Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Tentata violenza sessuale. Oggi la sentenza per Don Caradonna? Chiesti danni per 75.000 euro

    Tentata violenza sessuale. Oggi la sentenza per Don Caradonna? Chiesti danni per 75.000 euro

    E’ attesa per oggi, salvo rinvii, la sentenza del processo a carico di Don Vito Caradonna, il prete di Marsala, oggi a Santa Ninfa, accusato di tentata violenza sessuale.

    Nell’ultima udienza ha discusso la parte civile, che ha chiesto un cospicuo risarcimento danni. L’avvocato Gianfranco Zarzana ha, infatti, chiesto che il prete venga condannato anche al pagamento di 75 mila in favore di chi ha sporto la denuncia. Il legale, naturalmente, si è anche associato alla richiesta di pena (3 anni e 2 mesi di reclusione) avanzata a fine novembre dal pubblico ministero Anna Cecilia Sessa.

    Dopo l’avvocato Zarzana, è stato il turno di uno dei due legali di don Vito, Stefano Pellegrino, che ha tentato di smontare l’accusa. Oggi interverrà l’altro difensore, Rosa Tumbarello. Poi, sarà emessa la sentenza..

    All’epoca dei fatti, il 2005, Caradonna era parroco della Chiesa Madre di Marsala.
    Caradonna, 38 anni, ex parroco della chiesa di contrada San Leonardo ed ex cappellano del carcere di piazza Castello è accusato dal 35enne P.L.C., che però, durante il processo, è andato qualche volta in contraddizione. Ciò rende incerto l’esito della sentenza. L’ultima volta che P.L.C. ha testimoniato è stato dalla Germania, in videoconferenza (la presunta vittima risiede in una città tedesca e ha detto di non avere i soldi per affrontare il viaggio in Italia per partecipare all’udienza) e ha ribadito il suo racconto: don Vito, sette anni fa, lo invitò in canonica, per prendere un caffè e che mentre era «stordito» (l’uomo ha sempre avuto il sospetto che nel caffè sia stato messo del sonnifero) avrebbe tentato di abusarne sessualmente. «Ad un tratto – ha detto P.L.C. – don Vito mi ha aggredito». Lui, però, è riuscito a divincolarsi e a fuggire. Accuse respinte sempre dalla difesa “non fosse altro – ha detto il legale di Caradonna – che è improbabile che in una sostanza eccitante come il caffè si metta del sonnifero. Piuttosto l’imputato era noto perchè chiedeva denaro ai preti…”.
    “Non è vero – ha ribattuto P.L.C. – che ho chiesto del denaro per non sporgere denuncia». Nel corso del processo, infatti, è stato ascoltato anche l’allora vescovo di Mazara Calogero La Piana, che in aula ha dichiarato: «Fui avvicinato da un uomo che mi disse di essere stato vittima di un tentativo di violenza sessuale da parte di don Vito Caradonna, ma che era disposto a chiudere la vicenda se indennizzato con una somma di denaro. Non diedi peso a quell’accusa e non feci denuncia». Epoca dei fatti contestati a don Vito – attualmente accusato anche per circonvenzione di incapace in un’inchiesta scaturita da una sua dipendenza da “Gratta e Vinci” – è il febbraio 2005.

    www.marsala.it/cronaca/giudiziaria/…75000-euro.html

     

  • Dal giornale clericale Cremonaoggi, la conferma dell’accusa per pedofilia

    Dal giornale clericale Cremonaoggi, la conferma dell’accusa per pedofilia

    21 dicembre, 2012

    Non c’è mai stato nessun processo penale nè in Italia nè altrove contro don Mauro Inzoli, contrariamente a quanto ipotizzato dopo il clamore della sua riduzione allo stato laicale. Tutto è restato dentro la Chiesa, secondo i termini di quel “segreto pontificio” voluto da Papa Ratzinger. C’è stato il giudizio della Congregazione per la dottrina della fede che ne ha decretato la riduzione allo stato laicale. Ovviamente l’ex Santo Uffizio ha giudicato di estrema gravità quanto commesso da don Inzoli, tanto è vero che il comunicato del vescovo di Crema Oscar Cantoni, così afferma: “In data 9 dicembre 2012 il Vescovo di Crema ha emesso un decreto, su mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede (Santa Sede), che dispone la dimissione dallo stato clericale del rev.do Monsignor Mauro Inzoli al termine di un procedimento canonico a norma del canone 1720 del Codice di Diritto Canonico. La pena è sospesa in attesa del secondo grado di giudizio. Ogni altra informazione in merito al provvedimento di cui sopra è riservata all’autorità della Congregazione per la Dottrina della Fede”.
    Quali sono dunque gli atti contrari al codice di Diritto Canonico commessi da don Mauro? Secondo quanto riferito da alcune fonti vicine alla diocesi di Crema, tutto sarebbe avvenuto durante il periodo in cui don Mauro era ancora parroco della Santissima Trinità. Don Mauro sarebbe stato accusato da alcuni genitori della parrocchia di aver avvicinato sessualmente i loro figli. I genitori, anziché procedere alla denuncia penale – come sarebbe stato possibile, legittimo e nei loro diritti – hanno preferito rivolgersi direttamente al vescovo, chiedendo la rimozione del sacerdote dalla parrocchia. Cosa che il vescovo ha fatto, domandando a don Mauro di lasciare spontaneamente la Santissima Trinità.
    Così due anni fa, dopo 17 anni, don Inzoli annunciò direttamente ai fedeli durante la messa delle 11, la sua decisione di lasciare la parrocchia di via 20 settembre per “motivi di salute”.
     “Quante volte preghiamo chiedendo a Dio, vieni presto a salvarmi. Lui verrà, non tarderà e il giusto vivrà la sua fede; ma quando la fede è ridotta a idea prima o poi non ha più la capacità di sostenere la vita. Ma quando è piena degli occhi del giusto allora sì che la vita ha senso e gli appartiene. Voglio dirvi che ho nel cuore la speranza. La speranza che possiate accogliere chi verrà dopo di me come avete accolto me. Io devo solo ringraziarvi e che il Signore sia con voi” disse dal pulpito nella chiesa gremita. Lo sconcerto fu notevole e subito iniziarono a circolare a Crema voci di ben altre ragioni anziché quelle di salute.
    Don Mauro era diventato un punto di riferimento importante in città e non solo. Prete di punta di Comunione e Liberazione, aveva dato slancio a tutto il movimento anche a livello nazionale. Lasciata Crema andò ad abitare a Milano con la madre e la sorella. Poco dopo don Mauro lasciò anche la presidenza del Banco Alimentare , che aveva fondato 15 anni prima. Ma, come suo dovere, il vescovo Oscar Cantoni mandò avanti il procedimento previsto in via esclusiva dall’ordinamento canonico. Per presentare e sostenere l’accusa si è costituito un Promotore di Giustizia, una sorte di Pubblico Ministero che ha proceduto alla raccolta delle prove, delle testimonianze presentandola poi alla Congregazione che, riunitasi, ha disposto la dimissione dallo stato clericale di don Mauro. Il resto è storia recente. Il comunicato del vescovo e la lettera ai fedeli cremaschi con la quale manifestava tutto il suo dolore per l’accaduto.

