personalita’ di ogni bambino e giovane. c’e’ comunque da tener in considerazione il fatto che nei quotidiani rapporti non si deve arrivare a colpevolizzare qualsiasi contatto fisico e occorre il giusto equilibrio tra vicinanza e distanza”.

    www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubr…ne=524&sezione=

    Vilpian: Pater Martin Steiner nach Vorwürfen entpflichtet

    Schwere Vorwürfe haben Eltern von Schülern der Grundschule Nals gegenüber Pater Martin Steiner, Pfarrer von Vilpian und Religionslehrer in Nals, erhoben.

    In einem Brief äußerten sie den Vorwurf, dass es sowohl während des Religionsunterrichtes als auch in der Pfarrei zu einer „Grenzverletzung“ von Seiten des Ordensmannes gegenüber Kindern gekommen sei.

    Konkret sprachen die Eltern von einer „Unterschreitung der körperlichen Distanz“, wie die Diözese Bozen-Brixen heute in einer Presseaussendung informiert. Die Diözesan-Leitung zeigt sich darin von den eingegangenen Vorwürfen betroffen.

    „Weil die Diözesanleitung diese eingegangenen Vorwürfe ernst nimmt und das Wohl der Kinder als primäres Ziel vor Augen hat, wurde bereits Kontakt mit dem Betroffenen, mit Schulamt und mit dem Ordensoberen aufgenommen. Auch die Staatsanwalt ist informiert“.

    „Keine Vor-Verurteilung“

    Der Pfarrgemeinderat von Vilpian sei von der Diözesanleitung darüber in Kenntnis gesetzt worden, „dass P. Martin Steiner vom Schulamt bis zur Klärung der Vorwürfe vom Religionsunterricht suspendiert worden ist und, dass er als Pfarrer vom Pfarrauftrag auf unbestimmte Zeit entpflichtet wurde. Bis auf weiteres wird Dekan Josef Leiter, Dekan von Terlan, als Pfarradministrator die Pfarrei Vilpian leiten“, schreibt die Diözesanleitung.

    Diese Entscheidungen seien keine Vor-Verurteilung, sondern zeugten vielmehr davon, dass es der Diözesanleitung darum geht, als Kirche sich ganz entschieden schützend vor die Kinder zu stellen.

    „Kultur des aufmerksamen Hinschauens“

    „Die Diözesanleitung setzt sich für die Pflege einer Kultur des aufmerksamen Hinschauens ein und fördert eine Pädagogik, die sich der Stärkung der Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes und Jugendlichen verpflichtet weiß. Dabei gilt aber auch zu beachten, dass bei der Gestaltung von alltäglichen Beziehungen es nicht das pädagogische Ziel sein kann, dass Berührungen tabuisiert werden“, unterstreicht die Diözesanleitung.

    Die Frage nach der richtigen Balance zwischen Nähe und Distanz stelle in Erziehungs- und Bildungsprozessen eine dauernde Herausforderung dar.

    „Wir hoffen, dass die Vorwürfe und die Sachlage möglichst bald geklärt werden“, so die Diözesanleitung abschließend in ihrer Presseaussendung.

    Der 39-Jährige Pater Martin Steiner war 1999 zum Priester geweiht worden und seit 2006 als Gemeindepfarrer tätig

    Traduzione di Google:

    Vilpiano: Padre Martin entpflichtet Steiner in seguito ad accuse

    gravi accuse hanno sollevato i genitori degli alunni della scuola primaria di Nalles contro Padre Martin Steiner, parroco di Vilpiano e insegnante di religione di Nalles.

    In una lettera ha espresso la critica che vi era stata, sia durante l’insegnamento della religione e nella parrocchia di una “violazione di confine” da parte di un uomo religioso nei confronti dei bambini.

    In particolare, i genitori ha parlato di un “sotto la distanza fisica”, come la diocesi di Bolzano-Bressanone informato oggi in un comunicato stampa. La leadership diocesano dimostrato dal fatto colpiti dalle accuse ricevute.

    “Perché la leadership diocesano hanno ricevuto accuse sul serio e ha il benessere dei bambini come un obiettivo primario in mente era già in contatto con la persona in questione con le autorità scolastiche e ai Superiori religiosi. Il pubblico ministero è informato “.

