Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Onu, inseriti nel capitolo tortura  gli abusi sessuali di preti e religiosi. ALL’ITALIA CHIESTO DI RIVEDERE PARTE DEI PATTI LATERANENSI

    Onu, inseriti nel capitolo tortura gli abusi sessuali di preti e religiosi. ALL’ITALIA CHIESTO DI RIVEDERE PARTE DEI PATTI LATERANENSI

     di Maria Antonietta Calabrò – GINEVRA – Nelle sue raccomandazioni e osservazioni conclusive sul Rapporto presentato dalla Santa Sede, rese note oggi, il Comitato dell’Onu contro la tortura (leggi documento integrale) ha chiesto che il Vaticano dia una piena collaborazione con le autorità civili che perseguono gli abusi nei vari Paesi (fornendo loro tutte le informazioni in possesso della Congregazione per la dottrina della fede), la sospensione immediata dei sacerdoti accusati, pieni poteri d’inchiesta per la nuova Commissione pontificia presieduta dal cardinale Patrick O’Malley, la revisione dei Concordati nazionali (come quello del Laterano con l’Italia) nella parte in cui mettono al riparo la gerarchia cattolica dall’obbligo di denuncia dei reati di cui vengono a conoscenza. E che l’arcivescovo Joseph Wesolowsky, ex nunzio nella Repubblica domenicana, venga o estradato a Porto Rico oppure venga sottoposto a processo penale in Vaticano, poiché non gli può essere riconosciuta l’immunità. Vengono inoltre richiesti alla Santa Sede adeguati risarcimenti per le vittime, e oltre gli indennizzi, misure di riabilitazione e cura sia fisica che psicologica. E questo deve valere anche per gli Ordini religiosi e non solo quando a commettere l’abuso è stato un sacerdote del clero secolare. A questo riguardo viene fatto esplicitamente l’esempio delle «Magdalene Laundries» irlandesi (portate a conoscenza del vasto pubblico dal film «Philomena»). Il Vaticano dovrà infine assicurare sul proprio website ufficiale la pubblicazione delle Raccomandazioni del Comitato in più lingue.

    Abusi sessuali

    Al di là di tutte le citate richieste specifiche, per la prima volta, in base alla giurisprudenza dello stesso Comitato, gli abusi sui minori dei sacerdoti cattolici , finiscono sotto le prescrizioni della Convenzione contro la tortura, di cui davanti al Comitato è stata chiamata a rispondere la Santa Sede in tutto il mondo, e non solo – è scritto esplicitamente – nel piccolo territorio dello Stato della Città del Vaticano. Questa equiparazione avrà una conseguenza giuridica importante: perché nei tribunali dei Paesi che hanno nel proprio ordinamento il reato di tortura (in Italia e’ stato introdotto il 5 marzo 2014, ed è applicabile a tutti i cittadini e non solo ai pubblici ufficiali) l’abuso sessuale sui minori potrebbe non essere più soggetto a prescrizione. Il Comitato chiede anche che venga assicurato un meccanismo indipendente in cui le vittime possano denunciare in modo confidenziale gli abusi, in modo che possano essere sottratte a pressioni e ricatti. Vengono infine chieste statistiche sui casi di effettiva collaborazione con le autorità civili da parte della Congregazione per la dottrina della Fede. I dati dovranno essere forniti nel prossimo Rapporto che sarà presentato a Ginevra dal Vaticano nel maggio 2018, in base ad una lista di domande che verranno presentate dal Comitato esattamente tra un anno. Il Comitato ha dato atto alla Santa Sede di aver introdotto il reato di tortura nel nuovo codice penale con la lettera apostolica di Papa Francesco dell 11 luglio 2013, e della creazione della nuova Commissione pontificia per la protezione dei minori, il 5 dicembre 2013.E ha ricordato che le linee guida della Congregazione per la dottrina per la fede del 3 maggio 2011 (durante il pontificato di Benedetto XVI) prevedono che «le prescrizioni della legge civile riguardanti la denuncia di questi crimini alle autorità preposte devono essere sempre seguite».

    La reazione della Santa Sede

    La Santa Sede «prenderà in seria considerazione le raccomandazioni» del Comitato Onu contro la Tortura sulla questione della pedofilia, è stata questa la prima reazione della Santa Sede che ricorda anche l’impegno «finanziario» su questo fronte citando ad esempio i 2,5 miliardi di dollari di risarcimenti alle vittime di pedofilia negli Stati Uniti; sempre negli Usa sono stati spesi 78 milioni di dollari per le terapie. Una spesa di 20,4 milioni di euro è stata fatta invece dall’arcidiocesi di Dublino.Premesso tutto questo, la Santa Sede torna però a ribadire le sue «osservazioni» contro il metodo che è stato seguito sulla vicenda dalle Nazioni Unite. Ovvero per il Vaticano la pedofilia, pur essendo «un crimine serio e una grave violazione dei diritti umani», non rientra nella Convenzione contro la Tortura.

    http://www.corriere.it/esteri/14_maggio_23/onu-inserisce-concetto-tortura-abusi-preti-religiosi-856c2f8c-e267-11e3-ac6b-33bb804580af.shtml

  • Il prete che ha drogato e violentato cento bambini “protetto dalla Chiesa”

    Il prete che ha drogato e violentato cento bambini “protetto dalla Chiesa”

    Il prete che ha drogato e violentato cento bambini “protetto dalla Chiesa”
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    Le accuse contro il prelato, ben circostanziate, originate da indagini della magistratura locale: il sacerdote sarebbe stato “coperto” dalla gerarchia ecclesiastica per oltre 30 anni
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    Sarebbero oltre cento i bambini vittime degli stupri di Eduardo Cordoba, un prete cattolico messicano. Le accuse, circostanziate, sono state originate da indagini delle autorità giudiziarie locali, che hanno chiesto all’arcivescovo di Città del Messico di consegnare alla giustizia civile tutti gli archivi che riguardano le denunce presentate contro il religioso.

    Dai primi dettagli emersi, il prelato narcotizzava le vittime prima di violentarle, e sarebbe stato “coperto” dalla gerarchia ecclesiastica per oltre 30 anni.

    Magistrati e cittadini cercano in queste ore di ottenere nuove informazioni, anche attraverso cartelloni pubblicitari che, sotto la foto del sacerdote, recitano: “Sei stato vittima? Denuncialo”

    http://www.today.it/rassegna/prete-drogato-violentato-bambini-chiesa.html
  • Elisa Claps, parla il fratello: “Ho le prove, un sacerdote sapeva dov’era mia sorella”

    Elisa Claps, parla il fratello: “Ho le prove, un sacerdote sapeva dov’era mia sorella”

     Fonte: Settimanale Giallo di Gian Pietro Fiore.

    Il cadavere di mia sorella Elisa fu trovato nella chiesa della Santissima Trinità di Potenza il 17 marzo 2010, ma non è credibile che per diciassette anni nessuno abbia visto lì il suo corpo. Il suo ritrovamento è stata una messinscena e voglio sapere chi Tha organizzata”. A parlare è Gildo Claps, 49 anni, fratello di Elisa, la studentessa di 16 anni sparita il 12 settembre 1993 e ritrovata poi nel sottotetto di quella parrocchia ormai quattro anni fa. A ucciderla con 12 coltellate, dopo un tentativo di stupro, è stato Danilo Restivo, oggi 41 enne, che nel 2013 è stato condannato dai giudici a trent anni di carcere. Il suo Dna era sui vestiti della sedicenne. L’uomo, sfuggito alla giustizia italiana per anni, si è macchiato nel frattempo di un altro delitto: rifugiatosi in Inghilterra, a Bournemouth, ha ucciso la sua vicina di casa, Heather Barnett, una sarta 40enne.