    Ricordiamo che l’obbligo del “segreto pontificio” per tutto ciò che riguarda gli atti sessuali con maggiorenni adescati durante il sacramento della confessione o ai danni di minori comunque adescati e abusati fu voluto da Wojtyla e a firma degli allora cardinali Joseph Ratzinger e Tarcisio Bertone. Fa parte della cosiddetta “tolleranza zero” voluta sul tema dal Vaticano. Come ha spiegato il Pubblico Ministero del Vaticano Charles Scicluna “la diocesi locale indaga ogni accusa di abuso sessuale su un minore da parte di un chierico, quindi se l’accusa ha una parvenza di verità, il tutto viene inviato all’ex Santo Uffizio”. Il Vescovo trasmette tutte le necessarie informazioni in Vaticano e quindi “ esprime il suo parere sulle procedure da seguire e le misure da adottare nel breve e lungo termine”, scrive “La Stampa” intervistando Scicluna. E spiega ancora che durante la fase preliminare “il vescovo può prendere misure cautelative per salvaguardare la comunità” fino alla sentenza della Congregazione e al decreto vescovile.

    http://www.cremonaoggi.it/2012/12/21/nessun-processo-penale-per-don-inzoli-ecco-come-laccusa-di-abusi-su-minori-arrivo-al-vescovo-e-poi-allex-santo-uffizio/#more

  • Comunione e Liberazione non è al di sopra della legge

    Comunione e Liberazione non è al di sopra della legge

    Comunione e Liberazione non è al di sopra delle legge né della Costituzione e non può pretendere di agire in nome di Dio contro le norme della Repubblica democratica italiana.

    Non esiste alcuna cultura religiosa, alcuna associazione né forma di fede che possa superare il senso d’uguaglianza fra i cittadini, che siano credenti o no o seguano un credo diverso da quello cattolico. La fede non è un dono, è un mistero, un enigma e non pone un uomo in posizione di privilegio rispetto ad un altro.

    Il caso di monsignor Inzoli ha dell’incredibile. Nell’ottobre 2010 l’allora monsignore annunciava il suo ritiro. Nessuno ha scritto perché, nessuno ha posto la domanda tranne il Piccolo giornale, edizione cremasca.

    C’era un problema serio ma nessuno ha alluso ad alcunché di grave. Sul Web circolavano persino accuse pesanti, che non abbiamo riferito perché non si può dar credito a qualunque anonimo. Ma perché il caso di don Inzoli non è stato trattato? Che cos’è questo senso di sudditanza verso il potere del prete che circolava con un’auto costosa fumando il sigaro, da presidente del Banco Alimentare, cui non ho mai dato nulla di nulla?
    Traces Magazine, March 2005: Luigi Giussani

    Traces Magazine, March 2005: don Luigi Giussani. Anche i suoi libri sono criticabili

    E perché ci dev’essere qualcuno che suscita timore quando i cittadini devono essere uguali e sono umanamente uguali.

    E’ l’ulteriore prova che Comunione e Liberazione e la Compagnia delle Opere sono in grado di suscitare timori e paure, di occupare posizioni di potere, di indirizzare un elettorato e quindi di esercitare pressioni. Con vari esiti e diversa fortuna, come hanno dimostrato le primarie cremasche del Pdl, dove CL ha votato in modo poco omogeneo in un momento di crisi del partito. L’arroganza di Formigoni è un esempio clamoroso. La forzature del presidente della Provincia ne sono la conseguenza sul territorio.

    La concentrazione di poteri accumulata dal movimento creato da Don Giussani è diventata inquietante e pericolosa, come pericoloso è il potere non bilanciato da contropoteri. E’ la situazione della Regione Lombardia. Si è arrivati a forme di disprezzo o di ostilità che sarebbero state incomprensibili e impossibili alcuni decenni or sono in Italia e in Lombardia.

    L’estremizzazione dell’entusiasmo religioso, del sentirsi “pieni di Dio”, non può arrivare a un punto tale da giustificare ogni cosa. Le inchieste della magistratura milanese lo dimostrano. A Cesare quel che è di Cesare.

    Il Cristianesimo dei Vangeli è tutt’altra cosa che quest’arroganza del potere.

    La speranza è che il Pd non insegua i voti dei “delusi da Formigoni”, per dare un calcio a chi da anni apprezza e segue le battaglie civili del candidato alle primarie del centrosinistra lombardo Andrea Di Stefano.

  • Spretato don Inzoli

    Spretato don Inzoli

    Il vescovo di Crema ha comunicato la decisione vaticana sul sacerdote che per anni ha guidato il Banco Alimentare: dimesso dallo stato clericale per «motivi gravissimi»

    ANDREA TORNIELLI – CITTÀ DEL VATICANO

    La Congregazione per la dottrina della fede ha stabilito la dimissione dallo stato clericale di monsignor Mauro Inzoli, 62 anni, il sacerdote cremasco di Comunione e Liberazione che per anni ha animato il Banco Alimentare, l’annuale raccolta di viveri non deperibili da donare ai poveri che in tutta Italia coinvolge centinaia di migliaia di persone.

    Questa mattina il vescovo di Crema Oscar Cantoni ha comunicato ai sacerdoti della diocesi di aver emesso in data 9 dicembre, un decreto che dispone la dimissione dallo stato clericale di Inzoli su mandato dell’ex Sant’Uffizio. La drastica pena – la più grave per un sacerdote – è stata comminata al termine di un procedimento canonico, è sospesa per 60 giorni in attesa di un eventuale ricorso dell’interessato per un secondo grado di giudizio.

    Le motivazioni del provvedimento non sono state rese note. Ma secondo le indiscrezioni raccolte da Vatican Insider si tratterebbe di accuse riguardanti abusi su minori, tra i «delicta graviora» di competenza della Congregazione per la dottrina della fede.

