Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Il vicario difende il prete pedofilo  cacciato dal papa: ira del nuovo parroco

    Il vicario difende il prete pedofilo cacciato dal papa: ira del nuovo parroco

    COMO – A togliere il prefisso «don» all’ex parroco reo confesso di violenze sessuali su cinque ragazzine ci ha pensato papa Francesco. La risposta della Diocesi di Como è stata, nell’ordine, il silenzio del vescovo e una «difesa» del prete pedofilo da parte del vicario episcopale. Troppo, per l’attuale guida della parrocchia, don Roberto Pandolfi, che è uscito allo scoperto attaccando duramente i vertici della Chiesa lariana e chiedendo le dimissioni del braccio destro di monsignor Diego Coletti. Marco Mangiacasale, ex parroco di San Giuliano ed ex economo della diocesi di Como, è stato condannato in primo e secondo grado a 3 anni e mezzo per violenza sessuale su cinque ragazzine minorenni. Attualmente è agli arresti domiciliari in casa della sorella. Prima ancora del terzo grado della giustizia ordinaria, il Papa ha preso una decisione irrevocabile e ha «spretato» l’ex sacerdote.

    Le famiglie delle vittime hanno chiesto a più riprese una parola chiara del vescovo. Nessuna risposta. In compenso, il direttore del Settimanale della Diocesi monsignor Angelo Riva ha pubblicato sul sito ufficiale della curia lariana un intervento in difesa di Mangiacasale. «Non è un pedofilo, non è malato, non è socialmente pericoloso – è uno dei passaggi del testo -. È un peccatore che ha commesso dei crimini per i quali è stato giudicato. È deprecabile che una certa immagine “mostruosa” dell’imputato abbia finito per diventare di pubblica opinione ben al di là della sua reale consistenza».

    Don Roberto PandolfiLa replica dell’attuale parroco di San Giuliano don Roberto Pandolfi, il prete esorcista che ha smascherato gli abusi di Mangiacasale, da sempre vicino alle famiglie delle vittime, è un chiaro atto di accusa contro i vertici della diocesi. «Non so a quale parte della Chiesa di Como si riferisca monsignor Riva – scrive il sacerdote in un intervento pubblicato sul sito della parrocchia -. Forse a quella che frequenta lui, quella dei passi felpati nei sacri palazzi; forse a quella di coloro che pensano che bisogna coprire, nascondere, tacere, che ritengono che lo scandalo non sono gli abusi sessuali di un sacerdote su cinque ragazzine ma l’averli portati alla luce».

    Don Roberto porta invece l’attenzione su un’altra realtà. «C’è un’altra Chiesa di Como. Non sta nelle alte sfere, prega e soffre per Mangiacasale, sa benissimo che un prete fa del bene e fa del male, ma sa chiamare le cose con il suo nome. C’è una Chiesa di Como che si mette in riverente ascolto del Papa. Questa Chiesa è fatta di persone normali, di mamme, papà e nonni che hanno a cuore i loro figli, i loro nipoti, i loro preti e le loro parrocchie. Questa Chiesa rifugge inorridita davanti alle acrobazie dialettiche dei teologi moralisti ed è ben capace di distinguere il bene dal male, senza bisogno di dotte lezioni. C’è una Chiesa di Como che non ha paura della verità».

    E su questa affermazione, il parroco di San Giuliano arriva a chiedere le dimissioni del vicario. Una richiesta che sottintende una condanna altrettanto dura al vescovo di Como. «Aggiungo, da povero prete “badilante”, un consiglio – scrive il sacerdote -. Quando la propria presenza crea disagio e imbarazzo la persona intelligente si tira da parte. Le dimissioni le può dare anche un vicario episcopale, tanto più se occupa quel posto da oltre dieci anni».

    http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/14_febbraio_16/vicario-difende-prete-pedofilo-cacciato-papa-ira-nuovo-parroco-d40b5f76-96f6-11e3-bd07-09f12e62f947.shtml

  • SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    Si invitano le vittime non censite nei procedimenti penali nei confronti di don Nello Giraudo, don Giorgio Barbacini, Franco Briano, a contattare entro e non oltre 20 giorni Rete L’ABUSO all’indirizzo legale@retelabuso.org .

    Questo appello è diretto a tutte le vittime dei procedimenti di cui sopra, che non sono mai entrate in contatto con le autorità civili o con la Rete L’ABUSO.

    Nelle prossime settimane depositeremo presso il Tribunale di Savona le richieste di risarcimento danni alla Diocesi di Savona-Noli.

    L’ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, ha ravvisato la responsabilità di un vescovo,  Dante Lanfranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Per quanto attiene al Lanfranconi non è stato possibile rinviarlo a giudizio perché il tempo trascorso dagli abusi commessi ha fatto maturare la prescrizione.

    In quella ordinanza però il GIP sottolinea la responsabilità della Diocesi, stabilita dal secondo comma dell’art.40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    Dalla data dell’8 maggio 2012 le vittime di questo procedimento penale possono costituirsi parte civile, anche se prescritte in quanto l’ordinanza stabilisce una nuova data di prescrizione per tutte quelle vittime, quella del 8-5-2012. Da questa data le vittime hanno diritto per cinque anni a costituirsi parte civile.

    Annunciamo già da ora che la Rete L’ABUSO si costituirà parte civile in questo procedimento. La costituzione di parte civile potrà essere presentata anche dai comuni i quali, attraverso i propri servizi sociali, affidarono minori alle comunità gestite da preti pedofili della Diocesi di Savona-Noli.

    Vi invitiamo a contattarci al fine di stabilire quale possa essere la linea documentale che verrà usata nella richiesta di risarcimenti, in quanto nell’incontro a Genova del 10-2-2014 con il pool di avvocati che seguiranno questa causa si è stabilito che verrà utilizzata come linea di risarcimento, la personale vicenda, sarà di conseguenza obbligatorio produrre in tempi molto brevi tutta la documentazione necessaria. Per contatti legale@retelabuso.org .

    Francesco Zanardi

    Portavoce Nazionale.

    -Note legali su come verrà articolata la richiesta di danni alla Diocesi savonese. A cura di Stefano Rossi.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

    La sentenza in commento, pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21.08.2013 (n. 679/2013), rappresenta – almeno per l’Italia – un leading case avendo sancito, nell’ambito di un processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di una minorenne.

    La questione più spinosa e controversa, sotto il profilo giuridico, sta appunto nella qualificazione del rapporto che si viene ad instaurare tra il prete e la Diocesi rappresentata dal Vescovo, in particolare nella possibilità di sussumere tale rapporto nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 2049 c.c.

    Prima di entrare nel merito della questione, è tuttavia utile ripercorrere la sentenza, molto ben argomentata, che risolve anche alcuni nodi preliminari, non certi esclusivi della vicenda in commento, ma che potrebbero trovare svolgimento e attenzione anche in altri casi analoghi.

    È bene rammentare che il prete, che chiameremo Giulio, dopo essere stato consacrato chierico, era stato assegnato ad una parrocchia di Bolzano, in qualità di vicario cooperatore e di responsabile della pastorale giovanile.

    In questa funzione, approfittando della sua posizione di sacerdote, aveva carpito la fiducia di una bambina in occasione (e con la scusa) della preparazione prima della prima comunione e successivamente della cresima, imponendole il vincolo della promessa di mantenere segreti i loro incontri e inducendola, in un crescendo di ‘attenzioni’ e di minacce, a subire violenze sessuali ripetute.

    Don Giulio veniva tratto a giudizio, ma arrivati in Cassazione veniva assolto per intervenuta prescrizione dei reati, con conferma delle statuizioni civili della sentenza di merito (Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2009, n. 17846), ovvero la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal reato, liquidato equitativamente in €. 500.000,00= a favore della minore ed €. 100.000,00= cada uno per i genitori di costei.

    Con il processo instaurato avanti il Tribunale di Bolzano, i genitori della minorenne, hanno citato in giudizio don Giulio, la Parrocchia presso cui era stato assegnato e la Diocesi di Bolzano e Bressanone per sentirli condannare: a) il convenuto, ai sensi degli art. 2043 c.c. e 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali non coperti da giudicato in quanto successivi alla sentenza della Corte d’Appello di Trento – sez. dist. di Bolzano – con cui era stata affermata la responsabilità civile dello stesso per il fatto-reato commesso, quantificando in €. 7.000,00= i danni patrimoniali risarcibili; b) la Diocesi di Bolzano e Bressanone e la Parrocchia, a titolo di responsabilità solidale con il sacerdote, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2049 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali già definitivamente accertati con la sentenza del Tribunale trentino, oltre alle spese per la costituzione di parte civile e ai danni patrimoniali sorti successivamente.

