Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: italia

  • CEI. Preti pedofili: “i vescovi sono come padri, delle vittime e dei preti”, Padri sanguinari che proteggono e non denunciano i carnefici dei figli

    CEI. Preti pedofili: “i vescovi sono come padri, delle vittime e dei preti”, Padri sanguinari che proteggono e non denunciano i carnefici dei figli

     Preti pedofili: Cei, “I vescovi sono dalla parte delle vittime”

    14:52 31 GEN 2014

    (AGI) – CdV, 31 gen. – “Il vescovo non e’ un pubblico ministero, e’ molto di piu’: davanti alle denunce di abusi sessuali e’ il padre della vittima. Ed e’ padre anche dell’accusato”. Il nuovo segretario della Cei, monsignor Nunzio Galantino usa questa immagine forte (che nel diritto canonico e’ quella del “buon padre di famiglia” che ha il dovere giuridico di agire per impedire delitti e ingiustizie, anche se compiuti dai suoi figli) per spiegare il crinale difficile nel quale si trova la Chiesa nell’indicare con le linee guida le modalita’ di reazione ai casi di preti pedofili. Il Consiglio Episcopale Permanente, spiega il neo segretario Cei nella sua conferenza stampa, ha recepito le indicazioni date dalla Congregazione della Dottrina della fede, e le linee guida italiane stanno per essere pubblicate. “Quando le avrete – promette ai giornalisti – vedrete che i vescovi sono dalla parte delle vittime, anche se non escludono che possano esservi a volte false accuse e che in quel caso bisogna tutelare l’accusato: e’ accaduto in Italia anche che un sacerdote si togliesse la vita per essere stato accusato ingiustamente, ed e’ emerso solo dopo la sua morte che le accuse erano false”.

    http://www.agi.it/cronaca/notizie/20140131…e_delle_vittime

  • Sorisole, preti pedofili e minori con condanne nella stessa struttura

    Sorisole, preti pedofili e minori con condanne nella stessa struttura

    Un sacerdote, detenuto dal febbraio 2013 nella casa circondariale di via Gleno, dove sta scontando una condanna definitiva a sette anni e quattro mesi per abusi su un minore che frequentava l’istituto scolastico e per detenzione di materiale pedo-pornografico trovato nel proprio computer, a marzo potrebbe lasciare il carcere di Bergamo.

    E’ don Marco Baresi, ex vicedirettore del Seminario diocesano di Brescia, che dopo aver scontato oltre 4 anni ai domiciliari, ora è in carcere a Bergamo a seguito della condanna definitiva stabilita dalla Cassazione nel febbraio 2013: sette anni e 4 mesi.

    Ma dove andrebbe don Baresi a scontare il resto della sua pena?

    La struttura individuata è il Patronato San Vincenzo di Sorisole, diretta da don Fausto Resmini, coordinatore dei cappellani delle carceri lombarde e cappellano di quello di Bergamo. Dentro le mura del Patronato San Vincenzo trova spazio anche, dal 1978, una comunità di accoglienza per minori denominata “Don Lorenzo Milani”.

    LA COMUNITA’ PER MINORI

    A questa comunità sono affidati minorenni con un’età compresa tra i 14 e i 18 anni che, per decreto del Tribunale dei Minori, vengono cautelativamente allontanati dalle loro famiglie: vittime di sfruttamento e violenza; minori agli arresti domiciliari; minori in custodia perché arrestati in flagranza di reato; minori passati in giudicato e per i quali è stata accertata la pericolosità sociale. La comunità offre accoglienza anche a minori stranieri non accompagnati ed a giovani richiedenti asilo politico e profughi. Inoltre si offre accoglienza notturna a tutta una serie di giovani senza fissa dimora ed ad adulti con diversi problemi di emarginazione grave.

    Eppure, è proprio dietro l’alta siepe che circonda il villaggio dei fanciulli voluto da don Bepo Vavassori a Sorisole, che i vescovi delle dieci diocesi lombarde (Bergamo, Brescia, Crema, Cremona, Milano, Vigevano, Pavia, Como, Lodi e Mantova) anni fa hanno deciso di aprire in gran segretezza una comunità di pronto intervento e accoglienza per preti incappati nella giustizia: indagati o addirittura già condannati per pedofilia o per aver commesso abusi su minori. Una struttura d’emergenza dove trascorrono lunghi periodi anche sacerdoti affidati ai servizi sociali per adulti.

    Nella maggior parte dei casi questi religiosi, nonostante la condanna, continuano la loro vita pastorale per di più vicini, vicinissimi, ai ragazzi accolti al Patronato. In questa struttura sono stati accolti negli ultimi anni sacerdoti che sono saliti alla ribalta della cronaca giudiziaria proprio per i loro abusi sui minori.

    I CASI E I PRECEDENTI

    Come don Tarcisio Baccalà 62 anni, un lungo curriculum di spostamenti in tantissime parrocchie d’Italia, da Trezzano sul Naviglio a Roma. Parrocchie e oratori da dove è dovuto fuggire, denunce causa per pedofilia, trovando per anni riparo anche nella comunità Villa Iride dei padri Venturini, che esiste per preti pedofili, sul lago Maggiore, a Verbania.

    Al Patronato San Vincenzo di Sorisole, pizzicato da un servizio televisivo delle Iene, ha trovato rifugio fino a poco tempo fa anche don Adriano Locatelli 65 anni, già vicario parrocchiale a Cologno al Serio, accusato di abusi sui minori, o ancora don Vincenzo Sorini, della diocesi di Milano, finito sotto inchiesta e poi condannato per abusi sessuali e possesso di materiale pedo-pornografico.

    Tanti i ragazzini che nell’arco di oltre dieci anni sarebbero stati avvicinati dal religioso che, con la scusa di scattare fotografie, li denudava e faceva “avances” nei loro confronti. Per anni avrebbe prodotto in proprio quel materiale pornografico con adolescenti trovato dalla polizia, diligentemente catalogato, nella canonica di un paesino di Varese, sul lago Maggiore dove il sacerdote ha svolto il suo compito di pastore di anime. Ancora oggi è in affidamento ai servizi sociali ospite del Patronato San Vincenzo.

    Sempre a Sorisole era stato ospitato don S. R. 51 anni di Masano di Caravaggio che nel 2010 era finito nel mirino della trasmissione televisva Le Iene con l’accusa di aver molestato due ragazzi fingendo di fornire loro un supporto spirituale. Per quegli episodi documentati dalle telecamere il vescovo di Cremona, monsignor Dante Lanfranconi, lo aveva sollevato dal proprio incarico al Santuario di Caravaggio. Così don S.R. aveva trovato riparo al Patronato di Sorisole per alcuni mesi fino a quanto, stanco della pressione a cui era stato sottoposto, decise di togliersi la vita alla fine novembre 2010.

    Accanto alla comunità per minori di Sorisole sono stati ospitati in questi anni sacerdoti di Cremona e di Milano. Ognuno con una storia che racconta una provincia italiana dove, ancora, “i panni sporchi si lavano in famiglia”. O in parrocchia.

