Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: PEDOPORNOGRAFIA

  • «Indaghiamo su ragazzine, preti e politici»

    «Indaghiamo su ragazzine, preti e politici»

    Navigare sul web a caccia delle lolite dei Parioli o dei tanti profittatori di minorenni non è facile. Se il «cattivo» è appunto un pedofilo ecco che il livello di preparazione psicologica deve essere molto alta, oltre a quella tecnica. E quando ci si trova a dare la caccia a chi ha abusato di bambini o mette in vendita e acquista materiale pedopornografico è necessario avere una preparazione che non tutti sono in grado di raggiungere. E in pochi sono in grado anche di sopportare per troppo tempo. Ma c’è chi ci protegge, chi ogni giorno lavora per difendere i più deboli, i bambini, e per punire chi ruba la loro innocenza o addirittura gli rovina la vita per sempre. «Non è facile, ma qualcuno lo deve fare. Molti colleghi si rifiutano, non se la sentono, oppure dopo un po’ di tempo chiedono il trasferimento». È un investigatore delle forze dell’ordine a raccontare, sotto forma anomina, come combatte ogni giorno i crimini su internet, come riesce con i suoi colleghi a individuare chi violenta e sfrutta i minori e a volte li riprende durante rapporti sessuali.

    «Le difficoltà maggiori le riscontriamo quando indaghiamo su abusi su minori, preti o politici – spiega l’investigatore – per i bambini è difficile scoprire gli orchi perché aprono e chiudono i siti alla velocità della luce: internet è la realtà più veloce che c’è adesso. Per preti e politici, invece, a volte subiamo “pressioni” dall’alto per sbrigarci, per aprire e chiudere subito la questione. Ma non è così semplice. Quando si va a indagare sul web esistono dei tempi e non sempre è possibile dare risultati nei tempi richiesti». Lo 007 del web, poi, spiega quali sono i fenomeni più perversi con i quali fa i conti tutti i giorni, oltre alla pedopornografia che è un capitolo a parte. «Sul web adesso stanno spopolando video amatoriali di uomini e donne che fanno sesso con gli animali poiché la gente non si “soddisfa” più con film pornografici. Cercano di più su internet». E il mercato lo sa.

    Per quanto riguarda invece i siti che pubblicano immagini e video pedopornografici, l’investigatore racconta sia l’aspetto umano, di chi lavora per dare la caccia ai «cattivi», sia quello tecnico. «Alcuni colleghi smettono di lavorare in questo settore e sono costretti a sottoporsi a volte a cure mediche per superare certi choc. Ma, comunque, alcune immagini ti restano in testa per tutta la vita». E poi: «Quando il pedofilo ha trovato la sua vittima, immediatamente chiude il sito o il blog e a quel punto è quasi impossibile rintracciarlo. Se invece, come il caso delle baby squillo, che è solo la punta di un iceberg, ci sono denunce specifiche, allora si può incastrare il criminale. Ma questo se accade con provider italiani. Ma spesso non è così. Cioè i siti sono aperti all’estero e a questo punto dipende dal Paese dove si trova il provider». Ed ecco l’aspetto legale del lavoro dello 007 informatico. «Noi possiamo anche individuare il pedofilo, ma se facciamo richiesta di rogatoria ad alcuni Stati, come quelli dell’Est Europa, non ci danno neanche una risposta negativa. E a quel punto ci bloccano le indagini. L’extraterritorialità è infatti uno degli scogli che andrebbe superato». Non mancano poi i consigli per i genitori. «Prima di parlare di tecnologia è indispensabile dire che il ruolo del genitore deve essere quello di controllare, senza farsi scoprire, quali siti visita il figlio. Un ragazzino di 13 anni oggi è però molto più abile del papà o la mamma, e quindi se non vuole far vedere cosa guarda i genitori non lo scopriranno mai. Quindi l’unico sistema è, semmai, usare programmi, anche gratuiti, che bloccano la possibilità di visitare siti, ad esempio, pornografici. Ma se poi i minori hanno in mano uno smartphone è quasi una spreco di tempo. Da lì possono fare quello che vogliono». Poi c’è il lavoro dell’investigatore per scovare i pedofili. «Prima di tutto è necessario ottenere la fiducia dell’utente che è a caccia di bambini o bambine. Se poi vogliono un incontro con una ragazzina, bisogna individuare una collega che abbia le sembianze di una minore e che sia disposta a fare da esca. Non basta quindi solo una squadra che lavora dietro un computer, ma anche di uomini e donne che scendono in campo per incastrare definitivamente il criminale».

    Augusto Parboni

    http://www.iltempo.it/cronache/2013/11/18/indaghiamo-su-ragazzine-preti-e-politici-1.1190702

  • Tra i preti ci sono più pedofili che in qualunque altra categoria di comuni cittadini

    Tra i preti ci sono più pedofili che in qualunque altra categoria di comuni cittadini

    Benedetto XVI vola in Gran Bretagna e torna a parlare dello scandalo della pedofilia clericale: “L’autorità della Chiesa non è stata sufficientemente vigilante, né sufficientemente veloce e decisa nel prendere le misure necessarie”.

    Un’affermazione che merita qualche riflessione, considerando che Channel 4, proprio in concomitanza con la visita papale, ha rivelato che, proprio in Inghilterra su 14 pratiche di sacerdoti colpevoli, sei procedure per la riduzione allo stato laicale sono in corso, tre sono state rifiutate o non processate per motivi di salute, un’altra è stata portata a termine e quattro addirittura non sono mai state aperte.

    I vescovi affermano di aver deferito i casi a Roma, come previsto dal documento del 2001 De delictis gravioribus, emanato proprio da Ratzinger quando era prefetto per la Congregazione per la Dottrina della Fede, e fanno intendere che se lungaggini e ritardi ci sono, non dipende da loro ma dal Vaticano.  Queste rivelazioni sono state per me uno choc” ha affermato il pontefice, ma difficilmente si riesce a conciliare queste frasi con la prassi tenuta dal Vaticano sia prima che dopo l’esplosione dello scandalo. La portata del problema è stata costantemente minimizzata, prima tentando di far passare gli abusi come “casi isolati”, poi tentando di sminuire i numeri da pandemia sostenendo che l’incidenza della pedofilia fra i sacerdoti e religiosi sia uguale, se non minore, all’incidenza della pedofilia fra le persone comuni. Crociata contro il “comitato d’indagine” NEL MESSAGGIO inviato qualche tempo fa ai Cavalieri di Colombo, Benedetto XVI parla di attacchi “spesso scorretti e infondati” contro la Chiesa per quanto concerne le vicende legate alla pedofilia.

    Secondo monsignor Mariano Crociata, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, nell’ultimo decennio sono un centinaio i casi di sacerdoti italiani, accusati di abusi sessuali su minori, indagati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Crociata non ha mai aggiunto alcun dettaglio sull’esito di tali procedimenti, sostenendo invece che in Italia non vi è alcun bisogno di creare un comitato speciale all’interno della Chiesa per affrontare i casi di molestie sessuali nei confronti di bambini. Di quel “centinaio” di preti pedofili indagati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, inoltre, non si sa nulla: né quante siano state le loro vittime, né per quanto tempo siano durate le violenze, e meno che mai si chiarisce se altri sacerdoti o vescovi fossero a conoscenza delle violenze e da quanto tempo. Ma gli attacchi alla Chiesa sul tema della pedofilia sono davvero così infondati e scorretti?

    Basta esaminare i numeri, per rendersi conto che il problema è gravissimo, molto più di quanto finora non sia sembrato. I casi italiani sono almeno 172 UN PRIMO DUBBIO riguarda la verosimiglianza del “centinaio di casi” cui fa riferimento monsignor Crociata. I casi di abusi sessuali ai danni di minori perpetrati dai sacerdoti italiani e riportati dalla stampa negli ultimi dieci anni, messi in colonna e sommati uno all’altro, riportano vicende di pedofilia e pedopornografia in cui sono coinvolti almeno 172 preti. Delle due l’una: o non tutti i sacerdoti accusati sono stati indagati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, o monsignor Crociata è decisamente troppo ottimista.

