Osservatorio della Rete L'ABUSO

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    Cassazione Pedofilia. LA Qualita Di Prete E Un’aggravante

    Prete abusa di un minore per tre anni: la qualita rivestita dall’imputato ha facilitato la commissione del reato e, pertanto, la pena va commisurata alla gravita.

    la qualita rivestita dall’imputato ha facilitato la commissione del reato.

    Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 – 27 marzo 2014, n. 14545

    Presidente Brusco – Relatore Iannello

    Ritenuto in fatto

    Con sentenza del 27/01/2012 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione in data 21/12/2010, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Milano a seguito di giudizio abbreviato, con la quale P.D. era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, comma 2 n. 1, 609-ter n. 1, 61 nn. 5, 9 e 11 cod. pen., per aver indotto in piu occasioni, nel periodo compreso tra il 2/9/2006 e l’ottobre 2009, un minore (nato nel 1992) a subire e praticare rapporti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorita fisica e psichica derivanti dalla differenza di eta (quarantacinque anni) e dal divario culturale, economico e sociale nonche della fragilita personologica della persona offesa, commettendo i fatti anche quando il minore non aveva ancora compiuto i quattordici anni, con le ulteriori aggravanti della minorata difesa, della violazione dei doveri inerenti alla sua qualita di ministro del culto cattolico e dell’abuso di ospitalita.

    Su ricorso dell’imputato, la terza sezione di questa Suprema Corte con sentenza del 27/09/2012 annullava tale decisione con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, limitatamente all’aggravante prevista dall’art. 61 n. 9 cod. pen..

    Premesso che, al riguardo, i giudici di merito avevano evidenziato come la qualita rivestita dall’imputato avesse facilitato la commissione del reato, da un lato per il fatto che lo stesso si era presentato alla vittima come missionario e, in quanto tale, conoscitore del paese di provenienza del medesimo e, dall’ altro, per avere utilizzato la sua condizione nel presentarsi ai familiari del minore ed ai responsabili della comunita giustificando cosi la perdurante relazione con il ragazzo, rilevava la Cassazione che tale allegazione, peraltro generica, poteva qualificarsi come «fattore agevolativo indiretto» alla commissione del reato, di per se non sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante, in quanto evidenziava al piu il mero abuso dello stato sacerdotale ma non l’abuso di potere o la violazione dei doveri inerenti a tale qualita, pure richiesti dalla giurisprudenza, risultando invece mancante la necessaria indicazione dei poteri dei quali l’imputato avesse abusato o dei doveri, ancorche generici, ai quali egli fosse venuto meno nel commettere il reato, cosi da collocare il suo status al di la della mera correlazione con l’azione delittuosa commessa.

    Pronunciando in sede di rinvio, con sentenza del 30/01/2013 la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado relativamente all’aggravante in questione e al correlato trattamento sanzionatorio.

    Ripercorsi gli aspetti salienti della vicenda, rilevava la corte territoriale che lo scenario descritto basta ad individuare che lo stato sacerdotale di Don P. ha in essa avuto rilievo, rimarcando in particolare in tal senso che:

    il P., presentandosi al ragazzo come missionario, faceva riferimento alla sua veste religiosa, ruolo con cui era conosciuto e si era presentato anche ai familiari e agli operatori e tale da agevolare la frequentazione, allontanando i sospetti dalla sua natura di soggetto dedito a pratiche sessuali proibite;

    egli inoltre convinceva il minore a seguirlo presso l’abitazione e a soggiacere alle richieste sessuali, approfittando dell’autorita e del prestigio connessi alla qualita di sacerdote, tradendo la fiducia di chi aveva fatto affidamento sul ministero da lui svolto e sull’osservanza, da parte sua, dei doveri correlati alla condizione di sacerdote, tenuto al voto di castita;

    i rapporti, anche di natura sessuale, instaurati col minore, si erano a lungo protratti anche in occasione delle visite che il ragazzo faceva al prete di domenica (giorno dedicato nella credenza religiosa alle pratiche del culto);

    indipendentemente dalla fede religiosa del minore, «il sacerdote era comunque tenuto ad osservare, per quanto lo riguardava, i doveri spettanti ad un ministro del culto»;

    il P. come tale era «rispettato e considerato sia dalla vittima della condotta di abuso, sia dal contesto familiare del minore e dagli operatori della comunita che avevano avuto occasione di incontrarlo e di proporgli l’affido temporaneo»;

    dalle stesse dichiarazioni della vittima, emergeva che il prete lo aveva indotto alle pratiche sessuali dicendogli che «era una cosa normale», espressione tanto piu convincente in quanto indirizzata ad un minore, di fragile personalita e minato dalle esperienze vissute; all’interno della sua abitazione erano stati inoltre rinvenuti e sequestrati, fra gli altri materiali, anche un raccoglitore contenente ritagli di giornali sui rapporti tra Chiesa ed omosessualita e due libri sull’argomento.

    In ordine alle conseguenze del reato, evidenziava inoltre il giudice a quo che, nei colloqui con il consulente specialista in neuropsichiatria infantile, il ragazzo era apparso confuso, disorganizzato e angosciato e tendeva a tornare sul tema degli abusi, rappresentandosi come vittima di un raggiro, di un inganno perpetrato da una persona malevola: fatti in conseguenza dei quali aveva sviluppato un disturbo post-traumatico da stress di entita severa ad andamento cronico.

    Riteneva pertanto che, «in tale condizione, la violazione dei doveri sacerdotali da parte dell’imputato ha qualificato la condotta in termini di maggiore pericolosita, come tale meritevole di aggravamento di pena».

    2.1. Con riferimento inoltre al dubbio di incostituzionalita sollevato dalla parte con riguardo all’art. 47 legge 26/07/1975, n. 354, circa il trattamento penitenziario incombente, rilevava la Corte d’appello che si trattava di questione «sfornita di rilevanza ai fini del decidere non essendo compito dei giudici di merito quello di individuare le modalita del trattamento penitenziario, rimesse alla magistratura di sorveglianza una volta approdata la sentenza allo stato di irrevocabilita».

    Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per ministero dei propri difensori di fiducia, articolando tre motivi.

    3.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione rilevando che, nel ravvisare l’aggravante in contestazione nella violazione del voto di castita fatto all’atto dell’assunzione del sacerdozio, la corte territoriale erroneamente identifica tout court la violazione dei doveri inerenti alla qualita di ministro di culto nel compimento di atti sessuali, gia di per se integrante il fatto tipico del reato contestato, laddove invece la circostanza aggravante dovrebbe come tale distinguersi da questo e accedere allo stesso onde fondare il giudizio di maggior gravita.

    Soggiunge che, a tal fine, nessun rilievo in particolare puo assegnarsi al dato temporale rimarcato in sentenza secondo cui i rapporti di natura sessuale avevano luogo anche in occasione delle visite domenicali.

    3.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura dell’aumento di pena.

    Rileva che, dando rilievo all’arco temporale e alla reiterazione dei comportamenti, ai fini della quantificazione dell’aumento di pena, la corte milanese e incorsa in errore di diritto atteso che la reiterazione di comportamenti da luogo a un reato continuato, e non ha invece alcun rilievo nella commisurazione della pena base, da commisurarsi con riferimento all’episodio ritenuto piu grave.

    3.3. Con un terzo motivo, in via ulteriormente gradata, il ricorrente infine reitera la questione di legittimita costituzionale, dedotta nel giudizio di appello ma disattesa con la sentenza impugnata, per violazione degli art. 3 e 27 Cost., con riferimento agli art. 47-ter, comma 1, e 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui tali disposizioni, che prevedono rispettivamente l’esclusione della possibilita di detenzione domiciliare per l’ultrasettantenne condannato per abuso sessuale ai sensi dell’art. 609-bis cod. pen. e la necessita che, nel caso di condanna per tale delitto, la concessione di misure alternative alla detenzione sia subordinata alla osservazione scientifica della personalita condotta in carcere per almeno un anno, si applicano anche nel caso in cui il condannato sia agli arresti domiciliari sulla base di una positiva valutazione giudiziale di sufficienza di tale misura.

    In punto di rilevanza della questione, osserva che, in caso di rigetto dei precedenti motivi di ricorso, l’applicazione delle disposizioni suindicate dell’ordinamento penitenziario, sebbene non direttamente fatta dalla Corte di cassazione, risulterebbe comunque effetto immediato e non evitabile nella fase esecutiva aperta dal giudizio di ultima istanza, sicche non vi sarebbe alcuna differenza fra la situazione in questione e i casi in cui si discuta della legittimita costituzionale di disposizioni sanzionatorie da applicare direttamente nel giudizio di cognizione.

    Quanto al fumus di fondatezza rileva in buona sintesi che, con riferimento alle disposizioni di ordinamento penitenziario segnalate, la questione sollevata e sostanzialmente sovrapponibile a quella che e stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 265 del 7 luglio 2010 che ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen. «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, e applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresi, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelare possono essere soddisfatte con altre misure».

    Analogo profilo di incostituzionalita deve secondo il ricorrente rilevarsi con riferimento alle norme segnalate, nella parte in cui – in deroga alla regola generale della detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni – impongono rigidamente il carcere, sulla base di una presunzione di pericolosita in ragione del tipo di delitto (abuso sessuale) per cui sia stata pronunciata condanna, e non fanno salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dei quali risulti che le esigenze di prevenzione speciale possono essere soddisfatte con le misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario.

    Considerato in diritto

    E infondato il primo motivo di ricorso.

    Secondo principio incontrastato nella giurisprudenza di legittimita, in tema di aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualita di ministro di un culto, non e necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri dei ministero sacerdotale, ma e sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorita ed il prestigio che la qualita sacerdotale, di per se, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualita (cfr., ex aliis, Sez. 3, n. 37068 del 24/06/2009, Abbiati, Rv. 244963; Sez. 2, n. 9334 del 26/02/1988, Raspini, Rv. 179204).

    Non e dunque necessaria, per ritenere sussistente l’aggravante in questione, la ricerca di un nesso strettamente funzionale fra fatto delittuoso e ministero di culto esercitato dall’autore del delitto, occorrendo soltanto che fra abuso dei poteri o violazione dei doveri a questo connessi ed evento esista un nesso di mezzo a fine, cioe un nesso strumentale, che, se non e ravvisabile in ipotesi di rapporto di mera occasionalita, puo certamente ritenersi sussistente qualora il ministero religioso esercitato dall’autore abbia facilitato ovvero reso piu agevole la commissione del reato.

    La sentenza impugnata si conforma a tale principio, dando ragione, in modo ampio e logicamente coerente, degli elementi che inducono a ritenere sussistente tale rapporto di strumentalita tra il ministero sacerdotale esercitato dall’imputato e la perpetrazione degli abusi sessuali ai danni del minore, laddove in particolare evidenzia, sulla base di indiscussi elementi fattuali emergenti dall’istruttoria e in termini che risultano perfettamente pertinenti alla questione posta al suo esame, che da un lato la veste religiosa nella quale l’imputato si e presentato al ragazzo nonche ai suoi familiari e agli operatori ha avuto un ruolo rilevante nell’agevolarne la frequentazione, fondando un rapporto fiduciario tale da non far apparire in alcun modo sospetta la frequentazione con il minore e l’ospitalita allo stesso riservata anche presso la propria abitazione e, dall’altro, al tempo stesso cio e stato condotto con abuso dei poteri e dei doveri inerenti al proprio ministero sacerdotale, piegato ai propri scopi illeciti e devianti.

    In tal senso particolarmente significativo si rivela il riferimento:

    a) al rispetto, alla considerazione e alla incondizionata fiducia che proprio la veste sacerdotale ha consentito all’imputato di acquisire, nei rapporti con il minore, i suoi familiari e i responsabili della comunita ove lo stesso era inserito, indipendentemente dall’adesione o meno al suo credo religioso: piena fiducia che altrimenti non gli sarebbe stata riconosciuta con altrettanta facilita e immediatezza ed evidentemente ottenuta attraverso una sorta di facile ed efficace “mimetizzazione” della diversa natura del rapporto instaurato dietro la verosimile apparenza di un interesse legato al proprio ministero pastorale;

    b) alla presentazione al minore delle pratiche sessuali come «una cosa normale», tanto piu efficace e convincente in quanto inserita nel contesto di un rapporto personale ammantato da propositi di istruzione ed educazione, a loro volta rafforzati dalla propria qualita sacerdotale;

    c) all’azione di persuasione in particolare mirata a far si che il minore lo seguisse presso la propria abitazione, anch’essa condotta in forza dell’autorita e del prestigio connesso alla condizione di sacerdote.

    La sentenza impugnata dunque, ben mettendo in evidenza i detti aspetti della vicenda, resiste alle iterate censure dell’imputato, anche indipendentemente dal riferimento, oggetto di specifica critica, alla violazione del dovere di castita e al dato temporale costituito dalla perpetrazione degli illeciti rapporti sessuali anche in occasione delle visite domenicali effettuate dal ragazzo all’imputato.

    Quanto alla prima, per vero, se da un lato, essa e certamente implicita nella stessa condotta integrante la fattispecie di reato, dall’altro, di per se non assume una distinguibile valenza aggravante nei sensi predetti, se non nella misura in cui il dovere violato possa ritenersi contribuire all’immagine di totale e disinteressata dedizione al prossimo a priori comunemente riconosciuta in capo a chi ha consacrato la propria vita al ministero di sacerdote dei culto cattolico e dalla quale nella specie e accertato che l’imputato ha tratto vantaggio nei sensi predetti; in tal senso, pero, e evidente che il rilievo di tale dovere violato in se non si distingue ai fini in parola da quello attribuibile piu in generale alla veste sacerdotale ed al piu ampio complesso dei doveri e dei valori da essa rappresentati e nella specie certamente violati.

    Quanto al secondo, analogamente, non sembra che la circostanza temporale della perpetrazione dei reati anche nella giornata di domenica, peraltro solo incidentalmente rimarcata dal giudice d’appello, possa assumere – avuto anche riguardo alla diversa fede religiosa del ragazzo e al luogo in cui erano commessi – autonomo rilievo nel senso predetto e distinguersi dal piu generale contesto di duraturo tradimento della condizione sacerdotale, comunque ampiamente desumibile dagli altri elementi sopra considerati, valendo semmai solo a confermarne ulteriormente il profondo radicamento nella coscienza e nella determinazione volitiva dell’imputato.

    E infondato anche il secondo motivo di ricorso.

    E evidente infatti che, al di la del riferimento alla reiterazione delle condotte, la giustificazione del peso attribuito nella determinazione del trattamento sanzionatorio all’aggravante in questione poggia comunque del tutto adeguatamente sul riferimento alle modalita della condotta e al ruolo fortemente agevolativo della stessa nella consumazione del reato, oltre che sull’effetto moltiplicativo che l’essere il reato commesso da sacerdote nel contesto del descritto rapporto ha avuto in termini di pregiudizio sulla psiche del ragazzo.

    A conforto di tale valutazione – in se incontestata e fondata su consulenza specialistica condotta sulla persona della vittima – puo peraltro rammentarsi che, come la letteratura criminologica in argomento ha evidenziato, le conseguenze sui minori dell’abuso sessuale esercitato da un prete sono particolarmente gravi e di lunga durata perche il rapporto esistente tra un prete e un minore e condizionato da una posizione di superiorita rinforzata da una visione falsata del suo prestigio pastorale, da un influsso morale, dal fatto di essere considerato dalla vittima una vera e propria “guida spirituale”. «Questo tipo di abuso – e stato osservato – non distrugge solo l’integrita fisica e psicologica del bambino, ma annienta anche la sua dimensione spirituale e il rapporto con la religione: il peso da sopportare e troppo grande, il dolore troppo profondo per riconoscere la causa … ».

    E infine palesemente inammissibile il terzo motivo di ricorso con il quale la difesa dell’imputato sostanzialmente ripropone la questione di legittimita costituzionale gia motivatamente disattesa dalla corte territoriale.

    E al riguardo sufficiente rilevare che tale riproposizione non si confronta con le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata che hanno condotto la corte territoriale a giudicare irrilevante la questione in quanto proposta nel presente giudizio di cognizione.

    Tale valutazione peraltro appare corretta e insuperabile, essendo del tutto evidente che le norme additate a sospetto di incostituzionalita non vengono in rilievo nel presente giudizio di cognizione e che le statuizioni adottate dal giudice di merito in punto di natura ed entita della pena detentiva applicata non potrebbero comunque mutare in dipendenza dell’eventuale accoglimento della questione di legittimita costituzionale sollecitata.

    Difetta, pertanto, con ogni evidenza, il requisito di rilevanza della questione prospettata, quale richiesto dall’art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, a mente del quale – giova rammentare – perche l’autorita giurisdizionale possa investire la Corte costituzionale di questione incidentale di legittimita costituzionale e necessario, anzitutto, che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita costituzionale …»: l’iniziativa incidentale puo dunque riguardare solo le norme di legge che influiscono sulla decisione del giudizio, le norme di legge che sono dunque, in qualche modo, applicabili in tale decisione.

    Ne e immaginabile che in sede di cognizione possa farsi governo alcuno delle norme censurate ai fini dell’applicazione, nel caso concreto, all’imputato di misure alternative alla detenzione, trattandosi di funzione per legge riservata alla magistratura di sorveglianza (art. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354).

