Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Acilia (Roma). Pedofilia in oratorio, arrestato allenatore. “Preti sapevano e coprivano”, Prete: “sapevamo da 2 anni ma non denunciammo le voci”

    Acilia (Roma). Pedofilia in oratorio, arrestato allenatore. “Preti sapevano e coprivano”, Prete: “sapevamo da 2 anni ma non denunciammo le voci”

    i Raffaella De Grazia

    Ennesimo caso di molestie a danni di minori denunciato nella Capitale. L’ orco, stavolta, sarebbe un operaio 47enne, sposato e padre di tre bambini.L’ indagato, ex allenatore di calcio, aveva il compito di occuparsi della preparazione agonistica di una squadra di “pulcini” di un oratorio di Acilia, zona periferica ad ovest di Roma. L’ allenatore, apparentemente irreprensibile in campo, negli spogliatoi avrebbe adottato un comportamento a dir poco sconveniente nei confronti di alcuni bambini di età compresa tra i sette e i dieci anni.

    Le violenze ai danni delle piccole vittime sarebbero cominciate nel 2011. L’ allenatore avrebbe diretto le sue morbose attenzioni in particolare su due maschietti. Il primo bimbo sarebbe stato molestato all’ interno dell’ oratorio stesso, senza che il sacerdote ne fosse a conoscenza, mentre la seconda vittima sarebbe stato “avvicinato” nell’ abitazione del 47enne.

    Le indagini dei Carabinieri sono scattate a seguito delle denunce dei genitori delle vittime. Secondo il racconto dei minorenni, l’ allenatore utilizzava con i piccoli calciatori un approccio di tipo “abusante preferenziale-seduttivo”. L’ “orco” instaurava con le sue “prede” un rapporto di fiducia ed affetto, trasformando gli abusi in “intima complicità” agli occhi del bambino il quale, confuso della situazione, non riusciva a rendersi conto di essere vittima di una violenza sessuale vera e propria. L’ indagato, in particolare, era solito toccare i bambini nello spogliatoio, adducendo la scusa di voler aiutare i piccoli a cambiarsi per gli allenamenti.

    I genitori delle vittime, attonite per l’ accaduto, puntano il dito contro i sacerdoti dell’ oratorio. “Sapevano tutto e volevano coprire questa vicenda per evitare un polverone”, è stata l’ accusa dei padri e delle madri i cui piccoli figli sono stati, per due anni, in balia dell’ allenatore. “Non avevamo pensato di denunciarlo quando due anni fa ci furono riferiti degli episodi, pensando che fossero solo voci”, ha risposto il prete dell’ oratorio, choccato dalla notizia dell’ arresto dell’ operaio, assiduo frequentatore della parrocchia. “L’allenatore aveva negato tutto e noi avevamo pensato di trasferirlo nella squadra dei ragazzi più grandi”, continua il prelato. Alla proposta di trasferimento, l’ allenatore aveva risposto allontanandosi dall’ oratorio.

    Il sacerdote ha garantito la sua piena disponibilità a collaborare con le forze dell’ ordine per far luce su questa sordida vicenda. L’ accusato, attualmente detenuto nel carcere di Regina Coeli, è accusato di violenza sessuale aggravata e continuata su minore.

    www.vnews24.it/2014/02/28/roma-allenatore-molestie/

  • Indagini sulla pedofilia insabbiate: dal Regno Unito un appello al Papa

    Indagini sulla pedofilia insabbiate: dal Regno Unito un appello al Papa

    Gli investigatori sui casi di abusi sessuali omessi dal Cardinale O’Brien accusano: la macchina della Chiesa blocca la verità.

     Da Edimburgo arriva un appello per il Papa Francesco: si faccia chiarezza sui casi di abusi sessuali commessi da sacerdoti e cardinali, che poi finiscono nel dimenticatoio grazie ad abili mosse di potere. A denunciarlo sono i tre preti e l’ex sacerdote che avevano smascherato gli abusi commessi dall’arcivescovo di St. Andrews ed Edimburgo, il cardinale Keith O’Brien. “La Chiesa è una macchina formidabile – confida uno di loro all’Observer – che riesce a coprire con un velo di fascino e diplomazia, casi come quello del Cardinale O’Brien, sminuito e procrastinato”.

    Nel frattempo l’arcivescovo che dovrebbe succedere O’Brien, Leo Cushley, sostiene che qualsiasi indagine a riguardo debba essere ordinata da Roma, proprio per questo i quattro uomini hanno deciso di rivolgersi direttamente a Bergoglio. Soltanto il Vaticano può decidere e mentre il tempo passa i quattro uomini che hanno denunciato gli abusi parlano di un anno traumatico: accusati di cercare vendetta e riflettori e invitati in vari modi dalla Chiesa a mantenere il silenzio. L’unico provvedimento preso dal Vaticano è stato quello di ordinare ad O’Brien di intraprendere un periodo indeterminato di “preghiera e penitenza “.

    I quattro uomini hanno inviato la lettera al Santo Padre, chiarendo specificatamente che dovrà essere consegnata al Papa in persona e a nessun altro, aggiungendo: “Se neanche Francesco parlerà delle vittime degli abusi, perché a farli è un cardinale, rimarremmo molto delusi”.

    http://www.globalist.it/Detail_News_Display?ID=55170&typeb=0&Indagini-sulla-pedofilia-insabbiate-dal-Regno-Unito-un-appello-al-Papa

  • Comitato sui Diritti dell’infanzia. Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/c/vat/co/2)

    Comitato sui Diritti dell’infanzia. Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/c/vat/co/2)

    Comitato sui Diritti del Fanciullo  (CRC/c/vat/co/2) ENG

    Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede*

    * Adottata dal Comitato nella sua 65ª sessione (13 31 gennaio 2014).


    1. Il Comitato ha esaminato il secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) nella sua 1852ª seduta (vedi CRC/C/SR.1852), tenutasi il 16 gennaio 2013, e ha adottato, nella sua 1875ª seduta, tenutasi il 31 gennaio 2014, le seguenti osservazioni conclusive.
    2. Introduzione
    3. Il Comitato accoglie con favore la presentazione del secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) e le risposte scritte alla sua lista di questioni (CRC/C/VAT/Q/2/Add.1). Il Comitato tuttavia lamenta che il secondo rapporto periodico è stato presentato con un considerevole ritardo, il che ha impedito al Comitato di poter esaminare l’implementazione della Convenzione da parte della Santa Sede per 14 anni.
    4. Il Comitato accoglie con favore l’aperto e costruttivo dialogo con la delegazione multisettoriale della Santa Sede, così come i positivi impegni presi dalla sua delegazione durante i dialoghi interattivi in numerosi settori. In particolare, il Comitato nota come positiva la buona volontà espressa dalla delegazione della Santa Sede di cambiare atteggiamenti e pratiche e guarda con ansia all’adozione di sollecite e solide misure per la concreta implementazione dei suoi impegni.
    5. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che le presenti osservazioni conclusive dovrebbero essere lette in congiunzione con le osservazioni conclusive sul rapporto iniziale della Santa Sede in conformità al Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC/OPAC/VAT/CO/1) così come quelle sul rapporto iniziale in conformità al Protocollo Opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo (CRC/C/OPSC/VAT/CO/1), adottato il 31 gennaio del 2014.
    6. Ulteriori misure intraprese e progressi realizzati dallo Stato Parte
    7. Il Comitato accoglie con favore l’adozione delle seguenti misure legislative:

    (a) La Legge della Città Stato del Vaticano n. VIII sulle Norme Complementari in Materia Penale, Titolo II: Crimini Contro i Bambini; e

    (b) La Legge della Città Stato del Vaticano n. IX dell’11 luglio 2013 contenente emendamenti al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale.

    1. Il Comitato inoltre accoglie con favore la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale del 25 gennaio 2012.
    2. Il Comitato inoltre accoglie con favore le seguenti misure istituzionali e politiche:

    (a) La creazione di una Commissione pastorale per la Protezione dei Minori, con lo scopo di proporre nuove iniziative per lo sviluppo di programmi di ambienti sicuri per bambini e per aumentare gli sforzi per la cura pastorale per le vittime degli abusi in tutto il mondo il 5 dicembre 2013; e

    (b) L’istituzione di un Ufficio Speciale dentro il Governatorato della Città Stato del Vaticano per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è uno Stato Parte il 10 agosto 2013.

    III. Specificità nell’implementazione della Convenzione

    1. Il Comitato è consapevole della doppia natura della ratifica della Convenzione da parte della Santa Sede come Governo della Città Stato del Vaticano, e anche come soggetto sovrano di diritto internazionale avente una originale, non-derivata personalità giuridica indipendente da qualsiasi autorità o giurisdizione territoriale. Pur essendo pienamente consapevole che i vescovi e i superiori maggiori degli istituti religiosi non agiscono come rappresentanti o delegati del Pontefice Romano, il Comitato ciò nondimeno annota che i subordinati negli ordini religiosi cattolici sono legati da obbedienza al Papa in accordo con i Canoni 331 e 590. Il Comitato pertanto ricorda alla Santa Sede che ratificando la Convenzione, essa si è impegnata a implementare la Convenzione non solo sul territorio della Città Stato del Vaticano ma anche in qualità di potere supremo della Chiesa cattolica sugli individui e le istituzioni poste sotto la sua autorità.
    2. Aree principali di preoccupazione e raccomandazioni
    3. Misure generali di implementazione (articoli 4, 42 e 44, paragrafo 6 della Convenzione)

    Le precedenti raccomandazioni del Comitato

    1. Il Comitato si duole che la maggior parte delle raccomandazioni contenute nelle osservazioni conclusive del Comitato del 1995 sul rapporto iniziale della Santa Sede (CRC/C/15/Add.46) non sono state pienamente considerate.
    2. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a prendere tutte le misure necessarie ad affrontare quelle raccomandazioni, delle osservazioni conclusive del rapporto periodico iniziale in conformità alla Convenzione, che non sono state implementate o sufficientemente implementate, particolarmente quelle attinenti alla non-discriminazione, al diritto dei fanciulli a esprimere le loro opinioni e alle materie familiari.

    Riserve

    1. Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della delegazione della Santa Sede secondo la quale un possibile ritiro delle sue riserve alla Convenzione è attualmente sotto esame.

    Alla luce delle sue precedenti osservazioni, il Comitato reitera la sua preoccupazione (CRC/C/15/Add.46 para. 10) circa le riserve della Santa Sede alla Convenzione le quali indeboliscono il pieno riconoscimento dei fanciulli come soggetti di diritti e condizionano l’applicazione della Convenzione nella sua compatibilità con le fonti del diritto della Città Stato del Vaticano.

    1. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda i passi necessari per ritirare tutte le sue riserve e per assicurare la precedenza della Convenzione sulle leggi e i regolamenti interni.

    Legislazione

    1. Pur accogliendo con favore l’approccio della Santa Sede per assicurare che la legislazione della Città Stato del Vaticano aderisca alla Convenzione, il Comitato si duole del fatto che lo stesso approccio non sia stato seguito in relazione alle sue leggi interne, incluso il Codice canonico. Il Comitato è preoccupato anche per il fatto che alcune delle regole del Codice canonico non sono in conformità con le disposizioni della Convenzione, in particolare quelle relative ai diritti dei fanciulli di essere protetti contro le discriminazioni, le violenze e tutte le forme di sfruttamento sessuale e abuso sessuale.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda una revisione complessiva del suo ordinamento normativo, in particolare del Codice canonico, con la prospettiva di assicurare la sua piena conformità con la Convenzione.

    Coordinazione

    1. Il Comitato annota come positiva la dichiarazione della delegazione durante il dialogo che la Santa Sede considererà l’istituzione di un apparato con il mandato di coordinare l’implementazione della Convenzione ma si duole del fatto che un tale apparato non è ancora in funzione.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede instituisca un apparato ad alto livello con il mandato e la capacità di coordinare l’implementazione dei diritti dei fanciulli per tutti i concili pontifici, le conferenze episcopali dei vescovi così come gli individui e le istituzioni di natura religiosa che funzionano sotto l’autorità della Santa Sede. Questo apparato dovrà essere provvisto con adeguate risorse umane, finanziarie e tecniche per adempiere il suo mandato.

    Allocazione delle risorse

    1. Il Comitato apprezza le numerose attività intraprese al livello di comunità di base e fondate dai religiosi cattolici, dalle fondazioni e dalle organizzazioni a livello mondiale per aiutare e proteggere i fanciulli nelle situazioni più vulnerabili e per fornire loro, tra l’altro, opportunità di istruzione, salute, assistenza sociale e altri servizi di supporto alla famiglia. Il Comitato tuttavia annota l’assenza di un approccio complessivo basato sui diritti del fanciullo per l’assegnazione delle risorse ai bambini e la mancanza di un sistema per tracciare la spesa per i bambini da parte della Santa Sede, così come da parte delle organizzazioni e istituzioni collegate alla Chiesa, in altri Stati Parte dove la Santa Sede ha influenza e impatto.
    2. Alla luce della sua giornata di discussione generale del 2007 su “Risorse per i Diritti del Fanciullo – Responsabilità degli Stati” e con enfasi sugli articoli 2, 3, 4 e 6 della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede:

    (a) Conduca una valutazione complessiva delle risorse di bilancio che sono necessarie per l’implementazione dei diritti dei fanciulli che vivono nella Città Stato del Vaticano così come per la promozione e protezione dei diritti dei fanciulli all’interno delle correlate organizzazioni e istituzioni cattoliche in altri Stati Parte; e

    (b) Stabilisca un sistema di valutazione di impatto per misurare se le risorse allocate servono ai migliori interessi del fanciullo con speciale riguardo ai fanciulli in situazioni vulnerabili.

    Sorveglianza indipendente

    1. Il Comitato annota che un Ufficio Speciale è stato istituito nell’agosto 2013 per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è Parte contraente e che la Commissione creata nel dicembre del 2013 sarà autorizzata a ricevere le denunce dei fanciulli sugli abusi sessuali. Il Comitato tuttavia è preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha istituito un apparato per monitorare il rispetto dei, e la conformità con i, diritti dei fanciulli per gli individui e le istituzioni di natura religiosa funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede, incluse tutte le scuole cattoliche, così come nella Città Stato del Vaticano.
    2. Tenendo in conto il commento generale n. 2(2002) del Comitato sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani, il Comitato raccomanda che la Santa Sede istituisca un apparato indipendente per controllare i diritti dei fanciulli, con il chiaro mandato di ricevere e investigare le denuncie dei fanciulli in maniera sensibile verso il bambino e con il dovuto rispetto alla riservatezza e alla protezione delle vittime, e per assicurare che questo apparato sia accessibile a tutti i fanciulli che frequentano o sono coinvolti con le scuole, i servizi e le istituzioni forniti dalla Chiesa cattolica. Data la speciale natura della Santa Sede, delle linee guida sul rapporto e la collaborazione tra questo apparato e le autorità per l’applicazione del diritto nazionale dovrebbero inoltre essere stabilite e ampiamente disseminate.

