Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Il discusso ritorno di un prete nella diocesi delle Marche dove abusò di una 12enne

    Il discusso ritorno di un prete nella diocesi delle Marche dove abusò di una 12enne

    A Fano, nelle Marche, un gruppo di attivisti e attiviste impegnate in associazioni a tutela dei diritti civili ha scritto una lettera per criticare la scelta del vescovo Andrea Andreozzi, che ha assegnato un incarico nella parrocchia di Pergola a don Giacomo Ruggeri. Dieci anni fa Ruggeri fu condannato in via definitiva a un anno e 11 mesi di reclusione per abusi sessuali su una ragazza di 12 anni. La sua nomina nella stessa provincia dove avvennero gli abusi sta suscitando molte discussioni tra i fedeli e alcune proteste, tra cui quella dei famigliari della ragazza.

    «Non è forse in gioco una preoccupante confusione tra diritto al perdono e complicità morale?», hanno scritto gli attivisti in una lettera pubblica. Pergola si trova a circa 40 chilometri da Fano, e la diocesi presieduta da Andreozzi copre un territorio piuttosto vasto, che dalla costa marchigiana arriva fino al confine con l’Umbria (è detta diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola).

    Prima di essere accusato, don Giacomo Ruggeri – oggi 55enne – aveva avuto diversi incarichi importanti: era stato parroco di Orciano, in provincia di Pesaro e Urbino, e soprattutto responsabile delle relazioni con la stampa dell’allora vescovo Armando Trasarti. Era stato anche direttore della web tv della diocesi e assistente spirituale della categoria di ragazze scout che hanno più di 17 anni (“Scolte”). Nell’estate del 2012 venne accusato da un bagnino in servizio sulla spiaggia di Torrette di Fano che lo aveva visto insieme a una 12enne della parrocchia. Fu arrestato il 13 luglio dopo essere stato scoperto dalla polizia che lo aveva filmato diverse volte in seguito alla denuncia del bagnino.

    La ragazza parlò con il giudice per le indagini preliminari assistita da una psicologa, e disse di aver tentato più volte di sottrarsi alle attenzioni del prete. Don Ruggeri fu condannato in primo grado a due anni e sei mesi di reclusione. Nel 2014 la pena fu ridotta in appello a un anno, undici mesi e dieci giorni. Scontò quattro mesi agli arresti domiciliari prima di essere trasferito nella diocesi di Pordenone, dove negli ultimi anni ha guidato una casa di esercizi spirituali.

    Alla fine di maggio il vescovo di Fano Andrea Andreozzi ha annunciato il ritorno di don Ruggeri, assegnato alla parrocchia di Pergola. Lo ha fatto prima con una lettera aperta ai fedeli, poi con una conferenza stampa per spiegare le ragioni di questa scelta. «Non mi va di far morire una persona in esilio», ha detto il vescovo.

    Andreozzi ha detto di avere piena fiducia nei confronti di Ruggeri, che ha incontrato più volte negli ultimi anni. «Qui non si tratta di assegnare una carica o un ruolo, ma di accogliere un fratello, che è da aiutare nel reinserimento nella sua terra e nel servizio al regno di Dio», ha argomentato il vescovo. «Ritengo che, su oltre 220 diocesi in Italia, don Giacomo debba tornare proprio qui, perché qui è stato generato alla fede ed è stato ordinato presbitero. Non posso vedere in Giacomo uno stupratore seriale, un pedofilo recidivo come è stato detto in questi giorni. Se ci fosse stata anche solo questa lontanissima percezione, don Giacomo non sarebbe qui».

    Intervistato dal Resto del Carlino, il padre della ragazza che all’epoca fu vittima degli abusi sessuali ha detto che il ritorno di don Ruggeri è una notizia preoccupante che fa soffrire la sua famiglia. L’ha definita «un’enorme ingiustizia», perché in Italia ci sono moltissime diocesi e non era il caso di farlo tornare proprio a Fano. «Se vuol continuare a fare il sacerdote non è meglio, per tutti, che lo faccia da un’altra parte?».

    Durante un confronto con il vescovo, il padre della ragazza ha detto di non poter accettare il ritorno di don Ruggeri anche per via dell’ansia di poterlo incontrare o della possibilità che il prete incontri la figlia. Vivere con questa ansia, ha detto, equivale a una «condanna».

    Gli attivisti e le attiviste che si sono mobilitati contro il ritorno di don Ruggeri hanno firmato la lettera con il loro nome. Secondo loro la scelta del vescovo implica che un prete colpevole di gravi reati nei confronti di una persona minorenne possa tornare a esercitare le sue funzioni nella parrocchia di origine, senza porsi il problema di urtare la sensibilità dei fedeli. Al momento il vescovo non ha risposto alla lettera.

    L’avvocato di don Ruggeri, Gianluca Sposito, non si esprime sull’opportunità di fare tornare il sacerdote a Fano, ma sostiene che ci sia stato un risarcimento e che il suo assistito sia stato riabilitato. «Da tempo è tornato un uomo libero», ha detto in un’intervista al Fatto Quotidiano. «Io non rispondo alla famiglia perché ho profondo rispetto. Spiego e ricordo i fatti». Sposito dice che l’episodio per cui don Ruggeri fu condannato è stato ridimensionato, come dimostra la riduzione della pena in appello, e che non ci sono state altre denunce. «Poteva tornare a Fano 10 anni fa», ha detto Sposito. «Non spiegare questa cosa rischia di generare generalizzazioni e travisamenti e creare una sorta di confino morale. Quando furono analizzati l’iPad e i telefoni non fu trovata una sola immagine che potesse giustificare la parola “pedofilo”».

    https://www.ilpost.it/2024/07/01/ritorno-don-giacomo-ruggeri-condannato-abusi-fano/

  • Nomina sacerdote prescritto per pedofilia, Marziale cita Papa Francesco: “Un prete non può continuare a essere prete se è un molestatore”

    Nomina sacerdote prescritto per pedofilia, Marziale cita Papa Francesco: “Un prete non può continuare a essere prete se è un molestatore”

    Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, è considerato in Italia e all’estero uno dei più tenaci e strenui combattenti contro la pedofilia. Da sue collaborazioni con le istituzioni inquirenti sono partite inchieste ed operazioni di assoluto rilievo. Lo stesso è stato consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”, una tra le storie di abusi all’infanzia più aberranti. Gli abbiamo chiesto cosa pensi della nomina ad amministratore parrocchiale di un prete “prescritto e non già assolto” per reati di pedofilia ed ha risposto con le parole di Papa Francesco, chiedendone la fedele virgolettatura come riportata dall’agenzia di stampa AGI in data 5 settembre 2022: “Una mostruosità gli abusi sessuali da parte del clero. Un prete non può continuare a essere prete se è un molestatore. Non può. Perché sia malato o un criminale, non lo so. Il sacerdote esiste per dirigere gli uomini a Dio e non per distruggere gli uomini in nome di Dio. Tolleranza zero. E deve continuare a essere così”.

    Dal punto di vista del Garante qual è la ragione per allarmarsi?

    Intanto pregressa, perché il dolore cagionato alle vittime è incancellabile. Attraversano l’inferno per riconciliarsi con le proprie esistenze violate e non lo superano mai del tutto. E poi, attuale, nel senso che una parrocchia è società frequentata da bambini e adolescenti, dunque, la fonte di preoccupazione risiede nel pericolo che il reato possa essere reiterato.

    Fosse stata assoluzione e non prescrizione?

    Io devo pensare ed agire con le leggi del Paese in cui esercito il mio mandato. Assoluzione significa che lo Stato ti ha indagato e non ha trovato elementi per condannarti. Diversa è la prescrizione, che in diritto penale determina l’estinzione, e non già l’assoluzione, di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo.

    Ma lei è anche un cattolico ed ha incontrato Papa Francesco, donandogli il suo libro Katapontismós, proprio sulle sue battaglie contro la pedofilia. Cosa vi siete detti?

    Gli ho detto che nutrivo molta speranza nei suoi pronunciamenti sulla tolleranza zero rispetto ai preti abusanti e che nel libro lo sottolineo. Mi ha ringraziato e mi ha detto che lo avrebbe letto. Io sono cresciuto in Chiesa, alla Gioventù Francescana, all’Azione Cattolica, e non mi sono mai imbattuto in sacerdoti del genere. Una sola volta venni a sapere di un sacerdote che avevo conosciuto in adolescenza e che in seguito avrebbe abusato di una ragazzina. Venne allontanato in altra diocesi fuori regione, dopo almeno un decennio è tornato in Calabria, e tutte le volte che l’ho rivisto ho pensato a quanti sacerdoti moralmente sani vengano messi in cattiva luce da simili soggetti. È anche per tutelare loro che bisognerebbe spretare i pedofili.

    Come giudica la nomina di un sacerdote prescritto per reati di pedofilia ad amministratore parrocchiale?

    Riprendo ancora Papa Francesco: “Un prete non può continuare a essere prete se è un molestatore”, dunque non si dovrebbe nemmeno porre il problema di nominarlo amministratore.

    É deluso?

    Mi pongo in un duplice atteggiamento: se il Papa è al corrente di ciò che accade nelle parrocchie, allora sono enormemente deluso. Ma, se il Papa non è informato mi dico deluso da chi dovrebbe informarlo e non lo fa.

    Secondo lei il Papa è informato?

    Dopo questa intervista lo sarà sicuramente.

    Chi lo ha informato o avrebbe dovuto informarlo?

    Penso siano i vescovi, i titolari delle diocesi a doverlo fare. Gli stessi che fanno le nomine, del resto.

    https://ildispaccio.it/primo-piano/2024/06/29/nomina-sacerdote-prescritto-per-pedofilia-marziale-cita-papa-francesco-un-prete-non-puo-continuare-a-essere-prete-se-e-un-molestatore

  • Una conferenza internazionale fa luce sugli abusi clericali sui disabili

    Una conferenza internazionale fa luce sugli abusi clericali sui disabili

    Esperti di tutela e sopravvissuti agli abusi si sono incontrati questa settimana presso l’Università Gregoriana per affrontare il problema degli abusi clericali su individui disabili, facendo luce sulla portata e sulle sfide di questa realtà spesso ignorata.

    Le persone che vivono con disabilità psicologiche e fisiche hanno una probabilità sproporzionatamente maggiore di diventare vittime di abusi fisici, psicologici e sessuali. I bambini disabili hanno 3,1 volte più probabilità di essere vittime di abusi sessuali e 3,9 volte più probabilità di essere vittime di abusi emotivi, secondo The Safeguarding Company.

    I bambini con disabilità psicologiche o intellettive e le persone sorde, cieche o autistiche hanno fino a 5 volte più probabilità di subire abusi.

    Un team di 350 esperti in tutela e prevenzione degli abusi provenienti da 55 paesi si è riunito dal 18 al 21 giugno per la conferenza annuale internazionale sulla tutela organizzata dall’Istituto di antropologia (o IADC) presso l’Università Gregoriana per discutere di politiche, sfide e rischi a cui sono esposti i disabili.

    “C’è la necessità di osservare davvero da vicino il modo in cui le persone trattano le persone disabili, soprattutto quando sono in cura, come vengono aiutate a capire cosa sia, come si presenti e come si senta l’abuso, e poi dare loro l’opportunità di utilizzare canali di segnalazione adattati alle loro esigenze. e capacità”, ha affermato p. Hans Zollner, direttore dell’IADC, in un’intervista a RNS venerdì (21 giugno).

    All’interno della chiesa, casi di alto profilo di abusi contro persone disabili o adulti vulnerabili hanno fatto luce sulla mancanza di protezioni per i disabili. Nel 2019 un tribunale argentino ha dichiarato due preti colpevoli di aver abusato sessualmente di 10 persone disabili presso l’Istituto Antonio Provolo per bambini sordi e ipoudenti tra il 2004 e il 2016. Un rapporto di 900 pagine pubblicato a gennaio ha approfondito il caso del teologo e attivista francese Jean Vanier, fondatore di l’Arche, l’organizzazione benefica per le persone con disabilità intellettive, che ha abusato di sei donne non disabili tra il 1970 e il 2005.

    “Ha fatto luce sulla necessità di supervisionare davvero opere di carità così stimate”, ha detto Zollner, aggiungendo che le autorità ecclesiastiche non dovrebbero diventare compiacenti solo perché un leader carismatico sembra esemplare. “Non dovrebbe impedirci di essere davvero vigili sulle trappole e sulla probabilità che le persone disabili siano abusate”, ha aggiunto.

    Papa Francesco ha convocato in Vaticano un vertice di esperti e vittime di prevenzione degli abusi nel febbraio 2019 per affrontare la crisi degli abusi clericali e attuare una politica di “tolleranza zero” all’interno dell’istituzione. In seguito all’evento, il papa ha emesso un decreto, Vos Estis Lux Mundi (“Tu sei la luce del mondo” in inglese), in cui ha ordinato riforme radicali in materia di responsabilità e denuncia obbligatoria degli abusi per sacerdoti e religiosi. Nel documento ha esteso anche le tutele canoniche per gli adulti vulnerabili.

    Zollner ha elogiato l’attuale sforzo della Chiesa cattolica per far rispettare la responsabilità e la tutela nelle diocesi di tutto il mondo oggi e ha suggerito che l’istituzione potrebbe diventare leader in alcune parti del mondo nella sua difesa della protezione dei bambini e degli adulti vulnerabili dagli abusi.

    “Quando si tratta di responsabilità per l’insabbiamento e nell’area della gestione dei crimini del passato, la Chiesa ha molto da fare e, onestamente, siamo in ritardo”, ha ammesso Zollner.

