Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Spunta un’altra vittima:  «Anch’io fui molestato». E la Onlus «Rete L’abuso» presenta un esposto alla Procura

    Spunta un’altra vittima: «Anch’io fui molestato». E la Onlus «Rete L’abuso» presenta un esposto alla Procura

     Le molestie avvenute nel seminario di Bergamo approdano anche in tribunale. Nei giorni scorsi Francesco Zanardi della Onlus «Rete L’abuso» ha presentato un esposto in Procura per chiedere di fare chiarezza sull’operato di un sacerdote che insegnava in Città Alta negli anni Ottanta, e che viene indicato come autore di casi di molestie sessuali protratte negli anni. Il sacerdote, che aveva poi avuto guai giudiziari per delle molestie commesse in un campo scuola in Valtellina, era infine stato allontanato a Roma, per poi morire a Bergamo nel 2007. La Onlus si basa «sul secondo comma dell’art.40 del codice penale secondo il quale “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”». Chiede quindi di accertare se la Curia dell’epoca fosse al corrente di ciò che avveniva.

    Almeno due degli ex allievi sostengono di sì. Uno è proprio don Alessandro Reccagni, che ha lasciato il sacerdozio perché sostiene di avere viste frustrate le sue richieste di intervento nei confronti di chi era ai vertici del seminario all’epoca e ancora oggi. Il secondo è il suo ex compagno di classe Alessandro Vavassori, 44 anni, che ha anche intentato una causa penale. Dopo una prima archiviazione nel 2010 causa prescrizione ha presentato opposizione, ottenendo nel giugno 2013 una seconda archiviazione ma con il nulla osta a procedere per via civile. Cosa che si starebbe apprestando a fare. «Le molestie si sono svolte per tre anni, da quando ne avevo 11 – racconta Vavassori, imprenditore edile che ora vive a Milano con la moglie e la figlia -. Non ne avevo parlato con nessuno perché ero convinto di non essere creduto. Poi nel 2003 mia madre mi ha detto: sono convinta che a te in seminario è successo qualcosa. È stato come far saltare un tappo, è esplosa la mia rabbia».

    Vavassori ha contattato ex compagni scoprendo casi simili, ha cominciato la causa e intrattenuto rapporti con l’allora vescovo Roberto Amadei: «Era molto comprensivo. Morto Amadei, sono cessati i rapporti con la Curia. Non mi hanno risposto a 27 raccomandate, non mi hanno più ricevuto né risposto alle telefonate. Tanto che tre anni fa mi sono incatenato alla cancello della Diocesi. Quando ti capita quello che è successo a me pensi di essere inferiore, hai paura ad affrontare la vita e le persone. Da anni vado avanti grazie alla terapia. Non sono più credente. E mi sono convinto che nella vita non serve essere prete ma aiutare il prossimo, e seminare il bene per raccogliere il bene» .

    http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/14_aprile_15/spunta-un-altra-vittima-anch-io-fui-molestato-9e34a07c-c489-11e3-9713-8cc973aa686e.shtml

  • Ex aspirante frate condannato a 9 anni per abusi sessuali su un 12enne

    Ex aspirante frate condannato a 9 anni per abusi sessuali su un 12enne

     Ex aspirante frate condannato a 9 anni per abusi sessuali su un 12enne

    Il Tribunale di Marsala ha condannato a 9 anni di carcere un ex frate, Biagio Alberto Almanza, 38 anni, di Pantelleria, processato per violenza sessuale su un minore. Con quest’accusa, l’ex frate fu posto agli arresti domicilairi dai poliziotti della Squadra mobile di Trapani a fine novembre 2012.

    I fatti contestati risalgono al 2008, prima che prendesse i voti, prima cioè che divenisse sacerdote.

  • Il Vescovo Roberto Amadei sapeva già nel 2004 che don Aristide Belingheri era un molestatore. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

    Il Vescovo Roberto Amadei sapeva già nel 2004 che don Aristide Belingheri era un molestatore. Un caso seguito dalla Rete L’ABUSO

    La cronaca di pochi giorni fa ci racconta la vicenda di don Alessandro Raccagni il sacerdote del bergamasco che dopo la messa, parlando ai fedeli ha annunciato di voler abbandonare la tonaca e confessa di essere stato abusato da piccolo nel seminario di Bergamo.

    Alessandro Raccagni non svela il nome del suo molestatore, la diocesi si guarda bene dal fare dichiarazioni, ma come dice il proverbio il diavolo fa le pentole ma non i coperchi.

    Alla Rete L’ABUSO arrivano centinaia di vittime ogni anno le quali ci mettono a conoscenza di fatti, li documentano e nel caso di Bergamo possiamo dirvi non solo che il prete molestatore è don Aristide Belingheri morto nel 2007, ma possiamo anche dirvi che la diocesi e il seminario erano ben informati sulle tendenze pedofile di don Aristide almeno dal 2004 al punto tale che lo spostarono a Roma.

    Ad aggiungere un pezzo a questa storia è un’altra vittima di don Aristide Belingheri anche lui come Raccagni si chiama Alessandro, un suo compagno di corso.

    Parliamo di Alessandro V. che a differenza di Raccagni non prese mai i voti e lasciò il seminario con un trauma che anni dopo gli rovinerà la vita.

    Alessandro V. si rivolse alla Rete L’ABUSO nel 2010 chiedendo di essere aiutato, in quanto ha dietro le spalle una storia drammatica fatta di traumi ma anche di porte chiuse in faccia dai vari vescovi che si sono susseguiti.

    Alessandro ci fornisce lettere dei primi anni 2000 che aveva inviato alla diocesi, lettere alle quali l’allora vescovo Roberto Amadei rispose. Le lettere manoscritte in questione sono una del 24 agosto 2004, l’altra del 15 marzo 2005 nelle quali Amadei si scusa per la tarda risposta e rassicura Alessandro “Le garantisco che da diversi anni, cioè da quando si è conosciuto qualcosa, la persona da lei indicata è stata messa in condizione di non aver più contatti con i ragazzi”.

    Nella successiva lettera, quella del 15 marzo 2005 Amadei concede ad Alessandro V. un incontro e gli chiede di rivolgersi a don Alessandro Locatelli, suo segretario per fissare una data.

    Ci sono diversi incontri tra Amadei e Alessandro V. nei quali la vittima racconta degli abusi subiti in seminario e del muro di gomma che anche lui si trovò ad affrontare quando denunciò. Parlarono della situazione in cui si trova, delle cure mediche alle quali è sottoposto a causa di quegli abusi. Amadei non si mostra ostile, anzi cerca di venire incontro ad Alessandro e gli promette giustizia e un risarcimento che lo aiuti ad affrontare almeno le spese mediche.

    La cosa però va per le lunghe e nel 2007 il prete abusatore don Aristide Belingheri muore e forse con lui anche un pò dell’interesse della curia a fare silenzio sulla vicenda. Amadei si allontana sempre più da ciò che erano gli impegni presi con Alessandro. Nel 2009 anche il vescovo Roberto Amadei muore.

    Alessandro. V. si rivolge al suo successore, mons. Francesco Beschi nel maggio del 2010 il quale però chiuderà bruscamente il dialogo. Arrivò solo una comunicazione da parte di un assistente legale dell’arcivescovado di Milano (Avv. Mario Zanchetti) nella quale si diceva che a seguito di indagini, nella Diocesi e nel Seminario di Bergamo non era emerso nulla, nessuno ricordava nulla di queste vicende.

    Alessandro non si arrende e denuncia al tribunale di Bergamo ma il 07-06-2013 il fascicolo viene achiviato.

    Chiede anche più volte udienza al rettore del seminario don Pasquale Pezzoli arrivando fino ad incatenarsi nel giugno del 2012, senza ottenere nessuna risposta.

    Nel marzo del 2014 un’altra vittima di quel seminario, un sacerdote Alessandro Raccagni, conferma non solo i fatti, ma nelle sue dimissioni lamenta l’omertà che la chiesa ha avuto anche questa volta, si dissocia con un gesto clamoroso da una chiesa che non condivide.

    Rendiamo noto che giorni scorsi la Rete L’ABUSO ha formalizzato una denuncia sulla vicenda alla Procura della Repubblica di Bergamo inviando anche il materiale in nostro possesso.  Da quello che abbiamo potuto apprendere esisterebbero altre vittime alle quali facciamo un appello, quello di rivolgersi direttamente alla Procura della Repubblica di Bergamo o in qualunque stazione di polizia o carabinieri denunciando.

    Comprendiamo la difficoltà a compiere questo passo, soprattutto se sono passati degli anni e se si deve informare una famiglia che magari ancora oggi è allo scuro di tutto, ma riteniamo sia importante almeno rifletterci.

    La Rete L’ABUSO è a disposizione qualora sceglieste di denunciare anche attraverso l’associazione o per qualunque altra esigenza potete scrivere a lombardia@retelabuso.org .

