Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Don Alessandro Raccagni: “Io violentato in seminario. Chiesa archivia, io la lascio”

    Don Alessandro Raccagni: “Io violentato in seminario. Chiesa archivia, io la lascio”

     BERGAMO – “Fui molestato in seminario ma quella ferita non è mai guarita: lascio il sacerdozio”. A pronunciare queste parole dal pulpito della sua chiesa a Endenna è stato don Alessandro Raccagni. Sabato 15 marzo, al termine della messa pomeridiana, prima di congedare i fedeli, ha chiesto un minuto del loro tempo, ha tirato fuori un foglietto e ha letto di fronte a tutti la sua “lettera di dimissioni”. Ha raccontato di quando, ancora minorenne, nel Seminario di Città Alta a metà degli anni Ottanta, subì le molestie di uno dei preti ai quali aveva affidato la sua vocazione. Prima in termini generali, di ferite insanabili che ci si porta dietro per tutta la vita, di ragazzini che subiscono la violenza di persone nelle quali avevano riposto tutta la loro fiducia. Poi via via, aggiungendo particolari, di un seminarista che subì quegli abusi ma i responsabili rimasero impuniti. Infine l’annuncio: di volersi spogliare dell’abito talare, irrimediabilmente macchiato da quella “vergogna” inconfessabile.

    “Appena abbiamo capito che parlava di se stesso è calato il gelo, siamo rimasti tutti in silenzio”, ha raccontato al Corriere di Bergamo una delle fedeli sedute tra i banchi della Chiesa di Santa Maria Assunta. Don Alessandro ha spiegato ai suoi parrocchiani di aver trovato il coraggio di uscire allo scoperto soltanto dopo la morte di sua madre perché non avrebbe mai potuto arrecarle così tanto dolore. Otto anni fa si affidò all’aiuto professionale di uno psicologo e poi all’affetto incondizionato di suo padre Guido, che sedeva in prima fila al momento della sua “pubblica confessione”.

    Nei mesi scorsi si è più volte rivolto ai vertici della Curia per ottenere risposte che evidentemente non sono arrivate. Di qui l’intenzione di lasciare il sacerdozio. Il prete indicato come responsabile degli abusi si sarebbe ritirato in pensione in un quartiere alla periferia di Bergamo, e nessuno gli ha mai chiesto conto di ciò che avrebbe fatto. Ora dalla sua parte ci sono gli abitanti di Endenna che vogliono chiarimenti dalla Curia e dal vescovo. In 300 hanno firmato una lettera che è stata affissa sotto il porticato della chiesa.

    http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/don-alessandro-raccagni-io-violentato-in-seminario-chiesa-archivia-io-la-lascio-1830657/

  • Parroco pedofilo rinviato a giudizio, abusò di diciasette ragazzini

    Parroco pedofilo rinviato a giudizio, abusò di diciasette ragazzini

    La prossima udienza per il sacerdote che in soli tre anni è riuscito ad abusare di 17 ragazzini che frequentavano la propria parrocchia è stata fissata per il 10 Aprile. A giudicare la sua posizione sarà una donna, il giudice Maria Rosaria di Girolamo che la prossima settimana dovrà decidere se mandare o meno il prete a processo dopo il confronto tra l’accusa e la difesa. Gravi i capi d’accusa che pendono sulla testa del parroco che secondo la Procura di Catanzaro si è reso autore di abusi sessuali ai danni di diciassette bambini. Non è da escludere che altre vittime pur subendo violenze non abbiano sporto denuncia. Le indagini che hanno scosso la comunità di Belcastro, un comune del catanzarese con meno di mille abitanti, sono scaturite dagli esposti presentati dai genitori di un bimbo che hanno segnalato alle autorità le violenze che pare il sacerdote abbia commesso ai danni del figlio. Una vera e propria bomba ad orologeria che ha scatenato una vera e propria pioggia di denunce nei confronti del parroco da parte di altre famiglie cui ragazzini hanno confessato di essere stati oggetto di particolari attenzioni da parte del sacerdote.

    Le indagini sono durate oltre tre anni, seguite da un pool di esperti che ha ritenuto attendibili tutti i racconti dei minori. Depositate le denunce il prete accusato di pedofilia sparì nel nulla in tutta fretta e pare oggi si trovi in una località del centro Italia. I ragazzini interrogati dalle autorità hanno tutti confermato di aver avuto “rapporti di natura sessuale” con il parroco che nella piccola parrocchia di Belcastro aveva fondato anche un gruppo scout per adescare i giovani. Nominato dall’arcivescovo della Diocesi di Crotone Santa Severina, Domenico Graziani, il 1 ottobre 2007 presbitero di Belcastro, Mastro gode ancora della stima dei propri confratelli che nonostante si siano in questi anni trincerati in un imbarazzante silenzio hanno lasciato trapelare solo una nota in cui si affermava che don Roberto aveva svolto il suo mandato con impegno.

    http://www.quicosenza.it/calabria/13545-parroco-pedofilo-rinviato-a-giudizio-abuso-di-diciasette-ragazzini#.Uzvz5PmB0lR

  • Con l’orco in salotto: dopo i processi per pedofilia il 50% dei colpevoli va a casa

    Con l’orco in salotto: dopo i processi per pedofilia il 50% dei colpevoli va a casa

    La metà dei condannati ha la pena sospesa e torna vicino alle vittime. 8 pedofili su dieci sono parenti e amici, il 31% delle mamme non crede ai racconti dei figli se accusano il padre. E gli esperti chiedono di cambiare la legge per difendere i bambini

    di CATERINA PASOLINI

    Anna è stata violentata per anni dal padre sotto gli occhi della mamma che ha finto di non vedere, di non capire. E non le ha creduto neppure quando ha trovato il coraggio di parlare. Maria gli ha incubi tutte le notti da quando l’amico di famiglia l’ha obbligata per mesi a “giocare” con lui mentre Silvia non vuole più andare a catechismo e per settimane non ha trovato la voce per dire cosa le faceva il sacerdote, per raccontare l’indicibile.

    Anna e altre, vittime quotidiane di pedofili, soprattutto di parenti (29%), aggredite da amici di famiglia, conoscenti e vicini di casa (39%). Da persone che avrebbero dovuto accudirle, proteggerle come insegnanti e religiosi (10%). Adulti che, nella metà dei casi, grazie al rito abbreviato e alla legge che lo prevede, hanno avuto condanne miti, due anni di media e soprattutto la pena sospesa. Uno su due fuori dal carcere (51,7%). Liberi di tornare alle loro case, vicino, accanto ai minorenni, agli adolescenti che li hanno denunciati vincendo minacce, paure, pressioni psicologiche e vergogna. E per i piccoli, ricomincia l’inferno. Con l’orco accanto.

    A fotografare la drammatica situazione in cui vivono le vittime dei pedofili in Italia, Giuliana Olzai, esperta in statistica, che ha spulciato tre anni di carte e 180 processi e sentenze del tribunale di Roma che hanno visto 196 imputati accusati di violenze sessuali, il 77% condannati per abusi su 238 vittime, di cui 185 bambine e 53 maschi. Numeri, statistiche, storie e racconti agghiaccianti raccolti in un volume, “Abuso sessuale sui minori, scenati dinamiche e testimonianze”, edizioni Antigone.