    “TANTE DOMANDE SONO SENZA RISPOSTA” Ma il giallo della scomparsa e della morte di questa studentessa di Potenza non è stato risolto. Non si può ancora mettere la parola fine a questa brutta storia, perché la famiglia di Elisa vuole capire chi abbia organizzato quella dolorosa messinscena. Non solo, vuole che sia trovato e punito chi ha coperto 1 assassino, chi ne ha favorito la fuga e la latitanza, vuole capire come mai per anni non siano state fatte indagini serie, perché la poliziotta che indagava, Anna Esposito, sia morta misteriosamente a soli 35 anni. Un lungo elenco di domande a cui sta cercando di dare delle risposte la Procura di Salerno che conduce la cosiddetta inchiesta bis. I magistrati vogliono punire icomplici che hanno aiutato Restivo nella sua lunga latitanza durata oltre 17 anni. L’indagine ha già portato al processo per falsa testimonianza due donne delle pulizie della Curia potentina, Margherita Santarsiero e la figlia, Annalisa Lo Vito. Le due affermarono di aver scoperto i resti di un cadavere nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità nel 2010 ma poi, forse intimorite, ritrattarono. Dice Gildo Claps: «Molti sapevano dov era Elisa, ma hanno preferito tacere fino al marzo di 4 anni fa, quando ce stata la messinscena del ritrovamento. Per noii assumersi alcuna responsabilità in questa vicenda, il clero di Potenza ha fatto ritrovare i poveri resti di mia sorella a persone estranee. Ricordiamo che a trovarli furono tre operai romeni chiamati a riparare un infiltrazione. Ma in tanti sapevano da anni che erano lì, in quel sottotetto, a cominciare dalle donne delle pulizie. E ora vi spiego perché. Innanzitutto, Restivo era un assiduo collaboratore della parrocchia e subito la polizia si convinse che fosse stato lui a rapire Elisa, forse in chiesa. Ce scritto in uno dei primi rapporti della polizia, insabbiati per anni negli archivi della Questura di Potenza. Ecco quanto si legge nel documento: «La ragazza è stata presumibilmente sequestrata da Restivo a scopo di atti di libidine». Poi, nel 1996, tre anni dopo la scomparsa di Elisa, furono effettuati dei lavori nella chiesa. Furono posizionati dei grossi tiranti d acciaio sul soffitto: uno di questi è stato messo a 15 centimetri dal cadavere di Elisa. Come possibile che gli operai non abbiano visto quei poveri resti che erano proprio lì, davanti a loro? Ce una terza prova che il ritrovamento di mia sorella nel 2010 fu solo una orribile messinscena. Gli esami sulle spoglie hanno appurato che il cadavere è rimasto a lungo schiacciato sotto dei materiali di risulta, ma quando fu trovato nel 2010 c erano sopra solo due tegole. Posso quindi pensare che qualcuno abbia rimosso quei detriti j tempo prima, abbia visto Elisa, ma abbia taciuto. Infine, del caso di Elisa si occuparono anche i servizi segreti e in un’informativa si legge che “il corpo della Claps è nascosto in un luogo dove a nessuno sarebbe venuto in mente di cercare”. Una chiesa forse? Solo che quest’informativa è rimasta segreta per molto tempo. Nel 2001 è vero che si fecero delle ricerche nella chiesa, ma si controllò negli scantinati. Insomma, si cercò ovunque tranne dov era mia sorella. Il cadavere poi saltò fuori misteriosamente nove anni dopo». Gildo Claps vuole anche soffermarsi sulle fasi del ritrovamento: «Sembra un film tragicomico, dove bugie assurde ai alternano a mezze verità. Quando nel 2008, dopo 48 anni ai vertici della parrocchia della Trinità, don Mimi Sabia morì, venne sostituito da un prete congolese, che dopo un anno chiese di tornare in Congo. In quei 12 mesi, però, il sacerdote diede ordine di ripulire la chiesa. Chiamato a testimoniare, dirà, però, di non ricordarsi nulla, eppure rammento anch’io il fervere dei lavori con gli operai che uscivano con le carriole piene di macerie. Forse venivano dal sottotetto? Forse qualcuno già allora vide mia sorella? A fine 2009, il clero di Potenza, grazie alla pressione di giornali e Tv, si convinse a far trovare il cadavere di mia sorella, tramite le due donne delle pulizie. Le due avrebbero avvertito l’allora parroco don Wango Oliveira de Silva, che subito chiamò il vescovo a Roma. Solo che l’alto prelato capì che il giovane prete brasiliano aveva trovato un “ucraino” anziché un “cranio” e delle ossa. Capite l’assurdità? In ogni caso, ufficialmente se ne disinteressò, o meglio se ne dimenticò, fino all’arrivo dei tre ignari operai romeni chiamati a riparare un’infiltrazione nel tetto. Non ha dell’assurdo questa storia? Non si dimentichi che il giorno prima che arrivassero gli operai romeni, il parroco e il vescovo si avventurarono nel sottotetto a caccia della perdita senza trovarla. Avete mai sentito di un vescovo che si scomoda per trovare un infiltrazione in una chiesa?».

    LE MENZOGNE DI DON PIERLUIGI Ora cerchiamo di rispondere alle altre domande che si pone da anni la famiglia di Elisa. Chi ha aiutato Danilo Restivo? Torniamo, dunque, indietro a quel 12 settembre 1993 e proviamo a capire come quelFallora giovane maniaco abbia fatto a compiere un delitto tanto atroce e a farla franca. Un dato di fatto, acquisito ormai in tutte le indagini, è che Restivo appartiene a una ricca famiglia di Potenza, che si dice sia vicina alla massoneria e che negli anni *90 era anche molto potente in città per via dei suoi legami con Tallora ministro degli interni, Emilio Colombo. Detto questo, chi avrebbero convinto ad aiutarli per proteggere quel figlio assassino, già noto in tutta Potenza perché tagliava le ciocche di capelli alle ragazzine? Un nome balza fuori dai faldoni. Continua Gildo Claps con gli atti alla mano e la voce remente per la rabbia: «Si tratta di un prete. Si chiama don Pierluigi Vignola: era il cappellano della questura di Potenza. Ha detto due gravissime menzogne, che hanno avuto conseguenze tremende. Ecco la prima. Il giorno della scomparsa di mia sorella sostituiva don Mimi Sabia che era partito per le cure termali. Quando Elisa è scomparsa, lui era nella chiesa della Trinità, ma dirà agli inquirenti che non sapeva della sparizione di mia sorella. Questa è la prima bugia. Ma come ha potuto dire una cosa del genere? Il paese era tappezzato di manifesti con la foto di Elisa e tutti sapevano che era svanita nel nulla. Cerano centinaia di persone che la cercavano e io stesso mi sono recato in chiesa per chiedere informazioni. Questa invece è la seconda menzogna: don Vignola ha detto agli inquirenti di non conoscere Danilo Restivo, quando invece proprio qualche tempo prima dell’uccisione di Elisa, aveva molestato perfino sua sorella!». Gildo Claps si ferma e continuiamo noi di Giallo a dirvi chi è don Pierluigi Vignola. Coinvolto più volte in losche vicende, a suo carico ce poi una vicenda di molestie telefoniche a una donna. Per concludere, nei mesi scorsi, don Vignola è stato coinvolto in un ingarbugliata storia di relazioni pericolose tra politica e imprenditoria. Con un provvedimento firmato da un magistrato antimafia di Catanzaro, il sacerdote si è trovato indagato insieme a Nicola Tripodi, capo di una famiglia mafiosa, per il reato di associazione mafiosa. Gildo Claps ritrova le forze e continua: «Le menzogne di quest’uomo di Chiesa, che ha disonorato la sua tonaca, non sono finite: ha un ruolo fondamentale anche nell’inchiesta sulla morte misteriosa, avvenuta il 12 marzo 2001, del commissario Anna Esposito, la poliziotta di 35 anni che seguiva il caso della scomparsa di mia sorella. Con le sue dichiarazioni, violando il segreto del confessionale, ha spinto gli inquirenti a considerare la morte di Anna un suicidio. Al pubblico ministero che indagava sulla morte del commissario, disse: “Anna mi aveva riferito in confessione che aveva già tentato il suicidio”. Bastò questa dichiarazione per far archiviare il caso. Ormai è chiaro a tutti che la poliziotta è stata uccisa proprio perché a conoscenza di dettagli sconvolgenti sulla morte di mia sorella. E io voglio sapere da chi: sono sicuro che Anna Esposito avesse scoperto dove si trovava il corpo di mia sorella. Mi chiese un appuntamento, forse voleva parlarmi proprio di quel segreto inconfessabile. Ma a quelPappuntamento non è mai arrivata, perché è morta, strangolata con una cintura. Altro che suicidio, anche quella fu una massinscena e questa coraggiosa poliziotta merita giustizia. Mi fa una grande rabbia sapere che mio padre è morto senza conoscere tutta la verità su cosa accadde a sua figlia».