    Mauro Inzoli, originario di Torlino Vimercati, nel cremasco, è stato ordinato sacerdote nel 1976. È stato vicario parrocchiale, insegnante al seminario vescovile di Crema, rettore dell’istituto Santa Dorotea di Napoli, quindi cappellano a Ricengo e Bottaiano, e poi parroco della Santissima Trinità di Crema dove rimane fino al 3 ottobre 2010. Don Inzoli ha presieduto fino a pochi mesi fa la fondazione del Banco Alimentare.

     

  • “Pedofilia, spretato mons Mauro Inzoli”. Leader di CL, discepolo di don Giussani, Già presidente Banco Alimentare. Accuse di pedofilia in rete: “Toccava i ragazzini”

    “Pedofilia, spretato mons Mauro Inzoli”. Leader di CL, discepolo di don Giussani, Già presidente Banco Alimentare. Accuse di pedofilia in rete: “Toccava i ragazzini”

    Crema, una notizia che nessuno ha voluto dare. Mons. Mauro Inzoli, leader di CL, ha finito il periodo dei domiciliari da circa due settimane. Era stato arrestato per appropriazione indebita.
    Da Paolo Zignani • 6 dicembre 2012

    Monsignor Mauro Inzoli ha cessato gli arresti domiciliari circa due settimane fa. La Provincia di Cremona, che era informata, da quanto si apprende, non ne ha parlato. Perché questo silenzio?
    monsignor Mauro Inzoli

    monsignor Mauro Inzoli

    Dov’è finito l’ex presidente del Banco Alimentare? Ha ricoperto tale carica per quindici anni, poi ha annunciato un anno sabbatico. Quindi un comunicato della parrocchia di Santa Trinita, a Crema, dove monsignor Inzoli è diventato uno dei massimi esponenti di Comunione e Liberazione non solo della diocesi. Si diceva persino che fosse il confessore di Roberto Formigoni.

    Nessuno ha scritto questa notizia della conclusione degli arresti. Non se ne deve parlare? Si fa del male a qualcuno a dare una notizia vera? Dà fastidio in campagna elettorale? Si è parlato di una sua presenza a un convegno del Banco Alimentare ad Ascoli Piceno, ma su monsignor Inzoli non si sente una parola sicura. Ormai il periodo di detenzione domiciliare è concluso. Una fonte certa ha parlato tempo fa. Ho atteso che almeno un giornale lo scrivesse. Nessuno ha scritto. Perché questo modo di fare?

    A questo punto è legittima una riflessione. Se una persona tanto conosciuta diventa un mistero e invece è stata arrestata ai domiciliari per appropriazione indebita, perché la notizia non diventa pubblica?

    Perché altri, se vengono arrestati ai domiciliari, finiscono sui giornali e quando finisce il periodo di pena se ne dà notizia? Il Piccologiornale, edizione cremasca, l’anno scorso ha pubblicato in prima pagina un articolo sul mistero Inzoli. Dov’è finito? Già. I parrocchiani evitano l’argomento.

    Che cosa bisogna pensare? Che quando si tratta di Comunione e Liberazione in certi ambienti è difficile dare notizie?

    Monsignor Inzoli, o don Inzoli come lo si chiamava familiarmente, è stato presidente della Fondazione Banco Alimentare fino al maggio di quest’anno, quando gli è succeduto il manager del no profit Andrea Giussani, come scritto da Crema on line.

    Andrea Giussani era stato affiancato al monsignore nel 2010. Proprio nell’ottobre 2010 uscì la notizia che diceva che monsignor Mauro Inzoli avrebbe lasciato Crema. Si parlava di un anno sabbatico. “Ho nel cuore la speranza che accoglierete chi prenderà il mio posto come è stato per me. Io ho solo da ringraziare” disse il leader di Comunione e Liberazione, una persona di primo piano nel movimento creato da don Giussani.


    Da Cremona online

    Dopo 17 anni monsignor Mauro Inzoli lascia la Santissima Trinità. Chiesto un anno sabbatico “per motivi di salute”. La decisione annunciata nella messa festiva delle 11 ai tanti fedeli
    di Bruno Mattei

    Dopo 17 anni monsignor Mauro Inzoli lascia la Santissima Trinità. Chiesto un anno sabbatico “per motivi di salute”. La decisione annunciata nella messa festiva delle 11 ai tanti fedeli Crema – Monsignor Mauro Inzoli ha salutato la parrocchia della Santissima Trinità durante la messa festiva delle 11. La notizia era circolata in Crema già nei giorni precedenti, ma non era stata ancora ufficializzata. Il suo addio alla parrocchia cittadina arriva dopo un servizio e un magistero durati 17 anni: don Mauro infatti era stato inviato a guidare la comunità della Santissima Trinità dal vescovo Libero Tresoldi nel 1993.

    Il saluto alla fine della messa
    Il suo saluto si è condensato tutto in una sola, sofferta frase pronunciata al termine della celebrazione eucaristica, a funzione ormai conclusa: “Voglio dirvi che ho nel cuore la speranza. La speranza che possiate accogliere chi verrà dopo di me come avete accolto me. Io devo solo ringraziarvi e che il Signore sia con voi”. La richiesta di essere sollevato dall’incarico don Inzoli l’aveva avanzata al vescovo Oscar Cantoni nelle scorse settimane. Ufficialmente per motivi di salute, con i maligni già pronti ad adombrare ben altri scenari. Avuto l’ok dal vescovo, don Mauro aveva comunicato la decisione al consiglio pastorale ma non aveva ancora ufficializzato la notizia in parrocchia.

    La chiesa gremita per l’annuncio
    Una simile notizia non poteva rimanere marginale, pertanto l’annuncio era atteso e oggi la chiesa era gremita di fedeli per il doloroso addio di un parroco che ha letteralmente rivoluzionato la parrocchia di via XX settembre in questi 17 anni di lavoro: dai restauri della chiesa al rifacimento di tutti i luoghi che compongono la comunità, tra i quali l’oratorio, il salone degli eventi, fino al “campetto” i cui lavori sono in via di ultimazione. La presenza di don Inzoli alla Santissima Trinità ha poi coinciso con il radicamento a Crema del movimento di Comunione e Liberazione, di cui don Mauro è personaggio di spicco, figurando tra i responsabili nazionali.

