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Processo Rugolo: udienza in Corte di Cassazione per il 14 maggio
Si terrà il prossimo 14 maggio l’udienza alla Corte di Cassazione per discutere i ricorsi proposti dal procuratore generale di Caltanissetta sulla sentenza, emessa dalla Corte d’appello il 1 luglio 2025, che ha condannato il sacerdote Giuseppe Rugolo a tre anni di carcere per violenza sessuale a danno di minorenni.La Procura generale ha impugnato la sentenza per la concessione all’imputato della tenuità dei fatti.Parti civili nel processo sono Antonio Messina, il giovane dalla cui denuncia è scaturito il processo al sacerdote, assistito dall’avvocata Eleanna Parasiliti Molica, i genitori di Messina, rappresentati dagli avvocati Giovanni Di Giovanni e Giuseppe Messina, e le associazioni rete l’Abuso e Cotulevi con gli avvocati Mario Caligiuri e Irina Mendoliahttps://ilsicilia.it/processo-rugolo-udienza-in-corte-di-cassazione-per-il-14-maggio/ -

MAGISTRATURA, AUTONOMIA E GARANZIE PER I CITTADINI
“L’indipendenza della magistratura non è un privilegio dei magistrati, ma una garanzia per i cittadini.”
(Giuseppe Dossetti)
–O=O=O–
Nel dibattito pubblico sul referendum attinente alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la questione viene spesso presentata come tecnica, quasi neutrale. In realtà, è una delle questioni più delicate dell’architettura costituzionale: riguarda il modo in cui una democrazia tutela i diritti dei cittadini e mantiene l’equilibrio tra i poteri dello Stato.
La mia formazione di avvocato si colloca nella tradizione laica della cultura costituzionale repubblicana, segnata dal pensiero di Costantino Mortati, Piero Calamandrei e Giuseppe Dossetti, e successivamente approfondita da studiosi come Gustavo Zagrebelsky e Franco Bricola. Il contributo teorico di Bricola ha sottolineato con particolare rigore come il diritto penale debba essere letto alla luce dei principi costituzionali, configurandosi non come uno strumento di espansione del potere punitivo dello Stato, ma come un sistema di garanzie volto a limitarlo entro i confini tracciati dalla Costituzione.
Essi hanno evidenziato come l’indipendenza della magistratura e la funzione del pubblico ministero non siano privilegi corporativi, ma strumenti essenziali per garantire l’effettività dei diritti fondamentali.
Questa impostazione, che ha profondamente segnato la cultura giuridica italiana del secondo Novecento, richiama con forza il ruolo della giurisdizione come presidio dei diritti fondamentali e come argine istituzionale rispetto a ogni possibile squilibrio tra i poteri dello Stato.
L’articolo 104 della Costituzione stabilisce che la magistratura costituisce «un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato». Questo principio nasce da una lezione storica precisa: durante il regime fascista, la subordinazione della giurisdizione al potere politico contribuì alla compressione delle libertà fondamentali. Il giudice e il pubblico ministero sono dunque presidi istituzionali, garanti dei diritti dei cittadini soprattutto quando l’esercizio del potere eccede i limiti costituzionali.
All’interno di questo disegno costituzionale il Consiglio Superiore della Magistratura svolge una funzione decisiva perché rappresenta lo strumento attraverso cui l’indipendenza si realizza concretamente, sottraendo le carriere al controllo diretto dell’esecutivo.
Per Dossetti, l’autogoverno era essenziale per prevenire interferenze politiche. Critiche sul funzionamento del CSM possono essere legittime, ma è fondamentale distinguere tra riforme utili a migliorare l’efficienza e interventi che rischiano di alterare l’equilibrio costituzionale.