    Francesco Zanardi

    Rete L’ABUSO

  • Ebbe rapporti sessuali con 6 minori, sacerdote condannato a sei anni in primo grado

    Ebbe rapporti sessuali con 6 minori, sacerdote condannato a sei anni in primo grado

     Sei anni di carcere: questa la condanna inflitta dal Gup del Tribunale di Novara, Gianfranco Pezone, ad un sacerdote novarese, don Marco Rasia, accusato di aver compiuto atti sessuali su minori.

    Il sacerdote venne arrestato un anno fa, ma i fatti di cui è accusato risalirebbero al 2000, quando lui prestava servizio come coadiutore alla parrocchia di Castelletto Ticino. A un anno esatto dall’apertura dell’inchiesta si è concluso così il primo grado di una vicenda che è destinata a far parlare ancora molto di sè.

    Don Rasia, 45 anni, era stato arrestato il 13 aprile dello scorso anno con l’accusa aver avuto rapporti sessuali con almeno sei minori, la maggior parte dei quali aveva 16 anni all’epoca dei fatti. Stando alle accuse, i fatti si riferiscono al 2000, quando don Rasia era a Castelletto Ticino, parrocchia dove rimase per un periodo di 12 anni. Ma – sempre secondo le accuse – i fatti proseguirono anche dopo il suo trasferimento nella vicina Omegna, nel 2009. Don Marco Rasia, ordinato sacerdote nel 1997, ha sempre respinto l’accusa di violenza. Non ha negato di avere avuto rapporti, ma ha sempre detto che i rapporti erano consenzienti e che – in un caso – ci sarebbe stata una vera e propria relazione con uno dei minori coinvolti. Il Gup non ha però accolto le tesi difensive e ha ritenuto il sacerdote responsabile di violenza sessuale. Pur riconoscendo la lieve entità di alcuni episodi, lo ha condannato a 6 anni. I pm Giovanni Caspani e Irina Grossi avevano chiesto 6 anni e 8 mesi.

    La Diocesi di Novara, rilevando che la sentenza è solo il primo grado di giudizio, in una nota ha espresso «profonda tristezza» per la condanna, ribadendo peraltro tutta la sua fiducia nella magistratura. «La Diocesi – si legge nella nota – ancora una volta esprime profonda tristezza per le sofferenze vissute e manifesta la sua affettuosa vicinanza ai giovani e alle famiglie coinvolti, sostenendoli con la preghiera. La Diocesi di Novara conferma la fiducia nell’operato della Magistratura, che proseguirà il cammino nel far piena luce sui fatti attribuiti. Resta in attesa degli ulteriori gradi di giudizio, pregando per don Marco e proseguendo nella linea di massima trasparenza, che fin dall’inizio ha voluto seguire in questa triste e dolorosa vicenda».

    http://www.ilmattino.it/PRIMOPIANO/CRONACA/sacerdote-prete-condannato-sesso-minori-processo/notizie/621767.shtml

  • EX FRATE DI PANTELLERIA CONDANNATO A 9 ANNI DI CARCERE PER PEDOFILIA

    EX FRATE DI PANTELLERIA CONDANNATO A 9 ANNI DI CARCERE PER PEDOFILIA

    Un ex frate, Biagio Alberto Almanza, 38 enne, originario di Pantelleria, è stato condannato dal Tribunale di Marsala a nove anni di reclusione per violenza sessuale aggravata su minore. Con questa accusa, il frate, il 28 novembre 2012, era stato sottoposto agli arresti domiciliari, con precedenti specifici, dagli agenti della Squadra mobile de L’Aquila, trascorsi presso il convento dell’Abruzzo, a Trasacco, dove aveva preso i voti dopo essere stato coinvolto anni prima in un’altra vicenda di pedofilia, per la quale era stato condannato, per violenza sessuale, con sentenza divenuta irrevocabile dalla Corte di Appello di Milano. La vittima degli abusi in quell’occasione aveva meno di dieci anni. Allora, nel capoluogo lombardo, spacciandosi per andrologo aveva palpeggiato il bambino. I fatti, avvenuti sull’isola di Pantelleria, risalgono al 2008. Almanza, prima di diventare un “uomo di Dio”, avrebbe abusato sessualmente del figlio di una coppia di amici che all’epoca dei fatti aveva solo dodici anni. Caro amico di famiglia, spesso era in visita a casa della vittima, approfittando del bambino nei momenti in cui era lasciato fiduciosamente da solo con lui. Il frate dal passato burrascoso, dopo aver commesso violenza sul dodicenne, si era trasferito in Abruzzo, cambiando vita. Aveva bussato alla porta di un istituto religioso di Avezzano, dicendo di avere avuto la “chiamata” e smessi i panni dell’orco aveva indossato il saio. Le indagini, condotte dalla squadra mobile della questura di Trapani, coordinate dal sostituto procuratore di Marsala, Giulia D’Alessandro, erano state avviate in seguito ad una segnalazione pervenuta nel 2011 al “Telefono Azzurro”. A chiamare era stato il minorenne, costretto a convivere con un segreto più grande di lui che aveva segnato la sua esistenza. All’operatore, con la voce rotta dal pianto, l’adolescente aveva raccontato il suo calvario. “L’amico dei miei genitori si è approfittato di me”. Dalle indagini sarebbe poi emerso che, in più di una circostanza, l’uomo, che frequentava da tempo i familiari del ragazzo, sarebbe rimasto da solo con il minore costretto a subire violenza e restare in silenzio. Il saio non l’ha sottratto all’arresto, ma soprattutto non ha cancellato il suo passato con cui è stato chiamato a fare i conti.
    REDAZIONE Siciliauno Polis del 9.4.14

  • Cassazione Pedofilia. LA Qualita Di Prete E Un’aggravante

    Cassazione Pedofilia. LA Qualita Di Prete E Un’aggravante

    Prete abusa di un minore per tre anni: la qualita rivestita dall’imputato ha facilitato la commissione del reato e, pertanto, la pena va commisurata alla gravita.

    la qualita rivestita dall’imputato ha facilitato la commissione del reato.

    Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 – 27 marzo 2014, n. 14545

    Presidente Brusco – Relatore Iannello

    Ritenuto in fatto

    Con sentenza del 27/01/2012 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione in data 21/12/2010, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Milano a seguito di giudizio abbreviato, con la quale P.D. era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, comma 2 n. 1, 609-ter n. 1, 61 nn. 5, 9 e 11 cod. pen., per aver indotto in piu occasioni, nel periodo compreso tra il 2/9/2006 e l’ottobre 2009, un minore (nato nel 1992) a subire e praticare rapporti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorita fisica e psichica derivanti dalla differenza di eta (quarantacinque anni) e dal divario culturale, economico e sociale nonche della fragilita personologica della persona offesa, commettendo i fatti anche quando il minore non aveva ancora compiuto i quattordici anni, con le ulteriori aggravanti della minorata difesa, della violazione dei doveri inerenti alla sua qualita di ministro del culto cattolico e dell’abuso di ospitalita.

    Su ricorso dell’imputato, la terza sezione di questa Suprema Corte con sentenza del 27/09/2012 annullava tale decisione con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, limitatamente all’aggravante prevista dall’art. 61 n. 9 cod. pen..

    Premesso che, al riguardo, i giudici di merito avevano evidenziato come la qualita rivestita dall’imputato avesse facilitato la commissione del reato, da un lato per il fatto che lo stesso si era presentato alla vittima come missionario e, in quanto tale, conoscitore del paese di provenienza del medesimo e, dall’ altro, per avere utilizzato la sua condizione nel presentarsi ai familiari del minore ed ai responsabili della comunita giustificando cosi la perdurante relazione con il ragazzo, rilevava la Cassazione che tale allegazione, peraltro generica, poteva qualificarsi come «fattore agevolativo indiretto» alla commissione del reato, di per se non sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante, in quanto evidenziava al piu il mero abuso dello stato sacerdotale ma non l’abuso di potere o la violazione dei doveri inerenti a tale qualita, pure richiesti dalla giurisprudenza, risultando invece mancante la necessaria indicazione dei poteri dei quali l’imputato avesse abusato o dei doveri, ancorche generici, ai quali egli fosse venuto meno nel commettere il reato, cosi da collocare il suo status al di la della mera correlazione con l’azione delittuosa commessa.

    Pronunciando in sede di rinvio, con sentenza del 30/01/2013 la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado relativamente all’aggravante in questione e al correlato trattamento sanzionatorio.