    A diversa conclusione non puo condurre la considerazione che la conferma della pronuncia impugnata avrebbe effetti immediati non altrimenti rimediabili attuativi della norma sospetta di incostituzionalita.

    Tale considerazione non muta ma anzi conferma il dato suddetto e che e l’unico cui occorre aver riguardo ai fini del giudizio di rilevanza della questione proposta: si tratta infatti di effetti successivi alla sentenza di condanna alla pena della reclusione per il reato de quo, che come tali presuppongono la sentenza e non sono da essa governati, ossia dipendono da leggi che non hanno alcuna rilevanza applicativa ai fini del giudizio a quo.

    E appena il caso di rammentare in proposito che il tentativo di interpretare in senso ampio il riferimento al «giudizio in corso» contenuto nell’art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, come indicazione puramente spaziale e temporale, avente il significato non di subordinare la proposizione della questione a un’esigenza processuale, ma semplicemente di individuare una sede nella quale un soggetto particolarmente qualificato (il giudice) possa svolgere quella valutazione preliminare sulla non pretestuosita dell’iniziativa che si esprime nella deliberazione del secondo carattere della questione, la non manifesta infondatezza – interpretazione invero sottoposta al vaglio della corte delle leggi attraverso q.l.c. dell’art. 23 l. n. 87, cit. in quanto, in tale prospettiva, limitativo del meccanismo previsto nella legge costituzionale – e stato respinto dalla Corte costituzionale (con ordinanza n. 130 del 1971), la quale ha ribadito cosi l’opinione corrente della perfetta corrispondenza tra la norma della legge costituzionale e quella della legge ordinaria, successivamente ribadita nella giurisprudenza costituzionale che si e andata orientando verso una concezione sempre piu stretta ed esigente del requisito della rilevanza.

    Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Ai sensi dell’art. 52, comma 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno essere omessi le generalita e gli altri dati identificativi delle parti.

    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

  • Don Domenico Pezzini; la cassazione conferma la condanna a10 anni

    Don Domenico Pezzini; la cassazione conferma la condanna a10 anni

    Pedofilia, confermati dalla Cassazione i 10 anni di reclusione

    VERONA – Nessuno sconto a don Domenico Pezzini, il prete-professore impegnato per un ventennio a tenere lezioni all’università di Verona e travolto da un’inghiacciante inchiesta-choc per pedofilia condotta dalla procura di Milano.

    Dieci gli anni di reclusione che il religioso originario di Borghetto Lodigiano e appartenente alla diocesi di Lodi si era visto infliggere sia in primo che in secondo grado e che, adesso, gli sono stati confermati in toto dalla Corte di Cassazione. «Le conseguenze sui minori dell’abuso sessuale esercitato da un prete sono particolarmente gravi e di lunga durata perché il rapporto esistente tra un prete e un minore – hanno rimarcato nero su bianco i magistrati della quarta sezione della Suprema corte motivando la sentenza numero 14545 (6-27 marzo, presidente Brusco, relatore Iannello) – è condizionato da una posizione di superiorità rinforzata da una visione falsata del suo prestigio pastorale, da un influsso morale, dal fatto di essere considerato dalla vittima una vera e propria “guida spirituale”».

    Nell’interpretazione dei giudici romani, dunque, «la qualità rivestita dall’imputato ha facilitato la commissione del reato e, pertanto, la pena va commisurata alla gravità». Di qui l’impossibilità di accogliere il triplice motivo di ricorso con cui l’avvocato Mario Zanchetti aveva sollecitato la riapertura del caso di don Pezzini, accusato di violenza sessuale nei confronti di un ragazzino del Bangladesh. Secondo la procura milanese (dell’inchiesta si occupò il pm Cristiana Roveda), il sacerdote avrebbe abusato del giovane tra il 2006 e il 2009, approfittando di lui persino quando aveva meno di 14 anni. Molto conosciuto nella comunità omosessuale, dagli anni ’80 animatore di un gruppo di gay credenti che approfondiscono le tematiche relative all’omosessualità e ai suoi rapporti con il Cristianesimo, l’ormai 77enne don Pezzini nel 2010 ha subito anche l’onta delle manette mentre, adesso, si trova agli arresti domiciliari in una comunità monastica sul lago Maggiore. Fin da subito, il sacerdote si era proclamato innocente affermando di non sapere ancora «il perché di tutto questo, ma il racconto fatto dal ragazzo non corrisponde alla verità».

    Al contrario, però, i giudici non arretrano di un passo perché quella offerta da don Pezzini, scrivono ancora i magistrati della Cassazione, è «un’immagine di totale e disinteressata dedizione al prossimo a priori comunemente riconosciuta in capo a chi ha consacrato la propria vita al ministero di sacerdote dei culto cattolico e dalla quale nella specie è accertato che l’imputato ha tratto vantaggio». Per non parlare del «generale contesto di duraturo tradimento della condizione sacerdotale», rincarano i magistrati della Suprema Corte che puntano, inoltre, il dito sul fatto che «questo tipo di abuso non distrugge solo l’integrità fisica e psicologica del bambino, ma annienta anche la sua dimensione spirituale e il rapporto con la religione: il peso da sopportare è troppo grande, il dolore troppo profondo per riconoscere la causa». Il caso, dunque è chiuso. Senza sconti.
    La. Ted.

  • “RAPPORTO SULLA PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO GLI ECCESSI DELLE SETTE”

    “RAPPORTO SULLA PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO GLI ECCESSI DELLE SETTE”

    Madame Anne Brasseur

    President of the Parliamentary Assembly

    of the Council of Europe

    Mr. Wojciech Sawicki

    Secretary General of PACE

    Members of PACE

    Palais de l’Europe

    67075       Strasbourg Cedex

    Report  Mr. Rudy SALLES “The protection of minors against excesses of sects”

    ITALY, the 2nd of April 2014

    Preg.mi Signori,

    in data 3 marzo 2014 è stato adottato dalla Commissione Affari Giuridici e dei Diritti dell’Uomo dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, un importante Rapporto sulla protezione dei bambini dagli eccessi delle cosiddette derive settarie, frutto del lungo e accurato impegno del relatore francese Rudy Salles.

    Gli studiosi, le associazioni italiane di tutela dei diritti dei bambini, i centri e le associazioni di ricerca, informazione e difesa dell’individuo e delle famiglie da gruppi ad alto rischio che unitamente sottoscrivono questa lettera, desiderano esprimere sentita gratitudine e apprezzamento per il contenuto del Rapporto, che, nella fattispecie, individua e suggerisce indispensabili programmi e politiche d’intervento e/o il loro rafforzamento, col fine di fronteggiare con efficacia il pericolo rappresentato delle cosiddette derive settarie e tutelare concretamente l’interesse superiore del bambino da ogni forma di brutalità, maltrattamento e negligenza.

    Non possiamo che auspicarne l’approvazione, certi che l’Assemblea Parlamentare e il Consiglio d’Europa rivestono un ruolo fondamentale per il contrasto a un inquietante fenomeno sociale che risulta in costante crescita e coinvolge, anche attraverso l’accresciuto utilizzo della rete internet, un numero sempre maggiore di adolescenti e minorenni.

    Contributi scientifici internazionali, riferiscono concordemente che minori inseriti in contesti settari abusanti subiscono sovente la sistematica violazione di tutti i loro diritti fondamentali (Paul Martin, Michael D. Langone e Gary Eisenberg, Markowits e Halperin, Susan Landa, Stephen A. Kent e Doni Whitsett, Singer e Lalich, etc. ), così come la recente ricerca di Jill Mytton pubblicata dalla The British Psycological Society (1), ha rilevato che bambini nati o cresciuti in gruppi ad alto rischio presenteranno significativi problemi di natura psicologica e psico-sociale non solo dopo l’uscita dal gruppo ma anche in età adulta. Inoltre, sulla base dei risultati dell’accurato studio condotto dall’Università di Toronto (2), i bambini vittime di realtà coercitive presenteranno tempi di remissione prolungati delle sindromi depressive, rispetto coloro che non hanno subito tale tipo di traumi. Per quanto di conoscenza, è inoltre in corso un altro importante progetto di ricerca approvato dalla  Human Subjects in Research Committee at California State University,  titolato “On Our Own: How Children of Cults Manage to Survive in the ‘Outside’ World” a cura della dott.ssa Jania Lalich, riconosciuta esperta internazionale di culti e gruppi estremisti.

    Nella nostra attività sul campo siamo quotidianamente a contatto con persone vittime di organizzazioni totalitarie e dinamiche relazionali manipolative, nonché con individui nati o cresciuti in gruppi ad alto rischio che hanno sperimentato abusi e violenze non di rado raccapriccianti. D’altra parte le stesse cronache giudiziarie ci informano di casi agghiaccianti avvenuti nell’alveo di movimenti cultistici abusanti. Un esempio balzato alle cronache internazionali è quello del gruppo omicida denominato Le Bestie di Satana, i cui adepti si sono macchiati del macabro assassinio di alcuni giovani, anche affiliati alla stessa organizzazione, tra cui il minore Fabio Tollis (3)

    Nello stesso momento in cui redigiamo questa lettera, è in corso un procedimento penale contro il fondatore della comunità il Forteto, Rodolfo Fiesoli più altri, accusati di maltrattamenti e abusi sessuali su minori. Il Forteto è una comunità di affido minori, ma, come  inequivocabilmente evidenziato nella recente e corposa indagine svolta dalla Commissione d’inchiesta della Regione Toscana (4), si caratterizzava come una vera e propria setta abusante. Il fondatore, soprannominato “il Profeta”, ha potuto agire indisturbato per oltre quarant’anni nonostante già nel lontano 1976 l’uomo fosse stato arrestato su richiesta del giudice Carlo Casini che aveva aperto un procedimento per abusi sessuali avvenuti nella comunità. Negli anni ’80 alcune interrogazione consiliari e parlamentari ponevano già in luce l’azione di indebita influenza posta in essere verso i piccoli ospiti della comunità. Successivamente, nel 1985 la Corte di Appello di Firenze aveva emesso contro Fiesoli sentenza di condanna, -confermata in Cassazione-, a due anni di reclusione per maltrattamenti, atti di libidine violenta e corruzione di minorenne. (Sentenza che evidenziò, tra l’altro,  “l’istigazione da parte dei responsabili del Forteto alla rottura dei rapporti tra i bambini che erano loro affidati e i genitori biologici”, e l’istigazione a “una pratica diffusa di omosessualità”).  Ancora in data 13 luglio 2000 la Corte europea dei diritti dell’uomo condannò l’Italia al pagamento di una multa di 200 milioni di lire come risarcimento dei danni morali a seguito dell’affidamento alla comunità Forteto di due bambini. Nella sentenza (caso Scozzari e Giunta contro Italia – ricorso n. 39221/98 et 41963/98), la Corte ritenne opportuno commentare che suscitava serie riserve il fatto che persone condannate per maltrattamenti e abusi su minori potessero ancora svolgere un ruolo attivo nella comunità. Nel dicembre 2011 Rodolfo Fiesoli è stato infine nuovamente arrestato con l’accusa di maltrattamenti e abusi su bambini affidati al Forteto e il 4 ottobre 2013 si è aperto a Firenze il processo contro il leader di questa “comunità-setta” e altri 22 indagati.

    In Italia, a seguito di un’eccezione di incostituzionalità, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 96 dell’8 giugno 1981,  ha opportunamente cassato il reato di plagio dall’ordinamento giuridico penale perché in contrasto «con il principio di tassatività della fattispecie, contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell’articolo 25 della Costituzione ». La Corte Costituzionale ha pertanto sancito l’indeterminatezza della formulazione della fattispecie criminosa del reato di plagio <<adducendo essenzialmente l’inverificabilità del fatto contemplato dalla fattispecie, l’impossibilità comunque del suo accertamento con criteri logico-razionali, l’intollerabile rischio di arbìtri dell’organo>>.

    A oltre trent’anni dall’abrogazione del reato di plagio è tuttavia sempre più avvertita, nella comunità sociale, l’esigenza di una protezione della personalità individuale dell’uomo e della sua integrità psico-fisica: in sintesi, la necessità di una tutela dell’identità di essere pensante, unico e irripetibile dell’individuo. Ciò vuol dire, in primis, proteggere l’essere umano, nel momento di formazione e sviluppo della sua personalità  da ingerenze “ossessive” e inoltre tutelarlo dai vari comportamenti che ne possano compromettere la sua integrità, quella della sua psiche oltre alla sua funzionalità sociale. Peraltro, tutte queste esigenze, oltre a trovare implicito riconoscimento negli artt. 2 e 3 della Costituzione, costituiscono il presupposto di base perché possano essere effettivamente fruiti quei diritti di libertà e consapevolmente adempiuti i doveri di solidarietà che la Costituzione garantisce e impone (*). Come del resto rilevato anche da insigni giuristi, dopo l’abrogazione del reato si è dunque venuto a creare un pericoloso vuoto di tutela della personalità nei riguardi delle dinamiche plagiarie, né le norme contemplate nel vigente codice penale, quali la circonvenzione di incapaci (art.643 c.p.) risultano di fatto applicabili a situazioni comportanti il condizionamento psicologico, comportamentale e fisiologico degli adepti di movimenti a carattere settario. (**) Lo stesso Segretariato Generale della presidenza della Repubblica -Ufficio Affari Giuridici e Relazioni costituzionali- (Protocollo SGPR 13/6/2007 0066076 P UAG),  ha così  riferito “..si condivide che l’abrogazione del reato di plagio per difetto di determinatezza abbia comportato un pericoloso vuoto normativo che avrebbe dovuto essere colmato da adeguate e sollecite iniziative legislative”.

    Una delle più importanti realtà associative italiane per la tutela dei minori, il Telefono Azzurro, che dal 2003 gestisce per conto del Ministero delle Comunicazioni, Ministero per le Pari Opportunità e Ministero del Lavoro, il Servizio emergenza infanzia, già nel suo 5° Rapporto Nazionale sulla Condizione dei Minori e degli Adolescenti (2005), realizzato con Eurispes, (prestigioso istituto italiano che opera nel campo della ricerca), rilevava che “Il coinvolgimento di minori nelle sette è fenomeno alquanto complesso e difficile da descrivere: per questo non va trascurato, poiché, anche se in modo poco visibile, i minori vi sono coinvolti sia come vittime (attraverso abusi psicologici e sessuali), sia come autori di reato (con l’uso di alcol e droghe fino a forme estreme di crimine). L’abuso sessuale sui minori è una realtà tangibile, come denunciano i numeri forniti dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale “

    Altresì nel 9° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza (5) pubblicato nel 2009, i relatori del documento hanno drammaticamente sottolineato come “i bambini vittime delle sette sono bambini che “non esistono”, vittime dimenticate, ignorate e perfino negate”, e altresì constatato che “ i bambini che sono riusciti ad uscire da sette nelle quali hanno subìto abusi e violenze possono avere livelli di sviluppo fisico, psicologico, relazionale, emotivo, cognitivo e comportamentale che si discostano molto dalla norma: sembrano più piccoli di quello che effettivamente sono per ciò che concerne le capacità decisionali, di giudizio, la memoria e il linguaggio. Innumerevoli sono le conseguenze cui un bambino vittima di queste sette può andare incontro, a vari livelli: fisico, cognitivo, emotivo, relazionale, di costruzione della propria identità..”

    Nel marzo 2006  veniva discussa e approvata dall’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia, una importante relazione realizzata in forma di bozza dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza per conto dello stesso Osservatorio nazionale e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali titolata “Rapporto sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”. Nell’ampio capitolo dedicato alla situazione dei minori coinvolti nelle cosiddette “sette”, si evidenziava, da un lato, come il fenomeno fosse  presente in larga misura nel nostro paese e le gravi implicazioni per gli stessi minori, dall’altro, come occorresse pervenire all’attuazione di adeguate politiche preventive informative a fattiva tutela dei bambini. Nel testo si sottolineava inoltre come dopo la diffusione del  Rapporto denominato “Sette Religiose e nuovi movimenti magici in Italia” predisposto dal Comitato esecutivo dei servizi di informazione di sicurezza del Ministero dell’Interno nel febbraio 1998, si fossero “moltiplicate le iniziative a “difesa” dei nuovi culti, i quali, con intraprendente aggressività hanno iniziato una controffensiva in nome delle libertà religiose… Oltre alla strategia di difesa palese, alcuni culti hanno messo in atto tattiche per rendere più rigorosi i segreti nei vari circuiti di iniziazione e mentre svolgono campagne pubbliche a favore della libertà religiosa sulla stampa e in TV, nei circoli interni “privati” degli iniziati, i giuramenti di segretezza e gli obblighi al silenzio si fanno più pressanti” e come analoghe “reazioni si ebbero anche in seguito alla pubblicazione nel 1999 del rapporto in materia di sette predisposto dal Consiglio d’Europa” (6)

    Inoltre secondo il Report realizzato nel 2010 dal gruppo di lavoro presieduto dal dott. Luca Bernardo, (direttore dell’Ambulatorio per il Disagio degli Adolescenti presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Milano e all’epoca presidente della Commissione bullismo del Ministero dell’Istruzione, Ricerca e Università), ben 240mila minori e adolescenti sarebbero entrati in contatto, solo in quell’anno, con  “sette” e gruppi legati al satanismo (7).