    La difesa di don Giulio contestava (inutilmente) la ricostruzione dei fatti di causa emergente dalla sentenza della Corte d’Appello e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità della domanda risarcitoria per contrasto con il principio del ne bis in idem. In particolare si eccepiva che gli attori, costituitisi parte civile, avevano già ottenuto ristoro per il danno subito a mezzo della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, liquidati in via definitiva ed equitativa nel giudizio penale.

    Il Tribunale di Bolzano rigetta tale interpretazione, notando come la domanda degli attori, proposta in sede di costituzione di parte civile, si differenziasse per petitum da quella oggetto del processo, non comprendendo il risarcimento dei danni patrimoniali futuri, ma limitandosi a rivendicare esclusivamente le spese sostenute sino ad allora per le cure e la psicoterapia a cui era stata sottoposta la minore.

    A loro volta la Diocesi e la Parrocchia eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, oltre alla carenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 e/o 2049 c.c.

    Sul punto della legittimazione passiva, il giudice trentino se la cava rapidamente, rilevando come la stessa attenga “alla correlazione tra soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall’attore” (pg. 17; in dottrina C. Mandrioli,  Diritto processuale civile, I, Giappichelli, Torino, 2007, 55).

    Peraltro la contestazione della titolarità passiva, investendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un’eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. civ.  n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2012, n. 17701).

    Anche per tale motivo, l’accertamento, che deve essere operato dal giudice riguardo la predetta correlazione, si svolge agendo sulla stessa norma di diritto da applicarsi per la decisione del merito della causa, assumendo quindi come vera la ricostruzione dei fatti proposta dall’attore e conseguentemente identificando nel convenuto il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale (Cass. civ., sez, I, 6 aprile 2006, 8040)

    Una seconda eccezione prospettata dalle difese degli enti ecclesiastici atteneva all’avvenuta prescrizione della domanda. Se infatti è vero che l’art. 2947, 3° co., c.c. sancisce che, in caso di reato, il termine di prescrizione del risarcimento è pari a quello prescritto per il reato connesso, tuttavia “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)” [Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713].

    Vi è però da rilevare che la proposizione di domanda giudiziale (ovvero, nella specie, la costituzione di parte civile nel procedimento penale) nei confronti di uno dei coobbligati in solido determina  l’interruzione della prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati, senza necessità che in quel processo venga accertata l’esistenza del vincolo di solidarietà (Cass. civ., 23 aprile 1982, n. 2534).

    Meno convincente, in linea generale, appare un terzo principio enunciato sul punto dal giudice in sentenza, secondo cui il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione sarebbe da individuare nel momento in cui l’attore ha acquisito una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337). Volendo essere pratici, tuttavia, esso appare ragionevole, soprattutto se, operando un’analogia, si rapporta l’ipotesi in relazione alla quale il principio è stato sancito (ovvero i danni provocati da emotrasfuzioni infette) con il caso di specie (laddove il ricordo delle violenze, rimosso, è emerso dal subconscio della minore solo dopo alcuni anni).

    A conferma poi il giudice rileva come le parti ecclesiastiche, pur avendone l’onere, non avessero contestato l’individuazione temporale operata dagli attori del dies a quo del calcolo della prescrizione. Sicchè anche questa eccezione veniva rigettata.

    Un’ultima eccezione sollevata dalla Diocesi e dalla Parrocchia sottolineava come l’accertamento reso nel giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto di reato fosse ad essi inopponibile, in quanto non intervenuti, né chiamati in tale processo in qualità di responsabili civili (in precedenza si veda Trib. Lecce, sez. I pen., ord. 8 ottobre 2012, inwww.penalecontemporaneo.it).

    Detta eccezione è stata disattesa.

    Si deve rammentare che la cosa giudicata rappresenta la forza vincolante che il provvedimento giurisdizionale spiega in quanto decide irrevocabilmente circa la sussistenza della ragione fatta valere in giudizio. Essa consiste nel valore normativo che la decisione assume sia come regola ormai indiscutibile per le parti nei rapporti tra loro, sia come criterio obbligatorio per il giudice in qualunque giudizio futuro sul medesimo oggetto.

    A differenza di quanto si dispone per la materia civile, suol dirsi valere nel diritto penale il principio per cui il giudicato ha efficacia erga omnes. Ciò appare esatto, in quanto, per esempio, la parte lesa, ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, non può mettere nuovamente in questione il fatto escluso dal giudicato penale, neppure in sede separata, e ai limitati effetti del risarcimento (art. 25 cod. proc. pen.).

    Tuttavia più complesso appare estendere tali effetti a soggetti terzi che non abbiano partecipato a tale giudizio.

    Per superare tale ostacolo il giudice rileva come la sentenza emessa dalla Corte d’Appello trentina sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, in quanto il reato si era nel frattempo prescritto, pur facendo salve le statuizioni civili. Ciò comporta quindi che l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato diano luogo ad effetti analoghi a quelli del giudicato civile.

    “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione “ (Cass. civ., 21 giugno 2010, n. 14921; Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 1484).

    Sul punto, premesso che il giudicato a norma dell’art. 2909 cod. civ. “fa stato” tra le parti ed i loro aventi causa, è bene rammentare che il relativo vincolo preclusivo opera in una duplice direzione: in via immediata esplica effetti in ordine al rapporto accertato, impedendo la proposizione di nuove domande relative ad esso (c.d. efficacia diretta); in secondo luogo, ed in via mediata, la sentenza vale rispetto ad altri aspetti dello stesso rapporto (ovvero altri rapporti giuridici) diversi da quelli accertati a questo legati da un nesso si pregiudizialità-dipendenza; la precedente pronuncia non regola direttamente tali rapporti, ma ne condiziona in parte qua il contenuto (c.d. efficacia riflessa o indiretta).

    Con l’espressione efficacia riflessa, peraltro, non si intende una diversa qualità degli effetti ed un diverso vincolo per il giudice e per le parti del secondo giudizio in ordine al rapporto deciso, perché l’accertamento di questo non è né più né meno immutabile di quanto avviene in caso di efficacia diretta, solo che si vuol solo evidenziare che taluni effetti investono un aspetto distinto del rapporto (o addirittura un rapporto distinto da quello oggetto del giudicato) ma giuridicamente collegato ad esso, e gli effetti coinvolgono dunque un diritto sostanziale (dipendente) in ragione dell’efficacia prodottasi in ordine ad una differente situazione soggettiva (pregiudiziale).

    È soltanto il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente) rendendo possibile che esso spieghi i suoi effetti nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa; sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa  (Cass. civ., sez. un, 12 marzo 2008, n. 6523).

    Il giudice ha pertanto riqualificato il giudicato da penale a civile e poi ha valutato la sussistenza di un nesso di condizionamento tra quanto accertato nel giudicato e quanto da accertare (ovvero la responsabilità civile dei convenuti) nel processo in corso.

    In tal senso più di recente si è affermato “ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia proposta separatamente da quella diretta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, contro l’assicuratore, quest’ultimo non è parte necessaria del processo. Pertanto, il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore non era parte non può essere ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso di rendere non più controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza quale è il vincolo di solidarietà che sussiste tra il debito dell’assicurato ex delicto, di natura aquiliana, e quello dell’assicuratore ex lege, di natura indennitaria. A tal fine è necessaria, però, – non esistente nel caso de quo – una condanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi come statuizione che non solo investa la questione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa” (Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241).

    Il Tribunale ha rilevato tale rapporto di condizionamento-dipendenza  sulla base della relazione tra l’illecito commesso dal sacerdote e il titolo di responsabilità a cui sono stati chiamati gli enti ecclesiastici ex art. 2049 c.c., che si traduce in “un rapporto di solidarietà-dipendenza, ove invece la responsabilità del coobbligato-responsabile indiretto può essere invocata solo previo positivo accertamento della sussistenza di responsabilità del coobligato-autore del fatto illecito” (pag. 24 sentenza).

    Si può giungere dunque all’analisi del punto centrale della sentenza, ovvero la qualificazione del rapporto tra sacerdote e Diocesi entro le coordinate dell’art. 2049 c.c.

    Appare incontestato che don Giulio era stato incaricato vicario parrocchiale presso una parrocchia di Bolzano, essendogli affidate le mansioni relative all’educazione pastorale dei bambini e dei giovani e l’organizzazione della catechesi. Ora esclusa la possibilità di configurare una responsabilità diretta degli enti ecclesiatici, mancando un rapporto di immedesimazione organica tra il vicario parrocchiale e la Diocesi/Parrocchia, il giudice ha ritenuto sussistente un rapporto disciplinabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.

    Si rammenta che il principio espresso dall’art. 2049 c.c., secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti», ha costituito e costituisce tutt’ora una delle disposizioni più discusse a livello dottrinale in tema di responsabilità, connettendosi strettamente alla più ampia tematica della configurazione di una teoria generale della liabilitydivisa tra le varie concezioni dei relativi criteri di imputazione.

