Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Pedofilia, soldi, potere e omissioni La tragedia della diocesi di Savona

    Pedofilia, soldi, potere e omissioni La tragedia della diocesi di Savona

    Superando dolore e vergogna Francesco Zanardi, molestato da ragazzo, ha portato allo scoperto una catena di scandali. Denunciandoli sul suo blog e anche con volantini distribuiti in piazza. Per la magistratura i vertici della Curia non hanno pensato a tutelare i minori ma solo a “salvaguardare l’immagine della diocesi”. Quella lettera a Ratzinger, prima che diventasse Papa

    Marco Preve SAVONA – Per raccontare il trauma inferto a un’intera comunità da alcuni casi disvelati di pedofilia commessi da sacerdoti  e da almeno altri cento che resteranno per sempre sepolti nel cuore di giovani vittime oggi adulte, è giusto partire da quattro righe scritte dal giudice Fiorenza Giorgi in un’ordinanza di archiviazione che, moralmente, è impietosa come una ghigliottina. “È triste dire come la sola preoccupazione dei vertici della curia fosse quella di salvaguardare l’immagine della Diocesi, piuttosto che la salute fisica e psichica dei minori che erano affidati ai sacerdoti della medesima”.

    La diocesi è quella di Savona. Uno degli uomini di quella curia, è oggi uno dei cardinali più potenti della Chiesa, monsignor Domenico Calcagno, già responsabile degli affari economici della Cei, poi ai vertici dell’Apsa, l’amministrazione che cura il patrimonio immobiliare del Vaticano e oggi nella Commissione di controllo dello Ior. In politica qualcuno avrebbe potuto ritenerlo un impresentabile per le elezioni. Ed è così che lo definisce l’associazione l’Abuso, che ha lanciato un appello perché non faccia parte del conclave.

    Se questa storia dove gli abusi si mescolano agli affari, ai soldi e al potere, si può oggi raccontare, il merito va riconosciuto in primis a Francesco Zanardi, 43 anni, molestato quando era ragazzo dal suo parroco, don Nello Giraudo. Francesco riesce a superare la vergogna, il dolore, il rischio di essere additato come un folle, e a molti anni di distanza dalle violenze subite, le denuncia. È un fiume in piena che conosce molti segreti della curia savonese. E li racconta: sui blog, sui volantini distribuiti in piazza, ma anche a palazzo di giustizia. Il procuratore Francantonio Granero e il pm Giovanni Battista Ferro per tre anni affronteranno una prova umana, ancor prima che professionale, pesante, insana.

    Dentro l’inchiesta, ma non necessariamente dentro le carte, ci sono 32 anni di una vicenda sconvolgente per una città di provincia come Savona, 60 mila abitanti, un porto, tante ex industrie, il commercio, buona qualità della vita, un elettorato da sempre schierato a sinistra.

    Alcuni sacerdoti pedofili hanno approfittato del loro ruolo all’interno di gruppi scout, ma anche di case di accoglienza e centri in cui i minori avrebbero dovuto essere ancor più tutelati, per abusare ripetutamente di bambini e adolescenti. Persone che oggi sono padri di famiglia, liberi professionisti, operai, impiegati, uomini delle istituzioni. E nessuno ha dimenticato. Fin dall’inizio la devianza di quei sacerdoti malati è nota agli altri preti della diocesi e alle gerarchie. Ma ognuno di loro, però, sembra avere a sua volta qualcosa da nascondere o proteggere, chi l’omosessualità (anche se non pedofila), chi la scalata al potere.

    Don Carlo Rebagliati è uno di loro. Pochi mesi fa, prima della sua morte, in un’intervista a Repubblica raccontava la sua vita da omosessuale, i suoi tanti amori sempre ipocritamente “non visti” dai vescovi, la sieropositività. Ed è lui che dopo tanti anni fornisce con la sua testimonianza il supporto di cui hanno bisogno gli investigatori per trovare conferma alle accuse di Zanardi. Oltre a don Rebagliati, che verrà poi emarginato dalla sua chiesa anche perché, lui che ne fu a lungo economo, racconterà situazioni poco chiare riguardanti la gestione finanziaria della diocesi (sulle quali c’è un altro filone d’inchiesta ancora aperto), decidono di parlare anche altri religiosi come don Bof e don Lupino. Ognuno con la propria sofferenza, con il proprio disagio.