    In una recente intervista rilasciata al noto periodico italiano Panorama, la stessa dott.ssa Maria Carla Bocchino, I° dirigente Responsabile Divisione Analisi dello Sco, Servizio Centrale Operativo, della Polizia di Stato, ha riferito del preoccupante aumento nel nostro paese, di giovani attirati, in particolare attraverso la rete web, da gruppi di satanismo acido; dati che trovano peraltro conferma anche dall’attività di Polizia Postale. La fascia di rischio individuata tra i nuovi “simpatizzanti” risulta quella compresa  tra i 12 e 22 anni. (8)

    Ciò nonostante, come riferito dal deputato Rudy Salles, purtroppo solo alcuni Stati membri risultano aver recepito, a oggi, le indicazioni contenute nelle molteplici Raccomandazioni dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa sul fenomeno settario e in particolare quelle previste nella Raccomandazione n.1412 (1999), e con amarezza dobbiamo confermare che anche il nostro Paese non ha purtroppo adottato misure volte, in particolare, alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e dei bambini inseriti in movimenti a carattere settario.

    In Italia non sono mai state attivate commissioni parlamentari aventi a oggetto i minori vittime di derive settarie, ma unicamente una Indagine conoscitiva sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette sette (9),  purtroppo non pervenuta a conclusione. Proprio l’audizione tenutasi presso l’Aula della 2a Commissione permanente Giustizia del Senato, di una giovane che aveva fatto parte da bambina, insieme alla madre e alla sorella anch’ella minore, di un piccolo gruppo sincretico a carattere settario capeggiato da una leader carismatica, ha indubitabilmente costituito il momento più intenso e drammatico dell’indagine svolta dalla commissione parlamentare. Nel caso accennato,  la Corte di Cassazione VI Sezione penale (10),  aveva evidenziato che “la sentenza di secondo grado ha ricostruito i fatti di causa ed evidenziato la condotta antigiuridica tenuta per un lungo periodo di tempo (circa tre anni) dell’imputata nei confronti delle parti lese (fra le quali, due minorenni), attraverso la forzata imposizione del cibo nei confronti di una minore, anche mediante un atto di violenza fisica, quale la chiusura del naso, nonostante l’evidente intolleranza alla sua assunzione, la costrizione a mangiare di nuovo quanto da lai veniva vomitato, i continui risvegli notturni o l’assoluto impedimento al riposo per partecipare a rituali salvifici, il condizionamento delle più elementari manifestazioni di vita, nonché le minacce di punizioni divine o di gravi accadimenti in caso di disobbedienza alle sue direttive”

    Sconvolgenti vicende, analoghe a quelle descritte, ovvero inerenti il coinvolgimento di soggetti minori in gruppi od organizzazioni a carattere settario, sono state richiamate  nell’Atto di Sindacato Ispettivo  n. 4-08890  seduta n. 855 del 18 dicembre 2012, (16° Legislatura),  presentato dalle senatrici Gallone e Allegrini. Tuttavia l’interrogazione in questione è rimasta lettera morta (11)

    Al momento  non sono state fornite risposte da parte dei dicasteri interpellati neanche alle nuove interrogazioni presentate da altri parlamentari italiani che più volte hanno inteso sollecitare i nostri governanti alla dovuta attenzione verso il fenomeno in oggetto, osservando inoltre, come si legge nei testi degli atti di sindacato ispettivo in questione (12 e 13), che unicamente le associazioni di volontariato e i centri di informazione e ricerca attivi sul territorio nazionale svolgono “una preziosa e continuativa opera informativa sul fenomeno e di supporto alle vittime e alle famiglie e in tal senso realizzano un’azione di integrazione nonché, spesso, di vera e propria supplenza dell’azione pubblica, in maniera del tutto gratuita e avvalendosi della consulenza e collaborazione di esperti del settore della salute mentale, della criminologia e della giurisprudenza”.

    Per di più, come si evince dal seguente estratto dai medesimi testi, è in corso “una pressante e reiterata campagna dai toni marcatamente diffamatori attraverso cui alcuni soggetti, oltre a minimizzare il suddetto fenomeno sociale, screditano sistematicamente con argomentazioni tendenziose e palesemente mendaci i rappresentanti del mondo del volontariato, delle forze dell’ordine e delle istituzioni impegnati in questo specifico e delicato settore, nonché le stesse vittime di realtà controverse e/o abusanti “;

    Non è nostro intento entrare nel merito di considerazioni inerenti le varie missive di critica al Rapporto del deputato Rudy Salles, inoltrate alla vostra attenzione e di cui apprendiamo dalla rete internet, consapevoli che le opportune valutazioni competono esclusivamente ai destinatari, tuttavia, in riferimento a quanto si può leggere nella lettera della studiosa italiana dott.ssa Raffaella Di Marzio, che, nello specifico, riferisce di  fenomeni di discriminazione che si verificherebbero da un trentennio nel nostro paese nei confronti delle  minoranze religiose e/o spirituali e verso i bambini appartenenti a tali minoranze, non possiamo certamente esimerci dall’evidenziare che si tratta di asserzioni prive di qualunque fondamento e riscontro oggettivo. Nessun rapporto nazionale né europeo così come lo stesso rapporto americano sulla libertà religiosa, hanno mai denunciato l’esistenza di atti discriminatori verificatisi in Italia nei confronti delle minoranze religiose e/o spirituali e dei minori appartenenti a gruppi minoritari; sono stati invero segnalati rari episodi di intolleranza in particolare nei confronti di fedeli affiliati a confessioni maggioritarie. La promozione e la tutela degli appartenenti a minoranze religiose e spirituali e la difesa della libertà religiosa e di culto costituiscono, per contro, una delle grandi priorità della politica interna ed estera italiana. Sostenere pubblicamente fatti del tutto infondati non solo sconcerta gli scriventi ma può ingenerare, a livello di pubblica opinione, perniciosi allarmismi.

    Crediamo che le preoccupate parole di uno dei massimi esperti mondiali del fenomeno, il dott. Michael Langone, Direttore Esecutivo dell’International Cultic Studies Association (ICSA), possano riassumere la grave situazione in cui si trovano tanti bambini vittime di gruppi ad alto rischio “L’Indagine in questo campo è stata talora sconvolgente. Gli abusi cui i bambini sono stati sottoposti possono essere orrendi … E la mancanza di preoccupazione e di azione rispetto a questo problema è vergognoso” (14)

    Certi di interpretare, anche e soprattutto, il sentire di coloro che con la nostra attività siamo impegnati ad assistere e tutelare, auspichiamo che il lavoro encomiabile svolto dal relatore Rudy Salles in tema di protezione dei minori dagli eccessi delle derive settarie, trovi favorevole accoglimento affinché ogni individuo possa concretamente godere del diritto di esistere come bambino e di crescere come uomo libero.

    Con rispetto,

    FA.VI.S.  Associazione Familiari delle vittime delle sette, Onlus – Rimini

    Maurizio ALESSANDRINI, Presidente

    Ce.SAP Centro Studi sugli Abusi psicologici, Onlus – Noci (BA)

    D.ssa Lorita TINELLI, Presidente

    Osservatorio sui diritti dei Minori – Milano

    Dr. Antonio MARZIALE, Presidente

    O.N.A.P. Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici – Firenze

    D.ssa Patrizia SANTOVECCHI, Presidente

    Associazione Prometeo Onlus,  Lotta alla pedofilia e tutela infanzia violata – Bergamo

    Massimiliano FRASSI, Presidente

    Centro Studi Giù Le Mani Dai Bambini – San Benedetto del Tronto (AP)

    Aldo VERDECCHIA , Presidente

    Associazione SOS Antiplagio Novara

    Giovanni RISTUCCIA, Presidente

    Associazione Tutor onlus – Potenza

    Dino POTENZA, Presidente

    Associazione Arciragazzi Bologna – Prevenzione e tutela contro gli abusi sui minori -Prevenzione del disagio giovanile

    Serena FRASCAROLI, Presidente

    Gruppo Educhiamoci alla Pace – Bari

    Gianpaolo PETRUCCI, Presidente

    ANSFO Associazione Nazionale “Sostenitori delle Forze dell’Ordine”  – Roma

    Massimo MARTINI, Presidente

    Associazione Genitori Separati per la Tutela dei minori – Città di Castello (PG)

    Prof. Ugo VALENTINI,  Presidente

    Prof. Giovanni PANUNZIO, idr, fondatore dell’Osservatorio Antiplagio – Cagliari

    Dr. Giampiero MARCATO, presidente Associazione Menti Libere di Nichelino (To)

    Prof.ssa  Anna Maria GIANNINI – Psicoterapeuta, ordinario al Dipartimento di Psicologia – Facoltà di Medicina e Psicologia –  Direttore dell’Osservatorio di Psicologa della Legalità e della Sicurezza  della Università  “La Sapienza” di  Roma.  Responsabile dei Corsi CEPOL (Accademia di Polizia Europea) per quanto riguarda i moduli Dealing with Victims of Crime.

    Prof.ssa Anna OLIVERIO FERRARIS, professore ordinario di Psicologia dello sviluppo presso Università degli Studi La Sapienza di Roma – Psicologa, psicoterapeuta, scrittrice – Già membro della Consulta Qualità della Rai e del Comitato Nazionale di Bioetica. Direttore della rivista degli psicologi italiani “Psicologia Contemporanea”

    Dr. Prof. Alessandro MELUZZI,  medico chirurgo, specialista in psichiatra. Psicologo, psicoterapeuta – Torino. Docente Incaricato di Psichiatria – Università Cattolica Sacro Cuore di Roma sede di Moncrivello (VC). Professore a Contratto in Genetica del Comportamento Umano Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della Università di Siena

    Prof. Alberto FORTI, Specialista in Neuropsichiatria Infantile, Neurologia e Medicina Interna.

    Docente alla Università degli Studi di Urbino “Carlo Bò”

    Prof. Francesco BRUNO – Criminologo, docente di Pedagogia Speciale, Dipartimento di Lingue straniere e Scienza dell’Educazione – Università della Calabria

    Prof. Natale FUSARO – Specialista in Diritto Penale e Criminologia – esperto nella Formazione Post-Univeritaria presso l’Università degli Studi La Sapienza –  Roma

    Gen. B. dei Carabinieri  Avv. Ernesto DI SERIO, docente di “Criminologia” presso l’ Università Internazionale Scienze Sociali – Roma

    Prof. Vincenzo MASTRONARDI, psichiatra – Titolare della Cattedra di Psicopatologia forense e Direttore dell’Osservatorio dei comportamenti e della devianza Facoltà di Medicina e Odontoiatria -Università La Sapienza di Roma

    Prof.ssa Simonetta Costanzo –  Criminologa, psicoanalista, psicologa. Ricercatore e Docente di Psicopedagogia all’Università degli Studi della Calabria (Unical)

    Prof. Nunzio di NUNNO, medico legale, docente di Criminologia presso l’Università del Salento

    Prof. Matteo VILLANOVA, titolare di Neuropsichiatria infantile, Criminologia , Medicina preventiva e psicopatologia forense – Presidente di “OLTREE” Osservatorio Laboratorio Tutela e Rispetto Emozionale dell’Età Evolutiva dell’ Università ROMA 3 Roma – Didatta nazionale Centro Italiano Ipnosi Clinica sperimentale di Torino

    Dr. Luigi CORVAGLIA, dirigente psicologo presso il DDP ASL Bari, saggista, cultore d.m. di Criminologia e Psichiatria presso l’Università del Salento – Lecce

    Prof. Roberto MONGARDINI, docente di “Principi filosofici dei diritti umani” Facoltà di Giurisprudenza – Università telematica “Niccolò Cusano” di Roma;   Docente di “Diritti umani” in Master 2° liv

    Dr.ssa Beatrice UGOLINI, Criminologa – Bologna

    Dr. Giorgio GAGLIARDI, medico psicoterapeuta – Como

    Dr. Armando DE VINCENTIIS,  Psicologo e Psicoterapeuta –  consulente CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) e coordinatore del Gruppo Cicap Puglia

    Dr.ssa Alessandra LUMACHELLI  Presidente di  ETTAsos,  collaboratrice della FONDAZIONE MOVIMENTO BAMBINO onlus

    U.P.R.C. Unità Prevenzione Rischio Criminologico – Roma

    Dott.ssa Imma GIULIANI, Responsabile Nazionale

    Sindacato Autonomo della Polizia di Stato SAP – Roma

    Gianni TONELLI, Presidente

    Dr.ssa Barbara DE SERIO co-responsabile Laboratorio di Studi e Ricerche per l’Infanzia

    presso l’Università di Foggia

    Dr.ssa Olimpia QUATTROMINI, psicologa clinica, dello sviluppo e delle relazioni, Human Resources, esperta in Criminologia generale, minorile e penitenziaria, presidente Associazione Malattie Rare Alta Murgia

    Dr. Sergio CARUSO, Psicopedagogista, Criminologo Clinico esperto in minori profiling e prevenzione – Cosenza

    Dr.ssa Sonia MELGIOVANNI, Psicologa, Specialista in Psicologia Clinica e  Psicoterapia Psicoanalitica, PhD in Psicologia Clinica – Bari

    Dott. Paolo POZZETTI, Psicologo clinico, specialista in Disturbi della condotta e dell’umore – Ordine Lazio

    Dr.ssa Mary GROSSI, Psicologa e psicoterapeuta – Fermo (FM)

    Dr. Fabio NESTOLA, Presidente della Fe.N.Bi. (Federazione Italiana per la Bigenitorialità), ricercatore, studioso di separazioni e minori contesi, curatore del Centro Studi per la Fe.N.Bi

    Dr.ssa Lillia D’OTTAVI, Farmacista, ex Consigliere Regione Lazio

    Sen. Avv. Antonino CARUSO, Presidente della Commissione Giustizia del Senato Italiano dal 2001 al 2006  nella XIV Legislatura

    Avv. Giselda CIANCIOLA,  dottore di ricerca in Criminologia devianza e mutamento sociale, autrice del libro  “I reati contro le donne e i minori” ( Giuffrè ed.)

    Avv. Vincenzo GALLO del Foro di Sala Consilina (SA)

    (legale della famiglia di Chiara Marino, la giovane assassinata dalle Bestie di Satana)

    Avv. Tania RIZZO penalista, Coordinatore A.I.G.A. Regione Puglia

    e Presidente di “La.P.E.C. e Giusto Processo” sezione territoriale di Lecce

    Avv. Nicola PILEGGI del Foro di Brindisi

    Avv. Carla RUFINI del Foro di Roma

    Avv. Eloisa MINOLFI del Foro di Milano

    Avv. Lia STAROPOLI del  Foro di Vibo Valentia

    Avv. Marco MARZARI del Foro di Milano

    Avv. Lorenzo IACOBBI del Foro di Taranto

    Dr.ssa Claudia VINCENZI – autrice del libro “Plagiata” (Mondadori  ed.)

