Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • CEI-Abusi: la strana via italiana

    CEI-Abusi: la strana via italiana

    di: Marcello Neri – Alla fin fine, verrebbe da dire che la montagna ha partorito niente più che un topolino. Certo, i cinque punti della via italiana, come afferma il comunicato finale dell’Assemblea generale della CEI di maggio, “non sono un elenco chiuso a eventuali sviluppi”; sembrano però davvero troppo poco, e un poco confusi, per rappresentare anche solo un buon inizio.

    Più che un progetto collegiale di azione, hanno tutto il sapore di un compromesso tirato per i capelli fra vescovi che non sono riusciti a trovare un livello alto di mediazione delle differenti posizioni fra di loro.

    Già questo stende un velo d’ombra sulla retorica dell’attenzione alle vittime e della loro centralità nell’impegno della Chiesa italiana a fare finalmente luce sugli abusi sessuali, e di altro genere, al suo interno.

    Le prime due linee di azione, ossia potenziare la rete dei referenti diocesani e dei servizi a tutela dei minori, da un lato, e implementare la costituzione dei centri di ascolto nelle diocesi, dall’altro, sono sostanzialmente atti dovuti che non mirano a una comprensione profonda delle dinamiche strutturali e delle situazioni pastorali che sono state il terreno fertile degli atti di abuso sessuale e del loro eventuale occultamento.

    Le seconde due linee di azione, il Report annuale (a partire dal biennio 2020-2021) sui casi giunti ai Servizi di tutela dei minori diocesani e interdiocesani e i dati sui casi gestiti dalla Congregazione per la dottrina della fede partendo dal 2000 fino al 2021, vanno poco oltre la statistica – data l’enfasi sui dati espressa dallo stesso Comunicato finale.

    Se per entrambe ci si avvarrà di collaborazioni scientifiche esterne, rimane il fatto che queste realtà potranno lavorare solo sui dati che verranno forniti loro dalla Chiesa italiana – senza alcuna forma di accesso indipendente ad altre informazioni che potrebbero rivelarsi utili nel corso delle analisi.

    Poi, dato che il primo Report annuale è stato annunciato per il prossimo novembre, non giova certo alla trasparenza a cui si aspira il fatto che il “Centro accademico di ricerca” che raccoglie e analizza i dati rimanga al momento ignoto a tutti i cattolici e cittadini italiani – la conclusione dell’Assemblea generale sarebbe stata un’ottima occasione per dire in pubblico con chi la CEI intende collaborare in materia.

    La quinta linea di azione, di cui si sapeva già prima, è la partecipazione della CEI in qualità di invitato permanente all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile (ricordiamo che esso è stato istituito nel 1998 – ci sono voluti più di vent’anni perché la Chiesa italiana interagisse col governo per essere parte di uno strumento civile così importante).

    Difficile capire dove stia la decantata novità del cammino italiano davanti agli abusi sessuali nella Chiesa cattolica. Non certo per ciò che concerne i centri di ascolto e il sistema dei servizi diocesani a tutela dei minori, dove siamo ancora indietro rispetto a molte altre Chiese europee. Neanche per quanto riguarda le statistiche dei casi che qui approdano – magari eventualmente comparati con quelli provenienti da altri enti e istanze della società italiana. Dati che, in altri paesi, sono disponibili da tempo. Quanto alla partecipazione della CEI come invitato permanente all’Osservatorio nazionale, in altri paesi si può registrare un ruolo ben più avanzato di interazione della Chiesa cattolica con i governi e gli enti pubblici – particolarmente significativa quella che si è creata in Germania.

    A livello di CEI, perché altre sono le condizioni di chi lavora sul campo in quello che le diocesi hanno fatto finora (poco o tanto che sia), si potrebbe parlare, partendo da queste cinque linee di azione, così come sono presentate nel Comunicato finale, di un sostanziale occultamento delle vittime: l’unica loro traccia è quella che lasciano come dato numerico da analizzare.

    Manca del tutto una loro convocazione previa, e quindi un adeguato ascolto delle loro storie, come pietra angolare intorno a cui architettare la presa in carico da parte della Chiesa italiana della violenza che hanno subito, delle conseguenze sulle loro vite, e delle ragioni sistemiche che hanno permesso, o addirittura facilitato, che tutto questo potesse accadere.

    L’impressione che lascia questa via italiana rispetto agli abusi, sessuali e di altro genere, nella nostra Chiesa locale è che questa Chiesa sa, a prescindere dalla parola delle vittime, cosa si deve fare e come lo si deve fare – e lo sa, appunto, da sé. Una Chiesa che trasforma storie lacerate e vissuti permanentemente feriti in dati statistici, annunciando all’opinione pubblica nazionale la radicale novità di questo approccio, ha già attraversato la soglia di un drammatico punto di non ritorno – preferendo le toppe al vestito nuovo.

    Le cinque linee di azione sono come una grande cortina fumogena gettata nella speranza che la questione degli abusi sessuali finisca presto nel dimenticatoio di uno dei cassetti polverosi della nostra memoria collettiva.

    In un’intervista rilasciata in questi giorni, don Stefano Guarinelli (peraltro impegnato in prima persona sul fronte della lotta agli abusi) ha affermato: “Gli abusi sessuali sono una tragedia – per le vittime, innanzitutto – ma non sono il problema più drammatico. Lo è la ricaduta che questo ha sull’opinione pubblica, anche a motivo del modo maldestro in cui all’interno della Chiesa è stato gestito” (cf. qui l’intervista integrale).

    Ed è a questo problema, e non tanto alle vittime, che guardano le linee di azione della CEI – rimane da vedere se non si tratterà poi di un ulteriore modo maldestro di gestire il dato di fatto degli abusi sessuali nella Chiesa italiana.

    Il castello di carte costruito dai nostri vescovi nell’ultima Assemblea generale, già di per sé traballante, può stare in piedi solo attraverso una fine messa in scena mediatica dove alle domande poste non si dà alcuna risposta, o se ne danno di elusive – dando però l’impressione di agire nel modo più aderente possibile al Vangelo. Questo, però, quando ci sono le domande giuste, perché finora il giornalismo italiano sembra essere ancora abbastanza latitante nel trovare un modo originale di indagine in grado di far saltare il tappo del vaso di pandora degli abusi sessuali nella Chiesa italiana – ricordando che, in fondo a quel vaso, sta anche la speranza.

    http://www.settimananews.it/chiesa/cei-abusi-la-strana-via-italiana/

  • I tempi sono maturi per un’inchiesta sugli abusi del clero in America Latina

    I tempi sono maturi per un’inchiesta sugli abusi del clero in America Latina

    Più di recente, in seguito alla pubblicazione di nuovi dati da parte del quotidiano El Pais, il parlamento spagnolo ha approvato la creazione di una commissione investigativa guidata dal difensore civico del Paese, segnando una mossa senza precedenti in un Paese a maggioranza cattolica che da anni taceva sulla questione . In Francia, un’indagine nazionale ha rilevato l’anno scorso che circa 330.000 bambini hanno subito abusi sessuali nelle istituzioni cattoliche dal 1950. La Germania ha condotto numerose indagini sull’argomento negli ultimi anni, mentre Polonia, Portogallo e Regno Unito hanno indagini in corso. Anche in Italia i sopravvissuti agli abusi chiedono al proprio governo di avviare un’indagine nazionale, facendo eco a un appello lanciato nel 2019 dal Comitato Onu sui diritti dell’infanzia.

    Mentre questa attuale ondata di indagini in Europa segue le orme di quelle precedentemente svolte in paesi come Canada, Irlanda, Belgio e Australia, ci sono regioni nel mondo in cui la volontà politica di esporre la verità e fornire giustizia ai sopravvissuti rimane in gran parte stagnante o inesistente. È il caso in particolare dell’America Latina, patria della più grande popolazione cattolica del mondo, dove nessun governo ha ancora annunciato un’inchiesta nazionale sulla questione.

    Questo nonostante diverse stime indichino che la portata degli abusi del clero in America Latina è simile a quella in Europa e l’impressionante storia della regione di condurre efficaci commissioni per la verità in risposta a violazioni dei diritti umani su larga scala. Ma ci sono crescenti speranze che anche le nazioni latinoamericane avviino presto le proprie indagini su casi storici di abusi sessuali da parte del clero e forniscano giustizia a coloro che desiderano essere ascoltati da anni se non decenni.

    Quando l’America Latina seguirà l’esempio?

    Quello che stiamo attualmente vedendo in Europa è un effetto domino, con l’indagine di un paese sugli abusi del clero che spinge un altro a rispondere avviando un’indagine simile. E questo effetto non è una novità. Una delle prime indagini sugli abusi ha avuto luogo in Canada nel 1989, seguita da indagini simili e ancora più ampie in paesi che vanno dall’Irlanda all’Australia.

    Quindi ora che sempre più paesi in Europa sembrano impegnati ad affrontare gli abusi storici del clero, a responsabilizzare la chiesa e a prevenire abusi futuri attraverso nuove indagini indipendenti, c’è motivo di aspettarsi che indagini simili appaiano in altre regioni.

    Ci sono già alcuni segnali promettenti in America Latina, poiché in tre paesi sono già state proposte indagini indipendenti sulla questione.

    Nel 2018, una commissione parlamentare che indaga sui casi di abusi sessuali nel sistema educativo dell’Ecuador ha esortato il presidente a istituire una commissione per la verità per esaminare gli abusi sessuali sui minori nelle scuole, comprese quelle gestite dalla Chiesa cattolica. All’inizio di quest’anno, la Rete dei sopravvissuti cilena ha rinnovato il suo appello di lunga data per l’istituzione di una commissione per la verità per indagare sulle violazioni dei diritti umani in tutti i contesti istituzionali, inclusa la chiesa, nel paese. E nel 2020, due senatori messicani, Germán Martínez e Malú Micher, hanno coraggiosamente presentato una petizione in parlamento per creare una commissione indipendente per indagare sugli abusi del clero.

    Sono stato consigliere dei senatori la cui mossa è arrivata dopo l’emergere di uno scandalo di abusi sessuali di alto profilo nella Congregazione dei Legionari di Cristo, un ordine clericale cattolico romano con sede in Messico, che ha ammesso nel 2019 che 175 bambini hanno subito abusi sessuali dal suo clero per otto decenni, di cui almeno 60 per mano del suo direttore fondatore, Marcial Maciel.

    Tuttavia, la proposta di Martínez e Micher per un’indagine indipendente è stata bloccata dal governo, i cui stretti legami con la Chiesa cattolica messicana significano che continua a proteggere i funzionari religiosi anche quando sono accusati di crimini efferati contro i bambini. Ma c’è ancora motivo di sperare che la marea stia cominciando a cambiare nella regione, e soprattutto in Messico.

    I tempi sono maturi per la prima inchiesta sugli abusi del clero in America Latina

    In Messico, come in molti altri paesi, uno dei maggiori ostacoli all’accesso alla giustizia per le vittime di abusi sessuali su minori sono i termini di prescrizione applicati a tali crimini.

    I termini di prescrizione fissano il tempo massimo dopo un evento entro il quale può essere avviato un procedimento giudiziario. In caso di abusi sessuali su minori, i sopravvissuti impiegano in media 24 anni o più per fare i conti con ciò che è loro accaduto e denunciare gli abusi subiti. Ciò significa che, nel momento in cui la maggior parte dei sopravvissuti è pronta a intraprendere un’azione legale, i termini di prescrizione hanno già bloccato il loro percorso per cercare giustizia.

