Don Carmelo Perrello sospeso dal ministero pastorale. E’ la misura immediata adottata dall’arcivescovo di Reggio Calabria nei confronti di un sacerdote accusato di rapporti sessuali con minori e detenzione di materiale pedo pornografico.
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Pedofilia, la diocesi sospende un parroco di Reggio Calabria per rapporti con minorenni
di ALESSIA CANDITO
REGGIO CALABRIA – Ufficialmente, don Carmelo Parrello era un sacerdote attento alla sua comunità, attivo nel quartiere e con i ragazzi che aveva aggregato attorno alla parrocchia. In realtà – sospettano i magistrati – lontano dalla chiesa e da occhi indiscreti, il religioso avrebbe avuto una doppia vita e con i ragazzi atteggiamenti decisamente meno edificanti. A denunciarlo sarebbe stata una delle vittime, che ha fornito un racconto tanto preciso e dettagliato da indurre i magistrati a muoversi subito.
Per questo motivo ieri pomeriggio, per ordine del procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni, gli investigatori del compartimento Polizia postale e dell’Ufficio minori della Questura si sono presentati alla porta della chiesa di San Gregorio, nella periferia sud della città, con in mano un decreto di perquisizione locale e personale per don Parrello. Le accuse sono pesanti: detenzione di materiale pedopornografico e rapporti sessuali con minorenni.
“Al momento – dice Gaetano Paci, che da facente funzioni coordina le attività della procura – considerata la delicatezza delle indagini e il potenziale coinvolgimento di vittime minorenni, non possiamo dire di più. Le indagini sono ancora in fase preliminare”. Per il sacerdote non è stata emessa alcuna misura cautelare, ma per ordine dei magistrati la sua casa, la canonica e qualsiasi ambiente di sua pertinenza sono stati passati al setaccio alla ricerca di elementi che possano confermare o dissipare i sospetti.
Quale sia stato l’esito delle attività non è dato sapere, alla Curia però tanto è bastato per decidere di prendere immediati provvedimenti. A meno di ventiquattro ore dalla perquisizione, don Parrello è stato “sospeso cautelativamente dal ministero pastorale, in attesa delle conclusioni degli accertamenti giudiziari in atto”. A darne notizia è stato lo stesso arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, che con una nota, pubblicata sul sito web del quotidiano cattolico Avvenire di Calabria ha annunciato l’immediata sospensione del religioso. Pur dicendosi “fiducioso nel lavoro della Magistratura”, l’alto prelato ci ha tenuto a specificare la volontà di porsi “sin da ora in atteggiamento amorevole nei confronti delle presunte vittime, chiedendo perdono per l’eventuale male arrecato”.
Arrivato nel quartiere da pochi anni, don Parrello si era fatto subito notare dalla comunità. Ma non solo per il suo particolare attivismo. Agli abitanti di San Gregorio non era infatti sfuggita la curiosa abitudine del parroco di allontanarsi spesso la sera, a bordo di una fiammante Mini Cooper e senza abito talare o colletto rigido. Qualcuno al sacerdote ha anche chiesto dove si dirigesse tanto spesso, ma al riguardo ha ottenuto sempre e solo risposte evasive. Serate su cui le indagini adesso potrebbero fare chiarezza.
E’ il secondo caso in due giorni di parroci sospesi. La Diocesi di Aversa (Caserta) ha sospeso temporaneamente dalla funzione un sacerdote di Succivo, dopo che lo stesso religioso ha sporto denuncia ai carabinieri per estorsione. Denuncia che ha portato all’arresto di due giovani che avrebbero chiesto al parroco la somma di 20mila euro, minacciandolo di divulgare, in caso di diniego, un video in cui comparirebbe il sacerdote mentre compie rapporti sessuali con i due ragazzi, entrambi maggiorenni.
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Reggio Calabria: Arcivescovo sospende sacerdote per pedofilia
Un altro prete che ha abusato dei bambini. Un arcivescovo ha allontanato un prete per possesso di materiale pedopornografico e per abuso sessuale
L’arcivescovo di Reggio Calabria, mons. Giuseppe Fiorini Morosini, ha sospeso un sacerdote che, nel ruolo di rappresentante di Dio, è don Carmelo Perrello, parroco della chiesa di San Gregorio, conseguentemente al fatto che al prete è stato notificato un decreto di perquisizione da parte della Procura della Repubblica per detenzione di materiale pedopornografico. Materiale in cui la visione era di bambini, che erano alla “mercé” di uomini adulti. Il don è indagato anche per rapporti sessuali con minorenni.
Pedofilia, la Chiesa
Il Credo cattolico ultimamente è visto sotto l’aspetto di una religione che deve mettere insieme dei pezzi, Una sorta di puzzel che non è del tutto chiara. Le IENE, trasmissione di punta di Mediaset, proprio per le ultime notizie sugli abusi perpetuati dai preti pedofili, ha messo in luce le ultime testimonianze dei chierichetti. Chierichetti, che sono stati allontanati dalla possibilità di fare un percorso nel pendere la tonaca clericale proprio perché si sono esposti ai media.
Difatti, uno di loro ha denunciato di essere stato spettatore di abusi sessuali.
E gli altri due ragazzi non hanno smentito. Francesco Zanardi, presidente di Rete l’Abuso, ha lasciato una intervista proprio per Notizie.it sottolineando la realtà infinita di abusi sessuali da parte dello Stato Vaticano. Zanardi ha messo proprio l’accento sulla differenza che intercorre tra pedofilia e omosessualità. Omosessualità che non è una conseguenza dell’abuso dato che il minorenne abusato non è ancora formato nella sua sessualità.