Nella disputa, tra i sostenitori della separazione delle carriere, viene spesso citato il peso delle correnti nella magistratura. Il tema esiste, ma va chiarito: le correnti non derivano dall’unità tra giudici e pubblici ministeri né dalla struttura delle carriere. Sono espressione del pluralismo culturale interno e delle dinamiche elettive dell’autogoverno. Anche in un sistema con carriere separate continuerebbero a esistere gruppi associativi e rappresentanza interna.
Ridurre il problema delle correnti alla separazione delle carriere significa confondere piani differenti: la questione reale è trasparenza e responsabilità nell’autogoverno, non l’assetto costituzionale.
Chi sostiene la separazione delle carriere, ritiene che rafforzerebbe la terzietà del giudice. La proposta merita attenzione, ma richiede verifica rigorosa sul piano costituzionale. L’unità tra giudici e pubblici ministeri non è una anomalia corporativa: riflette la funzione del PM, chiamato a ricercare la verità processuale nella sua interezza. L’articolo 112 della Costituzione stabilisce l’obbligatorietà dell’azione penale, che implica perseguire i reati senza discriminazioni e raccogliere prove sia a carico sia a favore dell’indagato.
Separare le carriere potrebbe trasformare il pubblico ministero in una figura più simile al prosecutor anglosassone, orientata all’accusa e più esposta a possibili influenze politiche, con conseguente indebolimento delle garanzie per i cittadini. La collettività rischierebbe di perdere l’effettiva uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
Spesso si sostiene che la separazione delle carriere possa ridurre i tempi dei processi. L’esperienza nelle aule di giustizia mostra che le cause della lentezza sono strutturali: carenze croniche di organico, disfunzioni organizzative, digitalizzazione insufficiente, sovraccarico delle cancellerie. La separazione delle carriere non incide su questi fattori.
La lentezza della giustizia ha effetti concreti. In un processo per stalking seguito dallo scrivente, la querela risale al 2020, con fatti protrattisi per tre anni. Nella recente udienza fissata alle 12, l’esame della vittima è iniziato alle 17.40, dopo oltre trenta procedimenti trattati senza pausa. Nonostante il rischio di prescrizione, l’udienza successiva è stata fissata a sei mesi di distanza per carico di lavoro.
Questa prassi evidenzia che il problema non è l’assetto delle carriere, ma la disponibilità concreta delle risorse: analogamente a quanto accade nei pronto soccorso o nella sanità pubblica, dove ritardi di ore o mesi incidono sulla tutela della salute. La disponibilità economica può fare la differenza: chi può rivolgersi al privato accede a cure o indagini più rapide, chi non può resta svantaggiato, rischiando di aggravare la malattia.
Il principio di uguaglianza davanti alla legge non vive solo nelle norme, ma nella capacità dello Stato di accertare i fatti attraverso indagini approfondite e imparziali. Non tutti i cittadini partono dallo stesso punto: chi dispone di risorse economiche può avvalersi di difese private, consulenze tecniche e investigatori. Chi appartiene a contesti fragili — donne vittime di violenza, minori, migranti, persone economicamente marginalizzate — dipende molto più dall’efficacia dell’indagine pubblica.
In questo senso, il pubblico ministero svolge una funzione di riequilibrio: non solo sostenere l’accusa, ma verificare i fatti nella loro interezza. Nei procedimenti di violenza sessuale, soprattutto quando le vittime sono minorenni, è spesso necessario dimostrare l’effetto del trauma psicologico, del disturbo post-traumatico da stress e dei fenomeni dissociativi conseguenti. Ciò, soprattutto nella sede civile risarcitoria, richiede consulenze tecniche specializzate, che per molte vittime costituiscono un ostacolo economico insormontabile. Anche con il patrocinio a spese dello Stato, le risorse disponibili possono risultare insufficienti.