    “No pre-condanna”

    Il consiglio parrocchiale di Vilpiano era stato informato della leadership diocesano consiglia, inoltre, “che era stato sospeso Martin P. Steiner, le autorità scolastiche a chiarire le accuse di educazione religiosa è e che era il parroco come ordine entpflichtet a tempo indeterminato. Fino a nuovo avviso, Dean Giuseppe è direttore, preside di Terlano a guidare la parrocchia come amministratore parrocchiale Vilpiano, “la leadership diocesano.

    Queste decisioni non sono pre-condanna, ma piuttosto ha testimoniato che la guida della diocesi si presenta come una chiesa stanno decisamente per la protezione contro i bambini.

    “Cultura della Guardando bene attento”

    “La leadership diocesana si impegna a mantenere una cultura di un attento monitoraggio e promuove una pedagogia che sappia rafforzare la personalità di ogni bambino e dei giovani richiesti. E ‘però anche importante notare che la progettazione dei rapporti quotidiani, non può essere l’obiettivo formativo che tocca sono tabù “, afferma la leadership diocesano.

    La questione del giusto equilibrio tra intimità e distanza in luogo di formazione e processi educativi una sfida permanente

    “Ci auguriamo che le accuse e la situazione risolti il ​​più rapidamente possibile”, la leadership diocesano ha concluso nel suo comunicato stampa.

    Il 39-anno-vecchio padre Martin Steiner è stato ordinato sacerdote nel 1999 e dal 2006 come parroco di lavoro

    www.stol.it/Artikel/Chronik-im-Uebe…en-entpflichtet

    30.03.2011 10:22
    Kinder belästigt: Schwere Vorwürfe gegen den Pfarrer von Vilpian
    Stellungnahme der Diözesanleitung

    apa (archiv)

    Bozen – Der Pfarrer von Vilpian, P. Martin Steiner OT, soll den Kindern sowohl im Religionsunterricht als auch bei den Tätigkeiten in der Pfarrei zu nahe getreten sein. Die Diözese hat auf die Vorwürfe der Eltern reagiert und den Priester vorübergehend vom Dienst suspendiert. In welcher Weise der Pfarrer den Kindern zu nahe getreten sei, ist noch nicht bekannt. In der folgenden Stellungnahme äußert sich die Diözesanleitung zu dem Fall:

    „Mit Betroffenheit hat die Diözesanleitung Vorwürfe besorgter Eltern gegenüber P. Martin Steiner OT, Pfarrer von Vilpian, zur Kenntnis genommen. Eltern haben in den vergangenen Tagen schriftlich den Vorwurf geäußert, dass es sowohl während des Religionsunterrichtes in der Grundschule Nals als auch in der Pfarrei zu einer „Grenzverletzung“ von Seiten des Ordensmannes gegenüber Kindern gekommen sei. Konkret sei es zur Unterschreitung der körperlichen Distanz gekommen.

    Weil die Diözesanleitung diese eingegangenen Vorwürfe ernst nimmt und das Wohl der Kinder als primäres Ziel vor Augen hat, wurde bereits Kontakt mit dem Betroffenen, mit dem Schulamt und mit dem Ordensoberen aufgenommen; auch die Staatsanwaltschaft ist informiert. Der Pfarrgemeinderat von Vilpian wurde von der Diözesanleitung darüber in Kenntnis gesetzt, dass P. Martin Steiner vom Schulamt bis zur Klärung der Vorwürfe vom Religionsunterricht suspendiert worden ist und dass er als Pfarrer vom Pfarrauftrag auf unbestimmte Zeit entpflichtet wurde. Bis auf weiteres wird Dekan Josef Leiter, Dekan von Terlan, als Pfarradministrator die Pfarrei Vilpian leiten.

    Diese Entscheidungen sind keine Vor-Verurteilung, sondern zeugen vielmehr davon, dass es der Diözesanleitung darum geht, als Kirche sich ganz entschieden schützend vor die Kinder zu stellen.

    Die Diözesanleitung setzt sich für die Pflege einer Kultur des aufmerksamen Hinschauens ein und fördert eine Pädagogik, die sich der Stärkung der Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes und Jugendlichen verpflichtet weiß. Dabei gilt aber auch zu beachten, dass bei der Gestaltung von alltäglichen Beziehungen es nicht das pädagogische Ziel sein kann, dass Berührungen tabuisiert werden. Die Frage nach der richtigen Balance zwischen Nähe und Distanz stellt in Erziehungs- und Bildungsprozessen eine dauernde Herausforderung dar.

