Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Celle Ligure: incontro con il giornalista GIANLUIGI NUZZI e presentazione del libro “Peccato originale”.

    Celle Ligure: incontro con il giornalista GIANLUIGI NUZZI e presentazione del libro “Peccato originale”.

    Domenica sera, 15 luglio 2018. La piazza sul Lungomare Colombo si riempie ancora prima degli ospiti, è difficile trovare una sedia libera e anche il muretto dietro le sedie è gremito. Il volantino distribuito ricorda i vari eventi proposti per questa calda estate dalla Libreria Ubik di Savona, nell’ambito della manifestazione “Parole ubikate in mare”.

    Questa sera l’ospite è il giornalista Gianluigi Nuzzi con la presentazione del suo libro “Peccato originale. Conti segreti, verità nascoste, ricatti: il blocco di potere che ostacola la rivoluzione di Francesco”
    (Chiarelettere). Interviene il Presidente della Rete L’ABUSO Francesco Zanardi e introduce Renata Barberis.

    In questo nuovo libro, che segue altri tre libri dello stesso autore (“Vaticano Spa”, “Sua Santità”, “Via Crucis”), Gianluigi Nuzzi porta alla luce, con documenti inediti, carte dell’archivio Ior e testimonianze incredibili, gli scandali nella Chiesa dal Pontificato di Paolo VI fino ai nostri giorni. La capacità oratoria del giornalista cattura subito l’attenzione di tutti, dalla prima all’ultima parola, nonostante l’argomento sia vasto e complesso. Ripercorre i vari temi che collegano i tre fili rossi che lui chiama le tre S (il sangue, i soldi e il sesso) con narrazione di testimonianze e documenti molto concreti.

    Viene toccato anche il tema della pedofilia, degli scandali sessuali nella Chiesa. Gianluigi Nuzzi si domanda come sia possibile, in questo campo, affidarsi all’iniziativa dei singoli. Ricorda che Francesco Zanardi, Presidente dell’Associazione Rete L’ABUSO, è a sua volta una vittima di un prete pedofilo:

    “Un signore che ha subìto, ora ha una missione nella vita: quella di dare trasparenza. A questo punto siamo arrivati?! A chiedere alle vittime di sostituirsi ad altri?! Vi rendete conto come è straziante? E lui: questo è uno dei motivi per i quali lui vive, per cui fa benissimo a fare così. Ma noi come comunità, e soprattutto il Vaticano, non c’è un vago senso di vergogna rispetto a questo?”

    Nuzzi si domanda, e domanda ai cittadini, cosa ha fatto Papa Francesco su questo specifico aspetto, come la Chiesa sta affrontando il tema della pedofilia.

    Riconosce due grosse novità introdotte dall’attuale Papa:

    1) il Tribunale per giudicare i Vescovi accusati di insabbiamento (Motu Proprio “Come una madre amorevole” n.d.r.). Peccato però che – dichiara Nuzzi – nella sua esperienza anche recente, in tutti i casi in cui erano coinvolti Vescovi per omissione, sono rimasti tutti al loro posto. “Non risulta che siano stati perseguiti Vescovi che hanno coperto questi casi!”.

    2) la Commissione Pontificia per la Tutela dei Minori, alla quale partecipavano anche due rappresentanti delle vittime. “Dopo un anno, queste vittime se ne sono andate via sbattendo la porta perchè la commissione non stava facendo niente“. “Commissione inutile“

    Possiamo qui ascoltare l’estratto di questo passaggio.

    L’intervento di Gianluigi Nuzzi, è stato preceduto da una piccola intervista a Francesco Zanardi, Presidente dell’Associazione Rete L’ABUSO, che riconosce in Nuzzi un grande giornalista d’inchiesta.

    Zanardi ha ripercorso le varie fasi: dalla costituzione dell’Associazione, nata da un gruppo di otto vittime che, insieme, hanno deciso di fare qualcosa; fino ai nostri giorni, dove riconosciamo un accreditamento presso le Nazioni Unite insieme ad altri rappresentanti di 15 nazioni di 4 continenti. Rete L’ABUSO è partner di ECA (Ending Clerical Abuse), organismo internazionale che si batte per la lotta alla pedofilia clericale.

    Compito dell’Associazione è quello di monitorare gli spostamenti dei sacerdoti, offrire difesa legale alle vittime attraverso 16 avvocati su tutto il territorio nazionale iscritti al patrocinio gratuito, ma anche, e soprattutto, proporsi come “Rete” per contrastare la solitudine e l’isolamento che colpisce ogni vittima. Vi è quindi la possibilità che le vittime siano in contatto tra loro in una sorta di auto-aiuto, così come i familiari delle vittime che stanno vivendo la stessa drammatica esperienza.

    Francesco Zanardi ha trasformato il dolore e il dramma della sua vita in una “opportunità”, in qualcosa di positivo e costruttivo. Spiega molto bene il passaggio da vittima a sopravvissuto: vittima è colei che si sente emarginata, che vive da sola nel proprio destino che la devasta, che tenta almeno una volta di suicidarsi; sopravvissuto è viceversa colui che inizia ad affrontare, che “parte dal punto in cui si trova” per incominciare a costruire, per diventare persona attiva nella propria esistenza. E’ un passaggio fondamentale.

    Per chi non era presente a Celle Ligure il 15 luglio, riproponiamo il video integrale della serata.

  • Domenica 15 a Celle Ligure Gianluigi Nuzzi presenta il suo ultimo libro inchiesta PECCATO ORIGINALE. Interverrà Francesco Zanardi, presidente della Rete L’ABUSO

    Domenica 15 a Celle Ligure Gianluigi Nuzzi presenta il suo ultimo libro inchiesta PECCATO ORIGINALE. Interverrà Francesco Zanardi, presidente della Rete L’ABUSO

    Domenica 15 luglio  ore 21,15  Lungomare Colombo – Celle Ligure: incontro con il giornalista GIANLUIGI NUZZI e presentazione del libro “Peccato originale.

    Conti segreti, verità nascoste, ricatti: il blocco di potere che ostacola la rivoluzione di Francesco” (Chiarelettere)

    Interviene il portavoce della Rete l’Abuso FRANCESCO ZANARDI Introduce Renata Barberis

    Nell’ambito del Festival Parole ubikate in mare Ingresso gratuito

    In caso di pioggia incontri al coperto nell’adiacente Galleria Crocetta

    Dopo i tre libri “Vaticano Spa”, “Sua Santità”, “Via Crucis”, inchieste che ci hanno introdotto nelle stanze e nei segreti più profondi del Vaticano, in questo nuovo libro Gianluigi Nuzzi (giornalista e conduttore su Rete4 di “Quarto grado”) ricompone, attraverso documenti inediti, carte riservate dall’archivio Ior e testimonianze sorprendenti, i tre fili rossi (quello del sangue, dei soldi e del sesso) che collegano e spiegano la fitta trama di scandali, dal pontificato di Paolo VI fino a oggi. Una ragnatela di storie dagli effetti devastanti: un blocco di potere per certi aspetti criminale, ramificato, che continua ad agire impunito, tra violenze e pressioni perpetrate nei sacri palazzi e qui per la prima volta documentate, che hanno suscitato nel tempo interrogativi sempre rimasti senza risposta e che paralizzano ogni riforma di Papa Francesco.

  • SABATO 23 GIUGNO ORE 10: Quali risposte?

    SABATO 23 GIUGNO ORE 10: Quali risposte?

    #iostocondiego

    Diego Esposito, una delle presunte vittime di Don Silverio Mura, per sabato23 giugno ore 10 ha organizzato una “manifestazione pacifica”, autorizzata, davanti al Duomo di Napoli.

    Da gennaio del 2018 ha intrapreso due volte lo sciopero della fame, sempre interrotto in seguito a promesse che avrebbe ricevuto da Papa Francesco per risolvere la sua situazione. Diego denuncia da otto anni un reato che per la legge italiana risulta prescritto, ma per la legge di Dio no. Con caparbietà chiede di essere ascoltato, chiede che qualcuno prenda a cuore la sua situazione e gli dia risposte.

