Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Il Vaticano sapeva degli abusi sessuali commessi dall’Abbé Pierre

    Il Vaticano sapeva degli abusi sessuali commessi dall’Abbé Pierre

    Sì, il Vaticano sapeva, da anni, della condotta dell’Abbé Pierre, accusato di violenza sessuale da diverse donne (anche minorenni). Lo ha rivelato Papa Francesco, oggi, di ritorno dal suo lungo tour in Asia scrive Le Monde. «Non so quando il Vaticano l’abbia scoperto» le parole di Francesco in risposta a una precisa domanda del quotidiano francese sul volo che, da Singapore, ha riportato il pontefice a Roma. «Non lo so. Non lo so perché non ero qui e non mi è venuto in mente di fare ricerche. Ma certamente, dopo la morte dell’Abbé Pierre, nel 2007, questo è sicuro. Ma prima di allora, non lo so». E ancora: «Gli abusi sessuali su bambini e minori sono un crimine. È una vergogna». La più giovane vittima dell’Abbé Pierre, secondo quanto appreso, aveva all’epoca dei fatti 8 anni.

    Il Papa ha invitato all’apertura sul tema, approvando implicitamente il lavoro investigativo avviato su iniziativa dell’organizzazione Emmaus. Organizzazione all’origine delle rivelazioni sulle aggressioni commesse dal suo fondatore. «Dobbiamo essere chiari su questi fatti, non nasconderli» ha aggiunto Francesco. «Lavorare contro gli abusi è qualcosa che dobbiamo fare tutti. Sono felice quando questi casi vengono alla luce».

    Il Papa si è espresso per la prima volta dopo le testimonianze raccolte da Véronique Magron, presidente della Conférence des religieux et religieuses de France (CORREF) e soprattutto dopo che Emmaus ha commissionato un’indagine alla società indipendente Egaé. I risultati, pubblicati lo scorso 17 luglio, hanno rivelato ripetute violenze sessuali da parte dell’ex esponente della Resistenza, divenuto deputato e difensore dei poveri all’indomani della Seconda guerra mondiale. La maggior parte delle vittime erano dipendenti o volontari di Emmaus. Le vittime hanno riferito di essere state toccate e baciate forzatamente tra il 1970 e il 2005, due anni prima della morte dell’Abbé Pierre all’età di 94 anni. La pubblicazione di questo primo rapporto ha convinto altre vittime a testimoniare. Il 6 settembre, Emmaüs e la Fondation Abbé Pierre hanno pubblicato un nuovo rapporto che rivela episodi sempre più gravi: la vittima più giovane aveva appena 8 anni. È stato denunciato anche un caso di fellatio forzata, considerata uno stupro dalla legge francese.

    Le prime testimonianze risalgono al 1956 e sollevano la questione dell’omertà che regnava intorno all’Abbé Pierre. «I vescovi informati e i responsabili di Emmaus hanno taciuto» hanno scritto al riguardo i quattro ricercatori del gruppo di ricerca socio-storica della Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa (CIASE), in un articolo pubblicato su Le Monde lo scorso 20 luglio, dopo la pubblicazione dell’inchiesta Egaé. «Approfittando dei suoi reali problemi di salute, i vescovi informati gli imposero una cura medica e poi psichiatrica in Svizzera (1957-1958). I sacerdoti devianti sono di solito curati in Francia dal Secours Sacerdotal, quindi il trasferimento suggerisce che il caso è stato preso sul serio», spiegano i ricercatori, che a loro volta hanno ricevuto tre testimonianze «credibili» durante la loro lunga indagine, commissionata dalla Chiesa di Francia.

    Il numero e la posizione nella gerarchia cattolica delle persone che furono informate negli anni Cinquanta dei numerosi «incidenti» causati dal comportamento del sacerdote con diverse donne rendono improbabile che il Vaticano non sia stato informato all’epoca. Nel 1955, i cardinali di Chicago e New York furono informati delle lamentele di due donne che l’Abbé Pierre aveva incontrato durante una visita negli Stati Uniti. La sua visita a New York fu interrotta. Gli fu poi chiesto di lasciare il Québec dopo un altro scandalo a Montréal, «risolto in via extragiudiziale tra la polizia locale e le autorità ecclesiastiche», secondo lo storico e teologo André Paul. La Conferenza episcopale francese, scrive sempre Le Monde, riconosce che «già alla fine degli anni Cinquanta», «le autorità ecclesiastiche francesi» avevano «identificato» un problema di «violazione della castità».

    Il caso dell’Abbé Pierre, in queste settimane, sta scuotendo la Francia poiché parliamo di un personaggio non solo conosciuto, ma anche rispettato e amato per le sue buone azioni all’epoca: era stato votato come «personalità preferita dai francesi» per diciassette volte dopo il lancio dell’apposito sondaggio, nel 1988. Di qui la sorpresa da parte dell’opinione pubblica, che in buona parte sembra non voler accettare i fatti descritti. Il motivo? Sono in netto contrasto con l’operato dell’uomo. «Lei ha toccato un punto molto doloroso, molto delicato: persone che fanno del bene e che poi si scoprono gravi peccatori» ha risposto a tal proposito Papa Francesco all’inviato del quotidiano francese. «Non dobbiamo dire copriamolo, copriamolo perché non si veda. I peccati pubblici sono pubblici. E devono essere condannati. Per esempio, l’Abbé Pierre è un uomo che ha fatto tanto bene, ma è anche un peccatore». Riferendosi ad altri tipi di abuso, «sociale, educativo, che cambia la mentalità delle persone», Francesco ha spiegato: «L’abuso, ai miei occhi, è una cosa demoniaca. Perché qualsiasi tipo di abuso distrugge la dignità di una persona. Qualsiasi tipo di abuso cerca di distruggere ciò che tutti noi siamo: l’immagine di Dio».

    In Francia, dopo anni di silenzio, l’atteggiamento della Chiesa è cambiato nel 2018, con l’accumularsi degli scandali legati agli abusi. La Conferenza episcopale francese, concretamente, ha istituito il citato CIASE per indagare sulla violenza sessuale contro i minori e le persone vulnerabili. Sulla base di 1.627 testimonianze dettagliate e di una vasta indagine sulla popolazione generale, ha concluso che si tratta di un fenomeno «massiccio» e «sistemico».

    https://www.cdt.ch/news/mondo/il-vaticano-sapeva-degli-abusi-sessuali-commessi-dallabbe-pierre-363273

  • “Emanuela Orlandi potrebbe essere sparita dentro Sant’Apollinare”: spunta la nuova ipotesi del procuratore Capaldo

    “Emanuela Orlandi potrebbe essere sparita dentro Sant’Apollinare”: spunta la nuova ipotesi del procuratore Capaldo

    La scomparsa di Emanuela Orlandi non è mai stato solo un semplice caso di sparizione e se solleva l’attenzione e al tempo stesso la rabbia di migliaia di persone in Italia e nel Mondo è perché pone tantissime domande e nessuna risposta. Ogni giorno, da 41 anni, emergono nuovi pezzi di un mosaico impossibile da ricomporre e che non fanno che alimentare questo oscuro mistero che, quel 22 giugno del 1983, inghiottì una 15enne vaticana figlia di un semplice messo Papale, all’uscita dalla scuola di musica Ludovico da Victoria, all’interno della basilica di Sant’Apollinare a Roma.

    Il magistrato Giancarlo Capaldo, titolare della seconda e penultima inchiesta su Emanuela Orlandi, ha appena rivelato nuovi elementi sul caso davanti alla commissione parlamentare di inchiesta che indaga sulla vicenda. Secondo il procuratore, “Sul prelevamento di Emanuela Orlandi, un’ipotesi che si potrebbe non escludere è che sia sparita proprio nel complesso di Sant’Apollinare, una ipotesi quasi mai formulata e che invece andava un po’ di più approfondita proprio per la presenza di De Pedis e don Pietro Vergari”, come riportato da Il Messaggero.

    Don Vergari, lo ricordiamo, è l’ex rettore della Basilica di Sant’Apollinare che fu anche indagato per concorso in sequestro di persona; non ha mai nascosto la sua amicizia con De Pedis, “uno dei boss dell’organizzazione mafiosa italiana della banda della Magliana”. E De Pedis fu sepolto proprio nella cripta di Sant’Apollinare, in totale discrezione e quando la notizia venne fuori toccò proprio a Capaldo togliere il Vaticano dall’imbarazzo di quella sepoltura e ordinare l’apertura della tomba e il trasferimento dei resti al cimitero Il Verano. Capaldo ha dichiarato e ribadito innumerevoli volte che si attivò a riguardo a nome della Procura di Roma, perché a chiederglielo furono due uomini della gendarmeria vaticana che in cambio gli promisero dei documenti o la stessa salma di Emanuela.

    “Il prelevamento della Orlandi – ha spiegato ieri Capaldo – poteva essere fatto per strada ma sarebbe stato pericoloso, poteva invece essere fatto in Sant’Apollinare con una scusa qualsiasi. Il momento della scomparsa della Orlandi nessuno ce l’ha dato, anche le dichiarazioni delle ragazze amiche non sono sicure, come sarebbe stata rapita? Violentemente? O se Renatino De Pedis era amico di don Vergari non poteva creare una situazione per cui determinare la sparizione dall’interno?”. Questa ipotesi collima anche con quella di un sequestro organizzato da De Pedis come raccontato oltre dieci anni fa a Capaldo dalla amante di Renatino, Sabrina Minardi e come emerso da alcuni riscontri, come quello del ruolo del presunto autista Sergio Virtù. “Credo che la Minardi – ha aggiunto Capaldo – sia stata trattata male come testimone”.

    Il procuratore ha tirato in ballo, nel corso della sua convocazione che si è articolata in ben due sedute, anche un noto protagonista di questa vicenda, il fotografo romano Marco Fassoni Accetti. Costui, più volte si è auto-accusato di essere il rapitore di Emanuela ma senza sciogliere portare a nessun riscontro concreto. “Io riterrei non impossibile anzi estremamente probabile che Accetti abbia conosciuto Emanuela Orlandi perché gravitava su piazza Navona e piazza delle Cinque Lune che era la zona in cui gravitava lo stesso Accetti e lui fermava tutte le ragazze”, ha detto Capaldo ricordando di averlo incontrato quando “nel marzo 2013 venne da me. Le prime dichiarazioni di Accetti furono che era stato in Francia dove aveva incontrato Emanuela Orlandi in vita e questo incontro sarebbe avvenuto nel febbraio precedente”, come riportato da Il Messaggero.

    “Accetti disse che il motivo per cui si era deciso a raccontare la vicenda è sia perché aveva incontrato Emanuela viva sia perché, con il cambio del Papa – era stato eletto Papa Francesco – poteva pensare a un cambio, a un’apertura della curia romana e voleva inserirsi con le sue verità in questa vicenda”.

    Nel sostenere questa tesi nuova, Capaldo è come se avesse smentito le dichiarazioni agli atti di alcune amiche di Emanuela che quel pomeriggio del 22 giugno la collocano, in strada, all’uscita di scuola. Capaldo ritiene. come riferito sul Corsera, che “molte dichiarazioni delle ragazze non siano particolarmente affidabili e sicure”, perché “Mi sembra difficile ipotizzare un rapimento alla luce del sole in Corso Rinascimento», ha concluso.

    Emanuela quel mercoledì di inizio estate, uscì dall’Istituto Ludovico da Victoria, in compagnia dell’amica Raffaella Monzi. Mentre camminavano verso la fermata del bus, in corso Rinascimento, davanti al Senato, Emanuela le confidò di aver ricevuto un’offerta di lavoro per conto di una ditta di cosmetici che le propose di distribuire volantini per 375mila lire durante una sfilata di moda. Raffaella le disse che quell’offerta era stranamente eccessiva, e salì sul bus, non la rivide mai più.

    Tutto questo fu dichiarato nei giorni successivi alla scomparsa dalla Monzi, davanti alle telecamere di “Chi l’ha visto”. Mentre aspettava l’autobus in corso Rinascimento, Emanuela venne raggiunta da un’altra ragazza: bassa, capelli scuri e ricci, fisico rotondetto. Questa “amica” che era assieme a Emanuela fu vista anche da un’altra ragazza della scuola di musica, Maria Grazia Casini, che si trovò a passare da lì come riferì nell’interrogatorio del 29 luglio del 1983.

    Maria Grazia è stata l’ultima persona a vedere Emanuela Orlandi e lo ha ribadito anche in tempi recenti in un’intervista per un programma trasmesso su Sky. All’epoca dichiarò di averla vista anche Laura Casagrande, mentre avanzava su quello stesso marciapiede: disse di aver visto per l’ultima volta Emanuela dietro di sé. Nel corso della sua audizione davanti alla commissione di inchiesta, la Casagrande ha negato alla bicamerale quella circostanza, dicendo di non ricordare più di aver visto Emanuela quel giorno.

    https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/07/26/emanuela-orlandi-potrebbe-essere-sparita-dentro-santapollinare-spunta-la-nuova-ipotesi-del-procuratore-capaldo/7637152

  • L’Abbé Pierre è accusato da sette donne di molestie tra il 1970 e il 2005

    L’Abbé Pierre è accusato da sette donne di molestie tra il 1970 e il 2005

    PARIGI – L’Abbé Pierre (1912-2007), il sacerdote fondatore dell’associazione Emmaüs contro la povertà in aiuto in particolare dei senza tetto, è accusato da sette donne di gesti inappropriati tra il 1970 e il 2005, rivela il quotidiano cattolico francese La Croix. Secondo un rapporto pubblicato da Emmaüs e dalla Fondazione Abbé Pierre, alcune delle accuse potrebbero essere classificate dai tribunali come aggressioni sessuali, altre come commenti sessisti e avances sessuali.

    Nel giugno 2023 la prima donna ha contattato i funzionari di Emmaüs Francia, affermando di essere stata aggredita sessualmente dall’Abbé Pierre tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta. All’epoca, i suoi genitori erano amici del sacerdote. Quando la donna era minorenne l’Abbé Pierre, di 50 anni più anziano di lei, le avrebbe toccato il seno in diverse occasioni quando era ospite nella casa di famiglia.

    La donna ha confidato di aver subito altre violenze sessuali quando era adulta. Al ritorno da un viaggio in Italia, l’Abbé Pierre «la baciò sulla bocca in modo brutale e del tutto inaspettato». Nel 2003, quattro anni prima della morte, l’uomo le chiese perdono in presenza del padre.

    Dopo questa prima testimonianza, Emmaüs International, Emmaüs France e la Fondation Abbé Pierre hanno incaricato Egaé, un’organizzazione indipendente che lotta contro la violenza sessista e sessuale, di condurre indagini più approfondite. Nel rapporto reso pubblico ieri, un totale di sette donne hanno parlato di violenze o comportamenti inappropriati da parte dell’uomo che per 16 volte è stato designato dai francesi come la «personalità preferita dell’anno».

    L’Abbé Pierre agiva di solito in una stanza d’albergo o in un ufficio. Gli episodi più antichi risalgono al 1970 e i più recenti al 2005, quando l’Abbé Pierre aveva 92 anni. Nell’ambito dell’inchiesta condotta da Egaé, associazione creata dall’attivista femminista Caroline de Haas, una donna ha rivelato di essere stata a conoscenza di altri episodi simili negli anni Cinquanta. Il rapporto afferma inoltre che almeno altre cinque persone, potenziali vittime, sono state identificate ma non sono ancora state ascoltate.

    Quando l’Abbé Pierre era in vita aveva confidato di aver infranto il suo voto di castità in un libro di interviste pubblicato nel 2005 da Frédéric Lenoir: «Ho sperimentato il desiderio sessuale e la sua rarissima soddisfazione». Nel 2005 aveva parlato di «una debolezza», «un incidente passeggero».

    Dopo la diffusione del report la Chiesa cattolica di Francia ha dichiarato su X di aver appreso «con dolore» delle testimonianze che accusano l’Abbé Pierre di aggressioni sessuali. La Conferenza dei vescovi di Francia ha aggunto che «tiene a garantire alle persone vittime della sua profonda compassione e vergogna che tali fatti possano essere stati perpetrati da un prete».

    https://www.corriere.it/esteri/24_luglio_17/abbe-pierre-accusato-sette-donne-molestie-c047e003-0e60-49e0-bb54-b63eaab17xlk.shtml

  • Francia – Pedofilo risarcito perché da piccolo subì violenza da un prete

    Francia – Pedofilo risarcito perché da piccolo subì violenza da un prete

    In un’inaspettata decisione, l’Organismo di Riparazione per le Vittime di pedocriminalità nella Chiesa (Inirr) ha annunciato di aver risarcito un uomo, Jean-Yves Schmitt, che è stato egli stesso condannato per pedocriminalità negli anni 2000. Schmitt ha ricevuto il risarcimento per aver subito violenza sessuale da parte di un prete quando era bambino.

    Jean-Yves Schmitt, oggi 73enne, è stato aggredito negli anni ’60 dal prete Félix Hutin mentre frequentava la scuola superiore a Bourg-en-Bresse, tra i 12 e i 15 anni. Da adulto, Schmitt è diventato a sua volta un aggressore, condannato più volte per violenza sessuale su minori durante il suo lavoro come custode di un edificio nella regione parigina.

    In una lettera del 16 maggio, l’Inirr ha scritto: “Le conseguenze delle violenze inflitte dal cappellano sono state gravi e durature. Questa violenza di cui sei stato vittima ha avuto un impatto psicologico sia nella tua vita intima che nelle tue relazioni familiari e nel tuo sviluppo professionale.” L’Inirr ha riconosciuto come il comportamento del sacerdote avesse creato una sorta di dipendenza in Schmitt, alterando il suo orientamento e esponendolo a desideri impossibili da accettare. Questo stato psicologico lo ha portato a compiere atti di violenza, infrangere divieti e subire pesanti sanzioni legali che hanno trasformato la sua vita professionale, personale e familiare.

    Schmitt, che ha richiesto l’intervento dell’Inirr, ha ricevuto un risarcimento economico di 60.000 euro. “Non mi restituirà gli anni perduti né i miei nipoti che non vedo da quando sono nati, ma è meglio di niente,” ha dichiarato Schmitt all’AFP.

    “Capisco che sia fonte di confusione l’idea di risarcire un molestatore di bambini,” ha ammesso Schmitt. “Ma dobbiamo capire che tutto nasce dal fatto che sono stato una vittima: se non fossi stato una vittima, non sarei stato un predatore.”

    Francia – Pedofilo risarcito perché da piccolo subì violenza da un prete

  • Shellac lancia le vendite globali del documentario sugli abusi sessuali nella Chiesa cattolica “The Deposition” a Locarno (ESCLUSIVO)

    Shellac lancia le vendite globali del documentario sugli abusi sessuali nella Chiesa cattolica “The Deposition” a Locarno (ESCLUSIVO)

    La società francese di vendita e distribuzione Shellac lancerà le vendite internazionali per il prossimo documentario sugli abusi sessuali della Chiesa cattolica ” The Deposition ” a Locarno prima di distribuire il film in Francia questo ottobre. In concomitanza con l’annuncio, Variety ha avuto accesso esclusivo al trailer del film, visibile sopra.

    “The Deposition” è la storia di un ragazzino di nome Emmanuel che, nel 1993, raccontò ai genitori di essere stato molestato da un nuovo prete popolare del villaggio di nome Hubert. All’epoca, i genitori decisero di tenere segrete le accuse del ragazzo.

    Trent’anni dopo, il padre di Emmanuel, Robert, non riesce più a sopportare il senso di colpa e affronta Hubert, che nega tutto. Diversi mesi dopo, dopo aver parlato con un rapporto commissionato dal governo sulla violenza sessuale all’interno della Chiesa cattolica, Emmanuel viene incoraggiato a condividere la sua storia con le autorità.

  • Piero Brogi – Roma

    Piero Brogi – Roma

    “Necessaria commissione indipendente in Italia, la Chiesa è un paradiso per pedofili” (Roma). “Sono la prima vittima italiana di crimini pedofili prescritti dalla legge, perché avvenivano quando avevo 9 anni e adesso ne ho 60, che è stata riconosciuta ufficialmente e simbolicamente rimborsata dalla chiesa cattolica, però non dalla CEI per fatti che avvenivano in Italia e il cui colpevole è un prete italiano ma dalla conferenza episcopale francese perché sono cittadino franco-italiano e vivo in Francia da 30 anni.

    Solo per questa circostanza ho potuto gioire di questa forma di giustizia che tutti gli altri italiani purtroppo non hanno. Vorrei anche in Italia, come si fa in tutti i paesi civili, una commissione d’inchiesta indipendente che faccia luce su quanto accaduto negli ultimi decenni nella chiesa cattolica.

    I colpevoli meritano la galera e non di essere spostati in altre diocesi come fanno abitualmente”. Queste le parole di Piero Brogi, vittima di abusi da bambino in una parrocchia di Roma e oggi risarcito, per la prima volta nella storia, dalla Chiesa. (Fabrizio Rostelli/alanews)

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  • Sacerdote abusa sessualmente di una studentessa di teologia ma viene assolto: Stato colpevole

    Sacerdote abusa sessualmente di una studentessa di teologia ma viene assolto: Stato colpevole

    SEZIONE QUINTA

    CASO Z c. REPUBBLICA CECA

    (Richiesta n . 37782/21 )

    Art. 3 e Art. 8 • Obblighi positivi • Mancata applicazione da parte delle autorità nazionali di un sistema penale atto a reprimere gli atti sessuali non consensuali lamentati da una vittima vulnerabile che non si è opposta durante gli stessi • Applicazione dei principi generali enunciati nel caso MC c. Bulgaria • Approccio errato da parte delle autorità nell’interpretazione dei fatti e del quadro giuridico che non ha fornito una protezione adeguata al richiedente • Insufficiente considerazione da parte della giurisprudenza nazionale : situazioni di consenso non valido a causa di abuso di vulnerabilità ; e la reazione psicologica delle vittime di violenza sessuale • Interpretazione restrittiva degli elementi costitutivi del reato di stupro come definito dal codice penale che porta all’archiviazione del caso da parte della polizia • Rifiuto di effettuare una valutazione contestuale dei fatti tenendo conto lo stato psicologico del ricorrente in concreto che ha portato la polizia a concludere che non sussisteva alcun reato grave di abuso sessuale • Ricorso ad un’autorità giudiziaria non consentito dal diritto interno

    Preparato dal Registro. Non vincola la Corte.

