Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Gli abusi sessuali su minori nella Chiesa cattolica

    Gli abusi sessuali su minori nella Chiesa cattolica

    In risposta alle tante sollecitazioni dei frequentatori del sito della UAAR, è stata preparata questa prima scheda informativa sul problema degli abusi sessuali sui minori commessi da esponenti della Chiesa cattolica. Ne seguiranno altre, che analizzeranno i vari aspetti del fenomeno ed in particolare la realtà italiana.

    Presa di coscienza del problema negli Stati Uniti
    Il problema degli abusi sessuali su minori era noto negli Stati Uniti, anche se non nelle sue reali dimensioni, fin dagli anni Cinquanta del Novecento, anche se  solo nel 1967 se ne era tenuta una pubblica discussione presso il campus della Notre Dame University. Il clero cattolico statunitense tuttavia, almeno fino agli anni Ottanta, se ne è interessato solo occasionalmente.
    Nel settembre 1983 il “National Catholic Reporter” aveva portato il problema alla ribalta nazionale; ma solo nel 2002, dopo la pubblicazione di alcuni articoli accusatori sul “Boston Globe”, il tema ha polarizzato i media e suscitato un vasto allarme sociale, giacché è sembrato subito evidente che (a) gli abusi sessuali costituivano una realtà documentata, (b) il loro numero era notevole, (c) vi era stata una politica di segretezza e di copertura degli abusi da parte della Chiesa locale, (d) la Chiesa non aveva preso adeguati provvedimenti nei confronti dei colpevoli, limitandosi per lo più ad allontanarli dalla loro sede ma senza limitarne il contatto con altre possibili vittime, (e) il fenomeno non era limitato agli Stati Uniti.
    Ciò ha portato: (a) ad una maggiore attenzione al fenomeno negli Stati Uniti, (b) ad un serio allarme in altre nazioni, (c) alla denuncia di un numero rilevante di abusi in altre nazioni (in particolare Canada, Australia, Nuova Zelando e poi in vari stati europei).
    A seguito degli scandali e dei procedimenti penali, molti sacerdoti vengono sono stati indotti dalle autorità cattoliche a dimettersi, senza peraltro subire alcun processo disciplinare ecclesiastico. Molte parrocchie e diocesi sono costrette a vendere proprietà ed a chiudere attività per pagare lauti risarcimenti.

    Dimensione del fenomeno negli Stati Uniti
    Il maggior numero di accuse di abusi sessuali riguarda, sin dagli ultimi due decenni del Novecento, gli Stati Uniti, Australia, Canada, Irlanda; ma nessun paese ne è immune. Si calcola comunque che l’80% circa dei casi sia stato finora denunciato negli Stati Uniti, in particolare nella diocesi di Boston.
    Le reali dimensioni del fenomeno sono tuttavia ancora poco note. Secondo uno studio commissionato nel 2002 dalla Conferenza Statunitense dei Vescovi Cattolici, nel periodo compreso fra il 1950 ed il 2002 il 4% dei sacerdoti in attività negli Stati Uniti era stato accusato di reati a sfondo sessuale.

    I primi casi  esemplari negli Stati Uniti
    Il primo caso importante giunge alla cronaca nel 1981, allorché padre Donald Roemer, dell’Arcidiocesi di Los Angeles viene accusato, con ampia eco sui media, di abuso sessuale nei confronti di un minore.
    Nel 1983 Thomas Laughlin, un sacerdote di 57 anni, in servizio dal 1972 nella diocesi di Portland, viene accusato di abuso sessuale nei confronti di un minore. Secondo un articolo apparso in una rivista diocesana, l’arcivescovo Cornelius M. Power era venuto a  conoscenza di ciò solo nel 1981 (in occasione di un colloquio con il giovane e con i suoi genitori). Secondo la magistratura, invece, Laughlin era responsabile di abusi, anche su altri minori, avvenuti in un lasso di tempo di 15-20 anni, e tali abusi dovevano certamente essere noti ai responsabili dell’arcidiocesi, che non avevano preso tuttavia alcun provvedimento contro il sacerdote, né avevano riferito alcunché alle autorità statali. La condotta reticente dell’arcivescovo forse non violava le norme di legge, ma senza dubbio l’arcidiocesi non si era fatta carico dei problemi pastorali e legali connessi. Prima di incorrere in un procedimento penale (che fu evitato), Laughlin fu trasferito e sottoposto ad un programma rieducativo; quindi fu assegnato ad una nuova parrocchia. La diocesi pagò un risarcimento alle famiglie ed avviò una campagna informativa fra i sacerdoti, illustrando loro l’obbligo di denuncia degli abusi sui minori di cui fossero venuti a conoscenza al di fuori della confessione.
    Nel 1985 padre Gilbert Gauthe, della Louisiana, viene accusato di molestie sessuali nei confronti di 11 minori.

    Le principali accuse alla Chiesa cattolica degli Stati Uniti
    Scoppiato lo scandalo, la Chiesa Cattolica statunitense è stata accusata a vario titolo, sia per quanto riguarda le responsabilità dei singoli, sia per la gestione complessiva del problema.

    Occultamento deliberato degli abusi. Molti vescovi, informati dei fatti, hanno preferito, di fronte ai casi più gravi, risarcire direttamente le vittime in cambio del loro silenzio con le autorità e con l’opinione pubblica.

    Mancata collaborazione con le autorità civili. Fino all’esplodere dello scandalo, nel 2002, la Chiesa Cattolica Statunitense non si è mai preoccupata di denunciare i casi di abuso alle autorità civili, giacché ciò non rientrava nelle sue norme interne.

    Mancata presa in carico del problema. Prima degli scandali degli Stati Uniti, non si aveva una chiara presa di coscienza pubblica del problema: né per quanto attiene a: (a) il numero dei soggetti (abusanti ed abusati) coinvolti, (b) la tipologia degli abusanti, (c) le specifiche modalità degli abusi, (d) le conseguenze sulla vita delle comunità coinvolte. Lo stesso clero ha preso atto solo recentemente di un problema che in passato era stato minimizzato o non ben compreso.

    Omissione di adeguati provvedimenti disciplinari nei singoli casi. Secondo gli organi di stampa statunitensi, prima dell’emergere dello scandalo, nella maggior parte dei casi avvenuti negli Stati Uniti le autorità religiose, conosciute le accuse, le avevano coperte, limitandosi in buona parte dei casi a sottoporre gli accusati (nel 40% dei casi, secondo il “John Jay report”) ad un trattamento psicologico, secondo la prassi medica dell’epoca, reintegrandoli poi nelle loro funzioni, ed eventualmente assegnandoli ad un’altra parrocchia, o addirittura assegnando loro un incarico in una diversa nazione.
    Di ciò esistono svariate e gravi prove. Secondo un resoconto della Associated Press, pubblicato il 14 aprile 2010, trenta sacerdoti pedofili furono semplicemente trasferiti (anche all’estero); ma continuarono ad occuparsi di minori, ed alcun reiterarono i loro abusi.
    Secondo gli accusatori delle Chiesa, provvedimenti adeguati sarebbero stati la rimozione dai loro incarichi pubblici dei sacerdoti colpevoli, la loro eventuale riduzione allo stato laicale e la denuncia alle autorità civili. Le autorità ecclesiastiche si erano invece generalmente comportate nel modo proprio della Chiesa, ovvero intendendo l’abuso come un problema spirituale che va risolto con un approccio spirituale e non medico o giuridico.

    Scarso interesse nei confronti degli abusati. In base alle cronache giornalistiche, uno degli aspetti più gravi del problema abusi è stato sempre l’assenza di iniziative di assistenza e protezione dei soggetti abusati (come una informazione alle famiglie o la denuncia alle autorità competenti).

    La risposta della Chiesa alle affermazioni dei media statunitensi
    Al di là dei singoli casi giunti alla ribalta della cronaca, secondo i media statunitensi la pedofilia è un problema specifico del sacerdozio; mentre la Chiesa obietta che quello della pedofilia è invece un problema personale dei singoli sacerdoti.
    Secondo la gerarchia romana, il problema della pedofilia e degli abusi commessi da sacerdoti cattolici è ampiamente sovrastimato dai giornalisti e dall’opinione pubblica. Per esempio, il 5 gennaio 2008, l’ “Osservatore Romano” ha pubblicato una intervista al card. Claudio Hummes, prefetto della Congregazione per il clero, secondo il quale solo una minima parte del clero é coinvolta in situazioni gravi, mentre neppure l’uno per cento ha a che fare con problemi di condotta morale e sessuale. Poco più di un anno dopo, lo stesso cardinale ha tuttavia dichiarato, nel corso di una intervista ad un settimanale spagnolo che in alcune diocesi la percentuale dei preti pedofili non arriva nemmeno al 4% mentre la percentuale dei sacerdoti che non rispettano il celibato sarebbe molto più alta (dunque, a quanto pare, nella maggior parte delle diocesi, la percentuale dei preti pedofili è superiore al 4%; e la percentuale dei preti sessualmente attivi è ancora maggiore, con buona pace del celibato ecclesiastico!).
    Nella maggior parte dei casi si tratterebbe di efebofilia piuttosto che di pedofilia, ovvero di preti con orientamento omosessuale o eterosessuale attratti non da ragazzi prepuberi ma da adolescenti; e comunque la maggior parte dei preti sessualmente attivi (eterosessuali, omosessuali o bisessuali) non molesterebbe né abuserebbe sessualmente di minori.
    Resta il fatto che, anche secondo molti sacerdoti, in linea di massima i vescovi hanno impedito di approfondire il fenomeno ed il Vaticano non si è per nulla interessato agli studi scientifici sul celibato e la sessualità dei preti, anche se, ad esempio, molti istituti ecclesiastici statunitensi hanno assistito centinaia di sacerdoti responsabili di abuso sessuale e dunque possiedono una notevole quantità di dati utili a comprendere le motivazioni del fenomeno.