    Secondo Scognamiglio il criterio del rischio-profitto (imposto da Trimarchi) costituisce tutt’al più una ragione mediata della fattispecie di responsabilità, «il cui fondamento deve ricercarsi invece negli elementi e dati assunti dal disposto normativo»: questi elementi risiederebbero nella circostanza di avvalersi di altri per realizzare un fine o un interesse proprio, ossia il cd. rapporto di preposizione.

    È pur vero che  «una moderna interpretazione della norma non può non commisurarsi tanto ai criteri di organizzazione produttiva della grande impresa contemporanea, quanto al principio, desumibile dall’art. 41, 2° co., Cost., che subordina la legittimazione delle attività economiche all’attitudine ad accollarsi i danni prodotti, secondo canoni di efficienza sociale e non solo economica» (C. Salvi, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 1988, 1241), per cui, in quest’ottica, assodata la natura oggettiva di tale responsabilità, poco importa se la ratio della responsabilità dipenda dal rischio, dalla esposizione al pericolo, dalla preposizione o dalla vicarietà, in quanto il preponente è chiamato a rispondere nei confronti di un terzo del danno cagionato da un soggetto per effetto dello speciale vincolo che lo lega, dal quale nasce il titolo dell’imputazione.

    Notoriamente la responsabilità ex art. 2049 c.c. si configura alla ricorrenza di tre requisiti: a) il fatto illecito commesso dal preposto o commesso; b) il rapporto di preposizione; c) il nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente.

    Se il primo requisito risulta, nel caso di specie, definitivamente accertato in sede penale, è sul rapporto di preposizione che si incentra l’analisi del giudice.

    La terminologia usata dal legislatore, come si desume immediatamente dall’impiego del termine «padrone», appare arcaica, ma, più in generale, leggendo l’articolo «si direbbe che il legislatore sia fermo all’idea dell’azienda domestica, alla fase artigianale dello sviluppo economico: sembra cioè che la civiltà e la tecnica industriale ed i loro problemi siano rimasti estranei al codice». (P. Rescigno, Persona e comunità, Il Mulino, Bologna, 1966, 419)

    Oltre che desueto, il lessico utilizzato nell’art. 2049 c.c. è generico, quanto all’impiego dei termini «committenti», «domestici»  e «commessi»: il primo sostantivo è impiegato solo in tale articolo, gli altri vengono adoperati con significati differenti, così il vocabolo «committente» è utilizzato quale sinonimo di appaltante o di chi si incarica di eseguire una commissione, il termine «domestico» si riferisce a colui che svolge lavori domestici ai sensi della disciplina di cui al Libro V, Titolo IV, Capo II del codice civile, infine «commesso» è il lavoratore subordinato fornito di poteri di rappresentanza dell’imprenditore ai sensi degli artt. 2210-2213 c.c.

    Tuttavia si deve sottolineare come una rigida determinazione degli elementi del rapporto rappresenterebbe «un ostacolo alla rilevazione di una realtà fluttuante e in continua evoluzione» (C. Scognamiglio, Responsabilità civile, in Noviss.DI, XV, 1968, 699), così l’identificazione di tale responsabilità attraverso il termine «institutoria» vuole indicare riassuntivamente la fonte del rapporto dal quale nasce l’obbligazione e la giustificazione del trasferimento del costo del danno in capo al gestore.

    È comunque pacifico che la portata dell’art. 2049 c.c. non possa risolversi esclusivamente nell’individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, dato che il rapporto di preposizione identifica anche le nuove forme di rapporto tra due soggetti posti in posizione asimmetrica.

    «La responsabilità del committente o padrone per il fatto del commesso è subordinata al concorso di due requisiti, cioè che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente, indipendentemente dalla permanenza dell’incarico e dalla continuità della prestazione, e che lo stesso sia legato da un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza da parte di costui sull’operato del primo. Occorre, inoltre, che, tra l’esecuzione dell’incarico e la consumazione dell’illecito, esista, se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’evento lesivo sia stato reso possibile o comunque, agevolato, dall’adempimento dell’incarico» (Cass. 7 luglio 1976, n. 2548, MGC, 1976; Cass. 18 maggio 1976, n. 1748, MGC, 1976; Cass. 27 maggio 1976, n. 1111, MGC, 1976; Cass. 10 gennaio 1975, n. 99, MGC, 1975; Cass. 11 luglio 1975, n. 2766, MGC, 1975; Cass. 10 maggio 1974, n. 1354, MGC, 1974; Cass. 29 marzo 1972, n. 965, MGC, 1972; Cass. 30 dicembre 1971, n. 3776, MGC, 1971).

    Così tra le figure che impegnano la responsabilità del preponente vanno annoverati gli apprendisti (Cass. 10 maggio 2000, n. 5957, GCM, 2000, 980; Cass. 9 novembre 1978, n. 5135, MFI, 1978; Cass. 22 dicembre 1970, n. 2732, RC, 1971, 369), i lavoratori domestici (Cass. 8 agosto 1961, n. 1918, MGI, 1961; Trib. Genova 28 marzo 1961, RGL, 1961, 307; App. Milano 23 ottobre 1958, RGL, 1958, II, 563), la guardia giurata (Cass. pen. 17 marzo 1988, RP, 1989, 394), il catechista di una parrocchia (Trib. Pescara 19 marzo 1998, PQM, 1998, 1, 46), l’elettricista (App. Palermo 27 novembre 2000, GM, 2001, 920), l’istruttore di un circolo sportivo (Trib. Roma 24 marzo 2000, GRom, 2000, 455) ed infine l’istruttore di un’associazione scout (Cass. 26 luglio 2001, n. 10213, MFI, 2001).

    Si può affermare che in definitiva sia l’intensità della subordinazione (da valutare caso per caso) a determinare la sussistenza del rapporto prepositorio, andando oltre l’area del lavoro subordinato in senso proprio, per cui è sufficiente  ad integrare tale rapporto che le sue caratteristiche siano tali da configurare l’attività del preposto come strumentale rispetto all’utilizzazione che ne fa il preponente. (C. Salvi, La responsabilità civile, cit., 1242)

    Il rapporto di preposizione, dunque, non si collega necessariamente con un vincolo formale di subordinazione, configurandosi invece come situazione materiale nella quale si viene a trovare un soggetto nei confronti di un altro. Ne è una prova evidente il fatto che ogni volta che i giudici si sono trovati di fronte a forme di dissociazione tra datore formale e sostanziale, quali il prestito di dipendente o il distacco del lavoratore, hanno sempre individuato il preponente nel soggetto che, anche solo temporaneamente, ha effettivamente e liberamente utilizzato il lavoro altrui.

    Sicchè si è giunti alla conclusione per cui l’art. 2049 c.c. risulta applicabile ogni volta che sussista una relazione qualificata tra l’attività del padrone o del committente e il comportamento dell’ausiliario, come indubbiamente avviene nel contratto di mandato o di agenzia.

    In particolare, per la pronuncia della responsabilità per fatto altrui del mandante – secondo la giurisprudenza consolidata – è necessario che vi sia, oltre alla relazione di occasionalità con l’esecuzione del mandato, la spendita del nome del mandatario e l’apparenza della rappresentanza.

    Così «questa Corte suprema ha ritenuto, nell’ambito dei principi vigenti in materia anzidetta, che il mandante può rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., del fatto illecito commesso dal mandatario nell’esecuzione del mandato. Per altro, affinché possa sussistere la responsabilità indiretta del mandante per il fatto illecito compiuta dal mandatario è indispensabile che l’attività del mandatario, generatrice di responsabilità, possa mettersi in relazione di occasione oggettiva con il mandato, nel senso che il mandatario si sia avvalso della sua qualità e della sua posizione di rappresentante come mezzo per consumare l’illecito, e che, inoltre, la sua attività appaia verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato (Cass. 23 luglio 1976 n. 2013; conf. Cass. 27 giugno 1984 n. 3776)» (Cass. 13 giugno 1986, n. 3937, GCM, 1986, 6; Cass. 23 luglio 1966, n. 2013, GC, 1967, I, 571).

    La disposizione contenuta all’art. 2049 c.c. configura quindi una tipica ipotesi di responsabilità canalizzata sul preponente, ma, per poter essere affermata, postula nel preposto la qualità di rappresentante. Pertanto, non è l’attività di mandatario a poter essere assunta, ai sensi della citata disposizione, come fonte di responsabilità extracontrattuale del mandante, bensì l’utilizzazione della qualità di rappresentante per la consumazione dell’illecito nelle ipotesi in cui il danneggiante abbia agito, oltre che come mandatario, anche nella distinta e non sempre compresente veste di rappresentante, ossia nel caso che atecnicamente continua ad essere indicato nella pratica come mandato con rappresentanza (Cass. 19 dicembre 1995, n. 12945,GCM, 1995, 12).