    I LUPI E GLI AGNELLI

    “Lavare i panni sporchi in famiglia” non è certo una citazione evangelica, che del resto dice il contrario (“È inevitabile che gli scandali accadano”), ma è diventata una pratica che dovrebbe nascondere il più spiacevole dei problemi: la piaga della pedofilia non è una questione che ha colpito chiese e parrocchie lontane, ma è una realtà assolutamente presente a Bergamo, cuore del cattolicesimo. Possibile che nessuno si sia chiesto come possano coabitare nella stessa struttura molestatori e vittime? O forse, biblicamente parlando, lupi e agnelli?

    Don Fausto Resmini, a cui abbiamo posto queste domande risponde (lo potete leggere in un articolo a parte o cliccando qui) illustrando obiettivi e meriti dell’iniziativa ed esclude qualsiasi convivenza con i minori anche se, dice “è facile generalizzar ed equivocare”.

    http://www.bergamonews.it/cronaca/sorisole-preti-pedofili-e-minori-con-condanne-nella-stessa-struttura-184186

  • Pedofilia. Il dovere della denuncia.

    Pedofilia. Il dovere della denuncia.

    Il vescovo di Termoli monsignor Gianfranco De Luca parla del caso di don Marino Genova e descrive la procedura che ha applicato. Un quadro che merita alcune riflessioni.

    Come dichiara il vescovo, con qualche imprecisione, la direttiva applicata è quella vaticana del 2001, la De Delictis Gravioribus, che la Conferenza Episcopale dopo lo scandalo del 2010 ha dichiarato di applicare anche in Italia, con la divulgazione delle nuove linee guida, nel 2012.

    Purtroppo in Italia, a differenza delle Conferenze Episcopali degli altri paesi, le linee guida non presentano alcun passo in avanti nella tutela delle vittime. Nessun obbligo di denuncia alla magistratura da parte dei vescovi, nessun sostegno alla vittima; prevale ancora oggi la tutela del buon nome della chiesa cattolica, sperando che la vicenda non diventi pubblica, possibilmente che non arrivi neppure all’autorità giudiziaria.

    In poche parole soffocare lo scandalo. E difatti quando don Marino Genova fu allontanato da Portocannone la diocesi di Termoli emanò un comunicato stampa teso proprio a soffocare lo scandalo: «la notizia, per quanto inattesa, è stata presa in comunione tra monsignor Gianfranco De Luca e don Marino Genova ed è dettata da esigenze personali del diretto interessato e non risulta essere legata a particolari eventi». Insomma, le accuse di pedofilia non solo non vennero menzionate, ma addirittura vennero derubricate a fatti di non particolare rilevanza. E ci domandiamo quale sia la rilevanza degna di nota.

    E la l’assenza di un dovere di denuncia la rivendica in più punti lo stesso vescovo, il quale si rammarica per la salute della vittima, ma allo stesso tempo sottolinea che non è tenuto a denunciare. Neppure moralmente.

    Esiste una discrepanza tra la denuncia alle autorità civili, fatta nell’aprile 2013 dalla vittima e la sospensione a divinis del novembre 2012, precedente di cinque mesi, che comportò anche il trasferimento del parroco in una “comunità”.

    La cosa si spiega facilmente: è la procedura. Il tutto pur sapendo che esiste il rischio da parte della vittima di denuncia alle autorità civili; denuncia che la chiesa cattolica omette sistematicamente, come vediamo ancora oggi.

    Lasciando il parroco in parrocchia, si corre il rischio che il PM decida per l’arresto cautelativo o per i domiciliari, ad esempio perché c’è rischio di reiterazione.

    Quindi rimuovere è scelta che protegge innanzitutto il sacerdote. Domiciliandolo in una struttura “protetta” con la motivazione che il sacerdote si sta “curando” si evita nel 90% dei casi il rischio che la magistratura intervenga, in quanto vengono date delle “presunte garanzie”, che però come vediamo il vescovo scarica prontamente, in quanto mette parecchi limiti riguardo alle sue responsabilità e doveri di vigilanza.

    Emerge l’ estrema facilità con la quale don Marino esce da quella comunità. Forse non è un luogo così tanto “protetto”.

    Esiste anche un’altra conseguenza quando il sacerdote viene spostato; spostando il sacerdote si permette al pedofilo di continuare ad abusare, mandandolo in un luogo a lui favorevole, e soprattutto dove non è conosciuto.

    Noi non facciamo un processo alle intenzioni; constatiamo semplicemente che in moltissimi casi il trasferimento ha permesso il perpetuarsi degli abusi in territori “vergini”.

    Per quanto riguarda la tutela della vittima in questione non c’era più bisogno, ha pensato da sola a tutelarsi, denunciando alla magistratura.

    Il vescovo ribadisce che sapeva, ma ha agito nel massimo riserbo, come da procedura e come sarà anche per il processo canonico. Ricordiamo che le direttive vaticane impongono il segreto pontificio a pena di scomunica a chi parlasse di questi crimini: è la codificazione dell’ordine di soffocare lo scandalo.

    La conseguenza, se il sacerdote fosse colpevole, è che potrebbe scontare una mite pena per poi essere reintegrato chissà dove. E’ già successo, perché dove non c’è scandalo non c’è nemmeno vergogna a reintegrare dei preti criminali.

    Doveroso ricordare che la pedofilia non è una malattia, come molti erroneamente credono; è una devianza della personalità, che con terapie mediche e psicologiche si può tentare di controllare, ma da cui non si “guarisce”. Il pedofilo rimane sempre attratto dai minori.

    La politica attuata dalla chiesa cattolica in questi casi riduce il sacerdote, privato dello stipendio, ad essere impossibilitato notevolmente sia nel mantenere impegni economici presi in precedenza, che a pagarsi una terapia di recupero privatamente. La “terapia” imposta spesso consiste in qualche anno di ritiro presso comunità religiose protette. Come se il ritiro e la preghiera abbiano una qualche efficacia riabilitativa.

    E’ da tener presente che il prete sospeso, in questo caso, non viene privato del suo stipendio. Il vescovo De Luca ha detto che oggi don Marino non riceve stipendio. E non vi è motivo di dubitarlo. Ma il vescovo ha omesso di dire che, pur se sospeso, don Marino è stato stipendiato … per non far niente. Non per curarsi, non per svolgere il suo ministero, da cui è sospeso. E’ stato spedito a Roma, da dove non infrequentemente torna nella sua terra.

    In molti casi, spesso i vescovi conoscono da anni le devianze del sacerdote, ma non intervengono, rendendosi complici non solo di permettere al sacerdote di continuare ad abusare, ma anche non aiutandolo di fatto ad affrontare una terapia.

    La De Delictis Gravioribus ha più responsabilità, in questi casi, che il pedofilo.

    Questa breve analisi per cercare di rendere più chiari i motivi per i quali anche la chiesa, se informata su fatti, debba rivolgersi alla magistratura, denunciando e non agendo internamente e senza aspettare che la vittima trovi il coraggio.