Proprio per questo, l’efficacia della tutela dipende dalla qualità dell’attività investigativa pubblica. Saper riconoscere le manifestazioni del trauma, cogliere segnali di rischio e agire tempestivamente può fare la differenza tra prevenzione e tragedia. L’episodio di Messina, in cui una donna vittima di maltrattamenti è stata uccisa dal partner che aveva evaso dagli arresti domiciliari, evidenzia quanto sia cruciale l’impiego effettivo delle misure preventive — dal braccialetto elettronico alla custodia cautelare — e la tempestività nell’attuazione delle stesse. Il caso è diventato un simbolo delle criticità nel sistema di prevenzione della violenza di genere.
In questo contesto, l’avvocato che assiste persone vulnerabili diventa un presidio essenziale di tutela dei diritti fondamentali. La sua attività non si limita alla difesa tecnica: media tra la persona fragile che assiste e il sistema giudiziario, aiuta a comprendere i diritti, a superare la paura di denunciare e a orientarsi in procedure spesso complesse. Tuttavia, la funzione difensiva non può sostituirsi affatto all’attività investigativa pubblica: se questa perde profondità, il rischio seriamente incombente è che le vittime più vulnerabili non vedano riconosciute le proprie ragioni.
Il referendum sulla separazione delle carriere non riguarda soltanto l’organizzazione interna della magistratura. Riguarda il modello di giustizia che vogliamo per la nostra democrazia costituzionale. Il monito di Dossetti conserva straordinaria attualità: l’indipendenza della magistratura non è un privilegio corporativo, ma una garanzia per la libertà dei cittadini.
Ogni riforma va valutata sulla base della sua capacità di preservare l’equilibrio tra i poteri dello Stato e di assicurare una tutela effettiva dei diritti, principalmente per le persone più vulnerabili. E l’uguaglianza non si misura solo nelle norme scritte, ma nella concreta possibilità di ogni cittadino — anche il più fragile — di vedere riconosciuta la verità dei fatti.
Roma, 14/03/2026
Avv. Mario Caligiuri
(RESP. DELL’OSSERVATORIO PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI RETE L’ABUSO)
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Legale Rete L’Abuso, ‘i centri di ascolto per le vittime non sono indipendenti’
(ANSA) – ROMA, 24 FEB – L’analisi condotta dalla Rete L’Abuso sugli sportelli anti-abusi di 32 diocesi italiane, “meriterebbe una riflessione che tocca il piano nazionale e anche internazionale: quando giunge una notizia di reato i centri di ascolto previsti dalle linee guida Cei non conducono formalmente a una indagine ma ne costituiscono più che altro un punto di accesso informale, ascoltano, talvolta verbalizzano e trasmettono al vescovo”. Lo ha detto l’avvocato Mario Caligiuri nel corso di una conferenza stampa promossa della Rete L’Abuso.
Il legale che ha accompagnato lui stesso una vittima “maggiorenne” a un centro di ascolto ha riferito così l’esperienza: “La prima carenza che si percepisce è la carenza di informazioni e il fatto che c’è una valutazione di credibilità della notizia che resta però concentrata sull’autorità gerarchica”.
“Lo stato italiano – spiega il legale con un raffronto con il sistema giudiziario italiano – risponde anche ad organismi internazionali sul modo in cui interviene e promuove la prevenzione degli abusi, l’istituzione ecclesiastica risponde innanzitutto invece a sè stessa con la rivendicazione di autonomia dell’ordinamento canonico. E’ una differenza di significativo conto – sottolinea – quando si parla di violenza su minori, l’assenza di controllo esterno e indipendente non è un dettaglio ma incide sulla sostanza della prevenzione”.
L’avvocato evidenzia quindi tre aspetti critici a suo giudizio nella gestione da parte dell’istituzione ecclesiastica della prevenzione e del trattamento dei casi di abusi: il ruolo non indipendente dei centri di ascolto nell’indagine previa; l’assenza di un obbligo generalizzato e automatico di trasmissione alla procura della Repubblica; la mancata piena sottoposizione dell’istituzione ecclesiastica ai meccanismi internazionali più avanzati cioè le Convenzioni di Lanzarote e di Istanbul. Il legale conclude quindi che “sì, ci sono stati progressi ma conservando una sorta di autoregolamentazione marcata e difficilmente penetrabile”. (ANSA).