    Disseminazione e innalzamento della consapevolezza

    1. Il Comitato accoglie con favore le iniziative per l’aumento della consapevolezza descritte nel rapporto della Santa Sede, in particolare i corsi educativi sui diritti umani organizzati nelle scuole cattoliche in India. Il Comitato è tuttavia preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha preso misure sufficienti durante tutto il periodo di rapporto per promuovere un’ampia disseminazione della Convenzione e la sua traduzione in lingue parlate in tutto il mondo, come raccomandato dal Comitato nel 1995 (CRC/C/15/Add.46, para.11).
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per rendere tutte le disposizioni della Convenzione ampiamente conosciute, particolarmente ai bambini e alle loro famiglie, attraverso, inter alia, lo sviluppo e l’implementazione di specifici programmi a lungo termine per l’innalzamento della consapevolezza, e includendo le disposizioni della Convenzione nei programmi scolastici a tutti i livelli del sistema educativo cattolico usando materiale appropriato creato specificamente per bambini.

    Addestramento

    1. Mentre accoglie con favore i progetti come per esempio l’iniziativa condotta dal 2007 in Austria per istruire gli insegnanti della scuola cattolica sui diritti dei fanciulli cosi come il riconoscimento da parte della Santa Sede che l’addestramento è una buona pratica per la massima protezione dei bambini, il Comitato rimane preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha preso misure per fornire sistematicamente la preparazione sulla Convenzione agli individui e alle istituzioni di natura religiosa che lavorano con e per i bambini includendo, gli insegnanti nelle scuole cattoliche, così come agli ecclesiastici nei seminari.
    2. Il Comitato sollecita la Santa Sede a fornire preparazione sistematica sulle disposizioni della Convenzione a tutti i membri del clero così come agli ordini cattolici e alle istituzioni che lavorano con e/o per i fanciulli, e a includere moduli obbligatori sui diritti dei fanciulli nei programmi di preparazione degli insegnanti così come nei seminari.
    3. Principi generali (articoli 2, 3, 6 e 12 della Convenzione)

    Non-discriminazione

    1. Il Comitato accoglie con favore le informazioni fornite dalla Santa Sede durante il dialogo interattivo sul fatto che la stessa ha iniziato una revisione della sua legislazione con la prospettiva di ritrattare l’espressione discriminatoria “figli illegittimi” che può ancora essere trovata nel Codice canonico, in particolare il Canone 1139. Mentre annota pure come positiva l’innovativa asserzione pronunciata nel luglio 2013 da Papa Francesco, il Comitato è preoccupato delle passate asserzioni e dichiarazioni della Santa Sede sull’omosessualità che contribuiscono alla stigmatizzazione sociale di, e alla violenza contro, le lesbiche, i gay, i bisessuali, e i transgender adolescenti e i bambini allevati da coppie dello stesso sesso.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede produca tutte le sue leggi e regolamenti, così come le sue politiche e prassi, in conformità con l’art. 2 della Convenzione e abolisca prontamente la discriminatoria classificazione dei bambini nati fuori dal matrimonio come figli illegittimi. Il Comitato inoltre esorta la Santa Sede a fare pieno uso della sua autorità morale per condannare tutte le forme di molestia, discriminazione o violenza contro i bambini basate sul loro orientamento sessuale o l’orientamento sessuale dei loro genitori e per appoggiare gli sforzi a livello internazionale per la decriminalizzazione dell’omosessualità.
    3. Con riferimento alla sua precedente preoccupazione sulle discriminazioni basate sul genere (CRC/C/15/Add.46, para. 8), il Comitato si duole che la Santa Sede continui a porre enfasi sulla promozione della complementarietà e uguaglianza in dignità, due concetti che differiscono da uguaglianza nel diritto e nella prassi stabilita nell’articolo 2 della Convenzione e sono spesso usati per giustificare leggi e linee di condotta discriminatorie. Il Comitato inoltre si duole del fatto che la Santa Sede non ha fornito precise informazioni sulle misure prese per promuovere l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi e per rimuovere gli stereotipi di genere dai libri di testo delle scuole cattoliche come richiesto dal Comitato nel 1995.
    4. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare un approccio basato sui diritti nel trattare di discriminazioni tra ragazze e ragazzi e a trattenersi dall’usare una terminologia che possa mettere in discussione l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede a prendere misure attive per rimuovere dai libri di testo delle scuole cattoliche tutte le trattazioni stereotipanti il genere che possono limitare lo sviluppo dei talenti e delle abilità dei ragazzi e delle ragazze e minare le loro opportunità educative e di vita.

    Migliori interessi del fanciullo

    1. Il Comitato è preoccupato per il fatto che il diritto dei fanciulli ad avere il loro migliori interessi tenuti in considerazione come fattore principale è stato insufficientemente considerato dalla Santa Sede nei processi legislativi, amministrativi e giudiziari, così come nelle politiche, nei programmi e nei progetti che sono rilevanti per, e che hanno un impatto su, i bambini. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che nel trattare con le asserzioni di abuso sessuale sul bambino, la Santa Sede ha coerentemente posto la preservazione della reputazione della Chiesa e la protezione dei perpetratori al di sopra dei migliori interessi dei fanciulli, come osservato da diverse commissioni nazionali d’inchiesta.
    2. Il Comitato richiama l’attenzione della Santa Sede al suo commento generale n. 14 (2013) sul diritto del fanciullo o della fanciulla ad avere i suoi migliori interessi considerati come un fattore principale e raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per assicurare che questo diritto sia appropriatamente integrato e coerentemente applicato in tutti i processi legislativi, amministrativi e giudiziari così come in tutte le politiche, i programmi e i progetti che sono pertinenti ai, e hanno un impatto sui, fanciulli. A questo riguardo, la Santa Sede è incoraggiata a prescrivere norme a tutte le persone pertinenti in posizione di comando per fare dei migliori interessi del fanciullo il fattore principale in ogni settore, incluso quando si ha a che fare con casi di abuso sessuale sul fanciullo, e a farle conoscere a tutti i religiosi, le organizzazioni e le istituzioni cattoliche di tutto il mondo.

    Rispetto per le opinioni del fanciullo

    1. Il Comitato è preoccupato per il fatto che la Santa Sede interpreta restrittivamente il diritto dei fanciulli di esprimere i loro punti di vista in tutte le questioni che li riguarda, così come i loro diritti di libertà di espressione, associazione e religione. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede continua a vedere i diritti gelosamente custoditi nell’articolo 12 della Convenzione come minanti i diritti e i doveri dei genitori.
    2. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che il diritto dei fanciulli di esprimere liberamente le loro opinioni costituisce uno dei componenti più essenziali della dignità dei fanciulli e che assicurare questo diritto e un obbligo di legge previsto dalla Convenzione, che non lascia margini per la discrezione degli Stati Parte. Il Comitato inoltre sottolinea il fatto che una famiglia in cui i fanciulli possono esprimere liberamente i loro punti di vista e viene dato loro il dovuto peso fin dalla più precoce età fornisce un importante modello, ed è per loro una preparazione per esercitare il diritto ad essere ascoltati nella più ampia società. Facendo riferimento al suo commento generale n. 12 (2009) sul diritto del fanciullo di essere ascoltato, il Comitato sollecita la Santa Sede a:

    (a) Combattere gli atteggiamenti negativi verso la realizzazione del diritto di tutti i bambini a essere ascoltati e promuovere il riconoscimento dei bambini come detentori di diritti;

    (b) Prendere misure per assicurare l’effettiva implementazione di legislazione che riconosce il diritto del fanciullo ad essere ascoltato nei procedimenti legali rilevanti;

    (c) Incoraggiare, attraverso legislazione e linee di condotta, opportunità per i genitori e i tutori di ascoltare i bambini e dare il dovuto peso ai loro punti di vista nelle questioni che li riguarda e promuovere programmi di educazione genitoriale, che edifichi sui comportamenti e gli atteggiamenti positivi esistenti; e

    (d) Promuovere il ruolo attivo dei bambini in tutti i servizi forniti alle famiglie e ai bambini dalle organizzazioni e istituzioni amministrate dalla Chiesa cattolica, così come nella pianificazione dei curricula e dei programmi scolastici, e assicurare che nelle questioni disciplinari, il diritto del bambino a essere ascoltato sia pienamente rispettato.

    1. Diritti civili e libertà (articoli 7, 8 e 13-17 della Convenzione)

    Diritto a conoscere e a essere curati dai genitori

    1. Il Comitato è preoccupato della situazione dei bambini nati dai preti cattolici, che, in molti casi, non sono consapevoli dell’identità dei loro padri. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che le madri possono ottenere un piano di metodici pagamenti da parte della Chiesa fino a quando il fanciullo è finanziariamente indipendente solo se esse firmano un accordo di riservatezza di non rivelare alcuna informazione.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede accerti il numero di bambini nati dai preti cattolici, scopra chi sono e prenda tutte le misure necessarie per garantire il diritto di questi bambini di conoscere ed essere curati dai loro padri, come appropriato. Il Comitato inoltre raccomanda che la Santa Sede garantisca che i religiosi non impongano più accordi di riservatezza quando dotano le madri con piani finanziari per mantenere i loro figli.

    Diritto all’identità

    1. Mentre accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sul diritto dei fanciulli di vivere con i loro genitori e di conoscere la loro identità, Il Comitato è preoccupato circa l’ininterrotta pratica dell’abbandono anonimo dei bambini resa possibile dalle organizzazioni cattoliche in diversi Paesi attraverso l’uso delle cosiddette “baby boxes”.
    2. alla luce degli articoli 6, 7, 8 e 19 della Convenzione, il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a cooperare negli studi per determinare le cause profonde della pratica dell’abbandono anonimo dei bambini e speditamente rafforzare e promuovere alternative, tenendo in pieno conto il diritto dei bambini di conoscere i loro genitori e fratelli biologici, come gelosamente custodito nell’art. 7 della Convenzione. Il Comitato sollecita inoltre la Santa Sede a contribuire ad affrontare l’abbandono dei bambini fornendo pianificazione familiare, sanità riproduttiva, così come adeguata consulenza e sostegno sociale, per prevenire gravidanze non pianificate così come assistenza alle famiglie bisognose, quantunque introducendo la possibilità di parti confidenziali negli ospedali come misura di ultima istanza per prevenire l’abbandono e/o la morte di un bambino.
    3. Violenza contro i bambini (articoli 19, 24, paragrafo 3, 28, paragrafo 2, 34, 37 (a) e 39 della Convenzione) Tortura e altro trattamento o punizione crudele o degradante
    4. Il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha adottato le misure necessarie per proteggere e assicurare giustizia per le ragazze rinchiuse dalle loro famiglie, dalle istituzioni statali e dai religiosi nelle lavanderie Magdalene in Irlanda gestite da quattro congregazioni di suore cattoliche fino al 1996. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:

    (a) Le ragazze rinchiuse in quelle istituzioni erano forzate a lavorare in condizioni simili alla schiavitù ed erano spesso soggette a trattamenti inumani, crudeli e degradanti così come ad abusi fisici e sessuali;

    (b) Le ragazze erano private della loro identità, dell’istruzione e spesso del cibo e delle medicine essenziali e gli era imposto l’obbligo del silenzio e gli era impedito di avere qualsiasi contatto con il mondo esterno;

    (c) Le ragazze non sposate che partorivano prima dell’ingresso o mentre erano rinchiuse nelle lavanderie avevano il loro bambini forzatamente allontanati da esse; e

    (d) Ancorché le quattro congregazioni cattoliche implicate funzionano sotto l’autorità della Santa Sede, nessuna azione è stata adottata per investigare la condotta delle suore che gestivano le lavanderie e per cooperare con le autorità che devono applicare la legge nel ritenere responsabili quelli che erano responsabili per gli abusi così come tutti quelli che organizzarono e scaltramente approfittarono del lavoro non pagato delle ragazze.

    1. Con riferimento alle raccomandazioni fatte dal Comitato contro la tortura nel 2011 alla Repubblica di Irlanda (CAT/C/IRL/CO/1 para. 11) di perseguire e punire i perpetratori con pene commensurate con la gravità dei reati commessi, e di assicurare che le vittime ottengano soddisfazione ed abbiano il diritto esecutorio al risarcimento, Il Comitato sollecita la Santa Sede a:

    (a) Condurre un’investigazione interna contro la condotta del personale religioso che lavora nelle lavanderie Magdalene in Irlanda così come in tutti i Paesi dove questo sistema è stato in funzione, e assicurare che tutti i responsabili dei reati siano sanzionati e denunciati all’autorità giudiziaria nazionale per fini di azione giudiziaria;

    (b) Assicurare che piena compensazione sia pagata alle vittime e alle loro famiglie o attraverso le congregazioni o attraverso la Santa Sede come potere supremo della Chiesa e legalmente responsabile per i suoi subordinati negli ordini religiosi cattolici posti sotto la sua autorità;

    (c) Prendere tutte le misure appropriate per assicurare il ristabilimento fisico e psichico e la reintegrazione sociale delle vittime delle offese; e

    (d) Accertare le circostanze e le ragioni che hanno condotto a tali pratiche e prendere tutte le misure necessarie per assicurare che nessuna donna e bambino o bambina possa essere arbitrariamente ristretta per qualsiasi ragione in istituzioni cattoliche nel futuro.

    Punizione corporale

    1. Il Comitato accoglie con soddisfazione la dichiarazione durante il dialogo interattivo che la delegazione della Santa Sede porterà la proposta di bandire la punizione corporale dei bambini in tutti gli ambienti indietro per esaminarla. Tuttavia, il Comitato è preoccupato del fatto che mentre la punizione corporale, inclusa la fustigazione rituale dei bambini, è stata e rimane assai diffusa in alcune istituzioni cattoliche e ha raggiunto livelli endemici

    in alcuni Paesi, come considerevolmente rivelato dalla Commissione Ryan in Irlanda, la Santa Sede ancora non considera la punizione corporale come proibita dalla Convenzione e perciò non ha emanato linee guida e regole che bandiscano chiaramente la punizione corporale dei bambini nelle scuole cattoliche, in tutte le istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini, così come nelle abitazioni.

    1. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che tutte le forme di violenza contro i bambini, per quanto lievi, sono inaccettabili e che la Convenzione non lascia spazio per nessun livello di violenza contro i bambini. Il Comitato ricorda inoltre alla Santa Sede il suo obbligo in conformità all’articolo 19 della Convenzione di prendere tutte le appropriate misure per proteggere il fanciullo da tutte le forme di violenza fisica o mentale. Il Comitato sollecita la Santa Sede a:

    (a) Opporsi esplicitamente a tutte le punizioni corporali nell’educare il bambino, allo stesso modo con cui si contrasta la tortura e altri trattamenti o  punizioni crudeli, inumani e degradanti;

    (b) Emendare entrambi il Codice canonico e le leggi della Città Stato del Vaticano per proibire esplicitamente tutte le punizioni corporali dei bambini, incluso all’interno della famiglia;

    (c) Instituire apparati per fare rispettare effettivamente questa proibizione in tutte le scuole e istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini così come sul territorio della Città Stato del Vaticano e per garantire la responsabilità per la violenza contro i bambini; e

    (d) Fare uso della sua autorità per promuovere forme di educazione del fanciullo positive, non-violente e partecipative, e assicurare che una interpretazione delle Scritture che non condoni la punizione corporale sia riflessa nell’insegnamento e nelle altre attività della Chiesa e incorporata in tutta l’educazione teologica e l’addestramento.