    Emergono così le coperture date a don Barbacini, insegnante al liceo classico Chiabrera, già condannato una decina di anni fa per episodi analoghi, ma arrivano anche nuove testimonianze. E alla fine anche don Nello Giraudo, nel frattempo ridotto allo stato laicale ma accolto in un convento in qualità di cuoco e factotum, verrà condannato. Lui che abusò di Zanardi quando era poco più che bambino, patteggia un anno per l’unico episodio che la Procura riesce a salvare dalla prescrizione.

    Tre vescovi finiscono nel mirino, i monsignori Sanguineti, Lafranconi e Calcagno che si sono succeduti a cavallo tra la fine degli anni 90 e il decennio successivo. Lafranconi finisce indagato ma, causa prescrizione, il gip Giorgi lo archivia pur definendo il suo comportamento “assolutamente omissivo”. Quasi tutti, ai vertici della curia savonese, sapevano delle violenze di don Giraudo, ma quasi tutti si giravano dall’altra parte. E anche chi fece qualcosa si mosse, secondo il gip Giorgi, solo per convenienza.

    È il caso di monsignor Calcagno: “Le prime iniziative dirette a tutelare la comunità dei fedeli furono assunte, sia pure a malincuore come dimostra la corrispondenza con la congregazione per la dottrina della fede, soltanto dal suo (di Lafranconi, ndr) successore monsignor Calcagno che impose a Giraudo la chiusura della comunità e, nel trasferirlo ad altro incarico, dispose che non avesse contatti con i minori”.

    La corrispondenza cui si riferisce il giudice è il retroscena forse più destabilizzante per il Vaticano. L’8 settembre del 2003 il vescovo Calcagno scrive al prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede cardinal Joseph Ratzinger per informarlo con una lettera accompagnata da un voluminoso fascicolo del caso di don Giraudo, dello spostamento che ha deciso per ragioni di opportunità e del desiderio del prete pedofilo di continuare “un impegno pastorale”. Calcagno aggiunge che “Per quanto possibile intendo evitare che abbia comunque responsabilità che lo mettano a contatto di bambini o adolescenti”. Per quanto possibile. Come dire, facciamo quel che possiamo. Non si conosce l’eventuale risposta del futuro Papa. I prelati che successivamente confermeranno di aver saputo delle tendenze di Giraudo spiegheranno di essere stati essi a conoscenza durante la confessione e quindi di essere tenuti al segreto.

    Nel fascicolo inviato a Ratzinger c’era anche una relazione del 22 agosto,  siglata dal vicario generale della diocesi monsignor Andrea Giusto nella quale, dopo aver spiegato che don Giraudo si era affidato alle cure “di un religioso psicologo nel tentativo di ritrovare un migliore equilibrio” specificava come “nulla è trapelato sui giornali e non ci sono denunce in corso”. La Diocesi e il Vaticano potevano stare tranquilli.

  • Pedofilia, in Australia i vescovi collaborano con le autorità civili

    Pedofilia, in Australia i vescovi collaborano con le autorità civili

    Pedofilia, in Australia i vescovi collaborano con le autorità civili
    di Franca Giansoldati

    CITTA’ DEL VATICANO – Importante svolta dell’episcopato australiano colpito da una serie di scandali legati alla pedofilia.
    I vescovi, dopo una consultazione interna, non solo hanno scelto di abolire la prescrizione per i reati di pedofilia ma hanno deciso di accogliere l’obbligo di denunciare i preti pedofili alle autorità civili «con l’eccezione delle informazioni raccolte durante il sacramento della confessione». Un giro di vite vero e proprio per fare in modo che la giustizia (civile) possa operare congiuntamente alla Chiesa per estirpare questa piaga e punire tutti coloro che si sono macchiati di questo crimine.

    Il presidente della Conferenza episcopale, monsignor Denis Hart, arcivescovo di Melbourne, in un comunicato diffuso alla vigilia dell’apertura dell’Assemblea plenaria si è dichiarato totalmente favorevole al sostegno degli orientamenti maturati nella Royal Commission, la Commissione d’inchiesta nazionale istituita dal Governo federale per fare luce sul triste fenomeno.

    «Non ci deve essere alcun ostacolo che impedisca alla nostra società di affrontare questo problema» ha dichiarato l’arcivescovo alla Radio Vaticana. «Il male degli abusi sessuali è così grave e orribile che l’unico modo per dare pace alle vittime è di portare alla giustizia i colpevoli». Monsignor Hart ha ribadito il parere favorevole espresso due settimane fa dai vescovi alla Royal Commission: «Sarà un momento di verità».