    “Spero serva a far cambiare la legge. Ora si concedono i benefici di legge e la sospensione della pena con la presunzione che nel futuro il condannato si astenga dal ripetere le violenze, ma è un assurdo: quando vengono scoperte durano in media da un anno, se compiute ad una persona esterna alla famiglia, più di tre se è un parente che abusa”. Così dice la studiosa e concorda il professor Luigi Cancrini, psichiatrata e psicoterapeuta. “Difficile pensare che non ripetano la violenza soprattutto contando che, nella maggior parte dei casi nulla a livello psicologico è cambiato, in Italia quello che manca è un adeguato intervento terapeutico. L’Europa ha addirittura fondi desinati alle cure per pedofili, eppure noi siamo tra i pochi paesi che non li hanno mai usati”. In Italia infatti non è previsto, come accade invece in Francia per chi è accusato di abusi su minori, la possibilità di seguire un percorso di cura psicologica, un legame tra pena e riabilitazione.

    Non solo, racconta la professoressa Olzai. Molto spesso a chi abusa, se compie atti diversi dallo stupro, viene riconosciuta l’attenuante speciale del caso di minor gravita. Così capita che un padre, un amico di famiglia che ha violato per anni e anni di un bambino o di una ragazzina abbia una condanna più mite di un molestatore di autobus”.

    E sono tanti. Perché l’orco purtroppo abita qui, accanto alle sue vittime, ha il volto che i bambini conoscono, amano. Dal quale non sanno difendersi quando li invita al “gioco”, quando li minaccia obbligandoli al silenzio, Hanno media 9 anni quando subiscono la prima violenza, raccontano gli atti processuali, 11,3 quando scatta la denuncia. Ma questa è la media, guardando i singoli casi passano anche dai 5 ai dieci anni prima che la vittima trovi il coraggio di parlare, di denunciare parenti o amici di famiglia. Perché sono i processi a dirlo: il nemico è in casa, non è uno sconosciuto: il 14,3 abusato da genitore, il 14,7 da altro familiare, amico di famiglia 19,7 amico, conoscente 9,3 vicino di casa 10,5, insegnante, bidello, religioso, 10,1. Solo nel 19,7 % dei casi a compiere l’aggressione è uno sconosciuto.

    E anche quando trova la forza di vincere minacce e vergogna troppo spesso non viene creduto. Soprattutto se l’aguzzino è un familiare. Il 31% delle madri non crede infatti al racconto di figli o bambine se accusano di violenza il padre o il suo compagno, mentre il piccolo trova fiducia nel 64% dei parenti e nel 90 % degli estranei.

    http://www.repubblica.it/cronaca/2014/03/30/news/pedofilia_dopo_processi_colpevoli_a_casa-82335900/

  • Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI

    Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI

    Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI
    Le nuove linee guida sugli abusi sessuali del clero sanciscono l’impunità dei preti criminali

     Denunciare un prete pedofilo?
    Cei: “I vescovi non sono obbligati”

    Le linee guida diffuse dalla Conferenza episcopale italiana guidata dal cardinal Bagnasco.

    I vescovi non hanno alcun obbligo di denunciare i casi di pedofilia di cui vengono a conoscenza. Questa la sostanza delle linee guida rese note dalla Cei, la Conferenza episcopale italiana presieduta dal cardinal Angelo Bagnasco e per la quale pochi giorni fa monsignor Nunzio Galantino è stato nominato segretario generale.

    “Il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale – si legge nel documento – non ha l’obbligo giuridico, salvo il dovere morale di contribuire al bene comune, di denunciare all’autorità giudiziaria” notizie riguardanti casi di abuso sessuale nei confronti di minore da parte dei sacerdoti.

    Le linee guida sono state diramate a due mesi dall’assemblea generale della Cei, che si terrà a maggio e verrà aperta da Papa Francesco.

    Venerdì 28 marzo 2014 13.27

    http://www.chiesacattolica.it/chiesa_cattolica_italiana/news_e_mediacenter/00055833_Abusi_sessuali__ecco_le_Linee_guida.html

    Venerdì 28 Marzo 2014
    Recepite le indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede
    Abusi sessuali, ecco le Linee guida

    All’esito dell’iter di elaborazione e valutazione delle Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, predisposte a approvate dalla CEI sulla base delle indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, venerdì 28 marzo viene pubblicato il testo definitivo (in allegato).

    L’iter delle Linee guida
    Con lettera circolare del maggio 2011 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha fornito alcune indicazioni per i casi di abusi sessuali perpetrati da chierici ai danni di minori e ha invitato le Conferenze episcopali a predisporre su questa base, entro maggio 2012, delle proprie «linee guida», che tenessero “in considerazione le situazioni concrete delle giurisdizioni appartenenti alla Conferenza Episcopale”.
    Facendo seguito a tali indicazioni è stato predisposto un testo di Linee guida della CEI, la cui prima bozza è stata presentata e discussa nel corso del Consiglio Permanente di settembre 2011; successivamente, tenuto conto delle indicazioni emerse nel dibattito, è stato preparato il testo delle Linee guida che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della CEI nella sessione di gennaio 2012 e dell’Assemblea Generale nel maggio 2012. Questo testo – che non presenta carattere giuridicamente vincolante e quindi non necessita della recognitio della Santa Sede – è stato trasmesso alla Congregazione per la Dottrina della Fede con lettera del 27 maggio 2012 .
    Con successiva comunicazione del 7 maggio 2013, la stessa Congregazione trasmetteva alla Conferenza episcopale italiana alcune osservazioni e suggerimenti circa il testo delle Linee guida predisposto dalla Conferenza.
    Recependo tali indicazioni e suggerimenti, la Conferenza Episcopale Italiana ha provveduto a rivedere le disposizioni del testo originario ed a riformulare i periodi segnalati così come richiesto; il testo così rivisto è stato presentato al Consiglio permanente della CEI del gennaio 2014 e quindi trasmesso alla Congregazione con comunicazione del 13 febbraio 2014.

    CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    LINEE GUIDA
    PER I CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI
    DA PARTE DI CHIERICI

    Gennaio 2014

    LINEE GUIDA PER I CASI DI ABUSO SESSUALE NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    SOMMARIO

    Premessa pag. 1

    I. Profili canonistici pag. 2

    II. Profili penalistici e rapporti con l’autorità civile pag. 5

    III. Il servizio della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana pag. 7

    ALLEGATI pag. 8

    Premessa

    Il triste e grave fenomeno degli abusi sessuali nei confronti di minori da parte di chierici sollecita un rinnovato impegno da parte della comunità ecclesiale, chiamata ad affrontare la questione con spirito di giustizia, in conformità alle presenti Linee guida.
    In quest’ottica, assume importanza fondamentale anzitutto la protezione dei minori, la premura verso le vittime degli abusi e la formazione dei futuri sacerdoti e religiosi.
    Il Vescovo che riceve la denuncia di un abuso deve essere sempre disponibile ad ascoltare la vittima e i suoi familiari, assicurando ogni cura nel trattare il caso secondo giustizia e impegnandosi a offrire sostegno spirituale e psicologico, nel rispetto della libertà della vittima di intraprendere le iniziative giudiziarie che riterrà più opportune.
    Una speciale cura deve essere posta nel discernimento vocazionale dei candidati al ministero ordinato e delle persone consacrate, nell’iter di preparazione al diaconato e al presbiterato. Piena osservanza deve essere assicurata alle previsioni contenute nel Decreto generale circa la ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose della Conferenza Episcopale Italiana (27 marzo 1999), riservando una rigorosa attenzione allo scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.
    Il Vescovo tratterà i suoi sacerdoti come un padre e un fratello, curandone la formazione permanente e facendo in modo che essi apprezzino e rispettino la castità e il celibato e approfondiscano la conoscenza della dottrina della Chiesa sull’argomento.
    In linea con quanto richiesto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici del 3 maggio 2011, il presente testo è diretto a facilitare la corretta applicazione della normativa canonica vigente in materia nonché a favorire un corretto inquadramento della problematica in relazione all’ordinamento dello Stato (1).