    So drückt die Diözesanleitung die Hoffnung aus, dass die Vorwürfe und die Sachlage möglichst bald geklärt werden.“

    Traduzione di Google:

    Parere della direzione diocesana

    APA (archivio)

    Bolzano – Il parroco di Vilpiano, P. Martin Steiner OT saranno i bambini, sia in materia di istruzione religiosa, nonché le attività in parrocchia è arrivato troppo vicino. La diocesi ha risposto alle accuse dei genitori e il prete temporaneamente sospeso dal servizio. In che modo il sacerdote aveva fatto un passo troppo vicino ai bambini non è ancora noto. Il seguente parere, l’opinione della dirigenza diocesana sul caso:

    “Con preoccupazione, la leadership diocesano ha sollevato accuse di genitori interessati a P. Martin Steiner OT, parroco di Vilpiano, nota. I genitori hanno nei giorni scorsi espresso per iscritto l’affermazione secondo cui vi era stata, sia durante l’insegnamento della religione a Nalles scuola primaria e nella parrocchia di una “violazione di confine” da parte dell’uomo religioso nei confronti dei bambini. In particolare, si è giunti al di sotto della distanza fisica.

    Poiché la diocesi ha ricevuto accuse che la gestione è seria e il benessere dei bambini ha come suo obiettivo primario in mente era già in contatto con la persona in questione con l’autorità di istruzione e ai Superiori religiosi, l’accusa è a conoscenza. Il consiglio parrocchiale della leadership Vilpiano diocesano stato messo al corrente che ha sospeso Martin P. Steiner, le autorità scolastiche a chiarire le accuse di educazione religiosa e che era il parroco come ordine entpflichtet a tempo indeterminato. Fino a nuovo avviso, Dean Giuseppe è direttore, preside di piombo Terlano, come amministratore parrocchiale, la parrocchia Vilpiano.

    Queste decisioni non sono pre-condanna, ma piuttosto di elementi di prova che la leadership diocesano si presenta come una chiesa stanno decisamente per la protezione contro i bambini.

    La leadership diocesana si impegna a mantenere una cultura di un attento monitoraggio e promuove una pedagogia che sappia rafforzare la personalità di ogni bambino e dei giovani richiesti. E ‘però anche importante notare che la progettazione dei rapporti quotidiani, non può essere l’obiettivo formativo che tocca sono tabù. La questione del giusto equilibrio tra la vicinanza e la distanza è in processi di istruzione e formazione una sfida costante

    Dom spinge la leadership diocesano, nella speranza che le accuse e la situazione risolti il ​​più rapidamente possibile “.

    www.suedtirolnews.it/wap/d/artikel/…ac91c7eb5bbc2d3

  • CHIESA: DIOCESI BOLZANO CONDANNA POSSESSO MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO

    CHIESA: DIOCESI BOLZANO CONDANNA POSSESSO MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO

    25-01-2011
    (ASCA) – Bolzano, 25 gen – La diocesi di Bolzano Bressanone condanna ”in modo assoluto” l’acquisizione, il possesso e la distribuzione di materiale pedopornografico. Lo afferma con una nota, commentando la sentenza di secondo grado di don Hansjorg Rigger. A Catania, infatti, il processo di secondo grado ha ridotto al sacerdote la condanna da un anno e sei mesi a un anno. ”Con tristezza e sgomento abbiamo appreso la notizia della condanna in seconda istanza di Hansjorg Rigger – si legge nella nota diocesana -. E’ nostra intenzione condannare in modo assoluto l’acquisizione, il possesso e la distribuzione di materiale pedopornografico di bambini specialmente da parte di religiosi. E’ evidente qual e’ il tormento cui sono sottoposti questi bambini, prima che appaiano le loro foto sul computer. Don Hansjorg Rigger, che si e’ sempre dichiarato innocente, rimane esonerato da ogni incarico”. ”Naturalmente rispettiamo il giudizio del tribunale, tuttavia aspettiamo le motivazioni della sentenza e ci riserviamo la possibilita’ di ricorrere alla cassazione”, conclude la nota.