    In Messico, tuttavia, le autorità legali stanno finalmente discutendo sulla questione e stanno valutando di intraprendere azioni per correggere questo torto e consentire ai sopravvissuti di accedere alla giustizia ogni volta che sono pronti e in grado. Nel gennaio di quest’anno, la Corte Suprema del Messico ha annunciato che discuterà presto se una prescrizione debba continuare ad applicarsi ai casi di abusi sessuali su minori.

    Sebbene ci auguriamo che la Corte abolisca la prescrizione per i casi di abuso sessuale, il fatto che stia tenendo questa discussione è di per sé uno sviluppo positivo e segnala che la questione è finalmente all’ordine del giorno nazionale in Messico.

    Pertanto, i tempi sono maturi per fare pressione sul governo affinché smetta di proteggere la Chiesa dal controllo e ascolti i crescenti appelli per l’istituzione di una commissione per la verità in Messico per indagare sugli abusi sessuali storici sui bambini da parte di preti cattolici nel paese. Ma è fondamentale garantire che l’indagine sia indipendente ed efficace.

    Le inchieste nazionali non solo stabiliscono una verità storica, ma così facendo testimoniano la sofferenza dei sopravvissuti, invitandoli a dare la loro testimonianza e offrendo loro un luogo sicuro in cui raccontare la loro esperienza ed essere ascoltati con rispetto e sensibilità. Inoltre, le raccomandazioni delle commissioni d’inchiesta possono portare a riforme legali a lungo ricercate e schemi di riparazione che mirano a riparare il danno subito.

    Ma non tutte le richieste sono uguali: alcune sono senza dubbio più efficaci e legittime di altre. Quindi non sarebbe sufficiente per il Messico avviare semplicemente un’indagine sulla questione, ma deve anche adottare il giusto approccio.

    La Spagna, ad esempio, inizialmente ha proposto di avviare una “inchiesta parlamentare” sugli abusi del clero, ma questo suggerimento ha portato a critiche sulla base del fatto che i rappresentanti che avrebbero preso parte all’inchiesta potrebbero non agire indipendentemente dai partiti politici che rappresentano. Quindi è stato suggerito che la Procura della Repubblica potesse indagare sulla questione, ma anche questa proposta non è stata supportata da molti poiché è noto che la maggior parte dei sopravvissuti è riluttante a parlare con le autorità legali a causa di traumi, vergogna e paura di non essere creduti. Alla fine è stata accolta la proposta di condurre l’indagine da parte del difensore civico del Paese, un funzionario indipendente incaricato di indagare sui reclami contro aziende o organizzazioni. Mentre era senza dubbio la migliore e la più adatta di tutte le proposte,

    Rifiutando tutte queste opzioni, Miguel Hurtado, sopravvissuto spagnolo e collega membro fondatore dell’organizzazione per i diritti umani Ending Clergy Abuse (ECA) Global Justice Project , ha chiesto che una commissione per la verità ben finanziata composta da esperti indipendenti abbia il compito di indagare sulla questione. L’Australia ha adottato un approccio simile in passato e la sua Commissione reale sulle risposte istituzionali agli abusi sessuali su minori, che si è svolta dal 2013 al 2017, è ampiamente considerata il gold standard delle indagini sugli abusi fino ad oggi.

    In Messico e in una più ampia America Latina, gli sforzi dovrebbero concentrarsi non solo sull’assicurare un’indagine sugli abusi del clero, ma anche garantire che l’eventuale indagine sia legittima, significativa ed efficace. Un’indagine può anche essere specifica per gli abusi del clero o avere una portata più ampia e guardare agli abusi sessuali sui minori in tutte le istituzioni, inclusa la Chiesa cattolica, come è già accaduto in molti paesi. E indipendentemente dall’organismo che alla fine conduce l’indagine – e la giusta configurazione e portata possono comprensibilmente variare da paese a paese – la cosa più importante è garantire che l’indagine e i procedimenti pertinenti siano completamente indipendenti.

    La Chiesa cattolica non può legittimamente indagare su se stessa, nonostante l’insistenza contraria di molti alti esponenti del clero. Una risposta comune delle Conferenze episcopali cattoliche agli scandali nazionali è annunciare la creazione di una commissione guidata dalla Chiesa per ricevere e indagare sulle denunce di presunti abusi. Ma tali iniziative sono piene di accuse di mancanza di trasparenza e di pregiudizi istituzionali, per non parlare della storia della Chiesa di insabbiare abusi e mettere a tacere le vittime per proteggere la propria reputazione.

    Sarebbe un momento storico – e forse un esempio per il resto della regione – se il Senato messicano approvasse una commissione per la verità indipendente sugli abusi del clero in particolare o sugli abusi sessuali su minori tra le istituzioni sulla scia del dibattito della Corte Suprema sull’abolizione del prescrizione per tali reati. Questo non è affatto un sogno lontano: molti paesi in cui la Chiesa cattolica è potente e politicamente influente, dalla Spagna all’Irlanda, lo hanno già fatto. Tutto ciò che serve è la volontà politica dell’attuale governo messicano.

    Ma anche se il governo messicano non risponderà presto, i sopravvissuti ei loro alleati non allenteranno la pressione. La questione è ora ampiamente discussa dai media e viene anche sollevata regolarmente nei forum internazionali sui diritti umani. Un esempio calzante è stato quando Ending Clergy Abuse (ECA) si è assicurato la prima udienza pubblica sugli abusi del clero presso la Commissione interamericana per i diritti umani nel dicembre 2020, dove sono stati presentati i casi di Messico, Colombia, Ecuador, Perù e Argentina e il i commissari hanno espresso il loro impegno a garantire che ritenesse gli stati responsabili dei loro obblighi legali internazionali in materia di diritti dei bambini.

    La nuova ondata di inchieste indipendenti in Europa è un segno che i sopravvissuti agli abusi del clero nel continente sono un passo più vicini all’assicurare verità, giustizia e riparazioni. Il cambiamento sta arrivando anche in Messico e in tutta l’America Latina. E i sopravvissuti e i loro alleati non rinunceranno a questa lotta fino a quando ogni nazione non prenderà le misure necessarie per esporre la verità, ritenere responsabili i responsabili e garantire che tale sofferenza e dolore non vengano mai più inflitti ai bambini.


    https://www.aljazeera.com/opinions/2022/3/29/the-time-is-ripe-for-a-clergy-abuse-inquiry-in-latin-america
  • L’ONU METTE ALL’ORDINE DEL GIORNO GLI ABUSI SESSUALI ECCLESIASTICI GRAZIE ALLE DENUNCE DI XUMEK

    L’ONU METTE ALL’ORDINE DEL GIORNO GLI ABUSI SESSUALI ECCLESIASTICI GRAZIE ALLE DENUNCE DI XUMEK

    I sopravvissuti agli abusi sessuali dell’Instituto Próvolo di Mendoza sono ascoltati in tutto il mondo, tranne che nel ramo giudiziario di Mendoza: mentre l’Organizzazione delle Nazioni Unite avanza in un rapporto inedito che richiede al Vaticano di dare spiegazioni entro 60 giorni, Bambini e adolescenti sono in attesa che si concretizzi il risarcimento integrale, sentenza già ratificata dalla Corte da più di un anno. 

    Nel febbraio dello scorso anno, i rappresentanti del Collettivo per la restituzione dei diritti ai sopravvissuti dell’Istituto Próvolo Mendoza insieme agli avvocati di Xumek Lucas Lecour e Sergio Salinas e membri dell’organizzazione internazionale ECA – Ending Clergy Abuse, che si traduce come “Ending Abuso Ecclesiastico” – si sono recati a Ginevra, in Svizzera, per presentare di persona una denuncia contro la Santa Sede davanti alle Nazioni Unite.

    Lì hanno presentato una denuncia contro il Vaticano all’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite. Nello specifico, sono stati ricevuti dal Relatore Speciale sulla promozione della verità, giustizia, riparazione e garanzie di non ripetizione , dal Relatore Speciale sui diritti delle persone con disabilità , dal Relatore Speciale sulla vendita e lo sfruttamento sessuale dei minori, anche minorili la prostituzione e la pornografia infantile e altri contenuti che raffigura abusi sessuali sui bambini , e il relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti o punizioni .

    La somma dei crimini perpetrati contro i bambini che hanno vissuto e studiato all’Instituto Próvolo de Mendoza è così vasta che coinvolge tutti questi Relatori.

    La denuncia descrive in dettaglio le azioni della Chiesa cattolica nel caso Próvolo de Mendoza, principalmente quelle misure relative alla protezione degli abusatori, all’insabbiamento dei crimini, all’ostruzione delle indagini penali e all’evasione dei risarcimenti dovuti alle vittime, minando così il procedimento di ricerca della giustizia.

    Oggi, un anno dopo, i Relatori Speciali hanno pubblicato un rapporto senza precedenti (da cui il numero: 1/21), concedendo alla Santa Sede un periodo di 60 giorni per rispondere con spiegazioni, fornire rapporti dettagliati e persino modificare il proprio regolamento al fine di rendere trasparente indagare sugli abusi sessuali che si verificano nella Chiesa. 

    Nella comunicazione, i Relatori delle Nazioni Unite mettono in evidenza gli abusi sessuali avvenuti in diverse parti del mondo, tra i quali vengono citati in dettaglio i casi verificatisi nel Próvolo de Mendoza.

    Con questa denuncia la condotta della Chiesa cattolica di fronte alla pedofilia clericale viene posta nell’agenda internazionale.

    D’ora in poi, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite può chiedere l’adozione di misure che prevengano pratiche che violano i diritti umani da parte delle autorità religiose in tutti i paesi del mondo.

    Quali sono i punti osservati dai Relatori elevati in Vaticano:

    1. Si prega di fornire dettagli e, se del caso, i risultati di eventuali indagini recenti, anche giudiziarie o di altro tipo, e azioni penali in relazione all’abuso sessuale di bambini (inclusi gli adolescenti) da parte di membri del clero della Chiesa cattolica.
    2. Si prega di informare se sono state adottate norme che stabiliscono l’obbligo di notificare alle autorità civili, senza timore di ritorsioni, tutti i casi sospetti di abusi sessuali commessi da membri della Chiesa cattolica, nonché i casi di collaborazione o occultamento dei loro crimini. Indicare se sono stati adottati regolamenti per stabilire l’obbligo di collaborazione con le autorità civili e fornire la necessaria documentazione relativa a casi sospetti di abuso sessuale.
    3. Si prega di informare se il Governo di Sua Eccellenza ha preso provvedimenti per abrogare le norme dei concordati o degli accordi bilaterali che impediscono alle autorità civili di condurre efficaci indagini sugli abusi sessuali ecclesiastici.
    4. Si prega di informare se sono state adottate misure per vietare la pratica di trasferire membri della Chiesa cattolica accusati di aver commesso abusi ad altre diocesi o istituzioni ecclesiastiche.
    5. Si prega di fornire i dettagli delle misure adottate per rilevare, rispondere e porre rimedio a tutte le forme di violenza e abuso inflitte ai bambini dai membri del clero della Chiesa cattolica. Indicare in particolare se esiste un meccanismo di segnalazione indipendente per i casi di abuso sui minori; controllo sistematico del comportamento dei membri del clero a contatto con i bambini; e facilitare l’accesso delle vittime alla giustizia e alle vie di ricorso, compresa l’assistenza legale gratuita.
    6. Si prega di dettagliare le misure adottate per garantire la non ripetizione degli eventi precedentemente denunciati.
    7. Si prega di fornire informazioni sui passi concreti intrapresi per garantire un’indagine rigorosa e controlli sui precedenti dei membri del clero della Chiesa cattolica che entrano in contatto con i bambini.
    8. Si prega di informare se il governo di Sua Eccellenza ha emesso pubbliche scuse rivolte alle migliaia di vittime di abusi sessuali commessi da membri della Chiesa cattolica.
    9. Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per garantire che chiunque sia stato condannato per coinvolgimento in abusi sessuali sia rimosso dalla gerarchia della Chiesa.