    La loro procedura interna, da come testimonia lo stesso vescovo, tutela ancora oggi solo il buon nome della chiesa e il pedofilo. La sospensione dello stipendio (tardiva), la sospensione o l’eventuale riduzione allo stato laicale, diciamocelo chiaro, non risolvono il problema.

    Questi sacerdoti non vengono denunciati perché dicono male la messa, vengono denunciati perché molestano bambini e ragazzini. Questo è il punto.

    Rimane aperto l’invito alle eventuali vittime di denunciare rivolgendosi alle autorità civili, o in alternativa come sta accadendo nelle ultime ore, di segnalare o chiedere supporto al nostro staff scrivendo all’indirizzo

    Il portavoce di Rete L’ABUSO

    Francesco Zanardi

  • Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Aiutateci a scoprire chi è questo prete pedofilo protetto dall’anonimato. CASSAZIONE: CONDANNATO SACERDOTE DI COMUNITÀ CHE ABUSAVA DI MINORI DURANTE LA NOTTE… sabato 4 gennaio 2014 La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40610 del 2013, ha condannato al carcere un sacerdote che abusava ripetutamente di minori in comunità di atti sessuali durante la notte.

    Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 giugno – 1° ottobre 2013, n. 40610 – Presidente Teresi – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. F.G. , nato a (omissis) , era imputato: a) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) e in qualità di tutore come da nomina del Tribunale di Piacenza del 19.4.2001, abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità e di quella connessa al ruolo di tutore, costringeva ripetutamente G.D. , nato il (omissis), collocato presso la su indicata struttura, dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo e con minacce di ritorsioni in seno alla comunità, ed in una occasione approfittando dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. In (omissis) dal mese di (omissis) sino a fine XXXX, a (omissis) . b) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente il minore S.M. nato il (omissis), collocato presso la suindicata struttura dall’Azienda U.S.L. di XXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX, tanto da indurre il minore a dormire indossando i pantaloni jeans abbottonati al fine di dissuadere dall’intento sessuale. In (omissis) dal mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . c) del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva E.M. , nato il XXXXXXXX, pertanto minore di anni 16, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno ed approfittando del sonno, consistenti in toccamenti della gamba e del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava ed incrociava le gambe, o comunque compiendo con il minore infrasedicenne gli atti sessuali sopra indicati. In (omissis) in data anteriore e prossima al mese di (omissis) . e) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un. medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente SA.Ja. , nato il (omissis) , collocato presso la suindicata struttura, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava nel letto, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX. In (omissis) nel mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . f) del reato di cui agli artt. 609 bis, 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva L.Z. , nato il (omissis), pertanto minore di anni 16 al momento del fatto, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno, approfittando del sonno, consistente in toccamenti del pene, avendo inserito la mano al di sotto dei boxer, agendo nonostante il dissenso del ragazzo o comunque compiendo con il minore infrasedicenne l’atto sessuale sopra indicato. In (omissis) . 2. Il F. veniva condannato dal Tribunale di Piacenza, con sentenza del 21.10.2008, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione, oltre a pene accessorie ex art. 29 c.p., previa concessione delle attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione tra i reati a lui ascritti in rubrica ai capi a), b), c), e) ed f); l’imputato veniva invece assolto dal reato sub d) perché il fatto non sussiste. L’imputato è stato ritenuto colpevole di alcuni episodi di atti sessuali commessi ai danni di alcuni ragazzi ospiti della Comunità (omissis) di (omissis) , ivi collocati dai Servizi Sociali, della quale l’imputato, sacerdote, era all’epoca responsabile, nonché tutore di una delle parti lese, G.D. , nominato tale dal Tribunale di Piacenza in data 19.4.01. Secondo le contestazioni oggetto dell’imputazione, le violenze sessuali erano commesse, in tutti i casi, abusando dell’autorità rivestita dall’imputato all’interno della Comunità e nel caso del G. , anche di quella di tutore, costringendo i ragazzi, in alcuni casi infrasedicenni all’epoca dei fatti (capi e ed f), a subire atti sessuali in orari notturni, profittando del sonno, compiendo ripetute incursioni effettuate dal sacerdote nelle camere da letto dove dormivano i giovani ospiti, mediante toccamenti del pene e, riguardo ai casi di G. e S. , anche rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi, che si giravano nel letto al fine di dissuadere i propositi dell’imputato, nel caso di S. giungendo a dormire con i jeans indossati e abbottonati, e di E. girandosi e incrociando le gambe, nonché nel caso del G. , con minacce di ritorsioni in seno alla Comunità e approfittando, in una occasione, dello stato di ebbrezza del giovane conseguente al vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. 3. Il copioso materiale probatorio dettagliatamente analizzato nella sentenza di primo grado, dava conto di numerose testimonianze delle parti lese, di altri soggetti ospiti della Comunità e degli operatori che agivano in seno alla medesima. Inoltre è stata svolta una c.t. del PM sul computer in uso all’imputato che ha evidenziato nel sistema operativo la presenza di un profilo utente denominato (omissis) , e tra i Temporaney Internet Files di tale profilo utente, ha rinvenuto 263 files di immagini pornografiche o a carattere erotico a prevalente carattere omosessuale, nonché 6 files relativi alla visita di siti a contenuto pornografico omosessuale e cookies che documentavano la navigazione in altrettanti siti a carattere pornografico con contenuto omosessuale; la maggior parte degli accessi risultavano effettuati nella notte tra le ore 1,30 e 4,00 del mattino, quando nella comunità era presente il solo F. ; sono stati infine acquisiti al fascicolo del dibattimento, su accordo delle parti, alcuni atti quali la denuncia-querela e gli altri verbali di dichiarazioni di G.D. , nel frattempo deceduto per suicidio, e di S.M. , nonché le s.i. di A. , B. , Be. , L. , E.B. e V. . Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato in ordine a tutti i reati a lui ascritti – ad eccezione, come detto, del capo D) – in quanto le dichiarazioni delle parti lese sono state giudicate pienamente attendibili, coerenti, logiche, precise, dettagliate e riscontrate dalle altre testimonianze – degli operatori e degli operanti di PG – nonché dagli esiti delle verifiche da costoro compiute. Il Tribunale ha altresì valorizzato l’assenza di movente – ragioni di astio, vendetta o convenienza – idoneo ad ipotizzare un possibile intento calunniatorio dei cinque giovani accusatori del sacerdote, alcuni dei quali particolarmente remissivi e in sostanziali buoni rapporti con lo stesso. Il Tribunale ha infine sottolineato, che gli episodi sono stati vissuti separatamente, anche in tempi diversi, dai cinque ragazzi, che pure tratteggiavano lo stesso profilo criminale di un personaggio coerente e costante nell’ossessione volta a rubare contatti sessuali con i giovani affidati alle sue cure. Il Tribunale ha escluso, pertanto, che le singole denunce-querele potessero ipotizzarsi quale espressione di un preordinato geometrico castello accusatorio, deponendo nel senso della genuinità dei racconti anche le piccole imprecisioni e talune marginali contraddizioni tra le deposizioni e le precedenti dichiarazioni, fisiologica espressione di credibilità e di intrinseca veridicità degli stessi, corroborata altresì dal racconto di analoghi comportamenti osservati cinque anni prima in una diversa comunità da K.Y. , che senza nulla sapere di ciò che avevano riferito i ragazzi di (omissis) , ha descritto in udienza un’analoga incursione notturna del F. cui aveva assistito personalmente mentre si trovava ospite a XXXXXXX, dove l’imputato prestava al’epoca la propria opera. 4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la difesa dell’imputato deducendo plurimi motivi. Con sentenza del 20 gennaio 2012 – 18 aprile 2012 la Corte d’appello di Bologna – qualificati i fatti contestati rispettivamente: al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis. co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. 1 c.p., esclusa per i capi C) ed F) l’ipotesi ex art. 609 quater c.p. – ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza ed ha. 5. Nei confronti di questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con 14 motivi, oltre un motivo aggiunto, illustrati anche con successiva memoria.