Pedofilia, le vittime, interrogazione parlamentare
Le vittime nelle perizie medico legali sono del 50% fino ad arrivare al 90%. C’è una interrogazione parlamentare che è uscita in questi giorni. La valutazione viene fatto dalla Santa Sede in senso morale. Autori ben noti del Vaticano risultano essere insabbiati. Si evince anche il fatto che dopo la denuncia del padre spirituale, lo stesso prete è stato mandato per una vera e proprio educazione-riequilibrio allo squilibro del presunto abusante.
La difesa di un sacerdote ha la facoltà di mettere prima in luce la sua realtà emotivafacendola cadere in primo piano rispetto all’abusato.
“Nel momento in cui le vittime vogliono fare processi canonici – spiega Zanardi -, in aula ci sono dei grossi problemi.
Chiediamo che il Governo proceda. Adesso non ne posso parlare ampiamente ma verrà mandato all’Onu un documento in cui ci saranno ben 9 casi in cui nei tempi del papato di Raztinger ci sono stati dei meccanismi di insabbiamento. Quindi non sono papa Francesco, coinvolto nel caso di Don Nicola Corradi – agli arresti in questo momento -; se Corradi venisse assolto il caso decade ma ci sono molte testimonianze che dimostrano il contrario. Per non parlare dell’Istituto Provolo di Verona… . La politica dovrebbe agire in questo senso. La pedofilia è un crimine, non è un discorso religioso. E ‘inopportuna la presenza dello Stato Vaticano nel reato di pedofilia. Non c’è mai stata una ricerca di problema di fondo”.
http://www.notizie.it/reggio-calabria-arcivescovo-sospende-sacerdote/
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La doppia vita del prete predatore
Di giorno in canonica a Reggio Calabria, di sera in giro su una fiammante Mini Cooper. Le strane abitudini di don Carmelo Parrello, accusato di aver avuto rapporti sessuali con minori e già sotto processo per stalking. La Curia lo ha sospeso
REGGIO CALABRIA Sacerdote di giorno, predatore di notte. Sarebbe un uomo dalla doppia vita don Carmelo Perrello, il sacerdote di S. Gregorio, quartiere della periferia sud di Reggio Calabria, destinatario di un decreto di perquisizione locale e personale emesso in via d’urgenza dal procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni. Contro il sacerdote, le accuse sono gravissime: detenzione di materiale pedopornografico e rapporti sessuali con minorenni. E arriverebbero da fonte qualificata e credibile.
DENUNCIATO DALLE VITTIME A denunciarlo sarebbero state infatti alcune delle vittime, che ai magistrati avrebbero fornito un racconto tanto preciso e dettagliato da indurli a muoversi in fretta. Ieri pomeriggio, per ordine del procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni gli investigatori del compartimento Polizia postale e dell’Ufficio minori della Questura hanno bussato alla porta della parrocchia con in mano un decreto di perquisizione locale e personale per il parroco.
CASA, AUTO, PC E CELLULARI SOTTO LA LENTE La sua stanza, gli uffici, la sua auto e ogni ambiente di pertinenza del sacerdote è stato passato al setaccio con attenzione, inclusi computer e cellulari. «Al momento – dice il procuratore Gaetano Paci, che da facente funzioni coordina le attività della Procura – considerata la delicatezza dei temi e il potenziale coinvolgimento di vittime minorenni, non possiamo dire di più. Le indagini sono ancora in fase preliminare».
SOSPENSIONE IMMEDIATA Ma alla Curia è bastato per decidere di sospendere «cautelativamente don Perrello dal ministero pastorale, in attesa delle conclusioni degli accertamenti giudiziari in atto». A comunicarlo, con una propria nota pubblicata sul sito web del quotidiano cattolico “Avvenire di Calabria” è stato lo stesso arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, che pur dicendosi «fiducioso nel lavoro della Magistratura», ha voluto specificare la volontà di porsi «sin da ora in atteggiamento amorevole nei confronti delle presunte vittime, chiedendo perdono per l’eventuale male arrecato».
A PROCESSO PER STALKING Un provvedimento forse dettato anche dai precedenti guai giudiziari di don Perrello, già a processo per stalking. Per anni in servizio alla parrocchia di Fossato-Montebello, piccolo centro dell’hinterland jonico reggino, lì il sacerdote si sarebbe perdutamente innamorato di un uomo e per lungo tempo lo avrebbe cercato, corteggiato e ripetutamente contattato, travalicando persino il confine della molestia. Per questo ha rimediato una denuncia per stalking, che è stata all’origine del processo che dal 2015 lo vede imputato.
STRANE ABITUDINI Tutte cose di cui probabilmente nulla sapevano i parrocchiani di San Gregorio, che apprezzavano certo il particolare attivismo del don, ma da tempo avevano notato anche le sue curiose abitudini. Ogni sera o quasi, il sacerdote usciva dalla canonica senza abito talare, né colletto rigido, saliva sulla sua fiammante mini cooper e si allontanava per rientrare spesso solo a notte fonda. Un comportamento che in un quartiere che è quasi un piccolo paese è stato notato. Qualcuno dei fedeli ne ha anche chiesto conto al don, ma senza mai ottenere una risposta. Ma anche su quelle serate adesso le indagini potrebbero far luce.
Alessia Candito
a.candito@corrierecal.it -

Dal 2007 a oggi, nel nostro paese si contano oltre 200 sacerdoti denunciati per atti sessuali su adolescenti
Dal 2002 a oggi l’attenzione nei confronti del fenomeno della pedofilia all’interno della Chiesa cattolica è cresciuto in modo esponenziale. Molto di questo incremento lo si deve al lavoro del quotidiano statunitense The Boston Globe che nel gennaio del 2002 avviò un’inchiesta che coinvolse un elevato numero di sacerdoti.
Nella sola Boston finirono sotto accusa 89 sacerdoti e furono rimossi dall’incarico più di 55 preti. Le proporzioni del fenomeno furono tali da sconvolgere l’opinione pubblica.