    Dr.ssa Rossana PESSIONE, giornalista professionale, scrittrice, Direttore responsabile dell’agenzia stampa Omnia Group

    Ivano GAIONI, scrittore, autore del libro “Ladri di Anime” (abusi sui minori)

    —-

    POSTILLA del 3 Aprile 2014

    I promotori della lettera per la Presidente e il Segretario Generale dell’APCE, chiedono cortesemente di voler considerare  inseriti tra i firmatari del documento i seguenti nominativi:

    Associazione Nazionale  ConDivisa Sicurezza e Giustizia

    On. Tiziano ARLOTTI,  Deputato XVII Legislatura Camera dei Deputati

    —-

    References:

    1)                  The British Psycological Society http://www.bps.org.uk/news/children-cults-face-later-problems

    2)                  “Bouncing back: remission from depression in a 12-year panel study of a representative  Canadian community sample” Esme Fuller-Thomson, Marla Battiston, Tahany M. Gadalla, Sarah Brennenstuhl http://link.springer.com/article/10.1007/s00127-013-0814-8

    3)                  BESTIE DI SATANA. SENTENZA CORTE D’APPELLO

    http://www.scribd.com/doc/82108848/Bestie-Di-Satana-Sentenza-Appello-Parte-1

    http://www.scribd.com/doc/82109068/Bestie-Di-Satana-Sentenza-Appello-Parte-2

    http://www.scribd.com/doc/82109249/Bestie-Di-Satana-Sentenza-Appello-Parte-3

    4)                  RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA DELLA REGIONE TOSCANA SULL’AFFIDO MINORI ALLA LUCE DELLA VICENDA FORTETO. SECONDA PARTE DA PAG. 11

    http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/9/CM28/evidenze/evi214.pdf

    5)                  9° RAPPORTO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA (Telefono  Azzurro ed EURISPES)http://www.osservatorionazionalefamiglie.it/osservatorioprova/images/altrepubb/rapporto_nazionale_infanzia_adolescenza.pdf

    6)                  RAPPORTO SULLA CONDIZIONE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA IN ITALIA

    7)                  Articolo giornalistico tratto dal quotidiano nazionale IL GIORNO

    http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/2011/11/20/622927-allarme_satanismo.shtml

    8)                  Articolo giornalistico con intervista alla dott.ssa Maria Carla Bocchino 

    9)                  SENATO DELLA REPUBBLICA. Audizioni in seno all’ INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLA MANIPOLAZIONE MENTALE DEI SOGGETTI DEBOLI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL FENOMENO DELLE COSIDDETTE “SETTE”

    http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/284768.pdf

    10)               Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale 25701/12 Sentenza n. 631 Registro Generale n. 33260/ 2011  http://www.favis.org/favis2/images/valmaggi%20sentenza%20cassazione

    11)               SENATO DELLA REPUBBLICA Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08890

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=695872

    12)               SENATO DELLA REPUBBLICA Legislatura 17 Atto n. 4-01758 26 febbraio 2014 ;  SENATE OF THE  ITALIAN REPUBLIC Legislature 17 Judicial Inspection Act n. 4-01758 published on 26th February 2014, assembly n.198 ;   SENAT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Légisature 17me Acte de Sindacat Inspectif n . 4-01758   publiqué le 26 Février 2014 dans la  réunion n. 198

    https://favisonlus.wordpress.com/2014/03/09/fenomeno-settario-legislatura-17-atto-di-sindacato-ispettivo-n-4-01758/

    13)               SENATO DELLA REPUBBLICA. Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-08835

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=691624

    SENATO DELLA REPUBBLICA. Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n.4-00374 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=70375

    14)              CHILDREN AND CULTS excerpt from Recovery From Cults Help for Victims of Psychological and    Spiritual Abuse. Edited by Michael D. Langone.  W. W. Norton, NY 

    NOTA (*)   Brano liberamente tratto da GNOSIS, rivista ufficiale dei Servizi di intelligence italiani

    NOTA (**) Relazione documentale di Antonio Pagliaro (Professore emerito di Diritto Penale dell’Università di  Palermo) depositata presso la 2a Commissione permanente  Giustizia del Senato,  in seno all’Indagine conoscitiva   sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli, con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette “sette” (anni 2011-2012) http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm02/documenti_acquisiti/569%20professor%20Pagliaro.pdf

  • Cassazione. 3 anni di abusi. Condanna grave per il prete, la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo

    Cassazione. 3 anni di abusi. Condanna grave per il prete, la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo

    VIOLENZA SESSUALE | 27 Marzo 2014
    Tre anni di abusi. Condanna grave per il prete: la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo
    Vicenda assolutamente da incubo, quella vissuta da un minore, per giunta con alle spalle una situazione familiare complicata. Tre anni di abusi sessuali perpetrati nei suoi confronti da un prete. Proprio il ruolo, idealmente la ‘veste’ indossata, rende ancora più terribili e più gravi le orribili azioni compiute.

    (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14545/14; depositata il 27 marzo)

    Tre anni da incubo, vissuti con un ‘orco’ travestito da prete. Tre anni di inferno, per un ragazzino, che, con alle spalle una situazione familiare complessa, è costretto a subire rapporti sessuali, perdendo ogni stilla di gioia…


    27 Marzo 2014
    (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14545/14; depositata il 27 marzo)

    Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 – 27 marzo 2014, n. 14545 Presidente Brusco – Relatore Iannello Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/01/2012 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione..


    Corte di cassazione, sez. 4 Sentenza n. 40970 del 18 ottobre 2012
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. GENTILE Mario – Presidente –

    Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere –

    Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere –

    Dott. GAZZARA Santi – Consigliere –

    Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:

    1) P.D. N. IL (omesso) ;

    avverso la sentenza n. 3621/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/01/2012;

    visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

    udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

    Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per a) il dichiararsi non rilevante le dedotte questioni di legittimità constituzionale rigetto; b) rigetto del ricorso;

    Udito il difensore avv. Politano Domenico di Milano.

    RITENUTO IN FATTO

    1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27.1.2012, ha confermato la decisione in data 21.12.2010, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di quella città a seguito di giudizio abbreviato e con la quale D..P. era stato

    riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 81 cpv, art. 609 bis comma 2, n. 1, art. 609 ter n. 1, art. 61, n. 5, 9 e art. 11 cod. pen., concretatosi nell’aver indotto in più occasioni, nel periodo compreso tra il 2.9.2006 e l’ottobre 2009, un minore (nato nel 1992) a subire e praticare rapporti sessuali, consistiti in atti masturbatori, rapporti sessuali orali ed anali e penetrazione anali con oggetti, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica derivante dalla differenza di età (cinquantacinque anni) e del divario culturale, economico e sociale e della fragilità personologica della persona offesa, commettendo i fatti anche quando il minore non aveva ancora compiuto i quattordici anni, con le ulteriori aggravanti della minorata difesa, della violazione dei doveri inerenti alla sua qualità di ministro del culto cattolico e dell’abuso di ospitalità.

    Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione. 2. Premesse alcune considerazioni sul rapporto intercorrente con il minore, che si assume liberamente coltivato da quest’ultimo, deduce, con un primo motivo di ricorso,, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta capacità di testimoniare della persona offesa ed al rigetto della richiesta di perizia per accertarne la effettiva sussistenza.

    Rileva, a tale proposito, che, nonostante diversi elementi deponessero nel senso di una incapacità o, comunque, limitata capacità del minore a rendere testimonianza, i giudici del merito non hanno ordinato alcuna perizia ne’, tanto meno, hanno tenuto conto di tutte le relazioni versate in atti e concernenti lo stato della persona offesa.

    Viene a tale proposito richiamata l’attenzione su una relazione redatta dalla psichiatra del centro che assisteva il minore in epoca immediatamente antecedente alla sua escussione mediante incidente probatorio, nella quale era stata diagnosticata una “sindrome schizotipica” tale da inficiare la capacità di rendere testimonianza, nonché stigmatizzata la contraddittorietà della motivazione laddove le condizioni mentali del minore vengono esaltate o mitigate secondo necessità.

    Si rileva, poi, che la illegittimità dell’ordinanza di rigetto della richiesta perizia avrebbe determinato l’inutilizzabilità e la nullità di tutte le deposizioni rese dal minore abusato, osservando anche che la Corte territoriale avrebbe comunque travisato il senso delle relazioni di consulenza esaminate.

    1. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti contestati, lamentando che la Corte territoriale, procedendo sostanzialmente ad una reformatio in peius, avrebbe considerato come dimostrate circostanze riferite dal minore che il giudice di prime cure aveva ritenuto non pienamente attendibili, quali la penetrazione anale con oggetti ed i rapporti tra l’imputato e tale S..L. . Aggiunge che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente ed illogicamente considerato quali riscontri alle dichiarazioni della persona offesa elementi di per sè neutri, perché perfettamente compatibili anche con una condizione di estraneità ai fatti dell’imputato (descrizione del primo incontro tra imputato e minore, rinvenimento di preservativi in possesso del sacerdote, ammissione da parte di quest’ultimo di un rapporto affetto e contatti fisici con la persona offesa, dichiarazioni della madre del minore e racconto degli educatori cui lo stesso era affidato) ed erroneamente valutato la rilevanza di un incontro avuto dalla persona offesa, su una spiaggia, con un soggetto omosessuale, il quale dopo un breve colloquio, chiese

    il numero di telefono al minore e che dimostrerebbe come quest’ultimo non fosse credibile allorquando aveva riferito di essere eterosessuale e di non aver avuto rapporti sessuali con soggetti dello stesso sesso diversi dall’imputato.

    1. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., rilevando come la responsabilità per i fatti contestati non poteva ritenersi dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio, stante la diversa valutazione sull’attendibilità del minore effettuata nei due diversi gradi di giudizio. 5. Con un quarto, motivo di ricorso lamenta il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 609 ter cod. pen., comma 1, n. 1 lamentando che la scansione cronologica degli eventi da parte del minore non risulta certa, così come dubbia sarebbe la effettiva data di nascita dello stesso, ricavata da una dichiarazione di cittadinanza bengalese rilasciata dall’ambasciata di quella nazione al padre del minore in base alle indicazioni contenute sul suo passaporto.
    2. Con un quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condotta di induzione al compimento degli atti sessuali, che assume non accertata in considerazione della dimostrata volontarietà da parte del minore in tutti i contatti intercorsi.
    3. Con un sesto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio che la Corte territoriale si è limitata a giudicare congruo senza alcuna valutazione in ordine alla pena base ed all’aumento per la continuazione.

    Ulteriori censure vengono mosse con riferimento alla configurabilità delle aggravanti comuni contestate.

    In particolare, per quella della minorata difesa, la mancanza dei requisiti per l’applicabilità sarebbe dimostrata dalle stesse modalità di realizzazione della condotta, posto che gli atti sessuali erano stati consumati senza violenza, in un appartamento e senza la presenza di terzi, quindi nelle condizioni minime perché i fatti ipotizzati dall’accusa potessero realizzarsi e ben avendo potuto il minore agevolmente reagire sottraendosi alle attenzioni dell’imputato, certamente dotato di minore forza fisica. Quanto all’abuso di relazioni di ospitalità, osserva che la sussistenza di detta aggravante sarebbe esclusa dal fatto che il minore, dopo il primo incontro, si sarebbe sempre recato di propria iniziativa presso l’abitazione dell’imputato, mentre l’abuso della qualità di ministro di culto sarebbe esclusa dalla insussistenza di specifiche violazioni dei doveri sacerdotali tali da facilitare la commissione del reato.

    1. Con un settimo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 185 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al risarcimento del danno riconosciuto ed alla provvisionale liquidata, osservando che il “disturbo postraumatico da stress” riscontrato nel minore avrebbe potuto trarre origine anche dai ripetuti episodi di maltrattamento di cui il minore era stato oggetto in ambito familiare.

    Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. 9. In data 26 luglio 2012 ha inoltre depositato in cancelleria un nuovo motivo di ricorso, deducendo la illegittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter laddove esclude la detenzione domiciliare per l’ultrasettantenne condannato per abuso sessuale ai sensi dell’art. 609 bis cod. pen. e ciò in

    considerazione degli effetti immediati di una eventuale conferma della pronuncia impugnata.

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso è solo in parte fondato.

    Va preliminarmente osservato che le argomentazioni svolte in ricorso, frequentemente articolate anche in fatto, ripropongono, sostanzialmente, questioni già prospettate nell’atto di appello ed opportunamente affrontate dalla Corte territoriale. 11. Ciò posto, deve rilevarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso, come, in generale, non vi sia alcun obbligo per il giudice del merito di procedere a perizia in ordine alla capacità a testimoniare del minore vittima di abuso sessuale, trattandosi di accertamento che, sebbene utile in presenza di minori di età ridotta, non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione dell’attendibilità e come l’esigenza di un siffatto accertamento possa emergere in presenza di elementi patologici che pongano in dubbio tale capacità (v. Sez. 3^ n. 38211, 24 ottobre 2011; Sez. 3^ n. 27742, 8 luglio 2008; Sez. 3^ n. 44971, 4 dicembre 2007).

    Nella fattispecie, la Corte territoriale ha diffusamente motivato in ordine alla sussistenza, in capo alla persona offesa, della capacità di rendere testimonianza, non solo ricordando, in premessa, le conclusioni sul punto del giudice di prime cure, ma anche richiamando nel dettaglio le considerazioni svolte dall’ausiliaria che ha assistito all’audizione protetta in data 27.11.2009, prendendo in esame singoli aspetti delle dichiarazioni del minore in relazione a questioni specificamente evidenziate nei motivi di appello, dando atto delle osservazione formulate dai consulenti tecnici della difesa e delle ragioni per le quali le stesse non possono essere condivise. Altrettanto dettagliati risultano i riferimenti alla relazione del consulente del Pubblico Ministero, pervenendosi poi alla conclusione che non emergono dagli atti elementi tali da giustificare la richiesta perizia e che, anzi, le menzionate relazioni tecniche ed il contenuto dei verbali delle dichiarazioni del minore depongono in senso diametralmente opposto.

    Sul punto la decisione impugnata appare allineata ai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione delle risultanze peritali ed obbligo di motivazione del giudice di merito, applicabili anche con riferimento alle relazioni dei consulenti delle parti processuali o di altri soggetti esperti.

    Tale valutazione, si è affermato, costituisce giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità quando il giudice abbia dato compiutamente conto, in motivazione, delle ragioni per le quali abbia optato per la scelta ritenuta maggiormente condivisibile, del contenuto dell’opinione disattesa e delle eventuali deduzioni delle parti (Sez. 4^ n. 45126, 4 dicembre 2008; Sez. 4^ n. 11235, 9 dicembre 1997).

    Si è poi precisato che, in caso di adesione alle conclusioni del perito d’ufficio rispetto a quelle, difformi, del consulente di parte, il giudice non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, essendogli solamente richiesto di dimostrare di avere comunque valutato le conclusioni del primo senza ignorare quelle del secondo, con la conseguenza che rileva il vizio di motivazione solo nel caso in cui le conclusioni del consulente di parte siano tali da dimostrare inconfutabilmente la fallacità di quelle del perito (Sez. 1^ n. 25183, 17 giugno 2009; Sez. 4^ n. 34379, 11 agosto 2004; Sez. 1^ n. 6528, 3 giugnol998). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha dato compiutamente conto dell’analisi effettuata e del quadro complessivo ricavabile sulle condizioni della persona offesa, coerentemente riconoscendone la capacità di rendere testimonianza e fornendo ogni utile indicazione per ripercorrere l’iter logico seguito nell’apprezzamento delle diverse opinioni, il che rende non proponibile in questa sede, come si è già detto, la questione dedotta.

    Resta da osservare che nel discorso, del tutto lineare, dei giudici del gravame non si riscontrano salti logici o evidenti contraddizioni che consentano di ritenere travisato il senso delle osservazioni dei consulenti e, a fronte dell’ampia analisi di tali osservazioni, risulta implicitamente e fondatamente disattesa la sintetica diagnosi di “sindrome schizotipica”, allegata al ricorso, che non evidenzia in alcun modo, neppure in via ipotetica, la incapacità del minore a rendere testimonianza, cosicché le deduzioni sul punto contenute in ricorso, così come i riferimenti sull’incidenza dell’irregolarità del trattamento farmacologico conseguente, restano mere supposizioni prive di concreto riscontro, mentre le ulteriori considerazioni sui contenuti delle singole relazioni si risolvono nella inammissibile prospettazione di una lettura alternativa di elementi fattuali già valutati dal giudice del merito.

    1. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso.

    Anche in questo caso, infatti, le argomentazioni svolte dal ricorrente insistono su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che non possono aver ingresso in questa sede, essendo sottratta alla cognizione del giudice di legittimità ogni nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici del merito. Si insiste, infatti, sulle dichiarazioni del minore in ordine alla contestata penetrazione anale con oggetti attraverso la riproduzione di brani della deposizione e richiami a diverse valutazioni dei giudici del merito i quali, peraltro, hanno limitato le proprie osservazioni alla piena attendibilità del minore su tale specifica circostanza di fatto, indicata nel capo di imputazione tra i diversi atti sessuali compiuti, senza specificamente escluderne la sussistenza, ponendo in evidenza motivatamente, nel giudizio di appello, le ragioni per le quali la mancata indicazione degli oggetti utilizzati non inficia la credibilità del teste. Altre considerazioni vengono poi svolte su altre circostanze fattuali che i giudici del merito hanno individuato come riscontri alle dichiarazioni del minore (descrizione del primo incontro tra imputato e minore, rinvenimento di preservativi in possesso del sacerdote, ammissione da parte di quest’ultimo di un rapporto affettivo e contatti fisici con la persona offesa, dichiarazioni della madre del minore e racconto degli educatori cui lo stesso era affidato) ipotizzandone una valutazione in senso contrario.

    Tali considerazioni risultano, tuttavia, solo apparentemente finalizzate ad evidenziare il vizio di motivazione poiché, sia nel caso in cui sì vogliano ritenere quali elementi neutri e, come tali non funzionali al riscontro delle dichiarazioni del minore o, come esplicitamente prospettato in ricorso, quali dati perfettamente compatibili con una posizione di totale innocenza dell’imputato, un loro apprezzamento in questa sede sarebbe inevitabilmente inerente al merito. I giudici del gravame, peraltro, hanno specificamente analizzato i richiamati elementi fornendo, anche in questo caso, un apporto giustificativo del tutto adeguato ed immune da censure. Altrettanto è avvenuto con riferimento all’ulteriore elemento di fatto relativo all’incontro del minore con una persona conosciuta su una spiaggia frequentata da omosessuali, avendo i giudici, anche in questo caso, opportunamente valutato la rilevanza della circostanza dedotta e confutato le specifiche osservazioni della difesa, sottolineando il fatto che il mancato ricordo dell’occasionale e sporadico incontro è del tutto giustificato e non inficia la complessiva credibilità del teste, provvedendo ad opportuni richiami al contenuto delle dichiarazioni.

    1. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva che lo stesso è connotato da genericità e si limita ad ipotizzare, richiamando questioni già dedotte in precedenza e, segnatamente, l’attendibilità della persona offesa e la asserita divergenza di valutazione sulle dichiarazioni dalla stessa rese da parte dei giudici del merito in primo e secondo grado, ricavandone apoditticamente una violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. in realtà insussistente, potendosi affermare, come già fatto in precedenza, che i giudici del gravame abbiano seguito un percorso valutativo del tutto adeguato pervenendo, con argomentazioni logiche e coerenti, al grado di certezza processuale che la menzionata norma codicistica esige.
    • L’infondatezza del quarto motivo di ricorso è pure evidente. I giudici del gravame hanno infatti escluso ogni incertezza sulla data di nascita del minore, respingendo le contrarie osservazioni della difesa, ritenute confinabili nell’ambito delle mere congetture, in considerazione del fatto che nessuna questione sull’età del minore risulta mai sollevata in alcuna sede e che la stessa risultava comprovata dai documenti in suo possesso e dalle dichiarazioni dei familiari.