    Pochi giorni fa ha avuto una breve udienza privata con Papa Francesco che lo avrebbe esortato ad “andare avanti”, e Diego ha inteso prendere in parola il Papa: ovvero proseguire nella sua lotta pacifica affinché chi ha insabbiato il suo caso, il card. Crescenzio Sepe, si ravveda e faccia un passo indietro, così come è avvenuto per i Vescovi del Cile.

    Due giorni dopo l’udienza, Diego ha perso il figlio diciottenne in un incidente stradale, e questo immenso dolore ha solo acuito una ferita che già era sanguinante. Ora ha il rammarico di non aver fatto abbastanza per il figlio, ha il dubbio atroce di aver caricato anche sul figlio, negli ultimi otto anni, il peso del suo malessere e del suo dolore.

    Cosa deve fare una vittima per essere ascoltata? Cosa deve fare una vittima per essere presa sul serio? In Vaticano qualcuno ha idea del malessere e del dolore che devasta la vita di una vittima? Qualcuno in Vaticano e nella chiesa di tutto il mondo ha idea di come tutta la famiglia di una vittima paghi un prezzo altissimo per affrontare il dolore? Un dolore gratuito, evitabile…

    Quando la Chiesa, prenderà davvero sul serio la piaga della pedofilia dei suoi sacerdoti? Quando i sacerdoti pedofili prenderanno coscienza del male che fanno e si sottoporranno alla giustizia? Quando cambierà il metodo, diffuso in tutto il mondo, di insabbiare e nascondere i casi di abuso? Quando qualcuno penserà davvero alle vittime e non a “salvare l’istituzione”? Quando i responsabili degli insabbiamenti ne risponderanno personalmente davvero?

    Queste sono le domande che Diego ha nel cuore, come ogni altra vittima… chiede soltanto giustizia, chiede che qualcuno gli risponda seriamente. E lo domanderà sabato mattina, davanti al Duomo di Napoli.

    Una delle Mamme della Rete, a nome di altre vittime e familiari

  • RISARCIMENTI E ACCORDI – Chiesa e Vittime: un po’ di chiarezza

    RISARCIMENTI E ACCORDI – Chiesa e Vittime: un po’ di chiarezza

    Tante se ne sentono su questi temi: opinioni contrastanti, un po’ di tutti i colori.

    Come familiari di vittime di preti pedofili vorremmo “sgombrare il campo”, spiegare un po’ in concreto cosa succede con questi benedetti “soldi” che la chiesa darebbe alle vittime.

    Ci fa male leggere commenti nei quali addirittura qualcuno accusa le vittime di approfittarsene, di fare le denunce per soldi. “Sarebbe un business” accusare un prete di pedofilia. Vogliamo credere che questi commenti siano dettati dalla non conoscenza della realtà, vogliamo pensare che siano frutto di pregiudizi perché non si è approfondito l’argomento.

    Ci sembra dunque importante prendere la parola e fare un po’ di chiarezza.

    Partiamo da alcune premesse, molto semplici, che potrebbero sembrare banali, ma forse non sono così scontate nel “senso comune”:

    • Un abuso sessuale è un reato e come tale va denunciato, senza sensi di colpa, come buoni cittadini e anche come buoni cattolici!

    (permettere ad una persona che commette un reato di ripetere quel reato e causare altre vittime, altra immensa sofferenza, non è un po’ come rendersi complice?)

    • Chi è colpevole di un reato che provoca un danno è tenuto a risarcire chi ha subìto il danno, in base a quanto stabilito in sede legale (nei Tribunali)
    • L’entità del risarcimento tiene conto dell’entità del danno subìto, che può essere in parte temporaneo e in parte permanente (come per qualsiasi danno, pensiamo per esempio alle vittime di incidenti stradali). Vi sono delle tabelle, alle quali si attengono i medici legali nello stilare le perizie, che stabiliscono i punteggi che poi si traducono in termini economici.

    Cosa succede dunque in concreto?

    Se puoi denunciare il fatto in sede penale (ovvero se non è ancora intervenuta la prescrizione), dopo il rinvio a giudizio del sacerdote puoi costituirti parte civile e quindi prendere parte attivamente al processo, attraverso il tuo avvocato, il quale provvederà a richiedere una “provvisionale” (una sorta di anticipo, anche per continuare a sostenere le spese processuali) al termine del primo grado di giudizio. La provvisionale sarà decisa e confermata dal Giudice, e non è comunque scontato che venga accordata. Vi sarà poi l’appello (secondo grado di giudizio) e la Cassazione (terzo grado di giudizio).

    Al termine dei tre gradi di giudizio, se il prete verrà ritenuto colpevole, può esserci il riconoscimento del danno direttamente in sede penale (con definizione dell’ammontare del risarcimento, al quale verrà sottratta l’eventuale cifra ottenuta come provvisionale), oppure prende avvio il processo in sede civile (e passano anni…): al termine del processo civile il giudice stabilirà la cifra che dovrà essere versata alla vittima come risarcimento per il danno subìto.

    Detta così sembra facile e lineare. Funzionerebbe tutto alla perfezione: subisci un danno (e, “provare per credere” qual è l’entità del danno di una vita distrutta…!) ottieni un risarcimento … tutti felici e contenti!

    Peccato che gli “intoppi” sono davvero tantissimi e non c’è nulla che tutela le vittime fino in fondo: rimani con il tuo dramma e, se ottieni qualcosa – che è sicuramente molto distante da quello che stabilisce la perizia medico-legale – devi ancora ringraziare. Altro che “business”!

    Facciamo alcuni esempi relativi al RISARCIMENTO:

    • ipotizziamo che tutto vada liscio fino alla fine del terzo grado penale e il giudice stabilisca un “congruo” risarcimento. E se il prete non ha soldi? Se riesce a dimostrare di essere nullatenente? Mettiti il cuore in pace: non prendi un euro! Quando si affronta un Processo è importante avere un avvocato che conosca bene il suo lavoro in questo aspetto della giurisprudenza che è abbastanza particolare. Per esempio è fondamentale “ricordarsi”, al momento in cui ci si costituisce parte civile, citare come responsabile civile anche la propria Parrocchia e la Diocesi, poiché di fatto, proprio per il “rapporto” giuridico e di responsabilità che hanno verso il sacerdote e l’esercizio delle sue funzioni, ne sono davvero responsabili. Ma è tuo l’onere di provare la loro responsabilità! Devi avere davvero un buon avvocato… e devi sapere che intraprenderai una lotta durissima… e comunque, se non hai chiamato in causa i Superiori (Parrocchia e Diocesi) nei tempi giusti del Processo penale, non puoi fare più nulla dopo…
    • Provvisionale? Anche qui: se il prete dimostra di non avere disponibilità economica, la provvisionale stabilita dal Giudice rimane “sulla carta”, e già capisci che anche al termine del processo non avrai nessun risarcimento …
    • Se invece prendi coscienza del danno che hai subìto quando ormai il reato penale è caduto in prescrizione, puoi intraprendere il processo in sede civile e, come sopra, non omettere la citazione, come responsabili civili, anche Parrocchia e Diocesi perché davvero hanno questa responsabilità… qui i tempi sono biblici, ma ti aggrappi a questa speranza ed è giusto proseguire. Idem come sopra la possibilità o meno di essere risarcito in base alla disponibilità economica del sacerdote.

    “Business” denunciare un prete? Se non hai la possibilità di accedere al gratuito patrocinio (e non è così semplice trovare avvocati che vi aderiscano e che siano in gamba!), non riesci nemmeno ad affrontare le spese processuali del primo grado di giudizio penale se non sei più che benestante… provare per credere!

    E quando la Chiesa propone un ACCORDO alle vittime e ai familiari?

    Se vi è in atto un Processo penale, può avvenire che alla vittima venga proposto un “accordo extra-giudiziale”, ovvero un accordo da mantenere al di fuori del Processo.  Questo accordo è frequentemente finalizzato alla revoca della costituzione di parte civile, poiché vengono proposti dei soldi.

    Cosa significa?

    Significa che viene a cadere il motivo per cui ci si costituisce parte civile (ottenere un risarcimento per il danno subìto) perché si ottiene una sorta di “risarcimento” in anticipo rispetto al Processo stesso (processo che, comunque, ha delle incognite, tra le quali anche la condanna del sacerdote, e prevede dei tempi molto lunghi).

    È “obbligatorio” accettare l’accordo extra-giudiziale?