    Fermo restando che il problema della pedofilia clericale non è di ordine statistico, ma di ordine morale, guardando più da vicino le cifre degli altri Paesi si può avere un’idea della portata del problema: 4.392 sacerdoti denunciati per pedofilia negli Usa; 1.700 preti accusati di violenze a danno dei bambini piccoli, orge e uso di droga in Brasile; 107 preti e religiosi condannati in Australia per abusi sui minorenni; 800 religiosi accusati di oltre 14000 casi di abusi in Irlanda. E poi centinaia di casi in Olanda, in Polonia, in Croazia, in Francia, in Inghilterra, in Alaska, in Messico.

    Finora, solo negli Stati Uniti, sono stati pagati risarcimenti per 3 miliardi di dollari. Oltre un miliardo di risarcimenti è stato chiesto dai sopravvissuti alle scuole industriali in Irlanda. Migliaia sono le vittime. Talvolta perfino bambini piccolissimi. Stati Uniti: coinvolti il 4% dei prelati UNA DISAMINA del fenomeno della pedofilia clericale, commissionata dai vescovi americani al John Jay College of Criminal Justice e noto appunto come “Rapporto Jay”, afferma che il 4% dei sacerdoti americani è coinvolto in accuse di pedofilia.

    Nel settembre del 2009 l’arcivescovo Silvano Tomasi, osservatore permanente della Santa Sede all’Onu a Ginevra, minimizzava il problema affermando che “nel clero cattolico solo tra l’1,5% e il 5% dei religiosi ha commesso atti di questo tipo”.

    Piccoli numeri? Percentuali irrisorie? Per nulla, se si confrontano queste percentuali con quelle della popolazione laica. La percentuale di pedofili fra i religiosi è dalle 20 alle 200 volte maggiore rispetto alla percentuale di pedofili fra le persone comuni. Affidare un bambino ad un religioso, significa esporlo ad un rischio almeno venti volte maggiore rispetto a quello di affidarlo a un insegnante, un vicino di casa, un amico di famiglia. Rispetto a quanto vuole far credere la Chiesa, cioè che il rischio sia lo stesso, basta fare due conti per realizzare che non è affatto così. Per capire meglio, è necessario guardare più da vicino i numeri, senza farsi ingannare da cifre astratte e non messe a confronto con altre.

    A marzo di quest’anno, il portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi, ha affermato: “In Austria sono 17 i casi di pedofilia che riguardano la Chiesa, ma ben 510 quelli al di fuori; quindi si deve prestare attenzione anche al di fuori della Chiesa e non puntare i riflettori solo su di essa”. Detto così, sembra che debba considerarsi più preoccupante il fenomeno degli abusi sui bambini al di fuori della Chiesa, ma è effettivamente così?

    Fermo restando che i casi di pedofilia al di fuori della Chiesa non legittimano di certo gli abusi sui bambini perpetrati dai sacerdoti, basta qualche banale calcolo matematico a rendersi conto che il problema non è così di poco conto come lo si vuole dipingere. In pratica: quanti sono in Austria i preti pedofili rispetto al numero dei sacerdoti, e quanti sono i pedofili “comuni” rispetto alla popolazione austriaca?

    In totale, i religiosi austriaci sono circa 6700 su poco meno di tre milioni e 400mila maschi adulti. Rapportando gli abusi alla popolazione di riferimento, 17 casi di pedofilia su 6700 sacerdoti e 510 casi di pedofilia su 3.400.000 austriaci maschi adulti, ci si rende conto che la percentuale dei religiosi pedofili, che sembrava piccola, è invece altissima. Tra i sacerdoti austriaci la percentuale di pedofili è 0.26% mentre tra i laici la percentuale di pedofili è 0.015%. In realtà, quindi, la percentuale dei pedofili fra i preti è pari a diciassette volte la percentuale di pedofili nella popolazione laica.

    Stesse conclusioni si traggono se si esaminano le statistiche di paesi come gli Stati Uniti. Secondo l’ultimo rapporto annuale dal Children’s Bureau, l’ufficio del Dipartimento della salute statunitense che si occupa di bambini e giovani, i casi di abusi sessuali su minori negli Stati Uniti sono circa 88.000 su una popolazione di 118 milioni di maschi adulti, lo 0.075%. Se anche la percentuale dei preti pedofili fosse l’1.5%, come suggerisce la stima più prudenziale di monsignor Tomasi, sarebbe venti volte superiore all’incidenza rilevata nella popolazione di non religiosi.

    Le statistiche che la stessa Chiesa va sciorinando, cercando di sminuire il fenomeno, sono invece assolutamente preoccupanti. Lo scenario irlandese è ancora peggiore di quello americano, perché agli abusi sessuali si sommano gli abusi fisici, quelli emotivi, i maltrattamenti. Almeno 14.000 vittime, 2500 testimonianze. Sostanzialmente la percentuale di pedofili tra religiosi si attesta sui dati statunitensi del rapporto Jay. Più difficile stabilire quale sia la percentuale di pedofili fra la popolazione, poiché i reati di questo genere denunciati ogni anno sono circa 160, mentre alle associazioni antipedofilia arrivano circa 2400 segnalazioni annue, su 1.7 milioni di maschi adulti.

    Le percentuali oscillano quindi, fra gli irlandesi “comuni” fra lo 0.01% e lo 0.14%. La percentuale di pedofili tra i religiosi risulta essere almeno trenta volte maggiore rispetto alla percentuale di pedofili fra la popolazione comune.

    In Australia c’è un database QUASI IDENTICHE a quelle austriache le percentuali in Australia: 107 sacerdoti condannati su poco più di 3800 sacerdoti, tra diocesani e ordinari, con un’incidenza del 2.82% di pedofili. Per quanto riguarda i pedofili “comuni”, l’Australia ha un database pubblico con nomi e foto dei children sexual offender e raccoglie oltre 1200 nominativi su una popolazione di otto milioni e mezzo di maschi adulti, con una incidenza di pedofili pari allo 0.014%.

    La percentuale di pedofili tra i preti risulterebbe quindi 200 volte quella rilevata nella popolazione. In diversi stati il numero di denunce e testimonianze riguardanti abusi sessuali commessi dai sacerdoti è considerevolmente aumentato in seguito alla istituzione di commissioni di indagine governative, come in Irlanda, o indipendenti, come negli Stati Uniti.

    La possibilità per le vittime di vedere riconosciuto il torto subito ha spinto migliaia di persone, abusate da sacerdoti durante l’infanzia, ad uscire allo scoperto e raccontare il proprio dramma. Alcuni stati americani istituirono il cosiddetto “anno finestra”, permettendo a moltissime vittime di denunciare, e veder perseguiti dalla giustizia statuale, abusi subiti anche decenni prima e caduti in prescrizione. Dunque, non si capisce come monsignor Crociata possa affermare che in Italia non vi sia necessità di una commissione d’indagine sulla pedofilia clericale.

    Non è chiaro per quale motivo l’Italia dovrebbe essere considerata un’isola felice, immune dallo scandalo. Il “Bel Paese” che non tutela l’infanzia SECONDO le percentuali rese note dall’arcivescovo Tomasi e considerando che in Italia ci sono circa 35.000 sacerdoti diocesani, potrebbero esserci tra i 500 e i 1750 sacerdoti coinvolti in casi di pedofilia. Senza contare la presenza di altri religiosi e dei sacerdoti ordinari, che farebbero “salire” le possibili stime.

    Ma perché nel nostro Paese lo scandalo non è ancora scoppiato? Essenzialmente per il timore delle vittime di non essere credute e di non vedere riconosciuti i torti subiti. Per una sorta di “sacralità”, la figura del sacerdote e, in generale, dell’ecclesiastico, viene reputata al di sopra di certe nefandezze e spesso l’opinione pubblica, quando una vittima denuncia, si schiera più dalla parte dell’accusato che non dell’accusatore. Senza contare che, nell’Italia dei cavilli legali, è facile vedere finire impunito il proprio abusatore, anche dopo averlo denunciato e, magari, anche dopo che la giustizia lo ha perseguito.

    L’infanzia è troppo poco tutelata, rispetto agli altri Paesi, e le autorità statuali sembrano preferire non affrontare il problema piuttosto che scontentare la Chiesa cattolica.

