Osservatorio della Rete L'ABUSO

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  • Il Vescovo: “La vittima mi ha informato, sono intervenuto per proteggerla. La sospensione è la prima cosa che ho fatto”

    Il Vescovo: “La vittima mi ha informato, sono intervenuto per proteggerla. La sospensione è la prima cosa che ho fatto”

     Monsignor Gianfranco De Luca parla senza reticenze delle accuse di abusi sessuali che hanno coinvolto un parroco della diocesi: «Ho verificato se ci fosse un fondamento nelle accuse e, per i poteri che la Chiesa mi ha conferito ho sospeso in via cautelativa Don Marino Genova. Non è stato facile, non è stato semplice e non è stata una cosa rapida, ma ho agito secondo il documento della Cei». Quando parla della ragazza, oggi 18enne, il Vescovo si commuove: < Conosco le difficoltà che sta attraversando. Sono cose che non dovrebbero accadere».

    di Alessandro Corroppoli

    «Come rappresentante della Chiesa ho fatto tutto ciò che era in mio potere. Ho rispettato ed eseguito alla lettera ciò che prevede il documento normativo della Conferenza episcopale italiana, il Delicta Graviora, in caso di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori». Esordisce così Gianfranco De Luca, Vescovo della Diocesi di Termoli – Larino, difendendo il proprio operato e l’immagine della Chiesa locale dalle accuse di omertà.
    L’argomento in questione è quanto di più scottante ci possa essere in questo periodo per un uomo di fede.Don Marino Genova, ex parroco di Portocannone, è accusato di pedofilia. Un’accusa terribile per chi indossa l’abito talare. La Procura della Repubblica di Larino sta indagando sulla vicenda a seguito di una denuncia fatta nell’aprile del 2013. La vittima oggi ha 18 anni, ma secondo quanto si apprende sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali per anni. Violenze iniziate quando era poco più di una bambina e proseguite finché la stessa, dopo aver tentato di togliersi la vita in preda alla disperazione, ha trovato la forza di denunciare il “suo” parroco.Parallelamente al percorso della magistratura ne è stato istituito, su indicazione della Congregazione della Dottrina della Fede, dal Tribunale ecclesiastico diocesano per il processo canonico, che è tuttora in corso. Il Vescovo De Luca non si sottrae alle nostre domande e al confronto. Anzi, la sua disponibilità ci aiuta a capire non solo la posizione della Chiesa ma anche l’operato della stessa. La sospensione ‘a divinis’ è arrivata nel novembre del 2012, quando dopo una denuncia fatta dalla vittima al Vescovo lo stesso decide di ‘congelare’ in via cautelativa tutte le attività parrocchiali di Don Marino Genova. «Certo, la scelta di sospendere il fratello Marino è toccata a me, c’è un regolamento che lo prevede. Non è stato facile, non è stato semplice e non è stata una cosa rapida». 

    Perché don Marino lascia l’incarico a Portocannone nel novembre del 2012 per essere mandato in una comunità alle porte di Roma, mentre la denuncia alla Procura della Repubblica è datata aprile 2013? Perché questa discrepanza nelle date? Lei già sapeva?
    «Sapevo perché la vittima mi ha informato di cosa le fosse capitato».

    Quindi ha preso per buone le parole di denuncia della ragazza?
    «Io ho ascoltato entrambe le parti, ho verificato se ci fosse un fondamento nelle accuse e, per i poteri che la Chiesa mi ha conferito rispettando il dettato del Delicta Graviora , ho agito di conseguenza sospendendo in via cautelativa don Marino Genova».

    Conseguenza che porta il nome di sospensione ‘a divinis’. Ma così facendo non ha in qualche modo ‘condannato’ Marino Genova?
    «No, perché ho semplicemente rispettato ed eseguito alla lettera ciò che prevede il documento normativo della Conferenza episcopale italiana in caso di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori. Ho applicato la legge, tanto per rimanere in tema, impedendogli l’esercizio del ministero pastorale con il conseguente allontanamento dalla parrocchia, fermo restando la presunzione d’innocenza dell’accusato. Ma comunque rimane un provvedimento cautelativo e non definitivo».

    Resta sempre in ballo la discrepanze nelle date… 
    «Come le ho detto, sono stato informato dei fatti nel novembre del 2012. Ho consigliato e sollecitato la vittima a rivolgersi alla giustizia ordinaria da subito. Se la vittima ha deciso di farlo solo qualche mese più tardi non è una colpa da attribuire al sottoscritto. Non sono io quello che doveva sporgere denuncia presso la Procura della Repubblica. Il mio compito era quello di tutelare il più possibile la vittima consigliandole cosa fare e, allo stesso tempo avviare la fase processuale canonica. Cose che ho fatto».

    All’epoca della ‘fuga ‘ di don Marino tutti pensarono che fosse stata un’iniziativa personale dell’ex parroco, un abbandono temporaneo della casa canonica, impressione che lei in qualche modo avallò. Perché non dire subito invece i reali motivi?
    «Discrezione. Vede, non c’era motivo all’epoca di rendere pubblici i reali motivi della ‘fuga’, come dice lei, di don Marino, perché era importante tutelare la privacy della vittima. Oggi, a distanza di mesi e con le indagini in corso è il contesto che è diverso, è cambiato. Se avessi voluto insabbiare il tutto mi sarei comportato in maniera diversa, la Chiesa avrebbe agito in maniera diversa.

    Invece ci siamo assunti le nostre responsabilità affrontando di petto il problema. Questa non è omertà, come ho avuto modo di leggere su qualche giornale nei giorni scorsi, ma discrezionalità. Mi rendo conto che la differenza è sottile ma è così, mi creda»

    Il processo canonico segue i tempi della magistratura ordinaria? A che punto è?
    «Su questo non posso risponderle per due motivi. Uno perché come Vescovo il mio compito si ferma all’invio della documentazione raccolta alla Congregazione della Dottrina della Fede, e secondo perché non è processo pubblico ma interno alla Chiesa».

    Abbiamo incontrato la presunta vittima e le confesso che il suo percorso riabilitativo non è affatto facile.
    Passano alcuni attimi prima che il Vescovo risponda. Attimi in cui i suoi occhi diventano lucidi e le labbra vanno serrandosi. «So che il percorso che sta affrontando non è affatto facile, anzi. Conosco le difficoltà che sta attraversando. Sono cose che non dovrebbero accadere».

    Don Marino oggi vive ancora fuori dal Molise o è rientrato?
    «Come lei ha detto le confermo che si trova in una comunità alle porte di Roma».

    Eppure è stato visto di recente proprio qui a Termoli
    «Mi scusi, ma mica su di lui pende una restrizione domiciliare?»

    Certo, ma in considerazione della sospensione che lei ha emesso non dovrebbe essere così semplice tornare a casa, o mi sbaglio?
    «Il fratello di Marino è domiciliato a Termoli dove tra le altre cose risiede anche la sorella. Al di là delle sue eventuali colpe ha il diritto di venire a trovare i propri cari, di curarsi presso il proprio medico, di andare a pagare le tasse? Io penso di sì. E poi ogni qualvolta viene in Molise io sono informato dallo stesso Marino».

    Come vive oggi Marino Genova? Percepisce ancora uno stipendio?
    «Essendo sospeso dal suo esercizio pastorale non percepisce nessuno stipendio. Vive in comunità ed è aiutato dalla solidarietà dei suoi fratelli».