    Abuso e incuria

    1. Il Comitato è preoccupato circa la posizione della Santa Sede sul fatto che le autorità civili dovrebbero intervenire nell’ambiente familiare solo nei casi in cui un abuso provato è stato commesso, per non interferire con i doveri e i diritti dei genitori. Tale posizione mina gravemente gli sforzi e le misure per prevenire l’abuso e l’incuria dei bambini. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che a dispetto della sua considerevole influenza sulle famiglie cattoliche, la Santa Sede non ha ancora adottato una strategia complessiva per prevenire l’abuso e l’incuria in ambiente domestico.
    2. Il Comitato mette in evidenza che la protezione del fanciullo deve iniziare con la prevenzione proattiva di tutte le forme di violenza e che le prerogative dei genitori non devono minare in nessun modo il diritto dei bambini di essere protetti dall’abuso e l’incuria. Il Comitato pertanto raccomanda che la Santa Sede:

    (a) Formuli una strategia complessiva per prevenire e combattere l’abuso e l’incuria del fanciullo e intensifichi ulteriormente l’innalzamento della consapevolezza e i programmi educativi incluse le campagne con il coinvolgimento dei fanciulli;

    (b) Incoraggi programmi basati sulla comunità miranti a prevenire e affrontare le violenze domestiche, l’abuso e l’incuria del fanciullo, incluso il coinvolgimento di precedenti vittime, volontari e membri della comunità, e offrendo loro sostegno all’addestramento;

    (c) Sviluppi sicuri, ben pubblicizzati, riservati e accessibili apparati di supporto per bambini, le loro associazioni e altri, per denunciare le violenze contro i bambini; e

    (d) Sviluppi chiare guide e istruzioni su quando e come riferire l’abuso e l’incuria alle autorità investigative.

    Sfruttamento e abuso sessuale

    1. Il Comitato prende nota dell’impegno espresso dalla delegazione della Santa Sede di ritenere inviolabile la dignità e l’intera persona di ogni fanciullo. Il Comitato cionondimeno esprime la sua più profonda preoccupazione circa l’abuso sessuale sul bambino commesso dai membri degli ordini cattolici che operano sotto l’autorità della Santa Sede, con chierici che sono stati coinvolti nell’abuso sessuale di decine di migliaia di bambini in tutto il mondo. Il Comitato è gravemente preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha riconosciuto l’entità dei crimini commessi, non ha preso le misure necessarie per affrontare i casi di abuso sessuale sul bambino e per proteggere i bambini, e ha adottato politiche e pratiche che hanno condotto alla continuazione dell’abuso da parte dei perpetratori e all’impunità degli stessi. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:

    (a) Ben noti autori di abusi sessuali su bambino sono stati trasferiti di parrocchia in parrocchia o in altri Paesi nel tentativo di tenere nascosti tali crimini, una pratica documentata da numerose commissioni nazionali d’inchiesta. La pratica della mobilità dei criminali, che ha permesso a molti preti di rimanere in contatto con i fanciulli e di continuare ad abusare di loro, tuttora pone i fanciulli di molti Paesi ad alto rischio di abuso sessuale, poiché dozzine di autori di abusi sessuali su bambino sono segnalati essere tuttora in contatto con fanciulli;

    (b)  Ancorché la Santa Sede ha stabilito la sua piena giurisdizione sui casi di abuso sessuale su bambino nel 1962 e li ha posti nel 2001 sotto l’esclusiva competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF), ha deciso di fornire al Comitato i dati su tutti i casi di abuso sessuale su bambino portati alla sua attenzione nel corso del periodo del rapporto e le risultanze dei procedimenti interni in tali casi;

    (c) I casi di abuso sessuale su bambino, quando affrontati, sono stati trattati come gravi delitti contro la morale tramite procedimenti riservati previsti per misure disciplinari che hanno permesso a un’ampia maggioranza di autori di abuso e a quasi tutti quelli che hanno nascosto l’abuso sessuale su bambino di sfuggire ai procedimenti giudiziari negli Stati dove gli abusi sono stati commessi;

    (d) A causa del codice del silenzio imposto a tutti i membri del clero sotto pena di scomunica, i casi di abuso sessuale su bambino non sono quasi mai stati denunciati alle autorità per l’applicazione della legge nei Paesi dove tali crimini sono stati commessi. Al contrario, casi di suore e preti ostracizzati, degradati e licenziati per non aver rispettato l’obbligo del silenzio sono stati denunciati al Comitato così come casi di preti che hanno ricevuto congratulazioni per essersi rifiutati di denunciare gli autori di abuso su bambino, come dimostrato nella lettera indirizzata dal Cardinale Castrillon Hojos al Vescovo Pierre Pican nel 2001;

    (e) Denunciare alle autorità nazionali per l’applicazione della legge non è mai stato reso obbligatorio e ciò è stato esplicitamente rifiutato in una lettera ufficiale indirizzata ai membri della Conferenza Episcopale Irlandese dal Vescovo Moreno e dal Nunzio Storero nel 1997. In molti casi, le autorità della Chiesa, incluso al più alto livello della Santa Sede hanno mostrato riluttanza e in alcuni casi, hanno rifiutato di cooperare con le autorità giudiziarie e le commissioni nazionali d’inchiesta.

    (f) Limitati sforzi sono stati fatti per mettere in grado i fanciulli iscritti nelle scuole e istituzioni cattoliche di proteggere se stessi dall’abuso sessuale.

    1. Il Comitato accetta la dichiarazione della Santa Sede circa l’importanza di stabilire la verità di ciò che è accaduto nel passato, per adottare i necessari provvedimenti per impedire che ciò accada ancora, per assicurare che i principi di giustizia siano pienamente rispettati e, soprattutto, per portare riparazione alle vittime e a tutti quelli colpiti da questi enormi crimini. In questa prospettiva, Il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a:

    (a) Assicurare che la Commissione creata nel dicembre del 2013 investigherà in maniera indipendente tutti i casi di abuso sessuale su bambino così come le condotte della gerarchia cattolica nell’occuparsi di essi. La Santa Sede dovrebbe considerare di invitare la società civile e le organizzazioni delle vittime a unirsi a questa Commissione e gli apparati internazionali per i diritti umani a supportare il suo lavoro. Le risultanze di questa investigazione dovrebbero essere rese pubbliche e servire a prevenire il ripetersi dell’abuso sessuale su bambino all’interno della Chiesa cattolica;

    (b) Rimuovere immediatamente tutti coloro che sono noti e sospetti autori di abuso sessuale su bambino dai loro incarichi e rinviare la questione alle pertinenti autorità per l’applicazione della legge per le investigazioni e i fini di azione giudiziaria;

    (c) Assicurare una trasparente condivisione di tutti gli archivi che possono essere usati per tenere gli autori degli abusi responsabili così come quelli che hanno nascosto i loro crimini e scaltramente hanno posto gli offensori in contatto con i fanciulli;

    (d) Emendare il Codice canonico affinché l’abuso sessuale su bambino sia considerato come i crimini e non come “delitto contro la morale” e abrogare tutte le disposizioni che possono imporre un obbligo di silenzio sulle vittime e su tutti quelli che vengono a conoscenza di tali crimini:

    (e) Stabilire chiare regole, apparati e procedure per la denuncia obbligatoria di tutti i casi sospetti di abuso e sfruttamento sessuale del bambino alle autorità per l’applicazione della legge;

    (f) Assicurare che tutti i preti, il personale religioso e gli individui che lavorano sotto l’autorità della Santa Sede siano resi edotti dei loro obblighi di denuncia e del fatto che in caso di conflitto, questi obblighi prevalgono sulle disposizioni del codice canonico;

    (g) Sviluppare programmi e politiche per la prevenzione di tali crimini e per il ristabilimento e la reintegrazione sociale delle vittime bambino, in accordo con i documenti conclusivi adottati dai Congressi Mondiali contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini del 1996, 2001 e 2008, tenuti a Stoccolma, Yokohama e Rio de Janeiro, rispettivamente;

    (h) Sviluppare programmi di educazione preventiva per innalzare la consapevolezza dei fanciulli sull’abuso sessuale e per insegnare loro le necessarie capacità tramite le quali proteggere se stessi; e

    (i) Considerare di ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Protezione dei Bambini contro lo Sfruttamento Sessuale e l’Abuso Sessuale.

    Libertà del fanciullo da tutte le forme di violenza

    1. Il Comitato accoglie con soddisfazione l’indicazione che la Santa Sede pone particolare attenzione a promuovere la dignità delle donne e delle ragazze. Tuttavia, data l’estensione e il devastante impatto della violenza domestica sui fanciulli e il fatto che la violenza domestica spesso ha una componente basata sul genere, il Comitato è gravemente preoccupato del fatto che durante la Commissione del 2013 sullo Status delle Donne, la Santa Sede si è opposta alla bozza di testo finale che proponeva che la religione, il costume o la tradizione non dovrebbero servire come scusa per gli Stati per eludere i loro obblighi di proteggere le donne e le ragazze dalla violenza.
    2. Richiamando le raccomandazioni dello studio delle Nazioni Unite sulla violenza contro i fanciulli del 2006 (A/61/299), il Comitato raccomanda che la Santa Sede dia la priorità all’eliminazione di tutte le forme di violenza contro i fanciulli. Il Comitato raccomanda inoltre che la Santa Sede prenda in considerazione il commento generale n. 13 (2011) sul diritto del fanciullo alla libertà da tutte le forme di violenza, e in particolare:

    (a) Usi la sua autorità e influenza per supportare gli sforzi e le misure dirette a combattere tutte le forme di violenza domestica e basata sul genere includendo le misure che affrontano gli atteggiamenti, le tradizioni, i costumi e le pratiche comportamentali che spesso servono come giustificazione per queste forme di violenza;

    (b) Sviluppi una strategia nazionale complessiva per prevenire e affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;

    (c) Adotti un ordinamento di coordinamento per affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;

    (d) Ponga particolare attenzione alla, e affronti la, dimensione della violenza riferita al genere; e

    (e) Cooperi con il Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e gli altri pertinenti enti delle Nazioni Unite.

    Telefono amico

    1. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede promuova la creazione di numeri telefonici tipo “telefono amico” negli Stati Parte, diffonda l’informazione della loro esistenza e incoraggi i fanciulli a usarli.
    2. Ambiente familiare e custodia alternativa (articoli 5, 9-11, 18 (paragrafi 1 e 2), 20-21, 25 e 27 (paragrafo 4) della Convenzione)

    Ambiente familiare

    1. Mentre accoglie con favore l’informazione fornita dalla delegazione della Santa Sede che essa procederà con una revisione delle disposizioni relative alla famiglia del Codice canonico nel prossimo futuro, il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede e le istituzioni gestite dalla Chiesa non riconoscono l’esistenza di diverse forme di famiglia e spesso discriminano i fanciulli sulla base della loro situazione familiare.
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede faccia in modo che le disposizioni del Codice canonico riconoscano la diversità degli ambienti familiari e non discriminino i fanciulli sulla base del tipo di famiglia in cui vivono.

    Fanciulli deprivati di un ambiente familiare

    1. Il Comitato accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sull’importanza per il pieno e armonioso sviluppo della personalità dei fanciulli di crescere in una famiglia. Il Comitato è tuttavia preoccupato circa la situazione degli adolescenti reclutati dai Legionari di Cristo e altre istituzioni cattoliche che sono progressivamente separati dalle loro famiglie e isolati dal mondo esterno. Mentre prende nota della risposta della Santa Sede che evidenzia i diritti e i doveri dei genitori di scegliere le scuole e i seminari per i loro figli, il Comitato annota anche che nel novembre del 2013, il Presidente della Conferenza dei vescovi francese ha riconosciuto la manipolazione delle coscienze individuali in alcune istituzioni e congregazioni cattoliche.
    2. Il Comitato sollecita la Santa Sede a investigare in modo appropriato tutte le testimonianze dei fanciulli e degli adolescenti che sono stati separati dalle loro famiglie per mezzo della manipolazione psicologica e ad assicurare che i responsabili per la manipolazione degli adolescenti siano tenuti responsabili e cessino le loro attività.
    3. Il Comitato è preoccupato per il fatto che l’istituzionalizzazione dei fanciulli è tuttora molto estesa nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica e per il fatto che alle alternative tipo famiglia non viene ancora data la priorità, come mostrato dall’apertura di nuove istituzioni in molti Paesi. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha adottato linee guida sulla collocazione dei fanciulli in istituzioni cattoliche di custodia alternativa e per sorvegliare la loro situazione e per il fatto che non ha ancora una politica di de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica.
    4. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare una politica per la de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle istituzioni dirette dalla Chiesa cattolica e per la riunificazione con le loro famiglie, dove possibile. Il Comitato raccomanda anche che la Santa Sede prenda tutte le necessarie misure per assicurare in via prioritaria che i fanciulli minori di tre anni non siano collocati nelle istituzioni. La Santa Sede dovrebbe anche emanare linee guida per la collocazione, per l’adeguata revisione periodica e il controllo della collocazione dei fanciulli in tutti gli ambienti cattolici di custodia alternativa per garantire l’applicazione delle norme e per prevenire l’abuso. Nel fare ciò, la Santa Sede dovrebbe tenere in considerazione le Linee guida per la Custodia Alternativa dei Fanciulli annesse alla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 64/142 del 20 dicembre 2009.
    5. Disabilità, salute essenziale e assistenza (articoli 6, 18 (paragrafo 3), 23, 24, 26, 27 (paragrafi 1-3) e 33 della Convenzione)

    Salute

    1. Il Comitato esprime la sua più profonda preoccupazione per il fatto che nel caso di una ragazza di nove anni in Brasile che fu sottoposta ad aborto salvavita di emergenza nel 2009 dopo essere stata violentata dal suo patrigno, un Arcivescovo di Pernambuco sanzionò la madre della ragazza così come il dottore che eseguì l’aborto, una sanzione che venne poi approvata dal capo della Congregazione dei vescovi della Chiesa cattolica romana.
    2. Il Comitato sollecita la Santa Sede a rivedere la sua posizione sull’aborto che pone ovvi rischi sulla vita e sulla salute delle ragazze incinta e a emendare il Canone 1398 relativo all’aborto con lo scopo di identificare le circostanze in base alle quali l’accesso all’aborto può essere permesso.