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    p>Anche la data del primo contatto di natura sessuale viene indicato dai giudici del merito con considerazioni in fatto del tutto coerenti e fondate sulle dichiarazioni del minore abusato.

    Anche in questo caso, ogni ulteriore considerazione attiene al merito ed alla valutazione del compendio probatorio.

    1. La sentenza impugnata risulta immune da censure anche per quanto attiene al quinto motivo di ricorso.

    Occorre preliminarmente ricordare quali siano i principi fissati da questa Corte in tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica.

    Tali principi sono stati esaurientemente descritti in più occasioni (Sez. 3^ n. 20766, 3 giugno 2010; Sez. 3^ n. 35878, 1 ottobre 2007;

    Sez. 4^ n. 14141, 5 aprile 2007; Sez. 3^ n. 32971, 7 settembre 2005;

    Sez. 3^ n. 2646, 27 gennaio 2004; Sez. 3^ n. 47453, 11 dicembre 2003;

    Sez. 3^ n. 11541, 11 ottobre 1999) e tengono conto del fatto che il legislatore ha voluto assicurare anche ai soggetti in condizioni di inferiorità psichica una sfera di estrinsecazione della loro individualità, anche sotto il profilo sessuale, purché manifestata in un clima di assoluta libertà e, conseguentemente, ha inteso punire soltanto le condotte consistenti nell’induzione all’atto sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità. L’induzione si realizza quando, con un’opera di persuasione spesso sottile o subdola, l’agente spinge o convince il “partner” a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto. L’abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. Da ciò consegue il dovere del giudice di espletare un’indagine adeguata per verificare se l’agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo, ma anche di abusarne per fini sessuali. Nella fattispecie, la Corte territoriale risulta aver correttamente inquadrato giuridicamente i fatti contestati al ricorrente, cosicché la dedotta violazione di legge appare del tutto insussistente.

    Con argomentazioni perfettamente coerenti ed immuni da vizi logici, che superano pertanto anche le doglianze formulate in ricorso in ordine alla motivazione, i giudici del gravame hanno dato compiutamente atto delle condizioni psicologiche in cui versava il minore e dallo stesso riferite nel corso della sua deposizione, dando altresì conto del contesto generale in cui i ripetuti episodi di abuso sessuale si sono consumati.

    Tale contesto emerge dal complessivo contenuto del provvedimento impugnato, laddove vengono evidenziate le modalità dell’approccio, la rilevantissima differenza di età, di cultura e di condizioni sociali tra il ricorrente ed il minore, con la conseguenza che del tutto corretta appare la conclusione cui perviene la Corte territoriale nell’escludere che il consenso agli incontri ed ai rapporti sessuali che ne seguivano fosse conseguenza di una autonoma e libera determinazione del giovane.

    Risulta infatti dalla sentenza impugnata che fu proprio il sacerdote ad avvicinare il ragazzo, allora infraquattordicenne e visibilmente in difficoltà (viene definito dallo stesso imputato “un po’ perso”) mentre era in un parco, avviando una conversazione e mostrando verso il minore un interesse che, a quanto pure risulta, lo stesso non riceveva in famiglia, accogliendolo in casa dopo averlo appena conosciuto e sottoponendolo immediatamente ai primi abusi sessuali reiterando poi tale condotta nel corso degli anni successivi. Inoltre, come chiaramente affermato dalla Corte territoriale, il fatto che il ragazzo si recasse di propria iniziativa in casa del sacerdote non sposta minimamente i termini della questione, altro non costituendo detti atteggiamenti se non il risultato della strumentalizzazione della evidente inferiorità psichica della vittima.

    1. Riguardo al sesto motivo di ricorso deve rilevarsi che, rispetto alla quantificazione della pena, la Corte territoriale non si è limitata ad affermarne la congruità, avendo al contrario richiamato ampiamente e del tutto legittimamente le considerazioni svolte sul punto dal primo giudice.

    Vi è infatti uno specifico riferimento alla gravità della condotta ed alla rilevante intensità del dolo, che segue l’indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure a negare la concessione delle attenuanti generiche, individuate nella rilevante differenza di età e nel divario culturale, nella reiterazione per circa tre anni dell’abuso nel delicato periodo dell’adolescenza della vittima, già provata da evidenti difficoltà familiari e di inserimento sociale, nonché nell’assenza di qualsivoglia atteggiamento collaborativo o di resipiscenza da parte dell’imputato.

    Si tratta di motivazione adeguata e del tutto sufficiente, avendo già avuto modo questa Corte di precisare non soltanto che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito, che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. 4^ n.41702, 26 ottobre 2004), ma anche, più specificamente, che il giudice d’appello può pure trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell’impugnazione riguardanti la concreta determinazione della pena, così come la mancata concessione delle attenuanti generiche, quando abbia individuato, tra i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell’imputato (Sez. 2^ n. 19907, 11 maggio 2009; v. Sez. 2^ n. 12749, 26 marzo 2008; Sez. 1^ n. 6200, 22 maggio 1992). Non incide inoltre sulla congruità della motivazione il mancato riferimento agli aumenti per la riconosciuta continuazione, non sussistendo un obbligo di specifica motivazione in tal senso, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena- base (Sez. 5^ n. 27382, 13 luglio 2011; Sez. 5^ n. 11945, 19 ottobre 1999; Sez. 3^ n. 3034, 10 novembre 1997).

    1. Quanto alla aggravante della minorata difesa, di cui all’art. 61 cod. pen., n. 5, va ricordato che la stessa ha carattere obiettivo, si configura in presenza di situazioni di fatto tali da facilitare l’impresa delittuosa (Sez. 1^ n. 1319, 19 gennaio 2011) e può riferirsi anche alla debolezza fisica o psichica del soggetto passivo (Sez. 2^ n. 24499, 16 luglio 2009; Sez. 1^ n. 6848, 21 giugno 1991). Con specifico riferimento alla violenza sessuale in danno di minori, detta circostanza è stata ritenuta compatibile con quella della minore età, poiché la prima attiene alle modalità concrete della condotta del reo e la seconda ad una condizione soggettiva della vittima legata ad un dato anagrafico (Sez. 3^ n. 19725, 16 maggio 2008; Sez. 3^ n. 8780, 7 marzo 2002). Nella fattispecie, la sussistenza della suddetta aggravante è stata correttamente rinvenuta dai giudici del merito nel fatto che gli incontri sessuali avvenivano in casa dell’imputato mentre il minore era sottratto al controllo dei familiari e di qualsiasi altro adulto di riferimento. Tale assunto appare pienamente in linea con i principi giurisprudenziali appena richiamati, ove la minorata difesa era stata ritenuta, nel primo caso, per il fatto che l’imputato aveva approfittato della circostanza che le minori abusate non si trovavamo sotto la vigilanza dei genitori e, nel secondo, per il fatto che il reo.

    aveva approfittato dell’assenza dell’altro genitore. 18. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di considerare anche la sussistenza dell’ulteriore aggravante contestata, contemplata dall’art. 61 cod. pen., n. 11, in relazione ad ipotesi di violenza sessuale, ricordando che essa si configura anche nel caso in cui autore del reato sia la persona ospitante e che la ragione dell’aggravante è rinvenibile nella violazione del sentimento di fiducia intercorrente tra le parti del rapporto di ospitalità e nell’agevolazione che da tale rapporto deriva alla commissione del reato (Sez. 3^ n. 1850, 21 gennaio 2011).

    Nel caso in esame la Corte territoriale ha posto in rilievo il rapporto instauratosi tra l’imputato e la vittima e la permanenza di quest’ultima in casa del primo anche durante la notte, cosicché risultava pienamente configurabile il rapporto di ospitalità come definito nel richiamato principio.

    Anche in questo caso, pertanto, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del gravame appaiono giuridicamente corrette ed assistite da idonea motivazione.

    1. Quanto, invece, all’aggravante del fatto commesso con abuso dei poteri o violazione di doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, va ricordato come, riguardo all’ipotesi, pure contemplata dall’art. 61 cod. pen., n. 9, dell’abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio si sia affermato, in generale, che l’aggravante in questione si configura quando la qualità del pubblico ufficiale, che abbia agito al di fuori delle sue funzioni, abbia comunque facilitato la commissione del reato (Sez. 6^ n, 9209, 13 settembre 1988; Sez. 3^ n. 128, 6 gennaio 1984; Sez. 6^ n. 2036, 3 marzo 1984) e che si prescinde dal nesso strettamente funzionale tra il fatto delittuoso e la pubblica funzione e ricorre ogni qualvolta l’attività del colpevole sia stata esplicata profittando comunque delle funzioni suddette (Sez. 2^ n. 13435, 12 ottobre 1989; Sez. 2^ n. 10458, 9 novembre 1985).

    Tale assunto è stato anche successivamente confermato (Sez. 1^ n. 24894, 16/06/2009), precisando tuttavia che non può però ravvisarsi un aggravamento della sanzione “ogni qualvolta le funzioni esercitate costituiscano un fattore agevolativo indiretto di espletazione, come ragione non immediata del fatto, ma come mero antefatto materiale”. Con specifico riferimento ad una ipotesi di violenza sessuale commessa da sacerdote, si è invece sostenuto che non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, essendo sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorità ed il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sè, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità (Sez. 3^ n. 37068, 23 settembre 2009; Sez. 2^ n. 9334, 21 settembre 1988).

    Nella fattispecie oggi in esame, i giudici del merito hanno evidenziato come la qualità rivestita dall’imputato avrebbe comunque facilitato la commissione del reato, da un lato per il fatto che lo stesso si era presentato alla sua vittima come missionario e, in quanto tale, conoscitore del paese di provenienza dello stesso e, dall’altro, per avere utilizzato la sua condizione nel presentarsi ai familiari del minore ed ai responsabili della comunità giustificando così la perdurante relazione con il ragazzo.

    Tale riferimento della Corte territoriale, in verità generico, può qualificarsi come “fattore agevolativo indiretto” alla commissione del reato, di per sè non sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante, in quanto evidenzia, al più, il mero abuso dello stato sacerdotale, ma non l’abuso di poteri o la violazione di doveri, inerenti a tale qualità, pure richiesti come specificato nei principi dianzi richiamati.

    La Corte del merito, infatti, non indica esattamente di quali poteri l’imputato abbia abusato o a quali doveri, ancorché generici, egli sia venuto meno nel commettere il reato, così da collocare il suo status al di là della mera correlazione con l’azione delittuosa commessa.

    Tale lacuna motivazionale dovrà essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.

    1. Inammissibile risulta, poi, il settimo motivo di ricorso, attraverso il quale il ricorrente pone in discussione l’assegnazione della provvisionale e la sua quantificazione, poiché, come si è ripetutamente affermato, il provvedimento di condanna generica al risarcimento del danno e di assegnazione alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto non suscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 4^ n. 34791, 27 settembre 2010;

    Sez. 5^ n. 5001, 7 febbraio 2007; Sez. 5^ n. 40410, 15 ottobre 2004;

    Sez. 4^ n. 36760, 17 settembre 2004; Sez. 5^ n. 4973, 31 gennaio 2000).

    1. Va infine osservato, riguardo al motivo nuovo, che esso difetta, ad avviso di questa Corte, di rilevanza.

    La disposizione che si assume essere in contrasto con la Costituzione (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, sull’ordinamento penitenziario) non dovrebbe, infatti, essere in nessun modo applicata da questa Corte e, di conseguenza, non ha alcuna diretta incidenza sull’esito del presente giudizio, trattandosi di disposizione la cui applicazione è prevista soltanto al momento dell’espiazione della pena.

    P.Q.M.

    Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 61 cod. pen. n. 9 e rinvia alla Corte di appello di Milano, altra Sezione.

    Rigetta nel resto il ricorso.

    Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.

    Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2012

    Corte di cassazione, sez. 4 Sentenza n. 40970 del 18 ottobre 2012

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    Materiale pedopornografico nel pc, ex parroco patteggia 4 mesi: “Spetta al vescovo prendere provvedimenti”

    di Matteo Miglietta

    Corte Palasio (Lodi), 13 marzo 2014 – «Si sapeva che sarebbe finita così, ma spetterà al monsignor vescovo di Lodi prendere eventualmente delle decisioni riguardo al cammino spirituale di don Giampiero». A parlare in questi termini è monsignor Emilio Pastormerlo, portavoce della Diocesi di Vigevano, in riferimento alla conclusione del processo che ha visto imputato don Giampiero Bracchi per possesso di materiale pedopornografico. Don Giampiero, 57 anni, nato a Sant’Angelo Lodigiano, martedì ha patteggiato la pena di quattro mesi di reclusione e il pagamento di 1.200 euro di multa, poi convertiti in una pena pecuniaria di 31.200 euro totali, perché gli inquirenti avevano trovato sul suo computer sei immagini pornografiche aventi per protagonisti dei minorenni e tracce di altre 134 fotografie simili che erano state cancellate dalla memoria del pc. Il parroco aveva già avuto un precedente per atti sessuali con un 15enne, e anche in quel caso aveva deciso di patteggiare.

    Secondo l’accusa, la triste vicenda aveva avuto come teatro l’oratorio di Corte Palasio, paese dove don Bracchi è stato parroco della chiesa di San Giorgio martire dal 2003 al 2007. Prima che il processo nei suoi confronti giungesse al termine, la diocesi di Lodi aveva deciso di fargli passare un periodo di “isolamento” a Milano e poi di trasferirlo in una casa di Zinasco vecchio, dalla quale ogni tanto il don si spostava per sotituire i preti assenti nelle parrocchie della zona. La decisione di collocare il prete alla diocesi di Vigevano era stata presa perché il vescovo di quella zona era monsignor Claudio Baggini, un lodigiano.

    «Don Giampiero, però, è sempre rimasto incardinato nella diocesi di Lodi — specifica monsignor Pastormerlo —. Lo abbiamo accolto perché il nostro compito è sempre quello di cercare di far intraprendere alle persone un cammino di conversione, cosa che, tra l’altro, sembrava che don Giampiero stesse facendo. Era un cammino di recupero alla luce del sole». Dopo essere stato “trasferito” a Vigevano, infatti, il prete era stato assegnato alla parrocchia di Mezzano, frazione di Travacò Siccomario. Le perquisizioni in casa sua e le immagini pedopornografiche nel suo pc, però, lo avevano rigettato nell’occhio del ciclone e la curia aveva deciso nuovamente di spostarlo assegnandolo all’ospedale “San Martino” e alla Casa di riposo Fondazione istituzioni riunite di Mede. Questa volta, almeno, lontano dai bambini.

    http://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/2014/03/13/1038359-pedofilia-condanna.shtml

  • Materiale pedopornografico nel pc, prete verso la sospensione

    Materiale pedopornografico nel pc, prete verso la sospensione

    Don Giampiero Bracchi è stato sospeso dall’esercizio del ministero. Fonti molto vicine agli ambienti della curia lodigiana assicurano che, dopo le recenti vicende giudiziarie che l’hanno visto protagonista, l’ex parroco di Corte Palasio è stato sospeso e gli atti relativi al suo caso sono stati trasmessi a Roma

    di Matteo Miglietta

    Corte Palasio (Lodi), 23 marzo 2014 – Don Giampiero Bracchi è stato sospeso dall’esercizio del ministero. Fonti molto vicine agli ambienti della curia lodigiana assicurano che, dopo le recenti vicende giudiziarie che l’hanno visto protagonista, l’ex parroco di Corte Palasio è stato sospeso e gli atti relativi al suo caso sono stati trasmessi a Roma. Solo il Vaticano, infatti, ha il potere di decidere se dimettere dallo stato clericale un sacerdote della Chiesa. Purtroppo non è stato possibile avere conferme ufficiali da parte della diocesi, mentre l’avvocato di don Giampiero, Mario Zanchetti, ha detto di non essere a conoscenza di nessun provvedimento nei confronti del prete 57enne.

    Don Bracchi, originario di Sant’Angelo Lodigiano, settimana scorsa ha patteggiato la pena di 4 mesi poi convertiti in una pena pecuniaria di 31.200 euro, perché gli inquirenti avevano trovato sul suo computer 6immagini pedopornografiche e tracce di altre 134 fotografie simili cancellate dalla memoria del pc. Il parroco aveva già un precedente per atti sessuali con un 15enne, e anche in quel caso aveva deciso di patteggiare.  La vicenda risaliva all’aprile 2008 e, secondo l’accusa, aveva avuto come teatro l’oratorio di Corte Palasio, paese dove don Bracchi è stato parroco dal 2003 al 2007. Per evitare lo scandalo la diocesi di Lodi aveva deciso di fargli passare un periodo di “isolamento” a Milano e poi di trasferirlo in una casa di Zinasco vecchio.