    I. PROFILI CANONISTICI

    1. Notizie di condotte illecite e giudizio di verosimiglianza

    Quando il Vescovo abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori ad opera di chierici sottoposti alla sua giurisdizione, deve innanzitutto procedere ad espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui al can. 1717 del codice di diritto canonico (2) [di seguito CIC] relativi alla verifica della verosimiglianza della notitia criminis, affidando il relativo incarico, qualora fosse ritenuto giusto ed opportuno, a persona idonea di provata prudenza ed esperienza e curando di tutelare al meglio la riservatezza di tutte le persone coinvolte.
    Restano fermi i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale.
    Durante tale fase spetta al prudente discernimento del Vescovo la scelta di informare o meno il chierico delle accuse e di adottare eventuali provvedimenti nei suoi confronti affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati si ripetano, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria (3).
    Qualora, espletati i summenzionati incombenti preliminari e stimata positivamente la verosimiglianza della notitia criminis, l’indagine previa appaia «assolutamente superflua», il Vescovo potrà deferire il chierico direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede per le determinazioni del caso (cf. can. 1717, § 1 CIC; art. 17 Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis).
    Nel caso in cui invece escluda motivatamente la verosimiglianza della notizia di delitto, il Vescovo potrà emettere un decreto di archiviazione conservando nel suo archivio segreto documentazione idonea a consentirgli di attestare, ove risultasse necessario, l’attività svolta e i motivi della decisione.

    1. Indagine previa

    Nel caso in cui, constatata la non manifesta infondatezza della notitia criminis, il Vescovo proceda allo svolgimento dell’indagine previa, dovrà essere osservato il disposto di cui al can. 1717 CIC. In particolare, qualora il Vescovo non ritenga di dovervi procedere personalmente, nomini a tal fine un presbitero investigatore esperto in materia processuale e prudente nel discernimento, nonché un presbitero con funzioni di Notaio. L’indagine dovrà ricostruire: i fatti della condotta delittuosa, il numero e il tempo degli atti delittuosi, le generalità e l’età delle vittime, il danno arrecato, l’eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non “graviora”. Nel corso dell’indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche rogando il Vescovo di altre diocesi ove l’indagato abbia dimorato; salvaguardata la fama attuale dell’accusato, dovranno essere ascoltati la/e vittima/e e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell’autorità civile, ove sussistenti; per quanto possibile, si dovrà trattare la questione del danno ex bono et aequo ex can. 1718, § 4 CIC.
    A meno di gravi ragioni in senso contrario, il chierico accusato sia informato delle accuse e abbia l’opportunità di rispondere alle medesime.
    Durante l’indagine previa il Vescovo ha il diritto di adottare, ove lo ritenga necessario affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi si ripetano, provvedimenti nei confronti del chierico accusato ex art. 19 delle Normae de delictis reservatis, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria. A tal fine, il semplice trasferimento del chierico risulta generalmente inadeguato, ove non comporti anche una sostanziale modifica del tipo di incarico.
    I provvedimenti eventualmente adottati, venendo meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano ipso iure al termine del processo penale (4).
    I provvedimenti andranno presi ricercando per quanto possibile la cooperazione del chierico interessato, ma senza detrimento della loro efficacia (5); in ogni caso, l’adozione dei provvedimenti non potrà essere subordinata al consenso del chierico (6).
    Specie ove l’addebito delle condotte in oggetto non sia notorio, dovrà essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama del chierico. I provvedimenti assunti potranno essere resi pubblici qualora sussistano valide ragioni. Delle attività svolte durante l’indagine previa dovrà essere conservata una completa documentazione, ai sensi del can. 1719 CIC. Terminata l’indagine il Vescovo la renderà nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede in base al disposto dell’art. 16 delle Normae de delictis reservatis, così che la stessa Congregazione possa assumere le decisioni conseguenti.

    1. Procedura a seguito dell’indagine previa

    Di norma i delicta graviora devono essere perseguiti «per via giudiziale» (art. 21, § 1, delle Normae de delictis reservatis).
    Agli Ordinari è affidato, salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di avocare a sé la causa ex art. 16 delle Normae de delictis reservatis, il primo grado del processo penale, da compiere secondo le indicazioni del predetto Dicastero, il quale costituisce in ogni caso il Tribunale di seconda istanza. Appare opportuno assicurare in ogni diocesi la presenza di chierici, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, che possano eventualmente essere chiamati a far parte di un Collegio giudicante. Salvo dispensa della Congregazione per la Dottrina della Fede, tutti i soggetti indicati devono essere sacerdoti provvisti di dottorato in diritto canonico.
    Nel caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede disponga di procedere per decreto extragiudiziale (7), il Vescovo dovrà nondimeno garantire in modo pieno al chierico accusato l’esercizio del diritto fondamentale alla difesa (8).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale.
    Le pene perpetue non possono essere inflitte o dichiarate attraverso decreto extragiudiziale (can. 1342, § 2 CIC), salvo il caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia previamente autorizzato in tal senso l’Autorità ecclesiastica incaricata tramite mandato ex art. 21, § 2, n. 1 delle Normae de delictis reservatis. In mancanza del predetto mandato, il Vescovo dovrà a tal fine rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che potrà anche far uso del potere di deferimento della decisione al Sommo Pontefice, secondo la previsione dell’art. 21, § 2, n. 2 delle Normae de delictis reservatis.
    La Congregazione per la Dottrina della Fede ha anche la facoltà di portare direttamente davanti al Santo Padre i casi più gravi per la dimissione ex officio.
    È opportuno che una documentazione del caso rimanga nell’archivio segreto della Curia (cf. cann. 489, 490, § 1 e 1719 CIC).
    In ogni momento delle procedure disciplinari o penali sarà assicurato al chierico un giusto sostentamento, nonché la possibilità di esercitare il fondamentale diritto alla difesa.
    Il chierico riconosciuto colpevole potrà attuare un percorso impegnativo di responsabilizzazione e di serio rinnovamento della sua vita, anche attraverso adeguati percorsi terapeutico-riabilitativi e la disponibilità a condotte riparative.

    II. PROFILI PENALISTICI E RAPPORTI CON L’AUTORITÀ CIVILE

    1. Autonomia del procedimento canonico

    Il procedimento canonico per gli illeciti in oggetto è autonomo da quello che si svolga per i medesimi illeciti secondo il diritto dello Stato.
    Di conseguenza, il Vescovo, da un lato, non può far riferimento ad atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale onde esimersi da una propria valutazione e/o per far valere presunzioni ai fini del procedimento canonico. Dall’altro lato, anche se non risulti in atto un procedimento penale nel diritto dello Stato (ricomprendendosi in esso anche la fase delle indagini preliminari), dovrà ugualmente procedere senza ritardo secondo quanto previsto al numero 1 delle presenti Linee guida, ove abbia avuto notizia di possibili abusi, al giudizio di verosimiglianza e, se necessario, all’indagine previa e all’adozione degli opportuni provvedimenti cautelari.