I casi di pedofilia all’interno della Chiesa cattolica, che si sostanziano in abusi sessuali su minori o possesso di materiale pedopornografico da parte di vescovi, sacerdoti, religiosi e catechisti, hanno colpito anche l’Italia, dove si contano, solo negli ultimi dieci anni, oltre 200 sacerdoti italiani denunciati per atti di lussuria su adolescenti.
Eppure nel nostro paese, a differenza di altri come Stati Uniti o Australia, lo scandalo non è mai esploso. Forse per una generale tendenza alla remissività delle vittime che trovano molte difficoltà a denunciare le violenze e a essere assistite e credute dalla comunità.
Un caso rimasto famoso nelle cronache del 2016 fu quello di don Antonello Tropea, un religioso calabrese che fu trovato in auto con un 17enne conosciuto grazie a Grindr, nota app per incontri omosessuali. Don Tropea pagava 20 euro per ogni prestazione intima con i minori. Il gup del tribunale di Reggio Calabria lo condannò a quattro anni di carcere.
Sul fenomeno papa Francesco ha preso una posizione netta, invitando i fedeli a confessare gli episodi e a denunciare i propri aguzzini.
“I reati di abusi sessuali contro minori non possono essere mantenuti in segreto per più tempo”, ha detto in una recente intervista all’Huffington Post, promettendo “l’impegno alla vigilanza della chiesa per proteggere i minori” e promettendo che “tutti i responsabili dovranno renderne conto”.
Il Papa ha assicurato a ogni vittima e alle loro famiglie “gratitudine per il loro immenso coraggio” nel denunciare gli abusi subiti.
Alcune organizzazioni hanno deciso di rendere pubblici i casi fino a questo momento accertati, diffondendo una lista degli episodi noti e invitando gli utenti a segnalare ulteriori sacerdoti colpevoli e condannati.
“Riteniamo che gli individui che ricoprono un ruolo sociale delicato e approfittano di questo ruolo per porre violenza di natura sessuale sui bambini, debbano essere ben riconosciuti e identificabili in maniera di potere tutelare l’incolumità dei ragazzi”, scrivono i gestori del sito “I bambini di satana”, che hanno creato il database dove è possibile identificare tutti i casi e approfondire le singole storie.
La onlus L’Abuso ha deciso di creare una mappa con un raggruppamento di tutti i casi noti, quelli giunti al terzo grado di giudizio, quelli attualmente in corso e quelli di cui non si è più saputo nulla.
Con il colore rosso sono evidenziati tutti i casi di condanna in terzo grado, reo confessi o coloro che hanno patteggiato. Con il giallo quelli attualmente in attesa di giudizio e quelli di cui non si è più saputo nulla. In nero i casi di sacerdoti indagati all’estero e nascosti in Italia e in verde le comunità di recupero per preti con problemi.
https://www.tpi.it/mondo/italia/chi-dove-sono-preti-pedofili-italia
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Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912
Per il prete e la suora chiamati a testimoniare in un processo penale per abuso sessuale sussiste il reato di falsa testimonianza quando vengano loro richieste notizie che non rientrano nel segreto confessionale avendo la vittima detto di aver ricevuto degli abusi e quindi non si trattava di peccati da confessare
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluig – rel. Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 8/3/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dr. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PAOLO CANEVELLI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS) e avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza dell’8 marzo 2016 ha confermato la sentenza del 10 dicembre 2012 con la quale il gup presso il Tribunale di Palmi condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di falsa testimonianza commessa da ciascuno dei due nell’ambito del processo in corso innanzi al Tribunale di Palmi per violenza sessuale di gruppo nei confronti di (OMISSIS).
I fatti erano stati commessi dalla (OMISSIS) il (OMISSIS) e dallo (OMISSIS) il (OMISSIS).
La Corte di Appello confermava la ricostruzione dei fatti nel processo innanzi al Tribunale di Palmi, avente ad oggetto le reiterate violenze di gruppo subite dalla (OMISSIS) a partire dagli anni 13, in particolare quanto alle dichiarazioni della ragazza che si era rivolta al prete della chiesa locale, (OMISSIS), per chiedergli aiuto e da questi era stata anche affidata alla suora (OMISSIS).
La suora (OMISSIS), pur sapendo che la giovane (OMISSIS) le era stata affidata per aver subito violenza sessuale, riferiva invece che le era stata segnalata dal parroco in quanto passava troppo tempo in strada e non aveva voglia di continuare a studiare, negava che la ragazza le avesse mai parlato dei rapporti sessuali subiti o, comunque, di aver avuto rapporti intimi con ragazzi del paese, sosteneva di non esser stata lei a sottoporla di propria iniziativa ad un test di gravidanza ma che glielo aveva chiesto la ragazza, che la ragazza non aveva fatto i nomi dei violentatori, che la ragione per la quale poi l’aveva accompagnata in una casa famiglia non era, quindi, la vicenda delle violenze sessuali.
Il sacerdote (OMISSIS) riferiva di non aver mai avuto le confidenze sulle violenze sessuali subite, che la ragazza non gli aveva riferito i nomi delle persone che l’avevano violentata, che (OMISSIS) Annamaria aveva un atteggiamento provocante e facile, che fu la ragazza a chiedere di fare un test di gravidanza e che egli si limito’ a far da tramite con la (OMISSIS).
La Corte di Appello, confermati tale fatti, escludeva che si fosse in presenza di situazioni tutelate dal segreto di cui alla L. n. 121 del 1985, articolo 4. Non si trattava, difatti, di confidenze e comportamenti che avessero significato nell’ambito della fede religiosa. Inoltre riteneva non applicabile la scriminante dell’articolo 384 c.p., comma 2, non essendovi alcun obbligo di comunicare alle parti la possibilita’ di astenersi dal rispondere.