    Uno squillo di cellulare interrompe una chiacchierata che ha visto il Vescovo rispondere a tutte le nostre domande in maniera sicura e pulita, ma allo stesso tempo ha fatto anche emergere il lato più umano e intimo dello stesso, a dimostrazione dell’importanza e delle gravità delle accuse.

  • Chiesa e omertà, in rete le accuse alla diocesi sulla vicenda di don Marino

    Chiesa e omertà, in rete le accuse alla diocesi sulla vicenda di don Marino

     TERMOLI. “Carbone per il vescovo De Luca”, lo dice su facebook il cittadino Giuseppe De Gregorio. Non sappiamo quanto sia reale ed esistente questo utente, sta di fatto che da alcuni giorni posta e ri-posta link in merito alla stessa faccenda: quella di don Marino Genova, accusando il Vescovo quasi di “aver affossato la questione”.

    Insomma, non è che stiamo a difendere alcuno o a prendere le parti di altri ma una sospensione e un allontanamento del sacerdote è quanto maggiormente poteva fare monsignor De Luca. Chiedere “teste e verità” non spetta a nessun altro se non alla legge che, a dire il vero, può ambire alla ricerca della giustizia e lo starebbe già facendo. Accuse rientrate, casi non appurati, sentenze appese sono all’ordine del giorno e i “preti non sono il male” come in molti, marciando su questi episodi, vogliono far credere.

    Per dirla tutta, il tribunale della gente ha già fatto le sue mosse. La prudenza è d’obbligo e a scendere in campo per “sostenere le vittime” c’è anche Nunzia Lattanzio … ma non è che si corre troppo?

    Intanto, dopo la pubblicazione del nostro articolo sulla faccenda, a cascata si sono moltiplicasti gli interventi sul web e la stessa rete “L’abuso”, che da qualche mese sta seguendo questo caso, ha avanzato attraverso il suo portale “un appello alle vittime, a chi crede e a chi non crede nelle accuse fatte a don Marino Genova”.

    “Mi rivolgo alle eventuali altre vittime – scrive il portavoce Francesco Zanardi – l’invito è quello di farsi avanti e di uscire allo scoperto. Non abbiate timore, non abbiate vergogna perché non è la vittima che deve avere vergogna nel denunciare un abuso subìto. Sono una vittima a mia volta e comprendo quanto non sia facile, ma la denuncia di casi come questo integra un alto senso civico perché limita o impedisce che si producano altre vittime. Al tempo stesso esternare il trauma aiuta chi lo ha subito ad uscire dallo stato di vittima e diventare un sopravvissuto, ovvero una persona che impara a convivere ed elaborare il trauma, cioè smette di subirlo e riesce a recuperare una vita normale. L’invito è quello di rivolgersi alle autorità civili, se non vi sentite di farlo da soli siamo volentieri disponibili  ad affiancarvi e supportarvi anche legalmente. Per il Molise il contatto mail è molise@retelabuso.org.

    L’appello che invece vorrei rivolgere alla popolazione, sia quella che crede nella colpevolezza, che quella che crede nell’innocenza del sacerdote, è di non demonizzare né la vittima, né il carnefice ed attendere quello che dirà la giustizia civile che attualmente si sta occupando del caso. Mettere alla gogna chi è coinvolto non è di alcun aiuto.

    http://www.termolionline.it/137688/chiesa-omerta-rete-le-accuse-alla-diocesi-sulla-vicenda-don-marino/

  • Indagini sul sacerdote accusato di pedofilia: in Procura testimonianze e registrazioni

    Indagini sul sacerdote accusato di pedofilia: in Procura testimonianze e registrazioni

    Nuovi particolari sulla vicenda di don Marino Genova, al vaglio della magistratura frentana che ha già ascoltato alcuni testimoni e lo stesso vescovo, il quale mesi fa ha deciso la sospensione ‘a divinis’ dell’ex parroco di Portocannone. La vittima oggi ha 18 anni ma secondo quanto si apprende nella ricostruzione di un mosaico dai contorni drammatici, sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali fin da quando era poco più che una bambina. Intanto Marino Genova è tornato in Molise dopo un periodo trascorso in una comunità alle porte di Roma.

    Portocannone. Non ne parlano volentieri, da queste parti. Don Marino Genova sotto indagini per pedofilia? Molti minimizzano: «Io non ci credo, ma proprio per niente». Qualcuno alza le spalle: «Chissà, magari è così, certe voci si sono sentite in paese». Altri ammettono che «sì, lo so, sono mesi che va avanti questa cosa». Tredici mesi, per la precisione. Da quando, cioè, don Marino Genova è stato allontanato dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Portocannone. All’epoca si pensò che se ne fosse andato di sua iniziativa, un abbandono temporaneo della casa canonica e della chiesa dove aveva celebrato messa per sette anni, un addio motivato da problemi “personali o di salute” singolare, almeno per come era avvenuto – dalla sera alla mattina, senza una parola, senza un commiato – per problemi personali o di salute. Adesso si scopre che la scelta è stata del Vescovo, che ha mandato il sacerdote lontano dal Molise, in una comunità alle porte di Roma, sulla scorta di una denuncia. E non una denuncia trascurabile, una cosa da niente. L’accusa è pedofilia, ed è l’accusa più terribile per chi indossa l’abito talare. 

    E’ la Procura della Repubblica di Larino che sta indagando sulla vicenda. La vittima oggi ha 18 anni, ma secondo quanto si apprende – un pezzetto alla volta, nella ricostruzione di un mosaico dai contorni amari e drammatici – sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali per anni. Violenze iniziate quando era poco più di una bambina e proseguite finché la stessa, dopo aver tentato di togliersi la vita in preda alla disperazione, ha trovato la forza di denunciare il “suo” parroco. Dopo quella denuncia, la prima, l’allontanamento di Marino Genova e l’inizio delle indagini, che si sono concentrate su una serie di episodi e soprattutto testimonianze a supporto di quanto la vittima ha riferito. Oltre ai testimoni, alcuni dei quali già ascoltati dal pm che si occupa del caso, ci sono anche le registrazioni. Quelle messe insieme dal momento in cui la ragazza si è rivolta alla rete nazionale L’Abuso, un progetto di sostegno delle vittime di sacerdoti pedofili che nasce dall’idea di un gruppo di vittime accumunate dal fatto che il loro abusatore è un uomo consacrato.

    Il portavoce degli attivisti, sparsi su tutto territorio italiano, è stato a sua volta una vittima quando era molto giovane e «conosco perfettamente i meccanismi che regolano il modus operandi che si attiva in casi del genere». Ma Francesco Zanardi, che è stato in Molise e a Portocannone solo due settimane fa, ha impiegato tempo per convincersi che quella raccontata dalla ragazza «che dopo una trasmissione televisiva di denuncia ci ha contattato per chiedere aiuto» fosse una storia fondata.«Oggi, dopo averla incontrata, averla ascoltata e aver anche visto i problemi che questa esperienza le ha causato, tipici delle vittime di abusi da parte di preti pedofili, dico che è più che fondata. E’ una storia sconcertante, drammatica e circostanziata, corredata di elementi di prova che possono agevolare la ricostruzione giudiziaria, e mi auguro che si accerti presto in Tribunale la verità».

    Sergio Cavaliere, uno dei legali della rete L’Abuso, difende la ragazza molisana e auspica che crolli il muro di omertà diffusa. «In Molise, attraverso qualche velina arrivata a qualche giornale compiacente un anno fa, è stato tentato di far passare la vittima per colpevole, ed è stato anche detto che Marino Genova era stato trasferito per motivi personali.