    Da segnalare che, a Mendoza, i fatti che hanno dato origine alla denuncia continuano a ripetersi giorno per giorno, nonostante le storiche condanne pronunciate contro i sacerdoti Corradi e Corbacho.

    Non c’è ancora risposta alle richieste di denunce che sono pervenute dalla Procura all’Arcidiocesi, che consente l’impunità per altri reati avvenuti nell’Istituto di Próvolo in assenza di collaborazione da parte delle autorità ecclesiastiche.

    Allo stesso modo, nonostante i fatti siano provati da una sentenza definitiva, non sono stati ancora compiuti progressi nelle riparazioni civili a causa dell’ostacolo permanente operato dalla Chiesa cattolica e dal suo rappresentante Alberto Bochatey.

    Proseguono senza esito le denunce contro l’Emissario vaticano, Dante Simón, per la violazione di un ordine giudiziario che lo obbliga a informare la Procura delle indagini interne che la Chiesa cattolica aveva svolto in relazione al Provolo.

    La sentenza che ha condannato i sacerdoti ha disposto misure di riparazione integrale per i sopravvissuti. Nei normali procedimenti giudiziari, queste misure impiegano circa sei mesi per diventare effettive. Nel caso Próvolo, i sopravvissuti li aspettano da più di un anno.

    Queste misure mirano a fornire opzioni educative o di formazione formale ai sopravvissuti in base alle loro capacità, esigenze e progetto di vita, fornire cure psicologiche e/o psichiatriche, garantire l’accesso a borse di studio, sussidi o programmi di aiuto e cercare soluzioni. problemi, loro e le loro famiglie.

    Sebbene le Nazioni Unite e le sue varie istituzioni non abbiano alcun potere punitivo sui paesi, incluso il Vaticano, il rapporto costituisce un enorme precedente. In questo modo si esercita una pressione internazionale affinché il Collettivo per la Restituzione dei Diritti ai Superstiti del Próvolo aderisca finalmente alla richiesta di giustizia e affinché non si ripetano abusi sessuali ecclesiastici.

    LEGGI QUI LA COMUNICAZIONE UFFICIALE

  • I ricercatori rivelano modelli di abuso sessuale in ambienti religiosi

    I ricercatori rivelano modelli di abuso sessuale in ambienti religiosi

    I sociologi espongono come i perpetratori usano la fiducia, la fede e l’autorità per governare le vittime e mantenere segreto l’abuso.

    Di GEOFF McMASTER

    Una recente revisione della letteratura da parte di un esperto di sette dell’Università di Alberta e del suo ex studente laureato dipinge un quadro sorprendente e coerente del segreto istituzionale e della protezione diffusa di coloro che abusano dei bambini nelle istituzioni religiose “in modi che spesso differiscono dalle forme di manipolazione in ambienti secolari. ”

    È il primo studio completo che espone modelli di abuso sessuale in contesti religiosi.

    “Un predatore può passare settimane, mesi, persino anni a governare un bambino per violarlo sessualmente”, ha detto  Susan Raine , sociologa della MacEwan University e coautrice dello studio con Stephen Kent, sociologo dell’Università di Alberta .

    Anche gli autori sono difficili da identificare, hanno detto i ricercatori, perché raramente si conformano a un singolo insieme di personalità o altri tratti.

    I risultati dimostrano la necessità di “dedicare meno tempo a concentrarsi sul” pericolo estraneo “e più tempo a pensare al nostro coinvolgimento immediato nella comunità, o all’ambiente esteso e al potenziale di cura”, ha detto Raine.

    Raine e Kent hanno esaminato la ricerca sugli abusi in un certo numero di confessioni religiose in tutto il mondo per mostrare “come alcune istituzioni religiose e figure di leadership in loro possono coltivare lentamente i bambini e i loro caregiver in attività sessuali dannose e illegali”.

    Tali istituzioni includono vari rami del cristianesimo, nonché culti e movimenti settari tra cui i Figli di Dio, i Branch Davidians, i Santi degli Ultimi Giorni fondamentalisti, nonché un ashram indù e la Devadasis.

    Hanno scoperto che “a causa della posizione istituzionale della religione, l’educazione religiosa avviene spesso in un contesto di fede indiscussa riposta nei criminali sessuali da bambini, genitori e personale”.

    I due ricercatori hanno iniziato il loro studio dopo che a Kent è stato chiesto di fornire la testimonianza di un esperto per una causa legale a Vancouver accusando il coreografo di Bollywood e leader della setta Shiamak Davar di aver abusato sessualmente di due dei suoi studenti di danza nel 2015.

    Kent si rese conto che, sebbene alcuni studiosi avessero scritto sull’abuso sessuale nella religione, “non avevano identificato il processo di toelettatura e le sue caratteristiche distintive”. Dopo che la causa è stata risolta in via extragiudiziale, ha contattato Raine per accettare il progetto.

    “Noi due avevamo già lavorato a progetti (compreso il libro di successo Scientology in Popular Culture ) e sapevo che scriveva fluentemente e velocemente”, ha detto Kent. “Le ho fornito le idee e i suggerimenti iniziali e lei ha fatto la maggior parte della scrittura.”

    Il risultato è “il primo nel suo genere a fornire un quadro teorico per analizzare e discutere la cura sessuale di bambini e adolescenti a base religiosa”, ha detto.

    Uno dei casi più noti  di tale cura nella Chiesa cattolica è stato scoperto dal Boston Globe nel 2002 e drammatizzato nel film del 2015 Spotligh t. Il Globe ha rivelato che John J. Geoghan, un ex prete, aveva accarezzato o violentato almeno 130 bambini in tre decenni in una mezza dozzina di parrocchie della Greater Boston.

    Alla fine un modello diffuso di abusi nella chiesa è stato scoperto in Europa, Australia, Cile, Canada e Stati Uniti.

    Più scioccante degli stessi abusi, ha detto Raine, è stato l’insabbiamento sistemico che è arrivato fino al Vaticano.

    “E il trasferimento dei sacerdoti in altre chiese, penso che sia stato devastante per i cattolici, una grave violazione della fiducia”, ha detto.

    Abuso di autorità

    Raine e Kent definiscono il grooming sessuale come la graduale sessualizzazione di una relazione tra una persona con autorità religiosa e un bambino o un adolescente, “a cominciare dal contatto non sessuale che progredisce nel tempo fino al contatto sessuale, per cui il bambino potrebbe non comprendere nemmeno l’abuso e natura impropria del comportamento. “

    Gli autori, che possono includere leader religiosi e spirituali, volontari, consulenti dei campi in campi religiosi, personale di scuole religiose e altri associati a comunità religiose, preparano il bambino e gli adulti significativi e creano l’ambiente per gli abusi, ha detto Raine.

    Oltre ad ottenere l’accesso a un bambino, mirano a guadagnare fiducia e conformità mantenendo la segretezza per evitare la divulgazione. Spesso, nel momento in cui l’abuso si verifica effettivamente, il bambino sente di aver dato il consenso, ha detto Raine.

    “Gli autori di abusi attingono non solo alle loro posizioni di potere e autorità da adulti, che è potente in sé e per sé, ma anche alle affermazioni sulla volontà di Dio – l’autorità ultima indiscutibile per gli aderenti religiosi – e una figura che può ispirare paura tanto quanto essa può stupire e amare. “

    Quando un abuso viene rivelato, è spesso accolto con scetticismo o negazione, anche dalla famiglia del bambino.

    “Poiché la devozione all’istituzione plasma l’identità sociale, soprattutto per gli individui più devoti, i membri di una comunità religiosa possono essere del tutto sospettosi delle affermazioni della vittima, favorendo invece la figura religiosa e il suo status e la credibilità percepita”.

    In alcuni casi, un’intera società può essere curata, ha detto Raine. Indica l’Irlanda, dove “un’intera nazione ha mostrato una ‘cultura dell’incredulità’ nei confronti delle denunce di abuso” dopo le diffuse rivelazioni di abusi negli anni ’90: “I membri possono avere una maggiore lealtà verso l’istituzione che verso la vittima abusata”.

    In Nigeria, i ricercatori hanno scoperto che alcuni pastori pentecostali accudivano i bambini con il pretesto di liberarli dalla possessione demoniaca, usando “esorcismo” come eufemismo per violenza sessuale. I pastori erano protetti dalla “assoluta fiducia che la comunità ha in loro”, hanno detto Kent e Raine.

    I membri della famiglia senza autorità religiosa possono anche sfruttare la fede della famiglia nel prendersi cura di un bambino, usando una retorica religiosa familiare e convincendo il bambino che l’abuso è perfettamente accettabile agli occhi di Dio, ha detto Raine.

    Sebbene gran parte delle loro prove siano inquietanti, Raine mette in guardia dal creare un “panico morale”.

    “Non vorrei che la gente inizi a presumere che ogni allenatore di hockey, sacerdote, pastore o ministro proverà a governare e aggredire tuo figlio”.

    “Ma è importante che le persone capiscano che la maggior parte degli abusi sessuali non avviene perché qualcuno rapisce tuo figlio da un parco pubblico. Di solito è un membro della famiglia, un membro della famiglia allargata o qualcuno che conoscono nella comunità, sia esso religioso o meno, che è più spesso responsabile “.

    https://www.folio.ca/researchers-reveal-patterns-of-sexual-abuse-in-religious-settings/?fbclid=IwAR3O4AuI1qwOXS3p5N5I53Zw8CZESpfFu90R1U_gTg1tpA-LVyQlgzlPQWE

  • Prete sospeso per pedofilia La Procura indaga su altri casi

    Prete sospeso per pedofilia La Procura indaga su altri casi

    Lo scambio di informazioni tra Diocesi e pm, dopo l’interdizione disposta dal vescovo, ha prodotto l’apertura un fascicolo d’indagine per violenza sessuale su minore di quattordici anni. La Procura di Napoli Nord ha raccolto quanto scoperto dalla diocesi di Aversa e avviato un’indagine nei confronti del sacerdote Michele Mottola.

    L’inchiesta è alle fasi embrionali, la delega alla polizia serve a fare chiarezza su quanto raccolto dal vescovo Angelo Spinillo che, nel dettame della prassi canonica, ha già fatto quanto in suo potere per isolare il sacerdote accusato di pedofilia da una ragazzina di dodici anni e informato le autorità competenti in merito alla vicenda.
    Secondo quanto emerso fino a ora, lo scorso 24 maggio, don Mottola, titolare della parrocchia San Giorgio Martire di Ducenta, avrebbe assunto atteggiamenti sessualmente aggressivi nei confronti di una giovanissima parrocchiana. Quello stesso pomeriggio, la famiglia della vittima si è presentata in Diocesi, ad Aversa, e ha raccontato quanto riferito dalla bambina. Il vescovo, il giorno dopo, ha convocato il sacerdote e proceduto ad ascoltare la sua versione dei fatti, nonché a un confronto tra le parti. Al termine dell’escussione, evidentemente, Spinillo ha ritenuto che il sacerdote non potesse continuare a esercitare il ministero, né a Trentola Ducenta, né altrove. Per questa ragione, il giorno seguente, ha firmato l’interdizione del prete e lo ha allontanato dalla parrocchia. L’intera vicenda è venuta alla luce venerdì, quando la Diocesi stessa ha diramato un comunicato in cui si dava notizia della vicenda e si comunicava l’identità del prelato sospeso.