    Uomo del fare
    Nato a Torlino Vimercati nel 1950, è prete dal 1976, anno in cui riceve il primo incarico come coadiutore a Monte Cremasco. Immaginiamo che l’addio alla parrocchia per don Inzoli debba esser stato davvero difficile. Uomo del fare, in questi anni ha allineato l’impegno diocesano, quello culturale come rettore del Liceo linguistico e quello sociale nazionale come presidente del Banco Alimentare.

    L’omelia di commiato
    Nell’ultima omelia don Inzoli ha voluto ricordare che spesso Dio mette alla prova chi lo sostiene: “Quante volte preghiamo chiedendo a Dio, vieni presto a salvarmi. Lui verrà, non tarderà e il giusto vivrà la sua fede; ma quando la fede è ridotta a idea prima o poi non ha più la capacità di sostenere la vita. Ma quando è piena degli occhi del giusto allora sì che la vita ha senso e gli appartiene”. La sua richiesta è stata di un anno sabbatico per rimettersi in salute, tornando ad abitare nell’appartamento di Milano con la madre e la sorella.
    Dopo 17 anni monsignor Mauro Inzoli lascia la Santissima Trinità. Chiesto un anno sabbatico “per motivi di salute”. La decisione annunciata nella messa festiva delle 11 ai tanti fedeli

    DOMENICA 3 OTTOBRE 2010

    http://econoliberal.blogspot.it/2012/12/co…opriazione.html

    08 dicembre 2012
    Comunione e Appropriazione
    A febbraio la regione più ricca e popolosa d’Italia avrà un nuovo presidente.

    La giunta guidata da Roberto Formigoni è stata travolto dagli scandali giudiziari. Molti assessori sono inquisiti non solo per essersi arricchiti in modo illecito ma anche per aver cercato consenso illecitamente.

    E’ uno scenario già visto nel 1992: la politica usa i soldi pubblici per creare consenso e il voto per disporre dei soldi pubblici.

    In Lombardia Formigoni ha creato un vero e proprio sistema di potere che si finanzia con soldi pubblici, usati per alimentare il consenso politico, facendo di Comunione e Liberazione e di una miriade di imprese ad essa collegate il centro di tale sistema.

    Intendiamoci, tutto o quasi quello che ha fatto Formigoni in 17 anni è legale. Ma non c’è dubbio che spesso la Regione Lombardia ha forzato le regole, con gare d’appalto costruite su misura per favorire gli amici.

    Non sono mancate, però, le illegalità e i comportamenti sospetti. Basta ricordare il fallimento dell’ospedale San Raffaele, dove un chiacchieratissimo sacerdote ha lasciato una montagna di debiti in carico a un ospedale che era ilfiore all’occhiellodella sanità lombarda.

    O basterebbe considerare il caso poco noto di don Mauro Inzoli, finito agli arresti domiciliari per appropriazione indebita. Vicenda di cui si sa poco o nulla come del nome del sacerdote legato a Comunione e Liberazione e, fino a un anno fa, presidente del Banco Alimentare.

    Tutto lascia intendere che sotto la maschera di efficienza della Lombardia di Formigoni si possa nascondere più di un buco nero.

    Cosa succederà con il prossimo presidente della Lombardia? E cosa succederà all’economia italiana se, nella regione più ricca, si scoprissero conti peggiori del previsto, debiti nascosti, imprese in difficoltà ?

  • Parla l’avvocato di una vittima del parroco romano condannato per abusi. Un libro racconta l’intera vicenda

    Parla l’avvocato di una vittima del parroco romano condannato per abusi. Un libro racconta l’intera vicenda

    GIACOMO GALEAZZI – CITTA’DEL VATICANO

    Appello al Papa delle vittime del prete pedofilo don Ruggero Conti, il parroco della periferia romana condannato in primo grado a 15 anni e 4 mesi per aver abusato di almeno sette minorenni. “E’ forse poco professionale nonché imbarazzante rivolgermi a Lei ma non so più cosa dovrei fare per un ragazzo che difendo e che giustamente sta cercando giustizia nei confronti di un prete Don Ruggero Conti che tanto male gli ha fatto nel corso degli anni da quando era ancora minore degli anni 14”, scrive a Benedetto VI, l’avvocato Fabrizio Gallo. “Finalmente dopo molti anni nel 2011 il prete è stato condannato perché riconosciuto colpevole dei numerosi abusi sessuali commessi e conseguentemente condannato a 15 anni di reclusione oltre al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti del mio assistito”, prosegue il legale. “Ebbene nonostante abbiamo ripetutamente scritto sia al prete sia alla Curia Vescovile per avere ragione di una sentenza che andrebbe rispettata oltre ad aver adito il Tribunale Civile di Roma, nessuno si è mai fatto sentire, mai nessuno nel corso del processo ha osato tendere una mano di aiuto a questo ragazzo, mai nessuno ha osato dare allo stesso una parola di conforto, ma tutti hanno ignorato ciò che è accaduto provvedendo ad isolarlo e deriderlo per ciò che aveva fatto”, puntualizza l’avvocato.

    “Ultimamente ho citato in giudizio sia il Prete sia La Curia Vescovile di appartenenza ( a perfetta conoscenza di ciò che succedeva), ma nonostante ciò, silenzio assoluto- evidenzia Gallo -.Il ragazzo D.D.N. stanco di tale situazione ha deciso di uscire allo scoperto e raccontare quello che è successo per avere ragione di una indifferenza che sta superando ogni limite. Chiedo che lo stesso venga da Sua Santità ricevuto perché penso che soltanto Lei possa giustificare in qualche modo questo assordante silenzio inaccettabile che incombe su tale gravissima situazione. Attendiamo con fiducia”.

    Per le vittime del sacerdote oltre alla lacerazione psicologica e alle ricadute sulla sessualità, al sentirsi sporchi e colpevoli, al pensare che gli altri stiano sempre «per fregarti», c’è anche la perdita di fede, se non in Dio, almeno nella Chiesa. «Ho sognato la mia vita senza questo schifo, perché ormai è l’unico mio desiderio, il desiderio mio più grande: riuscire ad andare avanti come se tutto non fosse mai successo». È la testimonianza di uno dei ragazzi che accusa di violenza don Ruggero Conti, il parroco di Selva Candida, alla periferia della capitale, condannato dal tribunale penale di Roma.