    1. Cooperazione con l’autorità civile

    Nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile.
    I Vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero (cfr. artt. 200 e 256 del codice di procedura penale; artt. 2, comma 1, e 4, comma 4, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede [L. 25 marzo 1985, n. 121]).
    Eventuali informazioni o atti concernenti un procedimento giudiziario canonico possono essere richiesti dall’autorità giudiziaria dello Stato, ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro.
    Rimane ferma l’inviolabilità dell’archivio segreto del Vescovo previsto dal can. 489 CIC, e devono ritenersi sottratti a ordine di esibizione o a sequestro anche registri e archivi comunque istituiti ai sensi del CIC, salva sempre la comunicazione volontaria di singole informazioni.
    Nell’ordinamento italiano il Vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico – salvo il dovere morale di contribuire al bene comune – di denunciare all’autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti oggetto delle presenti Linee guida. L’affermazione presente nella Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali e poi ripresa nella Lettera circolare della stessa Congregazione del 3 maggio 2011, secondo la quale «va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale», deve essere intesa in linea con quanto previsto dal diritto italiano.
    La presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente Autorità giudiziaria civile. Qualora il denunciante dovesse decidere di sporgere denuncia in sede civile, la competente Autorità ecclesiastica, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, provvederà a fornirgli tutto l’aiuto spirituale e psicologico necessario, con ogni premura verso le vittime.

    III. IL SERVIZIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    1. Nel quadro normativo brevemente richiamato, ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, la procedura relativa ai singoli casi spetta di regola all’Ordinario del luogo ove i fatti stessi sono stati commessi.
      Nessuna responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali abusi sussiste in capo alla Santa Sede o alla Conferenza Episcopale Italiana.
      La Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana assicura la sua disponibilità per ogni esigenza che sarà rappresentata, in spirito di servizio alle Chiese che sono in Italia e di condivisa sollecitudine per il bene comune.

    Il presente testo è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 27 – 29 gennaio 2014.

    ALLEGATI

    I. Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (21 maggio 2010)

    II. Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici (3 maggio 2011)

    III. Codice di diritto canonico [canoni citati]

    IV. Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (L. 25 marzo 1985, n. 121) [articoli citati]

    V. Codice di procedura penale [articoli citati]

    NORMAE DE DELICTIS CONGREGATIONI PRO DOCTRINA FIDEI RESERVATIS
    SEU NORMAE DE DELICTIS CONTRA FIDEM NECNON DE GRAVIORIBUS DELICTIS
    21 maggio 2010

    Parte Prima
    NORME SOSTANZIALI
    Art. 1
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor bonus, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la Agendi ratio in doctrinarum examine.
    § 2. Nei delitti di cui al § 1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.

    Art. 2
    § 1. I delitti contro la fede, di cui all’art. 1, sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all’Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica latae sententiae e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

    Art. 3
    § 1. I delitti più gravi contro la santità dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 § 2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale.
    § 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.
    Art. 4
    § 1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378 § 2, 2° del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;
    5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.

    Art. 5
    Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:
    1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica;
    2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;
    3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.

    Art. 6
    § 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:
    1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;
    2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.
    § 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

    Art. 7
    § 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l’azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent’anni.
    § 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all’art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

    Parte Seconda
    NORME PROCEDURALI

    TITOLO I
    Costituzione e competenza del Tribunale

    Art. 8
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.
    § 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.
    § 3. Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all’approvazione del Sommo Pontefice.

    Art. 9
    § 1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Presiede il collegio dei Padri, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l’ufficio il Segretario della Congregazione.
    § 3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici stabili o incaricati.

    Art. 10
    È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l’ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana.

    Art. 11
    Per presentare e sostenere l’accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.

    Art. 12
    Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questa Congregazione, sia esterni.

    Art. 13
    Funge da Avvocato e Procuratore un sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio.

    Art. 14
    Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.

    Art. 15
    Fermo restando il prescritto del can. 1421 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1087 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.

    Art. 16
    Ogni volta che l’Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l’indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all’Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.

    Art. 17
    Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l’indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa.

    Art. 18
    La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l’art. 16.

    Art. 19
    Fermo restando il diritto dell’Ordinario o del Gerarca, fin dall’inizio dell’indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.

    Art. 20
    Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:
    1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;
    2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.

    TITOLO II
    L’ordine giudiziario

    Art. 21
    § 1. I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.
    § 2. Tuttavia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito:
    1° nei singoli casi, d’ufficio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l’intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede;
    2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

    Art. 22
    Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici.

    Art. 23
    Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un’accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

    Art. 24
    § 1. Nelle cause per i delitti di cui all’art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all’accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.
    § 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.
    § 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

    Art. 25
    Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.

    Art. 26
    § 1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l’istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.

    Art. 27
    Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus.

    Art. 28
    La cosa passa in giudicato:
    1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;
    2° se l’appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;
    3° se, in grado di appello, l’istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;
    4° se fu emessa una sentenza a norma dell’art. 20.

    Art. 29
    § 1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.
    § 2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall’Ordinario o dal Gerarca della causa.

    Art. 30
    § 1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
    § 2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all’accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d’ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene.

    Art. 31
    In queste cause, insieme alle prescrizioni di questo norme, a cui sono tenuti tutti i Tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell’uno e dell’altro Codice.

    LETTERA CIRCOLARE DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
    PER AIUTARE LE CONFERENZE EPISCOPALI
    NEL PREPARARE LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO
    DEI CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    3 maggio 2011

    Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c’è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Tale risposta comporta l’istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere all’applicazione del diritto canonico in materia, e, allo stesso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili.

    I. Aspetti generali

    a) Le vittime dell’abuso sessuale
    La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica. Nel corso dei suoi viaggi apostolici, il Santo Padre Benedetto XVI ha dato un esempio particolarmente importante con la sua disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale. In occasione di questi incontri, il Santo Padre ha voluto rivolgersi alle vittime con parole di compassione e di sostegno, come quelle contenute nella sua Lettera Pastorale ai Cattolici d’Irlanda (n. 6): «Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata».

    b) La protezione dei minori
    In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare «ambienti sicuri» per i minori. Tali programmi cercano di aiutare i genitori, nonché gli operatori pastorali o scolastici, a riconoscere i segni dell’abuso sessuale e ad adottare le misure adeguate. I suddetti programmi spesso hanno meritato un riconoscimento come modelli nell’impegno per eliminare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori nelle società odierne.

    c) La formazione di futuri sacerdoti e religiosi
    Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: «Non c’è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani» (n. 3, Discorso ai Cardinali Americani, 23 aprile 2002). Queste parole richiamano alla specifica responsabilità dei Vescovi, dei Superiori Maggiori e di coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi. Le indicazioni fornite nell’Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, nonché le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede, acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati. In particolare si farà in modo che essi apprezzino la castità e il celibato e le responsabilità della paternità spirituale da parte del chierico e possano approfondire la conoscenza della disciplina della Chiesa sull’argomento. Indicazioni più specifiche possono essere integrate nei programmi formativi dei seminari e delle case di formazione previste nella rispettiva Ratio institutionis sacerdotalis di ciascuna nazione e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica.
    Inoltre, una diligenza particolare dev’essere riservata al doveroso scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.

    d) L’accompagnamento dei sacerdoti
    1. Il Vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello. Il Vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valorizzando l’importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla normativa canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori.

    1. I Vescovi assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel rispetto dei diritti di tutte le parti.
    2. Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova contraria, anche se il Vescovo può cautelativamente limitarne l’esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente.

    e) La cooperazione con le autorità civili
    L’abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall’autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell’ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.

