Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Il papa emerito, il papa santo e l’amico pedofilo

    Il papa emerito, il papa santo e l’amico pedofilo

    di Federico Tulli – «Padre Maciel è molto caro al Santo Padre e ha fatto molto per la Chiesa. Quindi, mi dispiace, ma non è prudente riaprire un’inchiesta». Quando il prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, il cardinale Joseph Ratzinger, spedisce queste poche righe al vescovo di Coatzacoalcos in Messico, monsignor Carlos Talavera Ramírez, sono passati 48 anni dalle prime accuse per abusi “sessuali” trasmesse in Vaticano nei confronti del padre fondatore (nel 1941) della congregazione dei Legionari di Cristo, Marcial Maciel Degollado. Siamo nel 1996. Ratzinger guida l’ex Sant’Uffizio e Karol Wojtyla è Giovanni Paolo II. Ramirez aveva scritto a Ratzinger sollecitato dal sacerdote Alberto Athié, una delle vittime delle violenze di Maciel quando negli anni 50, minorenne, era un seminarista dei Legionari. La sua denuncia rimane lettera morta, come del resto tutte le altre giunte in Vaticano a partire dal 1944.

    Ma Athié non si scoraggia. Insieme a Fernando M. González, sociologo e psicanalista, e José Barba, legionario di Cristo dagli 11 ai 24 anni e in seguito docente universitario, raccoglie in un libro 212 documenti vaticani riservati, segreti e inediti su Maciel, dai quali emerge la consapevole complicità delle gerarchie vaticane, a cominciare da Giovanni Paolo II e dal futuro Benedetto XVI, con il potente sacerdote messicano.

    Il volume che difficilmente vedremo in Italia, i cui diritti appartengono alla Grijalbo-Random House Mondadori, è stato pubblicato nel marzo del 2012 in castigliano, con una tiratura di poche migliaia di esemplari, con il significativo titolo “La volontà di non sapere. Ciò che veramente si conosceva su Maciel negli archivi segreti del Vaticano dal 1944”. Gli autori
    affrontano da tre punti di vista l’esame dei documenti desecretati (tutti consultabili online): González, autore di un altro volume su Maciel, ne svolge l’illustrazione e la ricostruzione cronologica, offrendo considerazioni sull’atteggiamento e la reazione istituzionale della Chiesa cattolica; Athié presenta la propria esperienza personale, spirituale ed ecclesiastica che lo ha condotto ad abbandonare il sacerdozio di fronte al muro di omertà e silenzi eretto intorno alle sue denunce nei confronti del caso Maciel e in generale degli abusi sui minori nella Chiesa; Barba riferisce l’iter di denuncia alla Santa Sede dei crimini di Maciel da lui personalmente seguito dal 1996 in poi.

    L’uscita del libro a marzo 2012 non è casuale. Avviene in coincidenza con il viaggio pastorale di Benedetto XVI in Messico ed è lui il primo destinatario del messaggio di denuncia in esso contenuto. Da qualche anno all’interno delle Mura Leonine le spalle di Maciel non sembravano più tanto coperte ma la sua immagine pubblica continuava ad apparire praticamente immacolata. Per capire cosa sta accadendo bisogna tornare al 2006. «Dopo aver sottomesso le risultanze dell’investigazione ad attento studio, la Congregazione per la dottrina della fede, sotto la guida del nuovo prefetto, il cardinale William Levada, ha deciso – tenendo conto sia dell’età avanzata del reverendo Maciel che della sua salute cagionevole – di rinunciare ad un processo canonico e di invitare il padre a una vita riservata di preghiera e di penitenza, rinunciando ad ogni ministero pubblico». Con questa laconica nota la sala stampa vaticana annunciava il 19 maggio 2006 che Ratzinger, divenuto un anno prima Benedetto XVI, aveva deciso di togliere le prerogative pastorali a Marcial Maciel Degollado. Il potente deus ex machina dei Legionari ha 86 anni e la sospensione a divinis è la sola “condanna” che sconterà dopo una vita vissuta da pedofilo, concubino, violentatore e morfinomane. Comportamenti che però non vengono citati nella nota, la quale infatti non specifica in alcun modo le motivazioni della “sentenza”. Tutti sanno ma nessuno lo dice. L’obiettivo della Santa Sede è far cadere l’imbarazzante storia di Maciel e dei Legionari nel dimenticatoio preservando l’immagine di Joseph Ratzinger e del futuro santo Karol Wojtyla il cui iter di beatificazione era stato appena avviato, appunto, da Benedetto XVI.

    Di cosa si è macchiato Degollado è presto detto. Ecco una rapida sintesi delle sue gesta pubblicata nel 2002 da Sandro Magister su L’Espresso, confermata anni dopo dall’inchiesta vaticana e dalla documentazione originale pubblicata in “La volontà di non sapere”. Scrive il vaticanista: «Le prime accuse sono del 1948. Sono trasmesse a Roma dai gesuiti di Comillas, in Spagna, dove Maciel aveva mandato i suoi discepoli a studiare. Ma il Vaticano le lascia cadere. Secondo round nel 1956. Questa volta il Vaticano indaga su nuove accuse ancor più pesanti. Maciel è sospeso per due anni dalle sue funzioni ed esiliato da Roma. Ma nel febbraio del 1959 è reintegrato a capo dei legionari. Terzo. Nel 1978 è l’ex presidente dei legionari negli Stati Uniti, Juan Vaca, con un esposto a papa Giovanni Paolo II, ad accusare Maciel di comportamenti peccaminosi con lui quand’era ragazzo. Nel 1989 Vaca ripresenta a Roma le sue accuse. Senza risposta. L’ultima tornata inizia nel febbraio del 1997 con la denuncia pubblica, da parte di otto importanti ex Legionari, di abusi sessuali commessi da Maciel a loro danno negli anni Cinquanta e Sessanta. Nel 1998, il 17 ottobre, due degli otto accusanti, Arturo Jurado Guzman e José Barba, accompagnati dall’avvocato Martha Wegan, incontrano in Vaticano il sottosegretario della Congregazione per la dottrina della fede, Gianfranco Girotti e chiedono la formale apertura di un processo canonico contro Maciel. Il 31 luglio del 2000 Barba, assieme all’avvocato Wegan, incontra di nuovo in Vaticano monsignor Girotti. Ma senza alcun risultato».

    Le amicizie potenti, la ragion di Stato, la falsa morale di cui è intrisa la religione cattolica nei confronti dei crimini pedofili e “sessuali” e la conseguente predisposizione dei gerarchi vaticani a valutarli come dei peccati da condannare con qualche preghiera, a Maciel hanno garantito incolumità, e alle sue vittime una vita di sofferenze e solitudine. Degollado è morto nel 2008 a Miami, in Florida. Due anni dopo la “sua” congregazione dei Legionari verrà commissariata da Benedetto XVI. A metà 2010, diversamente da quanto accaduto nel 2006, la Chiesa ammette infatti pubblicamente che Maciel ha violentato decine di bambini e seminaristi e che ha avuto tre figli da due donne diverse. Ma fa cadere sulla Legione la colpa dell’impossibilità di intervenire prima e di compiere accertamenti sulle accuse, avendo creato «meccanismi di difesa» intorno al fondatore rendendolo di fatto «un intoccabile». Le cose per i Legionari si mettono decisamente male. A ottobre 2010 il delegato pontificio per la congregazione, cardinale Velasio De Paolis, costituisce due commissioni: una per la raccolta delle denunce di abusi nei confronti di Maciel e di altri confratelli Legionari, e l’altra per lo studio e la revisione della situazione economica della congregazione. Secondo la Santa Sede occorre fare piena luce sia sugli abusi che sulle insistenti voci di una gestione economica e finanziaria poco cristallina.

    Nel 2004, anno in cui il promotore di Giustizia, Charles Scicluna, aveva iniziato a indagare su Maciel per conto della Cdf, i Legionari di Cristo avevano a bilancio 650 milioni di dollari di liquidità e un miliardo di dollari in beni per le attività delle scuole, dei seminari e delle opere in America Latina, Europa e Nord America. Grazie al sostegno economico costante di ricchi donatori appartenenti all’oligarchia borghese e della destra estrema latinoamericana, nell’arco di mezzo secolo i legionari erano infatti cresciuti fino a diventare la congregazione più ricca e forse più potente dell’intera Chiesa cattolica, forti di un esercito di 3mila seminaristi e 600 sacerdoti dislocati in 145 collegi, 21 scuole superiori e nove università direttamente controllate. Oggi tutto questo patrimonio è a serio rischio.