  • Un dossier segreto su Don Desio? E l’amico: «Nel 2012 avvisai la Curia…»

    Un dossier segreto su Don Desio? E l’amico: «Nel 2012 avvisai la Curia…»

     di Andrea Alberizia – Alla diocesi di Ravenna esisterebbe un archivio, accessibile al vescovo e alle alte sfere ecclesiastiche, dove starebbe un fascicolo riservato che porta sopra il nome di Giovanni Desio e raccoglierebbe tutte le informazioni personali, comprese eventuali segnalazioni su atteggiamenti dubbi e comportamenti sospetti, catalogate dalla curia sulla figura del 52enne nato a Milano e parroco di Casalborsetti dal 2000 fino allo scorso 5 aprile quando è stato arrestato per adescamento e atti sessuali con minorenni.

    Dell’esistenza di questo fascicolo è convinto Francesco Zanardi, portavoce dell’associazione nazionale Rete l’Abuso, un gruppo di attivisti, vittime e professionisti volontar (altro…)

  • Pedofilia, la morale perversa della Chiesa cattolica

    Pedofilia, la morale perversa della Chiesa cattolica

    L’Onu accusa: il Vaticano reputa l’abuso un’offesa a Dio e non un crimine contro degli esseri umani. C’è questa idea dietro le coperture garantite a migliaia di preti pedofili.

     Il durissimo atto accusa delle Nazioni Unite contro il Vaticano per la fallimentare gestione della pedofilia clericale non chiama direttamente in causa solo la politica adottata dalla Santa Sede e dalle chiese locali per tentare di prevenire e reprimere gli abusi. L’Onu infatti, nelle 16 pagine del rapporto preliminare reso pubblico oggi, punta direttamente il dito contro l’impostazione culturale che ha favorito la diffusione e l’espansione del fenomeno in tutto il pianeta nel corso di decenni. È questo il dato che rende se possibile ancor più eclatante un fatto di per sé storico che è quello di aver portato di fronte alla platea di Ginevra i rappresentanti della Chiesa cattolica e apostolica romana con l’obbligo di giustificare il mancato rispetto della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo ratificata dal Vaticano nel 1990 e in pratica mai attuata fino al 2013. Ma andiamo per ordine.

    Il rapporto è stato redatto dopo un’indagine con audizioni pubblichedi alti esponenti della Santa Sede avvenute lo scorso 16 gennaio 2014. L’interrogatorio era stato anticipato da un dossier di 25 pagine contenente le risposte scritte della diplomazia vaticana a una serie di domande poste dall’Onu nel luglio del 2013 in vista, appunto, dell’audizione. La Chiesa di Roma si è difesa come benissimo sa fare. Secondo la Santa Sede la campagna di “tolleranza zero” nei confronti dei preti pedofili annunciata da Benedetto XVI dopo la grande crisi del 2009-2010 e le scuse pronunciate da papa Ratzinger, ad esempio nella famosa lettera pastorale ai cattolici irlandesi, avrebbero portato i loro frutti nella lotta alla pedofilia. E la volontà di proseguire la sua opera espressa da papa Francesco mostrerebbero – sempre secondo la Santa Sede – l’intenzione di assumersi le responsabilità e voltar pagina, garantendo la massima trasparenza nella gestione di questi crimini.

    Ma, sebbene nel marzo 2013 papa Bergoglio, cioè il capo della Santa Sede, abbia detto chiaro e tondo che la soluzione dei crimini sessuali sia vitale per la credibilità della Chiesa, la stessa istituzione da lui presieduta otto mesi dopo si è rifiutata di fornire alcune fondamentali informazioni richieste dall’Onu, tra cui i nomi dei sacerdoti pedofili contenuti negli archivi della Congregazione per la dottrina della fede. Perché? Perché, dice la Santa Sede, gli obblighi derivanti dalla Convenzione sono limitati solo alla piccola zona di terra nel centro di Roma, conosciuta come la Città del Vaticano, mentre gran parte delle questioni riguardano i casi di pedofilia clericale di competenza dei sistemi giudiziari dei Paesi in cui gli abusi hanno avuto luogo e ai quali si attengono le linee guida delle relative diocesi locali. E poco importa se queste regole “locali” si attengano pedissequamente al Codice di diritto canonico e a quelle introdotte a partire dal 2001 dagli ultimi tre pontefici: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco I.

    Le motivazioni elencate dai gerarchi vaticani però evidentemente non hanno del tutto convinto i loro interlocutori: 18 esperti indipendenti di diritti umani. Le conclusioni del rapporto Onu sono inequivocabili: «Le politiche del Vaticano hanno permesso abusi su decine di migliaia di bambini e ragazzi» dice senza giri di parole l’organismo delle Nazioni Unite. E chiede «l’immediata rimozione» dei responsabili di quegli atti, i quali dovrebbero essere «consegnati» alle autorità civili, oltre all’apertura di tutti gli archivi sui pedofili e sugli uomini di chiesa che hanno coperto i loro crimini. Inoltre, raccomanda la creazione di un meccanismo che ad un alto livello abbia il mandato e la capacità di coordinare le normative a favore dei diritti dei bambini attraverso tutti i pontifici consilii, e le conferenze episcopali e le istituzioni religiose che sono sotto l’autorità della Santa Sede. Ma soprattutto, al punto 14, il Comitato raccomanda alla Santa Sede una completa revisione del suo assetto normativo, in particolare del Codice di diritto Canonico in modo di assicurare una completa aderenza alla Convenzione Onu per i diritti del fanciullo. Perché come il Comitato scrive a pagina 10, «gli abusi sessuali dei bambini non sono un “delitto contro la morale”» cioè un’offesa a Dio, «ma crimini» violenti contro delle persone.

    È questo il punto cardine della questione della denuncia, poiché in sostanza l’Onu chiama direttamente in causa un caposaldo dell’ideologia religiosa cattolica (nella fattispecie, il Sesto comandamento: “Non commettere atti impuri”) e dice tra le righe al Vaticano: difficile pensare di poter risolvere la questione della pedofilia clericale se prima non vi chiarite le idee su cosa sia; difficile pensare di poter prevenire e combattere questo crimine se, trattandosi di un’offesa a Dio, la sanzione consiste nel perdonare i responsabili e restituirli intonsi all’opera pastorale dopo che hanno fatto penitenza. Non a caso il rapporto condanna la pratica di trasferire i responsabili di abusi di parrocchia in parrocchia all’interno dello stesso Paese o anche in un altro, definendo tale prassi un tentativo di coprirne i crimini e di sottrarli alla giustizia. Una pratica, viene sottolineato, che «mette a rischio i bambini di molti Paesi, con decine di autori di abusi sessuali che sono ancora in contatto con i minori».

    Nonostante sia Benedetto XVI che papa Francesco abbiano ribadito più volte, a parole, che l’abuso è un crimine e che nei confronti dei preti pedofili vale la regola della “tolleranza zero”, evidentemente però il messaggio non è stato recepito all’interno della Santa Sede da loro stessi presieduta. Tant’è che nel comunicato ufficiale emesso dalla sala stampa dopo aver preso visione del Dossier Onu si legge: «Rincresce di vedere in alcuni punti delle Osservazioni un tentativo di interferire nell’insegnamento della Chiesa cattolica sulla dignità della persona umana e dell’esercizio della libertà religiosa».
    Passato lo sgomento, vien da chiedersi che cosa potrà mai “insegnare” di così prezioso un’istituzione cui non viene da pensare nemmeno in questo contesto alla dignità delle vittime stuprate da sacerdoti rimessi in circolazione da vescovi zelanti, dopo aver recitato qualche Ave Maria.

    Federico Tulli

  • Sesso con minori, don Desio arrestato Il gip: «Totale assenza di freni inibitori»

    Sesso con minori, don Desio arrestato Il gip: «Totale assenza di freni inibitori»

     I ragazzini coinvolti sono diversi e diversi sono gli episodi contestati: il 53enne Giovanni Desio, parroco di Casalborsetti da tredici anni, è accusato di adescamento e atti sessuali con minorenni. Nel pomeriggio di oggi verrà accompagnato in carcere.

    La squadra mobile di Ravenna si è presentata questa mattina, 5 aprile, intorno alle 11 alla sua porta per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare: «Era molto sorpreso quando ci ha visto arrivare», ha commentato il questore Mario Mondelli. In carcere e non ai domiciliari perché il profilo dell’indagato – secondo il giudice per le indagini preliminari Rossella Materia che ha firmato il provvedimento – richiedeva una «misura estrema» per contrastare un uomo dotato di «spiccata spregiudicatezza» e «totale assenza di freni inibitori» determinando una «insidiosa capacità a delinquere».