    Ad oggi non c’è una denuncia da parte della vittima, ma uno scambio di informazioni tra la Procura diretta da Francesco Greco e la Diocesi stessa. Gli accertamenti sono appena iniziati e, al momento, non sono state spiccate misure cautelari nei confronti di don Mottola, che si trova in una luogo segreto come indicato dal vescovo. Michele Mottola, a ogni modo, si è detto estraneo ai fatti e sicuramente si difenderà nelle sedi opportune. In Procura, dove sarà convocato a breve, ma anche dinanzi agli ispettori della Santa Sede. Della pratica, infatti, la Diocesi ha prontamente avvisato il Vaticano e, come da indicazioni di Papa Francesco, si prevede un iter rapido di accertamenti che potrebbe concludersi con la fine dell’esperienza sacerdotale per il prete indagato.Nel contempo, le indagini mirano a stabilire se quello ormai noto sia l’unico presunto caso di abusi. S’indaga a trecentosessanta gradi, sia a Trentola Ducenta, dove il sacerdote è arrivato nel settembre del 2017, che a Caivano, dove don Mottola ha retto la parrocchia di Santa Barbara per diciassette anni.

    https://www.ilmattino.it/caserta/prete_sospeso_pedofilia_procura_indaga_altri_casi-4539184.html

  • Pedofilia in Australia. Scuse del governo e risarcimenti alle vittime

    Pedofilia in Australia. Scuse del governo e risarcimenti alle vittime

    Si è conclusa l’indagine della Royal Commission australiana sulle migliaia di abusi verificatisi nel Paese. Il governo presenterà scuse ufficiali alle vittime

    La Royal Commission australiana ha concluso le sue indagini sulla pedofilia nel Paese.

    Dopo cinque anni di lavoro e più di 8.000 testimoni ascoltati, gli inquirenti hanno presentato più di 400 raccomandazioni alle istituzioni nazionali. Tali raccomandazioni, rivolte a enti governativi e alla Chiesa cattolica, attengono ai provvedimenti necessari affinché i crimini contro i minori non si possano ripetere.

    Istituita nel 2013, la Royal Commission, composta da magistrati, politici e psicologi, ha chiamato a testimoniare migliaia di persone che dichiaravano di essere state vittime di abusi all’interno di parrocchie, scuole e circoli sportivi. Grande clamore mediatico ha suscitato l’interrogatorio condotto nei confronti del cardinale George Pell, accusato di pedofilia e di non avere punito i sacerdoti della diocesi di Melbourne colpevoli della stessa condotta. A finire sotto la lente di ingrandimento della Commissione non sono stati solo esponenti della Chiesa cattolica. Accuse di molestie e reati sessuali sono state rivolte dai testimoni anche ai vertici dei boy-scout, delle forze armate e persino a maestri di yoga. Gli inquirenti hanno quindi elaborato delle raccomandazioni dirette all’Esecutivo nazionale, a quelli statali e alle gerarchie ecclesiastiche. In particolare, al Primo ministro di Canberra, Malcolm Turnbull, sono state indirizzate 122 proposte di provvedimenti. Egli ha dichiarato che ne approverà 104 e che le 18 restanti dovranno essere vagliate in maniera approfondita di concerto con i Governi locali.

    Tra le proposte accolte vi è quella di istituire il Ministero per la Tutela dell’Infanzia e quella di intensificare i controlli sulla condotta del personale militare. La Royal Commission ha poi sollecitato l’Esecutivo a procedere rapidamente a un ristoro economico nei confronti di chi ha visto la propria infanzia rovinata dai pedofili. Lo schema di risarcimento delineato dagli inquirenti e accettato da Turnbull prevede che, a partire dal primo luglio, ogni vittima potrà presentare domanda di indennizzo. I pagamenti in questione potranno arrivare fino a 150.000 dollari australiani. Il 22 ottobre, il Primo ministro rivolgerà delle scuse ufficiali a tutti i connazionali che hanno subito molestie. Le raccomandazioni indirizzate alle diocesi del Paese, invece, mirano alla modifica delle regole inerenti al celibato ecclesiastico e alla confessione. I vescovi australiani hanno annunciato che collaboreranno costantemente con le autorità per attuare lo schema di risarcimento. Essi hanno però escluso qualsiasi modifica alle norme che disciplinano il sacramento della confessione.

    http://www.ilgiornale.it/news/mondo/pedofilia-australia-scuse-governo-e-risarcimenti-vittime-1540418.html
  • Francia, nuove norme dei vescovi contro la pedofilia

    Francia, nuove norme dei vescovi contro la pedofilia

    Dopo la bufera sul caso Barbarin la Conferenza episcopale annuncia l’istituzione di uffici diocesani e di un sito internet per il dialogo con le vittime di abusi commessi da sacerdoti, insieme a una commissione indipendente nazionale per la valutazione delle accuse. Impegno anche a riaprire i casi del passato.

    GIORGIO BERNARDELLI

    In una Francia scossa dalle accuse delle vittime al cardinale Philippe Barbarin per i casi dei sacerdoti della diocesi di Lione dal cui passato sono riemerse gravissime accuse di pedofilia, la Conferenza episcopale francese ha varato una serie di nuove misure contro la piaga degli abusi sessuali nei confronti di minori commessi da sacerdoti. Decise dal Consiglio permanente dei vescovi, le nuove iniziative sono state annunciate oggi in una conferenza stampa dal presidente mons. Georges Pontier, arcivescovo di Marsiglia.

    I vescovi francesi premettono di aver espresso già nel 2000 una «condanna assoluta» per gli atti di pedofilia, che se commessi da un sacerdote rappresentano «un doppio tradimento». Sostengono che «oggi queste vicende tragiche riguardano pochi preti, ma che anche un solo episodio è comunque troppo». Chiedono inoltre espressamente ai sacerdoti resisi responsabili di questi atti di «autodenunciarsi all’autorità giudiziaria».

    In questo quadro il Consiglio permanente afferma la «priorità dell’accoglienza e dell’ascolto delle vittime e il suo impegno a collaborare con la giustizia»; e proprio a tradurre meglio in pratica questi obiettivi mirano le nuove decisioni. La più significativa è l’istituzione a livello diocesano – o almeno in ciascuna delle Province ecclesiastiche – di «un luogo dove le vittime possano essere accolte, ascoltate e accompagnate». A questa struttura capillare di centri d’ascolto verrà affiancato un sito internet promosso dalla Conferenza episcopale: dedicato esclusivamente all’accoglienza delle vittime, conterrà tutte le indicazioni sulle realtà da contattare. Fin da subito è stato attivato a questo scopo l’indirizzo mail paroledevictimes@cef.fr.

    Le nuove strutture non si occuperanno solo del presente, ma anche dei casi passati, finiti al centro delle polemiche a Lione. «Nella storia delle diocesi – si legge nella nota dei vescovi francesi – restano situazioni particolari, anche vecchie, sulle quali è necessario fare luce. Ci impegniamo a svolgere quest’opera come lo stiamo facendo nei casi portati a nostra conoscenza, in particolare dalle vittime».

    Seguendo una strada già percorsa da altre conferenze episcopali, viene annunciata poi la costituzione di una Commissione nazionale di esperti indipendenti, presieduta da un laico qualificato e composta da ex magistrati, medici, psicologi, genitori. Suo compito sarà quello di consigliare i vescovi nella valutazione dei casi di preti accusati di aver atti riprovevoli. Questa commissione entrerà in carica entro l’estate 2016.

    Il Consiglio permanente dei vescovi francesi si impegna, infine, a proseguire l’opera di prevenzione della pedofilia tra gli educatori, gli animatori, i preti, gli insegnanti i seminaristi. Anche su questo verrà creato un sito internet ad hoc, insieme a un vademecum per i vescovi su tutte le procedure da seguire.

    Le decisioni annunciate da mons. Pontier sono state accolte con freddezza da La Parole Libérée l’associazione di vittime che da Lione ha fatto riesplodere lo scandalo pedofilia in Francia. «Sono belle dichiarazioni di intenti che abbiamo già sentito altre volte – ha replicato il fondatore Bertrand Virieux -. È appena il minimo sindacale. Ci aspettavamo, piuttosto, misure forti: tolleranza zero anziché un semplice indirizzo mail e dei centri d’ascolto».

    http://www.lastampa.it/2016/04/12/vaticaninsider/ita/nel-mondo/francia-nuove-norme-dei-vescovi-contro-la-pedofilia-dJ59svB6sMGwZeRzOQ6dTJ/pagina.html

  • Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI

    Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI

    Pedofilia. La CEI ribadisce la regola dell’omertà: NON DENUNCEREMO PRETI
    Le nuove linee guida sugli abusi sessuali del clero sanciscono l’impunità dei preti criminali

     Denunciare un prete pedofilo?
    Cei: “I vescovi non sono obbligati”

    Le linee guida diffuse dalla Conferenza episcopale italiana guidata dal cardinal Bagnasco.

    I vescovi non hanno alcun obbligo di denunciare i casi di pedofilia di cui vengono a conoscenza. Questa la sostanza delle linee guida rese note dalla Cei, la Conferenza episcopale italiana presieduta dal cardinal Angelo Bagnasco e per la quale pochi giorni fa monsignor Nunzio Galantino è stato nominato segretario generale.

    “Il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale – si legge nel documento – non ha l’obbligo giuridico, salvo il dovere morale di contribuire al bene comune, di denunciare all’autorità giudiziaria” notizie riguardanti casi di abuso sessuale nei confronti di minore da parte dei sacerdoti.

    Le linee guida sono state diramate a due mesi dall’assemblea generale della Cei, che si terrà a maggio e verrà aperta da Papa Francesco.

    Venerdì 28 marzo 2014 13.27

    http://www.chiesacattolica.it/chiesa_cattolica_italiana/news_e_mediacenter/00055833_Abusi_sessuali__ecco_le_Linee_guida.html

    Venerdì 28 Marzo 2014
    Recepite le indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede
    Abusi sessuali, ecco le Linee guida

    All’esito dell’iter di elaborazione e valutazione delle Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, predisposte a approvate dalla CEI sulla base delle indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, venerdì 28 marzo viene pubblicato il testo definitivo (in allegato).

    L’iter delle Linee guida
    Con lettera circolare del maggio 2011 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha fornito alcune indicazioni per i casi di abusi sessuali perpetrati da chierici ai danni di minori e ha invitato le Conferenze episcopali a predisporre su questa base, entro maggio 2012, delle proprie «linee guida», che tenessero “in considerazione le situazioni concrete delle giurisdizioni appartenenti alla Conferenza Episcopale”.
    Facendo seguito a tali indicazioni è stato predisposto un testo di Linee guida della CEI, la cui prima bozza è stata presentata e discussa nel corso del Consiglio Permanente di settembre 2011; successivamente, tenuto conto delle indicazioni emerse nel dibattito, è stato preparato il testo delle Linee guida che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della CEI nella sessione di gennaio 2012 e dell’Assemblea Generale nel maggio 2012. Questo testo – che non presenta carattere giuridicamente vincolante e quindi non necessita della recognitio della Santa Sede – è stato trasmesso alla Congregazione per la Dottrina della Fede con lettera del 27 maggio 2012 .
    Con successiva comunicazione del 7 maggio 2013, la stessa Congregazione trasmetteva alla Conferenza episcopale italiana alcune osservazioni e suggerimenti circa il testo delle Linee guida predisposto dalla Conferenza.
    Recependo tali indicazioni e suggerimenti, la Conferenza Episcopale Italiana ha provveduto a rivedere le disposizioni del testo originario ed a riformulare i periodi segnalati così come richiesto; il testo così rivisto è stato presentato al Consiglio permanente della CEI del gennaio 2014 e quindi trasmesso alla Congregazione con comunicazione del 13 febbraio 2014.

    CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    LINEE GUIDA
    PER I CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI
    DA PARTE DI CHIERICI

    Gennaio 2014

    LINEE GUIDA PER I CASI DI ABUSO SESSUALE NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    SOMMARIO

    Premessa pag. 1

    I. Profili canonistici pag. 2

    II. Profili penalistici e rapporti con l’autorità civile pag. 5

    III. Il servizio della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana pag. 7

    ALLEGATI pag. 8

    Premessa

    Il triste e grave fenomeno degli abusi sessuali nei confronti di minori da parte di chierici sollecita un rinnovato impegno da parte della comunità ecclesiale, chiamata ad affrontare la questione con spirito di giustizia, in conformità alle presenti Linee guida.
    In quest’ottica, assume importanza fondamentale anzitutto la protezione dei minori, la premura verso le vittime degli abusi e la formazione dei futuri sacerdoti e religiosi.
    Il Vescovo che riceve la denuncia di un abuso deve essere sempre disponibile ad ascoltare la vittima e i suoi familiari, assicurando ogni cura nel trattare il caso secondo giustizia e impegnandosi a offrire sostegno spirituale e psicologico, nel rispetto della libertà della vittima di intraprendere le iniziative giudiziarie che riterrà più opportune.
    Una speciale cura deve essere posta nel discernimento vocazionale dei candidati al ministero ordinato e delle persone consacrate, nell’iter di preparazione al diaconato e al presbiterato. Piena osservanza deve essere assicurata alle previsioni contenute nel Decreto generale circa la ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose della Conferenza Episcopale Italiana (27 marzo 1999), riservando una rigorosa attenzione allo scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.
    Il Vescovo tratterà i suoi sacerdoti come un padre e un fratello, curandone la formazione permanente e facendo in modo che essi apprezzino e rispettino la castità e il celibato e approfondiscano la conoscenza della dottrina della Chiesa sull’argomento.
    In linea con quanto richiesto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici del 3 maggio 2011, il presente testo è diretto a facilitare la corretta applicazione della normativa canonica vigente in materia nonché a favorire un corretto inquadramento della problematica in relazione all’ordinamento dello Stato (1).

    I. PROFILI CANONISTICI

    1. Notizie di condotte illecite e giudizio di verosimiglianza

    Quando il Vescovo abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori ad opera di chierici sottoposti alla sua giurisdizione, deve innanzitutto procedere ad espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui al can. 1717 del codice di diritto canonico (2) [di seguito CIC] relativi alla verifica della verosimiglianza della notitia criminis, affidando il relativo incarico, qualora fosse ritenuto giusto ed opportuno, a persona idonea di provata prudenza ed esperienza e curando di tutelare al meglio la riservatezza di tutte le persone coinvolte.
    Restano fermi i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale.
    Durante tale fase spetta al prudente discernimento del Vescovo la scelta di informare o meno il chierico delle accuse e di adottare eventuali provvedimenti nei suoi confronti affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati si ripetano, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria (3).
    Qualora, espletati i summenzionati incombenti preliminari e stimata positivamente la verosimiglianza della notitia criminis, l’indagine previa appaia «assolutamente superflua», il Vescovo potrà deferire il chierico direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede per le determinazioni del caso (cf. can. 1717, § 1 CIC; art. 17 Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis).
    Nel caso in cui invece escluda motivatamente la verosimiglianza della notizia di delitto, il Vescovo potrà emettere un decreto di archiviazione conservando nel suo archivio segreto documentazione idonea a consentirgli di attestare, ove risultasse necessario, l’attività svolta e i motivi della decisione.

    1. Indagine previa

    Nel caso in cui, constatata la non manifesta infondatezza della notitia criminis, il Vescovo proceda allo svolgimento dell’indagine previa, dovrà essere osservato il disposto di cui al can. 1717 CIC. In particolare, qualora il Vescovo non ritenga di dovervi procedere personalmente, nomini a tal fine un presbitero investigatore esperto in materia processuale e prudente nel discernimento, nonché un presbitero con funzioni di Notaio. L’indagine dovrà ricostruire: i fatti della condotta delittuosa, il numero e il tempo degli atti delittuosi, le generalità e l’età delle vittime, il danno arrecato, l’eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non “graviora”. Nel corso dell’indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche rogando il Vescovo di altre diocesi ove l’indagato abbia dimorato; salvaguardata la fama attuale dell’accusato, dovranno essere ascoltati la/e vittima/e e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell’autorità civile, ove sussistenti; per quanto possibile, si dovrà trattare la questione del danno ex bono et aequo ex can. 1718, § 4 CIC.
    A meno di gravi ragioni in senso contrario, il chierico accusato sia informato delle accuse e abbia l’opportunità di rispondere alle medesime.
    Durante l’indagine previa il Vescovo ha il diritto di adottare, ove lo ritenga necessario affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi si ripetano, provvedimenti nei confronti del chierico accusato ex art. 19 delle Normae de delictis reservatis, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria. A tal fine, il semplice trasferimento del chierico risulta generalmente inadeguato, ove non comporti anche una sostanziale modifica del tipo di incarico.
    I provvedimenti eventualmente adottati, venendo meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano ipso iure al termine del processo penale (4).
    I provvedimenti andranno presi ricercando per quanto possibile la cooperazione del chierico interessato, ma senza detrimento della loro efficacia (5); in ogni caso, l’adozione dei provvedimenti non potrà essere subordinata al consenso del chierico (6).
    Specie ove l’addebito delle condotte in oggetto non sia notorio, dovrà essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama del chierico. I provvedimenti assunti potranno essere resi pubblici qualora sussistano valide ragioni. Delle attività svolte durante l’indagine previa dovrà essere conservata una completa documentazione, ai sensi del can. 1719 CIC. Terminata l’indagine il Vescovo la renderà nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede in base al disposto dell’art. 16 delle Normae de delictis reservatis, così che la stessa Congregazione possa assumere le decisioni conseguenti.

    1. Procedura a seguito dell’indagine previa

    Di norma i delicta graviora devono essere perseguiti «per via giudiziale» (art. 21, § 1, delle Normae de delictis reservatis).
    Agli Ordinari è affidato, salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di avocare a sé la causa ex art. 16 delle Normae de delictis reservatis, il primo grado del processo penale, da compiere secondo le indicazioni del predetto Dicastero, il quale costituisce in ogni caso il Tribunale di seconda istanza. Appare opportuno assicurare in ogni diocesi la presenza di chierici, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, che possano eventualmente essere chiamati a far parte di un Collegio giudicante. Salvo dispensa della Congregazione per la Dottrina della Fede, tutti i soggetti indicati devono essere sacerdoti provvisti di dottorato in diritto canonico.
    Nel caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede disponga di procedere per decreto extragiudiziale (7), il Vescovo dovrà nondimeno garantire in modo pieno al chierico accusato l’esercizio del diritto fondamentale alla difesa (8).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale.
    Le pene perpetue non possono essere inflitte o dichiarate attraverso decreto extragiudiziale (can. 1342, § 2 CIC), salvo il caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia previamente autorizzato in tal senso l’Autorità ecclesiastica incaricata tramite mandato ex art. 21, § 2, n. 1 delle Normae de delictis reservatis. In mancanza del predetto mandato, il Vescovo dovrà a tal fine rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che potrà anche far uso del potere di deferimento della decisione al Sommo Pontefice, secondo la previsione dell’art. 21, § 2, n. 2 delle Normae de delictis reservatis.
    La Congregazione per la Dottrina della Fede ha anche la facoltà di portare direttamente davanti al Santo Padre i casi più gravi per la dimissione ex officio.
    È opportuno che una documentazione del caso rimanga nell’archivio segreto della Curia (cf. cann. 489, 490, § 1 e 1719 CIC).
    In ogni momento delle procedure disciplinari o penali sarà assicurato al chierico un giusto sostentamento, nonché la possibilità di esercitare il fondamentale diritto alla difesa.
    Il chierico riconosciuto colpevole potrà attuare un percorso impegnativo di responsabilizzazione e di serio rinnovamento della sua vita, anche attraverso adeguati percorsi terapeutico-riabilitativi e la disponibilità a condotte riparative.

    II. PROFILI PENALISTICI E RAPPORTI CON L’AUTORITÀ CIVILE

    1. Autonomia del procedimento canonico

    Il procedimento canonico per gli illeciti in oggetto è autonomo da quello che si svolga per i medesimi illeciti secondo il diritto dello Stato.
    Di conseguenza, il Vescovo, da un lato, non può far riferimento ad atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale onde esimersi da una propria valutazione e/o per far valere presunzioni ai fini del procedimento canonico. Dall’altro lato, anche se non risulti in atto un procedimento penale nel diritto dello Stato (ricomprendendosi in esso anche la fase delle indagini preliminari), dovrà ugualmente procedere senza ritardo secondo quanto previsto al numero 1 delle presenti Linee guida, ove abbia avuto notizia di possibili abusi, al giudizio di verosimiglianza e, se necessario, all’indagine previa e all’adozione degli opportuni provvedimenti cautelari.

    1. Cooperazione con l’autorità civile

    Nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile.
    I Vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero (cfr. artt. 200 e 256 del codice di procedura penale; artt. 2, comma 1, e 4, comma 4, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede [L. 25 marzo 1985, n. 121]).
    Eventuali informazioni o atti concernenti un procedimento giudiziario canonico possono essere richiesti dall’autorità giudiziaria dello Stato, ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro.
    Rimane ferma l’inviolabilità dell’archivio segreto del Vescovo previsto dal can. 489 CIC, e devono ritenersi sottratti a ordine di esibizione o a sequestro anche registri e archivi comunque istituiti ai sensi del CIC, salva sempre la comunicazione volontaria di singole informazioni.
    Nell’ordinamento italiano il Vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico – salvo il dovere morale di contribuire al bene comune – di denunciare all’autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti oggetto delle presenti Linee guida. L’affermazione presente nella Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali e poi ripresa nella Lettera circolare della stessa Congregazione del 3 maggio 2011, secondo la quale «va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale», deve essere intesa in linea con quanto previsto dal diritto italiano.
    La presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente Autorità giudiziaria civile. Qualora il denunciante dovesse decidere di sporgere denuncia in sede civile, la competente Autorità ecclesiastica, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, provvederà a fornirgli tutto l’aiuto spirituale e psicologico necessario, con ogni premura verso le vittime.

    III. IL SERVIZIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    1. Nel quadro normativo brevemente richiamato, ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, la procedura relativa ai singoli casi spetta di regola all’Ordinario del luogo ove i fatti stessi sono stati commessi.
      Nessuna responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali abusi sussiste in capo alla Santa Sede o alla Conferenza Episcopale Italiana.
      La Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana assicura la sua disponibilità per ogni esigenza che sarà rappresentata, in spirito di servizio alle Chiese che sono in Italia e di condivisa sollecitudine per il bene comune.

    Il presente testo è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 27 – 29 gennaio 2014.

    ALLEGATI

    I. Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (21 maggio 2010)

    II. Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici (3 maggio 2011)

    III. Codice di diritto canonico [canoni citati]

    IV. Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (L. 25 marzo 1985, n. 121) [articoli citati]

    V. Codice di procedura penale [articoli citati]

    NORMAE DE DELICTIS CONGREGATIONI PRO DOCTRINA FIDEI RESERVATIS
    SEU NORMAE DE DELICTIS CONTRA FIDEM NECNON DE GRAVIORIBUS DELICTIS
    21 maggio 2010

    Parte Prima
    NORME SOSTANZIALI
    Art. 1
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor bonus, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la Agendi ratio in doctrinarum examine.
    § 2. Nei delitti di cui al § 1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.