    «Che fa suo figlio, signora?, può venire a pranzo da me oggi?», chiedeva il sacerdote alla mamma ignara dell’inferno nel quale l’adolescente stava sprofondando. «Era molto cattolica. Non volevo deluderla», spiega il giovane alla cronista Angela Camuso, che per l’editore Castelvecchi ne ha raccolto i tormenti nel libro «La preda, le confessioni di una vittima», presentato oggi alla Sala stampa estera di Roma dal cappellano del carcere minorile “Beccaria” don Gino Rigoldi e dal giornalista Gianluigi Nuzzi. «Questo non è un libro contro la Chiesa Cattolica. È piuttosto un libro dedicato soprattutto ai cattolici di tutta Italia e di tutto il mondo, alle famiglie, ai ragazzi, ai preti e  alle suore, ai vescovi e ai cardinali. Se mi è permesso, al Sommo Pontefice», confida nella premessa Angela Camusso, che con il suo scritto vuole «rendere giustizia a quei preti, la stragrande maggioranza, che i bambini li amano come figli e basta».

    Il libro  ricorda la circostanza sconcertante che «le indagini su don Ruggero Conti sono iniziate grazie alla denuncia di un sacerdote (il vicario parrocchiale), il quale, incredibilmente, per aver osato tanto, verrà, piuttosto che premiato, punito dai suoi superiori con un decreto di allontanamento dalla parrocchia teatro dello scandalo».

    A convincere «in alto» della propria innocenza era stato lo stesso don Conti, «capace di mentire per anni spudoratamente, anche di fronte all’evidenza e di accusare le sue vittime attraverso riuscite manipolazioni della realtà». Una capacità mistificatoria che ha favorito la creazione di un vero e proprio movimento di opinione a favore di don Conti. Secondo la Camuso, del resto, proprio grazie a questa sua particolare abilità nel convincere gli altri, per ottenere la propria soddisfazione sessuale, «don Ruggero non ha mai usato la forza fisica», e nonostante tutto, «pur sapendo che tornando sarebbero state violentate di nuovo, quasi tutte le sue prede sono tornate da lui».

    Le storie dei preti pedofili (e le tragedie delle loro vittime) hanno quasi sempre un punto in comune: «L’omertà a copertura del comportamento del corruttore», scrive Dario Fo nella prefazione del volume. «Da noi – scrive il Premio Nobel per letteratura – il clero, ce lo testimonia questo libro, ha ancora l’ardire e i mezzi per abbattere e rendere vana la gran parte delle denunce e inchieste su atti di pedofilia». Secondo Dario Fo, che paragona i crimini consumati nella parrocchia di Selva Candida, nella periferia romana, a quanto accaduto in una favela brasiliana, dove l’estrema povertà delle vittime favoriva l’abuso, «l’unico problema che realmente interessa a una certa Chiesa è salvare la rispettabilità delle curie, come a dire salvare la “faccia” e non il povero disgraziato dall’angoscia che lo accompagnerà per tutta la vita.

    Alternando resoconti da atti giudiziari alla narrazione in prima delle vittime, Camuso racconta una vicenda grave, sia perché ha diviso una comunità tra innocentisti e colpevolisti, coinvolgendo un sacerdote carismatico ritenuto capace di portare tanti giovani a Dio e considerato anche «con appoggi potenti in curia», sia in quanto consulente del sindaco di Roma Gianni Alemanno per problematiche e disagi, amico di don Giovanni D’Ercole ai tempi in cui questi prestava servizio in segreteria di Stato. E sia perché, dando voce alle vittime e a quanti credettero a queste, in particolare i catechisti di Selva Candida, formatisi alla scuola salesiana, racconta i meccanismi di rimozione, insabbiamenti per timore di ledere il buon nome della istituzione che frenarono anche chi avrebbe dovuto vigilare e proteggere i piccoli. In primis il vescovo di don Ruggero, monsignor Gino Reali, e il suo predecessore a Santa Rufina, monsignor Diego Bona, informato in confessione dalla zia di una delle vittime. O l’anziano prelato che tanti anni fa, quando Ruggero non era ancora prete ma abusò di un ragazzo a Legnano, ignoro’ la denuncia, o una serie di preti collaboratori dei vescovi sempre pronti a non credere alle vittime, magari cestinando le loro denunce dopo aver detto che le avrebbero consegnate al vescovo. L’abuso, soprattutto se da parte di un sacerdote, che consideri un padre, è una violenza indelebile, in particolare in ragazzi già fragili o soli, e scelti per questo come prede ideali. La vita ne rimane sconvolta, spesso irrimediabilmente compromessa, come raccontano le vittime a Angela Camuso e come emerge dalle indagini, basate su intercettazioni telefoniche, analisi dei computer, raccolta di testimonianze.

    La difesa dei piccoli e la giustizia alle vittime – hanno chiesto Benedetto XVI e prima di lui Giovanni Paolo II – devono essere al primo posto, e non è degno di essere prete chi fa male ai bambini. Stanare i colpevoli, impedirgli di nuocere, compiere la giustizia e difendere i piccoli sono le priorità. Questo libro dunque, crudo e atroce, potrebbe far bene alla Chiesa italiana.

  • Condannato per abusi celebra messa in Italia (video)

    Condannato per abusi celebra messa in Italia (video)

    LIBERO D’AGOSTINO

    A settanta anni suonati don Italo Casiraghi è tornato a celebrare messa. L’ex parroco di Gordola è tornato all’altare con sulle spalle la croce di una condanna, nel 2005, a sei mesi di detenzione per ripetuti atti sessuali con fanciulli. Tentati e consumati, recitava la sentenza. Don Italo, celebra messa in Italia a Pietra Ligure, ma il suo passato in Ticino, riportato alla luce da una video inchiesta, sta scuotendo la parrocchia del piccolo Comune  in provincia di Savona.

    A Pietra Ligure, 10mila abitanti, si conoscono tutti e quel video che  da mesi circola su youtube, e di cui in Ticino ha dato notizia Liberatv, ha turbato parecchio gli animi dei parrocchiani. Le immagini e il servizio realizzati da Franceso Zanardi, sono rimbalzati pure sui blog e sulla stampa regionale, facendo riemergere una storia che sette anni fa aveva scosso il cantone e messo sottosopra la diocesi di Lugano.

    All’epoca il caso aveva riempito le pagine dei giornali, con le cronache di una vicenda triste quanto torbida. Con gli scabrosi messaggi telefonici che don Italo inviava ripetutamente ad alcuni ragazzini che frequentevano la parrocchia di Gordola, le foto osé e il resoconto del suo rocambolesco arresto il giorno in cui aveva un appuntamento con una adolescente, ma era stato poi subito bloccato da una poliziotta che si era nascosta in un armadio.  Una vicenda dai risvolti pesanti che aveva coinvolto diverse famiglie  e che si credeva ormai dimenticata.