    L’indagine, condotta dagli agenti della seconda sezione della squadra mobile con il coordinamento del pubblico ministero Isabella Cavallari, procede da alcune settimane: «Un’operazione chirurgica antipedofilia – l’ha definita il procuratore capo Alessandro Mancini -. Non c’è enfasi in questo momento doloroso ma ci tengo ad assicurare che continueremo senza sosta a perseguire questo tipo di reati».

    Massima attenzione da polizia e magistratura nel trattare una vicenda che coinvolge minorenni. E il provvedimento cautelare, emesso ed eseguito nella stessa giornata, è arrivato solo di fronte a quello che il dirigente della squadra mobile, Nicola Gallo, delinea come «ampio quadro di riscontri» basato su una «attività investigativa solida» partita da informazioni raccolte dagli investigatori. Che si sono concentrati sui contatti tra il parroco e alcuni giovani che frequentano la parrocchia. Al momento dell’arresto i poliziotti hanno sequestrato anche il computer del prete e altri supporti informatici che dovranno essere vagliati alla ricerca di ulteriore materiale.

    Il nome di don Giovanni Desio, critico cinematografico e direttore del settimanale diocesano Risveglio 2000, era finito sulle pagine della cronaca nazionale il 10 febbraio scorso quando finì nel canale di Casalborsetti a bordo di un Suv Bmw X1 da 35mila euro dopo aver urtato un’auto in sosta. Le analisi del sangue in ospedale rivelarono un tasso alcolemico di 1,8 grammi per litro (0,5 il limite consentito).

  • #Preti pedofili;  siamo davvero al sicuro?

    #Preti pedofili; siamo davvero al sicuro?

     Alla luce degli ultimi avvenimenti ci sentiamo in dovere di denunciare quello che è di fatto accaduto con le “riforme” attuate da papa Francesco. Riforme che nelle dichiarazioni a mezzo stampa danno l’idea di essere positive, ma vedendo l’applicazione pratica di quelle norme, ovvero come giuridicamente vengono applicate esce una realtà parecchio diversa.

    Rete L’ABUSO dal 2009 si occupa quasi unicamente di pedofilia clericale. Attualmente conta in Italia diverse centinaia di iscritti/vittime, e segue diversi casi sparsi sul territorio. Abbiamo quindi una panoramica piuttosto completa, precisa e aggiornata di quella che oggi è l’effettiva situazione.

    Cercheremo di spiegare per prima cosa il perché secondo noi oggi, con le leggi canoniche e le direttive attuali, nel caso in cui un minore venga molestato in parrocchia, la possibilità che il crimine venga sistematicamente insabbiato o addirittura ignorato è oggi è maggiore del 90%.

    La finestra di tempo di cui parliamo comincia dal pontificato di Papa Francesco nel quadro giuridico e canonico attuale, con le leggi che lui stesso ha creato, partendo dall’ultimo atto, le linee guida divulgate dalla CEI pochi giorni fa.

    Valutazione:

    -La Conferenza Episcopale Italiana, non inserendo l’obbligo di denuncia per i vescovi e riconfermando di voler gestire internamente questi casi, conferma anche che l’obbiettivo principale da tutelare resta l’istituzione, il buon nome e l’immagine della chiesa.

    Ovvia conseguenza, la tutela dei minori affidati quotidianamente alle cure del clero viene messa per i motivi di cui sopra in secondo piano. D’altra parte quando mai è accaduto che uno scandalo di pedofilia non abbia compromesso l’immagine della chiesa?

    Il Presidente della CEI Angelo Bagnasco “rassicura” dicendo che il “non obbligo di denuncia” è per tutelare la privacy delle vittime. Conferma quindi che non vi sarà mai, da parte della chiesa, una denuncia all’autorità giudiziaria: sarebbe, infatti, un atto contraddittorio, perché toglierebbe qualunque senso logico alla norma inserita.

    -La decisione della CEI e le affermazioni del presidente Angelo Bagnasco, a detta di alcuni, sembrano contraddire le dichiarazioni e la linea mediatica, assunta pubblicamente da Papa Francesco. In realtà vedremo che non è proprio così.

    La CEI sta seguendo la linea avviata proprio da Papa Francesco lo scorso a Agosto, quando abilmente nascosta dietro una norma vaticana che avrebbe dovuto inasprire le pene per i preti pedofili, veniva inserita anche una norma che di fatto ha reso illegale la denuncia per tutti i membri del clero e anche per i laici. Questa volta le pene per i “traditori dell’omertà” si sono inasprite e vanno ben oltre la semplice scomunica. Rivelare o ricevere informazioni vaticane riservate è ora perseguibile con una pena fino a due anni di carcere.

    Come vedete in realtà tra la CEI e il Papa la posizione giuridica, cioè la legge che viene di fatto applicata, non il teatrino delle dichiarazioni a mezzo stampa, che peraltro non sono normativa, non sono molto lontane ma viaggiano praticamente parallele. In realtà il non obbligo di denuncia per i vescovi e la norma di papa Francesco sono di fatto “obbligo di non denuncia!”

    Potremmo più semplicemente dire che Francesco ha reso legge una norma che impedisce di rivelare informazioni vaticane riservate, la CEI l’ha semplicemente confermata ai vescovi italiani. La posizione della CEI è perfettamente coerente con la norma di Papa Francesco, l’anomalia sarebbe stata se la CEI, avesse inserito l’obbligo di denuncia!

    -Facciamo quindi un po’ di chiarezza e vediamo in due esempi cosa accade quando all’interno di un luogo dove la chiesa ha autorità si verifica un abuso su un minore?

    1 – Nel caso in cui il minore denunci di aver subito molestie al parroco o agli educatori, per loro scatta immediatamente la norma di cui sopra, la quale di fatto impedisce anche da parte delle persone informate la segnalazione del reato, sia alla famiglia della vittima che all’autorità giudiziaria. Non impedisce però la denuncia alle autorità ecclesiastiche, che la gestiranno a loro piacimento e che sempre secondo la stessa norma hanno comunque l’obbligo di segretezza, quindi non potranno denunciare all’autorità giudiziaria.

    2 – Nel caso invece sia una terza persona, estranea ai fatti venga a conoscenza di un abuso, anche se decide di non parlarne con nessuno, nemmeno con l’autorità ecclesiastica, viene comunque sottoposta al vincolo, che in quel caso, si attiverà nel momento in cui (per esempio) viene chiamato a testimoniare per quei fatti.

    Teniamo conto che questa norma si applica anche ai laici, a tutti coloro che operano nelle attività parrocchiali come doposcuola campo solare ecc. i quali si riferiscono direttamente al clero per quelle attività. Quindi sono pienamente vincolati alla norma dell’omertà.

    Le varie modifiche apportate da Papa Francesco in sostanza garantiscono tutt’altro che il regolare corso della giustizia civile, anzi nel concreto portano ad un’altissima probabilità che avvenga l’esatto opposto.

    Papa Francesco vuol far credere di realizzare una commissione vaticana che vigilerà e interverrà in favore delle vittime gestita dal Vaticano, la quale non dovrà rendere conto a nessuno tranne all’ organo di vigilanza che è sempre il Vaticano.

    A questo punto è doveroso ricordare anche che la chiesa in Italia sta parlando pubblicamente di provvedimenti in soccorso e a tutela delle potenziali vittime dal 2006, attraversando lo scandalo del 2009 e arrivando al 2014, senza mai avere mantenuto nulla di ciò che ha pubblicamente promesso e aggiungendo nel Febbraio 2014 una pesantissima relazione dell’ONU che imputa al Vaticano la responsabilità non solo di decine di migliaia di abusi, ma anche di aver attuato procedure volontarie ai fini di insabbiare i casi producendo così nuove vittime. A seguito della relazione l’ONU ha avanzato al Vaticano una serie di richieste legittime, in quanto sottoscrittore della convenzione ONU per i diritti e la tutela del fanciullo.

    In risposta il Vaticano si è rifiutato di adempiere a quelle richieste e si è difeso rilanciando all’ONU l’accusa di aver snaturato la Santa Sede e non solo: per il portavoce del papa padre Lombardi, le osservazioni del Comitato Onu sull’infanzia «interferiscono nelle posizioni dottrinali e morali della chiesa cattolica».