    Considerato in diritto 1. Il ricorso – articolato in quattordici motivi – è infondato. 2. Tali sono innanzi tutto i primi due motivi con cui il ricorrente denuncia il mancato accoglimento dell’eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell’art. 429, c.p.p. in ragione della contraddittorietà, indeterminatezza e/o assoluta genericità dei capi d’imputazione; nonché inosservanza del disposto dell’art. 521 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p.. Si tratta di una riproposizione di censure svolte dall’imputato e alle quali la Corte d’appello ha già puntualmente e correttamente risposto: la contestazione in fatto – sopra riportata in narrativa – è tutt’altro che generica, descrivendo condotte dell’imputato in termini precisi, dettagliati e con espliciti riferimenti alla costrizione delle vittime a subire atti sessuali in orari notturni, approfittando del sonno, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi e abusando dell’autorità rivestita all’interno della Comunità. È vero – come rileva il ricorrente – che la Corte d’ Appello, nel confermare la sentenza di primo grado ha proceduto a (ri)qualificare in modo più puntuale i fatti contestati, e d’altra parte ad escludere la qualificazione alternativa. Infatti la Corte d’appello: ha qualificato i fatti contestati al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ha qualificato i fatti contestati ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. I c.p.; ha escluso per i capi C) ed F) l’ipotesi alternativa ex art. 609 quater c.p.. L’art. 521 c.p.p. consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ossia una diversa qualificazione dei fatti contestati all’imputato senza che perciò vi sia alcuna compromissione del diritto di difesa. Infatti l’imputato conosce i fatti che gli vengono contestati ed in ordine ad essi può difendersi senza che la eventuale modifica della loro qualificazione giuridica incida apprezzabilmente sulla sua possibilità di difesa secondo una scelta discrezionale del legislatore compatibile con l’art. 24 Cost. e l’art. 6 CEDU; cfr. C. cost. n. 103 del 2010 ha parlato di “materia riservata alla discrezionalità del legislatore” nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale in particolare degli art. 424, 429 e 521, 1 comma, c.p.p., nella parte in cui consentono al g.u.p. di disporre il rinvio a giudizio dell’imputato in relazione ad un fatto qualificato, di ufficio, giuridicamente in maniera diversa, senza consentire il previo ed effettivo sviluppo del contraddittorio sul punto. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2012, n. 32840) ha affermato in generale che la “diversa qualificazione del fatto” operata ex officio dal giudice d’appello, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., deve riguardarsi come legittima anche con riferimento ai principi affermati dall’art. 6, 1 e 3 comma, lett. a) e b), della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, quali interpretati dalla Corte Europea con la sentenza 11 dicembre 2007 nel caso Drassich c. Italia. Cfr. anche C. cost. n. 103 del 2010 cit. che ha affermato che l’art. 521 cod. proc. pen. ha codificato il principio della necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, in base al quale il giudice può attribuire al fatto una definizione giuridica diversa, senza incorrere nella violazione del suddetto principio, quando l’accadimento storico addebitato rimanga identico negli elementi costitutivi tipici, cioè quando risultano immutati l’elemento psicologico, la condotta, l’evento e il nesso di causalità. Solo se il giudice accerta che il “fatto” – non quindi la sua qualificazione giuridica – è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, può esserci difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza ove il giudice non abbia invece provveduto con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero. Tale vizio peraltro sussiste sempre che vi sia stato un’effettiva lesione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Cfr. Cass., sez. un., 15 luglio 2010 – 13 ottobre 2010, n. 36551, che ha affermato che quanto alla necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. 3. Nella specie i fatti di abuso sessuale in danno di giovani, alcuni minori infrasedicenni – come indicati nei plurimi capi di imputazione – sono rimasti invariati: l’imputato ha sempre conosciuto bene l’accusa, in punto di fatti addebitatigli, da cui doveva difendersi. La Corte d’appello in realtà non ha modificato, in senso stretto, la qualificazione giuridica dei fatti, come comunque pure avrebbe potuto fare ai sensi del primo comma dell’art. 521 c.p.p. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata; l’ha solo puntualizzata. Essa infatti – come appena rilevato – ha innanzi tutto precisato la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione sub A), B) ed E): non già art. 609 bis c.p. tout court, ma per il capo A) art. 609 bis, primo comma e secondo comma, n. 1), c.p. (quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX) e per i capi B) ed E) art. 609 bis, primo comma, c.p.. Ha poi precisato la qualificazione giuridica delle imputazioni sub C) ed F): non già art. 609 bis oppure 609 quater c.p., ma art. 609 bis, primo comma, n. 1), c.p.. Sotto il profilo processuale non c’è la violazione denunciata dal ricorrente con i primi due motivi di ricorso: se la Corte d’appello poteva dare ai fatti una diversa qualificazione giuridica, a maggior ragione poteva precisare meglio la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione in riferimento ai quali il giudice primo grado aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato. E parimenti, ancora sotto l’aspetto processuale, ben poteva sciogliere l’alternatività della qualificazione (art. 609 bis versus art. 609 quater c.p.) quanto ai capi d’imputazione sub C) ed F). La giurisprudenza di questa Corte (Cass., 22 novembre 2007 – 15 gennaio 2008 n. 2112) ammette l’imputazione alternativa. È quindi legittima, a maggior ragione, la qualificazione alternativa sicché legittimamente il giudice, oltre a poter dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ex art. 521, comma 1, c.p.p., può anche sciogliere l’alternatività della qualificazione del capo d’imputazione che contenga una contestazione alternativa. 4. In particolare, quanto ai capi di imputazione C) ed F) – abusi sessuali in danno di minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – la contestazione dell’abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità è ben presente in entrambe le imputazioni. Su questo elemento di fatto si fondava l’alternatività della contestazione – art. 609 bis, primo comma, oppure art. 609 quater, primo comma, n. 2 – alternatività sciolta dalla Corte d’appello riferendo (correttamente) il fatto alla prima norma. Si tratta quindi di vera e propria riqualificazione giuridica del fatto consentita dall’art. 521, comma 1, c.p.p.. Certo il principio dell’equo processo ex art. 6 CEDU induce ad una lettura restrittiva di tale disposizione (art. 521, comma 1, c.p.p.) che testualmente vede solo un limite quanto alla competenza al potere di riqualificazione dei fatti ad opera del giudice: la riqualificazione non è possibile quando il reato eccede la sua competenza o risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. In realtà c’è anche un limite che discende dal rispetto del principio dell’equo processo nel senso che occorre predicare altresì una generale riserva in termini di effettività della difesa dell’imputato che è frustrata non solo in caso di mancata correlazione tra “fatto” di cui all’imputazione contestata e “fatto” di cui alla sentenza; ma che potrebbe anche essere in concreto lesa dalla mera riqualificazione del “fatto” ex art. 521, comma 1, c.p.p.. Diversa infatti può essere l’ipotesi di quella riqualificazione del “fatto” che il giudice operi in sentenza “a sorpresa”, senza un diretto e chiaro raccordo con il dibattito processuale ed il thema decidendum; riqualifcazione che, in tale evenienza, può di fatto “spiazzare” la difesa ove questa sia stata privata di iniziative processuali che altrimenti avrebbe potuto promuovere. Nella specie però ciò non si è verificato perché la contestata modalità della condotta con cui l’imputato ha posto in essere gli atti sessuali in danno delle giovani parti offese – ossia il contestato abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità – apparteneva al contraddittorio processuale e la qualificazione di tale modalità in termini di vero e proprio “abuso di autorità” ex art. 609 bis, primo comma, c.p. piuttosto che di mero approfittamento di una relazione che vedeva il minore infrasedicenne, ma ultraquattordicenne, affidato al’imputato “per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia” ex art. 609 quater, primo comma, n. 2, c.p., costituiva un esito che si raccordava, direttamente ed in termini di congruità, a quanto dibattuto nel processo; ossia un esito prevedibile ed anzi prefigurato proprio dall’originaria contestazione alternativa. 