    Ora determinato che il rapporto di preposizione è ben più ampio del solo rapporto di lavoro subordinato (M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009, 79), si deve verificare se sia possibile configurare una relazione di subordinazione gerarchica (che comporta poteri-doveri di direzione, vigilanza e controllo) tra il Vescovo, a capo della Diocesi, il parroco, quale referente della Parrocchia, e i chierici che svolgono la loro opera in tal ambito.

    Il fatto che quello tra Diocesi/ Parrocchia e chierici non sia un rapporto di lavoro in senso stretto non esclude tuttavia la chiara sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra il chierico e il suo vescovo, fondato sulla tipicità stessa della relazione canonistica, che non può non avere effetti sulla conseguente qualificazione civilistica.

    In base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l’idoneità all’incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di autorità religiosa e morale sui suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla, revocarne e sostituirne il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod. can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2; 519; 520 par. 2).

    Questa specialissima relazione gerarchica fra il vescovo e i suoi sacerdoti, ribadita dal DecretoPresbyterorum ordinis e concretizzata nello specifico dovere di obbedienza stabilito nei cann. 273 Cjc e 370 Cceo, si riflette nel dovere del vescovo diocesano di seguire con particolare sollecitudine i presbiteri curando che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato (cann. 384 Cjc e 192, § 4, Cceo). Vale a dire il complesso dei diritti e dei doveri che concretizzano il loro essere presbiteri al servizio della diocesi, senza limitazioni di sorta (in senso restrittivo però G. Feliciani, Il popolo di Dio, Bologna, il Mulino, 1995, 65).

    Sembrerebbe non sussistere, quindi, alcun ostacolo a considerare il vescovo come “committente” del parroco, ai sensi della norma in esame: al parroco sarebbero, infatti, affidate competenze e compiti propri dell’autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal vescovo.

    Peraltro il ricorso, in ambito ecclesiasticistico, alla peculiare forma di responsabilità indiretta exart. 2049 c.c. vanta qualche precedente, nella nostra giurisprudenza, a proposito dei danni causati da un religioso in un incidente stradale occasionato da incombenze espletate con il consenso del direttore della casa di appartenenza, ma fuori dalle mansioni di economo specificamente disimpegnate (Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, in Dir. eccl., 1985, II, 133 ss.; App. Roma, 18 gennaio 1982, ivi, 1984, II, 476 ss.).

    Vi è da segnalare tuttavia che in dottrina non sono mancate voci che hanno giudicato abnorme tale omologazione del rapporto ecclesiale al nesso tra committente e preposto in quanto assolutamente inconciliabili con la natura delle relazioni esistenti all’interno della Chiesa. Il rapporto del ministro di culto con la confessione prescinde da qualsiasi scopo di carattere immediatamente utilitaristico o strumentale ed evoca piuttosto il ruolo di servizio che tutti i membri dell’organizzazione ecclesiastica ricoprono, nei riguardi della relativa base comunitaria, al fine di perseguire una “utilitas communis”, non propria (A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 2005, 286). Nello stesso senso si è osservato che è sbagliato rapportare la relazione di servizio intercorrente fra il chierico diocesano e la diocesi alle figure tipiche del rapporto di lavoro per attribuire responsabilità patrimoniale al Vescovo per fatti illeciti civili e penali commessi da un chierico diocesano ed imputabili a questi come persona (P. Consorti, La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento, Giappichelli, Torino, 2000, specie 161-171). Va comunque segnalato che nella relazione in parola esistono molti elementi oggettivi che la rendono in parte assimilabile ad una prestazione sinallagmatica, tanto che il facere del presbitero è remunerato in proporzione alla spendita di energie (sul punto cfr. N. Fiorita,Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Milano, Giuffrè, 2003).

    Al tempo stesso, quanto al rapporto, vi è da considerare “l’ipotesi connessa con la missio canonica che il Vescovo conferisce ai chierici incardinati per l’esercizio del ministero”, ove sussiste un dovere canonistico di vigilanza che imputa al vescovo la duplice responsabilità di riparare i danni commessi dal chierico, pro quota (corresponsabilità), e, ai sensi del can. 128, per quanto rapportabile alla negligenza episcopale in materia di supervisione, vigilanza e selezione dei chierici o dei parroci. (M. Cozzolino, Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti, in G. Dalla Torre, P. Lillo (a cura di), Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato, Giappichelli, Torino, 2008, 318-322).

    Se si ha riguardo al tenore della normativa di diritto canonico, non vi è dubbio quindi che faccia capo al Vescovo un particolare «dovere di vigilanza» sull’attività ministeriale del presbitero, il cui negligente o abusivo adempimento può indubbiamente essere fonte di responsabilità secondo il diritto della Chiesa. Anzi, l’esperienza sembra avere dimostrato l’importanza di un corretto esercizio da parte del Vescovo, anche durante la fase antecedente l’ordinazione del sacerdote e il conferimento dell’incarico pastorale, di tutta una serie di specifici obblighi di controllo, previsti dal diritto canonico, e finalizzati proprio ad accertare l’idoneità del candidato ad essere ammesso al percorso di formazione e alla sua proficua prosecuzione.

    Inoltre, già sulla base delle previsioni codicistiche, il Vescovo che abbia conoscenza (diretta o a seguito di denuncia) di fatti rientranti nella previsione del § 2 del can. 1395, c.j.c. – secondo cui il chierico che abbia commesso un delitto contro il sesto precetto del Decalogo, abusando di un minore al di sotto dei 16 anni, deve essere punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti – in quanto titolare della potestà giudiziaria, anche relativamente alla materia penale, ha precisi obblighi finalizzati all’accertamento dei fatti, e quindi alla punizione del colpevole, nonché alla tutela dei soggetti coinvolti attraverso l’adozione di idonee misure cautelari e disciplinari.

    In tali termini se anche si può forse eccepire sulla corretta utilizzazione del termine “sottoposti” riferito ai chierici rispetto al vescovo, ma non anche ai religiosi ed alle religiose rispetto ai propri “superiori”, comunque, al di là di elementi linguistici formali, non è facilmente contestabile che tra chierici e vescovi sussiste una relazione gerarchica che “sottopone” i primi all’altro (L. Navarro (a cura di),  L’istituto dell’incardinazione:natura e prospettive, Giuffrè, Milano, 2006).

    Si rinvia per ulteriori riferimenti alle pagg. 29-30 della sentenza in commento.

    Il giudice, svolta tale analisi, conclude per la sussistenza di un rapporto di preposizione fra vicario parrocchiale e Parrocchia, nonché tra vicario e Diocesi, in quanto attraverso l’attività di quest’ultimo l’ente ecclesiastico raggiunge i fedeli, così realizzando gli scopi pastorali immanenti all’ente stesso; dunque l’attività dei sacerdoti non può che rivelarsi  come latamente strumentale rispetto alle finalità dell’ente di appartenenza.

    Quanto al requisito del nesso di occasionalità fra incombenze e fatto dannoso, si deve rilevare come il panorama giurisprudenziale non offra, almeno nell’ultimo periodo, particolari spunti di riflessione, nella misura in cui il principio dell’occasionalità necessaria appare pienamente consolidato, nel senso di darne una lettura piuttosto ampia. L’accertamento del rapporto di causalità tra l’illecito e l’esercizio delle incombenze è svolto infatti con regole elastiche in base alle quali non è richiesta alcuna formalizzazione del rapporto di preposizione sotto il profilo eziologico: in questo senso non è necessario l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità in senso stretto, essendo sufficiente la sussistenza di una condizione di occasionalità necessaria, che abbia reso possibile o agevolato la condotta illecita del preposto.

    «La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 c.c., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. è infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria., nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro» (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, GCM, 2008, 3; Cass. 24 gennaio 2007 n. 1516, GCM, 2007, 1; Cass. 29 settembre 2005 n. 19167, GCM, 2005, 9; Cass. 7 gennaio 2002 n. 89, GCM, 2002, 1; Cass. 17 maggio 2001 n. 6756, GCM, 2001, 5; Cass.  13 novembre 2001 n. 14096, GCM, 2001, 11; Cass. 20 marzo 1999 n. 2574, GCM, 1999, 3; Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, GCM, 1998, 12; Cass. 7 agosto 1997 n. 7331, GCM, 1997, 7-8; Cass.  9 giugno 1995 n. 6506, GCM, 1995, 6).

    La formula dell’occasionalità necessaria si compone di due elementi: l’occasione e la necessarietà. Da un lato, tramite il riferimento al concetto di occasione si vuole evidenziare come non sia necessario che l’esercizio delle mansioni assurga al ruolo di causa dell’illecito, secondo le regole generali dettate dagli articoli 40 e 41 del codice penale. D’altra parte, il richiamo alla nozione di necessità significa che l’espletamento delle incombenze affidate al commesso deve inserirsi quale componente, appunto, necessaria nella situazione dalla quale l’evento è scaturito, nel senso di averlo favorito o averlo reso almeno possibile.