    Sembra che in Vaticano non condividano il fatto che i diritti umani non variano in base ai propri comodi o a seconda dell’esigenza. Vengono definiti inalienabili apposta!

    La situazione che denunciamo a nostro avviso è grave e notevolmente peggiorata nell’ultimo anno, al punto tale da ritenere pericoloso affidare minori alle cure clero, in quanto la possibilità di non venirne a conoscenza di quello che gli accade oggi non è così flebile. Visitando la sezione del nostro sito chiamata DIOCESI ITALIANE NON SICURE potrete farvi una panoramica di quella che è la reale situazione suddivisa per diocesi italiane. Non troverete le schede di  tutti i casi ma solo una parte, quelli che vanno dal 2005 a oggi, con un massimo di risultati per diocesi che al momento si limita a restituire 100 documenti per diocesi. Il panorama che emerge è inquietante.

    Con questo non vogliamo dire che tutti i preti siano pedofili, oggi però con la norma di papa Francesco possiamo dire che tutto l’ambiente che dipende dal Vaticano è obbligato all’omertà e al silenzio.

    Francesco Zanardi

  • Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI

    Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI

    Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI
    Le nuove linee guida sugli abusi sessuali del clero sanciscono l’impunità dei preti criminali

     Denunciare un prete pedofilo?
    Cei: “I vescovi non sono obbligati”

    Le linee guida diffuse dalla Conferenza episcopale italiana guidata dal cardinal Bagnasco.

    I vescovi non hanno alcun obbligo di denunciare i casi di pedofilia di cui vengono a conoscenza. Questa la sostanza delle linee guida rese note dalla Cei, la Conferenza episcopale italiana presieduta dal cardinal Angelo Bagnasco e per la quale pochi giorni fa monsignor Nunzio Galantino è stato nominato segretario generale.

    “Il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale – si legge nel documento – non ha l’obbligo giuridico, salvo il dovere morale di contribuire al bene comune, di denunciare all’autorità giudiziaria” notizie riguardanti casi di abuso sessuale nei confronti di minore da parte dei sacerdoti.

    Le linee guida sono state diramate a due mesi dall’assemblea generale della Cei, che si terrà a maggio e verrà aperta da Papa Francesco.

    Venerdì 28 marzo 2014 13.27

    http://www.chiesacattolica.it/chiesa_cattolica_italiana/news_e_mediacenter/00055833_Abusi_sessuali__ecco_le_Linee_guida.html

    Venerdì 28 Marzo 2014
    Recepite le indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede
    Abusi sessuali, ecco le Linee guida

    All’esito dell’iter di elaborazione e valutazione delle Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, predisposte a approvate dalla CEI sulla base delle indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, venerdì 28 marzo viene pubblicato il testo definitivo (in allegato).

    L’iter delle Linee guida
    Con lettera circolare del maggio 2011 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha fornito alcune indicazioni per i casi di abusi sessuali perpetrati da chierici ai danni di minori e ha invitato le Conferenze episcopali a predisporre su questa base, entro maggio 2012, delle proprie «linee guida», che tenessero “in considerazione le situazioni concrete delle giurisdizioni appartenenti alla Conferenza Episcopale”.
    Facendo seguito a tali indicazioni è stato predisposto un testo di Linee guida della CEI, la cui prima bozza è stata presentata e discussa nel corso del Consiglio Permanente di settembre 2011; successivamente, tenuto conto delle indicazioni emerse nel dibattito, è stato preparato il testo delle Linee guida che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della CEI nella sessione di gennaio 2012 e dell’Assemblea Generale nel maggio 2012. Questo testo – che non presenta carattere giuridicamente vincolante e quindi non necessita della recognitio della Santa Sede – è stato trasmesso alla Congregazione per la Dottrina della Fede con lettera del 27 maggio 2012 .
    Con successiva comunicazione del 7 maggio 2013, la stessa Congregazione trasmetteva alla Conferenza episcopale italiana alcune osservazioni e suggerimenti circa il testo delle Linee guida predisposto dalla Conferenza.
    Recependo tali indicazioni e suggerimenti, la Conferenza Episcopale Italiana ha provveduto a rivedere le disposizioni del testo originario ed a riformulare i periodi segnalati così come richiesto; il testo così rivisto è stato presentato al Consiglio permanente della CEI del gennaio 2014 e quindi trasmesso alla Congregazione con comunicazione del 13 febbraio 2014.

    CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    LINEE GUIDA
    PER I CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI
    DA PARTE DI CHIERICI

    Gennaio 2014

    LINEE GUIDA PER I CASI DI ABUSO SESSUALE NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    SOMMARIO

    Premessa pag. 1

    I. Profili canonistici pag. 2

    II. Profili penalistici e rapporti con l’autorità civile pag. 5

    III. Il servizio della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana pag. 7

    ALLEGATI pag. 8

    Premessa

    Il triste e grave fenomeno degli abusi sessuali nei confronti di minori da parte di chierici sollecita un rinnovato impegno da parte della comunità ecclesiale, chiamata ad affrontare la questione con spirito di giustizia, in conformità alle presenti Linee guida.
    In quest’ottica, assume importanza fondamentale anzitutto la protezione dei minori, la premura verso le vittime degli abusi e la formazione dei futuri sacerdoti e religiosi.
    Il Vescovo che riceve la denuncia di un abuso deve essere sempre disponibile ad ascoltare la vittima e i suoi familiari, assicurando ogni cura nel trattare il caso secondo giustizia e impegnandosi a offrire sostegno spirituale e psicologico, nel rispetto della libertà della vittima di intraprendere le iniziative giudiziarie che riterrà più opportune.
    Una speciale cura deve essere posta nel discernimento vocazionale dei candidati al ministero ordinato e delle persone consacrate, nell’iter di preparazione al diaconato e al presbiterato. Piena osservanza deve essere assicurata alle previsioni contenute nel Decreto generale circa la ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose della Conferenza Episcopale Italiana (27 marzo 1999), riservando una rigorosa attenzione allo scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.
    Il Vescovo tratterà i suoi sacerdoti come un padre e un fratello, curandone la formazione permanente e facendo in modo che essi apprezzino e rispettino la castità e il celibato e approfondiscano la conoscenza della dottrina della Chiesa sull’argomento.
    In linea con quanto richiesto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici del 3 maggio 2011, il presente testo è diretto a facilitare la corretta applicazione della normativa canonica vigente in materia nonché a favorire un corretto inquadramento della problematica in relazione all’ordinamento dello Stato (1).

    I. PROFILI CANONISTICI

    1. Notizie di condotte illecite e giudizio di verosimiglianza

    Quando il Vescovo abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori ad opera di chierici sottoposti alla sua giurisdizione, deve innanzitutto procedere ad espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui al can. 1717 del codice di diritto canonico (2) [di seguito CIC] relativi alla verifica della verosimiglianza della notitia criminis, affidando il relativo incarico, qualora fosse ritenuto giusto ed opportuno, a persona idonea di provata prudenza ed esperienza e curando di tutelare al meglio la riservatezza di tutte le persone coinvolte.
    Restano fermi i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale.
    Durante tale fase spetta al prudente discernimento del Vescovo la scelta di informare o meno il chierico delle accuse e di adottare eventuali provvedimenti nei suoi confronti affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati si ripetano, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria (3).
    Qualora, espletati i summenzionati incombenti preliminari e stimata positivamente la verosimiglianza della notitia criminis, l’indagine previa appaia «assolutamente superflua», il Vescovo potrà deferire il chierico direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede per le determinazioni del caso (cf. can. 1717, § 1 CIC; art. 17 Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis).
    Nel caso in cui invece escluda motivatamente la verosimiglianza della notizia di delitto, il Vescovo potrà emettere un decreto di archiviazione conservando nel suo archivio segreto documentazione idonea a consentirgli di attestare, ove risultasse necessario, l’attività svolta e i motivi della decisione.