    Quindi perché esporsi, raccontare il proprio calvario, se la società e la legge non assicurano giustizia o almeno il vedere riconosciuta l’infamia subita? Dalle percentuali riportate sembra che in alcuni paesi l’incidenza dei child sexual offender nella popolazione sia maggiore che in altri.

    In realtà si tratta di un fenomeno facilmente spiegabile: nei paesi in cui la legge persegue con maggiore impegno ed efficacia il reato di abusi sessuali su minori, le denunce e le condanne sono superiori rispetto a quelli di altri Paesi in cui lo stesso crimine non è perseguito con altrettanta efficacia. In parole povere: le vittime sono più propense a sporgere denuncia quando sanno che c’è una possibilità concreta di ottenere giustizia. Se una sola vittima non basta MA È COSÌ diversa la situazione italiana da quella degli altri paesi?

    Anche a voler prendere per buone le stime di “un centinaio” di sacerdoti pedofili, come sostiene monsignor Crociata, qual è la percentuale di pedofili tra i preti italiani? Lo 0.29%. Di contro, la Caramella Buona, associazione antipedofilia recentemente costituitasi parte civile nel processo a carico di don Ruggero Conti, rivela che in Italia ci sono 1322 detenuti per pedofilia. Su una popolazione di oltre 20 milioni di maschi adulti, la percentuale è dello 0.006%.

    L’incidenza della pedofilia tra i sacerdoti italiani risulta essere 48 volte superiore a quella rilevata tra i comuni cittadini. Inoltre, è bene ricordare che difficilmente un pedofilo si ferma ad una sola vittima. Anche “solo” cento casi possono significare centinaia di vittime. Scorretto non è rendere pubblico un problema devastante come quello dei preti pedofili.

    Scorretto è semmai cercare di sminuire la portata di quel problema, offendere le vittime parlando di “chiacchiericcio”, insultare chi ha già subito l’insulto dell’abuso minimizzando le cifre e tentando di far credere che la vittima, in tutta questa sporchissima faccenda, sia la Chiesa. Quella Chiesa che ha tentato di far credere che gli abusi fossero tutti “casi isolati”, la Chiesa che ha dovuto essere trascinata in tribunale per riconoscere un risarcimento alle vittime, la Chiesa che ha ignorato chi le si rivolgeva per avere giustizia.

    La Chiesa che ha preferito continuare a proteggere i propri beni e i propri privilegi piuttosto che rinnegare se stessa, prendere la propria croce e seguire quel Cristo incarnato in ogni bambino abusato.

    FONTE

    https://test.retelabuso.org/wp-content/uploads/2025/09/il-documentario-sugli-abusi-nelle-chiese-di-new-orleans-basato-su-un-reportage-del-guardian-vince-il-premio-piu-importante.webpwp-content/uploads/2025/12/3-3-di-preti-pedofili-grazie-alla-complicita-dello-stato-italiano-che-non-interviene-da-decenni-non-solo-sul-clero-video-integrale-della-conferenza-alla-stampa-estera.webpwp-content/uploads/2026/05/la-coppia-che-si-suicida-come-la-figlia-molestata-da-bambina-da-un-parente-lultima-intervista-al-papa-quelluomo-un-assassino.webpwp-content/uploads/2025/12/parte-da-savona-sabato-24-la-panchina-viola-liniziativa-italiana-di-sensibilizzazione-contro-gli-abusi-su-minori-e-persone-vulnerabili.webpwp-content/uploads/2026/01/il-vescovo-di-bilbao-riconosce-il-lavoro-di-el-pais-per-indagare-sulla-pedofilia-e-gli-sforzi-delle-vittime-per-denunciare.webpwp-content/uploads/2025/02/chiesa-e-pedofilia-la-condanna-del-card-pell-in-australia-lalto-prelato-mai-sfiorato-dalla-magistratura-ecclesiastica.webpwp-content/uploads/2025/02/domenica-15-a-celle-ligure-gianluigi-nuzzi-presenta-il-suo-ultimo-libro-inchiesta-peccato-originale-interverra-francesco-zanardi-presidente-della-rete-labuso.webpwp-content/uploads/2025/02/preti-pedofili-e-adulti-complici-il-corto-di-cammuso-illumina-la-sala-farina-gesti-orrendi-camuffati-da-abito-religioso.webpwp-content/uploads/2025/02/dettagli-abusi-su-minori-in-nome-di-dio-da-piu-di-25-anni-ad-aci-bonaccorsi-la-comunita-che-plagiava-le-giovani-il-video.webpwp-content/uploads/2025/02/caso-vitale-processo-rinviato-a-dicembre-messere-a-telemolise-fatti-gravissimi-perche-commessi-da-chi-ha-una-funzione-educativa.webpwp-content/uploads/2025/02/chi-lha-visto-affronta-il-prete-che-ha-abusato-di-lui-la-risposta-preghiamo-insieme-un-caso-denunciato-dalla-rete-labuso.webpwp-content/uploads/2024/09/il-primo-film-sui-preti-pedofili-girato-a-savona-e-verona-sara-al-bari-international-film-festival-domenica-6-aprile.webpwp-content/uploads/2025/02/conclave-2013-petizione-contro-il-cardinale-domenico-calcagno-non-denuncio-prete-pedofilo-non-e-degno-del-conclave-il-secolo-xix-ratzinger-sapeva-video.webp2018/10/07/quanti-sono-i-preti-pedofili-in-italia-dalle-proiezioni-litalia-ha-il-potenziale-piu-alto-di-qualsiasi-paese/

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  • E’ legge la convenzione europea di Lanzarote (L.1° ottobre 2012 n.172). di Sabina Schifano

    E’ legge la convenzione europea di Lanzarote (L.1° ottobre 2012 n.172). di Sabina Schifano

    E’ legge la convenzione europea di Lanzarote (L.1° ottobre 2012 n.172).

    Con la ratifica della Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, siglata in quella località dal Consiglio d’Europa, avente ad oggetto la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, oltre ad importanti modifiche che hanno riguardato direttamente i reati di pedofilia e prostituzione minorile, si è intervenuti in altri correlati settori dell’ordinamento penale, rafforzando la disciplina di tutela nei confronti di soggetti “deboli” – non necessariamente minori – contro le aggressioni altrui: emblematico è l’intervento ampliativo dell’ambito di operatività del reato di maltrattamenti anche ai rapporti di “convivenza” non ricomprendibili nella tradizionale nozione di famiglia.

    Tra i nuovi fatti reato introdotti dalla legge di ratifica, una innovativa fattispecie incriminatrice delle condotte di istigazione a delinquere. Con il nuovo articolo 414 bis del c.p. sono previste e punite l’istigazione e l’apologia delle pratiche di pedofilia e di pedopornografia.

    Atra importante novità: la modifica dell’art.572 del c.p. laddove, il reato di maltrattamenti è esteso anche ai fatti commessi in danno del “convivente”. Si prefigura così , normativamente, lo spazio per una tutela della “famiglia di fatto”, in linea peraltro con un percorso interpretativo che già da tempo è stato intrapreso dal giurisprudenza della Cassazione. “Famiglia” da intendersi quale consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la “famiglia di fatto”. Ne deriva che oramai, l’oggetto della tutela rappresentata dall’art.572 del c.p. non è (solo) l’interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia, intesa in senso lato, ma è anche, più specificamente, l’interesse del soggetto passivo al rispetto della sua personalità nello svolgimento dei rapporti – familiari, ma non solo – che lo legano – affettivamente, ma non solo – con altra persona con la quale ha instaurato un rapporto stabile di convivenza/frequentazione, dalla quale può e deve pretendere rispetto assoluto verso condotte ( consistenti in aggressioni fisiche o vessazioni o manifestazioni di disprezzo) che risultino “abitualmente” lesive della proprio integrità fisica e/o morale.

    Ancora l’art.572 c.p. al comma 2 è stato oggetto di modifica con l’introduzione di una ipotesi aggravata di maltrattamenti per il caso in cui il fatto sia commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
    Una ulteriore modifica ha incluso il reato di maltrattamenti, seguito dalla morte della vittima, tra i reati che comportano la pena dell’ergastolo in caso di omicidio.