    Applicare misure di salvaguardia in migliaia di enti di beneficenza, istituzioni, scuole e organizzazioni cattoliche è un compito difficile, ha ammesso, soprattutto perché la Chiesa cattolica non è una struttura monolitica ed esiste in realtà culturali, etniche e geografiche molto diverse.

    Francesco Zanardi, a capo di Rete L’ABUSO, il più grande gruppo di difesa dei diritti delle vittime di abusi clericali in Italia, ha affermato di essersi spesso imbattuto nel suo Paese in casi in cui persone affette da disabilità intellettive e fisiche sono diventate vittime di abusi.

    “Ecco perché poniamo l’accento sugli adulti vulnerabili”, ha detto Zanardi a RNS venerdì. Ha aggiunto che la comprensione culturale della disabilità e di ciò che si qualifica come abuso gioca un ruolo importante nel modo in cui questi casi vengono gestiti in Vaticano e nei tribunali statali.

    La dichiarazione firmata dai partecipanti alla conferenza dell’IADC si è impegnata a promuovere la consapevolezza e un’attenzione particolare alle esigenze delle persone disabili, ma ha anche invitato le istituzioni religiose e non religiose ad ascoltare direttamente le persone disabili.

    “Si sentono invisibili e trascurati”, ha detto Zollner, aggiungendo che dovrebbero avere voce in capitolo su come possono essere protetti e su quali meccanismi dovrebbero essere messi in atto per adattarsi alle loro specifiche esigenze di prevenzione e denuncia degli abusi.

    La prossima conferenza sulla tutela avrà luogo nel giugno 2025, si concentrerà sul tema “Donne di fede, donne di forza” e affronterà il tema degli abusi all’interno delle istituzioni religiose femminili.

    https://religionnews.com/2024/06/21/international-conference-sheds-light-on-the-clerical-abuse-of-disabled-individuals/

  • Giallo in Vaticano, studente trovato impiccato in bagno

    Giallo in Vaticano, studente trovato impiccato in bagno

    Il corpo senza vita appeso allo sciacquone del water. È giallo sulla morte di un giovane studente americano trovato ieri mattina impiccato nel bagno di una nota struttura ricettiva di proprietà del Vaticano, non lontana da Piazza San Pietro.

    L’ALLARME
    A dare l’allarme l’educatore del ventenne che, non vedendo il giovane arrivare a lezione, si è preoccupato e così è andato a cercarlo all’interno della struttura. Facendosi accompagnare da un dipendente dell’albergo, è arrivato davanti alla stanza del ragazzo. Dopo aver bussato innumerevoli volte senza ricevere alcuna risposta i due sono entrati nella camera. La stanza era in ordine e la porta del bagno era chiusa dall’interno.

    Anche in questo caso hanno bussato, ma senza nessun riscontro. A quel punto, non sentendo alcun rumore, hanno deciso di aprire la porta grazie all’aiuto di un passe-partout. Una volta entrati, la terribile scoperta. Sconvolti e scioccati per la scena che si è presentata davanti ai loro occhi, i due hanno subito chiamato i soccorsi. Immediato l’intervento del personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Pochi minuti dopo sul posto anche la Gendarmeria Vaticana e la polizia di Stato, che ora indaga sull’accaduto.

    LA LITE
    Il giovane era arrivato a Roma mercoledì insieme a un gruppo di altri studenti americani per frequentare un corso estivo in una delle tante università per stranieri che ci sono nella Capitale. In camera con lui dormivano altri due ragazzi con i quali, secondo le testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine, la vittima avrebbe avuto un diverbio proprio poche ore prima di morire. Alla base della discussione ci sarebbe il tentativo della vittima di un approccio sessuale con i suoi compagni di stanza.

    Infastiditi per il gesto, i due connazionali sarebbero andati via dalla stanza lasciando il ventenne dormire da solo. Dopo aver trascorso la notte altrove, i due ragazzi sarebbero rientrati in camera per cambiarsi per la lezione e poi uscire di nuovo.

    Nel frattempo, sempre secondo il racconto dei due studenti, il giovane dormiva indisturbato sul suo letto. È stato quello l’ultimo momento in cui l’ avrebbero visto vivo.

    LE INDAGINI
    Gli investigatori ora dovranno scoprire cosa sia successo in quella stanza nelle ore successive. Bisognerà capire se quello dell’americano sia stato un gesto volontario o meno. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

    Utili alle indagini saranno i rilievi della polizia scientifica e le testimonianze che gli investigatori stanno raccogliendo tra i dipendenti della struttura, gli studenti e i docenti arrivati in Italia insieme al giovane.

    Luisa Urbani – Il Messaggero del 28-06-24

  • Sacerdote abusa sessualmente di una studentessa di teologia ma viene assolto: Stato colpevole

    Sacerdote abusa sessualmente di una studentessa di teologia ma viene assolto: Stato colpevole

    SEZIONE QUINTA

    CASO Z c. REPUBBLICA CECA

    (Richiesta n . 37782/21 )

    Art. 3 e Art. 8 • Obblighi positivi • Mancata applicazione da parte delle autorità nazionali di un sistema penale atto a reprimere gli atti sessuali non consensuali lamentati da una vittima vulnerabile che non si è opposta durante gli stessi • Applicazione dei principi generali enunciati nel caso MC c. Bulgaria • Approccio errato da parte delle autorità nell’interpretazione dei fatti e del quadro giuridico che non ha fornito una protezione adeguata al richiedente • Insufficiente considerazione da parte della giurisprudenza nazionale : situazioni di consenso non valido a causa di abuso di vulnerabilità ; e la reazione psicologica delle vittime di violenza sessuale • Interpretazione restrittiva degli elementi costitutivi del reato di stupro come definito dal codice penale che porta all’archiviazione del caso da parte della polizia • Rifiuto di effettuare una valutazione contestuale dei fatti tenendo conto lo stato psicologico del ricorrente in concreto che ha portato la polizia a concludere che non sussisteva alcun reato grave di abuso sessuale • Ricorso ad un’autorità giudiziaria non consentito dal diritto interno

    Preparato dal Registro. Non vincola la Corte.

    STRASBURGO

    20 giugno 2024

    Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Potrebbe subire aggiustamenti di forma.

    Nel caso Z c. Repubblica Ceca,

    La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sezione quinta), riunita in una camera composta da :

    Mattias Guyomar , presidente ,
    Lado Chanturia,
    Carlo Ranzoni,
    Martiņš Mits,
    Stéphanie Mourou-Vikström,
    Maria Elosegui,
    Kateřina Šimáčková , giudici ,
    e Victor Soloveytchik, segretario di sezione ,

    Visto :

    il ricorso (n . 37782/21 ) contro la Repubblica ceca e di cui una cittadina di tale Stato, la sig.ra Z (“ la ricorrente ”), ha proposto alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dei diritti fondamentali Libertà (“ la Convenzione ”) del 20 luglio 2021,

    la decisione di sottoporre la richiesta all’attenzione del governo ceco (” il Governo “),

    la decisione di non rivelare l’identità del richiedente,

    le osservazioni delle parti,

    Dopo aver deliberato in camera privata il 28 maggio 2024,

    Rende la seguente sentenza, adottata in data odierna :

    INTRODUZIONE

    1. Il caso riguarda la presunta mancanza di un quadro giuridico sufficiente per consentire l’incriminazione e la repressione degli atti sessuali non consensuali che il ricorrente afferma di aver subito per mano di un sacerdote, e la presunta mancanza di indagini efficaci sulle affermazioni del ricorrente. (Articoli 3 e 8 della Convenzione).

    IN REALTÀ

    2. Il ricorrente è nato nel 1981 e vive a Volyně. Lei era rappresentata dall’avvocato D. Bartoň.

    3. Il Governo era rappresentato dal suo agente, deputato Konůpka, del Ministero della Giustizia.

    4. I fatti della causa, come presentati dalle parti, possono essere riassunti come segue.

    5 . Nell’ambito di una denuncia presentata nel marzo 2019 da un terzo, è stato affermato che negli anni ’90, quando era ancora minorenne, la ricorrente avrebbe subito atti sessuali da parte di un prete, VZ. Secondo l’indagine della polizia condotta Tra marzo e settembre 2019, questi atti potevano costituire il reato di abuso sessuale (pohlavní zneužívání) , ma il loro autore non è stato perseguito a causa dei termini di prescrizione. Il ricorso dinanzi alla Corte non riguarda questi eventi.

    6 . Nel 2003 la ricorrente entrò alla Facoltà di Teologia a Praga dove seguì, tra l’altro, i corsi tenuti dal sacerdote VK. Egli, avendo conquistato la sua fiducia, gli raccontò la sua esperienza con VZ nonché le difficoltà che aveva vissuto dopo. La ricorrente sostiene che, tra il 2008 e il 2009, approfittando di un periodo in cui è stata colpita psicologicamente dalla morte del padre, ma anche dal suo peggioramento dello stato di salute a seguito di un’operazione al cuore e a causa di una reazione post-traumatica all’abuso commesso da VZ (paragrafo 5 supra), VK l’ha aggredita sessualmente in diverse occasioni.

    7 . Nel 2009, il ricorrente portò la questione all’attenzione delle competenti autorità ecclesiastiche. Questi ordinavano a VK di rinunciare alle funzioni che ricopriva presso la facoltà di teologia e di abbandonare la comunità monastica da lui guidata, per recarsi in un monastero in Italia, poi in missione nella Repubblica Centrafricana. Le richieste di VK per il permesso di ritornare nella Repubblica Ceca sono state respinte e attualmente vive in un monastero in Italia.

    8. Sulla base delle informazioni raccolte durante le indagini su VZ (paragrafo 5 sopra), nel novembre 2019 la polizia ha avviato un’indagine contro VK.

    9 . Interrogata dalla polizia nel febbraio 2020 nell’ambito di questa indagine, la ricorrente ha dichiarato che VK era stata sua insegnante e relatrice della tesi presso la facoltà di teologia e che inizialmente aveva percepito i suoi contatti fisici come un tentativo di aiutarla e guarirla dal suo passato esperienza con VZ Lei ha riferito che queste azioni si sono però intensificate dopo la morte di suo padre, che VK aveva detto di voler sostituire. La ricorrente sosteneva che VK l’aveva esposta per la prima volta al tocco durante la sua permanenza in un convento nel giugno 2008 ; poi, ha tentato di penetrarla nel luglio 2008. Lei ha dichiarato in queste condizioni che allora aveva avuto molta paura, che si era sentita sporca e si era sentita in colpa, ma ha aggiunto che, considerando VK un’autorità e un padre spirituale, lei aveva ritenuto di non avere il diritto di difendersi e aveva temuto di non riuscire a portare a termine gli studi. Lei ha affermato che VK successivamente le ha toccato ripetutamente i genitali e le ha chiesto di masturbarsi, anche se dopo questi atti gli ha detto più volte che non era d’accordo, ma che non era in grado di difendersi attivamente.

    10 . Tra gennaio e maggio 2020 la polizia ha interrogato due sacerdoti informati del caso ; uno di essi affermava che i superiori dell’ordine religioso interessato si erano scusati con la ricorrente e le avevano offerto un aiuto economico. Nell’aprile 2020 la polizia ha contattato una donna di nazionalità slovacca, la cui dichiarazione scritta redatta nel 2007, secondo la quale VK si era comportata in modo inappropriato nei suoi confronti in passato, era allegata al fascicolo.

    11 . Nel maggio 2020, la polizia ha contattato VK in Italia. A causa del contesto della pandemia di Covid-19, lo ha contattato telefonicamente ed e-mail. Nella dichiarazione scritta inviata alla polizia ha sottolineato di non essere stato informato dei dettagli del procedimento penale né della natura del reato di cui era sospettato. Tuttavia, ha ammesso di aver commesso violazioni morali, ma ha sostenuto che il ricorrente aveva acconsentito al loro contatto fisico ; si dice tuttavia pronto, in caso di suo errore e qualora il suo comportamento dovesse essere qualificato come illecito, ad assumersene la responsabilità giuridica. Egli ha inoltre indicato di essersi scusato con la ricorrente, durante un incontro con lei nel giugno 2016 nonché in due lettere che le aveva scritto nel 2019, e di averle offerto una soluzione amichevole.

    12 . Con decisione del 1 giugno 2020 , la polizia ha archiviato il caso senza ulteriori azioni. Sulla base del codice penale n. 140/1961 , in vigore all’epoca dei fatti denunciati dal ricorrente, la polizia ha concluso che le azioni di VK, sebbene incompatibili con i suoi doveri e con la moralità, non costituivano un reato. Riteneva che non potessero essere qualificati come abuso sessuale ai sensi dell’articolo 243 di detto codice, dato che la ricorrente non era minorenne all’epoca dei fatti e che VK non poteva aver abusato della sua dipendenza poiché non era sotto il suo controllo (dozor) ; secondo la polizia non si trattava nemmeno di stupro (znásilnění) ai sensi dell’articolo 241 § 1, dato che VK non aveva fatto ricorso alla violenza o alla minaccia di violenza e che la ricorrente aveva espresso il suo disaccordo solo dopo gli atti sessuali, ma non durante . La polizia ha osservato che le azioni di VK avrebbero potuto essere considerate coercizione sessuale (sexuální nátlak) ai sensi del nuovo Codice penale n. 40/2009 , ma che questo era entrato in vigore solo il 1 gennaio 2010 , o dopo i fatti in questione.

    13. La ricorrente ha presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo, in relazione al reato di stupro, che la polizia non aveva esaminato la questione della sua incapacità di difendersi e che VK aveva abusato della sua posizione di autorità ; affermava inoltre che non vi erano elementi per concludere che lei avesse acconsentito agli atti sessuali denunciati, non potendo intendere il silenzio come consenso. Per quanto riguarda il reato di abuso sessuale, ha affermato di essere stata sotto il controllo di VK, che era il ” padre spirituale ” a cui ha confessato, nonché il direttore della sua tesi, e che quindi era dipendente da lui.