    II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico

    Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela [SST], con il quale l’abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell’elenco dei delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La normativa del motu proprio vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero diocesano che per il clero religioso.
    Nel 2003, l’allora Prefetto della CDF, il Card. Ratzinger, ottenne da Giovanni Paolo II la concessione di alcune facoltà speciali per offrire maggiore flessibilità nelle procedure penali per i delicta graviora, fra cui l’uso del processo penale amministrativo e la richiesta della dimissione ex officio nei casi più gravi. Queste facoltà vennero integrate nella revisione del motu proprio approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010. Nelle nuove norme, la prescrizione è di 20 anni, che nel caso di abuso su minore, si calcolano a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La CDF può eventualmente derogare alla prescrizione in casi particolari. Venne anche specificato il delitto canonico dell’acquisto, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico.
    La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori. Se l’accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro delegato devono condurre un’indagine preliminare secondo il can. 1717 CIC, il can. 1468 CCEO e l’art. 16 SST.
    Se l’accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla CDF. Una volta studiato il caso, la CDF indicherà al Vescovo o al Superiore Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime. È utile ricordare che normalmente l’imposizione di una pena perpetua, come la dimissio dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il diritto canonico (cf. can. 1342 CIC) gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l’eventuale inidoneità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della pena perpetua (SST Art. 21, § 2).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissio dallo stato clericale.
    In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, può essere concessa pro bono Ecclesiae la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il celibato.
    L’indagine preliminare e l’intero processo debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione.
    A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell’accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all’accusato durante l’indagine preliminare.
    Compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al bene comune determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722 CIC e dal can. 1473 CCEO debbano essere imposte. Secondo l’art. 19 SST, ciò deve essere fatto una volta iniziata l’indagine preliminare.
    Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l’approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di quest’ultima. La normativa particolare deve perciò essere in armonia con il CIC / CCEO nonché con il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 aprile 2001) così come aggiornato il 21 maggio 2010. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la recognitio ai competenti Dicasteri della Curia Romana.

    III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere

    Le Linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tali Linee guida tengano comunque conto delle seguenti osservazioni:
    a) il concetto di «abuso sessuale su minori» deve coincidere con la definizione del motu proprio SST art. 6 («il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni»), nonché con la prassi interpretativa e la giurisprudenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenendo conto delle leggi civili del Paese;
    b) la persona che denuncia il delitto deve essere trattata con rispetto. Nei casi in cui l’abuso sessuale sia collegato con un altro delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (SST, art. 4), il denunciante ha diritto di esigere che il suo nome non sia comunicato al sacerdote denunciato (SST, art. 24);
    c) le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime;
    d) l’indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della privacy e della buona fama delle persone;
    e) a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l’opportunità di rispondere alle medesime;
    f) gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la potestas regiminis dei singoli vescovi;
    g) le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all’eventuale obbligo di avvisare le autorità civili;
    h) in ogni momento delle procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno;
    i) si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità.

    Conclusione
    Le Linee guida preparate dalle Conferenze Episcopali mirano a proteggere i minori e ad aiutare le vittime nel trovare assistenza e riconciliazione. Esse dovranno indicare che la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene in primo luogo al Vescovo diocesano. Infine, le Linee guida dovranno portare ad un orientamento comune all’interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori.

    William Cardinale Levada
    Prefetto
    + Luis F. Ladaria, S.I.
    Arcivescovo tit. di Thibica
    Segretario

    CODICE DI DIRITTO CANONICO

    Can. 489
    § 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell’archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.
    § 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.

    Can. 490
    § 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell’archivio segreto.
    § 2. Mentre la sede è vacante, l’archivio o l’armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.
    § 3. Non siano asportati documenti dall’archivio o armadio segreto.

    Can. 1342
    § 1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.
    § 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.
    § 3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.

    Can. 1425
    § 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:
    1° le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa connessi, b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688.
    2° le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica.
    § 2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.
    § 3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.
    § 4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore.
    § 5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.

    Can. 1717
    § 1. Ogniqualvolta l’Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull’imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.
    § 2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.
    § 3. Chi fa l’indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l’uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

    Can. 1719
    Gli atti dell’indagine e i decreti dell’Ordinario, con i quali l’indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l’indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell’archivio segreto della curia.

    Can. 1720
    Se l’Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:
    1° rende note all’imputato l’accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l’imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;
    2° valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;
    3° se consta con certezza del delitto e l’azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

    Can. 1722
    L’Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il decorso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l’accusato stesso, allontanare l’imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora i qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucarestia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

    ACCORDO DEL 18 FEBBRAIO 1984,
    CHE APPORTA MODIFICAZIONI
    AL CONCORDATO LATERANENSE DELL’11 FEBBRAIO 1929,
    TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE
    (L. 25 MARZO 1985, N. 121)

    Articolo 2
    1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

    Articolo 4
    4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

    CODICE DI PROCEDURA PENALE

    Art. 200 (Segreto professionale)

    1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:
      a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
      b) gli avvocati, i consulenti tecnici e i notai;
      c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
      d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
    2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

    Art. 256 (Dovere di esibizione e segreti)

    1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
    2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato.
    4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    5. Si applica la disposizione dell’articolo 204.
  • Roma. Pedofilia, arrestato dalla volante seminarista 29enne scozzese

    Roma. Pedofilia, arrestato dalla volante seminarista 29enne scozzese

    Quartiere della Vittoria, il padre ha chiamato il 113. Fermato il religioso scozzese: insegnava catechismo

    Bimbo di otto anni accusa il seminarista “Mi ha violentato”
    La parrocchia di Santa Lucia sulle circonvallazione Clodia
    Bufera su una parrocchia di Roma nord, dove un seminarista avrebbe molestato un bambino di otto anni durante l’ora di catechismo. Si tratterebbe di uno scozzese ventinovenne fermato ieri dalla polizia del reparto Volanti e dal commissariato Salario-Parioli dopo la chiamata al 113 dei genitori del piccolo.

    La polizia sta cercando anche di capire se vi siano altre vittime del presunto pedofilo. Stando alla ricostruzione dei poliziotti della sezione Reati sui minori della squadra mobile della questura agli ordini di Renato Cortese, il bimbo, dopo essere stato accompagnato dal papà nei locali dell’oratorio di Santa Lucia, in via della Circonvallazione Clodia, dove ogni mercoledì si svolgono i corsi, avrebbe subito, per l’ennesima volta nel corso di un anno, le attenzioni morbose dell’uomo, in Italia per frequentare il seminario e diventare sacerdote. All’uscita il padre avrebbe trovato il figlio in lacrime che si lamentava degli atteggiamenti del seminarista. “Mi ha toccato molte volte nelle parti intime facendomi anche male” avrebbe raccontato al papà.

    Secondo la polizia, gli episodi potrebbero essere stati più di uno e si sarebbero ripetuti più volte nel corso dell’anno. Stando alla testimonianza del bambino, l’educatore l’avrebbe molestato prima o dopo l’ora di catechismo nelle aule parrocchiali, quando i suoi compagni erano lontani. Qualche istante soli, loro due, in corridoio o in una stanza, e sarebbero cominciate le molestie.
    Ora la psicologa della polizia, in audizione protetta e con tutte le cautele che il caso richiede, parlerà con i compagni del bambino per verificare se anche loro abbiano o no subito molestie sessuali durante l’ora del Catechismo.