    Di rilievo l’intervento sul trattamento sanzionatorio riservato alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583 bis c.p.)

    Altre ancora sono le novità introdotte dalla Legge 172/2012 in materia di prescrizione, di confisca, di applicazione di circostanze attenuanti e di pene accessorie relativamente ai delitti contro la libertà personale e tutto ciò in un quadro di cooperazione internazionale con la piena consapevolezza dei Paesi sottoscrittori della Convenzione di Lanzerote, del fatto che “ogni bambino ha diritto, da parte della propria famiglia, della società e dello Stato alle misure di protezione richieste dalla sua condizione di minore”.
    (Avv.Sabina Schifano)

  • Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (12G0192)

    (GU n. 235 del 8-10-2012)

    “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume.”

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

    1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Autorita’ nazionale

    1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’ nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.
      2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’ transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»; b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all’articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»; g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all’articolo 600-ter: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato; l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»; m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma d
      ell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l’articolo 602-bis e’ abrogato; o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della situazione di necessita’ del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
      «Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all’articolo 609-quater: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all’articolo 609-nonies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all’articolo 609-decies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei geni
      tori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

    Art. 5

    Modifiche al codice di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’ inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’ inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
      f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

    Art. 6

    Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

    1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

    Art. 7

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

    1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
      2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».
      3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

    Art. 8

    Confisca

    1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

    1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

    Art. 10

    Clausola di invarianza

    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

      NAPOLITANO

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

      Severino, Ministro della giustizia

      Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

      Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 2326): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre 2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio 2010. Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
    Senato della Repubblica (atto n. 1969): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010; il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21 ottobre 2010. Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Camera dei deputati (atto n. 2326-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con modificazioni, l’11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 1969-B): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011; il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012. Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011; l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 2326-D): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 1969-D): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17 luglio 2012. Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato, definitivamente, il 19 settembre 2012.


    Allegati

    …omissis…

    FONTE

  • La convenzione di Lanzarote è legge: la parola pedofilia entra nel codice penale

    La convenzione di Lanzarote è legge: la parola pedofilia entra nel codice penale

    Il Senato approva all’unanimità, con 262 sì, la ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, siglata a Lanzarote nel 2007. Dopo la sesta lettura è finalmente legge. Entra nel nostro codice penale (art.414-bis) la parola pedofilia.

    Le finalità della Convezione di Lanzarote
    La Convenzione di Lanzarote risponde alla necessità riscontrata dal Consiglio d’Europa di elaborare nuovi strumenti vincolanti per gli Stati parte del Coe per il contrasto allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori. La Convenzioneè stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 e aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Allo stato attuale, il testo é stato sottoscritto da 41 Stati, tutti membri del Coe, fra i quali l’Italia, che l’ha sottoscritta il 7 novembre 2007.

    DOCUMENTI; 13517347

    112013-11-18_Convenzione-Lanzarote

    Sono 10 gli Stati ad averla ratificata: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna. Avendo raggiunto l’obiettivo di 5 ratifiche, la Convenzioneè entrata in vigore il 1 luglio 2010. Si tratta di un documento con il quale i paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime. L’obiettivoè contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso, vengono compiuti con l’ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo.

    Il recepimento italiano e l’introduzione dei nuovi articoli del codice penale

    Il disegno di legge italiano che recepisce le disposizioni della Convenzioneprevere l’introduzione nel codice penale dell’articolo 414-bis (‘Pedofilia e pedopornografia culturale’) che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore. Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi, ‘pubblicamente, fa apologia di questi delitti’.

    Viene, inoltre, introdotto l’articolo 609-undecies (‘Adescamento di minorenni – grooming’), che stabilisce che per «adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione« e che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni. Previste pene più severe per tutta una serie di reati: dai delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minori.

    È inoltre previsto un inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile. Infine non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa nel caso di commissione di uno dei delitti contro i minori.

    Le reazioni

    Save the children esprime ‘grande soddisfazione’ per l’approvazione da parte del Senato del testo di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori e contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale anche a mezzo internet, ferma in parlamento dal 2007. Con l’approvazione definitiva al Senato, al termine di un iter durato 5 anni, l’Italia rafforza il proprio sistema di protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso e si adegua agli altri paesi europei ‘.

    ‘Secondo una ricerca di Save the children «tra i giovani che utilizzano internet il 13% invia proprie foto o immagini di sé nudo ad adulti – dichiara Calerio Neri, direttore generale del’organizzazione in italia – con l’approvazione di oggi, l’ Italia potrà finalmente avvalersi di uno strumento fondamentale di protezione e di contrasto dai frequenti casi di abuso e sfruttamento sessuale che avvengono anche attraverso la rete’.
    Unicef Italia accoglie con favore la notizia dell’approvazione del Ddl di Ratifica della Convenzione di Lanzarote. ‘La Convenzione, infatti – dichiara Giacomo Guerrera, Presidente dell’Unicef Italia – rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei minorenni, da gravi violazioni come l’abuso e lo sfruttamento sessuale. Inoltre, sarà maggiormente efficace l’azione di contrasto a questi gravi reati, spesso portata avanti in collaborazione con altri Stati, grazie a mezzi ancora più incisivi’.

  • Boston, Prete polacco 39enne arrestato per pedopornografia, Bimbe tra 8 e 10 anni. Rilasciato su cauzione

    Boston, Prete polacco 39enne arrestato per pedopornografia, Bimbe tra 8 e 10 anni. Rilasciato su cauzione

    Sacerdote de South Boston arrestado por cargos de pornografía infantil

    Publicado por Primer Momento en 01/08/2012 y bajo Actualidad, Fotogalería. Sigue las respuestas en RSS 2.0. Puedes dejar un comentario a esta entrada

    SOUTH BOSTON, Massachusetts.- Un sacerdote católico romano en South Boston, se enfrenta a cargos de pornografía infantil, de acuerdo a la cadena CBS y otros medios digitales locales.

    El reverendo Andrew Urbaniak, de 39 años, un sacerdote de la iglesia Nuestra Señora de Czestochowa, fue arrestado el martes por la tarde después de una investigación de dos meses.

    Esa investigación comenzó con una operación donde Urbaniak supuestamente compartió imágenes ilegales con un oficial encubierto de la Policía del Estado.

    Andrew Urbaniak, suspendido sacerdote (izquierda), el cardenal de Boston, Sean P. O’Malley, (centro) y el padre Mirek Bartos (derecha) (Foto: www.cardinalseansblog.org/)

    La policía confiscó su computadora en la rectoría de la iglesia y dijo que encontró varias imágenes pornográficas de niñas entre 8 y 10 años que lo acompañaban.

    Los fiscales dicen que confesó a la Policía que estaba al tanto de las imágenes en sus computadoras.

    Está acusado de posesión y difusión de pornografía infantil.

    “En este momento no se han presentado las víctimas y Urbaniak no está acusado de incitar a las niñas”, dijo la policía en un comunicado.

    Urbaniak fue instruido de cargos la mañana del miércoles y se mantiene en libertad bajo fianza tras pagar $ 10.000 en efectivo. Si él está en libertad bajo fianza, no se le permitirá tener contacto con menores de edad y no se le permitirá usar el Internet.

    Feligreses de la iglesia Nuestra Señora de Czestochowa llegaron a la misa este miércoles a 8 de la mañana sólo para enterarse de que cerraron las puertas del templo.

    La arquidiócesis de Boston, publicó este miércoles por la mañana la siguiente declaración:

    “La Arquidiócesis de Boston anuncia que el reverendo Andrzej Urbaniak, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Czestochowa en South Boston, ha sido colocado en licencia administrativa después de su arresto por cargos de pornografía infantil que involucra el uso de un ordenador situado en la casa parroquial. El superior provincial de su orden religiosa en Polonia ha sido informado de la cuestión. Urbaniak ha sido suspendido y no se le permite trabajar como un sacerdote en la arquidiócesis. La arquidiócesis está cooperando plenamente con la Policía. La Iglesia reza por todos los afectados tras estos acontecimientos y se compromete a proporcionar el cuidado pastoral de la parroquia durante este tiempo difícil”.