    STRASBURGO

    20 giugno 2024

    Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Potrebbe subire aggiustamenti di forma.

    Nel caso Z c. Repubblica Ceca,

    La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sezione quinta), riunita in una camera composta da :

    Mattias Guyomar , presidente ,
    Lado Chanturia,
    Carlo Ranzoni,
    Martiņš Mits,
    Stéphanie Mourou-Vikström,
    Maria Elosegui,
    Kateřina Šimáčková , giudici ,
    e Victor Soloveytchik, segretario di sezione ,

    Visto :

    il ricorso (n . 37782/21 ) contro la Repubblica ceca e di cui una cittadina di tale Stato, la sig.ra Z (“ la ricorrente ”), ha proposto alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dei diritti fondamentali Libertà (“ la Convenzione ”) del 20 luglio 2021,

    la decisione di sottoporre la richiesta all’attenzione del governo ceco (” il Governo “),

    la decisione di non rivelare l’identità del richiedente,

    le osservazioni delle parti,

    Dopo aver deliberato in camera privata il 28 maggio 2024,

    Rende la seguente sentenza, adottata in data odierna :

    INTRODUZIONE

    1. Il caso riguarda la presunta mancanza di un quadro giuridico sufficiente per consentire l’incriminazione e la repressione degli atti sessuali non consensuali che il ricorrente afferma di aver subito per mano di un sacerdote, e la presunta mancanza di indagini efficaci sulle affermazioni del ricorrente. (Articoli 3 e 8 della Convenzione).

    IN REALTÀ

    2. Il ricorrente è nato nel 1981 e vive a Volyně. Lei era rappresentata dall’avvocato D. Bartoň.

    3. Il Governo era rappresentato dal suo agente, deputato Konůpka, del Ministero della Giustizia.

    4. I fatti della causa, come presentati dalle parti, possono essere riassunti come segue.

    5 . Nell’ambito di una denuncia presentata nel marzo 2019 da un terzo, è stato affermato che negli anni ’90, quando era ancora minorenne, la ricorrente avrebbe subito atti sessuali da parte di un prete, VZ. Secondo l’indagine della polizia condotta Tra marzo e settembre 2019, questi atti potevano costituire il reato di abuso sessuale (pohlavní zneužívání) , ma il loro autore non è stato perseguito a causa dei termini di prescrizione. Il ricorso dinanzi alla Corte non riguarda questi eventi.

    6 . Nel 2003 la ricorrente entrò alla Facoltà di Teologia a Praga dove seguì, tra l’altro, i corsi tenuti dal sacerdote VK. Egli, avendo conquistato la sua fiducia, gli raccontò la sua esperienza con VZ nonché le difficoltà che aveva vissuto dopo. La ricorrente sostiene che, tra il 2008 e il 2009, approfittando di un periodo in cui è stata colpita psicologicamente dalla morte del padre, ma anche dal suo peggioramento dello stato di salute a seguito di un’operazione al cuore e a causa di una reazione post-traumatica all’abuso commesso da VZ (paragrafo 5 supra), VK l’ha aggredita sessualmente in diverse occasioni.

    7 . Nel 2009, il ricorrente portò la questione all’attenzione delle competenti autorità ecclesiastiche. Questi ordinavano a VK di rinunciare alle funzioni che ricopriva presso la facoltà di teologia e di abbandonare la comunità monastica da lui guidata, per recarsi in un monastero in Italia, poi in missione nella Repubblica Centrafricana. Le richieste di VK per il permesso di ritornare nella Repubblica Ceca sono state respinte e attualmente vive in un monastero in Italia.

    8. Sulla base delle informazioni raccolte durante le indagini su VZ (paragrafo 5 sopra), nel novembre 2019 la polizia ha avviato un’indagine contro VK.

    9 . Interrogata dalla polizia nel febbraio 2020 nell’ambito di questa indagine, la ricorrente ha dichiarato che VK era stata sua insegnante e relatrice della tesi presso la facoltà di teologia e che inizialmente aveva percepito i suoi contatti fisici come un tentativo di aiutarla e guarirla dal suo passato esperienza con VZ Lei ha riferito che queste azioni si sono però intensificate dopo la morte di suo padre, che VK aveva detto di voler sostituire. La ricorrente sosteneva che VK l’aveva esposta per la prima volta al tocco durante la sua permanenza in un convento nel giugno 2008 ; poi, ha tentato di penetrarla nel luglio 2008. Lei ha dichiarato in queste condizioni che allora aveva avuto molta paura, che si era sentita sporca e si era sentita in colpa, ma ha aggiunto che, considerando VK un’autorità e un padre spirituale, lei aveva ritenuto di non avere il diritto di difendersi e aveva temuto di non riuscire a portare a termine gli studi. Lei ha affermato che VK successivamente le ha toccato ripetutamente i genitali e le ha chiesto di masturbarsi, anche se dopo questi atti gli ha detto più volte che non era d’accordo, ma che non era in grado di difendersi attivamente.

    10 . Tra gennaio e maggio 2020 la polizia ha interrogato due sacerdoti informati del caso ; uno di essi affermava che i superiori dell’ordine religioso interessato si erano scusati con la ricorrente e le avevano offerto un aiuto economico. Nell’aprile 2020 la polizia ha contattato una donna di nazionalità slovacca, la cui dichiarazione scritta redatta nel 2007, secondo la quale VK si era comportata in modo inappropriato nei suoi confronti in passato, era allegata al fascicolo.

    11 . Nel maggio 2020, la polizia ha contattato VK in Italia. A causa del contesto della pandemia di Covid-19, lo ha contattato telefonicamente ed e-mail. Nella dichiarazione scritta inviata alla polizia ha sottolineato di non essere stato informato dei dettagli del procedimento penale né della natura del reato di cui era sospettato. Tuttavia, ha ammesso di aver commesso violazioni morali, ma ha sostenuto che il ricorrente aveva acconsentito al loro contatto fisico ; si dice tuttavia pronto, in caso di suo errore e qualora il suo comportamento dovesse essere qualificato come illecito, ad assumersene la responsabilità giuridica. Egli ha inoltre indicato di essersi scusato con la ricorrente, durante un incontro con lei nel giugno 2016 nonché in due lettere che le aveva scritto nel 2019, e di averle offerto una soluzione amichevole.

    12 . Con decisione del 1 giugno 2020 , la polizia ha archiviato il caso senza ulteriori azioni. Sulla base del codice penale n. 140/1961 , in vigore all’epoca dei fatti denunciati dal ricorrente, la polizia ha concluso che le azioni di VK, sebbene incompatibili con i suoi doveri e con la moralità, non costituivano un reato. Riteneva che non potessero essere qualificati come abuso sessuale ai sensi dell’articolo 243 di detto codice, dato che la ricorrente non era minorenne all’epoca dei fatti e che VK non poteva aver abusato della sua dipendenza poiché non era sotto il suo controllo (dozor) ; secondo la polizia non si trattava nemmeno di stupro (znásilnění) ai sensi dell’articolo 241 § 1, dato che VK non aveva fatto ricorso alla violenza o alla minaccia di violenza e che la ricorrente aveva espresso il suo disaccordo solo dopo gli atti sessuali, ma non durante . La polizia ha osservato che le azioni di VK avrebbero potuto essere considerate coercizione sessuale (sexuální nátlak) ai sensi del nuovo Codice penale n. 40/2009 , ma che questo era entrato in vigore solo il 1 gennaio 2010 , o dopo i fatti in questione.

    13. La ricorrente ha presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo, in relazione al reato di stupro, che la polizia non aveva esaminato la questione della sua incapacità di difendersi e che VK aveva abusato della sua posizione di autorità ; affermava inoltre che non vi erano elementi per concludere che lei avesse acconsentito agli atti sessuali denunciati, non potendo intendere il silenzio come consenso. Per quanto riguarda il reato di abuso sessuale, ha affermato di essere stata sotto il controllo di VK, che era il ” padre spirituale ” a cui ha confessato, nonché il direttore della sua tesi, e che quindi era dipendente da lui.

    14 . Il 15 luglio 2020, il procuratore distrettuale di Praga 6 ha respinto il ricorso del ricorrente, pur sottolineando di non aver minimizzato né le azioni di VK né la sofferenza del ricorrente. Egli riteneva che il ricorrente non fosse stato sotto il controllo di VK nel senso in cui questo termine è stato interpretato dalla giurisprudenza (vale a dire come il rapporto di un genitore nei confronti di un figlio, di un tutore nei confronti di un persona privata della capacità giuridica o un insegnante nei confronti di uno studente), e di non aver potuto difendersi (questo termine comprende stati di incoscienza, ebbrezza, sonno profondo, incapacità fisica, malattia mentale o maturità insufficiente che impediscono uno dalla comprensione del significato degli atti in questione).

    15 . Il 2 ottobre 2020, pronunciandosi sul ricorso presentato dal ricorrente contro la decisione del procuratore distrettuale di Praga 6, la procura municipale ha confermato le conclusioni di quest’ultimo, che riteneva debitamente motivate. Ammettendo che la ricorrente si sentiva dipendente da VK, egli sottolineava che ella era maggiorenne, dotata di piena capacità giuridica e non affetta da alcuna malattia che le impedisse di esprimere i suoi desideri ; concluse che quindi ella in quel momento non era stata incapace di difendersi (di modo che VK non avrebbe potuto abusare di alcuna incapacità) e che il suo libero arbitrio non era stato limitato a causa di alcun controllo esercitato da VK

    16 . Il ricorrente ha presentato ricorso costituzionale, invocando gli obblighi dello Stato ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione di punire la commissione di atti sessuali non consensuali e di svolgere un’indagine efficace su tali atti. Sosteneva che le autorità penali non avevano qualificato correttamente le azioni di VK né stabilito tutte le circostanze rilevanti e che la mancanza di una qualificazione adeguata del comportamento patologico di VK le aveva impedito di andare avanti e di accedere alla guarigione interiore.

    17. Con decisione n. I. ÚS 3363/20 del 18 maggio 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato il ricorso in questione irricevibile in quanto manifestamente infondato, ritenendo che la ricorrente esprimesse principalmente la sua insoddisfazione per le conclusioni delle autorità penali e che ha chiesto un risarcimento sotto forma di procedimento penale contro VK. La corte ha ricordato a questo proposito che non tutti i comportamenti non etici o socialmente inaccettabili costituiscono un reato e che una soluzione penale è un mezzo di ultima istanza riservato alle violazioni più gravi.

    IL QUADRO GIURIDICO RILEVANTE E LA PRASSI INTERNA

    IL QUADRO GIURIDICO INTERNO
    Il Codice Penale (L. n. 140/1961) in vigore fino al 31 dicembre 2009 e la relativa giurisprudenza
    18 . L’articolo 241 § 1 fornisce la seguente definizione di stupro :

    “ Qualsiasi persona che usa la violenza o la minaccia di violenza imminente per costringere (donutí) un’altra persona a un rapporto sessuale o ad un atto sessuale simile, o abusa dell’incapacità altrui di difendersi ( bezbrannost ) per commettere tale atto. »

    19 . Nella sua decisione n. 7 Tdo 995/2010 del 1 settembre 2010 , la Corte Suprema ha osservato che la violenza o la minaccia di violenza imminente caratterizzava solo la prima delle due modalità di stupro definite nell’articolo 241 § 1, e che, in primo luogo, Nella seconda modalità, questo elemento è stato sostituito dall’abuso dell’incapacità altrui di difendersi.

    20 . Nella decisione n. 3 Tdo 929/2011 del 24 agosto 2011, la Corte Suprema ha indicato che vi era abuso dell’incapacità di difendersi quando la vittima si trovava – senza che questo stato fosse stato indotto dall’aggressore – nell’incapacità di esprimersi. la propria volontà riguardo ad un rapporto sessuale con l’aggressore, o di resistere alle azioni di quest’ultimo. Ciò è avvenuto in particolare quando la vittima era incosciente a causa di svenimento, consumo di alcol o malattia, quando dormiva profondamente o quando era incapace, sotto l’influenza di alcol o sostanze psicotrope, di valutare la situazione e il comportamento della persona aggressore. Una persona la cui condizione fisica non gli permetteva di difendersi o la cui malattia mentale gli impediva di comprendere il significato delle azioni dell’aggressore, o una persona la cui mancanza di maturità era considerata incapace di difendersi non gli permetteva di comprenderne l’importanza di resistenza al rapporto sessuale forzato.

    21 . Nella sezione 243, l’abuso sessuale è stato definito come segue :

    “ Chiunque, abusando della dipendenza di persona minore di anni 18 o di persona sottoposta alla sua autorità, conduce (prima) tale persona, è punito con la reclusione nel massimo di due anni ad avere rapporti sessuali extraconiugali o commette altri abusi di natura sessuale contro questa persona. »

    22. Nella sua decisione n. 8 Tdo 1494/2009 del 29 settembre 2010, la Corte Suprema ha indicato che una persona era sotto il controllo del suo aggressore quando quest’ultimo avrebbe dovuto controllarla e vegliare su di lei, come un genitore sul proprio figlio , un tutore su una persona incapace di agire, un educatore o insegnante su uno studente, ecc.

    Il Codice Penale (Legge n. 40/2009 ) entrato in vigore il 1° gennaio 2010 e la relativa giurisprudenza
    23 . Lo stupro è definito nell’articolo 185 nei seguenti termini :

    ” 1. Chiunque ricorre alla violenza, alla minaccia di violenza o alla minaccia di altro grave danno per costringere un altro a compiere un atto sessuale, o abusa allo stesso fine dell’incapacità di difendersi dagli altri.

    2. Chiunque commette il fatto previsto dal comma 1 è punito con la reclusione da due a dieci anni.

    (a) costringere un’altra persona ad avere un rapporto sessuale o un altro atto sessuale paragonabile al rapporto sessuale ;

    (…) »

    Il termine di prescrizione è fissato in dieci anni, e in quindici anni quando lo stupro è stato commesso per costringere un’altra persona ad un rapporto sessuale o ad un atto sessuale analogo o se ha cagionato grave danno alla salute della vittima.

    24 . Emerge dalle sentenze della Suprema Corte (n . 11 Tdo 294/2014 del 26 marzo 2014, n . 6 Tdo 603/2018 del 30 maggio 2018, n . 8 Tdo 699/2021 del 4 agosto 2021 e n. 7 Tdo 1023 /2021 del 10 novembre 2021) che perché sussista “ violenza ” ai sensi dell’articolo 185 comma 1 del codice penale, non è necessario che la vittima opponga evidente resistenza fisica, ad esempio se se l’aggressore non gli ha dato la possibilità, o se la vittima si è arresa per stanchezza, paura o angoscia ( beznadějnost ). È sufficiente che l’aggressore abbia avuto la possibilità di percepire il mancato consenso della vittima ; infatti, quando la persona è paralizzata dallo stress o un blocco psicologico non le permette di parlare, il suo disaccordo può essere espresso in modo non verbale, attraverso il suo atteggiamento o la posizione (passiva, difensiva) del suo corpo.

    25 . Il reato di coercizione sessuale è definito dall’articolo 186 nei seguenti termini :

    ” 1. Chiunque ricorre alla violenza, alla minaccia di violenza o di altro reato grave, per costringere altri a masturbarsi, a spogliarsi o ad adottare altri comportamenti analoghi, o che induce altri a tali comportamenti approfittando della propria incapacità di difendersi.

    2. Chiunque abusa della dipendenza altrui o della propria posizione e credibilità o dell’influenza che ne deriva per indurre altri ad avere rapporti sessuali, a masturbarsi, a spogliarsi o ad adottare altri comportamenti analoghi.

    (…)

    5. (…) Chiunque

    a) commette l’atto di cui al paragrafo 1 nei confronti di un minore di età inferiore a 15 anni, oppure

    b) con tale atto arreca grave danno alla salute. »

    Il termine di prescrizione è fissato in cinque anni per gli atti definiti dai commi 1 e 2, e in quindici anni in presenza delle circostanze di cui al comma 5.

    26 . Nella decisione n. 3 Tdo 1296/2013 del 29 gennaio 2014, la Corte Suprema ha distinto la nozione di “incapacità di difendersi “, che caratterizza lo stupro e viene definita come la situazione in cui la vittima non è in grado di esprimere la propria volontà. riguardante un rapporto sessuale con l’aggressore o non è in grado di resistere alle sue azioni, della nozione di ” dipendenza “, che caratterizza la coercizione sessuale ed è definita come la situazione in cui la vittima non può decidere liberamente e si sottomette all’aggressore perché dipende da lui in una certa misura. L’abuso di posizione e la conseguente credibilità o influenza è un concetto più ampio poiché comprende anche i rapporti tra l’aggressore e la vittima che non si basano su una situazione di controllo e in cui l’aggressore, per il solo fatto della sua posizione rispetto a -nei confronti della vittima, ne suscita la fiducia o esercita autorità su di lei e ne abusa per ottenere contatti sessuali.

    Sono stati considerati tali i rapporti tra il guaritore e il suo paziente, il primario clinico e il suo assistente personale (decisione n . 8 Tdo 1415/2013 del 17 luglio 2014), l’allenatore di atletica leggera e l’allenato (decisione n. 8 Tdo 783/2017 del 20 settembre 2017), un prete cattolico e un parrocchiano o sagrestano (decisione n. 6 Tdo 450/2017 del 27 settembre 2017).

    Il progetto di riforma del diritto penale
    27 . Attualmente, le autorità nazionali stanno valutando la possibilità di modificare il codice penale e di adottare una nuova definizione di stupro. A tal fine, il Ministero della Giustizia ha presentato al Governo, nell’autunno 2023, un disegno di legge che abbandona il concetto di stupro come rapporto sessuale forzato e che lo intende come rapporto sessuale non consensuale (secondo l’approccio “ non consensuale”). . è no “). Questo disegno di legge propone inoltre di introdurre un nuovo reato di violenza sessuale che copra i reati sessuali senza penetrazione.

    28 . È inoltre prevista la modifica del codice di procedura penale. Tra le modifiche proposte c’è la possibilità per la vittima di un reato di chiedere che la decisione con cui è stato archiviato il caso venga riesaminata dal Procuratore Supremo e poi, se necessario, da un giudice. Quest’ultimo potrebbe annullare la decisione di archiviare il caso senza ulteriori provvedimenti e ordinare la prosecuzione delle indagini, lo svolgimento di determinati atti investigativi o il chiarimento di determinati fatti.

    DIRITTO INTERNAZIONALE PERTINENTE
    29 . La Corte fa riferimento ai testi citati nella JL c. Italia ( n. 5671/16 , §§ 63-69, 27 maggio 2021), in particolare alla Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2014 nei confronti dei primi dieci Stati che l’hanno ratificato . La Repubblica Ceca ha firmato la Convenzione di Istanbul il 2 maggio 2016 ma finora non l’ha ratificata.

    30 . Il 21 settembre 2023, il GREVIO (Gruppo di esperti sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica), organismo specializzato indipendente incaricato di garantire l’attuazione, da parte delle Parti, della Convenzione di Istanbul, ha pubblicato il 4° rapporto generale sulle sue attività, che copre il periodo da gennaio a dicembre 2022. I passaggi rilevanti di questo rapporto recitano come segue :

    “ Diversi approcci alla criminalizzazione della violenza sessuale, compreso lo stupro

    La criminalizzazione della violenza sessuale, compreso lo stupro, da parte degli Stati parti della convenzione è caratterizzata da numerose differenze nelle definizioni, nell’ambito della protezione, nel comportamento criminalizzato, nelle sanzioni applicate e nelle circostanze aggravanti e attenuanti. Le attività di monitoraggio del GREVIO mostrano che ad oggi esistono quattro diversi approcci alla criminalizzazione della violenza sessuale, compreso lo stupro. Uno di questi richiede l’uso della forza, della coercizione o dello sfruttamento di una vulnerabilità. Osserviamo anche un approccio a due livelli, che da un lato richiede l’uso della forza, della minaccia o della coercizione, ma che riconosce anche un altro reato basato interamente sull’assenza di consenso. Un terzo approccio, noto anche come “no significa no !” », non richiede l’uso della forza, minacce o coercizione, ma richiede la prova che l’atto sessuale è stato commesso contro la volontà della persona. Nel quarto approccio, informalmente descritto come ” solo sì significa sì”, ma noto anche come modello del “consenso affermativo”, è necessaria la partecipazione volontaria di entrambe o di tutte le parti affinché un atto sessuale non venga incriminato.

    Leggi basate sull’uso della forza, della coercizione o della minaccia

    Il tradizionale approccio criminale alla violenza sessuale si basava su definizioni basate esclusivamente sull’uso della forza, delle minacce, della coercizione o dell’intimidazione. Non mirava a tutelare l’autonomia sessuale, ma piuttosto si ispirava a regole religiose e/o morali di condotta sessuale. (…) Poiché le leggi basate sull’uso della forza o della coercizione rivelano una maggiore preoccupazione per l’accusato che per la vittima e tradiscono la convinzione persistente che le false accuse di stupro siano facili da formulare, ma difficili da confutare, hanno avuto un impatto negativo impatto negativo sulla definizione di norme per l’amministrazione delle prove e delle procedure. (…)

    La maggior parte delle definizioni basate sulla forza si riferiscono all’uso della violenza o alla minaccia di violenza (come in Francia, Italia e Paesi Bassi) o all’andare contro la volontà della persona che utilizza la forza (come in Estonia) o la coercizione (Romania). Ciò premesso, va osservato che in tutte le giurisdizioni, comprese quelle in cui la definizione giuridica di violenza è basata sulla forza, le situazioni che invalidano il consenso sono riconosciute anche nel diritto penale o prese in considerazione dalla giurisprudenza. Alcune forme di invalidazione del consenso si riferiscono allo stato di impotenza della vittima, della cui vulnerabilità è stata “approfittata” o “abusata”. Questo stato di impotenza è legato nella maggior parte dei casi a una forma di incoscienza dovuta all’alcol, alle droghe o alla situazione particolare della vittima (malattia mentale o disabilità, detenzione in una forma o nell’altra). (…) Pertanto, i riferimenti all’incapacità delle vittime di dare il consenso sono presenti in tutte le definizioni, sia basate sulla forza che sul consenso, risparmiando loro così di dover dimostrare di aver opposto resistenza. Tuttavia, gli esperti nazionali hanno notato che i tribunali non hanno interpretato la questione della mancanza di consenso in modo coerente e che il livello delle prove richieste è rimasto elevato, portando spesso a vittimizzazione secondaria.