    Salute dell’adolescente / HIV / AIDS

    1. Il Comitato è gravemente preoccupato circa le conseguenze negative della posizione della Santa Sede e delle prassi di negare l’accesso degli adolescenti alla contraccezione, così come alla salute sessuale e riproduttiva e all’informazione.
    2. Con riferimento ai suoi commenti generali n. 15 (2013) sul diritto del fanciullo al godimento del più alto livello di salute raggiungibile, n. 4 (2003) sulla salute dell’adolescente e n. 3 (2003) sull’HIV/AIDS e i diritti del fanciullo, il Comitato ricorda alla Santa Sede i pericoli delle gravidanze premature e non desiderate e dell’aborto clandestino i quali finiscono in modo evidente in alta morbilità e mortalità materna nelle ragazze adolescenti, così come il particolare rischio per le ragazze e i ragazzi adolescenti di essere infettati con, e affetti da, malattie trasmesse sessualmente, inclusi HIV/AIDS. Il Comitato Raccomanda che la Santa Sede:

    (a) Valuti le gravi implicazioni delle sua posizione sul godimento da parte dell’adolescente del più alto livello di salute raggiungibile e superi tutte le barriere e i tabù che circondano la sessualità dell’adolescente che impediscono il loro accesso all’informazione sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare e i contraccettivi, i pericoli della gravidanza prematura, la prevenzione dell’HIV/AIDS e la prevenzione e il trattamento delle malattie trasmesse sessualmente (STDs);

    (b)  Ponga i migliori interessi degli adolescenti al centro di tutte le decisioni riguardanti la loro salute e il loro sviluppo e dell’implementazione delle politiche e degli interventi che riguardano i fattori fondamentali della loro salute;

    (c) Assicuri il diritto degli adolescenti ad avere accesso ad informazioni adeguate essenziali per la loro salute e il loro sviluppo e per la loro abilità di partecipare significativamente nella società. A tal riguardo, la Santa Sede dovrebbe assicurare che l’educazione alla salute sessuale e riproduttiva e la prevenzione dell’HIV/AIDS sia parte del curriculum obbligatorio delle scuole cattoliche e rivolto alle ragazze e ai ragazzi adolescenti, con speciale attenzione a impedire le gravidanze premature e le infezioni trasmesse sessualmente;

    (d) Garantisca il migliore interesse delle adolescenti incinte e assicuri che i punti di vista delle adolescenti incinte siano sempre ascoltati e rispettati nel campo della salute riproduttiva;

    (e) Contribuisca attivamente alla diffusione delle informazioni sul danno che il matrimonio prematuro e la gravidanza prematura possono causare e ad assicurare che le organizzazioni cattoliche proteggano i diritti delle fanciulle incinte, delle madri adolescenti e dei loro figli e combattano le discriminazioni contro di loro; e

    (f) Prenda misure per elevare la consapevolezza di, e favorisca la genitorialità e i comportamenti sessuali responsabili, con particolare attenzione ai ragazzi e agli uomini.

    1. Misure di protezione speciale (articoli 22, 30, 32-33, 35-36, 37 (b)-(d), 38, 39 e 40 della Convenzione)

    Vendita, traffico e sequestro di persona

    1. Il Comitato è profondamente preoccupato del fatto che migliaia di bambini siano stati prelevati con la forza dalle loro madri da membri delle congregazioni cattoliche in diversi Paesi e successivamente collocati in orfanatrofi o dati a genitori adottivi all’estero, come fu il caso specialmente in Spagna e nelle lavanderie

    Magdalene in Irlanda. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che ancorché le congregazioni responsabili erano poste sotto la sua autorità, la Santa Sede non ha condotto un’investigazione interna su questi casi e ha tralasciato di agire contro i responsabili. Il Comitato è altresì preoccupato del fatto che la Santa Sede non abbia fornito informazioni sulle misure prese per rintracciare dove si trovino questi bambini e per riunirli, dove possibile, con le loro madri biologiche.

    1. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad aprire un’investigazione interna su tutti i casi di asportazione dei bambini dalle loro madri e a cooperare pienamente con le pertinenti autorità nazionali per l’applicazione della legge nel tenere i colpevoli responsabili. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede ad assicurare che le congregazioni religiose cattoliche coinvolte rivelino pienamente tutte le informazioni che hanno sul dove si trovano questi fanciulli affinché, dove possibile, siano riuniti con le loro madri biologiche e ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire l’accadere di simili pratiche nel futuro.

    Vittime e testimoni di crimini minorenni

    1. Il Comitato esprime grave preoccupazione per il fatto che nel trattare con le vittime minorenni di differenti forme di abuso, la Santa Sede ha posto sistematicamente la preservazione della reputazione della Chiesa e dei presunti offensori al disopra della protezione delle vittime minorenni. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che mentre la Santa Sede ha riconosciuto nelle sue risposte scritte e durante i dialoghi interattivi la fondamentale competenza dell’autorità giudiziaria, essa ha continuato ad affrontare questi casi per mezzo di processi basati sul Codice canonico che non contiene disposizioni per la protezione, il supporto, la riabilitazione e il risarcimento delle vittime minorenni. Il Comitato è inoltre particolarmente preoccupato del fatto che:

    (a) Le vittime minorenni e le loro famiglie siano state spesso biasimate dalle autorità religiose, discreditate e scoraggiate dal portare avanti le loro denuncie e in certi casi umiliate, come annotato soprattutto dal Grand Jury in Westchester, dalla commissione Ryan in Irlanda e dalla Commissione Winter in Canada;

    (b) La segretezza sia stata imposta sulle vittime minorenni e sulle loro famiglie come una precondizione della compensazione finanziaria; e

    (c) Ancorché essa ha esteso i propri limiti per la prescrizione, la Santa Sede ha in certi casi intralciato gli sforzi compiuti in certi Paesi per estendere i loro limiti per la prescrizione dei reati di abuso sessuale su minore.

    1. Il Comitato raccomanda che in questioni riguardanti il trattamento di vittime e testimoni minorenni, la Santa Sede dovrebbe essere guidata dal rispetto per i migliori interessi del fanciullo e dalle linee guida sulla giustizia in questioni che coinvolgono vittime e testimoni di crimini minorenni (si veda la risoluzione 2005/20 del Consiglio Economico e Sociale, allegata). Il Comitato sollecita la Santa Sede a:

    (a) Sviluppare procedure complessive per l’identificazione precoce delle vittime minorenni di abusi sessuali e di altre forme di abuso;

    (b) Assicurare accessibili, confidenziali, amichevoli verso il bambino ed efficaci canali di denuncia per fanciulli che sono vittime o testimoni di abusi sessuali e assicurare che le vittime minorenni di abuso sessuale o qualsiasi altro crimine siano protetti da futuri abusi e da rappresaglia quando denunciano gli abusi. I genitori dovrebbero ottenere assistenza nel portare gli abusi sofferti dai loro fanciulli di fronte ai tribunali.

    (c) Assicurare che le vittime e i testimoni di crimini minorenni siano provvisti di supporto psico-sociale per la loro riabilitazione e reintegrazione e che tali misure non divengano clausole condizionali su un accordo confidenziale che impedisca ai fanciulli di fare denuncia alle autorità nazionali per l’applicazione della legge;

    (d) Fornire risarcimento alle vittime di abuso sessuale commesso da individui e istituzioni sotto l’autorità della Santa Sede senza imporre nessun obbligo di riservatezza sulle vittime e stabilire uno schema di risarcimento per le vittime secondo questo punto di vista;

    (e) Promuovere la riforma delle norme sulla prescrizione nei Paesi dove esse ostacolano le vittime di abuso sessuale su minorenne dal chiedere giustizia e risarcimento; e

    (f) Condurre attività di innalzamento della consapevolezza per combattere la stigmatizzazione delle vittime di sfruttamento e abuso sessuale.

    1. Ratifica degli strumenti internazionali sui diritti umani
    2. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede, allo scopo di rafforzare ulteriormente la realizzazione dei diritti dei fanciulli, ratifichi gli essenziali strumenti sui diritti umani dei quali non è ancora Parte contraente, cioè il Protocollo Opzionale alla Convenzione su Diritti del Fanciullo su una procedura per le comunicazioni, la Convenzione sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e la Convenzione sui Diritti Civili e Politici e i loro Protocolli Opzionali così come la Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione sulla protezione dei diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e i Membri delle loro Famiglie, la Convenzione sui Diritti delle Persone portatrici di Disabilità e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione per la Protezione di Tutte le Persone dalla Sparizione Forzata e il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura e gli altri Trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumane o Degradanti.
    3. Ulteriori osservazioni e diffusione
    4. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede prenda tutte le appropriate misure per assicurare che le presenti raccomandazioni siano pienamente implementate tramite, inter alia, la loro trasmissione al Papa, alla Curia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, alle Istituzioni Sanitarie Cattoliche, al Concilio Pontificio per la Famiglia così come alle conferenze episcopali dei vescovi, agli individui e alle istituzioni funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede per le appropriate considerazioni e ulteriori azioni.
    5. Alla luce dell’articolo 45 (a) e (b) della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede consideri di cercare il parere esperto, tra gli altri, dal Relatore Speciale sulla vendita dei fanciulli, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo, dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e dal Relatore Speciale sulla tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti nell’implementazione delle raccomandazioni del Comitato relative all’abuso sessuale e allo sfruttamento.
    6. Il Comitato inoltre raccomanda che il secondo rapporto periodico e le risposte scritte dello Stato Parte e le relative raccomandazioni (osservazioni conclusive) siano rese ampliamente disponibili, incluso (ma non esclusivamente) attraverso Internet, al più vasto pubblico, alle organizzazioni della società civile, ai mezzi di informazione, alle associazioni giovanili, alle

    associazioni professionali e ai fanciulli, allo scopo di generare dibattito e consapevolezza della Convenzione e della sua implementazione e controllo.

    1. Prossimo rapporto
    2. Il Comitato invita la Santa Sede a presentare il suo rapporto periodico combinato dal terzo al sesto entro il primo settembre 2017 e ad includere in esso le informazioni sull’implementazione delle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato richiama l’attenzione al suo trattato-specifico armonizzato di linee guida per il rapporto adottato il primo ottobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1) e ricorda allo Stato Parte che i futuri rapporti dovrebbero essere in conformità con le linee guida e non eccedere le 60 pagine. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a presentare il suo rapporto in accordo con le linee guida. In accordo con la risoluzione dell’Assemblea Generale 67/167 del 20 dicembre 2012, nel caso che un rapporto eccedente la limitazione del numero massimo di pagine sia presentato, allo Stato Parte sarà richiesto di rivedere e ripresentare il rapporto in conformità con le sopra menzionate linee guida. Il Comitato ricorda allo Stato Parte che se esso non è nella condizione di rivedere e ripresentare il rapporto, la traduzione del rapporto ai fini della verifica del corpo del trattato non può essere garantita.
    3. Il Comitato inoltre invita lo Stato Parte a presentare un aggiornato documento essenziale in accordo con i requisiti dei documenti essenziali comuni nelle linee guida armonizzate sui rapporti, approvate durante il quinto Incontro Inter-Comitati dei corpi del trattato dei diritti umani del giugno 2006 (HRI/MC/2006/3).
  • La rivoluzione di papa Francesco. Ministro dell’economia un protettore di preti pedofili, Card. Georg Pell, insabbiatore dei crimini di padre Kevin O’Donnell

    La rivoluzione di papa Francesco. Ministro dell’economia un protettore di preti pedofili, Card. Georg Pell, insabbiatore dei crimini di padre Kevin O’Donnell

    Scuse sui preti pedofili? Il Papa è stato frainteso

    SCUSE? A CHI? – Un padre e una madre, dicevamo, sono in viaggio in queste ore. Sono i coniugi Foster, abitavano a Melbourne e avevano due figlie. Due ragazzine. Che ai tempi della scuola elementare furono stuprate da padre Kevin ÒDonnell, insegnante nella loro scuola.

    Già questo basterebbe, ma il motivo per cui i Foster hanno deciso di partire da Londra è un altro: l’arcivescovo di Sydney card. George Pell, che allora guidava la diocesi di Melbourne, è stato accusato di aver insabbiato altri casi come il suo, e loro lo accusano quindi di aver ostacolato le richieste di risarcimento della famiglia. Perciò questa famiglia distrutta chiederà di incontrare il Papa e l’arcivescovo, pretendendo da loro scuse che, peraltro, non accetteranno finchè la chiesa non darà una svolta al suo atteggiamento “nei confronti delle vittime”. Vittime, le due figlie, il cui dramma si è concluso nel peggiore dei modi: la prima, di 26 anni, si è impiccata dopo una lunga battaglia contro la tossicodipendenza, che il padre collega anche agli stupri subiti.

    La seconda figlia, Katherina, che beveva molto, è ora menomata dopo essere stata investita da un automobilista ubriaco nel 1999. Due vite spezzate, a cui però nessuno renderà giustizia. E che, probabilmente, nemmeno arriveranno come eco alle orecchie di un Papa troppo impegnato a festeggiare i giovani, almeno a parole.

    http://www.giornalettismo.com/archives/134…ili-papa-scuse/

    Papa Francesco, ecco la riforma economico-amministrativa. Cardinale Pell capo della “Segreteria per l’economia”
    Bergoglio istituisce “motu proprio” una nuova struttura di coordinamento, composta anche da un Consiglio e da un Revisore. Padre Lombardi: “Garantiranno migliore utilizzazione delle risorse e supporto per i programmi rivolti a poveri ed emarginati”. Confermato il ruolo dell’Apsa “banca centrale vaticana”, ignorato lo Ior

    Papa Francesco, ecco la riforma economico-amministrativa. Cardinale Pell capo della “Segreteria per l’economia”

    CITTA’ DEL VATICANO – Papa Francesco prosegue la riforma economico-amministrativa della Chiesa e della Città del Vaticano. Il Pontefice ha istituito una “nuova struttura di coordinamento per gli affari economici e amministrativi”, una sorta di superministero vaticano dell’Economia. La struttura si compone della nuova “Segreteria per l’economia” guidata dal cardinale George Pell, 72 anni, attuale arcivescovo di Sidney; del nuovo “Consiglio per l’economia”, costituito da otto cardinali o vescovi e sette laici, di varie nazionalità con competenze finanziarie e riconosciuta professionalità; di un nuovo “Revisore generale”.

    Quanto alle funzioni dei nuovo organismi, la Segreteria “avrà autorità su tutte le attività economiche e amministrative all’interno della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”, ha spiegato il portavoce vaticano padre Federico Lombardi, sarà responsabile per la preparazione di un budget annuale per la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano, nonché la pianificazione finanziaria e le varie funzioni di supporto quali le risorse umane e l’approvvigionamento. La Segreteria sarà inoltre tenuta a redigere il bilancio dettagliato della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”.

    Il Consiglio per l’economia, invece, “determina le politiche e le direttive, che la Segreteria dell’economia attua” ha spiegato Lombardi, sottolineando come le modifiche “consentiranno il coinvolgimento più esplicito di esperti di alto livello di esperienza in amministrazione finanziaria, pianificazione e reporting. Esse garantiranno una migliore utilizzazione delle risorse, migliorando il supporto disponibile per vari programmi, in particolare quelli rivolti al lavoro con i poveri e gli emarginati”.

    Il nuovo Revisore generale, nominato dal Santo Padre, potrà svolgere “revisioni di qualsiasi agenzia o istituzione della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”. “La Prefettura per gli affari economici, guidata attualmente dal cardinale Giuseppe Versaldi, viene a essere in rapporto con il Revisore”, ha spiegato Lombardi rispondendo alle domande dei giornalisti.

    La riforma economico-amministrativa non tocca l’Apsa (Amministrazione del patrimonio della sede apostolica), confermata “come Banca Centrale del Vaticano, con tutti gli obblighi e le responsabilità delle istituzioni analoghe in tutto il mondo”. E’ la prima volta che l’Apsa, dove lavorava il controverso monsignor Nunzio Scarano e attualmente guidata dal cardinale Domenico Calcagno, viene definita ufficialmente “Banca Centrale”.

    Confermata anche la funzione dell’Aif (Autorità di informazione finanziaria), guidata sino a poco tempo fa dal cardinale Attilio Nicora, andato in pensione, e dal segretario, l’esperto di anti-riciclaggio René Bruelhart, che “continuerà a svolgere il suo ruolo attuale e fondamentale di vigilanza prudenziale e disciplina all’interno della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”.

    Nessuna menzione dello Ior (Istituo per le opere di religione). “Non vi è nessuna determinazione”, ha chiosato Lombardi. Non vengono citate espressamente, ma strutture come il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano così come dicasteri dotati di budget consistente come la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli (Propaganda Fide) dovranno rispondere a questa nuova struttura. Con l’istituzione della nuova struttura, si conclude anche il compito del Consiglio dei 15 cardinali per la Riforma economico amministrativa.