    Art. 2
    § 1. I delitti contro la fede, di cui all’art. 1, sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all’Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica latae sententiae e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

    Art. 3
    § 1. I delitti più gravi contro la santità dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 § 2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale.
    § 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.
    Art. 4
    § 1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378 § 2, 2° del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;
    5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.

    Art. 5
    Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:
    1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica;
    2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;
    3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.

    Art. 6
    § 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:
    1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;
    2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.
    § 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

    Art. 7
    § 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l’azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent’anni.
    § 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all’art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

    Parte Seconda
    NORME PROCEDURALI

    TITOLO I
    Costituzione e competenza del Tribunale

    Art. 8
    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.
    § 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.
    § 3. Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all’approvazione del Sommo Pontefice.

    Art. 9
    § 1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Presiede il collegio dei Padri, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l’ufficio il Segretario della Congregazione.
    § 3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici stabili o incaricati.

    Art. 10
    È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l’ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana.

    Art. 11
    Per presentare e sostenere l’accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.

    Art. 12
    Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questa Congregazione, sia esterni.

    Art. 13
    Funge da Avvocato e Procuratore un sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio.

    Art. 14
    Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.

    Art. 15
    Fermo restando il prescritto del can. 1421 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1087 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.

    Art. 16
    Ogni volta che l’Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l’indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all’Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.

    Art. 17
    Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l’indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa.

    Art. 18
    La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l’art. 16.

    Art. 19
    Fermo restando il diritto dell’Ordinario o del Gerarca, fin dall’inizio dell’indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.

    Art. 20
    Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:
    1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;
    2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.

    TITOLO II
    L’ordine giudiziario

    Art. 21
    § 1. I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.
    § 2. Tuttavia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito:
    1° nei singoli casi, d’ufficio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l’intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede;
    2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

    Art. 22
    Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici.

    Art. 23
    Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un’accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

    Art. 24
    § 1. Nelle cause per i delitti di cui all’art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all’accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.
    § 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.
    § 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

    Art. 25
    Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.

    Art. 26
    § 1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l’istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.

    Art. 27
    Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus.

    Art. 28
    La cosa passa in giudicato:
    1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;
    2° se l’appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;
    3° se, in grado di appello, l’istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;
    4° se fu emessa una sentenza a norma dell’art. 20.

    Art. 29
    § 1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.
    § 2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall’Ordinario o dal Gerarca della causa.

    Art. 30
    § 1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
    § 2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all’accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d’ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene.

    Art. 31
    In queste cause, insieme alle prescrizioni di questo norme, a cui sono tenuti tutti i Tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell’uno e dell’altro Codice.

    LETTERA CIRCOLARE DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
    PER AIUTARE LE CONFERENZE EPISCOPALI
    NEL PREPARARE LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO
    DEI CASI DI ABUSO SESSUALE
    NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

    3 maggio 2011

    Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c’è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Tale risposta comporta l’istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere all’applicazione del diritto canonico in materia, e, allo stesso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili.

    I. Aspetti generali

    a) Le vittime dell’abuso sessuale
    La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica. Nel corso dei suoi viaggi apostolici, il Santo Padre Benedetto XVI ha dato un esempio particolarmente importante con la sua disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale. In occasione di questi incontri, il Santo Padre ha voluto rivolgersi alle vittime con parole di compassione e di sostegno, come quelle contenute nella sua Lettera Pastorale ai Cattolici d’Irlanda (n. 6): «Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata».

    b) La protezione dei minori
    In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare «ambienti sicuri» per i minori. Tali programmi cercano di aiutare i genitori, nonché gli operatori pastorali o scolastici, a riconoscere i segni dell’abuso sessuale e ad adottare le misure adeguate. I suddetti programmi spesso hanno meritato un riconoscimento come modelli nell’impegno per eliminare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori nelle società odierne.

    c) La formazione di futuri sacerdoti e religiosi
    Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: «Non c’è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani» (n. 3, Discorso ai Cardinali Americani, 23 aprile 2002). Queste parole richiamano alla specifica responsabilità dei Vescovi, dei Superiori Maggiori e di coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi. Le indicazioni fornite nell’Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, nonché le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede, acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati. In particolare si farà in modo che essi apprezzino la castità e il celibato e le responsabilità della paternità spirituale da parte del chierico e possano approfondire la conoscenza della disciplina della Chiesa sull’argomento. Indicazioni più specifiche possono essere integrate nei programmi formativi dei seminari e delle case di formazione previste nella rispettiva Ratio institutionis sacerdotalis di ciascuna nazione e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica.
    Inoltre, una diligenza particolare dev’essere riservata al doveroso scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.

    d) L’accompagnamento dei sacerdoti
    1. Il Vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello. Il Vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valorizzando l’importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla normativa canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori.

    1. I Vescovi assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel rispetto dei diritti di tutte le parti.
    2. Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova contraria, anche se il Vescovo può cautelativamente limitarne l’esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente.

    e) La cooperazione con le autorità civili
    L’abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall’autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell’ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.

    II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico

    Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela [SST], con il quale l’abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell’elenco dei delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La normativa del motu proprio vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero diocesano che per il clero religioso.
    Nel 2003, l’allora Prefetto della CDF, il Card. Ratzinger, ottenne da Giovanni Paolo II la concessione di alcune facoltà speciali per offrire maggiore flessibilità nelle procedure penali per i delicta graviora, fra cui l’uso del processo penale amministrativo e la richiesta della dimissione ex officio nei casi più gravi. Queste facoltà vennero integrate nella revisione del motu proprio approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010. Nelle nuove norme, la prescrizione è di 20 anni, che nel caso di abuso su minore, si calcolano a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La CDF può eventualmente derogare alla prescrizione in casi particolari. Venne anche specificato il delitto canonico dell’acquisto, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico.
    La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori. Se l’accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro delegato devono condurre un’indagine preliminare secondo il can. 1717 CIC, il can. 1468 CCEO e l’art. 16 SST.
    Se l’accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla CDF. Una volta studiato il caso, la CDF indicherà al Vescovo o al Superiore Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime. È utile ricordare che normalmente l’imposizione di una pena perpetua, come la dimissio dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il diritto canonico (cf. can. 1342 CIC) gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l’eventuale inidoneità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della pena perpetua (SST Art. 21, § 2).
    Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissio dallo stato clericale.
    In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, può essere concessa pro bono Ecclesiae la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il celibato.
    L’indagine preliminare e l’intero processo debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione.
    A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell’accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all’accusato durante l’indagine preliminare.
    Compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al bene comune determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722 CIC e dal can. 1473 CCEO debbano essere imposte. Secondo l’art. 19 SST, ciò deve essere fatto una volta iniziata l’indagine preliminare.
    Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l’approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di quest’ultima. La normativa particolare deve perciò essere in armonia con il CIC / CCEO nonché con il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 aprile 2001) così come aggiornato il 21 maggio 2010. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la recognitio ai competenti Dicasteri della Curia Romana.

    III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere

    Le Linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tali Linee guida tengano comunque conto delle seguenti osservazioni:
    a) il concetto di «abuso sessuale su minori» deve coincidere con la definizione del motu proprio SST art. 6 («il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni»), nonché con la prassi interpretativa e la giurisprudenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenendo conto delle leggi civili del Paese;
    b) la persona che denuncia il delitto deve essere trattata con rispetto. Nei casi in cui l’abuso sessuale sia collegato con un altro delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (SST, art. 4), il denunciante ha diritto di esigere che il suo nome non sia comunicato al sacerdote denunciato (SST, art. 24);
    c) le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime;
    d) l’indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della privacy e della buona fama delle persone;
    e) a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l’opportunità di rispondere alle medesime;
    f) gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la potestas regiminis dei singoli vescovi;
    g) le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all’eventuale obbligo di avvisare le autorità civili;
    h) in ogni momento delle procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno;
    i) si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità.

    Conclusione
    Le Linee guida preparate dalle Conferenze Episcopali mirano a proteggere i minori e ad aiutare le vittime nel trovare assistenza e riconciliazione. Esse dovranno indicare che la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene in primo luogo al Vescovo diocesano. Infine, le Linee guida dovranno portare ad un orientamento comune all’interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori.

    William Cardinale Levada
    Prefetto
    + Luis F. Ladaria, S.I.
    Arcivescovo tit. di Thibica
    Segretario

    CODICE DI DIRITTO CANONICO

    Can. 489
    § 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell’archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.
    § 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.

    Can. 490
    § 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell’archivio segreto.
    § 2. Mentre la sede è vacante, l’archivio o l’armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.
    § 3. Non siano asportati documenti dall’archivio o armadio segreto.

    Can. 1342
    § 1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.
    § 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.
    § 3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.

    Can. 1425
    § 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:
    1° le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa connessi, b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688.
    2° le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica.
    § 2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.
    § 3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.
    § 4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore.
    § 5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.

    Can. 1717
    § 1. Ogniqualvolta l’Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull’imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.
    § 2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.
    § 3. Chi fa l’indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l’uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

    Can. 1719
    Gli atti dell’indagine e i decreti dell’Ordinario, con i quali l’indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l’indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell’archivio segreto della curia.

    Can. 1720
    Se l’Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:
    1° rende note all’imputato l’accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l’imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;
    2° valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;
    3° se consta con certezza del delitto e l’azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

    Can. 1722
    L’Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il decorso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l’accusato stesso, allontanare l’imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora i qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucarestia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

    ACCORDO DEL 18 FEBBRAIO 1984,
    CHE APPORTA MODIFICAZIONI
    AL CONCORDATO LATERANENSE DELL’11 FEBBRAIO 1929,
    TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE
    (L. 25 MARZO 1985, N. 121)

    Articolo 2
    1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

    Articolo 4
    4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

    CODICE DI PROCEDURA PENALE

    Art. 200 (Segreto professionale)

    1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:
      a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
      b) gli avvocati, i consulenti tecnici e i notai;
      c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
      d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
    2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

    Art. 256 (Dovere di esibizione e segreti)

    1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
    2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato.
    4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
    5. Si applica la disposizione dell’articolo 204.
  • LOCRIDE. DON FABIO, 32ENNE ADESCA RAGAZZI IN CHAT GAY, “HAI MAI FATTO SESSO CON PRETE, SONO GIÀ IN CHIESA, INCONTRIAMOCI LÌ”

    LOCRIDE. DON FABIO, 32ENNE ADESCA RAGAZZI IN CHAT GAY, “HAI MAI FATTO SESSO CON PRETE, SONO GIÀ IN CHIESA, INCONTRIAMOCI LÌ”

    Il dialogo tra un sacerdote della Locride e un giovane su un sito di incontri gay
    Don Fabio: «Passa che ci conosciamo di persona, dalle 16.30 in poi sono in chiesa»

    Su quel sito di incontri gay ci sta con nome e cognome, quasi come se fosse una comunissima persona. Invece Fabio – il nome è di fantasia – è un prete, che vive e confessa i fedeli della Locride. Nelle chat dove i giovani omosessuali si scambiano opinioni e organizzano incontri a sfondo sessuale dal vivo, don Fabio, 32 anni e un viso giovane, non nasconde la sua identità di prete. E anche lui, che da tempo celebra la messa in una frazione dell’entroterra locrideo, è lì per questo, contravvenendo a tutte le regole della Chiesa di cui si fa portavoce e spazzando via l’ipocrisia che rifiuta i legami sentimentali e, peggio ancora, ripudia l’omosessualità quasi come se fosse una malattia.