    Dopo la condanna, don Italo si era ritirato in Italia e per anni non si era più parlato di lui. Sino al febbraio scorso, quando la video inchiesta di Zanardi, noto attivista italiano che si batte per diritti di gay e contro la pedofilia nella Chiesa, l’ha scovato a Pietra Ligure. Nel video si vede lo stesso Zanardi che ferma don Italo Casiraghi per strada e si accerta della sua identità per poi riprenderlo in chiesa mentre celebra la messa. Immagini che hanno inquietato la piccola comunità dei fedeli, che mai avrebbero sospettato un passato tanto pesante.

    Oggi a Petra Ligure sono in molti a domandarsi se è giusto che un prete condannato per atti sessuali con fanciulli, possa celebrare messa.

    Un interrogativo che divide i parrocchiani e gli stessi uomini di Chiesa (vedi intervista a lato con don Sandro Vitalini). Se per alcuni don Italo ha pagato per le sue colpe, e quindi ha tutto il diritto di ritornare alla vita religiosa, per altri fargli celebrare messa, non in un istituto, ma in una parrocchia è una scelta eccessiva. Soprattutto in tempi in cui non si placano le polemiche per gli episodi di pedofilia nella Chiesa e per l’impegno delle gerarchie vaticane nel combattere questo triste quanto diffuso fenomeno.
    ldagostino@caffe.ch

    http://www.caffe.ch/stories/Attualit%C3%A0/41159_condannato_per_abusi_celebra_messa_in_italia/
  • Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (12G0192)

    (GU n. 235 del 8-10-2012)

    “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume.”

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

    1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Autorita’ nazionale

    1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’ nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.
      2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’ transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»; b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all’articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»; g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all’articolo 600-ter: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato; l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»; m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma d
      ell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l’articolo 602-bis e’ abrogato; o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della situazione di necessita’ del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
      «Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all’articolo 609-quater: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all’articolo 609-nonies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all’articolo 609-decies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei geni
      tori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

    Art. 5

    Modifiche al codice di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’ inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’ inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
      f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

    Art. 6

    Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

    1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

    Art. 7

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

    1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
      2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».
      3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

    Art. 8

    Confisca

    1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

    1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

    Art. 10

    Clausola di invarianza

    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

      NAPOLITANO

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

      Severino, Ministro della giustizia

      Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

      Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 2326): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre 2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio 2010. Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
    Senato della Repubblica (atto n. 1969): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010; il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21 ottobre 2010. Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Camera dei deputati (atto n. 2326-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con modificazioni, l’11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 1969-B): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011; il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012. Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011; l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 2326-D): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 1969-D): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17 luglio 2012. Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato, definitivamente, il 19 settembre 2012.


    Allegati

    …omissis…

    FONTE

  • Perché il Papa ha rimosso il vescovo anti preti pedofili?

    Perché il Papa ha rimosso il vescovo anti preti pedofili?

    Charles J. Scicluna era il funzionario della Santa Sede che perseguiva i preti pedofili. E lo ha fatto – a differenza di altri – con determinazione, denunciando anche la cultura del silenzio italiana. Ieri è stato rimosso, senza spiegazioni, e spedito a Malta come funzionario di basso rango. Una …

    “Amoveatur sine promoveatur”. Si è conclusa così la carriera vaticana di monsignor Charles J. Scicluna, 53 anni, fino a ieri “promotore di giustizia” della congregazione per la Dottrina della fede, una sorta di procuratore generale dell’ex Santo Uffizio. Cordiale, una statura proverbialmente piccola, il prelato maltese si è dimostrato, in tutti questi anni, un grand’uomo. Era il funzionario della Santa Sede che perseguiva i preti pedofili. E lo ha fatto – a differenza di altri, in Vaticano e fuori – con determinazione, umanità e senza tentennamenti diplomatici. È stato lui a gestire il dossier del sacerdote messicano Marcial Maciel, il defunto fondatore dei Legionari di Cristo. Pedofilo seriale, tossicomane, padre di tre figli illegittimamente avuti da due donne diverse, abusò – è l’accusa – anche dei figli. In Vaticano, all’epoca di Giovanni Paolo II, era benvenuto e riverito. Portava vocazioni e donazioni. Solo un cardinale – lo ha rivelato il giornalista americano Jason Berry in una straordinaria inchiesta giornalistica – rifiutò la mazzetta.

    Joseph Ratzinger. Salito sul trono petrino, Benedetto XVI riuscì finalmente ad aprire l’indagine canonica che era stata insabbiata negli anni precedenti. E la affidò a mons. Scicluna. Alla fine padre Maciel fu estromesso, i Legionari di Cristo commissariati. Questo e molto altro ha fatto il prelato maltese. Nel 2010 si trovò in prima linea di fronte allo scandalo degli abusi sessuali sui minori scoppiato, a macchia d’olio, nelle chiese dei Paesi più disparati, Irlanda, Germania, Belgio, Olanda, Austria, di nuovo Stati Uniti, dove il caso era già esploso nel 2002, Australia, America Latina… e Italia. Scicluna, di nuovo, non le mandò a dire. Spalleggiato da Ratzinger, chiese agli episcopati più renitenti di collaborare con la giustizia civile per denunciare i preti pedofili. Lo fece anche, con veemenza, in un incontro a porte chiuse del bel convegno alla Pontificia università Gregoriana di cui ho riferito nel mio blog. Fu sempre Scicluna a mettere la faccia, insieme al portavoce vaticano Federico Lombardi, in un’affollatissima conferenza stampa in Vaticano per presentare il giro di vite della normativa canonica voluto dal Papa per contrastare la piaga della pedofilia. Partita nella tensione, la conferenza stampa si sciolse grazie alle risposte puntuali di Lombardi e Scicluna.