5. Altra questione – non più processuale, ma di diritto sostanziale – è se sia corretta, o no, la qualificazione giuridica che la Corte d’appello ha dato ai fatti di abuso sessuale contestati all’imputato. Pur mancando una puntuale censura del ricorrente in ricorso, però nel motivo aggiunto il tema è trattato. Il motivo è comunque infondato. Può infatti riconoscersi la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti dalla Corte d’appello che li ha ricondotti – tutti, quindi anche le condotte in danno dei minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – al primo comma dell’art. 609 bis c.p.. Di tale disposizione ricorrono infatti tutti i presupposti: ci sono gli atti sessuali (toccamenti del pene, masturbazioni e rapporti sessuali orali); c’è il dissenso delle giovani parti offese, che hanno tentato in vario modo di sfuggire alle attenzioni abusive dell’imputato; c’è stato l’abuso dell’autorità rivestita in seno alla comunità (OMISSIS) dall’imputato, non disgiunta dal metus dei giovani abusati verso la figura del sacerdote. Ha accertato la Corte d’appello che i giovani abusati, stranieri, non avevano il coraggio di denunciare il F. perché privi di permesso di soggiorno e comunque di autonomia economica; temevano di essere gravemente danneggiati e non creduti, proprio perché F. era il responsabile della struttura e rivestiva un ruolo apicale non solo nella gestione finanziaria, ma anche sotto il profilo educativo e del percorso di recupero. Anche in questa parte la pronuncia impugnata è corretta atteso per “abuso di autorità” – che costituisce, unitamente alla “violenza” o alla “minaccia”, una delle modalità alternative di consumazione del reato previsto dall’art. 609 bis cod. pen. – deve intendersi una situazione di supremazia derivante da autorità, indifferentemente pubblica o privata, dell’agente che pone il soggetto passivo, sul quale sono compiuti atti sessuali, in una posizione di debolezza e di incapacità di resistere all’abuso in ragione del metus indotto da tale posizione di supremazia dell’agente (Cass., 19 aprile 2012 – 22 maggio 2012, n. 19419). La circostanza poi che in alcuni casi il compimento di atti sessuali con abuso di autorità sia iniziato quando la parte offesa dormiva o era in una situazione di assopimento non inficia la qualificazione giuridica data dalla Corte d’appello alla condotta dell’imputato. Questa Corte – seppur con riferimento al previgente art. 519 c.p. – ha affermato che il sonno da luogo ad un ottundimento dei poteri sensori a causa del quale il soggetto, sia pure non totalmente, perde momentaneamente la capacità di percepire il mondo fenomenico che lo circonda e tale stato d’incapacità fisica è idonea a porre il soggetto passivo del delitto di violenza carnale in condizione di non resistere all’agente (Cass., 17 gennaio 1969 – 28 marzo 1969, n. 61). Nella specie l’abuso, ove anche inizialmente fosse riferibile alla condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa perché dormiva o era in una situazione di assopimento, si è poi conclamato come “abuso di autorità”, per la posizione rivestita dall’imputato all’interno della Comunità ed il rapporto intercorrente con i giovani abusati. Sicché anche sotto questo profilo è corretta la qualificazione del “fatto” come rientrante nella fattispecie del primo comma dell’art. 609 bis c.p.. 6. Infondati sono poi il terzo, il quarto ed il quinto motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 609 bis e 609 septies c.p. sulla procedibilità a querela di parte dei reati contestati a carico dell’imputato. Erroneamente – sostiene il ricorrente – la sentenza impugnata ha ritenuto per tutti i reati contestati la procedibilità d’ufficio invece che su querela di parte. È sufficiente considerare – come correttamente rilevato dalla Corte d’appello – che i reati commessi ai danni di soggetti minorenni sono tutti procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma, n. 2) c.p., quando il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza. Nella specie i giovani minori erano nella comunità suddetta e, per il ruolo svolto dall’imputato in quest’ultima, dovevano considerarsi affidati al medesimo per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. La circostanza poi che, nella specie, la relazione tra l’imputato ed i minori abusati si qualifichi (anche) come “abuso di autorità”, talché il reato commesso è quello dell’art. 609 bis, primo comma, c.p. e non già quello dell’art. 609 quater, primo comma, n. 2), c.p. non fa certo venir meno il presupposto di cui all’art. 609 septies, quarto comma, n. 2, c.p. che assicura la procedibilità d’ufficio anche senza querela di parte. Consegue che anche i reati in danno dei maggiorenni sono procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma n.4) c.p. in quanto connessi con gli altri procedibili d’ufficio. Questa Corte (Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2008, n. 27068, Bonfondi) ha infetti affermato che la perseguibilità d’ufficio dei reati in materia sessuale nel caso contemplato dall’art. 609 septies, quarto comma, n. 4 c.p., sussiste anche quando trattisi di connessione investigativa, quale prevista dall’art. 371, secondo comma, c.p.p., senza che sia all’uopo neppure necessario che vi sia contestualità di indagini o di procedimenti, operando detta connessione tutte le volte in cui il p.m., indagando comunque su altri fatti perseguibili d’ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela. 7. Infondato è il sesto motivo con cui il ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nel punto in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento di 1^ grado mediante l’acquisizione della consulenza informatica della difesa e l’espletamento della perizia informatica d’ufficio richiesta nel motivo d’appello aggiunto. Il giudice di appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 04-11-2003, Marzullo) ha più volte affermato – e qui ribadisce – che il giudice d’appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado; in tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite. In ogni caso la perizia informatica richiesta in appello dall’imputato – in ragione del rinvenimento di materiale pornografico in un personal computer nella disponibilità dell’imputato – non appare decisiva, nel senso che nei motivi di ricorso non è compiutamente indicata la possibile incidenza della consulenza a smontare in particolare l’insieme delle deposizioni testimoniali delle parti offese. 8. Inammissibili sono poi tutti i motivi dal settimo al tredicesimo che attengono a censure di fatto, le quali esprimono un mero dissenso valutativo in ordine all’apprezzamento delle risultanze probatorie del processo e segnatamente alla credibilità degli imputati. La Corte d’appello ha esaminato in dettaglio la narrazione dei fatti ad opera delle parti offese che hanno confermato gli abusi sessuali subiti. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. IV, 18-10-2011, n. 44644) ha più volte affermato che nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa. Cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 21-06-2005, che parimenti ha affermato che ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata; ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l’accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi. Né la difesa allega concrete ed evidenti contraddittorietà nel percorso argomentativo della Corte d’appello. Deve ribadirsi che il vizio di motivazione di una sentenza ex art. 606, lett. e), c.p.p. sussiste solo allorché essa mostri, nel suo insieme, un’intrinseca contraddittorietà ed un’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; ossia presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della e l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata. La denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica – in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nella specie la sentenza impugnata ha dato sufficiente e non illogica motivazione del convincimento dei giudici di merito in ordine alla penale responsabilità dell’imputato. Si tratta di una valutazione in fatto, ampiamente motivata nella sentenza impugnata, non censurabile in sede di giudizio di legittimità; mentre la difesa del ricorrente invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel giudizio di cassazione non ricorrendo l’ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta illogicità, non senza considerare tra l’altro che la difesa del ricorrente non ha neppure specificamente e testualmente denunciato i punti della motivazione che si porrebbero in insanabile contrasto con altri punti della medesima pronuncia. 9. Inammissibile è anche il quattordicesimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità. La Corte d’appello ha puntualmente motivato sul punto rilevando che si è trattato di fatti di particolare allarme sociale e riprovevolezza. La difesa non ha indicato elementi di fatto di segno contrario, trascurati dalla Corte d’appello nella sua valutazione di merito. 10. Il ricorso quindi è nel suo complesso infondato e pertanto va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Sulle menzogne della chiesa sulla percentuale di preti pedofili comparati con percentuali di altre categorie