I due imputati hanno proposto ricorso con atti a firma dei rispettivi difensori.
Ricorso in favore di (OMISSIS):
primo motivo: violazione di legge quanto all’omesso avvertimento della facolta’ di non rispondere su quanto conosciuto in ragione del proprio ministero.
Richiama innanzitutto il principio fissato dall’articolo 4 citata Legge che prevede il diritto al segreto degli ecclesiastici per i fatti conosciuti per ragioni del proprio “ministero”. Rileva come il “ministero” non sia soltanto il compimento di atti sacramentali ma riguardi tutte le informazioni riservate conosciute in occasione dell’esercizio delle funzioni riconducibili all’attivita’ religiosa.
Quindi “e’ evidente che i fatti oggetto delle problematiche inerenti la (OMISSIS)… siano di rilevanza e delicatezza per il percorso spirituale del fedele”.
Osserva quindi che la testimone non e’ stata avvisata della facolta’ di avvalersi dell’esercizio del diritto al segreto e che alla propria domanda “non so se posso dire quello che ricordo” il pubblico ministero ha semplicemente risposto “si’, dica”. Lo stesso e’ avvenuto in occasione del confronto con la persona offesa. Richiama quindi la giurisprudenza che ha affermato l’obbligo di dare tale avviso.
Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione.
Rileva l’errore contenuto nella sentenza laddove si e’ affermato che il segreto professionale vada eccepito dalla persona chiamata a rispondere.
Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Rileva che l’affermazione della sentenza secondo cui la ricorrente avrebbe conosciuto e taciuto due circostanze e’ basata su un ragionamento presuntivo e non su prove dirette. Quello che emerge non e’ il falso dichiarato ma semplici discrasie comprensibili in ragione del tempo trascorso.
Riporta in sintesi le dichiarazioni rese per osservare che la (OMISSIS) e’ sempre stata coerente e non si puo’ affatto affermare che abbia negato alcunche’. Rileva, inoltre, che sia la (OMISSIS) che lo (OMISSIS) che la (OMISSIS) riferiscono le stesse circostanze, contrastate soltanto dalla ragazza che, tiene a precisare la difesa, “aveva una vita sbandata, aveva cioe’ una vita sregolata”. Svolge ulteriori argomenti per sostenere sia la erronea interpretazione di alcune dichiarazioni della ricorrente che, per il resto, la conformita’ al vero delle sue dichiarazioni.
Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto disapplicazione della scriminante dell’articolo 384 c.p., comma 2.
Rileva, poi, contro l’applicabilita’ della tesi che vuole che per i professionisti di cui all’articolo 200 c.p.p. non possa valere l’obbligo di avviso della facolta’ di astensione, che per i ministri del culto ricorre una similitudine con i congiunti dell’imputato sotto il profilo di non essere in grado, per carenza di cognizioni tecniche, di sapere di poter eccepire il segreto.
Ricorsi in favore di (OMISSIS).
Ricorso a favore di (OMISSIS) a firma dell’avvocato Napoli:
primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per violazione dell’articolo 4 L. n. 121 del 1184, articolo 200 c.p.p., articolo 191 c.p.p., articolo 384 c.p.p..
Innanzitutto rileva che erroneamente e’ stato ritenuto che il diritto al segreto sia limitato al solo ambito della confessione. L’ambito tutelato dal segreto riguarda, invece, il complessivo esercizio del ministero spirituale e, in conseguenza, tutte le informazioni acquisite nel corso dell’attivita’ del magistero. Si trattava, quindi, di offrire rispetto a problemi della coscienza della parte “ascolto, conforto, aiuto, guida…”. Rileva, in particolare, che le informazioni riservate “vengono riferite all’ecclesiastico non in un qualsiasi luogo, ma nella sagrestia della chiesa; non in un momento qualunque, ma nel periodo pasquale… Perche’ la stessa riconosce… l’autorevolezza morale che gli deriva dal suo status di guida spirituale”.
Osserva, poi, che l’ammonimento del presidente del collegio del Tribunale di Palmi non consentiva al ricorrente di avvalersi del segreto professionale in quanto, con tale ammonimento, gli era stato detto che non ricorrevano le condizioni di un tale segreto, cosi’ anticipando il giudizio sulla infondatezza di un’eventuale astensione e la possibilita’ di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Rileva che vi e’ stato un giudizio preconcetto di affidabilita’ delle dichiarazioni della persona offesa e dei suoi familiari pur essendovi elementi logici che, invece, confermavano le dichiarazioni del ricorrente. Inoltre non si e’ tenuto conto delle contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa.
Ricorso dell’avvocato (OMISSIS).
Primo motivo: inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dal sacerdote, violazione dell’articolo 200 c.p.p. e L. n. 121 del 1985, articolo 4.
Anche in questo caso si contesta l’erronea interpretazione restrittiva dell’ambito del ministero ai fini del segreto professionale.
Secondo motivo: assenza di motivazione sull’attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa. Rileva come non si e’ dato atto della sussistenza delle condizioni minime di attendibilita’ di tali dichiarazioni e non si sono valorizzati gli elementi contraddittori delle stesse.
Terzo motivo: violazione di legge in quanto non si e’ tenuto conto della irrilevanza delle presunte dichiarazioni false o reticenti ai fini dell’accertamento dei fatti rilevanti nel processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Entrambi propongono nuovamente questioni ampiamente valutate dai giudici di merito, soprattutto in riferimento ai profili relativi al presunto segreto “ministeriale”.
Premesso che, ovviamente, essendo tale ultimo profilo posto anche sotto l’aspetto della corretta interpretazione delle norme relative, e’ ammissibile che i ricorsi propongano nuovamente il tema pur senza una espressa critica alle valutazioni giuridiche dei giudici di merito, va considerato come le risposte della Corte di Appello siano del tutto condivisibili ed in linea con la giurisprudenza di legittimita’.