    Una relazione presentata recentemente alla Commissione parlamentare di inchiesta dello Stato di Victoria dalla Chiesa locale chiedeva di estendere l’obbligo della denuncia anche al personale religioso. L’opinione pubblica è ancora sotto choc dopo la tesi di un docente del Royal Institute of Technology di Melbourne, Des Cahill, secondo il quale, stando ai dati, in Australia, il sommerso sarebbe enorme. Fra coloro che hanno studiato al seminario nazionale Corpus Christi College quasi 1 sacerdote su 20 avrebbe compiuto atti di abuso sessuale su minori tra il 1940 e il 1966 (pari a 14 su 378 preti condannati). La maggioranza dei cattolici si dice assolutamente favorevole a che venga fatta chiarezza sui casi di pedofilia anche nella Chiesa.

    Ma a sollevare più scandalo era stato un rapporto della commissione parlamentare secondo cui oltre 600 bambini avrebbero subito violenze da sacerdoti a partire dagli anni Trenta. Inoltre secondo il documento, almeno 620 adolescenti sarebbero state vittime di abusi con una maggioranza di casi tra gli anni ’60 e ’80. L’arcivescovo Hart ha parlato pubblicamente di episodi «orribili e vergognosi». Le associazioni delle vittime sostengono, invece, che i giovani abusati sarebbero molti di più, oltre 10.000.

    IL Papa durante la visita a Sidney, nel luglio 2008, per la Giornata mondiale della Gioventù, aveva incontrato alcune delle vittime chiedendo loro scusa per il male subito, incoraggiando i vescovi a dare tutto il supporto psicologico possibile, alle famiglie e alle vitime segnate da questi traumi indelebili.
    Mercoledì 28 Novembre 2012 – 18:24
    Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Novembre – 13:06

    http://www.ilmessaggero.it/primopiano/vaticano/pedofilia_vaticano_australia/notizie/234654.shtml

  • Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    Sfruttamento sessuale dei minori: la Convenzione di Lanzarote è legge

    LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (12G0192)

    (GU n. 235 del 8-10-2012)

    “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume.”

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

    1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Autorita’ nazionale

    1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’ nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.
      2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’ transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»; b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o piu’ delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all’articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il seguente: «La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»; g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all’articolo 600-ter: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato; l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»; m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma d
      ell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l’articolo 602-bis e’ abrogato; o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della situazione di necessita’ del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
      «Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all’articolo 609-quater: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). -Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all’articolo 609-nonies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all’articolo 609-decies: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei geni
      tori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

    Art. 5

    Modifiche al codice di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’ inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’ inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
      f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

    Art. 6

    Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

    1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

    Art. 7

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

    1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
      2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».
      3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

    Art. 8

    Confisca

    1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

    1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
      «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

    Art. 10

    Clausola di invarianza

    1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

      NAPOLITANO

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

      Severino, Ministro della giustizia

      Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

      Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 2326): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009. Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre 2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio 2010. Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
    Senato della Repubblica (atto n. 1969): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010; il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21 ottobre 2010. Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Camera dei deputati (atto n. 2326-B): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con modificazioni, l’11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 1969-B): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011; il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012. Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011; l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 2326-D): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 1969-D): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17 luglio 2012. Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato, definitivamente, il 19 settembre 2012.


    Allegati

    …omissis…

    FONTE

  • Cile, un vescovo sotto inchiesta per abusi di minori

    Cile, un vescovo sotto inchiesta per abusi di minori

    4/10/2012
    Cile, un vescovo sotto inchiesta per abusi di minori
    La Santa Sede ha avviato un’indagine nei confronti di Marco Antonio Órdenes Fernández. Il prelato “a riposo” in Perù, è tornato nel Paese
    Andrés Beltramo Álvarez
    Città del Vaticano

    La Chiesa cattolica del Cile ha dovuto affrontare, questa settimana, una notizia inattesa. La Santa Sede ha aperto un’inchiesta nei confronti del vescovo della diocesi di Iquique, nella regione di Tarapacá, Marco Antonio Órdenes Fernández, per denunce di abusi sessuali nei confronti di minori. La nunziatura apostolica di Santiago ha confermato la notizia. Mentre i suoi fedeli si trovano in stato di shock, il religioso li avrebbe abbandonati sin da settembre, quando si è recato in Perù per seguire una presunta terapia medica.