    L’approccio a due livelli

    Nell’approccio a due livelli, una disposizione che richiede l’uso della forza e una disposizione che richiede l’elemento della mancanza di consenso coesistono in parallelo. La prima prevede però una pena detentiva più severa della seconda. Tuttavia, in un modello che riconosce solo “un unico reato”, le minacce o la violenza rafforzano la gravità dell’atto illecito come elementi aggiuntivi, ma non sono costitutivi dell’atto come nel caso dell’approccio dualistico. Nei suoi rapporti di valutazione di base, il GREVIO ha ritenuto che il fatto che l’atto sia avvenuto senza il consenso della vittima dovrebbe determinare la sanzione, indipendentemente dal fatto che l’atto sia stato commesso da qualcuno che ha usato violenza o abusato della propria autorità sulla persona vittima, per esempio. Tuttavia, quando al fatto si accompagnavano violenze e abusi o altre circostanze particolarmente traumatiche, occorreva considerare le circostanze aggravanti affinché la sanzione fosse proporzionata alla gravità del fatto. (…)

    L’approccio “ No significa No ! ” »

    L’approccio “ no significa no ! ”. » si basa sul postulato che il rapporto sessuale è consensuale finché nessuna delle parti ha detto “ no ”. Questo approccio criminalizza gli atti sessuali commessi “ contro la volontà di una persona ”. Il grado di resistenza, verbale o non verbale, viene utilizzato per determinare se la vittima ha acconsentito agli atti sessuali. L’approccio “no significa no ! ”. » presuppone il consenso, a meno che questo non sia revocato – esplicitamente o implicitamente – dalla vittima. Spetta quindi all’accusa dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che l’atto è avvenuto contro la volontà del denunciante. In altre parole, l’accusa deve convincere gli inquirenti (il giudice o la giuria) che il denunciante ha informato l’accusato di non voler prendere parte ad atti sessuali. Può trattarsi di resistenza espressa verbalmente o attraverso gesti o comportamenti inequivocabili come allontanarsi, piangere, cercare di allontanarsi, ecc. In altri termini, quando l’accusa non riesce a dimostrare che la vittima ha espresso, verbalmente o non verbalmente, un “no”, la prova dell’elemento costitutivo del reato sarà considerata mancante, e l’imputato non sarà quindi ritenuto penalmente responsabile. . (…) Sul piano pratico, gli esperti hanno attirato l’attenzione sul fatto che, nell’ambito di questo approccio, il rischio era che la vittima si caricasse il peso di aver rifiutato proposte sessuali verbali o non verbali o di aver evitato violenza sessuale, piuttosto che attribuire all’autore del reato l’onere di garantire che l’altra persona abbia accettato di prendere parte all’atto sessuale. In particolare, vi era il rischio che il procedimento penale si concentrasse principalmente sulla vittima e prestasse eccessiva attenzione al suo comportamento. (…)

    L’ approccio “ solo sì significa sì ”.

    L’approccio “solo sì significa sì”, noto anche come “standard del consenso affermativo”, equipara il consenso a un atto sessuale al “ consenso affermativo e liberamente prestato”. Enfatizza l’espressione affermativa, sia verbale che non verbale. Il consenso è considerato un “accordo”, espresso tra le parti sulla base della libera volontà. Secondo i suoi sostenitori, la differenza tra rapporto sessuale e stupro è semplicemente se una persona vuole o meno fare sesso. Ritengono inoltre che non spetti alla persona dire di no, ma spetta all’altra persona ascoltare se dice di sì. Questo approccio è stato incorporato nelle leggi che criminalizzano i rapporti sessuali con una persona “ che non partecipa volontariamente ” o “ che non ha dato il consenso ”. I suoi sostenitori ritengono in particolare che la passività, il silenzio, l’assenza di protesta o l’assenza di resistenza non possano essere assimilati al consenso. In questo approccio, il consenso affermativo deve essere coerente durante tutta l’attività sessuale e può essere revocato in qualsiasi momento. In definitiva, il passaggio da “no significa no !” » a “solo sì significa sì”, corrisponde a un’evoluzione nel modo in cui la società, e in particolare l’ordinamento giuridico, concepisce il processo di consenso agli atti sessuali. In questo sviluppo, il sesso è visto come un atto al quale entrambe le parti devono acconsentire volontariamente. Gli approcci al consenso affermativo forniscono regole più chiare per le parti che corrono il rischio di commettere o essere vittime di violenza sessuale, nonché per coloro che sono responsabili delle indagini e dei procedimenti giudiziari su tali questioni. (…)

    (…) per il GREVIO, l’approccio del consenso affermativo è più in linea con lo spirito della convenzione nel suo insieme e con l’obiettivo generale di migliorare la prevenzione, la protezione e l’azione penale. In effetti, l’approccio “solo sì significa sì” ha maggiori probabilità di avere un impatto sulla prevenzione e di sensibilizzare la società sui pregiudizi e sugli stereotipi di genere, che spesso vengono espressi quando si tratta di stupro e violenza sessuale. »

    31. Nella sua Raccomandazione generale n. 33 sull’accesso delle donne alla giustizia (pubblicata il 3 agosto 2015), il Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) ha ricordato che, ai sensi degli articoli 2 e 15 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le donne Forme di discriminazione contro le donne, gli Stati parti hanno l’obbligo di garantire alle donne l’accesso alla protezione e ai rimedi offerti dal diritto penale e di garantire che non siano discriminate nell’ambito di questi sistemi, né come vittime né come autori (paragrafo 47).

    32. Nella sua Raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere contro le donne (pubblicata il 26 luglio 2017), la CEDAW ha raccomandato agli Stati parti di garantire che la definizione dei crimini di natura sessuale, compreso lo stupro coniugale e lo stupro amoroso, sia basata sulla l’assenza di consenso volontario e tiene conto delle circostanze coercitive (paragrafo 29).

    DIRITTO PERTINENTE DELL’UNIONE EUROPEA
    33. Il 1° giugno 2023, a seguito di un voto del Consiglio, l’Unione europea ha aderito alla Convenzione di Istanbul (paragrafo 29 supra), che è entrata in vigore per l’Unione europea il 1° ottobre 2023.

    34 . L’8 marzo 2022 la Commissione europea ha proposto una nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, volta a garantire un livello minimo di protezione in tutta l’Unione europea contro tale violenza.

    Il 6 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico su questa proposta della Commissione europea. Il testo approvato prevede prescrizioni di prevenzione che mirano, in primo luogo, a sensibilizzare sul ruolo essenziale del consenso nei rapporti sessuali e, in secondo luogo, a favorire l’adozione di misure mirate di prevenzione dello stupro.

    POSTO

    SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 8 DELLA CONVENZIONE
    35. La ricorrente lamenta un’interpretazione restrittiva da parte delle autorità degli elementi costitutivi dei reati di stupro e abuso sessuale previsti dal codice penale n. 140/1961 e che tale quadro giuridico era insufficiente per punire efficacemente i reati di cui ella sostiene è stata la vittima, così come la mancanza di indagini efficaci sulle sue discutibili accuse di violenza sessuale.

    36. Ella invoca gli articoli 3 e 8 della Convenzione, che nelle parti pertinenti sono così formulati :

    Articolo 3

    “ Nessuno può essere sottoposto a tortura o a… trattamenti inumani o degradanti. »

    Articolo 8

    “ 1. Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata (…). »

    Sulla ammissibilità
    37. Ritenendo che il ricorso non sia manifestamente infondato o irricevibile per qualsiasi altro motivo previsto dall’articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.

    Sullo sfondo
    Argomenti delle parti
    ha) Il candidato

    38 . La ricorrente ritiene che l’indagine condotta in questo caso sia stata viziata da numerose lacune e che le autorità non abbiano fatto luce su tutti gli elementi rilevanti. In particolare la polizia non ha cercato di stabilire se lei avesse acconsentito ai contatti sessuali in questione e si è accontentata di una dichiarazione scritta di VK, senza tentare di interrogarla durante le sue visite nella Repubblica ceca o in videoconferenza. Né la polizia avrebbe cercato di identificare altre “ figlie spirituali ” di VK, che avrebbero potuto testimoniare o addirittura diventare vittime, né di ottenere le informazioni raccolte dalle autorità ecclesiastiche.

    39 . La ricorrente sottolinea inoltre che, sebbene potessero esserci ragioni di natura psicologica, legate alle sue esperienze passate (paragrafo 5 supra), in grado di spiegare perché non ha opposto resistenza attiva alle azioni di VK, le autorità non hanno effettuato alcuna valutazione del suo stato psichico o della sua capacità di esprimere la propria volontà al momento dei fatti (si riferisce a questo riguardo a C. c. Romania , n . 47358/20 , § 82, 30 agosto 2022). Allo stesso modo, le autorità non hanno esaminato se avesse subito gravi danni alla salute a causa delle azioni di VK.

    40 . Secondo la ricorrente, le autorità non hanno tenuto conto dei vari fattori che la rendevano vulnerabile, vale a dire : la sua fragile salute e la morte di suo padre (paragrafo 6 supra), la sua passata esperienza con VZ, nonché il suo rapporto di dipendenza e sottomissione nei confronti di VK, che era il suo direttore della memoria, la sua guida spirituale e il suo confessore, e da cui, secondo lei, risultava uno squilibrio di poteri tra loro. Ritiene inoltre che non vi fosse nulla nel fascicolo che suggerisse che fosse attratta da VK, né interessata ad una relazione sessuale, e nemmeno consenziente, contrariamente a quanto insinuava la polizia ; sostiene al riguardo che la legge non impone alla vittima di un reato sessuale di esprimere il proprio dissenso in modo continuativo.

    41. Il ricorrente non condivide l’opinione del Governo secondo cui alcune constatazioni delle autorità avrebbero potuto dargli parziale soddisfazione (paragrafo 48 sopra). Rileva a questo proposito che le autorità penali hanno concluso che il comportamento di VK non era sufficientemente grave da costituire un reato, e che le autorità religiose non hanno ritenuto che i fatti fossero contrari alle leggi nazionali o alle norme ecclesiastiche.

    42 . Infine, la ricorrente contesta l’argomento del Governo secondo cui la giurisprudenza esistente non permetteva alle autorità di concludere che VK avesse abusato della sua incapacità di difendersi o che fosse stata sotto il suo controllo (paragrafo 48 sopra). Secondo lei, le autorità non potevano esimersi dalla loro responsabilità con il pretesto che la giurisprudenza si limitava a fornire definizioni generali degli elementi costitutivi del reato e non si era pronunciata su un caso sostanzialmente identico al suo. Ritiene che, anche ammettendo che la pratica interna esistente nel 2008 fosse restrittiva al punto da non consentire che le azioni di VK fossero qualificate come stupro o abuso sessuale (il che secondo lei significherebbe che lo Stato non ha adempiuto al proprio obbligo di criminalizzare tutti coloro che non sono -atti sessuali consensuali), le autorità avrebbero dovuto giungere a una tale interpretazione in applicazione della giurisprudenza della Corte, e in particolare del caso MC c. Bulgaria ( n. 39272/98 , CEDU 2003 – XII).

    B) Il governo

    43. Per quanto riguarda il quadro giuridico, il Governo è del parere che, dato che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento in questa materia, non sono necessariamente tenuti ad adempiere al loro obbligo positivo di criminalizzare tutti gli atti sessuali non consensuali sotto un unico reato. (tipicamente stupro). Sottolinea che nel caso di specie i fatti denunciati dal ricorrente rientravano nel codice penale in vigore fino al 31 dicembre 2009 (legge n. 140/1961 ), che definiva diversi reati sessuali, tra cui lo stupro e l’abuso sessuale. Egli sostiene che nessuno di questi reati richiedeva necessariamente che l’ autore avesse usato violenza o minaccia di violenza o che la vittima avesse opposto resistenza fisica ; secondo lui, infatti, lo stupro poteva essere commesso anche approfittando dell’incapacità della vittima di difendersi, e la definizione di abuso sessuale era addirittura priva di qualsiasi riferimento ad un elemento di violenza (paragrafi 18-19 supra).

    44. Il Governo sostiene inoltre che nella Repubblica ceca la situazione si sta evolvendo verso la criminalizzazione di uno spettro più ampio di reati sessuali, con termini di prescrizione più lunghi, vale a dire verso un miglioramento della capacità delle autorità di rispondere adeguatamente a questi reati attacchi. Osserva in particolare che, dall’entrata in vigore del nuovo codice penale nel 2010, la definizione di stupro comprende la minaccia di violenza, anche se non imminente, nonché la minaccia di un altro attacco grave, e comprende qualsiasi atto sessuale (e non solo rapporti sessuali non consensuali o atti simili ai rapporti sessuali). Aggiunge che è stato introdotto un nuovo reato di coercizione sessuale che, essendo definito anche da un abuso, da parte dell’autore, della sua posizione e dalla conseguente credibilità o influenza, può riguardare il rapporto tra un sacerdote e un parrocchiano (commi 25-26 sopra). Secondo il Governo, dalla giurisprudenza della Corte Suprema risulta anche che, per concludere che vi sia stata violenza ai sensi dell’articolo 185 § 1 del nuovo codice penale, non è necessario che la vittima mostri un’evidente resistenza fisica ma è sufficiente che l’autore del reato abbia potuto percepire la mancanza di consenso della vittima (paragrafo 24 supra).

    45. Per quanto riguarda l’indagine svolta nel caso di specie, il Governo sostiene che è stata aperta tempestivamente e condotta con diligenza e serietà. Ritiene che sia stata raccolta una grande quantità di prove, compresa la dichiarazione del ricorrente (paragrafo 9 supra) e una dichiarazione scritta di VK, che secondo il Governo non poteva essere interrogato a causa della pandemia (paragrafo 11 supra), e ritiene che che tali prove stabilivano tutte le circostanze rilevanti.

    46. ​​​​Il Governo ritiene inoltre che, non essendo né minorenne né molto giovane, non affetto da malattie mentali e non essendo collocato in un istituto, il ricorrente non si trovava in una situazione di particolare vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza della Corte . Ritiene che in ogni caso le autorità abbiano tenuto sufficientemente conto della sua situazione individuale e abbiano mostrato sensibilità e rispetto nei suoi confronti, evitando qualsiasi stigmatizzazione o vittimizzazione secondaria.

    47. Per quanto riguarda l’esistenza di elementi di coercizione nel caso di specie, il Governo sostiene che alcune dichiarazioni della ricorrente suggerivano, almeno in una certa misura, che i suoi contatti sessuali con VK fossero consensuali. Inoltre, il Governo invita la Corte a prendere in considerazione la natura molto specifica del rapporto tra VK e il ricorrente, vale a dire tra un sacerdote e un credente, che distingue il caso di specie da quelli esaminati dalla Corte ad oggi. Ritiene infatti che il fatto che la ricorrente si sentisse sotto l’influenza di VK come autorità spirituale fosse la manifestazione della sua libertà di religione, che esercitava di sua spontanea volontà, e ritiene che ciò non avvenga né per la né alle autorità nazionali né alla Corte di valutare se e in quale misura la ricorrente fosse realmente soggetta, nel senso religioso del termine, al suo “ padre spirituale ” (sul punto il Governo si riferisce alla sentenza Skugar e altri c. Russia (dec. ), n . 40010/04 , 3 dicembre 2009). Aggiunge che taluni argomenti avanzati dal ricorrente riguardo allo squilibrio di poteri nella loro relazione farebbero pensare che qualsiasi atto sessuale tra un sacerdote e una persona credente sarebbe necessariamente non consensuale e dovrebbe quindi costituire un reato, cosa che egli non può accettare.

    48 . Il Governo osserva infine che al termine dell’indagine, le autorità nazionali hanno concluso che le azioni di VK non costituivano abuso sessuale o stupro, considerando che il ricorrente non si trovava in una situazione di incapacità di difendersi (di cui VK avrebbe abusato), né sotto il controllo di VK, come interpretati dalla giurisprudenza. Egli ritiene che una conclusione opposta sarebbe stata incompatibile con l’articolo 7 della Convenzione e con l’esigenza di prevedibilità del diritto penale. Il Governo rileva inoltre che nelle motivazioni delle loro decisioni, le autorità hanno descritto il comportamento di VK come non etico ed immorale, che secondo esso era atto ad accogliere in parte le richieste presentate dalla ricorrente nel suo ricorso costituzionale (paragrafo 16 sopra). In questo contesto, il Governo ritiene che non sia senza importanza che siano state adottate misure nei confronti di VK da parte delle autorità ecclesiastiche, che alla ricorrente sia stato offerto un accordo amichevole e che abbia ricevuto delle scuse (paragrafi 7, 10 e 11 sopra). Il Governo osserva infine (riferendosi al caso DK c. Italia , n. 14260/17 , § 88, 1 dicembre 2022 ) che il ricorrente non ha adito i tribunali civili.

    Valutazione della Corte
    49. La Corte ricorda innanzitutto che lo stupro e la violenza sessuale grave costituiscono trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione e che coinvolgono anche valori fondamentali e aspetti essenziali della ” vita privata ” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione ( Y c. Bulgaria , n. 41990/18 , §§ 63-64, 20 febbraio 2020 e i casi ivi citati). Conformemente a tale giurisprudenza, ritiene che gli atti di violenza sessuale lamentati dalla ricorrente siano sufficientemente gravi da rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione e che le denunce da lei sollevate possano essere esaminate congiuntamente sulla base degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

    ha) Principi generali

    50 . La Corte rileva che i principi generali applicabili in materia sono stati enunciati, in particolare, nella causa M.C. Bulgaria ( n. 39272/98 , §§ 149-152, CEDU 2003 – XII). Ricorda in particolare che tra gli obblighi positivi che gravano sugli Stati ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione figura l’obbligo di adottare disposizioni penali che criminalizzino e puniscano efficacemente qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche quando la vittima non oppone resistenza fisica ( MGC c. Romania , n . 61495/11 , § 59, 15 marzo 2016, Z c. Bulgaria , n . 39257/17 , § 67, 28 maggio 2020, e JL c. Italia , n . 5671/16 , § 117 , 27 maggio 2021), e di applicare effettivamente tali disposizioni attraverso indagini e procedimenti penali efficaci ( MC c. Bulgaria , sopra citata, §§ 153 e 166, e BV c. Belgio , n. 61030/08 , § 55, 2 maggio , 2017).

    51. Infatti, gli obblighi positivi inerenti agli articoli 3 e 8 della Convenzione richiedono, innanzitutto, la creazione di un quadro legislativo e regolamentare che consenta di tutelare adeguatamente gli individui contro gli attacchi alla loro integrità fisica e morale, in particolare, per atti gravi quanto lo stupro, attraverso l’adozione di disposizioni penali effettive e la loro effettiva applicazione nella pratica ( MC c. Bulgaria , sopra citata, § 150, e JL c. Italia , sopra citata, § 118).

    52 . Riguardo a tale obbligo materiale, la Corte ha ammesso nella sentenza MC c. Bulgaria (sopra citata, § 154) che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento per quanto riguarda i mezzi per garantire un’adeguata protezione contro lo stupro. Ha osservato in questo contesto che il requisito secondo cui la vittima deve resistere fisicamente non è più valido nella legislazione dei paesi europei e che sebbene, in molti di questi paesi, la definizione di stupro menzioni ancora l’uso della violenza o la minaccia di violenza da parte aggressore, giurisprudenza e dottrina hanno piuttosto considerato l’assenza del consenso, e non l’uso della forza, come elemento costitutivo del reato di stupro. La Corte si è quindi detta convinta che qualsiasi approccio rigido alla repressione dei reati di natura sessuale, che consista, ad esempio, nel richiedere in tutti i casi la prova dell’esistenza di resistenza fisica, rischierebbe di portare all’impunità degli autori di alcuni tipi di reati stupro e quindi compromettere l’effettiva tutela dell’autonomia sessuale dell’individuo. In conformità con le norme e le tendenze contemporanee in materia, inclusa quella di considerare l’assenza di consenso come elemento costitutivo essenziale dello stupro e della violenza sessuale, la Corte ha quindi concluso che gli Stati hanno l’obbligo di criminalizzare e di reprimere efficacemente qualsiasi atto sessuale non consensuale. atto, anche quando la vittima non ha opposto resistenza fisica ( ibid. , §§ 157-166).

    53 . La Corte ricorda poi che gli articoli 3 e 8 della Convenzione impongono anche agli Stati un obbligo procedurale positivo. Pertanto, quando una persona sostiene in modo giustificabile di essere stata vittima di atti contrari a tali disposizioni, le autorità nazionali devono svolgere un’indagine ufficiale efficace in grado di consentire l’accertamento dei fatti nonché l’identificazione e, se del caso, la punizione di tali persone. responsabile. Si tratta di un obbligo di mezzi e non di risultati. Se tale esigenza non richiede che tutti i procedimenti penali si concludano con una condanna, o anche con l’imposizione di una pena specifica, le autorità giudiziarie nazionali non devono in nessun caso essere disposte a consentire attacchi all’integrità fisica e alla moralità degli individui, per preservare la fiducia del pubblico nella rispetto del principio di legalità e di evitare qualsiasi apparenza di complicità o di tolleranza di atti illeciti (si vedano, tra gli altri, JL c. Italia , sopra citata, § 118, e N.Ç. c. Turchia , n . 40591/11 , § 96, 9 febbraio 2021).

    B) Applicazione di questi principi al caso di specie

    54 . La Corte osserva innanzitutto che all’epoca in cui furono commessi gli atti denunciati dal ricorrente, vale a dire nel 2008-2009, i reati erano definiti dalla legge n. 140/1961 (il codice penale). Secondo l’articolo 241 di questo codice, lo stupro può essere commesso sia mediante l’uso della violenza sia con la minaccia di violenza imminente, utilizzata per costringere la vittima ad un rapporto sessuale o ad un atto sessuale simile, oppure abusando dell’incapacità della vittima di difendersi. (paragrafo 18 supra ) . Inoltre, questo codice ha definito all’articolo 243 il reato di abuso sessuale, punito meno severamente e suscettibile di essere commesso, attraverso l’abuso di una situazione di dipendenza, sia su una persona minore di 18 anni sia su una persona sotto controllo dell’aggressore (paragrafo 21 sopra).