    Certo che no, dipende da tante cose, bisogna valutare cosa prevede quell’accordo e, confrontandosi tra genitori rispetto agli accordi che non sono stati accettati, vediamo che le clausole sono tra le più disparate:

    • Quasi tutti prevedono la clausola della riservatezza: ma anche qui, riservatezza su cosa? Su tutta la vicenda? Sull’accordo stesso? Sulla cifra ricevuta? Su chi paga? Sul nome del prete? Su dove si trova il prete? La varietà è notevole.
    • Oppure, è successo nel caso del seminario dei Legionari di Cristo di Novara, si chiederebbe alla vittima di firmare una accordo che considera la “transazione” come un rimborso spese per proseguire gli studi e, di fatto, l’impegno di “cancellare totalmente il ricordo dell’abuso sessuale”. Quindi: si condiziona la vittima a mentire in un eventuale processo, obbligandola (diversamente si viola l’accordo) a dichiarare che gli abusi non sono mai avvenuti, si vorrebbe ottenere di pagare il silenzio ed evitare la condanna del prete!

    Nel caso proprio dei Legionari, vi era addirittura la clausola che se si infrangeva l’accordo di riservatezza la vittima avrebbe dovuto restituire il doppio di quanto ricevuto

    • Tutti gli accordi prevedono che non vi sia alcuna negoziazione sulla cifra (che è lontanissima da quella prevista dalle perizie medico-legali): “prendere o lasciare” e decisione in tempi brevissimi.

    Ci si domanda perché, invece, alcuni accettano questi accordi che, ovviamente, non hanno nulla di favorevole per la vittima e la sua famiglia.

    Anche qui, i motivi possono essere diversi: i due principali sono di ordine “economico” e di “tempo”.

    Chi accetta l’accordo per motivi economici rappresenta quelle famiglie che ormai hanno letteralmente “l’acqua alla gola”: famiglie che hanno speso TUTTI i risparmi che avevano da parte per affrontare le spese mediche (per la cura del proprio figlio) e le spese legali del processo (l’ordine di grandezza è di diverse decine di migliaia di euro anche solo per il primo grado di giudizio penale).

    Chi accetta l’accordo per motivi di “tempo” rappresenta quelle vittime che “non ce la fanno più”, quelle vittime che hanno bisogno “di provare a voltare pagina” di “provare a non pensare più al processo” (ogni udienza rappresenta un’apertura della ferita, si sta davvero male…): lasciare che prosegua il processo penale condotto dal Pubblico Ministero senza essere più parte attiva civilmente … e accettare un accordo è sempre sfavorevole per la vittima in termini economici.

    Si può ancora pensare che denunciare un prete pedofilo sia un business e che in tanti lo fanno “per i soldi”?

    Forse ci sono altri modi per “far soldi”… perché affrontare un processo, e tutto quello che ne consegue, non si può certo fare per altri scopi che non siano quelli di FERMARE IL PEDOFILO PERCHE’ NON FACCIA ALTRE VITTIME. Nulla più.

    E nella maggior parte dei “casi” (terribile definire “casi” delle persone..) il risarcimento – o quello che arriva da un accordo – sono bricioline.. e nemmeno lo Stato dà garanzie affinché i provvedimenti economici stabiliti dai Tribunali vengano regolarmente saldati… bisognerebbe intraprendere altre cause per mancato risarcimento? Le vittime non riescono a sopportare anche questo. E probabilmente la chiesa lo sa, la sua superiorità in termini di potere è infinita: la chiesa ha sempre e comunque il coltello dalla parte del manico, e proprio contro i suoi figli più piccoli.

    Si capisce perché le vittime SOFFRONO quando mediaticamente il Papa chiede scusa e parla della necessità di attenzione alle vittime? Quale attenzione? Quale ascolto? Si capisce perché le vittime non gli credono più?

    Le parole non bastano. La vita è altro. E qui non stiamo nemmeno accennando a tutti i risvolti morali di questo aspetto che abbiamo trattato oggi…

    Una delle “mamme della Rete”

    Lettera firmata

  • Tutte le incredibili fesserie dell’arcivescovo di Ferrara, NegriDalla pedofilia, ai gay, all’islam, ai giovani che giocano in piazza, alla Madonna contro Bergoglio

    Tutte le incredibili fesserie dell’arcivescovo di Ferrara, NegriDalla pedofilia, ai gay, all’islam, ai giovani che giocano in piazza, alla Madonna contro Bergoglio

    Ecco le esternazioni pubbliche del vescovo di Ferrara e Comacchio monsignor Luigi Negri contenute nel dossier che l’associazione ferrarese “Pluralismo e dissenso” invierà entro la metà di dicembre a papa Francesco nonché al cardinale Angelo Bagnasco presidente della Cei e a monsignor Nunzio Galantino, che della Conferenza episcopale è segretario generale, accompagnate da una lettera in cui si esprime “il profondo disagio dei sottoscrittori”.
    Chi è interessato può leggere l’appello sul sito di Pluralismo e Dissenso [vai]

    Questo è il dossier prodotto.

    Postribolo a cielo aperto

    29/06/2013 – Fonte: http://www.estense.com/?p=312081
    “Non consentirò più, e studieremo i modi, che la piazza della Cattedrale, corpo unico con la Cattedrale stessa, e quindi nella piena disponibilità della Chiesa di Ferrara-Comacchio, possa servire a queste vicende che, come ho già detto altre volte, sono un postribolo a cielo aperto”. […] Il discorso di Negri si concentra subito sulle serate universitarie e sul divertimento dei mercoledì sera: “è inutile prendersela con chi non capisce le questioni economiche quando la generazione adulta, e addirittura le istituzioni, consentono a centinaia o migliaia di giovani di bruciare la loro vita, quasi tutte le notti, in enormi sbronze di alcol e droga. Stanno a vedere e, al massimo, intervengono per ridurre le conseguenze negative sul piano dell’estetica della piazza o della vita della città. Certamente non consentirò più, e studieremo i modi, che la piazza della Cattedrale, corpo unico con la Cattedrale stessa, e quindi nella piena disponibilità della Chiesa di Ferrara-Comacchio, possa servire a queste vicende che, come ho già detto altre volte, sono un postribolo a cielo aperto”.

    05/07/2013 – Fonte: http://www.estense.com/?p=313135
    Dopo il “postribolo” il vescovo di Ferrara, nel giustificare il termine usato, rincara la dose. E descrive orge e scene di empietà davanti al duomo. In un’intervista al Carlino Luigi Negri racconta di visioni da sabbah delle streghe proprio sotto le sue finestre: “persone intente in atti di promiscuità. Ho visto scene di sesso tra due ragazzi e un gruppo, evidentemente ubriaco, coinvolto in atteggiamenti orgiastici. Io non ho mai visto un postribolo. Ma l’idea era quella”.[…] il vescovo garantisce di esser stato testimone di tutto ciò mentre tornava a casa alle 3 di notte. E tra i rimedi proposti, se le amministrazioni locali non metteranno freno alla “movida” ferrarese (che tra l’altro non ha mai dato adito a episodi rilevanti da codice penale), come extrema ratio pensa già alla recinzione della parte antistante l’ingresso del Duomo.

    17/09/2013 – Fonte: http://www.estense.com/?p=328604
    Il postribolo? “Nei giorni in cui ho fatto quelle affermazioni mi è apparso in sogno mio padre e mi ha chiesto ‘ma ne valeva la pena di fare tutto questo casino?’ La risposta è sì, ne valeva la pena”. È lo strascico onirico di Luigi Negri che lo ha accompagnato i giorni successivi alle famose esternazioni sulla movida ferrarese.