    Redacción
    Primermomento

  • Pedofilia, l’Abuso: “L’ipocrita direttiva UE rafforza l’omertà del Vaticano”

    Pedofilia, l’Abuso: “L’ipocrita direttiva UE rafforza l’omertà del Vaticano”

    Negli ultimi anni, in tutto il mondo è esploso lo scandalo della pedofilia clericale. Sono all’ordine del giorno i nuovi casi venuti in luce,  fino ad ora tutti sistematicamente insabbiati dai membri del clero. Un sistema che attualmente non vede fine poiché le leggi non incentivano il clero alla denuncia ma continuano ad incentivare la cultura del silenzio che, ad oggi, ha prodotto milioni di vittime e migliaia di pedo-criminali in abito talare lasciati in condizioni di continuare a delinquere e produrre altre vittime.

    La pedofilia non è una malattia, ma un disturbo della personalità a carattere recidivante. Il nostro non è un pregiudizio ma un dato di fatto: non esiste un solo Vescovo che abbia mai denunciato un sacerdote pedofilo.

    Ho personalmente incontrato il Presidente della CEI, il Cardinal Angelo Bagnasco, al quale ho fatto precise denunce ma, purtroppo, nemmeno lui è voluto intervenire. Abbiamo quindi provato a chiedere l’intervento del Papa ma non ha voluto riceverci. Sono migliaia le lettere raccomandate inviate allo Stato estero del Vaticano da vittime, privati cittadini e associazioni, nessuno ha mai ricevuto risposta.

    Dal 31 ottobre scorso due cittadini europei, uno dei quali è il sottoscritto Francesco Zanardi Rete L’Abuso, hanno cominciato uno sciopero della fame, una contestazione non violenta contro la mancata applicazione delle linee guida antipedofilia emesse dalla stessa Santa Sede, che però fino ad oggi risultano essere menzogne perché, di fatto, il Vaticano sta continuando ad applicare pesanti ritorsioni su cittadini europei, vittime e testimoni di crimini sessuali commessi dai membri del clero.

    Nella “Carta dei diritti fondamentale della U.E.” troviamo;

    Articolo 1

    Dignità umana

    -La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

    Articolo 2

    Diritto alla vita

    -Ogni individuo ha diritto alla vita.

    Articolo 3

    Diritto all’integrità della persona

    -Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

    Articolo 24

    Diritti del bambino

    -1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

    -2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

    Articolo 41

    Diritto ad una buona amministrazione

    1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione.

    Quello che lo Stato extracomunitario del Vaticano sta commettendo nei paesi membri dell’UE, invalida quella che è la “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”. Il Parlamento ha il dovere di intervenire di fronte ai cittadini che stanno subendo crimini e ritorsioni da parte di uno stato estero, che non fa e non farà mai parte dell’Unione Europea, perché per sua natura non è conforme a tutti i principi sui quali si basa la democrazia. Recentemente il Parlamento Europeo ha varato una direttiva in tema di pedocriminalità, ma purtroppo non è applicabile nel caso dei pedocriminali in abito talare.

    Pedofilia: il Parlamento Europeo dispone sanzioni più severe per abusi, il Vaticano ringrazia.

    Nel corso del dibattito nell’Aula del Parlamento Europeo, la relatrice (PDL) Roberta Angelilli  vicepresidente del Parlamento europeo, (PPE, IT) ha dichiarato che “la nuova direttiva per combattere gli abusi sui minori, lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia rappresenta uno strumento legislativo innovatore e un passo avanti per la protezione dei nostri bambini. Il testo sarà a disposizione delle autorità competenti e delle ONG per assicurare la tolleranza zero per tutti i crimini contro i bambini”

    Perché non siamo d’accordo su questa direttiva Europea che, vista così, potremmo chiamarla

    “Direttiva salva Vaticano”

    Teniamo a ricordare che non vogliamo attaccare in nessun modo le Religioni. All’interno delle nostre associazioni collaborano cattolici, appartenenti ad altre religioni, confessioni e anche atei.

    Nonostante le statistiche dicano che la percentuale di “pedofili laici”  sia equivalente ai “pedofili chierici”, quest’ultima categoria ha un impatto devastante sulle fasce di popolazione più esposte (bambini/e ragazzi/e) che spesso frequentano parrocchie, gruppi o attività ad esse associate.

    La fiducia che diamo ad un sacerdote è, per nostra cultura, infinitamente maggiore, ma non teniamo mai conto della cultura del clero, una cultura che insegna il silenzio, insegna a lavare i panni sporchi in casa propria, una costante che emerge in moltissimi, più o meno recenti casi di pedofilia clericale. Possiamo quindi affermare con certezza che esiste un problema specialmente per le gravi omertà, le omissioni e i continui tentativi di insabbiamento che caratterizzano le gerarchie della Chiesa cattolica.

    In riferimento alla direttiva approvata nella sessione plenaria dell’U.E. dal 24 al 27 ottobre con 541 voti a favore, 2 contrari e 31 astensioni, riteniamo esistano delle preoccupanti inesattezze e grossolane superficialità che ritroviamo poi nelle stesse domande della gente. La domanda più frequente è: “Perchè la vittima denuncia solo dopo tanti anni?”. Questa domanda è frequente e insidiosa perché tende a far passare la vittima,  che finalmente ha trovato il coraggio per denunciare, come poco credibile.

    Proprio questo è il perno principale sul quale ruota l’enorme diversità tra “pedofilia laica” e “pedofilia clericale”: quando l’abuso sessuale avviene in famiglia, non è improbabile che qualche componente della famiglia stessa si accorga di ciò che accade. Non è difficile, anche se purtroppo ancora troppo limitato, che i genitori o qualche componente della famiglia scoprano l’abuso osservando irritazioni nelle zone intime o strani comportamenti del figlio e della figlia, come chiusure o alterazioni improvvise del carattere, strane reazioni quando la vittima è in particolari situazioni o vicina al carnefice o ai luoghi in cui sono avvenute le violenze. Questi e altri segnali esistono e sono evidentissimi. In questi casi è possibile che il crimine venga  scoperto e successivamente denunciato.

    La “pedofilia clericale” è molto diversa. La figura del Prete ha un’influenza maggiore e un credito di credibilità praticamente illimitate nella cerchia dei fedeli. Difficilmente le persone che frequentano la chiesa mettono in discussione la lealtà e la correttezza del prete. Tendenzialmente, potremmo dire nella totalità dei casi, la vittima non viene creduta. Si ritrova da sola ad affrontare pressioni enormi e spesso persino più o meno velate minacce.

    Un altro problema è la scelta da parte del prete della “tipologia” di vittima che, generalmente, è un soggetto con una famiglia problematica e in cui la comunicazione è difficoltosa, dove la potenziale preda è, generalmente, poco seguita. Di conseguenza difficilmente si manifestano le condizioni per accorgersi che la vittima ha cambi di umore o evidenti modifiche nelle abitudini. Non cogliendo questi segnali nessuno si metterà al fianco della vittima per sostenerla nell’analisi del trauma e per denunciare. La vittima, se troverà le condizioni favorevoli, denuncerà solo in età adulta.

    E qualora trovasse la forza per denunciare verrebbe immediatamente isolata nell’ambito parrocchiale e fatta passare con estrema facilità per bugiarda, facendo leva proprio sui suoi problemi familiari o sociali. Proprio le condizioni che il “pedofilo prete” utilizza per scegliere la propria preda.

    Questi sono alcuni dei motivi per i quali riteniamo dannosa e inutile la direttiva U.E.  che solo appesantisce la pena ai pedofili.

    Ma ci sono altre ragioni.

    Il concordato tra Stato e Chiesa, che è  differente nei vari Stati membri, in Italia è particolarmente dannoso. Nel protocollo addizionale, revisione del 1984, firmato dall’allora presidente del consiglio Bettino Craxi troviamo la clausola 2. In relazione all’articolo 4 paragrafo B la quale recita:

    b) “La Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio (Il Vescovo) dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici”.

    Credo che non ci sia bisogno di commenti, poiché la norma è sufficientemente chiara. Permette ai Vescovi di correre ai ripari. E non solo nei casi di pedofilia.