    Pur restando incardinato nella diocesi di Lodi, don Bracchi era stato “affidato” a quella di Vigevano perché si pensava che il fatto che quest’ultima fosse guidata dal lodigiano monsignor Claudio Baggini potesse aiutarlo nel suo percorso di riabilitazione. Era stato lo stesso vescovo Baggini, poi, a far tornare in prete in parrocchia nel 2009 affidandogli l’oratorio di Mezzano, frazione di Travacò Siccomario.  Le forze dell’ordine avevano ricominciato a interessarsi al sacerdote dopo che alcuni residenti avevano detto di averlo visto insieme a un ragazzino di 10 anni lungo una strada di campagna.

    La vicenda si era poi conclusa in una bolla di sapone, ma durante le indagini era stata perquisita l’abitazione di don Giampiero e nel suo computer erano state trovate le immagini pedopornografiche che gli sono costate un nuovo processo penale. La diocesi aveva quindi deciso di allontanare il parroco da Mezzano e assegnarlo all’ospedale “San Martino” e alla Casa di riposo Fondazione istituzioni riunite di Mede. Da novembre don Bracchi ha cominciato un percorso di cura al presidio criminologico territoriale di Milano.

    http://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/2014/03/23/1042948-pedofilia-prete.shtml

  • Pedopornografia. Condannato a 4 mesi don Giampiero Bracchi, recidivo.

    Pedopornografia. Condannato a 4 mesi don Giampiero Bracchi, recidivo.

    Corte Palasio (LO). Già condannato a 2 anni per atti sessuali con minori di 15 anni

    Materiale pedopornografico nel pc. L’ex parroco di Corte Palasio condannato a 4 mesi

    Sei immagini pedopornografiche memorizzate e altre 134 cancellate. È ciò che gli investigatori avrebbero trovato nel suo computer e che gli sono costate una condanna per possesso di materiale pedopornografico

    di Matteo Miglietta

    Corte Palasio (Lodi), 12 marzo 2014 – Sei immagini pedopornografiche memorizzate e altre 134 cancellate. È ciò che gli investigatori avrebbero trovato nel suo computer e che gli sono costate una condanna per possesso di materiale pedopornografico. Don Giampiero Bracchi, 57 anni, nato a Sant’Angelo Lodigiano ed ex parroco di Corte Palasio, nell’aprile 2008 aveva già patteggiato la pena di due anni di reclusione per atti sessuali con un ragazzino di 15 anni. Una sentenza che aveva spinto la Diocesi di Lodi a decidere di fargli passare un periodo di “isolamento” al Pime di Milano (Pontificio istituto missioni estere) e poi a trasferirlo in una casa di Zinasco vecchio, nel Pavese, dalla quale ogni tanto il sacerdote si spostava per sostituire i preti assenti nelle parrocchie della zona.

    Ma il parroco ieri mattina è stato condannato dal giudice Luigi Riganti del tribunale di Pavia a quattro mesi di reclusione e al pagamento di 1.200 euro di multa, poi convertiti in una pena pecuniaria di 31.200 euro totali, per detenzione di materiale pedopornografico. Gli investigatori avevano trovato nel suo computer portatile sei immagini raffiguranti minorenni in pose considerate inequivocabili e tracce di altre 134 fotografie che erano state cancellate dalla memoria del computer.

    L’inquietante scoperta era stata fatta nel 2012 quando gli investigatori avevano perquisito l’abitazione dell’allora parroco di Mezzano, frazione di Travacò Siccomario, in provincia di Pavia. Il prete nel 2009 era stato assegnato alla piccola parrocchia dal vescovo di Vigevano, monsignor Claudio Baggini, dopo che il don era stato allontanato dalla diocesi di Lodi. L’indagine era partita perché alcuni abitanti del piccolo Comune pavese avevano detto di aver visto don Bracchi in auto insieme a un ragazzo che faceva il chierichetto in parrocchia e che aveva appena dieci anni. Considerati i “trascorsi” del prete e visto che da qualche tempo in paese alcuni genitori si lamentavano per il linguaggio troppo scurrile utilizzato dal parroco davanti ai ragazzi dell’oratorio, la polizia locale di Travacò Siccomario aveva cominciato a indagare e aveva poi passato gli atti alla procura di Pavia. Ma la voce aveva cominciato a spargersi in paese.

    Il clamore scatenato dalla vicenda, amplificato anche da una dura lettera aperta scritta dall’ex parroco di Travacò, don Pietro Gariboldi, aveva poi costretto la diocesi di Vigevano a prendere una decisione drastica. Ancora una volta, però, invece di allontanare il prete dalla vita ecclesiastica si era preferito trasferirlo un’altra volta, assegnandolo all’ospedale “San Martino” e alla Casa di riposo Fondazione istituzioni riunite di Mede, sempre in provincia di Pavia ma in Lomellina. Poi, l’ennesimo spostamento: da novembre, infatti, don Bracchi ha cominciato un percorso di cura al presidio criminologico territoriale di Milano. Ieri per tutta la giornata non è stato possibile contattare l’avvocato difensore del sacerdote, Mario Zanchetti, del foro di Milano.

    IL PRESBITERIO – BRACCHI DON GIAMPIERO

    0382- 482.243
    Via Po, 10 – Fraz. Mezzano
    27020 TRAVACO’ SICCOMARIO PV

    Nato il 28/04/1956
    Ordinato il 23/06/1990

    giampiero56@libero.it Scrivi un EMail
    Incarichi:
    Amm. Parr. S.Martino Vescovo

    Curriculum:
    Parroco Corte Palasio (lug.2003-set.2007)
    Vic. Parr. Cerro al Lambro (ago.1993-giu.2003)
    Vic. Parr. San Rocco al Porto (set.1990-lug.1993)

    http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronac…eggia-1.8836529

    Foto pedoporno, sacerdote patteggia

    Le immagini scoperte sul suo computer a Mezzano di Travacò, la pena a 4 mesi convertita in una multa da 30mila euro

    di Fabrizio Merli

    TRAVACO’ SICCOMARIO. In seguito a una perquisizione, la polizia gli aveva trovato fotografie pedopornografiche nel computer. Così, don Giampiero Bracchi, 57 anni, ex parroco della frazione Mezzano di Travacò Siccomario, ieri ha patteggiato 4 mesi (convertiti in una multa da 30mila euro) e altri 1.200 euro di multa. Il patteggiamento si è svolto davanti al giudice Luigi Riganti e il pubblico ministero, Giovanni Benelli, ha prestato il consenso al rito. Il caso che ha visto coinvolto il sacerdote risale al 2012, anche se alcune voci avevano accompagnato il suo arrivo a Mezzano: il 30 aprile 2008, infatti, il religioso aveva patteggiato un’altra condanna, questa volta a due anni, per l’accusa di atti sessuali con minore, in relazione a un episodio che si verificò il 20 maggio 2007 a Corte Palasio (Lodi), dove don Bracchi era stato parroco dal luglio 2003 al settembre 2007.Tornando al 2012, nel corso dell’estate un cittadino riferì ai vigili urbani di Travacò di avere visto don Bracchi che, su una strada sterrata, faceva guidare la propria Fiat Gran Punto a un bambino di 10 anni. Questo portò a una segnalazione alla procura di Pavia, che aprì un fascicolo d’indagine. Il bambino faceva il chierichetto alla chiesa di Mezzano e aveva libero accesso a tutti i locali della sacrestia, tanto che gli altri bimbi lo definivano il “cocco” del parroco. Inizialmente si investigò per capire se il sacerdote potesse avere abusato sessualmente di soggetti minorenni. Gli accertamenti furono delegati alla questura di Pavia e furono estremamente capillari. Sulla Gran Punto del sacerdote vennero nascoste delle “cimici”, tramite le quali si ebbe la conferma che il religioso, parlando con i ragazzi, utilizzava un linguaggio a dir poco disinvolto. Oltre a ciò, gli uomini della questura piazzarono anche una telecamera nella stanza da letto del parroco e intercettarono le sue telefonate. L’indagine, alla fine, non portò alla luce elementi importanti, tanto che lo stesso pm chiese e ottenne l’archiviazione. Ma nel corso di tali attività, l’autorità giudiziaria dispose anche, il 22 ottobre 2012, il sequestro del computer “Hp Pavillon” di don Bracchi. Qui, furono trovate 6 immagini pedopornografiche, altre 5 furono rintracciate nei “temporary files” di internet (la traccia elettronica che rimane su un pc dopo la navigazione sulla rete) e 134 «immagini non visibili», quindi, probabilmente, cancellate. Per questo reato, dunque, il sacerdote, ieri mattina, ha patteggiato. Al momento del rinvìo a giudizio, il sacerdote lavorava alla casa di riposo di Mede. Il parroco di Travacò, don Pietro Gariboldi, riferì alla squadra mobile che la situazione “sospetta” di Mezzano fu segnalata più volte alle autorità religiose di Vigevano, curia dalla quale dipende Travacò. Nel dicembre 2010, don Pietro Gariboldi presentò rinuncia alla parrocchia, ma non ebbe risposte. Nel settembre 2011 incontrò l’allora vescovo, Vincenzo Di Mauro, che gli garantì di avere inviato un seminarista al Grest di Mezzano e di avere saputo che don Bracchi «si era comportato bene». Ancora, il 20 giugno 2012 don Pietro sollecitò l’intervento del vicario di Vigevano, sino a quando, poco dopo, parlò al cardinale Dionigi Tettamanzi, all’epoca amministratore apostolico della Curia. In seguito a ciò don Bracchi tenne un atteggiamento più rispettoso. Sino alla perquisizione.

  • “Nessuno dovrà saperlo” (come fui violentato dal prete pedofilo in seminario), Romanzo autobiografico di Bruno Zanin

    “Nessuno dovrà saperlo” (come fui violentato dal prete pedofilo in seminario), Romanzo autobiografico di Bruno Zanin

    Qualcuno ricorda forse il viso di Bruno Zanin, ragazzino protagonista del capolavoro di Fellini Amarcord (1973). Zanin interpretava il ragazzino Titta Biondi alle prese con le prime esperienze sessuali, quella dell’araccio alla tabaccaia maggiorata. Interpretò, successivamente, anche la parte di un compagno di viaggio di Marco Polo in uno sceneggiato televisivo

    Esce un suo romanzo autobiografico in cui, raccontando la sua bisessualità, spiega racconta come fu violentato da ragazzino da un prete in seminario.

    E’ il ragazzino dai capelli rossi:

    di Stefano Lorenzetto
    Nel marasma immoto della baita, all’improvviso qualcosa si muove, laggiù in fondo, sotto il fornello sovrastato dal ritratto di Santa Teresa di Lisieux. È un puntolino che compare, scompare e subito ricompare alle spalle di Bruno Zanin. Il Titta Biondi di Amarcord nota la mia distrazione. Si volta a guardare. Poi torna a fissarmi: «Ha visto un condannato a morte». Il topo rosicchia le esche avvelenate. «Sono obbligato a farlo. I ratti combinano disastri, mi bucano le coperte». Si gira di nuovo. «Però adesso mi dispiace, poverino. Non dovevo mettere il topicida».

    A 56 anni il biondino che diede corpo sullo schermo alle fantasie oniriche di Federico Fellini è schiacciato dai sensi di colpa. Per la violenza sessuale che subì in seminario a opera di un sacerdote. Per l’omosessualità borderline che ne derivò. Per i tre cicli di psicoanalisi junghiana affrontati nella speranza di uscirne. Per aver tentato il suicidio quando scoprì che la ragazza di cui s’era invaghito lo dileggiava offrendo in pasto agli amici le poesie d’amore scritte per lei. Per il ricovero in manicomio che ne seguì. Per Monique, la moglie da cui s’è separato «mai e sempre», una fotografa conosciuta al Théâtre de la Ville di Parigi dove lui recitava Ionesco, sposata nel ’78 spinto dal bisogno di dimostrare a se stesso che sapeva fare il suo dovere di uomo. Per i due figli di 28 e 23 anni, uno insegnante in Lussemburgo, l’altro operaio in Normandia, messi al mondo al solo scopo d’inondarli dell’affetto e della tenerezza che non ha avuto da bambino.

    Ora Zanin è tormentato anche dal rimorso per aver svelato tutto questo nel romanzo autobiografico Nessuno dovrà saperlo (Tullio Pironti editore), «un libro di espiazione e di redenzione, il libro di un’anima ferita e di una coscienza incapace di perdonarsi», come ha scritto Raffaele La Capria, soprattutto per aver dedicato questo volume alla memoria della madre Adele, del padre Anselmo e di Edward Melcarth, riservando però la riprovazione al sangue del suo sangue e il rimpianto all’artista che considera il suo vero genitore, «morto povero in un ospedale pubblico di Venezia, il primo adulto che mi ha rispettato, che non mi ha mai messo le mani addosso, che mi ha presentato alla sua amica Peggy Guggenheim, sfamato, consigliato, portato in giro per l’Italia senza pretendere nulla in cambio».

    Ero salito fino a Vanzone, alle pendici del monte Rosa, per un amarcord e invece mi tocca raccogliere una confessione. «Questa baita è la mia prigione. Mi ci sono recluso da solo. Dieci anni fa ho venduto anche l’auto, così non posso più scendere a valle. Altrimenti, appena calano le tenebre, il demone che ho dentro mi porterebbe a cercare emozioni proibite giù in città». Per scappare da se stesso ha abbandonato il cinema (dopo Amarcord aveva girato Il buon soldato, Il caso Moro, L’Agnese va a morire, una dozzina di film, «ma non mi chieda qual è stato l’ultimo, non me lo ricordo», rovista nel baule alla ricerca di una foto con Fellini, «per me è come scavare in una tomba»), ha abbandonato la televisione (Marco Polo, Il Mercante di Venezia), ha abbandonato il palcoscenico («quando Giorgio Strehler mi prese al Piccolo di Milano, nel ’75, non avevo mai messo piede in un teatro in vita mia, neanche come spettatore») ed è andato per conto dell’Abbé Pierre a portare aiuti umanitari durante la guerra in Bosnia, da dove mandava corrispondenze alla Radio Vaticana.

    Zanin dimostra ancora la prestanza fisica che in Amarcord gli consentiva di caricarsi sulle spalle Antonietta Belluzzi, la tabaccaia di Amarcord con due aerostati al posto delle tette. Ma non potrebbe più infilare le mani sotto la gonna bianca di Magali Noël, la Gradisca, nemmeno nel buio di un cinematografo, tanto sono oggi irruvidite e scorticate («faccio il muratore e il manovale, taglio la legna dei boschi, le bollette a volte vanno in mora, ma chissenefrega»). Del Titta Biondi che fu gli sono rimasti solo gli occhi, di un azzurro polinesiano, e il sorriso malandrino.

    Sarà pur vero che diversi si nasce, ma Zanin ha provato nelle proprie carni che lo si può anche diventare per quello che lui chiama, rifacendosi a Konrad Lorenz, «l’imprinting». Le oche selvatiche, private della madre in tenera età, scambiavano l’etologo austriaco per il loro genitore e, una volta adulte, per il loro partner. Il piccolo Bruno, un selvàdego cresciuto libero a Vigonovo nell’entroterra veneziano, confinato dai genitori a 400 chilometri da casa ha finito per scambiare per amore le attenzioni di un pedofilo e, passati più di 40 anni, è ancora qui a farci i conti tutti i giorni.

    Mi parli della sua infanzia.

    «Splendida e solitaria. Il paradiso in terra. Un bambino all’inizio vive lo stato edenico primordiale, crede a ciò che gli raccontano i genitori, gli insegnanti, i preti. Nei campi mi sentivo re, mago, parón de tuto. Ero molto pio, pregavo, portavo i fiori davanti ai capitelli della Madonna. Mi accadevano fenomeni paranormali».

    Per esempio?

    «Ripetevo fino all’estenuazione “Gesù e Maria ve vogio tanto ben”, una giaculatoria che mi aveva insegnato mia nonna Teresina, e mi assentavo. Dopo una di queste estasi, dissi ai miei: g’ho visto ’na femena in canale co’ do putele. Il giorno dopo fu trovata nella roggia una mamma morta suicida: s’era annegata con le due figliolette».

    Terribile.

    «In terza elementare arrivò a casa nostra il sergente reclutatore. Aveva la talare e una giardinetta grigia targata Treviso. Estrasse da una borsa nera un tema che avevo scritto in classe per un concorso missionario. “Dimmi la verità: è tutta farina del tuo sacco o ti ha aiutato il parroco?”, m’interrogò. Credette alla mia sincerità e mi consegnò in premio un mappamondo luminoso. Prima di sera l’avevo già rotto. Mentre mi mettevano a letto mezzo addormentato, sentivo i miei che confabulavano di un collegio gratuito in Piemonte, dalle parti di Alessandria. Ero il penultimo di sette figli, nessuno dei quali aveva studiato. “Ma non si può mandarlo più vicino, a Padova o a Vicenza?”, resisteva mia madre. “Il prete mi ha detto che solo là hanno i benefattori che li aiutano”, tagliò corto mio padre».

    Ci finì.