    Questa è una menzogna, d’altra parte confermata dal provvedimento di sospensione ‘a divinis’. Ci sono diverse responsabilità, ci sono stati ritardi e omissioni. Ma ora, almeno su questo caso, stiamo andando incontro alla verità».
    A breve dovrebbe essere fissata l’udienza preliminare del procedimento per abusi sessuali su minore. Una ipotesi di reato che contempla, nel caso specifico, una serie di aggravanti dalle quali l’ex parroco dovrà difendersi in sede processuale.

    Intanto Marino Genova è tornato in Molise. Anzi, in Basso Molise, molto vicino al luogo delle presunte violenze, dove non può avvicinarsi in considerazione della sospensione ordinata dal vescovo Gianfranco De Luca.L’ex parroco è stato sospeso ai sensi del protocollo di Benedetto XVI, una sanzione molto severa ratificata negli anni tra il 2009 e il 2011, dopo gli scandali dei sacerdoti pedofili in Irlanda.
    A prescindere dal giudizio della magistratura, la sospensione ‘a divinis’ è intervenuta qualche mese dopo l’allontanamento del sacerdote impedendo a don Marino di esercitare il ministero pastorale. Non può dire messa, né confessare, né somministrare sacramenti e nemmeno incontrare persone in qualità di sacerdote. E’, al momento, un laico a tutti gli effetti, privato – come conseguenza naturale – dell’emolumento dell’8 per mille. Se un sacerdote sospeso ‘a divinis’ infrange il provvedimento, arriva la scomunica. (Ac e Mv)

    http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=15691

  • Sesso con bambini e animali. Arrestato prete anglicano

    Sesso con bambini e animali. Arrestato prete anglicano

     Sesso con bambini e animali, arrestato sacerdote
    Scritto da Marco Dimitri il 6 gennaio , 20141 Comment

    Un vicario è finito in carcere dopo essersi dichiarato colpevole di avere realizzato oltre 8.000 immagini e filmati pedopornografici, foto e filmati con bambini includevano anche l’uso di animali. Il reverendo Ian Hughes , che era sacerdote incaricato delle parrocchie Wirral Poulton e Seacombe , ha ammesso tutto davanti alla Corte del Tribunale di Liverpool. Hughes , 46 anni, è comparso sul banco degli imputati indossando un abito scuro con cravatta, si è dichiarato colpevole di tutti i capi in accusa.

    Il sacerdote ha anche ammesso il possesso di un’immagine estrema giudicata ‘ gravemente offensiva e disgustosa ‘ che coinvolge addirittura un animale. Don Hughes è stato accusato a seguito di una perquisizione nella sua abitazione di Wallasey. Il materiale pedopornografico realizzato dal sacerdote supera gli 8.000 file ed è stato recuperato dalla polizia. Il giudice David Aubrey, presidente della giuria che sta valutando gli estremi di reato per emettere una sentenza appropriata ha dichiarato che tutte le opzioni di condanna verranno severamente valutate.

    Negli ultimi anni il reverendo Hughes ha vinto una borsa di studio Heritage Lottery £ 270.000 per ricostruire la guglia a San Paolo e ha supervisionato la Congregazione di San Luca di in Poulton al Parco Primary dopo la costruzione della chiesa. Dopo il suo arresto con l’accusa di possesso di immagini pornografiche con bambini ed animali è stato sospeso dalla scuola elementare dove prestava servizio, lo rende noto il portavoce della diocesi di Chester. Articolo di Marco Dimitri

  • Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida.

    Aiutateci a scoprire chi è questo prete pedofilo protetto dall’anonimato. CASSAZIONE: CONDANNATO SACERDOTE DI COMUNITÀ CHE ABUSAVA DI MINORI DURANTE LA NOTTE… sabato 4 gennaio 2014 La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40610 del 2013, ha condannato al carcere un sacerdote che abusava ripetutamente di minori in comunità di atti sessuali durante la notte.

    Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 giugno – 1° ottobre 2013, n. 40610 – Presidente Teresi – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. F.G. , nato a (omissis) , era imputato: a) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) e in qualità di tutore come da nomina del Tribunale di Piacenza del 19.4.2001, abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità e di quella connessa al ruolo di tutore, costringeva ripetutamente G.D. , nato il (omissis), collocato presso la su indicata struttura, dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo e con minacce di ritorsioni in seno alla comunità, ed in una occasione approfittando dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. In (omissis) dal mese di (omissis) sino a fine XXXX, a (omissis) . b) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente il minore S.M. nato il (omissis), collocato presso la suindicata struttura dall’Azienda U.S.L. di XXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX, tanto da indurre il minore a dormire indossando i pantaloni jeans abbottonati al fine di dissuadere dall’intento sessuale. In (omissis) dal mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . c) del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva E.M. , nato il XXXXXXXX, pertanto minore di anni 16, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno ed approfittando del sonno, consistenti in toccamenti della gamba e del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava ed incrociava le gambe, o comunque compiendo con il minore infrasedicenne gli atti sessuali sopra indicati. In (omissis) in data anteriore e prossima al mese di (omissis) . e) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un. medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente SA.Ja. , nato il (omissis) , collocato presso la suindicata struttura, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l’intento sessuale si girava nel letto, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX. In (omissis) nel mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) . f) del reato di cui agli artt. 609 bis, 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell’autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva L.Z. , nato il (omissis), pertanto minore di anni 16 al momento del fatto, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno, approfittando del sonno, consistente in toccamenti del pene, avendo inserito la mano al di sotto dei boxer, agendo nonostante il dissenso del ragazzo o comunque compiendo con il minore infrasedicenne l’atto sessuale sopra indicato. In (omissis) . 2. Il F. veniva condannato dal Tribunale di Piacenza, con sentenza del 21.10.2008, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione, oltre a pene accessorie ex art. 29 c.p., previa concessione delle attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione tra i reati a lui ascritti in rubrica ai capi a), b), c), e) ed f); l’imputato veniva invece assolto dal reato sub d) perché il fatto non sussiste. L’imputato è stato ritenuto colpevole di alcuni episodi di atti sessuali commessi ai danni di alcuni ragazzi ospiti della Comunità (omissis) di (omissis) , ivi collocati dai Servizi Sociali, della quale l’imputato, sacerdote, era all’epoca responsabile, nonché tutore di una delle parti lese, G.D. , nominato tale dal Tribunale di Piacenza in data 19.4.01. Secondo le contestazioni oggetto dell’imputazione, le violenze sessuali erano commesse, in tutti i casi, abusando dell’autorità rivestita dall’imputato all’interno della Comunità e nel caso del G. , anche di quella di tutore, costringendo i ragazzi, in alcuni casi infrasedicenni all’epoca dei fatti (capi e ed f), a subire atti sessuali in orari notturni, profittando del sonno, compiendo ripetute incursioni effettuate dal sacerdote nelle camere da letto dove dormivano i giovani ospiti, mediante toccamenti del pene e, riguardo ai casi di G. e S. , anche rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi, che si giravano nel letto al fine di dissuadere i propositi dell’imputato, nel caso di S. giungendo a dormire con i jeans indossati e abbottonati, e di E. girandosi e incrociando le gambe, nonché nel caso del G. , con minacce di ritorsioni in seno alla Comunità e approfittando, in una occasione, dello stato di ebbrezza del giovane conseguente al vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. 3. Il copioso materiale probatorio dettagliatamente analizzato nella sentenza di primo grado, dava conto di numerose testimonianze delle parti lese, di altri soggetti ospiti della Comunità e degli operatori che agivano in seno alla medesima. Inoltre è stata svolta una c.t. del PM sul computer in uso all’imputato che ha evidenziato nel sistema operativo la presenza di un profilo utente denominato (omissis) , e tra i Temporaney Internet Files di tale profilo utente, ha rinvenuto 263 files di immagini pornografiche o a carattere erotico a prevalente carattere omosessuale, nonché 6 files relativi alla visita di siti a contenuto pornografico omosessuale e cookies che documentavano la navigazione in altrettanti siti a carattere pornografico con contenuto omosessuale; la maggior parte degli accessi risultavano effettuati nella notte tra le ore 1,30 e 4,00 del mattino, quando nella comunità era presente il solo F. ; sono stati infine acquisiti al fascicolo del dibattimento, su accordo delle parti, alcuni atti quali la denuncia-querela e gli altri verbali di dichiarazioni di G.D. , nel frattempo deceduto per suicidio, e di S.M. , nonché le s.i. di A. , B. , Be. , L. , E.B. e V. . Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato in ordine a tutti i reati a lui ascritti – ad eccezione, come detto, del capo D) – in quanto le dichiarazioni delle parti lese sono state giudicate pienamente attendibili, coerenti, logiche, precise, dettagliate e riscontrate dalle altre testimonianze – degli operatori e degli operanti di PG – nonché dagli esiti delle verifiche da costoro compiute. Il Tribunale ha altresì valorizzato l’assenza di movente – ragioni di astio, vendetta o convenienza – idoneo ad ipotizzare un possibile intento calunniatorio dei cinque giovani accusatori del sacerdote, alcuni dei quali particolarmente remissivi e in sostanziali buoni rapporti con lo stesso. Il Tribunale ha infine sottolineato, che gli episodi sono stati vissuti separatamente, anche in tempi diversi, dai cinque ragazzi, che pure tratteggiavano lo stesso profilo criminale di un personaggio coerente e costante nell’ossessione volta a rubare contatti sessuali con i giovani affidati alle sue cure. Il Tribunale ha escluso, pertanto, che le singole denunce-querele potessero ipotizzarsi quale espressione di un preordinato geometrico castello accusatorio, deponendo nel senso della genuinità dei racconti anche le piccole imprecisioni e talune marginali contraddizioni tra le deposizioni e le precedenti dichiarazioni, fisiologica espressione di credibilità e di intrinseca veridicità degli stessi, corroborata altresì dal racconto di analoghi comportamenti osservati cinque anni prima in una diversa comunità da K.Y. , che senza nulla sapere di ciò che avevano riferito i ragazzi di (omissis) , ha descritto in udienza un’analoga incursione notturna del F. cui aveva assistito personalmente mentre si trovava ospite a XXXXXXX, dove l’imputato prestava al’epoca la propria opera. 4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la difesa dell’imputato deducendo plurimi motivi. Con sentenza del 20 gennaio 2012 – 18 aprile 2012 la Corte d’appello di Bologna – qualificati i fatti contestati rispettivamente: al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis. co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. 1 c.p., esclusa per i capi C) ed F) l’ipotesi ex art. 609 quater c.p. – ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza ed ha. 5. Nei confronti di questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con 14 motivi, oltre un motivo aggiunto, illustrati anche con successiva memoria.