    Ripercorsi gli aspetti salienti della vicenda, rilevava la corte territoriale che lo scenario descritto basta ad individuare che lo stato sacerdotale di Don P. ha in essa avuto rilievo, rimarcando in particolare in tal senso che:

    il P., presentandosi al ragazzo come missionario, faceva riferimento alla sua veste religiosa, ruolo con cui era conosciuto e si era presentato anche ai familiari e agli operatori e tale da agevolare la frequentazione, allontanando i sospetti dalla sua natura di soggetto dedito a pratiche sessuali proibite;

    egli inoltre convinceva il minore a seguirlo presso l’abitazione e a soggiacere alle richieste sessuali, approfittando dell’autorita e del prestigio connessi alla qualita di sacerdote, tradendo la fiducia di chi aveva fatto affidamento sul ministero da lui svolto e sull’osservanza, da parte sua, dei doveri correlati alla condizione di sacerdote, tenuto al voto di castita;

    i rapporti, anche di natura sessuale, instaurati col minore, si erano a lungo protratti anche in occasione delle visite che il ragazzo faceva al prete di domenica (giorno dedicato nella credenza religiosa alle pratiche del culto);

    indipendentemente dalla fede religiosa del minore, «il sacerdote era comunque tenuto ad osservare, per quanto lo riguardava, i doveri spettanti ad un ministro del culto»;

    il P. come tale era «rispettato e considerato sia dalla vittima della condotta di abuso, sia dal contesto familiare del minore e dagli operatori della comunita che avevano avuto occasione di incontrarlo e di proporgli l’affido temporaneo»;

    dalle stesse dichiarazioni della vittima, emergeva che il prete lo aveva indotto alle pratiche sessuali dicendogli che «era una cosa normale», espressione tanto piu convincente in quanto indirizzata ad un minore, di fragile personalita e minato dalle esperienze vissute; all’interno della sua abitazione erano stati inoltre rinvenuti e sequestrati, fra gli altri materiali, anche un raccoglitore contenente ritagli di giornali sui rapporti tra Chiesa ed omosessualita e due libri sull’argomento.

    In ordine alle conseguenze del reato, evidenziava inoltre il giudice a quo che, nei colloqui con il consulente specialista in neuropsichiatria infantile, il ragazzo era apparso confuso, disorganizzato e angosciato e tendeva a tornare sul tema degli abusi, rappresentandosi come vittima di un raggiro, di un inganno perpetrato da una persona malevola: fatti in conseguenza dei quali aveva sviluppato un disturbo post-traumatico da stress di entita severa ad andamento cronico.

    Riteneva pertanto che, «in tale condizione, la violazione dei doveri sacerdotali da parte dell’imputato ha qualificato la condotta in termini di maggiore pericolosita, come tale meritevole di aggravamento di pena».

    2.1. Con riferimento inoltre al dubbio di incostituzionalita sollevato dalla parte con riguardo all’art. 47 legge 26/07/1975, n. 354, circa il trattamento penitenziario incombente, rilevava la Corte d’appello che si trattava di questione «sfornita di rilevanza ai fini del decidere non essendo compito dei giudici di merito quello di individuare le modalita del trattamento penitenziario, rimesse alla magistratura di sorveglianza una volta approdata la sentenza allo stato di irrevocabilita».

    Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per ministero dei propri difensori di fiducia, articolando tre motivi.

    3.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione rilevando che, nel ravvisare l’aggravante in contestazione nella violazione del voto di castita fatto all’atto dell’assunzione del sacerdozio, la corte territoriale erroneamente identifica tout court la violazione dei doveri inerenti alla qualita di ministro di culto nel compimento di atti sessuali, gia di per se integrante il fatto tipico del reato contestato, laddove invece la circostanza aggravante dovrebbe come tale distinguersi da questo e accedere allo stesso onde fondare il giudizio di maggior gravita.

    Soggiunge che, a tal fine, nessun rilievo in particolare puo assegnarsi al dato temporale rimarcato in sentenza secondo cui i rapporti di natura sessuale avevano luogo anche in occasione delle visite domenicali.

    3.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura dell’aumento di pena.

    Rileva che, dando rilievo all’arco temporale e alla reiterazione dei comportamenti, ai fini della quantificazione dell’aumento di pena, la corte milanese e incorsa in errore di diritto atteso che la reiterazione di comportamenti da luogo a un reato continuato, e non ha invece alcun rilievo nella commisurazione della pena base, da commisurarsi con riferimento all’episodio ritenuto piu grave.

    3.3. Con un terzo motivo, in via ulteriormente gradata, il ricorrente infine reitera la questione di legittimita costituzionale, dedotta nel giudizio di appello ma disattesa con la sentenza impugnata, per violazione degli art. 3 e 27 Cost., con riferimento agli art. 47-ter, comma 1, e 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui tali disposizioni, che prevedono rispettivamente l’esclusione della possibilita di detenzione domiciliare per l’ultrasettantenne condannato per abuso sessuale ai sensi dell’art. 609-bis cod. pen. e la necessita che, nel caso di condanna per tale delitto, la concessione di misure alternative alla detenzione sia subordinata alla osservazione scientifica della personalita condotta in carcere per almeno un anno, si applicano anche nel caso in cui il condannato sia agli arresti domiciliari sulla base di una positiva valutazione giudiziale di sufficienza di tale misura.

    In punto di rilevanza della questione, osserva che, in caso di rigetto dei precedenti motivi di ricorso, l’applicazione delle disposizioni suindicate dell’ordinamento penitenziario, sebbene non direttamente fatta dalla Corte di cassazione, risulterebbe comunque effetto immediato e non evitabile nella fase esecutiva aperta dal giudizio di ultima istanza, sicche non vi sarebbe alcuna differenza fra la situazione in questione e i casi in cui si discuta della legittimita costituzionale di disposizioni sanzionatorie da applicare direttamente nel giudizio di cognizione.

    Quanto al fumus di fondatezza rileva in buona sintesi che, con riferimento alle disposizioni di ordinamento penitenziario segnalate, la questione sollevata e sostanzialmente sovrapponibile a quella che e stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 265 del 7 luglio 2010 che ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen. «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, e applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresi, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelare possono essere soddisfatte con altre misure».

    Analogo profilo di incostituzionalita deve secondo il ricorrente rilevarsi con riferimento alle norme segnalate, nella parte in cui – in deroga alla regola generale della detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni – impongono rigidamente il carcere, sulla base di una presunzione di pericolosita in ragione del tipo di delitto (abuso sessuale) per cui sia stata pronunciata condanna, e non fanno salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dei quali risulti che le esigenze di prevenzione speciale possono essere soddisfatte con le misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario.

    Considerato in diritto

    E infondato il primo motivo di ricorso.

    Secondo principio incontrastato nella giurisprudenza di legittimita, in tema di aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualita di ministro di un culto, non e necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri dei ministero sacerdotale, ma e sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorita ed il prestigio che la qualita sacerdotale, di per se, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualita (cfr., ex aliis, Sez. 3, n. 37068 del 24/06/2009, Abbiati, Rv. 244963; Sez. 2, n. 9334 del 26/02/1988, Raspini, Rv. 179204).

    Non e dunque necessaria, per ritenere sussistente l’aggravante in questione, la ricerca di un nesso strettamente funzionale fra fatto delittuoso e ministero di culto esercitato dall’autore del delitto, occorrendo soltanto che fra abuso dei poteri o violazione dei doveri a questo connessi ed evento esista un nesso di mezzo a fine, cioe un nesso strumentale, che, se non e ravvisabile in ipotesi di rapporto di mera occasionalita, puo certamente ritenersi sussistente qualora il ministero religioso esercitato dall’autore abbia facilitato ovvero reso piu agevole la commissione del reato.

    La sentenza impugnata si conforma a tale principio, dando ragione, in modo ampio e logicamente coerente, degli elementi che inducono a ritenere sussistente tale rapporto di strumentalita tra il ministero sacerdotale esercitato dall’imputato e la perpetrazione degli abusi sessuali ai danni del minore, laddove in particolare evidenzia, sulla base di indiscussi elementi fattuali emergenti dall’istruttoria e in termini che risultano perfettamente pertinenti alla questione posta al suo esame, che da un lato la veste religiosa nella quale l’imputato si e presentato al ragazzo nonche ai suoi familiari e agli operatori ha avuto un ruolo rilevante nell’agevolarne la frequentazione, fondando un rapporto fiduciario tale da non far apparire in alcun modo sospetta la frequentazione con il minore e l’ospitalita allo stesso riservata anche presso la propria abitazione e, dall’altro, al tempo stesso cio e stato condotto con abuso dei poteri e dei doveri inerenti al proprio ministero sacerdotale, piegato ai propri scopi illeciti e devianti.

    In tal senso particolarmente significativo si rivela il riferimento:

    a) al rispetto, alla considerazione e alla incondizionata fiducia che proprio la veste sacerdotale ha consentito all’imputato di acquisire, nei rapporti con il minore, i suoi familiari e i responsabili della comunita ove lo stesso era inserito, indipendentemente dall’adesione o meno al suo credo religioso: piena fiducia che altrimenti non gli sarebbe stata riconosciuta con altrettanta facilita e immediatezza ed evidentemente ottenuta attraverso una sorta di facile ed efficace “mimetizzazione” della diversa natura del rapporto instaurato dietro la verosimile apparenza di un interesse legato al proprio ministero pastorale;

    b) alla presentazione al minore delle pratiche sessuali come «una cosa normale», tanto piu efficace e convincente in quanto inserita nel contesto di un rapporto personale ammantato da propositi di istruzione ed educazione, a loro volta rafforzati dalla propria qualita sacerdotale;

    c) all’azione di persuasione in particolare mirata a far si che il minore lo seguisse presso la propria abitazione, anch’essa condotta in forza dell’autorita e del prestigio connesso alla condizione di sacerdote.