    Vietato suonare Bach in chiesa

    22/07/2013 – Fonte: http://www.estense.com/?p=317040
    La Curia di Ferrara-Comacchio interviene nuovamente nella vita cittadina, questa volta in quella di Codigoro, dando parere negativo allo svolgimento del concerto “Solo Bach”, eseguito dal violinista serbo Jovan Kolundzjia, all’interno della chiesa dell’abbazia di Pomposa. Il motivo: non si tratta di musica liturgica e, dunque, niente concerto dentro l’edificio sacro. “Erano già stati distribuiti i volantini con il programma e invece è arrivato il parere negativo della Curia – spiega Cesare Bornazzini, regista (principalmente di cortometraggi), già collaboratore di Pupi Avati e, soprattutto, profondo conoscitore del complesso di Pomposa, curatore di un documentario e di un sito internet dedicato all’abbazia -. La cosa mi ha sorpreso perché proprio con Bach ci sono stati illustri precedenti di concerti all’interno di una chiesa, se non sbaglio anche un concerto eseguito da Uto Ughi”. Ma non solo, come ricorda ancora Bornazzini, “a Pomposa è probabilmente nato e ha operato il Guido Monaco (conosciuto anche come Guido d’Arezzo, ndr) che fu l’inventore dei nomi delle note musicali, dunque non c’è nessun altra chiesa se non quella di Pomposa che potrebbe essere soggetta ad una eventuale eccezione sulla musica non liturgica”.

    Sul caso di Erik Zattoni

    17/10/2013 – Fonte: http://www.estense.com/?p=335670
    Anche papa Ratzinger avrebbe dovuto sapere. Così come sapeva il predecessore di monsignor Luigi Negri, l’allora vescovo di Ferrara, Paolo Rabitti. Lo stesso Negri, nonostante affermi di essersi “responsabilmente e debitamente informato a seguito dell’incursione subita da “Le iene””, in realtà era stato già informato il 13 aprile tramite lettera della Congregazione della dottrina per la fede, a firma dell’arcivescovo Luis F. Ladaria. Informati, insomma, di quella storia emersa ora grazie al racconto del figlio di una madre stuprata a 14 anni e messa incinta dal prete del paese. È una storia sbagliata, di quelle, per dirla con le parole di De Andrè, “da dimenticare”. Ma Erik Zattoni e sua madre, violentata nel 1980 da un prete all’epoca 54enne, non ce l’hanno proprio fatta a dimenticare. Erik cerca giustizia per lei, per se stesso, per quel padre vestito di nero che ha riconosciuto la paternità solo dopo essere stato messo con le spalle al muro dal test del dna. Una storia che Erik ha svelato alle telecamere delle Iene decidendo di renderla pubblica, raccontandola anche alla Rete Nazionale L’Abuso, una onlus nata dall’idea di un gruppo di vittime di preti pedofili che hanno formato una rete di supporto alla quale le stesse vittime possono rivolgersi.

    Dal comunicato ufficiale dell’ufficio stampa diocesano pubblicato il giorno 17/10/2013:
    “[…] Visto che comunque pare che sia una questione di cronologia e di tempi, e che è accusato di essere responsabile di cose accadute oltre trent’anni fa, l’Arcivescovo ci tiene a precisare, al fine di evitare spiacevoli equivoci in futuro, che non ha avuto nessuna parte nella dichiarazione della prima guerra mondiale e neppure della seconda e certamente non si è inteso con il presidente americano per lo sgancio della bomba atomica sul Giappone.”
    Ufficio Stampa Diocesano

    Opinioni o discriminazioni?

    13/07/2014 – Fonte: http://www.estense.com/?p=397547
    Un rimprovero diretto a Comune, Provincia, le istituzioni che – insieme a Università e associazioni – hanno manifestato la propria contrarietà alla manifestazione delle Sentinelle in Piedi. […] E dopo la premessa sulla necessità del pluralismo arriva l’attacco: “Non è consentito a nessuno, meno che mai alle Istituzioni Pubbliche – afferma Negri, richiamando in tutta evidenza Comune e Provincia ma anche l’Università di Ferrara che avevano formalmente preso le distanze dall’iniziativa delle Sentinelle in Piedi – di assumere il compito di discriminare tra forme culturali, sociali e religiose, approvandone alcune, magari quelle che sono in linea con l’ideologia di coloro che guidano le Istituzioni stesse, piuttosto che altre, ingenerando così una disparità di considerazione e di trattamento tra le varie realtà presenti nella società. Tutte le forme di vita, di cultura, di espressione sociale, di intervento politico, debbono avere, in uno Stato democratico, gli stessi diritti e perciò debbono anche sottoporsi agli stessi doveri. Nessuno può discriminare!”.

    Sulla Shoah

    21/08/2014 – Fonte: http://www.estense.com/?p=404170
    La cacciata e la persecuzione dei cristiani in Iraq come quella degli ebrei sotto il nazismo. […] A questo punto il vescovo azzarda un paragone che a molti potrà sembrare quantomeno azzardato: “Non si capisce perché alcune cose (sic) vengano chiamate Shoah e per queste non venga usato lo stesso termine, che dice di una spaventosa e dissennata ideologica violenza contro l’altro semplicemente perché ha una posizione religiosa diversa dalla propria”.

    I grillini e la messa

    10/06/2014 – Fonte: http://www.estense.com/?p=466067
    “Cosa ci vengono a fare i grillini a messa? – si chiede provocatoriamente Negri -. A chi non crede nella Trinità e pensa che tutto si possa costruire con le proprie mani, compreso la salvezza… beh, ne tragga le conseguenze”

    Scalfari

    3/11/2014 – Fonte: http://www.estense.com/?p=418783
    Al contrario, secondo l’Arcivescovo, “l’uomo di cultura è a contatto con un’alterità, non con oggetti. La realtà è una presenza, che l’uomo non può pensare di possedere ma in cui entra con il senso del proprio limite. La conoscenza dunque è un incontro: il Papa ha detto una cosa importante perdendo l’occasione di farla sapere a tutti – ha bacchettato – visto che l’ha detta a Scalfari, che non merita gli si dicano cose intelligenti. Il Papa ha detto che la realtà è un incontro in cui la personalità si arricchisce, ed immagine di questo incontro è l’amore tra uomo e donna. La natura dunque è segno di Dio, come lo è l’uomo: dovunque il guardo giro, immenso Dio, ti vedo, scriveva Pietro Metastasio”.

    Le crociate, movimento di fede

    7/11/2014 – Fonte: http://www.estense.com/?p=420133
    Una linea che l’arcivescovo Negri accoglie con lode, tornando a rafforzare una definizione di crociata come “movimento di fede, impeto gratuito e missionario”, estranea quindi a cause economiche e politiche. Gli applausi della sala testimoniano come sia condivisa l’esegesi dell’arcivescovo, che a più riprese si dice “grato alle crociate” e descrive quale “civiltà che ha maturato la propria identità e che non può chiudersi nel particolarismo” quella che si rese protagonista della riconquista dei luoghi del Cristianesimo. E a qualsivoglia interpretazione ideologica, Negri risponde: “Non dobbiamo giustificare nessuno, la fede dei crociati si è espressa nella violenza, ma non l’ha mai generata, una fede che è Una, e aveva bisogno del Corpo, di Gerusalemme”. [Le crociate] “hanno permesso la sopravvivenza del continente che – così interviene Negri – ha visto rallentata e rimandata l’invasione turca che ci avrebbe altrimenti consegnato alla storia un’altra Italia”. Le crociate devono dunque intendersi come “opere di libertà”, un insegnamento, sottolinea ancora l’arcivescovo, che “il medioevo ci ha consegnato: soltanto sotto un’unica fede si possono articolare pluralità, quelle invocate oggi sono falsificate da una base relativistica, così la mentalità laicista porterà all’autodistruzione dell’Europa”.

    Sull’Islam

    12/01/2015 – Fonte: http://www.estense.com/?p=432292
    “Alle religioni nelle quali la violenza è teorizzata e indicata come atto pratico – afferma Negri – ci si deve opporre con nettezza”. […] “Per la conoscenza che ho delle grandi religioni occidentali e asiatiche – afferma il vescovo -, la violenza non è nelle teorie ma è un fatto comportamentale. Più facilmente, come ha mostrato il ‘900, è l’ideologia condita da ateismo a produrre violenza. Fatta questa precisazione, l’unica religione che tematizza la violenza come direttiva teorica e pratica è l’Islam.