    «Aspirantato per il seminario, lo chiamavano. “Un posto bellissimo, con campi di calcio, alberi, cinema, teatro e biliardini”, me lo aveva descritto papà. La prima cosa che notai di quel casermone è che non aveva i comignoli. Fu un trauma. Una casa senza camino? Non capivo: è il focolare la casa. I cessi stavano all’estremità di un loggiato. Sulla porta un cartello liso: “L’occhio di Dio ti vede anche in fondo ai portici”. Nella camerata rischiarata dalla luce azzurrognola passavo notti intere a rimuginare con gli occhi sbarrati: ma perché mi hanno messo in questo posto così lontano? voglio la mamma, voglio tornare a casa, che cosa ho fatto di male per finire qui? Domande senza risposta, come le lettere che mandavo ai miei. L’unica missiva me la spedirono per informarmi, a funerali avvenuti, che un mio fratello era morto. Avevo un unico amico venuto dal mio stesso paese, in quel collegio. Morì annegato nel tentativo di salvare un cane».

    Fu il direttore ad abusare di lei?

    «No, un missionario tornato dal Brasile per curarsi da una malattia tropicale. Io stavo lì già da cinque anni. Terza media, pieno sviluppo, i pantaloni sempre più stretti, scoppiavo fuori da ogni parte. Per tutti ero sempre stato Zanin. Lui fu l’unico a chiamarmi per nome, Bruno. Mi fece sentire importante. Un giorno portò tutta la classe in escursione sull’Argentera. A 2.700 metri ci sorprese una tormenta di neve. Fummo costretti a passare la notte in un pagliaio. Il prete ci diede da bere un goccio di grappa portata nella malga dai montanari. Mentre tutti dormivano, sentii il suo fiato vicino alla mia bocca. Poi un bacio caldo. Forse era ubriaco. Fece tutto lui, con l’attenzione di un adulto pratico. Io subii passivo come un cadavere».

    Non poteva ribellarsi?

    «Io non avevo esperienze, non sapevo nulla di donne. Era la prima volta che mi accadeva. È difficile da spiegare. C’era la violenza ma anche la scoperta del piacere: è questo l’imprinting che ti marchia per tutta la vita. Lo spiega bene San Paolo: io sono di carne, venduto come schiavo del peccato, io non riesco a capire neppure ciò che faccio; infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. La lotta per sentirsi puliti cede a una sessualità assurda, sporca, deviata. A 7 anni la stessa esperienza era capitata in collegio anche al mio violentatore. È una catena».

    E l’indomani?

    «Dolore, vomito, vertigini, febbre. Alla sera il missionario, tutto sudato, pretese di confessarmi. Mi spiegò che il diavolo, invidioso della nostra vocazione, ci aveva fatti cadere in un maleficio. Piangeva: “Scusami, Bruno, non puoi capire quanto Satana sia potente nel tentare noi preti che abbiamo in affidamento anime cristalline come la tua”. Poi il tono di voce si fece impersonale: “Non ripensare mai più a questo episodio, quel che è successo è successo. Nessuno dovrà saperlo”. Mi diede l’assoluzione per un peccato commesso da lui».

    Lei non chiese aiuto ai suoi?

    «Tornato a casa per l’estate, riferii l’accaduto a mio padre. La prese come una scusa per non tornare in collegio e mi mandò, Dio solo sa perché, a bottega da un barbiere che era notoriamente gay. Non glielo perdono neanche oggi che è morto, a papà».

    Altre violenze.

    «Mi confidai col parroco in confessione. “Va in cartoleria, compra un foglio protocollo e mettimi per iscritto ciò che mi hai raccontato”, mi ordinò. L’indomani il parrucchiere era in galera e io sulla bocca di tutti. Scappai di casa. Lavoravo in circhi e luna park, fra sradicati come me. C’intendevamo senza parlare. Fino a quando i carabinieri non mi acciuffavano. L’ultima volta mio padre disse ai militari: “Basta, tegnìvelo!”. Fui rinchiuso prima alle Zattere a Venezia e poi a Udine. In riformatorio tiri fuori tutto ciò che in seminario viene represso. È una casa di corruzione, non di correzione».

    E all’uscita dal riformatorio?

    «Dormivo per strada col mio cane Whisky. Fui raccattato in una calle veneziana da Melcarth. Posai per lui come modello. Era l’artista prediletto del miliardario Forbes, aveva affrescato la Rotunda dell’hotel Pierre di New York e disegnato i celebri occhiali surrealisti di Peggy Guggenheim. Mi portava a colazione da lei. Ogni tanto si mettevano a parlare fra loro in yiddish. L’anziana collezionista faceva rimanere Whisky sull’uscio perché aveva paura che attaccasse le pulci ai suoi cagnolini».

    Come fu scritturato da Fellini?

    «Per caso. Mi ospitava a Roma una madre di quattro figli. Uno di loro, Pino, che poi sarebbe andato a morire come fotografo in Pakistan, faceva la comparsa nei western. Lo accompagnai a Cinecittà. Vidi tanti ragazzi in fila per le selezioni di Amarcord e m’intruppai. A un certo punto Fellini urlò ai suoi assistenti: “Cazzo, ma siete proprio delle grandi patacche, voi
    della produzione, ciechi del tutto! Non vedete che è uno come quello lì vicino al termosifone che ci serve? Su, portatelo qui!”. Ero io. Mi fece biondo e dopo una settimana cominciò le riprese. Federico e Cristo sono quelli che mi hanno cambiato e complicato di più la vita».

    Curiosa gerarchia.

    «Be’, ma fu Fellini a stravolgermela, a mettermi in mano un milione di lire a settimana. Era il ’73. Oggi sarebbero quasi 7.000 euro. E che sono soldi guadagnati, quelli? Li spendevo prima d’averli. Ero sempre indebitato. Federico è stato troppo buono con me. Era un eterno adolescente. Con la scusa di mostrarmi come andava girata la scena, infilava la sua testa una, due, tre volte fra le tettone della tabaccaia, che in realtà era una camiciaia di Bologna che lo adorava, povera Antonietta, è morta dieci anni fa cadendo da un balcone. A me lasciava il compito di sollevarla fino a 40 volte, un quintale abbondante, alla fine mi ci voleva una bottiglia di Vov per riprendermi».

    E dunque?

    «È che l’attore non ha il senso né della realtà né di niente. Il bel mondo ti corteggia. La gente ti vuole ospite a tavola e anche a letto. Ti sbronzi, tiri cocaina. Io sono nato contadino. Dovevo sentirmi sempre un impostore per fare quel mestiere. Ho chiuso. Oggi sono attratto dal cinema quanto dalla salma di una prostituta strangolata e lasciata nuda ai bordi della tangenziale. È tutto lontano, dentro una nuvola. È come se avessi vissuto un sogno».

    Di che campa?

    «Non chiedere mai a un artista di che campa. Scrivo, ma non mi sento scrittore. Scrivo quando sto male. Siccome non so parlare, metto sulla carta quello che la voce non riesce a esprimere. Poi rileggo e mi domando: ma l’ho scritto io? Ho fatto il Cammino di Santiago de Compostela, 40 giorni a piedi con mio figlio, per scacciare la bestiaccia, la depressione che viene a visitarmi e mi spegne la luce, mi toglie la voglia di vivere, mi lascia nel mondo senza farmici stare».

    Della Chiesa che cosa pensa?

    «Non ce l’ho con i preti. Gli rimprovero solo d’essere diventati impiegati, con i loro orari e i loro stipendi. Non si vede neanche il riverbero di Cristo nel clero. Andai a trovare per anni fratel Carlo Carretto nel suo eremo di Spello, dove s’era ritirato al ritorno dal Sahara. “Bruno, devi avere misericordia”, mi esortava. Ma Cristo si prese come apostoli dodici uomini adulti, alcuni anche sposati, non dei bambini. Non ne ho conosciuto uno, di coloro che hanno patito ciò che ho patito io, che sia diventato normale: sono finiti tutti o pervertiti, o eroinomani, o suicidi. È una malattia da cui esci solo con la lobotomia. Ho passato i miei giorni a chiedermi se dovevo attaccarmi una macina di mulino al collo o se c’era una clemenza, un’attenuante, una possibile Corte d’appello che m’avrebbe reso giustizia per la storpiatura ricevuta».

    Ora ha ritrovato un suo equilibrio?

    «L’equilibrio si ritrova dopo morti».

    Stefano Lorenzetto

    http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=166301

  • Mozambico: Preti indagati con l’accusa di abuso gestiscono orfanotrofio e scuola che ha avuto il sostegno del Portogallo

    Mozambico: Preti indagati con l’accusa di abuso gestiscono orfanotrofio e scuola che ha avuto il sostegno del Portogallo

    ANA DIAS CORDEIRO 02/03/2014 – 08:38

    Una scuola del Centro Polivalente Leão Dehon ha beneficiato dell’appoggio del Portogallo mediante la collocazione di insegnanti. Uno di loro ha fatto una denuncia di sospetti abusi sessuali sui minori contro due sacerdoti italiani di quella città del Mozambico: il direttore di questo centro e il responsabile di un orfanotrofio. Il caso è oggetto di indagine dalla Procura in Italia e in Mozambico, mentre le Nazioni Unite chiedono che i preti sospettati di abusi sui minori vengano rimossi.

    NELSON GARRIDO
    “MNE ha tacitato l’argomento” “Non esiteremo nell’adottare provvedimenti”

    In quel giorno, uno dei ragazzi è stato colpito. Come chiunque abbia bisogno di riscattarsi e, allo stesso tempo, chiede aiuto. Aveva bisogno di parlare – lui e gli altri ragazzi, tutti minorenni, che hanno detto che il prete aveva costruito nell’orfanotrofio dove vivevano, una prigione per punire loro, una prigione con sbarre, come nei film.

    Spesso si sentivano osservati, anche perché si sentivano diversi: lui, e come lui gli studenti più giovani nella scuola diretta dal prete Ilario Verri, che vivevano nell’orfanotrofio del prete italiano Luciano Cominotti in Gurue, Mozambico. Si muovevano come ombre, sempre osservati e senza o quasi mai un sorriso. Essi avevano questo in comune. Questo, e la complicità di un terribile segreto.

    Questo sarebbe, tuttavia, un nuovo e differente giorno, in grado di dissipare i nebulosi sospetti che si gonfiavano ogni settimana sotto gli occhi del maestro João Gomes de Oliveira. Il veterinario era stato posto dalla cooperazione portoghese, come professore in una delle due scuole del Centro Polivalente Leão Dehon nel gennaio del 2010 in questa piccola cittá mozambicana di Zambézia, dove è stato selezionato tra i vari stagisti inviati quell’anno nell’ambito del programma Inov Mundus, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri.

    È stato lì che ha udito della denuncia per abusi sessuali su minori contro i due sacerdoti. E lui ha presentato una denuncia relazionata alle inchieste giudiziarie attualmente in corso – una in Italia e l’altra nella Procura di Gurue in Mozambico.

    Le decine di avvisi che ha inviato alle organizzazioni internazionali dei diritti umani e dei bambini, al diretto responsabile dell’allora Istituto Portoghese di sostegno allo sviluppo (IPAD), al Console Generale del Portogallo in Mozambico, Graça Gonçalves Pereira, all’ambasciata del Mozambico nel Portogallo e dopo altri tre anni, all’ex ministro degli esteri Paulo Portas, e alle quali il PUBBLICO ora ha avuto accesso, si sono scontrate con il silenzio. Dalla Procura Generale della Repubblica, dove è stato inviata una denuncia presentata alla polizia giudiziaria, hanno risposto che, essendo questo un caso per la polizia e la giustizia del Mozambico, non potevano fare nulla.

    Per lui, più presto questo caso viene risolto, “meglio è”. La storia di questi ragazzi – alcuni orfani, altri no – è un fardello che porta da allora. “Cosa succede alle vittime di questi abusi quando crescono è una domanda alla quale nessuno mi ha saputo rispondere.”

    Dopo avere udito “lo spaventoso racconto” di due dei suoi alunni (vedere l’intervista in queste pagine), João Oliveira è stato violentemente aggredito. Mostra le sue fotografie scattate in ospedale dove è rimasto prima di lasciare per sempre Gurue. Sono stato preso a sassate sulla testa mentre guidavo la moto senza casco. “Non saprei dire chi lo ha fatto”. Ma crede che chi è stato sapeva che il maestro portoghese stava per denunciare i preti Ilario e Cominotti alla polizia di Gurue per abusi sessuali su ragazzi.

    Dovere legale e dovere morale.

    Una volta arrivato in Portogallo, sono stato ricoverato per un lungo recupero dopo l’aggressione. Nei giorni quando finalmente sono uscito, sono andato dalla polizia. La denuncia è stata accettata ed inviata al Pubblico Ministero dove è stata archiviata per “incompetenza territoriale”, nel Febbraio del 2011. “La denuncia poteva essere stata inviata immediatamente in Mozambico”, dice João Oliveira, che parla di “dovere morale” di avvisare le autoritá del paese.

    Dal punto di vista legale, essendo le vittime mozambicane e gli autori (del supposto crimine commesso in Mozambico) italiani, il Portogallo non aveva la competenza per trattare il caso, secondo i giuristi uditi dal PUBBLICO.

    La denuncia è stata sì inviata alla Procura Generale del Mozambico, ma solo due anni dopo, nel luglio 2013, “sotto la protezione della Convenzione di Assistenza Giudiziaria in materia Penale tra gli Stati Membri della Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese” – ha confermato il PUBBLICO insieme alla PGR portoghese, che parla di “processo indipendente” e non chiarisce se questo è legato alla stessa denuncia di João Oliveira archiviata all’inizio del 2011, e non spiega il motivo per cui c’è  stato, in questo caso, un ritardo di due anni per farla proseguire per  il Mozambico.

    L’iniziativa è sorta giá dopo che la PGR portoghese ha saputo dell’apertura di un’indagine in Italia, anch’essa relazionata con una denuncia di João Oliveira che andò con i propri mezzi in Italia.

    “Sono andato in una stazione di polizia ed ho raccontato quello che stava succedendo”, ricorda. La denuncia contro i due italiani, il prete Luciano Cominotti dell’orfanotrofio, e il prete Ilario Verri, oggi direttore della scuola Centro Polivalente Leão Dehon, è stata ricevuta nell’aprile 2012.

    Due percorsi, un destino

    Ilario Verri é un prete dehoniano, in Mozambico da molti anni. Ha vissuto vicino alla frontera con il Malawi negli anni della guerra civile. Poi è andato a Maputo da dove è partito per Gurúè con l’obiettivo di ricostruire il complesso della scuola e del centro che giá esisteva dal 1969, ed era diretto dai religiosi dehoniani presenti en Mozambico dal 1968.

    Nel 1975, con l’indipendenza, il complesso è stato nazionalizzato e, nel 1994 è tornato nella provincia mozambicana della Congregazione Dehoniana, una congregazione religiosa della Chiesa cattolica, fondata dal prete Leão Dehon nel 1878 e oggi presente in decine di paesi, tra cui il Portogallo.

    Il complesso è stato ricostruito e migliorato e gli è stato cambiato il suo nome a Centro Polivalente Leão Dehon (in onore del fondatore). Comprende la Scuola di Base Industriale (una scuola professionale, corrispondente alla scuola secondaria fino al 9 ° grado) e l’Istituto Superiore Agrario (che corrisponde al livello di scuola superiore). João Oliveira è stato collocato in quest’ultimo, ma ha dato anche lezioni di computer agli studenti più giovani della scuola professionale.

    Luciano Cominotti è diocesano ed è andato a Gurue per scelta personale dopo essere stato ordinato sacerdote a Milano o già in Gurue (le informazioni differiscono tra quello che dice il prete portoghese Luciano e il prete Ornelas a Roma, a capo della Congregazione (vedi intervista in queste pagine )).

    “E’ stato militare in Italia, ha deciso per il sacerdozio e ha fatto la richiesta al vescovo di Milano. Voleva andare in missione”, ha detto al PUBLICO il prete portoghese Luciano, con responsabilità nella Congregazione dei dehoniani in Portogallo e che faceva parte di due gruppi che hanno iniziato il programma di volontariato nel Centro Polifunzionale di Gurue. “All’inizio, quando è stato ordinato prete, uno rimane nella diocesi in cui è nato. Per passare ad un’altra diocesi deve esserci un motivo”, aggiunge.

    Luciano Cominotti ha scelto Gurue, dove entrerà nei primi mesi del 2000. Nel 2004 “la sua opera esisteva giá,” dice il prete portoghese a proposito dell’orfanotrofio che è stato ingrandito a misura che il prete Cominotti ha acquisito i terreni intorno grazie al supporto e le donazioni di “benefattori italiani.”

    Due immagini dell’orfanotrofio, disponibili su Internet, mostrano a distanza quel sontuoso palazzo che si vede attraverso le cime degli alberi, come uno strano castello accanto a una piccola città dove i segni di abbandono sono visibili, le case modeste e le strade sterrate. Una di queste immagini è dotato di un testo enigmatico, non firmato, e che descrive questa casa come un “orfanotrofio maschile per i bambini”, e allora ha osservato: “Mi dispiace per la distanza delle immagini, ma in fondo può vedere uno splendido edificio. È in Gurue, con vista sul lago e dispone di strutture che sarebbero considerate eccellenti in tutto il mondo civilizzato. Non manca nulla. Viene mantenuto da sponsor che visitano le strutture di volta in volta.”