    Il “motu proprio” del Papa verrà pubblicato nel pomeriggio dall’Osservatore Romano. Il Papa “ci teneva” che l’istituzione di due nuovi organismi, la Segreteria economica e il Consiglio economico, “venisse comunicata oggi” ha riferito padre Federico Lombardi, ricordando che il Consiglio dei 15 cardinali per la riforma economico amministrativa si è riunito con il Papa mercoledì scorso e si riunisce ancora oggi, dopo di che “cessa la sua funzione” per lasciare il posto al nuovo Consiglio per l’Economia.

    L’annuncio odierno, ha chiarito ancora il capo della Sala Stampa vaticana, “giunge in seguito alle raccomandazioni della rigorosa revisione condotta dalla Commissione referente di studio e di indirizzo sull’organizzazione della struttura economico-amministrativa della Santa Sede (Cosea)”. Raccomandazioni che “sono state esaminate e approvate sia dal Consiglio di cardinali istituito per consigliare il Santo Padre sulla riforma della Curia romana”, il cosiddetto “C8” che si è riunito da lunedì a mercoledì scorso, “sia dal Consiglio di 15 cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede’”, riunito oggi prima di sciogliersi.

    http://www.repubblica.it/esteri/2014/02/24…omico-79511281/

  • Chiesa e pedofilia: il grande bluff di papa Francesco

    Chiesa e pedofilia: il grande bluff di papa Francesco

    Una 14enne violentata da un prete, vittima rimasta senza verità e senza giustizia da parte della Chiesa cattolica e del suo capo, che ha preferito tacere e non agire.

    Una delle novità del pontificato di Bergoglio più diffusamente riprese dai media italiani e stranieri sono le telefonate che il nuovo papa compie a persone comuni di qualsiasi ceto sociale e condizione, uomini, donne, ragazze e ragazzi, sia che scrivano al capo della chiesa cattolica, sia che non gli si rivolgano, ma siano da lui stesso cercati per le ragioni le più diverse. Questa pratica fa indubbiamente parte dell’ampia gamma di strategie di propaganda e informazione messe in atto dal nuovo pontificato per rispondere alla profondissima crisi del cattolicesimo istituzionale contemporaneo. A questo proposito, non sono neppure da trascurare le conseguenze dell’assunzione presso la Segreteria di Stato come advisor alla comunicazione (già durante il pontificato di Ratzinger) del giornalista americano dell’Opus Dei Greg Burke.

    In quest’ottica, a mio parere, vanno inquadrate iniziative quali la diffusione delle prediche quotidiane tenute da Bergoglio a S. Marta (sull’esempio delle famose “chiacchierate al caminetto” di Roosevelt a partire dagli anni trenta negli Stati Uniti). Oppure l’insistenza su temi come il ritorno all’evangelizzazione degli albori del cristianesimo, immagine che allo stesso tempo rimanda indirettamente alla situazione critica, specialmente in occidente, della religione cattolica. Da questo punto di vista, è possibile paragonare, con tutte le differenze del caso, Bergoglio alla figura di Gorbacëv, ma in un senso diverso da come è stato fatto da parte di molti commentatori: come lo statista sovietico cercò, senza successo, di rinnovare il comunismo tornando alla spinta propulsiva della rivoluzione d’ottobre, così Bergoglio tenta di richiamare i fedeli alla “spinta propulsiva” (per rimanere nel linguaggio marxista) dell’invito evangelico di Cristo ai suoi seguaci di annunciare la fede.

    Ovviamente, perché tale paragone funzioni è necessario possedere un’autentica visione storica di questi eventi: Gorbacëv non ebbe alcuna intenzione di abbandonare il comunismo, ma cercò di rinnovarlo e “aggiornarlo” in una situazione di assoluta emergenza del sistema, in preda a una crisi strutturale oramai irreversibile, tornando alle origini leniniste (posizione assai chiara nei suoi discorsi e nelle politiche da lui perseguite). Nell’Europa occidentale la sua azione fu invece letta come una proposta di trasformazione radicale dell’Unione Sovietica, dando così vita al mito del Gorbacëv democratico che ha intenzionalmente prodotto il crollo del comunismo. Così Bergoglio a più riprese ha insistito sulla volontà di rispettare l’attuale struttura istituzionale e clericale della chiesa cattolica, presentandosi come “figlio della Chiesa”, operando solo alcuni minimi cambiamenti, spesso più d’immagine che reali, e promuovendo il ritorno all’evangelizzazione senza mettere in discussione il sistema cattolico, ma agendo totalmente entro di esso. Come del resto è naturale per una persona educata, cresciuta e promossa da tale struttura, membro, egli stesso, del governo della chiesa a livello locale e designato come capo dell’intera chiesa cattolica dai suoi colleghi cardinali.

    Anche in questo caso si è diffuso il mito di un papa “democratico”, nel senso di rivoluzionario o riformatore radicale, innovatore e promotore di un sistema e di una struttura differenti, immagine ampiamente sfruttata sia dalla sfera clericale (ma anche laica) della chiesa, sia da molti commentatori e organi d’informazione laici, a tutto vantaggio e interesse della prima (anche se con declinazioni non sempre coincidenti). Diversi segnali fanno tuttavia ritenere che la conclusione potrebbe essere analoga a quella della vicenda del leader sovietico, seppur non con uguale tempistica: l’implosione del sistema clericale e istituzionale che governa la chiesa cattolica di fronte alle esigenze di libertà, dignità, trasparenza e diritti umani che ovunque emergono in maniera sempre più pressante e insistente. Questa divaricazione tra l’immagine propagandata, quella percepita e l’azione reale di papa Francesco appare evidente proprio se si analizzano attentamente le “telefonate papali”, mezzo efficace di promozione del mito. Infatti, a meno di pensare a fantomatiche “intercettazioni” da parte di giornalisti esterni al Vaticano, quando non sono rivelate dagli stessi protagonisti queste chiamate telefoniche del papa a illustri sconosciuti sono abilmente diffuse dall’interno stesso del governo centrale della chiesa cattolica, con una selezione attenta della tipologia dei destinatari e un significativo silenzio sulle chiamate non fatte, sempre in funzione dell’immagine pubblica da coltivare e proiettare.

    In effetti, questa strategia di propaganda entra in crisi e mostra tutte le proprie debolezze nel momento in cui si dimostra incoerente: quando cioè non viene fatta una telefonata che invece moltissimi cattolici (e non solo) si attendevano che avvenisse, anche in tempi celeri. Crisi tale che richiede il silenzio su questo “non evento”, altrettanto significativo quanto gli altri “eventi”. Mi riferisco alla vicenda di don Pietro Tosi. Come è noto, don Tosi, il prete violentatore di una ragazza di 14 anni, è morto impunito a metà gennaio scorso. Ed è morto da sacerdote perché, a norma del diritto canonico e delle norme specifiche vigenti, non è stato ridotto allo stato laicale. In realtà, è sempre possibile per le autorità religiose cattoliche, volendolo, spretare simili criminali, ma ciò, in questo come in altri casi, non è avvenuto. A quanto risulta dalle notizie diffuse, il funerale è stato concelebrato da circa una ventina di sacerdoti, circostanza certamente non consueta. Durante la cerimonia è stata letta una vergognosa lettera del prete violentatore, in cui don Tosi si rivolgeva al proprio vescovo e si diffondeva in considerazioni sulla funzione consolatoria del suo sacerdozio.

    Lettera quanto mai significativa, perché indirizzata alla gerarchia e imbevuta della consapevolezza di essere membro della casta che lo aveva, di fatto, difeso e protetto nonostante il suo crimine. E anche perché piena della convinzione di dover rendere conto solo ai suoi superiori religiosi e al soprannaturale, non a quella ragazza che aveva violentato, né a suo figlio nato dalla violenza, esseri umani devastati nella loro dignità e offesi in modo permanente senza alcuna riparazione. E neanche a tutti i parrocchiani e i fedeli per anni ingannati da un sacerdote abusatore di una minorenne, lasciata completamente da sola senza alcun aiuto economico ad affrontare una terribile violenza e una maternità all’età di 14 anni. Sempre secondo le cronache, don Andrea Turazzi, celebrante principale del funerale e qualche giorno dopo consacrato vescovo della diocesi di San Marino-Montefeltro, durante l’omelia si è riferito al presunto incontro tra il prete Tosi e dio nel “dolore” e nella “polvere”.

    Tralasciamo il fatto che dolore e polvere sono, se mai esistite, conseguenze della scoperta pubblica del crimine compiuto, non del crimine stesso al momento in cui fu commesso. Ciò che colpisce in queste affermazioni è l’assoluta mancanza di consapevolezza della gravità delle violenze e di tutto quanto ne è seguito. Come anche, in filigrana, la persistente volontà di assolvere i criminali solo perché preti. Prova evidente di ciò è il comunicato emesso dal vescovo di Ferrara in occasione della morte di don Tosi. Negri infatti, pur riferendosi alle enormi sofferenze causate da Tosi, ha ricordato anche le opere di bene compiute dal prete. Affermazione sconcertante, se si tiene conto del fatto che proprio quel presunto bene ha consentito a don Tosi di potersi mascherare da persona onesta, compiere indisturbato il crimine ripugnante della violenza su una minorenne, negarlo proteggendosi dietro quella maschera e l’istituzione che per trent’anni l’ha coperto, rimanere impunito per decenni e fino alla morte, una volta che l’abuso è stato pubblicamente provato. Inoltre, il silenzio e l’omertà delle autorità religiose locali e centrali ha impedito di approfondire altre eventuali circostanze: è stato quello l’unico abuso compiuto da quel prete o, come accade in questi casi quasi sempre, ve ne sono altri? La Santa Sede, governo centrale della chiesa cattolica, è stata informata di questo crimine, come farebbero pensare le ripetute dichiarazioni di alcuni protagonisti della vicenda di aver sempre seguito le istruzioni che provenivano da Roma? E soprattutto, si può parlare di dolore e polvere per un simile criminale che ha sempre negato le proprie responsabilità? Ha senso farlo di fronte al vero dolore delle vittime e alla giustizia loro negata?

    Proviamo a immaginare per un momento quale sarebbe stata la reazione della cosiddetta opinione pubblica di fronte ad affermazioni del genere (ha provocato grandi sofferenze, ma anche procurato molto bene) se, invece di un sacerdote, si fosse di un violentatore laico. Ora, le considerazioni sul significato di questa vicenda e di questa morte da impunito di un prete violentatore sono numerose e tutte rilevanti. La storia di don Tosi dimostra che nella chiesa cattolica (come è accaduto in altri casi quali quello di padre Maciel, il fondatore dei Legionari di Cristo, di padre Murphy e dei religiosi dell’Istituto Provolo di Verona violentatori di bambini e bambine sordi e muti) chi stupra una minorenne può morire rimanendo prete. Il fatto che esistano altri casi in cui alcuni sacerdoti vengono invece ridotti allo stato laicale, spinge ad altre considerazioni.

    Se si analizzano attentamente quei casi, è possibile parlare non solo e non tanto di eccezioni, ma anche di decisioni opportunistiche in relazione al contesto locale o nazionale, alla preoccupazione per lo scandalo pubblico, all’età dei criminali coinvolti (criterio per cui praticamente sempre si cerca di attendere la morte dei sacerdoti già anziani riconosciuti colpevoli, piuttosto che spretarli), al potenziale coinvolgimento di altri personaggi oggettivamente complici delle violenze (in particolare dei vescovi e delle autorità religiose non solo locali). Ossia: i criteri in base ai quali la chiesa cattolica decide della gravità o meno di una violenza sono molto diversi da quelli vigenti nelle società democratiche, per quanto imperfette, incomplete e lacunose possano essere le leggi corrispondenti di queste ultime. Inoltre, vicende come quella di don Tosi costituiscono, nel caso specifico, l’ennesimo esempio della violenza contro le donne (con tutte le sue conseguenze) e sui minori da parte di una struttura patriarcale e maschilista mai messa in discussione, come la chiesa cattolica di fatto è. Non vi è dubbio, infatti, che vi sia una responsabilità istituzionale senza la quale un prete violentatore non sarebbe rimasto impunito così a lungo. E’ proprio grazie alla considerazione, allo status sociale garantito dall’essere sacerdote e dall’istituzione di cui ha fatto parte, all’omertà istituzionale di cui ha goduto che don Tosi ha potuto cavarsela e ricevere l’omaggio di un simile funerale al momento della sua morte.

    Non da ultimo, la grave situazione della chiesa italiana, in cui continuano a emergere casi di abusi su minori compiuti dal clero, nella persistente volontà dei suoi vertici di non procedere ad alcuna denuncia una volta che se ne abbia conoscenza. Per tornare al discorso con cui si è aperto questo articolo, è importante prendere in considerazione un altro aspetto di questa vicenda: il grande silenzio di Bergoglio, direttamente chiamato in causa da Erik Zattoni, il figlio della vittima di don Tosi, e anche dal vescovo Negri, nel tentativo, in realtà maldestro, di allontanare le responsabilità dai vescovi che lo precedettero e di rifugiarsi nell’applicazione rigorosa delle norme canoniche previste in questi casi. Si tratta, a mio parere, di un abituale gioco delle parti tra autorità religiose locali (i vescovi) e autorità suprema (il papa), tipico di una struttura altamente gerarchizzata e priva di qualsiasi riferimento efficace ai diritti umani. Ma anche di una smentita clamorosa dell’immagine che il papa sta cercando di presentare di se stesso e della propria istituzione. Infatti, Bergoglio telefona a preti, suore, seminaristi, laici e laiche, amici, persone comuni che spesso gli presentano i propri problemi e le difficoltà che attraversano, ma non a Erik. Papa Francesco, apparentemente così disponibile verso tutti, non ha trovato il tempo di chiamare personalmente il figlio di una ragazza violentata da un prete all’età di 14 anni che reclamava il proprio diritto a una forma di giustizia, per quanto imperfetta, con la riduzione allo stato laicale di quel sacerdote. Di tempo il papa ne ha avuto, essendo stata resa pubblica la richiesta di Erik diversi mesi prima della morte di don Tosi.

    Eppure, è mancato qualsiasi intervento pubblico del capo di una chiesa che a livello locale, ma anche centrale, ha una chiara responsabilità in vicende come questa, se non altro proprio per la mancanza di un simile intervento. Tuttavia, Bergoglio ha trovato invece il tempo di promuovere uno dei vescovi a pieno titolo responsabili della copertura di don Tosi, cioè Paolo Rabitti, a membro della Congregazione dei vescovi. Quale sarà mai la competenza dimostrata da don Rabitti per meritare questa carica? E soprattutto, quali i criteri che utilizzerà nella scelta, insieme ai suoi colleghi, dei candidati all’episcopato (la principale competenza di questa Congregazione)? Forse la fedeltà istituzionale, ossia l’omertà e il silenzio di fronte ad analoghi crimini? Evidentemente, intervenire pubblicamente sulla vicenda di don Tosi, secondo queste strategie di propaganda, avrebbe significato esporsi oltre ogni limite in una questione così delicata per la chiesa cattolica come gli abusi commessi dai suoi preti e dalle sue suore. Anche solo operare in silenzio la riduzione allo stato laicale di quel prete, sarebbe stata una manifestazione di attenzione “esagerata” e un precedente pericoloso, che magari avrebbe aperto la strada ad altre richieste di giustizia in tanti altri casi. Vengono in mente le parole che De Andrè mise in bocca al ladrone sulla croce accanto a Gesù: «ma forse era stanco, forse troppo occupato e non ascoltò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai invano».