    Il parroco della chiesa afferma di non sapere niente di seminaristi accusati di pedofilia: “Qui non è passato nessun poliziotto. Non so chi possa aver detto queste cose sulla nostra chiesa e sulla nostra comunità religiosa. Li vede i bambini?”, conclude indicando i piccoli diretti a catechismo, “sono sereni”. Un addetto alle pulizie nella parrocchia spiega: “Qui c’è un seminarista scozzese, ma la polizia da queste parti non si è vista, giuro”.

    http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/03/27/news/bimbo_di_otto_anni_accusa_il_seminarista_mi_ha_violentato-81997774/?rss

  • Chiesa e pedofilia

    Chiesa e pedofilia

    Sicuramente non saranno i tantissimi innumerevoli casi di violenza sessuale sui minori a mettere in crisi la Chiesa Cattolica, i cittadini fedeli vivono ed assorbono in modo passivo, quasi ipnotico il messaggio religioso inventato e modificato nei secoli. Davanti a qualsiasi evidenza di reato, di abuso, di truffa, vi è solo un silenzio, la speranza che presto non se ne parli più, la chiusura della porta in faccia ad ogni lume di ragione. . È però un dato di fatto che, rispetto a soltanto qualche anno fa, se ne parla molto di più. Anche in Italia. E lo dimostra il fatto che cominciano a uscire libri sull’argomento. Federico Tulli è un apprezzato giornalista del settimanale Left, sulle cui pagine si è occupato a più riprese della questione Chiesa e pedofilia.

    Ora ha redatto questo libro, diviso in tre parti abbastanza diverse tra loro: una di attualità, una storico-culturale e una di interviste a esperti. La prima è forse la più interessante, perché ricostruisce puntualmente quanto emerso negli ultimi anni, cercando di rispondere alla domanda principe: «Perché ora?». L’autore ritiene che sia in corso un cambiamento, che sta prendendo piede un nuovo modo di intendere il bambino. In parte è vero: l’infanzia è un mondo a cui le società del terzo millennio prestano molta più attenzione di prima. È comunque, a mio parere, anche il frutto di altri significativi mutamenti.

    Lo stupro non è più banalizzato come accadeva fino a pochi anni fa: ora, con l’eccezione della Santa Sede, è quasi ovunque considerato un reato contro la persona, e questo rende molto più palese che qualsiasi forma di stupro è da considerarsi riprovevole. Forse, è anche il frutto di un atteggiamento diverso da parte dei fedeli, non più disposti a tollerare qualunque comportamento da parte delle loro guide spirituali. E l’introduzione della class action negli Stati Uniti è un altro evento che, oggettivamente, ha favorito l’emergere di molti casi.

    La ricostruzione di Tulli parte proprio dagli USA (la seconda nazione al mondo per numero di sacerdoti cattolici, subito dopo l’Italia). Tutto è cominciato là: le prime cause ‘di massa’, l’emergere dei primi insabbiamenti da parte della curia romana, nonché il tentativo di chiamare a processo l’allora cardinale Joseph Ratzinger, ‘provvidenzialmente’ eletto poi papa e quindi esentato, in quanto capo di stato, dal dare testimonianza delle sue (in)azioni. L’atteggiamento dei vertici cattolici nei confronti degli abusi perpetrati da propri rappresentanti non è mai stato di particolare disponibilità: nel migliore dei casi si è cercato di minimizzare il fenomeno, nel peggiore si è arrivati ad attaccare frontalmente chi ha avuto il coraggio di parlarne.

    La demonizzazione del film Magdalene ne è un esempio: eppure quella pellicola, tanto tacciata di scandalismo quando uscì, in fin dei conti ha fatto soltanto da apripista, portando alla luce solo una piccola parte dei casi scoperchiati negli anni successivi in Irlanda. Chiesa e pedofilia non si sofferma molto sulle testimonianze delle vittime, ma cerca giustamente di scandagliare un fenomeno complesso che non è, ovviamente, soltanto ecclesiastico, e che ha trovato giustificazioni anche in ambienti apparentemente insospettabili (Tulli addita in particolare Freud e Foucault come esempi poco raccomandabili).

    Ma, almeno finché vi saranno i seminari (peraltro condotti come sono condotti), la Chiesa cattolica sarà inevitabilmente più esposta di altre realtà al rischio di commettere quelli che un magistrato, Pietro Forno, definisce «incesti spirituali», perché commessi da uomini che si fanno chiamare «padri». E che talvolta pretendono, anche durante l’atto stesso, di rappresentare «la volontà di Gesù».

    Dopo gli Stati Uniti, lo scandalo è esploso ovunque. In Italia se ne parla, ma meno che altrove: non perché manchino i casi, ma perché la stretta censoria sui mezzi di informazione impedisce di affrontare l’argomento così come viene affrontato persino in paesi meno secolarizzati del nostro (per esempio l’Irlanda). Ben vengano, dunque, i tentativi di dare visibilità a eventi criminosi che, solo perché commessi da ecclesiastici, si cerca in ogni modo di ridimensionare.

  • Ex parroco verso processo per violenza sessuale: “La Regione Molise si costituisca parte civile” Un caso seguito da Rete L’ABUSO

    Ex parroco verso processo per violenza sessuale: “La Regione Molise si costituisca parte civile” Un caso seguito da Rete L’ABUSO

    Il caso di Giada Vitale e don Marino Genova potrebbe arrivare presto in Tribunale. Le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Larino, che ha ricevuto l’esposto della ragazza attivando le doverose verifiche, si trovano in fase preliminare. Ma dalle notizie che trapelano si apprende che la richiesta di rinvio a giudizio per l’ex parroco di Portocannone, accusato di violenza sessuale sulla ragazza che oggi ha 18 anni ma che all’epoca dei fatti ne aveva 13, sarebbe imminente. Il consigliere regionale Filippo Monaco ha presentato una mozione per chiedere l’impegno del Consiglio a costituirsi parte civile in caso di processo, sulla scorta della legge contro la violenza di genere di recente adozione.

    Portocannone. Il caso di Giada Vitale e don Marino Genova potrebbe arrivare presto – nell’arco dei prossimi mesi – in Tribunale. Le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Larino, che ha ricevuto l’esposto della ragazza attivando le doverose verifiche,si trovano in fase preliminare. Ma dalle notizie che trapelano si apprende che la richiesta di rinvio a giudizio per l’ex parroco di Portocannone, accusato di violenza sessuale sulla ragazza che oggi ha 18 anni ma che all’epoca dei fatti ne aveva 13, sarebbe imminente. 

    In quel caso la Regione Molise potrebbe costituirsi come parte civile nel procedimento. Per ora è ancora una semplice richiesta, che però sulla scorta della recente legge in materia di violenza di genere approvata proprio dai consiglieri di Palazzo Moffa diventerebbe un passo necessario.

    Il consigliere regionale Filippo Monaco ha presentato una mozione per chiedere all’intero Consiglio, dunque alla Regione Molise, «di costituirsi parte civile – nel caso in cui fosse accertata la realtà della presunta violenza – nel processo che vedrebbe Giada Vitale vittima di violenze e abusi al fine quindi di non lasciare sola la presunta vittima a combattere una battaglia che avrebbe leso i suoi diritti oltre che la dignità di donna e minore; al fine di attuare una legge approvata all’unanimità che tutela e assicura sostegno alle donne vittime di violenza».

    La vicenda è nota, anche per avere avuto un ampio riflesso sulla stampa nazionale e essere stata oggetto di trasmissioni televisive su Canale 5 e Italia 1 e, in tempi recentissimi, di nuovi episodi a corredo di una storia già troppo traumatica. Giada Vitale ha denunciato presunti abusi sessuali da parte di don Marino Genova, raccontando di essere stata costretta a subire violenze sessuali per anni. Violenze iniziate quando era poco più di una bambina, a 13 anni, e proseguite finché la stessa, dopo aver tentato di togliersi la vita in preda alla disperazione, ha trovato la forza di denunciare il “suo” parroco. Dopo quella denuncia, la prima, l’allontanamento di Marino Genova e l’inizio delle indagini, che si sono concentrate su una serie di episodi e soprattutto testimonianze a supporto di quanto la vittima ha riferito. Oltre ai testimoni, alcuni dei quali già ascoltati dal pm che si occupa del caso, ci sono anche le registrazioni. Quelle messe insieme dal momento in cui la ragazza si è rivolta alla Rete nazionale L’Abuso, un progetto di sostegno delle vittime di sacerdoti pedofili che nasce dall’idea di un gruppo di vittime accumunate dal fatto che il loro abusatore è un uomo consacrato.