    Sull’accoglienza dei migranti

    25/04/2015 – Fonte: http://www.estense.com/?p=455628
    La diocesi di Ferrara prende le distanze dalle recenti dichiarazioni sull’accoglienza dei migranti rilasciate da don Domenico Bedin. E lo fa, assieme al vescovo Luigi Negri, sottolineando “con forza che [loro] non hanno alcuna parte nelle dichiarazioni rilasciate da don Domenico Bedin, riguardo alle possibili politiche migratorie sul territorio ferrarese, poiché non sono di loro specifica competenza”. Una presa di distanza che fa riflettere, se si tiene presente che anche Papa Francesco sul tema dell’immigrazione lascia trasparire costantemente le proprie idee e solo pochi giorni fa, in seguito all’ennesima tragedia nel Mediterraneo, ha ringraziato l’Italia per “l’impegno che sta profondendo per accogliere i numerosi migranti che, a rischio della vita, chiedono accoglienza”, parlando dei rifugiati come di “fratelli nostri che cercano una vita migliore: affamati, perseguitati, feriti, sfruttati, vittime della guerra” e chiedendo più supporto da parte dell’Europa poiché “è evidente che le proporzioni del fenomeno richiedono un coinvolgimento molto più ampio. Non dobbiamo stancarci nel sollecitare un impegno più esteso”. Un pensiero che, nel contesto locale, vede proprio Don Bedin in prima linea: ieri il parroco è intervenuto sulla Nuova Ferrara lanciando un appello per l’accoglienza dei flussi migratori nel territorio, affrontando il tema sia da un punto di vista etico – il dovere di assistere i rifugiati – che dal lato pratico, cioè parlando dei possibili progetti di formazione professionale e di coinvolgimento sociale per i nuovi arrivati. “Avevo semplicemente intenzione – spiega il parroco ad Estense.com – di spiegare che al di là dell’emergenza attuale, accogliere gli immigrati in maniera intelligente può diventare un’occasione per la nostra provincia. Un arricchimento sia giovanile che professionale”. Concetti di cui avevamo discusso con il ‘don’ durante una recente visita alle sue associazioni, quando aveva tratteggiato chiaramente i confini tra accoglienza ‘attiva’ e ‘passiva’. Idee che non sembrano molto apprezzate nella diocesi ferrarese, che nel comunicato che riportiamo integralmente afferma di non voler affrontare il tema delle politiche sull’immigrazione poiché non di competenza della Chiesa: “L’Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Luigi Negri e la Diocesi di Ferrara Comacchio sottolineano con forza che non hanno alcuna parte nelle dichiarazioni rilasciate sulla stampa locale di oggi da don Domenico Bedin, riguardo alle possibili politiche migratorie sul territorio ferrarese, poiché non sono di loro specifica competenza. Precisano altresì che non intendono rispondere di alcuna dichiarazione rilasciata fuori o all’insaputa dell’Ufficio Stampa Diocesano. L’Arcivescovo e la Diocesi inoltre, in perfetta coerenza con quanto realizzato finora, ribadiscono la loro piena disponibilità ad una proficua collaborazione con le autorità competenti per tutte le necessità sociali, incluse le politiche migratorie”. Bedin nel frattempo cerca di non alzare i toni ed evita attentamente di entrare in polemiche vere o presunte: “Non ho nessuna intenzione di replicare, volevo solo intervenire sul tema dell’accoglienza e mi pare di aver detto concetti molto laici, che non coinvolgono assolutamente l’autorità ecclesiastica. Avendo in gestione una comunità di accoglienza, ho espresso un’opinione personale e sociale, che da quanto mi risulta non è diversa da quella della Chiesa”.

    Sugli omosessuali

    18/08/2015 – Fonte: http://www.estense.com/?p=478486
    Ora che l’omosessualità sta ottenendo un riconoscimento sociale pensano di essere il meglio del meglio. Ma fino a poco tempo fa l’omosessualità era considerata un’anomalia”. “E quindi?”, chiede l’intervistatrice di fronte alla inconsueta argomentazione ‘storica’. “Quindi dovrebbero ricordarlo”.

    Tutto il mondo è in mano al demonio

    15/11/2015 – Fonte: http://www.estense.com/?p=494931
    “Devo dire la verità: tutto il mondo è in mano al demonio”, ha confessato l’arcivescovo Luigi Negri dal pulpito del duomo dove ha officiato ieri mattina i funerali di Pierluigi Tartari, rapinato nella sua casa in via Ricciardelli ad Aguscello il 9 settembre scorso e barbaramente ucciso da tre uomini provenienti dall’est Europa, ora assicurati alla giustizia e in attesa di processo.

  • Certificato anti-pedofilia, obbligo solo per i nuovi assunti e il volontariato è escluso

    Certificato anti-pedofilia, obbligo solo per i nuovi assunti e il volontariato è escluso

    Il ministero della Giustizia interviene per chiarire la vicenda dei certificati antipedofilia richiesti obbligatoriamente da domani per i lavoratori che hanno a che fare con i minori. I tempi ristretti e il costo della certificazione da richiedere avevano fatto saltare sulla sedia soprattutto i presidi e i dirigenti scolastici, ai quali soprattutto sembrava diretta la disposizione, applicata in Italia in esecuzione di una direttiva europea. Ma hanno anche messo in allarme i responsabili di molte organizzazioni del terzo settore che temono di andare incontro a spese eccessive o alle sanzioni previste dal decreto legislativo numero 39.

    Il provvedimento, infatti, obbliga il datore di lavoro che intenda “impiegare al lavoro una persona per lo  svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con  minori” a richiedere, prima della stipula del contratto, il certificato penale per accertarsi che il soggetto da impiegare non sia stato già condannato per reati contro i minori: prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, turismo sessuale e adescamento dei minorenni. Soprattutto perché in caso di inosservanza si rischia una sanzione amministrativa da 10mila a 15mila euro.

    Ora il ministero della Giustizia elimina gran parte dei dubbi, chiarendo intanto che i tantissimi volontari che operano a titolo gratuito presso parrocchie, onlus o associazioni sportive, e dunque non sono titolari di un vero e proprio contratto di lavoro, non sono tenuti all’accertamento previsto dal decreto legislativo che recepisce la direttiva europea per la “lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”.

    “L’obbligo di tale adempimento – chiariscono da via Arenula –  sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica  – si appresti alla stipula di un obbligo. Non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro”. In altre parole, catechisti, volontari che operano presso associazioni, organizzazioni scout e società sportive non sono soggetti al ‘controllo’ previsto dal decreto del 4 marzo.

    Altra precisazione determinante che arriva da Via Arenula riguarda la non retroattività della disposizione: l’obbligo del certificato riguarda dunque solo i nuovi assunti e non il personale già dipendente. Un chiarimento che scongiura il caos soprattutto nelle scuole.

    Quanto ai tempi ed alle modalità di presentazione dei certificati del casellario giudiziale, il ministero ha precisato che “saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta”, che a fare la richiesta possono essere i lavoratori interessati, i loro datori di lavoro su delega del dipendente e che i moduli per la domanda sono disponibili sul sito del ministero. In attesa del documento, i datori di lavoro potranno accettare un’autocertificazione sostitutiva in cui il lavoratore dichiara di non essere stato condannato per i reati contro i minori.

    Ieri, prima che arrivassero le precisazioni del ministero, erano scese in campo anche la Cei, il Coni e le associazioni dei datori di lavoro domestico. La conferenza dei vescovi italiani aveva sottolineando le “incertezze interpretative” della norma e l’opportunità di richiedere ugualmente la certificazione antipedofili anche ai soggetti non obbligati.

    Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, aveva manifestato più d’una perplessità: “Sono profondamente rispettoso delle leggi e delle norme, in particolare quelle contro gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori, tuttavia non posso non rilevare che il decreto legislativo che andrà in vigore da domenica rischia di bloccare l’attività di centomila associazioni sportive”. L’Assindatcolf, organizzazione di datori di lavoro domestico, aveva espresso simili preoccupazioni riguardo a colf e baby-sitter che invece sono escluse dall’obbligo.