    1. Indagine previa

    Nel caso in cui, constatata la non manifesta infondatezza della notitia criminis, il Vescovo proceda allo svolgimento dell’indagine previa, dovrà essere osservato il disposto di cui al can. 1717 CIC. In particolare, qualora il Vescovo non ritenga di dovervi procedere personalmente, nomini a tal fine un presbitero investigatore esperto in materia processuale e prudente nel discernimento, nonché un presbitero con funzioni di Notaio. L’indagine dovrà ricostruire: i fatti della condotta delittuosa, il numero e il tempo degli atti delittuosi, le generalità e l’età delle vittime, il danno arrecato, l’eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non “graviora”. Nel corso dell’indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche rogando il Vescovo di altre diocesi ove l’indagato abbia dimorato; salvaguardata la fama attuale dell’accusato, dovranno essere ascoltati la/e vittima/e e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell’autorità civile, ove sussistenti; per quanto possibile, si dovrà trattare la questione del danno ex bono et aequo ex can. 1718, § 4 CIC.
    A meno di gravi ragioni in senso contrario, il chierico accusato sia informato delle accuse e abbia l’opportunità di rispondere alle medesime.
    Durante l’indagine previa il Vescovo ha il diritto di adottare, ove lo ritenga necessario affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi si ripetano, provvedimenti nei confronti del chierico accusato ex art. 19 delle Normae de delictis reservatis, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria. A tal fine, il semplice trasferimento del chierico risulta generalmente inadeguato, ove non comporti anche una sostanziale modifica del tipo di incarico.
    I provvedimenti eventualmente adottati, venendo meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano ipso iure al termine del processo penale (4).
    I provvedimenti andranno presi ricercando per quanto possibile la cooperazione del chierico interessato, ma senza detrimento della loro efficacia (5); in ogni caso, l’adozione dei provvedimenti non potrà essere subordinata al consenso del chierico (6).
    Specie ove l’addebito delle condotte in oggetto non sia notorio, dovrà essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama del chierico. I provvedimenti assunti potranno essere resi pubblici qualora sussistano valide ragioni. Delle attività svolte durante l’indagine previa dovrà essere conservata una completa documentazione, ai sensi del can. 1719 CIC. Terminata l’indagine il Vescovo la renderà nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede in base al disposto dell’art. 16 delle Normae de delictis reservatis, così che la stessa Congregazione possa assumere le decisioni conseguenti.

    1. Procedura a seguito dell’indagine previa

    Di norma i delicta graviora devono essere perseguiti «per via giudiziale» (art. 21, § 1, delle Normae de delictis reservatis).
    Agli Ordinari è affidato, salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di avocare a sé la causa ex art. 16 delle Normae de delictis reservatis, il primo grado del processo penale, da compiere secondo le indicazioni del predetto Dicastero, il quale costituisce in ogni caso il Tribunale di seconda istanza. Appare opportuno assicurare in ogni diocesi la presenza di chierici, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, che possano eventualmente essere chiamati a far parte di un Collegio giudicante. Salvo dispensa della Congregazione per la Dottrina della Fede, tutti i soggetti indicati devono essere sacerdoti provvisti di dottorato in diritto canonico.
    Nel caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede disponga di procedere per decreto extragiudiziale (7), il Vescovo dovrà nondimeno garantire in modo pieno al chierico accusato l’esercizio del diritto fondamentale alla difesa (8).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale.
    Le pene perpetue non possono essere inflitte o dichiarate attraverso decreto extragiudiziale (can. 1342, § 2 CIC), salvo il caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia previamente autorizzato in tal senso l’Autorità ecclesiastica incaricata tramite mandato ex art. 21, § 2, n. 1 delle Normae de delictis reservatis. In mancanza del predetto mandato, il Vescovo dovrà a tal fine rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che potrà anche far uso del potere di deferimento della decisione al Sommo Pontefice, secondo la previsione dell’art. 21, § 2, n. 2 delle Normae de delictis reservatis.
    La Congregazione per la Dottrina della Fede ha anche la facoltà di portare direttamente davanti al Santo Padre i casi più gravi per la dimissione ex officio.
    È opportuno che una documentazione del caso rimanga nell’archivio segreto della Curia (cf. cann. 489, 490, § 1 e 1719 CIC).
    In ogni momento delle procedure disciplinari o penali sarà assicurato al chierico un giusto sostentamento, nonché la possibilità di esercitare il fondamentale diritto alla difesa.
    Il chierico riconosciuto colpevole potrà attuare un percorso impegnativo di responsabilizzazione e di serio rinnovamento della sua vita, anche attraverso adeguati percorsi terapeutico-riabilitativi e la disponibilità a condotte riparative.

    II. PROFILI PENALISTICI E RAPPORTI CON L’AUTORITÀ CIVILE

    1. Autonomia del procedimento canonico

    Il procedimento canonico per gli illeciti in oggetto è autonomo da quello che si svolga per i medesimi illeciti secondo il diritto dello Stato.
    Di conseguenza, il Vescovo, da un lato, non può far riferimento ad atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale onde esimersi da una propria valutazione e/o per far valere presunzioni ai fini del procedimento canonico. Dall’altro lato, anche se non risulti in atto un procedimento penale nel diritto dello Stato (ricomprendendosi in esso anche la fase delle indagini preliminari), dovrà ugualmente procedere senza ritardo secondo quanto previsto al numero 1 delle presenti Linee guida, ove abbia avuto notizia di possibili abusi, al giudizio di verosimiglianza e, se necessario, all’indagine previa e all’adozione degli opportuni provvedimenti cautelari.

    1. Cooperazione con l’autorità civile

    Nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile.
    I Vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero (cfr. artt. 200 e 256 del codice di procedura penale; artt. 2, comma 1, e 4, comma 4, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede [L. 25 marzo 1985, n. 121]).
    Eventuali informazioni o atti concernenti un procedimento giudiziario canonico possono essere richiesti dall’autorità giudiziaria dello Stato, ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro.
    Rimane ferma l’inviolabilità dell’archivio segreto del Vescovo previsto dal can. 489 CIC, e devono ritenersi sottratti a ordine di esibizione o a sequestro anche registri e archivi comunque istituiti ai sensi del CIC, salva sempre la comunicazione volontaria di singole informazioni.
    Nell’ordinamento italiano il Vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico – salvo il dovere morale di contribuire al bene comune – di denunciare all’autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti oggetto delle presenti Linee guida. L’affermazione presente nella Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali e poi ripresa nella Lettera circolare della stessa Congregazione del 3 maggio 2011, secondo la quale «va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale», deve essere intesa in linea con quanto previsto dal diritto italiano.
    La presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente Autorità giudiziaria civile. Qualora il denunciante dovesse decidere di sporgere denuncia in sede civile, la competente Autorità ecclesiastica, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, provvederà a fornirgli tutto l’aiuto spirituale e psicologico necessario, con ogni premura verso le vittime.

    III. IL SERVIZIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    1. Nel quadro normativo brevemente richiamato, ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, la procedura relativa ai singoli casi spetta di regola all’Ordinario del luogo ove i fatti stessi sono stati commessi.
      Nessuna responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali abusi sussiste in capo alla Santa Sede o alla Conferenza Episcopale Italiana.
      La Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana assicura la sua disponibilità per ogni esigenza che sarà rappresentata, in spirito di servizio alle Chiese che sono in Italia e di condivisa sollecitudine per il bene comune.

    Il presente testo è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 27 – 29 gennaio 2014.

    ALLEGATI

    I. Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (21 maggio 2010)

    II. Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici (3 maggio 2011)

    III. Codice di diritto canonico [canoni citati]

    IV. Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (L. 25 marzo 1985, n. 121) [articoli citati]

    V. Codice di procedura penale [articoli citati]

    NORMAE DE DELICTIS CONGREGATIONI PRO DOCTRINA FIDEI RESERVATIS
    SEU NORMAE DE DELICTIS CONTRA FIDEM NECNON DE GRAVIORIBUS DELICTIS
    21 maggio 2010

    Parte Prima
    NORME SOSTANZIALI
    Art. 1
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor bonus, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la Agendi ratio in doctrinarum examine.
    § 2. Nei delitti di cui al § 1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.

    Art. 2
    § 1. I delitti contro la fede, di cui all’art. 1, sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all’Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica latae sententiae e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

    Art. 3
    § 1. I delitti più gravi contro la santità dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 § 2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale.
    § 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.
    Art. 4
    § 1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378 § 2, 2° del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;
    5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.

    Art. 5
    Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:
    1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica;
    2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;
    3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.