    Considerato in diritto 1. Il ricorso – articolato in quattordici motivi – è infondato. 2. Tali sono innanzi tutto i primi due motivi con cui il ricorrente denuncia il mancato accoglimento dell’eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell’art. 429, c.p.p. in ragione della contraddittorietà, indeterminatezza e/o assoluta genericità dei capi d’imputazione; nonché inosservanza del disposto dell’art. 521 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p.. Si tratta di una riproposizione di censure svolte dall’imputato e alle quali la Corte d’appello ha già puntualmente e correttamente risposto: la contestazione in fatto – sopra riportata in narrativa – è tutt’altro che generica, descrivendo condotte dell’imputato in termini precisi, dettagliati e con espliciti riferimenti alla costrizione delle vittime a subire atti sessuali in orari notturni, approfittando del sonno, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi e abusando dell’autorità rivestita all’interno della Comunità. È vero – come rileva il ricorrente – che la Corte d’ Appello, nel confermare la sentenza di primo grado ha proceduto a (ri)qualificare in modo più puntuale i fatti contestati, e d’altra parte ad escludere la qualificazione alternativa. Infatti la Corte d’appello: ha qualificato i fatti contestati al capo A) ai sensi dell’art. 609 bis co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ha qualificato i fatti contestati ai capi B), C), E), F) ai sensi dell’art.609 bis co. I c.p.; ha escluso per i capi C) ed F) l’ipotesi alternativa ex art. 609 quater c.p.. L’art. 521 c.p.p. consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ossia una diversa qualificazione dei fatti contestati all’imputato senza che perciò vi sia alcuna compromissione del diritto di difesa. Infatti l’imputato conosce i fatti che gli vengono contestati ed in ordine ad essi può difendersi senza che la eventuale modifica della loro qualificazione giuridica incida apprezzabilmente sulla sua possibilità di difesa secondo una scelta discrezionale del legislatore compatibile con l’art. 24 Cost. e l’art. 6 CEDU; cfr. C. cost. n. 103 del 2010 ha parlato di “materia riservata alla discrezionalità del legislatore” nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale in particolare degli art. 424, 429 e 521, 1 comma, c.p.p., nella parte in cui consentono al g.u.p. di disporre il rinvio a giudizio dell’imputato in relazione ad un fatto qualificato, di ufficio, giuridicamente in maniera diversa, senza consentire il previo ed effettivo sviluppo del contraddittorio sul punto. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2012, n. 32840) ha affermato in generale che la “diversa qualificazione del fatto” operata ex officio dal giudice d’appello, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., deve riguardarsi come legittima anche con riferimento ai principi affermati dall’art. 6, 1 e 3 comma, lett. a) e b), della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, quali interpretati dalla Corte Europea con la sentenza 11 dicembre 2007 nel caso Drassich c. Italia. Cfr. anche C. cost. n. 103 del 2010 cit. che ha affermato che l’art. 521 cod. proc. pen. ha codificato il principio della necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, in base al quale il giudice può attribuire al fatto una definizione giuridica diversa, senza incorrere nella violazione del suddetto principio, quando l’accadimento storico addebitato rimanga identico negli elementi costitutivi tipici, cioè quando risultano immutati l’elemento psicologico, la condotta, l’evento e il nesso di causalità. Solo se il giudice accerta che il “fatto” – non quindi la sua qualificazione giuridica – è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, può esserci difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza ove il giudice non abbia invece provveduto con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero. Tale vizio peraltro sussiste sempre che vi sia stato un’effettiva lesione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Cfr. Cass., sez. un., 15 luglio 2010 – 13 ottobre 2010, n. 36551, che ha affermato che quanto alla necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. 3. Nella specie i fatti di abuso sessuale in danno di giovani, alcuni minori infrasedicenni – come indicati nei plurimi capi di imputazione – sono rimasti invariati: l’imputato ha sempre conosciuto bene l’accusa, in punto di fatti addebitatigli, da cui doveva difendersi. La Corte d’appello in realtà non ha modificato, in senso stretto, la qualificazione giuridica dei fatti, come comunque pure avrebbe potuto fare ai sensi del primo comma dell’art. 521 c.p.p. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata; l’ha solo puntualizzata. Essa infatti – come appena rilevato – ha innanzi tutto precisato la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione sub A), B) ed E): non già art. 609 bis c.p. tout court, ma per il capo A) art. 609 bis, primo comma e secondo comma, n. 1), c.p. (quest’ultimo limitatamente all’occasione dell’approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX) e per i capi B) ed E) art. 609 bis, primo comma, c.p.. Ha poi precisato la qualificazione giuridica delle imputazioni sub C) ed F): non già art. 609 bis oppure 609 quater c.p., ma art. 609 bis, primo comma, n. 1), c.p.. Sotto il profilo processuale non c’è la violazione denunciata dal ricorrente con i primi due motivi di ricorso: se la Corte d’appello poteva dare ai fatti una diversa qualificazione giuridica, a maggior ragione poteva precisare meglio la qualificazione giuridica dei capi d’imputazione in riferimento ai quali il giudice primo grado aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato. E parimenti, ancora sotto l’aspetto processuale, ben poteva sciogliere l’alternatività della qualificazione (art. 609 bis versus art. 609 quater c.p.) quanto ai capi d’imputazione sub C) ed F). La giurisprudenza di questa Corte (Cass., 22 novembre 2007 – 15 gennaio 2008 n. 2112) ammette l’imputazione alternativa. È quindi legittima, a maggior ragione, la qualificazione alternativa sicché legittimamente il giudice, oltre a poter dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione ex art. 521, comma 1, c.p.p., può anche sciogliere l’alternatività della qualificazione del capo d’imputazione che contenga una contestazione alternativa. 4. In particolare, quanto ai capi di imputazione C) ed F) – abusi sessuali in danno di minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – la contestazione dell’abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità è ben presente in entrambe le imputazioni. Su questo elemento di fatto si fondava l’alternatività della contestazione – art. 609 bis, primo comma, oppure art. 609 quater, primo comma, n. 2 – alternatività sciolta dalla Corte d’appello riferendo (correttamente) il fatto alla prima norma. Si tratta quindi di vera e propria riqualificazione giuridica del fatto consentita dall’art. 521, comma 1, c.p.p.. Certo il principio dell’equo processo ex art. 6 CEDU induce ad una lettura restrittiva di tale disposizione (art. 521, comma 1, c.p.p.) che testualmente vede solo un limite quanto alla competenza al potere di riqualificazione dei fatti ad opera del giudice: la riqualificazione non è possibile quando il reato eccede la sua competenza o risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. In realtà c’è anche un limite che discende dal rispetto del principio dell’equo processo nel senso che occorre predicare altresì una generale riserva in termini di effettività della difesa dell’imputato che è frustrata non solo in caso di mancata correlazione tra “fatto” di cui all’imputazione contestata e “fatto” di cui alla sentenza; ma che potrebbe anche essere in concreto lesa dalla mera riqualificazione del “fatto” ex art. 521, comma 1, c.p.p.. Diversa infatti può essere l’ipotesi di quella riqualificazione del “fatto” che il giudice operi in sentenza “a sorpresa”, senza un diretto e chiaro raccordo con il dibattito processuale ed il thema decidendum; riqualifcazione che, in tale evenienza, può di fatto “spiazzare” la difesa ove questa sia stata privata di iniziative processuali che altrimenti avrebbe potuto promuovere. Nella specie però ciò non si è verificato perché la contestata modalità della condotta con cui l’imputato ha posto in essere gli atti sessuali in danno delle giovani parti offese – ossia il contestato abuso ad opera dell’imputato dell’autorità rivestita in seno alla comunità – apparteneva al contraddittorio processuale e la qualificazione di tale modalità in termini di vero e proprio “abuso di autorità” ex art. 609 bis, primo comma, c.p. piuttosto che di mero approfittamento di una relazione che vedeva il minore infrasedicenne, ma ultraquattordicenne, affidato al’imputato “per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia” ex art. 609 quater, primo comma, n. 2, c.p., costituiva un esito che si raccordava, direttamente ed in termini di congruità, a quanto dibattuto nel processo; ossia un esito prevedibile ed anzi prefigurato proprio dall’originaria contestazione alternativa. 5. Altra questione – non più processuale, ma di diritto sostanziale – è se sia corretta, o no, la qualificazione giuridica che la Corte d’appello ha dato ai fatti di abuso sessuale contestati all’imputato. Pur mancando una puntuale censura del ricorrente in ricorso, però nel motivo aggiunto il tema è trattato. Il motivo è comunque infondato. Può infatti riconoscersi la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti dalla Corte d’appello che li ha ricondotti – tutti, quindi anche le condotte in danno dei minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni – al primo comma dell’art. 609 bis c.p.. Di tale disposizione ricorrono infatti tutti i presupposti: ci sono gli atti sessuali (toccamenti del pene, masturbazioni e rapporti sessuali orali); c’è il dissenso delle giovani parti offese, che hanno tentato in vario modo di sfuggire alle attenzioni abusive dell’imputato; c’è stato l’abuso dell’autorità rivestita in seno alla comunità (OMISSIS) dall’imputato, non disgiunta dal metus dei giovani abusati verso la figura del sacerdote. Ha accertato la Corte d’appello che i giovani abusati, stranieri, non avevano il coraggio di denunciare il F. perché privi di permesso di soggiorno e comunque di autonomia economica; temevano di essere gravemente danneggiati e non creduti, proprio perché F. era il responsabile della struttura e rivestiva un ruolo apicale non solo nella gestione finanziaria, ma anche sotto il profilo educativo e del percorso di recupero. Anche in questa parte la pronuncia impugnata è corretta atteso per “abuso di autorità” – che costituisce, unitamente alla “violenza” o alla “minaccia”, una delle modalità alternative di consumazione del reato previsto dall’art. 609 bis cod. pen. – deve intendersi una situazione di supremazia derivante da autorità, indifferentemente pubblica o privata, dell’agente che pone il soggetto passivo, sul quale sono compiuti atti sessuali, in una posizione di debolezza e di incapacità di resistere all’abuso in ragione del metus indotto da tale posizione di supremazia dell’agente (Cass., 19 aprile 2012 – 22 maggio 2012, n. 19419). La circostanza poi che in alcuni casi il compimento di atti sessuali con abuso di autorità sia iniziato quando la parte offesa dormiva o era in una situazione di assopimento non inficia la qualificazione giuridica data dalla Corte d’appello alla condotta dell’imputato. Questa Corte – seppur con riferimento al previgente art. 519 c.p. – ha affermato che il sonno da luogo ad un ottundimento dei poteri sensori a causa del quale il soggetto, sia pure non totalmente, perde momentaneamente la capacità di percepire il mondo fenomenico che lo circonda e tale stato d’incapacità fisica è idonea a porre il soggetto passivo del delitto di violenza carnale in condizione di non resistere all’agente (Cass., 17 gennaio 1969 – 28 marzo 1969, n. 61). Nella specie l’abuso, ove anche inizialmente fosse riferibile alla condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa perché dormiva o era in una situazione di assopimento, si è poi conclamato come “abuso di autorità”, per la posizione rivestita dall’imputato all’interno della Comunità ed il rapporto intercorrente con i giovani abusati. Sicché anche sotto questo profilo è corretta la qualificazione del “fatto” come rientrante nella fattispecie del primo comma dell’art. 609 bis c.p.. 6. Infondati sono poi il terzo, il quarto ed il quinto motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 609 bis e 609 septies c.p. sulla procedibilità a querela di parte dei reati contestati a carico dell’imputato. Erroneamente – sostiene il ricorrente – la sentenza impugnata ha ritenuto per tutti i reati contestati la procedibilità d’ufficio invece che su querela di parte. È sufficiente considerare – come correttamente rilevato dalla Corte d’appello – che i reati commessi ai danni di soggetti minorenni sono tutti procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma, n. 2) c.p., quando il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza. Nella specie i giovani minori erano nella comunità suddetta e, per il ruolo svolto dall’imputato in quest’ultima, dovevano considerarsi affidati al medesimo per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. La circostanza poi che, nella specie, la relazione tra l’imputato ed i minori abusati si qualifichi (anche) come “abuso di autorità”, talché il reato commesso è quello dell’art. 609 bis, primo comma, c.p. e non già quello dell’art. 609 quater, primo comma, n. 2), c.p. non fa certo venir meno il presupposto di cui all’art. 609 septies, quarto comma, n. 2, c.p. che assicura la procedibilità d’ufficio anche senza querela di parte. Consegue che anche i reati in danno dei maggiorenni sono procedibili d’ufficio ex art. 609 septies, quarto comma n.4) c.p. in quanto connessi con gli altri procedibili d’ufficio. Questa Corte (Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2008, n. 27068, Bonfondi) ha infetti affermato che la perseguibilità d’ufficio dei reati in materia sessuale nel caso contemplato dall’art. 609 septies, quarto comma, n. 4 c.p., sussiste anche quando trattisi di connessione investigativa, quale prevista dall’art. 371, secondo comma, c.p.p., senza che sia all’uopo neppure necessario che vi sia contestualità di indagini o di procedimenti, operando detta connessione tutte le volte in cui il p.m., indagando comunque su altri fatti perseguibili d’ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela. 7. Infondato è il sesto motivo con cui il ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nel punto in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento di 1^ grado mediante l’acquisizione della consulenza informatica della difesa e l’espletamento della perizia informatica d’ufficio richiesta nel motivo d’appello aggiunto. Il giudice di appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 04-11-2003, Marzullo) ha più volte affermato – e qui ribadisce – che il giudice d’appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado; in tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite. In ogni caso la perizia informatica richiesta in appello dall’imputato – in ragione del rinvenimento di materiale pornografico in un personal computer nella disponibilità dell’imputato – non appare decisiva, nel senso che nei motivi di ricorso non è compiutamente indicata la possibile incidenza della consulenza a smontare in particolare l’insieme delle deposizioni testimoniali delle parti offese. 8. Inammissibili sono poi tutti i motivi dal settimo al tredicesimo che attengono a censure di fatto, le quali esprimono un mero dissenso valutativo in ordine all’apprezzamento delle risultanze probatorie del processo e segnatamente alla credibilità degli imputati. La Corte d’appello ha esaminato in dettaglio la narrazione dei fatti ad opera delle parti offese che hanno confermato gli abusi sessuali subiti. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. IV, 18-10-2011, n. 44644) ha più volte affermato che nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa. Cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 21-06-2005, che parimenti ha affermato che ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata; ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l’accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi. Né la difesa allega concrete ed evidenti contraddittorietà nel percorso argomentativo della Corte d’appello. Deve ribadirsi che il vizio di motivazione di una sentenza ex art. 606, lett. e), c.p.p. sussiste solo allorché essa mostri, nel suo insieme, un’intrinseca contraddittorietà ed un’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; ossia presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della e l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata. La denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica – in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nella specie la sentenza impugnata ha dato sufficiente e non illogica motivazione del convincimento dei giudici di merito in ordine alla penale responsabilità dell’imputato. Si tratta di una valutazione in fatto, ampiamente motivata nella sentenza impugnata, non censurabile in sede di giudizio di legittimità; mentre la difesa del ricorrente invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel giudizio di cassazione non ricorrendo l’ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta illogicità, non senza considerare tra l’altro che la difesa del ricorrente non ha neppure specificamente e testualmente denunciato i punti della motivazione che si porrebbero in insanabile contrasto con altri punti della medesima pronuncia. 9. Inammissibile è anche il quattordicesimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità. La Corte d’appello ha puntualmente motivato sul punto rilevando che si è trattato di fatti di particolare allarme sociale e riprovevolezza. La difesa non ha indicato elementi di fatto di segno contrario, trascurati dalla Corte d’appello nella sua valutazione di merito. 10. Il ricorso quindi è nel suo complesso infondato e pertanto va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Un prete pedofilo per i bambini dell’ospedale Cardarelli. Giovanni Palmieri, già giudicato “incapace di intendere e di volere”.