    Ora in regione approda una mozione per chiedere che al momento dell’eventuale processo l’ente di Palazzo offa, in nome e pe conto dell’intero Molise, si costituisca parte civile.
    Una decisione che va a innestarsi sulla legge varata all’unanimità otto mesi fa proprio per attuare tutte le misure necessarie alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.
    «E’ un tema molto caldo e sensibile quello della violenza su donne e minori che spesso balza agli onori della cronaca nazionale e locale – sostiene il vicepresidente del consiglio regionale Filippo Monaco – ed il Molise non è da meno.

    E’ recente infatti la notizia della presunta violenza ai danni di una ragazzina di Portocannone che, all’epoca dei fatti era minorenne, da parte del parroco del paese. Certezze e verità dell’accaduto ancora non esistono ma, nel caso in cui fosse vero, si tratterebbe di un caso di una gravità inaudita e che rientrerebbe, a tutti gli effetti, nell’accezione più ampia della violenza di genere».

    Monaco ricorda che la Regione Molise, varando, nell’ottobre 2013 la legge n.15 al fine di prevenire e contrastare ogni forma di violenza ai danni di donne e bambini, ha previsto la possibilità di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorioaventi ad oggetto reati che presuppongono l’esercizio di condotte violente, anche di carattere morale, ai danni delle donne e dei minori di età. «E’ per questo che ho presentato una mozione che impegna l’intero consiglio regionale a costituirsi parte civile. Non si sta accusando nessuno nè tantomeno si è possessori della verità dei fatti. Nella certezza però di un simile avvenimento la Regione non può stare a guardare inerme ed impassibile ma dovrà attuare tutte le azioni necessarie per contrastare la violenza, così come sancito dalla recente normativa».

    http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=16161
  • #Pedofilia, Papa Francesco ha fortemente difeso il record della Chiesa cattolica romana sulla lotta contro gli abusi sessuali da parte di sacerdoti? La BBC intervista la Rete L’ABUSO

    #Pedofilia, Papa Francesco ha fortemente difeso il record della Chiesa cattolica romana sulla lotta contro gli abusi sessuali da parte di sacerdoti? La BBC intervista la Rete L’ABUSO

    In una rara intervista con un giornale italiano, il Papa ha detto che “nessun altro ha fatto di più” per sradicare la pedofilia.

    Ha detto che la Chiesa aveva agito con trasparenza e responsabilità, ma era l’unica istituzione ad essere stata attaccata.

    Il mese scorso, l’ONU ha fortemente criticato il Vaticano per non aver debellato la pedofilia e per consentire che si insabbi.

    Statistiche “Shocking”

    Nella sua intervista al Corriere della Sera pubblicato il Mercoledì, Papa Francesco ha detto: “La Chiesa cattolica è forse l’unica istituzione pubblica ad aver agito con trasparenza e responsabilità.

    «Nessun altro ha fatto di più. Eppure la Chiesa è l’unica ad essere stata attaccata.”

    Il Papa, che festeggerà il suo primo anniversario della sua elezione a fine mese, ha anche elogiato il suo predecessore, emerito Papa Benedetto XVI, per cambiare l’atteggiamento della Chiesa nei confronti dei sacerdoti predatori, dicendo che era stato “molto coraggioso”.

    Ha anche messo in dubbio il fulcro del dibattito, dicendo: “. Le statistiche sul fenomeno della violenza contro i bambini sono scioccanti, ma mostrano anche chiaramente che la grande maggioranza degli abusi sono effettuate in ambienti familiari o di vicinato”

    Unrapporto delle Nazioni Unite negli scandali di abusi pubblicato il mese scorso ha invitato il Papa a “rimuovere immediatamente” tutti i sacerdoti noti o sospettati pedofilia.

    Il Vaticano è anche accusato di preferire sistematicamente la “salvaguardia della reputazione della Chiesa e del presunto autore del reato, anziché la tutela dei minori vittime” – cosa che il Vaticano ha strenuamente negato.

    Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC) ha detto che la Santa Sede dovrebbe aprire i suoi file sui membri del clero che hanno “nascosto i loro crimini”, in modo che possano essere ritenuti responsabili dalle autorità.

    Papa Francesco, ha istituito una commissione per indagare sui crimini sessuali commessi da sacerdoti e di prendersi cura delle vittime, ma finora ha fatto pochissime azioni pubbliche circa gli scandali che hanno scosso la Chiesa negli ultimi anni.

    No ‘grandi cambiamenti’

    Il leader di un gruppo italiano che rappresenta le vittime di abusi sessuali del clero sostiene che ci sono poche azioni concrete da parte del Vaticano che non ci sono stati “grandi cambiamenti” sotto il pontificato di Francesco.

    Francesco Zanardi della Rete L’Abuso, ha dichiarato alla BBC: “I casi di abusi sui minori da parte di sacerdoti continuano ad accadere, in tutta Italia, e dei casi che abbiamo denunciato non abbiamo visto alcun intervento.”

    “Il Papa fa queste dichiarazioni, ma poi il Vaticano non risponde alle Nazioni Unite, non impone l’obbligo che i vescovi debbano denunciare i preti accusati nei tribunali e non affrontarli internamente.”

    Zanardi ha anche attaccato la copertura degli scandali di abusi, dicendo che i media in Italia “adorano” Papa Francesco.

    “Noi che lavoriamo su questo tema, vediamo la realtà delle cose. La realtà è molto diversa da quello che dicono i media”.

    Il fondatore del sito web statunitense, BishopAccountability.org, Terence McKiernan, è stato più diretto nelle sue critiche, lamentando che il Papa non aveva semplicemente omesso di chiedere scusa ai bambini che erano stati abusati, ma non aveva nemmeno espresso dolore.

    Ha detto “E ‘sorprendente che a questo ritardo, Papa Francesco ricicli tale retorica stanca e difensiva”.

    Papa Francesco ha utilizzato l’intervista, anche per ammettere che lui è a disagio con la raffigurazione che viene fatta di un “superman” che lascia il Vaticano di notte per nutrire i senzatetto.

    Ha detto al giornale: “Il Papa è un uomo che ride, piange, dorme con calma e ha amici come tutti gli altri. Una persona normale.».

    I suoi commenti sono su un nuovo settimanale interamente dedicato alla sua vita, chiamato Il Mio Papa, in edicola in Italia.

    http://www.bbc.com/news/world-europe-26448075

  • Abusi sessuali, quando la Cei farà mea culpa e cambierà politica?

    Abusi sessuali, quando la Cei farà mea culpa e cambierà politica?