    La situazione è grave e ci sono pochi precedenti. Quello più famoso è lo scandalo dell’ex vescovo di Bruges (nel Belgio), Roger Vangheluwe, che ha presentato le sue dimissioni nell’aprile del 2011 dopo aver ammesso in pubblico l’abuso di un suo nipote. Il caso cileno, però, è un po’ diverso, perché l’imputato non ha mai ammesso la colpa né ha presentato le dimissioni, nonostante l’inchiesta nei suoi confronti sia cominciata più di cinque mesi fa.

    In Cile come a Roma si attendono un intervento della Congregazione per i Vescovi del Vaticano, per chiedere le dimissioni del religioso “per cause di forze maggiori” o per proporre la sua destituzione al Pontefice, come avvenuto in altri casi simili. Soprattutto perché, secondo la testimonianza di una delle vittime, le accuse avrebbero un alto grado di affidabilità.

    Lo scorso 2 ottobre, l’ambasciata vaticana in Cile ha steso un breve comunicato nel quale riconosceva gli sviluppi dell’inchiesta dallo scorso aprile e chiariva anche che, trattandosi di un vescovo, la procedura è in mano alla Santa Sede, tramite il nunzio apostolico Ivo Scapolo, che ha gestito con assoluta serietà tutta la vicenda.

    «Sin dall’inizio di questo caso, la nunziatura ha cercato di offrire supporto psicologico e accompagnamento per le persone colpite, ed è anche stata in contatto con monsigniore Órdenes, che ha chiesto un permesso medico», si legge nella nota.

    Lo stesso giorno, il dipartimento di comunicazioni della diocesi di Iquique ha confermato che il religioso «soffre di una vecchia complicazione al fegato, che ha finito per diventare uno scompenso enzimatico e un acuto stato di stress». Sarebbe questo, dunque, il motivo del suo viaggio in Perù: a riposo su consiglio dei medici.

    Ma è significativo il fatto che, nel mezzo dell’inchiesta, il prelato abbia avuto il permesso di uscire dal paese. In ogni caso, se la richiesta delle sue dimissioni non procedesse, per mancanza di prove, andrebbe avanti in ogni caso per motivi di salute, perché risulta evidente che le sue condizioni mediche gli hanno impedito di compiere i suoi doveri di vescovo.

    Perciò il Nunzio Scapolo si è recato ieri alla città cilena di Arica nella quale si trova il religioso, dopo il suo ritorno dalla vicina località di Tacna in Perù.

    L’inchiesta canonica, comunque, non è la prima nei confronti del pastore di Iquique. Un giudice di Tarapacá ha riconosciuto che era stato indagato nel 2009 per una denuncia di abusi sessuali presentata dai genitori di una vittima maggiorenne.

    «Io non chiedo soldi: chiedo giustizia e serenità per me […] Vorrei soltanto vederlo lontano dal sacerdozio, e chiedo da lui il riconoscimento e l’assunzione delle sue responsabilità», aveva affermato in un’intervista con CNN Rodrigo Pino, il quale accusa il religioso di aver abusato di lui quando aveva 15 anni ed era il suo chierichetto. Ha anche aggiunto che «nella via di Dio c’è gente buona e gente cattiva. Io ho sperimentato la cattiveria con tutto il male che mi ha fatto, perché in quel momento io ho messo in questione anche la mia identità sessuale». Lo scorso 3 ottobre, lo stesso Pino ha rivelato di aver ricevuto «una risposta molto positiva dal Vaticano, una risposta che ci ha rallegrati». Ma Pino non ha voluto fornire più dettagli.

  • Australia, arrestato ex vicario che coprì casi di pedofilia

    Australia, arrestato ex vicario che coprì casi di pedofilia

    31/08/2012
    Australia, arrestato ex vicario che coprì casi di pedofilia
    Preti australiani

    Preti australiani
    Padre Tom Brennan è imputato di omissioni di denuncia di gravi reati, relativi ad abusi nei confronti di giovani da parte di un ex sacerdote John Denham

    L’ex vicario generale di una diocesi è il primo sacerdote cattolico in Australia arrestato e incriminato per aver tenuto nascoste le denunce di reati di pedofilia di un altro prete. Padre Tom Brennan, 74 anni, è imputato di omissione di denuncia di gravi reati, relativi ad abusi sessuali su due ragazzi da parte dell’ ex sacerdote John Denham.

    I reati sarebbero stati commessi verso la fine degli anni Settanta in una scuola di Newcastle, a nord di Sydney, in cui padre Denham era insegnante e padre Brennan il preside.