    55. Nel caso di specie, la polizia ha concluso che non vi era stato alcuno stupro sulla base del fatto che VK non aveva fatto ricorso alla violenza o alla minaccia di violenza e che la ricorrente aveva espresso il suo disaccordo solo dopo atti sessuali, ma non durante (paragrafo 12 Sopra). La ricorrente non contesta tali motivi, ma sostiene, invece, che le autorità nazionali avrebbero comunque dovuto qualificare gli atti commessi da VK come stupro poiché, secondo lei, egli aveva abusato della sua incapacità di difendersi, o, in mancanza quello, di abuso sessuale, poiché lei era presumibilmente sotto il suo controllo e lui ha abusato della sua dipendenza (paragrafo 42 supra). Ella afferma a questo proposito che le autorità avrebbero dovuto tenere conto delle circostanze specifiche del caso – in particolare la sua precedente esperienza di abuso, la fragilità del suo stato di salute, colpito tra l’altro dalla morte del padre, e la particolarità del suo rapporto con VK, che era stato il suo direttore della tesi e che considerava la sua guida spirituale -, cosa che secondo lei la rendeva incapace di opporsi attivamente alle azioni di VK. Sottolinea a questo proposito che le autorità non hanno effettuato alcuna valutazione del suo comportamento stato psicologico o la sua capacità di esprimere la propria volontà al momento dei fatti (punti 39 e 40 supra) .

    56. Per la Corte, la questione nella presente causa è determinare se le autorità hanno agito in conformità con i loro obblighi positivi, quali derivanti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione, di garantire una protezione effettiva al ricorrente contro i comportamenti non consensuali atti sessuali che afferma di aver subito. Rilevando che la ricorrente non mette esplicitamente in discussione, nelle sue osservazioni (paragrafi 38-42 supra), il testo della legge esistente all’epoca dei fatti, la Corte deve esaminare se, come sostiene la ricorrente, l’approccio delle autorità in l’interpretazione dei fatti e del contesto giuridico nel caso di specie è stata carente al punto da violare gli obblighi positivi incombenti sullo Stato convenuto.

    57. La Corte rileva a questo riguardo che, nel caso di specie, la polizia sembra aver ritenuto che, affinché le azioni di VK fossero riprovevoli, la ricorrente avrebbe dovuto esprimere la sua opposizione durante tali atti. Il fatto che lei lo abbia espresso successivamente , anche a più riprese (paragrafi 9 e 12 supra), così come l’ipotesi che VK potesse essersi sbagliata e ritenere che lei avesse acconsentito (paragrafo 11 supra), non sembrano essere stati di alcuna importanza agli occhi delle autorità, così come il fatto che la ricorrente possa aver avuto motivi per rimanere passiva, o per non opporsi a VK a causa della sua posizione di autorità, senza acconsentire agli atti subiti. In effetti, nonostante le affermazioni del ricorrente in tal senso, le autorità non hanno ritenuto necessario effettuare una valutazione contestuale della credibilità delle dichiarazioni rese e una verifica di tutte le circostanze circostanti (si veda MC c. Bulgaria , sopra citata, § 177 ). In particolare, sarebbe stato senza dubbio importante prendere in considerazione lo stato psicologico della ricorrente, se non altro per determinare se soffrisse di una possibile reazione post-traumatica all’abuso che afferma di aver subito in precedenza ; poi, le autorità non hanno esaminato sufficientemente la questione se e, in caso affermativo, in quale misura, il ricorrente si trovasse in una situazione di particolare vulnerabilità e dipendenza da VK. Le autorità del pubblico ministero si accontentano di concludere che il ricorrente non era stato in grado di farlo difendersi ai sensi del diritto interno e della giurisprudenza (paragrafi 14 e 15 supra).

    58. La Corte è consapevole che questa giurisprudenza, così come esisteva all’epoca dei fatti, riconosceva che, in determinate situazioni, a causa di uno stato di impotenza dovuto ad esempio all’alcol, alle droghe, alla malattia o alla disabilità, la vittima non è in grado di esprimere la propria volontà o difendersi (paragrafo 20 supra). Ad avviso della Corte, tale approccio riflette tuttavia un’insufficiente considerazione delle situazioni di consenso invalido dovuto ad abuso di vulnerabilità e, più in generale, della reazione psicologica delle vittime di violenza sessuale. È alla luce di questa interpretazione restrittiva degli elementi costitutivi del reato di stupro come definito dalla legge n. 140/1961 che le autorità inquirenti hanno deciso di archiviare il caso senza ulteriori azioni (cfr. MC c. Bulgaria , sopra citata, §§ 170 -174). Pertanto, la decisione finale in questo caso è avvenuta durante la fase preparatoria del procedimento penale, senza che il caso fosse sottoposto ad un tribunale, poiché il diritto interno non consente al ricorrente di presentare ricorso dinanzi ad un’autorità giudiziaria.

    59. A questo proposito, la Corte rileva che la più recente giurisprudenza della Corte Suprema, relativa al nuovo codice penale, sembra fornire una risposta più adeguata al riguardo (paragrafo 24 supra).

    60. Per quanto riguarda il reato di abuso sessuale, come definito nel codice penale in vigore all’epoca dei fatti (paragrafi 21 e 54 supra), la Corte osserva che le autorità nel caso di specie hanno concluso che il ricorrente non era stato sotto il controllo di VK, nel senso in cui tale termine è stato interpretato dalla giurisprudenza, e che la sua libera volontà non era stata limitata, poiché era una persona maggiorenne, dotata di piena capacità giuridica e non affetta da alcuna malattia che gli impedisse di esprimere la sua volontà (paragrafi 14-15 sopra). La constatazione delle autorità secondo cui la ricorrente poteva aver sentito una certa dipendenza da VK (paragrafo 15 supra) non le ha indotte ad approfondire la loro analisi. Secondo la Corte, tale approccio, che consiste, in sostanza, nel rifiutare la valutazione contestuale dei fatti tenendo conto dello stato psicologico della ricorrente in concreto , e non solo del fatto che era una persona adulta, era fallendo.

    61. La Corte rileva inoltre che le autorità hanno ritenuto nel caso di specie che, sulla base del nuovo codice penale entrato in vigore successivamente ai fatti in questione, le azioni di VK avrebbero potuto essere considerate coercizione sessuale (paragrafo 12 in fine supra) ; ciò sembra confermato dalla giurisprudenza in materia (punto 26 in fine ).

    62. Ne consegue che l’approccio delle autorità nel caso di specie non era idoneo a garantire al ricorrente una protezione adeguata. Di conseguenza, la Corte ritiene che lo Stato convenuto sia venuto meno agli obblighi positivi che gli erano imposti, almeno a partire dall’adozione nel 2003 della sentenza MC c. Bulgaria (sopra citata), di applicare effettivamente un sistema penale idoneo a reprimere gli atti sessuali non consensuali lamentati dal ricorrente. Essa ricorda a questo proposito che non è chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità penale del presunto aggressore (si veda MC c. Bulgaria , sopra citata, § 168) e che la sua constatazione di cui sopra non può quindi essere interpretata come un giudizio sulla colpevolezza di VK o come invito alla riapertura delle indagini in questo caso.

    63. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per consentire alla Corte di concludere che vi è stata, nel caso di specie, una violazione degli obblighi positivi che incombono allo Stato convenuto ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

    SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
    64. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione :

    “ Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente consente di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di tale violazione, la Corte concede alla parte lesa, se del caso, , solo soddisfazione. »

    Peccato
    65. La ricorrente chiede 30.000 euro (EUR) per il danno morale che ritiene di aver subito in particolare a causa del fatto che le azioni di VK non sono state adeguatamente classificate e perseguite dalle autorità.

    66. Il Governo sostiene che, per essere giusti, l’importo stanziato sotto questa voce dovrebbe riflettere sia la gravità delle violazioni constatate sia la giurisprudenza pertinente.

    67. La Corte ritiene che la ricorrente abbia subito un certo danno morale a causa delle violazioni constatate dei suoi diritti garantiti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione. Ritiene che gli dovrebbero essere riconosciuti 25.000 euro per il danno morale.

    Commissioni e spese
    68. La ricorrente chiede EUR 7.058 per costi e spese da lei sostenuti, che corrisponderebbero a 305 ore di lavoro svolte dal suo avvocato nell’ambito del procedimento dinanzi ai tribunali nazionali e del procedimento dinanzi alla Corte, previa detrazione delle somme che le sarebbero state riconosciute internamente a titolo di costi e spese.

    69. Il Governo ha osservato che la ricorrente non aveva dettagliato né corroborato la sua richiesta con i relativi documenti giustificativi, come richiesto dall’articolo 60 § 2 del Regolamento della Corte, e che non aveva nemmeno presentato un documento attestante di aver pagato la somma in questione al suo avvocato o che era tenuta a pagarglielo.

    70. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso dei suoi costi e spese solo nella misura in cui siano stabilite la loro realtà, la loro necessità e la natura ragionevole del loro importo.

    71. Nella fattispecie, vista l’assenza di qualsiasi prova di pagamento per quanto riguarda le spese asseritamente sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, la Corte non le accorda alcuna somma a questo riguardo.

    Per quanto riguarda le spese sostenute per il procedimento dinanzi ad essa, la Corte ritiene ragionevole riconoscere alla ricorrente la somma di 1.000 euro, che corrisponde alla somma fatturata dal suo avvocato per la preparazione della risposta alle osservazioni del Governo.

    PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

    Dichiara la richiesta ricevibile ;
    Ritiene che vi sia stata violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione ;
    Dice
    ha) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data di regolamento :

    Euro 25.000 (venticinquemila euro), oltre l’eventuale importo che su tale somma dovesse essere dovuto a titolo d’imposta, per danno morale ;
    1.000 EUR (mille euro), più qualsiasi importo che possa essere dovuto su tale somma dal richiedente a titolo di imposta, per costi e spese ;
    B) che dalla scadenza di detto periodo e fino al pagamento, tali importi saranno maggiorati degli interessi semplici ad un tasso pari a quello dell’operazione di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali ;

    Respinge la richiesta di eccedenza per equa soddisfazione.
    Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 20 giugno 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

    Victor Soloveytchik Mattias Guyomar
    Impiegato Presidente

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  • Corpus Dei:  Abusi sessuali e crimini del Vaticano e della Chiesa italiana, uno studio sulle percezioni pubbliche e la copertura mediatica.

    Corpus Dei: Abusi sessuali e crimini del Vaticano e della Chiesa italiana, uno studio sulle percezioni pubbliche e la copertura mediatica.

    Raviglione Barbara

    UP2066699

    Data: 2 maggio 2024

    Supervisore: Veronika Carruthers

    Conteggio parole: 10.481

    Tesi presentata in parziale adempimento dei requisiti della laurea in Criminologia BSC (Hons) con laurea in Psicologia.

    UNIVERSITÀ DI PORTSMOUTH

    SCUOLA DI CRIMINOLOGIA E GIUSTIZIA PENALE

    • Dichiaro che la presente tesi è sostanzialmente opera mia;
    • Acconsento che la mia tesi in questo formato attribuito (non anonimo), soggetto all’approvazione finale della Commissione d’esame, sia resa disponibile elettronicamente nell’archivio tesi della Biblioteca e/o negli archivi digitali del Dipartimento. Le tesi verranno conservate di norma per un massimo di dieci anni;
    • Comprendo che se acconsento, questa tesi sarà accessibile solo al personale e agli studenti solo come riferimento;
    • Questa autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento inviando un’e-mail a data-protection@port.ac.uk .

    FIRMATO:

    NOME IN STAMPATELLO: Raviglione Barbara

    DATA: 2 maggio 2024

    Ringraziamenti

    Vorrei ringraziare i miei supervisori, la dottoressa Leah Fox e Veronika Carruthers, per il supporto che mi hanno fornito lo scorso anno, dal mio primo passo fino al completamento di questa tesi. Inoltre, un ringraziamento speciale va all’Università di Portsmouth, alla Scuola di Criminologia e Giustizia Penale e al personale dell’Università.
    Con gratitudine ringrazio la mia famiglia, per il sostegno anche a chilometri di distanza, per le infinite chiamate a superare la distanza, e per accogliermi sempre a casa con un abbraccio. Senza di te, niente di tutto questo sarebbe possibile.
    Inoltre, voglio ringraziare i miei amici, coloro con cui ho condiviso momenti preziosi, di felicità e di tristezza, dalle serate di gioco alle interminabili sessioni in biblioteca, e una menzione speciale va a Edward, che è stato il mio primo amico in questo nuovo Paese e non se n’è mai andato. il mio lato.

    Infine, una menzione particolare va ad Atlante, Astolfo, Orlando e Luna, che ora solcano i cieli e mi osservano dall’alto: mi avete mostrato che c’è bellezza e speranza nella vita.

    Parla di equità, ce ne fosse la metà

    Saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto,

    Parla di onestà, ce ne fosse la metà

    Sareste già da un pezzo prossimi all’arresto.

    • Willie Peyote, “Io non sono razzista ma…”.

    Astratto

    La questione degli abusi sessuali clericali è stata importante fin dal Medioevo; tuttavia, è stato considerato un crimine minaccioso solo dagli anni ’80. Casi come l’articolo Spotlight del Boston Globe, le inchieste sul mandato del governo irlandese e le scoperte nel giornalismo spagnolo hanno portato alla luce le ramificazioni di questo crimine nella Chiesa cattolica romana. Tuttavia, la letteratura riguardante la penisola italiana è scarsa e nuova e si concentra principalmente sulla storia degli abusi sessuali da parte dell’Ecclesiaste o sul racconto delle esperienze delle vittime. Questa tesi mira a colmare le lacune relative agli atteggiamenti pubblici e alla copertura mediatica, al fine di scoprire se uno influenza l’altro e le eventuali questioni circostanti. È stato realizzato attraverso l’utilizzo di un approccio metodologico misto, ovvero un’indagine dedicata alla popolazione italiana e un’intervista ad un’importante associazione di sopravvissuti. I principali risultati evidenziano la mancanza di misure per prevenire il verificarsi di abusi, la collaborazione tra Chiesa e Stato e la ridotta presenza di segnalazioni di abusi sessuali clericali nei principali media italiani. Attraverso l’impiego delle teorie della Criminologia Critica, in particolare correlandole al clericalismo e all’egemonia dei media, questo articolo ha scoperto che la classe dirigente influenza fortemente la pubblicazione di articoli che circondano questa violenza sessuale, poiché non si adattano all’agenda politica. Pertanto, l’assenza di denunce lascia la popolazione, soprattutto gli anziani e i cattolici, ignari dei crimini che si verificano nel loro Paese d’origine. Per realizzare uno sviluppo sostanziale, i media mainstream in Italia hanno bisogno di riforme, poiché la loro voce è lo strumento principale che può portare il pubblico a chiedere cambiamenti politici.

    Sommario

    Ringraziamenti…………………..…………. 3

    Riassunto………………………………………….. 4

    Elenco delle figure…………………

    Elenco delle tabelle…………………………………………………………………………………………………………. 6

    Glossario ed elenco delle abbreviazioni…………………..……….. 6

    1. Introduzione…………………………..……….. 7

    1.1 Scopi e obiettivi………………

    1. Revisione della letteratura …………………

    2.1 Definizioni…………………..……………..……….. 12

    2.1.1 Legislazione del Regno Unito in materia di reati sessuali………………….. 12

    2.1.2 La legislazione italiana in materia di reati sessuali……………………………………….. 13

    2.1.3 Abusi sessuali da parte di esponenti del clero……………..……………. 15

    2.1.4 Clericalismo……………..……………..…………….. 16

    2.2 Letteratura globale……………………………………… 17

    2.3 Letteratura italiana…………………..……………..……………. 20

    1. Metodologia……………………………………………………………………………………………………. 24

    3.1 Indagine………………………

    3.2 Intervista…………………………. 26

    3.3 Etica…………………..……………. 27

    1. Riscontri …………………..…………….. 29

    4.1 Risultati dell’indagine…………………………………………………………………………………………. 29

    4.1.1 Dati demografici…………………………………………………………………………… 29

    4.1.2 Opinione pubblica…………………………………………………………………………… 30

    4.1.3 Copertura mediatica……………..………..……….. 32

    4.2 Risultati del colloquio………………

    1. Discussione…………………..……………..……….. 36

    5.1 Consapevolezza e atteggiamenti del pubblico nei confronti del CSA………………… 36

    5.1.1 Criminologia critica, politica italiana e clericalismo……………. 38

    5.2 Copertura mediatica……………………………….. 39

    5.2.1 Criminologia critica ed egemonia dei media……………. 40

    5.2.2 Aumentare la consapevolezza pubblica sui CSA………………….. 41

    5.3 Sostegno alle vittime di CSA e implicazioni……………………………… 42

    1. Conclusione………………………………..……………….. 46

    6.1 Raggiungimento degli scopi e degli obiettivi…………………………………………. 46

    6.2 Limitazioni…………………..…………. 48

    6.3 Raccomandazioni………………………………………………………………………… 48

    Riferimenti……………

    Appendice………………………………………………………………………………………………………………. 78

    Appendice 1. Approvazione Etica…………………………………………………………………………… 78

    Appendice 2. Domande dell’intervista……………………………………………………………………… 79

    Appendice 3. Domande del sondaggio……………………………………………………………………… 79

    Lista delle figure

    Figura 1:  Religione VS età. 30

    Figura 2:  Credo che i CSA non siano un problema in Italia VS Religione. 31

    Figura 3:  Credo che il CSA non sia un problema in Italia VS Età. 31

    Figura 4 : Tipo di supporto attendibile VS Età. 33

    Elenco delle tabelle

    Tabella 1: Analisi del contenuto dell’intervista . 34

    Glossario ed elenco delle abbreviazioni

    CSA Abusi sessuali clericali
    cCSA Abuso sessuale clericale su minori
    RCC Chiesa cattolica romana
    penisola italiana Italia, San Marino e Città del Vaticano
    L’associazione Rete L’ABUSO

     

     

     

    1. Introduzione

    La consapevolezza riguardo alla correlazione tra abuso sessuale, pedofilia, criminalità e Chiesa, soprattutto quella cattolica, è straordinariamente nuova (Marotta, 2021; Madu & Madu, 2021; Tallon & Terry, 2013). In particolare, prima delle campagne sugli abusi sessuali e sull’incesto degli anni ’70, con particolare attenzione agli Stati Uniti, la questione degli abusi sessuali sui minori non era considerata degna di nota (Clites, 2023). In particolare, è stato nei due decenni precedenti il ​​nuovo millennio che le voci dei sopravvissuti ai CSA hanno iniziato a occupare l’ambiente socioculturale (Clites, 2023; Tallon & Terry, 2013). Durante questi vent’anni, resoconti di attività criminali nella Chiesa cattolica sono emersi in tutto il mondo, attirando l’attenzione di paesi europei come Irlanda, Francia e Spagna (Donnelly & Inglis, 2010; Pereda & Segura, 2021; Terry, 2015). Tuttavia, è fondamentale considerare che l’abuso sessuale all’interno del personale ecclesiastico esiste fin dall’antichità (Benadusi & Lagioia, 2022; Rashid & Barron, 2018). Costituisce un problema di lunga data all’interno dell’ordine ecclesiastico cattolico romano e dei suoi rappresentanti (Benadusi & Lagioia, 2022). Tuttavia, i continui insabbiamenti perpetuati dalla Chiesa, volti a mantenere la rispettabilità e la purezza intrinseche alla dottrina cristiana, hanno portato a considerare questi crimini solo un problema moderno (Blasi & Oviedo, 2020; Frawley-O’Dea, 2007; Marchlewska et al., 2023). Tuttavia, i recenti scandali e le testimonianze hanno fatto riemergere questo reato, come l’inchiesta Spotlight del Boston Globe del 2002, l’attuale campagna sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e le risultanze sulla situazione irlandese (Bisantz, 2023; Pilgrim, 2012; Pupilli, 2016). Il coinvolgimento ecclesiastico in altre attività illegali, come la corruzione e le correlazioni con la criminalità organizzata, racchiude una questione cruciale che è altamente sottovalutata (Faggioli, 2019; Terry, 2015). Proprio i casi sopra menzionati hanno avuto un forte impatto sul processo legale e sull’attenzione mediatica in materia di CSA, che hanno provocato una crisi nel RCC (Doyle, 2012; Formicola, 2020). L’incapacità di gestire la superficie delle sue attività criminali nel corso della sua storia ha messo in luce i numerosi insabbiamenti gerarchici, l’ipocrisia e la debole facciata di questa organizzazione religiosa (Faggioli & O’Reilly-Gindhart, 2021; Formicola, 2016).

    Tre esempi principali sono pilastri fondamentali dell’emergenza degli abusi all’interno della Chiesa: le prime testimonianze di Scott Gastal contro padre Gauthe, lo scandalo di Boston e le indagini irlandesi (Benigno & Lavenia, 2021; Donnelly & Inglis, 2010; Moran, 2019; Pang et al., 2022). Il primo è caratterizzato dal processo della Louisiana del 1985 contro padre Gauthe, e la sua importanza risiede nel fatto che è stata la prima volta che un caso di cCSA è stato discusso in tribunale, coperto dai media ed esposto al pubblico (Benigno & Lavenia, 2021; Lytton, 2022). Gastal, all’epoca 11enne, testimoniò contro Gauthe, che da un anno abusava sessualmente di lui in una casa parrocchiale (D’Antonio, 2013). Nonostante la paura, le minacce e le complicazioni derivanti dal farsi avanti, la famiglia Gastal accusò il religioso, che fu poi processato e scoperto per aver molestato 37 bambini (D’Antonio, 2013; Nordheimer, 1985).