    Dalla scuola, soprattutto, si sono levate proteste. “Riceviamo – spiega Massimo Di Menna, leader della Uil scuola –  molte telefonate dalle scuole perché c’è preoccupazione che in assenza di un tempestivo chiarimento da parte del ministero ci possano essere dirigenti scolastici che richiedano a tappeto certificati antipedofilia a tutto il personale, insegnanti e bidelli. È ovvio – aggiunge Di Menna – che la materia deve vedere per la scuola una sua specifica regolamentazione. Il ministero non può ignorare la questione e non può lasciare le scuole in una situazione di incertezza che rischia di creare tensioni tra il personale”. Ma dal ministero di viale Trastevere non è arrivata alcuna nota.

    https://www.repubblica.it/scuola/2014/04/05/news/certificato_anti-pedofilia_il_ministero_chiarisce_volontariato_escluso-82780403/
  • “Nessuno dovrà saperlo” (come fui violentato dal prete pedofilo in seminario), Romanzo autobiografico di Bruno Zanin

    “Nessuno dovrà saperlo” (come fui violentato dal prete pedofilo in seminario), Romanzo autobiografico di Bruno Zanin

    Qualcuno ricorda forse il viso di Bruno Zanin, ragazzino protagonista del capolavoro di Fellini Amarcord (1973). Zanin interpretava il ragazzino Titta Biondi alle prese con le prime esperienze sessuali, quella dell’araccio alla tabaccaia maggiorata. Interpretò, successivamente, anche la parte di un compagno di viaggio di Marco Polo in uno sceneggiato televisivo

    Esce un suo romanzo autobiografico in cui, raccontando la sua bisessualità, spiega racconta come fu violentato da ragazzino da un prete in seminario.

    E’ il ragazzino dai capelli rossi:

    di Stefano Lorenzetto
    Nel marasma immoto della baita, all’improvviso qualcosa si muove, laggiù in fondo, sotto il fornello sovrastato dal ritratto di Santa Teresa di Lisieux. È un puntolino che compare, scompare e subito ricompare alle spalle di Bruno Zanin. Il Titta Biondi di Amarcord nota la mia distrazione. Si volta a guardare. Poi torna a fissarmi: «Ha visto un condannato a morte». Il topo rosicchia le esche avvelenate. «Sono obbligato a farlo. I ratti combinano disastri, mi bucano le coperte». Si gira di nuovo. «Però adesso mi dispiace, poverino. Non dovevo mettere il topicida».

    A 56 anni il biondino che diede corpo sullo schermo alle fantasie oniriche di Federico Fellini è schiacciato dai sensi di colpa. Per la violenza sessuale che subì in seminario a opera di un sacerdote. Per l’omosessualità borderline che ne derivò. Per i tre cicli di psicoanalisi junghiana affrontati nella speranza di uscirne. Per aver tentato il suicidio quando scoprì che la ragazza di cui s’era invaghito lo dileggiava offrendo in pasto agli amici le poesie d’amore scritte per lei. Per il ricovero in manicomio che ne seguì. Per Monique, la moglie da cui s’è separato «mai e sempre», una fotografa conosciuta al Théâtre de la Ville di Parigi dove lui recitava Ionesco, sposata nel ’78 spinto dal bisogno di dimostrare a se stesso che sapeva fare il suo dovere di uomo. Per i due figli di 28 e 23 anni, uno insegnante in Lussemburgo, l’altro operaio in Normandia, messi al mondo al solo scopo d’inondarli dell’affetto e della tenerezza che non ha avuto da bambino.

    Ora Zanin è tormentato anche dal rimorso per aver svelato tutto questo nel romanzo autobiografico Nessuno dovrà saperlo (Tullio Pironti editore), «un libro di espiazione e di redenzione, il libro di un’anima ferita e di una coscienza incapace di perdonarsi», come ha scritto Raffaele La Capria, soprattutto per aver dedicato questo volume alla memoria della madre Adele, del padre Anselmo e di Edward Melcarth, riservando però la riprovazione al sangue del suo sangue e il rimpianto all’artista che considera il suo vero genitore, «morto povero in un ospedale pubblico di Venezia, il primo adulto che mi ha rispettato, che non mi ha mai messo le mani addosso, che mi ha presentato alla sua amica Peggy Guggenheim, sfamato, consigliato, portato in giro per l’Italia senza pretendere nulla in cambio».

    Ero salito fino a Vanzone, alle pendici del monte Rosa, per un amarcord e invece mi tocca raccogliere una confessione. «Questa baita è la mia prigione. Mi ci sono recluso da solo. Dieci anni fa ho venduto anche l’auto, così non posso più scendere a valle. Altrimenti, appena calano le tenebre, il demone che ho dentro mi porterebbe a cercare emozioni proibite giù in città». Per scappare da se stesso ha abbandonato il cinema (dopo Amarcord aveva girato Il buon soldato, Il caso Moro, L’Agnese va a morire, una dozzina di film, «ma non mi chieda qual è stato l’ultimo, non me lo ricordo», rovista nel baule alla ricerca di una foto con Fellini, «per me è come scavare in una tomba»), ha abbandonato la televisione (Marco Polo, Il Mercante di Venezia), ha abbandonato il palcoscenico («quando Giorgio Strehler mi prese al Piccolo di Milano, nel ’75, non avevo mai messo piede in un teatro in vita mia, neanche come spettatore») ed è andato per conto dell’Abbé Pierre a portare aiuti umanitari durante la guerra in Bosnia, da dove mandava corrispondenze alla Radio Vaticana.

    Zanin dimostra ancora la prestanza fisica che in Amarcord gli consentiva di caricarsi sulle spalle Antonietta Belluzzi, la tabaccaia di Amarcord con due aerostati al posto delle tette. Ma non potrebbe più infilare le mani sotto la gonna bianca di Magali Noël, la Gradisca, nemmeno nel buio di un cinematografo, tanto sono oggi irruvidite e scorticate («faccio il muratore e il manovale, taglio la legna dei boschi, le bollette a volte vanno in mora, ma chissenefrega»). Del Titta Biondi che fu gli sono rimasti solo gli occhi, di un azzurro polinesiano, e il sorriso malandrino.

    Sarà pur vero che diversi si nasce, ma Zanin ha provato nelle proprie carni che lo si può anche diventare per quello che lui chiama, rifacendosi a Konrad Lorenz, «l’imprinting». Le oche selvatiche, private della madre in tenera età, scambiavano l’etologo austriaco per il loro genitore e, una volta adulte, per il loro partner. Il piccolo Bruno, un selvàdego cresciuto libero a Vigonovo nell’entroterra veneziano, confinato dai genitori a 400 chilometri da casa ha finito per scambiare per amore le attenzioni di un pedofilo e, passati più di 40 anni, è ancora qui a farci i conti tutti i giorni.

    Mi parli della sua infanzia.

    «Splendida e solitaria. Il paradiso in terra. Un bambino all’inizio vive lo stato edenico primordiale, crede a ciò che gli raccontano i genitori, gli insegnanti, i preti. Nei campi mi sentivo re, mago, parón de tuto. Ero molto pio, pregavo, portavo i fiori davanti ai capitelli della Madonna. Mi accadevano fenomeni paranormali».

    Per esempio?

    «Ripetevo fino all’estenuazione “Gesù e Maria ve vogio tanto ben”, una giaculatoria che mi aveva insegnato mia nonna Teresina, e mi assentavo. Dopo una di queste estasi, dissi ai miei: g’ho visto ’na femena in canale co’ do putele. Il giorno dopo fu trovata nella roggia una mamma morta suicida: s’era annegata con le due figliolette».

    Terribile.

    «In terza elementare arrivò a casa nostra il sergente reclutatore. Aveva la talare e una giardinetta grigia targata Treviso. Estrasse da una borsa nera un tema che avevo scritto in classe per un concorso missionario. “Dimmi la verità: è tutta farina del tuo sacco o ti ha aiutato il parroco?”, m’interrogò. Credette alla mia sincerità e mi consegnò in premio un mappamondo luminoso. Prima di sera l’avevo già rotto. Mentre mi mettevano a letto mezzo addormentato, sentivo i miei che confabulavano di un collegio gratuito in Piemonte, dalle parti di Alessandria. Ero il penultimo di sette figli, nessuno dei quali aveva studiato. “Ma non si può mandarlo più vicino, a Padova o a Vicenza?”, resisteva mia madre. “Il prete mi ha detto che solo là hanno i benefattori che li aiutano”, tagliò corto mio padre».

    Ci finì.