    Art. 6
    § 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:
    1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;
    2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.
    § 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

    Art. 7
    § 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l’azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent’anni.
    § 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all’art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

    Parte Seconda
    NORME PROCEDURALI

    TITOLO I
    Costituzione e competenza del Tribunale

    Art. 8
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.
    § 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.
    § 3. Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all’approvazione del Sommo Pontefice.

    Art. 9
    § 1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Presiede il collegio dei Padri, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l’ufficio il Segretario della Congregazione.
    § 3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici stabili o incaricati.

    Art. 10
    È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l’ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana.

    Art. 11
    Per presentare e sostenere l’accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.

    Art. 12
    Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questa Congregazione, sia esterni.

    Art. 13
    Funge da Avvocato e Procuratore un sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio.

    Art. 14
    Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.

    Art. 15
    Fermo restando il prescritto del can. 1421 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1087 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.

    Art. 16
    Ogni volta che l’Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l’indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all’Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.

    Art. 17
    Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l’indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa.

    Art. 18
    La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l’art. 16.

    Art. 19
    Fermo restando il diritto dell’Ordinario o del Gerarca, fin dall’inizio dell’indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.

    Art. 20
    Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:
    1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;
    2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.

    TITOLO II
    L’ordine giudiziario

    Art. 21
    § 1. I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.
    § 2. Tuttavia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito:
    1° nei singoli casi, d’ufficio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l’intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede;
    2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

    Art. 22
    Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici.

    Art. 23
    Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un’accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

    Art. 24
    § 1. Nelle cause per i delitti di cui all’art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all’accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.
    § 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.
    § 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

    Art. 25
    Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.

    Art. 26
    § 1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l’istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.

    Art. 27
    Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus.

    Art. 28
    La cosa passa in giudicato:
    1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;
    2° se l’appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;
    3° se, in grado di appello, l’istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;
    4° se fu emessa una sentenza a norma dell’art. 20.

    Art. 29
    § 1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.
    § 2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall’Ordinario o dal Gerarca della causa.

    Art. 30
    § 1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
    § 2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all’accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d’ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene.

    Art. 31
    In queste cause, insieme alle prescrizioni di questo norme, a cui sono tenuti tutti i Tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell’uno e dell’altro Codice.

    LETTERA CIRCOLARE DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
    PER AIUTARE LE CONFERENZE EPISCOPALI
    NEL PREPARARE LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO
    DEI CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    3 maggio 2011

    Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c’è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Tale risposta comporta l’istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere all’applicazione del diritto canonico in materia, e, allo stesso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili.

    I. Aspetti generali

    a) Le vittime dell’abuso sessuale
    La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica. Nel corso dei suoi viaggi apostolici, il Santo Padre Benedetto XVI ha dato un esempio particolarmente importante con la sua disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale. In occasione di questi incontri, il Santo Padre ha voluto rivolgersi alle vittime con parole di compassione e di sostegno, come quelle contenute nella sua Lettera Pastorale ai Cattolici d’Irlanda (n. 6): «Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata».

    b) La protezione dei minori
    In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare «ambienti sicuri» per i minori. Tali programmi cercano di aiutare i genitori, nonché gli operatori pastorali o scolastici, a riconoscere i segni dell’abuso sessuale e ad adottare le misure adeguate. I suddetti programmi spesso hanno meritato un riconoscimento come modelli nell’impegno per eliminare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori nelle società odierne.

    c) La formazione di futuri sacerdoti e religiosi
    Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: «Non c’è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani» (n. 3, Discorso ai Cardinali Americani, 23 aprile 2002). Queste parole richiamano alla specifica responsabilità dei Vescovi, dei Superiori Maggiori e di coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi. Le indicazioni fornite nell’Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, nonché le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede, acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati. In particolare si farà in modo che essi apprezzino la castità e il celibato e le responsabilità della paternità spirituale da parte del chierico e possano approfondire la conoscenza della disciplina della Chiesa sull’argomento. Indicazioni più specifiche possono essere integrate nei programmi formativi dei seminari e delle case di formazione previste nella rispettiva Ratio institutionis sacerdotalis di ciascuna nazione e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica.
    Inoltre, una diligenza particolare dev’essere riservata al doveroso scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.

    d) L’accompagnamento dei sacerdoti
    1. Il Vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello. Il Vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valorizzando l’importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla normativa canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori.

    1. I Vescovi assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel rispetto dei diritti di tutte le parti.
    2. Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova contraria, anche se il Vescovo può cautelativamente limitarne l’esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente.

    e) La cooperazione con le autorità civili
    L’abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall’autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell’ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.

    II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico

    Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela [SST], con il quale l’abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell’elenco dei delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La normativa del motu proprio vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero diocesano che per il clero religioso.
    Nel 2003, l’allora Prefetto della CDF, il Card. Ratzinger, ottenne da Giovanni Paolo II la concessione di alcune facoltà speciali per offrire maggiore flessibilità nelle procedure penali per i delicta graviora, fra cui l’uso del processo penale amministrativo e la richiesta della dimissione ex officio nei casi più gravi. Queste facoltà vennero integrate nella revisione del motu proprio approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010. Nelle nuove norme, la prescrizione è di 20 anni, che nel caso di abuso su minore, si calcolano a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La CDF può eventualmente derogare alla prescrizione in casi particolari. Venne anche specificato il delitto canonico dell’acquisto, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico.
    La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori. Se l’accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro delegato devono condurre un’indagine preliminare secondo il can. 1717 CIC, il can. 1468 CCEO e l’art. 16 SST.
    Se l’accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla CDF. Una volta studiato il caso, la CDF indicherà al Vescovo o al Superiore Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime. È utile ricordare che normalmente l’imposizione di una pena perpetua, come la dimissio dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il diritto canonico (cf. can. 1342 CIC) gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l’eventuale inidoneità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della pena perpetua (SST Art. 21, § 2).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissio dallo stato clericale.
    In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, può essere concessa pro bono Ecclesiae la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il celibato.
    L’indagine preliminare e l’intero processo debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione.
    A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell’accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all’accusato durante l’indagine preliminare.
    Compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al bene comune determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722 CIC e dal can. 1473 CCEO debbano essere imposte. Secondo l’art. 19 SST, ciò deve essere fatto una volta iniziata l’indagine preliminare.
    Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l’approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di quest’ultima. La normativa particolare deve perciò essere in armonia con il CIC / CCEO nonché con il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 aprile 2001) così come aggiornato il 21 maggio 2010. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la recognitio ai competenti Dicasteri della Curia Romana.

    III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere

    Le Linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tali Linee guida tengano comunque conto delle seguenti osservazioni:
    a) il concetto di «abuso sessuale su minori» deve coincidere con la definizione del motu proprio SST art. 6 («il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni»), nonché con la prassi interpretativa e la giurisprudenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenendo conto delle leggi civili del Paese;
    b) la persona che denuncia il delitto deve essere trattata con rispetto. Nei casi in cui l’abuso sessuale sia collegato con un altro delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (SST, art. 4), il denunciante ha diritto di esigere che il suo nome non sia comunicato al sacerdote denunciato (SST, art. 24);
    c) le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime;
    d) l’indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della privacy e della buona fama delle persone;
    e) a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l’opportunità di rispondere alle medesime;
    f) gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la potestas regiminis dei singoli vescovi;
    g) le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all’eventuale obbligo di avvisare le autorità civili;
    h) in ogni momento delle procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno;
    i) si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità.

    Conclusione
    Le Linee guida preparate dalle Conferenze Episcopali mirano a proteggere i minori e ad aiutare le vittime nel trovare assistenza e riconciliazione. Esse dovranno indicare che la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene in primo luogo al Vescovo diocesano. Infine, le Linee guida dovranno portare ad un orientamento comune all’interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori.

    William Cardinale Levada
    Prefetto
    + Luis F. Ladaria, S.I.
    Arcivescovo tit. di Thibica
    Segretario

    CODICE DI DIRITTO CANONICO

    Can. 489
    § 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell’archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.
    § 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.

    Can. 490
    § 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell’archivio segreto.
    § 2. Mentre la sede è vacante, l’archivio o l’armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.
    § 3. Non siano asportati documenti dall’archivio o armadio segreto.

    Can. 1342
    § 1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.
    § 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.
    § 3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.

    Can. 1425
    § 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:
    1° le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa connessi, b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688.
    2° le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica.
    § 2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.
    § 3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.
    § 4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore.
    § 5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.