    Tuttavia, posto che anche l’arbitraria tracimazione dai compiti propri del preposto realizza un comportamento abusivo o comunque illegittimo, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto, invece, insufficienti, per escludere il rapporto di occasionalità necessaria, l’eventuale abuso del preposto o la illegittimità del suo operato se l’attività si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente e, conseguentemente, ritiene che il riferimento della condotta all’ente stesso può venire meno solo quando il preposto agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, e che quindi il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri dell’ente, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il soggetto autore dell’illecito è inserito.

    Nel caso di specie l’incontro tra don Giulio e la minore è stato agevolato, se non addirittura reso possibile, dalle mansioni che questi svolgeva presso la Parrocchia. Poiché, poi, preposto all’organizzazione della pastorale giovanile era proprio l’autore del reato (che, come emerge anche dalla lettura della sentenza della Cassazione penale, risulta sia stato coperto dal suo parroco che non voleva scandali stante la sua imminente nomina a vicario del Vescovo)  risulta evidente il nesso di occasionalità necessaria fra le incombenze da questi esercitate (istruzione religiosa dei minori e cura dei corsi) ed il fatto-reato, nel senso che le prime hanno occasionato, o meglio agevolato, la commissione del secondo (cf. pagg. 31-33 sentenza).

    Ritenuta sussistente la responsabilità solidale dei convenuti enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice li ha condannati in uno con don Giulio al risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli attori come liquidato nella sentenza della Corte d’Appello, rinviando all’istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale futuro.

    Alla fine anche l’Italia ha il suo “leading cases” in materia di risarcimento del danno da pedofilia a carico della Chiesa-Istituzione; ciò è dovuto al coraggio di una ragazza, alla tenacia dei suoi genitori, unita alla capacità e all’impegno del loro avvocato e all’indipendenza intellettuale di un bravo giudice, i quali ci ha fatto dono, senza dubbio con un pesante prezzo personale, di uno di quei casi che, passo dopo passo, punteggiano la storia del diritto di un paese e ne consentono l’avanzamento. Casi che chiamano gli studiosi a riflettere sull’essenza stessa del diritto e sulle sue connessioni con l’evoluzione della società, in tutte le sue sfaccettature: la garanzia dei diritti, la separazione dei poteri, il principio di laicità, il rapporto tra il diritto e la legge, tra il diritto e la morale.

    Per riferimenti ulteriori in dottrina si veda:

    D.G. ASTIGUETA, La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali, in Periodica de re canonica, 2004,  623-691:

    N. BARTONE, Il conflitto d’obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale, in Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, LEV, 2012, 149-198; 

    P. CONSORTI, La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013;

    A. LICASTRO, Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2010;

    A. LICASTRO, Riappare un “deja vu” nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

     

  • Sorisole, preti pedofili e minori con condanne nella stessa struttura

    Sorisole, preti pedofili e minori con condanne nella stessa struttura

    Un sacerdote, detenuto dal febbraio 2013 nella casa circondariale di via Gleno, dove sta scontando una condanna definitiva a sette anni e quattro mesi per abusi su un minore che frequentava l’istituto scolastico e per detenzione di materiale pedo-pornografico trovato nel proprio computer, a marzo potrebbe lasciare il carcere di Bergamo.

    E’ don Marco Baresi, ex vicedirettore del Seminario diocesano di Brescia, che dopo aver scontato oltre 4 anni ai domiciliari, ora è in carcere a Bergamo a seguito della condanna definitiva stabilita dalla Cassazione nel febbraio 2013: sette anni e 4 mesi.

    Ma dove andrebbe don Baresi a scontare il resto della sua pena?

    La struttura individuata è il Patronato San Vincenzo di Sorisole, diretta da don Fausto Resmini, coordinatore dei cappellani delle carceri lombarde e cappellano di quello di Bergamo. Dentro le mura del Patronato San Vincenzo trova spazio anche, dal 1978, una comunità di accoglienza per minori denominata “Don Lorenzo Milani”.

    LA COMUNITA’ PER MINORI

    A questa comunità sono affidati minorenni con un’età compresa tra i 14 e i 18 anni che, per decreto del Tribunale dei Minori, vengono cautelativamente allontanati dalle loro famiglie: vittime di sfruttamento e violenza; minori agli arresti domiciliari; minori in custodia perché arrestati in flagranza di reato; minori passati in giudicato e per i quali è stata accertata la pericolosità sociale. La comunità offre accoglienza anche a minori stranieri non accompagnati ed a giovani richiedenti asilo politico e profughi. Inoltre si offre accoglienza notturna a tutta una serie di giovani senza fissa dimora ed ad adulti con diversi problemi di emarginazione grave.

    Eppure, è proprio dietro l’alta siepe che circonda il villaggio dei fanciulli voluto da don Bepo Vavassori a Sorisole, che i vescovi delle dieci diocesi lombarde (Bergamo, Brescia, Crema, Cremona, Milano, Vigevano, Pavia, Como, Lodi e Mantova) anni fa hanno deciso di aprire in gran segretezza una comunità di pronto intervento e accoglienza per preti incappati nella giustizia: indagati o addirittura già condannati per pedofilia o per aver commesso abusi su minori. Una struttura d’emergenza dove trascorrono lunghi periodi anche sacerdoti affidati ai servizi sociali per adulti.

    Nella maggior parte dei casi questi religiosi, nonostante la condanna, continuano la loro vita pastorale per di più vicini, vicinissimi, ai ragazzi accolti al Patronato. In questa struttura sono stati accolti negli ultimi anni sacerdoti che sono saliti alla ribalta della cronaca giudiziaria proprio per i loro abusi sui minori.

    I CASI E I PRECEDENTI

    Come don Tarcisio Baccalà 62 anni, un lungo curriculum di spostamenti in tantissime parrocchie d’Italia, da Trezzano sul Naviglio a Roma. Parrocchie e oratori da dove è dovuto fuggire, denunce causa per pedofilia, trovando per anni riparo anche nella comunità Villa Iride dei padri Venturini, che esiste per preti pedofili, sul lago Maggiore, a Verbania.

    Al Patronato San Vincenzo di Sorisole, pizzicato da un servizio televisivo delle Iene, ha trovato rifugio fino a poco tempo fa anche don Adriano Locatelli 65 anni, già vicario parrocchiale a Cologno al Serio, accusato di abusi sui minori, o ancora don Vincenzo Sorini, della diocesi di Milano, finito sotto inchiesta e poi condannato per abusi sessuali e possesso di materiale pedo-pornografico.

    Tanti i ragazzini che nell’arco di oltre dieci anni sarebbero stati avvicinati dal religioso che, con la scusa di scattare fotografie, li denudava e faceva “avances” nei loro confronti. Per anni avrebbe prodotto in proprio quel materiale pornografico con adolescenti trovato dalla polizia, diligentemente catalogato, nella canonica di un paesino di Varese, sul lago Maggiore dove il sacerdote ha svolto il suo compito di pastore di anime. Ancora oggi è in affidamento ai servizi sociali ospite del Patronato San Vincenzo.

    Sempre a Sorisole era stato ospitato don S. R. 51 anni di Masano di Caravaggio che nel 2010 era finito nel mirino della trasmissione televisva Le Iene con l’accusa di aver molestato due ragazzi fingendo di fornire loro un supporto spirituale. Per quegli episodi documentati dalle telecamere il vescovo di Cremona, monsignor Dante Lanfranconi, lo aveva sollevato dal proprio incarico al Santuario di Caravaggio. Così don S.R. aveva trovato riparo al Patronato di Sorisole per alcuni mesi fino a quanto, stanco della pressione a cui era stato sottoposto, decise di togliersi la vita alla fine novembre 2010.

    Accanto alla comunità per minori di Sorisole sono stati ospitati in questi anni sacerdoti di Cremona e di Milano. Ognuno con una storia che racconta una provincia italiana dove, ancora, “i panni sporchi si lavano in famiglia”. O in parrocchia.

    I LUPI E GLI AGNELLI

    “Lavare i panni sporchi in famiglia” non è certo una citazione evangelica, che del resto dice il contrario (“È inevitabile che gli scandali accadano”), ma è diventata una pratica che dovrebbe nascondere il più spiacevole dei problemi: la piaga della pedofilia non è una questione che ha colpito chiese e parrocchie lontane, ma è una realtà assolutamente presente a Bergamo, cuore del cattolicesimo. Possibile che nessuno si sia chiesto come possano coabitare nella stessa struttura molestatori e vittime? O forse, biblicamente parlando, lupi e agnelli?