    Con una grande differenza: qui non c’è nessun ladrone, nessun dio e nessun cristo crocefisso, ma solo due vittime (una ragazza di 14 anni violentata da un prete rimasto impunito e coperto dai suoi superiori, divenuta madre a causa dello stupro, e suo figlio, rimasto di fatto senza padre per la vigliaccheria, l’arroganza e l’impunità del sacerdote criminale), un colpevole (il prete violentatore) e molti complici (tutti coloro che a diversi livelli lo hanno coperto e protetto). Le vittime sono rimaste senza verità e senza giustizia da parte della chiesa cattolica e del suo capo, il papa, che ha preferito tacere e non agire.

    Tommaso Dell’Era, Fondazione Critica Liberale

  • Pedofilia. Arrestato collboratore dell’arcivescovo Jozef Wesolowski., nascosto in Vaticano

    Pedofilia. Arrestato collboratore dell’arcivescovo Jozef Wesolowski., nascosto in Vaticano

    Pedofilia: prete arrestato in Polonia, era in servizio a Santo Domingo.

    (ASCA) – Roma, 17 feb 2014 – La polizia polacca ha arrestato un prete cattolico sospettato di atti di pedofilia compiuti nella Repubblica Dominicana. L’uomo, 36 anni, identificato solo come ”Wojciech G”, prestava servizio presso la capitale dello Stato Caraibico ed era finito nella stessa inchiesta che ha riguardato il 65enne arcivescovo Jozef Wesolowski, ex inviato della Santa Sede a Santo Domingo, sospeso dalle sue funzioni nell’agosto scorso da papa Francesco che lo ha riconvocato in Vaticano. ”Wojciech G”, intervistato dai media polacchi, ha negato qualsiasi responsabilita’, sostenendo di essere stato incastrato da una banda di trafficanti di droga locali. La Chiesa cattolica in Polonia affronta proprio questo mese la prima causa civile per danni dovuta ai casi di pedofilia, con una richieste di risarcimento di 47.500 euro avanzata da un ragazzo di 25 anni, ”Marcin K”, che fu molestato da bambino. (fonte AFP). red-uda/

  • SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    SAVONA APPELLO IMPORTANTE: Procedimento di costituzione di parte civile per le vittime di preti pedofili savonesi, nei confronti della Diocesi di Savona-Noli. Accesso al procedimento.

    Si invitano le vittime non censite nei procedimenti penali nei confronti di don Nello Giraudo, don Giorgio Barbacini, Franco Briano, a contattare entro e non oltre 20 giorni Rete L’ABUSO all’indirizzo legale@retelabuso.org .

    Questo appello è diretto a tutte le vittime dei procedimenti di cui sopra, che non sono mai entrate in contatto con le autorità civili o con la Rete L’ABUSO.

    Nelle prossime settimane depositeremo presso il Tribunale di Savona le richieste di risarcimento danni alla Diocesi di Savona-Noli.

    L’ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2012, ha ravvisato la responsabilità di un vescovo,  Dante Lanfranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

    Per quanto attiene al Lanfranconi non è stato possibile rinviarlo a giudizio perché il tempo trascorso dagli abusi commessi ha fatto maturare la prescrizione.

    In quella ordinanza però il GIP sottolinea la responsabilità della Diocesi, stabilita dal secondo comma dell’art.40 del codice penale secondo il quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

    Dalla data dell’8 maggio 2012 le vittime di questo procedimento penale possono costituirsi parte civile, anche se prescritte in quanto l’ordinanza stabilisce una nuova data di prescrizione per tutte quelle vittime, quella del 8-5-2012. Da questa data le vittime hanno diritto per cinque anni a costituirsi parte civile.

    Annunciamo già da ora che la Rete L’ABUSO si costituirà parte civile in questo procedimento. La costituzione di parte civile potrà essere presentata anche dai comuni i quali, attraverso i propri servizi sociali, affidarono minori alle comunità gestite da preti pedofili della Diocesi di Savona-Noli.

    Vi invitiamo a contattarci al fine di stabilire quale possa essere la linea documentale che verrà usata nella richiesta di risarcimenti, in quanto nell’incontro a Genova del 10-2-2014 con il pool di avvocati che seguiranno questa causa si è stabilito che verrà utilizzata come linea di risarcimento, la personale vicenda, sarà di conseguenza obbligatorio produrre in tempi molto brevi tutta la documentazione necessaria. Per contatti legale@retelabuso.org .

    Francesco Zanardi

    Portavoce Nazionale.

    -Note legali su come verrà articolata la richiesta di danni alla Diocesi savonese. A cura di Stefano Rossi.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

    La sentenza in commento, pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21.08.2013 (n. 679/2013), rappresenta – almeno per l’Italia – un leading case avendo sancito, nell’ambito di un processo civile, la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di una minorenne.

    La questione più spinosa e controversa, sotto il profilo giuridico, sta appunto nella qualificazione del rapporto che si viene ad instaurare tra il prete e la Diocesi rappresentata dal Vescovo, in particolare nella possibilità di sussumere tale rapporto nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 2049 c.c.

    Prima di entrare nel merito della questione, è tuttavia utile ripercorrere la sentenza, molto ben argomentata, che risolve anche alcuni nodi preliminari, non certi esclusivi della vicenda in commento, ma che potrebbero trovare svolgimento e attenzione anche in altri casi analoghi.

    È bene rammentare che il prete, che chiameremo Giulio, dopo essere stato consacrato chierico, era stato assegnato ad una parrocchia di Bolzano, in qualità di vicario cooperatore e di responsabile della pastorale giovanile.

    In questa funzione, approfittando della sua posizione di sacerdote, aveva carpito la fiducia di una bambina in occasione (e con la scusa) della preparazione prima della prima comunione e successivamente della cresima, imponendole il vincolo della promessa di mantenere segreti i loro incontri e inducendola, in un crescendo di ‘attenzioni’ e di minacce, a subire violenze sessuali ripetute.

    Don Giulio veniva tratto a giudizio, ma arrivati in Cassazione veniva assolto per intervenuta prescrizione dei reati, con conferma delle statuizioni civili della sentenza di merito (Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2009, n. 17846), ovvero la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal reato, liquidato equitativamente in €. 500.000,00= a favore della minore ed €. 100.000,00= cada uno per i genitori di costei.

    Con il processo instaurato avanti il Tribunale di Bolzano, i genitori della minorenne, hanno citato in giudizio don Giulio, la Parrocchia presso cui era stato assegnato e la Diocesi di Bolzano e Bressanone per sentirli condannare: a) il convenuto, ai sensi degli art. 2043 c.c. e 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali non coperti da giudicato in quanto successivi alla sentenza della Corte d’Appello di Trento – sez. dist. di Bolzano – con cui era stata affermata la responsabilità civile dello stesso per il fatto-reato commesso, quantificando in €. 7.000,00= i danni patrimoniali risarcibili; b) la Diocesi di Bolzano e Bressanone e la Parrocchia, a titolo di responsabilità solidale con il sacerdote, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2049 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali già definitivamente accertati con la sentenza del Tribunale trentino, oltre alle spese per la costituzione di parte civile e ai danni patrimoniali sorti successivamente.

    La difesa di don Giulio contestava (inutilmente) la ricostruzione dei fatti di causa emergente dalla sentenza della Corte d’Appello e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità della domanda risarcitoria per contrasto con il principio del ne bis in idem. In particolare si eccepiva che gli attori, costituitisi parte civile, avevano già ottenuto ristoro per il danno subito a mezzo della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, liquidati in via definitiva ed equitativa nel giudizio penale.

    Il Tribunale di Bolzano rigetta tale interpretazione, notando come la domanda degli attori, proposta in sede di costituzione di parte civile, si differenziasse per petitum da quella oggetto del processo, non comprendendo il risarcimento dei danni patrimoniali futuri, ma limitandosi a rivendicare esclusivamente le spese sostenute sino ad allora per le cure e la psicoterapia a cui era stata sottoposta la minore.

    A loro volta la Diocesi e la Parrocchia eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, oltre alla carenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 e/o 2049 c.c.

    Sul punto della legittimazione passiva, il giudice trentino se la cava rapidamente, rilevando come la stessa attenga “alla correlazione tra soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall’attore” (pg. 17; in dottrina C. Mandrioli,  Diritto processuale civile, I, Giappichelli, Torino, 2007, 55).

    Peraltro la contestazione della titolarità passiva, investendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un’eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. civ.  n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2012, n. 17701).

    Anche per tale motivo, l’accertamento, che deve essere operato dal giudice riguardo la predetta correlazione, si svolge agendo sulla stessa norma di diritto da applicarsi per la decisione del merito della causa, assumendo quindi come vera la ricostruzione dei fatti proposta dall’attore e conseguentemente identificando nel convenuto il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale (Cass. civ., sez, I, 6 aprile 2006, 8040)

    Una seconda eccezione prospettata dalle difese degli enti ecclesiastici atteneva all’avvenuta prescrizione della domanda. Se infatti è vero che l’art. 2947, 3° co., c.c. sancisce che, in caso di reato, il termine di prescrizione del risarcimento è pari a quello prescritto per il reato connesso, tuttavia “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)” [Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713].

    Vi è però da rilevare che la proposizione di domanda giudiziale (ovvero, nella specie, la costituzione di parte civile nel procedimento penale) nei confronti di uno dei coobbligati in solido determina  l’interruzione della prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati, senza necessità che in quel processo venga accertata l’esistenza del vincolo di solidarietà (Cass. civ., 23 aprile 1982, n. 2534).

    Meno convincente, in linea generale, appare un terzo principio enunciato sul punto dal giudice in sentenza, secondo cui il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione sarebbe da individuare nel momento in cui l’attore ha acquisito una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337). Volendo essere pratici, tuttavia, esso appare ragionevole, soprattutto se, operando un’analogia, si rapporta l’ipotesi in relazione alla quale il principio è stato sancito (ovvero i danni provocati da emotrasfuzioni infette) con il caso di specie (laddove il ricordo delle violenze, rimosso, è emerso dal subconscio della minore solo dopo alcuni anni).

    A conferma poi il giudice rileva come le parti ecclesiastiche, pur avendone l’onere, non avessero contestato l’individuazione temporale operata dagli attori del dies a quo del calcolo della prescrizione. Sicchè anche questa eccezione veniva rigettata.

    Un’ultima eccezione sollevata dalla Diocesi e dalla Parrocchia sottolineava come l’accertamento reso nel giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto di reato fosse ad essi inopponibile, in quanto non intervenuti, né chiamati in tale processo in qualità di responsabili civili (in precedenza si veda Trib. Lecce, sez. I pen., ord. 8 ottobre 2012, inwww.penalecontemporaneo.it).

    Detta eccezione è stata disattesa.

    Si deve rammentare che la cosa giudicata rappresenta la forza vincolante che il provvedimento giurisdizionale spiega in quanto decide irrevocabilmente circa la sussistenza della ragione fatta valere in giudizio. Essa consiste nel valore normativo che la decisione assume sia come regola ormai indiscutibile per le parti nei rapporti tra loro, sia come criterio obbligatorio per il giudice in qualunque giudizio futuro sul medesimo oggetto.

    A differenza di quanto si dispone per la materia civile, suol dirsi valere nel diritto penale il principio per cui il giudicato ha efficacia erga omnes. Ciò appare esatto, in quanto, per esempio, la parte lesa, ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, non può mettere nuovamente in questione il fatto escluso dal giudicato penale, neppure in sede separata, e ai limitati effetti del risarcimento (art. 25 cod. proc. pen.).

    Tuttavia più complesso appare estendere tali effetti a soggetti terzi che non abbiano partecipato a tale giudizio.

    Per superare tale ostacolo il giudice rileva come la sentenza emessa dalla Corte d’Appello trentina sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, in quanto il reato si era nel frattempo prescritto, pur facendo salve le statuizioni civili. Ciò comporta quindi che l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato diano luogo ad effetti analoghi a quelli del giudicato civile.

    “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione “ (Cass. civ., 21 giugno 2010, n. 14921; Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 1484).

    Sul punto, premesso che il giudicato a norma dell’art. 2909 cod. civ. “fa stato” tra le parti ed i loro aventi causa, è bene rammentare che il relativo vincolo preclusivo opera in una duplice direzione: in via immediata esplica effetti in ordine al rapporto accertato, impedendo la proposizione di nuove domande relative ad esso (c.d. efficacia diretta); in secondo luogo, ed in via mediata, la sentenza vale rispetto ad altri aspetti dello stesso rapporto (ovvero altri rapporti giuridici) diversi da quelli accertati a questo legati da un nesso si pregiudizialità-dipendenza; la precedente pronuncia non regola direttamente tali rapporti, ma ne condiziona in parte qua il contenuto (c.d. efficacia riflessa o indiretta).

    Con l’espressione efficacia riflessa, peraltro, non si intende una diversa qualità degli effetti ed un diverso vincolo per il giudice e per le parti del secondo giudizio in ordine al rapporto deciso, perché l’accertamento di questo non è né più né meno immutabile di quanto avviene in caso di efficacia diretta, solo che si vuol solo evidenziare che taluni effetti investono un aspetto distinto del rapporto (o addirittura un rapporto distinto da quello oggetto del giudicato) ma giuridicamente collegato ad esso, e gli effetti coinvolgono dunque un diritto sostanziale (dipendente) in ragione dell’efficacia prodottasi in ordine ad una differente situazione soggettiva (pregiudiziale).

    È soltanto il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente) rendendo possibile che esso spieghi i suoi effetti nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa; sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa  (Cass. civ., sez. un, 12 marzo 2008, n. 6523).

    Il giudice ha pertanto riqualificato il giudicato da penale a civile e poi ha valutato la sussistenza di un nesso di condizionamento tra quanto accertato nel giudicato e quanto da accertare (ovvero la responsabilità civile dei convenuti) nel processo in corso.

    In tal senso più di recente si è affermato “ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia proposta separatamente da quella diretta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, contro l’assicuratore, quest’ultimo non è parte necessaria del processo. Pertanto, il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore non era parte non può essere ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso di rendere non più controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza quale è il vincolo di solidarietà che sussiste tra il debito dell’assicurato ex delicto, di natura aquiliana, e quello dell’assicuratore ex lege, di natura indennitaria. A tal fine è necessaria, però, – non esistente nel caso de quo – una condanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi come statuizione che non solo investa la questione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa” (Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241).

    Il Tribunale ha rilevato tale rapporto di condizionamento-dipendenza  sulla base della relazione tra l’illecito commesso dal sacerdote e il titolo di responsabilità a cui sono stati chiamati gli enti ecclesiastici ex art. 2049 c.c., che si traduce in “un rapporto di solidarietà-dipendenza, ove invece la responsabilità del coobbligato-responsabile indiretto può essere invocata solo previo positivo accertamento della sussistenza di responsabilità del coobligato-autore del fatto illecito” (pag. 24 sentenza).

    Si può giungere dunque all’analisi del punto centrale della sentenza, ovvero la qualificazione del rapporto tra sacerdote e Diocesi entro le coordinate dell’art. 2049 c.c.