    14 . Il 15 luglio 2020, il procuratore distrettuale di Praga 6 ha respinto il ricorso del ricorrente, pur sottolineando di non aver minimizzato né le azioni di VK né la sofferenza del ricorrente. Egli riteneva che il ricorrente non fosse stato sotto il controllo di VK nel senso in cui questo termine è stato interpretato dalla giurisprudenza (vale a dire come il rapporto di un genitore nei confronti di un figlio, di un tutore nei confronti di un persona privata della capacità giuridica o un insegnante nei confronti di uno studente), e di non aver potuto difendersi (questo termine comprende stati di incoscienza, ebbrezza, sonno profondo, incapacità fisica, malattia mentale o maturità insufficiente che impediscono uno dalla comprensione del significato degli atti in questione).

    15 . Il 2 ottobre 2020, pronunciandosi sul ricorso presentato dal ricorrente contro la decisione del procuratore distrettuale di Praga 6, la procura municipale ha confermato le conclusioni di quest’ultimo, che riteneva debitamente motivate. Ammettendo che la ricorrente si sentiva dipendente da VK, egli sottolineava che ella era maggiorenne, dotata di piena capacità giuridica e non affetta da alcuna malattia che le impedisse di esprimere i suoi desideri ; concluse che quindi ella in quel momento non era stata incapace di difendersi (di modo che VK non avrebbe potuto abusare di alcuna incapacità) e che il suo libero arbitrio non era stato limitato a causa di alcun controllo esercitato da VK

    16 . Il ricorrente ha presentato ricorso costituzionale, invocando gli obblighi dello Stato ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione di punire la commissione di atti sessuali non consensuali e di svolgere un’indagine efficace su tali atti. Sosteneva che le autorità penali non avevano qualificato correttamente le azioni di VK né stabilito tutte le circostanze rilevanti e che la mancanza di una qualificazione adeguata del comportamento patologico di VK le aveva impedito di andare avanti e di accedere alla guarigione interiore.

    17. Con decisione n. I. ÚS 3363/20 del 18 maggio 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato il ricorso in questione irricevibile in quanto manifestamente infondato, ritenendo che la ricorrente esprimesse principalmente la sua insoddisfazione per le conclusioni delle autorità penali e che ha chiesto un risarcimento sotto forma di procedimento penale contro VK. La corte ha ricordato a questo proposito che non tutti i comportamenti non etici o socialmente inaccettabili costituiscono un reato e che una soluzione penale è un mezzo di ultima istanza riservato alle violazioni più gravi.

    IL QUADRO GIURIDICO RILEVANTE E LA PRASSI INTERNA

    IL QUADRO GIURIDICO INTERNO
    Il Codice Penale (L. n. 140/1961) in vigore fino al 31 dicembre 2009 e la relativa giurisprudenza
    18 . L’articolo 241 § 1 fornisce la seguente definizione di stupro :

    “ Qualsiasi persona che usa la violenza o la minaccia di violenza imminente per costringere (donutí) un’altra persona a un rapporto sessuale o ad un atto sessuale simile, o abusa dell’incapacità altrui di difendersi ( bezbrannost ) per commettere tale atto. »

    19 . Nella sua decisione n. 7 Tdo 995/2010 del 1 settembre 2010 , la Corte Suprema ha osservato che la violenza o la minaccia di violenza imminente caratterizzava solo la prima delle due modalità di stupro definite nell’articolo 241 § 1, e che, in primo luogo, Nella seconda modalità, questo elemento è stato sostituito dall’abuso dell’incapacità altrui di difendersi.

    20 . Nella decisione n. 3 Tdo 929/2011 del 24 agosto 2011, la Corte Suprema ha indicato che vi era abuso dell’incapacità di difendersi quando la vittima si trovava – senza che questo stato fosse stato indotto dall’aggressore – nell’incapacità di esprimersi. la propria volontà riguardo ad un rapporto sessuale con l’aggressore, o di resistere alle azioni di quest’ultimo. Ciò è avvenuto in particolare quando la vittima era incosciente a causa di svenimento, consumo di alcol o malattia, quando dormiva profondamente o quando era incapace, sotto l’influenza di alcol o sostanze psicotrope, di valutare la situazione e il comportamento della persona aggressore. Una persona la cui condizione fisica non gli permetteva di difendersi o la cui malattia mentale gli impediva di comprendere il significato delle azioni dell’aggressore, o una persona la cui mancanza di maturità era considerata incapace di difendersi non gli permetteva di comprenderne l’importanza di resistenza al rapporto sessuale forzato.

    21 . Nella sezione 243, l’abuso sessuale è stato definito come segue :

    “ Chiunque, abusando della dipendenza di persona minore di anni 18 o di persona sottoposta alla sua autorità, conduce (prima) tale persona, è punito con la reclusione nel massimo di due anni ad avere rapporti sessuali extraconiugali o commette altri abusi di natura sessuale contro questa persona. »

    22. Nella sua decisione n. 8 Tdo 1494/2009 del 29 settembre 2010, la Corte Suprema ha indicato che una persona era sotto il controllo del suo aggressore quando quest’ultimo avrebbe dovuto controllarla e vegliare su di lei, come un genitore sul proprio figlio , un tutore su una persona incapace di agire, un educatore o insegnante su uno studente, ecc.

    Il Codice Penale (Legge n. 40/2009 ) entrato in vigore il 1° gennaio 2010 e la relativa giurisprudenza
    23 . Lo stupro è definito nell’articolo 185 nei seguenti termini :

    ” 1. Chiunque ricorre alla violenza, alla minaccia di violenza o alla minaccia di altro grave danno per costringere un altro a compiere un atto sessuale, o abusa allo stesso fine dell’incapacità di difendersi dagli altri.

    2. Chiunque commette il fatto previsto dal comma 1 è punito con la reclusione da due a dieci anni.

    (a) costringere un’altra persona ad avere un rapporto sessuale o un altro atto sessuale paragonabile al rapporto sessuale ;

    (…) »

    Il termine di prescrizione è fissato in dieci anni, e in quindici anni quando lo stupro è stato commesso per costringere un’altra persona ad un rapporto sessuale o ad un atto sessuale analogo o se ha cagionato grave danno alla salute della vittima.

    24 . Emerge dalle sentenze della Suprema Corte (n . 11 Tdo 294/2014 del 26 marzo 2014, n . 6 Tdo 603/2018 del 30 maggio 2018, n . 8 Tdo 699/2021 del 4 agosto 2021 e n. 7 Tdo 1023 /2021 del 10 novembre 2021) che perché sussista “ violenza ” ai sensi dell’articolo 185 comma 1 del codice penale, non è necessario che la vittima opponga evidente resistenza fisica, ad esempio se se l’aggressore non gli ha dato la possibilità, o se la vittima si è arresa per stanchezza, paura o angoscia ( beznadějnost ). È sufficiente che l’aggressore abbia avuto la possibilità di percepire il mancato consenso della vittima ; infatti, quando la persona è paralizzata dallo stress o un blocco psicologico non le permette di parlare, il suo disaccordo può essere espresso in modo non verbale, attraverso il suo atteggiamento o la posizione (passiva, difensiva) del suo corpo.

    25 . Il reato di coercizione sessuale è definito dall’articolo 186 nei seguenti termini :

    ” 1. Chiunque ricorre alla violenza, alla minaccia di violenza o di altro reato grave, per costringere altri a masturbarsi, a spogliarsi o ad adottare altri comportamenti analoghi, o che induce altri a tali comportamenti approfittando della propria incapacità di difendersi.

    2. Chiunque abusa della dipendenza altrui o della propria posizione e credibilità o dell’influenza che ne deriva per indurre altri ad avere rapporti sessuali, a masturbarsi, a spogliarsi o ad adottare altri comportamenti analoghi.

    (…)

    5. (…) Chiunque

    a) commette l’atto di cui al paragrafo 1 nei confronti di un minore di età inferiore a 15 anni, oppure

    b) con tale atto arreca grave danno alla salute. »

    Il termine di prescrizione è fissato in cinque anni per gli atti definiti dai commi 1 e 2, e in quindici anni in presenza delle circostanze di cui al comma 5.

    26 . Nella decisione n. 3 Tdo 1296/2013 del 29 gennaio 2014, la Corte Suprema ha distinto la nozione di “incapacità di difendersi “, che caratterizza lo stupro e viene definita come la situazione in cui la vittima non è in grado di esprimere la propria volontà. riguardante un rapporto sessuale con l’aggressore o non è in grado di resistere alle sue azioni, della nozione di ” dipendenza “, che caratterizza la coercizione sessuale ed è definita come la situazione in cui la vittima non può decidere liberamente e si sottomette all’aggressore perché dipende da lui in una certa misura. L’abuso di posizione e la conseguente credibilità o influenza è un concetto più ampio poiché comprende anche i rapporti tra l’aggressore e la vittima che non si basano su una situazione di controllo e in cui l’aggressore, per il solo fatto della sua posizione rispetto a -nei confronti della vittima, ne suscita la fiducia o esercita autorità su di lei e ne abusa per ottenere contatti sessuali.

    Sono stati considerati tali i rapporti tra il guaritore e il suo paziente, il primario clinico e il suo assistente personale (decisione n . 8 Tdo 1415/2013 del 17 luglio 2014), l’allenatore di atletica leggera e l’allenato (decisione n. 8 Tdo 783/2017 del 20 settembre 2017), un prete cattolico e un parrocchiano o sagrestano (decisione n. 6 Tdo 450/2017 del 27 settembre 2017).

    Il progetto di riforma del diritto penale
    27 . Attualmente, le autorità nazionali stanno valutando la possibilità di modificare il codice penale e di adottare una nuova definizione di stupro. A tal fine, il Ministero della Giustizia ha presentato al Governo, nell’autunno 2023, un disegno di legge che abbandona il concetto di stupro come rapporto sessuale forzato e che lo intende come rapporto sessuale non consensuale (secondo l’approccio “ non consensuale”). . è no “). Questo disegno di legge propone inoltre di introdurre un nuovo reato di violenza sessuale che copra i reati sessuali senza penetrazione.

    28 . È inoltre prevista la modifica del codice di procedura penale. Tra le modifiche proposte c’è la possibilità per la vittima di un reato di chiedere che la decisione con cui è stato archiviato il caso venga riesaminata dal Procuratore Supremo e poi, se necessario, da un giudice. Quest’ultimo potrebbe annullare la decisione di archiviare il caso senza ulteriori provvedimenti e ordinare la prosecuzione delle indagini, lo svolgimento di determinati atti investigativi o il chiarimento di determinati fatti.

    DIRITTO INTERNAZIONALE PERTINENTE
    29 . La Corte fa riferimento ai testi citati nella JL c. Italia ( n. 5671/16 , §§ 63-69, 27 maggio 2021), in particolare alla Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2014 nei confronti dei primi dieci Stati che l’hanno ratificato . La Repubblica Ceca ha firmato la Convenzione di Istanbul il 2 maggio 2016 ma finora non l’ha ratificata.

    30 . Il 21 settembre 2023, il GREVIO (Gruppo di esperti sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica), organismo specializzato indipendente incaricato di garantire l’attuazione, da parte delle Parti, della Convenzione di Istanbul, ha pubblicato il 4° rapporto generale sulle sue attività, che copre il periodo da gennaio a dicembre 2022. I passaggi rilevanti di questo rapporto recitano come segue :

    “ Diversi approcci alla criminalizzazione della violenza sessuale, compreso lo stupro

    La criminalizzazione della violenza sessuale, compreso lo stupro, da parte degli Stati parti della convenzione è caratterizzata da numerose differenze nelle definizioni, nell’ambito della protezione, nel comportamento criminalizzato, nelle sanzioni applicate e nelle circostanze aggravanti e attenuanti. Le attività di monitoraggio del GREVIO mostrano che ad oggi esistono quattro diversi approcci alla criminalizzazione della violenza sessuale, compreso lo stupro. Uno di questi richiede l’uso della forza, della coercizione o dello sfruttamento di una vulnerabilità. Osserviamo anche un approccio a due livelli, che da un lato richiede l’uso della forza, della minaccia o della coercizione, ma che riconosce anche un altro reato basato interamente sull’assenza di consenso. Un terzo approccio, noto anche come “no significa no !” », non richiede l’uso della forza, minacce o coercizione, ma richiede la prova che l’atto sessuale è stato commesso contro la volontà della persona. Nel quarto approccio, informalmente descritto come ” solo sì significa sì”, ma noto anche come modello del “consenso affermativo”, è necessaria la partecipazione volontaria di entrambe o di tutte le parti affinché un atto sessuale non venga incriminato.