    Per questi motivi riteniamo sia fondamentale modificare quanto segue:

    1)     Tempi di prescrizione: Difficilmente un minore denuncerà gli abusi se non molto dopo aver raggiunto l’età adulta e superato i traumi. Il pedofilo ringrazierà per la prescrizione del reato, per questo motivo è fondamentale togliere i tempi di prescrizione che sono una costante che permette nella maggior parte dei casi l’impunibilità dell’abusatore.

    2)     Apertura degli archivi del Vaticano alla Giustizia Italiana ed Europea: i sacerdoti hanno una funzione educativa che li mette spesso a stretto contatto con i minori. È di fondamentale importanza conoscere la storia del sacerdote. Anche questa mancanza è stata una costante che, fino ad oggi, ha permesso la reiterazione dei reati, semplicemente per il fatto che il pedo-criminale viene spostato in una parrocchia lontana da quella dove aveva commesso gli abusi e nessuno sa niente.

    3)     Inserimento di pesanti sanzioni penali a chi non denuncia: Ossia a chiunque fornisca qualsiasi genere di copertura al “pedofilo” in quanto gravemente corresponsabile in un atto criminale.

    4)     Risarcimenti alle vittime: I traumi da “pedofilia” richiedono lunghi tempi lunghi per raggiungere la necessaria consapevolezza e tempi altrettanto lunghi per affrontare un percorso psicologico, normalmente molto costoso. Attualmente le vittime sono condannate a subire i traumi a vita, soprattutto quando sono vittime del clero dato che in questi casi difficilmente si arriva a una condanna del pedofilo.

    Le strutture pubbliche non sempre garantiscono questi trattamenti di recupero. Le vittime prendono coscienza di quanto gli è accaduto in età adulta e con una serie di problematiche che si trascinano dal passato proprio perché nessuno è intervenuto. Il “pedofilo prete” in queste condizioni continua indisturbato a commettere abusi, protetto dai Vescovi che non hanno obbligo di denuncia e dalla Legge, la quale difficilmente riesce ad intervenire. Nella grande maggioranza dei casi, per non dire la totalità, il prete verrà spostato di parrocchia in parrocchia, dove nessuno lo conosce: ecco qui la giostra della pedofilia.

    RicordandoLe che due cittadini Europei sono in sciopero della fame dal 31 ottobre, chiediamo che una delegazione dei portavoce delle vittime del clero venga ricevuta da Lei al più presto possibile per poter esporre nel dettaglio le ragioni della nostra protesta in quanto cittadini Europei che si trovano di fronte alle gravi problematiche presenti in tutta Europa e nel mondo in tema di pedofilia.

    Riteniamo che questo sia un problema urgente in quanto molte di queste vittime, cittadini europei, stanno attualmente subendo pesanti ritorsioni da parte di questo stato estero, il Vaticano, Stato che rifiuta per sua natura qualunque tipo di dialogo a danno dei cittadini dell’Unione e della democraticità dell’Unione stessa.

    Alleghiamo un testo tradotto in varie lingue sottoscritto da associazioni nazionali ed internazionali, le quali chiedono a gran voce un intervento di modifica della recente direttiva in tema di pedofilia emessa dal Parlamento Europeo. Lo stesso testo verrà utilizzato per raccogliere firme a sostegno di questo reclamo, firme che Le saranno presentate in occasione di questo incontro che cortesemente Le sollecitiamo.

    In attesa di una Sua certa risposta, cogliamo l’occasione per presentarLe cordiali saluti

    Francesco Zanardi

    Portavoce Rete L’ABUSO

     


    Di seguito il testo di richiesta sottoscritto dalle associazioni e inviato all’Unione Europea

    Al presidente del Parlamento Europeo  Jerzy Buzek
    Al presidente della Commissione Europea Josè Barroso
    Ai Sig. Europarlamentari

    Noi sostenitori delle vittime degli abusi sessuali dei membri della Chiesa cattolica esprimiamo il nostro fermo disappunto riguardo la direttiva antipedofilia, approvata nella sessione plenaria dell’U.E. dal 24 al 27 ottobre con 541 voti a favore, 2 contrari e 31 astensioni.

    La direttiva è dannosa oltre che inutile. L’inasprimento delle pene diventa utile qualora venga rimosso l’ostacolo della prescrizione e venga imposto l’obbligo di denuncia dei crimini sessuali per ogni individuo. E’ necessario individuare la responsabilità penale per coloro che non denunciano questi crimini o che, peggio, proteggono chi commette questi crimini.

    La direttiva troverà difficilmente bambini che denunceranno gli abusi subiti fino a che non avranno elaborato il trauma e raggiunto l’età adulta. Nel frattempo la prescrizione avrà salvato il criminale e coloro che sapevano, ma non hanno denunciato, continueranno ad invocare questa direttiva che non erano obbligati a farlo.

    Niente sui trattamenti sanitari obbligatori da imporre al pedofilo, dato che la pedofilia è un disturbo della personalità a carattere recidivante.

    Un altro punto: è troppo poco imporre ai datori di lavoro di informarsi sulle precedenti condanne dei propri dipendenti. Senza uno schedario internazionale accessibile a tutti, dei criminali che non hanno seguito un percorso di recupero psicoterapeutico nessuno potrà proteggere i propri bambini.

    I limiti di questa direttiva sono stati immediatamente colti dalle autorità del Vaticano. Mons. Scicluna il 03 novembre 2011, davanti al Senato della Repubblica Italiana ha rivendicato la regola dell’omertà dichiarando che “Il dovere e il diritto di denunciare gli abusi alle autorità superiori spetta ai genitori o ai tutori dei minori interessati”. Rivendicando il diritto all’omertà, il Vaticano scarica sui bambini indifesi e sui loro genitori, spesso inconsapevoli, l’onere di chiedere giustizia. Il tutto anche quando, come spesso accade, le autorità ecclesiastiche sono a conoscenza dell’abuso e preferiscono trasferire il criminale anziché denunciarlo alle autorità civili.

    Se non si vuole far da spalla a chi da decenni nega verità e giustizia alle vittime degli abusi sessuali c’è bisogno di un radicale cambiamento di rotta.

    Ci auguriamo che le autorità europee , comunitarie e nazionali, comprendono le esigenze che noi esprimiamo.

  • Don Seppia – Chiesto il rito abbreviato: se condannato avrà uno sconto di pena

    Don Seppia – Chiesto il rito abbreviato: se condannato avrà uno sconto di pena

    Don Seppia – Chiesto il rito abbreviato: se condannato avrà uno sconto di pena

    I legali di Don Riccardo Seppia chiederanno domattina il rito abbreviato, che implica la riduzione di un terzo della pena, per il loro assistito. Se il sacerdote genovese arrestato nel maggio scorso per avere offerto droga e chiesto prestazioni sessuali a un suo chierichetto minorenne verrà condannato quindi, potrà beneficiare di un consistente ‘sconto’ sul tempo di permanenza dietro le sbarre.

    “Chiediamo che Don Seppia sia processato con rito abbreviato a seguito dell’approfondito esame del fascicolo da cui non sono emersi elementi nuovi rispetto alle prime contestazioni. Non esistono inoltre immagini o filmati che possano ricondurre alla pedopornografia” ha infatti dichiarato l’avvocato Paolo Bonanni, difensore del prete pedofilo.

    L’ex parroco della parrocchia dello Spirito Santo di Sestri Ponente, risponde di tentata violenza sessuale pluriaggravata per i palpeggiamenti a un chierichetto, diverse offerte di cocaina a minori e al complice e amico Emanuele Alfano che andrà a processo insieme a lui, tentata induzione alla prostituzione minorile e detenzione di materiale pedopornografico.

     

  • Sit-in vittime abusi preti vicino S.Sede

    Sit-in vittime abusi preti vicino S.Sede

    29 Ottobre 2011 19:37 CRONACHE e POLITICA

    (ANSA) – ROMA – Una cinquantina di persone provenienti da diversi paesi d’Europa, presunte vittime di violenze da parte di preti pedofili, si sono riunite in un sit-in di protesta vicino a Castel Sant’Angelo, nei pressi del Vaticano. Con cartelli, striscioni e piccole lanterne lanciate verso il cielo, i survivors – così si autodefiniscono – chiedono al Vaticano di “assumersi le sue responsabilità e fare emergere la verità sugli abusi perpetrati da preti cattolici”.