    Appare incontestato che don Giulio era stato incaricato vicario parrocchiale presso una parrocchia di Bolzano, essendogli affidate le mansioni relative all’educazione pastorale dei bambini e dei giovani e l’organizzazione della catechesi. Ora esclusa la possibilità di configurare una responsabilità diretta degli enti ecclesiatici, mancando un rapporto di immedesimazione organica tra il vicario parrocchiale e la Diocesi/Parrocchia, il giudice ha ritenuto sussistente un rapporto disciplinabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.

    Si rammenta che il principio espresso dall’art. 2049 c.c., secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti», ha costituito e costituisce tutt’ora una delle disposizioni più discusse a livello dottrinale in tema di responsabilità, connettendosi strettamente alla più ampia tematica della configurazione di una teoria generale della liabilitydivisa tra le varie concezioni dei relativi criteri di imputazione.

    Secondo Scognamiglio il criterio del rischio-profitto (imposto da Trimarchi) costituisce tutt’al più una ragione mediata della fattispecie di responsabilità, «il cui fondamento deve ricercarsi invece negli elementi e dati assunti dal disposto normativo»: questi elementi risiederebbero nella circostanza di avvalersi di altri per realizzare un fine o un interesse proprio, ossia il cd. rapporto di preposizione.

    È pur vero che  «una moderna interpretazione della norma non può non commisurarsi tanto ai criteri di organizzazione produttiva della grande impresa contemporanea, quanto al principio, desumibile dall’art. 41, 2° co., Cost., che subordina la legittimazione delle attività economiche all’attitudine ad accollarsi i danni prodotti, secondo canoni di efficienza sociale e non solo economica» (C. Salvi, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 1988, 1241), per cui, in quest’ottica, assodata la natura oggettiva di tale responsabilità, poco importa se la ratio della responsabilità dipenda dal rischio, dalla esposizione al pericolo, dalla preposizione o dalla vicarietà, in quanto il preponente è chiamato a rispondere nei confronti di un terzo del danno cagionato da un soggetto per effetto dello speciale vincolo che lo lega, dal quale nasce il titolo dell’imputazione.

    Notoriamente la responsabilità ex art. 2049 c.c. si configura alla ricorrenza di tre requisiti: a) il fatto illecito commesso dal preposto o commesso; b) il rapporto di preposizione; c) il nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente.

    Se il primo requisito risulta, nel caso di specie, definitivamente accertato in sede penale, è sul rapporto di preposizione che si incentra l’analisi del giudice.

    La terminologia usata dal legislatore, come si desume immediatamente dall’impiego del termine «padrone», appare arcaica, ma, più in generale, leggendo l’articolo «si direbbe che il legislatore sia fermo all’idea dell’azienda domestica, alla fase artigianale dello sviluppo economico: sembra cioè che la civiltà e la tecnica industriale ed i loro problemi siano rimasti estranei al codice». (P. Rescigno, Persona e comunità, Il Mulino, Bologna, 1966, 419)

    Oltre che desueto, il lessico utilizzato nell’art. 2049 c.c. è generico, quanto all’impiego dei termini «committenti», «domestici»  e «commessi»: il primo sostantivo è impiegato solo in tale articolo, gli altri vengono adoperati con significati differenti, così il vocabolo «committente» è utilizzato quale sinonimo di appaltante o di chi si incarica di eseguire una commissione, il termine «domestico» si riferisce a colui che svolge lavori domestici ai sensi della disciplina di cui al Libro V, Titolo IV, Capo II del codice civile, infine «commesso» è il lavoratore subordinato fornito di poteri di rappresentanza dell’imprenditore ai sensi degli artt. 2210-2213 c.c.

    Tuttavia si deve sottolineare come una rigida determinazione degli elementi del rapporto rappresenterebbe «un ostacolo alla rilevazione di una realtà fluttuante e in continua evoluzione» (C. Scognamiglio, Responsabilità civile, in Noviss.DI, XV, 1968, 699), così l’identificazione di tale responsabilità attraverso il termine «institutoria» vuole indicare riassuntivamente la fonte del rapporto dal quale nasce l’obbligazione e la giustificazione del trasferimento del costo del danno in capo al gestore.

    È comunque pacifico che la portata dell’art. 2049 c.c. non possa risolversi esclusivamente nell’individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, dato che il rapporto di preposizione identifica anche le nuove forme di rapporto tra due soggetti posti in posizione asimmetrica.

    «La responsabilità del committente o padrone per il fatto del commesso è subordinata al concorso di due requisiti, cioè che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente, indipendentemente dalla permanenza dell’incarico e dalla continuità della prestazione, e che lo stesso sia legato da un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza da parte di costui sull’operato del primo. Occorre, inoltre, che, tra l’esecuzione dell’incarico e la consumazione dell’illecito, esista, se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’evento lesivo sia stato reso possibile o comunque, agevolato, dall’adempimento dell’incarico» (Cass. 7 luglio 1976, n. 2548, MGC, 1976; Cass. 18 maggio 1976, n. 1748, MGC, 1976; Cass. 27 maggio 1976, n. 1111, MGC, 1976; Cass. 10 gennaio 1975, n. 99, MGC, 1975; Cass. 11 luglio 1975, n. 2766, MGC, 1975; Cass. 10 maggio 1974, n. 1354, MGC, 1974; Cass. 29 marzo 1972, n. 965, MGC, 1972; Cass. 30 dicembre 1971, n. 3776, MGC, 1971).

    Così tra le figure che impegnano la responsabilità del preponente vanno annoverati gli apprendisti (Cass. 10 maggio 2000, n. 5957, GCM, 2000, 980; Cass. 9 novembre 1978, n. 5135, MFI, 1978; Cass. 22 dicembre 1970, n. 2732, RC, 1971, 369), i lavoratori domestici (Cass. 8 agosto 1961, n. 1918, MGI, 1961; Trib. Genova 28 marzo 1961, RGL, 1961, 307; App. Milano 23 ottobre 1958, RGL, 1958, II, 563), la guardia giurata (Cass. pen. 17 marzo 1988, RP, 1989, 394), il catechista di una parrocchia (Trib. Pescara 19 marzo 1998, PQM, 1998, 1, 46), l’elettricista (App. Palermo 27 novembre 2000, GM, 2001, 920), l’istruttore di un circolo sportivo (Trib. Roma 24 marzo 2000, GRom, 2000, 455) ed infine l’istruttore di un’associazione scout (Cass. 26 luglio 2001, n. 10213, MFI, 2001).

    Si può affermare che in definitiva sia l’intensità della subordinazione (da valutare caso per caso) a determinare la sussistenza del rapporto prepositorio, andando oltre l’area del lavoro subordinato in senso proprio, per cui è sufficiente  ad integrare tale rapporto che le sue caratteristiche siano tali da configurare l’attività del preposto come strumentale rispetto all’utilizzazione che ne fa il preponente. (C. Salvi, La responsabilità civile, cit., 1242)

    Il rapporto di preposizione, dunque, non si collega necessariamente con un vincolo formale di subordinazione, configurandosi invece come situazione materiale nella quale si viene a trovare un soggetto nei confronti di un altro. Ne è una prova evidente il fatto che ogni volta che i giudici si sono trovati di fronte a forme di dissociazione tra datore formale e sostanziale, quali il prestito di dipendente o il distacco del lavoratore, hanno sempre individuato il preponente nel soggetto che, anche solo temporaneamente, ha effettivamente e liberamente utilizzato il lavoro altrui.

    Sicchè si è giunti alla conclusione per cui l’art. 2049 c.c. risulta applicabile ogni volta che sussista una relazione qualificata tra l’attività del padrone o del committente e il comportamento dell’ausiliario, come indubbiamente avviene nel contratto di mandato o di agenzia.

    In particolare, per la pronuncia della responsabilità per fatto altrui del mandante – secondo la giurisprudenza consolidata – è necessario che vi sia, oltre alla relazione di occasionalità con l’esecuzione del mandato, la spendita del nome del mandatario e l’apparenza della rappresentanza.

    Così «questa Corte suprema ha ritenuto, nell’ambito dei principi vigenti in materia anzidetta, che il mandante può rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., del fatto illecito commesso dal mandatario nell’esecuzione del mandato. Per altro, affinché possa sussistere la responsabilità indiretta del mandante per il fatto illecito compiuta dal mandatario è indispensabile che l’attività del mandatario, generatrice di responsabilità, possa mettersi in relazione di occasione oggettiva con il mandato, nel senso che il mandatario si sia avvalso della sua qualità e della sua posizione di rappresentante come mezzo per consumare l’illecito, e che, inoltre, la sua attività appaia verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato (Cass. 23 luglio 1976 n. 2013; conf. Cass. 27 giugno 1984 n. 3776)» (Cass. 13 giugno 1986, n. 3937, GCM, 1986, 6; Cass. 23 luglio 1966, n. 2013, GC, 1967, I, 571).

    La disposizione contenuta all’art. 2049 c.c. configura quindi una tipica ipotesi di responsabilità canalizzata sul preponente, ma, per poter essere affermata, postula nel preposto la qualità di rappresentante. Pertanto, non è l’attività di mandatario a poter essere assunta, ai sensi della citata disposizione, come fonte di responsabilità extracontrattuale del mandante, bensì l’utilizzazione della qualità di rappresentante per la consumazione dell’illecito nelle ipotesi in cui il danneggiante abbia agito, oltre che come mandatario, anche nella distinta e non sempre compresente veste di rappresentante, ossia nel caso che atecnicamente continua ad essere indicato nella pratica come mandato con rappresentanza (Cass. 19 dicembre 1995, n. 12945,GCM, 1995, 12).

    Ora determinato che il rapporto di preposizione è ben più ampio del solo rapporto di lavoro subordinato (M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009, 79), si deve verificare se sia possibile configurare una relazione di subordinazione gerarchica (che comporta poteri-doveri di direzione, vigilanza e controllo) tra il Vescovo, a capo della Diocesi, il parroco, quale referente della Parrocchia, e i chierici che svolgono la loro opera in tal ambito.

    Il fatto che quello tra Diocesi/ Parrocchia e chierici non sia un rapporto di lavoro in senso stretto non esclude tuttavia la chiara sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra il chierico e il suo vescovo, fondato sulla tipicità stessa della relazione canonistica, che non può non avere effetti sulla conseguente qualificazione civilistica.

    In base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l’idoneità all’incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di autorità religiosa e morale sui suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla, revocarne e sostituirne il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod. can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2; 519; 520 par. 2).

    Questa specialissima relazione gerarchica fra il vescovo e i suoi sacerdoti, ribadita dal DecretoPresbyterorum ordinis e concretizzata nello specifico dovere di obbedienza stabilito nei cann. 273 Cjc e 370 Cceo, si riflette nel dovere del vescovo diocesano di seguire con particolare sollecitudine i presbiteri curando che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato (cann. 384 Cjc e 192, § 4, Cceo). Vale a dire il complesso dei diritti e dei doveri che concretizzano il loro essere presbiteri al servizio della diocesi, senza limitazioni di sorta (in senso restrittivo però G. Feliciani, Il popolo di Dio, Bologna, il Mulino, 1995, 65).

    Sembrerebbe non sussistere, quindi, alcun ostacolo a considerare il vescovo come “committente” del parroco, ai sensi della norma in esame: al parroco sarebbero, infatti, affidate competenze e compiti propri dell’autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal vescovo.

    Peraltro il ricorso, in ambito ecclesiasticistico, alla peculiare forma di responsabilità indiretta exart. 2049 c.c. vanta qualche precedente, nella nostra giurisprudenza, a proposito dei danni causati da un religioso in un incidente stradale occasionato da incombenze espletate con il consenso del direttore della casa di appartenenza, ma fuori dalle mansioni di economo specificamente disimpegnate (Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, in Dir. eccl., 1985, II, 133 ss.; App. Roma, 18 gennaio 1982, ivi, 1984, II, 476 ss.).

    Vi è da segnalare tuttavia che in dottrina non sono mancate voci che hanno giudicato abnorme tale omologazione del rapporto ecclesiale al nesso tra committente e preposto in quanto assolutamente inconciliabili con la natura delle relazioni esistenti all’interno della Chiesa. Il rapporto del ministro di culto con la confessione prescinde da qualsiasi scopo di carattere immediatamente utilitaristico o strumentale ed evoca piuttosto il ruolo di servizio che tutti i membri dell’organizzazione ecclesiastica ricoprono, nei riguardi della relativa base comunitaria, al fine di perseguire una “utilitas communis”, non propria (A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 2005, 286). Nello stesso senso si è osservato che è sbagliato rapportare la relazione di servizio intercorrente fra il chierico diocesano e la diocesi alle figure tipiche del rapporto di lavoro per attribuire responsabilità patrimoniale al Vescovo per fatti illeciti civili e penali commessi da un chierico diocesano ed imputabili a questi come persona (P. Consorti, La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento, Giappichelli, Torino, 2000, specie 161-171). Va comunque segnalato che nella relazione in parola esistono molti elementi oggettivi che la rendono in parte assimilabile ad una prestazione sinallagmatica, tanto che il facere del presbitero è remunerato in proporzione alla spendita di energie (sul punto cfr. N. Fiorita,Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Milano, Giuffrè, 2003).

    Al tempo stesso, quanto al rapporto, vi è da considerare “l’ipotesi connessa con la missio canonica che il Vescovo conferisce ai chierici incardinati per l’esercizio del ministero”, ove sussiste un dovere canonistico di vigilanza che imputa al vescovo la duplice responsabilità di riparare i danni commessi dal chierico, pro quota (corresponsabilità), e, ai sensi del can. 128, per quanto rapportabile alla negligenza episcopale in materia di supervisione, vigilanza e selezione dei chierici o dei parroci. (M. Cozzolino, Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti, in G. Dalla Torre, P. Lillo (a cura di), Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato, Giappichelli, Torino, 2008, 318-322).

    Se si ha riguardo al tenore della normativa di diritto canonico, non vi è dubbio quindi che faccia capo al Vescovo un particolare «dovere di vigilanza» sull’attività ministeriale del presbitero, il cui negligente o abusivo adempimento può indubbiamente essere fonte di responsabilità secondo il diritto della Chiesa. Anzi, l’esperienza sembra avere dimostrato l’importanza di un corretto esercizio da parte del Vescovo, anche durante la fase antecedente l’ordinazione del sacerdote e il conferimento dell’incarico pastorale, di tutta una serie di specifici obblighi di controllo, previsti dal diritto canonico, e finalizzati proprio ad accertare l’idoneità del candidato ad essere ammesso al percorso di formazione e alla sua proficua prosecuzione.

    Inoltre, già sulla base delle previsioni codicistiche, il Vescovo che abbia conoscenza (diretta o a seguito di denuncia) di fatti rientranti nella previsione del § 2 del can. 1395, c.j.c. – secondo cui il chierico che abbia commesso un delitto contro il sesto precetto del Decalogo, abusando di un minore al di sotto dei 16 anni, deve essere punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti – in quanto titolare della potestà giudiziaria, anche relativamente alla materia penale, ha precisi obblighi finalizzati all’accertamento dei fatti, e quindi alla punizione del colpevole, nonché alla tutela dei soggetti coinvolti attraverso l’adozione di idonee misure cautelari e disciplinari.