    Leggi basate sull’uso della forza, della coercizione o della minaccia

    Il tradizionale approccio criminale alla violenza sessuale si basava su definizioni basate esclusivamente sull’uso della forza, delle minacce, della coercizione o dell’intimidazione. Non mirava a tutelare l’autonomia sessuale, ma piuttosto si ispirava a regole religiose e/o morali di condotta sessuale. (…) Poiché le leggi basate sull’uso della forza o della coercizione rivelano una maggiore preoccupazione per l’accusato che per la vittima e tradiscono la convinzione persistente che le false accuse di stupro siano facili da formulare, ma difficili da confutare, hanno avuto un impatto negativo impatto negativo sulla definizione di norme per l’amministrazione delle prove e delle procedure. (…)

    La maggior parte delle definizioni basate sulla forza si riferiscono all’uso della violenza o alla minaccia di violenza (come in Francia, Italia e Paesi Bassi) o all’andare contro la volontà della persona che utilizza la forza (come in Estonia) o la coercizione (Romania). Ciò premesso, va osservato che in tutte le giurisdizioni, comprese quelle in cui la definizione giuridica di violenza è basata sulla forza, le situazioni che invalidano il consenso sono riconosciute anche nel diritto penale o prese in considerazione dalla giurisprudenza. Alcune forme di invalidazione del consenso si riferiscono allo stato di impotenza della vittima, della cui vulnerabilità è stata “approfittata” o “abusata”. Questo stato di impotenza è legato nella maggior parte dei casi a una forma di incoscienza dovuta all’alcol, alle droghe o alla situazione particolare della vittima (malattia mentale o disabilità, detenzione in una forma o nell’altra). (…) Pertanto, i riferimenti all’incapacità delle vittime di dare il consenso sono presenti in tutte le definizioni, sia basate sulla forza che sul consenso, risparmiando loro così di dover dimostrare di aver opposto resistenza. Tuttavia, gli esperti nazionali hanno notato che i tribunali non hanno interpretato la questione della mancanza di consenso in modo coerente e che il livello delle prove richieste è rimasto elevato, portando spesso a vittimizzazione secondaria.

    L’approccio a due livelli

    Nell’approccio a due livelli, una disposizione che richiede l’uso della forza e una disposizione che richiede l’elemento della mancanza di consenso coesistono in parallelo. La prima prevede però una pena detentiva più severa della seconda. Tuttavia, in un modello che riconosce solo “un unico reato”, le minacce o la violenza rafforzano la gravità dell’atto illecito come elementi aggiuntivi, ma non sono costitutivi dell’atto come nel caso dell’approccio dualistico. Nei suoi rapporti di valutazione di base, il GREVIO ha ritenuto che il fatto che l’atto sia avvenuto senza il consenso della vittima dovrebbe determinare la sanzione, indipendentemente dal fatto che l’atto sia stato commesso da qualcuno che ha usato violenza o abusato della propria autorità sulla persona vittima, per esempio. Tuttavia, quando al fatto si accompagnavano violenze e abusi o altre circostanze particolarmente traumatiche, occorreva considerare le circostanze aggravanti affinché la sanzione fosse proporzionata alla gravità del fatto. (…)

    L’approccio “ No significa No ! ” »

    L’approccio “ no significa no ! ”. » si basa sul postulato che il rapporto sessuale è consensuale finché nessuna delle parti ha detto “ no ”. Questo approccio criminalizza gli atti sessuali commessi “ contro la volontà di una persona ”. Il grado di resistenza, verbale o non verbale, viene utilizzato per determinare se la vittima ha acconsentito agli atti sessuali. L’approccio “no significa no ! ”. » presuppone il consenso, a meno che questo non sia revocato – esplicitamente o implicitamente – dalla vittima. Spetta quindi all’accusa dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che l’atto è avvenuto contro la volontà del denunciante. In altre parole, l’accusa deve convincere gli inquirenti (il giudice o la giuria) che il denunciante ha informato l’accusato di non voler prendere parte ad atti sessuali. Può trattarsi di resistenza espressa verbalmente o attraverso gesti o comportamenti inequivocabili come allontanarsi, piangere, cercare di allontanarsi, ecc. In altri termini, quando l’accusa non riesce a dimostrare che la vittima ha espresso, verbalmente o non verbalmente, un “no”, la prova dell’elemento costitutivo del reato sarà considerata mancante, e l’imputato non sarà quindi ritenuto penalmente responsabile. . (…) Sul piano pratico, gli esperti hanno attirato l’attenzione sul fatto che, nell’ambito di questo approccio, il rischio era che la vittima si caricasse il peso di aver rifiutato proposte sessuali verbali o non verbali o di aver evitato violenza sessuale, piuttosto che attribuire all’autore del reato l’onere di garantire che l’altra persona abbia accettato di prendere parte all’atto sessuale. In particolare, vi era il rischio che il procedimento penale si concentrasse principalmente sulla vittima e prestasse eccessiva attenzione al suo comportamento. (…)

    L’ approccio “ solo sì significa sì ”.

    L’approccio “solo sì significa sì”, noto anche come “standard del consenso affermativo”, equipara il consenso a un atto sessuale al “ consenso affermativo e liberamente prestato”. Enfatizza l’espressione affermativa, sia verbale che non verbale. Il consenso è considerato un “accordo”, espresso tra le parti sulla base della libera volontà. Secondo i suoi sostenitori, la differenza tra rapporto sessuale e stupro è semplicemente se una persona vuole o meno fare sesso. Ritengono inoltre che non spetti alla persona dire di no, ma spetta all’altra persona ascoltare se dice di sì. Questo approccio è stato incorporato nelle leggi che criminalizzano i rapporti sessuali con una persona “ che non partecipa volontariamente ” o “ che non ha dato il consenso ”. I suoi sostenitori ritengono in particolare che la passività, il silenzio, l’assenza di protesta o l’assenza di resistenza non possano essere assimilati al consenso. In questo approccio, il consenso affermativo deve essere coerente durante tutta l’attività sessuale e può essere revocato in qualsiasi momento. In definitiva, il passaggio da “no significa no !” » a “solo sì significa sì”, corrisponde a un’evoluzione nel modo in cui la società, e in particolare l’ordinamento giuridico, concepisce il processo di consenso agli atti sessuali. In questo sviluppo, il sesso è visto come un atto al quale entrambe le parti devono acconsentire volontariamente. Gli approcci al consenso affermativo forniscono regole più chiare per le parti che corrono il rischio di commettere o essere vittime di violenza sessuale, nonché per coloro che sono responsabili delle indagini e dei procedimenti giudiziari su tali questioni. (…)

    (…) per il GREVIO, l’approccio del consenso affermativo è più in linea con lo spirito della convenzione nel suo insieme e con l’obiettivo generale di migliorare la prevenzione, la protezione e l’azione penale. In effetti, l’approccio “solo sì significa sì” ha maggiori probabilità di avere un impatto sulla prevenzione e di sensibilizzare la società sui pregiudizi e sugli stereotipi di genere, che spesso vengono espressi quando si tratta di stupro e violenza sessuale. »

    31. Nella sua Raccomandazione generale n. 33 sull’accesso delle donne alla giustizia (pubblicata il 3 agosto 2015), il Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) ha ricordato che, ai sensi degli articoli 2 e 15 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le donne Forme di discriminazione contro le donne, gli Stati parti hanno l’obbligo di garantire alle donne l’accesso alla protezione e ai rimedi offerti dal diritto penale e di garantire che non siano discriminate nell’ambito di questi sistemi, né come vittime né come autori (paragrafo 47).

    32. Nella sua Raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere contro le donne (pubblicata il 26 luglio 2017), la CEDAW ha raccomandato agli Stati parti di garantire che la definizione dei crimini di natura sessuale, compreso lo stupro coniugale e lo stupro amoroso, sia basata sulla l’assenza di consenso volontario e tiene conto delle circostanze coercitive (paragrafo 29).

    DIRITTO PERTINENTE DELL’UNIONE EUROPEA
    33. Il 1° giugno 2023, a seguito di un voto del Consiglio, l’Unione europea ha aderito alla Convenzione di Istanbul (paragrafo 29 supra), che è entrata in vigore per l’Unione europea il 1° ottobre 2023.

    34 . L’8 marzo 2022 la Commissione europea ha proposto una nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, volta a garantire un livello minimo di protezione in tutta l’Unione europea contro tale violenza.

    Il 6 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico su questa proposta della Commissione europea. Il testo approvato prevede prescrizioni di prevenzione che mirano, in primo luogo, a sensibilizzare sul ruolo essenziale del consenso nei rapporti sessuali e, in secondo luogo, a favorire l’adozione di misure mirate di prevenzione dello stupro.

    POSTO

    SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 8 DELLA CONVENZIONE
    35. La ricorrente lamenta un’interpretazione restrittiva da parte delle autorità degli elementi costitutivi dei reati di stupro e abuso sessuale previsti dal codice penale n. 140/1961 e che tale quadro giuridico era insufficiente per punire efficacemente i reati di cui ella sostiene è stata la vittima, così come la mancanza di indagini efficaci sulle sue discutibili accuse di violenza sessuale.

    36. Ella invoca gli articoli 3 e 8 della Convenzione, che nelle parti pertinenti sono così formulati :

    Articolo 3

    “ Nessuno può essere sottoposto a tortura o a… trattamenti inumani o degradanti. »

    Articolo 8

    “ 1. Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata (…). »

    Sulla ammissibilità
    37. Ritenendo che il ricorso non sia manifestamente infondato o irricevibile per qualsiasi altro motivo previsto dall’articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.

    Sullo sfondo
    Argomenti delle parti
    ha) Il candidato

    38 . La ricorrente ritiene che l’indagine condotta in questo caso sia stata viziata da numerose lacune e che le autorità non abbiano fatto luce su tutti gli elementi rilevanti. In particolare la polizia non ha cercato di stabilire se lei avesse acconsentito ai contatti sessuali in questione e si è accontentata di una dichiarazione scritta di VK, senza tentare di interrogarla durante le sue visite nella Repubblica ceca o in videoconferenza. Né la polizia avrebbe cercato di identificare altre “ figlie spirituali ” di VK, che avrebbero potuto testimoniare o addirittura diventare vittime, né di ottenere le informazioni raccolte dalle autorità ecclesiastiche.

    39 . La ricorrente sottolinea inoltre che, sebbene potessero esserci ragioni di natura psicologica, legate alle sue esperienze passate (paragrafo 5 supra), in grado di spiegare perché non ha opposto resistenza attiva alle azioni di VK, le autorità non hanno effettuato alcuna valutazione del suo stato psichico o della sua capacità di esprimere la propria volontà al momento dei fatti (si riferisce a questo riguardo a C. c. Romania , n . 47358/20 , § 82, 30 agosto 2022). Allo stesso modo, le autorità non hanno esaminato se avesse subito gravi danni alla salute a causa delle azioni di VK.

    40 . Secondo la ricorrente, le autorità non hanno tenuto conto dei vari fattori che la rendevano vulnerabile, vale a dire : la sua fragile salute e la morte di suo padre (paragrafo 6 supra), la sua passata esperienza con VZ, nonché il suo rapporto di dipendenza e sottomissione nei confronti di VK, che era il suo direttore della memoria, la sua guida spirituale e il suo confessore, e da cui, secondo lei, risultava uno squilibrio di poteri tra loro. Ritiene inoltre che non vi fosse nulla nel fascicolo che suggerisse che fosse attratta da VK, né interessata ad una relazione sessuale, e nemmeno consenziente, contrariamente a quanto insinuava la polizia ; sostiene al riguardo che la legge non impone alla vittima di un reato sessuale di esprimere il proprio dissenso in modo continuativo.

    41. Il ricorrente non condivide l’opinione del Governo secondo cui alcune constatazioni delle autorità avrebbero potuto dargli parziale soddisfazione (paragrafo 48 sopra). Rileva a questo proposito che le autorità penali hanno concluso che il comportamento di VK non era sufficientemente grave da costituire un reato, e che le autorità religiose non hanno ritenuto che i fatti fossero contrari alle leggi nazionali o alle norme ecclesiastiche.

    42 . Infine, la ricorrente contesta l’argomento del Governo secondo cui la giurisprudenza esistente non permetteva alle autorità di concludere che VK avesse abusato della sua incapacità di difendersi o che fosse stata sotto il suo controllo (paragrafo 48 sopra). Secondo lei, le autorità non potevano esimersi dalla loro responsabilità con il pretesto che la giurisprudenza si limitava a fornire definizioni generali degli elementi costitutivi del reato e non si era pronunciata su un caso sostanzialmente identico al suo. Ritiene che, anche ammettendo che la pratica interna esistente nel 2008 fosse restrittiva al punto da non consentire che le azioni di VK fossero qualificate come stupro o abuso sessuale (il che secondo lei significherebbe che lo Stato non ha adempiuto al proprio obbligo di criminalizzare tutti coloro che non sono -atti sessuali consensuali), le autorità avrebbero dovuto giungere a una tale interpretazione in applicazione della giurisprudenza della Corte, e in particolare del caso MC c. Bulgaria ( n. 39272/98 , CEDU 2003 – XII).

    B) Il governo

    43. Per quanto riguarda il quadro giuridico, il Governo è del parere che, dato che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento in questa materia, non sono necessariamente tenuti ad adempiere al loro obbligo positivo di criminalizzare tutti gli atti sessuali non consensuali sotto un unico reato. (tipicamente stupro). Sottolinea che nel caso di specie i fatti denunciati dal ricorrente rientravano nel codice penale in vigore fino al 31 dicembre 2009 (legge n. 140/1961 ), che definiva diversi reati sessuali, tra cui lo stupro e l’abuso sessuale. Egli sostiene che nessuno di questi reati richiedeva necessariamente che l’ autore avesse usato violenza o minaccia di violenza o che la vittima avesse opposto resistenza fisica ; secondo lui, infatti, lo stupro poteva essere commesso anche approfittando dell’incapacità della vittima di difendersi, e la definizione di abuso sessuale era addirittura priva di qualsiasi riferimento ad un elemento di violenza (paragrafi 18-19 supra).