    Inoltre, l’articolo Spotlight del Boston Globe del 2002 ha rivelato le ramificazioni della pedofilia nella Chiesa cattolica americana, svelando l’allarmante prevalenza di questo crimine, trovando oltre settanta ecclesiastici colpevoli di cCSA nell’arcidiocesi cattolica romana di Boston (Bisantz, 2023; Faggioli, 2023 ). In particolare, la maggior parte degli abusi erano conosciuti dall’arcidiocesi locale, che li considerava non abbastanza gravi, e quindi ha scartato i resoconti e le accuse delle vittime (Hilary & Huang, 2023; Boston Globe Spotlight Team). Questo evento è particolarmente cruciale quando si tratta di attenzione mediatica, poiché lo scandalo ha esplorato quanto sia radicata la questione dei CSA e, di conseguenza, ha esposto a livello mondiale la gravità della questione (Renzetti & Yocum, 2013).

    Quest’ultimo è caratterizzato dalle numerose inchieste avviate dal governo irlandese riguardo al cCSA tra il 1990 e il 2010, in particolare dopo la condanna di p. Brendan Smyth nel 1994 (Gleeson & Jones, 2015; Ring, 2018; Terry, 2015). Precisamente, è stato riconosciuto colpevole di aver molestato 72 bambini mentre era nell’Ordine Norbertino ed è stato condannato a 12 anni di prigione (Powell & Scanlon, 2014). La copertura mediatica è stata eccezionale, poiché gli articoli di giornalismo investigativo di Chris Moore hanno inondato le notizie irlandesi e hanno rivelato come gli Ecclesiaste fossero a conoscenza degli abusi di Smyth ma non li avessero denunciati ad alcuna autorità (Hargaden, 2022; Powell & Scanlon, 2014). A seguito di questa calunnia, la percezione pubblica dell’autorità della Chiesa cattolica in Irlanda venne interrotta e la sua reputazione offuscata (Rosie, 2022).

    Seguendo questo esempio, recenti studi, indagini e ricerche sono stati condotti in diversi Paesi, come Paesi Bassi, Canada, Australia, Germania, Spagna e Portogallo (Death, 2018; Gleeson, 2016).

    Tuttavia, le ricerche riguardanti la penisola italiana sono estremamente scarse, soprattutto considerando che lì si trova il Vaticano. Inoltre, la pubblicità dei CSA in Italia è diminuita, poiché la Chiesa nasconde facilmente la maggior parte dei chierici accusati e nega la complicità (Benigno & Lavenia, 2021). È qui che trova fondamento la presente tesi, che mira a colmare le lacune presenti nell’attuale scenario letterario italiano.
    Il più ampio rapporto sulla portata dei CSA è realizzato dall’associazione no-profit Rete L’ABUSO, che comprende vittime, accuse, condanne, religiosi negazionisti e spazi di sostegno sia per i sopravvissuti che per gli autori di reato, descrivendo 15 anni di indagini in corso (Rete L’ ABUSO, 2023; Zanardi, 2018). È evidente che, con oltre 166 sacerdoti accusati nel 2023 e solo 164 condanne dal 2008, si tratta di una questione trascurata e sottovalutata (Rete L’ABUSO, 2023). Confrontando questo con l’esempio irlandese, è evidente la mancanza di indagini affidate al governo, e quindi l’assenza di riconoscimento da parte della classe dirigente.

    1.1 Scopi e obiettivi.

    Scopo :

    Comprendere la consapevolezza e l’interpretazione delle persone riguardo ai crimini perpetrati dalla Chiesa cattolica nella penisola italiana.

    Obiettivi :

    1. Scopri l’atteggiamento della popolazione italiana nei confronti della prevalenza del cCSA sia a livello mondiale, nel contesto europeo, che in Italia.
    2. Determinare l’entità della copertura mediatica italiana sul CSA.
    3. Valutare l’efficacia dei servizi di supporto disponibili per le vittime di CSA in Italia.

    La metodologia utilizzata per questa ricerca prevede metodi misti, riguardanti sia un sondaggio che un’intervista semi-strutturata. Il primo sarà condiviso con la popolazione italiana chiedendo quale sia la loro posizione e il loro atteggiamento nei confronti della prevalenza di questo crimine e quanto il CSA sia rappresentato nei media nazionali. Inoltre, quest’ultima, condotta con un’associazione italiana, servirà per ottenere una prospettiva esaustiva sulle denunce e sulle circostanze relative a questo delitto.
    Gli obiettivi della tesi saranno raggiunti analizzando innanzitutto la letteratura sull’argomento, concentrandosi prevalentemente sulle definizioni, sulla letteratura globale e sulle indagini con sede in Italia. Inoltre, verrà esposta la metodologia, dichiarando le motivazioni per un approccio con metodi misti come struttura di ricerca. Successivamente i risultati verranno presentati ed esaminati. Inoltre, si discuterà l’interconnessione tra i dati raccolti e la letteratura analizzata in precedenza, con l’obiettivo di spiegare i risultati attraverso un approccio teorico critico. Infine, verranno valutati i punti sopra menzionati, chiarendo limitazioni e raccomandazioni.

    2. Revisione della letteratura

    2.1 Definizioni

    2.1.1 Legislazione britannica sui reati sessuali

    Innanzitutto è indispensabile delineare cosa comprenda il termine “reati sessuali”. La definizione legale di stupro nel Regno Unito è quando una persona penetra con il pene nella vagina, nella bocca o nell’ano di un individuo non consenziente (CPS, 2022; Sexual Offenses Act, 2003, c. 1). Inoltre, l’aggressione mediante penetrazione avviene quando un individuo penetra la vagina o l’ano di una persona riluttante con una parte del suo corpo o un oggetto (CPS, 2022; Sexual Offenses Act, 2003, c. 2). Inoltre, si definisce violenza sessuale quando l’autore del reato tocca sessualmente un’altra persona senza la sua approvazione (CPS, 2022; Sexual Offenses Act, 2003, c. 3). Inoltre, costringere un altro individuo a partecipare ad attività intime, condividere o produrre materiale privato, comprende altri casi di ciò che è considerato un reato sessuale (Sexual Offenses Act, 2003, c. 4; Sexual Offenses Act, 2003, c. 66). In particolare, è fondamentale comprendere che la mancanza di consenso è un aspetto determinante del crimine, poiché le vittime non sono disposte a compiere o prendere parte ad attività sessuali (CPS, 2021; Sjölin, 2015; Sprague, 2021). Inoltre, questa tipologia di reato è prevalente sia tra le vittime adulte che tra quelle minorenni (CPS, 2022). Pertanto, è imperativo indagare su cosa comportano i reati sessuali contro i bambini. La legge sui reati sessuali (2003) distingue tra i bambini sotto i 13 anni e quelli sotto i 18 anni. Per gli individui sotto i 13 anni di età, la distinzione tra stupro, aggressione con penetrazione e violenza sessuale è la stessa di cui sopra, con l’unica differenza del età della vittima. La dicotomia tra le due età, cioè sotto i 13 e i 18 anni, esiste per sottolineare che si ritiene che i minori di 13 anni non siano in grado di consentire legalmente qualsiasi atto sessuale (Ministero della Giustizia, 2013). La separazione garantisce inoltre una maggiore tutela ai minori che non hanno ancora compiuto 14 anni (CPS, 2022; Ministero della Giustizia, 2013; Robinson, 2017).

    Per quanto riguarda i minori di 18 anni, la legislazione descrive l’autore del reato come qualcuno di età pari o superiore a 18 anni che intraprende attività sessuali, ovvero penetrazione vaginale, anale e orale, o tocca sessualmente un minore non consenziente (Hollin et al., 2010; Sexual Offenses Act, 2003, c.9). Tuttavia, l’adulto può anche essere colpevole di un reato quando non abusa sessualmente personalmente del bambino. Ad esempio, possono comunicare sessualmente con il minore e costringere, forzare, incitare o indurre la vittima a partecipare ad attività intime contro la volontà di quest’ultimo (Sexual Offenses Act, 2003, c. 10; Sexual Offenses Act, 2003, c. 14; Legge sui reati sessuali, 2003, c. Nella legge, casi più moderni, come l’adescamento sessuale online, sono stati chiariti nella sezione Note esplicative di ogni comma. Per quanto riguarda la comunicazione sessuale, si precisa che essa può avvenire attraverso conversazioni telefoniche, Internet o incontri volti a conquistare la fiducia del minore (Klimek, 2020; Sexual Offenses Act, 2003). Un altro reato si verifica quando l’adulto che compie atti sessuali lo fa in presenza di un bambino o costringe il minore a guardare l’atto (Sexual Offenses Act, 2003, c. 11, Sexual Offenses Act, 2003, c. 12). Direttamente, l’ampia gamma di descrizioni e gli esami dei numerosi contesti in cui può aver luogo un abuso intimo, che implichi o meno il contatto fisico, forniscono solide basi affinché le forze dell’ordine possano indagare sui crimini.

    2.1.2 La legislazione italiana sui reati sessuali

    Tuttavia, poiché questa ricerca si concentra sull’ambiente italiano, è imperativo analizzare e confrontare il modo in cui la rispettiva legislazione definisce l’abuso sessuale. Nello specifico, nel codice penale italiano non esiste la distinzione tra stupro, aggressione con penetrazione e violenza sessuale. Proprio le virgole dell’art. 609 si dividono tra violenza sessuale, violenza sessuale su minori e violenza sessuale di gruppo, con il rispetto delle circostanze aggravanti (Codice Penale, 2022, art. 609; Fedorczyk, 2020). La violenza sessuale coinvolge chi, con l’uso della forza, della minaccia o dell’abuso di autorità, spinge altri a compiere atti sessuali (Codice Penale, 2022, art. 609-bis; Di Giovanni, 2023; Trotta, 2023). Alla definizione si aggiungono altre contestualizzazioni, come l’approfittare dello stato mentale o fisico della vittima (Codice Penale, 2022, art. 609-bis.). Inoltre, le circostanze aggravanti riguardano l’uso di armi o sostanze, se l’autore del reato esercita autorità sulla vittima, ad esempio un genitore, o se l’autore del reato è un pubblico ufficiale (Codice Penale, 2022, art. 609-ter.). Per quanto riguarda gli atti sessuali non consensuali con soggetti minorenni, quando la vittima ha meno di 14 anni la pena per il reato aumenta (Codice Penale, 2022, art. 609-ter, comma 5; Codice Penale, 2022, art. 609-quater). Questa età è cruciale in quanto rappresenta l’età del consenso in Italia (Cena & Tattoli, 2021; Macrì, 2010). Inoltre, viene menzionato il sedicesimo anno di età in quanto rappresenta l’aumento dell’età del consenso quando è coinvolta una figura che esercita autorità sulla vittima, come un educatore o un genitore (Codice Penale, 2022, art. 609-quater). In particolare, la pena aumenta se l’abuso è commesso per motivi pecuniari, se partecipano più persone, se lo compiono organizzazioni criminali, se il minore subisce conseguenze pericolose per la vita e se le reiterazioni reputazionali sono gravi (Codice Penale, 2022, art. 609-quater, comma 1-5). Le attività sessuali testimoniate da un minore di 14 anni, allo scopo di farsi vedere dalla vittima, o di mostrare materiale pornografico per costringerla a compiere atti intimi sono menzionate nell’articolo 609-quinquies, Corruzione di minori (Codice Penale, 2022). Inoltre, costituisce reato quando un adulto costringe, con minacce e violenza o con la promessa di doni e ricompense, un minore di 16 anni a compiere le predette attività illecite, anche tramite piattaforme online (Bernasconi, 2017; Codice Penale, 2022, art. 609-undecies).

    Confrontando la legislazione italiana e quella britannica, la definizione complessiva di violenza sessuale è simile. Tuttavia quest’ultima offre definizioni e differenziazioni tra penetrazione vaginale e anale, cioè stupro, aggressione mediante penetrazione e contatto sessuale indesiderato. Quello italiano si riferisce solo ad “atti sessuali”, che è un termine ampio che rende la sua circoscrizione molto vaga (Lorusso & Manna, 2007; Magliocca, 2017). Inoltre, quando si tratta di minori, l’Italia è più descrittiva rispetto alle differenziazioni legate all’età: nel Regno Unito l’età del consenso è 13 anni, mentre quella italiana è 14, e sale a 16 quando l’autore del reato è qualcuno vicino alla vittima (Bernardi, 2022). Inoltre, un’altra differenza è la menzione e la descrizione dell’abuso della posizione di fiducia nella legislazione inglese, soprattutto in materia di abusi sessuali su minori, mentre quella italiana menziona solo l’abuso di autorità.

    2.1.3 Abusi sessuali da parte del clero

    Successivamente, dopo aver presentato ed esaminato come la violenza sessuale viene rappresentata nella legislazione, è estremamente utile analizzare i CSA nella Chiesa cattolica riguardo a queste descrizioni. Precisamente, comprende qualsiasi attività sessualizzata che coinvolga un membro di un ordine ecclesiastico nei confronti di qualcuno sotto la sua cura religiosa (Ballano, 2023; Clergy Sexual Misconduct Information & Resources, 2021; Markowitz et al., 2021). La cattiva condotta del clero riguarda le molestie, attraverso contatti, baci, rapporti sessuali, conversazioni inappropriate e allusioni (Martin, 2023; MCC, 2022). È significativo notare che lo squilibrio di potere e autorità tra le due parti gioca un ruolo fondamentale nella realizzazione dell’abuso (Clergy Sexual Misconduct Information & Resources, 2021). Pertanto, dinamiche di potere squilibrate sono al centro di questi crimini, poiché l’autore abusa della fiducia religiosa e della giurisdizione che ha sulla vittima (Clergy Sexual Misconduct Information & Resources, 2021; Edelman, 2020; Marotta, 2021; MCC, 2022). Si tratta di un caso significativo rappresentato in tutta la letteratura, poiché viene descritto come un aspetto intrinseco dell’abuso sessuale minore. Precisamente, Dressing et al. (2000) descrivono l’uso improprio del potere clericale come fattore che contribuisce alla violenza intima e una spiegazione di come la Chiesa cattolica abbia affrontato in modo improprio questi crimini e abbia tentato di nasconderli alla vista del pubblico. Inoltre, Haker (2023) considera l’abuso sistemico dell’autorità, della responsabilità e della cura spirituale una questione fondamentale all’interno della gerarchia della Chiesa cattolica. Ciò viene esercitato non solo prendendo di mira le vulnerabilità generali delle vittime, ma soprattutto concentrandosi sull’autorità che il sacerdote ha sulla spiritualità del credente (De Weger & Death, 2017). Precisamente, la strategia è comunemente utilizzata quando si adescano bambini che intendono successivamente abusarne sessualmente (De Weger & Death, 2017).

    2.1.4 Clericalismo

    Un’altra istanza teorica fondamentale verso la facilitazione dei CSA è il clericalismo. Questo termine si riferisce alla gerarchia religiosa tra il personale ecclesiastico, dove pochi selezionati detengono il più alto potere legislativo e l’autorità decisionale (Plante, 2020). Nella RCC, questo potere è detenuto dal clero ordinato, che amministra le scelte finanziarie, liturgiche e spirituali, senza consultare alcun membro del clero esterno (Plante, 2020; Seasoltz, 2010). Questo ordine gerarchico sostiene l’idea che solo gli ecclesiastici, visti come superiori, detengono l’autorità di dettare come i laici dovrebbero vivere la loro vita personale e privata (Plante, 2020). Tuttavia, l’insegnamento religioso non appare sempre congruente con le decisioni clericali, come l’impiego del clericalismo riguardo al continuo insabbiamento degli abusi sessuali perpetrati da parte degli ecclesiastici (De Weger & Death, 2017; Seasoltz, 2010). Il clericalismo, inoltre, è stato riscontrato soprattutto tra le donne religiose, come le suore, e le loro controparti maschili (McPhillips & McEwan, 2022). Precisamente, la violenza di genere è altamente presente all’interno della gerarchia ecclesiastica, come spiegato da McPhillips e McEwan (2022), il che si traduce in espressioni comportamentali dannose volte a mantenere il sacerdozio al vertice della piramide ecclesiastica. In particolare, poiché, prevalentemente, gli ecclesiastici e le vittime violenti sono identificati come maschi, la disuguaglianza di genere si traduce anche nella convinzione che le donne non possano essere vittime o autori di CSA (Cimbolic & Cartor, 2006; McPhillips & McEwan, 2022; Winters et al., 2022 ). Tuttavia, gli eccezionali insabbiamenti perpetrati dalla Chiesa riguardo a questi casi influiscono ancora fortemente sulla quantità di letteratura che circonda sia le parti maschili che quelle femminili.

    2.2 Letteratura globale

    Come accennato nell’introduzione, il CSA è stato preso in considerazione solo negli anni ’70, quando l’incesto, la violenza domestica e l’abuso sessuale cominciavano a essere considerati atti criminali dalla criminologia femminista (Gleeson & Jones, 2015). Le femministe in quel periodo sostenevano che le loro voci venissero ascoltate, il che diede coraggio alle sopravvissute al CSA di farsi avanti e denunciare i crimini (Clites, 2023). Ecco perché la ricerca su questo argomento è relativamente nuova, anche se si tratta di una questione di vecchia data, presente nella Chiesa cristiana fin dal Medioevo (Minnis, 2021; Rashid & Barron, 2018). Tuttavia, la rilevanza della denuncia dei casi americani, che sembravano i più documentati e significativi, ha convinto il grande pubblico europeo che gli abusi sessuali ecclesiastici fossero solo un affare straniero (Minguet-Civera, 2021; Weatherred, 2015).

    Tuttavia, negli ultimi due decenni, sono state condotte ricerche degne di nota sui territori europei, come l’Irlanda. Ad esempio, la già citata denuncia degli abusi sessuali su minori perpetrati dal sacerdote di Belfast Brendan Smyth ha rappresentato un importante passo avanti nella rappresentazione mediatica del cCSA (Kerrigan & Pramaggiore, 2022; Scutari, 2018). Considerando che la maggior parte della ricerca proveniva dagli Stati Uniti o da altri paesi di lingua inglese, ciò ha portato a giudicare erroneamente gli altri territori europei come sicuri dai CSA e ha aiutato la Chiesa a coprire gli abusi perpetrati in queste ultime aree (O’Reilly & Chalmers, 2014 ). Tuttavia, è solo di recente che le indagini si sono spostate verso le prospettive di nuovi Paesi, come la Polonia (Fordham University, 2023; Guzik, 2020; Mandes, 2020). Proprio l’incremento delle accuse in questo territorio cristiano, patria dell’ex Papa Giovanni Paolo II, ha generato un’ulteriore indagine sulla legittimità della Chiesa e sulla prevalenza della violenza sessuale al di fuori dei paesi anglofoni (Guzik, 2020; Mandes, 2020; Paszenda & Rogoż , 2023). Attraverso la letteratura accademica sugli eventi polacchi, è stato affermato che è necessaria una normativa dedicata alla tutela delle vittime del cCSA (Mandes, 2020). È fondamentale avere giudici e agenti della legge imparziali, in grado di affrontare la gerarchia religiosa e mirare a consegnare i delinquenti alla giustizia senza favoritismi (Mandes, 2020; Motak, 2021; Przeciszewski, 2022). Inoltre, è stato riscontrato che i media polacchi mancano di comprensione critica e credibilità, il che genera un’inclinazione pubblica verso la vittimizzazione dei sopravvissuti (Mandes, 2020; Sadlon & Nowotny, 2022). Tuttavia, la maggior parte di questi cambiamenti può essere attuata solo a seguito di una riforma all’interno della Chiesa cattolica e del Vaticano (Guzik, 2020).

    Per quanto riguarda gli aggiustamenti tentati in seno al Vaticano, nel 2021, Papa Francesco ha rivisto l’abuso sessuale sui minori e la pedofilia come crimini contro la persona e la sua dignità, e non più contro l’obbligo clericale del celibato (Benadusi & Lagioia, 2022). Tuttavia, ciò ha rappresentato solo uno spostamento nella comprensione filosofica del reato, poiché la letteratura mostra continue nuove accuse e l’assenza di condanne (Rete L’ABUSO, 2023). Tuttavia, molti di questi casi risalgono generalmente a due decenni fa, il che descrive come gli studi attuali si concentrino principalmente sul passato, piuttosto che sulle denunce attuali (Böhm et al., 2014).

    Tuttavia, pochi di loro hanno considerato l’impatto dei media sullo sviluppo della consapevolezza pubblica e, quindi, la reazione e la colpevolezza della Chiesa (Dubec et al., 2023). Coloro che trattano questo argomento illustrano come l’ampia copertura dei notiziari e del giornalismo investigativo sui CSA abbia portato grandi cambiamenti nel processo legislativo e nella consapevolezza pubblica, in particolare in Irlanda con il caso Brendan Smyth (Powell & Scanlon, 2015; Waller et al., 2020). Tuttavia, nessuno di essi si concentra sulla popolazione italiana e sulla sua ricezione dei media e delle notizie. Soprattutto come l’importanza della consapevolezza pubblica e la messa in discussione dell’autorità della Chiesa possano portare ad aggiustamenti e responsabilità sostanziali.

    Inoltre, dopo aver analizzato la letteratura, è evidente che la domanda principale che si pongono i ricercatori è come evitare che ciò accada e come fornire supporto alle vittime (Fordham University, 2023). Ciò ha avuto origine con i primi casi negli anni ’80 ed è ora oggetto di ricerca su scala più ampia, considerando le nuove prospettive date dalle affermazioni emergenti delle vittime (Böhm et al., 2014; Fordham University, 2023). Per quanto riguarda le motivazioni alla base degli atti di violenza sessuale da parte del clero, il risultato principale mostrato dagli studi è l’incapacità del personale religioso di aderire al celibato (Gorrell, 2015; Tamarit & Balcells, 2022; Rashid & Barron, 2018). Precisamente, Tamarit e Balcells (2022) affermano che esso è generalmente combinato con l’abuso di potere, il narcisismo, l’immaturità psicosessuale, il clericalismo e la rigida struttura gerarchica dell’Ecclesiaste. Tuttavia, le opinioni degli studi differiscono notevolmente, poiché da un lato si sostiene che la causa principale del cCSA è il celibato obbligatorio e, pertanto, il celibato facoltativo eliminerebbe il problema, mentre dall’altro si afferma che non esiste alcun legame tra astinenza e violenza sessuale (DeGroat , 2020; La valutazione critica descrive che la correlazione tra i due dipende dall’approccio psicologico che si ha nei confronti del celibato, dividendoli tra persone che accettano e rifiutano il celibato (De Weger, 2022; Tamarit & Balcells, 2022). Pertanto, coloro che incontrano difficoltà nel mantenere l’astinenza, sono più propensi a individuare altri metodi per soddisfare i propri bisogni (De Weger, 2022; Tamarit & Balcells, 2022).