    In tali termini se anche si può forse eccepire sulla corretta utilizzazione del termine “sottoposti” riferito ai chierici rispetto al vescovo, ma non anche ai religiosi ed alle religiose rispetto ai propri “superiori”, comunque, al di là di elementi linguistici formali, non è facilmente contestabile che tra chierici e vescovi sussiste una relazione gerarchica che “sottopone” i primi all’altro (L. Navarro (a cura di),  L’istituto dell’incardinazione:natura e prospettive, Giuffrè, Milano, 2006).

    Si rinvia per ulteriori riferimenti alle pagg. 29-30 della sentenza in commento.

    Il giudice, svolta tale analisi, conclude per la sussistenza di un rapporto di preposizione fra vicario parrocchiale e Parrocchia, nonché tra vicario e Diocesi, in quanto attraverso l’attività di quest’ultimo l’ente ecclesiastico raggiunge i fedeli, così realizzando gli scopi pastorali immanenti all’ente stesso; dunque l’attività dei sacerdoti non può che rivelarsi  come latamente strumentale rispetto alle finalità dell’ente di appartenenza.

    Quanto al requisito del nesso di occasionalità fra incombenze e fatto dannoso, si deve rilevare come il panorama giurisprudenziale non offra, almeno nell’ultimo periodo, particolari spunti di riflessione, nella misura in cui il principio dell’occasionalità necessaria appare pienamente consolidato, nel senso di darne una lettura piuttosto ampia. L’accertamento del rapporto di causalità tra l’illecito e l’esercizio delle incombenze è svolto infatti con regole elastiche in base alle quali non è richiesta alcuna formalizzazione del rapporto di preposizione sotto il profilo eziologico: in questo senso non è necessario l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità in senso stretto, essendo sufficiente la sussistenza di una condizione di occasionalità necessaria, che abbia reso possibile o agevolato la condotta illecita del preposto.

    «La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 c.c., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. è infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria., nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro» (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, GCM, 2008, 3; Cass. 24 gennaio 2007 n. 1516, GCM, 2007, 1; Cass. 29 settembre 2005 n. 19167, GCM, 2005, 9; Cass. 7 gennaio 2002 n. 89, GCM, 2002, 1; Cass. 17 maggio 2001 n. 6756, GCM, 2001, 5; Cass.  13 novembre 2001 n. 14096, GCM, 2001, 11; Cass. 20 marzo 1999 n. 2574, GCM, 1999, 3; Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, GCM, 1998, 12; Cass. 7 agosto 1997 n. 7331, GCM, 1997, 7-8; Cass.  9 giugno 1995 n. 6506, GCM, 1995, 6).

    La formula dell’occasionalità necessaria si compone di due elementi: l’occasione e la necessarietà. Da un lato, tramite il riferimento al concetto di occasione si vuole evidenziare come non sia necessario che l’esercizio delle mansioni assurga al ruolo di causa dell’illecito, secondo le regole generali dettate dagli articoli 40 e 41 del codice penale. D’altra parte, il richiamo alla nozione di necessità significa che l’espletamento delle incombenze affidate al commesso deve inserirsi quale componente, appunto, necessaria nella situazione dalla quale l’evento è scaturito, nel senso di averlo favorito o averlo reso almeno possibile.

    Tuttavia, posto che anche l’arbitraria tracimazione dai compiti propri del preposto realizza un comportamento abusivo o comunque illegittimo, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto, invece, insufficienti, per escludere il rapporto di occasionalità necessaria, l’eventuale abuso del preposto o la illegittimità del suo operato se l’attività si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente e, conseguentemente, ritiene che il riferimento della condotta all’ente stesso può venire meno solo quando il preposto agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, e che quindi il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri dell’ente, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il soggetto autore dell’illecito è inserito.

    Nel caso di specie l’incontro tra don Giulio e la minore è stato agevolato, se non addirittura reso possibile, dalle mansioni che questi svolgeva presso la Parrocchia. Poiché, poi, preposto all’organizzazione della pastorale giovanile era proprio l’autore del reato (che, come emerge anche dalla lettura della sentenza della Cassazione penale, risulta sia stato coperto dal suo parroco che non voleva scandali stante la sua imminente nomina a vicario del Vescovo)  risulta evidente il nesso di occasionalità necessaria fra le incombenze da questi esercitate (istruzione religiosa dei minori e cura dei corsi) ed il fatto-reato, nel senso che le prime hanno occasionato, o meglio agevolato, la commissione del secondo (cf. pagg. 31-33 sentenza).

    Ritenuta sussistente la responsabilità solidale dei convenuti enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice li ha condannati in uno con don Giulio al risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli attori come liquidato nella sentenza della Corte d’Appello, rinviando all’istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale futuro.

    Alla fine anche l’Italia ha il suo “leading cases” in materia di risarcimento del danno da pedofilia a carico della Chiesa-Istituzione; ciò è dovuto al coraggio di una ragazza, alla tenacia dei suoi genitori, unita alla capacità e all’impegno del loro avvocato e all’indipendenza intellettuale di un bravo giudice, i quali ci ha fatto dono, senza dubbio con un pesante prezzo personale, di uno di quei casi che, passo dopo passo, punteggiano la storia del diritto di un paese e ne consentono l’avanzamento. Casi che chiamano gli studiosi a riflettere sull’essenza stessa del diritto e sulle sue connessioni con l’evoluzione della società, in tutte le sue sfaccettature: la garanzia dei diritti, la separazione dei poteri, il principio di laicità, il rapporto tra il diritto e la legge, tra il diritto e la morale.

    Per riferimenti ulteriori in dottrina si veda:

    D.G. ASTIGUETA, La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali, in Periodica de re canonica, 2004,  623-691:

    N. BARTONE, Il conflitto d’obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale, in Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, LEV, 2012, 149-198; 

    P. CONSORTI, La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013;

    A. LICASTRO, Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2010;

    A. LICASTRO, Riappare un “deja vu” nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013.

    Si ringrazia l’avv. Gianni Lanzinger per la concessione della sentenza

     

  • IL “CACCIATORE” DI PRETI PEDOFILI «VITTIMEINVITATEA RITRATTARE»

    IL “CACCIATORE” DI PRETI PEDOFILI «VITTIMEINVITATEA RITRATTARE»

    Nuova segnalazione di Zanardi alla Procura:pressing della Curia anche sui familiari
    SAVONA. «Figure interne alla curia hanno avvicinato alcune vittime di pedofilia tentando di farle ritrattare. Ho segnalato i gravi fatti alla Procura della Repubblica di Savona, al corrente degli episodi, che valuterà se intervenire». È una rivelazione pesante quella di Francesco Zanardi, responsabile della Rete l’Abuso, che, il giorno dopo l’intervista choc di Luisa Bonello, aggiunge un ulteriore tassello alla vicenda pedofilia savonese. Aprendo,però,un nuovo spiraglio di dialogo con la chiesa romana. «Non escludiamo una collaborazione diretta con la chiesa romana bypassando i vescovi che, ad oggi, sembrano i maggiori responsabili dell’omertà nei casi di abusi su minori nelle parrocchie», il commento di Zanardi. Ma a colpire ancora una volta la chiesa savonese è la nuova denuncia lanciata da Zanardi. «Il fatto che segnaliamo è gravissimo–commenta– Diverse vittime di abusi, e alcuni dei loro familiari, sono stati contattati e raggiunti da persone che hanno tentato di spingere alla ritrattazione. Per questo ho giudicato essenziale segnalare in Procura tali vergognose azioni. Starà alla Magistratura decidere se intervenire. Si tratta, però, di un modo di operare non solo inaccettabile, ma estremamente grave». E aggiunge: «La dottoressa Bonello dice di essere stata usata per portare informazioni all’interno della curia. Noi abbiamo le testimonianze di chi, da vittima, è stata addirittura invitata a ritrattare. Il dramma è che si tratta esclusivamente di ex cattolici: di persone, cioè, credenti, che frequentavano la chiesa e che sono state abusate proprio da chi professava la fede». Non solo accuse, da parte del referente di Rete l’Abuso, associazione attiva in tutta Italia,ma una proposta inviata al Papa e al Vaticano. «L’attività della Rete – dice Zanardi –è partita da Savona,dal mio caso personale legato alle violenze subite da Nello Giraudo mettendo in evidenza gli altri gravi casi e portando a testimoniare numerose vittime. Il nostro lavoro, però,è oggi diffuso in tutta la nazione e, purtroppo, porta alla luce sempre la stessa dinamica: a bloccare il meccanismo della denuncia sono i vescovi. A Savona ne abbiamo la prova, come dimostrano i dossier e le lettere che la Magistratura ha reperito nella cassaforte della curia».Da qui la proposta di Rete L’Abuso. «Abbiamo rivolto una proposta al Papa e ai suo stretti collaboratori– dice Zanardi.– Ossia, offriamo una collaborazione nel sistema delle segnalazioni. Siamo disposti a segnalare i casidirettamenteaRomainmodochesiailVaticanoainterveniresenzadoverattendere le denunce dei vescovi che, a quanto pare, non arrivano mai. Si tratta di una proposta e un tentativo di apertura che offriamo, non rinunciando, in ogni caso, al nostro ruolo di sorveglianza e di tutela».Una soluzione che potrebbe capovolgere il modo di operare. «Si tratta di un modo per spezzare il meccanismo dell’omertà–conclude Zanardi–se davvero la Chiesa intende farlo. Anche perché il meccanismo di denuncia da parte delle curie e da parte dei vescovi si è dimostrato fallimentare. Se una savonese è dovuta andare direttamente a Roma per consegnare al Papa quello che altri avrebbero dovuto rendere noto, mi sembra evidente che qualcosa non funzioni». E la conclusione:«Le vittime hanno bisogno di tutele e di verità. Vedremo se la nostra proposta verrà accolta e se, davvero, il Vaticano garantirà questo nuovo corso di trasparenza di cui parla». S. C.

    Il SECOLO XIX Savona

  • Emilia Romagna, per il 42% è “accettabile” il sesso con minori

    Emilia Romagna, per il 42% è “accettabile” il sesso con minori

    E’ quanto emerge da indagine Ipsos per Save the Children

    Le interazioni sessuali tra adulti e adolescenti risultano “accettabili, sempre o a volte, siano esse virtuali o fisiche per il 42%” degli emiliano-romagnoli. E’ quanto emerge da una indagine condotta da Ipsos per ‘Save the Children’ e realizzata in occasione del ‘Safer Internet Day 2014’, la giornata dedicata dalla Commissione Europea alla sensibilizzazione dei più giovani ad un uso corretto e consapevole della Rete.
    Nel dettaglio, spiega una nota, “l’interrelazione sessuale tra un minore e un adulto è ritenuta accettabile sempre da circa un emiliano-romagnolo su 6 (15%), cui si aggiunge un ulteriore 27%, uno dei valori più alti in Italia e nettamente superiore alla media nazionale del 18%, che la ritiene accattabile ad alcune condizioni”.
    Secondo i dati del sondaggio, ancora, “sono molti coloro che si affacciano alla Rete per colmare un importante vuoto relazionale e affettivo della vita reale: il 19% degli emiliano-romagnoli afferma di utilizzare il Web, soprattutto i social network, per conoscere persone disponibili a fare amicizia o ad intrattenere un rapporto di affetto o amore. Il 31% degli adulti ha tra i propri contatti adolescenti che non conosce personalmente (+9% rispetto alla media nazionale) e l’84% degli emiliani pensa che le interazioni sessuali tra adulti e adolescenti siano diffuse e trovino in Internet il principale strumento per iniziare e sviluppare la relazione, che può sfociare nell’incontro fisico. Un emiliano su 10 – infine – attribuisce la responsabilità dell’iniziativa di contatto agli adolescenti”.

    http://www.gazzettadiparma.it/news/mamma/165879/Emilia-Romagna–per-il-42.html

  • Nuova segnalazione di Zanardi alla procura: pressing della curia anche sui familiari

    Nuova segnalazione di Zanardi alla procura: pressing della curia anche sui familiari

    SAVONA. «Figure interne alla curia hanno avvicinato alcune vittime di pedofilia tentando di farle ritrattare. Ho segnalato i gravi fatti alla Procura della Repubblica di Savona, al corrente degli episodi, che valuterà se intervenire». E una rivelazione pesante quella di Francesco Zanardi, responsabile della Rete l’Abuso, che, il giorno dopo l’intervista choc di Luisa Bonello, aggiunge un uiteriore tassello alla vicenda pedofilia savonese. Aprendo, però, un nuovo spiraglio di dialogo con la chiesa romana «Non escludiamo una collaborazione diretta con la chiesa romana bypassando i vescovi che, ad oggi, sembrano i maggiori responsabili dell’omertà nei casi di abusi su minori nelle parrocchie», il commento di Zanardi.

    Ma a colpire ancora una volta la chiesa savonese è la nuova denuncia lanciata da Zanardi. «li fatto che segnaliamo è gravissimo – commenta- Diverse vittime di abusi, e alcuni dei loro familiari, sono stati contattati e raggiunti da persone che hanno tentato di spingere alla ritrattazione. Per questo ho giudicato essenziale segnalare in Procura tali vergognose azioni. Starà alla Magistratura decidere se intervenire. Si tratta, però, di un modo di operare non solo inaccettabile’ ma estremamente grave». E aggiunge: «La dottoressa Bonello dice di essere stata usata per portare informazioni all’interno della curia. Noi abbiamo le testimonianze di chi, da vittima, è stata addirittura invitata a ritrattare. Il dramma è che si tratta esclusivamente di ex cattolici: di persone, cioè, credenti, che frequentavano la chiesa e che sono state abusate proprio da chi professava la fede». Non solo accuse, da parte del referente di Rete l’Abuso, associazione attiva in tutta Italia, ma una proposta inviata al Papa e al Vaticano. «L’attività della Rete – dice Zanardi – è, partita da Savona, dal mio caso personale legato alle violenze subite da Nello Giraudo mettendo in evidenza gli altri gravi casi e portando a testimoniare numerose vittime. Il nostro lavoro, però, è oggi diffuso in tutta la nazione e, purtroppo, porta alla luce sempre la stessa dinamica: a bloccare il meccanismo della denuncia sono i vescovi. A Savona ne abbiamo la prova, come dimostrano i dossier e le lettere che la Magistratura ha reperito nella cassaforte della curia». Da qui la proposta di Rete L’Abuso. ,<Abbiamo rivolto una proposta al Papa e ai suo stretti collaboratori – dice Zanardi ¬ Ossia, offriamo una collaborazione nel sistema delle segnalazioni. Siamo disposti a segnalare i casi direttamente a Roma in modo che sia il Vaticano a intervenire senza dover attendere le denunce dei vescovi che, a quanto pare, non arrivano mai. Si tratta di una proposta e un tentativo di apertura che offriamo, non rinunciando, in ogni caso, al nostro ruolo di sorveglianza e di tutela”,>. Una soluzione che potrebbe capovolgere il modo di operare. «Si tratta di un modo per spezzare i! meccanismo dell’omertà – conclude Zanardi – se davvero la Chiesa intende farlo. Anche perché il meccanismo di denuncia da parte delle curie e da parte dei vescovi si è dimostrato fallimentare. Se una savonese è dovuta andare direttamente a Roma per consegnare al Papa quello che altri avrebbero dovuto rendere noto, mi sembra evidente che qualcosa non funzioni». E la conclusione: «Le vittime hanno bisogno di tutele e di verità. Vedremo se la nostra proposta verrà accolta e se, davvero, il Vaticano garantirà questo nuovo corso di trasparenza di cui parla>.

    S.c.