    44. Il Governo sostiene inoltre che nella Repubblica ceca la situazione si sta evolvendo verso la criminalizzazione di uno spettro più ampio di reati sessuali, con termini di prescrizione più lunghi, vale a dire verso un miglioramento della capacità delle autorità di rispondere adeguatamente a questi reati attacchi. Osserva in particolare che, dall’entrata in vigore del nuovo codice penale nel 2010, la definizione di stupro comprende la minaccia di violenza, anche se non imminente, nonché la minaccia di un altro attacco grave, e comprende qualsiasi atto sessuale (e non solo rapporti sessuali non consensuali o atti simili ai rapporti sessuali). Aggiunge che è stato introdotto un nuovo reato di coercizione sessuale che, essendo definito anche da un abuso, da parte dell’autore, della sua posizione e dalla conseguente credibilità o influenza, può riguardare il rapporto tra un sacerdote e un parrocchiano (commi 25-26 sopra). Secondo il Governo, dalla giurisprudenza della Corte Suprema risulta anche che, per concludere che vi sia stata violenza ai sensi dell’articolo 185 § 1 del nuovo codice penale, non è necessario che la vittima mostri un’evidente resistenza fisica ma è sufficiente che l’autore del reato abbia potuto percepire la mancanza di consenso della vittima (paragrafo 24 supra).

    45. Per quanto riguarda l’indagine svolta nel caso di specie, il Governo sostiene che è stata aperta tempestivamente e condotta con diligenza e serietà. Ritiene che sia stata raccolta una grande quantità di prove, compresa la dichiarazione del ricorrente (paragrafo 9 supra) e una dichiarazione scritta di VK, che secondo il Governo non poteva essere interrogato a causa della pandemia (paragrafo 11 supra), e ritiene che che tali prove stabilivano tutte le circostanze rilevanti.

    46. ​​​​Il Governo ritiene inoltre che, non essendo né minorenne né molto giovane, non affetto da malattie mentali e non essendo collocato in un istituto, il ricorrente non si trovava in una situazione di particolare vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza della Corte . Ritiene che in ogni caso le autorità abbiano tenuto sufficientemente conto della sua situazione individuale e abbiano mostrato sensibilità e rispetto nei suoi confronti, evitando qualsiasi stigmatizzazione o vittimizzazione secondaria.

    47. Per quanto riguarda l’esistenza di elementi di coercizione nel caso di specie, il Governo sostiene che alcune dichiarazioni della ricorrente suggerivano, almeno in una certa misura, che i suoi contatti sessuali con VK fossero consensuali. Inoltre, il Governo invita la Corte a prendere in considerazione la natura molto specifica del rapporto tra VK e il ricorrente, vale a dire tra un sacerdote e un credente, che distingue il caso di specie da quelli esaminati dalla Corte ad oggi. Ritiene infatti che il fatto che la ricorrente si sentisse sotto l’influenza di VK come autorità spirituale fosse la manifestazione della sua libertà di religione, che esercitava di sua spontanea volontà, e ritiene che ciò non avvenga né per la né alle autorità nazionali né alla Corte di valutare se e in quale misura la ricorrente fosse realmente soggetta, nel senso religioso del termine, al suo “ padre spirituale ” (sul punto il Governo si riferisce alla sentenza Skugar e altri c. Russia (dec. ), n . 40010/04 , 3 dicembre 2009). Aggiunge che taluni argomenti avanzati dal ricorrente riguardo allo squilibrio di poteri nella loro relazione farebbero pensare che qualsiasi atto sessuale tra un sacerdote e una persona credente sarebbe necessariamente non consensuale e dovrebbe quindi costituire un reato, cosa che egli non può accettare.

    48 . Il Governo osserva infine che al termine dell’indagine, le autorità nazionali hanno concluso che le azioni di VK non costituivano abuso sessuale o stupro, considerando che il ricorrente non si trovava in una situazione di incapacità di difendersi (di cui VK avrebbe abusato), né sotto il controllo di VK, come interpretati dalla giurisprudenza. Egli ritiene che una conclusione opposta sarebbe stata incompatibile con l’articolo 7 della Convenzione e con l’esigenza di prevedibilità del diritto penale. Il Governo rileva inoltre che nelle motivazioni delle loro decisioni, le autorità hanno descritto il comportamento di VK come non etico ed immorale, che secondo esso era atto ad accogliere in parte le richieste presentate dalla ricorrente nel suo ricorso costituzionale (paragrafo 16 sopra). In questo contesto, il Governo ritiene che non sia senza importanza che siano state adottate misure nei confronti di VK da parte delle autorità ecclesiastiche, che alla ricorrente sia stato offerto un accordo amichevole e che abbia ricevuto delle scuse (paragrafi 7, 10 e 11 sopra). Il Governo osserva infine (riferendosi al caso DK c. Italia , n. 14260/17 , § 88, 1 dicembre 2022 ) che il ricorrente non ha adito i tribunali civili.

    Valutazione della Corte
    49. La Corte ricorda innanzitutto che lo stupro e la violenza sessuale grave costituiscono trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione e che coinvolgono anche valori fondamentali e aspetti essenziali della ” vita privata ” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione ( Y c. Bulgaria , n. 41990/18 , §§ 63-64, 20 febbraio 2020 e i casi ivi citati). Conformemente a tale giurisprudenza, ritiene che gli atti di violenza sessuale lamentati dalla ricorrente siano sufficientemente gravi da rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione e che le denunce da lei sollevate possano essere esaminate congiuntamente sulla base degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

    ha) Principi generali

    50 . La Corte rileva che i principi generali applicabili in materia sono stati enunciati, in particolare, nella causa M.C. Bulgaria ( n. 39272/98 , §§ 149-152, CEDU 2003 – XII). Ricorda in particolare che tra gli obblighi positivi che gravano sugli Stati ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione figura l’obbligo di adottare disposizioni penali che criminalizzino e puniscano efficacemente qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche quando la vittima non oppone resistenza fisica ( MGC c. Romania , n . 61495/11 , § 59, 15 marzo 2016, Z c. Bulgaria , n . 39257/17 , § 67, 28 maggio 2020, e JL c. Italia , n . 5671/16 , § 117 , 27 maggio 2021), e di applicare effettivamente tali disposizioni attraverso indagini e procedimenti penali efficaci ( MC c. Bulgaria , sopra citata, §§ 153 e 166, e BV c. Belgio , n. 61030/08 , § 55, 2 maggio , 2017).

    51. Infatti, gli obblighi positivi inerenti agli articoli 3 e 8 della Convenzione richiedono, innanzitutto, la creazione di un quadro legislativo e regolamentare che consenta di tutelare adeguatamente gli individui contro gli attacchi alla loro integrità fisica e morale, in particolare, per atti gravi quanto lo stupro, attraverso l’adozione di disposizioni penali effettive e la loro effettiva applicazione nella pratica ( MC c. Bulgaria , sopra citata, § 150, e JL c. Italia , sopra citata, § 118).

    52 . Riguardo a tale obbligo materiale, la Corte ha ammesso nella sentenza MC c. Bulgaria (sopra citata, § 154) che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento per quanto riguarda i mezzi per garantire un’adeguata protezione contro lo stupro. Ha osservato in questo contesto che il requisito secondo cui la vittima deve resistere fisicamente non è più valido nella legislazione dei paesi europei e che sebbene, in molti di questi paesi, la definizione di stupro menzioni ancora l’uso della violenza o la minaccia di violenza da parte aggressore, giurisprudenza e dottrina hanno piuttosto considerato l’assenza del consenso, e non l’uso della forza, come elemento costitutivo del reato di stupro. La Corte si è quindi detta convinta che qualsiasi approccio rigido alla repressione dei reati di natura sessuale, che consista, ad esempio, nel richiedere in tutti i casi la prova dell’esistenza di resistenza fisica, rischierebbe di portare all’impunità degli autori di alcuni tipi di reati stupro e quindi compromettere l’effettiva tutela dell’autonomia sessuale dell’individuo. In conformità con le norme e le tendenze contemporanee in materia, inclusa quella di considerare l’assenza di consenso come elemento costitutivo essenziale dello stupro e della violenza sessuale, la Corte ha quindi concluso che gli Stati hanno l’obbligo di criminalizzare e di reprimere efficacemente qualsiasi atto sessuale non consensuale. atto, anche quando la vittima non ha opposto resistenza fisica ( ibid. , §§ 157-166).

    53 . La Corte ricorda poi che gli articoli 3 e 8 della Convenzione impongono anche agli Stati un obbligo procedurale positivo. Pertanto, quando una persona sostiene in modo giustificabile di essere stata vittima di atti contrari a tali disposizioni, le autorità nazionali devono svolgere un’indagine ufficiale efficace in grado di consentire l’accertamento dei fatti nonché l’identificazione e, se del caso, la punizione di tali persone. responsabile. Si tratta di un obbligo di mezzi e non di risultati. Se tale esigenza non richiede che tutti i procedimenti penali si concludano con una condanna, o anche con l’imposizione di una pena specifica, le autorità giudiziarie nazionali non devono in nessun caso essere disposte a consentire attacchi all’integrità fisica e alla moralità degli individui, per preservare la fiducia del pubblico nella rispetto del principio di legalità e di evitare qualsiasi apparenza di complicità o di tolleranza di atti illeciti (si vedano, tra gli altri, JL c. Italia , sopra citata, § 118, e N.Ç. c. Turchia , n . 40591/11 , § 96, 9 febbraio 2021).

    B) Applicazione di questi principi al caso di specie

    54 . La Corte osserva innanzitutto che all’epoca in cui furono commessi gli atti denunciati dal ricorrente, vale a dire nel 2008-2009, i reati erano definiti dalla legge n. 140/1961 (il codice penale). Secondo l’articolo 241 di questo codice, lo stupro può essere commesso sia mediante l’uso della violenza sia con la minaccia di violenza imminente, utilizzata per costringere la vittima ad un rapporto sessuale o ad un atto sessuale simile, oppure abusando dell’incapacità della vittima di difendersi. (paragrafo 18 supra ) . Inoltre, questo codice ha definito all’articolo 243 il reato di abuso sessuale, punito meno severamente e suscettibile di essere commesso, attraverso l’abuso di una situazione di dipendenza, sia su una persona minore di 18 anni sia su una persona sotto controllo dell’aggressore (paragrafo 21 sopra).

    55. Nel caso di specie, la polizia ha concluso che non vi era stato alcuno stupro sulla base del fatto che VK non aveva fatto ricorso alla violenza o alla minaccia di violenza e che la ricorrente aveva espresso il suo disaccordo solo dopo atti sessuali, ma non durante (paragrafo 12 Sopra). La ricorrente non contesta tali motivi, ma sostiene, invece, che le autorità nazionali avrebbero comunque dovuto qualificare gli atti commessi da VK come stupro poiché, secondo lei, egli aveva abusato della sua incapacità di difendersi, o, in mancanza quello, di abuso sessuale, poiché lei era presumibilmente sotto il suo controllo e lui ha abusato della sua dipendenza (paragrafo 42 supra). Ella afferma a questo proposito che le autorità avrebbero dovuto tenere conto delle circostanze specifiche del caso – in particolare la sua precedente esperienza di abuso, la fragilità del suo stato di salute, colpito tra l’altro dalla morte del padre, e la particolarità del suo rapporto con VK, che era stato il suo direttore della tesi e che considerava la sua guida spirituale -, cosa che secondo lei la rendeva incapace di opporsi attivamente alle azioni di VK. Sottolinea a questo proposito che le autorità non hanno effettuato alcuna valutazione del suo comportamento stato psicologico o la sua capacità di esprimere la propria volontà al momento dei fatti (punti 39 e 40 supra) .

    56. Per la Corte, la questione nella presente causa è determinare se le autorità hanno agito in conformità con i loro obblighi positivi, quali derivanti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione, di garantire una protezione effettiva al ricorrente contro i comportamenti non consensuali atti sessuali che afferma di aver subito. Rilevando che la ricorrente non mette esplicitamente in discussione, nelle sue osservazioni (paragrafi 38-42 supra), il testo della legge esistente all’epoca dei fatti, la Corte deve esaminare se, come sostiene la ricorrente, l’approccio delle autorità in l’interpretazione dei fatti e del contesto giuridico nel caso di specie è stata carente al punto da violare gli obblighi positivi incombenti sullo Stato convenuto.

    57. La Corte rileva a questo riguardo che, nel caso di specie, la polizia sembra aver ritenuto che, affinché le azioni di VK fossero riprovevoli, la ricorrente avrebbe dovuto esprimere la sua opposizione durante tali atti. Il fatto che lei lo abbia espresso successivamente , anche a più riprese (paragrafi 9 e 12 supra), così come l’ipotesi che VK potesse essersi sbagliata e ritenere che lei avesse acconsentito (paragrafo 11 supra), non sembrano essere stati di alcuna importanza agli occhi delle autorità, così come il fatto che la ricorrente possa aver avuto motivi per rimanere passiva, o per non opporsi a VK a causa della sua posizione di autorità, senza acconsentire agli atti subiti. In effetti, nonostante le affermazioni del ricorrente in tal senso, le autorità non hanno ritenuto necessario effettuare una valutazione contestuale della credibilità delle dichiarazioni rese e una verifica di tutte le circostanze circostanti (si veda MC c. Bulgaria , sopra citata, § 177 ). In particolare, sarebbe stato senza dubbio importante prendere in considerazione lo stato psicologico della ricorrente, se non altro per determinare se soffrisse di una possibile reazione post-traumatica all’abuso che afferma di aver subito in precedenza ; poi, le autorità non hanno esaminato sufficientemente la questione se e, in caso affermativo, in quale misura, il ricorrente si trovasse in una situazione di particolare vulnerabilità e dipendenza da VK. Le autorità del pubblico ministero si accontentano di concludere che il ricorrente non era stato in grado di farlo difendersi ai sensi del diritto interno e della giurisprudenza (paragrafi 14 e 15 supra).