    Don Fausto Resmini, a cui abbiamo posto queste domande risponde (lo potete leggere in un articolo a parte o cliccando qui) illustrando obiettivi e meriti dell’iniziativa ed esclude qualsiasi convivenza con i minori anche se, dice “è facile generalizzar ed equivocare”.

    http://www.bergamonews.it/cronaca/sorisole-preti-pedofili-e-minori-con-condanne-nella-stessa-struttura-184186

  • «Abusi su allievo», prete si autosospende

    «Abusi su allievo», prete si autosospende

    PAVIA. Un passo indietro, in attesa di un verdetto finale da parte dei giudici. Don Gabriele Corsani, 45 anni, sacerdote salesiano ex economo del collegio Don Bosco di Pavia, condannato in primo grado a tre anni e quattro mesi per violenza sessuale su un giovane allievo, ha deciso di autosospendersi da prete. A confermarlo è lo stesso sacerdote, che da Sesto San Giovanni, dove fino a poco tempo fa ha esercitato il suo ministero, anche dopo l’inchiesta e il processo di Rimini, fa sapere di essersi preso «una pausa di riflessione» e di non esercitare più «il ministero presbiterale per evitare un coinvolgimento pregiudiziale nei confronti della congregazione salesiana e della Chiesa».

    La decisione del sacerdote arriva mentre è in corso l’appello a Milano contro la condanna inflitta a luglio dell’anno scorso dal giudice di Rimini Stefania Di Rienzo, che ha ritenuto il religioso responsabile di violenza sessuale su un allievo all’epoca 19enne (il ragazzo, che è rappresentato dall’avvocato Monica Gnesi di Monza, è stato di recente risarcito). Un verdetto impugnato qualche mese fa dall’avvocato difensore Girolamo De Rada, che punta a «una rilettura della vicenda», e quindi non definitivo.

    I fatti al centro della sentenza del tribunale di Rimini, che i giudici di secondo grado devono riesaminare, risalgono al 2007, anche se l’inchiesta della procura di Rimini era partita nel 2011. Soltanto allora infatti un 24enne ex allievo di don Corsani aveva presentato denuncia, raccontando quello che sarebbe successo in un albergo di Rimini dove un gruppo di allievi di un istituto tecnico di ispirazione cattolica del milanese si trovava per un seminario. Secondo l’accusa e secondo i giudici di primo grado, in quell’occasione il sacerdote aveva attirato in una stanza dell’albergo il giovane allievo, proponendogli di dormire insieme.

    Ci sarebbero state molestie, prima che il ragazzo riuscisse a fuggire. Una ricostruzione che il giudice di Rimini aveva ritenuto attendibile, ma su cui ora è atteso un pronunciamento della Corte di appello. «Confido nell’operato della magistratura e della giustizia», si limita a dire il sacerdote, che non vuole però entrare nel merito della sua vicenda giudiziaria. In attesa che il caso possa chiudersi davanti ai giudici, ha deciso di chiedere quindi una pausa dall’esercizio del suo ministero. In altre parole don Gabriele Corsani non farà il prete, pur continuando a restare sacerdote, fino a che la sua posizione non sarà del tutto chiarita. Oltre all’appello sulla condanna, resta anche da capire come si evolverà un’altra indagine della procura di Pavia, a cui il giudice di Rimini aveva trasmesso gli atti per il caso di un altro allievo, che aveva parlato di presunte molestie avvenute all’interno del collegio Don Bosco di Pavia che lo aveva ospitato nel 2008.

    http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2014/01/21/news/abusi-su-allievo-prete-si-autosospende-1.8506693

  • Pomeriggio 5, la denuncia di ‘Francesca’: “Don Marino ha abusato di me”. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

    Pomeriggio 5, la denuncia di ‘Francesca’: “Don Marino ha abusato di me”. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

     MILANO. Un volo a Milano, il tempo di entrare in studio e raccontare la sua storia. Questo è appena accaduto in diretta televisiva su Pomeriggio 5, trasmissione d’intrattenimento di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso, sul tema dell’ormai nazionale vicenda“don Marino Genova”.

    Spazio allo share, quindi, per una vicenda che piomba nelle case di oltre tre milioni di spettatori, come specificato dalla conduttrice, ed aggiunge sempre più protagonisti alla cronaca delle pagine web a non solo e così, dopo Repubblica, che ha pubblicato un’intervista in cartaceo sul numero di ieri, e le decine di articoli dei portali d’informazione locali, con le dichiarazioni divicinanza pubblicate da noi in esclusiva nei giorni scorsi, l’approdo a Mediaset è preceduto da mille polemiche legate al binomio “Chiesa e pedofilia” e a quello “Chiesa e omertà”, ma anche alle tante frasi pubblicate tra facebook e blog con anche la lettera-testimonianza della stessa ragazza chiamata “Francesca” per l’occasione.

    Ma torniamo ai fatti. Da Barbara D’Urso ha sfilato un lato della verità, quella della giovane donna che senza mezzi termini e con lacrime agli occhi ha affermato: “Il prete si è approfittato del fatto che mi mancavano il papà e la nonna da poco morta. La prima volta c’è stata quando avevo 13 anni (oggi ne ha 18) e lui mi portò in sacrestia, mi sbattè contro un muro e mi violentò”.

    Quattro anni di rapporti sessuali con don Marino che avrebbe plagiato la giovane donna: “Mi diceva parole dolci, mi scriveva e mandava decine di sms. Per era tutto normale, non riuscivo a capire. Non diceva di amarmi ma sia a casa mia che in sacrestia mi violentava. Diceva di volere un figlio da me”.In diretta tv spunta anche una e-mail di monsignor De Luca alla stessa D’Urso che afferma l’aver “riscontrato l’attendibilità dei fatti” contenuti nelle oltre 50 pagine di denuncia depositata dalla ragazza.

    Eppure si è tentato di dare voce anche a parte della cittadinanza di Portocannone che, intervistata, continua a “non credere alla veridicità dei fatti” ipotizzando un suo “esser stata costruita” quasi ad hoc per un semplice motivo: “soldi”.

    “La mia casa è accanto a quella del prete, io stessa pulivo la sua casa e non è assolutamente vera la denuncia”, sostiene una donna del paese e, poco dopo, ecco apparire in diretta Tv da Portocannone anche il sindaco Mascio che ha evidenziato “l’ottima attività pastorale del parroco a sostegno di tutti” … “eppure – lo interrompe la D’urso – aiutava anche sè stesso: è facile violentare una ragazzina”.

    E lì segue l’rvm con le voci di paese che sostengono pienamente don Marino: ”Non ci crediamo, don Marino è una persona speciale”. E così la replica della giovane e irritata Francesca che afferma: “Don Marino ha una doppia personalità e io voglio giustizia e rivolgo un appello alle altre vittime di parlare e denunciare”.

    La D’Urso ha proposto tutto come se fosse vero e appurato e don Marino già condannato mentre stringeva in mano la pagina del quotidiano “La Repubblica” denunciante il caso.

  • Discepoli di verità – Dossier Legionari di Cristo

    Discepoli di verità – Dossier Legionari di Cristo

    Discepoli di verità

    Dossier Legionari di Cristo

    (Documenti e testimonianze sugli abusi sessuali del fondatore dei Legionari di Cristo, il prete pedofilo Marcial Maciel Degollado, protetto per anni da papa Wojtyla e dal cardinale prefetto Joseph Ratzinger)

    Kaos edizioni, Milano, 2010, pag.223, euro 18,00

    Questo ordine religioso si configurava come una setta intra-ecclesiale dai comportamenti al limite del delinquenziale. La manipolazione psicologica degli adepti e di tutti coloro che frequentavano le sue istituzioni era totale: spionaggio e dossier segreti servivano per instaurare una rete di complicità e connivenze tali da coprire ogni tipo di abuso che veniva compiuto, soprattutto dal fondatore.

    Marcial Maciel Degollado (1920-2008) era un finto prete santo messicano, caratterizzato da un incredibile capacità di simulazione e di fare l’esatto contrario di quello che lui e la chiesa da sempre predicano:

    -era riuscito a mantenere in epoche diverse svariate famiglie clandestine per un totale di sei figli

    -decine di novizi del suo ordine religioso furono molestati sessualmente per decenni

    • derubava il suo stesso ordine religioso per mantenere le sue amanti e i relativi figli naturali e adottivi
    • era un morfinomane incallito che non disdegnava di praticare lucrosi traffici
    • corruttore inveterato, versava copiose bustarelle ad esponenti vaticani, in cambio soprattutto di connivenze sulla sua scandalosa vita privata
    • clerico-fascista fanatico, era in tenera amicizia con i più sanguinari dittatori sud-americani                                                                     Il testo ha un tono satirico-polemico a partire dalla scelta dei titoli dei capitoli: “La figlia segreta e altre storie”, “Una  insaziabile dipendenza dal sesso”, “Giustizia ratzingeriana”. In un passo del libro Degollado è definito  “Rasputin azteco”.