    La sentenza impugnata dunque, ben mettendo in evidenza i detti aspetti della vicenda, resiste alle iterate censure dell’imputato, anche indipendentemente dal riferimento, oggetto di specifica critica, alla violazione del dovere di castita e al dato temporale costituito dalla perpetrazione degli illeciti rapporti sessuali anche in occasione delle visite domenicali effettuate dal ragazzo all’imputato.

    Quanto alla prima, per vero, se da un lato, essa e certamente implicita nella stessa condotta integrante la fattispecie di reato, dall’altro, di per se non assume una distinguibile valenza aggravante nei sensi predetti, se non nella misura in cui il dovere violato possa ritenersi contribuire all’immagine di totale e disinteressata dedizione al prossimo a priori comunemente riconosciuta in capo a chi ha consacrato la propria vita al ministero di sacerdote dei culto cattolico e dalla quale nella specie e accertato che l’imputato ha tratto vantaggio nei sensi predetti; in tal senso, pero, e evidente che il rilievo di tale dovere violato in se non si distingue ai fini in parola da quello attribuibile piu in generale alla veste sacerdotale ed al piu ampio complesso dei doveri e dei valori da essa rappresentati e nella specie certamente violati.

    Quanto al secondo, analogamente, non sembra che la circostanza temporale della perpetrazione dei reati anche nella giornata di domenica, peraltro solo incidentalmente rimarcata dal giudice d’appello, possa assumere – avuto anche riguardo alla diversa fede religiosa del ragazzo e al luogo in cui erano commessi – autonomo rilievo nel senso predetto e distinguersi dal piu generale contesto di duraturo tradimento della condizione sacerdotale, comunque ampiamente desumibile dagli altri elementi sopra considerati, valendo semmai solo a confermarne ulteriormente il profondo radicamento nella coscienza e nella determinazione volitiva dell’imputato.

    E infondato anche il secondo motivo di ricorso.

    E evidente infatti che, al di la del riferimento alla reiterazione delle condotte, la giustificazione del peso attribuito nella determinazione del trattamento sanzionatorio all’aggravante in questione poggia comunque del tutto adeguatamente sul riferimento alle modalita della condotta e al ruolo fortemente agevolativo della stessa nella consumazione del reato, oltre che sull’effetto moltiplicativo che l’essere il reato commesso da sacerdote nel contesto del descritto rapporto ha avuto in termini di pregiudizio sulla psiche del ragazzo.

    A conforto di tale valutazione – in se incontestata e fondata su consulenza specialistica condotta sulla persona della vittima – puo peraltro rammentarsi che, come la letteratura criminologica in argomento ha evidenziato, le conseguenze sui minori dell’abuso sessuale esercitato da un prete sono particolarmente gravi e di lunga durata perche il rapporto esistente tra un prete e un minore e condizionato da una posizione di superiorita rinforzata da una visione falsata del suo prestigio pastorale, da un influsso morale, dal fatto di essere considerato dalla vittima una vera e propria “guida spirituale”. «Questo tipo di abuso – e stato osservato – non distrugge solo l’integrita fisica e psicologica del bambino, ma annienta anche la sua dimensione spirituale e il rapporto con la religione: il peso da sopportare e troppo grande, il dolore troppo profondo per riconoscere la causa … ».

    E infine palesemente inammissibile il terzo motivo di ricorso con il quale la difesa dell’imputato sostanzialmente ripropone la questione di legittimita costituzionale gia motivatamente disattesa dalla corte territoriale.

    E al riguardo sufficiente rilevare che tale riproposizione non si confronta con le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata che hanno condotto la corte territoriale a giudicare irrilevante la questione in quanto proposta nel presente giudizio di cognizione.

    Tale valutazione peraltro appare corretta e insuperabile, essendo del tutto evidente che le norme additate a sospetto di incostituzionalita non vengono in rilievo nel presente giudizio di cognizione e che le statuizioni adottate dal giudice di merito in punto di natura ed entita della pena detentiva applicata non potrebbero comunque mutare in dipendenza dell’eventuale accoglimento della questione di legittimita costituzionale sollecitata.

    Difetta, pertanto, con ogni evidenza, il requisito di rilevanza della questione prospettata, quale richiesto dall’art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, a mente del quale – giova rammentare – perche l’autorita giurisdizionale possa investire la Corte costituzionale di questione incidentale di legittimita costituzionale e necessario, anzitutto, che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita costituzionale …»: l’iniziativa incidentale puo dunque riguardare solo le norme di legge che influiscono sulla decisione del giudizio, le norme di legge che sono dunque, in qualche modo, applicabili in tale decisione.

    Ne e immaginabile che in sede di cognizione possa farsi governo alcuno delle norme censurate ai fini dell’applicazione, nel caso concreto, all’imputato di misure alternative alla detenzione, trattandosi di funzione per legge riservata alla magistratura di sorveglianza (art. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354).

    A diversa conclusione non puo condurre la considerazione che la conferma della pronuncia impugnata avrebbe effetti immediati non altrimenti rimediabili attuativi della norma sospetta di incostituzionalita.

    Tale considerazione non muta ma anzi conferma il dato suddetto e che e l’unico cui occorre aver riguardo ai fini del giudizio di rilevanza della questione proposta: si tratta infatti di effetti successivi alla sentenza di condanna alla pena della reclusione per il reato de quo, che come tali presuppongono la sentenza e non sono da essa governati, ossia dipendono da leggi che non hanno alcuna rilevanza applicativa ai fini del giudizio a quo.

    E appena il caso di rammentare in proposito che il tentativo di interpretare in senso ampio il riferimento al «giudizio in corso» contenuto nell’art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, come indicazione puramente spaziale e temporale, avente il significato non di subordinare la proposizione della questione a un’esigenza processuale, ma semplicemente di individuare una sede nella quale un soggetto particolarmente qualificato (il giudice) possa svolgere quella valutazione preliminare sulla non pretestuosita dell’iniziativa che si esprime nella deliberazione del secondo carattere della questione, la non manifesta infondatezza – interpretazione invero sottoposta al vaglio della corte delle leggi attraverso q.l.c. dell’art. 23 l. n. 87, cit. in quanto, in tale prospettiva, limitativo del meccanismo previsto nella legge costituzionale – e stato respinto dalla Corte costituzionale (con ordinanza n. 130 del 1971), la quale ha ribadito cosi l’opinione corrente della perfetta corrispondenza tra la norma della legge costituzionale e quella della legge ordinaria, successivamente ribadita nella giurisprudenza costituzionale che si e andata orientando verso una concezione sempre piu stretta ed esigente del requisito della rilevanza.

    Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Ai sensi dell’art. 52, comma 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno essere omessi le generalita e gli altri dati identificativi delle parti.

    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

  • Con l’orco in salotto: dopo i processi per pedofilia il 50% dei colpevoli va a casa

    Con l’orco in salotto: dopo i processi per pedofilia il 50% dei colpevoli va a casa

    La metà dei condannati ha la pena sospesa e torna vicino alle vittime. 8 pedofili su dieci sono parenti e amici, il 31% delle mamme non crede ai racconti dei figli se accusano il padre. E gli esperti chiedono di cambiare la legge per difendere i bambini

    di CATERINA PASOLINI

    Anna è stata violentata per anni dal padre sotto gli occhi della mamma che ha finto di non vedere, di non capire. E non le ha creduto neppure quando ha trovato il coraggio di parlare. Maria gli ha incubi tutte le notti da quando l’amico di famiglia l’ha obbligata per mesi a “giocare” con lui mentre Silvia non vuole più andare a catechismo e per settimane non ha trovato la voce per dire cosa le faceva il sacerdote, per raccontare l’indicibile.

    Anna e altre, vittime quotidiane di pedofili, soprattutto di parenti (29%), aggredite da amici di famiglia, conoscenti e vicini di casa (39%). Da persone che avrebbero dovuto accudirle, proteggerle come insegnanti e religiosi (10%). Adulti che, nella metà dei casi, grazie al rito abbreviato e alla legge che lo prevede, hanno avuto condanne miti, due anni di media e soprattutto la pena sospesa. Uno su due fuori dal carcere (51,7%). Liberi di tornare alle loro case, vicino, accanto ai minorenni, agli adolescenti che li hanno denunciati vincendo minacce, paure, pressioni psicologiche e vergogna. E per i piccoli, ricomincia l’inferno. Con l’orco accanto.