    «Cerco amicizia», esordisce il prete in chat parlando con Marco, un 25enne della zona, che lui considera «piccolo ancora» e che trova strana la richiesta d’amicizia proprio da parte di un sacerdote. «Non mi faccio pregiudizi sulle persone e sul loro stile di vita», spiega lui, cominciando a fare domande personali a Marco. «Vivi solo? Che fai nella vita?», per poi andare giù un po’ più pesante: «Hai mai fatto sesso con un prete? Semplice curiosità», chiede. Ma a Marco non è mai capitato e imbarazzato da una conversazione sempre meno logica tenta di abbandonare il campo. A contattare l’altro è sempre lui, don Fabio, che sembra quasi studiare il giovane. «Spero di conoscerti dal vivo», gli annuncia all’improvviso, invitandolo in canonica e chiedendogli informazioni sulla sua vita. Tipo quando ha scoperto di essere gay, domanda alla quale Marco risponde nel modo più semplice: «Da ragazzino». «E sei fidanzato?», tenta di approfondire don Fabio, «e i tuoi lo sanno? E i tuoi amici?», aggiunge, in un continuo di domande che mirano a conoscere la “pubblicità” del suo status di omosessuale.

    Marco vuole vederci chiaro: «Volevo capire solo come mai vuoi conoscermi dal vivo», chiede innocentemente, ma don Fabio minimizza: «Così, sempre se vuoi». Marco si dimostra disponibile e don Fabio, felice per il successo appena ottenuto, lo saluta con affetto. «Ciao cucciolo», dice, salutandolo con un bacio. Le escursioni sul web continuano, ma don Fabio non è soddisfatto dell’andazzo, dal momento che sui siti gay, così come su Facebook, si vedono sempre le stesse cose. «Che palle», si lascia sfuggire, augurando «buona caccia» a Marco, al quale chiede, ancora una volta, se vive da solo. La risposta è nuovamente affermativa e don Fabio si lascia scappare un «bene», chiedendo nuovamente un incontro dal vivo, nel paese in cui esercita le sue funzioni di parroco. «Passa che ci conosciamo di persona», insiste, «io dalle 16,30 in poi sono in chiesa». I giorni passano, don Fabio e Marco chattano da due mesi. Si discute un po’ di tutto, anche dell’allerta meteo che si è creata nella Locride a inizio dicembre. Ma i due non hanno paura e vogliono pensare a ben altro. «Ora mi metto a letto, comodo comodo», sottolinea don Fabio, con un fare didascalico che però non smuove più di tanto Marco.

    «Non sei salito poi», dice facendo il nome del paese in cui vive e di cui guida la comunità spirituale, completamente ignara dell’altra faccia di don Fabio. «Quando sali se ti va passa se ti fa piacere… e giochiamo», stuzzica, tentando poi di adulare Marco per convincerlo. «Alcuni tuoi post sono carini… bella anche la foto». E poi passa all’attacco, inviando a Marco link a siti che fanno circolare video e immagini relativi a incontri gay. L’ambiente, per quanto virtuale, si scalda, Marco sembra quasi disposto a cedere. È un invito, nemmeno troppo tra le righe. Don Fabio lancia la sfida e poi manda Marco a dormire, con un semplicissimo «buona notte». Il giovane è un po’ deluso: «Pensavo avessi voglia anche tu», replica un po’ seccato e il prete fa il prezioso. «Qualche volta», ammette candidamente. «E che fai in quei casi?», chiede Marco. «Cerco di trattenermi… ma non sempre ci riesco», confida il parroco, che poi chiede i particolari della vita sessuale del giovane. «Sei attivo o passivo?», tenta di informarsi, definendo sé stesso «attivo». Ma in un attimo di lucidità chiude la conversazione: «Non posso», afferma, salvo poi tornare dopo qualche giorno per dire ciò che pensa di Marco: «Sei carino». Ma la magia è sfumata, la sacralità della tonaca imbarazza Marco. E don Fabio, le cui foto invadono siti su siti confezionati per incontri a sfondo sessuale, si ritira senza batter ciglio. Nascondendosi, così come la chiesa impone, trascinando i suoi desideri e la sua sessualità sotto l’altare.

    Simona Musco

    http://portale.loradellacalabria.it/dettaglioarticolo.asp?id=14522

  • Vania Lucia Gaito: “La colpa della Chiesa è nella sua sessuofobia”

    Vania Lucia Gaito: “La colpa della Chiesa è nella sua sessuofobia”

    Non sono casi isolati: i preti pedofili sono migliaia in tutto il mondo e molti anche in Italia. Un fenomeno taciuto per anni e ‘coperto’ dal Vaticano, pronto a solidarizzare anche con chi è stato condannato dalla giustizia. O, se proprio costretto, a risarcire la vittima comprandone il silenzio. ”Tu non parlare con nessuno”: la Chiesa sembra offrire solo la promessa del perdono alle vittime e ai colpevoli, tutti allo stesso modo peccatori. Peccatore perfino il bambino di soli nove mesi stuprato da padre Oliver O’Grady. Ma adesso, qualcosa sta cambiando: il libro ‘Viaggio nel silenzio. I preti pedofili e le colpe della Chiesa’, edito da Tea, della coraggiosa psicologa salernitana Vania Lucia Gaito, che dal 2006 collabora con il blog di controinformazione ‘Bispensiero’ sul quale, nel 2007, ha trasmesso e sottotitolato il documentario della BBC ‘Sex Crimes and Vatican’, raccoglie le voci di chi ha avuto il coraggio di denunciare e di ribellarsi, raccontando anche che cos’è, oggi, la vita di un prete.

    Vania Lucia Gaito, nell’ottobre del 2002 la tv irlandese RTE (Radio  Telefis Eireann) ha trasmesso il celeberrimo documentario ‘Cardinal Secrets’ da cui poi nacque il tempestoso ‘rapporto Murphy’: anche in Italia si sono avuti comportamenti omissivi nei confronti dei bambini?
    “In Italia si fa molto scudo alla Chiesa cattolica e si ha pochissima o nessuna attenzione per le vittime. Teoricamente, sono tutti a favore all’antipedofilia, ma non nel momento in cui si fanno alcune leggi che spostano i tempi di prescrizione e li riducono. Per esempio, la ex Cirielli  ha spostato i tempi di prescrizione facendoli arrivare a dieci anni. Un reato come l’abuso sessuale (perchè la pedofilia non è un reato, mentre lo è l’abuso sessuale) già è difficile da denunciare, perché distrugge l’autostima delle persone. Esiste un tempo entro cui l’abuso va denunciato: il termine massimo è di dieci anni, compresi i tre gradi di giudizio. Ciò significa che chi ha subito un abuso anche in giovane età, considerando tutto il tempo che ci vuole per elaborare l’abuso, ricostruire l’autostima e arrivare a una denuncia all’istituzione pubblica,  occorrono molto spesso degli anni. Ed è questo il motivo per cui molti accusati di pedofilia vedono prescriversi il reato, come Don Giorgio Carli: il reato in Cassazione era prescritto e la stessa Cassazione lo ha condannato a un risarcimento civile. Però, penalmente non è stato possibile perseguirlo, perché erano trascorsi più di dieci anni. All’estero, il problema viene vissuto diversamente. L’Olanda, per esempio, ultimamente è invischiata in casi di pedofilia, ma la legislazione olandese prevede una prescrizione di vent’anni dal compimento del diciottesimo anno della vittima. Quindi, se qualcuno è stato abusato a 5 anni, da quando ne compie 18 ha ancora vent’anni di tempo per denunciare e far perseguire il reato. In Italia, la prescrizione corre anche lungo il processo, mentre in altri Paesi la prescrizione, con il processo, si blocca, perché l’intenzione dello Stato è quella di perseguire il reato una volta che è stato istituito un processo, per cercare giustizia fino alla fine”.

    Da secoli, la Chiesa conosce l’esistenza di reati di abuso sessuale su bambini e adulti: sono più numerosi i casi di pedofilia all’interno della Chiesa cattolica o di altre categorie sociali?
    “E’ difficilissimo fare una stima di questo genere, perché proprio per il fatto che non si denuncia, il fenomeno rimane sommerso, dunque immenso. Noi abbiamo alcuni dati, alcuni anche molto falsati per quanto riguarda la pedofilia e gli abusi sessuali in famiglia, oppure nelle istituzioni sportive o a scuola. Poi, molto dipende anche dal tipo di abuso a cui facciamo riferimento: io parlo di abusi sessuali perché la pedofilia, nel senso diagnostico del termine, riguarda un certo tipo di disturbo di carattere sessuale che implica una serie di peculiarità per poter fare una diagnosi di pedofilia: una differenza di almeno cinque anni di età tra la vittima e l’abusante e una presenza di fantasie di natura pedofila per almeno sei mesi. Sicuramente, quello che è importante è  invece l’atto, perché ci sono pedofili che non mettono mai in pratica quelle che sono le loro fantasie, poiché temono il giudizio sociale, essendo il criminale molto lucido e sapendo benissimo a che cosa va incontro. Ci sono dei pedofili che non sono criminali. E ci sono delle persone che abusano dei minori pur non essendo pedofili, per una questione di opportunità o per altre forme di disagio, perché  il minore è chiaramente più vulnerabile e meno ‘giudicante’, da un punto di vista psicologico, rispetto all’adulto. Quindi, ci possono essere anche altre patologie ed è quel che accade con la categoria dei sacerdoti-pedofili: fermo restando che esiste una percentuale che, pur abusando di minori, non sono strettamente classificati come pedofili, come persone attratte da minori, non per questo si può parlare di reati meno gravi rispetto all’abuso di un bambino di pochi mesi, come nel caso di Oliver O’Grady”.

    Lei, nella sua analisi, è partita da dati concreti parlando con tante vittime e sacerdoti: quanto è stato difficile o doloroso ottenere la loro fiducia?
    “Difficile sicuramente: ci sono vittime che riescono a elaborare il dolore, che sono stati aiutati, che hanno fatto un percorso per cui l’abuso è divenuto una parte della loro vita, dolorosa, difficile, ma comunque vissuto da ex vittime. Poi, ci sono persone che non riescono ad andare oltre quell’abuso, non perché sia costantemente nei loro pensieri, ma perché non sono riusciti a elaborare quanto è loro capitato, non hanno avuto aiuti efficaci, molto spesso non sono stati creduti quando hanno denunciato. Ho conosciuto genitori di bambini piccolissimi, di età neppure scolastica, che pur di non accettare che i loro figli avessero subito abusi da un sacerdote, hanno portato i figli dall’esorcista. Quando non si viene creduti, il processo di elaborazione è molto più complesso: difficilmente se ne viene fuori. Ovviamente, ciò condiziona tutta una vita. Molti di coloro che abusano, inoltre, hanno subìto abusi a loro volta e hanno ‘imparato’ che quello è il ‘modo’, che quella la sessualità”.