     La domanda è d’obbligo dopo la relazione della Commissione Onu per i diritti del fanciullo circa le responsabilità del Vaticano per gli abusi sessuali commessi dal clero. La Santa Sede ha forse alcune ragioni nel ricordare che negli ultimi due anni qualcosa ha fatto, di certo però questo non vale per l’Italia. Infatti, mentre le Conferenze episcopali di Germania, Olanda, Francia, Belgio, Svizzera, Austria, Irlanda sono intervenute con azioni dirette – sebbene dopo l’esplodere nell’opinione pubblica di indicibili tragedie – in Italia la Cei ha sempre perseguito una politica di opacità e di autotutela corporativa. Non si è voluta costituire una Commissione speciale sugli abusi commessi da ecclesiastici, considerati “fenomeno marginale”. Negata persino la figura di un vescovo responsabile a livello nazionale perché, parole del segretario generale Cei, ”in Italia non c’è bisogno di un’autorità terza per seguire questi casi, il vescovo è responsabile di tutto nella propria diocesi anche in questo campo”. Possibile allora che solo in Italia nessun Vescovo abbia ritenuto di dover rassegnare le dimissioni o fare mea culpa per l’omessa vigilanza nei casi accertati di abusi sessuali? Eppure di casi ce ne sono purtroppo stati, ne posso riportare due di cui sono testimone diretto. Quello di don Ruggero Conti, parroco a Roma condannato a 14 anni in Appello per reiterati abusi su minori e rispetto al quale mi costituì in giudizio a nome del Comune visto che il sindaco Alemanno non voleva. Durante il processo il Vescovo Gino Reali, responsabile della Diocesi cui faceva capo don Conti, ammise di aver ricevuto per tempo notizie e segnalazioni di quanto poi accertato dai tribunali: non gli credette e così gli abusi proseguirono. Ebbene, non solo al momento non mi risultano siano stati presi provvedimenti canonici rispetto a don Conti, ma neanche rispetto al vescovo che rimane nel pieno esercizio delle sue funzioni.
    Caso analogo quello relativo a don Luigi Gatti, già numero uno della Caritas di Perugia che ha appena patteggiato due anni di reclusione rispetto alle accuse di molestie sessuali nei confronti di soggetti deboli affidati alla sua comunità. Anche in questo caso, il Vescovo fu informato che qualcosa non andava ma si limitò a fare “da paciere” tra vittima e predatore. Allo stesso modo, non ho notizia di reazioni nei vescovi italiani che hanno visto i tribunali accertare violenze sessuali da parte di sacerdoti sotto la loro giurisdizione: almeno 135 casi dal 2000 al 2011 secondo la stessa Cei. E allora, come può la Conferenza episcopale italiana pensare che a gestire una fase nuova possano essere gli stessi vescovi che hanno dimostrato per anni di essere incapaci di vigilare e di ammettere i loro errori? La verità è che la Cei andrebbe commissariata, essendo un organismo che riunisce i vescovi italiani e che ha mostrato di muoversi in maniera corporativa. Prova ne è che le “Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici”, adottate in pompa magna dalla Cei nel 2012, siano state respinte dallo stesso Vaticano perché fondate sul “tutto va bene madama la marchesa”. L’ultima assemblea generale della Cei del 25 gennaio scorso ne ha dovuto prendere atto ed elaborarne di nuove, ma come diceva san Tommaso “se non vedo non credo”. Sia chiaro, se la Cei vuole davvero cambiare pagina, deve prevedere: – l’obbligo di denuncia alle autorità civili da parte del clero informato di abusi; – meccanismi concreti per portare alla luce i crimini di pedofilia commessi dal clero attraverso i decenni, anche attraverso commissioni indipendenti cui aprire gli archivi; – strumenti di sostegno alle vittime degli abusi. A differenza che negli Usa o in altri Paesi europei, infatti, l’unico vero attivismo delle nostre Diocesi è stato quello degli avvocati che hanno presidiato i tribunali affinché le vittime di abusi non potessero rivalersi su di loro per i risarcimenti danni. Ecco, se la Cei vuole fare davvero chiarezza, tutelando le vittime anziché le sue gerarchie, cominci con il creare un fondo per i minori abusati, ad esempio con una parte del miliardo di euro che ogni anno ottiene in maniera truffaldina dall’8 per mille dell’Irpef degli italiani.

    Il Fatto Quotidiano

  • Intervista a João Oliveira: “I capi della multinazionale hanno scelto di eliminare l’argomento”

    Intervista a João Oliveira: “I capi della multinazionale hanno scelto di eliminare l’argomento”

    João Paulo Gomes de Oliveira, 38 anni, è un medico veterinario e ha lavorato in cooperazione internazionale e sviluppo dal 2001. È stato membro di organizzazioni nazionali e internazionali di diversi paesi.

    Quando, nel 2010, è stato posto come insegnante dal Centro polivalente Dehon a Gurúè, in Mozambico, come parte di un programma dell’allora Istituto portoghese per il supporto allo sviluppo (IPAD), finanziato dal Ministero degli Affari Esteri, coinvolgendo i sacerdoti responsabili del centro e un orfanotrofio nelle vicinanze.

    Cosa ti ha spinto a presentare un reclamo? 
    Soprattutto la gravità della situazione. Quando mi sono iscritto alla scuola e gli studenti hanno capito che non ero imparentato con i preti [il preside della scuola e il capo di un orfanotrofio in Gurúè], ho iniziato ad avere sospetti, a notare fatti e comportamenti strani come le guardie armate alla porta dell’orfanotrofio. Quando sono stato avvicinato da un alunno angosciato e disperato che voleva scappare, ma non aveva nessun altro posto dove andare, l’ho affrontato e ho ricevuto un racconto spaventoso di quello che stava succedendo.

    I due sacerdoti – Ilario Verri e Luciano Cominotti – vengono indagati in Italia esclusivamente sulla base della loro denuncia? 
    Non posso dire Ma è noto che il mio reclamo è stato preso sul serio e sufficientemente sostanziale e ben fondato per essere stato rinviato dal sistema giudiziario all’ufficio del pubblico ministero in Italia e meritato diversi mesi di indagini. Sono stato chiamato dalla procura italiana a testimoniare su questi preti, che è accaduto lo scorso settembre.

    Che prove hai presentato? 
    Le prove sono state presentate alle autorità competenti e sono oggetto di indagine. Non sarà un processo facile data la natura del crimine, i limiti delle istituzioni in Mozambico e, nel caso della procura italiana, la barriera linguistica. Questo caso sottolinea la responsabilità criminale della Chiesa cattolica e l’importanza della giustizia secolare nel risolvere questi casi semplicemente perché sappiamo tutti che la giustizia, la polizia e la libertà di stampa funzionano solo in una parte ristretta del mondo. Ed è proprio nell’altra parte che la maggior parte dei bambini non è protetta. È molto importante che la Chiesa cattolica si assuma le sue responsabilità e prenda misure per l’effettiva protezione dei bambini.

    Ha riferito la situazione ai suoi superiori all’IPAD. Cosa ti aspettavi che facessero? 
    Il crimine riferito al Ministero degli Affari Esteri [da cui dipendeva l’IPAD] è un crimine che viola le convenzioni internazionali sui diritti umani firmate dallo Stato portoghese. Si spera che lo Stato portoghese non trascuri la sicurezza delle vite umane, specialmente quando parliamo di bambini svantaggiati nei paesi fratelli. Se ci sono sufficienti indicazioni per indagare sulla giustizia di due paesi stranieri, è incomprensibile per la negligenza dell’AMF responsabile degli stessi fatti, che hanno semplicemente scelto di cancellare l’argomento.

    I due paesi – Italia e Mozambico – hanno giurisdizione giudiziaria. Il Portogallo no, perché non erano né le vittime né il presunto agente del crimine portoghese. 
    In ogni caso, dal momento che l’insegnamento è l’obiettivo principale della cooperazione portoghese nel PALOP, questa procedura solleva seri interrogativi sulla procedura del MAE quando vengono a conoscenza situazioni analoghe. La scuola in cui lavoravo non era mai stata visitata da nessuno dei miei superiori. Non era prima, durante o dopo. Chi garantisce che in altre istituzioni, che beneficiano della cooperazione portoghese, non esistano reati di questo tipo?

    https://www.publico.pt/2014/03/02/mundo/entrevista/entrevista-com-joao-oliveira-os-responsaveis-do-mne-optaram-por-apagar-o-assunto-1626571