    Sulle menzogne della chiesa sulla percentuale di preti pedofili comparati con percentuali di altre categorie

     Riprendo un mio vecchio post di risposta a chi voleva deresponsabilizzare la chiesa dell’operato pedofilo dei suoi rappresentanti evidenziando, al contempo, quanto sia volutamente falsificata, attraverso alterazioni del calcolo percentuale, la “giustificazione” del “così fan tutti.


    La chiesa ha messo a disposizione dei suoi rappresentanti in divisa i mezzi per l’abuso (corsi di catechismo, nomina del catechista, “stanze private” dove il prete può condurre i minori indisturbato, nessun mezzo di controllo sulla qualità del suo personale) è pertanto almeno civilmente responsabile in solido… (eventuali complicità e coperture fanno poi confluire la responsabilità civile anche in quella penale)
    Se un operaio fa cadere da un impalcatura un arnese, ed ammazza un passante, è responsabile in solido anche la ditta edile (che, per questo, è obbligata ad assicurarsi): Stessa fattispecie! Ed è più che giusta la ratio!
    Questo vale pure per mc donalds se un suo dipendente, che prepara le patatine, decide di avvelenarne un po’, ammazzando un po’ di clienti! Mc Donalds (o altra catena alimentare smilare) sarebbe responsabile di aver assunto uno squilibrato e di avergli messo in mano il potere di avvelenare le persone senza doverosi controlli…


    Sulla questione “così fan tutti ed i preti anche meno dei padri di famiglia”, partiamo dall’assunto acclarato che la chiesa è sempre vissuta e tuttora vive di menzogna! Il falsario per antonomasia, che fa l’elogio della menzogna nella sua “Praeparatio Evangelica”, Eusebio di Cesarea, lo hanno fatto per questo “santo e padre della chiesa”!

    Una delle menzogne che maggiormente ricorre è quella della percentuale dei preti pedofili…

    La percentuale si calcola così:

    (preti pedofili attivi/preti totali)*100
    La percentuale di preti pedofili attivi da loro stessi riconosciuta (Card. Hummes, il preposto all’indagine interna) è del 4%

    Da un mio studio, su una statistica non auto-addolcita, risultò che tale percentuale, laddove il fenomeno era stato affrontato energicamente (USA), basandomi sul numero di condanne e/o transazioni extragiudiziali, era quasi il 9%!

    Ora in cosa consiste la falsificazione, da parte della chiesa, di questa percentuale?

    Semplicemente mette a confronto quantità diverse (come dire che visto che io ho 3 lingotti d’oro e tu 10 patate tu sei più ricco [di oggetti] di me…)

    e cioè

    1) il numero dei preti pedofili totale (calcolabile come centinaia di migliaia, nel mondo, sull’ordine dei milioni) con il numero dei familiari pedofili (calcolabile come centinaia di migliaia, ma sull’ordine dei miliardi di miliardi visto che ogni singolo individuo è familiare di tanti altri per cui bisogna considerare la cardinalità dell’insieme delle “coppie” di persone, che è appunto miliardi di miliardi e non quello dei singoli individui)

    2) il numero degli abusi denunciati in famiglia e di abusi dei preti. In Italia il numero di abusi totali non supera i 500 l’anno (fonte Viminale) tra i quali vengono classificati come “familiari” anche i rapporti tra il nuovo convivente delle donne con le figlie (magari sedicenni) delle stesse…(cosa che altera di parecchio la casistica visto che quando uno lascia la convivente è prassi degli avvocati consigliare alle ex conviventi di denunciare l’ex convivente [talvolta anche l’ex marito] anche per “molestie sui figli”, con accuse che spesso si rivelano false, o pretestuose (magari il degrado ambientale favorisce il rapporto consenziente delle parti che pretestuosamente, a posteriori, si vuol far apparire come stupro per ottenere un occhio di riguardo dai giudici, condizionabili con argomentazioni del genere, in altri processi tra le parti)… Quindi risultano, ad esempio 20 stupri dei preti e 400 stupri di familiari…Ma anche qui se si tiene conto della statistica, e non del numero complessivo (che sottende insiemi di cardinalità incomparabile) la statistica è tutta a sfavore dei preti (20 preti pedofili denunciati su qualche migliaia, contro 400 familiari denunciati su qualche miliardo), che preferiscono così occultarla e parlare solo di “numeri assoluti” (20/400 onde far ritenere che siano più stupratrici altre categorie…).