  • Pedofilia, prete condannato in appello

    Pedofilia, prete condannato in appello

    martedì 25 gennaio 2011

    La Corte d’appello di Catania ha sostanzialmente confermato la condanna dell’ex decano dello studio teologico accademico di Bressanone, Hansjoerg Rigger, accusato di possesso di materiale pedopornografico. In secondo grado la pena di 18 mesi, inflitta nel novembre 2007 dal tribunale di Siracusa, è stata ridotta a un anno. “Con tristezza e sgomento abbiamo appreso la notizia della condanna”, afferma la diocesi di Bolzano e Bressanone. Il sacerdote altoatesino era coinvolto nella inchiesta della procura di Siracusa contro la pedofilia. L’operazione denominata “Video prive” nel 2005 aveva coinvolto 186 indagati in tutto il territorio nazionale. “E’ nostra intenzione – prosegue la nota – condannare in modo assoluto l’acquisizione, il possesso e la distribuzione di materiale pedopornografico di bambini specialmente da parte di religiosi. E’ evidente qual è il tormento cui sono sottoposti questi bambini, prima che appaiano le loro foto sul computer”. La diocesi ribadisce, che “don Hansjoerg Rigger, che si è sempre dichiarato innocente, rimane esonerato da ogni incarico”.

    http://www.livesicilia.it/2011/01/25/pedof…ato-in-appello/

  • Pedofilia, l’inferno italiano

    Pedofilia, l’inferno italiano

    L’ immagine di un Cristo in croce. Un ragazzino nudo. Un frate che l’accarezza: “Non avere paura, sono le mani di Dio”. È uno dei tanti casi di preti pedofili mai trapelati. Soffocato nel pianto di un undicenne diventato adulto covando un terribile segreto. Non siamo nell’Irlanda, colpita dal più grosso scandalo che la Chiesa ricordi dopo gli Stati Uniti, e neppure nella Germania dove gli abusi passano i confini dell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga, dove il cardinale Joseph Ratzinger fu vescovo. Siamo nell’Italia di ogni giorno, a catechismo in un famoso monastero della Toscana. Un luogo sicuro per Mario, che però all’improvviso diventa la peggiore delle trappole: “Quando si stava spogliando c’è stato un rumore, sono entrate alcune persone e solo così ho evitato il peggio”. Di questa tragedia dimenticata nessuno ha mai parlato. Eppure chi doveva sapere, sapeva: vescovo, priore e famiglia. “È stata la Chiesa a sconsigliare ai miei genitori di denunciare la violenza e, alla fine, hanno convinto anche me a non rivolgersi al tribunale”. Non si tratta di un episodio isolato.

    In Lombardia lo stesso dramma ha colpito una bambina in un convento di suore, anche stavolta nell’omertà: “Ho ricevuto avance esplicite da una monaca e, quando ne ho parlato, la mia famiglia s’è infuriata. Volevamo andare dai carabinieri, poi è intervenuto il vescovo: disse che sarebbe stato meglio risolvere la faccenda all’interno e che ci avrebbe pensato Dio a punire i colpevoli”, racconta Simona.

    È l’altra faccia della pedofilia in agguato nell’oscurità di chiese e sacrestie. La più subdola, la più pericolosa. Un crimine declassato a semplice peccato, da assolvere e dimenticare. Coperto dagli inni e dalle penitenze, protetto dal segreto della confessione, imposto dopo la messa come un rituale a cui i bambini non sanno opporsi. La lettera di Benedetto XVI ai cattolici irlandesi sembra rompere questo silenzio colpevole durato decenni. Il papa si scaglia contro i sacerdoti macchiati di violenze e i vescovi che le hanno nascoste, invitando per la prima volta a denunciare i casi ai tribunali. Un’onda che s’allarga e investe anche l’Italia, dove le condanne sono già decine da Bolzano a Palermo.

    Oltre 40 storie, a cui si aggiungono le segnalazioni senza risposta, i casi insabbiati, le vittime che puntano il dito contro religiosi già in prigione, trasferiti in altre parrocchie, spediti all’estero o rinchiusi negli istituti per l’assistenza spirituale. Eppure i casi del Trentino-Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Campania, Puglia, Molise, Lazio, Sardegna, Sicilia, Umbria e Liguria sono solo la punta dell’iceberg. Perché appena fuori dal Sant’Uffizio l’anatema del pontefice si scontra con una realtà ben diversa: le pressioni delle curie sulle famiglie per mettere a tacere gli scandali sono provate, così come la mobilitazione dei fedeli. Omelie e rosari fanno da cornice a molti processi. Che finiscono spesso in prescrizione.