    Un prete pedofilo per i bambini dell’ospedale Cardarelli. Giovanni Palmieri, già giudicato “incapace di intendere e di volere”.

    Il 3 ottobre 2013 dai microfoni di Radio Maria padre Livio Fanzaga (nella foto) leggeva una lettera di don Giovanni Palmieri (padre Ivan per gli amici), cappellano ospedaliere al Cardarelli di Napoli. Non ci dilunghiamo sul preteso miracolo di Medjugorje: è tema di fede, per chi crede, e di indagine scientifica per gli scettici.

    Ci soffermiamo piuttosto sulla sua condanna civile per pedofilia da parte del tribunale di Napoli, per violenze commesse nel 1999 nel rione Sanità, nella struttura dei Padri missionari della Carità che ospita (normalmente) persone senza fissa dimora di sesso maschile su un 14enne con lieve ritardo mentale.

    Dal Mattino di Napoli del 24 febbraio 2009: Un prete pedofilo, I.P., 44 anni, è stato condannato dal giudice civile a pagare un indennizzo di 40mila euro … a favore della sua vittima, un ragazzino minorenne all’epoca dei fatti. Lo stesso prete, però, era già stato prosciolto in sede penale perchè una perizia psichiatrica lo aveva riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento degli abusi. Storia torbida e paradossale, che comincia nel 1999 tra i vicoli dei Quartieri spagnoli e vanta almeno un altro paio di aspetti singolari. Il primo è che il prete, nonostante l’etichetta di pedofilo, ha continuato e continua a fare il prete… Il secondo aspetto riguarda l’ipotesi di responsabilità oggettiva da parte della Curia.

    Il magistrato civile, Paola Del Giudice, ottava sezione, pur mandando assolto il cardinale Giordano, arcivescovo dell’epoca, perché in giudizio non è stata raggiunta la prova della consapevolezza della Curia rispetto al «vizietto» del prete, non ha escluso, infatti, compensando le spese tra le parti, che in linea teorica quella responsabilità potesse essere ipotizzata. Gli avvocati della vittima, Luciano Santojanni, penalista, e Giuseppe Aulino, civilista, annunciando battaglia, vantano il record di una sentenza che, a detta loro, sarebbe la prima in Europa a non escludere l’ipotesi di responsabilità oggettiva della chiesa in un caso di pedofilia… Il prete, all’epoca vice parroco, commise gli abusi in un paio di occasioni nei confronti di un ragazzino della parrocchia. Una volta al mare, la spiaggia di Marechiaro. Un’altra volta a Roma, un seminario dove il sacerdote, rubando la fiducia del bambino, lo condusse con la falsa promessa di accompagnarlo a vedere la Carrà in tv. Bugie. La voce degli abusi corse tra i vicoli, un’associazione di quartiere, la «Urban», se ne fece carico, sostenendo la famiglia della vittima nel difficile percorso che può condurre dalla vergogna alla denuncia. Cominciò il processo, ma la legge, quella volta, si incanalò su un binario inatteso. Il perito stabilì, infatti, che il prete, peraltro in cura da uno psichiatra, non era in grado di intendere e di volere al momento degli abusi. Il Gip lo prosciolse dalle accuse.