    Monsignor Charles J. Scicluna, 53 anni

    In Vaticano – fu l’impressione pressoché unanime dei giornalisti accreditati – c’è chi ha finalmente preso sul serio il dramma. Il procuratore generale della Santa Sede non schivò le polemiche. In una arcinota intervista concessa nel 2010 al quotidiano della Cei Avvenire, senza mezzi termini, affermò: «Ciò che mi preoccupa è una certa cultura del silenzio che vedo ancora troppo diffusa nella Penisola». Apriti cielo. Il Vaticano attacca la Cei. Passa qualche mese, la Santa Sede chiede a tutti gli episcopati del mondo di compilare nuove linee-guida anti-pedofilia e consegnarle entro maggio scorso. La Cei nicchia, pubblica un documento minimale, e Scicluna, di nuovo lui, alza la voce. Lo fa in una coraggiosa intervista al mensile Jesus di cui ho riferito nel mio blog. Non se la prende solo con l’Italia. Dice che molte linee-guida ancora mancano all’appello. Spiega che alcuni dei documenti recapitati in Vaticano sono insufficienti. Ieri, sommersa dal rumore della conclusione del processo al maggiordomo del Papa, la notizia clamorosa (anticipata il giorno prima da Vatican Insider). Mons. Scicluna è stato nominato vescovo “ausiliare” di Malta. Non promosso in Curia, non vescovo titolare, neppure coadiutore con il diritto alla successione. Da responsabile del team anti-pedofili della Chiesa cattolica mondiale e funzionario di basso rango a La Valletta. Rimosso senza essere stato neppure promosso.

    La Santa Sede non ha spiegato la decisione. Che è – beninteso – una decisione del Papa. Ovviamente non sappiamo se aveva buoni motivi per rimandare Scicluna a Malta. Ma la mossa sconcerta. Così come lascia interdetti l’epilogo di una vicenda completamente diversa. La trattativa con i Lefebvriani. Lungi da me rammaricarmi del fatto che, alla fine, gli ultratradizionalisti non rientreranno in seno alla chiesa cattolica. Non si può non rilevare, però, che a questo obiettivo Ratzinger, negli anni scorsi, ha lavorato strenuamente. Era – come il contrasto alla pedofilia – uno dei tratti caratterizzanti di questo pontificato. Strategia sovrana. Linea di governo. Parte di un disegno più complesso, a cui Benedetto XVI si è dedicato sin dall’inizio, teso a reinterpretare il Concilio vaticano II e la sua eredità. Anche qui, come nel caso della pedofilia – e per motivi affatto diversi – Ratzinger è stato contestato, da personalità di Curia e episcopati nazionali, funzionari vaticani e osservatori esterni. Alla fine, i Lefebvriani non entreranno. Il nuovo prefetto della Dottrina della fede, mons. Gerhard Ludwig Mueller, ha annunciato, alla vigilia del cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio, che non ci saranno ulteriori trattative. Punto, finito, tempo scaduto. Mons. Guido Pozzo, triestino, uomo di fiducia di Ratzinger nel negoziato durato anni, è già destinato a lasciare il posto di segretario della pontificia commissione Ecclesia dei per divenire cerimoniere pontificio. Un altro capitolo del pontificato Ratzinger si chiude.

    E si chiude mentre viene condannato, con pena “mite” di diciotto mesi di reclusione che verranno presto condonati dalla grazia papale, il maggiordomo Paolo Gabriele. Personalità complessa, mosso dall’intento delirante di aiutare il Papa tradendone la fiducia. Facendo filtrare ai giornalisti italiani – e in particolare a Gianluigi Nuzzi, che ne ha fatto il bestseller Sua Santità – documenti riservati della Santa Sede e dossier personali del Papa. Colpisce, di tutta la vicenda, il movente addotto dall’ex assistente di camera del Pontefice. «Vedendo male e corruzione dappertutto nella Chiesa, sono arrivato negli ultimi tempi, quelli della degenerazione, ad un punto di non ritorno. Ero sicuro che uno choc, anche mediatico, avrebbe potuto essere salutare per riportare la Chiesa nel suo giusto binario», ha detto nell’istruttoria. Poi, nella deposizione durante il processo: «A volte, quando sedevamo a tavola, il Papa faceva domande su cose di cui doveva essere informato». Ancora: «Ho maturato la convinzione che è facile manipolare la persona che ha un potere decisionale così importante». E infine, nella testimonianza conclusiva che ha reso ieri prima della sentenza: «La cosa che sento forte dentro di me è la convinzione di aver agito per esclusivo amore, viscerale direi, per la Chiesa di Cristo e per il suo capo visibile. È questo che mi sento. E se lo devo ripetere, non mi sento un ladro». Propositi deliranti. Evocati, suggeriti, inculcati, molto probabilmente, dalle tante persone con cui Paolo Gabriele parlava ogni giorno. Uscieri, cittadini vaticani, monsignori, cardinali. Nessuno si è spinto tanto in là da trafugare documenti e rivelare segreti di Stato. Ma tutti convinti della stessa cosa. Che il Papa è rimasto solo.

    http://www.linkiesta.it/it/article/2012/10/07/perche-il-papa-ha-rimosso-il-vescovo-anti-preti-pedofili/9613/

  • Perché il Papa ha rimosso il mons. anti preti pedofili?

    Perché il Papa ha rimosso il mons. anti preti pedofili?

    Charles J. Scicluna era il funzionario della Santa Sede che perseguiva i preti pedofili. E lo ha fatto – a differenza di altri – con determinazione, denunciando anche la cultura del silenzio italiana. Ieri è stato rimosso, senza spiegazioni, e spedito a Malta come funzionario di basso rango. Una mossa che sconcerta.