    120 mila  ‘preti sposati’ nel mondo e la Chiesa continua a non considerare le parole della Bibbia: “Non è bene che l’uomo sia solo”. C’è un rapporto tra celibato e pedofilia, oppure la pedofilia è un problema a sé?
    “Il celibato è una scelta che si fa nel momento in cui si decide di prendere l’ordine e, quando si prende questa decisione, si passa dal seminario ‘minore’ a quello ‘maggiore’. In quello minore arrivano i ragazzi delle scuole medie: adolescenti di dieci, undici anni circa che si ritrovano in un ambiente molto particolare, a senso unico, intanto, in cui non ci sono donne. E il tipo di educazione sessuofobica che impartisce la Chiesa è differente dal tipo di educazione o dal tipo di esperienza che si può fare vivendo in una realtà diversa. All’interno dei seminari si subiscono molto spesso abusi da educatori o sacerdoti che dovrebbero prendersi cura dei bambini a loro affidati. Celebre è il ‘gioco dello scarpone’, nei seminari, un modo di proporre la sessualità che è dicotomico. In pratica, la figura della donna viene scissa in due: da una parte, la figura della Vergine Maria, ascetica, estranea alla quotidianità della donna, dall’altra c’è Eva, la tentatrice, colei che ti può togliere la virtù, che ti spinge al peccato. E’ ovvio che con una dicotomia di questo genere, tutto diventa fortemente angosciante, castrante, soprattutto nell’immaginario di un bambino. Il problema sorge nel momento in cui si affrontano le pulsioni adolescenziali: l’adolescenza è un bombardamento ormonale impressionante e difficilmente si può chiedere a un ragazzino di 13 anni di contenere un impulso sessuale raramente sopprimibile. L’unico tipo di educazione che viene data è molto superficiale, dal momento che i ragazzi non sono assolutamente preparati a comprendere bene quel che succede al loro corpo, all’intero organismo. Le amicizie ‘particolari’ all’interno dei seminari sono una prassi conosciutissima e non da adesso, perché se gli educatori ‘mettono in guardia’ i ragazzini, vuol dire che sanno benissimo ciò che succede all’interno di molte strutture. Ovviamente, quando c’è l’impossibilità di avere un rapporto ‘oggettuale’ per un maschio, per un uomo, quando la donna è inaccessibile proprio perché non c’è, oppure è connotata in modo molto ‘frustrante’, si cerca un oggetto sessuale sostitutivo. Il più delle volte, arriva dal compagno di stanza, dall’amico di seminario, dal ragazzo più grande e con più esperienza, se non addirittura da un sacerdote che abusa. Ovviamente, la disparità tra una persona adulta, che sa perfettamente quello che sta facendo e un ragazzino di tredici anni, ormonalmente ‘bombardato’, è enorme, dal punto di vista proprio della consapevolezza. Per questo motivo si tratta di abusi”.

    Freud sosteneva che un pedofilo è un bambino che cerca un altro bambino: considerando la loro sessualità polimorfa, i preti  hanno la loro responsabilità personale o sono solo frutto di una cultura misogina e manichea, respirata nei soffocanti seminari minorili?
    “In gran parte, è il tipo di cultura: quando Freud parla di un pedofilo narcisista, nel senso che cerca il bambino perfetto, che è rimasto psicologicamente ‘fissato’ alla propria figura di bambino onnipotente, quindi prima del complesso edipico, ovviamente si rifà a quello che è il pedofilo puro. Fortunatamente, è difficile trovare un narcisista puro, anche se la cultura  moderna spinge in tal senso, ma si tratta di forme di narcisismo ‘secondario’. Quello di cui parlava Freud è, invece, un narcisismo ‘primario’: il bambino aveva l’onnipotenza di creare il mondo e, da grande, non riesce a ‘uscire’ da se stesso per affrontare una relazione a due, in cui uno limita l’onnipotenza dell’altro. All’interno dei seminari, quando accadono queste cose, la crescita psicoaffettiva e psicosessuale la si subisce come un ‘blocco’. La persona che subisce un abuso, anche se cresce e va avanti con gli anni, cerca la compagnia di persone che siano al suo stesso livello affettivo, cioè al momento in cui è rimasto ‘bloccato’ in compagnia di un dodicenne o di un quindicenne. Dal punto di vista sessuale, per lui la ‘normalità’ è con un coetaneo, per la legge molto meno”.

    Lo scrittore cattolico Vittorio Messori ha proposto un bizzarro  ragionamento algebrico: “Un uomo di Chiesa fa del bene e talvolta cade in tentazione? E allora? Gesù dice di non essere venuto per i sani, ma per i peccatori…”. Esiste, forse, una filosofia del pedofilo?
    “Certamente: esiste una pedofilia del pedofilo, una giornata dell’orgoglio pedofilo. In quell’articolo manca pochissimo all’apologia di reato. Ricordo una persona, che è stata beatificata e poi santificata, che aveva la debolezza di andare ai giardini pubblici, aprire l’impermeabile e mostrarsi alle mamme. Leggere queste cose fa riflettere: se la Chiesa ha santificato questa persona e poi dà un’immagine dei santi come di persone dalla moralità specchiata, da emulare, forse sono tante, allora, le cose che essa ‘fa’ e ‘non dice’. C’è differenza, allora, tra quanto la Chiesa impone con la pastorale e quanto effettivamente essa sia consapevole di come questa morale sia ‘di piombo’, tanto che non la segue neppure lei stessa. Molti sacerdoti si sentono al di fuori delle leggi in cui vivono, fuori della consapevolezza di essere persone come tutte le altre: essere il ‘vicario’ di Cristo, chiaramente in nome e per conto, crea un sentimento di onnipotenza che può sfociare anche in determinati comportamenti. Quando, poi, la Chiesa ‘copre’ invece di denunciare, a maggior ragione il delirio di onnipotenza va oltre quelli che sono i comuni confini, perché ovviamente, se una persona che commette determinati atti venisse perseguita dalle leggi dello Stato, magari denunciato dal vescovo, raramente si arriverebbe a certi parossismi”.

    Don Pierino Gelmini, il celebre prete antidroga, imputato per numerose molestie sessuali, ha parlato di “un complotto di qualche lobby radical-chic”: ci sono ottimi motivi per stabilire che anche la sua vicenda verrà consegnata all’oblio?
    “Sicuramente si. Quello di Don Gelmini, anzi del signor Pierino Gelmini, perché non è più un sacerdote, avendo chiesto la riduzione allo stato laicale e avendola ottenuta alla velocità della luce poiché la Chiesta è stata felicissima di liberarsi di lui, è uno di quei casi che si trascineranno a oltranza e che, probabilmente, andranno in prescrizione. Parliamo di un uomo che ha 84 anni. C’è questa tendenza della Chiesa, poi, a sentirsi perseguitata: la Chiesa non è affatto perseguitata, ma storicamente persecutrice. In pratica, da Costantino in poi, la Chiesa si è sempre professata  perseguitata, mentre invece ha avallato una  serie di abomini  inconcepibili,  passando per le Crociate, l’Inquisizione e i genocidi. La Chiesa, nel corso dei millenni, ha fatto veramente di tutto e di più professandosi sempre vittima, secondo una dicotomia di pensiero davvero impressionante. Il fatto di voler continuare la persecuzione ebraico-giudaica, per chi continua a crederci, è veramente ridicolo. Il ‘New York Times’ ha reso pubblici documenti che coinvolgevano Benedetto XVI in grandi responsabilità per quello che è stato l’occultamento di determinati casi americani: anche se lui può esser stato l’ultima ‘pietra’ di un lungo cammino, piuttosto che recitare un ‘Mea culpa’, ammettere una serie di errori e riparare quanto fatto si è preferito passare per le vittime di un ‘complotto ebraico-giudaico’ da parte del ‘New York Times’. E ciò semplicemente per il fatto che quel giornale è di proprietà di una famiglia ebrea. Il ‘Washington Post’, che ha tirato fuori lo scandalo di Boston vincendo il premio Pulitzer, o il ‘Wall Street Journal’ e una serie di altre testate americane che non hanno assolutamente nulla a che fare con proprietari di origine ebrea, hanno pubblicato cose molto più pesanti. La Chiesa è maestra nel togliersi di dosso qualsiasi peso: e questa volta lo ha fatto prima con queste dichiarazioni vergognose sul complotto ebraico, poi con quelle, ancora più pesanti, tendenti a recidere qualsiasi collegamento tra pedofilia e sessuofobia, mentre mirano a creare un presunto – e, sottolineo, inesistente – legame tra pedofilia e omosessualità. E’ vergognoso affermare  una cosa del genere: l’omofobia che caratterizza la Chiesa è la vergogna che ha permesso, non più di un anno fa, di non far passare all’Onu la moratoria sulla pena di morte per gli omosessuali. Il Vaticano è quello che si è maggiormente adoperato perché ciò non avvenisse”.

    Lo scorso 16 febbraio 2010, Benedetto XVI ha comunicato urbi et orbi la sua volontà di fare chiarezza e pulizia nelle file dei preti: la si può considerare una svolta straordinariamente epocale?
    “Benedetto XVI lo aveva già proposto anche quando è andato a farsi un viaggetto negli Stati Uniti, un anno e mezzo fa. E la sua volontà era fermissima, tanto che affermò che la pedofilia è incompatibile con il sacerdozio. Tuttavia, questa sua presa di posizione forte nei confronti della pedofilia clericale dovrebbe avere una rispondenza anche nei fatti. Solo che nessuno ricorda più che, nel momento in cui Benedetto XVI è approdato negli Stati Uniti, lo Snap (l’Associazione delle vittime della pedofilia clericale) ha chiesto per mesi un incontro con Benedetto XVI, sempre categoricamente rifiutato. Tuttavia, gli Usa non sono l’Italia. Quindi, quando Joseph Ratzinger è andato a festeggiare il suo compleanno da Bush, i media americani si sono scatenati: la trasmissione ‘Good Morning America’, che è una delle più seguite, ha ricordato quali fossero le responsabilità di Ratzinger nello scandalo della pedofilia. Così, fuori programma, Benedetto XVI ha deciso di incontrare a Washington cinque vittime – su 13 mila – per 25 minuti, in piedi, nella cappella privata apostolica della Nunziatura. Ha regalato il rosario e ha detto: “Pregate, noi vi perdoniamo, voi perdonateci”. Questa la sintesi della questione. Ha avuto, però, molto tempo per accompagnarsi con tre cardinali: Roger Mahony, che a Los Angeles ha protetto dei preti pedofili, Edward Egan, che a New York ha fatto la stessa cosa e il cardinale Francis George, anche quest’ultimo con un passato molto pesante. L’anno scorso, proprio George è stato eletto presidente della Conferenza dei Vescovi cattolici americani: io non vedo, dunque, una volontà reale. Si dovrebbe fare pulizia partendo dalle alte cariche: dal cardinale Law, che ha protetto il ‘fior fiore’ dei preti pedofili e che, trascinato in tribunale, era pronto a dichiarare fallimento pur di non risarcire le vittime. Il cardinale Law è stato addirittura promosso: è diventato arciprete, a Roma, presso la basilica di Santa Maria Maggiore. Oppure, si potrebbero consegnare gli archivi segreti delle varie curie direttamente alla Polizia, in modo da avere dei raffronti tra quanto testimoniato da determinati vescovi e quanto effettivamente è capitato. A Roma, ultimamente, è in corso il processo contro Don Ruggiero Conti. E’ stato sentito il vescovo Gino Reali, che ha già gestito due preti pedofili o, comunque, accusati di abusi sessuali: in entrambi i casi, il vescovo nulla sapeva, nonostante le denunce scritte. Insomma, di quale volontà stiamo parlando? Si continua a fare esattamente come si è sempre fatto fino a oggi, a proteggere i sacerdoti, a difendere i beni della Chiesa da eventuali richieste di risarcimento. Il problema è anche questo: se si ammette la propria responsabilità, la propria negligenza, se si ammette di aver saputo e di aver ‘coperto’, le richieste possono arrivare al parossismo, essendo la Chiesa molto più legata ai soldi che al Vangelo..”.(Laici.it)