    L’ignoranza in matematica della gente, che vuole credere alla banda di menzogneri abituali a cui già crede per le altre menzogne, conclude l’opera di mistificazione sulla percentuale dei preti pedofili riportata sopra e che non ha, invece, eguali con nessun altra categoria di persone!

    Per finire qualunque categoria di persone denuncia ed isola i pedofili al proprio interno…tranne la chiesa che se ha x% di preti pedofili attivi ha anche (100-x)% di preti pedofili conniventi (non risulta nessun caso, mai, di prete che abbia denunciato un suo collega, ma in tutte le circostanze si è visto che li ha sempre e solo coperti! a cominciare dallo stesso Ratzinger con la sua “De delictis gravioribus”)

    Vediamo se dopo questo chiarimento ci provano ancora, i pedo-gesuitici pedo-cattolici, ad alterare i fatti!

  • Un prete pedofilo per i bambini dell’ospedale Cardarelli. Giovanni Palmieri, già giudicato “incapace di intendere e di volere”.

    Un prete pedofilo per i bambini dell’ospedale Cardarelli. Giovanni Palmieri, già giudicato “incapace di intendere e di volere”.

    Il 3 ottobre 2013 dai microfoni di Radio Maria padre Livio Fanzaga (nella foto) leggeva una lettera di don Giovanni Palmieri (padre Ivan per gli amici), cappellano ospedaliere al Cardarelli di Napoli. Non ci dilunghiamo sul preteso miracolo di Medjugorje: è tema di fede, per chi crede, e di indagine scientifica per gli scettici.

    Ci soffermiamo piuttosto sulla sua condanna civile per pedofilia da parte del tribunale di Napoli, per violenze commesse nel 1999 nel rione Sanità, nella struttura dei Padri missionari della Carità che ospita (normalmente) persone senza fissa dimora di sesso maschile su un 14enne con lieve ritardo mentale.

    Dal Mattino di Napoli del 24 febbraio 2009: Un prete pedofilo, I.P., 44 anni, è stato condannato dal giudice civile a pagare un indennizzo di 40mila euro … a favore della sua vittima, un ragazzino minorenne all’epoca dei fatti. Lo stesso prete, però, era già stato prosciolto in sede penale perchè una perizia psichiatrica lo aveva riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento degli abusi. Storia torbida e paradossale, che comincia nel 1999 tra i vicoli dei Quartieri spagnoli e vanta almeno un altro paio di aspetti singolari. Il primo è che il prete, nonostante l’etichetta di pedofilo, ha continuato e continua a fare il prete… Il secondo aspetto riguarda l’ipotesi di responsabilità oggettiva da parte della Curia.

    Il magistrato civile, Paola Del Giudice, ottava sezione, pur mandando assolto il cardinale Giordano, arcivescovo dell’epoca, perché in giudizio non è stata raggiunta la prova della consapevolezza della Curia rispetto al «vizietto» del prete, non ha escluso, infatti, compensando le spese tra le parti, che in linea teorica quella responsabilità potesse essere ipotizzata. Gli avvocati della vittima, Luciano Santojanni, penalista, e Giuseppe Aulino, civilista, annunciando battaglia, vantano il record di una sentenza che, a detta loro, sarebbe la prima in Europa a non escludere l’ipotesi di responsabilità oggettiva della chiesa in un caso di pedofilia… Il prete, all’epoca vice parroco, commise gli abusi in un paio di occasioni nei confronti di un ragazzino della parrocchia. Una volta al mare, la spiaggia di Marechiaro. Un’altra volta a Roma, un seminario dove il sacerdote, rubando la fiducia del bambino, lo condusse con la falsa promessa di accompagnarlo a vedere la Carrà in tv. Bugie. La voce degli abusi corse tra i vicoli, un’associazione di quartiere, la «Urban», se ne fece carico, sostenendo la famiglia della vittima nel difficile percorso che può condurre dalla vergogna alla denuncia. Cominciò il processo, ma la legge, quella volta, si incanalò su un binario inatteso. Il perito stabilì, infatti, che il prete, peraltro in cura da uno psichiatra, non era in grado di intendere e di volere al momento degli abusi. Il Gip lo prosciolse dalle accuse.

    Al di là degli aspetti paradossali del caso giudiziario (don Palmieri «affetto da disturbo bipolare di primo tipo, in fase di grave eccitamento maniacale», ma solo al momento degli abusi; il PM che impugna l’assoluzione con un giorno di ritardo e fa saltare l’appello, la astratta responsabilità della diocesi, non riconosciuta nel caso concreto), ci preme sottolineare che questo sacerdote è tuttora in servizio al maggiore ospedale del sud Italia, dove ogni giorno sono in degenza circa 3000 bambini. Nessun processo canonico a suo carico, nessuna dimissione dallo stato clericale per un sacerdote affetto da disturbo bipolare, nessun sostegno alla vittima. Nel frattempo padre Ivan (come lo chiamano anche su facebook i suoi estimatori), osannato dai microfoni di Radio Maria, ci fa conoscere i misteri della fede, mentre dalle mura vaticane si sentono ipocrite parole di comprensione per le vittime.

    Il portavoce di Rete l’Abuso

    Francesco Zanardi

  • Suor Maria Angela Farè abusò di una bimba. “La vittima si è impiccata: era disperata”

    Suor Maria Angela Farè abusò di una bimba. “La vittima si è impiccata: era disperata”

    VARESE – I fatti sono venuti a galla molti anni dopo, quando la vittima si è tolta la vita a causa del peso che portava dentro.  

    La congregazione religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice è citata come responsabile civile nel processo a Busto Arsizio (Varese) a una suoraaccusata di abusi sessuali nei confronti di una ragazza, minorenne quando sarebbero avvenuti gli episodi, che poi si è suicidata all’età di 26 anni.

    Potrebbe trovarsi quindi a dover risarcire i danni morali ai genitori della giovane, che si sono costituiti parte civile. È quanto ha stabilito il gip di Busto Arsizio Luca Labianca, nel corso dell’udienza preliminare. La suora, Maria Angela Farè, 53 anni, è accusata di violenza sessuale aggravata e atti persecutori.  Gli abusi iniziarono in una parrocchia di Busto Arsizio tra il 1997 e il 1998, quando la vittima aveva solo 12 anni, e sarebbero poi proseguiti per diversi anni.

    Episodi che sono venuti alla luce nel giugno 2011, quando la ragazza si è suicidata e sono stati ritrovati diari, video e lettere scritte dalla suora, che nel frattempo era stata trasferita e operava in una scuola di formazione del Milanese.  «Chiederemo che la congregazione paghi i danni morali – ha spiegato il legale dei genitori della ragazza, Tiberio Massironi – perchè secondo noi è mancata la vigilanza sul comportamento della suora».