    A confermare la tesi della Santa Sede riguardo la cortina protettiva innalzata intorno a Maciel dai suoi accoliti vi sono dei documenti resi noti durante un processo a Rhode Island negli Stati Uniti, proprio nei giorni a ridosso dell’abdicazione di Joseph Ratzinger da pontefice, avvenuta l’11 febbraio 2013. Secondo gli avvocati dell’accusa queste carte dimostrerebbero che i Legionari di Cristo hanno nascosto informazioni sulla vita “sessuale” del loro fondatore a una ricca vedova che negli ultimi 20 anni ha donato all’ordine circa 30 milioni di dollari. L’accusa è di frode e come racconta Jason Barry, il cronista del National Catholic Reporter (NCR), che per primo a fine anni Novanta indagò e riuscì a ricostruire le vicende criminali di Maciel dando voce a decine di vittime e rompendo il muro d’omertà clericale, «le migliaia di pagine di testimonianze, dati finanziari e religiosi, offrono una visione incredibile sulla cultura propria dei Legionari e del loro fondatore messicano, Marcial Maciel Degollado». Secondo Barry, Maciel ha costituito una centro di potere a Roma istituendo una delle più grandi raccolte fondi della Chiesa moderna: «Si è garantito il supporto incondizionato di papa Giovanni Paolo II che lo aveva definito “guida efficace per i giovani” e lo aveva pubblicamente lodato durante solenni cerimonie, anche dopo una denuncia del 1998 che vedeva Maciel indagato per abusi sessuali sui seminaristi della Legione». Il Vaticano non è coinvolto al processo di Rhode Island, ma le decisioni di Woytjla e Ratzinger permeano la lunga cronistoria che emerge dai documenti resi pubblici su ordine del giudice. La figura del papa emerito appare più che centrale in tutta la vicenda, almeno negli ultimi 25 anni.

    Come osserva il filosofo della politica Tommaso Dell’Era, unico in Italia ad averrecensito La volontà di non sapere, «non ci si può non domandare cosa spinse il cardinale Ratzinger a passare dal disinteresse mostrato nel 1996 di fronte alle accuse di monsignor Ramirez, all’incarico assegnato nel 2004 a Scicluna di indagare su Maciel e i suoi». La risposta secondo cui a ottobre 2004 Giovanni Paolo II è ormai prossimo alla morte e non più in grado di impedire un’inchiesta sull’uomo che «ha fatto molto per la Chiesa» non è soddisfacente. Se l’atteggiamento di Wojtyla è stato sempre reticente, quello di Ratzinger, anche dopo aver preteso le dimissioni di Maciel nel 2006 è rimasto quanto meno ambiguo. Ad esempio, tornando al processo di Rhode Island, un capitolo chiave della documentazione riporta l’ammissione del cardinale sloveno Franc Rodé, che aveva dichiarato al NCR e al Global Post di aver visto nel 2004 «un video di Maciel con una donna e un figlio che lui presentava come suo». Secondo Barry, Rodé non mai ha interrogato l’amico Maciel riguardo la sua paternità, ma il cardinale dal canto suo afferma, sempre nei documenti citati, di aver ordinato ai canonisti vaticani, sottoposti del cardinale Ratzinger, di investigare sulle accuse di pedofilia. Le spiegazioni arriveranno solo nel 2010, dopo l’indagine vaticana sui Legionari che ha prodotto nuovi report sull’ordine certificando che Maciel aveva una figlia e che la Santa Sede, quindi Ratzinger, lo sapeva dal 2005. Sebbene in Italia non ne sia giunta voce, non c’è dubbio che i file del processo di Rhode Island, pubblicati due giorni dopo l’annuncio delle dimissioni di Benedetto XVI, aggiungono un ulteriore capitolo agli scandali che Ratzinger teneva ben presenti nella sua ultima messa pubblica da papa, quando ha parlato del volto della Chiesa «talvolta sfigurato».

    Restano le domande: perché il Vaticano pur sapendo dei figli di Maciel dal 2005 non ha diffuso l’informazione o non ha spinto i Legionari a farlo quando Benedetto XVI lo ha sospeso nel 2006? Perché ha nascosto questa e altre informazioni fino al 2010? José Barba, (citato nella ricostruzione di Magister) che oggi è professore in pensione del Mexico City college, sostiene che la questione fondamentale per Benedetto XVI era proteggere la reputazione di Giovanni Paolo II. «Ratzinger voleva garantire la beatificazione di Woytjla», afferma Barba. Ma commise dei passi falsi. Su tutti spicca il significativo rifiuto di incontrare le vittime di Maciel durante il suo viaggio pastorale in Messico. Era una decisione coerente con la volontà di tenere il profilo basso sulla vicenda dei Legionari ma fu certamente una scelta “politicamente” errata pensando alle critiche che questa essa provocò. Solo allora Ratzinger, che da cardinale aveva eluso ogni richiesta di mettere il prete messicano sotto processo, si è trovato per la prima volta a fare i conti con l’imbarazzo per l’entusiasmo del papa polacco verso Maciel anche dopo le denunce del 1998.

    Come detto, l’inchiesta vaticana è avanzata dopo la morte di Wojtyla. Ma l’annuncio del Segretariato di Stato (20 maggio 2005), Angelo Sodano, che Maciel non avrebbe dovuto affrontare un processo canonico solleva gravi interrogativi anche sull’emerito papa tedesco. Ancora in settembre, otto mesi prima della sospensione inflitta da Benedetto XVI, Sodano – che oggi è il decano del Collegio cardinalizio – invitava indisturbato l’amico Maciel a Lucca come ospite ufficiale di una prestigiosa conferenza. Secondo Barba, pressando il coperchio sulla vita segreta di Maciel, Ratzinger ha sperato «di difendere la causa di canonizzazione di Woytjla dalle accuse che costui ha protetto un maniaco». Proteggendolo a sua volta e quindi tentando di salvare se stesso.

  • Monsignor Oliveri convocato in Vaticano dal cardinal Ouellet

    Monsignor Oliveri convocato in Vaticano dal cardinal Ouellet

    Toccata e fuga a Roma per il vescovo ingauno, che giovedì incontrerà il prefetto della Congregazione per i Vescovi.

    Albenga. Viaggio in Vaticano andata e ritorno, una toccata e fuga per il vescovo Mario Oliveri. Quello in programma giovedì sarà un viaggio di lavoro già fissato in agenda da qualche giorno. Il numero uno della Diocesi di Albenga e Imperia incontrerà il cardinale Marc Ouellet, una figura importante per la Chiesa mondiale. E’ il prefetto della Congregazione per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina.

    Impossibile sapere dalle “segrete stanze” vaticane il motivo di quella convocazione, ma è lecito ipotizzare che cardinal Ouellet voglia dare le ultime indicazioni al vescovo di Albenga prima dell’arrivo  del coadiutore, il vescovo Guglielmo Borghetti previsto per il 25 marzo, giorno dell’Annunciazione e giorno del suo compleanno. Come non è da escludere che il vescovo di Albenga chieda di poter incontrare Papa Bergoglio.

    Borghetti, come noto, affiancherà ed aiuterà Oliveri durante il suo percorso supportandolo nei momenti e negli impegni quotidiani da assolvere. Alloggerà nel seminario mentre ad Oliveri rimarranno gli alloggi vescovili che già impegna.

    Nel frattempo è entrato in vigore anche il nuovo Collegio dei consultori, costituito da alcuni sacerdoti nominati liberamente dal vescovo Oliveri tra i membri del consiglio presbiterale, e per i prossimi cinque anni composto da don Ettore Barbieri, Mons. Giorgio Brancaleoni, don Gabriele M. Corini, don Alessandro Ferrua, don Tiziano Gubetta, Mons. Mario Ruffino e don Bruno Scarpino. Il collegio dei consultori è un gruppo più ristretto di sacerdoti scelti dal vescovo tra i membri del consiglio presbiterale, che il vescovo è tenuto a consultare negli eventi straordinari della vita diocesana e nel caso si debba procedere per morte o per trasferimento alla nomina dell’amministratore diocesano”.