    58. La Corte è consapevole che questa giurisprudenza, così come esisteva all’epoca dei fatti, riconosceva che, in determinate situazioni, a causa di uno stato di impotenza dovuto ad esempio all’alcol, alle droghe, alla malattia o alla disabilità, la vittima non è in grado di esprimere la propria volontà o difendersi (paragrafo 20 supra). Ad avviso della Corte, tale approccio riflette tuttavia un’insufficiente considerazione delle situazioni di consenso invalido dovuto ad abuso di vulnerabilità e, più in generale, della reazione psicologica delle vittime di violenza sessuale. È alla luce di questa interpretazione restrittiva degli elementi costitutivi del reato di stupro come definito dalla legge n. 140/1961 che le autorità inquirenti hanno deciso di archiviare il caso senza ulteriori azioni (cfr. MC c. Bulgaria , sopra citata, §§ 170 -174). Pertanto, la decisione finale in questo caso è avvenuta durante la fase preparatoria del procedimento penale, senza che il caso fosse sottoposto ad un tribunale, poiché il diritto interno non consente al ricorrente di presentare ricorso dinanzi ad un’autorità giudiziaria.

    59. A questo proposito, la Corte rileva che la più recente giurisprudenza della Corte Suprema, relativa al nuovo codice penale, sembra fornire una risposta più adeguata al riguardo (paragrafo 24 supra).

    60. Per quanto riguarda il reato di abuso sessuale, come definito nel codice penale in vigore all’epoca dei fatti (paragrafi 21 e 54 supra), la Corte osserva che le autorità nel caso di specie hanno concluso che il ricorrente non era stato sotto il controllo di VK, nel senso in cui tale termine è stato interpretato dalla giurisprudenza, e che la sua libera volontà non era stata limitata, poiché era una persona maggiorenne, dotata di piena capacità giuridica e non affetta da alcuna malattia che gli impedisse di esprimere la sua volontà (paragrafi 14-15 sopra). La constatazione delle autorità secondo cui la ricorrente poteva aver sentito una certa dipendenza da VK (paragrafo 15 supra) non le ha indotte ad approfondire la loro analisi. Secondo la Corte, tale approccio, che consiste, in sostanza, nel rifiutare la valutazione contestuale dei fatti tenendo conto dello stato psicologico della ricorrente in concreto , e non solo del fatto che era una persona adulta, era fallendo.

    61. La Corte rileva inoltre che le autorità hanno ritenuto nel caso di specie che, sulla base del nuovo codice penale entrato in vigore successivamente ai fatti in questione, le azioni di VK avrebbero potuto essere considerate coercizione sessuale (paragrafo 12 in fine supra) ; ciò sembra confermato dalla giurisprudenza in materia (punto 26 in fine ).

    62. Ne consegue che l’approccio delle autorità nel caso di specie non era idoneo a garantire al ricorrente una protezione adeguata. Di conseguenza, la Corte ritiene che lo Stato convenuto sia venuto meno agli obblighi positivi che gli erano imposti, almeno a partire dall’adozione nel 2003 della sentenza MC c. Bulgaria (sopra citata), di applicare effettivamente un sistema penale idoneo a reprimere gli atti sessuali non consensuali lamentati dal ricorrente. Essa ricorda a questo proposito che non è chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità penale del presunto aggressore (si veda MC c. Bulgaria , sopra citata, § 168) e che la sua constatazione di cui sopra non può quindi essere interpretata come un giudizio sulla colpevolezza di VK o come invito alla riapertura delle indagini in questo caso.

    63. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per consentire alla Corte di concludere che vi è stata, nel caso di specie, una violazione degli obblighi positivi che incombono allo Stato convenuto ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

    SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
    64. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione :

    “ Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente consente di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di tale violazione, la Corte concede alla parte lesa, se del caso, , solo soddisfazione. »

    Peccato
    65. La ricorrente chiede 30.000 euro (EUR) per il danno morale che ritiene di aver subito in particolare a causa del fatto che le azioni di VK non sono state adeguatamente classificate e perseguite dalle autorità.

    66. Il Governo sostiene che, per essere giusti, l’importo stanziato sotto questa voce dovrebbe riflettere sia la gravità delle violazioni constatate sia la giurisprudenza pertinente.

    67. La Corte ritiene che la ricorrente abbia subito un certo danno morale a causa delle violazioni constatate dei suoi diritti garantiti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione. Ritiene che gli dovrebbero essere riconosciuti 25.000 euro per il danno morale.

    Commissioni e spese
    68. La ricorrente chiede EUR 7.058 per costi e spese da lei sostenuti, che corrisponderebbero a 305 ore di lavoro svolte dal suo avvocato nell’ambito del procedimento dinanzi ai tribunali nazionali e del procedimento dinanzi alla Corte, previa detrazione delle somme che le sarebbero state riconosciute internamente a titolo di costi e spese.

    69. Il Governo ha osservato che la ricorrente non aveva dettagliato né corroborato la sua richiesta con i relativi documenti giustificativi, come richiesto dall’articolo 60 § 2 del Regolamento della Corte, e che non aveva nemmeno presentato un documento attestante di aver pagato la somma in questione al suo avvocato o che era tenuta a pagarglielo.

    70. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso dei suoi costi e spese solo nella misura in cui siano stabilite la loro realtà, la loro necessità e la natura ragionevole del loro importo.

    71. Nella fattispecie, vista l’assenza di qualsiasi prova di pagamento per quanto riguarda le spese asseritamente sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, la Corte non le accorda alcuna somma a questo riguardo.

    Per quanto riguarda le spese sostenute per il procedimento dinanzi ad essa, la Corte ritiene ragionevole riconoscere alla ricorrente la somma di 1.000 euro, che corrisponde alla somma fatturata dal suo avvocato per la preparazione della risposta alle osservazioni del Governo.

    PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

    Dichiara la richiesta ricevibile ;
    Ritiene che vi sia stata violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione ;
    Dice
    ha) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data di regolamento :

    Euro 25.000 (venticinquemila euro), oltre l’eventuale importo che su tale somma dovesse essere dovuto a titolo d’imposta, per danno morale ;
    1.000 EUR (mille euro), più qualsiasi importo che possa essere dovuto su tale somma dal richiedente a titolo di imposta, per costi e spese ;
    B) che dalla scadenza di detto periodo e fino al pagamento, tali importi saranno maggiorati degli interessi semplici ad un tasso pari a quello dell’operazione di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali ;

    Respinge la richiesta di eccedenza per equa soddisfazione.
    Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 20 giugno 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

    Victor Soloveytchik Mattias Guyomar
    Impiegato Presidente

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  • “Mia sorella Emanuela è stata riconsegnata, ma non alla famiglia. Era coinvolto il cardinale Poletti”: le rivelazioni di Pietro Orlandi. E spunta un nuovo nome

    “Mia sorella Emanuela è stata riconsegnata, ma non alla famiglia. Era coinvolto il cardinale Poletti”: le rivelazioni di Pietro Orlandi. E spunta un nuovo nome

    “Mi scrivono sacerdoti e suore da ogni parte del Mondo per darmi sostegno nella mia battaglia. Non comprenderò mai perché il Vaticano preferisce subire i dubbi di mezzo mondo, piuttosto che dire cosa c’è dietro alla vicenda di Emanuela. Si tratta di qualcosa di pesante ma devono uscirne fuori. Qualunque sia la verità. Prima o poi crollerà tutto quel fango. Soltanto dopo, si potrà ricostruire una Chiesa nuova”: sono parole di speranza, nonostante tutto, quelle di Pietro Orlandi che ieri, sabato 22 giugno, ha tenuto a Piazza Cavour a Roma il 41esimo sit-in, nell’anniversario della scomparsa della sorella Emanuela Orlandi, la 15enne rapita il 22 giugno del 1983 nel cuore di Roma. Orlandi, che da 41 anni invoca giustizia per sua sorella, ha tracciato un possibile scenario su come e perché la vita di sua sorella sia stata risucchiata da un mistero senza fine.

    “Mia sorella è servita a livello mondiale per portare a termine un ricatto ma una ragazzina, anche se cittadina vaticana, non può essere il solo oggetto del ricatto. Il fatto che sia cittadina vaticana è servito solo a mettere pressione, ma l’oggetto del ricatto è stato presentato prima del rapimento. Lei è stata usata solo a livello mediatico”. “Questi 40 anni ce li ho tutti in testa, c’è chi mi ha accusato di andare in tv per soldi. Sono tutte bugie, non ho mai preso nemmeno un solo euro. La mia ricompensa è poter parlare di Emanuela, non è una cosa assurda o anomala quello che faccio io. Per me è normale non accettare passivamente un’ingiustizia, andrò avanti sempre”.

    Alle centinaia di persone arrivate ieri a Roma da tutta Italia che sostengono la sua lotta ha provato a raccontare da dove provenga tutta la sua ostinata forza, lasciandosi andare a un racconto più personale: “Immaginate di tenere per mano la persona più cara al mondo, di girarvi e non vederla più. Passano gli anni e non te ne accorgi, sei fermo a quel momento e vale per tutte le famiglie di persone scomparse. Vivi una serenità apparente, la tua vita è legata a quel giorno. Il tempo si annulla, non ha più senso, si dilata. Per me il 22 giugno del 1983 è durato un secondo in più e in quel secondo è racchiuso ciò che è successo a Emanuela. L’unica cosa che mi dà la percezione del tempo è la mia famiglia, mia moglie e i miei figli che sono cresciuti senza conoscere la zia. Se fossi rimasto solo, mi sarei annullato. Avrei vissuto in un mondo surreale, il loro affetto mi tiene aggrappato alla realtà”.

    Tornando sul ricatto, Pietro Orlandi ha fornito nuovi elementi: “C’è ancora qualcuno che ricatta qualcun altro. Vorrei che chi indaga sulla scomparsa di mia sorella – al momento la Procura di Roma, quella Vaticana e la commissione parlamentare – convocassero la persona che mi ha consegnato dei documenti che mi fanno pensare che ci sia un legame in questa storia con l’Inghilterra”. Si tratta di una persona che più di un anno fa ha contattato il fratello di Emanuela Orlandi. Quest’uomo gli ha detto di essere stato coinvolto in una delle fasi del rapimento e di aver poi preso parte al trasferimento della ragazza a Londra in un appartamento adiacente a un convento gestito dai padri Scalabriniani. In pratica, è stata una sorta di suo carceriere pur non avendo avuto contatti diretti con la ragazza nella fase di prigionia. Secondo quest’uomo, vicino sia alla malavita romana che al gruppo dei Nar (nuclei armati rivoluzionari) e in particolare al gruppo guidato da Stefano Soderini (fonte: Notte Criminale di Alessandro Ambrosini) “a gestire la situazione di Emanuela sarebbe stato il cardinale Ugo Poletti. Lui spesso parlava con mia sorella a Sant’Apollinare, Emanuela lo conosceva bene come conoscevamo bene altri cardinali e prelati, essendo nati e cresciuti in Vaticano. Quest’uomo mi disse che per Poletti era difficoltosa e dolorosa questa situazione ma non poteva farne a meno. Mi ha anche detto che tutto era organizzato da più di un anno (come emerge anche dai famosi cinque fogli di Londra venuti fuori, nda). Mi spiegò che c’erano questi “festini” in cui erano coinvolti personaggi importanti e che lui aveva il compito di portare delle ragazzine in queste situazioni. Così è successo anche il 22 giugno del 1983, ma Emanuela ha seguito un altro percorso. Per rapirla si sono serviti di persone della Magliana ed è stato usato anche Poletti. Loro, il Vaticano, erano i ricattati. Ma chi sa la verità e poi viene a casa mia e mi dice che Emanuela è vittima del terrorismo internazionale allora è complice (Papa Giovanni Paolo II, nda). Questa persona di cui parlo che mi ha consegnato i documenti e una foto di una collanina di Emanuela sta in un’inchiesta di Otello Lupacchini. Lo scorso agosto, dopo avermi dato i documenti è sparito, mi scriveva dal dark web. Si è ben premunito, non credo affatto sia questo l’atteggiamento tipico di un mitomane. Ho parlato con Fioravanti (altro terrorista di estrema destra, nda) e si ricorda di lui ma con un altro nome. Ho visto che nell’inchiesta di Lupacchini c’è l’indirizzo di un negozio dove lo si può rinvenire. Ho dato tutto anche alla commissione parlamentare e alla Procura”.

    C’è un altro nome che ieri per la prima volta Pietro Orlandi ha tirato in ballo pubblicamente ed è quello di Stefano Soderini, ex Nar anche lui. Per la Procura è sua la voce di alcune telefonate dei presunti rapitori. “Non a caso, ha detto Pietro Orlandi, sulla sua agenda personale hanno trovato il numero di Poletti. Pare che Poletti si sia avvicinato a loro, non si può trascurare questo dettaglio. La pista di Londra è vera, io ne sono convinto. Penso che Emanuela, dopo che alcune richieste sono state soddisfatte dalle persone ricattate, sia stata riconsegnata ma non alla famiglia perché testimone diretta di cose troppo grosse. Non hanno avuto la coscienza di darla di nuovo in pasto ai criminali perché ci sarebbero stati per sempre dei testimoni e quindi un nuovo ricatto. Qualcuno se si è fatto carico di Emanuela per conto del Vaticano. Seppure fosse ancora viva, le hanno distrutto la vita quel giorno”.

    https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/06/23/mia-sorella-emanuela-e-stata-riconsegnata-ma-non-alla-famiglia-era-coinvolto-il-cardinale-poletti-le-rivelazioni-di-pietro-orlandi-e-spunta-un-nuovo-nome/7597953/

  • «Fuggito dalla guerra  e abusato per anni  da un sacerdote»

    «Fuggito dalla guerra e abusato per anni da un sacerdote»

    «Ho deciso di raccontare la mia storia per smuovere le coscienze». Nello sguardo di Robert, nonostante sia trascorso del tempo, c’è tutta la sofferenza di quello che ha vissuto.