    «Aspirantato per il seminario, lo chiamavano. “Un posto bellissimo, con campi di calcio, alberi, cinema, teatro e biliardini”, me lo aveva descritto papà. La prima cosa che notai di quel casermone è che non aveva i comignoli. Fu un trauma. Una casa senza camino? Non capivo: è il focolare la casa. I cessi stavano all’estremità di un loggiato. Sulla porta un cartello liso: “L’occhio di Dio ti vede anche in fondo ai portici”. Nella camerata rischiarata dalla luce azzurrognola passavo notti intere a rimuginare con gli occhi sbarrati: ma perché mi hanno messo in questo posto così lontano? voglio la mamma, voglio tornare a casa, che cosa ho fatto di male per finire qui? Domande senza risposta, come le lettere che mandavo ai miei. L’unica missiva me la spedirono per informarmi, a funerali avvenuti, che un mio fratello era morto. Avevo un unico amico venuto dal mio stesso paese, in quel collegio. Morì annegato nel tentativo di salvare un cane».

    Fu il direttore ad abusare di lei?

    «No, un missionario tornato dal Brasile per curarsi da una malattia tropicale. Io stavo lì già da cinque anni. Terza media, pieno sviluppo, i pantaloni sempre più stretti, scoppiavo fuori da ogni parte. Per tutti ero sempre stato Zanin. Lui fu l’unico a chiamarmi per nome, Bruno. Mi fece sentire importante. Un giorno portò tutta la classe in escursione sull’Argentera. A 2.700 metri ci sorprese una tormenta di neve. Fummo costretti a passare la notte in un pagliaio. Il prete ci diede da bere un goccio di grappa portata nella malga dai montanari. Mentre tutti dormivano, sentii il suo fiato vicino alla mia bocca. Poi un bacio caldo. Forse era ubriaco. Fece tutto lui, con l’attenzione di un adulto pratico. Io subii passivo come un cadavere».

    Non poteva ribellarsi?

    «Io non avevo esperienze, non sapevo nulla di donne. Era la prima volta che mi accadeva. È difficile da spiegare. C’era la violenza ma anche la scoperta del piacere: è questo l’imprinting che ti marchia per tutta la vita. Lo spiega bene San Paolo: io sono di carne, venduto come schiavo del peccato, io non riesco a capire neppure ciò che faccio; infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. La lotta per sentirsi puliti cede a una sessualità assurda, sporca, deviata. A 7 anni la stessa esperienza era capitata in collegio anche al mio violentatore. È una catena».

    E l’indomani?

    «Dolore, vomito, vertigini, febbre. Alla sera il missionario, tutto sudato, pretese di confessarmi. Mi spiegò che il diavolo, invidioso della nostra vocazione, ci aveva fatti cadere in un maleficio. Piangeva: “Scusami, Bruno, non puoi capire quanto Satana sia potente nel tentare noi preti che abbiamo in affidamento anime cristalline come la tua”. Poi il tono di voce si fece impersonale: “Non ripensare mai più a questo episodio, quel che è successo è successo. Nessuno dovrà saperlo”. Mi diede l’assoluzione per un peccato commesso da lui».

    Lei non chiese aiuto ai suoi?

    «Tornato a casa per l’estate, riferii l’accaduto a mio padre. La prese come una scusa per non tornare in collegio e mi mandò, Dio solo sa perché, a bottega da un barbiere che era notoriamente gay. Non glielo perdono neanche oggi che è morto, a papà».

    Altre violenze.

    «Mi confidai col parroco in confessione. “Va in cartoleria, compra un foglio protocollo e mettimi per iscritto ciò che mi hai raccontato”, mi ordinò. L’indomani il parrucchiere era in galera e io sulla bocca di tutti. Scappai di casa. Lavoravo in circhi e luna park, fra sradicati come me. C’intendevamo senza parlare. Fino a quando i carabinieri non mi acciuffavano. L’ultima volta mio padre disse ai militari: “Basta, tegnìvelo!”. Fui rinchiuso prima alle Zattere a Venezia e poi a Udine. In riformatorio tiri fuori tutto ciò che in seminario viene represso. È una casa di corruzione, non di correzione».

    E all’uscita dal riformatorio?

    «Dormivo per strada col mio cane Whisky. Fui raccattato in una calle veneziana da Melcarth. Posai per lui come modello. Era l’artista prediletto del miliardario Forbes, aveva affrescato la Rotunda dell’hotel Pierre di New York e disegnato i celebri occhiali surrealisti di Peggy Guggenheim. Mi portava a colazione da lei. Ogni tanto si mettevano a parlare fra loro in yiddish. L’anziana collezionista faceva rimanere Whisky sull’uscio perché aveva paura che attaccasse le pulci ai suoi cagnolini».

    Come fu scritturato da Fellini?

    «Per caso. Mi ospitava a Roma una madre di quattro figli. Uno di loro, Pino, che poi sarebbe andato a morire come fotografo in Pakistan, faceva la comparsa nei western. Lo accompagnai a Cinecittà. Vidi tanti ragazzi in fila per le selezioni di Amarcord e m’intruppai. A un certo punto Fellini urlò ai suoi assistenti: “Cazzo, ma siete proprio delle grandi patacche, voi
    della produzione, ciechi del tutto! Non vedete che è uno come quello lì vicino al termosifone che ci serve? Su, portatelo qui!”. Ero io. Mi fece biondo e dopo una settimana cominciò le riprese. Federico e Cristo sono quelli che mi hanno cambiato e complicato di più la vita».

    Curiosa gerarchia.

    «Be’, ma fu Fellini a stravolgermela, a mettermi in mano un milione di lire a settimana. Era il ’73. Oggi sarebbero quasi 7.000 euro. E che sono soldi guadagnati, quelli? Li spendevo prima d’averli. Ero sempre indebitato. Federico è stato troppo buono con me. Era un eterno adolescente. Con la scusa di mostrarmi come andava girata la scena, infilava la sua testa una, due, tre volte fra le tettone della tabaccaia, che in realtà era una camiciaia di Bologna che lo adorava, povera Antonietta, è morta dieci anni fa cadendo da un balcone. A me lasciava il compito di sollevarla fino a 40 volte, un quintale abbondante, alla fine mi ci voleva una bottiglia di Vov per riprendermi».

    E dunque?

    «È che l’attore non ha il senso né della realtà né di niente. Il bel mondo ti corteggia. La gente ti vuole ospite a tavola e anche a letto. Ti sbronzi, tiri cocaina. Io sono nato contadino. Dovevo sentirmi sempre un impostore per fare quel mestiere. Ho chiuso. Oggi sono attratto dal cinema quanto dalla salma di una prostituta strangolata e lasciata nuda ai bordi della tangenziale. È tutto lontano, dentro una nuvola. È come se avessi vissuto un sogno».

    Di che campa?

    «Non chiedere mai a un artista di che campa. Scrivo, ma non mi sento scrittore. Scrivo quando sto male. Siccome non so parlare, metto sulla carta quello che la voce non riesce a esprimere. Poi rileggo e mi domando: ma l’ho scritto io? Ho fatto il Cammino di Santiago de Compostela, 40 giorni a piedi con mio figlio, per scacciare la bestiaccia, la depressione che viene a visitarmi e mi spegne la luce, mi toglie la voglia di vivere, mi lascia nel mondo senza farmici stare».

    Della Chiesa che cosa pensa?

    «Non ce l’ho con i preti. Gli rimprovero solo d’essere diventati impiegati, con i loro orari e i loro stipendi. Non si vede neanche il riverbero di Cristo nel clero. Andai a trovare per anni fratel Carlo Carretto nel suo eremo di Spello, dove s’era ritirato al ritorno dal Sahara. “Bruno, devi avere misericordia”, mi esortava. Ma Cristo si prese come apostoli dodici uomini adulti, alcuni anche sposati, non dei bambini. Non ne ho conosciuto uno, di coloro che hanno patito ciò che ho patito io, che sia diventato normale: sono finiti tutti o pervertiti, o eroinomani, o suicidi. È una malattia da cui esci solo con la lobotomia. Ho passato i miei giorni a chiedermi se dovevo attaccarmi una macina di mulino al collo o se c’era una clemenza, un’attenuante, una possibile Corte d’appello che m’avrebbe reso giustizia per la storpiatura ricevuta».

    Ora ha ritrovato un suo equilibrio?

    «L’equilibrio si ritrova dopo morti».