    Il sergente Kristi Faber, detective di una task force dedicata agli abusi di pedofilia in istituzioni religiose, ha accusato Brennan anche di otto episodi di abuso su un ragazzo di 8 anni in una chiesa, nel 1984 e 1985, e di due reati di
    aggressione fisica per aver infierito contro i due ragazzi dopo che avevano denunciato di aver subito abusi da Denham.

    Il dott. Bernard Barrett, del gruppo di supporto delle vittime di religiosi pedofili, ha descritto le incriminazioni come «una pietra miliare in Australia». «È la prima volta che un leader religioso di tale livello è incriminato per aver nascosto reati di pedofilia di un altro presunto trasgressore», ha detto.

    Il vescovo di Newcastle, Bill Wright, in un comunicato esprime «profonda tristezza». «Dobbiamo trovare la forza dentro di noi per sostenere coloro che guardano alla Chiesa perchè spieghi l’inspiegabile», dichiara fra l’altro.

    22/09/2012
    Australia, rapporto choc: 600 bimbi abusati da preti tra il 1930 e il 1980
    La piaga della pedofilia

    La denuncia arriva della chiesa cattolica. L’arcivescovo di Melbourne: “Episodi vergognosi”

    Oltre 600 bambini hanno subito violenze da sacerdoti a partire dagli anni ’30 del secolo scorso in Australia. Lo afferma la chiesa cattolica dello Stato di Vittoria, in un rapporto presentato a una commissione parlamentare, ripreso dai media nazionali. Secondo il documento, almeno 620 adolescenti sono stati vittime di abusi sessuali con una maggioranza di casi registrati tra gli anni ’60 e ’80.

    L’arcivescovo di Melbourne, Denis Hart, in una nota diffusa alla stampa, parla di episodi “orribili” e “vergognosi”, mentre le associazioni delle vittime sostengono che i giovani abusati potrebbe essere oltre 10.000.

    Durante la visita in Australia nel luglio 2008, papa Benedetto XVI ha incontrato alcune delle vittime e ha chiesto pubblicamente scusa per gli abusi.

    16/11/2012
    In Australia aperta un’inchiesta federale sugli abusi sessuali
    Melbourne

    Melbourne
    La premier Julia Gillard è intenzionata a far luce alle centinaia di accuse
    Maria Teresa Pontara Pederiva
    Roma

    Un mese fa aveva destato scalpore l’affermazione di un docente presso il Royal Institute of Technology di Melbourne, Des Cahill, secondo il quale, stando ai dati, in Australia , precisamente fra quanti avevano studiato al Corpus Christi Colleg (il seminario), quasi 1 sacerdote su 20 avrebbe compiuto atti di abuso sessuale su minori tra il 1940 e il 1966 (14 su 378 preti condannati).

    “Cristiani ossessionati dal sesso” era stata la risposta di Zac Alstin, ricercatore di bioetica ad Adelaide: dentro la Chiesa esistono persone con un approccio “malsano” nei confronti della morale sessuale.

    Ed è di questi giorni la notizia dell’apertura di un’inchiesta federale sugli abusi all’interno di istituzioni statali o religiose con centinaia di accuse a partire dalla metà degli anni ‘90: non è sotto torchio solo la Chiesa, ma centinaia scuole e comunità, circoli sportivi e attività ricreative. La premier australiana Julia Gillard ha dichiarato alla stampa: “troppi bambini hanno subito abusi in questi anni, ma hanno visto anche adulti deluderli perché è stata tradita la loro fiducia in chi ha compiuto l’abuso e contemporaneamente nei confronti di quelli che avrebbero potuto aiutarli e non l’hanno fatto”.

    Il cardinale George Pell, arcivescovo di Sidney e presidente della conferenza episcopale australiana, dapprima, parlando dalla Cattedrale di St. Mary, ha definito “sproporzionata” un’inchiesta federale, poi è tornato sui suoi passi dichiarando che la Chiesa è disposta a collaborare per far emergere la verità. Le accuse sono diversificate e giungono anche alla persona del cardinale Pell accusato, insieme ad altri, di aver coperto casi di abuso versando direttamente i risarcimenti alle vittime, ma torna di nuovo sul tappeto il tema del segreto confessionale che avrebbe impedito le denunce.

    L’indagine giunge a pochi giorni dall’apertura di un’indagine nel Nuovo Galles del Sud sulle accuse mosse nei confronti di religiosi e preti. Nel frattempo nello stato di Victoria sono stati ascritti alla responsabilità di membri della Chiesa ben 620 abusi perpetuati dagli anni ’30 in qua.