    2.3 Letteratura italiana

    In particolare, gli esami preminenti riguardanti l’attività criminale del tribunale ecclesiastico da parte di autori italiani e sulle prospettive italiane sono libri, come “In Segreto: Crimini sessuali e clero tra età moderna e contemporanea” [In Secret: Sexual crimes and clergy between the modern ed età contemporanea], “Agnus Dei: gli abusi sessuali del clero in Italia”, e “Peccato o crimine: la Chiesa di fronte alla pedofilia”. della pedofilia] (Benigno & Lagioia, 2021; Benadusi & Lagioia, 2022; Scarrafia et al., 2022). Rispettivamente, l’indagine presentata in questi libri riguarda principalmente la storia del clero e i suoi abusi, come in In Segreto e Peccato o Crimine, o raccontando le esperienze personali delle vittime, come in Agnus Dei. Inoltre, è evidente come questi testi siano straordinariamente recenti, il che è possibile risultato dell’interesse che ha guadagnato solo negli anni precedenti, dell’incapacità della Chiesa di nascondere molti dei suoi crimini e del coraggio delle vittime che finalmente parlano fuori (Borowik & Grygiel, 2023; Formicola, 2023).

    Inoltre, quando si parla della presenza di crimini legati alla Chiesa nei media, è improbabile trovare alcuna correlazione con la discussione contemporanea. Infatti, il cold case italiano di Emanuela Orlandi è quello che domina le cronache. Proprio il rapimento di Orlandi, cittadino quindicenne della Città del Vaticano, avvenuto il 22 luglio 1983, rappresenta un enorme scandalo per l’intera penisola italiana (Di Battista, 2023; Orlandi, 2018). Quarant’anni di indagini hanno portato alla luce rapporti criminali tra il Vaticano e la criminalità organizzata che ha contribuito al rapimento, come la Banda della Magliana, un’organizzazione criminale con sede a Roma (Nazio, 2012). Inoltre, tra le recenti scoperte che hanno fatto notizia c’è la dichiarazione di un cardinale vaticano coinvolto in sfruttamento sessuale minorile durante il periodo della scomparsa di Emanuela (Rete L’ABUSO, 2024). Nei media, questo caso è stato trattato dalla docuserie Netflix “Vatican Girl: The Disappearance of Emanuela Orlandi” (Pandey, 2023). I media italiani però non sono stati particolarmente coinvolti, dato che la produzione è stata realizzata da una società di produzione britannica.

    Inoltre, la ricerca in Italia è stata favorita dagli effetti di una contestazione da parte dell’opinione pubblica nei confronti dell’autorità della Chiesa all’estero, che ha portato alla stesura dei rapporti della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) sulla pedofilia. Nello specifico, il primo studio copre due anni, ovvero il 2020-2021, e raffigura le vittime che le hanno contattate in questa finestra temporale, mostrando 89 sopravvissuti, l’82% del totale dei minorenni, e 68 delinquenti del clero, di età compresa tra 40 e 60 anni ( Aperto, 2022; Giro, 2022). Tuttavia, è evidente come la scelta del biennio abbia prodotto risultati minimi, in quanto la pandemia di Covid-19 e i rispettivi lockdown non hanno consentito interazioni sociali tra vittime e abusatori (Benigno & Lavenia, 2022; Di Niro, 2022). Inoltre, considera solo le segnalazioni effettuate tramite i servizi ecclesiastici, trascurando quelle alle autorità italiane o alla Rete L’ABUSO (Tourn, 2022). Il secondo rapporto annuale, pubblicato nel novembre 2023 e che copre gli eventi del 2022, scopre 32 sacerdoti abusatori e 54 vittime (Giansoldati, 2023; Zanardi, 2023). La maggioranza delle vittime sono donne e ragazze, cioè 44 anni, e in maggioranza minorenni, cioè 35 anni (Di Gregorio, 2023). Tuttavia, l’Associazione Italiana Vittime di CSA “Rete L’ABUSO” afferma di aver ricevuto un numero maggiore di denunce nello stesso periodo oggetto dello studio CEI (Zanardi, 2023). Precisamente, hanno ricevuto segnalazioni di 418 Qohelet abusivi attivi, per un totale di circa 10.002.960 vittime nell’ultimo quindecennio (Rete L’ABUSO, 2023). Inoltre, i reati denunciati dalla CEI non solo non vengono denunciati alle autorità, ma il documento non condivide informazioni preziose sugli abusi, come la localizzazione geografica, e quindi non hanno la possibilità di essere verificati (Zanardi, 2023). . È quindi evidente che tale esame, condotto da un’assemblea di personalità ecclesiastiche, dipinge solo risultati parziali, mirando a mantenere la facciata positiva della sua organizzazione (Benigno & Lavenia, 2022).

    Nel complesso, è osservabile che la letteratura attuale è ancora in costante sviluppo, in particolare a causa della denuncia della cattiva condotta del clero e della rilevanza che sta acquisendo a livello globale. Mettendo in discussione l’autorità e la legittimità, la popolazione in generale inizia a mettere in discussione i valori, l’immunità e i messaggi da asporto della Chiesa (Dubec et al., 2023; Paszenda & Rogoż, 2023). Tuttavia, questo si sta sviluppando solo di recente, poiché le culture di diversi Paesi radicate nel cattolicesimo, come Spagna, Portogallo e Polonia, stanno proprio ora creando una dicotomia tra Stato e Chiesa (Tamarit et al., 2023). L’Italia, tuttavia, è ancora legata alla Chiesa, conseguenza della sua storia cristiana, del conservatorismo e del fascismo, soprattutto con i Patti Lateranensi, che concessero benefici e poteri eccezionali alla Santa Sede (Blancarte, 2023; Ozzano, 2019; Schwörer, 2018). Pertanto, potrebbe essere più difficile per la popolazione e la classe dirigente di questo Paese mettere attivamente in discussione la legittimità della Chiesa.

    In conclusione, le lacune presenti nell’attuale letteratura italiana devono essere colmate, e quindi questa ricerca mira a comprendere la percezione pubblica della popolazione della penisola italiana sulla questione, in particolare per quanto riguarda la loro comprensione della prevalenza sia all’interno del proprio Paese che a livello globale, e come essi interagire con i notiziari, prendendo di mira quanto spesso lo vede riportato e su quali piattaforme. Di conseguenza, l’analisi di questi risultati aggiornati può aiutare l’esame della gravità degli abusi e dei crimini sessuali del Vaticano e della Chiesa italiana.

    3. Metodologia

    Al fine di colmare le lacune presenti nella letteratura in materia di abusi sessuali clericali, risulta fondamentale la necessità di valutare l’atteggiamento della popolazione della penisola italiana nei confronti dei reati della Chiesa. Questa sezione esaminerà l’approccio basato sul metodo misto scelto per raccogliere dati: un’indagine per analizzare la percezione della popolazione, rispondendo agli obiettivi 1 e 2, e un’intervista con un’associazione italiana che studia la questione, concentrandosi principalmente sugli obiettivi 2 e 3. In primo luogo, analizzerà perché i sondaggi rappresentano l’approccio più appropriato per raccogliere informazioni su un campione su larga scala di partecipanti, considerando vantaggi e svantaggi. Successivamente si valuterà perché l’intervista semistrutturata costituisce una tecnica opportuna per indagare l’analisi associativa degli abusi sessuali all’interno della Chiesa italiana.

    3.1 Sondaggio

    Tenendo conto che l’area geografica è particolarmente estesa, comprendendo tre Paesi (Italia, Città del Vaticano e San Marino), e, quindi, che il campione è ragionevolmente abbondante, l’approccio più idoneo è attraverso un’indagine (Nayak & Narayan, 2019; Rahman, et al., 2022; Questo metodo è suggerito quando si indaga su un gran numero di partecipanti (Goodfellow, 2023; Groves et al., 2011; Disman et al., 2017). Inoltre, i questionari generano dati quantitativi, descrivendo la prospettiva della popolazione e ottenendo valori demografici dalle rispettive risposte (Ponto, 2015). Il metodo selezionato è particolarmente vantaggioso in quanto non richiede molto tempo e consente una raccolta dati piuttosto rapida e numerosa (Johnson, 2022; Nardi, 2018; Ponto, 2015). Questo è il motivo per cui la finestra temporale limitata durante la quale verranno raccolti i dati, ovvero dal 4 dicembre al 15 gennaio , non consente approcci approfonditi a un numero maggiore di partecipanti (Alamri, 2019; Prasanna, 2023; Tracy, 2019). Tuttavia, ci sono svantaggi specifici legati all’uso di metodi quantitativi. Precisamente, i dati numerici ottenuti attraverso i sondaggi mancano di esperienza personale, soggettività e significato, poiché le informazioni sono ottenute attraverso domande a scelta multipla generalmente ampie e non tengono conto delle diverse risposte individuali (Queirós et al., 2017; Smith, 2021). Per mitigare questo inconveniente, invece di utilizzare una semplice scala dicotomica di risposte negative/positive, i dati saranno ottenuti attraverso la tecnica della scala Likert (Jebb et al., 2021). Trattandosi di ricerca nel campo delle scienze sociali, il suo utilizzo è appropriato considerando il suo impiego comune nei campi della sociologia, della psicologia e della politica (Batterton & Hale, 2017; Birkett, 2022; Taherdoost, 2019). Inoltre, poiché il sondaggio sarà condiviso con persone dai 18 anni in su, una risposta a 5 livelli, che va da “fortemente in disaccordo” a “fortemente d’accordo”, sarà più facile per le persone anziane comprendere e considerare la loro risposta (Nemoto & Beglar , 2014). Inoltre, offre l’opportunità per una certa interpretazione critica e lascia spazio per un’analisi più dettagliata, piuttosto che opzioni sì o no (Bhat, 2019; Mohn, 2023). Ad esempio, altre scale, come la scala dicotomica, presenterebbero solo risposte binarie, impedendo una comprensione più esaustiva (Birkett, 2022).

    Infine, il questionario sarà condiviso attraverso gli account personali dei ricercatori sui social media, invitando i loro conoscenti a condividerlo con i loro amici e familiari, creando quindi un effetto di campionamento a valanga (Dragan & Isaic-Maniu, 2013). Nello specifico, questa tipologia di campionamento prevede di chiedere ai partecipanti di suggerire il sondaggio ai loro collegamenti, che soddisfano i criteri e sono disposti a prendere parte alla ricerca, che possono poi continuare questa reazione a catena (Parker et al., 2019). Ciò è particolarmente prezioso in quanto l’intenzione è quella di avere una varietà tra età e provenienza per raccogliere risposte diverse.

    3.2 Intervista

    Oltre al questionario volto a raccogliere dati generalizzati su larga scala, questa ricerca includerà anche un’intervista. Precisamente, lo farà con un’associazione con sede in Italia che sostiene le vittime e osserva i comportamenti criminali, le condanne e il modo in cui la giustizia penale italiana affronta questo CSA. La scelta di utilizzare le interviste come metodo selezionato per questa sezione è perché i dati ottenuti sono qualitativi e offrono una panoramica più dettagliata ed enciclopedica della questione (Busetto et al., 2020; Jamshed, 2014). In particolare, ciò aiuterà a chiarire eventuali lacune lasciate dai dati quantitativi raccolti dall’indagine.

    Sarà semi-strutturato, cioè con una serie di domande predeterminate, ma con la garanzia di una certa flessibilità per ulteriori indagini (Doody & Noonan, 2013). Ciò consentirà sia all’intervistato che all’intervistatore di cercare qualsiasi tipo di chiarimento e raccogliere ulteriori informazioni (Al Balushi, 2016; Doody & Noonan, 2013; Ruslin et al., 2022). Infatti, a differenza delle interviste strutturate, quelle semistrutturate danno spazio all’espressione (Al Balushi, 2016). Tuttavia, le interviste richiedono molto tempo, soprattutto a causa della loro durata, trascrizione e rispettiva analisi delle informazioni raccolte (McGrath et al., 2019; Rädiker, 2020). Pertanto, l’ideale è la scelta di dirigerne uno singolo con un’associazione preminente, piuttosto che multipli con contributori meno informati. I risultati dell’intervista verranno interpretati utilizzando l’analisi del contenuto, al fine di classificare i risultati attraverso codici e avere una comprensione esaustiva delle informazioni trovate (Ungvarsky, 2023).

    3.3 Etica

    Le implicazioni etiche quando si conduce la ricerca primaria sono particolarmente vitali. Precisamente, i principi etici comprendono il consenso informato e la partecipazione volontaria alla ricerca primaria, l’anonimato e la riservatezza, la trasparenza sull’argomento e lo scopo dello studio, la responsabilità verso i benefici dell’esame e il diritto di recesso (Anabo et al., 2019 ; Haley, 2017; Questa ricerca è stata approvata dal Comitato Etico SCCJ dell’Università di Portsmouth (Appendice 1), riferimento della domanda 1196.
    Nel modulo di approvazione è stato esposto che nel sondaggio sarà garantito l’anonimato, poiché non saranno richiesti dati personali, e nessuna email con cui i partecipanti completano il questionario sarà condivisa con il ricercatore. Inoltre, lo scopo dello studio sarà esposto nella prima pagina del sondaggio online, seguito da un consenso obbligatorio, che i contributori dovranno barrare se vorranno prendere parte allo studio. Inoltre, il diritto di recesso durerà fino al momento in cui si clicca sul pulsante “invia”, poiché successivamente le risposte saranno rese anonime e non sarà possibile risalire a chi le ha inviate.

    Per quanto riguarda l’intervista, è stata condivisa con l’associazione una lettera di invito e una scheda informativa dei partecipanti, in cui si espone in cosa consiste la ricerca e quale sarà il risultato del loro contributo. Inoltre, è stato condiviso con loro ed è stato firmato un modulo di consenso, al fine di avviare la raccolta dei dati.

    Infine, la valutazione del rischio e il debriefing sull’oggetto dello studio sono cruciali, poiché l’abuso sessuale è un argomento delicato e il benessere degli esseri umani è fondamentale da salvaguardare (Miller et al., 2012; Panicker & Stanley, 2021). Tutta la raccolta dei dati si concluderà ringraziando per il contributo, chiarendo l’eventuale servizio di supporto disponibile e comunicando la disponibilità del ricercatore e del supervisore a chiarire ogni dubbio.

    4. Risultati

    In questa sezione verranno presentati ed esposti i risultati dell’indagine inviata alla popolazione italiana e l’intervista all’Associazione sostegno alle vittime di CSA. L’indagine prenderà in considerazione le 165 risposte ricevute nell’arco temporale compreso tra il 4 dicembre 2023 e il 15 gennaio 2024. Questa sezione indagherà innanzitutto i dati demografici rilevati nell’indagine, presentando le risposte prevalenti. Successivamente verrà esaminata la consapevolezza e il riconoscimento del CSA da parte della popolazione sia a livello globale che all’interno del proprio Paese, confrontandolo anche con i valori demografici. Inoltre, verranno esposti i risultati della copertura mediatica, considerando l’entità delle segnalazioni sia nei mainstream che nei social media, indagando anche quale sia più affidabile. Inoltre, i risultati dell’intervista saranno valutati attraverso l’analisi del contenuto, illustrando le scelte di codici e prove, concentrandosi sul sostegno dello Stato, sulla copertura mediatica e sulle reazioni delle persone.

    4.1 Risultati del sondaggio

    4.1.1 Dati demografici

    In primo luogo, i dati demografici sono fondamentali nella ricerca, poiché differenziano il campione in diverse variabili (Connelly, 2013; Veroff, ND). In questo caso sono stati utilizzati età, sesso, provenienza e religione. La maggioranza degli intervistati ha tra i 18 ei 30 anni, ovvero il 68,29%. Seguito da 45-60, 30-45 e infine 60+. Inoltre, il 75% sono donne. Inoltre, la maggior parte dei partecipanti proviene dal Nord Italia (80,49%). Gli intervistati atei sono predominanti, ovvero il 56,71%. Successivamente i cattolici rappresentano il 25,61%, infine i credenti spirituali, i buddisti e gli “altri” sono in fondo.

    Il grafico sopra (Fig. 1) mostra un’evidente correlazione tra religiosità ed età in Italia. La tendenza dimostra che gli anziani hanno maggiori probabilità di essere cristiani, mentre i giovani sono più inclini a non avere una fede religiosa. Lo dimostra anche l’indagine Doxa (2019) sulle credenze religiose in Italia, che ha rilevato che gli anziani sono più cattolici rispetto ai giovani.

    4.1.2 Opinione pubblica

    Le domande successive riguardano i livelli di accordo, utilizzando la scala Likert, tra le dichiarazioni riguardanti il ​​CSA e le opinioni dei rispondenti.

    Alla domanda se questi crimini siano prevalenti in Europa e su scala globale, la risposta prevalente indica una consapevolezza riguardo ai CSA al di fuori del proprio Paese d’origine.

    Alla domanda se il CSA sia un problema in Italia, l’88,42% lo ritiene tale. Se si confrontano le variabili demografiche, in questo caso età e religione, si nota che più la popolazione è anziana, più è probabile che concordino con l’affermazione “Credo che il CSA non sia un problema in Italia” (Fig. 3 ). Inoltre, è più probabile che gli atei considerino fermamente il CSA un problema rispetto a coloro che hanno altre credenze religiose (Fig. 2).

    Figura 2 :
    Credo che il CSA non sia un problema in Italia VS Religione

    Figura 3 :
    Credo che il CSA non sia un problema in Italia VS Età

    4.1.3 Copertura mediatica

    Infine, le domande riguardanti la copertura mediatica mirano a capire se la popolazione in generale vede questi crimini riportati nelle notizie, nei media mainstream e nei social media. La stragrande maggioranza degli intervistati non vede i crimini generalmente riportati nei media mainstream, rispettivamente il 43,90% è in disaccordo e il 30,49% fortemente in disaccordo. La maggioranza non lo trova spesso riportato nei mezzi di informazione, come le trasmissioni televisive, e sui giornali sia nazionali che locali, ovvero il 51,22% è in disaccordo e il 31,71% fortemente in disaccordo. Una percentuale più piccola, il 10,37%, vede spesso i reati denunciati, e solo il 6,71% rimane incerto.

    Tra coloro che sono d’accordo, il 70,59% ritiene che TV News sia il reporter più importante, seguito dal 17,65% nei giornali nazionali e dall’11,76% non specificato. Nessuno degli intervistati ritiene che se ne parli principalmente nei giornali locali.

    Considerando i social media, le risposte predominanti (56,1%) ritengono che se ne parli spesso su queste reti. Le risposte neutre sono successive e poi seguite da quelle in disaccordo.

    Tra coloro che sono d’accordo, Twitter (41,76%) è la piattaforma predominante per la denuncia di reati, seguita da Instagram. Inoltre, TikTok è stato scelto dal 12,09% e Facebook dal 10,99%.

    L’ultima domanda del sondaggio chiede ai partecipanti di scegliere quale sia più affidabile tra mainstream e social media. La risposta prevalente è quest’ultima, con una percentuale del 70,7%.

    Figura 4 :
    Tipo di supporto attendibile VS Età

    È evidente nella Fig. 4 che la popolazione giovane si fida maggiormente dei social network, il che può essere una conseguenza della fonte di notizie con cui tipicamente interagiscono. Ofcom (2023) ha scoperto che nel Regno Unito i giovani adulti ottengono le notizie principalmente attraverso i social media, mentre la popolazione più anziana si affida maggiormente alle trasmissioni televisive.

    4.2 Risultati del colloquio

    Attraverso l’analisi del contenuto, le categorie riguardano l’interconnessione tra Stato e Chiesa, il ruolo dei media e gli atteggiamenti pubblici. Facendo riferimento alla tabella seguente (Tabella 1), è evidente come lo Stato non offra sostegno e sia invece complice degli autori di abusi. Inoltre, le questioni relative ai resoconti mediatici comprendono l’incapacità di pubblicare articoli che sfidano Ecclesiaste, poiché non si adattano all’agenda politica, e la mancanza di copertura che non aumenta la domanda pubblica di cambiamento. Infine, l’intervista ha evidenziato come il pubblico non sia informato sulla rete di sostegno dell’associazione, stigmatizzi le vittime, soprattutto all’interno della loro comunità, e si schieri con i carnefici.

    Tabella 1 :
    Analisi del contenuto dell’intervista .

    Categoria Codice Prova Traduzione Frequenza
    Rapporto tra Chiesa e Stato Conformità all’attività criminale della Chiesa “Abbiamo inviato 420 segnalazioni di preti pedofili e non hanno (il governo) risposto. Palesemente essendo consenzienti sul fatto di non fare prevenzione”.

     

    “Abbiamo inviato 420 accuse contro preti pedofili e loro (il governo) non hanno risposto. Ovviamente concordi nel non fare prevenzione”. 30
    Mancato riconoscimento della portata dei CSA in Italia “Lo Stato non interviene, la magistratura non indaga”.

     

    “Lo Stato non interviene; i magistrati non indagano”. 18
    Copertura mediatica del CSA Articoli inediti “Ci sono degli articoli che in Italia per forza sono censurati, no? Certo, se parli e metti in mezzo un cardinale o i prelati, la chiesa non ti è grata”. “Ci sono alcuni articoli che in Italia vengono censurati, vero? Certo, se scrivi e coinvolgi un cardinale o dei prelati, la Chiesa non ti è grata”.

     

    10
    Adattamento all’agenda politica “I più sono regionali, locali, vengono finanziati poi alla fine dai segretari di partito”. “La maggior parte dei giornali sono regionali, locali, poi alla fine vengono finanziati dai segretari dei partiti”.

     

    8
    Coscienza pubblica “La copertura mediatica è l’unica cosa che fa, dà consapevolezza alle persone”.

     

    “La copertura mediatica è l’unica cosa che fa, dà consapevolezza alla gente”. 15
    Atteggiamento del pubblico nei confronti del CSA Conoscenza pubblica delle agenzie di sostegno “In genere le vittime non passano dalla rete”. “In genere, le vittime non passano attraverso la rete associativa”.