    Al tempo stesso sono stati anche nominati i nuovi parroci in alcune chiese locali. Don Matteo Boschetti andrà parroco a Pontedassio oltre che essere amministratore parrocchiale di Villa Guardia a Villaviani; don Gabriel Tirla, a Pietrabruna; Don Giuseppe Scandurra, a Verzi; don Alberto Casella, a Oliveto; e, ancora, amministratori parrocchiali, don Arockiasamy Joseph, a Castelvecchio S. M. Maggiore; don Stefano Mautone, a Chiusavecchia e Borgoratto; don Enrico Giovannini, a Rezzo; don Benedetto Durante, a Aquila d’arroscia e don Pierdamiani Esposito a Gevenola.

    In diocesi è attivo anche il nuovo Consiglio presbiterale diocesano, ovvero un gruppo di sacerdoti che consigliano il pastore diocesano nei casi di maggiore importanza che richiedano un confronto. Durerà cinque anni e vede al suo interno anche membri di diritto come Mons. Giorgio Brancaleoni, don Giancarlo Cuneo, Mons. Giovanni Battista Gandolfo, e Mons. Mario Ruffino, Vicario Episcopale per la Pastorale Scolastica. I membri, invece, nominati dal Vescovo sono don Stefano Caprile, don Alessandro Ferrua, don Danilo Galliani e don Tiziano Gubetta. Infine, i membri eletti sono don Ettore Barbieri, don Edmondo Bianco, don Gabriele M. Corini, don Lucio Fabbris, don Luciano Pizzo, don Ivo Raimondo e don Bruno Scarpino. A rappresentare i religiosi è padre Giuliano Gherardi Ocd.

    http://www.ivg.it/2015/03/monsignor-oliveri-convocato-vaticano-dal-cardinal-quellet/

  • America Latina, vittime preti pedofili: “Papa dia segnale forte” VIDEO

    America Latina, vittime preti pedofili: “Papa dia segnale forte” VIDEO

    Passi da parole belle a fatti, consegni responsabili a giustizia

    Roma, (askanews) – Si sono appellati a Papa Francesco, chiedendo un intervento deciso e l’attuazione di misure concrete per assicurare alla giustizia i responsabili e i complici di abusi sessuali commessi da parte di sacerdoti. Sono le vittime di pedofilia commessa da religiosi in America Latina. Il messaggio arriva dal Messico: “Vorrei dire a Papa Francesco che se intende veramente servire Gesù e la Chiesa, deve compiere cambiamenti radicali e strutturali che il Comitato dei diritti dell’Infanzia sta chiedendo da tempo. Deve mettere avanti a tutto la dignità e i diritti dei fanciulli”, dice Alberto Athie, un ex prete in Messico.

    Juan Carlos Cruz è una delle vittime di abusi sessuali commessi da un sacerdote in Cile: “E’ una grande sofferenza, sentiamo un senso di tradimento e di inganno da parte di Papa Francesco che dice cose belle ma agisce poi in modo diverso”.

    “E’ necessario che il Papa e i vertici della Chiesa aprano i dossier e li diano alla polizia, consegnando alla giustizia i vescovi che hanno coperto questi crimini. È tempo di riconoscere cosa è successo e dare un segnale forte”, afferma da parte sua Barbara Blaine, anche lei vittima di abusi sessuali e presidente della Rete che raccoglie le vittime di preti pedofili.

    Immagini: Afp

    http://www.askanews.it/esteri/america-latina-vittime-preti-pedofili-papa-dia-segnale-forte_711237026.htm

  • Ogni anno 600 denunce contro i preti

    Ogni anno 600 denunce contro i preti

     Lo scandalo ha pesato anche sull’ultimo conclave. Gli abusi sui minori da parte di esponenti del clero hanno colpito duramente l’immagine e il prestigio di esponenti di spicco della gerarchia, anche cardinali, spesso accusati, se non direttamente, almeno di non aver contrastato con efficacia gli abusi. I numeri, forniti dal Vaticano a inizio 2013, non lasciano dubbi: il picco delle denunce di abusi ricevuti dalla Congregazione per la dottrina della fede, l’ex Sant’Uffizio, è stato nel 2004, con 800 denunce, mentre negli ultimi tre anni ci si è attestati sui 600 casi l’anno, in maggioranza relativi ad abusi commessi dal 1965 al 1985. Denunce di tipo «canonico», perché poi esistono le denunce all’autorità giudiziaria. Gli abusi sui bambini da parte di preti hanno rappresentato un vero e proprio «tornado» fin dall’inizio del pontificato di Benedetto XVI, sconvolgendo intere Chiese nazionali, in particolare negli Stati Uniti, ma anche in Irlanda, Olanda, nella stessa Germania. Rivelazioni da parte di uomini della Chiesa, soprattutto negli Usa, erano partite già prima dell’arrivo di Ratzinger nel 2005 al soglio pontificio, ma è negli anni successivi che lo scandalo si è allargato anche in America Latina e in Europa.

    Le denunce delle vittime sono stata sempre più frequenti, aiutate da associazioni, sostenute da avvocati che spesso hanno chiesto risarcimenti milionari, in particolare negli Stati Uniti. Una pressione sempre più forte, tanto che nell’ottobre del 2006 Benedetto XVI reagì parlando degli abusi sessuali commessi dal clero come di «crimini enormi». Nel 2008 nel corso del suo viaggio negli Stati Uniti, Ratzinger aveva deciso di incontrare personalmente alcune vittime, chiedendo loro scusa a nome della Chiesa. Altrettanto accadde nei suoi viaggi in Australia, Malta, Regno Unito e Germania. Il giro di vite impresso da Benedetto XVI si è tradotto anche in processi canonici che hanno portato, nel biennio 2011-2012, alla riduzione allo stato laicale di 400 sacerdoti accusati di molestie a minori.

    http://www.ilgiornale.it/news/politica/ogni-anno-600-denunce-contro-i-preti-1054167.html

  • Ex prete, “sbattezzato” e “libero”

    Ex prete, “sbattezzato” e “libero”

    Signor Domolo, ha affermato che questo libro è una poesia sulla liberazione della coscienza. Il termine coscienza ricorre spesso nelle pagine del libro….

    Sì, sottolineo molto la parola coscienza, se vogliamo la parte „divina“  dell’uomo, ed è la parte più maltrattata della persona. Mentre stiamo parlando si sta facendo un grande lavoro sul plagio delle coscienze delle persone che sono a piazza San Pietro, sparse nel mondo e che vedono la chiesa cattolica come una via di salvezza, ma che invece è un esperienza di plagio, di sottomissione della coscienza, che è la parte più libera, più profonda, più importante dell’essere umano.

    Ci parli del suo il suo percorso

    Da bambino andavo a messa tutti i giorni. All’età di 5 anni, per una situazione famigliare disagiata e i preti si aggiravano intorno alla famiglia come avvoltoi. Hanno insistito con mia mamma e le mie sorelle più grandi invitandole a vivere un’esperienza di spiritualità cristiana quotidiana. Quindi andavamo tutti giorni a messa, io ero obbligato. Durante questi anni in cui partecipavo alla messa quotidiana, il parroco di questa parrocchia poco per volta è riuscito a raggirarmi, presentandosi come papà e alla fine, una volta ottenuta la mia fiducia, è iniziato l’abuso che è durato dagli 8 agli 11 anni.

    Questo prete aveva 60 anni allora

    Sì, esatto, chiaramente oggi è già morto. È morto poco prima che io potessi fare una denuncia, che poi non ho fatto. Lui non ha rispettato il mio essere bambino e io ho voluto rispettare il suo essere anziano, aveva più di 90 anni e infatti dopo qualche mese è morto.

    Poi ha deciso di diventare sacerdote…

    Ecco vorrei sottolineare che la decisione di diventare sacerdote non è una decisione libera per nessun prete, neppure il papa è stato libero di decidere la strada del sacerdote… perché la chiesa sin dalla nascita con il gesto del battesimo  devia completamente la persona, la capacità di decisione secondo la propria coscienza. Innanzitutto non esiste la chiamata di Dio, questo bisogna sottolinearlo, non esiste nessuna chiamata di questo dio che chiede di sacrificare la propria vita per il vangelo, ma c’è invece un plagio, un impostazione di dominio delle coscienze da parte delle gerarchie nei confronti di quei bambini e ragazzi più semplici, più deboli, con problemi spinti a seguire la via del seminario poi del sacerdote. Nel mio caso è stato ancora più facile questa spinta questo plagiarmi fu semplicissimo: ero abusato da questo prete che mi aveva tra le mani, perché la vittima poi diventa completamente dominata dal suo aguzzino.  Sempre questo prete spinse mia madre a farmi entrare in un collegio e poi la scelta dopo fu quella del seminario. E io ero già completamente  plagiato. Vivevo i miei pomeriggi e serate in chiesa quindi era la strada più facile da percorrere. E non è stata una scelta.