    A fotografare la drammatica situazione in cui vivono le vittime dei pedofili in Italia, Giuliana Olzai, esperta in statistica, che ha spulciato tre anni di carte e 180 processi e sentenze del tribunale di Roma che hanno visto 196 imputati accusati di violenze sessuali, il 77% condannati per abusi su 238 vittime, di cui 185 bambine e 53 maschi. Numeri, statistiche, storie e racconti agghiaccianti raccolti in un volume, “Abuso sessuale sui minori, scenati dinamiche e testimonianze”, edizioni Antigone.

    “Spero serva a far cambiare la legge. Ora si concedono i benefici di legge e la sospensione della pena con la presunzione che nel futuro il condannato si astenga dal ripetere le violenze, ma è un assurdo: quando vengono scoperte durano in media da un anno, se compiute ad una persona esterna alla famiglia, più di tre se è un parente che abusa”. Così dice la studiosa e concorda il professor Luigi Cancrini, psichiatrata e psicoterapeuta. “Difficile pensare che non ripetano la violenza soprattutto contando che, nella maggior parte dei casi nulla a livello psicologico è cambiato, in Italia quello che manca è un adeguato intervento terapeutico. L’Europa ha addirittura fondi desinati alle cure per pedofili, eppure noi siamo tra i pochi paesi che non li hanno mai usati”. In Italia infatti non è previsto, come accade invece in Francia per chi è accusato di abusi su minori, la possibilità di seguire un percorso di cura psicologica, un legame tra pena e riabilitazione.

    Non solo, racconta la professoressa Olzai. Molto spesso a chi abusa, se compie atti diversi dallo stupro, viene riconosciuta l’attenuante speciale del caso di minor gravita. Così capita che un padre, un amico di famiglia che ha violato per anni e anni di un bambino o di una ragazzina abbia una condanna più mite di un molestatore di autobus”.

    E sono tanti. Perché l’orco purtroppo abita qui, accanto alle sue vittime, ha il volto che i bambini conoscono, amano. Dal quale non sanno difendersi quando li invita al “gioco”, quando li minaccia obbligandoli al silenzio, Hanno media 9 anni quando subiscono la prima violenza, raccontano gli atti processuali, 11,3 quando scatta la denuncia. Ma questa è la media, guardando i singoli casi passano anche dai 5 ai dieci anni prima che la vittima trovi il coraggio di parlare, di denunciare parenti o amici di famiglia. Perché sono i processi a dirlo: il nemico è in casa, non è uno sconosciuto: il 14,3 abusato da genitore, il 14,7 da altro familiare, amico di famiglia 19,7 amico, conoscente 9,3 vicino di casa 10,5, insegnante, bidello, religioso, 10,1. Solo nel 19,7 % dei casi a compiere l’aggressione è uno sconosciuto.

    E anche quando trova la forza di vincere minacce e vergogna troppo spesso non viene creduto. Soprattutto se l’aguzzino è un familiare. Il 31% delle madri non crede infatti al racconto di figli o bambine se accusano di violenza il padre o il suo compagno, mentre il piccolo trova fiducia nel 64% dei parenti e nel 90 % degli estranei.

    http://www.repubblica.it/cronaca/2014/03/30/news/pedofilia_dopo_processi_colpevoli_a_casa-82335900/

  • Cassazione. 3 anni di abusi. Condanna grave per il prete, la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo

    Cassazione. 3 anni di abusi. Condanna grave per il prete, la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo

    VIOLENZA SESSUALE | 27 Marzo 2014
    Tre anni di abusi. Condanna grave per il prete: la ‘veste’ ha moltiplicato le ferite per il ragazzo
    Vicenda assolutamente da incubo, quella vissuta da un minore, per giunta con alle spalle una situazione familiare complicata. Tre anni di abusi sessuali perpetrati nei suoi confronti da un prete. Proprio il ruolo, idealmente la ‘veste’ indossata, rende ancora più terribili e più gravi le orribili azioni compiute.

    (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14545/14; depositata il 27 marzo)

    Tre anni da incubo, vissuti con un ‘orco’ travestito da prete. Tre anni di inferno, per un ragazzino, che, con alle spalle una situazione familiare complessa, è costretto a subire rapporti sessuali, perdendo ogni stilla di gioia…


    27 Marzo 2014
    (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14545/14; depositata il 27 marzo)

    Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 – 27 marzo 2014, n. 14545 Presidente Brusco – Relatore Iannello Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/01/2012 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione..


    Corte di cassazione, sez. 4 Sentenza n. 40970 del 18 ottobre 2012
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. GENTILE Mario – Presidente –

    Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere –

    Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere –

    Dott. GAZZARA Santi – Consigliere –

    Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:

    1) P.D. N. IL (omesso) ;

    avverso la sentenza n. 3621/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/01/2012;

    visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

    udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

    Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per a) il dichiararsi non rilevante le dedotte questioni di legittimità constituzionale rigetto; b) rigetto del ricorso;

    Udito il difensore avv. Politano Domenico di Milano.

    RITENUTO IN FATTO

    1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27.1.2012, ha confermato la decisione in data 21.12.2010, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di quella città a seguito di giudizio abbreviato e con la quale D..P. era stato

    riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 81 cpv, art. 609 bis comma 2, n. 1, art. 609 ter n. 1, art. 61, n. 5, 9 e art. 11 cod. pen., concretatosi nell’aver indotto in più occasioni, nel periodo compreso tra il 2.9.2006 e l’ottobre 2009, un minore (nato nel 1992) a subire e praticare rapporti sessuali, consistiti in atti masturbatori, rapporti sessuali orali ed anali e penetrazione anali con oggetti, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica derivante dalla differenza di età (cinquantacinque anni) e del divario culturale, economico e sociale e della fragilità personologica della persona offesa, commettendo i fatti anche quando il minore non aveva ancora compiuto i quattordici anni, con le ulteriori aggravanti della minorata difesa, della violazione dei doveri inerenti alla sua qualità di ministro del culto cattolico e dell’abuso di ospitalità.

    Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione. 2. Premesse alcune considerazioni sul rapporto intercorrente con il minore, che si assume liberamente coltivato da quest’ultimo, deduce, con un primo motivo di ricorso,, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta capacità di testimoniare della persona offesa ed al rigetto della richiesta di perizia per accertarne la effettiva sussistenza.

    Rileva, a tale proposito, che, nonostante diversi elementi deponessero nel senso di una incapacità o, comunque, limitata capacità del minore a rendere testimonianza, i giudici del merito non hanno ordinato alcuna perizia ne’, tanto meno, hanno tenuto conto di tutte le relazioni versate in atti e concernenti lo stato della persona offesa.

    Viene a tale proposito richiamata l’attenzione su una relazione redatta dalla psichiatra del centro che assisteva il minore in epoca immediatamente antecedente alla sua escussione mediante incidente probatorio, nella quale era stata diagnosticata una “sindrome schizotipica” tale da inficiare la capacità di rendere testimonianza, nonché stigmatizzata la contraddittorietà della motivazione laddove le condizioni mentali del minore vengono esaltate o mitigate secondo necessità.

    Si rileva, poi, che la illegittimità dell’ordinanza di rigetto della richiesta perizia avrebbe determinato l’inutilizzabilità e la nullità di tutte le deposizioni rese dal minore abusato, osservando anche che la Corte territoriale avrebbe comunque travisato il senso delle relazioni di consulenza esaminate.

    1. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti contestati, lamentando che la Corte territoriale, procedendo sostanzialmente ad una reformatio in peius, avrebbe considerato come dimostrate circostanze riferite dal minore che il giudice di prime cure aveva ritenuto non pienamente attendibili, quali la penetrazione anale con oggetti ed i rapporti tra l’imputato e tale S..L. . Aggiunge che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente ed illogicamente considerato quali riscontri alle dichiarazioni della persona offesa elementi di per sè neutri, perché perfettamente compatibili anche con una condizione di estraneità ai fatti dell’imputato (descrizione del primo incontro tra imputato e minore, rinvenimento di preservativi in possesso del sacerdote, ammissione da parte di quest’ultimo di un rapporto affetto e contatti fisici con la persona offesa, dichiarazioni della madre del minore e racconto degli educatori cui lo stesso era affidato) ed erroneamente valutato la rilevanza di un incontro avuto dalla persona offesa, su una spiaggia, con un soggetto omosessuale, il quale dopo un breve colloquio, chiese

    il numero di telefono al minore e che dimostrerebbe come quest’ultimo non fosse credibile allorquando aveva riferito di essere eterosessuale e di non aver avuto rapporti sessuali con soggetti dello stesso sesso diversi dall’imputato.