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ADESSO IN DIRETTA – Da Bolzano in giù. Viaggio negli SPORTELLI DIOCESANI PER LE VITTIME
Un viaggio per le diocesi italiane durato quasi due anni nel quale la Rete L’ABUSO, attraverso i sopravvissuti è riuscita ad entrare dentro gli sportelli, documentando quanto accade.
In alcuni casi lo abbiamo fatto anonimamente mentre in altri ci siamo presentati come Associazione, insieme al sopravvissuto, per capire quale fosse il differente approccio.
“Da Bolzano in giù”, ed è proprio da Bolzano – considerata la diocesi pioniera e più attiva che da anni ha istituito gli sportelli diocesani, oggi presenti in Italia in 130 diocesi su 226 – che partirà il nostro viaggio durante il quale esporremo i dati di ogni diocesi.
Relatori
-Francesco Zanardi – Portavoce della Rete L’ABUSO
-Avv. Mario Caligiuri – Responsabile dell’osservatorio permanente della Rete L’ABUSO
-Christian – Sopravvissuto della diocesi di Bolzano
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Martedì 24 ore 10,30 CONFERENZA STAMPA – “Da Bolzano in giù.” Viaggio negli SPORTELLI DIOCESANI PER LE VITTIME
CONFERENZA STAMPA Martedì 24 ore 10,30 – “Da Bolzano in giù.” Viaggio negli SPORTELLI DIOCESANI PER LE VITTIME – Accredito accrediti@retelabuso.org
Un viaggio per le diocesi italiane durato quasi due anni nel quale la Rete L’ABUSO, attraverso i sopravvissuti è riuscita ad entrare dentro gli sportelli, documentando quanto accade.
In alcuni casi lo abbiamo fatto anonimamente mentre in altri ci siamo presentati come Associazione, insieme al sopravvissuto, per capire quale fosse il differente approccio.
“Da Bolzano in giù”, ed è proprio da Bolzano – considerata la diocesi pioniera e più attiva che da anni ha istituito gli sportelli diocesani, oggi presenti in Italia in 130 diocesi su 226 – che partirà il nostro viaggio durante il quale esporremo i dati di ogni diocesi.
Executive Summary
– Come funzionano gli sportelli per le vittime di abusi istituiti dalla Cei?
– Quale è la trasparenza?
– Quali i risultati per prevenzione e sopravvissuti.
– I dati effettivi dei casi e dei sopravvissuti in ogni diocesi italiana censiti dall’osservatorio della Rete LABUSO, ovvero in ogni sportello diocesano.
(NB – I dati esposti nel report 2° Report riguardavano Province e Regioni. Quelli che andremo ad esporre riguardano invece le singole diocesi)
Martedì 24 ore 10,30
Relatori
-Francesco Zanardi – Portavoce della Rete L’ABUSO
-Avv. Mario Caligiuri – Responsabile dell’osservatorio permanente della Rete L’ABUSO
-Christian – Sopravvissuto della diocesi di Bolzano
La conferenza sarà trasmessa in diretta sul portale della Rete L’ABUSO, Youtube e i nostri social.
I giornalisti e i mezzi di informazione, potranno accedere dalla piattaforma ZOOM. Per farlo è necessario l’accredito accrediti@retelabuso.org
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Quando un sì non è un sì. Il confine tra libertà, dignità e diritto
Nel dibattito sulla violenza sessuale si continua troppo spesso a confondere la semplificazione con la chiarezza. Ma quando il diritto rinuncia alla complessità della realtà umana, smette di proteggere e inizia a esporre. È in questo spazio che si colloca la proposta della senatrice Bongiorno della Lega: non come intervento tecnico neutro, ma come scelta culturale che incide direttamente sulla possibilità stessa delle vittime di accedere alla giustizia.