    Si tratta di accuse strumentali. Al di là delle colpe e delle responsabilità dei singoli, lo scandalo dei preti pedofili, nei suoi vari aspetti, ha messo sotto pesante accusa la Chiesa Cattolica come istituzione e come ente morale. Le accuse sono aumentate a dismisura durante il pontificato di Benedetto XVI, già oggetto di forte contestazione per svariati altri motivi.
    Ciò ha portato la Chiesa a ritenere (e, opportunamente, a far credere ai propri fedeli) che, dietro lo scandalo dei preti pedofili e dietro le accuse di copertura da parte della gerarchia, vi sia una preciso piano di screditamento del papa e di destabilizzazione della Chiesa Cattolica stessa. In pratica, l’attacco alla Chiesa cattolica avrebbe avuto più risalto rispetto all’interesse per le vittime.
    Secondo i cattolici, le ragioni di ciò andrebbero ricercate anche nella opposizione alla linea di restaurazione messa in atto da Benedetto XVI.
    Nonostante il fenomeno pedofilia si sia dimostrato, con l’andar del tempo, comune alla maggior parte dei paesi cattolici, secondo il Vaticano lo scandalo sarebbe stato particolarmente virulento negli Stati Uniti per alcuni particolari motivi: (a) una specifica caratteristica della cultura statunitense, che amplifica istericamente tutto ciò che ha rapporto con il sesso, (b) una scarsa comprensione dell’organizzazione della Chiesa Cattolica, che non affronta problemi come quello della pedofilia con la velocità che vorrebbe la maggioranza degli statunitensi, (c) una particolare forma locale di anticattolicesimo, (d) l’attivismo degli avvocati statunitensi a caccia di facili risarcimenti.
    Su questa linea, il 19 giugno 2009. L’Osservatore Romano” ha pubblicato una intervista a mons. Mauro Piacenza, vice prefetto della Congregazione per il clero, secondo il quale esiste  un preciso disegno che va ben oltre il diritto di cronaca da parte dei media che raccontano i casi di pedofilia nella Chiesa.

    I preti cattolici non sono in maggioranza pedofili che molestano i bambini. Secondo la Chiesa la maggior parte dei preti colpevole di abusi è costituita non da pedofili ma da ebefilici o efebofili, cioè da preti che hanno compiuto atti sessuali con soggetti in età postpuberale (dai 13 ai 17 anni).

    La gran parte dei preti non è pedofila. Secondo uno studio prodotto dalla Conferenza dei vescovi cattolici statunitensi, solo il 4% dei sacerdoti è stato accusato (dal 1950 ad oggi) di abusi sessuali su minori; ma la stragrande maggioranza dei sacerdoti è celibe, sposata o ha una relazione sessuale con altri adulti.In ogni caso, è abbastanza difficile conoscere la reale entità del fenomeno, per vari motivi, ed in particolare: (a) perché molte vittime scelgono il silenzio, (b) perché molti adulti accusatori hanno falsi ricordi di violenze, (c) perché molti adulti avanzano false accuse per ottenere indebiti risarcimenti.

    Lo scandalo del 2002-2003 dipende da un cumulo di accuse e non di crimini. L’enorme numero di casi di abuso sessuale su minori denunciati o riportati dalla stampa non riflette la reale entità del fenomeno. Si tratta infatti in molti casi di fatti riferiti ad un periodo di oltre cinquanta anni, la maggior parte dei quali accaduti negli anni Settanta ed Ottanta. I casi attuali, in realtà, sarebbero di gran lunga meno numerosi; ma la percezione del comune lettore, a causa del modo di parlarne, è che attualmente la quantità di abusi ed il numero dei molestatori sia notevolmente maggiore del reale ed in aumento. A conferma di ciò, il numero di denunce di casi recenti è piuttosto ridotta.

    La percentuale dei preti pedofili non è maggiore di quella presente nella popolazione generale.Secondo la Chiesa Cattolica, fra i sacerdoti, la percentuale di quelli colpevoli di abusi non è maggiore di quanto avvenga nella popolazione generale. Tanto più se viene fatto un confronto con la sola popolazione di maschi adulti.

    La percentuale dei preti pedofili non è più alta, fra i cattolici, rispetto ai religiosi di altre confessioni cristiane e dei non cristiani. Su questo punto non esistono dati attendibili. Certamente il fenomeno è presente anche nel clero non cattolico. Tuttavia, secondo le autorità cattoliche, la stampa non da dato pari rilievo a queste storie di abuso sessuale su minori commessi da rappresentanti di altre religioni. In tal senso l’accanimento dei media sarebbe una delle espressioni della retorica anti-cattolica.

    Il contrattacco della Chiesa Cattolica
    L’abuso sessuale non è riferibile solo alla Chiesa cattolica.
    Sin dall’emergere dello scandalo USA, la Chiesa (sia nelle sue componenti locali, che a Roma) ha sempre criticato i media per l’eccessiva enfasi data al fenomeno degli abusi sessuali, che in fondo riguarderebbero le istituzioni in genere. Ad esempio, una indagine commissionata (sotto la presidenza Bush, nel 2002)  dal Dipartimento dell’Educazione degli Stati Uniti ha rilevato che nella scuole pubbliche americane insegnanti ed impiegati abuserebbero di una percentuale di studenti compresa fra il 6 ed il 10 per cento (cento volte più degli abusati dai sacerdoti); anche se va precisato che in molti casi è evidente un certo consenso delle vittime.
    Nel 1984 il Dipartimento dell’Educazione degli Stati Uniti ha eseguito una meta-analisi su alcuni studi apparsi negli ultimi anni riguardo al comportamento degli operatori scolastici, trovando che una percentuale variabile fra il 3.5% ed il 50.3% degli studenti erano stati oggetto di molestie o abuso sessuale in ambiente scolastico I responsabili erano generalmente insegnanti, allenatori e supplenti.
    Di fronte a questi dati, la percentuale degli abusi commessi dai sacerdoti cattolici sarebbe ben poca cosa, ma sui media essi hanno una maggiore esposizione.

    Analisi del fenomeno
    Quanti sono i casi di abuso di minori nella popolazione generale?
    Orientativamente si presume che una percentuale del 2% circa di adulti commetta abusi sessuali nei confronti di minori o di altri adulti, ma non esistono precise statistiche, soprattutto perché tale problema, così come quello dell’interesse morboso degli adulti verso la sessualità dei minori (che talora sfocia in atti di abuso), è stato sempre minimizzato, occultato o rimosso dalla società.

    Quanti sono i preti cattolici che abusano di minori? Secondo Philip Jenkins, docente di storia delle religioni alla Penn State University, il 2% dei preti abusa sessualmente di bambini e ragazzi. Secondo lo psicoterapeuta ed ex-sacerdote Richard Sipe (che in 25 anni ne ha intervistati alcune centinaia), la percentuale dei sacerdoti autori di abuso sessuale dovrebbe aggirarsi intorno al 6%; ed in particolare, il 4% per cento avrebbe abusato di adolescenti, il 2% di minori prepuberi.
    Secondo l’avvocato texano Sylvia M. Demarest, almeno 1500 preti statunitensi (su circa 60.000 in attività negli stessi anni) sono stati accusati di abuso sessuale a partire dalla metà degli anni Novanta del Novecento; dunque una percentuale del 2.5 %. Ma questa percentuale è scarsamente indicativa perché, se da un lato solo un parte di queste accuse è stata sottoposta a procedimento legale (e dunque è difficile conoscere se fossero fondate), dall’altra è probabile che meno del 40% dei colpevoli sia stata in effetti accusata.
    Fra le stime al ribasso, c’è quella della giornalista Ann Coulter, che senza citare alcuna fonte ha scritto che solo 55 su 45.000 sacerdoti statunitensi sono stati indicati quali autori di abusi sessuali (dunque una percentuale dello 0.12%).

    Quali sono le caratteristiche del prete pedofilo? Fra i sacerdoti che abusano sessualmente di minori vengono per lo più identificati due sottogruppi: (a) pedofili eterosessuali attratti da bambine o da bambini in età prepubere, oppure da entrambi, e che di solito hanno particolare preferenza per una particolare età (ad esempio 7-8 anni), (b) efebofili omosessuali, che sono attratti da maschi adolescenti di età compresa fra i 14-17 anni, e anche da adulti (ed hanno con loro rapporti omosessuali). Secondo molti osservatori, almeno il 90% dei preti abusanti rientrerebbe nella categoria degli efebofili omosessuali, che scelgono ragazzi di 13-17 anni. Il loro comportamento di molti di loro rientrerebbe, in un certo senso, entro i limiti di una preferenza sessuale per partner giovanissimi piuttosto che in una vera e propria pedofilia.

    Quante sono le vittime di ciascun prete pedofilo? Una buona parte dei preti pedofili ha ricevuto accuse da parte di una singola vittima. È però impensabile che il prete pedofilo, proprio a ragione della sua devianza, non abbia reiterato tale comportamento. D’altra parte, ragioni oggettive ne facilitano la condotta criminosa. Egli infatti, a ragione del suo status e dell’ambito della sua attività, ha facili ed abbondanti contatti con minorenni dei quali gode di assoluta fiducia.
    Il numero degli abusati da parte di un solo sacerdote è inoltre spesso elevato, perché (per effetto della sua posizione sociale) egli ha più di altri la possibilità di operare a lungo prima di essere accusato da una delle sue vittime. Secondo alcuni studi, è verosimile che ciascun prete pedofilo sia responsabile di una media di almeno sei altri casi di abuso per ognuno di quelli giunti alla pubblica attenzione

    La Chiesa di fronte allo scandalo pedofilia
    La più importante conseguenza degli scandali degli abusi, è la perdita di credibilità della Chiesa cattolica su quanto attiene alle norme morali, giacché non solo si è di fronte a degli abusi, ma perfino al loro occultamento da parte della gerarchia, che oltretutto in molti casi ha fatto poco o nulla per proteggere le vittime. Per superare questo rischio ad un certo punto la Chiesa ha dovuto affrontare con serietà il problema.