    Stefano Lorenzetto

    http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=166301

  • Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (12G0192)

    (GU n. 235 del 8-10-2012)

    “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume.”

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

    1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Autorita’ nazionale

    1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’ nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.
      2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’ transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»; b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all’articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»; g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all’articolo 600-ter: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato; l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»; m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma d
      ell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l’articolo 602-bis e’ abrogato; o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della situazione di necessita’ del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
      «Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all’articolo 609-quater: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all’articolo 609-nonies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all’articolo 609-decies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei geni
      tori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

    Art. 5

    Modifiche al codice di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’ inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’ inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
      f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

    Art. 6

    Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

    1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

    Art. 7

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

    1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
      2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».
      3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

    Art. 8

    Confisca

    1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

    1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

    Art. 10

    Clausola di invarianza

    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

      NAPOLITANO

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

      Severino, Ministro della giustizia

      Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

      Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 2326): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre 2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio 2010. Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
    Senato della Repubblica (atto n. 1969): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010; il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21 ottobre 2010. Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Camera dei deputati (atto n. 2326-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con modificazioni, l’11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 1969-B): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011; il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012. Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011; l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 2326-D): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 1969-D): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17 luglio 2012. Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato, definitivamente, il 19 settembre 2012.


    Allegati

    …omissis…

    FONTE

  • Presunti abusi sacerdote, Curia Perugia replica a Radicali

    Presunti abusi sacerdote, Curia Perugia replica a Radicali

    Presunti abusi, la Curia ai Radicali: “Accuse non comprensibili”
    La Curia di Perugia risponde ad alcune dichiarazioni dei Radicali apparse sulla stampa in merito alla vicenda che coinvolge l’ex sacerdote di Cenerente in una storia di presunti abusi
    di Redazione 25/04/2012

    Continua a far discutere la vicenda dei presunti abusi che ha coinvolto un sacerdote in una struttura della Caritas perugina.

    Infatti, in merito ad alcune dichiarazioni fatte dal segretario di Radicali Italiani e dalla presidente di Radicali Perugia in riferimento ai fatti che hanno coinvolto l’ex sacerdote di Cenerente, apparse in questi giorni sulla stampa locale, che intendono coinvolgere l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, mons. Gualtiero Bassetti e il suo predecessore, l’arcivescovo emerito mons. Giuseppe Chiaretti, la Curia tiene a precisare quanto segue.

    “A mons. Bassetti, prima dell’ottobre 2011, non era giunta alcuna denuncia diretta sul sacerdote. Nel momento in cui una persona nel 2010 aveva riferito di fatti negativi si è premurato di avviare un’indagine personale riservata, dalla quale non è emerso nulla di significativo. Continuando ad avere segnalazioni riguardanti il sacerdote in questione, ha deciso, in data 24 ottobre 2011, di istituire una Commissione diocesana di indagine, che ha raccolto le dichiarazioni dei diretti interessati e di coloro che in qualche modo fossero legati alla vicenda.

    Mons. Chiaretti, a sua volta, è venuto a conoscenza di un unico caso di lamentela nei confronti del sacerdote perugino, risalente al 2004, per il quale, non essendo evidente la fattispecie dell’episodio, convocò subito una commissione di chiarificazione con gli interessati, monitorando poi la situazione per vario tempo senza mai aver notizia d’altri episodi del genere. Su questa dolorosa vicenda la Curia perugina ha fatto luce fino in fondo con determinazione, non temendo la verità come è avvenuto anche in altre circostanze.

    Per quanto riguarda il riferimento dei Radicali alla Santa Sede, si ricorda che il caso è tutto e solo di competenza giuridica e pastorale dell’arcivescovo di Perugia. Non sono pertanto comprensibili accuse e sospetti che offendono l’onorabilità dei due presuli, se non per una pregiudiziale diffidenza nei confronti della Chiesa e dei suoi pastori.

    Per quanto riguarda le accuse mosse alle strutture di accoglienza della Caritas, si ritiene opportuno rimarcare il loro carattere di sostegno e accoglienza verso persone deboli, povere e disagiate che chiedono aiuto con insistenza e spesso con urgenza per situazioni personali e familiari insostenibili.

    Sono, pertanto, opere benemerite, portate avanti con lavoro in massima parte gratuito e da persone volontarie cristianamente motivate e godono dell’apprezzamento della gente comune e del rispetto di Istituzioni pubbliche e private. E’ triste dover constatare che con queste ripetute accuse si vorrebbe oscurare, consapevolmente o meno, tutto l’impegno che la Chiesa perugina profonde per lo sviluppo civile e sociale dell’intera comunità diocesana”.

    http://www.perugiatoday.it/cronaca/presunti-abusi-sacerdote-curia-perugia-radicali.html

  • Il caso a Perugia: presunti abusi in una struttura di accoglienza Giulio Golia con il prete accusato

    Il caso a Perugia: presunti abusi in una struttura di accoglienza Giulio Golia con il prete accusato

    Perugia, 26 novembre 2011 – LO SCANDALO dei presunti abusi sessuali subìti da alcuni ospiti di una struttura di accoglienza da parte di un sacerdote, si arricchisce di un nuovo colpo di scena. Dopo i fatti rivelati da un servizio del programma televisico «Le Iene» e l’istitutuzione di una Commissione diocesana, incaricata di redigere una relazione da presentare al vescovo Monsignor Gualtiero Bassetti, questa volta scendono in campo coloro che fin da ragazzi hanno conosciuto il sacerdote oggi sotto accusa. E lo fanno per difendere l’amico di sempre: «Questa è una lettera aperta sul prete accusato di abusi sessuali indirizzata alla gente — scrivono coloro che credono nella totale innocenza del religioso —. Prima di tutto ci presentiamo: noi siamo gli amici del prete, anzi gli amici dell’uomo vero che lui è. Siamo quelli che sono nati e cresciuti insieme a lui, quelli che conoscono da sempre la sua generosità, la sua bontà e la sua disponibilità nei fatti verso gli altri. Ed allora diciamo a lui, all’uomo: “Siamo con te, non crediamo una parola delle accuse che ti rivolgono, siamo i tuoi amici e ne siamo fieri“. E poi vogliamo urlare tutta la nostra rabbia: la vogliamo urlare alla gente, alle Iene, e a tutti coloro che guardano più all’aspetto scandalistico che alla sostanza delle cose».

    GLI AMICI del sacerdote esprimono «rabbia per tutto il fango che con superficialità viene gettato addosso a un uomo, a un prete, che dedica tutta la sua vita ad aiutare gli altri; rabbia per le notizie false che circolano quotidianamente».Di qui un appello ai «signori delle Iene»: «Non dovrebbe essere scandalo gratuito ma oggettività, e allora, perché dare solo voce ai tre dei presunti abusi e non dare voce alle centinaia di ragazzi che il prete ha aiutato? Andate a vedere le sue “case accoglienza”, ma non soffermatevi pretestuosamente sui puri aspetti burocratici, guardate piuttosto l’amore e la passione dentro gli occhi dei ragazzi che ci vivono. Andate a vedere i fatti e dategli voce, non ascoltate solo le parole. Ma soprattutto, se volete scoprire la verità,andate da quei genitori disperati che hanno un figlio con un grave problema, uno di quelli di cui ci si vergogna, uno di quei problemi di fronte al quale la maggior parte della gente ti evita e chiedete loro perché vanno da lui e non da qualche altra parte. Vanno da lui perché è uno dei pochissimi che se sei in mezzo alla strada e gli chiedi aiuto si sporca le mani e ti aiuta subito, senza chiederti se puoi pagare, di che razza sei o da dove vieni». E infine: «Queste cose ditele e soprattutto lasciatelo lavorare. E poi l’ultima domanda, forse la più importante: quali sonoi veri motivi per cui si vuole far fuori questo prete scomodo? Guardate oltre l’apparenza e scoprirete che questa è una storia dove gli abusi sono solo un pretesto, scoprirete che sotto c’è una lotta tra chi fa e chi parla, tra le opere e la burocrazia fine a se stessa, tra chi aiuta veramente e chi pensa solo allo stipendio. Tra l’interesse di casta e la buona volontà».

    di CRISTINA BELVEDERE

    http://www.lanazione.it/umbria/cronaca/201…se_accuse.shtml