L’articolo 4 citata Legge prevede che l’ambito di segretezza riconosciuto agli ecclesiastici riguardi quanto abbiano conosciuto “per ragioni del loro ministero”. Puo’ ritenersi indubbio che si vada ben oltre il concetto di “segreto confessionale”, sia perche’ una specificazione di un tale maggiore limite sarebbe stata ovvia in una legge che disciplina i rapporti con la Chiesa cattolica romana – utilizzando quindi espressioni chiare e riferibili alle regole di tale confessione religiosa – e sia perche’ vi corrisponde la dizione dell’articolo 200 c.p.p.. Quest’ultimo prevede l’ambito di segreto del “ministero” in generale per tutti i ministri di confessioni religiose, anche quelle che non hanno il “segreto confessionale”; quindi sarebbe ingiustificata una lettura nel senso che per le altre religioni valga il piu’ ampio segreto a protezione dell’esercizio del piu’ ampio ministero e, per la religione cattolica, quella del piu’ limitato ambito della confessione.
Cio’, ovviamente, non significa che il segreto possa investire qualsiasi conoscenza dell’ecclesiastico bensi’ riguarda solo quella acquisita dell’ambito di attivita’ connesse all’esercizio del ministero religioso. Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto che si tratti tutelare comportamenti od atti conosciuti dall’ecclesiastico con riferimento all’esercizio di “fede religiosa” e non anche, fra l’altro, nell’ambito di attivita’ “sociale”, anch’essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici. Ad esempio, l’attivita’ di assistenza a soggetti deboli, pur rientrante nella generica “missione” dell’ecclesiastico (tanto da esistere specifici enti a cio’ deputati nell’ambito della religione di appartenenza dei ricorrenti) non rientra certamente nell’esercizio diretto di “fede religiosa”.
Cio’ premesso, si passa alla valutazione dei singoli motivi:
ricorso di (OMISSIS):
il pur ampio primo motivo, che affronta l’argomento sopra citato, invero non risolve il tema fondamentale di quale tipo di dialogo vi sia stato tra la persona offesa e la ricorrente, basandosi sulla erronea premessa che la Corte di Appello abbia circoscritto “l’operativita’ del ministero al solo esercizio della confessione e del peccato”. Non distingue in concreto e sembra affermare che ogni cosa che abbiano ascoltato i due religiosi dalla vittima rientri nel “ruolo ministeriale”, risolvendo ogni dubbio sulla questione con la sbrigativa osservazione che “e’ evidente che i fatti oggetto le problematiche inerenti la (OMISSIS)… siano di rilevanza e delicatezza per il percorso spirituale del fedele”.
Quindi il motivo e’ infondato laddove non smentisce espressamente che la Corte di Appello abbia individuato un ambito di “confidenze” che non rientravano nell’esercizio della religione ovvero sembra quasi presupporre che il diritto al segreto finisca per confondersi con una sorta di incapacita’ a testimoniare del religioso cattolico.
In definitiva, in assenza di specifiche contestazioni, non puo’ che considerarsi acquisito che parte delle attivita’ erano certamente al di fuori dell’esercizio spirituale.
Il secondo ed il quarto motivo vanno rigettati in conseguenza della decisione sul primo: il segreto professionale non ricorreva e, quindi, non si pone il problema dell’avviso o meno da parte del giudice.
Il terzo motivo e’ infondato laddove afferma che sia stato un ragionamento presuntivo quello che ha condotto a ritenere la falsita’ delle dichiarazioni del ricorrente; al contrario, vi e’ stata ampia prova diretta di tale falsita’, rappresentata dalle dichiarazioni di segno contrario della (OMISSIS).
Il resto del motivo consiste in valutazioni che riguardano profili di merito, richiedendosi un nuovo apprezzamento dello stesso materiale probatorio senza individuare carenze od errori logici della motivazione della sentenza impugnata.
Ricorso di (OMISSIS) – avv. Napoli. Il primo motivo, nella prima parte e’ manifestamente infondato. La Corte di Appello non ha affatto limitato il diritto al segreto dell’ecclesiastico al “segreto confessionale”, avendo, in un ben piu’ ampio discorso, escluso innanzitutto che si fosse trattato di una “confessione” da parte della vittima che, appunto, era vittima e non aveva peccati da confessare. La seconda parte e’ infondata, per quanto gia’ detto, laddove amplia il segreto “ministeriale” sino a ricomprendervi una qualsiasi forma di confidenza con l’ecclesiastico.
Che, poi, sia corretta la valutazione della Corte di Appello, risulta implicitamente dallo stesso ricorso laddove conferma che la ricostruzione sia nel senso che la ragazza si sia rivolta al prete quale “autorita’ morale”, che e’ il riconoscimento proprio di quella funzione “sociale” che, nel caso di specie, aveva svolto il ricorrente. E risulta ancor di piu’ laddove nel ricorso si valorizzano circostanze di assoluta inconsistenza quali aver parlato al prete in sagrestia (come se fosse diverso parlargli delle stesse cose in una strada pubblica) o averlo fatto nel periodo pasquale dando, evidentemente, per scontato e per significativo che la ragazza avesse evitato di parlarne durante la Quaresima.
In definitiva, nonostante la ampiezza di argomenti, e’ eluso il tema principale, ovvero che la Corte di Appello ha chiaramente ricostruito i fatti nel senso che la ragazza si rivolse al ricorrente in contesto e per ragioni diverse da quelle dell’esercizio di attivita’ religiosa, e che quest’ultima certamente non e’ attivita’ ministeriale. Sul punto, la sentenza impugnata non e’ sottoposta ad alcuna critica specifica.