Nel diritto penale il consenso sessuale non è una parola pronunciata nel vuoto, ma l’espressione effettiva dell’autodeterminazione della persona. Per essere giuridicamente valido, il consenso deve essere libero, attuale e consapevole, come impongono la Convenzione di Istanbul, la giurisprudenza della Corte EDU e la costante elaborazione della Cassazione, in linea con i più avanzati ordinamenti europei, come Francia e Germania, che hanno fatto del rispetto della volontà della persona e della protezione contro ogni forma di coercizione il vero indice di civiltà giuridica. Basti pensare al caso Gisèle Pelicot in Francia, in cui la vittima fu narcotizzata dal marito e ripetutamente esposta a rapporti sessuali senza poter acconsentire, evento che ha determinato una riforma legislativa inserendo esplicitamente il consenso libero come elemento essenziale dei reati sessuali.
In Germania, il §177 del Codice penale tutela in maniera altrettanto avanzata la volontà discernibile della vittima, punendo gli atti sessuali anche in assenza di violenza fisica quando la persona non è in grado di esprimere un dissenso effettivo, ad esempio per shock, intossicazione o soggezione. Rispetto a questo modello europeo, la proposta Bongiorno rischia di riportare l’Italia a un approccio arretrato: il reato si fonda sul dissenso e non sulla presenza di un consenso libero e attuale, imponendo alla vittima l’onere di dimostrare la propria opposizione.
La violenza sessuale può dunque sussistere anche in assenza di violenza fisica o di minacce esplicite, quando l’agente approfitti di una condizione di inferiorità psichica o di un contesto idoneo a comprimere la libertà di autodeterminazione della vittima.
In presenza di stati di shock, dissociazione, freezing, soggezione o intimidazione ambientale, anche un apparente “sì” è giuridicamente privo di valore, perché non esprime una volontà libera ma una risposta traumatica di adattamento o di sopravvivenza. Il trauma dissociativo che imperversa sulle vittime incide profondamente sulla memoria rievocativa: la frammentazione del ricordo, le amnesie selettive, le discontinuità narrative che possono emergere dalle indagini preliminari all’incidente probatorio fino al controesame dibattimentale non sono segni di inattendibilità, ma l’impronta stessa della violenza subita. Pretendere, in tali condizioni, un dissenso esplicito e una narrazione lineare significa imporre alla vittima un modello normativo di “reazione corretta”, già respinto dalla giurisprudenza, e trasformare il processo in un dispositivo di esposizione anziché di tutela.
In questo squilibrio strutturale, l’autore si muove come chi agisce in piena luce mentre la vittima resta confinata in uno spazio privo di vie d’uscita: scambiare quella paralisi o quella acquiescenza per consenso equivale a confondere la costrizione con la scelta. È proprio questo impianto di civiltà giuridica che la proposta Bongiorno tenta di scardinare, reintroducendo un paradigma culturale che alimenta la sfiducia nella giustizia e amplifica il rischio di vittimizzazione secondaria, fatta di interrogatori insinuanti e colpevolizzanti — perché non è scappata, perché non ha urlato, perché non ha chiesto aiuto, ma perché si è vestita in quel modo… — riportando il processo a essere un giudizio sulla condotta della vittima più che sull’abuso dell’autore.
Si tratta di un arretramento culturale grave e pericoloso, che vanifica le conquiste delle donne sul terreno dell’autodeterminazione e della dignità, ma che investe l’intera comunità democratica, uomini compresi, perché indebolisce i presìdi dello Stato di diritto e normalizza l’idea che la libertà personale possa essere compressa senza responsabilità. Dove il consenso smette di essere il confine invalicabile, non arretrano solo i diritti delle donne: arretra la democrazia.