    “Amoveatur sine promoveatur”. Si è conclusa così la carriera vaticana di monsignor Charles J. Scicluna, 53 anni, fino a ieri “promotore di giustizia” della congregazione per la Dottrina della fede, una sorta di procuratore generale dell’ex Santo Uffizio. Cordiale, una statura proverbialmente piccola, il prelato maltese si è dimostrato, in tutti questi anni, un grand’uomo. Era il funzionario della Santa Sede che perseguiva i preti
    pedofili. E lo ha fatto – a differenza di altri, in Vaticano e fuori – con determinazione, umanità e senza tentennamenti diplomatici. È stato lui a gestire il dossier del sacerdote messicano Marcial Maciel, il defunto fondatore dei Legionari di Cristo. Pedofilo seriale, tossicomane, padre di tre figli illegittimamente avuti da due donne diverse, abusò – è l’accusa – anche dei figli. In Vaticano, all’epoca di Giovanni Paolo II, era benvenuto e riverito. Portava vocazioni e donazioni. Solo un cardinale – lo ha rivelato il giornalista americano Jason Berry in una straordinaria inchiesta giornalistica – rifiutò la mazzetta.
    Joseph Ratzinger. Salito sul trono petrino, Benedetto XVI riuscì finalmente ad aprire l’indagine canonica che era stata insabbiata negli anni precedenti. E la affidò a mons. Scicluna. Alla fine padre Maciel fu estromesso, i Legionari di Cristo commissariati. Questo e molto altro ha fatto il prelato maltese. Nel 2010 si trovò in prima linea di fronte allo scandalo degli abusi sessuali sui minori scoppiato, a macchia d’olio, nelle chiese dei Paesi più disparati, Irlanda, Germania, Belgio, Olanda, Austria, di nuovo Stati Uniti, dove il caso era già esploso nel 2002, Australia, America Latina… e Italia. Scicluna, di nuovo, non le mandò a dire. Spalleggiato da Ratzinger, chiese agli episcopati più renitenti di collaborare con la giustizia civile per denunciare i preti pedofili. Lo fece anche, con veemenza, in un incontro a porte chiuse del bel convegno alla Pontificia università Gregoriana di cui ho riferito nel mio blog. Fu sempre Scicluna a mettere la faccia, insieme al portavoce vaticano Federico Lombardi, in un’affollatissima conferenza stampa in Vaticano per presentare il giro di vite della normativa canonica voluto dal Papa per contrastare la piaga della pedofilia. Partita nella tensione, la conferenza stampa si sciolse grazie alle risposte puntuali di Lombardi e Scicluna.
    Monsignor Charles J. Scicluna, 53 anni
    In Vaticano – fu l’impressione pressoché unanime dei giornalisti accreditati – c’è chi ha finalmente preso sul serio il dramma. Il procuratore generale della Santa Sede non schivò le polemiche. In una arcinota intervista concessa nel 2010 al quotidiano della Cei Avvenire, senza mezzi termini, affermò: «Ciò che mi preoccupa è una certa cultura del silenzio che vedo ancora troppo diffusa nella Penisola». Apriti cielo. Il Vaticano attacca la Cei. Passa qualche mese, la Santa Sede chiede a tutti gli episcopati del mondo di compilare nuove linee-guida anti-pedofilia e consegnarle entro maggio scorso. La Cei nicchia, pubblica un documento minimale, e Scicluna, di nuovo lui, alza la voce. Lo fa in una coraggiosa intervista al mensile Jesus di cui ho riferito nel mio blog. Non se la prende solo con l’Italia. Dice che molte linee-guida ancora mancano all’appello. Spiega che alcuni dei documenti recapitati in Vaticano sono insufficienti. Ieri, sommersa dal rumore della conclusione del processo al maggiordomo del Papa, la notizia clamorosa (anticipata il giorno prima da Vatican Insider). Mons. Scicluna è stato nominato vescovo “ausiliare” di Malta. Non promosso in Curia, non vescovo titolare, neppure coadiutore con il diritto alla successione. Da responsabile del team anti-pedofili della Chiesa cattolica mondiale e funzionario di basso rango a La Valletta. Rimosso senza essere stato neppure promosso.
    La Santa Sede non ha spiegato la decisione. Che è – beninteso – una decisione del Papa. Ovviamente non sappiamo se aveva buoni motivi per rimandare Scicluna a Malta. Ma la mossa sconcerta. Così come lascia interdetti l’epilogo di una vicenda completamente diversa. La trattativa con i Lefebvriani. Lungi da me rammaricarmi del fatto che, alla fine, gli ultratradizionalisti non rientreranno in seno alla chiesa cattolica. Non si può non rilevare, però, che a questo obiettivo Ratzinger, negli anni scorsi, ha lavorato strenuamente. Era – come il contrasto alla pedofilia – uno dei tratti caratterizzanti di questo pontificato. Strategia sovrana. Linea di governo. Parte di un disegno più complesso, a cui Benedetto XVI si è dedicato sin dall’inizio, teso a reinterpretare il Concilio vaticano II e la sua eredità. Anche qui, come nel caso della pedofilia – e per motivi affatto diversi – Ratzinger è stato contestato, da personalità di Curia e episcopati nazionali, funzionari vaticani e osservatori esterni. Alla fine, i Lefebvriani non entreranno. Il nuovo prefetto della Dottrina della fede, mons. Gerhard Ludwig Mueller, ha annunciato, alla vigilia del cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio, che non ci saranno ulteriori trattative. Punto, finito, tempo scaduto. Mons. Guido Pozzo, triestino, uomo di fiducia di Ratzinger nel negoziato durato anni, è già destinato a lasciare il posto di segretario della pontificia commissione Ecclesia dei per divenire cerimoniere pontificio. Un altro capitolo del pontificato Ratzinger si chiude.
    E si chiude mentre viene condannato, con pena “mite” di diciotto mesi di reclusione che verranno presto condonati dalla grazia papale, il maggiordomo Paolo Gabriele. Personalità complessa, mosso dall’intento delirante di aiutare il Papa tradendone la fiducia. Facendo filtrare ai giornalisti italiani – e in particolare a Gianluigi Nuzzi, che ne ha fatto il bestseller Sua Santità – documenti riservati della Santa Sede e dossier personali del Papa. Colpisce, di tutta la vicenda, il movente addotto dall’ex assistente di camera del Pontefice. «Vedendo male e corruzione dappertutto nella Chiesa, sono arrivato negli ultimi tempi, quelli della degenerazione, ad un punto di non ritorno. Ero sicuro che uno choc, anche mediatico, avrebbe potuto essere salutare per riportare la Chiesa nel suo giusto binario», ha detto nell’istruttoria. Poi, nella deposizione durante il processo: «A volte, quando sedevamo a tavola, il Papa faceva domande su cose di cui doveva essere informato». Ancora: «Ho maturato la convinzione che è facile manipolare la persona che ha un potere decisionale così importante». E infine, nella testimonianza conclusiva che ha reso ieri prima della sentenza: «La cosa che sento forte dentro di me è la convinzione di aver agito per esclusivo amore, viscerale direi, per la Chiesa di Cristo e per il suo capo visibile. È questo che mi sento. E se lo devo ripetere, non mi sento un ladro». Propositi deliranti. Evocati, suggeriti, inculcati, molto probabilmente, dalle tante persone con cui Paolo Gabriele parlava ogni giorno. Uscieri, cittadini vaticani, monsignori, cardinali. Nessuno si è spinto tanto in là da trafugare documenti e rivelare segreti di Stato. Ma tutti convinti della stessa cosa. Che il Papa è rimasto solo.
    *Originariamente pubblicato, oggi, sul suo blog su Linkiesta

    Leggi il resto: http://www.linkiesta.it/preti-pedofili#ixzz28d5gmWQY