    Quindi nel 2005 si auto sospende e quattro anni dopo si sbattezza, può spiegarci questo suo gesto?

    Fu una cosa molto scandalosa perché sono stato il primo ad essere prete che si fa sbattezzare. Ma questo per me era personalmente un grande gesto di liberazione. Vorrei sottolineare il prete che ha abusato di me fu anche il prete che mi ha battezzato quindi fu anche simbolico quel gesto voglio completamente abbandonare questa strada. Lo sbattezzo è un gesto molto importante, molte persone che non credono più mi dicono non vado a fare le carte dello sbattezzo perché non servono a nulla… Non è vero la coscienza imprigionata ha bisogno di gesti simbolici per liberarsi.

    Lei ricorda nel libro che quando ha parlato dell’esperienza d’abuso con le gerarchie, è stato colpevolizzato. Questo le ha lasciato dei segni indelebili

    Chiaramente. Proprio in questo momento che noi stiamo parlando si sta svolgendo una parata carnevalesca a Roma che però non dimentichiamoci è teatrale ma riesce ad entrare nel profondo e ingabbiare la coscienza, perché lo scopo della chiesa è il dominio delle coscienze e delle anime, non l’annuncio del messaggio del Cristo, che è tutt’altra cosa. La maggior parte delle vittime si è dovuta inginocchiare confessare l’abuso subito come peccato, un peccato personale. Io, bambino di 8 anni, parlando dell’abuso subito ho attentato alla grandezza spirituale, alla santità di un prete di 60 anni. Questo basterebbe alle persone con un briciolo di buona coscienza e di cervello per rendersi conto che il lavoro che fa la chiesa nel mondo non è di liberazione della persona, ma di dominio, di sottomissione, di ingabbiamento delle persone e delle coscienze. Lo ha capito l’ONU e quest’anno hanno mandato un documento chiaro alla chiesa perché hanno capito finalmente che la chiesa cattolica fa un lavoro di dominio delle persone e non un lavoro di servizio.

    Infatti lei parla di gerarchia di dominio…

    Parliamo continuamente di salvaguardia dei bambini, dei diritti dei bambini, la tenerezza che ci fanno i bambini che soffrono, ma stiamo salvaguardando un’istituzione demoniaca che domina le persone solo perché è un istituzione che dura duemila anni, non ha niente a che fare con Gesù Cristo che è un liberatore della coscienza non è un dominatore. Questa gerarchia offre una via salvezza attraverso questa mediazione che non serve all’uomo perché Dio è dentro di noi non è fuori.

    L’ONU ha recentemente accusato il Vaticano di aver permesso abusi sessuali su migliaia di bambini. Sempre secondo i dati ONU le dimensioni di questo fenomeno pedofilia clericale sarebbero sterminate, quindi un fenomeno molto più vasto di quanto sia stato dimostrato, affermato.

    Conosciamo il 5% delle vittime mondiali della pedofilia clericale. I vescovi, cardinali e il papa stesso ultimamente sostengono che è vero, però ma il numero è irrisorio. La loro considerazione della persona è bassissima, perché basterebbe un solo bambino abusato da un prete per mettere in discussione il messaggio del Cristo. Ma le cifre sono molte più elevate siamo al 5% di scoperta, immaginate quando verrà fuori il tema della pedofilia clericale in Africa, in Asia, in America latina dove non hanno il coraggio di parlare perché la chiesa ha un potere economico sociale e politico forte.

    Salvatore Domolo, „In nomine padris“ termina in questo modo con queste sue parole “conosci te stesso e vivi nella danza solidale della madre terra” ci può spiegare questo ultimo passaggio? 

    La cosa importante che ho scoperto nel mio percorso di liberazione è che abbiamo un tesoro prezioso: noi stessi, noi abbiamo questo patrimonio personale che dobbiamo sapere curare e che prima di tutto dobbiamo sapere liberare dalle varie istituzioni, soprattutto dalle religioni.

    Ex prete, “sbattezzato” e “libero”

  • Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI

    Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI

    Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI
    Le nuove linee guida sugli abusi sessuali del clero sanciscono l’impunità dei preti criminali

     Denunciare un prete pedofilo?
    Cei: “I vescovi non sono obbligati”

    Le linee guida diffuse dalla Conferenza episcopale italiana guidata dal cardinal Bagnasco.

    I vescovi non hanno alcun obbligo di denunciare i casi di pedofilia di cui vengono a conoscenza. Questa la sostanza delle linee guida rese note dalla Cei, la Conferenza episcopale italiana presieduta dal cardinal Angelo Bagnasco e per la quale pochi giorni fa monsignor Nunzio Galantino è stato nominato segretario generale.

    “Il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale – si legge nel documento – non ha l’obbligo giuridico, salvo il dovere morale di contribuire al bene comune, di denunciare all’autorità giudiziaria” notizie riguardanti casi di abuso sessuale nei confronti di minore da parte dei sacerdoti.

    Le linee guida sono state diramate a due mesi dall’assemblea generale della Cei, che si terrà a maggio e verrà aperta da Papa Francesco.

    Venerdì 28 marzo 2014 13.27

    http://www.chiesacattolica.it/chiesa_cattolica_italiana/news_e_mediacenter/00055833_Abusi_sessuali__ecco_le_Linee_guida.html

    Venerdì 28 Marzo 2014
    Recepite le indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede
    Abusi sessuali, ecco le Linee guida

    All’esito dell’iter di elaborazione e valutazione delle Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, predisposte a approvate dalla CEI sulla base delle indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, venerdì 28 marzo viene pubblicato il testo definitivo (in allegato).

    L’iter delle Linee guida
    Con lettera circolare del maggio 2011 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha fornito alcune indicazioni per i casi di abusi sessuali perpetrati da chierici ai danni di minori e ha invitato le Conferenze episcopali a predisporre su questa base, entro maggio 2012, delle proprie «linee guida», che tenessero “in considerazione le situazioni concrete delle giurisdizioni appartenenti alla Conferenza Episcopale”.
    Facendo seguito a tali indicazioni è stato predisposto un testo di Linee guida della CEI, la cui prima bozza è stata presentata e discussa nel corso del Consiglio Permanente di settembre 2011; successivamente, tenuto conto delle indicazioni emerse nel dibattito, è stato preparato il testo delle Linee guida che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della CEI nella sessione di gennaio 2012 e dell’Assemblea Generale nel maggio 2012. Questo testo – che non presenta carattere giuridicamente vincolante e quindi non necessita della recognitio della Santa Sede – è stato trasmesso alla Congregazione per la Dottrina della Fede con lettera del 27 maggio 2012 .
    Con successiva comunicazione del 7 maggio 2013, la stessa Congregazione trasmetteva alla Conferenza episcopale italiana alcune osservazioni e suggerimenti circa il testo delle Linee guida predisposto dalla Conferenza.
    Recependo tali indicazioni e suggerimenti, la Conferenza Episcopale Italiana ha provveduto a rivedere le disposizioni del testo originario ed a riformulare i periodi segnalati così come richiesto; il testo così rivisto è stato presentato al Consiglio permanente della CEI del gennaio 2014 e quindi trasmesso alla Congregazione con comunicazione del 13 febbraio 2014.

    CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    LINEE GUIDA
    PER I CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI
    DA PARTE DI CHIERICI

    Gennaio 2014

    LINEE GUIDA PER I CASI DI ABUSO SESSUALE NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    SOMMARIO

    Premessa pag. 1

    I. Profili canonistici pag. 2

    II. Profili penalistici e rapporti con l’autorità civile pag. 5

    III. Il servizio della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana pag. 7

    ALLEGATI pag. 8

    Premessa

    Il triste e grave fenomeno degli abusi sessuali nei confronti di minori da parte di chierici sollecita un rinnovato impegno da parte della comunità ecclesiale, chiamata ad affrontare la questione con spirito di giustizia, in conformità alle presenti Linee guida.
    In quest’ottica, assume importanza fondamentale anzitutto la protezione dei minori, la premura verso le vittime degli abusi e la formazione dei futuri sacerdoti e religiosi.
    Il Vescovo che riceve la denuncia di un abuso deve essere sempre disponibile ad ascoltare la vittima e i suoi familiari, assicurando ogni cura nel trattare il caso secondo giustizia e impegnandosi a offrire sostegno spirituale e psicologico, nel rispetto della libertà della vittima di intraprendere le iniziative giudiziarie che riterrà più opportune.
    Una speciale cura deve essere posta nel discernimento vocazionale dei candidati al ministero ordinato e delle persone consacrate, nell’iter di preparazione al diaconato e al presbiterato. Piena osservanza deve essere assicurata alle previsioni contenute nel Decreto generale circa la ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose della Conferenza Episcopale Italiana (27 marzo 1999), riservando una rigorosa attenzione allo scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.
    Il Vescovo tratterà i suoi sacerdoti come un padre e un fratello, curandone la formazione permanente e facendo in modo che essi apprezzino e rispettino la castità e il celibato e approfondiscano la conoscenza della dottrina della Chiesa sull’argomento.
    In linea con quanto richiesto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici del 3 maggio 2011, il presente testo è diretto a facilitare la corretta applicazione della normativa canonica vigente in materia nonché a favorire un corretto inquadramento della problematica in relazione all’ordinamento dello Stato (1).

    I. PROFILI CANONISTICI

    1. Notizie di condotte illecite e giudizio di verosimiglianza

    Quando il Vescovo abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori ad opera di chierici sottoposti alla sua giurisdizione, deve innanzitutto procedere ad espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui al can. 1717 del codice di diritto canonico (2) [di seguito CIC] relativi alla verifica della verosimiglianza della notitia criminis, affidando il relativo incarico, qualora fosse ritenuto giusto ed opportuno, a persona idonea di provata prudenza ed esperienza e curando di tutelare al meglio la riservatezza di tutte le persone coinvolte.
    Restano fermi i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale.
    Durante tale fase spetta al prudente discernimento del Vescovo la scelta di informare o meno il chierico delle accuse e di adottare eventuali provvedimenti nei suoi confronti affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati si ripetano, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria (3).
    Qualora, espletati i summenzionati incombenti preliminari e stimata positivamente la verosimiglianza della notitia criminis, l’indagine previa appaia «assolutamente superflua», il Vescovo potrà deferire il chierico direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede per le determinazioni del caso (cf. can. 1717, § 1 CIC; art. 17 Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis).
    Nel caso in cui invece escluda motivatamente la verosimiglianza della notizia di delitto, il Vescovo potrà emettere un decreto di archiviazione conservando nel suo archivio segreto documentazione idonea a consentirgli di attestare, ove risultasse necessario, l’attività svolta e i motivi della decisione.

    1. Indagine previa

    Nel caso in cui, constatata la non manifesta infondatezza della notitia criminis, il Vescovo proceda allo svolgimento dell’indagine previa, dovrà essere osservato il disposto di cui al can. 1717 CIC. In particolare, qualora il Vescovo non ritenga di dovervi procedere personalmente, nomini a tal fine un presbitero investigatore esperto in materia processuale e prudente nel discernimento, nonché un presbitero con funzioni di Notaio. L’indagine dovrà ricostruire: i fatti della condotta delittuosa, il numero e il tempo degli atti delittuosi, le generalità e l’età delle vittime, il danno arrecato, l’eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non “graviora”. Nel corso dell’indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche rogando il Vescovo di altre diocesi ove l’indagato abbia dimorato; salvaguardata la fama attuale dell’accusato, dovranno essere ascoltati la/e vittima/e e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell’autorità civile, ove sussistenti; per quanto possibile, si dovrà trattare la questione del danno ex bono et aequo ex can. 1718, § 4 CIC.
    A meno di gravi ragioni in senso contrario, il chierico accusato sia informato delle accuse e abbia l’opportunità di rispondere alle medesime.
    Durante l’indagine previa il Vescovo ha il diritto di adottare, ove lo ritenga necessario affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi si ripetano, provvedimenti nei confronti del chierico accusato ex art. 19 delle Normae de delictis reservatis, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria. A tal fine, il semplice trasferimento del chierico risulta generalmente inadeguato, ove non comporti anche una sostanziale modifica del tipo di incarico.
    I provvedimenti eventualmente adottati, venendo meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano ipso iure al termine del processo penale (4).
    I provvedimenti andranno presi ricercando per quanto possibile la cooperazione del chierico interessato, ma senza detrimento della loro efficacia (5); in ogni caso, l’adozione dei provvedimenti non potrà essere subordinata al consenso del chierico (6).
    Specie ove l’addebito delle condotte in oggetto non sia notorio, dovrà essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama del chierico. I provvedimenti assunti potranno essere resi pubblici qualora sussistano valide ragioni. Delle attività svolte durante l’indagine previa dovrà essere conservata una completa documentazione, ai sensi del can. 1719 CIC. Terminata l’indagine il Vescovo la renderà nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede in base al disposto dell’art. 16 delle Normae de delictis reservatis, così che la stessa Congregazione possa assumere le decisioni conseguenti.

    1. Procedura a seguito dell’indagine previa

    Di norma i delicta graviora devono essere perseguiti «per via giudiziale» (art. 21, § 1, delle Normae de delictis reservatis).
    Agli Ordinari è affidato, salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di avocare a sé la causa ex art. 16 delle Normae de delictis reservatis, il primo grado del processo penale, da compiere secondo le indicazioni del predetto Dicastero, il quale costituisce in ogni caso il Tribunale di seconda istanza. Appare opportuno assicurare in ogni diocesi la presenza di chierici, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, che possano eventualmente essere chiamati a far parte di un Collegio giudicante. Salvo dispensa della Congregazione per la Dottrina della Fede, tutti i soggetti indicati devono essere sacerdoti provvisti di dottorato in diritto canonico.
    Nel caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede disponga di procedere per decreto extragiudiziale (7), il Vescovo dovrà nondimeno garantire in modo pieno al chierico accusato l’esercizio del diritto fondamentale alla difesa (8).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale.
    Le pene perpetue non possono essere inflitte o dichiarate attraverso decreto extragiudiziale (can. 1342, § 2 CIC), salvo il caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia previamente autorizzato in tal senso l’Autorità ecclesiastica incaricata tramite mandato ex art. 21, § 2, n. 1 delle Normae de delictis reservatis. In mancanza del predetto mandato, il Vescovo dovrà a tal fine rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che potrà anche far uso del potere di deferimento della decisione al Sommo Pontefice, secondo la previsione dell’art. 21, § 2, n. 2 delle Normae de delictis reservatis.
    La Congregazione per la Dottrina della Fede ha anche la facoltà di portare direttamente davanti al Santo Padre i casi più gravi per la dimissione ex officio.
    È opportuno che una documentazione del caso rimanga nell’archivio segreto della Curia (cf. cann. 489, 490, § 1 e 1719 CIC).
    In ogni momento delle procedure disciplinari o penali sarà assicurato al chierico un giusto sostentamento, nonché la possibilità di esercitare il fondamentale diritto alla difesa.
    Il chierico riconosciuto colpevole potrà attuare un percorso impegnativo di responsabilizzazione e di serio rinnovamento della sua vita, anche attraverso adeguati percorsi terapeutico-riabilitativi e la disponibilità a condotte riparative.

    II. PROFILI PENALISTICI E RAPPORTI CON L’AUTORITÀ CIVILE

    1. Autonomia del procedimento canonico

    Il procedimento canonico per gli illeciti in oggetto è autonomo da quello che si svolga per i medesimi illeciti secondo il diritto dello Stato.
    Di conseguenza, il Vescovo, da un lato, non può far riferimento ad atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale onde esimersi da una propria valutazione e/o per far valere presunzioni ai fini del procedimento canonico. Dall’altro lato, anche se non risulti in atto un procedimento penale nel diritto dello Stato (ricomprendendosi in esso anche la fase delle indagini preliminari), dovrà ugualmente procedere senza ritardo secondo quanto previsto al numero 1 delle presenti Linee guida, ove abbia avuto notizia di possibili abusi, al giudizio di verosimiglianza e, se necessario, all’indagine previa e all’adozione degli opportuni provvedimenti cautelari.