    LA NUOVA DIRETTIVA
    L’Europa compatta contro i pedofili
    Abusi sessuali online, il voto del Parlamento
    Disposizioni per una unificazione delle leggi che regolano il contrasto al fenomeno della pedopornografia su internet. La relatrice e vice presidente dell’Assemblea di Strasburgo, Roberta Angelilli: “E’ stato un lungo lavoro che ha dovuto tener conto delle diverse sensibilità culturali e giuridiche”
    di CARLO CIAVONI

    L’Europa compatta contro i pedofili Abusi sessuali online, il voto del Parlamento La vice presidente del Parlamento Europeo, Roberta Angelilli
    STRASBURGO – Nell’oscuro mondo dei pedofili che su internet in cerca di bambini e adolescenti da adescare, e dove la violenza non è affatto virtuale, perché le offese che arreca alla psiche e all’anima delle decine di migliaia di vittime sono incancellabili, il Parlamento europeo compie una mossa decisa, votando una direttiva quasi all’unanimità, che allinea le legislazioni penali dei 27 paesi membri rispetto alla pedopornografia online. Si tratta del primo strumento legislativo per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale, gli abusi e la produzione e la diffusione di immagini e video a conteuto sessuale, protagonisti bambini e adolescenti.

    Le diverse sensibilità a confronto. “Un lavoro lungo e faticoso che ha dovuto tener conto di culture e sensibilità diversissime, ma che però abbiamo concluso con successo e adesso siamo davvero molto soddisfatti”, dice Roberta Angelilli, deputato del gruppo PPE-Pdl, oltre che vice presidente dell’Assemblea di Strasburgo, relatrice e tra le sostenitrici più tenaci di questa direttiva. Un impegno assiduo condiviso con la commissaria europea per gli affari interni Cecilia Malmström, del partito liberale svedese e con una solida esperienza nel campo dei diritti umani. Questa sulla pedofilia su internet è la seconda direttiva che incide in modo diretto sul diritto penale delle legislazioni degli stati dell’Unione, dopo quella sul traffico di esseri umani.

    Le principali novità. La legislazione italiana in materia (la più recente è del marzo 2006) è considerata già notevolmente avanzata, sia sul piano della definizione del reato sull’impianto sansonatorio. Tre le principali novità:

    *** Il grooming – L’introduzione del concetto di reato di adescamento online di minorenni (il grooming) sviluppato in ben 5 articoli

    *** I confini del reato – La dettagliata individuazione dei confini del reato di pedopornografia, termine che in Europa non era ancora entrato nel vocabolario giuridico. “Un lavoro, questo – ha aggiunto Roberta Angelilli – che abbiamo svolto tra chi, in altri paesi dell’Unione, ha tenuto infondatamente l’introduzione di norme che limitassero la navigazione in Rete. Noi invece – ha aggiunto la vice presidente del Parlamento – abbiamo tenuto la barra ben salda sui principi sanciti dalla Convenzione di Lanzarote”.

    *** L’extaterritorialità – Arricchimenti della nozione di competenza extraterritoriale, considerato il crescente fenomeno del turismo sessuale

    *** Le aggravanti – L’introduzione di sanzioni penali uniformi in tutta l’Unione Europea, con la scrittura di molte fattispecie legate alle circostanze aggravanti (l’articolo 9), come la particolare vulnerabilità, dovuta magari alla disabilità fisica o psichica; o all’altra aggravante dell’abuso nell’ambito familiare.

    *** Il casellario giudiziario – La nuova direttiva europa, per evitare la recidività, dispone un controllo del Casellario Giudiziario da parte dei datori di lavoro per coloro i quali svolgono attività professionali diretti e regolari a contatto con bambini.

    *** La confisca dei beni – Nelle stesse norme c’è anche la sanzione della confisca dei beni

    Il raduno delle vittime. La direttiva votata dal Parlamento Europeo cade, tra l’altro, a ridosso di un appuntamento speciale, quello di un raduno delle vittime della pedofilia clericale, che ci sarà domani nella sede del Partito Radicale, in via di Torre Argentina e che verrà arricchito anche dalla esposizione delle foto di Silvia Amodio, autrice di immagini di persone adulte con un passato di bambini costretti a subire violenze e abusi sessuali da sacerdoti e suore. Oggi pomeriggio alla Camera, c’è stata una conferenza stampa legata a questa iniziativa, cui partecipano, tra gli altri, il deputato radicale Maurizio Turco, Sue Cox e Ton Leerschool, fondatori di Survivor Voice Europe 1, i sopravvissuti alle violenze sessuali del clero.

    I numeri del traffico online. Gli abusi sui minori hanno una storia lunga, ma da diversi anni, complice la Rete, hanno subìto un aumento vertiginoso e preoccupante. Centinaia di migliaia sono i file pedopornografici in giro sui siti internet, che nei primi nove mesi del 2011 sono aumentati del 47%. Nello stesso arco di tempo Telefono Arcobaleno 2 ha individuato e segnalato più di 54mila siti, arrivando a superare il totale segnalato nell’intero anno precedente. La maggior parte della pedopornografia parte dall’Europa, in particolare dai Paesi Bassi che, oltre ad ospitare più del 35% dei siti pedofili segnalati da gennaio a settembre (19.107), è lo Stato che registra l’aumento più significativo di questi materiali, rispetto all’anno precedente. A fruire di un’offerta così vasta sono pedofili tecnologicamente attrezzati ed evoluti: dall’analisi di un campione degli accessi a uno dei numerosi siti illegali individuati dagli operatori di Telefono Arcobaleno emerge che circa un terzo degli utenti fa uso di smartphone oppure utilizza hardware e sistemi operativi di ultima generazione.

    Un affare colossale. La rapidità dei contatti e degli scambi di foto e video, ha messo in moto un affare colossale di dimensioni planetarie, valutato in centinaia di milioni di euro. Il Ministero dell’Interno, solo in Italia, calcola che si aggiri attorno ai 3 milioni di euro ogni anno: un mercato animato da dallo scambio di foto e video che ritraggono bambini indotti a rapporti sessuali precoci, o violenze e ad adolescenti ritratti in scene di sesso. Lo scenario di fondo è comunque quello che vede oltre 2 milioni di bambini in tutto il mondo vittime di abusi e sfruttamento sessuale. Piccoli ridotti in schiavitù, sottratti del loro diritto di essere bambini, senza libertà né dignità, ma solo oggetti per soddisfacimenti sessuali o sfruttati per produrre denaro.

    Il consenso sessuale. Il confine del consenso sessuale è sottoposto ad una disciplina contenuta nel Codice penale. In generale, si acquista a quattordici anni. Il limite scende a tredici anni, se il partner sessuale non ne ha più di sedici. Sale invece a sedici anni quando il partner ha con il minore un rapporto di parentela (non abbastanza stretto da configurare un incesto) o di tutela. Se però il minore presta il suo consenso nell’ambito di un’attività di prostituzione minorile, il limite risale nuovamente a diciott’anni.

    (28 ottobre 2011)

    http://www.repubblica.it/solidarieta/coope…mento-24054040/

    Pene più severe contro pedofilia e pedopornografia, ma la Lega chiede la castrazione chimica
    27/10/2011, 21:33 a cura di Sara Marci 0 commenti Visualizza commenti

    Pene più severe contro pedofilia e pedopornografia, ma la Lega chiede la castrazione chimica

    BRUXELLES, 27 OTTOBRE 2011 – Grazie alle nuove regole approvate oggi dal Parlamento Europeo si avranno pene più severe contro la pedofilia e la pedopornografia. La direttiva approvata quasi all’unanimità (con 541 voti a favore, 2 contrari e 31 astensioni) stabilisce sanzioni penali minime per circa 20 tipologie di crimini.

    La direttiva, già concordata con gli eurodeputati e i ministri degli affari interni, introduce disposizioni valide in tutta Europa, per rafforzare la prevenzione, i procedimenti a carico dei trasgressori e la protezione delle vittime a cui i 27 Stati membri dovranno adeguare la loro legislazione nazionale entro due anni.