     

    6
    Mancanza di reazioni contrastanti nei confronti della Chiesa “Là (all’estero) scendono in piazza per la tutela dei figli, qui scendono in piazza per la tutela del prete”. “Là (all’estero) protestano per proteggere i figli, qui protestano per proteggere il prete”.

     

    6
    Colpa della vittima “ll ragazzino perché ha tentato il prete”. “Perché il ragazzo ha tentato il prete”.

     

    7

    5. Discussione

    È quindi fondamentale analizzare i dati raccolti e confrontare i risultati con la letteratura esposta analizzata nella sezione 2. Serve precisamente a rispondere agli scopi della tesi e valutare il raggiungimento degli obiettivi esposti nell’introduzione. In primo luogo, verrà discusso l’obiettivo 1, intrecciando l’intervista, i sondaggi e la revisione della letteratura, esaminando la consapevolezza del pubblico e le reazioni all’esposizione al CSA e applicando le teorie critiche della criminologia per spiegarlo. Successivamente, verranno esaminate la portata e le implicazioni della copertura mediatica in Italia, utilizzando le risposte del pubblico dall’indagine, la valutazione e le questioni circostanti confluite dall’intervista. Verranno prese in considerazione la criminologia critica e l’egemonia dei media, seguite dall’interconnessione tra resoconti mediatici e coscienza pubblica. Inoltre, verrà presa in considerazione la portata del sostegno fornito alle vittime, esaminando le difficoltà che si trovano ad affrontare nella penisola italiana. Verranno infine riepilogati i punti esposti.

    5.1 Consapevolezza e atteggiamenti del pubblico nei confronti del CSA

    Innanzitutto, la revisione della letteratura ha esposto i punti chiave riguardanti l’emersione dei CSA in tutto il mondo, concentrandosi soprattutto sui casi che hanno messo in luce la cattiva condotta della Chiesa. Proprio il rapporto Spotlight del Boston Globe e il processo dell’irlandese Brendan Smyth rappresentano le principali scoperte (Doyle, 2011; Kerrigan & Pramaggiore, 2022). Ciò ha causato uno scisma tra l’opinione pubblica e la fiducia nella Chiesa su scala globale, che ha comportato una richiesta di cambiamento nel processo decisionale (Guzik, 2020; Mancini & Shields, 2014). Come accennato nell’intervista, gli altri Paesi europei, anche i più religiosi, come la Spagna o la Francia, hanno chiesto alla Chiesa di fare chiarezza sui suoi abusi sessuali. La popolazione italiana, tuttavia, non contesta questa istituzione e ne difende comunque i comportamenti scorretti (intervistato). Non si verifica quindi una reazione contrastante, poiché i credenti non mettono in discussione l’autorità della Chiesa. In particolare, l’azione pubblica tende a proteggere l’autore dell’abuso, a incolpare la vittima e a segregare i sopravvissuti dalla loro comunità (intervistato). Questa è una ripercussione di quanto discusso nella sezione 2.3, ovvero l’incapacità di considerare il Vaticano e i suoi funzionari come capaci di atti criminali è il risultato della lunga storia di complicità tra Stato e Chiesa (Ozzano, 2019). Proprio il populismo di destra degli ultimi anni, l’eredità storica fascista e i Patti Lateranensi salvaguardano ancora l’integrità della Chiesa, insieme alla fiducia dei credenti in essa (Intervistato; Mammone & Veltri, 2010).

    A livello europeo, come esposto nella sezione 2.2, le inchieste affidate al governo hanno aiutato la popolazione a sfidare la facciata innocente dell’Ecclesiaste. In Irlanda i cattolici hanno sfidato le proprie convinzioni e le proprie autorità, spiega l’interlocutore. Tuttavia, la popolazione italiana si schiera dalla parte dei criminali. Precisamente, nell’aprile 2010, mentre l’Irlanda e il resto d’Europa producevano rapporti, il governo italiano Berlusconi parla per la prima e unica volta di CSA (Intervistato). La dichiarazione è però a favore della Chiesa, scusandosi per la “campagna diffamatoria contro la Chiesa e il Papa” (Rete L’ABUSO, 2021).
    I numerosi casi di complicità con la cattiva condotta del clero aumentano le possibilità del personale della Chiesa di nascondere con successo i propri misfatti. Ad esempio, le forze dell’ordine non indagano sulle denunce loro rivolte, sul silenzio del Garante della Costituzione, cioè il Presidente della Repubblica, di fronte alle rivendicazioni dell’associazione, e sul mancato rispetto della Convenzione di Lanzarote e della UNCRC, in particolare dell’art. 19 e dell’art. 34 (UNICEF, ND).

    Prendendo in considerazione l’indagine, la maggior parte degli intervistati considera il CSA un problema nel proprio Paese, non solo su scala globale. Tuttavia, l’assenza di risposte da parte di chi detiene il potere si traduce nell’incapacità di farsi ascoltare e di realizzare cambiamenti politici tangibili. Infatti, quando lo status quo viene messo in discussione, la reazione principale del governo è quella di mettere a tacere le accuse (intervistato).

    Nel complesso, l’analisi presentata nella revisione della letteratura sull’incapacità dello Stato di separare la propria giurisdizione da quella della Chiesa è stata confermata dalle informazioni raccolte dall’indagine e dall’intervista. In particolare, la popolazione appare per lo più consapevole della prevalenza del problema, ma non è in grado di contestarla e di opporvisi. Si nota, infatti, che la popolazione cattolica è più propensa a trascurare questi crimini che riguardano altri Paesi, cioè Irlanda e Spagna, e continua a sostenere la Chiesa.

    5.1.1 Criminologia critica, politica italiana e clericalismo

    I concetti teorici della criminologia critica, sviluppati sulla base del marxismo, offrono un’analisi approfondita della società, della comprensione del crimine e delle relazioni di potere (DeKeseredy, 2021). Considera la correlazione tra le persone al potere e la classe operaia, quelle socialmente ed economicamente svantaggiate (DeKeseredy, 2021). Ai fini di questo studio, le principali teorie utilizzate sono quelle riguardanti la retorica del potere e gli squilibri, che rappresentano una circostanza fondamentale nel CSA, come spiegato nella sezione 2.1 (Carrabine, 2014; Presser & Sandberg, 2019). Proprio l’intreccio tra clericalismo e la manovra delle idee popolari sul CSA. La gerarchia ecclesiastica, in quanto istituzione di potere globale, è in grado di mantenere la sua candida facciata davanti ai suoi credenti. Ad esempio, il rapporto CEI esposto nella sezione 2.3 ha ostacolato la portata dei CSA in Italia segnalando solo una piccola percentuale di abusi, trascurando dettagli cruciali per dimostrare l’affidabilità dei dati (Zanardi, 2023). Di conseguenza, ciò aiuta coloro che detengono il potere a mantenere la propria posizione, poiché la reazione pubblica, soprattutto quella cattolica, non contesta tali dichiarazioni (Benkert & Doyle, 2009; Traina, 2023). Inoltre, diminuisce il sostegno disponibile ai sopravvissuti, la portata della giustizia fornita e la tutela delle future vittime (Benkert & Doyle, 2009; Traina, 2023). Pertanto, lo squilibrio di potere tra l’istituzione cattolica e il grande pubblico non consente una richiesta critica di cambiamento. Precisamente, coprendo gli abusi, la Chiesa non dà ai suoi seguaci motivo di credere che sia necessario un cambiamento (intervistato; Traina, 2023). Inoltre, l’intervistato spiega che l’attuale governo italiano di destra è strettamente legato al Vaticano e, di conseguenza, le possibilità di riforma sono minime (Tabella 1). Proprio il riconoscimento da parte della classe dirigente è determinato a essere messo a tacere, poiché non rientra nell’agenda politica (intervistato). Pertanto, il potere detenuto dalla classe politica segrega le voci contrastanti del pubblico, determinando ulteriori insabbiamenti e disprezzo del CSA come questione critica (Benkert & Doyle, 2009; Jewels, 2015; Traina, 2023).

    5.2 Copertura mediatica

    Come esposto nell’introduzione, l’obiettivo 2 di questa ricerca è determinare l’entità della copertura mediatica in Italia. La revisione della letteratura ha illustrato la gigantesca svolta negli Stati Uniti e nei paesi europei fornita dalla rappresentazione mediatica successiva alla comparsa dei CSA. Precisamente, ha aumentato la consapevolezza pubblica e diminuito la fiducia nell’istituzione ecclesiale, abbattendo la facciata innocente costruita su decenni di evasione delle accuse (Blasi & Oviedo, 2020; Marchlewska et al., 2023). Nella penisola italiana, la ricerca non ha tenuto conto della mancanza di analisi sulla correlazione tra consapevolezza del tema e quantità di segnalazioni mediatiche. Le risposte al sondaggio racchiudono un grande silenzio sull’argomento da parte dei media mainstream. Di conseguenza, ciò conferma le ipotesi formulate nella Sezione 2 sulla mancanza di copertura contemporanea del CSA da parte dei principali punti vendita consumati dagli italiani. Tuttavia, la minoranza che è d’accordo con la dichiarazione ha scoperto che la copertura dei notiziari televisivi è quella principale.

    5.2.1 Criminologia critica ed egemonia dei media

    La mancanza di notizie sui giornali locali e nazionali è il risultato della mancata pubblicazione di articoli che mettono in dubbio l’autorità della Chiesa. L’interlocutore spiega che i giornalisti italiani sono prevalentemente freelance, e quindi evitano di scrivere articoli che non li facciano pagare. Inoltre, la principale fonte di finanziamento dei giornali proviene dai segretari dei partiti politici (Tabella 1). Di conseguenza, gli articoli che non sono d’accordo con l’agenda politica del giornale benefattore non verranno pubblicati (Tabella 1). La mancanza di copertura è quindi una conseguenza della censura nascosta causata dalle esigenze finanziarie dei giornalisti, che devono tendere a scrivere articoli che si adattino all’agenda sociale e politica, creando quindi una spirale di silenzio (intervistato).

    La criminologia critica, fondata sull’ideologia marxista e sulle aggiunte di Gramsci, è in grado di spiegare questo evento (Gioielli, 2015). In questo caso, le testate giornalistiche rappresentano uno strumento di proprietà della classe dirigente, dei politici e dei potenti, in grado di influenzare ciò che viene pubblicato (Carrabine, 2014; Jewels, 2015). Pertanto, la mancanza di sostegno finanziario quando i giornalisti scrivono polemiche si traduce nell’abbandono di scrivere articoli che mettono in discussione lo status quo, e di conseguenza producono solo ciò che piace a coloro che li pagano (Jewels, 2015; Murray, 2017; Ugwudike, 2015). L’interconnessione tra la ridotta portata della copertura mediatica e la mancanza di rivolta pubblica contro l’istituzione religiosa è evidente. I mass media cercano quindi di placare la popolazione concentrandosi su altre questioni, come la criminalizzazione della classe operaia, degli immigrati e altre istanze conformi all’agenda politica (DeKeseredy, 2015; Jewels, 2015; Presser & Sandberg, 2019). Ciò è stato dimostrato anche nell’intervista, poiché l’intervistato spiega che i media si concentrano sulle questioni dell’immigrazione e sulle persone di colore, piuttosto che sulle questioni attuali relative ai CSA. In questo contesto, il ruolo dell’egemonia, derivato dalle teorie di Gramsci, riguarda la capacità della classe dominante, soprattutto politica, di distogliere l’attenzione della popolazione dalle opinioni controverse sul governo e sulle altre istituzioni, ad esempio la Chiesa, verso altre questioni, ad esempio l’immigrazione ( Çoban, 2018; Gioielli, 2015). Questa censura nascosta, spiegata in modo esaustivo dall’intervistato, lascia la popolazione all’oscuro della questione e minaccia la democrazia. Inoltre, crea scetticismo nei confronti dell’Associazione quando riportano dati reali. Precisamente, l’assenza di stampa libera in una democrazia non consente alla popolazione di prendere le proprie decisioni e formarsi opinioni (Ofcom, 2022; Ukka, 2019).

    È quindi possibile spiegare che se le persone sono più propense ai media mainstream, di proprietà dei potenti, sono meno propense a mettere in dubbio la credibilità di coloro che presentano loro tali resoconti. Ciò è accaduto anche in Polonia, poiché i resoconti dei media mancavano di credibilità, ma il pubblico non ne era consapevole e le sue opinioni oscillavano verso la colpevolizzazione delle vittime (Mandes, 2020; Sadlon & Nowotny, 2022). Pertanto, la criminologia critica e l’egemonia di Gramsci spiegano come le persone anziane siano più propense a fidarsi dei media più tradizionali (Fig. 4) e credono che il CSA non sia un problema in Italia (Fig. 3).

    5.2.2 Aumentare la consapevolezza pubblica del CSA.

    Come illustrato nella Tabella 1, con l’aumento dei resoconti mediatici, è possibile modellare le opinioni e il riconoscimento delle persone. In particolare, l’intervistato dichiara che: “di fatto la popolazione non è istruita. Se c’è informazione, c’è reazione”. Quando i media informano il pubblico, sono in grado di cambiare le sue abitudini e mettere in discussione le persone al potere (intervistato). Ad esempio, “educando il pubblico, porti tuo figlio in chiesa e (quando scopri che c’è un abuso) non lo porti più” (Intervistato). Facendo riferimento alla sezione 4.2, la stampa può plasmare ideologie e proteste, poiché “crea una reazione a catena volta a proteggere i propri cari. Sono una reazione dal basso che diventa una mina” (intervistato). Tuttavia la mancanza di report “evita che si verifichino reazioni dal basso” (intervistato). Quando si indaga su altri Paesi, come la Spagna, è evidente che la copertura mediatica ha prodotto il malcontento del pubblico, che successivamente ha portato la procura spagnola ad aprire un’indagine (Intervistato; Nùñez & Domìnguez, 2024). Nello specifico, quello che è successo in Spagna è che “la stampa ha trascinato la politica, anche se non voleva essere coinvolta, e l’ha trascinata inevitabilmente” (intervistato). L’intervistato ne spiega la causa, cioè “(la stampa) è colui che ha il potere di forzare il governo […] su richiesta dei cittadini”. In Italia, al contrario, ciò non avviene, in quanto la stampa non riporta i reati (Intervistato; Paragrafo 4.1.2). Di conseguenza, ciò mantiene la popolazione all’oscuro di ciò che accade all’interno della giurisdizione della Chiesa, e quindi l’opinione pubblica non chiede un cambiamento radicale (Tabella 1).

    5.3 Sostegno alle vittime di CSA e implicazioni

    Attraverso le sezioni precedenti sono state delineate le circostanze relative al CSA e alle opinioni pubbliche. Precisamente, come la popolazione italiana è consapevole del problema, come il governo non si lascia coinvolgere e come la comunità cattolica reagisce a questi scandali. Ciò può essere correlato al supporto disponibile per i sopravvissuti, al modo in cui affrontano il trauma e alle conseguenze dell’abuso. L’associazione intervistata spiega che i suoi scopi sono aiutare le vittime, essendo una struttura creata dai sopravvissuti. Tuttavia, per poter fornire un supporto esaustivo, hanno avuto la necessità di informarsi sulla giurisdizione e sul diritto, perché “non esiste uno Stato, non ci sono leggi (sul CSA)” (intervistato). La continua complicità tra governo e Chiesa impedisce all’associazione di guidare le vittime verso la giustizia (Tabella 1). La Chiesa è protetta dai Patti Lateranensi, che ostacolano la portata del sostegno che l’associazione può dare, poiché la giurisdizione è della Santa Sede e non della legge italiana (intervistato; Sternalski, 2013).

    In particolare, il continuo insabbiamento da parte del Vaticano interrompe il sostegno a disposizione dei sopravvissuti. La denuncia di abuso sessuale cade in prescrizione dopo 12 mesi, ma l’associazione sostiene la differenza tra la data effettiva del reato e la data in cui la vittima è consapevole di aver subito un abuso (intervistato). Precisamente, il tempo per elaborare e considerare l’abuso sessuale come tale è soggettivo (intervistato).
    In questo modo, non solo l’istituzione religiosa si tutela dall’azione penale ma non mette la vittima nella condizione di essere assistita e aiutata (Intervistato). Quando le accuse di abuso emergono, la vittima non può essere supportata in un periodo prossimo all’abuso effettivo. Questa è una conseguenza del lungo periodo che intercorre tra l’abuso e l’effettivo compimento della giustizia. L’interlocutore chiarisce: «Questa omertà, questa mancata denuncia, in qualche modo, impedisce alla vittima di ricevere aiuto». Pertanto, le vittime, soprattutto bambini, non sono in grado di elaborare immediatamente il loro trauma, il che può portare ad una vita sconvolta e ad una regolazione emotiva imperfetta (intervistato).

    Correlate a ciò sono le reazioni della comunità esposte nella sezione 5.1, la stigmatizzazione di coloro che denunciano gli abusi interferisce con il supporto disponibile. In particolare, i cattolici tendono a schierarsi dalla parte del colpevole, poiché credono alla facciata che la Chiesa propone loro. Pertanto, lo scetticismo verso i dati dell’associazione e le accuse delle vittime aumenta le possibilità di non farsi avanti (Intervistato; Pope & Geske, 2019). Ciò che accade è che “le persone che hanno subito un trauma così violento non vengono nemmeno sostenute pubblicamente dopo aver trovato l’enorme coraggio di farsi avanti” (intervistato). Inoltre, coloro che trovano il coraggio si rivolgono solitamente ai sistemi di sostegno della Chiesa, il cui piano è solitamente quello di spostare l’aggressore in un’altra diocesi o struttura, tipicamente denominate “comunità per preti in difficoltà” (intervistato). Questi sono di proprietà della Chiesa nell’ambito della sua giurisdizione. Pertanto gli atti non vengono denunciati alle forze dell’ordine e gli imputati possono allontanarsi come desiderano, vista la mancanza di controlli (Intervistato). Di conseguenza, la tutela di altre vittime è assente e gli autori del reato non vengono perseguiti, istruiti o riabilitati.

    In conclusione, dopo aver discusso i risultati e aver confrontato le informazioni e i dati raccolti con la letteratura esaminata nella revisione della letteratura, concentrandosi sugli obiettivi delineati nella sezione 1.1, vale a dire la consapevolezza del pubblico, la copertura mediatica e il supporto disponibile, è evidente che la situazione italiana riguardo al CSA è problematico e richiede cambiamenti radicali. Precisamente, anche se la popolazione sembra consapevole della portata del CSA e lo considera principalmente un problema, non è in grado di chiedere un cambiamento poiché la classe dirigente trascura e mette a tacere le accuse. Inoltre, collabora strettamente con gli sforzi della Chiesa volti a coprire gli abusi, favoriti dall’attuale situazione politica e dall’agenda, e dalla portata del clericalismo all’interno della sua istituzione. Per quanto riguarda la copertura mediatica, l’assenza di notizie nei principali mezzi di informazione non informa il pubblico sulla questione in corso, e quindi non è in grado di creare una reazione e una richiesta di cambiamento. È stato dimostrato che in altri Paesi l’aumento delle segnalazioni, soprattutto nei media tradizionali, ha sfidato il governo a imporre inchieste. Tuttavia, l’egemonia italiana sulla carta stampata è strettamente correlata alla politica e, quindi, non tenta di mettere in discussione i suoi principali finanziatori. Ciò spiega anche perché i social media godono di maggiore fiducia, poiché non seguono un determinato programma e sono più inclini a denunciare. Infine, la portata del sostegno a disposizione delle vittime è estremamente limitata da quanto riconosciuto dal governo, poiché la sua collaborazione con i criminali e l’aiuto nell’insabbiamento ostacolano le vittime dall’accesso ai servizi e dall’elaborazione del trauma.

    6. Conclusione

    Come ultima sezione di questa tesi, i metodi di ricerca, i dati e le informazioni esposti nei capitoli precedenti saranno sintetizzati in correlazione con le finalità e gli obiettivi dello studio. In primo luogo, esporrà come questa tesi ha colmato le lacune presenti nella letteratura raggiungendo i suoi scopi e obiettivi. Successivamente, questa sezione esaminerà i limiti dello studio. Inoltre, verranno proposte raccomandazioni per ulteriori ricerche. Infine verranno riepilogati gli ultimi punti.

    6.1 Raggiungimento degli scopi e degli obiettivi.

    Innanzitutto, l’approccio innovativo all’abuso di CSA in Italia, ovvero un’indagine rivolta alla popolazione e un’intervista con un’associazione, ha generato risultati promettenti. Come spiegato nelle sezioni 1 e 2.3, la ricerca italiana si concentra principalmente sul racconto delle esperienze delle vittime. Per quanto importanti, gli atteggiamenti del pubblico e l’entità della copertura mediatica non sono stati considerati nella letteratura di quest’area geografica. Pertanto, questo studio ha mirato a colmare queste lacune, utilizzando sia un’indagine destinata alla popolazione per analizzare consapevolezza, conoscenza e consumo mediatico. Inoltre, l’adozione di un’intervista con un sopravvissuto al CSA è servita a raccogliere dati approfonditi sul sostegno alle vittime, sulla politica italiana e sulle questioni riguardanti i media italiani.

    Attraverso l’indagine è poi emerso come la maggioranza degli italiani, soprattutto giovani, siano consapevoli che questi abusi sessuali siano preminenti nel loro Paese d’origine e li considerino un problema. Tuttavia, l’intervista ha messo in luce come le credenze cattoliche appaiano come una tendenza a perpetrare gli abusi della Chiesa, attraverso la stigmatizzazione, la discriminazione e la colpevolizzazione delle vittime nei confronti di coloro che si fanno avanti. Di conseguenza, è stato utile comprendere lo spostamento tra le due diverse opinioni. Proprio l’intreccio tra religione ed età con la concezione del CSA in Italia ha suggerito un’antica e cattolica inclinazione verso l’ignoranza nel considerarla un problema in Italia. Pertanto, l’atteggiamento del pubblico varia a seconda dell’età, della religione e dell’ambiente socio-culturale.