    Il comunicato ufficiale contro di lui emanato dalla santa sede nel 2010 è il solito capolavoro di ipocrisia in quanto sottace le decisive complicità vaticane nei suoi innumerevoli misfatti.

    pierinogiovannimarazzani@gmail.com

    novembre 2013

  • “Difficile curare i preti pedofili  in un ambiente ecclesiastico”

    “Difficile curare i preti pedofili in un ambiente ecclesiastico”

    Il parere del professor Maurizio Marasco, docente di Psicopatologia forense alla Sapienza di Roma

    MILANO – La psichiatria accademica tende a minimizzare le possibilità di recupero per i soggetti che abusano di minori, soprattutto se non curati precocemente, e tende ad escludere l’efficacia riabilitativa di qualsiasi trattamento farmacologico, compresa la castrazione chimica. La pedofilia non è una malattia mentale, ma piuttosto un disturbo abnorme del comportamento sessuale che di solito emerge durante lo sviluppo evolutivo, in età prepuberale.

    “Il pedofilo non è un malato di mente e conserva la capacità di rendersi conto del valore o disvalore delle proprie azioni”, spiega lo psichiatra Maurizio Marasco, professore di Psicopatologia forense all’università “La Sapienza” di Roma. “Quando compiono l’atto, questi soggetti sono molto attenti nell’occultare la propria azione sessuale. Sono astuti e abili nel nascondere tutte le prove a loro carico e sanno benissimo che stanno commettendo dei reati”.

    Il professor Marasco spiega di aver incontrato, in qualità di perito nominato dal tribunale, preti accusati di molestie sessuali su minori: “Per esperienza ritengo che i soggetti che sono protagonisti di questi comportamenti si sono avviati verso il sacerdozio con personalità già deviate fin dal loro processo evolutivo. Nei rari casi in cui i disturbi si manifestano dopo l’ordinamento, probabilmente c’è un’immaturità dal punto di vista psicosessuale”.

    Sembra che la medicina ufficiale ignori le strategie di sostegno attuate dai Padri Venturini. Nonostante queste comunità religiose si avvalgano anche di specialisti laici, tutto rimane sotto uno scrupoloso riserbo. “Posso immaginare che questi soggetti vengano sospesi dal sacerdozio e inviati in una comunità per essere sottoposti a cure”, prosegue il professor Marasco, “Ho qualche dubbio però che in un ambiente chiuso come quello ecclesiastico si possano ottenere buoni risultati. Inoltre affidare questi soggetti a psicologi che vengono dallo stesso ambiente, mi lascia perplesso”. Poiché i sacerdoti, psicologo e paziente, condividono lo stesso mondo e la stessa morale, il terapeuta, anziché mantenere una posizione neutra, tenderà a esercitare il giudizio e a far emergere il senso di colpa, piuttosto che la consapevolezza delle proprie pulsioni. Sulle possibilità di reinserimento dei pedofili nel loro ambiente, Marasco è categorico: “Ho enormi riserve sul reintegro dei sacerdoti pedofili in un contesto che li esponga a contatti con minori. Nei soggetti adulti la possibilità di debellare questa anomalia del comportamento è minima, per non dire nulla. Il rischio che si riattivi è altissimo”.

    Il professor Marasco spiega che, in linea di massima, i soggetti pedofili non accettano spontaneamente una terapia di tipo psichiatrico. Senza questa volontà la psicoterapia non può essere efficace. Il pedofilo non vuole uscire dalla sua situazione perché da essa trae gratificazione. Nel sistema sanitario italiano, soprattutto in quello pubblico, non ci sono centri in grado di accogliere questo tipo di casi. Una volta uscito dal carcere il pedofilo rimane un soggetto pericoloso. “Sarebbe utile, come succede ad esempio in Svizzera, che si costituissero dei centri che possano aiutare i pazienti ad inibire i propri impulsi in modo da non compiere l’atto”, continua lo psichiatra.”Oltre a questa mancanza In Italia c’è un rifiuto anche da parte di molti miei colleghi a curare soggetti che hanno un disturbo così sgradevole, per usare un termine elegante. C’è un rifiuto davanti ad azioni così degradanti. La terapia dovrebbe cominciare subito: il carcere non deve essere solo un luogo di afflizione, ma deve avere un ruolo nella riabilitazione. Rimessi in libertà questi soggetti dovrebbero essere inseriti in comunità e trattati con psicoterapie cognitive e relazionali per evitare il ritorno di comportamenti deviati, anche se l’alterazione rimarrà comunque sempre latente: fa parte dello stile di vita del soggetto ed è molto difficile sradicarla”.

    24 luglio 2013

    http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/07/24/news/preti_pedofili-62446106/

  • Salesiano ex confessore di Berlusconi condannato per violenza sessuale

    Salesiano ex confessore di Berlusconi condannato per violenza sessuale

    Aveva attirato uno studente nella sua stanza durante una gita a Rimini. Don Gabriele Corsani nel 2010 era stato invitato a Palazzo Chigi con un gruppo di studenti universitari di Pavia. E proprio alla procura locale il gup ha trasmesso gli atti perché venga aperta una nuova indagine.

    “Un sacerdote molto coperto, molto protetto da un ambiente omertoso. Tutti sapevano, ma nessuno parlava. Era un personaggio chiacchierato da tempo”. L’avvocato Monica Gnesi punta il dito anche contro i superiori di don Gabriele Corsani, sacerdote vicino alla famiglia Berlusconi e già confessore dell’ex premier, condannato a 3 anni e 4 mesi per violenza sessuale dal giudice per l’udienza preliminare di Rimini Stefania Di Rienzo. Il pm, che aveva chiesto 6 anni di carcere, durante la requisitoria aveva parlato di “serialità” e infatti il gup ha trasmesso gli atti a Pavia perché proceda dopo la denuncia di uno studente della facoltà di Medicina di Pavia. Don Gabriele, economo del collegio salesiano della città lombarda e già celebrante ai funerali di Giorgio Gaber, ha insegnato anche religione all’Istituto Breda di Sesto San Giovanni. Il sospetto è che possa aver “circuito” altri giovani, magari anche minorenni ma che nessuno abbia voluto vedere questa sua propensione a baciare e ad accarezzare i ragazzini. Organizzava gite, insegnava ed era l’animatore di iniziative ma probabilmente per poter avvicinare sempre di più gli studenti.

    Il giudice lo ha riconosciuto colpevole di aver molestato sessualmente un giovane, all’epoca dei fatti, nel 2007, appena ventenne, in una camera d’albergo di Rimini dove il gruppo si trovava per un seminario, ma il legale di parte civile sostiene che l’avvicinamento al suo assistito sia avvenuto prima, quando aveva meno di 18 anni. L’inchiesta della Procura di Rimini nei riguardi del sacerdote, 44 anni, era partita il 5 luglio 2011, con la denuncia del ragazzo, che oramai 24enne aveva trovato il coraggio di raccontare tutto dopo cinque anni di tormenti e paura. “Sì perché sceglieva bene le sue vittime – prosegue l’avvocato – ragazzi con gravi problemi familiari, sensibili o timidi e che magari proprio per questo l’avrebbero protetto”. Il prete, che non ha mai partecipato al processo, durante la fase delle indagini preliminari ha negato tutto; anche di essere stato a Rimini dove  ha dichiarato di essere stato soltanto da bambino. Il magistrato gli ha anche inflitto l‘interdizione perpetua dai pubblici uffici.
    Secondo l’accusa, il sacerdote aveva attirato in una stanza l’ex allievo dell’istituto salesiano, proponendogli di dormire insieme per poi palpeggiarlo. Il ragazzo però non si era fermato ed era uscito dalla stanza. Nel corso delle indagini affidate ai carabinieri sarebbe emerso un altro episodio, raccontato ma non denunciato da un diciannovenne che, nel 2005, don Gabriele avrebbe tentato di baciare sulle labbra. Per l’episodio il prete è stato assolto, mentre per la violenza in camera d’albergo il giudice ha stabilito anche una provvisionale di 5.000 euro. Con la trasmissione degli atti a Pavia verrà aperta una nuova indagine: “Spero che altri ragazzi che non hanno ancora avuto il coraggio di denunciare lo trovino. Molto hanno paura e pensano che non saranno creduti” dice l’avvocato che non esclude anche una casa civile per ottenere un risarcimento.
    Don Corsani prima di questo episodio di cronaca giudiziaria era conosciuto per essere il primo sacerdote ad accorrere a casa di Rosa Bossi, madre di Silvio Berlusconi, alla notizia della sua morte nel febbraio 2008 a Milano. Un anno dopo il religioso aveva concelebrato ad Arcore la Messa funebre di Maria Antonietta Berlusconi, sorella dell’allora premier. Don Gabriele aveva conosciuto l’allora premier nel 2002: dai Salesiani l’ex presidente del Consiglio ha studiato e da allora è sempre rimasto legato all’ordine religioso. Tanto che nell’aprile del 2010 un gruppo di studenti universitari salesiani del Collegio Don Bosco di Pavia era stato in visita a Palazzo Chigi su invito del presidente del Consiglio e avevano assistito alle dichiarazioni alla stampa del premier con il collega libanese Saad Hariri al termine del loro incontro. Subito dopo, in un’affollatissima Sala dei Galeoni, Berlusconi ha portato Hariri, tenendolo sotto braccio, verso gli otto ragazzi accompagnati da don Gabriele Corsani per presentarglieli. ”Siamo salesiani – ha detto Berlusconi ad Hariri – una congregazione che si trova anche in Libano”.
  • Don Franco Fontana, specifica monsignor Ernesto Vecchi