Difendere il consenso sessuale come limite inviolabile non è solo una questione giuridica: è un atto di responsabilità civile e politica. È urgente alimentare il dibattito pubblico e la mobilitazione civile, chiedendoci se questo attacco ai diritti delle vittime — alla loro parola, libertà e dignità — non sia collegato alle stesse logiche del referendum sulla divisione delle carriere dei magistrati, che rischiano di comprimere l’indipendenza della giustizia e la tutela effettiva dei diritti. Difendere il sì che protegge significa difendere lo Stato di diritto, dire chiaramente che la giustizia deve stare dalla parte di chi subisce violenza e non di chi la perpetra. È il momento di far sentire la nostra voce, di interrogarsi, di mobilitarsi: perché la libertà, la dignità e la tutela delle vittime non siano mai sacrifici negoziabili nel gioco della politica.
Roma, 25/01/2026
Avv. Mario Caligiuri
(RESP. DELL’OSSERVATORIO PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI RETE L’ABUSO)
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Dalla retorica della “vita” alla realtà dei diritti: la legge 194/78 è una conquista femminista e democratica. Va applicata e difesa
Fanno riflettere le risposte del comitato Prolife al flash mob della “Campana”, apparse sull’articolo pubblicato su Savona News il 9 gennaio 2026.
A ben vedere, nel dibattito pubblico sull’aborto e sulla legge 194/1978, uno degli ostacoli principali a un confronto serio e democratico non è il dissenso etico, che in una società pluralista è legittimo, ma la disinformazione sistematica che ne altera il significato, la finalità e la portata giuridica. Una disinformazione che non è neutra, perché produce effetti materiali: restringe l’accesso ai servizi, legittima disuguaglianze territoriali, normalizza la compressione dei diritti.
La retorica antiabortista di cui sono intrise le posizioni di Prolife delinea una gerarchia discriminatoria delle vittime: alcuni bambini meritano protezione perché funzionali a una narrazione morale, altri – quelli abusati, traumatizzati, segnati a vita – diventano un tema scomodo, da enfatizzare solo quando serve a negare o attenuare le responsabilità della Chiesa istituzione che in Italia non riesce o non vuole intervenire concretamente sulla piaga innegabile della pedofilia.
In questo quadro, la legge 194/78 viene descritta come una legge “ingiusta” o “contro il diritto naturale”. È una rappresentazione falsa. Essa è all’opposto una delle più importanti conquiste del movimento femminista italiano perché ha inciso nel cuore dello Stato, trasformando una pratica clandestina in una responsabilità pubblica. Ma proprio per questo non può essere lasciata all’erosione silenziosa dell’inattuazione.
La legge 194/1978 è una legge femminista, costituzionale, di sanità pubblica e di tutela dei diritti umani. Non promuove l’aborto, non lo banalizza, non lo esalta come valore in sé.
Nasce da una constatazione storica: l’aborto esisteva anche quando era illegale, ma era clandestino, pericoloso e profondamente diseguale. Le donne con risorse abortivano in sicurezza, le altre rischiavano la vita. La criminalizzazione non proteggeva la vita: proteggeva l’ipocrisia.
Il movimento femminista italiano, giunto a un alto grado di maturità politica e culturale, ha avuto il merito storico di porre al centro la salute fisica e psicologica delle donne, la loro dignità e la loro libertà, in piena armonia con la Costituzione italiana e con i trattati internazionali sui diritti umani.
La maternità trattata non come destino biologico imposto, ma tutelata come scelta libera; il corpo non come territorio di controllo, ma come spazio di autodeterminazione; la salute non come concessione morale, ma come diritto fondamentale.
La legge 194/78 traduce questi principi in diritto positivo. Colloca l’interruzione volontaria di gravidanza dentro un percorso sanitario regolato, fondato sul consenso informato, sulla tutela della salute fisica e psichica, sulla prevenzione e sull’accompagnamento.
Separare l’aborto dalla salute significa finanche negare gli insegnamenti della medicina moderna: la gravidanza è un evento biologico complesso, con rischi, implicazioni psicologiche, conseguenze sociali ed economiche. Forzarne la prosecuzione contro la volontà della donna è una forma di coercizione incompatibile con lo Stato di diritto.