    Al di là degli aspetti paradossali del caso giudiziario (don Palmieri «affetto da disturbo bipolare di primo tipo, in fase di grave eccitamento maniacale», ma solo al momento degli abusi; il PM che impugna l’assoluzione con un giorno di ritardo e fa saltare l’appello, la astratta responsabilità della diocesi, non riconosciuta nel caso concreto), ci preme sottolineare che questo sacerdote è tuttora in servizio al maggiore ospedale del sud Italia, dove ogni giorno sono in degenza circa 3000 bambini. Nessun processo canonico a suo carico, nessuna dimissione dallo stato clericale per un sacerdote affetto da disturbo bipolare, nessun sostegno alla vittima. Nel frattempo padre Ivan (come lo chiamano anche su facebook i suoi estimatori), osannato dai microfoni di Radio Maria, ci fa conoscere i misteri della fede, mentre dalle mura vaticane si sentono ipocrite parole di comprensione per le vittime.

    Il portavoce di Rete l’Abuso

    Francesco Zanardi

  • Clinica lager. Don Alfredo Luberto condannato in Cassazione a 5 anni e 10 mesi, Ordine di arresto. Ma lui è nascosto in Moldavia dalla diocesi

    Clinica lager. Don Alfredo Luberto condannato in Cassazione a 5 anni e 10 mesi, Ordine di arresto. Ma lui è nascosto in Moldavia dalla diocesi

     ISTITUTO LAGER, IN MANETTE SACERDOTE
    SERRA D’AIELLO (COSENZA) – L’ex presidente dell’Istituto di Assistenza Sociosanitaria Papa Giovanni XXIII di Serra d’Aiello, il sacerdote Alfredo Luberto, di 49 anni, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Insieme a Luberto è stato arrestato un ex componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, Fausto Arcuri, di 40 anni. I due arresti sono stati fatti in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale di Paola Alfredo Cosenza, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Eugenio Facciolla, che da tempo conduce un’inchiesta sui presunti illeciti che sarebbero stati commessi nella gestione dell’Istituto Giovanni XXIII. L’istituto Papa Giovanni è gestito da una Fondazione di proprietà della Curia Arcivescovile di Cosenza.

    Don Alfredo Luberto, Arcuri ed altri indagati, che nell’inchiesta condotta dal sostituto procuratore Facciolla sono complessivamente 24, avrebbero costituito un comitato d’affari che si sarebbe appropriato di parte dei fondi destinati dalla Regione all’ Istituto Papa Giovanni, determinando una grave situazione di dissesto finanziario nella gestione dell’ente. Agli arrestati viene contestata anche l’appropriazione indebita. Gli illeciti nella gestione dell’istituto sarebbero andati avanti per anni consentendo, secondo quanto hanno riferito investigatori ed inquirenti, alle persone coinvolte nell’inchiesta e in particolare, a Don Alfredo Luberto ed Arcuri, di accumulare consistenti capitali.

    SEQUESTRATO ISTITUTO ASSISTENZA La Guardia di finanza sta eseguendo il sequestro preventivo dell’Istituto di assistenza socio-sanitaria Papa Giovanni XXIII di Serra d’Aiello. I finanzieri stanno anche eseguendo il sequestro di un appartamento, definito “di lusso” da inquirenti ed investigatori, di proprietà di don Alfredo Luberto e ritenuto provento della presunta attività illecita svolta dal sacerdote nella gestione dell’istituto di assistenza. Agli arrestati viene anche contestato il reato di abbandono di incapace in relazione alle condizioni di degrado in cui sono stati costretti a vivere le persone ospitate nell’Istituto di assistenza.

    Restano nell’istituto i 363 degenti del Papa Giovanni XXIII. Il sostituto procuratore della Repubblica Eugenio Facciolla, titolare dell’inchiesta, ha infatti disposto l’affidamento in custodia giudiziale delle struttura, che continuerà così a svolgere la propria attività. “Sperando –
    ha detto Facciolla all’Ansa – che nel frattempo Regione Calabria, Azienda sanitaria e Curia arcivescovile di Cosenza si mettano finalmente d’accordo su chi deve mettere in atto gli interventi per migliorare le condizioni strutturali dell’istituto, risolvendo una grave questione che si trascina da anni a discapito dei degenti. Interventi che sono, tra l’altro, estremamente urgenti”.

    CASI DI SCABBIA TRA DEGENTI ISTITUTO Sono molti i casi di scabbia tra i 363 degenti dell’istituto di assistenza Papa Giovanni XXIII di Serra d’Aiello, sequestrato dalla Guardia di finanza. La scabbia, secondo quanto è emerso dalle indagini, è stata provocata dalle condizioni di abbandono igienico e strutturale in cui si trova l’istituto malgrado la presenza di 900 dipendenti. La struttura versava da anni in una situazione di caos gestionale che rendeva molto precaria anche l’assistenza ai degenti, molti dei quali ospitati nell’istituto da anni.

    INDAGINI SU EX ARCIVESCOVO DI COSENZA La Procura della Repubblica di Paola sta svolgendo indagini sull’ex arcivescovo di Cosenza, mons. Giuseppe Agostino, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti illeciti nella gestione dell’Istituto di assistenza Papa Giovanni XXIII di Serra d’Aiello. E’ quanto si è appreso da fonti giudiziarie. In particolare la Procura di Paola e la Guardia di finanza stanno verificando l’operato di mons. Agostino in relazione alla mancata rilevazione degli illeciti che sarebbero stati commessi nella gestione dell’istituto, con particolare riferimento all’appropriazione di fondi e di beni di proprietà dell’istituto. Situazione che ha determinato il dissesto finanziario dell’ente, con conseguente degrado strutturale ed igienico dell’Istituto.

    www.ansa.it/opencms/export/site/vis…_151081576.html

  • Scozia, prete rimosso: “E’ malato”. Lui porta la Chiesa davanti al giudice del lavoro

    Scozia, prete rimosso: “E’ malato”. Lui porta la Chiesa davanti al giudice del lavoro

    Padre Patrick Lawson: “Allontanato perché ho parlato degli abusi sessuali all’interno delle comunità”. La replica: “No, non riusciva a sostenere il peso dell’incarico”. In passato alcune sentenze hanno stabilito che il parroco è una sorta di dipendente.