    1. Cooperazione con l’autorità civile

    Nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile.
    I Vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero (cfr. artt. 200 e 256 del codice di procedura penale; artt. 2, comma 1, e 4, comma 4, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede [L. 25 marzo 1985, n. 121]).
    Eventuali informazioni o atti concernenti un procedimento giudiziario canonico possono essere richiesti dall’autorità giudiziaria dello Stato, ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro.
    Rimane ferma l’inviolabilità dell’archivio segreto del Vescovo previsto dal can. 489 CIC, e devono ritenersi sottratti a ordine di esibizione o a sequestro anche registri e archivi comunque istituiti ai sensi del CIC, salva sempre la comunicazione volontaria di singole informazioni.
    Nell’ordinamento italiano il Vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico – salvo il dovere morale di contribuire al bene comune – di denunciare all’autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti oggetto delle presenti Linee guida. L’affermazione presente nella Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali e poi ripresa nella Lettera circolare della stessa Congregazione del 3 maggio 2011, secondo la quale «va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale», deve essere intesa in linea con quanto previsto dal diritto italiano.
    La presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente Autorità giudiziaria civile. Qualora il denunciante dovesse decidere di sporgere denuncia in sede civile, la competente Autorità ecclesiastica, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, provvederà a fornirgli tutto l’aiuto spirituale e psicologico necessario, con ogni premura verso le vittime.

    III. IL SERVIZIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    1. Nel quadro normativo brevemente richiamato, ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, la procedura relativa ai singoli casi spetta di regola all’Ordinario del luogo ove i fatti stessi sono stati commessi.
      Nessuna responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali abusi sussiste in capo alla Santa Sede o alla Conferenza Episcopale Italiana.
      La Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana assicura la sua disponibilità per ogni esigenza che sarà rappresentata, in spirito di servizio alle Chiese che sono in Italia e di condivisa sollecitudine per il bene comune.

    Il presente testo è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 27 – 29 gennaio 2014.

    ALLEGATI

    I. Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (21 maggio 2010)

    II. Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici (3 maggio 2011)

    III. Codice di diritto canonico [canoni citati]

    IV. Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (L. 25 marzo 1985, n. 121) [articoli citati]

    V. Codice di procedura penale [articoli citati]

    NORMAE DE DELICTIS CONGREGATIONI PRO DOCTRINA FIDEI RESERVATIS
    SEU NORMAE DE DELICTIS CONTRA FIDEM NECNON DE GRAVIORIBUS DELICTIS
    21 maggio 2010

    Parte Prima
    NORME SOSTANZIALI
    Art. 1
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor bonus, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la Agendi ratio in doctrinarum examine.
    § 2. Nei delitti di cui al § 1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.

    Art. 2
    § 1. I delitti contro la fede, di cui all’art. 1, sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all’Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica latae sententiae e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

    Art. 3
    § 1. I delitti più gravi contro la santità dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 § 2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale.
    § 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.
    Art. 4
    § 1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378 § 2, 2° del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;
    5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.

    Art. 5
    Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:
    1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica;
    2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;
    3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.

    Art. 6
    § 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:
    1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;
    2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.
    § 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

    Art. 7
    § 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l’azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent’anni.
    § 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all’art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

    Parte Seconda
    NORME PROCEDURALI

    TITOLO I
    Costituzione e competenza del Tribunale

    Art. 8
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.
    § 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.
    § 3. Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all’approvazione del Sommo Pontefice.

    Art. 9
    § 1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Presiede il collegio dei Padri, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l’ufficio il Segretario della Congregazione.
    § 3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici stabili o incaricati.

    Art. 10
    È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l’ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana.

    Art. 11
    Per presentare e sostenere l’accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.

    Art. 12
    Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questa Congregazione, sia esterni.

    Art. 13
    Funge da Avvocato e Procuratore un sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio.

    Art. 14
    Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.

    Art. 15
    Fermo restando il prescritto del can. 1421 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1087 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.

    Art. 16
    Ogni volta che l’Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l’indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all’Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.

    Art. 17
    Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l’indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa.

    Art. 18
    La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l’art. 16.

    Art. 19
    Fermo restando il diritto dell’Ordinario o del Gerarca, fin dall’inizio dell’indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.

    Art. 20
    Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:
    1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;
    2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.

    TITOLO II
    L’ordine giudiziario

    Art. 21
    § 1. I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.
    § 2. Tuttavia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito:
    1° nei singoli casi, d’ufficio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l’intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede;
    2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

    Art. 22
    Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici.

    Art. 23
    Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un’accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

    Art. 24
    § 1. Nelle cause per i delitti di cui all’art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all’accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.
    § 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.
    § 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

    Art. 25
    Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.

    Art. 26
    § 1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l’istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.

    Art. 27
    Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus.

    Art. 28
    La cosa passa in giudicato:
    1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;
    2° se l’appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;
    3° se, in grado di appello, l’istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;
    4° se fu emessa una sentenza a norma dell’art. 20.

    Art. 29
    § 1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.
    § 2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall’Ordinario o dal Gerarca della causa.

    Art. 30
    § 1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
    § 2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all’accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d’ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene.

    Art. 31
    In queste cause, insieme alle prescrizioni di questo norme, a cui sono tenuti tutti i Tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell’uno e dell’altro Codice.

    LETTERA CIRCOLARE DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
    PER AIUTARE LE CONFERENZE EPISCOPALI
    NEL PREPARARE LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO
    DEI CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    3 maggio 2011

    Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c’è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Tale risposta comporta l’istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere all’applicazione del diritto canonico in materia, e, allo stesso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili.

    I. Aspetti generali

    a) Le vittime dell’abuso sessuale
    La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica. Nel corso dei suoi viaggi apostolici, il Santo Padre Benedetto XVI ha dato un esempio particolarmente importante con la sua disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale. In occasione di questi incontri, il Santo Padre ha voluto rivolgersi alle vittime con parole di compassione e di sostegno, come quelle contenute nella sua Lettera Pastorale ai Cattolici d’Irlanda (n. 6): «Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata».

    b) La protezione dei minori
    In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare «ambienti sicuri» per i minori. Tali programmi cercano di aiutare i genitori, nonché gli operatori pastorali o scolastici, a riconoscere i segni dell’abuso sessuale e ad adottare le misure adeguate. I suddetti programmi spesso hanno meritato un riconoscimento come modelli nell’impegno per eliminare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori nelle società odierne.

    c) La formazione di futuri sacerdoti e religiosi
    Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: «Non c’è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani» (n. 3, Discorso ai Cardinali Americani, 23 aprile 2002). Queste parole richiamano alla specifica responsabilità dei Vescovi, dei Superiori Maggiori e di coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi. Le indicazioni fornite nell’Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, nonché le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede, acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati. In particolare si farà in modo che essi apprezzino la castità e il celibato e le responsabilità della paternità spirituale da parte del chierico e possano approfondire la conoscenza della disciplina della Chiesa sull’argomento. Indicazioni più specifiche possono essere integrate nei programmi formativi dei seminari e delle case di formazione previste nella rispettiva Ratio institutionis sacerdotalis di ciascuna nazione e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica.
    Inoltre, una diligenza particolare dev’essere riservata al doveroso scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.

    d) L’accompagnamento dei sacerdoti
    1. Il Vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello. Il Vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valorizzando l’importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla normativa canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori.

    1. I Vescovi assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel rispetto dei diritti di tutte le parti.
    2. Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova contraria, anche se il Vescovo può cautelativamente limitarne l’esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente.

    e) La cooperazione con le autorità civili
    L’abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall’autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell’ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.