    Il fronte si allarga. La riprova è tutta in un dato: in Italia non esiste uno studio ufficiale sugli abusi negli ambienti religiosi. Non solo nelle sacrestie, ma anche negli oratori, nei circoli sportivi e nei campi scout. Nessuna istituzione se ne occupa e nessun partito lo reclama. Senza verificare cosa succeda dietro l’altare. Bastava chiamare il Telefono Azzurro, che lo scorso anno ha raccolto 105 denunce di abuso sessuale sui minori, di cui 59 con meno di 11 anni. Nelle categorie ufficiali i preti non ci sono. Ma scavando fra i report ecco che compaiono: circa il 3-4 per cento di quelle violenze ha come autore un religioso, una percentuale simile alla scuola (3,9 per cento) e molto più alta dello sport (0,8 per cento). Un dato destinato a crescere, secondo gli esperti, perché la vittima è ancora restia a rivelare che il violentatore è un religioso. Si tratta di segnalazioni tutte simili e mai divulgate. Un ragazzo di 16 anni denuncia un prete: l’ha condotto a una festa, ubriacato e tentato di baciarlo. È il primo di una serie di incontri, fra sms e telefonate sconce. In maggio arriva la chiamata di un bambina, toccata nelle parti intime durante il catechismo.

    Dal Veneto parla invece un testimone: sette ragazzini sottoposti ad abusi sessuali da due sacerdoti, uno dei quali di 72 anni. Il signor X riferisce che il parroco ha palpeggiato suo figlio di dieci anni durante la benedizione della casa. Lo zio di Y racconta che il nipote piange in colonia, perché il sacerdote entra in camera di notte e lo molesta. Un frate è accusato di far visionare a due ragazzini di sei anni film porno in oratorio, un secondo di avere dormito con un undicenne che si sarebbe svegliato “bagnato di qualcosa”. C’è pure chi si autodenuncia e chiede di essere aiutato. “Sono dieci anni che segnaliamo tutto ciò alle autorità, ma per molto tempo in Italia la Chiesa ha scelto di trattare le questioni al proprio interno, sfuggendo alla via giudiziaria per non mettere in discussione l’intero sistema”, spiega il presidente di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo: “Il numero di chiamate dimostra come il fenomeno sia presente e ancora poco denunciato, spesso proprio per le pressioni che la vittima riceve”.

    Santa omertà
    . Chi sa tace anche per decenni. È successo dopo gli abusi all’istituto per sordomuti Provolo di Verona, rivelati da ‘L’espresso’ quando gli ex allievi squarciarono il velo di omertà durato trent’anni. Ma i depistaggi, le pressioni e le bugie della Chiesa sono confermate anche nelle sentenze di molti processi. A Cento, nella diocesi di Ferrara, don Andrea Agostini è stato condannato a sei anni e dieci mesi per violenze su una decina di bimbe e i giudici non hanno dubbi sulla ‘protezione’ ricevuta. Parlano di “silenzio dei vertici ecclesiastici” e di “ritrosia a mettere sul tappeto le notizie sulle accuse che già da tempo circolavano”. Il meccanismo è collaudato e quasi sempre ottiene il supporto della comunità. Addirittura a Campobasso dove don Felix Cini che aveva patteggiato due anni e mezzo in Toscana, nonostante le ammissioni trovò i fedeli di Cercemaggiore spaccati fra innocentisti e non. Finché prevalsero le proteste e, a febbraio, fu inviato in un convento.

    Storie identiche a quella di Alassio, vicino a Savona, dove attorno a don Luciano Massaferri, arrestato dopo il racconto di una ragazzina di 11 anni, s’è schierata la parrocchia, con un tam tam di solidarietà fatto di veglie e preghiere. Uno schema che gli esperti conoscono bene: “Rispetto ai casi di pedofilia in ambienti famigliari, sportivi o scolastici nel caso dei sacerdoti la fede gioca un ruolo centrale sia nell’adescamento del minore, sia nella conquista del silenzio e, se il caso trapela, di una spesso ingiustificata solidarietà esterna”, spiegano all’Ecpat, la rete internazionale impegnata nella lotta contro lo sfruttamento dei minori. Così per ogni vittima che parla, altre tacciono. Basti pensare che nella diocesi di Bolzano, dopo che un frate ha denunciato gli abusi avvenuti negli anni Sessanta, qualche giorno fa il vescovo Karl Golser ha chiesto ai fedeli di confidarsi sul sito Internet della Curia. L’effetto è stato dirompente: sono già arrivate decine di segnalazioni da ex seminaristi, alunni di scuole cattoliche, scout, chierichetti. Forse i processi di domani.