    1. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., rilevando come la responsabilità per i fatti contestati non poteva ritenersi dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio, stante la diversa valutazione sull’attendibilità del minore effettuata nei due diversi gradi di giudizio. 5. Con un quarto, motivo di ricorso lamenta il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 609 ter cod. pen., comma 1, n. 1 lamentando che la scansione cronologica degli eventi da parte del minore non risulta certa, così come dubbia sarebbe la effettiva data di nascita dello stesso, ricavata da una dichiarazione di cittadinanza bengalese rilasciata dall’ambasciata di quella nazione al padre del minore in base alle indicazioni contenute sul suo passaporto.
    2. Con un quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condotta di induzione al compimento degli atti sessuali, che assume non accertata in considerazione della dimostrata volontarietà da parte del minore in tutti i contatti intercorsi.
    3. Con un sesto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio che la Corte territoriale si è limitata a giudicare congruo senza alcuna valutazione in ordine alla pena base ed all’aumento per la continuazione.

    Ulteriori censure vengono mosse con riferimento alla configurabilità delle aggravanti comuni contestate.

    In particolare, per quella della minorata difesa, la mancanza dei requisiti per l’applicabilità sarebbe dimostrata dalle stesse modalità di realizzazione della condotta, posto che gli atti sessuali erano stati consumati senza violenza, in un appartamento e senza la presenza di terzi, quindi nelle condizioni minime perché i fatti ipotizzati dall’accusa potessero realizzarsi e ben avendo potuto il minore agevolmente reagire sottraendosi alle attenzioni dell’imputato, certamente dotato di minore forza fisica. Quanto all’abuso di relazioni di ospitalità, osserva che la sussistenza di detta aggravante sarebbe esclusa dal fatto che il minore, dopo il primo incontro, si sarebbe sempre recato di propria iniziativa presso l’abitazione dell’imputato, mentre l’abuso della qualità di ministro di culto sarebbe esclusa dalla insussistenza di specifiche violazioni dei doveri sacerdotali tali da facilitare la commissione del reato.

    1. Con un settimo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 185 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al risarcimento del danno riconosciuto ed alla provvisionale liquidata, osservando che il “disturbo postraumatico da stress” riscontrato nel minore avrebbe potuto trarre origine anche dai ripetuti episodi di maltrattamento di cui il minore era stato oggetto in ambito familiare.

    Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. 9. In data 26 luglio 2012 ha inoltre depositato in cancelleria un nuovo motivo di ricorso, deducendo la illegittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter laddove esclude la detenzione domiciliare per l’ultrasettantenne condannato per abuso sessuale ai sensi dell’art. 609 bis cod. pen. e ciò in

    considerazione degli effetti immediati di una eventuale conferma della pronuncia impugnata.

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso è solo in parte fondato.

    Va preliminarmente osservato che le argomentazioni svolte in ricorso, frequentemente articolate anche in fatto, ripropongono, sostanzialmente, questioni già prospettate nell’atto di appello ed opportunamente affrontate dalla Corte territoriale. 11. Ciò posto, deve rilevarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso, come, in generale, non vi sia alcun obbligo per il giudice del merito di procedere a perizia in ordine alla capacità a testimoniare del minore vittima di abuso sessuale, trattandosi di accertamento che, sebbene utile in presenza di minori di età ridotta, non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione dell’attendibilità e come l’esigenza di un siffatto accertamento possa emergere in presenza di elementi patologici che pongano in dubbio tale capacità (v. Sez. 3^ n. 38211, 24 ottobre 2011; Sez. 3^ n. 27742, 8 luglio 2008; Sez. 3^ n. 44971, 4 dicembre 2007).

    Nella fattispecie, la Corte territoriale ha diffusamente motivato in ordine alla sussistenza, in capo alla persona offesa, della capacità di rendere testimonianza, non solo ricordando, in premessa, le conclusioni sul punto del giudice di prime cure, ma anche richiamando nel dettaglio le considerazioni svolte dall’ausiliaria che ha assistito all’audizione protetta in data 27.11.2009, prendendo in esame singoli aspetti delle dichiarazioni del minore in relazione a questioni specificamente evidenziate nei motivi di appello, dando atto delle osservazione formulate dai consulenti tecnici della difesa e delle ragioni per le quali le stesse non possono essere condivise. Altrettanto dettagliati risultano i riferimenti alla relazione del consulente del Pubblico Ministero, pervenendosi poi alla conclusione che non emergono dagli atti elementi tali da giustificare la richiesta perizia e che, anzi, le menzionate relazioni tecniche ed il contenuto dei verbali delle dichiarazioni del minore depongono in senso diametralmente opposto.

    Sul punto la decisione impugnata appare allineata ai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione delle risultanze peritali ed obbligo di motivazione del giudice di merito, applicabili anche con riferimento alle relazioni dei consulenti delle parti processuali o di altri soggetti esperti.

    Tale valutazione, si è affermato, costituisce giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità quando il giudice abbia dato compiutamente conto, in motivazione, delle ragioni per le quali abbia optato per la scelta ritenuta maggiormente condivisibile, del contenuto dell’opinione disattesa e delle eventuali deduzioni delle parti (Sez. 4^ n. 45126, 4 dicembre 2008; Sez. 4^ n. 11235, 9 dicembre 1997).

    Si è poi precisato che, in caso di adesione alle conclusioni del perito d’ufficio rispetto a quelle, difformi, del consulente di parte, il giudice non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, essendogli solamente richiesto di dimostrare di avere comunque valutato le conclusioni del primo senza ignorare quelle del secondo, con la conseguenza che rileva il vizio di motivazione solo nel caso in cui le conclusioni del consulente di parte siano tali da dimostrare inconfutabilmente la fallacità di quelle del perito (Sez. 1^ n. 25183, 17 giugno 2009; Sez. 4^ n. 34379, 11 agosto 2004; Sez. 1^ n. 6528, 3 giugnol998). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha dato compiutamente conto dell’analisi effettuata e del quadro complessivo ricavabile sulle condizioni della persona offesa, coerentemente riconoscendone la capacità di rendere testimonianza e fornendo ogni utile indicazione per ripercorrere l’iter logico seguito nell’apprezzamento delle diverse opinioni, il che rende non proponibile in questa sede, come si è già detto, la questione dedotta.

    Resta da osservare che nel discorso, del tutto lineare, dei giudici del gravame non si riscontrano salti logici o evidenti contraddizioni che consentano di ritenere travisato il senso delle osservazioni dei consulenti e, a fronte dell’ampia analisi di tali osservazioni, risulta implicitamente e fondatamente disattesa la sintetica diagnosi di “sindrome schizotipica”, allegata al ricorso, che non evidenzia in alcun modo, neppure in via ipotetica, la incapacità del minore a rendere testimonianza, cosicché le deduzioni sul punto contenute in ricorso, così come i riferimenti sull’incidenza dell’irregolarità del trattamento farmacologico conseguente, restano mere supposizioni prive di concreto riscontro, mentre le ulteriori considerazioni sui contenuti delle singole relazioni si risolvono nella inammissibile prospettazione di una lettura alternativa di elementi fattuali già valutati dal giudice del merito.

    1. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso.

    Anche in questo caso, infatti, le argomentazioni svolte dal ricorrente insistono su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che non possono aver ingresso in questa sede, essendo sottratta alla cognizione del giudice di legittimità ogni nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici del merito. Si insiste, infatti, sulle dichiarazioni del minore in ordine alla contestata penetrazione anale con oggetti attraverso la riproduzione di brani della deposizione e richiami a diverse valutazioni dei giudici del merito i quali, peraltro, hanno limitato le proprie osservazioni alla piena attendibilità del minore su tale specifica circostanza di fatto, indicata nel capo di imputazione tra i diversi atti sessuali compiuti, senza specificamente escluderne la sussistenza, ponendo in evidenza motivatamente, nel giudizio di appello, le ragioni per le quali la mancata indicazione degli oggetti utilizzati non inficia la credibilità del teste. Altre considerazioni vengono poi svolte su altre circostanze fattuali che i giudici del merito hanno individuato come riscontri alle dichiarazioni del minore (descrizione del primo incontro tra imputato e minore, rinvenimento di preservativi in possesso del sacerdote, ammissione da parte di quest’ultimo di un rapporto affettivo e contatti fisici con la persona offesa, dichiarazioni della madre del minore e racconto degli educatori cui lo stesso era affidato) ipotizzandone una valutazione in senso contrario.

    Tali considerazioni risultano, tuttavia, solo apparentemente finalizzate ad evidenziare il vizio di motivazione poiché, sia nel caso in cui sì vogliano ritenere quali elementi neutri e, come tali non funzionali al riscontro delle dichiarazioni del minore o, come esplicitamente prospettato in ricorso, quali dati perfettamente compatibili con una posizione di totale innocenza dell’imputato, un loro apprezzamento in questa sede sarebbe inevitabilmente inerente al merito. I giudici del gravame, peraltro, hanno specificamente analizzato i richiamati elementi fornendo, anche in questo caso, un apporto giustificativo del tutto adeguato ed immune da censure. Altrettanto è avvenuto con riferimento all’ulteriore elemento di fatto relativo all’incontro del minore con una persona conosciuta su una spiaggia frequentata da omosessuali, avendo i giudici, anche in questo caso, opportunamente valutato la rilevanza della circostanza dedotta e confutato le specifiche osservazioni della difesa, sottolineando il fatto che il mancato ricordo dell’occasionale e sporadico incontro è del tutto giustificato e non inficia la complessiva credibilità del teste, provvedendo ad opportuni richiami al contenuto delle dichiarazioni.