    II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico

    Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela [SST], con il quale l’abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell’elenco dei delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La normativa del motu proprio vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero diocesano che per il clero religioso.
    Nel 2003, l’allora Prefetto della CDF, il Card. Ratzinger, ottenne da Giovanni Paolo II la concessione di alcune facoltà speciali per offrire maggiore flessibilità nelle procedure penali per i delicta graviora, fra cui l’uso del processo penale amministrativo e la richiesta della dimissione ex officio nei casi più gravi. Queste facoltà vennero integrate nella revisione del motu proprio approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010. Nelle nuove norme, la prescrizione è di 20 anni, che nel caso di abuso su minore, si calcolano a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La CDF può eventualmente derogare alla prescrizione in casi particolari. Venne anche specificato il delitto canonico dell’acquisto, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico.
    La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori. Se l’accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro delegato devono condurre un’indagine preliminare secondo il can. 1717 CIC, il can. 1468 CCEO e l’art. 16 SST.
    Se l’accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla CDF. Una volta studiato il caso, la CDF indicherà al Vescovo o al Superiore Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime. È utile ricordare che normalmente l’imposizione di una pena perpetua, come la dimissio dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il diritto canonico (cf. can. 1342 CIC) gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l’eventuale inidoneità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della pena perpetua (SST Art. 21, § 2).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissio dallo stato clericale.
    In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, può essere concessa pro bono Ecclesiae la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il celibato.
    L’indagine preliminare e l’intero processo debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione.
    A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell’accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all’accusato durante l’indagine preliminare.
    Compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al bene comune determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722 CIC e dal can. 1473 CCEO debbano essere imposte. Secondo l’art. 19 SST, ciò deve essere fatto una volta iniziata l’indagine preliminare.
    Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l’approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di quest’ultima. La normativa particolare deve perciò essere in armonia con il CIC / CCEO nonché con il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 aprile 2001) così come aggiornato il 21 maggio 2010. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la recognitio ai competenti Dicasteri della Curia Romana.

    III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere

    Le Linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tali Linee guida tengano comunque conto delle seguenti osservazioni:
    a) il concetto di «abuso sessuale su minori» deve coincidere con la definizione del motu proprio SST art. 6 («il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni»), nonché con la prassi interpretativa e la giurisprudenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenendo conto delle leggi civili del Paese;
    b) la persona che denuncia il delitto deve essere trattata con rispetto. Nei casi in cui l’abuso sessuale sia collegato con un altro delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (SST, art. 4), il denunciante ha diritto di esigere che il suo nome non sia comunicato al sacerdote denunciato (SST, art. 24);
    c) le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime;
    d) l’indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della privacy e della buona fama delle persone;
    e) a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l’opportunità di rispondere alle medesime;
    f) gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la potestas regiminis dei singoli vescovi;
    g) le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all’eventuale obbligo di avvisare le autorità civili;
    h) in ogni momento delle procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno;
    i) si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità.

    Conclusione
    Le Linee guida preparate dalle Conferenze Episcopali mirano a proteggere i minori e ad aiutare le vittime nel trovare assistenza e riconciliazione. Esse dovranno indicare che la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene in primo luogo al Vescovo diocesano. Infine, le Linee guida dovranno portare ad un orientamento comune all’interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori.

    William Cardinale Levada
    Prefetto
    + Luis F. Ladaria, S.I.
    Arcivescovo tit. di Thibica
    Segretario

    CODICE DI DIRITTO CANONICO

    Can. 489
    § 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell’archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.
    § 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.

    Can. 490
    § 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell’archivio segreto.
    § 2. Mentre la sede è vacante, l’archivio o l’armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.
    § 3. Non siano asportati documenti dall’archivio o armadio segreto.

    Can. 1342
    § 1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.
    § 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.
    § 3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.

    Can. 1425
    § 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:
    1° le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa connessi, b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688.
    2° le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica.
    § 2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.
    § 3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.
    § 4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore.
    § 5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.

    Can. 1717
    § 1. Ogniqualvolta l’Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull’imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.
    § 2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.
    § 3. Chi fa l’indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l’uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

    Can. 1719
    Gli atti dell’indagine e i decreti dell’Ordinario, con i quali l’indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l’indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell’archivio segreto della curia.

    Can. 1720
    Se l’Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:
    1° rende note all’imputato l’accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l’imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;
    2° valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;
    3° se consta con certezza del delitto e l’azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

    Can. 1722
    L’Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il decorso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l’accusato stesso, allontanare l’imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora i qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucarestia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

    ACCORDO DEL 18 FEBBRAIO 1984,
    CHE APPORTA MODIFICAZIONI
    AL CONCORDATO LATERANENSE DELL’11 FEBBRAIO 1929,
    TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE
    (L. 25 MARZO 1985, N. 121)

    Articolo 2
    1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

    Articolo 4
    4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

    CODICE DI PROCEDURA PENALE

    Art. 200 (Segreto professionale)

    1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:
      a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
      b) gli avvocati, i consulenti tecnici e i notai;
      c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
      d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
    2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

    Art. 256 (Dovere di esibizione e segreti)

    1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
    2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato.
    4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    5. Si applica la disposizione dell’articolo 204.
  • “Sono scosso, eravamo tutti convinti della sua buona fede”

    “Sono scosso, eravamo tutti convinti della sua buona fede”

    “Ci siamo fidati, mi sono fidato perché don Joseph o David, come ho scoperto si chiama realmente, l’ho trovato già qui quando sono stato nominato, il primo settembre del 2011 e eravamo tutti convinti della sua buona fede”. Così Don Giordano Pisanelli, parroco della cattedrale di Santa Maria racconta la storia del falso sacerdote che ha scoperto e segnalato al vescovo di Latina, Monsignor Mariano Crociata.

    “Sa cosa mi dispiace di più? Mi dispiace di non essere riuscito a capire questa storia per tempo, di non averci parlato, di non essermi fatto spiegare davvero cosa pensasse, cosa stesse succedendo. Ci siamo fidati, mi sono fidato perché don Joseph o David, come ho scoperto si chiama realmente, l’ho trovato già qui quando sono stato nominato, il primo settembre del 2011 e ero convinto della sua buona fede”.

    Don Giordano Pisanelli, parroco della cattedrale di Santa Maria a Sezze, è chiaramente amareggiato. Sente il peso di quello che è successo, anche se non ne ha alcuna responsabilità. Un peso soprattutto dal punto di vista umano: “Ti rendi conto – spiega – che molte volte la fiducia è la realtà che si paga più cara al mondo. Questo non significa che uno debba diventare fiscale con tutti quelli che incontra, però questo episodio mi ha sicuramente scosso. Quando sono arrivato a Sezze – racconta Don Giordano, che per molti anni, prima di arrivare sui Lepini, è stato parroco della chiesa di Borgo Flora a Cisterna – ho incontrato questa persona.

    Mi è stata presentata e mi ha detto che stava studiando per finire la sua tesi a Roma. Mi parlò dell’esigenza di fermarsi un anno, per completare gli studi. Poi il tempo è passato e io ho sempre dato fiducia a quanto mi raccontava, anche perché non sono mai venuto a conoscenza di questo decreto di dismissione dallo stato clericale emanato dalla Santa Sede a marzo del 2011, addirittura prima che io arrivassi a Sezze. Il tempo è trascorso, questa persona diceva messa ma non ha mai celebrato matrimoni o altri riti.

    A un certo punto mi sono insospettito – racconta ancora Don Giordano – per la durata di questi studi e di questa tesi, troppo lunga per i tempi che siamo abituati a conoscere, anche nei comprensibili ritardi che oggi riguardano molte persone. Così ho fatto qualche indagine, ho chiamato a Roma quello che doveva essere il relatore che mi ha detto che non vedeva questa persona da più di un anno. A questo punto mi sono preoccupato e ho informato i miei superiori chiedendo una verifica più approfondita.

    Il resto lo conosciamo: il vescovo ha fatto un lavoro importantissimo e nel giro di poco tempo siamo arrivati a scoprire la verità e il fatto che eravamo in presenza non più di un sacerdote. Ovviamente del fatto della condanna per pedofilia a Fermo siamo venuti a conoscenza dalle notizie di questi giorni, nessuno ci ha mai detto niente: la Chiesa era intervenuta, di fatto, con il decreto di dismissione dallo stato clericale e nessuno poteva pensare a cosa poi, successivamente, avrebbe architettato questo signore”. Don Joseph o, per meglio dire, David Antonysamy è andato via qualche giorno fa, mentre Don Giordano era fuori Sezze.

    Di lui si sono perse le tracce e i carabinieri di Sezze e Latina indagano per usurpazione di titolo. Qualcuno, in paese, giura che si era fatto molti amici in tanti anni di convivenza con quella comunità e che per questo potrebbe avere trovato ospitalità da qualcuno di questi. Solo voci, nessuna conferma. Il resto lo dice don Giordano Pisanelli: “Si è macchiato di errori nel suo passato e per questo la Chiesa aveva preso provvedimenti. Forse dovevamo capire di più cosa stesse accadendo, non avevamo gli strumenti ma potevamo fare tutti di più per intuire l’animo di questa persona.