Un elemento centrale – troppo spesso ignorato o svuotato – è la qualità della rete territoriale dei consultori familiari. La legge 194/78 all’art. 2 affida a questi presidi già istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, un ruolo cruciale: informare correttamente, prevenire le gravidanze indesiderate, garantire l’accesso alla contraccezione, sostenere la maternità quando è liberamente scelta, accompagnare senza giudicare.
Oggi, però, la maggior parte dei consultori sono sottofinanziati, carenti di personale qualificato, disomogenei sul territorio. Questa inefficienza non è neutra: trasforma un diritto universale in un diritto selettivo, legato al luogo di residenza, al contesto culturale, alla disponibilità dei servizi.
Migliorare la legge 194/78 significa dunque potenziare i consultori, investirvi risorse pubbliche, garantire équipe multidisciplinari competenti e laiche, rafforzarne la funzione preventiva e di sostegno. Significa rendere la legge coerente con le sue finalità originarie, non snaturarla.
Chi invoca l’abolizione o lo svuotamento della L.194/78, spesso attraverso l’abuso dell’obiezione di coscienza o la pressione morale nei servizi, non difende la vita: produce disuguaglianze, sofferenza evitabile e per l’effetto violazione del principio di uguaglianza sostanziale e del diritto alla salute sanciti dagli articoli 3 e 32 della Costituzione.
Ed è qui il punto politico decisivo: il miglioramento della legge 194 non riguarda solo le donne. Riguarda anche gli uomini, i bambini e le bambine, la qualità delle relazioni, la responsabilità genitoriale, la credibilità delle istituzioni pubbliche, la democrazia.
La democrazia e la libertà non sono diritti parziali: o valgono per tutti, o non valgono per nessuno. Uno Stato che accetta che l’accesso alla salute e all’autodeterminazione dipenda dal territorio, dallo stigma o dalla pressione ideologica rinuncia alla propria funzione costituzionale.
Difendere e migliorare la legge 194/78 significa affermare che i diritti umani non sono negoziabili, che la salute fisica e psicologica è un bene pubblico, che l’uguaglianza non è uno slogan ma una responsabilità concreta.
Significa scegliere uno Stato che tutela, informa, previene e si assume il peso e la responsabilità delle decisioni difficili, invece di scaricarle sulla colpa individuale o silenziandole.
La legge 194/78 in realtà non è il problema. Il problema è la disinformazione che la circonda e l’inattuazione che la indebolisce. Restituirle piena efficacia è oggi una misura della maturità democratica del Paese.
Roma, 11/01/2026
Avv. Mario Caligiuri(RESP. DELL’OSSERVATORIO PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI RETE L’ABUSO)
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Separazione delle carriere e giustizia fragile: conseguenze su donne e minori
La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri viene presentata come riforma tecnica e garantista. In realtà incide sul nucleo costituzionale dell’ordinamento giudiziario: l’unità della magistratura delineata dall’art. 104 Cost.. Tale unitarietà assicura che giudici e PM condividano cultura professionale, limiti comuni e un unico CSM, che opera quale presidio di indipendenza esterna, bilanciamento e controllo interno.
Creare due ordini distinti significherebbe organi di autogoverno separati e possibili differenze nell’approccio alle indagini e ai processi. Il rischio concreto sarebbe un indebolimento del pubblico ministero, più esposto a pressioni politiche o a priorità governative contingenti, soprattutto in una fase storica segnata da un’evidente espansione del diritto penale. Si assiste all’ introduzione di nuovi reati, all’inasprimento generalizzato delle pene, all’emanazione di misure restrittive alla libertà di manifestazione e di norme che gravano in modo selettivo su gruppi socialmente marginalizzati.