    Cinquantenne libanese, residente da molti anni a Desenzano del Garda, lavora nel campo aeronautico. Oggi ha rimesso insieme la sua vita. C’è riuscito e non era scontato, dopo quello che avrebbe subito tra le mura di una congregazione religiosa di Verona. Quella di Robert El Asmar è la storia di un ragazzo (all’epoca aveva appena compiuto diciotto anni) e delle violenze che gli avrebbe causato un prete. A distanza di oltre vent’anni, il cittadino di Desenzano ha scelto di raccontare quanto accaduto. Lo ha fatto in un libro, «Beirut Verona, solo andata» edito da Rossini.

    «La storia è rimasta sepolta per anni — dice il cinquantenne — ma adesso ho deciso di renderla pubblica».
    Robert ha avuto la sfortuna di passare da una tragedia ad un’altra. Fuggito dall’orrore della guerra in Libano, Paese dove ancora oggi vivono i suoi familiari, è riuscito ad arrivare Libano Robert fuggì dalla guerra grazie a una borsa di studio in Italia dopo «aver vinto una borsa di studio per studiare a Verona».

    Testimone di indicibili orrori in Libano, il giovane è fuggito dal conflitto in Libano, dal caos di Beirut e dalle rappresaglie dei guerriglieri grazie a una borsa di studio per stranieri che lo ha portato in Veneto. Qui, il cinquantenne di Desenzano, ha trovato accoglienza in una comunità religiosa.

    «I preti — racconta Robert — sono stati subito cordiali e accoglienti. In particolar modo il quarantenne padre Nicola (nome di fantasia, ndr), il padre superiore, che è diventato mio amico, mi ha affiancato negli studi, mi ha sostenuto e mi ha fatto visitare alcune città italiane come Mantova e Venezia».

    Ma da quel momento il rapporto tra i due è cambiato e purtroppo non in meglio.
    Quando il parroco ha detto a Robert di «amarlo» è iniziato un vero e proprio incubo per il ragazzo che oggi vive lungo la sponda bresciana del Garda.
    Sono iniziati gli abusi sessuali, ripetuti, sul diciottenne. Ma non solo, visto che il prete, con il silenzio e il benestare di altre persone, tra le quali una suora laica, ha deciso di drogare Robert. «Con una siringa, per diverso tempo, mi hanno iniettato un mix di droghe e psicofarmaci», ricorda il cinquantenne libanese.

    Alle quali si sarebbero aggiunte anche delle minacce, come ricordato  dalla vittima degli abusi: «Sai bene che la tua permanenza in Italia dipende da me. Sai bene che contatti ho e dove posso arrivare. Squattrinato come sei, hai pensato che fine farai? Non farmi diventare cattivo, ti prego», sarebbero le parole pronunciate dal prete di origini piemontesi.

    Dopo, aggiunge Robert, «si è alzato un muro di omertà». Compreso quello della suora laica, «che sosteneva che ci fosse un demone dentro me che mi aveva reso omosessuale e aveva portato alla perdizione padre Nicola».

    Un racconto che potrebbe essere la trama di una miniserie su Netflix e che rappresenta la cruda realtà. Poi Robert, considerando le droghe e gli psicofarmaci ingeriti, ha avuto gravi problemi di salute. «Da quel momento è iniziata ad emergere la verità, ma don Nicola è rimasto impunito. Dopo essere stato trasferito in Suda merica, credo sia tornato. Ma non so che fine abbia fatto», spiega il cinquantenne.

    «Una storia, quella che ho vissuto, che mi ha lasciato il segno. Una parte di me è morta — conclude — con quelle violenze e l’indifferenza che mi era stata creata intorno».

    Ma la sua vittoria è stata quella di non lasciarsi andare, di riprendersi la vita e andare avanti, nonostante le cicatrici che gli abusi hanno lasciato nella sua anima.

    https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/24_giugno_20/robert-dal-libano-agli-abusi-sessuali-da-parte-di-un-prete-di-verona-mi-amava-e-inizio-a-drogarmi-stavo-morendo-a6edcb8d-0705-4c27-9460-51c18cb40xlk.shtml

  • Don Ruggeri assegnato a Pergola. Il vescovo: “Un atto di coraggio”

    Don Ruggeri assegnato a Pergola. Il vescovo: “Un atto di coraggio”

    Alla chiesa spesso si è rimproverato di nascondere chi ha sbagliato. Io mi auguro di non trovarmi mai a essere complice di chi commette un reato e non mi tirerò indietro qualora dovessi denunciare abusi da parte di uomini di chiesa. Qui però la questione è diversa e mi richiede di non tirarmi indietro nel riaccogliere e reintegrare un sacerdote. Perché o don Giacomo Ruggeri torna qui o questa storia rimane un incantesimo per tutta la vita. E non mi va di far morire una persona in esilio”.

    Il vescovo di Fano Fossombrone Cagli Pergola ieri ha spiegato così le motivazioni che lo hanno portato a richiamare nella nostra diocesi l’ex parroco di Orciano, a 10 anni dalla sua condanna a un anno, 11 mesi e 10 giorni (pena scontata in appello) per atti sessuali su minore. “Questa scelta richiede un certo coraggio da parte sua, mia e di tutti – prosegue il vescovo Andreozzi -. Perché poi la gente ti ferma per strada e ti insulta pure. Le situazioni che accadranno non possiamo prevederle tutte, nel bene e nel male. Certamente c’è bisogno di qualcuno che ci aiuti a creare un clima di familiarità e anche di fiducia. Fiducia che io ho pienamente in questo prete, altrimenti non avrei fatto nessun passo in questa direzione. Non posso vedere in Giacomo uno stupratore seriale, un pedofilo recidivo come è stato detto in questi giorni…Se ci fosse stata anche solo questa lontanissima percezione, don Giacomo non sarebbe qui.

    A ottobre scorso gli feci visita nella diocesi di Pordenone e, in seguito, ho mantenuto con lui un dialogo sereno, autentico e costruttivo. Ho trovato in lui un prete umile, consapevole del male compiuto e del bene ricevuto dall’estate 2012 ad oggi, con il coraggio necessario per capire le radici profonde della sua storia e della sua identità”. E’ il senso di chiesa e di concordia che vorrebbe crescesse a seguito di questo rientro nella sua comunità, la ragione profonda che ha spinto il vescovo ad una scelta, di certo non facile da prendere ma anche da capire. “Qui non si tratta di assegnare una carica o un ruolo – spiega -, ma di accogliere un fratello, che è da aiutare nel reinserimento nella sua terra e nel servizio al regno di Dio. Ritengo che, su oltre 220 diocesi in Italia, don Giacomo debba tornare proprio qui, perché qui è stato generato alla fede ed è stato ordinato presbitero. Non possiamo chiedere a altri quello che spetta solo a noi fare”.

    Al vescovo è anche chiaro che non può pretendere di avere l’approvazione di tutti sul suo operato. “Le ragioni degli altri le rispetto, le accolgo, le leggo e ne prendo atto. Ma ritengo anche che su questa storia ci sia bisogno di uno sguardo nuovo. Non parlo del passato, ma per il presente e il futuro”.

    https://www.ilrestodelcarlino.it/fano/cronaca/don-ruggeri-assegnato-a-pergola-il-vescovo-un-atto-di-coraggio-27f97772
  • Rete L’ABUSO NEWS – Edizione 40 del 8 Giugno

    Rete L’ABUSO NEWS – Edizione 40 del 8 Giugno

    Francesco Zanardi – Don Livio Graziano si proclama innocente

    Denunciò il padre della vittima 13enne, il suo avvocato e il presidente della Rete L’abuso e malgrado la condanna in terzo grado di giudizio a otto anni, si proclama ancora innocente e si appella al giudizio divino.

    L’avvocato Della Rete L’ABUSO Mario Caligiuri ha replicato a quanto don Livio Graziano, attualmente in carcere, fa sapere attraverso il suo avvocato.

    “Lascia basiti la sfrontatezza delle parole che il religioso ha affidato al suo difensore con cui, poco dopo la sentenza definitiva, si autoproclami innocente, rimettendosi con fiducia alla Giustizia Divina.

    A riguardo sono d’obbligo, senza alcuna pretesa di completezza, le seguenti osservazioni.

    La denuncia, tempestivamente presentata dal padre del tredicenne, ha consentito ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, l’avvio di indagini dall’esisto granitico in grado di resistere nel prosieguo del procedimento ad ogni successivo tentativo di confutazione in fatto ed in diritto.

    Basti considerare la sequela di segnali emotivi colti sul figlio, comprovati dal numero impressionante di messaggi inviati dal sacerdote sul cellulare del ragazzino.

    Ciò ha consentito agli inquirenti, oltre che approdare ad importanti elementi di prova, di poter desumere quei tratti di personalità del sacerdote inclini al controllo compulsivo ossessivo permanente.

    Il minore è stato ascoltato in ambiente protetto e ritenuto attendibile.

    A questo punto si rivolgono due domande.

    La prima è su quale sia stato il movente che ha animato un’intera famiglia a sostenere il falso.

    La seconda se sia il caso di appellarsi alla Giustizia Divina in considerazione dell’alta rischiosità di ottenere questa volta una pena perenne.”


    Ludovica Eugenio – Prosciolto dalle accuse di abuso sessuale su minore il cardinale canadese Gérald C. Lacroix

    E’ stato prosciolto dalle accuse di abuso sessuale su minore il cardinale canadese Gérald C. Lacroix, arcivescovo del Quebec. Si è conclusa così l’indagine canonica preliminare a suo carico commissionata da papa Francesco e finalizzata a stabilire la plausibilità delle accuse e a decidere se avviare un processo. Poco più di un anno fa il papa aveva nominato Lacroix tra i membri del C9, il Consiglio dei cardinali che lo aiuta nell’opera di riforma della Curia. Le accuse contro Lacroix sono emerse lo scorso gennaio, nell’ambito di una class action intentata all’arcidiocesi, come responsabile di presunta violenza sessuale su una diciassettenne avvenuta tra il 1987 e il 1988 nella città di Québec. Per condurre l’indagine il papa ha nominato un giudice in pensione della Corte Superiore del Québec, André Denis.

    La class action era stata autorizzata dalla Corte Superiore del Québec nel 2022 e copriva chiunque avesse subito violenze sessuali da parte del clero o del personale laico della diocesi, a partire dal 1940; raccoglie le testimonianze di 147 persone.

    Il cardinale ha sempre negato «categoricamente» le imputazioni a suo carico, ma si è temporaneamente dimesso dalle sue attività in attesa che la situazione si chiarisse.

    L’indagine condotta da André Denis non ha però soddisfatto gli avvocati che hanno condotto la class action, che hanno espresso dubbi sulla credibilità e sull’indipendenza delle indagini. Il rapporto di Denis, ha detto l’avvocato Arsenault, «non significa nulla» (La Presse canadienne, 24/5). I documenti d’archivio hanno mostrato – lo ha detto lo stesso Denis – che Lacroix non era ancora prete nel 1987, e questo è un motivo per il quale il cardinale non è canonicamente perseguibile.

    Inoltre, le dichiarazioni del giudice in pensione evidenziano incompletezze e supposizioni, l’indagine si è chiusa con la conclusione che «non c’erano prove che collegassero Lacroix alle ac-

    cuse contro di lui». Tuttavia, lo stesso giudice ha ammesso che «Si potrebbe dire» che l’indagine è incompleta. Se la querelante decidesse di testimoniare, l’indagine potrebbe essere riaperta.

    Da parte sua, l’arcivescovo del Québec, dopo la chiusura dell’indagine, ha tirato direttamente in causa la donna che lo ha accusato, deplorando il suo rifiuto di collaborare con l’investigatore e invitandola «a sporgere denuncia penale contro di lui affinché si possa svolgere un processo adeguato». Per questo, dice, resterà sospeso dal suo incarico episcopale.

    Una mossa che è stata giudicata una ritorsione dall’avvocato della presunta vittima. «Spetta a lei  – ha spiegato – scegliere dove presentare denuncia. Ha scelto di farlo nell’ambito dell’azione collettiva». Non si fida delle parole del cardinale, secondo cui le vittime di abusi meritano «che si faccia il necessario per ricevere una riparazione che le aiuti a guarire e ricostruirsi». L’arcidiocesi e le istituzioni associate in questa azione collettiva «hanno una sola preoccupazione ed è molto semplice»: «Sono i soldi. Vogliono pagare il meno possibile. E tutte le tecniche sono buone».


    Alessio Di Florio – Appello urgente della Rete L’ABUSO

    C’è una storiella che gira sul web da tanti anni che racconta di un lavoro che tutti potevano fare, ognuno si aspettava che qualcuno lo facesse e alla fine non lo fa nessuno. Sarà anche solo un po’ di ironia in libertà ma descrive plasticamente tante dinamiche dell’Italia di oggi. Tra le maggiori dimostrazioni ci sono l’attivismo e l’informazione libera. Tutti si lamentano del disinteresse generale, del Paese che va allo sfascio mentre nessuno alzerebbe la voce. Puntando il dito sugli altri, sempre e solo sugli altri. I social pullulano di tastieristi compulsivi indignati, che denunciano le grandi manovre mondiali e si mostrano come non allineati, fuori dal sistema, che si scagliano contro un mondo marcio e corrotto. Identificato sempre lontano, molto lontano. Poi quando bisogna metterci la faccia, rischiare, denunciare con nomi e cognomi, documentare, prendere posizioni tutto questo si trasforma in quel che la storiella racconta.