  • I sordi del «Provolo» tornano a marciare contro la pedofilia in ambiente ecclesiastico

    I sordi del «Provolo» tornano a marciare contro la pedofilia in ambiente ecclesiastico

    26/06/2012

    Verona. Come ormai accade da tre anni, l’associazione Sordi «A.Provolo» onlus ha programmato per il 30 giugno, una marcia attraverso la città di Verona per ricordare gli episodi di pedofilia clericale che hanno riguardato gli allora minori sordomuti dell’Istituto «Antonio Provolo» di Verona.
    «L’evento», ricorda il presidente Giorgio Dalla Bernardina, «ha avuto risonanza internazionale tanto che parteciperanno persone provenienti da Inghilterra, Olanda e Stati Uniti con il supporto di Survivors Voice Europe e Snap International». E conclude: «L’evento è organizzato per tenere viva la memoria dei fatti che hanno portato enormi disagi alle vite di numerosi sordi, al tempo minori, nella speranza che ciò che è avvenuto non accada più».
    Inizio della manifestazione alle 11, nella sala della Provincia, in via Santa Maria Antica 1, con una conferenza stampa dell’onorevole Maurizio Turco; alle 15, all’Istituto «Provolo», in stradone Antonio Provolo, 20 il ritrovo dei partecipanti alla marcia che, con partenza alle 16 si concluderà un’ora più tardi in piazza Bra; alle 18 conclusione con interventi e testimonianze.

  • Centinaia di lettere per don Marco. «Vicinanza umana e stupore»

    Centinaia di lettere per don Marco. «Vicinanza umana e stupore»

    Centinaia di lettere per don Marco. «Vicinanza umana e stupore»
    Giovedì 26 Aprile 2012
    Fedeli ed ex parrocchiani scrivono in carcere al prete arrestato
    Lettere. Un fiume di lettere. Recapitate nello studio dell’avvocato, Renato Papa, ma anche in carcere, direttamente nella cella di don Marco Mangiacasale. L’ex parroco di San Giuliano, arrestato lo scorso 7 marzo con la pesante accusa di violenza sessuale continuata ai danni di una ragazzina minorenne dell’oratorio (denunce che poi sono diventate cinque), è rinchiuso al Bassone da poco meno di due mesi (50 giorni) e il fascicolo a suo carico è quasi definitivamente chiuso. Manca solo il deposito di una consulenza affidata dalla procura di Como – pubblico ministero Simona De Salvo – ai tecnici informatici chiamati a estrapolare tutti i dati dagli apparati elettronici del prete. Poi, una volta chiarito definitivamente il giro delle amicizie e delle frequentazioni di don Marco Mangiacasale, la fase investigativa potrà terminare.
    Per il deposito di questa consulenza dovrebbero essere necessari ancora una decina di giorni, al massimo due settimane.
    Solo in seguito il pm deciderà se interrogare l’ex parroco di San Giuliano – nonché ex economo della Diocesi – oppure notificare alla difesa l’avviso di conclusione delle indagini.
    Nel frattempo però, come detto, la comunità religiosa della provincia non è rimasta ferma.
    Sono infatti più di cento le lettere che, in questi due mesi di cella, don Marco Mangiacasale ha ricevuto da ex parrocchiani, fedeli e anche da altri religiosi. Missive spedite in parte nello studio dell’avvocato Papa, in parte direttamente al Bassone.
    «Non gli dicono di certo bravo – sottolinea il legale – Sono fedeli che non si spiegano come la persona che in tanti anni hanno conosciuto e apprezzato possa essere finita in questo tunnel. La corrispondenza esprime la vicinanza umana delle persone a don Marco, oltre allo stupore per quanto accaduto».
    E sono tante anche le richieste di poter incontrare l’ex parroco di San Giuliano in carcere, anche se nessuna di queste potrà essere accolta. Il religioso, infatti, sta incontrando solo i propri cari e i suoi avvocati, oltre ovviamente al noto psichiatra e psicologo comasco Salvatore Zizolfi, che sta fornendo in queste settimane il supporto psicologico.
    Sono già cinque gli incontri che si sono svolti tra il professionista e don Marco Mangiacasale.
    Faccia a faccia su cui la difesa non si sbilancia, ma che in futuro non è escluso possano confluire in una consulenza da depositare in Procura. Anche se al momento, come detto, il primo passo sarà quello di attendere la relazione definitiva dei tecnici incaricati dal pubblico ministero di estrapolare tutta la notevole mole di mail, messaggi e fotografie contenute nelle apparecchiature tecnologiche utilizzate dal religioso, prima dell’arresto shock dello scorso 7 marzo mentre si trovava ad Abbadia Lariana per un incontro.