    Analisi del problema. Nel giugno del 2002 la conferenza dei Vescovi degli Stati Uniti, riunita a Dallas, ha approvato un documento intitolato «Charter for the Protection of Children and Young People», in base al quale sono stati programmati due separati studi sul fenomeno degli abusi: uno per indagarne il contesto, ed un secondo per studiarne la natura. Oltre a ciò la Conferenza ha proposto di attuare subito un più efficace screening dei candidati al sacerdozio, in particolare per quanto attiene la loro effettiva disponibilità al celibato ed alla castità (sebbene questi fattori non siano ritenuti una diretta causa degli abusi).
    In seguito a ciò sono stati prodotti due documenti: «A Report on the Crisis in the Catholic Church in the United States.», e “The Nature and Scope of the Problem of Sexual Abuse of Minors by Priests and Deacons in the United States 1950-2002 (a cura di Karen Terry et al., del John Jay College of Criminal Justice di Washington DC).
    Il ”John Jay Report” (2004). Secondo i dati al momento disponibili, 10.667 statunitensi avevano denunciato o riferito di avere subito, nel periodo compreso fra il 1950 ed il 2002, un abuso sessuale in età minorile da parte di un rappresentante del clero cattolico. Le diocesi avevano verificato la veridicità di questi abusi in 6.000 casi riguardanti 4.392 sacerdoti (circa il 4% dei 109.694 in attività in quel periodo), con una percentuale del 4.3% nel clero secolare e del 2.5% negli ordini religiosi. Fra gli abusati, 81% erano maschi, a conferma delle tendenze omosessuali degli abusanti (anche se non  poteva essere esclusa come concausa l’atmosfera prettamente maschile dei seminari). In quanto all’età, il 6% delle vittime di abuso avevano meno di 7 anni, il 16% fra 8 e 10 anni, il 51% fra 11 e 14 anni, il 15% fra 16 e 17 anni. In gran parte dei casi si dovrebbe dunque parlare, più correttamente, di ‘efebofilia’  piuttosto che di ‘pedofilia’.
    L’80% dei casi denunciati risalivano al periodo 1960-1990, con un picco negli anni Settanta; il fenomeno sembrava invece in decrescita negli anni Ottanta e Novanta. Un terzo delle accuse erano state formulate negli anni 1993-2001 ed un terzo nel 2002-2003.
    Nel corso dell’inchiesta le  diocesi non avevano comunque fornito alcuna  informazione sul nome degli abusanti e delle loro vittime, e sulle diocesi interessate; in un secondo tempo avevano invece fornito dati non nominativi sui provvedimenti adottati nei confronti di 1.021 sacerdoti (3.300 di questi non subirono alcuna indagine, essendo deceduti prima delle accuse).
    Complessivamente, solo il 6% degli accusati era stato perseguiti legalmente e solo il 2% era stato imprigionato.
    A commento di questi dati, il Report metteva in assoluta evidenza l’atteggiamento gravemente immorale del clero, ed il fatto che le gerarchie, con assoluta miopia, non avevano mai preso in seria considerazione le conseguenze del fenomeno, coltivando dunque una cultura della segretezza: non parlare alle vittime, non discuterne con i propri pari. Il report accusava inoltre esplicitamente il Vaticano di avere risposto con eccessiva lentezza e malavoglia alle molte richieste di intervento, giunte dal clero statunitense sin dagli anni ’90, e di avere fatto qualcosa solo dopo l’esplosione dello scandalo statunitense.
    Forniva infine alcune raccomandazioni per contrastare il fenomeno: ammettere onestamente le colpe e la vergogna; analizzarlo a fondo; migliorare la selezione dei candidati al sacerdozio; valutare con grande attenzione ogni denuncia e segnalazione di abuso; porre attenzione alle norme legali; collaborare con le autorità civili nella repressone e denuncia degli abusi; maggiore trasparenza.

    L’abuso è un problema legato alle caratteristiche dell’istruzione religiosa? Per molti, e secondo gli stessi sacerdoti, il percorso educativo dei seminaristi non aiuta per nulla gli studenti ad affrontare i problemi legati alla propria sessualità, soprattutto i più giovani. Solo recentemente la Chiesa è stata investita del problema, ma quasi esclusivamente per quanto attiene ai criteri di accoglimento dei seminaristi, secondo la convinzione che sia l’omosessualità a condurre alla pedofilia.

    È un problema legato al contesto sociale? Secondo alcuni commentatori, alla base della pedofilia c’è una cultura del dissenso, interna alla Chiesa cattolica stessa, legata alla secolarizzazione ed al rifiuto della tradizione. Molti sacerdoti ritengono che la Chiesa sbagli nel proporre i suoi modelli di sessualità e di celibato, così come sbaglia in molti altri campi.  Questo dissenso interno sarebbe parte di una più generale crisi dei valori morali precipitata sul finire del Novecento.
    La Chiesa sarebbe stata ampiamente investita da questo fenomeno specialmente dopo il Concilio VaticanoII. Ma certamente il problema esisteva comunque anche prima di esso, e forse esso è solo emerso con evidenza a causa del crescente interesse pubblico, della polizia e della magistratura.

    Quali soluzioni secondo la Chiesa Cattolica? Per quanto abbia tentato a lungo di ricondurre gli abusi sessuali e la pedofilia a problemi di natura personale (ad esempio una personale predisposizione alla omosessualità), la Chiesa ha dovuto necessariamente riconoscere che il problema è di ben altra portata e richiede una attenta analisi ed adeguate risposte. La prima di queste dovrebbe essere una accurata selezione dei candidati, unita ad un miglioramento dell’ambiente educativo.

    Approccio medico-psicologico. Fino agli ultimi decenni del Novecento, la migliore risposta al problema della incontinenza sessuale in genere, sembrava, in ambito clericale, la preghiera, oggi tenuta in assai minore considerazione. Oggi la Chiesa preferisce un approccio psicologico, adottato sempre più a partire almeno dagli ultimi due decenni del Novecento, nella presunzione che il prete abusante può essere curato e reintegrato nelle sue attività, senza ulteriore pericolo per la collettività (al più andrebbe limitato il suo contatto con i minori). Ma neanche esso è risultato particolarmente efficace; ed in molti casi ha perfino radicato nei singoli il problema di fondo.

    Prevenzione degli abusi. Così come tradizionalmente manca nella Chiesa un chiaro interesse per la vita sessuale dei sacerdoti e per le sue deviazioni patologiche, altrettanto manca nel diritto canonico una trattazione del problema della omosessualità, della pedofilia e degli abusi sessuali. Solo negli ultimi anni, sulla spinta dello scandalo iniziato degli Stati Uniti, il problema ha cominciato ad impegnare le gerarchie.
    Nel 2002 la Chiesa cattolica statunitense ha dichiarato di avere adottato una politica di “tolleranza zero” degli abusi sessuali del clero, mobilitando ingenti risorse umane. Da allora e fino al 2008, ha infatti coinvolto nel progetto quasi 6.000.000 di ragazzi (invitati a riferire eventuali abusi), oltre 1.000.000 di volontari; oltre 150.000 educatori, 51.000 esponenti del clero, circa 5.000 seminaristi.

    Iniziative legali contro il clero
    Nella convinzione che il Vaticano abbia ed abbia avuto una parte attiva (se non anche di assoluto primo piano) nella copertura degli abusi sessuali, sono stati compiuti negli Stati Uniti vari tentativi di ottenere la citazione in giudizio di alti esponenti della Chiesa cattolica romana, ad esempio i cardinali Bertone, Sodano e Ratzinger (e quest’ultimo anche una volta divenuto papa).
    Nel giugno 2004 William McMurry, avvocato di Louisville (Kentucky) ha intrapreso una azione legale contro il Vaticano, accusato di avere coperto una storia di abusi sessuali su tre minori. Nel Novembre 2008 la Corte di Appello di Cincinnati ha rigettato l’istanza del Vaticano tendente a riconoscerne l’immunità come Stato Sovrano; ed il Vaticano non ha presentato ricorso contro la sentenza. Ma Benedetto XVI, personalmente accusato di avere coperto una storia di abusi nei confronti di tre minori, avvenuti in Texas, ha chiesto ed ottenuto l’immunità diplomatica, secondo alcuni grazie all’intervento del presidente George W. Bush.

    Francesco D’Alpa

    http://www.uaar.it/ateismo/controinformazione/abusi-sessuali-Chiesa-cattolica/

  • Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Aiutateci a scoprire chi è questo prete pedofilo protetto dall’anonimato. CASSAZIONE: CONDANNATO SACERDOTE DI COMUNITÀ CHE ABUSAVA DI MINORI DURANTE LA NOTTE… sabato 4 gennaio 2014 La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40610 del 2013, ha condannato al carcere un sacerdote che abusava ripetutamente di minori in comunità di atti sessuali durante la notte.

    Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 giugno – 1° ottobre 2013, n. 40610 – Presidente Teresi – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. F.G. , nato a (omissis) , era imputato: a) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) e in qualità di tutore come da nomina del Tribunale di Piacenza del 19.4.2001, abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità e di quella connessa al ruolo di tutore, costringeva ripetutamente G.D. , nato il (omissis), collocato presso la su indicata struttura, dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo e con minacce di ritorsioni in seno alla comunità, ed in una occasione approfittando dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. In (omissis) dal mese di (omissis) sino a fine XXXX, a (omissis) . b) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente il minore S.M. nato il (omissis), collocato presso la suindicata struttura dall’Azienda U.S.L. di XXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX, tanto da indurre il minore a dormire indossando i pantaloni jeans abbottonati al fine di dissuadere dall’intento sessuale. In (omissis) dal mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . c) del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva E.M. , nato il XXXXXXXX, pertanto minore di anni 16, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno ed approfittando del sonno, consistenti in toccamenti della gamba e del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava ed incrociava le gambe, o comunque compiendo con il minore infrasedicenne gli atti sessuali sopra indicati. In (omissis) in data anteriore e prossima al mese di (omissis) . e) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un. medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente SA.Ja. , nato il (omissis) , collocato presso la suindicata struttura, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava nel letto, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX. In (omissis) nel mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . f) del reato di cui agli artt. 609 bis, 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva L.Z. , nato il (omissis), pertanto minore di anni 16 al momento del fatto, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno, approfittando del sonno, consistente in toccamenti del pene, avendo inserito la mano al di sotto dei boxer, agendo nonostante il dissenso del ragazzo o comunque compiendo con il minore infrasedicenne l’atto sessuale sopra indicato. In (omissis) . 2. Il F. veniva condannato dal Tribunale di Piacenza, con sentenza del 21.10.2008, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione, oltre a pene accessorie ex art. 29 c.p., previa concessione delle attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione tra i reati a lui ascritti in rubrica ai capi a), b), c), e) ed f); l’imputato veniva invece assolto dal reato sub d) perché il fatto non sussiste. L’imputato è stato ritenuto colpevole di alcuni episodi di atti sessuali commessi ai danni di alcuni ragazzi ospiti della Comunità (omissis) di (omissis) , ivi collocati dai Servizi Sociali, della quale l’imputato, sacerdote, era all’epoca responsabile, nonché tutore di una delle parti lese, G.D. , nominato tale dal Tribunale di Piacenza in data 19.4.01. Secondo le contestazioni oggetto dell’imputazione, le violenze sessuali erano commesse, in tutti i casi, abusando dell’autorità rivestita dall’imputato all’interno della Comunità e nel caso del G. , anche di quella di tutore, costringendo i ragazzi, in alcuni casi infrasedicenni all’epoca dei fatti (capi e ed f), a subire atti sessuali in orari notturni, profittando del sonno, compiendo ripetute incursioni effettuate dal sacerdote nelle camere da letto dove dormivano i giovani ospiti, mediante toccamenti del pene e, riguardo ai casi di G. e S. , anche rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi, che si giravano nel letto al fine di dissuadere i propositi dell’imputato, nel caso di S. giungendo a dormire con i jeans indossati e abbottonati, e di E. girandosi e incrociando le gambe, nonché nel caso del G. , con minacce di ritorsioni in seno alla Comunità e approfittando, in una occasione, dello stato di ebbrezza del giovane conseguente al vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. 3. Il copioso materiale probatorio dettagliatamente analizzato nella sentenza di primo grado, dava conto di numerose testimonianze delle parti lese, di altri soggetti ospiti della Comunità e degli operatori che agivano in seno alla medesima. Inoltre è stata svolta una c.t. del PM sul computer in uso all’imputato che ha evidenziato nel sistema operativo la presenza di un profilo utente denominato (omissis) , e tra i Temporaney Internet Files di tale profilo utente, ha rinvenuto 263 files di immagini pornografiche o a carattere erotico a prevalente carattere omosessuale, nonché 6 files relativi alla visita di siti a contenuto pornografico omosessuale e cookies che documentavano la navigazione in altrettanti siti a carattere pornografico con contenuto omosessuale; la maggior parte degli accessi risultavano effettuati nella notte tra le ore 1,30 e 4,00 del mattino, quando nella comunità era presente il solo F. ; sono stati infine acquisiti al fascicolo del dibattimento, su accordo delle parti, alcuni atti quali la denuncia-querela e gli altri verbali di dichiarazioni di G.D. , nel frattempo deceduto per suicidio, e di S.M. , nonché le s.i. di A. , B. , Be. , L. , E.B. e V. . Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato in ordine a tutti i reati a lui ascritti – ad eccezione, come detto, del capo D) – in quanto le dichiarazioni delle parti lese sono state giudicate pienamente attendibili, coerenti, logiche, precise, dettagliate e riscontrate dalle altre testimonianze – degli operatori e degli operanti di PG – nonché dagli esiti delle verifiche da costoro compiute. Il Tribunale ha altresì valorizzato l’assenza di movente – ragioni di astio, vendetta o convenienza – idoneo ad ipotizzare un possibile intento calunniatorio dei cinque giovani accusatori del sacerdote, alcuni dei quali particolarmente remissivi e in sostanziali buoni rapporti con lo stesso. Il Tribunale ha infine sottolineato, che gli episodi sono stati vissuti separatamente, anche in tempi diversi, dai cinque ragazzi, che pure tratteggiavano lo stesso profilo criminale di un personaggio coerente e costante nell’ossessione volta a rubare contatti sessuali con i giovani affidati alle sue cure. Il Tribunale ha escluso, pertanto, che le singole denunce-querele potessero ipotizzarsi quale espressione di un preordinato geometrico castello accusatorio, deponendo nel senso della genuinità dei racconti anche le piccole imprecisioni e talune marginali contraddizioni tra le deposizioni e le precedenti dichiarazioni, fisiologica espressione di credibilità e di intrinseca veridicità degli stessi, corroborata altresì dal racconto di analoghi comportamenti osservati cinque anni prima in una diversa comunità da K.Y. , che senza nulla sapere di ciò che avevano riferito i ragazzi di (omissis) , ha descritto in udienza un’analoga incursione notturna del F. cui aveva assistito personalmente mentre si trovava ospite a XXXXXXX, dove l’imputato prestava al’epoca la propria opera. 4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la difesa dell’imputato deducendo plurimi motivi. Con sentenza del 20 gennaio 2012 – 18 aprile 2012 la Corte d’appello di Bologna – qualificati i fatti contestati rispettivamente: al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis. co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. 1 c.p., esclusa per i capi C) ed F) l’ipotesi ex art. 609 quater c.p. – ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza ed ha. 5. Nei confronti di questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con 14 motivi, oltre un motivo aggiunto, illustrati anche con successiva memoria.