A ciò si affiancano proposte ulteriori — dalla non punibilità dell’omicidio del ladro alla cauzione per manifestare fino agli sgomberi accelerati — che pare confermino una strategia politico-criminale orientata al controllo sociale più che alla proporzionalità e alla prevenzione.
Analoga tendenza emerge nella gestione dei fenomeni migratori, tra cui: l’esternalizzazione delle procedure tramite deportazioni, contrasti con i giudici che dichiarano illegittime alcune detenzioni, misure punitive contro le ONG impegnate nei soccorsi in mare. In settori tanto politicizzati, l’azione del PM è decisiva. Un PM isolato in un ordine separato rischierebbe — anche solo per struttura istituzionale — di divenire più permeabile alle priorità governative, perdendo quel contrappeso culturale e organizzativo che deriva dalla comune appartenenza alla giurisdizione. L’attuale assetto, seppur con molteplici limiti, assicura invece maggiore coerenza nei procedimenti, omogeneità nelle strategie investigative e un contrappeso culturale interno che salvaguarda l’autonomia dell’azione requirente.
Il profilo forse più delicato riguarda la tutela delle vittime esposte a condizioni di particolare svantaggio, anzitutto economico e/o culturale. In primis donne vittime di violenza di genere e minori vittime sopravvissute ad abusi sessuali e maltrattamenti — specialmente quando i reati avvengono in contesti istituzionali di vita comunitaria chiusi, come talune realtà ecclesiastiche. Qui il PM opera accanto a ostacoli rilevanti, dove si distingue: il condizionamento del Concordato, la gestione interna e secretata del fatto di violenza – non solo sessuale – da parte dell’ente religioso, aggravata: dall’assenza dell’obbligo di denuncia nei casi di vittima minorenne, dall’omertà diffusa, dalla disinformazione, oltre che dalla pressione sociale esercitata sulla stessa e i famigliari.
L’unità della magistratura rappresenta un presidio essenziale perché evita l’isolamento del singolo PM, assicura un controllo interno omogeneo e rafforza l’indipendenza necessaria per indagare su poteri forti e tutelare chi non ha strumenti autonomi di difesa e di informazione.
Occorre riconoscere che i veri problemi della giustizia non risiedono nella separazione delle carriere, ma nella durata irragionevole dei processi, nella cronica carenza di personale amministrativo e di magistrati, nella mancanza di risorse materiali — talvolta persino della carta per le fotocopie e degli strumenti essenziali di cancelleria — e nelle disfunzioni organizzative che rallentano il lavoro quotidiano di procure e tribunali. A fronte di queste criticità strutturali, è evidente che ciò di cui il sistema ha bisogno non è una riforma simbolica che frammenta l’ordinamento, ma investimenti stabili e non burocratizzati: potenziamento degli organici, formazione tecnica culturale solida e continua, digitalizzazione realmente funzionante e semplificazione dei flussi operativi nelle cancellerie. Come accade per sanità, istruzione e lavoro, anche la giustizia richiede risorse adeguate e una visione sistemica, non interventi di facciata privi di incidenza sui problemi reali. L’incondivisibile ottica ad investire in armamenti conferma le priorità.
La logica economicista che riduce giustizia, sanità e istruzione a sistemi produttivi a basso costo accresce disuguaglianze e precarietà, minacciando non solo i servizi, ma l’equilibrio democratico complessivo. In questo contesto, la separazione delle carriere rischia di indebolire uno dei pilastri fondamentali della Costituzione: una giurisdizione forte, unitaria e realmente indipendente, capace di tutelare efficacemente le vittime più fragili, esposte a violenza, abuso e silenzio omertoso.
La conseguenza sarebbe un disequilibrio strutturale che compromette non solo l’assetto costituzionale, ma la capacità dello Stato di proteggere efficacemente le vittime più esposte alla violenza di genere, agli abusi sessuali e al maltrattamento minorile.
Roma, 14/11/2025
Avv. Mario Caligiuri
(RESP. DELL’OSSERVATORIO PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI RETE L’ABUSO)