    La denuncia della pedofilia, soprattutto se il crimine viene perpetrato da potenti e alte sfere, è una di queste nauseanti frontiere. Le vittime troppo spesso sono lasciate sole ed isolate, la denunce minimizzate e silenziate, una cappa di omertà e complicità avvolge anche i tastieristi compulsivi di cui sopra. Lamentarsi che l’Italia perde posizioni nelle classifiche sulla libertà di stampa è facile, accusare la stampa tutta facendo di ogni erba un fascio è comodo. Agire no. E così fare informazione indipendente, far conoscere quel che non è main stream diventa ogni giorno di più un calvario, con costi (economici, di vita, di salute) che rischiano di schiacciare. Mentre si rimane soli, isolati, addirittura spesso colpiti da campagne che tentano di delegittimare, infangare, fermare, intimidire. L’Italia è il Paese che si lamenta delle mafie, delle violenze e degli abusi ma poi si prosta al mafiosetto locale spaventati anche della propria ombra e si scatenano fiumi di fango e odio contro le vittime accusate di essere “in cerca di visibilità e notorietà”. Ma è anche il Paese in cui esiste l’unica associazione in Europa di sopravvissuti agli abusi clericali, Rete L’Abuso. Il cui sito web è un archivio immenso e straordinario di notizie e promotrice del Tg L’Abuso e tante altre iniziative. La Rete per proseguire questo prezioso impegno ha bisogno di sostegno e ha lanciato un appello nelle scorse settimane «Adotta la salute dei minori in Italia – Rete L’ABUSO ha urgente bisogno della tua attenzione». L’appello integrale è qui https://test.retelabuso.org/wp-content/uploads/2025/09/il-documentario-sugli-abusi-nelle-chiese-di-new-orleans-basato-su-un-reportage-del-guardian-vince-il-premio-piu-importante.webpwp-content/uploads/2025/12/3-3-di-preti-pedofili-grazie-alla-complicita-dello-stato-italiano-che-non-interviene-da-decenni-non-solo-sul-clero-video-integrale-della-conferenza-alla-stampa-estera.webpwp-content/uploads/2026/05/la-coppia-che-si-suicida-come-la-figlia-molestata-da-bambina-da-un-parente-lultima-intervista-al-papa-quelluomo-un-assassino.webpwp-content/uploads/2025/12/parte-da-savona-sabato-24-la-panchina-viola-liniziativa-italiana-di-sensibilizzazione-contro-gli-abusi-su-minori-e-persone-vulnerabili.webpassociazione-sopravvissuti/adotta-salute-minori-sostieni-rete-l-abuso/ , link da cui si può aderire all’appello e inviare una donazione per sostenere la Rete. «Questo appello arriva a seguito della notizia che il Governo, nel passaggio dei registri delle ONG da regionali a nazionali, di fatto al momento ha perso tutti i vostri contributi 5Xmille donati dal 2020, che speriamo e tenteremo di recuperare – denuncia il presidente Francesco Zanardi – per il grave errore del Ministero che si giustifica incolpando un “algoritmo impazzito”, la Rete L’ABUSO risulta inserita solo dal 2024 alla raccolta del 5Xmille , che se saremo fortunati raccoglieremo solo a fine 2025».

    «Probabilmente già quest’anno saremo costretti a tagliare moltissimi servizi, ad unico danno delle potenziali vittime, dei sopravvissuti, della prevenzione e della vostra stessa consapevolezza. Nessuno di voi se pur oggi adulto è estraneo al tema, in quanto tutti abbiamo figli, nipoti e affetti, oltre al dovere civico di tutelare i più piccini ed indifesi. Le potenziali vittime di stupro da parte di pedofili che dalle proiezioni, solo nel clero italiano, arrivano a un milione di vittime. Per questa che riteniamo una emergenza che rischia di far cessare l’unico punto di riferimento e osservazione in Italia, abbiamo promosso come da anni tante altre realtà, una campagna di emergenza per la raccolta di fondi che puoi sostenere con una donazione a tua scelta, sia “ una tantum” sia “mensile ricorrente” – è l’appello lanciato da Francesco Zanardi –  bastano solo 5€ al mese; ovvero 4 caffè o meno di un pacchetto di sigarette, per poter continuare».

  • La magia, i lecca-lecca e poi gli abusi. Nell'”inferno” delle Bestioline di Cerano

    La magia, i lecca-lecca e poi gli abusi. Nell’”inferno” delle Bestioline di Cerano

    I nomi di animali. Gli abusi sessuali su minorenni. La manipolazione. Sono queste caratteristiche e accuse di un processo di primo grado in corso, quello contro le Bestioline di Cerano, presunta organizzazione settaria passata al setaccio in un’indagine, guidata da Silvia Baglivo della Procura di Novara e Paola Stupino della Dda di Torino. L’indagine che ha portato 26 persone al rinvio a giudizio (su 28 indagati) – anche se alla sbarra ce ne sono solo 25 – in un processo di cui si parla troppo poco. Perché casi come questi riguardano tutti potenzialmente, ma esistono delle lacune in Italia in quando a manipolazione mentale.

    “Il problema principale in questo procedimento, non essendoci una legge sulla manipolazione mentale, è un vuoto normativo che fa ancora protendere a domande del tipo: ‘Ma lei era legata quando subiva quelle cose? Quindi poteva andarsene quando voleva’. I nostri giudici non considerano assolutamente l’aspetto della manipolazione, che la letteratura scientifica invece spiega molto bene. Abbiamo fornito noi questa spiegazione in aula, cercando di far comprendere quello che accade nella testa di una persona che non è più in grado di determinarsi, perché la sua visione della realtà è completamente trasformata. Io credo che le difficoltà del giudice siano determinate dall’assenza di una legge apposita. Spesse volte la manipolazione che la scienza vede non è riconducibile a una pena giusta”. A dirlo a IlGiornale.it è Lorita Tinelli, psicologa e fondatrice del Cesap (Centro Studi sugli Abusi Psicologici).

    Nel processo alle “Bestioline” il Cesap è parte civile e Tinelli è stata ascoltata come consulente. Tra i consulenti del caso c’è anche Annamaria Giannini de La Sapienza, peraltro membro del comitato scientifico del centro studi: entrambe, Tinelli e Giannini, hanno fornito inoltre supporto scientifico anche alle altre parti civili.

    Come nasce il caso delle Bestioline di Cerano

    Come tutti i casi giudiziari, anche quello delle Bestioline è partito da una denuncia, anzi da due denunce, quelle di Michela e Giulia. Mediaticamente parlando i loro sono nomi di invenzione, per tutelarle in questo complesso processo che ha portato a parlare moltissimi testimoni, anche se probabilmente per la fine del 2024 ci sarà la fine del primo grado.

    Le denunce sono relative al 2010 e al 2018 e sono avvenuti in modi differenti. Come racconta PrimaNovara, l’ultima denuncia aveva portato all’indagine “Dioniso” nel luglio 2021. E sono emerse alcune storie delle presunte vittime. Come quella di Giulia, entrata a far parte delle Bestioline per scelta della zia: “Era l’inferno: sono scappata per non morire”, ha detto in tribunale. Per Giulia il momento di denunciare è giunto quando, badando alla figlia di un’adepta mentre questa era impegnata, avrebbe scoperto che la bambina sarebbe stata sottoposta ai suoi stessi rituali.

    Michela invece è entrata nella cerchia introdotta dalla cugina che le faceva da babysitter: “Non sono mai stata violentata da mia cugina, lei in quei giorni era nella stessa casa ma se ne andava. Sono stata violentata da altre due donne”, ha spiegato in tribunale, come riporta Fanpage. Michela ha impiegato molto tempo a metabolizzare quanto le era successo, emerso completamente solo quando la donna, oggi 25enne, si è sottoposta a psicanalisi.

    “La dinamica è sempre la stessa: è la costruzione di un mondo, separato dalla realtà, con i suoi valori, regole, modalità, anche se abusanti – chiarisce Tinelli – Le dinamiche sono riconducibili a un movimento a deriva settaria dove l’obiettivo è annullare la volontà e l’autodeterminazione dell’individuo in favore del potere che il capo ha sugli altri. Molti di questi gruppi si basano su abusi sessuali e potere economico”.

    Le accuse alle Bestioline

    Gli imputati al processo devono rispondere di vari capi d’accusa, tra cui i principali sono abusi sessuali, riduzione in schiavitù, associazione a delinquere. Cosa accadeva nella presunta setta delle Bestioline? A partire dalla fine degli anni ’80 un gruppo di professionisti avrebbe stuprato e torturato molte ragazze a bambine, avvicinate, oltre che da parenti e amici di famiglia, grazie ad alcuni esercizi – scuole di danza, una scuola di spada celtica, farmacie o erboristerie, un centro psicologico e una casa editrice. Le minorenni sarebbero state poi avviate a presunte pratiche magico-esoteriche.

    Una volta all’interno della cerchia, le bambine e le ragazzine venivano sottoposte a rituali, e questi rituali in tribunale sono diventati accuse di abusi sessuali. Le bambine sarebbero state “invitate” a fare dei bagni e lavande vaginali o anali, accarezzate con una frusta, portate a inserire nelle parti intime dei lecca-lecca, appese a ganci posti sul soffitto e marchiate nelle pudenda.

    All’interno dell’organizzazione delle Bestioline, le persone erano ribattezzate con nomi di animali, tranne il leader, che veniva chiamato con appellativi riconducibili al potere o più semplicemente il “dottore”: Gianni Maria Guidi, accusato di essere il capo della presunta setta, è morto nella primavera 2023 a 79 anni e quindi non sarà a giudizio.

    “Possiamo definire – dice Tinelli – quello delle Bestioline un fenomeno settario perché i membri del gruppo assumevano nomi diversi – quelli di animali. Queste persone, prevalentemente donne, venivano introdotte in tenera età, e venivano iniziate sessualmente, ma quella sessualità era intesa in termini diversi da quello che comunemente si intende per sessualità e moralità. Venivano cambiati anche tutti i valori e il senso della realtà di persone inserite in un sistema chiuso, dove c’erano dei codici di comunicazione e dove la realtà assumeva un senso diverso”.

    Le pratiche delle Bestioline avrebbero portato a un attacco alla persona, che sarebbe stata manipolata e annullata. Le donne adulte venivano chiamate mami, mentre i messeri avrebbero avuto il compito di individuare nuove prede, separandole di fatto dal mondo esterno, promettendo un processo di crescita che sarebbe passato attraverso i presunti abusi di cui ora la presunta setta deve rispondere.

    Il problema del silenzio

    Si parla, come detto, molto poco delle Bestioline. Dopo la messa in onda di un doppio episodio molto dettagliato del podcast “Nella setta” di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, c’è stata anche un’interrogazione parlamentare, per capire il perché dietro al silenzio. Certo, si tratta di un processo a porte chiuse, ma probabilmente c’è anche dell’altro, come per esempio un vuoto normativo che di recente psicologi, criminologi ed esperti chiedono di colmare.

    “L’ultimo disegno di legge – dice Tinelli- che appartiene alla scorsa legislatura, è stato depositato dal senatore Totaro di Fratelli d’Italia. Si trattava di un disegno di legge che ha attinto anche alle notizie scientifiche del Cesap in cui si faceva un bel ragionamento giuridico sui ragionamenti desumibili sui manipolatori di diverso genere. Non si parlava solo di sette ma di manipolazione a 360 gradi. E venivano individuate pene corrette, sulla base di quello che accade in Europa. Quel disegno di legge purtroppo non è mai stato calendarizzato. Recentemente la deputata Stefania Ascari ha ritenuto di chiedere una commissione d’inchiesta sul fenomeno settario: i dati oggi sono nelle mani delle associazioni e per la prima volta anche la politica vuole arrivare a una legge a tutela delle vittime”.

    A fronte della necessità di una legge sul reato di manipolazione, le sette proliferano, aiutate anche dai social network e dal web in generale. “L’esperienza del web e dei social oggi aiuta moltissimo la diffusione della manipolazione e aiuta i guru a entrare nelle nostre case indisturbati. Ma aiuta anche nell’informazione: i media si mobilitano tantissimo, purtroppo quando già accadono i casi di cronaca nera, che a volte finiscono nel dimenticatoio. La manipolazione mentale esiste, come esiste nelle relazioni a due e c’è un Codice Rosso che interviene, ma con la manipolazione mentale fatta in ambito sociale, con piccoli e grandi gruppi, diventa un problema soprattutto perché c’è una controinformazione fatta da gruppi settari molto potenti in Italia e loro sostenitori, spesso studiosi, che fanno di tutto per occultare la voce delle vittime e dei critici di questi gruppi, arrivando a denigrare chi sta nelle associazioni e si occupa delle vittime”. La stessa Tinelli è da sempre, per il suo lavoro, attaccata per il suo studio dei fenomeni di manipolazione.

    C’è poi il fattore incredulità. Quando il genitore o l’amico di una persona maggiorenne sporge una denuncia in un presunto caso di manipolazione, il caso viene registrato come allontanamento volontario. Con le Bestioline di Cerano nello specifico sono “coinvolte persone di spicco. Parliamo di soggetti anche dal punto di vista sociale conosciuti”, e questo “potrebbe aver limitato la diffusione della notizia, ritenuta incompatibile rispetto alle persone che si conoscevano”.

    Tinelli è fiduciosa in relazione al lavoro scientifico svolto in questo caso, così come lo sono i legali delle parti civili.

    https://www.ilgiornale.it/news/cronaca-nera/magia-i-lecca-lecca-e-poi-abusi-manca-legge-contro-2326488.html