    Mauro Peverelli

  • Lezioni antipedofilia della diocesi, Zanardi: “Siano aperte anche alle vittime degli abusi”

    Lezioni antipedofilia della diocesi, Zanardi: “Siano aperte anche alle vittime degli abusi”

     Savona. Il portavoce della rete antipedofilia “L’Abuso”, Francesco Zanardi, chiede a monsignor Vittorio Lupi che l’associazione possa partecipare al piano di prevenzione-educazione varato dalla diocesi di Savona-Noli. Così scrive Zanardi in una lettera al vescovo: “Lei sa quanto l’associazione abbia insistito per un programma di prevenzione nelle parrocchie, sempre frequentate da moltissimi minori quindi luoghi ad alto rischio, come la storia purtroppo racconta, qual’ora vi fosse la presenza di un pedofilo. Come si sa bene i traumi causati da abusi sessuali in età minore lasciano segni indelebili, spesso gravi, la prevenzione è molto importante, fondamentale. Sarò sincero ma leggendo il programma non vedo alcun invito alle vittime della diocesi”.

    Il programma televisivo “Le Iene” dedicherà uno spazio all’argomento pedofilia nel Savonese e il servizio andrà in onda probabilmente la prossima settimana. “Le vittime non sono così poche e credo meritino il massimo rispetto e sostegno, soprattutto dalla diocesi che si è prestata a favoreggiare i loro carnefici per ben 32 anni – osserva Zanardi – Leggendo il programma noto incontri tra psicologi e gruppi, catechisti e associazioni, spero anche la nostra di vittime savonesi. Dico spero perché si ha l’impressione che gli incontri siano destinati solo a coloro che frequentano assiduamente il clero o che rivestono funzioni educative”.

    Zanardi prosegue: “Degno di nota anche il relatore, don Fortunato Di Noto, con il quale ho avuto modo di confrontarmi sull’argomento pedofilia nella trasmissione di ‘Matrix’ dello scorso maggio, nella quale ci siamo confrontati sul dramma savonese; di lì deduco anche l’origine della scelta, una persona competente e informata sugli avvenimenti del Savonese. Spero possa far pervenire alla rete L’Abuso il programma degli incontri, le modalità di accesso a questo programma in modo tale che possa essere appreso dalle vittime, le quali potranno decidere in che forma aderire” conclude Zanardi.

    Il consiglio pastorale diocesano ha predisposto percorsi educativi e formativi con il supporto degli esperti del Cismai di Milano, del Coordinamento italiano contro gli abusi sull’infanzia (ente laico riconosciuto a livello internazionale). Prosegue così con la seconda fase il piano di prevenzione della pedofilia varato nel novembre scorso dalla diocesi di Savona-Noli. Si comincerà martedì 17 aprile al seminario diocesano di via Ponzone, con le “Linee guida sull’abuso sessuale infantile”, che saranno esposte da Cesira Di Guglielmo, psicologa e psicoterapeuta del Cismai. Alle 21 la lezione sarà per gli educatori, la mattina seguente per i sacerdoti.
    http://www.ivg.it/2012/04/lezioni-antipedofilia-della-diocesi-zanardi-siano-aperte-anche-alle-vittime-degli-abusi/
  • Pedofilia nella Chiesa Parla la vittima

    Pedofilia nella Chiesa Parla la vittima

    di Andrea Cottone

    mercoledì 29 febbraio 2012
    “Noi non siamo i colpevoli, siamo le vittime e non dobbiamo avere paura. Non c’è nulla da temere, non c’è niente di cui vergognarsi. Per questo lancio un appello a venir fuori perché ci sono tante altre vittime. Rivolgetevi alla Caramella buona, agli investigatori, agli inquirenti”. Salvo ha appena passato il suo primo “week end di liberazione” da quando “S” ha raccontato la sua denuncia sugli abusi subiti dal prete del suo paese. “Mi sento bene, veramente bene” dice e racconta come per lui questo sia stato un atto liberatorio. “Sono venuti fuori i miei pensieri e la mia sofferenza, è come se il mio dolore fosse sceso in piazza. Adesso la verità è fuori e forse ci sarà giustizia. Una gioia che non si può spiegare a parole”. Salvo vive in una sorta di metaforico purgatorio. L’inferno è ormai alle spalle, e il paradiso è lì davanti, condito dalla “consapevolezza che qualcuno si batta per me”.