    1. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva che lo stesso è connotato da genericità e si limita ad ipotizzare, richiamando questioni già dedotte in precedenza e, segnatamente, l’attendibilità della persona offesa e la asserita divergenza di valutazione sulle dichiarazioni dalla stessa rese da parte dei giudici del merito in primo e secondo grado, ricavandone apoditticamente una violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. in realtà insussistente, potendosi affermare, come già fatto in precedenza, che i giudici del gravame abbiano seguito un percorso valutativo del tutto adeguato pervenendo, con argomentazioni logiche e coerenti, al grado di certezza processuale che la menzionata norma codicistica esige.
    • L’infondatezza del quarto motivo di ricorso è pure evidente. I giudici del gravame hanno infatti escluso ogni incertezza sulla data di nascita del minore, respingendo le contrarie osservazioni della difesa, ritenute confinabili nell’ambito delle mere congetture, in considerazione del fatto che nessuna questione sull’età del minore risulta mai sollevata in alcuna sede e che la stessa risultava comprovata dai documenti in suo possesso e dalle dichiarazioni dei familiari.

    <

    p>Anche la data del primo contatto di natura sessuale viene indicato dai giudici del merito con considerazioni in fatto del tutto coerenti e fondate sulle dichiarazioni del minore abusato.

    Anche in questo caso, ogni ulteriore considerazione attiene al merito ed alla valutazione del compendio probatorio.

    1. La sentenza impugnata risulta immune da censure anche per quanto attiene al quinto motivo di ricorso.

    Occorre preliminarmente ricordare quali siano i principi fissati da questa Corte in tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica.

    Tali principi sono stati esaurientemente descritti in più occasioni (Sez. 3^ n. 20766, 3 giugno 2010; Sez. 3^ n. 35878, 1 ottobre 2007;

    Sez. 4^ n. 14141, 5 aprile 2007; Sez. 3^ n. 32971, 7 settembre 2005;

    Sez. 3^ n. 2646, 27 gennaio 2004; Sez. 3^ n. 47453, 11 dicembre 2003;

    Sez. 3^ n. 11541, 11 ottobre 1999) e tengono conto del fatto che il legislatore ha voluto assicurare anche ai soggetti in condizioni di inferiorità psichica una sfera di estrinsecazione della loro individualità, anche sotto il profilo sessuale, purché manifestata in un clima di assoluta libertà e, conseguentemente, ha inteso punire soltanto le condotte consistenti nell’induzione all’atto sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità. L’induzione si realizza quando, con un’opera di persuasione spesso sottile o subdola, l’agente spinge o convince il “partner” a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto. L’abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. Da ciò consegue il dovere del giudice di espletare un’indagine adeguata per verificare se l’agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo, ma anche di abusarne per fini sessuali. Nella fattispecie, la Corte territoriale risulta aver correttamente inquadrato giuridicamente i fatti contestati al ricorrente, cosicché la dedotta violazione di legge appare del tutto insussistente.

    Con argomentazioni perfettamente coerenti ed immuni da vizi logici, che superano pertanto anche le doglianze formulate in ricorso in ordine alla motivazione, i giudici del gravame hanno dato compiutamente atto delle condizioni psicologiche in cui versava il minore e dallo stesso riferite nel corso della sua deposizione, dando altresì conto del contesto generale in cui i ripetuti episodi di abuso sessuale si sono consumati.

    Tale contesto emerge dal complessivo contenuto del provvedimento impugnato, laddove vengono evidenziate le modalità dell’approccio, la rilevantissima differenza di età, di cultura e di condizioni sociali tra il ricorrente ed il minore, con la conseguenza che del tutto corretta appare la conclusione cui perviene la Corte territoriale nell’escludere che il consenso agli incontri ed ai rapporti sessuali che ne seguivano fosse conseguenza di una autonoma e libera determinazione del giovane.

    Risulta infatti dalla sentenza impugnata che fu proprio il sacerdote ad avvicinare il ragazzo, allora infraquattordicenne e visibilmente in difficoltà (viene definito dallo stesso imputato “un po’ perso”) mentre era in un parco, avviando una conversazione e mostrando verso il minore un interesse che, a quanto pure risulta, lo stesso non riceveva in famiglia, accogliendolo in casa dopo averlo appena conosciuto e sottoponendolo immediatamente ai primi abusi sessuali reiterando poi tale condotta nel corso degli anni successivi. Inoltre, come chiaramente affermato dalla Corte territoriale, il fatto che il ragazzo si recasse di propria iniziativa in casa del sacerdote non sposta minimamente i termini della questione, altro non costituendo detti atteggiamenti se non il risultato della strumentalizzazione della evidente inferiorità psichica della vittima.

    1. Riguardo al sesto motivo di ricorso deve rilevarsi che, rispetto alla quantificazione della pena, la Corte territoriale non si è limitata ad affermarne la congruità, avendo al contrario richiamato ampiamente e del tutto legittimamente le considerazioni svolte sul punto dal primo giudice.

    Vi è infatti uno specifico riferimento alla gravità della condotta ed alla rilevante intensità del dolo, che segue l’indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure a negare la concessione delle attenuanti generiche, individuate nella rilevante differenza di età e nel divario culturale, nella reiterazione per circa tre anni dell’abuso nel delicato periodo dell’adolescenza della vittima, già provata da evidenti difficoltà familiari e di inserimento sociale, nonché nell’assenza di qualsivoglia atteggiamento collaborativo o di resipiscenza da parte dell’imputato.

    Si tratta di motivazione adeguata e del tutto sufficiente, avendo già avuto modo questa Corte di precisare non soltanto che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito, che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. 4^ n.41702, 26 ottobre 2004), ma anche, più specificamente, che il giudice d’appello può pure trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell’impugnazione riguardanti la concreta determinazione della pena, così come la mancata concessione delle attenuanti generiche, quando abbia individuato, tra i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell’imputato (Sez. 2^ n. 19907, 11 maggio 2009; v. Sez. 2^ n. 12749, 26 marzo 2008; Sez. 1^ n. 6200, 22 maggio 1992). Non incide inoltre sulla congruità della motivazione il mancato riferimento agli aumenti per la riconosciuta continuazione, non sussistendo un obbligo di specifica motivazione in tal senso, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena- base (Sez. 5^ n. 27382, 13 luglio 2011; Sez. 5^ n. 11945, 19 ottobre 1999; Sez. 3^ n. 3034, 10 novembre 1997).

    1. Quanto alla aggravante della minorata difesa, di cui all’art. 61 cod. pen., n. 5, va ricordato che la stessa ha carattere obiettivo, si configura in presenza di situazioni di fatto tali da facilitare l’impresa delittuosa (Sez. 1^ n. 1319, 19 gennaio 2011) e può riferirsi anche alla debolezza fisica o psichica del soggetto passivo (Sez. 2^ n. 24499, 16 luglio 2009; Sez. 1^ n. 6848, 21 giugno 1991). Con specifico riferimento alla violenza sessuale in danno di minori, detta circostanza è stata ritenuta compatibile con quella della minore età, poiché la prima attiene alle modalità concrete della condotta del reo e la seconda ad una condizione soggettiva della vittima legata ad un dato anagrafico (Sez. 3^ n. 19725, 16 maggio 2008; Sez. 3^ n. 8780, 7 marzo 2002). Nella fattispecie, la sussistenza della suddetta aggravante è stata correttamente rinvenuta dai giudici del merito nel fatto che gli incontri sessuali avvenivano in casa dell’imputato mentre il minore era sottratto al controllo dei familiari e di qualsiasi altro adulto di riferimento. Tale assunto appare pienamente in linea con i principi giurisprudenziali appena richiamati, ove la minorata difesa era stata ritenuta, nel primo caso, per il fatto che l’imputato aveva approfittato della circostanza che le minori abusate non si trovavamo sotto la vigilanza dei genitori e, nel secondo, per il fatto che il reo.

    aveva approfittato dell’assenza dell’altro genitore. 18. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di considerare anche la sussistenza dell’ulteriore aggravante contestata, contemplata dall’art. 61 cod. pen., n. 11, in relazione ad ipotesi di violenza sessuale, ricordando che essa si configura anche nel caso in cui autore del reato sia la persona ospitante e che la ragione dell’aggravante è rinvenibile nella violazione del sentimento di fiducia intercorrente tra le parti del rapporto di ospitalità e nell’agevolazione che da tale rapporto deriva alla commissione del reato (Sez. 3^ n. 1850, 21 gennaio 2011).