Cio’ posto, diviene irrilevante la seconda parte del motivo quanto ad essere stata impedita la opposizione del segreto professionale.
Il secondo motivo non rientra tra quelli proponibili in sede di legittimita’ in quanto, senza contestare errori o carenze della motivazione, propone una diversa ricostruzione dei fatti.
Ricorso di (OMISSIS) – avv. (OMISSIS).
Il primo motivo e’ infondato. Al di la’ della ripetizione delle regole in materia di segreto ministeriale, la sua applicabilita’ nel caso concreto e’ affidata ad una generica affermazione che il dialogo con la ragazza non vi sarebbe stato “ove lo stesso non avesse rivestito la funzione sacerdotale e di guida spirituale”. Anche in questo caso, si fraintende fra segreto ministeriale ed immunita’ dalla testimonianza dell’ecclesiastico, che non e’ prevista ne’ dall’articolo 200 c.p.p. ne’ dai patti Stato – Chiesa.
Il secondo motivo e’ infondato laddove contesta la valutazione da parte dei giudici di merito della attendibilita’ delle dichiarazioni della ragazza con argomentazioni generiche e, comunque, mirate al nuovo apprezzamento delle prove, al di fuori, quindi, dei limiti del giudizio di legittimita’.
Il terzo motivo e’ manifestamente infondato in quanto sostiene la tesi della irrilevanza delle dichiarazioni false o reticenti sul generico presupposto che i fatti siano diversi da quelli rappresentati nella sentenza.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
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Cassazione: «Preti e suore non possono tacere su stupri»
Le motivazioni delle condanne afflitte al parroco e alla suora che negarono di aver saputo delle violenze sessuali subite da Annamaria Scarfò (all’epoca 13enne), che si era affidata alla loro “protezione”, ad opera di un branco di ragazzi.
Preti e suore non possono tacere o dire il falso quando sono interrogati dai magistrati, invocando il segreto ‘professionale’, se sono venuti a conoscenza di fatti penalmente rilevanti nell’ambito della loro attività sociale di assistenza ai soggetti deboli che, sebbene rientri nella generica “missione” degli ecclesiastici, “non rientra certamente nell’esercizio diretto della fede religiosa”, unico ambito per il quale e’ concesso, per le norme concordatarie del 1985, di evitare di rispondere.
Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni, depositate oggi, in base alle quali lo scorso 15 dicembre la Suprema Corte ha confermato le condanne a un anno di reclusione ciascuno con pena sospesa, per falsa testimonianza, nei confronti del parroco Antonio Scordo e della suora Cosima Rizzo che negarono di aver saputo delle violenze sessuali subite da Annamaria Scarfò, che si era affidata alla loro ‘protezione’, ad opera di un branco di ragazzi – dei quali tacquero i nomi – in Calabria, a San Martino di Taurianova, quando la donna che oggi ha 31 anni, e vive sotto protezione, era appena tredicenne.
Il segreto confessionale – afferma la Cassazione contestando la tesi difensiva dei due imputati condannati alla stessa pena sia in primo grado dal Tribunale di Palmi che in secondo dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nel 2016 – non può “investire qualsiasi conoscenza dell’ecclesiastico bensì riguarda solo quella acquisita nell’ambito di attività connesse all’esercizio del ministero religioso”, e dunque non ‘copre’ tutte le “confidenze” delle quali viene a conoscenza.
Ad avviso dei supremi giudici, “correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto che si tratti di tutelare comportamenti od atti conosciuti dall’ecclesiastico con riferimento all’esercizio della ‘fede religiosa’ e non anche, fra l’altro, nell’ambito di attività ‘sociale’, anche essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici”. “Ad esempio – spiega il verdetto 6912 – l’attivita’ di assistenza a soggetti deboli, pur rientrante nella generica ‘missione’ dell’ecclesiastico (tanto da esistere specifici enti a cio’ deputati nell’ambito della religione di appartenenza dei ricorrenti) non rientra certamente nell’esercizio diretto di ‘fede religiosa’”. La Cassazione ha totalmente condiviso la ricostruzione della vicenda fatta dalla Corte di Appello che ha accertato che Annamaria si era rivolta al parroco “per ragioni diverse da quelle dell’esercizio dell’attivita’ religiosa”, perche’ in lui vedeva una “autorita’ morale” che e’ “il riconoscimento proprio di quella funzione ‘sociale’ che, nel caso in questione, aveva svolto” don Antonio Scordo.
I supremi giudici escludono che le sentenze sulla responsabilita’ penale di questi due religiosi abbiano “limitato” il diritto al segreto dell’ecclesiastico relegandolo al solo “segreto confessionale” dal momento che la Corte di Appello “in un più ben ampio discorso” ha escluso innanzitutto “che si fosse trattato di una ‘confessione’ da parte della vittima che, appunto, era vittima e non aveva peccati da confessare”.
Ed e’ escluso che il segreto “ministeriale” possa essere ampliato “sino a ricomprendervi una qualsiasi forma di confidenza” fatta a chi veste la tonaca mente incarna un ruolo ‘sociale’. Annamaria e’ stata costretta a lasciare il suo paese dopo le condanne dei violentatori per le intimidazioni ricevute dai familiari del ‘branco’ al quale si ribellò, cercando aiuto dal parroco, quando temette che anche la sorellina minore potesse finire vittima delle stesse violenze. (Ansa)
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Stupro di gruppo in Calabria, la Cassazione: “Suore e preti non possono tacere”
Un anno di reclusione per suora e prete ‘complici’. Dura condanna al mondo della Chiesa per il silenzio mantenuto sul branco che violentò la ragazzina.