    Un parroco come un impiegato comunale, un maestro o un operaio di una fabbrica. Per la prima volta nel Regno Unito – e fra le prime volte al mondo – un prete cattolico porta in tribunale laChiesa di Roma per licenziamento ingiusto. Padre Patrick Lawson, scozzese, rimosso dalla parrocchia di Santa Sofia di Galston lo scorso settembre, ricorre così a un giudice per chiarire la sua posizione nei confronti della gerarchia ecclesiastica. Il prete sostiene di essere stato rimosso per aver parlato di abusi sessuali e psicologici all’interno della Chiesa cattolica. La quale, a sua volta, contrattacca, e sostiene che invece padre Lawson è stato allontanato in quanto, anche per il fatto di essere malato di tumore, non poteva più essere in carica e sopportare il peso del ministerio. Ma è attorno alla parola “licenziamento” che si gioca tutta la questione. Il direttore della comunicazione della Chiesa cattolica britannica, Peter Kearney, ha dichiarato: “Per ammettere un tale ricorso, dovrebbe essere in atto un rapporto fra datore di lavoro e impiegato. Ma un prete non viene assunto dalla diocesi, non è questo il caso, quindi non è possibile rivolgersi a un tribunale del lavoro”.

    Ma la mossa del parroco scozzese rientra anche in un movimento, in atto già da tempo nel Regno Unito, finalizzato a rendere più trasparente e controllabile l’azione della Chiesa. Per quanto riguarda la Chiesa anglicana d’Inghilterra e quella di Scozia, protestanti, già dal 2005 alcunesentenze hanno stabilito che il pastore, in alcuni casi, è una sorta di dipendente della confessione e che quindi può citare in giudizio il proprio datore di lavoro. Per quanto riguarda il cattolicesimo, invece, è la prima volta che accade in terra britannica e la sentenza, prevista entro un anno, potrebbe aprire la strada a nuovi diritti dei tutori delle anime dei sudditi della regina. Questo è quanto ammesso anche dall’avvocato dello scozzese, Cameron Fyfe, che ha aggiunto: “Sta rompendo un muro e sta preparando un nuovo campo di battaglia, in quanto mai una corte britannica ha sentenziato su una tale questione”.

    Lo scorso luglio, padre Lawson aveva rilasciato un’intervista all’Observer, la versione domenicale del Guardian, sostenendo di aver combattuto per ben 17 anni, senza successo, per far passare una punizione contro un altro prete colpevole di abusi sessuali. Una sanzione disciplinare gli era arrivata sulla testa subito dopo l’intervista, nella quale il prete diceva: “La Chiesa non è ancora in grado di maneggiare la verità. Tutto quello che sanno fare è proteggere l’istituzione”. Secondo la gerarchia cattolica, invece, il suo allontanamento dalla parrocchia è dovuto a 23 lettere di lamentelearrivate dai fedeli, dovute alla sua presunta incapacità di tenere messa per la malattia e soprattutto all’intervista rilasciata all’Observer. Ma la Chiesa di Roma non avrebbe invece tenuto conto delleoltre 200 lettere di supporto ricevute dai parrocchiani spaventati dal suo allontanamento. Padre Lawson ha anche rivelato di aver avviato, contemporaneamente, un processo canonico al tribunale ecclesiastico. “Ma ci vorranno anni per una decisione”. E ha concluso dicendo: “Sono disperato, per anni ho servito la Chiesa e ancora voglio servirla. E invece sono stato attaccato personalmente in questo modo”.

    http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/12/21/scozia-prete-rimosso-e-malato-lui-porta-la-chiesa-davanti-al-giudice-del-lavoro/815627/

  • Accuse di abusi su uno studente: assolto l’ex rettore del seminario

    Accuse di abusi su uno studente: assolto l’ex rettore del seminario

    Formula piena per l’ex rettore del seminario minore di Rubano che era accusato da un ventiduenne con forti problemi psichici: “perché il fatto non sussiste”

    PADOVA. Assolto con formula piena don Gino Temporin, 67 anni, ex rettore del seminario minore di Rubano, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un ex studente dell’istituto. Il tribunale di Padova l’ha assolto “perché il fatto non sussiste”. Il pubblico ministero Maria D’Arpa aveva chiesto 7 anni di carcere e, come pene accessorie, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela.

    Restituito dunque l’onore al prete che in quarant’anni di sacerdozio non aveva mai avuto una macchia. Il suo accusatore è un ventiduenne della provincia di Venezia, un ragazzo con forti problematiche, sottoposto a terapie di natura psichiatrica e ricoverato più volte in casa di cura, cui evidentemente i giudici non hanno creduto. Secondo il Tribunale, si era inventato le accuse infamanti all’ex rettore del seminario.

    L’indagine era stata avviata in seguito alla denuncia del ragazzo presentata dopo essersi confidato, nel 2009, con una psicologa della clinica “Le betulle” di Como dov’era ricoverato. Non c’era nessun testimone di quella assserita violenza che per i giudici non è mai esistita.

    Il vescovo di Padova, mons. Antonio Mattiazzo – a nome dell’intero presbiterio e della Diocesi, che mai hanno messo in dubbio l’esemplarità di comportamento di don Gino Temporin nell’ambito del suo ministero – esprime “soddisfazione per l’esito del processo di primo grado, che riconosce l’innocenza di don Gino Temporin. Rimane comunque l’amarezza per una vicenda che ha fortemente provato e fatto soffrire un presbitero della nostra Chiesa e turbato la serenità di un istituto, come il Seminario Minore, che rappresenta un esempio di attenzione educativa qualificata. A don Gino Temporin si confermano vicinanza e stima anche per la solidità interiore e la disponibilità con cui ha accolto questa dura prova”.

    http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2013/12/18/news/assolto-don-gino-temporin-non-violento-lo-studente-1.8324076

  • Terni, potrà riprendere all’inizio di febbraio il processo a don Pierino Gelmini

    Terni, potrà riprendere all’inizio di febbraio il processo a don Pierino Gelmini

    TERNI – Riprenderà il 6 febbraio prossimo il processo nei confronti di don Pierino Gelmini, il fondatore della Comunità incontro accusato di violenza sessuale su una decina di ospiti di Molino Silla di Amelia. Il sacerdote ha comunque sempre sostenuto la correttezza del proprio comportamento. La data è stata fissata dal tribunale di Terni, dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata dal collegio in merito agli articoli 70 e 71 del codice di procedura penale, che disciplinano la sospensione del processo per legittimo impedimento per infermità.

    I giudici ternani, nel maggio 2012, avevano infatti deciso di sospendere il procedimento nei confronti di don Gelmini dopo le ripetute richieste di rinvio da parte della difesa del fondatore della Comunità Incontro, a causa del peggioramento delle condizioni di salute di quest’ultimo, oggi ottantottenne.

    Il tribunale, riconoscendo il legittimo impedimento fisico dell’imputato, aveva quindi sollevato la questione di legittimità dei due articoli, per contrasto con quelli della Costituzione 111 (principio di ragionevole durata del processo), 97 (buon andamento della pubblica amministrazione) e tre (principio di ragionevolezza).

    Nella propria ordinanza la Corte costituzionale ricorda, però, di avere «più volte escluso la possibilità di assimilare la infermità di mente, che determina l’incapacità di partecipare al processo, ad una situazione di mero impedimento fisico, la quale risulta in genere più facilmente superabile e comunque non costituisce un ostacolo assoluto alla celebrazione del giudizio». Sempre secondo la Consulta gli impedimenti connessi a patologie fisiche, «che potrebbero essere del tutti transitori, non necessariamente precludono all’imputato l’esercizio di diritti diversi dalla personale partecipazione al giudizio»

    http://www.ilmessaggero.it/UMBRIA/processo_violenza_sessuale_don_pierino_gelmini_amelia_comunit_amp_agrave_incontro/notizie/408818.shtml