    Considerato in diritto 1. Il ricorso – articolato in quattordici motivi – è infondato. 2. Tali sono innanzi tutto i primi due motivi con cui il ricorrente denuncia il mancato accoglimento dell’eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell’art. 429, c.p.p. in ragione della contraddittorietà, indeterminatezza e/o assoluta genericità dei capi d’imputazione; nonché inosservanza del disposto dell’art. 521 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p.. Si tratta di una riproposizione di censure svolte dall’imputato e alle quali la Corte d’appello ha già puntualmente e correttamente risposto: la contestazione in fatto – sopra riportata in narrativa – è tutt’altro che generica, descrivendo condotte dell’imputato in termini precisi, dettagliati e con espliciti riferimenti alla costrizione delle vittime a subire atti sessuali in orari notturni, approfittando del sonno, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi e abusando dell’autorità rivestita all’interno della Comunità. È vero – come rileva il ricorrente – che la Corte d’ Appello, nel confermare la sentenza di primo grado ha proceduto a (ri)qualificare in modo più puntuale i fatti contestati, e d’altra parte ad escludere la qualificazione alternativa. Infatti la Corte d’appello: ha qualificato i fatti contestati al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ha qualificato i fatti contestati ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. I c.p.; ha escluso per i capi C) ed F) l’ipotesi alternativa ex art. 609 quater c.p.. L’art. 521 c.p.p. consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ossia una diversa qualificazione dei fatti contestati all’imputato senza che perciò vi sia alcuna compromissione del diritto di difesa. Infatti l’imputato conosce i fatti che gli vengono contestati ed in ordine ad essi può difendersi senza che la eventuale modifica della loro qualificazione giuridica incida apprezzabilmente sulla sua possibilità di difesa secondo una scelta discrezionale del legislatore compatibile con l’art. 24 Cost. e l’art. 6 CEDU; cfr. C. cost. n. 103 del 2010 ha parlato di “materia riservata alla discrezionalità del legislatore” nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale in particolare degli art. 424, 429 e 521, 1 comma, c.p.p., nella parte in cui consentono al g.u.p. di disporre il rinvio a giudizio dell’imputato in relazione ad un fatto qualificato, di ufficio, giuridicamente in maniera diversa, senza consentire il previo ed effettivo sviluppo del contraddittorio sul punto. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2012, n. 32840) ha affermato in generale che la “diversa qualificazione del fatto” operata ex officio dal giudice d’appello, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., deve riguardarsi come legittima anche con riferimento ai principi affermati dall’art. 6, 1 e 3 comma, lett. a) e b), della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, quali interpretati dalla Corte Europea con la sentenza 11 dicembre 2007 nel caso Drassich c. Italia. Cfr. anche C. cost. n. 103 del 2010 cit. che ha affermato che l’art. 521 cod. proc. pen. ha codificato il principio della necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, in base al quale il giudice può attribuire al fatto una definizione giuridica diversa, senza incorrere nella violazione del suddetto principio, quando l’accadimento storico addebitato rimanga identico negli elementi costitutivi tipici, cioè quando risultano immutati l’elemento psicologico, la condotta, l’evento e il nesso di causalità. Solo se il giudice accerta che il “fatto” – non quindi la sua qualificazione giuridica – è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, può esserci difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza ove il giudice non abbia invece provveduto con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero. Tale vizio peraltro sussiste sempre che vi sia stato un’effettiva lesione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Cfr. Cass., sez. un., 15 luglio 2010 – 13 ottobre 2010, n. 36551, che ha affermato che quanto alla necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. 3. Nella specie i fatti di abuso sessuale in danno di giovani, alcuni minori infrasedicenni – come indicati nei plurimi capi di imputazione – sono rimasti invariati: l’imputato ha sempre conosciuto bene l’accusa, in punto di fatti addebitatigli, da cui doveva difendersi. La Corte d’appello in realtà non ha modificato, in senso stretto, la qualificazione giuridica dei fatti, come comunque pure avrebbe potuto fare ai sensi del primo comma dell’art. 521 c.p.p. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata; l’ha solo puntualizzata. Essa infatti – come appena rilevato – ha innanzi tutto precisato la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione sub A), B) ed E): non già art. 609 bis c.p. tout court, ma per il capo A) art. 609 bis, primo comma e secondo comma, n. 1), c.p. (quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX) e per i capi B) ed E) art. 609 bis, primo comma, c.p.. Ha poi precisato la qualificazione giuridica delle imputazioni sub C) ed F): non già art. 609 bis oppure 609 quater c.p., ma art. 609 bis, primo comma, n. 1), c.p.. Sotto il profilo processuale non c’è la violazione denunciata dal ricorrente con i primi due motivi di ricorso: se la Corte d’appello poteva dare ai fatti una diversa qualificazione giuridica, a maggior ragione poteva precisare meglio la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione in riferimento ai quali il giudice primo grado aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato. E parimenti, ancora sotto l’aspetto processuale, ben poteva sciogliere l’alternatività della qualificazione (art. 609 bis versus art. 609 quater c.p.) quanto ai capi d’imputazione sub C) ed F). La giurisprudenza di questa Corte (Cass., 22 novembre 2007 – 15 gennaio 2008 n. 2112) ammette l’imputazione alternativa. È quindi legittima, a maggior ragione, la qualificazione alternativa sicché legittimamente il giudice, oltre a poter dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ex art. 521, comma 1, c.p.p., può anche sciogliere l’alternatività della qualificazione del capo d’imputazione che contenga una contestazione alternativa. 4. In particolare, quanto ai capi di imputazione C) ed F) – abusi sessuali in danno di minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – la contestazione dell’abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità è ben presente in entrambe le imputazioni. Su questo elemento di fatto si fondava l’alternatività della contestazione – art. 609 bis, primo comma, oppure art. 609 quater, primo comma, n. 2 – alternatività sciolta dalla Corte d’appello riferendo (correttamente) il fatto alla prima norma. Si tratta quindi di vera e propria riqualificazione giuridica del fatto consentita dall’art. 521, comma 1, c.p.p.. Certo il principio dell’equo processo ex art. 6 CEDU induce ad una lettura restrittiva di tale disposizione (art. 521, comma 1, c.p.p.) che testualmente vede solo un limite quanto alla competenza al potere di riqualificazione dei fatti ad opera del giudice: la riqualificazione non è possibile quando il reato eccede la sua competenza o risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. In realtà c’è anche un limite che discende dal rispetto del principio dell’equo processo nel senso che occorre predicare altresì una generale riserva in termini di effettività della difesa dell’imputato che è frustrata non solo in caso di mancata correlazione tra “fatto” di cui all’imputazione contestata e “fatto” di cui alla sentenza; ma che potrebbe anche essere in concreto lesa dalla mera riqualificazione del “fatto” ex art. 521, comma 1, c.p.p.. Diversa infatti può essere l’ipotesi di quella riqualificazione del “fatto” che il giudice operi in sentenza “a sorpresa”, senza un diretto e chiaro raccordo con il dibattito processuale ed il thema decidendum; riqualifcazione che, in tale evenienza, può di fatto “spiazzare” la difesa ove questa sia stata privata di iniziative processuali che altrimenti avrebbe potuto promuovere. Nella specie però ciò non si è verificato perché la contestata modalità della condotta con cui l’imputato ha posto in essere gli atti sessuali in danno delle giovani parti offese – ossia il contestato abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità – apparteneva al contraddittorio processuale e la qualificazione di tale modalità in termini di vero e proprio “abuso di autorità” ex art. 609 bis, primo comma, c.p. piuttosto che di mero approfittamento di una relazione che vedeva il minore infrasedicenne, ma ultraquattordicenne, affidato al’imputato “per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia” ex art. 609 quater, primo comma, n. 2, c.p., costituiva un esito che si raccordava, direttamente ed in termini di congruità, a quanto dibattuto nel processo; ossia un esito prevedibile ed anzi prefigurato proprio dall’originaria contestazione alternativa. 5. Altra questione – non più processuale, ma di diritto sostanziale – è se sia corretta, o no, la qualificazione giuridica che la Corte d’appello ha dato ai fatti di abuso sessuale contestati all’imputato. Pur mancando una puntuale censura del ricorrente in ricorso, però nel motivo aggiunto il tema è trattato. Il motivo è comunque infondato. Può infatti riconoscersi la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti dalla Corte d’appello che li ha ricondotti – tutti, quindi anche le condotte in danno dei minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – al primo comma dell’art. 609 bis c.p.. Di tale disposizione ricorrono infatti tutti i presupposti: ci sono gli atti sessuali (toccamenti del pene, masturbazioni e rapporti sessuali orali); c’è il dissenso delle giovani parti offese, che hanno tentato in vario modo di sfuggire alle attenzioni abusive dell’imputato; c’è stato l’abuso dell’autorità rivestita in seno alla comunità (OMISSIS) dall’imputato, non disgiunta dal metus dei giovani abusati verso la figura del sacerdote. Ha accertato la Corte d’appello che i giovani abusati, stranieri, non avevano il coraggio di denunciare il F. perché privi di permesso di soggiorno e comunque di autonomia economica; temevano di essere gravemente danneggiati e non creduti, proprio perché F. era il responsabile della struttura e rivestiva un ruolo apicale non solo nella gestione finanziaria, ma anche sotto il profilo educativo e del percorso di recupero. Anche in questa parte la pronuncia impugnata è corretta atteso per “abuso di autorità” – che costituisce, unitamente alla “violenza” o alla “minaccia”, una delle modalità alternative di consumazione del reato previsto dall’art. 609 bis cod. pen. – deve intendersi una situazione di supremazia derivante da autorità, indifferentemente pubblica o privata, dell’agente che pone il soggetto passivo, sul quale sono compiuti atti sessuali, in una posizione di debolezza e di incapacità di resistere all’abuso in ragione del metus indotto da tale posizione di supremazia dell’agente (Cass., 19 aprile 2012 – 22 maggio 2012, n. 19419). La circostanza poi che in alcuni casi il compimento di atti sessuali con abuso di autorità sia iniziato quando la parte offesa dormiva o era in una situazione di assopimento non inficia la qualificazione giuridica data dalla Corte d’appello alla condotta dell’imputato. Questa Corte – seppur con riferimento al previgente art. 519 c.p. – ha affermato che il sonno da luogo ad un ottundimento dei poteri sensori a causa del quale il soggetto, sia pure non totalmente, perde momentaneamente la capacità di percepire il mondo fenomenico che lo circonda e tale stato d’incapacità fisica è idonea a porre il soggetto passivo del delitto di violenza carnale in condizione di non resistere all’agente (Cass., 17 gennaio 1969 – 28 marzo 1969, n. 61). Nella specie l’abuso, ove anche inizialmente fosse riferibile alla condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa perché dormiva o era in una situazione di assopimento, si è poi conclamato come “abuso di autorità”, per la posizione rivestita dall’imputato all’interno della Comunità ed il rapporto intercorrente con i giovani abusati. Sicché anche sotto questo profilo è corretta la qualificazione del “fatto” come rientrante nella fattispecie del primo comma dell’art. 609 bis c.p.. 6. Infondati sono poi il terzo, il quarto ed il quinto motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 609 bis e 609 septies c.p. sulla procedibilità a querela di parte dei reati contestati a carico dell’imputato. Erroneamente – sostiene il ricorrente – la sentenza impugnata ha ritenuto per tutti i reati contestati la procedibilità d’ufficio invece che su querela di parte. È sufficiente considerare – come correttamente rilevato dalla Corte d’appello – che i reati commessi ai danni di soggetti minorenni sono tutti procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma, n. 2) c.p., quando il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza. Nella specie i giovani minori erano nella comunità suddetta e, per il ruolo svolto dall’imputato in quest’ultima, dovevano considerarsi affidati al medesimo per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. La circostanza poi che, nella specie, la relazione tra l’imputato ed i minori abusati si qualifichi (anche) come “abuso di autorità”, talché il reato commesso è quello dell’art. 609 bis, primo comma, c.p. e non già quello dell’art. 609 quater, primo comma, n. 2), c.p. non fa certo venir meno il presupposto di cui all’art. 609 septies, quarto comma, n. 2, c.p. che assicura la procedibilità d’ufficio anche senza querela di parte. Consegue che anche i reati in danno dei maggiorenni sono procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma n.4) c.p. in quanto connessi con gli altri procedibili d’ufficio. Questa Corte (Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2008, n. 27068, Bonfondi) ha infetti affermato che la perseguibilità d’ufficio dei reati in materia sessuale nel caso contemplato dall’art. 609 septies, quarto comma, n. 4 c.p., sussiste anche quando trattisi di connessione investigativa, quale prevista dall’art. 371, secondo comma, c.p.p., senza che sia all’uopo neppure necessario che vi sia contestualità di indagini o di procedimenti, operando detta connessione tutte le volte in cui il p.m., indagando comunque su altri fatti perseguibili d’ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela. 7. Infondato è il sesto motivo con cui il ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nel punto in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento di 1^ grado mediante l’acquisizione della consulenza informatica della difesa e l’espletamento della perizia informatica d’ufficio richiesta nel motivo d’appello aggiunto. Il giudice di appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 04-11-2003, Marzullo) ha più volte affermato – e qui ribadisce – che il giudice d’appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado; in tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite. In ogni caso la perizia informatica richiesta in appello dall’imputato – in ragione del rinvenimento di materiale pornografico in un personal computer nella disponibilità dell’imputato – non appare decisiva, nel senso che nei motivi di ricorso non è compiutamente indicata la possibile incidenza della consulenza a smontare in particolare l’insieme delle deposizioni testimoniali delle parti offese. 8. Inammissibili sono poi tutti i motivi dal settimo al tredicesimo che attengono a censure di fatto, le quali esprimono un mero dissenso valutativo in ordine all’apprezzamento delle risultanze probatorie del processo e segnatamente alla credibilità degli imputati. La Corte d’appello ha esaminato in dettaglio la narrazione dei fatti ad opera delle parti offese che hanno confermato gli abusi sessuali subiti. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. IV, 18-10-2011, n. 44644) ha più volte affermato che nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa. Cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 21-06-2005, che parimenti ha affermato che ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata; ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l’accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi. Né la difesa allega concrete ed evidenti contraddittorietà nel percorso argomentativo della Corte d’appello. Deve ribadirsi che il vizio di motivazione di una sentenza ex art. 606, lett. e), c.p.p. sussiste solo allorché essa mostri, nel suo insieme, un’intrinseca contraddittorietà ed un’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; ossia presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della e l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata. La denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica – in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nella specie la sentenza impugnata ha dato sufficiente e non illogica motivazione del convincimento dei giudici di merito in ordine alla penale responsabilità dell’imputato. Si tratta di una valutazione in fatto, ampiamente motivata nella sentenza impugnata, non censurabile in sede di giudizio di legittimità; mentre la difesa del ricorrente invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel giudizio di cassazione non ricorrendo l’ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta illogicità, non senza considerare tra l’altro che la difesa del ricorrente non ha neppure specificamente e testualmente denunciato i punti della motivazione che si porrebbero in insanabile contrasto con altri punti della medesima pronuncia. 9. Inammissibile è anche il quattordicesimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità. La Corte d’appello ha puntualmente motivato sul punto rilevando che si è trattato di fatti di particolare allarme sociale e riprovevolezza. La difesa non ha indicato elementi di fatto di segno contrario, trascurati dalla Corte d’appello nella sua valutazione di merito. 10. Il ricorso quindi è nel suo complesso infondato e pertanto va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Il vescovo e don Lucio Gatti soffrono