    Un prete “dedicato”

    Chi conosce l’orfanotrofio è Adérito Barbosa, un prete che era dentro perchè era “un amico del padre Luciano Cominotti”, afferma PUBLICO, prima di essere messo di fronte alla denuncia contro il sacerdote italiano e alle indagini che girano in Mozambico e in Italia.

    “Si tratta di un sacerdote dedicato, con la responsabilità nella diocesi e con il suo lavoro, come questa casa di accoglienza per bambini”, continua il prete Adérito Barbosa, coordinatore nazionale della Famiglia Dehoniana in Portogallo e Presidente dell’Associazione dei volontari laici Dehoniani, fondata nel 1999 legato alla Provincia portoghese dei Sacerdoti del Cuore di Gesù (Dehoniani) e responsabile per l’invio di insegnanti volontari per il Centro Polifunzionale Leão Dehon e altre “opere” dehoniane in Mozambico e in altri paesi.

    È questo prete che descrive l’orfanotrofio – o meglio “un centro di assistenza per i bambini bisognosi” – come un “castello”. “E’ chiuso, non entra nessuno”, continua. “È chiuso perché è privato, ci sono dei giovani all’interno. Lui [Luciano Cominotti] mette i bambini al lavoro. Alcuni fanno la guardia, altri lavorano. Sono già stato lì in diverse occasioni, l’ultima delle quali quattro o cinque anni fa” prima di confermare che il palazzo ha guardie armate e che alcuni in città parlano del “terrore “che il luogo ispira.

    L’ultima volta che sono stato in Gurué fu l’anno scorso, ma il prete Luciano Cominotti non era lì. Lui e il prete Ilario a volte andavano a chiedere soldi in Italia per le “opere” che uno e l’altro dirigono. L’opera del prete Cominotti “è per aiutare i bambini.” L’orfanotrofio avrà “circa 50 bambini”, aggiunge.

    Il PUBBLICO ha tentato varie volte di contattare Cominotti nella Diocesi, ma non ha mai ottenuto risposta, e il prete Ilario Verri nel Centro Polifunzionale Leão Dehon, ma il direttore si trovava in Italia giá da alcuni mesi “per motivi personali”.

    “I due sacerdoti sono indissolubilmente legati”, spiega João Oliveira, che crede che Luciano Cominotti ha avuto, nel passato, dei collegamenti con la Congregazione dei Dehoniani, e che ci sia un tentativo di dissociarsi, per diluire le responsabilità.

    “Puó essere che, durante questo processo, il prete Luciano e l’orfanotrofio abbiano smesso di essere dei Dehoniani. Questo è un problema di chiarire. Sanno cosa sta succedendo e, ovviamente, ci sarà all’interno dell’ordine chi si oppone e ha causato questa conveniente separazione, apparente ed esterna “, considera.

    L’orfanotrofio è più esposto a sospetti abusi sui minori rispetto alla scuola, che anch’essa non sfugge alle “voci frequenti”, come ha raccontato al Publico un altro portoghese che vive a Gurue, e riceve i visitatori nelle loro case per i volontari in un vecchio seminario convertito in pensione, e che viene descritto sul sito della scuola (con le foto delle camere e la scuola) come “una bellissima villa non lontana dal centro.”

    I sacerdoti dehoniani contattati a Lisbona e Roma dal PUBBLICO, negano la connessione, insistendo sul fatto che Luciano Cominotti è sempre stato un diocesano e svolge ruoli di responsabilità nella diocesi di Gurué – nel sito web della diocesi appare come amministratore. Loro dicono di non aver mai sentito parlare della denuncia del portoghese João Oliveira o di qualsiasi altro reclamo sul prete Ilario.
    “Ho sentito questo per la prima volta”, dice il prete Adérito Barbosa. “Ho le migliori referenze di lui e la sua opera,” afferma il prete portoghese Luciano anch’esso contattato. E su quell’ antico seminario, ora una “locanda” appartenente al Centro Polivalente, dice che “È stato ristrutturato, potenziato e migliorato per accogliere i turista, visitatori e persone legate ad imprese e al Governo”.

    Per João Oliveira, il collegamento tra i due sacerdoti è rilevante per dimostrare che una scuola che ha beneficiato del sostegno del Ministero degli Esteri portoghese mediante la collocazione di insegnanti come lui, ha servito da “facciata” per qualcosa che coinvolge le due istituzioni – orfanotrofio e Centro Polivalente Leão Dehon. E che, nonostante le sue denunce – e le indagini aperte in Italia e Mozambico – gli stessi sacerdoti, bersaglio di sospetti, continuano ad essere responsabili delle delle due istituzioni.

    João Oliveira sostiene che “È pienamente giustificata la necessità di un coinvolgimento delle Nazioni Unite in questo crimine globale” e accoglie con entusiasmo la decisione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo – agli inizi di febbraio – per esigere alla Santa Sede “il ritiro delle funzioni” dei preti pedofili o sospettati di esserlo, e che li consegnino alle autorità giudiziarie per le indagini (una dichiarazione che non vincolante).

    Richieste delle Nazioni Unite

    In un documento senza precedenti rilasciato un mese fa, e che il Vaticano ha criticato di “distorcere i fatti”, i periti del Comitato delle Nazioni Unite hanno notato che 400 sacerdoti sono stati espulsi dalla Chiesa cattolica nel 2011 e 2012, per le accuse di pedofilia, durante il pontificato di Benedetto XVI. Ma un’analisi approfondita del vasto dossier di denunce ricevute negli ultimi anni contro i sacerdoti cattolici in diversi paesi, ha concluso che gli abusi erano “sistematici” e che la verità sarà nota solo quando le vittime verranno ascoltate.

    João Oliveira si identifica pienamente in queste conclusioni e dice che è urgente che le vittime siano protetti per poter essere ascoltate. “Solo quando ciò accadrá, ci saranno prove” aggiunge.

    “Dopo l’aggressione che ho subìto, le vittime non parleranno mai ai sacerdoti apertamente. Era un messaggio violento ed efficace che ha messo a tacere molti testimoni”, ha scritto in una delle tante lettere che ha inviato da allora a sbloccare la situazione.

    Il medico veterinário, collocato come professore in Mozambico, afferma che questo paese si sta “convertendo in un esempio internazionale della passivitá
    della Chiesa cattolica verso il crimine della pedofilia “. Quando è stato aggredito, il suo status di funzionario in servizio per la cooperazione portoghese prevedeva che un allarme fosse stato attivato (all’Ambasciata del Portogallo in Mozambico), dai sacerdoti, perché essi sono i responsabili della scuola dove era stato collocato come apprendista Inov Mundus, con una assicurazione sanitaria che gli dava diritto ad un rimpatrio di emergenza.

    I sacerdoti non hanno avvisato e l’ambasciata portoghese è stata informato solo giorni dopo dall’Ambasciata di Danimarca, che ha appreso della situazione attraverso una funzionaria straniera che lavora in Gurue. Gli amici di João Oliveira – di diverse nazionalità – si sono alternati perchè non rimanesse mai solo nella stanza in quella vecchia Villa Junqueiro in Gurue, che non sembra un ospedale.

    “Il rimpatrio di emergenza è ben chiaro nella parte dell’assicurazione offerto nel contratto. Appena sono stato meglio, ho avvertito l’ IPAD, ho chiesto che mi portassero a Maputo, sono andato alla Ambasciata di Portogallo, dopo Johannesburg, e infine a Lisbona”, racconta João Oliveira.

    Poche o nessuna risposta

    In Portogallo, quasi non ho ricevuto risposte alle lettere inviate e alle quali il PUBBLICO ha avuto ora accesso, tra le quali all’allora ministro degli esteri Paulo Portas al quale ha scritto nel mese di aprile 2013 per accusare la cooperazione portoghese di rimanere “criminalmente silenziosa e passiva in questo problema” e avverte sul fatto che “L’MNE potrebbe essere sponsor pedofilia in Mozambico”.

    Due anni prima, ha scritto “più volte” all’allora Console Generale del Portogallo in Mozambico, Graça Gonçalves Pereira, “per chiedere aiuto per questi bambini” e le informazioni sulle istituzioni locali per un possibile “intervento”. Al PUBLICO, Graça Gonçalves Pereira detto di avere ricevuto “centinaia di reclami di portoghesi”, quando ha assunto le funzioni di Console generale a Maputo, nel 2012, e non ricordava quella specifica corrispondenza.

    E anche quando era in Gurue, ha ripetutamente messo in guardia i responsabili dell’ IPAD (ormai estinta e fusa con l’Istituto Camões). “Hanno detto che gli dispiaceva molto per quello che era successo. Non passò molto tempo fino a quando mi sono reso conto che non avrebbero fatto nulla “, spiega João Oliveira.

    “E’ stato un problema del quale la nostra gestione ha avuto conoscenza”, ha detto al PUBLICO Fernanda Catarino, una dei responsabili del Inov Mundus, e ha avuto frequenti contatti con il docente. Era con lei e con una sua superiore che João Oliveira ha da subito condiviso i suoi sospetti.

    A questo livello, nulla poteva essere fatto, dice Fernanda Catarino, ora ufficiale nel Camoes. “La questione è stata rinviata ad una considerazione superiore, alla direzione.” E’ stato l’allora presidente del IPAD, Augusto Manuel Correia, che non ha risposto alle domande inviate dal PUBBLICO.

    Anche il Camões – Istituto per la Cooperazione e la lingua (che ha assorbito l’ex IPD nel 2012) non ha chiarito al PUBBLICO quanti insegnanti portoghesi ha collocato nel Centro Polivalente Leão Dehon, ed in quali date ha dato altre forme di sostegno e quali criteri ha scelto per selezionare il Centro Polivalente e la sua scuola per l’inclusione nella lista delle entità che avrebbero beneficiato del sostegno della cooperazione portoghese.

    Già dopo aver lasciato Gurue, João Oliveira ha anche avvertito organizzazioni per i diritti umani. Human Rights Watch lo ha mandato da Amnesty International, che lo ha mandato all’ UNICEF che non ha risposto.

    La lettera che nel mese di aprile 2013, il cooperante portoghese ha scritto al vice procuratore del Dipartimento di Investigazione e Azione Penale (DIAP) per insistere sul fatto che il caso non venisse dimenticato, si è conclusa in questo modo: “Devo scusarmi per la mia insistenza, ma io conosco alcuni di questi ragazzi. Hanno un nome e poco altro. Non hanno padre nè madre o chi voglia sapere di loro. (…). La signora procuratrice può archiviare queste vite: io non lo faccio “.

    Traduzioni Roberta Pietra per Rete L’ABUSO

    Fonte https://www.publico.pt/mundo/noticia/mocambique-padres-investigados-por-suspeitas-de-abusos-dirigem-orfanato-e-escola-que-teve-apoio-de-portugal-1626570

    https://test.retelabuso.org/wp-content/uploads/2025/09/il-documentario-sugli-abusi-nelle-chiese-di-new-orleans-basato-su-un-reportage-del-guardian-vince-il-premio-piu-importante.webpwp-content/uploads/2025/12/3-3-di-preti-pedofili-grazie-alla-complicita-dello-stato-italiano-che-non-interviene-da-decenni-non-solo-sul-clero-video-integrale-della-conferenza-alla-stampa-estera.webpwp-content/uploads/2026/05/la-coppia-che-si-suicida-come-la-figlia-molestata-da-bambina-da-un-parente-lultima-intervista-al-papa-quelluomo-un-assassino.webpwp-content/uploads/2025/12/parte-da-savona-sabato-24-la-panchina-viola-liniziativa-italiana-di-sensibilizzazione-contro-gli-abusi-su-minori-e-persone-vulnerabili.webpwp-content/uploads/2026/01/il-vescovo-di-bilbao-riconosce-il-lavoro-di-el-pais-per-indagare-sulla-pedofilia-e-gli-sforzi-delle-vittime-per-denunciare.webpwp-content/uploads/2025/02/chiesa-e-pedofilia-la-condanna-del-card-pell-in-australia-lalto-prelato-mai-sfiorato-dalla-magistratura-ecclesiastica.webpwp-content/uploads/2025/02/domenica-15-a-celle-ligure-gianluigi-nuzzi-presenta-il-suo-ultimo-libro-inchiesta-peccato-originale-interverra-francesco-zanardi-presidente-della-rete-labuso.webpwp-content/uploads/2025/02/preti-pedofili-e-adulti-complici-il-corto-di-cammuso-illumina-la-sala-farina-gesti-orrendi-camuffati-da-abito-religioso.webpwp-content/uploads/2025/02/dettagli-abusi-su-minori-in-nome-di-dio-da-piu-di-25-anni-ad-aci-bonaccorsi-la-comunita-che-plagiava-le-giovani-il-video.webpwp-content/uploads/2025/02/caso-vitale-processo-rinviato-a-dicembre-messere-a-telemolise-fatti-gravissimi-perche-commessi-da-chi-ha-una-funzione-educativa.webpwp-content/uploads/2025/02/chi-lha-visto-affronta-il-prete-che-ha-abusato-di-lui-la-risposta-preghiamo-insieme-un-caso-denunciato-dalla-rete-labuso.webpwp-content/uploads/2024/09/il-primo-film-sui-preti-pedofili-girato-a-savona-e-verona-sara-al-bari-international-film-festival-domenica-6-aprile.webp2014/02/27/moambico-le-accuse-e-larchiviazione-di-don-ilario-verri-che-calunnio-la-rete-labuso-e-don-luciano-cominotti/

  • Como, il vescovo si scusa per il prete pedofilo: “Perdono per il male che ha fatto alle vittime”

    Como, il vescovo si scusa per il prete pedofilo: “Perdono per il male che ha fatto alle vittime”

    Chiede perdono alle vittime, alle famiglie e alla parrocchia di San Giuliano. Il vescovo di Como, monsignor Diego Coletti, dopo un lungo periodo di silenzio, torna a parlare della vicenda di Marco Mangiacasale, l’ex sacerdote ed ex capo economo della Diocesi lariana condannato in primo e secondo grado a tre anni e mezzo per violenza sessuale su cinque ragazzine. Un caso che ha spaccato profondamente la comunità cattolica comasca. E’ stato papa Francesco a decidere direttamente del destino di Mangiacasale, scegliendo la “dimissione dallo stato clericale” per “il bene della Chiesa”.

    Una decisione quasi unica. Il caso poteva essere risolto con una decisione della Congregazione della dottrina della fede o con un decreto del presule comasco. Invece il Papa ha voluto di agire direttamente e, gesto ancor più clamoroso, lo ha fatto subito dopo la conclusione del secondo grado di giudizio. Mangiacasale, reo confesso, attende ancora che sia fissata la data dell’udienza in Cassazione. Le violenze sono avvenute ai danni di minorenni che frequentavano la parrocchia di San Giuliano a Como. La vicenda è esplosa con l’arresto il 7 marzo del 2012. Poco dopo monsignor Coletti aveva fatto sapere che il processo canonico era stato incardinato, quindi il silenzio assoluto. Fino a quando Repubblica ha dato notizia della decisione di Papa Francesco. Mangiacasale è stato spretato l’11 dicembre del 2013.

    In queste settimane la Diocesi lariana è finita sotto un diluvio di polemiche. Il vescovo è stato accusato di non aver reso pubblica la decisione del Pontefice nonostante l’espressa richiesta delle famiglie delle vittime. Va detto che Coletti aveva assolto ogni obbligo, meramente formale, comunicando al sacerdote la dimissione dallo stato clericale e allertando i genitori delle ragazze. Non sono mancati colpi durissimi all’interno della Chiesa comasca. In primis monsignor Angelo Riva, vicario episcopale e direttore del settimanale della Diocesi, lo stesso che aveva accusato di coprofagia i giornalisti che si erano occupati del caso. “Don Marco non è un pedofilo – ha scritto in un editoriale online – non è malato, non è socialmente pericoloso. È un peccatore che ha commesso crimini per i quali è stato giudicato”.

    Poi il successore di Mangiacasale a San Giuliano, don Roberto Pandolfi, che dopo due anni di silenzio ha criticato duramente i vertici della Diocesi. “Ho letto e riletto il commento di monsignor Angelo Riva – ha scritto sul sito della parrocchia – Ho letto la solenne affermazione che ‘la Chiesa di Como sa di volergli bene e di dovergli porgere il balsamo della misericordia’. Ma mi sarebbe piaciuto leggere anche che la Chiesa di Como sa di voler bene alle ragazze abusate da Mangiacasale”.

    In queste ore il messaggio quaresimale del vescovo Coletti. “Rinnoviamo alle giovani vittime e alle loro famiglie la domanda umile e accorata di perdono per tutto il male che hanno dovuto subire”, ha scritto. “Grava sul mio animo la tristezza di non essere riuscito a far pervenire con chiarezza a queste famiglie la mia sollecitudine: intenzione che pure era nel mio cuore e per la quale ho lungamente

    riflettuto e pregato”. “Il mio pensiero va anche a Marco Mangiacasale – conclude Coletti – Nulla può attutire la gravità delle sue azioni. Egli, però, rimane per tutti un fratello nella fede, da sostenere e accompagnare nel suo desiderio di redenzione”.

    http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/02/27/news/como_il_vescovo_si_scusa_per_il_prete_pedofilo_chiediamo_perdono_per_il_male_che_ha_fatto-79813119/