    Cristianamente e umanamente dovevamo e potevamo farlo, per questo sono scosso ma la nostra comunità è forte e sapremo andare avanti, senza rinunciare al valore cristiano dell’accoglienza e della comprensione”.

  • Sezze, il prete era un impostore condannato per pedofilia

    Sezze, il prete era un impostore condannato per pedofilia

    Dal 2011 si nascondeva nella Cattedrale di Santa Maria a Sezze, in provincia di Latina, dove era stato accolto dai suoi fratelli ignari di quanto pendeva sulle sue spalle.

    Si tratta di un ex sacerdote che si è dato alla fuga dopo essere stato scoperto dal vescovo di Latina, Monsignor Mariano Crociara. Ne parla nell’edizione odierna il quotidiano Oggi Latina.

    L’ex religioso di nazionalità indiana, su cui pende una accusa di pedofilia del tribunale di Fermo e un decreto di “spretizzazione” del Vaticano, David Antonysamy di 50 anni appartenente ad un ordine religioso di missionari d’Oriente, era approdato a Sezze in provincia di Latina nel 2011 dove si era presentato dicendo di chiamarsi don Joseph, ma senza mai esibire documenti.

    Era sempre pronto ad aiutare, però, e per questo gli era stato dato un appartamento all’interno dell’oratorio. L’ex sacerdote, nel 2011, era stato sottoposto a processo e aveva patteggiato la sua pena davanti al tribunale di Fermo. Ora è accusato di usurpazione di titolo e, dopo essere venuto a conoscenza delle intenzioni del vescovo Crociata che lo ha scoperto, si è dato alla fuga. Sul caso indagano i carabinieri di Sezze e di Latina: il sacerdote, negli ultimi anni a Sezze, aveva detto regolarmente messa evitando però di celebrare i matrimoni.

    QUEGLI STUDI CHE NON FINIVANO MAI Come sia potuto accadere lo spiega il responsabile della comunicazione della curia vescovile di Latina, don Pasquale Bua. “Molti preti che sono impegnati nei loro studi teologici a Roma – ha detto – spesso si offrono di dare un aiuto alle parrocchie del circondario, succede soprattutto alla periferia della capitale ma anche in fuori provincia. Forse con un po’ troppa superficialità non gli è mai stato chiesto di esibire il suo Celebret (il documento che certifica il percorso clericale, ndr) ma la  nostra curia non gli ha mai assegnato alcun incarico, è bene sottolinearlo”.

    UNA CIRCOLARE DEL VESCOVO E L’IMPOSTORE SPARISCE E’ stato don Giordano, il parroco della vecchia cattedrale, il primo a dubitare di quel prete che da tre anni e passa studiava a Roma ma non si capiva bene cosa. Informata la Curia, il nuovo vescovo di Latina monsignor Mariano Crociara, ha avviato una rapida indagine interna che ha portato alla verità.

    Verità che ha fatto il giro molto presto, addirittura molto più in fretta della circolare che la Curia ha trasmesso a tutte le parrocchie per proibire di dare ospitalità all’impostore. Di lui, infatti, si sono subito perse le tracce. “Non sappiamo dove sia – ha concluso don Pasquale – ci dispiace per i fedeli di Sezze ma almeno ci resta la consolazione che nessuno si è mai lamentato del suo operato”.

  • Ex prete pedofilo celebra messa sotto falso nome, scoperto fugge

    Ex prete pedofilo celebra messa sotto falso nome, scoperto fugge

     (AGI) – Latina, 25 mar. – Un ex prete, con alle spalle un’accusa di pedofilia, continuava, sotto falso nome, a celebrare messa. E’ successo in provincia di Latina. L’ex religioso e’ David Antony Samy, 50 anni, di nazionalita’ indiana, ora scomparso nel nulla. Nel 2011 fu condannato per pedofilia sia dal tribunale ecclesiastico, sia dal tribunale di Fermo, dove patteggio’ la pena. Benedetto XVI lo sollevo’ dai suoi incarichi, in pratica fu “spretato”. David Antony Samy dal 2011 era pero’ ospite del parroco della Cattedrale di Santa Maria a Sezze, ignaro del suo passato. Presentatosi con il falso nome di don John, celebrava normalmente messa. E’ stato lo stesso parroco a insospettirsi, dopo che l’ex religioso non forniva informazioni sui suoi studi vaticani. Monsignor Mariano Crociata, vescovo di Latina, informato della vicenda, ha avviato subito una indagine, scoprendo l’inganno. David Antony Samy ha fatto perdere le proprie tracce. Sul caso indagano i carabinieri di Sezze e di Latina.

    http://www.agi.it/cronaca/notizie/201403251835-cro-rt10224-ex_prete_pedofilo_celebra_messa_sotto_falso_nome_scoperto_fugge

  • Preti pedofili, ogni anno 600 denunce all’ex Sant’Uffizio. Abusi sui minori hanno sconvolto chiese di tutti i continenti

    Preti pedofili, ogni anno 600 denunce all’ex Sant’Uffizio. Abusi sui minori hanno sconvolto chiese di tutti i continenti

    Uno degli scandali più pesanti per la Chiesa Cattolica, che ha coinvolto le comunità ecclesiali di tutto il mondo: gli abusi sui minori da parte di esponenti del clero hanno colpito duramente l’immagine e il prestigio di esponenti di spicco della gerarchia, anche cardinali, spesso accusati, se non direttamente, almeno di non aver contrastato con efficacia gli abusi.

    I numeri, forniti dal Vaticano a inizio 2013, non lasciano dubbi: il picco delle denunce di abusi ricevuti dalla Congregazione per la dottrina della fede, l’ex Sant’Uffizio, è stato nel 2004, con 800 denunce, mentre mentre negli ultimi tre anni ci si è attestati sui 600 casi all’anno, che in maggioranza riguardano abusi commessi dal 1965 al 1985, come ha spiegato don Robert Oliver, da meno di un anno promotore di giustizia della Congregazione. Denunce di tipo “canonico”, perché poi esistono le denunce alle autorità giudiziaria.

    Gli abusi sui bambini da parte dei prelati hanno rappresentato un vero e proprio “tornado” fin dall’inizio del pontificato di Benedetto XVI, sconvolgendo intere chiese nazionali, in particolare negli Stati Uniti, ma anche in Irlanda, Olanda, nella stessa Germania. Rivelazioni da parte di uomini della chiesa, soprattutto negli Stati Uniti, erano partite già prima dell’arrivo di Papa Ratzinger nell’aprile del 2005 al soglio pontificio, ma è negli anni successivi che lo scandalo si è allargato anche in America Latina e in Europa, soprattutto in Irlanda, dove sono emersi i crimini commessi da sacerdoti troppo spesso coperti dalla gerarchia.

    Le denunce delle vittime sono stata sempre più frequenti, aiutate da associazioni, sostenute da avvocati che spesso hanno chiesto risarcimenti milionari, in particolare negli Stati Uniti. E gli attacchi da parte della stampa di tutto il mondo sono stati all’ordine del giorno. Una pressione sempre più forte, tanto che nell’ottobre del 2006 Benedetto XVI reagì parlando degli abusi sessuali commessi dal clero come di “crimini enormi”, raccomandando di “stabilire sempre la verità” e di “portare sostegno alle vittime”. Inoltre, nel 2010 nel corso del suo viaggio a Malta, Ratzinger aveva deciso di incontrare personalmente alcune vittime, chiedendo loro scusa a nome della Chiesa e, come hanno raccontato gli stessi protagonisti, piangendo per l’emozione.

    E lo scandalo pedofilia ha pesato anche sul conclave: oltre al caso del porporato scozzese O’Brien, che non ha partecipato all’elezione di Bergoglio dopo le rivelazioni su suoi approcci sessuali nei confronti di seminaristi, lo Snap, la rete americana dei sopravvissuti agli abusi dei preti, aveva stilato una lista di 12 cardinali da non eleggere “per rispetto alle vittime di abusi sessuali, soprattutto bambini, da parte di esponenti del clero, per le omissioni che hanno fatto nel denunciare i responsabili e per le giustificazioni che hanno dato nonostante le prove documentate”.

    Ora tutta la vicenda pedofilia passerà al vaglio della commissione voluta da Bergoglio, creata con lo scopo primario della protezione dei minori.

    http://www.huffingtonpost.it/2013/12/05/preti-pedofili-600-denunce-ogni-anno_n_4392351.html