ROMA – Per tre anni è stata costretta, a volte con una pistola infilata in bocca, a farsi violentare da ragazzi del paese. Alcuni di loro erano sposati, fidanzati e ‘rispettati’ per i rapporti con la criminalità organizzata. La Chiesa a cui la giovane si era rivolta chiedendo aiuto l’ha tradita. Coprendo i suoi aguzzini. La Corte di Cassazione dopo diciotto anni le restituisce giustizia. Preti e suore non possono tacere o dire il falso quando sono interrogati dai magistrati, invocando il segreto ‘professionale’, se sono venuti a conoscenza di fatti penalmente rilevanti nell’ambito della loro attività sociale di assistenza ai soggetti deboli che, sebbene rientri nella generica “missione” degli ecclesiastici, “non rientra certamente nell’esercizio diretto della fede religiosa”, unico ambito per il quale è concesso, per le norme concordatarie del 1985, di evitare di rispondere. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni, depositate oggi, in base alle quali lo scorso 15 dicembre la Suprema Corte ha confermato le condanne a un anno di reclusione ciascuno con pena sospesa.
Pena inflitta per il reato di falsa testimonianza, nei confronti del parroco Antonio Scordo e della suora Cosima Rizzo che negarono di aver saputo delle violenze sessuali subite da Annamaia Scarfò, che si era affidata alla loro ‘protezione’, ad opera di un branco di ragazzi – dei quali tacquero i nomi – in Calabria, a San Martino di Taurianova, quando la donna che oggi ha 31 anni, e vive sotto protezione, era appena tredicenne. Il segreto confessionale – afferma la Cassazione contestando la tesi difensiva dei due imputati condannati alla stessa pena sia in primo grado dal Tribunale di Palmi che in secondo dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nel 2016 – non può “investire qualsiasi conoscenza dell’ecclesiastico bensì riguarda solo quella acquisita nell’ambito di attività connesse all’esercizio del ministero religioso”, e dunque non ‘copre’ tutte le “confidenze” delle quali viene a conoscenza.
La Cassazione ha totalmente condiviso la ricostruzione della vicenda fatta dalla Corte di Appello che ha accertato che Annamaria si era rivolta al parroco “per ragioni diverse da quelle dell’esercizio dell’attività religiosa“, perché in lui vedeva una “autorità morale” che è “il riconoscimento proprio di quella funzione ‘sociale’ che, nel caso in questione, aveva svolto” don Antonio Scordo. I supremi giudici escludono che le sentenze sulla responsabilità penale di questi due religiosi abbiano “limitato” il diritto al segreto dell’ecclesiastico relegandolo al solo “segreto confessionale” dal momento che la Corte di Appello “in un più ben ampio discorso” ha escluso innanzitutto “che si fosse trattato di una ‘confessione’ da parte della vittima che, appunto, era vittima e non aveva peccati da confessare”. Ed è escluso che il segreto “ministeriale” possa essere ampliato “sino a ricomprendervi una qualsiasi forma di confidenza” fatta a chi veste la tonaca mente incarna un ruolo ‘sociale’. Annamaria è stata costretta a lasciare il suo paese dopo le condanne dei violentatori per le intimidazioni ricevute dai familiari del ‘branco’ al quale si ribellò, cercando aiuto dal parroco, quando temette che anche la sorellina minore potesse finire vittima delle stesse violenze.
https://www.quicosenza.it/news/in-evidenza/137359-stupro-di-branco-in-calabria-la-cassazione-suore-e-preti-non-possono-tacere
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Preti pedofili, il religioso silenzio di Stato e Vaticano. Così il demone continua a dir messa
Lo Stato tace. Il Vaticano nasconde. E alla fine il demoneresta in casa. E in chiesa. Quello degli abusi sui minori perpetrati dai sacerdoti è un problema di cui poco si parla, salvo quando scoppia il caso mediatico che fa ripiombare tutti, fedeli e non, ecclesiastici e laici, dinanzi a una croce di cui Stato e Chiesa dovrebbero farsi carico. L’ultimo caso è avvenuto a Vibo Valentia: un giro di prostituzione minorile di cui, stando alle indagini della Procura, si sarebbe reso protagonista anche don Felice La Rosa, già parroco per ben 11 anni a Zungri sino ad ottobre 2015 quando si era registrata la sua provvisoria pausa dall’esercizio delle sacre funzioni religiose. Ma d’altronde i casi sono decisamente numerosi. “Noi siamo andati indietro di 15 anni e abbiamo ricostruito 132 condanne in via definitiva e oltre cento preti indagati attualmente”, ci dice Francesco Zanardi, presidente dell’associazione Rete L’Abuso, che da anni si occupa del fenomeno. “Il dato però è evidentemente parziale”. Basti questo: “secondo le fonti vaticane, siamo tra il 2 e il 3% dei sacerdoti coinvolti. A nostro avviso saliamo al 6”.
Le istituzioni tacciono – Ed è qui che lo Stato italiano sarebbe potuto intervenire. Perché, a differenza della gran parte degli altri Paesi dell’Unione europea, non c’è in Italia una commissione parlamentare ad hoc. Né mai c’è stata. Eppure le richieste sono state avanzate. Quanto ci racconta Zanardi lascia senza fiato: “nel 2013 abbiamo girato un’interrogazione ad Alberto Airola (M5S), affinché la presentasse. Dopo diverse rassicurazioni, alla fine non è mai stata depositata”. L’associazione, però, non si è persa d’animo. E ci ha riprovato, nel 2015, con la senatrice Pd Donatella Albano: “con lei siamo riusciti a depositarla, ma dopo poco tempo ci ha ricontattato dicendo che il suo gruppo in Senato gliel’aveva fatta ritirare”. Certo, ci sarebbe l’Osservatorio nazionale anti-pedofilia: peccato però che anche qui non si sia mai voluto affrontare la questione nello specifico “ecclesiastico”. Basti questo: nel 2014 gli abusi sui minori dei sacerdoti cattolici sono finiti pure sotto la valutazione del Comitato Onu contro la tortura, che ha chiesto espressamente che il Vaticano avviasse una piena collaborazione con le autorità civili che perseguono gli abusi nei vari Paesi (fornendo tutte le informazioni in possesso della Congregazione per la dottrina della fede), che la sospensione dei sacerdoti accusati avvenga immediatamente, e siano previste sanzioni effettive per i superiori che coprono casi di abuso.