    Don Franco Fontana, specifica monsignor Ernesto Vecchi

    Don Franco Fontana, specifica monsignor Ernesto Vecchi, «non sostituisce nessun ruolo ecclesiale ora in atto, ma va considerato un aiuto diretto alla mia persona, perché io possa svolgere al meglio il mio servizio di amministratore apostolico. Qualcuno – che dovrà rendere conto a Dio della sua malafede – ha messo in giro notizie malevoli su don Franco. La verità – a me fatta conoscere dall’interessato prima della sua nomina – è questa: don Franco, quando ricopriva il ruolo di Vicario dell’Ispettore fu accusato di ‘favoreggiamento’ in una causa per molestie sessuali contro un sacerdote salesiano. Il Tribunale di Milano ha assolto don Franco ‘perché il fatto non sussiste’».

  • Don Gabriele Corsani: il prete amico dei Berlusconi condannato

    Don Gabriele Corsani: il prete amico dei Berlusconi condannato

    di Dario Ferri – 16/07/2013 – La storia sulla Stampa

    Tre anni di galera per Don Gabriele Corsani, salesiano di Pavia che è stato riconosciuto colpevole di aver molestato sessualmente un giovane in un albergo a Rimini. La storia la racconta la Stampa:

    L’inchiesta della Procura di Rimini nei riguardi del sacerdote – vicino alla famiglia Berlusconi – era partita il 5 luglio 2011, con la denuncia del ragazzo, che oramai 24enne aveva trovato il coraggio di raccontare tutto. Secondo l’accusa, il sacerdote aveva attirato in una stanza l’ex allievo di una scuola di ispirazione cattolica del milanese, proponendogli di dormire insieme per poi palpeggiarlo.

    Il ragazzo era riuscito a fuggire:

    Don Corsani era stato il primo sacerdote ad accorrere a casa di Rosa Bossi Berlusconi, madre di Silvio Berlusconi, alla notizia della sua morte nel febbraio 2008 aMilano.Un anno dopo il religioso aveva concelebrato ad Arcore la Messa funebre di Maria Antonietta Berlusconi, sorella dell’allora premier.

    http://www.giornalettismo.com/archives/1031447/don-gabriele-corsani-il-prete-amico-dei-berlusconi-condannato/

    Molestie, tre anni a don Gabriele Sesto sotto choc per il “suo” prete
    Violenza sessuale su allievo, condannato
    Condannato dal Tribunale di Rimini dopo la denuncia di un giovane

    di Patrizia Longo
    Don Gabriele Corsani (Spf)

    Sesto San Giovanni, 16 luglio 2013 – Una città incredula e sotto choc. Non potrebbe essere altrimenti di fronte alla notizia della condanna a tre anni (ieri il rito abbreviato a Rimini) per don Gabriele Corsani, 45 anni da compiere, accusato di molestie sessuali da un suo ex studente. Perché il “Donga”, come lo chiamavano i suoi alunni dai Salesiani – che il sacerdote ha frequentato da ragazzo e dove poi si è ritrovato a lavorare per tanti anni – non è un un prete qualsiasi.
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    Nella Sesto delle acciaierie, don Gabriele è nato e cresciuto. Qui ha frequentato gli istituti Don Bosco di viale Matteotti: prima la media Marelli e poi il centro di formazione professionale Falck e l’istituto tecnico Breda, dove è diventato perito elettronico. A Sesto, figlio di Salesiani, ha scoperto la sua vocazione. E qui è stato ordinato sacerdote: proprio nella parrocchia al quartiere Rondinella, dove giocava da bambino. Monsignor Luigi Olgiati, per tanti anni guida spirituale della città, lo aveva particolarmente a cuore: gli donò i suoi breviari, quando divenne sacerdote, e gli lasciò il calice della sua prima messa.

    A rendere il “Donga” un prete speciale, a Sesto San Giovanni, è stata anche la sua passione per il basket e per il calcio, il suo carisma e la capacità di organizzare grandi eventi: tornato in città dopo quindici anni (dopo il noviziato, gli studi di filosofia, il tirocinio, la licenza in teologia e il diaconato), non si è mai perso una partita dell’Olimpia Milano o del Milan, a cui ha sempre portato i suoi alunni. I biglietti e il lasciapassare negli spogliatoi, come premio per i più meritevoli.

    Tanto stimato da Silvio Berlusconi, che lo ha chiamato al capezzale di mamma Rosa come amico di famiglia, e da Ombretta Colli, che lo ha voluto per l’omelia al funerale di Giorgio Gaber, ha portato a Sesto San Giovanni il «Gospel Festival», manifestazione benefica di grande successo, con artisti di livello internazionale. L’organizzatore della Festa di San Giovanni, cinque anni fa, è stata la naturale conseguenza. La promozione a Pavia, come economo al collegio dei Salesiani, non ha spezzato il legame con la sua città. Che, inevitabilmente, ha accolto con stupore la notizia della condanna.«Mi sembra tutto così assurdo» aveva detto don Gabriele lo scorso febbraio, quando la procura di Rimini aveva chiesto il suo rinvio a giudizio. Ieri il suo avvocato, Kira Vittone, ha annunciato che farà appello.

    patrizia.longo@ilgiorno.net

    http://www.ilgiorno.it/sesto/cronaca/2013/07/16/920311-violenza-sessuale-don-gabriele-corsani-condannato.shtml

    Condannato per violenza sessuale sacerdote sestese

    Il giudice ha riconosciuto colpevole don Gabriele Corsani di aver molestato sessualmente un giovane, all’epoca dei fatti, nel 2007, appena ventenne, in una camera d’albergo di Rimini dove il gruppo si trovava per un seminario
    Redazione15 luglio 2013

    È stato condannato a Rimini con rito abbreviato a tre anni di reclusione, per violenza sessuale su un ex allievo, don Gabriele Corsani, 45 anni, economo del collegio salesiano di Pavia. Il giudice ha riconosciuto colpevole don Corsani di aver molestato sessualmente un giovane, all’epoca dei fatti, nel 2007, appena ventenne, in una camera d’albergo di Rimini dove il gruppo si trovava per un seminario.

    L’inchiesta della Procura di Rimini nei riguardi del sacerdote – vicino alla famiglia Berlusconi – era partita il 5 luglio 2011, con la denuncia del ragazzo, che oramai 24enne aveva trovato il coraggio di raccontare tutto. Secondo l’accusa, il sacerdote aveva attirato in una stanza l’ex allievo, di una scuola di ispirazione cattolica del Milanese, proponendogli di dormire insieme per poi palpeggiarlo sui genitali.

    Il ragazzo era riuscito a fuggire. Nel corso delle indagini affidate ai carabinieri sarebbe emerso un altro episodio, raccontato ma non denunciato da un diciannovenne che, nel 2005, don Gabriele avrebbe tentato di baciare sulle labbra. Per l’episodio del presunto bacio don Gabriele Corsani è stato assolto, mentre per la violenza in camera d’albergo il giudice ha stabilito, oltre alla condanna a tre anni, anche una provvisionale di 5.000 euro.

    La parte civile, rappresentata dall’avvocato Monica Gnesi di Monza, aveva chiesto almeno 20 mila euro. Non è da escludere quindi l’avvio di una causa civile nonchè dell’appello in sede penale.

    Don Corsani era stato il primo sacerdote ad accorrere a casa di Rosa Bossi Berlusconi, madre di Silvio Berlusconi, alla notizia della sua morte nel febbraio 2008 a Milano. Un anno dopo il religioso aveva concelebrato ad Arcore la Messa funebre di Maria Antonietta Berlusconi, sorella dell’allora premier. Don Gabriele aveva conosciuto Silvio Berlusconi nel 2002: dai Salesiani l’ex presidente del Consiglio ha studiato e da allora è sempre rimasto legato all’ordine religioso.

    http://www.milanotoday.it/cronaca/don-gabriele-corsani-condanna-violenza-sessuale.html