    Il vescovo e don Lucio Gatti soffrono

    Nella Lettera l’invito ad una generosa solidarietà con chi è nel bisogno e la condivisione della sofferenza per la vicenda del sacerdote “fatto oggetto di pesanti accuse”.

    Il Vescovo scrive ai preti: “vi apro il mio cuore”

    L’arcivescovo mons. Gualtiero Bassetti ha scritto una lettera ai sacerdoti della sua diocesi e gliel’ha consegnata in occasione del ritiro mensile del clero che si è tenuto giovedì mattina.
    “In prossimità delle feste natalizie, sento il bisogno di aprirvi il cuore per condividere con voi speranze e angosce, gioie e tristezze” scrive mons Bassetti. La speranza è quella della fede, che ai sacerdoti fa proclamare “ogni giorno la nascita, la morte, la resurrezione di Gesù nel mistero eucaristico”, che fa “annunciare l’immensa bontà di Dio, che viene incontro all’uomo per salvarlo”.
    Speranza è anche fiducia nella generosità con cui i fedeli sapranno rispondere alla “colletta” di domenica 18 dicembre a favore delle famiglie in difficoltà. Una colletta che “sta molto a cuore” a mons. Bassetti preoccupato perchè le “previsioni di un superamento della crisi sono lontane” e molti bussano alle porte della Chiesa per avere un aiuto. “Se ogni fedele dell’archidiocesi versasse anche un solo euro, potremmo arrivare alla somma di trecentomila. Vi pare una meta irraggiungibile?” chiede mons. Bassetti. Intanto i giovani nella veglia in cattedrale giovedì sera hanno raccolto le prime offerte.
    Nella lettera c’è anche un invito ai parroci e alle famiglie a rispondere con altrettanta generosità alla proposta di aprire le proprie porte ai poveri e a chi è solo per condividere la tavola nel giorno di Natale.
    “Potremmo accogliere un numero ben più grande delle 500 persone in cattedrale negli anni passati” aveva detto la responsabile della Caritas dicoesana, Daniela Monni, ai responsabili delle Caritas parrocchiali indicando una meta: da 500 a 5.000. Meta non impossibile anche se meno visibile perchè distribuita su tutto il territorio diocesano, ma non per questo “segno” meno efficace!
    Mons. Bassetti si è impegnato in prima persona e nella lettera annuncia che aprirà “i locali del palazzo arcivescovile per accogliere almeno i frequentatori usuali della mensa Caritas”.
    L’Arcivescovo condivide con i suoi sacerdoti anche le tristezze, anzi una in particolare che “è la croce più grande, ormai da mesi”. Si riferisce alla vicenda del sacerdote “fatto oggetto di pesanti accuse da parte di alcuni media”. “All’improvviso, come un enorme macigno, questa croce è caduta di me, sul nostro presbiterio, sulla nostra Chiesa. Stiamo soffrendo tutti, e lui per primo”, aggiunge.
    Mons Bassetti sente su di sè e su tutto il clero perugino (“e questo mi fa ancora più male”) lo “sconcerto di tanta gente che si manifesta pure attraverso lettere e messaggi”. Per questo, scrive mons. Bassetti, “indipendentemente da come si concluderanno queste dolorose vicende, io sento il bisogno, soprattutto in questo tempo di Natale, di esprimere la mia vicinanza a chi fosse stato offeso nella sua dignità e a tutte le vittime di ogni forma di sopruso che abbiano dovuto subire, specialmente persone povere, deboli e fragili”. In questa profonda sofferenza che attraversa tutta la sua Chiesa, mons. Bassetti sente di dover riaffermare la certezza che “il cuore di Dio è infinitamente più grande del nostro” e che “la Chiesa, nostra madre, è santa non per i nostri meriti, ma perché Cristo l’ha lavata nel suo sangue”.
    “Tutto questo – aggiunge – mi spinge a dirvi di amare ancora di più questa nostra santa Chiesa perugino-pievese” dove “tanti sacerdoti, consacrati, laici, giovani con generosità spendono la propria vita nell’umile servizio dei fratelli”.
    La diocesi si stringe attorno all’Arcivescovo L’amarezza espressa dall’arcivescovo Bassetti al suo clero nella lettera consegnata ad ogni singolo membro del presbiterio in occasione del Natale – amarezza connotata da vera e propria sofferenza, ben comprensibile da chi conosce la sua sensibilità – va ad aggravare il peso della cura pastorale di una diocesi prestigiosa quanto impegnativa. Non sarà male ricordare, tra l’altro, la storia di questo Pastore, amato e rimpianto dalle diocesi che ha guidato in passato, e i suoi incarichi a livello nazionale e vaticano. Bassetti, infatti, è stato Visitatore apostolico dei seminari d’Italia, un ruolo di estrema delicatezza e di fiducia della Santa Sede, è tuttora vice presidente della Conferenza episcopale italiana e membro del Pontificio consiglio per l’unione dei cristiani. La sofferenza per la triste vicenda pensiamo che sia stata accentuata anche dall’umiliazione cui è stato sottoposto l’Arcivescovo dalla richiesta di un intervento del Vaticano sulla questione del presbitero diocesano incriminato, rimbalzata sui mass media, portata avanti da alcuni tenaci, quanto sprovveduti, denigratori dell’operato della Curia perugina. Non si sono resi conto, costoro, che c’è un filo diretto tra la Santa Sede e mons. Bassetti, il quale, a quanto si sa con certezza e da lui stesso dichiarato, è stato, fin dall’inizio della triste vicenda, a diretto contatto con la Congregazione per il clero, competente per ufficio di casi del genere e con il suo prefetto card. Mauro Piacenza. L’arcivescovo Bassetti ha risorse psicologiche e morali proprie del suo personale carattere, e per la “grazia di stato” propria del suo ruolo di Pastore, che lo rendono forte nel sostenere le prove e nell’incoraggiare il suo presbiterio e guidare l’intera diocesi; ma, in ogni modo, può contare sulla solidarietà e la partecipazione stretta e vitale dal vertice della Chiesa e dall’intera comunità diocesana e regionale, di cui noi, con questo settimanale, intendiamo essere voce.

    www.lavoce.it/articoli/20111216511.asp

     

  • Vaticano, nuovo ministro dell’Interno

    Vaticano, nuovo ministro dell’Interno

    E’ monsignor Mauro Piacenza, gestiva il dossier pedofilia

     Negli ultimi due anni si è occupato del dossier sulla pedofilia e da oggi guiderà uno dei “ministeri” più delicati della Chiesa.
    Monsignor Mauro Piacenza, 64 anni, genovese, è stato scelto da Papa Benedetto XVI come nuovo prefetto della Congregazione per il clero, una sorta di ministero dell’Interno vaticano. Sostituisce il cardinale Claudio Hummes.
    Monsignor Piacenza dovrà gestire tutte le pratiche che riguardano i preti nel mondo: inchieste, provvedimenti disciplinari, richieste di ritorno alla laicità, elezioni a vescovo.
    http://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2010/10/07/vaticano-nuovo-ministro-dellinterno/205983/
  • Orge gay a pagamento. Prete 70enne indagato per prostituzione minorile. Ricattato con foto osé

    Orge gay a pagamento. Prete 70enne indagato per prostituzione minorile. Ricattato con foto osé

    Estorsione con foto porno ai danni di un prete: tre condanne a quattro anni

    Sono stati condannati a quattro anni di reclusione dal Tribunale di Piacenza, al termine del rito abbreviato, i tre romeni accusati di estorsione nei confronti di un sacerdote piacentino, sottoposto a ricatto dagli stranieri che lo avevano immortalato mentre aveva rapporti sessuali con un minore.

    Le foto compromettenti erano state al centro dell’estorsione. Un quarto romeno aveva patteggiato la pena nell’aprile scorso: 2 anni con la condizionale. Il prete piacentino è imputato presso il Tribubale dei Minori per prostituzione e verrà giudicato a parte.