    “Vorrei essere a casa in questo momento – spiega Salvo – dalla mia famiglia dalla quale ho avuto un grande supporto. Sono stati al mio fianco e, quando parlo di famiglia, parlo di quella allargata, i tanti amici che si sono fatti sentire. Nei forum, su Facebook, in tanti commenti lasciati in diversi siti. Li ringrazio, per l’amore e il supporto che mi stanno dando. Gente che non vedo da anni e che oggi mi infonde coraggio. È un grande regalo quello che mi stanno facendo”. E, raccontandolo, mostra una pagina di giornale simulata pubblicata su Facebook in cui campeggia la scritta “Scoppia la città”, con in coda messaggi di solidarietà nei suoi confronti.

    Ma, nella giostra dei commenti, c’è anche chi parla di invenzioni, chi difende a spada tratta il prete. Salvo dice che si tratta di “cecità, o meglio, cecità voluta. Ho riconosciuto alcuni dei commentatori, gente che parla così perché ha paura delle indagini e di rimanerci coinvolto. Gente che sa e che non ha mai parlato. Per questo getta fango su di me – continua Salvo – ma io sono pronto a tutto, non ho paura di niente e di nessuno”. Lui ha già deciso di venire allo scoperto, metterci la faccia, tenere una conferenza stampa per raccontare a tutti ciò che ha subito ma, soprattutto, ciò che ancora altri subirebbero. “Perché non sono l’unico, che si sappia. Per questo lancio un appello affinché vengano fuori le altre vittime. Io ho voluto fermare quest’uomo che continuano a vedere portare i ragazzini a mare, in montagna, a cena. Quante ancora ne deve fare?”.

    Salvo è convinto che, in paese, tutti sappiano. “Sanno chi sono io, chi è lui. Chi sa, parli. L’omertà della nostra terra deve finire – prosegue – e qualcosa sta cambiando in Sicilia”. E il suo è un caso lampante che spera faccia da apripista. “I giovani sono cambiati – dice – adesso so che è un mondo diverso, che si può lottare per la giustizia. Se fossi a casa, in questo momento, scenderei in piazza con la gente che lotta per la mia causa. Sono orgoglioso di loro. Altri lottano con me e questo mi fa un enorme piacere”. Perché c’è stato chi ha fatto il giro delle edicole per comprare quante più copie di “S” possibile, per toglierle dalla circolazione. Ma c’è stato anche chi ha comprato 20-30 copie e le ha distribuite nei bar intorno alla parrocchia.

    E qualcosa, poi, è già successa. Il prete in questione è stato allontanato su iniziativa del vescovo della diocesi di Acireale, monsignor Antonino Raspanti. “È una prima soddisfazione – risponde Salvo – la gente inventa scuse per giustificare la sua assenza, ma ho visto un primo segnale con la Curia che si muove. Loro hanno in mano tutto, oltre le nostre denunce, ci sono molte lettere vecchie. Il vescovo non credo abbia altro potere. Spero che il Vaticano – conclude – si muova coerentemente con quanto postulato dal Papa”.

    http://www.livesicilia.it/2012/02/29/pedofilia-nella-chiesa-parla-la-vittima/

  • Olanda-shock: quando il vescovo “organizza” i pedofili

    Olanda-shock: quando il vescovo “organizza” i pedofili

    19/12/2011
    Ancora una bufera per la Chiesa olandese: il presule Philippe Bär, per dieci anni alla guida della diocesi di Rotterdam , accusato di supporto organizzativo a un’associazione pedofila
    GIACOMO GALEAZZI CITTÀ DEL VATICANO

    Vescovo e capo di una «gang» di pedofili. Il presule Philippe Bär (che per un decennio ha guidato la diocesi più importante dei Paesi Bassi, dal 1983 al 1993) è sospettato di aver fornito supporto organizzativo ad un’associazione la cui finalità era quella di abusare sessualmente di minori. E di averne a sua volta fatto parte.

    Nel 1993 il capo della diocesi di Rotterdam lasciò improvvisamente il suo incarico per ritirarsi in nell’abbazia benedettina di Chevetogne, in Belgio. In Olanda la Chiesa è sempre più nella bufera. Dopo la deriva d’Irlanda, nel «clero infedele» si allarga il fronte olandese. Prima le conclusioni-choc della commissione indipendente sulla pedofilia (molestato un bambino su cinque entrato in contatto con istituzioni ecclesiastiche), adesso l’accusa di abusi sessuali rivolta al vescovo emerito di Rotterdam.