    Inoltre, la copertura mediatica è stata innovativa in correlazione all’emersione del CSA. L’impatto che le istanze del Boston Globe, di Padre Gauthe e di Brendan Smyth hanno avuto sulla denuncia è ampiamente discusso in letteratura. Tuttavia, l’interesse mediatico italiano per la questione non è stato incluso nei resoconti della letteratura corrente. Pertanto, i dati primari raccolti hanno messo in luce una copertura inesistente nei media mainstream e una copertura predominante sui social media, che sono ampiamente più affidabili. Come spiegato nella sezione 5.1.1, la politica di destra collabora con gli insabbiamenti clericali, con l’obiettivo di mantenere la popolazione all’oscuro della questione, soprattutto i cattolici. Poiché la maggior parte dei giornali sono di proprietà di politici, ciò spiega che coloro che si fidano maggiormente dei media tradizionali sono anche più inclini a considerare il CSA non un problema in Italia. Tuttavia, quando i media tradizionali sfidano la politica di uno Stato, possono costringere il governo ad agire, come è successo in Spagna e Irlanda. Pertanto, il secondo obiettivo di questa tesi è stato raggiunto scoprendo la mancanza di copertura mediatica, soprattutto nei media tradizionali, che porta ad una comprensione distorta della portata del CSA in Italia da parte del pubblico.

    Strettamente correlato alla collaborazione tra governo e istituzioni ecclesiastiche, infine, è lo scarso sostegno fornito alle vittime. Con uno Stato complice di atti criminali, come nel caso dei CSA, il percorso verso la giustizia per le vittime è tedioso. Soprattutto per la mancanza di leggi, le ripercussioni delle loro accuse e l’assenza di un sostegno immediato. I continui insabbiamenti, infatti, impediscono alla vittima di essere aiutata in un periodo prossimo all’abuso.

    Pertanto, combinando la limitata rappresentanza mediatica, l’incapacità della popolazione di chiedere un cambiamento attraverso i principali organi di informazione, poiché non mettono in discussione lo status quo in quanto è la loro principale fonte di reddito finanziario, e la continua collaborazione ostacolata tra Stato e Chiesa, si ottengono risultati in un processo contorto per comprendere il CSA come un crimine noto, rilevante e minaccioso che accade in Italia. Con una copertura incessante, cioè con ciò che ha reso altri Stati consapevoli degli abusi e li ha portati a condannarli e a svolgere indagini su mandato dei governi nazionali, una politica del silenzio e un’assente richiesta di cambiamento, il CSA nella penisola è determinato a essere coperto da parte delle autorità, generando più vittime incapaci di riprendersi e trovare giustizia.

    6.2 Limitazioni

    La mancanza di riviste accademiche peer-reviewed basate sulla situazione italiana rappresenta un limite fondamentale nella realizzazione di questo studio, poiché le informazioni e i dati sono minimi. Pertanto, questa tesi ha tentato di colmare le lacune, tuttavia, ha dovuto confrontare principalmente i risultati con altri Paesi. Inoltre, la mancanza di precedenti approcci teorici ha portato all’assenza di basi su cui basare, analizzare e confrontare il presente studio.

    Inoltre, la presenza di una singola associazione di sostegno sul territorio italiano restringe la quantità di informazioni che i volontari hanno potuto raccogliere. Proprio la mancanza di una più ampia rete di comunicazione attraverso più agenzie fa sì che le informazioni non siano facilmente reperibili, soprattutto in un’area geograficamente estesa come l’Italia.

    6.3 Raccomandazioni

    Per realizzare la concezione del CSA come un reato rilevante che si verifica in Italia, è fondamentale aumentarne la copertura mediatica. Poiché questo è stato spiegato come il principale passo avanti in altri Paesi, la stampa e i media tradizionali sono alla base di un cambiamento di politica e di possibili richieste di mandato governativo. Inoltre, il riconoscimento da parte del governo è fondamentale, poiché la collaborazione con gli insabbiamenti della Chiesa ha portato a una politica di silenzio sull’argomento, con l’obiettivo di mantenere il pubblico nell’ignoranza. Pertanto, il potere della classe dirigente è fondamentale da tenere in considerazione quando si ricerca il CSA sul territorio italiano.

    In conclusione, questo articolo ha evidenziato l’interconnessione tra politica, media e consapevolezza pubblica sul CSA, e ha scoperto come i primi due possano manipolare il terzo. È quindi necessario implementare le sezioni sopra menzionate e tenerle in considerazione quando si ricerca questo argomento. L’egemonia dei media è strettamente correlata alla fluttuazione dell’atteggiamento del pubblico nei confronti di questi crimini. In particolare, la politica interna dell’Italia è intrecciata con ciò che viene pubblicato sui giornali e sui media tradizionali, che influenzano anche l’opinione della popolazione. Pertanto, al fine di ottenere trasparenza sull’attuale portata dei CSA nella penisola italiana, è imperativo riformare l’interazione tra le élite al potere e il monopolio dei media. Implementando ciò, la popolazione sarà in grado di formarsi una propria opinione e considerare il CSA un problema minaccioso nel proprio Paese d’origine.

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    Appendice

    Appendice 1. Approvazione Etica

     

    Sezione Approvazione – completata dal Comitato Etico SCCJ
     Data revisione: 15/11/2023

     

    Recensito da: David Shepherd

    Record dei risultati del parere etico della CE SCCJ
    Approvazione etica – parere etico favorevole

    Puoi iniziare la raccolta dei dati con il consenso del tuo supervisore.

     X
    Approvazione etica condizionata: parere etico favorevole provvisorio soggetto a requisiti.

    La sezione “Commenti” di seguito stabilisce i requisiti condizionali, le azioni che devi intraprendere prima di iniziare a raccogliere dati.

    Una volta che il tuo supervisore avrà accertato che tu abbia soddisfatto questi requisiti, potrai iniziare la raccolta dei dati con il suo consenso .

    Non approvato – non è possibile fornire un parere etico favorevole per la proposta nella sua forma attuale.

    Non è necessario iniziare la raccolta dei dati.

    La sezione “Commenti” di seguito ti consiglierà cosa è necessario affrontare.

    È necessario rivedere la proposta consultandosi con il proprio supervisore. Una volta che il tuo supervisore avrà ritenuto che tu abbia risposto a tutti i commenti riportati di seguito, potrai inviare nuovamente un parere etico.

    Commenti del Comitato Etico
    Barbara,

     

    Grazie per il tuo contributo sull’etica. Le fornisco un parere etico favorevole provvisorio. Una volta che il tuo supervisore avrà accertato che tu abbia soddisfatto questi requisiti, potrai iniziare la raccolta dei dati con il suo consenso. Non è necessario ripresentarsi al Comitato Etico. C’è solo una condizione:

     

    1. L’approvazione del colloquio è subordinata all’ottenimento del nulla osta da parte di Rete L’Abuso.

     

    Si prega di notare il riferimento etico (1196) nella parte superiore del modulo.

     

    Buona fortuna con la tua ricerca.

     

    Davide Pastore

     

     

    Appendice 2. Domande dell’intervista

    • INTRODUZIONE
    • presentazione
    • Di che associazione sei?
    • Quali sono gli obiettivi dell’associazione?
    • Qual è il problema? È un problema?
    • Quanto è diffuso?
      • Americhe, Europa, nel mondo, Italia
    • Quali sono le circostanze che circondano questi crimini?
    • Come raccogli i tuoi dati?
    • Come reagiscono la Chiesa e i suoi dipendenti alla vostra ricerca?
    • Copertura mediatica : cosa viene denunciato, come e quali sono i più focalizzati sulla denuncia di questi crimini (mainstream o social media)
    • Con l’aumento della copertura mediatica si potranno ottenere cambiamenti concreti?
    • Lei è a conoscenza di altri problemi riguardanti questi crimini e la Chiesa?

    Appendice 3. Domande del sondaggio

    • Domande demografiche
      • Età
      • Genere
      • Provenienza
      • Religione
    • Domande sull’atteggiamento (scala Likert)
      • “Credo che la CSA sia prevalente in Europa”.
      • “Credo che la CSA sia prevalente in tutto il mondo”.
      • “Credo che il CSA sia più diffuso negli Stati Uniti che in Europa”.
      • “Credo che il CSA sia più diffuso in Europa che in Italia”.
      • “Credo che il CSA non sia un problema in Italia”.
    • Domande sulla copertura mediatica (scala Likert)
      • “Vedo questi casi rappresentati nei media mainstream”.
      • “Credo che questi casi siano spesso rappresentati nei media mainstream”.
      • “Se sì, in quali è maggiormente rappresentato?”
      • “Credo che questi casi siano spesso rappresentati sui social media”.
      • “Se sì, su quali è maggiormente rappresentato?”
      • “Ritieni che i media mainstream o i social media siano più affidabili?”

     

  • SAVONA; i due Papi pedofili; la Rete L’ABUSO e una panchina viola.

    SAVONA; i due Papi pedofili; la Rete L’ABUSO e una panchina viola.

    La storia di Savona, piccola città ligure del nord Italia, dalla seconda metà del 1400 al centro tuttavia di curiosi casi, alcuni riconducibili ancora oggi alle crociate tra cui la leggenda di don Bertolotti. Una serie di coincidenze, compreso il fatto che nasca proprio a Savona nel 2010 – oltre alla Rete L’ABUSO – il primo focolaio italiano di sopravvissuti che riuscirà a dare a tante vittime in tutta Italia, il coraggio di uscire allo scoperto.

    Una serie di situazioni che negli anni ha portato tanti cattolici a pensare che in qualche modo l’associazione, fosse la mano della volontà divina contro il dramma della pedofilia nella chiesa. Questo per una serie fortuita di fattori indubbiamente rilevanti, che hanno popolato la storia di questa piccola città.

    Ma partiamo dalla fine… la panchina viola contro gli abusi sessuali su minori e persone vulnerabili impiantata a Savona il 24 febbraio 2024 in piazza Giulio II.

    Come dissi allora “ Una panchina colorata di viola non salva i bambini e non cura chi è stato abusato…è la società che deve farlo”.

    Questa è tuttavia in Italia la prima panchina contro l’abuso sessuale su minori e persone vulnerabili. Ne abbiamo cercate invano altre per aggregarci dando per palesemente scontato ci fosse già un’iniziativa.

    Invece nulla! Inverosimile che nessuno ci abbia mai pensato, ma i fatti sono questi, per ciò l’iniziativa ha avuto ancora più valore.

    Il fatto che si sia voluta impiantare proprio nella piazza che porta il nome di Papa Giulio II, non è affatto una casualità invece, ed è da qui che parte la nostra storia e la visione mistica ti tanti cattolici che negli anni la Rete ha soccorso e aiutato.

    “ Tutta la storia della Chiesa è attraversata da episodi di abusi e violenze sui bambini di cui si sono resi protagonisti anche numerosi pontefici. Dal 366, con Damaso I, fino al 1550, con Giulio III, se ne contano diciassette .”

    Due di questi sono savonesi oltre che parenti. Parliamo di “ Sisto IV, papa dal 1471 al 1484, noto alle cronache dell’epoca per la sua relazione con un dodicenne. “

    “ Scrive di Sisto IV il cronista suo contemporaneo Stefano Infessura: «Costui, come è tramandato dal popolo, ei fatti dimostrarono, fu amante dei ragazzi e sodomita, infatti cosa ha fatto per i ragazzi che lo servivano in camera lo insegna l’esperienza; a loro non solo donò un reddito di molte migliaia di ducati, ma osò addirittura elargire il cardinalato e importanti vescovati. Infatti fu forse per altro motivo, come dicono certi, che abbia prediletto il conte Girolamo, e Pietro, suo fratello e poi cardinale di san Sisto, se non per via della sodomia? E che dire del figlio del barbiere? Costui, fanciullo di nemmeno dodici anni, stava di continuo con lui, e lo dotò di tali e tante ricchezze, buone rendite e, come dicono, di un importante vescovato; costui, si dice, voleva elevarlo al cardinalato, contro ogni giustizia, anche se era bambino, ma Dio vanificò il suo desiderio».”

    Sisto IV era lo zio di Giulio II che diventerà papa nel 1503 e soprannominato “ il papa guerriero ”.

    Di Giulio II, “nel 1511, si documenta la storia con il piccolo Gonzaga di dieci anni”.

    Siamo nel 1550 e una pasquinata di allora recita:

    Ama Del Monte con uguale ardore

    la scimmia e il servitore.

    Egli al vago femmineo garzoncello

    ha mandato il cappello: [nda l’ha nominato cardinale]

    perché la scimmia, a trattamento uguale,

    non fa pur cardinale?»

    *Testo tratto da “ Chiesa e pedofilia ” di Federico Tulli (L’Asino d’oro ed., 2010, pp. 19-21)

    Certamente ora apparirà più chiaro il motivo e l’importanza simbolica di una panchina contro l’abuso, promossa per la prima volta in Italia dall’unica associazione che si occupa nello specifico di vittime del clero. Per questo si è scelta come primo impianto italiano piazza Giulio II. Quella dedicata allo zio Sisto IV è priva di panchine e perciò esclusa.

    Ma un altro papa toccherà la storia di Savona. In questo caso non si ha di lui notizia su eventuali tendenze pedofile. Tema che tuttavia riprenderemo immediatamente dopo in quanto la chiesa cattolica come vedremo, nel savonese lascia una storia sanguinosa e decine di vittime fino ai giorni nostri.

    Parliamo di Pio VII , prigioniero di Napoleone Bonaparte dal 1809 al 1812 proprio a Savona, per l’esattezza prima in via Pia, dove però la possibilità di scarso controllo da parte dei soldati, ben presto richiese un luogo più adeguato. La sua cella divenne la Diocesi di Savona dove ancora oggi, visitando le lussuose stanze dove era prigioniero , si conservano nelle scale interne della servitù gli spioncini, attraverso i quali era sorvegliato a vista.

    Come si può ammirare ancora oggi invece nel salone dell’ingresso di Villa Cambiaso, l’anomala installazione di una fontana attribuita al Bernini , il quale notoriamente fece quasi unicamente sculture per i papi e il clero. Anomalia che si spiega e direttamente collegata alla prigionia savonese di Pio VII il quale, una volta rinchiuso in diocesi e controllato a vista, trovò la difficoltà di poter fare arrivare in Vaticano i pizzini con i quali trasmettere gli ordini e così, con la complicità della Famiglia genovese Cambiaso, fece costruire dentro la villa una cappella, dove poter celebrare la messa e nel tragitto, trasmettere a chi di fiducia gli ordini da mandare a Roma.

    Il potere ecclesiastico è più volte passato da Savona e in Liguria non solo con Sisto IV, Giulio II e Pio VII, ma da tantissimi odierni potenti del Vaticano come il card. Bagnasco; il card. Calcagno e tanti altri.

    La storia recente ci racconta anche di un presunto tesoro templare nascosto sopra a Savona, dentro delle grotte, nell’entroterra.

    E qui appare la storia di un altro sacerdote savonese, mons. Giuseppe Giovanni Bertolotti . Figlio di contadini che improvvisamente viene in possesso di enormi ricchezze . Se pur la storia in sé è molto vaga sul come ne entrò in possesso e su di chi fossero, parallelamente, in Francia accade la stessa cosa ad un altro prete…

    Ma torniamo alla pedofilia e al caso di Varazze, luglio 1907 che ci racconta Gian Pietro Lucini nel libro “Messe nere sulla riviera” .

    “Mentre sui quotidiani italiani divampa lo scandalo degli abusi sulle piccole ospiti dell’Asilo della Consolata di Milano, di cui furono accusati due sacerdoti, il Collegio dei Salesiani della cittadina ligure è investito dalle clamorose rivelazioni del diario di Alessandro Besson, uno studente quattordicenne che descrive messe nere e riti orgiastici tra monache, preti e giovani convittori.

    In due giorni il caso Besson dalle gazzette locali passa ai quotidiani nazionali e fa scoppiare in tutto il Regno d’Italia manifestazioni di piazza, disordini, violenti scontri che a La Spezia provocano l’incendio di alcune chiese, un morto e un gran numero di arresti .

    E crisi fra il governo Giolitti e la Santa Sede, la Massoneria viene accusata di aver architettato lo scandalo. Il fronte democratico dei blocchi popolari cavalca lo sdegno collettivo per affermare la necessità di una scuola pubblica e laica, mentre quello cattolico si compatta.”

    Di certo un passato non tranquillo quello savonese che al di là dell’unicità mondiale di aver avuto due papi, poco edificante (soprattutto oggi) che questi fossero entrambi pedofili.

    Una “tradizione” che da allora come vedremo, non ha mai abbandonato la provincia ed il suo seminario, che racconta tra gli anni 70 – 90 moltissime vicende, tra fughe di seminaristi abusati e suicidi. Uno si recò fino in Vaticano, voleva parlare al papa che però non lo ricevette. Fu trovato suicida la mattina seguente in un ostello nei pressi del Vaticano.

    Ed arriviamo ai giorni nostri e all’anno 2010. Un anno importante per l’Europa che come accaduto dieci anni prima, in particolare negli USA, scopriva anche qui la pedofilia nel clero e il devastante numero di vittime ad esso connesse.

    A differenza degli altri stati l’Italia si tirò puntualmente indietro da subito, attraverso il Governo e la stessa Presidenza della Repubblica definendo « Inqualificabile campagna diffamatoria contro il Papa e la Chiesa », i diritti reclamati da tutti quei cittadini rimasti vittime.

    Savona però diventerà un’altra volta l’epicentro, ma questa volta simbolo di una battaglia di civiltà, che come nel racconto del 1907 di Besson, in poco tempo darà a decine, poi a centinaia e ancora a migliaia di sopravvissuti, la forza di uscire dalla vergogna, reagire e rivendicare giustizia.

    Nascerà da subito quasi quella che oggi è la Rete L’ABUSO, purtroppo dopo quindici anni ancora l’unica realtà italiana.

    Marco Preve racconterà su Repubblica, in un’inchiesta di Elena Affinito e Giorgio Ragnoli dal titolo “IL DIAVOLO A SAVONA”, la vicenda savonese , ancora una volta condita non solo di abusi sui minori e sutterfugi per coprire i preti pedofili, ma di intrallazzi tra chiesa e potere che ancora oggi, nello scandalo Toti riemergono come scheletri nell’armadio.

    Savona, una città che non ha mai voluto fare i conti con il suo passato, lasciando chi fu vittima tutt’oggi solo. Diverse le proposte fatte negli anni dalla Rete L’ABUSO in materia di prevenzione. Tutte inascoltate e per le quali le varie amministrazioni non hanno mai voluto sentire , neppure in campagna elettorale.

    Ancora oggi grossi problemi con la giunta comunale, per due anni ostile all’iniziativa della panchina viola contro l’abuso di minori e persone vulnerabili, ottenendo poi a colpi di diffide i permessi necessari. Alla sua inaugurazione tranne il consigliere Aureliano Pastorelli, ne Sindaco, ne nessuna Istituzione savonese invitata ha voluto partecipare, neppure con un delegato.

    Savona, città candidata nel 2027 a Capitale della cultura , e certo la cosa fa persino sorridere per l’ingenuità, ma è lecito a tutti partecipare.

  • “Sono entrato in camera, poi ho stuprato i tre fratellini”. La confessione choc del prete

    “Sono entrato in camera, poi ho stuprato i tre fratellini”. La confessione choc del prete

    Un’autentica storia dell’orrore quella emersa e raccontata nelle aule di un tribunale francese, dove si è dibattuto il caso del prete pedofilo Olivier de Scitivaux de Greische, finito a processo per lo stupro di alcuni bambini. L’ex parroco, che oggi ha 64 anni, non solo ha confermato le accuse, ma ha anche ammesso di aver abusato sessualmente di altre piccole vittime innocenti.

    Il caso di Orléans

    In questi giorni si è chiuso un terribile cerchio apertosi anni fa. Il caso, secondo quanto riferisce la stampa francese, risale alla fine degli anni ’90, quando Olivier de Scitivaux de Greische era parroco ad Orléans e i cittadini lo stimavano molto, ritenendolo un punto di riferimento per la comunità. Era al sacerdote che spettava l’educazione dei più piccoli, che venivano affidati con fiducia a lui per le lezioni di catechismo.

    Una sera del 1989, Olivier de Scitivaux de Greische, molto amato dalle famiglie religiose del posto, rimase a cena a casa di una coppia con tre bambini. I genitori non avrebbero mai potuto immaginare ciò che sarebbe accaduto. Il parroco venne ospitato per la notte nella stanza della maggiore dei fratelli, una bambina di 9 anni. Pare che a un certo punto l’orco lasciò la camera con il pretesto di andare al bagno, e invece si intrufolò nella stanzetta della bimba più piccola, abusando di lei. Durante gli incontri successivi con la famiglia, il parroco violentò anche degli altri fratelli.

    Uno scandalo senza precedenti per la Chiesa. Le vittime, che oggi hanno 40 anni, hanno lottato strenuamente per inchiodare l’ex sacerdote alle sue responsabilità. Nel corso dell’udienza tenutasi martedì scorso, però, Olivier de Scitivaux de Greische ha confessato tutto. “Quando non ce n’era uno disponibile, c’era il secondo o il terzo”, ha dicharato l’ex parroco, indicando i tre fratelli, come riportato dal portale Midi Libre. Raccapricciante il racconto della vittima più giovane: “Guardate bene le sue mani, è nelle sue mani che ho eiaculato la prima volta, sono le sue mani che danno l’Eucaristia“.

    La condanna

    Lo scorso sabato i giudici del tribunale di Loiret hanno raccolto le testimonianze dei tre fratelli, oltre a quelle di altre vittime. “Sono stato io, confermo tutte le carezze, le parole, le aggressioni e le penetrazioni che hanno raccontato. Confesso anche i primi due stupri che ho fatto, nel 1982“, ha dichiarato Olivier de Scitivaux de Greische dinanzi alla corte riunita.

    Sconcertanti i tempi della giustizia. L’ex parroco, infatti, venne denunciato dalle famiglie nel 1998. La condanna è arrivata soltanto pochi giorni fa.

    https://www.ilgiornale.it/news/cronaca-internazionale/francia-sotto-choc-prete-confessa-processo-cos-ho-stuprato-i-2327132.html