    Ecco i fatti raccontati nella nostra notizia il 17 maggio 2008

    Un sacerdote di Piacenza coinvolto in un giro di prostituzione minorile avrebbe subito ricatti per foto pedopornografiche, finendo lui stesso nel registro degli indagati. Così un insospettabile sacerdote settantenne si è trovato nella duplice veste di parte lesa ed indagato in un’indagine della Procura di Piacenza.

    Parte lesa per essere caduto vittima di un tentativo di estorsione da parte di quattro romeni, indagato per aver avuto rapporti sessuali a pagamento con minori. La notizia è trapelata oggi dopo che al sacerdote è stato recapitato ieri l’avviso di garanzia dal Sostituto procuratore Antonio Colonna. Del fatto si erano occupati i carabinieri della Compagnia di Piacenza, dopo che il sacerdote si era rivolto a loro, affermando di essere caduto vittima di un tentativo di ricatto da parte di quattro stranieri, che gli avrebbero chiesto 50 mila euro in cambio di foto compromettenti.

    I carabinieri hanno così preparato la trappola e arrestato in pieno centro i quattro romeni con l’accusa di estorsione e produzione di materiale pedopornografico. Il minore è stato condotto nella casa di accoglienza di Bologna e gli altri quattro alle Novate. I carabinieri hanno trovato in possesso dei quattro estorsori alcune foto nelle quali compare anche il sacerdote intento ad avere rapporti sessuali di gruppo (anche con il coinvolgimento del minore) nella sua casa del centro storico.

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    VOGLIO PROPRIO VEDERE
    si e’ fatto tanto clamore giustamente per lo stupratore, di roma vediamo se adesso in televisione parleranno di questo prete.E VORREI UNA RISPOSTA ANCHE DALLA CHIESA VISTO CHE SONO IN AUMENTO QUESTI CASI
    dami 70 FN
    12/07/2009 11.13

  • VATICANO, CARD. HUMMES: QUASI 4 PRETI SU 100 PEDOFILI, CHIESA APRA OCCHI

    VATICANO, CARD. HUMMES: QUASI 4 PRETI SU 100 PEDOFILI, CHIESA APRA OCCHI

    Note:In una famosa puntata di Annozero, monsignor Fisichella affermò che i preti pedofili erano pochi. Oggi,  il cardinal Hummes invita la chiesa ad aprire gli occhi e dice che in alcune diocesi “non arrivano nemmeno al 4%”. Considerando che i preti cattolici sono 400.000, ci sarebbero 16.000 preti pedofili. Dato che il numero di preti sotto processo o già condannati, non si conosce ufficialmente, ma non è certamente un numero elevato, restano  migliaia di pedofili che sfuggono al controllo della chiesa.

    VATICANO, CARD. HUMMES: QUASI 4 PRETI SU 100 PEDOFILI, CHIESA APRA OCCHI

    (ASCA) – Citta’ del Vaticano, 26 giu – La Chiesa ”non puo’ chiudere gli occhi” di fronte ai casi di pedofilia tra i propri preti, che in alcune diocesi arrivano a coinvolgere quattro preti su cento. Lo afferma, in un’intervista al settimanale cattolico spagnolo ”Vida Nueva’ dedicata al significato dell’Anno sacerdotale aperto lo scorso venerdi’ 19 giugno da papa Benedetto XVI, il prefetto della Congregazione per il clero, card. Claudio Hummes.

    La Chiesa cattolica, in genere, non dispone di statistiche sui sacerdoti coinvolti in casi di pedofilia. Il cardinale brasiliano pero’, offre un indizio, affermando che ”i casi di pedofilia a volte non arrivano nemmeno al 4% dei sacerdoti”.

    Piu’ difficile la situazione di quei preti che non rispettano l’obbligo del celibato: in questi casi ”la percentuale e’ un po’ piu’ alta”, spiega Hummes. In un’intervista all’Osservatore Romano di un anno e mezzo fa, il 5 gennaio 2008, lo stesso cardinale aveva offerto dati leggermente differenti: ”Si deve sempre ricordare – aveva detto – che solo una minima parte del clero e’ coinvolta in situazioni gravi. Neppure l’uno per cento ha a che fare con problemi di condotta morale e sessuale”. I preti cattolici di tutto il mondo, secondo i dati piu’ aggiornati, sono poco piu’ di 400mila.

    Nell’intervista con la rivista spagnola, il cardinale Hummes si sofferma ampiamente sulla questione della pedofilia, tornata alla ribalta dopo i risultati del ”rapporto Ryan” in Irlanda.

    Di fronte a questi casi, il prefetto della Congregazione del clero invoca la ”linea dura’, invitando la Chiesa a ”non chiudere gli occhi di fronte al fenomeno”. Le sue parole arrivano una settimana dopo che, in un’intervista sull’Osservatore Romano del 19 giugno, il numero due della sua Congregazione, mons. Mauro Piacenza, aveva denunciato ”un preciso disegno che va ben oltre il diritto di cronaca” da parte dei media che raccontano i casi di pedofilia nella Chiesa.

    ”Ci sono dei problemi – concede anche Hummes -, come i casi di pedofilia e quelli dei sacerdoti che non rispettano il celibato, che sono stati molto pubblicizzati negli ultimi tempi”. ”La pedofilia – prosegue pero’ -, senza dubbio, e’ un crimine terribile, di fronte al quale la Chiesa non puo’ chiudere gli occhi. Non c’e’ posto nel ministero sacerdotale per le persone che hanno commesso questi crimini. La Chiesa non puo’ accettare i casi di pedofilia; i colpevoli devono essere puniti tanto con le leggi civili quanto con quelle canoniche”.

    ”Detto questo – prosegue -, bisogna sottolineare che la grande maggioranza del clero non ha nulla a che fare con questi problemi. E’ per questa che la Chiesa deve reagire e non deve accettare che sia questa l’immagine del sacerdote cattolico, formata da un preconcetto negativo molto forte che umilia e ferisce l’immensa maggioranza dei sacerdoti. I casi di pedofilia a volte non arrivano nemmeno al 4% dei sacerdoti. Per la questione del non rispetto del celibato la percentuale e’ un po’ piu’ alta. Ma bisogna mettere in evidenza che il resto dei sacerdoti sono uomini degni e rispettabili, che danno la loro vita completamente e senza condizioni a Gesu’ Cristo e al popolo”.
    26 giugno 2009

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  • Estorsione con foto porno ai danni di un prete: tre condanne a quattro anni

    Estorsione con foto porno ai danni di un prete: tre condanne a quattro anni

    Estorsione con foto porno ai danni di un prete: tre condanne a quattro anni

    Sono stati condannati a quattro anni di reclusione dal Tribunale di Piacenza, al termine del rito abbreviato, i tre romeni accusati di estorsione nei confronti di un sacerdote piacentino, sottoposto a ricatto dagli stranieri che lo avevano immortalato mentre aveva rapporti sessuali con un minore. Le foto compromettenti erano state al centro dell’estorsione. Un quarto romeno aveva patteggiato la pena nell’aprile scorso: 2 anni con la condizionale. Il prete piacentino è imputato presso il Tribunale dei Minori per prostituzione e verrà giudicato a parte.

    Ecco i fatti raccontati nella nostra notizia il 17 maggio 2008

    Un sacerdote di Piacenza coinvolto in un giro di prostituzione minorile avrebbe subito ricatti per foto pedopornografiche, finendo lui stesso nel registro degli indagati. Così un insospettabile sacerdote settantenne si è trovato nella duplice veste di parte lesa ed indagato in un’indagine della Procura di Piacenza.

    Parte lesa per essere caduto vittima di un tentativo di estorsione da parte di quattro romeni, indagato per aver avuto rapporti sessuali a pagamento con minori. La notizia è trapelata oggi dopo che al sacerdote è stato recapitato ieri l’avviso di garanzia dal Sostituto procuratore Antonio Colonna. Del fatto si erano occupati i carabinieri della Compagnia di Piacenza, dopo che il sacerdote si era rivolto a loro, affermando di essere caduto vittima di un tentativo di ricatto da parte di quattro stranieri, che gli avrebbero chiesto 50 mila euro in cambio di foto compromettenti.

    I carabinieri hanno così preparato la trappola e arrestato in pieno centro i quattro romeni con l’accusa di estorsione e produzione di materiale pedopornografico. Il minore è stato condotto nella casa di accoglienza di Bologna e gli altri quattro alle Novate. I carabinieri hanno trovato in possesso dei quattro estorsori alcune foto nelle quali compare anche il sacerdote intento ad avere rapporti sessuali di gruppo (anche con il coinvolgimento del minore) nella sua casa del centro storico.

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  • Ricattato per gli abusi il salesiano confessa

    Ricattato per gli abusi il salesiano confessa

    “Ho avuto rapporti sessuali con minorenni, ma fuori dalla scuola”
    LODOVICO POLETTO TORINO

    Il prete e il ragazzino si erano incrociati di notte dieci anni fa. Uno era poco più che cinquantenne. L’altro di anni ne aveva quindici ma aveva già i modi e le parole di chi è cresciuto sulla strada e grazie alla strada riesce anche a campare. Uno si presentava stretto nel suo clergyman nero. L’altro nei jeans elasticizzati portati come li portavano allora i ragazzini di via Cavalli, a Torino. Uno era timoroso, riservato, come si si addice ad un sacerdote, ad un salesiano. L’altro era sfrontato: perché, dieci anni fa, quando navigavi dalle parti di via Cavalli, la strada dei ragazzi che la notte vendevano il corpo per comperarsi le Nike o i Levi’s 101, ci dovevi saper fare.