Ma soprattutto è stata sollecitata la revisione dei Patti Lateranensi, specificatamente nella parte in cui si solleva la gerarchia dall’obbligo di denuncia. In altri termini, parliamo dell’obbligo per la diocesi di denunciare i casi di pedofilia e per il vescovo l’obbligo di rispondere dei casi stessi essendo il diretto superiore dei sacerdoti. Ed è proprio questo uno degli aspetti più controversi. “Bisogna tener sempre presente – continua Zanardi – che i tribunali vaticani possono arrivare al massimo alla scomunica. Non sono contrario al procedimento canonico, ma è necessario che ci sia un procedimento anche giudiziario. Perché altrimenti il rischio è che se prima avevi un sacerdote pedofilo, finisci con l’avere un pedofilo non più sacerdote”.
Il caso Rutigliano – Qualche esempio? Don Francesco Rutigliano era il parroco di Riace, in provincia di Reggio Calabria, quando tra il 2006 e il 2008, abusa di una giovane vittima di 14 anni, dalla psiche fragile e dal vissuto piuttosto travagliato. I fatti vengono alla luce soltanto nel 2011, quando a sancire la colpevolezza di Rutigliano è il decreto di condanna della Congregazione per la Dottrina della Fede del 20 giugno 2011. Le accuse, precisa il decreto, “riguardavano ripetute molestie, baci, toccamenti, nonché atti sessuali completi avvenuti in molteplici occasioni”. Cosa accade allora? Don Francesco viene semplicemente sospeso per 4 anni dall’esercizio di qualunque ministero pubblico. Trascorsi i 4 anni, torna a dir messa. A Civitavecchia. “Esattamente dove oggi vive il ragazzo di cui aveva abusato in Calabria”, ci dice ancora Zanardi.
Bacchettati – E il Vaticano? A onor del merito, bisogna ammettere che, appena insediatosi, Bergoglio ha subito pensato ad istituire una commissione specificatamente preposta al monitoraggio del fenomeno. Peccato però che, ad oggi, risultati non se ne sono visti. Anzi, a febbraio un membro laico della commissione scelto direttamente da Papa Francesco, Peter Saunders, è uscito dalla stessa commissione, lanciando un duro j’accuse: “Durante il papato di Francesco la Chiesa cattolica non ha fatto nulla per eliminare gli abusi sui minori da parte del clero”, ha detto alla Bbc in una sferzante intervista. “E lui è parte del problema”. Ma non finisce qui. Perché da più di due anni l’Onu ha chiesto espressamente alla Santa sede una revisione del suo assetto normativo, in particolare del Codice di diritto Canonico. Perché? Semplice: esiste una Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, ratificata peraltro nel 1990 dalla Santa Sede. Il documento prevede come clausola ineludibile per i firmatari l’obbligo di adottare ogni misura possibile per tutelare i diritti fondamentali dei minori. Ecco, nel 2014 l’Onu ha chiesto al Vaticano una completa aderenza alla Convenzione: perché “gli abusi sessuali dei bambini non sono un delitto contro la morale ma crimini”.
Case di cura – E qui arriviamo all’ultimo tassello di questo incredibile puzzle. Essendo considerati “delitti contro la morale”, ciò che serve nel mondo ecclesiastico è la cura, morale e spirituale. Tanto basterebbe. Ed ecco allora che i sacerdoti che si sono macchiati di tali colpe, stando a quanto documentato dalla Rete L’Abuso, finiscono in case di cura. A segnalare l’inverosimile all’associazione, un gruppo di sacerdoti delle diocesi di Perugia e Ascoli Piceno. Alle porte della cittadina umbra sorge Villa Sacro Cuore. La struttura ospita sacerdoti in difficoltà, ma anche coloro che per i casi più disparati finiscono agli arresti domiciliari. Sarebbero passati per la struttura sacerdoti come don Giampiero Peschiulli arrestato a Brindisi nei mesi scorsi. Fino a poco tempo fa c’era anche don Giovanni Desio, il prete di Casalborsetti (Ravenna), che avrebbe violentato quattro ragazzini. Tre giorni fa è arrivata la sentenza della Cassazione: Desio torna in carcere.
Tw: @CarmineGazzanni
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SESSO CON MINORI: SACERDOTE CONDANNATO A 4 ANNI DI CARCERE
REGGIO CALABRIA. Il gup del tribunale di Reggio Calabria ha condannato, con rito abbreviato, a quattro anni di reclusione l’ex parroco di Messignadi, frazione di Oppido Mamertina, don Antonello Tropea, di 44 anni. Il sacerdote è stato ritenuto colpevole di prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di un minorenne, ma assolto per altri due di capi d’imputazione. I suoi legali, gli avvocati Andrea e Giuseppe Alvaro hanno, hanno detto di aspettare le motivazioni della sentenza per presentare appello. Il religioso è stato arrestato nel dicembre scorso dalla squadra mobile di Reggio Calabria. Le indagini erano iniziate nel marzo precedente, dopo che una pattuglia aveva sorpreso l’uomo con un minore, a bordo della sua auto, in un luogo appartato. Il ragazzo aveva raccontato d’aver conosciuto l’uomo attraverso una chat per omosessuali e di avere ricevuto 20 euro per un rapporto sessuale in auto. Il ragazzo disse anche che l’uomo gli aveva detto di essere un ricercatore scientifico.