    La parte civile aveva chiamato in causa la congregazione alla quale apparteneva la religiosa, chiedendo che fosse coinvolta nel processo come responsabile civile.

    http://www.leggo.it/NEWS/ITALIA/suor_maria_angela_far_amp_egrave_abus_amp_ograve_bimba/notizie/404572.shtml

  • SESSO CON UNA 13ENNE, DON RUGGERI CHIEDE SCUSA. IL VESCOVO: “NESSUN RISARCIMENTO PER LA VITTIMA”

    SESSO CON UNA 13ENNE, DON RUGGERI CHIEDE SCUSA. IL VESCOVO: “NESSUN RISARCIMENTO PER LA VITTIMA”

    di Elisabetta Rossi

    PESARO – La Curia di Fano non ha risarcito e non dovrà risarcire la tredicenne vittima delle attenzioni sessuali di don Giacomo Ruggeri, il sacerdote ed ex portavoce del vescovo Trasarti appena condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione. Lo precisa in una nota lo stesso monsignor Trasarti, attraverso il suo legale, l’avvocato Irene Ciani, all’indomani della conclusione del processo di primo grado.

    «La sentenza della magistratura in sede penale non ha, e non potrebbe avere, conseguenze dirette sugli uffici diocesani ovvero sui ministeri in pregresso svolti dal parroco. Secondo la normativa vigente interverrà, nelle sedi dovute e a breve, il processo canonico all’esito del quale saranno adottati provvedimenti sui quali il vescovo Trasarti non ha alcuna potestà». In merito alla sospensione: «Si rammenta che ad oggi è vigente il decreto già reso dal vescovo Trasarti con il quale il parroco resta sospeso da ogni ministero pastorale, da ogni funzione in uffici o incarichi diocesani o extradiocesani e da ogni atto sacramentale».

    «Sulle dichiarazioni rese da terzi inerenti asseriti, e assolutamente infondati, coinvolgimenti in sede civile e risarcitoria della Curia vescovile, la Curia non avrà difficoltà a dimostrare, in ogni sede, la propria completa e totale estraneità». E in serata interviene anche don Giacomo Ruggeri: «Sono profondamente addolorato – scrive – Mai, in nessun modo, ho avuto nell’animo e nei gesti altri sentimenti che non fossero un affetto sincero. È vero però che in quello che è accaduto ho confuso il modo di esprimere questo affetto.

    Qualcuno ha ripetutamente scritto cose false, distorte ed esagerate circa i miei comportamenti, qualcuno ha parlato di violenza: niente di più falso e lontano dai fatti e dal mio essere. Quello che invece è vero, e lo riconosco, è che a volte baci e carezze, perché esclusivamente di questo si tratta, sono proprio fuori luogo». Poi aggiunge: «Chiedo profondamente perdono a coloro che ho coinvolto in prima persona».

    http://www.leggo.it/NEWS/ITALIA/sesso_don_ruggeri_scusa_risarcimento/notizie/392987.shtml

  • Don Ruggeri condannato, il difensore: «Pena mite perchè la relazione era bilaterale e senza costrizioni»

    Don Ruggeri condannato, il difensore: «Pena mite perchè la relazione era bilaterale e senza costrizioni»

    Intanto la famiglia prepara la cusa civile per il risarcimento

    PESARO Una pena mite, almeno a giudizio di molti, per Don Giangiacomo Ruggeri, accusato di atti sessuali con una 13enne. Ma profondamente motivata, almeno secondo il suo legale, l’avvocato Gianluca Sposito. «Credo di aver dimostrato che fra don Giangiacomo Ruggeri e la sua parrocchiana tredicenne c’era una relazione affettiva privilegiata, un rapporto bilaterale, nonostante la differenza d’età. Mentre dai filmati girati dalla polizia, che il Gup ha visionato in camera di consiglio, emerge l’assoluta assenza di costrizione e di violenza nei confronti della ragazzina». L’avv.Gianluca Sposito, difensore dell’ex portavoce del vescovo di Fano, attende di conoscere la motivazione della sentenza, ma ipotizza che siano questi gli elementi che hanno indotto il Gup Maurizio Di Palma a comminare una pena che lo stesso legale definisce come «il minimo del minimo».

    «Il mio assistito – spiega – rischiava da 5 a 10 anni di reclusione. Il pm ne aveva chiesti 4, cioè il massimo della pena al netto dello sconto di un terzo connesso al rito abbreviato: i 2 anni e 6 mesi stabiliti dal Gup sono il minimo, e ho ottenuto anche la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti legate al ruolo di sacerdote». Per don Ruggeri si profila dunque un affidamento in prova ai servizi sociali, anche se l’avv. Sposito si riserva di impugnare la sentenza per ottenere un’ulteriore riduzione della pena.

    Verosimilmente, sull’orientamento del giudice ha inciso anche la mancata costituzione di parte civile della famiglia della ragazzina, che si prepara però ad una causa di risarcimento danni. Don Ruggeri resta libero di muoversi in Italia e all’estero, con due sole restrizioni: non può avvicinarsi a Orciano, il paese della vittima, nè celebrare messa in pubblico.

    http://www.ilmessaggero.it/marche/don_ruggeri_condannato_legale_pena_mite/notizie/384080.shtml

     

     

  • Belcastro (CZ) LA STRAGE DI BAMBINI.

    Belcastro (CZ) LA STRAGE DI BAMBINI.

    Una vera e propria strage quella di Belcastro paesino del catanzarese, dove si è abusato di 17 bambini in soli 3 anni. La quantità ha dell’incredibile se si considera che nel paese vivono un migliaio di anime.  Quel che più fa inorridire è che questi bambini, tutti sotto i 14 anni, secondo l’accusa, sono stati abusati dal parroco di un paesino, Belcastro che conta meno di 1000 abitanti. Quanti bambini al di sotto dei 14 anni possono esserci mediamente in una comunità che conta meno di 1000 abitanti?

    Forse dire che quella comunità ha subito una strage, non è affatto esagerato.

    La notizia è passata sotto silenzio, quasi come se nulla fosse accaduto. Pochi giorni fa la Procura di Catanzaro dopo niente meno che tre anni ha finalmente chiuso le indagini, aperte nel 2010 dopo la denuncia di alcuni genitori e durante le quali le segnalazioni purtroppo si sono moltiplicate. Nel frattempo don Roberto Mastro non essendo vincolato da particolari restrizioni o controlli si è ovviamente dato alla macchia.

    La Diocesi di Crotone – Santa Severina,  come da manuale, si è chiusa nel consueto riserbo, senza fornire traccia su dove sia don Roberto. Da indiscrezioni sembrerebbe che si trovi in una località del centro Italia, ma questo poco importa: una persona con accuse così gravi non può restare nascosta senza che nessuno sappia le accuse mosse contro di lui.

    Il profilo che emerge dalle testimonianze dei 17 minori sentiti dalla Procura e da quello che il sacerdote è di fatto riuscito a produrre in tre anni è quello di un uomo pericoloso con un vizio seriale – quindi una reiterazione del reato – che difficilmente si fermerà di fronte alla paura del carcere. A rafforzare il suo ego la sicurezza chi fino ad ora lo sta sottraendo alla giustizia ordinaria.

    Nel frattempo le vittime e le loro famiglie assistono incredule a ciò che è accaduto e sta accadendo, nel quasi totale silenzio di una società e di una diocesi che oramai sta raccogliendo i pochi cocci di civiltà rimasti.

    Francesco Zanardi