    Dieci anni dopo la storia è molto diversa. Quel prete, don Luciano Alloisio (da un paio di settimane in Vaticano), ha fatto carriera nel mondo salesiano, è diventato economo dell’istituto Valsalice, una delle più prestigiose scuole ed istituzioni religiose della città. Il ragazzo, Salvatore Costa, adesso ha 24 anni, ha lasciato la strada, ha due figli piccoli e una compagna. Campa come può, ha qualche precedente per furti. All’inizio di luglio i carabinieri lo arrestano: è accusato di aver ricattato quel sacerdote. Voleva farsi consegnare 30 mila euro. C’è riuscito soltanto in parte. S’è fatto dare quattro o cinque mila euro in tutto. Ai carabinieri del reparto operativo, e al pm Cristina Bianconi, Costa racconta una storia di abusi sessuali. Dice che a 15 anni è stato violentato da don Alloisio. E che con lui ha avuto altri rapporti omosessuali nei due anni successivi. La storia ha dell’incredibile. I militari cercano riscontri. Costa torna libero dopo pochi giorni. E quasi subito ci riprova. Chiede altri soldi a don Alloisio: 2000 euro perché deve campare. Perché deve mantenere i figli, perché non ha i soldi per fare la spesa. Il prete che lo aveva denunciato la prima volta torna dai carabinieri. Al maresciallo della stazione barriera Piacenza spiega che sì, lui è un sacerdote ma qualche anno prima ha sbagliato. Ha avuto rapporti sessuali con ragazzini che frequentavano via Cavalli. Ma con Costa mai. L’autoaccusa del sacerdote cambia le carte in tavola. Costa, è vero, torna in carcere, accusato ancora una volta di estorsione. Ma anche il sacerdote finisce nei guai: contro di lui c’è un’accusa di violenza sessuale. Per di più su minore. 

    Una storia di dieci anni fa. Quando don Alloisio ancora si occupava, in qualità di direttore, della fondazione «Fratelli dimenticati». Lì, tra le mura di quella casa in via Chanoux, racconta Salvatore Costa, ci sarebbe stata la violenza. Don Alloisio, assistito dagli avvocati Fulvio e Nicola Gianaria, nega. Niente violenza. Niente di niente, quando Salvatore era poco più che adolescente. Costa, però, va avanti nel suo racconto. Assistito dagli avvocati Geo Dal Fiume, Davide De Bartolo e Roberto De Sensi, parla di rapporti consumati anche più avanti nel tempo. Quando don Alloisio aveva già traslocato sulla collina di Torino. Costa insiste: «Ho chiesto del denaro perché non sapevo proprio come fare per campare. Sono un poveraccio. E quello da me voleva del sesso».Don Alloisio, davanti ai pm Cristina Bianconi ed Emanuela Pedrotta, racconta di aver dato del denaro a Costa. «A più riprese» spiega. Ma sesso mai. E tra il disperato e lo sconcertato racconta che a casa conserva anche una serie di lettere che lo confermano. I carabinieri del nucleo operativo le trovano. Sono delle specie di ricevute, ma con liberatoria. C’è scritto: «Io, Salvatore, non ho mai avuto rapporti sessuali con don Luciano».

    A questo punto il ricattatore non si ferma più nei suoi racconti. Ai carabinieri e ai magistrati racconta la sua biografia di ragazzo di strada. Tira in ballo un prete che ora vive e lavora in un’altra provincia piemontese e un altro sacerdote, don Mario Vaudagnotto, settantenne parroco della seicentesca chiesa di San Lorenzo e cerimoniere della Curia. Dice: «Anche con lui ho fatto del sesso. Ma ero già maggiorenne. E anche da lui mi sono fatto dare dei soldi minacciando di raccontare tutto». Perché? «Io sono un poveraccio che non sa come campare. Che ha bisogno di mangiare e a cui nessuno dà un lavoro». Nel fascicolo dell’inchiesta ci sono già montagne di carte. Ci sono verbali di perquisizioni e controlli. E ci sono anche intercettazioni telefoniche. Confermano che Salvatore Costa era un ricattatore. Confermano che era in gravi difficoltà economiche per via dei figli piccoli, delle spese per la casa. Un giorno, al telefono con la compagna, è chiaro: «Conosco un prete omossessuale. Vedrai che che da quello riesco a ricavarci qualcosa».

    http://www.lastampa.it/Torino/cmsSezioni/primopiano/200708articoli/4089girata.asp

  • Piacenza – Un sacerdote piacentino di circa 50 anni e’ accusato di abusi sessuali su minorenni. I ragazzi frequentano l’istituto professionale nel quale insegnava il prete

    Piacenza – Un sacerdote piacentino di circa 50 anni e’ accusato di abusi sessuali su minorenni. I ragazzi frequentano l’istituto professionale nel quale insegnava il prete

    15 novembre 2003. http://www.stefanobolognini.it/attualita/preti.html

    Piacenza – Un sacerdote piacentino di circa 50 anni e’ accusato di abusi sessuali su minorenni. I ragazzi frequentano l’istituto professionale nel quale insegnava il prete.

    (Ansa, 15 novembre 2003).

    http://www.politicaonline.net/forum/showthread.php?t=179529 http://it.groups.yahoo.com/group/controinf…smo/message/181 http://it.groups.yahoo.com/group/controinf…smo/message/189 25-11-2003: Sacerdote accusato di pedofilia respinge le accuse Era stato sottoposto al provvedimento di arresti domiciliari nei giorni scorsi perchè sospettato di aver abusato di alcuni minorenni PIACENZA (25 nov. 2003) – Ha respinto punto per punto ogni contestazione a lui rivolta il sacerdote piacentino di 50 anni accusato di abuso sessuale nei confronti di minorenni. Il sacerdote è comparso nel primo pomeriggio in tribunale a Piacenza davanti al Gip Giovanni Picciau e al Pm Antonio Colonna. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, durato più di un’ora, il religioso ha respinto ogni accusa, e all’uscita dall’aula del Tribunale, avvicinato dai giornalisti, ha preferito non rispondere alle domande. Il prete era stato sottoposto al provvedimento di arresti domiciliari nei giorni scorsi perché sospettato di aver abusato di alcuni minorenni che fanno parte di un istituto piacentino.

    16) 17 gennaio 2004 17 gennaio 2004. Forlì – Il prete accusato di pedofilia ha ammesso alcune responsabilità. E il giudice lo ha condannato a una pena di due anni. Si è chiuso in Tribunale il caso di pedofilia che aveva coinvolto la parrocchia dei Romiti di Forlì… aveva abusato sessualmente di alcuni bambini. (Anonimo, Pedofilia, condannato il parroco, in “Corriere Romagna”, 17 gennaio 2004.) http://www.stefanobolognini.it/attualita/preti.html Dopo aver ammesso alcune responsabilità condannato a 2 anni di reclusione per pedofilia un prete della parrocchia dei Romiti di Forlì http://forum.quotidiano.net/phpBB2/viewtop…c3250cbd0d682ea Inflitti dal Gip due anni per lo scandalo che dodici mesi fa sconvolse la comunita’ dei Romiti
    Pedofilia, condannato il parroco
    Il sacerdote in una lettera ha ammesso in parte le proprie responsabilita’
    L’imputato ha patteggiato e ottenuto lo sconto della pena
    FORLI – Il prete accusato di pedofilia ha ammesso alcune responsabilita’. E il giudice lo ha condannato a una pena di due anni. Si e’ chiuso in Tribunale il caso di pedofilia che aveva coinvolto la parrocchia dei Romiti di Forli’. Lo scandalo, sullo stile di quello che in America ha chiamato in causa per reati simili molti preti della chiesa cattolica, era scoppiato a Forli’ esattamente un anno fa. Un anziano sacerdote forlivese era stato denunciato per violenza sessuale con le aggravanti previste dal nuovo articolo del codice penale che punisce piu’ severamente se la vittima e’ un minore. Secondo il Sostituto procuratore della Repubblica Alessandra Serra il presule aveva abusato sessualmente di alcuni bambini. Per questo motivo la pubblica accusa aveva chiesto addirittura l’arresto, ma il Gip aveva rigettato la misura cautelativa considerando l’avanzata eta’ della persona sotto accusa. Il caso aveva sollevato molte polemiche, la parrocchia interessata si era spaccata in due fazioni fra innocentisti e colpevolisti. Tutto era nato dalla denuncia di un bambino che aveva riferito ai genitori su alcuni episodi attraverso i quali sarebbe stato al centro delle attenzioni del religioso. L’indagine e’ stata lunga e delicata e portata avanti dal sostituto procuratore Alessandra Serra col supporto della sezione speciale che segue i reati di natura sessuale dell’Ufficio minori e della Squadra Mobile che come prima cosa aveva cercato di verificare la veridicita’ di quella pesantissima accusa. Fra le persone informate dei fatti fu persino sentito dal pubblico ministero il vescovo di Forli’ monsignor Vincenzo Zarri. Poi erano state svolte delle perizie sul piccolo. Molte persone (fra cui adulti, ragazzi e bambini) frequentatori della parrocchia erano state interrogate e almeno cinque di queste avevano confermato di aver subito abusi sessuali da parte dell’anziano prete nel corso degli anni. Spunto’ fuori anche un adulto che aveva raccontato una triste vicenda che gli era accaduta nel passato. L’anziano sacerdote, quando scoppio’ il caso, fu colto da malore e si rifugio’ in una casa di carita’ di Ravenna sotto l’autorita’ del cardinal Ersilio Tonini, in attesa che la sua posizione venisse affrontata nelle competenti sedi giudiziarie. Nel frattempo erano giunte altre complicazioni di salute, tanto da far rinviare un’udienza proprio per l’indisponibilita’ dell’accusato. La vicenda, come detto, si e’ conclusa in primo grado con un patteggiamento. In pratica in una lunga lettera il sacerdote ammette alcune responsabilita’ che gli erano state ascritte. L’avvocato difensore ha cosi’ chiesto di procedere con un rito alternativo. In un’udienza preliminare e’ stato quindi accolto un patteggiamento. In questa maniera l’accusato ha usufruito dello sconto di un terzo della pena e condannato a due anni. http://web.tiscalinet.it/alahome/FedeFoia.htm