    Can. 1717
    § 1. Ogniqualvolta l’Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull’imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.
    § 2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.
    § 3. Chi fa l’indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l’uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

    Can. 1719
    Gli atti dell’indagine e i decreti dell’Ordinario, con i quali l’indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l’indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell’archivio segreto della curia.

    Can. 1720
    Se l’Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:
    1° rende note all’imputato l’accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l’imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;
    2° valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;
    3° se consta con certezza del delitto e l’azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

    Can. 1722
    L’Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il decorso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l’accusato stesso, allontanare l’imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora i qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucarestia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

    ACCORDO DEL 18 FEBBRAIO 1984,
    CHE APPORTA MODIFICAZIONI
    AL CONCORDATO LATERANENSE DELL’11 FEBBRAIO 1929,
    TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE
    (L. 25 MARZO 1985, N. 121)

    Articolo 2
    1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

    Articolo 4
    4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

    CODICE DI PROCEDURA PENALE

    Art. 200 (Segreto professionale)

    1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:
      a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
      b) gli avvocati, i consulenti tecnici e i notai;
      c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
      d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
    2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

    Art. 256 (Dovere di esibizione e segreti)

    1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
    2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato.
    4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    5. Si applica la disposizione dell’articolo 204.
  • Ex prete pedofilo celebra messa sotto falso nome, scoperto fugge

    Ex prete pedofilo celebra messa sotto falso nome, scoperto fugge

     (AGI) – Latina, 25 mar. – Un ex prete, con alle spalle un’accusa di pedofilia, continuava, sotto falso nome, a celebrare messa. E’ successo in provincia di Latina. L’ex religioso e’ David Antony Samy, 50 anni, di nazionalita’ indiana, ora scomparso nel nulla. Nel 2011 fu condannato per pedofilia sia dal tribunale ecclesiastico, sia dal tribunale di Fermo, dove patteggio’ la pena. Benedetto XVI lo sollevo’ dai suoi incarichi, in pratica fu “spretato”. David Antony Samy dal 2011 era pero’ ospite del parroco della Cattedrale di Santa Maria a Sezze, ignaro del suo passato. Presentatosi con il falso nome di don John, celebrava normalmente messa. E’ stato lo stesso parroco a insospettirsi, dopo che l’ex religioso non forniva informazioni sui suoi studi vaticani. Monsignor Mariano Crociata, vescovo di Latina, informato della vicenda, ha avviato subito una indagine, scoprendo l’inganno. David Antony Samy ha fatto perdere le proprie tracce. Sul caso indagano i carabinieri di Sezze e di Latina.

    http://www.agi.it/cronaca/notizie/201403251835-cro-rt10224-ex_prete_pedofilo_celebra_messa_sotto_falso_nome_scoperto_fugge

  • LOCRIDE. DON FABIO, 32ENNE ADESCA RAGAZZI IN CHAT GAY, “HAI MAI FATTO SESSO CON PRETE, SONO GIÀ IN CHIESA, INCONTRIAMOCI LÌ”

    LOCRIDE. DON FABIO, 32ENNE ADESCA RAGAZZI IN CHAT GAY, “HAI MAI FATTO SESSO CON PRETE, SONO GIÀ IN CHIESA, INCONTRIAMOCI LÌ”

    Il dialogo tra un sacerdote della Locride e un giovane su un sito di incontri gay
    Don Fabio: «Passa che ci conosciamo di persona, dalle 16.30 in poi sono in chiesa»

    Su quel sito di incontri gay ci sta con nome e cognome, quasi come se fosse una comunissima persona. Invece Fabio – il nome è di fantasia – è un prete, che vive e confessa i fedeli della Locride. Nelle chat dove i giovani omosessuali si scambiano opinioni e organizzano incontri a sfondo sessuale dal vivo, don Fabio, 32 anni e un viso giovane, non nasconde la sua identità di prete. E anche lui, che da tempo celebra la messa in una frazione dell’entroterra locrideo, è lì per questo, contravvenendo a tutte le regole della Chiesa di cui si fa portavoce e spazzando via l’ipocrisia che rifiuta i legami sentimentali e, peggio ancora, ripudia l’omosessualità quasi come se fosse una malattia.

    «Cerco amicizia», esordisce il prete in chat parlando con Marco, un 25enne della zona, che lui considera «piccolo ancora» e che trova strana la richiesta d’amicizia proprio da parte di un sacerdote. «Non mi faccio pregiudizi sulle persone e sul loro stile di vita», spiega lui, cominciando a fare domande personali a Marco. «Vivi solo? Che fai nella vita?», per poi andare giù un po’ più pesante: «Hai mai fatto sesso con un prete? Semplice curiosità», chiede. Ma a Marco non è mai capitato e imbarazzato da una conversazione sempre meno logica tenta di abbandonare il campo. A contattare l’altro è sempre lui, don Fabio, che sembra quasi studiare il giovane. «Spero di conoscerti dal vivo», gli annuncia all’improvviso, invitandolo in canonica e chiedendogli informazioni sulla sua vita. Tipo quando ha scoperto di essere gay, domanda alla quale Marco risponde nel modo più semplice: «Da ragazzino». «E sei fidanzato?», tenta di approfondire don Fabio, «e i tuoi lo sanno? E i tuoi amici?», aggiunge, in un continuo di domande che mirano a conoscere la “pubblicità” del suo status di omosessuale.

    Marco vuole vederci chiaro: «Volevo capire solo come mai vuoi conoscermi dal vivo», chiede innocentemente, ma don Fabio minimizza: «Così, sempre se vuoi». Marco si dimostra disponibile e don Fabio, felice per il successo appena ottenuto, lo saluta con affetto. «Ciao cucciolo», dice, salutandolo con un bacio. Le escursioni sul web continuano, ma don Fabio non è soddisfatto dell’andazzo, dal momento che sui siti gay, così come su Facebook, si vedono sempre le stesse cose. «Che palle», si lascia sfuggire, augurando «buona caccia» a Marco, al quale chiede, ancora una volta, se vive da solo. La risposta è nuovamente affermativa e don Fabio si lascia scappare un «bene», chiedendo nuovamente un incontro dal vivo, nel paese in cui esercita le sue funzioni di parroco. «Passa che ci conosciamo di persona», insiste, «io dalle 16,30 in poi sono in chiesa». I giorni passano, don Fabio e Marco chattano da due mesi. Si discute un po’ di tutto, anche dell’allerta meteo che si è creata nella Locride a inizio dicembre. Ma i due non hanno paura e vogliono pensare a ben altro. «Ora mi metto a letto, comodo comodo», sottolinea don Fabio, con un fare didascalico che però non smuove più di tanto Marco.

    «Non sei salito poi», dice facendo il nome del paese in cui vive e di cui guida la comunità spirituale, completamente ignara dell’altra faccia di don Fabio. «Quando sali se ti va passa se ti fa piacere… e giochiamo», stuzzica, tentando poi di adulare Marco per convincerlo. «Alcuni tuoi post sono carini… bella anche la foto». E poi passa all’attacco, inviando a Marco link a siti che fanno circolare video e immagini relativi a incontri gay. L’ambiente, per quanto virtuale, si scalda, Marco sembra quasi disposto a cedere. È un invito, nemmeno troppo tra le righe. Don Fabio lancia la sfida e poi manda Marco a dormire, con un semplicissimo «buona notte». Il giovane è un po’ deluso: «Pensavo avessi voglia anche tu», replica un po’ seccato e il prete fa il prezioso. «Qualche volta», ammette candidamente. «E che fai in quei casi?», chiede Marco. «Cerco di trattenermi… ma non sempre ci riesco», confida il parroco, che poi chiede i particolari della vita sessuale del giovane. «Sei attivo o passivo?», tenta di informarsi, definendo sé stesso «attivo». Ma in un attimo di lucidità chiude la conversazione: «Non posso», afferma, salvo poi tornare dopo qualche giorno per dire ciò che pensa di Marco: «Sei carino». Ma la magia è sfumata, la sacralità della tonaca imbarazza Marco. E don Fabio, le cui foto invadono siti su siti confezionati per incontri a sfondo sessuale, si ritira senza batter ciglio. Nascondendosi, così come la chiesa impone, trascinando i suoi desideri e la sua sessualità sotto l’altare.

    Simona Musco

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