    La direttiva è stata preparata dall’italiana Roberta Angelilli, eurodeputata Pdl e vicepresidente del Parlamento europeo, che ha spiegato: “permetterà di combattere gli abusi sui minori, lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia. Rappresenta uno strumento legislativo innovatore e un passo avanti per la protezione dei nostri bambini. Il testo servirà ad assicurare la tolleranza zero per tutti i crimini contro i bambini”.

    L’Unione europea si dota così di un pacchetto di norme chiare ed efficaci volte al contrasto di tutti i reati commessi nei confronti dei minori, è prevista, ad esempio, una pena di almeno dieci anni di carcere per chi costringe un bambino a compiere atti sessuali o a prostituirsi, rischieranno non meno di tre anni di prigione i produttori di pornografia ed almeno un anno per chi utilizzerà il materiale pornografico sul web. Gli Stati membri avranno inoltre l’obbligo di eliminare le pagine web che contengono materiale pedopornografico ospitate sul proprio territorio, ma dovranno anche, qualora questi siti siano ospitati su server al di fuori dell’UE, cooperare con gli altri stati per ottenerne la rimozione. Oltre all’inasprimento delle pene, sono introdotte nuove categorie di reati, l’adescamento online diventerà un crimine, così come il turismo sessuale.

    Le associazioni a tutela dei bambini hanno accolto positivamente le nuove disposizioni, mentre Claudio Morganti, eurodeputato della Lega Nord, ha proposto di rendere obbligatoria la castrazione chimica. ”In Italia – ha rilevato Morganti – non si discute di castrazione chimica, ma in alcuni paesi europei, dove è già in vigore, ha dato risultati soddisfacenti”.

    Sara Marci

    http://www.infooggi.it/articolo/pene-piu-s…-chimica/19578/

  • Pedofilia. Le direttive farsa del Parlamento Europeo. Il Vaticano ringrazia, Pene più severe ma niente sul problema maggiore: la prescrizione

    Pedofilia. Le direttive farsa del Parlamento Europeo. Il Vaticano ringrazia, Pene più severe ma niente sul problema maggiore: la prescrizione

    Credono di combattere la pedofilia inasprendo le pene, dimenticando che i problemi maggiore sono, in Italia come altrove, la prescrizione e l’assenza di obbligo di denuncia dei crimini pedofili. Un bambino non andrà mai a denunciare le violenze subite, se non quando, diventato adulto, avrà elaborato la violenza subita. nel frattempo la prescrizione avrà salvato il criminale.

    Nel frattempo i privati cittadini che sapevano e non hanno denunciato invocheranno che non avevano l’obbligo di denunciare. E i vescovi e preti conniventi ringrazieranno.

    E questo in Vaticano lo sanno molto bene.

    www.europarl.europa.eu/it/headlines…evere-per-abusi

    Sessione plenaria dal 24 al 27 ottobre 2011

    Pedofilia: il Parlamento dispone sanzioni più severe per abusi

    La direttiva richiede di rimuovere i siti web a carattere pedopornografico.
    Gli Stati membri avranno due anni per adeguare la loro legislazione nazionale a questa direttiva.

    Il numero dei siti web dedicati alla pedopornografia sta crescendo e si stima che ogni giorno siano messe in circolazioni circa 200 immagini pornografiche. ©Belga/ANP

    Il numero dei siti web dedicati alla pedopornografia sta crescendo e si stima che ogni giorno siano messe in circolazioni circa 200 immagini pornografiche. ©Belga/ANP

    Gli abusi sui minori e la visione d’immagini a carattere pedopornografico sul web saranno puniti in maniera più severa nell’UE grazie alle nuove regole approvate dal Parlamento giovedì. La direttiva richiede anche agli Stati dell’UE di rimuovere i siti a carattere pedopornografico o, quando questo non sia possibile, di bloccare l’accesso a queste pagine dal proprio territorio nazionale. Alcuni studi affermano che il 10-20% dei minori europei è a rischio di abuso sessuale.

    La direttiva che combatte gli abusi, lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia, già concordata con gli eurodeputati e i ministri degli affari interni, introdurrà disposizioni valide in tutta Europa per rafforzare la prevenzione, i procedimenti a carico dei trasgressori e la protezione delle vittime. Gli Stati membri avranno due anni per adeguare la loro legislazione nazionale a questa direttiva.

    Nel corso del dibattito in Aula, la relatrice, Roberta Angelilli (PPE, IT) ha dichiarato che “la nuova direttiva per combattere gli abusi sui minori, lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia rappresenta uno strumento legislativo innovatore e un passo avanti per la protezione dei nostri bambini. Il testo sarà a disposizione delle autorità competenti e delle ONG per assicurare la tolleranza zero per tutti i crimini contro i bambini”.

    Tempi duri per i pedofili

    Il testo stabilisce sanzioni penali minime per circa venti tipologie di crimini – molte di più di quelli finora incluse nella legislazione UE. Il Parlamento si è battuto per avere sanzioni più dure nei vari Paesi europei, specialmente nei casi in cui a compiere gli abusi siano persone che abbiano la fiducia dei bambini, ricoprano una posizione di autorità o esercitino una qualche forma d´influenza su di loro (ad esempio familiari, tutori o insegnanti) o abusino di bambini particolarmente vulnerabili (ad esempio quelli con disabilità fisiche o mentali o dipendenza da droga o alcool).

    Per esempio, costringere un bambino a compiere atti sessuali o obbligarlo a prostituirsi sarà punibile con almeno 10 anni di prigione. I produttori di pornografia minorile rischieranno almeno tre anni e chi usufruirà di materiale pornografico sul web ne rischierà almeno uno.

    Adescamento on-line e turismo sessuale

    Nell’UE l’adescamento online diventerà un crimine, così come il turismo sessuale, sia che il crimine sia compiuto sul territorio di uno Stato membro sia che venga commesso al di fuori dell’UE, ma da un cittadino europeo.

    La pedopornografia deve sparire dal web…

    Gli Stati membri saranno obbligati ad assicurare una tempestiva eliminazione delle pagine web che contengono materiale pedopornografico ospitate sul proprio territorio. Dovranno inoltre fare del loro meglio per cooperare con paesi terzi (Stati Uniti o altri) per ottenere la rimozione di questi siti anche se ospitati su server al di fuori dell’UE.

    … o almeno l’accesso a quelle pagine deve essere bloccato

    La rimozione da Internet di pagine a contenuto pedopornografico tuttavia risulta talvolta impossibile (ad esempio perché gli Stati in cui sono ospitati i server non sono disposti a cooperare o perché la rimozione richiederebbe troppo tempo). In questi casi il testo, in accordo con il Consiglio, afferma che gli Stati membri dovranno bloccare l’accesso a queste pagine per tutti gli utenti Internet del proprio territorio nazionale. Le misure per bloccare questi siti web dovranno seguire procedure trasparenti e assicurare le necessarie tutele.

    Il numero dei siti web dedicati alla pedopornografia sta crescendo e si stima che ogni giorno siano messe in circolazioni circa 200 immagini pornografiche con dei bambini come protagonisti e che queste immagini stanno diventando sempre più vivide e violente.

    Impedire ai pedofili di lavorare con i bambini

    Poiché il 20% dei molestatori continua a commettere violenze anche dopo la condanna, la direttiva dispone che ai condannati per questi tipi di crimini sessuali “sia interdetto, in via temporanea o permanente, almeno l’esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori”.

    I datori di lavoro avranno perciò diritto a richiedere informazioni alle autorità giudiziarie su eventuali condanne per abusi sessuali sui minori. Agli Stati membri verrà richiesto inoltre di prendere ulteriori misure come ad esempio inscrivere i nomi dei condannati per pedofilia in un apposito registro.

    Prossime tappe

    Si prevede che la direttiva, frutto di un accordo informale con i governi nazionali, sarà formalmente adottata dal Consiglio dei ministri prima della fine dell’anno. Gli Stati membri avranno poi due anni per adeguare la loro legislazione nazionale.

    Il testo è stato approvato con 541 voti a favore, 2 contrari e 31 astensioni.