    Nel caso in esame la Corte territoriale ha posto in rilievo il rapporto instauratosi tra l’imputato e la vittima e la permanenza di quest’ultima in casa del primo anche durante la notte, cosicché risultava pienamente configurabile il rapporto di ospitalità come definito nel richiamato principio.

    Anche in questo caso, pertanto, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del gravame appaiono giuridicamente corrette ed assistite da idonea motivazione.

    1. Quanto, invece, all’aggravante del fatto commesso con abuso dei poteri o violazione di doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, va ricordato come, riguardo all’ipotesi, pure contemplata dall’art. 61 cod. pen., n. 9, dell’abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio si sia affermato, in generale, che l’aggravante in questione si configura quando la qualità del pubblico ufficiale, che abbia agito al di fuori delle sue funzioni, abbia comunque facilitato la commissione del reato (Sez. 6^ n, 9209, 13 settembre 1988; Sez. 3^ n. 128, 6 gennaio 1984; Sez. 6^ n. 2036, 3 marzo 1984) e che si prescinde dal nesso strettamente funzionale tra il fatto delittuoso e la pubblica funzione e ricorre ogni qualvolta l’attività del colpevole sia stata esplicata profittando comunque delle funzioni suddette (Sez. 2^ n. 13435, 12 ottobre 1989; Sez. 2^ n. 10458, 9 novembre 1985).

    Tale assunto è stato anche successivamente confermato (Sez. 1^ n. 24894, 16/06/2009), precisando tuttavia che non può però ravvisarsi un aggravamento della sanzione “ogni qualvolta le funzioni esercitate costituiscano un fattore agevolativo indiretto di espletazione, come ragione non immediata del fatto, ma come mero antefatto materiale”. Con specifico riferimento ad una ipotesi di violenza sessuale commessa da sacerdote, si è invece sostenuto che non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, essendo sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorità ed il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sè, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità (Sez. 3^ n. 37068, 23 settembre 2009; Sez. 2^ n. 9334, 21 settembre 1988).

    Nella fattispecie oggi in esame, i giudici del merito hanno evidenziato come la qualità rivestita dall’imputato avrebbe comunque facilitato la commissione del reato, da un lato per il fatto che lo stesso si era presentato alla sua vittima come missionario e, in quanto tale, conoscitore del paese di provenienza dello stesso e, dall’altro, per avere utilizzato la sua condizione nel presentarsi ai familiari del minore ed ai responsabili della comunità giustificando così la perdurante relazione con il ragazzo.

    Tale riferimento della Corte territoriale, in verità generico, può qualificarsi come “fattore agevolativo indiretto” alla commissione del reato, di per sè non sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante, in quanto evidenzia, al più, il mero abuso dello stato sacerdotale, ma non l’abuso di poteri o la violazione di doveri, inerenti a tale qualità, pure richiesti come specificato nei principi dianzi richiamati.

    La Corte del merito, infatti, non indica esattamente di quali poteri l’imputato abbia abusato o a quali doveri, ancorché generici, egli sia venuto meno nel commettere il reato, così da collocare il suo status al di là della mera correlazione con l’azione delittuosa commessa.

    Tale lacuna motivazionale dovrà essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.

    1. Inammissibile risulta, poi, il settimo motivo di ricorso, attraverso il quale il ricorrente pone in discussione l’assegnazione della provvisionale e la sua quantificazione, poiché, come si è ripetutamente affermato, il provvedimento di condanna generica al risarcimento del danno e di assegnazione alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto non suscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 4^ n. 34791, 27 settembre 2010;

    Sez. 5^ n. 5001, 7 febbraio 2007; Sez. 5^ n. 40410, 15 ottobre 2004;

    Sez. 4^ n. 36760, 17 settembre 2004; Sez. 5^ n. 4973, 31 gennaio 2000).

    1. Va infine osservato, riguardo al motivo nuovo, che esso difetta, ad avviso di questa Corte, di rilevanza.

    La disposizione che si assume essere in contrasto con la Costituzione (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, sull’ordinamento penitenziario) non dovrebbe, infatti, essere in nessun modo applicata da questa Corte e, di conseguenza, non ha alcuna diretta incidenza sull’esito del presente giudizio, trattandosi di disposizione la cui applicazione è prevista soltanto al momento dell’espiazione della pena.

    P.Q.M.

    Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 61 cod. pen. n. 9 e rinvia alla Corte di appello di Milano, altra Sezione.

    Rigetta nel resto il ricorso.

    Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.

    Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2012

    Corte di cassazione, sez. 4 Sentenza n. 40970 del 18 ottobre 2012

  • Sezze, il prete era un impostore condannato per pedofilia

    Sezze, il prete era un impostore condannato per pedofilia

    Dal 2011 si nascondeva nella Cattedrale di Santa Maria a Sezze, in provincia di Latina, dove era stato accolto dai suoi fratelli ignari di quanto pendeva sulle sue spalle.

    Si tratta di un ex sacerdote che si è dato alla fuga dopo essere stato scoperto dal vescovo di Latina, Monsignor Mariano Crociara. Ne parla nell’edizione odierna il quotidiano Oggi Latina.

    L’ex religioso di nazionalità indiana, su cui pende una accusa di pedofilia del tribunale di Fermo e un decreto di “spretizzazione” del Vaticano, David Antonysamy di 50 anni appartenente ad un ordine religioso di missionari d’Oriente, era approdato a Sezze in provincia di Latina nel 2011 dove si era presentato dicendo di chiamarsi don Joseph, ma senza mai esibire documenti.

    Era sempre pronto ad aiutare, però, e per questo gli era stato dato un appartamento all’interno dell’oratorio. L’ex sacerdote, nel 2011, era stato sottoposto a processo e aveva patteggiato la sua pena davanti al tribunale di Fermo. Ora è accusato di usurpazione di titolo e, dopo essere venuto a conoscenza delle intenzioni del vescovo Crociata che lo ha scoperto, si è dato alla fuga. Sul caso indagano i carabinieri di Sezze e di Latina: il sacerdote, negli ultimi anni a Sezze, aveva detto regolarmente messa evitando però di celebrare i matrimoni.

    QUEGLI STUDI CHE NON FINIVANO MAI Come sia potuto accadere lo spiega il responsabile della comunicazione della curia vescovile di Latina, don Pasquale Bua. “Molti preti che sono impegnati nei loro studi teologici a Roma – ha detto – spesso si offrono di dare un aiuto alle parrocchie del circondario, succede soprattutto alla periferia della capitale ma anche in fuori provincia. Forse con un po’ troppa superficialità non gli è mai stato chiesto di esibire il suo Celebret (il documento che certifica il percorso clericale, ndr) ma la  nostra curia non gli ha mai assegnato alcun incarico, è bene sottolinearlo”.

    UNA CIRCOLARE DEL VESCOVO E L’IMPOSTORE SPARISCE E’ stato don Giordano, il parroco della vecchia cattedrale, il primo a dubitare di quel prete che da tre anni e passa studiava a Roma ma non si capiva bene cosa. Informata la Curia, il nuovo vescovo di Latina monsignor Mariano Crociara, ha avviato una rapida indagine interna che ha portato alla verità.

    Verità che ha fatto il giro molto presto, addirittura molto più in fretta della circolare che la Curia ha trasmesso a tutte le parrocchie per proibire di dare ospitalità all’impostore. Di lui, infatti, si sono subito perse le tracce. “Non sappiamo dove sia – ha concluso don Pasquale – ci dispiace per i fedeli di Sezze ma almeno ci resta la consolazione che nessuno si è mai lamentato del suo operato”.

  • Ex prete pedofilo celebra messa sotto falso nome, scoperto fugge

    Ex prete pedofilo celebra messa sotto falso nome, scoperto fugge

     (AGI) – Latina, 25 mar. – Un ex prete, con alle spalle un’accusa di pedofilia, continuava, sotto falso nome, a celebrare messa. E’ successo in provincia di Latina. L’ex religioso e’ David Antony Samy, 50 anni, di nazionalita’ indiana, ora scomparso nel nulla. Nel 2011 fu condannato per pedofilia sia dal tribunale ecclesiastico, sia dal tribunale di Fermo, dove patteggio’ la pena. Benedetto XVI lo sollevo’ dai suoi incarichi, in pratica fu “spretato”. David Antony Samy dal 2011 era pero’ ospite del parroco della Cattedrale di Santa Maria a Sezze, ignaro del suo passato. Presentatosi con il falso nome di don John, celebrava normalmente messa. E’ stato lo stesso parroco a insospettirsi, dopo che l’ex religioso non forniva informazioni sui suoi studi vaticani. Monsignor Mariano Crociata, vescovo di Latina, informato della vicenda, ha avviato subito una indagine, scoprendo l’inganno. David Antony Samy ha fatto perdere le proprie tracce. Sul caso indagano i carabinieri di Sezze e di Latina.

    http://www.agi.it/cronaca/notizie/201403251835-cro-rt10224-ex_prete_pedofilo_celebra_messa_sotto_falso_nome_scoperto_fugge