    Missione bambini. Ecco che l’apertura di Benedetto XVI potrebbe avere un effetto diretto su quelle sentenze. Per anni, infatti, le direttive interne firmate dallo stesso Ratzinger nel 2001 e la prassi spingevano i vescovi a trasmettere al Vaticano i dossier, rendendo indispensabile una rogatoria internazionale per discuterli in tribunale. Così come pedofili e violentatori sono stati protetti dal segreto confessionale: “Cinque anni fa un sacerdote mi confessò che aveva abusato di un bambino ed era pentito. Per me fu uno shock, eppure mi limitai a suggerirgli di rivolgersi al vescovo. Non potevo fare altro, ma ho pensato che se un prete voleva eliminare un testimone scomodo bastava che gli dicesse tutto”, rivela un cappellano lombardo. Ha paura di parlare. Perché, ripete, una cosa sono i diktat di San Pietro, altra la realtà quotidiana di parrocchie e seminari. Se la Santa Sede cambia rotta e assicura supporto ai magistrati, infatti, istituti religiosi e ordini monastici non sempre mettono in pratica i precetti pontifici. Il caso di don Marco Dessì lo dimostra. Il missionario italiano della diocesi di Iglesias che operava in Nicaragua, già nel 1990 fu segnalato da alcune associazioni cattoliche. Abusi su un gruppo di ragazzini, tutti maschi di età compresa fra gli 11 e i 14 anni e costretti a ogni tipo di prestazione sessuale. “Dopo i rapporti completi diceva loro che erano diventati dei prescelti”, racconta l’avvocato Marco Scarpati, che ha seguito oltre cento casi di pedofilia in Italia. Fu lui a rivolgersi al Vaticano: “La chiesa ufficiale ci aiutò, ma dall’altra parte la congregazione di cui il missionario faceva parte lo proteggeva e difendeva. Per oltre un decennio agì indisturbato, mentre molti di quei ragazzi potevano essere salvati in tempo”. Lo sanno bene Alberto, David, Marlon, Ignacio e Juan Carlos, tutti orfani dell’Hogar del Niño. Sono dovuti volare in Italia, in Emilia Romagna, per motivi di protezione. In una località top secret e con vita blindata. Marlon e gli altri testimoni, mentre Roma indagava, sono stati minacciati di morte, la moglie ha ricevuto visite a casa. Ma non è finita: per quei silenzi e quella complicità, la condanna a 12 anni in primo grado, ridotta a otto dalla Corte d’Appello e annullata dalla Cassazione per un vizio di forma, rischia di non arrivare. Il processo ripartirà in ottobre, ma ormai la prescrizione è vicina.

    Vittime due volte. È questo il dramma nel dramma per molte vittime. Perché alzare la testa non solo è difficile, ma spesso è inutile. Già. Nel paese dei cavilli legali, dove un timbro può liberare un prete pedofilo e farlo tornare all’altare, il danno materiale per un bambino violentato resta difficile da quantificare. E quasi impossibile da incassare, fra sacerdoti nullatenenti e curie spesso indifferenti. A Bologna don Andrea Agostini è stato difeso dalla diocesi, che non ha però risarcito i miseri 28 mila euro richiesti. A Bolzano, Alice è stata violentata e filmata a otto anni dall’educatore che doveva insegnarle il catechismo. L’accusato, don Giorgio Carli, è stato condannato in primo e secondo grado, ma la Cassazione ha dichiarato i reati prescritti per effetto della ex Cirielli. L’unica consolazione, se così si può chiamare, era la condanna civile: risarcimento che non è mai arrivato. È così dappertutto. A Firenze le vittime di don Lelio Cantini, colpevole di abusi quando era parroco a Regina della Pace, vorrebbero riaprire il caso: “Non è una scelta facile, però. Si tratta di fatti terribili e ogni processo comporta un peso enorme per noi”, spiega Francesco Aspettati. Accusano la curia di avere coperto il prete e non avere dato peso alle loro denunce. I compagni che hanno preso i voti, anzichè difenderli, li attaccano. “E se anche il papa l’ha ridotto allo stato laicale, il risarcimento rischia di essere irrisorio, forse umiliante”. La loro speranza è che si apra il fronte italiano. Tante denunce, insieme, sarebbero il cavallo di Troia per sfondare il muro della pedofilia nella Chiesa. E costringere le curie a pagare decenni di abusi.

    http://espresso.repubblica.it/palazzo/2010/03/25/news/pedofilia-l-inferno-italiano-1.25317